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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 581 di lunedì 25 ottobre 2021

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANDREA MANDELLI

La seduta comincia alle 15.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

FEDERICA DAGA, Segretaria, legge il processo verbale della seduta del 6 ottobre 2021.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Amitrano, Ascani, Barelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Corneli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Di Stefano, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Macina, Maggioni, Marattin, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Tabacci, Vignaroli, Zanettin e Zoffili sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

I deputati in missione sono complessivamente 79, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna).

Organizzazione dei tempi di discussione dei progetti di legge di ratifica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei progetti di legge di ratifica nn. 2332, 2656, 2746-A, 2823-A, 2824-A, 2858, 3038 e 3042.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi riservati all'esame dei progetti di legge di ratifica all'ordine del giorno è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (Vedi calendario)

Discussione della proposta di legge: S. 667 - D'iniziativa dei senatori: Airola ed altri: Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010 (Approvata dal Senato) (A.C. 2332​).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, n. 2332: Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2332​)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire la relatrice, l'onorevole Laura Boldrini.

LAURA BOLDRINI , Relatrice. Grazie, signor Presidente, colleghe e colleghi e signor rappresentante del Governo, sottosegretario Della Vedova. La Corte penale internazionale - il cui statuto, approvato nel luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica di Roma, è entrato in vigore nel luglio del 2002 - rappresenta la prima giurisdizione internazionale permanente collegata al sistema delle Nazioni Unite, competenti in modo complementare rispetto agli Stati a giudicare individui responsabili di gravi reati che riguardano la comunità internazionale, quali il genocidio, i crimini contro l'umanità ed i crimini di guerra. Attualmente, sono 123 gli Stati parti, di cui 33 sono africani, 19 dell'Asia e del Pacifico, 28 latinoamericani e dei Caraibi e la quasi totalità di quelli europei, ma, purtroppo, soltanto due dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, ovvero Francia e Regno Unito, lo hanno sottoscritto. Sono numerose le indagini già avviate dalla Corte penale internazionale relative a Uganda, Repubblica Centrafricana, Kenya, Darfur, Libia, Costa d'Avorio, Mali, Repubblica Democratica del Congo e Georgia. La Corte ha una competenza complementare rispetto ai singoli Stati e, dunque, la sua azione non può sostituirsi a quella dei competenti organi giurisdizionali nazionali. Questo punto, Presidente, va sottolineato, perché, anche in Commissione, c'è stato un dibattito a tal riguardo. Venendo al merito del provvedimento in esame, ricordo che l'articolo 123, paragrafo 1, dello statuto di Roma prevede espressamente la possibilità di approvare, tramite una Conferenza, eventuali proposte emendative al testo istitutivo. La prima Conferenza di revisione dello statuto si è svolta a Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010 – quindi, parliamo di molti anni fa - e si è conclusa con l'approvazione di specifici emendamenti, un gruppo dei quali, adottati l'11 giugno 2010, costituisce l'oggetto appunto di questo provvedimento di ratifica. Gli emendamenti sono organizzati in sette punti. Il primo punto prevede la soppressione dell'articolo 5, paragrafo 2, dello statuto della Corte, relativo all'esercizio del potere giurisdizionale della Corte sui crimini di aggressione, una volta adottata la disposizione che definirà tali crimini. La soppressione deriva dal fatto che il contenuto della norma risulta ormai obsolescente in ragione delle novità normative che sono state introdotte. Il secondo punto introduce, infatti, ex novo, nello statuto della Corte penale internazionale l'articolo 8-bis, che, al paragrafo 1, definisce espressamente il crimine di aggressione quale (cito testualmente): “pianificazione, preparazione, avvio o esecuzione di un atto di aggressione che, per la sua natura, la sua gravità e la sua magnitudine, costituisce una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite”. Il testo chiarisce che di tale crimine possono rendersi responsabili gli individui che si trovino in una posizione tale da controllare o dirigere effettivamente l'azione politica o militare di uno Stato. Ricadono sotto la definizione di aggressione fattispecie come l'invasione o qualunque occupazione militare, il bombardamento, il blocco dei porti, l'attacco contro le Forze armate di uno Stato, l'invio di bande, gruppi o forze irregolari o mercenari armati, tutte circostanze, signor Presidente, che appaiono drammaticamente attuali rispetto a quanto avviene in questa fase della nostra storia internazionale.

L'articolo 8-bis, al paragrafo 2, offre altresì una definizione dell'atto di aggressione - che cos'è l'atto di aggressione - coincidente con quella adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 3314 del 1974, dovendosi intendere con esso (cito) “l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica di un altro Stato o in un altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite”. I punti emendativi terzo e quarto introducono, anche in questo caso ex novo, nello statuto della Corte penale internazionale gli articoli 15-bis e 15-ter, relativi alle condizioni per l'esercizio della giurisdizione sul crimine di aggressione da parte della Corte penale internazionale. L'articolo 15-bis, in particolare, definisce le condizioni per l'esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione a seguito di segnalazione della Corte penale internazionale da parte di uno Stato o nel caso in cui il procuratore avvii le indagini di propria iniziativa. I paragrafi da 2 a 5 del medesimo articolo contengono una serie di restrizioni all'esercizio del potere giurisdizionale da parte della Corte, fra cui il fatto che i crimini su cui questo potere si esercita siano commessi almeno un anno dopo la ratifica da parte di almeno 30 Stati e, comunque, dopo il 1° gennaio 2017…

PRESIDENTE. Concluda, onorevole.

LAURA BOLDRINI, Relatrice. …e che siano stati perpetrati - sì, signor Presidente, mi conceda di concludere questa relazione - all'interno di uno Stato parte o da un cittadino di uno Stato parte. Io vorrei illustrare ancora quanto segue, ma il Presidente mi richiama ai tempi previsti…

PRESIDENTE. Presidente Boldrini, se vuole può depositare anche la sua relazione, completamente.

LAURA BOLDRINI, Relatrice. Certamente, arrivavo a dire che l'avrei depositata volentieri. Comunque, concludo col dire che questo provvedimento è già stato approvato al Senato. Gli emendamenti introdotti sono del 2010 e, quindi, capite bene che la ratifica da parte del nostro Paese costituisce un inequivocabile segnale di attenzione al valore del multilateralismo, anche sul piano giuridico e, più in generale, alla messa in opera di strumenti giuridico-internazionali efficaci per perseguire crimini particolarmente efferati.

Consegno tutta la relazione, Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire successivamente.

Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1221 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 (Approvato dal Senato) (A.C. 2656​).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, n. 2656: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2656​)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire la relatrice, onorevole Mirella Emiliozzi.

MIRELLA EMILIOZZI, Relatrice. Grazie, Presidente. Colleghi deputati, rappresentante del Governo, sottosegretario Della Vedova, il Gabon, che è un'ex colonia francese a netta maggioranza cristiana, è indipendente dal 1960. È uno Stato dell'Africa centrale che conta circa 2 milioni di abitanti, affacciato sul Golfo di Guinea in una posizione di considerevole importanza strategica. Repubblica semipresidenziale dal 1991, il Paese può vantare abbondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri, tali da farne, in potenza, uno dei Paesi più ricchi dell'intero continente africano, anche se, in realtà, finisce con l'essere segnato dalla forte sperequazione della distribuzione del reddito e da bassi indicatori in relazione all'indice sullo sviluppo umano. Malgrado recenti difficoltà nei rapporti con l'Unione europea e i suoi Stati membri dovute alla crisi seguita alle elezioni presidenziali dell'agosto 2016, le relazioni bilaterali tra l'Italia e il Gabon, anche di tipo economico, sono improntate, da anni, a uno spirito di amicizia e di collaborazione.

L'Accordo al nostro esame, composto di 19 articoli, si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali tra i 2 Paesi nei settori dell'istruzione, culturale e tecnologico. L'intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle parti a sviluppare le relazioni tra i sistemi di istruzione superiore dei 2 Paesi in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico, sportivo e dell'informazione, al fine di contribuire a una migliore conoscenza delle rispettive culture dei popoli che le esprimono.

Il testo è volto altresì a facilitare l'ammissione sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte per scopi di formazione e di studio e a impegnare le Parti a favorire la conoscenza reciproca attraverso lo scambio di nozioni, nonché a favorire l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati dai 2 Paesi. Ulteriori disposizioni prevedono la reciproca messa a disposizione di borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati e lo scambio di studenti, tirocinanti, insegnanti e ricercatori. Altre misure riguardano l'accesso agli enti museali, di studio e di ricerca, garantito agli specialisti, ai ricercatori e agli insegnanti di entrambe le Parti, gli scambi di materiali di studio e di ricerca, anche nell'ambito musicale, la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi tra le stazioni di radiodiffusione e televisive, la cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo e la collaborazione sul piano sportivo. L'Accordo prevede altresì la reciproca partecipazione a manifestazioni culturali, gli scambi in campo giornalistico e la cooperazione interuniversitaria. Una commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente nelle due capitali, è appositamente istituita per dare applicazione all'Intesa e per esaminare il progresso della cooperazione bilaterale nei settori di interesse.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo, già approvato dal Senato il 9 settembre 2020, consta di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in complessivi 234.920 euro a decorrere dall'anno 2022.

L'articolo 4 precisa che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnalo che un analogo provvedimento era stato discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno 2017, ma il suo iter non era stato completato a causa della conclusione della legislatura.

In conclusione, mi preme sottolineare che l'approvazione dell'Intesa concorrerà a rafforzare il quadro giuridico di riferimento delle nostre relazioni con il Gabon, Paese caratterizzato da una significativa stabilità politica e dalla presenza di rilevanti risorse petrolifere e minerarie, che hanno consentito a questo Stato dell'Africa centrale di mantenere uno dei livelli di prodotto pro capite più alti a livello continentale, sebbene con le sperequazioni già menzionate.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo, sottosegretario Della Vedova, si riserva di intervenire successivamente.

Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017 (A.C. 2746-A​).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2746-A: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2746-A​)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire la relatrice, l'onorevole Emiliozzi.

MIRELLA EMILIOZZI, Relatrice. Grazie, Presidente. L'Accordo al nostro esame ha lo scopo di rinnovare e di aggiornare la disciplina della cooperazione bilaterale tra l'Italia e il Sudafrica nel settore della difesa, già regolamentata dall'Accordo sottoscritto nel 1997 e rinnovato nel 2009, non più vigente dal 15 febbraio 2014. In particolare, lo scopo dell'intesa è di rafforzare la cooperazione tra le Forze armate delle due parti, con l'obiettivo di consolidare le reciproche capacità difensive, contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di importante valore strategico, supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali, dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.

Venendo sinteticamente ai contenuti dell'intesa, ricordo che essa è composta da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione delle due parti alla Carta delle Nazioni Unite, e da 13 articoli.

Di particolare rilievo gli articoli 3 e 4, che disciplinano rispettivamente gli ambiti e le modalità della cooperazione bilaterale tra i due Paesi. La collaborazione verterà su numerosi settori afferenti alla politica di sicurezza e difesa, tra i quali il supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi per la difesa, la partecipazione a operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, l'organizzazione e l'impegno delle Forze armate, lo scambio di informazioni legate alla difesa, la formazione e l'addestramento in campo militare, il contrasto della pirateria marittima e altre attività di sicurezza marittima.

L'articolo 5 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, stabilendo che ciascuna parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dello stesso Accordo.

Altrettanto rilievo assume l'articolo 8, riguardante la cooperazione nel settore dei materiali della difesa, che, nell'elencare le categorie di materiali oggetto dell'intesa, precisa che i Governi dei due Stati si impegnano a non riesportare a Paesi terzi, senza il preventivo benestare della parte cedente, il materiale acquisito e che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. In proposito è opportuno ricordare che la recente modifica dell'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare prevede che, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali sussistono accordi di cooperazione, il Ministero della Difesa, d'intesa con il MAECI, possa svolgere, tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attività contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

L'entrata in vigore dell'Accordo, dunque, consentirà al Ministero della Difesa, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto in favore del Governo del Sudafrica in relazione all'eventuale acquisizione, da parte di questo, di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale. Ciò, comunque, sempre nel rigoroso rispetto dell'articolo 11 della Costituzione e dei principi previsti dalla legge n. 185 del 1990 in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnalo in particolare l'articolo 3 relativo alla copertura finanziaria, che stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 4, e dall'articolo 4, lettera a), valutati in 2.383 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

In conclusione, mi preme sottolineare che l'Accordo in esame è pienamente funzionale all'esigenza italiana di intensificare le relazioni bilaterali con il Sudafrica, che ha assunto il ruolo di leader diplomatico del continente e costituisce un interlocutore importante per il nostro Paese non solo relativamente ai temi africani di nostro interesse, ma anche ai grandi temi della politica internazionale, tra cui migrazioni e lotta al terrorismo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, sottosegretario Della Vedova, che si riserva di intervenire successivamente.

Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019 (A.C. 2823-A​).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2823-A: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2823-A​)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire la relatrice, l'onorevole Di Stasio.

IOLANDA DI STASIO , Relatrice. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, la collaborazione italo-argentina nel settore spaziale rappresenta uno dei principali settori di cooperazione nell'ambito delle relazioni bilaterali tra i nostri Paesi, particolarmente rilevante per i suoi aspetti di natura scientifica, tecnologica, industriale e commerciale.

Al riguardo, ricordo che il primo Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici è stato concluso dai due Governi il 6 ottobre 1992. La realizzazione delle attività congiunte previste dall'Accordo è stata demandata alle rispettive agenzie spaziali nazionali: l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e la Comisión nacional de actividades espaciales dell'Argentina (CONAE).

Una delle principali aree di collaborazione è costituita dall'osservazione della Terra e dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari argentine, quali la SAC-B nel 1996, la SAC-C nel 2000 e la SAC-D/Aquarius nel 2011. In tale settore, l'ASI e la CONAE, sulla base del Memorandum d'intesa firmato a Roma il 7 luglio 2005, successivamente modificato nel 2008 e nel 2010, stanno altresì realizzando il programma denominato “Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze”, che unisce gli strumenti radar ad apertura sintetica della costellazione satellitare italiana COSMO-SkyMed in banda X e della costellazione satellitare argentina SAOCOM in banda L.

Il nuovo Accordo quadro tra l'Italia e l'Argentina ampia le aree di cooperazione già previste dal precedente Accordo del 1992 e ne aggiorna i termini e le condizioni in considerazione dell'evoluzione dei programmi e del contesto di riferimento delle iniziative già intraprese.

In particolare, l'intesa mira a definire un nuovo quadro di riferimento per l'Italia e per l'Argentina sulla cooperazione nel settore spaziale, che si esplica in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione ed applicazione a fini pacifici in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle parti e ai principi e alle norme del diritto internazionale.

La nuova intesa conferma le due agenzie spaziali, ossia l'ASI e la CONAE, quali agenzie attuatrici nazionali, responsabili dello sviluppo, del coordinamento e della promozione della cooperazione.

L'Accordo è composto da 15 articoli e, tra questi, particolare rilievo assume l'articolo 3, che individua le possibili aree di cooperazione bilaterale, tra le altre: nel telerilevamento della Terra, nelle scienze spaziali e nelle ricerche dello spazio profondo, nello sviluppo di sistemi spaziali per scopi di ricerca, tecnologia, innovazione e applicazioni, nonché nella promozione di strumenti per la gestione delle emergenze conseguenti ad incidenti antropici e disastri naturali.

Le agenzie attuatrici possono proporre ulteriori aree di cooperazione che dovranno essere concordate dalle parti e potranno sottoscrivere specifici accordi per la realizzazione di programmi congiunti, in conformità alle disposizioni dell'Accordo quadro, alle leggi e ai regolamenti nazionali delle parti, ai principi e alle norme del diritto internazionale.

L'articolo 4 definisce le diverse modalità in cui potrà realizzarsi la cooperazione nell'ambito dell'Accordo, menzionando espressamente progetti spaziali congiunti, tra i quali rientrano la piena attuazione del programma SIASGE, compresa la fase di distribuzione commerciale dei suoi dati, applicazioni e servizi, nonché l'evoluzione del programma.

Mi preme precisare che l'Accordo quadro non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che alla sua attuazione si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. L'intesa prevede, infatti, che i programmi di cooperazione verranno realizzati attraverso la stipula di specifici accordi attuativi solo in caso di disponibilità di fondi appropriati da parte di ciascuna agenzia e che l'ASI, per quanto di sua competenza, ne assicurerà l'attuazione nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Raccomando l'approvazione del provvedimento poiché la nuova intesa italo-argentina è destinata a confermare e rafforzare l'importanza della cooperazione nel settore spaziale nell'ambito delle nostre relazioni bilaterali con Buenos Aires.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, il sottosegretario Della Vedova, che si riserva di intervenire successivamente.

Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche. Il seguito del dibattito è, quindi, rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 (A.C. 2824-A​).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2824-A: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2824-A​)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore, onorevole Gennaro Migliore.

GENNARO MIGLIORE , Relatore. Grazie signor Presidente. Vorrei innanzitutto illustrare il contesto nel quale proponiamo di ratificare l'esecuzione dell'Accordo in esame. La Repubblica di Gibuti è in una posizione geografica strategica, all'imbocco del Mar Rosso; attraverso i suoi porti si gestisce il 95 per cento del commercio dell'Etiopia ed ha un importante rilievo strategico anche per Europa, Medio Oriente e Asia orientale. Ci sono stretti e consolidati legami con la Francia, ma anche con Paesi, tra cui l'Italia, come gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania, la Spagna e la Cina. Il nostro intervento è stato determinato anche dalla questione legata alla pirateria, perché a largo della Somalia è stato deciso di intervenire con una propria base a Gibuti, la base militare italiana di supporto, operativa fin dal 2013, che ha assicurato regolarmente il supporto alle unità di Marina militare per la missione dell'Unione europea antipirateria Eunavfor-Atalanta e a quelle dei contingenti nazionali impiegati sia nelle missioni bilaterali per la formazione delle Polizie somale e gibutine, nonché nelle missioni EUTM Somalia ed Eucap Somalia e a fornire supporto logistico alle operazioni militari nazionali che si svolgono nell'area. In questo contesto si inserisce l'Accordo tra Italia e Gibuti sulla cooperazione nel settore difesa, che sostituisce il precedente che era del 2002 ed è scaduto nel 2014. Nelle more di questa nuova intesa regolatrice, era stato siglato uno scambio di note concernente la sfera di giurisdizione delle autorità dei due Paesi sul personale militare, che è un profilo particolarmente delicato proprio in ragione della presenza italiana nella base militare di Gibuti. Analogamente all'intesa tra Italia e Sud Africa, come è stato illustrato precedentemente dalla collega Emiliozzi, questo Accordo si compone di 12 articoli e un breve preambolo. Gli obiettivi sono: rafforzare la cooperazione tra le rispettive Forze armate consolidando le reciproche capacità difensive; contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico; supportare le attività di contrasto alla pirateria nel Corno d'Africa; promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.

Nel preambolo è indicata, ovviamente, la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite. In particolare, il testo definisce le modalità di attuazione dell'Accordo, prevedendo in particolare l'elaborazione di piani a lungo termine da parte dei rispettivi Ministeri della Difesa, che verranno a incontrarsi annualmente, alternativamente in Italia e a Gibuti, per eventuali intese integrative di questo Accordo. Per ciò che riguarda la cooperazione tra le parti, viene riportato un elenco - che peraltro non è esaustivo - che comprende: la politica di sicurezza e difesa, la ricerca e lo sviluppo, il supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi per la difesa, lo svolgimento di operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, l'organizzazione delle Forze armate, l'equipaggiamento di unità militari e la gestione del personale. Per quanto invece concerne le modalità della cooperazione, questa potrà avvenire mediante visite, scambi, incontri, seminari, partecipazione a corsi teorici, conferenze, attività di addestramento, insomma, tutto ciò che può in qualche modo rafforzare l'elemento strategico da condividere.

Ulteriori disposizioni riguardano, poi, come detto, la giurisdizione in caso di reati commessi da membri della propria delegazione, la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, nonché il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza. Per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge, segnalo che gli oneri connessi all'attuazione dell'Accordo sono valutati in 7.588 euro all'anno, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2021, ai quali si provvede - e concludo - mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo di parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Segnalo l'importanza, anche in vista del contrasto alla pirateria, dell'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo, il sottosegretario Della Vedova, si riserva di intervenire successivamente.

Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche. Il seguito del dibattito è, quindi, rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1222 - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017 (Approvato dal Senato) (A.C. 2858​).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, n. 2858: Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2858​)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire la relatrice, onorevole Silvana Snider.

SILVANA SNIDER , Relatrice. Illustre Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo, sottosegretario Dalla Vedova, lo Scambio di note italo-elvetico al nostro esame, sottoscritto nell'aprile 2017, è finalizzato a modificare la Convenzione bilaterale risalente al 1986, relativa alla pesca nelle acque italo-svizzere, territorio in cui io vivo. La Convenzione, composta di 28 articoli, è attualmente lo strumento normativo che la Svizzera e l'Italia hanno sottoscritto, al fine di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano e del fiume Tresa e, in particolare, per favorire lo sviluppo delle categorie che operano nel settore della pesca professionale e delle attività di pesca sportiva, nonché per contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico. Lo Scambio di note in esame, frutto di un intenso lavoro congiunto tra i due Paesi, svolto nell'ambito della commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), modifica la citata Convenzione bilaterale al fine di adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche e all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima. In particolare, nel corso dell'ultimo decennio, vi sono state emergenze che hanno interessato il lago Maggiore, come, ad esempio, l'introduzione di specie ittiche alloctone o l'inquinamento, con conseguenti divieti a riduzione della pesca. Pertanto, è giustificato un possibile ampliamento di interventi, dalla ricerca scientifica alle pratiche ittiogeniche e di ripopolamento, purché si tratti di misure appropriate, fondate su oggettive conoscenze scientifiche. Più in dettaglio le novelle introdotte alla Convenzione dallo Scambio di note consentono una precisazione dei suoi limiti territoriali di applicazione e una ripartizione più funzionale dei compiti della commissione italo-svizzera e delle materie affidate al regolamento di applicazione, oltre all'eliminazione di norme relative all'uso di attrezzi e sistemi di cattura resisi ormai del tutto desueti. Ulteriori modifiche riguardano il trasferimento al regolamento di applicazione di tematiche di gestione, quali i sistemi e le modalità di pesca, le lunghezze minime dei pesci e le limitazioni protettive all'esercizio della pesca. Quanto alla licenza di pesca viene aggiunto un secondo capoverso, che riconosce alla CISPP il potere di promuovere i passi necessari per consentire la pesca nei due Stati con un'unica patente. Lo Scambio di note consente, inoltre, una definizione più accurata di alcune norme della Convenzione, in particolare in materia di violazione delle limitazioni protettive e di interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione, e rimette al regolamento di applicazione la fissazione del divieto di pesca dei gamberi autoctoni e la disciplina sulla cattura e il trasporto dei gamberi non autoctoni.

Ulteriori misure introdotte dallo scambio di note riguardano gli obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale nonché la semina di materiale ittico.

Quanto al disegno di legge di ratifica, segnalo che esso non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dato che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 12 gennaio scorso, non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Confido in una rapida approvazione in via definitiva del provvedimento che mira ad adeguare la Convenzione italo-svizzera del 1986, riorganizzandone l'impianto normativo per quelle tematiche la cui regolamentazione aveva mostrato carenze e difficoltà applicative.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo, sottosegretario Della Vedova, si riserva di intervenire successivamente.

Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1926 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 (Approvato dal Senato) (A.C. 3038​).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, n. 3038: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 3038​)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

La III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

ALESSANDRO BATTILOCCHIO , Relatore. Presidente, colleghi, sottosegretario, l'Accordo sottoscritto nell'aprile 2019 e già ratificato da Tunisi disciplina la costruzione di una interconnessione fra Italia e Tunisia che consentirà di scambiare elettricità, permettendo, in un primo periodo, al Paese nordafricano di importare energia prodotta in Italia e, in seguito, di esportare elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. A lungo termine è auspicabile sviluppare una strategia ambiziosa volta a sfruttare le risorse energetiche, le competenze, il know-how degli Stati della zona in vista della creazione di una comunità mediterranea delle energie rinnovabili. In estrema sintesi, l'Accordo contempla la realizzazione di un cavo di circa 230 chilometri, prevalentemente in ambiente sottomarino, sviluppato dagli operatori dei sistemi di trasmissione (TSO) della rete elettrica italiana e tunisina, ovvero da Rete Elettrica Nazionale SpA-TERNA e dalla STEG, in qualità di co-promotori del progetto. Il progetto di interconnessione, ritenuto prioritario nella nuova strategia energetica nazionale, adottata con decreto ministeriale del 10 novembre 2017, è stato inserito anche nella proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima della Commissione europea per il periodo 2021-2030, adottato nel dicembre 2019. Il Piano, in particolare, sottolinea come lo sviluppo della capacità di interconnessione con il Nord Africa abbia rilevanza strategica, in un'ottica di crescente integrazione dei Paesi mediterranei con il mercato europeo.

Il costo del progetto di interconnessione, da realizzarsi in quattro anni, è stimato nella relazione tecnica in 600 milioni di euro, con un finanziamento del 50 per cento da parte della Commissione europea. Al fine di usufruirne gli operatori e i promotori del progetto devono presentare richiesta formale ai bandi europei del 2021. Tale circostanza rende particolarmente urgente l'approvazione del disegno di legge di ratifica in esame. I restanti 300 milioni saranno impegnati equamente dai due operatori, a valere, per la parte italiana, su un modesto aggravio della tariffa elettrica stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti; tale aggravio è stimato, secondo dati TERNA, in circa 13 centesimi di euro all'anno per un utente di tipo domestico, a decorrere dal 2026 e per i successivi 45 anni.

Il 22 ottobre 2019, TERNA e STEG hanno siglato un ulteriore memorandum che prevede, secondo una nota diffusa dalla società italiana, la condivisione delle reciproche esperienze tecniche e professionali e lo scambio di know-how per la formazione di personale altamente specializzato per attività di pianificazione, realizzazione e collaudo e manutenzione di linee elettriche e cavi sottomarini e lo sviluppo di reti elettriche intelligenti. Si tratta, pertanto, di un progetto di utilità e convenienza reciproca.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli contenenti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione dell'Accordo, la sua entrata in vigore e le rispettive disposizioni finanziarie, inclusa la clausola di subordinazione della relativa attuazione all'effettivo ottenimento del finanziamento europeo e la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, mi preme auspicare una rapida definizione del provvedimento, già approvato dal Senato il 20 aprile scorso, che rinvia ad un Accordo connotato da una forte rilevanza strategica, avuto riguardo non solo ai rapporti tra Italia e Tunisia, ma anche al ruolo svolto dal nostro Paese per la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo. È essenziale, infatti, rafforzare su tale area l'appeal nazionale e del continente europeo come polo attrattore dal punto di vista geopolitico, anche onde evitare che i Paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo siano progressivamente attratti nella sfera di influenza della Turchia o di altri Paesi terzi.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo, sottosegretario Della Vedova, si riserva di intervenire successivamente.

Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1277 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 (Approvato dal Senato) (A.C. 3042​).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, n. 3042: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 3042​)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire la relatrice, onorevole Iolanda Di Stasio.

IOLANDA DI STASIO , Relatrice. Grazie, Presidente. L'intesa bilaterale al nostro esame, già ratificata dal Parlamento tunisino nel febbraio 2018 e che abroga il preesistente Accordo concluso tra i due Paesi il 28 novembre 1990, si pone quale strumento regolatore del trasporto di persone e merci su strada tra l'Italia e la Tunisia al fine di agevolare lo sviluppo dell'interscambio commerciale e delle modalità tra i due Paesi.

Composto da 19 articoli, suddivisi in cinque capitoli, l'Accordo limita innanzitutto il suo campo di applicazione al trasporto su strada, disciplinando in particolare il trasporto di persone e quello di merci. Con riferimento al trasporto di persone, l'intesa disciplina i servizi regolari di linea, di cui statuisce le caratteristiche, prevedendo la necessità del reciproco consenso dei due Stati e specificando le modalità di richiesta di autorizzazione del relativo rilascio, nonché i servizi occasionali esentati dalla preventiva autorizzazione da parte del Paese ospitante nel caso di circuiti a porte chiuse e di servizi con viaggio di andata a veicolo carico e di ritorno a veicolo vuoto. Il medesimo capitolo sancisce l'incedibilità delle autorizzazioni rilasciate e il divieto di cabotaggio.

Con riferimento alle attività di trasporto di merci tra i due Paesi, il testo prevede che siano soggette ad autorizzazione ad eccezione di quelle relative ai trasporti postali, per cure mediche in casi urgenti e per aiuti umanitari, per trasporto di opere d'arte destinate ad esposizioni o per ragioni non lucrative e per trasporti funebri.

L'Accordo contiene, altresì, disposizioni in materia fiscale e doganale sugli obblighi dei trasportatori connessi, in particolare, alle leggi ed ai regolamenti della parte contraente, sul cui territorio essi si trovino ad operare, sulle relative sanzioni e sulle coperture assicurative.

Ad una commissione mista, di cui fanno parte i rappresentanti delle amministrazioni delle due parti, spetta il compito di definire i pareri sui servizi regolari del trasporto viaggiatori, di fissare i contingenti bilaterali, di concordare i modelli di autorizzazione, di risolvere eventuali problematiche applicative e di adottare misure idonee a facilitare lo sviluppo dei trasporti fra i due Paesi.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta, per le spese di missione, in 4.000 euro annui ad anni alterni dal 2021 e, per le restanti spese, in 1.700 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2022, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. In conclusione, auspico una rapida approvazione del disegno di legge, già approvato all'unanimità dal Senato il 20 aprile scorso, che contribuirà ad incrementare ulteriormente l'interscambio commerciale e la mobilità delle persone tra i due Paesi. Al riguardo, mi preme mettere in rilievo che l'Italia costituisce il secondo partner commerciale della Tunisia, con un interscambio che nel 2020, nonostante la pandemia, ha superato i 4 miliardi di euro. Ci sono settori nei quali la presenza italiana è schiacciante: un capo di abbigliamento su cinque importato dalla Tunisia è italiano, come lo è un macchinario su quattro ed addirittura più di un macchinario su tre per l'agricoltura. In un'ottica di accorciamento delle catene del valore, nei prossimi anni la Tunisia può registrare ulteriori incrementi dei propri flussi commerciali con l'Italia.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire successivamente.

Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 26 ottobre 2021 - Ore 11:

1. Svolgimento di una interpellanza e una interrogazione .

(ore 15)

2. Seguito della discussione delle mozioni Baldino ed altri n. 1-00520, Valentini ed altri n. 1-00521, Rizzetto ed altri n. 1-00522, Viscomi ed altri n. 1-00523 e Costanzo ed altri n. 1-00527 concernenti iniziative in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni .

3. Seguito della discussione della proposta di legge:

BENAMATI ed altri: Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. (C. 1494-A​)

Relatore: ZARDINI.

4. Seguito della discussione delle mozioni Bologna, Boldi, Noja ed altri n. 1-00426, Lapia ed altri n. 1-00530, Carnevali, Sportiello, Noja, Stumpo ed altri n. 1-00532 e Versace ed altri n. 1-00533 concernenti iniziative nell'ambito della ricerca, della cura, dell'assistenza e della riabilitazione a favore delle persone con esiti di grave cerebrolesione .

5. Seguito della discussione delle mozioni Boldi, Bologna ed altri n. 1-00236, Bagnasco ed altri n. 1-00528, Ianaro, Carnevali, Noja, Stumpo ed altri n. 1-00529 e Leda Volpi ed altri n. 1-00531 concernenti iniziative per potenziare gli strumenti per la diagnosi e la cura della depressione .

6. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. (C. 2561-A​)

Relatore: DE FILIPPO.

7. Seguito della discussione della proposta di inchiesta parlamentare:

FORMENTINI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di COVID-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus SARS-CoV-2 per evitarne la propagazione nel mondo. (Doc. XXII, n. 42-A)

Relatori: FORMENTINI, per la III Commissione; STUMPO, per la XII Commissione.

8. Discussione della Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Khalid Chaouki (deputato all'epoca dei fatti). (Doc. IV-ter, n. 19-A)

Relatrice: GAGLIARDI.

9. Seguito della discussione dei progetti di legge:

S. 667 - D'INIZIATIVA DEI SENATORI: AIROLA ed altri: Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010 (Approvata dal Senato). (C. 2332​)

Relatrice: BOLDRINI.

S. 1221 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 (Approvato dal Senato). (C. 2656​)

Relatrice: EMILIOZZI.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017. (C. 2746-A​)

Relatrice: EMILIOZZI.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019. (C. 2823-A​)

Relatrice: DI STASIO.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020. (C. 2824-A​)

Relatore: MIGLIORE.

S. 1222 - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017 (Approvato dal Senato). (C. 2858​)

Relatrice: SNIDER.

S. 1926 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019 (Approvato dal Senato). (C. 3038​)

Relatore: BATTILOCCHIO.

S. 1277 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017 (Approvato dal Senato). (C. 3042​)

Relatrice: DI STASIO.

10. Discussione della Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Saltamartini. (Doc. IV-ter, n. 21-A)

Relatore: VITIELLO.

La seduta termina alle 15,55.

TESTI DEGLI INTERVENTI DI CUI È STATA AUTORIZZATA LA PUBBLICAZIONE IN CALCE AL RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA ODIERNA: LAURA BOLDRINI (A.C. 2332​)

LAURA BOLDRINI, Relatrice. (Relazione – A.C. 2332​). Signor Presidente, colleghe e colleghi deputati, rappresentante del Governo.

La Corte penale internazionale - il cui Statuto, approvato nel luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica di Roma, è entrato in vigore nel luglio 2002 - rappresenta la prima giurisdizione internazionale permanente collegata al sistema delle Nazioni Unite, competente, in modo complementare rispetto agli Stati, a giudicare individui responsabili di gravi reati che riguardino la comunità internazionale quali il genocidio, i crimini contro l'umanità e di guerra.

Attualmente sono 123 gli Stati parte, di cui 33 africani, 19 dell'Asia e del Pacifico, 28 latino-americani e dei Caraibi e la quasi totalità di quelli europei. Ma purtroppo soltanto due dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU - ovvero Francia e Regno Unito - lo hanno sottoscritto.

Sono numerose le indagini già avviate dalla Corte penale internazionale, relative a Uganda, Repubblica Centrafricana, Kenya, Darfur, Libia, Costa d'Avorio, Mali, Repubblica Democratica del Congo e Georgia.

La Corte ha una competenza complementare rispetto ai singoli Stati, e dunque la sua azione non può sostituirsi a quella dei competenti organi giurisdizionali nazionali.

Venendo al merito del provvedimento in esame, ricordo che l'articolo 123, paragrafo 1, dello Statuto di Roma prevede espressamente la possibilità di approvare, tramite una conferenza, eventuali proposte emendative al testo istitutivo.

La prima conferenza di revisione dello Statuto, svoltasi a Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all'11 giugno 2010, si è conclusa con l'approvazione di specifici emendamenti, un gruppo dei quali, adottati l'11 giugno 2010, costituiscono l'oggetto di questo provvedimento di ratifica.

Gli emendamenti sono organizzati in sette punti. Il primo punto prevede la soppressione dell'articolo 5, paragrafo 2, dello Statuto della Corte, relativo all'esercizio del potere giurisdizionale della Corte sul crimine di aggressione una volta adottata la disposizione che definirà tale crimine. La soppressione deriva dal fatto che il contenuto della norma risulta ormai obsolescente in ragione delle novità normative introdotte.

Il secondo punto introduce infatti ex novo nello Statuto della Corte penale internazionale l'articolo 8-bis, che, al paragrafo 1, definisce espressamente il crimine di aggressione quale «pianificazione, preparazione, avvio o esecuzione di un atto di aggressione che, per la sua natura, la sua gravità o la sua magnitudine, costituisce una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite».

Il testo chiarisce che di tale crimine possono rendersi responsabili gli individui che si trovino in una posizione tale da controllare o dirigere effettivamente l'azione politica o militare di uno Stato. Ricadono sotto la definizione di aggressione fattispecie come l'invasione o qualunque occupazione militare, il bombardamento, il blocco dei porti, l'attacco contro le Forze armate di uno Stato, l'invio di bande, gruppi o forze irregolari o mercenari armati: tutte circostanze che appaiono drammaticamente attuali rispetto a quanto avviene in questa fase della storia internazionale.

L'articolo 8-bis, al paragrafo 2, offre altresì una definizione dell'atto di aggressione - coincidente con quella adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 3314 del 1974 - dovendosi intendere con esso «l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato, o in un altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite».

I punti emendativi terzo e quarto introducono - anche in questo caso ex novo - nello Statuto della Corte penale internazionale gli articoli 15-bis e 15-ter, relativi alle condizioni per l'esercizio della

giurisdizione sul crimine di aggressione da parte della Corte penale internazionale.

L'articolo 15-bis, in particolare, definisce le condizioni per l'esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione a seguito di segnalazione alla Corte penale internazionale da parte di uno Stato o nel caso in cui il Procuratore avvii le indagini di propria iniziativa.

I paragrafi da 2 a 5 del medesimo articolo contengono una serie di restrizioni all'esercizio del potere giurisdizionale da parte della Corte, fra cui il fatto che i crimini su cui questo potere si esercita siano commessi almeno un anno dopo la ratifica da parte di almeno trenta Stati e comunque dopo il 1° gennaio 2017, e che siano stati perpetrati all'interno di uno Stato parte o da un cittadino di uno Stato parte.

L'articolo 15-ter prevede che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite possa segnalare alla Corte penale internazionale una situazione presumibilmente caratterizzata dalla perpetrazione di un crimine di aggressione; in tal caso non ha rilevanza il fatto che lo Stato interessato sia parte o meno dello Statuto di Roma.

Da ultimi i punti 5, 6 e 7 dell'Allegato modificano gli articoli 9, 20 e 25 dello Statuto di Roma, in relazione agli elementi dei crimini, al principio ne bis in idem - in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione se si è già formato il giudicato - e infine alla responsabilità penale individuale, per impedire che soggetti non in grado di esercitare effettivamente il controllo dell'azione politica di uno Stato siano chiamati a rispondere di istigazione o complicità per tale fattispecie.

Il progetto di legge di ratifica, approvato dall'altro ramo del Parlamento l'8 gennaio 2020, consta di tre articoli; dall'attuazione del provvedimento non derivano oneri economici.

In conclusione: come ho accennato, ventidue anni fa, nel luglio del 1998, veniva firmato proprio a Roma lo Statuto che istituiva la Corte penale internazionale: mentre il testo fu rapidamente ratificato dal nostro Paese con la legge n. 232 del 1999, così non è stato, purtroppo, per gli emendamenti modificativi, che sono stati approvati nell'ormai lontano 2010.

Su questo provvedimento si è svolto un breve ciclo istruttorio finalizzato, in particolare, ad acquisire ulteriori elementi di valutazione circa la definizione internazionalistica del crimine e dell'atto di aggressione.

Gli emendamenti introdotti nel 2010 forniranno alla Corte penale strumenti importanti per intervenire laddove si commettono gravi crimini contro l'umanità.

La ratifica da parte del nostro Paese costituisce quindi un inequivocabile segnale di attenzione al valore del multilateralismo, anche sul piano giuridico, e più in generale alla messa in opera di strumenti giuridico-internazionali efficaci per perseguire crimini particolarmente efferati.