CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 agosto 2018
47.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 86/18: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge C. 1041, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
   preso atto delle modifiche introdotte dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura;
   considerato che l'articolo 1 dispone, ai commi 1 e 2, il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAFT) delle competenze in materia di turismo, a legislazione previgente esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC);
   rilevato che la stessa norma dispone il trasferimento al medesimo ministero, con decorrenza dal 1o gennaio 2019, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo, nonché di quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento e che, contestualmente, provvede alla soppressione di tale Direzione generale e all'istituzione del nuovo Dipartimento del turismo;
   tenuto conto che, allo scopo di compensare i maggiori oneri derivanti per il posto di funzione di Capo del Dipartimento del turismo, la norma dispone la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario e che la dotazione organica dirigenziale del MIPAAFT è rideterminata nel numero massimo di 13 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   segnalato che il comma 7 dell'articolo 1 dispone il rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e la definizione della disciplina per il loro trasferimento al MIPAAFT e che le risorse umane trasferite includono il personale di ruolo, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1o giugno 2018;
   osservato che, sulla base dell'articolo 1, comma 7, al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente;Pag. 118
   preso atto che, sulla base del medesimo articolo 1, comma 7, la revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e che è, inoltre, riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
   rilevato che la medesima norma dispone, da un lato, la riduzione delle facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato e, dall'altro, l'incremento di quelle del Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato;
   preso atto che l'articolo 2 dispone il riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale relativi alla sicurezza agroalimentare in Campania e al monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte nonché di quelle in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo;
   considerato che l'articolo 3 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia;
   considerata la soppressione, all'articolo 4, del Dipartimento istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia» e il contestuale affidamento delle relative funzioni alla Presidenza del Consiglio,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 119

ALLEGATO 2

DL 86/18: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI GRIBAUDO, SERRACCHIANI, VISCOMI, ROMINA MURA, CARLA CANTONE, ZAN, LACARRA E LEPRI

  La XI Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
   premesso che:
    preliminarmente, vanno evidenziate le perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame, per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso dello strumento del decreto-legge;
    il riordino delle attribuzioni dei Ministeri non è certo un evento straordinario, tanto che la definizione delle attribuzioni dei ministeri è riservata alla legge dalla Costituzione all'articolo 93, terzo comma; risulta chiaro che non vi è qui nessun caso straordinario di necessità e di urgenza, visto che il riordino potrebbe essere avviato nello stesso lasso di tempo con il normale iter legislativo;
    più specificamente, per quanto riguarda la decisione di trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, di cui all'articolo 1, va ricordato come l'organizzazione istituzionale in materia di turismo sia stata più volte modificata soprattutto a seguito del referendum abrogativo del 1993: da allora, la gestione è stata trasferita, prima, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e, successivamente, al Ministero dell'industria, per approdare dal 2014, dopo ulteriori passaggi, al Ministero dei beni e delle attività culturali;
    l'esercizio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle competenze in materia di turismo ha finora consentito l'indiscutibile rilancio del settore turistico, che è stato conseguito attraverso misure definite grazie al coordinamento raggiunto tra i vari soggetti istituzionali operanti nella materia, mentre la nuova organizzazione prevista dal decreto all'esame risulta particolarmente dannosa, interrompendo il percorso di sviluppo e potenziamento del turismo;
    una scelta che si è evidentemente rivelata strategica, visti i risultati raggiunti nel settore turistico, che dovrebbero essere l'unico metro di giudizio delle politiche messe in campo: solo per citare i dati relativi al 2017, le strutture ricettive ufficiali italiane hanno registrato il record di 122 milioni di arrivi e oltre 427 milioni di presenze totali (ISTAT) e la spesa dei Pag. 120turisti stranieri è aumentata del 7,2 per cento (circa 37 miliardi di euro, secondo la Banca d'Italia);
    tali lusinghieri risultati si sono, ovviamente, riflessi anche sul piano occupazionale, registrando per il 2017 un incremento di oltre 261 mila occupati in più nel settore turistico, affermatosi come il campo che ha visto il lavoro crescere di più nel medio-lungo periodo. Un settore che nel periodo tra il 2008 e il 2017, una fase caratterizzata dalla più grande crisi degli ultimi decenni, ha registrato un aumento occupazionale di circa il 20 per cento;
    la scelta contenuta dal provvedimento in oggetto rischia di compromettere i positivi scenari occupazionali consolidatisi in questi anni;
    peraltro, il motivo per trasferire la competenza del turismo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non può né deve neanche risiedere nelle personali competenze del Ministro pro tempore. Sarebbe del tutto illegittimo decidere le attribuzioni e, conseguentemente, l'organizzazione di un Ministero e l'allocazione delle risorse dello stesso sulla base delle presunte competenze di un singolo componente del Governo, che potrebbe d'altronde essere sostituito in corso di legislatura;
    anche con riferimento alle soluzioni organizzative dei Ministeri interessati da tale trasferimento di funzioni, va rilevata l'incongruenza di mantenere invariato il numero delle direzioni generali del Ministero per i beni culturali, nonostante il venir meno della competenza in materia turistica. Inoltre, l'eventualità di una mancata opzione al trasferimento nei ruoli del Ministero per le politiche agricole da parte del personale attualmente inserito nel Ministero dei beni culturali potrebbe determinare problemi funzionali di non facile soluzione nel breve-medio periodo;
    appaiono, inoltre, pericolose, nonché del tutto infruttuose, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, in materia di accorpamento delle funzioni relative alle persone con disabilità. Si tratta, infatti, di una materia ad oggi afferente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, a quello del lavoro e delle politiche sociali o ancora al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il chiaro intento di avere un approccio integrato, tra i diversi dicasteri, in una materia di tale sensibilità. Si avrebbe, quindi, un pericoloso passo indietro rispetto all'impostazione sino ad oggi seguita, che ha posto al centro dell'attenzione di tutte le politiche statali, non la disabilità come problema, ma la persona come «soggetto» e non «oggetto» di cura. Un passaggio fondamentale che ha segnato un cambiamento culturale straordinario per le persone con disabilità e le loro famiglie. Le disposizioni in oggetto segnerebbero, pertanto, un pericoloso passo indietro, riconsegnando la disabilità alla semplice dimensione patologica;
    anche in tale prospettiva, la decisione di trasferire le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 all'istituendo Ministero per la famiglia e la disabilità rischia di determinare uno scoordinamento con l'insieme delle politiche per il lavoro nonché un depotenziamento delle strategie in materia di politica sociale, ruolo tipicamente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
   esprime

PARERE CONTRARIO