CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 maggio 2019
188.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

S. 1144 – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge S. 1144 recante Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione, approvato dalla Camera;
   richiamato il parere reso dalla Commissione nella seduta del 6 marzo in occasione dell'esame del provvedimento presso la Camera;
   rilevato che:
    nel corso dell’iter alla Camera è stato dato seguito all'osservazione contenuta nel precedente parere e volta a richiedere l'individuazione di un termine per l'espressione dei pareri da parte degli enti territoriali coinvolti nel procedimento di nomina del Commissario preposto agli adempimenti necessari al trasferimento dei comuni, nonché la definizione delle conseguenze della mancata espressione dei pareri stessi;
    la materia trattata dalla proposta di legge rientra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto il predetto articolo prevede che il distacco e trasferimento di comuni da una regione a un'altra avvenga con legge della Repubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disegno di legge C. 1807 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. «DL Crescita»).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1807 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
   rilevato che:
    nel suo complesso il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e) e sostegno all'innovazione dei settori produttivi, di competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117, terzo comma);
    il comma 1 dell'articolo 18 abroga la previsione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata, l'intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio delle regioni in cui fossero coesistenti fondi regionali di garanzia; al riguardo, appare opportuno un approfondimento al fine di individuare modalità alternative a quella della disposizione abrogata per garantire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella gestione del fondo;
    l'articolo 26, nel prevedere forme di agevolazione per l'economia circolare, fa riferimento, ai fini dell'adozione del necessario decreto attuativo, a un’«intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; la norma citata riguarda però le intese in sede di Conferenza Stato-regioni; andrebbe quindi chiarito a quale tipologia di intesa si faccia riferimento;
    l'articolo 28 introduce poi semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area; anche in questo caso un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali è garantito attraverso la prevista intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a ripartire le residue risorse dei patti territoriali; al riguardo andrebbe però valutata l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni, data la natura dei patti territoriali che coinvolgono, come è noto, enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati;
    l'articolo 29, comma 3, rimette a decreti del Ministero dello sviluppo economico la revisione degli incentivi per le attività imprenditoriali; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di introdurre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie, ad esempio attraverso la previsione di un parere sui decreti della Conferenza Stato-regioni.
    l'articolo 30 prevede invece contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico;Pag. 206
    l'articolo 31 prevede l'istituzione del Marchio storico di interesse nazionale; anche in questo caso andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico;
    l'articolo 33 introduce importanti agevolazioni per le assunzioni da parte di regioni e comuni; ai fini di tali agevolazioni, la disposizione prefigura un percorso di graduale riduzione del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti fino al conseguimento di un determinato valore soglia nell'anno 2025; non viene però disciplinato cosa accada nel caso in cui il valore soglia sia raggiunto prima dell'anno 2025;
    l'articolo 40, comma 3, prevede che le indennità previste dai commi 1 e 2 nell'ambito delle misure di sostegno al reddito per la chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 siano concesse con «decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria», utilizzando un'espressione non chiara; occorrerebbe piuttosto fare riferimento a «provvedimenti delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
  valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
   approfondire, all'articolo 18, comma 1, le modalità per assicurare forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative all'articolo 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che viene abrogato;
   chiarire, all'articolo 26, comma 1, se si intenda fare riferimento a un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o a un'intesa in sede di Conferenza unificata;
   sostituire, all'articolo 28, comma 3, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
   aggiungere, all'articolo 29, comma 3, dopo le parole: «con propri decreti» le seguenti: «, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
   aggiungere, all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «da emanarsi» le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
   aggiungere all'articolo 31, comma 1, lettera a), capoverso articolo 11-ter, comma 2, dopo le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico» le seguenti parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
   approfondire la formulazione dell'articolo 33;
   sostituire, all'articolo 40, comma 3, le parole: «decreti delle regioni» con le seguenti: «provvedimenti delle regioni».