Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 6 luglio 2022

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 3625

Ddl n. 3625 – Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

Tempo complessivo: 16 ore, di cui:

  discussione sulle linee generali: 10 ore;

  seguito dell'esame: 6 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori per la maggioranza 40 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Relatore di minoranza 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 30 minuti 39 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 7 ore 3 ore e 36 minuti
Lega – Salvini premier 48 minuti 32 minuti
MoVimento 5 Stelle 46 minuti 28 minuti
Partito Democratico 46 minuti 26 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 46 minuti 24 minuti
Insieme per il futuro 46 minuti 19 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti 35 minuti
Italia Viva 45 minuti 16 minuti
Liberi e Uguali 45 minuti 12 minuti
Misto: 46 minuti 24 minuti
  Alternativa 10 minuti 6 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 8 minuti 4 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 5 minuti 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 5 minuti 2 minuti
  Centro Democratico 4 minuti 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 4 minuti 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 4 minuti 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 3 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 6 luglio 2022.

  Albano, Amitrano, Aresta, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Bazzaro, Bergamini, Bisa, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Davide Crippa, Cristina, D'Incà, D'Ippolito, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Menech, Deidda, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Emiliozzi, Fantinati, Fassino, Ficara, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Fornaro, Foti, Frailis, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Invidia, Iovino, Lapia, Licatini, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Orlando, Alessandro Pagano, Paita, Papiro, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pini, Prestipino, Pretto, Provenza, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rospi, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Sorte, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Torto, Vignaroli, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amitrano, Aresta, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Bazzaro, Bergamini, Bisa, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cimino, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Davide Crippa, Cristina, D'Incà, D'Ippolito, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Menech, Deidda, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Emiliozzi, Fantinati, Fassino, Ficara, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Fornaro, Foti, Frailis, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Invidia, Iovino, Lapia, Lattanzio, Licatini, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Orlando, Orsini, Alessandro Pagano, Paita, Papiro, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pini, Prestipino, Pretto, Provenza, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rospi, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Sorte, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Torto, Vignaroli, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 luglio 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   SCANU: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in materia di decorrenza delle promozioni alla qualifica di vice sovrintendente conferite per merito straordinario agli assistenti capo del personale della Polizia di Stato» (3663);

   MAGI: «Modifica all'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di stato giuridico dei nati a seguito di procreazione medicalmente assistita» (3664);

   FOGLIANI: «Modifica all'articolo 2 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in materia di utilizzazione di unità da diporto da parte di guide professionali di pesca» (3665).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LONGO: «Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di riconoscimento e tutela della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica ed elemento costitutivo dell'identità nazionale» (796).

   II Commissione (Giustizia)

  TRANO ed altri: «Modifiche agli articoli 316-bis e 316-ter del codice penale, in materia di malversazione o indebita percezione di erogazioni e garanzie pubbliche, e 51 del codice di procedura penale, in materia di competenza degli uffici del pubblico ministero» (3601) Parere delle Commissioni I, V e XIV.

   VI Commissione (Finanze)

  TRANO: «Disposizioni concernenti la compensazione delle variazioni di prezzo dei prodotti energetici usati come carburanti o combustibili per riscaldamento attraverso la modulazione delle aliquote di accisa» (3519) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV;

  PRESTIPINO ed altri: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni veterinarie salvavita eseguite sugli animali di affezione» (3632) Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.

   VII Commissione (Cultura)

  BELOTTI ed altri: «Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado» (3643) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Casa Buonarroti, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 590).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 591).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

  Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con lettera in data 1° luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera q), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, la relazione sulle attività e i risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale, riferita all'anno 2021 (Doc. CCLV, n. 4).
  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 luglio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le seguenti relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:

   relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile in località Riva Valdobbia (Vercelli) il 10 giugno 2017;

   relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile presso l'aviosuperficie «S. Apollonia», in località Castiglion Fiorentino (Arezzo), il 17 marzo 2019.

  Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 luglio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (JOIN(2022) 11 final/2), corredata dai relativi allegati (JOIN(2022) 11 final/2 – Annexes 1 to 7), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (JOIN (2022) 14 final/2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile – Comunicazione congiunta sull'agenda dell'Unione europea per la governance internazionale degli oceani (JOIN(2022) 28 final), corredata dal relativo allegato (JOIN(2022) 0028 final/2 – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE ENERGETICHE NAZIONALI, PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, NONCHÉ IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DI CRISI UCRAINA (A.C. 3614-A)

A.C. 3614-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 80 del 2022.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

Capo I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 1.
(Bonus sociale energia elettrica e gas)

  1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022.
  2. Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei bonus sociali elettricità e gas l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo.

Articolo 2.
(Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale)

  1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
  2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
  3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 215,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 3.
(Credito d'imposta per gli autotrasportatori)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
  5. L'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 è abrogato.
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 4.
(Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

  1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

   «Art. 15.1 – (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell'anno 2022) – 1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
   2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
   3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
   4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.
   5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 427,10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 5.
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

  1. In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
  2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rilasciata dal Commissario di cui al comma 1 a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5.
  3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1, terzo periodo e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L'autorizzazione include altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove necessario, la concessione demaniale, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
  5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.
  6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
  7. Qualora l'ubicazione individuata per l'installazione delle unità galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per l'autorizzazione all'installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  8. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
  9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei princìpi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.
  10. In ogni caso, in considerazione della necessità di realizzare con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1, nell'ambito delle relative procedure di affidamento:

   a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

   b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

   c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

   d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

   e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

   f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni;

   g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a cinque giorni. In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;

   h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a sette giorni.

  11. Per le medesime finalità di cui al comma 10, è possibile altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti per le procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali.
  12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi, 9, 10 e 11 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere di rigassificazione». Il Commissario di cui al comma 1 verifica l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio.
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ai sensi dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 20:

    1) al comma 4:

     1.1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.»;

     1.2) al secondo periodo, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»;

    2) al comma 8, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

   «c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

   b) all'articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

Articolo 7.
(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)

  1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.
  3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

Articolo 8.
(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo)

  1. Nell'applicazione degli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 9.
(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.».

  2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di VIA)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 2-bis, nono periodo, le parole «con diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto di voto»;

   b) all'articolo 23, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro i successivi quindici giorni, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, nonché la competente Direzione generale del Ministero della cultura avviano la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiedono al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.»;

   c) all'articolo 25, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario.»;

   d) all'allegato II alla Parte Seconda, il punto 4) è soppresso.

Articolo 11.
(Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti)

  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-sexiesdecies è inserito il seguente:

   «4-septiesdecies. Per la realizzazione degli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili, si applicano i regimi di semplificazione di cui al presente comma. Gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 30 per cento rispetto all'esistente, sono realizzati mediante denuncia di inizio attività di cui al comma 4-sexies. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della trincea di posa. Qualora, per gli interventi volti a consentire l'esercizio in corrente continua, si rendano necessari la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento o l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime di cui al comma 4-sexies è applicabile, anche per detti impianti, a condizione che i medesimi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. L'esercizio delle linee autorizzate ai sensi del presente comma avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea esistente, in caso di mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di corrente continua nel caso di modifica tecnologica.».

Articolo 12.
(Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, secondo periodo, le parole «nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico» sono soppresse;

   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, i gestori degli impianti medesimi comunicano all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo di sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non è superiore a sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis. Con la medesima comunicazione di cui al primo e secondo periodo, i gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee. I valori limite in deroga non possono in ogni caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani di qualità dell'ambiente e dalla normativa unionale, nonché i valori meno stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
   3-bis. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee misure di controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e controllo contenuto nell'autorizzazione integrata ambientale. Il Ministero della transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla Commissione europea, al fine di consentire la valutazione dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al comma 3, informando l'Autorità competente e il gestore dell'impianto interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di cui al comma 3. L'autorità competente assicura adeguata pubblicità alle comunicazioni di cui al comma 3 e agli esiti dei relativi controlli.».

Articolo 13.
(Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

  1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

   a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

   b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

   c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;

   d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

  2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
  5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società “Giubileo 2025” di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società “Giubileo 2025” e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi.».

Articolo 14.
(Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.»;

   b) all'articolo 121, comma 1:

    1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione»;

    2) alla lettera b), le parole «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di euro per l'anno 2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Capo II
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Articolo 15.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.)

  1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subìto rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.
  2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
  3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficoltà alla data del 31 gennaio 2022, purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
  4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono altresì escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
  5. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse alle seguenti condizioni:

   a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;

   b) fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

    1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;

    2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;

   c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:

    1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

    2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

    3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

   d) il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie è determinato come segue:

    1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

    2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

   e) la durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni. Il premio e la percentuale di garanzia sono determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente articolo;

   f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;

   g) ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base consolidata. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore;

   h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.

  6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità, concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a norma del presente articolo possono essere cumulate con eventuali misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014.
  7. Per la determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5, lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito con o senza garanzia di solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Ai fini dell'accesso alle garanzie previste dal presente articolo, la dichiarazione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, attesta la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A.
  8. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.
  9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 o l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinata all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi statutariamente competenti di SACE S.p.A., in merito alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

   a) contributo allo sviluppo tecnologico;

   b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

   c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

   d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

   e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

  10. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.
  11. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
  12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.
  13. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l'importo complessivo massimo di euro 200 miliardi di euro di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.
  14. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui al presente articolo.

Articolo 16.
(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:

   «55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:

   1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica;

   2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

    2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;

    2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;

   3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti “de minimis” o di esenzione per categoria;

   4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.

  55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2).».

Articolo 17.
(Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato)

  1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 14-bis:

    1) al primo periodo, dopo le parole «Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia» sono inserite le seguenti: «e al fine di supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione,» e dopo le parole «concessi alle imprese con sede» sono inserite le seguenti: «legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione»;

    2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti nell'allegato tecnico al presente decreto. L'efficacia del presente comma è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, possono essere disciplinate, in conformità con la decisione della Commissione europea, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie di cui al presente comma.»;

   b) dopo l'allegato 1 è inserito l'Allegato tecnico di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

Articolo 18.
(Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina)

  1. Per l'anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
  2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

   a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;

   b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;

   c) hanno subìto nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

   a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;

   b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;

   c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021.

  4. I contributi di cui al presente articolo, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina». È comunque escluso il cumulo con i benefìci di cui all'articolo 29 del presente decreto.
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del decreto medesimo, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.
  6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 19.
(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

  1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 20.
(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subìto un incremento dei costi energetici)

  1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e, comunque, non superiore a 35.000 euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 e, quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui al presente articolo.

Capo III
MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 21.
(Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)

  1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,7 milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 22.
(Credito d'imposta formazione 4.0)

  1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
  2. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

Articolo 23.
(Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche)

  1. Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016.

Articolo 24.
(Rifinanziamento del Fondo IPCEI)

  1. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 25.
(Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è costituita una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta dal personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte di investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi, alla definizione di indicatori di performance, all'implementazione di banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno «sportello unico» che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonché all'attivazione di un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri. Per le medesime finalità il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 26.
(Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
  3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.
  4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:

   a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

   b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalità previste di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.

  5. Per le finalità di cui al comma 4:

   a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente lettera per l'anno 2022, nonché dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;

   b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.

  6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241 è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalità definite al quinto periodo e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresì accedere, nei termini di cui al precedente periodo:

   a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

   b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;

   c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

  Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:

   a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo;

   b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;

   d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;

   e) modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;

   f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al presente comma, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.

  Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al precedente periodo può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
  8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresì, le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11-bis è abrogato.
  10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
  11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.
  12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, di ANAS S.p.A. con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
  13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
  14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 27.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)

  1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari autostradali di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.
  2. Il quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.

Articolo 28.
(Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese)

  1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

   «Art. 14-bis(Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese). – 1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alle università che promuovono, nell'ambito della propria autonomia, la stipula di “Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese”, di seguito denominati “Patti”, con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonché con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, è riconosciuto, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
   2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5.
   3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'università e della ricerca, il Rettore dell'università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori.
   4. I Patti:

   a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;

   b) sono corredati dal cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali;

   c) indicano le risorse finanziarie per provvedere all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle università e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori;

   d) assicurano la complementarità dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti;

   e) possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la stipula di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di università ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010.

   5. I Patti sono definiti e proposti dalle università interessate e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'università e della ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro dell'università e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   6. Possono proporre i Patti le sole università che hanno sede in regioni che presentano parametri inferiori rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri:

   a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto;

   b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea;

   c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto.

   7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5, la commissione tiene conto della capacità dei Patti, in relazione alle discipline per le quali è proposto l'ampliamento dell'offerta formativa e con priorità per le discipline STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari territoriali e di genere espressi dai parametri di cui al comma 6, nonché del tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento statale i progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010.
   8. La verifica dell'attuazione del Patto, il monitoraggio delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministero verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero di studenti iscritti alle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonché alla rispondenza dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e all'innalzamento della qualità della formazione e della relativa attività di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi è valutato dal Ministero dell'università e della ricerca, anche tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge n. 240 del 2010, e determina, altresì, la revoca del contributo statale nei casi di cui al comma 4, lettera b). I contributi revocati possono essere destinati ad altri Patti con le modalità di cui al comma 2.
   9. In sede di prima applicazione, le università interessate definiscono e propongono i Patti entro il 15 settembre 2022 e la relativa procedura di valutazione di cui al comma 5 si esaurisce entro il 15 novembre 2022.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 29.
(Misure a favore di imprese esportatrici)

  1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 30.
(Semplificazioni procedurali in materia di investimenti)

  1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui agli articoli 14, comma 2 e 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nonché l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990. L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo può essere richiesto anche dal soggetto proponente.
  2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

TITOLO II
MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

Capo I
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTADINI E SPORT

Articolo 31.
(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

  1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.
  2. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
  3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
  4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 32.
(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

  1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
  2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
  3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
  4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
  5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
  6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
  7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
  8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre 2008.
  9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.
  10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 200 euro.
  11. L'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
  12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga automaticamente un'indennità una tantum pari a 200 euro.
  13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
  14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
  15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, un'indennità una tantum pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un'indennità una tantum pari a 200 euro.
  17. Le indennità di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.
  18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.
  19. L'indennità di cui ai commi da 8 a 18 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
  21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18 valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 33.
(Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto di cui al comma 2.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31 a 32, nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 34.
(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza)

  1. Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, al fine di svolgere attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato da ANPAL Servizi Spa alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022 oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. Le convenzioni tra ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali in cui sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, si intendono estese, su richiesta delle regioni, alle attività in favore dei beneficiari del programma GOL, anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza.
  2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, per l'eventuale equipaggiamento dei soggetti ricontrattualizzati, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, quantificati in non oltre 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per il 2022 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, inclusive delle risorse di cui articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e non ancora utilizzate al 30 aprile 2022 per le assunzioni ivi previste, nonché per la proroga di contratti di cui all'articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 25 maggio 2022 gli oneri per il 2022 sostenuti fino al 30 aprile 2022 per le unità di personale già assunto ai sensi degli articoli 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 e 12, comma 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2019 e i risparmi definitivamente conseguiti sulle risorse loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle regioni e non utilizzate al 30 aprile 2022 non siano sufficienti per le finalità di cui al primo periodo, alla copertura della differenza si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che è corrispondentemente rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more della definizione dei risparmi definitivamente conseguiti con le procedure di cui al secondo periodo, la somma di 13 milioni di euro è accantonata a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro. In esito alla definizione dei risparmi definitivamente conseguiti, la quota di risorse accantonata e non utilizzata è disaccantonata con il medesimo decreto di cui al terzo periodo.
  3. Le regioni che intendono avvalersi delle attività di assistenza tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di due mesi ivi indicato ne danno comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine del 10 luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei risparmi comunicati ai sensi del comma 2, secondo periodo, alla data del 30 giugno 2022. L'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1 per le regioni che ne fanno richiesta è effettuata a valere e nei limiti dei risparmi conseguiti e non già utilizzati ai sensi del comma 2 per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica ad ANPAL Servizi Spa le regioni che richiedono il prolungamento delle attività di assistenza tecnica e il periodo per il quale corrispondentemente prorogare gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1.
  4. Nell'ambito delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente alle procedure non ancora bandite, l'aver prestato attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo definito nei bandi delle stesse procedure.

Articolo 35.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

  1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 36.
(Servizi di trasporto pubblico locale)

  1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne costituisce il limite di spesa. Tali risorse sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni comunicati dagli stessi. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1 aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 58.
  2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022 fermo restando che l'erogazione avviene con le modalità di cui al terzo periodo del comma 1.

Articolo 37.
(Misure in materia di locazione)

  1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022.
  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 38.
(Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale)

  1. Al fine di attuare il progetto «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale di cui articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione titolare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno «sportello unico» di prossimità nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, affidando, anche in deroga all'articolo 7-vicies ter, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale.
  2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Lo stesso personale può procedere all'identificazione degli interessati, all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Nell'ambito delle singole convenzioni sono disciplinate le modalità di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle attività richieste, fatta eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia. Al trattamento dei dati correlati alle attività svolte ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 2-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 39.
(Disposizioni in materia di sport)

  1. Le risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Capo II
MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 40.
(Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)

  1. Per l'anno 2022 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
  2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
  3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
  4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 41.
(Contributo province e città metropolitane per flessione IPT e RC Auto)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna che hanno subìto una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16 per cento (IPT) e al 10 per cento (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 30 aprile 2022. Il predetto fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 42.
(Sostegno obiettivi PNRR grandi città)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a seicentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, è individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.
  3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresì, le modalità di erogazione delle risorse, le modalità di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento, dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano degli interventi.
  4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 43.
(Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

  1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.
  2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere parte o tutte le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021.
  3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 è subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo periodo è istituito con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il tavolo, considerata l'entità del disavanzo da ripianare individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
  4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 2 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.
  5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel caso di mancata deliberazione entro i termini stabiliti nell'accordo delle misure concordate.
  6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
  7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
  8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale.
  9. Ai fini della realizzazione delle attività connesse alla «Riforma 1.14 – Riforma del quadro fiscale subnazionale» prevista nel PNRR, correlata al raggiungimento della milestone nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119) e per le province e le città metropolitane (M1C1-120) e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al Presidente della medesima Commissione è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

Capo III
DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA

Articolo 44.
(Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022)

  1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti protezione temporanea di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste dal comma 5 del presente articolo, è autorizzato a:

   a) incrementare le disponibilità delle ulteriori forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per un massimo di ulteriori 15.000 unità;

   b) incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, per un massimo di ulteriori 20.000 unità;

   c) integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000 unità.

  2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, l'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022, come integrate dal comma 1 del presente articolo, e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unità ivi indicate sulla base delle effettive esigenze e delle risorse impiegate al raggiungimento delle predette unità, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del citato decreto-legge n. 21 del 2022 e del comma 1 del presente articolo, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime.
  3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le risorse di cui all'articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022.
  4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia in termini percentuali che assoluti in considerazione dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore dei predetti comuni, anche per il tramite dei Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.
  5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel limite complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 301.699.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 45.
(Misure per l'attività di emergenza all'estero)

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale al “Pool europeo di protezione civile”, istituto, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»;

  2. Nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, è autorizzata la partecipazione del Servizio nazionale a rescEU, istituito dall'articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE. In relazione a ciascun intervento in Paesi terzi la sussistenza di motivi di rifiuto all'impiego è verificata dal Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al fine di consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la partecipazione a RescEU, con uno stanziamento di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Al Fondo di cui al precedente periodo confluiscono le risorse rimborsate dalla Commissione europea per gli interventi di cui al presente comma, secondo le procedure di cui alla legge 5 aprile 1987, n. 183.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 46.
(Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini)

  1. In relazione all'evolversi della situazione relativa alla crisi ucraina, per l'anno scolastico 2021-2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 47.
(Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina)

  1. In attuazione della raccomandazione n. 2022/C166/01 del Consiglio dell'Unione europea, del 19 aprile 2022, «relativa alla conversione delle banconote in hryvnia nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall'Ucraina», gli sfollati provenienti dall'Ucraina, individuati sulla base delle condizioni stabilite dal comma 2, hanno facoltà di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia, di seguito «banconote ucraine», con banconote denominate in euro, alle condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle banche aventi sede e succursali in Italia, di seguito «banche italiane», elencate al comma 3 e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia.
  2. Sono ammessi al cambio delle banconote ucraine gli sfollati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato dal questore del luogo in cui la persona è domiciliata, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. In caso di minori sfollati non accompagnati la richiesta di cambio delle banconote ucraine può essere presentata per il tramite del tutore legale nominato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 7 aprile 2017, n. 47. La conversione delle banconote ucraine può essere altresì richiesta dalle persone che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo n. 28 gennaio 2008, n. 25 e dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022.
  3. Le banche che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio, di seguito «banche aderenti», comunicano alla Banca d'Italia le filiali in cui è possibile effettuare il cambio. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato l'elenco delle banche aderenti, gli indirizzi delle loro filiali abilitate e gli indirizzi delle filiali territoriali della Banca d'Italia.
  4. Il cambio è soggetto alle seguenti condizioni:

   a) le banche aderenti procedono all'operazione di cambio previa esibizione da parte dell'avente diritto del permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al comma 2. L'identificazione dell'avente diritto assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

   b) il limite massimo di cambio è di 10.000 hryvnia per ciascun avente diritto. Il cambio può essere effettuato anche in più operazioni purché entro il predetto limite. Il taglio minimo delle banconote ucraine accettabili per il cambio è 100 hryvnia;

   c) non è consentita l'applicazione di commissioni di cambio e non è necessaria l'apertura di un conto;

   d) il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti di valuta ucraina, definito dalla Banca Nazionale di Ucraina, è comunicato dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito internet. Eventuali variazioni, da rilevarsi solo con frequenza settimanale, sono comunicate con le medesime modalità il venerdì entro le ore 15 CEST e hanno validità per le operazioni di cambio effettuate a partire dal lunedì della settimana successiva;

   e) le banche aderenti procedono al controllo di autenticità ed idoneità delle banconote ucraine oggetto del cambio.

  5. Al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di cui al comma 4, lettera b), le banche aderenti si avvalgono della piattaforma informatica EDAHEX messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea per il controllo di tale limite e, successivamente all'esito positivo di tale controllo, inseriscono sulla stessa piattaforma i dati delle operazioni di cambio svolte, contestualmente alla loro effettuazione. Le modalità di accesso a tale piattaforma sono portate a conoscenza delle banche aderenti dalla Banca d'Italia. In caso di indisponibilità della piattaforma, le banche aderenti segnalano immediatamente il disservizio alla Banca d'Italia e si astengono dall'effettuare le operazioni di cambio delle banconote ucraine fino al ripristino della normale operatività.
  6. Le banche aderenti trasmettono alla Banca d'Italia, nei tempi e modi da essa indicati, informazioni sulle operazioni di cambio effettuate.
  7. Alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, le banche aderenti consegnano alla Banca d'Italia le banconote ucraine oggetto delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le settimane cui si riferiscono e il relativo tasso di cambio. La Banca d'Italia accredita l'importo in euro in favore delle banche aderenti utilizzando il medesimo tasso di cambio in vigore al momento delle operazioni.
  8. La Banca d'Italia stipula con la Banca Nazionale di Ucraina un accordo che regola l'acquisto da parte della Banca Nazionale di Ucraina delle banconote ucraine acquisite dalla Banca d'Italia in attuazione dello schema nazionale di cambio. L'accordo contiene, quali elementi essenziali, le modalità con cui è fissato il tasso di cambio delle operazioni rientranti nello schema nazionale di cambio e l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio. Le modalità per il rimpatrio delle banconote ucraine sono definite in un successivo accordo da concludere entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di cui al presente comma.
  9. La Banca d'Italia ha diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8. Essa dà conto al Ministero dell'economia e delle finanze, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque ogni tre mesi, dei costi sostenuti indicati al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'approvazione del conto entro trenta giorni e al rimborso in favore della Banca d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto.
  10. È prestata la garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote di cui al comma 8. La garanzia ha per oggetto l'importo in euro delle banconote ucraine acquisite dalle banche aderenti e dalla Banca d'Italia, determinato secondo le modalità di cui ai commi 4, 7 e 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Banca d'Italia. La garanzia è irrevocabile, a prima richiesta ed incondizionata. In seguito al pagamento il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nei diritti della Banca d'Italia nei confronti della Banca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella proprietà delle banconote rimaste in deposito presso la Banca d'Italia.
  11. Lo schema nazionale di cambio ha durata di sei mesi dalla data di attivazione di cui al comma 12. In caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio stabilito nell'accordo di cui al comma 8, prima della predetta scadenza la Banca d'Italia comunica alle banche aderenti la cessazione dello schema. Alla scadenza dei sei mesi il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre la proroga dello schema in caso di mancato raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì disporre la riapertura dello schema in caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo prima della scadenza, a condizione che la Banca d'Italia, su richiesta del medesimo Ministero, aggiorni l'accordo con la Banca Nazionale di Ucraina riguardo all'ammontare massimo complessivo.
  12. Le operazioni di cambio delle banconote ucraine hanno inizio entro quindici giorni dalla data della stipula dell'accordo di cui al comma 8 tra la Banca d'Italia e la Banca Nazionale di Ucraina. La data di avvio delle operazioni è comunicata dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.
  13. Gli oneri a carico della finanza pubblica sono quantificati, per l'anno 2022, in euro 500.000 per il rimborso dello Stato alla Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8 ed in euro 120.000.000 per l'eventuale escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del comma 10 con una dotazione di euro 120.000.000 per l'anno 2022. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
  14. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato all'erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina di importo complessivo non superiore a 200 milioni di euro, quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato. Le risorse del predetto Fondo sono impignorabili.
  15. L'azione di sostegno al bilancio generale dello Stato ha come finalità il supporto al funzionamento della pubblica amministrazione del Governo dell'Ucraina ed è definita nel rispetto di criteri coerenti con il mantenimento della stabilità macroeconomica e dei princìpi di trasparenza.
  16. Il sostegno al bilancio generale dello Stato può realizzarsi anche in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee. il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione e gestione dei prestiti, nell'ambito delle disponibilità di cui al Fondo previsto dal predetto comma 14, alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità previste con apposita convenzione. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'economia e delle finanze e sul quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento di liquidità secondo quanto disposto dalla suddetta convenzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze di volta in volta autorizza la concessione dei prestiti.
  17. Con uno o più accordi di finanziamento stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite della Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 16, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti:

   a) i termini e le condizioni finanziarie dei prestiti in coerenza con gli standard applicabili all'Ucraina secondo la classificazione dei Paesi per livelli di reddito definita e aggiornata dalla Banca Mondiale;

   b) le modalità di erogazione, monitoraggio e reportistica;

   c) le modalità di restituzione dei prestiti, nonché degli eventuali interessi.

  18. I rimborsi, comprensivi di quota capitale e quota interessi, derivanti dalle operazioni di prestito di cui al comma 14 ed effettuati secondo le modalità di cui al comma 17, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  19. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, riporta elementi informativi sullo stato di attuazione del presente articolo.
  20. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 16, è autorizzata nell'anno 2022 la spesa fino a un massimo di 50 mila euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione e erogazione dei prestiti del Fondo di cui al comma 14.
  21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 320.550.000 euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 48.
(Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa)

  1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina.
  2. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI

Articolo 49.
(Disposizioni in materia di spesa pubblica)

  1. L'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applica agli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di cybersecurity, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto. La facoltà di recesso ivi prevista è da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. L'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente:

   «Art. 31-bis – (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) – 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche indicate all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

  3. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo.
  4. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il quarto periodo trova applicazione anche agli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».
  5. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Comitato è composto dal Ragioniere generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un suo delegato individuato in relazione alla materia trattata, nonché da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle università, degli enti e istituti di ricerca. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. Con decreto del Presidente sono disciplinati composizione e funzionamento del Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».
  6. Ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l..
  7. La società Eutalia s.r.l. provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  8. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  9. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 50.
(Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato)

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010»;

   b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole «del regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti «e del regolamento (UE) 2018/1725»;

   c) all'articolo 7, comma 4, le parole «alle Autorità di vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE»;

   d) all'articolo 14, comma 5, le parole «alle Autorità di vigilanza europee» sono sostituite dalle seguenti «all'ABE».

  2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 6-undecies:

    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) “dispositivo di pubblicazione autorizzato” o “APA”: un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati»;

    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) “meccanismo di segnalazione autorizzato” o “ARM”: un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati»;

    3) le lettere b), d), e) sono abrogate;

   b) all'articolo 1, comma 6-duodecies, la lettera c) è abrogata;

   c) all'articolo 4, comma 2-ter, primo periodo, le parole «servizi di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «APA o ARM»;

   d) la rubrica del Titolo I-ter della Parte III è sostituita dalla seguente «AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM»;

   e) all'articolo 79:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La CONSOB revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 27-sexies del regolamento (UE) n. 600/2014.»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1.»;

    3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d).»;

    4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La CONSOB può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1.»;

   f) l'articolo 79-bis è abrogato;

   g) l'articolo 79-ter è abrogato;

   h) l'articolo 79-ter.1 è abrogato;

   i) all'articolo 166:

    1) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

   «c-bis) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati.»;

    2) al comma 3 le parole «i servizi di comunicazione dati» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati»;

   l) all'articolo 188, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole “Sim” o “società di intermediazione mobiliare” o “impresa di investimento”; “Sgr” o “società di gestione del risparmio”; “Sicav” o “società di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “società di investimento a capitale fisso”; “Eu-VECA” o “fondo europeo per il venture capital”; “Eu-SEF” o “fondo europeo per l'imprenditoria sociale”; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "FCM" o "fondo comune monetario"; “APA” o “dispositivo di pubblicazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “ARM” o “meccanismo di segnalazione autorizzato” a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; “mercato regolamentato”; “mercato di crescita per le piccole e medie imprese”; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.»;

   m) all'articolo 190.3:

    1) alla rubrica, le parole «e dei servizi di comunicazioni dati» sono soppresse;

    2) la lettera f) è abrogata;

   n) alla rubrica dell'articolo 190-bis le parole «comunicazioni dati» sono sostituite dalle seguenti: «di APA e di ARM»;

   o) all'articolo 194-quinquies, comma 1:

    1) alla lettera a-ter) le parole «e 79-ter.1,» sono soppresse;

    2) alla lettera a-quater) dopo le parole «e delle relative disposizioni attuative» sono aggiunte, le seguenti: «e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi da 1 a 5, e 27-decies, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento».

  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-bis del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, la CONSOB delibera sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi della Parte III, Titolo I-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo previgente alle modifiche apportate dal presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. All'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. In ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la disposizione di cui al comma 1 si applica agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, e successive modificazioni.».

Articolo 51.
(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione)

  1. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro 7.004.500 per l'anno 2022. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022.
  2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, può essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  3. All'articolo 1-bis, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole «pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «pari 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022 al 2026».
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura e quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
  5. Al fine di assicurare la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga al termine di durata biennale previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità delle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, bandito con delibera della Commissione RIPAM 7 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 28 settembre 2018, è prorogata di due anni.
  6. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta nel senso che ciascuna delle sedi della Scuola superiore della magistratura può comprendere più uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola.
  7. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta la seguente:

   «f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria.».

  8. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

    «1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze;»;

   b) all'articolo 26, comma 1, lettera a), dopo le parole «Capi di Stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;

   c) all'articolo 28:

    1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «i Capi di Stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze»;

    2) al comma 2, dopo le parole «per i Capi di Stato maggiore di Forza armata» sono inserite le seguenti: «, per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze,»;

   d) all'articolo 29:

    1) al comma 1, le parole «, posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore della difesa,» sono soppresse e le parole «collegamento con i» sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento dei»;

    2) al comma 1-bis), dopo le parole «del Comando operativo di vertice interforze» sono inserite le seguenti: «dipende dal Capo di Stato maggiore della difesa ed»;

   e) all'articolo 88, comma 1, le parole «e di unità terrestri, navali e aeree» sono sostituite dalle seguenti: «e di unità terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali» e le parole «preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree» sono sostituite dalle seguenti: «preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare»;

   f) all'articolo 92, comma 4, le parole «legge 3 agosto 2007, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109»;

   g) all'articolo 168:

    1) al comma 1, dopo le parole «più anziano in ruolo» sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente»;

    2) al comma 2, le parole «massima di un anno, salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa;» sono sostituite dalle seguenti: «di un anno, senza possibilità di proroga o rinnovo. Se, al termine del mandato di un anno, non è presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante generale»;

    3) al comma 3, le parole «più anziano» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e dopo le parole «ordine di anzianità» sono inserite le seguenti: «tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente»;

   h) all'articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze;»;

   i) all'articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo le parole «o di Forza armata,» sono inserite le seguenti: «il Comandante del Comando operativo di vertice interforze,»;

   l) all'articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;».

  9. In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022.
  10. Ferme restando le competenze delle altre Autorità nazionali già designate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, quale autorità competente a svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di cui all'articolo 2-septies del medesimo regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall'articolo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022.
  11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c), d), h), i), l), pari a euro 408.813 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 52.
(Misure in materia di società pubbliche)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

   «2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081 intestata al commissario, sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.».

  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata, per l'anno 2022, di 925 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 925 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 53.
(Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana)

  1. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, al comma 2-bis del medesimo articolo 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nella quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate.».

Articolo 54.
(Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità)

  1. All'articolo 10, comma 10-bis, alinea, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
  2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «30 aprile 2022», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».

Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Articolo 55.
(Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «dei soggetti rivenditori di energia elettrica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   b) al comma 2, le parole «periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021» e le parole «nella misura del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;

   c) al comma 5, primo periodo, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022»;

   d) al comma 8, primo periodo, le parole «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio»;

   e) al comma 10, primo periodo, le parole «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° maggio».

Articolo 56.
(Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
  2. Le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operati ai sensi dell'articolo 58, sono imputate in via prioritaria al valore degli interventi definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come introdotto dal comma 3 del presente articolo. Con una o più delibere da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44, commi 7, lettera b), e 7-bis del predetto decreto-legge n. 34 del 2019, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il valore degli interventi definanziati e provvede all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020. Qualora la predetta programmazione non dovesse presentare la relativa disponibilità, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa è corrispondentemente incrementata e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nelle more della procedura di definanziamento di cui al presente comma, le risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi dell'articolo 58, ferma restando la possibilità di immediata assegnazione programmatica alle aree tematiche di cui all'articolo 178, lettera b) della legge n. 178 del 2020.
  3. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

   «7-bis. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale d'intesa con il Ministro per l'economia e le finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento.
   7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b).
   7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati.».

  4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014- 2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il primo periodo.».

Articolo 57.
(Disposizioni transitorie)

  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Articolo 58.
(Disposizioni finanziarie)

  1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 42, comma 2, lettera a) del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 1500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera i), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022, 126 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 39 milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023, 266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.
  4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni di euro per l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, 5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

   a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5;

   b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55;

   d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni di euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per l'anno 2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,198 milioni di euro annui dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51; e) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14;

   f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

   g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

   i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

  5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto.
  6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 59.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(articolo 17, comma 1, lettera b)

«ALLEGATO TECNICO

MODALITÀ E TERMINI DI RILASCIO DELLE GARANZIE
DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 14-BIS

  Sezione A – DEFINIZIONI

  Sezione B – CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

  Sezione C – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO

  Sezione D – REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.P.A.

  Sezione E – GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI

A. DEFINIZIONI

  1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:

   a) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   b) Condizioni di mercato: le condizioni conformi al principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;

   c) Conto Corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato a SACE S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;

   d) Controparte: Impresa Beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta;

   e) Decreto Liquidità: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

   f) Finanziamenti: i finanziamenti, anche subordinati, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l'acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l'apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di Imprese Beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle Imprese Beneficiarie;

   g) Fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;

   h) Garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fideiussioni e altri impegni di firma rilasciati da SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

   i) Gruppo di Controparti connesse: il “gruppo di clienti connessi” secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

   l) Imprese Beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, purché le stesse non risultino classificate dal Soggetto Garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra “totale sconfinamenti per cassa” e “totale accordato operativo per cassa” superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà;

   m) Impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di “imprese in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”;

   n) Limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell'anno di riferimento, come indicati alla Sezione B, paragrafi 5 e 6;

   o) Organo Deliberante: il Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. ovvero il diverso organo di SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente;

   p) Soggetti Garantiti: banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, confidi, nonché imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni ovvero, con riferimento alle Garanzie su Titoli di debito, i sottoscrittori di Titoli di debito emessi dalle Imprese Beneficiarie;

   q) Titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle Imprese Beneficiarie.

  2. Ai fini del rilascio delle Garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria, nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 dello stesso Codice. Con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

B. CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

  1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 6, al fine di sostenere e rilanciare l'economia, supportare la crescita dimensionale delle aziende e l'incremento della loro competitività, potenziare lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità ambientale, le infrastrutture e le filiere strategiche e favorire l'occupazione, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a Condizioni di mercato e in conformità con la normativa dell'Unione europea, Garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

  2. Le Garanzie su Finanziamenti sono concesse in favore di Soggetti Garantiti per una percentuale massima di copertura del 70 per cento.

  3. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, la percentuale di copertura delle Garanzie su Titoli di debito concesse in favore di Soggetti Garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento qualora i Titoli di debito non siano subordinati, non siano convertibili e fermi restando i limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui alla Sezione C, paragrafo 4.

  4. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie, secondo i procedimenti di seguito disciplinati:

   a) nel caso di Garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro:

    1) la competenza deliberativa è dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

    2) SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell'economia e delle finanze dell'avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili;

    3) SACE S.p.A. informa il Ministero dell'economia e delle finanze sugli esiti dell'attività istruttoria;

   b) in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali.

  5. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie nel rispetto dei seguenti Limiti di Rischio:

   a) limite di durata massima della singola garanzia pari a 20 anni;

   b) limite di massima esposizione su singola Controparte, pari all'8 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

   c) limite di massima esposizione su Gruppo di Controparti connesse, pari al 15 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

   d) limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 25 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

   e) rating minimo assegnato alla Controparte al momento del rilascio delle Garanzie non inferiore alla classe equivalente “B”, secondo la scala Standard & Poor's fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte.

  6. La somma degli impegni, tempo per tempo in essere, assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Liquidità e degli impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non supera l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Fermo restando tale limite, per i primi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, SACE S.p.A. non rilascia Garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito, oltre l'importo complessivo massimo di 70 miliardi di euro, pari al 35 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Inoltre, nel periodo di tempo anzidetto, la percentuale di Garanzie rilasciate a Controparti aventi rating inferiore alla classe equivalente “BB-” secondo la scala Standard & Poor's non supera, sia complessivamente sia in riferimento alla medesima Controparte, l'importo di 3,5 miliardi di euro, pari al 5 per cento dell'importo complessivo massimo consentito per il sopra citato periodo di diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico. In ogni caso, fermo quanto previsto dal paragrafo 3, la porzione di Garanzie su Titoli di debito non può superare, per i primi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, l'importo complessivo massimo di 6 miliardi di euro e, comunque, anche successivamente, non potrà superare il 15 per cento dell'importo complessivo massimo previsto dall'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

  7. SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 5 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell'ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4. SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i Limiti di Rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi della Sezione C, paragrafo 4, sull'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi.

  8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti i limiti declinati nella presente Sezione, SACE S.p.A. assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui alla presente Sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4.

  9. Nello svolgimento dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture competenti per l'analisi, valutazione e gestione dei rischi, ed esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della Garanzia, tenuto conto dell'eterogeneità che contraddistingue le Imprese Beneficiarie e delle peculiarità di ciascun Finanziamento o Titolo di debito, nonché dello specifico livello di rischio. Nell'ambito della procedura di istruttoria, SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei Soggetti Garantiti, diversi dai sottoscrittori dei Titoli di Debito, di adeguati princìpi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività. Non sono ricompresi nei Soggetti Garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America nonché i soggetti che risiedono in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.

  10. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle Garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle Garanzie inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento da parte del Soggetto Garantito agli impegni previsti, sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A.

  11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono diritti soggettivi o interessi legittimi in relazione alla concessione della garanzia.

C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO

  1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle Garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, restando in ogni caso inteso che le richieste di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza dei Soggetti Garantiti devono essere rivolte unicamente a SACE S.p.A.
  2. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto dei premi incassati da SACE S.p.A. a titolo di remunerazione delle Garanzie e versati al Fondo al netto delle commissioni spettanti a SACE S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla Sezione D.
  3. SACE S.p.A. registra le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico con contabilità separata.
  4. SACE S.p.A., anche al fine di consentire un'adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI:

   a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un'informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei Limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle Garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate da SACE S.p.A.;

   b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:

    1) un'informativa ex ante sugli impegni da assumere in termini di Garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni;

    2) un'informativa contenente:

     2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;

     2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti a SACE S.p.A.;

     2.3) il “Risk Reporting” contenente le stime di rischio e le risultanze dell'attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all'interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla lettera a) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie;

     2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti.

  5. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 4, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa.

D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.P.A.

  1. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle Garanzie a Condizioni di mercato nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in conformità alla metodologia di cui al prospetto tecnico concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il livello dei premi è rivisto almeno annualmente per verificarne l'adeguatezza ai fini dell'autofinanziamento del regime di garanzia. I premi riscossi da SACE S.p.A. sono versati sul Conto Corrente, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A. e salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.
  2. Le commissioni dovute a SACE S.p.A. sono limitate alla copertura dei costi sostenuti da questa e imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle Garanzie, come risultanti da idonea rendicontazione certificata dal soggetto incaricato della revisione dei conti.
  3. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze:

   a) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, SACE trattiene dal Conto Corrente le commissioni maturate fino a tale data;

   b) entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell'esercizio precedente; all'esito dell'approvazione del bilancio SACE trattiene dal Conto Corrente l'importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi della lettera a).

E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI

  1. SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività di gestione delle garanzie rilasciate, l'attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle Garanzie e l'attività di recupero crediti.
  2. SACE S.p.A. gestisce direttamente le attività di recupero dei crediti ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché l'adeguatezza delle stesse.».

Allegato 2
(articolo 42, comma 1)

Comune

Popolazione residente al 1° gennaio 2021

Peso

  2023

  2024

  2025

  2026

Totale

  TORINO

858.205

13%

42

29

9

7

87

  MILANO

1.374.582

21%

68

46

15

10

139

  ROMA

2.770.226

42%

136

92

29

21

278

  NAPOLI

922.094

14%

46

31

10

7

94

  PALERMO

637.885

10%

33

22

7

5

67

  Totale

6.562.992

100%

325

220

70

50

665

Allegato 3
(articolo 58, comma 1)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

MISSIONE/programma

  2022

  2023

  2024

  2025

  23. FONDI DA RIPARTIRE (33)

  1.427

  400

  400

  160

  23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

  1.036

  400

  400

  160

  23.1 Fondi da assegnare (1)

  391

  1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)

  1.414

  1.130

  1.130

  1.340

  1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)

  1.414

  1.130

  1.130

  1.340

  7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)

  900

  200

  7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)

  900

  200

TOTALE

  3.741

  1.730

  1.530

  1.500

Allegato 4
(articolo 58, comma 5)

«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

Descrizione risultato differenziale

   2022

   2023

   2024

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

   214.000

   184.748

   119.970

   491.347

   494.848

   438.645

– CASSA –

Descrizione risultato differenziale

   2022

   2023

   2024

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

   291.000

   249.748

   177.170

   568.372

   559.848

   495.845

  (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

»

A.C. 3614-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 1, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre dell'anno 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefìci»;

   il comma 2 è sostituito dai seguenti:

  «2. Fermo restando il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre dell'anno 2022, in caso di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della fattura medesima.
  2-bis. Al fine di informare i cittadini sulle modalità per l'attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2, entro il 31 ottobre 2022 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali l'importo di 116 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 1-bis.(Misure per l'approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela) – 1. Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica a vantaggio dei clienti finali in regime di maggior tutela, entro il termine previsto dall'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la società Acquirente unico Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica.

  Art. 1-ter.(Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022) – 1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due quote di importo pari, rispettivamente, a 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e a 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.

  Art. 1-quater.(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell'anno 2022) – 1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate all'aliquota d'imposta del valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota d'IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 480,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis.
  3. Al fine di contenere, per il terzo trimestre dell'anno 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 292 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022.
  5. Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4-bis. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 novembre 2022».

  All'articolo 2:

   al comma 1, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,»;

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di credito d'imposta» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,»;

   al comma 3, dopo le parole: «n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022. L'ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
  3-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis.(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale) – 1. Per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
  2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

  All'articolo 3:

   al comma 1, le parole: «testo unico delle accise approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al»;

   al comma 4, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto di passeggeri con autobus, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.
  6-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 6-bis anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

  «Art. 3-bis.(Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio della pesca) – 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 4:

   al comma 1, capoverso Art. 15.1, comma 2, dopo le parole: «dell'8 gennaio 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 5:

   al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2, dopo le parole: «dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'intesa con la regione interessata,»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere di cui al comma 1, anche al fine di riqualificare i siti in cui si trovano impianti di rigassificazione non più funzionanti, di ridurre l'occupazione di terreno e di favorire il risanamento urbano, per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell'area denominata “Zona falcata” di Messina, è stanziato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024. All'assegnazione del contributo di cui al primo periodo si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con la quale è individuato altresì il soggetto attuatore degli interventi di cui al presente comma»;

   al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «terzo periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5, le parole: «dalla soluzione tecnica di collegamento» sono sostituite dalle seguenti: «della soluzione tecnica per il collegamento», le parole: «da un cronoprogramma di» sono sostituite dalle seguenti: «del cronoprogramma della» e le parole: «, nonché da una descrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nonché della descrizione»;

   al comma 8, primo periodo, le parole: «un fondo pari a» sono sostituite dalle seguenti: «un fondo con la dotazione di»;

   al comma 10, lettera e), le parole: «62 comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «62, comma 5»;

   al comma 12, le parole: «di cui ai commi, 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 9», le parole: «di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'allegato 1 al» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2 sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010»;

   dopo il comma 13 è inserito il seguente:

  «13-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto»;

   al comma 14, dopo le parole: «quanto a 30 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro», dopo le parole: «dal 2024 al 2026» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «dal 2027 al 2043», ovunque ricorrono, è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «n. 307 e quanto a» sono sostituite dalle seguenti: «n. 307, e, quanto a».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

  «Art. 5-bis.(Disposizioni per accelerare lo stoccaggio di gas naturale) – 1. Al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro.
  2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 è disciplinato con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro il 15 luglio 2022.
  3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della transizione ecologica il programma degli acquisti da effettuare per il servizio di riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
  4. Per la finalità di cui al comma 1 è disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse individuate nella comunicazione di cui al comma 3, da restituire entro il 20 dicembre 2022. Tale prestito può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

  All'articolo 6:

   al comma 1, lettera a), numero 2), alinea, le parole: «al comma 8, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 8:

    2.1) alla lettera a), le parole: “3 MWh” sono sostituite dalle seguenti: “8 MWh”;

    2.2) alla lettera c-ter), dopo le parole: “esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra,” sono inserite le seguenti: “e per gli impianti di produzione di biometano,”;

    2.3) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:»;

   al comma 2, dopo le parole: «dei progetti di impianti» sono inserite le seguenti: «di produzione»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: “derivazione idroelettrica” sono inserite le seguenti: “e di coltivazione di risorse geotermiche”.
  2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le regioni e gli enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
  2-quater. I titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; le risorse derivanti dal contributo sono finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.
  2-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quater.
  
2-sexies. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.
  2-septies. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purché le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere realizzati con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

  All'articolo 7:

   al comma 2, secondo periodo, le parole: «Se la decisione del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Se il Consiglio dei ministri»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse”.
  3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: “cave o lotti” sono inserite le seguenti: “o porzioni”.
  3-quater. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento”.
  3-quinquies. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: “cave dismesse” sono inserite le seguenti: “o in esercizio”».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

  «Art. 7-bis.(Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire) – 1. Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premesse le seguenti parole: “Salvo quanto previsto dal quarto periodo,” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo”».

  All'articolo 9:

   al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

  All'articolo 10:

   al comma 1:

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) all'articolo 23:

    1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

   “g-bis) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

   g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

    2) al comma 2, le parole: “alle lettere da a) a e)” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   “3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori”;

    alla lettera c), dopo le parole: «all'articolo 25, comma 5,» sono inserite le seguenti: «al secondo periodo, dopo le parole: “su istanza del proponente” sono inserite le seguenti: “corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute” ed»;

    dopo la lettera c) è inserita la seguente:

   «c-bis) all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: “Contestualmente può chiedere al proponente” sono inserite le seguenti: “, anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura,”»;

    alla lettera d), le parole: «Parte Seconda, il punto 4) è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «parte seconda:

   1) al punto 2):

    1.1) dopo le parole: “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW” sono aggiunte le seguenti: “, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;

    1.2) dopo le parole: “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW” sono aggiunte le seguenti: “, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;

   2) il punto 4) è soppresso».

  All'articolo 11:

   al comma 1, capoverso 4-septiesdecies, quarto periodo, le parole: «è applicabile, anche» sono sostituite dalle seguenti: «è applicabile anche»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 6, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: “si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici” sono inserite le seguenti: “e alle relative opere connesse”»;

   alla rubrica, le parole: «asset esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «di infrastrutture esistenti per il trasporto di energia elettrica».

  All'articolo 12:

   al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, le parole: «Con la medesima comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «Con le medesime comunicazioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

  All'articolo 13:

   al comma 1:

    alla lettera a), dopo le parole: «3 aprile 2006, n. 152» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alle lettere d) ed e), dopo le parole: «comma 4-bis» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

   al comma 6, le parole: «ogni singolo intervento» sono sostituite dalle seguenti: «ciascun intervento».

  All'articolo 14:

   al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), le parole: «a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  1-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, le parole: “dell'articolo 142” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142”;

   b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: “dell'articolo 142” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142”».

  Al capo I del titolo I, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

  «Art. 14-bis.(Conversione ad alimentazione elettrica dei mezzi pesanti per trasporto merci) – 1. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: “a titolo sperimentale,” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere” e le parole: “fino al 31 dicembre 2022,” sono soppresse».

  All'articolo 15:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «Federazione Russia» sono sostituite dalle seguenti: «Federazione russa», le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società SACE S.p.A.», la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti» e la parola: «supportare» è sostituita dalla seguente: «sostenere»;

    al secondo periodo, le parole: «sia limitata» sono sostituite dalle seguenti: «è limitata» e le parole: «siano ad esse riconducibili» sono sostituite dalle seguenti: «sono conseguenza di tali circostanze»;

   al comma 5:

    alla lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51»;

    alla lettera e), le parole: «in conformità della» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla»;

   al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013»;

   al comma 7, terzo periodo, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.»;

   al comma 9, alinea, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.» e le parole: «di SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della SACE S.p.A.»;

   al comma 10, le parole: «di SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della SACE S.p.A.» e le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.»;

   al comma 11:

    al primo e al secondo periodo, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La SACE S.p.A.»;

    al terzo periodo, le parole: «a SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»;

   al comma 12:

    al primo periodo, le parole: «a SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla SACE S.p.A.»;

    al secondo periodo, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La SACE S.p.A.»;

   al comma 13, le parole: «SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La SACE S.p.A.» e le parole: «massimo di euro» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di»;

   dopo il comma 13 è inserito il seguente:

  «13-bis. In considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo (Siracusa) e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle aree industriali e portuali collegate, anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie imprese insediate al loro interno, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo di coordinamento finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la prosecuzione dell'attività dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione. Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze nonché i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione alle riunioni del Tavolo non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione della disposizione di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

   dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

  «14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: “ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e” sono soppresse e dopo le parole: “nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40” sono inserite le seguenti: “, alle condizioni previste dai vigenti quadri temporanei adottati dalla Commissione europea e dalla normativa nazionale ad essi conforme”»;

   alla rubrica, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società SACE S.p.A.».

  Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 15-bis.(Disposizioni urgenti in materia di liquidità) – 1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, dopo le parole: “difficoltà, concede” sono aggiunte le seguenti: “per ciascuna richiesta”;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà”;

   b) al comma 3:

    1) all'alinea, le parole: “cinque rate” sono sostituite dalle seguenti: “otto rate”;

    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     “c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”;

    3) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

   “3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza”.

  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

  Art. 15-ter.(Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale) – 1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all'aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all'interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all'articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato».

  All'articolo 16:

   al comma 1, capoverso 55-bis, numero 1), dopo le parole: «a titolo esemplificativo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «forme» è sostituita dalla seguente: «fonti».

  All'articolo 17:

   al comma 1, lettera a):

    al numero 1), le parole: «l'occupazione,» sono sostituite dalle seguenti: «l'occupazione»;

    al numero 2), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti», le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.» e le parole: «disciplinate, in conformità con la» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati, in conformità alla»;

   alla rubrica, le parole: «da SACE S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE S.p.A.».

  All'articolo 18:

   al comma 5, primo periodo, le parole: «sul sito internet istituzionale del Ministero del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico».

  Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 18-bis.(Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale) – 1. Gli accordi di foresta disciplinati dall'articolo 3, commi da 4-quinquies.1 a 4-quinquies.4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche alle imprese forestali iscritte negli albi regionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020, nonché alle aziende di prima lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera del legno, quali le imprese operanti nel settore della bioedilizia e i produttori finali di manufatti in legno e di imballaggi e finiture lignei.

  Art. 18-ter. – (Proroga di disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche) – 1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: “31 luglio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2022”».

  All'articolo 20:

   al comma 1, le parole: «come da dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attestato mediante dichiarazione» e le parole: «decreto del Presidente della Repubblica», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

   al comma 2, le parole: «a ISMEA» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISMEA»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile, attraverso la salvaguardia del diritto di prelazione agraria sui terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o dei beni del patrimonio indisponibile appartenenti a enti pubblici, territoriali o non territoriali, compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa, l'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

  “4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Disposizioni in materia di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili».

  Al capo II del titolo I, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 20-bis.(Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole) – 1. All'articolo 14, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: “Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o” sono inserite le seguenti: “, con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti,”.

  Art. 20-ter.(Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione) – 1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo la parola: “forniture” sono inserite le seguenti: “, prestazioni professionali”;

   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione”;

   c) al secondo periodo, le parole: “A tal fine” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini di cui al primo periodo,”.

  2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato».

  All'articolo 22:

   al comma 1, le parole: «da adottare» sono sostituite dalle seguenti: «, da adottare» e le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto,»;

   alla rubrica, dopo le parole: «Credito d'imposta» sono inserite le seguenti: «per la».

  All'articolo 23:

  al comma 1, dopo le parole: «funzionamento delle sale cinematografiche» sono inserite le seguenti: «, se esercite da grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese»;

  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per gli anni 2022 e 2023, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto, in favore delle piccole e medie imprese, in misura non superiore al 60 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessa di avere efficacia la riduzione del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), punto i., del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 303 del 14 luglio 2017.
  1-quater. Al fine di sostenere la ripresa delle sale cinematografiche, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di iniziative volte a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  1-quinquies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: “fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta” sono sostituite dalle seguenti: “fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta”.
  1-sexies. La disposizione di cui al comma 1-quinquies si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

  alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del settore audiovisivo».

  Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

  «Art. 24-bis.(Completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia ai fini dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del rilancio delle attività imprenditoriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale) – 1. Al fine di accelerare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili connessa al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e nell'ambito degli importanti progetti di comune interesse europeo per la transizione ecologica del Paese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un comitato di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonché di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. La partecipazione alle riunioni del comitato di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 25:

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «dal personale» sono sostituite dalle seguenti: «da personale»;

    al terzo periodo, le parole: «30 marzo 2021, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165».

  Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

  «Art. 25-bis. – (Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia) – 1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
  2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.
  3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:

   a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

   b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

   c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

   d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

   e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

   f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;

   g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

  5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.
  6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.
  7. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.
  8. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede, quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del presente decreto».

  All'articolo 26:

   al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «primo periodo, del» è inserita la seguente: «medesimo»;

   al comma 4:

    alla lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,» e le parole: «corredata da attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «corredata di attestazione»;

    alla lettera b), dopo le parole: «n. 21 del 2022» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,», le parole: «secondo le modalità previste di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'articolo» e le parole: «corredata da attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «corredata di attestazione»;

   al comma 5, lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   al comma 7:

    all'alinea:

     al primo periodo, le parole: «è istituto» sono sostituite dalle seguenti: «, è istituito»;

     al terzo periodo, le parole: «al quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 7-bis», le parole: «integralmente finanziati» sono sostituite dalle seguenti: «integralmente finanziati,», le parole: «relativi al Piano» sono sostituite dalle seguenti: «, relativi al Piano» e le parole: «e quelli in relazione ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «, e quelli in relazione ai quali»;

     al quarto periodo, le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

    al primo capoverso:

     all'alinea, le parole: «Con uno o più decreti» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis. Con uno o più decreti» e dopo le parole: «di accesso al Fondo» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 7»;

     alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «determinazione delle»;

     alla lettera f), le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7»;

    al secondo capoverso, le parole: «Per gli interventi degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «7-ter. Per gli interventi degli enti locali», le parole: «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7-bis», le parole: «al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7» e dopo le parole: «degli interventi medesimi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «previsti dall'accordo quadro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 11, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,»;

   al comma 12:

    al primo periodo, le parole: «di ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali,»;

    al secondo periodo, le parole: «da ANAS S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANAS S.p.A.»;

   dopo il comma 12 è inserito il seguente:

   «12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208»;

   al comma 13, le parole: «in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla spesa».

  Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

  «Art. 26-bis.(Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa) – 1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: “in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti” sono soppresse;

   b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    “c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti”».

  L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

  «Art. 27. – (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori) – 1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.
  2. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione.
  3. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui è titolare la regione Puglia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, fermo restando che la progettazione dell'intervento deve assicurare che il suo completamento sia coerente con lo svolgimento dell'evento di cui al primo periodo».

  All'articolo 28:

   al comma 1, capoverso Art. 14-bis:

    al comma 1, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione», le parole: «è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «è attribuito» e le parole: «per gli anni 2022-2028» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2022 al 2025»;

    al comma 4:

     alla lettera b), le parole: «dal cronoprogramma» sono sostituite dalle seguenti: «del cronoprogramma»;

     alla lettera e), la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

    al comma 6, alinea, le parole: «parametri inferiori» sono sostituite dalle seguenti: «valori inferiori»;

    al comma 8:

     al primo periodo, le parole: «e il raggiungimento» sono sostituite dalle seguenti: «e l'accertamento del raggiungimento»;

     al secondo periodo, le parole: «iscritti alle discipline» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti ai corsi nelle discipline», le parole: «alla rispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «la rispondenza» e le parole: «all'innalzamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'innalzamento»;

   al comma 2, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1,»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

    «2-bis. Al fine di rafforzare l'attività di valutazione dei progetti di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, comma 2:

   1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    “b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 21-bis”;

   2) alla lettera c) sono premesse le seguenti parole: «se previsto dai rispettivi bandi,»;

   b) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

   “Art. 21-bis. – (Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca) – 1. Al fine di promuovere il coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, in relazione agli obiettivi strategici della ricerca e dell'innovazione nonché agli obiettivi di politica economica di crescita della produttività e della competitività del Paese, è istituita, presso il Ministero dell'università e della ricerca, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata ‘Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca’.
   2. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca di cui al comma 1, in aggiunta alle funzioni di coordinamento di cui al medesimo comma 1, svolge le seguenti funzioni:

    a) valuta l'impatto dell'attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell'attività dell'ANVUR, al fine di incrementare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza del finanziamento pubblico nel settore nonché di attrarre finanziamenti del settore privato;

    b) nomina i componenti dei comitati di valutazione nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b);

    c) coadiuva il Comitato di cui all'articolo 21, assicurando l'avvalimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 21;

    d) se previsto dai rispettivi bandi e a eccezione dei casi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi”.

    2-ter. La Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, in aggiunta alla dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2022, il contingente di personale di cui al primo periodo del presente comma tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 937 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono autorizzate, per l'anno 2022, la spesa di euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, la spesa di euro 541.000 annui per il funzionamento della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Per l'assunzione delle unità di personale previste al medesimo primo periodo è altresì autorizzata la spesa di euro 774.434 per l'anno 2022 e di euro 2.323.301 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo, pari a euro 1.415.434 per l'anno 2022 e a euro 2.864.301 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'articolazione degli uffici e i compiti della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca previste dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, nn. 164 e 165.
    2-quater. Al fine di consentire la valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei bandi relativi ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) nel rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il numero massimo dei componenti dei comitati di valutazione e dei revisori esterni è stabilito, rispettivamente, in 190 e in 800 unità per ciascun bando. Nelle more dell'istituzione della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca, di cui all'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, la nomina dei componenti dei comitati di valutazione, che procedono all'individuazione dei revisori esterni, è effettuata dal Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della citata legge n. 240 del 2010, ed è disposta con provvedimento della competente direzione del Ministero dell'università e della ricerca. I componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni nominati ai sensi del secondo periodo possono essere confermati nell'incarico anche in altri bandi relativi ai PRIN. È fatta salva la possibilità di sostituzione nei casi di incompatibilità o, comunque, in ogni altro caso di necessità. La determinazione dei compensi dei soggetti di cui al primo periodo è calcolata nel limite massimo di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 229 dell'11 febbraio 2022, con oneri a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della citata legge n. 178 del 2020, come incrementato dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per quanto non già previsto dal decreto del direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca n. 104 del 2 febbraio 2022. Le disposizioni del presente comma si applicano, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, anche alle procedure di valutazione per le quali non sono stati nominati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti dei comitati di valutazione e i revisori esterni.
    2-quinquies. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a procedere allo scorrimento, fino al numero massimo di dodici unità, della vigente graduatoria del concorso per titoli ed esame orale per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 84 del 22 ottobre 2021. Al fine di ridurre i tempi per la selezione del personale dirigenziale delle agenzie fiscali attraverso procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze nelle procedure concorsuali per titoli ed esami bandite dal medesimo Ministero nel triennio 2021-2023, comprese le procedure in cui non sia stata ancora svolta la prova orale alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione dei titoli, ferma restando la predeterminazione dei relativi criteri, può essere effettuata solo nei riguardi dei candidati che hanno superato la prova scritta e prima dello svolgimento delle prove orali, in deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 304.114 per l'anno 2022 e a euro 608.227 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese nonché disposizioni in materia di valutazione dei progetti di ricerca e di reclutamento di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali».

  All'articolo 29:

   al comma 1, le parole: «o rincari» sono sostituite dalle seguenti: «o dai rincari».

  All'articolo 30:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «e 14-bissono sostituite dalle seguenti: «, e 14-bis».

  Al capo III del titolo I, dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

   «Art. 30-bis. – (Semplificazioni in materia di telecomunicazioni) – 1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 44:

     1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica”;

     2) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: “di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36,” sono inserite le seguenti: “ove ne sia previsto l'intervento,”;

    b) all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31”;

    c) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, dopo le parole: “dei beni immobili” sono inserite le seguenti: “o di diritti reali sugli stessi” e le parole: “può esperirsi” sono sostituite dalle seguenti: “l'operatore può esperire”;

    d) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: “emana il decreto d'imposizione della servitù” sono inserite le seguenti: “entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica”».

  Alla rubrica del titolo II, la parola: «accoglienza» è sostituita dalle seguenti: «di accoglienza».

  All'articolo 31:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei datori di lavoro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 4, dopo la parola: «convertito» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5, dopo le parole: «commi da 1 a 4» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 32:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «e reddito personale» sono sostituite dalle seguenti: «, e di reddito personale» e le parole: «di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale»;

   al comma 4, le parole: «e ogni altra» sono sostituite dalle seguenti: «e da ogni altra»;

   al comma 7, dopo le parole: «commi da 1 a 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 8, secondo periodo, le parole: «e sono valutate come al» sono sostituite dalle seguenti: «e sono valutate con il punteggio previsto al»;

   al comma 11:

    al primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto e» sono inserite le seguenti: «che sono»;

    al secondo periodo, le parole: «e non essere» sono sostituite dalle seguenti: «e non devono essere»;

   al comma 13, primo periodo, le parole: «che, nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, che, nel 2021,»;

   al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «nel 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «nel 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 18:

    al primo periodo, dopo le parole: «Ai nuclei» è inserita la seguente: «familiari» e le parole: «di cui decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto-legge»;

    al secondo periodo, le parole: «nei nuclei» sono sostituite dalle seguenti: «ai nuclei»;

   al comma 19, le parole: «L'indennità» sono sostituite dalle seguenti: «Le indennità» e la parola: «concorre» è sostituita dalla seguente: «concorrono»;

   al comma 21, dopo le parole: «commi da 8 a 18» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

   «Art. 32-bis. – (Indennità per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro) – 1. Al fine di dare riconoscimento all'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro è attribuita, per l'anno 2022, un'indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l'anno 2022.
   2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 11.237.463 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

  Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

   «Art. 33-bis. – (Proroga dell'indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa) – 1. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”.
   2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 34:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «da ANPAL Servizi Spa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società ANPAL Servizi Spa,» e dopo le parole: «dal 1° giugno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al secondo periodo, le parole: «tra ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'ANPAL»;

   al comma 2, le parole: «quantificati in non oltre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di»;

   al comma 3, terzo periodo, le parole: «ad ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «all'ANPAL».

  Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

   «Art. 34-bis. – (Modifica all'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) – 1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è inserito il seguente:

    “9-ter. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 7 del presente articolo direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 7 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua”».

  All'articolo 35:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «del caro energia» sono sostituite dalle seguenti: «del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici» e le parole: «con dotazione» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «e del Ministro delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro delle infrastrutture» e le parole: «dell'acquisito» sono sostituite dalle seguenti: «dell'acquisto».

  All'articolo 36:

   al comma 1:

    al primo periodo, la parola: «costituisce» è sostituita dalla seguente: «costituiscono»;

    al secondo periodo, le parole: «dagli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «dalle stesse»;

    al terzo periodo, le parole: «1 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile»;

    al quarto periodo, dopo le parole: «dal presente comma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2022,»;

   al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo» e dopo le parole: «nel primo trimestre 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

   «Art. 36-bis. – (Interpretazione autentica di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di servizi di trasporto di persone per finalità turistico-ricreative) – 1. Le disposizioni dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e della tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e parte III, numero 127-novies), allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto».

  Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

   «Art. 37-bis. – (Misure per favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia) – 1. Al fine di favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata e la residenzialità nel centro storico nonché di tutelare il patrimonio storico-artistico e ambientale di rilevanza mondiale la cui salvaguardia è obiettivo di preminente interesse nazionale ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, il comune di Venezia può:

    a) integrare i propri strumenti urbanistici con specifiche disposizioni regolamentari per definire, in modo differenziato per ambiti omogenei, con particolare riguardo al centro storico e alle isole della laguna veneziana, i limiti massimi e i presupposti per la destinazione degli immobili residenziali ad attività di locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Le disposizioni regolamentari stabiliscono i limiti e i presupposti di cui al primo periodo nel rispetto dei princìpi di proporzionalità, di trasparenza, di non discriminazione e di rotazione, tenendo conto della funzione di integrazione del reddito esercitata dalle locazioni brevi per i soggetti che svolgono tale attività in relazione a una sola unità immobiliare;

    b) stabilire, con specifiche disposizioni regolamentari, che lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) per una durata superiore a centoventi giorni, anche non consecutivi, in ciascun anno solare sia subordinato al mutamento della destinazione d'uso e della categoria funzionale dell'immobile.

   2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente in considerazione dell'andamento della popolazione residente ed è adottato nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia».

  All'articolo 38:

   al comma 1, le parole: «di cui articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».

  All'articolo 39:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    «1-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

  Al capo I del titolo II, dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

   «Art. 39-bis. – (Disposizioni in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale) – 1. È concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attività trasfusionale per l'acquisto dei materiali connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
   2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 40:

   al comma 1, dopo le parole: «del Servizio sanitario» è inserita la seguente: «nazionale»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

    «3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: “spesa per energia elettrica” sono inserite le seguenti: “e gas»”;

     b) il comma 6.1 è sostituito dal seguente:

  “6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già stanziato per le finalità di cui al medesimo articolo”»;

   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

    «5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previsti in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
    5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022».

  Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

   «Art. 40-bis. – (Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle città metropolitane) – 1. I comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, in via eccezionale e derogatoria per il solo anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli nelle aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas.
   2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono agli accertamenti di competenza dell'esercizio 2022, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti».

  L'articolo 41 è sostituito dal seguente:

   «Art. 41. – (Contributo alle province e alle città metropolitane per la riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché destinazione di risorse alla città metropolitana di Roma Capitale) – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, in relazione alle necessità conseguenti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subìto una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel 2021 rispetto al 2019 per l'anno 2022, nel 2022 rispetto al 2021 per l'anno 2023 e nel 2023 rispetto al 2022 per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
   2. Al fine di destinare alla città metropolitana di Roma Capitale risorse per la gestione delle spese correnti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58».

  All'articolo 42:

   al comma 1, primo periodo, la parola: «seicentomila» è sostituita dalla seguente: «cinquecentomila»;

   al comma 5, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 4» e dopo le parole: «70 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

    «5-bis. Al fine di rafforzare il progetto “Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria dei progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, ma non finanziati per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2022, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021. Con il medesimo decreto è approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022 e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell'ambito temporale di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.
    5-ter. Il fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
    5-quater. Per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR sono complessivamente stanziati a favore delle province autonome di Trento e di Bolzano 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con le province destinatarie del finanziamento, è individuato il Piano degli interventi e sono adottate le schede progettuali degli interventi, identificati dal codice unico di progetto, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

   alla rubrica, le parole: «obiettivi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle».

  All'articolo 43:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «che sono in procedura» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali è in corso l'applicazione della procedura» e le parole: «presso il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nello stato di previsione del Ministero»;

   al comma 2, le parole: «e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022», le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2022», le parole: «parte o tutte le misure» sono sostituite dalle seguenti: «, in tutto o in parte, le misure» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale non può essere superiore a 3 euro per passeggero»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2022»;

    dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «da ripianare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022»;

    al quarto periodo, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

   al comma 5, secondo periodo, le parole: «entro i termini stabiliti nell'accordo delle misure concordate» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure concordate entro i termini stabiliti nell'accordo»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

    «5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure previste dall'accordo»;

   al comma 8, le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   al comma 9, le parole: «della milestone» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo intermedio».

  All'articolo 44:

   al comma 1:

    alla lettera a), dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,»;

    alle lettere b) e c), dopo le parole: «n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,»;

   al comma 2, dopo le parole: «del decreto-legge n. 21 del 2022,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022,» e dopo le parole: «le unità ivi indicate» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 45:

   al comma 1, capoverso 2, la parola: «istituto» è sostituita dalla seguente: «istituito» e dopo le parole: «nel rispetto del comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 2, quarto periodo, le parole: «legge 5 aprile 1987, n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «legge 16 aprile 1987, n. 183».

  All'articolo 47:

   al comma 2, terzo periodo, le parole: «decreto legislativo n. 28 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 28 gennaio»;

   ai commi 8, terzo periodo, e 12, primo periodo, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

   al comma 11, secondo periodo, le parole: «, prima della predetta scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «prima della predetta scadenza,»;

   al comma 13, secondo periodo, le parole: «e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «e delle finanze»;

   ai commi 15 e 16, primo periodo, dopo le parole: «bilancio generale dello Stato» sono inserite le seguenti: «ucraino, di cui al comma 14,»;

   al comma 16, secondo periodo, le parole: «il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero» e la parola: «predetto» è soppressa;

   al comma 21, dopo le parole: «per l'anno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 48:

   al comma 1, le parole: «crisi Ucraina» sono sostituite dalle seguenti: «crisi ucraina».

  Nel capo III del titolo II, dopo l'articolo 48 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 48-bis. – (Ulteriori misure per la gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina) – 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

  “7-bis. Nel caso in cui per le attività di custodia di cui ai commi da 1 a 6 si renda necessario attribuire la bandiera nazionale a navi a aeromobili, come definiti dagli articoli 136 e 743 del codice della navigazione, nonché a imbarcazioni o a navi da diporto, come definite dall'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i predetti beni che, per effetto di misure di congelamento adottate ai sensi del presente decreto, non risultano più iscritti presso alcun registro pubblico, neanche straniero, possono essere temporaneamente iscritti a nome dell'erario dello Stato, rispettivamente, nelle matricole o nei registri di cui agli articoli 146 e 756 del medesimo codice della navigazione o nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto previsto dall'articolo 15 del predetto codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Ai fini della predetta iscrizione, non è richiesta alcuna documentazione tecnica ed è sufficiente, in luogo del titolo di proprietà, la presentazione del provvedimento che dispone la misura di congelamento e, fino alla restituzione all'avente diritto con conseguente cancellazione dalle matricole, dai registri o dall'Archivio nazionali, i predetti beni sono esenti da qualsiasi tassa, diritto o tariffa connessi all'iscrizione. Per tutta la durata della misura di congelamento è sospeso il termine di appuramento di cui all'articolo 217 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015. Per la custodia dei beni di cui al presente comma ci si avvale, con titolo di priorità, delle strutture portuali e aeroportuali statali, civili e militari, che devono essere messe a disposizione a titolo gratuito. I contratti concernenti il mantenimento dell'operatività e della sicurezza di bordo dei beni di cui al presente comma, compresi quelli relativi alla gestione amministrativa, contabile e previdenziale necessari all'armamento del mezzo, sono sottoposti alla stessa disciplina normativa, anche fiscale, applicata al momento dell'adozione della misura di congelamento. Le decisioni riguardanti l'attività di custodia, manutenzione e gestione dei beni di cui al presente comma sono adottate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, compreso l'Ente nazionale per l'aviazione civile, in ragione delle competenze istituzionali svolte e in funzione della tipologia dei beni oggetto di congelamento.
  7-ter. Durante la vigenza della misura e fino alla restituzione delle risorse economiche congelate all'avente diritto, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti, il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso delle stesse. In caso di cessazione della misura di congelamento, contestualmente alla restituzione delle risorse economiche all'avente diritto, l'Agenzia del demanio o l'amministratore ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti, che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti dal titolare del bene per il periodo di durata della predetta misura e fino alla restituzione all'avente diritto”.

  2. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta”;

   b) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: “La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31-ter, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è incrementata di 6,1 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Art. 48-ter. – (Ulteriori disposizioni a favore di migranti e rifugiati) – 1. Al fine di consentire ai migranti e ai rifugiati presenti in Italia di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria ed educativa e di supporto nell'inserimento socio-lavorativo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n. 141, dopo le parole: “e successive modificazioni,” sono inserite le seguenti: “di migranti e rifugiati”».

  All'articolo 49:

   al comma 2, capoverso Art. 31-bis, comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,»;

   al comma 4, le parole: «trova applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applica», le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.» e dopo le parole: «3-quater» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 6, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

   al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dal primo periodo,».

  All'articolo 50:

   al comma 2, lettera l), capoverso 1, primo periodo, le parole: «n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131» sono sostituite dalle seguenti: «2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e 2017/1131»;

   al comma 3, le parole: «del 23 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «del 18 dicembre 2019».

  All'articolo 51:

   al comma 1, le parole: «euro 7.004.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.236.500»;

   al comma 3, le parole: «pari 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 5 milioni»;

   al comma 4, le parole: «pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 15.836.500 euro per l'anno 2022», le parole: «quanto a 8,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 11,832 milioni», le parole: «per l'anno 2022 mediante» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022, mediante» e le parole: «della cultura e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura e, quanto»;

   al comma 8, lettera d), numero 2), la parola: «1-bisè sostituita dalla seguente: «1-bis»;

   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

  «8-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 174 è sostituita dalla seguente:

  “a) Comando unità mobili e Comando unità specializzate, ciascuno retto da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti”;

   b) all'articolo 174-bis, comma 2-ter, le parole: “il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi” sono sostituite dalle seguenti: “il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità”;

   c) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 826 è sostituita dalla seguente:

  “a) generali di divisione o di brigata: 1;

   d) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 827 è sostituita dalla seguente:

  “a) generali di divisione o di brigata: 1”;

   e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 828 è sostituita dalla seguente:

   “a) generali di divisione o di brigata: 1”;

   f) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1047 è sostituita dalla seguente:

   “a) presidente: non inferiore a generale di divisione”.

  8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la qualifica del “soccorritore militare per le forze speciali”, in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.
  8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalità formative, per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-ter, nonché i limiti e le modalità di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali».

  Dopo l'articolo 51 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 51-bis. – (Disposizioni concernenti il sistema delle camere di commercio della Regione siciliana) – 1. All'articolo 54-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “camere di commercio accorpate” sono sostituite dalle seguenti: “camere di commercio oggetto di accorpamento” e dopo le parole: “di comprovata esperienza professionale” sono aggiunte le seguenti: “, che provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e della successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle camere di commercio accorpate”.

  Art. 51-ter. – (Disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2) – 1. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: “1° febbraio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno 2022”;

    2) alla lettera b), dopo le parole: “1° febbraio 2022” sono inserite le seguenti: “, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022” e le parole: “nel rispetto delle indicazioni e nei” sono sostituite dalle seguenti: “neanche oltre i”;

    3) alla lettera c), dopo le parole: “1° febbraio 2022” sono inserite le seguenti: “, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022” e la parola: “entro” è sostituita dalle seguenti: “neanche oltre”;

   b) al comma 6, primo periodo, la parola: “centottanta” è sostituita dalla seguente: “duecentosettanta”.

  All'articolo 52:

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è fissato, per le società del comparto energetico, al 31 dicembre 2021».

  Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

  «Art. 52-bis. – (Disposizioni in materia di società benefit) – 1. Le somme in conto residui di cui all'articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate, per l'importo di 1 milione di euro, per l'anno 2022.
  2. Al comma 2 dell'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “, per l'anno 2021” sono soppresse.
  3. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 54:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera b):

    1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato”;

    2) al terzo periodo, dopo le parole: “complessi di veicoli a otto” sono inserite le seguenti: “o più”;

   b) al comma 10-bis:

    1) alla lettera b), alinea, dopo le parole: “complessi di veicoli a otto” sono inserite le seguenti: “o più”;

    2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   “b-bis) la disciplina transitoria da applicare, nelle more dell'effettuazione delle verifiche di cui alle lettere a) o b), ivi comprese le eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili, comunque, non oltre il 30 settembre 2023”».

  All'articolo 55:

   al comma 1, alinea, dopo le parole: «21 marzo 2022, n. 21,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,».

  All'articolo 56:

   al comma 2:

    al primo periodo, la parola: «operati» è sostituita dalla seguente: «operate»;

    al terzo periodo, le parole: «, ai relativi oneri,» sono sostituite dalle seguenti: «ai relativi oneri»;

    al quarto periodo, le parole: «di cui all'articolo 178, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b),»;

   al comma 3, capoverso 7-bis, primo periodo, le parole: «del CIPESS» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e le parole: «d'intesa con il Ministro per l'economia e le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

  All'articolo 58:

   al comma 1, le parole: «del decreto-legge 1 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto-legge 1° marzo»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Al fine di finanziare interventi di cooperazione multilaterale o bilaterale nell'ambito delle attività di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è autorizzata la spesa di 29.805.256 euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti nel conto corrente di tesoreria n. 29814, intestato alla società Cassa depositi e prestiti – Gestione separata, relativo al Fondo per la cooperazione bilaterale, di cui alla convenzione per la gestione, erogazione e monitoraggio delle risorse finanziarie del Ministero della transizione ecologica destinate alla cooperazione internazionale, sottoscritta con la società Cassa depositi e prestiti in data 11 ottobre 2021, in esecuzione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 0005041/SVI del 27 maggio 2016, modificato con decreto direttoriale del medesimo Ministero n. 0007026/SVI del 15 luglio 2016»;

   al comma 3, le parole: «indebitamento netto, in» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a»;

   al comma 4:

    all'alinea, le parole: «indebitamento netto,» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a» e le parole: «5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025,» sono soppresse;

    alla lettera d), le parole: «annui dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 2, 1-ter e 1-quater, pari a 3.043,98 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi indicati nell'allegato 3-bis annesso al presente decreto, per gli importi ivi specificati».

  Dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

  «Art. 58-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

  All'allegato 1:

   alla sezione B:

    al paragrafo 3, la parola: «declinati» è sostituita dalla seguente: «specificati»;

    al paragrafo 7, primo periodo, la parola: «declina» è sostituita dalla seguente: «specifica»;

    al paragrafo 8, la parola: «declinati» è sostituita dalla seguente: «previsti»;

    al paragrafo 9, terzo periodo, dopo la parola: «inerenti» è inserita la seguente: «a»;

    al paragrafo 10, dopo le parole: «rilascio delle Garanzie» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla sezione E:

    al paragrafo 1, le parole: «recupero crediti» sono sostituite dalle seguenti: «recupero dei crediti»;

    al paragrafo 2, le parole: «direttamente le attività di recupero dei crediti» sono sostituite dalle seguenti: «le attività di recupero dei crediti direttamente».

  L'allegato 2 è sostituito dal seguente:

«Allegato 2
(articolo 42, comma 1)

  Comune

Popolazione residente al 1° gennaio 2021

Peso

  2023

  2024

  2025

  2026

Totale

  TORINO

858.205

12%

39

27

8

6

80

  MILANO

1.374.582

19%

63

42

14

10

129

  ROMA

2.770.226

39%

126

86

27

19

258

  NAPOLI

922.094

13%

42

28

9

6

85

  PALERMO

637.885

9%

29

20

6

5

60

  GENOVA

566.410

8%

26

17

6

4

53

  Totale

7.129.402

100%

325

220

70

50

665

».

  Dopo l'allegato 3 è inserito il seguente:

«Allegato 3-bis
(articolo 58, comma 4-bis)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa)

  MISSIONE/programma

2022

  1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)

1.280

  1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (29.5)

1.280

  7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)

900

  7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)

900

  23. FONDI DA RIPARTIRE (33)

864

  23.1 Fondi da assegnare (33.1)

364

  23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2)

500

TOTALE

3.044

».

  All'allegato 4:

   le parole: «(importi in milioni di euro) – (importi in milioni di euro)» sono sostituite dalle seguenti: «(importi in milioni di euro)».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: sono rideterminate aggiungere le seguenti: , garantendo almeno l'erogazione del medesimo livello di agevolazioni riferito al trimestre precedente,.
1.1. Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas, Vianello.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore teleriscaldamento)

  1. All'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,».
1.08. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

Art. 1-ter.

  Al comma 1, dopo la parola: terzo aggiungere le seguenti: e quarto.
1-ter.111. Trancassini, Osnato.

  Al comma 2, dopo la parola: terzo aggiungere le seguenti: e quarto.
1-ter.112. Trancassini, Osnato.

Art. 1-quater.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e settembre con le seguenti: settembre, ottobre, novembre e dicembre, e,

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: e settembre con le seguenti: settembre, ottobre, novembre e dicembre.
1-quater.112. Trancassini, Osnato.

  Al comma 3, dopo la parola: terzo aggiungere le seguenti: e quarto.
1-quater.113. Trancassini, Osnato.

  Al comma 5, dopo la parola: terzo aggiungere le seguenti: e quarto.
1-quater.114. Trancassini, Osnato.

  Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Contributo al contenimento dei prezzi del gas naturale da parte dei soggetti titolari di contratti pluriennali di importazione)

  1. I soggetti titolari di contratti di approvvigionamento di volumi di gas naturale destinati al mercato italiano di durata superiore ad un anno sono tenuti, per ciascun mese del periodo compreso tra il 1° maggio 2022 ed il 31 luglio 2022 e per ciascun contratto, a versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un importo pari al 20 per cento del prodotto tra:

   a) la differenza, se positiva, tra la componente CMEM (costo medio efficiente del mercato), come determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi del Testo integrato di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla Deliberazione ARG/gas 64/09, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, e il prezzo medio di importazione risultante dal medesimo contratto per i quantitativi di cui alla lettera b) nel mese;

   b) i quantitativi di gas naturale destinati al mercato italiano importati oggetto del medesimo contratto, al netto dei quantitativi destinati all'iniezione in stoccaggio.

  2. Ai soggetti che abbiano registrato una perdita, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza.
  3. Gli importi raccolti ai sensi del comma 1, sono destinati ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o fisico di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. Ai fini dell'attuazione della presente norma l'ARERA definisce:

   a) le modalità e le tempistiche di versamento degli importi di cui al comma 1 alla CSEA;

   b) il prezzo medio di importazione di cui al comma 1, lettera a) e le modalità di determinazione dei quantitativi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

   c) le modalità per l'eventuale restituzione degli importi, ai sensi del comma 2.
1-quater.0200. Davide Crippa.

  Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Misure per il contenimento del prezzo del gas naturale).

  1. Al fine di calmierare il prezzo del gas e di fissarlo in coerenza con il reale costo di importazione dello stesso, per tutto il periodo di emergenza, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato il prezzo medio di approvvigionamento di riferimento. Tale prezzo è l'indice sulla base del quale sono aggiornati i prezzi del Gas Naturale da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
  2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì determinate le misure compensative per la remunerazione delle eventuali perdite, tenuto conto dei reali costi delle materie prime, che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente riconosce ai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, ai rivenditori di energia elettrica e di gas naturale, nonché ai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea e che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, hanno subito una perdita cumulata certificata.
1-quater.0201. Davide Crippa.

  Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Modifiche all'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2024.
1-quater.0202. Davide Crippa.

  Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Misure per il contenimento del prezzo del gas naturale).

  1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, è sospesa sino al 31 dicembre 2022.
1-quater.0203. Davide Crippa.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: credito d'imposta aggiungere le seguenti: liberamente cedibile.

  Conseguentemente:

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: credito d'imposta aggiungere le seguenti: liberamente cedibile;

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: credito d'imposta aggiungere le seguenti: liberamente cedibile.
2.1. Raduzzi, Trano, Spessotto, Vallascas, Vianello.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del 25 per cento aggiungere le seguenti: e si applica anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2022.

  Conseguentemente:

   al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 59,45 milioni con le seguenti: 110 milioni;

   al comma 3:

    primo periodo, dopo le parole: è rideterminato nella misura del 15 per cento aggiungere le seguenti: ed esteso al terzo trimestre 2022;

    ultimo periodo, sostituire le parole: 215,89 milioni con le seguenti: 400 milioni.
2.2. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: 59,45 milioni con le seguenti: 118,90 milioni;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto anche a parziale compensazione delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.;

   al comma 2:

    dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

    ultimo periodo, sostituire le parole: 235,24 milioni con le seguenti: 470,48 milioni;

   al comma 3:

    dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo di cui al presente comma è esteso alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022.;

    ultimo periodo, sostituire le parole: 215,89 milioni con le seguenti parole: 431,78 milioni.
2.7. Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: 59,45 milioni con le seguenti: 118,90 milioni.
2.8. Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto anche a parziale compensazione delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto.
2.9. Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo di cui al presente comma è esteso agli acquisti di gas, consumati nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: 235,24 milioni con le seguenti: 470,48 milioni.
2.11. Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed in analogia a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 130/2021, le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° giugno 2022 al 31 agosto 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».
2.216. Trancassini, Osnato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2.12. Bignami, Lucaselli, Zucconi, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento.

  Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:

  3.1. Al fine di tutelare le imprese a forte consumo di energia elettrica non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto altresì alle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande della filiera Ho.re.ca specializzate nella frigoconservazione alimentare a basse temperature i cui costi per l'acquisto della componente energetica calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.16. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il contributo di cui al presente comma è esteso alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2022.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: 215,89 milioni con le seguenti: 431,78 milioni.
2.21. Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ragione delle peculiari modalità di sostenimento del costo dell'energia elettrica da parte delle imprese ferroviarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il contributo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto, a tali imprese, con riferimento al costo del servizio di corrente di trazione, di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sostenuto nel secondo trimestre dell'anno 2022, qualora il suddetto costo, sulla base delle fatture del primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente costo fatturato nel medesimo trimestre dell'anno 2019.
2.22. Mantovani, Silvestroni, Zucconi, Trancassini, Osnato.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi».
  3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, riferiti ai consumi dei clienti non domestici con potenza inferiore a 16,5 kW, valutati in 230 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi agli anni 2021 e 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
2.36. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. Al decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «nel secondo trimestre solare» sono sostituite dalle seguenti: «a partire da aprile fino alla fine»;

    2) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

    3) al comma 3, le parole: «, solo per intero,» sono soppresse.

   b) all'articolo 9, comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «, solo per intero,» sono soppresse.

  3.2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «nel secondo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «a partire da aprile e fino alla fine del».
2.39. Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con il medesimo venditore di cui si sia avvalso nel primo trimestre dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, calcola la detrazione spettante per il secondo trimestre 2022 e lo comunica all'impresa medesima. Il fornitore riconosce all'impresa, su sua richiesta e previa attestazione delle condizioni previste, il credito spettante sotto forma di sconto a valere sulle fatturazioni successive ed è dal medesimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei fornitori è riconosciuta, a titolo di interesse corrispettivo, una somma pari allo 0,5 per cento dell'ammontare degli sconti in fattura praticati recuperata sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La somma riconosciuta a titolo di interesse corrispettivo non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e il regime dei controlli.
2.48. Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. In alternativa ai crediti di imposta di cui ai commi 1 e 3, le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, possono accedere, a prescindere dal Codice Ateco utilizzato, alle misure di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, a condizione che abbiano un consumo di energia elettrica o di gas naturale pari alle soglie individuate rispettivamente con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541.
2.200. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nel calcolo della spesa di gas di cui al comma 1 sono compresi i consumi ascrivibili ai sistemi di produzione di energia elettrica in assetto cogenerativo ad alto rendimento, definibili come Sistemi efficienti di utenza (SEU) o Sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU) o assimilabili.».
2.69. Mollicone, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per l'acquisto della componente energia» sono sostituite dalle seguenti: «per l'acquisto di energia elettrica»;

   b) le parole: «per l'acquisto della componente energetica» sono sostituite dalle seguenti: «per l'acquisto di energia elettrica».
2.71. Mollicone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «della componente energetica» sono sostituite con le seguenti: «di energia elettrica»;

   b) le parole: «al netto delle imposte» sono sostituite dalle seguenti: «al lordo delle imposte».
2.72. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «nel secondo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi due trimestri».
2.84. Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «nel secondo trimestre solare» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi due trimestri solari».
2.78. Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Misure per il repowering)

  1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il punto 3), è aggiunto il seguente:

   «4) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone sulle quali insiste un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ai 5 MW.».
2.01. Mollicone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Riduzione degli oneri di sistema per il terzo e quarto trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

  1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo e quarto trimestre 2022, con decorrenza 1° giugno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, secondo le modalità ivi indicate.
2.02. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale)

  1. Al decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Tra le imprese considerate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 di cui al comma 1 sono inserite anche le aziende di trasporto pubblico locale»;

   b) all'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Tra le imprese considerate al comma 2, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, sono inserite anche le aziende di trasporto pubblico locale».
2.011. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettere a) e b).

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: 496.945.000 per l'anno 2022 con le seguenti: 551.945.000 per l'anno 2022;

   all'articolo 58, comma 4:

   alinea, sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 16.757.778.500 per l'anno 2022;

   lettera a), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 555 milioni.
3.18. Giovanni Russo, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241., con le seguenti: in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
3.19. Raduzzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale Ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

   sostituire la rubrica con la seguente: (Credito d'imposta per gli autotrasportatori e per i distributori).
3.23. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini di cui al comma 1, il contributo per l'acquisto del gasolio impiegato dalle imprese della pesca professionale, nell'esercizio della loro attività, già previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato al secondo trimestre 2022. Tale contributo è esteso alle cooperative di servizi alla pesca che gestiscono impianti di distribuzione di prodotti petroliferi alle imprese di pesca. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 55 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
3.200. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Interventi a favore dell'autotrasporto con mezzi ad elevata sostenibilità)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, dopo le parole: «a metano liquefatto» aggiungere le seguenti: «e/o compresso»;

   b) al comma 5, dopo le parole: «gas naturale liquefatto» aggiungere le seguenti: «e/o compresso»;

   c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.».
3.05. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del Testo Unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale Ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 1,2 tonnellate.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.07. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto e della distribuzione»;

   b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di sostenere il settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'attuazione di un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali destinata alle imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, diverse dalle imprese di cui al comma 1;
   2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 2-bis, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.012. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Credito di imposta per le perdite su crediti)

  1. Al fine di sostenere le aziende della distribuzione del settore Ho.re.ca, identificate dai codici ATECO 46.34 e 46.39, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per compensare le perdite sui crediti, risultanti da elementi certi e precisi iscritti a bilancio, registrate in ciascuno degli anni 2020 e 2021, per una spesa complessiva non superiore a euro 30.000 per ciascuna azienda, nei limiti delle risorse disponibili.
  2. Il credito d'imposta Irpef/Ires, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo al riconoscimento del credito per compensare le perdite su crediti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3.024. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Credito d'imposta acquisto gasolio commerciale per imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

  1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto turistico su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro 6 a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per il periodo compreso tra il 9 luglio ed il 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa di 9 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gasolio commerciale utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.036. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Per gli anni dal 2022 al 2028, al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per i soli veicoli aventi classi di emissione Euro 6.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo pari a 16 milioni di euro, si provvede quanto a 1 milione di euro, per gli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 15 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
3.048. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.

ART. 4.

  Al comma 1, capoverso Art. 15.1, comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente;

  Conseguentemente,al comma 1, capoverso art. 15.1, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, anche parzialmente, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
4.2. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Limite massimo provvisorio al prezzo del gas naturale)

  1. Il Ministro dello sviluppo economico, considerati i prezzi mediamente praticati ai distributori di gas naturale e ai loro rivenditori, definisce un protocollo d'intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative degli stessi distributori e dei loro rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la vendita di gas naturale con un limite massimo di prezzo pari a 50 centesimi di euro per metro cubo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: quanto a 1.000 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 600 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
4.01. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Esonero versamento del contributo per il funzionamento del Comitato Gestione Fondo Bombole Metano)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione non sono tenuti al versamento del contributo fissato trimestralmente dal Comitato Gestione Fondo Bombole Metano di cui agli articolo 3, comma 1, della legge 7 giugno 1990, n. 145, e all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 16 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.012. De Toma, Zucconi, Caiata.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.3. Trano, Vianello, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del sistema energetico nazionale, inserire le seguenti: gli impianti e.

  Conseguentemente:

   a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Per la realizzazione inserire le seguenti: degli impianti,;

   c) al comma 2, dopo le parole: Per la costruzione e l'esercizio inserire le seguenti: degli impianti e;

   d) al comma 2, dopo le parole: legge 29 novembre 2007, n. 222, inserire le seguenti: ove non già acquisita,;

   e) al comma 5, dopo le parole: i soggetti interessati alla realizzazione inserire le seguenti: degli impianti,;

   f) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti già titolari dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rigassificazione comunicano al Commissario, nel medesimo termine, l'interesse a procedere con la realizzazione del progetto autorizzato.;

   g) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì comunicati i progetti già autorizzati di cui al precedente comma 5 ultimo periodo.;

   h) al comma 8, dopo le parole: che realizzano e gestiscono inserire le seguenti: gli impianti,.
5.8. Zucconi.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole da: le opere finalizzate fino alla fine dell'articolo con le seguenti: per la realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

  2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rilasciata, previo intesa con la regione territorialmente competente, dal Commissario di cui al comma 1, a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5.
  3. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono a esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1, terzo periodo, e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L'autorizzazione include altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera ivi incluse quelle, ove necessario, per la concessione demaniale, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative e quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, a esclusione della disciplina sul rischio da incidenti rilevanti e sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
  4. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.
  5. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di cui al comma 4 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
  6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei princìpi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.
  7. In ogni caso, in considerazione della necessità di realizzare con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1, nell'ambito delle relative procedure di affidamento:

   a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

   b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

   c) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

   d) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

   e) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni;

   f) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a cinque giorni. In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;

   g) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a sette giorni.

  8. Per le medesime finalità di cui al comma 8, è possibile altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti per le procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di assicurare la trasparenza e la massima partecipazione, le stazioni appaltanti danno evidenza, almeno sette giorni prima del loro avvio, delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali.
  9. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi 7, 8 e 9 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  10. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere di rigassificazione». Il Commissario di cui al comma 1 verifica l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio.
  11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dello Stato.
5.4. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale inserire le seguenti: , altresì.
5.11. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 2, dopo le parole: dal Commissario di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , d'intesa con la regione interessata,.
5.17. Ferro.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti di cui al comma 1 non possono, comunque, essere realizzati a una distanza lineare inferiore a 10 chilometri rispetto ad altri impianti soggetti alla disciplina sul rischio da incidenti rilevanti ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
5.28. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Sopprimere il comma 8.
5.29. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia di riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni previste dai Contratti di Servizio Energia, dai Contratti di Rendimento Energetico o di Prestazione Energetica (EPC) e dai Contratti di Teleriscaldamento, per usi civili ed industriali, contabilizzati nelle fatture emesse per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, in analogia a quanto previsto dal comma 1 per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento. Qualora le prestazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.».
5.04. Lucaselli, Caiata.

ART. 6.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 57, sostituire le parole: di cui agli articoli 6 e 7 con le seguenti: di cui all'articolo 7.
6.1. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo.».
  2. In sede di concertazione del decreto del Ministero della transizione ecologica previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021, la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.
  3. Al fine di potenziare le proprie strutture centrali e territoriali il Ministero della cultura, anche al fine di rendere più efficiente l'attività valutativa di cui al comma 2, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nel limite delle proprie facoltà assunzionali, il personale dirigenziale e non dirigenziale utilizzando le proprie graduatorie vigenti, fino a esaurimento, e quelle di altre pubbliche amministrazioni, come reperibili dal sistema di monitoraggio a cura del Dipartimento della funzione pubblica.
6.2. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

   01) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tenuto conto altresì dei successivi aggiornamenti previsti dall'Unione europea, l'individuazione delle aree dovrà consentire in ogni caso un efficiente utilizzo delle risorse».
6.6. Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

   01) al comma 2, dopo le parole: «degli impegni assunti» sono aggiunte le seguenti: «, un sistema di premialità applicabile al superamento dei predetti impegni.».
6.8. Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

   1-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi da parte di una o più regioni o province autonome, il Ministro della transizione ecologica invita la regione o provincia autonoma a presentare entro due mesi osservazioni in merito. Entro i successivi due mesi, il Ministro della transizione ecologica, qualora abbia accertato, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte nell'ambito del sistema di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti, che il mancato conseguimento degli obiettivi è imputabile all'inerzia delle amministrazioni preposte ovvero all'inefficacia delle misure adottate dalla regione o provincia autonoma, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di assegnare all'ente interessato un termine, non inferiore a sei mesi, per l'adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo il Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, nomina un apposito commissario con il compito di monitorare il corretto e tempestivo svolgimento dei procedimenti autorizzativi necessari a conseguire la quota di energia da fonti rinnovabili idonea a coprire il deficit riscontrato, adottando ove necessario i relativi provvedimenti nell'esercizio dei propri poteri sostitutivi.».
6.12. Zucconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso lettera «c-quater)», aggiungere il seguente:

   c-quinquies) non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici realizzati da imprese agricole, singole e associate, su fabbricati per uso produttivo, manufatti e terreni agricoli nella disponibilità delle stesse, di potenza fino ad 1 MW o di potenza più elevata laddove strettamente funzionale al soddisfacimento dei consumi aziendali di energia elettrica.
6.30. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 22, comma 1:

    1) alla lettera a), le parole: «, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,» sono soppresse;

    2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

   «b-bis) non trovano applicazione le norme di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
6.36. Zucconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2.1. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «cave o lotti» sono inserite le seguenti: «o porzioni»;

   b) dopo le parole: «artigianale e commerciale» sono inserite le seguenti: «, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere»;

   c) dopo le parole: «per l'edificazione» sono inserite le seguenti: «, nonché in eventuale deroga alle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio, previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato lo stesso e adeguamento delle garanzie prestate».

  2.2. All'articolo 20, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «cave e miniere» sono inserite le seguenti: «o le porzioni di queste non suscettibili di ulteriore sfruttamento,».
  2.3. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «10 MW» sono sostituite con le seguenti: «20 MW» e la parola: «dismesse» è soppressa.
6.53. Lucaselli, Zucconi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Promozione degli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile)

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1 è premesso il seguente comma:

   «01. Al fine di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuta, attraverso i decreti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, una riserva di utilizzo delle superfici delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica».
6.06. Bignami, Lucaselli, Zucconi, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di definizione delle aree idonee)

  1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c-ter), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

   «4) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone sulle quali insiste un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ai 5 MW.».
6.08. Mollicone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per la semplificazione)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, comprese le aree di cui al comma 8, non si applicano le norme in materia di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione»;

  2. All'articolo 6, comma 9-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al» sono sostituite dalle seguenti: «aree individuate come non idonee ai sensi del».
6.09. Mollicone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)

  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

   b) al comma 3, lettera a), le parole: «il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2» sono sostituite con le seguenti: «il prezzo di ritiro offerto dal GSE ai sensi del comma 1 e il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2»;

   c) al comma 3, lettera b), le parole: «può cedere» sono sostituite dalla seguente: «cede»;

   d) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel» sono aggiunte le seguenti: «, a prezzi non superiori ai valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25».
6.010. Bignami, Lucaselli, Zucconi, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per il superamento dell'inerzia della PA)

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «almeno trenta» sono sostituite dalle seguenti: «almeno sessanta»;

   b) al comma 4, primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine di cui al comma 2. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede a fornire tempestiva comunicazione agli enti competenti al rilascio di tali titoli. Trascorso il termine di cui al comma 2, in caso di mancato riscontro da parte degli enti di cui al periodo precedente, gli atti di assenso si intendono acquisiti con parere favorevole. Su richiesta del proponente, quest'ultimo può provvedere autonomamente alla comunicazione agli enti competenti fornendo tutti gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e certificando l'avvenuta ricezione, da parte degli enti coinvolti, di tali elaborati. Trascorso il termine di cui al comma 2, in caso di mancato riscontro da parte degli enti di cui al periodo precedente gli atti di assenso si intendono acquisiti con parere favorevole.».

  2. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'aggiornamento di cui al periodo precedente viene incluso, per ciascuna tipologia di fonte e tecnologia per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, un elenco esaustivo di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti, con indicazione dei relativi enti competenti».
6.021. Mollicone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Realizzazione di impianti fotovoltaici per complessi turistici o termali)

  1. In deroga alla normativa vigente non occorre autorizzazione o parere preventivo alcuno negli edifici ad uso turistico o termale, anche se vincolati, nei seguenti casi:

   a) installazione di pannelli fotovoltaici su edifici con copertura piana, in cui non si coprano pavimentazioni o elementi di tetto di particolare pregio storico o architettonico, posati parallelamente alla copertura;

   b) sostituzione di tegole o coppi in tetti a falda laddove gli elementi sostituiti non rivestano particolare pregio storico o architettonico.
6.023. Zucconi.

ART. 7

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 57:

   al comma 1, sostituire le parole: agli articoli 6 e 7 con le seguenti: all'articolo 6;

   sopprimere il comma 2.
7.1. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti alimentati da fonti rinnovabili è consentita esclusivamente su aree periferiche, aree urbanistiche compromesse e aree industriali. Non è, in ogni caso, consentita l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree agricole.
7.3. Rampelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: possono essere invitati, senza diritto di voto con le seguenti: partecipano, con diritto di voto.
7.7. Ferro.

  Al comma 3, sostituire la parola: senza con la seguente: con.
7.8. Ferro.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 27-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-ter.
(Provvedimento Autorizzatorio Unico Nazionale)

  1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, per progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il proponente presenta al Ministero della transizione ecologica, l'autorità competente, un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluso il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica pubblica sul proprio sito web l'istanza e la documentazione a corredo e comunica per via telematica l'avvenuta pubblicazione della predetta documentazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Dalla ricezione di tale comunicazione, la documentazione e il relativo progetto si considerano conosciuti da parte dei predetti enti.
  2. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33, nonché l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1.
  3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Entro il predetto termine di quindici giorni, l'autorità competente individua e comunica dandone immediata notizia sul sito web, il nominativo del responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale.
  4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorità competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di quindici giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Le osservazioni inviate oltre il predetto termine di quindici giorni non possono essere prese in considerazione ai fini dello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo.
  5. Qualora l'autorità competente motivatamente ritenga che le eventuali osservazioni del pubblico, ai sensi del precedente comma, siano sostanziali e rilevanti per il procedimento, entro i successivi quindici giorni può chiedere al proponente eventuali integrazioni assegnando un termine non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
  6. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di trenta giorni decorrenti dalla data di convocazione della prima seduta della conferenza di servizi e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorsi inutilmente i predetti termini, i pareri non resi si considereranno favorevolmente acquisiti. Per i soli pareri di competenza di enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove vincolanti, non resi entro i suddetti termini, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, entro i successivi trenta giorni dovrà con proprio motivato provvedimento esercitare i propri poteri sostitutivi, esprimendo parere favorevole a meno di elementi che inducano a ritenere necessario valutare negativamente l'impatto ambientale e paesaggistico del progetto. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è comunicata al proponente, pubblicata sul sito web dell'autorità competente e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, con forma di pubblicità legale, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza di servizi. Tale determinazione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico nazionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui sia previsto il rilascio di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ovvero di un'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e tali titoli confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale di cui al presente articolo.
  7. Nei casi in cui i termini per la conclusione della conferenza di servizi e per la pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza di servizi sul sito web dell'autorità competente e sulla Gazzetta Ufficiale non siano rispettati, il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale vi provvede, esercitando i propri poteri sostitutivi, entro quindici giorni dalla scadenza dei relativi termini.
  8. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 6 non siano rispettati è rimborsato al proponente il contributo pagato ai sensi dell'articolo 33.
  9. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.
  10. Tutti i termini di cui al presente articolo si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  11. Il responsabile del procedimento autorizzatorio unico nazionale, dopo l'avvenuta pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi in Gazzetta Ufficiale, laddove necessario, è altresì responsabile dell'emanazione di tutti gli eventuali e ulteriori atti successivi e necessari alla realizzazione dell'impianto autorizzato, esercitando il proprio potere sostitutivo nel caso di inerzia dei diversi enti competenti.
  12. Il termine per l'impugnazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale è di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale. Non è ammesso il ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica. Decorso inutilmente tale termine e comunque dopo il favorevole esito dell'eventuale giudizio di primo grado, il progetto potrà esser realizzato e l'eventuale accertamento successivo di motivi di annullabilità della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi potranno esser rimediati solo mediante risarcimento dei danni, facendo salvo comunque il provvedimento di autorizzazione.
  13. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale eventualmente prevista e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico nazionale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 6, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia».
7.07. Zucconi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Proroga efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)

  1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo».
7.010. Mollicone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Semplificazione delle procedure contro l'inerzia della pubblica amministrazione)

  1. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: «e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento» sono soppresse.
7.017. Mollicone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Disposizioni in materia di incentivazioni CIP6)

  1. I finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.
7.020. Rampelli.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Disposizioni in materia di PiTESAI)

  1. Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è sospesa fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) di cui al comma 1 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
7.021. Rampelli.

ART. 8.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è ammissibile fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive, e comunque dei fabbricati rurali, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta e, su richiesta dell'impresa agricola, fino a concorrenza della quota di spesa attribuibile alla materia prima energia su base mensile, l'impresa di vendita provvede a scomputare direttamente dalla propria fattura un ammontare pari al controvalore dell'energia elettrica come ceduta alla rete a titolo di autoconsumo. In tali casi, la cessione al mercato dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete è effettuata dal GSE che provvede ad erogare alle imprese di vendita gli ammontari necessari al predetto scomputo.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8.2. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Albano, Bignami, Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: sulle coperture delle proprie strutture produttive.
8.200. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini della determinazione dell'autoconsumo di cui al comma 1 è ammesso il riferimento ai fabbisogni annuali medi attesi di energia elettrica nonché a tutti i consumi di energia termica e carburanti. Con il decreto di attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW, realizzati da imprese agricole, singole o associate, la cui produzione rientra tra le attività connesse a quella agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, è previsto uno specifico incentivo alla produzione di energia. Tale incentivo si applica anche agli impianti finanziati a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza relativamente al Parco Agrisolare.
8.9. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con il decreto di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è definita una specifica tariffa incentivante per gli impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito di progetti di riconversione, ammodernamento ed efficientamento di serre esistenti, in attuazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
8.14. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai commi 1 e 2, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «produzione di energia elettrica da biogas» aggiungere le seguenti: «e biomasse di potenza fino ad 1 MW».
8.17. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
8.27. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per capannoni di stoccaggio di prodotti alimentari e bevande)

  1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e nel contempo mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi della componente energetica per le imprese italiane, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di semplificazione delle procedure autorizzative nonché le modalità ed i requisiti per la concessione di contributi in favore delle imprese del settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, che intendono realizzare entro il 31 dicembre 2022 impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sulle coperture dei capannoni, di proprietà dell'impresa medesima, destinati allo stoccaggio di prodotti alimentari e bevande, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.
  2. Alle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui al comma 1, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
  3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.03. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Extraprofitti)

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non si applicano agli impianti fotovoltaici realizzati da imprese agricole nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».
8.015. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Articolo 8-bis.
(Detrazioni delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dal piano europeo denominato «REPOWER EU», dall'imposta lorda delle persone fisiche e delle persone giuridiche è detraibile un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000,00 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un idoneo titolo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di installazione di impianti di energia solare fotovoltaica e solare termica.
  2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'autorizzazione e installazione degli impianti.
  3. Al credito derivante dall'incentivo di cui al comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.
  4. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
8.0200. Siragusa, Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Menga.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: comunità energetiche rinnovabili nazionali inserire le seguenti: , in accordo e coordinamento con l'amministrazione comunale in cui è localizzata la superficie o l'area di intervento,;

  Conseguentemente,dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo, in cui l'amministrazione comunale ha potere di indirizzo e pianificazione e in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le stesse amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)»;

  2-ter. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale».
9.1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: le Autorità di sistema portuale aggiungere le seguenti: e le imprese concessionarie di aree e banchine ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dalle Autorità di sistema portuale con le seguenti: dai soggetti di cui al primo periodo.
9.13. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 4, le parole: «pari o inferiore a 1 MW» sono sostituite dalle seguenti: «pari o inferiore a 3 MW»;

   b) all'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: «PMI» sono sostituite dalle seguenti: «imprese di qualunque limite dimensionale»;

   c) all'articolo 31, comma 1, la lettera c) è soppressa.
9.20. Zucconi, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 4, le parole: «pari o inferiore a 1 MW» sono sostituite dalle seguenti: «pari o inferiore a 3 MW»;

   b) all'articolo 31, comma 1, lettera b), la parola: «PMI» è sostituita dalle seguenti: «imprese di qualunque limite dimensionale».
9.24. De Toma, Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per il triennio 2022-2024 e nel limite di 50 milioni di euro annui, alle comunità di energia rinnovabile costituite in forma cooperativa è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili, a condizione che l'impianto resti nella titolarità della comunità almeno per 10 anni. Il credito d'imposta di cui al presente comma è utilizzabile dalla comunità di energia rinnovabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito di imposta è cedibile con le modalità definite dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n. 77. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
9.200. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e secondo trimestre solare dell'anno 2022».
9.28. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Contributi per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione europea di emissioni zero entro il 2050 e di rafforzare la misura di cui alla Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute, per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030, con una dotazione, che ne costituisce limite di spesa, di 15 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
  2. Alle risorse del fondo di cui al comma 1 possono accedere le pubbliche amministrazioni, le persone fisiche e le piccole e medie imprese situate nei comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti e fino a 150.000 abitanti nelle regioni Lazio, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo e per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
  4. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata e tempestiva informazione in merito alle disposizioni di cui al medesimo comma 1.
  5. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, a 20 milioni di euro per l'anno 2023, a 25 milioni di euro per il 2024 e a 30 milioni ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.04. Vallascas.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Potenziamento dello strumento delle comunità energetiche rinnovabili per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi dell'Unione europea di emissioni zero entro il 2050, e rafforzare la misura di cui alla Missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alle imprese di qualunque limite dimensionale che si costituiscono in comunità energetica di energia rinnovabile o autoconsumatori di energia rinnovabili così come definiti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è riconosciuto un contributo nella forma del credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dell'investimento effettuato nella costituzione della comunità energetica e per gli investimenti effettuati dalle medesime comunità. La detrazione di cui al periodo precedente, si applica per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, fino ad esaurimento delle risorse del Fondo di cui al successivo comma 3.
  2. All'incentivo possono accedere le imprese di cui al comma 1 situate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti e fino a 200.000 (duecentomila) abitanti.
  3. Ai fini dell'attuazione del contributo di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con dotazione pari a 200 milioni per gli anni dal 2023 al 2026.
  4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di utilizzo del Fondo di cui al comma 3.
  5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi fiscali previsti per la costituzione delle comunità energetiche, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.05. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di quelli definiti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al comma 3, le parole: «incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b)»;

   2) al comma 4, le parole: «con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento».

   3) il comma 5 è abrogato.
9.013. Mollicone.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni urgenti in materia di efficientamento energetico)

  1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2034, si provvede:

   a) quanto a 2 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   b) quanto a 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
9.024. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Contributo per le imprese energeticamente efficienti)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'efficienza energetica e la competitività, alle imprese che progettano e realizzano programmi per incrementare l'efficienza degli usi finali di energia che comportino una riduzione della propria intensità energetica pari ad almeno il 5 per cento è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo un principio di progressività in ragione del livello di efficienza conseguito.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
  3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto delle risorse e di accesso al contributo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9.034. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

ART. 10.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10.1. Trano, Vianello, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 3, sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: Decorso tale termine senza che sia prodotta tutta la documentazione richiesta, la domanda decade.
10.3. Trano, Vianello, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

ART. 11.

  Al comma 1, capoverso comma «4-septiesdecies», secondo periodo, sostituire le parole: 60 metri con le seguenti: 120 metri.
11.5. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, capoverso comma «4-septiesdecies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora si renda necessario realizzare nuove linee elettriche, saranno da preferire quelle in cavo interrato.
11.6. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomassa)

  1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la parola: «biogas» sono aggiunte le seguenti: «e da biomasse»;

   b) al comma 2, dopo la parola: «biogas» sono aggiunte le seguenti: «e da biomasse»;

   c) alla rubrica, dopo la parola: «biogas» sono aggiunte le seguenti: «e da biomasse».
11.02. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

ART. 12.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia da fonti fossili)

  1. Per rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione europea e nel rispetto degli articoli 9, 32 e 42 della Costituzione sulla tutela della salute e dell'ambiente, l'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è abrogato.
12.1. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Chiunque esporta rifiuti in Lista verde destinati al recupero di materia deve inviare apposita dichiarazione al Ministero della transizione ecologica, dieci giorni prima dell'esportazione, dalla quale risulti che la spedizione dei rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione europea avverrà in condizioni che siano del tutto equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione europea. Tale dichiarazione deve essere allegata alla documentazione necessaria per la spedizione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) 1013/2006.
12.7. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13.2. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti.
*13.3. Trano.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: relativo mandato aggiungere le seguenti: , e comunque non oltre il 31 dicembre 2026,.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alinea, sostituire le parole: esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare con le seguenti: , nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come di seguito indicato;

   alla lettera a) sostituire le parole: dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con le seguenti: degli obiettivi ambientali di cui all'art. 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE e dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Lazio vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, adottato ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo, n. 152 del 2006, nonché;

   alla lettera d):

    dopo le parole: anche pericolosi, aggiungere le seguenti: nel rispetto del piano di cui alla lettera a);

    dopo la parola: esistenti inserire le seguenti: finalizzate a migliorare le prestazioni ambientali, diverse dalle modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, lettera l-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e.
13.200. Flati.

  Al comma 1, alinea dopo le parole: mandato e con, aggiungere la seguente: esclusivo;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    alinea, dopo le parole: della Costituzione, aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle Direttive (UE) 849/2018, 850/2018, 851/2018 e 852/2018 e degli articoli 13 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852»;

    alla lettera b), dopo le parole: gestione dei rifiuti, aggiungere le seguenti: secondo i criteri di priorità di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   alla lettera d):

    dopo le parole: impianti esistenti, aggiungere le seguenti: «non sostanziali»

    dopo le parole: fatte salve, aggiungere le seguenti: le previsioni del Piano Regionale Gestione Rifiuti della Regione Lazio di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4 e;

    alla lettera e), dopo le parole: fatte salve, aggiungere le seguenti: le disposizioni del Piano Regionale Gestione Rifiuti della Regione Lazio di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 5 agosto 2020, n. 4 e;

    sopprimere il comma 4 è soppresso.

    al comma 5, sostituire le parole: , 3 e 4 con le seguenti: e 3.
13.201. Romaniello, Dori, Paolo Nicolò Romano, Siragusa, Menga.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) previa intesa con la regione competente, predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, che integra il piano regionale dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis, e le misure per incrementare la raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, tassativamente nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti previsti dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, recepito dal comma 1 dall'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   sostituire le lettere c), d)e e) con le seguenti:

    c) entro novanta giorni dalla nomina di cui al comma 1, elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate definendo i tempi di intervento;

    d) nel rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo», approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, a esclusione degli impianti di incenerimento e co-incenerimento, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le modifiche agli impianti di trattamento meccanico (TM) e/o biologico (TMB) devono prevedere che la parte «secca» del rifiuto trattato debba essere finalizzata al riciclo e al recupero escludendo il successivo invio in impianti comunque denominati che prevedono la combustione di rifiuti o di qualsiasi forma di combustibili solidi secondari;

    e) previo espletamento di tutte le possibili operazioni legate alla prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio dei rifiuti previste ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), dall'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e su motivate esigenze espresse al Ministero della transizione ecologica, che possano giustificare le operazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 del citato articolo 179, autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

   aggiungere, in fine, la seguente lettera:

    f) al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e applicare il principio «chi inquina paga», pena decadenza dall'incarico di Commissario, entro il 30 giugno 2023 su tutto il territorio di Roma Capitale raggiunge almeno il 65 per cento di raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e applica a tutte le utenze la tariffazione puntuale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

   3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari che abbiano comprovate esperienze nel miglioramento della gestione dei rifiuti urbani. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
   4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

   5. A partire dalla data di realizzazione del piano comunale di cui al comma 1, lettera a), ogni sei mesi il Commissario aggiorna le Camere con una relazione sullo stato della gestione dei rifiuti di Roma Capitale che deve prevedere, tra l'altro, le disposizioni adottate per conseguire la riduzione della produzione dei rifiuti pro capite, il miglioramento della raccolta differenziata, i progressi nell'aumento del riciclo dei materiali e di quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 1.
13.4. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: anche pericolosi aggiungere le seguenti: , tassativamente nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti previsti dall'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE recepito nel comma 1 dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: previo espletamento di tutte le possibili operazioni legate alla prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio dei rifiuti previste ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e su motivate esigenze che possano giustificare le operazioni di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 179,.
13.8. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) nel rispetto del principio di «non arrecare un danno significativo», approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, a esclusione degli impianti di incenerimento e co-incenerimento, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le modifiche agli impianti di trattamento meccanico (TM) e/o biologico (TMB) devono prevedere che la parte «secca» del rifiuto trattato debba essere finalizzata al riciclo e al recupero, escludendo il successivo invio in impianti comunque denominati che prevedono la combustione di rifiuti o di qualsiasi forma di combustibili solidi secondari.
13.9. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) al fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e applicare il principio «chi inquina paga», pena decadenza dall'incarico di Commissario, entro il 30 giugno 2023 su tutto il territorio di Roma Capitale raggiunge almeno il 65 per cento di raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e applica a tutte le utenze la tariffazione puntuale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017.
13.12. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Sopprimere il comma 3.
13.13. Trancassini.

  Sopprimere il comma 4.
*13.15. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.
*13.16. Trancassini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. A partire dalla data di realizzazione del piano comunale di cui al comma 1, lettera a), ogni sei mesi il Commissario aggiorna le Camere con una relazione sullo stato della gestione dei rifiuti di Roma Capitale che deve prevedere, tra l'altro, le disposizioni adottate per conseguire la riduzione della produzione dei rifiuti pro capite, il miglioramento della raccolta differenziata, i progressi nell'aumento del riciclo dei materiali e di quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) ed f).
13.19. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
14.15. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , a condizione che alla data fino alla fine della lettera.
14.26. Mollicone.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le predette scadenze sono prorogate di sei mesi per gli interventi effettuati nell'ambito dei comuni classificati come montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.
14.38. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.»
14.41. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 119, dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:

   «9-quater. Ai soggetti di cui al comma 9, lettera c), è attribuita la facoltà, in deroga a qualsiasi disposizione di legge che ne consenta la detrazione anche parziale, di optare per la rinuncia preventiva e definitiva alla detrazione dell'IVA relativa alle spese rilevanti ai fini della beneficio fiscale di cui al presente articolo dandone comunicazione al fornitore al momento di effettuazione dell'ordine o di sottoscrizione del contratto di appalto e comunque prima dell'emissione della relativa fattura. L'esercizio della suddetta opzione non preclude l'applicazione del precedente comma 9-ter e non implica alcuna limitazione alla deducibilità ai fini IRES ed IRAP dell'IVA non detratta. Il valido esercizio dell'opzione prevista dal presente comma è comunque subordinato al fatto che nelle fatture emesse nei confronti dei soggetti di cui al comma 9, lettera c), sia espressamente contenuto il riferimento al presente comma. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al presente comma non sono applicabili i regimi di cui agli articoli 17, comma 6, lettera a-ter), e 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»
14.52. Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) all'articolo 121:

    1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;»;

    2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;»;

   c) il comma 1-quater è abrogato;

   d) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.».
14.57. Raduzzi, Trano, Vianello, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 121, comma 1:

    1) alla lettera a), le parole «alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente con facoltà di successiva cessione»;

    2) alla lettera b), le parole «alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione» sono sostituite dalle seguenti: «alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente con facoltà di successiva cessione».
14.58. Raduzzi, Vianello, Trano, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: nonché ad imprese che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano superato due dei limiti indicati nell'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile,.

  Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: nonché ad imprese che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano superato due dei limiti indicati nell'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile,.
14.64. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli, Trancassini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con le seguenti: capogruppo, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

  Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con le seguenti: capogruppo, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
14.74. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con la seguente: capogruppo.

  Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione con la seguente: capogruppo.
14.75. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soli crediti derivanti da interventi di cui al comma 2 per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, con facoltà di successiva cessione.

  Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soli crediti derivanti da interventi di cui al comma 2 per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, con facoltà di successiva cessione.
14.77. Raduzzi, Vianello, Trano, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 121, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo».
14.87. Raduzzi, Vianello, Trano, Spessotto, Vallascas.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di favorire la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1, lettera b), del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili promuovono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la stipula di uno specifico accordo tra i Ministeri medesimi, l'Associazione bancaria italiana, la Cassa Depositi e prestiti s.p.a., le Poste italiane s.p.a. e le organizzazioni imprenditoriali, volto ad accelerare la circolazione dei crediti d'imposta, garantendo la sostenibilità del mercato delle cessioni per il sistema creditizio e individuando le misure di tutela dell'affidabilità dei cedenti.
14.106. Raduzzi, Vianello, Trano, Spessotto, Vallascas.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le detrazioni per lavori edili maturate dalle imprese di qualsiasi natura e misura, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14.108. Trancassini, Zucconi, Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «a partire dal 1° maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 18 febbraio 2022».
14.122. Raduzzi, Vianello, Trano, Spessotto, Vallascas.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «516.000 euro», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro».
14.123. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 10-bis, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è abrogato.
14.132. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: 1) e 2) aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis.1,

  Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-bis.1. La necessaria diligenza dei soggetti che acquistano crediti dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è dimostrata dai medesimi soggetti con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una dichiarazione rilasciata dall'intermediario finanziario in cui lo stesso intermediario finanziario da atto della positiva verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta.
14.200. Sut, Fraccaro, Masi, Federico, Torto, Gallo, Martinciglio.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: 1) e 2) aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis.1,

  Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-bis.1. Per i cessionari di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, come modificato dal presente articolo, non si applica la responsabilità in solido di cui al comma 6 del richiamato articolo 121.
14.201. Sut, Fraccaro, Masi, Federico, Torto, Gallo, Martinciglio.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-bis.1. All'articolo 10–bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «516.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1.033.000 euro».
14.202. Sut, Fraccaro, Masi, Federico, Torto, Gallo, Martinciglio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 28, lettera e), della legge 31 dicembre 2022, n. 234, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.»
14.140. Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'articolo 23-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è abrogato.
14.151. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo a sostegno di interventi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli e per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica in ambito residenziale)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture elettriche per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali con posti auto, nonché per l'acquisto e l'installazione di dispositivi per la ricarica di veicoli elettrici in ambito residenziale.
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione dei contributi di cui al comma 1. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
14.03. De Toma, Lucaselli, Mollicone, Zucconi, Caiata.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e bevande)

  1. Al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande e promuovere la sostenibilità della distribuzione su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il canale HO.RE.CA, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita una apposita sezione nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 comma 392 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere alla sezione del fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing e a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
14.014. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo)

  1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per l'installazione di sistemi di accumulo da integrarsi negli impianti solari fotovoltaici esistenti di potenza fino a 3 kWp a servizio di una o più unità immobiliari ad uso abitativo. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 100 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 500 per ogni kWh di capacità di accumulo e per un contributo massimo di euro 1.500 per ogni singolo impianto. Tale misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.023. Gemmato, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici)

  1. L'articolo 5-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, è abrogato.
14.026. Osnato, De Toma.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, già prorogato di 12 mesi dall'articolo 33-bis della legge 28 febbraio 2020, n. 8, è prorogato ulteriormente fino al 31 luglio 2023.
  2. All'articolo 57, comma 14, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche al fine di accelerare l'attuazione della Missione M2C2, Investimento 4.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli operatori che intendano investire per l'infrastrutturazione elettrica urbana e metropolitana presentano all'amministrazione comunale e alla città metropolitana, laddove presente, un piano dettagliato con la mappatura delle istallazioni, corredato dalle rappresentazioni digitali in formato cartografico che riportino anche le relative coordinate geolocalizzate delle colonnine.».
14.029. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

  1. Alle comunità energetiche rinnovabili e alle comunità energetiche dei cittadini di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché alle cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
14.0200. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

ART. 15

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare che la crisi in atto comporta ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili, anche indirettamente».
15.12. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: deve dimostrare con le seguenti: , mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare.
15.13. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 1, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   sopprimere la parola: dirette;

   sopprimere le parole: e diretta;

   aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche indirettamente.
15.15. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne dell'Italia centrale, in favore dei residenti nei Comuni siti lungo l'autostrada A24-A25 è riconosciuta l'esenzione dal pagamento del pedaggio, a fronte di apposita certificazione, rilasciata dal Comune di residenza, comprovante la necessità del soggetto richiedente il beneficio di percorrere regolarmente l'autostrada A24/A25 per motivi di studio, lavoro o per esigenze sanitarie.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 ai Comuni in oggetto è destinato annualmente un contributo a valere sulla finanza statale, finalizzato a coprire la relativa spesa.
15.0200. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Albano, Osnato, Zucconi, Bignami, Caiata, De Toma.

ART. 16

  Al comma 1, capoverso comma 55-bis dopo la parola: direttamente sono aggiunte le seguenti: o indirettamente.
16.17. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso comma 55-bis, punto 1), le parole da: , in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione, fino alle parole: sui mercati dell'energia elettrica sono soppresse.
16.18. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Al comma 1, capoverso comma 55-bis, numero 2), le parole: 5 milioni sono sostituite dalle seguenti: 10 milioni.
16.21. Ferro, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso comma 55-bis, dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

   1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al punto 1).
16.24. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Al comma 1, capoverso comma 55-bis, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

   4-bis) a far data dal 1° luglio 2022, solo per la riassicurazione e la controgaranzia, senza il pagamento delle commissioni per l'accesso al suddetto Fondo e delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017.
16.32. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli, Trancassini.

  Al comma 1, capoverso comma 55-bis, punto 3), le parole: che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante: «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» sono soppresse.

  Conseguentemente, le parole: previste dalla citata comunicazione sono sostituite dalle seguenti: previste dalla comunicazione della Commissione europea (2022/C131 I/01).
16.33. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui al presente comma, il soggetto finanziatore trasmette al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
*16.40. Raduzzi.
*16.41. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole: «ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta di parte, anche ai piani previsti nei concordati omologati entro il 31 dicembre 2020.».
16.52. Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «23 febbraio 2020» sono aggiunte le seguenti: «e delle procedure omologate entro il 31 dicembre 2020.».
16.53. Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure di semplificazione per la ripresa delle imprese del commercio al dettaglio)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. È consentita la vendita di liquidazione di cui al comma 2 agli esercizi non alimentari che abbiano scorte di prodotti da smaltire in conseguenza della chiusura temporanea (obbligatoria o facoltativa) a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologia, idrogeologica o sismica, senza che si richieda la conseguente cessazione definitiva di attività, in deroga alle norme procedurali stabilite dalle norme regionali, a condizione che tale vendita non si protragga per oltre 6 settimane e che ne venga data preventiva comunicazione al comune.»;

   b) al comma 6, le parole: «i periodi e la durata» sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, che potranno essere svolte in qualunque periodo dell'anno»;

   c) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

   «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi Comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 3, 5 o 7 del presente articolo, può presentare ai SUAP di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai comuni.
   9-ter. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche alle vendite effettuate on-line.».

  2. All'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» sono soppresse.
16.01. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Moratoria debiti bancari PMI)

  1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
  2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
  3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
*16.05. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.
*16.07. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure in materia di migliore utilizzazione dei fondi antiusura)

  1. In considerazione della straordinarietà della crisi economica e finanziaria che ha investito le piccole e medie imprese a seguito dell'emergenza da COVID-19 e della guerra tra Russia e Ucraina, la verifica di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativa ai due esercizi consecutivi di mancato utilizzo per le finalità previste del contributo assegnato ai Confidi a valere sul Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'articolo 1, commi 256, 257 e 258, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sospesa fino al 31 dicembre 2026.
16.013. Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per il rilascio di garanzia per la rinegoziazione del debito attraverso i fondi antiusura)

  1. All'articolo 1, comma 256, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
16.039. Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Determinazione dell'attività prevalente da parte dei Confidi)

  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. La condizione di prevalenza sussiste quando dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che l'ammontare delle attività di cui ai commi 4 e 5 è maggiore dell'ammontare dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 6.».
16.027. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli, Trancassini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure in materia di estensione dell'attività dei Fondi di garanzia interconsortile)

  1. All'articolo 13, comma 20, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Confidi», sono inserite le seguenti parole: «o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei Confidi stessi».
  2. L'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
16.031. Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Dilazione del pagamento della rata 2022 dell'asta 5G)

  1. La quota eccedente i 750 milioni di euro dei proventi dovuti per l'anno 2022 derivante dagli introiti dell'assegnazione delle bande di frequenza di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato in nove quote di pari valore, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2023 al 2031. Gli importi versati a partire dal 2023 devono essere corrisposti con una maggiorazione dell'1,25 per cento annuo.
16.035. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure di sostegno al comparto della ceramica artistica)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 701, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;

   b) al comma 702, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022», sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022».

  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri, le finalità e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle maggiori risorse stanziate ai sensi del presente articolo, assicurando in ogni caso l'impiego delle risorse anche per finalità differenti dal rimborso delle spese effettuate negli anni precedenti l'entrata in vigore della misura di cui al presente articolo.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16.037. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure straordinarie per l'ammodernamento degli impianti di risalita)

  1. Per sostenere gli interventi di ammodernamento e l'efficientamento degli impianti di risalita nei comprensori montani nazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16.038. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

  1. Al fine di far fronte alle ripercussioni economiche negative per le imprese di pubblico esercizio derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
  2. All'articolo 1, comma 707, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: 82,5 milioni di euro per l'anno 2022 sono sostituite dalle seguenti: 330 milioni per l'anno 2022.

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   all'alinea, dopo la parola: 14, aggiungere le seguenti: 16-bis, e sostituire le parole: 16.702.778.500 euro per l'anno 2022 con le seguenti: 16.950.278.500 euro per l'anno 2022;

   alla lettera c), sostituire le parole: 6.508 milioni con le seguenti: 6.755,5 milioni.
16.040. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di canone di concessione)

  1. Al fine di far fronte alle ripercussioni economiche negative per le imprese di pubblico esercizio derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, in via eccezionale, per il triennio 2022-2024, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 843, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non può subire aumenti della tariffa base.
16.041. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Sostegno all'attività dei Confidi)

  1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) prestazione di garanzie a favore delle amministrazioni e degli enti pubblici»;.
16.0200. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

ART. 17.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: per supportare aggiungere le seguenti: interventi strutturali finalizzati all'efficienza energetica, allo sviluppo delle fonti rinnovabili.
17.1. Trano.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga moratoria per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile» sono soppresse e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2022»;

   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a sessanta mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1.».
17.02. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)

  1. All'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera b), le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni»;

   b) al comma 3, lettera d), le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole: «tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino all'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria;» sono soppresse;

   c) al comma 3, lettera e), le parole: «Nella misura massima dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del 90 per cento» e le parole: «tale copertura può essere incrementata, mediante l'utilizzo dei contributi al fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia per la riassicurazione;» sono soppresse.
17.012. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

ART. 18.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: 130 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni;

   b) al comma 4, le parole: 400.000 sono sostituite dalle seguenti: 500.000;

   c) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
18.2. Raduzzi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: diverse da quelle agricole.
18.5. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: diverse da quelle agricole aggiungere le seguenti: di produzione primaria.
18.11. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea sostituire la parola: cumulativamente con la seguente: alternativamente;

   b) alla lettera c) sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.
18.15. Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.

  Al comma 3 sostituire le parole: l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre, con le seguenti: la somma dei ricavi relativi all'ultimo trimestre.
18.26. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.

  Al comma 4, sostituire la parola: 400.000 con la seguente: 200.000.
18.33. Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

  1. Al fine di contrastare gli effetti economici della crisi internazionale in atto in Ucraina e dell'aumento del costo dei carburanti e dell'energia, nonché dell'aumento dei costi derivanti dagli aggiornamenti, relativi all'anno 2022, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime ai sensi del decreto del Direttore generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2022, in ordine allo svolgimento delle attività imprenditoriali nei porti italiani, le autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dispongono la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2022, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione.
  2. La riduzione di cui al comma 1 può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2022, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subìto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 15 dicembre 2022, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.
  3. Al fine di ridurre gli effetti di incertezza dei flussi di merci e passeggeri derivanti della grave crisi internazionale in atto in Ucraina e al persistere delle problematiche operative nei porti mondiali di provenienza e destinazione delle navi, nonché degli aumenti del costo dei carburanti e dell'energia:

   a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di dodici mesi;

   b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata di dodici mesi.

  4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, già definite con l'aggiudicazione al nuovo soggetto concessionario alla data del 31 gennaio 2022.
  5. Le proroghe di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono cumulabili con i periodi di proroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
18.011. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo per il sostegno ai distributori di gas naturale per autotrazione monocarburanti danneggiati dalla crisi ucraina)

  1. Per l'anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per l'aumento del prezzo del gas subite dalle imprese titolari di autorizzazione all'esercizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso e/o liquefatto per autotrazione.
  2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le imprese che hanno subito, nel primo trimestre 2022, una riduzione dei quantitativi di gas naturale venduti presso le loro stazioni di rifornimento a uso pubblico eroganti esclusivamente gas naturale compresso e/o liquefatto, di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019. Tale riduzione è comprovata mediante fatture di acquisto del medesimo gas naturale per i periodi indicati. Nel caso di imprese titolari anche di autorizzazioni all'esercizio di stazioni di rifornimento policarburanti, il contributo è riconosciuto solo relativamente alle stazioni che distribuiscono unicamente gas naturale compresso e/o liquefatto per autotrazione.
  3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo una tantum:

   a) di euro 20.000 per le stazioni di gas naturale per autotrazione che nel primo trimestre 2022 abbiano registrato una riduzione del venduto di almeno il 30 per cento e non superiore al 50 per cento rispetto al medesimo periodo 2019;

   b) di euro 30.000 per le stazioni di gas naturale per autotrazione che nel primo trimestre 2022 abbiano registrato una riduzione del venduto superiore al 50 per cento.

  4. I contributi di cui al presente articolo, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 90.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina».
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul sito internet istituzionale del Ministero, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese.
  6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.015. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. L'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è sostituito con il seguente:

«Art. 13-bis
(Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle merci)

  1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, le autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, riconoscono, fino al 31 dicembre 2025 e nel rispetto dei limiti minimi dei canoni per le concessioni demaniali ai sensi del decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13 dicembre 2021, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile.

   2. Con decreto direttoriale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le autorità di sistema portuale, e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative della categoria dei Terminal Operators, fissa gli obiettivi di traffico ferroviario, anche differenziati per ciascun ambito portuale, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto sul canone di concessione.
   3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo avente la finalità di riequilibrare, qualora necessario, le minori risorse derivanti dal riconoscimento dell'incentivo previsto al comma 1.
   4. È abrogato l'articolo 47, comma 11-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Sino all'entrata in vigore della presente disposizione restano comunque validi gli sconti concessi dalle autorità di sistema portuale in virtù della disposizione di cui al primo periodo.».
18.017. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
18.019. Meloni, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Super deduzione del costo del lavoro)

  1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore dei servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.
  2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento.
18.020. Meloni, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

ART. 19.

  Al comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 60 milioni.
19.1. Albano, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo sono utilizzate in via prioritaria per fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina e con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine;

   b) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 20 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 58 e, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.5. Ciaburro, Caretta, Albano, Trancassini, Osnato, Lucaselli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le risorse disponibili a valere del fondo di cui al comma 1 sono destinate per 10 milioni di euro a reintegrare la dotazione complessiva di 35 milioni di euro del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e destinate a indennizzare gli allevatori colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali.
19.12. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse finanziarie di cui al primo periodo sono utilizzate in via prioritaria per fronteggiare il peggioramento economico internazionale con innalzamento dei costi di produzione dovuto alla crisi ucraina e con particolare riferimento ai mangimi, fertilizzanti, sementi e piantine.
19.17. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle piccole e medie imprese dei settori agricolo e della pesca al fine di compensare le esigenze di liquidità dovute ai maggiori oneri derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia e del gas naturale. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
19.18. Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono parzialmente destinate all'adozione di misure di calmieramento dei prezzi del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
19.19. Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse disponibili a valere del fondo di cui al comma 1 sono destinate per 10 milioni di euro a reintegrare la dotazione complessiva di 35 milioni di euro del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e destinate ad indennizzare gli allevatori colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali.
19.20. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le risorse disponibili a valere del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente utilizzate a favore degli operatori agricoli colpiti direttamente o indirettamente dalle conseguenze negative dell'aumento dei costi di produzione nonché degli squilibri di mercato.
  2-ter. Delle risorse del fondo di cui al comma 1, 10 milioni sono destinati al finanziamento di interventi previsti dal Piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
19.21. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «all'ingrosso» sono inserite le seguenti: «come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della verifica del superamento del 50 per cento non rientra la vendita agli operatori del commercio al dettaglio come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
19.31. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «all'ingrosso» sono inserite le seguenti: «, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,».
19.34. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della verifica del superamento del 50 per cento, non rientra la vendita agli operatori del commercio al dettaglio così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».
19.35. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2» sono inserite le seguenti: «e degli operatori di cui al comma 7 dell'articolo 1, che effettuano produzione primaria e operazioni associate, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)».
19.36. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2022, n. 29)

  1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani avvalendosi delle polizie locali, dei coadiutori dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, ovvero di due soggetti dagli stessi delegati in possesso delle predetta licenza, nonché di soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi.».
19.02. Trano.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per la riduzione dei costi energetici di produzione delle imprese agricole in zone montane e svantaggiate)

  1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole in zone montane o svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, anche attraverso una semplificazione degli adempimenti funzionali alla riduzione dei costi energetici di produzione a carico delle imprese agricole ubicate in tali zone, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si applicano anche ai contratti di affitto e comodato per le finalità di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19.03. Trano.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Controllo della fauna selvatica ed eradicazione della peste suina africana)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di una maggiore tutela della biodiversità, del suolo, di una gestione di sistema del patrimonio zootecnico italiano, per motivi sanitari, per la tutela delle produzioni agro-forestali e per la sicurezza e l'incolumità pubblica nelle aree urbane, periurbane e agro-pastorali, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone delimitate dal divieto di caccia. Tale controllo viene praticato impiegando le tecniche selettive più funzionali al controllo della fauna selvatica al fine anche di eradicare la peste suina africana a seguito di un parere consultivo dell'ISPRA. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare piani di abbattimento della specie cinghiale (sus scrofa). I predetti piani si attuano per il tramite delle polizie provinciali e/o regionali, delle polizie locali e/o municipali e dei carabinieri forestali.
  2. Ai fini di una maggiore efficacia dei piani di abbattimento adottati dalla regione, sono autorizzati all'abbattimento della specie cinghiale (sus scrofa), i proprietari, i coadiutori dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati dal piano di abbattimento, ovvero di soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi e di operatori abilitati dalle regioni, purché in possesso di licenza venatoria.
  3. Nelle aree urbane e periurbane i piani di cui al comma 1, vengono attuati con il coordinamento delle polizie municipali e/o delle città metropolitane.
19.04. Trano.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria o peste suina africana)

  1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al primo trimestre 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
  2. Il medesimo esonero di cui al comma 1 è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2022.
  3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.07. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Albano, Bignami, Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi cinque mesi dell'anno 2022» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle colture in serra»;

   b) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 90 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.015. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo per il sostegno alle attività ortofrutticole nazionali)

  1. Stanti gli ulteriori rincari dovuti alla crisi ucraina e le difficoltà attraversate dal comparto ortofrutticolo nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno alle attività ortofrutticole nazionali», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione e accesso al fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo alla compensazione dovuta per la mancata vendita di prodotto sui mercati internazionali.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.022. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Fondo per il sostegno straordinario contro la siccità)

  1. Stanti gli ulteriori rincari dovuti alla crisi ucraina e le difficoltà attraversate dal comparto agroalimentare nazionale, nonché stante il costante aumento delle temperature e il continuo verificarsi di episodi di siccità, anche nell'anno in corso, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo denominato «Fondo per il sostegno straordinario contro la siccità», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione ed accesso al fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo ai danni sopravvenuti per le semine nel secondo e nel terzo trimestre 2022.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.023. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli, Rampelli.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Rifinanziamento cambiale agraria)

  1. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri derivanti dagli aumenti esponenziali dei prezzi dell'energia e del gas, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20.05. Trano.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di garanzia dei crediti)

  1. Il privilegio di cui all'articolo 2751-bis del codice civile è riconosciuto anche per i crediti vantati dagli imprenditori agricoli, individuali o in forma societaria, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i corrispettivi della vendita dei prodotti agricoli.
*20.06. Trano.
*20.09. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Caretta, Ciaburro, Albano, Bignami, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

  1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività d'impresa agricola anche incentivando il ricorso a contratti di natura associativa, le parole: «con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete» di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si interpretano, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che la quota di prodotto attribuita a titolo originario rientra nella piena disponibilità di ciascun retista ai fini della successiva cessione anche a favore di altri retisti, analogamente alla cessione di prodotti nei rapporti tra soccidante e soccidario.
20.010. Trano.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure urgenti a sostegno delle imprese del settore avicolo e suinicolo interessate da influenza aviaria e/o peste suina africana)

  1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole della filiera avicola e suinicola ubicate nelle zone interessate da influenza aviaria o da peste suina africana, delimitate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687, alle suddette imprese è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al terzo trimestre 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
  2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2022. 3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20.011. Trano.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione in materia di DURC per l'erogazione di contributi in favore delle imprese di pesca e di acquacoltura)

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi da parte della pubblica amministrazione in favore delle imprese di pesca e di acquacoltura atti a fronteggiare la crisi di liquidità prodotta dal perdurare dell'emergenza pandemica tuttora in atto e dall'incremento dei costi energetici e di produzione in genere prodotto dal conflitto russo-ucraino, fino al 31 dicembre 2022 il mancato rilascio da parte degli enti previdenziali ed assistenziali del documento unico di regolarità contributiva non costituisce causa di inammissibilità per la liquidazione delle suddette somme.
20.013. Caretta, Ciaburro, Albano, Trancassini, Osnato, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Abolizione limitazioni all'uso del contante)

  1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.
  2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
20.027. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni per il settore dell'agroalimentare)

  1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

   «2-bis. Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, non si applica per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari effettuate da cooperative ai loro soci nonché alle vendite di prodotti agricoli o alimentari tra società controllate e/o collegate o che fanno parte di un medesimo gruppo.».
20.0200. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Semplificazione in materia di DURC per l'erogazione di contributi in favore delle imprese di pesca e di acquacoltura)

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi da parte della Pubblica Amministrazione in favore delle imprese di pesca e di acquacoltura atti a fronteggiare la crisi di liquidità prodotta dal perdurare dell'emergenza pandemica tuttora in atto e dall'incremento dei costi energetici e di produzione in genere prodotto dal conflitto russo-ucraino, fino al 31 dicembre 2022 il mancato rilascio da parte degli enti previdenziali ed assistenziali del documento unico di regolarità contributiva non costituisce causa di inammissibilità per la liquidazione delle suddette somme.
20.0201. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

ART. 21.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 con le seguenti: fino al 30 giugno 2023, ovvero entro il 31 dicembre 2023, a condizione che entro la data del 30 giugno 2023.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, sostituire le parole: 19,6 milioni di euro con le seguenti: 39,2 milioni di euro;

   b) all'articolo 58, comma 4:

    1) all'alinea, sostituire le parole: 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 5.486,8 milioni di euro per l'anno 2023, 4.006,4 milioni di euro per l'anno 2024;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: 242,6 milioni con le seguenti: 262,2 milioni;

    3) alla lettera c), sostituire le parole: 6.508 milioni con le seguenti: 6.527,6 milioni.
21.1. Caiata, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'elenco di cui all'Allegato B, annesso legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

   «software per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: eye tracking, analisi flussi clienti) e soluzioni di intelligenza artificiale per orientare, in base agli analytics, le leve del marketing mix: modifiche a layout (contenuti su schermi digitali), prezzi dinamici e promozioni, sistemi di Customer Relationship Management;

   software per la multicanalità tra commercio online e offline;

   software per sistemi informativi, di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici e commerciali;

   piattaforme digitali condivise per l'acquisto e la vendita di beni e servizi».
21.2. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta di cui sopra, è cedibile, anche parzialmente, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.».
21.5. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Procedura di ristrutturazione del debito fiscale)

  1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19» è riconosciuta la possibilità in favore dei soggetti titolari di partita Iva, alla data di entrata in vigore della presente legge, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, di avvalersi della procedura di ristrutturazione del debito tributario secondo quanto previsto dai successivi commi.
  2. Con riferimento ai tributi risultanti dovuti e non versati sulla base delle dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale Iva e la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, relative ai periodi d'imposta i cui termini di versamento sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, e indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute, è consentito il versamento cumulativo delle imposte, in unica soluzione o fino ad un massimo di 120 rate mensili, con decorrenza dal 16 ottobre 2022 e comunque non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui al comma 5. Il versamento così effettuato costituisce rimessione in termini e non determina l'irrogazione di alcuna sanzione o maggiorazione, né la richiesta degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
  3. La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche ai tributi sospesi per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi delle disposizioni comprese tra quelle individuate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n-34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonché ai tributi già oggetto di piani di rateizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, o se iscritti a ruolo, anche se originati dalle comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i tributi già iscritti a ruolo la procedura di ristrutturazione del debito fiscale si applica con riferimento ai carichi affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020.
  4. La procedura di ristrutturazione del debito tributario di cui al presente articolo si applica anche alle somme dovute sulla base delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 100, ivi comprese le somme dovute a titolo di acconto, fino al 31 dicembre 2020, anche se non iscritte a ruolo, nonché alle altre somme derivanti da accertamenti con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata. Inoltre, possono rientrare nella medesima procedura, i tributi oggetto di liti fiscali pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, tributi resi definitivi con sentenza passata in giudicato, ma non ancora iscritti a ruolo.
  5. La procedura di cui al presente articolo si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato dell'anno 2020, rispetto al precedente anno 2019. L'applicazione può essere anche parziale, a scelta del contribuente, a seguito di esercizio dell'opzione da manifestarsi a seguito della presentazione di apposita istanza di cui al comma 6.
  6. Al fine di ottenere l'applicazione della procedura speciale di ristrutturazione del debito fiscale e la rateizzazione dello stesso, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centoottanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i tributi compresi nella procedura di ristrutturazione del debito fiscale, i termini di presentazione della stessa, il numero di rate scelto dal contribuente per il versamento del «debito cumulativo», e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
  7. Gli omessi versamenti di cui ai precedenti commi, non danno, in ogni caso, luogo all'applicazione degli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che vengano rispettati i termini e le modalità di pagamento indicati nel presente articolo.
21.04. Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Stabile organizzazione virtuale delle imprese digitali)

  1. Salvo prova contraria, anche indipendentemente dalla sussistenza di qualunque consistenza fisica nel territorio dello Stato, sussiste una significativa e continuativa presenza economica nel territorio stesso, ai sensi dell'articolo 162, secondo comma, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in presenza delle condizioni di cui al comma successivo e in relazione alle attività di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. Il comma 1 del presente articolo si applica nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore della presente disposizione, hanno realizzato congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.
  3. Ai fini della corretta applicazione della presente disposizione è possibile, tramite presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, procedere alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione virtuale situata delle imprese digitali nel territorio dello Stato nonché alla preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del reddito alla stessa attribuibile.
  4. L'amministrazione risponde alle istanze di cui al comma precedente nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.
21.06. Meloni, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Mollicone.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «60.000» è sostituita dalla seguente: «150.000»;

   b) al comma 3:

    1) all'alinea, le parole: «cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «dieci rate»;

    2) la lettera c) è soppressa.
21.08. Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Estensione delle spese ammissibili per l'acquisto dei beni strumentali materiali 4.0)

  1. Nell'elenco di cui all'Allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

   «macchine e attrezzature per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva nel punto vendita e la personalizzazione del prodotto o servizio (ad esempio: forni e celle di lievitazione controllabili da remoto, stampanti 3D);

   sistemi di automazione del magazzino, gestione dell'ordine e consegna al cliente;

   sistemi di check-in, carrelli virtuali, scansione prodotti, instant checkout con pagamento self;

   vetrine interattive, espositori e layout collegati digitalmente a sistemi gestionali, camerini digitali intelligenti per facilitare l'esperienza di acquisto del cliente;

   tecnologie per la raccolta di informazioni su comportamenti dei clienti (ad esempio: eye tracking, analisi flussi clienti) e soluzioni di intelligenza artificiale per orientare, in base agli analytics, le leve del marketing mix».
21.09. Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli, Trancassini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riferimenti ufficiali per l'individuazione dei principi generali e dei criteri in ambito di ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica)

  1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 200, dopo le parole: «per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)», sono aggiunte le seguenti: «, nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE»;

   b) al comma 201, dopo le parole: «per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)», sono aggiunte le seguenti: «, nella traduzione in lingua italiana effettuata su licenza e con approvazione dell'OCSE».
21.012. Osnato, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Albano, Rampelli.

ART. 22.

  Al comma 1, dopo le parole: tecnologica e digitale delle imprese aggiungere le seguenti: in particolare le green digital skills.
22.1. Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile, anche parzialmente, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari».
22.3. Raduzzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alla lettera c) dell'allegato A annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il numero LXXXVIII, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «LXXXIX. Tecniche e tecnologie della mobilità elettrica».
22.20. De Toma, Lucaselli, Mollicone, Zucconi, Caiata.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per l'Imu in favore del comparto del turismo)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) le parole: «a condizione che i relativi proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

    2) le parole: «nel secondo trimestre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo o nel secondo trimestre 2021»;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La condizione di riduzione di fatturato o dei corrispettivi di cui al comma 2, non si applica alle imprese che hanno avviato l'attività successivamente al 1° gennaio 2019».
22.01. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Individuazione dei soggetti a cui si applica il credito d'imposta per Imu)

  1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «a condizione che i relativi proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
22.08. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(«Capitale Umano 4.0»: Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello, nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie green e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale Industria 4.0, rivolte alla politica energetica innovativa, alternativa e pulita, basata sull'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico, nonché all'approfondimento e alla ricerca dei metodi di produzione del gas idrogeno da fonti rinnovabili e dall'utilizzo di biomasse, anche attraverso studi e ricerche legate all'immagazzinamento e il trasporto del gas, analizzando le tecnologie al momento disponibili di integrazione digitale e quelle in via di sviluppo. I soggetti beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.013. Vallascas.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni urgenti per l'industria fonografica)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 91, le parole: «fino all'importo massimo di 800.000 euro nei tre anni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino a esaurimento dei corrispondenti stanziamenti annuali già previsti dalla vigente normativa, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
23.01. Mollicone.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Credito imposta per l'acquisto della carta dei libri)

  1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2022 e 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del citato credito di imposta.
  2. La spesa per l'acquisto della carta ai fini del credito di imposta di cui al comma 1 deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione, il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23.02. Mollicone.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Sospensione degli ammortamenti per imprese con esercizi a cavallo d'anno)

  1. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono adottare le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020 e ai due successivi.
23.025. Zucconi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di accettazione dei pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «anche professionali», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici,».
23.0200. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici)

  1. L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, è abrogato.
23.0201. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

ART. 24.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 160 inserire le seguenti: in particolare progetti di efficienza energetica e produzione/distribuzione di energia rinnovabile,.
24.1. Trano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2022.

  Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 26 per cento.
24.2. Trano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022.
24.3. Caiata, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rifinanziamento della misura «Resto al Sud»)

  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono stanziati ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
24.02. Varchi, Ferro, Giovanni Russo, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

ART. 25.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 400 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 27 per cento.
25.1. Trano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 26 per cento.
25.2. Trano.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
25.3. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

  1. Al fine di sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese e agevolare il rilancio economico del Paese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia e delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, possono essere estinti, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ivi compresi quelli di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i debiti maturati dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2022, sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per omessi versamenti dovuti per imposte sui redditi e relative addizionali, per imposta regionale sulle attività produttive, per imposte sostitutive, per imposta sul valore aggiunto, per ritenute sia a titolo di acconto che di imposta, per contributi previdenziali e assistenziali, per imposta sul valore degli immobili all'estero e per imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero.
  2. Possono essere altresì estinte le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo 5202, le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  3. Possono essere definiti anche i debiti per le imposte, i contributi e le ritenute di cui al comma 1, risultanti da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, anche se non ancora affidati all'agente della riscossione.
  4. I debiti per imposte e contributi di cui al comma 1 possono essere estinti con il pagamento integrale degli stessi, al netto di sanzioni e interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali se già iscritte a ruolo, che non si applicano per chi aderisce alla definizione di cui al comma 1.
  5. I debiti per le sanzioni per omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, ovvero per le violazioni in materia di collocamento per omessa consegna prospetti paga identificate, se iscritte a ruolo, con il codice tributo 5202, per le sanzioni per omesso versamento contributivo obbligatorio riconducibile alle omesse comunicazioni in ordine alle assunzioni e cessazioni del personale, nonché per le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, possono essere estinti con il versamento di una somma corrispondente al 10 per cento delle sanzioni complessivamente irrogate, al netto degli interessi, anche di mora, e degli aggi esattoriali, sia se in fase amministrativa che se affidate all'agente della riscossione, anche se non ancora prese in carico da quest'ultimo.
  6. I debiti portati da atti impositivi pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definiti con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia. Il valore della lite è l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  7. Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
  8. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
  9. In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate, le controversie possono essere definite con il pagamento:

   a) del 40 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in primo grado;

   b) del 15 per cento del valore della controversia, nel caso di soccombenza in secondo grado.

  10. Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
  11. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

   a) in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2022;

   b) nel numero massimo di 120 rate bimestrali, di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2022.

  12. In caso di pagamento rateale, ai sensi del presente articolo, sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2022, gli interessi al tasso dell'1 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  13. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  14. Il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 luglio 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 11.
  15. Nella dichiarazione di cui al comma 14 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare con il pagamento degli importi dovuti nella misura indicata dal comma 11, oltre a quelli indicati dal presente articolo, agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  16. Entro il 30 ottobre 2022, il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 14, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  17. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 14.
  18. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  19. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

  20. Entro il 31 agosto 2022, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 14 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  21. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

   a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;

   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  22. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 14:

   a) alla data del 30 novembre 2022 le dilazioni sospese ai sensi del comma 19, lettera b), sono automaticamente revocate;

   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  23. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:

   a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

   b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

   c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

  24. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 11 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e comunque a partire dal 30 settembre 2022, e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
  25. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  26. Sono esclusi dalla definizione di cui ai commi 1, 2 e 3, i debiti sia in fase amministrativa che affidati all'agente della riscossione, anche se non ancora presi in carico da quest'ultimo, per:

   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna divenute definitive;

  27. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  28. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del citato regio n. 267 del 1942.
  29. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 29 e 31 del presente articolo, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
  30. L'integrale pagamento delle residue somme dovute al 30 settembre 2022 ai sensi della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in un massimo di 120 rate bimestrali di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2022, sulle quali sono dovuti, dal 1° dicembre 2022, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 settembre 2022, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi, apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 21, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 21, lettera b).
  31. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 30 dicembre 2022, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
  32. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a otto giorni, delle rate differite ai sensi del comma 21.
  33. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

   a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

   b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), del citato articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017;

   c) dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.

  Conseguentemente alla rubrica del Capo III aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni in materia di pacificazione fiscale.
25.03. Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Tavolo di lavoro per il sostegno all'internazionalizzazione delle aziende agroalimentari in conseguenza della crisi russo-ucraina)

  1. In ragione della perdita di quote di mercato nelle aree coinvolte dal conflitto russo-ucraino, relativamente a Federazione russa, Bielorussia e Ucraina, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Tavolo di lavoro per l'elaborazione di politiche di impulso e sostegno al reindirizzamento delle esportazioni agroalimentari italiane, con lo scopo di sostenere la ricerca di mercati per le esportazioni di frutta, verdura e prodotti assimilati di origine italiana, con rispetto a tutte le attività che esportano nelle aree oggetto del conflitto almeno il 50 per cento della propria produzione.
  2. Ai partecipanti al Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.
  3. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

   a) coordinamento delle attività di promozione e internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari italiani con rilevanti quote di mercato nei Paesi coinvolti dal conflitto russo-ucraino, come delineato al comma 1;

   b) elaborazione delle necessarie misure di sostegno al comparto agroalimentare in relazione alle minori quote di mercato nelle aree di cui al comma 1.

  4. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e durano in carica un anno.
  5. Il Tavolo è composto da:

   a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dei quali con funzioni di presidente;

   b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

   d) un rappresentante dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE);

   e) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

   f) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole.

  6. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori, ai rappresentanti:

   a) dei consorzi nazionali;

   b) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

   c) delle università.

  7. Il Tavolo può avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati al comma 6, nonché di altri esperti del settore.
25.07. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

ART. 26.

  Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,.
26.1. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

  Al comma 1, quinto periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
26.9. Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: nel limite del 50 per cento, e, al quinto periodo, le seguenti parole: qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti,;

   b) al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

   b-bis) per tutti gli investimenti dei comuni e delle città metropolitane finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2021, n. 101, è riservata una quota del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non inferiore a 500 milioni di euro, le cui modalità e criteri di accesso sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente:

   al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 1.500 milioni di euro e le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.000 milioni di euro;

   al comma 14, sostituire le parole: 3.000 milioni di euro con le seguenti: 3.500 milioni di euro; sostituire le parole: 2.750 milioni di euro con le seguenti: 3.250 milioni di euro; sostituire le parole: 1.500 milioni di euro con le seguenti: 2.000 milioni di euro; sostituire le parole: 1.300 milioni di euro con le seguenti: 1.800 milioni di euro.
26.22. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In presenza di prezzi contrattuali non previsti nel prezzario aggiornato ai sensi del comma 2, questi ultimi dovranno essere aggiornati applicando la variazione percentuale media ponderale derivante dal prezzario aggiornato, ovvero riformulando i nuovi prezzi attraverso l'aggiornamento delle relative analisi;

   b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In presenza di prezzi contrattuali non previsti nel prezzario oggetto di adeguamento ai sensi del presente comma, questi ultimi dovranno essere aggiornati applicando la variazione percentuale media ponderale derivante dal prezzario aggiornato.
26.27. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I concessionari di lavori pubblici, diversi da quelli autostradali, in relazione alle concessioni di lavori affidate sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, possono richiedere all'amministrazione concedente la revisione del piano economico finanziario dell'intervento. A tal fine, le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sono valorizzate applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 del precedente articolo 26.
  2-ter. Qualora la revisione del piano economico finanziario comporti un aumento del prezzo corrisposto dall'amministrazione al concessionario, l'amministrazione provvede ai maggiori oneri con le modalità previste all'articolo 26, commi 1 e 4, per gli appalti di lavori pubblici.
  2-quater. Con riferimento alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni concedenti possono procedere alla rimodulazione del piano economico degli interventi ovvero del piano economico finanziario degli stessi. Qualora la rimodulazione comporti un aumento del prezzo corrisposto dall'amministrazione al concessionario, l'amministrazione provvede ai maggiori oneri con le modalità previste all'articolo 26, commi 6 e 7, per gli appalti di lavori pubblici.
26.200. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 4, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: i dati del contratto di appalto aggiungere le seguenti: o impegno giuridicamente vincolante.
26.39. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

  Al comma 7, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la parola: può con la seguente: deve;

   b) sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: al fine di assicurare il rispetto;

   c) dopo la parola: spettante aggiungere le seguenti: per garantire la copertura finanziaria dei quadri economici progettuali adeguati all'aumento eccezionale dei prezzi di cui al comma uno del presente articolo per garantire l'avvio del procedimento di impiego delle risorse ottenute in qualità di enti attuatori;

   d) sostituire le parole: con i decreti di cui al precedente periodo con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza Stato-città;

   e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo è concesso anche per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche, e la relativa aggiudicazione dei lavori, perfezionate nel 2023.
26.48. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

  Al comma 7, secondo capoverso, dopo le parole: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
26.57. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi sulle imprese della grave crisi internazionale e accelerare gli investimenti pubblici, gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter, e 89, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
  14-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche ai casi in cui le modifiche soggettive contemplate si siano verificate in fase di gara, e per i quali gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi, per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
26.81. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Il Governo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procede al commissariamento entro il 2022 delle opere infrastrutturali di collegamento con aree portuali già assegnate ad ANAS S.p.a., per le quali sussista almeno un piano di fattibilità tecnico-economica e fondi già stanziati non inferiori ai 50 milioni di euro.
26.84. Trano.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

  1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste e imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
  2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione a equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i princìpi disciplinanti il sub-procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
  3. Per i contratti di cui al comma 1, la rinegoziazione di cui al comma 2 viene operata sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
  5. In caso d'insufficienza delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, dopo la parola: 26 aggiungere la seguente: 26-bis,.
26.07. Rizzetto, Rampelli, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Compensazione prezzi nei contratti pubblici di forniture e servizi)

  1. Per i contratti relativi alle forniture e ai servizi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime verificatosi nel corso del 2021 abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore al 5 per cento rispetto al prezzo originario del contratto, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una riconduzione a equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono la soglia indicata. La compensazione avviene nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 3.
  2. Per i contratti di servizi e forniture, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi, prendendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni economiche dei principali elementi di costo di un contratto pubblico di servizi e forniture, al fine di consentire di mantenere l'equilibrio economico del contratto durante l'intero periodo della sua esecuzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali delle singole voci di costo più significative relative a ciascun semestre.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
26.010. Mollicone.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Rinegoziazione)

  1. Per i contratti di appalto privati sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli eventi imprevedibili legati all'eccezionale aumento dei prezzi e alla carenza di approvvigionamento di merci e forniture costituiscono motivo per la rinegoziazione tra le parti di termini, scadenze e oneri economici. La rinegoziazione è ammessa di diritto anche in deroga a eventuali clausole contrattuali difformi.
26.025. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazioni in materia di interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio per i piccoli comuni)

  1. In ragione della perdurante crisi ucraina e delle notevoli difficoltà operative riscontrate dai piccoli comuni italiani nell'arco dell'emergenza, ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti, per i lavori di pertinenza dell'anno 2022, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 31-bis e 31-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
26.027. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Rinegoziazioni contrattuali)

  1. In ossequio al generale principio di buona fede nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, che impongono di procedere alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti imprevisti ed estranei alla sfera di controllo delle parti l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato, le stazioni appaltanti, su istanza dell'appaltatore che abbia presentato offerta nel primo semestre 2021, procedono alla rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi di cui al decreto ministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel caso in cui i prezzari a base di gara non siano aggiornati ai reali prezzi di mercato.
26.028. Maschio, Caiata, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

ART. 27.

  Al comma 1, sostituire la parola: quelli con le seguenti: i concessionari.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: , per i concessionari autostradali nonché in conformità alle economie di progetto per i concessionari di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
27.3. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

  1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 e il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra. Si applica, altresì, alle offerte pervenute nel medesimo arco temporale di cui al periodo precedente.
27.08. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

ART. 28.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: sviluppo e innovazione, aggiungere le seguenti: agli Istituti tecnici superiori (ITS) e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 14-bis»:

   a) al comma 2, dopo le parole: su proposta aggiungere le seguenti: del Ministro dell'istruzione e;

   b) al comma 3, dopo le parole: o un suo delegato, aggiungere le seguenti: il Ministro dell'istruzione, il direttore dell'istituto tecnico superiore proponente,;

   c) al comma 5, sostituire le parole: dalle università interessate con le seguenti: dalle università e dagli istituti tecnici superiori interessati.
28.1. Caiata, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034.
28.2. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.

ART. 29.

  Sopprimere il comma 1.
29.1. Raduzzi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
29.2. Raduzzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di consentire la continuazione dell'attività dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene destinata agli stessi, nell'ambito della dotazione complessiva, già stanziata dall'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera a), e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, nell'ambito della disponibilità di cui alla lettera b).
29.3. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Fondo per il sostegno alle imprese ad alta intensità di esportazione)

  1. Al fine di far fronte all'aumento dei costi dei noli del trasporto marittimo di container e supportare il rilancio dell'economia e dell'export italiani, per le imprese ad alta intensità di esportazione di cui al comma 2 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo denominato «Fondo per il sostegno alle imprese ad alta intensità di esportazione» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese ad alta intensità di esportazione quelle con le seguenti caratteristiche:

   a) abbiano sede legale nel territorio italiano;

   b) abbiano almeno un sito produttivo nel territorio italiano;

   c) presentino un rapporto tra il fatturato proveniente da attività di export e fatturato totale nel 2021 pari o superiore al 40 per cento.

  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalità di ripartizione tra le imprese ad alta intensità di esportazione, come definite dal presente articolo, delle risorse di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.01. Mollicone.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio)

  1. Le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, operanti nel settore del ciclo idrico integrato, e le società calcistiche professionistiche, nella predisposizione dei bilanci in corso al 31 dicembre 2021 e non ancora approvati, valutano le voci e la prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio riconducibili agli aumenti del costo dell'energia elettrica e alle conseguenze economiche negative del conflitto bellico.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
29.03. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

ART. 30.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

  1. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.»;

   b) al quarto periodo, le parole: «del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto» sono sostituite dalle seguenti: «da 25 euro a 500 euro».
30.03. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di normativa edilizia sull'installazione di infrastrutture per impianti di telecomunicazioni)

  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo:

    1) dopo la parola: «in specie», è inserita la seguente: «anche»;

    2) dopo le parole: «destinati ad ospitare», è inserita la seguente: «successivamente»;

   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla installazione di infrastrutture per comunicazione elettronica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica.»;

   c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36», sono inserite le seguenti: «ove previsto,».
30.07. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di esproprio)

  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 44, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del presente decreto, è applicabile anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili, detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica.»;

   b) all'articolo 51, comma 3, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «dei beni immobili», sono inserite le seguenti: «o di diritti reali sugli stessi»;

    2) le parole: «può esperirsi» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore può esperire»;

   c) all'articolo 55, comma 4, dopo le parole: «emana il decreto d'imposizione della servitù», sono inserite le seguenti: «entro 15 giorni dalla richiesta d'intervento d'installazione o manutenzione di reti di comunicazione elettronica».
30.012. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di autorizzazione sismica)

  1. Le opere di cui agli articoli 45, 46 e 47, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, sono considerate non rilevanti ai fini della pubblica incolumità. In conformità al disposto di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le suddette opere è quindi esclusa la necessità della relativa autorizzazione sismica. In ogni caso, in aree assoggettate a rischio sismico, alla relativa documentazione, come prevista dalle suddette norme da presentarsi all'ente locale, deve altresì allegarsi apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico e il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
30.013. Butti.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di installazione degli impianti temporanei di telefonia mobile anche per aree vincolate)

  1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)».
30.022. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni in materia di collaudo statico)

  1. Al fine di favorire la realizzazione d'infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 8-ter, è aggiunto il seguente:

   «8-quater. Per gli interventi d'installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e per ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.».
30.025. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di usi civici)

  1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulle zone gravate da usi civici, il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applica nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e in ogni iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione.
30.032. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni)

  1. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «I comuni possono adottare un regolamento», sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto dei procedimenti autorizzatori semplificati di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche».
30.037. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia infrastrutture di telecomunicazioni)

  1. All'articolo 49, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni e integrazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture e l'ottenimento dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione di cui agli articoli da 5 a 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
30.046. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia infrastrutture di telecomunicazioni)

  1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «ordinanze motivate» sono inserite le seguenti: «rilasciate entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il suddetto termine dalla presentazione dell'istanza, senza che gli enti competenti abbiano rilasciato l'ordinanza, la medesima si intende in ogni caso accolta.».
30.048. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia infrastrutture di telecomunicazioni)

  1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono inserite le seguenti: «, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche».
30.050. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia infrastrutture di telecomunicazioni)

  1. Al comma 4 dell'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, commi da 8 a 12-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse.».
30.051. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia infrastrutture di telecomunicazioni)

  1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali previsioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici non economici nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici.».
30.052. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Semplificazioni procedurali in materia infrastrutture di telecomunicazioni)

  1. All'articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un'Europa Digitale, stabilito nel piano “NextGenerationEU” e il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga non è richiesta la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. L'operatore di rete si limita a comunicare con un preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura, una descrizione sintetica dell'intervento recante altresì documentazione fotografica.».
30.053. Butti, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Norma d'interpretazione autentica)

  1. L'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si interpreta nel senso che il credito d'imposta ivi previsto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, è cedibile a terzi sino al 31 dicembre 2022 con le modalità previste dall'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
30.054. Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di contrasto al mercato illecito)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

   «Art. 41-bis. – (Fabbricazione clandestina di tabacchi lavorati). – 1. Chiunque fabbrica clandestinamente tabacchi lavorati o comunque, a prescindere dalla destinazione d'uso dichiarata o desumibile, idonei ad essere fumati senza ulteriore processo di trasformazione industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 8.000 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.
   2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita da soggetti non autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento.».

   b) all'articolo 47, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

   «5-bis.1. Per i tabacchi lavorati, le deficienze o eccedenze riscontrate in sede di verificazione dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge 19 marzo 2001, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) l'articolo 291-bis è sostituito dal seguente:

   «Art. 291-bis. – (Contrabbando di tabacchi lavorati). – 1. Chiunque, introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato ovvero produce ai fini di un'esportazione non perfezionata ovvero seguita da reimportazione illecita un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e con la reclusione da due a cinque anni.
   2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la multa di euro 10 per ogni grammo convenzionale di prodotto e con la reclusione da sei mesi a due anni.
   3. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.».

   b) all'articolo 291-ter, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

   «e-bis) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti in violazione degli obblighi di iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

   e-ter) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che, seppure iscritti nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono dichiarati contraffatti dai produttori che ne hanno richiesto l'iscrizione, fatte salve ulteriori ipotesi di reato riferite alla contraffazione del prodotto;

   e-quater) nel commettere il reato ha utilizzato prodotti che non rispettano i prescritti parametri degli ingredienti come previsto dalla normativa comunitaria e dalle norme nazionali di recepimento, secondo quanto accertato sulla base di analisi a campione effettuate sugli stessi dall'autorità competente;

   e-quinquies) nei casi in cui viene accertata la flagranza della vendita ad un minore di età.».
30.073. Mollicone.

ART. 31.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, sono soppresse;

   b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di cui al comma 1.
31.9. Varchi, Maschio, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta altresì ai lavoratori del settore industriale che hanno patito periodi di malattia per cui l'applicazione dell'indennità di malattia Inps avrebbe comportato l'applicazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
31.14. Frate, Ferri, Baldini.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Detassazione e decontribuzione dei redditi corrisposti ai lavoratori del turismo)

  1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e garantire il reperimento della manodopera necessaria allo svolgimento delle relative attività, i redditi da lavoro subordinato corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con riferimento ai periodi di paga di giugno, luglio, agosto e settembre 2022, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento e sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei lavoratori.
31.08. Zucconi, Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

ART. 32.

  Al comma 9, sostituire le parole: per il mese di giugno 2022 con le seguenti: nel corso del 2022.
32.11. Giovanni Russo, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. L'indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta altresì in favore del personale docente non di ruolo il cui incarico è terminato il 30 giugno 2022 e che percepisce per il mese di luglio 2022 le prestazioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
32.15. Ferri, Frate, Baldini.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. L'Inps, a domanda, eroga al personale docente non di ruolo, compreso il personale delle scuole pubbliche, paritarie e private, il cui incarico termina il 30 giugno 2022, un'indennità una tantum pari a 200 euro.
32.23. Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. L'Inps, a domanda, eroga ai dottorandi e assegnisti di ricerca un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
32.24. Giovanni Russo, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti di cui al presente comma non sono altresì soggetti alla copertura integrativa di cui all'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
32.28. Rizzetto.

  Sopprimere il comma 18.
32.37. Maschio, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Sopprimere il comma 18.

  Conseguentemente, ai commi 19 e 21, sostituire le parole: da 8 a 18 con le seguenti: da 8 a 17.
32.40. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni per il sostegno alle esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane)

  1. Per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, sostenere le esigenze di liquidità delle famiglie a basso reddito con persone anziane, agevolandone l'accesso al credito e il mantenimento del diritto all'abitazione principale, nonché per contrastare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona e all'assistenza semiresidenziale e residenziale, all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c) possono essere concesse garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, adibite ad abitazione principale e site sul territorio nazionale. La garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e comunque per ciascuna operazione nella misura massima di copertura del minor valore tra il 70 per centro dell'importo finanziato al momento dell'erogazione e il 70 per cento della quota capitale al momento dell'escussione della garanzia. La suddetta garanzia può essere concessa a condizione che i richiedenti abbiano un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro e che il finanziamento inizialmente erogato non superi l'importo di 250.000 euro. La suddetta garanzia può essere escussa solo dopo il completamento dell'escussione della garanzia immobiliare tramite la vendita dell'immobile, nei soli casi in cui il credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita, limitatamente al credito residuo in linea capitale e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo di cui al primo periodo, il quale può surrogarsi nei diritti del creditore che ha attivato la garanzia. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Agli oneri derivanti dagli interventi di garanzia della sezione speciale, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. La dotazione della sezione può essere alimentata da versamenti di enti e organismi pubblici e privati. Alla gestione degli interventi di garanzia provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

   a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;

   b) la misura degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;

   c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);

   d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c).».
32.04. Mollicone, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Rampelli, Lucaselli.

ART. 33.

  Al comma 1, dopo le parole: una tantum per l'anno 2022 aggiungere le seguenti: di importo non inferiore a 200 euro.
33.2. Rizzetto, Zucconi, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: stabilito con il decreto di cui al comma 2 con le seguenti: di 35.000 euro per l'anno 2021.
33.6. Albano, Osnato, Trancassini, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. I periodi di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non rilevano ai fini del computo della durata massima di cui all'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.04. Bignami, Osnato, Trancassini, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   b) le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

   c) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
33.014. Zucconi, Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Osnato, Bignami, Albano.

ART. 34.

  Sopprimerlo.
34.1. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo di due mesi con le seguenti: per un periodo di sette mesi;

   b) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , su richiesta delle regioni,;

   c) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: non oltre 13 milioni, con le seguenti: non oltre 45,5 milioni;

   d) sopprimere il comma 3.
34.4. Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Menga.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34.1.
(Modificazioni all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'ultimo periodo, dopo le parole: «ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e 50 milioni di euro per l'anno 2022, destinati ai datori di lavoro del settore turistico di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
34.014. Zucconi, Lucaselli, Caiata, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34.1
(Detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 lettera c) spettano altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 mila euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.0200. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

ART. 34-bis.

  Sopprimerlo.
*34-bis.200. Barzotti, Invidia.
*34-bis.201. Sarli, Benedetti, Ehm, Suriano.

ART. 35.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

  1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e i servizi di trasporto ferroviario nazionale, non a mercato, sono gratuiti per i cittadini italiani e per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità d'identificazione dei soggetti di cui al comma 1 e di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto delle somme da recuperare, nel periodo di cui al medesimo comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera a), del presente decreto.

  Conseguentemente:

    1) all'articolo 55, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei soggetti rivenditori di energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e dei soggetti produttori di armi da guerra,»;

    2) all'articolo 58, comma 4, sopprimere la parola: 35,
35.1. Spessotto, Trano, Vianello, Raduzzi, Vallascas.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 79 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:

   al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: euro 60 con le seguenti: euro 200;

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri aggiuntivi derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto e agli oneri aggiuntivi derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
35.2. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Proroga di termini in materia di tutela delle persone vulnerabili e sostegno al trasporto pubblico non di linea)

  1. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023».
35.05. Bignami, Lucaselli, Albano, Osnato, Trancassini, Rampelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

  1. Alla Tabella A – Parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è aggiunto il seguente:

   «1-sexies) servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), punto 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
35.010. Butti, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per le spese relative alle prestazioni sanitarie di tipo odontoiatrico)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano alle persone fisiche in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a euro 30.000, un contributo nella misura massima di euro 600, parametrato secondo le modalità e i criteri disposti dal comma 2, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022 che costituisce tetto massimo di spesa, finalizzato a sostenere le spese relative alle prestazioni sanitarie di tipo odontoiatrico di cui al comma 2, eseguite e fatturate da professionisti assicurati e iscritti agli albi provinciali degli odontoiatri afferenti all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri che esercitano l'attività privatamente o in forma di studi associati o di società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito anche la Commissione nazionale dell'albo degli odontoiatri in seno all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e il sindacato di categoria comparativamente più rappresentativo, sono disposte tutte le modalità di attuazione del presente articolo ovvero anche le tipologie di prestazioni sanitarie per le quali è possibile chiedere il contributo, la misura del contributo da assegnare agli aventi diritto e i relativi criteri di parametrazione di cui al comma 1, i requisiti, anche reddituali, per la relativa assegnazione nonché le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo e i criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.
35.019. Gemmato, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

ART. 37.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 26 per cento.
37.1. Trano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 250 milioni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate a finanziare protocolli sulla graduazione programmata degli sfratti e la rinegoziazione dei contratti di locazione.

  Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento, con le seguenti: 26 per cento
37.2. Trano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno è definita la ripartizione agli enti locali delle risorse di cui al presente articolo.
37.4. Trano.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di invalidità)

  1. Al fine di mitigare l'impatto economico del caro energia sui soggetti fragili, i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.
  2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, sono posti a carico del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
37.07. Bellucci, Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di invalidità)

  1. Al fine di mitigare l'impatto economico del caro energia sui soggetti fragili, in via sperimentale e limitatamente al 2022, i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.
  2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 52 milioni di euro annui per il 2022, sono posti a carico del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
37.08. Bellucci, Rampelli, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di invalidità)

  1. Al fine di mitigare l'impatto economico del caro energia sui soggetti fragili, i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono equiparati a quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 94 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
37.09. Rampelli, Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di assegno di invalidità)

  1. Al fine di mitigare l'impatto economico del caro energia sui soggetti fragili, in via sperimentale e limitatamente all'anno 2022, i limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono equiparati a quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 94 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
37.010. Rampelli, Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato.

ART. 39.

  Al comma 1, dopo le parole: Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni,.
39.1. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i soggetti beneficiari del fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'agevolazione connessa alla garanzia è concessa al soggetto beneficiario sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
39.14. Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La dotazione del comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnata alla data del 31 dicembre 2021, è utilizzata anche per le finalità del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, incrementato per l'anno 2022 di 67 milioni di euro. I contributi in conto interessi del Fondo relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.
39.19. Mollicone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    a. al comma 1, lettera c), dopo le parole: «Titolo V», sono aggiunte le seguenti: «e Titolo VI»;

    b. al comma 2, dopo le parole: «3 luglio 2017, n. 117», sono aggiunte le seguenti: «cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381»;

   b) all'articolo 7, comma 1, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatto salvo quanto specificamente previsto per le società cooperative»;

   c) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «Titolo V», sono aggiunte le seguenti: «e Titolo VI»;

   d) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «società a responsabilità limitata», sono aggiunte le seguenti: «, anche in forma cooperativa».
39.200. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Disposizioni in materia di guardie particolari giurate)

  1. All'articolo 138, comma 3, del testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «di pari durata.» sono inserite le seguenti: «Qualora le guardie particolari giurate svolgano un servizio con funzione di sola televigilanza e telesorveglianza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del ministero dell'interno del 1° dicembre 2010, per queste ultime non è necessario l'impiego dell'arma sul luogo di lavoro».
39.0200. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Osnato.

ART. 40.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2023 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato è aumentato di ulteriori 200 milioni di euro allo scopo di incrementare adeguatamente l'indennità per il personale del comparto di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medici e personale sanitario.
40.4. Albano, Gemmato.

  Al comma 3, sostituire le parole: 170 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 3, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;

   b) al comma 5, sostituire le parole da: 370 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede per 370 milioni di euro ai sensi dell'articolo 58 e per 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.10. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli equilibri dei bilanci dei comuni con riferimento ai rischi di perdita delle aziende pubbliche locali investite dalle conseguenze della crisi epidemiologica da virus COVID-19 e dall'attuale crisi derivante dal conflitto in corso in Ucraina, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo di 250 milioni di euro da ripartire sulla base di criteri proposti nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 106, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, mediante decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2022, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Ai fini di cui al presente comma alle riunioni del predetto tavolo di confronto partecipano due funzionari nominati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esperti in materia di trasporto pubblico locale.
40.32. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione della proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali e degli effetti economici della crisi ucraina, i comuni beneficiari del contributo di cui all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 luglio, con decreto del Ministro dell'interno.
40.39. Caiata, Varchi, Ferro, Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per il triennio 2022-2024, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare le quote di avanzo vincolato per investimenti derivanti da trasferimenti di risorse statali, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione urbanistica e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
40.64. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al contributo previsto per gli ambiti territoriali sociali)

  1. Al comma 797 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al suddetto fondo, nel computo complessivo degli assistenti sociali assunti nei diversi ambiti territoriali, devono essere calcolate anche le assunzioni a tempo determinato o mediante altre forme di lavoro flessibile, riferite ai comuni che risultano impossibilitati, per qualsiasi motivo determinato dalle disposizioni vigenti in materia di limiti o vincoli di spesa del personale, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato».
40.01. Forciniti.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, dopo le parole: «nei comuni montani» aggiungere le seguenti: «nei comuni del cratere sismico del terremoto 2016, e nei comuni della regione Marche fino a 5.000 abitanti.».
40.04. Albano, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Prisco.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Disposizioni straordinarie in materia di imposta di registro per i beni immobili ubicati nei terreni montani)

  1. Agli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili ubicati nei terreni montani come delimitati ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di valore economico inferiore a 5.000 euro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
40.06. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
40.07. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
40.08. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

ART. 41.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021 con le seguenti: sulla base delle perdite di gettito subite nel 2021 rispetto al 2019.
41.15. Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione delle criticità nel raggiungimento degli equilibri di bilancio, anche alla luce del ruolo che la città metropolitana svolge nel mantenimento del patrimonio infrastrutturale a servizio del territorio, per il triennio 2022-2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui senza vincoli di destinazione alla città metropolitana di Milano, da corrispondersi a cura del Ministero dell'interno.

  Conseguentemente, al comma 2, le parole: 80 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni di euro.
41.16. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

ART. 42.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: seicentomila con la seguente: duecentomila.
42.4. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Istituzione di un Fondo per il contrasto dell'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa finalizzato all'acquisto e manutenzione di immobili inutilizzati)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:

   a) all'acquisto di immobili da parte dei comuni con priorità di acquisto di immobili derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli enti pubblici non economici e di altri enti pubblici, inclusi gli enti previdenziali, ovvero immobili da privati purché già realizzati da almeno cinque anni in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo, da destinare alla soluzione di situazioni di precarietà abitativa di nuclei in condizioni di povertà in particolare soggetti a sfratti e a nuclei famigliari collocati nelle graduatorie comunali;

   b) a interventi di ristrutturazione e di riqualificazione di alloggi e immobili dei comuni già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni.

  3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di acquisto o di ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma deve definire anche la tempistica di attuazione di quanto previsto dal presente articolo, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento;

   b) all'articolo 58, comma 4, alinea, dopo la parola: 42, aggiungere la seguente: 42-bis, e alla lettera c) sostituire le parole: quanto a 6.508 milioni di euro con le seguenti: quanto a 7.308 milioni di euro.
42.01. Suriano, Ehm, Sarli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Istituzione di un Fondo per il recupero e la manutenzione di alloggi inutilizzati di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli IACP)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili è istituito un Fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2022 finalizzato a rafforzare il contrasto all'emergenza abitativa nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE del 13 novembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate esclusivamente a interventi di ristrutturazione e di riqualificazione di alloggi e immobili degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP già destinati a edilizia residenziale pubblica inutilizzati per mancanza di manutenzioni.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione dei programmi di ristrutturazione di cui al comma 2, da finanziare, nonché i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma deve definire anche la tempistica di attuazione e le forme di monitoraggio di quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso i programmi di ristrutturazione per le unità immobiliari di cui al presente articolo devono essere avviati non oltre il 31 dicembre 2002, pena la decadenza del finanziamento.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 55, comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella misura del 25 per cento con le seguenti: nella misura del 27 per cento;

   b) all'articolo 58, comma 4, alinea, dopo la parola 42, aggiungere la seguente: 42-bis, e alla lettera c) sostituire le parole: quanto a 6.508 milioni di euro con le seguenti: quanto a 7.108 milioni di euro.
42.04. Ehm, Suriano, Sarli.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Incremento Fondo progettazione enti locali)

   All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 51, le parole: «di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di 570 milioni di euro per l'anno 2022, di 600 milioni per l'anno 2023»;

   b) al comma 53-ter, le parole: «e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e al 31 agosto 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022 e al 31 agosto 2022».

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4:

   a) all'alinea sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 42-bis, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.952.778.500 euro per l'anno 2022, 5.717.200.000 euro per l'anno 2023.;

   b) alla lettera f) sostituire le parole: quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 con le seguenti: quanto a 1.250 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 1.000 milioni per l'anno 2024.
42.013. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Contributo straordinario finalizzato al miglioramento dei collegamenti tra le città di Roma e Rieti)

  1. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne della regione Lazio e la città di Roma Capitale, nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra le città di Roma e Rieti, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.
42.016. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

ART. 43.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e delle città metropolitane aggiungere le seguenti: delle regioni a statuto ordinario.
43.1. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta eccezione per le disposizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
43.15. Varchi, Ferro, Giovanni Russo, Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Sopprimere i commi 9 e 10.
43.18. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, destina, con apposita ordinanza, una quota fino a 40 milioni di euro ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge, per la realizzazione di uno o più interventi per un importo tra 200.000 e 500.000 euro, parametrato sulla base di dimensione demografica e danno da sisma, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.
  11-ter. Per la copertura degli interventi di cui al comma 11-bis, il Commissario straordinario è autorizzato a utilizzare le somme versate al bilancio dello Stato, a partire dall'anno 2017, dalla Camera dei deputati a favore del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, trasferite nella contabilità speciale n. 6035 ad egli intestata, non sottoposte ad altro vincolo di destinazione.
43.20. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

   «8-bis. Su una apposita piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario è gestito il flusso dei dati contenuti nei badge di cantiere, previsti dal comma 6, e nel “settimanale di cantiere” di cui alla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011 del 3 agosto 2011.
   8-ter. Il trattamento dei dati, correlato con le opere di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2017, di cui è titolare il Commissario per la ricostruzione è regolato con uno o più atti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in conformità con la disciplina recata dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con la disciplina adottata ai sensi del precedente periodo sono tra l'altro individuati i responsabili del trattamento, il regime di garanzie, i limiti di gestione di impiego e di accessibilità dei dati personali che confluiscono nella piattaforma informatica di cui al comma 9.
   8-quater. Per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche attraverso la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
   8-quinquies. Alle ulteriori esigenze della struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge, fino alla concorrenza di 500 mila euro per l'anno 2022.».

  11-ter. All'articolo 32 del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2, le parole: «di un'unica piattaforma», sono sostituite dalle seguenti: «di una piattaforma».
43.22. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione, per gli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in soluzioni abitative di emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81».
  11-ter. Per l'adozione delle misure di cui al comma precedente, pari a 2,85 milioni per ciascun anno dal 2023 al 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43.23. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  11-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43.25. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «per il biennio 2019-2020» sono aggiunte le seguenti: «e fino ad un massimo di 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
  11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
43.26. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022».
  11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 8,818 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità della contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
43.27. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri relativi agli enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee guida antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.
43.31. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è aggiunto il seguente:

   «4-bis.1. Ai provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, a esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ai sensi del comma 4-bis, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
43.32. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le misure di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si applicano, fino al 31 dicembre 2022, anche nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. Ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
43.34. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al comma 1 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono aggiunte le seguenti: «nonché agli edifici che risultano danneggiati da qualsiasi sisma, anche fuori dai crateri sopra indicati».
43.35. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
43.36. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Rimborso e anticipazione Iv imprese danneggiate sisma 2016)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

   «Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso»;

   b) all'articolo 38-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, le parole: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30.»;

    2) al comma 3, le parole: «n. 102. Alla», sono sostituite dalle seguenti: «n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla».

  2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'Iva per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.
   7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti Iva maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso.».
43.03. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Proroga gestione ricostruzione)

  1. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «per l'anno 2021». sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023». A tal fine è autorizzata la spesa annuale di euro 72.27 milioni.
  2. Fermo restando quanto previsto al comma, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente a ciascuna delle predette annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  3. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «anche in categorie professionali differenti»;

   b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

  4. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

    alla lettera c), le parole: «alla data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023, fatta salva l'anzianità già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

   b) al comma 2:

    alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

    alla lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023, fatta salva l'anzianità già maturata sulla base delle disposizioni tempo per tempo vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, e 3, sono destinate le risorse non utilizzate di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020. Ai fini del relativo riparto, fra gli enti di cui al comma 3, dello stesso articolo 57, si provvede si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro il 31 marzo 2022 presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
43.06. Trancassini, Albano, Prisco, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Agevolazioni fiscali per la regione Basilicata e la Zes interregionale con il porto di Taranto)

  1. Ai fini della compensazione per il consumo di territorio subito per effetto dell'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sui consumi dei prodotti energetici di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2022, ai residenti nella regione Basilicata da almeno un anno ed alle imprese che hanno la propria sede legale ed operativa sul territorio regionale lucano o all'interno dell'area Zes ionica riconducibile al porto di Taranto e sono in possesso di idonea certificazione ambientale, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari all'aliquota nazionale di accisa.
  2. Sono escluse dal contributo le imprese che operano nel settore dell'estrazione (codice ATECO B06) e raffinazione petrolifera (codice ATECO C 19.20) e della siderurgia (codice ATECO C24.10).
  3. Per il 2022 è sospesa la deducibilità dal reddito di esercizio delle royalties e dei canoni sostenuti dalle imprese per le attività di produzione di gas naturale, olio combustibile e petrolio (upstream).
  4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 1.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 90 mila euro annui per il 2022, si provvede mediante il maggior gettito derivante dal comma 3.
43.09. Caiata, Lucaselli, Trancassini, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 31-octies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023».
43.010. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Eliminazione contributo allo Stato per i costi della politica delle province)

  1. A decorrere dall'anno 2022 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Al conseguente onere, pari a 52 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43.013. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Eliminazione spending review province 2023-2025)

  1. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane», sono soppresse. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43.016. Trancassini, Osnato, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Soppressione del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

  1. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppresse le lettere a) e b).
43.021. Osnato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Albano, Bignami.

ART. 44.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) finanziare i posti di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, presentati ai sensi delle linee guida allegate al decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e valutati positivamente dalla Commissione di cui all'articolo 3 delle medesime linee guida in relazione agli avvisi del Ministero dell'interno del 16 e 25 marzo 2022.
44.1. Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, la parola: «ucraini» è soppressa.
44.4. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di minori non accompagnati)

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in applicazione della convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana una direttiva volta a chiarire che un minore accompagnato da un tutore legittimamente riconosciuto dall'autorità ucraina non è considerato minore straniero non accompagnato.
44.02. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

ART. 46.

  Al comma 1, sostituire le parole: profughi ucraini con le seguenti: profughi del conflitto ucraino.
46.1. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Albano, Bignami, Osnato, Rampelli.

ART. 47.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Misure in relazione alla crisi ucraina)

  1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, è abrogato.
47.01. Vianello, Trano, Raduzzi, Spessotto, Vallascas, Benedetti, Ehm, Sarli, Suriano.

ART. 48.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

  1. Al comma 1, capoverso comma 7-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: e militari.
48-bis.200. Maria Tripodi.

ART. 49.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Proroga per l'attività di monitoraggio degli aiuti COVID erogati nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19)

  1. In ragione del perdurare del contesto di crisi economica internazionale dovuto alla crisi ucraina, il termine per la presentazione delle autodichiarazioni per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19, come modificate con la comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, così come definita, nella sua attuazione, dal provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022 dell'Agenzia delle entrate ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, è prorogato al 30 settembre 2022.
  2. In attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, il termine finale per la registrazione degli aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è differito di novanta giorni.
49.01. Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Albano, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo per interventi strutturali di politica economica)

  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incremento di 18 milioni di euro complessivamente per gli anni dal 2025 al 2034.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
49.02. Osnato, Trancassini, Bignami, Albano, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Imposta sul valore aggiunto sui beni alimentari)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici della crisi Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sul valore aggiunto per i beni di cui alla Tabella A, parte I, parte II, numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 19), 20), parte III da numeri 1) a 93), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica in misura pari all'uno per cento.
  2. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di contenere gli effetti economici della crisi Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni delle acque minerali di cui ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, si applica in misura pari all'uno per cento».
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai rimanenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145.
49.08. Raduzzi.

ART. 51.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
51.1. Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 8-bis con il seguente:

  8-bis. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni delle Forze armate, con particolare riferimento alle Forze Speciali, e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la figura del «soccorritore militare» da inserire prioritariamente nelle unità delle Forze Speciali nonché in tutte le unità dell'Esercito e delle altre Forze Armate orientate a operare con elevati livelli di autonomia tattica. Tale soccorritore militare si configura come un operatore tattico abilitato alla condotta di selezionati interventi salvavita e non il contrario mediante la frequentazione di appositi corsi di formazione in Italia o all'estero. Il compito che deve assolvere consiste nell'effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato in assenza di adeguati presidi sanitari sul campo tattico.
51.150. Trancassini, Osnato, Deidda, Galantino.

  Sopprimere il comma 10.
*51.34. Raduzzi.
*51.35. Trano.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di agevolare da parte delle imprese nazionali ed estere e degli altri operatori economici afferenti al mercato dei prodotti energetici, anche in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in ragione delle esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'individuazione dell'autorità amministrativa competente all'accertamento delle relative imposte, al comma 2 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «delle dogane e dei monopoli», sono sostituite dalle seguenti: «delle accise, dogane e monopoli».
51.41. Albano.

ART. 54.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 10 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera b):

    1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Entro i suddetti limiti di massa complessiva, il trasporto può essere effettuato con autoveicoli o complessi di autoveicoli isolati aventi un numero di assi superiore a quello indicato.»;

    2) al terzo periodo, dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più»;

   b) al comma 10-bis:

    1) all'alinea, primo periodo, le parole: «da adottare entro il 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «contenente anche le necessarie disposizioni transitorie di attuazione, da adottare entro il 30 giugno 2022»;

    2) alla lettera b), dopo le parole: «complessi di veicoli a otto» sono inserite le seguenti: «o più».
54.2. Mollicone.

ART. 55.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) al comma 1, primo periodo dopo le parole: «dei soggetti rivenditori di energia elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e delle aziende farmaceutiche,».
55.1. Trano.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico»;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:

   a) il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;

   b) il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati, così come desumibili dai libri giornali di banche e intermediari finanziari e che abbiano come sottostante gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi.

   3-ter. Per i soggetti di cui al comma 1, ai fini della determinazione della base imponibile del contributo solidaristico straordinario di cui al comma 3, i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive devono essere rettificati:

   a) delle operazioni attive e passive intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero;

   b) dei differenziali monetari positivi o negativi pagati o incassati in relazione agli strumenti finanziari derivati, associabili alle medesime operazioni, stipulati per la copertura del rischio di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, del gas metano, del gas naturale o dei prodotti petroliferi, ancorché non rilevanti ai fini Iva, incluse le operazioni intrasocietarie di società non residenti con stabili organizzazioni in Italia e di società residenti con stabili organizzazioni all'estero».
55.14. Osnato.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui al comma 1 è dovuto anche da banche e intermediari finanziari che esercitano nel territorio dello Stato attività di compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi o attività di negoziazione di prodotti contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico.»;

  Conseguentemente, al medesimo comma,dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume:

   a) il totale delle operazioni attive, al netto dell'Iva, e il totale delle operazioni passive, al netto dell'Iva derivanti dalla compravendita di gas metano, gas naturale, energia elettrica o prodotti petroliferi;

   b) il totale di quanto pagato o incassato in relazione a contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati, swap e altri contratti su strumenti derivati connessi al settore energetico quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti.».
55.9. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, dopo le parole: «dei carburanti» sono aggiunte le seguenti: «e dalle imprese che svolgono attività finalizzata a migliorare l'efficienza energetica dei sistemi, nonché la loro gestione».
55.16. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 con le seguenti: 1° marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 1° marzo 2021.
55.27. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: nella misura del 25 per cento aggiungere il seguente periodo: Il contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è calcolato sull'incremento del saldo delle operazioni attive e passive al netto dell'accisa e dell'Iva.

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 3:

   alla lettera c) sostituire le parole: quanto a 6.508 milioni di euro con le parole: quanto a 6.108 milioni di euro;

   alla lettera g) sostituire le parole: quanto a 1.500 milioni di euro con le parole: quanto a 1.900 milioni di euro.
55.33. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 2, dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario».
55.38. Foti, Trancassini, Osnato.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata fra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione per determinare la base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2, aggregando la base imponibile, sia positiva che negativa, delle proprie società controllate, a condizioni che anche dette società esercitino le attività di cui al comma 1.».
55.59. Foti, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Limitatamente ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2022, l'entità del contributo di cui al comma 1 è ridotta in misura pari all'eventuale valore risultante dal meccanismo di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.».
55.68. De Toma, Zucconi, Caiata.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) il comma 7 è abrogato.
55.69. De Toma, Zucconi, Caiata.

ART. 56.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
56.2. Meloni, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

ART. 57.

  Sopprimerlo.
57.1. Trano, Vianello, Raduzzi, Spessotto, Vallascas.

  Sopprimere il comma 3.
57.4. Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Albano, Rampelli.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'Entry/Exit system – EES)

  1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato «Entry/Exit System (EES)», di cui al regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, e al regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, e al fine di garantire il regolare esperimento delle operazioni di frontiera a partire dal 30 settembre 2022, data di avvio del sistema, in attuazione dell'articolo 64 del predetto regolamento (UE) 2017/2226, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituto un fondo rubricato «Fondo per le dotazioni tecnologiche di accesso all'Entry/Exit System presso gli aeroporti nazionali», con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2022, finalizzato all'erogazione di contributi a fondo perduto agli aeroporti per il recupero dei costi sostenuti per l'approvvigionamento e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES.
  2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 e di rendicontazione dei costi sostenuti dai gestori aeroportuali.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
57.01. Lucaselli, Trancassini, Rampelli, Albano, Bignami, Osnato.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative volte a favorire il sistema di accoglienza diffusa dei profughi ucraini, con particolare riferimento allo snellimento degli adempimenti burocratici e all'erogazione delle risorse economiche a favore delle famiglie ospitanti e degli enti del terzo settore – 3-03062

   ENRICO BORGHI, QUARTAPELLE PROCOPIO, CECCANTI, CIAMPI, FIANO, GIORGIS, MAURI, POLLASTRINI, RACITI, BERLINGHIERI e LORENZIN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da notizie a mezzo stampa si è appreso che il nuovo sistema dell'accoglienza diffusa per i profughi ucraini in fuga dalla guerra, introdotto dal decreto-legge n. 21 del 2022 e dal decreto-legge n. 50 del 2022 e che fa perno sul coinvolgimento del terzo settore, sta procedendo molto a rilento per una serie di motivi, tra i quali è da annoverare senz'altro la gran mole di adempimenti burocratici che sono stati richiesti agli enti del terzo settore e che hanno spesso impedito di fatto la firma delle necessarie convenzioni e, dunque, il conseguente sblocco dei fondi;

   anche la necessità di siglare un accordo di programma con i comuni, per far partire le convenzioni, si sta rivelando un punto critico, non avendo molti comuni ancora dato il via libera a questi accordi;

   i fondi stanziati per l'accoglienza diffusa messa in campo dagli enti del terzo settore non sono stati dunque ancora erogati, mentre ci sarebbero a disposizione 318 milioni di euro, che comprendono anche le risorse per il contributo di sostentamento agli ucraini, che hanno trovato una sistemazione autonoma;

   particolarmente allarmante è poi la situazione di numerose famiglie italiane che, sulla spinta delle dichiarazioni del Governo e con grande generosità, hanno aperto le proprie case e offerto la propria ospitalità, nella convinzione che prima o poi avrebbero ricevuto un sostegno in tal senso, mentre è ormai chiaro che le famiglie, che in questi mesi hanno già accolto i profughi, facendosi carico delle spese, rimarranno fuori dal sistema dell'accoglienza diffusa;

   trascorsi più di quattro mesi dallo scoppio della guerra e anche alla luce del vertiginoso innalzamento dei prezzi, appare grave che gli enti e le associazioni del terzo settore, che tramite strutture e famiglie hanno fornito ospitalità ai rifugiati fin dalle prime settimane, non abbiano ancora ricevuto risorse –:

   quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare per valorizzare il più possibile l'accoglienza dei profughi presso le famiglie italiane, reperendo quanto prima le risorse necessarie a sostenere queste famiglie, nonché in generale per favorire la più ampia sburocratizzazione degli adempimenti necessari alla stipula delle convenzioni.
(3-03062)


Iniziative per garantire un adeguato sistema di accoglienza e tutele a favore dei lavoratori immigrati, con particolare riferimento al comparto agricolo – 3-03063

   MENGA, DORI, ROMANIELLO, PAOLO NICOLÒ ROMANO e SIRAGUSA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la brutale invasione da parte della Federazione russa in Ucraina ha innescato, oltre ad una drammatica emergenza umanitaria, una grave crisi del nostro sistema agroalimentare, con i rincari delle sementi e dei mangimi degli ultimi mesi, cui si aggiunge la drammatica conseguenza legata ai cambiamenti climatici che dopo settimane di siccità sta minacciando un terzo della produzione agricola nel Centro e Nord Italia;

   di contro destano allarme e forte preoccupazione le migliaia di lavoratori stranieri, privi di regolare permesso di soggiorno, che continuano a lavorare nei campi e a raccogliere i prodotti ortofrutticoli destinati alle nostre tavole, garantendo la sicurezza alimentare delle nostre comunità;

   come è noto da tempo, le condizioni dei braccianti agricoli sono in molti casi indegne e inumane e le baraccopoli in cui sono costretti a vivere questi lavoratori sono luoghi insalubri e indecenti, in molti casi controllati da vere e proprie organizzazioni criminali;

   secondo un censimento ministeriale la Puglia è la regione con più «ghetti» d'Italia; nonostante la sottoscrizione, presso la prefettura di Foggia il 24 maggio 2021, del protocollo d'intesa relativo al progetto di riconversione del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone in una foresteria regionale, avente il fine di realizzare un modello sperimentale di accoglienza, nulla è cambiato;

   tale situazione espone le comunità locali a ricadute di ordine pubblico con episodi incendiari delle baraccopoli. Il 27 giugno 2022 l'ennesimo rogo divampato all'interno della baraccopoli di Torretta Antonacci, nel foggiano, ha causato la morte di Yusupha Joof, bracciante di 35 anni rimasto intrappolato nell'incendio della sua baracca;

   per denunciare questa ennesima tragedia e l'indegna condizione dei braccianti il sindacalista della Lega braccianti, Aboubakar Soumahoro, nella giornata del 4 luglio 2022 ha iniziato uno sciopero della fame e della sete incatenandosi a Piazza Montecitorio;

   100 milioni di euro della missione 5 «Inclusione e coesione» del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati destinati alla provincia di Foggia per smantellare gli insediamenti abusivi dei braccianti, attraverso il recupero di soluzioni alloggiative dignitose per questi lavoratori –:

   in ossequio agli impegni assunti pubblicamente dall'inizio del suo incarico di Governo, assodato il prossimo smantellamento di tutti i ghetti presenti in provincia di Foggia, quali iniziative di competenza urgenti, necessarie ed opportune intenda porre in essere per garantire ai tanti lavoratori stranieri immigrati in Italia un sistema di accoglienza e di tutele in grado di superare il diniego sistematico dei diritti umani e per contrastare il fenomeno del caporalato.
(3-03063)


Iniziative volte a contrastare il fenomeno delle cosiddette baby gang – 3-03064

   TONELLI, MOLINARI, IEZZI, FIORINI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, ROMANÒ, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   le cronache riportano, ormai quotidianamente, una situazione molto allarmante dovuta all'aumento esponenziale del tasso di criminalità tra le fasce dei più giovani: i gravissimi e già noti fatti accaduti a Peschiera del Garda il 2 giugno 2022 non rappresentano, purtroppo, un caso isolato, ma ormai un preoccupante fenomeno di grave allarme sociale che sta interessando grandi città come piccoli centri del nostro Paese;

   stando ai dati, nel biennio 2020-2021 le segnalazioni riferite ai minori denunciati o arrestati in Italia sono cresciute del 14,22 per cento e il 45,71 per cento dei minori denunciati o arrestati è di origine straniera, immigrati di seconda generazione, un dato che in Lombardia sale addirittura al 53 per cento;

   i più recenti dati Istat a disposizione, reperibili nel rapporto rilasciato il 21 ottobre 2021, indicano che in Italia ci sono 3.373.876 cittadini non comunitari regolarmente presenti nel nostro Paese e, per la fascia di età tra i 14 e i 17 anni, rappresentano il 9,6 per cento dell'intera popolazione, che però commette, tra le altre cose, il 65 per cento degli scippi e il 47,7 per cento delle violenze sessuali;

   i numeri sopra riportati devono far sicuramente riflettere: le baby gang sono diventate un fenomeno molto diffuso, sono composte prevalentemente da giovanissimi di seconda ed anche terza generazione, come confermato dallo stesso Ministro interrogato ai giornali, che frequentano le scuole italiane;

   questo fenomeno, che ormai sta dilagando senza freni nelle nostre città nonostante il grande impegno e la professionalità delle forze dell'ordine e sta creando grande preoccupazione nelle nostre comunità, è frutto di una serie di politiche del passato (ed anche più di recente con ormai 28.405 arrivi via mare rispetto ai 7.314 del 2020) di un'accoglienza senza freni nel nostro Paese e della mancanza di un percorso effettivo di integrazione, che non può essere certo sostituito dal riconoscimento di un diritto all'acquisto automatico della cittadinanza italiana, la quale rappresenta invece il punto di arrivo di tale percorso –:

   quali iniziative immediate intenda assumere al fine di contrastare il gravissimo e allarmante fenomeno delle baby gang illustrato in premessa.
(3-03064)


Iniziative urgenti in materia di gestione dei flussi migratori, anche alla luce degli effetti del perdurare del conflitto russo-ucraino – 3-03065

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da quando le condizioni del mare si sono stabilizzate con la bella stagione, l'ondata di sbarchi irregolari verso l'Italia è inarrestabile;

   dal 21 giugno 2022, in una sola settimana sono approdati sulle coste italiane oltre duemila migranti, che fanno salire a quota 27 mila il numero complessivo degli arrivi dall'inizio del 2022;

   il dato è allarmante, se si considera che, stando ai dati dichiarati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno riferiti all'ultimo quadriennio (dati aggiornati al 27 giugno di ogni anno) risulta un incremento esponenziale, che vede balzare il dato che nel 2019 si attestava a 2.144 immigrati arrivati illegalmente, nel 2020 a 6.614, per poi raggiungere le soglie di 19.749 nel 2021 e 26.652 del 2022;

   questi numeri sono destinati ad aumentare; la crisi economica e alimentare derivata dal conflitto in Ucraina, infatti, sta amplificando le condizioni già precarie di molti Paesi, soprattutto nordafricani, sull'orlo della carestia e, di conseguenza, innescando nuove ondate migratorie;

   per questo motivo è sempre più urgente rivedere il modello dell'accoglienza in Italia, predisponendo un adeguato sistema di controllo del flusso dei migranti rivolto a garantire la sicurezza delle frontiere esterne, seriamente compromessa, invece, dalle immigrazioni irregolari;

   al contrario, il Ministro interrogato secondo gli interroganti non agisce, permettendo in sostanza che nella nostra nazione imperversi un fenomeno che, fuori controllo, compromette sicurezza pubblica e stabilità politica e sociale –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere, sia sul versante nazionale che sul versante europeo, per intervenire concretamente e tempestivamente sulle politiche di gestione dei flussi migratori, specie alla luce delle previste nuove ondate connesse al perdurante conflitto russo-ucraino.
(3-03065)


Iniziative per adeguate politiche industriali a favore del settore della chimica, con particolare riferimento agli stabilimenti di Siracusa e Porto Marghera – 3-03066

   TIMBRO, FORNARO e DE LORENZO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   desta molta preoccupazione la situazione al polo petrolchimico di Siracusa, dove il colosso dell'energia russo Lukoil raffina il 22 per cento del greggio che arriva via mare dalla Russia;

   la Regione siciliana, assieme alle organizzazioni sindacali e alle imprese, ha chiesto al Governo il riconoscimento di area di crisi complessa. I sindacati hanno organizzato il 10 giugno 2022 una partecipata manifestazione davanti alla raffineria Lukoil per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla gravità della situazione e sui rischi occupazionali per il territorio;

   analoga situazione problematica, sempre nell'ambito della chimica, è presente a Porto Marghera, dove già nel 2001 Eni ha annunciato, in maniera unilaterale, l'intenzione di chiudere l'impianto di cracking gestito da Versalis. La decisione, che rientra per Eni all'interno della strategia di decarbonizzazione e di transizione ecologica, non è stata accompagnata però da nessun piano credibile di riconversione strategica per la chimica italiana, né di garanzia sulla continuità delle produzioni e degli approvvigionamenti per i siti produttivi legati agli stabilimenti di Porto Marghera, né rispetto al mantenimento dei livelli occupazionali;

   il settore della chimica rappresenta un asset strategico per il Paese sia da un punto di vista di politiche industriali volte alla trasformazione ecologica della produzione e di transizione energetica, sia per l'importante peso occupazionale ed economico;

   la chimica italiana è un settore produttivo fondamentale per la nostra economia: nel Paese rappresenta il quarto settore industriale con un valore del 6 per cento del fatturato dell'industria nazionale; in Europa è il terzo produttore, con una quota di mercato del 9,5 per cento, e il dodicesimo al mondo;

   il settore della chimica non è rappresentato solo dai grandi stabilimenti, ma è caratterizzato da un ampio indotto di piccole e medie imprese che contano il 68 per cento dell'occupazione totale;

   l'Italia da anni non si è dotata di un'adeguata politica industriale per la chimica e non si comprende quale ruolo intenda assumere Eni, di cui lo Stato detiene una partecipazione strategica;

   l'indispensabile strategia di riconversione ecologica della chimica italiana deve prevedere la riqualificazione e la riconversione degli impianti che rappresentano un patrimonio fondamentale per il Paese –:

   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda intraprendere per affrontare la crisi della chimica italiana, aggravata dalla situazione prodotta della guerra in Ucraina, nell'ambito delle politiche di riconversione ecologica, con particolare attenzione alle sopra citate situazioni di Siracusa e Porto Marghera.
(3-03066)


Tempi e modalità di erogazione delle risorse previste a favore dei familiari dei medici di medicina generale deceduti a causa del COVID-19 – 3-03067

   SPORTIELLO, RUGGIERO, D'ARRANDO, LOREFICE, MAMMÌ, MISITI, NAPPI, PENNA, PROVENZA, VILLANI, ALEMANNO, BARBUTO, TUZI, GRIPPA e LIUZZI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la pandemia da COVID-19 ha comportato un gradissimo impegno professionale ed umano da parte della classe medica, che ha dovuto affrontare con grande spirito di sacrificio ed abnegazione la lotta contro un virus sconosciuto e mortale;

   in questa lotta si sono distinti, oltre ai medici ospedalieri, i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, che hanno esercitato i propri compiti di assistenza sanitaria, soprattutto territoriale, fungendo da prima barriera contro il virus. Molti di loro hanno pagato con la vita la loro abnegazione all'adempimento del proprio dovere di assistenza e cura;

   il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, all'articolo 22-bis istituisce un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato «all'adozione di iniziative di solidarietà» a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il 31 gennaio 2020, abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o «come concausa» del contagio da COVID-19, disponendo altresì al comma 2 l'individuazione di tutte le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1, mediante decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

   l'articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, incrementa di 15 milioni di euro per l'anno 2022 il sopra citato fondo, destinandolo alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari deceduti per COVID;

   tale misura intende far fronte alla necessità di fornire un doveroso indennizzo ai figli e ai coniugi di tutte le categorie di medici non soggetti a contratto di lavoro subordinato. Ad oggi tali indennizzi non sono mai stati erogati; inoltre, è di tutta evidenza che il fondo destinato a tale scopo appare insufficiente per un congruo indennizzo a favore delle famiglie coinvolte, pertanto sarebbe auspicabile un necessario ulteriore incremento del fondo stesso –:

   quali siano i tempi e le modalità di erogazione di tali ristori a favore dei figli e coniugi, in particolare, dei medici di medicina generale, che contano il numero più alto di deceduti nel corso della pandemia e che attendono una risposta da oltre due anni.
(3-03067)


Iniziative per la ripartizione e l'erogazione delle risorse del fondo per il contrasto dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione – 3-03068

   GRANDE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   nella legge di bilancio per il 2022, all'articolo 1, commi 687 e 688, viene istituito il fondo per il contrasto dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione presso il Ministero della salute;

   per l'anno 2022 il fondo è finanziato con 15 milioni di euro, mentre per il 2023 lo sarà con 10 milioni –:

   quali iniziative siano state intraprese da parte del Ministro interrogato per far sì che le risorse vengano allocate, ripartite ed utilizzate.
(3-03068)


Elementi circa tempi e modalità di assegnazione ai comuni delle risorse per lo svolgimento di attività ludico-ricreative dei bambini e degli adolescenti e intendimenti del Governo in merito alla stabilizzazione di tali fondi – 3-03069

   MARCO DI MAIO, COLANINNO, FREGOLENT, UNGARO, VITIELLO e OCCHIONERO. — Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   l'emergenza sanitaria derivata dalla diffusione epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare;

   dalle limitazioni alla mobilità alla chiusura delle scuole, bambini e adolescenti hanno sofferto particolarmente gli effetti di queste misure: lo stress prolungato, l'incertezza e l'isolamento sociale possono portare ad ansia, aggressività, introversione o persino depressione e autolesionismo. Questi alti livelli di stress hanno spesso influenzato lo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti, soprattutto nelle famiglie a basso reddito e in condizioni di povertà sociale ed educativa;

   per questa ragione, a partire dal maggio 2020 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020), sono state previste specifiche misure applicative per consentire lo svolgimento, in sicurezza, delle attività ludico-ricreative dei bambini e degli adolescenti, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità delle linee guida elaborate dal Dipartimento per le politiche della famiglia;

   sono state, altresì, stanziate risorse aggiuntive destinate a finanziare, in collaborazione con enti pubblici e privati, interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa;

   anche nel 2022, con il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, è stato istituito un fondo al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie Stem, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;

   attualmente i comuni hanno già avviato le attività dei centri estivi, utilizzando risorse proprie –:

   quali siano le modalità e le tempistiche previste per l'assegnazione delle risorse ai comuni e le possibilità per il loro impiego e se sia volontà del Governo arrivare a una stabilizzazione di questi fondi.
(3-03069)


Iniziative volte al contrasto del divario di genere, con particolare riguardo alle politiche sociali e occupazionali – 3-03070

   POLIDORI. — Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   nel 2021 in Italia sono state uccise 118 sono donne, di cui 102 assassinate in ambito familiare/affettivo e 70 per mano del partner o ex partner. Da gennaio al 25 giugno del 2022 sono 58 le donne uccise in Italia, secondo i dati del Ministro dell'interno;

   malgrado le iniziative del Governo, il nostro Paese è ancora attraversato da gravi divari di genere; le donne sperimentano forti svantaggi rispetto agli uomini anzitutto in ambito lavorativo: il livello di occupazione femminile in Italia si attesta attorno al 50 per cento;

   la debolezza economica delle donne è alla base delle diverse forme di violenza, cui le stesse sono sottoposte;

   il carico di lavoro familiare continua a gravare in misura preponderante sulle donne, in assenza di un welfare adeguato tanto per i minori, quanto per gli anziani e i disabili, dei quali sono le donne ad occuparsi;

   l'aiuto alle donne, la compiuta realizzazione della parità, l'uguaglianza delle possibilità tra donne e uomini, nonché il benessere delle famiglie, e quindi del corpo sociale, non può prescindere dal potenziamento del welfare, particolarmente rivolto a bambini, anziani e disabili;

   soltanto quando si potrà fare affidamento su una rete moderna ed efficiente di servizi alla persona, le donne potranno effettivamente coniugare la professione ai carichi ed alle cure domestiche e sarà realizzato il work-life balance;

   considerato che l'azzeramento del divario di genere è indicato come una priorità strategica e trasversale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, forse le risorse destinate a tali aspetti possono ritenersi ancora oggi non sufficienti;

   ad eccezione del Meridione, dove vi è stato un forte potenziamento, per gli asili nido il piano prevede 3,6 miliardi di euro, forse troppo poco rispetto agli oltre 200 miliardi di euro arrivati dall'Unione europea;

   è necessario garantire con riforme, istruzione e investimenti le stesse opportunità economiche e sociali tra uomini e donne in un'ottica di gender mainstreaming;

   nel 2020 in Europa il divario fra le donne con figli occupate è del 71,2 per cento, mentre il tasso di occupazione per gli uomini sale all'89,1 per cento. Un gap che quindi passa da meno di 3 (in assenza di figli) a quasi 18 punti di differenza. Questa dinamica è ancora più evidente nel nostro Paese, con il 28,3 per cento di divario tra occupazione maschile e femminile in presenza di un almeno un figlio –:

   quali iniziative il Governo intenda intraprendere per fronteggiare e risolvere le problematiche di cui in premessa.
(3-03070)