CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 luglio 2018
35.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. C. 804 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 804, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 55 del 2018, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
   sottolineato come il provvedimento in esame sia stato adottato al fine di intervenire a sostegno delle comunità locali dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
   rilevato come il decreto-legge, il quale inizialmente si componeva di 2 articoli, abbia subìto un notevole ampliamento nel corso dell'esame al Senato;
   osservato che il contenuto del decreto-legge in esame è riconducibile nel suo complesso alla materia «protezione civile», attribuita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;
   rilevato altresì che, in relazione a talune delle disposizioni introdotte, rilevano inoltre le materie: tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale (ad esempio per quanto attiene all'articolo 06, in materia di revisione della soglia di obbligatorietà della qualificazione SOA, in deroga al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016); governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni (ad esempio per quanto attiene all'articolo 09, in materia di strumenti urbanistici attuativi); tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale (ad esempio per quanto attiene all'articolo 014, in materia di disciplina delle rocce da scavo);
   rilevato, per quanto concerne le norme di carattere più generale di più diretto interesse per la I Commissione, come l'articolo 01 autorizzi, tra l'altro, una deroga espressa alle previsioni del nuovo codice della protezione civile (di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018), stabilendo che lo stato di emergenza possa essere in futuro ulteriormente prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi;
   preso atto che l'articolo 09 prevede l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (cosiddetto screening di VAS) per gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino, alle condizioni fissate dalla norma;
   rilevato come l'articolo 012 modifichi la composizione della Conferenza permanente di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, organo a competenza intersettoriale istituito al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici;
   osservato altresì che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 015 estende di un anno (fino all'11 aprile 2020) la facoltà, conferita al sindaco e agli assessori dei comuni – aventi una popolazione inferiore Pag. 11a 5.000 abitanti e colpiti dagli eventi sismici e in cui sia stata individuata, con ordinanza sindacale, una «zona rossa» – di riconoscere l'indennità di funzione stabilita per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti (in luogo dell'indennità prevista per la classe demografica di appartenenza), con oneri a carico del bilancio comunale;
   rilevato come l'articolo 1-quinquies disponga che il Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici predisponga e pubblichi sul proprio sito internet istituzionale linee guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione;
   evidenziato come l'articolo 1-sexies introduca, ai commi da 1 a 5, una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio e realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi;
   considerato che il predetto articolo 1-sexies, attiene, sotto il profilo del riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale su analoghi interventi di sanatoria, alle materie governo del territorio, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, e ordinamento penale, di esclusiva competenza statale,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE.