CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2018
92.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone (C. 680 Baldelli)

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge n. 680, recante modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 257

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 20.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 175 milioni di euro per l'anno 2019 e 420 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1334/XI/20. 1. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Annibali.

ART. 21.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pensioni di cittadinanza inserire le seguenti: per tutti i fruitori di pensioni minime.
1334/XI/21. 1. Lepri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'esclusione sociale, a garanzia del, inserire le seguenti: mantenimento dei figli a carico e del.
1334/XI/21. 2. Lepri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Fondo per il reddito inserire le seguenti: e la pensione.
1334/XI/21. 3. Lepri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, fino alla data di entrata in vigore delle misure volte a introdurre le pensioni di cittadinanza, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato Pag. 258decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma.
1334/XI/21. 4. Mura, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma.
1334/XI/21. 5. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
   Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei lavoratori», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, di cui 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 sono destinati per misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori.
1334/XI/21. 6. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: modalità di pensionamento anticipato inserire le seguenti: senza penalizzazioni.
1334/XI/21. 7. Lepri, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 con le seguenti: 2.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
1334/XI/21. 8. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.885 milioni di euro per l'anno 2019 e 7.430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sulle risorse del Fondo, una quota pari a 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 Pag. 259è destinata al finanziamento del nono provvedimento di salvaguardia in favore dei lavoratori cosiddetti «esodati».

  Conseguentemente, sopprimere l'arti-colo 55.
1334/XI/21. 19. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai seguenti soggetti, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera a), della legge 232 dell'11 dicembre 2016;
   b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
   c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;
   d) ai lavoratori cessati, intendendosi come tali quelli:
    1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
    e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto Pag. 260legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;
    f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;

  2-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 2-bis e 2-quinquies, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 2-bis a 2-quinquies del presente articolo.
  2-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  2-quinquies. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.
  2-sexies. Agli oneri di cui al comma 2-quinquies si provvede sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.
1334/XI/21. 9. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:
  9. Conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, le lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma Pag. 2612-bis si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.
1334/XI/21. 10. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di ulteriori modalità di pensionamento anticipato di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri relativi al suddetto beneficio, riconosciuto entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani» di cui al comma 2. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
1334/XI/21. 11. Viscomi, Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Mura, Lepri, Zan.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore». All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, valutato in 78,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 87,2 milioni di euro per l'anno 2020, 84,5 milioni di euro per l'anno 2021, 79,5 milioni di euro per l'anno 2022, 62 milioni di euro per l'anno 2023, 42,3 milioni di euro per l'anno 2024, 26,4 milioni di euro per l'anno 2025, 23 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2.
1334/XI/21. 12. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 4, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2019.
1334/XI/21. 13. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma, destinate al potenziamento dei centri per l'impiego, sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di personale qualificato per i diversi profili professionali necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali dei centri medesimi.
1334/XI/21. 14. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Pag. 262

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti; 155 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020.
1334/XI/21. 15. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
1334/XI/21. 16. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpretano nel senso che non si applicano le norme di cui all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.
1334/XI/21. 17. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Pag. 263

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.
1334/XI/21. 18. Gribaudo, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributo di solidarietà sulle pensioni alte).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 ai trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS è applicato, sulla quota calcolata con il sistema retributivo di ciascun trattamento, un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Il contributo così determinato è applicato per un periodo di tre anni su ciascun trattamento pensionistico. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.
  2. Le somme corrispondenti alle trattenute applicate ai sensi del comma 1 sono riversate in un apposito fondo, denominato «Fondo di solidarietà pensionistica intergenerazionale», istituito presso l'INPS, finalizzato a finanziare misure previdenziali a favore dei lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età e che, alla maturazione dei requisiti pensionistici, avranno avuto una carriera lavorativa discontinua e con un trattamento pensionistico inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo INPS.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1334/XI/21. 01. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga di disposizioni in materia di anticipo pensionistico).

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
  2. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto Pag. 264alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani di cui all'articolo 21, comma 2.
1334/XI/21. 02. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il congedo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nelle modalità previste per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, entro il limite di spesa di 42 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: 143 milioni di euro per l'anno 2019 e di 388 milioni di euro a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.
1334/XI/21. 03. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Annibali.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di voucher «baby sitting» per le lavoratrici dipendenti).

  1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 210 milioni di euro per l'anno 2019 e di 360 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.
1334/XI/21. 04. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Annibali.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di voucher «baby sitting» per le lavoratrici autonome o imprenditoriali).

  1. All'articolo 1, comma 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

Pag. 265

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.
1334/XI/21. 05. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Annibali.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga per l'anno 2019 di disposizioni in materia di incentivazione alla contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata).

  1. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono prorogate, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, anche per l'anno 2019.
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

  Conseguentemente, alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.
1334/XI/21. 06. Mura, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Viscomi, Zan, Annibali.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni a favore delle lavoratrici che ricorrano alle tecniche di procreazione medicalmente assistita).

  1. In via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui, i periodi di malattia o di sospensione dell'attività lavorativa conseguenti al ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono equiparati al congedo di maternità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tali periodi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai giorni di congedo di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2019, di 395 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2020.

  Conseguentemente, alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.
1334/XI/21. 07. Gribaudo, Serracchiani.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento pensionistico a favore dei soggetti affetti da emofilia).

  1. A decorrere dall'anno 2019, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore Pag. 266privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.
  2. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al comma 1 presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:
   a) certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;
   b) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 425 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1334/XI/21. 08. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei centri per l'impiego).

  1. Al fine del potenziamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 21, comma 4, e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 33 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «1-ter. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l'impiego promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.
  1-quater. I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali delle prestazioni»;
   b) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:
  «33-bis. — (Personale dei servizi competenti).1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.
  2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.
  3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale dei centri per l'impiego.
  4. Al personale è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è Pag. 267corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo».
1334/XI/21. 09. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga Opzione Donna).

  1. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma, all'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 31 dicembre 2015», sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2019 quale termine ultimo entro il quale perfezionare».
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto le procedure per accedere al regime previdenziale di cui al comma 1.
1334/XI/21. 010. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Nona salvaguardia esodati).

  1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, che si quantifica in 329 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante riduzione del fondo istituito al comma 2 dell'articolo 21, destinato ad interventi in materia pensionistica.
1334/XI/21. 011. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  La legge 11 giugno 1974, n. 252, è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
1334/XI/21. 012. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Regime pensionistico «Quota 41»).

  1. Al fine di introdurre ulteriori forme di pensionamento ai sensi dell'articolo 21, Pag. 268comma 2, e a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma, dal 1o gennaio 2019, è introdotto il regime pensionistico «Quota 41», che riconosce la facoltà di accedere al trattamento previdenziale a lavoratori e lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore a quarantuno anni di contributi, a prescindere da ulteriori criteri anche anagrafici.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1.
1334/XI/21. 013. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Regime pensionistico «Quota 100»).

  1. Al fine di introdurre ulteriori forme di pensionamento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma, dal 1o gennaio 2019 è introdotto il regime pensionistico «Quota 100», che riconosce la facoltà di accedere al trattamento previdenziale a lavoratori e lavoratrici in presenza del requisito anagrafico di 62 anni e un'anzianità contributiva minima pari a 38 anni.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 1.
1334/XI/21. 014. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2017, n. 96 in materia di disciplina del lavoro occasionale).

  1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:
  «Art. 54-bis. 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Pag. 269

  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
   b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

  6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.
  7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Dopo l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

  «Art. 54-ter. 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
  2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.
  3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economiadelle Finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Pag. 270
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una con tribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali».
1334/XI/21. 015. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni per introdurre un sistema flessibile nell'accesso di lavoratrici e lavoratori al trattamento pensionistico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le lavoratrici e i lavoratori possono accedere al pensionamento flessibile con il requisito di età anagrafica di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
  2. Al fine di accedere al pensionamento flessibile di cui al comma 1, l'importo dell'assegno previdenziale deve essere di un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, calcolato in base all'ordinamento previdenziale di appartenenza.
  3. L'importo della pensione conseguibile è quello massimo a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i sistemi applicabili, la quota calcolata con il sistema retributivo viene ridotta o maggiorata in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati applicando i criteri di cui alla tabella A in allegato.
  4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento a condizioni e criteri più favorevoli.
  5. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021 non si applica l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, valutati in 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 21 comma 2.
  7. In caso di scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni di cui al comma 6, alla copertura finanziaria dei maggiori oneri si provvede mediante riduzione della prestazione di cui all'articolo 1, commi 12-15, della legge n. 190 del 2014, e successive modificazioni e integrazioni.

Pag. 271

TABELLA A
(Art. 21-bis, comma 3)

Variazioni percentuali in aumento e diminuzione da applicare sulla quota calcolata con il sistema retributivo in relazione all'età anagrafica e contributiva.

Età di
pensionamento
effettivo
Anni di contribuzione
 35    36    37    38    39    40
62
-8,0 -7,8 -7,5 -7,2 -6,6 -3,6
63
-6,0 -5,8 -5,5 -5,2 -4,4 -2,4
64
-4,0 -3,8 -3,5 -3,2 -2,7 -1,4
65
-2,0 -1,8 -1,5 -1,2 -0,6 -0,4
66
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
68
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
69
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
70
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

1334/XI/21. 016. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivi per contratti a tempo indeterminato).

  1. Alle imprese e ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1o gennaio 2019, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 4.000 euro su base annua.
  2. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sopprimere le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e.
1334/XI/21. 017. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sospensione applicazione incrementi speranza di vita).

  1. Ai fini del calcolo dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, per un periodo sperimentale compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 1o gennaio 2021, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita di cui alle disposizioni che seguono: articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, Pag. 272n. 214; articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con il relativo andamento, ai fini di un monitoraggio degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito della sospensione dell'efficacia dell'adeguamento della speranza di vita di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul fondo istituito al comma 2 dell'articolo 21 destinato ad interventi in materia pensionistica.
1334/XI/21. 018. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto).

  1. Il termine per la presentazione delle domande per il conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, stabilito all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è riaperto ed esteso anche al personale civile e militare delle Forze armate e del comparto sicurezza.
  2. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per l'anno 2020, finanziato con riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 21.
  3. La disciplina delle procedure per le modalità di attuazione del presente articolo è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1334/XI/21. 019. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Contributo di solidarietà a sostegno delle prestazioni previdenziali delle nuove generazioni).

  1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale, nonché di attuare misure di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5.000 euro netti.
  2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.
1334/XI/21. 020. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Proroga Ape sociale).

  1. All'articolo 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono Pag. 273sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 2.
1334/XI/21. 021. Rizzetto, Zucconi.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis(Calcolo per lavoratori stagionali). – 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4, è così calcolata:
   a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI;
   b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI;
   c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI.

  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.
  3. In ogni caso la NASpI non può superare nel 2019 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.»;
   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo della durata di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.».
   c) all'articolo 9:
    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 1-bis.»;
    2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 1-bis.».
   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo Pag. 2745, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 55.
1334/XI/22. 01. Rizzetto, Zucconi.

ART. 23.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: nonché ulteriori 117 milioni di euro inserire le seguenti:, per l'anno 2019;
   b) dopo le parole: dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, inserire le seguenti: e 117 milioni di euro per l'anno 2020;
   c) sostituire le parole: possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2019 con le seguenti: possono essere destinati dalle predette regioni, negli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 283 milioni di euro per l'anno 2020.
1334/XI/23. 1. Zan, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Piani di recupero occupazionale e proroga di disposizioni in materia di integrazione economica dei trattamenti straordinari di integrazione salariale).

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 161 milioni di euro per l'anno 2019.
1334/XI/23. 2. Lacarra, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Piani di recupero occupazionale e prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale).

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2019.
1334/XI/23. 3. Lacarra, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Pag. 275

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sostituire le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2020.
1334/XI/23. 4. Zan, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi.

ART. 25.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1334/XI/25. 1. Rizzetto, Zucconi.

ART. 26.

  Sopprimerlo.
1334/XI/26. 1. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Definizione dei parametri per l'equo compenso dei professionisti).

  1. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 19-quaterdecies, comma 2, le parole da: «professionisti di cui all'articolo 1» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:
   a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

   b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dagli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
1134/XI/ 26. 01. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di prestazione assistenziale ai malati di mesotelioma non professionale e agli eredi e di benefìci previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto).

  1. Per gli anni dal 2018 al 2020, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che Pag. 276abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio.
  2. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, della prestazione una tantum pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione una tantum per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.
  4. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese.
  5. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252.
  6. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1 che già alla data del 1o ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/l come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.
  7. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 5, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, corredata a pena di improcedibilità di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.
  8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni cui ai commi 5, 6 e 7.

  Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per Pag. 277l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 155 milioni di euro per l'anno 2019 e 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1134/XI/27. 01. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifiche al Codice degli appalti in materia di equità del compenso delle prestazioni professionali nell'ambito di appalti).

  1. Al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), è aggiunta, in fine, il seguente periodo:
   i corrispettivi di cui al presente comma non possono essere derogati in peius, a pena della nullità delle relative clausole contrattuali, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte.

  2. All'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Nell'appalto di servizi professionali da parte di liberi professionisti e lavoratori autonomi, la stazione appaltante è comunque vincolata a garantire che il compenso delle prestazioni professionali tengano conto della durata, della quantità e della complessità del lavoro, avendo riguardo al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono compensi inferiori a quelli previsti dai parametri di equità determinati con decreto del Ministro della Giustizia, ferma restando la validità del contratto in ogni altra sua parte.
1134/XI/27. 02. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

ART. 28.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: digitalizzazione con le seguenti: digitalizzazione e design dei servizi a partire dall'esperienza dei cittadini (user experience).
1334/XI/28. 2. Fusacchia.

  Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:
   g) analisi e studi di fattibilità, valutazione ex ante, tecnica di redazione degli atti normativi e monitoraggio, analisi e verifica di impatto della regolamentazione.
1334/XI/28. 3. Fusacchia.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri bandisce una apposita gara di servizi, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'individuazione sul mercato della migliore società per la selezione del personale, tra quelle con rilevante esperienza anche internazionale nella Pubblica Amministrazione.
1334/XI/28. 1. Fusacchia, Toccafondi.

Pag. 278

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
  Art. 28-bis.
(Proroga di termini in materia di graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni).

  In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1334/XI/28. 01. Rizzetto, Zucconi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
  Art. 28-bis. – (Esaurimento graduatorie concorsuali presso le pubbliche amministrazioni). – In conformità alle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e in considerazione dei reiterati vincoli del turn over nella Pubblica Amministrazione, la validità delle graduatorie, vigenti all'entrata in vigore della presente legge e relative a procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, indette dalle pubbliche amministrazioni nelle quali risultano collocati ancora soggetti dichiarati idonei, è prorogata, ferma restando la prioritaria assunzione dei vincitori, fino a completo esaurimento delle stesse graduatorie. Conseguentemente l'esperimento di nuove procedure concorsuali è subordinato all'avvenuta immissione in ruolo di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
1334/XI/28. 02. Rizzetto, Zucconi.

ART. 30.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alle assunzioni nell'Arma dei Carabinieri di cui al presente articolo si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1552 Carabinieri effettivi, pubblicata nell'anno 2010, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019.
1334/XI/30. 1. Rizzetto, Zucconi.

ART. 31.

  Al comma 3, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 60 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.
1334/XI/31. 1. Rizzetto, Zucconi.

ART. 32.

  Al comma 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione finanziaria di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università Pag. 279e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università sulla base della consistenza numerica del personale docente in servizio.
1334/XI/32. 1. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

ART. 33.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, d'intesa con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora un piano nazionale per la sicurezza del lavoro. Ai fini della realizzazione degli obiettivi del piano sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 55, com- ma 1, sostituire le parole 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019, 420 milioni di euro per l'anno 2020 e 410 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1334/XI/33. 1. Serracchiani, Viscomi, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

ART. 35.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: euro 100 per ogni lavoratore irregolare con le seguenti: una somma pari al 10 per cento per le infrazioni commesse.
1334/XI/35. 1. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alle spese di funzionamento nonché.
1334/XI/35. 2. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
  Art. 35-bis.

  1. Al fine di sostenere l'attività di contrasto al lavoro sommerso, l'osservanza delle norme di legislazione sociale e di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto conto del costo per il bilancio dello Stato dei fenomeni di lavoro nero scaturenti dalla relativa omissione contributiva e dei costi sociali derivanti anch'essi dagli infortuni sui luoghi di lavoro, il F.U.A. (Fondo Unico amministrazione) relativo al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comprensivo delle Agenzie controllate I.N.L. (Ispettorato Nazionale del Lavoro) A.N.P.A.L. (Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro), è incrementato di 7 milioni di euro, al fine di permettere il corretto svolgimento della funzione ispettiva. Le somme destinate al suddetto personale e finalizzate ad incentivare l'attività degli Ispettori del Lavoro non devono rientrare negli oneri e nelle riduzioni previste nell'Allegato al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante cor- Pag. 280rispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 90 comma 2.
1334/XI/35. 01. Rizzetto, Zucconi.

ART. 50.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
1334/XI/50. 1. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

ART. 78.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  Il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti ed alle istituzioni di ricerca indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, limitatamente alle procedure di reclutamento straordinario ai sensi dell'articolo 20 commi 1 e 2 del citato decreto n. 75. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse dei bilanci degli enti di ricerca.

1334/XI/78. 01. Melicchio, Carbonaro, Casa, Acunzo, Azzolina, Bella, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti.

Pag. 281

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 21.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.
1334/XI/21.18. Gribaudo, Serracchiani, Giaccone, Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Rizzetto.
(Approvato)

Pag. 282

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo)

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge n. 1334 Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
   considerato che il disegno di legge interviene su numerosi ambiti materiali riconducibili alle competenze della XI Commissione;
   apprezzata la previsione, all'articolo 8, di una tassazione agevolata degli utili reinvestiti anche per l'incremento dell'occupazione per l'assunzione di personale destinato a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, a incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali;
   preso atto della proroga, all'articolo 20, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, dell'incentivo dell'esonero contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani fino a trentacinque anni di età nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
   apprezzata, all'articolo 21, comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il reddito di cittadinanza, con una dotazione annua di 9 miliardi di euro a decorrere dal 2019, e il contestuale rinvio a successivi provvedimenti per l'attuazione dei relativi interventi;
   osservato che, al medesimo articolo 21, al comma 2, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del medesimo Ministero, del Fondo per la revisione del sistema pensionistico, attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con una dotazione pari a 6,7 miliardi di euro per l'anno 2019 e a 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020, con contestuale rinvio a successivi provvedimenti per l'attuazione degli interventi nel limite di spesa costituito dalle risorse del Fondo;
   apprezzate le previsioni di natura contabile che consentono, in caso di necessità, l'utilizzo delle risorse di un fondo per la copertura delle spese a valere sull'altro fondo, evitando in tal modo lo spreco dei finanziamenti e un uso irrazionale delle risorse;
   constatato che le disposizioni in esame costituiscono la realizzazione degli impegni assunti dai partiti della maggioranza, da un lato, di introdurre uno strumento finalmente efficace per contrastare la povertà, la cui estensione e la cui gravità, lungi dal subire una battuta d'arresto, è peggiorata nel corso degli ultimi anni e, dall'altro, di risarcire i lavoratori costretti, per ragioni di cassa, ad addossarsi il peso della crisi economico-finanziaria degli scorsi anni, restituendo loro la possibilità di accedere al pensionamento con la flessibilità e la libertà di decidere che è stata loro negata dalla riforma Fornero;
   condivisa la finalità delle numerose disposizioni volte alla modernizzazione della pubblica amministrazione, da realizzare anche attraverso la previsione di nuove assunzioni di personale prevalentemente qualificato, superando in tal modo l'annoso blocco del turn over e l'impossibilità per le pubbliche Pag. 283amministrazioni medesime di fare fronte alle sempre più difficili sfide imposte dal mercato e dalle esigenze dei cittadini;
   apprezzato, in tale ambito, l'articolo 28, che dispone, ai commi 1, 2 e 3, la rideterminazione del Fondo per il pubblico impiego, previsto dalla legge n. 232 del 2016, destinato al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, individuate, nell'ambito delle vacanze di organico, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;
   considerate, ai successivi commi dell'articolo 28, le autorizzazioni ad assumere personale presso il Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali;
   considerato che l'articolo 33 autorizza l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dall'anno 2019, a incrementare la propria dotazione organica di sessanta unità in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, sia con l'avvio di procedure concorsuali, sia attraverso bandi di mobilità;
   apprezzata la previsione, al medesimo articolo 33, della costituzione, presso il medesimo Istituto, di un nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti;
   osservato che l'articolo 34, ai commi da 1 a 4, determina in 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021 gli oneri complessivi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a carico del bilancio dello Stato, per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico;
   rilevato che l'articolo 35, comma 1, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere, con incremento della dotazione organica, un contingente di 1.000 unità di personale ispettivo nel triennio 2019-2021, allo scopo di rafforzare le attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
   apprezzata la previsione dell'articolo 50, che introduce, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un massimo di dodici mesi e fino a un massimo di 8.000 euro pro capite, a favore di datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini particolarmente meritevoli nel conseguimento della laurea o del dottorato di ricerca;
   segnalato che l'articolo 54, comma 1, autorizza, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge n. 205 del 2017, con il conseguente incremento della dotazione organica;
   considerato che l'articolo 75 condiziona l'erogazione alle regioni dell'80 per cento dei trasferimenti erariali, a ecce- zione di quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, alla rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;
   raccomandata l'approvazione dell'emendamento approvato dalla XI Commissione, trasmesso in allegato alla presente relazione,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).

RELAZIONE DI MINORANZA PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

  La XI Commissione,
   premesso che,
    l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;
    nonostante il primo arresto della crescita nazionale da tre anni e mezzo a questa parte, le riforme attuate nel corso della precedente legislatura hanno proseguito a segnare risultati positivi, particolarmente significativi nel mercato del lavoro – il numero degli occupati ha raggiunto un massimo storico e il tasso di partecipazione delle donne e delle classi di età più elevate si è finalmente innalzato – e proseguire in questa direzione di riforma strutturale del sistema-Paese costituisce l'unica via per aumentare in prospettiva il potenziale di crescita e liberare risorse pubbliche per combattere la povertà e sostenere le fasce più deboli della popolazione;
    alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro rispetto al processo di riforma strutturale che, con il contributo del Paese tutto, si è portato avanti, e i loro effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia prefigurati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2019, che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia Italiana;
    l'evidenza empirica, in particolare riferita agli anni precedenti alla crisi finanziaria globale, ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo;
    con questa manovra di bilancio il Governo accresce l'indebitamento netto, rispetto ai suoi valori tendenziali, in media di 1,3 punti percentuali del PIL all'anno nel triennio 2019- 2021 e per il prossimo anno programma di attuare interventi espansivi per circa 34 miliardi, coperti da aumenti delle entrate e riduzioni della spesa per poco più di un terzo, con un aumento del disavanzo di quasi 22 miliardi, ponendosi degli obiettivi di crescita particolarmente ambiziosi, definiti nei fatti più che ottimistici dai più autorevoli osservatori nazionali e internazionali;
    un'espansione di bilancio come quella delineata dal disegno di legge all'esame, non determinata principalmente dalle spese per investimento, ma piuttosto da voci di spesa corrente, non garantisce la crescita nel medio termine e può anzi metterla in pericolo a lungo andare, e con essa la stabilità del Paese, quando ci si troverà a dover fronteggiare fasi cicliche avverse;
    gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se Pag. 285essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al PIL il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;
    l'aumento dello spread si ripercuote sull'intera economia, ossia su famiglie, imprese e istituzioni finanziarie che detengono il risparmio nazionale, e rispetto ad aprile è già costato al contribuente quasi 1,5 miliardi di euro di interessi in più e, ipotizzando tassi coerenti con le attuali aspettative dei mercati, costerebbe oltre 5 miliardi di euro nel 2019 e circa 9 miliardi nel 2020 secondo le stime della Banca d'Italia;
    gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, in costante conflitto con le istituzioni europee, e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, hanno determinato una crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico che rischia dunque di vanificare tutto l'impulso espansivo atteso dall'Esecutivo con l'approvazione della legge di bilancio;
    il quadro di finanza pubblica che si delinea è imprudente e difficilmente sostenibile, anche perché corredato da strumenti di politica economica, finanziati in deficit nonostante siano stati presentati per anni come dotati di adeguata copertura finanziaria, che non solo non sembrano in grado di garantire i previsti risultati di crescita, ma che, per alcune misure qualificanti del programma di Governo, non sono neanche ancora stati definiti nel dettaglio, come nel caso del reddito di cittadinanza e del pensionamento anticipato, per cui il provvedimento si limita unicamente a istituire due fondi, mentre interventi, messi in campo nella precedente legislatura, di fondamentale impulso per la crescita attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese e il rafforzamento del tessuto industriale, sono stati depotenziati, come nel caso dell'iperammortamento e del credito di imposta per la ricerca;
    con riferimento alle misure di competenza della Commissione si deve rilevare come la manovra, che pure immobilizza ingenti risorse su importanti temi come il reddito di cittadinanza e il sistema previdenziale, in realtà si caratterizza per una sorta di meccanica giustapposizione di obiettivi tra loro difficilmente conciliabili, discendente dal compromesso che è alla base del contratto (rectius accordo) di Governo e che sembra rispondere più a una logica di consolidamento del consenso nei confronti dei rispettivi elettorati delle due forze di maggioranza, piuttosto che alla costruzione di una strategia che rafforzi i fondamentali dell’ economia e che crei i presupposti per un aumento della base occupazionale, condizione indispensabile per ogni ipotesi di miglioramento del nostro sistema di welfare;
    per quanto riguarda la solo annunciata misura per il contrasto alla povertà, non si può non stigmatizzare il fatto che, anziché potenziare finanziariamente la misura già vigente ed operativa del ReI, si preferisce congelare 8 dei 9 miliardi di euro del «Fondo per il reddito di cittadinanza» in attesa di un non ancora definito intervento legislativo volto a introdurre il nuovo istituto, per il quale occorreranno, in ogni caso, molti mesi prima della sua effettiva esigibilità. Lo stesso dicasi per quanto concerne la cosiddetta pensione di cittadinanza. Più proficuo sarebbe stato destinare da subito parte delle risorse per potenziare l'importo della quattordicesima riconosciuta sulle pensioni fino a 1,5 volte il trattamento minimo; una misura di immediata efficacia per i nostri pensionati economicamente più deboli;
    anche la misura volta a potenziare il funzionamento dei centri per l'impiego risulta mal congegnata, tenuto conto che lo stanziamento appositamente finalizzato è previsto per il solo biennio 2019-2020, Pag. 286laddove, come noto, tra i principali problemi di efficacia di tali strutture, oltre a una cronica disorganizzazione e a una inadeguata tecnologia gestionale, vi è la drammatica carenza di personale, anche rispetto ai nuovi compiti che dovrebbero assolvere: si pensi alla gestione del Reddito di cittadinanza, che dovrebbe riguardare milioni di cittadini; tema che pertanto dovrebbe essere affrontato con un consistente incremento del personale – personale qualificato – e quindi con risorse permanenti;
    anche con riferimento alla volontà di intervenire sulla materia previdenziale, non si va oltre le promesse elettoralistiche, con l'istituzione di un apposito «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per l'assunzione di giovani lavoratori». In primo luogo si deve rilevare l'eterogeneità delle due finalità del suddetto fondo: la prima prettamente in ambito previdenziale, la seconda occupazionale. La principale misura sottesa a tali indicazioni dovrebbe riguardare l'introduzione della cosiddetta «quota 100», una soluzione che tutti i principali e più accreditati osservatori hanno considerato ampiamente sottostimata per quanto riguarda i profili finanziari e che, come evidenziato dallo stesso Ufficio parlamentare di bilancio, potrebbe comportare consistenti decurtazioni dei trattamenti pensionistici per i lavoratori che vi dovessero accedere. Nulla si propone per quanto riguarda il trattamento previdenziale che interesserà i giovani lavoratori. Nulla con riferimento alla riproposizione dell'opzione donna, anch'essa oggetto di promessa elettorale. Niente per portare a termine le salvaguardie dalla legge Fornero. Si pone uno stop alla pur positiva sperimentazione dell'APE sociale, con la conseguenza che, prima che possano effettivamente entrare in vigore le nuove misure promesse, migliaia di lavoratori si troveranno nell'impossibilità di anticipare il ritiro dal lavoro usufruendo dello strumento introdotto dai governi nella scorsa legislatura. Infine, nessun cenno vi è riguardo all'introduzione di un possibile contributo di solidarietà sulle pensioni più alte, da finalizzare, come nelle nostre proposte, per misure a favore dei giovani lavoratori;
    anche in materia di disposizioni a tutela dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la manovra di bilancio evidenzia un evidente arretramento rispetto alle politiche di sostegno introdotte o rafforzate nella precedente legislatura; tali interventi avevano consentito, mediante una riordino strutturale del sistema, di semplificare le procedure amministrative, ampliare la platea di beneficiari e ridurre gli oneri non salariali del lavoro, nel rispetto delle peculiarità dei diversi settori produttivi; al contrario, il provvedimento in oggetto risente della incapacità del governo in carica di individuare ed elaborare politiche realmente incisive in materia di salvaguardia del reddito dei soggetti più esposti alle conseguenze della crisi del mercato del lavoro italiano, operando esclusivamente sulla base delle emergenze senza alcuna organicità di azione; la previsione della sola proroga per l'anno 2019 delle disposizioni in materia di ulteriori interventi di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga per i lavoratori impiegati nelle aree di crisi industriale complessa, oltre a evidenziare tale condizione di debolezza programmatica, conferma la bontà delle scelte compiute dai precedenti governi;
    appare egualmente sorprendente l'assoluta mancanza di previsioni legislative in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata; il governo in carica, sin dal suo insediamento, ha manifestato l'intendimento di modificare le dinamiche del mercato italiano allo scopo di incrementare l'occupazione e rafforzare il sistema produttivo e l'assoluta assenza di misure in tale ambito rafforza la convinzione che esista un marcato divario tra gli annunci propagandistici e la volontà e capacità di individuare e perseguire gli interessi reali del Paese e dei suoi cittadini; la mancata proroga della disposizione Pag. 287riguardante il congedo obbligatorio del padre lavoratore è emblematica a tale proposito: tale misura, oltre ai benefici pratici che ha prodotto, rappresenta una norma di civiltà che ha consentito di sviluppare una nuova e più evoluta sensibilità in materia di conciliazione; anche la riproposizione delle disposizioni relative al cosiddetto voucher baby sitting non è prevista per l'anno prossimo e tale lacuna normativa priverà una consistente platea di madri e lavoratrici italiane, dipendenti e libere professioniste, della possibilità di usufruire della corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, con gravi conseguenze nella gestione della loro vita privata e lavorativa; infine, anche il tema della contrattazione di secondo livello finalizzato al rafforzamento delle misure di conciliazione tra vita professionale e privata, mediante l'utilizzo delle risorse del «Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello», è stato colpevolmente dimenticato e, conseguentemente, non è previsto il prolungamento dell'efficacia della previsione normativa di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 80 del 2015, che aveva introdotto in via sperimentale per il triennio 2016-2018 tale innovativa misura; nella scorsa legge di bilancio, infine, era stata introdotta una piccola ma significativa misura a sostegno delle donne vittime di violenza, tramite l'introduzione di uno sgravio contributivo a favore delle cooperative sociali che avessero provveduto alla loro assunzione; anche in questo caso, sulla scia di una serie di scelte che paiono improntate alla marginalizzazione delle donne, anche le più fragili, nel contesto lavorativo, il provvedimento in oggetto trascura l'estensione della vigenza della norma;
    le risorse stanziate per i rinnovi dei contratti dei lavoratori pubblici appaiono ampiamente sottostimate rispetto alle esigenze del comparto,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.