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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 13 luglio 2022

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 1321

Pdl n. 1321 – Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria

Tempo complessivo: 13 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori per la maggioranza 40 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Relatore di minoranza 10 minuti 10 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora 2 minuti 46 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 38 minuti 3 ore e 39 minuti
Lega – Salvini premier 32 minuti 34 minuti
MoVimento 5 Stelle 32 minuti 31 minuti
Partito Democratico 31 minuti 29 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 31 minuti 27 minuti
Insieme per il futuro 31 minuti 21 minuti
Fratelli d'Italia 31 minuti 19 minuti
Italia Viva 30 minuti 18 minuti
Liberi e Uguali 30 minuti 14 minuti
Misto: 30 minuti 26 minuti
  Alternativa 6 minuti 5 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 5 minuti 4 minuti
  Coraggio Italia 4 minuti 3 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti 2 minuti
  Centro Democratico 2 minuti 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 2 minuti 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 13 luglio 2022.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Berardini, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Caffaratto, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, Cristina, D'Alessandro, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Menech, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ficara, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parentela, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pettarin, Provenza, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rospi, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Torto, Valente, Vianello, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Berardini, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Caffaratto, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, Cristina, D'Alessandro, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Menech, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Dieni, Ehm, Fassino, Ficara, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parentela, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pettarin, Provenza, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rospi, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Torto, Valente, Vianello, Vignaroli, Viscomi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 12 luglio 2022 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   UBALDO PAGANO ed altri: «Disposizioni per il potenziamento degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle regioni del Mezzogiorno» (3677).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 12 luglio 2022 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: «Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero» (3678).

  Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3636, d'iniziativa della deputata Lucchini, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la promozione dell'ippica, per la tutela della legalità e della trasparenza nel settore e per il benessere dei cavalli».

Ritiro di sottoscrizioni
a proposte di legge.

  In data 12 luglio 2022 il deputato Perantoni ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

   COLLETTI ed altri: «Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria» (1321).

Trasmissione dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 11 luglio 2022 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riferita all'anno 2021 (Doc. CLXIV, n. 44).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, predisposta dal Ministero della giustizia, riferita al primo e al secondo semestre 2021.

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2022/0196/I, relativa al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 114 del 16 marzo 2022, recante adozione delle linee guida sull'etichettatura degli imballaggi, ai sensi dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2022/0439/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al decreto interministeriale recante la disciplina del Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) istituito ai sensi dell'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2022/0454/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente la modifica degli allegati 1 – Concimi nazionali, 2 – Ammendanti, 3 – Correttivi, 7 – Tolleranze nonché della tabella 1 – Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica dell'allegato 13 – Registro dei fertilizzanti annessi al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 7 e 13 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 805/2004 per quanto riguarda il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo al fine di adattarlo all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (9279/1/22 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (9279/1/22 REV 1 ADD 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 12 luglio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli «impegni sulla fiducia nelle statistiche» degli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (COM(2022) 333 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 12 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Parere della Commissione sulla domanda di adesione della Georgia all'Unione europea (COM(2022) 405 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Parere della Commissione sulla domanda di adesione della Moldova all'Unione europea (COM(2022) 406 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Parere della Commissione sulla domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione europea (COM(2022) 407 final).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

   al dottor Salvatore Gueci, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della cultura:

    all'architetto Tiziana Maffei, l'incarico di direttore della Reggia di Caserta.

  Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 8 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale di nomina del professor Giovanni Betta a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).

  Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2318 – DELEGA AL GOVERNO E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPETTACOLO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3625) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MOLLICONE ED ALTRI; GRIBAUDO ED ALTRI; RACCHELLA ED ALTRI (A.C. 1985-2658-2885)

A.C. 3625 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3625 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3625 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge
22 novembre 2017, n. 175
)

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole da: «e dalla Convenzione Unesco» fino a: «legge 19 febbraio 2007, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19, e dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, di cui alla legge 1° ottobre 2020, n. 133, e tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI))»;

   b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

   «c-bis) promuove e sostiene i lavoratori e i professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive, anche tenendo conto delle prospettive offerte dalle tecnologie digitali in termini di espressioni culturali;

   c-ter) riconosce il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo;

   c-quater) riconosce la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e adegua a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive;

   c-quinquies) riconosce la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe;

   c-sexies) riconosce la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

   c-septies) riconosce le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

   c-octies) promuove e sostiene lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società, nonché quale forma universale di espressione e comunicazione».

A.C. 3625 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01). Tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Governo esercita la delega secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della lettera b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017 e secondo il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7.
  2. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo il seguente principio e criterio direttivo: revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:

   a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;

   b) l'adozione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti.

  3. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti legislativi di cui al comma 1 recano disposizioni per il riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo e per il sostegno delle medesime attività.
  4. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;

   b) riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;

   c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

   d) previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica.

  5. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 4, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione;

   b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

  6. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto legislativo è adottato tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati su:

    1) limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

    2) limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni;

    3) reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;

   b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;

   c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

   d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;

   e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.

  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.
  8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, del Fondo per le Arti Nazionali, riformando il sistema di contribuzione pubblica dello spettacolo dal vivo nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

   a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno fondati su accessibilità e inclusione;

   b) revisione del ruolo dei comitati consultivi;

   c) promozione del coordinamento con le attività degli strumenti analoghi di natura regionale e locale.

  6-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, di specifici organi consultivi, in seno alla Direzione Generale Spettacolo, definiti «Consiglio Generale per le Arti Sceniche» e le «Commissioni Consultive per le Arti Sceniche». La Consulta per lo spettacolo svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione e attuazione delle politiche di settore e in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attività dello spettacolo. È composta da quattro sezioni, per le arti sceniche, ciascuna competente per musica, danza, prosa, attività circensi e spettacolo viaggiante; è presieduta dal Ministro e composta dai componenti di ciascuna sezione (non più di sette), cioè appartenenti a sindacati ed associazioni di categoria e rappresentanti della Conferenza unificata, nonché dal Direttore Generale. I componenti vengono nominati con decreto del Ministro a seguito di designazione delle associazioni di categoria su invito del Direttore Generale.
  6-quater. Le Commissioni consultive di cui al comma 6-ter per lo spettacolo dal vivo (per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante) hanno funzione consultiva, possono aumentare o diminuire il contributo in base a percentuali prestabilite, in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. Le Commissioni con il parere non escludono istanze dai contributi. I componenti di ogni commissione sono sette scelti tra esperti, operatori, docenti universitari, critici e personaggi di chiara fama altamente qualificati nelle materie di competenza. I suoi componenti sono cinque, nominati dal Ministro della cultura, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e uno dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2.6. Mollicone, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, tra gli uffici dirigenziali generali centrali di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, della Direzione generale Musica.
  6-ter. La Direzione generale svolge funzioni in materia di interventi finanziari per il sostegno e promozione delle attività musicali e liriche e di interventi finanziari e gestione delle agevolazioni fiscali per le attività di produzione e distribuzione delle opere musicali, definendo i criteri e modalità per la concessione dei contributi alle attività musicali. La Direzione generale svolge altresì funzioni di vigilanza e sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche, esprimendo pareri in materia di diritto d'autore e vigilanza sulla Società Italiana Autori ed editori (SIAE).
2.7. Mollicone, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire che, nell'ambito della normativa sulle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, sia istituito un Osservatorio sulla gestione dei finanziamenti.
  6-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire che, nell'ambito della normativa sulle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, nella pianta organica siano presenti quattro complessi artistici: orchestra, coro, ballo e tecnici, pena la decadenza dello status.
2.8. Mollicone, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l'istituzione del «Consorzio Lirico», ente pubblico economico a base associativa, tra i tre maggiori teatri calabresi (Teatro Rendano di Cosenza, Fondazione Politeama di Catanzaro, Teatro Cilea di Reggio Calabria). Il Consorzio è retto da un proprio Statuto, la cui azione è informata ai princìpi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, così come disposto dai teatri che ne fanno parte.
2.9. Mollicone, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l'istituzione dell'Accademia Italiana di equitazione al fine di tutelare la conservazione e il tramandamento delle tradizioni specifiche; l'addestramento degli equini secondo gli insegnamenti caprilliani, con una forte visione etologica atta a promulgare il rispetto del cavallo secondo le più recenti teorie; la formazione dei cavalieri secondo i canoni caprilliani; la valorizzazione del turismo legato allo spettacolo equestre. L'Accademia avrà la forma giuridica di Fondazione composta da rappresentanti dell'esercito italiano, federazioni sportive relative, e associazioni d'arte equestre.
2.10. Mollicone, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

A.C. 3625 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Registro nazionale dei professionisti
operanti nel settore dello spettacolo)

  1. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.
  3. Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.
  4. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali di cui al citato articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
  5. Al registro di cui al comma 1 possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche al fine di individuare professionisti che possano supportare la realizzazione di attività extracurriculari deliberate dai competenti organi collegiali e inserite nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
  6. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 3.
(Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo)

  Al comma 2, dopo le parole: associazioni professionali aggiungere le seguenti: ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
3.1. Mollicone, Frassinetti, Rizzetto, Bucalo.

A.C. 3625 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Professione di agente o rappresentante
per lo spettacolo dal vivo
)

  1. È riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato «agente», quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli, come disciplinata dal presente articolo.
  2. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

   a) promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali;

   b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso;

   c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

   d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale;

   e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente.

  3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.
  4. È istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo.
  5. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 4.
  6. Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.

A.C. 3625 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Osservatorio dello spettacolo)

  1. Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità, è istituito presso il Ministero della cultura l'Osservatorio dello spettacolo.
  2. L'Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito internet istituzionale:

   a) i dati aggiornati e le notizie relativi all'andamento delle attività di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all'estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche;

   b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all'estero, destinata al sostegno e all'incentivazione dello spettacolo;

   c) informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonché informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono tali lavoratori e professionisti;

   d) informazioni concernenti le procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero, anche con riferimento alle aree pubbliche attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

   e) informazioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro e le relative evoluzioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali.

  3. L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, che consentano di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. L'Osservatorio promuove altresì il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.
  4. L'Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati.
  5. Presso l'Osservatorio è istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 3. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  6. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2 e di tenuta del registro di cui al comma 5, le modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonché la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica di cui al comma 5.
  7. L'Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. L'Osservatorio può altresì stipulare convenzioni con le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali.
  8. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e per le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
  9. Fino alla data di entrata in funzione dell'Osservatorio, sulla base dei decreti di cui al comma 6, resta in funzione l'osservatorio di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere dalla predetta data, l'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è abrogato.

A.C. 3625 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo)

  1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacolo dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività, è istituito il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo, di cui all'articolo 5, e gli osservatori regionali dello spettacolo, di cui all'articolo 7.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti:

   a) le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza;

   b) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

   c) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale.

  3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro della cultura trasmette una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla successiva trasmissione alle Camere, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La relazione di cui al primo periodo è predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3625 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Osservatori regionali dello spettacolo)

  1. Nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, in applicazione dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei princìpi generali di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, quali princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

   a) promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

   b) verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo;

   c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attività dello spettacolo dal vivo.

A.C. 3625 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo)

  1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attiva specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.
  2. Tra i servizi di informazione e comunicazione di cui al comma 1, l'INPS, tramite il proprio portale, attiva, in forma telematica, un canale di accesso dedicato denominato «Sportello unico per lo spettacolo», anche al fine di semplificare l'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
  3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

A.C. 3625 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Istituzione del Tavolo permanente
per lo spettacolo)

  1. È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia di COVID-19.
  2. Il Tavolo persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

   a) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro;

   b) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative concernenti i lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni;

   c) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo.

  3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.
  4. Il Tavolo è presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 3625 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali)

  1. Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è elevato a 120 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

A.C. 3625 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali)

  1. Al fine di favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani con diploma di istruzione secondaria superiore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Si applicano le linee guida di cui all'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

A.C. 3625 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Disposizioni concernenti il Fondo unico
per lo spettacolo)

  1. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere.
  2. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.

A.C. 3625 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che;

    il provvedimento in esame reca, tra l'altro, delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche;

    il 29 marzo 2022 l'Italia ha presentato al Segretariato della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la proposta di riconoscimento di patrimonio Unesco dell'Arte del Canto Lirico Italiano;

    considerata tale candidatura le fondazioni lirico- sinfoniche dovrebbero essere gestite e protette come patrimonio pubblico pur imponendo il rispetto dei limiti di bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare soluzioni e di adottare misure volte a riconoscere natura pubblica alle fondazioni lirico-sinfoniche e a riportare in tale alveo la gestione economico-finanziaria delle stesse e il rispetto dei limiti di bilancio.
9/3625/1. Casciello , Aprea , Saccani Jotti .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra l'altro, delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche;

    a tal riguardo vengono introdotti ulteriori principi e criteri direttivi relativi ai requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie misure affinché il sovrintendente nomini, sentito il Consiglio di indirizzo, il Direttore artistico il quale provvede in completa autonomia alla elaborazione della programmazione artistica e scrittura gli artisti che ritiene idonei per la realizzazione di tali progetti nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti dal sovrintendente e dal medesimo Consiglio di indirizzo.
9/3625/2. Saccani Jotti , Aprea , Casciello .


   La Camera,

   premesso che:

    la legge delega in esame interviene a disciplinare il settore dello spettacolo all'interno del quale si collocano anche le attività circensi e gli spettacoli viaggianti;

    con riferimento alle attività circensi e degli spettacoli viaggianti la legge 22 novembre 2017, n. 175 all'articolo 2, comma 4, lettera h), prevede il graduale superamento dell'utilizzo degli animali negli spettacoli;

    al fine di corrispondere a quanto disposto in materia è necessaria una mutazione artistica della professione sia da un punto di vista soggettivo che da un punto di vista generale rispetto ad una nuova strutturazione dello spettacolo;

    nell'adozione dei decreti attuativi della delega sarà necessario affrontare il tema scendendo maggiormente nel dettaglio delle problematiche connesse e, in particolare, sarà necessario specificare i termini entro cui tale normativa sarà applicata;

    specificare il termine graduale ed indicare a quali animali si riferisca,

impegna il Governo

a considerare, in sede di attuazione della delega, la specificità del settore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, valutando che una concreta applicazione di tale norma potrà avvenire solo in tempi graduali non minori di cinque anni e di valutare la previsione di meccanismi economici compensativi per le aziende e di riconversione delle stesse.
9/3625/3. Aprea , Casciello , Saccani Jotti .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo;

    si tratta di una delega analoga a quella di cui all'articolo 2 della L. 22 novembre 2017, n. 175, non esercitata entro i termini ivi previsti (12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge), della quale richiama i princìpi e criteri direttivi, il procedimento, nonché le condizioni per l'adozione dei decreti legislativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative;

    la legge 22 novembre 2017, n. 175, «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia», all'articolo 2, comma 4, lettera h), prevede la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

    il termine «graduale» non ha assicurato un orizzonte temporale ben preciso entro il quale sarebbe dovuto avvenire il superamento degli animali nei circhi;

    gli animali selvatici nei circhi sono costretti ad assumere comportamenti mai visti in natura e, sebbene alcuni di essi siano allevati in cattività da decine di generazioni, continuano comunque a seguire il comportamento tipico dei loro omologhi selvatici;

    il benessere degli animali selvatici nei circhi è sempre gravemente compromesso. La maggior parte degli Stati membri ritiene che l'impiego di animali selvatici nei circhi non abbia alcun valore educativo o culturale e che invece possa incidere negativamente sulla percezione e il rispetto del pubblico per gli animali selvatici. Infatti sono 23 gli Stati membri che hanno già introdotto un divieto totale o parziale dell'impiego di animali selvatici;

    condividiamo la posizione – ormai consolidata da anni della LAV Onlus, la quale ha affermato con chiarezza l'urgenza di vietare l'utilizzo degli animali nei circhi e favorire invece la riconversione degli spettacoli e il sostegno alle attività artistiche umane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità – in fase di attuazione dei decreti delegati- di prevedere il completo superamento dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi e negli spettacoli viaggianti.
9/3625/4. Prestipino , Di Giorgi , Piccoli Nardelli , Nitti , Orfini , Ciampi , Flati , Di Lauro , Bella , Sarli .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo, riguardanti: il coordinamento e il riordino della legislazione in materia di spettacolo; disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello Spettacolo e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori discontinui nel settore dello spettacolo;

    la crisi sanitaria in corso, e le conseguenti misure di contenimento del contagio adottate, hanno inevitabilmente evidenziato le problematiche e le tante fragilità tipiche del settore dello spettacolo;

    nel settore dello spettacolo operano migliaia di lavoratori con contratti atipici, inevitabilmente intermittenti e con poche tutele;

    le figure professionali maggiormente colpite sono quelle che operano all'interno di enti e istituzioni pubbliche e private per l'arte contemporanea – come musei, fondazioni, associazioni culturali, accademie, spazi indipendenti, gallerie – e/o che svolgono una libera professione in collaborazione con esse;

    la crisi ha determinato, per molte di queste figure professionali, la sospensione e/o la perdita di impieghi e progetti. Inoltre, la stessa configurazione dei rapporti di lavoro è stata motivo di esclusione, nella maggior parte dei casi, da qualsiasi forma di ammortizzatore sociale, oltre che dai meccanismi di ristori previsti dal Governo, come la cassa integrazione in deroga o il bonus una tantum erogato dall'INPS;

    il lavoro svolto in tali settori è prevalentemente contraddistinto da modalità contrattuali atipiche e intermittenti, e da una diffusa discontinuità dell'impiego che spesso degenera in precariato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega, di istituire un tavolo tecnico sul tema dei lavoratori dello spettacolo includendo i tanti professionisti che operano all'interno di enti e istituzioni pubbliche e private per l'arte contemporanea – come musei, fondazioni, associazioni culturali, accademie, spazi indipendenti, gallerie – e/o che svolgono una libera professione in collaborazione con esse, prevedendo, inoltre, la partecipazione delle principali associazioni di categoria del settore.
9/3625/5. Orfini .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo e gli osservatori regionali dello spettacolo. La definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale è demandata ad un decreto del Ministro della cultura;

    l'articolo 7 disciplina il concorso delle regioni all'attuazione dei princìpi generali di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, quali princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono chiamate a concorrere all'attuazione dei suddetti princìpi nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché in conformità ai princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia. Alle Regioni è attribuita la promozione dell'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo; la verifica dell'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio alla luce dei risultati conseguiti, anche mediante attività di monitoraggio e valutazione in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo; la promozione e il sostegno delle attività dello spettacolo dal vivo,

impegna il Governo

in sede di attuazione della presente legge e di esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1:

   a) in riferimento agli articoli 6 e 7, ad attenersi al rispetto dell'ambito di competenza delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 117 Cost. nonché a tenere conto degli osservatori regionali, comunque denominati, già esistenti;

   b) in riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera c), a considerare gli osservatori regionali dello spettacolo quali possibili strumenti di supporto, non esclusivi, all'attività di promozione e sostegno dello spettacolo dal vivo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
9/3625/6. Piccoli Nardelli , Di Giorgi , Tuzi , Aprea , Valente , Toccafondi , Belotti , Fusacchia .


   La Camera,

   premesso che:

    la produzione coreutica in Italia negli ultimi 20-25 anni ha visto una progressiva marginalizzazione con la scomparsa di molti corpi di ballo e la perdita di moltissimi posti di lavoro a detrimento della professionalità del settore, di numerosi allievi e danzatori italiani costretti sempre più spesso a trovare sbocchi lavorativi all'estero;

    l'Italia è storicamente la culla del balletto e della danza – importanti e fondamentali espressioni della nostra identità culturale – come più volte ricordato da Carla Fracci insieme a movimenti di professionisti del settore e delle principali personalità della danza e della cultura, i quali in più occasioni hanno pubblicamente manifestato e ribadito con forza la necessità di interventi strutturali;

    proprio la Fracci ha contribuito in prima persona a formulare nel corso della XV legislatura una proposta di riordino e rilancio del settore ampiamente condiviso e sostenuto da autorevoli esponenti del mondo culturale e musicale (tra cui Rita Levi Montalcini, Zubin Mehta, Roman Vlad, Herbert Handt, Francesco Ernani, Margherita Hack e molti altri);

    in Italia sono attualmente attivi solo quattro corpi di ballo stabili – quelli del Teatro alla Scala, dell'opera di Roma, del Teatro San Carlo, del Teatro Massimo di Palermo – mentre uno, quello dell'Arena di Verona, è stato l'ultimo in ordine di tempo a subire la definitiva dismissione nel 2017;

    durante l'indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche, svoltasi in Commissione cultura alla Camera durante gli ultimi mesi del 2021, il tema dei corpi di ballo è stato ampiamente discusso e argomentato nel corso delle audizioni, con il coinvolgimento di numerosi artisti fra cui Roberto Bolle ed Eleonora Abbagnato;

    nel corso dell'indagine conoscitiva è stato evidenziato che dal 2016 a oggi sono state almeno 289 le produzioni esternalizzate nelle FLS; una prima conseguenza è che la maggior parte dei danzatori italiani è costretta a lasciare il nostro Paese. Secondo dati di giugno-luglio 2021, si trovano danzatori italiani in ben 26 Paesi europei e in almeno 111 compagnie di balletto europee;

    nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico-sinfoniche, approvato all'unanimità in Commissione cultura lo scorso 29 giugno, si afferma che «la Commissione ritiene ragionevole intervenire alacremente, con ogni strumento, per favorire la messa in sicurezza delle compagini attualmente attive, stabilizzare i corpi di ballo di Napoli e Palermo con organici consoni, supportare la riattivazione dei corpi di ballo di Firenze e dell'Arena di Verona e, in generale, configurare un modello che permetta, anche attraverso una programmazione condivisa e il coinvolgimento dei teatri viciniori e dei Teatri di Tradizione, una maggiore circuitazione degli spettacoli e una più completa e soddisfacente copertura territoriale della produzione coreutica»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intraprendere, in occasione del primo provvedimento utile, ogni iniziativa per l'istituzione di un fondo per il sostegno e il potenziamento del sistema dei corpi di ballo delle Fondazioni lirico-sinfoniche e per la valorizzazione delle attività coreutiche da parte delle medesime Fondazioni.
9/3625/7. Nitti , Di Giorgi , Lattanzio , Orfini , Piccoli Nardelli , Prestipino , Rossi .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo, riguardanti: il coordinamento e il riordino della legislazione in materia di spettacolo; disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello Spettacolo e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori discontinui nel settore dello spettacolo;

    la crisi sanitaria in corso, e le conseguenti misure di contenimento del contagio adottate, hanno inevitabilmente evidenziato le problematiche e le tante fragilità tipiche del settore dello spettacolo;

    nel settore dello spettacolo operano migliaia di lavoratori con contratti atipici, inevitabilmente intermittenti e con poche tutele;

    per tali ragioni, il lavoro risulta essere una questione centrale che dovrà essere affrontata nei decreti attuativi, come previsto tra i principi della legge delega;

    la complessità dell'argomento e la necessità di giungere ad una partecipata e completa riforma del settore e della normativa in tema di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di, in fase di attuazione della delega, istituire un tavolo tecnico permanente sul tema del lavoro, finalizzato al supporto nella redazione dei decreti delegati con la partecipazione delle principali associazioni di rappresentanza dei lavoratori e datoriali.
9/3625/8. Gribaudo , Carbonaro , Lattanzio .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento definisce un nuovo assetto normativo del lavoro dello spettacolo ed è volto, complessivamente, ad una organica riforma del settore, attraverso una ridefinizione della cornice giuridica di riferimento;

    in particolare, la delega conferita al Governo di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame, riguarda, nello specifico, anche l'ambito della riforma, della revisione e del riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;

    è attualmente in fase di esame alla Camera la proposta di legge Bruno C. 2933 recante disposizioni volte alla promozione e al sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari al fine di contribuire al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;

    a tal fine, la proposta di legge prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della giustizia di un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari;

    è ormai riconosciuto che lo svolgimento di attività creative all'interno degli istituti penitenziari, come quelle musicali e teatrali, rappresenti uno strumento insostituibile per il benessere e lo sviluppo della persona, nonché per la promozione del reinserimento sociale dei detenuti, avendo tali attività non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi, non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;

    ad oggi, i laboratori creativi attivi all'interno delle carceri sono pochi, e la loro attività è affidata al volontariato, o comunque a professionisti che accettano di lavorare in scarsità di risorse e sostegno: le iniziative finora realizzate sono state portate avanti, infatti, in modo per lo più sporadico e temporaneo, proprio grazie alla collaborazione di dirigenti, di operatori e di numerosi enti e associazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere tutte le necessarie iniziative di competenza, anche normative, finalizzate a riconoscere e promuovere le attività teatrali negli istituti penitenziari come opportunità di cambiamento per i detenuti attori, anche attraverso, l'istituzione, a tal fine, di una fonte certa e duratura di finanziamento che possa dare continuità alle iniziative finora svolte e a quelle che si intende attivare.
9/3625/9. Bruno .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 6, dispone che il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1;

    in merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 7 dell'articolo 2 prevede che agli oneri derivanti dall'esercizio della delega di cui al comma 6, si provvede, a decorrere dal 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori dello spettacolo (cap. 1920 dello stato di previsione del Ministero della cultura), istituito dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), con una dotazione di 40 milioni di euro annui, incrementate da quelle derivanti dal contributo a carico dei datori di lavoro, nonché dei lavoratori che percepiscano retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, oltreché dalle risorse derivanti dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità;

    l'introduzione dell'indennità di discontinuità rappresenta un importante tassello nel cammino intrapreso dal Governo, volto ad assicurare adeguate tutele assistenziali e previdenziali ai lavoratori dello spettacolo,

impegna il Governo

nell'ambito della emanazione del decreto di cui all'articolo 2 della presente legge delega, a provvedere all'incremento del Fondo per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori dello spettacolo, laddove le risorse dello stesso non risultino sufficienti a garantire la fruizione degli strumenti di sostegno da parte di quei lavoratori dello spettacolo che, in considerazione del carattere discontinuo della loro attività, necessitano maggiormente di un supporto temporaneo di reddito.
9/3625/10. Carbonaro , Gribaudo , Orfini , Belotti , Tuzi , Di Giorgi , Aprea , Toccafondi , Fusacchia , Invidia , Viscomi , De Lorenzo .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo, riguardanti: il coordinamento e il riordino della legislazione in materia di spettacolo; disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello Spettacolo e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori discontinui nel settore dello spettacolo;

    la crisi sanitaria in corso, e le conseguenti misure di contenimento del contagio adottate, hanno inevitabilmente evidenziato le problematiche e le tante fragilità tipiche del settore dello spettacolo;

    il rapporto SVIMEZ 2021 ha evidenziato l'assenza dei principi contenuti nel cosiddetto Codice dello Spettacolo, finalizzati a favorire e promuovere il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;

    i dati dimostrano come tale principio non trovi appunto applicazione per l'area storicamente disagiata del Mezzogiorno d'Italia. Il rapporto, infatti, mostra che lo stanziamento del FUS per i settori Teatro, Musica e Danza riferiti all'anno 2019 (ovvero all'anno pre-pandemico) non siano equilibrati: il Nord ha ricevuto su 312 beneficiari il 52 per cento del contributo complessivo; il centro ha ricevuto su 235 beneficiari il 27 per cento del contributo complessivo; il Sud ha ricevuto su 117 beneficiari il 13 per cento del contributo e le Isole hanno ricevuto su 64 beneficiari solo 7 per cento;

    appare evidente che la distribuzione dei contributi nel suo insieme non sia allineata con un principio di equilibrio e se a questo aggiungiamo la valutazione dei dati SIAE (anno 2019), la distribuzione delle Fondazioni di Origine Bancaria – dell'Art Bonus, la forbice si allarga in modo impressionante condizionando non poco l'incontro tra domanda e offerta e il sostegno alla capacità di spesa;

    appare evidente che l'impossibilità di offrire, distribuire e produrre, eventi al Mezzogiorno, per la mancanza sia di spazi idonei che della disponibilità di risorse pubbliche e private (distribuzione del FUS, delle diverse disponibilità di risorse regionali, provinciali e comunali, comporti l'impossibilità di garantire continuità alle produzioni e altresì taglia la possibilità di soddisfare la domanda del mercato meridionale, anche se la spesa del pubblico nel sud ha valori assoluti più alti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire risorse finanziarie, anche in fase di approvazione della prossima legge di bilancio, necessarie ad istituire un Fondo perequativo finalizzato a favorire e promuovere il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo.
9/3625/11.Di Giorgi , Piccoli Nardelli , Nitti , Lattanzio , Prestipino , Rossi , Orfini , Ciampi .


   La Camera,

   premesso che:

    le competenze amministrative relative al settore della musica sono attualmente disperse tra le varie direzioni del Ministero della Cultura, risultando così in politiche fortemente frammentarie e non coerenti, a detrimento del settore;

    il solo settore discografico è cresciuto nel 2021 del 27,8 per cento, posizionando l'Italia tra i dieci più importanti mercati al mondo con 332 milioni di euro di ricavi, su un totale mondiale pari a 26 miliardi di dollari, trainato dal segmento digitale ma supportato anche da una ripresa delle vendite dei CD, che hanno fatto registrare un +10,6 per cento;

    oltre ai ricavi in aumento, anche i c.d. diritti connessi, cioè i ricavi da licenze per l'uso di musica in radio, televisioni, palestre, pubblici esercizi e feste private, e i diritti di sincronizzazione, ovvero la musica utilizzata nelle pubblicità, film, serie TV, sono cresciuti rispettivamente del +37,2 per cento, corrispondente a circa 52 milioni di euro, e del 36,4 per cento;

    al fine di garantire una definitiva ripresa del settore, è necessaria l'adozione di politiche coerenti che diano certezza agli investitori, come le grandi case discografiche, rispetto al quadro normativo e amministrativo in cui devono muoversi;

    a tal proposito, risulta opportuno riunire tutte le competenze relative alla musica sotto un'unica direzione, riformando di conseguenza la struttura del Ministero della Cultura, creando così un unico punto di riferimento per tutti gli operatori del settore e gli investitori che debbano interfacciarsi con le istituzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, tra gli uffici dirigenziali generali centrali di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, la Direzione generale Musica, con funzioni in materia di interventi finanziari per il sostegno e promozione delle attività musicali e liriche, di interventi finanziari e gestione delle agevolazioni fiscali per le attività di produzione e distribuzione delle opere musicali, funzioni di vigilanza e sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche e funzioni di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed editori (SIAE).
9/3625/12. Bucalo , Mollicone , Frassinetti , Rizzetto .


   La Camera,

   premesso che:

    il Fondo Unico per lo Spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, è il principale meccanismo di regolazione del finanziamento pubblico che lo Stato utilizza per fornire un sostegno finanziario a enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nei settori del cinema, della musica, della danza, del teatro, del circo e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione e il sostegno di manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionale in Italia e all'estero;

    molti operatori del settore, unitamente a prestigiosi centri di ricerca, come l'istituto Bruno Leoni, hanno evidenziato come la ripartizione di tali fondi sia fallata da logiche clientelistiche basata sulle relazioni tra gestori e politica piuttosto che sulla qualità delle opere e delle istituzioni finanziate, causando quindi una forte distorsione del mercato in questo settore;

    in aggiunta ai rapporti clientelari instauratisi in relazione all'elargizione delle risorse del FUS, il mercato dell'esercizio teatrale risente anche di una concorrenza sleale tra beneficiari dei fondi e non beneficiari, mostrando inoltre di un generale abbassamento della qualità delle opere presentate;

    di conseguenza, la problematica principale non è costituita dall'elargizione in sé dei fondi, quanto dalla mala gestione degli stessi;

    è quindi necessaria una riforma di questo strumento, giusto nei principi ideali che ne hanno governato l'istituzione ma in necessità di una revisione per garantirne il corretto funzionamento, che garantisca imparzialità nell'assegnazione delle risorse del FUS e garantisca un adeguato monitoraggio della procedura e dei beneficiari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di:

   a) avviare una riforma comprensiva del Fondo Unico per lo Spettacolo, trasformandolo in Fondo per le Arti Nazionali, che aggiorni e ridefinisca i requisiti di accesso allo strumento, fondati su principi di accessibilità e inclusione, rivendendo il ruolo dei comitati consultivi nel processo e garantendo una migliore coordinazione con analoghi strumenti di carattere regionale e locale;

   b) istituire specifici organi consultivi, in seno alla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, con funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione e attuazione delle politiche di settore e in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attività dello spettacolo.
9/3625/13. Mollicone .


   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge, n. 3625, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento,

   premesso che la legge delega interviene nel settore dello spettacolo e che con riferimento alle attività circensi e degli spettacoli viaggianti la Legge 22 novembre 2017, n. 117 all'articolo 2 comma h prevede il graduale superamento dell'utilizzo degli animali;

   considerato che per il rispetto della norma sia necessaria una mutazione artistica della professione sia da un punto di vista soggettivo che da un punto di vista generale rispetta ad una nuova strutturazione dello spettacolo e che i decreti attuativi dovranno affrontare nel dettaglio il tema andando inoltre a specificare il termine graduale ed indicare a quali animali si riferisca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tenere conto che una reale applicazione di tale norma non possa avvenire prima di cinque anni e di valutare la previsione di meccanismi economici compensativi per le aziende e di riconversione delle stesse.
9/3625/14. Vinci , Mollicone .


   La Camera,

   premesso che:

    lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale, così come espresso dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sull'ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali;

    le quattordici Fondazioni ad oggi riconosciute, posseggono un intrinseco valore storico oltre che musicale e culturale, rappresentando veri e propri simboli del Paese anche all'estero e avendo contribuito nei secoli a dare lustro e fama all'Italia e ai suoi artisti;

    in quanto destinatarie di fondi sia statali, principalmente provenienti dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), che di fondi privati, risulta fondamentale un attento monitoraggio degli stessi, anche in relazione alla loro provenienza, per tutelare al meglio le Fondazioni da indebite interferenze da parte di attori terzi e garantire la funzione di formazione musicale, culturale e sociale propria di questi enti;

    per essere veramente definita tale, una Fondazione Lirico-Sinfonica deve riunire diversi complessi artistici, comprendenti un coro, un'orchestra, un corpo di ballo e i tecnici: ciascuno di questi elementi risulta quindi necessario e inscindibile dagli altri per la definizione di Fondazione Lirico-Sinfonica;

    di conseguenza, ad eventuali fondazioni che non rispettino questo requisito, pur rimanendo eccellenze nazionali di estrema rilevanza culturale, musicale e sociale, non può essere riconosciuto o attribuito lo status di Fondazione Lirico-Sinfonica, a meno di un adeguamento delle stesse a detto requisito con l'istituzione o l'inclusione nella propria struttura di tutti i quattro complessi artistici necessari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un Osservatorio sulla gestione dei finanziamenti alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, nell'ambito della normativa in materia, e ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la presenza dei quattro complessi artistici di coro, orchestra, ballo e tecnici in ciascuna Fondazione, pena la decadenza dello status.
9/3625/15. Frassinetti , Mollicone , Bucalo , Rizzetto .


   La Camera,

   premesso che:

    il settore dell'equitazione risulta estremamente rilevante, con la spesa annuale generata dai praticanti dell'equitazione sportiva attraverso tutte le attività, dirette e indirette collegate a questa disciplina, rivolta verso il sistema economico nazionale, stimata in circa 1.715 milioni di euro;

    l'impatto complessivo del sistema equitazione sul PIL è compreso tra i 2,3 miliardi e più di 3 miliardi di euro, corrispondenti a livelli occupazionali compresi in un intervallo che va dalle 25 mila alle 35 mila persone;

    sono presenti nel Paese varie realtà impegnate dell'equitazione a livello di arte equestre, comprendenti sia entità private che pubbliche come il Centro Militare di Equitazione dell'Esercito Italiano, oggi situato presso la tenuta di Montelibretti, e depositario di tutte le tradizioni militari equestri delle Forze Armate italiane;

    nell'equitazione moderna è attribuita sempre maggiore importanza all'addestramento dei cavalli secondo i cosiddetti insegnamenti caprilliani, dal nome dell'inventore Federico Caprilli, capitano di cavalleria italiano ideatore del Sistema Naturale di Equitazione;

    tali canoni prevedono un addestramento del cavallo umano e armonioso, volto ad insegnare al cavaliere a non ostacolarne i movimenti, nel pieno rispetto dell'animale;

    manca a livello nazionale una istituzione che raccolga tutte le tradizioni specifiche dell'equitazione, ivi compreso il metodo Caprilli, e che formi i migliori cavalieri del paese in ottica sia di partecipazione alle competizioni internazionali, che di valorizzazione di questa storica attività sportiva in termini economici, culturali e sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire l'Accademia Italiana di Equitazione, come Fondazione composta dai rappresentati dell'Esercito Italiano, delle fondazioni sportive relative e delle associazioni di arte equestre, al fine di tutelare:

   a) la conservazione e il tramandamento delle tradizioni specifiche;

   b) l'addestramento degli equini secondo gli insegnamenti caprilliani, con una forte visione etologica atta a promulgare il rispetto del cavallo secondo le più recenti teorie;

   c) la formazione dei cavalieri secondo i canoni caprilliani;

   d) la valorizzazione del turismo legato allo spettacolo equestre.
9/3625/16. Rizzetto , Mollicone .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame intende riordinare le disposizioni di legge in materia di spettacolo, nonché gli strumenti di sostegno per i lavoratori del settore ed il riconoscimento di nuove tutele in materia di equo compenso e contratti di lavoro per i lavoratori autonomi del settore;

    questa riorganizzazione estensiva del settore vuole creare condizioni più favorevoli per lo stesso e stimolarne la crescita, ai fini di favorire la promozione della cultura, della musica e dei valori sociali di cui esso è portatore;

    a tal fine, va ricordato che la Costituzione stabilisce all'articolo 9 che la Repubblica «promuove lo sviluppo della cultura», assegnando dunque un forte ruolo allo Stato in materia;

    la corrente crisi pandemica, unitamente alle più recenti ma ugualmente impattanti crisi energetica e invasione russa dell'Ucraina, hanno influito negativamente sui consumi dei cittadini italiani, portandone ad una generale diminuzione;

    nello specifico, i consumi culturali sono crollati nel 2020 a circa 60 euro mensili per famiglia, recuperando leggermente nel 2021 e portandosi nel giugno del medesimo anno a circa 70 euro mensili per famiglia, un aumento del 17 per cento che non basta però a compensare il forte calo dell'anno precedente;

    di fronte al peggiorare della situazione economica in conseguenza delle crisi evidenziate, è ravvisabile, in assenza di adeguati interventi normativi, una riduzione dei consumi culturali da parte dei cittadini, con le conseguenti ricadute negative a livello non solo economico, ma anche sociale e culturale;

    risulta dunque necessario un sostegno chiaro e semplice ai consumi culturali, di qualunque forma e tipo, creando un incentivo che spinga i cittadini a spendere una quota maggiore in cultura, sostenendo così il settore e auspicabilmente portando ad un arricchimento sociale e culturale della popolazione,

impegna il Governo

a revisionare l'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, inserendo la detraibilità dei consumi culturali in ogni loro forma dall'imposta lorda nella misura di cui al citato articolo.
9/3625/17. Albano , Mollicone .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula reca «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore» e delega il Governo ad adottare decreti legislativi per coordinare e riordinare le disposizioni legislative vigenti in materia di attività organizzazione e gestione delle fondazioni lirico sinfoniche e del settore del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali e delle rievocazioni storiche mediante la redazione di un «codice dello spettacolo»;

    il rilancio dello spettacolo dal vivo nel nostro Paese può trarre enorme vantaggio dalla sinergia con i distretti archeologici e monumentali di cui l'Italia è ricca; la valorizzazione dei siti archeologici attraverso lo spettacolo dal vivo, infatti, non andrebbe a snaturare l'identità dei singoli soggetti che, per ambiti e istanze, sono diversissimi tra loro bensì offrirebbe un'occasione in più di vivere il paesaggio e la storia attraverso i siti monumentali, ma soprattutto per fare dei luoghi dove si fa il teatro lo spazio dell'incontro tra artisti e spettatori e dell'intera comunità;

    i siti archeologici, le dimore e i giardini storici si rivelano luoghi dell'anima, spazi della memoria densi di atmosfera che possono essere riscoperti e resi più attrattivi ospitando eventi, musica, teatro o installazioni virtuali, ovviamente nel rispetto dei monumenti stessi in modo che queste aree non siano solo deputate alla fruizione dell'archeologia bensì diventino un pezzo di città;

    nel 1994 il Comune di Falerna, con la collaborazione della Soprintendenza e del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, ha realizzato un progetto FESR che ha previsto l'esproprio dell'area, il restauro delle strutture e la creazione di un parco archeologico comunale attorno al prezioso complesso della villa romana di Pian delle Vigne, nel catanzarese;

    oggi questa villa, e l'intero suo parco, non è molto conosciuta (e quindi valorizzate e protette) ma potrebbe essere luogo ideale, a mezza costa, sulla strada che collega la Marina con il centro collinare per ospitare spettacoli dal vivo e richiamare la comunità locale e i turisti che affollano le marine limitrofe,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare fondi per incentivare interventi di restauro e valorizzazione di siti archeologici che possano ospitare spettacoli dal vivo.
9/3625/18. Furgiuele .


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge, n. 3625, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento,

    il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Fondazioni Lirico-Sinfoniche;

    la legge n. 800 del 1967, intitolata «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali», afferma che «lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale», attribuisce agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche personalità giuridica di diritto pubblico, individua i tredici enti autonomi distinguendoli dai «teatri di tradizione» e dalle «istituzioni concertistico-orchestrali», predispone pure un Fondo per erogare contributi e riconosce, infine, il rilevante interesse nazionale del teatro musicale, superando la logica fino ad allora operante della sovvenzione, per così dire della elargizione del principe che eroga contributi soltanto per la sua generosità;

    manca, tuttavia, in quella legge un modello per assicurare nel tempo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento di tali istituzioni, per dare loro stabilità e progettualità;

    recentemente è stata condotta un'indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico sinfoniche avente l'obiettivo di capire se fosse necessario e in quali termini un ripensamento delle politiche e degli interventi pubblici concernenti il sistema complessivo delle Fondazioni in vista del loro rilancio, soprattutto dopo la pandemia;

    l'opera lirica, e la musica sinfonica rappresentano una forma di espressione globalmente riconosciuta come identitaria per la nostra cultura e per la nostra storia,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per individuare modelli organizzativi e gestionali basati su principi di sostenibilità capaci di durare nel tempo.
9/3625/19. Patelli .


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge, n. 3625, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento,

    il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Fondazioni Lirico-Sinfoniche;

    la legge n. 800 del 1967, intitolata «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali», afferma che «lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale», attribuisce agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche personalità giuridica di diritto pubblico, individua i tredici enti autonomi distinguendoli dai «teatri di tradizione» e dalle «istituzioni concertistico-orchestrali», predispone pure un Fondo per erogare contributi e riconosce, infine, il rilevante interesse nazionale del teatro musicale, superando la logica fino ad allora operante della sovvenzione, per così dire della elargizione del principe che eroga contributi soltanto per la sua generosità;

    manca, tuttavia, in quella legge un modello per assicurare nel tempo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento di tali istituzioni, per dare loro stabilità e progettualità;

    recentemente è stata condotta un'indagine conoscitiva sulle Fondazioni lirico sinfoniche avente l'obiettivo di capire se fosse necessario e in quali termini un ripensamento delle politiche e degli interventi pubblici concernenti il sistema complessivo delle Fondazioni in vista del loro rilancio, soprattutto dopo la pandemia;

    l'opera lirica, e la musica sinfonica rappresentano una forma di espressione globalmente riconosciuta come identitaria per la nostra cultura e per la nostra storia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per individuare modelli organizzativi e gestionali basati su principi di sostenibilità capaci di durare nel tempo.
9/3625/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Patelli .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula reca «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore» e delega il Governo ad adottare decreti legislativi per coordinare e riordinare le disposizioni legislative vigenti in materia di attività organizzazione e gestione delle fondazioni lirico sinfoniche e del settore del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali e delle rievocazioni storiche mediante la redazione di un «codice dello spettacolo»;

    la valorizzazione del settore culturale non può prescindere dall'introduzione di percorsi formativi per i giovani che intendano dedicarsi alle professioni dello spettacolo già durante la scuola secondaria di secondo grado,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo.
9/3625/20. Racchella .


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge, n. 3625, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento,

   premesso che la legge delega interviene nel settore dello spettacolo e che con riferimento alle attività circensi e degli spettacoli viaggianti la legge 22 novembre 2017, n. 117 all'articolo 2 comma h) prevede il graduale superamento dell'utilizzo degli animali,

   considerato che per il rispetto della norma sia necessaria una mutazione artistica della professione sia da un punto di vista soggettivo che da un punto di vista generale rispetto ad una nuova strutturazione dello spettacolo e che i decreti attuativi dovranno affrontare nel dettaglio il tema andando inoltre a specificare il termine graduale ed indicare a quali animali si riferisca,

impegna il Governo

a prevedere l'opportunità di valutare la previsione di meccanismi economici compensativi per le aziende e di riconversione delle stesse.
9/3625/21. De Angelis .


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge, n. 3625, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento,

   premesso che la legge delega interviene nel settore dello spettacolo e che con riferimento alle attività circensi e degli spettacoli viaggianti la legge 22 novembre 2017, n. 117 all'articolo 2 comma h) prevede il graduale superamento dell'utilizzo degli animali,

   considerato che per il rispetto della norma sia necessaria una mutazione artistica della professione sia da un punto di vista soggettivo che da un punto di vista generale rispetto ad una nuova strutturazione dello spettacolo e che i decreti attuativi dovranno affrontare nel dettaglio il tema andando inoltre a specificare il termine graduale ed indicare a quali animali si riferisca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere meccanismi economici compensativi per le aziende e di riconversione delle stesse.
9/3625/21. (Testo modificato nel corso della seduta)De Angelis .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore» delega il Governo ad adottare decreti legislativi per coordinare e riordinare le disposizioni legislative vigenti in materia di attività organizzazione e gestione delle fondazioni lirico sinfoniche e del settore del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali e delle rievocazioni storiche mediante la redazione di un «codice dello spettacolo»;

    gli animali oggi detenuti nei circhi sono circa 200, e in Italia ad oggi ci sono circa 100 aziende circensi con animali;

    da aprile 2020 ad oggi, i circhi sono stati beneficiari di circa 23 milioni di euro tra FUS, fondi emergenza e altro;

    da un recente sondaggio d'opinione europeo effettuato in 8 paesi europei tra cui l'Italia, il 77 per cento degli italiani è totalmente contrario al circo con animali in quanto convinti che la detenzione, l'addestramento e l'esibizione in spettacoli comporta sofferenze e maltrattamento agli animali e che la vita degli animali nel circo sia incompatibile con le loro caratteristiche etologiche;

    occorre inoltre ricordare che l'Italia rimane ancora uno dei pochissimi paesi in Europa e nel mondo a non avere, né a livello nazionale né a livello locale, una normativa che limiti o proibisca l'utilizzo degli animali nelle attività circensi,

   considerato inoltre che:

    il disegno di legge n. 2287-bis «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo», noto anche come «Riforma Franceschini», alla lettera h), capo 4, articolo 1, prevede la graduale dismissione degli animali dai circhi e spettacoli viaggianti,

impegna il Governo

a prevedere il superamento dell'uso degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, anche alla luce di quanto realizzato in diversi Paesi europei e del resto del mondo, entro due anni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo previsto dalla Legge delega, garantendo il miglior benessere agli animali e il rilancio dell'attività circense effettuata con numeri realizzati da umani.
9/3625/22. Maturi .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore» delega il Governo ad adottare decreti legislativi per coordinare e riordinare le disposizioni legislative vigenti in materia di attività organizzazione e gestione delle fondazioni lirico sinfoniche e del settore del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali e delle rievocazioni storiche mediante la redazione di un «codice dello spettacolo»;

    gli animali oggi detenuti nei circhi sono circa 200, e in Italia ad oggi ci sono circa 100 aziende circensi con animali;

    da aprile 2020 ad oggi, i circhi sono stati beneficiari di circa 23 milioni di euro tra FUS, fondi emergenza e altro;

    da un recente sondaggio d'opinione europeo effettuato in 8 paesi europei tra cui l'Italia, il 77 per cento degli italiani è totalmente contrario al circo con animali in quanto convinti che la detenzione, l'addestramento e l'esibizione in spettacoli comporta sofferenze e maltrattamento agli animali e che la vita degli animali nel circo sia incompatibile con le loro caratteristiche etologiche;

    occorre inoltre ricordare che l'Italia rimane ancora uno dei pochissimi paesi in Europa e nel mondo a non avere, né a livello nazionale né a livello locale, una normativa che limiti o proibisca l'utilizzo degli animali nelle attività circensi,

   considerato inoltre che:

    il disegno di legge n. 2287-bis «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo», noto anche come «Riforma Franceschini», alla lettera h), capo 4, articolo 1, prevede la graduale dismissione degli animali dai circhi e spettacoli viaggianti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere il superamento dell'uso degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, anche alla luce di quanto realizzato in diversi Paesi europei e del resto del mondo, entro due anni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo previsto dalla Legge delega, garantendo il miglior benessere agli animali e il rilancio dell'attività circense effettuata con numeri realizzati da umani.
9/3625/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Maturi .


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula reca «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore» e delega il Governo ad adottare decreti legislativi per coordinare e riordinare le disposizioni legislative vigenti in materia di attività organizzazione e gestione delle fondazioni lirico sinfoniche e del settore del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali e delle rievocazioni storiche mediante la redazione di un «codice dello spettacolo»;

    nel corso delle audizioni che sono state effettuate alla Camera è emersa l'esigenza condivisa delle amministrazioni locali e delle associazioni che si occupano di eventi culturali minori e intrattenimento di provvedere alla semplificazione delle incombenze burocratiche che gravano sugli organizzatori di tali eventi, privati o pro loco, e sulle amministrazioni coinvolte;

    i decreti emergenziali con cui il Governo ha voluto incentivare la ripresa di tutte le attività economiche ivi comprese quelle dello spettacolo e dell'intrattenimento che hanno patito moltissimo la chiusura e le limitazioni imposte dalla necessità di limitare i contagi, hanno tenuto in considerazione questo particolare profilo stabilendo una deroga alla disciplina dei permessi necessari per l'organizzazione degli spettacoli, estendendo la disciplina semplificata già prevista per gli spettacoli con 500 spettatori a tutti quelli fino a 1000 presenti.;

    il codice dello spettacolo, a parere della scrivente, dovrebbe includere anche tale semplificazione in modo che, senza alcun onere per lo Stato (anzi riducendo i costi di gestione delle commissioni di vigilanza in capo ai municipi), si sgravi il mondo del volontariato da tutta una serie di incombenze burocratiche garantendo comunque la sicurezza dei cittadini per tutte le manifestazioni di carattere minore relative allo spettacolo e non solo;

    pare infatti paradossale che la disciplina autorizzativa di un grande concerto sia la medesima di una sagra o eventi minori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di semplificare la disciplina relativa agli spettacoli di portata minore.
9/3625/23. Colmellere .


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito alla decisione del Governo circa la risoluzione della convenzione tra Anas e Strada dei parchi s.p.a. per la gestione delle autostrade A24 e A25 e iniziative di competenza volte a scongiurare i connessi rischi sul piano giudiziario e finanziario – 3-03079

   LOLLOBRIGIDA , MELONI , ALBANO , BELLUCCI , BIGNAMI , BUCALO , BUTTI , CAIATA , CARETTA , CIABURRO , CIRIELLI , DE TOMA , DEIDDA , DELMASTRO DELLE VEDOVE , DONZELLI , FERRO , FOTI , FRASSINETTI , GALANTINO , GEMMATO , LUCASELLI , MANTOVANI , MASCHIO , MOLLICONE , MONTARULI , OSNATO , PRISCO , RAMPELLI , RIZZETTO , ROTELLI , GIOVANNI RUSSO , RACHELE SILVESTRI , SILVESTRONI , TRANCASSINI , VARCHI , VINCI  e ZUCCONI . — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, recante «Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza», il Governo ha disposto la risoluzione «per grave inadempimento del concessionario» della convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra le società Anas e Strada dei parchi s.p.a. per la gestione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25;

   la risoluzione della concessione arriva dopo la nomina di ben tre commissari straordinari e la perdurante mancata approvazione del nuovo piano economico finanziario, premessa imprescindibile per la messa in sicurezza delle tratte autostradali in concessione, censurata anche dal giudice amministrativo;

   il piano presentato nel luglio del 2021 dal commissario ad acta in accordo con il commissario straordinario, per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro, è stato rifiutato dal Governo, mentre la successiva proposta di piano economico finanziario, che su indicazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili avrebbe dovuto essere a «zero investimenti», presentata nel marzo 2022, è stata oggetto di contestazione da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, che, dopo averlo esaminato, ha stigmatizzato «l'ingente incremento tariffario contemplato dal piano in oggetto» suscettibile di porre «evidenti problemi di sostenibilità per l'utenza»;

   la scelta del Governo per l'improvvisa risoluzione della concessione determina il rischio sia di un pesante contenzioso giudiziario, sia di un maxi risarcimento all'attuale concessionario;

   martedì 12 luglio 2022 il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto l'istanza di sospensiva della revoca anticipata in danno presentata da Strada dei parchi s.p.a. contro la decisione di risoluzione deliberata dal Consiglio dei ministri in data 7 luglio e contenuta nel citato decreto-legge –:

   quali siano le ragioni che hanno spinto il Governo alla risoluzione della concessione e in che modo intenda agire al fine di scongiurare il rischio di un lungo contenzioso giudiziario ovvero di un maxi risarcimento, tutelando, invece, il denaro pubblico e la sicurezza di tutti gli utenti delle tratte autostradali di cui in premessa.
(3-03079)


Iniziative volte a definire linee di indirizzo per garantire omogeneità nell'applicazione della normativa in materia di pareri per vincoli storico-artistici e paesaggistici, alla luce del progetto di realizzazione di un albergo di lusso nel comune di Ascea (Salerno) – 3-03080

   CASCIELLO . — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   l'Italia è un Paese caratterizzato da ampia diffusione di siti archeologici, beni culturali ed edifici sottoposti a vincolo architettonico e paesaggistico e a tutela in quanto di interesse culturale e/o storico-artistico;

   per interventi sui beni culturali e paesaggistici è prevista l'acquisizione di pareri delle soprintendenze di settore: nello specifico, per gli immobili sottoposti a vincoli storico-artistici o paesaggistici, ai sensi del Codice dei beni culturali o del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), non sono sempre realizzabili i cosiddetti interventi trainanti previsti dalla normativa sugli «ecobonus», anche se è comunque possibile ottenere il riconoscimento di alcune agevolazioni per interventi cosiddetti trainati che assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare con attestato di prestazione energetica;

   senza voler mettere in discussione l'operato delle soprintendenze, desta preoccupazione l'osservazione di anomalie e differenze di applicazione a livello locale, delle relative norme e delle modalità di espressione dei pareri;

   si porta, ad esempio, il caso della struttura di un istituto religioso precedentemente utilizzata dalla diocesi di Vallo della Lucania per accogliere studenti e gruppi di preghiera, che diventerà un resort turistico di lusso sulla spiaggia della costa di Ascea in Cilento, ai piedi della Torre di Velia e dell'area archeologica dell'antica colonia greca di Elea;

   desta stupore che siano state concesse le autorizzazioni necessarie, considerato che nella zona in questione è vietato realizzare qualsiasi opera edilizia e apportare modifiche all'assetto del territorio, come previsto dalla legge regionale n. 5 del 2005 – «Costituzione di una zona di riqualificazione paesistico-ambientale intorno all'antica città di Velia» – approvata per assicurare un adeguato decoro dell'area che circonda il parco archeologico;

   la struttura, inoltre, ricade anche nell'area vincolata del Parco nazionale del Cilento, Diano e Alburni e in una zona dichiarata a rischio erosione;

   desta preoccupazione, oltre che perplessità, la previsione della realizzazione di un ecomostro di cemento, che crea un incalcolabile danno culturale e ambientale ad un territorio grande polo culturale dell'antichità e ricco di biodiversità –:

   se il Ministro interrogato non ritenga necessario definire ulteriori linee di indirizzo e un protocollo nuovo da fornire alle soprintendenze al fine di evitare l'adozione di misure differenti a livello locale e decisioni difformi in base alla area geografica di riferimento, al fine di assicurare che la normativa venga applicata in modo omogeneo sul territorio nazionale.
(3-03080)


Misure a favore del comparto del turismo, al fine di valorizzarne le potenzialità in relazione alla stagione estiva – 3-03081

   MORETTO , PAITA , MOR , NOBILI , FREGOLENT , UNGARO , MARCO DI MAIO , OCCHIONERO  e VITIELLO . — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:

   il settore turistico rappresenta una quota rilevante del prodotto interno lordo nazionale, occupando circa 1,7 milioni di lavoratori, per un totale di quasi 33.000 strutture alberghiere e più di 170.000 strutture extra-alberghiere, con un flusso di clienti pari a più di 420 milioni di persone e un indotto che si attesta a 1,4 miliardi di euro circa;

   nelle ultime settimane sono diverse le criticità che hanno caratterizzato detto settore: circa 50.000 voli (il 20 per cento del totale, dato in costante crescita) sono stati cancellati, dimostrando anche un'impreparazione del trasporto aereo ad accompagnare quel forte e ovvio rimbalzo dei flussi turistici che, dopo due anni di pandemia, era stato ampiamente pronosticato e si rischia di non sfruttare, con grave danno per il settore;

   un'altra criticità riguarda i circa 300.000 lavoratori stagionali di cui il settore ha bisogno e che mancano tuttora all'appello: assenze che si traducono in perdite economiche effettive e minano alla base l'offerta turistica;

   le motivazioni di tale carenza di disponibilità, a fronte di una richiesta massiccia da parte di datori di lavoro ed aziende, sono senza dubbio molteplici e risiedono, solo per citarne alcune, nell'elevato costo del lavoro che comprime le retribuzioni nette al quale oggi si aggiunge l'inflazione, nella poca flessibilità del lavoro, nell'abolizione totale del sistema dei voucher, che non andavano totalmente cancellati, nell'istituto del reddito di cittadinanza che, offrendo una retribuzione di poco inferiore allo stipendio percepito in caso di assunzione, rallenta l'urgenza di una fetta di popolazione nella ricerca di un'occupazione, ancor più se di natura stagionale;

   queste problematiche, che non riguardano solo il turismo e coinvolgono diversi Ministeri, richiedono una risposta forte e coordinata dal Governo e, per il settore turismo nello specifico, sarebbe auspicabile che il Ministero competente sia proattivo e propositivo, svolgendo altresì una funzione di coordinamento;

   dopo anni di rinvii, modifiche e spostamenti, la cura della programmazione, del coordinamento e della promozione del turismo nazionale è stata finalmente affidata a uno specifico dicastero, proprio al fine di scongiurare simili problematiche e assicurare un'unità di indirizzo in un settore chiave dell'economia nazionale –:

   quali iniziative di competenza siano state adottate nell'ultimo anno per prevenire le criticità esposte in premessa e le altre che investono il settore, ma soprattutto come si intendano affrontare le predette problematiche, dando al comparto strumenti per esprimere a pieno le potenzialità della stagione estiva, garantendone ricadute positive sull'economia territoriale e nazionale.
(3-03081)


Iniziative di competenza volte ad applicare il contratto collettivo nazionale relativo all'attività ferroviaria ai dipendenti della società Bluejet srl – 3-03082

   TIMBRO , FORNARO  e DE LORENZO . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   Blujet srl, società controllata da Rete ferroviaria italiana, è operativa dal 1^ maggio 2019 nello Stretto di Messina per garantire, ai sensi della legge n. 96 del 2017 e ai sensi dell'articolo 89-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, il servizio di continuità territoriale ferroviaria attraverso mezzi veloci per il trasporto pubblico di persone e che espleta tale servizio in ragione del contratto di programma Stato-Rete ferroviaria italiana;

   come già segnalato nell'interrogazione a risposta immediata n. 5-06985 presso la XI Commissione (lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, permane la condizione dei lavoratori Bluejet ai quali è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per marittimi imbarcati su navi superiori a 151 tonnellate piuttosto che il contratto collettivo nazionale di lavoro mobilità area contrattuale attività ferroviaria, come richiesto dai sindacati, stante il servizio di continuità territoriale che garantiscono;

   in risposta alla citata interrogazione a risposta immediata presso la XI Commissione (lavoro pubblico e privato) la Sottosegretaria Nisini affermò che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali avrebbe seguito con la massima attenzione la vicenda e che avrebbe sostenuto tutte le iniziative volte a garantire ai lavoratori uguale trattamento retributivo e la massima tutela anche sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori;

   in data 28 giugno 2022, su richiesta dei sindacati, il direttore generale del dipartimento regionale del lavoro, presso la Regione Siciliana, si è pronunciato sostenendo che – considerato che la Bluejet srl è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte di Rete ferroviaria italiana che ne detiene la proprietà – si può ragionevolmente affermare che il servizio espletato dai lavoratori della Bluejet srl rientri a tutti gli effetti nell'alveo del contratto collettivo nazionale di lavoro della mobilità area contrattuale attività ferroviaria;

   attualmente, nonostante oltre 12 scioperi dei lavoratori interessati, al fine di rivendicare il diritto all'applicazione del contratto di riferimento, non si è ancora aperto alcun tavolo di trattativa, né si è mai avviata alcuna interlocuzione –:

   quali ulteriori iniziative di competenza, intenda assumere, alla luce dell'impegno assunto dalla Sottosegretaria Nisini nella risposta alla interrogazione n. 5-06985 presso la XI Commissione (lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, dimostrando sensibilità e attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali verso questa vertenza, nonché della recente pronuncia del direttore generale del dipartimento regionale del lavoro, presso la Regione Siciliana, al fine di giungere all'applicazione, nel più breve tempo possibile, ai lavoratori della Bluejet srl della tipologia contrattuale adeguata alle mansioni da loro svolte e ai massimi livelli di sicurezza, anche al fine di evitare il riperpetuarsi di disparità contrattuali tra lavoratori che svolgono analoghi servizi.
(3-03082)


Iniziative di competenza, anche di natura normativa, volte a consentire, nelle more della definizione del procedimento di concordato preventivo, il pagamento del trattamento di fine rapporto degli ex lavoratori della Tirrenia-Cin e della Moby lines – 3-03083

   CABRAS  e VALLASCAS . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il 30 giugno 2020 le compagnie di navigazione Moby e Tirrenia-Cin hanno presentato presso il tribunale fallimentare di Milano istanza di accesso alla procedura di concordato con continuità aziendale;

   il concordato con continuità aziendale «prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione»;

   il procedimento, se da una parte consente all'azienda di svolgere attività produttiva e lavorativa, prevede anche il congelamento dei pagamenti e dei debiti pregressi per garantire il soddisfacimento, nell'ambito della procedura, di tutti i creditori;

   tra le altre cose, è prevista anche la sospensione delle procedure e delle posizioni poste in essere dall'azienda presso l'Inps antecedentemente all'avvio della procedura di concordato;

   ne consegue che dal 1^ luglio 2020 sono stati bloccati i pagamenti di trattamento di fine rapporto, tredicesima, quattordicesima, riposi, spese viaggio;

   tra questi i mancati pagamenti, acquistano particolare rilevanza quelli relativi al trattamento di fine rapporto di oltre 100 ex lavoratori, tra marittimi e amministrativi, di Moby e Tirrenia-Cin;

   si tratta di una situazione insostenibile e di grave disagio tra pensionati e lavoratori in quiescenza che hanno dedicato un'intera vita alla navigazione svolgendo un lavoro complesso e ricoprendo mansioni, in molti casi, usuranti, circostanza che rende ancora più urgente e necessaria l'erogazione della liquidazione anche per accedere a legittime necessità medico-sanitarie;

   la vicenda del gruppo Onorato armatori, che controlla le compagnie Tirrenia-Cin e Moby lines, è di particolare complessità per la qualità del debito maturato nei confronti dello Stato e dei creditori privati, circostanza che sta allungando i termini della procedura, con ulteriori ripercussioni negative nei confronti degli ex lavoratori;

   è il caso di osservare che il trattamento di fine rapporto non può essere considerato né un debito né un credito aziendale, ma si tratta di quella quota trattenuta mensilmente sul cedolino che viene pagata e versata al fondo di tesoreria Inps, pertanto è già nella disponibilità dell'istituto –:

   se non intenda adottare iniziative di competenza, anche di natura normativa, volte a sbloccare, nelle more della definizione del procedimento di concordato preventivo, il pagamento del trattamento di fine rapporto degli ex lavoratori della Tirrenia-Cin e della Moby lines, tenuto conto che le risorse sono già nella disponibilità dell'Inps.
(3-03083)


Intendimenti in ordine all'esigenza di una revisione dell'impianto normativo del reddito di cittadinanza – 3-03084

   MOLINARI , GIACCONE , MURELLI , FRASSINI , ANDREUZZA , BADOLE , BASINI , BAZZARO , BELLACHIOMA , BELOTTI , BENVENUTO , BIANCHI , BILLI , BINELLI , BISA , BITONCI , BOLDI , BONIARDI , BORDONALI , CLAUDIO BORGHI , BUBISUTTI , CAFFARATTO , CANTALAMESSA , CAPARVI , CARRARA , CASTIELLO , VANESSA CATTOI , CAVANDOLI , CECCHETTI , CENTEMERO , CESTARI , COIN , COLLA , COLMELLERE , COMAROLI , COMENCINI , COVOLO , ANDREA CRIPPA , DARA , DE ANGELIS , DE MARTINI , D'ERAMO , DI MURO , DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA , DONINA , DURIGON , FANTUZ , FERRARI , FIORINI , FOGLIANI , LORENZO FONTANA , FORMENTINI , FOSCOLO , FURGIUELE , GALLI , GASTALDI , GERARDI , GERMANÀ , GIACOMETTI , GIGLIO VIGNA , GOBBATO , GOLINELLI , GRIMOLDI , GUSMEROLI , IEZZI , INVERNIZZI , LAZZARINI , LEGNAIOLI , LIUNI , LOLINI , EVA LORENZONI , LOSS , LUCCHINI , LUCENTINI , MACCANTI , MAGGIONI , MANZATO , MARCHETTI , MARIANI , MATURI , MICHELI , MINARDO , MORRONE , MOSCHIONI , ALESSANDRO PAGANO , PANIZZUT , PAOLIN , PAOLINI , PAROLO , PATASSINI , PATELLI , PATERNOSTER , PETTAZZI , PIASTRA , PICCHI , POTENTI , PRETTO , RACCHELLA , RAFFAELLI , RAVETTO , RIBOLLA , RIXI , ROMANÒ , SALTAMARTINI , SCOMA , SNIDER , STEFANI , SUTTO , TARANTINO , TATEO , TIRAMANI , TOCCALINI , TOMASI , TOMBOLATO , TONELLI , TURRI , VALBUSA , VALLOTTO , VIVIANI , RAFFAELE VOLPI , ZANELLA , ZENNARO , ZIELLO , ZOFFILI  e ZORDAN . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   non si placano le notizie stampa in merito alle truffe operate con la percezione indebita del reddito di cittadinanza;

   l'ultima, in ordine temporale, è la notizia di 82 persone nel modenese che hanno percepito in maniera illegittima il reddito di cittadinanza, per un totale di 473 mila euro indebitamente percepiti (dato emerso dal bilancio sulle attività del 2021 e dei primi mesi del 2022 della Guardia di finanza modenese, presentato in occasione del 248esimo anniversario della fondazione della Guardia di finanza il 23 giugno 2022);

   in totale i risultati dei controlli della Guardia di finanza relativi al reddito di cittadinanza effettuati in 17 mesi, dal 1° gennaio del 2021 al 31 maggio 2022, contano illeciti per 288 milioni di euro e 29 mila persone denunciate; dalle verifiche è emerso che dei 288 milioni di euro, 171 sono stati già indebitamente percepiti, mentre altri 117 sono stati richiesti ma non ancora riscossi;

   nel 2020, i milioni di euro illecitamente percepiti dai «furbetti» del reddito di cittadinanza furono 50, mentre quelli richiesti ma non ancora riscossi 13;

   è quanto mai opportuno e non più rinviabile per gli interroganti rivedere la normativa del reddito di cittadinanza per contenere le frodi, ma anche e soprattutto per evitare la distorsione nel mercato del lavoro che lo strumento sta producendo;

   dinanzi alla mancanza di manodopera in settori come l'agricoltura e il turismo e alla conseguente richiesta di sanatoria degli immigrati irregolari, sarebbe invero più opportuno considerare offerta congrua la prestazione occasionale di percettori del reddito di cittadinanza, il cui rifiuto applicherebbe la normativa in materia di decalage e di revoca del beneficio ex articolo 1, comma 76, legge n. 234 del 2021;

   in tal senso, infatti, un buon segnale è stato già dato con l'approvazione al «decreto-legge aiuti» di un emendamento a firma Lega-Salvini Premier, che considera come offerta congrua quella proposta direttamente dai datori di lavoro privati ai percettori del reddito di cittadinanza –:

   se il Ministro interrogato non convenga sull'urgenza di rivedere l'impianto normativo del reddito di cittadinanza alla luce di quanto esposto in premessa.
(3-03084)


Stato di attuazione della riforma del terzo settore, nel quadro di una strategia comune europea – 3-03085

   LEPRI , VISCOMI , CARNEVALI , MURA , SERRACCHIANI , CARLA CANTONE , DE FILIPPO , GRIBAUDO , IANARO , LACARRA , PINI , RIZZO NERVO , SIANI , BERLINGHIERI , LORENZIN  e FIANO . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il terzo settore in Italia rappresenta un valore importante per l'economia, l'occupazione, la coesione sociale e la costruzione di comunità solidali. Il Paese se ne è reso conto anche recentemente, durante il periodo pandemico e nell'affrontare l'emergenza dei profughi ucraini;

   per questo e dopo l'approvazione della riforma (legge delega e decreti legislativi), serve completare l'attuazione dei provvedimenti necessari per la sua completa entrata in vigore. Il 2022 è poi l'anno in cui l'Italia coordina il Comitato dei seguiti della Dichiarazione di Lussemburgo, nata nel 2015 con l'obiettivo di una prospettiva costruttiva nell'Unione europea. Gli enti del terzo settore, inoltre, hanno bisogno di dialogo, partecipazione, coprogrammazione, oltre che di risorse economiche –:

   quale sia lo stato di attuazione della riforma e, in particolare, quello relativo alle norme fiscali (che necessitano di alcune integrazioni per poter essere notificate alla Commissione europea), nonché lo stato di attuazione relativo alla strategia comune per lo sviluppo dell'economia sociale, pur nelle differenze tra i Paesi, quello concernente le risorse economiche impegnate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e altresì delle iniziative formative finora intraprese.
(3-03085)


Intendimenti del Governo in merito all'introduzione del salario minimo orario – 3-03086

   BARZOTTI , DAVIDE CRIPPA , SEGNERI , COMINARDI , TUCCI , CUBEDDU , CIPRINI , GALLO , DAVIDE AIELLO , D'ORSO , CARBONARO , ELISA TRIPODI , SUT  e GALIZIA . — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 36 della Costituzione stabilisce il diritto di ogni lavoratore «ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa»;

   il diritto a un salario minimo adeguato è menzionato nel principio 6 del Pilastro europeo dei diritti sociali del 2017 e si è concretizzato nel 2020 nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale per la prima volta l'Unione europea entra nel merito della qualità e dei parametri per definire le retribuzioni, pur non travalicando le competenze in materia, che gli Stati conservano;

   secondo la Relazione sul rapporto annuale Inps del luglio 2022 del professor Tridico, «la distribuzione dei redditi all'interno del lavoro dipendente si è ulteriormente polarizzata, con una quota crescente di lavoratori che percepiscono un reddito da lavoro inferiore alla soglia di fruizione del reddito di cittadinanza. Per la precisione il 23 per cento dei lavoratori guadagna meno di 780 euro al mese, considerando anche i part-time. Per contro, l'1 per cento dei lavoratori meglio retribuiti ha visto un ulteriore aumento di un punto percentuale della loro quota sulla massa retributiva complessiva»;

   secondo Eurostat, nel 2019 l'11,8 per cento dei lavoratori italiani era povero, contro una media europea del 9,2 per cento. La percentuale di lavoratori sotto la soglia di 9 euro lordi l'ora è 28 per cento, ovvero oltre 4,3 milioni, e quasi un lavoratore su tre guadagna meno di mille euro al mese, considerando anche i part-time. In alcuni settori l'incidenza del numero dei rapporti di lavoro sotto tale soglia è particolarmente significativa;

   è evidente che i bassi salari rappresentano una questione prioritaria e di dignità, da affrontare immediatamente;

   in Parlamento sono all'esame proposte di legge per l'introduzione del salario minimo orario; la proposta del MoVimento 5 Stelle si basa sulla valorizzazione della contrattazione collettiva, quale criterio per attuare l'articolo 36 della Costituzione. Inoltre, si aggiunge un ulteriore intervento stabilendo che il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente nel settore non può essere inferiore a 9 euro lordi –:

   quali iniziative intenda intraprendere il Governo per garantire una soglia minima dignitosa in linea con quanto previsto dalla proposta del MoVimento 5 Stelle in discussione in sede parlamentare, al fine di assicurare a tutti i lavoratori una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e sufficiente a garantire loro una vita dignitosa.
(3-03086)


PROPOSTA DI LEGGE: FOTI ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 71 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117, IN MATERIA DI COMPATIBILITÀ URBANISTICA DELL'USO DELLE SEDI E DEI LOCALI IMPIEGATI DALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LE LORO ATTIVITÀ (A.C. 1059-A/R)* 

A.C. 1059-A/R – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1059-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle associazioni di promozione sociale che svolgono, anche occasionalmente, attività di culto».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Federico, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: di confessioni religiose che non hanno stipulato intese ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione.
*1.5. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: di confessioni religiose che non hanno stipulato intese ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione.
*1.10. Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.