CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 ottobre 2018
83.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 COM(2018) 229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD).

NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

   La XIII Commissione (Agricoltura),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 (COM(2018)229),
   premesso che:
    l'Unione europea è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti;
    la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ha lo scopo di recepire nel diritto dell'Unione europea la raccomandazione ICCAT 16-5 adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) nella sua riunione annuale svoltasi a Vilamoura (Portogallo) nel 2016;
    la raccomandazione ICCAT n. 16-05 istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada nel Mediterraneo (il piano è iniziato nel 2017 e prosegue fino al 2031) e stabilisce norme per la conservazione, la gestione e il controllo dello stock di pesce spada del Mediterraneo, al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60 per cento di conseguire tale obiettivo;
    la raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce l'obbligo di rigetto del pesce spada conservato a bordo di navi che, anche nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, superano il contingente loro assegnato e/o il livello massimo di catture accessorie autorizzate, nonché il rigetto in mare delle catture, presenti a bordo delle navi, di pesce spada del Mediterraneo di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali;
    il piano adottato nel 2016 in sede ICCAT definisce i limiti di cattura e regola la pesca attraverso un sistema di quote; stabilisce la taglia minima di cattura (elevata da 90 a 100 cm) e prevede chiusure stagionali per la pesca così da ridurre le catture giovanili; adotta misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza per combattere la sovrapesca;
    il Piano ICCAT introduce un totale ammissibile di cattura (TAC) pari a 10.500 tonnellate per il pesce spada del Mediterraneo a partire dall'anno 2017, con una decurtazione della quota del 3 per cento all'anno dal 2018 al 2022, per una riduzione complessiva del 15 per cento. Al sistema delle quote è stato affiancato un Pag. 89periodo di fermo della pesca nella fase di crescita dei piccoli, che può essere, a scelta delle Parti contraenti, il periodo dal 1o ottobre al 30 novembre più un mese tra il 15 febbraio e il 31 marzo, oppure un periodo continuativo dal 1o gennaio al 31 marzo di ogni anno;
    premesso altresì che le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 16-05, che vengono recepite dal presente regolamento, sono più restrittive o più precise delle misure già in vigore, per consentire la ricostituzione dello stock;
    preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;
    tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
    ricordato che il Governo italiano, nella relazione presentata ai sensi della legge n. 234 del 2012 il 12 giugno 2018, rileva che la proposta appare conforme all'interesse nazionale pur essendo suscettibile di modifiche sostanziali nel corso dell'iter presso le competenti sedi europee, le quali potrebbero riguardare ambiti tecnico gestionali (come periodo di fermo e programmi nazionali di osservazione scientifica);
    osservato che alcune delle disposizioni della proposta di regolamento recano misure più restrittive di quelle contenute nella raccomandazione ICCAT o intervengono a disciplinare aspetti che ne sono esclusi e che, in particolare:
     l'articolo 18, nel disciplinare il sistema di controllo dei pescherecci, dispone che a bordo delle navi dell'Unione incluse nel registro ICCAT delle navi e autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo e delle navi di paesi terzi autorizzate a pescare pesce spada del Mediterraneo nelle acque dell'Unione di lunghezza fuoritutto superiore a 12 metri sia installato un dispositivo pienamente funzionante che consenta la localizzazione e identificazione automatiche della nave da parte del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) grazie alla trasmissione a intervalli regolari di dati relativi alla loro posizione; osservato al riguardo che la Convenzione ICCAT nulla stabilisce al riguardo e ricordato che l'articolo 9, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, oggi vigente, stabilisce che «Gli Stati membri possono esentare i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri battenti la loro bandiera dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se: a) operano esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera; o b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza al ritorno o in porto»;
     l'articolo 20 pone l'obbligo per gli Stati membri di attuare programmi nazionali di osservazione sulle navi con palangari pelagici, stabilendo che ogni Stato membro garantisce la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 20 per cento delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo, laddove in sede ICAAT tale presenza a bordo è limitata al 5 per cento delle medesime imbarcazioni;
     l'articolo 24 disciplina l'obbligo di notifica preventiva, prevedendo che, almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, i comandanti delle navi da pesca dell'Unione di lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri comprese nell'elenco di cui all'articolo 16, debbano notificare una serie di informazioni alle autorità competenti e, in particolare: l'orario stimato di arrivo; il quantitativo stimato di pesce spada del Mediterraneo detenuto a bordo; le informazioni relative alla zona geografica in cui le catture sono state effettuate; osservato al riguardo che le imbarcazioni operanti nel Mar Mediterraneo, per via delle ridotte dimensioni, raramente raggiungono una distanza dalla costa tale da consentire di adempiere all'obbligo di notifica nelle quattro ore antecedenti lo sbarco;
    richiamato altresì il decreto ministeriale 23 febbraio 2018, recante Misure Pag. 90tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo e osservato che molte delle disposizioni da esso recate anticipano i contenuti della proposta di regolamento in oggetto;
    osservato infine che il testo contiene errori materiali e definizioni imprecise o delle quali andrebbe chiarita la portata normativa (si vedano l'articolo 13, comma 1, in materia di catture accessorie, l'articolo 15, comma 1, lettera b), che prevede la possibilità che le autorizzazioni di pesca siano rilasciate anche a «barche che effettuano catture accessorie», e l'articolo 24, comma 2, lettera c), che, nell'indicare le informazioni che devono notificate in via preventiva dal pescatore, reca un non meglio precisato riferimento alla «zona geografica in cui le catture sono effettuate»;
    auspicato che vengano prese in considerazione, nelle competenti sedi europee, l'introduzione di forme di sostegno al reddito dei pescatori nei periodi di inattività dovuti al fermo biologico, e l'estensione dei controlli anche alla verifica del rispetto a bordo delle vigenti norme sulla sicurezza dei lavoratori e degli obblighi contrattuali;
    auspicato infine che il Governo italiano si adoperi affinché, nei futuri negoziati nelle competenti sedi europee, si pervenga ad una revisione dei criteri di riparto delle quote del pesce spada che, nel rispetto delle serie storiche che saranno adottate dall'ICCAT, tuteli maggiormente l'interesse nazionale,
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
   impegna il Governo a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle seguenti osservazioni:
    a) si pervenga ad una disciplina normativa che non ponga misure più restrittive o ulteriori rispetto a quelle contenute nella raccomandazione ICCAT e che rischiano di ledere gli interessi degli Stati membri, evitando di porre a carico degli Stati membri dell'Unione europea obblighi e limiti non previsti per gli Stati terzi aderenti alla medesima Convenzione ICCAT, con evidenti riflessi negativi sulla competitività delle imprese dell'Unione europea rispetto a quelle degli Stati terzi;
    b) si intervenga, in particolare, sull'articolo 18, paragrafo 1 – che innova la disciplina vigente, come definita dall'articolo 9, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che consente agli Stati membri, al ricorrere di specifiche condizioni, di esentare i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto compresa tra i 12 e i 15 metri battenti la loro bandiera dall'obbligo di dotarsi di un sistema di monitoraggio dei pescherecci (VMS), estendendo l'obbligo di installare il dispositivo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, ancorché in sede ICCAT la materia non sia stata disciplinata – al fine di richiamare la vigenza del richiamato articolo 9, comma 5;
    c) si valuti altresì la soppressione del paragrafo 2 del medesimo articolo 18, recante disposizione non prevista in sede ICAAT, che introduce l'obbligo di mantenere l'apparato VMS acceso anche in porto, ovvero si intervenga a modificarla al fine di introdurvi la possibilità che, al fine di evitare costi aggiuntivi per i pescatori relativi al traffico satellitare, l'apparato VMS, previa comunicazione all'Autorità marittima, possa essere spento;
    d) con riferimento alla disciplina recata dall'articolo 20 – che prevede che ogni Stato membro debba garantire la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 20 per cento delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo, laddove in sede ICAAT tale presenza a bordo è limitata al 5 per cento delle medesime imbarcazioni – si valuti l'opportunità di contemperare la fondamentale Pag. 91esigenza di sviluppare e implementare adeguatamente i programmi nazionali di osservazione scientifica, con l'altrettanto rilevante esigenza di preservare la funzionalità delle marinerie e di non porre a carico dei pescatori oneri eccessivi, a tal fine valutando l'opportunità di stabilire che le funzioni assegnate agli osservatori scientifici possano essere svolte anche dagli stessi pescatori, previa specifica formazione, e di rendere più agevole il ricorso alla procedura, prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 20, che consente agli Stati membri, per le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, di applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa, purché garantisca una copertura comparabile a quella di cui al paragrafo 2 e una raccolta di dati equivalente;
    e) si intervenga inoltre sull'articolo 24, al fine di differenziare, sulla base della distanza dalla costa raggiunta dall'imbarcazione tenuta alla notifica preventiva, i termini dai quali decorre l'obbligo di tale notifica, tenuto conto che, in alcune zone del Mar Mediterraneo, anche in considerazione delle dimensioni delle imbarcazioni che vi operano, il tempo di percorrenza dal luogo di pesca al luogo di sbarco può essere notevolmente inferiore alle 4 ore;
    f) si apportino adeguate modifiche al sistema di ripartizione delle quote fra Stati membri, al fine di tenere obbligatoriamente conto anche della pesca tradizionale e artigianale e di valutare il possibile incremento degli operatori autorizzati nel rispetto della vigente normativa di riferimento;
    g) si promuova, senza obbligare, l'utilizzo da parte degli Stati membri di attrezzi e tecniche selettive che riducano l'impatto ambientale;
    h) si correggano le imprecisioni e gli errori materiali contenuti nel testo.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 10.

    Al comma 1, sostituire le parole: e in relazione alla normativa nazionale sulla sanità delle piante con le seguenti: e limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: e in relazione alla normativa nazionale sulla sanità delle piante con le seguenti: e limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante.
10. 1. Ianaro.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre i prìncipi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte favoriscano condizioni ottimali di lavoro e garantiscano i più alti standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca, prestando un'adeguata attenzione alla valorizzazione delle diversità dei lavoratori, ivi comprese quelle di genere, e vietando, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, qualsiasi forma di discriminazione inclusa quella salariale.
22. 01. Galizia.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

   La XIII Commissione,
   esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C 1201 presentate presso la XIV Commissione, trasmesse per l'espressione del prescritto parere;
   osservato che la proposta emendativa 10. 1 Ianaro è volta a precisare che la delega al Governo contenuta in tale articolo si riferisce all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla sola normativa nazionale sulla sanità delle piante;
   ricordato in proposito che, nelle premesse della relazione approvata dalla Commissione lo scorso 18 ottobre, è presente un riferimento all'opportunità di integrare il testo nel senso indicato dall'emendamento 10. 1.;
   osservato altresì che l'articolo aggiuntivo 22. 01 Galizia introduce un principio e criterio direttivo specifico riferito all'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca nel 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, con il quale si richiede che si debba anche: «assicurare che le norme introdotte favoriscano condizioni ottimali di lavoro e garantiscano i più alti standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca, prestando un'adeguata attenzione alla valorizzazione delle diversità dei lavoratori, ivi comprese quelle di genere, e vietando, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, qualsiasi forma di discriminazione inclusa quella salariale»;
   condivise le finalità dell'articolo aggiuntivo in questione, pur rilevando che non appare chiaro il riferimento ivi contenuto alla «valorizzazione delle diversità dei lavoratori» nell'attuazione del rapporto di lavoro,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  Sulle proposte emendative:
   10. 1. Ianaro;
   22. 01. Galizia, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre i prìncipi e i criteri direttivi Pag. 94generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte favoriscano condizioni ottimali di lavoro e garantiscano i più alti standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca, vietando, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, qualsiasi forma di discriminazione inclusa quella salariale».

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ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

   La XIII Commissione,
   esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C 1201 presentate presso la XIV Commissione, trasmesse per l'espressione del prescritto parere;
   osservato che la proposta emendativa 10. 1. Ianaro è volta a precisare che la delega al Governo contenuta in tale articolo si riferisce all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625, limitatamente alla sola normativa nazionale sulla sanità delle piante;
   ricordato in proposito che, nelle premesse della relazione approvata dalla Commissione lo scorso 18 ottobre, è presente un riferimento all'opportunità di integrare il testo nel senso indicato dall'emendamento 10. 1.;
   osservato altresì che l'articolo aggiuntivo 22. 01 Galizia introduce un principio e criterio direttivo specifico riferito all'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca nel 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, con il quale si richiede che si debba anche: «assicurare che le norme introdotte favoriscano condizioni ottimali di lavoro e garantiscano i più alti standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca, prestando un'adeguata attenzione alla valorizzazione delle diversità dei lavoratori, ivi comprese quelle di genere, e vietando, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, qualsiasi forma di discriminazione inclusa quella salariale»;
   condivise le finalità dell'articolo aggiuntivo in questione, pur rilevando che non appare chiaro il riferimento ivi contenuto alla «valorizzazione delle diversità dei lavoratori» nell'attuazione del rapporto di lavoro,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  Sulle proposte emendative:
   10. 1. Ianaro;
   22. 01. Galizia, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre i prìncipi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, Pag. 96anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento dalla parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione».