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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 610 di lunedì 6 dicembre 2021

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE MARIA EDERA SPADONI

La seduta comincia alle 14,35.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

FEDERICA DAGA, Segretaria, legge il processo verbale della seduta del 24 novembre 2021.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Piera Aiello, Amitrano, Ascani, Barelli, Bergamini, Berlinghieri, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Carlo, Delmastro Delle Vedove, Di Stefano, Fantinati, Fassino, Ferro, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Panizzut, Paolini, Parolo, Pastorino, Pellicani, Perantoni, Perego di Cremnago, Polidori, Rampelli, Rizzo, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Tabacci, Tasso, Verini, Vignaroli, Zanettin e Zoffili sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

I deputati in missione sono complessivamente 100, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il collega Baldelli. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI (FI). Presidente, intervengo per annunciare l'ennesimo atto di sindacato ispettivo su questo tema. La legge n. 120 del 2010 prevede che il Governo, segnatamente il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili - insomma, il Ministero dei trasporti -, di concerto con il Ministero dell'Interno e sentita la Conferenza Stato-città, debba emanare un provvedimento per regolare due questioni: la relazione telematica che gli enti locali, ogni anno, devono obbligatoriamente inviare al Governo entro il 31 maggio sui proventi delle multe da codice della strada, e il posizionamento e l'utilizzo degli autovelox.

Per quanto riguarda il primo punto, per fortuna, dopo tanti atti di sindacato ispettivo e anche diversi atti di indirizzo, non ultima una risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione trasporti, il 20 febbraio 2020, è stato emanato il decreto che disciplina le relazioni telematiche sui proventi delle multe. Sull'altro aspetto, Presidente, quello relativo alla disciplina e all'utilizzo degli autovelox, siamo ancora in attesa di avere notizie.

Ho presentato una interpellanza per chiedere al Governo quando intenda presentare questo atto e, in passato, ho presentato atti di sindacato ispettivo in cui il Governo ci diceva che, di lì a breve, si sarebbe proceduto a fare questo decreto attuativo. Ecco, ormai siamo quasi nel dodicesimo anno di attesa e credo che sia giunto il momento di dare risposte chiare per evitare un utilizzo distorto di quello che dovrebbe essere uno strumento di sicurezza per i cittadini. Quindi, nell'interesse generale e collettivo di tutti, mi auguro che il Governo ci porti al più presto risposte concrete.

PRESIDENTE. Il Governo è presente e sicuramente prenderà in considerazione le sue sollecitazioni.

Organizzazione dei tempi di discussione dei disegni di legge di ratifica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge di ratifica nn. 2737, 3241 e 3242.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi riservati all'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (Vedi calendario)

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019 (A.C. 2737​).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2737: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2737​)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

La III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Gennaro Migliore.

GENNARO MIGLIORE , Relatore. Signora Presidente, signor sottosegretario, la cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Qatar, attualmente, è disciplinata dall'Accordo sottoscritto a Doha il 12 maggio 2010 e ratificato ai sensi della legge n. 198 del 2011.

L'Accordo risulta privo di una clausola sulla giurisdizione relativamente al personale in visita nei rispettivi territori esteri, in considerazione dell'indisponibilità più volte manifestata dalla controparte a concedere una seppur parziale cessione di sovranità in ordine alla propria giurisdizione. Ciò comporta che, ad oggi, in caso di invio di personale italiano in Qatar, esso sia sottoposto al sistema penale dello Stato ospitante. Del resto, anche la NATO, presente in Qatar con molti suoi militari, non è mai riuscita a ottenere particolari salvaguardie per il suo personale, alla stregua di numerosi altri Paesi. Peraltro, le autorità qatarine hanno già avviato diverse iniziative nel campo del procurement, della formazione e dell'addestramento, con la possibilità di invio di personale nazionale in Qatar, mentre sono già in Italia diverse unità qatarine per l'esecuzione di analoghe attività formative. Pertanto, si è ritenuta opportuna la firma di uno scambio di Note verbali, di tipo emendativo e contenente l'inserimento di una clausola sulla giurisdizione, con il preciso scopo di limitare, a condizione di reciprocità, l'esercizio della giurisdizione dello Stato di soggiorno.

In particolare, il nuovo articolo 6a, introdotto nell'Accordo, riconosce la giurisdizione dello stato di soggiorno nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Tuttavia, lo Stato di origine conserva la giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale militare e civile per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio; si prevede, altresì, che, in caso di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ricevente, la relativa sentenza sarà eseguita a cura della Parte inviante, in conformità all'ordinamento di quest'ultima e nei limiti da esso previsti, determinando, in questo modo, il diritto del personale militare e civile, eventualmente condannato nel territorio della Parte richiedente, a scontare la pena nel proprio Paese. Con quest'ultima previsione, viene scongiurata l'esecuzione della pena capitale e di altre sentenze inumane e degradanti e, pertanto, viene esclusa l'applicazione di pene previste dalla sharia, pur in caso di una eventuale pronuncia del giudice qatarino. Le nostre autorità commuteranno, pertanto, le pene non conformi alla nostra Costituzione in pene previste dal nostro ordinamento penale. La principale differenza di tale clausola sulla giurisdizione, rispetto a quelle inserite negli accordi di cooperazione militare da ultimo approvati dal Parlamento, consiste nel fatto che queste ultime prevedono, nel caso di un reato commesso al di fuori delle normali attività di servizio da un membro del personale ospitato, il divieto di pronuncia o di esecuzione delle pene in contrasto con l'ordinamento dello Stato inviante, ma non il diritto del condannato a scontare la pena inflitta dalle autorità dello Stato ospitante nell'ambito del sistema penale del proprio Paese.

Inoltre, si è colta l'occasione per adeguare le previsioni relative alla reciproca protezione delle informazioni classificate e scambiate ai sensi dell'Accordo del 2010 al regime previsto e concordato con la competente autorità nazionale per la sicurezza (per l'Italia, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Infine, con un emendamento all'articolo 11.3, viene introdotto un sistema automatico di rinnovo quinquennale dell'Accordo.

Confido in una rapida approvazione del provvedimento che concorrerà a perfezionare le nostre relazioni bilaterali prevedendo, nel contempo, salvaguardie assai più consistenti, rispetto ad altre intese precedenti ed accordi sottoscritti con il Qatar da altri partner della NATO. Del resto, lo sviluppo di iniziative di collaborazione in svariati settori viene accompagnato dalla frequenza di scambi di visite a vario livello, anche nel settore della sicurezza e della difesa. Un dialogo così strutturato trova fondamento nel riconoscimento, da parte del nostro Paese, del grande peso economico e diplomatico che il Qatar riveste a livello regionale che si riflette in una politica estera autonoma, ispirata a prudenza e moderazione.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in una fase successiva.

È iscritta a parlare la deputata Elisa Tripodi. Ne ha facoltà.

ELISA TRIPODI (M5S). Grazie Presidente. Lo scambio di Note emendativo dell'Accordo modifica il testo dell'Accordo introducendo, con l'articolo 6a, una clausola sulla giurisdizione penale che prevede, al paragrafo 1, nell'ambito dell'invio di personale nazionale nell'altro Paese a fini di formazione e addestramento, il riconoscimento della giurisdizione dello stato di soggiorno nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Il paragrafo 2, tuttavia, riconosce allo Stato di origine il diritto ad esercitare la giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale militare e civile per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Il paragrafo 3 prevede, nel caso di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ricevente, che la relativa sentenza, una volta divenuta definitiva, sarà eseguita a cura della Parte inviante, in conformità e nei limiti previsti dall'ordinamento di quest'ultima, determinando in questo modo il diritto del personale militare e civile, eventualmente condannato nel Paese della Parte richiedente, a scontare la pena nel Paese della Parte inviante. Il paragrafo 4, infine, definisce le modalità di informazione dell'avvenuta sentenza e di trasferimento del reo alla Parte inviante, che, tramite l'autorità competente, darà corso all'esecuzione della condanna.

La nuova intesa novella anche l'articolo 9, relativo alla sicurezza delle informazioni classificate, con cui si intende designare ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa su cui sia stata posta, da una delle parti, una classifica di segretezza.

Tali informazioni scambiate o generate nell'ambito dell'Accordo dovranno essere trasmesse, conservate o trattate in conformità alle legislazioni e ai regolamenti nazionali e trasferite esclusivamente mediante i canali governativi autorizzati dall'autorità per la sicurezza designata dalle parti.

In particolare, il paragrafo 4 individua la tabella di corrispondenza dei livelli di classificazione e di sicurezza previsti dagli ordinamenti del Qatar e dell'Italia. Viene, inoltre, stabilito dal paragrafo 6 che tutte le informazioni classificate e scambiate siano utilizzate esclusivamente agli scopi previsti nell'ambito dell'Accordo. Ogni informazione classificata acquisita nel contesto dell'Accordo potrà essere trasferita a terze parti o ad organizzazioni internazionali esclusivamente previa autorizzazione scritta dalla parte che l'ha originata.

Il paragrafo 8 stabilisce che eventuali ulteriori aspetti di sicurezza relativi alle informazioni classificate saranno regolati da uno specifico accordo generale sulla sicurezza che sarà stipulato dalle rispettive autorità competenti per la sicurezza o da autorità designate a tale scopo dalle parti contraenti.

Infine, l'articolo 11, paragrafo 3, novella la precedente norma stabilendo il rinnovo automatico quinquennale dell'Accordo, salvo denuncia di una delle due parti.

L'Atto Camera 2737 è composto, quindi, da 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dello scambio di note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019, e l'ordine di esecuzione del medesimo.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria per la quale dalle disposizioni dello scambio di note di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il paragrafo 2 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6a, paragrafo 4, lettera b), dell'Accordo si farà fronte con apposito strumento legislativo.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è corredato, oltre che dalla relazione, dalla relazione tecnica, da un'analisi tecnico-normativa e dalla dichiarazione di esclusione dall'analisi di impatto della regolazione.

La relazione tecnica precisa che gli oneri di cui alla previsione del novellato articolo 6a, paragrafo 4, lettera b), concernente il trasferimento delle persone condannate nel territorio della parte inviante per l'esecuzione delle sentenze, sono di natura meramente eventuale, e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso tale ipotesi dovesse verificarsi, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, vi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. La relazione tecnica sottolinea che al momento non vi è nessun militare o civile del personale del Ministero della Difesa ristretto presso strutture penitenziarie qatariote, né viceversa alcun militare o civile del Qatar presso strutture penitenziarie italiane.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche - A.C. 2737​)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Gennaro Migliore, che rinuncia.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, sottosegretario Di Stefano, che rinuncia.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 (A.C. 3241​).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3241: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 3241​)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

La III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire, in sostituzione del relatore, il deputato Pino Cabras, Vicepresidente della III Commissione.

PINO CABRAS, Vicepresidente della III Commissione. Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo, il primo dei due Accordi al nostro esame, il Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale, si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità nel settore giudiziario penale, in particolare con un Paese storicamente legato all'Italia come l'Uruguay.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'assenza di trattati bilaterali e, nel contempo, dall'evoluzione dell'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono pertanto l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

L'ampiezza degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali, tra l'altro, la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti relativi a procedimenti penali, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali (ad esempi, testimoni, vittime, periti), l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni di testimoni, vittime e periti, l'espletamento di ispezioni e l'esame di luoghi e cose, l'effettuazione di perquisizioni e sequestri, il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale al fine di rendere testimonianza, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, le intercettazioni di comunicazioni e, in generale, qualsiasi altra forma di assistenza giuridica in materia penale non vietata dalle leggi dello Stato richiesto.

Coerentemente con i moderni strumenti di cooperazione internazionale, il Trattato circoscrive l'ambito di operatività del cosiddetto principio della doppia incriminazione ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di sequestri e confische o di altri atti che per la loro natura incidano su diritti fondamentali delle persone. Al di fuori di tali ipotesi l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.

In relazione al secondo Trattato, la scelta di sottoscrivere una Convenzione bilaterale tra l'Italia e l'Uruguay sul trasferimento delle persone condannate è stata dettata dalla mancanza di altro strumento giuridico applicabile al fine suddetto, non avendo detto Paese aderito alla Convenzione, promossa dal Consiglio d'Europa, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983.

L'Accordo consente che i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna a pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice in conseguenza della commissione di un reato siano trasferiti nel proprio Paese di origine, in vista dell'esecuzione di detta sentenza, nel luogo che, in ragione dei rapporti personali e degli interessi di varia natura ivi mantenuti, appaia il più idoneo a favorirne la riabilitazione e il reinserimento sociale.

L'attuazione del trasferimento richiede, innanzitutto, quali presupposti indefettibili, la concorde volontà sia dei due Stati, indicati nel Trattato come Stato di condanna e Stato di esecuzione, sia del diretto interessato o del suo rappresentante legale.

Conformemente ad altri accordi internazionali stipulati in tale materia dall'Italia, all'articolo 4 il Trattato prevede quali ulteriori condizioni del trasferimento: a) che il condannato risulti al momento della richiesta cittadino dello Stato di esecuzione o soggetto ivi legalmente e stabilmente residente; b) che la sentenza di condanna sia passata in giudicato; c) che l'entità della pena ancora da espiare sia pari ad almeno un anno, tranne casi eccezionali; d) che il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato di esecuzione. Ai fini della decisione da assumere in ordine al trasferimento, le autorità di ciascuno Stato dovranno prendere in considerazione, fra gli altri elementi, la gravità e le conseguenze del reato, eventuali precedenti penali o procedimenti pendenti a carico della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, i rapporti socio-familiari dalla stessa mantenuti con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute, oltre alle esigenze di sicurezza e agli interessi di ciascuno Stato. Quanto al disegno di legge di ratifica segnalo, in particolare, l'articolo 4, che contiene la clausola finanziaria per la quale agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Si tratta dell'eventualità in cui la cooperazione giudiziaria comporti spese elevate o straordinarie, cui farà fronte tramite consultazioni tra le parti per individuare le modalità di ripartizione dei costi. Raccomando una rapida approvazione del disegno di legge, che concorrerà a rafforzare le eccellenti relazioni tra il nostro Paese e l'Uruguay, basate sui fortissimi vincoli storici, culturali e sulla presenza di una vasta collettività italiana e di origine italiana particolarmente numerosa e influente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, che si riserva di intervenire in una fase successiva. È iscritta a parlare la deputata Elisa Tripodi. Ne ha facoltà.

ELISA TRIPODI (M5S). Grazie, Presidente. I due Accordi in materia di cooperazione giudiziaria con l'Uruguay sono stati sottoscritti il 1° marzo 2019 e hanno l'obiettivo di migliorare la cooperazione internazionale in tale settore e consentire il trasferimento delle persone condannate. I due Trattati consentiranno uno sviluppo significativo dei rapporti tra i due Stati, disciplinando ambiti finora privi di strumenti giuridici adeguati.

Il Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale è composto da 30 articoli e da una breve premessa ed è finalizzato all'instaurazione di una stretta collaborazione nel campo della cooperazione giudiziaria penale, finora non disciplinato da un trattato bilaterale di cooperazione. Ai sensi dell'articolo 1, le parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori definiti dall'articolo 2, quali la ricerca, l'identificazione di personale, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni di testimoni, vittime o periti, il trasferimento di persone detenute per rendere testimonianza, l'espletamento di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi e cose, l'identificazione o la localizzazione di prodotti e strumenti del reato o altri elementi di prova, il congelamento, il sequestro e la confisca dei beni, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, le informazioni bancarie e finanziarie, l'intercettazione di comunicazioni ai sensi della legislazione della parte richiesta, informazioni sui procedimenti penali, trasmissioni di sentenze e di informazioni estratte da archivi giudiziari, scambio di informazioni sul diritto di ciascun Paese e qualsiasi forma di assistenza penale non vietata nello Stato richiesto.

Il paragrafo 2 precisa che il Trattato non si applica all'esecuzione di ordini di arresto o di restrizioni della libertà personale, alle esecuzioni di sentenze penali emesse dallo Stato richiedente, al trasferimento di persone condannate o al trasferimento di procedimenti penali. L'articolo 3 è relativo al principio della doppia incriminazione e prevede che l'assistenza giudiziaria possa essere applicata anche nei casi in cui il fatto non costituisca reato nello Stato richiesto. Tuttavia, come previsto dal paragrafo 2, il principio della doppia incriminazione è limitato ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria riguardi le esecuzioni di sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano sui diritti fondamentali delle persone. In tutti gli altri casi, l'assistenza giudiziaria potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.

L'articolo 4 prevede che l'assistenza giudiziaria potrà essere rifiutata, in toto o parzialmente, dallo Stato richiesto in una serie di casi divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali ovverosia quando la richiesta di assistenza è contraria alla legislazione dello Stato richiesto o non è conforme alle previsioni del Trattato; quando si procede per un reato politico o per un reato connesso ad un reato politico ovvero per un reato di natura esclusivamente militare in base alla normativa dello Stato richiedente; quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di assistenza possa essere strumentalmente volta a perseguire, in qualsiasi modo, una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità o opinioni politiche ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per i detti motivi. L'assistenza giudiziaria potrà, altresì, essere rinviata dallo Stato richiesto qualora interferisca con un procedimento penale ivi pendente. È facoltà dello Stato richiesto valutare se l'assistenza giudiziaria potrà essere concessa a determinate condizioni. Lo Stato richiesto informerà per iscritto i motivi del rifiuto o del rinvio di tale assistenza. L'articolo 5 individua le autorità competenti per la richiesta di cooperazione nell'autorità giudiziaria o nel pubblico ministero dello Stato richiedente.

L'articolo 6 definisce che le richieste di assistenza dovranno essere trasmesse dalle autorità centrali designate dalle parti, che sono, per la Repubblica italiana, il Ministero della Giustizia e, per quella uruguaiana, il Ministerio de Educación y cultura.

L'articolo 7 disciplina nel dettaglio forma e contenuto della richiesta di assistenza giudiziaria e prevede la facoltà dello Stato richiesto, nel caso ove manchino i requisiti previsti dal Trattato, di integrare la richiesta entro 45 giorni, trascorsi i quali lo Stato richiesto potrà procedere all'archiviazione della richiesta. È prevista, altresì, la possibilità di anticipare, con fax o posta elettronica, le richieste di assistenza, da inoltrarsi, comunque, per le vie ordinarie, entro i 45 giorni successivi.

L'articolo 8 riguarda l'esecuzione della richiesta e prevede l'impegno delle parti a collaborare in conformità alla legislazione dello Stato richiesto. È prevista, inoltre, la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dallo Stato richiedente, purché ciò non contrasti con la legislazione del primo. L'articolo 9 prevede l'impegno da parte dello Stato richiesto di ricercare le persone indicate nella richiesta di assistenza.

L'articolo 10 è in materia di citazioni e notifiche. L'assunzione probatoria nello Stato richiesto è l'oggetto dell'articolo 11, mentre l'articolo 12 riguarda l'assunzione probatoria nello Stato richiedente. In relazione a quest'ultima attività, l'articolo 13, a garanzia della persona escussa, riconosce espressamente il principio di specialità, garanzia in virtù della quale la persona citata a comparire nello Stato richiedente non può essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata né sottoposta ad altra misura privativa della libertà personale nello Stato richiedente in relazione ai reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni o a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza.

L'articolo 14 disciplina il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale nello Stato richiedente qualora non sia possibile la comparizione in videoconferenza. Tale trasferimento potrà avvenire a condizione che non interferisca con procedimenti o indagini penali in corso nello Stato richiesto e la persona sia mantenuta in stato di detenzione nello Stato richiedente.

L'articolo 15 stabilisce che gli Stati adottino misure adeguate, previste dalla propria legislazione interna, finalizzate alla protezione di vittime, testimoni o altri partecipanti a procedimento penale relativo ai reati e le attività di assistenza richieste. L'articolo 16 contiene un'articolata disciplina dello strumento della comparizione mediante videoconferenza. Lo Stato richiedente potrà ricorrervi, tra l'altro, per l'interrogatorio di persona sottoposta a indagine o a procedimento penale. Gli articoli 17, 18, 19 e 20 disciplinano la produzione di documenti ufficiali e pubblici, di documenti, atti e beni, le attività finalizzate a perquisizione, sequestro e confisca. È previsto, inoltre, che lo Stato richiesto non possa invocare il segreto bancario per rifiutare la cooperazione richiesta.

L'articolo 21 riguarda la specificità dell'assistenza e stabilisce che le prove o informazioni acquisite nell'ambito di una richiesta di assistenza presentata ai sensi del Trattato in oggetto non possano essere utilizzate in un procedimento diverso rispetto a quello per cui sono state richieste, salvo il consenso dello Stato richiesto.

Ai sensi dell'articolo 22, il Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi a forme di cooperazione o di assistenza giudiziaria in virtù di accordi specifici, intese o prassi condivise che siano conformi alle rispettive legislazioni interne e ai trattati internazionali loro applicabili, compresa la costituzione di squadre investigative comuni.

Gli articoli 23, 24 e 25 disciplinano lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei confronti delle persone per cui si chiedono informazioni, lo scambio di informazioni sulle rispettive legislazioni e, infine, la trasmissione di sentenze e di certificati penali.

L'articolo 26 esenta gli atti e i documenti prodotti in conformità del Trattato da requisiti di legalizzazione, certificazione, autenticazione o altra analoga formalità.

L'articolo 27 stabilisce l'impegno di riservatezza delle richieste di assistenza, così come dei documenti e delle informazioni fornite dall'altra Parte, se così richiesto da una delle Parti.

L'articolo 28, relativo alle spese, prevede specifiche disposizioni per le spese di esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria: in particolare, le spese per la rogatoria sono a carico dello Stato richiesto, mentre per lo Stato richiedente sono a carico eventuali oneri.

Eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del Trattato verranno risolte direttamente, mediante consultazione diplomatica.

L'articolo 30, infine, stabilisce che il Trattato possa essere modificato per mutuo consenso delle Parti; ne dispone l'entrata vigore alla data di ricezione dall'ultima notifica attestante l'espletamento delle rispettive procedure interne. Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta all'altra parte per via diplomatica; in tal caso, il Trattato perderà efficacia 180 giorni dopo la data della comunicazione.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche - A.C. 3241​)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare in sostituzione del relatore il deputato Pino Cabras, Vicepresidente della Commissione, che rinuncia. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, che rinuncia.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021 (A.C. 3242​).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3242: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 3242​)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

La III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire in sostituzione del relatore, il deputato Pino Cabras, Vicepresidente della III Commissione.

PINO CABRAS, Vicepresidente della III Commissione. Illustre Presidente, colleghi deputati, sottosegretario Di Stefano, il disegno di legge al nostro esame ha lo scopo di aggiornare e sostituire l'Accordo attualmente vigente, risalente al 1999, relativo a uno dei 6 siti di ricerca europei del Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL), quello italiano, con sede a Monterotondo. L'Accordo istitutivo dell' EMBL è stato firmato a Ginevra, il 10 maggio 1973 e la ratifica di tale Accordo è stata autorizzata con la legge n. 427 del 1976.

Il nostro Paese è membro fondatore del Laboratorio europeo di biologia molecolare, istituzione di ricerca che, nel corso del tempo, ha visto espandere le proprie attività, fino all'adesione di molti altri Paesi - oggi sono 27 -, arrivando a impiegare 1.800 persone, con più di 80 gruppi di ricerca indipendenti, che studiano vari aspetti della biologia molecolare, in 6 siti: a Heidelberg (prima sede), Amburgo, Grenoble, Hinxton e Barcellona. L'EMBL promuove lo sviluppo della biologia molecolare in Europa, come centro di eccellenza principalmente nella ricerca di base rivolta alla comprensione dei fenomeni fondamentali dei processi biologici degli organismi viventi, operando in cinque ambiti prioritari: ricerca di base nella biologia molecolare, tecnologia e strumentazione, strutture e servizi, insegnamento, formazione e trasferimento della tecnologia. Il laboratorio di ricerca di Monterotondo si trova all'interno del campus Adriano Buzzati Traverso del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ed è stato creato a seguito dell'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'EMBL firmato a Roma il 29 giugno 1999 e ratificato ai sensi della legge n. 50 del 2001. Il laboratorio italiano studia vari fenomeni fisiologici dei mammiferi, da una prospettiva molecolare, nel contesto dell'intero organismo, con ricerche sviluppate principalmente nelle discipline della neurobiologia e della epigenetica, con l'utilizzo di strumenti tecnologici all'avanguardia. Le attuali attività di ricerca comprendono il controllo epigenetico dei primi processi di sviluppo, i circuiti e il comportamento neurale, il calcolo neurale, il sistema somatosensoriale e la biologia dello sviluppo e della differenziazione delle cellule del sangue.

L'Accordo di sede tra l'Italia e l'EMBL, relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021, aggiorna il contenuto normativo dell'Accordo del 1999, sostituendolo integralmente. Le modifiche più significative riguardano, oltre all'adeguamento alle sopravvenienze normative intervenute negli anni, l'estensione dell'esenzione dall'imposizione sui redditi anche ai dipendenti dell'istituto aventi cittadinanza italiana, questione da lungo tempo pendente che, essendo la sede italiana l'unica a non riconoscere l'esenzione ai propri cittadini e applicando l'EMBL già un sistema di tassazione interna sul proprio personale - cosa che avrebbe determinato una doppia imposizione - ha impedito, di fatto, l'assunzione di personale italiano presso la sede di Monterotondo e l'aggiornamento delle mappe dei locali destinati al laboratorio di Monterotondo, in corso di ristrutturazione e adeguamento.

Sotto il profilo finanziario, mi preme evidenziare che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede, da un lato, che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro, che le amministrazioni interessate provvedano all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, si rinvia a un apposito provvedimento legislativo per far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo, relativi, tra le altre cose, alla manutenzione dei locali, al sistema di assistenza sanitaria e di previdenza sociale del personale e agli eventuali accordi supplementari tra il Governo e il Laboratorio.

Confidiamo in una rapida approvazione del provvedimento di ratifica, che fa riferimento a una consolidata realtà del panorama europeo delle istituzioni di ricerca, cui partecipano attualmente 27 Stati, che intende favorire lo sviluppo della biologia molecolare in Europa e rendere il nostro continente un centro di eccellenza in questo settore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, che rinuncia. Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali avvertendo che non si darà luogo alle repliche. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: S. 2326 - D'iniziativa dei senatori: Piarulli ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (Approvata dal Senato) (A.C. 3367​) (ore 15,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, n. 3367: Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (Vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali – A.C. 3367​)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Le Commissioni II (Giustizia) e XII (Affari sociali) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire la relatrice per la Commissione giustizia, deputata Stefania Ascari.

STEFANIA ASCARI , Relatrice per la II Commissione. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, faccio presente che l'Assemblea avvia oggi l'esame della proposta di legge Atto Camera 3367, recante proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21 per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”, trasmessa dal Senato, che l'ha approvata l'11 novembre scorso. La citata Commissione d'inchiesta ha come obiettivo, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 21 del 2019, quello di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità “Il Forteto” e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.

Il comma 2, dell'articolo 2, della medesima legge istitutiva della Commissione, inoltre, attribuisce alla Commissione d'inchiesta il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti nel territorio nazionale, nonché in ordine al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, e alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta, fissato dal comma 1 dell'articolo 8 della medesima legge n. 21 del 2019 entro dodici mesi dalla data della sua costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020, è stato successivamente prorogato dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, al 31 dicembre 2021, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire lo svolgimento di accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità “Il Forteto” e una più approfondita istruttoria in relazione all'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.

Nella relazione illustrativa del provvedimento al Senato, atto Senato 2326, si rileva come il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 abbia, di fatto, impedito alla Commissione di svolgere alcune importanti attività, quali visite ispettive e audizioni, sottolineando che l'inchiesta, da subito, si è rivelata particolarmente complessa e articolata. Nella medesima relazione si segnala, inoltre, che l'esame della corposa documentazione depositata presso l'archivio della Commissione, pari a più di 70 mila pagine, ha evidenziato la necessità di esperire attenti approfondimenti, acquisendo nuove testimonianze e svolgendo indagini su profili non precedentemente esaminati. Si richiedono, pertanto, ulteriori accertamenti che non possono esaurirsi nell'esiguo arco di tempo che rimane per la conclusione dell'inchiesta e che, ad avviso della Commissione, risultano indispensabili, perché in grado di fare finalmente chiarezza sui vari aspetti della complessa vicenda. A tal fine, la proposta di legge al nostro esame si propone, al comma 1 dell'articolo 1, di prorogare ulteriormente al 1° ottobre 2022 il termine entro il quale la Commissione d'inchiesta deve concludere i propri lavori. L'articolo 2 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Quella de “Il Forteto” è una storia lunga, dolorosa e terribile, una delle pagine più buie del nostro passato più recente, una storia di abusi fisici e psicologici su minori, su bambini e bambine in condizioni di vulnerabilità, che hanno trovato violenza e sopraffazione dove, invece, avrebbero dovuto trovare accoglienza e protezione. È una vicenda che, purtroppo, presenta ancora tantissime ombre su cui è necessario fare chiarezza, nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie.

Ecco perché è fondamentale che la Commissione continui la sua attività di indagine, per far luce su tutti gli aspetti della vicenda, su tutte le omissioni di politica e magistratura e per far emergere, finalmente, la completa verità dei fatti.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in una fase successiva.

È iscritta a parlare la deputata Valentina Palmisano. Ne ha facoltà.

VALENTINA PALMISANO (M5S). Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, si discute oggi in Aula la proposta di legge sulla proroga dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”, proposta di legge già approvata al Senato l'11 novembre scorso, che proroga appunto fino al 1° ottobre 2022 il termine entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori; attualmente, il termine è fissato al prossimo dicembre 2021.

È importante ribadire, seppur brevemente, anche in questa sede, i compiti della Commissione stessa che è nata per svolgere accertamenti sulle responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità “Il Forteto” e, anche, sulla gestione degli affidamenti dei minori in generale in Italia.

La cooperativa agricola “Il Forteto”, comunità di recupero per minori disagiati, sita nel comune di Barberino di Mugello, a Firenze, è stata, infatti, al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni Settanta, culminata, poi, nel 1985, con una prima condanna per maltrattamenti aggravati e atti di libidine nei confronti dei cofondatori Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi e conclusasi nel 2015 con un'ulteriore condanna a 17 anni di reclusione per Fiesoli. Sono già intervenuti l'appello e, anche, la Cassazione, nel 2017, a conferma della condanna.

In particolare, la Commissione è chiamata ad esaminare la gestione della comunità dalla sua istituzione ad oggi, in particolare con riferimento sia all'accertamento dei fatti, delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale “Il Forteto”, anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della comunità, sia con riguardo alla verifica dei presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura “Il Forteto” che è inerente alla cooperativa agricola, in maniera tale da garantire una gestione dissociata rispetto alla comunità, appunto, di recupero dei minori in affidamento, nonché allo scopo di pervenire al più presto al pagamento delle provvisionali in favore delle vittime.

La Commissione, inoltre, ha il fondamentale compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità-alloggio presenti sul territorio nazionale e al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare. In questo quadro di riferimento, tale Commissione, della quale mi onoro di far parte, insieme a colleghi e colleghe delle varie forze politiche presenti in Parlamento, si è costituita il 6 febbraio 2020 e, finora, ha portato avanti un importante lavoro fatto di raccolta di documenti, di studio della documentazione dei fatti, di ascolto dei protagonisti della vicenda, di sopralluoghi e di molto altro, grazie, devo dire, all'impegno della presidente, la senatrice Bruna Piarulli, di tutti i commissari e anche di tutti i consulenti che stanno dando una grande mano nel corso delle varie sedute. Le testimonianze di giudici, psicologi, esperti e giornalisti, ma anche di vittime che sono state raccolte nel corso delle audizioni raccontano episodi di violenza fisica e psicologica, come diceva la mia collega, prima di me, perpetrata per anni nei confronti dei giovani ospiti della struttura, spesso anche disabili, da parte sia dei responsabili sia di altri soggetti presenti all'interno della comunità con effetti che, ovviamente, possiamo immaginare essere devastanti e che, appunto, si sono inevitabilmente abbattuti sulla psiche delle vittime, oggetto di violenza, soprusi e condizionamenti, in una sorta - se vogliamo - anche di rito di purificazione.

Nonostante ciò, è emerso che gli affidi sono continuati anche dopo le sentenze di condanna. Nelle audizioni, infatti, molti hanno parlato di una sorta di corto circuito istituzionale, di lacune delle verifiche e su tutto questo la Commissione sta facendo luce. Cito soltanto alcuni aspetti sui quali l'attività è ancora in corso: ad esempio, la verifica della totalità delle vittime. Va, infatti, sottolineato come questa attività di accertamento sia particolarmente complessa, sia per le difficoltà materiali di reperire tutte le vittime e di trovare la loro adesione all'attività di approfondimento e ricerca, ma anche per un clima che tuttora caratterizza una vicenda seria e complessa come quella de “Il Forteto”, per le modalità con cui si provvedeva agli affidi dei minori, prescindendo da ogni forma di controllo e per il ruolo, anche istituzionale, dei soggetti coinvolti che rende particolarmente difficile l'acquisizione delle informazioni e dei dati. Come è emerso nel corso dei nostri lavori, nel corso delle audizioni, talune persone, ad esempio, non avevano neanche la consapevolezza del proprio status di vittima e non tutti hanno agito per le vie giudiziarie, ai fini dell'emersione della propria posizione. La Commissione, invece, ritiene di dover più completamente chiarire questo punto con un'attività mirata che è ancora in pieno svolgimento e che, quindi, costituisce un punto centrale per l'assolvimento del proprio compito istituzionale, soprattutto, in vista di un risultato quale quello della tutela delle vittime che è uno degli obiettivi che si propone, appunto, la Commissione. Un altro profilo sul quale si sta incentrando l'attività della Commissione è quello economico e contabile. Infatti, si sta portando avanti un'attività di ricognizione di tutti gli immobili e del patrimonio de “Il Forteto” e questo devo dire che è un tema innovativo rispetto a quanto precedentemente già accertato a livello giudiziario e a livello d'inchiesta politica regionale.

Anche in questo caso, il completamento di tale filone d'indagine assume un'importanza fondamentale, in quanto può fornire risultati di grande utilità sia nell'ottica dell'interesse pubblico che in quella dell'accertamento dei beni materiali ancora esistenti che possono, ad esempio, costituire dei potenziali strumenti concreti da destinare alla tutela delle vittime. Mi sembra poi importante sottolineare - e mi porto alle conclusioni - il prezioso lavoro svolto dalla Commissione, quindi non soltanto sul tema specifico de “Il Forteto” ma, più in generale, sul sistema degli affidi in Italia su cui, appunto, si sta lavorando al fine di garantire la piena tutela dei minori attraverso una normativa che sia unitaria ed efficace. A tale riguardo, ricordo l'ultimo sopralluogo effettuato da me e dalla presidente Piarulli, unitamente ai consulenti, presso una comunità di accoglienza dei minori di Lecce, dove abbiamo avuto modo di raccogliere le varie criticità parlando con chi nella struttura ci lavora tutti i giorni tra mille difficoltà burocratiche ed economiche, e non solo. Nella stessa occasione, abbiamo avuto modo di parlare anche con la presidente del tribunale dei minori di Lecce e con il pubblico ministero per conoscere direttamente da loro, dalla loro concreta esperienza, quali potrebbero essere, ad esempio, gli interventi tesi a migliorare il quadro normativo di riferimento nell'ambito della loro attività di tutela dei minori e del relativo collocamento dei minori in strutture quanto più adeguate possibile. Tali attività sono di grande rilievo e si inseriscono negli obiettivi che la Commissione intende perseguire, sempre nell'ottica della migliore tutela possibile dei minori in difficoltà. Purtroppo, come sappiamo, per una serie di motivi, tra cui l'arrivo improvviso della pandemia, si è assistito a un rallentamento dei lavori della Commissione per cui, oggi auspico l'approvazione della concessione della proroga della sua attività, anche in considerazione - come si diceva prima - del cospicuo materiale prodotto, che è di migliaia di pagine, che è ancora da analizzare, oltre alla necessità di un'approfondita analisi dei documenti economici e contabili della cooperativa “Il Forteto”, nonché di tutte le società ad essa collegate. Dunque, per arrivare a un lavoro completo, sia con riguardo alle vittime sia per contribuire a migliorare con organiche proposte il sistema degli affidi, si chiede, pertanto, di consentire alla Commissione di inchiesta di proseguire i propri lavori anche dopo la scadenza naturale, che è quella del 31 dicembre 2021, e, quindi, fino al 1° ottobre 2022.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Maria Carolina Varchi. Ne ha facoltà.

MARIA CAROLINA VARCHI (FDI). Grazie, Presidente. Sarò veramente telegrafica. Intervengo soltanto per rassegnare, anche ai lavori di questa Camera dei deputati, l'interesse che il mio gruppo parlamentare, Fratelli d'Italia, ha sempre manifestato affinché sia fatta piena luce sui fatti di cui questa Commissione di inchiesta è chiamata ad occuparsi. Per tale ragione, come già avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, al Senato, la proposta di legge sarà approvata - la proroga - anche con il nostro voto favorevole, quindi all'unanimità, proprio perché riteniamo fondamentale che sia fatta piena luce. Comprendiamo le ragioni di questo breve rinvio, legato alla contingenza dell'emergenza. Dunque, è quanto mai essenziale che sia fatta piena luce; lo dobbiamo, ovviamente, a tutte le vittime, oltre che all'obiettivo - la ricerca della verità - che le Commissioni d'inchiesta si prefiggono. Quindi, bene la proroga, purché sia realmente una proroga essenziale nella misura in cui si riesca a raggiungere l'obiettivo che ci si è prefissati, così da arrivare presto in Aula e, quindi, rassegnare la verità sui lavori di questa Commissione di inchiesta e, dunque, su quei terribili fatti.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche - A.C. 3367​)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice per la II Commissione, deputata Stefania Ascari, che rinuncia. Ha facoltà di replicare la rappresentante del Governo, che rinuncia. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della mozione Prestigiacomo ed altri n. 1-00542 concernente iniziative volte al sostegno dei settori produttivi maggiormente interessati dai processi di transizione ecologica (ore 15,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione Prestigiacomo ed altri n. 1-00542 (Nuova formulazione) concernente iniziative volte al sostegno dei settori produttivi maggiormente interessati dai processi di transizione ecologica (Vedi l'allegato A).

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta del 2 dicembre 2021 (Vedi l'allegato A della seduta del 2 dicembre 2021).

Avverto che, in data odierna, è stata presentata un'ulteriore nuova formulazione della mozione Prestigiacomo e altri n. 1-00542. Il relativo testo è in distribuzione (Vedi l'allegato A).

(Discussione sulle linee generali)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. È iscritta a parlare la deputata Patrizia Marrocco, che illustrerà la mozione n. 1-00542 (Ulteriore nuova formulazione), di cui è cofirmataria.

PATRIZIA MARROCCO (FI). Grazie, Presidente. I cambiamenti climatici, anche quale causa moltiplicatrice degli alti rischi ambientali, rappresentano una sfida decisiva per tutta la comunità internazionale, ne va della sopravvivenza del nostro stesso pianeta. Nel dicembre 2015, alla Conferenza sul clima di Parigi, 195 Paesi hanno adottato un importante accordo universale e vincolante per mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale a 1,5 gradi - comunque, ben al di sotto dei 2 gradi - rispetto ai livelli preindustriali e di fornire ai Paesi in via di sviluppo un sostegno internazionale continuo e più consistente all'andamento.

Dal 31 ottobre al 13 novembre i leader mondiali si sono riuniti a Glasgow per la COP26, il nuovo vertice sui cambiamenti climatici. Il documento finale approvato chiede di accelerare gli sforzi verso la riduzione graduale dell'energia a carbone e di fornire un sostegno ai Paesi più poveri e vulnerabili, riconoscendo la necessità di sostegno verso una transizione giusta. Tutti i Paesi partecipanti si sono impegnati a rafforzare i propri obiettivi di riduzione delle emissioni da qui al 2030 e di rivederli ogni anno, anziché ogni 5 anni. La promessa è quella di ridurre l'utilizzo del carbone e non più di eliminarlo, come era previsto in un primo momento.

È necessario un sostegno nazionale, che affianchi quello già in parte previsto a livello europeo, per le imprese attive nei settori che hanno evidenti difficoltà ad abbattere le emissioni di CO2. Questi comparti industriali - ma non solo industriali - vanno accompagnati anche economicamente nel percorso verso la decarbonizzazione, altrimenti il rischio è veramente quello di metterli fuori mercato, con effetti pesantissimi sulla loro stessa sopravvivenza e sull'occupazione. Quindi, è indispensabile affiancare le altre risorse europee messe a disposizione per consentire una transizione verde, che sia, però, anche equa e sostenibile. Ricordo che, anche a seguito degli impegni assunti con l'Accordo di Parigi nel 2015, la cosiddetta COP21, nel 2019 l'Unione europea, attraverso il Green Deal, ha definito nuovi obiettivi energetici e climatici estremamente ambiziosi, che richiederanno la riduzione dei gas a effetto serra al 55 per cento nel 2030 e la neutralità climatica nel 2050. Il Green Deal ha previsto che l'Unione europea fornirà, inoltre, sostegno finanziario e assistenza per aiutare i soggetti più colpiti dal passaggio all'economia verde attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo per una transizione giusta, che mira a fornire sostegno ai territori che devono far fronte a gravi sfide socio-economiche derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica. Il nostro Paese ha indicato l'area sudoccidentale della Sardegna e l'area di Taranto quali destinatarie della propria quota di Fondo. La transizione climatica deve avvenire nei tempi decisi a livello internazionale, ma si devono tenere in considerazione anche le implicazioni che un rapido cambiamento del modello di sviluppo, come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, ha inevitabilmente su una parte del mondo produttivo e dei lavoratori maggiormente coinvolti nell'obbligatoria ma necessaria riconversione. Sotto questo aspetto, affinché la transizione sia realmente efficace, è indispensabile che gli aggiustamenti per la lotta al cambiamento climatico e la salvaguardia dell'ambiente siano anche equi e giusti. Nel processo di adattamento produttivo legato alla transizione in atto è, quindi, indispensabile sostenere e aiutare quella parte importante delle attività produttive e dei lavoratori che è maggiormente coinvolta e che ha maggiori difficoltà ad adattarsi al cambio di paradigma. La sostenibilità ambientale è ormai un'esigenza ineludibile da tutti riconosciuta, ma la sostenibilità ambientale dev'essere perseguita parallelamente con la sostenibilità economica. Infatti, se la transizione ecologica significa nuove opportunità per ampi settori produttivi, è anche vero che comporta maggiori costi e svantaggi, seppure temporanei, per quei settori produttivi e per quei lavoratori che hanno meno alternative e che devono, quindi, sostenere un maggiore sforzo produttivo ed economico di adattamento al processo di decarbonizzazione: questo è un aspetto assai importante, ma a volte sottovalutato. Quindi, è necessario prevedere forme di reale sostegno alle imprese che devono sostenere crescenti costi per potersi riconvertire e, comunque, per rispettare e adeguarsi ai sempre più ambiziosi standard ambientali di prodotto e di processo.

Questo, in particolar modo, vale per quei settori che hanno estrema difficoltà ad abbattere le emissioni di gas a effetto serra, al fine di aiutarli nella realizzazione di progetti di decarbonizzazione e di far fronte a inevitabili costi economici e sociali, conseguenti al loro difficile adattamento alla transizione energetica.

Per numerosi settori produttivi fondamentali per l'economia del nostro Paese, che hanno evidenti difficoltà ad adeguarsi alla transizione energetica, vi sono i grandi impianti industriali e i poli per la raffinazione del petrolio, così come i comparti della ceramica, della carta, della siderurgia e buona parte del comparto agricolo. Peraltro, la realtà è che le rinnovabili attualmente non sono in grado di sostituire combustibili fossili nell'alimentazione di tutta una serie di industrie e di mezzi di trasporto. Sono settori estremamente difficili da alimentare con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e, quindi, da decarbonizzare. Ridurre il loro impatto climatico è, però, una priorità se il mondo vorrà rispettare gli impegni di contenimento del riscaldamento globale, considerato che emettono un'alta quantità di gas serra. È, comunque, importante che, proprio per incentivare gli investimenti, soprattutto delle imprese che operano in settori ad alta intensità energetica, la legge di bilancio per il 2022, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, preveda uno stanziamento di 150 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per finanziare e sostenere le imprese per la transizione energetica e sostenere gli investimenti per favorire l'efficientamento energetico delle medesime imprese, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2. È una previsione importante, anche se le risorse che vengono stanziate sono indubbiamente insufficienti. Insomma, la mozione che l'Aula si appresta a discutere chiede un impegno al Governo affinché vengano messe in campo tutte le iniziative necessarie a garantire che la transizione energetica sia anche equa e sostenibile per tutte quelle imprese che, per le specifiche caratteristiche produttive, faticano, e faticheranno, più di altre ad adattarsi al nuovo percorso green. Sotto questo aspetto, andrà pensata l'istituzione di una sorta di fondo per la decarbonizzazione, da affiancare alle altre risorse europee volte a sostenere e agevolare le imprese nella ristrutturazione produttiva e per la riconversione ai fini della transizione energetica. Decisivo sarà l'avvio di un costante confronto, anche prevedendo una sorta di tavolo permanente con il mondo imprenditoriale e quei settori produttivi maggiormente colpiti dalla transizione verde, al fine di individuare le più opportune strategie e iniziative volte a sostenere il percorso di decarbonizzazione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Lorenzin. Ne ha facoltà.

BEATRICE LORENZIN (PD). Onorevoli colleghi, la mozione che ci accingiamo a valutare è di estrema importanza, soprattutto perché coinvolge il Parlamento - e, quindi, il Paese - in un dibattito di estrema attualità; un dibattito che, a dire il vero, ci sembra, a volte, essere passato in seconda linea, rispetto all'emergenza sanitaria dovuta al COVID ma, se ci riflettiamo bene, COVID ed emergenza climatica sono, in realtà, due facce della stessa medaglia. Sappiamo, ormai scientificamente, come le deforestazioni e il cambiamento della temperatura globale abbiano causato e causino il proliferare di continui virus, avvicinino gli animali e la fauna selvatica all'habitat dell'uomo, rendendo quindi molto più facili lo spillover e, dunque, le emergenze dovute a epidemie vecchie e nuove. Per quanto riguarda le epidemie degli ultimi decenni, possiamo immaginare questioni legate, ad esempio, a Ebola, a Zika, oggi il COVID, ma pensiamo a ciò che accade laddove vi sono situazioni di antropizzazione vicino alle foreste, come quella amazzonica, luoghi che sono crogiolo di potenziali virus: ad esempio, Manaus o le realtà africane o asiatiche. Questa è la realtà in cui ambiente, clima, sostenibilità e salute sono, di fatto, diventate quasi la stessa cosa; quindi, dobbiamo abituarci a ragionare in termini trasversali su questi temi. Invece, assistiamo spesso alla negazione dell'evidenza scientifica.

Se non ci fermiamo o trasformiamo i nostri sistemi produttivi - sono trenta o quaranta anni che la ricerca e la scienza ce lo dicono - andremo verso un crash o un collasso del sistema, dovuto proprio all'innalzamento della temperatura globale e, in particolare, anche agli effetti dell'innalzamento della temperatura del mare.

Si sono susseguiti interventi - pensiamo all'Accordo di Parigi, che è stato appena citato - eppure quel grado e mezzo non è stato rispettato, lo abbiamo superato e il trend ci dice che andiamo verso una situazione di aggravamento. Nello stesso momento, c'è chi nega; pensiamo alle indagini di ieri: il 5,6 per cento della popolazione pensa che la Terra sia piatta, nonostante l'evidenza scientifica, basterebbero solo le immagini, oppure c'è chi pensa, una percentuale vicina a due cifre, che non ci sia mai stato lo sbarco sulla Luna. Parliamo di due fatti di cui abbiamo fotografie e filmati, tutto il mondo ha evidenziato questi due aspetti. Accanto a ciò, c'è chi nega che noi andiamo verso un cambiamento climatico, nonostante i tifoni, gli uragani, le alluvioni, l'innalzamento dell'acqua, lo scioglimento dei ghiacciai, fenomeni di siccità rispetto ai quali ogni anno dobbiamo stanziare miliardi per risarcire dei danni da clima la filiera agricola, rischiando la desertificazione di parte dei nostri territori, e poi migrazioni previste di milioni di persone; da chi scappa da luoghi dove non piove più da circa 5-6 anni – immaginiamo cosa ciò significhi - a chi fugge dalle proprie terre inondate.

Nell'ultimo appuntamento internazionale a Glasgow sono stati dati nuovi parametri e si è richiesto alle Nazioni, tutte, di farsi carico di una dose di responsabilità in più. L'orizzonte del 2050 ci sembra lontano, ma siamo nel 2021 e gli obiettivi del 2030 sono distanti solo 9 anni: è niente, è lo schioccare delle dita. L'anno 2050, rispetto all'ambiziosissimo obiettivo che ci poniamo, in realtà, è un termine molto corto; dobbiamo pertanto cercare di non fare gli errori che abbiamo fatto sull'Accordo di Parigi, ossia aspettare che qualcun altro si occupi della questione, perché i temi sono troppi, tanti e difficili. La prima resistenza, che c'è sempre stata, alla trasformazione energetica e all'adattamento ai cambiamenti climatici, è sicuramente data da un'ineludibile verità, ossia il fatto che questo tipo di politica deve essere accompagnato da una trasformazione dei nostri sistemi industriali. C'è, quindi, nel mondo, un grandissimo rischio di perdite di milioni di posti di lavoro e che intere filiere perdano le loro potenzialità o che ci siano guerre energetiche. A questo punto, crediamo tutti, e ne siamo convinti, che il momento rappresenti un appuntamento con la storia, che la nostra generazione e chi oggi è leader nel mondo non può tradire, non può rinviare a domani: il domani è già ora, in questo momento e ora bisogna prendere queste decisioni. Da questo punto di vista, l'Europa ha un ruolo importantissimo; è vero che siamo più piccoli degli altri, ma già stiamo facendo di più e meglio degli altri continenti. L'Europa è sempre stata - e questa è anche la sua missione – avanguardia, e dietro di noi ci trasciniamo modelli di sviluppo, di ricerca e di innovazione. Per questo noi abbiamo già fatto e stiamo facendo qualcosa in più rispetto agli altri continenti; innanzitutto, la Commissione europea, il 14 luglio di quest'anno, ha avviato una serie di proposte, che sono nel pacchetto cosiddetto Fit for 55, che andranno a riordinare sensibilmente tutto il sistema dell'energia, interessando i diversi comparti produttivi di consumo del mercato della CO2 e del gas, le energie rinnovabili e l'infrastrutturazione per i carburanti alternativi, fino alla riduzione delle emissioni di metano nel settore energetico. A tutto ciò, si sono accompagnate tutta una serie di misure, sia della Commissione europea che dei singoli Paesi, che abbiamo visto poi rafforzare, nel nostro Paese, e che si incrociano con il PNRR e con il Piano nazionale per la transizione ecologica.

Un Piano che finalmente costituisce anche un Comitato interministeriale per le questioni che dicevamo prima, dove si ha la necessità di non affrontare questo tema a silos, ma di verificare il tema della transizione in tutti i settori: da quello energetico, del trasporto, dell'educazione e della ricerca scientifica, della formazione del personale, delle problematiche industriali e delle trasformazioni delle politiche del lavoro; accanto a questo, ovviamente, infine, l'impatto ambientale e di salute, oltre che l'introduzione delle rinnovabili.

È, ovviamente, per l'Italia, per i nostri meccanismi amministrativi e burocratici, un obiettivo molto ambizioso, ma proprio per il nostro Paese - che fa del Belpaese la sua bandiera, il suo brand, così come del nostro paesaggio e della nostra capacità di offrire un patrimonio culturale - è una sfida che non possiamo permetterci di perdere. Una sfida che avviene anche all'interno di un Paese, che, ricordiamocelo, è, insieme alla Germania, il primo Paese manifatturiero europeo. Quindi, noi siamo e dobbiamo rimanere un Paese a vocazione industriale.

Abbiamo anche al nostro interno interi settori, di quelli che sono considerati hard, difficili da gestire e da trasformare, come quello siderurgico. Abbiamo tutto il tema della trasformazione degli impianti a carbone e dell'utilizzo del metano, cioè noi abbiamo un Paese che, proprio perché ha vocazione industriale, deve fare della sostenibilità energetica e ambientale uno dei suoi asset principali di sviluppo, anche perché il caro bollette ce l'abbiamo tutti quanti ben presente, riguarda le famiglie ma riguarda soprattutto imprese e industrie ad alto livello di innovazione tecnologica.

Per questo noi abbiamo immaginato di accompagnare le misure già previste dal PNRR - soprattutto per tutta la parte che riguarda la rivoluzione verde, ma anche per la parte più hard di trasformazione del sistema industriale - con politiche che si ispirano a un pensiero, a un principio: nessuno sia lasciato indietro. Il principio che nessuno sia lasciato indietro riguarda ovviamente i lavoratori, cioè coloro che oggi operano in alcune filiere che devono essere trasformate, ma riguarda anche le imprese stesse, affinché siano accompagnate in un processo di trasformazione, proprio per evitare quelle resistenze che ci portano ad essere in ritardo di almeno vent'anni sulle politiche di trasformazione energetica del mondo.

Pensiamo anche agli obiettivi che ci siamo dati sull'elettrico. Noi ci siamo dati degli obiettivi molto ambiziosi, a brevissima scadenza, ossia di raggiungere almeno il 50 per cento. Quindi, è una roadmap, quella italiana, che dobbiamo monitorare. Questo dovrebbe essere il principio del Piano nazionale di ripresa e resilienza: il Piano è una roadmap per lo sviluppo, la crescita e la trasformazione del Paese. Quindi, quello che può fare il Parlamento è effettuare il check, cioè un monitoraggio e una misurazione permanente dei pezzi che noi riusciamo a raggiungere in questo settore. Dunque, noi chiediamo che ci si impegni a vigilare, affinché gli interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei prossimi decenni non comportino una penalizzazione ulteriore dell'economia nazionale, soprattutto nei cosiddetti settori hard to abate, ma ne consentano la ripartenza e il rilancio della competitività nel contesto europeo e mondiale; prevedere che la promozione dell'idrogeno nel mix energetico contempli l'utilizzo di idrogeno cosiddetto verde da fonti rinnovabili e nei settori hard to abate, dove il vettore elettrico risulta di non facile applicazione; a tal fine, valutare l'opportunità, per gli investimenti in questo ambito, di adottare misure di semplificazione amministrativa per la costruzione e l'esercizio degli elettrolizzatori; prevedere, poi, idonei meccanismi di interlocuzione con i territori, i sindacati e le imprese dei settori produttivi maggiormente interessati alla trasformazione energetica, al fine di individuare le più opportune strategie e iniziative volte ad accompagnarli nel percorso di decarbonizzazione.

Per il nostro Paese questa, in realtà, è una grande opportunità. Per quello che dicevo prima, noi siamo sempre un Paese ad altissimo tasso di innovazione. Abbiamo una tecnologia diffusa che ci fa essere tra i primi produttori al mondo di ricerca, ma anche di traslazione tecnologica, quindi di capacità di costruzione; pensiamo alle grandi macchine che costruiamo per l'automotive, ma anche per l'agricoltura, le grandi macchine legate al sistema digitale, di cui moltissime a livello mondiale sono prodotte, immaginate, nel nostro Paese. Quindi, riuscire ad accompagnare questa fase e portarci dietro il sistema dell'industria come un partner - non è un nemico, il cambiamento climatico, è una nuova opportunità di trasformazione - ma anche posizionarci alti in quella fascia del mondo in cui non si rinuncia a essere producer, ma si diventa producer di innovazione tecnologica e, quindi, capaci di agganciare la trasformazione.

Questa è una grande sfida per la nostra economia e riguarda tutti i settori, dalla scienza della vita all'energia. Noi lo vogliamo fare per lasciare ai nostri cittadini e ai nostri figli un'Italia più bella e più pulita di quella che è adesso e, soprattutto, un'occasione di futuro.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e, pertanto, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il Governo intende intervenire o si riserva di farlo successivamente? Si riserva di farlo successivamente.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. La Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, che ha assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, in sede referente, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):

S. 2426 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, (Approvato dal Senato) (3395) - Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-bis, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Poiché il suddetto disegno di legge è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 13 dicembre 2021, ai sensi del comma 5 dell'articolo 96-bis del Regolamento il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo si intende conseguentemente adeguato.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Giovedì 9 dicembre 2021 - Ore 9,30:

(ore 9.30, con votazioni non prima delle ore 12)

1. Discussione del disegno di legge:

Delega al Governo in materia di disabilità. (C. 3347-A​)

e delle abbinate proposte di legge: CARNEVALI ed altri; DE MARIA; NOVELLI e BAGNASCO; D'ARRANDO ed altri. (C. 424​-1884​-3108​-3361​)

Relatrici: NOJA e SPORTIELLO.

2. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019. (C. 2737​)

Relatore: MIGLIORE.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

(C. 3241​)

Relatore: BATTILOCCHIO.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021. (C. 3242​)

Relatore: BUFFAGNI.

3. Seguito della discussione della proposta di legge:

S. 2326 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PIARULLI ed altri: Proroga del termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 21, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" (Approvata dal Senato). (C. 3367​)

Relatrici: ASCARI, per la II Commissione; BOLOGNA, per la XII Commissione.

4. Seguito della discussione della mozione Prestigiacomo ed altri n. 1-00542 concernente iniziative volte al sostegno dei settori produttivi maggiormente interessati dai processi di transizione ecologica .

5. Seguito della discussione delle mozioni Giarrizzo ed altri n. 1-00424, Lollobrigida ed altri n. 1-00466, Capitanio ed altri n. 1-00467, Bruno Bossio ed altri n. 1-00468 e Giuliodori ed altri n. 1-00479 in materia di infrastrutture digitali efficienti e sicure per la conservazione e l'utilizzo dei dati della pubblica amministrazione .

6. Seguito della discussione della proposta di legge:

LUPI ed altri: Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. (C. 2372-A​)

Relatore: LATTANZIO.

La seduta termina alle 16.