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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 26 luglio 2022

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME:
DOC LVII-BIS, N. 5

Doc. LVII- bis , n. 5 – Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

Tempo complessivo: 3 ore.

Relatore 15 minuti
Governo 20 minuti
Interventi a titolo personale 15 minuti
Gruppi 2 ore e 10 minuti
Lega – Salvini premier 19 minuti
MoVimento 5 Stelle 17 minuti
Partito Democratico 16 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 14 minuti
Insieme per il futuro 12 minuti
Fratelli d'Italia 10 minuti
Italia Viva 10 minuti
Liberi e Uguali- Articolo 1 – Sinistra italiana 8 minuti
Misto: 24 minuti
  Alternativa 4 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 3 minuti
  Coraggio Italia 3 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 2 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 26 luglio 2022.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Berardini, Bergamini, Bologna, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, Cubeddu, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Fassino, Ferro, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Legnaioli, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Orlando, Pagani, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pettarin, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sarli, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Suriano, Tabacci, Tateo, Terzoni, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Berardini, Bergamini, Bologna, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, Cubeddu, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Fassino, Ferro, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Legnaioli, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Orlando, Pagani, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pettarin, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Suriano, Tabacci, Tateo, Terzoni, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CANTALAMESSA: «Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso» (3650) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Molinari, Bazzaro, Bianchi, Castiello, Covolo, Fiorini, Fogliani, Gastaldi, Giacometti, Golinelli, Grimoldi, Legnaioli, Patassini, Patelli, Piccolo, Pretto, Tiramani e Vallotto.

Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 luglio 2022, ha trasmesso una relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII-bis, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25 luglio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per l'innovazione (COM(2022) 332 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive), con il parere della XIV (Politiche dell'Unione europea).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2022, denominato «Ballistic Missile Defence (BMD)», relativo alla creazione di una capacità di protezione dalla minaccia Ballistic Missile, in grado di incrementare la capacità di sorveglianza dello spazio aereo nazionale (400).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 settembre 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 agosto 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 4/2022, denominato «MQ-9A – Completamento payload – Acquisizione capacità di ingaggio», relativo al sistema MQ-9A Predator B(401).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 settembre 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 agosto 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2022, denominato «Nuovo elicottero multiruolo Light Utility Helicopter (LUH) per l'Arma dei carabinieri», relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri tramite l'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera Light Utility Helicopter (LUH), che consenta la progressiva sostituzione dell'attuale flotta legacy in servizio (402).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 settembre 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 agosto 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2022, denominato «C4 ISTAR – PIANO CAGI», relativo all'acquisizione di ulteriori capacità di ricognizione e sorveglianza persistente per il comparto Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) e all'ammodernamento delle capacità Tactical Data Link (TDL) di Forza armata (403).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 settembre 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 agosto 2022.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2022, denominato «SPIKE», relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di sistemi controcarro di terza generazione SPIKE con munizionamento e relativi supporti addestrativi e logistici (404).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 settembre 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 agosto 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2469 – LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3634-A)

A.C. 3634-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3634-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 2, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

    a) sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022»;

    b) sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022»;

    c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 26.1 e 26.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura,

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3634-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge reca disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, finalizzate, in particolare, a:

   a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei princìpi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;

   b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati;

   c) garantire la tutela dei consumatori.

A.C. 3634-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
RIMOZIONE DI BARRIERE ALL'ENTRATA NEI MERCATI. REGIMI CONCESSORI

Art. 2.
(Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico;

   b) identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione;

   c) previsione della piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario o di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari e della natura della concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;

   d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica;

   e) standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;

   f) affidamento della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze;

   g) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati di cui alla lettera c), anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;

   h) coordinamento e interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.

  3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PROPOSTA EMENDATIVA

Art. 2.
(Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022;

   b) sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022;

   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2.500. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

A.C. 3634-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)

  1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

   a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;

   b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

  2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto è anteriore a tale data.
  3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.
  4. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2024, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 31 dicembre 2024, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

   a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: pendenza di un contenzioso aggiungere le seguenti: non in materia di abusivismo edilizio o di occupazione abusiva di suolo demaniale.
3.1.(ex 3.5.) Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: procedura stessa aggiungere le seguenti: , certificate dall'ANAC,.
3.2.(ex 3.6.) Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

A.C. 3634-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)

  1. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:

   a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

   b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;

   c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale;

   d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese;

   e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri:

    1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;

    2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;

    3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;

    4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;

    5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:

     5.1) dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;

     5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore;

    6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei princìpi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

    7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;

   f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;

   g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;

   h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;

   i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;

   l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;

   m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo;

   n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive)

  Al comma 1, dopo le parole: transizione ecologica, aggiungere le seguenti: il Ministro della cultura,.

  Conseguentemente, al comma 2:

   alla lettera b), dopo le parole: parità di trattamento aggiungere le seguenti:, rotazione;

   alla lettera e), al numero 2, dopo le parole: decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, aggiungere le seguenti: da soggetti promotori di campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60;

   al numero 5.2, dopo la parola: soggetti aggiungere le seguenti: con ISEE pari o inferiore a 25.000 euro;

   al numero 7, aggiungere, in fine, le parole: e di durata delle concessioni comunque superiori a cinque anni;

   alla lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché alla demolizione degli interventi edilizi abusivi realizzati sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e al finanziamento delle campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60;

   f) dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

    m-bis) previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti controllati, controllanti e collegati di cui all'articolo 2359 del codice civile;.
4.1.(ex 4.4.) Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 1, dopo le parole: transizione ecologica, aggiungere le seguenti: il Ministro della cultura,.
4.2.(ex 4.5.) Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: parità di trattamento aggiungere la seguente: rotazione,.
4.3.(ex 4.6.) Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti controllati, controllanti e collegati di cui all'articolo 2359 del codice civile.
4.4.(ex 4.8.) Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 2, lettera e), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, aggiungere le seguenti: da soggetti promotori di campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60.
4.5.(ex 4.10.) Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 2, lettera e), numero 5.2), dopo le parole: della posizione dei soggetti aggiungere le seguenti: , con ISEE pari o inferiore a 25.000 euro,.
4.6.(ex 4.11.) Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 2, lettera e), numero 7), aggiungere, in fine, le parole: e di durata delle concessioni comunque superiori a cinque anni.
4.7. (ex 4.13.) Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché alla demolizione degli interventi edilizi abusivi realizzati sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e al finanziamento delle campagne di pulizia di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60.
4.8.(ex 4.14.) Vallascas, Vianello, Spessotto, Corda.

  Al comma 2, sopprimere la lettera m).
4.9.(ex 4.15.) Raduzzi, Vallascas, Vianello.

  Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:

   n-bis) previsione di deroghe – per ragioni d'interesse generale – come esplicitato dal considerando n. 40 e dall'articolo 12, numero 3, della direttiva 2006/123/CE.
4.10.(ex 4.16.) Colletti.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) previsione di deroghe – per ragioni d'interesse generale – come esplicitato dal considerando n. 40 della direttiva 2006/123/CE.
4.11. (ex 4.17.) Colletti.

A.C. 3634-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Concessione delle aree demaniali)

  1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

   «Art. 18. – (Concessione di aree e banchine)1. L'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale e, laddove non istituita, dell'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee, anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali, anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
   2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

   a) l'assegnazione delle concessioni;

   b) l'individuazione della durata delle concessioni;

   c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;

   d) le modalità di rinnovo e le modalità di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;

   e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;

   f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4.

   3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti e le pattuizioni degli atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei princìpi di trasparenza, equità e parità di trattamento.
   5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.
   6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.
   7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzare preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.
   8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

   a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

   b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

   c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

   9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti nei quali non vige il divieto di cumulo la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.
   10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).
   11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.
   12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Concessione delle aree demaniali)

  Al comma 1, capoverso «Art. 18» , al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando la previsione di un limite massimo di due concessioni, sull'intero territorio nazionale, per il medesimo soggetto giuridico, ivi inclusi i soggetti da esso controllati ovvero che esercitano su di esso una forma di controllo, nonché per i soggetti di cui all'articolo 2359 del codice civile.
5.1.(ex 5.1.) Colletti, Sarli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18», dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 123/2006 e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della Direttiva 123/2006, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.
5.2.(ex 5.6.) Colletti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Tutela dei trabocchi)

  1. Al fine di tutelare e salvaguardare la specificità di manufatti tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, nonché assicurare la conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale, per i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, è prevista l'esclusione dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della Direttiva n. 123/2006 e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della Direttiva 123/2006, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità stante l'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso.
5.01.(ex 5.01.) Colletti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 16, decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010)

  1. In un'ottica di omogeneità interpretativa e regolamentare sono esclusi dalla procedura di selezione di cui all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini siti sulla costa e sui porti se tutelati o valorizzati da leggi regionali, positivizzando l'applicazione del regime derogatorio previsto dal considerando n. 40 della suddetta direttiva alle strutture innanzi dette, stante la sussistenza di ragioni d'interesse generale e necessità, a tutela, salvaguardia e conservazione delle stesse atteso l'esiguo numero e la riconosciuta espressione di valori sociali e culturali di un territorio.
5.02.(ex 5.02.) Colletti.

A.C. 3634-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Concessioni di distribuzione del gas naturale)

  1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

   a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

   b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, detti reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

   c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

   d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del citato regolamento di cui al decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

  2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento: a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento; b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento; c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento».
  3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente, e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti dall'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato regolamento di cui al decreto interministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.

A.C. 3634-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

   b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

   «1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166»;

   c) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente:

   «1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza».

  2. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «data successiva individuata» sono sostituite dalle seguenti: «data successiva eventualmente individuata».
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

A.C. 3634-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TRASPORTI

Art. 8.
(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

   b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

   c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevedendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

   d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

   e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

   f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;

   g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

   h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

   i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

   l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

   m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

   n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

   o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

   p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società a partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

   q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

   r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità indipendenti ed enti locali;

   s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

   t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

   u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

   v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v) del comma 2, e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali)

  Sopprimerlo.
8.1.(ex 8.2.) Vallascas, Vianello, Spessotto, Giuliodori.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: , e introduzione fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   a) alla lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto del principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di affidamento previste dalla disciplina vigente;

   b) sostituire la lettera g) con la seguente:

    g) previsione dell'obbligo dell'ente locale di pubblicare sul proprio sito internet una relazione motivata che dia conto delle ragioni del ricorso alla forma di affidamento prescelta, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea ed interna vigenti, i principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di affidamento, ed allo scopo di garantire l'economicità della forma di gestione adottata ed un'adeguata informazione della collettività interessata;

   c) sopprimere la lettera i);

   d) sopprimere la lettera q).
8.2.(ex 8.6.) Vianello.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: l'aggregazione fino alla fine della lettera con le seguenti: il ricorso al modello dell'autoproduzione quale forma di gestione preferenziale dei servizi a livello locale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   a) alla lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto del principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di affidamento previste dalla disciplina vigente;

   b) sostituire la lettera g) con la seguente:

    g) previsione dell'obbligo dell'ente locale di pubblicare sul proprio sito internet una relazione motivata che dia conto delle ragioni del ricorso alla forma di affidamento prescelta, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea ed interna vigenti, i principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di affidamento, ed allo scopo di garantire l'economicità della forma di gestione adottata ed un'adeguata informazione della collettività interessata;

   c) sopprimere la lettera i);

   d) sopprimere la lettera q).
8.3.(ex 8.7.) Vianello.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo peraltro elementi di incentivazione per la gestione pubblica.
8.4.(ex 8.8.) Vallascas, Vianello, Spessotto, Giuliodori.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) individuazione delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi comprese quelle in regime autoproduzione, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento europeo, del principio di equiparazione tra le diverse modalità di gestione o di conferimento utilizzabili e dei principi generali relativi ai contratti pubblici, ivi inclusi quelli di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;

  Conseguentemente

   al medesimo comma:

    sopprimere le lettere g), h);

    sostituire la lettera i) con la seguente:

     i) previsione dell'obbligo di procedere alla revisione periodica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con riferimento alla sostenibilità sul piano economico ed alla qualità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti con la modalità di gestione prescelta;

    sopprimere la lettera q);

   al comma 3, primo periodo:

    sopprimere la parola: q);

    sopprimere le parole: g), h).
8.5.(ex 8.9.) Vallascas, Vianello, Spessotto, Giuliodori.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) previsione di una relazione da parte dell'ente locale in cui, per qualsiasi tipologia di forma di gestione prescelta fra quelle previste dall'ordinamento europeo, si dia conto della motivazione del provvedimento di affidamento e dei benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.
8.6.(ex 8.10.) Vallascas, Vianello, Spessotto, Giuliodori.

  Al comma 2, sopprimere la lettera n).
8.7.(ex 8.13.) Cunial.

A.C. 3634-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

  1. Al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le regioni a statuto ordinario attestano, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) 1370/2007, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle procedure di gara alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'attestazione di cui al primo periodo reca l'indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.
  2. L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1 ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, ciascuno in relazione agli specifici ambiti di competenza, con propri provvedimenti, le modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. I predetti Ministeri e l'Autorità di regolazione dei trasporti definiscono altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisiti nello svolgimento dell'attività di controllo.
  4. In caso di omessa pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o del bando di gara ovvero in caso di mancato affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento (CE) 1370/2007, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziate a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 sul Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche qualora l'assegnazione delle stesse avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In tale ultimo caso, la decurtazione prevista dal comma 1 del presente articolo si applica sulla quota assegnata alla regione a statuto ordinario a valere sulle risorse del predetto Fondo.
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'aggiornamento e alla semplificazione della disciplina vigente in materia di autoservizi pubblici non di linea, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale e ferma restando la distinzione tra servizi di trasporto destinati ad un'utenza indifferenziata e sottoposti ad obblighi di servizio pubblico e i servizi di trasporto pubblico destinati ad un'utenza specifica.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, riducendo al contempo l'utilizzo del mezzo privato e limitando le emissioni inquinanti nonché l'occupazione di suolo urbano, e che assicuri agli autoservizi stessi anche una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei, con particolare riferimento ai collegamenti con le aree interne, montane e isolane;

   b) regolazione dell'attività delle piattaforme tecnologiche di mera intermediazione tra la domanda e l'offerta di trasporto pubblico non di linea e di quella delle piattaforme tecnologiche per l'interconnessione tra gli utenti e gli operatori del trasporto pubblico non di linea, tenendo conto della diversa natura del servizio erogato da dette piattaforme, garantendo all'utenza e agli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea libertà di accesso e di utilizzo di dette piattaforme tecnologiche, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, e tutelando le forme artigiane e cooperative di svolgimento dell'attività di trasporto pubblico non di linea;

   c) semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti gli autoservizi pubblici non di linea e promozione dello svolgimento di dette attività in forma associata o cooperativa;

   d) rafforzamento delle misure finalizzate ad assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti relativi al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di autoservizi pubblici non di linea, anche definendo comuni standard nazionali;

   e) introduzione di una disciplina finalizzata ad elevare gli standard qualitativi degli autoservizi pubblici non linea, prevedendo, anche in sede di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, specifici criteri premiali relativi all'utilizzazione di veicoli ecologicamente sostenibili e alla formazione professionale degli autisti;

   f) rafforzamento delle tutele dei consumatori al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta, nonché in relazione agli eventuali disservizi, con particolare attenzione alle esigenze di mobilità delle persone con disabilità;

   g) armonizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, delle competenze regionali e degli enti locali in materia, anche al fine di definire comuni standard nazionali;

   h) introduzione di una disciplina specifica relativa allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico non di linea a mezzo di natanti, assicurandone il coordinamento con quella contenuta nel Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

   i) rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto dell'esercizio non autorizzato o non professionale degli autoservizi pubblici non di linea, anche attraverso l'attuazione del registro nazionale degli esercenti autoservizi pubblici non di linea e l'introduzione dell'obbligo di utilizzare mezzi contraddistinti da targhe contenenti i dati di immatricolazione del mezzo e l'indicazione della tipologia di servizio effettuato, confermando la competenza degli enti locali in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di aggiornamento e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
  4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine previsto, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9. Sugli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scadano nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, il predetto termine è prorogato di tre mesi. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
9.01. Magi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Limitazioni al trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale)

  1. L'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è sostituito dal seguente:

   Art. 70. – 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è vietato l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale.
   2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 100.000 euro in caso di recidiva e con la confisca obbligatoria del mezzo e dell'animale.
   3. Gli animali dismessi dai servizi di cui comma 1 non possono essere destinati alla macellazione e restano a carico dei rispettivi proprietari. Qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il corretto mantenimento degli animali, possono concederli in affidamento provvisorio alle associazioni o alle strutture individuate con decreto di cui al comma 4 del presente articolo.
   4. Con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la transizione ecologica, stabilisce i criteri per l'affidamento provvisorio degli animali, ai sensi del comma 3, presso le associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Ministero della salute o presso altre strutture idonee e stabilisce gli oneri a carico dei proprietari degli stessi animali per il periodo di affidamento.
   5. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di affidamento provvisorio degli animali ai sensi del presente articolo senza che i rispettivi proprietari ne abbiano richiesto la restituzione, cessa ogni loro diritto di proprietà e gli animali possono essere dati in adozione o ceduti gratuitamente alle associazioni o alle strutture ospitanti.
   6. Ai fini della salvaguardia dell'occupazione, i possessori di licenze per la guida dei veicoli e dei mezzi a trazione animale adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone possono richiedere la conversione delle stesse in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché in licenze di noleggio con conducente e di noleggio di auto d'epoca.
9.02.(ex 10.01.) Spessotto, Vallascas, Vianello, Giuliodori.

A.C. 3634-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: «infrastrutture di trasporto» sono inserite le seguenti: «e a dirimere le relative controversie»;

   b) al comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) disciplina, con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificata dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e si applicano ai processi successivamente iniziati.

A.C. 3634-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica)

  1. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) al comma 3, le parole: «alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e» sono soppresse;

    2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo»;

    3) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni»;

   b) all'articolo 20, comma 9, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 11.
(Modifica della disciplina dei controlli sulle società a partecipazione pubblica)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11.1.(ex 12.2.) Vallascas.

A.C. 3634-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
CONCORRENZA, ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Art. 12.
(Colonnine di ricarica)

  1. All'articolo 1, comma 697, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'ultimo periodo, dopo le parole: «selezionare l'operatore» sono inserite le seguenti: «, mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto del principio di rotazione,»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di cui al periodo precedente prevedono l'applicazione di criteri premiali per le offerte in cui si propone l'utilizzo di tecnologie altamente innovative, con specifico riferimento, in via esemplificativa, alla tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata vehicle to grid, ai sistemi di accumulo dell'energia, ai sistemi di ricarica integrati con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili dotati di sistemi evoluti di gestione dell'energia, ai sistemi di potenza di ricarica superiore a 50 kW, nonché ai sistemi per la gestione dinamica delle tariffe in grado di garantire la visualizzazione dei prezzi e del loro aggiornamento».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 57, comma 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche alle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore della predetta disposizione e non ancora oggetto di rinnovo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3634-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Disposizioni per l'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti)

  1. Al fine di disporre di una completa ed aggiornata conoscenza della consistenza della rete nazionale di distribuzione dei carburanti, all'articolo 1, comma 101, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È fatto, inoltre, obbligo ai titolari di autorizzazione o di concessione di procedere all'aggiornamento periodico dell'anagrafe di cui al comma 100, secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale. In caso di mancato adempimento da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti, si applicano le sanzioni e le procedure previste al comma 105».
  2. All'articolo 1, comma 105, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 15.000».

A.C. 3634-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Servizi di gestione dei rifiuti)

  1. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».

  2. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.
   1-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale».

  3. All'articolo 224, comma 5, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e i gestori delle piattaforme di selezione (CSS)» sono soppresse.

A.C. 3634-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo V
CONCORRENZA E TUTELA DELLA
SALUTE

Art. 15.
(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)

  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8-quater, il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131»;

   b) all'articolo 8-quinquies:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7»;

    2) al comma 2, alinea, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le seguenti: «e con le modalità di cui al comma 1-bis» e le parole: «, anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi,» sono soppresse;

   c) all'articolo 8-octies, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies»;

   d) all'articolo 9:

    1) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

   «c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

   c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

   c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

    2) al comma 9, le parole: «il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute»;

    3) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

   «9-bis. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute».

  2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta».
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3634-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Distribuzione dei farmaci)

  1. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) un assortimento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, valutate dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA. Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista».

A.C. 3634-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-bis è abrogato.
  2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni possono presentare all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale, prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.
  3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

A.C. 3634-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Farmaci in attesa di definizione del prezzo)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, primo periodo, le parole: «un'eventuale domanda» sono sostituite dalle seguenti: «una domanda»;

   b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

   «5-ter. In caso di mancata presentazione entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC)».

A.C. 3634-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano)

  1. L'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è sostituito dal seguente:

   «Art. 15. – (Produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale)1. I medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani, proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti, sono destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e, nell'ottica della piena valorizzazione del gesto del dono del sangue e dei suoi componenti, sono utilizzati prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali, tenendo conto della continuità terapeutica di specifiche categorie di assistiti.
   2. In coerenza con i princìpi di cui agli articoli 4 e 7, comma 1, per la lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, stipulano convenzioni con le aziende autorizzate ai sensi del comma 4, in conformità allo schema tipo di convenzione predisposto con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema tipo di convenzione tiene conto dei princìpi strategici per l'autosufficienza nazionale di cui all'articolo 14, prevedendo adeguati livelli di raccolta del plasma e un razionale e appropriato utilizzo dei prodotti emoderivati e degli intermedi derivanti dalla lavorazione del plasma nazionale, anche nell'ottica della compensazione interregionale. Le aziende garantiscono che i medicinali emoderivati oggetto delle convenzioni sono prodotti esclusivamente con il plasma nazionale.
   3. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, le aziende produttrici di medicinali emoderivati si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in Stati membri dell'Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo riconoscimento con l'Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati. Gli stabilimenti di cui al primo periodo sono autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla produzione di medicinali emoderivati dalle rispettive autorità nazionali competenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e dell'Unione europea.
   4. Con decreto del Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato l'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2.
   5. Le aziende interessate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, nel presentare al Ministero della salute l'istanza per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 4, documentano il possesso dei requisiti di cui al comma 3, indicano gli stabilimenti interessati alla lavorazione, al frazionamento e alla produzione dei medicinali derivati da plasma nazionale e producono le autorizzazioni alla produzione e le certificazioni rilasciate dalle autorità competenti. Con decreto del Ministro della salute sono definite le modalità per la presentazione e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze di cui al primo periodo.
   6. Presso le aziende che stipulano le convenzioni è conservata specifica documentazione, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato.
   7. I lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fornitrici del plasma, come specialità medicinali, sono sottoposti, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea dei laboratori ufficiali per il controllo dei medicinali (General european Official medicines control laboratories (OMCL) network – GEON).
   8. Le aziende che stipulano le convenzioni documentano, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni e le province autonome di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall'Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.
   9. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, comma 2, lettera i), e 14, il Ministero della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati.
   10. Al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro nazionale sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale.
   11. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   12. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5 in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, continuano a trovare applicazione le convenzioni stipulate prima della data di entrata in vigore del presente articolo e sono stipulate nuove convenzioni, ove necessario per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali».

A.C. 3634-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Selezione della dirigenza sanitaria)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

   «7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, sulla base dei seguenti princìpi:

   a) la selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto;

   b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati;

   c) la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare;

   d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati e la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell'azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati».

A.C. 3634-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Procedure relative alla formazione manageriale in materia di sanità pubblica)

  1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza e la semplificazione delle procedure relative alla formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e di favorire la diffusione della cultura della formazione manageriale in sanità, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria ha valore di attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche definiti con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al predetto articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle università, la riconducibilità dei master stessi alla formazione manageriale di cui al medesimo articolo 1, comma 4, lettera c). A tal fine, le università, nella certificazione del diploma di master, indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento regionale o provinciale e trasmettono alle regioni e alle province autonome che hanno riconosciuto i corsi l'elenco dei soggetti che hanno conseguito il diploma di master.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il diploma di master universitario di II livello in materia di organizzazione e gestione sanitaria, laddove il programma formativo del master sia coerente con i contenuti e le metodologie didattiche dei corsi di formazione manageriale di cui agli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, organizzati e attivati dalle regioni, ovvero dall'Istituto superiore di sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, e in particolare con i contenuti e le metodologie didattiche degli specifici accordi interregionali in materia, ha valore di attestato rilasciato all'esito dei corsi stessi, ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano abbiano riconosciuto preventivamente con provvedimento espresso, entro sessanta giorni dalla richiesta delle università, la riconducibilità di tali master alla predetta formazione manageriale. A tal fine le università, nella certificazione del diploma di master, indicano gli estremi dell'atto di riconoscimento e trasmettono alle regioni e alle province autonome che hanno riconosciuto i corsi, ovvero anche all'Istituto superiore di sanità per i ruoli dirigenziali della sanità pubblica, l'elenco dei dirigenti che hanno conseguito il diploma di master.

A.C. 3634-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo VI
CONCORRENZA, SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Art. 22.
(Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell'operatore di rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;

    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto; nel comunicare il rifiuto devono essere elencati gli specifici motivi di carenza di spazio allegando planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva indisponibilità rispetto allo spazio richiesto, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche»;

   b) ai commi 5 e 6, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

A.C. 3634-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile adotta ogni iniziativa utile ai fini del coordinamento con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio civile e della condivisione dei costi di realizzazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigilano sugli eventuali accordi di coordinamento degli operatori. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida al fine di garantire che in sede di esecuzione delle opere di cui al primo periodo, eseguite successivamente all'adozione delle linee guida medesime, sia incentivata l'installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete. In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale da adottare ai sensi del citato articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge n. 145 del 2013, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione».

A.C. 3634-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

   «3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, nonché servizi di messaggistica istantanea, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso».

A.C. 3634-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Norme in materia di servizi postali)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamina periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente alle Camere le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell'evoluzione dei mercati e delle tecnologie, tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte».

  2. All'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «operatori di comunicazione» sono inserite le seguenti: «e postali» e dopo le parole: «amministrazioni competenti,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi,»;

   b) alla lettera c), numero 11), dopo le parole: «operatori del settore delle comunicazioni» sono inserite le seguenti: «e del settore postale».

A.C. 3634-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo VII
CONCORRENZA, RIMOZIONE DEGLI ONERI PER LE IMPRESE E PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA GLI OPERATORI

Art. 26.
(Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili)

  1. Ai fini dell'individuazione dell'elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva. L'individuazione dei regimi amministrativi delle attività è effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, eventualmente anche modificando la disciplina generale delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto dell'individuazione di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di interesse generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;

   b) tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica amministrazione in fase di controllo;

   c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea o quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;

   d) semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure non eliminati ai sensi delle lettere a), b) e c), in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione;

   e) estendere l'ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione;

   f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti presso la pubblica amministrazione;

   g) eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea;

   h) ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l'avvio dell'attività di impresa.

   i) ridefinire i termini dei procedimenti amministrativi dimezzandone la durata, salva la possibilità di individuare, d'intesa con le amministrazioni competenti, quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione della performance individuale e organizzativa sia compreso, ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;

   l) introdurre misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti;

   m) armonizzare, attraverso l'adozione di moduli unificati e standardizzati da approvare mediante accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni o delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, anche relative alle attività commerciali;

   n) promuovere lo sviluppo della concorrenza nell'esercizio della libera professione mediante le opportune semplificazioni di carattere procedimentale e amministrativo.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e professionali nonché gli enti rappresentativi del sistema camerale, previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  4. Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese.
  5. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;

   b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico;

   c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna attività o ciascun gruppo di attività;

   d) semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;

   e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

   f) adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea.

  6. I decreti legislativi di cui al comma 4 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.
  7. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 4, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 5 e della procedura di cui al comma 7.
  10. La Commissione parlamentare per la semplificazione verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente articolo e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.
  11. Il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
  12. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente..
  13. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 26.
(Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili)

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) promozione e agevolazione dell'aggregazione tra i professionisti attraverso il rilancio dello strumento delle società tra professionisti (STP), prevedendo norme che:

    1) stabiliscano che l'amministrazione delle società tra professionisti sia affidata, prevalentemente, ai soci professionisti e diano maggiore garanzia dell'utente grazie al rafforzamento del controllo sulle ipotesi di conflitti di interesse;

    2) prevedano incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di start-up e assicurino l'unicità dell'obbligazione contributiva, al fine di evitare duplicazioni della stessa nelle ipotesi in cui ci si trovi in presenza di un'unica prestazione professionale resa dal socio della STP;

    3) garantiscano il principio della neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e trasformazione degli studi professionali in STP, azzerando il costo fiscale dei conferimenti per l'istituzione della STP.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
26.1.(ex 27.21.) D'Ettore.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifica alla legge 29 luglio 2021, n. 108)

  1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui al periodo precedente sono individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione, sulla base di indagini di mercato, previa pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse nei rispettivi siti istituzionali, o tramite elenchi, previa pubblicazione di analogo avviso».
26.2.(ex 27.08.) Vallascas.

(Inammissibile)

A.C. 3634-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 27.
(Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)

  1. Al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonché delle corrispondenti attività di controllo;

   b) semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

   c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attività dell'impresa, assicurando l'efficace tutela dell'interesse pubblico;

   d) programmazione dei controlli secondo i princìpi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse, nonché sulla base del possesso di certificazioni del sistema di gestione per la qualità ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli operatori economici di adeguati sistemi e modelli per l'identificazione e la gestione dei rischi;

   e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici per valorizzare l'attività di controllo come strumento di governo del sistema, in un'ottica non solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno all'adempimento e di indirizzo;

   f) promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;

   g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, secondo la disciplina recata dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché attraverso l'utilizzo del fascicolo d'impresa di cui all'articolo 43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e degli atti dei controlli compiuti, con i relativi esiti, quando essi confermino, limitino o inibiscano lo svolgimento dell'attività d'impresa;

   h) individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi;

   i) verifica e valutazione degli esiti dell'attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità;

   l) divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel caso di inadempienze;

   m) individuazione di specifiche categorie per i creatori di contenuti digitali, tenendo conto dell'attività economica svolta;

   n) previsione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del sistema camerale e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  3. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1 è adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al comma 2.
  4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai princìpi di cui al comma 1.
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3634-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.
(Disposizioni concernenti la compatibilità tra le attività di agente immobiliare e di mediazione creditizia)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è inserito il seguente:

   «3-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli».

  2. Il comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è sostituito dal seguente:

   «4-quater. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli».

A.C. 3634-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate».

A.C. 3634-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 30.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)

  1. Al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché per la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, oltre che, ove compatibili, di quelli di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

   a) individuazione delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo, compreso il controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10 e 25 del regolamento (UE) 2019/1020 e delle relative attribuzioni, attività e poteri conformemente alla disciplina dell'Unione europea, con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e massimizzare l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell'attribuzione e nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti e la razionalizzazione del loro riparto tra le autorità e tra strutture centrali e periferiche della singola autorità, sulla base dei princìpi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e unitarietà dei processi decisionali, anche mediante l'attribuzione della titolarità dei procedimenti di vigilanza secondo le regole di prevalenza dei profili di competenza rispetto alla natura e al normale utilizzo dei prodotti, e comunque garantendo la netta definizione delle competenze e una distribuzione e allocazione delle risorse, di bilancio, umane e strumentali, disponibili in maniera adeguata all'espletamento delle funzioni attribuite, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici;

   b) semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e conformità dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e quelle rimesse alle autorità di vigilanza, e semplificazione dei procedimenti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei casi in cui i rischi potenziali o i casi di non conformità siano bassi o delle situazioni in cui i prodotti siano commercializzati principalmente attraverso catene di approvvigionamento tradizionali, nonché garantire a operatori e utenti finali, secondo i princìpi di concentrazione e trasparenza, facile accesso a informazioni pertinenti e complete sulle procedure e sulle normative applicabili, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione;

   c) individuazione dell'ufficio unico di collegamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020, anche in base al criterio della competenza prevalente, prevedendo che al medesimo siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale, anche mediante assegnazione di unità di personale dotate delle necessarie competenze ed esperienze, provenienti dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento (UE) 2019/1020, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

   d) previsione di adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e tra tali autorità e l'ufficio unico di collegamento, favorendo l'utilizzo del sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e comunque garantendo un adeguato flusso informativo con l'ufficio unico di collegamento;

   e) rafforzamento della digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, anche al fine di favorire l'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti illeciti e per l'analisi dei rischi;

   f) previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, della possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per l'affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente e lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco;

   g) verifica e aggiornamento, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio, delle procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto e previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza sui prodotti offerti per la vendita online o comunque mediante altri canali di vendita a distanza, nonché ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1020;

   h) definizione, anche mediante riordino e revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento (UE) 2019/1020 e delle normative indicate all'allegato II del medesimo regolamento (UE) 2019/1020, nel rispetto dei princìpi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e proporzionalità, e previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50 per cento delle somme introitate, da destinare agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza e di controllo e dell'ufficio unico di collegamento;

   i) definizione delle ipotesi in cui è ammesso il recupero, totale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1020 o parziale, dall'operatore economico dei costi delle attività di vigilanza, dei relativi procedimenti, dei costi che possono essere recuperati e delle relative modalità di recupero.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A.C. 3634-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 31.
(Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)

  1. All'articolo 150 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24».

  2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2023 e per i sinistri con accadimento da tale data.

A.C. 3634-A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo VIII
RAFFORZAMENTO DEI POTERI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ANTITRUST

Art. 32.
(Concentrazioni)

  1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se ostacolino in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante. Tale situazione deve essere valutata in ragione della necessità di preservare e sviluppare la concorrenza effettiva tenendo conto della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza attuale o potenziale, nonché della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché del progresso tecnico ed economico purché esso sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza. L'Autorità può valutare gli effetti anticompetitivi di acquisizioni di controllo su imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, anche nel campo delle nuove tecnologie»;

   b) all'articolo 16:

    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorità definisce con proprio provvedimento generale, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, le regole procedurali per l'applicazione del presente comma. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 2. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione perfezionate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione»;

    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato è sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi: a) interessi e proventi assimilati; b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli; c) proventi per commissioni; d) profitti da operazioni finanziarie; e) altri proventi di gestione. Per le imprese di assicurazione il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo»;

   c) all'articolo 5:

    1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) quando due o più imprese procedono alla costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità autonoma»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Qualora l'operazione di costituzione di un'impresa comune che realizza una concentrazione abbia per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti, tale coordinamento è valutato secondo i parametri adottati per la valutazione delle intese restrittive della libertà di concorrenza, al fine di stabilire se l'operazione comporti le conseguenze di cui all'articolo 6. In tale valutazione l'Autorità tiene conto, in particolare, della presenza significativa e simultanea di due o più imprese fondatrici sullo stesso mercato dell'impresa comune, o su un mercato situato a monte o a valle di tale mercato, ovvero su un mercato contiguo strettamente legato a detto mercato, nonché della possibilità offerta alle imprese interessate, attraverso il loro coordinamento risultante direttamente dalla costituzione dell'impresa comune, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti e servizi in questione».

A.C. 3634-A – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 33.
(Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica)

  1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati»;

   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere»;

   c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le azioni civili esperibili a norma del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2022.
  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i princìpi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.

A.C. 3634-A – Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 34.
(Procedura di transazione)

  1. Dopo l'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

   «Art. 14-quater. – (Procedura di transazione) – 1. Nel corso dell'istruttoria aperta ai sensi dell'articolo 14, comma 1, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.
   2. L'Autorità può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa: a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti; b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere; c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento, nella misura in cui la richiesta della parte sia giustificata al fine di consentirle di accertare la sua posizione in merito a un periodo di tempo o a qualsiasi altro aspetto particolare del cartello; d) la forcella delle potenziali ammende. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.
   3. In caso di esito favorevole di tali discussioni, l'Autorità può fissare un termine entro il quale le imprese interessate possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione degli articoli 2 e 3 della presente legge ovvero degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché la rispettiva responsabilità.
   4. L'Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Prima che l'Autorità fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro divulgata a tempo debito, su richiesta, l'informazione specificata nel comma 2. L'Autorità non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto.
   5. L'Autorità definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo e l'entità della riduzione della sanzione di cui all'articolo 15, comma 1-bis, da accordare in caso di completamento con successo della procedura».

A.C. 3634-A – Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 35.
(Poteri istruttori)

  1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, nonché per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.
   2-ter. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente»;

   b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

   «Art. 16-bis. – (Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese) – 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.
   2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente».

A.C. 3634-A – Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IX
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 36.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 3634-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, all'articolo 5 «Concessione delle aree demaniali» introduce il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali portuali e banchine, recando una nuova disciplina delle modalità per il rilascio del titolo;

    risulta assolutamente necessario, a tal proposito, prevedere l'introduzione di una deroga al fine di tutelare e salvaguardare la specificità di manufatti tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale;

    in sede di esame in Commissione sono stati proposti emendamenti all'articolo 5 – respinti in votazione – volti a favorire l'applicazione della deroga prevista al n. 40 della Direttiva 123/2006 (Bolkestein) a tutela dei trabocchi, escludendoli dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della Direttiva stessa;

    l'applicazione della deroga è legittima sulla base della sussistenza di motivi imperativi d'interesse generale dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità dei trabocchi anche in considerazione dell'esiguo numero degli attualmente esistenti;

    i trabocchi sono simboli delle attività di pesca nel litorale del sud dell'Abruzzo che hanno dato il nome alla Costa dei Trabocchi e, negli ultimi anni, sono diventati anche opere di interesse turistico che hanno creato un interessante indotto;

    la finalità non è unicamente di natura economica ma di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale, come espressione di antichi valori sociali c culturali,

impegna il Governo

ad escludere dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della Direttiva n. 123/2006 e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, i trabocchi, compresi quelli da molo, i caliscendi e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, apponendo il divieto di nuove costruzioni.
9/3634-A/1. Colletti.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge annuale per il mercato e la concorrenza, prevede all'articolo 15 la «revisione e la trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati, nonché disposizioni in materia di sanità integrativa»;

    la lettera b) del comma 1, inserendo il comma 1-bis, modifica la disciplina sulla selezione dei soggetti privati – strutture sanitarie e socio-sanitarie, professionisti sanitari, organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari –, titolari del suddetto accreditamento, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale; la novella, tra l'altro, introduce la previsione di una selezione periodica, basata su criteri oggettivi, indicati in un avviso della regione – criteri in ogni caso conformi ai princìpi posti dalla medesima novella;

    il predetto comma 1-bis recita che: «(...) i soggetti privati vengono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7 (...)»;

    la novella di cui alla lettera c), dell'articolo 16, specifica che il mancato adempimento nel termine indicato dalla relativa disciplina degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipulazione dell'accordo, tra il servizio sanitario e una struttura pubblica o privata. È opportuno ricordare che in base alla norma richiamata, ogni prestazione sanitaria, erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati, deve essere inserita, entro cinque giorni dalla prestazione medesima, nel fascicolo sanitario elettronico;

    il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede il «riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

    l'articolo 8-quinquies disciplina gli accordi contrattuali e il comma 2-quinquies del medesimo articolo, prevede che in caso di mancata stipula degli accordi, l'accreditamento di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso;

    le informazioni contenute nel fascicolo sanitario elettronico sono disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178, (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico), e sono distinte tra: «nucleo minimo» e «dati e documenti integrativi». In dettaglio il «nucleo minimo» comprende: i dati identificativi e amministrativi dell'assistito, i referti, i verbali di pronto soccorso, le lettere di dimissione, il profilo sanitario sintetico, il dossier farmaceutico e il consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti. Mentre i «dati e documenti integrativi», comprendono: le prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.), le prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.), le cartelle cliniche, i bilanci di salute, l'assistenza domiciliare (scheda, programma e cartella clinico-assistenziale), i piani diagnostico-terapeutici, l'assistenza residenziale e semiresidenziale (scheda multidimensionale di valutazione), l'erogazione di farmaci, le vaccinazioni, le prestazioni di assistenza specialistica, le prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso), le prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero, i certificati medici, il taccuino personale dell'assistito, le relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuità assistenziale, le autocertificazioni, la partecipazione a sperimentazioni cliniche, le esenzioni, le prestazioni di assistenza protesica, i dati a supporto delle attività di telemonitoraggio, i dati a supporto delle attività di gestione integrata dei percorsi diagnostico-terapeutici e altri documenti rilevanti per i percorsi di cura dell'assistito;

    appare più logico e conseguenziale, addivenire non alla sospensione dell'accordo, ma alla sua revoca dopo avere accertato, a seguito di controlli mensili e non periodici delle regioni, l'inadempimento da parte dei soggetti eroganti le prestazioni sanitarie,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative normative, anche di carattere d'urgenza, che privilegino l'efficienza e la continuità delle informazioni sanitarie necessarie alla compilazione del fascicolo sanitario elettronico e, prevedendo inoltre che, in caso di inadempimento degli obblighi assunti in merito agli accordi e ai contratti stipulati, si proceda non alla sospensione, bensì alla revoca tout court della convenzione stessa, col fine questo di creare un sistema sanitario nazionale – i privati contribuiscono anch'essi in quota parte – che sia garanzia reale delle prestazioni dei livelli essenziali da erogare, a fronte di una più puntuale conoscenza delle patologie e delle necessità maggiormente impattanti di cui necessita la comunità.
9/3634-A/2. Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge annuale per il mercato e la concorrenza, prevede all'articolo 15 la «revisione e la trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati, nonché disposizioni in materia di sanità integrativa»;

    il comma 1 dell'articolo 16, apporta delle modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

    l'articolo 8-quinquies, comma 2, del predetto decreto legislativo, prevede che: «(...) la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale (...)»;

    la legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, sottolinea il principio di coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari, precisa la necessità di una concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali che partecipano alla realizzazione della rete di servizi (ASL per le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del SSN e Comuni, titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali). Ai comuni spetta l'esercizio delle attività di programmazione, organizzazione della rete dei servizi e quindi provvedono al rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento;

    negli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo allungamento della speranza di vita con conseguente aumento della popolazione con più di 65 anni. Questa ampia fascia di popolazione esprime bisogni assistenziali differenziati e complessi che richiedono la necessità che i servizi sociali, assistenziali, sanitari e socio sanitari si colleghino e integrino tra di loro per fornire risposte articolate e differenziate, adeguate a ciascuno anziano. È sempre più evidente come la risposta a questi bisogni così articolati non possa più essere rappresentata dal ricovero presso strutture di tipologia riconducibile al classico presidio ospedaliero che ha rappresentato, ed ancora viene ritenuto impropriamente da gran parte della popolazione, il principale punto di riferimento e di risposta ai bisogni di salute. A questo proposito è necessario e non più rinviabile, darsi quale tema principale il perseguimento di obiettivi consistenti nello sviluppare uno strutturato sistema di servizi territoriali e di prossimità rivolti agli anziani, rafforzando l'autonomia individuale, allo scopo di prevenire la non autosufficienza, mantenendo il più possibile la persona nel proprio contesto famigliare, nella propria abitazione, assicurando quando necessario, l'assistenza qualificata nel luogo più appropriato: a domicilio;

    è del tutto evidente che sia necessaria una programmazione territoriale e un'assistenza di prossimità che privilegino, prioritariamente, le cure domiciliari nell'alveo delle buone pratiche che mirano all'alleggerimento dei presidi ospedalieri e del ricorso alle residenze sanitarie assistite, alle case di riposo e alle case di cura, al fine di addivenire a una de-istituzionalizzazione delle stesse e offrire alla terza età le risposte adeguate secondo le loro esigenze sanitarie e territoriali,

impegna il Governo

a porre in essere le opportune iniziative al fine di privilegiare, nell'ambito degli accordi per l'accreditamento e del convenzionamento delle strutture e dei soggetti privati, coloro che hanno sperimentato buone pratiche e/o che adottino protocolli che diano priorità alle cure domiciliari in favore della terza età e non solo.
9/3634-A/3. Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge annuale per il mercato c la concorrenza, prevede al Capo V norme attinenti la concorrenza e la tutela della salute;

    il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è l'atto attuativo della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;

    l'articolo 1 disciplina le modalità di nomina dei direttori generali (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale);

    è annoso il rapporto nocivo esistente tra politica e sanità, che andrebbe spezzato prevedendo nuovi e diversi criteri di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;

    è necessario modificare le modalità di selezione della dirigenza sanitaria, privilegiando la meritocrazia, la competenza, le professionalità maturate, al fine di rimuovere quegli ostacoli che impediscono uno sviluppo coeso in termini di prestazioni sanitarie senza produrre gli effetti deleteri di una sanità differenziata nazionale. A questo proposito è indispensabile che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nominino i direttori generali esclusivamente tra gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali, al fine di garantire trasparenza e imparzialità, istituendo un albo nazionale dei commissari presso il Ministero della salute a cui è demandata la valutazione dei direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari;

    i pareri espressi dal Consiglio di Stato in relazione al decreto legislativo n. 171 del 2016 e al successivo decreto legislativo integrativo e correttivo n. 126 del 2017 hanno evidenziato che «(...) lo sbilanciamento verso la fiduciarietà della nomina del direttore generale rischiava di attenuare la concreta portata della riforma e il suo impatto sull'organizzazione del Servizio sanitario nazionale (...)». Tutelare il Servizio sanitario nazionale significa salvaguardare lo stato di salute del Paese, garantire equità nell'accesso alle cure e uniformità dei livelli essenziali di assistenza. È indispensabile: da un lato preservare e tutelare l'autonomia regionale nell'organizzazione dei servizi sanitari e, dall'altro, mantenere in capo alla legislazione esclusiva dello Stato il compito di indicare livelli essenziali di assistenza. È fondamentale, pertanto, garantire ai cittadini la corretta e adeguata erogazione dei servizi sanitari. In tale ottica è necessario un intervento incisivo sulla dirigenza sanitaria, ovvero sui gestori della sanità che devono essere adeguatamente e preventivamente formati per garantire la sostenibilità e la qualità del «sistema salute» e scelti secondo la competenza e il merito, non sulla base di logiche politiche o partitiche,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori interventi normativi, anche d'urgenza, volti:

   a garantire trasparenza e imparzialità tramite l'istituzione di un albo nazionale dei commissari presso il Ministero della salute a cui è demandata la valutazione degli aspiranti direttori generali, degli aspiranti direttori sanitari, degli aspiranti direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari;

   a determinare la scelta della dirigenza sanitaria attraverso un intervento normativo che riformi del percorso formativo degli aspiranti manager del settore sanitario pubblico, rendendolo più selettivo nel requisiti di accesso e più completo dal punto di vista nozionistico e pratico per garantire la qualità del «sistema salute» direzionando la scelta secondo competenza e merito e non sulle logiche politiche o partitiche;

   conseguentemente a introdurre un esame finale di abilitazione a seguito di master biennale in formazione dirigenziale nella Pubblica Amministrazione avente programma uniforme su tutto il territorio nazionale stabilito dal Ministero dell'istruzione e ricerca;

   a prevedere una revisione del meccanismo di nomina del direttore generale che preveda l'individuazione di cinque commissari, di cui almeno due di regioni diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale mediante sorteggio pubblico;

   a prevedere che i ridetti commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedano a stilare una graduatoria di tre soggetti idonei che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico ricompresi nell'elenco nazionale dei direttori generali, al fine di vincolare di fatto la discrezionalità del Presidente della regione nella scelta del direttore generale;

   a introdurre l'obbligo per AGENAS ad individuare a sua volta degli indicatori personalizzati alla situazione locale e raccogliere i dati per la valutazione degli obiettivi di metà e di fine mandato, inviandoli anche al Ministero della salute. In caso di decadenza per il non raggiungimento degli obiettivi di mandato, il dirigente sarà escluso dalla graduatoria nazionale e non potrà più ricoprire un ruolo dirigenziale nella sanità pubblica.
9/3634-A/4. Leda Volpi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto è intervenuto anche sul tema del trasporto pubblico, nel quale è da annoverarsi il trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale;

    questa forma di trasporto non è più economicamente sostenibile dagli operatori, molti dei quali chiedono la conversione delle relative licenze con altre per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché per il noleggio con conducente e per il noleggio di auto d'epoca;

    l'articolo 9 della Costituzione, come novellato durante questa legislatura, ha inserito come principio fondamentale la tutela degli animali;

    il testo dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) è, pertanto, da riscrivere alla luce delle considerazioni su esposte introducendo il divieto di utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea, finalizzati al trasporto di persone a fini turistici e ludici, nell'intero territorio nazionale;

    gli animali dismessi dai servizi di trasporto devono essere tutelati, anche prevedendo che, qualora i proprietari siano impossibilitati a garantire il loro corretto mantenimento, siano concessi in affidamento provvisorio alle associazioni del terzo settore che abbiano nelle loro finalità statutarie la tutela degli animali,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente, anche con appositi provvedimenti normativi, per vietare il servizio di trasporto pubblico non di linea con veicoli a trazione animale, individuando idonee forme di tutela per gli animali dismessi dal servizio e prescrivendo forme di conversione delle autorizzazioni esistenti in licenze per la guida di carrozze elettriche o di taxi, nonché per il noleggio con conducente e per il noleggio di auto d'epoca.
9/3634-A/5. Spessotto.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in oggetto è intervenuto, all'articolo 21, anche sul tema del reperimento del personale della pubblica amministrazione tramite scorrimento delle graduatorie;

    l'Agenzia delle entrate è in stato di agitazione sindacale, per carenza di organico sceso ormai sotto le trenta mila unità;

    Italia Oggi ha riportato, in data 13 luglio u.s. le dichiarazioni del Direttore Ruffini che ha evidenziato «... la situazione di difficoltà in cui opera l'Agenzia delle entrate che registra una carenza di personale rispetto a quanto previsto dalla pianta organica di circa 15.000 unità pari a un terzo del totale. È bene – ha detto Ruffini – che l'opinione pubblica sia consapevole che il fisco è al centro della nostra comunità. Perciò non investire sul fisco vuol dire non investire sulla comunità. L'Agenzia delle entrate è l'ente dettato alla corretta applicazione delle norme del sistema tributario che il legislatore si è dato. È un ente che ha una pianta organica di 44.000 persone considerando anche il Territorio. Al 31 dicembre del 2021 la pianta organica era effettivamente ricoperta per 29.000 posizioni. E ciò perché il legislatore ha scelto che la spending review si applicasse anche nei concorsi dell'Agenzia delle entrate che è l'ente deputato a reperire le risorse che servono a tutti»;

    insomma, ad avviso di Ruffini, è stata «una scelta miope che ha rimesso sulle spalle dei lavoratori una enorme responsabilità, come quella di dover funzionare nel migliore dei modi anche nella erogazione dei servizi e dei rimborsi», pur in presenza di una enorme carenza di personale. Immaginare che un ente di 44.000 persone possa funzionare ugualmente bene con 29.000 risorse – ha sottolineato – è miope. E applicare ciecamente la spending review, seppur doverosa, su quel tipo di ente è stata una scelta miope. È come scegliere «allegramente di segare il ramo su cui siamo tutti quanti seduti»;

    fra le categorie di cui c'è forte carenza nell'Agenzia c'è quella dei dirigenti di seconda fascia, nonostante vi sia la possibilità di farvi fronte attraverso il semplice scorrimento delle graduatorie vigenti dell'Agenzia;

    tuttavia il Governo non ha ancora autorizzato l'Agenzia allo scorrimento di dette graduatorie per colmare almeno i fabbisogni programmati per gli anni dal 2022 al 2024, anno nel quale, presumibilmente, potranno essere disponibili i vincitori dei nuovi concorsi le cui prove selettive sono appena iniziate,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente, anche con appositi provvedimenti normativi, per autorizzare l'Agenzia delle entrate a colmare nel più breve tempo possibile i propri fabbisogni di dirigenti di seconda fascia, almeno fino al 31 dicembre 2024, tramite lo scorrimento delle vigenti graduatorie interne.
9/3634-A/6. Forciniti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge relativo alla «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.C. 3634) conferisce (all'articolo 8) la delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, prevedendo dei criteri da considerarsi costituzionalmente illegittimi;

    a tale scopo, giova richiamare l'articolo 113, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che, al quinto comma, annovera, tra le modalità di gestione dei servizi locali a rilevanza economica astrattamente possibili, anche l'affidamento a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (il cosiddetto affidamento diretto in regime di «in house providing»);

    tale disposizione è stata abrogata con decorrenza dall'entrata in vigore dell'articolo 12, comma 1, decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (adottato per dare attuazione all'articolo 23-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133) che ha limitato l'accessibilità all'affidamento diretto dei servizi alle sole società a capitale integralmente pubblico, alle sole ipotesi di situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettano un efficace e utile ricorso al mercato (comma 3);

    il citato articolo 23-bis è stato abrogato dal decreto Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 (in seguito al referendum del 12-13 giugno 2011) ed è stato sostituito dall'articolo 4, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, successivamente modificato nel 2012 con vari interventi legislativi) che (però) è stato dichiarato incostituzionale in quanto fonte di «una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesimo ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato articolo 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo articolo 23-bis contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 2010» (Corte Cost. 17 luglio 2012, n. 199);

    secondo la giurisprudenza amministrativa, l'intervento del Giudice delle Leggi ha restituito all'affidamento diretto (in house) la dignità di modalità ordinaria (e non più) residuale di affidamento dei servizi pubblici locali che l'amministrazione può liberalmente e discrezionalmente preferire al ricorso al mercato ed alle società a capitale misto (ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 12 maggio 2016, n. 1900);

    limitano la discrezionalità dell'ente affidante i principi di trasparenza e democraticità dei processi decisionali pubblici (sanciti dall'articolo 3, legge 7 agosto 1990, n. 241) che impongono un'adeguata motivazione circa le ragioni di fatto e di convenienza che hanno giustificato la scelta di una specifica modalità di gestione dei servizi pubblici locali (in tal senso anche l'articolo 34, comma 20, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede un dettagliato e più aggravato onere motivazionale, subordinando la legittimità della scelta della concreta modalità di gestione dei servizi pubblici locali proprio alla redazione di un'apposita relazione da pubblicarsi sul sito internet dell'ente affidante);

    inoltre, l'obbligo motivazionale rafforzato trova altresì riscontro da una chiara volontà politica – seppur in contrasto con l'esito referendario del 2011 – (in termini di sfavore nei confronti del regime di affidamento in house) nell'articolo 192, comma 2, decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che il provvedimento con cui si dispone il ricorso all'autoproduzione deve esplicitare «le ragioni del mancato ricorso al mercato» e «i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta» nonché «l'ottimale impiego delle risorse pubbliche» (in tal senso Tar Lombardia, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 1781);

    il disegno di legge in discussione intende introdurre nuovamente una disparità di trattamento tra le diverse modalità di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (sfavorendo palesemente quello in regime di autoproduzione), attraverso la previsione di criteri di delega palesemente contrari alla volontà popolare emersa all'esito del referendum abrogativo (favorevole all'equiparazione delle forme gestorie) che è considerato un «atto-fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria» (Corte Cost. 3 febbraio 1987 n. 29), rinforzato dal divieto (ricavato dall'articolo 75 della Costituzione) di ripristino delle norme abrogate a seguito di un'iniziativa referendaria (Corte Cost. 17 luglio 2012 n. 199);

    quanto precede è già accaduto con l'articolo 4, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (che è stato dichiarato incostituzionale per avere sostanzialmente reintrodotto l'articolo 23-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, abrogato dal referendum del 12-13 giugno 2011) e la stessa situazione si sta riverificando con l'articolo 8 del presente disegno di legge che (come la precedente disciplina) appare finalizzato a rendere residuale la ricorribilità al modello di gestione basato sull'house providing;

    in particolare, la formulazione della lettera f) dell'articolo 8, comma 2, prevede un criterio di delega che, pur non ostacolando del tutto la possibilità di accedere al regime in house, non ha recepito espressamente il canone referendario dell'equiparazione;

    inoltre, l'intento elusivo dell'esito referendario si ravvisa anche nella lettera g) che prevede il criterio basato sulla possibilità di scegliere e mantenere il regime di autoproduzione per gli affidamenti ultra soglia, purché sia fornita dall'ente una motivazione «che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione»;

    in buona sostanza, si sostituisce l'obbligo motivazionale gravante indistintamente sulle tre forme di gestione (come previsto dall'articolo 34, comma 20, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221), con un dovere di motivazione rinforzata espressamente riservato al caso in cui si ricorra al regime in house;

    si tratta di una disparità di trattamento irragionevole e, comunque, non conforme alla volontà popolare del 2011;

    analogamente si può argomentare in merito alla lettera i) che dimostra un evidente sfavore nei confronti dell'affidamento in autoproduzione;

    in conclusione, le norme in menzione devono essere corrette al fine di renderle conformi alla volontà referendaria del 2011 che ha espressamente affermato (in maniera costituzionalmente vincolante per il Legislatore nazionale) dal punto di vista tecnico l'intenzione di equiparare le diverse forme di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e dal punto di vista politico una chiara indicazione a favorire il riaffermarsi di una gestione pubblica,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di competenza, anche di natura normativa, affinché, in conformità alle motivazioni esposte in narrativa, si addivenga alla modifica dell'articolo 8, comma 2, del disegno di legge in discussione al fine di rispettare la volontà popolare sancita dal referendum del 2011 non soltanto rimuovendo il trattamento discriminatorio riservato alla modalità di gestione pubblica «in house» rispetto alle forme di gestione privatistiche ma anche a garantire misure atte a favorire l'affidamento del servizio a gestione pubbliche «in house» rispetto gli affidamenti a gestioni privatistiche parziali o totali.
9/3634-A/7. Vianello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, introdotto nel corso della prima lettura al Senato, prevede una nuova regolamentazione in materia di concessioni balneari, stabilendo la proroga al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, dell'efficacia delle concessioni demaniali riconoscendo il carattere di non abusività dell'occupazione dello spazio demaniale fino a tale data;

   considerato che:

    la norma in oggetto rappresenta il punto di caduta dell'annosa questione della compatibilità della disciplina della legge nazionale sulle concessioni balneari, che come è noto prevedeva la proroga automatica delle stesse al 31 dicembre 2033, con la disciplina precettiva dell'Unione europea, segnatamente quella contenuta nella direttiva Bolkestein, questione oggetto di recente di due decisioni dirimenti del Consiglio di Stato; la lettera a) del comma 1, dell'articolo 3 in esame inserisce, in fine, tra le tra le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali che restano efficaci fino al 31 dicembre 2023, anche quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio; la materia dei porti e approdi della nautica è stata inserita tra quelle ricadenti nella nuova disciplina, in contrasto con quanto sancito dalla direttiva Bolkestein, che, al contrario, esclude espressamente dal suo campo di applicazione i porti, a tale materia in sostanza si applicherebbero per analogia le norme invece previste per le spiagge, tra cui, ad esempio il frazionamento delle concessioni in piccoli lotti; inoltre tali tipologie di concessioni, che di norma non hanno durata pluridecennale, come quelle suscettibili di estensione, sarebbero indebitamente prorogate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli derivanti dal rispetto della normativa dell'Unione europea, di procedere ad un riordino complessivo della materia della nautica da diporto indipendentemente dalla norma di cui al provvedimento in esame.
9/3634-A/8. Amitrano.


   La Camera,

   premesso che:

    la delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive ha il fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale per favorirne la fruizione da parte del pubblico,

impegna il Governo

a determinare i criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, e analogo equilibrio per le aree in cui viene regolamentata la pratica del naturismo, nonché la costante presenza della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione e al fine della fruizione naturista, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni.
9/3634-A/9. Zardini, Ascari.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in oggetto è intervenuto, all'articolo 4, sulle concessioni del demanio marittimo, fluviale e lacuale;

    secondo i dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono 52.619 le concessioni demaniali marittime, di cui 11.104 sono per stabilimenti balneari, 1.231 per campeggi, circoli sportivi e complessi turistici, mentre le restanti sono distribuite su vari utilizzi, da pesca e acquacoltura a diporto;

    secondo Legambiente si può stimare che oltre il 42 per cento delle coste sabbiose è occupato da stabilimenti balneari, ma una stima più credibile, che consideri anche le altre forme di concessione e confermata da tutte le analisi effettuate negli ultimi venti anni, porta a valutare che oltre il 50 per cento delle aree costiere sabbiose è di fatto sottratto alla libera e gratuita fruizione;

    fino a ora la gestione di queste concessioni è stata demandata a piccole e piccolissime aziende, spesso a carattere familiare, ma la liberalizzazione delle concessioni rischia di cambiare l'assetto del settore;

    come per le farmacie, si assisterà a una concentrazione nelle mani di poche grandi imprese, anche straniere, che potranno accaparrarsi, direttamente o tramite soggetti collegati di cui all'articolo 2359 del codice civile, le gare e gestire questo patrimonio di beni pubblici;

    occorre limitare questo fenomeno distorsivo del mercato, evitando le concentrazioni e dando la possibilità alle PMI di non essere estromesse dal mercato,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente, anche con appositi provvedimenti normativi, per limitare gli affidamenti per ogni soggetto singolo o collegato ex articolo 2359 c.c. al numero massimo di tre concessioni demaniali (marittime, lacuali o fluviali), sull'intero territorio nazionale.
9/3634-A/10. Vallascas.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è finalizzato, nella sua totalità, a tutelare e promuovere la concorrenza al fine di favorire l'efficienza e la crescita economica e a garantire la ripresa dopo la pandemia;

    l'articolo 25 del provvedimento reca norme in materia di servizi postali, ricomprendendo dunque tale ambito tra quelli di interesse;

    pur nella consapevolezza del piano di razionalizzazione degli uffici postali posto in essere da Poste italiane spa, occorre considerare che non è possibile dimenticare o sottovalutare la funzione fondamentale di presidio che i servizi postali esercitano, consentendo a tutti i cittadini di tutti i comuni italiani l'accesso universale a servizi locali essenziali;

    la presenza capillare sul territorio che Poste italiane spa mira ad assicurare mediante il programma di «impegni» per i comuni italiani con meno di 5 mila abitanti deve potersi coordinare anche con le risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in grado di garantire una ancor maggiore capillarità grazie, ad esempio, all'installazione dei soli ATM Postamat, anche e soprattutto nelle aree dove non risultano presenti uffici postali;

    sono moltissime le realtà territoriali di piccole dimensioni caratterizzate da una forte presenza di cittadini anziani che necessitano quantomeno della messa a disposizione di sportelli ATM Postamat, al fine di poter loro garantire i servizi essenziali, come quelli offerti dagli sportelli in parola,

impegna il Governo

a disporre i necessari interventi normativi volti a garantire la presenza, su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento ai comuni e frazioni di comuni con meno di cinquecento abitanti, di sportelli ATM Postamat.
9/3634-A/11. Rotelli.


   La Camera,

    in sede di esame della «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

   premesso che:

    il provvedimento, volto a promuovere lo sviluppo della concorrenza anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, prevede agli articoli 3 e 4 disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime;

    tale disciplina pone il problema dell'applicabilità ai trabocchi della costa abruzzese della direttiva 2006/123/CE (cosiddetto Bolkestein) che ha imposto l'obbligo di affidare in concessione il demanio marittimo per scopi turistico-balneari attraverso procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di diritto comunitario, tra cui quelli di libera circolazione dei servizi;

    la regione Abruzzo, con la legge regionale 10 giugno 2019, n. 7, ha emanato disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti «caliscendi» o «bilancini», elemento attrattivo fondamentale per il turismo regionale oltre che di forte identificazione dell'intero Abruzzo;

    in considerazione dell'unicità e della specificità di questi manufatti, nonché dell'esiguità del loro numero, è necessario applicare nei confronti dei trabocchi un apposito regime derogatorio o speciale in relazione alla disciplina contenuta nella legge in esame;

    la stessa direttiva Bolkestein prevede la possibilità di superare talune rigidità imposte dalla medesima normativa, consentendo agli Stati membri di tenere conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di varia natura, tra cui quelle legate alla protezione dell'ambiente, alla salvaguardia del patrimonio culturale e ad altri motivi imperativi d'interesse generale, sia pure conformi al diritto dell'Unione europea;

    nel caso dei trabocchi i motivi che giustificherebbero l'applicazione di una deroga sussistono tutti, oltre al fatto che ben difficilmente gli stessi, proprio per la loro specificità e peculiarità, possono essere considerati alla stregua degli stabilimenti balneari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, in sede di emanazione dei decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, un apposito regime derogatorio o speciale in favore dei trabocchi della costa abruzzese, al fine di salvaguardare un bene culturale e ambientale, quale il trabocco, unico a livello nazionale ed internazionale.
9/3634-A/12. Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,

    esaminato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, (C. 3634);

   premesso che:

    il provvedimento, composto di 36 articoli, è collegato alla manovra di bilancio 2022-2024 ed è incluso tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    in base alla decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 – che ha approvato il Piano e che richiede l'entrata in vigore della legge e di tutti gli strumenti attuativi, anche di diritto derivato, volti a realizzarne l'effettiva attuazione entro il 31 dicembre 2022 – la legge annuale sulla concorrenza 2021 deve trattare i seguenti temi; applicazione delle norme antitrust; servizi pubblici locali; energia; trasporti; rifiuti; avvio di un'attività imprenditoriale; vigilanza del mercato;

    in particolare, l'articolo 1 del provvedimento in esame illustra le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute del cittadini, rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura del mercati, garantire la tutela dei consumatori;

    possibili distorsioni della concorrenza in merito alle problematiche di carattere concorrenziale relative alle emittenti locali televisive e radiofoniche, con particolare riguardo alle modalità di erogazione degli stanziamenti a favore di quest'ultime per la diffusione delle comunicazioni istituzionali aventi ad oggetto il contagio da COVID-19, sono state denunciate da più parti negli ultimi anni, In particolare dagli operatori del settore e dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), al fine di richiamare l'attenzione sulla necessità di garantire una più efficace tutela del pluralismo dell'informazione;

    il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse del suddetto Fondo per la concessione dei contributi di sostegno alle emittenti locali, che tengono conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologia e della qualità dei programmi e dell'informazione anche sulla base dei dati di ascolto. Ad ogni emittente che accede ai contributi è stato assegnato un punteggio in base al quale viene quantificato il contributo;

    il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 è stato oggetto di due segnalazioni da parte dell'Agcm, adottate, la prima, il 6 maggio 2020 e la seconda il 22 gennaio 2021, in merito alle problematiche di carattere concorrenziale riconducibili alle modalità di erogazione degli stanziamenti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche del contributo straordinario per la diffusione delle comunicazioni istituzionali aventi ad oggetto il contagio da COVID-19;

    in particolare, l'Autorità, pur valutando favorevolmente la concentrazione dell'erogazione dei contributi a vantaggio delle emittenti che garantiscono obiettivi di efficienza e che investono nell'attività editoriale di qualità – introducendo tra i criteri di ammissione requisiti ulteriori e più stringenti – ha tuttavia evidenziato come i criteri di valutazione delle domande per la distribuzione delle risorse tra le emittenti dovrebbero essere orientati al principio della tutela della concorrenza e del pluralismo dell'informazione;

    in questa prospettiva, l'Autorità ha criticato, sotto il profilo concorrenziale, l'assegnazione del 95 per cento delle risorse disponibili alle prime cento emittenti televisive in graduatoria, mentre solo il restante 5 per cento risulta ripartito tra quelle che si collocano dal centunesimo posto in poi. Ad avviso dell'Autorità, tale previsione, infatti, è suscettibile di determinare una sperequazione nella distribuzione delle risorse tra le emittenti che, posizionandosi nella medesima zona della graduatoria, devono ritenersi caratterizzate da livelli di efficienza confrontabili. In particolare, ciò potrebbe avere implicazioni distorsive della concorrenza nella misura in cui due o più delle emittenti sulle quali impatta la discontinuità introdotta dalla specificazione appena richiamata si trovano a operare nel medesimo ambito locale;

    al fine di eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento, garantendo al contempo una più efficace tutela del pluralismo dell'informazione, l'Autorità ha sollevato l'eventualità di prevedere due porzioni da assegnare, l'una, tra tutte le emittenti in possesso del requisiti di ammissibilità, in misura proporzionale al rispettivo punteggio nella graduatoria complessiva e, l'altra, in parti uguali tra le emittenti, avendo cura di assicurare a quest'ultima porzione di risorse un ammontare sufficiente a garantire un adeguato sovvenzionamento alle emittenti minori;

    in conclusione, l'Autorità ha ritenuto opportuno che i criteri di valutazione delle domande che determinano la distribuzione delle risorse tra le emittenti siano orientati al principio della tutela della concorrenza del pluralismo dell'informazione, auspicando, di conseguenza, una revisione delle disposizioni di ripartizione delle risorse del Fondo in favore delle emittenti televisive, per assicurare le corrette dinamiche concorrenziali,

impegna il Governo:

   nell'ambito dei provvedimenti normativi di prossima emanazione:

    1) ad assumere tutte le iniziative di competenza volte a modificare i criteri di riparto delle risorse finanziarie di cui al «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione», assegnate dal Ministero dello sviluppo economico alle emittenti televisive e radiofoniche locali, al fine di assicurare corrette dinamiche concorrenziali e una più efficace tutela del pluralismo dell'informazione che la legge n. 208 del 2015 espressamente richiama tra gli obiettivi di pubblico interesse da perseguire nella ripartizione delle risorse complessive del Fondo, dando seguito alle puntuali segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui in premessa;

    2) a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative urgenti finalizzate all'erogazione di un ulteriore contributo a favore delle emittenti locali che, collocate oltre le prime 100 in graduatoria, hanno subito una evidente sperequazione, sebbene le stesse emittenti abbiano continuato a svolgere i propri servizi informativi.
9/3634-A/13. Galizia, Grippa, Masi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021, all'esame in seconda lettura dopo l'approvazione da parte del Senato, risulta particolarmente atteso, considerato che è stato indicato tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 e rappresenta una delle riforme indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    il provvedimento composto da 36 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo e contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a sostenere la crescita e la competitività del sistema-Paese;

    nell'ambito degli strumenti tecnologici in favore delle imprese, (in particolare quelle di piccola e media dimensione) si ravvisa la necessità di affiancare alle misure contenute all'interno del provvedimento, ulteriori interventi innovativi in grado di dematerializzare il funzionamento delle imprese societarie, (in particolare quelle a responsabilità limitata) attraverso la trasformazione del titolo cartaceo, in un insieme di registrazioni elettroniche, capaci di consentire una più rapida ed efficiente circolazione del medesimo strumento;

    l'introduzione della dematerializzazione delle quote nei confronti delle società a responsabilità limitata, (che a differenza delle società per azioni, non possono essere dematerializzate e sono sottoposte necessariamente ad una disciplina che prevede l'intervento necessario del notaio o del commercialista per il trasferimento delle quote) attraversa un aggiornamento delle disposizioni previste dal codice civile, consentendo di evitare il ricorso (laddove possibile) presso i notai o i commercialisti, (sottraendo al contempo i conseguenti costi e oneri organizzativi) garantirà una maggiore apertura verso la concorrenza e la competitività e al contempo nuove opportunità d'accesso a mercati più liquidi per le PMI,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti di emanazione, l'introduzione di un intervento normativo, finalizzato a modificare la disciplina prevista dal diritto societario, aggiornando le disposizioni del codice civile, stabilendo che le quote delle società a responsabilità limitata, possono essere dematerializzate, attraverso la trasformazione del titolo cartaceo in un insieme di registrazioni elettroniche, in grado di consentire, come esposto in premessa, una più rapida ed efficiente circolazione dello strumento stesso.
9/3634-A/14. Zanichelli.


   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (3634-A Governo);

   premesso che:

    l'articolo 15 del provvedimento in esame interviene sulle procedure relative alla revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché sul monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati;

    al fine di intervenire in maniera più incisiva sull'inappropriato utilizzo delle risorse del SSN e rimuovere ogni forma di opacità,

impegna il Governo:

   ad intervenire nel prossimo provvedimento utile:

    a) per rafforzare e garantire il controllo e la vigilanza sul rispetto degli accordi contrattuali, attraverso la predisposizione, da parte di tutte le regioni, di un piano di controlli con procedure certe e scadenzate nel tempo che garantiscano la terzietà e indipendenza degli organi ispettivi e con un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

    b) per uniformare sull'intero territorio nazionale, anche attraverso apposite linee guida, gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, al fine di evitare difformità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, anche rilevando l'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva;

    c) per adottare indici di misurazione degli esiti di cura nell'ambito del monitoraggio e della valutazione degli erogatori pubblici e privati convenzionati;

    d) per definire criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché per assicurare la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a: struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, dell'elenco dei soggetti autorizzati e degli esiti delle attività ispettive.
9/3634-A/15. Provenza, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Nappi, Ruggiero, Sportiello, Villani.


   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (3634-A Governo);

   premesso che:

    l'articolo 20 del provvedimento in esame novella i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa con l'obiettivo di vincolare la nomina al conseguimento del miglior punteggio da parte del candidato e di assicurare imparzialità e trasparenza alla procedura, senza tuttavia rescindere il legame infausto che, in sanità, lega le nomine alla politica;

    è necessaria una maggiore incisività per rescindere dunque il legame tra le nomine dei dirigenti della sanità e la politica, attuando una più decisa separazione tra politica e amministrazione nella gestione del Servizio sanitario nazionale, in quanto negli ultimi anni la commissione tra le due sfere rappresenta la causa più rilevante delle inefficienze in questo settore,

impegna il Governo:

   ad intervenire nel prossimo provvedimento utile:

    a) per eliminare la discrezionalità, in capo ai presidenti di regione, nella nomina dei direttori generati delle aziende sanitarie e, in capo al direttore generale delle strutture ospedaliere ed universitarie del SSN, nelle nomine dei direttori amministrativi, dei direttori sanitari, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, prevedendo per tutte le predette nomine la costituzione di graduatorie e l'attribuzione dell'incarico a chi ha un più alto punteggio;

    b) per modificare i requisiti di accesso all'elenco nazionale dei direttori generali, attribuendo un punteggio minore alla comprovata esperienza dirigenziale e consentendo di partecipare alle selezioni anche a coloro che hanno compiuto almeno sette anni di servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea magistrale, nonché l'avere conseguito i titoli in management sanitario, di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello, o di diploma di specializzazione;

    c) per estendere le procedure previste per gli incarichi di direzione di struttura complessa ospedaliera anche alle unità operative complesse a direzione universitaria.
9/3634-A/16. Nappi, Provenza, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Ruggiero, Sportiello, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 20 del provvedimento in esame interviene sul cosiddetto «decreto trasparenza» (decreto legislativo n. 33 del 2013) e sulla pubblicità dei bilanci e dei dati relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati nonché sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private;

    è tuttavia necessaria una maggiore incisività per rendere ulteriormente trasparente il sistema sanitario del nostro Paese,

impegna il Governo

   ad intervenire nel prossimo provvedimento utile:

    a) per estendere le disposizioni sulla trasparenza, già previste per la dirigenza pubblica, alla dirigenza sanitaria, includendovi anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario, nonché le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, anche ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate o in regime di convenzionamento;

    b) per rendere trasparente la remunerazione delle funzioni assistenziali e degli incrementi tariffari, inclusi quegli incrementi riconosciuti, di recente, per le prestazioni rese dalle strutture private ai pazienti Covid.
9/3634-A/17. Ruggiero, Provenza, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Nappi, Sportiello, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene, al fine di tutelarne la concorrenza, in alcuni ambiti del nostro sistema sanitario senza tuttavia intervenire sull'annosa questione che riguarda le cosiddette «parafarmacie»;

    con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi 418-420, è stata introdotta la possibilità per le farmacie di effettuare test sierologici e tamponi antigenici per la rilevazione del virus Sars-CoV-2, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare, sia nel caso di test di autodiagnosi che nel caso di test ad uso professionale;

    la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 22434/2022 sull'insussistenza del reato di abuso di professione per i farmacisti che effettuano tamponi in parafarmacia è particolarmente significativa perché «giunge a ribaltare la tesi (...) che a contare sia solo il luogo d'esercizio (farmacia) e non le competenze del professionista (farmacista)»;

    la Federazione nazionale delle parafarmacie ha diffuso, a riguardo, un comunicato dove si afferma anche che «l'orientamento seguito dal Giudice di legittimità è di estremo conforto laddove chiarisce ciò che noi ormai da mesi urliamo in ogni modo e in ogni sede: la garanzia della professionalità è data dal farmacista e non esclusivamente dal luogo ove il farmacista opera. Il farmacista, in parafarmacia, dovrebbe poter effettuare servizi per il cittadino come in farmacia»;

    la predetta nota alla stampa conferma quindi l'impegno dei farmacisti di parafarmacia per ribadire a tutte le istituzioni, anche professionali, che le competenze professionali vanno date al farmacista e non al luogo;

    al fine di garantire ai cittadini la più elevata possibile fruizione dei predetti servizi, creando un ulteriore canale di accesso agli stessi, sarebbe auspicabile includere le parafarmacie tra i soggetti abilitati ad erogare servizi quali l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici per la rilevazione del virus Sars-CoV-2, auto analisi del sangue, servizi Cup e ritiro referti,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, nel prossimo provvedimento utile, al fine di estendere anche alle parafarmacie la possibilità di erogare ulteriori prestazioni e servizi al pari delle farmacie pubbliche e private, tra cui la possibilità di effettuare tamponi per la diagnosi del Sars-CoV-2, le autoanalisi del sangue, servizi Cup e ritiro referti.
9/3634-A/18. Mammì, Ruggiero, Provenza, D'Arrando, Lorefice, Nappi, Sportiello, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il lavoro dei creatori di contenuti digitali rappresenta una delle tipologie di lavoro che può essere prestato tramite le piattaforme digitali, ciascuna delle quali presenta caratteristiche specifiche tali da rendere difficile, se non impossibile, una regolamentazione unitaria da parte dell'autonomia negoziale delle parti e del legislatore, pur in presenza di elementi comuni alle diverse fattispecie;

    una maggior tutela dei creatori di contenuti digitali è stata auspicata dal documento conclusivo (approvato il 9 marzo 2022) dell'indagine conoscitiva condotta dalla XI Commissione;

    in tale documento è stato evidenziato il forte squilibrio contrattuale tra i creatori di contenuti e le relative piattaforme, che, a seguito dell'impossibilità dei creatori di esercitare il proprio potere contrattuale, legato al numero dei follower, ha consentito alla «piattaforma» di stabilirlo in maniera unilaterale;

    in particolare, nel citato documento, è stato rilevato che «una soluzione potrebbe essere costituita dall'inquadramento della fattispecie dei consumatori lavoratori nell'ambito delle tutele previste in caso di sottoscrizione di clausole vessatorie dagli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, che hanno sopperito al deficit di protezione assicurata alle parti deboli della contrattazione standardizzata dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile»;

    il riconoscimento delle suddette tutele rappresenterebbero anche un elemento di protezione in caso di costituzione di rapporti che prevedono un vincolo di esclusiva nei confronti di una delle piattaforme, che, attualmente rischiano di sacrificare in modo eccessivo le opportunità e le possibilità di crescita professionale dei creatori nell'ambiente digitale;

    al di fuori di questo schema, il documento della Commissione XI rileva, altresì, la possibilità di attivare per gli operatori del settore forme di tutela collettiva su base associativa, pur in un contesto che riconosca la sostanziale autonomia dei lavoratori;

    nell'ambito dell'Unione europea, con riferimento proprio al settore dell'economia digitale, si registrano importanti interventi normativi, a partire dal Regolamento (UE) 2019/1150, entrato in vigore intorno alla metà del 2020, che ha inteso assicurare una protezione uniforme degli utenti commerciali delle piattaforme elettroniche;

    ulteriori sviluppi si prospettano a seguito dell'adozione di un insieme di ulteriori proposte normative volte a disciplinare il mondo digitale, nell'ambito del quale si possono annoverare le proposte relative al Digital Service Act e al Digital Market Act;

    a fronte di un quadro normativo che, specialmente a livello continentale, è in continua evoluzione, nel nostro Paese manca ancora una soddisfacente ricostruzione del fenomeno della creazione di contenuti digitali basata su dati amministrativi o statistici ufficiali;

    i Social Network hanno implementato modelli di business attraverso l'utilizzo dei dati e dei contenuti prodotti dagli utenti, favorendo la nascita e la crescita della figura dei «content creators». Questi ultimi sono circa 50 milioni al mondo, con una crescita dell'88 per cento tra il 2019 e il 2020 di creatori di contenuti che guadagnano almeno 10.000 dollari al mese, una crescita del 94 per cento tra il 2019 e il 2020 di creatori di contenuti con un introito mensile di 1.000 dollari. Sino ad oggi a fronte di questa importante crescita economica non sono mai state definite delle normative: né per la tutela dei diritti e dei doveri dei creatori di contenuti, né normative fiscali, né tanto meno normative contenenti le lince guida generali che le piattaforme avrebbero dovuto rispettare, rendendo di conseguenza le loro policy chiare e trasparenti;

    risulta dunque fondamentale, in ambito nazionale, avviare le iniziative opportune al fine di regolamentare tali nuove tipologie di lavoro e «cristallizzare» nuovi diritti e tutele a favore di coloro, lavoratori siano essi autonomi ovvero subordinati, che svolgono attività a favore delle piattaforme;

    di rilievo risultano le disposizioni introdotte dall'articolo 27, comma 2-decies, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, ovvero la previsione che sia oggetto delle comunicazioni obbligatorie da parte del datore di lavoro anche l'instaurazione di rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del Testo unico delle imposte sui redditi;

    l'articolo 27 del provvedimento in titolo, recependo tre proposte emendative, approvate in sede referente, ha introdotto ulteriori principi e criteri direttivi concernenti sia l'individuazione di specifiche categorie per i creatori di contenuti digitali rispetto all'attività economica svolta, sia la previsione di meccanismi dedicati alla risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme,

impegna il Governo

a introdurre nei provvedimenti di prossima emanazione norme volte a costituire una apposta Agenzia nazionale deputata ad adottare linee di indirizzo per sostenere una regolazione del rapporto di lavoro tra creatori di contenuti digitali e piattaforme digitali.
9/3634-A/19. Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021, all'esame dell'Assemblea in seconda lettura, prevede all'articolo 6 interventi per la concessione di distribuzione del gas naturale, elencando le disposizioni che si applicano, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale;

    il medesimo articolo è finalizzato inoltre, ad accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (decreto ministeriale n. 226 del 2011);

    al riguardo, se da un lato risulta condivisibile lo sforzo del Governo, attraverso l'accelerazione delle gare di affidamento per ATEM del servizio di distribuzione di gas, (la cui procedura è considerata molto rilevante anche per i comuni) dall'altro si ravvisa l'assenza di misure necessarie, per il mancato riconoscimento dell'ammortamento per i comuni, (e le patrimoniali di reti e impianti di proprietà) considerato indispensabile, al fine d'interrompere una remota questione economico finanziaria complicata, rimasta irrisolta e accelerare l'avvio delle gare d'Ambito;

    a tal fine, si rileva che per numerosi comuni di piccole dimensioni, (ad esempio nella regione Emilia-Romagna) si registrano variazioni finanziarie in perdita, anche per centinaia di migliaia di euro sui canoni, con possibili impatti anche in relazione ai servizi erogati e coperti da tali entrate correnti,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito dell'emanazione dei prossimi provvedimenti, l'introduzione di misure di ristoro nei confronti degli enti locali interessati dalle disposizioni in premessa citate, al fine di consentire la compensazione opportuna delle perdite economiche (considerato che le disposizioni indicate dall'articolo 6 del medesimo provvedimento in precedenza richiamato, modificherà i bilanci pluriennali in corso) e consentire agli stessi enti locali, la prosecuzione dei servizi di distribuzione del gas, attraverso le reti urbane, in maniera più adeguata e ordinata.
9/3634-A/20. Spadoni, Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il 2022 risulta l'anno più siccitoso da 70 anni a questa parte in Italia, in alcune zone del paese come Torino il deficit di precipitazioni è del 70 per cento, in altre oltre il 60 per cento (ad esempio la zona dei Castelli Romani). In pianura Padana il volume delle falde acquifere è meno del 50 per cento della media degli ultimi 5 anni. Nel 2021 i rilievi dei nitrati in falda acquifera in provincia di Brescia risultavano al di sotto dei 10 milligrammi per litro solo nel 40 per cento dei comuni. Tale limite, anche se per le sole acque minerali, è indicato dal decreto ministeriale (Ministro della salute) 29 dicembre 2003, che ha aggiornato il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, in 10 milligrammi per litro in età pediatrica e 45 milligrammi per litro negli adulti. Oltre all'aspetto chimico bisogna tenere presente anche quello biologico: alcuni ceppi di batteri particolarmente pericolosi, come la Legionella, prosperano nelle pozze di acqua stagnante causate dall'abbassamento del livello dei fiumi. Il fiume Chiese non riceve più acqua dal lago d'Idro, tale situazione è solo l'emblema di una siccità di cui si parla ormai da anni, e che in Lombardia ha già avuto delle pericolose anticipazioni nell'ultimo decennio, nel 2015 e nel 2017 ma anche nel 2019. A nulla sono servite le ordinanze per ridurre i prelievi di acqua dal lago;

    lo scorso autunno il batterio della legionella è stato ritrovato nella palestra utilizzata dagli alunni della scuola primaria di Novagli, frazione del comune di Montichiari. L'Ats, a seguito di controlli e ispezioni in diversi plessi scolastici di Montichiari ha rilevato la presenza del batterio della legionella in un campionamento dell'acqua nella palestra, pertanto fino a nuove disposizioni il comune ha immediatamente vietato l'uso dell'acqua dei lavabi e delle docce;

    nel settembre 2018, nella bassa pianura padana a sud di Brescia, avvenne una grave epidemia di polmonite da Legionella pneumophila che coinvolse in particolare 7 Comuni bresciani (Montichiari, Carpenedolo, Visano, Remedello, Acquafredda, Isorella, Calvisano) causando ben sette morti e addirittura un migliaio di contagiati. Il dottor Sergio Perini, Medico Medicina Generale ISDE (International Society Doctors Environment) Responsabile scientifico del Comitato per la Salute Pubblica, nel suo report, scrisse che «nel settembre 2018 è avvenuta nella bassa pianura a sud di Brescia una grave epidemia di polmoniti da Legionella Pneumophila di sierotipi 1-2-14 con diagnosi da parte dell'Istituto Superiore Sanità (ISS). Ne è conseguito un numero considerevole di ricoveri nelle strutture ospedaliere dell'ATS di Brescia e Valpadana (MN) con indice di mortalità elevata ». «È stata», viene evidenziato, «una situazione anomala sia per la diffusione sia per i sierotipi di Legionella che ha allarmato l'Istituto Superiore Sanità e le strutture sanitarie locali. Questa epidemia è una delle espressioni del malessere dell'area geografica a sud di Brescia per diverse situazioni ambientali di degrado. Dall'analisi della letteratura scientifica non è mai stata descritta un'epidemia comunitaria causata da sierogruppi di Legionella pneumophila diversi dal tipo 1 (1-2-3). In Italia si sono verificati cluster di legionellosi in ambito ospedaliero, dovuti (ad esempio a sierogruppo 6) e in letteratura ne sono stati descritti altri causati da altri sierogruppi ma sempre in ambito nosocomiale»;

    «Questa epidermia di polmoniti da Legionella pneumophila tipo 1-2-14 nella bassa bresciana orientale, lungo il fiume Chiese e considerato dallo stesso ISS un evento unico al mondo». Ancora, tra le sue conclusioni Perini scrisse: «ulteriore elemento di riflessione rimane lo smaltimento abnorme di fanghi e gessi sulla campagna che circonda l'area agricola limitrofa all'alveo del fiume»;

    «Regione Lombardia», si legge in una nota di Massimo Mastruzzo, del Direttivo nazionale e referente per la Lombardia del M24A ET (Movimento per l'Equità Territoriale), «nella considerazione della enorme produzione di reflui zootecnici da parte degli allevamenti di suini, bovini e polli, ha emanato, a fine 2018, una delibera che limita lo spandimento dei fanghi in 170 Comuni lombardi, ma questo non è stato sufficiente a bloccare lo spandimento dei gessi derivati dai fanghi di depurazione, considerati degli ammendanti e che non sono altro che fanghi trasformati da acido solforico o carbonato di calcio, comunque, ricchi di metalli pesanti e sostanze chimiche che vanno ad alterare i terreni agricoli e le future produzioni agricole». «Ciò è possibile», viene rimarcato, «per mancanza di norme giuridiche che regolino lo spandimento degli stessi gessi. Si aggiunga che la bassa bresciana presenta una produzione abnorme di animali (1.500.000 suini, 400.000 bovini, 40 milioni di polli e tacchini) i cui reflui vengono sparsi dagli agricoltori sui terreni agricoli. Pur nella consapevolezza che vi sono degli operatori agricoli corretti che rispettano il PUA (Piano di Utilizzazione Agricola), rimane il dubbio che alcuni allevatori sversino i liquami sugli stessi terreni non rispettando il rapporto di 170 chilogrammi/Azoto/ettaro/anno causando, di conseguenza, sia un impoverimento dei terreni sia dei reflui nei canali che poi sversano nel fiume Chiese». «Inoltre», continua Mastruzzo, «a dicembre 2018 e ad aprile 2019, nel territorio compreso tra Desenzano e Acquafredda si è verificato un fenomeno molto particolare quale la moria di migliaia di storni che cadevano morti dal cielo. L'Istituto zooprofilattico di Brescia ha rilevato come causa di morte una epidemia di salmonella in questa tipologia di uccelli che hanno particolari abitudini alimentari»;

    sulle rive del lago di Garda sono comparse alghe e insetti nelle ultime settimane a seguito dei prelievi non accompagnati da precipitazioni. La depurazione dei comuni gardesani della sponda bresciana dovrebbe avvenire tramite la costruzione di due depuratori a Gavardo e Montichiari (a seguito delle decisioni commissariali), in altro bacino idrico sul corso del fiume Chiese oggi pressoché asciutto e che non sta ricevendo acqua dal lago d'Idro;

    le inchieste sullo spandimento di gessi di defecazione e altri correttivi hanno disegnato uno scenario importante di inquinamento di suoli e falde con terreni che per anni vedranno pregiudicata la produzione alimentare;

    è necessario terminare il percorso di tracciabilità dei fanghi di depurazione e dei correttivi da essi generati, percorso iniziato appunto durante la discussione del decreto semplificazioni 2021 con l'approvazione dell'emendamento Zolezzi che ha consentito di eliminare dai correttivi del decreto legislativo n. 75 del 2010 i «carbonati di defecazione da fanghi» e i «gessi di defecazione». Le varie inchieste (WTE, Coimpo, VAR) hanno messo in luce un sistema diffuso di gestione ambientale opinabile che ha determinato un danno d'immagine importante a molte aziende dei comuni coinvolti, dove la mancata tracciabilità dei correttivi da fanghi non ha consentito di individuare le specifiche aziende che avessero consentito lo spandimento dei gessi tossici. Questo ha determinato un importante nocumento alla concorrenza fra aziende,

impegna il Governo:

   nell'ambito dei provvedimenti normativi di prossima emanazione:

    a) ad introdurre strumenti volti ad assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni e di migliorare la tracciabilità del gesso di defecazione da fanghi e di ogni altro correttivo da fanghi, prevedendone fra l'altro l'identificazione e l'analisi per lotti omogenei non superiori a 6.000 tonnellate, con obbligo della conservazione per almeno tre anni della relativa documentazione;

    b) a prevedere l'istituzione di un registro elettronico nazionale per assicurare la tracciabilità dei gessi di defecazione, garantendo che ogni trasferimento del materiale sia accompagnato da documento di trasporto che riporti il lotto di riferimento, il quantitativo, il luogo di produzione, il luogo di destinazione, l'etichetta e l'analisi identificativa del lotto stesso;

    c) a prevedere strumenti, anche tramite il SNPS istituita dall'articolo 27 del decreto-legge, 30 aprile 2022, n. 36, per la valutazione di eventuali effetti sulla salute dello spandimento di fanghi di depurazione trasformati in gessi o altri correttivi;

    d) ad approfondire ed in caso riconsiderare la scelta relativa alla collocazione dei depuratori dei comuni gardesani della sponda bresciana che rischia di portare ulteriore pressione ambientale nel bacino del Chiese dove non è garantita la diluizione dei reflui a seguito della storica siccità del fiume peggiorata in maniera drammatica quest'anno e che potrà peggiorare ulteriormente a seguito dei cambiamenti climatici in atto.
9/3634-A/21. Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    gli alberi caduti o abbattuti a seguito della tempesta Vaia del 2018 hanno contribuito all'incremento delle popolazioni di bostrico tipografo (Ips typographus), mettendo a rischio la sopravvivenza anche degli altri alberi non direttamente colpiti dalla tempesta. Per la gestione del fenomeno, i metodi di contrasto più efficaci sono essenzialmente di tipo preventivo, quali la gestione silvicolturale e la bonifica fitosanitaria;

    le numerose segnalazioni, le richieste di aiuto da parte dei territori colpiti, la desolante sensazione di impotenza di fronte ad attacchi così intensi, la consapevolezza che interi versanti sono in grave pericolo, il rischio di dissesti idrogeologici connessi hanno determinato quella che si può definire un'«emergenza bostrico»;

    in Trentino, i danni attualmente arrecati dal bostrico hanno reso necessario l'esbosco di circa 600 mila metri cubi di legname; secondo i dati del monitoraggio effettuato sul territorio trentino nell'ultimo triennio il bostrico ha attaccato oltre 594 mila metri cubi di legname, pari al 15 per cento dei danni provocati da Vaia, su una superficie complessiva di 5.300 ettari;

    nel 2021 la moria di piante si è rivelata in tutta la sua gravità ed estensione, partendo spesso dai margini delle aree schiantate, ma interessando gradualmente porzioni sempre più ampie di superficie boscata; i focolai si sono progressivamente manifestati a quote sempre più alte, fino a raggiungere i 2.000 metri. Tale evoluzione può essere spiegata grazie all'influenza di due fattori fondamentali per lo sviluppo del bostrico: il clima e la disponibilità di substrato su cui svilupparsi;

    secondo le previsioni del servizio Foreste della Provincia di Trento, la diffusione del bostrico è destinata a proseguire ancora qualche anno e l'individuazione precoce degli alberi infestati e il loro immediato abbattimento, seguito da esbosco o scortecciatura, costituiscono nell'insieme la più efficace misura di lotta contro il bostrico;

    la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ai commi da 846 a 854 individua «misure di intervento» al fine di ridurre gli effetti degli attacchi del Bostrico Tipografo in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, anche azioni urgenti di carattere selvicolturale;

    inoltre, il comma 855 stanzia un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano,

impegna il Governo

a programmare misure straordinarie di contrasto al Bostrico e relative di opere di contenimento dei rischi di dissesto idrogeologico e interventi di riforestazione, stante che la diffusione del bostrico è destinata a proseguire ancora qualche anno e l'individuazione precoce degli alberi infestati costituiscono nell'insieme la più efficace misura di lotta contro il bostrico.
9/3634-A/22. Loss, Bubisutti.


   La Camera,

   premesso che:

    la Lombardia ospita un patrimonio forestale pari a 620.000 ettari di bosco. Di queste superfici, i popolamenti a maggioranza di abete rosso (Picea abies) assommano a 72.709 ettari, pari ad una quota dell'11 per cento rispetto al totale dei boschi regionali;

    come noto, l'evento meteorico di eccezionale intensità passato alla storia con il nome di Tempesta Vaia e verificatosi il 28 ottobre 2018, anche in Lombardia ha arrecato gravi danni, soprattutto ai popolamenti di abete rosso; la stima ufficiale assomma a 2.400 ettari di bosco schiantato o gravemente danneggiato, per un volume complessivo stimato di 350.000 metri cubi di legname a terra;

    le aree maggiormente colpite si trovano lungo le valli orientali della Regione, in corrispondenza delle province di Brescia, Bergamo, Sondrio, Lecco, che rappresentano anche i territori maggiormente popolati da abete rosso;

    prima della tempesta Vaia in Lombardia si sono registrati casi di infestazioni isolati di Ips typographus, noto come Bostrico tipografo. Spesso in popolamenti fuori areale si interveniva con operazioni di bonifica forestale asportando il legname morto in piedi e circoscrivendo il fenomeno. Dopo i primi tempi dall'accadimento di Vaia ed in particolare a partire dal 2020, come previsto da numerosi studi scientifici, le popolazioni di bostrico hanno iniziato a crescere in misura straordinaria, uscendo dallo stato di equilibrio ecosistemico, e iniziando il periodo di infestazione epidemica che stiamo conoscendo;

    in popolamenti sofferenti a causa di danni da vento, siccità o incendi, o in condizioni ecologiche non ottimali, le popolazioni dell'insetto crescono esponenzialmente, fino a distruggere vaste aree boscate per poi attaccare anche piante sane a causa della scarsità di cibo e alta competizione. Le numerose segnalazioni, le richieste di aiuto da parte dei territori colpiti, la desolante sensazione di impotenza di fronte ad attacchi così intensi, la consapevolezza che interi versanti di conifere sono in grave pericolo, il rischio di dissesti idrogeologici connessi hanno determinato quella che si può definire un'«emergenza bostrico»;

    la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ai commi da 846 a 854 individua «misure di intervento» al fine di ridurre gli effetti degli attacchi del Bostrico Tipografo in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, anche azioni urgenti di carattere selvicolturale;

    inoltre, il comma 855 stanzia un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

    in sede di Comitato Fitosanitario Nazionale è stata presa la decisione di istituire un supporto tecnico interregionale istituendo, allo scopo, il Tavolo Tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo, che conta rappresentanti dei Servizi Fitosanitari di Regione Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano, CREA-DC, UniPD, Servizio Fitosanitario Centrale e MiPaaf-direzione Foreste, con la finalità di condivide una strategia volta al perseguimento di alcuni obiettivi molto precisi, tra i quali, la definizione di un programma strategico di interventi successivi al superamento dell'infestazione nonché alla ripartizione a livello regionale dei fondi provenienti dalla citata legge di bilancio,

impegna il Governo

a programmare azioni straordinarie volte a contrastare la diffusione del bostrico, al fine di tutelare boschi e foreste alpine.
9/3634-A/23. Belotti, Loss, Bubisutti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte a mettere a regime il sistema dell'affidamento mediante procedure di pubblica evidenza nel trasporto pubblico locale (TPL);

    in particolare, la norma prevede che ai fini dell'applicazione delle decurtazioni del fondo nazionale per il Trasporto pubblico locale cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le Regioni a Statuto ordinario attestino all'Osservatorio per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di TPL con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione. L'omessa o ritardata trasmissione dell'attestazione ovvero l'incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. Inoltre, in caso di inerzia da parte delle autorità competenti, la disposizione prevede l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

    in sede di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. Decreto «Sostegni-ter») è stato approvato un emendamento, che consente alle autorità competenti di prorogare al massimo fino al 2026 la durata dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale qualora il gestore si vincoli ad effettuare investimenti, anche connessi al PNRR e agli altri strumenti finanziari (Fondo complementare e Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile), con il vincolo dell'autofinanziamento aziendale e della redazione di un piano economico finanziario conforme alle misure regolatorie dell'Autorità di regolazione dei trasporti;

    la modifica approvata, attualmente prevista all'articolo 24 comma 5-bis del decreto-legge convertito, oltre a favorire lo sviluppo e l'accelerazione degli investimenti, è in grado di stimolare un processo virtuoso nel settore, consentendo l'applicazione di alcune misure previste dall'Autorità di regolazione dei trasporti a contratti di servizio attualmente non soggetti a tale disciplina;

    i contratti di servizio prorogati in base a questa disposizione non vengono esplicitamente esclusi dalle decurtazioni del Fondo nazionale per il TPL, dai poteri sostitutivi da parte dello Stato e dalla disciplina delle responsabilità dirigenziali di cui all'articolo 9 del presente disegno di legge;

    ciò costituisce di fatto un disincentivo alla proroga degli affidamenti consentita da una norma dell'ordinamento anche per incoraggiare gli investimenti connessi con il PNRR e sulla quale alcuni gestori avevano fatto affidamento, impegnandosi a predisporre importanti piani di investimento,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad escludere dall'applicazione delle decurtazioni delle risorse del Fondo nazionale di finanziamento del TPL, dal potere sostitutivo e dalla responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 9 del presente disegno di legge gli affidamenti in proroga effettuati ai sensi dell'articolo 24 comma 5-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
9/3634-A/24. Tateo, Rixi, Maccanti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ai commi da 125 a 129, come modificati dall'articolo 35 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede, in particolare, al comma 125 che «i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni»;

    al comma 125-bis, dello stesso decreto-legge, viene indicato che «I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni»;

    secondo il comma 125, l'obbligo di pubblicazione avviene per tutte le aziende che abbiamo ricevuto contributi pari o superiori a 10.000 euro nell'arco dell'esercizio finanziario precedente e deve intendersi in senso cumulativo e non per singola operazione;

    alcuni tecnici e commercialisti asseriscono che anche le aziende agricole siano soggette all'obbligo di cui al suddetto comma 125, mentre altri sostengono che il comma 125-bis porterebbe ad escluderle perché cita l'articolo 2195 del codice civile, il quale prevede quali sono gli imprenditori che sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro, tra gli altri, quelli che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi (c.c. 2135), facendo quindi chiaro riferimento agli imprenditori agricoli, che in questo caso dovrebbero solo pubblicare sulle note integrative del bilancio di esercizio e consolidato;

    molte aziende agricole, soprattutto quelle di piccole/piccolissime dimensioni o a conduzione familiare, potrebbero non essere attrezzate con propri siti internet per poter assolvere al suddetto obbligo ed inoltre, comporterebbe un onere burocratico che andrebbe ad aggravare la situazione delle aziende agricole già duramente colpite dalle emergenze in atto che stanno comportando un aumento dei costi aziendali dovuti dall'incremento dei costi energetici e delle materie prime, e dalla siccità, in quanto assolvere al suddetto obbligo comporterebbe il dover impiegare del personale per la gestione del sito internet;

    siccome il comma 125-ter prevede che l'inadempimento comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione,

impegna il Governo

nelle more di attuazione del provvedimento all'esame, a prevedere una norma interpretativa che chiarisca l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 125 e 125-bis dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, ovvero che le aziende agricole non sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati dalle pubbliche amministrazioni.
9/3634-A/25. Gastaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 6, disposizioni in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale;

    in particolare, vengono elencate le disposizioni che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame con specifico riferimento alle reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e agli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, intervenendo anche sulle procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (DM n. 226/2011);

    nel merito, si ritiene certamente positivo il riconoscimento del Valore Industriale Residuo, nel caso in cui il Comune intenda cedere reti e impianti, consentendo così un'adeguata valorizzazione delle reti;

    tuttavia, occorre, altresì, consentire ai comuni di alienare le proprie reti e impianti di distribuzione, anche prima della gara di affidamento del servizio di distribuzione per meglio capitalizzare i propri assets che, invece, durante la gara d'Ambito rischiano di non essere adeguatamente valorizzati e di subire perdite economiche all'esito della medesima,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un fondo integrativo anche decrescente finalizzato ad assicurare il finanziamento dei servizi pubblici essenziali anche da parte di quei comuni, soprattutto di media e piccola dimensione, che abbiano subito perdite successivamente alle gare di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale.
9/3634-A/26. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore turistico balneare coinvolge circa 30 mila imprese, di cui oltre 7.000 gestiscono direttamente stabilimenti balneari e impegna circa 23.000 operatori che erogano servizi accessori e nell'indotto (bar/servizi di ristorazione/altri servizi della nautica da diporto). Un settore che occupa in totale circa 300 mila addetti;

    con l'intento di superare gli effetti distorsivi della direttiva Bolkestein, nel 2018 dopo anni di inerzia legislativa, il Governo è intervenuto per regolamentare il settore, rispondendo, da un lato alla necessità di fotografare lo stato esistente delle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali, propedeutico all'avvio delle procedure di evidenza pubblica, e dall'altro all'opportunità di ridisegnare un nuovo modello di gestione virtuoso, basato sul generare investimenti da parte degli attuali concessionari per migliorare la ricettività delle strutture, in un'ottica di valorizzazione del bene pubblico, in tema di sicurezza, accessibilità ed ecosostenibilità;

    è stata quindi prevista un'estensione temporale delle concessioni in essere, prima dello svolgimento dell'evidenza pubblica secondo i criteri introdotti dalla riforma, riconoscendo agli attuali concessionari un tempo congruo per potersi adattare alle innovazioni legislative;

    preso atto che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha riconosciuto l'incompatibilità con l'ordinamento europeo delle proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che si sono succedute nel tempo fissando al 31 dicembre 2023 il termine ultimo di durata delle concessioni, il Governo ha ritenuto necessario, con un emendamento al provvedimento oggi in esame, intervenire al fine di evitare che da subito le concessioni fossero considerate abusive, correndo il rischio così di andare a gara in assenza di criteri omogenei su tutto il territorio nazionale;

    senza un intervento normativo, in base alla sentenza del Consiglio di Stato, i Comuni sarebbero costretti ad istituire le procedure di evidenza pubblica entro la fine del prossimo anno e la situazione, in assenza di linee guida nazionali, metterebbe a rischio la tenuta dell'intero settore scaricando le intere responsabilità sulle azioni degli Enti locali con conseguente disparità di trattamento dei soggetti coinvolti, tant'è che il Parlamento ha ritenuto ragionevole inserire nell'emendamento governativo un'estensione fino al 31 dicembre 2024, considerata la ragionevole difficoltà in tutto il territorio nazionale di giungere alla definizione delle gare entro i termini fissati dal Consiglio di Stato;

    la delega contenuta nel provvedimento in esame, che si fonda sui medesimi principi stabiliti nella legge n. 145 del 2018, è stata arricchita e migliorata nella fase di prima lettura al Senato, trovando un equilibrio fra il rispetto del principio di libera concorrenza e la tutela del buon andamento del settore, individuando dei criteri di premialità sui quali fondare l'evidenza pubblica, fra i quali: il riconoscimento dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita, la particolare natura dell'impresa: femminile, giovanile, a conduzione familiare e la circostanza che possa essere l'unica fonte di reddito e la tutela dei lavoratori;

    inoltre, la norma come modificata, individua tra gli obiettivi da perseguire per migliorare ulteriormente i servizi in concessione, parametri fondati: sull'ecosostenibilità, sulla piena accessibilità e la fruibilità anche da parte di soggetti con disabilità e sulla salvaguardia del patrimonio paesaggistico e culturale, finanche sull'eliminazione di qualsiasi restrizione al godimento del bene pubblico;

    in prima lettura, recependo le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, è stato inserito un criterio del riconoscimento dell'equo indennizzo al concessionario uscente da parte del subentrante. Nella formulazione dei decreti attuativi si deve quindi tenere conto degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali,

impegna il Governo

nella fase di predisposizione dei decreti attuativi, a coinvolgere le associazioni di categoria interessate, al fine di ascoltare le loro istanze e definire una linea condivisa.
9/3634-A/27. Rixi, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Fiorini, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Raffaelli, Morrone, Ziello, Di Muro, Foscolo, Viviani, Lolini, Boniardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del presente provvedimento introduce il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni delle aree demaniali e reca una nuova disciplina delle modalità per il rilascio del titolo e per l'esercizio della gestione da parte del concessionario;

    la norma prevede che le operazioni e i servizi portuali possono essere svolti solo da imprese autorizzate dalle autorità portuali, e che per il loro svolgimento le aree demaniali e le banchine possono essere date in concessione;

    il comma 9 stabilisce che il concessionario di un'area portuale possa svolgervi l'attività autorizzata solo nell'area oggetto della concessione e non possa ottenere che una sola concessione nel medesimo porto, salvo che si tratti di plurime concessioni inerenti ad attività merceologicamente differenti;

    viene prevista, tuttavia, una deroga al divieto di cumulo nei porti di rilevanza nazionale e internazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4 del medesimo testo, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali;

    secondo quanto premesso, il divieto di cumulo verrebbe meno in relazione ai porti di dimensioni maggiori;

    tali porti – nella valutazione dell'AGCM fatta propria dal Governo – per traffico e capacità si trovano a competere in un orizzonte globale, tale per cui la posizione dominante deve valutarsi con parametri più larghi. Per questo si prevede la deroga al divieto di cumulo per i porti classificati di rilevanza economica internazionale;

    ove viene meno il divieto di cumulo, tuttavia, gli armatori privati possono concorrere alla gestione delle banchine. Con il maggiore potere economico di tale categoria, tale deroga condurrebbe a una vera e propria egemonia da parte di essi, a discapito di tutti gli altri operatori, e, al tempo stesso, non rendendo la gestione di queste aree più efficiente e competitiva,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di cancellare la previsione di derogare al divieto di cumulo nei porti di rilevanza nazionale e internazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4.
9/3634-A/28. Suriano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del presente provvedimento reca la delega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali;

    la norma enuncia, tra i principi e criteri, la definizione delle attività di interesse generale: il comma 2, lettera a) reca l'individuazione di tali attività il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

    il comma 2, lettera b), prevede che il Governo sia chiamato al rispetto del principio di proporzionalità «anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato»;

    la disposizione contempla la scelta del modello in house providing, quando «sul piano economico, sociale, con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi», si giustifichi il mancato ricorso al mercato;

    secondo quanto illustrato, la norma renderebbe possibile l'affidamento e la gestione dei servizi seguendo il modello di società in house, di diritto privato, società costituite sotto forma di società di capitali;

    la loro natura giuridica, nonché numerose vicende, dimostrano che tali modelli propendono maggiormente al raggiungimento del profitto, e non ad un miglioramento e una maggior efficienza del servizio pubblico;

    la norma in oggetto, inoltre, non impone l'obbligo di clausola sociale, indispensabile al mantenimento dei livelli occupazionali e alla stabilità dei lavoratori, mentre si diffonderebbe a macchia d'olio, come già si è assistito, alla stipula di contratti di lavoro di carattere privatistico – ad esempio contratti di appalto – che determinerebbero, oltre a una maggiore precarietà dei lavoratori impiegati, una disparità di trattamento tra lavoratori assunti con tali contratti e lavoratori assunti con contratto con la Pubblica Amministrazione; disparità in materia di salari, generalmente più bassi nei contratti privati, e in materia di diritti, quali lo sciopero;

    il modello organizzativo delle aziende speciali, che rivestono un profilo giuridico di carattere pubblico, meglio si coniugano con gli obiettivi di garantire l'efficienza dei servizi pubblici, in ossequio al primo criterio enunciato dall'articolo 8, comma 2, lettera a), e allo stesso tempo, garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, la stabilità dei lavoratori, l'omogeneità di trattamento di essi, anche in termini di salari e diritti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di preservare il carattere pubblico della gestione dei servizi pubblici locali, attraverso il riconoscimento del modello organizzativo delle aziende speciali, che rivestono un profilo giuridico di carattere pubblico, superando il modello di affidamento e gestione a società private, in particolar modo il modello di società in house, di diritto privato, costituite sotto forma di società di capitali;

   a valutare l'opportunità di introdurre l'obbligo di clausola sociale.
9/3634-A/29. Ehm.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del presente provvedimento, delega il Governo ad adottare decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro;

    l'adozione dei decreti legislativi dovrà assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale;

    il decreto dovrà seguire principi e criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione, quale, nel primo punto, la determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;

    non è fissata, tuttavia, una proporzione tra le aree libere e quelle a pagamento, né si fa menzione alle tipologie di spiagge;

    la mancata previsione rischia di provocare un aumento cospicuo di ricorsi al TAR, da parte di chi ritenga che la Regione ecceda il numero di lidi a pagamento o releghi le spiagge libere a quelle minor pregio paesaggistico e naturalistico o di impossibile balneazione;

    è dovere della Repubblica tutelare i ceti della popolazione meno abbienti, anche garantendo l'accesso universale alle spiagge italiane, riequilibrando il rapporto tra le spiagge libere e le spiagge occupate dagli stabilimenti balneari a pagamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una percentuale minima di litorale destinata alla libera fruizione, non oggetto di concessione e non soggetta ad applicazione tariffaria, sia su scala comunale che su scala regionale, specificando che tali percentuali minime debbano essere superiori a quelle registrate nell'anno 2021, e che le spiagge libere non possano essere relegate a zone meno suggestive, scomode o ad aree periferiche del litorale.
9/3634-A/30. Sarli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 23 apporta alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga;

    l'articolo 24, interviene con l'obiettivo di razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. L'articolo in questione sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 prevedendo l'obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree;

    l'Italia ha avviato un percorso per la digitalizzazione del Paese che sconta in ambito internazionale un ritardo. Il digitale è una priorità, proprio per il suo impatto sulla crescita economica e sociale — a maggior ragione in questo momento in cui abbiamo bisogno di rilanciarla. È grazie all'innovazione digitale che le pubbliche amministrazioni, le imprese e la società nel suo complesso possono trovate quella leva decisiva per compiere un marcato avanzamento in tema di qualità dell'offerta, efficienza di funzionamento, contributo allo sviluppo e alla crescita della Nazione;

    l'Italia, sull'indicatore DeSI (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società, usato dalla Commissione UE per valutare la digitalizzazione negli stati membri) si posiziona 20a su 27, con 42,4 (23a posizione) punti sulla connettività, 35,1 sul capitale umano (25a posizione), collocandosi al 10° posto sull'integrazione delle tecnologie digitali e al 18° posto sui servizi pubblici digitali;

    l'emergenza coronavirus ha evidenziato la dipendenza di cittadini e imprese da internet e, di conseguenza, anche il divario digitale tra chi ha potuto in questi mesi proseguire le proprie attività online, sfruttando ad esempio il lavoro agile o la didattica a distanza, e chi è stato messo in difficoltà;

    il divario digitale assume una multidimensionalità – economica, di livello d'istruzione, generazionale, territoriale – determinando notevolissime disparità nell'accesso a internet;

    l'articolo 43, comma 4 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio) – ex articolo 86 codice del 2003, decreto legislativo n. 259 del 2003, recita: «Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica». Tale disposizione dovrebbe riguardare anche l'installazione di reti wireless, sia FWA che con tecnologia radiomobile;

    per gli operatori radiofonici – è ormai divenuto oltremodo urgente poter operare in un quadro radioelettrico regolato su tutto il territorio nazionale, anche per programmare le attività operative. È urgente, inoltre, non far cadere nel nulla gli ingenti investimenti fatti sino ad oggi, nonché quelli che verranno effettuati per il consolidamento della radio digitale in vista della modifica delle attuali reti trasmissive per adeguarle alle nuove frequenze Dab,

impegna il Governo:

   a) ad adottare iniziative volte all'estensione delle modalità semplificate di autorizzazione dei lavori per la realizzazione delle reti previste per la rete fissa in fibra ottica anche alla realizzazione di reti wireless, così da salvaguardare la concorrenza;

   b) a garantire l'immediata emanazione del Piano Dab+, così da tutelare la concorrenza nel settore radiofonico.
9/3634-A/31. Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» contiene norme in materia di concessioni idroelettriche e di servizi pubblici locali;

    anche la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici», recentemente approvata dal Parlamento, contiene criteri direttivi per la disciplina delle concessioni, prevedendo l'obbligo per i concessionari di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo, tuttavia, la stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato;

    il tema degli affidamenti dei concessionari è attualmente disciplinato dall'articolo 177 dell'attuale Codice dei contratti pubblici che, per come interpretato da ANAC nelle Linee Guida n. 11/2018, impone ai titolari di concessioni già in essere e affidate «senza gara» di esternalizzare mediante procedura di evidenza pubblica l'80 per cento delle attività inerenti alla concessione, mentre per la restante parte possono ricorrere a società in house o controllate/collegate;

    il citato articolo 177 non trova alcun fondamento nelle direttive europee (in particolare nella direttiva 2014/23/UE in tema di concessioni); la normativa europea non prevede regole generalizzate per gli affidamenti dei concessionari. Il concessionario, con distinzioni a seconda della natura e dell'oggetto della concessione, può essere tenuto ad applicare il Codice dei contratti pubblici ma non obbligatoriamente ad esternalizzare parte dei lavori e servizi oggetto della concessione; peraltro, diversamente dalle direttive UE, l'articolo 177 interviene in modo retroattivo e incidente su concessioni sottratte all'applicazione delle direttive 2014 e dell'attuale Codice dei contratti pubblici;

    sebbene la norma non sia ancora operativa, in quanto lo diventerebbe il 31 dicembre 2022 qualora non sia stato ancora emanato il nuovo codice dei contratti pubblici, la sua legittimità è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale e censurata per violazione degli articoli 41 (lesione della libera iniziativa economica) e 97 (danno all'efficienza dei servizi di interesse economico generale) della Costituzione e dei principi generali di ragionevolezza e legittimo affidamento (sentenza di rinvio del Consiglio di Stato n. 5097 del 19 agosto 2020);

    secondo la Corte costituzionale, le norme censurate costringono i concessionari «a svolgere un'attività del tutto diversa da quella in vista della quale l'attività imprenditoriale è stata intrapresa, ossia: un'attività sostanzialmente amministrativa e non imprenditoriale». Ciò determinerebbe «un intollerabile snaturamento dell'impresa, che costituirebbe una violazione ingiustificata della libertà di iniziativa economica». In altre parole, il concessionario si trasformerebbe in «un ufficio gare»;

    le disposizioni censurate avrebbero, inoltre, «effetti negativi sulla stessa competitività delle imprese interessate», costrette a privarsi dell'80 per cento delle proprie risorse, con un aggravio dei costi di gestione e uno sviamento delle risorse, anche professionali, del concessionario dalla missione principale «consistente nell'assicurare la migliore gestione del servizio». Ne conseguirebbe un indebolimento degli operatori economici anche in prospettiva futura, visto che non potrebbero partecipare con successo alle gare indette alla cessazione dell'affidamento diretto;

    l'obbligo di affidare a terzi mediante procedura di evidenza pubblica la maggior parte degli appalti di lavori e servizi, in particolare con riferimento ai servizi pubblici locali e di interesse economico generale, creerebbe costi gravissimi per la collettività; anche ARERA, nella segnalazione a Governo e Parlamento del 12 marzo 2019, ha manifestato preoccupazioni e perplessità rispetto alla continuità e alla qualità dei servizi, incisi dalla parcellizzazione della concessione fra tanti piccoli esecutori e dalla duplicazione dei costi a carico del concessionario, inevitabilmente traslati a carico dell'utenza finale;

    inoltre, sul piano occupazionale, si prevede una riduzione della forza lavoro compresa fra l'80 per cento ed il 95 per cento, con conseguente perdita di circa 145.000 e 170.000 posti di lavoro nel breve periodo;

    un simile obbligo di esternalizzazione metterebbe in grave difficoltà in particolare i territori delle aree montane e di aree marginali e interne che più di altri soffrirebbero, con gravi problemi economici e di occupazione,

impegna il Governo

a tenere conto delle problematiche evidenziate in premessa nell'ambito di provvedimenti relativi alla disciplina delle concessioni, prevedendo la possibilità per i concessionari titolari di concessioni già in essere e affidate «senza gara» di poter realizzare almeno l'80 per cento di lavori e servizi con personale proprio o mediante società in house, controllate o collegate.
9/3634-A/32. Bubisutti, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

    il tema del rincaro dell'energia e delle materie prime è divenuto determinante per la tenuta di numerosi comparti produttivi, nonché per la tenuta del sistema-Paese, sollevando numerosi profili di rischio in ambito di concorrenzialità, in quanto misure di razionamento dell'energia potrebbero rendere meno competitivo il complesso industriale nazionale italiano;

    alla fase attuale è in corso di discussione in Unione europea l'eventuale taglio orizzontale del 15 per cento dei consumi di gas in tutta l'Unione, anche per far fronte alle problematiche derivanti dall'approvvigionamento energetico a seguito della guerra tra Federazione russa e Ucraina;

    a fronte di un eventuale taglio del 15 per cento dei consumi di gas, occorrerà fare fronte anche alla sostituzione del mix energetico attualmente utilizzato in Italia, in quanto le fonti di energia rinnovabili (FER) non costituiscono una soluzione percorribile nel breve periodo;

    stanti le difficoltà riscontrate da alcuni Paesi europei nello stoccare quantità di gas sufficienti ad attraversare l'inverno senza drammatici sconvolgimenti socio-economici, è stata altresì palesata la possibilità di introdurre, in ambito europeo, una clausola di solidarietà che ponga i Paesi più virtuosi nell'ambito degli stoccaggi energetici, come l'Italia, in condizione di dover donare proprie scorte a Paesi più in difficoltà, al netto di una situazione di enorme crisi e scarsità attraversata dai Paesi membri dell'Unione;

    nell'Alto Adriatico è presente la riserva di gas più consistente d'Italia, per una cifra, secondo le più recenti stime, di circa 40 miliardi di metri cubi, situati a circa 40 chilometri al largo di Venezia;

    dalla metà degli anni '90 a oggi, l'Italia ha progressivamente bloccato l'attività di estrazione e ricerca di idrocarburi nell'Adriatico, con un passaggio della produzione nazionale da 20,6 miliardi di metri cubi del 1994 ai 4,4 miliardi di metri cubi del 2020, a fronte di un incremento costante dei consumi, che ha portato ad una maggiore dipendenza dall'estero;

    a fronte del rifiuto della politica italiana di scavare nell'Adriatico, Croazia ed Albania hanno invece dato avvio ad una forte politica di scavo e sfruttamento degli idrocarburi nell'area adriatica, peraltro tramite accordi con compagnie rivali dell'ENI, quali la Shell;

    al contempo, sotto il mare di Egitto, Israele e Cipro si trovano giacimenti con almeno 3500 miliardi di metri cubi di gas, che dovrebbero essere trasportati in Europa tramite l'Italia con il gasdotto EastMed, che può potenzialmente trasformare l'Italia nell'hub meridionale d'Europa;

    da settembre 2022 la Croazia avvierà una campagna di trivellazione dell'Alto Adriatico per incrementare la produzione di idrocarburi di almeno il 20 per cento entro il 2024;

    non avere una produzione nazionale di idrocarburi comporta per l'Italia costi superiori agli 8 miliardi di euro annui;

    le politiche condotte dai Governi della XVIII legislatura, a partire dal 2018 a oggi, hanno reso sempre più complessa ed onerosa la trafila burocratica ed autorizzativa per l'estrazione di idrocarburi nei giacimenti italiani, creando uno svantaggio competitivo a danno del sistema-Paese ed a favore di quei Paesi che quelle estrazioni le effettuano in ogni caso al confine con le aree di competenza nazionale,

impegna il Governo

a elaborare, nell'ambito delle politiche attuative del regime della concorrenza di cui al testo in esame e, se opportuno, in atti normativi successivi, tutte le necessarie iniziative per agevolare e permettere l'estrazione di idrocarburi nel mare Adriatico al fine di incrementare la quota di produzione nazionale e ridurre la dipendenza da fornitori esteri e ridurre i costi in capo a cittadini e imprese, nonché per scongiurare ogni profilo di rischio derivante dallo svantaggio competitivo conseguente allo sfruttamento di risorse situate nell'Adriatico da parte di Paesi confinanti.
9/3634-A/33. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

    in sede europea i Paesi membri hanno approvato in data 26 luglio 2022 un accordo per portare ad una progressiva riduzione dei consumi di gas in tutta l'Unione, in conseguenza alla crisi russo-ucraina;

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha rappresentato il grande progetto economico nazionale con cui era possibile riformare ed innovare la politica energetica nazionale italiana;

    nell'ambito del PNRR, tuttavia, non sono state riscontrate iniziative in favore dello sviluppo e diffusione delle biomasse, né del loro inserimento nel mix energetico nazionale;

    le biomasse sono fonti programmabili e gestibili, la cui diffusione permette altresì l'instaurazione di una forte filiera di gestione del legno e dunque una politica di crescita e sviluppo economico integrate con le esigenze di sovranità energetica del territorio nazionale;

    l'attuale crisi economica ed energetica internazionale ha portato ad una tendenza rialzista sui mercati per i costi delle utenze, che sono destinati a permanere e dunque erodere progressivamente la tenuta economica delle imprese, assieme alla continua crescita dell'inflazione;

    come indicato dalle associazioni di rappresentanza di settore, il ricorso alle biomasse forestali ed agricole permetterebbe di sostituire 9 miliardi di metri cubi l'anno di metano, pari al consumo di 4 milioni di caldaie per uso domestico, e di ridurre i costi delle utenze delle famiglie fino al 40 per cento;

    nell'ambito delle biomasse, peraltro, occorrerebbe unicamente intensificare l'approvvigionamento di materiali di scarto, quali legna da ardere, residui di produzione nelle industrie alimentari, liquidi reflui degli allevamenti e alghe marine, tutto materiale prodotto in Italia e con una trascurabile quota d'importazione;

    il testo in esame delega il Governo a riordinare la normativa nazionale in materia di fonti di energia rinnovabili (FER);

    dopo quasi 20 anni (2004-2020) a prezzo medio di 60 Euro/MWh (+25 per cento rispetto a Germania e Francia), il prezzo dell'energia è esploso (non solo in Italia); nel 2021 si sono superati i 125 Euro/MWh e nella prima metà del 2022 si sono raggiunti i 250 Euro/MWh, con picchi per il prezzo spot superiori ai 350 Euro/MWh;

    in tal senso lo sviluppo delle biomasse permetterebbe di contenere il fenomeno dei rincari, anche alla luce delle politiche potenzialmente distorsive e lesive della concorrenza;

    lo sviluppo delle filiere del legno permetterebbe inoltre di rilanciare economie e politiche forestali e boschive in aree come il Piemonte, ricche di materia prima e che potrebbero imporsi come veri e propri hub energetici,

impegna il Governo

a elaborare, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di cui al testo in esame, con particolare riguardo per la delega sul riordino della normativa FER, le necessarie misure ed iniziative per il rilancio e la diffusione degli impianti a biomasse sul territorio nazionale, semplificandone i dovuti iter autorizzativi anche in ottica di creazione ed instradamento di filiere del legno che vadano dalla produzione della materia prima al suo utilizzo come fonte energetica.
9/3634-A/34. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

    il commercio su aree pubbliche, settore nel quale sono attivi circa duecentomila imprese e oltre trecentomila addetti, è da anni al centro di un caos normativo dovuto alla liberalizzazione del settore prevista dalla direttiva servizi dell'Unione europea, che ne sta mettendo a rischio la stessa sopravvivenza;

    attualmente i Comuni stanno adottando gli atti necessari per la gestione dei titoli concessori per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche in esito alla scadenza degli stessi, fissata allo scorso 30 giugno dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

    tuttavia, a causa dei rallentamenti derivanti dal periodo pandemico, molti Comuni, nonostante abbiano avviato il procedimento di assegnazione delle nuove concessioni non lo hanno ancora portato a termine, e questo sta generando grande incertezza per tutti gli operatori del settore che vengono a trovarsi in situazioni molto differenti, posto che in alcuni casi dove i rinnovi non sono ancora avvenuti gli ambulanti risultano di fatto abusivi;

    al fine di realizzare parità di condizioni di accesso per tutti gli operatori, presupposto imprescindibile per qualunque attività che si basi sulla concorrenza, è urgente garantire i diritti di tutte le aziende del comparto permettendo loro di esercitare la propria attività nel rispetto della legge,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, volte a prorogare i termini di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 41/2021 sino al 31 dicembre 2022, al fine di salvaguardare tutti gli operatori del settore e creare quelle condizioni di parità di accesso al mercato imprescindibili per il rispetto dei principi di concorrenza di cui al presente provvedimento.
9/3634-A/35. De Toma, Zucconi, Caiata.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge annuale sulla concorrenza, di iniziativa governativa, consta di 36 articoli e rientra tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    l'articolo 8, modificato dal Senato, delega al Governo il riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico;

    la razionalizzazione e l'armonizzazione delle normative vigenti riguardano in particolare le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici; nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, e nella revisione delle discipline di settore dei rifiuti e della gestione del servizio idrico;

    la privatizzazione sistematica dei servizi di acqua potabile, trasporti e rifiuti, oltre a porsi in aperta violazione dell'esito dei referendum svolti nel 2011, finirebbe per piegare alla logica del profitto servizi essenziali pregiudicando diritti primari delle persone e delle comunità locali, che solo un'oculata gestione pubblica può garantire;

    nell'esaltazione enfatica della privatizzazione si dice che l'affidamento al mercato è necessario «per rafforzare la giustizia sociale, la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici, la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute dei cittadini», invero, non si comprende come la gestione privata orientata al profitto, a differenza di quella pubblica, possa migliorare tale «giustizia sociale», tutelare meglio l'ambiente e, addirittura, garantire il diritto alla salute dei cittadini;

    è di tutta evidenza che la ragione vera della privatizzazione sia quella di mettere a disposizione dei grandi interessi privati di investitori e speculatori finanziari il ricco mercato dei servizi pubblici locali per favorire il raggiungimento di dimensioni industriali delle aziende affidatarie, eliminando le piccole gestioni ritenute inefficienti e antieconomiche, e introducendo incentivi per l'aggregazione di più gestori;

    si ricorda che con referendum del 2011 la maggioranza schiacciante dei votanti si è espressa in modo netto e assolutamente univoco per impedire la privatizzazione dei servizi pubblici e contrastare la logica dei profitti sulla gestione dell'acqua pubblica;

    l'iniziativa dell'esecutivo è pertanto censurabile anche sotto l'aspetto giuridico, con particolare riferimento alla legittimità costituzionale, in quanto con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 113 è stata dichiarata l'abrogazione, «a seguito del referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» e che la Corte costituzionale ha stabilito che le Camere conservano la potestà legislativa sulle norme estranee al quesito referendario, potendo esclusivamente «correggere, modificare o integrare la disciplina» risultante dall'esito abrogativo, ma sempre rispettando i «limiti del divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad espungere dal testo del decreto l'articolo 8 perché palesemente illegittimo nella misura in cui determina il prolungamento degli effetti di una normativa abrogata in via referendaria, in violazione del principio costituzionale di immodificabilità delle norme in senso contrario all'esito referendario sull'acqua pubblica; per l'effetto a riconoscere che il servizio idrico è Bene pubblico nonché un servizio essenziale con caratteristiche e requisiti inderogabili ed assolutamente incompatibili con la gestione mercantile.
9/3634-A/36. Sodano.


   La Camera,

   considerato che:

    nella sua relazione sull'attività svolta nel 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente presenta una analisi del difficile contesto sui prezzi e sulle dinamiche dell'energia, anche con riferimento alla tutela dei consumatori e agli strumenti messi in campo, segnalando la necessità di specifici interventi di sostegno;

    nel suo intervento di presentazione Stefano Besseghini, presidente Arera ha precisato che la prossima tappa per superare il mercato tutelato dell'energia elettrica sarà per i consumatori il 1° gennaio 2024, mentre a gennaio 2023 è prevista la fine della tutela per i domestici gas;

    rispetto a questo passaggio definito «complesso» l'Arera «ha già più volte segnalato l'opportunità di un rinvio della data, al fine di rendere contestuale la fine dei servizi nei due settori. È probabile, infatti, che possa ingenerarsi confusione tra le diverse scadenze, creando spazi per una eccessiva pressione commerciale verso i consumatori»;

    secondo la relazione i prezzi dell'energia sono aumentati nel 2021 anche sul mercato tutelato, con costi che hanno superato molte delle offerte sul mercato libero a prezzo fisso già sottoscritte, ma già oggi il mercato sconta una rilevante riduzione delle offerte a prezzo fisso e «a volte, rescissioni anticipate dei contratti»;

    e inoltre «Anche nel 2021, l'80 per cento delle offerte fisse è risultato meno conveniente della maggior tutela. Per i pochi clienti domestici che, invece, hanno sottoscritto offerte a prezzo variabile, nel 67 per cento dei casi si è osservato un maggior costo rispetto al servizio di tutela»;

    questi dati, secondo ARERA, testimoniano che il passaggio dai servizi di tutela al libero mercato, spesso non si traduce in un vantaggio economico per il cliente finale. La causa è da ricercare, probabilmente, nella pressione di un marketing aggressivo, che spesso fa leva su informazioni non corrette, e in un ruolo ancora prevalente dei principali operatori storici;

    ai sensi all'articolo 1, commi 61 e 65, della legge 4 agosto 2017, n. 124 l'ARERA ha creato un portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas e ha emanato linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di spostare al 1° gennaio 2024 la fine della tutela per i clienti domestici gas, facendola coincidere con quella dell'energia elettrica a fronte delle criticità autorevolmente sopra evidenziate;

   ad adottare ulteriori misure di protezione degli utenti, attraverso il contrasto alle pratiche commerciali scorrette e al telemarketing aggressivo, e ad ampliare la conoscibilità e la funzionalità del portale delle offerte di luce e gas di cui al comma 61 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, prevedendo che sia tempestivamente aggiornato con le nuove offerte e che il consumatore possa avviare la stipula di un nuovo contratto anche dal portale stesso.
9/3634-A/37. Baldelli.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 27 comma 1, lettera g) del provvedimento in esame contiene un criterio di delega nell'ambito delle semplificazioni dei controlli sulle attività economiche nel quale si prevede che accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti pubblici che esercitano funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, si svolga, tra l'altro e nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    tra i principi fondamentali del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è presente (articolo 17) il diritto alla cancellazione dei propri dati che non siano più corrispondenti a verità o non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

    il principio del diritto alla cancellazione dei propri dati personali è particolarmente rilevante nell'ambito di sistemi informativi detenuti da privati, con particolare riferimento ai rapporti economici. Ad oggi risultano circa 16.000.000 cittadini italiani segnalati nelle banche dati delle Centrali Rischi private (ad esempio CRIF, CTC, Experian e altre);

    di questi, circa 6.000.000 nonostante emerga dai terminali e atti che abbiano regolarizzato la propria posizione debitoria (e conseguentemente gli Istituti di Credito non abbiano nulla a pretendere nei loro confronti), sono costretti a subire l'abuso della segnalazione per diversi anni come «cattivi pagatori»,

impegna il Governo

in sede di redazione dei decreti applicativi relativi all'articolo 27 in esame, ad introdurre specifiche direttive per il rispetto dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), prevedendo l'implementazione di procedure volte a consentire la cancellazione dei dati detenuti dalle amministrazioni non più rispondenti alla realtà (diritto all'oblio) e individuando un periodo di conservazione dei dati stessi per il tempo strettamente necessario all'adempimento della funzione pubblica, tenuto conto dell'avvenuta regolarizzazione del soggetto passivo.
9/3634-A/38. D'Attis.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame contiene all'articolo 28 disposizioni in materia di intermediazione immobiliare;

    il comma 2 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede che, ai fini del contrasto dell'evasione fiscale nelle cessioni di immobili, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo e in tale ambito (lettera d) l'ammontare della spesa sostenuta per le attività di mediazione creditizia e le analitiche modalità di pagamento della stessa;

    nel settore dell'intermediazione immobiliare non sono applicabili le tariffe (Provvedimento Antitrust n. 13035/2004), per cui la determinazione della provvigione è lasciata alla libera contrattazione delle parti e non è raro che, da parte del mediatore, sulla base di quanto concordato con il cliente, possa essere previsto un compenso provvigionale differente tra venditore e acquirente;

    è opportuno salvaguardare la riservatezza dalle parti contraenti in merito all'importo della provvigione corrisposta, senza tuttavia incidere sulla valenza di contrasto all'evasione della citata norma. Peraltro con la digitalizzazione dei pagamenti e delle fatturazioni l'Agenzia delle entrate dispone con immediatamente dei compensi effettivamente ricevuti dal mediatore,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori interventi normativi volti a modificare la lettera d) del comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 nel senso di prevedere che in luogo dell'ammontare della provvigione sia riportato il numero della fattura rilasciata, fermo restando il mantenimento dell'obbligo di dichiarazione delle analitiche modalità di pagamento della provvigione.
9/3634-A/39. Polidori.


   La Camera,

   considerato che:

    in sede di discussione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021;

    al fine di giungere ad una progressiva revisione della disciplina delle concessioni demaniali marittime vanno realizzati il monitoraggio e la mappatura di tutte le aree demaniali: costiere, lacuali e fluviali, marittime, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio datata 12 dicembre 2016;

    occorre inoltre che il Governo, al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, prenda in assoluta considerazione i seguenti principi:

    definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, attestato da perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato e posto a carico del concessionario subentrante, in ragione del valore di mercato degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio;

    previsione che il valore della concessione sia composto dal canone, dal valore dell'avviamento commerciale accertato ai sensi degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sulla base del calcolo metodologico matematico di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 460 del 1996, e dal valore complessivo dei manufatti realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati; previsione in caso di assegnazione a nuovo concessionario sia in ogni caso garantito al concessionario uscente l'importo corrispondente del valore dell'avviamento commerciale e del valore complessivo dei manufatti di cui al precedente periodo;

    riconoscimento, nel caso di imprese per le quali la concessione demaniale costituisce un bene strumentale all'esercizio dell'attività, in sede di affidamento della concessione, di un diritto di prelazione alle imprese, concessionari uscenti, siano esse demaniali o private, o in aree situate a cavallo della dividente demaniale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare, nell'attuazione della disciplina concernente la revisione delle concessioni demaniali marittime, tutti i principi e criteri richiamati in premessa.
9/3634-A/40. Bagnasco, Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni per la tutela della concorrenza ed è finalizzato a promuoverne lo sviluppo, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni;

    nello specifico l'articolo 16 modifica la disciplina sull'obbligo, a carico dei grossisti di farmaci, di detenzione di un assortimento relativo ai medicinali oggetto di autorizzazione all'immissione in commercio ed ammessi a rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale e ad alcuni medicinali omeopatici;

    la tutela della concorrenza è un compito riservato alla legislazione esclusiva dello Stato (ex articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione). Occorre fissare con legge i criteri sulla base dei quali operare anche in sede regionale (in quanto sede titolare della competenza concorrente in materia di tutela della salute, ex articolo 117, comma 3 della Costituzione), determinando parametri obiettivi fissati «ex ante» e vincolando anche il decreto ministeriale;

    il principio da cui si parte è quello di rispettare non solo il principio di legalità in senso formale, che richiede un previo intervento legislativo, ma anche il principio di legalità in senso sostanziale, che richiede una sufficiente «copertura» legislativa e quindi di non rimettere «sic et simpliciter» a un decreto ministeriale la disciplina della materia;

    è di tutta evidenza che il regolatore nazionale debba acquisire una sufficiente conoscenza del mercato, che può ottenere soltanto attraverso gli attuali operatori. Per questo motivo, occorre prevedere la consultazione delle associazioni nazionali più rappresentative del comparto, come parte di una procedura di inchiesta pubblica,

impegna il Governo

a prevedere la consultazione delle organizzazioni nazionali più rappresentative delle strutture sanitarie private, come parte di una procedura di inchiesta pubblica nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture, nell'ambito della revisione e trasparenza delle misure previste per la concorrenza e la tutela della salute le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute.
9/3634-A/41. Gemmato.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del presente provvedimento prevede che la Corte dei conti si pronunci sull'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, da parte di un'amministrazione pubblica;

    la norma, quindi, conferma la legittimità del modello giuridico e operativo contraddistinto dalla presenza delle società partecipate miste, nelle quali vi è sia la presenza dell'amministrazione pubblica sia l'apporto dei soggetti privati;

    tale modello ha dimostrato – vi sono numerosi esempi, a partire dal servizio Acea di Roma – che le logiche operative di natura privatistica correlate al profitto prevalgono sulla centralità della funzione sociale, a cui deve invece orientarsi ogni servizio pubblico;

    si sono registrati, negli anni più recenti, aumenti notevoli di utili, i quali, tuttavia, non sono stati reinvestiti per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, per il miglioramento delle strutture, per una diminuzione delle tariffe o per l'erogazione di contributi a favore dei meno abbienti. Al contrario, essi si sono accumulati nelle casse dei soggetti privati;

    la spinta verso tale formula, combinata con l'obbligo di equilibrio di bilancio a carico degli enti locali, ha prodotto significative disuguaglianze tra le regioni più ricche e il Mezzogiorno del Paese;

    al contrario, il modello organizzativo delle aziende speciali, che rivestono un profilo giuridico di carattere pubblico, meglio si coniugano con gli obiettivi di garantire l'efficienza dei servizi pubblici, in ossequio al primo criterio enunciato dall'articolo 8, comma 2, lettera a), e allo stesso tempo, garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, la stabilità dei lavoratori, l'omogeneità di trattamento di essi, anche in termini di salari e diritti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di superare, per la gestione dei servizi pubblici essenziali, il modello giuridico e operativo contraddistinto dalla presenza delle società partecipate miste, prevedendo l'intervento dello Stato, quale unico soggetto erogatore e riequilibratore delle risorse e della qualità dei servizi, sul modello delle aziende speciali.
9/3634-A/42. Benedetti.


   La Camera,

   premesso che:

    in particolar modo gli articoli 3 e 4 del suddetto disegno di legge recano rispettivamente disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive e una delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico – ricreative e sportive;

    è importante ricordare come numerosi giuristi abbiano evidenziato nel corso degli anni che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali rappresentano un «bene» e non un «servizio». Lo stesso ex Commissario europeo Frederik Bolkestein, autore della direttiva, ha dichiarato il medesimo concetto in un convegno organizzato alla Camera dei deputati a cura dell'associazione «Donnedamare» in data 18 aprile 2018. In Italia, inoltre, non risulta essere presente il requisito della «scarsità delle risorse naturali», considerato invece necessario dall'articolo 12 della direttiva ai fini dell'applicazione della direttiva stessa. A riguardo, infatti, esistono ancora moltissimi beni pubblici nel nostro territorio (4.000 chilometri di coste nel solo sud) da assegnare mediante evidenza pubblica e in maniera «competitiva», cosa che contraddice i presupposti della normativa europea;

    all'inizio della XVIII Legislatura, nella convinzione di dover supportare le giuste motivazioni, gli interessi dei balneari italiani e di oltre 30 mila aziende che rappresentano il fiore all'occhiello del nostro turismo, Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge in data 22 maggio 2018 (AC. 652) a prima firma On. Zucconi con l'obiettivo di prorogare di 75 anni le concessioni all'epoca in scadenza. A distanza di oltre 4 anni, però, l'iter della suddetta proposta giace in Commissione Finanze, senza mai aver avuto la possibilità di iniziare una discussione a riguardo;

    l'assenza di ambiguità nella difesa dei balneari italiani da parte di Fratelli d'Italia non è venuta mai meno e lo dimostrano non solo gli innumerevoli emendamenti presentati a tutela del comparto nel corso della legislatura, ma anche il fatto che a seguito delle assurde sentenze nn. 17 e 18 del 2021 del Consiglio di Stato, Fratelli d'Italia sia stato l'unico Partito ad aver presentato ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione nei confronti di queste sentenze che hanno di fatto stroncato la proroga garantita dalla legge n. 145 del 2018;

    è paradossale che l'Italia sia da oltre trent'anni arrovellata attorno ad una tematica risolta già da anni al di fuori dei confini nazionali. Ad esempio all'interno dell'UE, Paesi come Spagna, Portogallo e Croazia hanno già da tempo risolto la questione in maniera positiva, provvedendo con lunghe concessioni da 30 a 75 anni, non includendo le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico – ricreative e sportive fra le attività attinenti alla direttiva Bolkestein ed evitando procedure di infrazione, cosa a cui invece sembra essere sempre più assoggettata attualmente la nostra Nazione,

impegna il Governo

ad individuare opportune soluzioni di carattere normativo volte ad escludere definitivamente dal campo di applicazione della Direttiva Servizi le concessioni demaniali operanti nel comparto turistico-balneare.
9/3634-A/43. Zucconi.