CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 novembre 2018
92.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 25.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1 sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;
   2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1334/I/25. 1. Migliore, Fiano.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo politico).

  1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1, comma 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1334/I/25. 01. Migliore, Fiano.

ART. 31.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione, è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il sistema previdenziale ed assistenziale riconosciuto per tali eventi al personale di ruolo del Corpo medesimo. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale di ruolo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 245 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni.
1334/I/31. 01. Rosato, Carnevali, Fiano.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al Pag. 27personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente.
1334/I/31. 02. Rosato, Carnevali, Fiano.

ART. 34.

  Al comma 6 sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 420 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 210 milioni a decorrere dall'anno 2019.
1334/I/34. 1. Migliore, Fiano.

ART. 36.

  Al comma 1 sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 140 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 70 milioni a decorrere dall'anno 2019.
1334/I/36. 1. Migliore, Fiano.

ART. 57.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Il Ministero dell'Interno pone in essere processi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione al fine di potenziare le strutture di accoglienza diffuse sul territorio. Al fine di efficientare la spesa, anche in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, il Ministero dell'Interno, con apposito Regolamento, definisce i capitolati di spesa atti a garantire, oltre ai servizi minimi di vitto e alloggio, adeguati programmi di inserimento lavorativo e di apprendimento della lingua italiana e di assistenza psicologica, in particolare per i soggetti più vulnerabili, e risparmi di spesa per un ammontare pari ad almeno 100 milioni per l'anno 2019, 150 milioni per l'anno 2020 e 200 milioni annui a decorrere dal 2021.
  2-bis. Al fine di garantire l'efficientamento della spesa e il risparmio da essa derivante anche nell'erogazione dei servizi, il Ministero dell'Interno con il Regolamento di cui al comma precedente, individua altresì i servizi che possono essere erogati su scala territoriale, superando il meccanismo del finanziamento pro-capite/pro-die. Gli eventuali ulteriori risparmi ottenuti da questa modalità confluiscono in apposito Fondo da istituirsi presso il Ministero dell'Interno e da destinarsi ad iniziative di promozione culturale negli Pag. 28istituti di formazione di ogni ordine e grado sul tema dell'importanza dell'interscambio culturale e della conoscenza della nostra Costituzione.
  2-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, sopprimere il comma 2.
1334/I/57. 1. Migliore, Fiano.

Pag. 29

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone (C. 680 Baldelli).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 680 Baldelli, recante «Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone»;
   rilevato come l'obiettivo del progetto di legge sia quello di individuare in maniera più chiara le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi e del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, alla luce di una lunga serie di pronunciamenti giurisprudenziali, anche a livello di Corte di Cassazione, che, nel corso del tempo, hanno espresso orientamenti contraddittori;
   evidenziato in particolare come la proposta di legge precisi i limiti entro i quali i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi possono effettuare gli accertamenti delle infrazioni relative alla sosta, riprendendo un orientamento giurisprudenziale secondo il quale i dipendenti delle società di gestione dei parcheggi hanno potere di accertamento limitatamente alle aree oggetto di concessione e agli spazi necessari alle manovre dei veicoli ivi parcheggiati;
   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la proposta di legge afferisca alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» di cui all'articolo 117, comma primo, lettera g), della Costituzione, su cui lo Stato ha legislazione esclusiva;
   evidenziato inoltre come la proposta di legge sia volta a modificare l'articolo 12 del codice della strada (riguardante l'espletamento dei servizi di polizia stradale) e come, secondo costante giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di modifica del codice della strada in tema di sicurezza stradale, afferiscano alla materia «ordine pubblico e sicurezza» riconducibile all'articolo 117, comma primo, lettera h), della Costituzione, di esclusiva competenza dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.