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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 22 giugno 2022

ULTERIORE NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 23 E DEL 24 GIUGNO 2022

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e del 24 giugno 2022

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 44 minuti.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 5 minuti 5 minuti
Gruppi 2 ore e 14 minuti
(discussione)
1 ora e 50 minuti
(dichiarazioni di voto)
Lega – Salvini premier 16 minuti 10 minuti
MoVimento 5 Stelle 14 minuti 10 minuti
Partito Democratico 13 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi
presidente
12 minuti 10 minuti
Insieme per il futuro 10 minuti 10 minuti
Fratelli d'Italia 18 minuti 10 minuti
Italia Viva 8 minuti 10 minuti
Coraggio Italia 8 minuti 10 minuti
Liberi e Uguali 7 minuti 10 minuti
Misto: 28 minuti 20 minuti
  Alternativa 8 minuti 4 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 4 minuti 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 4 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI
DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Mozione n. 1-00540 e abb. - Iniziative in materia di energia nucleare di nuova generazione

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
Lega – Salvini premier 41 minuti
MoVimento 5 Stelle 35 minuti
Partito Democratico 34 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 31 minuti
Insieme per il futuro 24 minuti
Fratelli d'Italia 21 minuti
Italia Viva 20 minuti
Coraggio Italia 17 minuti
Liberi e Uguali 15 minuti
Misto: 24 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 28 marzo 2022

Mozione n. 1-00586 e abb. - Iniziative in materia di disciplina di bilancio e governance economica dell'Unione europea

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
Lega – Salvini premier 41 minuti
MoVimento 5 Stelle 35 minuti
Partito Democratico 34 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 31 minuti
Insieme per il futuro 24 minuti
Fratelli d'Italia 21 minuti
Italia Viva 20 minuti
Coraggio Italia 17 minuti
Liberi e Uguali 15 minuti
Misto: 24 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 21 marzo 2022

Pdl 1059-A/R – Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività

Seguito dell'esame: 5 ore.

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 36 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 9 minuti
Lega – Salvini premier 28 minuti
MoVimento 5 Stelle 24 minuti
Partito Democratico 24 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 22 minuti
Insieme per il futuro 17 minuti
Fratelli d'Italia 15 minuti
Italia Viva 14 minuti
Coraggio Italia 12 minuti
Liberi e Uguali 11 minuti
Misto: 22 minuti
  Alternativa 6 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Pdl n. 2493-2804 – Disciplina del volo da diporto o sportivo

Seguito dell'esame: 8 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 14 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 26 minuti
Lega – Salvini premier 52 minuti
MoVimento 5 Stelle 45 minuti
Partito Democratico 42 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 38 minuti
Insieme per il futuro 30 minuti
Fratelli d'Italia 26 minuti
Italia Viva 24 minuti
Coraggio Italia 21 minuti
Liberi e Uguali 19 minuti
Misto: 29 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 4 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 4 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 3 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

Mozione n. 1-00671 concernente iniziative per sopperire alla carenza di personale nei settori del turismo e dell'agricoltura e per sostenere le relative filiere produttive

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
MoVimento 5 Stelle 41 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti
Partito Democratico 34 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 31 minuti
Insieme per il futuro 24 minuti
Fratelli d'Italia 21 minuti
Italia Viva 20 minuti
Coraggio Italia 17 minuti
Liberi e Uguali 15 minuti
Misto: 24 minuti
  Alternativa 8 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 20 giugno 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 22 giugno 2022.

  Amitrano, Aresta, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Berlinghieri, Boldrini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Orso, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, De Menech, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferrari, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Frailis, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Marzana, Migliore, Minardo, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Perconti, Polidori, Rampelli, Ribolla, Rizzetto, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rossi, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Terzoni, Maria Tripodi, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Aresta, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Berlinghieri, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Orso, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, De Menech, Deidda, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Ferrari, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Frailis, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marzana, Melilli, Migliore, Minardo, Molinari, Molteni, Morelli, Mugnai, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Perconti, Polidori, Rampelli, Ribolla, Rizzetto, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rossi, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Terzoni, Maria Tripodi, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 21 giugno 2022 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:

  «Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali» (3653).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali)

  BITONCI ed altri: «Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» (679) Parere delle Commissioni III, V, VII, IX e Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  LOLLOBRIGIDA e SILVESTRONI: «Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani» (3622) Parere della V Commissione.

   X Commissione (Attività produttive)

  FIORINI ed altri: «Disposizioni per la tutela, la promozione e lo sviluppo dell'industria ceramica nazionale» (3610) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali)

  RIZZO NERVO ed altri: «Disposizioni sui trattamenti diagnostici, terapeutici e assistenziali del tumore mammario metastatico» (748) Parere delle Commissioni I, V, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

  In data 20 giugno 2022 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal Tribunale Ordinario di Aosta, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (il n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB) nei confronti della deputata Sara Cunial affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del Tribunale Ordinario di Aosta sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 29).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Grecia – EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing (COM(2022) 248 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 21 giugno 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla quarta relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'Unione europea per l'Unione della sicurezza (COM(2022) 252 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 252 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (COM(2022) 288 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 288 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 14 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Carolei (Cosenza) e Polignano a Mare (Bari).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 23 E DEL 24 GIUGNO 2022

Risoluzioni

   La Camera,

   premesso che:

    il 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha avviato un'operazione militare su larga scala nel territorio dell'Ucraina, cambiando di fatto l'assetto geopolitico mondiale, in chiara violazione del diritto internazionale compiuto da uno Stato su un altro Stato indipendente e sovrano, riconosciuto nei suoi confini;

    il 25 febbraio 2022, il Governo italiano, con decreto-legge n. 14/2022 – cosiddetto «decreto Ucraina» – ha disposto l'invio di armi a favore dello Stato ucraino;

    la conversione in legge del decreto è stata approvata alla Camera dei deputati il 16 marzo 2022 con 367 voti favorevoli, 25 contrari e 5 astenuti;

    il comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto ha autorizzato, fino al 31 dicembre 2022, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 185 del 1990, agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, e alla legge 21 luglio 2016, n. 145, prevedendo una spesa di 12.000.000 di euro per l'anno 2022;

    i mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti sono ceduti a titolo non oneroso per la parte ricevente;

    tale decreto ha autorizzato altresì la partecipazione di personale militare alle iniziative della Nato per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), e ha disposto la prosecuzione del potenziamento dei dispositivi Nato per la sorveglianza dello spazio aereo e navale dell'Alleanza, prevedendo la spesa di euro 86.129.645 per l'anno 2022 per la prima finalità e la spesa di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro 21.000.000 per l'anno 2023, per la seconda;

    infine, il provvedimento ha autorizzato la cessione alle autorità governative dell'Ucraina dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, prevedendo che la definizione del relativo elenco e delle modalità di cessione avvenisse con uno o più decreti attuativi del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

    attraverso questi ultimi, è stato prodotto un allegato che contiene l'elenco – coperto da segreto di Stato – degli armamenti da cedere e che autorizza lo stato maggiore della difesa ad adottare le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, questa scelta ha escluso il Parlamento, poiché, secondo quanto disposto dal cosiddetto «decreto Ucraina», risulta sufficiente l'audizione del Ministro della difesa presso il Copasir, con l'elenco secretato degli armamenti;

    la Costituzione, all'articolo 11, sancisce: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali»;

    l'autorizzazione di cedere armi alle autorità ucraine – e la scelta di poterne determinare l'elenco senza ulteriore voto in Parlamento – pone, ad avviso dei firmatari del presente atto, in discussione la corretta applicazione dei principi costituzionali citati, così come il corretto funzionamento della nostra forma di governo di Repubblica parlamentare;

    dopo quattro mesi di conflitto, si assiste ad un progressivo e costante peggioramento delle condizioni belliche e umanitarie: una guerra che colpisce sempre di più i civili e che vede l'utilizzo di armamenti ad alto potenziale distruttivo;

    in particolare, secondo quanto riportato da New York Times e dai maggiori quotidiani italiani, risulterebbe l'utilizzo delle munizioni a grappolo, vietate dalla Convenzione di Oslo, entrata in vigore nel 2010 e ratificata da 110 Stati firmata da 15, che ne vieta l'uso, la detenzione, la produzione e il trasferimento, imponendo la distruzione degli stock esistenti: l'effetto drammatico di tale uso è la dispersione su una certa area di submunizioni («bomblets»);

    inoltre, fonti giornalistiche hanno recentemente riportato l'invio, anche dall'Italia, di missili portatili anti-aereo, e missili anti-carro portatili «Milan», che hanno un sistema di puntamento che contiene e rilascia torio, un metallo pesante altamente radioattivo. L'esposizione a questa sostanza, come hanno dimostrato decine di sentenze, può causare gravi forme tumorali a danno dei militari e dei civili che abitano i territori contaminati;

    sono ampiamente documentate aggressioni a civili, alla stampa, a ospedali, esecuzioni sommarie, con le violazioni dei diritti umanitario ed internazionale che continuano a crescere; il dato, reso noto il 25 maggio 2022 dalle Nazioni Unite, indicava dall'inizio dell'invasione russa, un numero complessivo di 3.400 civili morti – di cui oltre 250 bambini –, e 4.693 feriti; le Nazioni Unite, contestualmente, hanno ammesso, tuttavia, l'altissima probabilità che i numeri effettivi delle vittime siano molto più elevati; le morti e i ferimenti gravi dei civili sono in maggior parte causati da armi esplosive con un'ampia area d'impatto, compresi i bombardamenti di artiglieria pesante e lanciarazzi;

    secondo quanto indicato nel bollettino quotidiano dello stato maggiore delle forze armate ucraine, sarebbero attualmente 33.800 le perdite tra i militari dell'esercito russo, dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina;

    dall'inizio del conflitto, secondo l'Unhcr, ci sono 7.567.024 rifugiati dall'Ucraina, altri 8 milioni di persone sono sfollate all'interno dell'Ucraina, e si stima che 15,7 milioni di persone abbiano urgente bisogno di protezione e assistenza umanitaria;

    l'esercito russo è formato da ufficiali, sottufficiali, personale a contratto e coscritti: questi ultimi – che secondo gli analisti compongono circa il 25 per cento dell'esercito russo – sono i giovani soldati di leva, ai quali era stato comunicato che avrebbero partecipato soltanto a esercitazioni militari;

    il Presidente russo Vladimir Putin ha imposto, tramite apposito decreto, l'obbligo di coscrizione per tutti i cittadini maschi dai 18 ai 27 anni, dal 1° aprile al 15 luglio 2022; secondo l'agenzia indipendente «Nexta», chi non si presenta all'ufficio di reclutamento sarà giudicato dalla corte marziale;

    al contempo, anche in Ucraina, dall'inizio dell'invasione russa, è in vigore la legge marziale ed il divieto di lasciare il Paese per tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni;

    il Comitato internazionale della Croce Rossa ha reso noto che il livello di devastazione «sfugge alla comprensione»: la Russia ha messo fuori uso 24.000 chilometri di strade e 300 ponti (cui vanno aggiunti quelli fatti saltare dai difensori per fermare l'avanzata del nemico); si stima che i danni alle infrastrutture abbiano già raggiunto i cento miliardi di dollari; sono stati distrutti 370 monumenti e beni culturali, secondo quanto calcolato dal Ministro della cultura e dell'informazione del Governo ucraino Oleksandr Tkachenko;

    a ciò si aggiunge la crisi alimentare, energetica ed ambientale su scala globale; il blocco delle esportazioni di grano e altri cereali sta provocando una penuria di cibo e materie prime per l'industria del settore in molti Paesi dell'Asia, dell'Africa e nelle aree Mena, del Medio Oriente e Nordafrica;

    il conflitto in sé e le conseguenti sanzioni contro la Russia hanno provocato un forte aumento dei prezzi dei carburanti fossili, con uno choc sull'intera economia; inoltre, la necessità di riconvertire e diversificare gli approvvigionamenti mette a rischio i piani di transizione ecologica avviati in particolare dai Paesi europei per frenare il cambiamento climatico e il riscaldamento globale, a cui si deve aggiungere il rischio dato dai combattimenti nei pressi delle centrali nucleari;

    tuttavia, la popolazione europea e ucraina non sono le uniche popolazioni al mondo coinvolte in un conflitto: le guerre in corso in questo momento si attestano a 59, e, per citare un esempio, Oxfam ha denunciato recentemente un milione di sfollati solo nello Yemen;

    cresce nell'opinione pubblica la consapevolezza che con l'invio di armi ogni risoluzione del conflitto si allontana progressivamente, a solo danno delle popolazioni civili dei paesi coinvolti e di tutte le nazioni che ne risentono gli effetti;

    la maggioranza degli italiani è contraria alla guerra, ma non trova adeguata rappresentanza né voce, né tra i mass media né in Parlamento;

    in occasione del 2 giugno 2022, la Campagna «Un'altra difesa è possibile» promossa da cinque Reti della società civile italiana (Rete italiana pace e disarmo, Tavolo interventi civili di pace, Conferenza nazionale degli enti di servizio civile, Forum nazionale servizio civile, Campagna sbilanciamoci!) ha chiesto di avviare una discussione parlamentare sul riconoscimento di forme non armate e non violente di difesa nazionale (secondo il dettato congiunto degli articoli 11 e 52 della nostra Costituzione), come contenuto nelle petizioni costituzionali, presentate a Camera e Senato nel corso della legislatura in corso;

    secondo le previsioni economiche della Commissione europea, l'invasione russa dell'Ucraina sta esacerbando i venti contrari alla crescita dell'intera eurozona, che rallenterà al 2,7 per cento nel 2022 e al 2,3 per cento nel 2023, in controtendenza rispetto alle stime di febbraio 2022, con livelli record di inflazione, che toccherà il 6,1 per cento;

    sull'Italia, le stime della Commissione calcolano che la crescita del Pil passerà dal +4,1 per cento previsto prima del conflitto, al +2,4 per cento;

    il Commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni ha dichiarato che l'incertezza sulle prospettive in aumento e il ribasso della crescita sono legati alla durata della guerra;

    in Italia, il rialzo dei prezzi di gas e petrolio, ha comportato gravi ricadute sui prezzi e sull'inflazione, condizionando pesantemente il potere d'acquisto delle famiglie;

    le spese militari comportano un aumento dell'indebitamento netto, che si ripercuoterà sulle future generazioni, su cui già grava il peso dei mancati investimenti su lavoro, istruzione e sanità;

    il 23 e 24 giugno 2022, si terrà a Bruxelles il Consiglio europeo, nel quale gli Stati membri dell'Unione europea discuteranno sui punti all'ordine del giorno, tra cui l'istituzione di una «Comunità politica europea», gli aiuti militari e umanitari allo Stato ucraino e alla sua popolazione, le domande di adesione all'Unione europea di Ucraina, Moldova e Georgia, le prospettive di adesione e integrazione dei cosiddetti Balcani occidentali – Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia –, la Conferenza sul futuro dell'Europa (COFE),

impegna il Governo:

   1) ad adottare iniziative volte a disporre, tramite apposito provvedimento, l'immediato ritiro di qualsiasi autorizzazione all'invio di armi, la cessazione dello stato di emergenza, il ritiro degli assetti militari dispiegati e la revoca di ogni spesa per armamenti militari letali – superando così l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022;

   2) a promuovere qualsiasi iniziativa diplomatica e negoziale, che parta dall'immediato cessate il fuoco, proponendo una conferenza di pace da tenersi nella città di Roma;

   3) a promuovere la neutralità dell'Ucraina in sede internazionale, quale unica soluzione possibile al conflitto in atto;

   4) a farsi promotore, nell'imminente Consiglio europeo, di un nuovo progetto di difesa e sicurezza europea comune a tutti gli Stati membri, fondato sul disarmo, sulla cooperazione e sul dialogo tra le nazioni, quali uniche vie internazionali di risoluzione dei conflitti, nonché di una strategia europea unitaria sui temi del cambiamento climatico, fornitura di energia e altre materie prime, sicurezza alimentare, migrazione;

   5) ad adottare iniziative per varare un provvedimento – analogamente a quanto previsto nel 1992 con il decreto-legge n. 350, convertito dalla legge n. 390, articolo 2, comma 2-bis, in ossequio al principio costituzionale del ripudio alla guerra e alle armi – con cui lo Stato italiano si impegna a riconoscere e garantire l'ingresso e il diritto di asilo ai cittadini ucraini e russi che siano in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori o obiettori di coscienza, quali titolari di protezione umanitaria in Italia, includendo esplicitamente la diserzione e l'obiezione di coscienza tra le libertà fondamentali da salvaguardare;

   6) a presentare una proposta, come nazione capofila in seno alla Conferenza sul futuro dell'Europa, che preveda la garanzia del diritto di asilo su tutto il territorio europeo, includendo esplicitamente la diserzione e l'obiezione di coscienza tra le libertà fondamentali da salvaguardare su tutto il territorio dell'Unione europea;

   7) ad adottare ogni altra iniziativa utile per rivedere le politiche europee dell'accoglienza, al fine ultimo di riservare un trattamento uniforme nei confronti di tutti i rifugiati;

   8) ad adoperarsi affinché l'Europa riveda la sua posizione circa l'approvazione della «Bussola strategica», lavorando al suo progressivo disarmo affinché diventi un mediatore di pace e stabilità nei conflitti;

   9) a coinvolgere in tutte le fasi di discussione e approvazione di ogni provvedimento governativo, le forze politiche di maggioranza e opposizione presenti in Parlamento, in ossequio alla forma di governo di Repubblica parlamentare, che caratterizza lo Stato italiano, fondata sul necessario e inderogabile rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo.
(6-00222) «Suriano, Ehm, Benedetti, Sarli».


   La Camera,

   considerando che il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 avrà, come elemento cardine dell'agenda, la guerra in Ucraina e il ruolo dell'Unione europea rispetto al conflitto;

   premesso che:

    ribadisce la sua ferma condanna dell'aggressione militare della Russia in Ucraina in violazione del diritto internazionale ed in particolare del principio di integrità territoriale sancito dalla Carta delle Nazioni Unite;

    esprime enorme preoccupazione e angoscia per il consistente numero di morti e per il carico di distruzione causato dalla guerra che, come sempre avviene, colpisce e travolge le vite della popolazione civile che è da considerare la principale vittima del conflitto;

    considera prioritario e inderogabile mettere in campo tutti gli sforzi diplomatici affinché si ottenga in tempi brevi un cessate il fuoco e si costruisca un processo di pace che determini non solo la fine del conflitto, ma anche una prospettiva di sicurezza dell'area, da costruire in un rinnovato sistema di garanzie multilaterali;

    ritiene allarmante la prospettiva di un conflitto progressivamente alimentato per via indiretta sul modello delle guerre per procura e orientato da una strategia di logoramento, così come altrettanto deleteria è l'idea che questa guerra possa essere vinta da una delle due parti sul terreno militare. Considera infatti che queste prospettive, lungi dal poter determinare una effettiva risoluzione del conflitto, implicano inevitabilmente un accentuarsi del carico di morte e distruzione, un esacerbarsi delle conseguenze umanitarie, economiche e sociali e persino il pericolo di ulteriori pericolose escalation che allarghino le dimensioni del conflitto su una scala globale e verso orizzonti tragici da evitare in qualsiasi modo. In questo quadro considera che proseguire con la fornitura di equipaggiamento militare letale all'esercito ucraino sarebbe una scelta inopportuna e che rischia di indebolire quella auspicabile posizione di supporto negoziale e diplomatico che l'Italia e l'Unione europea nel suo complesso dovrebbero avere;

    constata che la fornitura di equipaggiamento militare letale all'Ucraina si è rivelata del tutto inefficace rispetto all'ambizione dichiarata di creare migliori condizioni negoziali e rileva che questa è stata persino controproducente, contribuendo invece ad indebolire il ruolo dell'Unione europea nella ricerca di una soluzione al conflitto;

    ricorda e sottolinea la straordinaria lucidità dell'intervento del Presidente della Repubblica all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa dell'aprile 2022, in particolare laddove si ricorda che «la pace è frutto del paziente e inarrestabile fluire dello spirito e della pratica di collaborazione tra i popoli, della capacità di passare dallo scontro e dalla corsa agli armamenti, al dialogo, al controllo e alla riduzione bilanciata delle armi di aggressione» indicando la necessità di «prospettare una sede internazionale che rinnovi radici alla pace, che restituisca dignità a un quadro di sicurezza e di cooperazione sull'esempio della Conferenza di Helsinki del 1975 (...)»;

    ritiene infatti che la via d'uscita da questo conflitto passi anche dal rifiuto di un nuovo sistema globale bipolare basato su sfere di influenza e che sia invece urgente rivitalizzare e rilegittimare tutte i luoghi multilaterali dove poter ricercare, pur non senza fatica, soluzioni più avanzate e condivise che garantiscano l'effettiva sicurezza globale e il rispetto del diritto di autodeterminazione dei popoli;

    ritiene ancora insufficienti gli sforzi diplomatici fin qui profusi e crede che l'Unione europea debba assumere l'onere di una grande iniziativa diplomatica convocando una conferenza multilaterale per la pace e la sicurezza. Ricorda che l'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea definisce il compito di promuovere «soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite», indicando anche l'obiettivo di «preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki»;

    ritiene che qualsiasi iniziativa che prospetti una soluzione negoziata del conflitto sia utile e da perseguire e in questo senso guarda con grande interesse anche al «piano italiano per la pace». Considera importante che il Parlamento sia tempestivamente informato sugli sviluppi di tale percorso, constata tuttavia che al momento non ne è stato opportunamente informato e non ha quindi potuto contribuire alle linee di indirizzo;

    considera che l'Unione europea debba costruire e rafforzare la propria autonomia strategica e che questa è determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo. Sottolinea a tal proposito che la decisione di aumentare la spesa militare al 2 per cento del Pil nel quadro di un impegno Nato, oltre ad alimentare una ulteriore e pericolosa corsa, agli armamenti, muove in una direzione opposta all'autonomia strategica dell'Unione e ad un sistema di difesa comune che, al contrario, dovrebbe comportare una razionalizzazione e riduzione della spesa militare complessiva;

    esprime la propria preoccupazione per una possibile ulteriore espansione della Nato e per le probabili conseguenze sull'incremento della sua capacità militare nell'est Europa. Pur comprendendo le legittime ragioni di sicurezza dei Paesi che hanno recentemente esplicitato la propria candidatura, ritiene che tale strada possa al contrario contribuire ad una ulteriore destabilizzazione e accentuare il livello di insicurezza sia per l'area che a livello globale;

    evidenzia la necessità e l'urgenza di una forte iniziativa dell'Unione europea per una politica globale di disarmo, in particolare per quanto concerne le armi nucleari, rivitalizzando e dando migliore implementazione al Trattato di non proliferazione nelle armi nucleari (NPT), invitando ad una più ampia sottoscrizione e ratifica del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) e lavorando ad un piano specifico di disarmo dell'Europa orientale basato sul principio di reciprocità;

    esprime grande preoccupazione per la situazione umanitaria in Ucraina, ritiene che l'Unione europea debba compiere un grande sforzo di solidarietà ed esprime apprezzamento per la decisione di applicare la direttiva 2001/55/CE del Consiglio per la concessione della protezione temporanea per chi fugge dalla guerra in Ucraina. Considera però incomprensibile e ingiusta la scelta di riconoscere la protezione temporanea ai soli cittadini ucraini e ai loro familiari, escludendo migliaia di persone straniere presenti in Ucraina, costrette anch'esse a fuggire dalla medesima guerra. Ritiene peraltro che lo stesso strumento di protezione temporanea dovrebbe essere esteso e che sia necessaria un'applicazione anche per chi fugge da altri contesti bellici altrettanto drammatici come la Siria, la Libia o l'Afghanistan. Constata inoltre i profondi limiti e la necessità di una profonda riforma della politica di asilo dell'Unione che deve essere rifondata attorno ai principi di solidarietà e accoglienza;

    la guerra in Ucraina sta già comportando gravi conseguenze economiche e sociali, destinate evidentemente a inasprirsi con il prosieguo del conflitto. Inizia infatti a palesarsi una enorme crisi alimentare globale, aggravata da inaccettabili operazioni di carattere speculativo, che rischia di produrre carestie di ampia portata nei Paesi più poveri del mondo, accentuando squilibri già insostenibili. L'aumento dell'inflazione sta già colpendo ulteriormente salari già troppo bassi, polverizzandone il potere di acquisto. Considera quindi fondamentale, oltre a lavorare per un concreto processo di pace, contrastare le conseguenze economiche della guerra e soprattutto compensare i grossi squilibri sociali con cui queste colpiscono le classi più deboli;

    esprime allarme sulle tragiche conseguenze che la guerra in Ucraina determinerà sul sistema alimentare globale e che si innestano in un contesto già fortemente indebolito dall'aumento costante dagli effetti della pandemia Covid-19. Oggi, per effetto diretto della guerra si sta determinando un ulteriore aumento dei prezzi delle materie prime e riducendo la disponibilità di prodotti alimentari in tutto il mondo. L'elevato costo degli alimenti di base ha già fatto aumentare di 440 milioni, fino a 1,6 miliardi, il numero di persone che non possono essere sicure di mangiare a sufficienza, mentre quasi 250 milioni sono sull'orlo della carestia e un protrarsi ulteriore della guerra andrebbe ad aggravare notevolmente questo bilancio. Considera urgenti quindi interventi volti a sbloccare gli stock di grano presenti in Ucraina, a partire da quelli nel porto di Odessa. Ma ritiene altrettanto indispensabile rafforzare il sistema di aiuti umanitari emergenziali per le popolazioni vulnerabili e soprattutto lavorare sulla catena globale dell'approvvigionamento alimentare, anche attraverso la promozione di un contesto commerciale più equo per i prodotti agricoli e il potenziamento delle capacità di produzione sostenibile;

    considera che l'attuale sistema di governance economica europea, anche nel quadro delle sospensioni decise nel contesto della pandemia, risulta inadeguato a fornire le risposte necessarie agli effetti economici e sociali della guerra. Ritiene urgente quindi lavorare per una profonda riforma della governance economica che superi anche l'impianto attuale del Patto di Stabilità e Crescita, in modo da poter sostenere le necessarie politiche sociali, favorire politiche espansive e anticicliche e investimenti strategici. Osserva inoltre che le conseguenze della guerra e le stesse sanzioni già definite impatteranno in maniera asimmetrica sui Paesi europei e all'interno di questi e che per questo occorre definire di strumenti volti a riequilibrarne la distribuzione finanziati dal bilancio UE anche attraverso risorse proprie innovative sul modello di Next Generation EU;

    ritiene indispensabile che la riduzione della dipendenza energetica dalla Russia e la necessaria diversificazione delle fonti energetiche sia sviluppata nel quadro di una strategia complessiva che rifletta le ambizioni degli impegni assunti per il contrasto al cambiamento climatico e che metta al centro il significativo aumento di investimenti sulle energie rinnovabili. Ritiene urgente intervenire sull'impatto dell'aumento dei costi energetici in particolare per i soggetti più vulnerabili, anche attraverso una complessiva riforma del mercato energetico europeo che introduca tra le altre cose un tetto al prezzo del gas;

    ricorda che il processo di adesione all'Unione europea è intrinsecamente collegato al rispetto ed alla promozione dei valori comuni esplicitati nell'articolo 2 del Trattato dell'Unione europea, quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; ritiene quindi che il processo di adesione e il riconoscimento dello status di candidato dell'Ucraina andrebbe riconosciuto in maniera uniforme rispetto a tutti gli altri paesi e sulla base di valutazioni attinenti a questi criteri; considera che una valutazione accelerata, sospinta da una dimostrazione di solidarietà ad un paese colpito dalla guerra, possa compromettere la credibilità del processo di adesione all'Unione europea e non risulterebbe oggi un elemento utile nella costruzione di un processo di pace,

impegna il Governo:

   1) a lavorare nell'ambito del Consiglio europeo per una forte iniziativa diplomatica dell'Unione per la richiesta di un cessate il fuoco e l'avvio di un processo di pace in un contesto multilaterale e ad investire quindi su un nuovo protagonismo dell'Unione europea per la pace, nel quadro di una sua effettiva autonomia strategica;

   2) a informare tempestivamente il Parlamento sui dettagli e sugli sviluppi del «piano italiano per la pace» e a ridefinirlo secondo le linee di indirizzo ricevute;

   3) a continuare a garantire il massimo supporto e aiuto umanitario alla popolazione coinvolta nel conflitto, lavorando anche per garantire passaggi e spazi d'azione sicuri alla popolazione ucraina;

   4) a sospendere la fornitura di equipaggiamento militare letale, concentrando tali risorse sull'assistenza umanitaria, e lavorare per favorire una progressiva de-escalation e all'apertura di canali negoziali;

   5) ad attivare con urgenza trattative per lo sblocco degli stock di grano ucraino, a partire da quelli nel porto di Odessa, a rafforzare il sistema di aiuti umanitari contro le carestie emergenti e a contribuire a definire un contesto commerciale più equo per i prodotti agricoli e il potenziamento delle capacità di produzione sostenibile;

   6) ad adottare iniziative per estendere l'applicazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio per la concessione della protezione temporanea anche alla popolazione straniera presente in Ucraina e ad altri casi di persone in fuga da conflitti e di lavorare per una riforma più ambiziosa delle politiche di asilo dell'Unione;

   7) a proporre e sostenere in Consiglio europeo la necessità di una profonda riforma della governance economica e del Patto di stabilità e crescita e a definire strumenti fiscali europei volti a compensare gli squilibri economici e sociali causati dalla guerra e dall'impatto asimmetrico delle sanzioni.

   8) a respingere la prospettiva che la risposta emergenziale alla crisi energetica possa tradursi in un anacronistico e pericoloso rilancio dei combustibili fossili e ad anticipare la definizione di un tetto europeo al prezzo del gas con un'analoga misura a livello nazionale.
(6-00223) «Fratoianni».


   La Camera,

   premesso che:

    il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022 ha in agenda i seguenti temi: il sostegno all'Ucraina dopo la guerra di aggressione russa; l'Europa allargata: i Balcani Occidentali e la richiesta di adesione di Ucraina, Repubblica Moldova e Georgia; la situazione dell'economia europea e la Conferenza sul Futuro dell'Europa;

   considerato che:

     a) il Consiglio europeo tornerà ad affrontare gli sviluppi della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e le sue conseguenze per riaffermare il sostegno dell'Unione europea al popolo ucraino, a partire dal raggiungimento del cessate il fuoco; impegno che il Governo italiano persegue in maniera unitaria nei Vertici dell'Unione europea e della NATO, con i seguiti delle recenti visite a Washington e a Kiev del Presidente del Consiglio dei ministri e il lavoro della diplomazia italiana e dei Ministri competenti;

     b) i Capi di Stato e di Governo terranno una discussione strategica sulle relazioni dell'Unione europea con i suoi partner vicini, trattando il tema dell'«Europa allargata»; in linea con la Dichiarazione di Versailles del 10 marzo 2022 e a seguito dei pareri della Commissione europea, il Consiglio europeo avrà in agenda la richiesta di adesione all'Unione europea da parte di Ucraina, Repubblica Moldova e Georgia e un dibattito sulle relazioni con i Paesi dei Balcani Occidentali e sulla loro prospettiva di ingresso nell'Unione europea;

     c) il Consiglio europeo affronterà i temi della congiuntura economica con l'approvazione delle Raccomandazioni specifiche per Paese, la conclusione del Semestre europeo, nel quadro della proroga della clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità e Crescita per il 2023 e delle decisioni della Banca Centrale Europea sulla politica monetaria;

     d) la Commissione europea ha indicato il 1° giugno 2022 che la Croazia soddisfa tutte le condizioni per adottare l'euro, proponendo al Consiglio dell'Unione europea una decisione di adesione all'Unione Economica e Monetaria;

     e) il Consiglio europeo adotterà conclusioni sui seguiti della Conferenza sul Futuro dell'Europa che si è chiusa con la solenne cerimonia del 9 maggio 2022 a Strasburgo e con una Relazione finale di 49 proposte,

impegna il Governo:

   1) ad esigere, insieme ai partner europei, dalle Autorità russe l'immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari che illegittimamente occupano il suolo ucraino, con iniziative multilaterali o bilaterali utili a una de-escalation militare che realizzi un cambio di fase nel conflitto, aumentando in parallelo gli sforzi diplomatici intesi a trovare una soluzione pacifica basata sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina e dei principi del diritto internazionale;

   2) come testimoniato dal recente viaggio a Kiev dei Presidenti Draghi, Macron e Scholz, a rafforzare il ruolo dell'Europa nel quadro multilaterale, proseguendo l'impegno a porsi come attore-chiave per una mediazione tra le Parti, in sinergia con altri Paesi già attivi su questo fronte e attraverso ogni azione diplomatica internazionale e bilaterale utile al raggiungimento di un cessate il fuoco e alla conclusione positiva di un percorso negoziale;

   3) a garantire sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, legittimati dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite – che sancisce il diritto all'autodifesa individuale e collettiva – confermando il ruolo dell'Italia nel quadro dell'azione multilaterale, a partire dall'Unione europea e dall'Alleanza Atlantica, finalizzata al raggiungimento del primario obiettivo del cessate il fuoco e della pace;

   4) a continuare a garantire, secondo quanto precisato dal decreto-legge n. 14 del 2022, il necessario e ampio coinvolgimento delle Camere con le modalità ivi previste, in occasione dei più rilevanti summit internazionali riguardanti la guerra in Ucraina e le misure di sostegno alle Istituzioni ucraine, ivi comprese le cessioni di forniture militari;

   5) a definire ogni soluzione necessaria a livello bilaterale e multilaterale, a partire dall'ONU, dall'Unione europea e dal G7, per assicurare la sicurezza alimentare a livello globale, attraverso corridoi sicuri e lo sminamento dei porti;

   6) a supportare le domande di adesione all'Unione europea di Ucraina, Repubblica Moldova e Georgia, in un quadro di rispetto dei criteri di Copenaghen, e accelerare il percorso di adesione all'Unione europea dei Paesi dei Balcani Occidentali;

   7) nel contesto delle analisi sul semestre europeo, a sostenere una revisione puntuale della governance economica che modifichi radicalmente il Patto di Stabilità e Crescita al fine di favorire gli investimenti e la coesione sociale;

   8) ad adoperarsi per la definizione di strumenti fiscali comuni europei per compensare gli squilibri per gli Stati dovuti alle conseguenze economiche della guerra in Ucraina e alle sanzioni alla Russia e a rafforzare politiche a favore di famiglie e imprese in difficoltà per gli effetti del conflitto; a rendere esecutivi i progetti che sostanzino l'«autonomia strategica europea» per ridurre le dipendenze dell'Unione europea in settori cruciali;

   9) a finalizzare le iniziative di RePowerEU che realizzino la diversificazione delle fonti energetiche in Europa e contrastino l'incremento dei prezzi dell'energia; a tale scopo, è prioritario l'utilizzo per tutti i Paesi membri dei fondi ancora disponibili nel Dispositivo di Ripresa e Resilienza, l'aumento significativo degli investimenti sulle rinnovabili, la tutela della coesione sociale nella transizione eco-sostenibile e le riforme del mercato energetico europeo, a partire dall'introduzione di un tetto ai prezzi del gas e dal disaccoppiamento del prezzo dell'energia tra rinnovabili e fonti fossili tradizionali;

   10) a dare seguito al dibattito sulle proposte adottate dalla Conferenza sul Futuro dell'Europa, con l'obiettivo di rafforzare l'azione dell'Unione europea, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, utilizzando tutte le potenzialità degli attuali Trattati, ivi inclusa la possibilità di avviare una procedura di revisione ordinaria, anche attraverso la convocazione di una Convenzione cui partecipino i rappresentanti dei Parlamenti nazionali (articolo 48 del Trattato sull'Unione europea).
(6-00224) «Berti, De Luca, Marrocco, Pettarin, Fornaro, Giglio Vigna, Colaninno, Ermellino, Emanuela Rossini, Magi, Lupi».


   La Camera,

    in occasione della riunione del Consiglio europeo del 23-24 giugno 2022 in cui i capi di Stato e di governo degli Stati membri affronteranno una discussione strategica sulle relazioni dell'Unione europea con i suoi partner in Europa, comprese le modalità per promuovere il dialogo politico e rafforzare la sicurezza, la stabilità e la prosperità del continente europeo;

   premesso che:

    i leader dell'Unione europea discuteranno degli ultimi sviluppi in relazione alla guerra della Russia contro l'Ucraina, nonché del suo impatto sulla crisi globale della sicurezza alimentare e si confronteranno in merito al sostegno continuo dell'Unione all'Ucraina, che include sostegno economico, politico, militare e umanitario;

    il Consiglio europeo discuterà inoltre delle domande di adesione di Ucraina, Repubblica di Moldova e Georgia sulle quali la Commissione europea ha formulato parere il 17 giugno 2022 e della Conferenza sul futuro dell'Europa, in particolare delle proposte delineate nella relazione finale che è stata presentata ai tre co-presidenti della Conferenza il 9 maggio 2022;

    in merito alle questioni economiche i leader dei Paesi europei discuteranno sulla situazione economica, delle raccomandazioni specifiche per paese nell'ambito del semestre europeo 2022 e si confronteranno sull'adesione all'euro da parte della Croazia;

   considerato che:

    il rischio che il conflitto in Ucraina possa diventare una guerra di logoramento sta aumentando drasticamente i livelli d'insicurezza alimentare ed energetica, con possibili conseguenze sul piano dell'insicurezza a livello globale;

    il protrarsi del conflitto sta perturbando i mercati mondiali, con un forte aumento dei prezzi delle principali materie prime, in particolare dei carburanti e con picchi storici nei prezzi dell'energia e dei fertilizzanti;

    la guerra ha inoltre causato incertezza in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, avendo la Russia, quale principale fornitore di combustibili fossili dell'Unione europea, sospeso la fornitura di gas a una serie di Stati membri dell'Unione europea, emergenza che pone la necessità di affrancare l'Europa dalla dipendenza dalle importazioni di gas e prodotti petroliferi dalla Russia, valutando il modo migliore per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico ai Paesi membri;

    nella riunione straordinaria del Consiglio europeo del maggio 2022 i leader hanno passato in rassegna i progressi compiuti nell'intento di rafforzare l'indipendenza energetica dell'Unione europea e hanno chiesto una maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, una diffusione accelerata delle energie rinnovabili e migliori interconnessioni delle reti energetiche;

    l'8 marzo 2022 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione «RePowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi accessibili» in cui si afferma che per finanziare le misure di emergenza in favore di imprese e privati consumatori di energia gli Stati membri possono prendere in considerazione misure temporanee di carattere fiscale sui proventi straordinari. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia tali misure fiscali sui profitti elevati potrebbero rendere disponibili fino a 200 miliardi nel 2022 per compensare parzialmente l'aumento delle bollette energetiche;

    in un contesto di aumento dei prezzi delle materie prime a livello mondiale, il blocco dell'esportazione dei prodotti agroalimentari da parte dei due Paesi in conflitto, stanno aggravando la crisi alimentare mondiale e la scarsità di cibo sta diventando una preoccupazione sempre più seria per milioni di persone, in particolare in Africa e in Asia, e soprattutto nei Paesi già colpiti dalla fame;

    secondo il programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, il numero di persone esposte a grave insicurezza alimentare potrebbe aumentare di 47 milioni nel 2022, con l'aumento più consistente per l'Africa subsahariana;

    un numero incalcolabile di persone continua a fuggire dalla guerra e per loro si rende necessario continuare a garantire protezione temporanea, fornendo sostegno umanitario, medico e finanziario a tutti i rifugiati e ai paesi che li ospitano;

    l'Unione europea avrebbe inviato forniture militari all'Ucraina per almeno 2 miliardi di euro, mentre Stati Uniti e Regno Unito rispettivamente per 4,6 miliardi e per 1 miliardo di dollari e stante l'attuale quadro bellico in atto, l'ulteriore invio di armamenti ancor più consistente rischia di produrre un'escalation del conflitto, pregiudicandone una soluzione diplomatica;

    in riferimento alla determinazione con la quale l'Unione europea è scesa al fianco del popolo ucraino vittima di un'ingiustificata aggressione militare, in palese violazione del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite, per manifestare coerenza come Paese e come Unione, si ritiene non si possono ignorare i popoli aggrediti ed oppressi negli altri scenari di guerra nel mondo;

    la Turchia, paese membro della NATO, nelle ultime settimane ha lanciato una nuova offensiva militare contro i curdi presenti in Iraq, nel cosiddetto Kurdistan iracheno e contro la popolazione del Rojava, regione a maggioranza curda nel nord della Siria e lo stesso presidente Erdoğan vuole esercitare un forte condizionamento sul futuro assetto NATO in relazione alle sorti del popolo curdo;

    i diversi allarmi lanciati nelle ultime settimane da Interpol ed Europol, rafforzano l'evidenza del pericolo che le armi inviate in Ucraina siano intercettate o cedute a gruppi paramilitari, milizie irregolari e altre organizzazioni militari, anche straniere, attive nello scenario di guerra o finire nel circuito della grande criminalità organizzata internazionale. Tali evidenze, dai sottoscrittori già rappresentata in precedenti atti parlamentari, aumenterebbero direttamente la capacità militare di gruppi terroristi e criminali;

    sebbene si siano svolte numerose sedute di Camera e Senato nelle quali, a vario titolo, si è parlato di Ucraina, non sempre il dibattito in Aula ha dato origine a delle votazioni e quando il Parlamento si è espresso con votazioni su mozioni, risoluzioni e ordini del giorno, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, questi non avrebbero rappresentato atti effettivamente vincolanti per l'Esecutivo, che anche sulla crisi in Ucraina ha fatto un massiccio ricorso alla decretazione d'urgenza,

impegna il Governo:

   1) dato il rischio della crisi umanitaria ed alimentare in atto, a porre in sede di Consiglio europeo l'urgenza di arrivare ad un immediato cessate il fuoco e ad una tregua tra le parti, come condizione essenziale per l'attivazione di corridoi sicuri di solidarietà, quali rotte terrestri commerciali alternative per grano, mais e altri beni di prima necessità;

   2) a sospendere l'invio delle armi nello scenario di guerra e a porre in sede di Consiglio europeo la necessità di aumentare tutti gli sforzi finalizzati alla fine della guerra in Ucraina, impegnandosi in modo responsabile a un'azione diplomatica per l'immediato avvio di un negoziato di pace, che preveda la de-escalation del conflitto militare;

   3) a porre in sede di Consiglio europeo la necessità di proseguire, a tutti i livelli, nell'azione di sostegno umanitario e di protezione internazionale alla popolazione Ucraina in fuga dalla guerra e ai Paesi di prima accoglienza, nonché a rispondere alle eventuali richieste di redistribuzione dei cittadini ucraini nei diversi Stati membri chiamati a fornire sostegno umanitario, medico e finanziario a tutti i rifugiati, valutando percorsi di ricongiungimento familiare per i minori;

   4) al fine di perseguire gli interessi dell'Europa, ad elaborare una strategia di pace sollecitando tutti gli Stati membri ad impegnarsi in modo responsabile e collaborativo per la sicurezza europea, rafforzando la costruzione di un modello di difesa comune per prevenire e affrontare le minacce esterne e le crisi internazionali, razionalizzando e rendendo più efficiente l'attuale ingente spesa militare, senza alcun incremento che rischia di gravare ulteriormente sulle economie degli Stati membri, già fortemente indebolite dagli effetti del conflitto ucraino;

   5) a promuovere iniziative immediate per salvaguardare l'incolumità del popolo curdo da qualsiasi rivendicazione o operazione militare turca o di qualsiasi altro aggressore;

   6) a dare seguito agli impegni derivanti dalla mozione 1-00636 approvata lo scorso 27 aprile dalla Camera dei deputati, indirizzati ad adottare iniziative normative volte a dare sistematicità alle attività dei Corpi civili di pace, riconoscendone pienamente il valore di prevenzione e trasformazione dei conflitti, nella difesa non armata e non violenta alternativa all'uso della forza, anche alla luce del conflitto armato in corso in Ucraina;

   7) a ridurre ulteriormente la dipendenza complessiva dai combustibili fossili, accelerando lo sviluppo delle energie rinnovabili e la produzione delle loro componenti chiave, anche snellendo i procedimenti autorizzativi, burocratici e migliorando l'efficienza energetica e la gestione del consumo di energia, promuovendo un approccio più circolare ai modelli di produzione e consumo;

   8) a porre nuovamente in sede di Consiglio europeo l'urgenza di affrontare l'impatto dall'aumento dei prezzi dell'energia sui cittadini europei e sulle imprese, adottando meccanismi di acquisto e stoccaggio comuni e introducendo un tetto al prezzo dell'energia in favore dei consumatori più vulnerabili, delle famiglie e delle PMI;

   9) a porre in sede di Consiglio europeo la necessità di determinare un meccanismo europeo di prelievo totale sui cosiddetti extraprofitti, conseguiti dalle imprese che hanno beneficiato indebitamente della straordinaria variazione dei prezzi e delle tariffe dell'energia, quale contributo straordinario per compensare gli effetti asimmetrici dell'aumento dei prezzi dell'energia sui bilanci delle imprese e sul potere di acquisto delle famiglie;

   10) a disporre tutte le iniziative al fine di operare un rigoroso controllo sui mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari sinora inviati alle autorità governative dell'Ucraina, per evitare che l'ingresso di detto materiale bellico nel Paese possa avvenire ad opera di intermediari fuori dal controllo delle autorità governative ucraine e possa finire nelle mani di gruppi paramilitari, milizie irregolari e altre organizzazioni militari, anche straniere, attive nello scenario di guerra;

   11) a promuovere, attraverso gli organismi preposti, un'indagine che chiarisca ogni aspetto sensibile relativo alla sottrazione o intercettazione di armamenti e forniture militari da parte dei soggetti citati in premessa e nel precedente impegno del dispositivo, al fine di minimizzare i rischi connessi a tale sottrazione;

   12) a rinnovare e sostenere il processo di allargamento dell'Unione europea – senza che questo possa determinare motivi di insicurezza e instabilità per l'Europa – mediante l'apertura dei negoziati di adesione per i Paesi che ne fanno richiesta (Albania, Macedonia del Nord, Bosnia ed Erzegovina, Kossovo, Montenegro, Serbia e Ucraina) sulla base di criteri politici, economici e di capacità di assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione, come l'attuazione di riforme importanti in una serie di settori, tra cui quello giudiziario, sulla lotta alla corruzione, sulla legislazione antioligarchi e su quella per la tutela delle minoranze;

   13) a riferire in Parlamento con cadenza mensile sull'evolversi della crisi Ucraina, vincolando l'Esecutivo al rispetto della volontà espressa dal massimo organo della nostra democrazia rappresentativa.
(6-00225) «Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa».


   La Camera,

    udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022;

   considerato che;

    la guerra in Ucraina, oltre alle gravi conseguenze umanitarie, ha generato profonde incertezze nello scenario economico globale, già ampiamente compromesso dalla pandemia, che peraltro nel nostro Paese ha visto una particolare politica tesa al controllo sociale;

    il sostanziale blocco dei collegamenti chiave tra il territorio di Kaliningrad e il resto della Federazione Russa, attuato dalla Lituania, Paese membro dell'Unione europea e della NATO, si inserisce come un pericoloso elemento di escalation dei contrasti che riducono la sicurezza dello spazio post-sovietico e collegano fra loro pericolosamente nuovi focolai di crisi;

    siamo di fronte ad una semplificazione propagandistica e mediatica che tende ad occultare le ragioni profonde di uno scontro geopolitico che mette in discussione gli equilibri precari scaturiti dalla fine della guerra fredda, la quale ha condotto ad uno scenario definito come «fine della storia», ormai completamente saltato; il conflitto armato si inserisce quindi in un contesto drammatico, amplificando le problematiche esistenti ed aggiungendone altre;

    la ripresa post-Covid si è completamente bloccata con l'insorgere della guerra, visto l'aumento dei prezzi delle materie prime e delle difficoltà di distribuzione delle stesse;

    gli effetti della crisi economica, pur estesa a livello mondiale, sono fortemente diseguali e si fanno maggiormente sentire in Europa, a causa della vicinanza con i paesi coinvolti nel conflitto ma anche per la dipendenza energetica dei Paesi dell'Unione europea dalla Russia;

    in Italia, ove appunto l'economia è fortemente condizionata dal punto di vista energetico, si registra un evidente rallentamento della crescita rispetto alle previsioni. Il conseguente ed inevitabile aumento dei prezzi energetici dovuto alla difficoltà di approvvigionamento, insieme all'aumento indiscriminato dei costi al consumo, sta creando una contrazione del mercato dell'importazione ed esportazione, con danni a cascata su tutte le fasce sociali e le categorie imprenditoriali;

    l'inasprimento delle tensioni nei mercati delle risorse energetiche e delle materie prime (grano, mais, metalli) è dovuto principalmente al fatto che Russia ed Ucraina sono i principali fornitori di tali risorse, la cui mancanza produce gli effetti collaterali appena descritti;

    in questo scenario, gli effetti economici «stagflattivi» sono destinati inevitabilmente ad aumentare: le strozzature dell'offerta innalzano l'inflazione e contraggono la produzione, con conseguenze devastanti, in prospettiva sui livelli occupazionali;

    l'inflazione, erodendo il potere d'acquisto dei salari e delle pensioni, costringe le famiglie a consumare meno e le imprese a ritardare gli investimenti, alimentando un clima di incertezza e tensioni, oltre che un progressivo impoverimento della stragrande maggioranza della popolazione;

    è evidente che alimentare con rinvio delle armi il conflitto in Ucraina concorre a mettere a rischio la pace internazionale ed a rendere il mondo meno sicuro. Occorre, pertanto, addivenire ad una risoluzione del conflitto attraverso ogni strumento diplomatico a disposizione, finalizzato a favorire il dialogo tra le parti. Occorre, altresì, sospendere ogni sanzione finanziaria che, storicamente, non ha mai risolto alcun conflitto e che, attualmente, non fa altro che produrre gravi ricadute sul nostro sistema economico;

   premesso che all'ordine del giorno del Consiglio sono previsti i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

     a) Ucraina;

     b) questioni economiche;

     c) conferenza sul futuro dell'Europa;

     d) Grande Europa,

impegna il Governo:

   1) sul conflitto ucraino:

    a) ad attivarsi per mettere immediatamente in campo ogni azione diplomatica volta alla risoluzione del conflitto in atto, promuovendo il confronto e il dialogo tra le parti coinvolte;

    b) a promuovere la neutralità dell'Ucraina in sede internazionale quale via pacifica di risoluzione della guerra in atto;

    c) a non partecipare ad alcun intervento militare neppure indiretto non essendo scattata la difesa collettiva di cui all'articolo 5 del patto Atlantico trattandosi di un Paese non facente parte della NATO;

    d) a non inviare ulteriori armi e armamenti letali in teatro di guerra in Ucraina;

    e) a ritirare ogni assetto militare dispiegato vicino ai confini del conflitto;

    f) a farsi promotore dei valori di pace e dialogo, in seno all'Unione europea;

    g) a convocare entro l'anno una conferenza di pace che possa mettere a confronto tutti i soggetti coinvolti nella guerra in Ucraina, direttamente o indirettamente, al fine di esaminare proposte e iniziative per costruire un percorso di pace duraturo e avviare una riflessione sulla cessazione della corsa al riarmo;

    h) ad affrontare immediatamente l'emergenza democratica provocata a seguito del dossieraggio messo in atto dall'articolo del Corriere della Sera e suggellato dai documenti dei servizi segreti che drammaticamente mettono in discussione la critica al Governo ed il diritto all'opposizione politica;

    i) a sostenere in sede europea la pronta rimozione delle attuali sanzioni nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia, inefficaci al fine di arrestare il conflitto e pesantemente dannose per il nostro sistema economico e produttivo, che prevedono forme di embargo verso i vari prodotti fondamentali e strategici quali idrocarburi e fertilizzanti, e che rischiano di minare la tenuta economica e sociale dell'Italia;

   2) con riguardo alle questioni economiche:

    a) a informare repentinamente il Parlamento nelle commissioni di competenza sull'entità delle forniture di armi già inviate indicandone quantità, tipologia e valore economico e se dovessero esserne inviate altre, ad impegnarsi per avere, anche su queste, tutte le informazioni necessarie con una puntuale relazione del Governo in sede parlamentare;

    b) ad adottare iniziative per ridurre gli effetti della guerra su imprese e famiglie, con misure pubbliche quali l'aumento dei salari, la riduzione del cuneo fiscale, l'aumento delle politiche di sostegno alle famiglie disagiate, la riduzione in maniera drastica e definitiva del costo dei carburanti per autotrazione con eliminazione delle accise, la riduzione sistematica dei costi di rete per le utenze energetiche sia private che commerciali, l'eliminazione del fenomeno degli extraprofitti delle aziende di Stato da rimettere a disposizione della collettività;

    c) a non sottoscrivere alcun accordo per la concessione di prestiti da parte del MES, neanche nella forma di «scudo anti-spread»;

    d) a sostenere la necessità di arrestare il processo di riforma del Trattato del Meccanismo europeo di stabilità per come ora impostata e di doverla radicalmente rivedere, dal momento che tale riforma, tra le varie criticità che contiene, ribadisce e rafforza nel meccanismo del MES il riferimento a quegli insostenibili parametri sulla riduzione annua del rapporto debito/Pil e deficit/Pil riconosciuti diffusamente come anacronistici ed inefficaci, tantopiù nello scenario economico attuale;

    e) a mettere in atto una politica energetica con interventi mirati a rendere l'Italia indipendente dalle importazioni di fonti energetiche e, nel contempo, renderla libera dalle fonti fossili e dall'energia nucleare in favore delle fonti energetiche rinnovabili;

   3) con riguardo alla proposta Grande Europa e futuro dell'Europa:

    a) a sostenere e a richiedere una revisione in sede europea dei parametri del Patto di stabilità, riconosciuti come anacronistici, dagli effetti pro-ciclici e dannosi, e non adatti alle sfide che siamo chiamati ad affrontare;

    b) a evitare di avviare il processo di ingresso dell'Ucraina, nell'Unione europea, trattandosi di un Paese in conflitto.
(6-00226) «Corda, Forciniti, Trano, Vallascas, Spessotto, Giuliodori, Raduzzi, Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Colletti, Maniero, Cabras, Sapia, Dall'Osso».


   La Camera,

    preso atto delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi, del dibattito che si è svolto al Senato della Repubblica nella giornata di ieri, e considerato che gli Italiani meritano chiarezza sull'indirizzo che il Parlamento Italiano intende promuovere a livello internazionale,

impegna il Governo:

   1) a promuovere l'istituzione di un apposito Fondo, alimentato con risorse europee e delle nazioni alleate, volto a compensare i danni economici subiti dai singoli Stati conseguenti la crisi degli approvvigionamenti in atto;

   2) a sollecitare la necessità di fissare un tetto al prezzo dei prodotti energetici nell'ambito dell'Unione e di istituire una centrale unica europea per l'acquisto del gas;

   3) a garantire la piena applicazione delle premesse e degli impegni approvati dal Senato della Repubblica con la risoluzione n. 6-00208 e dalla Camera dei deputati con la risoluzione n. 6-00207 in sostegno alla resistenza del Popolo Ucraino al fine di ottenere al più presto una pace giusta;

   4) a promuovere un Piano straordinario dell'Unione europea per l'autosufficienza alimentare del continente europeo.
(6-00227) «Lollobrigida, Meloni, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Misure a favore degli operatori sanitari reclutati durante l'emergenza da COVID-19 presso gli istituti penitenziari – 3-03034

   MOLINARI, FURGIUELE, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, ROMANÒ, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 665 del 22 aprile 2020, è stata istituita un'unità sociosanitaria per l'attuazione delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   in particolare, l'ordinanza sopra citata ha previsto il reclutamento nell'ambito dell'unità stessa di 1.500 operatori sociosanitari, di cui 500 sono stati destinati presso le residenze sanitarie assistenziali per anziani e persone con disabilità e 1.000 presso gli istituti penitenziari individuati dal Ministero della giustizia;

   gli operatori sociosanitari reclutati ai sensi dell'ordinanza in esame hanno garantito un contributo fondamentale nelle carceri e nelle residenze sanitarie assistenziali, lavorando con grandi capacità, senza limitazione oraria, nelle fasi più dure e drammatiche della pandemia, in un momento nel quale i vaccini e la protezione da questi offerta non erano peraltro ancora disponibili;

   con ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 le regioni sono state autorizzate, fino al 31 maggio 2022, alla «prosecuzione dell'avvalimento degli operatori sociosanitari reclutati con l'ordinanza n. 665 del 2020 per le finalità di impiego ivi previste»;

   a partire dal 1° giugno 2022, con lo spirare del termine stabilito dalla sopra citata ordinanza, i 1.500 operatori sociosanitari facenti parte dell'unità sono stati improvvisamente lasciati a casa, senza il riconoscimento di alcun diritto, neppure dal punto di vista dell'anzianità di servizio e/o contributiva. Il tutto, peraltro, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 665 del 2020, ai sensi del quale l'attività da questi prestata avrebbe dovuto essere considerata «servizio utile a tutti gli effetti»;

   a quanto consta, le regioni avrebbero richiesto la proroga per questi operatori, anche a fronte della carenza di personale che si riscontra in ambito sanitario e sociosanitario, ma non risultano, almeno per il momento, iniziative in tal senso;

   il giorno 28 giugno 2022 una delegazione degli operatori sociosanitari si riunirà a Roma per far valere i propri diritti e ricercare una soluzione ad un problema che rischia di rimanere irrisolto sulla pelle di 1.500 famiglie –:

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di promuovere il riconoscimento pieno dei diritti e delle posizioni dei lavoratori in questione presso gli istituti penitenziari.
(3-03034)


Iniziative per contrastare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri, anche tramite la modifica del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario e interventi di carattere strutturale relativi all'istituto della liberazione anticipata – 3-03035

   ANNIBALI, FERRI, VITIELLO, FREGOLENT, UNGARO, MARCO DI MAIO e OCCHIONERO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, ha presentato il 20 giugno 2022 la Relazione annuale al Parlamento, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella;

   secondo la relazione dei 53.793 detenuti (per una capienza pari a circa 47.000 posti effettivi disponibili) presenti nelle carceri italiane e dei 38.897 che stanno scontando una sentenza definitiva, «sono addirittura 1.319 coloro che sono in carcere per esecuzione di una sentenza di condanna a meno di un anno e altri 2.473 per una condanna da uno a due anni. In tutto il 7 per cento del totale»;

   si tratta di dati inquietanti che testimoniano come occorra un'inversione di rotta per consentire di abbattere la recidiva e garantire la reale sicurezza dei cittadini. Le recenti misure introdotte in occasione della pandemia da COVID-19 sulla libertà anticipata sono andate nella giusta direzione e sarebbe auspicabile renderle strutturali;

   le indicazioni contenute nella Relazione costituiscono uno stimolo e uno sprone per interventi immediati e incisivi a fronte delle misure normative e amministrative disposte sino ad ora, che si sono rilevate inadeguate per ridurre il sovraffollamento nelle carceri;

   nei mesi scorsi è stata istituita la cosiddetta «commissione Ruotolo», che ha elaborato proposte importanti per migliorare la quotidianità dei detenuti e degli operatori che lavorano in carcere, alcune delle quali possono divenire operative attraverso una modifica del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, senza necessariamente ricorrere allo strumento legislativo;

   oltre alle misure alternative al carcere, quali la depenalizzazione dei reati minori o la custodia cautelare, ad avviso degli interroganti sarebbe necessario introdurre l'istituto della liberazione anticipata speciale, proposta sostenuta anche dalla «commissione Ruotolo», che prevede una detrazione di 75 giorni, anziché 45, per ogni singolo semestre di pena scontata in carcere per i detenuti che tengono una buona condotta. Una misura importante, già applicata in passato in fase emergenziale a seguito della «sentenza Torreggiani»;

   sono ormai maturi i tempi per affrontare la riforma dell'ordinamento penitenziario e superare l'idea del carcere come unica soluzione punitiva, che ostacola la funzione che la Costituzione attribuisce alla pena –:

   quali iniziative intenda adottare, e in quali tempi, per contrastare il grave sovraffollamento delle carceri, recentemente denunciato dalla relazione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Mauro Palma, anche tramite un intervento diretto sul regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario e rendendo eventualmente strutturali le norme relative alla liberazione anticipata di cui in premessa.
(3-03035)


Iniziative volte ad assoggettare i carburanti al regime di prezzo amministrato – 3-03036

   FORNARO e TIMBRO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   la crisi energetica, che si era già manifestata prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa, continua a determinare un notevole aumento dei costi dell'energia, tra cui quello dei carburanti cosiddetto «caro benzina»;

   le complessive azioni del Governo dirette ad affrontare la crisi energetica, anche contrastando fenomeni speculativi, comunque tuttora in atto, avevano raffreddato le spinte al rialzo; inoltre, l'intervento sulle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio contenuto nel decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, aveva ridotto i prezzi dei carburanti, che rimanevano comunque di molto superiore al periodo pre-crisi;

   nonostante questi interventi, l'aumento dei prezzi dei carburanti è di nuovo in rialzo, il 20 giugno 2022 la benzina in modalità self service ha raggiunto la media di euro 2,075 al litro e il diesel una media di euro 2,03 al litro, mentre in modalità «servito» la benzina ha raggiunto la media di euro 2,30 al litro, con un complessivo aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 di circa il 30 per cento;

   già nella interrogazione a risposta immediata in Assemblea, sempre rivolta al Ministro interrogato del 20 aprile 2022, sulle consistenti diversità dei prezzi dei carburanti praticati dai distributori, il primo firmatario del presente atto aveva segnalato che, poco dopo l'intervento sulle aliquote di accisa dei carburanti e una riduzione dei prezzi di questi ultimi, si assisteva ad un nuovo rialzo;

   il primo firmatario del presente atto, in sede di replica, richiedeva di intervenire in maniera risoluta contro la speculazione o altrimenti di ricorrere ad interventi straordinari, quale il prezzo amministrato per un periodo temporale limitato;

   tale possibilità era prevista già nella deliberazione del Cipe del 31 luglio 1991, «Nuovi criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi», la quale permetteva a determinate condizioni di sospendere i listini delle aziende e di assoggettare i prezzi dei carburanti per un periodo di tempo limitato al regime di prezzo amministrato;

   le misure sino ad ora adottate dal Governo, peraltro, rischiano di non poter essere proseguite per i vincoli di finanza pubblica ampliati anche dall'aumento dei tassi di interesse annunciato e attuato dalla Banca centrale europea e, quindi, appaiono ancora più necessari interventi straordinari –:

   se il Ministro interrogato, d'intesa con gli altri Ministri competenti, intenda adottare iniziative per assoggettare i prezzi dei carburanti al regime di prezzo amministrato sino al 31 dicembre 2022, a fronte delle distorsioni del mercato e dell'evidente speculazione in corso che determinano un'incontrollata crescita dei prezzi degli stessi nonostante gli interventi del Governo.
(3-03036)


Iniziative per il rilancio e la riqualificazione dello stabilimento siderurgico, del territorio e dell'area portuale di Piombino – 3-03037

   ANDREA ROMANO, NARDI, BERLINGHIERI, LORENZIN e FIANO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   lo stabilimento siderurgico Jsw di Piombino si trova in uno stato di prolungata inerzia e assenza di prospettive di rilancio, in conseguenza di quanto accaduto dopo l'acquisizione degli impianti nel luglio 2018 da parte del gruppo indiano Jindal;

   il 24 luglio 2018, subito dopo l'acquisizione, fu sottoscritto tra le parti pubbliche e la Jsw steel Italy srl uno specifico accordo di programma dove Jsw si impegnava ad attuare un complesso piano industriale, dove nella fase 1 l'azienda aveva previsto il riavvio dei laminatoi e nella fase 2 la creazione di una moderna acciaieria integrata;

   ad oggi il piano industriale è stato totalmente disatteso e lo stabilimento si trova in una situazione di grave carenza manutentiva e produttiva, incluso il grave stato di decadimento delle infrastrutture portuali in concessione demaniale;

   recentemente l'azienda ha presentato un aggiornamento del piano industriale, i cui contenuti sono assai ridotti rispetto al piano precedente;

   nello stesso periodo sono emerse notizie circa l'interesse dell'operatore siderurgico Arvedi in merito ad una sua possibile acquisizione dello stabilimento di Piombino e di una trattativa in corso tra lo stesso Arvedi e Jindal;

   da tempo le istituzioni locali e la regione Toscana stanno insistendo per riunire presso il Ministero dello sviluppo economico il tavolo dei sottoscrittori degli specifici accordi di programma stipulati nel 2014 e nel 2018 per l'area di crisi industriale complessa di Piombino al fine del rilancio dello stabilimento e del territorio, della bonifica dell'area e dello sviluppo infrastrutturale e portuale;

   le concessioni demaniali marittime inerenti alle infrastrutture portuali e di altre aree produttive di pertinenza dello stabilimento sono ormai scadute (e anche quelle di competenza dell'Agenzia del demanio sono prossime alla scadenza) e in assenza di un piano industriale valido e condiviso con tutte le istituzioni non sarà possibile prorogarle o rinnovarle, con la conseguente apertura di un procedimento di incameramento da parte dello Stato di tutti i beni di non facile rimozione –:

   quali siano le azioni che si intendano mettere in campo per sbloccare una situazione in grave stallo, anche convocando i due operatori Jindal e Arvedi per una doverosa informazione e per condividere un percorso che veda tutte le istituzioni convergere su obiettivi e progetti per la sottoscrizione di un nuovo accordo per il rilancio e la riqualificazione economica, produttiva, occupazionale ed ambientale dello stabilimento, del territorio e dell'area portuale di Piombino.
(3-03037)


Iniziative di competenza per la riqualificazione ambientale e il rilancio produttivo dello stabilimento ex Ilva di Taranto – 3-03038

   LUPI, COLUCCI, SANGREGORIO e TONDO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il 31 maggio 2022 il Ministro interrogato ha concesso l'autorizzazione ai commissari straordinari del gruppo Ilva per sottoscrivere l'accordo di modifica del contratto quadro con le società del gruppo Acciaierie d'Italia;

   lo schema di accordo ha comportato una proroga di due anni fino al 31 maggio 2024 perché si verifichino le condizioni a cui è vincolato l'obbligo di acquisto dei complessi aziendali da parte di Acciaierie d'Italia;

   la quota posseduta da Acciaierie d'Italia rimarrà dunque del 38 per cento fino al 31 maggio 2024, quando aumenterà fino ad arrivare al 60 per cento;

   sempre il 31 maggio 2022, la corte d'assise di Taranto ha respinto la richiesta di dissequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento Acciaierie d'Italia (ex Ilva) presentata all'inizio di aprile 2022 dai legali dei commissari di Ilva;

   tra i piani che dovranno essere presentati dall'Italia per ottenere i fondi strutturali veicolati dall'Unione europea vi è anche quello che fa riferimento al «Just transition fund», il fondo stanziato per fare fronte ai costi della transizione verde, che prevede uno stanziamento di circa un miliardo di euro destinati anche alla riqualificazione ambientale dello stabilimento ex Ilva;

   per la giornata di mercoledì 22 giugno 2022 è previsto un incontro al Ministero dello sviluppo economico sulla vertenza dell'ex Ilva di Taranto, a cui sono stati convocati Acciaierie d'Italia, sindacati ed enti locali (regioni Puglia, Piemonte, Liguria), Invitalia e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   nonostante le rassicurazioni del Ministero dello sviluppo economico, diverse sigle sindacali hanno sollevato dubbi sulla possibilità di raggiungere il target di 5,7 milioni di tonnellate, nonostante una fase in cui la domanda di acciaio rimane molto alta in tutto il continente europeo –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per assicurare gli obiettivi di riqualificazione ambientale dello stabilimento ex Ilva e di rilancio produttivo di un polo siderurgico fondamentale per la produzione italiana ed europea.
(3-03038)


Tempi di adozione del provvedimento attuativo relativo al Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale – 3-03039

   TRIPIEDI, COMINARDI e INVIDIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 971, della legge di bilancio per l'anno 2022 (legge n. 234 del 2021) ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale, con una dotazione, che costituisce limite di spesa, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

   l'istituzione del richiamato fondo è finalizzata a introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei suddetti lavoratori, titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale;

   il contratto di lavoro a part time ciclico verticale (o multi-periodale) ha la caratteristica per cui la prestazione lavorativa si articola solo su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno: la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 350), recependo un indirizzo giurisprudenziale costante, ha incluso anche le settimane non interessate da attività lavorativa nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico per i titolari di contratti a part time ciclico verticale;

   l'istituzione del Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto part-time ciclico verticale prevista dalla legge di bilancio per il 2022 rappresenta sicuramente un'ulteriore risposta alle tante lavoratrici e lavoratori operanti in servizi che prevedono sospensioni e interruzioni dal lavoro;

   l'attuazione dell'intervento è, tuttavia, demandata a un apposito provvedimento normativo, nei limiti delle sopra citate risorse, che costituiscono il relativo limite di spesa;

   secondo le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che con un comunicato del 22 aprile 2022 hanno lanciato l'allarme, «senza l'emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ad oggi tarda ad arrivare, il provvedimento non produrrà nessun effetto, con la conseguenza di lasciare senza alcun sostegno economico le migliaia di lavoratrici e lavoratori impiegati nei servizi che verranno sospesi nei periodi estivi»;

   con l'estate alle porte e la prevista sospensione dei servizi, migliaia di lavoratrici e lavoratori rischiano di non percepire alcun sostegno economico senza l'emanazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'atteso decreto –:

   quali iniziative intenda avviare il Governo al fine di dare attuazione alla norma della legge di bilancio di cui in premessa e quale sia la tempistica per l'adozione del suddetto decreto al fine di tutelare i lavoratori con part time ciclico verticale.
(3-03039)


Iniziative di competenza volte a tutelare il potere d'acquisto delle pensioni – 3-03040

   D'ETTORE e MUGNAI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'Istat, nel comunicato del 16 giugno 2022, segnala che l'inflazione, a maggio 2022, è in fase di netta crescita, essenzialmente per l'incremento dei prezzi dei beni energetici, con ricadute sui prezzi al consumo di quasi tutte le altre tipologie di prodotto; gli «alimentari lavorati» fanno salire la crescita dei prezzi del cosiddetto «carrello della spesa» al +6,7 per cento, come non accadeva dal marzo 1986;

   con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2021, in materia di perequazione automatica delle pensioni, con decorrenza 1° gennaio 2022, è stato disposto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 per cento dal 1°° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo;

   l'articolo 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 ha previsto, infatti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sia applicato, a norma della legge n. 448 del 1998, nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo Inps; nella misura del 90 per cento per quelle comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo Inps; nella misura del 75 per cento per quelle superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo;

   a partire dal 2022 termina finalmente il prolungato periodo di applicazione della disciplina transitoria avviata dalla «riforma Fornero»; in sostanza, le pensioni dirette e ai superstiti erogate dalla previdenza pubblica saranno nel 2022 più consistenti rispetto agli anni precedenti per effetto sia della percentuale di variazione (1,7 per cento), sia del meccanismo di calcolo più favorevole;

   nell'intento di contenere gli oneri per la finanza pubblica del sistema previdenziale, gli interventi sull'indicizzazione hanno determinato, in passato, o il blocco della perequazione delle pensioni o una vera e propria riduzione strutturale del valore delle prestazioni; la Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015, nel censurare i profili di incostituzionalità dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 – «salva Italia» varato dal Governo Monti – sottolinea che «per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a brevi periodi, è, per sua natura, definitiva» –:

   in considerazione del marcato aumento del costo della vita, quali iniziative di competenza intenda assumere per disporre risorse adeguate per tutelare il potere d'acquisto delle pensioni, evitando sospensioni o riduzioni della percentuale di indicizzazione dell'assegno pensionistico.
(3-03040)


Intendimenti del Governo in ordine alla riduzione delle risorse destinate al reddito di cittadinanza e iniziative per evitare effetti disincentivanti rispetto alla domanda di forza lavoro proveniente da vari settori produttivi – 3-03041

   ZANGRILLO, BARELLI, D'ATTIS, NEVI, SQUERI, MAZZETTI e MUSELLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il 30 marzo 2019 è entrato in vigore l'istituto denominato reddito di cittadinanza che il decreto-legge n. 4 del 2019 definisce, tra l'altro, come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro;

   a tre anni di distanza e con oltre 24 miliardi di euro spesi è inevitabile registrare il fallimento del reddito di cittadinanza proprio come misura di politica attiva del lavoro;

   è lo stesso Governo a scrivere nel documento di economia e finanza per l'anno 2022 che «l'Inps, infatti, sottolinea che il 70 per cento dei beneficiari che hanno iniziato a percepire il reddito di cittadinanza tra aprile e giugno del 2019 è risultato essere ancora destinatario dell'assegno nel secondo semestre del 2021»;

   da quanto riportato da Inps nel report di aprile 2022, i beneficiari del reddito di cittadinanza nel 2019 sono stati 1,1 milioni di nuclei per un totale di 2,7 milioni di persone, nel 2020 1,6 milioni di nuclei per un totale di 3,7 milioni di persone, nel 2021 1,8 milioni di nuclei per un totale di circa 4 milioni di persone e nel primo trimestre del 2022 1,5 milioni di nuclei per un totale di 3,3 milioni di persone;

   a fronte di questa mole di percettori del beneficio, i ricollocamenti al lavoro si sono attestati al di sotto del 30 per cento;

   all'inefficienza della misura quale politica attiva del lavoro si è aggiunto un ulteriore fenomeno negativo che è al centro del dibattito mediatico e politico di questi mesi; si tratta dell'effetto fortemente disincentivante ad accettare offerte di lavoro, provenienti in particolare da determinati settori, quali l'edilizia, il turismo e l'agricoltura, da parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza;

   anche alla luce di quest'ultimo dato le modifiche apportate con la legge di bilancio per l'anno 2022 non sembrano, almeno per ora, aver prodotto miglioramenti al funzionamento e all'efficienza dell'istituto –:

   se, a fronte di un finanziamento a regime di 7,2 miliardi di euro annui e delle criticità esposte in premessa, il Governo intenda adottare iniziative volte a ridurre lo stanziamento di risorse destinate al reddito di cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro e se intenda assumere iniziative concrete per evitare che tale misura ostacoli la domanda di forza lavoro proveniente da determinati settori produttivi.
(3-03041)


Chiarimenti in merito a prospettati interventi correttivi del reddito di cittadinanza – 3-03042

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   turismo e agricoltura rappresentano settori strategici per l'economia della nostra Nazione, che rappresentano, rispettivamente, il 13 e il 15 per cento del prodotto interno lordo;

   tra le problematiche comuni che affliggono questi due comparti, già gravemente penalizzati dalla pandemia e ora, soprattutto l'agricoltura, in forte crisi a causa del conflitto russo-ucraino, quella più urgente è sicuramente la difficoltà nel reperimento della manodopera, soprattutto con riferimento ai profili operativi;

   con particolare riferimento alle imprese del comparto turistico, secondo i dati diffusi dalle associazioni maggiormente rappresentative del settore e dalla stessa Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro, la mancanza di personale per i servizi di alloggio, ristorazione e accoglienza è stimata in circa duecentomila unità, mentre, secondo quanto dichiarato da Coldiretti, solo per garantire le campagne di raccolta estive mancano circa centomila unità;

   le carenze di personale rendicontate negli ultimi anni sono fortemente agevolate dall'istituzione del reddito di cittadinanza, che ha determinato una malsana concorrenza tra reddito da lavoro, soprattutto a carattere temporaneo o interinale, e fruizione del sussidio;

   come segnalato a più riprese anche dalle competenti associazioni di categoria, infatti, sono centinaia le testimonianze di imprenditori che si sono visti rifiutare delle proposte di assunzione proprio per non decadere dalla fruizione del reddito di cittadinanza;

   il 20 aprile 2022 il Gruppo di Fratelli d'Italia aveva già presentato un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea sul tema, alla quale il Ministro del turismo aveva risposto affermando di «condividere le considerazioni (...) circa l'evidenza e l'esigenza di rivedere la disciplina del reddito di cittadinanza», dichiarando di seguire «con particolare attenzione i contatti intercorsi tra alcune associazioni di categoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di individuare eventuali correttivi della misura del reddito di cittadinanza»;

   nelle more di una riforma organica della misura, appare urgente adottare provvedimenti volti a risolvere le criticità nell'immediato, attraverso l'impiego dei percettori del reddito di cittadinanza secondo il meccanismo dei progetti utili alla collettività a titolarità dei comuni anche in attività in favore delle imprese dei comparti di cui in premessa, ovvero attraverso la sospensione dell'erogazione del beneficio fino alla totale copertura dei posti di lavoro vacanti nei citati comparti, destinando le risorse rivenienti all'aumento delle pensioni sociali, degli assegni di invalidità e delle somme riconosciute a titolo di reddito di cittadinanza in favore dei soggetti che non possono lavorare –:

   quali siano gli interventi correttivi del reddito di cittadinanza allo studio e quando diventeranno operativi.
(3-03042)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2022, N. 41, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO CONTESTUALE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E DEI REFERENDUM PREVISTI DALL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE DA TENERSI NELL'ANNO 2022, NONCHÉ PER L'APPLICAZIONE DI MODALITÀ OPERATIVE, PRECAUZIONALI E DI SICUREZZA AI FINI DELLA RACCOLTA DEL VOTO (A.C. 3591-A)

A.C. 3591-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti 3.1e 7.100 e sugli articoli aggiuntivi 6.022, 6.023, 6.024, 6.025, 6.026, 6.027 e 6-bis.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e non compresi nel fascicolo n. 1:

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 6-bis.201, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3591-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Operazioni di votazione)

  1. Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, nonché garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne.

Articolo 2.
(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione in caso di abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie del 2022)

  1. In caso di contemporaneo svolgimento dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nel 2022 con il primo turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari della votazione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum. Lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative è rinviato alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Articolo 3.
(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

  1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022:

   a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

   b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

   c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.

  2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.
  3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.
  4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie.
  5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.
  6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
  7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 912.914 per l'anno 2022.
  8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 284.631 per l'anno 2022.

Articolo 4.
(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento)

  1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.
  2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

   a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

   b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

  3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'Azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

   a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

   b) al seggio speciale di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

  4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

   a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

   b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

  5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
  6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2022.

Articolo 5.
(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 38.253.740 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
  2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 6.581.265, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
  3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

  1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.
  2. Per l'anno 2022, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.
  3. In considerazione della situazione politica internazionale e dei correlati rischi connessi alla cybersicurezza, l'articolo 1, comma 628, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica per l'anno 2023. A tal fine il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2023.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

  1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 è istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.
   1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuati dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello.
   1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate:

   a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

   b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);

   c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d).

   1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano.».

  2. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi.».

  3. All'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole «Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono inserite le seguenti: «e presso ciascuno degli uffici decentrati» e, dopo le parole «a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero», sono aggiunte le seguenti «e dei singoli uffici decentrati».
  4. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole «l'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o l'ufficio decentrato»;

   b) al comma 3, dopo le parole «dall'ufficio centrale», ovunque ricorrono, sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato».

  5. All'articolo 15 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) prima del comma 1, è inserito il seguente: «01. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi.»;

   b) al comma 1, dopo le parole «Concluse le operazioni di scrutinio» sono inserite le seguenti: «e ricevuti i verbali inviati dagli uffici decentrati».

  6. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, il comma 1 è abrogato;

   b) all'articolo 19:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Presidenza del Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità.»;

    2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «comunica all'ufficio centrale» è aggiunta la seguente: «per», e all'ultimo periodo dopo le parole «Ufficio territoriale del Governo di Roma» sono aggiunte le seguenti: «, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni»;

    3) al comma 3, le parole «al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime città»;

    4) al comma 4, dopo le parole «all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero» sono aggiunte le seguenti: «e agli uffici decentrati»;

    5) al comma 6, le parole «di Roma» sono soppresse, e dopo le parole «dell'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»;

    6) al comma 7, dopo le parole «dell'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dell'ufficio decentrato»;

   c) all'articolo 20, comma 3, dopo le parole «dall'ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «o dall'ufficio decentrato».

  7. All'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
  8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, è disposta la suddivisione di cui all'articolo 7, comma 1-quinquies, secondo periodo, della legge n. 459 del 2001, introdotto dal presente decreto.
  9. In occasione dei referendum abrogativi indetti con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 82 del 7 aprile 2022:

   a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che la spedizione di cui all'articolo 12, comma 7, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, avvenga con valigia diplomatica non accompagnata;

   b) il numero minimo e massimo di elettori per ciascun seggio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è stabilito rispettivamente in quattromila e cinquemila elettori;

   c) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è aumentato del 50 per cento.

  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 8.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3 e 5, comma 1, pari complessivamente a euro 39.451.285 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 3, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
  3. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 10, pari euro 1.140.118 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3591-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    al secondo periodo, dopo le parole: «in cui si svolgono anche le» sono inserite le seguenti: «votazioni per le»;

    al quarto periodo, le parole: «, dando la precedenza alle» sono sostituite dalle seguenti: «ed è effettuato iniziando dalle schede per le» e le parole: «e poi a quelle» sono sostituite dalle seguenti: «e passando poi a quelle per le elezioni»;

    al quinto periodo, le parole: «rispettive consultazioni» sono sostituite dalle seguenti: «consultazioni di rispettiva pertinenza».

  All'articolo 3:

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «impossibilità alla» sono sostituite dalle seguenti: «impossibilità di»;

    al quarto periodo, le parole: «di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune» sono sostituite dalle seguenti: «di propri delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti del seggio»;

   al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

   al comma 5, le parole: «impossibilità alla» sono sostituite dalle seguenti: «impossibilità di» e la parola: «comunque» è soppressa;

   al comma 6, dopo le parole: «comma 1-sexies,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,».

  All'articolo 4:

   al comma 4, alinea, le parole: «e non oltre» sono soppresse.

  All'articolo 5:

   al comma 2, le parole: «contrasto alla pandemia» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto della pandemia» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52».

  All'articolo 6:

   al comma 2:

    al primo periodo, dopo le parole: «nei comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione»;

    al terzo periodo, le parole: «che non esercitano» sono sostituite dalle seguenti: «che non abbiano esercitato»;

   al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «alle elezioni politiche».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

  «Art. 6-bis. – (Disposizioni in materia di elezioni politiche) – 1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    al capoverso 1-ter, la parola: «individuati» è sostituita dalla seguente: «individuato»;

    al capoverso 1-quinquies, primo periodo, le parole: «e il Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro»;

   al comma 6, lettera b):

    al numero 2), le parole da: «dopo le parole “Ufficio territoriale» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma” sono sostituite dalle seguenti: “agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni”»;

    al numero 5), le parole: «le parole “di Roma” sono soppresse,» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “, da parte del Comune di Roma” sono sostituite dalle seguenti: “da parte del competente comune”»;

   al comma 8, secondo periodo, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo».

  All'articolo 8:

   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;

   al comma 3, le parole: «pari euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro» e le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma “Fondi di riserva e speciali”».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per le finalità del presente decreto-legge, i seggi sono fruibili per i cittadini soggetti a tutte le tipologie di disabilità, nel rispetto delle norme di distanziamento e garantendo al contempo la piena comprensione delle modalità di voto.
  1-ter. La Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni (LIS) quale lingua propria della comunità sorda e delle loro famiglie e garantisce la piena accessibilità ai seggi anche attraverso forme di video-interpretariato.
3.1. Montaruli, Prisco.

(Inammissibile limitatamente al comma 1- ter )

ART. 4.
(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento)

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il quinto giorno con le seguenti: il secondo giorno.
4.2. Prisco, Montaruli.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il quinto giorno con le seguenti: il terzo giorno.
4.3. Prisco, Montaruli.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: il quinto giorno con le seguenti: il quarto giorno.
4.4. Prisco, Montaruli.

ART. 6.
(Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale)

  Al comma 1, sopprimere le parole: Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022.
*6.1. Colletti, Forciniti, Corda, Massimo Enrico Baroni, Trano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022.
*6.100. Costanzo.

  Al comma 2, sopprimere le parole: Per l'anno 2022.
6.2. Prisco, Montaruli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6.1.
(Elezione diretta del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano, nel rispetto di quanto previsto dal comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56)

  1. Il Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio metropolitano.
  2. Ai fini dell'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano il territorio della Città metropolitana è suddiviso in due circoscrizioni, l'una coincidente con i confini del Comune capoluogo e l'altra coincidente con il territorio di tutti gli altri Comuni.
  3. È proclamato eletto Sindaco metropolitano il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi nell'ambito della città metropolitana.
  4. Il Sindaco metropolitano è Presidente del Consiglio metropolitano.
  5. Il Consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto.
  6. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di liste concorrenti presentate nelle due circoscrizioni elettorali. Il numero degli eletti nel Comune capoluogo non può superare la metà del numero complessivo dei consiglieri metropolitani da eleggere.

Art. 6.2.
(Indizione delle elezioni)

  1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dei consigli comunali» sono inserite le seguenti: «e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana»;

   b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dei consigli comunali» sono inserite le seguenti: «e, nel caso di elezione diretta, dei consigli della città metropolitana»;

   c) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle città metropolitane».

Art. 6.3.
(Presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco e procedimento elettorale preparatorio)

  1. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata con decreto del Sindaco metropolitano dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del Consiglio metropolitano e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
  2. La presentazione della candidatura a Sindaco metropolitano deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano, il quale provvede all'esame delle candidature e si pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le elezioni comunali.
  3. Le liste dei candidati alla carica di Consigliere metropolitano sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.
  4. Per la presentazione delle liste circoscrizionali è necessaria la sottoscrizione di almeno 1.500 cittadini elettori residenti nella città metropolitana nella quale si svolge la consultazione elettorale. Alcuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari o parlamentari già presenti nel Consiglio metropolitano o in almeno una delle due Camere alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni.
  5. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 20, comma 5, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Sono competenti a eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari. Le sottoscrizioni possono essere effettuate anche con modalità telematica mediante posta elettronica certificata.
  6. All'atto della presentazione delle liste e delle candidature a Sindaco i candidati Sindaco e i delegati di lista possono dichiarare il collegamento della lista che rappresentano con uno dei candidati a Sindaco.
  7. In ciascuna lista circoscrizionale ciascuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. Se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

Art. 6.4.
(Votazioni)

  1. Le votazioni per l'elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Sindaco metropolitano secondo le indicazioni di cui ai commi seguenti.
  2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metropolitano, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Sindaco metropolitano, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco metropolitano e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.
  3. L'elettore può, a scelta, votare:

   a) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;

   b) per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;

   c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Sindaco metropolitano, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;

   d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Sindaco metropolitano collegato; in tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

  4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.
  5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Sindaco metropolitano e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Sindaco e nulli i voti di lista.

Art. 6.5.
(Operazioni dell'Ufficio elettorale)

  1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  2. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

   a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista;

   b) determina la cifra individuale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ottenuti;

   c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

  3. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.
  4. Qualora la lista o le liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale lista o tali liste collegate è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire alla lista o alle liste contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più liste con il candidato proclamato eletto sindaco, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
  5. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
  6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di sindaco metropolitano che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto. In caso di collegamento di più liste con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti alle liste collegate.
  7. Compiute le operazioni di cui al comma 6, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art. 6.6.
(Modifica all'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56)

  1. Il comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: «Il sindaco e il consiglio metropolitano sono eletti direttamente secondo le disposizioni contenute nella presente legge, salvo che lo Statuto della città metropolitana preveda diversamente».

Art. 6.7.
(Disposizioni di coordinamento e di attuazione)

  1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e della legge 7 aprile 2014, n. 56.
  2. Le città metropolitane che nel proprio statuto prevedono l'elezione diretta del sindaco e del consiglio sono tenute ad adeguare lo statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro i termini della scadenza elettorale successiva alla data di entrata in vigore della medesima legge.
  3. Al sindaco e ai consiglieri metropolitani si applicano gli articoli da 77 a 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6.8.
(Abrogazioni)

  1. Il comma 19 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.
  2. Al comma 21 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato il secondo periodo.
6.022. Lollobrigida, Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.
  2. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6.023. Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Elezione diretta del presidente della provincia)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 66 sono abrogati.
  2. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6.024. Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Elezione diretta del consiglio provinciale)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 67 a 78 sono abrogati.
  2. I consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dall'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6.025. Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19 e 22 e da 25 a 39 sono abrogati.
  2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6.026. Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di Giunte provinciali e giunte metropolitane)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

   «42-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico»;

   b) al comma 54, della dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) la giunta provinciale»;

   c) dopo il comma 56 è inserito il seguente:

   «56-bis. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico.».
6.027. Silvestroni, Prisco, Montaruli.

(Inammissibile)

ART. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni politiche)

  Sopprimerlo.
*6-bis.103. Colletti, Forciniti, Corda, Massimo Enrico Baroni, Trano.

  Sopprimerlo.
*6-bis.104. Costanzo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la cifra «1.500» è sostituita dalla seguente: «500», conseguentemente, sostituire la cifra «2.000» con la seguente: «700»;

   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I Gruppi parlamentari e le componenti politiche del Gruppo misto, presenti in almeno una delle due Camere, sono esentati dalla raccolta firme per la presentazione delle liste e candidature.».
6-bis.111. Colletti, Corda, Massimo Enrico Baroni, Trano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I Gruppi parlamentari e le componenti politiche del Gruppo misto, presenti in almeno una delle due Camere, sono esentati dalla raccolta delle sottoscrizioni previste per la presentazione delle liste e candidature.».
*6-bis.112. Colletti, Corda, Massimo Enrico Baroni, Trano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I Gruppi parlamentari e le componenti politiche del Gruppo misto, presenti in almeno una delle due Camere, sono esentati dalla raccolta delle sottoscrizioni previste per la presentazione delle liste e candidature.».
*6-bis.113. Costanzo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I Gruppi parlamentari e le componenti politiche del Gruppo misto, con almeno dieci membri, presenti in almeno una delle due Camere, sono esentati dalla raccolta delle sottoscrizioni previste per la presentazione delle liste e candidature.».
6-bis.200. Raduzzi, Massimo Enrico Baroni, Corda, Trano.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Le firme degli elettori necessarie ai fini del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I presentatori della lista predispongono un documento informatico che reca le specifiche indicazioni previste dalle Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature del Ministero dell'interno, e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dal comma 1. I presentatori della lista, ai fini della raccolta delle firme elettroniche qualificate degli elettori, possono chiedere l'elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni inclusi in ciascun collegio, al Ministero dell'Interno che provvede entro 72 ore dalla richiesta. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate come duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante invio, nella stessa data in cui viene effettuato il deposito di eventuali firme autografe raccolte allo stesso scopo, al domicilio digitale di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, della Corte d'appello territorialmente competente, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo codice.
6-bis.201. Magi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: al 31 dicembre 2021.
6-bis.101. D'Ettore, Silli, Gagliardi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2021 fino alla fine del comma, con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*6-bis.105. Colletti, Forciniti, Corda, Massimo Enrico Baroni, Trano.

  Al comma 1, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2021 fino alla fine del comma, con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*6-bis.108. Costanzo.

  Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021 con le seguenti: entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-bis.102. D'Ettore, Silli, Gagliardi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: alle ultime elezioni della Camera fino alla fine del comma, con le seguenti: anche se composito alle ultime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato o che abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di una coalizione che ha avuto almeno un eletto, con almeno 150.000 voti validi sul piano nazionale sia alla Camera sia al Senato e che abbia partecipato all'ultima ripartizione del gettito derivante dal 2 per mille.
6-bis.100. Ceccanti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o.
*6-bis.106. Colletti, Forciniti, Corda, Massimo Enrico Baroni, Trano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o.
*6-bis.109. Costanzo.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: o abbiano concorso alla determinazione fino alla fine del comma.
**6-bis.107. Colletti, Forciniti, Corda, Massimo Enrico Baroni, Trano.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: o abbiano concorso alla determinazione fino alla fine del comma.
**6-bis.110. Costanzo.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere i seguenti:

Art. 6-ter.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
   3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto»;

   b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse;

   c) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;

   d) all'articolo 14, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse;

   e) l'articolo 14-bis è abrogato;

   f) all'articolo 17, primo comma, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

   g) all'articolo 18-bis:

    1) al comma 1, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;

    2) i commi 1-bis e 2-bis sono abrogati;

    3) al comma 3, le parole: «né superiore a quattro» sono soppresse;

    4) al comma 3.1, il primo periodo è soppresso;

   h) all'articolo 19:

    1) al comma 1, le parole: «nei collegi plurinominali o uninominali» sono soppresse;

    2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

    3) al comma 5, le parole: «plurinominale o uninominale» sono soppresse;

   i) all'articolo 20, primo comma, le parole: «nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere presentate»;

   l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

   m) all'articolo 22:

    1) al primo comma:

     1.1) il numero 1-ter) è abrogato;

     1.2) al numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

     1.3) al numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «il 25° anno di età al giorno delle elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «, al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione»;

     1.4) al numero 6-bis), le parole: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale» sono soppresse;

    2) il quarto comma è abrogato;

   n) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

   o) all'articolo 30, numero 4), le parole: «del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse;

   p) all'articolo 31:

    1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La scheda reca, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista»;

    2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

    3) al comma 5, le parole da: «ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale» fino a: «ottenuti nel collegio» sono soppresse;

   q) all'articolo 58:

    1) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

    2) il terzo comma è abrogato;

   r) all'articolo 59-bis:

    1) il comma 1 è abrogato;

    2) al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

    3) il comma 3 è abrogato;

   s) all'articolo 68:

    1) al comma 3, le parole: «e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» e le parole da: «e dei voti di ciascun candidato» fino alla fine del comma sono soppresse;

    2) al comma 3-bis, le parole: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

   t) all'articolo 70, la parola: «61» è sostituita dalla seguente: «59-bis»;

   u) all'articolo 71:

    1) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

    2) al secondo comma, le parole: «e per i singoli candidati» sono soppresse;

   v) all'articolo 77, comma 1:

    1) le lettere a), b) e c) sono abrogate;

    2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

    3) le lettere g) e h) sono abrogate;

    4) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

   «i-bis) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti della lista»;

    5) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui alla lettera i-bis)»;

   z) all'articolo 83, comma 1:

    1) le lettere c) e d) sono abrogate;

    2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 15 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima»;

    3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

   «e-bis) individua, tra le liste che non abbiano ottenuto le percentuali di voti di cui alla lettera e), quelle che abbiano ottenuto almeno tre quozienti nell'ambito di almeno due regioni. Nelle circoscrizioni nelle quali tali liste abbiano ottenuto quozienti assegna loro un seggio per ciascun quoziente ottenuto»;

    4) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta e dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e-bis), procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera e) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera e) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio»;

    5) la lettera g) è abrogata;

    6) alla lettera h), i periodi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: «procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera e). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione diminuito dei seggi assegnati in quella circoscrizione ai sensi della lettera e-bis), ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale» e le parole: «coalizione di liste o singola», «coalizioni di liste o singole» e «coalizione di liste o alla singola», ovunque ricorrono, sono soppresse;

    7) la lettera i) è abrogata;

   aa) all'articolo 84:

    1) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati:

    2) al comma 4, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

   bb) all'articolo 85, il comma 1-bis è abrogato;

   cc) all'articolo 86:

    1) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4»;

    2) il comma 3 è abrogato.

Art. 6-quater.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui, per la Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

   b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

   c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

  2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
  5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
  6. L'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, e l'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51, sono abrogati.
6-bis.01. Colletti, Forciniti, Corda, Massimo Enrico Baroni, Trano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

  1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale», sono soppresse.
*6-bis.03. Colletti, Forciniti, Corda, Massimo Enrico Baroni, Trano.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

  1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale», sono soppresse.
*6-bis.0101. Costanzo.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

  1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale», sono soppresse.
*6-bis.0200. Magi.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al primo periodo, la parola: «1.500» è sostituita dalla seguente: «500» e la parola: «2.000» è sostituita dalla seguente: «700».
**6-bis.06. Colletti, Forciniti, Corda, Massimo Enrico Baroni, Trano.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al primo periodo, la parola: «1.500» è sostituita dalla seguente: «500» e la parola: «2.000» è sostituita dalla seguente: «700».
**6-bis.0102. Costanzo.

ART. 7.
(Disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Le buste preaffrancate e il tagliando del certificato elettorale sono dotati di apposito codice a barre o di altri sistemi a lettura ottica e in generale di decifrazione che, nel rispetto della segretezza del voto, assicurino la tracciabilità dei plichi e garantiscano la correttezza delle operazioni di voto».

  1-ter. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario» sono aggiunte le seguenti: «, anche avvalendosi di appositi strumenti di lettura dei codici a barre o degli altri sistemi di lettura ottica nonché di decifrazione di dati di cui all'articolo 11, comma 2-bis».
  1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.100. Siragusa, Dori, Menga.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifica all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)

  1. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «700».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7.04. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Elisa Tripodi, De Carlo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure a tutela della segretezza del voto nelle sezioni elettorali fino a 700 iscritti)

  1. Al fine di tutelare la segretezza del voto nelle sezioni elettorali che contino fino a 700 iscritti, le relative operazioni di scrutinio possono avvenire in forma unificata.
7.0100. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Elisa Tripodi, Brescia.

A.C. 3591-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il 12 giugno 2022 si è svolto il primo turno delle consultazioni elettorali per le elezioni amministrative;

    il 18 marzo 2022 il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha pubblicato un dossier recante le istruzioni per fornire, ai competenti organi, una guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni delle regioni a statuto ordinario;

    in particolare, nel dossier vengono illustrate le norme che regolano il procedimento di preparazione e presentazione delle candidature, nonché del loro esame da parte delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. La materia è stata trattata unitariamente per le due categorie di comuni previste dalla vigente legislazione; quelli con popolazione sino a 15.000 abitanti e quelli con popolazione superiore a detto limite demografico, predisponendo, di volta in volta, opportune avvertenze quando sono necessarie istruzioni distinte in conseguenza dei diversi sistemi elettorali adottati;

    dunque, con riferimento alle norme introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il criterio del limite demografico rileva al fine di determinare: la composizione dei Consigli comunali, essendo il numero di consiglieri determinato in relazione alla popolazione del Comune (ex articolo 37 del decreto legislativo); il sistema elettorale applicabile e la validità della consultazione elettorale, (ex articolo 71 e ss. del decreto legislativo); e vale, altresì, per il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81;

    tuttavia, nonostante l'importanza del criterio di commisurazione della popolazione, nel già menzionato documento, pubblicato dal Ministero dell'interno viene specificato che, ai fini delle consultazioni elettorali che si terranno nel mese di giugno, «la popolazione dei comuni è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale effettuato nel 2011»;

    far riferimento ai dati desumibili dall'ultimo censimento ufficiale, risalente al 2011, è fonte di rimarchevoli squilibri: infatti, a distanza di ben undici anni dall'ultimo rilievo, la popolazione di numerosi comuni che si attestavano intorno al limite di 15.000 abitanti potrebbe aver subito notevoli variazioni, anche superando il limite o, al contrario, non rientrare più nella categoria dei comuni con più di 15.000 abitanti;

    è notevole l'impatto sulla definizione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori nominabili e, soprattutto, sulla definizione del sistema elettorale applicabile, con rilevanti implicazioni nell'ambito del diritto di elettorato attivo;

    inoltre, bisogna osservare che l'articolo 1, commi da 227 a 237, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto il censimento permanente della popolazione già in fase di prima attuazione da parte dell'ISTAT: le ultime rilevazioni disponibili risalgono infatti alla fine del 2021,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per procedere all'aggiornamento dei dati utilizzati, anche prevedendo l'utilizzo dei dati desumibili dal censimento permanente della popolazione in luogo di quelli desunti dall'ultimo censimento decennale ufficiale del 2011.
9/3591-A/1. Spena.


   La Camera,

   premesso che:

    il 12 giugno 2022 si è svolto il primo turno delle consultazioni elettorali per le elezioni amministrative;

    il 18 marzo 2022 il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha pubblicato un dossier recante le istruzioni per fornire, ai competenti organi, una guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni delle regioni a statuto ordinario;

    in particolare, nel dossier vengono illustrate le norme che regolano il procedimento di preparazione e presentazione delle candidature, nonché del loro esame da parte delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali. La materia è stata trattata unitariamente per le due categorie di comuni previste dalla vigente legislazione; quelli con popolazione sino a 15.000 abitanti e quelli con popolazione superiore a detto limite demografico, predisponendo, di volta in volta, opportune avvertenze quando sono necessarie istruzioni distinte in conseguenza dei diversi sistemi elettorali adottati;

    dunque, con riferimento alle norme introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il criterio del limite demografico rileva al fine di determinare: la composizione dei Consigli comunali, essendo il numero di consiglieri determinato in relazione alla popolazione del Comune (ex articolo 37 del decreto legislativo); il sistema elettorale applicabile e la validità della consultazione elettorale, (ex articolo 71 e ss. del decreto legislativo); e vale, altresì, per il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81;

    tuttavia, nonostante l'importanza del criterio di commisurazione della popolazione, nel già menzionato documento, pubblicato dal Ministero dell'interno viene specificato che, ai fini delle consultazioni elettorali che si terranno nel mese di giugno, «la popolazione dei comuni è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale effettuato nel 2011»;

    far riferimento ai dati desumibili dall'ultimo censimento ufficiale, risalente al 2011, è fonte di rimarchevoli squilibri: infatti, a distanza di ben undici anni dall'ultimo rilievo, la popolazione di numerosi comuni che si attestavano intorno al limite di 15.000 abitanti potrebbe aver subito notevoli variazioni, anche superando il limite o, al contrario, non rientrare più nella categoria dei comuni con più di 15.000 abitanti;

    è notevole l'impatto sulla definizione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori nominabili e, soprattutto, sulla definizione del sistema elettorale applicabile, con rilevanti implicazioni nell'ambito del diritto di elettorato attivo;

    inoltre, bisogna osservare che l'articolo 1, commi da 227 a 237, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto il censimento permanente della popolazione già in fase di prima attuazione da parte dell'ISTAT: le ultime rilevazioni disponibili risalgono infatti alla fine del 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative per procedere all'aggiornamento dei dati utilizzati, anche prevedendo l'utilizzo dei dati desumibili dal censimento permanente della popolazione in luogo di quelli desunti dall'ultimo censimento decennale ufficiale del 2011.
9/3591-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Spena.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, Atto Camera 3591;

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione;

    la crisi economica connessa all'emergenza sanitaria, acuita dalla crisi energetica e internazionale degli ultimi mesi, hanno messo a dura prova le amministrazioni locali, enti di prossimità chiamati non solo a garantire l'ordinaria erogazione dei servizi pubblici locali, ma anche ad un rapido smaltimento del pregresso, anche in funzione abilitante per la realizzazione dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   considerato che:

    per lo svolgimento delle funzioni di cui in premessa è stato ed è tutt'ora richiesto un grande sforzo al personale amministrativo degli enti locali,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità per i comuni di compensare le ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo in occasione delle elezioni per il rinnovo dei propri organi, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento, mediante integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio.
9/3591-A/2. Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto, Atto Camera 3591;

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione;

    la crisi economica connessa all'emergenza sanitaria, acuita dalla crisi energetica e internazionale degli ultimi mesi, hanno messo a dura prova le amministrazioni locali, enti di prossimità chiamati non solo a garantire l'ordinaria erogazione dei servizi pubblici locali, ma anche ad un rapido smaltimento del pregresso, anche in funzione abilitante per la realizzazione dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   considerato che:

    per lo svolgimento delle funzioni di cui in premessa è stato ed è tutt'ora richiesto un grande sforzo al personale amministrativo degli enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità per i comuni di compensare le ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo in occasione delle elezioni per il rinnovo dei propri organi, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento, mediante integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.
9/3591-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Iezzi, Bordonali, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021 recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto (C. 3591-A);

    tenuto conto che l'articolo 6 del decreto-legge dispone un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico istituito allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum; la sperimentazione è finalizzata in primo luogo a garantire il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti;

    ricordato che nella seduta del 14 giugno 2022 è stato approvato all'unanimità dalla Giunta per le elezioni il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»; in tale ambito è emersa in particolare l'esigenza di dare agli elettori residenti all'estero la possibilità di generare tramite SPID il proprio certificato elettorale contenente un codice a barre bidimensionale (QR code) in modo da permettere al seggio – in fase di apertura del plico elettorale – di accertare celermente la titolarità del diritto di voto; in subordine, prevedere che tale QR code sia inviato all'elettore in forma cartacea dalle competenti sedi consolari. In tale sede è emersa altresì l'opportunità di prevedere che sulla busta esterna contenente il materiale elettorale sia apposto un codice (a barre o QR code), che consenta di tracciare in ogni momento il plico stesso, salvaguardando al contempo la segretezza del voto,

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente, sia nel quadro della sperimentazione delle modalità di voto in via digitale per i cittadini residenti all'estero in vista delle elezioni politiche del 2023 sia nell'ambito della disciplina prevista dall'articolo 12 della legge n. 459 del 2001 in materia di identificazione dell'elettore con modalità digitale, con particolare riguardo ai suddetti profili procedurali volti a valorizzare l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code), anche al fine di consentire al seggio elettorale – in fase di apertura del plico elettorale – di accertare celermente la titolarità del diritto di voto.
9/3591-A/3. Giachetti, Siragusa.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021 recante Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto (C. 3591-A);

    tenuto conto che l'articolo 6 del decreto-legge dispone un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico istituito allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum; la sperimentazione è finalizzata in primo luogo a garantire il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti;

    ricordato che nella seduta del 14 giugno 2022 è stato approvato all'unanimità dalla Giunta per le elezioni il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»; in tale ambito è emersa in particolare l'esigenza di dare agli elettori residenti all'estero la possibilità di generare tramite SPID il proprio certificato elettorale contenente un codice a barre bidimensionale (QR code) in modo da permettere al seggio – in fase di apertura del plico elettorale – di accertare celermente la titolarità del diritto di voto; in subordine, prevedere che tale QR code sia inviato all'elettore in forma cartacea dalle competenti sedi consolari. In tale sede è emersa altresì l'opportunità di prevedere che sulla busta esterna contenente il materiale elettorale sia apposto un codice (a barre o QR code), che consenta di tracciare in ogni momento il plico stesso, salvaguardando al contempo la segretezza del voto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire tempestivamente, sia nel quadro della sperimentazione delle modalità di voto in via digitale per i cittadini residenti all'estero in vista delle elezioni politiche del 2023 sia nell'ambito della disciplina prevista dall'articolo 12 della legge n. 459 del 2001 in materia di identificazione dell'elettore con modalità digitale, con particolare riguardo ai suddetti profili procedurali volti a valorizzare l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code), anche al fine di consentire al seggio elettorale – in fase di apertura del plico elettorale – di accertare celermente la titolarità del diritto di voto.
9/3591-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Giachetti, Siragusa.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum;

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 7, disposizioni in materia di voto dei Cittadini italiani residenti all'estero;

    durante l'esame del provvedimento sono emerse diverse criticità inerenti le fasi del voto degli Italiani all'estero e, in particolare, con riferimento all'elettorato passivo e attivo, al sistema elettorale, alle circoscrizioni, alle modalità di voto, all'organizzazione del procedimento elettorale, anche rispetto agli aspetti logistici e alla digitalizzazione alla parità di genere e, infine, ai connessi profili delle dichiarazioni patrimoniali, dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità dei candidati all'estero;

    tali questioni sono anche emerse, in maniera approfondita, durante la recente indagine conoscitiva deliberata dalla Giunta delle elezioni della Camera dei deputati nella seduta del 6 aprile 2022, sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini Italiani residenti all'estero»;

    in quasi vent'anni il numero degli aventi diritto al voto nella circoscrizione Estero è più che raddoppiata, passando da circa 2,3 milioni del 2003 a circa 5 milioni di corpo elettorale per la consultazione referendaria. L'aumento del numero degli elettori nella circoscrizione Estero rappresenta la principale causa di criticità del sistema ed è direttamente collegata ai requisiti per la concessione e la trasmissione della Cittadinanza italiana;

    la seconda criticità principale è, poi, rappresentata dal sistema di voto attuale che è basato sul voto per corrispondenza che, da un lato, mette particolarmente sotto stress la nostra rete consolare e, dall'altro, ha costi economici importanti. Per il referendum si è stimata una spesa di circa 31,4 milioni di euro;

    in aggiunta, come dimostrato da numerose inchieste e verifiche effettuate in questi anni, anche i principi costituzionali di segretezza e personalità del voto sono messi a dura prova dal sistema di voto postale che non garantisce l'effettiva consegna del plico al votante, così come non si ha certezza che sia stato effettivamente lui a esercitare il diritto;

    sarebbe, dunque, opportuno valutare le diverse alternative che sono state fin qui prospettate al voto per posta, ovvero l'inversione dell'opzione; il voto in presenza presso le sedi all'estero; il voto elettronico;

    particolarmente critico è, poi, il procedimento di identificazione degli elettori e di gestione del voto, così come la fase delle operazioni di scrutinio;

    ad opinione dei firmatari del presente atto di indirizzo, il riconoscimento del diritto di voto degli italiani all'estero è un'importante conquista per i nostri cittadini, e come tale va tutelato; tuttavia, non possono essere rimandati i correttivi normativi per metterlo in sicurezza, valutando le possibilità che ci mette a disposizione oggi la tecnologia, a partire dalla tracciabilità del voto, dalla velocizzazione dello scrutinio, dalla gestione informatizzata dell'anagrafe dei residenti all'estero,

impegna il Governo

ad assumere, anche attraverso successivi provvedimenti di carattere normativo, iniziative per superare le criticità emerse con riferimento alle norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, tenendo in considerazione le risultanze dell'indagine conoscitiva svoltasi in merito presso la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati.
9/3591-A/4. Alemanno, Melicchio, Siragusa, Amitrano, Bilotti, Ascari, D'Orso.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum;

   premesso che:

    in generale, il testo dispone di una serie di norme che hanno assicurato il regolare svolgimento delle operazioni di votazione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, tenutisi lo scorso 12 giugno 2022, in abbinamento con il primo turno delle elezioni amministrative;

    la legge 7 ottobre 1947, n. 1058, reca una serie di norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali e, in particolare l'articolo 4 reca disposizioni sulla tenuta delle liste elettorali, distinte per uomini e donne;

    tale disposizione non appare pienamente rispettosa dei princìpi costituzionalmente garantiti in relazione all'identità personale e all'eguaglianza tra i sessi, distinti in registri separati tra elettori ed elettrici;

    il cognome della persona costituisce, invece, oggetto di un diritto fondamentale costituzionalmente e convenzionalmente garantito, trovandosi in esso il primo e immediato riscontro della piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale;

    l'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, stabilisce che nelle liste elettorali la donna venga identificata, se coniugata o vedova, anche con il cognome del marito. Il contenuto di tali liste è, poi, trascritto nei «certificati di iscrizione nelle liste elettorali», che costituiscono tuttora lo strumento di partecipazione al voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

    la vigenza di questa norma comporta, come si può facilmente verificare durante lo svolgimento delle tornate elettorali, l'automatico inserimento del cognome del coniuge nei confronti ad esempio delle elettrici che risiedono o momentaneamente si trovano negli altri Paesi dell'Unione europea;

    l'esercizio del diritto di voto, come è noto, è per definizione un atto individuale, «personale ed eguale»; le formazioni sociali cui il cittadino prende parte, inclusa la famiglia, dovrebbero restare al di fuori del seggio elettorale, ove l'elettore è solo chiamato a esprimere un voto libero e segreto;

    sarebbe pertanto, più corretto eliminare la previsione inerente la distinzione delle liste elettorali tra uomini e donne, proponendo, invece, quale criterio per la loro formazione quello dell'ordine alfabetico dei nomi tuttavia, al fine di non disperdere, a meri fini statistici, l'indicazione del genere di coloro che abbiano partecipato al voto, si potrebbe valutare di introdurre accanto alla necessaria indicazione del cognome e del nome, quella del codice fiscale,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative normative tese a riequilibrare il principio dell'uguaglianza tra i sessi, nel rispetto dei princìpi costituzionali, attraverso l'indicazione dell'ordine alfabetico dei nomi, del codice fiscale, procedendo alla soppressione della distinzione per sesso, nonché all'omissione del cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, nella compilazione delle liste elettorali.
9/3591-A/5. Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum;

   premesso che:

    in generale, il testo dispone di una serie di norme che hanno assicurato il regolare svolgimento delle operazioni di votazione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, tenutisi lo scorso 12 giugno 2022, in abbinamento con il primo turno delle elezioni amministrative;

    la legge 7 ottobre 1947, n. 1058, reca una serie di norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali e, in particolare l'articolo 4 reca disposizioni sulla tenuta delle liste elettorali, distinte per uomini e donne;

    tale disposizione non appare pienamente rispettosa dei princìpi costituzionalmente garantiti in relazione all'identità personale e all'eguaglianza tra i sessi, distinti in registri separati tra elettori ed elettrici;

    il cognome della persona costituisce, invece, oggetto di un diritto fondamentale costituzionalmente e convenzionalmente garantito, trovandosi in esso il primo e immediato riscontro della piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale;

    l'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, stabilisce che nelle liste elettorali la donna venga identificata, se coniugata o vedova, anche con il cognome del marito. Il contenuto di tali liste è, poi, trascritto nei «certificati di iscrizione nelle liste elettorali», che costituiscono tuttora lo strumento di partecipazione al voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

    la vigenza di questa norma comporta, come si può facilmente verificare durante lo svolgimento delle tornate elettorali, l'automatico inserimento del cognome del coniuge nei confronti ad esempio delle elettrici che risiedono o momentaneamente si trovano negli altri Paesi dell'Unione europea;

    l'esercizio del diritto di voto, come è noto, è per definizione un atto individuale, «personale ed eguale»; le formazioni sociali cui il cittadino prende parte, inclusa la famiglia, dovrebbero restare al di fuori del seggio elettorale, ove l'elettore è solo chiamato a esprimere un voto libero e segreto;

    sarebbe pertanto, più corretto eliminare la previsione inerente la distinzione delle liste elettorali tra uomini e donne, proponendo, invece, quale criterio per la loro formazione quello dell'ordine alfabetico dei nomi tuttavia, al fine di non disperdere, a meri fini statistici, l'indicazione del genere di coloro che abbiano partecipato al voto, si potrebbe valutare di introdurre accanto alla necessaria indicazione del cognome e del nome, quella del codice fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative normative tese a riequilibrare il principio dell'uguaglianza tra i sessi, nel rispetto dei princìpi costituzionali, attraverso l'indicazione dell'ordine alfabetico dei nomi, procedendo alla soppressione della distinzione per sesso, nonché all'omissione del cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, nella compilazione delle liste elettorali.
9/3591-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione del 4 maggio 2022, n. 41, reca disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum ex articolo 75 della Costituzione, introducendo una serie di norme a carattere d'urgenza che hanno assicurato la regolarità delle operazioni di voto, tenutesi lo scorso 12 giugno 2022, in abbinamento con il primo turno delle elezioni amministrative;

    l'articolo 6-bis, introdotto con un emendamento nel corso dell'esame in commissione Affari costituzionali, prevede alcune disposizioni concernenti lo svolgimento delle prossime elezioni politiche;

    in mancanza di una riforma dell'attuale sistema elettorale, le elezioni politiche si svolgeranno in vigenza della legge 3 novembre 2017, n. 165, cosiddetto Rosatellum, che in parte è stata oggetto di modifica per recepire le conseguenze derivanti dal taglio del numero dei parlamentari voluto dai cittadini attraverso il referendum del 2020, ma che prevede l'assegnazione dei seggi attraverso un sistema misto, proporzionale per circa i due terzi e maggioritario per un terzo;

    l'attuale legge, peraltro, non consente di indicare alcuna preferenza nella scelta dei candidati nel listino proporzionale, né di effettuare il voto disgiunto, ovvero votare per un partito e un candidato di differenti schieramenti, comprimendo così di gran lunga la possibilità dei cittadini italiani di esercitare con pienezza e libertà il diritto di voto,

impegna il Governo

ad emanare, entro la fine della XVIII Legislatura, una legge elettorale che consenta al cittadino di eleggere il proprio rappresentante, esprimendo la preferenza nella scelta del candidato.
9/3591-A/6. Sodano.


   La Camera,

   premesso che:

    il procedimento del sistema elettorale è ampio e complesso, soprattutto considerando che ciascuno Stato membro adotta i propri sistemi a livello locale: gli attori che vi partecipano sono dunque numerosi e assai variegati quanto a tipologia, ruolo e struttura; e i sistemi ICT coinvolti, pur quando non direttamente impiegati per la votazione in sé, gestiscono comunque fasi cruciali del delicato processo;

    il pericolo non è tanto quello di un attacco cibernetico al processo di voto in sé, evento realisticamente poco applicabile dato che allo stato attuale le elezioni in Europa non sono generalmente gestite mediante un vero e proprio sistema di voto elettronico; ciò che soprattutto si teme sono attacchi non solo tecnici ma anche di altra natura;

    tuttavia, sul fronte più tecnologico si temono invece attacchi diretti o indiretti verso i sistemi elaborativi di supporto alle fasi di presentazione e scelta dei candidati o di validazione degli elettori; verso quelli impiegati nella gestione delle fasi di scrutinio e conteggio dei voti; verso quelli che gestiscono la trasmissione dei voti ai centri di raccolta ed elaborazione; verso quelli delle istituzioni responsabili della compilazione e diffusione dei risultati ufficiali; e infine verso quelli dei media che seguono l'evento sia durante il voto, effettuando poll e sondaggi, sia dopo, contribuendo a diffondere i risultati ufficiali,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a garantire un aumento delle risorse a disposizione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per il contrasto agli attacchi diretti o indiretti ai processi elettorali.
9/3591-A/7.Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il procedimento del sistema elettorale è ampio e complesso, soprattutto considerando che ciascuno Stato membro adotta i propri sistemi a livello locale: gli attori che vi partecipano sono dunque numerosi e assai variegati quanto a tipologia, ruolo e struttura; e i sistemi ICT coinvolti, pur quando non direttamente impiegati per la votazione in sé, gestiscono comunque fasi cruciali del delicato processo;

    il pericolo non è tanto quello di un attacco cibernetico al processo di voto in sé, evento realisticamente poco applicabile dato che allo stato attuale le elezioni in Europa non sono generalmente gestite mediante un vero e proprio sistema di voto elettronico; ciò che soprattutto si teme sono attacchi non solo tecnici ma anche di altra natura;

    tuttavia, sul fronte più tecnologico si temono invece attacchi diretti o indiretti verso i sistemi elaborativi di supporto alle fasi di presentazione e scelta dei candidati o di validazione degli elettori; verso quelli impiegati nella gestione delle fasi di scrutinio e conteggio dei voti; verso quelli che gestiscono la trasmissione dei voti ai centri di raccolta ed elaborazione; verso quelli delle istituzioni responsabili della compilazione e diffusione dei risultati ufficiali; e infine verso quelli dei media che seguono l'evento sia durante il voto, effettuando poll e sondaggi, sia dopo, contribuendo a diffondere i risultati ufficiali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire un aumento delle risorse a disposizione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per il contrasto agli attacchi diretti o indiretti ai processi elettorali, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica.
9/3591-A/7.(Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto;

    la discussione del testo in esame successivamente allo svolgimento delle elezioni amministrative e dei referendum tenutisi in data 12 giugno 2022 ridimensiona notevolmente la portata dell'azione legislativa parlamentare;

    le pratiche propedeutiche allo svolgimento e gestione delle consultazioni elettorali comporta costi ed oneri amministrativi ingenti per i comuni, particolarmente onerosi nel caso dei piccoli comuni;

    lo svolgimento dei referendum di iniziativa popolare, come noto, prevede che il quesito sia considerato valido ed applicabile unicamente al raggiungimento di un numero minimo di elettori nel corso della tornata di riferimento, pena la nullità del quesito;

    questo implica che senza il raggiungimento del quorum costitutivo, il quesito referendario non è preso in considerazione ed il relativo materiale utilizzato per il concreto svolgimento delle consultazioni elettorali non assume gli stessi caratteri di rilevanza ricoperti nel caso di altri tipi di consultazioni elettorali;

    i piccoli comuni sono sottoposti a vari oneri amministrativi e burocratici per la tenuta delle consultazioni elettorali alla pari di comuni con macchine amministrative di più grandi dimensioni;

    è necessario disporre radicali misure di semplificazione per ridurre gli oneri gestionali in capo ai piccoli comuni nell'ambito delle consultazioni elettorali, con il duplice obiettivo di contenere i costi ed agevolare i processi,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito di future consultazioni elettorali, con particolare riferimento alle consultazioni referendarie ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, misure di riduzione degli oneri gestionali delle consultazioni stesse nonché di contenimento dei costi di gestione delle pratiche di smaltimento del materiale nelle fasi successive alle procedure di voto, in particolar modo per i quesiti referendari, come delineato in premessa.
9/3591-A/8. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto;

    la discussione del testo in esame successivamente allo svolgimento delle elezioni amministrative e dei referendum tenutisi in data 12 giugno 2022 ridimensiona notevolmente la portata dell'azione legislativa parlamentare;

    le pratiche propedeutiche allo svolgimento e gestione delle consultazioni elettorali comporta costi ed oneri amministrativi ingenti per i comuni, particolarmente onerosi nel caso dei piccoli comuni;

    lo svolgimento dei referendum di iniziativa popolare, come noto, prevede che il quesito sia considerato valido ed applicabile unicamente al raggiungimento di un numero minimo di elettori nel corso della tornata di riferimento, pena la nullità del quesito;

    questo implica che senza il raggiungimento del quorum costitutivo, il quesito referendario non è preso in considerazione ed il relativo materiale utilizzato per il concreto svolgimento delle consultazioni elettorali non assume gli stessi caratteri di rilevanza ricoperti nel caso di altri tipi di consultazioni elettorali;

    i piccoli comuni sono sottoposti a vari oneri amministrativi e burocratici per la tenuta delle consultazioni elettorali alla pari di comuni con macchine amministrative di più grandi dimensioni;

    è necessario disporre radicali misure di semplificazione per ridurre gli oneri gestionali in capo ai piccoli comuni nell'ambito delle consultazioni elettorali, con il duplice obiettivo di contenere i costi ed agevolare i processi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito di future consultazioni elettorali, con particolare riferimento alle consultazioni referendarie ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, misure di riduzione degli oneri gestionali delle consultazioni stesse nonché di contenimento dei costi di gestione delle pratiche di smaltimento del materiale nelle fasi successive alle procedure di voto, in particolar modo per i quesiti referendari, come delineato in premessa.
9/3591-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto»

   premesso che:

    il provvedimento in esame appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla duplice ratio di assicurare, per un verso, lo svolgimento delle elezioni amministrative e dei referendum con modalità idonee a garantire il necessario distanziamento sociale e la prevenzione dei rischi del contagio da COVID-19 e, per un altro, di prevedere nuove modalità operative, precauzionali e di sicurezza, da osservare ai fini della raccolta del voto;

    l'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, esclusivamente per le prossime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature per partiti o gruppi politici che rispettano alcune condizioni;

    in occasione dell'ultima consultazione referendaria la raccolta delle firme per il deposito dei quesiti presso la Consulta è stata effettuata tramite identità digitale (SPID) e carta d'identità elettronica,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, norme per consentire la modalità di raccolta delle sottoscrizioni, ai soggetti non esentati ai sensi dell'articolo 6-bis, per la presentazione delle liste alle prossime elezioni legislative, tramite identità digitale (SPID) e carta d'identità elettronica.
9/3591-A/9. Romaniello, Dori, Menga, Paolo Nicolò Romano, Siragusa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca diverse disposizioni, in parte superate per effetto delle consultazioni referendarie del 2022 già concluse, in parte ancora applicabili in quanto afferenti al secondo turno delle elezioni amministrative e alle prossime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    a tal proposito occorre evidenziare che l'ipotesi sostenuta da deputati e senatori di diversi gruppi politici, di posticipare il voto per le prossime elezioni politiche, portandolo a maggio 2023, rappresenta un evento singolare e inopportuno. Il possibile slittamento del voto delle elezioni politiche, dovuto allo scioglimento delle Camere a ridosso della scadenza naturale della legislatura, non trova giustificazione alcuna;

    la legislatura in corso ha avuto inizio il 23 marzo 2018 con la prima seduta della Camera dei deputati e del Senato, le cui composizioni sono state determinate dai risultati delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, lo scioglimento delle Camere è avvenuto il 28 dicembre 2017, dopo l'approvazione della legge di bilancio, anche al fine di contenere i tempi relativi all'insediamento delle nuove Camere e la formazione del nuovo Governo. Altro precedente è costituito dalla XVI legislatura, con lo scioglimento delle Camere avvenuto il 22 dicembre 2012;

    allo stato attuale sono presenti tutte le condizioni che ci consentono, non solo di rispettare la prassi parlamentare delle ultime legislature, ma soprattutto di andare al voto non oltre la fine della legislatura e le condizioni per auspicare che lo svolgimento delle elezioni politiche avvenga prima possibile;

    è di tutta evidenza che, allungare la data delle elezioni politiche è un'ipotesi insensata, anche considerando che l'insediamento del nuovo Parlamento, con la prevista riduzione del numero dei parlamentari, costituisce di per sé un risparmio economico considerevole,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative e le azioni di competenza al fine di creare le condizioni affinché, ferme restando le prerogative del Presidente della Repubblica, le prossime elezioni politiche si svolgano entro il 23 marzo 2023, scadenza naturale, senza ulteriori proroghe.
9/3591-A/10. Prisco, Lollobrigida, Montaruli.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto;

    come noto, nell'ambito delle consultazioni elettorali relative alle elezioni amministrative di domenica 12 giugno 2022, in alcuni comuni italiani sono state rappresentate forti difficoltà nel reperire Presidenti di seggio e scrutatori in numerosi seggi, sia a causa di rinunce a ridosso della consultazione elettorale medesima, che a causa di una concreta difficoltà nel trovare dei sostituti;

    tale problematica ha concretamente impedito la costituzione di numerose sezioni elettorali, impedendo a moltissimi cittadini di esercitare il proprio diritto di voto, salvo interventi straordinari in capo al Ministero dell'interno;

    l'attività di Presidente di seggio, così come l'attività di controllo ed accompagnamento delle procedure propedeutiche allo svolgimento delle consultazioni elettorali, sono onerose ed implicano l'assunzione di importanti responsabilità in capo ai soggetti coinvolti;

    se al contempo le procedure di controllo e organizzazione del voto sono onerose, complesse e talvolta non retribuite in modo adeguato allo sforzo richiesto, è anche vero che il meccanismo sanzionatorio attualmente in vigore non è stato in grado di fungere da deterrente per impedire i disagi verificatosi contestualmente alla tornata elettorale del 12 giugno 2022,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito di future consultazioni elettorali, ed in attuazione delle disposizioni di cui al testo in esame, tutte le necessarie iniziative per semplificare le procedure materialmente condotte nell'ambito delle sezioni elettorali per lo svolgimento delle procedure di voto, nonché ad ammodernare l'impianto sanzionatorio in modo tale da scongiurare disagi relativamente alla costituzione delle sezioni elettorali ed all'esercizio del diritto di voto quale come nel caso delineato in premessa.
9/3591-A/11. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il corretto funzionamento e controllo delle operazioni di voto, all'interno del nostro ordinamento, è un importante adempimento affidato al Ministero dell'interno che, per il tramite delle Prefetture – Uffici Territoriali di Governo, coordina le Commissioni elettorali circondariali, a loro volta suddivise in più Sottocommissioni elettorali competenti per territorio, sino a coinvolgere gli enti locali con le rispettive Commissioni elettorali comunali nonché i responsabili degli uffici elettorali comunali e, dunque, i componenti degli uffici di sezione: Presidenti di seggio, segretari e scrutatori;

    questi ultimi, a differenza di tutti gli altri soggetti sopra richiamati sono privati cittadini in possesso di particolari requisiti anagrafici e di studio previsti dalla normativa vigente in materia che non necessariamente appartengono ad una pubblica amministrazione ma che, volontariamente e nei modi e termini previsti dalla normativa di riferimento, abbiano presentato al Comune di residenza formale istanza per l'iscrizione all'albo dei presidenti di seggio ovvero all'albo degli scrutatori comunali;

    i predetti albi e le relative nomine per la formazione degli uffici elettorali di sezione sono rispettivamente gestiti dal Distretto della Corte d'appello territorialmente competente per quanto riguarda la nomina dei Presidenti di seggio e dalla Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori. I segretari sono scelti dai Presidenti degli uffici elettorali di sezione, purché siano in possesso di idoneo titolo di studio ed iscritti nelle liste elettorali del comune presso il quale intendano ricoprire tale ufficio;

    la consultazione elettorale coinvolge il predetto personale non solo durante le operazioni di espressione del voto strettamente intese, ma richiede una fase preparativa per l'allestimento seggi e vidimazione delle schede elettorali ed una delicata fase successiva di scrutinio e compilazione verbali;

    le retribuzioni previste per il personale degli uffici elettorali di sezione sono stabilite dalla legge, prevedendo un limite minimo ed aumentandolo proporzionalmente in occasione di una o più elezioni contestuali;

    accade che, nonostante gli innumerevoli tentavi di sostituzione di Presidenti di seggio e scrutatori, vi siano così tante rinunce a tal punto da giungere al momento dell'apertura dei seggi senza che l'ufficio elettorale sezionale sia insediato, pregiudicando le operazioni di voto;

    anche durante l'ultima tornata elettorale, avvenuta domenica 12 giugno 2022, in occasione delle elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale e, contestualmente, per la votazione di cinque quesiti referendari, si sono verificate massicce defezioni da parte di Presidenti di seggio e scrutatori;

    il caso emblematico è avvenuto a Palermo dove, a causa del mancato insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, le operazioni di voto sono iniziate con numerose ore di ritardo;

    la normativa sul reddito di cittadinanza prevede che il percettore svolga mansioni di pubblica utilità,

impegna il Governo

ad attivarsi tempestivamente affinché i percettori del reddito di cittadinanza, purché in possesso dei requisiti anagrafici e di idoneo titolo di studio previsto dalla normativa vigente in materia, siano gratuitamente obbligati, in caso di necessità per la composizione regolare dei seggi a seguito di defezioni, ad assumere le funzioni di Presidente di seggio o scrutatore in occasione di consultazioni elettorali.
9/3591-A/12. Montaruli, Lollobrigida, Prisco.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso di esame del disegno di legge di conversione del decreto 4 maggio 2022, n. 41 è stata approvata in sede di Commissione una prima modifica alla disciplina dell'esenzione delle firme per le elezioni politiche, in modo da tenere presenti criteri ulteriori e più recenti rispetto alla trasformazione dei voti in seggi operata dal sistema elettorale per le elezioni 2018 e tenuto conto che esistono nell'ordinamento altri criteri oggettivabili per una motivata ulteriore apertura, ossia i risultati delle elezioni europee dell'anno successivo rispetto alle politiche e la partecipazione al meccanismo del due per mille,

impegna il Governo

a valutare attentamente, nel corso dell'esame del progetto di legge sul contenzioso elettorale in corso di esame nelle Commissioni prima e seconda riunite (A.C. 3489), e/o in ogni altro caso di provvedimento in materia, l'apertura all'esenzione nei confronti di partiti o gruppi politici che abbiano presentato candidature alle ultime elezioni (2019) dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni con contrassegno congiunto che ne dimostri l'associazione ad un partito politico europeo e che abbiano conseguito almeno 400.000 voti validi a tali elezioni e abbiano partecipato all'ultima ripartizione del gettito derivante dal 2 per mille.
9/3591-A/13. Ceccanti, Fornaro, Fratoianni, Magi, Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso di esame del disegno di legge di conversione del decreto 4 maggio 2022, n. 41 è stata approvata in sede di Commissione una prima modifica alla disciplina dell'esenzione delle firme per le elezioni politiche, in modo da tenere presenti criteri ulteriori e più recenti rispetto alla trasformazione dei voti in seggi operata dal sistema elettorale per le elezioni 2018 e tenuto conto che esistono nell'ordinamento altri criteri oggettivabili per una motivata ulteriore apertura, ossia i risultati delle elezioni europee dell'anno successivo rispetto alle politiche e la partecipazione al meccanismo del due per mille,

impegna il Governo

a valutare attentamente l'opportunità, nel corso dell'esame del progetto di legge sul contenzioso elettorale in corso di esame nelle Commissioni prima e seconda riunite (A.C. 3489), e/o in ogni altro caso di provvedimento in materia, di aprire all'esenzione nei confronti di partiti o gruppi politici che abbiano presentato candidature alle ultime elezioni (2019) dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni con contrassegno congiunto che ne dimostri l'associazione ad un partito politico europeo e che abbiano conseguito almeno 400.000 voti validi a tali elezioni e abbiano partecipato all'ultima ripartizione del gettito derivante dal 2 per mille.
9/3591-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Ceccanti, Fornaro, Fratoianni, Magi, Dori.


   La Camera,

    in sede di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto»;

   premesso che:

    il provvedimento in esame appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla duplice ratio di assicurare, per un verso, lo svolgimento delle elezioni amministrative e dei referendum con modalità idonee a garantire il necessario distanziamento sociale e la prevenzione dei rischi del contagio da COVID-19 e, per un altro, di prevedere nuove modalità operative, precauzionali e di sicurezza, da osservare ai fini della raccolta del voto;

    in occasione di importanti votazioni popolari, soprattutto nel caso di strumenti di democrazia diretta, occorre che l'informazione dei cittadini sia all'altezza delle loro responsabilità e sia in grado di mettere ciascuno nelle condizioni di compiere la scelta più consapevole;

    nel corso della 70a sessione plenaria (Venezia, 16-17 marzo 2007) la Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, nota come Commissione di Venezia, ha adottato il «Codice di buona condotta sui referendum», il quale, tra le altre cose, prevede la predisposizione di materiale al fine di informare il cittadino circa i procedimenti referendari e i relativi quesiti da sottoporre a voto popolare, sul modello di quanto avviene in Svizzera,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, norme per consentire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, che in occasione di ogni consultazione referendaria il Ministero dell'interno predisponga un opuscolo informativo, in formato cartaceo e digitale, contenente una descrizione neutrale ed imparziale del quadro normativo di riferimento, nonché le posizioni dei comitati promotori rispetto alle ragioni del si e del no.
9/3591-A/14. Siragusa, Dori, Menga, Romaniello, Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,

   premesso che:

    nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2022, è stato pubblicato il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto»;

    tale provvedimento interviene anche sul decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»;

    il succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1952, al comma 1 dell'articolo 18-bis, disciplina le modalità di presentazione delle dichiarazioni per le candidature alla Camera dei deputati, con particolare riferimento al numero di sottoscrizioni previste, indicando, a tal proposito, una soglia minima (1.500) e una soglia massima (2.000);

    emerge l'esigenza di modificare la normativa vigente in materni di presentazione delle candidature alla Camera dei deputati, riducendo ad un terzo il numero di sottoscrizioni previste, nell'ottica di una semplificazione del procedimento elettorale e dell'apertura verso una maggiore partecipazione democratica,

impegna il Governo

a modificare, già nel provvedimento in corso di approvazione o comunque nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza, la normativa relativa alla sottoscrizione delle liste di candidati per la Camera dei deputati, al fine di semplificare la procedura prevista e favorire la massima partecipazione democratica in condizioni di uguaglianza.
9/3591-A/15. Forciniti, Colletti.


   La Camera,

   premesso che:

    è fondamentale conciliare e coordinare i due opposti interessi pubblici che vengono in rilievo nell'ambito del procedimento elettorale, nella peculiare fase di ammissione delle liste: da un lato, quello alla più ampia partecipazione possibile alla competizione elettorale che è considerata un elemento indefettibile di democraticità del sistema, e, dall'altro, quello strumentale al primo, della semplificazione delle modalità di presentazione delle liste dei candidati;

    l'esonero dall'obbligo della raccolta delle firme di presentazione che costituisce lo strumento concreto per assicurare il contemperamento dei predetti interessi è così ancorato al verificarsi di determinati presupposti di fatto, dai quali può presumersi la sussistenza di adeguati indizi di rappresentatività o di radicamento politico e sociale delle liste dei candidati che intendessero partecipare alla competizione elettorale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire ai gruppi che siano presenti in uno dei due rami del Parlamento, al momento dello scioglimento delle Camere, di essere esentati dalla raccolta delle firme per presentare le liste o di avere riduzioni nei numeri delle firme necessarie.
9/3591-A/16. Silli, Gagliardi.


   La Camera

   premesso che,

    è fondamentale conciliare e coordinare i due opposti interessi pubblici che vengono in rilievo nell'ambito del procedimento elettorale, nella peculiare fase di ammissione delle liste: da un lato, quello alla più ampia partecipazione possibile alla competizione elettorale che è considerata un elemento indefettibile di democraticità del sistema, e, dall'altro, quello, strumentale al primo, della semplificazione delle modalità di presentazione delle liste dei candidati;

    l'esonero dall'obbligo della raccolta delle firme di presentazione che costituisce lo strumento concreto per assicurare il contemperamento dei predetti interessi è così ancorato al verificarsi di determinati presupposti di fatto, dai quali può presumersi la sussistenza di adeguati indizi di rappresentatività o di radicamento politico e sociale delle liste dei candidati che intendessero partecipare alla competizione elettorale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire ai gruppi che siano presenti in uno dei due rami del Parlamento, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, di essere esentati dalla raccolta delle firme per presentare le liste o di avere riduzioni nei numeri delle firme necessarie.
9/3591-A/17. D'Ettore, Silli, Gagliardi.