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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 5 maggio 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 5 maggio 2022.

  Davide Aiello, Piera Aiello, Amitrano, Andreuzza, Ascani, Azzolina, Baldelli, Barelli, Battelli, Bellucci, Bergamini, Bianchi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cimino, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Ettore, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Del Grosso, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Madia, Maggioni, Magi, Mandelli, Manzo, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Paolini, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Ripani, Rizzo, Romaniello, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Saitta, Sarti, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Siragusa, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Termini, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 4 maggio 2022 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:

  «Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto» (3591).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SIANI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» (2298) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Emanuela Rossini.

  La proposta di legge MELICCHIO ed altri: «Modifica all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e altre disposizioni in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori universitari» (3504) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Parentela.

  La proposta di legge LOREFICE ed altri: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora» (3513) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Parentela.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 28 aprile 2022, ha comunicato che la 11a Commissione (Lavoro) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 25).

  Questa risoluzione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 28 aprile 2022, ha comunicato che la 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:

   risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (COM(2021) 562 final) (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 11), che è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (COM(2021) 731 final) (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 12), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 5 maggio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla VI Commissione (Finanze), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   Sentenza n. 108 del 5 aprile-5 maggio 2022 (Doc. VII, n. 871), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 17 (Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   Sentenza n. 109 del 24 marzo-5 maggio 2022 (Doc. VII, n. 872), con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 95 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 24, terzo comma, 36 e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale ordinario di Pavia:

  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 110 del 5 aprile-5 maggio 2022 (Doc. VII, n. 873), con la quale:

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 2 (Legge di stabilità regionale anno 2021), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

  alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 maggio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (COM(2022) 150 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 150 final – Annexes 1 to 10) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 97 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») (COM(2022) 177 final), che è assegnato in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'adozione di un progetto di modifica del regolamento interno del comitato del sistema armonizzato (SA) (COM(2022) 186 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 186 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali (COM(2022) 157 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 3 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 4 maggio 2022.

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1683/95, (CE) n. 333/2002, (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di (COM(2022) 658 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 2 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 4 maggio 2022.

Comunicazione di nomina ministeriale.

  Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 3 maggio 2022, ha dato comunicazione della nomina del dottor Agostino Casillo a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL CANADA IN MATERIA DI MOBILITÀ GIOVANILE, FATTO A ROMA E A OTTAWA L'11 DICEMBRE 2020, A ROMA IL 20 GENNAIO 2021 E A TORONTO IL 3 FEBBRAIO 2021 (A.C. 3418-A)

A.C. 3418-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3418-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.

A.C. 3418-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

A.C. 3418-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3418-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2342 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI DIRITTO PUBBLICO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO IN ITALIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 23 GIUGNO 2021 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3441-A)

A.C. 3441-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3441-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.

A.C. 3441-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.

A.C. 3441-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'onere derivante dall'articolo III dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. All'attuazione del secondo periodo del paragrafo 4 dell'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 3441-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2341 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INGEGNERIA GENETICA E LA BIOTECNOLOGIA (ICGEB) RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO E ALLA SUA SEDE SITUATA IN ITALIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 21 GIUGNO 2021 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3440)

A.C. 3440 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021.

A.C. 3440 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

A.C. 3440 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Gli immobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono messi gratuitamente a disposizione del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  2. Agli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili di cui al comma 1, derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 2.620.000 per l'anno 2022 e a euro 620.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3440 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1922 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA COMMISSIONE EUROPEA SULLA SEDE DEL CENTRO DI CONTROLLO GALILEO IN ITALIA, CON ALLEGATI, FATTO A ROMA IL 19 NOVEMBRE 2019 E A BRUXELLES IL 28 NOVEMBRE 2019 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3324)

A.C. 3324 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019, di seguito denominato «Accordo».

A.C. 3324 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

A.C. 3324 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Responsabilità)

  1. I rapporti sorti in base all'Accordo tra lo Stato e l'Ente ospitante di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'Accordo, ivi inclusi le responsabilità dell'Ente ospitante di cui agli articoli 4 e 5 dell'Accordo e l'impegno dell'Ente ospitante a fornire la sede del Centro di controllo Galileo per l'intera durata dell'Accordo, sono regolati da apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Ente ospitante.
  2. Agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano ai sensi dell'Accordo si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.

A.C. 3324 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1378 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO LASER EUROPEO A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X RIGUARDANTE L'ADESIONE DEL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, CON ALLEGATI, FATTO A BERLINO IL 19 MARZO 2018 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3323)

A.C. 3323 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.

A.C. 3323 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

A.C. 3323 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 3323 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1223 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A QUITO IL 21 LUGLIO 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3040)

A.C. 3040 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3040 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.

A.C. 3040 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

A.C. 3040 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 123.831 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3040 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.