Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 30 marzo 2021

NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOC. XXVII, N. 18

Relazione della V Commissione sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18)

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore.

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 3 ore e 10 minuti
(discussione)
1 ora e 30 minuti
(dichiarazioni di voto)
 MoVimento 5 Stelle 31 minuti 10 minuti
 Lega – Salvini premier 27 minuti 10 minuti
 Partito Democratico 22 minuti 10 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
21 minuti 10 minuti
 Fratelli d'Italia 27 minuti 10 minuti
Italia Viva 13 minuti 10 minuti
Liberi e Uguali 12 minuti 10 minuti
 Misto: 37 minuti 20 minuti
  L'Alternativa c’è 7 minuti 4 minuti
  CAMBIAMO! -
  Popolo protagonista
5 minuti 3 minuti
  Centro Democratico 5 minuti 3 minuti
  Noi con l'Italia -
  USEI-Rinascimento ADC
4 minuti 2 minuti
  Facciamo eco -
  Federazione dei Verdi
4 minuti 2 minuti
  Azione - +Europa -
  Radicali Italiani
4 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti 2 minuti
  Europeisti – MAIE - PSI 4 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 marzo 2021.

  Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, Currò, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Frailis, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Pallini, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 marzo 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

  SANGREGORIO: «Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti» (2981);
   SPORTIELLO ed altri: «Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico» (2982);
   UNGARO: «Delega al Governo per la revisione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'introduzione di un'imposta negativa crescente per i contribuenti a basso reddito» (2983);
   MATURI e PIASTRA: «Definizione di una specifica classificazione merceologica dell'attività di toelettatura degli animali di affezione» (2984);
   POTENTI: «Modifiche all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di nomina del giudice competente per la vigilanza sul registro delle imprese e del conservatore del medesimo registro» (2985).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e della violenza sui minori» (2680) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Iorio.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Modifiche all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, in materia di benefìci per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata» (2896) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Elisa Tripodi.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di circostanza aggravante dell'istigazione o dell'apologia riferite al delitto di associazione di tipo mafioso o a reati commessi da partecipanti ad associazioni di tale natura» (2899) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Elisa Tripodi.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MORASSUT ed altri: «Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica» (2938) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):
  MANZO ed altri: «Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente l'istituzione di un Fondo per la riqualificazione degli stabilimenti termali» (2336) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 30 marzo 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 - la relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia e sulle attività connesse, approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 30 marzo 2021.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 9).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla VI Commissione (Finanze), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  Sentenza n. 49 del 23 febbraio – 29 marzo 2021 (Doc. VII, n. 621),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 41, nonché 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione agli articoli 16, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda.

  La Corte costituzionale, in data 30 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alle Commissioni riunite VII (Cultura), e XII (Affari sociali) nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  Sentenza n. 50 del 9 febbraio – 30 marzo 2021 (Doc. VII, n. 622),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2 e 4, della legge della Regione Calabria 30 aprile 2020, n. 1 (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 32/1996, 9/1992, 28/2010, 5/2018 e 6/2019);
dichiara, in via consequenziale, si sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Nome sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 3 e 5, e dell'articolo 10 della legge della Regione Calabria n. 1 del 2020;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi da 1 a 4, e 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 13 marzo 2019, n. 6 (Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione), promosse, in riferimento agli articoli 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 400).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 401).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

  Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con lettera in data 26 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, aggiornata al 31 dicembre 2020 (Doc. CCLIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 29 marzo 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (COM(2021) 137 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (COM(2021) 142 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza Malta ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2021) 147 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Difensore civico della regione Liguria.

  Il Difensore civico della regione Liguria, con lettera in data 29 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2020 (Doc. CXXVIII, n. 24).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 marzo 2021, ha dato comunicazione del conferimento dei seguenti incarichi, nell'ambito della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri:
   alla dottoressa Sabrina Bono, l'incarico di vice segretario generale;
  alla dottoressa Paola D'Avena, l'incarico di vice segretario generale;
   al dottor Ciro Daniele Piro, l'incarico di capo dell'Ufficio del segretario generale.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1721 – DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019-2020 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2757)

A.C. 2757 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2757 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 7.19, 7.21, 7.28, 14.1, 14.3, 14.4, 15.100, e 22.100, in quanto suscettibili di determinate nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2757 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea)

  Al comma 1, allegato A, al numero 1), premettere il seguente:
   01) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) regolamentare le forme di diffusione mediatica di informazioni che compromettano la credibilità personale, il prestigio e la reputazione dell'indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata, disponendo una adeguata sanzione disciplinare per chi favorisce la diffusione;
   b) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della direttiva (UE) 2016/343 anche mediante provvedimenti sanzionatori a carico di chi abbia concorso, con superficialità o negligenza, alla fuga di notizie durante le indagini preliminari del processo, ledendo l'immagine dell'indagato di cui non sia stata ancora legalmente provata la colpevolezza;
   c) ripristinare il divieto di pubblicazione integrale degli atti di indagine preliminare e dei testi delle intercettazioni, al fine di impedire che venga recato pregiudizio agli indagati la cui colpevolezza non sia stata ancora legalmente provata.
1.113. Lollobrigida, Montaruli, Mantovani, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, allegato A, al numero 1), premettere il seguente:
   01) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
*1.104. Costa, Magi, Montaruli, Lucaselli, Frassinetti.

(Approvato)

  Al comma 1, allegato A, al numero 1), premettere il seguente:
   01) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
*1.106. Zanettin, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Pittalis, Siracusano, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

(Approvato)

  Al comma 1, allegato A, al numero 1), premettere il seguente:
   01) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
*1.110. Annibali, Vitiello.

(Approvato)

  Al comma 1, allegato A, al numero 1), premettere il seguente:
   01) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
*1.150. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

(Approvato)

  Al comma 1, allegato A, al numero 1), premettere il seguente:
   01) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
*1.151. Turri, Bisa, Tateo, Potenti, Paolini, Morrone, Marchetti, Tomasi, Di Muro.

(Approvato)

  Al comma 1, allegato A, al numero 1), premettere il seguente:
   01) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
*1.152. Bazoli, De Luca.

(Approvato)

  Al comma 1, allegato A, al numero 1), premettere il seguente:
   01) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
*1.153. Giuliano, Galizia.

(Approvato)

  Al comma 1, allegato A, al numero 1), premettere il seguente:
   01) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
*1.154. Conte.

(Approvato)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1) e sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 (Doc. LXXXVI n. 1), approvata dal Senato il 5 dicembre 2018, il Governo è tenuto altresì a presentare alle Camere l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee adottate ai sensi degli articoli da 3 a 29 avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.
1.1. Montaruli, Mantovani.

A.C. 2757 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della citata legge n. 234 del 2012, e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

A.C. 2757 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riordinare le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, attraverso l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi di media digitali con adeguamento delle disposizioni e delle definizioni, comprese quelle relative ai servizi di media audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la condivisione di video, alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
   b) prevedere misure atte ad assicurare un'adeguata tutela della dignità umana e dei minori in relazione ai contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video generati dagli utenti, e alle comunicazioni commerciali da parte delle piattaforme per la condivisione dei video, affidando i relativi compiti, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e co-regolamentazione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale di regolamentazione di settore;
   c) prevedere specifiche misure a tutela dei consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, anche mediante il ricorso a procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi di indennizzo in caso di disservizi, affidando la regolamentazione di tali procedure all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   d) prevedere misure per la promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta e anche attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi di cui alla lettera a);
   e) prevedere misure per l'adeguamento delle prescrizioni per le comunicazioni commerciali da applicare anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video e per la revisione dei limiti di affollamento pubblicitario secondo princìpi di flessibilità, proporzionalità e concorrenzialità;
   f) prevedere apposite misure per il contenimento del livello sonoro delle comunicazioni commerciali e dei messaggi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private nonché dai fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo con le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   g) prevedere che i fornitori di servizi di media, comprese le piattaforme social, forniscano agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti, anche pubblicitari, che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, ivi compreso il divieto di pubblicità relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre specifiche misure nei confronti di chi utilizza profili fittizi di soggetti inesistenti o tramite l'appropriazione di identità altrui, al fine di alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi o per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false;
   h) prevedere che i fornitori di servizi di media audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, associandole a un'avvertenza acustica qualora i contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;
   i) garantire la tutela dei minori dai contenuti, anche pubblicitari, non appropriati che accompagnano programmi per bambini o vi sono inclusi, relativi a prodotti alimentari o bevande, anche alcoliche, che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata, nonché prevedere idonee misure, anche di promozione di procedure di auto-regolamentazione e di co-regolamentazione, tese a ridurre efficacemente l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive per tali bevande e prodotti alimentari;
   l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione dei video;
   m) aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza;
   n) aggiornare l'apparato sanzionatorio amministrativo già previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, rispetto ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2018/1808, sulla base dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: via satellite aggiungere le seguenti: o mediante applicazioni multimediali di terze parti installate sul dispositivo qualora questo sia connesso ad internet.
3.4. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera h), dopo la parola: acustica aggiungere le parole: e visiva di una durata minima di cinque secondi.
3.5. Mantovani, Montaruli, Mollicone.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: non è raccomandata aggiungere le seguenti: o relativi a comportamenti alimentari suscettibili di evolvere in patologie dell'alimentazione.
3.1. Montaruli, Mantovani, Mollicone.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione alle pause pubblicitarie che intervallano la trasmissione dei programmi radiotelevisivi o dei contenuti video presenti sul web e dedicati a un pubblico minorenne.
3.6. Mantovani, Montaruli.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: con particolare riguardo rispetto alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale, della sicurezza cibernetica e della libertà d'espressione sulla rete.
3.3. Montaruli, Mantovani, Mollicone, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: e, anche al fine di tutelare il diritto d'autore e la sovranità digitale italiana, su istanza dei titolari dei diritti, garantire che l'Autorità possa ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.
3.2. Montaruli, Mantovani, Mollicone.

A.C. 2757 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
   b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;
   c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;
   d) assicurare il rispetto dei princìpi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, così come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972;
   e) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l’internet delle cose, come il Low Power Wide Area (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;
   f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;
   g) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;
   h) aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;
   i) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
   l) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
   m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel telemarketing.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche)

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: garantendo standard elevati di sicurezza cibernetica, con particolare riguardo nei confronti di soggetti extra-europei operanti nel settore delle telecomunicazioni, anche al fine di tutelare la sovranità digitale.
4.2. Montaruli, Mantovani, Mollicone.

A.C. 2757 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa. A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:
    1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a quelli definiti dalla presente lettera;
    2) il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i princìpi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo;
   c) individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di sussidiarietà verticale, per l'installazione degli impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere a) e q), riducendo altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;
   d) individuare procedure abilitative semplificate per gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;
   e) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa;
   f) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell'aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica;
   g) prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle misure vigenti e l'introduzione di meccanismi d'obbligo, fatti salvi i vincoli paesaggistici e i limiti imposti dalla tipologia dell'edificio;
   h) individuare misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della relativa produzione energetica, con conseguente minore utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di generazione diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A tal fine, prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi;
   i) prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso un iter autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica;
   l) incoraggiare la ricerca per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti durante il ciclo di produzione dei sistemi di accumulo dell'energia, in particolare attraverso la sostituzione di sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno impattanti, per allungare la vita utile in condizione di massimo rendimento dei sistemi di accumulo e per facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita;
   m) introdurre misure per l'utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve (short rotation forestry), in coerenza con le previsioni europee sull'utilizzo a cascata, in particolare sui princìpi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà, e con le esigenze ambientali di cui alla lettera p), considerando anche le opportunità derivanti dalle biomasse residuali industriali;
   n) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;
   o) prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo energetico, purché siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica;
   p) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l'autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell’eternit o dell'amianto. Prevedere inoltre che l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione tengano conto dei seguenti indirizzi:
    1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti;
    2) il meccanismo dello scambio sul posto sia soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia;
   q) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee, e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale e del paesaggio, privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso;
   r) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;
   s) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente;
   t) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;
   u) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;
   v) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   z) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti;
   aa) introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal PNIEC, anche coordinando e integrando le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
   bb) prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate all'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;
   cc) promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;
   dd) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
   ee) a partire dal 1o gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:
    1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);
    2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere che le cave, le discariche esaurite e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale a seguito di procedimenti di caratterizzazione o bonifica ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabile non sono considerate aree agricole ai fini dell'ammissione agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a prescindere dalla qualificazione delle medesime aree dettata dal pertinente strumento urbanistico.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera d):
    sostituire la parola: razionalizzando con la seguente: riducendo;
    dopo le parole: procedimenti autorizzativi aggiungere le seguenti: prevedendo ulteriori tipologie di impianti che possono avere accesso ai meccanismi concorrenziali per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione e;
    alla lettera g) dopo le parole: da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: e cogenerazione ad alto rendimento;
    alla lettera p) primo periodo, dopo le parole: dell'amianto aggiungere le seguenti:, e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1;
   dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
    q-bis) uniformare le norme che regolano la determinazione e la gestione dell'ecocontributo di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato e installati negli impianti incentivati o in « grid parity», al fine di favorire la sostituzione dei pannelli fotovoltaici obsoleti con pannelli fotovoltaici nuovi e tecnologicamente più avanzati, garantendo comunque un'adeguata copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli sostituiti o dismessi.
5.8. Ruffino.

  Al comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo le parole: evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo aggiungere la seguente: eventualmente.
5.15. Foti, Mantovani, Montaruli.

  Al comma 1, lettera p), dopo le parole: completa rimozione dell’eternit o dell'amianto aggiungere le seguenti:, e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1.
5.16. Foti, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:
   cc-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, sia con riferimento agli impianti esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione allo sviluppo di filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO2 nei suoli agricoli e forestali.
5.12. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:
   cc-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine di efficientare le produzioni agricole e zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e periurbane.
5.13. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:
   ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1o gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili.
5.14. Foti, Montaruli, Mantovani.

A.C. 2757 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento ordinamentale e, in particolare, alla disciplina nazionale in materia di tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
   b) stabilire che i poteri investigativi e decisori di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano gli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990;
   c) apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità o non si conformino all'esercizio dei suoi poteri istruttori, in linea con le sanzioni irrogate dalla Commissione per analoghe infrazioni ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;
   d) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare, nei limiti edittali fissati dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sanzioni e penalità di mora efficaci, proporzionate e deterrenti alle persone fisiche che non adempiano alle richieste di informazioni e alla convocazione in audizione da parte dell'Autorità ovvero si sottraggano alle ispezioni domiciliari o le ostacolino;
   e) disporre che il termine di prescrizione per l'irrogazione della sanzione da parte dell'Autorità sia interrotto dagli eventi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1 e che, in analogia con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003, la prescrizione operi comunque alla scadenza del termine doppio di quello originariamente previsto, fatte salve le cause di sospensione di cui al medesimo articolo 29, paragrafo 2;
   f) prevedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

A.C. 2757 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare con riferimento all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e all'articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle pratiche sleali, ferma restando l'applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale;
   b) mantenere e ulteriormente definire i princìpi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale;
   c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica;
   d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna;
   e) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto;
   f) confermare che i princìpi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrici in una transazione commerciale, seppur escluse dall'applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni;
   g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione;
   h) prevedere, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico;
   i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce relative alle pratiche sleali, che possono provenire da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agroalimentare;
   l) prevedere la possibilità di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633;
   m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento;
   n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione delle denunce come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/633, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale;
   o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all'autorità nazionale di un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/633;
   p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Ispettorato può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;
   q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;
   r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;
   s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
   t) prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali;
   u) prevedere l'applicabilità della normativa risultante dall'esercizio della delega di cui al presente articolo a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare).

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) estendere l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli, anche ai servizi relativi a tali prodotti;
7.19. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere, per talune filiere, congrui tempi di adeguamento alla normativa per tutelare le peculiarità delle stesse;
7.20. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
7.21. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: esclusivamente.
7.26. Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) garantire nei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, la determinazione del prezzo sulla base dei costi medi di produzione elaborati su base mensile da ISMEA, in accordo alla metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
7.22. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:, la vendita sottocosto e la vendita tramite aste al buio.
7.23. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1 lettera p), sostituire le parole: designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) con le seguenti: confermare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: A tal fine, l'Ispettorato con la seguente: A tal fine, tale Autorità.
7.28. Ciaburro, Caretta, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente fino alla fine della lettera.
7.27. Ciaburro, Caretta, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:
   v) prevedere che la facoltà accordata all'autorità di contrasto nazionale in base all'articolo 6 lettera d) della direttiva (UE) n. 2019/633 sia limitata e non riduca la portata della normativa in termini di divieti di pratiche sleali;
7.24. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:
   v) confermare l'esenzione dagli obblighi della normativa di particolari forme di transazione tra operatori agricoli, come il conferimento tra strutture associative e quelle relative a particolari filiere;
7.25. Montaruli, Mantovani.

A.C. 2757 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) definire in modo restrittivo i «programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui all'arti- colo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della direttiva (UE) 2019/789, in particolare riconducendo il concetto di «produzione propria» alla nozione di «produzione interna»;
   b) individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/789, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, e assicurando il loro funzionamento sulla base di un sistema tariffario regolamentato dall'organismo di gestione.
8.1. Montaruli, Mantovani.

A.C. 2757 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale», nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;
   b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;
   c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;
   d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;
   e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/ 790, che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;
   f) individuare la disciplina applicabile nel caso in cui l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche «orfana» e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
   g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;
   h) prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;
   i) definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
   l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;
   m) definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/ 790 spettante agli editori nel caso in cui l'opera sia utilizzata in virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;
   n) definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza;
   o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;
   p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;
   q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: all'articolo 3 con le seguenti: agli articoli 3 e 4.
9.1. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) garantire che la riserva dei diritti di estrazione di testo e dati di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2019/790 sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e goda di facile accessibilità a tutti i titolari dei diritti, in particolare per le esigenze delle piccole, medie e micro-imprese e dei singoli autori che pubblicano su servizi di condivisione di contenuti online.
9.2. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) specificare che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non possono vincolare l'accesso ai propri servizi alla rinuncia alla riserva di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2019/790.
9.3. Montaruli, Mantovani, Mollicone.

  Al comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere che l'adeguata tutela dei diritti degli editori, tramite le associazioni di categoria, maggiormente rappresentative, sia garantita da una negoziazione obbligatoria che individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione che remuneri il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790. In caso di mancato accordo tra le parti in un termine prestabilito, l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato definisce le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;
9.6. Mollicone, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) garantire che la segnalazione fornita dai titolari dei diritti di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera c) della direttiva (UE) 2019/790 sia utilizzabile tramite sistemi standard aperti e sia facilmente accessibile anche alle piccole, medie e micro-imprese.
9.4. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   q-bis) prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017. n. 35;
9.5. Montaruli, Mantovani, Mollicone.

A.C. 2757 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee;
   b) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle Autorità di vigilanza europee;
   c) confermare, ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, l'individuazione nella Banca d'Italia dell'autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2019/878 e il regolamento (UE) 2019/876 attribuiscono agli Stati membri;
   d) attribuire all'autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 i poteri previsti dagli articoli 124 e 164 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876;
   e) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle;
   f) con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti in banche e imprese di investimento, previsto in attuazione dell'articolo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/878, estendere l'applicazione di tale potere a tutti gli enti sottoposti a regime intermedio disciplinati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per quanto attiene al rinvio all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
   g) apportare alla disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche volte ad assicurarne la conformità agli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia e, in particolare, alle previsioni riguardanti l'individuazione delle partecipazioni rilevanti acquisite in via indiretta e tramite patti parasociali.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2757 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare alla normativa vigente e in particolare a quella di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/879, nonché all'applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;
   b) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti;
   c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 180 del 2015; la Banca d'Italia, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea;
   d) con riferimento alla disciplina della sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna nel corso di una risoluzione o prima del suo avvio, avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33 bis, paragrafo 3, e dall'articolo 69, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;
   e) con riferimento alla disciplina sulla commercializzazione a investitori non professionali degli strumenti finanziari computabili nel requisito minimo di passività soggette a bail-in, avvalersi, con le modalità più idonee ad assicurare la tutela di tali investitori, delle facoltà previste dall'articolo 44 bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, e prevedere opportune forme di coordinamento con i poteri e le competenze attribuiti alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza;
   f) avvalersi della facoltà, con gli effetti previsti dall'articolo 71 bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879, di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879;
   g) apportare alla normativa di cui alla lettera a) ogni altra modifica e integrazione volta a chiarire la disciplina applicabile e ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati, anche tenendo conto di quanto previsto dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di celerità delle relative procedure;
   h) apportare al decreto legislativo n. 180 del 2015 e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la coerenza con il regolamento (UE) n. 806/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877;
   i) coordinare la disciplina delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 180 del 2015 e dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 806/2014 e coordinare il regime sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell'articolo 44 bis della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2757 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione))

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) in coerenza con le modalità e gli obblighi di servizio pubblico, definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;
   b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete;
   c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti rinnovabili e delle esigenze di flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico, prevedendo l'attivazione di servizi di flessibilità e servizi ancillari anche di carattere standardizzato sulle reti di distribuzione, ai sensi degli articoli 31 e 32 della direttiva (UE) 2019/944, nonché l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti, definendo in particolare procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la costruzione e l'esercizio di accumuli di energia nonché modalità di realizzazione congruenti con la finalità di accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non programmabili individuata come necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;
   d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), h) e i), allo scopo di definire una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere, nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale;
   e) aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;
   f) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità;
   g) riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, da adottare con cadenza biennale, coordinandolo con il piano di sicurezza, e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;
   h) aggiornare la disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico;
   i) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali per l'energia (ACER) o dell'autorità nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso il potere di imporre sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per cento del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata;
   l) indirizzare i princìpi tariffari verso una tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica;
   m) introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti, propedeutiche all'ottenimento dei risultati previsti dalla strategia del « Clean Energy Package».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 12.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione))

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) introdurre misure per l'elettrificazione dei consumi e la realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia al fine di garantire la produzione da fonti rinnovabili e la sicurezza della rete elettrica;
12.1. Gebhard, Emanuela Rossini, Plangger, Schullian.

A.C. 2757 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/1160, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dalla citata direttiva alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;
   b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie per adeguarlo al regolamento (UE) 2019/1156 e alle relative norme tecniche di attuazione, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;
   c) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernenti la disciplina sull'operatività transfrontaliera delle società di gestione del risparmio, delle società di gestione UE e dei Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE nel caso di stabilimento di succursali, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 41, 41-bis e 41-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
   d) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) UE e Fondi di investimento alternativi (FIA) UE prevista dagli articoli 1, numero 4), e 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/1160, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;
   e) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina di cui agli articoli 1, numero 5), e 2, numero 3), della direttiva (UE) 2019/1160 prevista per il contenuto della lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e nel caso di modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui all'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE e di cui all'articolo 32 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto già specificamente previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998;
   f) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dagli articoli 1, numero 6), e 2, numero 4), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di ritiro della notifica nel caso in cui un gestore intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o di un FIA in uno o più Stati membri, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a);
   g) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dall'articolo 2, numeri 1) e 2), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di pre-commercializzazione di FIA, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorità nazionali indicate nella lettera a);
   h) designare la CONSOB e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, quali autorità competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156;
   i) designare la CONSOB quale autorità competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1156;
   l) designare la CONSOB quale autorità competente alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156;
   m) attribuire alla CONSOB le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156;
   n) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156;
   o) attribuire alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, già previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nei limiti e secondo i criteri ivi indicati;
   p) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156, nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;
   q) prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2757 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»))

  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
   b) individuare, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, il Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal medesimo regolamento;
   c) prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi pescati nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;
   d) prevedere l'obbligatorietà della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato, al termine dell'attività piscatoria in acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;
   e) individuare, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429 attraverso:
    1) la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
    2) la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia di sanità animale;
    3) la predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolaio di una malattia elencata nel regolamento (UE) 2016/429 o di una malattia emergente o di insorgenza di un pericolo che può probabilmente comportare un grave rischio per la sanità pubblica o animale;
   f) individuare criteri, regole e condizioni, nonché livello di responsabilità, per delegare, in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/429, specifiche attività ufficiali ai veterinari non ufficiali;
   g) adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di registrazione e riconoscimento degli stabilimenti e degli operatori e in materia di identificazione e tracciabilità degli animali terrestri detenuti alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
   h) individuare le modalità per adempiere agli obblighi informativi verso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali di settore attraverso il riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e delle province autonome;
   i) individuare, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, strumenti e modalità operative per consentire alle autorità competenti, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali, di acquisire i dati e le informazioni risultanti dall'attività di sorveglianza svolta dagli operatori e dagli esiti delle visite di sanità animale effettuate dai veterinari aziendali, di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018, ai sensi degli articoli 24 e 25 del menzionato regolamento;
   l) individuare, in attuazione del capo 2 della parte II del regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV (ricetta elettronica veterinaria) lo strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti alla disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, appartenenti alla tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E;
   m) prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano;
   n) prevedere per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, princìpi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, predisporre specifici programmi di formazione nei settori agricolo o dell'acquacoltura anche tramite l'istruzione formale;
   o) conformare la normativa ai princìpi della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione;
   p) introdurre sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;
   q) prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»))

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
14.5. Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e con l'obiettivo di una piena valorizzazione dei risultati già raggiunti e di una drastica semplificazione degli adempimenti per le imprese evitando ogni ulteriore onere che vada al di là delle misure strettamente richieste dalla normativa europea;
14.1. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; per quanto attiene la emanazione, l'implementazione ed il monitoraggio delle misure attuative della normativa comunitaria in materia di sanità animale, Il Ministero della salute opera in stretto coordinamento con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché consulta in maniera continua ed istituzionale le organizzazioni professionali agricole di rilevanza nazionale.
14.2. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 2, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: senza alcun nuovo onere per le imprese di allevamento.
14.3. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, infine, le parole: e concentrando nella Banca dati nazionale tutti i dati raccolti attraverso altri sistemi di rilevamento che fanno capo alle strutture di allevamento evitando il proliferare di banche dati zootecniche anche con altre finalità.
14.4. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 2, sopprimere la lettera q).
14.100. Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

A.C. 2757 – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione)

  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, al regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, e al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, come modificato dal regolamento (UE) 2020/561, e del regolamento (UE) 2017/746, e in particolare le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi medici, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento nonché riordino di quelle residue;
   b) stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori di dispositivi medici sul territorio italiano, nonché gli utilizzatori, come definiti dall'articolo 2, punti 30), 34) e 37), del regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2, punti 23), 27) e 30), del regolamento (UE) 2017/746, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute;
   c) provvedere al riordino e al coordinamento delle attività tra gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi medici, anche attraverso una ridefinizione dei compiti e anche ai fini dell'emanazione di indirizzi generali uniformi per la garanzia di efficienza del sistema, ivi incluso il riordino del meccanismo di definizione dei tetti di spesa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
   d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 e il riordino del sistema vigente. Il sistema sanzionatorio deve prevedere la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
   e) individuare le modalità di tracciabilità dei dispositivi medici attraverso il riordino e la connessione delle banche dati esistenti o in via di implementazione in conformità al Sistema unico di identificazione del dispositivo (sistema UDI), previsto dai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, in modo da salvaguardare il livello informativo più completo;
   f) previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rendere i procedimenti di acquisto più efficienti attraverso l'articolazione e il rafforzamento delle funzioni di Health technology assessment (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base degli obiettivi individuati dal relativo Programma nazionale HTA e adeguare le attività dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi;
   g) adeguare i trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e sensibili;
   h) prevedere il sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione)

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
15.100. Bologna, Rospi.

A.C. 2757 – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)

  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1991, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;
   b) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche necessarie per prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, di gestire e commercializzare fondi europei per il venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale;
   c) modificare il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per adeguarlo alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;
   d) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il regime sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico in attuazione della direttiva 2011/61/CE anche ai gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013;
   e) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1991 nonché ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2757 – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria)

  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) prevedere, in attuazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3 bis e 3 ter del regolamento medesimo, introdotti dal regolamento (UE) 2019/518, attraverso modificazioni al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, e in linea con i limiti edittali ivi previsti, anche prevedendo che le infrazioni siano sanzionate solo quando abbiano carattere rilevante secondo criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio;
   b) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2019/518, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

A.C. 2757 – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»))

  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al titolo III del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) designare il Ministero dello sviluppo economico quale autorità competente ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;
   b) individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri dell'autorità di cui alla lettera a), attribuiti ai sensi dell'articolo 58 e dell'articolo 56, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/881;
   c) definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza; le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro e non devono essere superiori nel massimo a 5.000.000 di euro;
   d) prevedere, in conformità all'articolo 58, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/881, il potere dell'autorità di cui alla lettera a) di revocare i certificati rilasciati ai sensi dell'articolo 56, paragrafi 4 e 5, lettera b), emessi sul territorio nazionale, salvo diverse disposizioni dei singoli sistemi europei di certificazione adottati ai sensi dell'articolo 49 di detto regolamento.

A.C. 2757 – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE)

  1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 e del regolamento (UE) 2019/941, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, tenendo conto dei seguenti indirizzi specifici:
    1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico nazionale (PUN);
    2) prevedere una semplificazione e una modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e auto-dispacciamento in sinergia con quanto disposto all'articolo 12, comma 1, lettera f), nonché la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;
   b) nell'opera di riordino di cui alla lettera a), attribuire all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze in materia di esenzione dell'accesso ai terzi per gli interconnettori ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, al fine di semplificare la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;
   c) in materia di ricorso al ridispacciamento della generazione, allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943, conferire all'ARERA le competenze finalizzate alla deroga all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;
   d) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943, l'irrogazione da parte dell'ARERA di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

A.C. 2757 – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP))

  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e di annullamento della registrazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo regolamento, tra cui la vigilanza sull'adozione e la corretta attuazione delle procedure in materia di governo e di controllo del prodotto in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con particolare riguardo alle competenze previste in materia di autorizzazione alla costituzione delle forme pensionistiche individuali e vigilanza sulle stesse, anche prevedendo forme di coordinamento e di intesa tra le anzidette autorità;
   b) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) i poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/1238, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine e quelli di intervento sul prodotto rispettivamente previsti dagli articoli 62 e 63 del medesimo regolamento, in coerenza con quanto disposto ai sensi della lettera a);
   c) individuare nella COVIP l'autorità nazionale competente a effettuare la pubblicazione nel proprio sito internet delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, prevedendo che la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS garantiscano un collegamento diretto dai propri siti internet a tale pubblicazione;
   d) definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti;
   e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di imporre ai fornitori di PEPP di fornire, ai risparmiatori in PEPP, proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238, basate su ipotesi fissate a livello nazionale in modo da permettere la confrontabilità con i prodotti nazionali;
   f) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di determinare le condizioni relative alla fase di accumulo del sottoconto nazionale del PEPP;
   g) esercitare l'opzione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di prevedere che la richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP sia presentata in forma scritta e che questi abbia anche il diritto di ricevere comunicazione, in forma scritta, da parte del fornitore di PEPP, dell'accoglimento della stessa;
   h) esercitare l'opzione di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che, nel caso di richiesta di trasferimento del risparmiatore in PEPP, consente di fissare le commissioni e gli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore di PEPP trasferente, per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso, ad un limite inferiore rispetto a quello previsto nella medesima disposizione, ovvero ad un limite diverso nel caso in cui il fornitore di PEPP consenta ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con una frequenza maggiore di quella prevista dall'articolo 52, paragrafo 3, dello stesso regolamento;
   i) esercitare, in coerenza con la vigente disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, l'opzione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di fissare le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni del sottoconto nazionale, ivi incluse le condizioni del rimborso prima dell'inizio della fase di decumulo;
   l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di adottare misure volte a privilegiare la rendita vitalizia quale forma di erogazione della prestazione, coordinando e collegando tali misure alla definizione del trattamento fiscale di cui alla lettera d);
   m) esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238, che consente di specificare le condizioni che devono sussistere affinché lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP ai sensi della lettera c);
   n) attribuire alle autorità designate ai sensi della lettera a) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le violazioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per le violazioni di ulteriori obblighi previsti dal regolamento medesimo, nel rispetto dei criteri e dei limiti nonché delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i princìpi indicati nella lettera a); le sanzioni amministrative pecuniarie devono essere non inferiori nel minimo a 500 euro e non superiori nel massimo a quanto previsto dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238;
   o) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, si tenga conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo regolamento e prevedere la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 69 del medesimo regolamento (UE) 2019/1238;
   p) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie a dare adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della Commissione europea previste dal medesimo regolamento;
   q) prevedere forme di coordinamento e di intesa tra le autorità di cui alla lettera a), al fine di dare esecuzione alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

A.C. 2757 – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio)

  1. I decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo;
   b) stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, designando, a tal fine e in ossequio al principio di cui alla lettera a):
    1) quale autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153, l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;
    2) le autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1153, tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
   c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia.

  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2757 – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
   b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
   c) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
   d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;
   e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa;
   f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;
   g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

  2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 22.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sostenibili con le seguenti: risultanti maggiormente sostenibili sulla base di appositi studi di LCA (Life Cycle Assessment), le cui procedure sono standardizzate da norme riconosciute a livello internazionale,.
22.2. Ruffino.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, e comunque a condizione che siano garantite capacità e risultati in termini di igiene, sicurezza, conservazione e durabilità degli alimenti non inferiori a quelle assicurate dall'uso di imballaggi in plastica;.
22.4. Ruffino.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: bicchieri di plastica aggiungere le seguenti: monouso senza tappi o con tappi amovibili (con conseguente esclusione di qualsiasi contenitore di bevande preconfezionate in ambito produttivo a prescindere dalla loro forma).
22.8. Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) effettuare una riforma organica della gestione delle materie plastiche e di tutti gli imballaggi, all'interno della quale prevedere sia oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei produttori dei prodotti di plastica, sia in favore di una complessiva revisione del sistema fiscale e delle tassazioni nel settore, per non pregiudicare gli investimenti per lo sviluppo di materiali che contribuiscono a una maggiore responsabilità anche da parte dei consumatori;.
22.7. Ruffino.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) prevedere che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/904, esclusivamente con riferimento agli agitatori per bevande di cui al numero 5) della parte B dell'Allegato della medesima direttiva, sia differita al 3 luglio 2022.
22.100. Silli.

A.C. 2757 – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
   b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
   c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

A.C. 2757 – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari)

  1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2757 – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 25.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012)

  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/2402;
   b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402;
   c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
   d) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera b):
    1) dispongano di poteri di vigilanza conformi a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402, in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
    2) provvedano alla cooperazione e allo scambio di informazioni con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (EBA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 e in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;
    3) provvedano ad adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402;
    4) individuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti;
   e) attuare l'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2402 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 32, nonché dagli articoli 3 e 5 del citato regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste nel rispetto, fermi restando i massimi edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali:
    1) 30.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone giuridiche;
    2) 5.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone fisiche.

  3. Si applica l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2757 – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 26.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste;
   b) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162;
   c) attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri per l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162;
   d) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;
   e) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2019/2162 per le violazioni ivi indicate, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, e anche tenuto conto del regime di pubblicazione previsto dall'articolo 24 della medesima direttiva, fatti salvi i poteri attribuiti alla CONSOB in materia di offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita ai sensi della parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   f) con riferimento al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura, avvalersi delle facoltà di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2019/2162;
   g) con riferimento all'emissione di obbligazioni garantite con strutture delle scadenze estensibili, avvalersi della facoltà di cui all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/2162;
   h) attribuire all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facoltà di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/2160, di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dal medesimo articolo;
   i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le disposizioni in materia di obbligazioni garantite da crediti nei confronti di piccole e medie imprese con il quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite europee.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2757 – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 e per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;
   b) per le imprese che si qualificano come enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, prevedere disposizioni in materia di autorizzazione, vigilanza prudenziale e gestione delle crisi, secondo quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2014, nonché dalle disposizioni del Meccanismo di vigilanza unica e del Meccanismo di risoluzione unico, tenuto conto del riparto di competenze tra la Banca centrale europea e la Banca d'Italia previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, e dagli articoli 6 e 6-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del riparto di competenze tra il Comitato di risoluzione unico e la Banca d'Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonché delle competenze e dei poteri riservati alla CONSOB secondo le attribuzioni e le finalità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
   c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB che, nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari e secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, tengono conto degli orientamenti emanati dalle autorità di vigilanza europee;
   d) designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/2034 per l'esercizio delle funzioni e dei poteri previsti dalla stessa direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, sulle imprese diverse da quelle di cui alla lettera b) del presente comma, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
   e) designare la Banca d'Italia quale autorità competente a decidere sull'applicazione alle imprese di investimento delle norme della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034 e dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo adeguate forme di coordinamento con la CONSOB nel rispetto delle attribuzioni e delle finalità indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
   f) confermare la Banca d'Italia quale autorità competente ad esercitare, ove opportuno, le discrezionalità in materia di politiche e prassi di remunerazione per le imprese di investimento previste dall'articolo 32 della direttiva (UE) 2019/2034 e rimesse agli Stati membri;
   g) con riferimento alla disciplina delle imprese di Paesi terzi che prestano servizi e attività di investimento con o senza stabilimento di succursale, apportare alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e di attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie alla corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia, nell'ambito di quanto già sancito dagli articoli 28 e 29-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; confermare l'attribuzione alle anzidette autorità dei poteri e delle competenze di vigilanza previsti con riguardo alle imprese di Paesi terzi dalla direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2034, e dal regolamento (UE) n. 600/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2033, ivi inclusi i poteri di controllo e di intervento sui prodotti di cui al titolo VII, capo I, del citato regolamento (UE) n. 600/2014, in coerenza con il generale riparto di attribuzioni previsto a legislazione vigente;
   h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e alla parte V, titolo II, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e finalità previste dai citati testi unici, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2019/2034, di quelle del regolamento (UE) 2019/2033 e delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogarle.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2757 – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 28.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) introdurre le definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle quali soltanto si applica la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
   b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare la gente di mare.

A.C. 2757 – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti criteri direttivi specifici: prevedere che la costituzione online sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in denaro, e sia stipulata, anche in presenza di un modello standard di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 29.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) prevedere la predisposizione di linee guida ministeriali per l'adozione dei provvedimenti che garantiscano una maggiore tutela dell'ambiente marino, individuando quelle prescrizioni più restrittive che riducano la percentuale di rischio di sversamento in mare di alcune tipologie di rifiuti prodotti dalle navi in coerenza con le norme comunitarie vigenti in materia di riduzione dei rifiuti plastici, e che al contempo tutelino la salute e incolumità pubblica nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti sia a livello comunitario che nazionale, con riferimento ai rifiuti con alto rischio igienico sanitario cosiddetti potenzialmente infetti con specifico riguardo ai liquami cosiddetti sewage;
   b) prevedere il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria che rappresentano tutta l'utenza coinvolta, inclusi i gestori degli impianti portuali, nella predisposizione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti;
   c) prevedere l'obbligo di conferimento di tutti i rifiuti generati dalle navi prima di lasciare il porto, e nel caso in cui la sosta si prolunghi per oltre 24 ore, l'obbligo di conferimento nell'arco delle stesse, al fine di soddisfare gli standard igienico sanitari ed attenuare il rischio biologico ad essi correlato con particolare riguardo ai rifiuti alimentari di tipo putrescibile ed i liquami;
   d) prevedere l'ipotesi di deroga nel caso in cui la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva oggetto di recepimento. Inoltre, in caso di ancoraggio, anche legato dalla non necessità di svolgere operazioni commerciali, la nave rimane comunque soggetta al pagamento della tariffa indiretta prevista per chi non conferisce i rifiuti, subordinata al rilascio della deroga;
   e) chiarire che i residui del carico non devono essere ricompresi nella tariffa indiretta che è dovuta per tutte le tipologie di rifiuti a prescindere che gli stessi vengano conferiti. Considerare la soglia del 30 per cento indicata all'articolo 8, comma 2, lettera b), ii) della direttiva oggetto di recepimento, per differenziare adeguatamente le tariffe tra chi conferisce e chi richiede le deroghe;
   f) prevedere che il rilascio della deroga deve costituire un'eccezione all'obbligo di conferimento dei rifiuti, tenendola distinta dall'esenzione; la deroga ha validità giornaliera e riguarda tutte le tipologie di navi mentre l'esenzione ha validità per un periodo specifico e riguarda solo le navi di linea;
   g) individuare zone definite altamente sensibili e vulnerabili in cui dovrebbe essere vietato qualsiasi scarico di rifiuti anche oltre le tre miglia marine (consentito dalla Convenzione Marpol 73/78); queste zone sono da individuare nei parchi marini, santuario dei cetacei, nel mare Adriatico e analoghi.
29.01. Ruffino.

Allegato A
(articolo 1, comma 1)

  1) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);
  2) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020);
  3) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);
  4) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);
  5) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);
  6) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
  7) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
  8) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1o maggio 2021);
  9) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021);
  10) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1o luglio 2021);
  11) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1o luglio 2021);
  12) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
  13) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
  14) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
  15) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
  16) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
  17) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);
  18) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
  19) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);
  20) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);
  21) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
  22) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021);
  23) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1o agosto 2021);
  24) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1o agosto 2022);
  25) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 1o agosto 2021);
  26) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022);
  27) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
  28) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/ 61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
  29) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
  30) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
  31) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021);
  32) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020);
  33) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
  34) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);
  35) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022);
  36) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021);
  37) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);
  38) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).

A.C. 2757 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 contiene i criteri di delega per l'attuazione del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, istituito dalla direttiva 2018/1972/UE, il cui termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2020;
    il nuovo codice europeo innova regole ed obiettivi comuni riguardanti il settore delle telecomunicazioni nell'UE, definendo i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e delle altre autorità competenti, insieme alle procedure volte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nell'Unione europea;
    tra i princìpi e criteri direttivi specifici indicati dall'articolo 4 rileva il riordino delle disposizioni del vigente Codice delle comunicazioni elettroniche per l'adozione di un nuovo codice e l'armonizzazione della normativa di settore, anche mediante l'assegnazione di nuove competenze all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore, con aggiornamento dei relativi compiti per rafforzarne le prerogative di indipendenza ed alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico;
    in aderenza a quanto previsto dall'articolo 40 della suddetta direttiva, in tema di sicurezza delle reti e dei servizi, è richiesto agli Stati membri anche di prevenire e minimizzare gli incidenti di sicurezza per utenti, reti, servizi e aziende, affinché i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica adottino misure adeguate e proporzionate, di natura tecnica e organizzativa, atte a gestire adeguatamente i rischi per la sicurezza di reti e servizi;
    tale previsione risponde all'esigenza di ridurre i rischi di incidente di sicurezza e di resistere a un determinato livello di riservatezza, ad azioni che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati o dei relativi servizi offerti o di comunicazione elettronica, anche allo scopo di facilitare il coordinamento tra gli Stati membri mediante l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA);
    le nuove disposizioni europee richiamano, dunque, l'esigenza di ricomprendere in sede di recepimento della presente direttiva e nell'ambito del riordino delle disposizioni del Codice delle comunicazioni, anche i profili concernenti la sicurezza delle reti in materia di cybersecurity;
    sulla base dei Considerando 96 e 97 e dell'articolo 40 della richiamata direttiva, viene lasciato uno spazio di discrezionalità ai singoli Stati circa la possibilità di rafforzare i profili di sicurezza mediante la previsione di un obbligo generalizzato per i fornitori di reti pubbliche o servizi di comunicazione elettronica di utilizzare strumenti e soluzioni di crittografia e tecniche atte a minimizzare e a prevenire i rischi di incidenti e a garantire un livello di sicurezza a tutela di utenti, reti, servizi e aziende. Tale scelta, che comporta un sistema semplice ma efficace di controllo, potrebbe far guadagnare all'Italia un vantaggio competitivo in questo campo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 4, concernente il recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 per l'istituzione del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, un rafforzamento delle norme di sicurezza delle reti e dei servizi, sulla base dei Considerando 96 e 97 e dell'articolo 40 della suddetta direttiva, anche mediante il ricorso, pur nel principio della gradualità, all'obbligatorietà dell'adozione di strumenti di crittografia e/o tecniche atte a diminuire e minimizzare i rischi di incidenti da parte dei soggetti facenti parte del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica e delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, con particolare riferimento a quelle che compongono il Servizio Sanitario Nazionale, maggiormente esposti a rischio cibernetico e di sicurezza delle comunicazioni.
9/2757/1Battilocchio, Rossello, Marrocco, Pettarin, Elvira Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
    tra i numerosi principi e i criteri di delega, rileva la previsione di cui alla lettera ee) che esclude, in ragione degli impatti causati in termini di deforestazione, olio di palma, olio di soia e acidi grassi dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile e dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, già a partire dal 1o gennaio 2023, con una tempistica non graduata rispetto a quanto indicato dalle stesse fonti normative europee in materia;
    i principi di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, sanciti nell'articolo 29 della Direttiva RED II, sono stati integrati e attuati con il Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione UE, il quale stabilendo i criteri per la determinazione delle materie prime a elevato rischio ILUC (Indirect Land-Use Change) per l'impatto su terreni che presentano elevate scorte di carbonio, stabilendo anche che, a partire dal 31 dicembre 2023, il loro contributo dovrebbe essere gradualmente ridotto fino a raggiungere lo 0 per cento al più tardi entro il 2030;
    mentre la disposizione in oggetto, prevede la sospensione dei contributi ed incentivi da effettuare in modo non graduale, con il rischio di compromettere importanti investimenti già effettuati, colpendo gli unici operatori che, insieme ai produttori di biocarburanti, utilizzano materie prime certificate sostenibili, con il pericolo concreto di un dirottamento della produzione di tali prodotti verso paesi extracomunitari, spesso con una minore sensibilità alla tematica ambientale;
    in Italia, infatti, gli impianti del comparto della produzione di energia elettrica da bioliquidi sostenibili utilizzano esclusivamente bioliquidi sostenibili certificati da soggetti abilitati a livello internazionale e accreditati secondo lo schema nazionale – Sistema Nazionale di Certificazione (SNC), di cui al DM 14 novembre 2019 «Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi»;
    tale comparto, composto da quasi 200 impianti dedicati alla sola produzione elettrica e quasi 300 in assetto cogenerativo, garantisce la generazione di circa 7 TWh annui di energia elettrica rinnovabile e programmabile, con impianti distribuiti su tutto il territorio nazionale, con una potenza installata complessiva di circa 800 MW. Alcuni di questi impianti, che utilizzano una tecnologia interamente sviluppata in Italia, sono stati dalla ARERA, su comunicazione di TERNA, considerati essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
    taluni impianti, inoltre, garantiscono energia elettrica e termica a interi cluster industriali caratterizzati da elevati assorbimenti energetici, molti dei quali già da diversi anni operano in un contesto di economia circolare (comparti del settore dell’automotive, siti di lavorazione delle materie agro-alimentari o dell'industria dei carburanti di seconda generazione, cartiere, centri di recupero di oli usati, solo per citarne alcune). La loro chiusura provocherebbe il rischio di crisi industriali a cascata per il venir meno della competitività dei prezzi dell'energia elettrica;
    la sospensione anticipata degli incentivi contenuta nella suddetta previsione, di cui alla lettera ee) dell'articolo 5 del provvedimento in esame, può determinare la perdita integrale di ingenti investimenti sostenuti dagli operatori e una conseguente chiusura di importanti impianti, con gravi e immediate ripercussioni sul fronte occupazionale – quantificato in oltre 6.000 unità tra addetti diretti, indiretti e delle imprese collegate, spesso in contesti territoriali disagiati (alto livello di disoccupazione o in ambiti di crisi aziendali: Acerra, Valbasento, Piombino, Gorizia, Ottana, etc.);
    la previsione di una brusca interruzione dei previsti contributi per un comparto produttivo così rilevante, appare come una violazione di un principio di legittimo affidamento, che rappresenta un corollario del principio della certezza del diritto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 5, concernente il recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), di rimodulare l'implementazione di un phase out degli impianti di tale comparto, con una tempistica maggiormente graduale e progressiva, in aderenza a quanto indicato dalla normativa europea, ed eventualmente coincidente con la naturale scadenza degli incentivi, predisponendo, altresì, mediante successivi provvedimenti legislativi, misure volte a salvaguardare gli investimenti già effettuati ed incentivi per il comparto di produzione di energia e di biocarburanti coinvolti, atte a favorire processi di riconversione, orientati all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, funzionali alla sicurezza del sistema elettrico.
9/2757/2Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Elvira Savino, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti: regolamento (UE) 2017/745, in materia di dispositivi medici (come modificato dai regolamento (UE) 2020/561) e del regolamento (UE) 2017/746, in materia di dispositivi medici diagnostici in vitro;
    il settore dei dispositivi medici riveste una grande importanza nell'assistenza sanitaria, contribuendo al miglioramento del livello di protezione della salute attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative per la diagnosi, la prevenzione, le cure e la riabilitazione; il quadro normativo europeo in questo settore sta subendo una profonda revisione, non solo in seguito all'entrata in vigore dei citati regolamenti oggetto di adeguamento ma anche e soprattutto in relazione alla crisi pandemica;
    nell'ambito dei principi e criteri direttivi indicati nella disposizione in esame, rileva l'introduzione dell'obbligo di corresponsione, da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato – al netto dell'imposta sul valore aggiunto – derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature (lettera h));
    pur avendo il Senato ridotto, in sede di prima lettura, l'aliquota massima prevista, si tratta di comunque una nuova tassa a carico delle aziende di medical devices che non tiene conto della situazione causata dalla crisi pandemica;
    la nuova imposizione fiscale rischia di colpire un settore vitale per fronteggiare la pandemia, rendendo meno attrattivo il mercato italiano per chi produce e commercializza dispositivi medici indispensabili (come respiratori e mascherine), in contraddizione con gli indirizzi della stessa Commissione Europea che ha proposto, proprio in considerazione della crisi sanitaria originata da Covid-19, l'esenzione temporanea dai dazi doganali e dall'IVA sull'importazione di dispositivi medici e di protezione da Paesi terzi (decisione n. 2020/1101 del 23 luglio 2020) – una previsione dettata dal fatto che gli Stati membri ancora segnalano la carenza di tali dispositivi;
    in analoga direzione e a fronte delle medesime preoccupazioni, è stata introdotta nella manovra di bilancio 2021-2023 – grazie a un emendamento a prima firma di Forza Italia e divenuto trasversale – l'esenzione dell'IVA sulla cessione di strumenti diagnostici e vaccini per COVID-19, e sulle prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, fondamentali per combattere la pandemia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in sede di attuazione dell'articolo 15, per l'adeguamento ai regolamenti europei in materia di dispositivi medici e di dispositivi medici in vitro, di rinviare l'entrata in vigore della previsione concernente la quota da versare a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici indispensabili a fronteggiare il COVID-19, in ragione della grave crisi pandemica ancora in atto.
9/2757/3Pettarin, Battilocchio, Rossello, Marrocco, Elvira Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, reca principi e criteri del prodotto per le bottiglie luglio 2021, salvo alcune eccezioni: le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024 e le misure relative alla responsabilità estesa del produttore a partire dal 31 dicembre 2024;
    la direttiva (UE) 2019/904 prevede una riduzione duratura del consumo di alcuni prodotti di plastica monouso entro il 2026; fissa un obiettivo di raccolta pari al 90 per cento per il riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77 per cento entro il 2025);
    stabilisce che la produzione di queste bottiglie debba prevedere un contenuto di almeno il 25 per cento di plastica riciclata a partire dal 2025 (per le bottiglie in PET), e il 30 per cento a partire dal 2030 (per tutte le bottiglie);
    l'obiettivo ambizioso è quello di ridurre l'impatto sull'ambiente di determinati prodotti in plastica e di promuovere una transizione verso un'economia circolare, introducendo misure specifiche che includono un divieto a livello dell'Unione europea sull'utilizzo di prodotti in plastica monouso, ogniqualvolta siano disponibili alternative di prodotti non inquinanti. Il divieto riguarda alcuni prodotti di plastica tra cui: posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); piatti; cannucce; bastoncini cotonati; agitatori per bevande; al contempo, la direttiva mira ad incoraggiare, per quanto riguarda i materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso;
    tale direttiva, basata sul principio «chi inquina paga», definisce le responsabilità dei produttori che dovranno coprire i costi della gestione e rimozione dei rifiuti, della raccolta dei dati e delle misure di sensibilizzazione adottate per alcuni tipi di prodotti (contenitori per alimenti e bevande, bottiglie, tazze, pacchetti e involucri, sacchetti in materiale leggero e prodotti del tabacco con filtri);
    la legge di bilancio 2021-2023 ha previsto il rinvio dell'entrata in vigore della cosiddetta plastic tax, per limitare la penalizzazione di settori economici rilevanti per il nostro Pil e offrire tempi adeguati alla riconversione produttiva di tali comparti. In tale direzione occorrerebbe, nelle more di tale rinvio, intervenire fattivamente per un riordino complessivo della materia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, anche mediante successivi interventi legislativi, una riforma organica in tema di gestione delle materie plastiche e di tutti gli imballaggi, volta ad accompagnare con misure incentivanti i comparti produttivi che necessitano di processi di riconversione verso una transizione ecologica, comprensiva anche di un riordino del sistema fiscale e degli oneri amministrativi, volta ad eliminare le tassazioni che colpiscono comparti già impegnati nella sostenibilità ambientale e che finirebbero per pregiudicare qualsiasi effetto favorevole ad investimenti per rinnovazione e lo sviluppo di materiali alternativi, atti a indurre comportamenti maggiormente responsabili anche da parte dei consumatori.
9/2757/4Marrocco, Pettarin, Battilocchio, Rossello, Elvira Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, in tema di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, il cui termine per il recepimento è fissato al 3 luglio 2021, salvo alcune eccezioni; le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024 e le misure relative alla responsabilità estesa del produttore a partire dal 31 dicembre 2024;
    la direttiva (UE) 2019/904 prevede una riduzione duratura del consumo di alcuni prodotti di plastica monouso entro il 2026; fissa un obiettivo di raccolta pari al 90 per cento per il riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77 per cento entro il 2025); stabilisce che la produzione di queste bottiglie debba prevedere un contenuto di almeno il 25 per cento di plastica riciclata a partire dal 2025 (per le bottiglie in PET), e il 30 per cento a partire dal 2030 (per tutte le bottiglie);
    l'obiettivo ambizioso è quello di ridurre l'impatto sull'ambiente di determinati prodotti in plastica e di promuovere una transizione verso un'economia circolare, introducendo misure specifiche che includono un divieto a livello dell'Unione europea sull'utilizzo di prodotti in plastica monouso, ogniqualvolta siano disponibili alternative di prodotti non inquinanti. Il divieto riguarda alcuni prodotti di plastica tra cui: posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); piatti; cannucce; bastoncini cotonati; agitatori per bevande; al contempo, la direttiva mira ad incoraggiare, per quanto riguarda i materiali destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, in alternativa a quelli monouso;
    tale direttiva, basata sul principio «chi inquina paga», definisce le responsabilità dei produttori che dovranno coprire i costi della gestione e rimozione dei rifiuti, della raccolta dei dati e delle misure di sensibilizzazione adottate per alcuni tipi di prodotti (contenitori per alimenti e bevande, bottiglie, tazze, pacchetti e involucri, sacchetti in materiale leggero e prodotti del tabacco con filtri),

impegna il Governo

a garantire, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 22, concernente il recepimento della direttiva (UE) 2019/904, un processo di transizione verso un'economia circolare aderente a modelli imprenditoriali e a prodotti e materiali innovativi e maggiormente sostenibili, valutati sulla base di appositi studi LCA (Life Cycle Assessment), le cui procedure sono standardizzate da norme riconosciute a livello internazionale, nonché a valutare la possibilità di assicurare capacità e risultati in termini di igiene, sicurezza, conservazione e durabilità degli alimenti non inferiori a quelli garantiti dall'uso di imballaggi in plastica, anche per attenuare l'impatto della riduzione dell'incidenza di prodotti di plastica monouso sul nostro comparto agricolo.
9/2757/5Elvira Savino, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge di delegazione europea contiene princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
    tale direttiva europea è il frutto di un faticoso quanto importante lavoro, durante la fase ascendente, di bilanciamento tra varie esigenze: quella di assicurare la libertà di circolazione dei contenuti sulla rete, con il libero utilizzo dei frutti del lavoro intellettuale a fini didattici e di ricerca, e quella di garantire maggiori tutele agli artisti, con una giusta remunerazione per il lavoro culturale, creativo, giornalistico, intellettuale, per i contenuti prodotti e utilizzati nel web;
    tra i numerosi princìpi e criteri direttivi specifici ai fini della delega in oggetto, mancano, tuttavia, alcune previsioni che investono profili di rilevante valore;
    necessiterebbe di maggiore attenzione, in sede di attuazione della delega per il recepimento della citata direttiva, la specifica attuazione dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, affinché gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni su servizi di musica su richiesta, possano ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Si tratta di un diritto al compenso che esiste già per altre tipologie di utilizzazioni, ma che in ambito digitale spetta solo agli artisti dell'audiovisivo ma non a quelli della musica;
    la protezione degli autori e degli editori, con l'attribuzione di un adeguato riconoscimento economico e il diritto a una maggiore tutela nei confronti delle grandi piattaforme digitali internazionali, in altri Paesi come la Francia ha trovato forme di tutela maggiormente stringenti, in aderenza anche alla suddetta direttiva europea,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 9, concernente il recepimento della direttiva (UE)2019/790, di prevedere un diritto all'equo compenso, adeguato e proporzionato, per gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche da parte delle piattaforme di servizi di musica a richiesta che utilizzano le loro esecuzioni, da gestire in forma collettiva, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 della medesima direttiva, la quale stabilisce il principio che autori, artisti interpreti o esecutori hanno il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata;
   a valutare la possibilità di favorire, anche mediante successivi provvedimenti, forme obbligatorie di contrattazione o arbitrati da parte delle piattaforme digitali, affinché sia negoziato con gli editori il giusto compenso per l'uso dei contenuti prodotti nell'ampio spettro dei settori della cultura (musica, cinema, audiovideo, tv, autori, teatri, fotografi e stampa).
9/2757/6Palmieri, Casciello, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Elvira Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto prevede, nell'indicare uno dei criteri di recepimento della Direttiva 2018/2001, all'articolo 5, comma 1, lettera ee), che siano oggetto di phase out – a partire dal 2024 e in modo progressivo – unicamente i bioliquidi caratterizzati da un elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni;
    così scritta la lettera ee) rischia di andare oltre la cornice della Direttiva citata;
    in Italia, infatti, gli impianti del comparto della produzione di energia elettrica da bioliquidi («Comparto») utilizzano esclusivamente bioliquidi sostenibili certificati da soggetti abilitati a livello internazionale e accreditati secondo lo schema nazionale – Sistema Nazionale di Certificazione (SNC) – di cui al decreto ministeriale 14 novembre 2019 «Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi»;
    il Comparto è composto da quasi 200 impianti dedicati alla sola produzione elettrica e quasi 300 in assetto cogenerativo. Gli impianti garantiscono la generazione di circa 7 TWh annui di energia elettrica rinnovabile e programmabile e sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, con una potenza installata complessiva di circa 800 MW;
    la tecnologia utilizzata è interamente sviluppata in Italia. Alcuni di questi impianti sono stati dichiarati dalla ARERA, su comunicazione di TERNA, «essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale». In vista, infatti, della crescente penetrazione delle FER intermittenti nel mix energetico nazionale, la programmabilità della produzione caratteristica di questa fonte la rende essenziale e sinergica con le altre rinnovabili. Appartengono a questo insieme impianti la cui produzione è già stata arrestata per la mancata attuazione del comma 8 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sebbene insistessero sullo stesso sito industriale di altri impianti tuttora in produzione;
    la brusca sospensione anticipata degli incentivi, prevista dalla lettera ee), nonostante la dinamicità e la capacità di rispondere agli stimoli normativi dimostrata dal Comparto, determinerebbe la chiusura immediata degli impianti, con gravi e immediate ripercussioni sul fronte occupazionale. Il comparto garantisce lavoro ad oltre 6.000 unità tra addetti diretti, indiretti e delle imprese collegate, spesso in contesti territoriali disagiati (alto livello di disoccupazione o in ambiti di crisi aziendali: Acerra, Valbasento, Piombino, Gorizia, Ottana, eccetera);
    alcuni impianti garantiscono energia elettrica e termica ad interi cluster industriali, caratterizzati da elevati assorbimenti energetici, molti dei quali già da diversi anni operano in un contesto di economia circolare (comparti del settore dell’automotive, siti di lavorazione delle materie agro-alimentari o dell'industria dei carburanti di seconda generazione, cartiere, centri di recupero di oli usati, per citarne alcuni). La loro chiusura comporterebbe quindi il rischio di crisi industriali a cascata per il venir meno della competitività dei prezzi dell'energia elettrica;
    va inoltre sottolineato che la sospensione anticipata degli incentivi determinerebbe la perdita integrale di ingenti investimenti sostenuti dagli operatori, con evidente violazione di un principio di legittimo affidamento, che rappresenta un corollario del principio della certezza del diritto. L'ottenimento della qualifica di Impianti A Fonti Rinnovabili – IAFR da parte del GSE, infatti, garantisce formalmente all'operatore il diritto di ricevere incentivi. Gli impianti del Comparto producono energia rinnovabile con costi di esercizio, manutenzione e approvvigionamento tali da rendere necessario un sostegno pubblico per mantenere un margine operativo positivo;
    la disposizione contenuta nella lettera ee) comporterebbe quindi il rischio di contenziosi con l'amministrazione pubblica, per investimenti effettuati sulla base di incentivi concessi e successivamente ritrattati. L'amministrazione sarebbe chiamata a provvedere al relativo indennizzo degli operatori, per il pregiudizio arrecato in loro danno (ex articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo);
    inoltre, molti degli investimenti effettuati hanno reso necessaria una copertura economica attraverso garanzie richieste ad istituti di credito, che risulterebbero quindi compromessi, con il rischio di notevoli esposizioni finanziarie;
    l'effetto della norma introdotta dalla lettera ee), peraltro, potrebbe essere diametralmente opposto a quello voluto: con la chiusura del Comparto (che utilizza esclusivamente materie prime certificate sostenibili), la produzione di tali materie prime verrebbe «dirottata» verso Paesi extra-europei che, non avendo ancora sviluppato una profonda cultura ambientale, non richiedono bioliquidi sostenibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in coerenza con le finalità della Direttiva 2018/2001, che il phase out degli impianti possa essere implementato in modo graduale, in coerenza con la naturale scadenza degli incentivi, promuovendo, al contempo, iniziative di riconversione orientate all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili (grassi o altri residui e sottoprodotti) o, laddove non fosse possibile, verso soluzioni efficienti (ad esempio impianti di cogenerazione ad alto rendimento) e/o funzionali alla sicurezza del sistema elettrico.
9/2757/7Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020», contiene disposizioni in merito al diritto d'autore connessi al mercato unico digitale;
    gli effetti socio-economici della pandemia causata dal COVID-19 se, da un lato, stanno incidendo negativamente da oltre un anno sull'intero settore musicale, dall'altro, hanno fatto registrare la decisa crescita del mercato dello streaming ad esclusivo vantaggio di produttori e piattaforme;
    è universalmente riconosciuto che i servizi streaming allo stato attuale rappresentano più della metà delle entrate dell'industria musicale globale, senza però generare a favore degli artisti redditi degni di tal nome;
    per gli artisti interpreti ed esecutori del video la legge prevede la possibilità di negoziare direttamente con le piattaforme un equo compenso ogni volta che le loro opere sono trasmesse in streaming. Lo stesso però non si verifica per cantanti e musicisti dando vita ad una inspiegabile disparità di trattamento. Infatti, il quadro normativo nazionale vigente non prevede che gli artisti interpreti ed esecutori dell'audio ricevano un compenso per gli utilizzi delle loro opere in streaming on demand da parte degli utilizzatori come invece avviene per gli utilizzi cosiddetti «lineari»;
    l'articolo 9 del disegno di legge 2757 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;
    la Direttiva ha come obiettivo principale quello di adattare al contesto digitale la protezione del diritto d'autore e in particolare il Titolo IV, Capo 3, quello di rafforzare la posizione degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori nell'ambito dello sfruttamento delle loro opere nel mercato dell’online;
    l'articolo 18 della Direttiva in oggetto prevede che gli Stati membri provvedano a che gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere online, abbiano il diritto a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata;
    lo sfruttamento in streaming on demand delle opere musicali ha avuto un incremento del 26 per cento nel 2019;
    i dati della Federazione Industria Musicale Italiana attestano che nel 2020 i ricavi del primo semestre del mercato musicale sono per l'86 per cento dovuti al digitale, di cui l'82 per cento rappresentato dallo streaming;
    per garantire anche agli artisti della musica la tutela delle utilizzazioni delle loro opere sulle piattaforme digitali, appare opportuno prevedere l'introduzione di una forma di compenso finalizzato alla tutela degli artisti interpreti ed esecutori della musica per lo sfruttamento on demand delle loro opere come è già previsto per gli sfruttamenti cosiddetti «lineari»,

impegna il Governo

in sede di adozione del provvedimento di attuazione della Direttiva (UE) 2019/790, a valutare la previsione di misure volte a garantire, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi che abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle loro opere su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
9/2757/8De Giorgi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;
    l'articolo 15 stabilisce princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro;
    il comma 2 dell'articolo 15 prevede specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo;
    il comma 2, lettera h), prevede un sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore all'0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature;
    in base alla relazione tecnica allegata al provvedimento, i proventi del prelievo di cui alla lettera h) dovrebbero essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici oggetto di regolamentazione con gli atti adottati previsti dalla presente delega;
    sempre la relazione tecnica stabilisce che solo in sede di attuazione della delega saranno esplicitate le modalità di versamento e di utilizzo delle risorse che deriveranno dal contributo di cui alla lettera h);
    la relazione tecnica asserisce, infine, che i soggetti pubblici interessati dovrebbero poter svolgere le attività che saranno previste nelle disposizioni di attuazione della norma di delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incrementate dal versamento della quota sopra citata;
    l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) stabilisce che qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, i quali sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
    l'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, disciplina il fondo per il recepimento della normativa europea, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;
    tra i dispositivi medici oggetto del prelievo di cui alla lettera h) rientrano anche dispositivi medici quali macchinari degli ospedali, come tac e respiratori, ma anche dispositivi di uso corrente e quotidiano come siringhe, pannoloni e mascherine, ossia tutti dispositivi in prima linea nella lotta al COVID-19;
    il decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2015, in materia di razionalizzazione della spesa del SSN ha introdotto, all'articolo 9-ter, un procedimento finalizzato al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per i dispositivi medici;
    l'introduzione di nuove imposizioni fiscali rischierebbero di colpire un settore vitale per la salute pubblica, rischiando di fare dell'Italia il Paese meno vantaggioso per chi produce o commercializza dispositivi medici in un momento in cui tali strumenti sono nodali per la gestione della pandemia e contraddicendo gli indirizzi della stessa Commissione Europea che per prima ha proposto l'esenzione IVA dai medical devices,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di rimandare l'applicazione della lettera h), fino al momento in cui non siano stati determinati gli oneri derivanti dai decreti attuativi, come previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;
   a valutare l'opportunità di provvedere agli oneri derivanti dalle norme di delega facendo ricorso al fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012;
   ad intervenire con appositi provvedimenti normativi per migliorare e rendere più competitivo il mercato italiano per le aziende che operano nel settore dei dispositivi medici.
9/2757/9Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    gli editori di giornali svolgono un ruolo centrale nella creazione di contenuti informativi di alta qualità e rappresentano, ad oggi, il solo argine possibile alla proliferazione delle fake news o di analoghe attività di misinformation: per continuare a garantire anche nell'era digitale questa fondamentale precondizione di ogni società democratica e libera, devono poter contare su una effettiva tutela del prodotto informativo;
    nel mondo digitale vi è un forte squilibrio tra il valore che la produzione dei contenuti editoriali genera per le piattaforme digitali e i ricavi percepiti dagli editori: i contenuti editoriali vengono spesso, parzialmente o completamente, sfruttati dalle piattaforme digitali (OTT), senza che venga riconosciuto alcun compenso ai titolari dei diritti;
    la diffusione sistematica e non remunerata di opere protette dal diritto d'autore è un fenomeno che desta grave allarme, in quanto pregiudica la sostenibilità dell'industria editoriale, svaluta l'apporto di competenze e professionalità qualificate e, non da ultimo, influisce sulla libertà e il pluralismo dell'informazione, incidendo sulla quantità e la qualità dell'offerta editoriale,
    risulta attualmente urgente l'introduzione di un'adeguata previsione normativa che garantisca agli editori di essere remunerati, seppur a fronte di meccanismi di negoziazione contrattuale, a fronte dell'utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali, avuto riguardo anche delle esperienze a cui si è assistito in altri Paesi;
    la nozione di «estratto breve», avuto riguardo anche delle esperienze degli altri Paesi europei, è suscettibile di dare adito a condotte potenzialmente lesive nei confronti in particolar modo degli editori, da parte delle società che offrono servizi web di aggregatori di notizie nonché di motori di ricerca,
    il supporto che le istituzioni devono assicurare agli operatori dell'editoria si rende, in particolare in questo momento storico, fondamentale;
    le considerazioni espresse in premessa, infatti, non possono prescindere dall'analisi delle conseguenze drammatiche che hanno colpito il settore dell'editoria a causa dell'emergenza epidemiologica e delle misure che sono state intraprese per farvi fronte;
    l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni che ha stimato un calo del fatturato complessivo dell'editoria quotidiana e periodica dei primi 6 mesi 2020 di 326 milioni rispetto al primo semestre 2019;
    il Considerando 54 della direttiva Copyright recita: «Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica (...)»;
    il Considerando 58 recita, tra l'altro, che «Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria e favorire in tal modo la disponibilità di informazioni affidabili (...)» e aggiunge che, «Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva»;
    in una risposta resa in data 9 novembre 2020, il Commissario UE Thierry Breton, nell'escludere che l'imposizione ex ante di un meccanismo di gestione collettiva del diritto sia compatibile con lo spirito della Direttiva, ha tuttavia ribadito, a nome della Commissione europea, che l'articolo 15 riconosce agli editori di giornali il diritto esclusivo di autorizzare o proibire la distribuzione e la messa a disposizione delle loro pubblicazioni da parte dei soggetti prestatori di servizi della Società dell'informazione; di conseguenza, tale diritto può essere esercitato dagli editori singolarmente o, a scelta, affidandolo ad enti/associazioni rappresentative munite di specifico mandato ad hoc, nel perseguimento della finalità propria dell'articolo 15 della Direttiva che è quella di assicurare la giusta remunerazione per gli utilizzi dei contenuti editoriali da parte delle piattaforme digitali,

impegna il Governo:

   a prevedere che la tutela dei diritti degli editori venga garantita, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da una negoziazione effettiva e in buona fede che individui, entro un termine definito, criteri condivisi per la determinazione di una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi delle società di informazione finalizzata a remunerare i diritti degli editori medesimi;
   ad adottare tutte le misure necessarie affinché, in caso di mancato accordo tra le parti riguardo al termine suddetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia incaricata di definire le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;
   ad adottare iniziative volte a chiarire che, nell'ambito della definizione del concetto di «estratti molto brevi» di cui alla direttiva in oggetto, non solo venga preservata la libera circolazione delle informazioni, ma venga altresì promossa l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva medesima.
9/2757/10Casciello, Aprea, Palmieri, Saccani Jotti, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
    in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera h) del suddetto articolo prescrive che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, trovino adeguata tutela i diritti degli editori e quelli degli autori di tali pubblicazioni e ciò in ossequio all'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento;
    tale articolo 15 prevede una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, mediante l'introduzione di diritti connessi al diritto d'autore per la riproduzione e messa a disposizione del pubblico di tali pubblicazioni;
    in particolare, con l'obiettivo di promuovere il giornalismo di qualità e l'accesso da parte dei cittadini alle informazioni e fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 15 della citata direttiva, viene riconosciuto agli editori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione o comunicazione al pubblico delle pubblicazioni di carattere giornalistico, con l'obiettivo di assicurare agli editori maggiore controllo sull'utilizzo dei propri contenuti;
    non può non rilevare a tal proposito il considerando 61 della direttiva oggetto di recepimento laddove afferma che le «disposizioni non dovrebbero incidere sulla libertà contrattuale, i titolari dei diritti non dovrebbero essere obbligati a rilasciare un'autorizzazione o a concludere accordi di licenza»;
    ciò è stato ribadito dalla Commissione europea in una recente risposta all'interrogazione E-004603/2020 in seno al Parlamento europeo, secondo la quale gli Stati membri non possono attuare l'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento prevedendo un meccanismo obbligatorio di gestione collettiva, in quanto tale meccanismo priverebbe gli editori della possibilità di esercitare autonomamente il diritto esclusivo sopra richiamato;
    il rispetto del principio della libertà contrattuale – principio cardine del diritto dell'Unione europea – si pone alla base dello sviluppo di un efficiente mercato dei diritti d'autore e diritti connessi a tutela non solo degli operatori coinvolti ma anche degli utenti che in un mercato dinamico e concorrenziale avrebbero sicuramente una più ampia e varia offerta di contenuti;
    tale principio non preclude la facoltà in capo agli editori di affidare per propria scelta a terzi la gestione dei diritti connessi ad essi afferenti;
    l'imposizione di meccanismi obbligatori di gestione collettiva e l'imposizione, in caso di mancato accordo tra le parti, di un meccanismo obbligatorio di tipo arbitrale non solo si pongono in contrapposizione al richiamato principio della libertà contrattuale ma, così come indicato dalla Commissione europea nella risposta all'interrogazione precedentemente citata, esula dalla cornice normativa e dallo spirito della direttiva (UE) 2019/790, frutto di un delicato bilanciamento tra la necessità di preservare la libera circolazione dei contenuti online e proteggere i detentori dei diritti,

impegna il Governo

in fase di esercizio della delega, in linea con le disposizioni della direttiva oggetto di recepimento e come chiarito nella risposta all'interrogazione citata in premessa, ad assicurare che il rispetto del richiamato principio della libertà contrattuale venga preservato, anche nel caso di mancato accordo tra le parti, escludendo meccanismi obbligatori di gestione collettiva ed evitando l'introduzione di meccanismi obbligatori di tipo arbitrale, che non solo esulano dalla cornice normativa della direttiva ma che influirebbero inoltre in maniera indiretta sull'accesso ai contenuti da parte degli utenti, determinando effetti distorsivi sul mercato dell'informazione.
9/2757/11Gadda, Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;
    l'articolo 15 stabilisce princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, del regolamento (UE) 2020/ 561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro;
    il comma 2 dell'articolo 15 prevede specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo;
    il comma 2, lettera h), prevede un sistema di finanziamento del governo dei dispositivi medici attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore all'0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature;
    in base alla relazione tecnica allegata al provvedimento, i proventi del prelievo di cui alla lettera h) dovrebbero essere destinati a finanziare le attività di governo dei dispositivi medici oggetto di regolamentazione con gli atti adottati previsti dalla presente delega;
    sempre la relazione tecnica stabilisce che solo in sede di attuazione della delega saranno esplicitate le modalità di versamento e di utilizzo delle risorse che deriveranno dal contributo di cui alla lettera h);
    la relazione tecnica asserisce, infine, che i soggetti pubblici interessati dovrebbero poter svolgere le attività che saranno previste nelle disposizioni di attuazione della norma di delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incrementate dal versamento della quota sopra citata;
    l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) stabilisce che qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, i quali sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
    l'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, disciplina il fondo per il recepimento della normativa europea, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;
    tra i dispositivi medici oggetto del prelievo di cui alla lettera h) rientrano anche dispositivi medici quali macchinari degli ospedali, come tac e respiratori, ma anche dispositivi di uso corrente e quotidiano come siringhe, pannoloni e mascherine, ossia tutti dispositivi in prima linea nella lotta al COVID-19;
    il decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2015, in materia di razionalizzazione della spesa del SSN ha introdotto, all'articolo 9-ter, un procedimento finalizzato al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per i dispositivi medici;
    l'introduzione di nuove imposizioni fiscali rischierebbero di colpire un settore vitale per la salute pubblica, rischiando di fare dell'Italia il Paese meno vantaggioso per chi produce o commercializza dispositivi medici in un momento in cui tali strumenti sono nodali per la gestione della pandemia e contraddicendo gli indirizzi della stessa Commissione Europea che per prima ha proposto l'esenzione IVA dai medical devices,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di rimandare l'applicazione della lettera h), fino al momento in cui non siano stati determinati gli oneri derivanti dai decreti attuativi, come previsto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;
   a valutare l'opportunità di provvedere agli oneri derivanti dalle norme di delega facendo ricorso al fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012;
   a valutare l'opportunità di intervenire con appositi provvedimenti normativi per migliorare e rendere più competitivo il mercato italiano per le aziende che operano nel settore dei dispositivi medici.
9/2757/12Noja, Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge in esame è stato approvato, da parte del Senato, l'emendamento 5.310 De Petris, con cui si è escluso dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile l'olio di palma, di soia e derivati;
    l'articolo 5, comma 1, lettera ee), del disegno di legge, precludendo l'utilizzo dei predetti oli, si pone in diretto contrasto con la Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile (cosiddetto RED II), che all'articolo 26 si limita a disporre, una graduale eliminazione, a decorrere dal 31 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2030, dei biocarburanti, bioliquidi o combustibili a biomassa ad elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni;
    l'inadeguato recepimento della predetta Direttiva espone il nostro Paese a responsabilità extracontrattuale e ad azioni risarcitorie, secondo i noti principi stabiliti a partire dalle sentenze Blasserie du Pecheur e Factortame (Corte di giustizia UE, C- 46/93 e C-48/93);
    l'anticipazione dell'obbligo di phase out produrrà riflessi negativi a tutta la filiera del biocarburante, mettendo a repentaglio, non solo, la buona riuscita degli investimenti effettuati nel nostro Paese, ma lo stesso conseguimento degli obiettivi fissati dal Governo lo scorso anno con il Piano energia e clima (PNIEC) sulla penetrazione delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti;
    occorre preservare un comparto dell'energia destinato a rivestire un ruolo fondamentale nella prossima fase di rilancio del Paese, sia nell'ottica del Recovery plan che in quella degli obiettivi di decarbonizzazione definiti dal Green Deal,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riallineare la legislazione nazionale a quella eurounitaria sul piano della graduale eliminazione dalla miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile di biocarburanti, bioliquidi o combustibili che impattino indirettamente sulla destinazione d'uso del terreno, garantendo il rigoroso recepimento della Direttiva 2018/2001 e del Regolamento delegato 2019/807 e salvaguardando, di riflesso, le attività e gli investimenti in essere in tale strategico comparto del Paese.
9/2757/13Moretto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 in esame reca una delega per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1808, recante modifica della direttiva n. 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);
    l'articolo 1, primo paragrafo, n. 13, della direttiva (UE) n. 2018/1808 modifica l'articolo 9 della direttiva n. 2010/13/UE, prevedendo, fra l'altro, che le comunicazioni commerciali audiovisive non pregiudicano il rispetto della dignità umana e non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale (articolo 9, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii);
    la legislazione italiana in tema di comunicazioni commerciali audiovisive discriminatorie prevede solo disposizioni di principio, non assistite da adeguati controlli e sanzioni, laddove il nuovo articolo 4-bis della direttiva n. 2010/13/UE – introdotto dall'articolo 1, primo paragrafo, n. 6, della direttiva (UE) n. 2018/1808 – dispone che gli Stati membri incoraggiano il ricorso alla coregolamentazione e la promozione dell'autoregolamentazione tramite codici di condotta adottati a livello nazionale nei settori coordinati dalla direttiva che, fra l'altro, prevedono un'applicazione effettiva, comprensiva di sanzioni effettive e proporzionate,

impegna il Governo

a rafforzare, in sede di attuazione delle delega di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, la normativa volta a prevenire e sanzionare le comunicazioni commerciali audiovisive discriminatorie, prevedendo espressamente il divieto di qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche, nonché ad introdurre, a tal fine, un sistema di controlli e di sanzioni effettivo e proporzionato, secondo le modalità indicate dalla direttiva (UE) n. 2018/1808.
9/2757/14Paita.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge di delegazione europea aiuta gli autori e i giornalisti a vedere più garantito il proprio lavoro;
    il tema degli Over-the-top è centrale e dovrà essere affrontato anche in sede di esame delle proposte di legge in materia di diritto d'autore;
    a fronte, inoltre, di una delegittimazione che spesso avviene da parte della politica nei confronti dell'editoria e dei giornalisti contribuendo, quindi, a rendere giornalisti e giornaliste più esposti ai rischi, compresi quelli di natura mafiosa, è fondamentale affermare l'importanza del riconoscimento del lavoro del giornalismo contenuto nel disegno di legge di delegazione europea anche sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

a valorizzare gli interventi di aggiornamento della riforma del diritto d'autore, anche alla luce dei danni sull'intero settore creativo ed artistico conseguenti all'emergenza COVID-19.
9/2757/15Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;
    la Direttiva ha come obiettivo principale quello di adattare al contesto digitale la protezione del diritto d'autore e in particolare il Titolo IV, Capo 3, quello di rafforzare la posizione degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori nell'ambito dello sfruttamento delle loro opere nel mercato dell’online;
    l'articolo 18 della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano a che gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere online, abbiano il diritto a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata;
    il quadro normativo nazionale vigente non prevede che gli artisti interpreti ed esecutori dell'audio ricevano un compenso per gli utilizzi delle loro opere in streaming on demand da parte degli utilizzatori come invece avviene per gli utilizzi cosiddetti lineari;
    tale diritto al compenso è previsto invece per gli artisti interpreti ed esecutori del video, che attraverso le loro organizzazioni collettive negoziano direttamente con le piattaforme la loro remunerazione;
    lo sfruttamento in streaming on demand delle opere musicali ha avuto un incremento del 26 per cento nel 2019;
    i dati della Federazione Industria Musicale Italiana attestano che nel 2020 i ricavi del primo semestre del mercato musicale sono per l'86 per cento dovuti al digitale, di cui l'82 per cento rappresentato dallo streaming;
    appare necessario introdurre una forma di remunerazione volta a tutelare gli artisti interpreti ed esecutori della musica per lo sfruttamento on demand delle loro opere come è già previsto per gli sfruttamenti cosiddetti lineari,

impegna il Governo

in sede di adozione del provvedimento di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 a prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi che abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle loro opere su servizi di musica su richiesta, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;.
9/2757/16Fusacchia, Muroni, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame, all'articolo 22, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo adotti ulteriori principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva in questione sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
    tra i prodotti in plastica rientranti nella direttiva UE vi sono anche gli agitatori di bevande, le cosiddetto palette, prodotti con plastica riciclabile ed elementi essenziali per l'erogazione delle bevande calde in quanto strumenti tecnici in grado di alloggiare ed essere sganciati dai distributori automatici e resistere alle alte temperature;
    l'Italia risulta essere leader in Europa nel settore della distribuzione automatica con oltre 820 distributori installati, circa 3.000 imprese di gestione che danno lavoro a oltre 33.000 persone e con un indotto di ulteriori 12 mila posti di lavoro, mentre i consumatori sono circa 25 milioni, risultando in egual modo anche leader nella produzione delle palette di plastica;
    oggi purtroppo l'intero settore sta vivendo una forte crisi dovuta all'emergenza Covid che lo ha portato ad una perdita di fatturato che ha raggiunto picchi del –70 per cento;
    al momento non risultano esistere alternative valide per la totale sostituzione delle palette di plastica, infatti, a fine 2019 le palette di plastica rappresentavano il 97 per cento del totale e quelle di legno (di produzione prevalentemente asiatica) solo l'1 per cento;
    il divieto di immissione sul mercato delle palette in plastica, sancito dall'articolo 5 della Direttiva UE 2019/904, a partire dal prossimo 3 luglio rischierebbe di mettere in difficoltà l'intero settore del vending per la mancanza di un accessorio fondamentale per l'erogazione del servizio;
    le imprese produttrici di palette, situate in diverse aree del Paese dal Piemonte alla Sicilia, in assenza di alternative percorribili, sarebbero costrette a trasformarsi in semplici rivenditori di palette in legno con la conseguente perdita dei posti di lavoro pari a circa il 90 per cento dei dipendenti ad oggi impiegati principalmente nella produzione;
    si rende quindi necessario un intervento che posticipi di almeno un anno il divieto di immissione nel mercato delle palette di plastica previsto dalla direttiva 2019/904, il quale non comporterebbe alcun maggiore onere per la finanza pubblica e risulterebbe fondamentale per l'intera filiera,

impegna il Governo

a differire il divieto di immissione nel mercato degli agitatori per bevande, previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva UE 2019/904, punto 5) della parte B dell'allegato B, in quanto il differimento della misura non comporterebbe ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9/2757/17Silli, Bologna, Ruffino, Rospi, Napoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
    recentemente è entrato in vigore il Regolamento (Ue) 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, anche noti come conflict minerals o blood minerals. Il Regolamento, risultato di un lungo processo partito nel 2014, si pone, difatti, l'obiettivo di fermare – attraverso obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio – il commercio di minerali che sono utilizzati per finanziare gruppi armati, che sono causa di lavori forzati e di altre violazioni dei diritti umani e che favoriscono corruzione e riciclaggio di denaro;
    l'articolo 8 del decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 13 di Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, del Comitato per il coordinamento delle attività, allo scopo di fornire supporto all'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni;
    il comma 3 dello stesso articolo 8 prevede che, il suddetto Comitato, presenti, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, una relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, sull'applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulle notifiche di misure correttive emesse dalle loro autorità competenti e sulle relazioni relative agli audit svolti da soggetti terzi messe a disposizione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1;
    alla luce dell'importanza di seguire la tracciabilità dei materiali oggetto della normativa anche per il parlamento nazionale,

impegna il Governo

ad adottare, con impellenza, nel prossimo provvedimento utile, misure per rendere obbligatoria la presentazione di una relazione annuale anche alle Camere.
9/2757/18Quartapelle Procopio, Berlinghieri.


   La Camera,
   premesso che:
    alla fine del 2019, il numero delle procedure di infrazione che vedono coinvolte l'Italia erano 77, rispetto alle 70 registrate a fine 2018. 66 violazioni del diritto europeo e 11 per ritardo nell'attuazione. L'aggiornamento a novembre 2020 ci dice che le procedure a carico dell'Italia è salito a 93, di cui 69 per violazioni del diritto dell'Unione europea e 24 per mancato recepimento di direttive;
    ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, se in una o più aree all'interno di zone o agglomerati si registrano superamenti dei valori limiti di qualità dell'aria, le regioni e le province autonome adottano un piano che stabilisce le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti inquinanti;
    in diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;
    in data 9 settembre 2013, i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei trasporti, delle Politiche agricole, alimentari e forestali e della Salute, insieme con le regioni e le province autonome del Bacino Padano hanno sottoscritto un Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misura per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell'ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite della qualità dell'aria;
    per quanto riguarda il 2020, le regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) hanno deliberato di posticipare l'entrata in vigore del divieto di circolazione degli autoveicoli alimentati a diesel di categoria Euro IV dal 1o ottobre 2020 (data originariamente indicata per il blocco alle autovetture alimentate a gasolio ed immatricolate fino al 31 dicembre 2008, secondo le disposizioni varate dall'Accordo di Bacino del 2017) all'11 gennaio 2021;
    alcune regioni, tra cui la Lombardia e il Piemonte, hanno previsto un progetto sperimentale, denominato «Move-In» (acronimo di Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti), che promuove modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli più inquinanti nelle zone regionali soggette ai blocchi del traffico, consentendo ai proprietari di veicoli con motori alimentati a diesel di categoria da Euro 0 a Euro IV di poter percorrere un numero prefissato di chilometri installando sul veicolo una scatola nera che consenta di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare ad un'infrastruttura tecnologica dedicata;
    i veicoli di categoria Euro IV sono ad oggi ancora la categoria più numerosa circolante nelle regioni del Bacino Padano; a titolo di esempio può citarsi il caso della Lombardia e del Piemonte, in cui risultano ancora immatricolate, rispettivamente, 935.000 e 418.000 automobili alimentate a diesel di categoria euro IV diesel;
    l'emergenza sanitaria da COVID-19, tutt'ora in corso, ha determinato una crisi economica senza precedenti, con centinaia di migliaia di imprese in grandissima difficoltà e milioni di lavoratori a rischio licenziamento;
    l'impossibilità di poter circolare per i proprietari di vetture di categoria Euro IV, con il conseguente obbligo di sostituire l'auto con una nuova (di categoria Euro V o Euro VI), in questo momento rappresenterebbe un ostacolo insormontabile per numerose attività e lavoratori;
    il 7 marzo 2019 la Commissione Europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione europea anche per i superamenti del biossido di azoto;
    negli anni precedenti più volte l'Italia è incorsa a infrazioni dell'Unione europea in merito al superamento alla qualità dell'aria;
    visto lo Stato d'emergenza nazionale riguardo alla pandemia COVID-19 che ha obbligato alla chiusura di numerosissime attività, allo smart working che ha ridotto sensibilmente il traffico automobilistico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di richiedere alla Commissione Europea la sospensione delle infrazioni legate all'inquinamento da PM10, così da consentire alle regioni interessate di differire l'entrata in vigore dei divieti di circolazione dei veicoli alimentati a diesel di categoria Euro IV, sino alla cessazione dell'emergenza sanitaria.
9/2757/19Belotti, Giglio Vigna.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (MDR) e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR);
    nel corso dell'esame in Senato è stata modificata l'aliquota massima prevista dalla norma di delega in esame, che nel testo originario contemplava una misura massima di 1 punto percentuale;
    ora è prevista l'introduzione, ai fini del finanziamento del governo dei dispositivi medici, dell'obbligo di corresponsione, da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato – al netto dell'imposta sul valore aggiunto – derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature;
    la norma introdotta non è prevista da Direttive o da Regolamenti Ue in fase di recepimento, ed inoltre la Commissione europea, vista l'importanza dei dispositivi medici nella lotta alla pandemia da COVID-19, ha proposto agli stati membri l'esenzione temporanea dell'Iva per tali dispositivi;
    in controtendenza rispetto allo scenario l'Italia introduce una nuova tassa sui dispositivi medici proprio mentre questi sono tra le armi più importanti per fronteggiare il coronavirus;
    nel comparto dei dispositivi medici lavorano 4 mila imprese e 94 mila addetti che sono fortemente votate all'innovazione e allo sviluppo, inoltre il settore dei dispositivi medici è leva strategica per un ulteriore incremento di occupati e di indotto, oltre che per garantire efficienza al Ssn,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi della norma in premessa e, qualora negativi, inserire, nel prossimo provvedimento utile la proroga dell'entrata in vigore della presente disposizione sino al momento di dichiarazione di fine pandemia da COVID-19 da parte dell'OMS e di fine stato di emergenza secondo quanto previsto dalla legge numero 225 del 1992.
9/2757/20Bazzaro, Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Andrea Crippa, Grimoldi, Lucentini, Molinari, Raffaele Volpi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (MDR) e del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDR);
    di tutti i paesi dell'Unione europea solo l'Italia ha deciso di imporre alle imprese un prelievo forzoso per sostenere le attività naturalmente proprie di un ministero, il cui funzionamento viene finanziato, come tutta la Pubblica amministrazione, dalla fiscalità generale;
    quella prevista dalla legge delega è l'ennesima tassa sulle imprese dei dispositivi medici che, oltre a non beneficiare dei ristori, sebbene molte di loro siano ferme per il blocco di molte attività chirurgiche e ambulatoriali per la pandemia, si vedono costretti a dover fare fronte ad un incremento della pressione fiscale;
    paesi come la Francia o la Gran Bretagna stanno attuando politiche di attrazione delle industrie in questo settore, mentre verso il comparto industriale di riferimento continua un atteggiamento che può solo spingere a disinvestire nel nostro Paese;
    l'emergenza da Coronavirus ha evidenziato quanto il settore dei dispositivi medici sia fondamentale per la salute dei cittadini e messo in risalto la necessità di avere una presenza produttiva sul territorio, dimostrato come durante l'intera pandemia la dipendenza di prodotti esteri ci ha costantemente messo nella condizione di non avere quanto necessario nell'immediatezza: dalla mascherina di marzo alle siringhe da utilizzare per le vaccinazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi della norma in premessa e, qualora negativi, inserire, nel primo provvedimento utile, la previsione che la quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, si applichi esclusivamente alla sola diagnostica in vitro.
9/2757/21Centemero, Giglio Vigna.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 detta princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
    il comma 2, lettera ee), aggiunto durante l'esame al Senato, ha come conseguenza una brusca, ingiustificata interruzione del sistema degli incentivi erogati agli operatori del Comparto della produzione di energia elettrica da bioliquidi sostenibili a far data dal 1o gennaio 2023, in anticipo rispetto alla naturale scadenza degli stessi;
    tenuto conto che gli impianti del Comparto producono energia elettrica rinnovabile e programmabile con costi di esercizio (legati, tra gli altri, all'acquisto del bioliquido sostenibile) tali da rendere essenziale il sostegno pubblico, è di palese evidenza che la sospensione anticipata degli incentivi determinerebbe la chiusura immediata dell'intero settore, con gravi e immediate ripercussioni sul fronte occupazionale e sul ceto creditizio, oltre alla perdita integrale di ingenti investimenti sostenuti;
    la norma approvata genera gravi incoerenze sulle tempistiche di implementazione rispetto sia alla RED II, che dovrebbe recepire, sia al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima – PNIEC adottato a dicembre 2019 dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e dei trasporti. Il PNIEC, infatti, prevede un graduale phase out dei bioliquidi sostenibili dal conteggio delle fonti rinnovabili nel periodo 2024-2030, in coerenza con la scadenza degli incentivi, e non, al contrario, un'interruzione immediata, la quale fra l'altro pregiudicherebbe il raggiungimento degli obiettivi in termini di penetrazione delle fonti rinnovabili sancite sia a livello comunitario che nazionale;
    vi sono alcuni impianti del Comparto considerati essenziali la cui produzione è già stata arrestata per l'assenza di opportune forme di tutela, sebbene insistenti sullo stesso sito industriale di altri impianti tutt'ora in produzione. La RED II prevede, al contempo, che siano oggetto del phase out graduale richiamato unicamente i bioliquidi caratterizzati da un elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, distinzione non contemplata dalla norma, che invece fa riferimento a non meglio precisate evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione provocate dall'olio di palma e dall'olio di soia. Al riguardo, è doveroso notare che le centrali del Comparto utilizzano esclusivamente bioliquidi certificati sostenibili da soggetti abilitati a livello internazionale e accreditati secondo lo schema nazionale – Sistema Nazionale di Certificazione (SNC), di cui al decreto ministeriale 14 novembre 2019 «Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi», che aggiorna e sostituisce il previgente decreto ministeriale 23 gennaio 2012;
    se l'obiettivo dell'Emendamento è ridurre la deforestazione, andando a colpire gli unici operatori che insieme ai produttori di biocarburanti utilizzano materie prime certificate sostenibili si ottiene esattamente l'effetto opposto, poiché la produzione di tali materie prime verrebbe «dirottata» verso paesi extra-UE che, non avendo ancora sviluppato una profonda cultura ambientale, non richiedono bioliquidi sostenibili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi della norma in premessa e, qualora negativi, inserire, nel primo provvedimento utile, la previsione che la disciplina si applichi in coerenza con le finalità della RED II e del PNIEC. In particolare, che il phase out degli impianti possa essere implementato in modo graduale in linea con la naturale scadenza degli incentivi, promuovendo, al contempo, iniziative di riconversione verso soluzioni efficienti e funzionali alla sicurezza del sistema elettrico.
9/2757/22Bianchi, Andrea Crippa, Maggioni, Bazzaro, Giglio Vigna, Grimoldi, Lucentini, Molinari, Raffaele Volpi.


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito della situazione pandemica da COVID-19, l'OMS e le autorità sanitarie europee e nazionali hanno più volte chiarito che i rischi conseguenti alla situazione epidemica potranno essere realmente sotto controllo solo quando sarà disponibile un vaccino contro il virus;
    il 17 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la COVID-19 (COM(2020) 245), per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini anti COVID-19. Un vaccino sicuro ed efficace è la migliore scommessa per superare la pandemia;
    nell'ambito della sua strategia sui vaccini la Commissione ha concluso accordi con singoli produttori di vaccini per conto dei paesi dell'UE. Una volta disponibili, dimostratisi sicuri ed efficaci e autorizzati a livello dell'UE, come definito nel documento sulla strategia «tutti gli Stati membri avranno accesso ai vaccini anti COVID-19 contemporaneamente e la distribuzione avverrà proporzionalmente alla popolazione per garantire un accesso equo»;
    il 19 gennaio 2021 la Commissione europea ha adottato una comunicazione in cui invita gli Stati membri ad accelerare la diffusione dei vaccini in tutta l'UE. Entro marzo 2021, dovrebbero essere vaccinati almeno l'80 per cento della popolazione di età superiore agli 80 anni e l'80 per cento degli operatori sanitari e sociali in ogni Stato membro. Entro l'autunno 2021 gli Stati membri dovrebbero avere vaccinato almeno il 70 per cento dell'intera popolazione adulta;
    notizie di questi giorni confermano ritardi sia nelle consegne per quanto riguarda dosi di vaccino approvate e ritardi nelle autorizzazioni da parte di Ema,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare tutti gli strumenti in proprio possesso presso la Commissione europea al fine di fare in modo che Ema concentri tutte le proprie risorse, in particolare del comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia, che completi le valutazioni che stabiliscono per consenso che vi sono dati sufficientemente solidi di qualità, sicurezza ed efficacia dei vaccini che hanno concluso le sperimentazioni e quindi raccomandarne una formale autorizzazione all'immissione in commercio.
9/2757/23Giglio Vigna, Bazzaro, Bianchi, Maggioni, Andrea Crippa, Grimoldi, Lucentini, Molinari, Raffaele Volpi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;
    l'articolo 22, introdotto al Senato nel corso dell'esame del provvedimento, prevede specifici princìpi e criteri direttivi che il Governo dovrà osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (comunemente conosciuta come Direttiva SUP – Single Use Plastics);
    l'articolo 22, comma 1, lettera c), stabilisce che ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 – inerente i divieti di immissione in mercato – prevedere la «graduale restrizione all'immissione sul mercato» dei medesimi prodotti nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo EN1 3432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
    l'articolo 22, comma 1, lettera g), dispone l'abrogazione dell'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904;
    la direttiva (UE) 2019/904, al considerando 11), nel far riferimento alla definizione di plastica – solitamente intesa come polimero a cui sono stati aggiunti additivi – afferma che i polimeri naturali non modificati non dovrebbero essere inclusi nella direttiva poiché presenti naturalmente nell'ambiente, mentre la plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva; la definizione adattata di plastica – recita il considerando – dovrebbe pertanto coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo;
    l'articolo 3, punto 1), della direttiva 2019/904, definisce «plastica» il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente, mentre il punto 16) definisce «plastica biodegradabile» la plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;
    il contenuto del citato articolo 22, comma 1, lettera c), laddove mira a consentire l'immissione nel mercato dei prodotti di plastica monouso, destinati ad entrare in contatto con alimenti, elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva, qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile, introduce una deroga rispetto alla definizione di plastica dettata dalla direttiva europea, che sembra ricomprendere anche tale tipologia di plastica tra quelle sottoposte a limitazione e divieto;
    la parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 reca l'elenco dei prodotti di plastica monouso la cui immissione sul mercato è vietata in base all'articolo 5, tra i quali sono presenti anche i piatti monouso;
    l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva SUP stabilisce che le norme di cui all'articolo 5 della medesima direttiva si applicano a decorrere dal 3 luglio 2021;
    l'articolo 51, commi da 3-sexies a 3-novies, del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto Decreto Agosto), come convertito in legge, introduce disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti, consentendo, per la produzione di bottiglie in polietilentereftalato, l'impiego fino al 100 per cento di polietilentereftalato riciclato;
    le disposizioni, di cui all'articolo 51, commi da 3-sexies a 3-novies, del decreto-legge n. 104 del 2020, si inseriscono nell'ottica di sviluppo nell'utilizzo della plastica riciclata, in un'ottica di economia circolare, all'interno di un regime di riciclo a circuito chiuso, pratica incoraggiata anche dalla direttiva europea in recepimento;
    il sistema di riciclo a circuito chiuso è un processo in cui i rifiuti vengono raccolti, riciclati e riutilizzati per fabbricare lo stesso prodotto da cui derivano, evitando così la dispersione nell'ambiente;
    la Strategia europea per la plastica intende sostenere l'istituzione di un'economia circolare in cui la progettazione e la produzione di plastica e di prodotti di plastica rispondano pienamente alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio, e in cui siano sviluppati e promossi materiali più sostenibili, e, per garantire l'uso circolare della plastica, è necessario promuovere la diffusione dei materiali riciclati sul mercato;
    il considerando 14 della direttiva (UE) 2019/904 afferma che gli Stati membri, nell'attuare gli obblighi derivanti dalla direttiva, dovrebbero provvedere affinché le misure siano proporzionate e non discriminatorie, incoraggiando altresì l'impiego di prodotti che, dopo essere divenuti rifiuti, possano essere preparati per essere riutilizzati e riciclati;
    l'articolo 226-quater del decreto legislativo n. 152/2006, introdotto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) segnava una innovativa «via italiana alla sostenibilità delle stoviglie in plastica» in quanto prevedeva, fra l'altro, la possibilità di continuare a produrre ed utilizzare piatti, posate e bicchieri in plastica fino al 2023, a condizione che si realizzassero flussi crescenti di riciclo di questi prodotti, e di utilizzo nella loro produzione di plastiche da riciclo, in applicazione del concetto di economia circolare;
    l'Italia ha introdotto la plastic tax, o imposta sul consumo dei manufatti con singolo impegno (MACSI), con legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), in particolare all'articolo 1, commi da 634 a 658, la cui entrata in vigore, da ultimo con la legge di bilancio per il 2021, è stata fissata al 1o luglio 2021;
    la Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, prevede una nuova categoria di risorse proprie basata su contributi nazionali calcolati sulla base dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro, con un'aliquota uniforme di prelievo pari a 0,80 euro per chilogrammo;
    il Presidente del Consiglio dei ministri, Professor Giuseppe Conte, nella conferenza stampa in diretta televisiva del 24 marzo 2020, ha correttamente ricordato ai cittadini ed alla stampa che «se noi oggi mangiamo del cibo del supermercato c’è una base di polistirolo su cui questo cibo è depositato e c’è una pellicola trasparente (a proteggerlo)...»;
    il settore industriale della plastica ha profuso, sin dall'inizio dell'emergenza COVID-19, ogni sforzo possibile per continuare a rifornire il Paese e i cittadini dei beni essenziali realizzati in materie plastiche, anche allontanando ogni logica speculativa e commerciale ed arrivando a mettere stoviglie monouso in plastica, interamente realizzate in Italia e da aziende dislocate su tutto il territorio nazionale, gratuitamente a disposizione delle Autorità alle prese con l'emergenza;
    l'industria della plastica, ed il relativo indotto, è uno dei settori produttivi che, in special modo in Italia, contribuisce ingentemente al prodotto interno lordo;
    in Italia, nel 2018 si sono contate 11.000 imprese coinvolte nella filiera (corrispondente al 22 per cento del totale europeo), con un fatturato pari circa a 30 miliardi di euro, per un livello di occupazione di circa 95.000 addetti;
    le nuove regole atte a disciplinare la produzione e il consumo della plastica devono essere, da una parte, rispettose del principio di transizione ecologica e sviluppo sostenibile, in applicazione dei principi dell'economia circolare, e, dall'altra, devono tuttavia risultare volte a salvaguardare i livelli occupazionali ed economici che il settore ha registrato nel corso del tempo;
    il rischio è che le disposizioni sino a questo momento emanate o in corso di approvazione conducano unicamente ad una recessione del settore, con conseguenze depressive gravi per tutto il sistema Italia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di consentire, in un'ottica di economia circolare, l'immissione in commercio di piatti monouso in plastica, assoggettandoli a un regime di riciclo a circuito chiuso, come per le bottiglie in polietilentereftalato, in deroga a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/904, così come già fatto con la plastica biodegradabile e compostabile, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame;
   a valutare l'opportunità di prevedere un ulteriore rinvio della cosiddetta plastic tax e ad una sua rimodulazione, al fine di evitare il più possibile il rischio di un forte contraccolpo economico per le imprese del settore sia in termini di fatturato, sia sui livelli occupazionali, consentendo così alle stesse, in un congruo periodo di tempo, di adeguare i propri impianti alle nuove disposizioni previste dal recepimento della normativa europea, oggetto dell'articolo 22 del provvedimento in esame.
9/2757/24Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;
    l'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame sul provvedimento da parte del Senato, introduce princìpi e criteri direttivi che il Governo dovrà osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (comunemente conosciuta come Direttiva SUR – Single Use Plastics);
    l'articolo 22, comma 1, lettera e), include i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, che prevede la riduzione ambiziosa e duratura del consumo di determinati prodotti in plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato alla già menzionata direttiva;
    l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904 prevede che gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell'allegato alla medesima direttiva e immesso sul mercato rechi sull'imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori una serie di informazioni elencate nel predetto articolo;
    l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 conferisce il mandato alla Commissione europea, entro il 3 luglio 2020, ad adottare un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche armonizzate per la marcatura di cui al predetto paragrafo 1;
    l'articolo 17, paragrafo 1, stabilisce che le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva si applicano a decorrere dal 3 luglio 2021;
    in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904, la Commissione europea ha licenziato il 17 dicembre u.s. il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904;
    l'articolo 4, paragrafo 2, del citato Regolamento di esecuzione conferma che i requisiti armonizzati di marcatura in esso contenuti si applicano a decorrere dal 3 luglio 2021;
    i requisiti di marcatura per i bicchieri monouso, previsti dal Regolamento di esecuzione, con le tecnologie di trasformazione disponibili, significano un bando « de facto» di tali prodotti, parimenti a piatti e posate, non avendo le imprese la possibilità di implementare gli adempimenti richiesti nei tempi disponibili,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di proporre alla Commissione europea una deroga nell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/904, al fine di consentire alle imprese di adeguare la propria produzione ai nuovi requisiti;
   a prevedere opportuni finanziamenti per l'adeguamento delle imprese del settore della plastica ai nuovi requisiti di marcatura, di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/904;
   a valutare l'opportunità di definire in maniera chiara i prodotti oggetto delle norme che verranno introdotte con il recepimento della direttiva (UE) 2019/904, specificando in quale misura e secondo quali parametri dovrà essere realizzata la riduzione ambiziosa e duratura del consumo di determinati prodotti in plastica monouso, tra i quali i bicchieri.
9/2757/25Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, prevede principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, comunemente conosciuta come Direttiva SUP – Single Use Plastics;
    l'industria della plastica, ed il relativo indotto, con 11.000 imprese coinvolte nella filiera, nel 2018 (corrispondente al 22 per cento del totale europeo) e con un fatturato pari circa a 30 miliardi di euro, per un livello di occupazione di circa 95.000 addetti, è uno dei settori produttivi che, in Italia, contribuisce ingentemente al prodotto interno lordo;
    nell'ambito della crisi generale del settore, il comparto delle aziende che producono palette in plastica per il caffè o tè per i distributori automatici, vive una grave difficoltà nell'avvicinarsi della data del 3 luglio 2021, in cui la Direttiva Europea sulla Plastica Monouso, la 2019/904/UE, vieta l'immissione sul mercato del proprio prodotto;
    il problema è che non esiste un'alternativa immediata per la sostituzione totale delle palette in plastica: la bioplastica compostabile non regge alle alte temperature delle bevande calde (caffè, tè ecc.) mentre il legno, che non ha la certificazione di riciclabilità, è proveniente interamente dall'estero;
    la pandemia da COVID-19 ha peggiorato la situazione bloccando, per mancanza di fondi, le attività di ricerca delle aziende interessate ai fini dell'individuazione e sviluppo di nuovi materiali;
    in assenza di alternative percorribili, le aziende di palette di plastica dovrebbero trasformarsi, in tempi brevissimi, da produttori leader a livello internazionale a semplici rivenditori di palette in legno con un grave impatto in termini di fatturato e di perdita di posti di lavoro; anche i macchinari, non potendo essere riconvertiti, potrebbero solo essere dismessi con una perdita di valore di diversi milioni di euro;
    infatti, l'Italia è la nazione leader a livello internazionale nel settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande, con oltre 800 mila distributori automatici installati in Italia contro i 500mila presenti in Germania o in Francia; in Italia operano oltre 3mila aziende che gestiscono distributori automatici che assicurano lavoro a 33 mila persone a cui si aggiungono altre 12mila dell'indotto;
    la leadership italiana nel settore della distribuzione automatica ha fatto sì che anche la produzione di palette in plastica per il settore del vending si sia concentrata nel nostro Paese; dal Nord al Sud ci sono circa 7 aziende specializzate nella produzione di palette in plastica dei distributori automatici che vendono in tutto il mondo;
    inoltre, le palette, prodotte in Italia e certificate per l'uso alimentare sono riciclabili al 100 per cento e l'associazione di categoria «Confida» le ha inserite all'interno di RiVending (www.rivending.eu), un progetto di raccolta e riciclo della plastica di bicchierini e palette dei distributori automatici;
    si tratta, pertanto, di una produzione italiana di grande qualità che purtroppo rischia di scomparire, con gravi perdite di posti di lavoro qualora le nostre aziende non riescano di testare e sviluppare nuovi materiali compatibili con i nuovi standard europei;
    l'articolo 22, comma 1, lettera c), del disegno di legge in esame stabilisce che ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 – inerente i divieti di immissione sul mercato – prevedere la «graduale restrizione all'immissione sul mercato» dei medesimi prodotti nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo ENI3432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
    la data del 3 luglio 2021, entro cui la direttiva 2019/904/UE prevede il divieto di immissione sul mercato di alcuni prodotti di plastica monouso, si presenta molto ravvicinata, anche in considerazione del ritardo registrato nell'emanazione della legge di delegazione per il 2019-2020 e delle difficoltà cui sono sottoposte le imprese a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19;
    le nuove regole atte a disciplinare la produzione e il consumo della plastica devono, da una parte, essere rispettose del principio di transizione ecologica e sviluppo sostenibile, in applicazione dei principi dell'economia circolare, e, dall'altra, devono salvaguardare i livelli occupazionali ed economici che il settore ha registrato nel corso del tempo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per consentire una proroga dell'entrata in vigore del divieto di immissione sul mercato di palette in plastica per le bevande calde (caffè, tè ecc.) per distributori automatici, per almeno un anno ossia al 3 luglio 2022, in modo da concedere un tempo congruo alle aziende per poter testare e sviluppare nuovi materiali, compatibili con i nuovi standard europei, rispettando il principio di transizione ecologica e sviluppo sostenibile e contestualmente salvaguardando i livelli occupazionali ed economici che il settore ha registrato nel nostro Paese.
9/2757/26Valbusa, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca «Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
    l'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019 (cosiddetto «Milleproroghe»), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha introdotto la possibilità di attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero di realizzare comunità energetiche rinnovabili, nelle more del completo recepimento della direttiva citata;
    le comunità energetiche si svilupperanno grazie a un modello virtuale, non essendo necessaria la realizzazione di reti fisiche; tale modello, grazie alla sua semplicità e flessibilità, consente di attivare rapidamente l'elevato potenziale di mercato connesso a questa tipologia di configurazioni; i benefici connessi alla partecipazione a una comunità energetica non consistono nella riduzione dei consumi elettrici dalla rete oppure nella riduzione del valore della bolletta elettrica, bensì nel riconoscimento di un incentivo connesso alla valorizzazione dell'energia condivisa; tale incentivo è corrisposto dal GSE al referente delle comunità energetiche che a sua volta provvederà a riconoscerlo ai membri della comunità;
    il comma 1 lettera h) del citato articolo 5 del provvedimento in esame, pur ribadendo l'assoluta centralità del modello virtuale, prevede che una parte della valorizzazione connessa all'energia condivisa – ossia, la quota connessa alla materia prima – debba essere scorporata dalla bolletta elettrica di ciascun membro della comunità energetica;
    tale disposizione introduce all'interno di un modello virtuale un elemento tipico dei modelli fisici, complicando notevolmente la gestione dei flussi informativi da parte dei soggetti istituzionali deputati alla loro gestione, nonché l'elaborazione delle bollette da parte dei venditori
    peraltro, non apporta nessun tipo di vantaggio economico ai consumatori membri delle comunità energetiche, introducendo piuttosto un elemento di rigidità che in alcuni casi potrà persino limitare il potenziale di sviluppo dell'autoconsumo;
    la disposizione citata, rendendo necessario l'inserimento di valori di consumo multipli all'interno della bolletta dei membri della comunità energetica, complica la lettura delle fatture da parte del consumatore, ostacolando il processo di piena comprensione delle forniture e, in senso più generale, del mercato;
    un'ulteriore criticità è rappresentata dalla previsione che all'interno della bolletta elaborata da un fornitore venga inserito uno sconto riconducibile alla presenza di una comunità energetica a cui lo stesso fornitore potrebbe essere del tutto estraneo, trasferendo al consumatore un'informazione ambigua e foriera di fraintendimento sulla genesi dello sconto applicato,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte ad evitare che, in sede di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la disposizione sul vincolo dello scorporo della quota energia dalla bolletta elettrica di cui al comma 1 lettera h) dell'articolo 5 del provvedimento in esame comporti complicazioni e ostacoli in capo agli operatori di mercato e ai consumatori, tali da impedire il pieno sviluppo dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili.
9/2757/27Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22, comma 1, lettera b), indica tra i criteri e i principi direttivi cui dovrà uniformarsi il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, anche il seguente: «Incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti»;
    nel condividere l'obiettivo generale di favorire i concetti di sostenibilità e riutilizzabilità, occorre ricordare anche l'importanza della cosiddetta valutazione del ciclo di vita, la metodologia che permette di quantificare gli impatti ambientali relativi a un bene o a un servizio;
    in merito si segnala che nel Gennaio 2021 EPPA (European Paper Packagin Alliance) ha presentato alle Istituzioni europee e alle rappresentanze degli Stati membri presso la UE uno studio di Valutazione del ciclo di vita che confronta un sistema di imballaggio in carta monouso completo con la sua alternativa riutilizzabile;
    lo studio conclude che il sistema monouso mostra vantaggi ambientali significativi, se confrontato con un sistema in polipropilene multiuso equivalente o con manufatti di materiali considerati «tradizionali» al cui riutilizzo si associano rilevanti consumi di acqua ed energia per il riutilizzo,

impegna il Governo

a introdurre in sede di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 meccanismi di valutazione del ciclo di vita in modo da costruire un sistema che non penalizzi per principio quei materiali monouso che per le loro caratteristiche intrinseche risultano pienamente sostenibili se paragonati ad altri materiali riutilizzabili.
9/2757/28Colla, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Lucchini, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ottobre 2019, col recepimento della V direttiva UE cosiddetto «antiriciclaggio» (2018/843) è stato modificato tra gli altri l'articolo 12 del decreto legislativo n. 231 del 2007 attraverso l'interposizione di una nuova declinazione di «segreto d'ufficio» sulle informazioni in possesso delle autorità del cosiddetto «perimetro delle segnalazioni di operazioni sospette-SOS». Conseguentemente, la UIF non può più scambiare informazioni con le Forze di polizia, circostanza che ha prodotto effetti negativi sull'attività di prevenzione e contrasto a molteplici fattispecie criminali, comprese quelle molto gravi quali i delitti in materia di terrorismo;
    nel giugno 2019 l'Unione europea aveva già approvato la direttiva 2019/1153, recante «uso di informazioni finanziarie per la prevenzione, accertamento e indagine di determinati reati», che, in particolare, intende rafforzare la collaborazione tra le FIU e gli organi di law enforcement nazionali, prevedendo forme reciproche di accesso a informazioni finanziarie e investigative. In controtendenza rispetto alla ratio della direttiva europea si è oggi confermata l'impostazione restrittiva già sostenuta in occasione del recepimento della richiamata V direttiva, autorizzando allo scambio di informazioni con la UIF esclusivamente la Direzione investigativa antimafia e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
    al fine di restituire la massima efficacia al sistema nazionale di prevenzione e contrasto del terrorismo, così come dei più gravi reati, occorre ripristinare la facoltà di scambio di informazioni tra le Forze di polizia e la UIF (rimossa nel 2019 col recepimento della V direttiva);
    si tratta di un intervento che consentirebbe agli assetti antiterrorismo nazionali di ottenere tempestivamente informazioni di vitale importanza per l'efficace conduzione di indagini complesse e che ne costituiscono segmento operativo essenziale sia in fase preventiva che repressiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire in un prossimo provvedimento utile l'indicazione esplicita, tra le autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2019/1153, dei Servizi centrali di polizia giudiziaria delle tre Forze di polizia in aggiunta ai già previsti DIA e Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
9/2757/29Maggioni, Ferrari, Pagani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
    in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera h) del suddetto articolo prescrive che nel caso di utilizzo on line delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, trovino adeguata tutela i diritti degli editori e quelli degli autori di tali pubblicazioni e ciò in ossequio all'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento;
    tale articolo 15 prevede una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi on line delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, mediante l'introduzione di diritti connessi al diritto d'autore per la riproduzione e messa a disposizione del pubblico di tali pubblicazioni;
    in particolare, con l'obiettivo di promuovere il giornalismo di qualità e l'accesso da parte dei cittadini alle informazioni e fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 15 della citata direttiva, viene riconosciuto agli editori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione o comunicazione al pubblico delle pubblicazioni di carattere giornalistico, con l'obiettivo di assicurare agli editori maggiore controllo sull'utilizzo dei propri contenuti;
    non può non rilevare a tal proposito il considerando 61 della direttiva oggetto di recepimento laddove afferma che le «disposizioni non dovrebbero incidere sulla libertà contrattuale, i titolari dei diritti non dovrebbero essere obbligati a rilasciare un'autorizzazione o a concludere accordi di licenza»;
    ciò è stato ribadito dalla Commissione europea in una recente risposta all'interrogazione E-004603/2020 in seno al Parlamento europeo, secondo la quale gli Stati membri non possono attuare l'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento prevedendo un meccanismo obbligatorio di gestione collettiva, in quanto tale meccanismo priverebbe gli editori della possibilità di esercitare autonomamente il diritto esclusivo sopra richiamato;
   considerato che:
    il rispetto del principio della libertà contrattuale – principio cardine del diritto dell'Unione europea – si pone alla base dello sviluppo di un efficiente mercato dei diritti d'autore e diritti connessi a tutela non solo degli operatori coinvolti ma anche degli utenti che in un mercato dinamico e concorrenziale avrebbero sicuramente una più ampia e varia offerta di contenuti;
    tale principio non preclude la facoltà in capo agli editori di affidare per propria scelta a terzi la gestione dei diritti connessi ad essi afferenti,

impegna il Governo

in fase di esercizio della delega, in linea con le disposizioni della direttiva oggetto di recepimento e come chiarito nella risposta all'interrogazione citata in premessa, ad assicurare che il rispetto del richiamato principio della libertà contrattuale venga preservato, anche nel caso di mancato accordo tra le parti, escludendo meccanismi obbligatori di gestione collettiva ed evitando di prevedere ruoli di tipo arbitrale per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel definire delle condizioni della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali.
9/2757/30Foscolo, Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, cosiddetta RED II, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
    tra questi, al comma 1 la lettera ee) prevede di escludere a partire dal 1o gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime: 1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD); 2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione;
   considerato che:
    la Direttiva RED II prevede che – a partire dal 2024 e in modo progressivo – siano oggetto di graduale esclusione unicamente i biocarburanti e i bioliquidi caratterizzati da un elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, in coerenza con la scadenza delle convenzioni in corso adottate in ottemperanza alla vigente normativa nazionale e comunitaria;
    in Italia gli impianti del comparto utilizzano esclusivamente biocarburanti e bioliquidi sostenibili certificati da soggetti abilitati a livello internazionale e accreditati in ottemperanza alla normativa nazionale (Sistema Nazionale di Certificazione di cui al decreto ministeriale 14 novembre 2019 «Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi», che aggiorna e sostituisce il previgente decreto ministeriale 23 gennaio 2012) che:
     nel settore dei trasporti assicurano l'utilizzo di quote crescenti di energia rinnovabile, oggi pari al 9 per cento di cui più del 70 per cento deriva da olio di palma, olio di soia, distillati o residui di oli vegetali sostenibili. Pertanto, l'eliminazione dell'olio di palma per la produzione di biodiesel si rifletterebbe in un marcato aumento dei costi della componente bio nei carburanti, penalizzando il consumatore italiano rispetto a quello europeo senza benefici né per il comparto industriale né per quello agricolo;
     garantiscono la generazione di circa 7 TWh annui di energia elettrica rinnovabile e programmabile e sono distribuiti su tutto il territorio nazionale con una potenza installata complessiva di circa 800 MW, con una tecnologia interamente sviluppata in Italia, e assicurano energia elettrica e termica ad attività industriali caratterizzate da elevati assorbimenti energetici;
   ritenuto che:
    l'esclusione anticipata prevista dalla disposizione pone a rischio gli ingenti investimenti messi in campo in Italia e, in questo periodo di forte crisi per il settore, ulteriormente colpito dall'emergenza pandemica, può determinare la chiusura immediata degli impianti, con gravi e immediate ripercussioni sul fronte occupazionale e la perdita integrale di ingenti investimenti sostenuti dagli operatori per il legittimo affidamento su una normativa nazionale e comunitaria improvvisamente ritrattata;
    l'esclusione anticipata prevista dalla disposizione, in contrasto con la naturale scadenza degli incentivi erogati e delle convenzioni in essere, rappresenta un ulteriore ostacolo al raggiungimento degli obiettivi in termini di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili stabiliti attualmente al 2030 sia a livello comunitario che nazionale;
    l'esclusione anticipata rende impossibile per i soggetti obbligati il rispetto degli obblighi di miscelazione della normativa in vigore sui biocarburanti e non consentirebbe di traguardare gli obiettivi del PNIEC fissati dal Governo italiano sulla penetrazione delle fonti rinnovabili nel settore trasporti al 2030; inoltre, violerebbe la Direttiva RED II che prevede, al 2030, l'eliminazione unicamente dei prodotti ad elevato ILUC, ma non consente l'eliminazione di quelli a basso ILUC perfettamente sostenibili né dei loro residui e sottoprodotti,

impegna il Governo:

   a garantire che l'attuazione della disposizione richiamata eserciti i propri effetti salvaguardando il mantenimento e la prosecuzione delle attività, delle convenzioni in essere e degli investimenti attualmente in corso, nel rispetto dei criteri, delle tempistiche e dei termini stabiliti dalla Direttiva (UE) 2018/2001;
   a promuovere iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti dei quali realizzati in aree a destinazione industriale;
   a promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo dei biocarburanti prodotti da sottoprodotti e rifiuti, dei biocarburanti avanzati e degli e-fuels, attraverso la progressiva trasformazione di infrastrutture strategiche esistenti nell'ottica della decarbonizzazione delle diverse modalità di trasporti;
   salvaguardare le convenzioni ai sensi della legislazione nazionale nel settore della produzione di energia elettrica da bioliquidi, nel rispetto del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
9/2757/31Dara, Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del disegno di legge di delegazione europea reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
    tra questi, al comma 1 la lettera ee) prevede di escludere a partire dal 1o gennaio 2023, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime: 1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD); 2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione;
   considerato che:
    la Direttiva (UE) 2018/2001 prevede che siano oggetto di graduale esclusione – a partire dal 2024 e in modo progressivo – unicamente i biocarburanti e i bioliquidi caratterizzati da un elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, in coerenza con la scadenza delle convenzioni in corso adottate in ottemperanza alla vigente normativa nazionale e comunitaria;
    in Italia gli impianti del comparto utilizzano esclusivamente biocarburanti e bioliquidi sostenibili certificati da soggetti abilitati a livello internazionale e accreditati in ottemperanza alla normativa nazionale che:
    nel settore dei trasporti assicurano l'utilizzo di quote crescenti di energia rinnovabile, oggi pari al 10 per cento di cui più del 70 per cento deriva da olio di palma, olio di soia, distillati o residui di oli vegetali sostenibili. Pertanto, l'eliminazione dell'olio di palma per la produzione di biodiesel si rifletterebbe in un marcato aumento dei costi della componente bio nei carburanti, penalizzando il consumatore italiano rispetto a quello europeo senza benefici né per il comparto industriale né per quello agricolo;
    garantiscono la generazione di circa 7 TWh annui di energia elettrica rinnovabile e programmabile e sono distribuiti su tutto il territorio nazionale con una potenza installata complessiva di circa 800 MW, con una tecnologia interamente sviluppata in Italia, e assicurano energia elettrica e termica ad attività industriali caratterizzate da elevati assorbimenti energetici;
   ritenuto che:
    l'esclusione anticipata prevista dalla disposizione pone a rischio gli ingenti investimenti messi in campo in Italia e, in questo periodo di forte crisi per il settore, ulteriormente colpito dall'emergenza pandemica, può determinare la chiusura immediata degli impianti, con gravi e immediate ripercussioni sul fronte occupazionale e la perdita integrale di ingenti investimenti sostenuti dagli operatori per il legittimo affidamento su una normativa nazionale e comunitaria improvvisamente ritrattata;
    l'esclusione anticipata prevista dalla disposizione, in contrasto con la naturale scadenza degli incentivi erogati e delle convenzioni in essere, pregiudica il raggiungimento degli obiettivi in termini di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili stabiliti attualmente al 2030 sia a livello comunitario che nazionale;
    l'esclusione anticipata rende impossibile per i soggetti obbligati rispettare gli obblighi di miscelazione della normativa in vigore sui biocarburanti e non consentirebbe di traguardare gli obiettivi del PNIEC fissati dal Governo italiano sulla penetrazione delle fonti rinnovabili nel settore trasporti al 2030; inoltre, violerebbe la Direttiva RED II che prevede, al 2030, l'eliminazione unicamente dei prodotti ad elevato ILUC, ma non consente l'eliminazione di quelli a basso ILUC perfettamente sostenibili né dei loro residui e sottoprodotti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
   garantire che l'attuazione della disposizione richiamata eserciti i propri effetti salvaguardando il mantenimento e la prosecuzione delle attività, delle convenzioni in essere e degli investimenti attualmente in corso, nel rigoroso rispetto dei criteri, delle tempistiche e dei termini stabiliti dalla Direttiva (UE) 2018/2001;
   promuovere iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti dei quali realizzati in aree a destinazione industriale;
   promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo dei biocarburanti prodotti da sottoprodotti e rifiuti, dei biocarburanti avanzati e degli e-fuels, attraverso la progressiva trasformazione di infrastrutture strategiche esistenti nell'ottica della decarbonizzazione delle diverse modalità di trasporti;
   salvaguardare le convenzioni ai sensi della legislazione nazionale nel settore della produzione di energia elettrica da bioliquidi, nel rispetto del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
9/2757/32Benamati, De Luca, Berlinghieri, Bonomo, Campana, De Maria, Gavino Manca, Sensi, Zardini, Pizzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento reca la delega al Governo per l'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che ha disciplinato i casi di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;
    la filiera agroalimentare ha una rilevanza socio-economica di primo piano nell'economia italiana; la peculiarità del nostro paese è quella di un sistema agroalimentare molto articolato e ricco, di cui va salvaguardata la peculiarità positiva. Le norme devono quindi incentivare lo sviluppo dei rapporti tra tutti i soggetti della filiera, anche tra quelli di dimensioni diverse, in una logica di legalità, trasparenza e correttezza;
    per tali ragioni, il recepimento della Direttiva UE 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali e la sua armonizzazione rispetto all'attuale normativa nazionale è importante per dare certezza al lavoro degli operatori delle filiere agroalimentari a partire dalle imprese del mondo agricolo, soprattutto in questo tempo di forti difficoltà scatenate dall'epidemia da Coronavirus;
    la collaborazione tra i diversi soggetti, la ricerca comune dell'efficienza, l'accorciamento della filiera sono condizioni necessarie per puntare alla creazione di valore «dal campo alla tavola dei consumatori»,

impegna il Governo:

   a procedere ad un rapido recepimento nel nostro ordinamento della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, tenendo conto della necessità di assicurare:
    1) l'applicazione della norma a tutti i soggetti della filiera senza limiti di fatturato, in un contesto di reciprocità, quindi di tutela sia dei «fornitori» che dei «clienti» di tutti i comparti interessati, salvaguardando la libera contrattazione nella definizione dei contenuti commerciali e finanziari della relazione ed evitando di burocratizzare i rapporti;
    2) la tutela della riservatezza del procedimento a tutela sia del denunciante che del denunciato, garantendo al contempo un pieno diritto alla difesa;
    3) la determinazione di sanzioni dissuasive, commisurate alla gravità dei fatti accertati, ma tali da non compromettere la continuità delle imprese;
    4) il potenziamento delle risorse umane e finanziarie dell'Autorità competente per consentire un adeguato, puntuale e tempestivo delle funzioni attribuite all'Autorità di vigilanza;
    5) la conferma ed il potenziamento della praticabilità di opportune modalità di conciliazione tra le parti.
9/2757/33Sensi, De Luca, Berlinghieri, Campana, De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;
    la direttiva (UE) 2019/790, al considerando n. 54, individua espressamente i servizi resi dagli aggregatori di notizie ed i servizi di monitoraggio dei media tra i nuovi servizi per i quali il riutilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico costituisce una parte importante dei loro modelli di business e una fonte di introiti;
    il considerando n. 55 della direttiva (UE) 2019/790 precisa che è necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione,

impegna il Governo

a valutare con attenzione, in sede di elaborazione dei decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2019/790, il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h) al fine di prevedere modalità di negoziazione e criteri di remunerazione equi, ragionevoli e non discriminatori (cd FRAND) per la concessione da parte degli editori delle licenze per i servizi resi dagli aggregatori di notizie e per i servizi di monitoraggio dei media ed a valutare l'opportunità di prevedere, anche in considerazione del carattere essenziale dei contenuti editoriali per lo svolgimento di tali servizi, l'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in caso di mancato accordo tra le parti a livello individuale o collettivo.
9/2757/34Berlinghieri, De Luca, Campana, De Maria, Sensi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 del disegno di legge di delegazione europea reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
    la direttiva prevede agli articoli 4 e 5, rispettivamente, misure per la riduzione del consumo e restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso, tra i quali contenitori per alimenti;
    in particolare, l'articolo 5 prevede il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato della direttiva, tra i quali sono ricompresi anche i contenitori per alimenti in polistirene espanso, definiti quali recipienti, scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
     a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
     b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
     c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
   considerato che:
    generalmente i contenitori in polistirene espanso vengono concepiti non per arrivare direttamente al consumatore finale, ma per servire altre filiere produttive attraverso l'utilizzo di appositi imballaggi per il settore alimentare, che in ragione delle specifiche capacità di isolamento termico sono utilizzati in particolare per la filiera ittica, ortofrutticola, il comparto caseario e quello dei prodotti freddi, semifreddi, surgelati;
    la definizione di contenitori per alimenti e in particolare di contenitori per alimenti in polistirene espanso derivante dai suddetti criteri necessita di essere chiarita al fine di evitare incertezze applicative e potenziali effetti estensivi con riferimento ai contenitori per alimenti non direttamente destinati al consumatore finale,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, a chiarire l'ambito di applicazione con riferimento ai contenitori per alimenti, prevedendo la necessaria compresenza dei criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato della suddetta direttiva, al fine di circoscrivere l'applicazione ai soli contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, che siano consumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.
9/2757/35De Maria, De Luca, Berlinghieri, Campana, Sensi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
    la lettera n) del suddetto articolo indica di definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza;
   considerato che:
    la direttiva oggetto di recepimento reca all'articolo 17 disposizioni circa l'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online;
    il paragrafo 4 di detto articolo prevede che qualora non sia concessa alcuna autorizzazione, i prestatori di servizi sono responsabili per atti non autorizzati di comunicazione al pubblico, di opere e altri materiali protetti dal diritto d'autore;
    quanto previsto dal paragrafo 4 reca le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c) secondo cui si deve dimostrare di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione e per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali protetti dai diritti d'autore; di aver agito tempestivamente dopo aver ricevuto una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l'accesso o rimuovere dai loro siti web dette opere o materiali e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro;
    il considerando 66 della stessa direttiva prevede che, nel valutare se un prestatore di servizi ha compiuto i massimi sforzi, occorre tenere conto del principio di proporzionalità;
    lo stesso considerando prevede inoltre che detti obblighi non dovrebbero indurre a imporre un obbligo generale di sorveglianza e che qualsiasi misura adottata dai prestatori di servizi non dovrebbe andare oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 4;
   tenuto conto che:
    nella versione francese della direttiva si parla di «meilleurs efforts» (migliori sforzi) mentre in quella italiana di «massimi sforzi»;
    la versione olandese della Direttiva riporta invece la dicitura «tutti gli sforzi» («alles in het werk hebben gesteld»), ma il Governo olandese nel recepimento ha deciso di modificarla con «migliori sforzi» («beste vermogen»);
    l'espressione usata nella versione italiana troverebbe una più esatta traduzione con il termine «migliori sforzi», in linea anche con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 9 del disegno di legge e con il principio di proporzionalità richiamato dal considerando 66 della Direttiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere a una trasposizione in diritto interno del termine «best efforts», tenendo in considerazione l'esigenza di armonizzazione con il criterio dei «massimi sforzi» indicato nelle differenti versioni linguistiche della Direttiva, nonché con i principi di ragionevolezza e proporzionalità che costituiscono due valori centrali che ispirano la Direttiva stessa.
9/2757/36De Luca, Berlinghieri, Campana, De Maria, Sensi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
   considerato che:
    la direttiva oggetto di recepimento reca all'articolo 17 disposizioni circa l'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online;
    il comma 9 del suddetto articolo richiede agli Stati di disporre che i prestatori di servizi online istituiscano un meccanismo di reclamo e ricorso celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie in merito alla disabilitazione dell'accesso a, o alla rimozione di, specifiche opere o altri materiali da essi caricati;
   tenuto conto che:
    lo stesso comma 9 prevede che gli Stati membri provvedono a che gli utenti abbiano accesso a un giudice o un'altra autorità giudiziaria competente per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione al diritto d'autore e ai diritti connessi;
    è necessario coordinare il trattamento dei casi transfrontalieri, comprese le questioni relative alla giurisdizione;
    i meccanismi di reclamo e ricorso in capo ai prestatori di servizi dovrebbero essere sviluppati consultando l'industria e le imprese interessate, che possono fornire esempi di precedenti applicazioni di tali procedure,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di consultare l'industria dei prestatori di servizi online affinché le procedure di reclamo e di ricorso a disposizione degli utenti in caso di controversie sulla disabilitazione dell'accesso o la rimozione di opere o di altri materiali da essi caricati, siano praticabili, tempestivi e il più possibile efficaci per gli utenti;
   a valutare l'opportunità di garantire che gli utenti abbiano pieno accesso a un'autorità giudiziaria o amministrativa qualora non siano soddisfatti della decisione presa dai prestatori di servizi online su un reclamo.
9/2757/37Campana, De Luca, Berlinghieri, De Maria, Sensi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
    la lettera i) del suddetto articolo indica la necessità di definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
   considerato che:
    la direttiva oggetto di recepimento reca all'articolo 15 la garanzia per gli editori dei diritti previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 3, comma 2, della Direttiva 2001/29 /CE, che possono esercitare liberamente in relazione agli usi online da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione;
    i diritti di cui al primo comma del suddetto articolo 15 non si applicano all'utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico;
    la protezione accordata a norma del primo comma non si applica nemmeno ai collegamenti ipertestuali;
    il considerando 58 della direttiva sottolinea che l'utilizzo di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione non compromette necessariamente gli investimenti effettuati dagli editori;
   tenuto conto che:
    includere i brevi testi descrittivi che accompagnano il link di articoli di giornale (ad esempio, negli aggregatori di notizie o motori di ricerca) nella previsione dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 comporterebbe l'indebolimento della natura dei diritti degli editori imponendo licenze obbligatorie, con conseguenze sulla libera scelta degli editori stessi, e limiterebbe la possibilità per le persone di decidere attraverso una anteprima del contenuto se un risultato è rilevante per la loro specifica ricerca e se quindi vogliono approfondire;
    è ragionevolmente evidente che un estratto di 200 caratteri non sostituisce la pubblicazione a mezzo stampa,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di ispirare a criteri di ragionevolezza la definizione della soglia ammissibile per i «brevi estratti» in fase di attuazione della direttiva;
   a valutare l'opportunità di escludere i titoli dall'ambito di applicazione dell'articolo 9 della Legge di delegazione europea o a considerare i titoli come parte integrante dei collegamenti ipertestuali, in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni, come richiesto dallo stesso articolo.
9/2757/38Vazio, De Luca, Berlinghieri, Campana, De Maria, Sensi.


   La Camera,
   premesso che:
    il 10 novembre 2019 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 125 che recepisce nel nostro Paese la direttiva n. 2018/843 (V direttiva antiriciclaggio) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, andando a modificare la direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), già recepita in Italia dal d.lgs. n. 90/2017;
    tra gli elementi cardine della direttiva vi è la proposta di superare l'attuale parcellizzazione normativa all'interno dell'UE, determinata da un'eccessiva ampiezza degli spazi conferiti agli Stati membri in sede di recepimento delle direttive che si è tradotta, con l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, nel venir meno dell'interlocuzione tra le UIF e le autorità di contrasto, elemento indispensabile per una tempestiva azione di opposizione al terrorismo e ai reati gravi (la modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 231 del 2007 comma 8 secondo il quale, «fuori dai casi di cooperazione tra le forze di polizia, tutte le informazioni in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto sono coperte da segreto d'ufficio» unitamente all'introduzione del comma 1-bis secondo il quale solo le autorità MEF, Autorità di vigilanza di settore, DIA e Guardia di finanza collaborano tra loro scambiando informazioni anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio);
    tale problematica non viene risolta neanche a seguito della legge di delegazione europea 2019/2020 che all'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio;
    infatti, nonostante la direttiva (UE) 2019/1153 ribadisca la centralità dell'informazione finanziaria e il valore che la stessa assume se condivisa e utilizzata a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi anche diversi da quelli economici e, introduca disposizioni in ambito di cooperazione tra autorità offrendo la possibilità di ampliare il raggio della collaborazione attraverso la valorizzazione del patrimonio informativo in possesso delle FIU, il comma 2 del suddetto articolo 21 stabilisce che è compito del governo individuare le autorità autorizzate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari e quelle autorizzate a richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle UIF di cui al par. 2 dell'articolo 3 della direttiva 2019/1153 tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia. Le autorità di contrasto, pertanto, non vengono contemplate nonostante il legislatore europeo abbia più volte sottolineato l'importanza di un'adeguata cooperazione tra le stesse e le UIF per essere in grado di scambiare informazioni in modo rapido e senza alcun ostacolo;
    il fine della direttiva UE è il potenziamento dello scambio di informazioni tra tutte le autorità competenti: la Commissione europea garantisce alle autorità di contrasto l'accesso diretto al registro centrale dei conti bancari e segnala come «l'interconnessione a livello dell'UE dei registri centrali dei conti bancari permetterà di accelerare – per le autorità di contrasto e le unità d'informazione finanziaria — l'accesso alle informazioni finanziarie e di agevolare la cooperazione transfrontaliera e dovrebbe in ogni caso coinvolgere le autorità di contrasto. Tale interconnessione dovrebbe essere considerata prioritaria»,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie competenze a provvedere al coerente recepimento della direttiva 2019/1153/UE, ampliando il contesto delle autorità abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari e di quelle che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle UIF, al fine di attuare un sistema di prevenzione e contrasto tempestivo ed efficace che possa garantire la sicurezza nazionale e globale.
9/2757/39Ermellino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge reca i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
    in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera h) del suddetto articolo prescrive che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, trovino adeguata tutela i diritti degli editori e quelli degli autori di tali pubblicazioni e ciò in ossequio all'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento;
    tale articolo 15 prevede una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, mediante l'introduzione di diritti connessi al diritto d'autore per la riproduzione e messa a disposizione del pubblico di tali pubblicazioni;
    in particolare, con l'obiettivo di promuovere il giornalismo di qualità e l'accesso da parte dei cittadini alle informazioni e fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 15 della citata direttiva, viene riconosciuto agli editori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione o comunicazione al pubblico delle pubblicazioni di carattere giornalistico, con l'obiettivo di assicurare agli editori maggiore controllo sull'utilizzo dei propri contenuti;
    non può non rilevare a tal proposito il considerando 61 della direttiva oggetto di recepimento laddove afferma che le «disposizioni non dovrebbero incidere sulla libertà contrattuale, i titolari dei diritti non dovrebbero essere obbligati a rilasciare un'autorizzazione o a concludere accordi di licenza»;
    ciò è stato ribadito dalla Commissione europea in una recente risposta all'interrogazione E- 004603/2020 in seno al Parlamento europeo, secondo la quale gli Stati membri non possono attuare l'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento prevedendo un meccanismo obbligatorio di gestione collettiva, in quanto tale meccanismo priverebbe gli editori della possibilità di esercitare autonomamente il diritto esclusivo sopra richiamato;
   considerato che:
    il rispetto del principio della libertà contrattuale – principio cardine del diritto dell'Unione europea – si pone alla base dello sviluppo di un efficiente mercato dei diritti d'autore e diritti connessi a tutela non solo degli operatori coinvolti ma anche degli utenti che in un mercato dinamico e concorrenziale avrebbero sicuramente una più ampia e varia offerta di contenuti;
    tale principio non preclude la facoltà in capo agli editori di affidare per propria scelta a terzi la gestione dei diritti connessi ad essi afferenti;
    l'imposizione di meccanismi obbligatori di gestione collettiva e l'imposizione, in caso di mancato accordo tra le parti, di un meccanismo obbligatorio di tipo arbitrale non solo si pongono in contrapposizione al richiamato principio della libertà contrattuale ma, così come indicato dalla Commissione europea nella risposta all'interrogazione precedentemente citata, esula dalla cornice normativa e dallo spirito della direttiva (UE) 2019/790, frutto di un delicato bilanciamento tra la necessità di preservare la libera circolazione dei contenuti online e proteggere i detentori dei diritti,

impegna il Governo

in fase di esercizio della delega, in linea con le disposizioni della direttiva oggetto di recepimento e come chiarito nella risposta all'interrogazione citata in premessa, ad assicurare che il rispetto del richiamato principio della libertà contrattuale venga preservato, anche nel caso di mancato accordo tra le parti, escludendo meccanismi obbligatori di gestione collettiva ed evitando l'introduzione di meccanismi obbligatori di tipo arbitrale, che non solo esulano dalla cornice normativa della direttiva ma che influirebbero inoltre in maniera indiretta sull'accesso ai contenuti da parte degli utenti, determinando effetti distorsivi sul mercato dell'informazione.
9/2757/40Invidia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene, all'articolo 3, i «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato»;
    in particolare al suo interno tale direttiva mira a proteggere il grande pubblico dall'istigazione all'odio e alla violenza (17), dall'istigazione al terrorismo (18), salvaguarda lo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori (19) anche attraverso un trattamento dei loro dati personali adeguato (21); sottolinea l'importanza di rendere accessibili i contenuti audiovisivi ai soggetti con disabilità in particolare visiva o uditiva come tutela del diritto ad una vita sociale e culturale integrata;
    il testo del disegno di legge di delegazione, così come modificato dagli emendamenti approvati in Senato, arricchisce i criteri direttivi di applicazione di tale direttiva contenuta all'articolo 3, con particolare attenzione nei confronti dei minori. Tenuto conto della particolare influenza che i servizi di media audiovisivi esercitano sul modo in cui il pubblico forma le proprie opinioni, il contenuto dei servizi deve rispondere ai valori su cui si basa la nostra democrazia fra cui anche la tutela della parità di genere;
    la lotta agli stereotipi di genere è inserita nella tabella di marcia che definisce le priorità della nuova strategia 2020-2025 presentata a marzo 2020 dalla Commissione Europea;
    all'interno del cosiddetto «Piano Colao» tra le «Iniziative per il rilancio dell'Italia 2020-2022» redatto dal Comitato di esperti in materia economica e sociale, si inserisce la promozione, anche attraverso incentivi, di prodotti audiovisivi per il grande pubblico che divulghino una figura femminile non stereotipata in famiglia, sul lavoro, nella società,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tenere in opportuna considerazione, nell'esercizio della delega conferita per l'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, la promozione della trasmissione di messaggi e modelli positivi della figura femminile slegati dai vecchi stereotipi di genere anche attraverso contenuti audiovisivi, vista la significativa influenza che i media svolgono su ragazze e ragazzi e sulla percezione che essi hanno delle proprie abilità e direzioni che possono intraprendere. Gli stereotipi infatti, possono diffondere atteggiamenti dannosi rispetto alla posizione delle donne, che perpetuano le discriminazioni, la mercificazione sessuale e la violenza di genere.
9/2757/41Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19, comma 1, lettera b), indica tra i criteri e i principi direttivi cui dovrà uniformarsi il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, anche il seguente: «Incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti»;
    nel condividere l'obiettivo generale di favorire i concetti di sostenibilità e riutilizzabilità, occorre ricordare anche l'importanza della cosiddetta valutazione del ciclo di vita, la metodologia che permette di quantificare gli impatti ambientali relativi a un bene o a un servizio;
    in merito si segnala che nel Gennaio 2021 EPPA (European Paper Packagin Alliance) ha presentato alle Istituzioni europee e alle rappresentanze degli Stati membri presso la Unione europea uno studio di Valutazione del ciclo di vita che confronta un sistema di imballaggio in carta monouso completo con la sua alternativa riutilizzabile;
    lo studio conclude che il sistema monouso mostra vantaggi ambientali significativi, se confrontato con un sistema in polipropilene multiuso equivalente o con manufatti di materiali considerati «tradizionali» al cui riutilizzo si associano rilevanti consumi di acqua ed energia per il riutilizzo,

impegna il Governo

a introdurre in sede di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 meccanismi di valutazione del ciclo di vita in modo da costruire un sistema che non penalizzi per principio quei materiali monouso che per le loro caratteristiche intrinseche risultano pienamente sostenibili se paragonati ad altri materiali riutilizzabili.
9/2757/42Cestari, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Parolo, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 del disegno di legge in discussione reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili. Le modifiche apportate in Senato integrano le materie della disciplina di delega con principi e criteri migliorativi;
    in particolare il comma 3) nella predisposizione di un piano di emergenza nazionale di eradicazione in caso di focolai che possono comportare gravi rischi per la sanità pubblica o animale, alla lettera m) prevede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano;
    a luglio 2020, in piena emergenza sanitaria da COVID-19, il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e l'Istituto Internazionale di Ricerca Zootecnica (ILRI) hanno pubblicato lo studio « Preventing the next pandemicZoonotic diseases and how to break the chain of transmission», nel quale l'allevamento intensivo è stato inserito tra i fattori di rischio che provocano l'insorgenza di pandemie;
    lo studio avverte che altre epidemie continueranno ad emergere, a meno che i governi non prendano attivamente misure che impediscano che altre malattie zoonotiche si diffondano tra la popolazione umana. Il coronavirus, l'aviaria H7N9 e H5N1, l'influenza suina H1N1 e la febbre Q appartengono a una lunga serie di malattie zoonotiche che proliferano negli allevamenti intensivi perché sono questi luoghi a permetterne lo sviluppo e la diffusione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi in ambito europeo affinché venga integrata la normativa sulle malattie animali trasmissibili, con specifici riferimenti alle buone prassi di allevamento non intensivo e incentivato lo sviluppo in ogni Stato membro, al fine di limitare i rischi di sviluppo e diffusione di malattie zoonotiche all'interno dell'Unione europea.
9/2757/43Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;
    in merito alla normativa europea sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi occorre segnalare che nel recepimento della direttiva 2014/26/UE, di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 35, è stato previsto che per le associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi che gestiscono i compensi per copia privata ai sensi degli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, non sia obbligatorio costituirsi «organismo di gestione collettiva (OGC)» o «entità di gestione indipendente (EGI)» a differenza di quanto previsto per tutte le altre organizzazioni collettive;
    né la direttiva 2014/26/UE, tanto meno i principi e i criteri direttivi che il Parlamento ha approvato al fine del recepimento della stessa, hanno delegato il Governo ad introdurre un diverso regime da applicare alle sole organizzazioni collettive o associazioni che gestiscono copia privata per conto dei produttori audio e video, posto che la direttiva ne indica solamente due: gli OGC e le EGI;
    è stata, inoltre, così sottratta alle regole e ai principi di corretto funzionamento della gestione collettiva e al sindacato ispettivo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, una parte consistente del mercato della gestione dei diritti d'autore e connessi;
    l'assetto così come concepito ha introdotto un'inspiegabile disparità di trattamento che ha, da subito, prodotto effettivi anti competitivi a danno dei titolari dei diritti, di tutte le altre organizzazioni collettive e del corretto funzionamento del mercato;
    la stessa AgCom, nella propria segnalazione al Governo del 24 novembre 2017, ha evidenziato che le funzioni svolte dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti, di cui all'articolo 2 commi 1 e 2, del richiamato decreto legislativo n. 35 del 2017, e quelle delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi che distribuiscono il compenso per copia privata di fonogrammi e di videogrammi, appaiono del tutto analoghe quando svolte nei confronti di soggetti diversi dai loro associati,

impegna il Governo

in sede di adozione del decreto di attuazione della direttiva (UE) 2019/790, ad apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per un corretto recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, al fine di prevedere che anche le associazioni che gestiscono i compensi per copia privata si costituiscano OGC o EGI, equiparando la loro attività a quella di tutte le altre organizzazione collettive.
9/2757/44Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    il volo da diporto o sportivo (VDS) consiste nell'attività di volo svolti con apparecchi VDS per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro, che seguono le caratteristiche tecniche contemplate dall'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106;
    a seguito dell'emanazione del regolamento europeo 2018/1139, la Direzione in materia del Mit dal 2018, ha convocato un tavolo di confronto con ENAC, AeCI, ANSV e ENAV, per discutere della situazione del comparto;
    ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, uno Stato membro può decidere di esentare dal presente regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio nei confronti di una o più delle categorie di aeromobili « Opt-out»:
     a) gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa massima al decollo (maximum take-off mass – «MTOM»), registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 chilogrammi per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 chilogrammi per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua;
     b) gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con un MTOM, registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 chilogrammi per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua o a 650 chilogrammi per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua;
     c) gli alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e i motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con un MTOM, registrata dallo Stato membro, non superiore a 600 chilogrammi;
    il dibattito in corso in ordine alla revisione della normativa del volo da diporto sportivo valuta l'opportunità dell'innalzamento della massa massima al decollo (MTOM) degli aeromobili citati da 450 chilogrammi a 600 chilogrammi alla luce delle previsioni contenute nel regolamento UE citato e delle decisioni in materia assunte dall'ENAC,

impegna il Governo

ad intervenire, anche con futuri provvedimenti normativi, per estendere il peso massimo dei velivoli da diporto sportivo da 472,5 chilogrammi a 600 chilogrammi, lasciando la competenza della vigilanza all'Aeroclub d'Italia e dotando la stessa di adeguate risorse umane, finanziarie e strumentali.
9/2757/45De Lorenzis.


   La Camera,
   premesso che:
    il punto 19) dell'Allegato A di cui al comma 1 dell'articolo 1 dispone il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;
    l'articolo 22 del disegno di legge introduce «Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;
   considerato che:
    l'inquinamento da plastica dell'ambiente ed in particolare del mare è una delle emergenze ambientali più gravi dell'epoca moderna, tanto che le Nazioni Unite hanno inserito la tutela dei mari tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: Goal 14 – Vita sott'acqua. Nell'Agenda 2030 si legge che occorre «conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile»;
    differenti studi hanno registrato una correlazione tra lo sviluppo delle epidemie e l'alterazione dell'equilibrio tra l'uomo e il suo ambiente di vita. Dunque, sarebbe necessario agire su quei fattori ambientali che sono modificabili, in quanto dipendono dalle scelte dei cittadini;
    nel complesso è possibile contare oggi su una maggiore sensibilizzazione e un impegno più ampio e deciso alla lotta contro l'inquinamento atmosferico e alla realizzazione di un ambiente più salubre,

impegna il Governo

a promuovere ulteriori campagne informative volte ad orientare i cittadini ad adottare comportamenti più rispettosi dell'ambiente nonché ad adottare ogni utile iniziativa finalizzata alla conversione, basata su un'economia circolare che rispetti l'ambiente e la biodiversità, delle attività produttive nei settori dell'agricoltura e degli allevamenti intensivi o altri processi produttivi che risultano troppo inquinanti per il nostro ecosistema.
9/2757/46Grippa.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro, nonché degli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei;
    la direttiva 2014/89/UE ha istituito un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, prevedendo che ogni Stato membro debba elaborare ed attuare la pianificazione dello spazio marittimo per contribuire allo sviluppo e alla crescita sostenibili nel settore marittimo, mediante la redazione di appositi piani di gestione dello spazio marittimo;
    detti piani devono essere approvati entro e non oltre il 31 marzo 2021, pena l'apertura di una procedura di infrazione;
    nel nostro Paese, la direttiva 2014/89/UE è stata recepita con il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, principalmente finalizzato a promuovere la crescita sostenibile delle attività marittime e l'uso sostenibile delle risorse marine tramite la creazione di un quadro che consenta di attuare efficacemente la pianificazione dello spazio marittimo nelle acque nazionali;
    il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 ha fissato – ai fini del recepimento della direttiva 2014/89/UE – al 31 dicembre 2020 il termine per l'adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo nazionale, termine successivamente prorogato al 31 marzo 2021, in concomitanza con la scadenza già prevista dalla citata direttiva;
    con decreto del 13 novembre 2017, n. 529, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – quale autorità competente – ha designato i componenti del comitato tecnico cui è affidata l'elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo;
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 dicembre 2017 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 gennaio 2018) sono state quindi approvate le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo;
    il comitato tecnico ha conseguentemente avviato l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie a giungere alla descrizione degli utilizzi e delle destinazioni attuali del litorale e degli spazi marittimi di interesse del Paese;
    pertanto, considerato che le attività preliminari al progetto sono già state avviate, e anche alla luce di un esame comparativo con le analoghe esperienze maturate presso altri Paesi dell'Unione europea, è urgente ed indispensabile l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo e quindi il tempestivo recepimento della direttiva 2014/89/UE, al fine di evitare il concreto rischio che, per il mancato adempimento al termine previsto dalla normativa europea di riferimento, l'Italia incorra nell'avvio di una procedura d'infrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure appropriate per assicurare la tempestiva adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo, come disposto dalla direttiva 2014/89/UE nel primo provvedimento utile, al fine di evitare di esporre l'Italia al rischio di incorrere nell'avvio di una procedura d'infrazione per il mancato tempestivo adeguamento alle disposizioni della direttiva medesima, nonché in linea con le politiche di sviluppo sostenibile perseguite e con gli obiettivi ecologici, economici e sociali, di promozione della crescita sostenibile, anche delle economie marittime (cosiddetta economia blu), di sviluppo sostenibile delle zone marine e di uso sostenibile delle risorse marine.
9/2757/47Perantoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 della legge di delegazione europea prevede l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche;
    le indicazioni dettate dall'Agenda Digitale Europea con riferimento allo Sviluppo di reti infrastrutturali di pubblica utilità, stante la Direttiva europea 2014/61 e relativo decreto legislativo di attuazione 15 Febbraio 2016, n. 33, ritiene estremamente utile proporre una modifica del capo V della IV sezione ed in particolare degli articoli 87, 90 e 92 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259;
    la procedura di esproprio pubblico, attualmente vigente prevista dall'articolo 90, continua a provocare difficoltà interpretative ed applicative nella procedura di esproprio da parte dei comuni aventi competenza in materia; il legislatore ha già previsto, in via ordinaria, con l'attuale articolo 90, che il diritto alla installazione degli impianti di comunicazione elettronica e delle relative opere accessorie su suoli altrui sia ottenuto mediante la acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con un prossimo provvedimento di carattere normativo, la modifica delle procedure per la realizzazione di reti ad alta velocità, finalizzate ad una maggiore efficacia delle medesime in sede applicativa da parte dei comuni interessati.
9/2757/48Serritella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 reca i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
    il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 recante la promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti prevede che possano usufruire degli incentivi gli impianti di produzione di biometano di nuova costruzione, nonché gli impianti biogas esistenti che si riconvertano entro il 31 dicembre 2022;
    l'attuazione di tali disposizioni ha incontrato una serie di difficoltà, da ultimo la crisi sanitaria da COVID-19, che hanno pesantemente rallentato gli iter delle iniziative agricole;
    un corretto recepimento della direttiva in oggetto deve essere finalizzato a contribuire alla transizione energetica e al processo di decarbonizzazione tenendo conto del ruolo positivo svolto dall'agricoltura;
    grazie alla riconversione degli impianti attualmente esistenti, dedicati alla produzione di energia elettrica e calore da biogas derivante, in particolare, da biomasse non rifiuto generate da attività agricole e agroindustriali, la produzione di biometano può essere destinata non solamente al settore dei trasporti, ma anche agli altri usi industriali e non elettrificabili in genere,

impegna il Governo

in fase di esercizio della delega, a valutare l'opportunità di disporre apposite misure atte a favorire la riconversione degli impianti esistenti di produzione di biogas derivante da biomasse non rifiuto di origine agricola e agroindustriale verso la produzione di biometano da utilizzare nei settori trasporti e altri usi, nonché a valutare l'opportunità di adottare una disciplina che introduca l'obbligo di impiego di una quota crescente di biometano nella rete del gas naturale rispetto all'utilizzo di gas di origine fossile; a valutare altresì l'opportunità di impiegare la produzione di idrogeno verde proveniente dai processi di riconversione degli impianti di origine agricola.
9/2757/49Cassese, Galizia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del disegno di legge in questione detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cosiddetto RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, cosiddetto RED I. Prevede, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (al quale è succeduto di recente il nuovo Ministero della transizione ecologica);
   considerato che:
    il decreto ministeriale 10 settembre 2010 reca le «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili». Esse costituiscono la principale normativa emanata allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER), tra il settore dell'eolico. Il testo riporta le tipologie di procedimenti autorizzativi in relazione alla complessità dell'intervento e del contesto dove lo stesso si colloca. La Direttiva europea 2009/28/CE, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha richiesto agli Stati Membri di far sì che le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato. Tuttavia, manca ancora una disciplina che consenta di intervenire in maniera organica sulla regolamentazione dell'insediamento dei parchi eolici, nonostante gli sforzi di armonizzazione attuati attraverso il decreto ministeriale del 2010 e le misure di semplificazione e razionalizzazione ex Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, Infatti, spesso, i procedimenti Autorizzazione Unica (AU) e Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) non riescono a garantire una tutela effettiva dei beni paesaggistici e ambientali; inoltre, in molti casi, i Comuni che ospitano parchi eolici non riescono a beneficiarne sul piano energetico ed economico, né riescono ad evitare infiltrazioni malavitose,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti finalizzati ad elaborare una disciplina sistematica ed organica per quanto attiene all'energia eolica, con particolare attenzione per i profili attinenti alla tutela paesaggistica ed ambientale dei territori sui quali è previsto l'insediamento dei parchi eolici, nonché promuovendo iniziative orientate a forme di sfruttamento dell'energia eolica e alla gestione dei relativi impianti sotto controllo pubblico.
9/2757/50Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il virus Maedi Visna (MVV) è un lentivirus appartenente alla famiglia Retroviridae ed è strettamente correlato al lentivirus responsabile dell'artrite encefalite delle capre e delle pecore. È ormai accertata la responsabilità da parte di MVV, oltre che come agente eziologico di sindrome respiratoria, neurologica e perdita della condizione corporea, anche nel determinismo di forme croniche di mastite;
    il virus viene trasmesso nell'utero durante la gravidanza e nel colostro ai giovani animali in allattamento. La trasmissione orizzontale avviene per via respiratoria, in particolare nelle stalle chiuse. Il periodo di incubazione dura dai tre ai quattro anni;
    il lungo periodo di incubazione che caratterizza le varie forme d'infezione costituisce una preoccupante remora per gli allevamenti ovini, considerando che gli animali rappresentano dei diffusori permanenti del contagio molto tempo prima della comparsa delle manifestazioni cliniche;
    benché, non si siano registrati decessi di capi collegati esclusivamente alla malattia, è quasi certo che la malattia limiti la qualità e la quantità dei prodotti e che molti allevamenti italiani sono stati seriamente danneggiati;
    la legislazione europea, in particolare il regolamento (UE) 2015/429 del 9 marzo 2016 recante la normativa in materia di sanità animale, non ritiene le malattie da lentivirus dei piccoli ruminanti, cui appartiene la maedi visna, fra le malattie soggette a misure obbligatorie di controllo,

impegna il Governo

nel solco delle norme già previste dall'articolo 14 del disegno di legge in esame, a prendere tutte le iniziative necessarie affinché il virus Maedi Visna venga inserito nell'elenco delle malattie previste dall'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 e vengano effettuati specifici controlli all'ingresso nell'Unione di specie ovine e caprine, al fine di evitarne il depotenziamento della produttività.
9/2757/51Cadeddu.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, agli articoli 8 e 9, norme per la riforma del diritto d'autore;
    premesso che gli editori di giornali svolgono un ruolo centrale nella creazione di contenuti informativi di alta qualità e rappresentano, ad oggi, il solo argine possibile alla proliferazione delle fake news o di analoghe attività di misinformation: per continuare a garantire anche nell'era digitale questa fondamentale precondizione di ogni società democratica e libera, devono poter contare su una effettiva tutela del prodotto informativo;
    nel mondo digitale vi è un forte squilibrio tra il valore che la produzione dei contenuti editoriali genera per le piattaforme digitali e i ricavi percepiti dagli editori: i contenuti editoriali vengono spesso, parzialmente o completamente, sfruttati dalle piattaforme digitali (OTT), senza che venga riconosciuto alcun compenso ai titolari dei diritti;
    già nel 2014 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilevava questo value gap e il suo impatto negativo sull'economia dell'intero sistema dell'informazione, che rischia di comprometterne il funzionamento;
    la diffusione sistematica e non remunerata di opere protette dal diritto d'autore è un fenomeno che desta grave allarme, in quanto pregiudica la sostenibilità dell'industria editoriale, svaluta l'apporto di competenze e professionalità qualificate e, non da ultimo, influisce sulla libertà e il pluralismo dell'informazione, incidendo sulla quantità e la qualità dell'offerta editoriale, e rappresenta una violazione della sovranità digitale nazionale;
    è urgente e necessaria l'introduzione di un'adeguata previsione normativa che garantisca agli editori di essere remunerati, seppur a fronte di meccanismi di negoziazione contrattuale, a fronte dell'utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali, avuto riguardo anche delle esperienze a cui si è assistito in altri contesti nazionali, come Francia e Australia;
    la nozione di «estratto breve», avuto riguardo anche delle esperienze degli altri Paesi europei, è suscettibile di dare adito a condotte potenzialmente lesive nei confronti in particolar modo degli editori, da parte delle società che offrono servizi web di aggregatori di notizie nonché di motori di ricerca;
    il supporto che le istituzioni devono assicurare agli operatori dell'editoria si rende, in particolare in questo momento storico, fondamentale;
    le considerazioni espresse in premessa, infatti, non possono prescindere dall'analisi delle conseguenze drammatiche che hanno colpito il settore dell'editoria a causa dell'emergenza epidemiologica e delle misure che sono state intraprese per farvi fronte;
    l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni che ha stimato un calo del fatturato complessivo dell'editoria quotidiana e periodica dei primi 6 mesi 2020 di 326 milioni rispetto al primo semestre 2019;
    il Considerando 54 della direttiva Copyright recita: «Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e da un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica (...)»;
    il Considerando 58 recita, tra l'altro, che «Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria e favorire in tal modo la disponibilità di informazioni affidabili (...)» e aggiunge che, «Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva»;
    in una risposta resa in data 9 novembre 2020, il Commissario UE Thierry Breton, nell'escludere che l'imposizione ex ante di un meccanismo di gestione collettiva del diritto sia compatibile con lo spirito della Direttiva, ha tuttavia ribadito, a nome della Commissione europea, che l'articolo 15 riconosce agli editori di giornali il diritto esclusivo di autorizzare o proibire la distribuzione e la messa a disposizione delle loro pubblicazioni da parte dei soggetti prestatori di servizi della Società dell'informazione;
    di conseguenza, tale diritto può essere esercitato dagli editori singolarmente o, a scelta, affidandolo ad enti/associazioni rappresentative munite di specifico mandato ad hoc, nel perseguimento della finalità propria dell'articolo 15 della Direttiva che è quella di assicurare la giusta remunerazione per gli utilizzi dei contenuti editoriali da parte delle piattaforme digitali;
    inoltre, gli articoli 18 e 19 della direttiva rivestono una particolare rilevanza per il comparto del cinema e dell'audiovisivo in genere, prevedendo una remunerazione adeguata e proporzionata per gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori nell'ambito degli utilizzi digitali delle opere, nonché l'accesso alle informazioni necessario per garantire l'effettività del diritto alla remunerazione;
    sarebbe auspicabile, in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi della direttiva (UE) 2019/790, ad aggiornare e rafforzare, in riferimento agli articoli 18 e 19 della stessa direttiva, i meccanismi di tutela del diritto degli autori e degli artisti a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni e, a tal fine, a definire modalità di remunerazione che prevedano il riconoscimento ad autori ed artisti di un'adeguata quota percentuale dei proventi percepiti da coloro ai quali gli stessi hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, fatta salva la possibilità di incremento in sede contrattuale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, anche al fine di garantire la sovranità digitale, che la tutela dei diritti degli editori venga garantita, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da una negoziazione effettiva e in buona fede che individui, entro un termine definito, criteri condivisi per la determinazione di una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi delle società di informazione finalizzata a remunerare i diritti degli editori medesimi;
   a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie affinché, in caso di mancato accordo tra le parti riguardo al termine suddetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia incaricata di definire le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a chiarire che, nell'ambito della definizione del concetto di «estratti molto brevi» di cui alla direttiva in oggetto, non solo venga preservata la libera circolazione delle informazioni, ma venga altresì promossa l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva medesima.
9/2757/52Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di delegazione europea è, per prassi consolidata, il provvedimento con cui tipicamente si recepiscono nell'ordinamento italiano le disposizioni derivanti dalle Direttive europee;
    tra le varie normative oggetto di recepimento figura la Direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola ed alimentare;
    nell'esercizio della delega per l'attuazione della predetta Direttiva, di cui all'articolo 7 della presente legge, si fornisce al Governo la prerogativa di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, nonché di applicazione dei divieti stabiliti dalla Direttiva (UE) n. 2019/633;
    al momento, tale attività di vigilanza e di garanzia applicativa della normativa, nonché di contrasto alle pratiche commerciali sleali, è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che, a partire dal 2012, ha sviluppato una notevole sensibilità giuridica sulle tematiche legate alle pratiche commerciali scorrette;
    con il parere rilasciato in data 23 ottobre 2019, l'AGCM ha espressamente chiesto di essere identificata come «unica» autorità di controllo in tema di pratiche commerciali scorrette, ricordando la propria natura di autorità indipendente e sottolineando l'importanza di non disperdere la sensibilità giuridica ed economica costruita in quasi 10 anni di attività su questi specifici argomenti e in oltre 30 anni nella supervisione delle condotte commerciali sui mercati rilevanti in ambito nazionale;
    l'attribuzione delle competenze ad ora in capo all'AGCM all'ICQRF, comporterebbe inutili aggravi di natura organizzativa e rallenterebbe i tempi di applicazione delle normative,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di recepire la Direttiva (UE) n. 2019/633 mantenendo l'AGCM quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari e di applicazione dei divieti stabiliti dalla Direttiva medesima.
9/2757/53Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di delegazione europea è, per prassi consolidata, il provvedimento con cui tipicamente si recepisce nell'ordinamento italiano l’acquis communautaire derivante dalle direttive europee;
    la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetta «Direttiva Uccelli» si occupa della conservazione degli uccelli selvatici, definendo, tra le altre, il perimetro con cui gli Stati membri devono disporre divieti relativi all'impiego di veicoli a motore o a natanti a motore in movimento al di sopra di determinate velocità;
    la predetta Direttiva, con il combinato disposto di articolo 8 ed allegato IV specifica, infatti, come il predetto divieto, relativo al ricorso a veicoli a motore o a natanti a motore in movimento, si applichi unicamente per velocità superiori a 5 Km/h ed a 18 Km/h in alto mare;
    in tal senso la legge 11 febbraio 1992 n. 157 dispone un divieto generale e diffuso relativo a veicoli a motore, natanti o aeromobili in qualsiasi caso senza tenere conto delle peculiarità previste dall'allegato IV della predetta Direttiva 2009/147/CE, che non è così compiutamente recepita;
    la Direttiva medesima, non a caso, nel proprio articolato separa nettamente il divieto tout court vigente per aerei ed autoveicoli dalla casistica delineata al terzo considerando della presente premessa, non recepita nella normativa nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di recepire pienamente la Direttiva 2009/147/CE, recependo i divieti relativi all'allegato IV della Direttiva medesima, riguardanti i veicoli a motore, i natanti a motore in movimento, e gli aeromobili a velocità superiore a 5 Km/h, e superiore a 18 Km/h in alto mare.
9/2757/54Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame delinea i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 inerente alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
    l'articolo citato prevede una serie di deleghe che mirano a disciplinare l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
    lo sviluppo dell'energia rinnovabile è un tassello fondamentale per la decarbonizzazione dell'economia, favorendo la transizione ad un modello più sostenibile, ovvero con un impatto ambientale minore;
    all'interno del PNIEC è prevista una produzione pressoché raddoppiata rispetto alla condizione iniziale per quello che concerne l'energia elettrica prodotta dall'eolico;
    il ricorso all'energia pulita è sicuramente una priorità, ma questo non deve certo andare a discapito di altri importanti aspetti ambientali, tra cui la tutela del paesaggio a fronte del rischio di arrecargli delle alterazioni tali da depauperarne il valore naturalistico,

impegna il Governo

a promuovere la ricerca e lo sviluppo di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare per quanto concerne l'eolico, meno invasivi e più efficienti al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC garantendo comunque una politica energetica sostenibile in termini di emissioni e tutela del paesaggio.
9/2757/55Bignami.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame delinea i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 inerente alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
    la sfida della transizione energetica è al centro della strategia UE del prossimo decennio e richiederà una maggiore produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili;
    con la strategia dell'Unione dell'energia, avviata nel 2015, sono state introdotte norme e obiettivi per aumentare l'efficienza energetica, sostenere fonti energetiche più verdi e instaurare migliori collegamenti tra i mercati nazionali dell'energia;
    gli Stati membri dell'UE si sono impegnati, attraverso i rispettivi PNIEC, a migliorare l'efficienza energetica di almeno il 32,5 per cento riducendo il consumo energetico e aumentando la quota di energie rinnovabili di almeno il 32 per cento entro il 2030;
    la transizione energetica comporta importanti interventi infrastrutturali che, nel caso di alcune tipologie di impianti, possono portare a interventi invasivi rispetto all'integrità paesaggistica e all'armonia architettonica;
    un'introduzione rapida delle nuove infrastrutture energetiche dipende anche dall'accettazione sociale che queste saranno in grado di generare attraverso un'invasività sempre minore;
    il fotovoltaico integrato sulle superfici esterne dell'edificio o sottoforma di tegolame sul tetto sono una soluzione progettuale che permette di far coesistere la produzione di energia elettrica con la qualità estetica dell'edificio;
    tipi di pannelli, detti « Aesthetic Energy Panel» o AEP, riescono a imitare nella loro trama diversi tipi di materiali da costruzione, come legno o marmo, mimetizzandosi perfettamente e permettendo una totale integrazione estetica,

impegna il Governo

incentivare, mediante provvedimenti di natura fiscale o contributi economici, le coperture fotovoltaiche che svolgono anche una funzione architettonica limitando quindi l'invasività di questi impianti nel pieno rispetto della tutela del paesaggio, degli edifici o agglomerati urbani che presentano particolari peculiarità storiche o che si trovano in aree dall'alto valore naturalistico e paesaggistico.
9/2757/56Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del presente provvedimento contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;
    i media audiovisivi, proprio in ragione dell'evoluzione e della realtà del mercato, sono ormai presenti anche sulle piattaforme social;
    la diffusione di alcune nuove piattaforme digitali sta evidenziando una decisa virata verso i contenuti puramente visivi rispetto a quelli testuali;
    sempre più minorenni hanno accesso o si iscrivono autonomamente sulle piattaforme social esponendosi, senza alcuna tutela, a contenuti inappropriati per la loro età e lesivi della loro integrità fisica;
    le cosiddette sfide o challenge social sono sempre più diffuse in rete e suscitano l'interesse di un gran numero di utenti, coinvolgendo soprattutto i bambini e gli adolescenti;
    i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto alcuni minori hanno portato alla luce, a causa dei loro risvolti drammatici, l'esistenza di sfide capaci di ledere l'integrità fisica dei partecipanti cagionandone anche il decesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di creare un osservatorio, in concerto con le aziende proprietarie delle piattaforme social e AGCOM, al fine di coordinare al meglio le politiche a tutela dell'integrità fisica e psichica dei minori che usufruiscono dei social network attraverso opportune campagne di sensibilizzazione sui rischi in essi presenti.
9/2757/57Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del presente provvedimento interviene sui princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
    l'emergenza pandemica, in particolar modo nella sua prima fase, ha influenzato negativamente sulle imprese comportando spesso un fermo delle attività da cui è conseguito un rallentamento di tutte le operazioni comprese quelle relative alle scelte strategiche degli organi dirigenziali;
    la transizione energetica rappresenta un impegno inderogabile per il quale è stato redatto il Piano Nazionale Integrato Energia Clima il quale ha fissato degli obiettivi precisi in ottica 2030;
    la transizione energetica è una sfida che richiederà programmazione da un punto di vista degli interventi e delle scelte da compiere oltre che di un grande coinvolgimento del territorio e delle parti sociali ad essi collegate,

impegna il Governo

a favorire una transizione energetica graduale verso materie prime sempre più sostenibili garantendo agli operatori del settore un processo coerente con le Direttive e attento alle necessità organizzative degli operatori del settore dell'energia.
9/2757/58Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III («Quadro di certificazione della cibersicurezza») del regolamento (UE) 2019/881, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
    il regolamento (UE) 2019/881 ha creato l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza quale organo permanente per fornire all'UE una maggiore capacità di cibersicurezza ed ha definito un sistema europeo di certificazione;
    l'articolo 2, punto 9, del Regolamento UE (UE) 2019/881 un «sistema europeo di certificazione della cibersicurezza» consiste in «una serie completa di regole, requisiti tecnici, norme e procedure stabiliti a livello di Unione e che si applicano alla certificazione o alla valutazione della conformità»;
    la minaccia cibernetica, nel corso dell'emergenza pandemica, è aumentata in termini qualitativi e quantitativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo destinato ad investimenti per la sicurezza cibernetica.
9/2757/59Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli aspetti trattati dal provvedimento in esame figura anche la tenuta del mercato interno dell'Unione;
    nel 2018, in una relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle restrizioni sui pagamenti in contanti, si legge che le «disposizioni nazionali divergenti sui pagamenti in contanti falsano la concorrenza nel mercato interno, determinando potenziali trasferimenti di imprese oltre frontiera, in particolare per alcuni settori specifici che si basano molto sulle operazioni in contanti, come quello dei gioielli o della rivendita di automobili»;
    secondo la Relazione tali disposizioni nazionali divergenti «creano potenzialmente lacune che permettono di aggirare i limiti nazionali ai pagamenti in contanti e pertanto di ridurne l'efficienza»;
    si osservava, inoltre, che «le restrizioni ai pagamenti in contanti sono una questione delicata per i cittadini europei e che molti di loro considerano la possibilità di pagare in contanti una libertà fondamentale che non dovrebbe essere limitata in maniera sproporzionata»;
    ciononostante il Governo Conte II, con l'articolo 18 del decreto-legge n. 124 del 2019, cosiddetto «decreto fiscale», ha ulteriormente ridotto la soglia del limite dei pagamenti in contante, a decorrere dal 1o luglio 2020 da tremila a duemila euro, e poi a mille euro a partire dal 1o gennaio del 2022, scadenza ormai prossima;
    il 13 dicembre 2019 la BCE si è espressa sulla misura con una lettera firmata da Yves Mersch, vicepresidente del Consiglio di Vigilanza dell'istituto di Francoforte, e indirizzata ai presidenti di Camera e Senato e al Ministro dell'economia Roberto Gualtieri;
    in tale lettera la BCE richiama la raccomandazione della Commissione 2010/191/UE5 con la quale si sancisce che l'accettazione dei pagamenti in contanti debba costituire la norma, riconoscendo che il contante possa essere rifiutato per motivi connessi al principio di buona fede, senza che ciò integri una violazione del principio del corso legale del contante;
    la BCE richiama, altresì, l'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 974/98, secondo cui «le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari»; tali strumenti devono essere disponibili in tutti gli strati della società, a costi comparabili con i pagamenti in contanti;
    la BCE osserva, inoltre, che le «limitazioni ai pagamenti in contanti devono rispettare il corso legale delle banconote in euro sancito negli articoli 128, paragrafo 1, e 282, paragrafo 3, del TFUE. Pertanto, sarebbe necessario dimostrare che le limitazioni ai pagamenti in contanti proposte, che incidono sul corso legale delle banconote in euro, siano efficaci ai fini del conseguimento delle finalità pubbliche legittimamente perseguite attraverso tali limitazioni. Si dovrebbe quindi dimostrare chiaramente che tali limitazioni permettano, di fatto, di conseguire la dichiarata finalità pubblica della lotta all'evasione fiscale»;
    la BCE ha evidenziato come le limitazioni dirette o indirette ai pagamenti in contanti debbano essere proporzionate agli obiettivi perseguiti senza andare al di là di quanto necessario per conseguirli;
    per esplicitare il principio di proporzionalità la BCE ha richiamato le raccomandazioni verso altri Paesi europei tra cui Grecia, Spagna e Olanda;
    in relazione alla Grecia la BCE ha ritenuto sproporzionata la limitazione ai pagamenti in contanti di 500 euro per le operazioni tra consumatori e imprese alla luce delle possibili ripercussioni negative sul sistema di pagamento in contanti, e, di conseguenza, ha raccomandato al legislatore, ove intenda mantenere le limitazioni ai pagamenti in contanti, di scegliere soglie più elevate e di introdurre un certo grado di flessibilità;
    in relazione alla Spagna la BCE ha ritenuto sproporzionata la riduzione della limitazione ai pagamenti in contanti a mille euro per operazioni in cui chi paga agisce nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, alla luce delle possibili ripercussioni negative sul sistema di pagamento in contanti, e ha, inoltre, affermato che la limitazione proposta rende più difficile regolare operazioni legittime mediante l'utilizzo del contante come mezzo di pagamento, mettendo in tal modo a rischio il concetto di corso legale sancito nel 18 TFUE;
    in relazione alla riforma proposta nei Paesi Bassi che impone un divieto di pagamento in contanti a partire dalla somma di 3.000 euro per i soggetti che commerciano beni secondo cui, in ottica di contrasto al riciclaggio di denaro, chiunque acquisti o venda beni nell'esercizio delle proprie attività commerciali o societarie non può effettuare o accettare pagamenti in contanti pari o superiori a 3.000 euro, la BCE osserva come il limite ai contanti non si applichi ai consumatori. Nello specifico osserva come la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio richieda che i soggetti che commerciano beni, non altrimenti soggetti obbligati ai sensi di tale direttiva, debbano applicare misure di adeguata verifica della clientela, soltanto nei casi in cui effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro;
    la normativa italiana applicando il limite dell'uso dei contanti a tutta la popolazione indistintamente e per un tetto assai stringente risulta pertanto al di fuori dei criteri indicati dalla BCE e non del tutto conforme al diritto europeo,

impegna il Governo

a rivedere la normativa in relazione al limite dei pagamenti in contante considerandone l'abolizione o quantomeno la rivisitazione in senso proporzionato e non discriminatorio.
9/2757/60Osnato, Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    la transizione verde è ormai una componente centrale delle politiche europee e degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia;
    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di sostenibilità ambientale capaci di incidere su interi comparti;
    lo sviluppo sostenibile intende rispondere alle esigenze delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni, e prevede un approccio globale che tenga conto degli aspetti economici, sociali e ambientali in modo che le varie componenti si rafforzino reciprocamente;
    l'introduzione di normative più stringenti in materia di emissioni e utilizzo di combustibili fossili è un'operazione meritevole capace di favorire un'accelerazione rispetto alla ricerca e allo sviluppo di modelli produttivi più efficienti ed ecosostenibili;
    in merito al Green Deal la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «Il Green Deal europeo è la nostra nuova strategia per la crescita – una crescita che restituisce più di quanto prende. Mostra come trasformare il nostro modo di vivere e lavorare, di produrre e consumare, per rendere più sano il nostro stile di vita e più innovative le nostre imprese»;
    l'obiettivo dell'UE è di ridurre del 55 per cento le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030;
    il 37 per cento dei fondi derivati dal Next Generation EU saranno direttamente spesi in obiettivi climatici in linea con il Green Deal;
    la pandemia ha generato una crisi sistemica tale da indebolire le imprese, incidendo negativamente sullo stato patrimoniale e, quindi sugli accantonamenti e sulle riserve monetarie spesso e volentieri erose per sostenere le spese correnti e la sopravvivenza stessa dell'impresa;
    gli adempimenti utili ad allinearsi con le direttive e i regolamenti in materia di sostenibilità possono comportare una spesa e delle tempistiche tali da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza di imprese già indebolite dalla crisi economica in corso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concedere, mediante iniziative normative adatte, alle imprese un margine temporale utile a conformarsi alle direttive e ai regolamenti in materia di sostenibilità, in modo tale da calmierare il rischio di impatti negativi sull'occupazione e sul tessuto economico di quei settori le cui imprese devono affrontare tempistiche e oneri più consistenti al fine adempiere agli obblighi derivanti dall'introduzione delle nuove regole.
9/2757/61Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    i limiti delle competenze dell'Unione europea sono disciplinati dal principio di attribuzione, il che significa che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione europea nei trattati appartiene agli Stati membri;
    è possibile invocare una violazione dei valori dell'Unione, compreso lo Stato di diritto, nei confronti di uno Stato membro soltanto quando esso agisce in un settore di competenza dell'Unione sulla base di specifiche disposizioni del trattato relative alle competenze;
    il rispetto dello Stato di diritto da parte degli Stati membri non può costituire oggetto di un'azione da parte delle istituzioni dell'Unione a prescindere dall'esistenza di una competenza materiale specifica che inquadri tale azione, con la sola eccezione della procedura descritta all'articolo 7 TUE;
    solo l'articolo 7 TUE prevede una competenza dell'Unione a soprintendere l'applicazione dello Stato di diritto quale valore dell'Unione;
    l'articolo 7 TUE offre all'UE l'unica possibilità di intervenire in modo imperativo su questioni relative al rispetto da parte degli Stati membri dei valori dell'Unione in quanto tali; si evidenzia che l'articolo 7 TUE è completo ed esaustivo;
    l'articolo 7, paragrafo 1, TUE costituisce una fase preventiva, riconoscendo all'Unione la capacità di intervenire in caso di evidente rischio di violazione grave dei valori comuni; che tale azione preventiva prevede un dialogo con lo Stato membro interessato e mira a evitare eventuali sanzioni;
    Polonia e Ungheria si sono opposti all'adozione del Regolamento 2020/2092, con cui è stato istituito il meccanismo di condizionalità sullo Stato di Diritto, temendo che possa essere usato impropriamente, andando oltre la volontà condivisa di monitorare il corretto utilizzo dei fondi europei;
    la Commissione europea ha dichiarato che, nell'applicare il regolamento sul meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, si impegnerà a rispettare le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020,

impegna il Governo:

   1) a non sostenere l'introduzione di un nuovo meccanismo di controllo dello Stato di diritto, salvaguardando le prerogative di cui all'articolo 7 del TUE;
   2) a non sostenere audizioni organizzate dal Consiglio a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE in risposta alle minacce ai valori comuni europei negli Stati di cui in premessa perché non sussistono casi di evidente rischio di violazione grave dei valori comuni;
   3) a chiarire che il regolamento sul meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto si applicherà solo ed esclusivamente in relazione agli impegni di bilancio costituiti nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale.
9/2757/62Meloni, Lollobrigida.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone il recepimento, tra le altre, della direttiva UE 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;
    tra i principi e criteri direttivi che il provvedimento impone al Governo nell'attuazione della delega vi è anche quello di garantire la protezione dei minori da contenuti, anche pubblicitari, che possono arrecare danno al loro sviluppo fisico, mentale o morale;
    tra i contenuti pubblicitari non adeguati che possono accompagnare programmi per bambini si rinvengono anche quelli relativi a bibite e prodotti alimentari;
    si ravvisa una crescente preoccupazione circa l'aumento dei disturbi alimentari tra i giovanissimi, anche quale conseguenza delle restrizioni imposte in relazione alla pandemia in corso;
    di conseguenza si impone la necessità di tutelare i minori circa contenuti relativi a comportamenti alimentari suscettibili di evolvere in patologie dell'alimentazione,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di un Codice volto ad escludere l'esaltazione di comportamenti alimentari scorretti nei contenuti dei programmi per bambini.
9/2757/63Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene norme di delega al Governo per il recepimento di alcune direttive europee;
    la direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, pur recando importanti norme di tutela dei cittadini, in linea con quanto stabilito dalla nostra Costituzione all'articolo 27, non risulta ancora recepita nel nostro ordinamento nazionale;
    nonostante il termine per il recepimento della direttiva 2016/343 sia scaduto da oltre due anni, l'Italia non ha adottato alcuna misura legislativa che ne trasponesse i principi nel nostro ordinamento, ed è, di conseguenza, stata inadempiente anche rispetto al termine del 1o aprile 2020, fissato dalla direttiva per inoltrare alla Commissione europea i dati relativi alle modalità di attuazione dei diritti dalla medesima sanciti,
    la direttiva sancisce la presunzione di innocenza dell'imputato e dell'indagato, e, in particolare, stabilisce che gli Stati membri debbano adottare «le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole»;
    la disposizione normativa scaturisce dall'evidenza che detti principi sono costantemente disattesi, spesso a causa della strumentalizzazione mediatica delle informazioni prima dell'effettiva condanna, facendo sì che l'imputato sia giudicato colpevole pubblicamente ancor prima che nelle aule giudiziarie, e, fatto ancor più grave, che non potrà più «ripulire» la propria immagine lesa dalle dichiarazioni ingannevoli;
    la finalità di assicurare che tutte le parti processuali si trovino in condizione di parità sostanziale si è cercato di perseguire mediante l'adozione di una serie di Direttive in materia processuale, iscritte nella cornice delle norme fondamentali di cui agli articoli 47 e 48 della Carta e dall'articolo 6 della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che riconoscono il diritto ad un processo equo, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, e dagli artt. 6 della Carta e 5 della CEDU, che enunciano il diritto alla libertà e alla sicurezza delle persone, così come interpretati dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;
    in Italia, assistiamo costantemente alla violazione dei principi sanciti dalla Direttiva UE 2016/343 e al grave disprezzo per i suoi contenuti,

impegna il Governo

ad adottare con tempestività le iniziative necessarie al recepimento della direttiva 2016/343 sulla presunzione d'innocenza nell'ordinamento nazionale.
9/2757/64Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;
    la Direttiva ha come obiettivo principale quello di adattare al contesto digitale la protezione del diritto d'autore e in particolare il Titolo IV, Capo 3, quello di rafforzare la posizione degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori nell'ambito dello sfruttamento delle loro opere nel mercato dell’online;
    l'articolo 18 della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano a che gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere online, abbiano il diritto a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata;
    il quadro normativo nazionale vigente non prevede che gli artisti interpreti ed esecutori dell'audio ricevano un compenso per gli utilizzi delle loro opere in streaming on demand da parte degli utilizzatori come invece avviene per gli utilizzi c.d. lineari;
    tale diritto al compenso è previsto invece per gli artisti interpreti ed esecutori del video, che attraverso le loro organizzazioni collettive negoziano direttamente con le piattaforme la loro remunerazione; lo sfruttamento in streaming on demand delle opere musicali ha avuto un incremento del 26 per cento nel 2019;
    i dati della Federazione Industria Musicale Italiana attestano che nel 2020 i ricavi del primo semestre del mercato musicale sono per l'86 per cento dovuti al digitale, di cui l'82 per cento rappresentato dallo streaming;
    appare necessario introdurre una forma di remunerazione volta a tutelare gli artisti interpreti ed esecutori della musica per lo sfruttamento on demand delle loro opere come è già previsto per gli sfruttamenti c.d. lineari,

impegna il Governo

in sede di adozione del provvedimento di attuazione della direttiva UE(2019)/790, a prevedere un compenso adeguato per gli artisti della musica, interpreti o esecutori di fonogrammi che abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione delle loro opere, da parte di chi ha effettuato la suddetta messa a disposizione e da gestire in forma collettiva.
9/2757/65Frassinetti, Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;
    il turismo, da sempre settore trainante della nostra economia, è stato il comparto che ha subito maggiori conseguenze negative da quando l'epidemia ha avuto inizio, ovvero da quasi un anno;
    attualmente ansia, incertezza e paura dell'ignoto risultano essere i sentimenti prevalenti di molti lavoratori italiani;
    il Censis ha recentemente affermato che il 73,4 per cento degli italiani indica nella paura dell'ignoto e nell'ansia conseguente il sentimento prevalente; il 66 per cento degli italiani si tiene pronto a nuove emergenze adottando comportamenti cautelativi, ovvero mettere i soldi da parte ed evitare di contrarre debiti;
    esiste, però, una specifica categoria lavorativa che vive nella totale incertezza: quella le cui aziende insistono ed operano all'interno di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali;
    la Commissione europea potrebbe aprire a breve una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia dopo il rinnovo delle concessioni balneari decise nel 2018 durante il Governo gialloverde (stabilita dalla Legge di Bilancio del 2018 e riconfermate nel recente Decreto Rilancio);
    Bruxelles ha inviato a Roma una «lettera di costituzione in mora» in merito alle autorizzazioni sull'uso del demanio marittimo e del turismo balneare. Questo atto rappresenta la prima fase di una procedura di infrazione. Nel mirino della Ue c’è il rinnovo delle concessioni balneari fino al 2033 deciso dal passato esecutivo. Una scelta che, secondo la Commissione europea, stride con la Direttiva Bolkstein e una sentenza della Corte di giustizia europea che aveva definito incompatibili le concessioni con le indicazioni dell'Unione Europea contenute nella direttiva;
    l'Italia ha già subito una procedura di infrazione europea sulle concessioni balneari già nel 2009, quando era in vigore il regime di «rinnovo automatico» ogni sei anni al medesimo soggetto. Nel 2010 il rinnovo automatico fu abrogato, portando la Commissione Ue a chiudere la procedura di infrazione, e da allora l'Italia è andata avanti con diverse proroghe (prima al 2015, poi al 2020 e infine al 2033), ma senza mai attuare la necessaria riforma complessiva sul demanio marittimo, che potesse conciliare il diritto europeo con le aspettative degli attuali concessionari e con le esigenze di un comparto turistico unico al mondo. Tra l'altro, la proroga che doveva essere garantita dalla diretta esecuzione dell'articolo 1 commi 682, 683 e 684 della L. 145/2018, risulta attualmente applicata a «macchia di leopardo» nell'intero Stivale in dipendenza del colore politico che guida i Comuni italiani;
    la lettera di Bruxelles, ed in generale l'Unione europea con questo atteggiamento, rischiano di consegnare alla criminalità una parte sana della nostra economia e di bloccare quei rinnovi che molte amministrazioni comunali stavano provvedendo ad attuare, oltre gli investimenti di un settore già in forte crisi;
    è importante ricordare come numerosi giuristi hanno evidenziato nel corso degli anni che le concessioni demaniali rappresentano un «bene» e non un «servizio». Lo stesso ex Commissario europeo Frederik Bolkestein, autore della direttiva, ha dichiarato il medesimo concetto in un convegno organizzato alla Camera dei deputati a cura dell'associazione «Donnedamare» in data 18 aprile 2018. In Italia, inoltre, non risulta essere presente il requisito della «scarsità delle risorse naturali», considerato invece necessario dall'articolo 12 della direttiva ai fini dell'applicazione della direttiva stessa. A riguardo, infatti, esistono ancora moltissimi beni pubblici nel nostro territorio (4.000 chilometri di coste nel solo sud) da assegnare mediante evidenza pubblica e in maniera «competitiva», cosa che contraddice i presupposti della normativa europea;
    è paradossale che l'Italia sia da oltre trent'anni arrovellata attorno ad una tematica risolta già da anni al di fuori dei confini nazionali. Ad esempio all'interno dell'UE, Paesi come Spagna, Portogallo e Croazia hanno già da tempo risolto la questione in maniera positiva, provvedendo con lunghe concessioni da 30 a 75 anni, non includendo le concessioni demaniali marittime e lacustri fra le attività attinenti alla direttiva Bolkestein ed evitando procedure di infrazione, cosa a cui invece sembra essere assoggettato attualmente il nostro Paese. In particolar modo la Spagna, attraverso una riforma del 2013, non solo ha elevato a 75 anni il termine massimo delle concessioni, ma ha introdotto un meccanismo di prorogabilità delle stesse per ulteriori 75 anni, in forza di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della ley 2/2013, che ha modificato sul punto la « ley de costas» che disciplina il settore. A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016, alcuni rappresentanti dei concessionari italiani sono stati auditi dinanzi alla Commissione europea e ai rappresentanti del Governo italiano. Nel corso dell'audizione dell'11 ottobre 2016 presso la Commissione petizioni del Parlamento europeo, questi ultimi hanno evidenziato come l'applicazione da parte del Governo italiano della direttiva servizi alle concessioni balneari in essere si tradurrebbe nella lesione dei diritti sanciti in particolare dagli articoli 7, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, ponendo in grave pericolo la sopravvivenza delle imprese attive nel settore (in buona parte micro imprese a conduzione familiare), che svolgono compiti di interesse pubblico a tutela della sicurezza, igiene, protezione ambientale e valorizzazione turistica delle spiagge in loro concessione. L'assenza di una chiarezza e soprattutto di una tutela nei confronti di chi ha già investito nel settore ha già portato a un inviluppo dello stesso, compromettendo seriamente gli investimenti, l'occupazione e lo sviluppo con gravi ripercussioni sul PIL e sulla crescita del settore stesso;
    il paradosso e la persecuzione, che sembra affliggere le migliaia di micro e piccole aziende a conduzione familiare legate al comparto delle concessioni demaniali in ambito turistico, è ancora più evidente se prendiamo in considerazione l'articolo 49 del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 e dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 230);
    l'articolo 49, comma 1, del Codice della Navigazione prevede in particolar modo che, quando venga a cessare la concessione, le opere definibili come «non amovibili», realizzate su area demaniale, restino acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso per il concessionario, salvo che non sia stato diversamente stabilito nell'atto di concessione. Potrebbe prevedersi, per esempio, che in caso di opere inservibili nel pubblico interesse oppure in cattivo stato di manutenzione, non siano incamerabili e, quindi, che debbano essere rimosse, a cura e spese del concessionario e che, in caso di inadempienza da parte di questi, provvederà la P.A., rivalendosi in toto, per le spese, sul deposito cauzionale (o, più probabilmente, polizza fidejussoria ex articolo 17 Reg. Es. C.N.) che, di regola, ogni concessionario è tenuto a corrispondere, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi scaturenti dalla concessione;
    in molti casi, dunque, al danno derivante da un mancato rinnovo per le concessioni in scadenza al 2020 (previsto per legge da una recente norma nazionale fino al 2033), in questo caso si andrebbe a sommare ad una «beffa» rappresentata dal dover risarcire economicamente lo Stato per la rimozione di opere «non amovibili» che insistono sulla concessione ormai scaduta,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad abrogare l'articolo 49 del Codice della Navigazione e a garantire la sopravvivenza ed il futuro del comparto balneare italiano emanando velocemente una circolare ministeriale che obblighi esplicitamente i comuni ad applicare la proroga fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in scadenza così come previsto dall'articolo 1, commi 682, 683 e 684 della legge 145 del 2018.
9/2757/66Zucconi, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    in questi giorni hanno particolarmente colpito le immagini del fiume Po in secca al livello idrometrico di agosto. Tale situazione ha ingenti impatti economici sulla semina e rischia di compromettere i raccolti;
    le sempre più frequenti e persistenti siccità mettono a dura prova l'approvvigionamento idrico della Penisola. Ad aggravare la situazione concorrono anche l'annoso problema delle perdite lungo la rete e i nodi irrisolti sulle fogne non depurate;
    l'Italia è il terzo stato con più procedure di infrazione in tema ambientale. Sono 25 le infrazioni sul tema ricevute dall'Italia dal 2003 al 2020, 6 di queste solo nel 2020;
    nel maggio 2018, la Corte di giustizia Ue ha imposto all'Italia una multa da 25 milioni di euro, più 30 milioni per ogni semestre di ritardo nella messa a norma delle aree sprovviste di reti fognarie o sistemi di trattamento delle acque reflue;
    il Recovery Plan potrebbe essere l'occasione giusta per adempiere alle richieste dell'Unione europea in materia ambientale e creare una fitta rete di invasi in grado di servire le esigenze dell'agricoltura anche attraverso il recupero delle acque reflue o l'uso di dissalatori,

impegna il Governo

ad adempiere quanto prima alle indicazioni dell'Unione Europea in materia di acque reflue per destinare i risparmi dovuti alla cessazione delle sanzioni alla creazione di una rete di invasi e dissalatori sul territorio in grado di garantire le esigenze idriche in agricoltura.
9/2757/67Rotelli.


   La Camera,
   premesso che:
    i magistrati onorari in servizio esercitano le funzioni giurisdizionali ormai da decenni senza ricevere alcuna tutela lavorativa e previdenziale, in una condizione di precariato;
    la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 16 luglio 2020 nella causa 658/18 UX contro il Governo italiano, ha recentemente riconosciuto ai magistrati onorari lo status di giurisdizione nazionale e la qualifica di lavoratori subordinati ai sensi del diritto europeo;
    il 20 maggio 2020 la Commissione Europea ha indirizzato all'Italia la raccomandazione di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e l'efficacia della PA, condizioni imprescindibili ai fini della fruizione dei fondi da erogarsi nel programma di Recovery Fund;
    data la mole di udienze processate dai magistrati onorari e considerato che le principali stime quantificano il malfunzionamento dei tribunali per imprese e cittadini in circa 40 miliardi di euro, equivalenti a circa 2,5 punti percentuali di PIL, 130 mila posti di lavoro in più o mille euro di reddito pro-capite,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di procedere alla stabilizzazione dei magistrati onorari per rispondere al meglio alle raccomandazioni della Commissione Europea del 20 maggio 2020 in materia di giustizia.
9/2757/68Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 reca «Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
    l'attuale formulazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, recante «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione», penalizza in modo troppo pesante coloro che hanno già affrontato un iter autorizzativo basato sulla normativa vigente prima dell'adozione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
    considerato il non indifferente dispendio di tempo e di risorse economiche necessario per definire una progettazione coerente con quanto disposto dalla legislazione vigente al momento della richiesta, il Parlamento ha il dovere morale di intervenire con apposite norme per evitare la produzione di effetti irragionevolmente e sostanzialmente retroattivi a carico di impianti idroelettrici già autorizzati che, quasi sempre, sono stati sottoposti a una procedura per la valutazione d'impatto ambientale, anche al fine di evitare pericolosi rischi sotto l'aspetto della proporzionalità delle misure adottate a livello europeo. Tali impianti sono stati già progressivamente penalizzati dalla riduzione delle «tariffe verdi» previste per la produzione dell'energia idroelettrica nazionale;
    in particolare, il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, che definisce in modo puntuale i criteri per la valutazione degli impatti delle derivazioni, non indica i valori soglia da utilizzare nelle diverse formule, valori che, invece, sono indicati nelle tabelle emanate dalle autorità di bacino ai sensi della «direttiva derivazioni»;
    in assenza di una ponderazione più puntuale degli interessi coinvolti, tali valori mettono in grave difficoltà sia chi oggi intende progettare un impianto tradizionale di piccole o medie dimensioni, in particolare in ambito alpino, sia chi deve verificare che gli impianti già autorizzati ai sensi della normativa previgente siano in regola con le nuove disposizioni per poter accedere agli incentivi ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa necessaria affinché gli impianti idroelettrici autorizzati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, siano ammessi a beneficiare degli incentivi ivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga alle condizioni previste dalla lettera c) del comma 5 dell'articolo 3 del medesimo decreto.
9/2757/69Donzelli, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;
    la direttiva ha come obiettivo principale quello di adattare al contesto digitale la protezione del diritto d'autore ed, in particolare il Titolo IV, Capo 3, si propone di rafforzare la posizione degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori nell'ambito dello sfruttamento delle loro opere nel mercato dell’online;
    l'articolo 18 della direttiva prevede che «gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata»;
    il quadro normativo nazionale vigente non prevede che gli artisti interpreti ed esecutori dell'audio ricevano un compenso per gli utilizzi delle loro opere in streaming on demand da parte degli utilizzatori come invece avviene per gli utilizzi c.d. lineari;
    tale diritto al compenso è previsto invece per gli artisti interpreti ed esecutori del video, che attraverso le loro organizzazioni collettive negoziano direttamente con le piattaforme digitali di distribuzione la loro remunerazione;
    lo sfruttamento in streaming on demand delle opere musicali ha avuto un incremento del 26 per cento nel 2019;
    i dati della Federazione Industria Musicale Italiana attestano che nel 2020 i ricavi del primo semestre del mercato musicale sono per l'86 per cento dovuti al digitale, di cui l'82 per cento rappresentato dallo streaming;
    appare necessario introdurre una forma di remunerazione volta a tutelare gli artisti interpreti ed esecutori della musica per lo sfruttamento on demand delle loro opere come è già previsto per gli sfruttamenti c.d. lineari;
    la VII Commissione della Camera dei Deputati, in sede consultiva ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame formulando, tra le altre, la seguente osservazione: «nel dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE)2019/790 (che stabilisce il principio che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, hanno il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata), il Governo valuti la possibilità di prevedere che anche agli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi deve spettare un compenso adeguato e proporzionato anche da parte delle piattaforme di servizi di musica a richiesta che utilizzano le loro esecuzioni, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»,

impegna il Governo

a prevedere, che gli artisti della musica, interpreti o esecutori di fonogrammi, che hanno ceduto i diritti per lo sfruttamento delle loro opere, ricevano un compenso per la messa a disposizione delle stesse, da far gestire agli organismi di gestione collettiva e entità di gestione indipendente che intermediano diritti connessi al diritto d'autore.
9/2757/70Battelli, Vacca.