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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 21 giugno 2022

NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 23 E DEL 24 GIUGNO 2022

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 23 e del 24 giugno 2022

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore e 27 minuti.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 5 minuti 5 minuti
Gruppi 2 ore e 7 minuti
(discussione)
1 ora e 40 minuti
(dichiarazioni di voto)
MoVimento 5 Stelle 17 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 16 minuti 10 minuti
Partito Democratico 13 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 12 minuti 10 minuti
Fratelli d'Italia 18 minuti 10 minuti
Italia Viva 8 minuti 10 minuti
Coraggio Italia 8 minuti 10 minuti
Liberi e Uguali 7 minuti 10 minuti
Misto: 28 minuti 20 minuti
  Alternativa 8 minuti 4 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti 3 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 3 minuti 3 minuti
  Centro Democratico 2 minuti 2 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 4 minuti 2 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 2 minuti 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 4 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 21 giugno 2022.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Berlinghieri, Boldrini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Centemero, Cimino, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Orso, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ehm, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Frailis, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Marzana, Melilli, Migliore, Minardo, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Perconti, Polidori, Rampelli, Ribolla, Rizzetto, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rossi, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Terzoni, Vietina, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Berlinghieri, Boldrini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Orso, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Frailis, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Marzana, Melilli, Migliore, Minardo, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Perconti, Polidori, Rampelli, Ribolla, Rizzetto, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rossi, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tateo, Terzoni, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Zanettin, Zoffili.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 1092, d'iniziativa della deputata QUARTAPELLE PROCOPIO, ha assunto il seguente titolo: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016; b) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007; d) Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013; g) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006; h) Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016; i) Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007».

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   V Commissione (Bilancio e Tesoro):

  NITTI e LATTANZIO: «Modifiche all'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di destinazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle associazioni culturali» (3196) Parere delle Commissioni I e VII.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali)

  VIGNAROLI ed altri: «Norme relative alla cessazione della produzione e dell'impiego delle sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche» (3603) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 20 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 13/2022 del 1°-16 giugno 2022, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente il Fondo salva-opere.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 582).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 20 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, riferiti all'anno 2020 (Doc. CLX, n. 4).

  Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 giugno 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il recupero e la confisca dei beni (COM(2022) 245 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 246 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso una direttiva sulle sanzioni penali per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (COM(2022) 249 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 249 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno in merito all'adozione del regolamento rivisto concernente il personale di navigazione sul Reno (RPN) (COM(2022) 290 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 290 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (rifusione) (COM(2022) 650 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 650 final – Annexes 1 to 2) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 650 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione) (COM(2022) 655 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 655 final – Annexes 1 to 2) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 655 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, a tutela dei consumatori in relazione alle condizioni di erogazione del servizio da parte del gruppo Dazn – 3-03031, 3-03032; 3-03033

A)

   CASU, GARIGLIO, BRUNO BOSSIO, ANDREA ROMANO, DEL BASSO DE CARO, PIZZETTI, CANTINI e PRESTIPINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. — Per sapere – premesso che:

   Dazn group, controllata da Access industries, è uno dei leader mondiali nello streaming a pagamento di contenuti sportivi, sia in diretta che on demand;

   è presente in oltre 200 Paesi e, tra gli eventi sportivi che offre, c'è tutta la Serie A Tim, la Serie Bkt, la Uefa Europa league, la Uefa Conference league, La Liga, Fa Cup, Carabao Cup, Copa libertadores, Copa sudamericana, MotoGP, Moto2 e Moto, i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e altro;

   nel marzo 2021, con un'offerta di 840 milioni di euro a stagione, si è aggiudicata i diritti per tutte le partite di campionato di Serie A, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con altro operatore, per il triennio 2021-2024 in partnership con Tim;

   stando a quanto si apprende da numerose testate giornalistiche, a partire da metà dicembre 2021 non sarà più possibile utilizzare due utenze con un unico abbonamento, così come previsto dal punto 8.3 delle condizioni di utilizzo della piattaforma, e agli utenti abbonati sarà garantito il diritto di recesso, entro 30 giorni;

   tale decisione, non prevista dalle condizioni generali di contratto, potrebbe arrecare notevole pregiudizio nella fruizione del servizio e sta, pertanto, generando in centinaia di migliaia di tifosi e appassionati molte critiche e preoccupazioni;

   nei mesi scorsi, a causa di continui malfunzionamenti e ripetuti disservizi della piattaforma, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha comunicato di aver avviato un'istruttoria per «definire i parametri di qualità dei servizi di trasmissione», nonché «le soglie ed i criteri per la quantificazione e la corresponsione di indennizzi nei confronti degli utenti a fronte dei disagi subiti»;

   il 22 settembre 2021, la Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni ha approvato una risoluzione proposta dalla Presidente e sottoscritta dai componenti dei gruppi parlamentari, che impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di competenza, anche normative, volte ad assicurare che Dazn e tutti gli altri operatori che offrono servizi analoghi garantiscano agli utenti piena tutela in materia di trasparenza, informazione, indennizzi, reclami e assistenza tecnica, a valutare l'opportunità di un rafforzamento dei poteri conferiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a prescrivere alle piattaforme e agli operatori di individuare modalità di trasmissione dei contenuti audiovisivi idonee al miglioramento della qualità del servizio al cliente finale –:

   alla luce dei fatti esposti in premessa, quali iniziative il Governo intenda assumere, per quanto di competenza, anche sul piano normativo, al fine di tutelare gli interessi di milioni di tifosi.
(3-03031)


   LACARRA e CASU. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   Dazn è un servizio a pagamento di video streaming online, sia in diretta che on demand, di eventi sportivi fondato a Londra nel 2015;

   la piattaforma è disponibile in Italia dal 1° luglio 2018 e operativa dalla stagione calcistica 2018-2019, trasmettendo in esclusiva tutte le partite della serie B di calcio, 3 partite per turno della Serie A e un certo numero di altri eventi calcistici e sportivi;

   il 26 marzo 2021, Dazn si è aggiudicata i diritti per la trasmissione di tutte le 380 partite stagionali del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024, di cui 266 in esclusiva e 114 in condivisione con Sky. Sempre dalla corrente stagione 2021-2022, non in esclusiva, l'emittente trasmette gli incontri dell'Europa league e alcune partite della Conference league organizzati dalla Uefa;

   il calcio ha un seguito di milioni di persone nel nostro Paese, è praticato da oltre 1,4 milioni di cittadini e rappresenta un elemento caratterizzante della cultura e dell'identità nazionale;

   a differenza di altri competitor, Dazn non è una piattaforma televisiva tradizionale, ma, come detto, trasmette i suoi contenuti in streaming. Ciò implica rilevanti criticità che attengono alle possibilità di accesso ai servizi e alla capacità di fruizione dei prodotti video venduti;

   in particolare, gli utenti che acquistano l'abbonamento Dazn sono anche obbligati a dotarsi di un televisore (cosiddetta smart tv) ovvero di un decoder di ultima generazione, senza il quale l'accesso ai contenuti può avvenire solo mediante altri dispositivi come computer, pc o smartphone;

   come segnalato in una precedente interrogazione (n. 5-06731), soprattutto nelle prime giornate di campionato, la trasmissione delle partite di serie A ha subito rallentamenti e interruzioni anche prolungate, impedendo agli abbonati di fruire di un servizio a pagamento;

   in data odierna si apprende da articoli di stampa della volontà di Dazn di privare gli utenti della possibilità di collegare due utenze al medesimo abbonamento e di vedere contemporaneamente lo stesso contenuto sulla piattaforma, malgrado il punto 8.3. delle condizioni di utilizzo sulla cui base gli utenti hanno sottoscritto l'abbonamento, disponga testualmente che quest'ultimo «dà diritto all'utilizzo del Servizio Dazn su un massimo di due dispositivi contemporaneamente»;

   la decisione di Dazn, ancora non smentita, avrebbe efficacia a partire da dicembre 2021 –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se, per quanto di competenza, non intenda assumere iniziative normative volte a evitare quello che all'interrogante appare un inaccettabile pregiudizio a danno di milioni di utenti.
(3-03032)


   BELOTTI, DONINA, FURGIUELE, FOGLIANI, MACCANTI e TOMBOLATO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   Dazn è un servizio di streaming on line di eventi sportivi, attivo in Italia dal 1° luglio 2018, con sede principale nel Regno Unito;

   il 26 marzo 2021, all'esito della procedura di assegnazione dei diritti tv della Lega Serie A per il triennio 2021-2024, Dazn è risultato aggiudicatario per una cifra di 840 milioni di euro a stagione; il passaggio alla trasmissione in streaming degli eventi sportivi comporterà una forte pressione sul traffico internet, rischiando di impattare il regolare funzionamento delle reti degli operatori di telecomunicazioni. Il problema attualmente è, infatti, rappresentato dal modello di distribuzione centralizzato proposto da Dazn agli operatori, che prevede la distribuzione del segnale da pochi punti di origine – principalmente a Roma e Milano – che risultano quindi lontani dalla maggioranza dei clienti;

   il 24 giugno 2021 il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato un atto di indirizzo finalizzato a evitare fenomeni di congestione della rete, conseguente ai picchi di traffico, che potrebbero verificarsi in corrispondenza della trasmissione simultanea di uno o più eventi calcistici, e a prevenire i disservizi per gli abbonati e contrastare il degrado della qualità del servizio di accesso ad internet per tutti gli utenti;

   l'Autorità, prendendo atto della situazione e dei rischi per tutti gli utenti di internet ha quindi imposto a Dazn una modalità diversa di distribuzione del segnale, ossia un modello distribuito attraverso una cosiddetta «content delivery network», che consenta di minimizzare il ritardo nella fruizione dei contenuti richiesti preservandone la qualità. Mediante l'installazione di server presso un numero di nodi di ciascun operatore il traffico internet generato potrà essere gestito dagli operatori che rafforzeranno la propria capacità sulle tratte di rete più esposte;

   non è al momento noto di quali strumenti possa avvalersi l'Autorità in caso di inadempimenti da parte di Dazn, non essendo stato ancora pubblicato il suddetto atto di indirizzo;

   l'Autorità ha inteso adottare un preventivo provvedimento anche in ragione del fatto che, ad avviso del Consiglio, è necessario vigilare «sulle decisioni e sulle iniziative assunte dalle parti valutandone gli effetti, per i profili di competenza, sulle dinamiche concorrenziali e sulla qualità del servizio, riservandosi di intervenire anche in via d'urgenza, ricorrendone i presupposti, a tutela degli utenti e del mercato»;

   è noto come, a normativa vigente, gli assegnatari di diritti sportivi non sono assoggettati alle disposizioni già previste per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, con riferimento alle condizioni contrattuali, alla qualità del servizio e alle procedure di risoluzione extragiudiziaria delle controversie, nonché a meccanismi di indennizzo in caso di disservizi;

   l'intervento dell'Autorità è, quindi, indicativo della necessità di tutelare gli utenti nei confronti degli operatori della comunicazione che offrono i prodotti audiovisivi oggetto di assegnazione, a prescindere dalla piattaforma utilizzata per la diffusione degli stessi –:

   se il Governo intenda assumere iniziative normative al fine di fornire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i necessari poteri atti ad assicurare il rispetto dell'indicazione formulata, anche al fine di garantire il corretto funzionamento delle reti di comunicazioni elettroniche, tutelando al tempo stesso i consumatori.
(3-03033)


DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE (A.C. 3343-A)

A.C. 3343-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3343-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: per lo Stato con le seguenti: per il bilancio dello Stato;

   All'articolo 10, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nel limite di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023,.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA.

A.C. 3343-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e relativa procedura)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi di cui al presente comma sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, sulla base dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 2 a 8 nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

   a) stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione;

   b) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento:

    1) agli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;

    2) al pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché alla piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

    3) ad un utilizzo efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni;

    4) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;

   c) preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale;

   d) ridurre l'evasione e l'elusione fiscali, anche attraverso la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché mediante il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

   e) garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali;

   f) razionalizzare le sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e la proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che indichi, per ciascuna misura, l'impatto sul gettito e, ove pertinente, l'impatto in termini di tributi locali, e corredati altresì della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1, 6 e 7, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
  5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.
  6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione espressa delle norme incompatibili.
  7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e relativa procedura)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché del diritto dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei principi generali del diritto tributario,.
1.1. (ex 1.61.) Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: derivanti dall'impiego dei fattori di produzione con le seguenti: di lavoro.
1.2. (ex 1.55.) Albano, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: in particolare con la riduzione progressiva della pressione tributaria e contributiva sul lavoro, con l'obiettivo di allinearla alla media UE.
1.3. (ex 1.89.) Trano, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

   2-bis) al riordino e armonizzazione delle disposizioni fiscali contenute nei testi unici e in altre norme dello Stato in un unico Codice tributario;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), dopo le parole: elusione fiscali aggiungere le seguenti: , rendendo più efficiente ed efficace il sistema di valutazione degli adempimenti fiscali in tal senso.
1.4. (ex 1.60.) Osnato, Bignami, Albano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) revisionare e semplificare le modalità di determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), improntandole a parametri di equità che corrispondano all'effettiva capacità reddituale della famiglia;.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di equità familiare e a:

    1) considerare i redditi disponibili al netto delle detrazioni fiscali che su di essi operano;

    2) considerare i redditi dell'anno solare, ovvero, facendo riferimento al momento di inoltro dell'istanza;

    3) escludere, dal patrimonio immobiliare preso a riferimento, l'abitazione principale (prima casa);.
1.5. (ex 1.65.) Bellucci, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , escludendo l'applicazione di modelli impositivi improntati alla progressività continua.
1.6. (ex 1.64.) Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   g) estendere il regime agevolato di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai contribuenti che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 100.000.
1.7. (ex 1.56.) Albano, Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Detrazione del consumo culturale e incentivi alla domanda di cultura)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per garantire l'introduzione della detrazione del consumo culturale nell'ambito del sistema fiscale nazionale, estendendo le detrazioni fiscali delle spese mediche anche alle spese culturali, sull'importo che supera la franchigia di 129,11 euro, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore.
1.01. (ex 1.02.) Mollicone, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure fiscali per la cultura e l'incentivo alla domanda di cultura)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridurre al minimo l'impatto IVA, al pari di quanto già avviene per l'editoria, in tutti i comparti compresi quelli che, invece, oggi sono esenti, per ampliare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di Art bonus, sul credito d'imposta del 65 per cento per le contribuzioni private, al fine di incentivare la filiera culturale e per estendere la detraibilità prevista per le spese mediche e farmaceutiche alle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, acquisto di libri e di opere audio o video, attività formative e di divulgazione, workshop e laboratori, visite guidate.
1.02. (ex 1.03.) Mollicone, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure fiscali per la cultura)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridurre al minimo l'impatto IVA, al pari di quanto già avviene per l'editoria, in tutti i comparti compresi quelli che, invece, oggi sono esenti.
1.03. (ex 1.04.) Mollicone, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure fiscali per il mecenatismo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 in materia di Art bonus, sul credito d'imposta del 65 per cento per le contribuzioni private, all'intera filiera culturale.
1.04. (ex 1.05.) Mollicone, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami.

A.C. 3343-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi:

   a) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi di capitale, nonché distinguendo tra redditi di capitale mobiliare e immobiliare;

   b) mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, previsione di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi, per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui al citato articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi;

   c) revisione dell'IRPEF finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività e a:

    1) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;

    2) ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF;

   d) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela del bene casa, e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera f), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi;

   e) a seguito del riordino di cui alla lettera d), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità per quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

   f) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi con cui è attuata e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta;

   g) attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera c), si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.
  3. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui al comma 1, lettere c) e f), del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi)

  Al comma 1, lettera a), premettere le parole: fermo restando, con riferimento ai regimi cedolari esistenti, il mantenimento della medesima imposta netta attraverso interventi perequativi nella determinazione della base imponibile,.
2.2. (vedi 2.103.) Maniero, Corda, Raduzzi, Trano, Aprile.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: derivanti dall'impiego fino alla fine della lettera con le seguenti: , al fine di assoggettare all'imposta IRPEF ordinaria la somma di tutti i redditi da lavoro, da capitale, da impresa, da rendite immobiliari;.

  Conseguentemente, al medesimo comma,

   sopprimere la lettera b);

   alla lettera f) sostituire le parole da: anche con riferimento fino alla fine della lettera, con le seguenti: al fine di ricondurli in una riforma generale dell'imposizione sui patrimoni personali di qualsiasi natura mobiliare e immobiliare, che preveda una franchigia assoluta di 500.000 euro e a seguire aliquote di tipo progressivo;.
2.1. Fratoianni, Sarli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 aggiungere le seguenti: elevando la soglia relativa ai ricavi conseguiti per avere accesso alla misura del regime forfetario a 150.000 euro annui.
2.3. Lucaselli, Albano, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

   c) revisione dell'IRPEF attraverso l'introduzione di un'aliquota unica per tutti i contribuenti.
2.4. (ex 2.65.) Meloni, Lollobrigida, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: principio di progressività aggiungere le seguenti: , nonché, nel rispetto del principio di eguaglianza, assicurare che non vi sia sperequazione tra i benefici fiscali dei lavoratori dipendenti rispetto ai lavoratori autonomi e, comunque, non a svantaggio di questi ultimi,

  Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) revisione dell'attuale regime forfetario che preveda:

    1) l'eliminazione delle criticità derivanti dall'attuale assetto, che inibisce la crescita dimensionale delle piccole imprese e degli studi associati;

    2) l'estensione del regime forfetario alle forme aggregate, ampliando i benefici fiscali nel caso di partecipazione di giovani e donne;

    3) la possibilità di estendere ai soggetti forfetari la deducibilità ai fini fiscali anche degli oneri da riscatto e ricongiunzione previdenziale.
2.5. (ex 2.60.) Osnato, Bignami, Albano.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) ridurre, eliminare o riformare i regimi fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in conseguenza delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, comunque garantendo la tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;.
2.6. (ex 2.88.) Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , introducendo un correttivo che adegui la tassazione in relazione alla composizione del nucleo familiare.
2.7. (ex 2.87.) Ferro, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    3) creare un'area di non imponibilità IRPEF che consideri la composizione del nucleo familiare e il costo di accrescimento dei figli, dalla loro nascita fino al completamento degli studi o della formazione.
2.8. (ex 2.105.) Albano, Osnato, Bignami.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    3) prevedere la deducibilità dal reddito IRPEF del costo per le procedure giudiziarie nelle quali si agisca a tutela di diritti fondamentali della persona o della famiglia.
2.9. (ex 2.91.) Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

    3) prevedere la detassazione del cinquanta per cento dei redditi ulteriori prodotti dai contribuenti rispetto a quelli dichiarati nell'anno precedente.
2.10. (ex 2.64.) Meloni, Lollobrigida, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: efficienza dell'imposta aggiungere le seguenti: ,incaricando, a tal fine, un apposito organismo tecnico,.
2.12. (ex 2.63.) Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto delle priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.
2.13. (ex 2.56.) Bignami, Osnato, Albano.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) previsione, per i contribuenti che presentano ricavi o compensi di limitato importo, di un regime che comporti il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, con eventuali differenziazioni in ragione del settore economico e del tipo di attività svolta e con eventuale premialità per le nuove attività produttive.
2.14. (ex 2.57.) Bignami, Osnato, Albano.

  Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: anche con riferimento fino alla fine della lettera, con le seguenti: al fine di ricondurli in una riforma generale dell'imposizione sui patrimoni personali di qualsiasi natura mobiliare e immobiliare, che preveda una franchigia assoluta di 500.000 euro e a seguire aliquote di tipo progressivo;.
2.11. Fratoianni, Sarli.

A.C. 3343-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa:

   a) semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

   b) revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

   c) tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: finalizzate fino alla fine della lettera, con le seguenti: al fine di avvicinare i criteri di redazione dei bilanci a fini fiscali a quelli del bilancio a fini civilistici, affinché si riduca la complessità degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese e si favorisca la stabilità delle regole;.
3.1. (ex 3.73.) Trano.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola ammortamenti aggiungere le seguenti: e degli interessi passivi.
3.2. (ex 3.40.) Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) introduzione del carry back in virtù del quale consentire la deducibilità delle perdite maturate in un determinato esercizio non solo dagli esercizi successivi, ma anche dall'esercizio precedente;.
3.3. (ex 3.74.) Trano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi del carattere di strumentalità agli immobili ad uso abitativo per i soggetti titolari di reddito di impresa che detengono i predetti immobili ad uso abitativo e che svolgano come attività prevalente la locazione degli stessi.
3.4. (ex 3.41.) Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   d) revisione delle spese e dei componenti negativi non totalmente deducibili dal reddito d'impresa e dei relativi limiti, al fine di tener conto di più moderne e diffuse modalità di gestione ed organizzazione aziendale.
3.5. (ex 3.39.) Bignami, Osnato, Albano.

A.C. 3343-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

   a) razionalizzazione della struttura dell'IVA, con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote, allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscali e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta;

   b) adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: diverse aliquote, aggiungere le seguenti: evitando che la revisione della composizione dei panieri di beni e servizi in tali ambiti comporti complessivamente un aumento del prelievo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: tassazione indiretta, aggiungere le seguenti: evitando che la revisione della composizione dei panieri di beni e servizi in tali ambiti comporti complessivamente un aumento del prelievo.
4.1. (ex 4.41). Osnato, Bignami, Albano.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche perseguendo le false prestazioni occasionali, attraverso la previsione che l'esercizio dell'attività professionale per gli iscritti ai rispettivi albi sia subordinata all'apertura della partita IVA.
4.2. (ex 4.40). Osnato, Bignami, Albano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) revisione dell'impianto sanzionatorio in un'ottica di rispetto dei principi di proporzionalità e neutralità del tributo, con particolare riguardo alla necessità di evitare una duplicazione del recupero impositivo in presenza di violazioni inidonee ad arrecare un reale pregiudizio agli interessi erariali;.
4.3. (ex 4.53). Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) introduzione di un regime agevolato per le società aderenti alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro che destinino almeno il 20 per cento degli utili a progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale;.
4.4. (ex 4.52.) Caiata, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) eliminazione dei meccanismi di liquidazione dell'IVA che incidono negativamente sulla liquidità delle imprese e non garantiscono il rispetto del principio di neutralità dell'imposta.
4.5. (ex 4.36.) Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   c) in coerenza con i principi enunciati alla lettera b), razionalizzazione del sistema di tassazione sia in sede di detenzione che di trasferimento degli immobili che tenga conto in modo stabile del livello di efficienza energetica dei singoli immobili e conseguente adozione di un sistema premiale per gli immobili con un livello di efficienza energetica maggiore;

   d) estensione del regime ordinario IVA su base opzionale relativamente alla locazione di unità immobiliari residenziali di qualsiasi tipologia, qualora le stesse siano rese da soggetti esercenti attività di impresa e da altri soggetti professionali nell'ambito della loro attività ordinaria prevalente.
4.6. (ex 4.39.) Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   c) coerentemente con i princìpi richiamati nella lettera b) e con la disciplina vigente nei principali Paesi europei, razionalizzazione della tassazione relativa ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricati residenziali nei confronti di soggetti che svolgono come attività prevalente quella di compravendita immobiliare;

   d) previsione di misure di premialità nell'ambito del sistema di tassazione che tengano in considerazione lo svolgimento di lavori di riqualificazione che concorrono al raggiungimento degli obiettivi richiamati nella lettera b), ed effettuati da soggetti professionali che detengono e trasferiscono gli immobili.
4.7. (ex 4.38.) Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) armonizzazione della normativa nazionale a quella comunitaria al fine di revisionare, semplificare e razionalizzare la disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile e tempi di ammortamento relativamente ai beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4.8. (ex 4.37.) Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   c) unificazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, interna e comunitaria, in un unico codice, anche tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
4.9. (ex 4.42.) Osnato, Albano, Bignami.

A.C. 3343-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

  1. Nell'ambito della revisione complessiva dell'imposizione personale sui redditi di cui all'articolo 2, nonché della revisione dell'imposizione sul reddito di impresa di cui all'articolo 3, il Governo è delegato ad attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti.
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della presente legge.
  3. Gli interventi normativi disposti per attuare il graduale superamento dell'IRAP previsto al comma 1 garantiscono in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario e garantiscono altresì gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime. Gli interventi normativi di cui al presente articolo non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

A.C. 3343-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati:

   a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

    1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

    2) i terreni edificabili accatastati come agricoli;

    3) gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

   b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

  2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

   b) prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente e sulla base dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:

    1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;

    2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;

    3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

   c) prevedere, nella consultazione catastale, l'accesso alla banca di dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

   d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

  3. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo sia destinata alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuita ai comuni ove si trovano gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al medesimo comma 1.
  4. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

  Sopprimerlo.
6.1. (ex 6.21.) Maniero, Corda, Raduzzi, Trano, Aprile.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: ovvero la categoria catastale attribuita.
6.2. (ex 6.22.) Maniero, Corda, Raduzzi, Trano, Aprile.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) chiarire e stabilire disposizioni univoche volte a garantire il corretto classamento, confermando l'esclusione dall'assoggettamento dalla rendita catastale degli allestimenti mobili di cui all'articolo 3, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.
6.3. (ex 6.13.) Zucconi.

  Sopprimere il comma 2.
*6.4. (ex 6.23.) Maniero, Corda, Raduzzi, Trano, Aprile.

  Sopprimere il comma 2.
*6.5. (ex 0.6.25.1.) Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: né per altre finalità fiscali.
6.6. (ex 0.6.25.2.) Osnato, Albano, Bignami, Trano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
6.7. (ex 0.6.25.3.) Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 2, lettera b), alinea, sopprimere le parole da: determinata utilizzando fino a: ove necessario,.
6.8. (ex 0.6.25.4.) Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
6.9. (ex 0.6.25.5.) Osnato, Albano, Bignami.

A.C. 3343-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e del riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF:

   a) prevedere la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovraimposta sull'IRPEF la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati, determinati in modo da garantire alle regioni nel loro complesso lo stesso incremento di gettito ora garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale regionale all'IRPEF. La sostituzione deve garantire che con l'applicazione della nuova aliquota di base della sovraimposta le regioni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dalla normativa statale;

   b) prevedere, per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari che, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'addizionale all'IRPEF maggiori di quelle minime, un incremento obbligatorio della sovraimposta calcolato in modo da garantire lo stesso gettito attualmente ricavato dall'applicazione delle aliquote delle addizionali regionali all'IRPEF maggiorate nella misura obbligatoria;

   c) prevedere, per i comuni, che la facoltà di applicare un'addizionale all'IRPEF sia sostituita dalla facoltà di applicare una sovraimposta sull'IRPEF. I limiti alla manovrabilità della sovraimposta comunale sull'IRPEF da parte dei comuni sono determinati in modo da garantire ai comuni nel loro complesso lo stesso incremento di gettito attualmente garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale comunale all'IRPEF;

   d) prevedere che una quota del gettito proveniente dall'applicazione delle imposte sostitutive istituite dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dall'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, lettera b), sia destinata ai comuni e alle regioni sulla base della residenza dei contribuenti, garantendo la neutralità finanziaria tra i vari livelli di governo interessati.

  2. In attuazione dei princìpi del federalismo fiscale, allo scopo di rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono prevedere la revisione dell'attuale riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.
  3. Le revisioni di cui al comma 2 devono avvenire senza oneri per lo Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Principi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e del riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo)

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e da garantire il principio di progressività.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e da garantire il principio di progressività.
7.1. Fratoianni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono, altresì, che gli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa, arte o professione siano esenti dall'imposta municipale propria (IMU).
7.2. (ex 7.12.) Bignami, Osnato, Albano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono, inoltre, che gli immobili strumentali all'esercizio d'impresa, arte o professione siano esenti dall'imposta municipale propria (IMU) entro una determinata soglia di valore catastale soggetto ad imposizione.
7.3. (ex 7.14.) Zucconi, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che la tassazione sugli immobili ad uso turistico ricettivo venga annualmente commisurata all'effettivo tasso di utilizzo degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, da rilevarsi anche mediante i dati che le strutture ricettive trasmettono al Ministero dell'interno ai sensi del comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7.4. (ex 7.13.) Zucconi, Osnato, Albano, Bignami.

  Al comma 3, sostituire le parole: per lo Stato con le seguenti: per il bilancio dello Stato.
7.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico per la revisione delle accise sul carburante: riduzione delle aliquote attualmente previste per le accise sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
7.01. (ex 7.01.) Silvestroni, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il principio e criterio direttivo specifico della riduzione delle spese per il trasferimento di proprietà di auto e motoveicoli, anche attraverso la revisione delle imposte adottate ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7.02. (ex 7.02.) Silvestroni, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione della TARI di cui all'articolo 1, commi da 641 a 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sulla produzione di rifiuti urbani:

   a) imposizione basata sulla reale quantità di rifiuti prodotti sulla base del principio «chi inquina paga», e superamento degli attuali criteri presuntivi;

   b) applicazione delle tariffe relative alle utenze domestiche per le attività produttive che producono rifiuti assimilati a quelli urbani;

   c) individuazione di criteri uniformi per l'applicazione da parte dei comuni di esenzioni e agevolazioni che tengano conto dell'effettivo utilizzo a fini produttivi dei locali e delle aree soggette al tributo.
7.03. (ex 7.03.) Zucconi, Osnato, Albano, Bignami.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta di soggiorno:

   a) riduzione delle soglie attualmente previste e contestuale individuazione di ulteriori punti di prelievo, oltre le strutture ricettive e dalle locazioni brevi, tra le attività che traggono beneficio, direttamente o indirettamente, dall'economia turistica, anche al fine di ricomprendere tra i soggetti imposti coloro che utilizzano i servizi del comune senza pernottarvi;

   b) adozione di una regolamentazione omogenea valida per tutto il Paese, al fine di rivolgere ai turisti ed ai soggetti responsabili del prelievo una comunicazione chiara ed univoca;

   c) destinazione vincolata degli introiti alla realizzazione di interventi in materia di turismo e di accoglienza.
7.04. (ex 7.04.) Zucconi, Osnato, Albano, Bignami.

A.C. 3343-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1 e in particolare quelli indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione:

   a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;

   b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

   c) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del patrimonio informativo aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle informazioni desumibili dall'archivio dei rapporti finanziari,.
8.1. (ex 8.17.) Bignami, Osnato, Albano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire parità di trattamento della posizione creditoria tra l'Agenzia delle entrate-Riscossione e il contribuente in relazione alla quantificazione del dovuto;.
8.2. (ex 8.23.) Rampelli, Osnato, Albano, Bignami.

A.C. 3343-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria, per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, compresi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) organizzare le disposizioni per settori omogenei, ove possibile intervenendo mediante modifiche espresse ai codici o testi unici di settore già vigenti;

   b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

   c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni settore;

   d) aggiornare e semplificare il linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea; evitare rinvii superflui, assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

   e) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

   f) prevedere un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria)

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'emanazione di testi unici volti ad armonizzare il sistema delle detrazioni fiscali per ciascuno di essi.
9.1. (ex 9.13.) Osnato, Bignami, Albano.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) affidare la giustizia tributaria ad una magistratura professionale a tempo pieno i cui giudici sono assunti per concorso pubblico.
9.2. (ex 9.12.) Bignami, Osnato, Albano.

A.C. 3343-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non deve derivare incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente.
  2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri o minori entrate, che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Disposizioni finanziarie)

  Al comma 1, dopo le parole: e non deve derivare, aggiungere le seguenti: per i redditi complessivi inferiori a 50.000 euro e per i patrimoni inferiori a 1.000.000 euro.
10.1. Fratoianni.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nel limite di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023,
10.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 3343-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in titolo, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», ha tra le finalità generali la semplificazione e la razionalizzazione del sistema fiscale;

    il provvedimento, in particolare, prevede specifiche disposizioni finalizzate ad incentivare, agevolare e sostenere le semplificazioni di carattere fiscale, ovvero compilative e dichiarative in capo ai contribuenti;

    il 30 giugno 2022 è, quindi, il primo importante appuntamento per partite IVA, dipendenti e pensionati tenuti ad effettuare il versamento dei saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi;

    nell'attuale contesto di delicatezza economica derivante dalla crisi energetica, cui è seguita una crescita al rialzo del tasso di inflazione, appare pertanto opportuno e necessario sostenere la liquidità di famiglie ed imprese;

    ad esempio, la previsione di proroga dei versamenti fiscali e contributivi può rappresentare una misura a sostegno nell'adempimento delle prossime scadenze fiscali: il rimando del predetto termine sarebbe – oltremodo – a costo zero poiché già precedentemente attuato a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19;

    inoltre, l'eventuale rinvio consentirebbe ai contribuenti e ai professionisti che li assistono di effettuare l'adempimento senza affanni e con la dovuta scrupolosità professionale, al fine di favorire una completa compliance tra fisco e contribuente, nonché razionalizzare il calendario fiscale,

impegna il Governo

a prevedere la proroga al 16 settembre 2022 o – in subordine – al 20 luglio 2022 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, ovvero la possibilità di versamento delle stesse entro la medesima data maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
9/3343-A/1. Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in titolo, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», ha tra le finalità generali la semplificazione e la razionalizzazione del sistema fiscale;

    il provvedimento, in particolare, prevede specifiche disposizioni finalizzate ad incentivare, agevolare e sostenere le semplificazioni di carattere fiscale, ovvero compilative e dichiarative in capo ai contribuenti;

    il 30 giugno 2022 è, quindi, il primo importante appuntamento per partite IVA, dipendenti e pensionati tenuti ad effettuare il versamento dei saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi;

    nell'attuale contesto di delicatezza economica derivante dalla crisi energetica, cui è seguita una crescita al rialzo del tasso di inflazione, appare pertanto opportuno e necessario sostenere la liquidità di famiglie ed imprese;

    ad esempio, la previsione di proroga dei versamenti fiscali e contributivi può rappresentare una misura a sostegno nell'adempimento delle prossime scadenze fiscali: il rimando del predetto termine sarebbe – oltremodo – a costo zero poiché già precedentemente attuato a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19;

    inoltre, l'eventuale rinvio consentirebbe ai contribuenti e ai professionisti che li assistono di effettuare l'adempimento senza affanni e con la dovuta scrupolosità professionale, al fine di favorire una completa compliance tra fisco e contribuente, nonché razionalizzare il calendario fiscale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga al 16 settembre 2022 o – in subordine – al 20 luglio 2022 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, ovvero la possibilità di versamento delle stesse entro la medesima data maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
9/3343-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 2, principi e criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi;

    sempre in relazione ai redditi delle persone fisiche, l'articolo 55-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017 reca disposizioni sulle prestazioni previdenziali erogate ai lavoratori italiani transfrontalieri in Svizzera; in particolare, il comma 1 – integrando l'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 – dispone che la ritenuta unica del 5 per cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (Avs), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, venga applicata dagli intermediari italiani interessati anche sulle somme corrisposte in Italia dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (Lpp). Tra le somme sono, altresì, ricomprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento (maturate anche sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualsiasi forma);

    con risposta ai due rispettivi interpelli n. 904-255/2019 e n. 286/2019, l'amministrazione finanziaria ricorda come la normativa tributaria italiana preveda che costituiscono redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» (articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR) e, pertanto, anche le prestazioni professionali ricevute, derivanti dalla costituzione di una forma previdenziale obbligatoria (Lpp), vengono qualificate come pensioni. Le medesime, infatti, rientrano a tutti gli effetti nella categoria fiscale dei redditi di lavoro dipendente come in precedenza indicato a nulla rilevando la diversa modalità di erogazione (in forma capitale ovvero in forma di rendita);

    pertanto, alle somme corrisposte in Italia o in Svizzera (Stato in white list) da enti pensionistici svizzeri trova piena applicazione il sopramenzionato articolo 76, comma 1-bis, legge n. 413 del 1991, che ha, di fatto, uniformato il trattamento fiscale afferente alle somme corrisposte quale «secondo pilastro» o prepensionamento al trattamento fiscale originariamente previsto per le rendite Avs;

    tuttavia, con successiva risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020, l'AdE ha ribaltato il proprio orientamento interpretativo, ritenendo che, siccome le rendite Avs vengono canalizzate in Italia attraverso determinati istituti di credito, mentre le prestazioni Lpp sono «direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia», risulta così giustificata la possibilità di applicare un trattamento fiscale differenziato qualora sono erogati su conti detenuti in Svizzera;

    emerge, dunque, l'esigenza di risolvere il contrasto interpretativo sopra descritto e di prevedere che le rendite Avs (1° «pilastro») e le pensioni (2°«pilastro» o prepensionamenti), in qualunque forma erogate siano assoggettate alla sopracitata ritenuta unica del 5 per cento anche nei casi in cui l'accredito avvenga su conto corrente svizzero;

    in sede di esame di precedenti provvedimenti, il Gruppo della Lega aveva già impegnato nel merito il Governo (cfr. ordini del giorno n. 9/03395/057 e n. 9/03424/155) che si era sempre espresso in maniera favorevole,

impegna il Governo

a dare seguito, nel prossimo provvedimento utile, agli impegni precedentemente assunti in sede parlamentare come descritto in premessa.
9/3343-A/2. Snider, Di Muro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 2, principi e criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi;

    sempre in relazione ai redditi delle persone fisiche, l'articolo 55-quinquies del decreto-legge n. 50 del 2017 reca disposizioni sulle prestazioni previdenziali erogate ai lavoratori italiani transfrontalieri in Svizzera; in particolare, il comma 1 – integrando l'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 – dispone che la ritenuta unica del 5 per cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (Avs), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, venga applicata dagli intermediari italiani interessati anche sulle somme corrisposte in Italia dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (Lpp). Tra le somme sono, altresì, ricomprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento (maturate anche sulla base di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualsiasi forma);

    con risposta ai due rispettivi interpelli n. 904-255/2019 e n. 286/2019, l'amministrazione finanziaria ricorda come la normativa tributaria italiana preveda che costituiscono redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» (articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR) e, pertanto, anche le prestazioni professionali ricevute, derivanti dalla costituzione di una forma previdenziale obbligatoria (Lpp), vengono qualificate come pensioni. Le medesime, infatti, rientrano a tutti gli effetti nella categoria fiscale dei redditi di lavoro dipendente come in precedenza indicato a nulla rilevando la diversa modalità di erogazione (in forma capitale ovvero in forma di rendita);

    pertanto, alle somme corrisposte in Italia o in Svizzera (Stato in white list) da enti pensionistici svizzeri trova piena applicazione il sopramenzionato articolo 76, comma 1-bis, legge n. 413 del 1991, che ha, di fatto, uniformato il trattamento fiscale afferente alle somme corrisposte quale «secondo pilastro» o prepensionamento al trattamento fiscale originariamente previsto per le rendite Avs;

    tuttavia, con successiva risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020, l'AdE ha ribaltato il proprio orientamento interpretativo, ritenendo che, siccome le rendite Avs vengono canalizzate in Italia attraverso determinati istituti di credito, mentre le prestazioni Lpp sono «direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia», risulta così giustificata la possibilità di applicare un trattamento fiscale differenziato qualora sono erogati su conti detenuti in Svizzera;

    emerge, dunque, l'esigenza di risolvere il contrasto interpretativo sopra descritto e di prevedere che le rendite Avs (1° «pilastro») e le pensioni (2°«pilastro» o prepensionamenti), in qualunque forma erogate siano assoggettate alla sopracitata ritenuta unica del 5 per cento anche nei casi in cui l'accredito avvenga su conto corrente svizzero;

    in sede di esame di precedenti provvedimenti, il Gruppo della Lega aveva già impegnato nel merito il Governo (cfr. ordini del giorno n. 9/03395/057 e n. 9/03424/155) che si era sempre espresso in maniera favorevole,

impegna il Governo

a dare seguito, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, agli impegni precedentemente assunti in sede parlamentare come descritto in premessa.
9/3343-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Snider, Di Muro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in titolo, recante Delega al Governo per la riforma fiscale, ha tra gli obiettivi fondamentali la crescita dell'economia attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte, ovvero una sua riduzione anche attraverso un uso più efficace dei dati in possesso delle amministrazioni;

    in particolare, del contenuto dell'articolo 6 che reca specifici princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati;

    l'attuale disciplina del Catasto terreni (Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572) presenta margini di incertezza in merito alla determinazione della rendita catastale per i terreni adibiti a cava – merita ricordare che l'articolo 18 esclude dalla stima fondiaria le miniere (destinate alla coltivazione di materiali strategici di prima categoria) e le cave (destinate alla lavorazione di minerali di seconda categoria) – con la conseguenza che ciò ha prodotto una applicazione disomogenea delle regole catastali sul territorio nazionale ed un conseguente rilevante contenzioso tra Comuni ed imprese del settore estrattivo;

    tali difficoltà sono amplificate dalla circostanza che non esiste in Italia una definizione giuridicamente omogenea del concetto di «area», dove la disciplina del settore estrattivo è lasciata, da decenni ormai, alla competenza regionale con diverse definizioni: «giacimento», «area estrattiva», «cava», «pertinenze», «ambito estrattivo», «riserva»;

    nondimeno, le differenze esistenti fra regioni nel trattamento fiscale delle cave incide in maniera significativa sulla libertà di concorrenza sul mercato, modificando sostanzialmente i margini economici delle imprese del settore estrattivo in ragione della loro localizzazione dell'attività svolta;

    appare, pertanto, indispensabile chiarire le modalità di determinazione della rendita catastale per i terreni autorizzati allo svolgimento di attività di ricerca e di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cosiddetta legge di Bilancio 2020),

impegna il Governo

a superare le incertezze interpretative in merito a quanto in premessa, confermando altresì che i terreni destinati ad attività estrattiva in base allo strumento urbanistico generale o attuativo, ovvero i terreni destinati ad attività agricola, ancorché transitoriamente autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva, restano inclusi nel Catasto dei terreni.
9/3343-A/3. Durigon, Murelli, Gusmeroli, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in titolo, recante Delega al Governo per la riforma fiscale, ha tra gli obiettivi fondamentali la crescita dell'economia attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte, ovvero una sua riduzione anche attraverso un uso più efficace dei dati in possesso delle amministrazioni;

    in particolare, del contenuto dell'articolo 6 che reca specifici princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati;

    l'attuale disciplina del Catasto terreni (Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572) presenta margini di incertezza in merito alla determinazione della rendita catastale per i terreni adibiti a cava – merita ricordare che l'articolo 18 esclude dalla stima fondiaria le miniere (destinate alla coltivazione di materiali strategici di prima categoria) e le cave (destinate alla lavorazione di minerali di seconda categoria) – con la conseguenza che ciò ha prodotto una applicazione disomogenea delle regole catastali sul territorio nazionale ed un conseguente rilevante contenzioso tra Comuni ed imprese del settore estrattivo;

    tali difficoltà sono amplificate dalla circostanza che non esiste in Italia una definizione giuridicamente omogenea del concetto di «area», dove la disciplina del settore estrattivo è lasciata, da decenni ormai, alla competenza regionale con diverse definizioni: «giacimento», «area estrattiva», «cava», «pertinenze», «ambito estrattivo», «riserva»;

    nondimeno, le differenze esistenti fra regioni nel trattamento fiscale delle cave incide in maniera significativa sulla libertà di concorrenza sul mercato, modificando sostanzialmente i margini economici delle imprese del settore estrattivo in ragione della loro localizzazione dell'attività svolta;

    appare, pertanto, indispensabile chiarire le modalità di determinazione della rendita catastale per i terreni autorizzati allo svolgimento di attività di ricerca e di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cosiddetta legge di Bilancio 2020),

impegna il Governo

ad adoperarsi per superare le incertezze interpretative in merito a quanto in premessa valutando le condizioni per confermare che i terreni destinati ad attività agricola, ancorché transitoriamente autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva, restano inclusi nel Catasto dei terreni.
9/3343-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Durigon, Murelli, Gusmeroli, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in titolo, recante Delega al Governo per la riforma fiscale, ha tra gli obiettivi fondamentali la crescita dell'economia attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione;

    in particolare, sono meritevoli di attenzione, alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, tra i quali rientrano senz'altro i cosiddetti lavoratori frontalieri ossia quei cittadini che vivono in Italia ma prestano il loro lavoro oltreconfine;

    in base alla normativa comunitaria (articolo 1, lettera F, Regolamento CE n. 883/2004) il lavoratore transfrontaliero è una persona che lavora in uno Stato dell'Unione europea e che risiede in un altro Stato membro nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana;

    tuttavia, negli ultimi anni, a causa dei continui interventi normativi e la scarsa attenzione alla predetta categoria, molti lavoratori frontalieri sono stati costretti a trasferire la propria residenza direttamente nel paese dove esercitano la propria professione, determinando così una grave perdita di gettito per l'Italia;

    sarebbe pertanto auspicabile reintrodurre a regime una disciplina che definisca con certezza lo status fiscale dei lavoratori frontalieri e che, soprattutto, renda equo ed omogeneo il loro trattamento fiscale rispetto a quello degli altri lavoratori residenti nel paese confinante;

    nondimeno, una riduzione delle agevolazioni fiscali in favore dei cosiddetti pensionati frontalieri, ossia di quei cittadini che pur vivendo in Italia hanno prestato il loro lavoro oltreconfine, renderebbe equo ed omogeneo il trattamento fiscale, in piena attuazione dei principi comunitari,

impegna il Governo

a introdurre regimi fiscali più favorevoli per i redditi da lavoro e per quelli da pensione derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in paesi confinanti, da residenti nel territorio dello Stato italiano per evitare un vero e proprio esodo dei nostri concittadini dove vigono imposizioni fiscali meno gravose, che, inevitabilmente, si ripercuoterà negativamente sull'economia del Paese.
9/3343-A/4. Di Muro, Snider.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in titolo, recante Delega al Governo per la riforma fiscale, ha tra gli obiettivi fondamentali la crescita dell'economia attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione;

    in particolare, sono meritevoli di attenzione, alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, tra i quali rientrano senz'altro i cosiddetti lavoratori frontalieri ossia quei cittadini che vivono in Italia ma prestano il loro lavoro oltreconfine;

    in base alla normativa comunitaria (articolo 1, lettera F, Regolamento CE n. 883/2004) il lavoratore transfrontaliero è una persona che lavora in uno Stato dell'Unione europea e che risiede in un altro Stato membro nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana;

    tuttavia, negli ultimi anni, a causa dei continui interventi normativi e la scarsa attenzione alla predetta categoria, molti lavoratori frontalieri sono stati costretti a trasferire la propria residenza direttamente nel paese dove esercitano la propria professione, determinando così una grave perdita di gettito per l'Italia;

    sarebbe pertanto auspicabile reintrodurre a regime una disciplina che definisca con certezza lo status fiscale dei lavoratori frontalieri e che, soprattutto, renda equo ed omogeneo il loro trattamento fiscale rispetto a quello degli altri lavoratori residenti nel paese confinante;

    nondimeno, una riduzione delle agevolazioni fiscali in favore dei cosiddetti pensionati frontalieri, ossia di quei cittadini che pur vivendo in Italia hanno prestato il loro lavoro oltreconfine, renderebbe equo ed omogeneo il trattamento fiscale, in piena attuazione dei principi comunitari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre regimi fiscali più favorevoli per i redditi da lavoro e per quelli da pensione derivanti da attività lavorativa frontaliera prestata, con rapporto di lavoro dipendente in via continuativa ed esclusiva, in paesi confinanti, da residenti nel territorio dello Stato italiano per evitare un vero e proprio esodo dei nostri concittadini dove vigono imposizioni fiscali meno gravose, che, inevitabilmente, si ripercuoterà negativamente sull'economia del Paese.
9/3343-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Muro, Snider.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili; la norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati;

    in particolare, ai fini dell'integrazione dei dati, secondo le modifiche introdotte in sede referente, si dovrà prevedere che venga indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente, anche un'ulteriore rendita che verrà determinata tenendo conto dell'articolazione del territorio comunale, della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, nonché dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

    secondo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con legge di conversione 23 maggio 2014, n. 8, «Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi (...); gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge»;

    la ratio della suddetta disposizione non risiede nella necessità di certificare la titolarità di un diritto su un immobile o di uno status ma, al contrario, risponde all'esigenza dello Stato di individuare il luogo in cui il soggetto ha la sua dimora abituale, al fine di evitare e scongiurare situazioni di illegalità diffusa, come – ad esempio – la pratica degli allacci abusivi e di altre soluzioni emergenziali potenzialmente rischiose in termini di igiene e pubblica sicurezza;

    la cronaca degli ultimi mesi, purtroppo, ha fatto emergere all'opinione pubblica che sono ancora molte e diffuse situazioni in cui le amministrazioni comunali riconoscono residenze fittizie, ovvero occupazioni illegittime con il concreto rischio di giustificare la stabile permanenza del soggetto in un determinato luogo e volontà di rimanervi in modo duraturo;

    tutto ciò potrebbe consentire a quanti non abbiano il diritto – poiché in mancanza di condizioni giuridiche – di poter richiedere il riconoscimento del domicilio se non, addirittura, la residenza con evidenti ripercussioni per gli Enti locali e l'Amministrazione finanziaria,

impegna il Governo

a prevedere idonee e concrete garanzie già nell'ambito applicativo dei successivi decreti delegati, che tutelino l'effettività del diritto all'abitazione ai legittimi proprietari – o aventi diritto nel caso di assegnazione di edilizie popolari e scongiurando in tal modo situazioni di irregolarità nella mappatura e classificazione fiscale degli immobili.
9/3343-A/5. Cavandoli, Gusmeroli, Gerardi, Cantalamessa, Centemero, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili; la norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati;

    in particolare, ai fini dell'integrazione dei dati, secondo le modifiche introdotte in sede referente, si dovrà prevedere che venga indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente, anche un'ulteriore rendita che verrà determinata tenendo conto dell'articolazione del territorio comunale, della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, nonché dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

    secondo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con legge di conversione 23 maggio 2014, n. 8, «Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi (...); gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge»;

    la ratio della suddetta disposizione non risiede nella necessità di certificare la titolarità di un diritto su un immobile o di uno status ma, al contrario, risponde all'esigenza dello Stato di individuare il luogo in cui il soggetto ha la sua dimora abituale, al fine di evitare e scongiurare situazioni di illegalità diffusa, come – ad esempio – la pratica degli allacci abusivi e di altre soluzioni emergenziali potenzialmente rischiose in termini di igiene e pubblica sicurezza;

    la cronaca degli ultimi mesi, purtroppo, ha fatto emergere all'opinione pubblica che sono ancora molte e diffuse situazioni in cui le amministrazioni comunali riconoscono residenze fittizie, ovvero occupazioni illegittime con il concreto rischio di giustificare la stabile permanenza del soggetto in un determinato luogo e volontà di rimanervi in modo duraturo;

    tutto ciò potrebbe consentire a quanti non abbiano il diritto – poiché in mancanza di condizioni giuridiche – di poter richiedere il riconoscimento del domicilio se non, addirittura, la residenza con evidenti ripercussioni per gli Enti locali e l'Amministrazione finanziaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere idonee e concrete garanzie già nell'ambito applicativo dei successivi decreti delegati, che tutelino l'effettività del diritto all'abitazione ai legittimi proprietari – o aventi diritto nel caso di assegnazione di edilizie popolari e scongiurando in tal modo situazioni di irregolarità nella mappatura e classificazione fiscale degli immobili.
9/3343-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli, Gusmeroli, Gerardi, Cantalamessa, Centemero, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in titolo, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», ha tra le finalità generali la semplificazione e la razionalizzazione del sistema fiscale;

    in particolare, con la previsione contenuta all'articolo 6, viene riconosciuta la possibilità ai Comuni e l'Agenzia delle entrate di dotarsi di adeguati strumenti per l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento di alcune fattispecie, quali gli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, i terreni edificabili accatastati come agricoli e gli immobili abusivi;

    per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50 per cento;

    l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia;

    nello specifico, l'articolo 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ha previsto che la base imponibile per il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta al 50 per cento «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione»,

impegna il Governo

a reperire le occorrenti risorse atte a riconoscere l'esenzione dal pagamento dell'Imu immobili dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
9/3343-A/6. Covolo, Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in titolo, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», ha tra le finalità generali la semplificazione e la razionalizzazione del sistema fiscale;

    in particolare, con la previsione contenuta all'articolo 6, viene riconosciuta la possibilità ai Comuni e l'Agenzia delle entrate di dotarsi di adeguati strumenti per l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento di alcune fattispecie, quali gli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, i terreni edificabili accatastati come agricoli e gli immobili abusivi;

    per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50 per cento;

    l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia;

    nello specifico, l'articolo 1, comma 747, lettera b), della legge n. 160 del 2019 con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ha previsto che la base imponibile per il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) è ridotta al 50 per cento «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le occorrenti risorse atte a riconoscere l'esenzione dal pagamento dell'Imu immobili dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
9/3343-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Covolo, Gusmeroli, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Bianchi, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge di bilancio 2020, articolo 1, commi da 198 a 206, e 209, cui è stata data attuazione con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, è stato disposto un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative rivolto alle imprese residenti nel territorio italiano;

    la misura prevede che per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro;

    a tale strumento, oltre che a misure analoghe previste da normative di settore hanno avuto accesso migliaia di imprese;

    i processi di transizione industriale, rappresentano un'esigenza imprescindibile per il raggiungimento compiuto degli obiettivi strategici posti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto esposto in premessa, l'opportunità di adottare, nell'ambito dei decreti di attuazione, ovvero con provvedimenti urgenti, ogni iniziativa normativa che consenta la razionalizzazione e l'irrobustimento degli strumenti di agevolazione fiscale in materia di ricerca e sviluppo.
9/3343-A/7. Baratto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega per la riforma fiscale, giunto all'esame dell'Assemblea, a seguito di un lungo e travagliato iter in Commissione Finanze, a causa di momenti di difficoltà che hanno caratterizzato l'esame del provvedimento, (in particolare l'articolo 6, che prevede la riforma del catasto) contiene significative misure volte a favorire la crescita dell'economia italiana, con l'obiettivo di semplificare il sistema tributario, stabilendo al contempo che, attraverso l'introduzione della clausola di salvaguardia dalle nuove misure, non derivi un incremento della pressione tributaria;

    l'impianto normativo, che è stato efficacemente migliorato in sede referente, (anche grazie al lavoro svolto dal Gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle, a partire dall'indagine conoscitiva, fino all'approvazione di una serie di emendamenti, il cui impatto in termini di tributi per le famiglie e le imprese, è rivolto a stimolare la crescita economica, la razionalizzazione e semplificazione del sistema) prevede all'articolo 4, la delega al Governo per l'introduzione di norme concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto. IVA e delle imposizioni dirette sulla produzione e sui consumi, accise;

    con riferimento alla predetta imposta, si evidenzia al riguardo, come le bevande sostitutive del latte, a base di soia, di riso e altri cereali, di mandorle, ed altre, siano attualmente assoggettate all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, (ovvero la medesima aliquota applicata ad alcuni prodotti del lusso) a differenza di altri Paesi europei in cui l'imposta sul valore aggiunto applicata al latte vegetale, risulta invece notevolmente inferiore; 10 per cento in Spagna, 5,5 per cento in Francia, con forme di detassazione in Gran Bretagna;

    in tale ambito si ravvisa l'urgenza e la necessità, nell'ambito della prossima predisposizione dei decreti delegati, che conterranno i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto, IVA, di prevedere uno specifico intervento, finalizzato alla riduzione della medesima imposta, stabilendo l'aliquota IVA agevolata (10 per cento) per le bevande sostitutive del latte a base vegetale, anche al fine di fronteggiare le difficoltà connesse all'intolleranza al lattosio e l'allergia al latte, che interessa sempre di più un numero elevato di soggetti e soprattutto adolescenti, i quali necessitano di valide alternative costituite proprio dai latti vegetali per un corretto e naturale accrescimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, di prevedere in sede dell'emanazione dei decreti legislativi, un intervento normativo ad hoc, volto ad introdurre un'aliquota agevolata per le bevande sostitutive del latte a base vegetale, in coerenza peraltro con quanto disposto da alcuni Paesi europei in premessa citati.
9/3343-A/8. Cancelleri, D'Arrando, Martinciglio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale, fissando principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa;

    le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari di una quota del gettito delle imposte erariali riferite al proprio territorio, nella misura stabilita dai rispettivi statuti speciali;

    le entrate che i tributi erariali assicurano a ciascuno dei suddetti enti, finanziano l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

    al fine di assicurare ai medesimi enti territoriali le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni a loro attribuite, si rende necessaria la compensazione delle eventuali diminuzioni di gettito conseguenti ad interventi legislativi dello Stato,

impegna il Governo

a introdurre, nei decreti attuativi della delega, disposizioni volte a compensare la eventuale riduzione del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali previste negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
9/3343-A/9. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale, fissando principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa;

    le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari di una quota del gettito delle imposte erariali riferite al proprio territorio, nella misura stabilita dai rispettivi statuti speciali;

    le entrate che i tributi erariali assicurano a ciascuno dei suddetti enti, finanziano l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

    al fine di assicurare ai medesimi enti territoriali le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni a loro attribuite, si rende necessaria la compensazione delle eventuali diminuzioni di gettito conseguenti ad interventi legislativi dello Stato,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a introdurre, nei decreti attuativi della delega, disposizioni volte a compensare la eventuale riduzione del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali previste negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
9/3343-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è improntato alla semplificazione del sistema e alla riduzione complessiva della pressione fiscale e, inoltre, ad avviare, all'interno o contestualmente alla riforma fiscale, un organico processo di riforma strutturale della riscossione;

    in particolare, l'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, finalizzata a garantire il rispetto del principio di progressività con due obiettivi: ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi; ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef;

    in un'ottica di semplificazioni da mettere in atto in sede di attuazione della delega fiscale, un importante intervento è la razionalizzazione del calendario fiscale;

    una modifica dei termini e delle modalità di versamento delle imposte da parte dei lavoratori autonomi, con connessa semplificazione degli obblighi fiscali strumentali, anche in considerazione dell'estensione oramai generalizzata dell'obbligo della fatturazione elettronica, unitamente all'introduzione di appositi meccanismi di rateizzazione degli acconti e del saldo Irpef consentirebbe, infatti, una migliore gestione della liquidità necessaria al sostenimento del carico impositivo;

    l'attuale complessità delle scadenze fiscali con cui i contribuenti devono fare i conti è frutto, peraltro, di un'eccessiva frammentazione e stratificazione della normativa tributaria che caratterizza il nostro ordinamento,

impegna il Governo:

   a prevedere un intervento di riordino e razionalizzazione che codifichi in modo compiuto la materia tributaria e fiscale, favorendo la compliance dei contribuenti;

   ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a semplificare il sistema degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti e, in particolare:

    a) semplificare i termini e le modalità con le quali effettuare gli adempimenti fiscali;

    b) introdurre meccanismi di rateizzazione degli acconti e del saldo Irpef;

    c) eliminare i micro-tributi e micro-adempimenti;

    d) pubblicare annualmente il calendario fiscale.
9/3343-A/10. Lucaselli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è improntato alla semplificazione del sistema e alla riduzione complessiva della pressione fiscale e, inoltre, ad avviare, all'interno o contestualmente alla riforma fiscale, un organico processo di riforma strutturale della riscossione;

    in particolare, l'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, finalizzata a garantire il rispetto del principio di progressività con due obiettivi: ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi; ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef;

    in un'ottica di semplificazioni da mettere in atto in sede di attuazione della delega fiscale, un importante intervento è la razionalizzazione del calendario fiscale;

    una modifica dei termini e delle modalità di versamento delle imposte da parte dei lavoratori autonomi, con connessa semplificazione degli obblighi fiscali strumentali, anche in considerazione dell'estensione oramai generalizzata dell'obbligo della fatturazione elettronica, unitamente all'introduzione di appositi meccanismi di rateizzazione degli acconti e del saldo Irpef consentirebbe, infatti, una migliore gestione della liquidità necessaria al sostenimento del carico impositivo;

    l'attuale complessità delle scadenze fiscali con cui i contribuenti devono fare i conti è frutto, peraltro, di un'eccessiva frammentazione e stratificazione della normativa tributaria che caratterizza il nostro ordinamento,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere un intervento di riordino e razionalizzazione che codifichi in modo compiuto la materia tributaria e fiscale, favorendo la compliance dei contribuenti;

   a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza volta a semplificare il sistema degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti e, in particolare:

    a) semplificare i termini e le modalità con le quali effettuare gli adempimenti fiscali;

    b) introdurre meccanismi di rateizzazione degli acconti e del saldo Irpef;

    c) eliminare i micro-tributi e micro-adempimenti;

    d) pubblicare annualmente il calendario fiscale.
9/3343-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Lucaselli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è improntato alla semplificazione del sistema e alla riduzione complessiva della pressione fiscale e, inoltre, ad avviare, all'interno o contestualmente alla riforma fiscale, un organico processo di riforma strutturale della riscossione;

    in particolare, l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, finalizzato a garantire il rispetto del principio di progressività (lettera c) del comma 1) con due obiettivi: ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi; ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef;

    l'articolo 53 della Costituzione, che prevede che si concorra alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, non trova piena applicazione per i nuclei familiari, dal momento che nella tassazione dei redditi, per la maggior parte dei casi, i carichi familiari non vengono debitamente considerati, esponendo le famiglie ad una pressione fiscale talvolta eccessiva:

    nemmeno l'Assegno Unico e Universale (AUU) di recente istituzione, per quanto sia un passo importante in favore delle famiglie, a motivo delle esigue risorse ad esso destinate, non risolve la citata disparità, poiché ad una eliminazione delle detrazioni, purtroppo, ad oggi non corrisponde uno speculare strumento che sia da viatico all'equità fiscale;

    la riduzione della pressione fiscale è ottenibile in parte con la riduzione delle aliquote Irpef marginali, ma soprattutto introducendo un correttivo che adegui la tassazione in relazione alla composizione del nucleo familiare; tale correttivo potrebbe essere rappresentato da un sistema che tenga conto, appunto, della composizione del nucleo, ovvero una No-tax Area rapportata ai costi di accrescimento dei figli, dalla loro nascita fino al completamento degli studi o della formazione;

    eliminare le detrazioni Irpef per i figli a carico senza un provvedimento a regime che tenga conto della composizione del nucleo familiare posiziona tutto il sistema fiscale esclusivamente su base individuale, quindi iniquo e «incostituzionale»;

    se è vero, come e vero, che il trend demografico traina il trend economico, il nostro Paese si sta spegnendo: per la prima volta in assoluto, nel 2021 in Italia sono nati meno di 400 mila bambini; l'Italia è al di sotto del numero di figli per donna che garantirebbe l'equilibrio tra generazioni, cioè 2 (oggi siamo a 1,24; nel 1965 eravamo a 2,67), mentre la popolazione diminuisce e invecchia a vista d'occhio;

    l'invecchiamento della popolazione è un fattore di rischio per l'economia e la sostenibilità del sistema sociale,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a introdurre un correttivo alle misure di prossima adozione in materia di riduzione graduale delle variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2) della legge delega in esame, che adegui la tassazione in relazione alla composizione del nucleo familiare.
9/3343-A/11. Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è improntato alla semplificazione del sistema e alla riduzione complessi a della pressione fiscale e, inoltre, ad avviare, all'interno o contestualmente alla riforma fiscale, un organico processo di riforma strutturale della riscossione;

    in particolare, l'articolo 2 prevede una progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale, nonché distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare;

    per quel che riguarda gli immobili, tre sono le principali novità: l'eliminazione dell'automatico aumento della tassazione sui redditi da locazione abitativa; la nuova impostazione della revisione catastale e l'introduzione della «tutela del bene casa» nella norma riguardante il riordino delle cosiddette tax expenditures ossia le deduzioni e le detrazioni Irpef;

    ciò che occorrerebbe fare, adesso, è rimuovere la discriminazione nei confronti dei redditi da locazione a uso diverso dall'abitativo, per i quali andrebbe parimenti concessa la possibilità di optare per l'imposta sostitutiva;

    un regime fiscale sostitutivo anche per gli affitti non abitativi contribuirebbe ad attenuare la crisi del commercio e a restituire decoro e sicurezza alle nostre città, come riconosciuto dal presidente di Confedilizia,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a garantire la possibilità di optare per l'imposta sostitutiva anche per gli immobili ad uso non abitativo.
9/3343-A/12. Giovanni Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è improntato alla semplificazione del sistema e alla riduzione complessi a della pressione fiscale e, inoltre, ad avviare, all'interno o contestualmente alla riforma fiscale, un organico processo di riforma strutturale della riscossione;

    in particolare, l'articolo 2 prevede una progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale, nonché distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare;

    per quel che riguarda gli immobili, tre sono le principali novità: l'eliminazione dell'automatico aumento della tassazione sui redditi da locazione abitativa; la nuova impostazione della revisione catastale e l'introduzione della «tutela del bene casa» nella norma riguardante il riordino delle cosiddette tax expenditures ossia le deduzioni e le detrazioni Irpef;

    ciò che occorrerebbe fare, adesso, è rimuovere la discriminazione nei confronti dei redditi da locazione a uso diverso dall'abitativo, per i quali andrebbe parimenti concessa la possibilità di optare per l'imposta sostitutiva;

    un regime fiscale sostitutivo anche per gli affitti non abitativi contribuirebbe ad attenuare la crisi del commercio e a restituire decoro e sicurezza alle nostre città, come riconosciuto dal presidente di Confedilizia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa di competenza volta a garantire la possibilità di optare per l'imposta sostitutiva anche per gli immobili ad uso non abitativo.
9/3343-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Giovanni Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è improntato alla semplificazione del sistema c alla riduzione complessiva della pressione fiscale e ad avviare un organico processo di riforma strutturale della riscossione;

    in particolare, l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise), facendo particolare riferimento alla razionalizzazione della struttura dell'IVA, allo scopo di semplificarne la gestione e applicazione, nonché di contrastare l'erosione e l'evasione fiscali ed aumentare l'efficienza del sistema impositivo, e all'adeguamento delle strutture e delle aliquote delle imposte indirette, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti soggetti ad accisa, nonché con l'obiettivo di riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e di promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, oltre che di promuovere uno sviluppo sostenibile;

    la legge 8 agosto 2019, n. 86, all'articolo 5, comma 1, lettera a), sancisce il «riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale»;

    nonostante le gravi difficoltà economiche a cui sono state chiamate le società sportive, ed in particolare quelle minori, le stesse hanno, con forte senso di responsabilità, incrementato la loro attività sociale e sono state nell'ultimo anno fautrici di importanti campagne di sensibilizzazione e di sostegno ad alto impatto sociale:

    le società sportive sono, peraltro, il soggetto dell'indotto sportivo a più stretto contatto con le comunità che rappresentano, motivo per cui il loro modo educativo diviene determinante e quindi va incrementato su tutti i temi e i disagi che la pandemia ha evidenziato;

    non ci si può aspettare che le società, già drasticamente vessate dalla crisi economica attuale, possano esplicare al compito a cui sono chiamate senza alcun sostegno: le istituzioni hanno il dovere di sostenere un veicolo di sensibilizzazione e di sostegno sociale nonché di salute e benessere pubblico;

    tale sostegno può essere attuato tramite il riconoscimento ed una riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento o laddove la società abbia un fatturato inferiore ai cinque milioni di euro e dimostri di aver utilizzato almeno il 20 per cento degli utili a sostegno di progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale;

    così facendo, non solo si incentiverà il ruolo educativo dello sport, ma allo stesso tempo si riconoscerà un reale contributo al sostegno delle piccole società che sono spesso rappresentative di piccole comunità, nelle quali il ruolo dello sport è maggiormente fondamentale data la povertà socio-educativa degli altri settori di svago,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a introdurre un regime agevolato per le società aderenti alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro che destinino almeno il 20 per cento degli utili a progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale.
9/3343-A/13. Caiata.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è improntato alla semplificazione del sistema c alla riduzione complessiva della pressione fiscale e ad avviare un organico processo di riforma strutturale della riscossione;

    in particolare, l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise), facendo particolare riferimento alla razionalizzazione della struttura dell'IVA, allo scopo di semplificarne la gestione e applicazione, nonché di contrastare l'erosione e l'evasione fiscali ed aumentare l'efficienza del sistema impositivo, e all'adeguamento delle strutture e delle aliquote delle imposte indirette, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti soggetti ad accisa, nonché con l'obiettivo di riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e di promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, oltre che di promuovere uno sviluppo sostenibile;

    la legge 8 agosto 2019, n. 86, all'articolo 5, comma 1, lettera a), sancisce il «riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale»;

    nonostante le gravi difficoltà economiche a cui sono state chiamate le società sportive, ed in particolare quelle minori, le stesse hanno, con forte senso di responsabilità, incrementato la loro attività sociale e sono state nell'ultimo anno fautrici di importanti campagne di sensibilizzazione e di sostegno ad alto impatto sociale:

    le società sportive sono, peraltro, il soggetto dell'indotto sportivo a più stretto contatto con le comunità che rappresentano, motivo per cui il loro modo educativo diviene determinante e quindi va incrementato su tutti i temi e i disagi che la pandemia ha evidenziato;

    non ci si può aspettare che le società, già drasticamente vessate dalla crisi economica attuale, possano esplicare al compito a cui sono chiamate senza alcun sostegno: le istituzioni hanno il dovere di sostenere un veicolo di sensibilizzazione e di sostegno sociale nonché di salute e benessere pubblico;

    tale sostegno può essere attuato tramite il riconoscimento ed una riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento o laddove la società abbia un fatturato inferiore ai cinque milioni di euro e dimostri di aver utilizzato almeno il 20 per cento degli utili a sostegno di progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale;

    così facendo, non solo si incentiverà il ruolo educativo dello sport, ma allo stesso tempo si riconoscerà un reale contributo al sostegno delle piccole società che sono spesso rappresentative di piccole comunità, nelle quali il ruolo dello sport è maggiormente fondamentale data la povertà socio-educativa degli altri settori di svago,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa di competenza volta a introdurre un regime agevolato per le società aderenti alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro che destinino almeno il 20 per cento degli utili a progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale.
9/3343-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Caiata.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 8, pone principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione;

    nell'ampio tema della riscossione rientrano a pieno titolo le cartelle esattoriali, atti con i quali gli agenti della riscossione richiedono il pagamento di una determinata somma di denaro per conto di un ente creditore;

    le cartelle in commento, oltre a richiedere legittimamente le somme dovute, prevedono anche il pagamento di interessi, da valutare e calcolare caso per caso;

    l'emergenza pandemica da COVID-19 se, da un punto di vista strettamente sanitario, sembra avviarsi sempre più concretamente verso una fase di normalizzazione, dal punto di vista delle conseguenze economiche che ha prodotto continua a determinare strascichi negativi che si ripercuotono sui cittadini, strascichi che persisteranno nell'arco dei prossimi anni;

    le cartelle esattoriali è opportuno che vengano pagate, rendendo tuttavia sostenibili, in una congiuntura economica drammatica come quella che stiamo vivendo, le scadenze, al fine di mettere nelle condizioni famiglie e imprese di poter onorare i rispettivi debiti;

    negli ultimi tempi sono già state previste disposizioni normative volte a introdurre la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione e da più parti sono state richieste nuove misure di tale portata, come lo stesso neopresidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Elbano de Nuccio, di recente ha avuto modo di affermare,

impegna il Governo

a dare ulteriore seguito agli interventi normativi già definiti con riferimento alle cartelle esattoriali, prevedendo una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione, che possa prevedere una rateazione degli stessi con intervalli temporali straordinari rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
9/3343-A/14. Rotelli, Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 8, pone principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione;

    nell'ampio tema della riscossione rientrano a pieno titolo le cartelle esattoriali, atti con i quali gli agenti della riscossione richiedono il pagamento di una determinata somma di denaro per conto di un ente creditore;

    le cartelle in commento, oltre a richiedere legittimamente le somme dovute, prevedono anche il pagamento di interessi, da valutare e calcolare caso per caso;

    l'emergenza pandemica da COVID-19 se, da un punto di vista strettamente sanitario, sembra avviarsi sempre più concretamente verso una fase di normalizzazione, dal punto di vista delle conseguenze economiche che ha prodotto continua a determinare strascichi negativi che si ripercuotono sui cittadini, strascichi che persisteranno nell'arco dei prossimi anni;

    le cartelle esattoriali è opportuno che vengano pagate, rendendo tuttavia sostenibili, in una congiuntura economica drammatica come quella che stiamo vivendo, le scadenze, al fine di mettere nelle condizioni famiglie e imprese di poter onorare i rispettivi debiti;

    negli ultimi tempi sono già state previste disposizioni normative volte a introdurre la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione e da più parti sono state richieste nuove misure di tale portata, come lo stesso neopresidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Elbano de Nuccio, di recente ha avuto modo di affermare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare ulteriore seguito agli interventi normativi già definiti con riferimento alle cartelle esattoriali, prevedendo una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione, che possa prevedere una rateazione degli stessi con intervalli temporali straordinari rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.
9/3343-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Rotelli, Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge contenente delega al Governo per la riforma fiscale, giunge all'esame dell'Assemblea, a seguito di un lungo e approfondito esame parlamentare, a volte contraddistinto da diverse complessità che hanno caratterizzato il suo iter, iniziato oltre un anno fa, con l'avvio dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, svolta congiuntamente con la Commissione Finanze e Tesoro del Senato e conclusasi con l'approvazione a larghissima maggioranza di un documento conclusivo;

    il provvedimento, che è stato migliorato in maniera significativa in sede referente, attraverso il contributo del Gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle, con gli emendamenti approvati finalizzati alla semplificazione, la razionalizzazione del sistema tributario e alla riduzione del carico fiscale, (le cui disposizioni saranno successivamente previste nei sei principi generali della legge delega che dovranno poi essere esplicitati e tradotti in specifiche norme nei decreti attuativi) con le misure quali: la cosiddetta easy tax, il cashback fiscale sulle spese sanitarie e altri interventi legati alla digitalizzazione, s'inserisce in un'ottica di modernizzazione del sistema fiscale, in relazione ai cambiamenti che in questi anni si stanno compiendo e alle tecnologie che richiedono un mutamento radicale, in ambito fiscale e finanziario;

    al riguardo si evidenzia che, le condizioni macroeconomiche complessive e gli indicatori statistici, nel periodo in cui l'impianto originario del disegno di legge delega in oggetto (che risale al dicembre del 2021) era stato elaborato, erano indubbiamente differenti rispetto a quelle attuali, in relazione al tasso d'inflazione (alcuni economisti consideravano l'inflazione transitoria, altri temporanea) e agli effetti negativi e penalizzanti che sta determinando, sull'aumento dei prezzi dei prodotti nazionali, in particolare quelli di largo consumo;

    in tale ambito si rileva altresì, che se le soglie dell'IRPEF, in sede di emanazione dei prossimi decreti attuativi del disegno di legge delega, dovranno essere stabilite in maniera fissa, si paventa l'evidente rischio che, (a causa di un consistente aumento dell'inflazione e l'inevitabile crescita dei prezzi e dei salari) se gli scaglioni dell'imposta sull'imposizione personale sui redditi, rimarranno costanti, le conseguenze che si potrebbero configurare, determineranno uno spostamento dei redditi in favore dei contribuenti che rientrano nelle fasce delle aliquote più alte a discapito invece dei percettori di redditi fissi, i quali non potranno constatare un aumento del loro potere d'acquisto reale, in quanto rimasto sostanzialmente invariato rispetto all'aumento dei salari associato all'aumento dei prezzi di beni e servizi (al contrario aumenterà per loro l'imposizione fiscale);

    la necessità d'introdurre all'interno della riforma fiscale per la revisione delle aliquote dell'IRPEF, misure in grado di essere adeguabili automaticamente sulla base dell'aumento del costo della vita, rappresenta ad avviso del proponente, un'esigenza urgente e indifferibile, per le finalità di quanto in precedenza esposto, ed evitare al contempo che ci siano effetti negativi e penalizzanti nei confronti di una estesa fascia dei contribuenti, (in particolare a reddito fisso) che sebbene possa mantenere costante il loro potere d'acquisto, subirà un graduale aumento dell'imposizione in percentuale delle imposte che dovranno pagare all'amministrazione fiscale, in quanto le proprie retribuzioni aumenteranno in termini nominali, ma il potere d'acquisto rimarrà costante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in sede di elaborazione dei decreti legislativi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, oltre ai princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi previsti all'articolo 2, l'introduzione di misure volte a stabilire sistemi di adeguamento automatico delle soglie nell'ambito della revisione dell'IRPEF, sulla base dell'aumento del costo della vita, nei confronti dei contribuenti a reddito fisso, con un reddito imponibile per scaglioni previsto attualmente nella fascia dal 23 per cento, al 38 per cento.
9/3343-A/15. Zanichelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in titolo, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», ha tra le finalità generali la semplificazione e la razionalizzazione del sistema fiscale;

    il provvedimento, in particolare, prevede specifiche disposizioni finalizzate ad implementare e sostenere le semplificazioni di carattere fiscale;

    secondo le nuove regole dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli i giochi d'intrattenimento senza vincita in denaro sono soggetti ad una procedura di autorizzazione e omologazione, nonché al pagamento di un'imposta, come le slot machine;

    in particolare, la determina 151294/RU del 18 maggio 2021 prevede che vengono sottoposti a certificazione onerosa giochi come i calciobalilla, carambole, biliardi, flipper, freccette e dondolanti per bambini senza vincita, come le video-lottery e AWP o slot dei bar, paragonando – in sostanza – i giochi senza vincita di denaro (il calcio-balilla) a quelli che la prevedono;

    inoltre, stante la carente cornice normativa di riferimento, c'è il paventato rischio di confondere, nelle immediate azioni amministrative, un'attività meramente di intrattenimento – contraddistinta da spontanei gareggi tra ragazzi – con un'attività di gioco con vincita o d'azzardo;

    inevitabilmente, predetta equiparazione comporta una serie di incombenze per i gestori (e anche per produttori e importatori); nondimeno, si sottovaluta l'aspetto sociale che rappresentano i giochi di intrattenimento nelle località turistiche, prevalentemente usati da bambini nel divertimento estivo negli stabilimenti balneari;

    pertanto, appare opportuno, semplificare ulteriormente tutte le procedure burocratiche del gioco di puro intrattenimento, contraddistinto dalla sola attività ludica, nonché di sana aggregazione per i giovani e meno giovani,

impegna il Governo

in linea con le finalità di semplificazione e razionalizzazione del provvedimento, a sollevare dalle predette incombenze fiscali e burocratiche cui sono sottoposti i gestori dei locali che ospitano le apparecchiature di intrattenimento senza vincita di denaro come, ad esempio, calcio balilla, carambole, biliardi, dondolanti per bambini, tavoli da ping pong, al fine di favorire una sana e piacevole aggregazione di socialità condivisa.
9/3343-A/16. Paolin, Legnaioli, Gerardi, Covolo, Raffaelli, Belotti, Cavandoli, Tarantino, Zennaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in titolo, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», ha tra le finalità generali la semplificazione e la razionalizzazione del sistema fiscale;

    il provvedimento, in particolare, prevede specifiche disposizioni finalizzate ad implementare e sostenere le semplificazioni di carattere fiscale;

    secondo le nuove regole dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli i giochi d'intrattenimento senza vincita in denaro sono soggetti ad una procedura di autorizzazione e omologazione, nonché al pagamento di un'imposta, come le slot machine;

    in particolare, la determina 151294/RU del 18 maggio 2021 prevede che vengono sottoposti a certificazione onerosa giochi come i calciobalilla, carambole, biliardi, flipper, freccette e dondolanti per bambini senza vincita, come le video-lottery e AWP o slot dei bar, paragonando – in sostanza – i giochi senza vincita di denaro (il calcio-balilla) a quelli che la prevedono;

    inoltre, stante la carente cornice normativa di riferimento, c'è il paventato rischio di confondere, nelle immediate azioni amministrative, un'attività meramente di intrattenimento – contraddistinta da spontanei gareggi tra ragazzi – con un'attività di gioco con vincita o d'azzardo;

    inevitabilmente, predetta equiparazione comporta una serie di incombenze per i gestori (e anche per produttori e importatori); nondimeno, si sottovaluta l'aspetto sociale che rappresentano i giochi di intrattenimento nelle località turistiche, prevalentemente usati da bambini nel divertimento estivo negli stabilimenti balneari;

    pertanto, appare opportuno, semplificare ulteriormente tutte le procedure burocratiche del gioco di puro intrattenimento, contraddistinto dalla sola attività ludica, nonché di sana aggregazione per i giovani e meno giovani,

impegna il Governo

in linea con le finalità di semplificazione e razionalizzazione del provvedimento, a valutare l'opportunità di sollevare dalle predette incombenze fiscali e burocratiche cui sono sottoposti i gestori dei locali che ospitano le apparecchiature di intrattenimento senza vincita di denaro come, ad esempio, calcio balilla, carambole, biliardi, dondolanti per bambini, tavoli da ping pong, al fine di favorire una sana e piacevole aggregazione di socialità condivisa.
9/3343-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Paolin, Legnaioli, Gerardi, Covolo, Raffaelli, Belotti, Cavandoli, Tarantino, Zennaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca delega al Governo per la riforma fiscale;

    l'intervento in esame costituisce una delega al Governo per la riforma nazionale del fisco, con la revisione dell'imposizione Irpef, Ires, Irap e Iva;

    la disciplina fiscale nazionale italiana non tiene conto delle peculiarità e delle sperequazioni vissute dalle aree montane, interne e rurali, che vivono una condizione di forte disagio dovuto alla mancanza di collegamenti infrastrutturali capillari tali da attenuare le distanze tra i centri e le periferie, nonché per la mancanza di infrastrutture di rete internet e di tutte quelle misure necessarie a stimolare le peculiarità tipiche di queste aree in chiave di crescita e sviluppo;

    le zone montane rappresentano un presidio a tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico del Paese, costituendo un patrimonio collettivo la cui salvaguardia impone oneri e costi che ad oggi gravano quasi esclusivamente sulle comunità che vi vivono, incrementando le numerose difficoltà che queste devono affrontare;

    tali problematiche hanno determinato una crescente insostenibilità economica delle comunità situate in aree montane e rurali, le quali sono soggette ad un continuo spopolamento, soprattutto di giovani, che abbandonano le comunità alla ricerca di opportunità in aree urbane, incrementando a sua volta i costi per il mantenimento delle aree montane e rurali, e i danni generati dall'abbandono;

    la legge 25 luglio 1952, n. 991 fornisce la classificazione dei Comuni montani per classi di «montanità», misure successivamente integrate dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, cosiddetta «Legge Carlotto», ad oggi inattuata;

    in tal senso il Governo italiano ha, almeno in termini programmatici, come desunto dalla legge di bilancio 2022 e dalla documentazione programmatico-finanziaria del Governo, evidenziato l'intenzione di legiferare in ottica di riforma della governance della montagna;

    tale processo di riforma e tutela della montagna non può prescindere da una riforma della fiscalità applicata alle aree montane,

impegna il Governo

a disporre, nell'ambito degli atti di implementazione derivanti dal testo in esame, l'istituzione di zone franche montane sul territorio nazionale italiano, in corrispondenza delle aree classificate come montane sulla base di criteri quale numero di residenti, altitudine, indice di desertificazione economica, calo demografico, misure di esenzione dalle imposte sui redditi e dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, prevedendo altresì incentivi per l'insediamento di persone fisiche ed attività economiche.
9/3343-A/17. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca delega al Governo per la riforma fiscale;

    l'intervento in esame costituisce una delega al Governo per la riforma nazionale del fisco, con la revisione dell'imposizione Irpef, Ires, Irap e Iva;

    la disciplina fiscale nazionale italiana non tiene conto delle peculiarità e delle sperequazioni vissute dalle aree montane, interne e rurali, che vivono una condizione di forte disagio dovuto alla mancanza di collegamenti infrastrutturali capillari tali da attenuare le distanze tra i centri e le periferie, nonché per la mancanza di infrastrutture di rete internet e di tutte quelle misure necessarie a stimolare le peculiarità tipiche di queste aree in chiave di crescita e sviluppo;

    le zone montane rappresentano un presidio a tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico del Paese, costituendo un patrimonio collettivo la cui salvaguardia impone oneri e costi che ad oggi gravano quasi esclusivamente sulle comunità che vi vivono, incrementando le numerose difficoltà che queste devono affrontare;

    tali problematiche hanno determinato una crescente insostenibilità economica delle comunità situate in aree montane e rurali, le quali sono soggette ad un continuo spopolamento, soprattutto di giovani, che abbandonano le comunità alla ricerca di opportunità in aree urbane, incrementando a sua volta i costi per il mantenimento delle aree montane e rurali, e i danni generati dall'abbandono;

    la legge 25 luglio 1952, n. 991 fornisce la classificazione dei Comuni montani per classi di «montanità», misure successivamente integrate dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97, cosiddetta «Legge Carlotto», ad oggi inattuata;

    in tal senso il Governo italiano ha, almeno in termini programmatici, come desunto dalla legge di bilancio 2022 e dalla documentazione programmatico-finanziaria del Governo, evidenziato l'intenzione di legiferare in ottica di riforma della governance della montagna;

    tale processo di riforma e tutela della montagna non può prescindere da una riforma della fiscalità applicata alle aree montane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, nell'ambito degli atti di implementazione derivanti dal testo in esame, l'istituzione di zone franche montane sul territorio nazionale italiano, in corrispondenza delle aree classificate come montane sulla base di criteri quale numero di residenti, altitudine, indice di desertificazione economica, calo demografico, misure di esenzione dalle imposte sui redditi e dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, prevedendo altresì incentivi per l'insediamento di persone fisiche ed attività economiche.
9/3343-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca delega al Governo per la riforma fiscale;

    secondo il rapporto Taxing Wages 2022 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in Italia il cuneo fiscale, cioè la differenza tra il costo per il datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal dipendente, nel 2021 è stato pari al 46,5 per cento, ponendo l'Italia al quinto posto su 38 Paesi contemplati nella classifica, a fronte di una media OCSE del 34,6 per cento;

    tale valore del 46,5 per cento si ottiene sommando il 15,3 per cento di incidenza dell'imposta sui redditi (media OCSE 13 per cento), il 7,2 per cento di contributi a carico del lavoratore (media OCSE 8,2 per cento) ed il 24 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (media OCSE 13,5 per cento);

    un lavoratore medio, in Italia, incassa una retribuzione netta pari al 70 per cento circa del salario lordo, contro il 75,4 per cento medio OCSE;

    sempre secondo dati OCSE, il salario medio di un lavoratore italiano è diminuito del 2,9 per cento dal 1990 al 2020 (unico Paese del gruppo OCSE ad avere una variazione negativa nel periodo di riferimento), mentre nel medesimo periodo in Germania e Francia, Paesi competitor dell'Italia, è stato registrato un aumento di circa il 30 per cento;

    la costante crescita dell'indice dell'inflazione costituisce un elemento distorsivo ed erosivo del potere d'acquisto dei cittadini italiani, con un incremento dell'indice del 4,7 per cento tra 2015 e 2021, valore che ha raggiunto l'8,1 per cento nel mese di maggio 2022, come confermato da Eurostat;

    si configura come necessario, ai sensi del testo in esame, non solo una riorganizzazione di Irpef, Ires, Irap e Iva, ma anche un muscolare intervento di riduzione del cuneo fiscale, da conseguirsi mediante una riduzione dell'onere a carico del datore di lavoro, con ordine prioritario per i salari più bassi, in quanto comporterebbe una riduzione del costo del lavoro in proporzione più alta,

impegna il Governo

a disporre, nell'ambito delle attività di implementazione del testo in esame tutte le iniziative necessarie per dare luogo ad una robusta riduzione del cuneo fiscale dal lato dei contributi a carico del datore di lavoro, andando incontro ai valori medi OCSE e sulla linea di quanto delineato in premessa.
9/3343-A/18. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca delega al Governo per la riforma fiscale;

    secondo il rapporto Taxing Wages 2022 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in Italia il cuneo fiscale, cioè la differenza tra il costo per il datore di lavoro e la retribuzione netta percepita dal dipendente, nel 2021 è stato pari al 46,5 per cento, ponendo l'Italia al quinto posto su 38 Paesi contemplati nella classifica, a fronte di una media OCSE del 34,6 per cento;

    tale valore del 46,5 per cento si ottiene sommando il 15,3 per cento di incidenza dell'imposta sui redditi (media OCSE 13 per cento), il 7,2 per cento di contributi a carico del lavoratore (media OCSE 8,2 per cento) ed il 24 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (media OCSE 13,5 per cento);

    un lavoratore medio, in Italia, incassa una retribuzione netta pari al 70 per cento circa del salario lordo, contro il 75,4 per cento medio OCSE;

    sempre secondo dati OCSE, il salario medio di un lavoratore italiano è diminuito del 2,9 per cento dal 1990 al 2020 (unico Paese del gruppo OCSE ad avere una variazione negativa nel periodo di riferimento), mentre nel medesimo periodo in Germania e Francia, Paesi competitor dell'Italia, è stato registrato un aumento di circa il 30 per cento;

    la costante crescita dell'indice dell'inflazione costituisce un elemento distorsivo ed erosivo del potere d'acquisto dei cittadini italiani, con un incremento dell'indice del 4,7 per cento tra 2015 e 2021, valore che ha raggiunto l'8,1 per cento nel mese di maggio 2022, come confermato da Eurostat;

    si configura come necessario, ai sensi del testo in esame, non solo una riorganizzazione di Irpef, Ires, Irap e Iva, ma anche un muscolare intervento di riduzione del cuneo fiscale, da conseguirsi mediante una riduzione dell'onere a carico del datore di lavoro, con ordine prioritario per i salari più bassi, in quanto comporterebbe una riduzione del costo del lavoro in proporzione più alta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, nell'ambito delle attività di implementazione del testo in esame tutte le iniziative necessarie per dare luogo ad una robusta riduzione del cuneo fiscale dal lato dei contributi a carico del datore di lavoro, andando incontro ai valori medi OCSE e sulla linea di quanto delineato in premessa.
9/3343-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame consta di 10 articoli e nel corso dell'esame in sede referente sono stati effettuati diversi interventi di modifica rispetto al testo originario anche inerenti il tema della tassazione del risparmio;

    alla luce di recenti dichiarazioni riportate sulla stampa nazionale dal segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, di tassare i risparmi e i patrimoni degli italiani, appare sempre più urgente dare attuazione alla disposizione contenuta nel comma 18-ter dell'articolo 27 del cosiddetto, «Decreto Rilancio», ove si prevede che al conto fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato possano affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Tale disposizione, infatti, rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ad oggi purtroppo non risulta ancora emanato ma che di fatto rappresenta la base giuridica attraverso cui istituire il Fondo Strategico Italiano o Fondo dei Fondi finalizzato ad indirizzare i risparmi privati, fiscalmente incentivati in analogia con quanto già previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR), verso l'economia reale,

impegna il Governo

al fine di garantire maggiore competitività del sistema produttivo e favorire la patrimonializzazione delle imprese attraverso la leva finanziaria, ad individuare ulteriori e più potenti forme di incentivazione fiscale del risparmio, in analogia con quanto già previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR) attraverso l'istituzione di un Fondo Strategico Italiano o Fondo dei fondi, con gli stessi incentivi fiscali previsti per i PIR, gestito da CDP, con il coinvolgimento delle Società di gestione del risparmio (SGR) italiane e delle altre istituzioni finanziarie in cui possano confluire, al netto delle risorse pubbliche statali, quelle del risparmio privato fiscalmente incentivato con l'obiettivo che tali risorse siano utilizzate in modo mirato e responsabile, con una visione di lungo periodo, per rilanciare il sistema Paese.
9/3343-A/19. Giacomoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame consta di 10 articoli e nel corso dell'esame in sede referente sono stati effettuati diversi interventi di modifica rispetto al testo originario anche inerenti il tema della tassazione del risparmio;

    alla luce di recenti dichiarazioni riportate sulla stampa nazionale dal segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, di tassare i risparmi e i patrimoni degli italiani, appare sempre più urgente dare attuazione alla disposizione contenuta nel comma 18-ter dell'articolo 27 del cosiddetto, «Decreto Rilancio», ove si prevede che al conto fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio destinato possano affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Tale disposizione, infatti, rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ad oggi purtroppo non risulta ancora emanato ma che di fatto rappresenta la base giuridica attraverso cui istituire il Fondo Strategico Italiano o Fondo dei Fondi finalizzato ad indirizzare i risparmi privati, fiscalmente incentivati in analogia con quanto già previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR), verso l'economia reale,

impegna il Governo

al fine di garantire maggiore competitività del sistema produttivo e favorire la patrimonializzazione delle imprese attraverso la leva finanziaria, a valutare l'opportunità di individuare ulteriori e più potenti forme di incentivazione fiscale del risparmio, in analogia con quanto già previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR) attraverso l'istituzione di un Fondo Strategico Italiano o Fondo dei fondi, con gli stessi incentivi fiscali previsti per i PIR, gestito da CDP, con il coinvolgimento delle Società di gestione del risparmio (SGR) italiane e delle altre istituzioni finanziarie in cui possano confluire, al netto delle risorse pubbliche statali, quelle del risparmio privato fiscalmente incentivato con l'obiettivo che tali risorse siano utilizzate in modo mirato e responsabile, con una visione di lungo periodo, per rilanciare il sistema Paese.
9/3343-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Giacomoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 comma 1 lettera b) prevede l'adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta (IVA e accise in particolare), in coerenza con l'European Green Deal, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

    la filosofia di fondo della norma è che il sistema fiscale deve essere messo al servizio dello sviluppo sostenibile e reso coerente con il processo di decarbonizzazione, superando il più rapidamente possibile la dipendenza del nostro Paese dai combustibili fossili;

    quanto all'IVA la nuova direttiva (UE) 2022/542, di modifica alla previgente direttiva 2006/112/CE prevede l'eliminazione di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull'ambiente, come ad esempio i combustibili fossili, la legna, la torba e altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra. Tali aliquote cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2030, mentre quelle relative ai pesticidi e fertilizzanti chimici cesseranno di applicarsi entro il 1° gennaio 2032;

    quanto alle accise, la previsione è quella di procedere alla riduzione dei sostegni ambientalmente dannosi secondo gli indirizzi già individuati dal Ministero dell'ambiente e di conseguenza è prevedibile l'aumento delle accise sui carburanti, la riduzione dei benefici fiscali sul gasolio agricolo, su quello per l'autotrasporto e, più in generale, la revisione di tutti i sussidi di tale natura;

    nel Documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, approvato il 30 giugno 2021 dalla Commissione finanze della Camera nel paragrafo 2.11 «Il fisco per la transizione ecologica si prevede tra gli obiettivi della riforma»:

     b) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente, evitando aggravi di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

     d) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale – a parità di gettito – in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti dal Green Deal UE di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di C02 prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 4 comma 1 lettera b) a tener conto dell'opportunità di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, al fine di evitare fenomeni di povertà energetica e di desertificazione industriale, dando conto di tale impostazione nelle analisi di impatto previste dal comma 2 dell'articolo 1.
9/3343-A/20. Squeri, Porchietto, Giacometto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 comma 1 lettera b) prevede l'adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta (IVA e accise in particolare), in coerenza con l'European Green Deal, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile;

    la filosofia di fondo della norma è che il sistema fiscale deve essere messo al servizio dello sviluppo sostenibile e reso coerente con il processo di decarbonizzazione, superando il più rapidamente possibile la dipendenza del nostro Paese dai combustibili fossili;

    quanto all'IVA la nuova direttiva (UE) 2022/542, di modifica alla previgente direttiva 2006/112/CE prevede l'eliminazione di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull'ambiente, come ad esempio i combustibili fossili, la legna, la torba e altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra. Tali aliquote cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2030, mentre quelle relative ai pesticidi e fertilizzanti chimici cesseranno di applicarsi entro il 1° gennaio 2032;

    quanto alle accise, la previsione è quella di procedere alla riduzione dei sostegni ambientalmente dannosi secondo gli indirizzi già individuati dal Ministero dell'ambiente e di conseguenza è prevedibile l'aumento delle accise sui carburanti, la riduzione dei benefici fiscali sul gasolio agricolo, su quello per l'autotrasporto e, più in generale, la revisione di tutti i sussidi di tale natura;

    nel Documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, approvato il 30 giugno 2021 dalla Commissione finanze della Camera nel paragrafo 2.11 «Il fisco per la transizione ecologica si prevede tra gli obiettivi della riforma»:

     b) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riqualificazione ambientale e la progressiva riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente, evitando aggravi di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

     d) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale – a parità di gettito – in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti dal Green Deal UE di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di C02 prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica,

impegna il Governo

a tener conto dell'opportunità di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, al fine di evitare fenomeni di povertà energetica e di desertificazione industriale.
9/3343-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Squeri, Porchietto, Giacometto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 comma 1 lettera c) fa riferimento all'utilizzo delle aliquote IRPEF per incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani e dei «secondi percettori» di reddito familiare;

    l'attuale modello del mercato del lavoro, connotato da una crescente precarizzazione e intercambiabilità dei rapporti di lavoro. Il progressivo invecchiamento della popolazione inciderà in maniera significativa sul sistema pensionistico, a svantaggio dei più giovani;

    secondo le stime OCSE l'Italia è il Paese dell'Europa in cui l'età pensionabile aumenterà di più nei prossimi anni e con assegni esigui, anche al di sotto della soglia di povertà, a causa delle carriere lavorative discontinue e dei periodi di precariato. Secondo alcune stime per il 60 per cento di chi è entrato nel mondo del lavoro a metà degli anni '90, l'importo sarà sotto la soglia di povertà considerando anche che non è prevista un'integrazione al minimo;

    la previdenza complementare, disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro. Essa ha come obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base.

    il decreto-legge 4/2019 ha inserito la possibilità, per gli Under 45, di effettuare un riscatto soft/flessibile della laurea, cioè a condizioni economiche vantaggiose. È stato introdotto, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione. È stata, inoltre, definita una diversa modalità di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età,

impegna il Governo

ad individuare, nell'ambito della riforma delle aliquote IRPEF di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c), adeguate forme di sostegno volte a consentire alle giovani generazioni di costruirsi un futuro pensionistico dignitoso, valutando la possibilità di innalzare la soglia di deducibilità della previdenza complementare, di creare una dote previdenziale familiare e di incentivare e favorire il riscatto della laurea, limitatamente ai soggetti ai quali si applica il regime contributivo, prevedendo, tramite attribuzione di contributi figurativi che esso sia gratuito per i neo laureati.
9/3343-A/21. Giacometto, Porchietto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 comma 1 lettera c) fa riferimento all'utilizzo delle aliquote IRPEF per incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani e dei «secondi percettori» di reddito familiare;

    l'attuale modello del mercato del lavoro, connotato da una crescente precarizzazione e intercambiabilità dei rapporti di lavoro. Il progressivo invecchiamento della popolazione inciderà in maniera significativa sul sistema pensionistico, a svantaggio dei più giovani;

    secondo le stime OCSE l'Italia è il Paese dell'Europa in cui l'età pensionabile aumenterà di più nei prossimi anni e con assegni esigui, anche al di sotto della soglia di povertà, a causa delle carriere lavorative discontinue e dei periodi di precariato. Secondo alcune stime per il 60 per cento di chi è entrato nel mondo del lavoro a metà degli anni '90, l'importo sarà sotto la soglia di povertà considerando anche che non è prevista un'integrazione al minimo;

    la previdenza complementare, disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro. Essa ha come obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base.

    il decreto-legge 4/2019 ha inserito la possibilità, per gli Under 45, di effettuare un riscatto soft/flessibile della laurea, cioè a condizioni economiche vantaggiose. È stato introdotto, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione. È stata, inoltre, definita una diversa modalità di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare adeguate forme di sostegno volte a consentire alle giovani generazioni di costruirsi un futuro pensionistico dignitoso, valutando la possibilità di innalzare la soglia di deducibilità della previdenza complementare, di creare una dote previdenziale familiare e di incentivare e favorire il riscatto della laurea, limitatamente ai soggetti ai quali si applica il regime contributivo, prevedendo, tramite attribuzione di contributi figurativi che esso sia gratuito per i neo laureati.
9/3343-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Giacometto, Porchietto.


   La Camera,

   premesso che:

    la riforma fiscale è tra le azioni chiave individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee;

    gli obiettivi fondamentali della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale sono:

     la crescita dell'economia, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione;

     la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuare anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti;

    la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

    il provvedimento in esame provvede alla riscrittura dei rapporti tra fisco e contribuenti. In tale ambito l'Agenzia delle entrate ha rilevato che il «magazzino fiscale» ovvero l'insieme di tutti i debiti da riscuotere, non solo tributi, ma anche altre partite, assomma ormai a 1.100 miliardi di euro e che circa 19 milioni di persone fisiche o società hanno ricevuto negli anni scorsi a vario titolo, una cartella esattoriale;

    attualmente il magazzino dei debiti fiscali conta circa 130-140 milioni di cartelle esattoriali e circa 16 milioni di contribuenti iscritti a ruolo. Sul totale delle cartelle presenti presso l'Agenzia delle Entrate oltre l'80 per cento sono cartelle sotto i 10 mila euro;

    per «pace fiscale», si intendono una serie di misure che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, versando in forma agevolata le imposte dovute, in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi e con adeguate forme di rateizzazione;

    elemento decisivo della delega fiscale è costituito dalla previsione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 in cui si prevede di razionalizzare le sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali;

    la delega in esame pertanto distingue i regimi sanzionatori tra chi commette errori formali senza evasione d'imposta, chi non può essere colpevolizzato se non è riuscito a pagare quanto dichiarato e i veri evasori;

    l'adozione di misure di definizione agevolata sul magazzino fiscale pregresso è il necessario completamento di una riforma fiscale che provvede alla riscrittura dei rapporti tra fisco e contribuenti;

    è opportuno adottare misure per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19 e per sostenerla a fronte della crisi generata dal conflitto in Ucraina e dalla crescita esponenziale dell'energia e delle materie prime,

impegna il Governo

ad adottare misure per la definizione agevolata fino a tutto l'anno 2021 di imposte, atti di accertamento e riscossione, nonché di carichi affidati all'agente della riscossione e di regolarizzazione di attività detenute all'estero, ivi compresi quelli per i quali sia in corso contenzioso tributario.
9/3343-A/22. Martino, Giacomoni, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Benigni.


   La Camera,

   premesso che:

    la riforma fiscale è tra le azioni chiave individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee;

    gli obiettivi fondamentali della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale sono:

     la crescita dell'economia, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione;

     la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuare anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti;

    la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

    il provvedimento in esame provvede alla riscrittura dei rapporti tra fisco e contribuenti. In tale ambito l'Agenzia delle entrate ha rilevato che il «magazzino fiscale» ovvero l'insieme di tutti i debiti da riscuotere, non solo tributi, ma anche altre partite, assomma ormai a 1.100 miliardi di euro e che circa 19 milioni di persone fisiche o società hanno ricevuto negli anni scorsi a vario titolo, una cartella esattoriale;

    attualmente il magazzino dei debiti fiscali conta circa 130-140 milioni di cartelle esattoriali e circa 16 milioni di contribuenti iscritti a ruolo. Sul totale delle cartelle presenti presso l'Agenzia delle Entrate oltre l'80 per cento sono cartelle sotto i 10 mila euro;

    per «pace fiscale», si intendono una serie di misure che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, versando in forma agevolata le imposte dovute, in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi e con adeguate forme di rateizzazione;

    elemento decisivo della delega fiscale è costituito dalla previsione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 in cui si prevede di razionalizzare le sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali;

    la delega in esame pertanto distingue i regimi sanzionatori tra chi commette errori formali senza evasione d'imposta, chi non può essere colpevolizzato se non è riuscito a pagare quanto dichiarato e i veri evasori;

    l'adozione di misure di definizione agevolata sul magazzino fiscale pregresso è il necessario completamento di una riforma fiscale che provvede alla riscrittura dei rapporti tra fisco e contribuenti;

    è opportuno adottare misure per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19 e per sostenerla a fronte della crisi generata dal conflitto in Ucraina e dalla crescita esponenziale dell'energia e delle materie prime,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure per la definizione agevolata fino a tutto l'anno 2021 di imposte, atti di accertamento e riscossione, nonché di carichi affidati all'agente della riscossione e di regolarizzazione di attività detenute all'estero.
9/3343-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Martino, Giacomoni, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Benigni.


   La Camera,

   premesso che:

    il percorso di transizione digitale coinvolge anche la Pubblica amministrazione, sempre più impegnata nello sviluppare meccanismi di scambio e incrocio di dati dei contribuenti per migliorare i servizi messi a loro disposizione e rendere più efficace la lotta all'evasione fiscale;

    nell'ambito dei processo di digitalizzazione del fisco, un ruolo di primo piano viene ricoperto inevitabilmente dalle banche dati e dalla capacità dei meccanismi tecnologici che le governano di garantire una sempre più efficiente e raffinata interazione tra le stesse; facendo comunicare l'enorme mole di informazioni detenute dai diversi uffici delle pubbliche amministrazioni sparsi nel territorio;

    digitalizzare il patrimonio di informazioni e facilitare lo scambio tra amministrazioni significa, da un lato, realizzare un sistema fiscale più efficiente in quanto orientato a prevenire (piuttosto che reprimere) le condotte illecite dei contribuenti e suscitare, negli stessi, comportamenti virtuosi votati all'adempimento spontaneo e alla tax compliance; dall'altro lato, vuol dire rendere più efficaci i processi di controllo;

    il provvedimento in esame dispone inoltre in materia di adempimenti tributari, prevedendo che questi potranno essere adempiuti sempre più in via telematica, secondo il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, lo scambio tra digitalizzazione e riduzione degli adempimenti per i professionisti, imprese e fisco è «ineludibile e strutturale»;

    in tale ambito il «cassetto fiscale», cioè servizio che consente al contribuente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, può rivestire un ruolo centrale di interscambio di informazioni tra fisco e contribuente;

    attualmente il modello gestionale che sottende l'utilizzabilità dei dati contenuti nel cassetto fiscale è rigido e non permette se non tramite terzi di potersi interfacciare agevolmente con i propri dati e i propri pagamenti, né di poterli elaborare,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di implementare le funzionalità del cassetto fiscale di ciascun contribuente, consentendo all'Agenzia delle entrate di introdurre protocolli, rigorosamente vidimati in termini di sicurezza delle informazioni che consentano allo stesso di elaborare i propri dati.
9/3343-A/23. Benigni, Giacometto, Porchietto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce la Super-anagrafe dei conti, rispetto alla quale è stata opportunamente introdotta una previsione che l'algoritmo antievasione dovrà rispettare le regole della privacy. Nel documento reso noto a fine gennaio dall'Authority di settore, il parere favorevole è stato accompagnato da paletti su una serie di punti: dal diritto di accesso alla limitazione del trattamento, dagli obblighi informativi, all'intervento umano;

    la commissione XIV politiche dell'Unione europea nel suo parere ha giudicato «opportuni» i richiami al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali;

    in questo contesto l'Agenzia delle entrate prevede di aumentare le comunicazioni di compliance, ossia gli alert per indurre i contribuenti alle correzioni spontanee (ravvedimento operoso). Dal consuntivo di 1,37 milioni inviate nel 2021 si punta quasi al raddoppio (2,58 milioni) nel 2022 per arrivare poi a 3 milioni nel 2024. Con un effetto di crescita anche sui versamenti attesi: 2,45 miliardi nel 2022, 2,2 miliardi nel 2023 e circa 2,8 miliardi nel 2024;

    la Commissione bicamerale sull'anagrafe tributaria ha posto dei paletti circa l'automatizzazione e la spersonalizzazione del fisco, nel timore che questo si trasformi in un sistema totalmente gestito dagli algoritmi;

    tale Commissione ha chiesto di «escludere esplicitamente che gli atti di accertamento dell'Agenzia delle entrate possano essere frutto esclusivo di una procedura automatizzata o, comunque, basata su un sistema di intelligenza artificiale». Ha chiesto insomma di non rendere superfluo l'intervento dell'interprete-essere umano;

    nell'ambito del processo di utilizzo dell'intelligenza artificiale, l'Agenzia delle entrate prevede sia garantito l'intervento umano. Ma si tratta di un intervento condizionato da un obiettivo di risultato in termini di gettito da realizzare, sulla base di indicazioni che annualmente l'ADE invia ai suoi funzionari,

impegna il Governo

in sede di attuazione della delega a introdurre ulteriori protocolli di controllo in merito alle elaborazioni fiscali derivanti dall'uso dell'intelligenza artificiale.
9/3343-A/24. Porchietto, Giacometto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce la Super-anagrafe dei conti, rispetto alla quale è stata opportunamente introdotta una previsione che l'algoritmo antievasione dovrà rispettare le regole della privacy. Nel documento reso noto a fine gennaio dall'Authority di settore, il parere favorevole è stato accompagnato da paletti su una serie di punti: dal diritto di accesso alla limitazione del trattamento, dagli obblighi informativi, all'intervento umano;

    la commissione XIV politiche dell'Unione europea nel suo parere ha giudicato «opportuni» i richiami al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali;

    in questo contesto l'Agenzia delle entrate prevede di aumentare le comunicazioni di compliance, ossia gli alert per indurre i contribuenti alle correzioni spontanee (ravvedimento operoso). Dal consuntivo di 1,37 milioni inviate nel 2021 si punta quasi al raddoppio (2,58 milioni) nel 2022 per arrivare poi a 3 milioni nel 2024. Con un effetto di crescita anche sui versamenti attesi: 2,45 miliardi nel 2022, 2,2 miliardi nel 2023 e circa 2,8 miliardi nel 2024;

    la Commissione bicamerale sull'anagrafe tributaria ha posto dei paletti circa l'automatizzazione e la spersonalizzazione del fisco, nel timore che questo si trasformi in un sistema totalmente gestito dagli algoritmi;

    tale Commissione ha chiesto di «escludere esplicitamente che gli atti di accertamento dell'Agenzia delle entrate possano essere frutto esclusivo di una procedura automatizzata o, comunque, basata su un sistema di intelligenza artificiale». Ha chiesto insomma di non rendere superfluo l'intervento dell'interprete-essere umano;

    nell'ambito del processo di utilizzo dell'intelligenza artificiale, l'Agenzia delle entrate prevede sia garantito l'intervento umano. Ma si tratta di un intervento condizionato da un obiettivo di risultato in termini di gettito da realizzare, sulla base di indicazioni che annualmente l'ADE invia ai suoi funzionari,

impegna il Governo

in sede di attuazione della delega a introdurre adeguati protocolli di controllo in merito alle elaborazioni fiscali derivanti dall'uso dell'intelligenza artificiale.
9/3343-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Porchietto, Giacometto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è improntato alla semplificazione del sistema e alla riduzione complessiva della pressione fiscale e, inoltre, ad avviare, all'interno o contestualmente alla riforma fiscale, un organico processo di riforma strutturale della riscossione;

    l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rappresenta oggi il principale strumento di misurazione della capacità economico patrimoniale della famiglia e, quindi, lo strumento per eccellenza per definire la platea di soggetti ai quali riconoscere l'accesso ad un numero sempre maggiore di prestazioni e servizi a carattere sociale o ad agevolazioni prevalentemente di natura fiscale dalla retta dell'asilo al più recente Assegno Unico;

    l'esperienza di uso dell'ISEE ha fatto emergere, però, molti profili critici nei parametri di misurazione della condizione economica del nucleo familiare non rispondenti pienamente a requisiti di equità, con il rischio che alcuni nuclei che con l'ISEE sembrano poveri in realtà non lo siano, ed al contrario che l'ISEE descriva come «non poveri» alcuni nuclei che invece lo sono: una distorsione che non dipende dal «modo» con cui si usa l'ISEE, ossia dalle soglie/fasce o formule di calcolo, ma da come è costruito in sé l'Indicatore;

    in primis, l'ISEE viene calcolato su redditi «vecchi» rispetto al momento della prestazione, perché relativi all'anno precedente e, soprattutto, più elevati di quelli che le persone hanno mai davvero avuto a disposizione, posto che includono le ritenute fiscali e non il solo reddito netto: se una famiglia incassa 50 mila euro l'anno, non significa che ha guadagnato 50 mila euro, perché su quei 50 mila sono state pagate le tasse e, non serve ricordarlo, anche in questo campo l'Italia vanta un triste primato con il più alto livello di tassazione a livello europeo, con oltre il 64 per cento di pressione fiscale;

    oltre alla componente reddituale, l'indicatore è calcolato anche sulla base della componente patrimoniale, in particolare quella determinata dai cespiti immobiliari posseduti addirittura fino a due anni prima dal nucleo familiare. Sono proprio questi che, pur rappresentando un «valore patrimoniale», non indicano la capacità di una famiglia di poter far fronte alle proprie spese e spesso capita che ci si ritrovi sulle spalle beni immobili in eredità che non sempre è possibile mettere a reddito, nemmeno dismettere a ragionevoli condizioni economiche;

    tra il patrimonio mobiliare considerato, particolare attenzione merita, poi, il riferimento alla prima casa, un valore che lo Stato dovrebbero sostenere: ad una mamma e un papà bisogna garantire la possibilità di avere una casa in cui crescere i propri figli, bisogna garantire un lavoro per sostenere la famiglia, pagare l'affitto o il mutuo, bisogna tutelare la possibilità di autodeterminarsi e di autodeterminare la propria famiglia;

    è evidente come qualunque sostegno economico in favore delle famiglie debba essere adeguato alle necessità effettive delle famiglie stesse, ma per tare questo è chiaro che si dovrà mettere mano anche agli squilibri dell'indicatore ISEE, che spesso rappresenta un meccanismo non in grado di fotografare giustamente il carico reddituale di una famiglia; senza una riforma del meccanismo ISEE o, comunque, di una revisione del parametri secondo principi di equità famigliare, qualunque politica di welfare rischierà di essere insufficiente;

    oggi più che mai, di fronte alla presa d'atto di una crisi demografica irreversibile destinata a consolidare l'Italia nelle posizioni peggiori in Europa in termini di squilibri strutturali, è decisivo misurare in modo appropriato la condizione economica del nucleo familiare, con l'intento di ridistribuire equamente il sistema delle agevolazioni fiscali, nonché delle prestazioni sociali, sanitarie, assistenziali, destinate alle famiglie con figli, secondo un modello che guardi a lungo termine e consideri strategico l'investimento di risorse in un'ottica di accrescimento e non di mantenimento;

    appare quindi necessario improntare la determinazione dell'ISEE a parametri di equità che corrispondano all'effettiva capacità reddituale delle famiglie,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a garantire, nell'ambito di una successiva riforma del sistema fiscale, una revisione delle modalità di determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e che, in particolare:

    1) consideri i redditi disponibili al netto delle detrazioni fiscali che su di essi operano;

    2) consideri i redditi dell'anno solare, ovvero, faccia riferimento al momento di inoltro dell'istanza;

    3) escluda, dal patrimonio immobiliare preso a riferimento, l'abitazione principale (prima casa).
9/3343-A/25. Bellucci, Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame e improntato alla semplificazione del sistema e alla riduzione complessiva della pressione fiscale e, inoltre, ad avviare all'interno o contestualmente alla riforma fiscale, un organico processo di riforma strutturale della riscossione;

    in particolare, l'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione. La norma prevede, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate;

    la revisione del sistema della riscossione tralascia di affrontare la disparità di trattamento della posizione creditoria tra l'Agenzia delle entrate Riscossione (in caso di riscossione diretta) e il contribuente (nel caso di presentazione di istanza di rimborso), in relazione alla quantificazione del dovuto;

    a parità di posizione creditoria, infatti, nel caso in cui a richiedere le somme sia l'Agente della Riscossione, il contribuente si troverà a pagare circa il 45 per cento in più del tributo richiesto; diversamente, il contribuente che richiede le somme maturerà un tasso di interesse pari solo al 2,5 per cento dell'importo chiesto a rimborso, esclusi il primo e semestre in cui è effettuata la richiesta e l'ultimo semestre in cui viene emesso l'ordinativo,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega in materia di individuazione di un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, a garantire parità di trattamento della posizione creditoria tra l'Agenzia delle entrate-Riscossione e il contribuente in relazione alla quantificazione del dovuto.
9/3343-A/26. Maschio, Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame è improntato alla semplificazione del sistema e alla riduzione complessiva della pressione fiscale e ad avviare, all'interno o contestualmente alla riforma fiscale, un organico processo di riforma strutturale della riscossione;

    in particolare, l'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, finalizzata a garantire il rispetto del principio di progressività con due obiettivi: ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi; ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef;

    nel quadro della riforma delle tax expenditures, andrebbe tenuta in debita considerazione la proposta da tempo formulata dall'Avvocatura e relativa all'introduzione di una deduzione dal reddito IRPEF del costo (rappresentato da fattura) per il processo nel quale si agisca a tutela di diritti fondamentali della persona o della famiglia;

    la detrazione delle spese legali, al pari di quella prevista per le spese sanitarie, risponde ad un'esigenza di equità e di giustizia reale e concreta; il diritto di difesa, infatti, è garantito a livello costituzionale dall'articolo 24, al pari del diritto alla salute, e ricomprende necessariamente l'assistenza tecnica e professionale prestata dall'Avvocato,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza volta a prevedere la deducibilità dal reddito IRPEF del costo per le procedure giudiziarie nelle quali si agisca a tutela di diritti fondamentali della persona o della Famiglia.
9/3343-A/27. Varchi, Maschio.


   La Camera,

   premesso che:

    con il provvedimento al nostro esame si intende delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale che deve avere come obiettivi la crescita economica e la semplificazione del sistema tributario;

    l'articolo 9 in particolare reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione in materia tributaria;

    la riforma strutturale della giustizia tributaria è prevista nel PNRR ed è tra le priorità d'azione indicate dal Governo;

    attualmente la magistratura tributaria ha carattere onorario, non dispone di un corpo di magistrati addetto esclusivamente alla risoluzione delle controversie tributarie questa è sicuramente una peculiarità del sistema italiano ma è anche il punto di maggiore debolezza;

    in tale riforma della giustizia tributaria occorre tenere presente del principio di specializzazione per giudici e difensori. In tale contesto si auspica l'istituzione di un ruolo autonomo della magistratura tributaria che garantisca professionalizzazione, indipendenza e terzietà dei giudici,

impegna il Governo

ad istituire il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, garantendone terzietà ed indipendenza con la professionalizzazione dei giudici tributari, assunti per concorso pubblico per titoli ed esami, che avranno riconosciuto un dignitoso trattamento economico parificato a quella delle altre magistrature.
9/3343-A/28. Bartolozzi.


   La Camera,

   premesso che:

    la Legge n. 23 del 2014 di riforma fiscale conteneva diversi articoli per la revisione dei rapporti tra fisco e contribuente che hanno dato origine al decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, nel quale, in particolare nell'articolo 6, ci si riferiva alla gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione e revisione del regime degli interpelli;

    nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, approvato il 30 giugno 2021 dalla Commissione finanze si considerava come opzione percorribile l'elevazione a rango costituzionale dello Statuto del contribuente, contenuto nella legge n. 212 del 2000, considerato, dalla commissione medesima come «la norma meno rispettata del nostro ordinamento giuridico»;

    il medesimo Documento dichiarava che «La riforma fiscale deve cogliere l'occasione per innestare in modo deciso e irreversibile un cambio di paradigma nei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuente. ... Lo Stato deve allontanare ogni tendenza a considerare il contribuente un evasore che ancora non è stato scoperto» Il contribuente, d'altro canto, deve pienamente internalizzare il beneficio collettivo che deriva dal pagamento dei tributi, nella forma dell'erogazione di beni e servizi pubblici;

    nelle delega in esame non si rinviene un articolo volto alla revisione dei rapporti tra fisco e contribuente,

impegna il Governo:

   in sede di adozione dei decreti delegati:

    a dare piena attuazione dell'articolo 12 della medesima legge n. 212 del 2000, in materia di diritto del contribuente di essere informato delle ragioni per le quali è avviato il procedimento di verifica fiscale dell'oggetto che la riguarda;

    a generalizzare la previsione preventivi contraddittori endoprocedimentale, nelle forme previste dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dando conto espressamente delle giustificazioni espresse dal contribuente e argomentando puntualmente sulla loro fondatezza;

    a garantire l'habeas data, consistente nel diritto del contribuente e del professionista da lui delegato di conoscere e controllare i dati riferibili alla sua persona in assoluta parità con le amministrazioni che li detengono, come richiesto dalla Commissione Anagrafe tributaria nella sua relazione sull'interoperabilità delle banche dati fiscali.
9/3343-A/29. Cattaneo, Porchietto, Giacometto.


   La Camera,

   premesso che:

    la Legge n. 23 del 2014 di riforma fiscale conteneva diversi articoli per la revisione dei rapporti tra fisco e contribuente che hanno dato origine al decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128, nel quale, in particolare nell'articolo 6, ci si riferiva alla gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione e revisione del regime degli interpelli;

    nel Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, approvato il 30 giugno 2021 dalla Commissione finanze si considerava come opzione percorribile l'elevazione a rango costituzionale dello Statuto del contribuente, contenuto nella legge n. 212 del 2000, considerato, dalla commissione medesima come «la norma meno rispettata del nostro ordinamento giuridico»;

    il medesimo Documento dichiarava che «La riforma fiscale deve cogliere l'occasione per innestare in modo deciso e irreversibile un cambio di paradigma nei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuente. ... Lo Stato deve allontanare ogni tendenza a considerare il contribuente un evasore che ancora non è stato scoperto» Il contribuente, d'altro canto, deve pienamente internalizzare il beneficio collettivo che deriva dal pagamento dei tributi, nella forma dell'erogazione di beni e servizi pubblici;

    nelle delega in esame non si rinviene un articolo volto alla revisione dei rapporti tra fisco e contribuente,

impegna il Governo:

   in sede di adozione dei decreti delegati, a valutare l'opportunità di:

    dare piena attuazione dell'articolo 12 della medesima legge n. 212 del 2000, in materia di diritto del contribuente di essere informato delle ragioni per le quali è avviato il procedimento di verifica fiscale dell'oggetto che la riguarda;

    generalizzare la previsione preventivi contraddittori endoprocedimentale, nelle forme previste dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dando conto espressamente delle giustificazioni espresse dal contribuente e argomentando puntualmente sulla loro fondatezza;

    garantire l'habeas data, consistente nel diritto del contribuente e del professionista da lui delegato di conoscere e controllare i dati riferibili alla sua persona in assoluta parità con le amministrazioni che li detengono, come richiesto dalla Commissione Anagrafe tributaria nella sua relazione sull'interoperabilità delle banche dati fiscali.
9/3343-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Cattaneo, Porchietto, Giacometto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 106 del 29 luglio 2014, rubricata «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», ha introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, definito «Art bonus»;

    la legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso permanente l'«Art bonus», agevolazione fiscale al 65 per cento per le erogazioni liberali a sostegno della cultura;

    così come indicato nell'edizione 2019 del rapporto Federculture, sul versante delle risorse private destinate alla cultura, «Art bonus» si è ormai affermato come strumento fondamentale di sostegno e di valorizzazione dei patrimonio culturale ad opera di cittadini ed imprese;

    ben 12.871 mecenati hanno superato i 390 milioni di euro in donazioni destinati a intervenire in favore di musei, monumenti, siti archeologici e fondazioni lirico sinfoniche sparse in tutto il territorio nazionale;

    l'impatto economico prevalente nella ripartizione delle donazioni è determinato dalle imprese e dalle fondazioni bancarie;

    sin dall'entrata in vigore dello strumento normativo dell'«Art Bonus», l'utilizzo è stato asincronico nel territorio della Nazione, con una forte territorializzazione dello strumento, utilizzato prevalentemente nelle regioni settentrionali; in Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna si concentra il 77 per cento delle risorse donate;

    le fondazioni bancarie che sostengono arte, attività e beni culturali erogano il 25 per cento del totale;

    nel corso della replica ai parlamentari successiva all'esposizione delle linee programmatiche presso le commissioni congiunte Cultura, Scienza e Istruzione, il ministro per i beni, le attività culturali e il turismo Dario Franceschini ha espresso l'intenzione di estendere il perimetro dei soggetti beneficiari dell'«Art Bonus» rispondendo ad un quesito del deputato Federico Mollicone,

impegna il Governo:

   a intraprendere ogni opportuna iniziativa per il miglioramento dell'efficacia dello strumento, in particolare nell'attrattività per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, al fine di migliorare l'omogeneità territoriale nell'utilizzo dell'Art Bonus ed estendere il perimetro dei beneficiari anche ad altri soggetti;

   garantire l'introduzione della detrazione del consumo culturale nell'ambito del sistema fiscale nazionale, estendendo le detrazioni fiscali delle spese mediche anche alle spese culturali, sull'importo che supera la franchigia di 129,11 euro, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore;

   ampliare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di Art bonus, sul credito d'imposta del 65 per cento per le contribuzioni private, al fine di incentivare la filiera culturale e per estendere la detraibilità prevista per le spese mediche e farmaceutiche alle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, acquisto di libri e di opere audio o video, attività formative e di divulgazione, workshop e laboratori, visite guidate.
9/3343-A/30. Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 106 del 29 luglio 2014, rubricata «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», ha introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, definito «Art bonus»;

    la legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso permanente l'«Art bonus», agevolazione fiscale al 65 per cento per le erogazioni liberali a sostegno della cultura;

    così come indicato nell'edizione 2019 del rapporto Federculture, sul versante delle risorse private destinate alla cultura, «Art bonus» si è ormai affermato come strumento fondamentale di sostegno e di valorizzazione dei patrimonio culturale ad opera di cittadini ed imprese;

    ben 12.871 mecenati hanno superato i 390 milioni di euro in donazioni destinati a intervenire in favore di musei, monumenti, siti archeologici e fondazioni lirico sinfoniche sparse in tutto il territorio nazionale;

    l'impatto economico prevalente nella ripartizione delle donazioni è determinato dalle imprese e dalle fondazioni bancarie;

    sin dall'entrata in vigore dello strumento normativo dell'«Art Bonus», l'utilizzo è stato asincronico nel territorio della Nazione, con una forte territorializzazione dello strumento, utilizzato prevalentemente nelle regioni settentrionali; in Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna si concentra il 77 per cento delle risorse donate;

    le fondazioni bancarie che sostengono arte, attività e beni culturali erogano il 25 per cento del totale;

    nel corso della replica ai parlamentari successiva all'esposizione delle linee programmatiche presso le commissioni congiunte Cultura, Scienza e Istruzione, il ministro per i beni, le attività culturali e il turismo Dario Franceschini ha espresso l'intenzione di estendere il perimetro dei soggetti beneficiari dell'«Art Bonus» rispondendo ad un quesito del deputato Federico Mollicone,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

    intraprendere ogni opportuna iniziativa per il miglioramento dell'efficacia dello strumento, in particolare nell'attrattività per le persone fisiche e le piccole e medie imprese, al fine di migliorare l'omogeneità territoriale nell'utilizzo dell'Art Bonus ed estendere il perimetro dei beneficiari anche ad altri soggetti;

    garantire l'introduzione della detrazione del consumo culturale nell'ambito del sistema fiscale nazionale, estendendo le detrazioni fiscali delle spese mediche anche alle spese culturali, sull'importo che supera la franchigia di 129,11 euro, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore;

    ampliare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di Art bonus, sul credito d'imposta del 65 per cento per le contribuzioni private, al fine di incentivare la filiera culturale e per estendere la detraibilità prevista per le spese mediche e farmaceutiche alle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, acquisto di libri e di opere audio o video, attività formative e di divulgazione, workshop e laboratori, visite guidate.
9/3343-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto legislativo n. 75/1998 in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, ha istituito nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili;

    l'articolo 174 del T.F.U.E., a sua volta, prevede che al fine di promuovere uno sviluppo armonioso di tutto il territorio comunitario, prevede che l'Unione europea sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale... con particolare attenzione alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

    l'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificata da una serie di successivi interventi normativi, inoltre, ha istituito e disciplinato le zone franche urbane, prevedendo una serie di benefici fiscali, applicabili per una durata determinata, in favore delle piccole e medie imprese produttive e commerciali situate nel relativo ambito territoriale;

    la Camera ha già approvato in prima lettura la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, recante un'apposita modifica all'articolo 119 della Costituzione, per il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità;

   considerato che:

    con più atti, nel tempo, la regione Sardegna è stata interessata da diverse e molteplici crisi industriali complesse, al punto che si rende assolutamente necessaria una riforma strutturale che consenta il superamento di tutte le situazioni di crisi e che, al contempo, garantisca un adeguato sviluppo occupazionale dell'intero territorio regionale;

    il suindicato obiettivo di sviluppo può essere ottenuto esclusivamente mediante l'approvazione di adeguate misure di riduzione degli oneri fiscali, anche sul lavoro, nonché del costo dell'energia: uniche misure suscettibili di attrarre investimenti nel medesimo territorio regionale, rendendo quindi superflua l'adozione di ulteriori misure di assistenza;

   atteso che:

    la regione Sardegna possiede più di un requisito tra quelli individuati dall'Unione europea per l'inclusione tra le regioni svantaggiate e che, quindi, l'istituzione della zona franca, quanto meno in ambito portuale, consentirebbe di ridurre, se non annullare, lo svantaggio determinato dall'insularità della stessa regione, contribuendo, altresì, a limitare il fenomeno dello spopolamento;

    la particolare conformazione geografica, lo stato di isolamento, l'insularità, la scarsa densità demografica della Sardegna, nonché le scarse infrastrutture presenti, giustificherebbero, altresì, l'individuazione di misure simili anche in favore dei piccoli comuni montani e delle isole minori ivi presenti, che pure costituiscono una specificità del territorio regionale sardo, e ne caratterizzano l'identità storica, culturale, sociale e amministrativa;

   rilevato che:

    la regione Sardegna vive, per la citata condizione di insularità, una condizione di grave svantaggio competitivo rispetto alle altre realtà regionali, ancora più accentuata per i piccoli comuni montani e le isole minori, ormai sempre più insostenibile sia per gli abitanti che per le attività produttive, anche in ragione dell'ulteriore peggioramento delle condizioni economiche determinato, tra gli altri, dall'aumento dei costi delle materie prime e del carburante, che hanno certamente determinato ulteriori ricadute negative sulla già fragile economia locale;

   ritenuto che:

    appare quanto mai opportuno dare piena e immediata attuazione al citato principio d'insularità, prevedendo, proprio in ragione delle caratteristiche naturali della Regione Sardegna, nonché delle sue isole minori e dei piccoli comuni montani, l'applicazione di agevolazioni fiscali, quale unico rimedio per compensare le difficoltà dei medesimi territori nei quali i costi di produzione e di vita sono molto più alti che nel resto del paese, in particolare modo a causa dell'assenza di infrastrutture adeguate e dell'alto costo dei trasporti e dell'energia;

    in particolare, l'unica soluzione percorribile appare quella dell'attuazione definitiva delle zone franche portuali, nonché il riconoscimento dei medesimi benefici anche per i comuni situati nelle isole minori, nonché per i piccoli comuni montani, aumentando la competitività delle attività economiche presenti nei territori in esame, favorendo l'attrazione di importanti investimenti nel territorio, nonché evitando il processo di spopolamento e, quindi, impedendo la dispersione delle antiche tradizioni,

impegna il Governo:

  ad adottare ogni opportuna iniziativa normativa urgente e speciale, individuando, a tal fine, nella legge di bilancio, ed a carico esclusivo dello Stato, le risorse economiche necessarie, al fine, anche nel rispetto del principio di insularità, di:

   dare piena attuazione all'articolo 1 del decreto legislativo n. 75/1998, dando comunicazione alla Commissione europea dell'avvenuta istituzione della zona franca nella regione Autonoma della Sardegna, a partire dai porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili;

   adottare le medesime misure di carattere fiscale previste per le zone franche portuali, ovvero quelle ritenute comunque utili per lo sviluppo economico, anche in favore dei piccoli Comuni montani e delle isole minori, se del caso anche mediante l'istituzione delle zone franche urbane, al fine di invertire il processo di progressiva erosione delle medesime, piccole comunità, impedendo, altresì, la dispersione delle antiche tradizioni, a causa di un processo migratorio pressoché costante verso i grandi agglomerati urbani.
9/3343-A/31. Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto legislativo n. 75/1998 in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, ha istituito nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili;

    l'articolo 174 del T.F.U.E., a sua volta, prevede che al fine di promuovere uno sviluppo armonioso di tutto il territorio comunitario, prevede che l'Unione europea sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale... con particolare attenzione alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

    l'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificata da una serie di successivi interventi normativi, inoltre, ha istituito e disciplinato le zone franche urbane, prevedendo una serie di benefici fiscali, applicabili per una durata determinata, in favore delle piccole e medie imprese produttive e commerciali situate nel relativo ambito territoriale;

    la Camera ha già approvato in prima lettura la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare, recante un'apposita modifica all'articolo 119 della Costituzione, per il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità;

   considerato che:

    con più atti, nel tempo, la regione Sardegna è stata interessata da diverse e molteplici crisi industriali complesse, al punto che si rende assolutamente necessaria una riforma strutturale che consenta il superamento di tutte le situazioni di crisi e che, al contempo, garantisca un adeguato sviluppo occupazionale dell'intero territorio regionale;

    il suindicato obiettivo di sviluppo può essere ottenuto esclusivamente mediante l'approvazione di adeguate misure di riduzione degli oneri fiscali, anche sul lavoro, nonché del costo dell'energia: uniche misure suscettibili di attrarre investimenti nel medesimo territorio regionale, rendendo quindi superflua l'adozione di ulteriori misure di assistenza;

   atteso che:

    la regione Sardegna possiede più di un requisito tra quelli individuati dall'Unione europea per l'inclusione tra le regioni svantaggiate e che, quindi, l'istituzione della zona franca, quanto meno in ambito portuale, consentirebbe di ridurre, se non annullare, lo svantaggio determinato dall'insularità della stessa regione, contribuendo, altresì, a limitare il fenomeno dello spopolamento;

    la particolare conformazione geografica, lo stato di isolamento, l'insularità, la scarsa densità demografica della Sardegna, nonché le scarse infrastrutture presenti, giustificherebbero, altresì, l'individuazione di misure simili anche in favore dei piccoli comuni montani e delle isole minori ivi presenti, che pure costituiscono una specificità del territorio regionale sardo, e ne caratterizzano l'identità storica, culturale, sociale e amministrativa;

   rilevato che:

    la regione Sardegna vive, per la citata condizione di insularità, una condizione di grave svantaggio competitivo rispetto alle altre realtà regionali, ancora più accentuata per i piccoli comuni montani e le isole minori, ormai sempre più insostenibile sia per gli abitanti che per le attività produttive, anche in ragione dell'ulteriore peggioramento delle condizioni economiche determinato, tra gli altri, dall'aumento dei costi delle materie prime e del carburante, che hanno certamente determinato ulteriori ricadute negative sulla già fragile economia locale;

   ritenuto che:

    appare quanto mai opportuno dare piena e immediata attuazione al citato principio d'insularità, prevedendo, proprio in ragione delle caratteristiche naturali della Regione Sardegna, nonché delle sue isole minori e dei piccoli comuni montani, l'applicazione di agevolazioni fiscali, quale unico rimedio per compensare le difficoltà dei medesimi territori nei quali i costi di produzione e di vita sono molto più alti che nel resto del paese, in particolare modo a causa dell'assenza di infrastrutture adeguate e dell'alto costo dei trasporti e dell'energia;

    in particolare, l'unica soluzione percorribile appare quella dell'attuazione definitiva delle zone franche portuali, nonché il riconoscimento dei medesimi benefici anche per i comuni situati nelle isole minori, nonché per i piccoli comuni montani, aumentando la competitività delle attività economiche presenti nei territori in esame, favorendo l'attrazione di importanti investimenti nel territorio, nonché evitando il processo di spopolamento e, quindi, impedendo la dispersione delle antiche tradizioni,

impegna il Governo:

  a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa normativa urgente e speciale, individuando, a tal fine, nella legge di bilancio, ed a carico esclusivo dello Stato, le risorse economiche necessarie, al fine, anche nel rispetto del principio di insularità, di:

   dare piena attuazione all'articolo 1 del decreto legislativo n. 75/1998, dando comunicazione alla Commissione europea dell'avvenuta istituzione della zona franca nella regione Autonoma della Sardegna, a partire dai porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili;

   adottare le medesime misure di carattere fiscale previste per le zone franche portuali, ovvero quelle ritenute comunque utili per lo sviluppo economico, anche in favore dei piccoli Comuni montani e delle isole minori, se del caso anche mediante l'istituzione delle zone franche urbane, al fine di invertire il processo di progressiva erosione delle medesime, piccole comunità, impedendo, altresì, la dispersione delle antiche tradizioni, a causa di un processo migratorio pressoché costante verso i grandi agglomerati urbani.
9/3343-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Deidda.