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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 8 aprile 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
dell'8 aprile 2022.

  Ascani, Bagnasco, Baldelli, Barelli, Battelli, Bergamini, Bianchi, Bitonci, Bordonali, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cantalamessa, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colmellere, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, Critelli, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantuz, Fassino, Fiorini, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Invidia, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Loss, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Misiti, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Racchella, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sani, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Testamento, Tofalo, Vignaroli, Leda Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 aprile 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BELLUCCI e ALBANO: «Disposizioni concernenti l'esclusione della casa di abitazione del nucleo familiare dal valore del patrimonio immobiliare rilevante ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente» (3552);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOLDRINI ed altri: «Modifica all'articolo 37 della Costituzione, in materia di tutela dell'adempimento delle funzioni familiari nelle condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa» (3553);

   ALBANO: «Istituzione di un titolo di preferenza nei pubblici concorsi in favore dei parenti e dei coniugi delle persone decedute per COVID-19» (3554).

  In data 7 aprile 2022 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   FIORAMONTI: «Princìpi fondamentali in materia di contrasto del cambiamento climatico, riduzione delle emissioni di gas serra e transizione ecologica» (3555).

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge D'ATTIS ed altri: «Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza» (1972) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Rostan.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 6 aprile 2022 la deputata Boldrini ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   BOLDRINI: «Norme in materia di contenimento del consumo del suolo, per il riuso del suolo edificato e per la rigenerazione urbana» (108).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  TONELLI ed altri: «Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria» (3493) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):

  LACARRA ed altri: «Modifiche all'articolo 14 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di rimozione dei rifiuti e di pulizia delle strade provinciali» (3528) Parere delle Commissioni I, V, IX e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Cancellazione dall'ordine del giorno
di un disegno di legge di conversione.

  In data 5 aprile 2022 il seguente disegno di legge è stato cancellato dall'ordine del giorno, essendo decorsi i termini di conversione del relativo decreto-legge, di cui all'articolo 77 della Costituzione: «Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo» (3457).

Annuncio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

  Con lettera pervenuta in data 6 aprile 2022, Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, ha rappresentato alla Presidenza – allegando la documentazione al riguardo – che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile presso l'autorità giudiziaria di Salerno (n. 12225/2019 RG) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito, per l'esercizio 2020, sulla gestione finanziaria dei seguenti Enti parco nazionali: d'Abruzzo, Lazio e Molise; dell'Alta Murgia; dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese; dell'Appennino tosco-emiliano; dell'Arcipelago della Maddalena; dell'Arcipelago toscano; dell'Asinara; dell'Aspromonte; del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; delle Cinque Terre; del Circeo; delle Dolomiti bellunesi; delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna; del Gargano; del Gran Paradiso; del Gran Sasso e Monti della Laga; dell'Isola di Pantelleria; della Majella; dei Monti sibillini; del Pollino; della Sila; della Val Grande; del Vesuvio. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 542).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa in data 28 marzo 2022, sulla gestione finanziaria delle regioni per gli esercizi finanziari 2018-2020 (Doc. XLVII, n. 2).

  Questa relazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 aprile 2022, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2022/0180/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al decreto ministeriale per la disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali.

  Questa comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 e 6 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (COM(2022) 109 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e che modifica il regolamento (UE) n. 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (COM(2022) 112 final) – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 e 7 aprile 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Nona relazione della Commissione sulle procedure di registrazione, riscossione e controllo dell'IVA a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (COM(2022) 137 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto sulla base dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2022) 153 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Cechia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2022) 154 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 di tale accordo (COM(2022) 158 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 158 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna.

  La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 4 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata il 30 marzo 2022, recante le osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (COM(2021) 802 final).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia.

  Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con lettera in data 5 aprile 2022, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio regionale il 30 marzo 2022, concernente indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea (sessione europea 2022).

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio regionale
della Lombardia.

  Il Consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 6 aprile 2022, ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio in data 29 marzo 2022, recante le osservazioni della Regione Lombardia sul programma di lavoro della Commissione per il 2022 – Insieme per un'Europa più forte (COM(2021) 645 final) e sulle politiche dell'Unione europea di maggiore interesse per il tessuto socio-economico lombardo.

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative volte a rivedere la disciplina dell'amministrazione di sostegno in funzione di una maggiore tutela dei soggetti interessati da tale istituto – 2-01387

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   a 17 anni dall'introduzione nel codice civile, con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, della figura dell'amministratore di sostegno, all'epoca presentata come una forma di tutela giuridica più blanda ed elastica rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, essa è diventata, in molti casi, uno strumento attraverso il quale è possibile limitare fortemente la libertà e violare i diritti dei diretti interessati cosiddetti «beneficiari»;

   nel corso degli anni si sono verificati molteplici casi di «mala gestio», segnalati sia dagli organi di stampa, che dalle testimonianze degli amministrati o dei loro familiari, ed è emerso un notevole malcontento sull'operato di un numero sempre crescente di amministratori di sostegno;

   si è venuta a instaurare la tendenza da parte dell'amministratore di sostituirsi completamente al «beneficiario», nonostante ciò non sia previsto dalla legge;

   si assiste all'emanazione, da parte dei giudici tutelari, di decreti che conferiscono «ampi poteri» agli amministratori di sostegno, spesso estranei alla famiglia, in cui si prevede, oltre alla gestione del patrimonio, anche il consenso informato ai trattamenti sanitari, ai ricoveri, agli esami diagnostici e altro, spesso in presenza di soggetti assolutamente capaci di esprimere un giudizio, parere, consenso o dissenso;

   è stato constatato che l'utilizzo concreto dello strumento gestionale dell'istituto dell'amministrazione di sostegno si esprime spesso sotto forma di mera costrizione della persona sottoposta a tutela, sovente senza possibilità di replica, dato che, quasi sempre, i giudici tutelari si interfacciano esclusivamente con gli amministratori, i sanitari e i servizi sociali, escludendo anche i familiari, quando definiti «non collaboranti»;

   sussistono nella legge vigente incongruenze logico-giuridiche che consentono anche di utilizzarla come una sorta di strumento di interdizione impropria su qualsiasi soggetto debole, estendendo infatti smisuratamente le categorie di persone sottoponibili al provvedimento, nella parte in cui si stabilisce che il giudice tutelare possa sottoporre ad amministrazione di sostegno, su richiesta o segnalazione, la persona afflitta da una «infermità o menomazione fisica o psichica» che la renda «anche solo parzialmente e temporaneamente», impossibilitata a provvedere ai suoi interessi;

   la legge non offre la minima certezza giuridica sulla tipologia e sul grado dell'infermità e dell'incapacità necessarie e sufficienti a limitare le libertà della persona, sottoponendo la vita di un qualsiasi soggetto fragile, e i suoi beni, a un amministratore di sostegno, che, molto spesso, si sostituirà alla volontà del soggetto, negandone così il diritto costituzionale ad autodeterminarsi nel rispetto delle leggi vigenti;

   attraverso prassi ormai consolidate dai presupposti legislativi dalle maglie molto ampie, l'istituto dell'amministrazione di sostegno può dare origine a veri e propri abusi che il giudice tutelare ha il potere e l'obbligo di impedire, tramite la verifica delle relazioni periodiche degli amministratori, ma, nel concreto, non ha né il tempo né i mezzi per farlo e finisce per autorizzare o lasciar compiere anche operazioni «opache»;

   la relazione del Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale, anno 2020 (La Persona Tutelata) ha chiaramente espresso che: «Spesso, si concretizza il rischio che lo strumento giuridico della tutela possa paradossalmente diventare “garanzia” di esclusione della persona, certamente fragile, ma non per questo incapace di comprendere la sua vita e le decisioni che la riguardano, trovandosi così, suo malgrado e nonostante le previsioni delle norme sovranazionali, a essere sottratta a una vita libera»;

   la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità cosiddetta (Crpd), sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, all'articolo 12 riconosce a tali persone piena capacità giuridica, ne sancisce «pari riconoscimento davanti alla legge» e stabilisce che il supporto al processo decisionale venga effettuato nel rispetto della loro volontà e delle loro preferenze;

   sovente, il potenziale «beneficiario» non viene ascoltato, così svilendo la ricerca e la valorizzazione delle sue preferenze che dovrebbero essere perseguite — all'opposto — anche nel caso di opposizione alla nomina di un amministratore di sostegno, di situazioni di «conflitto» familiare, nonché di limitata o assente capacità di comunicazione del «beneficiario» stesso;

   tutto ciò evidenzia una situazione di forte contraddittorietà rispetto ai diritti fondamentali della persona che deve, quanto prima, trovare soluzione –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, di carattere normativo intenda intraprendere per evitare che dalla legge n. 6 del 2004 continuino a derivare in sostanza effetti di ulteriore menomazione, limitazione personale e violenza psicologica nei confronti dei soggetti deboli e/o delle loro famiglie, al fine di consentire il rispetto della legalità internazionale e nazionale.
(2-01387) «Barelli, D'Attis».


Iniziative di competenza, anche normative, volte a riconoscere il rimborso di spese sostenute per la custodia giudiziale di animali sottoposti a sequestro – 2-01483

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   le notizie di cronaca riportano, sempre più spesso, casi che riguardano sequestri di animali, a causa di maltrattamenti o a seguito di detenzione in pessime condizioni in assenza di cure necessarie per la sopravvivenza ed anche per il loro benessere affettivo;

   alla luce del crescente fenomeno, il legislatore, con la legge 20 luglio 2004, n. 189, ha inserito, nel codice penale, il titolo IX-bis che contempla reati ben precisi (uccisione di animali; maltrattamento di animali, impiego di animali in spettacoli o manifestazioni vietate, impiego di animali in combattimenti) e ha stabilito che, in caso di condanna per taluni delitti, deve sempre essere disposta la confisca dell'animale;

   la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, risultando reato, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 240, secondo comma, del codice penale, ai sensi del quale deve essere sempre ordinata la confisca degli animali la cui detenzione costituisce reato, salvo che essi non appartengano a persone estranee;

   il codice di procedura penale prevede che il sequestro di animali si differenzi, a seconda delle finalità, in sequestro preventivo (articolo 321 del codice di procedura penale) per salvaguardarne le condizioni di salute e il benessere e sequestro probatorio (ex articolo 354 del codice di procedura penale) nel caso si debba procedere ad accertamenti sanitari per acquisire elementi di prova;

   gli animali, oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati in conformità al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2006, adottato di concerto con il Ministro dell'interno;

   sul punto, l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 precisa, al comma 1, che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione e, al comma 3, che sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene;

   molto spesso, a seguito dell'affidamento dell'animale sequestrato alle associazioni, come nel caso degli equidi, risultano necessarie ulteriori spese, non qualificabili come spese di custodia e mantenimento in senso stretto (utilizzo di stalle e/o scuderie e al mantenimento degli animali) ma ascrivibili come spese specifiche ulteriori (spese per cure veterinarie, spese per tecnici ed esperti di scienze della produzione animale);

   risulta, dunque, necessario per le associazioni e gli enti riconosciuti la necessità di ottenere, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 il rimborso, oltre che dell'indennità di custodia, volta a ristorare le spese di custodia e di mantenimento ordinario, anche delle spese specifiche, afferenti alla cura degli animali;

   a tal proposito, si ravvisa come taluni uffici giudiziari abbiano provveduto alla liquidazione di costi vivi di custodia degli animali (come ricoveri e cure veterinarie sostenuti per la cura degli animali sequestrati dall'autorità giudiziaria) come nel caso dell'ufficio giudiziario di Bologna che, per la liquidazione delle spese ha adottato il criterio equitativo, tenendo conto dei costi sostenuti nei casi di ricoveri, per l'acquisto di farmaci e per l'assistenza veterinaria, e dell'ufficio giudiziario di Catanzaro che, nel sequestro probatorio di otto cavalli ha fornito tariffe per ogni singolo cavallo in riferimento anche alle spese per ricoveri e cure –:

   se il Governo, alla luce di quanto riportato in premessa, non intenda adottare le opportune iniziative di competenza, anche normative, per chiarire che il sequestro degli animali con affidamento in custodia giudiziale «a titolo gratuito» comporta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate dalle associazioni e dagli enti riconosciuti, indispensabili per lo specifico mantenimento degli stessi.
(2-01483) «Zanettin, D'Attis».


Intendimenti in merito alla proroga degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 2008, con particolare riferimento agli impianti a biogas – 2-01465

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario;

   l'articolo 2 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 include fra le «energie rinnovabili» anche quelle prodotte attraverso l'impiego della biomassa costituita dalla «parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura». L'articolo 5, invece, è dedicato alle «Disposizioni specifiche per la valorizzazione delle biomasse» dal quale traspare la netta intenzione di valorizzare l'utilizzo della biomassa agricola a fini energetici e anche quella del biogas da attività zootecniche (lettera f));

   il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha dato attuazione all'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   in particolare, l'articolo 16 del decreto stabilisce che l'energia elettrica immessa nel sistema elettrico, prodotta dagli impianti di cui all'articolo 3, comma 2, ha diritto, per un periodo di quindici anni e in alternativa ai certificati verdi di cui al titolo II e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, determinata sulla base della tabella 3 allegata alla legge finanziaria;

   a fronte di tali disposizioni, numerose aziende agricole, negli ultimi anni, hanno provveduto alla realizzazione di impianti a biogas per la produzione di energia elettrica rinnovabile incentivata dal Gestore servizi energetici, ai sensi del decreto ministeriale del 18 dicembre 2008. Esse costituiscono un campione molto rappresentativo di produttori legati alle filiere cerealicole e zootecniche (suinicola, avicola, di bovini da latte e carne), perennemente in crisi economica, che hanno trovato il modo di recuperare risorse economiche per le proprie famiglie e per migliorare le proprie aziende grazie alle entrate supplementari generate da questa nuova attività complementare ecosostenibile;

   è bene evidenziare, inoltre, che, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il «digestato» (ovvero il risultato della fermentazione anaerobica per la produzione del biogas) non è classificato come rifiuto ed è utilizzabile, quindi, per l'uso agronomico risultando un buon fertilizzante organico maturo;

   tuttavia tale forma di incentivazione introdotta dal decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, in assenza di ulteriori provvedimenti di proroga, andrà a decadere a partire dal 1° gennaio 2023 e, per tale ragione, più di 1.100 impianti italiani di digestione anaerobica, produttori di energia elettrica (dati bollettino incentivi fonti rinnovabili Gse) giungeranno alla fine del loro periodo di incentivazione elettrica entro il 2027;

   in assenza di chiare politiche di settore, quindi, il rischio di giungere ad uno smantellamento della potenza installata è concreto, con conseguente gravissima perdita per il Paese in termini di produzione di energia rinnovabile, di erogazione potenziale, di servizi di flessibilità elettrica alla rete, di valore ambientale, di integrazione del reddito del settore agricolo e di occupazione diretta ed indiretta nell'importante indotto del biogas;

   la fine del periodo di incentivazione, inoltre, rischia di portare i proprietari di tali impianti alla dismissione degli stessi. Inoltre, se il proprietario dell'impianto dovesse avviare le procedure per la dismissione dell'impianto, egli sarebbe obbligato, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi con pesanti costi a proprio carico;

   attualmente, tali oneri sono coperti da garanzie fideiussorie che, ove riscosse, rappresenterebbero un grave danno per l'imprenditore;

   appare opportuno, quindi, adottare provvedimenti urgenti per la proroga di forme di incentivazione per gli impianti coperti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008 al fine di dare certezza agli imprenditori coinvolti ed evitare l'avvio delle procedure di dismissione che, verosimilmente, saranno avviate entro la fine del 2022;

   la prosecuzione dell'incentivazione degli impianti a biogas, produttori di energia elettrica integrata con l'attività agricola, è strettamente correlata all'esigenza di mantenere in vita non solo gli allevamenti zootecnici italiani, ma anche le intere filiere legate alla produzione di una miriade di prodotti Dop come i derivati caseari, della carne (come i prosciutti ottenuti grazie agli allevamenti suinicoli) e di ulteriori prodotti di nicchia di alta qualità come gli alimentari della tradizione –:

   se il Governo intenda prorogare, con iniziative urgenti, la vigenza della tariffa onnicomprensiva prevista dal decreto ministeriale del 18 dicembre 2008 per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

   se abbia intenzione di adottare, e con quale tempistica, urgenti iniziative per evitare la dismissione degli impianti a biogas incentivati dal decreto ministeriale del 18 dicembre 2008 e, di conseguenza, l'interruzione di importanti filiere produttive.
(2-01465) «Berardini, Marin».


Iniziative per il rilancio di Ita Spa nell'ambito del processo di alienazione della partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze – 2-01484

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   Ita Airways, Italia Trasporto Aereo S.p.a., è la compagnia aerea di bandiera dell'Italia, posseduta al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze;

   Ita Airways nasce per dotare l'Italia di una compagnia di bandiera a seguito del termine dell'amministrazione straordinaria di Alitalia, dalla quale la Commissione europea ha chiesto una chiara discontinuità, al fine di autorizzare il Governo italiano a costituire una nuova società pubblica per il trasporto aereo;

   il decreto-legge n. 18 del 2020, all'articolo 79, come novellato dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 202), disciplina in dettaglio la costituzione di una nuova società di trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo Spa (Ita S.p.a.), controllata direttamente dallo Stato o da società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta. La nuova società è costituita per «l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone». Il decreto-legge n. 104 del 2020 ha precisato che l'esercizio dell'attività da parte della stessa è subordinato alle valutazioni della Commissione europea (e non anche all'autorizzazione all'attività, come invece prevedeva il decreto-legge n. 34 del 2020). È stato previsto un primo stanziamento di 20 milioni di euro di capitale sociale, poi 700 milioni nel luglio 2021;

   quanto alle modalità di istituzione e funzionamento della società, il comma 4 dell'articolo 79 del citato decreto ha previsto che l'atto costitutivo della società sia un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sottoposto alla registrazione della Corte dei conti. Con tale decreto viene definito l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Lo stesso decreto approva lo statuto della società e contiene la nomina degli organi sociali per il primo periodo di durata in carica;

   in data 18 dicembre 2020, il consiglio di amministrazione della nuova società, Ita Airways, ha approvato lo schema di piano industriale 2021-2025, trasmesso poi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari e inviato alle autorità europee;

   il piano industriale di Ita è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonché alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. Il 7 gennaio 2021 è stato presentato al Parlamento il piano industriale di Ita (A.G. 237), che è stato altresì inviato alle autorità europee. La competente Commissione della Camera dei deputati ha votato il proprio parere il 17 marzo 2021;

   l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 332 del 1994 prevede che l'alienazione delle partecipazioni sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali;

   l'11 febbraio 2022 in Consiglio dei ministri è stato illustrato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui viene avviato il processo di alienazione della partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze da Ita;

   è nota la recente disponibilità di Ita Airways, alla manifestazione di interesse lanciata dalla regione Sardegna per operare sulle principali rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna secondo le condizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, n. 466 del 25 novembre 2021 per volare dal 15 maggio 2022 fino al 14 maggio 2023 da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Alghero, Cagliari e Olbia;

   da fonti di stampa si apprende, nella seduta del 31 gennaio 2022, i consiglieri di amministrazione hanno scelto i consulenti che avrebbero accompagnato Ita verso la vendita e che dieci giorni fa, anche il Ministero dell'economia e delle finanze – azionista unico di Ita – avrebbe scelto i suoi consulenti. La cessione di quote della compagnia sarà condotta dal Tesoro e dai suoi consulenti, secondo una procedura trasparente e competitiva delineata nel decreto del Governo;

   si apprende altresì che sarebbero state presentate, da parte di sei membri su nove del consiglio di amministrazione di Ita, formali dimissioni, a causa della scelta di avvalersi di consulenti del Ministero dell'economia e delle finanze esterni all'azienda in aggiunta a quelli già presenti in Ita facendone lievitare i costi. Tale doppia spesa potrebbe portare la Corte dei conti a prendere provvedimenti che rischiano di danneggiare l'intera operazione per il rilancio dell'azienda –:

   quali siano le iniziative che il Ministro interrogato intenda intraprendere per la società Ita Airways e quale strategia intenda adottare, anche alla luce dei contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato in premessa;

   se non ritenga opportuno fornire tutti gli elementi utili sulle decisioni assunte nelle fasi maggiormente rilevanti del processo di rilancio dell'azienda.
(2-01484) «Luciano Cantone, Grippa, Barbuto, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Liuzzi, Scagliusi, Serritella, Traversi, Raffa, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Sut, Berti, Bruno, Businarolo, Del Sesto, Galizia, Grillo, Papiro, Ricciardi, Scerra».


Intendimenti in merito all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza a fronte delle dinamiche inflazionistiche e della crisi internazionale – 2-01485

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) delinea un pacchetto di riforme e investimenti, necessario ad accedere alle risorse finanziarie di circa 750 miliardi di euro stanziate dall'Unione europea con il programma Next Generation EU, costituito da sovvenzioni e prestiti, da impiegare nel periodo 2021-2026;

   l'erogazione delle risorse è effettuata mediante rate la cui corresponsione è subordinata al conseguimento di un certo numero di milestone e target relativi alle varie misure previste dal Piano da realizzare in tempi certi entro il 2026;

   le risorse a disposizione dell'Italia sono complessivamente 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 contributi a fondo perduto, e 122,6 prestiti, al netto di quelle del React-Eu, cui il Governo ha associato 30,6 miliardi di risorse nazionali con il Fondo complementare;

   il Pnrr rappresenta il programma più impegnativo ed importante definito nel nostro Paese negli ultimi decenni per il volume di risorse stanziate e l'ampiezza degli interventi che interessano quasi tutti i comparti dell'economia e impattano significativamente sulla vita dei cittadini;

   le recenti tensioni inflazionistiche, superiori alle attese degli analisti, unite all'aggravarsi della crisi Ucraina, stanno provocando un rapido deterioramento degli scenari economici, con impatti negativi sulle strategie europee di crescita;

   sono molte le incognite sul piano economico e politico connesse all'evoluzione degli scenari internazionali che rischiano di mettere a repentaglio o ritardare la realizzazione di alcuni obiettivi del Pnrr;

   innanzitutto, il tasso di inflazione ha raggiunto un livello massimo mai registrato negli ultimi 25 anni, determinando notevoli aumenti dei prezzi al consumo;

   i fattori alla base dell'accelerazione dell'inflazione – che per l'Italia ha raggiunto il 4,2 per cento – sarebbero da individuarsi, in particolare, nel rincaro dei prezzi del gas e dell'energia elettrica, nella diffusione della nuova variante Omicron Covid-19, nell'aumento dei prezzi delle materie prime e nella loro difficoltà di approvvigionamento;

   a fronte di questi fattori, il contesto economico europeo si è notevolmente modificato negli ultimi mesi e tali scenari inflazionistici non erano evidentemente prevedibili quando è stato approvato il regolamento (UE) 2021/241 istitutivo del Recovery e Resilience Facility: ai sensi dell'articolo 6 del suddetto regolamento, i sussidi e i prestiti sono stati infatti assegnati a prezzi del 2018 e il meccanismo automatico di revisione annuale delle risorse legato all'inflazione, con un tetto del 2 per cento previsto dal Ngeu, non sembrerebbe sufficiente a scongiurare i rischi d'irrealizzabilità finanziaria di diversi progetti contenuti nel Pnrr;

   d'altra parte, lo stesso regolamento contiene, all'articolo 21, una clausola di revisione dei Pnrr nazionali: infatti, se il Pnrr non può più essere realizzato, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione europea una richiesta motivata di modifica del piano medesimo;

   l'aggravarsi degli scenari internazionali e l'incertezza sull'evoluzione degli eventi fanno crescere, in vari settori, la preoccupazione e l'esigenza di apportare aggiustamenti al Pnrr, al fine di tener conto dell'inflazione e delle nuove variabili geopolitiche;

   le maggiorazioni dei costi primari, a fronte di un ammontare fisso di risorse messe a disposizione, riduce la possibilità di realizzare la quantità di opere programmate o di realizzarle nei tempi predeterminati, a meno che non vengano stanziate nuove risorse;

   recentemente il Ministro Franco, per respingere l'idea di un ripensamento del Piano in risposta all'aggravarsi della situazione causata dalla guerra in Ucraina e dall'inflazione dovuta ai costi e al reperimento dell'energia e delle materie prime, ha premesso che «Il Piano è una costruzione complessa, frutto di un negoziato e non può essere cambiato unilateralmente», «Quanto sta accadendo dovrebbe indurci a procedere rapidamente, non a rimettere tutto in discussione». Ha però chiarito che tale premessa non induce a ritenere un'immutabilità assoluta del piano, sostenendo che è invece possibile «rivedere le valutazioni sui costi di alcune opere» per l'aumento dei prezzi delle materie prime, per cui sarà necessario reperire nuove risorse nazionali o europee, a patto che «ogni intervento sia selettivo, vada a trovare i problemi e risolverli». Ha altresì aggiunto: «La possibilità di revisione del piano nazionale è prevista dall'articolo 21 del regolamento e rivedremo ogni linea progettuale che avrà problemi. L'unica considerazione è evitare di rimettere in discussione tutto quanto, ma è ovvio che dove avremo problemi interverremo.»;

   alla luce di tali affermazioni, il Ministro Franco ritiene quindi che sul Pnrr siano possibili solo interventi di revisione mirati. L'inflazione, il costo dell'energia, la guerra in Ucraina non porteranno il Governo a sconvolgere l'impianto del Recovery, anzi l'attuale congiuntura dovrebbe indurre tutti i soggetti interessati ad attuare con rapidità i progetti;

   su questo tema è intervenuto nei giorni scorsi anche il Ministro Brunetta, sostenendo di «Aggiornare il Pnrr, non fermare». Il Ministro della pubblica amministrazione, nel corso di una recente audizione in Commissione esteri, ha sottolineato che più che su una revisione del Piano si dovrebbe ragionare sulla replicabilità e su un suo affiancamento con un NGEU 2 incentrato sull'energia e che tenga conto dell'attuale situazione congiunturale e di conflitto sul suolo europeo;

   il 15 marzo 2022 è stata approvata in Commissione bilancio la Risoluzione 8-00154 alla Relazione sullo stato di attuazione del Pnrr, riferita all'anno 2021, (Doc. CCLXIII, n. 1), contenente tra gli impegni al Governo «la possibilità di provvedere, in occasione della presentazione della seconda Relazione sullo stato di attuazione del PNRR e del DEF 2022, un eventuale riorientamento dell'allocazione delle risorse e degli obiettivi del PNRR alla luce dell'evoluzione della crisi internazionale in atto e dell'aggiornato quadro macroeconomico, con particolare riguardo all'eventuale impatto inflattivo della crisi medesima, nonché degli andamenti di finanza pubblica risultanti dallo stesso DEF, tenendo conto degli atti di indirizzo approvati in sede parlamentare in materia di transizione energetica» –:

   alla luce delle affermazioni dei Ministri Franco e Brunetta richiamate in premessa, se il Governo, nonostante il mutato contesto economico, legato all'accelerazione dell'inflazione e all'aggravarsi della crisi internazionale, intenda effettivamente non sconvolgere l'impianto del Recovery, effettuando solo interventi di revisione mirati del Pnrr e in quali termini.
(2-01485) «Zanichelli, Torto, Gallo, Adelizzi, Buompane, Donno, Faro, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Martinciglio, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Migliorino, Ruocco, Scerra, Troiano, Buffagni, Del Grosso, Di Stasio, Vacca, Emiliozzi, Fantinati, Grande, Olgiati, Del Monaco».


Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni relative all'utilizzo da parte degli enti locali dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada – 2-01486

F)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   il Governo ha dato attuazione al comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada che obbliga gli enti locali ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno una relazione sull'ammontare e sull'impiego dei proventi delle multe;

   per gli enti inadempienti è prevista una decurtazione del novanta per cento dei proventi spettanti –:

   se i Ministri interpellati ritengano applicabile la sanzione prevista e come materialmente verranno applicate le decurtazioni di risorse.
(2-01486) «Baldelli, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Rospi, Caon, Anna Lisa Baroni, Cattaneo, Cannatelli, Calabria, Cortelazzo, Cassinelli, Dall'Osso, Fatuzzo, Gentile, Mazzetti, Milanato, Nevi, Novelli, Palmieri, Polverini, Pittalis, Polidori, Porchietto, Paolo Russo, Siracusano, Sarro, Tartaglione, Versace, Zangrillo».