CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 aprile 2019
174.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (C. 1074).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 1074 Ruocco, recante norme per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;
   preso atto che la proposta di legge è stata profondamente rivisitata nel corso dell'esame in sede referente;
   condivisi gli obiettivi, perseguiti dall'intervento legislativo, di semplificare gli adempimenti tributari, di snellire l'azione dell'Amministrazione finanziaria, di introdurre ulteriori meccanismi di sostegno delle attività economiche e di rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale;
   rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia, in primo luogo, riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», nonché, per talune previsioni, contenute in particolare dal Capo III, recante agevolazioni per il sostegno dell'economia locale, alla materia «tutela della concorrenza», entrambe rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

  con riferimento all'articolo 4, il quale, ampliando al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche l'ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24, al comma 3 interviene sul dettato dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n. 421, modificando pertanto una fonte di rango secondario quale il regolamento governativo, con la conseguenza di determinare una diversa «resistenza» delle norme del richiamato decreto rispetto a eventuali modifiche che dovessero intervenire nel tempo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 3 nel senso di autorizzare il Governo a modificare la norma di rango secondario nei termini previsti, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001.

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ALLEGATO 2

DL 27/2019: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto (C. 1718).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1718, di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto;
   evidenziato come il decreto-legge recante interventi in materia di agricoltura, volti a incidere su realtà che, seppure con diverse modalità, sono accomunate da un evidente stato di crisi, nonché disposizioni urgenti finalizzate alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e la bonifica dello stabilimento Stoppani;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le disposizioni del decreto – legge appaiano riconducibili alle materie «tutela dell'ambiente», di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, «alimentazione», di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e «agricoltura», di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   segnalato come la giurisprudenza costituzionale sia orientata a giustificare l'intervento legislativo statale in presenza di adeguate procedure concertative con le regioni, per realizzare le quali lo strumento privilegiato è costituito dall'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza unificata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento all'articolo 3 del decreto – legge, il quale detta disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi, prevedendo, al comma 3, che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo siano definite le modalità di applicazione di tali disposizioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, anche ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, volto a definire le modalità di attuazione degli obblighi di registrazione introdotti per i primi acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari;
   b) con riferimento all'articolo 8 del decreto – legge, il quale reca norme per il contrasto della diffusione della Xylella fastidiosa, prevedendo, al comma 1 del nuovo articolo 18-bis introdotto nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che le misure fitosanitarie ufficiali possano essere attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare con maggiore puntualità la normativa alla quale si intende derogare.