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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 24 maggio 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 24 maggio 2022.

  Davide Aiello, Piera Aiello, Amitrano, Ascani, Ascari, Baldelli, Barelli, Bergamini, Berlinghieri, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Ciampi, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ehm, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marzana, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mugnai, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Orlando, Paita, Paolini, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Segneri, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tucci, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Davide Aiello, Piera Aiello, Amitrano, Ascani, Ascari, Baldelli, Barelli, Bergamini, Berlinghieri, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Ciampi, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ehm, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marzana, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mugnai, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhionero, Orlando, Paita, Paolini, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Segneri, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Tucci, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MOLTENI ed altri: «Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché introduzione degli articoli 612-ter del codice penale e 24-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il delitto di costrizione all'occultamento del volto» (265) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Legnaioli.

Trasmissione dal Senato.

  In data 23 maggio 2022 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

   S. 2317. – Senatori NENCINI ed altri: «Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti» (approvata dal Senato) (3624);

   S. 2318. – «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» (approvato dal Senato) (3625).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOLDRINI ed altri: «Modifica all'articolo 37 della Costituzione, in materia di tutela dell'adempimento delle funzioni familiari nelle condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa» (3553) Parere della XI Commissione;

  VITO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'esistenza di finanziamenti da parte di Stati esteri o di entità ad essi riconducibili nei riguardi di partiti o di esponenti politici italiani» (3562) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III e V;

  D'IPPOLITO: «Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefìci previsti per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, e di reati intenzionali violenti» (3585) Parere delle Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.

   II Commissione (Giustizia):

  LOVECCHIO: «Istituzione del luogo elettivo di nascita» (1703) Parere della I Commissione.

   VIII Commissione (Ambiente):

  LOVECCHIO ed altri: «Istituzione del Comitato nazionale dei tratturi» (3451) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, IX, X, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):

  CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: «Modifiche ai commi 75-octies, 75-novies, 75-duodevicies e 75-vicies ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in materia di monopattini» (3590) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VI.

   XI Commissione (Lavoro):

  COMINARDI: «Disposizioni concernenti la disciplina dell'orario di lavoro e istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro» (545) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV;

  COMINARDI: «Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e altre disposizioni concernenti la disciplina degli enti bilaterali paritetici» (547) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali);

  MISITI: «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria, nonché istituzione e disciplina delle figure professionali del soccorritore e dell'autista soccorritore» (3571) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere con lettera in data 15 aprile 2022, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z) della legge 7 agosto 2018, n. 99 – la relazione sulla declassificazione e pubblicazione di atti della XII legislatura, approvata nella seduta del 2 marzo 2022.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 20).

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 24 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla XIII Commissione (Agricoltura), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 126 del 6 aprile-24 maggio 2022 (Doc. VII, n. 887),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Lombardia 25 maggio 2021, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021), limitatamente alle parole «dissuasori di stordimento a contatto,»;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 8 del 2021;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 8 del 2021, limitatamente alle parole «è svolta verificando unicamente la presenza dell'anellino sull'esemplare e»;

    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge della Regione Lombardia n. 8 del 2021, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 8 del 2021, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 562).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo (CISAM), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 563).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 564).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 565).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 566).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 567).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 568).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle informazioni nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione (COM(2022) 119 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni delle proposte e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 4 al 7 aprile 2022, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (Doc. XII, n. 1107) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (Doc. XII, n. 1108) – alla X Commissione (Attività produttive);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra effettuate in Bolivia nonché l'equivalenza delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Bolivia (Doc. XII, n. 1109) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione) (Doc. XII, n. 1110) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati) (Doc. XII, n. 1111) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2001/20/CE e 2001/83/CE per quanto riguarda le deroghe a determinati obblighi concernenti determinati medicinali per uso umano resi disponibili nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, nonché a Cipro, in Irlanda e a Malta (Doc. XII, n. 1112) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 per quanto riguarda una deroga a determinati obblighi concernenti i medicinali sperimentali resi disponibili nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, nonché a Cipro, in Irlanda e a Malta (Doc. XII, n. 1113) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario (Doc. XII, n. 1114) – alla V Commissione (Bilancio);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (Doc. XII, n. 1115) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione sul futuro della pesca nella Manica, nel Mare del Nord, nel Mare d'Irlanda e nell'Oceano Atlantico alla luce del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Doc. XII, n. 1116) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia (Doc. XII, n. 1117) - alla II Commissione (Giustizia);

   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022, relativo all'incidenza sul bilancio 2022 dell'adeguamento del quadro finanziario pluriennale in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (Doc. XII, n. 1118) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

  Risoluzione sulle misure contro l'inquinamento delle acque provocato dai nitrati, compresi i miglioramenti nei diversi sistemi di misurazione dei nitrati negli Stati membri (Doc. XII, n. 1119) – alla VIII Commissione (Ambiente);

  Risoluzione sull'approccio globale alla ricerca e all'innovazione – La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia (Doc. XII, n. 1120) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura);

  Risoluzione sull'avvio dell'attuazione della politica di coesione 2021-2027 (Doc. XII, n. 1121) – alla V Commissione (Bilancio);

  Risoluzione sull'attuazione di misure di educazione civica (Doc. XII, n. 1122) – alla VII Commissione (Cultura);

  Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 1123) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII Commissione (Agricoltura);

  Risoluzione sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, compresi i più recenti sviluppi della guerra in Ucraina e le sanzioni dell'Unione europea contro la Russia nonché la loro attuazione (Doc. XII, n. 1124) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord, compresa la persecuzione delle minoranze religiose (Doc. XII, n. 1125) - alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione sulla situazione dello Stato di diritto e dei diritti umani nella Repubblica del Guatemala (Doc. XII, n. 1126) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione sulla crescente repressione in Russia, compreso il caso di Aleksej Naval'nyj (Doc. XII, n. 1127) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 maggio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un piano di emergenza per i trasporti (COM(2022) 211 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle autorità europee di vigilanza (AEV) (COM(2022) 228 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro di valutazione UE della giustizia 2022 (COM(2022) 234 final Part 1/2 e COM(2022) 234 final Part 2/2), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2022 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2022 dell'Italia (COM(2022) 616 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Relazione per paese 2022 – Italia (SWD(2022) 616 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (COM(2022) 242 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 23 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 maggio 2022.

Trasmissione dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 17 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, la relazione contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, aggiornata al 16 maggio 2022 (Doc. XXVII, n. 32), comprendente una segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in merito alla medesima materia.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazione di nomine.

  La Corte dei conti, con lettera in data 19 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Daniela Greco, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di preposizione alla Direzione generale gestione risorse umane della Corte dei conti.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione:

   al dottor Antimo Ponticiello, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria;

   al dottor Stefano Suraniti, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONE

Iniziative volte a superare le carenze di organico nella Polizia penitenziaria – 2-01426

A) Interpellanza

   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   da numerose recenti notizie giornalistiche si apprende che la situazione relativa alla carenza di personale nelle strutture carcerarie è abbastanza critica, creando disagi in relazione ai diritti dei detenuti e degli stessi lavoratori;

   dal confronto che l'interpellante ha avuto con il segretario generale della Uilpa Polizia penitenziaria, Gennarino De Fazio, e la segreteria regionale siciliana della stessa sigla Uilpa Polizia penitenziaria, in data 7 gennaio 2022, è emerso un quadro abbastanza allarmante, soprattutto in alcune regioni; entrambi evidenziano come il disagio derivato dall'insufficienza di agenti e personale in forza delle carceri sia ancora più amplificato dallo stato di emergenza attuale causato dalla pandemia;

   gli stessi sindacati hanno denunciato alla Ministra interpellata questa delicata situazione, che mette a rischio le condizioni di salute di detenuti, auspicando l'opportunità di prevedere un responsabile potenziamento dell'organico, che di fatto è stato ridotto nel tempo ed è al di sotto della quota stabilita per legge;

   tutto ciò apre il dibattito ad una riflessione in merito alle conseguenze della carenza di organico, non solo della Polizia penitenziaria, ma nelle forze dell'ordine in genere, derivate anche dal blocco del turnover e dalla «legge Madia»;

   il blocco del turnover fu introdotto, a partire dal 2008, dalla legge finanziaria per il 2007 che lo disponeva come risposta al forte aumento della spesa per dipendenti pubblici avvenuta tra il 2001 e il 2006, bloccando le assunzioni con provvedimenti che hanno previsto anche limitazioni alla sostituzione del personale in uscita, stabilendo che, in tutte le amministrazioni, si potesse procedere ad assunzioni per una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente e per un numero di dipendenti non superiore al 20 per cento di quelli cessati, applicando regole diverse a seconda dei settori della pubblica amministrazione;

   questo blocco ha causato tagli insostenibili nell'occupazione pubblica;

   secondo quanto emerge dal confronto con la Uil di settore, la Polizia penitenziaria ha subito un taglio di 4.000 unità, a fronte di 45.325;

   a causa della spending review, sono state chiuse molte scuole di formazione, creando ulteriore disagio in relazione alle assunzioni;

   con i decreti 3 settembre 2019 e 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica è stato eliminato il blocco del turnover, con un aumento di quasi 18 mila unità del personale della pubblica amministrazione;

   i limiti hanno riguardato fino al 2014 sia la spesa sostenuta per gli uscenti, sia il numero di dipendenti e dopo il 2014 solo la prima, consentendo un aumento del personale a parità di spesa;

   il turnover al 100 per cento era previsto dal decreto-legge n. 90 del 2014 (dal 2018 in poi) ed è tornato in vigore dopo le modifiche apportate per il triennio 2016-2018 dalla legge n. 208 del 2015;

   per effetto dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 172 del 2019, sono state apportate modifiche all'articolo 5 della legge n. 395 del 1990, aumentando i compiti istituzionali del Corpo, affidando allo stesso la collaborazione con la magistratura di sorveglianza presso ogni tribunale e l'assistenza ai magistrati del pubblico ministero presso i tribunali dei capoluoghi del distretto, nonché delle procure generali e delle corti di appello; inoltre, è stato rimosso il divieto per i poliziotti penitenziari di essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi d'istituto, così da occupare posti di servizio amministrativi a causa della carenza di organico del personale delle funzioni centrali;

   il 28 dicembre 2020 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri;

   ad oggi, la Polizia penitenziaria ha una carenza di 5.500 unità, anche per effetto della «legge Madia», a fronte di 36.000 effettive;

   molti degli interventi legislativi portati avanti dal 2019 in poi devono essere accolti favorevolmente; risultano però ancora insufficienti rispetto all'organico effettivo, stabilito in 41.595 unità;

   secondo la Uilpa Polizia penitenziaria, infatti, quest'ultimo dato risulterebbe insufficiente per coprire le reali esigenze dei servizi offerti, anche in considerazione che prima della «riforma Madia» l'organico previsto era pari a 45.325 unità;

   dal gruppo di lavoro voluto dal Ministro Bonafede e dall'ex Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Basentini, formato da direttori e comandanti di reparto di Polizia penitenziaria, con la finalità di capire la reale esigenza delle unità relative alla Polizia penitenziaria, è emerso che, rispetto all'organico stabilito, mancano all'appello 13.000 unità;

   dagli ultimi interventi normativi appare evidente l'orientamento del Governo in merito allo sblocco dei concorsi pubblici per procedere a nuove assunzioni nella pubblica amministrazione –:

   se il Ministro interpellato sia a conoscenza di quanto denunciato in premessa e quali iniziative intenda adottare;

   quali ulteriori iniziative intenda adottare il Governo per affrontare la problematica della carenza di organico della Polizia penitenziaria in virtù dell'emergenza in atto;

   se non si ritenga opportuno potenziare le scuole di formazione della Polizia penitenziaria, prendendo in considerazione l'opportunità di utilizzare le caserme dismesse delle Forze armate.
(2-01426) «Papiro, D'Uva».


Elementi in ordine all'inserimento della «ayahuasca» nella tabella delle sostanze stupefacenti e psicotrope e iniziative per una revisione di tale decisione – 2-01467

B) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   il 14 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo di un decreto ministeriale che inserisce nella tabella I delle sostanze stupefacenti del testo unico sulle droghe la banisteriopsis caapi e la psychotria viridis, piante da cui si estraggono i principi attivi (armalina, armina e Dmt) che si trovano nell'ayahuasca;

   l'ayahuasca (in lingua quechua aya-wasca, che significa «liana degli spiriti» o «liana dei morti») è un decotto psichedelico a base di diverse piante amazzoniche, in grado di indurre un effetto visionario oltre che purgante;

   il suo utilizzo è caratteristico di diverse forme di sciamanesimo, praticate nella regione andino-amazonica (Perù, Colombia, Ecuador, Brasile, Bolivia e Venezuela). Al decotto sono tradizionalmente attribuite prerogative mistiche e terapeutiche; il preparato, per essere farmacologicamente attivo, dev'essere prodotto facendo bollire assieme, per diverse ore, un minimo di due piante amazzoniche, cioè la liana banisteriopsis caapi e le foglie dell'arbusto psychotria viridis, anche noto come chacruna, che, in alcune aree, viene sostituito dalla diplopterys cabrerana;

   tale bevanda è stata utilizzata dal Santo Daime, un nuovo movimento religioso di carattere sincretico originatosi in Brasile negli anni '30 e che è arrivato in Italia nel 1990, con i primi centri che si sono formati nel 1994;

   in conseguenza della diffusione nel mondo del Santo Daime, si è assistito a un processo di vera e propria internazionalizzazione dell'ayahuasca, che ha contribuito ad espanderne l'utilizzo al di fuori dell'Amazzonia e del Sudamerica, facendo sì che le legislazioni di molti Paesi dovessero occuparsi dello status giuridico della bevanda. Mentre la molecola del N, N-dimethyltryptamine, nota come Dmt, è già «tabellata» nella Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, in pochissimi casi è stato ritenuto necessario rafforzare tale controllo includendo nelle tabelle anche le piante necessarie alla preparazione del decotto;

   oltre a essere disciplinato dalla legge in Brasile sia l'uso rituale sia l'uso scientifico ed essere anche «Patrimonio nazionale del Perù», l'uso controllato rituale nel contesto religioso del Santo Daime è ammesso negli Usa (dove viene importato con autorizzazione della Dea) e in Canada;

   nel 2004 la polizia doganale dell'aeroporto di Perugia sequestrò 27 litri di decotto proveniente dal Brasile e destinato al Santo Daime. Le analisi evidenziarono la presenza di Dmt nella bevanda; fu intentata una causa legale e aperte le indagini contro gli esponenti del Santo Daime italiani, che, nel marzo 2005, portarono all'arresto per una settimana di 21 persone, alle quali furono concessi successivamente gli arresti domiciliari;

   durante la fase istruttoria, la difesa ricorse alla Corte di cassazione il 7 ottobre 2005 per chiedere se il preparato ayahuasca fosse o meno sotto controllo da parte della legge nazionale. La Suprema Corte affermò che il pubblico ministero non era riuscito a dimostrare che la bevanda era schedulata come proibita, quindi gli arresti non avevano motivo. Il 13 gennaio 2006 il tribunale di Perugia agì in linea con la decisione della Corte di cassazione e il pubblico ministero archiviò il caso senza dare seguito all'apertura del processo;

   da allora l'ayahuasca è stata considerata «non illegale», un limbo che ne ha consentito la diffusione a partire dalle cerimonie del Santo Daime e di altri centri che hanno potuto organizzare incontri dove la pozione è stata utilizzata sotto controllo;

   tra le motivazioni addotte per l'inserimento delle ayahuasca nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, deciso dal Ministero della salute, acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità a febbraio 2022, vi sarebbero considerazioni «estrapolate dalla letteratura internazionale»;

   nel periodo compreso tra dicembre 2019 e novembre 2021, solo cinque «segnalazioni di sequestri» sarebbero state ricevute da parte dell'Unità di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri e si sarebbero verificati solamente «due casi di intossicazione correlati all'assunzione di armina (2011 e 2018) segnalati dal Centro antiveleni di Pavia»;

   prima dell'Italia, solo la Francia ha «tabellato» nel 2005 l'ayahuasca e le relative piante oltre alla Dmt;

   l'Organo internazionale per il controllo degli stupefacenti (Incb) ha più volte dichiarato che l'ayahuasca non è sotto controllo internazionale;

   visto l'uso culturale della suddetta bevanda da parte del Santo Daime, andrebbe inoltre preso in considerazione il fatto che nel limitarne l'utilizzo si potrebbe agire in possibile contrasto con l'articolo 19 della Costituzione, che sancisce che «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume» –:

   se e quando il Ministro interpellato deciderà di rendere nota la letteratura internazionale da cui sarebbero state estrapolate le considerazioni che hanno suggerito la tabellazione della banisteriopsis caapi e della psychotria viridis, piante da cui si estraggono i principi attivi (armalina, armina e Dmt) che si trovano nell'ayahuasca;

   considerato il bassissimo tasso di intossicazioni «correlate» all'uso di ayahuasca, nonché la crescente letteratura scientifica che segnala importanti possibilità di applicazione curativa dell'ayahuasca, se il Ministro interpellato non ritenga opportuno adottare iniziative per prevedere un meccanismo periodico di revisione della decisione richiamata in premessa.
(2-01467) «Magi».


Iniziative volte a potenziare le attività di prevenzione, vigilanza e contrasto del lavoro sommerso – 3-02982

C) Interrogazione

   AMITRANO e DEL SESTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   come è noto, lo sfruttamento della manodopera lavorativa di italiani e, in special modo, di stranieri si manifesta non solo attraverso la completa inosservanza delle normative in materia previdenziale e di sicurezza dei luoghi di lavoro, bensì anche attraverso vere e proprie forme di riduzione in schiavitù assai spesso perpetrate attraverso i cosiddetti «caporali», questi ultimi autori di illecita attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta di lavoro;

   un fenomeno, dunque, che presenta, in alcune realtà territoriali, forti legami con la criminalità organizzata e, nonostante l'impianto normativo vigente, periodicamente nel nostro Paese si riscontrano episodi di caporalato e di sfruttamento del lavoro nero; solo nelle ultime settimane si sono registrati casi in Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Calabria, Toscana e Campania;

   il fenomeno del lavoro nero è in forte crescita, soprattutto a Napoli e nella sua provincia, un fenomeno diffuso che, oltre a rappresentare una forma di sfruttamento dei lavoratori e dei loro diritti, danneggia altresì l'obiettivo di elaborare un sistema produttivo sano ed efficace;

   negli ultimi anni, il preoccupante ritorno del lavoro nero investe non solo gli immigrati in ambito del settore agricolo, ma anche i cittadini italiani, assoldati a basso costo nelle fabbriche o nelle aziende, con l'obiettivo da parte dei datori di scaricare il costo della crisi economica – provocata dalla pandemia e attualmente dalla guerra in Ucraina che ha paralizzato le commesse e le forniture – sulle categorie più deboli, sulle persone meno attrezzate a difendersi, costrette ad accettare le regole imposte dai nuovi «caporali»;

   da notizie stampa del 7 marzo 2022, nel corso dei controlli messi in campo a Napoli, è emerso che l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro di Napoli, in collaborazione con la polizia municipale, ha scoperto in via Argine una fabbrica di abiti usati nella quale erano impiegati circa 20 lavoratori tra uomini, donne e giovani mentre tagliavano, cucivano e rimettevano in sesto abiti usati destinati al mercato del cascame tessile, lavoratori in nero che, come riportato dal quotidiano Il Mattino, percepivano il reddito di cittadinanza e anche una paghetta settimanale di circa 20 euro al giorno per 8 ore di lavoro;

   attualmente, sono in corso anche le verifiche sui finanziamenti pubblici che hanno nutrito attività formalmente corrette, che commissionano la raccolta di indumenti usati e che probabilmente anche attraverso eventuali subappalti – sotto traccia – arrivavano ai singoli lavoratori in nero;

   con decreto ministeriale n. 32 del 24 febbraio 2022 è stato istituito il tavolo tecnico, insediatosi il 3 marzo 2022 e che si pone l'importante obiettivo di elaborare un piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso nei diversi settori dell'economia; va considerato, inoltre, che, il contrasto all'impiego di personale sprovvisto di un regolare contratto è una delle due riforme che compongono la cornice delle «Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione», poiché la missione n. 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza mira a far emergere il lavoro irregolare, salvaguardando così i diritti dei lavoratori –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per rafforzare e potenziare le attività di prevenzione, vigilanza e contrasto al lavoro sommerso, attraverso azioni ispettive mirate a contrastare non solo i fenomeni del lavoro nero e del caporalato, ma anche quello dell'interposizione illecita di manodopera e delle altre forme di sfruttamento che si traducono in fattispecie di dumping connesse all'utilizzo, a scopo elusivo, degli istituti previsti dalla vigente normativa in materia lavoristica, al fine di far emergere il lavoro irregolare e garantire, altresì, la tutela dei diritti dei lavoratori.
(3-02982)


DISEGNO DI LEGGE: S. 2330 – DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3514-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: DE CARLO; BENVENUTO ED ALTRI; MURA ED ALTRI; GAGLIARDI ED ALTRI; PRISCO; PAROLO ED ALTRI; ZIELLO ED ALTRI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA (A.C. 1644-2157-2516-2518-2566-2616-2712-3433)

A.C. 3514-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLAOSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3514-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  Sugli emendamenti 1.108, 1.124, 1.133, 1.222, 1.242, 1.250, 1.309 e 1.315, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLAOSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3514-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo in materia
di contratti pubblici)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, al fine di assicurare l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto delle specificità dei contratti nei settori speciali e nel settore dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonché di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, ove necessario;

   b) revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti;

   c) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche; definizione delle modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali;

   d) previsione, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici, della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, nonché del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i princìpi dello Small Business Act, di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;

   e) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei princìpi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;

   f) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento, e l'introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali; in seguito all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione;

   g) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;

   h) previsione della facoltà, per le stazioni appaltanti, di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:

    1) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

    2) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

    3) promuovere meccanismi e strumenti anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

   i) promozione, nel rispetto del diritto europeo vigente, del ricorso da parte delle stazioni appaltanti a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti; previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei;

   l) previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione;

   m) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura, e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico, il superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;

   n) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l'illecito professionale di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

   o) revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico, al fine di rendere le relative scelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della comunità, nonché di rendere più celeri e meno conflittuali le procedure finalizzate al raggiungimento dell'intesa fra i diversi livelli territoriali coinvolti nelle scelte stesse;

   p) previsione, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle medesime amministrazioni;

   q) semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

   r) definizione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca;

   s) revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gara e considerando la specificità del settore dei beni culturali;

   t) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, con possibilità di escludere, per i contratti che non abbiano carattere transfrontaliero, le offerte anomale determinate sulla base di meccanismi e metodi matematici, tenendo conto anche della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali e prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso;

   u) ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione;

   v) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

   z) forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenzialità;

   aa) razionalizzazione, semplificazione, anche mediante la previsione di contratti-tipo e di bandi-tipo, ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle opere pubbliche e dell'erogazione dei servizi resi in concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;

   bb) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza e specificazione delle relative modalità attuative;

   cc) revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e prevedendo, in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti, la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori;

   dd) individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettivo delle direttive europee e semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;

   ee) individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta;

   ff) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti salvi i princìpi europei in materia di affidamento in house, e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermi restando gli obblighi dei concessionari sulla corretta e puntuale esecuzione dei contratti, prevedendo sanzioni proporzionate all'entità dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso di inadempimento grave;

   gg) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale; disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l'obbligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato;

   hh) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione;

   ii) semplificazione e accelerazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;

   ll) estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si avvale, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  5. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Delega al Governo in materia di contratti pubblici)

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ove necessario con le seguenti: mediante l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici e uno ai servizi e alle forniture.
1.28. Rachele Silvestri, Butti, Foti.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: gare pubbliche aggiungere le seguenti: , prevedendo l'obbligatorietà del ricorso ad esse per i comuni non capoluoghi di provincia.
1.38. Ruffino, Angiola, Napoli, Pedrazzini, Trizzino.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) promozione della partecipazione delle micro e piccole imprese al mercato dei contratti pubblici, anche attraverso la valorizzazione di forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili e reti d'impresa;.
1.169. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) semplificazione delle procedure aperte, generalizzando la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di verificare ex post, anziché ex ante, il possesso dei requisiti dei concorrenti, con conseguente accelerazione delle procedure, attraverso la riduzione motivata dei termini di ricezione delle offerte e di svolgimento delle procedure, nel rispetto dei termini previsti dalla direttiva 2014/24/UE;.
1.63. Prisco, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 1).
1.121. Rizzetto, Foti, Butti, Rachele Silvestri, Martino.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti, nell'acquisto di prodotti, beni e servizi, di riservare una quota di almeno il 30 per cento alle produzioni italiane o commercializzate da società italiane.
1.136. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) ampliamento, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza, delle fattispecie di soccorso istruttorio;.
1.170. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, lettera aa), dopo le parole: previsione di contratti-tipo aggiungere le seguenti:, anche tra appaltatore e subappaltatore,
1.254. Rachele Silvestri, Foti, Butti.

  Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

   gg-bis) revisione della disciplina in materia di esecuzione del contratto, suddivisa per singole fasi di realizzazione del contratto, e improntata alle norme di cui al codice civile, in modo da garantire maggiormente l'equilibrio sinallagmatico tra committente e operatore economico, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di riconoscere all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione;.
1.309. Foti, Rachele Silvestri, Butti.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: decreti legislativi aggiungere le seguenti: , di cui uno in tema di appalti nel settore dei beni culturali, su proposta del Ministro della cultura,.
1.1. Rachele Silvestri, Foti, Butti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , ove necessario.
1.27. Foti, Rachele Silvestri, Butti.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: , anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche con le seguenti: ; previsione della facoltà del ricorso alle centrali di committenza per le stazioni appaltanti, che devono motivare le ragioni della scelta.
1.34. Prisco, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; previsione della possibilità di fissare limiti al ricorso al subappalto fornendo adeguata motivazione della scelta in sede di indizione della procedura;.
1.54. Prisco, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) valorizzazione delle forme di aggregazione delle imprese, quali consorzi cooperativi, artigiani e stabili attraverso la dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, ad esclusione di quelli relativi a personale e attrezzature, esclusivamente in capo a questi ultimi ed individuando criteri di attestazione, qualificazione, esecuzione specifici del rapporto tra il consorzio, le consorziate ed i loro eventuali subappaltatori;.
1.162. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: nonché previsione fino alla fine della lettera.
1.57. Ruffino, Angiola, Napoli, Pedrazzini, Trizzino.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: formulazione dell'offerta, aggiungere le seguenti: segnalate dall'appaltatore e rilevate in contraddittorio dal responsabile unico del procedimento,.
1.99. Butti, Rizzetto, Rampelli, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare; a tal fine, previsione altresì dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti l'indicazione della contrattazione collettiva di settore da applicare, tenendo conto, per i lavori edili, anche delle disposizioni in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), sopprimere il numero 2).
1.108. Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, lettera h), numero 1), sostituire le parole: la stabilità occupazionale del personale impiegato con le seguenti: l'occupazione del personale impiegato, qualora il contratto collettivo applicato non preveda clausole sociali riferite al cambio appalto.
1.124. Rizzetto, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, lettera h), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) garantire una adeguata remunerazione a subappaltatori, cottimisti, fornitori con posa in opera e noleggianti a caldo, nonché tempi di pagamento in linea con le previsioni di legge.
1.133. Rachele Silvestri, Butti, Foti.

  Al comma 2, lettera m), dopo le parole: degli appalti aggiungere le seguenti: e realizzazione dei lavori, delle forniture e dei servizi.
1.147. Butti, Foti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, lettera n), sostituire le parole da: individuando fino alla fine della lettera, con le seguenti: prevedendo che, ai fini della configurazione dell'illecito professionale, di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, vi debba essere quantomeno un accertamento giudiziale di primo grado;.
1.176. Foti, Rachele Silvestri, Butti.

  Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   s-bis) previsione della facoltà per gli enti appaltatori di servizi pubblici, mediante gara ad evidenza pubblica e/o ad affidamento diretto, di avvalersi del sistema di qualificazione generale degli operatori da parte degli organismi di attestazione, di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di certificare le capacità professionali e tecniche e la solidità finanziaria degli operatori, subappaltatori e subcontraenti, nonché garantire il rispetto della legalità, regolarità e celerità degli affidamenti pubblici;.
1.222. Mantovani.

  Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

   t-bis) semplificazione della progettazione in materia di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, scuole e ospedali, prevedendo il ricorso al criterio del prezzo più basso per gli affidamenti, nel rispetto delle direttive dell'Unione europea;.
1.229. Prisco.

  Al comma 2, lettera v), aggiungere, in fine, le parole: ; previsione per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica che l'elemento del costo possa assumere la forma di un prezzo non soggetto a ribasso per la parte proporzionale ai costi non comprimibili del servizio relativi al costo del lavoro e alle materie prime alimentari ovvero sia valutato con formule proporzionali al prezzo in valore assoluto e non allo sconto, facendo in modo che gli operatori economici concorrano esclusivamente sulla base di criteri qualitativi che comprendano:

    1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari, rispettose dell'ambiente, sostenibili economicamente, e tracciabili tramite sistemi che consentano la verifica puntuale della corretta esecuzione dell'offerta di servizio presentata dall'operatore economico;

    2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed integrata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione alimentare, prevenzione degli sprechi, sostenibilità dei pasti;

    3) verifica dell'affidabilità socioeconomica delle imprese in relazione ai progetti presentati con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e affidabilità consolidata;

    4) esclusione o in subordine quotazione separata delle attività collaterali non strettamente inerenti alla produzione e somministrazione del servizio di ristorazione.
1.242. Foti, Rachele Silvestri, Butti.

  Al comma 2, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

   v-bis) valorizzazione nei contratti relativi all'affidamento di servizi sociali, educativi e culturali degli elementi qualitativi dell'offerta, fissando un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento;.
1.250. Bellucci, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, lettera dd), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo l'esclusione delle opere pubbliche e di interesse pubblico generale realizzate ad esclusiva cura e spese di soggetti privati per le quali non è previsto lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione o da altri oneri o contributi dovuti alle Pubbliche Amministrazioni, anche in presenza di altre e differenti opere ammesse invece allo scomputo nell'ambito dei medesimi piani e programmi urbanistici.
1.268. Osnato, Foti, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 2, lettera ii), aggiungere, in fine, le parole: ; rafforzamento del meccanismo del pagamento diretto a subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi, fornitori di beni e lavori, fornitori con posa in opera, noleggianti a caldo, mandanti di raggruppamenti temporanei, subappaltatori dei soci di consorzi;.
1.315. Rachele Silvestri, Butti, Foti.

A.C. 3514-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

A.C. 3514-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

    nell'ambito del criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2 lettera ee), del provvedimento in discussione – relativo alla razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari anche al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi di interesse economico generale – si demanda al Governo il compito di stabilire per i titolari di concessioni «non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste» l'obbligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato;

    la Corte costituzionale con la sentenza n. 218 del 23 novembre 2021 ha dichiarato l'illegittimità dall'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che imponeva ai soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni assegnate senza procedura di evidenza pubblica o finanza di progetto, di affidare una quota pari all'80 per cento dei propri contratti mediante procedure di evidenza pubblica, per il resto (20 per cento) potendo ricorrere a società in house o a controllate/collegate per contrasto con gli articoli 3, comma 1 e 41, comma 1 della Costituzione, e con i principi di proporzionalità e di legittimo affidamento;

    tale norma inoltre, non trovava alcun fondamento nella disciplina europea, oltre a porre una serie di criticità rispetto all'efficiente erogazione dei servizi di interesse economico generale, così come rilevato da ARERA nella segnalazione a Governo e Parlamento del 12 marzo 2019, e a produrre ricadute negative in termini occupazionali, come più volte segnalato dalle associazioni sindacali,

impegna il Governo

a garantire, nell'esercizio della delega, la piena aderenza agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 218 del 23 novembre 2021 prestando particolare attenzione ad evitare la reintroduzione nel nostro ordinamento di una norma analoga a quella contenuta nell'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice Appalti) oggetto di declaratoria di incostituzionalità.
9/3514-A/1. Pellicani, Braga, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento di delega all'articolo 1, il comma 2, lettera gg), prevede la razionalizzazione della disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore degli emanandi decreti legislativi e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l'obbligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato;

    la suddetta previsione potrebbe avere l'effetto di reintrodurre nella nuova normativa quanto già contenuto all'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto codice degli appalti pubblici), nonostante la Corte costituzionale, con sentenza n. 218 del 2021, ne abbia dichiarato l'illegittimità nella parte che prevede l'obbligo di affidare a terzi l'80 per cento dei contratti;

    la norma censurata, più precisamente, obbliga i titolari delle concessioni già in essere, non assegnate con la formula della finanza di progetto o con procedure a evidenza pubblica, a esternalizzare, mediante affidamenti a terzi con procedura di evidenza pubblica, l'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, nonché di realizzare la restante parte di tali attività tramite società in house o società controllate o collegate ovvero operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, con inimmaginabili ripercussioni sui lavoratori riguardo a trattamenti economici e condizioni di lavoro;

    per la Consulta «la previsione dell'obbligo a carico dei titolari di concessioni già in essere, non assegnate con la formula della finanza di progetto o con procedure a evidenza pubblica, di affidare completamente all'esterno l'attività oggetto di concessione costituisce una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine perseguito, in quanto tale lesiva della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione». Inoltre, sempre secondo la Consulta, «il legislatore nello stabilire un obbligo di tale incisività e ampiezza applicativa ha omesso del tutto di considerare l'interesse dei concessionari che, per quanto possano godere allo stato attuale di una posizione di favore derivante dalla concessione ottenuta in passato, esercitano nondimeno un'attività di impresa per la quale hanno sostenuto investimenti e fatto programmi, riponendo un relativo affidamento nella stabilità del rapporto instaurato con il concedente. Affidamento che riguarda, inoltre, anche al di là dell'impresa e delle sue sorti, la prestazione oggetto della concessione, e quindi l'interesse del concedente, degli eventuali utenti del servizio, nonché del personale occupato nell'impresa. Interessi tutti che, per quanto comprimibili nel bilanciamento con altri ritenuti meritevoli di protezione da parte del legislatore, non possono essere tuttavia completamente pretermessi, come risulta essere accaduto invece nella scelta legislativa in esame»;

    pertanto occorre evitare, soprattutto alla luce e in osservanza della sentenza della Corte costituzionale che la nuova disciplina, obbligando all'affidamento a terzi di parte dei contratti relativi alle concessioni, si possa tradurre di fatto in un obbligo di esternalizzazione anche di quelle attività che il concessionario svolge direttamente con propri mezzi o proprio personale;

    dalla ricaduta della norma prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera ee) nei settori dei servizi di interesse economico generale (servizio rifiuti, distribuzione di energia elettrica e gas), che si caratterizzano per un'alta presenza di rapporti concessori, si stima una riduzione della forza lavoro compresa fra l'80 per cento ed il 95 per cento, con conseguente perdita di circa 145.000 e 170.000 posti di lavoro in alcuni anni;

    appare necessario tutelare le attività svolte direttamente dal concessionario con proprio personale o propri mezzi al fine di consentire e di conservare le risorse impiegate in tali attività, sia rendere la normativa coerente ai principi costituzionali indicati nella richiamata sentenza della Corte costituzionale,

impegna il Governo

al fine di rendere la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera gg) della legge delega in materia di contratti pubblici in esame, coerente con la sentenza della Corte costituzionale, a prevedere la non obbligatorietà di procedere alla esternalizzazione anche di quelle attività che il concessionario svolge direttamente con propri mezzi o proprio personale.
9/3514-A/2. Timbro, Fornaro, De Lorenzo, Fassina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento di delega all'articolo 1, il comma 2, lettera gg), prevede la razionalizzazione della disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore degli emanandi decreti legislativi e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle situazioni nelle quali sussiste l'obbligo, secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico, di affidare a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilità e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato;

    la suddetta previsione potrebbe avere l'effetto di reintrodurre nella nuova normativa quanto già contenuto all'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto codice degli appalti pubblici), nonostante la Corte costituzionale, con sentenza n. 218 del 2021, ne abbia dichiarato l'illegittimità nella parte che prevede l'obbligo di affidare a terzi l'80 per cento dei contratti;

    la norma censurata, più precisamente, obbliga i titolari delle concessioni già in essere, non assegnate con la formula della finanza di progetto o con procedure a evidenza pubblica, a esternalizzare, mediante affidamenti a terzi con procedura di evidenza pubblica, l'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, nonché di realizzare la restante parte di tali attività tramite società in house o società controllate o collegate ovvero operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, con inimmaginabili ripercussioni sui lavoratori riguardo a trattamenti economici e condizioni di lavoro;

    per la Consulta «la previsione dell'obbligo a carico dei titolari di concessioni già in essere, non assegnate con la formula della finanza di progetto o con procedure a evidenza pubblica, di affidare completamente all'esterno l'attività oggetto di concessione costituisce una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine perseguito, in quanto tale lesiva della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione». Inoltre, sempre secondo la Consulta, «il legislatore nello stabilire un obbligo di tale incisività e ampiezza applicativa ha omesso del tutto di considerare l'interesse dei concessionari che, per quanto possano godere allo stato attuale di una posizione di favore derivante dalla concessione ottenuta in passato, esercitano nondimeno un'attività di impresa per la quale hanno sostenuto investimenti e fatto programmi, riponendo un relativo affidamento nella stabilità del rapporto instaurato con il concedente. Affidamento che riguarda, inoltre, anche al di là dell'impresa e delle sue sorti, la prestazione oggetto della concessione, e quindi l'interesse del concedente, degli eventuali utenti del servizio, nonché del personale occupato nell'impresa. Interessi tutti che, per quanto comprimibili nel bilanciamento con altri ritenuti meritevoli di protezione da parte del legislatore, non possono essere tuttavia completamente pretermessi, come risulta essere accaduto invece nella scelta legislativa in esame»;

    pertanto occorre evitare, soprattutto alla luce e in osservanza della sentenza della Corte costituzionale che la nuova disciplina, obbligando all'affidamento a terzi di parte dei contratti relativi alle concessioni, si possa tradurre di fatto in un obbligo di esternalizzazione anche di quelle attività che il concessionario svolge direttamente con propri mezzi o proprio personale;

    dalla ricaduta della norma prevista dall'articolo 1 comma 2 lettera ee) nei settori dei servizi di interesse economico generale (servizio rifiuti, distribuzione di energia elettrica e gas), che si caratterizzano per un'alta presenza di rapporti concessori, si stima una riduzione della forza lavoro compresa fra l'80 per cento ed il 95 per cento, con conseguente perdita di circa 145.000 e 170.000 posti di lavoro in alcuni anni;

    appare necessario tutelare le attività svolte direttamente dal concessionario con proprio personale o propri mezzi al fine di consentire e di conservare le risorse impiegate in tali attività, sia rendere la normativa coerente ai principi costituzionali indicati nella richiamata sentenza della Corte costituzionale,

impegna il Governo

a garantire, nell'esercizio della delega, la piena aderenza agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 218 del 23 novembre 2021 prestando particolare attenzione ad evitare la reintroduzione nel nostro ordinamento di una norma analoga a quella contenuta nell'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice Appalti) oggetto di declaratoria di incostituzionalità.
9/3514-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Timbro, Fornaro, De Lorenzo, Fassina.


   La Camera,

   premesso che:

    i consorzi cooperativi, artigiani e stabili sono forme di aggregazione tra imprese che consentono, tra l'altro, l'accesso al mercato dei contratti pubblici delle piccole e medie imprese;

    sono sorti dubbi interpretativi in merito alla titolarità del contratto di subappalto stipulato nell'ambito di un appalto affidato a un consorzio,

impegna il Governo

a confermare, nell'esercizio della delega conferita, la normativa oggi vigente e prevista dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni e integrazioni, in materia di consorzi cooperativi, artigiani e stabili e a risolvere, contestualmente, la problematica interpretativa relativa alla titolarità del contratto di subappalto in caso di affidamento del contratto di appalto a un consorzio, prevedendo che la titolarità del contratto sia posta in capo all'impresa indicata dal consorzio come esecutrice.
9/3514-A/3. Buratti, Braga.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

    in particolare, la lettera d) interviene sui cosiddetti contratti «sotto soglia» al fine di semplificare la relativa disciplina, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità, rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, economicità, efficacia e imparzialità dei procedimenti. È previsto altresì il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;

    l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge n. 50 del 2016 (Codice degli appalti) prevede che la stipula del contratto non possa avvenire prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Questo termine dilatorio, chiamato stand still, discende dalla normativa europea (importi superiori ai 5.300.000 euro) ma in base al suddetto Codice degli appalti deve essere comunque rispettato per tutti i contratti – anche quelli «sotto soglia» comunitaria (esclusi quelli con importo lavori inferiore ai 150.000 euro) – e determina nel caso delle opere pubbliche un aggravio nei tempi di conclusione delle procedure di gara e quindi dell'avvio dei lavori;

    il decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto Semplificazioni), e successive modificazioni, ha previsto deroghe alla disciplina dello stand still qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, semplificando e accelerando le procedure di avvio dei lavori nel caso dell'esecuzione delle opere pubbliche,

impegna il Governo

a cancellare il termine dilatorio del cosiddetto stand still ai fini della stipula dei contratti di opere pubbliche per importi inferiori a 1.000.000 euro, importo ben lontano dalla soglia comunitaria, al fine di garantire una accelerazione nelle procedure di avvio dei lavori.
9/3514-A/4. Ciagà.


   La Camera,

   premesso che:

    l'intervento normativo in esame è volto ad adeguare la normativa interna in materia di contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la relativa disciplina in linea con gli obiettivi del PNRR che prevede l'entrata in vigore della legge delega entro giugno 2022;

    il comma 4 dell'articolo 1, nel disciplinare il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame, al settimo e ottavo periodo apre alla possibilità di deferire al Consiglio di Stato la predisposizione degli schemi di decreto legislativo ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il quale può a tal fine avvalersi di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato;

   considerato che:

    il Comitato per la legislazione nel parere espresso sul disegno di legge in esame, in proposito, ha segnalato che «i pochi precedenti recenti di utilizzo di tale norma risalente fanno però riferimento alle attività di codificazione e al processo amministrativo (articolo 1 della legge n. 174 del 2011 recante disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione e articolo 44 della legge n. 69 del 2009, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)», rilevando l'opportunità di approfondire il settimo e ottavo periodo del comma 4;

    i due precedenti citati nel parere, isolati e datati, confermano l'estrema cautela mostrata dal legislatore nel ricorso alla facoltà di cui al citato articolo 14 del regio decreto del 1924, nel primo caso riferita alla sola attività di raccolta in appositi codici o testi unici delle disposizioni vigenti in materia di pubblica amministrazione, nel secondo caso giustificato da evidenti ragioni di opportunità e pertinenza rispetto alla materia trattata, quella appunto del riassetto del processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato;

    con riferimento al provvedimento in esame, al contrario, si esprimono forti perplessità sul ricorso a tale procedura proprio in ragione della materia trattata e delle ampie finalità della delega legislativa che prevede la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione, della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

    preme, in proposito, segnalare che la riproposizione di tale modello di decretazione delegata rischia di trasformare in prassi una soluzione che deve ritenersi giuridicamente «eccezionale» e circoscritta ad ipotesi marginali e chiaramente indotte dalla natura e dalle finalità dell'intervento normativo, con l'effetto di rendere nominale e marginale l'attuazione dell'indirizzo politico di cui la delega legislativa è espressione, di svalutare le prerogative delle Camere e incidere sull'effettività della disciplina costituzionale della delega legislativa di cui all'articolo 76 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato come ipotesi residuale ed eccezionale, relazionando alle Camere in merito alle ragioni e ai presupposti di tale eventuale decisione e alla conseguente composizione della commissione investita della stesura dei decreti legislativi di attuazione del provvedimento in esame.
9/3514-A/5. Federico, Zolezzi, D'Ippolito.


   La Camera,

   premesso che:

    il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge Delega al Governo in materia di contratti pubblici, ha previsto all'articolo 1, comma 2, lettera t), una «revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa»;

    il servizio di ristorazione collettiva, soprattutto nelle scuole e nella sanità, è un ambito complesso in cui il cibo si lega all'equilibrio nutrizionale, alla salute e all'educazione dei giovani utenti. Si profila quindi come un servizio ad alto valore sociale ed elevato impatto occupazionale;

   considerato che:

    la suddetta revisione, al fine di rendere migliore il servizio mensa in ospedali, scuole e aziende, dovrebbe prevedere l'introduzione, nella disciplina che regola gli appalti di servizi, di criteri e indici prestazionali alti a riconoscere un meccanismo che lega l'affidamento al risultato, superando una volta per tutte la logica che vede predominare il fattore del mero massimo ribasso. Nell'ottica del superamento di tale logica, si ritiene necessario che le aziende della ristorazione collettiva concorrano nelle gare di appalto anche sulla base di criteri qualitativi specifici che comprendono: 1) politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari, rispettose dell'ambiente, sostenibili economicamente, e tracciabili tramite sistemi che consentano la verifica puntuale della corretta esecuzione dell'offerta di servizio presentata dall'operatore economico; 2) attività di comunicazione e informazione strutturata ed integrata per le famiglie, scuole c corpo docente in materia di educazione alimentare, prevenzione degli sprechi, sostenibilità dei pasti; 3) verifica dell'affidabilità socioeconomica delle imprese in relazione ai progetti presentati con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e affidabilità consolidata; 4) esclusione o in subordine quotazione separata delle attività collaterali non strettamente inerenti alla produzione e somministrazione del servizio di ristorazione. Attualmente, nel comparto della ristorazione collettiva, l'attuale sistema delle gare di appalto nel campo della ristorazione collettiva si pone a svantaggio degli operatori che sono in grado di porre la qualità e l'educazione alimentare come fattori guida nell'erogazione del servizio,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti, in fase di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera v) della legge delega in materia di contratti pubblici, finalizzati a prevedere per gli appalti della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica il rispetto dei criteri qualitativi specifici e indici prestazionali indicati in premessa, allo scopo di garantire maggiori livelli di qualità, affidabilità e sicurezza del servizio.
9/3514-A/6. Maraia, Incerti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame proposto dal Governo reca la delega in materia di contratti pubblici;

    l'intervento normativo è volto ad adeguare la normativa interna in materia di contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la relativa disciplina in linea con gli obiettivi del PNRR;

    l'articolo 1, comma 2, lettera s) contiene tra i principi e i criteri direttivi della delega, in particolare, anche la rivisitazione delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia;

    in merito a questi ultimi aspetti viene fatto riferimento alla necessità di utilizzare le banche dati già esistenti a livello centrale per acquisire le informazioni necessarie sui partecipanti;

    tali informazioni possono essere preziose sul piano dell'acquisizione di conoscenze che contribuiscano alla ricostruzione di un quadro indiziario e sintomatico di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata;

    la digitalizzazione della Pubblica amministrazione e l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche costituisce urto dei punti del Piano nazionale di ripresa e resilienza varato dal Governo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre misure, anche di carattere normativo, volte a rendere disponibili a tutte le Amministrazioni interessate, in base ai principi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), le informazioni disponibili nelle varie banche dati, nel rispetto della normativa sull'utilizzo degli stessi, al fine di garantire l'effettiva interoperabilità tra le banche dati pubbliche.
9/3514-A/7. Giarrizzo, Alaimo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame proposto dal Governo reca la delega in materia di contratti pubblici;

    l'intervento normativo è volto ad adeguare la normativa interna in materia di contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la relativa disciplina in linea con gli obiettivi del PNRR;

    l'articolo 1, comma 2, lettera s) contiene tra i principi e i criteri direttivi della delega, in particolare, anche la rivisitazione delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia;

    in merito a questi ultimi aspetti viene fatto riferimento alla necessità di utilizzare le banche dati già esistenti a livello centrale per acquisire le informazioni necessarie sui partecipanti;

    tali informazioni possono essere preziose sul piano dell'acquisizione di conoscenze che contribuiscano alla ricostruzione di un quadro indiziario e sintomatico di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata;

    la digitalizzazione della Pubblica amministrazione e l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche costituisce urto dei punti del Piano nazionale di ripresa e resilienza varato dal Governo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre misure, anche di carattere normativo, volte a rendere disponibili a tutte le Amministrazioni interessate, in base ai principi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), le informazioni disponibili nelle varie banche dati, nel rispetto della normativa sull'utilizzo degli stessi, al fine di garantire l'effettiva interoperabilità tra le banche dati pubbliche, salvaguardando, al contempo, la riservatezza dei dati di polizia e di quelli relativi ai procedimenti giudiziari in corso o già definiti.
9/3514-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Giarrizzo, Alaimo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame proposto dal Governo reca la delega in materia di contratti pubblici;

    l'intervento normativo è volto ad adeguare la normativa interna in materia di contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la relativa disciplina in linea con gli obiettivi del PNRR;

    l'articolo 1, comma 2, lettera s) contiene tra i principi e i criteri direttivi della delega, in particolare, anche la rivisitazione delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia;

    i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono individuali nell'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia): la documentazione antimafia deve riferirsi anche al Direttore Tecnico per il suo delicato ruolo sul piano gestionale ed operativo, cui la giurisprudenza equipara la figura, non inserita espressamente nell'elencazione di cui all'articolo 85 CAM, del Responsabile Tecnico;

    dall'analisi degli accessi effettuati dalle prefetture ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali (TUEL), è emersa l'assenza di una previsione normativa che limiti il cumulo degli incarichi di Responsabile Tecnico in capo ad uno stesso soggetto;

    inoltre, l'assenza di un limite massimo della cumulabilità degli incarichi di Responsabile Tecnico di più imprese partecipanti allo stesso appalto, appare di netto nocumento alla regolarità delle gare,

impegna il Governo

ad introdurre misure, anche di carattere normativo, volte a limitare il cumulo degli incarichi di Responsabile Tecnico in capo ad uno stesso soggetto.
9/3514-A/8. Alaimo, Giarrizzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge «Delega al Governo in materia di contratti pubblici» ha l'obiettivo di garantire l'uniformità tra la normativa nazionale e il diritto europeo, nonché quello di razionalizzare e semplificare la normativa vigente in materia di appalti pubblici;

    la lettera z) del comma 2, dispone che il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi attuativi del presente disegno di legge, preveda un forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il partenariato per l'innovazione, il dialogo competitivo, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, garantendo il rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenzialità;

    ai fini della corretta realizzazione di un'opera pubblica, le attività di controllo operate, a partire dalla verifica della progettazione, da soggetti terzi, indipendenti e qualificati potrebbero consentire di identificare in anticipo eventuali errori e omissioni, da cui conseguirebbero maggiori costi e tempi di realizzazione, rischi per la sicurezza e maggiori oneri futuri per la manutenzione e gestione,

impegna il Governo

a valutare di prevedere, nell'ambito dei futuri decreti legislativi attuativi del disegno di legge in esame, e di revisione della normativa sugli appalti pubblici che le Stazioni Appaltanti possano essere affiancate dal soggetto terzo che ha svolto le verifiche progettuali prima dell'avvio dei lavori, anche nella fase di dialogo competitivo per la selezione dell'impresa realizzatrice e successivamente nella fase esecutiva per il monitoraggio e controllo del raggiungimento dei livelli di qualità, di sicurezza e sostenibilità, nonché il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione contrattualmente previsti.
9/3514-A/9. Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    il DDL, con l'inciso «ove necessario», prevede la ridefinizione della disciplina secondaria in via meramente eventuale;

    di contro, risulta assolutamente necessaria l'emanazione di un nuovo Regolamento attuativo, espressamente dedicato ai lavori pubblici, distinto da servizi e forniture, in cui recepire anche talune norme comunitarie (da definirsi a seguito dell'istituzione di un tavolo di lavoro con gli stakeholders);

    l'adozione di un tale Regolamento, peraltro, era già stata prevista dall'attuale Codice degli appalti (articolo 216, comma 27-octies), sulla falsariga della previgente disciplina. La sua mancata adozione ha costituito nel tempo un fattore di disorientamento per le stazioni appaltanti e di appesantimento della normativa primaria con norme di dettaglio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere cogente l'adozione di decreti – rectius di regolamenti – di attuazione della nuova disciplina primaria in materia di contratti pubblici.
9/3514-A/10. Zucconi, Foti.


   La Camera,

   premesso che:

    la sentenza della Corte costituzionale n. 218/2021 – che ha censurato l'articolo 177 del codice appalti nella parte in cui obbligava i concessionari ad esternalizzare l'80 per cento dei contratti di loro competenza, potendo realizzare in house (se pubblici) o attraverso imprese collegate e/o controllate (se privati) la restante quota – non sembra riguardare affatto anche i concessionari autostradali, che quindi si ritiene continuino a soggiacere alla diversa quota del 60/40;

    nell'esporre le ragioni del giudizio di incostituzionalità delle norme censurate, infatti, la Corte fa costantemente ed esclusivamente menzione del riparto percentuale 80-20, mentre non viene mai citato il rapporto 60-40, relativo ai concessionari autostradali, che quindi deve ritenersi ancora vigente;

    di tale vincolo, quindi, si deve tenere assolutamente conto anche in fase di riscrittura del Codice, verificandosi altrimenti un grave scostamento rispetto a quanto disposto dai principi Eurounitari e una sottrazione di quote importanti di mercato dal libero gioco della concorrenza, con la conseguenza che l'ordinamento italiano si troverebbe nuovamente esposto al rischio di subire procedure di infrazione da parte della Commissione UE, come già avvenuto nel 2006;

    i vincoli di cui all'articolo 177 sono stati imposti proprio al fine di riallineare la disciplina interna ai principi imposti in materia dal diritto UE, recuperando il gap concorrenziale attraverso la messa in gara dei lavori di competenza dei predetti concessionari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire definitivamente che la nuova disciplina delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge delega continua ad applicarsi l'obbligo di affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro.
9/3514-A/11. Mantovani, Foti.


   La Camera,

   premesso che:

    il sinallagma contrattuale, come quello sinora configurato dalla disciplina vigente – si veda al riguardo la disciplina in tema di consegna e ripresa dei lavori, varianti, sospensioni e atto di sottomissione – del tutto sbilanciato a favore della stazione appaltante, non consente in alcun modo all'impresa esecutrice di ultimare i lavori nei tempi e costi previsti, creando al contempo le premesse per la proliferazione di opere incompiute, con costi indiretti abnormi per la collettività;

    l'impostazione per «fasi» dell'esecuzione del contratto, cui si è sempre ispirata la previgente normativa, garantisce un quadro più coordinato della disciplina da applicare ai diversi momenti della commessa,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

    riconoscere, nell'ambito del rapporto contrattuale, una posizione di effettiva par condicio fra amministrazione e privati, con sostanziale avvicinamento alla disciplina contenuta nel codice civile, e conseguente abbandono della posizione di supremazia sino ad ora riconosciuta alla stazione appaltante;

    prevedere l'obbligo di riconoscere all'appaltatore un premio di accelerazione in caso di ultimazione anticipata dei lavori, nonché un adeguato regime di ristoro dei costi generali sostenuti dalle imprese in regime di sospensione;

    recuperare una disciplina dell'esecuzione del contratto suddivisa, tendenzialmente, per le singole «fasi» di realizzazione dei lavori, e non per le figure soggettive che nella stessa intervengono (Direttore dei lavori, RUF, coordinatore della sicurezza...etc.), con ciò superando l'impostazione del DM 49/2018 e della linea guida n. 3 dell'ANAC.
9/3514-A/12. Galantino, Foti.


   La Camera,

   premesso che:

    il Senato, in sede di approvazione del DDL Delega al Governo in materia di contratti pubblici, ha previsto all'articolo 1, comma 2, lettera t, una «revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa»;

    il servizio di ristorazione collettiva, soprattutto nelle scuole e nella sanità, è un ambito complesso in cui il cibo si lega all'equilibrio nutrizionale, alla salute e all'educazione dei giovani utenti. Si profila quindi come un servizio ad alto valore sociale ed elevato impatto occupazionale;

    la revisione, per rendere migliore il servizio mensa in ospedali, scuole e aziende, dovrebbe prevedere l'introduzione, nella disciplina che regola gli appalti di servizi, di criteri e indici prestazionali atti a riconoscere un meccanismo che lega l'affidamento al risultato, superando una volta per tutte la logica che vede predominate il fattore del mero massimo ribasso;

    al fine di superare tale logica, si ritiene necessario che le aziende della ristorazione collettiva concorrano nelle gare di appalto anche sulla base di criteri qualitativi specifici che comprendono:

     1. Politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari, rispettose dell'ambiente, sostenibili economicamente, e tracciabili tramite sistemi che consentano la verifica puntuale della corretta esecuzione dell'offerta di servizio presentata dall'operatore economico;

     2. Attività di comunicazione e informazione strutturata ed integrata per le famiglie, scuole e corpo docente in materia di educazione alimentare, prevenzione degli sprechi, sostenibilità dei pasti;

     3. Verifica dell'affidabilità socioeconomica delle imprese in relazione ai progetti presentati con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e affidabilità consolidata;

     4. Esclusione o in subordine quotazione separata delle attività collaterali non strettamente inerenti alla produzione e somministrazione del servizio di ristorazione;

    nel comparto della ristorazione collettiva, il sistema attuale crea il controsenso di non premiare chi pone la qualità e l'educazione alimentare come fattori guida nell'erogazione del servizio,

impegna il Governo

in fase di attuazione dell'articolo 1 comma 2 lettera v) della legge delega in materia di contratti pubblici a prevedere per gli appalti della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica il rispetto dei criteri qualitativi specifici e indici prestazionali indicati in premessa al fine di garantire maggior qualità, affidabilità e sicurezza del servizio.
9/3514-A/13. Foti, Ferro, Zucconi, Galantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la delega al Governo in materia di contratti pubblici;

    in base a quanto previsto dall'articolo 1, la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega stessa;

    la riforma è necessaria per creare un quadro giuridico per disciplinare la realizzazione delle opere pubbliche previste dall'attuazione del PNRR;

    il provvedimento in esame intende andare nella direzione di una sempre maggiore semplificazione della normativa,

impegna il Governo

a introdurre una sempre maggiore standardizzazione dei documenti di gara per le pubbliche amministrazioni mediante la previsione, anche coinvolgendo l'ANAC, di modelli unificati al fine di rendere più snella e meno onerosa la partecipazione alle procedure di gara scongiurando la dilazione delle tempistiche frutto di errori materiali.
9/3514-A/14. Butti, Mantovani.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca delega al Governo in materia di contratti pubblici;

    l'adozione del testo in esame rientra tra gli impegni assunti dal Governo italiano per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e l'accesso alle risorse del Next Generation EU (NGEU);

    l'intervento normativo in esame rappresenta una delle varie riforme in ambito di appaltistica e contratti pubblici, in particolare tra gli obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno 2022 per l'erogazione della seconda tranche di risorse del Piano;

    il testo in esame non reca un intervento normativo puntuale e diretto, ma una delega al Governo sulla base di alcuni principi direttivi;

    il tema dell'appaltistica e dei contratti pubblici, in Europa, è un tema di fondamentale importanza per il processo di integrazione europea e del mercato unico;

    la normativa in materia di contratti pubblici nell'Unione europea e stata armonizzata con un pacchetto di Direttive (2014/23/EU; 2014/24/EU; 2014/25/EU) adottate nel 2014, che costituiscono la matrice comune della normativa europea in materia di contratti pubblici;

    il processo di integrazione ed armonizzazione europea ha mirato a livellare la concorrenza tra i Paesi membri, favorendo l'economia di mercato e la libertà economica;

    nel caso di attori extra europei, la normativa comunitaria trova difficilmente applicazione, soprattutto nei casi di aziende riconducibili direttamente o indirettamente ad amministrazioni statali centrali, e dunque alle loro risorse economiche;

    sul punto, la Repubblica Popolare cinese costituisce un esempio di Stato con forte interferenza del Governo nell'economia, potenzialmente incompatibile con il mercato unico europeo, così come delineato nella Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo ed al Consiglio sulla prospettiva strategica UE-Cina – Documento JOIN(2019) 5 final del 12 marzo 2019;

    in tal senso, sono state rilevate a livello comunitario e nazionale numerose difficoltà nel garantire un tipo di concorrenza equa tra attori europei ed attori al di fuori del mercato economico europeo;

    in secondo luogo, per quanto riguarda la normativa in materia di contratti pubblici, vi è una dimensione strategica nazionale in merito all'assegnazione ed accesso di soggetti economici stranieri, riconducibili ad una amministrazione statale centrale, all'appaltistica nazionale in ambiti di interesse strategico;

    sulla scorta di questi clementi, occorre garantire un sistema di level playing field, di parità di condizioni rispettoso dei principi fondanti del mercato europeo comune e delle esigenze di sicurezza nazionale,

impegna il Governo

a adottare, nell'ambito degli atti necessari a dare attivazione al testo in esame ed in relazione a settori di interesse strategico, clausole di tutela delle aziende italiane ed europee rispetto ad aziende direttamente o indirettamente riconducibili ai Governi di Stati che non rispettano i principi dell'economia di mercato e di concorrenza europea.
9/3514-A/15. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca delega al Governo in materia di contratti pubblici;

    l'intervento in esame costituisce una delega al Governo per la riforma del codice dei contratti pubblici, da lungo tempo oggetto di osservazione e criticità evidenziate anche dalla Commissione europea per gli oneri burocratici da questo derivanti;

    il testo in esame rappresenta uno dei vari interventi di riforma in materia di appalti, sulla scia di altri interventi, disposti in passato ed attesi in futuro per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui costituisce parte integrante, finalizzata all'accesso alle risorse del Next Generation EU (NGEU);

    in data 30 marzo 2022 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 141, ha approvato le linee guida per la riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, propedeutiche per varare il nuovo codice dei contratti pubblici e dunque per rispettare gli impegni di riforma del PNRR;

    attualmente le stazioni appaltanti in Italia sono 36.000 con oltre 100.000 centri di spesa, numero destinato ad essere notevolmente ridotto a seguito dell'adozione ed implementazione delle citate linee guida;

    nonostante tali linee guida rispondano ad una esigenza di contenimento della spesa pubblica, esse sollevano numerosi profili di rischio per quanto riguarda la gestione degli appalti nei piccoli Comuni nonché nelle Unioni e Comunità montane;

    secondo quanto emerso da una prima valutazione sugli aspetti principali delle nuove linee guida, sono previsti punti come la rimozione della possibilità per i Comuni di piccole dimensioni di poter seguire l'esecuzione delle opere che sono state appaltate, o ancora l'obbligo per Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direzione Lavori di appartenere unicamente a stazioni appaltanti qualificate, il che prefigurerebbe una situazione in cui da un lato piccoli Comuni, Unioni e Comunità montane ed altre forme di aggregazione territoriale rischiano di trovarsi escluse dal perimetro della gestione dei contratti pubblici, dall'altro quella in cui le macchine amministrative di Province o altri Enti di grandi dimensioni si ritrovano totalmente intasate, in quanto gli oneri gestionali sono stati aumentati;

    queste criticità derivano anche da una mancanza di risorse umane per supplire ai nuovi carichi di lavoro derivanti dalla riqualificazione prevista da ANAC,

impegna il Governo

a garantire, nell'ambito dell'attuazione della riforma della disciplina dei contratti pubblici ed in riferimento a quanto in premessa, il coinvolgimento dei piccoli Comuni, delle Unioni e Comunità montane ed altre forme di aggregazione territoriale analoghe, con particolare riferimento alla possibilità di gestire gli appalti dei lavori pubblici, nonché di adottare tutte le misure necessarie a garantire un'idonea dotazione di risorse umane a seguito della piena implementazione del combinato disposto della riforma dei contratti pubblici di cui alla premessa.
9/3514-A/16. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'importanza dell'intervento gratuito da parte dei privati per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico è noto e promuoverlo e facilitarlo è prioritario e opportuno;

    la promozione di tale forma di realizzazione di opere pubbliche, ovvero di interesse pubblico generale, da parte di soggetti privati, passa attraverso la semplificazione della normativa in materia e quindi specificando, rispetto a quanto attualmente previsto, che alla realizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico generale, realizzate ad esclusiva cura e spese di soggetti privati, non si applichino le norme previste nei Codice dei Contratti pubblici;

    al fine di incentivare la realizzazione a totale cura e spese dei soggetti privati interessati di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici e per le quali non è previsto lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione o da altri oneri o contributi dovuti alle Pubbliche Amministrazioni, si dovrebbe prevedere l'esclusione, per tali opere, dall'applicazione delle direttive europee, rendendole soggette a semplificazione giuridica e facendo coincidere il criterio della gratuità o della liberalità dell'opera con il non utilizzo, per la sua realizzazione, di alcuna forma di scomputo (totale o parziale) degli oneri o dai contributi dovuti alle Pubbliche Amministrazioni; ciò anche nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici nei quali è previsto lo scomputo di altre e differenti opere dagli oneri di urbanizzazione o da altri oneri o contributi dovuti alle Pubbliche Amministrazioni, che sono soggette invece, all'applicazione del Codice dei Contratti pubblici,

impegna il Governo

a prevedere l'esclusione dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, per le opere pubbliche e di interesse pubblico generale, realizzate ad esclusiva cura e spese di soggetti privati, per le quali non è previsto lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione o da altri oneri o contributi dovuti alle Pubbliche Amministrazioni, anche ove si fosse in presenza di altre e differenti opere ammesse invece allo scomputo, nell'ambito dei medesimi piani e programmi urbanistici.
9/3514-A/17. Moretto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in fase di approvazione reca i criteri di delega al Governo per la riforma del codice dei contratti pubblici;

    alcuni settori importanti, come la ristorazione ospedaliera, quella assistenziale e quella scolastica, oltre a dover garantire elevati standard di qualità, in quanto rivolti a soggetti deboli, malati e bambini, recano dei costi difficilmente comprimibili e che sono legati inevitabilmente al costo del lavoro e delle materie prime utilizzate;

    risulta, pertanto, fondamentale che l'elemento del costo possa assumere la forma di prezzo non soggetto a ribasso per la parte relativa ai costi non comprimibili, ovvero il costo della mano d'opera impiegata e delle materie prime utilizzate;

    in alternativa all'ipotesi di non sottoporre a ribasso la parte di prezzo relativa a mano d'opera e materie prime, sarebbe auspicabile che l'offerta venisse valutata con formule proporzionali al prezzo in valore assoluto e non allo sconto, facendo in modo che gli operatori economici concorrano esclusivamente sulla base di criteri qualitativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in relazione agli appalti che interessano la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, di individuare criteri che consentano che l'elemento del costo, in riferimento alla mano d'opera e alle materie prime, possa assumere la forma di prezzo non soggetto a ribasso per la parte relativa ai costi non comprimibili, ovvero che l'offerta venga valutata con formule proporzionali al prezzo in valore assoluto e non allo sconto, facendo in modo che gli operatori economici concorrano esclusivamente sulla base di criteri qualitativi che comprendano politiche di approvvigionamento delle derrate alimentari, con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente, alla sostenibilità e tracciabilità, ma anche che forniscano a strutture, utenti e famiglie una strutturata ed integrata comunicazione e informazione in materia di educazione alimentare, prevenzione degli sprechi, sostenibilità dei pasti e siano aziende verificate su affidabilità economica e solidità patrimoniale, anche escludendo o quotando separatamente attività collaterali non strettamente connesse alla produzione e somministrazione del servizio di ristorazione.
9/3514-A/18. Fregolent.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni contenute nel disegno di legge in fase di approvazione, recano i criteri di delega al Governo per la riforma del codice dei contratti pubblici;

    le nuove norme ed i criteri di delega contenuti nel provvedimento in esame prevedono norme che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfano i criteri di selezione o per i quali sussistano motivi di esclusione,

impegna il Governo

nell'ambito della delega affidatagli dal provvedimento, di valutare l'opportunità di prevedere che le disposizioni che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfano i criteri di selezione o per i quali sussistano motivi di esclusione si applichino anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9/3514-A/19. Marco Di Maio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame ha l'obiettivo di garantire l'uniformità tra la normativa nazionale e il diritto europeo, nonché quello di razionalizzare e semplificare la normativa vigente in materia di appalti pubblici;

    la lettera o), comma 2, dispone che il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi attuativi del presente disegno di legge, segua il principio direttivo di semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

    la ratio della verifica preventiva dei progetti operata dai soggetti individuati dall'articolo 26, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è quella di evitare ritardi, malfunzionamenti, rischi per la sicurezza e futuri costi non previsti per manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche;

    le attività di controllo operate, a partire dalla verifica della progettazione, da soggetti terzi, indipendenti, qualificati e organizzati in maniera multidisciplinare, rappresentano uno strumento per accelerare la realizzazione delle opere in quanto consentono la prevenzione di errori o omissioni da cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione, rischi per la sicurezza e maggiori oneri di manutenzione e gestione,

impegna il Governo

a prevedere che, nell'ambito del futuri decreti legislativi attuativi del disegno di legge in esame, e di revisione della normativa sugli appalti pubblici, venga mantenuto il ruolo del controlli e, in particolare, della verifica preventiva della progettazione, da affidarsi a organismi di ispezione terzi, accreditati e deputati allo svolgimento di tale attività, al fine di garantire la qualità del progetto e la successiva realizzazione e sicurezza delle opere.
9/3514-A/20. Nobili.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame ha l'obiettivo di garantire l'uniformità tra la normativa nazionale e il diritto europeo, nonché quello di razionalizzare e semplificare la normativa vigente in materia di appalti pubblici;

    la lettera o), comma 2, dispone che il Governo, nell'emanazione dei decreti legislativi attuativi del presente disegno di legge, segua il principio direttivo di semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

    la ratio della verifica preventiva dei progetti operata dai soggetti individuati dall'articolo 26, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è quella di evitare ritardi, malfunzionamenti, rischi per la sicurezza e futuri costi non previsti per manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche;

    le attività di controllo operate, a partire dalla verifica della progettazione, da soggetti terzi, indipendenti, qualificati e organizzati in maniera multidisciplinare, rappresentano uno strumento per accelerare la realizzazione delle opere in quanto consentono la prevenzione di errori o omissioni da cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione, rischi per la sicurezza e maggiori oneri di manutenzione e gestione,

impegna il Governo

a prevedere che, nell'ambito del futuri decreti legislativi attuativi del disegno di legge in esame, e di revisione della normativa sugli appalti pubblici, venga mantenuto il ruolo del controlli e, in particolare, della verifica preventiva della progettazione, da affidarsi anche a organismi di ispezione terzi, accreditati e deputati allo svolgimento di tale attività, al fine di garantire la qualità del progetto e la successiva realizzazione e sicurezza delle opere.
9/3514-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Nobili.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca la delega al Governo in materia di contratti pubblici;

    in base a quanto previsto dall'articolo 1, la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega stessa;

    la riforma si pone come necessaria nell'armonizzazione della normativa nazionale al diritto europeo e per la definizione di una cornice legislativa uniforme nella disciplina e realizzazione delle infrastrutture previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

    il disegno di legge in esame intende favorire una maggiore semplificazione degli affidamenti pubblici;

    i Tribunali competenti in materia di ricorso avverso dichiarazione di DURC negativo sono i Tribunali Amministrativi Regionali;

    la dichiarazione DURC emessa dagli enti preposti può presentare difformità rispetto alla posizione contributiva delle imprese nei confronti dei propri dipendenti;

    tale difformità può rappresentare un grave pregiudizio per le imprese poiché va a precludere la possibilità di partecipare, essere affidataria o altresì ultimare una commessa pubblica,

impegna il Governo:

   a) a prevedere una corsia preferenziale per i ricorsi avverso DURC negativo già depositati alla data di pubblicazione della gara, ovvero, a gara ultimata;

   b) prevedere una opportuna tempistica per favorire la pronuncia giudiziale sul ricorso, in merito alla fattispecie di cui alla lettera a), prima della definitiva esclusione dell'impresa quale aggiudicataria;

   c) a estendere – quanto previsto alla lettera a) – anche in fase di esecuzione prevedendo «l'intervento sostituivo» e l'applicazione degli effetti patrimoniali solo a seguito di pronuncia, anche non definitiva, dell'organo giudicante.
9/3514-A/21. Rachele Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, con l'intento di adeguare la normativa interna al diritto europeo e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture. L'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    da tempo si discute della opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di sostituzione delle imprese ausiliarie del concorrente che abbiano perso i requisiti necessari anche alle fattispecie sottoposte alla disciplina previgente;

    in particolare, l'articolo 89, comma 3, del novellato Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 63, paragrafo 1, della direttiva UE 2014/24 (il quale significativamente prevede che «l'amministrazione aggiudicatrice impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione») obbliga sia il concorrente sia l'aggiudicatario alla sostituzione dell'impresa ausiliaria nel caso in cui la stessa non possieda o abbia perso in corso di gara o di esecuzione del contratto i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;

    ancora oggi, sono pendenti numerose gare pubbliche indette tra il 2014 ed i primi mesi del 2016 e, pertanto, disciplinate dal precedente Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163): le gare in questione sono state indette, principalmente, dalle Centrali di Committenza e hanno ad oggetto servizi di ingente valore economico strategici per le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, motivo per cui è stato necessario per i concorrenti ricorrere all'istituto dell'avvalimento e/o del raggruppamento temporaneo di imprese al fine di integrare il possesso dei requisiti richiesti;

    alcune delle imprese indicate quali ausiliario (nel caso dell'avvalimento) e/o quali mandanti/mandatarie (nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese) potrebbero, peraltro, aver perso i requisiti di cui al citato articolo 80 nel corso della gara, motivo per cui, l'applicazione delle disposizioni del previgente Codice dei contratti pubblici comporta l'esclusione di molti concorrenti dalla procedura di gara e l'escussione delle garanzie a corredo delle offerte, con ingenti danni per le imprese che, di conseguenza, rischiano di non poter reperire nuove garanzie per la partecipazione e/o per l'aggiudicazione delle successive gare;

    l'esclusione, infine, opera nei riguardi non dell'impresa che si sia resa irregolare, benché per un brevissimo lasso di tempo nel corso della procedura di gara, ma del concorrente che aveva fatto ricorso all'avvalimento o del raggruppamento nel suo complesso, anche se l'irregolarità attenga soltanto ad uno solo dei componenti; l'esclusione dalla gara, peraltro, colpisce anche quelle imprese che abbiano in itinere maturato «in proprio» i requisiti di cui si erano al tempo avvalse o che avevano «sommato» con quelli messi a disposizione dalle altre imprese raggruppate;

    in forza di tale situazione, sono pendenti numerosi contenziosi dinanzi ai giudici amministrativi, nonché dinanzi alla Suprema Corte di cassazione e alla stessa Corte costituzionale, avviati dalle imprese aggiudicatarie all'esito delle valutazioni delle offerte tecniche ed economiche e che successivamente sono state escluse per le motivazioni esposte,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 89, comma 3 e dell'articolo 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del vigente Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfano i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione anche alle procedure di scelta del contraente per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
9/3514-A/22. Rampelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, con l'intento di adeguare la normativa interna al diritto europeo e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture. L'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    da tempo si discute della opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di sostituzione delle imprese ausiliarie del concorrente che abbiano perso i requisiti necessari anche alle fattispecie sottoposte alla disciplina previgente;

    in particolare, l'articolo 89, comma 3, del novellato Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 63, paragrafo 1, della direttiva UE 2014/24 (il quale significativamente prevede che «l'amministrazione aggiudicatrice impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione») obbliga sia il concorrente sia l'aggiudicatario alla sostituzione dell'impresa ausiliaria nel caso in cui la stessa non possieda o abbia perso in corso di gara o di esecuzione del contratto i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;

    ancora oggi, sono pendenti numerose gare pubbliche indette tra il 2014 ed i primi mesi del 2016 e, pertanto, disciplinate dal precedente Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163): le gare in questione sono state indette, principalmente, dalle Centrali di Committenza e hanno ad oggetto servizi di ingente valore economico strategici per le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, motivo per cui è stato necessario per i concorrenti ricorrere all'istituto dell'avvalimento e/o del raggruppamento temporaneo di imprese al fine di integrare il possesso dei requisiti richiesti;

    alcune delle imprese indicate quali ausiliario (nel caso dell'avvalimento) e/o quali mandanti/mandatarie (nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese) potrebbero, peraltro, aver perso i requisiti di cui al citato articolo 80 nel corso della gara, motivo per cui, l'applicazione delle disposizioni del previgente Codice dei contratti pubblici comporta l'esclusione di molti concorrenti dalla procedura di gara e l'escussione delle garanzie a corredo delle offerte, con ingenti danni per le imprese che, di conseguenza, rischiano di non poter reperire nuove garanzie per la partecipazione e/o per l'aggiudicazione delle successive gare;

    l'esclusione, infine, opera nei riguardi non dell'impresa che si sia resa irregolare, benché per un brevissimo lasso di tempo nel corso della procedura di gara, ma del concorrente che aveva fatto ricorso all'avvalimento o del raggruppamento nel suo complesso, anche se l'irregolarità attenga soltanto ad uno solo dei componenti; l'esclusione dalla gara, peraltro, colpisce anche quelle imprese che abbiano in itinere maturato «in proprio» i requisiti di cui si erano al tempo avvalse o che avevano «sommato» con quelli messi a disposizione dalle altre imprese raggruppate;

    in forza di tale situazione, sono pendenti numerosi contenziosi dinanzi ai giudici amministrativi, nonché dinanzi alla Suprema Corte di cassazione e alla stessa Corte costituzionale, avviati dalle imprese aggiudicatarie all'esito delle valutazioni delle offerte tecniche ed economiche e che successivamente sono state escluse per le motivazioni esposte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 89, comma 3 e dell'articolo 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter del vigente Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfano i criteri di selezione o li abbiano persi o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione anche alle procedure di scelta del contraente per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
9/3514-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Rampelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega in esame, è finalizzato ad adeguare la normativa interna al diritto europeo e a riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici, che attualmente è normata principalmente dal decreto legislativo n. 50 del 2016;

    nel provvedimento vengono individuati i principi e criteri direttivi ai quali si dovranno attenere i decreti legislativi di attuazione di questa delega;

    tra i tanti ambiti che saranno oggetto dalla delega in esame vi sono quelli che riguardano l'aggiudicazione dei contratti pubblici sia sopra che sotto soglia, così come la figura del direttore dei lavori, quale professionista che ha il compito principale di seguire e controllare lo svolgimento dei lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme,

impegna il Governo:

   a prevedere nei decreti attuativi che seguiranno alla legge delega in materia di contratti pubblici, in caso di lavori sopra determinate soglie di importo, che il Direttore dei Lavori sia figura terza rispetto al Progettista esecutivo;

   a valutare l'opportunità di prevedere nei decreti attuativi che seguiranno alla legge delega in materia di contratti pubblici l'opportunità di incentivare l'affidamento della progettazione esecutiva a soggetti qualificati esterni alle amministrazioni aggiudicatrici per determinati importi sopra determinate soglie.
9/3514-A/23. Rospi, Cortelazzo, Sozzani, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega in esame, è finalizzato ad adeguare la normativa interna al diritto europeo nonché a riscrivere e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture, che attualmente è normata dal decreto legislativo n. 50 del 2016; in particolare, la lettera a) del comma 2, prevede l'adozione di misure volte a garantire il perseguimento di obiettivi di coerenza e aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse con l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture;

    in particolare la suddetta lettera a), prevede la necessità di «assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della disciplina secondaria, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, ove necessario»; si rammenta che la mancata adozione di un regolamento attuativo del vigente decreto legislativo n. 50 del 2016, ha costituito uno dei principali fattori di «disorientamento» per le stazioni appaltanti e di appesantimento della normativa primaria con norme di dettaglio,

impegna il Governo

a prevedere, in relazione alla suddetta possibile ridefinizione del regime della disciplina secondaria, l'adozione di un regolamento attuativo dedicato ai lavori pubblici e uno ai servizi e alle forniture, per l'attuazione della nuova disciplina primaria in materia di contratti pubblici.
9/3514-A/24. Mazzetti, Cortelazzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, contiene una delega al Governo per avviare una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici. Una Riforma che rientra tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    la finalità di questa delega è conseguentemente quella di riscrivere profondamente il vigente Codice dei contratti pubblici, ossia il decreto legislativo n. 50 del 2016;

    tra i numerosi principi e criteri direttivi contenuti nel provvedimento in esame, sono presenti quelli che prevedono una ridefinizione dei criteri di selezione dei soggetti che partecipano alle gare, e delle regole relative alle cause di esclusione,

impegna il Governo

a prevedere che le disposizioni che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfino i criteri di selezione o li abbiano persi, o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, si applichino anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del vigente decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
9/3514-A/25. Cortelazzo, Labriola.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, contiene una delega al Governo per avviare una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici. Una Riforma che rientra tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    la finalità di questa delega è conseguentemente quella di riscrivere profondamente il vigente Codice dei contratti pubblici, ossia il decreto legislativo n. 50 del 2016;

    tra i numerosi principi e criteri direttivi contenuti nel provvedimento in esame, sono presenti quelli che prevedono una ridefinizione dei criteri di selezione dei soggetti che partecipano alle gare, e delle regole relative alle cause di esclusione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che le disposizioni che consentono all'operatore economico o al raggruppamento di imprese di sostituire i soggetti che non soddisfino i criteri di selezione o li abbiano persi, o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, si applichino anche alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del vigente decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
9/3514-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Cortelazzo, Labriola.


   La Camera,

   premesso che:

    il grave illecito professionale – vedi articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attuale Codice degli appalti pubblici – ha costituito, fin dall'entrata in vigore della normativa del Codice 50, una causa di esclusione particolarmente critica e foriera di contenzioso;

    la genericità di tale nozione e l'assenza di chiare indicazioni normative hanno favorito, nella prassi applicativa, un'interpretazione estremamente ampia di tale fattispecie escludente che, di fatto, è diventata il contenitore nel quale le amministrazioni possono ricondurre qualunque fatto, anche non accertato in via definitiva, ritenuto lesivo del rapporto fiduciario con l'appaltatore, in tale sede, è fondamentale prevedere una disciplina che garantisca agli operatori delle regole certe, poiché l'esclusione di un concorrente non deve poter essere disposta sulla base di valutazioni meramente soggettive dei fatti contestati ed in assenza di qualsivoglia certezza sulla loro fondatezza, prevedendo che il «mezzo adeguato» alla comprova dell'illecito dovrebbe essere sempre rappresentato da un accertamento giudiziale almeno di primo grado,

impegna il Governo

a ricondurre la disciplina delle cause di esclusione entro confini precisi, che ne garantiscano una equilibrata applicazione, nell'interesse sia delle imprese che delle amministrazioni appaltanti.
9/3514-A/26. Labriola, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    è senz'altro positiva la previsione di un principio di delega che introduce in via obbligatoria un regime di revisione dei prezzi;

    la revisione dei prezzi durante l'esecuzione del contratto è uno strumento necessario per mantenere costante l'equilibrio sinallagmatico tra i contraenti, di talché deve essere resa obbligatoria e non può essere subordinata alla circostanza di essere stata preventivamente prevista all'interno del contratto; occorre altresì intervenire sui lavori da affidare, prevedendo l'effettiva applicazione di prezzi di riferimento aggiornati, congrui e omogenei, con sanzioni in caso di violazione,

impegna il Governo

a garantire un'applicazione generalizzata del meccanismo di compensazione, così da garantire che tutti i rapporti negoziali possano essere ricondotti nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico; a prevedere l'obbligo di aggiornamento annuale dei prezzari regionali, entro 60 giorni dell'anno successivo, nonché l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare i prezzari regionali aggiornati, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, a pena di invalidità della procedura ad evidenza pubblica.
9/3514-A/27. Casino, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    occorre recuperare il ruolo centrale dell'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, bilanciando la responsabilità di quest'ultimo nei confronti della stazione appaltante con una disposizione che consente di utilizzare, ai fini della qualificazione della stessa impresa aggiudicataria, le lavorazioni affidate in subappalto;

    la normativa comunitaria e la giurisprudenza della Corte UE considerano coerente con i principi comunitari l'esecuzione dell'opera attraverso un subappaltatore, per cui un operatore economico è ammesso a presentare un'offerta, laddove si reputi idoneo a garantire l'esecuzione di detto appalto, in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto (ex multis, C-234/14 del 14 gennaio 2016 e C- 305/08 del 23 dicembre 2009),

impegna il Governo

a consentire alle imprese italiane di qualificarsi al pari di quelle estere, anche attraverso i lavori eseguiti in subappalto.
9/3514-A/28. Ferraioli, Labriola.


   La Camera,

   premesso che:

    il contenzioso, sia in fase di gara che in quella esecutiva, rappresenta una delle criticità generali del sistema di realizzazione dei lavori pubblici;

    occorre potenziare gli strumenti di tutela alternativi al contenzioso giudiziario, nell'ottica di risolvere in tempo utile eventuali contenziosi che dovessero originarsi in sede di esecuzione dei lavori;

    l'istituto del Collegio Consultivo Tecnico rappresenta una delle più importanti novità introdotte da ultimo, per addivenire in tempi rapidi al superamento delle controversie che possono sorgere in corso d'esecuzione, e così giungere celermente alla realizzazione delle opere,

impegna il Governo:

   a rendere pienamente operativo l'istituto del Collegio Consultivo Tecnico mediante un'applicazione generalizzata per tutti gli appalti di lavori, senza distinzioni in ragione degli importi, anche perché la stragrande maggioranza dei contratti pubblici affidati in Italia sono di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

   a prevedere, in caso di inerzia di una parte, l'attivazione di adeguati poteri sostitutivi.
9/3514-A/29. Valentini, Cortelazzo, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge del Governo in esame, introduce principi e criteri direttivi volti alla semplificazione e riscrittura del vigente Codice dei Contratti pubblici. A tal fine si prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi che dovranno rivedere il sistema dei contratti, come attualmente regolamentato dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

    in particolare il comma 4 dell'articolo 1, disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei suddetti decreti legislativi di attuazione della delega in esame, prevedendo che detti decreti saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti, ed è comunque prevista l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,

impegna il Governo

a prevedere la consultazione degli stakeholders durante l'intera procedura di elaborazione dei decreti legislativi attuativi della delega.
9/3514-A/30. Sozzani, Mazzetti, Cortelazzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi per la semplificazione e la profonda revisione del sistema dei contratti pubblici, come attualmente regolamentato dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

    per le suddette finalità la delega al Governo in esame, contiene numerosi principi e criteri direttivi che dovranno essere rispettati dai futuri decreti attuativi;

    i principi e criteri direttivi contenuti nel testo, non affrontano adeguatamente il tema importante delle opere pubbliche e di interesse pubblico generale realizzate da soggetti privati; in realtà si dovrebbe prevedere delle forme di incentivazione e comunque di sostegno nel caso di opere pubbliche realizzate a totale cura e spese dei soggetti privati interessati,

impegna il Governo

a favorire e promuovere la realizzazione di opere pubbliche ovvero di interesse pubblico generale, da parte di soggetti privati, semplificando la normativa in materia, anche prevedendo l'esclusione dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici di quelle opere pubbliche e di interesse pubblico generale realizzate ad esclusiva cura e spese di soggetti privati, per le quali non è previsto lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione o da altri oneri o contributi dovuti alle P.A..
9/3514-A/31. Cattaneo, Mazzetti, Sozzani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi per la semplificazione e la profonda revisione del sistema dei contratti pubblici, come attualmente regolamentato dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

    per le suddette finalità la delega al Governo in esame, contiene numerosi principi e criteri direttivi che dovranno essere rispettati dai futuri decreti attuativi;

    i principi e criteri direttivi contenuti nel testo, non affrontano adeguatamente il tema importante delle opere pubbliche e di interesse pubblico generale realizzate da soggetti privati; in realtà si dovrebbe prevedere delle forme di incentivazione e comunque di sostegno nel caso di opere pubbliche realizzate a totale cura e spese dei soggetti privati interessati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire e promuovere la realizzazione di opere pubbliche ovvero di interesse pubblico generale, da parte di soggetti privati, semplificando la normativa in materia, anche prevedendo l'esclusione dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici di quelle opere pubbliche e di interesse pubblico generale realizzate ad esclusiva cura e spese di soggetti privati, per le quali non è previsto lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione o da altri oneri o contributi dovuti alle P.A..
9/3514-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Cattaneo, Mazzetti, Sozzani.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore dei lavori pubblici presenta da anni importanti difficoltà che hanno portato nel corso del tempo ad un progressivo indebolimento della produttività delle industrie del comparto, e ad una corrispondente riduzione della competitività delle industrie italiane a livello europeo;

    come indicato nei principi della legge 22 novembre 2017, n. 175 la Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19 promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale; riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore; riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106;

    la crisi pandemica ha portato una contrazione dei consumi culturali, così come delle risorse assegnate per lo spettacolo dal vivo e la cultura, in generale,

impegna il Governo

a revisionare la normativa vigente in materia di erogazioni liberali, al fine di garantire l'introduzione, nell'ambito delle spese deducibili per gli appalti pubblici, della destinazione del 4 per cento dei costi a sostegno dello spettacolo dal vivo, della rievocazione storica e della tutela dei beni culturali, assicurandone controllo e operatività.
9/3514-A/32. Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, con l'intento di adeguare la normativa interna al diritto europeo e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture. L'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    pur nella consapevolezza che non esistono soluzioni normative risolutive, la tendenza «bulimica» degli ultimi lustri di scrivere e di riscrivere in ogni dettaglio tutta la normativa del settore si è dimostrata dannosa e controproducente, determinando incertezze diffuse, nonché frequenti e crescenti contenziosi;

    anziché procedere a una reale semplificazione normativa e amministrativa in vista del risultato finale, nell'intento di voler tutto prevedere, tutto controllare e tutto prevenire, si è creato un corpus normativo «obeso» e oltremodo complicato, con l'unico reale effetto di abbassare l'efficienza del sistema;

    in un'ottica di reale semplificazione, che possa offrire opere e servizi ai cittadini, sarebbe auspicabile prevedere la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di una verifica ex post dell'idoneità degli offerenti, unitamente a una accelerazione dei termini di legge,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza al fine di semplificare le procedure aperte, generalizzando la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di verificare ex post, anziché ex ante, il possesso dei requisiti dei concorrenti.
9/3514-A/33. Prisco.