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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 23 febbraio 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 23 febbraio 2022.

  Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cabras, Caretta, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cirielli, Colletti, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Dal Moro, De Maria, Del Grosso, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Sarno, Di Stefano, Dieni, Ehm, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gariglio, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Micheli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Novelli, Orlando, Orsini, Pagani, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Spessotto, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cabras, Caretta, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cirielli, Colletti, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Dal Moro, De Maria, Del Grosso, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Sarno, Di Stefano, Dieni, Ehm, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gariglio, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Micheli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Novelli, Orlando, Orsini, Pagani, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Speranza, Spessotto, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Viscomi, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 febbraio 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   VITIELLO: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli» (3479);

   BOLDI: «Disposizioni per il riconoscimento dell'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa» (3480).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 22 febbraio 2022 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Disposizioni concernenti l'istituzione di un fondo di solidarietà per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese dissequestrate» (3482).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge POLVERINI: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza» (717) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vito.

Trasmissione dal Senato.

  In data 22 febbraio 2022 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

   S. 1684. – Senatori PIROVANO ed altri: «Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”, al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di “viaggi nella memoria” nei campi medesimi» (approvata dal Senato) (3481).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  UNGARO ed altri: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero» (3463) Parere delle Commissioni II, III, V, VII e XIV.

   II Commissione (Giustizia):

  FERRAIOLI: «Modifiche all'articolo 333 del codice di procedura penale, in materia di divieto di utilizzazione delle denunce anonime» (3286) Parere della I Commissione.

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 21 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al primo semestre 2021 (Doc. LXXIII, n. 8).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Ministro
dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 21 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2022/0107, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 febbraio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 che autorizza la Polonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2022) 58 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 58 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Contributo della Commissione alla difesa europea (COM(2022) 60 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Tabella di marcia relativa alle tecnologie critiche per la sicurezza e la difesa (COM(2022) 61 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive).

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 14 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Campertogno (Vercelli), Nola (Napoli) e Soverato (Catanzaro).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Regione
autonoma della Sardegna.

  La Regione autonoma della Sardegna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettere in data 9 e 10 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i rendiconti relativi:

   alla contabilità speciale n. 6111, concernente le attività connesse agli interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del 10 e 11 ottobre 2018 in Sardegna, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 2018, riferito al periodo dal 9 novembre 2021 al 31 dicembre 2021;

   alla contabilità speciale n. 6251, concernente le attività connesse agli interventi di protezione civile in conseguenza dell'alluvione verificatasi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 721 del 2020, riferito all'anno 2021.

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Regione autonoma della Sardegna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera in data 10 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2021, relativo alla contabilità speciale n. 6197, concernente l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 e n. 639 del 2020.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Garante del
contribuente per la Calabria.

  Il Garante del contribuente per la Calabria, con lettera in data 22 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Calabria, riferita all'anno 2021.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 18 e 22 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

    alla dottoressa Maria Teresa Mazzitelli, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

    al dottor Giulio Puccio, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

    al dottor Domenico Taddeo, l'incarico di direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

    al dottor Paolo Zambuto, l'incarico di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero della transizione ecologica:

    all'architetto Gianluigi Nocco, l'incarico di direttore della Direzione generale valutazioni ambientali, nell'ambito del Dipartimento sviluppo sostenibile.

   alla X Commissione (Attività produttive) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della transizione ecologica:

    all'ingegnere Mauro Mallone, l'incarico di direttore della Direzione generale incentivi energia, nell'ambito del Dipartimento energia.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19, IN PARTICOLARE NEI LUOGHI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE (A.C. 3434-A)

A.C. 3434-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3434-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2)

  1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:

   «Art. 4-quater. – (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni). – 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
   2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
   3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.
   Art. 4-quinquies. – (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro). – 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.
   2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
   3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro.
   4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021.
   5. È vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.
   6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
   7. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
   8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.
   9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   Art. 4-sexies. – (Sanzioni pecuniarie). – 1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:

   a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

   b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

   c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

   2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
   3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalità di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria è autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonché al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
   4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.
   5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.
   6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   7. In caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.
   8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Articolo 2.
(Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)

  1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.»;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis)»;

   c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 giugno 2022»;

   d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori».

Articolo 3.
(Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9-bis:

    1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

   a) servizi alla persona;

   b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

   c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

   1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.»;

    2) al comma 3, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

   b) all'articolo 9-sexies:

    1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia»;

    2) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.»;

    3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.»;

   c) all'articolo 9-septies, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.».

  2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».

Articolo 4.
(Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

  1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:

   a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;

   b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

    1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni;

    2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

   c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

    1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;

    2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

    3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

  2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Articolo 5.
(Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica)

  1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza di cui all'articolo 4, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'art. 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per i mancati introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalità previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  3. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3434-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1,

   al comma 1:

    al capoverso Art. 4-quater:

     alla rubrica, le parole: «ultra cinquantenni» sono sostituite dalla seguente: «ultracinquantenni»;

     al comma 1, le parole: «ai cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «agli stranieri» e dopo le parole: «articoli 34 e 35 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;

    al capoverso Art. 4-quinquies:

     alla rubrica, le parole: «sui luoghi» sono sostituite dalle seguenti: «nei luoghi»;

     al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 4-quater» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e dopo le parole: «e c-bis)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 2:

      al primo periodo, le parole: «, i responsabili» sono sostituite dalle seguenti: «e i responsabili», le parole: «, sono tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenuti» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

      al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da soggetti da essi delegati»;

     al comma 4:

      al primo periodo, le parole: «di cui ai commi 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1», le parole: «o che risultino» sono sostituite dalle seguenti: «o risultino» e le parole: «certificazione, e comunque» sono sostituite dalle seguenti: «certificazione e, comunque,»;

      al terzo periodo, la parola: «medesimo» è soppressa;

     al comma 5, le parole: «dei lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti»;

    al capoverso Art. 4-sexies:

     al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «relativi agli esenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell'Agenzia delle entrate-Riscossione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 6:

      al primo periodo, le parole: «ed entro» sono sostituite dalla seguente: «entro»;

      al secondo periodo, le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

     al comma 8, le parole: «dell'Agenzia delle entrate Riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia delle entrate-Riscossione », le parole: «Fondo emergenze nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per le emergenze nazionali» e dopo le parole: «all'articolo 44 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale»;

    alla lettera b), numero 2), le parole: «e comma 1-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «e al comma 1-bis e».

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 2-bis. – (Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19) – 1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, secondo periodo, le parole: “la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo”;

   b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

  “4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo”.

  Art. 2-ter. – (Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza) – 1. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, è inserito il seguente:

  “7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario”.

  Art. 2-quater. – (Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia) – 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

  “9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b) e c-bis), cosiddetto ‘green pass rafforzato’, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.
  9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche”;

   b) all'articolo 13:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: “8-ter” sono inserite le seguenti: “, 9, commi 9-bis e 9-ter,”;

    2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: “due violazioni delle disposizioni di cui” sono inserite le seguenti: “al comma 9-ter dell'articolo 9 e”».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 1):

     al capoverso 1-bis, lettera b), le parole: «della pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «per la pubblica amministrazione»;

     al capoverso 1-ter:

      al primo periodo, dopo le parole: «lettere a) e c)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

      al secondo periodo, dopo le parole: «Le verifiche» sono inserite le seguenti: «volte ad accertare»;

    alla lettera b), numero 1), le parole: «alle amministrazioni della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «all'amministrazione della giustizia»;

    alla lettera c), capoverso 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione»;

   al comma 2, capoverso 1-bis,le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022» e dopo le parole: «n. 76» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. La procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato) – 1. Dopo l'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

  “Art. 9-quater.1. – (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato) – 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono consentiti anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare.
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater, fermi restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato, di cui all'allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021”.

  Art. 3-ter. – (Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e bevande nei locali di intrattenimento) – 1. A decorrere dal 10 marzo 2022, è consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto e cinematografiche, nei locali di intrattenimento e di musica dal vivo e in quelli assimilati, nonché nei luoghi in cui si svolgono eventi e competizioni sportive.

  Art. 3-quater. – (Misure per garantire la continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice) – 1. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, le parole: “possibilità di visita” sono sostituite dalle seguenti: “continuità delle visite”.

  Art. 3-quinquies. – (Misure concernenti l'accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie) – 1. Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è sostituito dal seguente:

  “2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, è sempre consentito prestare assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto green pass base”.

  Art. 3-sexies. – (Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo) – 1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

   a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

    1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

    2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attività per la durata di cinque giorni;

   b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

    1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

    2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

   c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

    1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

    2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, per i minori, e degli alunni direttamente interessati, se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

  2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in ogni caso, tenute a garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o di riorganizzazione delle attività previste dal comma 1. In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applicano la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, e l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
  4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
  5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
  6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.
  7. Le misure già disposte ai sensi delle disposizioni in materia di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo».

  L'articolo 4 è soppresso.

  All'articolo 5:

   al comma 1, la parola: «soggette» è sostituita dalla seguente: «soggetta», le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3-sexies del presente decreto», dopo le parole: «n. 178» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «dell'emergenza epidemiologica COVID-19» sono inserite le seguenti: «e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale» e la parola: «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo»;

   al comma 2, le parole: «per i mancati introiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei mancati introiti» e le parole: «sul sistema» sono sostituite dalle seguenti: «nel Sistema»;

   al comma 3, dopo le parole: «degli effetti» sono inserite le seguenti: «delle disposizioni del comma 1».

  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 5-bis. – (Fondo per i ristori educativi) – 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-CoV-2, attraverso attività gratuite extra scolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo è di 667.000 euro per l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definiti le modalità e i criteri di ripartizione del Fondo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

  Art. 5-ter. – (Lavoro agile per genitori di figli con disabilità) – 1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  2. Ferma restando l'applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

  Art. 5-quater. – (Abrogazioni) – 1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.

  Art. 5-quinquies. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2)

  Sopprimerlo.
*1.2. Suriano, Sarli, Ehm.

  Sopprimerlo.
*1.16. Montaruli, Bellucci, Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Albano, Gemmato, Ferro, Caretta, Ciaburro.

  Sopprimerlo.
*1.27. Raduzzi.

  Sopprimerlo.
*1.200. Giannone.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 4-quater.
**1.11. Corda, Sapia, Raduzzi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 4-quater.
**1.17. Montaruli, Bellucci, Gemmato, Ferro, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, comma 1, sopprimere le parole: e fino al 15 giugno 2022

   Conseguentemente:

   al medesimo capoverso:

   medesimo comma, sostituire le parole: cinquantesimo anno di età con le seguenti: quinto anno di età.

   comma 3, sostituire le parole: cinquantesimo anno di età con le seguenti: quinto anno di età;

   sopprimere l'articolo 2.
1.48. Trizzino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, comma 1, sostituire le parole: 15 giugno 2022 con le seguenti: 9 marzo 2022.
1.7. Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, comma 1, sostituire le parole: 15 giugno 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: 15 giugno 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022;

   al capoverso Art. 4-quinquies, comma 4, sostituire le parole: 15 giugno 2022, ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 marzo 2022.
1.23. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli ultra cinquantenni, sui quali ricade l'obbligo di vaccinazione, sono esentati dalla sottoscrizione del consenso informato di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.
1.5. Vallascas, Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso si disponga di un test anti RBD della proteina Spike relativa al virus Sars-CoV-2 con esito positivo.
1.28. Raduzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli ultra cinquantenni a seguito di guarigione clinica da COVID-19.
1.6. Leda Volpi, Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di tutelare la salute pubblica, nonché ridurre la circolazione del virus SARS-CoV-2 e lo sviluppo di varianti, chiunque, all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbia iniziato il proprio ciclo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, può richiedere, previa prescrizione rilasciata del medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, la somministrazione del vaccino denominato «Nuvaxovid» o qualunque altro autorizzato dall'Agenzia italiana del farmaco.
1.49. Trizzino.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'obbligo di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dalla modifica della disciplina del consenso informato introducendo, parallelamente all'obbligo, la responsabilità in capo allo Stato in caso di effetti collaterali, reazioni avverse gravi o danni permanenti da vaccinazione anti COVID-19.
1.10. Corda, Sapia.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 4-quinquies.
1.29. Raduzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1, sopprimere le parole: , ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), con le seguenti: o di effettuazione di test di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c).
1.201. Serritella, Iorio, Faro, Bruno, Corneli, Bella, Dieni, Gabriele Lorenzoni, Ruocco, Caso, Di Lauro, Terzoni, Emiliozzi, Papiro, Martinciglio.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1, dopo le parole: a), b) aggiungere la seguente: , c).
1.202. Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Si esentano dalla somministrazione della vaccinazione e si rilascia certificazione verde COVID-19 i soggetti che risultino avere positività anticorpale, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19 sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico. La positività anticorpale è rilevata tramite test sierologico quantitativo corrispondente agli standard dell'OMS, con marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio così come identificato dalla circolare n. 9774 del 20 marzo 2020. La certificazione verde ha validità di almeno dodici mesi per i soggetti con guarigione clinica e di tre mesi per i soggetti con positività anticorpale a seguito di infezione asintomatica. Questi ultimi devono rinnovare la certificazione verde ogni tre mesi, previa conferma della positività anticorpale al test sierologico quantitativo che avrà un prezzo calmierato.
1.15. Leda Volpi, Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i tribunali, le Corti di appello e ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presìdi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1.24. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso, Art. 4-quinquies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'estensione di cui al comma 1 non sussiste in caso si disponga di un test anti RBD della proteina Spike relativa al virus SARS-CoV-2 con esito positivo.
1.31. Raduzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, comma 4, sopprimere il secondo periodo.
1.8. Sapia.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-quinquies, comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: 600 a euro 1.500 con le seguenti: 50 a euro 100.
1.50. Raduzzi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 4-sexies.
*1.9. Sapia.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 4-sexies.
*1.18. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro, Giovanni Russo.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 1, lettera a), e ovunque esse ricorrano, sostituire le parole: 1° febbraio 2022 con le seguenti: 1° febbraio 2029.
1.21. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 1, lettera a), e ovunque esse ricorrano, sostituire le parole: 1° febbraio 2022 con le seguenti: 1° febbraio 2028.
1.22. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 1, lettera a), e ovunque esse ricorrano, sostituire le parole: 1° febbraio 2022 con le seguenti: 1° febbraio 2027.
1.20. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, sopprimere il comma 3.
1.19. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: per il tramite fino alla fine del periodo con le seguenti: con modalità individuate con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.
1.45. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1.46. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 4, sopprimere le parole: assoluta e oggettiva.
1.4. Ehm, Suriano, Sarli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

  1. Al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni della legge 18 febbraio 2021, n. 11, all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, di cui al comma 2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000.
   2-ter. Le entrate derivanti dal comma 2-bis sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
   2-quater. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si compensa, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».
1.02. Colletti, Sapia.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per malattia da postumi dalla somministrazione del vaccino COVID-19)

  1. All'assenza dal lavoro per malattia del personale che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei tre giorni successivi alla somministrazione della vaccinazione contro il COVID-19, dovute al verificarsi di eventi avversi purché certificati dal medico di famiglia, non si applica la decurtazione di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di spesa di 260 mila euro, per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.013. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni)

  1. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.
1.012. Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 2.
(Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori)

  Sopprimerlo.
*2.1. Ehm, Sarli, Suriano.

  Sopprimerlo.
*2.3. Montaruli, Bellucci, Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Albano, Gemmato, Ferro, Caretta, Ciaburro.

  Sopprimerlo.
*2.200. Giannone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.4. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per il personale in servizio legittimamente assente dal lavoro per qualsiasi causa.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), dopo le parole: al comma 3 aggiungere le seguenti: dopo il sesto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per il periodo di sospensione, è, comunque, riconosciuto un assegno alimentare in misura pari alla metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.» e, all'ultimo periodo,.
2.9. Prisco, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 15 giugno 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.
2.6. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. All'impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia in base a quanto stabilito dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».
2.11. Suriano, Sarli, Ehm.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2.5. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-ter.1.
(Estensione dell'obbligo vaccinale ai soggetti richiedenti asilo)

   1. L'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì ai richiedenti asilo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
   2. Con decreto del Ministero dell'interno sono individuati i soggetti tenuti a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 e le modalità di attuazione.».
2.7. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)

  1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto superiore di sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.02. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «autorità sanitaria italiana,» sono aggiunte le seguenti: «o a causa di inoculazione volontaria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-CoV-2».
2.03. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «autorità sanitaria italiana,» sono aggiunte le seguenti: «o a causa di inoculazione volontaria di vaccini anti SARS-CoV-2».
2.04. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

  1. Chiunque abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito del la persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente comma, sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 7.
  3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 7. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 7.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
  5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
  6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.
2.05. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

  1. Chiunque, abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere a uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito del la persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.
  3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 8. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 8.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione:

   a) un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede;

   b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   c) un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri;

  5. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 8. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.
  6. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della salute, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
  7. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.
2.06. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.

  1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.
2.07. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

  1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo massimo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo a un prezzo superiore, sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000.
  2. Le entrate derivanti dalla sanzione di cui al comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2.0100. Colletti, Sapia.

ART. 2-bis
(Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19)

  Sopprimerlo.
2-bis.200. Giannone.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.».
2-bis.40. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al presente comma possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi. I predetti test possono essere eseguiti, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa Italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.».
2-bis.41. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 eseguito, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa Italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.».
2-bis.39. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2.».
2-bis.38. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) effettuazione di analisi anticorpali eseguite sul siero in strutture sanitarie autorizzate che attestino la presenza di anticorpi anti Sars-Cov-2 in misura tale da garantire la protezione dall'infezione ovvero superiore a 500 BAU/ml.».
2-bis.42. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) effettuazione di analisi anticorpali eseguite sul siero in strutture sanitarie autorizzate che attestino la presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 in misura tale da garantire la protezione dall'infezione.».
2-bis.43. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole da: oltre il quattordicesimo giorno fino alla fine della lettera con le seguenti: è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di rinnovi.
2-bis.17. Suriano, Sarli, Ehm, Benedetti, Termini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al momento della cessazione dello stato di emergenza tutte le certificazioni verdi COVID-19 scadono e conseguentemente decade per i cittadini l'obbligo di possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19.
2-bis.18. Sarli, Suriano, Ehm, Benedetti, Termini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni in materia di impiego di certificazione verde COVID-19 sono abrogate a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica così come prorogata ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11.
2-bis.201. Giannone.

ART. 2-quater.
(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)

  Sopprimerlo.
2-quater.3. Colletti, Sapia, Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: equivalente in Italia, aggiungere le seguenti: nonché ai soggetti residenti in Italia in possesso del certificato di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione, .
2-quater.4. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché previa effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 avente validità di 48 ore dall'esecuzione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché previa effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 avente validità di 48 ore dall'esecuzione.
2-quater.90. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché previa effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 avente validità di 48 ore dall'esecuzione.
2-quater.88. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché previa effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 avente validità di 48 ore dall'esecuzione.
2-quater.89. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite regole uniformi per la circolazione in sicurezza sul territorio nazionale, senza distinzione tra cittadini nazionali e soggetti provenienti da uno Stato estero, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Costituzione.
2-quater.60. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 9-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi.
2-quater.91. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 9-ter, aggiungere il seguente:

  9-quater. Le disposizioni introdotte ai sensi del comma 9-bis si applicano anche ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID-19 rilasciata in Italia.
2-quater.15. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 9-ter, aggiungere il seguente:

  9-quater. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche ai residenti nel territorio italiano.
2-quater.10. Colletti, Sapia.

ART. 3.
(Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

  Sopprimerlo.
*3.4. Sapia, Raduzzi.

  Sopprimerlo.
*3.13. Montaruli, Bellucci, Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Albano, Gemmato, Ferro, Caretta, Ciaburro.

  Sopprimerlo.
*3.200. Giannone.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 9, comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La certificazione di cui al presente comma ha una validità di nove mesi in presenza di un test anticorpale attestante un livello di anticorpi neutralizzante».
3.25. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
3.38. Raduzzi.

  Al comma, 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 9 marzo 2022.
3.3. Sapia.

  Al comma, 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, sopprimere la lettera b).
3.34. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, lettera b), dopo la parola: uffici, aggiungere le seguenti: luoghi della cultura e dello sport, comprensivi di teatri, cinema e spettacoli anche all'aperto,.
3.18. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, lettera b), dopo la parola: uffici, aggiungere le seguenti: palestre e impianti sportivi,.
3.19. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, lettera b), dopo la parola: uffici, aggiungere le seguenti: teatri e cinema,.
3.21. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, lettera b), dopo la parola: uffici, aggiungere le seguenti: musei e mostre,.
3.24. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, lettera b), dopo la parola: uffici, aggiungere la seguente: edicole, .
3.22. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché per il beneficiario del reddito di cittadinanza e altri componenti del nucleo tenuti al rispetto degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, di accedere ai locali e agli uffici dei centri per l'impiego per l'adempimento degli obblighi previsti per la fruizione del beneficio ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.
3.37. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: dal 20 gennaio 2022 con le seguenti: dal 20 gennaio 2030.
3.23. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) l'articolo 9-quater è abrogato.
3.8. Corda, Sapia.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 9-quater, comma 1, lettera e-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di navi e traghetti in ambito regionale da e per le piccole isole, per i soli residenti nelle medesime».
3.17. Rotelli, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 9-quater, comma 1, lettera e-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelli in ambito regionale da e per le isole, per i soli residenti nelle medesime».
3.16. Rotelli, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 9-quater, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si applicano ai soggetti residenti sulle isole.».
3.7. Corda, Sapia.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con circolare del Ministero della giustizia, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite diverse e meno stringenti modalità di svolgimento dell'attività processuale e amministrativa presso gli uffici giudiziari.
3.28. Maschio, Varchi, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*3.1. Suriano, Sarli, Ehm.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*3.9. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
*3.27. Maschio, Varchi, Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: non costituisce con la seguente: costituisce.
3.5. Sapia.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 9-septies, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. I soggetti che si sottopongono a test antigenico rapido ai fini dell'accesso al luogo di lavoro sono esentati dal pagamento di tale prestazione.».
3.14. Montaruli, Bellucci, Gemmato, Ferro, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire la parola: quinto con la seguente: quindicesimo.
3.40. Sapia.

  Sopprimere il comma 2.
3.6. Sapia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. In favore dei soggetti con reddito annuo fino a 30.000 euro è assicurata la somministrazione di test antigenici rapidi in modo gratuito.».
3.15. Montaruli, Bellucci, Gemmato, Ferro, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Misure in materia di effettuazione di test salivari antigenici)

  1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:

   «c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2.».
3.05. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126)

  1. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, esibendo le necessarie certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.
3.06. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Misure in materia di controllo delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. All'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9 sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e a eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1.».
3.07. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai servizi di ristorazione)

  1. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la lettera a) è soppressa.
3.08. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di salvaguardia della continuità territoriale)

  1. Al fine di garantire e salvaguardare la continuità territoriale, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l'attraversamento dello Stretto di Messina nonché per i collegamenti da e per le Isole minori è consentito anche ai soggetti muniti della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
3.09. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di collegamenti da e per le isole)

  1. L'accesso e l'utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l'attraversamento dello Stretto di Messina nonché per i collegamenti da e per le isole minori è sempre consentito anche ai soggetti muniti della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per comprovati motivi di salute.
3.010. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 3-bis
(Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato)

  Sopprimerlo
3-bis.200. Giannone.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater.1, comma 1, sostituire le parole: per documentati motivi di salute con le seguenti: per autocertificati motivi di salute, di lavoro o personali, le parole: una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo con le seguenti: Certificazione verde COVID-19 comprovante l'effettuazione di un test molecolare con esito negativo

  Conseguentemente al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare con le seguenti: avente validità di settantadue ore dall'esecuzione.
3-bis.112. Sapia, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-quater.1, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché comprovante l'effettuazione di effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2 avente validità di 48 ore dall'esecuzione.
3-bis.144. Gemmato, Bellucci, Ferro.

ART. 3-sexies
(Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)

  Al comma 1, lettera a), numero 1), primo periodo, sostituire le parole: fino a quattro casi di positività accertati con le seguenti: fino a meno del 25 per cento dei casi di positività accertati.

  Conseguentemente,

   alla medesima lettera a), numero 2, sostituire le parole: con cinque o più casi di positività accertati con le seguenti: dal 25 per cento dei casi di positività accertati.

   alla lettera b):

   al numero 1, primo periodo, sostituire le parole: fino a quattro casi di positività accertati con le seguenti: fino a meno del 25 per cento dei casi di positività accertati.

   al numero 2, primo periodo, sostituire le parole: con cinque o più casi di positività accertati con le seguenti: dal 25 per cento dei casi di positività accertati.
3-sexies.113. Sapia, Colletti.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, dopo le parole: obbligo di effettuare aggiungere la seguente: gratuitamente,

  Conseguentemente, al medesimo numero:

   al medesimo periodo, sostituire le parole: o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 con le seguenti: da ripetersi;

   sopprimere l'ultimo periodo.
3-sexies.130. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), secondo periodo, dopo le parole: rapido o molecolare, aggiungere, le seguenti: o un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2.
3-sexies.192. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
3-sexies.105. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: solo se risultati positivi sintomatici a seguito di tampone antigenico rapido o molecolare previa prescrizione del pediatra o del medico di base.
3-sexies.101. Leda Volpi, Giuliodori.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
3-sexies.106. Colletti, Sapia.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi è fatto comunque obbligo di effettuare gratuitamente un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, da ripetersi alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
3-sexies.132. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: solo se risultati positivi sintomatici a seguito di tampone antigenico rapido o molecolare previa prescrizione del pediatra o del medico di base.
3-sexies.102. Leda Volpi, Giuliodori.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono abrogati gli articoli 9, 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, 9-novies.
  1-ter. Al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, il Capo II è abrogato.
3-sexies.111. Colletti, Sapia.

  Sopprimere il comma 2.
3-sexies.133. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rapido o molecolare aggiungere le seguenti: o di un test salivare antigenico.
3-sexies.193. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: rapido o molecolare aggiungere le seguenti: o di un test salivare antigenico.
3-sexies.194. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
3-sexies.134. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Sopprimere il comma 5.
*3-sexies.116. Raduzzi.

  Sopprimere il comma 5.
*3-sexies.135. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 3-septies.
(Gestione dell'avvio dell'anno scolastico 2022/23)

  1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/2023, si dispone l'inserimento di tutti gli idonei del concorso ordinario, indetto per la scuola secondaria di cui al DD n. 826 dell'11 giugno 2021, in una graduatoria di merito ai fini delle immissioni in ruolo. A questo scopo la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata con i soggetti idonei che hanno conseguito nelle prove di cui al comma 15 del medesimo articolo, il punteggio minimo previsto.
3-sexies.01. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 3-septies.
(Proroga delle disposizioni per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
3-sexies.02. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 3-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 3-septies.
(Lavoro agile)

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  2. In considerazione della situazione epidemiologica, fino al 31 marzo 2022, in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, l'indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 è riconosciuta nella misura dell'80 per cento della retribuzione stessa.
  3. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo sulla base dell'andamento epidemiologico.
3-sexies.03. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 5.
(Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica)

  Sopprimerlo.
5.200. Giannone.

  Al comma 1, sostituire le parole: sino al 28 febbraio 2022 con le seguenti: fino al termine dello stato di emergenza.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: della popolazione con le seguenti: di tutta la popolazione e sopprimere le parole: soggette all'autosorveglianza di cui all'articolo 4,.
5.1. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fino a cessate esigenze, le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza ogni quindici giorni.
5.2. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le aziende sanitarie locali, previa convenzione con le scuole secondarie di primo e secondo grado di cui al comma 1, istituiscono propri presidi in prossimità delle strutture scolastiche medesime per la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, con la finalità di agevolare le procedure di tracciamento, autosorveglianza e contenimento pandemico.
5.6. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia di farmacovigilanza attiva dei vaccini anti COVID-19)

  1. Al fine di assicurare il rafforzamento dell'efficacia del sistema di farmacovigilanza nazionale sui vaccini per COVID-19, il Ministero della salute, in collaborazione con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, istituisce il programma di sorveglianza attiva al fine di monitorare la popolazione vaccinata rispetto agli eventi avversi, sia frequenti che non comuni, cagionati dalla vaccinazione, via smartphone e tramite app dedicata. Il programma di sorveglianza attiva prevede che la salute di chi riceve il vaccino sia verificata con questionari a scelta multipla somministrati tramite messaggi di testo ed e-mail con frequenza giornaliera per la prima settimana dopo ogni somministrazione vaccinale e poi a cadenza prestabilita per un periodo di almeno dodici mesi. Nel caso in cui si verificassero eventi avversi nel vaccinato, questi verranno registrati in un apposito database. I dati vengono raccolti in forma anonima per tutelare la privacy e vengono registrati, come previsto dalla rete nazionale di farmacovigilanza, allo scopo di avere un quadro reale della frequenza e della tipologia di eventi avversi alla vaccinazione, utile per fornire elementi più precisi necessari a indirizzare le scelte e le azioni di politica sanitaria nazionale.

Art. 5.2.
(Rafforzamento della promozione della farmacovigilanza anche a livello regionale)

  1. Il programma di sorveglianza attiva deve essere fortemente promosso dal Ministero della salute e da AIFA e coinvolge le regioni attraverso il supporto dei centri regionali di farmacovigilanza. Questi ultimi individuano campioni rappresentativi della popolazione regionale, e dunque nazionale, da seguire clinicamente e nel tempo, al fine di valutare con maggiore precisione la frequenza e la gravità degli eventi avversi da vaccino, nonché l'eventuale incidenza e prevalenza in specifici sottogruppi di popolazione, per fasce di età e per patologie pregresse, in atto e/o croniche.
5.06. Leda Volpi, Sapia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia di insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado)

  1. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva.
  2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziate risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5.020. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)

  1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
5.019. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni per il sostegno psicologico della popolazione studentesca)

  1. A un solo genitore per ciascun figlio minore di anni 18 a carico è riconosciuto un voucher, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
5.021. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Riconoscimento del bonus psicologico)

  1. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 6-bis è sostituito con i seguenti:

   «6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 destinato a promuovere, sotto forma di buoni e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il riparto delle somme in dotazione del Fondo è stabilito secondo quanto disposto dal comma 6-ter».
   6-ter. Il Fondo di cui al comma 6-bis copre la concessione di:

   a) un «buono avviamento», concesso fino ad esaurimento di 15 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato ad ampliare la platea di chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

   b) un «buono sostegno», concesso fino ad esaurimento di 35 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato a sostenere economicamente chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia.

  6-quater. Le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei buoni sono stabilite con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Nell'emanazione del decreto di cui al presente comma si tiene conto dei seguenti principi:

   a) il «buono avviamento» consiste nell'erogazione di un contributo di 150 euro per i cittadini maggiorenni cui non è stato diagnosticato un disturbo mentale e che non hanno avuto accesso ad altre agevolazioni in materia di salute mentale, ivi compreso il «buono sostegno». La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni ventiquattro mesi;

   b) il «buono sostegno» consiste nell'erogazione di un contributo di 1.600 euro annui per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente fino a 15.000 euro, 800 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 15.000 e i 50.000 euro, 400 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 50.000 e i 90.000 euro. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente superiore ai 90.000 euro. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni anno.
5.023. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi)

  1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
5.04. Colletti, Sapia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
5.05. Colletti, Sapia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28.000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.017. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15.000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.016. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.015. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Misure in materia di esecuzione di test antigenici rapidi)

  1. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.018. Gemmato, Bellucci, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Teleassistenza e telemedicina)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.024. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Indennità di specificità infermieristica)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.
5.022. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Cessazione dello stato di emergenza nazionale)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, le parole: «fino al 31 marzo 2022», sono sostituite dalle seguenti: «fino al 9 marzo 2022. L'emergenza nazionale da COVID-19 cessa definitivamente, e non è più prorogabile, alle ore 00.00 del 10 marzo 2022. Di conseguenza, con la cessazione dell'emergenza nazionale decadono tutte le restrizioni, le limitazioni e le misure ad essa correlate. Fino alla loro scadenza naturale, restano in vigore tutti i contratti in corso del personale sanitario assunto per la suddetta emergenza nazionale».
5.07. Sapia.

ART. 5-quater.
(Abrogazioni)

  Sopprimerlo.
5-quater.200. Giannone.

ART. 6.
(Entrata in vigore)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
6.1. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Ferro.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a promuovere l'estensione al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'Istituto previdenziale della cosiddetta «finestra mobile» – 3-02771

   RUFFINO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   i vigili del fuoco volontari hanno compiti identici al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pur non configurandosi come rapporto di impiego ma esclusivamente di servizio con il Dipartimento dei vigili del fuoco che si concretizza con l'attività di soccorso o di formazione ed addestramento, come indicato dal decreto legislativo n. 139 del 2006, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004;

   per tali periodi, al personale volontario viene riconosciuto il trattamento economico identico al personale permanente e pertanto assoggettato alla contribuzione obbligatoria da parte dell'ente previdenziale;

   al personale volontario vengono applicati i limiti di età, previsti per il personale di ruolo, per il collocamento a riposo secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006;

   tuttavia, non viene estesa ai vigili del fuoco volontari la cosiddetta «finestra mobile», istituto previdenziale applicato invece alla componente permanente, penalizzando l'aspetto organizzativo dei distaccamenti, che si privano anticipatamente di risorse ricche di esperienza e maggiormente utili per il dispositivo di emergenza;

   la finestra mobile è da considerarsi una caratteristica previdenziale che sposta il pagamento della rata pensionistica di dodici mesi rispetto al limite anagrafico di collocamento a riposo; non risultano tuttavia chiari i motivi per cui alla componente volontaria non sia esteso tale istituto, rilevato che anche i contributi versati all'ente previdenziale dal Ministero per gli interventi del personale volontario generano una prestazione pensionistica –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda adottare per promuovere l'estensione per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della misura della finestra mobile, prevista per il personale di ruolo, che consentirebbe di mantenere, per un limitato periodo, personale altamente qualificato ed importante per il servizio volontario.
(3-02771)


Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a garantire il pieno ed efficiente utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo complementare destinate alle regioni del Mezzogiorno – 3-02772

   FASSINA, FORNARO, CONTE, PALAZZOTTO e TIMBRO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 77 del 2021 (cosiddetto decreto Governance), stabilisce, tra l'altro, che le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Fondo complementare assicurino che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno;

   si tratta di un impegno imponente, considerate le croniche difficoltà di larga parte degli enti territoriali del Sud nella gestione degli investimenti pubblici;

   la sfida si scontra con un'impoverita capacità amministrativa degli enti territoriali in generale e delle amministrazioni del Mezzogiorno in particolare, a causa del prolungato blocco del turn over e della riduzione dei trasferimenti;

   un'analisi dell'Ufficio parlamentare di bilancio segnala che, nell'ultimo ventennio, i dipendenti negli enti territoriali del Sud sono diminuiti del 28 per cento, molto più della media nazionale: fatto 100 il rapporto medio in Italia tra dipendenti degli enti territoriali e popolazione residente, la Puglia è a 64 e 85 per la Campania; inoltre, nelle pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno, soltanto 1/5 del personale ha meno di 50 anni e nella stessa misura è laureato;

   al fine di scongiurare il rischio di incompleto utilizzo delle risorse previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono apprezzabili le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa in termini di assistenza tecnica e supporto operativo all'attuazione dei progetti, assicurate da società a prevalente partecipazione pubblica, così come le disposizioni dirette a dotare e/o a rafforzare le strutture amministrative dei comuni e delle regioni, ma appare, altresì, necessario che le strutture amministrative centrali preposte al coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza si dotino e prevedano strutture in grado di intervenire tempestivamente nei casi in cui si manifestassero problemi e ritardi nelle complessive attività per l'attuazione degli interventi –:

   quali urgenti iniziative, in particolare di carattere normativo, anche a fini sostitutivi, il Ministro interrogato, nell'ambito delle competenze direttamente attribuite e a quelle previste per il «Servizio centrale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza», intenda adottare per intervenire tempestivamente nei casi in cui si manifestassero problemi e ritardi negli enti territoriali del Mezzogiorno al fine di garantire l'effettiva destinazione e il pieno ed efficiente utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo complementare.
(3-02772)


Posizione del Governo in merito alle modifiche del Trattato che regola il Meccanismo europeo di stabilità e tempi di presentazione del relativo disegno di legge di ratifica alle Camere – 3-02773

   MARATTIN, UNGARO, DEL BARBA, MARCO DI MAIO, FREGOLENT, OCCHIONERO e VITIELLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) è un'organizzazione istituita nel 2012 per fornire assistenza finanziaria ai Paesi dell'eurozona che si trovano in gravi difficoltà finanziarie o ne sono minacciati;

   il capitale del Meccanismo europeo di stabilità, sottoscritto dagli Stati, ammonta a circa 704 miliardi di euro e l'Italia, con 125,3 miliardi, rappresenta il terzo Paese maggiormente impegnato nel finanziamento di tale strumento di stabilità;

   l'accesso all'assistenza finanziaria del Meccanismo europeo di stabilità avviene previa domanda da parte di uno Stato aderente, sulla base delle condizioni e dei programmi di aggiustamento macroeconomico stabiliti in apposito memorandum;

   nel dicembre 2017 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per trasformare il Meccanismo europeo di stabilità in un Fondo monetario europeo (Fme), con l'obiettivo di ancorare saldamente struttura finanziaria e istituzionale di tale strumento nell'ambito dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea;

   a seguito di intense interlocuzioni fra gli Stati membri in sede di Eurogruppo, prima, e di Vertice euro, poi, tale soluzione è stata abbandonata in favore di una mera revisione del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità, che riguarda, fra le altre cose, il sostegno al sistema bancario, la modifica della sua governance, le clausole di azione collettiva, le linee di credito precauzionali ed altro;

   la finalizzazione della riforma del Meccanismo europeo di stabilità è stata prevista per il primo trimestre 2020, con riserva della conclusione delle procedure di ratifica nazionali, ma l'intero processo ha subito una battuta d'arresto a causa dello scoppio della pandemia e del conseguente «approntamento» del Meccanismo europeo di stabilità in versione sanitaria;

   nella seduta dell'11 dicembre 2019 la Camera, a seguito delle comunicazioni dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre, ha approvato una risoluzione in cui si impegnava il Governo a escludere meccanismi che implichino una ristrutturazione automatica del debito pubblico, nonché ad assicurare il coinvolgimento del Parlamento in tutte le fasi del negoziato (sostanzialmente in questo senso si è espresso anche il Senato);

   la ratifica delle modifiche del Trattato che regola il Meccanismo europeo di stabilità erano attese dall'Unione europea entro il 2021 e il nostro Paese si trova ad essere l'unico dopo la Germania, che attende la pronuncia della Corte costituzionale al riguardo, a non aver votato per confermarle –:

   quale sia la posizione del Governo riguardo alle modifiche di cui in premessa e in quali tempi preveda di presentare il disegno di legge di ratifica alle Camere per la sua definitiva approvazione.
(3-02773)


Iniziative di competenza in relazione alla situazione del Monte dei Paschi di Siena – 3-02774

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la Banca centrale europea ha inviato alla Banca Monte dei Paschi di Siena la decisione finale riguardante i requisiti patrimoniali da soddisfare a partire dal 1° marzo 2022. Secondo detta decisione il gruppo Monte dei Paschi di Siena – a livello consolidato – deve rispettare un requisito patrimoniale Srep complessivo (Total Srep capital requirement – Tscr) del 10,75 per cento;

   il 7 febbraio 2022 il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha deliberato di ritirare le deleghe dell'amministratore delegato, Guido Bastianini, nominando al suo posto Luigi Lovaglio, con una carriera tutta interna a Unicredit, di cui ha guidato la controllata polacca Bank Pekao, per poi approdare alla testa del Creval;

   quest'anno Monte dei Paschi di Siena dovrà ricorrere al mercato per chiedere altri 2,5 miliardi di euro, che consentirà poi allo Stato di uscire dalla banca, in cui al momento è primo azionista con il 64 per cento. Va qui rilevato che la proroga richiesta dallo Stato per uscire dalla banca è stata accordata fino a novembre 2022 e ciò mentre Monte dei Paschi di Siena sta negoziando con l'Unione europea l'approvazione del suo piano industriale;

   il conto preciso del disastro targato Monte dei Paschi di Siena si potrà fare solo alla fine, se e quando dovesse chiudersi la trattativa tra l'azionista di riferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze, e UniCredit. Ma già oggi si può prevedere che il costo dell'ultimo decennio di storia del Monte dei Paschi di Siena arrivi a sfiorare i 30 miliardi di euro, tra aumenti di capitale (bruciati) e contributi pubblici iniettati (in emergenza) –:

   quali iniziative intenda assumere il Governo alla luce della situazione sopra rappresentata, tenuto conto che appare indispensabile conoscere le strategie del principale azionista di Monte dei Paschi di Siena in un momento così delicato ed importante per il futuro della stessa.
(3-02774)


Chiarimenti circa gli effetti sui costi delle bollette derivanti dal prospettato aumento della produzione nazionale di gas – 3-02775

   VIANELLO e TRANO. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano del 18 febbraio 2022 mette in evidenza che Eni avrebbe comunicato i risultati preliminari di bilancio del 2021 con gli utili più alti dal 2012 (pari a 4,7 miliardi di euro), mentre Edison avrebbe prodotto nel corso del medesimo anno un utile che sfiorerebbe il miliardo di euro (con un incremento del 45 per cento rispetto al 2020);

   sempre Il Fatto Quotidiano (in un articolo del 12 febbraio 2022) imputa tale situazione ai contratti a lungo termine della russa Gazprom che, secondo le dichiarazioni rese dal Presidente Putin, venderebbe il gas alle società italiane ad un prezzo di favore, consentendo a queste ultime di beneficiare di grandi profitti derivanti dalla differenza tra il prezzo di acquisto (praticato da Mosca) ed il maggior prezzo in fase di vendita;

   a fronte di tale situazione, il Governo italiano punterebbe al raddoppio della produzione da 3 a 6 miliardi di metri cubi di gas attraverso un aumento delle concessioni e delle coltivazioni di gas metano, con un consumo annuo che si aggira annualmente sui 76 miliardi di standard metri cubi e di 45 miliardi di metri cubi di riserve accertate;

   tale soluzione è stata criticata sia per il forte impatto ambientale sia perché l'aumento della produzione domestica italiana, così esigua rispetto al mercato di riferimento, non produrrebbe immediati e verificabili vantaggi in termini di riduzione del costo delle bollette –:

   se il Ministro interrogato intenda fornire chiarimenti circa i tempi e le modalità della diminuzione dei costi delle bollette a seguito dell'iniziativa espressa in premessa.
(3-02775)


Compatibilità dell'incremento dell'estrazione nazionale di metano con il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e con gli indirizzi e le linee guida per il monitoraggio della sismicità – 3-02776

   FEDERICO, SUT, DAGA, DEIANA, D'IPPOLITO, DI LAURO, MARAIA, MICILLO, TERZONI, TRAVERSI, VARRICA, VIGNAROLI, ZOLEZZI, ALEMANNO, CARABETTA, CHIAZZESE, FRACCARO, GIARRIZZO, MASI, ORRICO, PALMISANO e PERCONTI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   venerdì 18 febbraio 2022 il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto «decreto energia» che stanzia nuove risorse per contenere l'aumento del prezzo dell'energia per famiglie e piccole e medie imprese;

   tra le misure contenute nel provvedimento si prevede l'ulteriore approvvigionamento di gas naturale dai giacimenti nazionali, ricadenti sulla terraferma e nel mare territoriale, previa manifestazione di interesse ad aderire alle procedure da parte dei titolari di concessioni di coltivazione che ricadano «in tutto o in parte» in aree considerate idonee nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee;

   come noto il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), la cui approvazione è stata resa nota in Gazzetta ufficiale l'11 febbraio 2022, definisce le aree che costituiscono l'ambito territoriale di riferimento all'interno del quale, in base ai criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica descritti nel medesimo piano, sono individuate le aree idonee e non per lo svolgimento e la prosecuzione delle attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi;

   la definizione delle aree potenzialmente idonee per la presentazione di nuove istanze di permessi di prospezione e di ricerca scaturisce, in particolare, dall'applicazione dei vincoli assoluti (relativi ai divieti già in essere) e dei vincoli aggiuntivi di esclusione (relativi alla salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, territoriale ed economico presente), per i quali trova applicazione anche il cosiddetto «criterio di divieto delle attività per prevalenza delle finalità coinvolte e degli obiettivi da conseguire»;

   nel corso dell'audizione del 21 febbraio 2022, davanti alle Commissioni riunite ambiente, attività produttive e agricoltura della Camera dei deputati, il Ministro interrogato ha confermato che è possibile ottimizzare e pertanto incrementare la produzione dei giacimenti nazionali di gas esistenti di ulteriori 2,2 miliardi di metri cubi l'anno, soprattutto dall'area di Cassiopea, del Canale di Sicilia, delle Marche e del ravennate, per arrivare a un portafoglio di circa 5 miliardi di metri cubi –:

   se il Ministro interrogato possa confermare che l'incremento dell'estrazione nazionale di metano, stimato in circa 2,2 miliardi di metri cubi l'anno aggiuntivi, sia in linea con l'attuale impostazione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, appena approvato, e, in particolare, con il rispetto dei vincoli di esclusione delle aree potenzialmente non idonee per la prosecuzione delle attività di estrazione di gas di cui in premessa, nonché con gli indirizzi e le linee guida del Ministero dello sviluppo economico del 2014 (in corso di aggiornamento) per il monitoraggio della sismicità.
(3-02776)


Iniziative per lo sviluppo del settore idroelettrico nazionale, nell'ottica di tutelarne il carattere strategico in termini di sicurezza energetica – 3-02777

   PORCHIETTO, D'ATTIS e GIACOMETTO. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   secondo il Registro italiano dighe, le grandi dighe (invasi di 1.000.000 metri cubi, altezza oltre 15 metri) sono 532 diffuse soprattutto sull'arco Alpino e nelle Isole. Di queste 497 sono in attività e sono date in concessione soprattutto per la produzione di energia idroelettrica (306), cui seguono gli usi irriguo potabile e industriale. Il settore dà lavoro a oltre 15 mila operatori in possesso di un'elevata specializzazione;

   la fonte idraulica ha prodotto nel 2020 46,7 Twh pari al 40,2 per cento del totale della produzione da fonte rinnovabile (Gse – rapporto 2020). Alcuni studi sostengono che con interventi di sistemazione degli invasi e ammodernamento delle turbine si potrebbe avere un incremento di produzione fino a 25 Twh al 2030, contribuendo significativamente al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati per quella data. Diversamente da eolico e fotovoltaico l'idroelettrico è programmabile;

   negli ultimi anni, lo stratificarsi di previsioni normative non coerenti ha ingenerato incertezza nel settore, bloccando i necessari investimenti. L'attuale normativa, oltre alla regionalizzazione, prevede la messa a gara delle concessioni con accesso di operatori stranieri. Viceversa, dopo l'annullamento dell'Unione europea di tutte le procedure di infrazione in materia di concessioni nel settore idroelettrico, negli altri Paesi dell'Unione si registrano situazioni in cui le concessioni non hanno scadenza o comunque sono assegnate con procedure non competitive;

   nella recente relazione sulla sicurezza energetica il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) ha criticato il disegno di legge sulla concorrenza, all'esame del Senato della Repubblica, per aver aperto le gare per le concessioni idroelettriche a «operatori esteri ma in un regime di non reciprocità poiché gli altri Paesi europei applicano un regime protezionistico»;

   il Piano energia clima, pur prevedendo che in sede di rinnovo delle concessioni si privilegerà la riqualificazione degli impianti idroelettrici, stabilisce tra gli obiettivi al 2030 del settore elettrico una crescita contenuta della potenza idroelettrica (49,3 Twh, pagina 56 e 57 del piano);

   né il recepimento della direttiva «Red II» ((UE) 2018/2001), né il Piano per la transizione ecologica appaiono tenere sufficientemente conto delle specificità e delle potenzialità del settore idroelettrico nazionale. Secondo gli operatori del settore, la sola proroga delle attuali concessioni per almeno 10 anni potrebbe attivare investimenti per 8 miliardi di euro –:

   quali ulteriori iniziative intenda adottare per sviluppare le potenzialità del settore idroelettrico nazionale, tutelandone la strategicità in termini di sicurezza energetica.
(3-02777)


Iniziative di competenza per rendere più efficienti le procedure relative alla conversione digitale del certificato di esenzione da vaccino COVID-19 – 3-02778

   MOLINARI, CAPITANIO, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. — Per sapere – premesso che:

   in Italia ci sono milioni di cittadini che hanno diritto ad avere un certificato di esenzione vaccinale per motivi di salute;

   secondo l'Osservatorio malattie rare «rientrano tra questi un milione e mezzo di italiani affetti da una malattia autoimmune o autoinfiammatoria e i 5 milioni che hanno un sistema immunitario più fragile, molti dei quali non hanno ancora potuto sottoporsi alla vaccinazione, vista la necessità di non sovrapporsi al trattamento farmacologico e alle terapie in atto per tenere sotto controllo la propria patologia»;

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2022 ha stabilito le modalità con cui ottenere il certificato digitale di esenzione da vaccino COVID-19;

   all'articolo 3 si dispone che il medico emetta la certificazione esclusivamente digitale identificata con un codice univoco (Cuev) e provvedendo all'inserimento delle informazioni nella piattaforma nazionale Dcg;

   i cittadini che sono già in possesso di una certificazione cartacea devono chiedere al proprio medico la conversione digitale del certificato recandosi fisicamente presso il suo ambulatorio; trascorsi 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la certificazione non sarà più valida e occorrerà richiederne un'altra, sottoponendosi a una ulteriore visita medica;

   ad avviso degli interroganti questa procedura è estremamente burocratica e onerosa e non risulta in linea con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, sulla base del principio della «decertificazione», stabilisce come le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possano richiedere informazioni già in possesso di un'altra amministrazione;

   a quanto risulta agli interroganti sono stati rilevati moltissimi casi di medici non ancora informati e quindi impreparati a supportare i propri assistiti per la digitalizzazione del certificato;

   anche la trasmissione Striscia la notizia ha certificato le difficoltà riscontrate dai cittadini in possesso di regolare certificato di esenzione nell'accedere a servizi essenziali quali comuni, uffici postali, banche, luoghi di ristorazione;

   si fatica a comprendere la ratio che prevede che «ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2022 le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID-19 (...) avranno validità sul solo territorio nazionale», elemento che di fatto discrimina i cittadini esentati rispetto a quanti in possesso di green pass –:

   se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato abbia già adottato o intenda adottare con urgenza affinché la conversione in digitale del certificato di esenzione vaccinale avvenga d'ufficio con la trasmissione automatica del certificato digitale via sms, mail o app IO.
(3-02778)


Tempi di realizzazione della piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici pubblici – 3-02779

   BRUNO BOSSIO, SOVERINI, GARIGLIO, CANTINI, CASU, DEL BASSO DE CARO, PIZZETTI, ANDREA ROMANO, LORENZIN, BERLINGHIERI e FIANO. — Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. — Per sapere – premesso che:

   PagoPA, la piattaforma nazionale dei pagamenti verso la pubblica amministrazione, ha concluso il 2021 con 180 milioni di transazioni gestite; l'incremento annuo registrato dalle transazioni passate per la piattaforma è del +75 per cento;

   l'App IO consente ai cittadini di interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici, direttamente dallo smartphone. In poco più di un anno e mezzo ha raggiunto 25 milioni di download e, attualmente, vede oltre 6.500 enti a bordo, che hanno messo on line a disposizione della cittadinanza quasi 77 mila servizi;

   il Centro Stella dei pagamenti elettronici, connesso all'App IO, consente di erogare servizi di pagamento elettronico, copre circa 3 milioni di Pos presenti sul territorio nazionale e gestisce oltre 4 milioni di transazioni al giorno;

   le piattaforme in carico alla società PagoPA sono tra di loro integrate e permettono alle persone di eseguire pagamenti verso la pubblica amministrazione e, allo Stato, di gestire le erogazioni di benefici rivolti a cittadini;

   con un emendamento del gruppo Partito democratico, nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si è permessa la realizzazione di un sistema digitale semplificato per l'erogazione e la gestione di programmi di welfare, che prevedano bonus per l'acquisto di beni e servizi;

   in questi anni si è assistito ad un proliferare di differenti canali e di diverse modalità per riconoscere i bonus, con effetti di inefficienza;

   ogni volta un comune o un'amministrazione centrale è costretta a costruire un meccanismo specifico di erogazione e le persone sono obbligate a districarsi tra diverse modalità, spesso farraginose, per accedere ad un diritto;

   l'obiettivo è mettere a disposizione delle amministrazioni e dei cittadini, attraverso questo nuovo sistema, la possibilità di utilizzare una piattaforma digitale che permetta in modo semplice di erogare ed accedere a programmi di welfare. Le pubbliche amministrazioni potranno scegliere di ricorrere a tale piattaforma, i cittadini potranno beneficiare dei bonus direttamente al momento dell'acquisto del bene o del servizio. Tutto ciò semplicemente pagando con strumenti elettronici e vedendosi rimborsato l'equivalente del beneficio a cui hanno diritto –:

   alla luce dei fatti esposti, se sia in grado di indicare tempi certi entro i quali sarà sviluppata la piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici pubblici, considerato che il nuovo sistema permetterebbe di assorbire l'attuale complessità, rendendo possibile un'erogazione dei servizi pubblici semplice, diretta, inclusiva con vantaggi per tutti gli attori coinvolti.
(3-02779)