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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 309 di venerdì 21 febbraio 2020

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE MARIA ROSARIA CARFAGNA

La seduta comincia alle 10.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

ANNA RITA TATEO , Segretaria, legge il processo verbale della seduta di ieri.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Amitrano, Azzolina, Battelli, Benvenuto, Boccia, Claudio Borghi, Brescia, Businarolo, Cancelleri, Castelli, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Del Re, Delrio, Gregorio Fontana, Fraccaro, Frusone, Gallinella, Gallo, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Grande, Iovino, L'Abbate, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Molinari, Morani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo, Rizzo, Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Sisto e Traversi sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

I deputati in missione sono complessivamente settantanove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. La Presidente del Senato, con lettera in data 20 febbraio 2020, ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, in sede referente, alla Il Commissione (Giustizia):

S. 1659 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni" (2394) - Parere delle Commissioni I, V, VII e IX.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Svolgimento di interpellanze urgenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Iniziative a favore delle ONLUS e delle associazioni di volontariato in merito ai messaggi pubblicitari esposti sui veicoli in comodato d'uso gratuito - n. 2-00648)

PRESIDENTE. Passiamo alla prima interpellanza urgente all'ordine del giorno Versace ed altri n. 2-00648 (Vedi l'allegato A).

Chiedo all'onorevole Versace se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica.

GIUSEPPINA VERSACE (FI). Grazie, Presidente. Oggi intervengo su un tema molto importante, per sottolineare quanto il diritto alla mobilità delle persone con disabilità rischi di essere ignorato.

Nello specifico mi riferisco ad una circolare, quella del 3 febbraio di quest'anno, diramata dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - quindi, parliamo del servizio di Polizia stradale - che, di fatto, dice che i mezzi utilizzati dagli enti del terzo settore per attività di natura sociale non possono avere all'esterno delle scritte pubblicitarie. In sostanza questa circolare equipara il comodato d'uso gratuito di un veicolo alla tipologia del veicolo privato e, in virtù di questo, riconduce il trasporto di persone con disabilità al trasporto di persone su veicoli ad uso privato.

Capisce bene che sono situazioni completamente diverse. Qui si sta parlando di ONLUS, di associazioni di volontariato, che peraltro sono fortemente penalizzate per via di questa circolare, che sta letteralmente immobilizzando un intero settore, per via della paura innescata proprio da questa circolare di essere sanzionati ingiustamente. È opportuno anche ricordare che, fino a qualche settimana fa, vi era una prassi ampiamente consolidata, per usare un termine caro al linguaggio parlamentare, e che vedeva numerose ONLUS e associazioni di volontariato usufruire di pulmini attrezzati per il trasporto di persone con disabilità, concessi loro a titolo gratuito. Si trattava e si tratta di un servizio - è importante ricordarlo - del quale si fanno spesso carico le ONLUS e le associazioni di volontariato, perché gli enti locali, che dovrebbero garantire questo tipo di servizio, troppo spesso non sono in grado di farlo per via della mancanza di fondi e, quindi, subentrano le associazioni e le ONLUS a colmare questo cronico vuoto.

Con questa circolare non si è tenuto conto che, venendo meno la possibilità di esporre pubblicità gratuita, viene automaticamente meno la disponibilità del veicolo e, pertanto, le ONLUS e le associazioni interessate, non solo si trovano senza mezzi, ma il danno più grave lo subiscono i soggetti che utilizzano questo tipo di servizio, perché, venendo meno questo servizio fondamentale, che dovrebbe essere loro garantito e non messo in discussione, come oggi sta succedendo, purtroppo si causa un danno difficile anche da argomentare.

Sottosegretario, io ho presentato questa interpellanza urgente al Ministro dell'interno, per sapere se siete consapevoli di questo terribile scenario che si sta creando e se intendiate adottare una circolare volta ad ampliare, chiarire e maggiormente specificare l'interpretazione di questa norma, che è stata già fornita, a nostro avviso in modo troppo restrittivo, nella circolare diramata il 3 febbraio. Ascolterò con interesse la sua risposta.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'Interno, Carlo Sibilia, ha facoltà di rispondere.

CARLO SIBILIA, Sottosegretario di Stato per l'Interno. Grazie, Presidente. Gentili deputati, desidero preliminarmente assicurare che il Governo è consapevole di quanto segnalato nell'interpellanza e che si è già attivato per la modifica dell'articolo 57 del regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada, nel senso indicato dall'articolo 5, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che non ha ancora trovato attuazione.

È infatti intendimento procedere nel senso, già chiaramente delineato dal legislatore con l'appena citata disposizione, puntualmente rivolta alla disciplina della pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In merito all'interpretazione fornita dalla richiamata circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del 3 febbraio scorso, non posso che rilevare come il citato organismo si sia limitato a fornire indicazioni, sulla base del quadro normativo attualmente vigente in materia, affermando nel contempo la necessità di pervenire ad una regolamentazione puntuale della materia. Posso assicurare che sono state già avviate dal Ministero dell'interno le opportune interlocuzioni con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, che ha condiviso l'esigenza di intervenire al riguardo. In concreto e fino a quando non si procederà alle modifiche di cui ho fatto cenno in premessa, la materia rimane disciplinata, come esplicitato dalla citata circolare, dal combinato disposto dell'articolo 23 del codice della strada e dell'articolo 57 del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, che disciplina la circolazione dei veicoli quali strumenti di diffusione di messaggi pubblicitari

In particolare, il predetto articolo 57 disciplina in modo differenziato le modalità di impianto dei mezzi pubblicitari e il contenuto dei messaggi, in relazione al tipo di veicoli e all'onerosità o alla gratuità del titolo, in forza del quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In tale contesto si rilevano differenti prescrizioni per quattro tipi di categorie di veicoli: le autovetture a uso privato, i veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, i taxi e gli altri veicoli. Ulteriori distinzioni sono inoltre previste nel caso in cui la pubblicità sia diffusa in proprio o nell'altrui interesse, ovvero a titolo gratuito o a titolo oneroso. Va considerato che sui veicoli a uso privato non è prevista alcuna forma di pubblicità nell'interesse dei terzi, mentre è ammessa la pubblicità nell'esclusivo interesse del proprietario del veicolo, limitatamente all'indicazione del marchio e della ragione sociale.

Con la nota del 3 febbraio scorso, pertanto, il Dipartimento della pubblica sicurezza non ha potuto far altro che precisare che il servizio svolto per i veicoli utilizzati dalle ONLUS o dalle associazioni di volontariato per il trasporto di persone diversamente abili non può essere equiparato al trasporto passeggeri in servizio non di linea, per il quale, viceversa, è consentita la pubblicità per conto terzi, ai sensi del già richiamato articolo 57 del regolamento di esecuzione del Codice della strada. Tale tipologia di trasporto è puntualmente disciplinata dalla legge n. 218 del 2003, relativa al trasporto di viaggiatori con il noleggio di autobus, e dalla legge n. 21 del 1992, che regola l'attività di noleggio con conducente. Le norme richiamate disciplinano in modo rigoroso l'attività di trasporto passeggeri non di linea e non lasciano alcuno spazio a possibili equiparazioni con altre modalità di trasporto passeggeri. Ne consegue che il trasporto di persone diversamente abili viene ricondotto al trasporto di persone sui veicoli a uso privato, per i quali non è concessa alcuna forma di pubblicità nell'interesse di terzi, ma soltanto la pubblicità nell'esclusivo interesse del proprietario del veicolo, limitatamente, come già detto, all'indicazione del marchio o della ragione sociale.

Condividendo totalmente le preoccupazioni circa gli effetti prodotti dall'appena illustrato quadro normativo, non posso che concludere, ribadendo l'impegno del Governo a procedere alla piena attuazione della disciplina della materia, come già delineata dal legislatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Versace ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza.

GIUSEPPINA VERSACE (FI). Grazie, Presidente. Signor sottosegretario, io sono soddisfatta parzialmente, lei comprenderà bene. Sono contenta che vi stiate attivando per modificare l'articolo 57 del Codice della strada. Purtroppo, però, devo assolutamente sottolineare che, a nostro avviso, questa circolare ha interpretato in maniera troppo restrittiva la norma, perché va assolutamente distinto l'uso gratuito dei veicoli di tipologia privata da quello dei trasporti delle persone con disabilità.

Tra l'altro, mi permetto di aprire una piccola parentesi, ricordando che la Convenzione ONU del 2006, ratificata nel 2009 dall'Italia, ha coniato il termine persone “con disabilità”, anziché “diversamente abili”, come spesso nell'uso comune viene utilizzato. Così, mi conceda questa nota.

Detto questo, io voglio ricordare che è fondamentale fare questo tipo di specifica e di distinzione, poiché le situazioni sono completamente differenti.

E voglio assolutamente sottolineare l'importanza e la fondamentale necessità che questo servizio possa riprendere regolarmente, perché fino a poco tempo fa era consolidato, senza alcun tipo di problema. Quindi, il fatto che oggi tutto un ramo legato alle ONLUS e alle associazioni, che utilizzano, sì, mezzi privati, ma dati in comodato d'uso gratuito per questo tipo di supporto, debbano vivere col terrore di uscire e di essere sanzionati, comprenderà bene che ha creato un allarmismo davvero difficile da gestire.

Peraltro, voglio anche ricordare che le persone con disabilità che utilizzano questo tipo di servizio sono spesso delle persone costrette a vivere su una sedia a rotelle, ci sono anche persone anziane sole che utilizzano questo tipo di servizio, che, se viene a mancare, ovviamente trovano una difficoltà ancora maggiore. Voglio fare qualche esempio, perché non è che utilizzano questo tipo di mezzi per andare a giocare a carte, normalmente utilizzano questo servizio per fare quello che normalmente per noi possono sembrare gesti quotidiani, banali, ma che per loro sono fondamentali, come uscire di casa per andare in farmacia, sottoporsi a visite, svolgere attività di natura riabilitativa, sociale, o anche – perché no? – sportiva; la scusa per uscire di casa, e da soli spesso non ce la fanno. Voglio anche ricordare che molte associazioni di volontariato e ONLUS non hanno la possibilità di acquistare questo tipo di mezzi il più delle volte, quindi il comodato d'uso gratuito diventa un prezioso strumento che, se viene meno, crea veramente un danno importante. Il problema nasce da questa interpellanza, però mi permetta di sottolineare anche un altro aspetto, che lei, nella sua replica, non ha menzionato. Va fatta una piccola premessa in merito a questa vicenda, perché già dieci anni fa la questione della possibilità, per i mezzi di trasporto delle ONLUS e delle associazioni, di circolare con scritte pubblicitarie era stata già affrontata nella legge n. 120 del 2010. In questa legge c'è un comma che dice in maniera chiara ed esplicita che a questi soggetti si sarebbero dovute applicare le stesse regole che valgono per i taxi. Ora, uso il condizionale, perché la norma demandava ad un provvedimento attuativo, che mi risulta, a dieci anni di distanza, non ancora attuato. Noi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, io ritenevo opportuno accendere i riflettori. Spero che riusciate nel vostro impegno a modificare anche l'articolo 57 del regolamento del codice della strada, che possiate anche prendere in mano il decreto attuativo che manca proprio in merito a quella legge n. 120 del 2010 che ho appena citato.

(Iniziative volte a rendere le prove preselettive dei concorsi indetti dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo maggiormente aderenti alle competenze proprie della figura professionale richiesta - n. 2-00646)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Pettarin e Occhiuto n. 2-00646 (Vedi l'allegato A). L'onorevole Pettarin ha facoltà di illustrare la sua interpellanza.

GUIDO GERMANO PETTARIN (FI). Grazie, Presidente. Anzitutto, buona giornata. Buona giornata alla Presidenza, buona giornata ai colleghi e alle colleghe. Il tema che oggi mi permetto di portare all'attenzione con questa interpellanza urgente è estremamente significativo, sia in termini specifici sia per quanto riguarda i termini sistemici, sia organizzativi sia di rilevanza giuridica. Dall'8 al 20 gennaio - credo che lo sappiano tutti, perché è stata una notizia che poi la stampa ha riportato e ha sottoposto a grande attenzione - si sono tenute presso la Fiera di Roma le prove preselettive per l'ultimo concorso del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, che era volto ad assumere un numero importante 1.052 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza. Le prove sono state distribuite su nove giorni lavorativi, tre settimane intervallate da due fine settimana. Era la soluzione organizzativa che si era resa necessaria dal fatto che gli iscritti al concorso fossero oltre 200 mila e si fosse deciso di convogliarli tutti in uno stesso luogo. Questo è uno dei parametri della problematica: oltre 200 mila concorrenti per 1.052 posti messi a bando. Il nostro è - lo sappiamo tutti - un Paese affamato di lavoro, ma questo è un presupposto che deve essere tenuto in seria considerazione ogni volta in cui si va, anche tecnicamente, a cercare di dare risposte.

Il concorso è stato oggettivamente bersaglio di critiche ferocissime e reiterate, sia dal punto di vista di quella che era la modalità specifica di svolgimento delle prove, e quindi l'impossibilità di poter reggere una carica di persone di cotanta dimensione, ma anche perché queste problematiche, oltre ad affliggere il concorso in questione, sollevano problemi di carattere più generale, che investono tutto il sistema delle selezioni pubbliche, e noi crediamo - io credo - che richiedano una riflessione indifferibile ed urgente anche in termini di costi, per quanto riguarda il quadro futuro. Prima di tutto, chiediamoci che cos'è l'assistente alla fruizione, all'accoglienza e alla vigilanza (l'acronico è AFAV). È una figura nuova, che non corrisponde a nessuna figura professionale tradizionale del panorama del settore. Dal 2006 la Carta nazionale delle professioni museali, che è stata redatta dall'ICOM, nonché il manuale europeo delle professioni museali, che è stato creato nel 2008 sulla base della Carta nazionale, evidenziano come nelle istituzioni culturali ci sia bisogno di operatori qualificati, suddivisi, proprio per ipotesi, in competenze specifiche in aree funzionali certamente interconnesse, ma specificatamente indicate: bibliotecari, guide, educatori museali, curatori, tutti con qualificazione specialistica e specifica, e poi naturalmente, di custodi e addetti all'accoglienza, che possono, per ragioni evidenti, essere anche meno qualificati, anche se naturalmente selezionati sempre con attenzione e cura.

Ad oggi, tutto questo nella struttura del Ministero interrogato non c'è; diversamente c'è l'AFAV, che ingloba diverse figure professionali in una sola, una specie di vero e proprio tutto fare che è pronto a svolgere, secondo quanto riportato nel mansionario, un po' tutte le attività: oltre alla vigilanza e alla custodia, la gestione del front office, e qualità intrinsecamente anche richiedenti espressamente specificazioni tecniche, come il rispondere alle esigenze in lingua straniera per visite guidate, dare indicazioni bibliografiche e documentarie, individuare cataloghi, repertori e inventari, anche informatizzati. Tutte attività che naturalmente sono chiamate a chiamare - mi scusi il gioco di parole - specifiche cognizioni e che dovrebbero espressamente essere riferite a personale qualificato, non a personale - anche questo è un termine non tecnico - che potremmo chiamare generale. A fronte di questo tipo di dato, quello che si viene a sviluppare è una specie di situazione elusiva, che probabilmente ha anche un presupposto coerente, cioè dobbiamo cercare di avere un quadro tale che permetta di poter rispondere a tutte quante le esigenze, ma il risultato è che abbiamo delle situazioni di criticità assoluta per quanto riguarda il numero dei concorrenti che partecipano a queste prove selettive, oltre che problematiche di differenti modi di trattare situazioni uguali che naturalmente quindi ledono l'equità. Richiamo solamente uno tra i tanti dati: i funzionari del Ministero dei Beni culturali debbono avere alle spalle sette anni di studi, altrimenti non possono accedere ai bandi specializzati. Quindi, si elude questo tipo di via obbligatoria attraverso un concorso omnibus - possiamo usare questo termine -, dal quale poi si traggono le persone che vengono messe di fatto a espletare qualunque tipo di mansione, anche mansioni destinate al personale qualificato. Da questa situazione naturalmente deriva caos, frustrazione, concorsi in cui si scrivono appunto più di 200 mila persone, per un concorso che nella vulgata popolare nasce per i custodi, ma che in realtà dà accesso, una volta che si è completato, a qualunque tipo di mansione e di carica. Naturalmente le domande che sorgono sono spontanee: perché, al momento, il Ministero non ha fatto quanto necessario per profilare meglio i profili appunto dei titoli di studio necessari? Perché non è riuscito con questa profilatura a contenere le figure che i bandi descrivono, in maniera almeno di diminuire la portata e il peso e la numerosità dei candidati che si presentano? Il secondo aspetto che rileviamo, forse - ed è un forse molto triste, e ancora più critico, perché è un dato di carattere tecnico legato al bando, che è stato evidenziato anche da illustri studiosi del tema -, fa riferimento al tipo di domande che vengono poste e, alla specifica, le riporto una citazione di un illustre studioso che si è sul punto specifico espresso, che dice questo: un rapido sguardo al tipo di quiz previsti evidenzia una palese incongruenza: 40 domande di tipo attitudinale per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e 20 domande su elementi generali di diritto del patrimonio culturale, di storia dell'arte italiana e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Mentre come titolo di accesso è previsto un qualsiasi diploma di scuola media superiore, per superare i quiz sembra che serva un mix di competenze di laureati in matematica, diritto, economia e beni culturali.

Se lo dobbiamo tradurre in parole un po' più semplici, facciamo un concorso omnibus, prevediamo mille caratteristiche che le persone debbono avere per poter rispondere a questo tipo di quadro, ma in realtà sbilanciamo totalmente la previsione del bando verso aspetti generali, non aspetti tecnici; e quindi ulteriormente andiamo a ledere l'equità di coloro che dedicano magari tutta quanta una vita agli studi specifici e che non possono essere in grado di seguire bene questa via e di affrontare bene questi bandi, perché domandiamo loro molto più di matematica che non di cultura specifica e cerchiamo dei tecnici laureati in fisica teorica, ma magari degli storici no. È evidente che questo non è l'obiettivo, ma è altrettanto evidente che richiede naturalmente un modo di porsi critico rispetto a questo tipo di situazione e una obiettivizzazione, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista organizzativo.

Tutto questo per interrogare il sottosegretario, chiedendo di sapere quali siano, se ci sono, iniziative che il Ministro interrogato ha assunto o intende assumere per valutare effettivamente una seria rimeditazione dei criteri di articolazione e strutturazione dei quiz, in modo tale da calibrare la selezione su competenze e requisiti effettivamente pertinenti la materia nel cui ambito rientra il posto a concorso. E ciò, evidenziando anche che le tematiche che abbiamo sottolineato sono purtroppo anche delle vere e proprie bombe giudiziarie, perché è evidente che poi, tanto più su una mole così consistente di candidati, il ricorso al TAR è un qualche cosa che molti possono pensare di adottare, e che naturalmente, ogni volta che si ripropone, causa ulteriori guasti al normale funzionamento della nostra attività amministrativa ed organizzativa.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, Carlo Sibilia, ha facoltà di rispondere.

CARLO SIBILIA, Sottosegretario di Stato per l'Interno. Presidente, gentili deputati, il deputato Pettarin ha richiesto, unitamente al deputato Occhiuto, notizie in merito alle prove preselettive che si sono tenute presso la Fiera di Roma per l'ultimo concorso del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, volto all'assunzione di 1.052 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza. In particolare, i deputati interpellanti richiedono quali iniziative si intendano assumere per rimeditare i criteri di articolazione e strutturazione dei quiz, in maniera tale da calibrare la selezione su competenze e requisiti effettivamente pertinenti alla materia nel cui ambito rientrano i posti a concorso.

Occorre richiamare in proposito la normativa che disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche. L'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto l'emanazione di “linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia”. La direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 35, ha disposto le necessarie linee guida, proprio allo scopo di adottare pratiche e metodologie idonee a reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze delle amministrazioni. In particolare, ai sensi dell'articolo 4, sezione 2, della direttiva, la preselezione “deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l'obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione”; inoltre, “il concorso serve a valutare non solo la preparazione, ma anche le capacità e le competenze” dei candidati.

Nel rispetto di tali disposizioni, la prova della fase preselettiva del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, ha compreso sia quesiti basati sulla preparazione di tipo generale e di tipo specifico nelle materie indicate dal bando, sia quesiti basati sulla soluzione di problemi, in base a diversi tipi di ragionamento logico, deduttivo e numerico.

Nella fase successiva le prove verteranno su materie specifiche e inerenti al profilo oggettivo di concorso, nel rispetto delle linee guida. In particolare, i test della prova scritta saranno sorteggiati da un'apposita banca dati, ed è prevista l'estrazione di un'unica batteria di 80 quesiti, che sarà stampata in due versioni, versione A e versione B, contenenti i medesimi quesiti ma ordinati in modo diverso. La commissione Ripam, avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, ricorrerà all'uso di sistemi informatizzati per l'elaborazione, il sorteggio e la correzione dei test.

PRESIDENTE. L'onorevole Pettarin ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

GUIDO GERMANO PETTARIN (FI). Presidente, naturalmente non posso essere soddisfatto, ma credo che questa mia mancata soddisfazione, nostra mancata soddisfazione sia di sistema, perché il risultato di questo sono 210 mila persone, più o meno anziane, raccolte in un lasso temporale estremamente contenuto in un unico luogo.

La tematica è duplice, lo ripeto. Partiamo dall'aspetto giuridicamente rilevante: nel momento in cui disegno un bando, il bando deve contenere dei criteri, e di conseguenza dei criteri di attribuzione dei punteggi, tali da essere equilibrati sia dal punto di vista della rilevanza dei punteggi rispetto alle finalità, sia dal punto di vista dell'obiettivo. È evidente che se ciò che si ricerca è un laureato in matematica, la laurea in matematica sarà elemento determinante; se si ricerca un laureato in storia, la laurea in storia sarà l'elemento determinante.

Se, come il sottosegretario evidenzia, effettuo una preselezione, è altrettanto evidente che la preselezione deve avere un quadro più vasto, ma non così vasto da snaturare indifferentemente quello che è l'obiettivo che ci si pone. Non può essere che su 60 domande, 40 domande siano di matematica e 20 di storia, nel caso in cui io cerchi un profilo caratterizzato dall'aspetto storico e culturale. Se il meccanismo serve per fare in modo che si riesca, strutturando e utilizzando anche gli strumenti informatici, ad un quadro più semplice di accesso alla pubblica amministrazione, non è possibile pensare che si debba comunque passare attraverso un momento in cui fisicamente concentriamo 210 mila persone in un luogo. Se vi è questo tipo di esigenza, usiamo gli strumenti informatici diffusi sul territorio per trovare delle soluzioni di carattere “avvicinante” all'attività che poi porterà al bando. Se dobbiamo pensare che bisogna selezionare man mano, effettuiamo dei test che permettano di dire che quelle persone che hanno superato quei test sono idonee a partecipare a fasi superiori, che porteranno poi alla qualificazione dei vincitori di bando: una specie di patentino per poter essere autorizzati a partecipare ai concorsi per la pubblica amministrazione, in cui si vada a selezionare il meglio, da quel meglio poi si trarranno gli aspetti.

La sensazione è che sia veramente di fronte a un momento di grande confusione, in cui si cerca di coniugare, però non tenendo conto degli aspetti pratici, la necessità di arrivare a un obiettivo determinato con la necessità di tenere meno concorsi possibili, perché ogni concorso è estremamente complesso, costoso, vario, impegnativo e, io mi permetto di aggiungere, sempre fonte, di fronte a queste situazioni, di contenziosi amministrativi pesantissimi. È quindi necessario rideterminare completamente l'approccio, tenendo presente che gli strumenti informatici sono preziosissimi; ma che senso ha usare gli strumenti informatici, se poi come conseguenza abbiamo la concentrazione di 200 mila persone in un luogo? È evidente che delle due l'una: o è sbagliato l'approccio, o è sbagliata la conseguenza.

Naturalmente sottolineo quindi la mancata soddisfazione, ma credo sia la mancata soddisfazione dell'intero Paese; e sollecito le strutture ministeriali a ripensare profondamente la maniera di approcciare e di gestire queste fasi di selezione, indispensabili ma proprio per questo necessariamente oggettive ed eque.

(Elementi in merito all'applicazione retroattiva della norma della legge cosiddetta “Spazzacorrotti” in materia di benefici e misure alternative alla detenzione, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale- n. 2-00647)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Lollobrigida ed altri n. 2-00647 (Vedi l'allegato A).

Chiedo all'onorevole Frassinetti se intenda illustrare l'interpellanza di cui è cofirmataria o se si riservi di intervenire in sede di replica.

PAOLA FRASSINETTI (FDI). Presidente, sottosegretario, è di pochi giorni fa la notizia della sonora bocciatura da parte della Corte costituzionale dell'applicazione retroattiva della legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, meglio nota come “Spazzacorrotti”.

Lo ha reso noto la stessa Corte Costituzionale in un comunicato che anticipa quanto deciso in camera di consiglio: secondo i giudici è illegittima in particolare l'applicazione retroattiva della norma che ha esteso ai reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni previste dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario rispetto alla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione.

La Corte ha accolto le censure sollevate dalle ordinanze di 17 giudici ordinari che denunciavano la mancanza di una disciplina transitoria che impedisse l'applicazione delle nuove regole ai condannati per un reato commesso prima dell'entrata in vigore della citata legge. Il Ministro interpellato, infatti, ad avviso degli interpellanti, avrebbe dovuto sapere che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale confermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite, le disposizioni concernenti le misure alternative alla detenzione, in quanto non riguardano l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena ma attengono soltanto alle modalità esecutive della pena irrogata, non hanno carattere di norme penali sostanziali e quindi, in assenza di specifiche norme transitorie, soggiacciono al principio tempus regit actum e non alla disciplina dell'articolo 2 del codice penale e dell'articolo 25 della Costituzione.

Naturalmente, è innegabile che la pacifica inoperatività del principio di retroattività, di cui all'articolo 25 della Costituzione, rispetto ai casi di successione di leggi processuali nel tempo, ove la legge successiva comprometta un diritto di libertà positivamente acquisito per effetto di una legge antecedente, può prestarsi anche fondatamente a censure d'irragionevolezza. Per questo motivo, in determinati casi, le leggi intervenute su istituti processuali in origine diversamente disciplinati hanno previsto disposizioni transitorie, come nel caso del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 recante provvedimenti urgenti in materia di lotta alla criminalità organizzata. A conferma di ciò, all'indomani dell'approvazione della legge “Spazzacorrotti” sono giunte al vaglio dei giudici le prime questioni problematiche in relazione all'applicabilità ratione temporis della nuova disciplina e la soluzione si è rivelata tutt'altro che agevole.

I primi due casi, decisi dal tribunale di Napoli e dal tribunale di Como, hanno avuto a oggetto l'ipotesi di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva disposta prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Mentre la decisione dei giudici napoletani ha confermato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità riguardo all'applicazione nel tempo delle norme in materia di misure alternative alla detenzione, una prospettiva del tutto innovativa è stata proposta dal giudice per le indagini preliminari di Como, che ha preso posizione in maniera decisa contro quello che pure riconosce come un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Nell'ordinanza dell'8 marzo 2019 emessa dal giudice per le indagini preliminari di Como si legge che, tenuto conto dell'ampiezza degli istituti applicabili in sede di esecuzione della pena, “non può non riconoscersi oggi che quelle che, con una truffa delle etichette, vengono considerate norme meramente processuali, perché attinenti alle modalità di esecuzione della pena, siano in realtà norme che incidono sostanzialmente sulla natura afflittiva della pena: una modifica legislativa peggiorativa di tali norme, conseguentemente, può determinare gravi pregiudizi per il condannato e aggredire in modo significativo il bene della libertà personale (…); quel che si intende sottolineare, sotto il profilo del diritto intertemporale, è che le conseguenze dell'applicazione di tale norma, per colui che ha commesso il fatto prima della sua approvazione, si riverberano in fatto, non semplicemente sulla modalità di esecuzione della pena, ma sulla stessa natura della sanzione, che nella sua fase iniziale impone la detenzione anche se il soggetto risulterà meritevole di una misura alternativa”.

In senso concorde, per la Corte costituzionale “l'attuazione retroattiva di una disciplina che trasforma in modo radicale la natura della pena e soprattutto la sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella stabilita al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, previsto dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione”. In particolare, la Corte costituzionale ha preso atto che “secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione vengono applicate retroattivamente e che questo principio è stato sinora seguito dalla giurisprudenza anche con riferimento alla legge n. 3 del 2019 (…); questa interpretazione è costituzionalmente illegittima con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna”.

Per questi motivi chiediamo, pertanto, al Governo quali siano i dati disponibili in merito all'applicazione retroattiva dell'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla recente legge 9 gennaio 2019, n. 3, e, in particolare, in quanti casi ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione, accertati prima della data di entrata in vigore della legge “Spazzacorrotti”, non siano stati concessi i benefici e le misure alternative alla detenzione, casi che potrebbero costare allo Stato italiano una condanna per ingiusta detenzione.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, Vittorio Ferraresi, ha facoltà di rispondere.

VITTORIO FERRARESI, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Grazie, Presidente. Con l'atto di sindacato in oggetto indicato gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali siano i dati disponibili in merito all'applicazione retroattiva dell'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla recente legge 9 gennaio 2019, n. 3, e, in particolare, in quanti casi ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione, accertati prima della data di entrata in vigore della legge cosiddetta “Spazzacorrotti”, non siano stati concessi i benefici e le misure alternative alla detenzione, casi che potrebbero costare allo Stato italiano una condanna per ingiusta detenzione.

Sul punto occorre, sin da subito, chiarire che la tipologia del dato richiesto non è allo stato estraibile. Infatti, i dati giudiziari rilevati in forma aggregata non possono essere trattati in base alla qualificazione giuridica “reati contro la pubblica amministrazione”. Per verificare quanto richiesto occorrerebbe attivare - e siamo disponibili a farlo - un capillare monitoraggio presso gli uffici giudiziari, che imporrebbe tempi incompatibili con la risposta urgente da fornire agli interroganti visto, appunto, il carattere di interpellanza urgente di questo sindacato ispettivo. In ogni caso, però, si potrà successivamente procedere ad attivarlo per valutare l'impatto della legge, trascorso un tempo congruo rispetto alla sua entrata in vigore, e su questo c'è la massima disponibilità del Governo.

Sul piano pratico i dati concreti di prima applicazione della disciplina da parte dei giudici di merito sono diversificati: una parte della giurisprudenza - il tribunale di Napoli, sezione VII, 1° marzo 2019 - si è mantenuta all'interno del tradizionale approccio che sostiene la natura processuale delle norme concernenti le misure alternative, al pari di ogni altra che non riguardi l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena; secondo, invece, altro indirizzo, l'adozione di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme, che utilizza come parametri interposti le norme CEDU, renderebbe sin da subito possibile attivare il divieto di applicazione retroattiva anche alle norme della legge n. 3 del 2019, che hanno irrigidito i criteri di accesso alle misure alternative per determinate categorie di autori; in altri casi, invece, i giudici hanno ritenuto che dovesse essere la Corte costituzionale a pronunciarsi sul punto e hanno dunque sollevato questioni di legittimità costituzionale che hanno comportato la pronuncia della Corte costituzionale, da cui prende spunto l'interpellanza.

La decisione in commento ha dichiarato l'illegittimità dell'interpretazione dell'applicazione retroattiva della norma che ha esteso ai reati contro la pubblica amministrazione le preclusioni previste dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario rispetto alla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione. Di conseguenza, attesa la natura di sentenza interpretativa della pronuncia in esame, la stessa non ha inciso sul testo normativo, dichiarandone la non conformità alla Carta costituzionale, ma ha indicato come incostituzionale l'interpretazione fino a quel momento data dalla giurisprudenza - dobbiamo ricordarlo - in ordine alla natura delle norme che riguardano il regime penitenziario. Di questo tenore il commento della presidente Cartabia, che ha affermato: “La nostra decisione ha colpito non la legge ma la sua interpretazione retroattiva”. Ne deriva che le disposizioni riguardanti l'ordinamento penitenziario, previste dalla legge n. 3 del 2019, si applicheranno soltanto ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.

Tanto premesso, non può trascurare che, allo stato, la motivazione della sentenza della Corte costituzionale non è stata ancora depositata e, pertanto, soltanto all'esito della lettura delle motivazioni per esteso si potrà validamente tornare a confrontarsi sulle questioni oggetto di dibattito giurisprudenziale. Ricordo, in ogni caso, che appare opportuno in questa sede richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sostenuto anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui le disposizioni concernenti le misure alternative alla detenzione, in quanto non riguardano l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena ma attengono soltanto alle modalità esecutive della pena irrogata, non hanno carattere di norme penali sostanziali e quindi, in assenza di specifiche norme transitorie, soggiacciono al principio tempus regit actum e non alla disciplina dell'articolo 2 del codice penale e dell'articolo 25 della Costituzione.

Lascio comunque agli atti ulteriore giurisprudenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Frassinetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza.

PAOLA FRASSINETTI (FDI). Grazie, Presidente. Ringrazio anche il sottosegretario, ma non posso dichiararmi soddisfatta, perché esiste una situazione grave, che è stata il motivo per cui i Fratelli d'Italia ha presentato questa interpellanza urgente. Un comunicato stampa della Corte costituzionale arriva a farci capire come ci sia stata una illegittimità di norme che ha inciso sulla libertà personale; ricordiamo l'articolo 25 della Costituzione: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. Qui abbiamo - e vedremo poi la motivazione della Corte - una interpretazione che dice che le norme penitenziarie hanno una natura sostanziale, se proprio incidono sulla libertà personale, come in questo caso. Inoltre, abbiamo anche il dovere di orientarci in ossequio al principio costituzionale di legalità e anche ai principi consacrati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Da essi discende la tutela al principio di prevedibilità: ogni persona deve conoscere anticipatamente quali condotte sono considerate un reato e quali pene sono previste per tali fatti. Quindi, c'è stata anche una lesione di questo principio della prevedibilità.

Noi siamo certi che la Corte costituzionale, nelle motivazioni, spiegherà in maniera molto più puntuale quello che è accaduto, ma abbiamo comunque tanti magistrati che hanno sollevato questa questione e un'ordinanza di un GIP di Como che scrive parole pesanti, che comunque rimangono. Ad esempio, cito: “Una modifica legislativa peggiorativa di tali norme, conseguentemente, può determinare gravi pregiudizi per il condannato e aggredire in modo significativo il bene della libertà personale”. Quindi, anche se non abbiamo la motivazione della Corte costituzionale, abbiamo già delle prese di posizioni dei magistrati molto dure al riguardo.

Auspichiamo, quindi, che venga fatta ulteriore chiarezza, ma una riflessione va fatta: quando si è condizionati dalla demagogia e dalla furia giustizialista, il rischio è proprio quello di approvare leggi che poi vengono dichiarate illegittime. Questo impone una seria riflessione.

PRESIDENTE. Ricordo naturalmente che la documentazione a cui ha fatto riferimento il sottosegretario resta depositata presso gli uffici nella disponibilità dei deputati, non potendo essere allegata al resoconto.

(Iniziative di competenza in merito ai tempi per l'assunzione in servizio dei vincitori del concorso per ricercatori bandito dall'Istituto nazionale di astrofisica nel dicembre 2018- n. 2-00619)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Bella ed altri n. 2-00619 (Vedi l'allegato A).

Chiedo all'onorevole Bella se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica.

MARCO BELLA (M5S). Grazie, Presidente, la illustro. Gentili colleghe, cari colleghi, sottosegretario, sono qui per chiedere informazioni riguardo a dei nostri ricercatori dell'Istituto nazionale di astrofisica, che hanno vinto un concorso bandito oramai ben tredici mesi fa, nel dicembre 2018, ma che, a tutt'oggi, non hanno ancora visto riconosciuto il loro diritto all'assunzione.

Al di là dei numeri e al di là dei freddi provvedimenti legislativi, volevo brevemente ricordare quali sono le ricerche che queste persone hanno portato al nostro Paese. Tutti noi abbiamo visto quella che è stata definita la foto del millennio, ovvero l'immagine di un buco nero, un oggetto che non emette luce e ci parla di un tempo lontano, quando si erano appena estinti i dinosauri, infatti è distante da noi ben 55 milioni di anni luce. Ora, questo importantissimo risultato è stato ottenuto grazie al progetto Event Horizon Telescope, nel quale vi è la partecipazione dei ricercatori dell'Istituto nazionale di astrofisica. Per poter entrare in questo tipo di collaborazione, la precarietà è un grosso ostacolo, perché tutte le scienze sono tra loro speciali, ma in particolare l'astrofisica si basa su grandi progetti internazionali che durano decenni: non si può essere protagonisti in questi progetti gestendoli con contratti di uno o due anni per volta.

Cosa è successo, quindi, ai nostri ricercatori? La loro storia inizia con il decreto legislativo del 25 maggio del 2017, derivante dalla ben nota sentenza Mascolo. La circolare del Ministero della Semplificazione e pubblica amministrazione del 23 novembre 2017 ha stabilito le modalità con le quali gli enti di ricerca potevano stabilizzare le persone che ne avessero i requisiti, tramite concorso ovviamente. Il consiglio di amministrazione dell'ente, il 4 luglio 2018, ha quindi deliberato l'emissione dei bandi, che però sono arrivati soltanto il 28 dicembre del 2018, quindi dopo un anno e mezzo dal provvedimento legislativo. A questo punto, i bandi sono stati espletati, sono stati identificati dei vincitori, 46 vincitori, e il 18 dicembre 2019 la direzione dell'ente ha comunicato alle rappresentanze dei lavoratori che la presa di servizio dei vincitori non sarà antecedente addirittura al 1° luglio 2020. Vede, questo ritardo appare inaccettabile, soprattutto la formula “non antecedente”.

Quindi, mi trovo a chiedere al Governo, innanzitutto, se il Ministero sia a conoscenza di questa incresciosa situazione che lede la dignità dei lavoratori, e soprattutto quali possono essere le iniziative di pertinenza del Governo per cercare di ovviare a questa spiacevole condizione.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia Vittorio Ferraresi ha facoltà di rispondere.

VITTORIO FERRARESI, Sottosegretario di Stato per la Giustizia. Grazie, Presidente. Ringrazio l'onorevole interpellante poiché con il suo quesito consente al Governo di fare chiarezza in merito alle procedure di assunzione conseguenti al concorso pubblico per 46 ricercatori bandito dall'Istituto nazionale di astrofisica.

A seguito della segnalazione contenuta nella presente interpellanza, gli uffici del Ministero dell'Università e della ricerca hanno subito richiesto al predetto istituto i necessari chiarimenti relativi alla procedura concorsuale di cui si tratta.

Il direttore generale, nel suo rapporto, ha innanzitutto precisato che, oltre al concorso pubblico aperto, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 46 ricercatori, nello stesso giorno, il 20 dicembre 2018, è stato indetto anche un concorso pubblico aperto, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 tecnologi. In relazione a tale secondo concorso, il 17 gennaio 2019, si è reso necessario procedere ad una modifica del bando, al fine di inserire nell'ambito dei titoli di studio richiesti le tipologie di diplomi di laurea e di lauree specialistiche e magistrali, inizialmente omesse. Tale rettifica ha comportato la necessità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande dal 27 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019: posticipazione - è bene rimarcare - disposta a tutela dei partecipanti, in quanto finalizzata a garantire la massima diffusione delle modifiche intervenute ed a consentire ai candidati di effettuare eventuali modifiche, integrazioni o sostituzioni delle domande già inviate.

Il 17 giugno 2019 sono poi state nominate le commissioni esaminatrici, sia per il bando dei 46 ricercatori, sia per quello relativo ai 27 tecnologi, le quali hanno regolarmente concluso le loro operazioni entro il termine di sei mesi dall'insediamento.

Nella seconda decade del mese di gennaio di quest'anno sono pervenuti gli atti delle Commissioni esaminatrici, comprensivi delle graduatorie di merito, alla direzione generale.

La direzione generale, con l'ausilio della struttura tecnica di supporto, sta ora curando la predisposizione dei provvedimenti con i quali saranno approvate le graduatorie finali, proclamati i relativi vincitori e autorizzata la loro assunzione a decorrere dal 1° luglio 2020.

Gli stessi provvedimenti dovranno essere notificati ai vincitori che, essendo in alcuni casi collocati utilmente in più graduatorie di merito, verranno chiamati ad esercitare il diritto di opzione tra i diversi posti che potrebbero, ovviamente, coprire. Nel frattempo, la Direzione scientifica dovrà elaborare una proposta di assegnazione dei vincitori delle procedure concorsuali alle sedi di servizio, sentendo sia i diretti interessati sia i direttori delle strutture di ricerca.

Dunque, alla luce di quanto premesso, l'Istituto ritiene che le tempistiche prospettate siano in linea con la complessità delle operazioni concorsuali svolte e non abbiano generato particolari ritardi. Inoltre, l'Istituto precisa che, tra la fine dello scorso anno e l'inizio di quello in corso, esso ha attivato contestualmente numerose e diversificate procedure di reclutamento, concorsuali, di mobilità e procedure speciali per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge, per ulteriori 46 posti di personale tecnico-amministrativo, con ciò comportando un notevole impegno dell'amministrazione centrale.

Se queste, dunque, sono le ragioni illustrate dall'Istituto per comprendere le motivazioni che lo hanno condotto ad individuare la decorrenza giuridica ed economica dal 1° luglio 2020 per i vincitori del concorso, va anche detto che il medesimo Istituto, nel consiglio di amministrazione del 29 gennaio scorso, ha garantito che la formalizzazione di tutti i provvedimenti conseguenti avverrà in un arco temporale di massimo quindici giorni.

Sulla base degli elementi forniti dall'INAF, si può, dunque, dare assicurazione che il diritto soggettivo all'assunzione in servizio per i vincitori della procedura di selezione non sarà in alcun modo violato o pregiudicato e che i tempi necessari per la loro assunzione in servizio saranno, comunque, impiegati per garantire le esigenze organizzative e funzionali dell'ente, che sono a tutela, oltre che del suo buon funzionamento, anche degli stessi lavoratori che andranno ad occupare i posti loro assegnati.

PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti dell'Istituto “Regina Mundi” di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori dalla tribuna del pubblico (Applausi).

L'onorevole Bella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

MARCO BELLA (M5S). Grazie, sottosegretario. Ovviamente, mi posso dichiarare soltanto parzialmente soddisfatto. Ovviamente, sono totalmente soddisfatto dell'impegno del Governo nell'affrontare questa problematica, ma noi per i nostri ricercatori dobbiamo fare il massimo possibile e, quindi, non saremo mai soddisfatti se non l'avremo fatto.

Ricordo che presso l'Istituto nazionale di astrofisica non c'è soltanto il progetto che ha permesso di ottenere la foto del buco nero, ma ci sono anche quello del satellite Planck, il satellite Herschel, l'osservatorio spaziale GAIA, la missione Rosetta, tutti questi progetti, per non parlare di quelli che, invece, sono visti nel futuro e hanno bisogno di personale che ci lavori, hanno bisogno di risorse certe. Sicuramente, questo ulteriore ritardo rischia di compromettere anche un pochino il buon funzionamento dell'ente.

In ogni caso, sappiamo che adesso, come novità, il 1° luglio, in base a quello che ci dice l'ente, tutte le persone dovrebbero essere finalmente assunte. In effetti, la volontà di evitare il contenzioso è sicuramente importante, quello sì porterebbe a dei ritardi inaccettabili, quindi è comprensibile questa risposta dall'ente. In ogni caso, io spero che, se le tempistiche permettono di anticipare i tempi, l'ente effettivamente immetta in ruolo le persone il prima possibile. Sottosegretario, Presidente, l'impegno per i nostri ricercatori non sarà mai abbastanza, lo dobbiamo per la dignità dei lavoratori e lo dobbiamo per far brillare la stella della ricerca italiana nel mondo (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 19 febbraio 2020, la Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il senatore Alessandro Alfieri, in sostituzione del senatore Antonio Misiani, dimissionario.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 24 febbraio 2020 - Ore 10:

(ore 10, con votazioni non prima delle ore 14)

1. Discussione del disegno di legge (per la discussione sulle linee generali, l'esame e votazione delle questioni pregiudiziali presentate ed il seguito dell'esame):

S. 1659 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (Approvato dal Senato). (C. 2394)

La seduta termina alle 11.