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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 674 di venerdì 8 aprile 2022

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANDREA MANDELLI

La seduta comincia alle 9,30.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

AZZURRA PIA MARIA CANCELLERI, Segretaria, legge il processo verbale della seduta del 6 aprile 2022.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Bianchi, Colucci, Invidia e Montaruli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

I deputati in missione sono complessivamente 112, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna).

Trasmissione del Documento di economia e finanza 2022 e sua assegnazione alla V Commissione.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 7 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera a), e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Documento di economia e finanza 2022 (Doc. LVII, n. 5) (alla sezione II del Documento è allegata la nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009).

Con la medesima lettera, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha altresì trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII, n. 5 - Annesso).

Al Documento sono allegati:

il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, di cui all'articolo 3 della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 5 - Allegato I);

il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 5 - Allegato II);

la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, di cui all'articolo 2, comma 576, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Doc. LVII, n. 5 - Allegato III).

Il Documento è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 118-bis, comma 1, del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio) nonché, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Secondo quanto previsto dal calendario dei lavori, in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo sarà individuata la seduta, nell'ambito della settimana 19-22 aprile, nella quale avrà luogo la discussione in Assemblea del Documento. Le Commissioni dovranno pertanto concluderne l'esame in sede consultiva e in sede referente compatibilmente con i tempi che saranno previsti in tale sede per l'esame da parte dell'Assemblea.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta del 6 aprile 2022, le Commissioni permanenti I Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia) hanno approvato, in sede legislativa, la seguente proposta di legge:

C. 2755 Delmastro Delle Vedove - “Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione”.

Svolgimento di interpellanze urgenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Iniziative volte a rivedere la disciplina dell'amministrazione di sostegno in funzione di una maggiore tutela dei soggetti interessati da tale istituto - n. 2-01387)

PRESIDENTE. Passiamo alla prima interpellanza urgente all'ordine del giorno, Barelli e D'Attis n. 2-01387 (Vedi l'allegato A).

Chiedo all'onorevole Mauro D'Attis se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica.

MAURO D'ATTIS (FI). Grazie, Presidente. Signor sottosegretario, per iniziativa del gruppo Forza Italia, in particolare del presidente Barelli, che è il primo firmatario dell'interpellanza, abbiamo ritenuto necessario e opportuno interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Giustizia. Quindi, ringrazio per l'attenzione che il Governo presterà a questa nostra interpellanza, che vorrei sinteticamente illustrare perché, dal nostro punto di vista, si tratta di un tema rilevante.

Da 17 anni vi è stata l'introduzione nel codice civile, con la legge n. 6 del 2004, della figura dell'amministratore di sostegno, all'epoca presentata come una forma di tutela giuridica più blanda ed elastica rispetto all'interdizione e all'inabilitazione. Essa è poi diventata, in molti casi, purtroppo, uno strumento attraverso il quale è possibile limitare fortemente la libertà e violare i diritti dei diretti interessati, i cosiddetti beneficiari. Nel corso degli anni, si sono verificati molteplici casi di mala gestio, segnalati sia dagli organi di stampa sia dalle testimonianze degli amministrati o dei loro familiari ed è emerso un notevole malcontento sull'operato di un numero sempre crescente di amministratori di sostegno. Si è venuta sostanzialmente ad instaurare la tendenza da parte dell'amministratore di sostituirsi completamente al beneficiario, nonostante ciò non sia previsto dalla legge. Si assiste all'emanazione, da parte dei giudici tutelari, di decreti che conferiscono ampi poteri, che a volte superano anche l'ampiezza consentita, agli amministratori di sostegno, spesso estranei ovviamente alla famiglia. Spesso si prevede, oltre alla gestione del patrimonio, anche il consenso informato ai trattamenti sanitari, ai ricoveri, agli esami diagnostici e ad altro, spesso in presenza di soggetti assolutamente capaci di esprimere un giudizio, un parere, un consenso o un dissenso (di questi casi ce ne sono tantissimi). È stato constatato che l'utilizzo concreto dello strumento gestionale dell'istituto dell'amministrazione di sostegno si esprima spesso sotto forma di mera costrizione della persona sottoposta a tutela, sovente senza possibilità di replica, dato che quasi sempre i giudici tutelari si interfacciano esclusivamente con gli amministratori, i sanitari ed i servizi sociali, escludendo completamente anche i familiari, quando definiti non collaboranti. Sussistono nella legge vigente, signor sottosegretario, dal nostro punto di vista, incongruenze logico-giuridiche che consentono di utilizzare l'amministrazione di sostegno come una sorta di strumento di interdizione impropria in relazione a qualsiasi soggetto debole, estendendo infatti in maniera smisurata le categorie di persone sottoponibili al provvedimento, nella parte in cui, ad esempio, si stabilisce che il giudice tutelare possa sottoporre ad amministrazione di sostegno, su richiesta o su segnalazione, la persona afflitta da “una infermità” o da una “menomazione fisica o psichica” che, secondo il testo della norma, la rende “anche solo parzialmente e temporaneamente impossibilitata a provvedere ai suoi interessi”. La legge, sostanzialmente, non offre la minima certezza giuridica sulla tipologia e sul grado di infermità e di incapacità necessari e sufficienti a limitare le libertà della persona, sottoponendo la vita di un qualsiasi soggetto fragile e i suoi beni a un amministratore di sostegno che, molto spesso, appunto, si sostituirà alla volontà del soggetto, negandone così il diritto costituzionale ad autodeterminarsi, nel rispetto delle leggi vigenti.

Attraverso prassi ormai consolidate da presupposti legislativi dalle maglie molto ampie, così descritte, l'istituto dell'amministrazione di sostegno può dare origine a veri e propri abusi, che il giudice tutelare ha il potere, e l'obbligo, di impedire, tramite la verifica delle relazioni periodiche degli amministratori, ma nel concreto - e i casi lo raccontano - non ha né il tempo né i mezzi per farlo e finisce per autorizzare o addirittura lasciar compiere anche operazioni - lo dico io - opache. La relazione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nel 2020 ha chiaramente espresso che spesso si concretizza il rischio che lo strumento giuridico della tutela possa paradossalmente diventare garanzia di esclusione della persona, certamente fragile, ma non per questo incapace di comprendere la sua vita e le decisioni che la riguardano, trovandosi così, suo malgrado e, nonostante le previsioni delle norme sovranazionali, a essere sottratta a una vita libera.

Inoltre, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, cosiddetta CRPD, sottoscritta dal nostro Paese, l'Italia, il 30 marzo 2007 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, all'articolo 12 riconosce a tali persone piena capacità giuridica, ne sancisce il pari riconoscimento davanti alla legge e stabilisce che il supporto al processo decisionale venga effettuato nel rispetto della loro volontà e delle loro preferenze. Sovente il potenziale beneficiario, di cui stiamo parlando, non viene ascoltato, così svilendo la ricerca e la valorizzazione delle sue preferenze, che dovrebbero essere perseguite, all'opposto, anche nei casi di opposizione alla nomina di un amministratore di sostegno, di situazioni di conflitto familiare, nonché di limitata o assente capacità di comunicazione del beneficiario stesso. Tutto ciò, signor sottosegretario, evidenzia una situazione di forte contraddittorietà rispetto ai diritti fondamentali della persona, situazione che deve, quanto prima, sempre a nostro modo di vedere, trovare una soluzione.

Interpelliamo, pertanto, il Governo per conoscere quali siano le iniziative, per quanto di competenza, di carattere normativo, che intenda intraprendere per evitare che dalla legge n. 6 del 2004 continuino a derivare, in sostanza, effetti di ulteriore menomazione, limitazione personale e violenza psicologica nei confronti dei soggetti deboli o delle loro famiglie, al fine di consentire il rispetto della legalità internazionale e nazionale.

Grazie per l'attenzione e per la risposta che fornirà ai sottoscrittori.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha facoltà di rispondere.

FRANCESCO PAOLO SISTO, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Grazie, Presidente. Prendo atto che oggi, finalmente, Forza Italia è maggioranza in Parlamento. Vedo che, con la Presidenza del Presidente Mandelli, ci sono i due interpellanti e il sottosegretario, in una giornata che possiamo definire in linea anche con la manifestazione di oggi pomeriggio.

Molto volentieri rispondo. Sono due interpellanze, quelle di oggi, che hanno un comune denominatore. Quella dell'onorevole D'Attis ha lo scopo di sollecitare la verifica se una norma buona, nata certamente per una finalità positiva, abbia trovato, nella realtà applicativa, ragioni per essere rimessa in discussione o ragioni per essere in qualche maniera modificata e se vi è la necessità di qualche intervento. È una verifica che il Governo effettua molto volentieri, perché significa dare peso a quel diritto vivente che la Corte costituzionale ha più volte sottolineato come alveo, diciamo, in cui fare scorrere poi la riflessione sulle norme vigenti.

In medias res, avendo apprezzato l'individuazione, da parte dell'onorevole D'Attis, dei punti nodali dell'interpellanza, va immediatamente posto in risalto che nell'impianto originario del codice civile gli istituti volti a tutelare le persone fragili erano costituiti dall'interdizione e dalla inabilitazione, i cui presupposti e i cui effetti sono rispettivamente indicati negli articoli 414 e 415 del codice civile. Sia l'interdizione quanto l'inabilitazione vengono pronunciate dal tribunale in composizione collegiale all'esito del procedimento previsto dagli articoli 712 e seguenti del codice di procedura civile, che si svolge con la partecipazione necessaria del pubblico ministero, in cui l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando da parte del giudice va necessariamente effettuato.

Con la legge n. 6 del 2004, è stato introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno (articoli 404 e seguenti del codice civile), quale strumento di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia che si caratterizza, rispetto ai rigidi schemi in cui sono costretti gli istituti precedentemente ricordati - anche per la loro vetustà - della interdizione e della inabilitazione, da un elevato grado di flessibilità. In altri termini, si è cercato di utilizzare uno strumento intermedio che evitasse la rigidità di questi due istituti, che effettivamente avevano sistemi di accertamento troppo ingessati.

L'amministrazione di sostegno, infatti, è un istituto duttile che può essere plasmato dal giudice sulle necessità del beneficiario, anche grazie all'agilità della relativa procedura applicativa. Con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, infatti, il giudice tutelare “(…) si limita, in via di principio, a individuare gli atti in relazione ai quali ne ritiene necessario l'intervento (…)” (su questo la Consulta si è espressa, con la sentenza n. 114 del 2019). Attribuendo al giudice tutelare il compito di modellare l'amministrazione di sostegno in relazione allo stato personale e alle condizioni di vita del beneficiario, il legislatore ha inteso limitare nella minore misura possibile - sempre la sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 2005 - la capacità di agire della persona disabile, il che marca nettamente la differenza con i tradizionali istituti della interdizione e della inabilitazione, la cui applicazione attribuisce al soggetto uno status di incapacità più o meno estesa, connessa a rigide conseguenze, legislativamente predeterminate.

È fuor di dubbio che si possa ricorrere all'amministrazione di sostegno anche laddove sussistano soltanto esigenze di cura della persona, in quanto esso non è un istituto finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a soddisfarne i bisogni e le aspirazioni (articolo 410, primo comma, del codice civile), così garantendo adeguata protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuno (sentenza della Consulta n. 144 del 2019).

Il sistema è poi configurato in modo da garantire la massima partecipazione del beneficiario alla fase di adozione dei provvedimenti e delle scelte che lo riguardano. La normativa prevede, inoltre, un esteso sistema di controlli sull'operato del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno, e su questo solleciterei l'attenzione dell'interpellante sul sistema dei controlli sull'operato del giudice tutelare e dall'amministratore di sostegno. In particolare, tutti i provvedimenti emessi dal giudice tutelare sono reclamabili davanti alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 720-bis del codice di rito civile. In proposito, sono intervenute le Sezioni unite della Cassazione, con una recente pronuncia, in cui si chiarisce che tutti i decreti in tema di amministrazione di sostegno sono reclamabili, prescindendo dal contenuto, innanzi alla corte di appello quale che sia la loro direzione (Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza 30 luglio 2021, n. 21985). Quindi, il sistema dei controlli universale consente, in caso di qualsivoglia patologia, il ricorso a un giudice collegiale superiore, come la corte di appello, per poter ovviamente chiedere ragione di diritti eventualmente lesi.

In conclusione, la disciplina di cui si è detto lascia effettivamente ampi margini di discrezionalità all'autorità giudiziaria, tanto nell'individuazione dei presupposti necessari per l'applicazione della misura di tutela (essendo, a questo fine, sufficiente che la persona interessata “(…) sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi infermità o menomazione fisica, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi (…)”; su questo si è pronunciata la Cassazione, sezione I, con l'ordinanza n. 12998 del 15 maggio 2019), quanto nella conformazione dei poteri dell'amministratore di sostegno e, parallelamente, delle limitazioni della capacità di agire dell'interessato, quanto, ancora, nelle scelte che l'amministratore di sostegno può essere chiamato a compiere.

Ciò, tuttavia, è funzionale all'individuazione della forma e del grado di tutela più confacente alle necessità dell'interessato, superando così la rigidità degli istituti dell'interdizione e della inabilitazione, che sovente hanno comportato anche una lesione della dignità personale dell'individuo che s'intendeva tutelare. Quest'ampia discrezionalità, peraltro, nel disegno del legislatore trova adeguati contrappesi nel regime delle impugnazioni sopra descritte. Quindi, si tratta di stabilire se il regime delle impugnazioni – ripeto, universale proprio per questa ragione, per questa ampia discrezionalità - sia stato, nei casi segnalati dall'interpellante, esercitato con quella diligenza e con quella cura che probabilmente possono comportare un limite esterno a eventuali eccessi di discrezionalità da parte dell'amministratore di sostegno.

Va poi segnalato che la legge 3 marzo 2009, n. 18 (in particolare l'articolo 12, “Uguale riconoscimento dinanzi alla legge”, che ha lo scopo di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà, adottando misure adeguate per consentire alle persone con disabilità l'accesso al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica nel rispetto dei diritti, della volontà e delle preferenze della persona, nonché l'articolo 19, “Vita indipendente ed inclusione nella società”, che prevede che gli Stati parti riconoscano il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone e adottino misure efficaci e adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto), con cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritti dall'Italia il 30 marzo 2007 - una premessa lunga, ma adesso arrivo al tema principale - ha istituito l'Osservatorio nazionale - era quello che volevo dire - sulla condizione delle persone con disabilità, che ha, tra gli altri, il compito di promuovere l'attuazione della Convenzione e di elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani istituito presso il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Va ancora ricordato, al riguardo, che di recente è stato riattivato il tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili, istituito presso il Ministero della Giustizia (a questo tavolo prendono parte anche esperti provenienti dal Ministero per le Disabilità), che persegue le finalità di: eseguire un monitoraggio sull'attuazione della legislazione vigente in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno (l'interpellante potrà fare riferimento agli esiti di questo tavolo per avere contezza se, eventualmente, quanto lamentato trova in qualche modo riscontro nelle analisi di questo organismo collegiale); evidenziare eventuali profili di criticità della normativa; elaborare eventuali proposte di modifica normativa, anche alla luce di quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja sulla protezione internazionale degli adulti vulnerabili, firmata il 13 gennaio 2020; proporre l'adozione di circolari di armonizzazione e razionalizzazione integrate delle procedure nei diversi settori ordinamentali coinvolti.

A ciò si aggiunga che, con decreto direttoriale del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 204 del 4 luglio 2019, è stato ricostituito il comitato tecnico di coordinamento a livello territoriale sull'istituto dell'amministrazione di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del protocollo d'intesa del 30 dicembre 2008, con la funzione di monitorare la progressiva realizzazione delle attività previste e la loro rispondenza agli obiettivi e alle finalità del suddetto protocollo.

In sintesi, la normativa è certamente innovativa e meritevole di plauso perché pone una via di mezzo fra le rigidità di istituti che molto spesso erano mortificanti per i fenomeni patologici pesanti che erano presupposto dell'intervento. Vi è un regime di impugnazioni molto esteso e molto intenso a cui si può fare riferimento, vi è un monitoraggio sia come tavolo tecnico sia come comitato tecnico di coordinamento. Insomma, la struttura normativa è sufficiente per offrire ampie garanzie di corretta applicazione. È chiaro che le scorrette disapplicazioni e le patologie vanno perseguite con intensità, con gli strumenti a disposizione dei soggetti interessati.

PRESIDENTE. Il deputato D'Attis ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

MAURO D'ATTIS (FI). Grazie, Presidente. Grazie, sottosegretario Sisto, per la risposta. Sono soddisfatto sicuramente per la descrizione corposa che è stata data, con un punto di vista particolare che è quello del Governo, utile sicuramente a confermare, come nella risposta stessa viene detto, che la disciplina, seppur innovativa, lascia effettivamente ampi margini di discrezionalità. Questo è il punto cruciale per il quale politicamente abbiamo deciso di interrogare il Governo.

La cosa che viene, a questo punto, richiesta al Governo è di compulsare l'attività del tavolo che è stato recentemente riattivato e che ha sede presso il Ministero della Giustizia. Quindi, seppur con un'importante presenza di rappresentanti ed esperti del Ministero per le Disabilità, il padrone di casa di questo tavolo è il Ministero della Giustizia.

Quello che viene chiesto, in questo caso per il tramite autorevole del sottosegretario Sisto, al Ministro della Giustizia è di accelerare questo processo di verifica rispetto, ad esempio, a una delle attività previste da questo tavolo, che riguarda l'elaborazione di eventuali proposte di modifica della normativa. Con una considerazione, signor sottosegretario: trattandosi di questioni, come lei stesso ha detto nella sua risposta, che riguardano e coinvolgono vite umane, che hanno anche un tempo che si limita all'esistenza in vita, questo intervento viene richiesto con una particolare urgenza, perché i casi di gente sottoposta a queste restrizioni di libertà non possono fare i conti né possono aspettare i tempi della discussione parlamentare, della discussione nelle aule di giustizia, che a volte, seppur demandate all'istituto al quale lei ha fatto correttamente riferimento dell'appello, hanno bisogno di risposte veloci.

La nostra responsabilità come rappresentanti in Parlamento e come rappresentanti al Governo - in questo caso lei e il Ministro - è quella di dare una risposta immediata. Sono convinto che dalle sue parole oggi usciamo con un passo in avanti rispetto al tema e che, attraverso la sua opera e quella del Ministro Cartabia, si riuscirà in brevissimo tempo a dare ulteriori spunti di innovazione e di miglioramento della normativa, che, seppur partiva con uno spirito positivo, poi ha determinato anche dei casi limite, quali quelli che sono stati rappresentati.

Infine, signor sottosegretario, le rappresento la necessità che, anche a livello di comitato tecnico di coordinamento a livello territoriale, istituito presso il Ministero del Lavoro, venga trasferito lo stesso contenuto, e magari operare per lavorare insieme affinché vengano utilizzate queste considerazioni.

D'altra parte, signor sottosegretario, le dico pure che, nello spirito di collaborazione tra Governo e Parlamento, ovviamente a cominciare dai sottoscrittori, in particolare dal presidente Barelli, siamo disponibili ad operare per eventuali iniziative legislative che si ritenessero necessarie e che riguardassero anche la competenza specifica del Parlamento.

Grazie, signor sottosegretario, e grazie, signor Presidente, per avermi dato anche la possibilità di replicare.

(Iniziative di competenza, anche normative, volte a riconoscere il rimborso di spese sostenute per la custodia giudiziale di animali sottoposti a sequestro - n. 2-01483)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Zanettin e D'Attis n. 2-01483 (Vedi l'allegato A).

Chiedo all'onorevole Zanettin se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica.

PIERANTONIO ZANETTIN (FI). Grazie, Presidente Mandelli, per la parola. Un saluto al sottosegretario Sisto, che vedo qui seduto in prima fila, pronto a dare risposta a questa nostra interpellanza.

È un'interpellanza che, in apparenza, potrebbe riguardare una questione di secondaria importanza: quella degli animali soggetti a sequestro giudiziario, piuttosto che preventivo e probatorio.

Presidente, noi, Forza Italia in particolare come partito, siamo molto sensibili alla tematica della tutela anche dell'animale, perché siamo fra coloro che sostengono che anche gli animali siano esseri senzienti che devono essere tutelati nel modo più appropriato, anche perché provano dolore e hanno una propria sensibilità.

Quindi, ci deve essere da parte dell'ordinamento una tutela, tant'è che, già nel 2004, sono state introdotte norme in tal senso, in particolare con riferimento a reati come il maltrattamento di animali e altri connessi.

Nell'ambito di questi procedimenti penali, nei quali vengono rinvenuti animali maltrattati, denutriti, talvolta addirittura seviziati, vi è la necessità di disporre dei sequestri di questi animali, nelle formule alternative del sequestro preventivo piuttosto che del sequestro probatorio, e questi animali necessariamente vengono affidati ad associazioni di tutela degli animali, che si prestano a questa lodevole attività e che fanno domanda perché vengano loro affidati nel corso del sequestro.

Nell'ambito di queste procedure - che, poi, si concludono addirittura con la confisca quando non sia a favore dello Stato, quando non sia possibile risolvere altrimenti la questione, non sia possibile individuare un soggetto cui affidare la proprietà dell'animale -, queste associazioni, ripeto, meritevoli e lodevoli, devono sostenere dei costi. È pacifico che vengano loro riconosciute indennità per la custodia di questi animali, che riguardano il cibo e il ricovero degli animali stessi, ma l'interpellanza che noi abbiamo presentato oggi al Governo pone l'accento su un altro tipo di spese, che non sempre vengono riconosciute, che sono le spese vive, in particolare per quanto riguarda l'ambito veterinario e, quindi, la loro sussistenza. Sono spese vive assolutamente necessarie, perché questi animali spesso vengono affidati alle associazioni in condizioni fisiche assai precarie e, quindi, vi è necessità di interventi anche molto costosi, che non sempre sono stati riconosciuti.

La domanda che, a nome di Forza Italia, formuliamo al Governo nella persona dell'onorevole Sisto, sottosegretario per la Giustizia, è se siano previste delle iniziative da parte del Governo, anche a carattere normativo, per chiarire se, con riferimento a questi animali che sono sottoposti a sequestro, debbano esserci, a favore delle associazioni che li tutelano, rimborsi che comprendano, ripeto, non solo l'indennità di custodia, ma anche le spese vive - parliamo di spese vive, Presidente - come le spese veterinarie o altre necessarie al loro sostentamento.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha facoltà di rispondere.

FRANCESCO PAOLO SISTO, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Grazie, Presidente. La stereofonia delle due interpellanze consente di incasellare quella dell'onorevole Zanettin fra quelle che richiedono una verifica applicativa, cioè se l'interpretazione che viene offerta alle norme è un' interpretazione in linea o meno con quello è che è l'esprit des lois, cioè quello che la norma ha voluto sostenere. In questo caso, penso di poter anticipare che vi sono norme che chiaramente indicano la necessità di dare ascolto alla richiesta dell'onorevole interrogante e vengo subito alle ragioni di questa affermazione.

Per stabilire se l'interrogazione ha un fondamento, ci riferiamo in particolare al seguente tema, questo è il focus: se il sequestro degli animali con affidamento in custodia giudiziale a titolo gratuito comporti, comunque, il rimborso delle spese sostenute e documentate dalle associazioni e dagli enti riconosciuti indispensabili per lo specifico mantenimento degli stessi. Questo è il cuore dell'interpellanza.

Al riguardo, occorre mettere in risalto che, a norma dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale (introdotto dall'articolo 3 della legge n. 189 del 2004), gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti (individuati con il decreto 2 novembre 2006 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Interno) che ne facciano richiesta e che diano garanzie di poterli tenere in modo adeguato. Tale affidamento avviene, come ricordato dall'interrogante, a titolo gratuito, ferma restando la necessità che le associazioni e gli enti suddetti siano rimborsati delle spese di mantenimento degli animali intese in senso ampio (e, quindi, ricomprendenti non soltanto le spese affrontate per il cibo e per l'utilizzo e la pulizia del luogo di ricovero, ma anche, a mero titolo esemplificativo, delle spese sostenute per le cure veterinarie - tra cui la somministrazione dei vaccini - indispensabili per il benessere degli animali), in forza della disposizione normativa di cui all'articolo 58, comma 3, del DPR n. 115 del 2002, per la quale “(…) sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene (…)”.

Al riguardo, deve essere evidenziato che, facendo seguito alle interlocuzioni avviate con l'istituzione del Tavolo tecnico per l'elaborazione del decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia n. 265 del 2 settembre 2006, concernente la determinazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro non qualificabili come veicoli a motore o natanti, è stato eseguito un monitoraggio presso gli uffici giudiziari riguardo alle modalità seguite nella liquidazione delle spese di custodia per diverse tipologie di beni oggetto di sequestro.

In particolare, per quello che ci riguarda, con riferimento alle spese di custodia di animali oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, sono stati individuati i seguenti criteri di liquidazione: delibere delle giunte regionali ovvero tariffe previste da leggi regionali per il mantenimento di animali in strutture pubbliche e private in relazione al controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione; tariffe medie di pensione, ricovero, vitto ed eventuali cure per cavalli da corsa; media delle tariffe applicate da comuni limitrofi per la gestione e il mantenimento di animali analoghi; convenzioni sottoscritte tra canili e amministrazioni locali; indagini informali, anche tramite web, sui costi praticati da associazioni, enti e ONLUS che curano l'affidamento degli animali; tariffe per prestazioni previste dalle Aziende sanitarie locali e spese veterinarie per gli animali in genere.

L'onere del rimborso delle spese di mantenimento degli animali grava, durante la celebrazione del procedimento del processo penale, sullo Stato (quale soggetto che anticipa le spese stesse per poi recuperarle nei confronti del condannato, ai sensi dell'articolo 5, lettera e), del DPR n. 115 del 2002 e del DM n. 124 il 2014) e, dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto la confisca degli animali, sul comune nel cui territorio gli animali si trovano. Quindi, lo Stato prima del giudicato, il comune dopo il passaggio in giudicato.

Invero, in via generale, il DPR del 31 marzo del 1979, all'articolo 3, attribuisce al sindaco la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali presenti sul territorio comunale. D'altra parte, in base al DPR dell'8 febbraio 1954, n. 320, recante regolamento di polizia veterinaria, il sindaco è individuato quale massima Autorità sanitaria locale, con poteri decisori e coercitivi maggiori rispetto a quelli riconosciuti agli operatori del servizio AUSL (operatori che, esercitando funzioni di vigilanza, svolgono di fatto un ruolo di supporto tecnico per il sindaco). E ancora: la legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali e le più recenti leggi n. 94 del 1997 e n. 127 del 1997, con i successivi decreti attuativi e i successivi regolamenti sulle autonomie locali, hanno definito ulteriormente gli ambiti delle competenze comunali in materia.

In definitiva, in base al combinato disposto di cui alle norme citate, il comune, nella persona del sindaco, è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l'obbligo di fare fronte al loro mantenimento in caso di confisca. Se, invero, deve ammettersi una responsabilità dello Stato per le spese di mantenimento nel corso del procedimento e del processo penale, deve, invece, escludersi che tale responsabilità permanga anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto la confisca, allorquando cioè si ripristinano, in capo al comune, tutti i doveri e gli oneri previsti dalla normativa vigente.

Va, infine, ricordato che la Commissione giustizia del Senato ha avviato, il 13 giugno 2019, l'esame congiunto di una serie di disegni di legge (atti Senato nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030 e 1078, ai quali sono stati successivamente congiunti anche i disegni di legge n. 1344 e n. 1356) tutti volti ad intervenire sulla complessa materia della tutela degli animali.

Il 18 novembre 2021, il disegno di legge n. 1078 è stato adottato dalla Commissione Giustizia come testo base e l'esame è ancora in corso. L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale, perseguendo, tra l'altro, la finalità di disciplinare il sequestro di animali vivi come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali (questo tutto de iure condendo, ovviamente). In particolare, il comma 1 inserisce nel capo relativo ai sequestri (nel titolo dedicato ai mezzi di ricerca della prova) l'articolo 254-ter, con il quale è disciplinato il sequestro di animali vivi. Siffatta disposizione prevede che il sequestro degli animali vivi può essere ordinato dall'autorità giudiziaria che proceda per un reato - consumato o tentato - di maltrattamento di animali (articolo 544-ter del codice penale), di spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-quater), di divieto di combattimenti tra animali (articolo 544-quinquies), di abbandono di animali (articolo 727) o di traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4 della legge n. 201 del 2010) e che, in tal caso, l'autorità giudiziaria può affidare gli animali, in via definitiva, alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, purché le stesse versino una cauzione relativa ad ogni singolo animale affidato.

L'importo della cauzione è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della tipologia dell'animale. A loro volta le associazioni e gli enti possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, affidare gli animali a singole persone fisiche; la cauzione viene acquisita dal FUG (Fondo unico giustizia) a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva di condanna e alla conseguente confisca dell'animale. Si prevede, inoltre, che il decreto di affidamento definitivo costituisca titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati. Il procedimento delineato dall'articolo 254-ter del codice di procedura penale deve essere seguito anche in caso di sequestro preventivo di animali vivi. In questo senso dispone il comma 3, che modifica l'articolo 321 del codice di procedura penale, inserendovi il comma 3-quater. Mi auguro di aver dato una risposta chiara alla interpellanza.

PRESIDENTE. Il deputato Zanettin ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

PIERANTONIO ZANETTIN (FI). Grazie Presidente, mi dichiaro soddisfatto della risposta del sottosegretario Sisto perché chiarisce definitivamente dei dubbi interpretativi. Noi questa interpellanza l'abbiamo presentata in quanto abbiamo osservato che sul territorio nazionale i diversi uffici giudiziari si comportavano in modo diverso nella valutazione di queste spese.

Oggi, la risposta molto chiara fornita dal Governo, alla luce della normativa vigente, consente di fare chiarezza e sarà sicuramente illuminante per tutte queste associazioni che potranno citare il prezioso contributo del Governo nella predisposizione delle loro istanze di rimborso nell'ambito del territorio.

Ho apprezzato particolarmente, da parte del Governo, nella persona del sottosegretario Sisto, anche la precisa indicazione circa il riparto delle competenze in ordine a queste spese, che vengono poste a carico dello Stato nella fase dei sequestri e poste, invece, a carico del sindaco, come autorità locale, dopo che i sequestri si sono conclusi con la confisca. Credo che oggi abbiamo fatto insieme un lavoro prezioso per cercare di chiarire dei vuoti normativi o comunque dei vuoti interpretativi; lavoro che potrà essere molto utile per tutti coloro che si occupano di questa materia così importante e così delicata.

(Intendimenti in merito alla proroga degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 2008, con particolare riferimento agli impianti a biogas - n. 2-01465)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Berardini e Marin n. 2-01465 (Vedi l'allegato A). Chiedo al deputato Berardini se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica.

FABIO BERARDINI (CI). Grazie Presidente, sottosegretario, noi di Coraggio Italia abbiamo depositato questa interpellanza urgente per porre all'attenzione un problema che ci è stato sollevato da diverse aziende, in particolare aziende agricole. Noi oggi abbiamo circa 1.100 impianti a biogas elettrico, installati principalmente da aziende agricole a partire dal 2008, quindi successivamente al decreto del 18 dicembre 2008; decreto che concedeva incentivi per la costruzione di questi impianti destinati alla produzione di energia elettrica da biogas. Questi incentivi sono fondamentali per due aspetti. In primo luogo, perché consentono e sostengono la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, in particolare da biogas e sappiamo quanto sia importante la questione energetica proprio in questo momento anche a causa della guerra in corso e della conseguente scarsità di risorse energetiche. In secondo luogo, questi incentivi sono importanti perché sostengono il reddito delle imprese agricole e di interi comparti di prodotti, soprattutto alimentari di altissima qualità made in Italy. La problematica che si pone è che a partire dal 1° gennaio del 2023 questi incentivi andranno a decadere. La tematica è molto importante. In particolare, su questi impianti, che usufruiscono degli incentivi del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, non è stata fatta chiarezza in ordine al loro futuro. Se queste imprese agricole saranno costrette a dismettere, a smantellare questi impianti, dovranno procedere - obbligati per legge - alla rimessa in pristino, con conseguenti pesanti costi da sostenere, magari coperti da garanzie fideiussorie. Ciò li porrebbe in gravissima difficoltà, anche perché stiamo parlando di piccole imprese e di piccoli impianti.

È stato chiesto di arginare questo fenomeno con la riconversione a biometano, con tutto ciò che ne consegue con il PNRR. Il problema, però, è che questo tipo di soluzione non copre tutte queste aziende, ma solo pochissime, perché la riconversione a biometano presenta delle problematiche specifiche: la distanza dalla rete dove si dovrebbero agganciare e la insufficiente quantità e qualità delle matrici impiegate. Il problema, come detto, è molto sentito: stiamo parlando di circa 1.100 impianti. Abbiamo depositato questa interpellanza urgente proprio per chiedere al Governo di fare chiarezza in questo senso. In particolare, chiediamo se è nell'intenzione del Governo prorogare questi incentivi anche per consentire una riflessione sul futuro di questi impianti e, comunque, adottare iniziative urgenti al fine di evitare la dismissione degli impianti a biogas installati, con particolare riferimento a quelli incentivati ad oggi dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008.

PRESIDENTE. La sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica, Vannia Gava, ha facoltà di rispondere.

VANNIA GAVA, Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'onorevole per l'interpellanza, che verte su una materia alla nostra attenzione in questi giorni a seguito del “caro energia”, ed oggetto di decreti che stiamo predisponendo per fare fronte a questa problematica ed attuare anche una diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

Innanzitutto voglio precisare che il Governo, al fine di affrontare l'attuale crisi energetica nonché per raggiungere gli obiettivi assunti sia a livello europeo che nazionale, anche in relazione ad una trasformazione del sistema energetico e produttivo in una dimensione sempre più ecosostenibile, sta mettendo in atto misure e conseguenti provvedimenti volti sia a garantire la sicurezza che a dare impulso al processo di decarbonizzazione.

Nell'ambito della strategia operativa seguita, innanzitutto sul lato della generazione, si sta puntando sulla differenziazione delle fonti mediante interventi volti ad accelerare l'installazione di impianti di fonti rinnovabili, così come lo sviluppo dei biocombustibili, del biometano e di soluzioni basate sul vettore idrogeno e, parallelamente, ad iniziative di riduzione della domanda attraverso misure volte al miglioramento dell'efficienza energetica e all'incremento di politiche per il risparmio energetico. In particolare, il Governo sta agendo attraverso un percorso volto alla semplificazione normativa sin dall'emanazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, e, successivamente, con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, con la precisa finalità di semplificare il procedimento abilitativo per l'esecuzione di determinati interventi in materia di energie rinnovabili.

Inoltre, ulteriori misure per l'impulso alle energie pulite sono contenute nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Nell'ambito delle misure normative realizzate dal Governo, si richiama altresì il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, attualmente in fase di conversione, che, nell'ambito della finalità generale di progressiva riduzione delle bollette energetiche e della strategia tesa ad accelerare il tasso di installazione delle fonti rinnovabili, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti autorizzativi degli impianti, prevede appunto un rilevante pacchetto di misure finalizzate a velocizzare in modo significativo l'installazione di impianti di energia rinnovabile.

Tale ultimo provvedimento è diretto ad accelerare la diffusione delle installazioni FER in maniera più armonica ed efficace in tutto il territorio nazionale, valorizzando il coinvolgimento proattivo dei territori interessati che sono preposti in via ordinaria al rilascio delle autorizzazioni e che assumono grande importanza nella procedura di individuazione delle aree idonee.

Per quanto concerne gli impianti biogas esistenti, ad oggi non è prevista la proroga del periodo di incentivazione di cui al DM 18 dicembre 2008. Purtuttavia, si specifica che, in attuazione del progetto PNRR, Missione 2, componente 2, investimento 1.4, denominato “Sviluppo del biometano”, sono previsti incentivi per la riconversione a biometano degli impianti biogas esistenti con contributi in conto capitale e tariffe incentivanti.

È prevista altresì, in attuazione del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'emanazione di una disciplina dedicata al parco impianti di generazione di energia elettrica da FER esistente, ivi compresi gli impianti a biogas, al fine di salvaguardare le iniziative già avviate e in esercizio.

PRESIDENTE. Il deputato Fabio Berardini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

FABIO BERARDINI (CI). Grazie, Presidente. Non posso dichiararmi pienamente soddisfatto della risposta proprio perché, di fatto, come ci ha ricordato la sottosegretaria, che ringrazio per la risposta, non è prevista la proroga di questi incentivi che sono vitali per questi impianti e per queste piccole imprese. Noi continueremo comunque a chiederla e a stimolare il Governo al riguardo.

Il problema che rileviamo è che gli sforzi relativi al settore del biometano non riescono a coprire in maniera completa tutte le imprese che si trovano in questa situazione, poiché, come ricordavo, la tematica del biometano presenta due problematiche: la distanza dalla rete di queste piccole imprese, aziende agricole, e soprattutto il fatto che le matrici biologiche e le quantità impiegate risulterebbero di fatto inadeguate per questa riconversione. Quindi, continuerò a chiedere maggior chiarezza e interventi specifici soprattutto per scongiurare la rimessa in pristino dello stato dei luoghi con costi a carico di questi piccoli imprenditori.

Cercheremo di fare di tutto e sono sicuro che il Ministero supporterà questa nostra richiesta poiché, soprattutto in questo momento di crisi economica legata alla guerra, all'andamento dei prezzi, all'energia, non ci possiamo permettere di smantellare un patrimonio costruito in anni di duro lavoro proprio da queste piccole aziende. Noi di Coraggio Italia siamo dalla parte di queste aziende agricole, dalla parte di chi lavora, di chi produce e quindi continueremo a chiederlo con forza, confidando nel supporto, nell'aiuto e nella sensibilità del Governo nei confronti di queste piccole aziende agricole che sono 1.100, come ricordavo, e che sicuramente hanno bisogno di tutela da parte dello Stato.

(Iniziative per il rilancio di Ita Spa nell'ambito del processo di alienazione della partecipazione del Ministero dell'Economia e delle finanze - n. 2-01484)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Cantone ed altri n. 2-01484 (Vedi l'allegato A).

Chiedo all'onorevole Luciano Cantone se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica.

LUCIANO CANTONE (M5S). Grazie, Presidente. Onorevole sottosegretario, oggi, al netto di tutti i passaggi avvenuti in questi ultimi anni dal momento dell'istituzione della nuova compagnia aerea ITA Airways, mi concentrerò sugli ultimi avvenimenti che, dal nostro punto di vista, sono quelli che meritano un approfondimento.

L'11 febbraio 2022, in Consiglio dei Ministri, è stato illustrato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui viene avviato il processo di alienazione della partecipazione del Ministero dell'Economia e delle finanze da ITA. È nota la recente disponibilità di ITA Airways alla manifestazione di interesse lanciata dalla regione Sardegna per operare sulle principali rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna secondo le condizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 466, del 25 novembre 2021, per volare dal 15 maggio 2022 fino al 14 maggio 2023 da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Alghero, Cagliari e Olbia.

Da fonti di stampa, si apprende che, nella seduta del 31 gennaio 2022, i consiglieri di amministrazione hanno scelto i consulenti che avrebbero accompagnato ITA verso la vendita e che, dieci giorni fa, anche il Ministero dell'Economia e delle finanze, azionista unico di ITA, avrebbe scelto i suoi consulenti. La cessione di quote della compagnia sarà condotta dal Tesoro e dai suoi consulenti secondo una procedura trasparente e competitiva, delineata dal decreto del Governo.

Si apprende altresì che sarebbero state presentate, da parte di sei membri, su nove, del consiglio di amministrazione di ITA formali dimissioni, a causa della scelta di avvalersi di consulenti del Ministero dell'Economia e delle finanze esterni all'azienda, in aggiunta a quelli già presenti in ITA, facendo lievitare i costi. Tale doppia spesa potrebbe portare la Corte dei conti a prendere provvedimenti che rischiano di danneggiare l'intera operazione per il rilancio dell'azienda.

Chiediamo, quindi, quali siano le iniziative che questo Ministero e questo Governo intendono intraprendere per la società ITA Airways e quale strategia intendano adottare, anche alla luce dei contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e se non si ritenga opportuno fornire tutti gli elementi sulle decisioni nelle fasi maggiormente rilevanti del processo di rilancio dell'azienda.

PRESIDENTE. La sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica, Vannia Gava, ha facoltà di rispondere.

VANNIA GAVA, Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica. Il Ministero dell'Economia e delle finanze sta svolgendo tutte le attività utili e necessarie a portare a termine il mandato, ricevuto con il DPCM dell'11 febbraio 2022, di cedere una quota di maggioranza in ITA SpA quale parte essenziale della strategia di crescita e sviluppo della compagnia aerea.

Fin dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di definizione del quadro ordinamentale relativo alla nuova società e, successivamente, con il DM di costituzione della stessa del 9 ottobre 2020 e con il piano industriale di ITA, la conclusione di una partnership strategica con primarie compagnie aeree è stata costantemente identificata quale fattore chiave di successo della nuova società.

Il DPCM dell'11 febbraio ultimo scorso si inserisce nel contesto per fissare, quali obiettivi della dismissione, la dimensione industriale, lo sviluppo della società su mercati strategici e sul lungo raggio, la valorizzazione degli hub nazionali e le prospettive occupazionali, oltre che, naturalmente, la stabilità dell'assetto proprietario.

Il DPCM, quindi, è un elemento chiave della strategia che è stata posta in essere, come detto, fin dalla primavera del 2020, ossia la costituzione di una compagnia aerea di mercato sostenibile e profittevole, con robuste prospettive di crescita e sviluppo.

L'attuazione della fase della strategia di crescita e sviluppo di ITA, consistente nella dismissione di una quota di maggioranza al fine della formazione di una partnership strategica, è demandata dalla normativa vigente e dal predetto DPCM dell'11 febbraio 2022 al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Il MEF deve, quindi, in qualità di mandatario per legge e per decreto e quale parte venditrice, gestire il processo e portarlo a termine, con l'assistenza dei suoi advisor nel perseguimento degli obiettivi fissati dal DPCM stesso e assicurando una procedura competitiva trasparente e non discriminatoria.

Inoltre, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha costantemente informato il Parlamento attraverso le numerose audizioni e risposte ad atti di sindacato ispettivo. Ita SpA, a sua volta, è stata udita dal Parlamento per le questioni di natura gestionale di sua competenza e responsabilità. Come si ricorderà, infatti, recentemente, il signor Ministro, in sede di seduta di interrogazioni a risposta immediata presso il Senato della Repubblica, ha descritto i contenuti e le finalità strategiche del più volte citato DPCM, ponendo l'accento su aspetti ritenuti essenziali per Ita, quali la dimensione industriale come compagnia solida e redditizia, le prospettive di crescita della società tramite l'accesso ai mercati strategici e l'operatività sul lungo raggio e l'occupazione, sostenendo che la crescita di Ita deve tradursi in sviluppo di occupazione di qualità e sostenibile.

Il MEF, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa che regola il corretto funzionamento dei mercati, ribadisce la propria disponibilità a garantire, nelle sedi parlamentari ritenute più opportune, una piena informativa del processo di dismissione.

PRESIDENTE. Il deputato Luciano Cantone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

LUCIANO CANTONE (M5S). Grazie, Presidente. Ringrazio l'onorevole sottosegretario per la risposta ma non posso dichiararmi completamente soddisfatto per una serie di motivi. Il sottosegretario ha elencato una serie di passaggi che sono già avvenuti, che noi conosciamo molto bene e che, dal nostro punto di vista, non chiariscono bene la strategia per il rilancio. Parlare di strategia per il lungo raggio, senza specificare con quale tipo di alleanza strategica, per fare in modo che il vettore nazionale appena nato abbia un peso rilevante nel mercato intercontinentale, non fa diminuire i nostri timori.

Restiamo fortemente preoccupati anche per il contesto geopolitico internazionale. La guerra in Ucraina, tra le pesantissime e ben più gravi conseguenze, ne ha anche un'altra, ossia quella di cancellare, sicuramente nel breve termine, voli da e per la Russia, in una situazione già grave perché parte della popolazione della Cina non vola, essendo ancora alle prese con la pandemia, oltre al costo dell'energia che rischia di compromettere seriamente il rilancio della nuova compagnia. Per noi, il Governo non deve assolutamente abbandonare i lavoratori di Alitalia. È doveroso per noi sottolineare la questione dei lavoratori del call center ex Almaviva di Palermo che devono essere tutelati, nel rispetto delle clausole sociali.

Al contempo, bisogna sostenere il nuovo vettore con una base solida che garantisca un futuro all'altezza delle professionalità che vi sono all'interno.

Su un punto, secondo noi, è necessario essere molto chiari: se il Governo ripropone le vecchie formule che hanno portato a quattro fallimenti consecutivi di questa compagnia aerea, sicuramente si rischia di compromettere il buon lavoro che, in questi mesi iniziali, la nuova compagnia sta portando avanti. Al fine di completare il passaggio al nuovo piano industriale che, nei prossimi mesi, necessita di parecchie fasi, bisogna puntare non solo sull'adeguata crescita occupazionale, che, purtroppo, come ho detto qualche istante fa, è condizionata anche dai contesti geopolitici internazionali, ma anche sul rinnovo della flotta in un'ottica di sostenibilità ambientale. La nuova compagnia Ita Airways deve essere messa nella condizione di operare in un contesto normativo che va assolutamente aggiornato, in un mercato che non può sopportare disparità tra vettori nazionali e low cost che portano ingenti somme di denaro dello Stato in altri Paesi. È, quindi, necessario agire in discontinuità proprio come ci chiede anche la Commissione europea.

Continueremo a vigilare e chiederemo massima attenzione al Governo, come è stato in questi mesi e come ho avuto piacere di ascoltare, anche per quanto riguarda la disponibilità di venire in audizione anche in Commissione nel breve periodo, per fare in modo che il sistema di trasporto aereo nazionale sia posto nelle migliori condizioni e collocato nel contesto globale, poiché è il traino della nostra economia e del nostro turismo, nazionale e internazionale.

(Intendimenti in merito all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza a fronte delle dinamiche inflazionistiche e della crisi internazionale - n. 2-01485)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Zanichelli ed altri n. 2-01485 (Vedi l'allegato A).

Chiedo all'onorevole Zanichelli se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica.

DAVIDE ZANICHELLI (M5S). Grazie, Presidente. Illustro questa interpellanza, perché vi è una preoccupazione della mia forza politica, ma direi anche del Paese rispetto agli impatti che il rincaro dei prezzi delle materie prime ha sui progetti del PNRR, il Piano che il nostro Continente, l'Europa ha fatto (mi riferisco ai 750 miliardi che sono stati messi a disposizione) per uscire dalla crisi economica generata dalla pandemia; un piano che ha fatto la Commissione europea, anche su impulso del nostro Paese, a cui ha contribuito, non dimentichiamolo, ogni Paese in tutto il mondo alle prese con la pandemia per rilanciare la propria economia e fronteggiare le conseguenze della crisi.

Il nostro si sviluppa sostanzialmente su due filoni: l'ambiente e la digitalizzazione. L'ambiente si traduce in infrastrutture per la mobilità sostenibile e per la salvaguardia idrica; la digitalizzazione si traduce in investimenti in fibra ottica, in attrezzature.

Sono tutte forniture che, negli ultimi mesi, senza entrare nel merito delle conseguenze del conflitto (lo farò successivamente), sono state estremamente impattate, colpite da notevoli rincari. Non me li ricordo a memoria, ho stampato i principali milestone del PNRR, giusto per avere evidenza di quanto stiamo parlando: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo: 24 miliardi; transizione energetica, mobilità sostenibile: 23 miliardi; tutela del territorio e della risorsa idrica: 15 miliardi; investimenti sulla rete ferroviaria: 24 miliardi; le reti di prossimità e strutture di telemedicina, quindi, digitalizzazione: 7 miliardi; innovazione e digitalizzazione: 8 miliardi.

Tutte queste iniziative, tutti questi stanziamenti, che sono da effettuarsi in una finestra temporale che va fino al 2026, chiaramente sono stati decisi e definiti a cavallo fra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, quando l'inflazione e i prezzi non avevano conosciuto la corsa a cui stiamo assistendo. I bandi realizzati sono stati disegnati sulla situazione che c'era in quel momento.

Assieme ad altri colleghi, verso la fine del 2021 e inizio 2022, avevamo già lanciato un allarme, perché, se l'inflazione cominciava ad essere intorno al 4 per cento, i prezzi delle materie prime, che compongono l'inflazione, crescevano ben di più. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, che è stato da poco pubblicato e che sancisce questo aumento dei prezzi, ha praticamente visto il 95 per cento dei materiali crescere di oltre l'8 per cento, ma con punte del 70: il ferro è cresciuto del 70 per cento, i binari per le ferrovie del 38 per cento, il legname del 70 per cento.

Questo si traduce in opere che erano previste e che, stando alle stime dell'ANCE - non di Davide Zanichelli - vedono un rincaro di oltre il 10 per cento per le stime del 2021 e del 20 per cento nel 2022.

Questo per dire cosa? Per dire che, giustamente, ci sta l'aumento dovuto al conflitto che, sostanzialmente, ha ridotto la fornitura di materia prime - perché con le sanzioni si riduce il parco delle possibili forniture di queste materie prime - e ha promosso un ulteriore aumento dei prezzi. Gli investimenti in armamenti, che non solo il nostro Paese, purtroppo, mi vien da dire, non solo l'Unione Europea, ma tutto il mondo sta ponendo in essere, contribuiranno ulteriormente a tale aumento dei prezzi. Questo in cosa si traduce?

Si traduce nel fatto che, un certo punto, quando c'è da fare la nuova infrastruttura da parte di quel comune, c'è da fare, da parte dell'agenzia, quell'altra cosa, i prezzi, che all'inizio erano stimati in 10, finiranno per essere 15 o 20 e le imprese, che avevano vinto l'appalto per realizzare quell'opera, a quel punto, non riescono fisicamente a realizzarla: se anche la materia prima ci fosse, il prezzo sarebbe insostenibile rispetto alle condizioni di partenza.

Visto che sul PNRR c'è giustamente un sistema stretto di monitoraggio degli avanzamenti, chiedo al Governo - e questa è la ragione dell'interpellanza - quali contromisure si stiano mettendo in atto. E' chiaro che non si possa ripensare il PNRR - come ha detto anche giustamente il Ministro Franco - in maniera unilaterale per un Paese, però quello che serve - esattamente come c'è stata una cinghia di trasmissione dall'alto verso le agenzie e le realtà locali per la definizione del PNRR - è una cinghia di trasmissione verso l'alto perché, laddove ci siano difficoltà per gli enti attuatori di realizzare delle opere, a quel punto si attuino le corrette contromisure per consentire un adeguamento e, alla fine, traguardare veramente la realizzazione di questi obiettivi, che sono sostanzialmente la tutela ambientale, la digitalizzazione e la sostenibilità energetica, che sono ciò di cui il nostro Paese ha bisogno. Questa è la nostra domanda, sottosegretario, e attendo con impazienza la sua risposta.

PRESIDENTE. La sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica, Vannia Gava, ha facoltà di rispondere.

VANNIA GAVA, Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica. Innanzitutto, si ricorda, preliminarmente, che, per far fronte alle difficoltà legate all'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime, aggravate dalla crisi del conflitto tra Russia e Ucraina, il Governo ha già varato specifiche misure, attraverso il decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, entrambi in corso di conversione.

In particolare, con riferimento al settore dei lavori pubblici, è stato previsto un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione dei singoli materiali da costruzione che, per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, nonché del Piano nazionale complementare, viene coperto dal Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, qualora le risorse a ciò destinate non fossero sufficienti. A tal fine, il suddetto Fondo è stato incrementato dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del sopracitato decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Attraverso le citate misure, eventuali aumenti del costo di realizzazione di interventi del PNRR o del Piano complementare possono trovare adeguata copertura, evitando i rischi del mancato conseguimento degli obiettivi concordati con la Commissione europea. Ovviamente, in relazione all'eventuale protrarsi della situazione di emergenza e in ragione del costante monitoraggio dell'attuazione del PNRR, ove dovessero emergere tangibili elementi di rischio sul tempestivo e soddisfacente conseguimento degli obiettivi programmati, il Governo si riserva di operare le valutazioni del caso, al fine di individuare eventuali ulteriori misure funzionali ad assicurare la più efficace attuazione del Piano.

Ciò posto, relativamente all'ipotesi di chiedere alla Commissione europea una revisione degli obiettivi del PNRR, va preliminarmente evidenziato che si tratta di un'evenienza prevista dalla normativa europea, nel caso in cui, per effetto di situazioni eccezionali, non prevedibili al momento della definizione del Piano, sia dimostrato che i relativi contenuti ed i connessi obiettivi non siano più concretamente raggiungibili. In tal caso, è possibile chiedere una revisione del Piano attraverso l'apertura di una nuova e articolata procedura negoziale con l'Unione europea, che prevede il coinvolgimento anche di altri Stati membri, tenuto conto che la decisione finale deve essere adottata dal Consiglio Ecofin. È evidente, tuttavia, che, nell'attuale contesto di avvio del Piano, in cui la maggior parte dei progetti è in fase di definizione, unitamente ai relativi costi analitici, non si dispone ancora dei necessari elementi atti a dimostrare l'insufficienza delle risorse del PNRR, né la dimensione finanziaria specifica dell'impatto sul PNRR del citato aumento dei prezzi delle materie prime e, più in generale, della crisi dovuta al conflitto in Ucraina. Solo quando si avrà adeguata conoscenza di tali elementi, potrà essere concretamente valutata la necessità di eventuali iniziative di adeguamento del Piano, da proporre in sede unionale.

Il Governo, consapevole del potenziale impatto che il mutato panorama internazionale e la crisi energetica potranno avere sull'attuazione del PNRR, garantisce un costante monitoraggio della situazione e si rende sin d'ora disponibile ad adottare tutti gli interventi che, in concreto, potranno garantire il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi del Piano.

PRESIDENTE. Il deputato Zanichelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

DAVIDE ZANICHELLI (M5S). Per la prima parte, mi dichiaro soddisfatto: il Governo, da quanto ho ascoltato, si dichiara disponibile a supportare gli enti locali e le agenzie per la realizzazione, qualora ci dovessero essere difficoltà, al fine di traguardare le opere del PNRR. Questo è estremamente positivo e ritengo che serva anche la doverosa comunicazione e forse anche la formalizzazione di specifiche procedure per poter eventualmente consentire che, se a un certo punto, un ente attuatore ha un problema, possa farlo presente, perché, se un'opera originariamente doveva costare 10 - come dicevo prima - e poi necessariamente costa di più, non è “colpa di nessuno”, forse, anzi, certamente non è nemmeno “colpa” dell'ente attuatore. Riguardo alla seconda parte, invece, mi andrò a rileggere la risposta, perché, da quanto ho capito, sembra che il Governo non abbia la corretta e puntuale consapevolezza di quanto stiano aumentando i prezzi e che, fintanto che non abbia la necessaria consapevolezza, stia a guardare. Spero di aver sentito male o di aver interpretato male la risposta - me la andrò a rileggere -, perché è sotto gli occhi di tutti ed è evidente l'aumento dei prezzi e questo allarme è stato lanciato, non solo da una forza politica, ma anche dai presidenti di regione. Se servono monitoraggi precisi, io esorto a effettuarli, ma la situazione è più che evidente; quindi, non serve, secondo me, attendere che la cosa esploda; serve prendere contromisure preventive per questa situazione. Forse adesso è già tardi.

(Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni relative all'utilizzo da parte degli enti locali dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada - n. 2-01486)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Baldelli ed altri n. 2-01486 (Vedi l'allegato A). Chiedo all'onorevole Simone Baldelli se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica.

SIMONE BALDELLI (FI). Grazie, Presidente. La illustrerò, molto brevemente. Dopo anni di battaglie, siamo riusciti ad ottenere che, finalmente, fosse regolamentata la materia della trasparenza sui proventi delle multe da parte delle amministrazioni locali. Continuiamo, parallelamente, una battaglia analoga per ottenere una regolamentazione definitiva, chiara e inequivocabile dello strumento dell'autovelox, troppo spesso utilizzato più per far cassa che per fare sicurezza stradale.

Nel 2019, finalmente, questa regolamentazione è arrivata. Ora siamo nel 2022 e ancora un comune su cinque non consegna il rendiconto - ossia la relazione telematica - al Governo per dire quanti soldi incassi dalle multe, quanti soldi, segnatamente, incassi dalle multe fatte con autovelox - perché la destinazione dei proventi prevista dal codice della strada è differente rispetto a quella prevista per i proventi delle multe normali - e come spenda questi soldi, secondo le norme previste dallo stesso codice della strada.

Tra l'altro, i dati relativi alle amministrazioni che consegnano le multe non sono noti, li chiediamo da mesi al Governo in Commissione trasporti, ma sembra che sia troppo difficile consegnarli. Ci auguriamo che presto il Governo venga in audizione e ci consegni questi dati, cioè ci dica quanto entri nelle casse di ciascuna amministrazione e come vengano spesi i proventi delle multe, con riguardo a quelle amministrazioni che hanno consegnato al Governo per l'anno passato le rendicontazioni e le relazioni telematiche proprio su questo tema. Ma la domanda che pongo in questa interpellanza urgente è ancora un'altra.

Poiché la sanzione alle amministrazioni inadempienti, o che consegnino dichiarazioni mendaci, è la decurtazione del 90 per cento degli incassi delle multe del codice della strada, vogliamo sapere se il Governo ritenga applicabile questa sanzione e chi e come debba materialmente applicare queste sanzioni, perché rispetto all'anno di prima applicazione fino ad ora sanzioni non ce ne sono state.

Abbiamo saputo che il Governo è interessato a fare controlli a campione, e dai controlli a campione, intanto, abbiamo già una lista di inadempienti; per la maggior parte sono piccoli comuni, che magari neanche fanno multe. Ma vogliamo capire che cosa succederà e vogliamo capire materialmente se queste sanzioni siano applicabili e chi si occuperà di questa applicazione.

PRESIDENTE. La sottosegretaria di Stato, Vannia Gava, ha facoltà di rispondere.

VANNIA GAVA, Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica. Grazie, Presidente. In risposta a quanto chiesto dall'onorevole interrogante, gli uffici del MIMS, in applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 2019, hanno avviato l'attività di monitoraggio delle relazioni relative ai proventi incassati nell'anno 2019, con controlli a campione per verificare che l'utilizzo di detti proventi sia conforme alle finalità previste dal codice della strada.

A valle delle prime istruttorie condotte, sono state inviate lettere di richiesta di chiarimenti agli enti controllati; a tutt'oggi, sono risultate regolari 17 relazioni, mentre sulle restanti 22 sono in corso approfondimenti istruttori.

Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio di cui al citato articolo 142, ricordo che tale disposizione prevede che gli enti locali sono obbligati a trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno - in via telematica, tramite l'apposito portale del Ministero dell'Interno - una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, nonché gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.

Entro trenta giorni dalla trasmissione ai sopra menzionati Ministeri, ciascun ente locale deve provvedere alla pubblicazione della relazione inviata in un'apposita sezione del proprio sito Internet istituzionale.

A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'Interno provvederà, inoltre, a pubblicare in apposita sezione del proprio sito Internet istituzionale le relazioni pervenute, entro sessanta giorni dalla loro ricezione.

A tale riguardo, evidenzio che, già a partire dal corrente mese di aprile, è possibile visualizzare attraverso l'indirizzo web finanzalocale.interno.gov.it, accedendo alla voce “Consulta le banche dati - Rendiconto proventi violazioni codice della strada” e compilando l'apposito modulo informatico, le relazioni trasmesse dai comuni relativamente alla rendicontazione dei proventi 2021 che, al momento, è ancora in corso.

Qualora l'ente non trasmetta la sopra menzionata relazione ovvero utilizzi i proventi in modo difforme da quanto previsto dal codice della strada, la percentuale dei proventi spettanti è ridotta del 90 per cento per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze che, occorre ricordare, rilevano ai fini della responsabilità disciplinare per danno erariale e devono essere segnalate al procuratore regionale della Corte dei conti.

Con specifico riguardo alle modalità attuative della decurtazione prevista in caso di inosservanza dei sopra menzionati obblighi, evidenzio che gli uffici dei Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno provveduto ad effettuare alle procure regionali della Corte dei conti competenti per territorio, ai fini della responsabilità disciplinare per danno erariale, la segnalazione di tutti gli enti inadempienti all'obbligo di rendicontazione dei proventi relativi agli anni 2019 e 2020.

Al contempo, i medesimi uffici stanno effettuando specifici approfondimenti finalizzati a rilevare le eventuali problematicità del meccanismo sanzionatorio attualmente previsto, nonché ad individuare tutte le soluzioni che, già sul piano amministrativo e gestionale, possano contribuire a rendere più semplice e automatica l'irrogazione della sanzione.

PRESIDENTE. Il deputato Baldelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

SIMONE BALDELLI (FI). Grazie, Presidente Mandelli. “Soddisfatto” è un parolone, nel senso che oltre ad aver avuto - poi non me la posso prendere certo con la sottosegretaria, che segue e risponde per una materia che non è la sua - un elenco di prescrizioni, alcune delle quali sono state inserite grazie alla mia iniziativa legislativa, cioè il fatto, per esempio, che dal 1° luglio il Governo debba pubblicare sul proprio sito questi dati, forse la notizia è che all'indirizzo della finanza locale del Ministero dell'Interno questi dati sono accessibili. Però, vorrei capire se sono accessibili quelli dell'anno passato o quelli di quest'anno, perché il termine per la consegna è fissato al 31 maggio; per cui, quelli del 2021 devono essere consegnati quest'anno e quelli del 2020 dovrebbero già essere noti. Tuttavia, se il Governo non li ha dati neanche alla Commissione trasporti, ho motivo di ritenere - e andrò sul sito che la sottosegretaria ha indicato, di cui recupererò l'indirizzo attraverso lo stenografico o attraverso il filmato – che, pur tuttavia, la questione resta aperta. Infatti, non si capisce quali soluzioni siano allo studio per l'applicazione delle sanzioni. In questo caso, la risposta non c'è stata. Lo sapevo pure io che ci potevano essere difficoltà ed è il motivo per cui ho presentato l'interpellanza. Però, che il Governo abbia allo studio soluzioni al problema non mi sembra obiettivamente una risposta.

Volevo capire quali fossero le soluzioni che il Governo ha in mente, perché altrimenti è inutile fare le interpellanze urgenti: io, a questo punto, sarei rimasto a casa, avrei lasciato un pezzo di carta, che, sono certo, il Presidente Mandelli avrebbe acquisito e depositato agli atti, e la avremmo risolta qui.

Io voglio capire il perché - e questo lo dico, ovviamente, senza polemica personale nei confronti della sottosegretaria, che è qui a farsi carico di risposte che non le competono per materia - e voglio lasciare, però, agli atti anche questo. Io vorrei capire per quale ragione se un cittadino passa col rosso gli arriva una multa, con lo Stato che gli dorme sullo zerbino, mentre quando le amministrazioni non rispettano lo stesso codice della strada c'è una segnalazione, gli scrivono, mandano la segnalazione alla Corte dei conti, si apre la procedura per danno erariale e per responsabilità disciplinare magari nei confronti di un dirigente, ma materialmente quello che c'è scritto nel codice della strada - cioè il fatto che gli si vada a togliere il 90 per cento degli introiti delle sanzioni - è una sanzione che fino adesso non è stata applicata.

Qualcuno si poteva porre questo problema quando è stato emanato il decreto ministeriale sulla trasparenza che ha disciplinato l'invio delle relazioni telematiche, nel senso di domandarsi: ma a quelli che non le inviano che cosa gli facciamo? Una letterina di richiamo? Una nota sul registro? Una nota sul diario? O procediamo, come prevede la legge, togliendo loro questi soldi? A me, se non pago una multa, dopo un po' arriva la cartella esattoriale a casa, per cui ho l'incentivo a pagare nei primi giorni in cui mi arriva: seguiamo la stessa procedura.

Non ho dubbi che ci sia un problema anche nei confronti dei piccoli comuni, che magari le multe non le fanno proprio e non hanno neanche un segretario generale che stia lì a controllare tutti gli adempimenti, per cui magari passa in cavalleria il fatto di dover inviare la relazione. Però, in quel caso, dato che ci sono 8 mila comuni, io credo che una struttura come quella del Ministero dell'Interno o quella del Ministero delle Infrastrutture sia nelle condizioni di chiamare i sindaci e dire loro: “Signori, guardate che dovevate mandarci questa cosa e non l'avete mandata. Siccome la decurtazione è del 90 per cento…”.

Poi, qui rischiamo anche l'effetto del cane che si morde la coda. Cioè, una decurtazione del 90 per cento di una cifra che non c'è (perché se uno non fa le multe non gli togli il 90 per cento di zero, perché è zero) è un conto. Ma poi ci sono quelli che, per esempio, fanno una dichiarazione mendace, cioè il piccolo comune che, magari con l'autovelox nascosto, fa decine di migliaia di euro di introiti in bilancio, perché poi alla fine gli introiti, gira che ti rigira, mediamente si pagano. Allora, quando questi soldi entrano, chi si occupa di andare a controllare qual è la posta e come vengono spesi? Perché, poi, c'è un doppio binario: i soldi delle multe normali, di cui il 50 per cento è destinato a sicurezza e a manutenzione stradale, e quelli fatti con gli autovelox (poco, diciamo così, o meno spesso per ragioni di sicurezza stradale e molto più spesso per cassa), di cui il 100 per cento della quota parte andrebbe alla sicurezza e alla manutenzione stradale.

Aggiungo: il piccolo comune che fa le multe sulla strada provinciale dovrebbe addirittura versare la metà dell'introitato alla provincia proprietaria della strada o allo Stato nel caso si tratti di una strada statale. Lo fa? Ho seri dubbi che lo faccia, ripeto, ho seri dubbi che lo faccia. E lo dico in un quadro di insieme in cui aumentano i carburanti e abbiamo mille difficoltà.

La sottosegretaria ha risposto, in precedenza, a un'interpellanza del collega Zanichelli, molto puntuale, sulle difficoltà che enti locali e imprese hanno addirittura nel rispetto dei parametri degli appalti, degli equilibri per i progetti del PNRR, perché, con l'aumento delle materie prime tutti i prezzi si incrementano, per non parlare di cosa succede con l'aumento del prezzo dei carburanti. E noi, in un quadro di insieme del genere, ci possiamo permettere che un solo euro dei cittadini vada sprecato, magari per colpa di un utilizzo vessatorio, sbagliato, dello strumento degli autovelox? Anziché essere messo per far cassa, finalmente potrebbe essere immaginato per la sicurezza? Infatti, l'autovelox nascosto sulla strada provinciale, dal piccolo comune o dalla comunità montana, come, per esempio, accade nelle Marche, nella zona della montagna maceratese, che multa tutti quelli che passano, turisti, pendolari, trasportatori, che utilità ha? Risolve un problema di sicurezza stradale o porta soldi in cassa? E, magari, quei soldi sono ripartiti equamente? Perché poi, magari, quei soldi, che servirebbero alla sicurezza e alla manutenzione stradale, sono utilizzati per altro; quindi, c'è addirittura una distrazione di questi soldi dalla finalità originaria. Tutto questo, se noi non applichiamo le sanzioni, scompare.

Per questo credo che la battaglia per la trasparenza sia anche una battaglia per la sicurezza stradale, quella vera. Allora, non sono soddisfatto per niente della risposta; lo dico senza polemiche, ma perché, siccome in questa battaglia spendo tempo, fatica e impegno da più di 10 anni ormai, forse, credo che intanto dobbiamo cominciare a regolare gli autovelox per quello che valgono. Intanto dobbiamo cominciare, considerato che le nostre città saranno inondate - purtroppo, non per colpa nostra, ma perché qualcuno ha pensato di inserire nel “decreto Semplificazioni” del 2020 una finta riforma del codice della strada - di telecamere e di autovelox. Cominciamo, dunque, a regolare questa disposizione in maniera tale che non divenga l'ennesima tempesta che, in un momento come questo, si abbatte sul cittadino consumatore e utente della strada. Attenzione, sono queste le cose che poi scatenano i “gilet gialli”, come in Francia; attenzione, attenzione; lo dico perché, non c'era questo Governo, non c'era questa maggioranza, ma la gente poi se ne infischia di quello che c'era e di quello che non c'era. La gente guarda lo Stato, guarda il pubblico, guarda la vessazione, guarda lo stipendio, guarda il conto in banca a fine mese, e poi diventano dolori. Allora, utilizziamo gli strumenti del codice della strada, la sicurezza stradale, tutto quello che abbiamo, con giudizio, facendo in modo che tutto vada secondo la previsione originaria del legislatore, e null'altro. Per cui, se il codice della strada prevedeva di togliere il 90 per cento… Però, se uno non dichiara - è lì il cane che si morde la coda - dove lo andiamo a pescare il 90 per cento? Dal bilancio. E chi lo guarda il bilancio? Quale Ministero guarda il bilancio? Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili? Il Ministero dell'Interno? Come li andiamo a sanzionare i comuni, con i trasferimenti? È il Ministero dell'Interno che potrebbe occuparsi di questo? O il Ministero dell'Economia?

Insomma, consegno agli atti di questa Assemblea - poi riprenderò, presto, questo discorso - le questioni presenti nell'interpellanza. Oltre ad aver sentito ripetere cose che già chi si occupa di questo conosce benissimo, perché, in larga parte, sono cose che ho perfino fatto io, sono questioni che vanno affrontate perché siamo al palo con le sanzioni, e il fatto che qualche dirigente locale si trovi con un procedimento disciplinare a carico, per danno erariale non risolve il problema. Il problema lo si risolve se cominciamo ad applicare davvero le sanzioni e cominciamo a mettere in chiaro che le amministrazioni locali non sono diverse dal cittadino. Se si viola il codice della strada, si viene multati e si paga; altrimenti stiamo qui a prenderci in giro. E credo che, nel prenderci in giro, non ci faccia bella figura né l'istituzione, né la sicurezza stradale, né il cittadino, che, più di tutti, si sente preso in giro quando le cose non funzionano.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 11 aprile 2022 - Ore 10:

(ore 10, con votazioni non prima delle ore 14)

1. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (C. 3495-A​)

Relatori: FEDERICO, per la VIII Commissione; SQUERI, per la X Commissione.

2. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:

FERRARI ed altri; DEIDDA ed altri; GIOVANNI RUSSO ed altri; DEL MONACO ed altri; DEL MONACO ed altri; FERRARI ed altri: Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. (C. 1870​-1934​-2045​-2051​-2802​-2993-A​)

Relatori: ARESTA e FERRARI.

3. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:

FIANO ed altri; PEREGO DI CREMNAGO ed altri: Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. (C. 243​-3357-A​)

Relatore: FIANO.

4. Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:

MELONI ed altri: Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. (C. 716-A​)

Relatori: BRESCIA, per la maggioranza; PRISCO, di minoranza.

5. Seguito della discussione della proposta di legge:

CORDA ed altri: Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato). (C. 875-B​)

Relatore: ARESTA.

6. Seguito della discussione delle mozioni Scerra ed altri n. 1-00586, Valentini ed altri n. 1-00610 e Raduzzi ed altri n. 1-00620 concernenti iniziative in materia di disciplina di bilancio e governance economica dell'Unione europea .

7. Seguito della discussione delle mozioni Gadda ed altri n. 1-00573, Baldino ed altri n. 1-00611, Bonomo ed altri n. 1-00612, Bellucci ed altri n. 1-00619 e Gentile ed altri n. 1-00625 concernenti iniziative in materia di Servizio civile universale .

8. Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:

FORNARO ed altri: Modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica. (C. 2238-A​)

Relatore: FORNARO.

9. Seguito della discussione delle mozioni Lupi e Schullian n. 1-00540, Vianello ed altri n. 1-00545 e Masi ed altri 1-00614 concernenti iniziative in materia di energia nucleare di nuova generazione .

La seduta termina alle 11,05.