CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 marzo 2019
165.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01395 Galantino: Sui difetti di funzionamento del paracadute modello T10-C e sui bandi di gara aggiuntivi per ripristinarne la piena funzionalità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla richiesta manifestata nell'atto di «esplicitare l'intero iter procedurale che ha portato a nuove autorizzazioni di spesa a carico del Ministero della difesa», si rappresenta quanto segue.
  La Direzione degli Armamenti Aeronautici e della Aeronavigabilità (ARMAEREO) ha assicurato, a partire dal 2000 fino al 2007, a seguito di specifica richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito (SME), l'acquisizione di sistemi paracadute T10 C e del relativo supporto logistico, prodotti in esclusiva dalla Società Aero Sekur (ex Irvin Aerospace).
  Nel mese di giugno del 2017, lo SME ha manifestato l'esigenza di ammodernamento/ricostituzione delle capacità aviolancistiche del comparto forze convenzionali.
  In particolare, ha richiesto l'acquisizione di:
   un sistema pallone frenato omologato per il lancio di paracadutisti mediante fune di vincolo, con le relative attrezzature;
   n. 350 paracadute principale dorsale ad apertura automatica a velocità zero;
   n. 150 paracadute ventrale di riserva a velocità zero.

  L'acquisizione di tali forniture è avvenuta a seguito di gara a procedura ristretta con aggiudicazione a lotti separati indetta dalla citata Direzione ARMAEREO, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 2011 n. 208, in combinato disposto con l'articolo 61 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
  La gara è stata, quindi, aggiudicata alla Zodiac Aerosafety Systems la cui offerta è stata valutata economicamente più vantaggiosa, in ragione dei requisiti e dei parametri di valutazione prefissati nel Capitolato Tecnico, da parte di una Commissione all'uopo nominata.
  Il contratto n. 860 del 28 dicembre 2017, di importo pari a 1.849.980,49 euro, è stato registrato dalla Corte dei conti con foglio n. 1/372 in data 27 febbraio 2018.
  In data 12 ottobre 2018, lo SME ha incaricato ARMAEREO per l'approvvigionamento di ulteriori sistemi di paracadute dello stesso tipo di quelli oggetto della commessa di cui al citato contratto n. 860.
  Successivamente, in data 29 ottobre 2018, lo stesso SME ha fornito ulteriori elementi a supporto dell'acquisizione di n. 350 paracadute principale (EPC P/N 304542) e n. 350 paracadute di riserva (P/N 304561) per l'Esercizio Finanziario 2018 evidenziando, in particolare, come la Brigata Folgore avesse recentemente disposto il blocco cautelativo dell'attività di lancio con il paracadute ad apertura comandata T10 C a seguito del ripetersi di una serie di inconvenienti tecnici: blocco che aveva causato la sospensione delle attività di aviolancio.
  Lo SME chiariva, altresì, che l'ulteriore approvvigionamento aveva lo scopo di garantire una comunalità logistica con i paracadute già in acquisizione e di prossima introduzione in servizio e certificazione, garantendo una capacità omogenea e completa sia per quanto riguarda i materiali da approvvigionare, sia per Pag. 110quanto riguarda il supporto logistico, l'addestramento e le procedure di utilizzo.
  Viste le predette esigenze dello Stato maggiore, la Direzione ARMAEREO, come motivato nella Determinazione a Contrarre del 7 novembre 2018, ha stipulato l'Ordinativo d'acquisto (Purchase Order) n. 2611FR con la ditta Safran Aerosafety Systems già Zodiac Aerosafety Systems per un valore di 2.374.155,00 euro.
  Tale Ordinativo è stato poi registrato dalla Corte dei conti in data 1o febbraio 2019.
  Con riferimento, invece, alle iniziative da avviare, «anche sulla base del contratto di fornitura siglato con il fornitore del T10-C che ha evidenziato i difetti sopra indicati», si rende noto che gli esiti di un'indagine interna hanno evidenziato come il malfunzionamento fosse da attribuirsi a cause di eccezionalità e casualità, eliminando ogni dubbio circa un ipotetico difetto di costruzione.
  Pertanto, non sono state rilevate violazioni delle clausole contrattuali.
  Per completezza d'informazione, infine, si rende noto che l'attività aviolancistica con paracadute T10 C è stata regolarmente autorizzata, in data 18 febbraio 2019, con la revoca della sospensione dall'impiego.

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ALLEGATO 2

5-00716 Pagani: Sulla missione militare dell'Unione Africana in Somalia denominata Amisom.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'episodio nel quale, lo scorso 1o ottobre, a Mogadiscio, l'equipaggio di un veicolo tattico multiruolo LINCE appartenente alla missione EUTM Somalia è stato coinvolto in un'esplosione, l'analisi dei fatti ha evidenziato che le misure di protezione delle Forze e le procedure adottate nella circostanza sono risultate pienamente efficaci, tanto da escludere, come ha ricordato lo stesso interrogante, conseguenze per il nostro personale.
  Il contingente italiano in Somalia è, peraltro, dotato di mezzi e dispositivi di sicurezza e protezione già impiegati in altri Teatri Operativi e che consentono di far fronte in maniera efficace ai rischi connessi alle diverse missioni, inclusa la minaccia rappresentata dagli Ordigni Esplosivi Improvvisati (IED).
  Nel breve e medio termine, in relazione alla valutazione della minaccia, non si ritiene che l'episodio modifichi il livello di rischio; ad ogni buon fine, il Comandante della missione ha intrapreso ogni possibile iniziativa, anche nei confronti dell’African Union Mission Somalia (AMISOM), per mitigare il rischio di attacchi.
  Va altresì sottolineato che l'Unione Europea già svolge, anche grazie al contributo italiano, un ruolo determinante nella stabilizzazione dell'area e nello sviluppo delle capacità delle Forze locali per il controllo del territorio e la sicurezza della popolazione, sia nell'ambito delle tre missioni European Union Training Mission Somalia (EUTM Somalia), European Union Capacity Building Mission in Somalia (EUCAP Somalia) ed European Naval Force Somalia (Op. ATALANTA), sia attraverso il finanziamento della citata AMISOM.
  Quanto alla transizione delle responsabilità di sicurezza alle istituzioni somale, essa sarà parte di un processo graduale necessariamente condiviso dai diversi attori coinvolti – ONU in primis – anche in funzione di variabili fondamentali quali la situazione in loco e la consolidata capacità delle autorità di Mogadiscio di garantire il totale controllo del territorio.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013 (C. 1541 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione IV (Difesa),
   esaminato il disegno di legge recante la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013, C. 1541 Governo;
   rilevato che l'Accordo intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi riguardanti il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale;
   ricordato che il quadro normativo di settore tra Italia e Serbia è tuttora delineato dall'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003, ratificato ai sensi della legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006;
   evidenziato che l'Accordo disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, individua le aree in cui potrà svilupparsi la cooperazione e le modalità con cui si svolgerà la cooperazione stessa, analogamente a quanto previsto da altri accordi già ratificati in materia;
   rilevato, infine, che l'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa stabilendo che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dalle Parti e precisando che i due Paesi si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito senza il consenso scritto della Parte cedente;
   preso atto che la relazione illustrativa chiarisce che tali previsioni dell'Accordo semplificano le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attesa della prossima adesione della Serbia all'Unione europea che faciliterà i trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017 (C. 1468 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione IV (Difesa),
   esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017 (C. 1468 Governo);
   ricordato che l'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di dodici articoli che forniscono una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate dei due paesi e consolidare le rispettive capacità difensive, nell'intento di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa;
   rilevato che l'Italia partecipa alla missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (MISIN) che si inserisce nell'ambito delle iniziative di capacity building volte a favorire la stabilizzazione dell'area e a rafforzare le capacità di controllo del territorio da parte delle autorità nigerine e dei Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso);
   rilevato, altresì, che tra i compiti di tale missione rientra anche quello di concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio, nonché sostenere lo sviluppo delle Forze di sicurezza nigerine al fine di incrementare le capacità volte al contrasto del fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza;
   evidenziato che l'articolo 6, nell'ambito della cooperazione nel campo dei prodotti della difesa, elenca le categorie di armamenti previsti e stabilisce che il reciproco approvvigionamento dei prodotti indicati potrà realizzarsi nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo e mediante operazioni dirette tra i due Stati, o tra società private autorizzate dai rispettivi Governi che si impegnano a non riesportare quanto acquisito a paesi terzi, senza il preventivo assenso della Parte cedente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.