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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 28 giugno 2022

NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI
IN CALENDARIO

Pdl n. 2307-2965 – modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati

Discussione sulle linee generali: 10 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 40 minuti
Gruppi 7 ore e 30 minuti
Lega – Salvini premier 1 ora e 8 minuti
MoVimento 5 Stelle 1 ora e 1 minuto
Partito Democratico 59 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 55 minuti
Insieme per il futuro 45 minuti
Fratelli d'Italia 41 minuti
Italia Viva 39 minuti
Liberi e Uguali 33 minuti
Misto: 49 minuti
  Alternativa 10 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 9 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 6 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 6 minuti
  Centro Democratico 4 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 4 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 4 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti

Pdl n. 105-194-221-222-717-920-2269-2981-3511 – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

Tempo complessivo: 20 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 10 ore;

• seguito dell'esame: 10 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore per la maggioranza 20 minuti 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti 10 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 38 minuti 1 ora e 28 minuti
(con il limite massimo di 12 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 7 ore e 22 minuti 6 ore e 32 minuti
Lega – Salvini premier 1 ora e 8 minuti 1 ora e 5 minuti
MoVimento 5 Stelle 1 ora e 1 minuto 56 minuti
Partito Democratico 57 minuti 53 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 53 minuti 49 minuti
Insieme per il futuro 44 minuti 38 minuti
Fratelli d'Italia 40 minuti 34 minuti
Italia Viva 38 minuti 32 minuti
Liberi e Uguali 33 minuti 25 minuti
Misto: 48 minuti 50 minuti
  Alternativa 11 minuti 8 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 9 minuti 7 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 5 minuti 5 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 5 minuti 5 minuti
  Centro Democratico 4 minuti 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 4 minuti 3 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 4 minuti 3 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 3 minuti 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti 3 minuti

Mozione n. 1-00540 e abb. – Iniziative in materia di energia nucleare di nuova generazione

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 21 minuti
Lega – Salvini premier 42 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Insieme per il futuro 26 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 27 minuti
  Alternativa 6 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 5 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 28 marzo 2022

Mozione n. 1-00586 e abb. – Iniziative in materia di disciplina di bilancio e governance economica dell'Unione europea

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 21 minuti
Lega – Salvini premier 42 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Insieme per il futuro 26 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 27 minuti
  Alternativa 6 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 5 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 21 marzo 2022

Pdl 1059-A/R – Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività

Seguito dell'esame: 5 ore.

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 39 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 6 minuti
Lega – Salvini premier 30 minuti
MoVimento 5 Stelle 26 minuti
Partito Democratico 25 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 23 minuti
Insieme per il futuro 18 minuti
Fratelli d'Italia 16 minuti
Italia Viva 15 minuti
Liberi e Uguali 12 minuti
Misto: 21 minuti
  Alternativa 4 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 3 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 2 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 2 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Pdl n. 2493-2804 – Disciplina del volo da diporto o sportivo

Seguito dell'esame: 8 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 13 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 27 minuti
Lega – Salvini premier 54 minuti
MoVimento 5 Stelle 47 minuti
Partito Democratico 44 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 41 minuti
Insieme per il futuro 32 minuti
Fratelli d'Italia 28 minuti
Italia Viva 26 minuti
Liberi e Uguali 21 minuti
Misto: 34 minuti
  Alternativa 7 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 6 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 4 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 4 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 3 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Mozione n. 1-00671 concernente iniziative per sopperire alla carenza di personale nei settori del turismo e dell'agricoltura e per sostenere le relative filiere produttive

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 21 minuti
Lega – Salvini premier 42 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Insieme per il futuro 26 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 27 minuti
  Alternativa 6 minuti
  Vinciamo Italia – Italia al centro con Toti 5 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 20 giugno 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 28 giugno 2022.

  Albano, Amitrano, Annibali, Ascani, Baldelli, Barelli, Anna Lisa Baroni, Battelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Coin, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Elia, D'Incà, D'Ippolito, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Alessandro Pagano, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Perconti, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Terzoni, Vignaroli, Vito, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Albano, Amitrano, Annibali, Ascani, Baldelli, Barelli, Anna Lisa Baroni, Battelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Coin, Colletti, Comaroli, Davide Crippa, D'Elia, D'Incà, D'Ippolito, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Alessandro Pagano, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Perconti, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Terzoni, Vignaroli, Vito, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 giugno 2022 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   BATTILOCCHIO e D'ATTIS: «Disposizioni per favorire la dismissione delle centrali elettriche a carbone di Brindisi e Civitavecchia nonché per il risanamento ambientale e la promozione delle attività imprenditoriali e dell'occupazione nelle aree interessate» (3657).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 giugno 2022, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, recante istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità, della concessione di assegni straordinari vitalizi, con indicazione dei relativi importi, al signor Antonio Centanin, scrittore, poeta e sceneggiatore, alla signora Emiko Kubota, cantante lirica, e al signor Silvano Orlandi, cuoco e pasticciere.

  Queste comunicazioni sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2598 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3656)

A.C. 3656 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    nello svolgimento delle attività investigative penali e di prevenzione finalizzate all'aggressione dei patrimoni illeciti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si avvale di specifiche banche dati gestite da Enti pubblici e privati, per acquisire informazioni economiche e patrimoniali dei soggetti indagati;

    la modalità di accesso ai dati da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sono diversificate e possono avvenire attraverso canali differenti;

    alcune di queste banche dati, infatti, sono accessibili direttamente dal Sistema Informativo Interforze, come per esempio nel caso della ANAGRAFE TRIBUTARIA, di NET – INPS, AGI e MCTC Info Web;

    altre, invece, sono consultabili tramite portali dedicati e fruibili in forza di convenzioni stipulate con gli Enti detentori, come nel caso di SISTER, ARGO, ANAGRAFE RAPPORTI FINANZIARI, eccetera;

    purtroppo, attualmente, soltanto alcune delle banche dati in argomento consentono l'accesso diretto alle informazioni attraverso servizi in cooperazione applicativa, cosiddetto web-service, che garantiscono uno scambio diretto e sicuro di dati;

    nella maggior parte dei casi, invece, in assenza di servizi in cooperazione applicativa, l'accesso alle informazioni avviene con modalità tradizionali, che comportano l'acquisizione manuale dei dati utili allo svolgimento delle indagini patrimoniali penali e di prevenzione dei reati, con gravi ripercussioni sulla durata e le qualità di quest'ultime, nonché sulla possibilità di gestire e analizzare in modo efficace e correlato le risultanze delle interrogazioni;

    al fine di superare le menzionate criticità, sarebbe, dunque, auspicabile che tutti gli Enti interessati condividessero i dati con le medesime logiche di accesso e consultazione attraverso web-services dedicati, nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di trattamento dei dati personali e delle indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a migliorare e rendere più efficiente l'interscambio delle menzionate informazioni, nell'ottica di garantire la progressiva interoperabilità tra le diverse banche dati in argomento, anche valutando se tali iniziative possano rientrare tra quelle finanziabili nel quadro del PNRR e dotando la PA di strumenti analoghi a quelli utilizzati nel circuito bancario e finanziario.
9/3656/1. Lattanzio.


   La Camera,

   premesso che:

    nello svolgimento delle attività investigative penali e di prevenzione finalizzate all'aggressione dei patrimoni illeciti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si avvale di specifiche banche dati gestite da Enti pubblici e privati, per acquisire informazioni economiche e patrimoniali dei soggetti indagati;

    la modalità di accesso ai dati da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sono diversificate e possono avvenire attraverso canali differenti;

    alcune di queste banche dati, infatti, sono accessibili direttamente dal Sistema Informativo Interforze, come per esempio nel caso della ANAGRAFE TRIBUTARIA, di NET – INPS, AGI e MCTC Info Web;

    altre, invece, sono consultabili tramite portali dedicati e fruibili in forza di convenzioni stipulate con gli Enti detentori, come nel caso di SISTER, ARGO, ANAGRAFE RAPPORTI FINANZIARI, eccetera;

    purtroppo, attualmente, soltanto alcune delle banche dati in argomento consentono l'accesso diretto alle informazioni attraverso servizi in cooperazione applicativa, cosiddetto web-service, che garantiscono uno scambio diretto e sicuro di dati;

    nella maggior parte dei casi, invece, in assenza di servizi in cooperazione applicativa, l'accesso alle informazioni avviene con modalità tradizionali, che comportano l'acquisizione manuale dei dati utili allo svolgimento delle indagini patrimoniali penali e di prevenzione dei reati, con gravi ripercussioni sulla durata e le qualità di quest'ultime, nonché sulla possibilità di gestire e analizzare in modo efficace e correlato le risultanze delle interrogazioni;

    al fine di superare le menzionate criticità, sarebbe, dunque, auspicabile che tutti gli Enti interessati condividessero i dati con le medesime logiche di accesso e consultazione attraverso web-services dedicati, nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di trattamento dei dati personali e delle indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile atta a migliorare e rendere più efficiente l'interscambio delle menzionate informazioni, previa individuazione della necessaria copertura finanziaria degli oneri connessi, nell'ottica di garantire la progressiva interoperabilità tra le diverse banche dati in argomento, anche valutando se tali iniziative possano rientrare tra quelle finanziabili nel quadro del PNRR e dotando la PA di strumenti analoghi a quelli utilizzati nel circuito bancario e finanziario.
9/3656/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Lattanzio.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

    in particolare l'articolo 14, ai commi 6-decies-6-terdcies e 6-quindecies-6-noviesdecies, si occupa del riordino della disciplina sui ricercatori universitari sostituendo le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e b) delle legge 30 dicembre 2010, n. 240) con una unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile;

    l'introduzione di una unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato è espressamente correlata alla finalità di dare attuazione, nell'ambito della Missione 4, Componente 2 del PNRR, alle misure di cui alla Riforma 1, mirata a potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, sia la ricerca finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese, riservando particolare attenzione all'investimento sui giovani ricercatori e favorendo la creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale;

    il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai titolari di contratto della nuova figura di ricercatore a tempo determinato è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento, come stabilito da regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 (Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), provvisto di reali tutele previdenziali e garanzie sociali. Il contratto è pertanto analogo a quello degli attuali ricercatori a tempo determinato di tipo B, come analoga è la disciplina per la quale i nuovi contratti di ricercatore a tempo determinato non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, mentre costituiscono titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni; con questa forma di contratto si interviene avvicinando il sistema della ricerca italiana agli standard europei in materia di diritto del lavoro e all'aumento di tutele sociali e previdenziali, che sono all'origine dell'aumento dei costi associati ai quali si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; non si può dire altrettanto, purtroppo, delle retribuzioni dei ricercatori, che continuano ad essere molto inferiori rispetto a quelli dei colleghi di altri Paesi europei e che sono anche una delle principali causa della fuga dei cervelli e del loro mancato rientro in Italia;

    uno studio pubblicato nel 2021 dalla Oxford Academic, «Science and Public Policy» che ha attinto dai dati ricavati da MORE3 (Mobility Patterns and Career Paths of EU Researchers), un'indagine statistica sulla mobilità internazionale dei ricercatori finanziato dalla Commissione europea, ha rilevato che l'Italia ha visto emigrare 14.000 ricercatori dall'inizio della crisi finanziaria del 2008, parzialmente ridotti solo dopo il 2015, in seguito a interventi da parte dei Governi che si sono succeduti per incentivare il rientro nel Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare ogni possibile intervento normativo, affinché vengano stanziate specifiche risorse finanziare per adeguare le retribuzioni dei ricercatori nel nostro Paese agli standard economici europei, così da renderlo maggiormente attrattivo e invertire il trend di emigrazione dall'Italia, fenomeno presente ormai da troppi anni.
9/3656/2. Ianaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 44 del testo in discussione, reca disposizioni in materia di formazione iniziale dei docenti nella scuola di I e II grado, tassello cardine della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1);

    l'articolo 5-ter della legge n. 15 del 2022, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, ha introdotto la proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

    all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 13 aprile 2017, n. 59, recante disposizioni in materia di «riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 1072», sono definiti i requisiti di accesso al concorso per le graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno;

    sono considerati requisiti di idoneità per l'accesso alle GPS:

     laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

     24 crediti formativi universitari o accademici, (di seguito 24 CFU) acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia spedato e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

     Diploma Magistrale ante 2001 + 24 CFU;

     Diploma IIP+ 24 CFU;

     unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2 comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    con decreto del Ministero dell'istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 sono definite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, nonché pubblicati gli allegati A/5 e A/6 contenenti le tabelle di valutazione dei titoli per ITP per accedere alle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2020/21 e 2021/22;

    il diploma di laurea triennale L19 in Scienze dell'educazione e della formazione in pedagogia dell'infanzia, con decreto del Ministero 378/2018, che definisce i titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, consegue, attraverso la definizione del piano di studi, non solo i 24 CFU richiesti per graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno, ma fornisce un'adeguata preparazione relativamente alla disciplina propria dell'educazione con approfondimento didattico, educativo, formativo ed istruttivo;

    con decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, articolo 121, si sottolinea l'equiparazione dei docenti educatori, ovvero personale educativo, classe di concorso PPPP, inserito in GAE dal 2002;

    con decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 399, all'articolo 3 i docenti educatori vengono inseriti nell'area funzione docente finalizzata alla formazione ed educazione degli alunni convittori e semiconvittori;

    con provvedimenti giurisdizionali del tribunale del Lazio del luglio 2014 e del Consiglio di Stato nonché delle autotutele amministrative delle università di Roma3 e della Basilicata è stato garantito l'accesso al personale educativo per le prove preselettive al tirocinio formativo attivo sul sostegno della scuola primaria;

    con decreto del Ministero dell'istruzione del 10 settembre 2010, n. 249 emanato ai sensi della legge n. 244, 24 dicembre 2007 e successive modificazioni, venivano definiti percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, articolati in «corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo»;

    con il decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 attuativo della legge 107 del 13 luglio 2015 (cosiddetta legge sulla «buona scuola»), veniva stabilita la soppressione dei TFA prevedendone la sostituzione con i percorsi di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT);

    con legge n. 145 del 30 dicembre 2018, si stabiliva che l'abilitazione all'insegnamento dovesse conseguirsi esclusivamente tramite concorsi periodici,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a definire le classi di concorso per il personale educativo o comunque garantire, ai titolari di diploma di laurea L19, la possibilità di accesso al concorso periodico di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.
9/3656/3. Trizzino.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame al Senato è stato approvato un emendamento all'articolo 14 che prevede una importante novella della disciplina vigente in materia di personale delle Università;

    in particolare i commi dal 6-septies al 6-novies introducono i contratti di ricerca che sostituiscono gli attuali assegni di ricerca;

    il comma 6 del nuovo articolo 22 della legge 240 del 2010, rubricato «Contratti di ricerca», se da una parte stabilisce che l'importo del contratto di ricerca sia stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito dall'altra prevede che la spesa complessiva per la stipula dei contratti di ricerca non oltrepassi la spesa media sostenuta nell'ultimo triennio;

    l'importo annuo lordo degli attuali assegni di ricerca è stato stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2011, n. 102, in una somma pari a 19.367 euro, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante. Se la base di calcolo di partenza per i contratti di ricerca è la retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo definito (attualmente pari a circa 29.000 al lordo degli oneri) appare evidente che il rispetto del limite di spesa del triennio precedente equivale ad un numero complessivo di contratti di ricerca necessariamente inferiore a quello degli assegni di ricerca stipulati nel triennio precedente,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di competenza utili a superare l'evidenziata criticità e garantire, in coerenza con gli impegni PNRR e con gli investimenti recenti, l'aumento delle risorse umane e finanziarie impegnate nella ricerca.
9/3656/4. Bella, Melicchio.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame al Senato è stato approvato un emendamento all'articolo 14 che prevede una importante novella della disciplina vigente in materia di personale delle Università;

    in particolare i commi dal 6-septies al 6-novies introducono i contratti di ricerca che sostituiscono gli attuali assegni di ricerca;

    il comma 6 del nuovo articolo 22 della legge 240 del 2010, rubricato «Contratti di ricerca», se da una parte stabilisce che l'importo del contratto di ricerca sia stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito dall'altra prevede che la spesa complessiva per la stipula dei contratti di ricerca non oltrepassi la spesa media sostenuta nell'ultimo triennio;

    l'importo annuo lordo degli attuali assegni di ricerca è stato stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2011, n. 102, in una somma pari a 19.367 euro, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante. Se la base di calcolo di partenza per i contratti di ricerca è la retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo definito (attualmente pari a circa 29.000 al lordo degli oneri) appare evidente che il rispetto del limite di spesa del triennio precedente equivale ad un numero complessivo di contratti di ricerca necessariamente inferiore a quello degli assegni di ricerca stipulati nel triennio precedente,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative di competenza utili a superare l'evidenziata criticità e garantire, in coerenza con gli impegni PNRR e con gli investimenti recenti, l'aumento delle risorse umane e finanziarie impegnate nella ricerca.
9/3656/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Bella, Melicchio.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge n. 36 del 2022 in corso di conversione, sono state introdotte nell'ordinamento ulteriori misure urgenti finalizzate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR;

    l'articolo 35 richiama le misure di semplificazione introdotte dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di affidamento dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR, stabilendo che esse siano applicate anche agli investimenti pubblici suddivisi in lotti funzionali;

    l'adozione di misure di semplificazione e accelerazione nella fase di affidamento e di esecuzione degli appalti pubblici è necessaria al fine di assicurare la tempestiva attuazione delle riforme di cui al PNRR, anche in vista del pagamento delle rate dei fondi destinati all'Italia;

    alle regioni del Meridione d'Italia è destinato il 40 per cento dell'intero ammontare delle risorse del PNRR previste per il Paese;

    tuttavia, in sede di prima applicazione, sono emerse delle difficoltà attuative legate, da un lato, all'emersione di interessi illeciti e criminali nella gestione dei fondi PNRR e, dall'altro, alle difficoltà amministrative dimostrate nel concreto svolgimento delle procedure di affidamento, soprattutto dagli enti locali del Mezzogiorno;

    più nello specifico, con riferimento al primo aspetto, è noto l'interesse che le consorterie criminali nutrono per la spesa pubblica e gli appalti di lavori e di servizi. A tale consapevolezza ha, peraltro, fatto seguito la recente sottoscrizione, da parte di molte Prefetture – Uffici Territoriali del Governo ed amministrazioni regionali, provinciali e locali, di Protocolli di legalità espressamente finalizzati alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture finanziati con i fondi del PNRR;

    appare, pertanto, necessario prevedere meccanismi atti a garantire – sì – la celerità delle procedure di aggiudicazione, senza però con questo pregiudicare la trasparenza;

    quanto al tema della capacità amministrativa degli enti territoriali del Mezzogiorno d'Italia nella predisposizione dei bandì di gara, nell'espletamento delle procedure e nella finalizzazione degli appalti, l'esperienza dei primi mesi di attuazione del PNRR ha evidenziato la consistenza del rischio di mancata o ritardata realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR. Risulta, infatti, che alcune procedure siano andate deserte per mancanza di candidati e che altre si siano bloccate per l'assenza di personale dotato della necessaria professionalità tecnica;

    allo stato, appare, quindi, opportuno impedire che ragioni di celerità compromettano l'obiettivo della prevenzione dell'influenza e dell'infiltrazione di interessi illeciti e criminali nei lavori e nei servizi;

    allo stesso modo, appare necessario prevedere adeguate misure di sostegno agli enti attuatoti, anche prestando attenzione particolare per l'effettivo seguito pratico delle procedure assunzionali in corso e per l'impiego proficuo delle persone reclutate, così evitando che la quota riservata ai territori meridionali finisca per essere redistribuita in favore di enti locali più strutturati dal punto di vista dell'esperienza amministrativa e della capacità tecnico-gestionale,

impegna il Governo:

   ad adottare le iniziative necessarie per sostenere gli enti locali in caso di situazioni critiche nella progettazione, nella gestione della spesa e nell'attuazione degli interventi, affinché tali enti possano far fronte all'impegno straordinario di attuare i programmi del PNRR attraverso sia il monitoraggio dei concorsi, sia il supporto diretto da parte delle amministrazioni centrali, senza trascurare l'eventuale utilizzo di professionalità del territorio come supporto esterno alla progettazione, al fine di sopperire alla carenza di personale tecnico qualificato necessario a realizzare efficacemente i progetti previsti dal medesimo Piano, intraprendendo sin da ora una valutazione per la collocazione stabile in organico, ove possibile, di tutte le figure necessarie previste per ciascun ente locale per l'espletamento delle funzioni ordinarie anche oltre la scadenza del PNRR;

   a monitorare l'effettiva distribuzione territoriale delle risorse nel rispetto del vincolo di destinazione al Sud – secondo le indicazioni del Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – ponendo in essere le opportune clausole di salvaguardia, affinché le risorse non assegnate per carenza di domande ammissibili vengano rimesse a disposizione dei territori del Mezzogiorno, garantendo comunque il rispetto temporale delle milestone e degli obiettivi previsti;

   a valutare ulteriori forme di accelerazione procedurale sempre nel rispetto delle misure di cautela e prevenzione dell'infiltrazione criminale negli appalti, in collaborazione con le amministrazioni a ciò preposte, emanando apposite «Linee guida» che richiamino a un'applicazione sia dell'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, sia dell'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge Severino) e sollecitando la stipula dei Protocolli di legalità di cui all'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011.
9/3656/5. Barbuto, Grippa.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    durante l'esame in Senato è stato approvato un emendamento che prevede la stabilizzazione di 1200 operatori giudiziari attualmente in servizio presso il Ministero della giustizia, assunti in seguito al bando di concorso di cui al Decreto Dirigenziale del 15 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4A serie speciale concorsi ed esami n. 72 del 15 settembre 2020;

   considerato che da tale doverosa procedura restano fuori 358 operai attualmente in servizio presso il medesimo dicastero, con la stessa mansione, la stessa qualifica e vincitori del medesimo concorso che prevedeva quale requisito di ammissione il possesso di uno dei seguenti titoli:

     1) avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

     2) avere completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parte dell'Ufficio per il processo;

     3) avere svolto, con esito positivo, il tirocinio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;

     4) avere svolto, per almeno un anno, attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei due punti precedenti;

     5) essere stati, quali volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma;

     6) avere completato senza demerito, quali ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata, la ferma contratta;

    ritenuto che la modifica introdotta in Senato, esclude, di fatto, dalla procedura di stabilizzazione degli operatori giudiziari possessori dei titoli di cui ai punti 3, 5 e 6 del bando succitato, e potrebbe produrre effetti pregiudizievoli e, comunque, un trattamento discriminatorio tra gli stessi operatori giudiziari attualmente in servizio;

    ritenuto infine che, qualsiasi provvedimento di stabilizzazione avrebbe dovuto tenere conto del complesso della graduatoria definitiva del concorso ed interessare, seppure gradualmente, tutti, vincitori ed idonei, gli operatori in servizio con contratto a tempo determinato in forza del predetto bando, per offrire pari opportunità tutta la platea,

impegna il Governo

ad intervenire, anche attraverso un urgente provvedimento normativo, al fine di stabilizzare tutti i 1558 operatori giudiziari attualmente in servizio, con contratto a tempo determinato, presso il Ministero della giustizia in forza del bando di concorso di cui al Decreto Dirigenziale del 15 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4A serie speciale concorsi ed esami n. 72 del 15 settembre 2020, al fine di offrire una pari opportunità a tutta la platea di tali operatori giudiziari ad oggi impiegati nel dicastero.
9/3656/6. Pignatone, Grippa, Barbuto, Gallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, reca una serie di misure urgenti finalizzate all'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

    l'articolo 37 in particolare, che detta disposizioni in materia di ZES e ZLS, introduce, tra le altre misure, una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili, che siano strumentali agli investimenti;

    al riguardo, si ricorda come le Zone Economiche Speciali, (istituite dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) prevedono una serie di procedure e condizioni, all'interno delle quali, le imprese già operative o di nuovo insediamento, possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni definite dalla normativa europea come «meno sviluppate» o «in transizione»; in Italia le aree territoriali meno sviluppate, con il PIL pro capite inferiore al 75 per cento della media europea, sono individuate nelle seguenti regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania e quelle in transizione, con un PIL pro capite tra il 75 per cento e il 90 per cento della media europea, sono le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise;

    le finalità delle Zone Economiche speciali consistono, com'è noto, nel creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove aziende, attraverso la previsione di benefici fiscali, grazie al riconoscimento degli investimenti effettuati nelle aree in precedenza esposte, attraverso il beneficio di un credito d'imposta, commisurato al costo dei beni acquistati entro il 31 dicembre, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 100 milioni di euro;

    uno degli obiettivi fondanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è proprio quello del miglioramento della produttività delle imprese che richiede, conseguentemente, investimenti connessi principalmente alla digitalizzazione e all'innovazione tecnologica, oltre che il rafforzamento del ruolo e dell'efficacia delle ZES attraverso investimenti e riforme;

    gli effetti negativi e penalizzanti, determinati dalle conseguenze della crisi economica in atto, a seguito dell'emergenza pandemica durata due anni e del conflitto bellico in corso in Ucraina, stanno causando gravi conseguenze per le imprese italiane, le quali si trovano nella sostanziale impossibilità di finanziare gli investimenti ai ritmi precedenti alla crisi in corso, proprio in ragione del calo degli investimenti privati e dalla riduzione della domanda interna;

    le piccole e medie imprese in particolare, hanno avuto la necessità di ricorrere a un maggiore indebitamento per far fronte ad una crisi imprevedibile, senza precedenti e dalle ingenti perdite economiche;

    la straordinarietà del momento economico attuale determina pertanto, l'esigenza di assicurare la massima liquidità alle imprese, anche favorendo temporaneamente l'accesso a fonti finanziarie innovative rispetto al passato, facendo leva anche su misure di incentivazione fiscale come parte integrante del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in grado di aumentare la produttività, la competitività e la sostenibilità delle imprese italiane;

    in relazione alle suesposte osservazioni, si ravvisa la necessità di estendere la circolazione dei crediti d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nonché in particolare a tutte le imprese che operano all'interno delle Zone Economiche Speciali, al fine di assicurare la liquidità immediata alle imprese, oltre che alle economie locali, garantendo al contempo, la realizzazione degli investimenti necessari per il miglioramento della produttività del sistema,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, di adottare iniziative normative, finalizzate a prevedere l'estensione dell'opzione di cessione del credito d'imposta, anche in favore delle Zone Economiche Speciali, consentendo pertanto, per quelle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nelle medesime aree territoriali, di cedere il credito d'imposta anche ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
9/3656/7. Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) all'esame dell'Assemblea, già approvato dal Senato, ha subito numerose modifiche, che hanno determinato un incremento del numero degli articoli di cui il provvedimento si compone, passati dai cinquanta iniziali ai settantuno del testo all'esame della Camera;

    l'articolo 18 in particolare, anticipa al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni, per mancata accettazione di pagamenti elettronico ed estende inoltre l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario dal 1° luglio 2022 (dal 1° gennaio 2024 se non hanno conseguito nell'anno precedente più di 25 mila euro); i commi 4-bis e 4-ter, introdotti al Senato, recano rispettivamente precisazioni circa le modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini e disposizioni sul funzionamento del credito di imposta al 110 per cento in caso di cessione dell'immobile;

    al riguardo si segnala come, anche nell'ambito della pubblica amministrazione, accadono con frequenza situazioni di difficoltà per i cittadini, nell'ambito delle modalità previste di accettazione di pagamenti elettronici attraverso carte di debito o carte prepagate, che generano nei loro confronti incertezza e titubanza, al fine di comprendere quale sia, la corretta identificazione del metodo di pagamento previsto;

    la lettera di segnalazione del 27 ottobre 2020, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, nella quale si evidenziavano una serie di perplessità e timori in relazione ai metodi di pagamento accettati, nonostante l'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale, stabilisce che le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, siano obbligati ad accettare, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo anche attraverso sistemi di pagamento elettronico, (ivi inclusi per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico);

    attualmente tuttavia, si ravvisano da parte di talune pubbliche amministrazioni (specialmente territoriali o di servizi da esse gestiti), la mancata accettazione della moneta elettronica, come per il pagamento del parcheggio nelle colonnine automatiche o paradossalmente in taluni casi, anche per i servizi connessi alla digitalizzazione come per il rilascio della carta d'identità elettronica;

    al fine però mantenere una corretta parità di trattamento, così com'è stato forzato l'obbligo del POS anticipando l'applicazione della sanzione per gli esercenti sprovvisti, a giudizio dei sottoscrittori del presente atto, si rappresenta la necessità di confermare anche per le amministrazioni pubbliche non adeguate all'accettazione dei pagamenti elettronici, la disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 18, del provvedimento in oggetto e introdurre così una sanzione per le pubbliche amministrazioni che per l'erogazione dei loro servizi non presentano ai cittadini e contribuenti la facoltà di poter pagare con moneta elettronica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel prossimo provvedimento utile, un intervento normativo ad hoc, volto a chiarire, che le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società che hanno in concessione o affidamento la gestione di servizi pubblici.
9/3656/8. Zanichelli, Cancelleri, Flati, Tuzi, Chiazzese.


   La Camera,

    in fase di approvazione del decreto-legge misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

   premesso che:

    il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

    l'articolo 14, ai commi da 6-septies a 6-vicies, prevede disposizioni in materia di reclutamento del personale della ricerca delle università, intervenendo sul segmento del pre-ruolo universitario successivo al conseguimento del dottorato di ricerca, in attuazione della Missione 4, Componente 2, riforma 1.1. («Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire la semplificazione e mobilità») del PNRR;

    tali disposizioni derivano dalla necessità di costruire un percorso maggiormente certo (e, dunque, attrattivo) per i giovani ricercatori universitari, al fine di attirare le migliori energie nel percorso di ricerca e di alta formazione, in coerenza con gli obiettivi generali della Missione 4 del PNRR e nel rispetto dei termini stabiliti per la realizzazione del PNRR;

    l'intervento costituisce il lodevole risultato di uno sforzo del Parlamento e del Governo che, sulla scia degli investimenti straordinari previsti dal PNRR, si sta impegnando tenacemente nella direzione di una riforma complessiva del periodo pre-ruolo nell'università e negli enti pubblici di ricerca con comunanza di intenti;

    la novella riguarda gli enti pubblici di ricerca (EPR) solo per quel che concerne i contratti di ricerca;

    le medesime necessità che hanno ispirato la riforma del pre-ruolo delle università si manifestano anche con riguardo agli EPR, per i quali allo stato attuale manca un meccanismo di tenure track che consenta un percorso di carriera certo;

    risulta, altresì, imprescindibile creare opportunità di sviluppo professionale dei ricercatori e dei tecnologi di ruolo negli enti pubblici di ricerca che negli ultimi anni hanno avuto poche possibilità di progressione di carriera,

impegna il Governo:

   ad adottare le misure più opportune al fine di favorire percorsi di reclutamento negli enti pubblici di ricerca in linea con quanto previsto dalle disposizioni sul reclutamento universitario di ricercatori a tempo determinato introdotte in fase emendativa nel corso dell'esame del decreto-legge n. 36 del 2022 attualmente in corso di conversione, introducendo la figura del ricercatore e del tecnologo a tempo determinato per la durata di tre anni prorogabili per altri tre anni con la possibilità di essere inquadrato al termine dei tre anni con contratto a tempo indeterminato (cosiddetto ricercatore e tecnologo in tenure track), al fine di rispondere efficacemente alle sfide ambiziose poste in essere dal PNRR in termini di promozione e sviluppo della ricerca;

   a perseguire il citato obiettivo proseguendo nell'iter di riforma tracciato dal progetto di legge in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, al fine di completare il lavoro svolto in sede parlamentare, con l'obiettivo di introdurre un meccanismo di tenure track per EPR e di favorire le progressioni di carriera. Ciò nell'ottica di una coerenza tra il percorso professionale delle università e quello degli EPR, che tenga comunque conto delle differenze strutturali che connotano le due istituzioni.
9/3656/9. Viscomi, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Nitti, Rossi, Prestipino, Ciampi, Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 47 reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione; in particolare il comma 3 alle lettere a) e c) aggiorna l'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, apportandovi alcune deroghe, al fine di attuare le azioni del PNRR delineate nella Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1., relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici;

    nell'ambito del contrasto alla diffusione del contagio dal virus Sars-CoV-2, specialmente in ambienti chiusi quali le aule didattiche e i locali scolastici, ha assunto particolare rilevanza il tema della salubrità dell'aria, che potrebbe essere garantita attraverso l'installazione di impianti di purificazione dell'aria e di aerazione a partire proprio dagli ambienti didattici, al fine di garantire nel breve termine lo svolgimento in sicurezza del prossimo anno scolastico, ma anche di offrire benefici in un'ottica di medio termine, quanto alla protezione da tutti gli agenti patogeni, di natura batterica o virale, come anche per una maggior efficacia della didattica, grazie al mantenimento di concentrazioni di anidride carbonica e di ossigeno, assicurati da adeguati ricambi d'aria, essenziali a scongiurare cali di attenzione esiziali per un efficace apprendimento, sulla scorta di analoghe misure già assunte in altri Paesi, come quelle del Regno Unito;

    si evidenzia che a partire dal 2021 la regione Marche ha investito oltre 9 milioni di euro per installare impianti di ventilazione meccanica controllata nelle scuole e lo studio sui risultati del progetto, redatto dalla Fondazione David Hume in collaborazione con la regione Marche, ha certificato abbattimenti del rischio di infezione da COVID-19 fino all'80 per cento grazie a tali impianti;

    è stato evidenziato che i sistemi di ventilazione meccanica controllata integranti dispositivi di purificazione permettono anche una maggiore efficienza energetica dovuta alla possibilità di ricambiare l'aria senza aprire le finestre, in linea con i dettami comunitari e dello stesso PNRR;

    con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, così come convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante la proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è stato previsto, con l'articolo 13-bis, che le risorse per il Fondo per l'emergenza epidemiologica di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 possano essere impiegate anche per l'acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria;

    l'articolo 47 comma 3, lettere a) e b) del provvedimento in esame introduce la possibilità di autorizzare un numero più ampio di progetti relativi all'investimento 1.1. della Missione 2, Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione;

    il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, così come convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, ha previsto inoltre che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, debbano essere definite le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione acquistati tramite il predetto Fondo e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e confinati degli stessi edifici, ai sensi della normativa tecnica;

    la legge di conversione del predetto decreto-legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2022, e pertanto il termine per l'emanazione delle linee guida sarebbe scaduto in data 20 marzo. Ad oggi, tuttavia, la pubblicazione di tali linee guida non è ancora avvenuta;

    il ritardo accumulato nell'emanazione delle linee guida mette a rischio l'effettiva installazione degli impianti fissi di aerazione nelle aule scolastiche e quindi, conseguentemente, l'effettiva ripresa in sicurezza del prossimo anno scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel più breve tempo possibile, le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione nelle scuole, nonché di assumere delle iniziative, anche di carattere normativo, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di individuare le risorse necessarie da destinare agli interventi di installazione dei sistemi di ventilazione meccanica controllata integranti sistemi di purificazione negli ambienti scolastici, al fine tutelare la salute degli studenti, dei docenti e del personale scolastico.
9/3656/10. Mammì.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

    l'articolo 14, commi 1-4, prevede particolari procedure di reclutamento all'interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca;

    le università e la ricerca sono elementi fondamentali e strategici della vita del nostro Paese ed è proprio il Piano nazionale di ripresa e resilienza che riconosce la ricerca come leva indispensabile per affrontare quelle sfide determinanti per lo sviluppo e la competitività dell'Italia;

    l'università e la ricerca pubblica in Italia sono state oggetto di significativi interventi finanziari, a partire dal Governo Conte I. Nel 2021, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università ha raggiunto gli 8,4 miliardi di euro, con un incremento superiore al 7 per cento rispetto all'anno precedente, e nel 2022 è destinato ad aumentare ulteriormente. Dall'inizio della legislatura sono stati avviati piani straordinari di reclutamento, l'ultimo con la legge di Bilancio 2022, che ha previsto per l'FFO un incremento, rispetto al 2021, di 252 milioni di euro per il 2022, di 515 milioni per il 2023 e di 765 milioni per il 2024, 815 milioni per il 2025 e 865 milioni annui a decorrere dal 2026. Rispetto a queste risorse aggiuntive, sono stati previsti diversi vincoli di destinazione e la fetta più consistente è rappresentata proprio dal reclutamento del personale;

    è in discussione al Senato il disegno di legge n. 2285 «Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca», già approvato dalla Camera dei deputati, sulla riforma del reclutamento universitario, su maggiori tutele per i ricercatori e sull'introduzione di regole trasparenti che possano prevenire il fenomeno dei cosiddetti «concorsi pilotati» nelle università e negli enti di ricerca;

    allo scopo di confermare le misure in favore dell'università e della ricerca contenute nel provvedimento in esame, che testimoniano lo sforzo e l'impegno del Governo per un'università migliore e una ricerca di qualità,

impegna il Governo:

   a rendere organica la riforma del reclutamento universitario intervenendo sulla organizzazione dei concorsi universitari per una maggiore valorizzazione del merito;

   ad intervenire sul reclutamento e la progressione di carriera dei ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca al fine di potenziare il capitale umano di tutto il personale della ricerca italiana.
9/3656/11.Melicchio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di misure urgenti finalizzate all'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

    in particolare, l'articolo 5 del suddetto provvedimento, al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, attribuisce alle amministrazioni il compito di adottare misure e a favore dell'equilibrio di genere in ambito lavorativo, in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 157, comma 4, del Trattato sul funzionamento dell'UE;

    nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la parità di genere rappresenta una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale – unitamente a Giovani e Mezzogiorno – con misure previste rivolte in prevalenza a promuovere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso interventi diretti di sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità femminile e interventi indiretti rivolti in particolare al potenziamento dei servizi educativi per i bambini e di alcuni servizi sociali, che il PNRR ritiene potrebbero incoraggiare un aumento dell'occupazione femminile;

    tra i fattori che influenzano strettamente lo sviluppo demografico odierno, vi sono proprio le politiche di promozione della parità di genere e quelle di sostegno familiare e occupazionale, che rappresentano una tra le condizioni economico-sociali necessarie per invertire la tendenza del fenomeno del calo delle nascite e favorire la ripresa demografica;

    secondo gli ultimi preoccupanti dati pubblicati dall'Istat – riferiti agli indicatori demografici per il 2021 – nel nostro Paese è stato raggiunto, con 399 mila neonati nell'anno 2021, il traguardo storico del record di minore natalità mai registrato nella storia d'Italia, conseguenza della bassa fecondità cui si sono associati gli effetti del lockdown, generando ancora più incertezza nelle scelte di pianificazione familiare e facendoci classificare come il Paese con il tasso di natalità più basso in Europa, ben al di sotto della media Ue,

impegna il Governo:

al fine di contrastare la perdurante bassa natalità ed arginare il declino demografico, a valutare l'opportunità di intraprendere, nelle opportune sedi istituzionali, nazionali ed europee, misure concrete, stabili e durature nel tempo, volte, attraverso la combinazione di politiche di conciliazione lavoro-famiglia, rafforzamento dei servizi per l'infanzia e promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, al superamento delle diseguaglianze di genere, territoriali e sociali, attingendo a tal fine anche alle risorse messe a disposizione dal Next Generation EU e dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
9/3656/12.Galizia.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui le amministrazioni centrali titolari di interventi assicurano che in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, è destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR;

    in taluni casi dette disposizioni non vengono mantenute in sede di approvazione delle graduatorie definitive o quantomeno il rispetto dell'allocazione territoriale avviene su vincolo dell'amministrazione centrale, che dispone una parte degli interventi e non avviene per la parte che viene messa a bando di gara, ad esempio l'approvazione della graduatoria di merito complessiva delle proposte ammesse a valutazione di cui all'Avviso pubblico del 30 dicembre 2021 a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 «Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale», Investimento 2.3: «Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici» del PNRR finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

    sarebbe opportuno garantire l'allocazione territoriale prevista dal PNRR sulla parte messa a bando di gara, al fine di consentire alle amministrazioni locali di programmare e attuare le politiche di sviluppo locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare, con successivi interventi, anche normativi, di prevedere una specifica clausola di salvaguardia territoriale, che vincola almeno il 40 per cento della spesa nei territori del Mezzogiorno, ovvero che ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le amministrazioni centrali titolari di interventi assicurino che in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle Regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.
9/3656/13.Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 introduce una disciplina per centralizzare le procedure di assunzione nella pubblica amministrazione, attraverso il Portale unico del reclutamento InPA, prevedendo, in particolare, che dal 1° novembre 2022 l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche, comprese le Regioni e gli enti locali, avvenga tramite tale Portale, sviluppato e gestito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e operativo dal 1° luglio 2022;

    l'articolo 3 introduce nel decreto legislativo n. 165 del 2001 l'articolo 35-quater, che disciplina le procedure di assunzione del personale non dirigenziale. Le disposizioni prevedono, tra l'altro: l'effettuazione di almeno una prova scritta e, con la prova orale, l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera; l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in video conferenza della prova orale; la possibilità di ricorrere a prove preselettive; l'attribuzione della decisione dei contenuti delle prove alle singole amministrazioni; una fase di valutazione dei titoli per i bandi concernenti profili ad elevata specializzazione tecnica, ai fini dell'ammissione alle fasi successive della procedura concorsuale; il concorso dei titoli e dell'esperienza professionale alla formazione del punteggio finale, in misura non superiore a un terzo; la possibilità per le pubbliche amministrazioni di bandire concorsi riservati, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale già in servizio in possesso di determinati requisiti;

    l'articolo 13, allo scopo di contenere gli effetti derivanti dalla carenza dell'organico della carriera dirigenziale penitenziaria, dispone in via eccezionale la riduzione a dodici mesi della durata del corso di prima formazione dei consiglieri penitenziari nominati all'esito delle procedure di reclutamento indette con i decreti dirigenziali 5 maggio 2020, 28 agosto 2020 e 6 ottobre 2020;

    con riferimento al concorso pubblico per l'assunzione di allievi agente del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 10 settembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – «Concorsi ed Esami» 13 ottobre 2020, n. 80, il Decreto 13 dicembre 2021 ha elevato i posti da 976 a 996;

    appare necessario ricorrere ai fini delle assunzioni nel suddetto concorso al meccanismo dello scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi così velocizzando le procedure di assunzioni con conseguente risparmio di risorse pubbliche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere allo scorrimento delle graduatorie ai fini delle assunzioni di allievi Agenti del Corpo di polizia penitenziaria attingendo all'elenco degli idonei del concorso pubblico per l'assunzione di allievi agente del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G. 10 settembre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – «Concorsi ed Esami» 13 ottobre 2020, n. 80 e per il quale il Decreto 13 dicembre 2021 ha elevato i posti da 976 a 996.
9/3656/14.Davide Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18, comma 1, del provvedimento in discussione, ha anticipato al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni POS in caso di rifiuto al pagamento elettronico o a mezzo di carte di debito/credito. Le ragioni che hanno portato a questa anticipazione sono collegate all'attuazione di una specifica misura contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come desumibile dalla Relazione del citato Decreto n. 36/2022 in cui si legge: «la previsione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, oltre ad iscriversi tra le misure idonee a disincentivare comportamenti cash-based, inserendosi in una più ampia strategia di riduzione del contante e di promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali, rientra, per il 1° semestre 2022, nella milestone M1C1-103 del PNRR (entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli) che al punto iii) prevede l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici»;

    ne deriva che risulta altresì anticipato il sistema sanzionatorio previsto ad hoc. Difatti, a partire dal 30 giugno prossimo in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di soggetti che effettuano Cattività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti dei medesimi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata;

    al medesimo articolo 18, comma 2, si estende dal 1° luglio 2022 l'obbligo di emettere la fattura elettronica anche ai soggetti in regime forfetario;

    le suddette innovazioni hanno comprensibilmente destato preoccupazioni negli operatori che saranno assoggettati ai nuovi obblighi;

    difatti, solo ad esempio, è stato fatto presente che la sanzione determinata nel minimo nella quota fissa di 30 euro potrebbe essere di molto superiore all'importo della transazione pos negata, con evidenti ripercussioni in tema di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito. Inoltre, è noto che la tenuta del pos ha un costo per l'esercente che sta nelle commissioni applicate dalla Banca o dall'intermediario che mette a disposizione il Device per il pagamento. Ebbene tali costi in caso di piccolissime transazioni (es. pagamento del caffè con il pos) andrebbero palesemente ad assorbire, se non a superare, il profitto dell'esercente;

    anche in tema di fatturazione elettronica sono emerse preoccupazioni similari, laddove professionisti forfetari, che proprio in ragione dei loro redditi esigui godono di diverse misure di agevolazione e di semplificazione contabile, ora saranno chiamati a elaborare elettronicamente la propria fatturazione sostenendo sia i costi da corrispondere alle società erogatrici dei servizi, che i nuovi adempimenti burocratici necessari a rimanere in regola che sicuramente andranno a gravare significativamente su attività piccole per definizione e pertanto prive di organizzazione strutturata;

    è corretto e coerente con gli obiettivi di questo Governo favorire l'implementazione e l'utilizzo in concreto degli strumenti di pagamento e fatturazione elettronica, ma nel farlo non si può omettere di considerare le esigenze di chi con tali strumenti di pagamento e fatturazione deve avere a che fare ogni giorno per mandare avanti la propria attività. Infatti, la nostra economia sta vivendo un periodo di crisi che certamente sarà ulteriormente aggravato dall'imposizione di ulteriori obblighi, costi e adempimenti burocratici, se assolutamente imposti e, peraltro, non adeguatamente riflettuti;

    emerge, allora, la necessità di individuare misure compensative che vadano nel senso di indennizzare o, meglio, agevolare chi virtuosamente mette a disposizione o utilizza i nuovi strumenti di pagamento e fatturazione elettronica. Misure, almeno in parte, già saggiate con estremo successo con la campagna «cashback» e «lotteria degli scontrini» poste in essere a ridosso del lockdown imposto dalla Pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed i vincoli di bilancio ad introdurre nel corso della presente legislatura, misure di incentivo per l'utilizzo degli strumenti di pagamento e di fatturazione elettronica come, quali, l'abbassamento di aliquote IVA, o maggiori sgravi fiscali per le fatture elettroniche oltre ad un programma di sburocratizzazione del sistema fiscale.
9/3656/15.Corneli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18, comma 1, del provvedimento in discussione, ha anticipato al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni POS in caso di rifiuto al pagamento elettronico o a mezzo di carte di debito/credito. Le ragioni che hanno portato a questa anticipazione sono collegate all'attuazione di una specifica misura contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come desumibile dalla Relazione del citato decreto n. 36/2022 in cui si legge: «la previsione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, oltre ad iscriversi tra le misure idonee a disincentivare comportamenti cash-based, inserendosi in una più ampia strategia di riduzione del contante e di promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali, rientra, per il 1° semestre 2022, nella milestone M1C1-103 del PNRR (entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli) che al punto iii) prevede l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici»;

    ne deriva che risulta altresì anticipato il sistema sanzionatorio previsto ad hoc. Difatti, a partire dal 30 giugno prossimo in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di soggetti che effettuano Cattività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti dei medesimi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata;

    al medesimo articolo 18, comma 2, si estende dal 1° luglio 2022 l'obbligo di emettere la fattura elettronica anche ai soggetti in regime forfetario;

    le suddette innovazioni hanno comprensibilmente destato preoccupazioni negli operatori che saranno assoggettati ai nuovi obblighi;

    difatti, solo ad esempio, è stato fatto presente che la sanzione determinata nel minimo nella quota fissa di 30 euro potrebbe essere di molto superiore all'importo della transazione pos negata, con evidenti ripercussioni in tema di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito. Inoltre, è noto che la tenuta del pos ha un costo per l'esercente che sta nelle commissioni applicate dalla Banca o dall'intermediario che mette a disposizione il Device per il pagamento. Ebbene tali costi in caso di piccolissime transazioni (es. pagamento del caffè con il pos) andrebbero palesemente ad assorbire, se non a superare, il profitto dell'esercente;

    anche in tema di fatturazione elettronica sono emerse preoccupazioni similari, laddove professionisti forfetari, che proprio in ragione dei loro redditi esigui godono di diverse misure di agevolazione e di semplificazione contabile, ora saranno chiamati a elaborare elettronicamente la propria fatturazione sostenendo sia i costi da corrispondere alle società erogatrici dei servizi, che i nuovi adempimenti burocratici necessari a rimanere in regola che sicuramente andranno a gravare significativamente su attività piccole per definizione e pertanto prive di organizzazione strutturata;

    è corretto e coerente con gli obiettivi di questo Governo favorire l'implementazione e l'utilizzo in concreto degli strumenti di pagamento e fatturazione elettronica, ma nel farlo non si può omettere di considerare le esigenze di chi con tali strumenti di pagamento e fatturazione deve avere a che fare ogni giorno per mandare avanti la propria attività. Infatti, la nostra economia sta vivendo un periodo di crisi che certamente sarà ulteriormente aggravato dall'imposizione di ulteriori obblighi, costi e adempimenti burocratici, se assolutamente imposti e, peraltro, non adeguatamente riflettuti;

    emerge, allora, la necessità di individuare misure compensative che vadano nel senso di indennizzare o, meglio, agevolare chi virtuosamente mette a disposizione o utilizza i nuovi strumenti di pagamento e fatturazione elettronica. Misure, almeno in parte, già saggiate con estremo successo con la campagna «cashback» e «lotteria degli scontrini» poste in essere a ridosso del lockdown imposto dalla Pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed i vincoli di bilancio di introdurre misure di incentivo per l'utilizzo degli strumenti di pagamento e di fatturazione elettronica.
9/3656/15.(Testo modificato nel corso della seduta)Corneli.


   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il disegno di legge avente ad oggetto «Conversione in legge, con modificazioni, dei decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

    tale provvedimento disciplina, tra le altre, norme destinate anche agli enti territoriali in materia di reclutamento e potenziamento del personale amministrativo, in particolare al fine di garantire piena attuazione al PNRR;

    l'attuazione del PNRR è affidata soprattutto agli enti locali: per ottenere i fondi necessari per la realizzazione di questi progetti, gli enti locali sono tenuti a partecipare ai bandi pubblicati dai Ministeri competenti, realizzare gli interventi nel rispetto delle leggi – dunque, con tutte le procedure previste per eseguire un'opera pubblica, pur con una serie di semplificazioni – e rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo;

    l'ormai cronica carenza di organico negli enti locali, con uffici sguarniti di personale e numerosi dipendenti costretti a svolgere più mansioni, anche non previste nel proprio contratto, potrebbe rallentare, o addirittura ostacolare, la realizzazione dei progetti finanziati con i fondi della pubblica amministrazione italiana, che risulta tra le più anziane, con quasi un dipendente su due, con oltre 55 anni di età, e con enti locali quasi sprovvisti di personale under 35. Il dato anagrafico si accompagna ad evidenti e macroscopiche differenze di genere: il tasso di personale femminile nei comuni è pari al 31,96 per cento del totale degli addetti; particolarmente basso risulta anche il livello di istruzione del personale della pubblica amministrazione;

    lo Svimez (Associazione per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno) ha segnalato, di recente, che l'elemento che crea maggior preoccupazione, indipendentemente dal numero di dipendenti in senso stretto, è, con ogni probabilità, il basso livello di competenze cui si accompagna quello di una presenza di under 35 non significativa, nonché l'esistenza di un gap qualitativo, che aggrava gli effetti di quello quantitativo, assolutamente da colmare. La pubblica amministrazione locale, dunque, necessita, alla luce delle enormi sfide che ha davanti – rilancio post pandemia, utilizzo dei fondi del PNRR, transizione digitale – di nuove competenze e capacità che, da un lato, dovranno essere garantite dai nuovi ingressi (favoriti anche dalle norme semplificate per i concorsi pubblici) ma che, dall'altro, non potranno che passare per politiche organiche di potenziamento della forza lavoro già disponibile. Una pubblica amministrazione più efficiente è elemento cardine dello sviluppo di un Paese e, pertanto, investire in efficienza dovrà essere la parola d'ordine per il futuro;

    la carenza di organico riguarda tutti gli enti locali del nostro Paese nei quali spesso si registra un'assoluta carenza di organico di figure professionali, cosiddetti «infungibili», indispensabili non solo per attuare gli obiettivi previsti dal Recovery Fund, ma anche per assolvere ai servizi pubblici essenziali verso i cittadini, secondo adeguati livelli quantitativi e qualitativi, la cui mancanza rischia di bloccare il corretto funzionamento della macchina amministrativa;

    il PNRR ha tra gli obiettivi la riduzione dei divari territoriali e la crescita del Paese in modo omogeneo, tuttavia, il rischio che i divari possano paradossalmente anche aumentare – proprio a causa della mancanza di personale, sotto il profilo numerico e delle competenze – è, ad oggi, un'ipotesi che non sembra ancora superata, nonostante le varie misure attivate dal Governo per il rafforzamento della capacità tecnico-amministrativa delle amministrazioni centrali e locali,

impegna il Governo

nell'adozione dei successivi provvedimenti legislativi, al fine di assicurare la piena attuazione degli obiettivi del PNRR, ad adottare misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, in particolare attraverso il miglioramento continuo delle performance, la valorizzazione delle buone pratiche e delle professionalità presenti nelle amministrazioni, la creazione di strutture centrali e periferiche volte all'assistenza costante e al monitoraggio della capacità progettuale e gestionale, le attività di supporto in caso di criticità nella progettazione, nella gestione della spesa e nell'attuazione degli interventi, il potenziamento delle risorse umane con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno.
9/3656/16. Alaimo, Giarrizzo, Deiana, Terzoni, Faro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 33-ter – introdotto nel corso dell'esame presso il Senato – reca una misura di sostegno in favore dei piccoli Comuni, prorogando di quattro mesi i termini stabiliti dalla vigente legislazione per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, efficientemente energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

    nello stesso solco si colloca un bando promosso dal Ministero della cultura, specificamente dedicato alla realizzazione di interventi per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, nell'ambito della Missione 1, Misura 2, Investimento 2.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel dettaglio, il Bando prevedeva lo stanziamento di due linee di risorse: la «linea A» che aveva assicurato 20 milioni al Comune di Elva e la «linea B», che garantiva finanziamenti fino a 1.6 milioni per ciascun Comune;

    alla luce della pubblicazione, tra l'altro tardiva, della graduatoria del predetto bando, dei circa 365 milioni di euro messi a disposizione 27 saranno destinati ai Comuni del Piemonte. Tra gli enti beneficiari delle risorse, tuttavia, non figura neanche uno dei 314 Comuni dell'area metropolitana di Torino;

    sin dalla sua pubblicazione, molti avevano avanzato dubbi e perplessità sulla struttura del Bando e sui criteri da seguire per l'attribuzione delle risorse. Tra gli altri, in una propria nota l'Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) aveva dichiarato di non aver mai condiviso l'impianto delle due linee del Bando, considerandolo una «assurdità politico-istituzionale che non rispettava e non rispetta territori e comunità. Mettendo, sulle due linee, tutti contro tutti»;

    la mancata assegnazione di risorse ai Comuni dell'area metropolitana del Capoluogo piemontese assume ancora più rilevanza se si considerano, oltre a quelle strutturali, le immani difficoltà che gli enti di prossimità della Regione, specialmente quelli più piccoli, stanno vivendo in questo frangente storico a causa della gravissima crisi idrica che sta colpendo ampie zone della Penisola, specialmente al Nord;

    si renderebbe, pertanto, assolutamente necessario individuare risorse aggiuntive da destinare a quei Comuni rimasti esclusi dal Bando di cui supra, anche tenendo in debita considerazione la situazione contingente che gli stessi si trovano a fronteggiare;

    a tal proposito, occorre rilevare che secondo quanto si apprende da fonti stampa, alla luce di un ricalcolo effettuato dalla Commissione europea – le cui risultanze dovrebbero essere rese pubbliche il 30 giugno – dall'Unione europea potrebbero arrivare 283 milioni in più di sovvenzioni all'Italia, passando dai 68.9 miliardi attualmente previsti a circa 69.2 miliardi;

    nel caso in ci venisse confermata questa importante notizia, sarebbe di vitale importanza destinare parte di queste risorse aggiuntive al sostegno degli enti territoriali che più da vicino rispondono alle esigenze quotidiane dei cittadini, troppo spesso scarsamente finanziati e sottodimensionati sotto il punto i vista del personale,

impegna il Governo

a destinare parte delle risorse aggiuntive derivanti dal ricalcolo effettuato dalla Commissione europea alla compensazione dei mancati finanziamenti in favore dei 314 Comuni dell'area metropolitana di Torino, al fine di consentire la realizzazione di interventi per la rigenerazione culturale e sociale.
9/3656/17. Ruffino, Napoli, Angiola.


   La Camera,

   premesso che:

    con il presente provvedimento sono state introdotte una serie di disposizioni — di cui non si può non notare l'assoluta mancanza di chiarezza — in materia di legislazione scolastica, tra cui alcune volte ad assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione;

    una serie di tali disposizioni sono volte a prevedere il finanziamento, fino al 2026, con i fondi del PNRR (due milioni di euro all'anno), della Scuola di Alta Formazione che si occuperà dell'aggiornamento permanente degli insegnanti, attribuendo stipendi elevatissimi solo ad una parte del corpo docenti;

    tutto ciò accade, mentre il Governo con lo stesso provvedimento ha disposto il taglio di oltre 10.000 cattedre,

impegna il Governo:

   a non disporre più finanziamenti di tal genere, finalizzati al riconoscimento di «una tantum» solo ad un piccolo contingente del corpo docenti che si presterà a far funzionare il nuovo sistema d'istruzione, governato dall'Invalsi e dall'Indire;

   a destinare, invece, quante più risorse disponibili all'incremento degli stipendi dell'intera categoria degli insegnanti, conosciuta in tutta Europa per essere la più sottopagata.
9/3656/18. Testamento, Colletti, Raduzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 28 del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, prevede la creazione di una nuova società «3-1 S.p.a.» a capitale interamente pubblico, per lo svolgimento di attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e servizi informatici a supporto degli enti previdenziali e delle amministrazioni centrali;

    ad oggi sono già esistenti almeno due società pubbliche che si occupano di gestione dei servizi informatici per la pubblica amministrazione e nello specifico PagoPa S.p.a. e Sogei — Società Generale d'informatica S.p.a.;

    PagoPa S.p.a. progetta e costruisce le infrastrutture digitali dello Stato per diffondere servizi pubblici digitali incentivando lo sviluppo di un ecosistema digitale al fine di semplificare la relazione tra Stato, cittadini e imprese, anche gestendo i pagamenti nell'interesse della pubblica amministrazione;

    Sogei — Società Generale d'informatica S.p.a. realizza servizi informatici per governare il sistema pubblico, come il Sistema informativo della fiscalità e l'automazione dei processi operativi e gestionali; in considerazione delle società pubbliche già esistenti, l'istituzione di una nuova società presuppone la triplicazione dei processi di integrazione delle piattaforme di gestione software già esistenti con le nuove sviluppate dalla «3-1 S.p.a.» e la proliferazione di costi pubblici, per il versamento del capitale sociale e per l'armonizzazione dei processi,

impegna il Governo

nel primo provvedimento utile, a modificare le disposizioni richiamate in premessa, delegando, in luogo di «3 — I S.p.a.», PagoPa S.p.a. o Sogei – Società Generale d'informatica S.p.a. – allo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali, previsti dall'articolo 28 del provvedimento in esame.
9/3656/19. Colletti.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    l'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, in breve SNPS;

    tale Sistema è inteso a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali, climatici e delle zoonosi, anche derivanti da cambiamenti socio-economici. Le attività del Sistema interagiranno col Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, in breve SNPA, facendo particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. Verrà costituita ai fini interattivi e operativi di entrambi i sistemi una cabina di regia unica;

    il comma 4 elenca i soggetti che faranno parte del SNPS e che opereranno in coordinamento tra di essi e sono:

     1) i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, per i quali viene richiamata specificamente la norma che include, tra i compiti dei suddetti dipartimenti, la tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;

     2) le regioni e le province autonome, anche con funzioni di coordinamento in rete dei suddetti dipartimenti di prevenzione, delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie e degli altri enti (del territorio di competenza) rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi dello SNPS;

     3) gli istituti zooprofilattici sperimentali;

     4) l'istituto Superiore di Sanità, con compiti di coordinamento e supporto tecnico-scientifico;

     5) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e comunicazione istituzionale;

    non fanno parte del SNPS, la rete dei servizi per la salute mentale e l'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; strutture ed Enti che potrebbero contribuire in modo consistente e maggiormente uniforme nell'acquisizione dei dati e della loro elaborazione, al fine di adottare politiche attive di risposta appropriata alle criticità socio-ambientali, nonché le necessarie azioni atte a migliorare e ad armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire tra i soggetti che faranno parte del SNPS anche la rete dei servizi per la salute mentale e l'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA;

   a rimodulare una parte delle risorse finanziarie previste per la «Missione 6 salute» (M6C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale), assegnandole in via prioritaria, alla rete dei servizi per la salute mentale, affinché possa svolgete attività di monitoraggio, assistenza, attività di prossimità, controllo e studio dello stato di salute mentale della popolazione italiana, col fine anche di poter conoscere gli effetti a strascico cagionati dalla pandemia.
9/3656/20. Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 36 del 2022 è diretto anche ad aumentare e semplificare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

    il decreto legislativo n. 199 del 2021 prescrive, in ottemperanza alla Direttive europea Red II del 2018, che entro il 15 giugno il MITE avrebbe dovuto pubblicare le Linee guida per individuare le aree idonee per la installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e quelle che invece non lo sono;

    il MITE ha violato questo termine;

    la dipendenza dal gas russo e dalle fonti fossili in generale sono temi di una urgenza tale, sia per quanto riguarda la risoluzione della guerra in Ucraina che per quanto concerne la lotta ai cambiamenti climatici, da dover far considerare prioritario, al Governo, il rispetto di questi termini,

impegna il Governo

a pubblicare entro il mese di luglio 2022 le Linee guida per individuare le aree idonee e non idonee per la installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come prescritto dal decreto legislativo n. 199 del 2021.
9/3656/21. Vianello, Ehm.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 36 del 2022 dispone, fra l'altro, il potenziamento della pubblica amministrazione attraverso anche nuove misure assunzionali;

    l'utilizzo delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni da parte di enti, pubblici che devono assumere del personale viene considerata una buona pratica dalla Corte dei conti, sia per accelerare le assunzioni e sia perché si risparmiano milioni di euro nella organizzazione e svolgimento delle prove concorsuali;

    è necessario disciplinare la procedura per lo scorrimento e la obbligatorietà dell'utilizzo delle graduatorie soprattutto per quegli enti pubblici titolari o realizzatori di programmi, come il PNRR, che hanno dei rigidi termini di attuazione, incompatibili con i lunghi tempi per le procedure concorsuali,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente, anche con appositi provvedimenti normativi, per disciplinare la procedura di attingimento dalle graduatorie delle altre pubbliche amministrazioni e per renderla obbligatoria nei casi di enti titolari o realizzatori di interventi previsti dal PNRR che abbiano urgenza di assumere personale a tempo indeterminato.
9/3656/22. Forciniti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 36 del 2022 dispone, fra l'altro, il potenziamento della pubblica amministrazione attraverso anche nuove misure assunzionali;

    l'utilizzo delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni da parte di enti, pubblici che devono assumere del personale viene considerata una buona pratica dalla Corte dei conti, sia per accelerare le assunzioni e sia perché si risparmiano milioni di euro nella organizzazione e svolgimento delle prove concorsuali;

    è necessario disciplinare la procedura per lo scorrimento e la obbligatorietà dell'utilizzo delle graduatorie soprattutto per quegli enti pubblici titolari o realizzatori di programmi, come il PNRR, che hanno dei rigidi termini di attuazione, incompatibili con i lunghi tempi per le procedure concorsuali,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente, anche con appositi provvedimenti normativi, per disciplinare la procedura di attingimento dalle graduatorie in corso di validità delle altre pubbliche amministrazioni e per renderla obbligatoria nei casi di enti titolari o realizzatori di interventi previsti dal PNRR che abbiano urgenza di assumere personale a tempo indeterminato.
9/3656/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Forciniti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 36 del 2022 è diretto anche ad aumentare e semplificare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

    è possibile l'utilizzo del demanio militare per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

    in diverse caserme, tuttavia, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ha prodotto danni alla struttura degli edifici;

    il demanio militare è sovente in stato di degrado a causa della mancanza delle risorse economiche necessarie per la sua corretta manutenzione;

    appare pertanto congruo destinare parte dei risparmi di spesa ottenuti dall'efficientamento energetico degli immobili e edifici in uso al Ministero della difesa per sostenere le spese di manutenzione del demanio militare,

impegna il Governo

a intervenire urgentemente, anche con appositi provvedimenti normativi, per prevedere che i risparmi di spesa ottenuti dall'efficientamento energetico degli immobili ed edifici in uso al Ministero della difesa siano utilizzati per sostenere le spese da realizzare per interventi di manutenzione per quelli sui quali è già stata realizzata l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
9/3656/23. Corda, Spessotto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 44, del decreto in esame, inserisce – al comma 1, lettera h) – il nuovo Capo IV-bis, recante «Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata». In particolare l'articolo 16-bis, al comma 1, istituisce la Scuola di alta formazione dell'istruzione, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, finalizzata a promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

    la Scuola, fra l'altro, inappropriatamente, può stipulare convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione;

    per quanto concerne gli organi della Scuola, il comma 3 individua: il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale e una dotazione organica di 14 unità, articolate nel Direttore generale, in un dirigente di seconda fascia e in 12 unità di personale appartenente all'Area III, qualifica F1;

    il comma 9, dispone l'autorizzazione della spesa necessaria per il funzionamento della scuola quantificata in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, in particolare la relazione tecnica dà conto della quantificazione degli oneri, consistenti nella somma degli importi lordi corrisposti per le voci stipendiali del Presidente e del personale amministrativo, nonché dei rimborsi spese e di ulteriori spese di funzionamento;

    alla copertura degli oneri il Governo provvede attraverso la drastica riduzione della cosiddetta card docente, che, tra l'altro, secondo la Corte di giustizia europea dovrebbe essere erogata anche ai supplenti annuali;

    la norma in questione ha suscitato grandi perplessità e critiche, non solo da tutti i sindacati ma anche da numerose associazioni di docenti nonché da esponenti politici appartenenti a numerosi partiti inclusi quelli di maggioranza,

impegna il Governo

considerati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, a valutare l'opportunità e la necessità di sopprimere la norma sulla istituzione della alta scuola di formazione che tante critiche ha suscitato nel variegato e complesso mondo della scuola e di intraprendere iniziative volte ad un confronto con tutti gli attori interessati.
9/3656/24. Trano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 44, comma 1, lettere da e) a g), e i), reca disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di I e II grado con riguardo ai requisiti di partecipazione al concorso, all'anno di prova e all'immissione in ruolo;

    l'articolo in esame, nel dettaglio, novella il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 tramite sostituzione dell'articolo 5 relativo ai requisiti di partecipazione al concorso;

    il nuovo articolo 5 inserisce, fra i requisiti obbligatori per la partecipazione al concorso, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in esito allo svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale;

    il comma 4, dell'articolo 5, come modificato, consente la partecipazione al concorso anche agli insegnanti su posto comune e agli insegnanti tecnico-pratici che non siano in possesso della predetta abilitazione all'insegnamento, a condizione che possano vantare un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, rispetto ai requisiti di partecipazione al concorso di cui alla novella dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, una prova d'esame finalizzata alla presentazione di una lezione simulata tesa ad accertare le competenze professionali acquisite durante il servizio a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche e – altresì, a valutare l'opportunità di includere, con le medesime modalità, il personale che abbia svolto i tre anni scolastici di servizio anche presso le scuole paritarie e presso gli istituti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P).
9/3656/25. Orfini, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Nitti, Ciampi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 44, comma 1, lettera da a) a d), reca disposizioni in materia di formazione iniziale dei docenti nella scuola di I e II grado, che rappresenta un tassello cardine della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1);

    la formazione iniziale, che costituisce requisito per partecipare ai concorsi, è articolata in un percorso universitario o accademico abilitante. Tale percorso, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari (CPU) o accademici (CFA), deve contemplare un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto (almeno pari a 20 crediti formativi) e concludersi con una prova finale (articolata in una verifica scritta e una lezione simulata);

    nell'ambito del percorso di formazione iniziale, sono previste attività di tutoraggio alle quali (ai sensi del comma 6) sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. I criteri di selezione dei docenti destinati all'attività di tutoraggio, il contingente complessivo degli stessi e la relativa ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze;

    per l'attuazione delle suddette attività di tutoraggio è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;

    ai relativi oneri nel testo del decreto-legge in esame si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

    tale autorizzazione di spesa è stata originariamente disposta con riferimento alla istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

    si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della richiamata legge n. 107 del 2015, la Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione (allora MIUR), a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione;

    nel corso dell'esame al Senato, è stato disposto che una parte degli oneri (tutti quelli previsti per gli anni 2022 e 2023, nonché una quota di quelli previsti per il 2024), inizialmente posti a carico della carta del docente, siano posti a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

    rimangono nello specifico a carico delle risorse destinate a finanziare la carta del docente 19 milioni di euro nel 2024 e 50 milioni a partire dal 2025;

    tale strumento ha consentito ai docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di acquistare, nei limiti di un plafond di spesa fissato in 500 euro annui, un ampio ventaglio di beni e servizi tutti finalizzati all'aggiornamento professionale;

    l'Italia, in ambito Ocse, risulta, da sempre, uno dei paesi in cui gli insegnanti si formano di meno;

    il diritto all'aggiornamento individuale attraverso l'acquisto di beni di consumo è fondamentale nella valorizzazione del personale e nel miglioramento del sistema-istruzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – di integrare le risorse destinate dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, alla carta del docente, strumento, che negli ultimi anni, ha sostenuto il diritto all'aggiornamento individuale.
9/3656/26. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Lattanzio, Nitti, Orfini, Ciampi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14, commi 4-bis e 4-ter, del presente decreto, prevede una serie di innovazioni relative al reclutamento e alla mobilità nazionale per i docenti dell'Alta formazione;

    la legge 30 dicembre 2021, n. 234, cosiddetta «legge di bilancio 2022», ha previsto alcune importanti iniziative nell'ottica del doveroso allineamento dello status del personale impiegato nelle istituzioni AFAM verso gli standard retributivi della formazione terziaria, quali la rideterminazione dei compensi per le indennità spettanti al Consiglio di Amministrazione, Presidente e al Direttore, il riconoscimento del diritto al compenso per i Nuclei di Valutazione degli istituti AFAM, la rideterminazione del fondo per gli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo e tecnici di laboratorio;

    il disegno di legge 2285 «Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca», attualmente in discussione al Senato, ha visto l'approvazione di un emendamento volto a garantire che anche le istituzioni Afam possano stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati «contratti di ricerca», finanziati confondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi;

    le riforme normative in itinere su valutazione, reclutamento, governance, didattica e ricerca del comparto AFAM dovranno garantire una definitiva perequazione economica tra i docenti della formazione artistica, musicale e coreutica e i docenti della formazione superiore e della ricerca;

    secondo la dicitura propria della legge 508/1999, le istituzioni dell'Afam sono riconosciute «sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale», svolgendo «correlate attività di produzione» (articolo 2 comma 4), e dunque con funzioni non più solamente didattiche, ma altresì di ricerca;

    la decisione n. 1500/2019 del TAR Lazio ha statuito che: «Dalla legge 21 dicembre 1999 n. 508 discende una serie di indici sintomatici di una piena equiparazione delle Accademie di Belle Arti, come gli Enti di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, alle Università. (...) Sostanzialmente il Collegio ritiene che gli istituti Afam, svolgendo al pari delle Università, attività didattica e di ricerca, sono stati illegittimamente esclusi dal novero degli enti destinatari del sostegno alla ricerca di base»;

    nonostante l'equiparazione dei titoli rilasciati e il pressoché identico carico di ore il personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, rispetto a quello delle altre istituzioni di formazione superiore, è vittima di una evidente sperequazione a livello retributivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, ogni iniziativa necessaria a compensare la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni del sistema della formazione superiore e della ricerca.
9/3656/27. Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Rossi, Prestipino, Orfini, Ciampi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 44, comma 1, lettera h, reca disposizioni in materia di formazione in servizio, con l'obiettivo di attuare la Riforma «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» contenuta nel PNRR (M4C1-Riforma 2.2);

    a tali fini, l'articolo in esame novella il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

    entrando nel merito vengono introdotte con l'articolo 16-ter disposizioni in materia di formazione in servizio e al comma 4, secondo periodo, è specificato, che al fine di incrementare l'accesso alla formazione è introdotto un incentivo stabilito dalla contrattazione collettiva «per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico»;

    l'ultimo rapporto promosso dall'Ocse, che analizza e confronta i sistemi scolastici dei principali paesi d'Europa e del mondo conferma il dato negativo delle retribuzioni degli insegnanti italiani che risultano essere molto distanti rispetto a quelle dei colleghi degli altri paesi. Queste differenze sono presenti ed evidenti in tutti i gradi di scuola, dalla scuola dell'infanzia alle scuole superiori;

    nella scuola primaria la differenza tra lo stipendio medio annuale di un docente italiano e quella degli omologhi docenti dell'area Ocse è in media del 15 per cento inferiore; altrettanto evidenti sono le differenze per i docenti della scuola media: in Italia l'insegnante percepisce il 13 per cento in meno rispetto ai colleghi dei paesi Ocse e il 12 per cento in meno rispetto ai colleghi dei paesi europei; anche i docenti delle scuole superiori in Italia percepiscono il 14 per cento in meno rispetto ai docenti dei paesi Ocse e il 13 per cento in meno rispetto ai docenti europei;

    il rapporto dell'Ocse non si limita ai confronti internazionali, ma offre anche una significativa comparazione all'interno dello stesso paese tra gli stipendi dei docenti e quello dei lavoratori con pari livello d'istruzione. L'insegnamento nei diversi gradi di scuola necessita del diploma di laurea; pertanto, lo stipendio degli insegnanti è stato confrontato con la retribuzione di altri professionisti con il medesimo titolo d'istruzione universitaria e dal confronto emerge che in Italia, a parità di titolo di studio, gli insegnanti risultino molto meno pagati;

    il settore è ancora in attesa del rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019/2021, scaduto ormai da tre anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare le procedure, in tempi brevi, anche attraverso un confronto con le forze sindacali, di rinnovo del contratto collettivo nazionale della scuola già scaduto da tre anni e del contratto in corso per il triennio 2022-24.
9/3656/28. Prestipino, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Nitti, Lattanzio, Rossi, Orfini, Ciampi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame prevede misure per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca;

    l'articolo 14, ai commi da 6-septies a 6-vicies, prevede disposizioni in materia di reclutamento del personale della ricerca delle università, intervenendo sul segmento del pre-ruolo universitario successivo al conseguimento del dottorato di ricerca, in attuazione della Missione 4, Componente 2, riforma 1.1, («Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire la semplificazione e mobilità») del PNRR;

    tali disposizioni derivano dalla necessità di costruire un percorso lineare e maggiormente certo (e, dunque, attrattivo) per i giovani ricercatori universitari con il pieno riconoscimento dei diritti e della dignità, al fine di attirare le migliori energie nel percorso di ricerca e di alta formazione, in coerenza con gli obiettivi generali della Missione 4 del PNRR;

    l'intervento costituisce il lodevole risultato di uno sforzo del Parlamento e del Governo che, sulla scia degli investimenti straordinari previsti dal PNRR, si sta impegnando tenacemente nella direzione di una riforma complessiva del periodo pre-ruolo nell'università e negli enti pubblici di ricerca con comunanza di intenti;

    l'innalzamento delle tutele assicurate ai ricercatori universitari nel periodo che precede l'immissione in ruolo, applicabili anche ai ricercatori che operano negli enti pubblici di ricerca, comporta necessariamente un impegno finanziario maggiore e vincoli giuridici più stringenti;

    allo sforzo ordinamentale deve corrispondere uno sforzo finanziario che trascenda le contingenti possibilità economiche offerte dal PNRR, al fine di rendere strutturale l'intervento di riforma,

impegna il Governo:

   a proseguire nel percorso di rifinanziamento del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca, consolidando ed accrescendo progressivamente nel futuro le risorse finanziarie necessarie al perseguimento delle finalità che animano la riforma sul pre-ruolo;

   a individuare gli strumenti volti ad assicurare la corretta attuazione della riforma anche attraverso l'implementazione di sistemi di monitoraggio e valutazione d'impatto delle misure.
9/3656/29. Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Lattanzio, Nitti, Rossi, Prestipino, Ciampi, Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge 508/99 prevede l'emanazione di uno specifico regolamento sulle procedure di reclutamento del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale;

    il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, è stato adottato con il D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143;

    l'entrata in vigore di tale regolamento è stata rinviata all'anno accademico 2022/23;

    il Ministero dell'università e della ricerca ha elaborato un nuovo schema di regolamento che è interamente sostitutivo del DPR 143/19;

    il Senato ha introdotto nell'articolo 14 del decreto-legge 36/22 il comma 4-ter che, nel modificare la legge 508/99, prevede la cancellazione della mobilità nazionale e l'introduzione del reclutamento di sede;

    la cancellazione della mobilità nazionale avrà pesanti ripercussioni sulle condizioni di vita di numerosi docenti e personale TA, in particolare neo-assunti, per i quali una parte rilevante della retribuzione è utilizzata per spese di viaggio, vitto e alloggio;

    la mobilità è materia di relazioni sindacali nell'ambito del CCNL «Istruzione e Ricerca»,

impegna il Governo

a preservare la mobilità nazionale per i docenti e il personale TA già di ruolo o che lo diventerà in base alle vigenti graduatorie nazionale del personale docente e alle graduatorie del personale TA compilate ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 e dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
9/3656/30. Timbro, Fassina.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge 508/99 prevede l'emanazione di uno specifico regolamento sulle procedure di reclutamento del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale;

    il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, è stato adottato con il D.P.R. 7 agosto 2019, n. 143;

    l'entrata in vigore di tale regolamento è stata rinviata all'anno accademico 2022/23;

    il Ministero dell'università e della ricerca ha elaborato un nuovo schema di regolamento che è interamente sostitutivo del DPR 143/19;

    il Senato ha introdotto nell'articolo 14 del decreto-legge 36/22 il comma 4-ter che, nel modificare la legge 508/99, prevede la cancellazione della mobilità nazionale e l'introduzione del reclutamento di sede;

    la cancellazione della mobilità nazionale avrà pesanti ripercussioni sulle condizioni di vita di numerosi docenti e personale TA, in particolare neo-assunti, per i quali una parte rilevante della retribuzione è utilizzata per spese di viaggio, vitto e alloggio;

    la mobilità è materia di relazioni sindacali nell'ambito del CCNL «Istruzione e Ricerca»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di preservare la mobilità nazionale per i docenti e il personale TA già di ruolo o che lo diventerà in base alle vigenti graduatorie nazionale del personale docente e alle graduatorie del personale TA compilate ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 e dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
9/3656/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Timbro, Fassina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 28 prevede la costituzione e disciplina della società 3-1 S.p.A., a capitale interamente pubblico, per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali;

    tale società è finalizzata a svolgere attività, di sviluppo e manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, a favore dell'Inps, dell'Inail dell'Istat, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle amministrazioni pubbliche centrali;

    l'articolo 28 prevede altresì che lo Statuto della società 3-1 S.p.A. sia adottato con deliberazione congiunta dei tre Presidenti degli Istituti sopra indicati e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

    lo Statuto ha il compito di definire le specifiche attività della società anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i ruoli e le responsabilità, nonché le modalità di esercizio del controllo da parte dei soggetti interessati;

    appare necessario e indispensabile che nella definizione dello Statuto sia preservata la funzione istituzionale dell'Istat e quindi resti fermo il coordinamento e la gestione diretta da parte dello stesso Istituto delle banche dati e dello sviluppo informatico funzionale alla raccolta, al mantenimento e alla diffusione dei dati statistici, nel rispetto del segreto statistico e della protezione dei dati personali, al fine di preservare la specificità dei compiti dell'Istat nel rispetto del decreto legislativo 322/89 ed in particolare dell'articolo 9 sul segreto statistico e degli articoli 14 e 15 sull'ordinamento autonomo e sui compiti istituzionali dell'Istat, nonché di assicurare e garantire la protezione dei dati personali in osservanza del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,

impegna il Governo

nella definizione dello Statuto della società 3-1 S.p.A. e nella approvazione dello stesso, di tutelare e preservare la funzione e i compiti istituzionale dell'Istat, come previsti dal decreto legislativo 322/89 e dalle norme richiamate in premessa, in particolare per il coordinamento e la gestione delle banche dati e dello sviluppo informatico funzionale alla raccolta, al mantenimento e alla diffusione dei dati statistici, garantendo in tale modo anche la protezione dei dati personali in osservanza del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
9/3656/31. Fassina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 48, comma 1, lettera d-bis) propone l'abrogazione dell'articolo 231, comma 8, del decreto del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (del codice ambientale), che impone l'annotazione, nel registro di entrata e di uscita dei veicoli, degli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi a veicoli fuori uso destinati a demolizione;

    tale disposizione abrogativa contribuisce a semplificare la complessa procedura relativa alla demolizione dei veicoli fuori uso, il cui smaltimento, come noto, costituisce una vera sfida per le politiche ambientali e di riqualificazione urbana, soprattutto ove tali veicoli finiscano in stato di abbandono sulle pubbliche vie;

    come noto, l'attuale normativa di riferimento relativa alla gestione dei veicoli abbandonati rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile è recata dal decreto ministeriale 22 ottobre 1999 n. 460, fino all'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 231 del codice ambientale;

    l'ultraventennale applicazione del citato decreto ministeriale ha reso evidente che le procedure dal medesimo stabilite necessitano di essere rese più virtuose;

    a tale riguardo, lo scrivente, in data 14 giugno 2022 ha presentato l'interrogazione n. 5-08232 con la quale ha chiesto se si intendano adottare iniziative a livello normativo, anche partendo dalle «best practices» relative alla rimozione, alla raccolta e al recupero dei veicoli, nel tempo sviluppatesi a livello locale in applicazione del decreto 22 ottobre 1999, n. 460, provvedendo all'adozione del decreto di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

    sotto diverso profilo, sempre nell'ottica di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure relative alla gestione dei veicoli fuori uso, lo scrivente ha altresì presentato la proposta di legge A.C. 3640 recante «Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo», volta all'introduzione di disposizioni che favoriscano la demolizione di detti veicoli e ne consentano la radiazione dal PRA anche in presenza di fermo amministrativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo per una sempre più virtuosa gestione dei veicoli fuori uso, adottando da un lato il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 152/2006 e dall'altro disposizioni che consentano la radiazione dal PRA di un veicolo fuori uso anche in presenza di fermo amministrativo.
9/3656/32. Casu, Braga, Gariglio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 48, comma 1, lettera d-bis) propone l'abrogazione dell'articolo 231, comma 8, del decreto del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (del codice ambientale), che impone l'annotazione, nel registro di entrata e di uscita dei veicoli, degli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi a veicoli fuori uso destinati a demolizione;

    tale disposizione abrogativa contribuisce a semplificare la complessa procedura relativa alla demolizione dei veicoli fuori uso, il cui smaltimento, come noto, costituisce una vera sfida per le politiche ambientali e di riqualificazione urbana, soprattutto ove tali veicoli finiscano in stato di abbandono sulle pubbliche vie;

    come noto, l'attuale normativa di riferimento relativa alla gestione dei veicoli abbandonati rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile è recata dal decreto ministeriale 22 ottobre 1999 n. 460, fino all'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 231 del codice ambientale;

    l'ultraventennale applicazione del citato decreto ministeriale ha reso evidente che le procedure dal medesimo stabilite necessitano di essere rese più virtuose;

    a tale riguardo, lo scrivente, in data 14 giugno 2022 ha presentato l'interrogazione n. 5-08232 con la quale ha chiesto se si intendano adottare iniziative a livello normativo, anche partendo dalle «best practices» relative alla rimozione, alla raccolta e al recupero dei veicoli, nel tempo sviluppatesi a livello locale in applicazione del decreto 22 ottobre 1999, n. 460, provvedendo all'adozione del decreto di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

    sotto diverso profilo, sempre nell'ottica di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure relative alla gestione dei veicoli fuori uso, lo scrivente ha altresì presentato la proposta di legge A.C. 3640 recante «Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo», volta all'introduzione di disposizioni che favoriscano la demolizione di detti veicoli e ne consentano la radiazione dal PRA anche in presenza di fermo amministrativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo per una sempre più virtuosa gestione dei veicoli fuori uso.
9/3656/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu, Braga, Gariglio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione recante: «ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», giunto all'esame della Camera dei deputati a seguito dell'approvazione in prima lettura del Senato – che ha ampiamente modificato il testo iniziale, determinando un incremento del numero degli articoli di cui il provvedimento si compone, passati dai cinquanta iniziali ai settantuno del testo all'esame dell'Assemblea – si caratterizza ancora una volta, in maniera negativa, per il tempo ampiamente insufficiente messo a disposizione della Camera che non consente un adeguato esame delle numerose disposizioni previste;

    al riguardo, si segnala che il Capo III, che reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, dispone, in particolare all'articolo 23, norme in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, esonerando dal pagamento degli oneri generali sul consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde;

    il suddetto articolo prevede, inoltre, che l'idrogeno prodotto non rientri tra i prodotti sottoposti ad accisa, a meno che non sia direttamente utilizzato in motori termici come carburante, e che le procedure di abilitazione per i piccoli impianti di idrogeno siano fra l'altro semplificate;

    nell'ambito della Missione 2, Componente 2 (M2C2-I 3.3-14, 15) del PNRR, si segnala che la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale, che prevede di promuovere la creazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno (circa 40 stazioni dando priorità alle aree strategiche per i trasporti stradali pesanti) e di implementare i progetti di sperimentazione delle linee a idrogeno, sarà sottoposta all'esame attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico, tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero della transizione ecologica, per l'individuazione dei progetti;

    al riguardo, è prevista l'emanazione di un decreto ministeriale, che stabilirà i criteri per l'ubicazione delle stazioni di rifornimento lungo le autostrade e gli hub logistici (termine: T2 2022) e un decreto direttoriale con l'esplicitazione delle procedure per la presentazione delle domande di installazione delle stazioni di rifornimento e l'avvio della valutazione tecnica (termine: T3 2022);

    secondo quanto risulta da informazioni dello stesso Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, risalenti allo scorso 31 marzo, l'aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo di 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno è prevista entro il 2023: tale scadenza risulta particolarmente attesa e sollecitata dagli operatori del settore, considerando che la creazione di reti di stazioni di rifornimento verde sul territorio nazionale rappresenta un'occasione fondamentale anche sul piano degli investimenti da effettuare, che si inseriscono nel pili ampio disegno della mobilità europea del «Green Corridor»,

impegna il Governo

a prevedere in tempi rapidi l'emanazione del decreto ministeriale in premessa richiamato, al fine di modernizzare la rete del sistema infrastrutturale nazionale insieme con quella degli altri Paesi europei, attraverso la realizzazione delle stazioni di rifornimento ad idrogeno sia per i mezzi leggeri, che pesanti fuel cell, con l'obiettivo di contribuire nei prossimi anni alla riduzione delle emissioni di CO2 nel settore e di sviluppare il vettore dell'idrogeno verde, che rappresenterà uno dei pilastri del processo di decarbonizzazione del sistema produttivo nel prossimo futuro.
9/3656/33. Vallascas.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

    vanno introdotte ulteriori misure per adeguare il PNRR alle emergenze sopraggiunte negli ultimi mesi, soprattutto legate ai costi dell'energia elettrica e del gas naturale;

    in Italia, secondo Nomisma Energia, solo per pagare gli aumenti di gas e luce che potrebbero verificarsi dall'inizio del prossimo mese di luglio (+17 per cento del prezzo dell'elettricità, +27 per cento per metro cubo di gas), i costi per le famiglie si aggirerebbero attorno ai 656 euro all'anno. Un incremento che ci si attende nonostante sia in vigore l'azzeramento degli oneri di sistema;

    per contrastare gli effetti disastrosi di questo trend in crescita, si ritiene necessaria un'azione complessiva che tuteli famiglie e imprese. Al riguardo, bisogna ricorrere all'introduzione un ragionevole limite percentuale – un cosiddetto energy cap – oltre il quale gli importi in bolletta non possono aumentare, destinando a tale manovra le risorse necessarie,

impegna il Governo

al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'incremento dei prezzi delle forniture energetiche, ad introdurre il limite del 4 per cento all'aumento delle fatture per i consumi di energia.
9/3656/34. Rizzetto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

    vanno introdotte ulteriori misure per adeguare il PNRR alle emergenze sopraggiunte negli ultimi mesi, soprattutto legate ai costi dell'energia elettrica e del gas naturale;

    in Italia, secondo Nomisma Energia, solo per pagare gli aumenti di gas e luce che potrebbero verificarsi dall'inizio del prossimo mese di luglio (+17 per cento del prezzo dell'elettricità, +27 per cento per metro cubo di gas), i costi per le famiglie si aggirerebbero attorno ai 656 euro all'anno. Un incremento che ci si attende nonostante sia in vigore l'azzeramento degli oneri di sistema;

    per contrastare gli effetti disastrosi di questo trend in crescita, si ritiene necessaria un'azione complessiva che tuteli famiglie e imprese. Al riguardo, bisogna ricorrere all'introduzione un ragionevole limite percentuale – un cosiddetto energy cap – oltre il quale gli importi in bolletta non possono aumentare, destinando a tale manovra le risorse necessarie,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'incremento dei prezzi delle forniture energetiche.
9/3656/34. (Testo modificato nel corso della seduta)Rizzetto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge di un decreto-legge i cui contenuti sono volti anche a dettare disposizioni per favorire l'utilizzo di metodi di pagamento elettronici;

    in particolare, il decreto-legge, anticipa dal 1° gennaio 2023, al 30 giugno 2022, l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione di un pagamento elettronico da parte dei soggetti obbligati;

    la normativa prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro aumentata del 4 per cento del valore della transazione, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito o credito;

    l'accettazione dei pagamenti elettronici è obbligatoria per tutte le attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali;

    l'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici risulta eccessivamente esoso per i soggetti che operano molte transazioni relative a beni e servizi retribuiti ad aggio o margine fisso, come i tabaccai che svolgono, per conto dello Stato, essendone concessionari, una sorta di servizio pubblico;

    gli alti costi legati all'installazione, all'utilizzo dei Pos e alle commissioni bancarie, per i soggetti il cui margine è molto ridotto, rischiano di azzerare, di fatto, i guadagni;

    agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 ottobre 2019, n. 124, spetta un credito di imposta pari solo al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate;

    è necessario intervenire al fine di tutelare tutti i soggetti che operano transazioni relative a beni e servizi retribuiti ad aggio o margine fisso,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche legislativa, affinché, siano tutelati i margini di guadagno dei soggetti che operano transazioni relative a beni e servizi retribuiti ad aggio o margine fisso, come i tabaccai, innalzando fino al 100 per cento il credito di imposta relativo alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.
9/3656/35. Sandra Savino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in oggetto reca la conversione in legge di un decreto-legge i cui contenuti sono volti anche a dettare disposizioni per favorire l'utilizzo di metodi di pagamento elettronici;

    in particolare, il decreto-legge, anticipa dal 1° gennaio 2023, al 30 giugno 2022, l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione di un pagamento elettronico da parte dei soggetti obbligati;

    la normativa prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro aumentata del 4 per cento del valore della transazione, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di debito o credito;

    l'accettazione dei pagamenti elettronici è obbligatoria per tutte le attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali;

    l'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici risulta eccessivamente esoso per i soggetti che operano molte transazioni relative a beni e servizi retribuiti ad aggio o margine fisso, come i tabaccai che svolgono, per conto dello Stato, essendone concessionari, una sorta di servizio pubblico;

    gli alti costi legati all'installazione, all'utilizzo dei Pos e alle commissioni bancarie, per i soggetti il cui margine è molto ridotto, rischiano di azzerare, di fatto, i guadagni;

    agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 ottobre 2019, n. 124, spetta un credito di imposta pari solo al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate;

    è necessario intervenire al fine di tutelare tutti i soggetti che operano transazioni relative a beni e servizi retribuiti ad aggio o margine fisso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa volta a tutelare i margini di guadagno dei soggetti che operano transazioni relative a beni e servizi retribuiti ad aggio o margine fisso.
9/3656/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Sandra Savino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    tra le misure in esame vi sono disposizioni concernenti l'amministrazione degli affari esteri: in particolare all'articolo 3 comma 3-bis, introdotto dal Senato, è stato previsto che per l'accesso alla carriera diplomatica e per l'assunzione di impiegati a contratto nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti di cultura, sia richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. Tale disposizione è stata attuata intervenendo sul decreto del Presidente della Repubblica 18/67;

    si ritiene che nella prospettiva di massimizzare l'azione amministrativa e renderla pienamente rispondente all'evoluzione dell'esigenze della PA, segnatamente per quanto attiene il versante delle sedi estere del MAECI, sarebbe auspicabile intervenire sulla configurazione della disciplina in materia di prestazioni familiari e benefici fiscali per il medesimo personale di cui in premessa: si evidenzia infatti che a seguito dell'attuazione della legge delega 1° aprile 2021 n. 46 in materia di «assegno unico e universale» si è generato un vuoto legislativo relativo alla mancata configurazione della fattispecie applicabile ai soggetti non residenti sul territorio nazionale, cittadini italiani e cittadini stranieri, ma titolari delle prestazioni modificate o sospese dal citato provvedimento (detrazioni per carichi di famiglia e assegno al nucleo);

    nella disciplina previgente, i cittadini italiani residenti all'estero ed i lavoratori dello stato italiano, anche senza cittadinanza italiana, come gli impiegati a contratto della rete estera del MAECI, in ragione della disciplina speciale che li caratterizza, percepivano le detrazioni per figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare, che però la legge delega di cui in premessa ha modificato e/o sospeso, prevedendo la sostituzione di queste prestazioni familiari con l'assegno unico, i cui requisiti soggettivi si collocano nella residenza sul territorio italiano e nella cittadinanza;

    pertanto l'applicazione congiunta dei suddetti requisiti soggettivi, rappresenta elemento ostativo all'accesso al beneficio per i dipendenti a contratto in servizio presso la rete estera del MAECI, nei confronti dei quali a decorrere dal 1° marzo 2022 sono state sospese le prestazioni familiari, (precedentemente previste dalla norma e modificate dall'entrata in vigore del decreto legislativo 230/21) disciplinate dalla normativa nazionale, dal DPR 18/67 e dai contratti di impiego, configurandosi dunque come normativa speciale;

    per quanto attiene il profilo fiscale, i soggetti in titolo sono contribuenti italiani, con reddito assoggettato ad Irpef sul territorio nazionale ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, condicio che ha consentito loro di poter percepire le detrazioni per carichi di famiglia fino al 28 febbraio 2022;

    la nuova disciplina ha di fatto compromesso in maniera illegittima l'equazione sussistente in capo al contribuente tra onere tributario e diritto alla fruizione di detrazioni, finora tutelato, alimentando inesorabilmente una sperequazione senza precedenti tra contribuenti italiani, vincolata alla sola residenza sul suolo italiano, a prescindere se gli stessi siano o meno lavoratori dello stato italiano, pertanto appare inderogabile un indirizzo del Governo teso a superare il suddetto vuoto normativo,

impegna il Governo

a intervenire sulla disciplina concernente l'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti in titolo, assoggettati al fisco in Italia, al fine di superare il limite di cui in premessa, prevedendo eventualmente l'estensione del diritto alle detrazioni per carichi di famiglia, finora «sopravvissuto» (vale a dire per i figli a carico maggiori di anni 21 e fino al compimento di 24 anni) anche ai figli minori di 21 anni dei contribuenti di cui in premessa.
9/3656/36. Fitzgerald Nissoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    il capo III del provvedimento reca misure per l'attuazione del PNRR in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute;

    la transizione energetica rappresenta uno dei pilastri del PNRR e tale tema è divenuto ancora più strategico a seguito della crisi prodotta dalla guerra in Ucraina e dalla necessità di ridurre la dipendenza dell'Italia dagli approvvigionamenti provenienti dalla Russia;

    il presidente di Acciaierie d'Italia ha illustrato il piano industriale relativo all'ex Ilva di Taranto con riferimento al decennio 2022-2032 il cui principale obiettivo è quello dell'abbandono del carbone per il passaggio all'idrogeno;

    in occasione della firma dei protocolli sui progetti bandiera delle regioni il Presidente del consiglio dei Ministri in merito al rilancio dell'Ilva di Taranto ha detto «Il governo intende riportare l'Ilva a quello che era quando era competitiva, la più grande acciaieria d'Europa: non possiamo permetterci che non produca ai livelli di cui è capace»;

    se la volontà del Governo in merito ad un pieno rilancio dell'ex Ilva di Taranto appare chiara e tale rilancio non può prescindere dalla riconversione verde, allo stesso tempo desta comunque preoccupazione che nel PNRR non vi sia un riferito all'Ilva,

impegna il Governo

a prevedere all'interno del PNRR un riferimento all'ex Ilva di Taranto tra i progetti cui destinare le risorse previste per la transizione energetica.
9/3656/37. Labriola.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    la limitazione prevista per la mobilità straordinaria per i comandi in essere al 1° maggio 2022 (data entrata in vigore della normativa), ai dipendenti in comando al 31 gennaio 2022 determina una disciplina di natura discriminatoria rispetto ai comandi disposti dopo tale data, atteso che si tratta di comandi non attivati allo scopo di fruire della mobilità straordinaria introdotta dal presente provvedimento, all'epoca non conosciuta e tantomeno conoscibile;

   considerato che compete comunque all'amministrazione di destinazione la valutazione dell'esperienza e la proficuità del soggetto in comando, che potrebbe essere comunque per la stessa P.A. vantaggioso e che la stessa relazione di accompagnamento del disegno di legge sottolinea che «Per le procedure straordinarie si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure atte a garantire anche ai soggetti posti in posizione di comando o distacco successivamente alla data del 31 gennaio 2022 la possibilità di accedere alle procedure di mobilità straordinaria previste dall'Articolo 6.
9/3656/38. Zanettin.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso del dibattito al Senato sul provvedimento in esame è stata approvata una misura in tema di Superbonus al 110 per cento spettante all'acquirente di unità abitative demolite e ricostruite con miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico, cedute dalla stessa impresa che ha eseguito l'intervento entro 30 mesi successivi al termine dello stesso (cd. Sismabonus acquisti, previsto nella misura del 110 per cento dall'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 – legge 77/2020 e nella misura «ordinaria» dall'articolo 16, comma 1-septies, decreto-legge n. 63 del 2013 – legge 90/2013);

    in particolare, tale modifica consente di stipulare il rogito sino al 31 dicembre 2022, anziché entro il 30 giugno 2022 (termine attualmente fissato dal citato articolo 119, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2020), al ricorrere di una serie di stringenti condizioni che impongono che, alla data del 30 giugno 2022:

     risulti sottoscritto e registrato un contratto preliminare di vendita;

     siano stati versati acconti, con «sconto in fattura» e sia stato maturato il relativo credito;

     sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, con ottenimento del collaudo e dell'attestazione del collaudatore statico sulla riduzione del rischio sismico dell'immobile;

     che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4 (categoria provvisoria, nella quale sono censiti i fabbricati in corso di ristrutturazione);

    seppur con l'ottica di consentire un maggior lasso temporale per la stipula del rogito che dà accesso al Superbonus, la misura approvata appare comunque di portata ridotta, rispetto all'esigenza di ottenere una proroga più generalizzata del termine del 30 giugno 2022, oggi fissato come data di fine lavori e di stipula dell'atto di compravendita;

    il termine generale del 30 giugno 2022 è, infatti, impossibile da rispettare, alla luce dell'emergenza da «caro materiali», che ha comportato il blocco delle iniziative in corso e delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, che hanno determinato un rallentamento o, in taluni casi, la sospensione dei lavori in corso;

    le condizioni previste dalla norma approvata, per poter stipulare il rogito entro il 31 dicembre 2022, non risolvono quindi tali criticità, potendo incidere solo su operazioni già quasi del tutto perfezionate (fine lavori strutturali con annessi collaudo e asseverazione, stipula del preliminare e pagamento di acconti con sconto in fattura),

impegna il Governo

estendere il Superbonus al 110 per cento per l'acquisto di case derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico per i rogiti stipulati, dopo il termine dei lavori, sino al 31 dicembre 2022, senza ulteriori condizioni.
9/3656/39. Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 18, reca alcune importati disposizioni concernenti le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica ed i pagamenti elettronici, finalizzati ad utilizzare le nuove tecnologie per prevenire qualsivoglia tipo di evasione;

    la semplificazione del sistema fiscale, nonché dei meccanismi di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, costituisce un passaggio ineludibile per conseguire l'effettiva implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalità alla quale è destinato il decreto-legge in esame;

    nel 2019 le entrate fiscali in Italia hanno rappresentato il 42,4 per cento del PIL – rispetto a – una media OCSE del 33,8 per cento – nonostante i seri problemi di compliance che nel 2018 hanno comportato minori entrate fiscali per oltre 102 miliardi di euro;

    per ridurre le somme evase si rende necessario mettere in campo misure finalizzate a disincentivare l'evasione e facilitare la compliance. A tal proposito, la letteratura internazionale concorda sul fatto che la compliance sia inversamente proporzionale alla complessità del sistema fiscale: più complesso è il sistema fiscale, minore sarà il tasso di compliance volontaria dei contribuenti;

    secondo la classifica stilata da Tax Complexity, l'Italia ha il sistema di tassazione più complesso tra 69 Paesi. Al netto dell'impellente necessità di semplificazione fiscale, l'Amministrazione Finanziaria ha adottato negli anni numerose tecnologie che attraverso data analysis e network analysis consentono di identificare profili di rischio. Tuttavia, queste tecnologie vanno più nella direzione dell'enforcement fiscale anziché della compliance;

    pochi giorni fa Jack Malan e Ivan Bosch Chen del Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES) hanno depositato presso la Commissione europea uno studio dal titolo «Possible Solutions for Missing Trader Intra-Community Fraud», nel quale la tecnologia blockchain viene indicata come «una forma di rendicontazione in tempo reale che protegge i dati delle imprese e non richiede agli Stati membri di memorizzare e proteggere un'enorme quantità di dettagli delle transazioni»;

    nello specifico, «il fornitore carica la propria fattura su una piattaforma digitale e, invece di inviare una fattura alle autorità fiscali nazionali, la piattaforma utilizza la tecnologia blockchain per creare un'impronta digitale crittografata della fattura, chiamata “hash”, che viene inviata all'autorità fiscale centrale», consentendo all'azienda di dimostrare l'ammontare dell'IVA pagata;

    il ricorso comune alla tecnologia blockchain delle rispettive Autorità fiscali consentirebbe «l'introduzione di un'infrastruttura tecnica comune che passi da un sistema di scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali a un sistema di scambio diretto di informazioni transfrontaliere tra privati e Amministrazioni fiscali estere»;

    il 9 febbraio del 2022 il gruppo di lavoro della Commissione europea sul Futuro dell'IVA ha invitato una delegazione olandese a riferire sull'utilità della tecnologia blockchain nel contrasto alle frodi IVA, nel prevenire l'evasione dell'IVA e come strumento che consente di risparmiare sulle risorse umane. Stando a quanto si apprende dai verbali dell'incontro, la blockchain avrebbe consentito di identificare in fase sperimentale sia le frodi intracomunitarie relative alla falsa fatturazione, sia quelle riconducibili al pagamento di una quantità di IVA inferiore a quella fatturata, sia la richiesta di una detrazione IVA superiore a quella fatturata;

    stando alla raccolta dei dati della delegazione olandese, attraverso l'utilizzo della tecnologia blockchain ai fini fiscali l'IVA nella dichiarazione dei redditi corrisponde all'IVA sulle fatture autentiche; consente un controllo incrociato automatico tra la dichiarazione IVA del fornitore e quella dell'acquirente; facilita l'individuazione delle frodi IVA grazie a un segnale d'allarme di importi insolitamente elevati; consente di abolire gli elenchi IVA;

    questo produce un grande vantaggio anche ai fini dell'accertamento: non necessitando di analisi del rischio complesse, offre all'Amministrazione la possibilità di concentrarsi solo su truffatori ed evasori, interferendo così in minima parte con le normali pratiche commerciali e comportando una minore quantità di risorse informatiche e umane dispiegate a tale scopo. Inoltre, la blockchain risulterebbe facilmente integrabile con i software contabili adattandosi sia alle piccole che alle grandi aziende, e riducendone i costi di compliance,

impegna il Governo

ad implementare l'utilizzo della tecnologia di cui in premessa a fini fiscali e programmare test per valutarne l'efficacia, sia ai fini dell'accertamento che della compliance.
9/3656/40. Angiola.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 18, reca alcune importati disposizioni concernenti le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica ed i pagamenti elettronici, finalizzati ad utilizzare le nuove tecnologie per prevenire qualsivoglia tipo di evasione;

    la semplificazione del sistema fiscale, nonché dei meccanismi di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, costituisce un passaggio ineludibile per conseguire l'effettiva implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalità alla quale è destinato il decreto-legge in esame;

    nel 2019 le entrate fiscali in Italia hanno rappresentato il 42,4 per cento del PIL – rispetto a – una media OCSE del 33,8 per cento – nonostante i seri problemi di compliance che nel 2018 hanno comportato minori entrate fiscali per oltre 102 miliardi di euro;

    per ridurre le somme evase si rende necessario mettere in campo misure finalizzate a disincentivare l'evasione e facilitare la compliance. A tal proposito, la letteratura internazionale concorda sul fatto che la compliance sia inversamente proporzionale alla complessità del sistema fiscale: più complesso è il sistema fiscale, minore sarà il tasso di compliance volontaria dei contribuenti;

    secondo la classifica stilata da Tax Complexity, l'Italia ha il sistema di tassazione più complesso tra 69 Paesi. Al netto dell'impellente necessità di semplificazione fiscale, l'Amministrazione Finanziaria ha adottato negli anni numerose tecnologie che attraverso data analysis e network analysis consentono di identificare profili di rischio. Tuttavia, queste tecnologie vanno più nella direzione dell'enforcement fiscale anziché della compliance;

    pochi giorni fa Jack Malan e Ivan Bosch Chen del Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES) hanno depositato presso la Commissione europea uno studio dal titolo «Possible Solutions for Missing Trader Intra-Community Fraud», nel quale la tecnologia blockchain viene indicata come «una forma di rendicontazione in tempo reale che protegge i dati delle imprese e non richiede agli Stati membri di memorizzare e proteggere un'enorme quantità di dettagli delle transazioni»;

    nello specifico, «il fornitore carica la propria fattura su una piattaforma digitale e, invece di inviare una fattura alle autorità fiscali nazionali, la piattaforma utilizza la tecnologia blockchain per creare un'impronta digitale crittografata della fattura, chiamata “hash”, che viene inviata all'autorità fiscale centrale», consentendo all'azienda di dimostrare l'ammontare dell'IVA pagata;

    il ricorso comune alla tecnologia blockchain delle rispettive Autorità fiscali consentirebbe «l'introduzione di un'infrastruttura tecnica comune che passi da un sistema di scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali a un sistema di scambio diretto di informazioni transfrontaliere tra privati e Amministrazioni fiscali estere»;

    il 9 febbraio del 2022 il gruppo di lavoro della Commissione europea sul Futuro dell'IVA ha invitato una delegazione olandese a riferire sull'utilità della tecnologia blockchain nel contrasto alle frodi IVA, nel prevenire l'evasione dell'IVA e come strumento che consente di risparmiare sulle risorse umane. Stando a quanto si apprende dai verbali dell'incontro, la blockchain avrebbe consentito di identificare in fase sperimentale sia le frodi intracomunitarie relative alla falsa fatturazione, sia quelle riconducibili al pagamento di una quantità di IVA inferiore a quella fatturata, sia la richiesta di una detrazione IVA superiore a quella fatturata;

    stando alla raccolta dei dati della delegazione olandese, attraverso l'utilizzo della tecnologia blockchain ai fini fiscali l'IVA nella dichiarazione dei redditi corrisponde all'IVA sulle fatture autentiche; consente un controllo incrociato automatico tra la dichiarazione IVA del fornitore e quella dell'acquirente; facilita l'individuazione delle frodi IVA grazie a un segnale d'allarme di importi insolitamente elevati; consente di abolire gli elenchi IVA;

    questo produce un grande vantaggio anche ai fini dell'accertamento: non necessitando di analisi del rischio complesse, offre all'Amministrazione la possibilità di concentrarsi solo su truffatori ed evasori, interferendo così in minima parte con le normali pratiche commerciali e comportando una minore quantità di risorse informatiche e umane dispiegate a tale scopo. Inoltre, la blockchain risulterebbe facilmente integrabile con i software contabili adattandosi sia alle piccole che alle grandi aziende, e riducendone i costi di compliance,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di implementare l'utilizzo della tecnologia di cui in premessa a fini fiscali e programmare test per valutarne l'efficacia, sia ai fini dell'accertamento che della compliance.
9/3656/40. (Testo modificato nel corso della seduta)Angiola.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, contenente ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    in particolare, con l'obiettivo di completare la riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR, il capo VIII del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Istruzione, prevedendo per il personale docente, ai fini dell'immissione in ruolo, oltre al conseguimento dell'abilitazione specifica, anche il superamento di un concorso;

    la previsione è stata introdotta con l'obiettivo di completare la riforma del sistema di reclutamento dei docenti, collegandola ad un ripensamento della loro formazione iniziale, secondo quanto previsto dal PNRR;

    tuttavia, l'intervento realizzato con il decreto-legge in esame non riesce nell'obiettivo di migliorare le relative procedure. Infatti, tenuto conto del fatto che l'abilitazione prevede già un percorso di selezione e valutazione, non si comprende per quali motivi i docenti debbano essere sottoposti a ulteriori procedure selettive che prevedono un aggravamento di spese per l'amministrazione pubblica e un ulteriore allungamento dei tempi di accesso ai ruoli del personale,

impegna il Governo

considerati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, a prevedere che il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso sia requisito sufficiente per l'accesso ai ruoli.
9/3656/41. Bignami, Albano, Bucalo, Frassinetti, Zucconi, Galantino, Ferro, Montaruli, Prisco.


   La Camera,

   premesso che:

    inevitabilmente, la grave crisi energetica impone urgentemente di trovare approvvigionamenti alternativi al Gas russo;

    tale necessità passa necessariamente attraverso nuovi fornitori e attraverso nuovi rigassificatori ovvero l'ampliamento o l'utilizzo a pieno regime degli impianti esistenti;

    stando alle dichiarazioni del Ministro della transizione ecologica, il piano dovrebbe però vedere anche un ampio ventaglio di norme che prevedano semplificazioni nell'ambito dei processi autorizzativi degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

    recentemente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rappresentato a Governo e Parlamento la necessità di intensificare lo sviluppo delle fonti alternative, anche citando l'esempio del Portogallo;

    come il Ministro della transizione ecologica ha ricordato in Parlamento, vi è in corso lo sviluppo di progetti rinnovabili off-shore e on-shore e, in particolare sono pendenti 40 gigawatt di richieste di connessione per progetti off-shore;

    con i decreti Energia, si avvia un ampio programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione, anche delle procedure di autorizzazione, per l'installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali, prevedendo semplificazioni anche per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili off-shore, localizzati in aree individuate come idonee, e per gli impianti geotermici;

    inoltre si sono previste disposizioni relative ai siti e gli impianti di proprietà di società ferroviarie e stradali ed una serie di disposizioni tese all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in aree agricole, iniziando un percorso di semplificazione delle procedure;

    nel decreto in fase di conversione si prevedono nuove norme per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, con particolare riferimento alla produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili (idrogeno verde) e di concessioni per uso irriguo e sulle autorità di bacino,

impegna il Governo

ad intervenire con ulteriori provvedimenti legislativi al fine di semplificare ulteriormente l'iter amministrativo e autorizzatorio connesso alle opere relative alla realizzazione degli impianti e dei progetti per l'incremento della produzione da fonti rinnovabili, anche se non legati e al di fuori, del campo dell'applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con lo scopo di incrementare nei tempi più brevi la produzione di energia verde nel nostro Paese.
9/3656/42. Fregolent.


   La Camera,

   premesso che:

    inevitabilmente, la grave crisi energetica impone urgentemente di trovare approvvigionamenti alternativi al Gas russo;

    tale necessità passa necessariamente attraverso nuovi fornitori e attraverso nuovi rigassificatori ovvero l'ampliamento o l'utilizzo a pieno regime degli impianti esistenti;

    stando alle dichiarazioni del Ministro della transizione ecologica, il piano dovrebbe però vedere anche un ampio ventaglio di norme che prevedano semplificazioni nell'ambito dei processi autorizzativi degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

    recentemente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rappresentato a Governo e Parlamento la necessità di intensificare lo sviluppo delle fonti alternative, anche citando l'esempio del Portogallo;

    come il Ministro della transizione ecologica ha ricordato in Parlamento, vi è in corso lo sviluppo di progetti rinnovabili off-shore e on-shore e, in particolare sono pendenti 40 gigawatt di richieste di connessione per progetti off-shore;

    con i decreti Energia, si avvia un ampio programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione, anche delle procedure di autorizzazione, per l'installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali, prevedendo semplificazioni anche per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili off-shore, localizzati in aree individuate come idonee, e per gli impianti geotermici;

    inoltre si sono previste disposizioni relative ai siti e gli impianti di proprietà di società ferroviarie e stradali ed una serie di disposizioni tese all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in aree agricole, iniziando un percorso di semplificazione delle procedure;

    nel decreto in fase di conversione si prevedono nuove norme per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, con particolare riferimento alla produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili (idrogeno verde) e di concessioni per uso irriguo e sulle autorità di bacino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con ulteriori provvedimenti legislativi al fine di semplificare ulteriormente l'iter amministrativo e autorizzatorio connesso alle opere relative alla realizzazione degli impianti e dei progetti per l'incremento della produzione da fonti rinnovabili, anche se non legati e al di fuori, del campo dell'applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con lo scopo di incrementare nei tempi più brevi la produzione di energia verde nel nostro Paese.
9/3656/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Fregolent.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una serie di misure urgenti per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, transizione digitale, di infrastrutture, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate, in materia di turismo, in materia di giustizia, nonché di istruzione;

    il comma 4-ter dell'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame al Senato, istituisce nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il profilo professionale del ricercatore a tempo determinato e indeterminato, mentre il comma 4-quater reca disposizioni relative al reclutamento, a tempo determinato e tempo indeterminato, nelle istituzioni AFAM;

    le disposizioni in esame, introdotte mediante novelle all'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, prevedono in particolare l'aggiunta di un comma 1-bis al comma 8 del predetto articolo 2: «1-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

    tale deroga, di fatto, cancella l'esercizio al diritto della mobilità;

    quest'anno sono state presentate 1.066 domande di mobilità a fronte di circa seimila docenti di ruolo. Per il 2022/23 è prevista l'assunzione di circa un migliaio di docenti. Le richieste di trasferimento quindi per il 2023/24 aumenteranno ancora di più. La mobilità nazionale ha consentito a molti docenti, quelli che vivono più lontano e per i quali una parte considerevole dello stipendio è utilizzato per spese di viaggio, vitto e alloggio, di avere una prospettiva di miglioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro. La predetta previsione finisce quindi per colpire i docenti oggettivamente in una situazione di maggiore difficoltà;

    il comma 2, dell'articolo 2, del DPR 7 agosto 2019, n. 143 (Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM), dispone che la programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno, con riferimento al triennio successivo, e può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque, non oltre il mese di maggio, o del successivo bilancio di previsione, nonché in ogni tempo per l'adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale, previo esperimento delle procedure di mobilità previste dal CCNL entro il mese di aprile;

    il diritto alla mobilità previsto per ogni pubblico dipendente è regolato dal CCNL e non può essere materia rimandata all'autonomia e alla valutazione di ogni singola istituzione,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, norme efficaci per garantire al personale docente del comparto AFAM il pieno esercizio del diritto alla mobilità ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9/3656/43. Menga, Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una serie di misure urgenti per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, transizione digitale, di infrastrutture, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate, in materia di turismo, in materia di giustizia, nonché di istruzione;

    il comma 4-ter dell'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame al Senato, istituisce nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il profilo professionale del ricercatore a tempo determinato e indeterminato, mentre il comma 4-quater reca disposizioni relative al reclutamento, a tempo determinato e tempo indeterminato, nelle istituzioni AFAM;

    le disposizioni in esame, introdotte mediante novelle all'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, prevedono in particolare l'aggiunta di un comma 1-bis al comma 8 del predetto articolo 2: «1-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

    tale deroga, di fatto, cancella l'esercizio al diritto della mobilità;

    quest'anno sono state presentate 1.066 domande di mobilità a fronte di circa seimila docenti di ruolo. Per il 2022/23 è prevista l'assunzione di circa un migliaio di docenti. Le richieste di trasferimento quindi per il 2023/24 aumenteranno ancora di più. La mobilità nazionale ha consentito a molti docenti, quelli che vivono più lontano e per i quali una parte considerevole dello stipendio è utilizzato per spese di viaggio, vitto e alloggio, di avere una prospettiva di miglioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro. La predetta previsione finisce quindi per colpire i docenti oggettivamente in una situazione di maggiore difficoltà;

    il comma 2, dell'articolo 2, del DPR 7 agosto 2019, n. 143 (Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM), dispone che la programmazione del reclutamento del personale di cui al comma 1 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il mese di dicembre di ogni anno, con riferimento al triennio successivo, e può essere aggiornata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque, non oltre il mese di maggio, o del successivo bilancio di previsione, nonché in ogni tempo per l'adeguamento ad eventuali modifiche della normativa statale, previo esperimento delle procedure di mobilità previste dal CCNL entro il mese di aprile;

    il diritto alla mobilità previsto per ogni pubblico dipendente è regolato dal CCNL e non può essere materia rimandata all'autonomia e alla valutazione di ogni singola istituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, norme efficaci per garantire al personale docente del comparto AFAM il pieno esercizio del diritto alla mobilità ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9/3656/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Menga, Dori, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 44 prevede il finanziamento di importanti misure ricorrendo tra l'altro a parte delle risorse destinate alla cosiddetta carta del docente, di cui al comma 121 e seguenti della legge 107 del 2015;

    la carta rappresenta una importante innovazione in quanto consente annualmente ai docenti italiani di ruolo di ricevere 500 euro mensili perché possano utilizzarli per la propria formazione e il proprio aggiornamento e risulta quindi contraddittorio definanziare una delle poche misure già previste dall'ordinamento vigente coerente con le finalità del provvedimento;

    grazie alle modifiche introdotte dal Senato con la legge di conversione, il taglio è stato scongiurato ma solo per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: senza il reperimento di ulteriori risorse, verrà ridotta progressivamente fino a quasi un terzo del suo ammontare attuale,

impegna il Governo

a reperire in un successivo provvedimento, al più tardi con la prossima legge di bilancio, le risorse necessarie a scongiurare il taglio della card anche oltre il 2024.
9/3656/44. Toccafondi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 44 prevede il finanziamento di importanti misure ricorrendo tra l'altro a parte delle risorse destinate alla cosiddetta carta del docente, di cui al comma 121 e seguenti della legge 107 del 2015;

    la carta rappresenta una importante innovazione in quanto consente annualmente ai docenti italiani di ruolo di ricevere 500 euro mensili perché possano utilizzarli per la propria formazione e il proprio aggiornamento e risulta quindi contraddittorio definanziare una delle poche misure già previste dall'ordinamento vigente coerente con le finalità del provvedimento;

    grazie alle modifiche introdotte dal Senato con la legge di conversione, il taglio è stato scongiurato ma solo per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: senza il reperimento di ulteriori risorse, verrà ridotta progressivamente fino a quasi un terzo del suo ammontare attuale,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di reperire in un successivo provvedimento, al più tardi con la prossima legge di bilancio, le risorse necessarie a scongiurare il taglio della card anche oltre il 2024.
9/3656/44. (Testo modificato nel corso della seduta)Toccafondi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una serie di misure urgenti per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, transizione digitale, di infrastrutture, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate, in materia di turismo, in materia di giustizia, nonché di istruzione;

    l'articolo 28 del provvedimento autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del PNRR e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali;

    la società 3-I, a capitale interamente pubblico, dovrà svolgere le proprie attività a favore dell'istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di altre pubbliche amministrazioni centrali;

    in questo modo una parte dell'ISTAT andrebbe a costituire una nuova società con l'effetto che le funzioni che prima erano core della statistica pubblica, disciplinate dalla Costituzione (articolo 117) e dalle leggi dello stato (decreto legislativo n. 322 del 1989), migreranno verso una S.p.A.;

    il passaggio delle funzioni informatiche ad una «NewCo», dedicata alla migrazione di dati e applicazioni verso il cloud e al trasferimento di competenze tecnologiche attualmente decentrate, appare come un'operazione rischiosa dal punto di vista della produzione del dato statistico, di cui l'ISTAT detiene il completo controllo dei processi di trattamento e conservazione;

    attualmente i dati sono conservati e protetti dalle strutture preposte che ne assicurano il corretto accesso e conservazione, secondo la normativa del GDPR, e la loro diffusione può avvenire solamente in forma aggregata e secondo modalità che annullino ogni rischio di identificabilità dei cittadini. Tutto questo significa che i dati di fonte amministrativa possono, per legge, andare a popolare i registri statistici, ma è fatto espresso divieto dall'attuale normativa di far uso dei dati statistici per finalità amministrative. Ciò implica che l'integrazione dei dati tra Istat, Inps e Inail può avvenire esclusivamente per finalità statistiche, mentre diversamente si rischia di incorrere in una profilazione degli stessi, oltre che in una possibile violazione della segretezza del dato statistico e del patto che regola il rapporto tra i cittadini e l'Istat;

    è verosimile ipotizzare che nella fase di prima attivazione della società possano essere promosse forme di assegnazione/distacco temporaneo di personale appartenente ai ruoli dell'ISTAT, con conseguenti criticità rispetto alla contrattazione collettiva che tutela il rapporto di lavoro pubblico,

impegna il Governo:

   a prevedere, nel primo provvedimento utile, norme per garantire la piena indipendenza della statistica pubblica, quale principio sancito dal Codice delle statistiche europee, che disciplina la statistica pubblica come funzionale alla tenuta democratica dei singoli Paesi, tanto da essere – in ultima istanza – proprietaria rispetto alle forme organizzate e alla stessa creazione di enti strumentali di supporto;

   a far sì che eventuali enti o società di supporto alla Statistica ufficiale non pregiudichino le risorse dell'Istituto Nazionale di Statistica.
9/3656/45. Siragusa, Dori, Menga, Romaniello, Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,

   premesso che:

    la Missione 2 del PNRR, denominata «Rivoluzione verde e transizione ecologica», è finalizzata a realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia italiane, con risorse che ammontano a 69,8 miliardi di euro, pari al 31 per cento delle risorse totali del Piano;

    in più occasioni, e anche recentemente, con la risoluzione sulle linee guida del PNRR n. 6-00138, la Camera ha impegnato il Governo a dare attuazione alle indicazioni contenute nella relazione, compresi i rilievi formulati dalle Commissioni permanenti: in particolare, con riferimento alla missione in esame, gli obiettivi in questione hanno assunto da tempo un importante rilievo anche nel settore della Difesa, che ha recentemente avviato un percorso per la definizione della Strategia Energetica della Difesa, in linea con i documenti programmatici nazionali in materia;

    la Difesa riconosce particolare importanza alla realizzazione del progetto «Grandi Infrastrutture – Caserme Verdi per l'Esercito», il quale prevede proprio l'individuazione di una nuova tipologia costruttiva, specifica per la citata forza armata, secondo i principi della green economy, del risparmio energetico e della tutela ambientale;

    il programma prevede uno sviluppo svilupparsi ventennale, con un investimento complessivo di circa 1,5 miliardi, e, allo stato, in attesa dell'individuazione di un canale di finanziamento specifico, la Difesa ha avviato 28 «progetti pilota», con fondi derivanti dal proprio bilancio ordinario;

    più volte si è sottolineata l'importanza di tale progetto, con l'auspicio di vederlo attuato nella sua interezza, per poi essere allargato alle altre realtà o città in cui insistono diversi immobili di proprietà della difesa, che potrebbero essere destinati ad alloggi per il personale militare e civile del medesimo dicastero: ciò, in particolare, dovrebbe valere per il nord est, ove sono presenti grandi infrastrutture in stato di abbandono, per le quali i comuni richiedono un intervento di riqualificazione urgente;

    nelle strutture da recuperare potrebbero altresì essere inserite quelle connesse alla sanità militare, oggi gravemente sottofinanziate, ma dalla evidente, complessiva utilità, anche avuto riguardo alle attività svolte in ausilio alla popolazione civile,

impegna il Governo

a prevedere adeguati finanziamenti per la realizzazione del progetto Caserme Verdi nella sua interezza, nonché per il suo ampliamento alle altre strutture delle Forze Armate, come peraltro già previsto dalle risoluzioni della competente commissione Difesa, al fine di renderle efficienti, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti ed ispirate a standard costruttivi innovativi, caratterizzata da modularità, rapidità di costruzione, basso impatto ambientale e ridotti costi di manutenzione.
9/3656/46. Deidda, Ferro, Galantino, Giovanni Russo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    la Missione 2 del PNRR, denominata «Rivoluzione verde e transizione ecologica», è finalizzata a realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia italiane, con risorse che ammontano a 69,8 miliardi di euro, pari al 31 per cento delle risorse totali del Piano;

    in più occasioni, e anche recentemente, con la risoluzione sulle linee guida del PNRR n. 6-00138, la Camera ha impegnato il Governo a dare attuazione alle indicazioni contenute nella relazione, compresi i rilievi formulati dalle Commissioni permanenti: in particolare, con riferimento alla missione in esame, gli obiettivi in questione hanno assunto da tempo un importante rilievo anche nel settore della Difesa, che ha recentemente avviato un percorso per la definizione della Strategia Energetica della Difesa, in linea con i documenti programmatici nazionali in materia;

    la Difesa riconosce particolare importanza alla realizzazione del progetto «Grandi Infrastrutture – Caserme Verdi per l'Esercito», il quale prevede proprio l'individuazione di una nuova tipologia costruttiva, specifica per la citata forza armata, secondo i principi della green economy, del risparmio energetico e della tutela ambientale;

    il programma prevede uno sviluppo svilupparsi ventennale, con un investimento complessivo di circa 1,5 miliardi, e, allo stato, in attesa dell'individuazione di un canale di finanziamento specifico, la Difesa ha avviato 28 «progetti pilota», con fondi derivanti dal proprio bilancio ordinario;

    più volte si è sottolineata l'importanza di tale progetto, con l'auspicio di vederlo attuato nella sua interezza, per poi essere allargato alle altre realtà o città in cui insistono diversi immobili di proprietà della difesa, che potrebbero essere destinati ad alloggi per il personale militare e civile del medesimo dicastero: ciò, in particolare, dovrebbe valere per il nord est, ove sono presenti grandi infrastrutture in stato di abbandono, per le quali i comuni richiedono un intervento di riqualificazione urgente;

    nelle strutture da recuperare potrebbero altresì essere inserite quelle connesse alla sanità militare, oggi gravemente sottofinanziate, ma dalla evidente, complessiva utilità, anche avuto riguardo alle attività svolte in ausilio alla popolazione civile,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere adeguati finanziamenti per la realizzazione del progetto Caserme Verdi nella sua interezza, nonché per il suo ampliamento alle altre strutture delle Forze Armate, come peraltro già previsto dalle risoluzioni della competente commissione Difesa, al fine di renderle efficienti, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti ed ispirate a standard costruttivi innovativi, caratterizzata da modularità, rapidità di costruzione, basso impatto ambientale e ridotti costi di manutenzione.
9/3656/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Deidda, Ferro, Galantino, Giovanni Russo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   considerato che:

    il testo in esame che reca ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ma tuttavia nel paese si sta verificando una recrudescenza dei contagi dovuti alle numerose varianti di Covid-19 che rischiano di condizionare l'effettività della ripresa ed in particolare di incidere sulle attività dei lavoratori fragili;

    come noto, a seguito di numerosi articoli giornalistici che motivavano tecnicamente la necessità di prorogare le tutele dei lavoratori fragili consentendo loro di poter proseguire la prestazione lavorativa in modalità agile o di smart working, in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, in legge 19 maggio 2022, n. 52, queste sono state prorogate solo sino al 30 giugno 2022, tuttavia limitatamente ai soggetti di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, con il quale sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità;

    la legge 19 maggio 2022, n. 52 come è noto, è entrata in vigore il 25 maggio scorso e pertanto la decorrenza della proroga concessa sino al 30 giugno 2022, di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 10, opera a da detta data, lasciando scoperto il periodo dal 1° aprile sino al 24 maggio, poiché la retroattività non appare espressamente richiamata nella riformulazione della norma in esame proposta dal Governo e come noto la legge n. 400 del 1988, attraverso la previsione dell'articolo 15, comma 5, ha stabilito che il momento iniziale di efficacia degli emendamenti è il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, salvo che non sia diversamente disposto e, nel caso di specie, nulla viene detto circa la retroattività della norma di proroga;

    l'atto in esame, nonostante fossero stati presentati emendamenti nel corso di esame presso l'altro ramo del parlamento, per introdurre proprio la retroattività della proroga in forma espressa a far data dal 1° aprile 2022, giunge all'esame della Camera privo di qualsivoglia ulteriore proroga delle tutele per i lavoratori fragili oltre quanto già disposto al 30 giugno 2022 ma anche di qualsivoglia norma volta a colmare il lasso temporale dal 1° aprile al 24 maggio 2022;

    appare quindi necessario chiarire, anche attraverso una norma di interpretazione autentica, tale aspetto onde evitare che possano verificarsi ulteriori danni a quei lavoratori fragili oggi esclusi da ogni forma di tutela della loro salute e dunque prevenire possibili contenziosi;

    inoltre, stante il preoccupante incremento dei contagi su scala nazionale, dovuti alle varianti del Covid, appare necessario prorogare, almeno sino a tutto il 2022, le tutele di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni,

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile e comunque nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro il 30 giugno 2022, ogni necessaria iniziativa anche a carattere legislativo per assicurare a tutti i lavoratori fragili precedentemente tutelati dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, una continuità delle tutele a far data dal 1° aprile 2022 sino alla data del 31 dicembre 2022.
9/3656/47. De Toma, Dall'Osso, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    con specifico riferimento al tema dell'energia e al vertiginoso aumento dei prezzi dei relativi prodotti, il conflitto russo ucraino ha messo in luce una grave debolezza europea e italiana, basata su una elevata dipendenza dalle forniture di gas provenienti dalla Russia;

    in Italia, il solo costo addizionale dell'energia per imprese e famiglie nel 2022 è stimato in circa sessanta miliardi di euro;

    la scarsità di materie prime, infatti, ha determinato un aumento di prezzo delle stesse che era già marcato prima dello scoppio del conflitto e rischia ora di diventare insostenibile per le nostre aziende, causandone il fermo produttivo con le conseguenti ricadute sull'intero tessuto produttivo e occupazionale italiano;

    complessivamente prima la crisi pandemica ed oggi la crisi energetica e quella determinata dal conflitto russo-ucraino hanno evidenziato la fragilità del nostro sistema produttivo e industriale, eccessivamente dipendente da economie di altri Stati;

    il quadro sin qui delineato è caratterizzato da un ulteriore elemento di pericolo, confermato recentemente dal Ministro della transizione ecologica, in grado di pregiudicare gli investimenti previsti dal Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr). Infatti, l'aumento del costo dell'energia e delle materie prime critiche in generale rischia di avere un costo totale l'anno prossimo superiore all'intero pacchetto del Pnrr;

    tale rischio deve essere scongiurato attraverso una riflessione tempestiva sulla possibilità di rimodulare il suddetto piano, alla luce del mutato contesto geopolitico e socioeconomico;

    il provvedimento, tuttavia, non tiene in considerazione le ricadute del nuovo contesto internazionale risultando inattuale rispetto alla nuova realtà e alla crisi che investono interi settori;

    lo stesso Regolamento europeo istitutivo del Next Generation UE (Reg. UE 2021/241) prevede che il PNRR possa essere modificato, se circostanze oggettive ne hanno reso impossibile la realizzazione;

    in particolare, l'articolo 21 (Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro), prevede che: «1. Se il piano per la ripresa e la resilienza, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, non può pili essere realizzato, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché presenti una proposta intesa a modificare o sostituire le decisioni di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 3. A tal fine, lo Stato membro può proporre un piano per la ripresa e la resilienza modificato o un nuovo piano per la ripresa e la resilienza. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale proposta nell'ambito dello strumento di sostegno tecnico»,

impegna il Governo

ad attivarsi presso la commissione europea per una rinegoziazione degli obiettivi al fine di attualizzare il PNRR alla crisi economica in corso ed al mutato contesto geopolitico.
9/3656/48. Meloni, Lollobrigida, Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Bucalo, Mantovani, Donzelli, Zucconi, Prisco, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    l'articolo 1, comma 974, della legge n. 208 del 2015, ha istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilitò sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

    tuttavia, alla luce della mutata congiuntura economica nazionale ed internazionale e della crisi dei prezzi del mercato edilizio, molti degli interventi avviati rischiano di non essere portati a termine;

    una soluzione potrebbe consistere nel riconoscere agli Enti assegnatari delle risorse stanziate per il Programma straordinario, la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta e le economie relative ai progetti inseriti nel Programma medesimo di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per far fronte al rincaro dei prezzi, anche per opere migliorative dei progetti, purché tale utilizzo risulti adeguatamente motivato: alcuni Enti assegnatari hanno infatti accumulato risparmi che consentirebbero di fronteggiare la crisi del settore edilizio imposta dal caro materiali;

    tale possibilità è attualmente negata dalle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 913 della legge n. 145 del 2018 (Finanziaria 2019) che prevedono che le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo

ad attivarsi, per quanto di competenza e con apposite disposizioni normative, al fine di rimuovere il vincolo di inutilizzabilità delle risorse di cui all'articolo 1 comma 913 della legge n. 145 del 2018 per gli enti assegnatari delle risorse stanziate per il Programma straordinario di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge n. 208 del 2015.
9/3656/49. Prisco, Montaruli, Trancassini, Zucconi, Galantino, Donzelli, Lucaselli, Ferro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    nella struttura del Piano di ripresa è prevista una specifica missione dedicata alla coesione sociale e territoriale, all'interno della quale si evidenziano anche interventi dedicati alle aree interne. Sono state avviate, ad esempio, linee di finanziamento dedicate al potenziamento infrastrutturale per migliorare strade e presidi sociali, nella speranza di creare sistemi, o ecosistemi, che siano in grado di stimolare l'innovazione;

    più in particolare nell'ambito della Missione 5 del PNRR «Inclusione e Coesione», la Componente 3 è denominata «Interventi speciali per la coesione territoriale». Essa mira al conseguimento dei seguenti obiettivi: – rafforzamento della Strategia nazionale per le aree interne, attraverso misure a supporto del miglioramento dei livelli e della qualità dei servizi scolastici, sanitari e locali; – valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie; potenziamento degli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica e dei servizi socio-educativi ai minori; – riattivazione dello sviluppo economico attraverso il miglioramento delle infrastrutture di servizio delle Aree ZES funzionali ad accrescere la competitività delle aziende presenti e l'attrattività degli investimenti;

    tuttavia, le aree interne continuano a costituire una realtà complessa e non adeguatamente valorizzata, fatta di microluoghi, le cui difficoltà non vengono spesso censite né denunciate pur trattandosi di luoghi distribuiti su tutto il territorio italiano. Allo stato attuale è di tutta evidenza che gli interventi proposti attraverso il PNRR sono inadeguati e non in grado di garantire uno sviluppo puntuale e adeguato;

    le infrastrutture di mobilità e nello specifico le strade di collegamento continuano ad essere il vero punto dolente delle aree interne, solo attraverso il loro potenziamento è possibile allargare il raggio di attuazione del PNRR,

impegna il Governo

ad attivarsi, nelle sedi opportune, per garantire l'ampliamento delle risorse e l'adeguato utilizzo dei fondi del PNRR finalizzato al potenziamento delle infrastrutture di mobilità e nello specifico delle strade di collegamento delle aree interne.
9/3656/50. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rotelli, Silvestroni, Osnato, Bignami, Caiata, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame ha ad oggetto la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

    per conseguirà l'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza di economie solide, sostenibili e resilienti nonché di sistemi finanziari basati su strutture adeguate e destinate a rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine, sono stati avviati e programmati investimenti per realizzare opere strategiche;

    in questo quadro assumono rilievo fondamentale le opere e i lavori che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano varie estensioni di territorio (cosiddetti «opere e lavori a rete») da affidare tramite procedure ad evidenza pubblica;

    la realtà economica del nostro Paese è fatta di microimprese, piccole e medie imprese, che, tuttavia, rischiano di non riuscire a competere con altri operatori economici a causa del notevole valore di queste opere e di questi lavori;

    a tal fine, occorre che le procedure di gara siano strutturate in modo tale che la partecipazione delle imprese di cui al capoverso che ore se sia incoraggiata e favorita;

    indicazioni in tal senso provengono anche dal diritto dell'Unione europea. In particolare, per il considerando n. 78 della direttiva 2014/21/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, è opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle piccole e medie imprese e, in particolare, che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti, anche su base quantitativa, facendo in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle piccole e medie imprese;

    in attuazione di tali previsioni, l'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha stabilito che la stazione appaltante possa suddividere in lotti gli appalti pubblici;

    tuttavia, questa disposizione introduce una preferenza per la suddivisione in lotti, che non costituisce una regola inderogabile: la stazione appaltante può derogarvi per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito (es. Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2020, n. 973; 26 giugno 2017, n. 3110; sez. III, 21 marzo 2019, n. 1857);

    invece, per assicurate la massima partecipazione delle microimprese nonché delle piccole e medie imprese appare opportuno rendere obbligatoria la regola della suddivisione in lotti, quantomeno per la realizzazione di opere e l'esecuzione di lavori che interessano varie aree del territorio nazionale,

impegna il Governo

a prevedere l'introduzione dell'obbligo per la stazione appaltante di suddividere gli appalti in lotti anche su base quantitativa, in caso di affidamento di opere e lavori cosiddetti «a rete» e lavori di manutenzione, di importo più rilevante (sopra-soglia).
9/3656/51. Foti, Butti, Trancassini, Lucaselli, Osnato, Silvestroni, Rotelli, Zucconi, Galantino, Rachele Silvestri, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, contenente ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    in particolare, il decreto contiene diverse disposizioni sulle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni;

    in tema di personale da reclutare, specifiche esigenze provengono dal settore degli stabilimenti termali, che nel corso degli ultimi anni sta lamentando difficoltà nel reperimento di medici sia specializzati che non specializzati;

    la presenza di medici in questo settore appare, invece, necessaria, considerato che le prestazioni offerte dagli stabilimenti termali si basano sull'utilizzo di acque dalle proprietà anche curative, disinfiammanti e antisettiche;

    oltretutto, misure volte ad incentivare dell'occupazione di personale sanitario presso gli stabilimenti termali sono rese urgenti dall'esigenza di fronteggiare l'elevata domanda di prestazioni termali, indotta da nuove esigenze terapeutiche (ad esempio la riabilitazione post Covid-19) e favorita anche dalla introduzione del cosiddetto «bonus terme» (articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prorogato dall'articolo 6 del decreto 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25),

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti volte ad incentivare l'occupazione di personale sanitario presso gli stabilimenti termali.
9/3656/52. Gemmato, Bucalo, Ferro, Zucconi, Galantino, Trancassini, Lucaselli, Caiata, De Toma, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    tra le disposizioni in esso contenuto, in prosecuzione con quanto attuato in questi mesi, vi sono misure orientate al potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico unitamente a misure per incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in ossequio alle prospettive di cui alla Missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente Energia rinnovabile, Idrogeno e Mobilità sostenibile;

    il Ministro Franco recentemente in audizione in commissione ha riferito che il 73 per cento dei progetti in essere non sono stati rinegoziati in seguito all'aumento delle materie prime;

    è necessario chiedere una revisione degli obiettivi del PNRR, che devono essere concentrati sulle conseguenze della crisi generata anche dalla guerra in Ucraina e compatibili del momento storico per l'Europa e soprattutto per l'Italia anche alla luce delle grandi modifiche intercorse in questi mesi sul costo delle materie prime dell'energia;

    la realizzazione e il completamento delle infrastrutture di collegamento marittimo, con procedure e tempi ristretti risulta essenziale per ridurre il deficit infrastrutturale italiano e sostenere la competitività delle imprese italiane e favorire una maggiore integrazione tra Nord e Sud della Nazione, nonché per garantire l'integrazione dell'Italia nello sviluppo europeo;

    l'Italia, grazie alla sua posizione geografica privilegiata, si pone infatti come naturale piattaforma nel Mediterraneo attraversata da tre grandi direttrici di collegamento mondiale. Due direttrici est-ovest, la prima che va dai Balcani e dall'Europa orientale verso l'Europa occidentale e la penisola iberica, la seconda che va dall'estremo oriente all'Europa occidentale attraverso il canale di Suez e il Mediterraneo e, infine, la direttrice nord-sud che va dal Nord Africa e dai Paesi del Vicino e Medio Oriente verso l'Europa meridionale e centrale;

    la Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI), recepita nella normativa nazionale con il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ha come obiettivo lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi per il trasporto, che sono individuati in: elettricità, gas naturale e idrogeno che ciascun tipo di propellente è oggetto di una previsione normativa relativa alla sua distribuzione;

    il trasporto marittimo presenta ancora evidenti problemi ambientali dovuti all'uso di combustibili di bassa qualità che provocano esternalità negative soprattutto, durante la fase di stazionamento nei porti generando un elevato livello di inquinamento dell'area portuale (con emissioni di CO2, NOx, PM 10, PM 2.5), ma anche nella più vasta area circostante;

    attualmente in Italia, a differenza di altri Paesi europei, la presenza di banchine elettrificate è molto limitata e non in linea con gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione stabiliti nel PNIEC in termini di efficienza energetica nei trasporti;

    i 34 porti appartenenti alla rete TEN-T necessitano la realizzazione efficiente di una rete di sistemi per la fornitura di energia elettrica per ridurre sensibilmente le emissioni di CO2, ossidi di azoto e polveri sottili, nonché l'impatto acustico,

impegna il Governo

nell'ambito dello sviluppo della rete Trans European Network Transport (TEN-T), a rinegoziare gli obiettivi del PNRR in sede europea al fine di concentrarli sulla realizzazione e il completamento delle infrastrutture portuali e di collegamento marittimo, nonché per garantire l'integrazione dell'Italia nello sviluppo europeo anche tramite investimenti immediati per elettrificare le banchine per ridurre al minimo la dipendenza dai combustibili fossili e l'impatto ambientale del settore dei trasporti marittimi, intervenendo principalmente nei porti della rete centrale della Trans European Network Transport (TEN-T).
9/3656/53. Silvestroni, Rotelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    nello specifico il decreto-legge contiene disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, transizione digitale, infrastrutture, zone economiche speciali, logistiche semplificate, in materia di turismo, di giustizia, nonché in materia istruzione;

    si tratta di un provvedimento omnibus che tratta specificatamente la questione scuola e verte su tutti i numerosissimi aspetti della pubblica amministrazione, la cui importanza sostanzialmente tocca tutti i settori della nostra Nazione e della vita quotidiana;

    a tal proposito, proprio in merito all'importanza che occupano i servizi essenziali nella quotidianità di tutti, giova ricordare che non ci sono soluzioni definitive alla drammatica situazione in cui versano ancora i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali che impattano soprattutto sui servizi educativi e scolastici;

    sono anni che su questi territori, non c'è una svolta concreta dal punto di vista fiscale, economico e amministrativo, ma solo misure sporadiche e non strutturali, inoltre, allo stato attuale la pandemia e le conseguenze del conflitto ucraino hanno aggravato la situazione,

impegna il Governo

a garantire nel primo provvedimento utile una moratoria decennale dei servizi essenziali, per i territori colpiti dal sisma e descritti in premessa, con riferimento specifico ai servizi educativi e scolastici
9/3656/54. Trancassini, Prisco, Rachele Silvestri, Silvestroni, Galantino, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame ha ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    in particolare, il capo VIII del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di istruzione;

    nello specifico, prevede per i nuovi docenti immessi in ruolo l'obbligatorietà di un percorso formativo triennale;

    appare evidente che per ottenere risultati di apprendimento migliori occorre incrementare la qualità dell'insegnamento. Attualmente, in Italia, questo dipende soprattutto da due fattori: da un lato, avere insegnanti meglio formati, capaci di attuare una didattica rinnovata e dall'altro, costruire spazi di apprendimento più adeguati a favorire il processo educativo;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza su questi punti focali non convince e sarebbe auspicabile la revisione;

    nella formulazione attuale, infatti, all'obiettivo del «potenziamento della formazione e delle forme di reclutamento del personale docente» non corrisponde una previsione adeguata di risorse finanziarie e soprattutto manca del tutto un'analisi delle criticità connesse;

    inoltre, conseguenti misure, comportano una perdita salariale a carico del Personale docente e la riduzione del numero dei medesimi, segnatamente, per quanto riguarda l'organico di potenziamento, strumento, quest'ultimo, che ha consentito e consente alle Istituzioni scolastiche di fare fronte ad ineludibili necessità organizzative sia per quanto riguarda l'organizzazione del servizio in senso stretto sia per quanto riguarda le sostituzioni dei docenti assenti,

impegna il Governo

considerati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, a prevedere che l'accesso ai percorsi formativi triennali previsti per i nuovi docenti immessi in ruolo sia facoltativo, così da non intaccare le già esigue risorse economiche del personale docente, costretto a sostenere considerevoli spese per l'autoformazione.
9/3656/55. Osnato, Bucalo, Zucconi, Trancassini, Lucaselli, Donzelli, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene in numerose materie al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    l'articolo 18 comma 3 prevede l'introduzione dal prossimo 1° luglio 2022 dell'obbligo di fatturazione elettronica anche per le imprese e i lavoratori autonomi in «regime fiscale di vantaggio» o in «regime forfettario», che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro;

    il forfettario rappresenta un regime flessibile e adatto a coloro che si affacciano per la prima volta nel mondo dei liberi professionisti; la necessità di garantire flessibilità dello strumento mal si addice a un cambio repentino come l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica nel bel mezzo dell'anno fiscale;

    il cosiddetto popolo delle partite iva è ormai sempre più variegato e conta figure classiche come commercianti, artigiani, piccoli imprenditori, e nuove professionalità inquadrate come free lance, giovani precari in attesa di un'occupazione più stabile, nonché professionisti affermati in settori emergenti;

    ad oggi le partite Iva a regime forfettario sono circa 2 milioni,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a concedere una proroga al 31 dicembre 2022, al fine di consentire, oltre ad un uniforme sistema documentale nel periodo d'imposta di riferimento, l'adozione di idonee soluzioni tecnologiche e digitali da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di fatturazione elettronica.
9/3656/56. Mantovani, Foti, Butti, Zucconi, Galantino, Donzelli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    nello specifico il capo VIII del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Istruzione;

    l'utilizzo di personale abilitato costituisce condizione per la sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato, nonché per la copertura dei contratti annuali a tempo determinato;

    rappresenta una questione centrale nella scuola l'assunzione dei docenti precari, da sempre impegnati nell'offerta della formazione scolastica, ma che vedono sempre più allontanarsi il diritto all'assunzione;

    è necessario rendere merito dei loro percorsi fatti all'interno dell'istituzione e non penalizzarli,

impegna il Governo

a prevedere che l'accesso ai percorsi per l'abilitazione non sia a numero chiuso e ad assicurare un incremento di almeno il 30 per cento del fabbisogno individuato sulla base delle scuole statali.
9/3656/57. Galantino, Bucalo, Zucconi, Donzelli, Osnato, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame ha ad oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    in particolare, l'articolo 32 disciplina le misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale, fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali;

    diverse problematiche si riscontrano in materia di autorizzazioni e concessioni per la realizzazione di reti di telecomunicazioni elettroniche;

    nello specifico, l'esecuzione dei lavori di occupazione di suolo pubblico subisce notevoli rallentamenti a causa dei lunghi tempi di attesa per l'ottenimento di provvedimenti paralleli, necessari alla materiale realizzazione delle opere, come le ordinanze di viabilità del traffico, la cui emanazione è soggetta al termine di 30 giorni decorrenti dalla richiesta (articolo 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990);

    pertanto, nonostante lo sforzo del legislatore abbia orientato l'attuale normativa verso tempi ridotti per l'ottenimento dei permessi, per l'operatore risulta complicato procedere rapidamente;

    peraltro, il solo strumento a disposizione del soggetto richiedente, in caso di mancato o di ritardo nel rilascio dell'ordinanza, è il ricorso al giudice amministrativo per «silenzio inadempimento», ossia un rimedio che di fatto comporta ulteriori ritardi nella realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche in ambito normativo, volte a ridurre i tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle reti di telecomunicazione elettronica, in particolare per la regolamentazione della viabilità del traffico.
9/3656/58. Butti, Foti, Zucconi, Galantino, Lucaselli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 36 del 2022 recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

    l'Italia entro la fine del 2022 deve raggiungere 100 obiettivi di cui 45 da centrare entro il 30 giugno 2022, traguardo parziale e strumentale per sbloccare la seconda rata dei fondi europei che ammontano a circa 24 miliardi di euro. Inoltre, è solo con il raggiungimento degli ulteriori 55 obiettivi per la fine dell'anno che giungerà dall'Ue l'altra tranche di fondi da 22 miliardi;

    la percentuale di completamento delle riforme è al 37,78 per cento a fronte del 50,15 per cento previsto alla fine di questo trimestre e l'andamento degli investimenti è al 20,09 per cento, quasi 5 punti meno del target previsto a fine giugno;

    il PNRR, i cui piani debbono rispondere alle conseguenze economiche e sociali della crisi pandemica, attraverso strategie economiche che portino ad una ripresa rapida e solida, mira alla crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva delle nazioni europee;

    tali piani devono pertanto contribuire a migliorare la produttività, la competitività e la stabilità macroeconomica, in linea con le priorità delineate nella Strategia annuale per la crescita sostenibile;

    lo strumento del PNRR rappresenta un'opportunità unica per recuperare il terreno perduto, le arretratezze infrastrutturali e i gap di servizi;

    la ripresa economica del Paese dipende da quanto sarà concretamente investito per supportare la trasformazione del mondo produttivo ma appare necessario che una tale quantità eccezionale di risorse da indirizzare nei tempi e nei modi giusti,

impegna il Governo

a riconsiderare gli obiettivi e rivedere la modulazione della spesa del PNRR, eliminando al contempo i progetti non avviati allo stato attuale e che risultino improduttivi per la crescita della nazione, al fine di evitare che tali fondi si trasformino in un ulteriore indebitamento per le future generazioni.
9/3656/59. Caiata, De Toma, Zucconi, Galantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 23, reca disposizioni a favore della produzione e di consumo di idrogeno da fonti rinnovabili;

    benché l'incentivazione alla produzione e all'utilizzo di idrogeno risulti quanto mai fondamentale al processo di transizione ecologica, si ravvisa la necessità di predisporre misure atte ad incentivare la produzione e il consumo anche di altri combustibili a bassa emissione quali, ad esempio, i gas da petrolio liquefatti (GPL) per i quali, allo stato attuale, non esistono incentivi statali specifici;

    il GPL, infatti, è attualmente il carburante più economico sul mercato, con un prezzo stabile pari a circa la metà di quello della benzina, aggirandosi, attualmente, intorno agli 85 centesimi al litro;

    la sua fornitura, inoltre, provenendo prevalentemente da Paesi quali Algeria, Stati Uniti, Norvegia, Francia, Libia ed Egitto, permette di aggirare le forniture di carburante proveniente dalla Russia;

    attualmente, in Europa, il tema della transizione ecologica è completamente monopolizzato dalla necessità di impiegare massivamente vetture a trazione elettrica al fine di limitare le emissioni di CO2. Tuttavia, la produzione di energia elettrica dipenderà ancora per molto tempo dall'utilizzo di centrali a carbone, rischiando di vanificare gli sforzi che si stanno compiendo in tema di transizione ecologica;

    investire nel GPL, infine, oltre a contribuire fortemente alla riduzione di emissioni di CO2 nell'atmosfera, permetterebbe di dare maggiori alternative al consumatore nella scelta sull'acquisto di motoveicoli,

impegna il Governo

ad adottare uno o più atti normativi al fine di predisporre misure a sostegno del settore del GPL.
9/3656/60. Delmastro Delle Vedove, Ferro, Donzelli, Zucconi, Caiata, Rachele Silvestri, Trancassini, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    dall'aggressione russa all'Ucraina è scaturita una crisi energetica senza precedenti per l'occidente e da cui è nata l'urgente necessità di ricercare nuove fonti di approvvigionamento energetico;

    il provvedimento in esame, all'articolo 23, prevede disposizioni inerenti la produzione di idrogeno tramite processi di elettrolisi dell'acqua;

    tuttavia, grazie ai grandi passi avanti operati dall'università di Standford nelle ricerche sul tema in oggetto, si è reso possibile la produzione di idrogeno puro e sostenibile anche dall'elettrolisi dell'acqua marina;

    nel novero dei progetti italiani in tale ambito, vi è il progetto AGNES (Adriatic Green Network of Energy Resources), nata nel settore delle energie rinnovabili, il quale mira a realizzare il primo hub italiano per la produzione di idrogeno verde attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile al largo delle coste di Ravenna;

    tali progetti prevedono il riutilizzo di impianti offshore già esistenti, munendoli di turbine capaci di produrre fino a 620 MW di energia pulita e, relativamente alla produzione di idrogeno, si punta a produrne complessivamente fino a 4000 tonnellate all'anno, garantendo così quel processo di transizione ecologica grazie all'impiego di un elemento presente in grandi quantità, come l'acqua marina;

    giova ricordare come in Italia esistano numerose aziende in crisi (oltre 10 mila nell'anno 2021, con circa 70 tavoli di crisi aperti al MISE), le quali, nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'impiego di energie rinnovabili, potrebbero essere riconvertite al fine di produrre energia rinnovabile e combustibile a idrogeno verde, impedendone in tal modo la chiusura e salvaguardando numerosi posti di lavoro;

    infine, contestualmente all'aumento di produzione di idrogeno pulito secondo le modalità anzidette, la predisposizione di distributori di idrogeno in ogni stazione di servizio italiana garantirebbe un incentivo alla produzione e al conseguente acquisto di automobili alimentate a carburante sostenibile, con effetti positivi anche dal punto di vista delle emissioni,

impegna il Governo:

   ad adottare uno o più atti normativi al fine di avviare un piano di investimenti pubblici allo scopo di riconvertire le aziende attualmente in crisi, o per le quali sono aperti tavoli di crisi presso il MISE, in aziende di produzione di idrogeno verde tramite i processi di elettrolisi dell'acqua marina;

   ad adottare uno o più atti normativi al fine di avviare un piano di investimenti pubblici con lo scopo di prevedere, in ogni stazione di servizio italiana, un distributore di idrogeno.
9/3656/61. Donzelli, Delmastro Delle Vedove, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Zucconi, Galantino, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, con l'articolo 23-bis introdotto al Senato, intende ricomprendere anche le biomasse, oltre al biogas, tra le fonti di produzione di energia elettrica;

    tuttavia, tramite l'impiego delle biomasse nelle bioraffinerie di ultima generazione, è possibile financo la produzione di carburante verde di alta qualità, permettendo la creazione e lo sviluppo di un modello di economia circolare a chilometro zero;

    occorre far notare come, da anni, sussista una grave problematica che affligge la filiera ortofrutticola italiana: tonnellate di frutta e verdura assolutamente sane vengono mandate al macero in quanto non corrispondenti ai parametri imposti dall'Unione europea circa le loro caratteristiche esteriori: peso, grandezza o forme non conformi ai parametri europei, infatti, non permettono a questi prodotti di raggiungere le bancarelle al fine della loro vendita;

    oltre a rappresentare un vergognoso sperpero di risorse quali acqua, energia e terreno utilizzati per la loro coltivazione, il danno assume anche valore etico: assistere allo spreco di quintali di cibo sano e perfettamente edibile rappresenta uno scandalo che non può essere ulteriormente ignorato;

    tramite la creazione di filiere atte ad acquistare i prodotti ortofrutticoli destinati allo smaltimento per produrre carburante verde, tuttavia, verrebbe a crearsi un ciclo virtuoso che permetterebbe di abbassare i costi energetici che colpiscono le famiglie e che mettono in ginocchio le nostre imprese, garantendo, inoltre, un concreto sostegno ai produttori ortofrutticoli nazionali, i quali faticano a rientrare dei costi impiegati nella coltivazione a causa della mancata vendita dei prodotti stessi, oltre a garantire nuova occupazione per il funzionamento di tali impianti,

impegna il Governo

ad adottare uno o più atti normativi al fine della creazione di filiere che acquistino i prodotti ortofrutticoli destinati al macero al fine della produzione di carburante sostenibile.
9/3656/62. Ferro, Donzelli, Delmastro Delle Vedove, Zucconi, Galantino, Trancassini, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    il Consiglio Europeo Straordinario del 31 maggio 2022, nel documento conclusivo, ha sottolineato, come priorità a breve termine, l'importanza delle fonti energetiche interne per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

    la questione della transizione energetica nel nostro Paese, in termini prospettici, è strettamente connessa ad una programmazione attendibile e prevedibile del mix delle fonti energetiche in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico interno e il mantenimento della competitività del nostro sistema economico. A tal fine, pertanto, emerge in tutta evidenza, anche alla luce delle recenti vicende geopolitiche internazionali, l'esigenza di individuare il mix delle fonti energetiche che il nostro Paese dovrà avere nei prossimi dieci anni e programmare gli adeguati investimenti in funzione di tale obiettivo;

    per l'Italia, gli obiettivi europei fissati negli impegni del Fit for 55 sono una priorità strettamente connessa con l'implementazione delle energie rinnovabili, la transizione energetica ha oggi un senso se si riesce a mantenere in equilibrio la sostenibilità economica con quella sociale ed ambientale. Ciò significa che, nel programmare il cambiamento del mix delle fonti energetiche e delle tecnologie energetiche, il Paese dovrà essere in grado di garantire il mantenimento la propria competitività sui mercati internazionali e il mantenimento, se non il miglioramento, dei livelli occupazionali in tutti i settori manifatturieri;

    alla luce dell'attuale situazione, occorre quindi programmare con urgenza quale sarà il mix energetico del nostro paese nel 2040 e quale quota il Paese intende riservare alla fonte energetica del gas naturale e all'interno di questa quota quale sarà da attribuire alle produzioni di gas nazionale in funzione della sicurezza degli approvvigionamenti per la competitività del nostro mondo produttivo;

    tale programmazione si rende necessaria per dare con chiarezza un ruolo alle produzioni nazionali di gas in un'ottica di transizione del sistema produttivo, soprattutto gli hard to abate sectors o anche per esempio per la gestione della sicurezza degli stoccaggi;

    l'attuale condizione geopolitica ed economica richiede giustamente di spingere quanto più possibile sul fronte delle fonti rinnovabili ma anche di diversificare quanto più possibile le fonti di approvvigionamento energetico del Paese, messe a forte rischio a seguito dello scoppio del conflitto armato in Ucraina e dalla condizione di dipendenza del nostro Paese dal gas russo;

    il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione dei suddetti rischi, ha evidenziato a più riprese la necessità di sostenere l'approvvigionamento energetico del Paese anche attraverso un maggiore utilizzo delle fonti energetiche interne, tra cui l'incremento della produzione nazionale di gas, drasticamente ridotta nel corso degli ultimi anni,

impegna il Governo

a definire, in linea con le priorità a breve termine individuate nel documento conclusivo del Consiglio Europeo del 31 maggio 2022, la strategia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali al fine di determinarne un maggiore sfruttamento utile a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e il mantenimento della competitività del nostro sistema produttivo manifatturiero per tutta la durata del periodo della transizione energetica, anche attraverso la revisione del PiTesai in ragione della mutata situazione internazionale che influisce negativamente non solo nel breve periodo ma anche nel lungo periodo.
9/3656/63. Lucaselli, Rampelli, Trancassini, Zucconi, Galantino, Caiata, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, contenente ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    in particolare, l'articolo 6 del decreto contiene norme per la revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale;

    l'intervento sul settore della mobilità orizzontale e, più in generale, sul personale, è fondamentale per l'attuazione del PNRR. Infatti, secondo quanto stabilito dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono oltre alle amministrazioni centrali, anche le Regioni, le Province autonome e gli altri enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi o attraverso le proprie strutture o avvalendosi di soggetti attuatoti esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;

    all'interno degli enti locali mancano il personale e le professionalità necessarie a tale scopo: ovunque in Italia ci sono comuni, piccoli e grandi, al Sud come al Nord, che non hanno professionisti e competenze per presentare i progetti ai ministeri, affidare i lavori, eseguirli e controllarli nei tempi richiesti dal Piano;

    queste carenze ostano all'efficace gestione dei fondi del PNRR, che, già compromessa dall'invasione russa in Ucraina e dai conseguenti rincari che ne sono derivati, rischia di essere del tutto vanificata;

    a causa delle stringenti scadenze che scandiscono l'attuazione del PNRR e la proiezione di lungo periodo degli effetti degli interventi in esso previsti, la soluzione al problema del personale deve essere trovata in via definitiva e con urgenza,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali, consentendo in particolare il passaggio diretto di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento alle centrali di committenza degli enti locali e alle stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane.
9/3656/64. Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Zucconi, Galantino, Ferro, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 18, reca disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici;

    il comma 1 del medesimo articolo anticipa al 30 giugno 2022, dal 1° gennaio 2023 inizialmente previsto, il termine a partire dal quale decorreranno le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici;

    la digitalizzazione dei pagamenti è, fuori di dubbio, uno strumento efficace e pienamente condivisibile;

    occorre che tale strumento risulti il più possibile parametrato alle caratteristiche del settore commerciale cui, di volta in volta, si rivolge;

    la categoria degli edicolanti, al pari di quella dei tabaccai, svolge un'attività caratterizzata da aggi fissi su prezzi predefiniti e non modificabili;

    considerando che i costi legati alle transazioni con carte di pagamento superano anche il 2 per cento di commissione e considerando i ricavi medi del settore, è di tutta evidenza come risulti alquanto improbo svolgere l'attività nel rispetto degli obblighi legati all'accettazione dei pagamenti elettronici,

impegna il Governo

in ragione delle considerazioni esposte in premessa, a disporre i necessari interventi normativi volti ad esonerare chi esercita attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici dall'applicazione della normativa in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, ovvero, in subordine, a ripristinare, per la medesima categoria di soggetti, il termine originario di entrata in vigore della nuova normativa, vale a dire il 1° gennaio 2023.
9/3656/65. Rotelli, Zucconi, Galantino, Silvestroni, Prisco.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame concerne la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR;

    il presente intervento normativo intende garantire ulteriori semplificazioni delle procedure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    il disegno di legge di conversione è volto all'attuazione di misure utili al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni in capo alle quali sono previsti gli interventi del PNRR, ovvero a migliorare le procedure di reclutamento;

   premesso che l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che a decorrere dal 1° luglio 2022 l'accesso ai concorsi per le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche e negli enti amministrativi indipendenti avvenga esclusivamente attraverso il portale inPA.gov.it;

   premesso che con quanto appena delineato si intende valorizzare le competenze e le attitudini anche nei concorsi per il personale non dirigenziale e che per tali assunzioni è attualmente prevista almeno una prova scritta e sempre una prova orale, che comprenda l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera;

   premesso che le istituzioni universitarie assolvono alla valutazione degli studenti premiando il merito e l'impegno accademico e che gli enti certificatori di lingua straniere sono accreditati presso il Ministero dell'istruzione a seguito di valutazione dei requisiti per il riconoscimento delle certificazioni delle competenze linguistiche,

impegna il Governo

a valorizzare il merito e le competenze degli iscritti al portale inPA.gov.it esonerando dalla prova scritta e dall'orale volto all'accertamento della lingua straniera i candidati che, al momento dell'iscrizione al portale di reclutamento posseggano una laurea magistrale, ovvero una laurea magistrale a ciclo unico conseguita con almeno 100/110, un master di II livello, nonché una certificazione di lingua straniera rilasciata da un Ente accreditato presso il Ministero dell'istruzione.
9/3656/66. Rachele Silvestri, Zucconi, Galantino, Ferro, Caiata, Bucalo.


   La Camera,

   premesso che:

    il nostro Paese si trova ogni anno ad avere aree più o meno vaste colpite da siccità;

    questa calamità si ripresenta non solo nei mesi estivi ma ormai durante tutto l'arco dell'anno e colpisce indistintamente sia le regioni del sud sia quelle del nord del paese come sta avvenendo in queste settimane in Emilia-Romagna dove l'approvvigionamento idrico è difficoltoso e l'utilizzo dell'acqua limitato da ordinanze emergenziali regionali e sindacali in vigore fino a settembre;

    la scarsità d'acqua causa da prima problemi alle produzioni agricole e successivamente, in caso di aggravarsi della crisi idrica anche a quelle industriali, con gravi danni all'economia di interi comparti e conseguentemente alle numerose imprese che li compongono, essendo in queste situazioni siccitose l'acqua destinata prioritariamente a usi civili;

    in un momento storico come questo dove l'economia è globale non è più pensabile che un paese avanzato come il nostro veda alcune attività messe ciclicamente a rischio da una calamità come la siccità, già sconfitta anche in stati con condizioni climatiche più estreme del nostro;

    il provvedimento in esame reca norme concernenti la disponibilità della risorsa idrica e la prevenzione del dissesto idrogeologico,

impegna il Governo

a predisporre, anche di intesa con gli altri enti preposti e con le università un piano nazionale di interventi potenzialmente idonei a contrastare la ciclica crisi idrica e le conseguenze dannose derivanti da periodi siccitosi, anche attraverso una semplificazione delle procedure per la realizzazione delle opere necessarie a tali scopi.
9/3656/67. Vinci, Zucconi, Galantino, Caiata, Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    tra le disposizioni in esso contenuto, in prosecuzione con quanto attuato in questi mesi, vi sono misure orientate al potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico unitamente a misure per incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in ossequio alle prospettive di cui alla Missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile;

    tra le altre misure, merita attenzione l'articolo 24-bis introdotto durante l'esame del Senato che introduce un Contributo in favore di infrastrutture sportive e piscine per l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, che si qualifica come intervento settoriale, limitato pertanto ad una sola fattispecie operativa, che si colloca sulla medesima prospettiva di quanto attuato con l'articolo 8 del cosiddetto decreto-legge Aiuti che ha previsto la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive;

    le misure di cui in premessa riflettono una logica normativa a compartimenti stagni, che tende ad escludere settori e strutture produttive che potrebbero configurarsi come un valore aggiunto nella prospettiva di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile;

    il provvedimento in esame dovrebbe configurarsi come luogo di sintesi, in cui determinare misure tese ad agevolare realmente l'accesso all'installazione, e soprattutto il superamento – segnatamente in questa delicata fase – dei limiti in termini di potenza erogabile e dei vincoli imposti dal OSE per l'accesso agli incentivi;

    sul modello di quanto disposto dall'articolo 24-bis del provvedimento in esame, sarebbe auspicabile aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche attraverso la concessione in favore di tutte quelle imprese che detengono strutture logistiche e di stoccaggio con superfici molto vaste, come nel caso delle imprese di distribuzioni di prodotti alimentari e di bevande, che detengono magazzini-frigo con temperature a -20° per lo stoccaggio dei prodotti surgelati, e con temperatura +2° +4° per lo stoccaggio di prodotti come salumi, formaggio e carni fresche, il funzionamento di queste celle si svolge senza soluzione di continuità, determinando degli oneri energetici che impattano significativamente sui ricavi delle aziende. Pertanto una razionalizzazione normativa su questo versante, consentirebbero di massimizzare la produzione energetica e favorire l'indipendenza dalle fonti fossili e da quelle di importazione;

    non si comprende come, in una stagione di massimizzazione della produzione di energia rinnovabile finalizzata all'autonomia energetica e alla promozione green si valorizzi un settore, ignorandone un altro totalmente assimilabile,

impegna il Governo

ad estendere le misure agevolative di cui in premessa ad altre categorie di imprese che detengono la proprietà di capannoni di grosse dimensioni, come quelli di stoccaggio ed immagazzinamento di prodotti alimentari e di bevande per la cui conservazione è necessario un significativo consumo energetico.
9/3656/68. Zucconi, Caiata, De Toma, Rachele Silvestri, Galantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    in particolare, il provvedimento pone l'attenzione alla scuola italiana relativamente ai temi del reclutamento e della formazione del personale, mentre nulla si prevede in materia di dispersione scolastica e di divari territoriali nell'educazione;

    nonostante il nuovo anno scolastico sia prossimo ad iniziare, ad oggi scuole e territori colpiti da una crescente povertà educativa non hanno notizia di un programma di investimento educativo a sostegno dei soggetti e delle situazioni più fragili, che faccia tesoro dell'esperienza e delle centinaia di cantieri educativi avviati dalle autonomie scolastiche insieme alle azioni create dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile;

    anche Marco Rossi Doria, presidente dell'impresa sociale Con i Bambini, è intervenuto sul tema, sottolineando come gli ultimi dati Istat indicano una tremenda emergenza nell'aumento della povertà di famiglie, confermando un trend decennale alla base della dispersione scolastica e della crescita dei divari in campo educativo: «Parliamo di un fenomeno che interessa centinaia di migliaia di minori e famiglie in difficoltà. Il diritto allo studio va difeso raggiungendo davvero ogni bambino e ragazzo in difficoltà»;

    un Gruppo di lavoro appositamente istituito ha consegnato al Ministro puntuali indicazioni e raccomandazioni operative, unitamente alla ricognizione/mappatura dei principali interventi attuati sul fallimento formativo negli ultimi 5 anni, con l'obiettivo di non disperdere il know how acquisito e, dunque, proposto un piano di interventi e misure differenziate in base alle diverse età, alla territorialità e alla gravità dell'esclusione, elaborando un modello operativo, fondato sui patti educativi territoriali per generare alleanze stabili tra scuole, che gestiscono i fondi ed enti locali, terzo settore, civismo educativo, che partecipano all'azione in modo paritario;

    l'Italia deve cambiare rotta su una questione decisiva che è la più grande questione di equità che serve al nostro sviluppo, perché un Paese con questi dati su apprendimento nelle aree difficili e accresciute diseguaglianze ed esclusioni non può crescere,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa di competenza per approvare una strategia di utilizzo delle risorse stanziate dal PNRR in materia di contrasto alla dispersione scolastica, volta in particolare a:

   rafforzare l'offerta delle scuole con l'accompagnamento competente nell'elaborazione e gestione degli interventi, potenziandone l'organico;

   creare aree di educazione prioritaria dedicate a interventi sistematici e di lungo periodo in territori particolarmente difficili e puntualmente individuati con criteri inoppugnabili;

   stabilire target di interventi differenziati per età, situazioni e bisogni, in modo flessibile secondo i contesti e mirati sia alla prevenzione, a scuola e fuori scuola, sia ad azioni di riparazione e riconquista piena al diritto allo studio e alla formazione, anche attivando percorsi di seconda opportunità;

   ridare forza all'autonomia scolastica e al centralismo dei docenti grazie a investimenti capaci di rimotivare e supportare i processi di apprendimento di ciascun alunno/a in situazione di esclusione, fragilità, difficoltà, anche con azioni di tutoring e presa in carico personalizzati;

   favorire, intorno alle scuole, alleanze territoriali coese e permanenti tra le scuole stesse, gli enti locali, ed il terzo settore su base cooperativa e paritaria curando la costituzione e la manutenzione nel tempo delle comunità educanti sull'esempio delle migliori pratiche già all'opera in ogni parte di Italia;

   coinvolgere le famiglie e sostenere e promuovere il protagonismo di bambini e ragazzi in ogni azione educativa messa in campo;

   curare una visione lungimirante che preveda scambio e confronto permanente tra scuole, continuità nelle fasi di transizione ed orientamento, comune capacity building di tutte le professionalità coinvolte tra scuola e fuori scuola;

   garantire l'istituzione del Servizio di psicologia scolastica, inteso come presenza stabile, specifica, di supporto alla scuola e alla sua popolazione.
9/3656/69. Bellucci, Frassinetti, Bucalo, Trancassini, Foti, Zucconi, Galantino, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    gli accadimenti geopolitici ed economici di questi ultimi mesi, con particolare riguardo alla necessità dell'Unione europea di individuare centri di approvvigionamento energetico alternativi a quelli attuali, sia per quanto attiene ai Paesi produttori che alle linee di transito, così come il rischio, da scongiurare, di una nuova crisi alimentare legata alla carenza di grano, hanno riportato fortemente al centro del dibattito l'importanza dell'Euromediterraneo nel quadro geo-economico e geo-sociale;

    in questo contesto il Mezzogiorno d'Italia torna ad essere potenzialmente candidato come hub strategico europeo nel Mediterraneo, potendo caratterizzarsi come porta verso il continente Africano e verso l'Oriente ma anche come linea di transito tra queste aree e l'Atlantico risalendo l'Europa: da una parte è essenziale che l'Unione europea realizzi un Next Generation EU 2 per determinare in maniera organica tra i Paesi membri una risposta alla crisi energetica, senza andare a gravare eccessivamente sui bilanci dei singoli Stati ma anzi andando a creare degli efficaci meccanismi di solidarietà come accaduto nell'affrontare le conseguenze della Pandemia da COVID-19; dall'altra parte sarà essenziale per il nostro Paese sfruttare al meglio le risorse già stanziate nel PNRR per gli investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno;

    è fondamentale che tali interventi vengano pensati all'interno di una strategia complessiva nazionale in grado raggiungere il richiamato obiettivo di rendere l'Italia hub europeo nel Mediterraneo;

    tra gli elementi in grado di favorire un approccio organico alle progettualità da realizzare in questo contesto, fondamentale è l'attuazione delle Zone economiche speciali (ZES), istituite, nell'ambito delle misure per la crescita economica del Mezzogiorno, come aree all'interno delle quali è possibile beneficiare di vantaggi fiscali e semplificazioni amministrative, con il decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 (legge 3 agosto 2017 n. 123) e recentemente riformate con il decreto-legge n. 77 del 2021 (legge n. 108 del 2021) e, da ultimo, con il provvedimento in esame;

    630 milioni di euro sono le risorse previste nel PNRR per interventi di infrastrutturazione all'interno delle ZES, divisi tra le 8 aree (Abruzzo, Campania, Adriatica, Ionica, Calabria, Sicilia orientale, Sicilia occidentale, Sardegna) e destinati ai collegamenti all'interno delle ZES tra le aree industriali, le aree portuali e la rete ferroviaria, nazionale e trans europea, così come con la rete autostradale; inoltre, ulteriori 1,2 miliardi di euro sono destinati ad interventi di rafforzamento dei porti del Mezzogiorno d'Italia;

    il decreto-legge in esame ha, inoltre, previsto uno stanziamento di ulteriori 250 milioni di euro, tramite una delibera CIPESS a valere sulla programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinati ad appositi Contratti di sviluppo finalizzati a semplificare e ridurre i tempi degli interventi, innalzando il tetto del credito di imposta per le nuove attività da 50 milioni a 100 milioni di euro, inserendo tra le spese ammissibili anche l'acquisto di immobili e di terreni, o l'ampliamento e la realizzazione di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante il ricorso allo strumento della locazione finanziaria e prevedendo ulteriori semplificazioni amministrative;

    diventa essenziale a questo punto, oltre che l'effettiva realizzazione dei previsti interventi infrastrutturali, anche la capacità di attrarre investimenti, da primari attori nazionali e internazionali, che siano finalizzati a sviluppare, sia da un punto di vista logistico che produttivo, quelle connessioni geografiche, all'interno dei settori di primo interesse quali ad esempio quello energetico;

    nonostante le criticità del periodo attuale, si tratta di un'occasione da non sprecare per abbattere il gap economico delle regioni del Mezzogiorno d'Italia e per valorizzarne al meglio le potenzialità, all'interno di una strategia complessiva finalizzata all'obiettivo di rendere l'Italia l'hub europeo nel Mediterraneo,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a garantire un'efficace concertazione delle azioni da parte di tutti i principali soggetti coinvolti: il Governo nazionale, gli enti locali e la rete delle Camere di Commercio italiane all'estero.
9/3656/70. Giovanni Russo, Galantino, Zucconi, Ferro, Silvestroni.


   La Camera,

   premesso che:

    il capo VIII del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Istruzione;

    il 16 giugno con un'intesa tra il Ministero e le organizzazioni sindacali è stato prorogato per il 22/23 il precedente contratto integrativo sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie;

    nulla in questi mesi è stato fatto dal Ministero dell'istruzione per anticipare la prova disciplinare necessaria per il completamento del processo di Immissione in ruolo con la relativa trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato per tutti i docenti assunti nell'anno scolastico, 21/22 da GPS di prima fascia e dagli elenchi aggiuntivi (modalità di reclutamento nuova prevista dalla legge n. 106 del 2021), i quali adesso rischiano, di essere esclusi dalle Assegnazioni Provvisorie provinciali e interprovinciali in quanto ancora docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto;

    tuttavia proprio lo stesso Contratto Integrativo sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie sottoscritto nel 2020 e prorogato lo scorso 16 giugno, ha previsto la possibilità per i docenti assunti ai sensi del decreto del direttore generale n. 85 del 2018, i cosiddetti docenti ex Fit con contratto a tempo determinato, (condizione del tutto simile a quella dei docenti assunti nell'anno scolastico, 21/22 da GPS di prima fascia e dagli elenchi aggiuntivi) di presentare le istanze di Assegnazioni Provvisorie per l'anno scolastico 20/21, in subordine a tutti gli altri docenti, in modalità cartacea;

impegna il Governo

a concedere la possibilità ai docenti assunti nell'anno scolastico, 21/22 da GPS di prima fascia e dagli elenchi aggiuntivi di presentare istanza di partecipazione alle Assegnazioni Provvisorie 22/23 in subordine agli altri colleghi a tempo indeterminato.
9/3656/71. Bucalo, Frassinetti, Albano, Zucconi, Galantino, Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il capo VIII del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Istruzione;

    l'elevato numero degli alunni per classe, anche in presenza di alunni con bisogni specifici, rendono più complesso il processo di insegnamento-apprendimento oltre a non creare le migliori condizioni per sperimentare forme di didattica innovativa e partecipativa e purtroppo contribuiscono a determinare: la difficoltà maggiore nel contrastare la dispersione scolastica;

    avere classi meno numerose, oltre ad essere un elemento di prevenzione e sicurezza, favorisce un benessere generale e soprattutto un ambiente più salubre;

    in tale ottica si pone il superamento dell'identità classe demografica/aula, anche al fine di rivedere il modello di scuola e consentire anche di affrontare situazioni complesse nelle aree di montagna, nelle aree interne e nelle scuole di vallata,

impegna il Governo

alla revisione dei parametri del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81, relativi al rapporto alunni-docenti e personale ATA.
9/3656/72. Frassinetti, Bucalo, Albano, Galantino, Ferro, Zucconi, Trancassini, Gemmato, Donzelli, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una serie di misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale dei ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, transizione digitale, di infrastrutture, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate, in materia di turismo, in materia di giustizia, nonché di istruzione;

    l'articolo 17-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e a valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché a garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari dispone l'assunzione da parte del Ministero della giustizia di personale amministrativo con contatto a tempo indeterminato, non dirigenziale, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive da impiegare nell'Area II-F1;

    dal processo di stabilizzazione rimarrebbero esclusi oltre 300 operatori giudiziari, ex militari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma, ufficiali di complemento che hanno completato senza demerito la ferma biennale, la ferma prefissata o la ferma contratta, per i quali non verrebbero riconosciuti alcuni requisiti, peraltro previsti nel bando di concorso pubblico per la copertura di complessive mille unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di operatore giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia del 15 settembre 2020;

    il provvedimento di stabilizzazione avrebbe dovuto tener conto della graduatoria definitiva del concorso su citato e interessare, seppure gradualmente, tutti gli operatori giudiziari, vincitori ed idonei, in servizio con contratto a tempo determinato in forza del predetto bando, per offrire pari opportunità all'intera platea senza operare distinzioni pregiudizievoli,

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento utile, vista la carenza di organico dovuta anche agli imminenti pensionamenti e per evitare la dispersione delle competenze acquisite, norme per includere nel processo di stabilizzazione del personale in servizio gli oltre 300 operatori giudiziari, ex militari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma, ufficiali di complemento che hanno completato senza demerito la ferma biennale, la ferma prefissata o la ferma contratta, utilizzando il periodo di servizio come operatori ai fini del raggiungimento del requisito.
9/3656/73. Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge prevede misure per la formazione iniziale e continua dei docenti;

    la «Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente», di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, non può essere assegnata a maestri e professori che non sono ancora di ruolo e lavorano con contratto a tempo determinato;

    il principio di uguaglianza contenuto dalla nostra Costituzione statuisce l'obbligatorietà di riconoscere gli uguali diritti a coloro che esercitano le stesse funzioni e assumono le medesime responsabilità;

    la formazione continua (LifeLong Learning) appare oggi indispensabile sia per i docenti a tempo determinato sia per i docenti a tempo indeterminato;

    i recenti pronunciamenti, sia del Consiglio di Stato sia della Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno riconosciuto che anche i docenti con contratto a tempo determinato sono titolari del diritto alla formazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la «Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente» di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, anche ai docenti a tempo determinato in possesso di contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche.
9/3656/74. Tasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula prevede misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

    nell'ambito del suddetto Piano e delle relative riforme di accompagnamento, assumono particolare rilievo le misure di contrasto alla denatalità, la cui attuazione si rende indispensabile per invertire le attuali tendenze demografiche che vedono l'Italia in coda a tutte le classifiche, tra i Paesi con la più bassa fecondità in Europa;

    nell'anno 2021, le nascite in Italia hanno toccato un nuovo minimo storico (appena 399.400 nuovi nati), con un calo dell'1,3 per cento rispetto al 2020 e addirittura del 31 per cento rispetto al 2008. Negli ultimi quindici anni, la popolazione di bambini e adolescenti è diminuita di 600 mila unità;

    i Paesi con un lento ricambio generazionale sono destinati a spendere sempre di più per la previdenza, l'assistenza e la sanità. Allo stesso tempo, la progressiva riduzione della popolazione attiva – cioè di quella parte della popolazione che produce ricchezza – compromette gli equilibri economici del sistema di welfare, già duramente provati dalla pandemia da COVID-19 e, ora, dalla crisi internazionale in atto in Ucraina;

    in questo quadro, appare indispensabile l'introduzione di ulteriori misure di contrasto alla denatalità, connesse con l'attuazione del piano nazionale dei ripresa e resilienza, che si affianchino ai provvedimenti sull'assegno unico e al c.d. family act;

    in particolare, si potrebbero premiare con misure di favore i datori di lavoro che elargiscono bonus ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato;

    il Governo ha già accolto un impegno in questo senso nella seduta 14 dicembre 2021, in sede di esame del disegno di legge n. 3395 (ordine del giorno n. 9/03395/071),

impegna il Governo

a riconoscere, anche al fine di garantire la piena attuazione delle misure recate dall'articolo 5 e considerati gli obiettivi strategici del PNRR in favore delle famiglie, agevolazioni fiscali e forme di sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro che elargiscono ai propri dipendenti bonus e/o mensilità aggiuntive per ogni figlio nato o adottato.
9/3656/75. Covolo, Paolin.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 14, disposizioni in materia di Università e ricerca;

    in particolare, ai commi 1-4, si prevedono particolari procedure di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei, mentre i commi 5-6 recano disposizioni in materia di borse di studio universitarie e di percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e AFAM;

    le disposizioni sopramenzionate – in linea con quanto previsto dal PNRR – hanno quale obiettivo non solo l'apertura di nuove opportunità per i giovani studiosi italiani, ma anche l'incremento dell'attività del sistema italiano di ricerca per studiosi particolarmente qualificati a livello europeo;

    a seguito di una modifica normativa introdotta nel corso dell'esame al Senato del presente provvedimento, inoltre, la durata del mandato degli organi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR) è stata estesa da quattro a sei anni;

    tuttavia, proprio in ragione degli obiettivi determinati da tali disposizioni, emerge, altresì, l'esigenza di prevedere ulteriori risorse finalizzate al potenziamento delle funzioni di valutazione dell'ANVUR nell'ambito degli obiettivi e delle riforme stabiliti nel PNRR, incrementando per un numero complessivo di 10 unità la dotazione organica dell'ente medesimo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, quanto esposto in premessa con riferimento all'incremento della dotazione organica dell'ANVUR.
9/3656/76.Alessandro Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016 e 2017, la crisi economico-sociale-demografica già esistente prima dei gravissimi fenomeni sismici si è acuita in modo esponenziale in quanto i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale e imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare queste zone;

    è evidente che una tale situazione deve essere necessariamente affrontata con misure di natura straordinaria che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti;

    nella proposta di regolamento dei fondi strutturali per il bilancio di lungo termine dell'Unione europea, 2021-2027 le Marche insieme all'Umbria sono state retrocesse a regioni in transizione raggiungendo l'Abruzzo. In particolare per le Marche il calo di Pil dal 2014 è stato di oltre 10 punti; pertanto, sono presenti i presupposti normativi europei per l'istituzione di una ZES;

    sul tema il gruppo Lega, oltre alle numerose attività realizzate ed in corso, è intervenuta attraverso una serie di ordini del giorno rivolti al Governo; Odg 9/02211-A/105 del 28 novembre 2019, Odg 9/02305/094 del 23 dicembre 2019, Odg 9/02700/187 del 12 ottobre 2020, Odg 9/03166/059 del 30 giugno 2021;

    le comunità locali in ogni loro componente, dall'istituzionale all'associativa, dall'università all'impresa, dalla politica alla rete degli stakeholder, nel complesso, hanno evidenziato la necessità di una ZES per la necessaria trasformazione dei vantaggi competitivi in economia della rinascita;

    per tale motivo, sono in corso tavoli di lavoro ed attività per strutturare il piano di sviluppo strategico delle ZES con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l'insediamento di specifici comparti di attività economiche, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività, la transizione ecologica e la creazione di nuovi posti di lavoro;

    le zone del cratere sisma 2016 sono in ottimo posizionamento geografico, dato che si pongono come punto baricentrico per l'Italia centrale, tra il mare Adriatico e il Mar Tirreno, in contatto e collegamento con Roma, in presenza di sistemi aeroportuali e portuali, pur rendendosi necessari interventi a livello stradale e ferroviario;

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina 630 milioni di euro per investimenti infrastrutturali volti ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), al fine di rendere efficace l'attuazione delle ZES,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel processo di istituzione di una ZES Marche ai sensi della legge n. 91 del 2017, di focalizzare gli interventi sulle aree interne appenniniche in sede di definizione degli obiettivi di sviluppo strategici, contestualmente alle regole per la sua composizione e funzionamento.
9/3656/77.Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 28 del provvedimento in esame autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali; la società, con sede in Roma, a capitale interamente pubblico, svolge quindi le proprie attività a favore dell'istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di altre pubbliche amministrazioni centrali, per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, compresa la gestione dei dati;

    è noto come la pubblica amministrazione si avvalga già di Sogei, una società pubblica che gestisce una masse molto rilevante di dati; inoltre, è evidente come INPS e INAIL siano enti che svolgono attività coerenti tra loro, mentre l'Istat sia un ente molto diverso, che gestisce dati su vari ambiti, con una specificità che è riconosciuta anche a livello comunitario, e che avrebbe quindi bisogno di una totale indipendenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 28 del provvedimento in esame, e, nell'ambito delle attività della società 3-I Spa, a garantire la riservatezza dei dati gestiti dagli enti previdenziali e dalle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla tutela dell'indipendenza dell'Istat.
9/3656/78.Polverini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    al di là di ogni ragionevole dubbio, il PNRR è un intervento straordinario a scala nazionale da realizzare in un lasso di tempo eccezionalmente contenuto, che rende illusoria l'esecuzione segmentata a livello territoriale, con bandi regionali e comunali; il tutto, aggravato dal fatto che ogni territorio ripropone il limite generale, quanto a capacità tecnico-operative «straordinarie»;

    il rischio, soprattutto per le regioni del Mezzogiorno, è di presentarsi all'appuntamento dell'attuazione del PNRR senza uno strumento adeguato e predisposto ad affrontare l'impegno straordinario all'orizzonte;

    l'allarme è stato lanciato anche dal Presidente Svimez che, riassumendo, ha parlato di «una pioggia di soldi, poco tempo per presentare i progetti, pochissimo per realizzarli e quasi nessuno in grado di tenere insieme le due cose», chiedendo un aiuto concreto ai comuni per gestire le risorse europee al fine di evitare che l'occasione di riequilibrare l'annoso divario tra Nord e Sud rischia invece di diventare l'ennesimo buco nell'acqua;

    il nodo principale resta la carenza di personale, soprattutto laureato, e la debolezza della macchina amministrativa delle regioni e dei comuni del Sud: la marcata riduzione dell'occupazione nella PA tra il 2010 e il 2019 ha riguardato soprattutto gli enti locali meridionali (-27 per cento rispetto al –18,6 per cento del Nord); peraltro, composto in prevalenza da personale anziano con scarse competenze non solo informatiche;

    basti pensare che la quota di personale laureato è inferiore all'11 per cento nel Comune di Palermo, di poco più del 19 per cento a Napoli, mentre sale a circa il 24 per cento in quello di Milano per arrivare al 32 per cento a Bologna e Venezia; dati allarmanti se si considera che nell'ambito del PNRR, la prima e maggiore sfida è quella dell'assorbimento delle risorse, tenendo presente che le amministrazioni regionali e locali meridionali dovranno gestirne una quota significativa, quantificata in 20,5 miliardi, per la metà concentrati nel biennio 2024/2025;

    se è appropriato e condivisibile il ruolo centrale dei comuni nella realizzazione del PNRR, è altrettanto importante che il Governo supporti gli enti locali nella fase di progettazione e, in tale contesto, l'assunzione di esperti, seppure destinato per il 40 per cento alle amministrazioni del Sud, non è sufficiente perché anche i tecnici ci metteranno del tempo per formarsi, bisogna concedete loro il tempo di diventare classe dirigente, e questo non si può fare durante un'emergenza e con un piano che ha dei tempi di realizzazione così brevi, perché mentre loro si formano per gestire ciò che verrà realizzato, qualcuno dovrà pur realizzare i progetti;

    per tutti i comuni che da soli non riuscirebbero a spendere bene le risorse del PNRR, lo stesso presidente Svimez suggerisce una soluzione: «Il Mezzogiorno e comunque attrezzato per realizzare i progetti, ha a disposizione università, consorzi territoriali di ricerca, l'agenzia della coesione: il Ministero dovrebbe attivare questi soggetti, fare dei prototipi che vengano poi realizzati in funzione dei fabbisogni nei vari comuni con i soldi del PNRR. Quindi il (Comune non deve sentirsi defraudato, al contrario deve sentirsi aiutato a risolvere questi problemi. Nella Costituzione – aggiunge – questo procedimento si trova nell'articolo 120 di sussidiarietà verticale, quello che non può fare il settore più vicino al cittadino lo fa l'autorità superiore»;

    lo stesso vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per delle risorse allocabili territorialmente del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Fondo complementare (FoC) è a rischio, se è vero che in ben 15 su 28 procedure attive, per un valore complessivo di oltre 3 miliardi, non è stata disposta nessuna modalità di salvaguardia della quota Mezzogiorno sulle risorse non assegnate per carenza di domande ammissibili; in altri casi, come nel bando Asili Nido, in presenza di insufficiente capacità progettuale per circa il 50 per cento delle risorse, è stata prevista una proroga dei termini, che però difficilmente sarà sufficiente a colmare il gap;

    altra riflessione merita lo strumento del bando per il finanziamento di progetti in materia di diritti civili, d'alla salute alla scuola; il Ministro dell'istruzione, ad esempio, sulla scorta di dati scrupolosamente elaborati, procede alla ripartizione per regioni e poi su base comunale delle risorse nel rispetto del vincolo del 40 per cento, per poi inspiegabilmente mettere a bando «competitivo» quelle risorse e se «...a seguito delle procedure selettive previste... le risorse disponibili su base regionale risultino superiori rispetto al fabbisogno richiesto dagli enti locali della medesima regione è necessario individuare un criterio per la redistribuzione delle risorse non assegnate per mancanza di fabbisogno, nonché dei residui di ciascuna regione non assegnabili agli enti locali, in considerazione di importi superiori dei progetti candidati in ordine di graduatoria»: la contemporanea adozione della logica premiale e del vincolo del 40 per cento non lascia alternativa a replicare per la stessa regione il bando sui residui così, prevedibilmente, da fomentare una «guerra» regionale, perdendo di vista il fine ultimo che non è classificare i (comuni con il filtro dei bandi, bensì distribuire risorse disponibili per soddisfare concretamente bisogni accertati e certificati proprio dal Ministero al quale compete il dovere di garantire un servizio-diritto quale che sia la capacità tecnica o, ancor di più, la sensibilità sociale del comune di appartenenza;

    l'approccio utile non può che prescindere dalla capacità progettuale delle amministrazioni locali; i Ministeri sono perfettamente in grado di assegnare risorse in funzione di graduatorie di fabbisogni e a tal fine hanno il dovere di assistere gli enti beneficiari nel fornire anche il progetto, operando nel rispetto di un sano principio di sussidiarietà, nel caso specifico, «verticale» (articolo 120 della Costituzione) che, va inteso come aiuto e promozione, non punizione;

    quando si affronta il tema, delicatissimo, di garantire i diritti civili e sociali, la sussidiarietà verticale è un dovere al quale le istituzioni centrali non possono sottrarsi,

impegna il Governo:

   a supportare le amministrazioni locali coinvolte, con particolare riguardo ai territori del Mezzogiorno, nella realizzazione dei progetti, anche attraverso il coinvolgimento di Politecnici, Università, Istituzioni pubbliche di Ricerca, a garanzia dei diritti di cittadinanza e nel rispetto del principio di sussidiarietà «verticale» di cui all'articolo 120 della Costituzione;

   a garantire il soddisfacimento del fabbisogno, laddove certificato, indipendentemente dalla previsione di bandi, al fine di ridurre le disparità territoriali e favorire la coesione sociale;

   alla luce del mutato contesto geo-politico internazionale, a garantire almeno il 50 per cento dei fondi del PNRR ai territori del Sud Italia.
9/3656/79.Varchi, Rampelli, Ferro, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    il costante aumento delle forniture di gas in Italia negli ultimi decenni e l'emergenza legata al conflitto in Ucraina portano il nostro Paese molto vicino a uno stato di allerta per le forniture di gas; un quadro preoccupante che richiede misure efficaci e immediate;

    l'Italia rappresenta la seconda economia manifatturiera in Europa con una significativa presenza di imprese energivore;

    in tal senso, è importante l'utilizzo delle risorse del PNRR a sostegno, tra le altre, di politiche energetiche che prevedano l'incremento dell'estrazione di gas dai mari del territorio italiano e nuovi investimenti nelle energie rinnovabili;

    occorrono, peraltro, interventi volti a salvaguardare gli stoccaggi di gas, fondamentali per affrontare l'inverno e garantire l'indipendenza energetica nazionale;

    chiediamo, inoltre, al presidente Draghi di intervenire a tutela di famiglie e imprese, sempre più esposte ad aumenti spropositati dei costi, riducendo gli oneri di sistema contro il caro bollette e prorogando il taglio delle accise sui carburanti,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a destinare quota parte delle risorse del PNRR a sostegno di politiche per l'indipendenza energetica nazionale;

   ad assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, a tutela di famiglie e imprese, sempre più esposte ad aumenti spropositati dei costi:

    riducendo gli oneri di sistema contro il caro bollette;

    stanziando adeguate risorse per far fronte all'aumento dei prezzi del trasporto su strada e del combustibile per riscaldamento;

    prorogando il taglio delle accise sui carburanti.
9/3656/80.Maschio, Zucconi, Galantino, Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    il Consiglio Europeo Straordinario del 31 maggio 2022, nel documento conclusivo, ha sottolineato, come priorità a breve termine, l'importanza delle fonti energetiche interne per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

    la questione della transizione energetica nel nostro Paese, in termini prospettici, è strettamente connessa ad una programmazione attendibile, e prevedibile del mix delle fonti energetiche in grado di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico interno e il mantenimento della competitività del nostro sistema economico. A tal fine, pertanto, emerge in tutta evidenza, anche alla luce delle recenti vicende geopolitiche internazionali, l'esigenza di individuare il mix delle fonti energetiche che il nostro Paese dovrà avere nei prossimi dieci anni e programmare gli adeguati investimenti in funzione di tale obiettivo;

    due numeri sintetizzano la tensione tra due emergenze ugualmente pressanti: da un lato i 179 ettari di suolo «consumati» nel 2020 dall'installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra, come rilevato dal Rapporto sul consumo di suolo 2021 dell'Ispra e dall'altro una crisi alimentare mondiale che riguarda direttamente anche l'Italia, che importa addirittura il 62 per cento del proprio fabbisogno di grano per la produzione di pane e biscotti, il 35 per cento del grano duro per la pasta e il 46 per cento) del mais di cui ha bisogno per l'alimentazione del bestiame;

    parafrasando le stesse dichiarazioni del Presidente Draghi, dobbiamo raggiungere l'indipendenza alimentare e coltivare ogni fazzoletto di terra, ma per fare questo non possiamo pensare di poter installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili su ogni terreno agricolo disponibile;

    il problema non è la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in sé, ma l'assenza di una pianificazione globale che consideri gli impatti su paesaggio e agricoltura: non si può pensare di snaturare la normativa di settore sulla spinta dei milioni di euro previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sacrificando le peculiarità storico-naturalistiche del territorio nazionale; oggi più che mai, occorre riflettere sulla fragilità dell'agricoltura e su quanto sia davvero ricostruibile il tessuto economico e sociale di comunità rurali che perdono, almeno per una generazione, l'uso di terreni così ampi, oggi fattore trainante per raggiungere l'indipendenza alimentare di cui abbiamo bisogno;

    non si può parlare di transizione ecologica, senza avere bene a mente gli stravolgimenti geo-politici degli ultimi tempi, che ci costringono a rivedere gli obiettivi del PNRR, ragionando su come utilizzare tutto il potenziale produttivo e, perché no, riqualificare le aree dismesse;

    bisogna creare le condizioni affinché gli impianti fotovoltaici possano essere installati su terreni agricoli che non presentino un'attività particolarmente redditizia, aree urbanisticamente compromesse, periferie urbane, aree industriali, su tutta la rete stradale, autostradale e ferroviaria come pannelli di protezione acustica, su aree portuali e aeroportuali,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a privilegiare, per l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, aree urbanisticamente compromesse, periferie urbane, aree industriali, la rete stradale, autostradale e ferroviaria come pannelli di protezione acustica, aree portuali e aeroportuali al fine di garantire la necessità di un'indipendenza alimentare nazionale e, al contempo, la difesa di paesaggi identitari, che meritano particolare attenzione per la loro specificità o perché connessi alle tradizioni agroalimentari locali, alla biodiversità, al patrimonio culturale e ai valori paesaggistici.
9/3656/81. Rampelli, Zucconi, Galantino, Ferro, Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, l'Europa è stata proiettata in quella che è probabilmente più grave crisi umanitaria dalla seconda guerra mondiale;

    secondo i dati pubblicati dal sito del Sole 24 Ore in data 27 maggio e relativi al 25 maggio, sono poco più di 80 mila le cittadine e i cittadini ucraini che hanno richiesto un permesso di soggiorno per protezione temporanea nel nostro paese e di questi circa 39.000 sono minori, in grandissima parte in età scolare, molti dei quali non conoscono la lingua italiana e presumibilmente in condizione di particolare fragilità a causa delle ripercussioni di natura fisica, emotiva e psicologica, ai quali si sommano le conseguenze della brusca interruzione del percorso scolastico e formativo;

    per evitare di pregiudicare ulteriormente la crescita e il futuro dei bambini e dei ragazzi ucraini arrivati in Italia sono necessarie misure concrete volte a favorire l'inserimento nel sistema scolastico italiano, in vista della ripresa dell'anno scolastico e ai fini del proseguimento dell'inserimento scolastico ma anche dell'integrazione nel nostro Paese, risulta fondamentale, in particolare, il rapido apprendimento della lingua italiana,

impegna il Governo

a considerare, nella definizione delle procedure di reclutamento del personale scolastico, la necessità di attivare specifici corsi di lingua italiana per stranieri –valorizzando in particolare le iniziative poste in essere sui territori dalle agenzie formative riconosciute e certificate, ad esempio, dai sistemi regionali – assicurando il reperimento dei fondi necessari, al fine di garantire il diritto all'istruzione dei minori ucraini arrivati in Italia a causa della guerra.
9/3656/82. Baldini, Marino, Frate.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di Stabilità per il 2016 ha disposto in merito all'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito (articolo 15, comma 4 del decreto-legge n. 179 del 2012);

    tale obbligo non trova applicazione nei soli casi di oggettiva impossibilità tecnica;

    le tabaccherie forniscono prodotti e servizi per conto dello Stato o di altri Enti pubblici in base ad affidamenti in concessione o su espressa formale autorizzazione;

    tali attività sono svolte in base a remunerazioni stabilite da specifiche disposizioni normative e prevedono un aggio in percentuale ovvero un compenso con margine fisso che di fatto vengono nella maggior parte dei casi compromessi dalle commissioni bancarie relative alle transazioni avvenute con moneta elettronica;

    il rivenditore di generi di monopolio sostanzialmente veicola beni e servizi il cui destinatario del pagamento è lo Stato o un altro ente pubblico ed ogni relativa transazione è ben nota al Fisco e chiaramente tracciata dai sistemi dei fornitori o gestori informatici incaricati, senza alcuna possibilità di violazione degli obblighi fiscali prescritti;

    i tabaccai nell'ambito della propria attività di impresa si avvalgono anche di apparecchi per la distribuzione automatica dei tabacchi. Tali apparecchi, installati all'esterno dell'esercizio, sono adibiti a garantire il servizio di vendita dei tabacchi anche negli orari in cui l'esercizio è chiuso;

   considerato che:

    da un recente censimento sulle tipologie di distributori automatici installati presso i tabaccai, con specifico riferimento alle caratteristiche tecniche degli stessi è emerso che: alcuni apparecchi sono di ultima generazione e contemplano già l'accettazione della moneta elettronica per il pagamento delle relative transazioni; altri, anche se di ultima generazione, sarebbero potenzialmente adattabili dal punto di vista tecnologico ma non essendo stati progettati contemplando anche l'implementazione della moneta elettronica non dispongono di uno spazio sufficiente per l'inserimento delle applicazioni necessarie, essendo le dimensioni di tali apparecchi correlate agli usi previsti; altri ancora sono, per così dire, più obsoleti dal punto di vista tecnologico ma ancora assolutamente funzionali a soddisfare le esigenze di vendita e non sono né atti né adattabili alla implementazione della moneta elettronica;

    ove fosse impossibile l'implementazione della moneta elettronica, e la norma fosse da intendersi perentoria, si assisterebbe alla immediata disattivazione di tutti quegli apparecchi che, come descritto, non sono né atti né adattabili;

    la dismissione anticipata di un'apparecchiatura, cui consegue la conclusione anticipata dell'ammortamento con i connessi risvolti fiscali, comporta per l'imprenditore, dal punto di vista fiscale, un impatto non trascurabile in funzione del maggior costo imputabile in sede di dichiarazione dei redditi, derivante dal valore residuo del bene dismesso non ancora completamente ammortizzato e un'esposizione finanziaria ingente connessa alla sostituzione di un'apparecchiatura funzionalmente e tecnicamente ancora idonea agli usi previsti;

    appare oltremodo sproporzionato il valore dell'investimento indotto in relazione non alla obsolescenza complessiva dell'apparecchio bensì limitatamente ad una funzionalità dello stesso relativa al pagamento della transazione;

    tale esito avrebbe immediate ripercussioni negative sulla finanza pubblica, riducendo il volume delle cessioni di beni destinate ad alimentare gli introiti fiscali già previsti nei documenti di finanza pubblica, mentre queste inevitabili e ingenti riduzioni non hanno alcuna copertura finanziaria, e inevitabilmente indurrebbe all'aumento del consumo clandestino, indirizzando una parte consistente della domanda verso canali illeciti, con ulteriore pregiudizio per le ragioni di interesse pubblico legate alla valorizzazione della filiera di distribuzione legale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa attuativa ed interpretativa per chiarire che tra i casi di «oggettiva impossibilità tecnica» già previsti dalla normativa rientrano anche quelli di acquisti di beni a mezzo distributori automatici annessi alle rivendite di generi di monopolio con le tipologie tecniche di cui in premessa.
9/3656/83. Vitiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    secondo uno studio dell'European House – Ambrosetti, se i prodotti Made in Italy acquistati nel mondo fossero tutti di provenienza italiana, l'export agroalimentare passerebbe dagli attuali 50,1 miliardi di euro a 130 miliardi di euro, suscettibili di un ulteriore incremento a 150 miliardi se si sostituissero anche i prodotti contraffatti;

    la perversione dietro il fenomeno dell'Italian Sounding è tale per cui sta nel fatto che il prodotto oggetto di tale pratica non è contraffatto, ma evoca denominazioni, riferimenti geografici, immagini, combinazioni e marchi tipici dell'Italia;

    il prodotto oggetto di pratica di Italian Sounding venduto all'estero, ha tipicamente un prezzo inferiore del 70 per cento circa rispetto al prodotto originale, utilizzando tale caratteristica come principale funzione attrattiva nei confronti dei consumatori stranieri;

    in altri casi il prodotto Italian Sounding presenta caratteristiche estetiche che richiamano in modo fortemente pedissequo il prodotto italiano, al punto che al consumatore non sono forniti gli elementi necessari per poter distinguere un prodotto genuinamente italiano da una mera imitazione;

    tra le cause dietro la diffusione dell'Italian Sounding figurano una scarsa consapevolezza del consumatore straniero verso le valenze distintive del Made in Italy agroalimentare ed una preferenza per prodotti a prezzi accessibili;

    tra le varie ragioni seguono poi le barriere tariffarie e doganali che riducono la competitività dei prodotti italiani sui mercati esteri, nonché una concentrazione molto forte di prodotti Italian Sounding nei Paesi ad alto tasso di emigrazione italiana, come Australia o Brasile, dove c'è grande domanda di prodotti italiani, tuttavia ancora poco presenti sui mercati locali;

    si evince, da queste evidenze, che vi sia una quota di mercato «sottratta» all'agroalimentare nazionale italiano per ragioni legate a scelte non consapevoli dei consumatori;

    Giappone, Brasile, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Paesi Bassi, Cina, Australia, Canada e Paesi Bassi sono, in quest'ordine, i Paesi di principale diffusione del fenomeno dell'Italian Sounding,

    i prodotti principalmente oggetto del fenomeno dell'Italian Sounding sono, in ordine, ragù, Parmigiano-Reggiano, Aceto Balsamico di Modena IGP, pesto, pizza, prosciutto, pasta, Prosecco, salame, Gorgonzola e Olio Extravergine d'Oliva;

    tra le soluzioni più efficaci suggerite alla luce del rapporto stilato, figurano il coinvolgimento delle comunità italiane all'estero per la valorizzazione dei prodotti Made in Italy, alla promozione delle etichette di prodotti più tipici ed inimitabili la creazione di una etichetta identitaria per i prodotti di origine locale come DOP e IGP, da usare esclusivamente all'estero, nonché lo sviluppo di appositi accordi commerciali, ritagliati sulla base delle esigenze dei vari mercati coinvolti, che prevedano apposite tutele per i prodotti nazionali, nonché campagne di marketing e di promozione dei prodotti italiani tra le fasce economiche non solo più abbienti, all'estero, ma anche appartenenti alla classe media e residenti non solo nelle grandi città, ma nelle aree interne;

    il PNRR, nonostante faccia parte di un più robusto schema di interventi finalizzati al rilancio dell'economia nazionale, non prevede misure di contrasto all'Italian Sounding, né sono previste a livello programmatico da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) o da parte del Governo italiano stesso misure strutturali e sistemiche di contrasto al fenomeno dell'imitazione sulla base di quanto sin qui delineato,

impegna il Governo

a disporre, nell'ambito delle misure del PNRR, anche a titolo integrativo, le necessarie modifiche ed armonizzazioni per prevedere una strategia di contrasto all'Italian Sounding sulla base delle evidenze delineate in premessa, con particolare attenzione alle sensibilità dei vari mercati internazionali ed ai prodotti delineati nella premessa medesima.
9/3656/84. Caretta, Ciaburro, Bucalo, Trancassini, Gemmato, Deidda, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    l'Italia è il Paese con più piogge e corsi d'acqua di qualsiasi altro Paese dell'Unione europea: sono stimati circa 7596 corsi d'acqua di cui 1242 fiumi e 342 laghi;

    il Paese, infatti, con 9,2 miliardi di metri cubi è il primo Paese europeo per prelievo d'acqua;

    a livello infrastrutturale, in Italia sono presenti 526 grandi dighe e circa 20.000 piccoli invasi che, nell'arco di 50 anni, sono passati da immagazzinare il 15 per cento dell'acqua all'11,3 per cento, anche per mancanza e scarsità di attività manutentive;

    a fronte di una rete idrica di circa 600.000 chilometri, l'inefficienza dell'infrastruttura comporta la perdita di oltre il 42 per cento dell'acqua trasportata, ponendo un livello di spreco della risorsa idrica estremamente elevato;

    i livelli di spreco sono talmente elevati che l'acqua potabile è utilizzata anche per raffreddare gli impianti produttivi o per attività di lavaggio, inoltre essendo l'Italia l'unico Paese europeo che non utilizza acqua di depurazione, i livelli di spreco sono ancora più elevati;

    la gestione della risorsa idrica dipende dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosiddetta «Legge Galli», la quale ha modificato la governarne delle infrastrutture di trasporto dell'acqua idropotabile, riducendo, tra gli altri, i margini operativi di Comuni o Regioni per intervenire sulle infrastrutture di trasporto;

    un complesso sistema di veti e lungaggini burocratiche rendono complessa la costruzione e la messa a terra di nuovi progetti di realizzazione di invasi e di ammodernamento degli impianti esistenti;

    nelle fasce costiere nazionali, il cuneo salino sta penetrando per 15-20 chilometri ne 11'entroterra, con la conseguente riduzione delle falde dolci costiere ed un incremento della desertificazione in loco;

    ad oggi, il 20 per cento della fascia costiera è desertificato, e l'agricoltura non vi può essere praticata;

    la Componente 4 (Tutela del territorio e della risorsa idrica) della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) prevede un investimento complessivo di circa 4,38 miliardi di euro per il servizio idrico, da suddividere in servizio idrico integrato e irrigazione;

    sul punto, l'investimento 4.1 – Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, prevede uno stanziamento di risorse per 2 miliardi di euro, l'investimento 4.2 – Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione ed il monitoraggio delle reti, prevede uno stanziamento per 900 milioni di euro, l'investimento 4.3 – Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche, prevede uno stanziamento per 880 milioni di euro e, infine, l'investimento 4.4 – Investimenti in fognatura e depurazione, prevede uno stanziamento per 600 milioni di euro;

    nella fattispecie, 2 miliardi sono dunque dedicati a progetti di manutenzione straordinaria, del potenziamento di opere esistenti, e del completamento delle tante opere incompiute disseminate soprattutto nel Mezzogiorno, con riferimento a dighe, invasi e sistemi di grande adduzione;

    900 milioni di euro sono dunque assegnati al capitolo dell'efficientamento della rete di distribuzione, finalizzato in particolare alla riduzione delle perdite, ma più in generale alla messa in opera di «reti intelligenti»,

    altri 880 milioni di euro sono attribuiti invece ad analoghe misure da adottare nel sistema irriguo, mentre 600 milioni sono destinati al completamento dell'infrastruttura fognaria e di depurazione, anche in modo da abbattere le situazioni di difformità verso la normativa europea in materia;

    considerando come l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) già nel 2020, in corso di audizione in Parlamento, avesse evidenziato la necessità di investire almeno 10 miliardi di euro unicamente per adeguare l'attuale infrastruttura di raccolta, trasporto e gestione della risorsa idrica, emerge come le risorse messe a disposizione dal PNRR siano insufficienti;

    la produzione di energia idroelettrica vale da sola il 40 per cento dell'energia rinnovabile prodotta in Italia, per un totale che sfiora i 50 Terawattora all'anno, per un totale di oltre 4.300 impianti secondo quanto calcolato a fine 2018 dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e da Tema S.p.A.;

    in termini di produzione energetica, il solo fiume Po ha un'incidenza di circa il 55 per cento sul Pil idroelettrico nazionale, al punto che la siccità rischia di avere ripercussioni concrete anche sui costi di produzione dell'energia con eventuali conseguenze sulle utenze;

    il comparto agroalimentare italiano costituisce una delle voci più importanti del PIL nonché una eccellenza nazionale, contando 838 prodotti IG, di cui 314 prodotti tra DOP, IGP, STG e ben 526 vini DOCG, DOC, IGT;

    detto comparto ha assunto una valenza ulteriormente strategica data la potenziale crisi alimentare causata dall'invasione russa dell'Ucraina, dovendo fronteggiare allo stesso tempo una situazione climatica avversa, l'impennata del costo dell'energia e la scarsità di materie prime fondamentali come i fertilizzanti dovuta all'embargo su Russia e Bielorussia;

    l'Italia è attualmente sottoposta, dopo 2003 e 2017, al più grave episodio di siccità degli ultimi 70 anni, anche e soprattutto per via della propria inadeguatezza infrastrutturale, il quale ha colpito duramente i settori menzionati, con forti cali di produttività nel settore agricolo dovuti alla mancanza

    di acqua, specialmente nella Pianura Padana, mettendo a rischio razionamento intere regioni e condizionando pesantemente la produzione di energia idroelettrica, con conseguenti ulteriori pressioni sul costo dell'energia per i cittadini e le imprese;

    l'attuale disagio nel reperimento della risorsa idrica obbliga l'adozione di scelte in ottica di triage con ripercussioni a cascata sull'intero sistema-Paese,

impegna il Governo:

   a riformare, nell'ambito della normativa attuativa del PNRR, la governance di gestione della risorsa idrica, prevedendo misure di semplificazione che superino l'impianto normativo vigente, anche potenziando e razionalizzando le strutture di regolazione locali;

   a istituire, ad integrazione del PNRR e delle sue misure attuative, una strategia nazionale di tutela della risorsa idrica, con interventi di investimento nell'ammodernamento della rete esistente e nell'installazione di nuovi impianti che vada incontro alle esigenze operative già espresse dai comparti produttivi interessati dall'utilizzo della risorsa idrica;

   a disporre le misure, anche di rango non legislativo, necessarie ad assicurare la disponibilità di riserve idriche adeguate sfruttabili, specialmente in caso di siccità prolungate o altri eventi naturali di natura straordinaria, a fini agricoli e di produzione dell'energia idroelettrica.
9/3656/85. Ciaburro, Caretta, Bucalo, Trancassini, Gemmato, Zucconi, Deidda, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione n. 36 del 30 aprile 2022, si articola in 9 capi che intervengono in materia di infrastrutture, beni culturali, Zone Economiche Speciali e Zone logistiche semplificate, turismo etc.;

    in tema di infrastrutture, giova ricordare che i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della strada statale n. 189, collegamento principale tra Palermo ed Agrigento, sono iniziati nel lontano 2013 e mai terminati, creando frequenti disagi a tutti gli automobilisti che la percorrono quotidianamente e isolando di fatto il territorio della Provincia di Agrigento;

    semafori, deviazioni e rallentamenti, scoraggiano la percorrenza di quel tratto di strada che da Agrigento conduce a Palermo, con una conseguente e progressiva perdita di investimenti e flussi turistici per l'intera Provincia rispetto ad ogni altra in Sicilia;

    con l'arrivo dei temporali o in presenza di precipitazioni abbondanti, la circolazione nel Palermitano va completamente in tilt per il rischio allagamenti e smottamenti;

    peraltro, l'ecatombe di vittime di incidenti stradali, registratasi negli ultimi anni sulle strade siciliane, non può essere più derubricata a mera causalità, ma auspica ad una riflessione più attenta ed urgente sulle condizioni di sicurezza dell'arteria stradale, garantendo la manutenzione ordinaria e straordinaria delle carreggiate la cui precarietà mette quotidianamente a rischio la vita degli automobilisti, specie in condizioni meteorologiche avverse, come in inverno;

    secondo il rapporto dell'Osservatorio Asaps, l'associazione sostenitori della polizia stradale, ad esempio, la Sicilia è in testa alla classifica nazionale per numero di incidenti stradali mortali registrando, nei primi 6 mesi del 2021, più di 197 vittime a livello nazionale;

    il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo qualche giorno fa al Forum «Verso Sud», ha ribadito la necessità di investire in infrastrutture per consentire al Mezzogiorno di sfruttare tutte le potenzialità di sviluppo rappresentate dagli scambi nell'area del Mediterraneo;

    oltre la metà dei fondi del PNRR e del fondo complementare in progetti infrastrutturali sono destinati al Mezzogiorno e a questi finanziamenti si aggiungono quelli del Fondo per lo sviluppo e la coesione, necessari per colmare e ridurre il divario territoriale in ogni settore, specie quello infrastrutturale;

    la strada Statale n. 189, Palermo-Agrigento, è un'opera pubblica la cui realizzazione e messa in sicurezza sono necessarie per migliaia di persone che l'attraversano ogni giorno e i ritardi inconcepibili comportano l'isolamento di cittadini e aziende, rallentano la circolazione di merci e persone da e per Palermo, compromettono lo sviluppo di progetti, impediscono una programmazione strategica, e stroncano sul nascere iniziative d'impresa, ostacolando il comparto turistico e mortificando le aspirazioni di migliaia di visitatori che vorrebbero raggiungere la Valle dei Templi comodamente in auto o in bus utilizzando l'asse viario più breve,

impegna il Governo

a dare priorità, nella realizzazione delle opere infrastrutturali finanziate dal piano nazionale di ripresa e resilienza, ai lavori di completamento e di messa in sicurezza della strada statale n. 189, Agrigento-Palermo, nonché opera pubblica indispensabile per garantire la viabilità su tutto il territorio siciliano, anteponendola alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.
9/3656/86. Sodano.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 8-bis dell'articolo 30 reca alcune novelle al Codice dell'amministrazione digitale;

    una prima novellazione incide sull'articolo 3-bis del Codice dell'amministrazione digitale;

    una seconda novella mira a valorizzare la centralità dell'articolo 18-bis in ordine all'ottemperanza agli obblighi di transizione digitale;

    una ulteriore novella incide sull'articolo 62 del Codice, relativo all'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituisce un importante catalizzatore di investimenti e risorse pubbliche e private da convogliare in tutti i settori dell'economia e del Paese, incluse le aree interne, montane e rurali, dimodoché si possa provvedere alle esigenze di rilancio ed ammodernamento dei territori;

    nel PNRR non sono previsti fondi per gli archivi digitali degli enti locali;

    negli ultimi anni, negli archivi delle pubbliche amministrazioni è stato raccolto un inestimabile patrimonio fatto di documenti digitali;

    l'obbligo di conservazione dei documenti d'archivio, oltre che indispensabile all'efficiente svolgimento delle funzioni delle pubbliche amministrazioni, è inteso a salvaguardare diritti soggettivi, interessi legittimi, il diritto d'accesso, la ricerca a fini storici, culturali e scientifici ed è finalizzato alla fruizione dei documenti per finalità amministrative e per interesse storico;

    la digitalizzazione degli archivi degli enti locali riveste importanza strategica anche ai fini della completa attuazione della misura del PNRR 1.2 «Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud per le Pubbliche amministrazioni Locali», consentendo una piena dematerializzazione di banche dati e documenti;

    l'Agenzia per l'Italia Digitale (AglD) ha emanato nel maggio 2021 le «Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici»;

    il problema è di grande rilevanza perché se non vengono allocate risorse ad hoc, la transizione digitale rimarrà una chimera in quanto gli enti locali più piccoli non saranno in grado di realizzare un simile lavoro,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ogni urgente iniziativa di carattere normativo al fine di realizzare l'archivio digitale degli enti locali.
9/3656/87. Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    in particolare, il Capo II reca misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria e fiscale;

    tra le finalità generali, la semplificazione e la razionalizzazione del sistema amministrativo statale riveste un obiettivo di medio termine cui soprattutto l'amministrazione pubblica dovrà ottemperare;

    ne conviene, che il provvedimento prevede specifiche disposizioni finalizzate ad incentivare, agevolare e sostenere le semplificazioni amministrative e burocratiche; parimenti, la stessa necessità dovrebbe interessare il comparto fiscale e tributario, ovvero le incombenze compilative e dichiarative in capo ai contribuenti;

    il 30 giugno 2022 è il primo importante appuntamento per partite IVA, dipendenti e pensionati tenuti ad effettuare il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi;

    nell'attuale contesto di delicatezza economica derivante dalla crisi energetica, cui è seguita una crescita al rialzo del tasso di inflazione, appare pertanto opportuno e necessario sostenere la liquidità di famiglie ed imprese;

    ad esempio, la previsione di proroga dei versamenti fiscali e contributivi può rappresentare una misura a sostegno nell'adempimento delle prossime scadenze fiscali: il rimando del predetto termine sarebbe – oltremodo – a costo zero poiché già precedentemente attuato a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19;

    inoltre, l'eventuale rinvio consentirebbe ai contribuenti e ai professionisti che li assistono di effettuare l'adempimento senza affanni e con la dovuta scrupolosità professionale, al fine di favorire una completa compliance tra fisco e contribuente, nonché razionalizzare il calendario fiscale;

    in tal senso, si ricorda, che in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», il Governo ha espresso parere favorevole (cfr. ordine del giorno n. 9/03343-A/001),

impegna il Governo

a prevedere la proroga delle scadenze ivi previste per il 30 giugno 2022 al 20 luglio 2022, quindi del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, ovvero la possibilità di versamento delle stesse entro la medesima data maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
9/3656/88. Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'impatto del caro-energia si traduce in una crescita della bolletta energetica italiana compresa tra i 5,7 e 6,8 miliardi di euro su base mensile, ovvero in un maggior onere compreso tra 68 e 81 miliardi su base annua. Per il solo settore manifatturiero l'aumento dei costi energetici è quantificabile tra i 2,3-2,6 miliardi mensili, ossia tra i 27,3-31,8 miliardi su base annua;

    a fronte del caro-energia numerose associazioni di categoria, fra cui l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), una delle più rappresentative del settore, ha denunciato che i rincari energetici rischiano di far fallire il piano;

    in base all'articolo 21 del regolamento che ha creato il fondo comune europeo con cui è finanziato il PNRR, l'Italia può presentare all'Ue una modifica del proprio piano, o addirittura un nuovo piano, a una determinata condizione. L'articolo in questione stabilisce infatti che una revisione è possibile se il piano «non può più essere realizzato, in tutto o in parte» a causa di «circostanze oggettive»;

    nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR riguardo alle competenze digitali della popolazione va tenuto conto delle necessità di hardware da parte degli enti attuatori e dei cittadini che, come tutti gli altri capitoli del Piano, sono pesantemente condizionati dal combinato disposto della crisi energetica e colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento dei materiali;

    questi vanno a influire pesantemente sulle infrastrutture necessarie all'attuazione del PNRR, specialmente per quanto riguarda la BUL e in generale la Missione sulla Transizione Digitale, condizionando quindi anche il raggiungimento degli obiettivi di competenze digitali della popolazione;

    la realizzazione del Polo Strategico è forse il progetto più politicamente sensibile del PNRR perché (al di là dei 4,4 miliardi della base d'asta) ha molteplici implicazioni relative alle libertà democratiche e alla sicurezza nazionale. Deve infatti garantire la resilienza cibernetica di molteplici strutture fondamentali dello Stato (sanità compresa) ed è la «cassaforte» dei dati dei cittadini;

    il cluster I della componente 2.3 della missione 5 assegna alla creazione di nuovi impianti 350 milioni per nuovi impianti 188 milioni alla rigenerazione degli impianti esistenti. In Italia ci sono circa 100 mila impianti sportivi, di cui il 60 per cento con più di 40 anni di vita. Appare quindi opportuno direzionare le risorse in tal senso;

    l'Avviso per il cluster 3 della componente 2.3 della missione 5 esclude gli enti di promozione sportiva;

    il target M5C2-22 dispone che entro il 2026 debbano essere realizzati almeno 100 interventi su una superficie di almeno 200 mila metri quadrati, stanziando risorse per 700 milioni. Risorse che appaiono insufficienti per gli obiettivi preposti;

    il miliardo messo a disposizione dal bando per il Piano Nazionale Borghi predisposto dal Ministero della cultura è stato collocato in due linee. La prima andrà a sostenere un progetto per ciascuna regione, la cosiddetta LINFA A. Le risorse della seconda (in tutto 580 milioni di euro) saranno contese da progetti per la rigenerazione culturale e sociale presentati da Comuni in forma singola o aggregata con popolazione residente complessiva che non superi i cinquemila abitanti: si conta così di finanziare interventi in 229 borghi, ovvero la LINEA B. Come ha detto Alessandro Sgobbo dell'istituto Nazionale Urbanistica: «i fondi stanziati per la linea B sono sicuramente insufficienti rispetto alla, enorme quantità di progetti sul tavolo. Basti pensare che dalla sola Campania sono arrivate poco meno di 200 proposte e che ne sarà finanziato appena il 12 per cento. È evidente lo squilibrio tra le risorse a disposizione per la linea A e la linea B, che tra l'altro consentiva una maggiore mobilitazione di piccoli e piccolissimi comuni». Inoltre, spiega Sgobbo, «si tratta di Comuni piccoli che molto spesso hanno avuto una difficoltà estrema ad organizzarsi, a causa della complessità delle competenze richieste. Si tratta di una circostanza che non potrà che penalizzare la qualità progettuale». Problemi anche sul versante della strutturazione del bando: «I criteri di valutazione sono abbastanza in linea e coerenti con quelli che sono gli obiettivi ma il livello di progettazione richiesto è vago, non è codificato a sufficienza. I parametri di valutazione non sono chiari e questo non potrà che creare difficoltà alla Commissione incaricata»;

    l'acciaio è un settore chiave dell'economia nazionale e dell'innovazione delle imprese, dove garantire anche ambiente e salute. Tutte le grandi nazioni globali hanno settori siderurgici sviluppati. Le risorse del PNRR devono prevedere anche il sostegno a questo settore;

    l'editoria nazionale è in crisi: sono a rischio il pluralismo e innumerevoli posti di lavoro. È necessario garantire all'interno dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, interventi per il settore editoriale volti al sostegno alla transizione al digitale, con contributi sulle spese per la multimedialità, per la gestione delle piattaforme, per la formazione digitale, per il miglioramento dell'efficienza aziendale; misure per favorire il ricambio generazionale; la consegna a domicilio delle pubblicazioni, con un piano sinergico fra editori, distributori, operatori postali e edicolanti per la creazione di una rete logistica efficiente ed economicamente sostenibile; l'informatizzazione e la modernizzazione delle edicole, con una Rete digitale tra editori, distributori e punti vendita per l'offerta di servizi aggiuntivi al mercato e per l'implementazione dei servizi delle Pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

   ad adottare, con urgenza, le iniziative di competenza volte alla revisione del PNRR coinvolgendo attivamente il Parlamento, garantendo l'inclusione dei settori ad oggi esclusi come lo spettacolo dal vivo e la danza e intensificando l'azione verso i settori come il settore della siderurgia, lo sport e l'editoria, così come da premesse;

   a garantire, nell'ambito dei progetti di cui alla Missione 1 sulla Transizione Digitale, la massima attenzione alla sicurezza cibernetica, anche tramite l'istituzione di un sistema di prequalificazione che consenta di creare una «White List» di operatori in possesso di adeguati requisiti di sicurezza e affidabilità che possano successivamente partecipare alle gare nell'ambito digitale;

   ad adottare qualsiasi iniziativa di competenza volta a garantire, nell'ambito della revisione del PNRR e delle rispettive risorse, l'introduzione di meccanismi di incentivo alla domanda di cultura, sport e innovazione, quali la detrazione dei consumi culturali, la detrazione dei consumi sportivi, l'abbattimento dell'IVA al 4 per cento sui prodotti culturali, l'assegnazione di maggiori risorse ai «voucher banda larga», incentivi fiscali all'adozione della mobilità elettrica.
9/3656/89. Mollicone, Rampelli, Bellucci, Caiata, Vinci.


   La Camera,

   premesso che:

    la siccità di questa estate, che sta colpendo in modo drammatico ogni regione del territorio nazionale con eventi di carattere emergenziale, sta causando perdite importanti alle colture strategiche e agli allevamenti, dal vino (9 per cento in meno) al riso (10 per cento in meno) e alla frutta (27 per cento in meno). Si tratta di una crisi climatica senza precedenti da cui potrebbe derivare un danno di un miliardo di euro all'anno al settore agricolo italiano;

    nell'arco temporale che va dal 2010 e fino al 2021 gli eventi meteorologici estremi sono cresciuti con un tasso medio annuo del 25 per cento, determinando scenari sempre più allarmanti: l'inverno appena trascorso è stato uno dei più caldi e secchi di sempre con un deficit di precipitazioni pari al 65 per cento in meno;

    desta preoccupazione il basso livello dei fiumi che interessa tutte le regioni italiane, con il Po che scorre al 72 per cento in meno della portata, facendo temere una risalita salina, che potrebbe intaccare le falde utilizzate per il consumo umano; in Piemonte la siccità estrema sta causando una crisi idrica che non ha precedenti, addirittura più grave di quella del 2003;

    risulta essere in sofferenza anche il lago Maggiore con un grado di riempimento del 22,7 per cento, così come quello di Como, al 30,6 per cento;

    la riduzione delle rese delle coltivazioni del grano è preoccupante, facendo segnare un calo di oltre il 20 per cento; in difficoltà sono anche i raccolti di orzo e di altri cereali, ed anche di foraggi per l'alimentazione degli animali, nonché di frutta e ortaggi;

    al fine di affrontare la situazione di grave emergenza idrica del Bacino Padano in conseguenza delle scarse precipitazioni invernali e primaverili, della forte riduzione degli accumuli di riserva idrica nei fiumi e nei laghi e della riduzione della portata delle falde, sarebbe necessario istituire un Tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al quale partecipino oltre ai rappresentanti dei Ministeri interessati anche gli Enti regolatori laghi prealpini, l'ANBI, le Associazioni Agricole maggiormente rappresentative, i rappresentanti dei gestori degli invasi idroelettrici alpini per gestire e adottare tutte le misure necessarie per l'emergenza in atto;

    il provvedimento in esame reca norme funzionali al miglioramento della disponibilità della risorsa idrica e alla prevenzione del dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

   ad istituire un Tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti finalità:

   gestire l'emergenza in atto, anche con finalità di mappatura della situazione;

   valutare l'adozione dello stato di emergenza per siccità del Bacino padano;

   valutare l'adozione di specifiche deroghe sulla gestione del Deflusso Minimo Vitale e del Deflusso Ecologico, la standardizzazione degli strumenti straordinari adottati dalle Regioni in ambito di DMV, di PAC e di PSR, e specifiche deroghe sulle concessioni di derivazione d'acqua pubblica finalizzate a consentire aumenti della portata nei corsi d'acqua pubblica, di derivare transitoriamente portate fino alla massima capacità dei corpi idrici derivati;

   adottare protocolli straordinari di rilascio delle portate invasate nei bacini idroelettrici così da attenuare l'assenza di accumulo nevoso;

   valutare strumenti di attenuazione dei potenziali danni per le imprese agricole e zootecniche;

   l'adozione di ogni necessario provvedimento necessario a prevenire le criticità ed attenuare gli effetti dell'attuale grave stato di siccità.
9/3656/90. Gastaldi, Golinelli, Viviani, Bubisutti, Germanà, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Romanò.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 32, comma 1-ter (Digitalizzazione settore agricolo, alimentare e forestale) prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali siano individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio per l'utilizzo della energia sostenibile e delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali;

    nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il riferimento principale all'energia sostenibile è contenuto nella Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» della Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito di intervento 1 «Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile», in relazione allo sviluppo dell'agro-voltaico, per circa 1,1 miliardi di euro e allo sviluppo del biometano, per 1,923 miliardi di euro. Inoltre, nella Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» e, più precisamente, all'interno della componente M2C1 «Economia circolare e agricoltura sostenibile» vi è anche l'investimento 2.2 «Parco Agrisolare» con circa 1,5 miliardi di euro;

    la misura, in linea con gli obiettivi definiti dal Green Deal europeo e dalla strategia «Dal produttore al consumatore» dovrà essere declinata in progetti che garantiscano un uso circolare e sostenibile delle risorse, la sostenibilità dei processi di sviluppo e di valorizzazione, in chiave di innovazione tecnologica, del prodotto lungo l'intera filiera produttiva;

    in riferimento a tale linea di azione dovrebbero essere stanziate risorse per ulteriori piani di investimento diretti ridurre gli alti consumi energetici del settore anche dell'acquacoltura riqualificando le strutture produttive e utilizzando i tetti degli edifici per installare i pannelli fotovoltaici;

    in Italia il settore dell'acquacoltura rappresenta un grande patrimonio di conoscenze, esperienze ed eccellenze, grazie alla diffusione di pratiche di allevamento diversificate; attualmente operano sul territorio italiano circa 800 impianti di acquacoltura che producono 140 mila tonnellate l'anno di prodotto contribuendo a circa il 40 per cento della produzione ittica nazionale e al 30 per cento della domanda di prodotti ittici freschi,

impegna il Governo

ad estendere al settore dell'acquacoltura l'investimento 2.2 «Parco Agrisolare» al fine di ridurre i consumi energetici riqualificando le strutture produttive e utilizzando i tetti degli edifici utilizzati per tale attività per installare i pannelli fotovoltaici.
9/3656/91. Viviani.


   La Camera,

   premesso che:

    nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Missione 2 Componente 4 individua quattro investimenti e due riforme con lo scopo di «garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo». A questo sono riservate complessivamente risorse per 4,38 miliardi di euro di cui una quota intorno al 51 per cento è indirizzata al Mezzogiorno, per circa 2,2 miliardi di euro;

    nel dettaglio gli interventi previsti nel PNRR riguardano:

     investimento 4.1: infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, che ha l'obiettivo di rendere più efficienti e resilienti le infrastrutture idriche primarie per usi civili, agricoli, industriali e ambientali, in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico in tutti i settori e superare la «politica di emergenza». Risorse: 2 miliardi di euro; Interventi: 75 progetti di manutenzione straordinaria; potenziamento e completamento delle infrastrutture di derivazione, stoccaggio e fornitura primaria. Gli interventi saranno in continuità con gli obiettivi e i contenuti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, in particolare per quanto riguarda gli invasi e gli acquedotti;

     investimento 4.2: riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, che ha l'obiettivo di ridurre del 15 per cento le perdite di acqua potabile anche attraverso la digitalizzazione delle reti, per favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze. Risorse: 900 milioni di euro. Interventi: modernizzazione e incremento dell'efficienza delle reti di distribuzione, favorendo progetti innovativi che prevedono l'utilizzo di nuove tecnologie;

     investimento 4.3: resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche, che ha l'obiettivo di una maggiore capacità di affrontare le situazioni di emergenza nell'uso dell'acqua in agricoltura, dovute alla scarsità e alla diversa distribuzione delle risorse; per fare questo, è essenziale quantificare il volume di acqua utilizzato a scopo irriguo, incrementare l'efficienza nell'irrigazione e incoraggiare l'uso di acqua non convenzionale per differenziare le fonti di approvvigionamento. Risorse: 880 milioni di euro. Interventi: miglioramento dell'efficienza dei sistemi di irrigazione; manutenzione delle reti di distribuzione per ridurre le perdite; installazione di tecnologie digitali per un uso più efficiente della risorsa idrica; implementazione di sistemi di monitoraggio delle acque reflue potenzialmente riutilizzabili a scopo irriguo; monitoraggio e registrazione dei volumi di acqua utilizzati in auto-approvvigionamento per prevenire illeciti;

     investimento 4.4: fognatura e depurazione, che ha l'obiettivo di consentire alla rete fognaria e alla depurazione in Italia di raggiungere gli standard dettati dalle direttive europee, soprattutto al Mezzogiorno. Risorse: 600 milioni di euro, destinati interamente al sud. Interventi: rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso l'innovazione tecnologica; dove possibile, gli impianti di depurazione saranno trasformati in «fabbriche verdi», per consentire il recupero di energia e fanghi e il riutilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura e industria;

    si tratta di interventi alquanto urgenti anche in considerazione che, con sentenza del 6 ottobre 2021, la Corte dell'Unione europea ha condannato l'Italia per aver violato le norme comunitarie su raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane di centinaia di aree sensibili dal punto di vista ambientale;

    la sentenza è il punto di arrivo di un deferimento della Commissione europea, che nel 2014 aveva aperto una procedura di infrazione contro l'Italia, in quanto un numero di 159 comuni italiani non sono dotati di reti fognarie per le acque reflue urbane e un numero di oltre 600 comuni sono dotati di reti non a norma. L'Italia deve conformarsi a quanto richiesto per evitare la messa in mora;

    per una analoga violazione, ma per un diverso gruppo di comuni, il nostro Paese è già stato condannato a pagare 55 milioni all'anno fino a quando le autorità nazionali non riusciranno a dimostrare di aver risolto il problema e di aver ristabilito una situazione di conformità con quanto previsto dalle disposizioni europee;

    già in passato l'Italia è stata sottoposta dalla Commissione europea a 4 procedure d'infrazione a causa di un irregolare trattamento delle acque reflue;

    inoltre, nonostante il 20 per cento del territorio italiano sia a rischio desertificazione, secondo la relazione annuale di Arerà 2020, le regioni del Mezzogiorno fanno registrare il 52,3 per cento di perdite idriche, a fronte di una media nazionale già alta, pari al 43,7 per cento,

impegna il Governo

ad utilizzare parte delle risorse pari a 4,38 miliardi di euro del PNRR, come esposte in premessa, per garantire la dotazione di reti fognarie e di impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue di tutti i comuni sul territorio nazionale, qualora non utilizzati nel Meridione o nei territori di assegnazione, nonché il rinnovamento, riqualificazione e adeguamento agli standard europei delle reti idriche di adduzione e di distribuzione, per evitare le perdite della risorsa idrica.
9/3656/92. Cavandoli, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame reca misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in alcuni casi destinate a specifiche zone del Paese;

    la realizzazione delle opere necessarie alla ripresa e la resilienza dovrebbero essere distribuite anche tenendo conto di una serie di parametri indicatori quali popolazione residente e densità della stessa, tasso di natalità, età media della popolazione, reddito medio, collocazione geografica ed altri indicatori geografici e socio economici utili a consentire una ottimale distribuzione dei fondi del PNRR in tutto il territorio nazionale per la realizzazione equilibrata delle opere che consentano l'effettiva ripresa dell'intero sistema Paese;

    in particolare si segnala la opportunità di utilizzare allo scopo anche a legge n. 56 del 2014, la quale attribuisce alle province montane di confine funzioni fondamentali e ulteriori rispetto a quelle già previste per le province ordinarie, delle funzioni che riguardano fondamentalmente lo sviluppo strategico del territorio e la gestione di servizi in forma associata nonché la cura delle relazioni istituzionali sia con gli altri enti costitutivi della Repubblica sia con gli enti territoriali di Stati diversi, mediante la stipulazione di convenzioni e accordi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare una distribuzione dei bandi per la realizzazione delle opere sull'intero territorio nazionale, valutando la possibilità di destinare una quota parte alle zone descritte in premessa, utilizzando i parametri detti e gli ulteriori necessari per una più efficace ed equa realizzazione del PNRR anche per migliorare la vita dei cittadini che vivono in zone montane.
9/3656/93. Bond.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una serie di misure urgenti per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, transizione digitale, di infrastrutture, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate, in materia di turismo, in materia di giustizia, nonché di istruzione;

    l'articolo 23, comma 4 del provvedimento, novella l'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, inserendo al di là dei profili previsti – vale a dire delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa e prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione – l'ulteriore criterio del privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua;

    la situazione del nostro Paese è caratterizzata da un elevato livello di dispersione delle risorse idriche. Secondo l'ultimo rapporto ISTAT sui cambiamenti climatici un terzo dell'acqua viene sprecata nelle reti di distribuzione, in particolare al sud e sulle isole solo il 50 per cento dell'erogazione idrica arriva nelle case dei cittadini. Nello specifico nelle reti di distribuzione dell'acqua potabile dei comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana, dove si convoglia circa il 33 per cento dell'acqua complessivamente movimentata in Italia, nel 2020 a fronte dei 2,4 miliardi di metri cubi di acqua (370 litri per abitante al giorno) ne sono stati erogati agli utenti finali soltanto 1,5 miliardi di metri cubi (236 litri) per gli usi autorizzati (fatturati o ad uso gratuito), con una perdita totale in distribuzione di 0,9 miliardi di metri cubi, pari al 36,2 per cento dell'acqua immessa in rete;

    nonostante il PNRR, nell'ambito della Misura M2C4-4 pone particolare attenzione alle perdite della rete idrica e l'estrazione illegale di acqua, ha stanziato modeste risorse (900 milioni) dedicate alla riduzione delle perdite nelle reti per l'acqua potabile (-15 per cento target su 15k di reti idriche), anche attraverso la digitalizzazioni delle reti, da trasformare in una «rete intelligente», per favorire una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze;

    alla grave situazione di vetustà della rete idrica italiana, che determina una forte perdita della risorsa acqua, si aggiunge una grave siccità che sta colpendo il nostro paese, in particolare nel settentrione, dove un deficit di pioggia e neve invernale rispettivamente del -60 per cento e del -80 per cento rispetto alla media stagionale, hanno determinato il minimo storico in 70 anni del fiume Po, con grave pregiudizio dell'intero ecosistema della pianura padana, dove per la mancanza di acqua è minacciata oltre il 30 per cento della produzione agricola nazionale e la metà dell'allevamento;

    risulta che la stessa Unione europea lo scorso marzo avesse inviato al Ministro Cingolani un rapporto dal titolo «Drought in northern Italy» elaborato sulla base dei dati Copernicus, sistema satellitare dell'Unione europea, nel quale veniva posto in evidenza come le condizioni di grave siccità legate ad una persistente mancanza di precipitazioni da dicembre 2021, potesse determinate condizioni di gravi emergenza per fronte alla drammatica situazione di siccità e in attesa di un provvedimento su scala nazionale i singoli territori agiscono in autonomia per fare fronte all'emergenza siccità, con ordinanze e provvedimenti ad hoc che dispongono in alcune zone del paese la riduzione degli utilizzi non indispensabile dell'acqua potabile e limitazioni ad uso irriguo;

    il provvedimento in esame reca norme funzionali al miglioramento della disponibilità della risorsa idrica e alla prevenzione del dissesto idrogeologico,

impegna il Governo:

   a proclamare lo stato di emergenza nazionale per la siccità;

   a istituire una cabina di regia nazionale per l'emergenza idrica;

   a monitorare lo stato di attuazione degli interventi previsti dal PNRR per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica del Paese;

   a predisporre un piano nazionale di piccoli e medi invasi per lo stoccaggio dell'acqua piovana, per far fronte alla progressiva diminuzione delle piogge;

   a utilizzare parte delle risorse del PNRR per avviare interventi strutturali per ridurre l'impatto della siccità in Italia nei prossimi anni.
9/3656/94. Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di stabilità per il 2016 ha disposto in mento all'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito (articolo 15, comma 4 del decreto-legge n. 179 del 2012);

    tale obbligo non trova applicazione nei soli casi di oggettiva impossibilità tecnica;

    le tabaccherie forniscono prodotti e servizi per conto dello Stato o di altri enti pubblici in base ad affidamenti in concessione o su espressa formale autorizzazione;

    tali attività sono svolte in base a remunerazioni stabilite da specifiche disposizioni normative e prevedono un aggio in percentuale ovvero un compenso con margine fisso che di fatto vengono nella maggior parte dei casi compromessi dalle commissioni bancarie relative alle transazioni avvenute con moneta elettronica;

    il rivenditore di generi di monopolio sostanzialmente veicola beni e servizi il cui destinatario del pagamento è lo Stato o un altro ente pubblico ed ogni relativa transazione è ben nota al Fisco e chiaramente tracciata dai sistemi dei fornitori o gestori informatici incaricati, senza alcuna possibilità di violazione degli obblighi fiscali prescritti;

    i tabaccai nell'ambito della propria attività di impresa si avvalgono anche di apparecchi per la distribuzione automatica dei tabacchi. Tali apparecchi, installati all'esterno dell'esercizio, sono adibiti a garantire il servizio di vendita dei tabacchi anche negli orari in cui l'esercizio è chiuso;

    da un recente censimento sulle tipologie di distributori automatici installati presso i tabaccai, con specifico riferimento alle caratteristiche tecniche degli stessi è emerso che: alcuni apparecchi sono di ultima generazione e contemplano già l'accettazione della moneta elettronica per il pagamento delle relative transazioni; altri, anche se di ultima generazione, sarebbero potenzialmente adattabili dal punto di vista tecnologico ma non essendo stati progettati contemplando anche l'implementazione della moneta elettronica non dispongono di uno spazio sufficiente per l'inserimento delle applicazioni necessarie, essendo le dimensioni di tali apparecchi correlate agli usi previsti; altri ancora sono, per così dire, più obsoleti dal punto di vista tecnologico ma ancora assolutamente funzionali a soddisfare le esigenze di vendita e non sono né atti né adattabili alla implementazione della moneta elettronica;

    ove fosse impossibile l'implementazione della moneta elettronica, e la norma fosse da intendersi perentoria, si assisterebbe alla immediata disattivazione di tutti quegli apparecchi che, come descritto, non sono né atti né adattabili;

    la dismissione anticipata di un'apparecchiatura, cui consegue la conclusione anticipata dell'ammortamento con i connessi risvolti fiscali, comporta per l'imprenditore, dal punto di vista fiscale, un impatto non trascurabile in funzione del maggior costo imputabile in sede di dichiarazione dei redditi, derivante dal valore residuo del bene dismesso non ancora completamente ammortizzato e un'esposizione finanziaria ingente connessa alla sostituzione di un'apparecchiatura funzionalmente e tecnicamente ancora idonea agli usi previsti;

    appare oltremodo sproporzionato il valore dell'investimento indotto in relazione non alla obsolescenza complessiva dell'apparecchio bensì limitatamente ad una funzionalità dello stesso relativa al pagamento della transazione;

    tale esito avrebbe immediate ripercussioni negative sulla finanza pubblica, riducendo il volume delle cessioni di beni destinate ad alimentare gli introiti fiscali già previsti nei documenti di finanza pubblica, mentre queste inevitabili e ingenti riduzioni non hanno alcuna copertura finanziaria, e inevitabilmente indurrebbe all'aumento del consumo clandestino, indirizzando una parte consistente della domanda verso canali illeciti, con ulteriore pregiudizio per le ragioni di interesse pubblico legate alla valorizzazione della filiera di distribuzione legale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa attuativa ed interpretativa per chiarire che tra i casi di «oggettiva impossibilità tecnica» già previsti dalla normativa rientrano anche quelli di acquisti di beni a mezzo distributori automatici annessi alle rivendite di generi di monopolio con le tipologie tecniche di cui in premessa.
9/3656/95. Albano, Trancassini, Osnato, Zucconi, Ferro, Galantino, Donzelli, Lucaselli, Bignami, Mollicone.