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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 18 febbraio 2022

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 893-B

Pdl n. 893-B – Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

Discussione sulle linee generali: 7 ore

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 3 minuti
Gruppi 5 ore e 7 minuti
MoVimento 5 Stelle 39 minuti
Lega – Salvini premier 38 minuti
Partito Democratico 36 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 35 minuti
Fratelli d'Italia 32 minuti
Italia Viva 32 minuti
Coraggio Italia 31 minuti
Liberi e Uguali 31 minuti
Misto: 33 minuti
  Alternativa 10 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 5 minuti
  Centro Democratico 4 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Europa Verde –Verdi Europei 3 minuti
  Manifesta potere al popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 18 febbraio 2022.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Biancofiore, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Cecconi, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Carlo, De Maria, Del Grosso, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Foti, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galantino, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Gusmeroli, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Spessotto, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Leda Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Cecconi, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Carlo, De Maria, Del Grosso, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Foti, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Gusmeroli, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Spessotto, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Leda Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 febbraio 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VITO: «Modifiche agli articoli 7 e 8 della Costituzione concernenti l'abolizione del principio concordatario nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica» (3470);

   MOLLICONE ed altri: «Disposizioni per il sostegno del settore del turismo matrimoniale» (3471);

   BARBUTO ed altri: «Modifiche agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, concernenti i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime» (3472).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 17 febbraio 2022 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

  PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: «Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero» (3473).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ROMANIELLO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione del suicidio e degli atti di autolesionismo» (2151) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lucchini.

  La proposta di legge CECCANTI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di sospensione di diritto da cariche elettive e di governo delle regioni e degli enti locali» (3379) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lotti.

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 17 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, riferita all'anno 2021 (Doc. CCXL, n. 16).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 febbraio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione semestrale sull'esecuzione delle operazioni di finanziamento di NextGenerationEU a norma dell'articolo 12 della decisione di esecuzione C(2021) 2502 della Commissione – Giugno-dicembre 2021 (COM(2022) 43 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (COM(2022) 52 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'Unione europea) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (COM(2022) 55 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Regione Marche.

  La Regione Marche, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettere pervenute in data 8 e 10 febbraio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i rendiconti, per l'anno 2021, relativi:

   alla contabilità speciale n. 1923, concernente le attività connesse agli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma del 1997, di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997;

   alla contabilità speciale n. 3200, concernente le attività connesse agli eventi alluvionali che hanno colpito le Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3548 del 2006 e all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 147 del 2014;

   alla contabilità speciale n. 6044, concernente le attività connesse agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2016, n. 229.

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Regione Marche, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera pervenuta in data 9 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2021, relativo alla contabilità speciale n. 6190, concernente l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 e n. 639 del 2020.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI (A.C. 3431-A/R)

A.C 3431-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, in materia di autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e 2020» e le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di facoltà assunzionali previste nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie e gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 313, in materia di facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per i trienni 2019-2021 e 2022-2024» e le parole «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1,» sono sostituite dalle seguenti: «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2,».

  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, lettera b), pari a euro 102.017 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Avvocatura dello Stato maturate e disponibili a legislazione vigente.
  7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022».
  8. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 259:

    1) al comma 1, in materia di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020 e 2021, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»;

   b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022».

  9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
  10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dello sviluppo economico, le parole «nel triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2019-2022».
  11. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dello sviluppo economico, le parole: «di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 11.365.430 per l'anno 2022, di euro 18.942.383 per l'anno 2023 e di euro 22.730.859 annui a decorrere dall'anno 2024».
  12. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

    1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2022»;

    2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione» e la parola «adotta» è sostituita dalle seguenti: «è adottato»;

    3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

     a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

     c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

   b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».

  13. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, le parole «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
  14. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2021, rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2022.
  15. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.
  16. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
  17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
  18. Il XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, in scadenza a luglio 2022, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
  19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato del direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;

   b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;

   c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.».

  20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di attribuzione dei gradi di vertice, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono inserite le seguenti: «e, se non raggiunti dal limite di età al termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno,»;

   b) al comma 4, la parola «mandato» è sostituita dalla seguente: «triennio».

  21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di mandato del Comandante generale della Guardia di finanza, dopo primo periodo è inserito il seguente: «Se non raggiunto dal limite di età al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno.».
  23. L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è prorogato fino al 31 maggio 2022, al fine di garantire la piena operatività dell'Istituto.
  25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di mandato del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con quella del Consiglio di cui al successivo articolo 7, comma 1, al fine di assicurare il completamento del programma di attività, il termine di scadenza del mandato di cui al presente comma è prorogato sino al termine della durata del Consiglio».
  26. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole «Nel triennio 2019-2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»;

   b) alla lettera h), le parole «inderogabilmente entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 marzo 2022».

  27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  28. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Alla compensazione degli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 9.340.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali, e quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Articolo 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  2. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo all'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.
  4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.
  5. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  6. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

  1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022.
  2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2022».
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «2020, 2021 e 2022».
  4. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidità delle imprese appaltatrici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ripartizione del fondo di solidarietà comunale, le parole «per gli anni dal 2018 al 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al 2022» e le parole «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».
  6. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2022, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto alle relative attività. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia di salute)

  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il servizio sanitario nazionale, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2022.
  3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, è prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 430, relativo all'autorizzazione ad assumere un contingente di personale per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le parole «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, per gli anni 2021 e 2022,»;

   b) il comma 431 è sostituito dal seguente: «431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.»;

   c) al comma 432, relativo al divieto per l'AIFA di stipulare contratti di lavoro autonomo ad esperti e contratti di lavoro flessibile, le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2022»;

   d) al comma 434, dopo le parole «1.313.892 euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e 1.449.765 euro per l'anno 2022».

  5. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui al comma 4, lettera d), pari a 1.449.765 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
  6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di ricerche sugli animali utilizzati a fini scientifici, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 marzo 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al primo periodo ai predetti ministeri.
  8. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e per il primo trimestre dell'anno 2022».

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di istruzione)

  1. I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022.
  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, è prorogato al 31 marzo 2022.
  3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, le parole «entro l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2022».

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di stato)

  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali nel comparto AFAM, le parole «e 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021-2022 e 2022-2023».
  2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» e le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di cultura)

  1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo ad un'apposita segreteria tecnica di progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
  2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo al personale della segreteria tecnica di progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole «al 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023».
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  4. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, relativo alle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di giustizia)

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, relativo a misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 3, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2022».

  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, relativo al divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

  1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di enti del terzo settore, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'operatività del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole «sino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

   b) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente: «10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono ammesse a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.».

  4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della legge 1995, n. 335, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
  5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al secondo periodo le parole «, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti,» sono soppresse.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2022. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla costituzione del «Fondo Nuove Competenze» per la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)

  1. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 marzo 2022.
  2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:

   a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

   b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie;

   c) al 30 giugno 2022, il termine di cui al terzo periodo del medesimo comma 671 per l'assegnazione delle citate risorse alle imprese beneficiarie.

  3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:

   a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la rendicontazione da parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico degli effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 178 del 2020, per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

Articolo 11.
(Proroga di termini in materia di transizione ecologica)

  1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».

  2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all'etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: «5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.».
  3. Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del 31 marzo 2022.
  4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
  5. Il termine di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Articolo 12.
(Proroga di termini in materia di turismo)

  1. All'articolo 43-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, riguardante la stipula di polizze assicurative relative all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri che contraggano il virus SARS-CoV-2 durante la loro permanenza nel territorio regionale, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  2. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.».

Articolo 13.
(Proroga di termini in materia di gestioni commissariali)

  1. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
  2. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo a misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  3. All'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo, le parole «31 dicembre 2021», sono sostitute dalle seguenti «30 aprile 2022».
  4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 932-bis, lettera a), della legge 31 dicembre 2018, n. 145, Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 14.
(Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria)

  1. Al fine di individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 31 dicembre 1997, n. 449, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due dei quali in rappresentanza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'espletamento delle sue attività, che devono concludersi entro il 31 marzo 2022, la Commissione può audire i rappresentanti delle agenzie di stampa, delle associazioni di categoria ovvero altri soggetti di interesse. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  3. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei Giochi «Milano Cortina 2026», le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «e, per quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare» sono soppresse. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo, valutati in 28 mila euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 561 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 0,558 milioni di euro per l'anno 2022, 1,579 milioni di euro per l'anno 2023, 4,514 milioni di euro per l'anno 2024, 7,336 milioni di euro per l'anno 2025, 5,616 milioni di euro per l'anno per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

Articolo 15.
(Proroga di termini in materia di contrasto alla povertà educativa)

  1. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022.».
  2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 16.
(Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.
  3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.
  4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: «Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
  5. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».
  6. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.
  7. I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022.

Articolo 17.
(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 3-quater, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Articolo 18.
(Proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)

  1. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 aprile 2022».

Articolo 19.
(Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei Deputati)

  1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente all'elezione suppletiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, è prorogata, fino al 30 gennaio 2022, l'applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2, 3, 6, e 7, primo periodo e dell'articolo 3, commi, 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a) e 5, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.566 per l'anno 2022.
  2. Al fine di procedere agli interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 122.080 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma.
  3. Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, il 24 e il 25 agosto 2021. Al relativo onere, quantificato in euro 26.866 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 132.646 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 20.
(Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 54, comma 7-quater, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   d) all'articolo 60, comma 4, primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   e) all'articolo 60-bis:

    1) al comma 2:

     1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022;»;

     1.2) alla lettera b), secondo periodo, le parole «nell'anno 2020 o nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022»;

    2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Le misure concesse ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.»;

   f) all'articolo 61, comma 2, secondo periodo, le parole «all'annualità 2020 e all'annualità 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualità 2020, all'annualità 2021 e all'annualità 2022».

Articolo 21.
(Imprese di interesse strategico nazionale)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 30 settembre 2017, per un ammontare complessivo non eccedente euro 450 milioni, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata. Quanto alle disponibilità eccedenti le predette somme, il suddetto patrimonio è destinato a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale del sito siderurgico di Taranto e della connessa centrale termoelettrica previsti dalle intese sottoscritte dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. e dal gestore dello stabilimento in coerenza con il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 18559 del 7 settembre 2018 per un ammontare complessivo non eccedente euro 190 milioni, nonché, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati del gestore dello stabilimento stesso.».
  2. All'articolo 1, comma 6-undecies, primo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole «per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte» sono sostituite dalle seguenti: «per essere destinate al finanziamento degli interventi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015».
  3. All'articolo 13 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, le parole «per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi già autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione e la realizzazione degli interventi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015»;

   b) al comma 1-ter, le parole «si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «si attua nel senso che, anche a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione degli interventi e progetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1».

  4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 22.
(Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo.».

Articolo 23.
(Dirigenti medici)

  1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle modalità di conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale da parte dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, dopo le parole «quattro anni di anzianità di servizio,» sono inserite le seguenti: «sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica. I predetti medici,» e dopo le parole «previo conseguimento del titolo» le seguenti parole: «di formazione specifica in medicina generale» sono soppresse.

Articolo 24.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3431-A/R — Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”»;

   al comma 6, dopo le parole: «dall'anno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020»;

   il comma 11 è sostituito dai seguenti:

  «11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di un'apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022.
  11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la proroga di cui al comma 11 del presente articolo è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso e considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.
  11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  11-quater. Nelle more della piena applicazione della tecnologia DVBT2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel refarming delle frequenze, nonché i soggetti istituzionali competenti. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fermi restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700 MHz e i vincoli di coordinamento internazionale, nel caso di particolari criticità tecniche per le reti locali di primo livello, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in casi eccezionali possono essere individuate modalità alternative di applicazione dei vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS, salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti dai soggetti interessati.
  11-quinquies. Al fine di consentire il proseguimento dell'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ad avvalersi di non più di cinque unità di personale in posizione di comando provenienti da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico. Della task force può essere chiamato a fare parte anche personale dipendente di società e organismi in house ovvero di società partecipate dallo Stato, previo rimborso agli stessi dei relativi costi da parte del Ministero.
  11-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quinquies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

   al comma 12:

    allalettera a):

     al numero 2), dopo le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

     alnumero 3), capoverso 6-bis, le parole: «termine, non» sono sostituite dalle seguenti: «termine non»;

    dopo la lettera a) è inserita la seguente:

  «a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in materia di efficacia delle graduatorie per il reclutamento di personale destinato all'attuazione del PNRR, è sostituito dal seguente:

  “2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonché delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato”»;

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

  «b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze:

   1) le parole: “per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2022”;

   2) dopo le parole: “ordinarie procedure di mobilità,” sono inserite le seguenti: “ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,”»;

   dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

  «12-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in materia di assunzione di personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea, dopo la parola: “attraverso” sono inserite le seguenti: “lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero”.
  12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: “legge 28 maggio 2021, n. 76,” sono inserite le seguenti: “ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,”.
  12-quater. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

   il comma 13 è sostituito dal seguente:

  «13. Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: “31 gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2022”»;

   dopo il comma 13 è inserito il seguente:

  «13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche da parte di società in house per la realizzazione di investimenti pubblici, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

  “6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile”»;

   al comma 15, le parole: «decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno»;

   al comma 20, lettera a), le parole: «raggiunti dal» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano raggiunto il»;

   al comma 22, le parole: «raggiunto dal» sono sostituite dalle seguenti: «abbia raggiunto il»;

   al comma 24, le parole: «fino al 31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   al comma 25, le parole: «di cui al successivo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'articolo»;

  dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

  «25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. All'articolo 4-bis della citata legge n. 580 del 1993, il primo periodo del comma 2-bis è soppresso e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   “2-bis.1. Con il decreto di cui al comma 2-bis è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18”.

  25-ter. Alla compensazione, in termini di indebitamento e fabbisogno, degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  25-quater. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”»;

   dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:

  «26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, al primo periodo, le parole: “fino al 31 luglio 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 marzo 2022” e, al secondo periodo, le parole: “per il solo anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2021 e 2022”.
  26-ter. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”»;

   dopo il comma 27 è inserito il seguente:

  «27-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonché di ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022 e 2023, può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine è autorizzato il trasferimento alla regione Calabria di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

   al comma 28, al primo periodo, le parole: «legge 13 ottobre 2020, n. 253» sono sostituite dalle seguenti: «legge 13 ottobre 2020, n. 126» eil secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 10.124.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.784.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura»;

   dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:

  «28-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “30 settembre 2022”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2023”.
  28-ter. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2022”.
  28-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: “permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”;

   b) al comma 3, al primo periodo, le parole: “permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022” e, al terzo periodo, le parole: “permanere dello stato di emergenza” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

  28-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, è sostituito dai seguenti:

  “3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.
  3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.
  3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego”.

  28-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 13, pari a euro 168.025 per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  28-septies. Il comma 10-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, è abrogato».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 1-bis. – (Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio) – 1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter”.

  Art. 1-ter. – (Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali) – 1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “Per l'anno scolastico 2020/2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino all'anno scolastico 2021/2022”;

   b) le parole: “subordinato a tempo determinato” sono sostituite dalle seguenti: “diversi da quello subordinato a tempo indeterminato”.

  Art. 1-quater. – (Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica) – 1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonché di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

   a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;

   b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

   c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress.

  2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.
  3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

  Art. 1-quinquies. – (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) – 1. Dopo l'articolo 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

  “Art. 31-bis. – (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) – 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico ‘Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio’, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che alla medesima data risultino esauriti, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”».

  All'articolo 2:

   al comma 1, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 135, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

   al comma 4, le parole: «anche per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'anno»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: “31 marzo 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
  6-ter. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
  6-quater. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “degli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “degli anni 2022, 2023 e 2024”. All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 2-bis. – (Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare) – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di termini per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-bis, le parole: “2 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “2 giugno 2022”;

   b) al comma 10-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità attuative per la concessione delle ricompense di cui al comma 10-bis sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”;

   c) al comma 10-quinquies, le parole: “il Ministero della difesa provvede” sono sostituite dalle seguenti: “la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono”.

  Art. 2-ter. – (Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo) – 1. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   “5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”».

  All'articolo 3:

   al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma e fermo restando il termine di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistica ivi previsti, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 4-bis) è inserito il seguente:

  “4-ter) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente”;

   b) all'articolo 38:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   “3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU”;

    2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   “3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante”»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “entro il 31 dicembre 2020”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2022”;

   b) le parole: “non oltre il 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2023”.

  1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”»;

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

    1) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

    2) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione”;

   b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: “di cui 160.000 milioni di euro” e le parole: “50.000 milioni di euro riferiti” sono soppresse.

  4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dopo la lettera m-bis) è inserita la seguente:

   “m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali”»;

   il comma 5 è sostituito dal seguente:

  «5. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

  “d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa”»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

  «5-bis. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la dichiarazione e le certificazioni dei sostituti d'imposta, dopo il comma 6-quinquies è inserito il seguente:

  “6-quinquies.1. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies”.

  5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 574, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”;

   b) al comma 992, le parole: “possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale” sono sostituite dalle seguenti: “possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, la facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale”;

   c) il comma 994 è sostituito dal seguente:

  “994. Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale”.

  5-quater. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione prevista dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142, e del collegio dei revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo termine di cinque anni previsto dal comma 1-ter dell'articolo 259 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
  5-sexies. Al terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020” sono sostituite dalle seguenti: “all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021”.
  
5-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”.
  
5-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “Per gli anni dal 2015 al 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2015 al 2024”.
  
5-novies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 140, secondo periodo, le parole: “15 febbraio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “10 marzo 2022”;

   b) al comma 141, ultimo periodo, le parole: “28 febbraio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”.

  5-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 565, primo periodo, le parole: “31 gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2022”;

   b) al comma 767, le parole: “31 gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2022”.

  5-undecies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: “e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “, 2019 e 2022”.

  5-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 71 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: “2021” è sostituita dalla seguente: “2022”.

  5-terdecies. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo periodo, al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

  “c) partecipa al processo di elaborazione di princìpi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività”;

   b) all'articolo 9-ter, comma 2, le parole: “all'International Accounting Standards Board (IASB)” sono sostituite dalle seguenti: “alla IFRS Foundation”.

  5-quaterdecies. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.
  5-quinquiesdecies. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli ammortamenti, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo”.
  5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.
  5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies.
  5-duodevicies. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448”;

   b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

  “10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”»;

   al comma 6:

    al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzata» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma “Fondi di riserva e speciali”»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 201 è inserito il seguente:

  “201-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 201 sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”.

  6-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, la parola: “centotrenta” è sostituita dalla seguente: “centotrentacinque”;

   b) al comma 7, lettera b), le parole: “tecnico-economica” sono soppresse.

  6-quater. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.
  6-quinquies. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di utilizzo di avanzi di amministrazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si applicano anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.
  6-sexies. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
  6-septies. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022” e le parole: “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2023”.
  6-octies. La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017 effettuati nell'anno 2021, è resa entro il 31 maggio 2022».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Modifica all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali) – 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso”.

  Art. 3-ter. – (Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità) – 1. All'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: “con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “con due distinti decreti”, le parole: “entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 1° maggio 2022”, le parole da: “su proposta del Ministro dello sviluppo economico” fino a: “Ministro della giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS” e le parole: “una specifica tabella unica su” sono sostituite dalle seguenti: “specifiche tabelle uniche per”;

   b) al comma 2:

    1) all'alinea, le parole: “La tabella unica nazionale è redatta” sono sostituite dalle seguenti: “Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte”;

    2) alla lettera a), le parole: “della tabella” sono sostituite dalle seguenti: “delle tabelle”;

   c) al comma 3, le parole: “dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b)”;

   d) al comma 5, dopo le parole: “nella tabella unica nazionale” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 1, lettera b),”.

  Art. 3-quater. – (Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1054, le parole: “ovvero entro il 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero entro il 31 dicembre 2022”;

   b) al comma 1056, le parole: “ovvero entro il 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero entro il 31 dicembre 2022”.

  Art. 3-quinquies. – (Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi) –1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.

  Art. 3-sexies. – (Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

  Art. 3-septies. – (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124) – 1. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.

  Art. 3-octies. – (Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori) – 1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “entro il 15 marzo 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 1° maggio 2022”.

  Art. 3-novies. – (Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina) – 1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: “al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022”.

  2. Dopo l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

   “Art. 62-quater.1. – (Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina) – 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.

   2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

    a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;

    b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;

    c) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

   3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
   4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia, un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
   5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
   6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3 e 4 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.
   7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
   8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
   9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.
   10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.
   11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.
   12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
   13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

    a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;

    b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;

    c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;

    d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

   14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13 agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività.
   15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50, nonché le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
   16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità con quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5”.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a euro 1.008.333 per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;

   b) quanto a euro 6.191.667 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

  All'articolo 4:

   al comma 2, le parole: «2-quinquies, del» sono sostituite dalle seguenti: «2-quinquies del»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, le parole: “Fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2022”;

    b) al secondo periodo, le parole: “ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60”»;

   al comma 4, lettera c), dopo le parole: «lavoro autonomo» sono inserite le seguenti: «per il conferimento di incarichi»;

   al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2022» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 196» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   il comma 6 è sostituito dal seguente:

  «6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di termini per l'applicazione di norme di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2025”;

   b) al comma 2, le parole: “entro il 30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno di ogni anno”»;

   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

  «8-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: “e 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “, 2021 e 2022”.
  8-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “, 2021 e 2022”.
  
8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, si applicano al consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le conseguenti modifiche allo statuto. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, è nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, resta in carica il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020.

  8-quinquies. Le disposizioni del comma 8-quater non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  
8-sexies. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: “da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 31 dicembre 2022”.
  
8-septies. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 marzo 2023,”.

  8-octies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,” sono sostituite dalle seguenti: “con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,”.
  8-novies. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “31 marzo 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”.
  8-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-novies, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  8-undecies. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8-duodecies. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: “28 febbraio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”».

  All'articolo 5:

   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. All'articolo 1, comma 765, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “per l'anno 2022 che costituisce” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono”.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  3-quater. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito dal seguente:

  “Art. 2-ter. – (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali”.

  3-quinquies. Il comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente:

  “9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori”.
  
3-sexies. All'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “15 febbraio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “15 marzo 2022” e le parole: “30 novembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2022”.
  3-septies. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. All'attuazione della disposizione del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 5-bis. – (Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità) – 1. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “100 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “200 milioni”. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “70 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “100 milioni”, le parole: “degli enti territoriali” sono sostituite dalle seguenti: “delle regioni, delle province e delle città metropolitane” e le parole: “30 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “100 milioni”.

  Art. 5-ter. – (Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità) – 1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

  All'articolo 6:

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole: “a decorrere dall'anno accademico 2022/2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno accademico 2023/2024”»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è inserito il seguente:

  2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024”;

  3-ter. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  “3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive”;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da nove a dieci anni.
  4-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-quater, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”;

   b) dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:

   “4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine.”;

  4-quater. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, le parole: “40 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “30 milioni” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello”.
  4-quinquies. All'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al progetto della Scuola europea di industrial engineering and management, le parole: “per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2021 e 2022”. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al primo periodo, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo a cui sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, nonché quella di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di industrial engineering and management e il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   alla rubrica, la parola: «stato» è sostituita dalla seguente: «Stato».

  All'articolo 7:

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, al medesimo Istituto è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  
4-ter. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2023”».

  All'articolo 8:

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo alla durata del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense, dopo le parole: “nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,” sono inserite le seguenti: “o nella sessione di cui all'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,”.
  
4-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “nove anni” sono sostituite dalle seguenti: “dieci anni”.
  
4-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “nove anni” sono sostituite dalle seguenti: “dieci anni”.
  4-quinquies. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: “a decorrere dal 14 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2024”.
  4-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-quinquies è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e di euro 1.520.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

  All'articolo 9:

   al comma 1, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «codice del Terzo settore, di cui al»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo all'individuazione degli enti del Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: “Agli enti religiosi civilmente riconosciuti” sono inserite le seguenti: “e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,”;

   b) al quarto periodo, dopo le parole: “gli enti religiosi civilmente riconosciuti” sono inserite le seguenti: “e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985”;

   c) al quinto periodo, dopo le parole: “dell'ente religioso civilmente riconosciuto” sono inserite le seguenti: “o della fabbriceria”.

  1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: “Agli enti religiosi civilmente riconosciuti” sono inserite le seguenti: “e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,”;

   b) al quarto periodo, dopo le parole: “gli enti religiosi civilmente riconosciuti” sono inserite le seguenti: “e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985”;

   c) al quinto periodo, dopo le parole: “dell'ente religioso civilmente riconosciuto” sono inserite le seguenti: “o della fabbriceria”.

  1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   al comma 3, lettera b), capoverso 10-ter, primo periodo,la parola: «ammesse» è sostituita dalla seguente: «tenute»,la parola: «dovuti» è sostituita dalla seguente: «dovuta» e le parole: «comma 26, e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 26 e seguenti,»;

   al comma 4, le parole: «della legge 1995, n. 335» sono sostituite dalle seguenti: «della legge n. 335 del 1995»;

   al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «all'articolo 54 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e le parole: «al cinque per mille», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille»;

   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

  «8-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa” sono sostituite dalle seguenti: “500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa”. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  8-ter. Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni territorialmente interessate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di outplacement.
  8-quater. Possono accedere al bacino, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.
  8-quinquies. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma 8-ter».

  All'articolo 10:

   al comma 1, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al divieto di applicazione di decurtazioni di corrispettivo in ragione delle minori percorrenze realizzate dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, è differito al 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
  1-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”;

  1-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 75-bis è sostituito dal seguente:

    “75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024”;

   b) il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:

    “75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

     a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

     b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi”»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione del prolungamento dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-sexies:

    1) all'alinea, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”;

    2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché di quanto previsto dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a seguito di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennità o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonché dei connessi accordi di manleva o di indennizzo”;

   b) al comma 2-septies, secondo periodo, la parola: “ventiquattro” è sostituita dalla seguente: “quarantotto”»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: “fino al 30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2026”.
  3-ter. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, le parole: “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”.
  3-quater. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
  
3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad apportare al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto.
  
3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “e di 4 milioni di euro per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022”;

   b) al terzo periodo, le parole: “Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto» sono sostituite dalle seguenti: “Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti”.

  3-septies. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al finanziamento, nel limite delle eventuali risorse complessivamente affluite sul fondo di cui al comma 3-octies del presente articolo, di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.
  3-octies. Le risorse di cui al comma 3-septies, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-septies del presente articolo.
  3-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-sexies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  
3-undecies. Al primo periodo del comma 338 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: “pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019” sono inserite le seguenti: “, a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036”.
  3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-undecies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3-terdecies. I commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

  “5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato ‘Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto’, con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato ‘buono patente autotrasporto’, pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il ‘buono patente autotrasporto’ può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis”.

  3-quaterdecies. Il comma 25-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.
  3-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-terdecies, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

   a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

   b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
   3-sexiesdecies. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

  “3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ‘12 mesi’ sono sostituite dalle seguenti: ‘24 mesi’. La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione”.

  3-septiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160 del 2019.
  3-duodevicies. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

  “21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma è efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti”;

   b) al comma 27-bis, primo periodo, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2022”;

   c) al comma 27-ter, le parole: “al decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio,” sono sostituite dalle seguenti: “degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis”.

  3-undevicies. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

  «Art. 10-bis. – (Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica) –1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: “entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2022”».

  All'articolo 11:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

    alla lettera b), le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;

   al comma 2, capoverso 5.1, le parole: «Entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni»;

   al comma 3, dopo le parole: «1° gennaio 2020 e» è inserita la seguente: «il» e le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   al comma 4, le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente»;

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
  4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica»;

   al comma 5, le parole: «su materiali, o» sono sostituite dalle seguenti: «su materiali o» e la parola: «ulteriori» è soppressa;

   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell'esercente pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”.
  5-ter. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

   a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;

   b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;

   c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;

   d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

  5-quater. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi di mancata interoperabilità tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo il termine di cui al primo periodo è differito al 30 aprile 2022”.
  
5-quinquies. Dopo il comma 837 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo alle specie ittiche d'acqua dolce riconosciute come autoctone, è inserito il seguente:

  “837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020”.

  5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: “2023” sono inserite le seguenti: “, e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,”.
  
5-septies. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “, 2021 e 2022”.
  
5-octies. La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro il 30 giugno 2022.
  5-novies. Al comma 828 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.
  5-decies. Agli oneri di cui al comma 5-novies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

  All'articolo 12:

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:

  “11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni sono già stati sottoscritti nuovi contratti”.

  2-ter. All'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: “qualsiasi” è sostituita dalle seguenti: “o senza”.
  2-quater. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “ventiquattro mesi”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “trenta mesi”».

  All'articolo 13:

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, da trasferire direttamente su apposita contabilità speciale allo stesso intestata”»;

   al comma 4, le parole: «legge 31 dicembre 2018, n. 145» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
  4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.
  4-quater. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: “all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156”;

   b) alle lettere b) e c), le parole: “di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019”.

  4-quinquies. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da: “ma è comunque” fino alla fine del comma sono soppresse».

  Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 13-bis. – (Incremento del fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Mantova) – 1. Al comma 813 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “di 1 milione di euro” sono sostituite dalle seguenti: “di 2 milioni di euro”.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Art. 13-ter. – (Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.
  2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».

  All'articolo 14:

   al comma 1:

    alprimo periodo, le parole: «legge 31 dicembre 1997, n. 449» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

    al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   al comma 2, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
  
2-ter. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  
4-ter. Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “sessanta mesi” sono sostituite dalle seguenti: “settantadue mesi”.
  
4-quater. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “sono prorogate fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “sono prorogate fino al 31 dicembre 2025”.
  4-quinquies. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.
  4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 15:

   al comma 1, le parole: «il comma 3-bis, è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 3-bis è sostituito dai seguenti» e dopo il capoverso 3-bis è aggiunto il seguente:

  «3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto alla povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'università degli studi di Roma “Tor Vergata” per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   alla rubrica, le parole: «alla povertà» sono sostituite dalle seguenti: «della povertà».

  All'articolo 16:

   al comma 1, le parole: «all'articolo 23, commi 2, 4, 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, commi 2, 6» edopo le parole: «28 ottobre 2020» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

   al comma 3, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022. Entro il termine di cui al primo periodo il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti vacanti a livello nazionale, previa ricognizione dei medesimi»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. All'articolo 4, comma 40, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la parola: “bandite” sono inserite le seguenti: “, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali,”»;

   al comma 4, dopo le parole: «25 maggio 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

  «7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono prorogati al 31 dicembre 2022».

  L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

  «Art. 18. – (Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 139:

    1) le parole da: “chiunque” fino a: “è tenuto” sono sostituite dalle seguenti: “le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute”;

    2) le parole: “supera le 5” sono sostituite dalle seguenti: “è superiore a 30”;

    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati”;

   b) al comma 140, le parole da: “, entro sette giorni” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse”;

   c) al comma 141, le parole: “con decreto” sono sostituite dalle seguenti: “con uno o più decreti” e le parole: “da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 30 aprile 2022”;

   d) il comma 142 è sostituito dal seguente:

  “142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma”».

  Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 18-bis.(Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) – 1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

  Art. 18-ter.(Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa) – 1. In deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa ai sensi della declaratoria del carattere di eccezionalità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 maggio 2021, recante integrazione dei decreti 17 novembre 2020, concernenti la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 20 maggio 2021, è differito al 30 aprile 2022.

  Art. 18-quater.(Proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 117, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”;

   b) al comma 123, le parole: “dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19’” sono sostituite dalle seguenti: “dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ‘de minimis’”.

   Art. 18-quinquies.(Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di operazioni preelettorali) – 1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “dell'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “degli anni 2021 e 2022”;

   b) al comma 2, le parole: ”37.031 per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “37.031 per ciascuno degli anni 2021 e 2022”.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 37.031 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 19:

   al comma 1, dopo le parole: «4, lettera a)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 4, dopo le parole: «di parte corrente» è inserita la seguente: «iscritto».

  All'articolo 20:

   al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 6-bis, le parole: «Le misure concesse» sono sostituite dalle seguenti: «Gli aiuti concessi» e la parola: «convertite» è sostituita dalla seguente: «convertiti».

  Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

  «Art. 20-bis. – (Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive) – 1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: “31 gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”».

  L'articolo 21 è soppresso.

  All'articolo 22:

   al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

  Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:

«Tabella A
(Articolo 1-quater, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella C (Servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza) contenuta nell'allegato 5 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234

  Regione o provincia autonoma

  Quota d'accesso
  anno 2021

  Importi

  PIEMONTE

  7,37%

  368.628

  VALLE D'AOSTA

  0,21%

  10.574

  LOMBARDIA

  16,78%

  838.993

  BOLZANO

  0,87%

  43.513

  TRENTO

  0,91%

  45.389

  VENETO

  8,20%

  409.812

  FRIULI VENEZIA GIULIA

  2,07%

  103.681

  LIGURIA

  2,67%

  133.266

  EMILIA-ROMAGNA

  7,55%

  377.337

  TOSCANA

  6,31%

  315.420

  UMBRIA

  1,49%

  74.367

  MARCHE

  2,57%

  128.616

  LAZIO

  9,59%

  479.705

  ABRUZZO

  2,19%

  109.341

  MOLISE

  0,51%

  25.572

  CAMPANIA

  9,27%

  463.565

  PUGLIA

  6,58%

  328.987

  BASILICATA

  0,93%

  46.494

  CALABRIA

  3,14%

  157.189

  SICILIA

  8,06%

  402.821

  SARDEGNA

  2,73%

  136.729

  TOTALE

  100,00%

  5.000.000

Tabella B
(Articolo 1-quater, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella D (Reclutamento straordinario psicologi) contenuta nell'allegato 6 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234

  Regione o provincia autonoma

  Quota d'accesso
  anno 2021

  Importi

  PIEMONTE

  7,37%

  368.628

  VALLE D'AOSTA

  0,21%

  10.574

  LOMBARDIA

  16,78%

  838.993

  BOLZANO

  0,87%

  43.513

  TRENTO

  0,91%

  45.389

  VENETO

  8,20%

  409.812

  FRIULI VENEZIA GIULIA

  2,07%

  103.681

  LIGURIA

  2,67%

  133.266

  EMILIA-ROMAGNA

  7,55%

  377.337

  TOSCANA

  6,31%

  315.420

  UMBRIA

  1,49%

  74.367

  MARCHE

  2,57%

  128.616

  LAZIO

  9,59%

  479.705

  ABRUZZO

  2,19%

  109.341

  MOLISE

  0,51%

  25.572

  CAMPANIA

  9,27%

  463.565

  PUGLIA

  6,58%

  328.987

  BASILICATA

  0,93%

  46.494

  CALABRIA

  3,14%

  157.189

  SICILIA

  8,06%

  402.821

  SARDEGNA

  2,73%

  136.729

  TOTALE

  100,00%

  5.000.000

Tabella C
(Articolo 1-quater, comma 3)

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia

  Regione o provincia autonoma

  Quota d'accesso
  anno 2021

  Importi

  PIEMONTE

  7,37%

  737.257

  VALLE D'AOSTA

  0,21%

  21.148

  LOMBARDIA

  16,78%

  1.677.987

  BOLZANO

  0,87%

  87.026

  TRENTO

  0,91%

  90.779

  VENETO

  8,20%

  819.625

  FRIULI VENEZIA GIULIA

  2,07%

  207.362

  LIGURIA

  2,67%

  266.531

  EMILIA-ROMAGNA

  7,55%

  754.674

  TOSCANA

  6,31%

  630.840

  UMBRIA

  1,49%

  148.734

  MARCHE

  2,57%

  257.233

  LAZIO

  9,59%

  959.410

  ABRUZZO

  2,19%

  218.681

  MOLISE

  0,51%

  51.144

  CAMPANIA

  9,27%

  927.130

  PUGLIA

  6,58%

  657.974

  BASILICATA

  0,93%

  92.988

  CALABRIA

  3,14%

  314.378

  SICILIA

  8,06%

  805.641

  SARDEGNA

  2,73%

  273.458

  TOTALE

  100,00%

  10.000.000

».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le graduatorie concorsuali delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui validità è fissata dall'articolo 1, comma 147, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono valide ed utilizzabili fino al 31 dicembre 2022.
1.17. Muroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022.
  2-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis è autorizzata, per l'annualità 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
1.74. Deidda, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prioritariamente attraverso lo scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso a 184 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.76. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 1 a 4 sono incrementate, anche in deroga alle percentuali di turn over previste da disposizioni di legge, fino al 110 per cento per l'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
1.82. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.130. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 8, lettera a), numero 1, dopo le parole: 31 marzo 2022 aggiungere il seguente periodo: Il numero degli idonei non vincitori dei concorsi svoltisi nel biennio 2020-2021 non può essere superiore ad un terzo dei posti messi a bando fino al 31 marzo 2022;.
1.108. Trano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1° marzo 2022, di:

   a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 381, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   c) 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

   d) 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 984, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

   Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e per la parte residua di 80 posti attraverso l'avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'articolo 259-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
1.84. Prisco, Varchi, Ferro, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza, è autorizzata, nel rispetto della riserva di cui al comma 7-bis dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'assunzione straordinaria di 600 unità di allievi agenti della Polizia di Stato, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017 – 4ª serie speciale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
1.85. Prisco, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, sono ammessi a partecipare al 216° Corso di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, anche i 101 soggetti risultati idonei non vincitori del concorso pubblico per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale del 31 gennaio 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 10 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
1.77. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000.
1.58. Giovanni Russo, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600 mila euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.4. Siragusa.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza, è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria dei militari in congedo, aliquota C, di cui al concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017 – 4ª serie speciale.
1.86. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le assunzioni degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 8, lettera a), sono autorizzate, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 976 posti, elevati a 996, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 13 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 80 del 13 novembre 2020.
1.83. Prisco, Ferro, Varchi, Maschio, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di esercitare le facoltà assunzionali aggiuntive di cui ai commi precedenti, i termini di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico sono prorogati sino al 31 dicembre 2022 per le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 e sino al 31 dicembre 2023 per le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019.
1.500. Cirielli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, le assunzioni di personale nei comparti richiamati di cui ai commi precedenti avvengono, in via prioritaria, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.
1.501. Cirielli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e alla lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.19. Muroni.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13.1. All'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 3, dopo le parole: «sviluppo economico» sono aggiunte le seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2023».
1.128. Bignami, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 15, sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «31 dicembre 2023».
1.136. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 19.
1.106. Colletti, Forciniti, Trano.

  Sopprimere i commi 20 e 21.
1.30. Forciniti, Trano.

  Sopprimere i commi 22 e 23.
1.31. Forciniti, Trano.

  Sopprimere il comma 25.
1.107. Colletti.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25.1. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, comma 2, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte»;

   b) all'articolo 4-bis, comma 2-bis, il primo periodo è soppresso e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Con il decreto di cui al comma precedente è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio che hanno in corso gli accorpamenti fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento degli stessi. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse vigenti in capo alle camere di commercio, senza innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno degli oneri derivanti, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
1.134. Montaruli, De Toma, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25.1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari istantaneo, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, presso soggetti in possesso unicamente dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene provveda agli adempimenti previsti dalla lettera a) e dalla lettera b) del sopracitato comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16».
1.127. Bignami, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25.1. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono prorogati, fino al 31 dicembre 2026, gli incarichi in essere presso le Strutture tecniche di supporto previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che operano nell'ambito delle amministrazioni centrali dello Stato. Gli oneri derivanti dalla proroga di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché sulle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate, ordinariamente già destinate allo scopo.
1.57. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Mor, Ciaburro.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25.1. All'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente comma:
  1-quater. I «metadati» definiti nelle regole tecniche si applicano ai documenti informatici trattati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice. L'utilizzo dei medesimi per i documenti trattati dai privati sarà definito entro ventiquattro mesi dall'attuazione delle regole tecniche, previa consultazione con le associazioni di categoria e professionali rappresentative del settore privato.
*1.22. Villarosa.
*1.49. Trano.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25.1. All'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente comma:
  1-quater. I «metadati» definiti nelle regole tecniche si applicano ai documenti informatici trattati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice. L'utilizzo dei medesimi per i documenti trattati dai privati sarà definito entro ventiquattro mesi dall'attuazione delle regole tecniche, previa consultazione con le associazioni di categoria rappresentative del settore privato.
1.126. Bignami, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25.1. All'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente comma:
  1-quater. I «metadati» definiti nelle regole tecniche si applicano ai documenti informatici trattati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice. L'utilizzo dei medesimi per i documenti trattati dai privati è facoltativo fino al 31 gennaio 2023.
1.125. Bignami, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

  25.1. Per assicurare continuità all'azione amministrativa nel raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli incarichi dirigenziali di livello generale in essere nell'anno 2022 sono prorogati oltre il limite di età per il collocamento a riposo dei titolari degli stessi incarichi e su loro richiesta, sino alla scadenza triennale in deroga al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1.73. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 26, lettera b), le parole: inderogabilmente entro il 31 marzo 2022 sono sostituite dalle seguenti: inderogabilmente entro il 31 maggio 2022.
1.2. Tasso.

  Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

  26.1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari», sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga, per il solo anno 2022 in qualità di lavoratori sovrannumerari».
  26.2. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2022».
  26.3. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 marzo 2022».
1.1. Tasso.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
1.46. Trano.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28.1. L'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 1-bis.

   1. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire, entro il 31 dicembre 2022, nei limiti di una spesa massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie vigenti graduatorie regionali di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite della somma stanziata per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente sono state indette le relative procedure interne.».
1.20. Muroni.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28.1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inserire il seguente:

   «1-bis. Per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, presso soggetti in possesso unicamente dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene provveda agli adempimenti previsti dalla lettera a) e dalla lettera b) del sopracitato comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16.».
1.21. Villarosa.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28.1. Ai fini del rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, come stabilito dalle linee guida emanate dal Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, e recepite dalla regione Toscana con delibera di giunta regionale n. 1548 del 9 dicembre 2020, si prevede la sola «posizione aperta» per gli operatori che hanno conferito in gestione la loro attività o i rami d'azienda della stessa.
1.24. Villarosa.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 706 le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».

   b) al comma 707 le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2022».
1.23. Villarosa.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28.1. Al comma 1 dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».
1.15. Sodano.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28.1. All'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ultimo periodo, dopo le parole: «e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022» inserire le seguenti: «di cui due riservate al personale interno».
1.75. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28.1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, le parole: «Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 3000 al 15 giugno 3000»
1.133. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28.1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
1.129. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28.1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2024».
1.135. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28.1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, le parole: «10 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 3022».
1.132. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28.1. L'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, è abrogato.
1.131. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28.1. All'articolo 31-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».
1.72. Bucalo, Frassinetti, Donzelli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

  28.1. All'articolo 31-quinquies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2022».
1.71. Bucalo, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Proroga dei termini previsti per la mobilità del personale del Corpo forestale dello Stato)

  1. Al fine di correggere il breve spazio temporale concesso e i ridotti posti disponibili previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato transitato nei corpi e negli enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo medesimo, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle seguenti amministrazioni pubbliche: Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Direzione generale dell'economia montana e delle foreste (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), Ispettorato centrale tutela qualità e repressioni frodi agro-alimentari (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell'economia agraria – Settore foreste e legno (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), Dipartimento della protezione civile, Ministeri, regioni ed enti locali. La domanda deve essere presentata presso l'amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la quale provvede a inoltrarla all'amministrazione prescelta e al Dipartimento della funzione pubblica entro i successivi quarantacinque giorni.
  2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 dal personale del disciolto Corpo forestale dello Stato è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto nell'amministrazione di destinazione prescelta con la relativa ricostruzione della carriera giuridica, economica e previdenziale. Allo stesso personale si applicano le norme ordinamentali e contrattuali previste per i corrispondenti ruoli del personale dell'amministrazione di destinazione prescelta.
  3. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

    1) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 31 dicembre 2016 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

    2) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;

    3) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

  4. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a cinquecento unità annue, per un massimo di tre anni, stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa, dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento.
  5. Il transito del personale in servizio nel Corpo nazionale Vigili del fuoco, nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza, nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nei Ministeri interessati dalla mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2016, avviene con aliquote non superiori a trecento unità annue, per un massimo di tre anni, stabilite con decreto dei Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento.
  6. Per l'anno 2022 e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di ottocento unità nei ruoli base delle amministrazioni cedenti, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° dicembre.
  7. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui ai commi 6 e 7, pari a un importo massimo di 8.256.000 euro annui per il triennio 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, commi 877, 878, 879, 984, 985 e 986, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, oltre ai fondi attingibili dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza e dal «Fondo Mobilità» di cui al relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore, utilizzato di norma per le mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  8. Al fine di incidere progressivamente in anni finanziari diversi, la mobilità di cui al presente articolo viene scaglionata in un arco temporale di un triennio a partire dall'anno 2022. Il personale accede alla mobilità annuale tramite graduatoria in cui viene data priorità alla maggiore anzianità di servizio maturata all'atto della domanda e a parità di anzianità di servizio alla maggiore età anagrafica del richiedente.
  9. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'avvenuto esercizio della facoltà di cui al comma 1, è autorizzata con successivi provvedimenti normativi.
*1.01. Tasso.
*1.017. Prisco, Silvestroni, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Proroga dei termini in materia di determinazione della spesa per il personale di Polizia locale)

  1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto-legge e per la durata di un anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Le spese per nuove assunzioni effettuate ai sensi del comma precedente dopo la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto-legge continuano a non rilevare, senza alcuna ulteriore valenza ai fini assunzionali, per il rispetto del valore soglia per altri due anni al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.
1.03. Muroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Proroga di termini in materia di personale della ricerca sanitaria)

  1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino al 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

   In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge n. 205 del 2017 e alle previsioni di cui al decreto del Ministero della salute n. 164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al decreto ministeriale n. 164 del 20 novembre 2019.

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423 le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;

   b) al comma 424 le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;

   c) al comma 426 le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».
1.04. Muroni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
1.015. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1..
(Proroga disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

  1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono riconosciuti, con le modalità ivi previste, per ulteriori 13 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2022, di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
1.018. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai commi 28 e 30, sopprimere, ovunque ricorra, la parola «obbligatoriamente».
2.8. Forciniti, Trano.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di vittime del dovere.
2.24. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6.1. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19 il termine di sei mesi previsto dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è prorogato di ulteriori sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile precedenti al 1948 necessari ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana.
  6.2. Sono sospesi i procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948 e ancora in corso.
2.2. Siragusa.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è confermata per il triennio 2023-2025 con un ammontare di risorse pari a 25 milioni di euro per ciascun anno.
2.39. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «15 novembre 2022».
3.223. Silvestroni, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «entro il termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di trecentosessantacinque giorni».
3.224. Silvestroni, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 3.
3.356. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia» sono soppresse;

   b) le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
3.228. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

  4-ter. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma 4-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del medesimo mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  4-quater. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere a) e b), siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli organi di controllo competenti e a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:

   a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

   b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

   c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

  4-quinquies. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater.
3.155. Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.
  4-ter. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

   «924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del medesimo mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».
3.154. Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di cessazione dello stato di emergenza».
  4-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: «a maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a marzo 2022».
3.149. Giovanni Russo, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto a 100 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
3.148. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «di durata fino a 36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di durata fino a 48 mesi»;

   b) all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), le parole: «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono soppresse;

    2) alla lettera m), le parole: «A decorrere dal 1 aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono soppresse;

    3) alla lettera p-bis), le parole: «fino a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quarantotto mesi».
3.227. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023» e dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è aggiunto il seguente periodo: «. A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello sviluppo economico»;

   b) alla lettera m), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
3.061. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: «previste dalle leggi vigenti» sono aggiunte le seguenti: «o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito»;

   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Il comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito».
3.141. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «1° marzo 2022 e il 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 3, le parole: «quattordici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventuno mesi»;

   c) al comma 4, le parole: «28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.153. Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.133. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021».
3.134. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;

   b) alla lettera m), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
3.060. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.146. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 241 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».
3.150. Giovanni Russo, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 15 febbraio 2022».
3.152. Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
3.151. Caiata, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 aprile 2022»;

   b) al comma 2, le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020» sono soppresse e le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2022».

  5-ter. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 5, le parole: «, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono soppresse.
3.361. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 994 è inserito il seguente:

   «994-bis. I comuni capoluogo di provincia, e i comuni con più di 30.000 abitanti sedi di università statali, in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 700 euro, come risultante nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) al 31 dicembre 2020, ridotto dai contributi eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo indicati al comma 568, possono aderire, entro il 31 marzo 2022 in luogo della rimodulazione e/o riformulazione del piano di riequilibrio, alla procedura prevista dal comma 572. In alternativa al contributo previsto dal comma 567, i predetti enti locali possono richiedere l'accesso al fondo di rotazione, anche nel caso in cui vi abbiano già fatto ricorso, nella misura massima di 150 euro per abitante, da utilizzare ai sensi del comma 992-bis e da restituire con le modalità previste dall'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Per tutta la durata del cronoprogramma, di cui al comma 573 e seguenti sono sospesi i termini di cui all'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e quelli dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto finanziario. Ai predetti enti si applicano le procedure previste dai commi da 567 a 580, in quanto compatibili. Nel caso di insufficienza della disponibilità di risorse a valere sul fondo di rotazione rispetto alle richieste degli enti, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali è indicato per ciascun ente richiedente l'importo erogabile in proporzione delle richieste».
3.367. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.
3.368. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dal 2022, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare i piani economico-finanziari del servizio rifiuti e le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. In caso di già avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il comune effettua le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
3.351. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

  5-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta anche a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018». A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, sono stabilite nuove modalità e termini per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
3.238. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 992 è inserito il seguente:

   «992-bis. Gli enti locali che hanno approvato i piani di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono utilizzare il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, quale copertura finanziaria dei disavanzi di amministrazione, dei debiti fuori bilancio o degli accantonamenti per le passività potenziali rilevati con il medesimo piano di riequilibrio. Le risorse del fondo di rotazione costituiscono copertura finanziaria e misura di risanamento ai sensi del comma 6, lettera c), dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.».
3.366. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, al rendimento nozionale sono applicate le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022.»;

   c) al comma 4, dopo le parole: «Nel caso di applicazione del comma 3,» sono inserite le seguenti: «con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.»;

   d) al comma 5, dopo le parole: «Nel caso di mancata applicazione del comma 3,» sono inserite le seguenti: «con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al presente comma riferibili al medesimo periodo d'imposta.».
*3.97. Trano.
*3.142. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3.352. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il 30 giugno 2022. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3.226. Deidda, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a),» sono aggiunte le seguenti: «dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242».
3.377. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3.376. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono prorogati al 31 luglio 2022, con possibilità di pagamento fino a un massimo di 4 rate mensili fino a dicembre 2022, i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
3.345. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al comma 4-sexies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «in essere al 1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «in essere al 1° marzo 2021».
3.347. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
3.344. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 981, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.346. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».

  6-ter. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
3.231. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  6-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  6-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.
3.100. Trano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.239. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
3.348. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 è prorogata al 1° settembre 2024.
3.232. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Rotelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per il settore delle telecomunicazioni, nel caso in cui il soggetto titolare dell'atto di concessione del suolo pubblico non abbia alcun rapporto diretto con l'utente finale ma si limiti, tramite la sua infrastruttura, a permettere ai soggetti titolari del contratto di vendita di distribuire il bene al cliente finale, l'interpretazione di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica fino al 31 dicembre 2022. Per tali soggetti, nell'anno 2022, il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro onnicomprensivi ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3.233. Butti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, fino al 31 dicembre 2022 l'interpretazione autentica si intende riferita esclusivamente ai settori dell'energia elettrica e del gas.
3.234. Butti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021»;

   b) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e al 31 dicembre 2021».
3.229. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1028, le parole: «dal 1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC»;

   b) al comma 1032, le parole: «, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 e, comunque, non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN».

  6-ter. Nel periodo di transizione dal DVB-T al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello. Per evitare fenomeni di accaparramento, la capacità trasmissiva assegnata agli FSMA locali è equamente ripartita fra i concorrenti fino al minimo tecnico per trasmettere un programma con modalità SD (Standard Definition). La eventuale capacità trasmissiva in esubero è assegnata mediante bando ministeriale. Per sopperire alla carenza di frequenze destinate allo sviluppo della radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) in tutto il territorio nazionale inserire il canale 13 della banda VHF nel Piano di assegnazione delle frequenze. Gli operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
3.132. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 9-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.
3.225. Deidda, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
*3.99. Trano.
*3.145. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
*3.518. Vallascas, Trano, Forciniti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Le misure previste dall'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le disposizioni di cui al presente comma operano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.46. Villarosa.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Le misure previste dall'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le disposizioni di cui al presente comma operano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.45. Villarosa.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Le misure previste dall'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le disposizioni di cui al presente comma operano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3.47. Villarosa.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.140. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.
3.350. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6.1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022».
  6.2. All'articolo 40-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.96. Trano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «1° gennaio 2023» sono inserite le seguenti: «con esclusione dei prodotti di Monopolio e concessione dello Stato, venduti dalle rivendite autorizzate, identificate con il codice ATECO 47.26.00, con aggi fissi».
3.362. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;

   b) le parole: «pari ad euro 1.032.914» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 2.000.000».
3.236. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6.1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, all'articolo 16, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
  6.2. All'articolo 16, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3.95. Trano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «degli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.235. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
3.355. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 19-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2030».
3.363. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3.354. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 146 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
3.357. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi».
3.358. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 6-septies.
3.500. Martinciglio, Currò.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga dei termini in materia di rivalutazione quote societarie)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

  2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.
3.01. Fusacchia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Contributi a fondo perduto per operatori ambulanti del commercio su aree pubbliche)

  1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore degli operatori ambulanti del commercio su aree pubbliche.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta, indipendente dal fatturato, ai titolari di autorizzazione e di concessione di posteggio e l'ammontare del contributo per singolo beneficiario è pari a 2.000 euro.
3.02. Corda, Forciniti, Trano, Costanzo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga di misure di sostegno alla liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) del predetto articolo 13 del citato decreto-legge n. 23 del 2020, per quanto compatibili con gli altri regimi di aiuto applicati dallo stesso Fondo».
3.062. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga trasparenza contributi pubblici)

  1. L'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è sostituito dal seguente:

   «Art. 11-sexiesdecies. Per l'anno 2021 gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, relativi all'anno precedente possono essere adempiuti, senza sanzioni, congiuntamente a quelli per l'anno 2022 entro il 30 giugno 2022.».

  2. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio.»;
  3. All'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
3.016. Trano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di trasparenza di erogazioni e sovvenzioni pubbliche percepite dalle imprese)

  1. L'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è sostituito con il seguente: «Per l'anno 2021 gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 relativi all'anno precedente possono essere adempiuti, senza sanzioni, congiuntamente a quelli per l'anno 2022 entro il 30 giugno 2022.»;
  2. All'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 le parole: «sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza» sono sostituite con le seguenti: «sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile possono, in alternativa, pubblicare gli importi e le informazioni nella nota integrativa e quelli che lo redigono ai sensi dell'articolo 2435-ter in apposita sezione dell'istanza XBRL di deposito del bilancio.».
  3. All'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017 n. 124 le parole: «sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza» sono sostituite con le seguenti: «sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza oppure dell'associazione professionale a cui aderisce il depositario delle scritture contabili comunicato all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»
3.055. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga decorrenza mensile comunicazioni al STS)

  1. Per l'anno 2022 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vanno adempiuti: entro il 30 settembre 2022 per il 1° semestre 2022; entro il 31 gennaio 2023 per il secondo semestre 2022.
3.056. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Decorrenza nuovi «metadati» 2022 AGID per il settore privato)

  1. All'articolo 71 del CAD istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

   «1-quater. I “metadati” definiti nelle regole tecniche si applicano ai documenti informatici trattati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del presente codice. L'utilizzo dei medesimi per i documenti trattati dai privati sarà definito entro ventiquattro mesi dall'attuazione delle regole tecniche, previa consultazione con le associazioni di categoria e professionali rappresentative del settore privato».
3.057. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Detrazione IVA fatture di fine anno)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100 come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono abrogate le parole: «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».
3.059. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga moratoria per le PMI)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile,» sono soppresse e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalla seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

   c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a sessanta mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1».
3.065. Zucconi, De Toma, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Concessioni del demanio lacuale e fluviale)

  1. Allo scopo di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni lacuali e fluviali, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo, ovvero rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
  2. La domanda per accedere alla definizione dei procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma precedente è presentata entro il 30 aprile 2022 ed entro il 31 dicembre 2022 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
  3. Ai fini della definizione dei predetti procedimenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.066. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Ristoro dei costi fissi sostenuti dalle imprese della distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande)

  1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari ad una percentuale del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi sostenuti dalle imprese nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.
  2. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli documentati e sostenuti dalle aziende indipendentemente dal livello di produzione nel periodo di cui al comma 1 e non coperti da altre misure di sostegno previste nell'ambito dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Vi rientrano l'ammontare dei canoni di locazione, i costi per le materie prime, di consumo e di merci, i canoni dei software di amministrazione e assistenza per sistemi gestionali e informatici di esercizio, le spese di manutenzione e di assicurazione degli automezzi, le spese per la sanificazione e l'adeguamento dei locali alle prescrizioni sanitarie.
  3. Il contributo di cui al comma 1 spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
  5. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dell'ammontare dei costi fissi di cui al comma 2, qualora sussistano le medesime condizioni di cui al comma 3.
  6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, l'elenco dei costi fissi per cui ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.067. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Contributo alle imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che hanno subito perdite per deperimento merce)

  1. Alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 50 mila, pari ad una percentuale del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite, per il deperimento dei prodotti alimentari e di bevande, acquistati su base previsionale dalle imprese del settore ma per i quali non vi è stato l'acquisto da parte dei pubblici esercizi di destinazione del prodotto, in ragione delle chiusure e delle limitazioni operative da questi subite e determinate dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è riferito alla inutilizzabilità del prodotto alimentare e delle bevande, poiché deperiti o scaduti, in giacenza nei magazzini delle imprese di cui al comma 1. L'ammontare del prodotto deperito o scaduto è calcolato sulla base dei dati di registro di carico e scarico merci, dei dati di giacenza di cui al bilancio annuale nonché dalle vendite del periodo. Le modalità di calcolo dell'ammontare del prodotto sui cui è determinato il contributo di cui al presente articolo, sono definite con provvedimento di cui al comma 6.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Per tale finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo rotativo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. In alternativa al contributo di cui al comma 1, alle imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca, è riconosciuto per l'anno 2022 un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare delle perdite subite per il deperimento della merce di cui al comma 2.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui al presente articolo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero dello sviluppo economico.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.070. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

  1. La tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2022 del 50 per cento per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.069. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

  1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.0108. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto di aziende e riconoscimento pregresso per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: «a maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a marzo 2022»;

   b) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:

   «2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.068. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Rimodulazione della tassa di concessione governativa del porto di fucile)

  1. In ragione della mancata possibilità di esercizio ed utilizzo della licenza di porto di arma lunga per il tiro al volo di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 323, e di porto di fucile anche per uso di caccia di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, a causa delle misure di contenimento da COVID-19, la riscossione della tassa di concessione governativa di cui alla tariffa articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, non è applicata nell'anno 2022 ed è ridotta del 50 per cento per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 460 milioni di euro per il 2022 ed a 230 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.0105. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

   «1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 e in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3.0106. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Sospensione sanzioni per enti in deficitarietà strutturale)

  1. Tenuto conto delle misure straordinarie ed urgenti adottate nel corso del 2020 e 2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicate su tutto il territorio nazionale, che hanno comportato, tra l'altro, la chiusura delle strutture destinate ai servizi pubblici a domanda individuale, agli enti locali che non avessero rispettato, alla data del 31 dicembre 2021, i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui all'articolo 243, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica la sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio 2019, di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.
3.0107. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Credito d'imposta beni strumentali area sisma)

  1. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3.0110. Rachele Silvestri, Albano, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32)

  1. All'articolo 21, comma 2, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
3.0104. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
4.17. Trano.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 30 aprile 2022.
4.18. Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per contrastare l'attuale e la futura carenza di medici di medicina generale, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2018/2021, il termine di utilizzo della graduatoria dei candidati risultati idonei, già prorogato con il decreto del Ministro della salute 6 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2019, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2022 per consentire a ciascuna regione e provincia autonoma di assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi.
4.59. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 3.
4.19. Trano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 31 dicembre 2025 il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 è assolto anche con anzianità di servizio di almeno cinque anni antecedenti la data del concorso, con esercizio di funzioni proprie del professionista chimico iscritto all'albo, attestata secondo le modalità di legge. L'attestazione concorre anche al fine dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 47, comma 5, lettera a), per un punteggio pari a 0,50.».
4.61. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-sexies, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ampliare la platea di volontari, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, le cui risorse saranno ripartite secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-septies, sulla base del numero dei soggetti supplementari da reclutare e della necessità di incrementare il numero dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare, al fine di garantire una più ampia copertura del territorio nazionale».

   b) al comma 10-octies le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».
*4.12. Benigni.
*4.132. Gemmato, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 6.
**4.2. Sarli, Termini, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni, Corda, Spessotto, Testamento, Ehm.
**4.7. Siragusa, Paolo Nicolò Romano
**4.37. Trano.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
  6-bis. La proroga di cui al comma 6, relativa all'uso di animali nelle procedure per le ricerche sulle sostanze d'abuso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, non si applica alla ricerca su stimolanti e allucinogeni nonché sull'etanolo e nicotina, né per gli xenotrapianti.
4.4. Sarli, Termini, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni, Corda, Spessotto, Testamento, Siragusa, Ehm.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «a decorrere dal 30 giugno 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 marzo 2022».
  6-bis. La proroga di cui al comma 6, relativa all'uso di animali nelle procedure per le ricerche sulle sostanze d'abuso di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, non si applica alla ricerca su stimolanti e allucinogeni nonché sull'etanolo e nicotina.
4.3. Sarli, Termini, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni, Corda, Spessotto, Testamento, Siragusa, Ehm.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Al comma 1, dell'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «tale proroga non si applica per la ricerca sulle seguenti sostanze d'abuso: etanolo, cocaina, anfetaminici, LSD, nicotina.».
4.8. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Sarli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

   «c-bis) con un importo annuale pari ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.».

  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a euro 5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4.5. Sarli, Termini, Suriano, Benedetti, Massimo Enrico Baroni, Corda, Spessotto, Testamento, Siragusa, Ehm.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato anche per l'anno 2024, per un ammontare pari a 10 milioni di euro.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a euro 10 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.131. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea la parola: «2.000.000» è sostituita dalla seguente: «4.000.000»;

   b) all'alinea le parole: «2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2023-2025»;

   c) al numero 1) le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

   d) al numero 2) le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento».

  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 4.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.9. Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Sarli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 2022, una quota pari al 5 per cento del gettito erariale derivante del settore dei giochi è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo».
4.89. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le attività per la cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche sono finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati, in misura pari all'1,5 per cento dell'ammontare del Fondo stesso.
4.90. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8.1. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco è prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di stipulare accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo ex-factory per la cessione al Servizio sanitario nazionale anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.
  8.2. L'Agenzia italiana del farmaco provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.
*4.11. Benigni.
*4.134. Gemmato, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022-2025».
4.135. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8.1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus Sars-CoV-2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, gli Istituti di ricovero e cura (IRCSS) a carattere scientifico, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, accedono ai fondi di cui al comma 1, dell'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per opere di ristrutturazione edilizia e ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico, in ragione del 10 per cento dello stanziamento annuo per detta finalità con equa ripartizione tra istituti di diritto pubblico e privato. La ripartizione dei suddetti fondi avviene attraverso diretta destinazione agli IRCSS, tramite decreto del Ministero della salute, sulla base di apposita graduatoria stabilita di concerto con le amministrazioni regionali competenti. Il termine di validità delle suddette graduatorie è stabilito in 5 anni dal momento della assegnazione dei fondi, durante i quali gli istituti beneficiari dovranno mantenere la destinazione degli immobili ristrutturati ad attività di assistenza sanitaria e la strumentazione tecnologica acquistata non potrà essere ceduta a terzi per il medesimo numero di anni.
4.137. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8.1. Al fine di sviluppare iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 è istituita la scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione. Con il medesimo decreto è altresì introdotto il corso di patologia e chirurgia vertebrale nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria, neurochirurgica e ortopedia e traumatologia. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2023, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 7,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
4.62. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 403 è aggiunto il seguente:

   «403-bis. In ragione del perdurare dell'emergenza della diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 e al fine di fronteggiare gli incrementi di bisogni terapeutici dovuti alle riduzioni delle attività diagnostiche registrate a causa della suddetta emergenza, per il biennio 2022-2023, in via sperimentale, il termine di cui al comma 403 può essere esteso fino a sessanta mesi. Per le finalità di cui al precedente periodo, l'Agenzia italiana del farmaco ha la facoltà di valutare, anche su istanza delle aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio per le quali il requisito di innovatività piena è in corso di validità alla data del 1° gennaio 2022 o in fase di riconoscimento nel biennio 2022-2023, l'applicazione di quanto previsto dal presente comma.».
*4.10. Rostan.
*4.91. Trizzino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. Al fine di contrastare l'attuale e futura carenza di medici di medicina generale e in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus SARS-CoV-2, per i medici corsisti del Corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2018/2021 che presentano domanda per l'inclusione con riserva nelle graduatorie uniche regionali di medicina generale e di pediatria valevoli per l'anno 2023 il termine del 15 settembre 2022, fissato per il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, è prorogato al 31 dicembre 2022.
4.6. Menga.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».
4.133. Gemmato, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8.1. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 15 dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 le parole: «entro il 15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».
4.87. Trizzino.

  Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

  8.1. Sono prorogate fino al termine dell'emergenza sanitaria le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4.86. Bucalo, Frassinetti, Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei termini per l'accesso al credito d'imposta per la sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

  1. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto, con le modalità ivi previste, per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022.
  2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022»;

   b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022.»;

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

    1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;

    2) quanto a 100 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.».
4.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei termini per l'accesso al credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

  1. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e riconosciuto, con le modalità ivi previste, per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022.
  2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022.»;

   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:

    1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;

    2) quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
4.021. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria)

  1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 205 del 27 dicembre 2017 e ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, incluse le assunzioni definite dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31 dicembre 2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
  2. In deroga a quanto previsto al comma 428 della legge n. 205 del 2017 e alle previsioni di cui al decreto del Ministero della salute n. 164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al decreto ministeriale 164 del 20 novembre 2019.
  3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato»;

   b) al comma 424, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato»;

   c) al comma 426, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato».
4.07. Trano, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di sanità)

  1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 30 aprile 2022» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
4.014. Colletti, Forciniti, Trano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di effettuazione di test molecolari e antigenici rapidi)

  1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, possono effettuare test molecolari e antigenici rapidi, di cui, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
4.015. Colletti, Forciniti, Trano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge. 4 agosto 2006, n. 248)

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, all'articolo 1, commi 418, 419 e 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
4.016. Colletti, Forciniti, Trano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga dei contratti in scadenza per il personale di laboratorio e di reparto preposto al funzionamento dei percorsi di screening neonatale)

  1. Al fine di garantire il funzionamento dei percorsi di screening neonatale, articolati in personale di laboratorio e di reparto, per garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo il Ministero della salute di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni, è attribuito all'Istituto superiore di sanità (ISS), che si avvarrà della collaborazione del «Centro di Coordinamento degli screening neonatali», il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma 1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.
4.017. Leda Volpi, Trano, Forciniti, Maniero.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. A garanzia del contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla scadenza dello stato di emergenza, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono, in deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzare, se richiesto dalle istituzioni scolastiche, strutture precarie, smontabili, per coprire porzioni di spazi esterni da dedicare all'accoglienza degli alunni per evitare assembramenti e garantire ingressi scaglionati all'interno degli edifici da parte di alunni e docenti.
5.26. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2023».
5.27. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, è prorogato al 31 marzo 2022 ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.
5.42. De Toma, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «può essere prorogato» sono sostituite con le seguenti: «è prorogato»;

   b) al secondo periodo, le parole: «400 milioni» sono sostituite con le seguenti: «800 milioni».
5.28. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quarto periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2021» con le seguenti: «entro il 31 marzo 2022»;

   b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori» con le seguenti: «I candidati che partecipano alla procedura per la scuola secondaria di primo o secondo grado e risultano idonei nella prova disciplinare, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nella graduatoria della classe di concorso, partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato acquisisce l'abilitazione per la classe di concorso per cui ha partecipato».
5.4. Muroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e consisterà in un colloquio orale in forma semplificata.
5.5. Muroni.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. All'esito dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, da concludersi entro il 30 giugno 2022, la procedura di cui al comma 4 si applica anche per l'a.s. 2022/23».
5.3. Muroni.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 15 lettera c) sopprimere le parole: «nel limite dei posti messi a concorso»;

   b) al comma 17, dopo le parole: «In ogni caso le immissioni in ruolo», sopprimere le seguenti: «dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso».
5.7. Muroni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. A partire dal 1° settembre 2022, all'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la lettera f) del comma 2 è abrogata. Conseguentemente è abrogato l'articolo 1, comma 17-novies, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge n. 145 del 2018, sono soppresse le parole da: «Il docente è tenuto» fino a: «relativo concorso».
5.6. Muroni.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 18-decies, terzo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono aggiunte le seguenti: «, da emanare entro e non oltre il 1° marzo 2022,».
5.11. Trano, Forciniti.

  Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 24, comma 6, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la parola: «undicesimo» è sostituita con la seguente: «quindicesimo».
5.30. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga termini per assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche)

  1. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19, alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa al triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 in ciascuna regione è riservato il cento per cento dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del CCNL 2016-2009 dell'Area V della dirigenza scolastica, come modificato dall'art. 53 del CCNL 2016-2018 dell'Area Istruzione e Ricerca. Per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 è consentito ai dirigenti scolastici di richiedere la mobilità interregionale anche prima della scadenza dell'incarico triennale.
5.02. Muroni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Mobilità straordinaria)

  1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'a.s. 2022/2023 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche nell'organico di fatto, rivolto a tutto il personale docente di ruolo».
5.017. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i dirigenti scolastici neo-assunti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2022/2023.
5.018. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizione Organico di sostegno)

  1. In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, per garantire la necessaria continuità didattica degli insegnanti di sostegno, sono trasformati i posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sullo stanziamento del Fondo per l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5.019. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Conferma Ruoli)

  1. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
5.020. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura», sono aggiunte le seguenti: «del 50 per cento»;

   b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e di 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e per gli anni scolastici successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».;

   c) al comma 3, dopo le parole: «dell'espletamento del concorso», sono aggiunte le seguenti: «e della procedura straordinaria» e dopo le parole: «in ruolo», sono aggiunte le seguenti: «sul 100 cento per cento dei posti vacanti e disponibili».
5.021. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per la copertura» sono aggiunte le seguenti: «del 50 per cento»;

   b) il comma 2 è sostituito con i seguenti:

   «2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.
   2-bis. Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzate di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
   2-ter. Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.»;

   c) al comma 3, dopo la parola: «dell'espletamento del concorso», sono aggiunte le seguenti: «e della procedura straordinaria».
5.022. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Prisco, Trancassini.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, le parole: «del decimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del dodicesimo anno»;

   al terzo periodo, le parole: «dall'undicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal tredicesimo anno».
6.40. Frassinetti, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo, le parole: «del decimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del dodicesimo anno» e, al terzo periodo, le parole: «dall'undicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal tredicesimo anno».
6.500. Gagliardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 21, comma 4, quarto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono soppresse le parole: «Fino al 31 dicembre 2026,».
6.41. Frassinetti, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e della transizione del settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica al sistema universitario, a decorrere dall'anno 2022, sono stanziati 50 milioni di euro al fine di incrementare la retribuzione professionale docente alta formazione come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro Afam e adeguare progressivamente il profilo economico stipendiale del personale docente Afam al personale docente universitario.
6.24. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
6.20. Giovanni Russo, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 7, della legge n. 3 del 2018, i titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 – fisica, LM 58 – scienze dell'universo, LM 44 – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S – fisica, 66/S – scienze dell'universo e 50/S – modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 – scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici – settore fisica entro il 30 giugno 2022.
6.61. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Il mandato dei componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) in carica all'entrata in vigore del presente articolo è prorogato di sei mesi rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Limitatamente al prossimo rinnovo della composizione dell'organo, l'ordinanza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, può stabilire anche modalità operative finalizzate allo svolgimento per via telematica delle operazioni elettorali, comunque in coerenza con le regole di svolgimento del procedimento elettorale di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
6.3. Fusacchia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera d), sono soppresse le parole: «inerenti le piccole e medie aziende e»;

   b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) Progettazione, realizzazione, direzione, manutenzione di parchi, aree boscate, rinaturalizzazione ambientali e di progettazione, realizzazione, direzione e manutenzione di giardini, aree verdi, anche localizzati gli uni e gli altri in aree urbane;».
6.19. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. Conseguentemente, è prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
6.4. Fusacchia, Muroni, Lombardo, Cecconi, Fioramonti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, in materia di disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali, le parole: «limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per la sessione da indire per l'anno 2022 e per tutto il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19».
6.23. Bucalo, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

ART. 7.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, riferito alla proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, la parola: «2021», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2022».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.11. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, all'articolo 65, comma 6, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160», sono sostituite dalle parole: «sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».
7.2. Benigni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riferito alla proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, la parola: «2021», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2022». Agli oneri derivanti, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
7.12. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comma 1, dopo le parole: «in via transitoria» sono aggiunte le seguenti: «, fino all'esecuzione della prova di idoneità prevista dalle linee guida del decreto ministeriale 10 agosto 2019».
7.9. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Il periodo di durata massima di cui all'articolo 29, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è incrementato di ulteriori 12 mesi.
7.10. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

ART. 8.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. All'articolo 255, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
  4.2. All'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
8.25. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. L'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito con il seguente:

«Art. 31.

  1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore della presente legge, comunque in armonia con il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.
  2. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  3. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'articolo 32, comma 8, a domanda e a norma dell'articolo 18, commi da 1 a 4, per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'articolo 1 del presente decreto. In tal caso, ai magistrati onorari che non optano in via esclusiva non è riconosciuta la indennità di funzione.
  4. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del giudice di pace.
  5. Il trattamento economico dei magistrati onorari stabilizzati ai sensi del comma 1 è parificato a quello dei magistrati di tribunale che abbiano superato la prima valutazione di professionalità (categoria reddituale HH03).
  6. In assolvimento agli obblighi derivanti dall'articolo 97 della Costituzione, la procedura concorsuale è assorbita dalle plurime verifiche quadriennali della M.O., dalla immissione nelle funzioni, indi idonee e sufficienti a rispondere al requisito costituzionale.».
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, stimati in euro 420 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 194.
8.40. Trizzino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nelle modalità di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma precedente, il consiglio nazionale disciplina altresì il numero massimo di voti esprimibili e la tutela del genere meno rappresentato, in conformità con i criteri di cui l'articolo 4 della legge 12 luglio 2017, n. 113.».
8.8. Trano, Forciniti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2025;

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2025;

   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.
8.51. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Sono prorogate al 31 dicembre 2025 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti soppressi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per tutto il periodo corrispondente all'arco temporale della proroga, si provvede con appositi provvedimenti del Ministero della giustizia alla riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale da assegnarsi ai singoli distretti con individuazione anche dei posti giudicanti e requirenti, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
8.43. Colletti, Forciniti, Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito con il seguente:

   «2. I componenti del consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti. Ciascun elettore può esprimere il voto con un numero di nomi non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.».
8.9. Trano, Forciniti.

ART. 9.

  Sopprimere il comma 1.
9.25. Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e dalle società di mutuo soccorso, costituite in forma associativa»;

   b) alla rubrica, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e delle società di mutuo soccorso».
9.85. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 13-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sostituire le parole: «70 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
9.118. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.
9.117. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2021» con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
9.116. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: entro il 31 ottobre 2022 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2022.
9.24. Trano.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:

  7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio.

   Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022.
  7-ter. Agli oneri finanziari, pari a euro 10.890.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Inail, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
9.4. Sodano.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:

  7. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 dicembre 2021, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 4.540.817 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7-bis. Nelle more del completamento delle procedure di cui al comma 7, gli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2021 sono prorogati fino al 30 settembre 2022. Al relativo onere pari a euro 10.890.000 si provvede a valere sul bilancio dell'Inail, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 5.608.350 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.160. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: «31 marzo 2022» con le seguenti: «30 settembre 2022»;

   b) al secondo e al terzo periodo, sostituire le parole: «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «pari a euro 10.890.000 per l'anno 2022».
9.164. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «all'attività dei lavoratori autonomi occasionali» sono aggiunte le seguenti: «svolta nei luoghi di lavoro del committente nel territorio dello Stato o con strumenti messi a disposizione direttamente o indirettamente dal committente».
9.108. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le comunicazioni previste per le attività dei lavoratori autonomi occasionali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dall'articolo 13 decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,nella prima fase applicativa non sono sanzionabili, se effettuate entro il 31 marzo 2022.
9.107. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 1, dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».
9.1. Lombardo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8.1. Fino al 31 marzo 2022, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
  8.2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  8.3. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
*9.42. Trano, Costanzo.
*9.5. Muroni.
*9.89. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 2-bis, sostituire le parole: «fino al 31 ottobre 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
9.88. Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8.1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente articolo, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 15 luglio 2022, secondo le modalità previste al comma 8-quater. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8.2. Le ventisei settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di tredici settimane di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, decorso il periodo autorizzato.
  8.3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
  8.4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo d'integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.
  8.5. Agli oneri derivanti dal comma 8.1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
9.161. Prisco, Montaruli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 241, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché piani formativi aziendali d'incremento e adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti»;

   b) al comma 242, dopo le parole: «mantenimento del livello occupazionale nell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «nonché percorsi di incremento e adeguamento delle competenze di disoccupati e di inoccupati finalizzati alla crescita occupazionale dell'impresa richiedente» e dopo le parole: «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» sono inserite le seguenti: «e che finanziano percorsi d'incremento e adeguamento delle professionalità di disoccupati e di inoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo presso le aziende richiedenti,».

  8.2. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, valutati in 61,7 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
9.115. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. Al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico COVID-19 correlato e di assicurare la tempestiva erogazione agli assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato ai sensi dell'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in essere alla data del 31 marzo 2022, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato, per un periodo di trentasei mesi, a decorrere dal 1° aprile 2022 e con contestuale incremento della relativa dotazione organica. Al relativo onere, pari ad euro 13.622.450 per l'anno 2022, pari ad euro 18.163.270 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 13.622.452 per l'anno 2025 si provvede a valere sulle risorse di bilancio. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 2.338.521 per l'anno 2022 ed euro 9.354.084 per gli anni 2023 e 2024 ed euro 7.015.563 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.165. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2022,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2022».

   b) il comma 100 è sostituito dal seguente:

   «100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2022 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
*9.8. Muroni.
*9.45. Trano, Costanzo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. I datori di lavoro delle attività del comparto turistico identificate secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario d'integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
9.114. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022»;

   b) al comma 2, le parole: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
9.111. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Il periodo trascorso» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;

   b) al comma 2 le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;

   c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori».
9.113. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

   b) al comma 5, dopo le parole: «976,7 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 200 milioni di euro per l'anno 2022»;

   c) al comma 7-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
9.110. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «all'attività dei lavoratori autonomi occasionali» sono aggiunte le seguenti: «svolta nei luoghi di lavoro del committente nel territorio dello Stato o con strumenti messi a disposizione direttamente o indirettamente dal committente».
9.49. Trano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. Nella prima fase applicativa non sono sanzionabili, se effettuate entro il 31 marzo 2022, le comunicazioni previste per le attività dei lavoratori autonomi occasionali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
9.48. Trano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2021 n. 92, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Per i lavoratori a tempo parziale, di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, la somma dovuta dal datore di lavoro è proporzionata all'orario di lavoro individualmente svolto».
*9.3. Sodano.
*9.87. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rizzetto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 ottobre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dell'emergenza sanitaria».
**9.6. Muroni.
**9.43. Trano, Costanzo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «Fino al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al termine dell'emergenza sanitaria».
*9.7. Muroni.
*9.44. Trano, Costanzo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022».
9.163. Rizzetto, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. Al terzo periodo del comma 1, dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «15 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
9.121. Trizzino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2022».
9.159. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo le parole: «di cui all'articolo 19» sono aggiunte le seguenti: «entro il 30 giugno 2022».
9.112. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. Al comma 1.1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «fino al 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2023».
*9.158. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
*9.51. Vallascas, Trano, Forciniti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. All'articolo 1, comma 131, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
9.86. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8.1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 11, del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146, a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali e alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi generata dalla pandemia COVID-19» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»
9.46. Trano, Costanzo.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia d'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 283, è inserito il seguente:

   «283-bis. A decorrere dall'anno 2022, gli indennizzi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che a partire da tale data saranno concessi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, sono incompatibili con la titolarità di qualsiasi trattamento pensionistico diretto a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.»;

  2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dopo le parole: «più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne» sono aggiunte le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2023 il requisito anagrafico di accesso al trattamento è pari a più di 64 anni di età»;
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 380, è inserito il seguente:

   «380-bis. Dal 1° gennaio 2023 l'aliquota contributiva di cui al comma 380 è dovuta nella misura dello 0,24 per cento. La contribuzione di cui al presente comma per la quota pari allo 0,22 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali».

  4. All'articolo 11-ter, comma 1, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 le parole: «tra il 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° gennaio 2014».
*9.02. Trano.
*9.03. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tutela dei lavorati con fragilità, dei genitori con figli con disabilità e dei caregivers)

  1. Al fine di garantire il diritto alla salute ai lavoratori fragili nonché la possibilità di lavorare in modalità agile per i caregiver ed i genitori di figli con disabilità fino al termine dello stato di emergenza, all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono prorogate fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza.
  3. Al comma 1 dell'articolo 21-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza».
9.09. Bellucci, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione beneficio contributivo alle imprese filiera HORECA)

  1. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, nel periodo di progressiva uscita dalla fase emergenziale, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.07. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga cassa integrazione COVID-19)

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «tredici settimane» sono sostituite dalle seguenti: «ventisei settimane»;

   b) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

  2. Le prestazioni integrative salariali di cui al comma 1 sono concesse nel limite di spesa di 150 milioni per l'anno 2022.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corresponsione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.08. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

ART. 10.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1.1. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
  1.2. Agli oneri di cui al comma precedente, valutati in 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.64. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e bus, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e alla legge 11 agosto 2003, n. 218, previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 marzo 2022 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, fino al 30 giugno 2022.
10.110. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2022» con: «31 dicembre 2023».
10.145. Trano.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. All'articolo 51 comma 7 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite da: «per l'anno 2022»;
  3.2. All'articolo 34, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
  3.3. Al comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi possono essere erogati anche nel corso dell'esercizio 2022, all'esito della procedura di assegnazione e riparto effettuata con il decreto ministeriale di cui al precedente periodo.».
10.111. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Rotelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
  3.2. All'articolo, 1 comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
  3.3. Ai fini dell'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle eventuali risorse residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, a favore dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, questi ultimi da riferirsi ai soli veicoli esclusivamente elettrici.
10.144. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il contraente, anche in esecuzione e/o ad integrazione degli interventi afferenti il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ed il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un Piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti con particolare riguardo agli obiettivi di efficienza ed efficacia attesi, investimenti rilevanti aventi un periodo di ammortamento significativamente superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tali ipotesi, ai fini del calcolo dell'estensione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.
10.500. Rotelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in relazione alla situazione di emergenza causata dalla epidemia da COVID-19, gli enti affidanti possono disporre la proroga dei contratti scaduti o in scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, o nei limiti temporali di cui all'articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.
10.501. Rotelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1 All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-bis, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

   b) il comma 4-quater è abrogato.
10.109. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Rotelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
10.2. Siragusa.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Proroga di termini in materia di prenotazione contributo ecobonus)

  1. All'articolo 8 comma 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fissato al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fissato al 30 giugno 2022»;

   b) le parole: «fissato al 30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: «fissato al 31 dicembre 2022».

  2. Il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 6 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, prevedendo un'estensione da 180 a 360 giorni del termine di scadenza di conferma della prenotazione dei contributi relativi ai veicoli di categoria M1, M1 speciali e N1 nell'apposita piattaforma informatica. L'estensione si applica anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto modificativo.
*10.02. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
*10.04. Vianello, Forciniti, Trano.
*10.039. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Rifinanziamento Fondo automotive)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

   a) 40 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 8 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede alla soppressione all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei seguenti commi: 301, 732, 737, 749, 751, 758, 759, 761, 772, 773, 781, 782, 792, 802, 805, 817, 865, 872, 878, 880, 882, 883, 894, 897, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 910, 911, 952, 974, 990, 991, 1007.
10.05. Raduzzi, Forciniti, Trano.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Proroga di termini in materia di ecobonus veicoli)

  1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
*10.010. Trano.
*10.038. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.
*10.01. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Scioglimento del collegio consultivo tecnico)

  1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
10.012. Vallascas, Forciniti, Trano.

ART. 11.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
11.16. Trano.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I soggetti di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono sottoscrivere i contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica in tutti i mercati dei Paesi europei. Gli oneri di sistema connessi alla presente misura non possono in ogni caso superare annualmente l'ammontare medio di tali oneri, calcolato dalla data di istituzione della medesima misura fino a tutto il 2021.
11.87. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Osnato, Ciaburro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.
11.86. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 503, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo quadrimestre»;

   b) al comma 504, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo quadrimestre»;

   c) al comma 506, dopo le parole: «gennaio, febbraio e marzo», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «e aprile»;

   d) al comma 507, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «primo quadrimestre» e le parole: «medesimo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo quadrimestre»;

   e) al comma 508, le parole: «primo trimestre», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «primo quadrimestre».
11.46. Trizzino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «a dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a dodici mesi» e le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2022».
11.60. Trizzino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «a dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a dodici mesi».
11.47. Trizzino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2022».
11.59. Trizzino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022».
11.41. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «agli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020, 2021 e 2022».
  5.2. La misura di cui al comma 5-bis si applica fino alla data di pubblicazione dei decreti di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
11.82. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. Al comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «in scadenza nel 2020 e nel 2021 o in corso di rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022 o in corso di rinnovo».
11.83. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Misure temporanee per la raccolta e il trattamento dei RAEE del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185)

  1. Al fine di consentire la corretta raccolta e l'adeguato trattamento di talune categorie di RAEE e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione M2C1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di prevenire infiltrazioni mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adottate le seguenti misure straordinarie e temporanee per la gestione dei rifiuti del Raggruppamento 3 di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185:

   a) il deposito temporaneo, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), e all'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché il deposito presso i centri di raccolta comunali di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2008 e il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio;

   b) ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del titolo III-bis della parte II del medesimo decreto, per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018, è consentito l'aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo dell'80 per cento, a condizione che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica anche ai titolari di autorizzazione per l'effettuazione di operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ferme restando le quantità massime fissate dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Allegato 4), dal decreto ministeriale n. 161 del 12 giugno 2002 e dal decreto ministeriale n. 269 del 17 novembre 2005.

  2. Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.
  3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui al comma 1, lettera b), non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie.
11.01. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad elettricità)

  1. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 45 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*11.02. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.
*11.07. Trano.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Sistemi di qualificazione degli installatori)

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4, comma 1»;

   b) il comma 1-bis è soppresso;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aggiornamento della qualifica professionale di cui al comma 1 si effettua ogni cinque anni, sulla base di corsi di formazione della durata non inferiore a 16 ore e nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato 4. Ai corsi di formazione avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge di conversione si applicano le regole previgenti.».
11.0501. Rotelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Sussidi ambientalmente dannosi)

  1.Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli 2. (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.
  2.Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
  3.Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4.Gli articoli 20-23 del Dlgs 13 marzo 2013 n. 30 sono abrogati.
11.0500. Vianello.

ART. 12.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliacenti e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 123 del 2006 e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva n. 123 del 2006, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.
*12.16. Colletti, Forciniti, Trano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. I trabocchi, compresi quelli da molo, i caliacenti e i bilancini esistenti sulla costa e sui porti, qualora tutelati o valorizzati da leggi regionali, sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva n. 123 del 2006 e dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010 come espressione di valori sociali, culturali, estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi. Per i trabocchi trova applicazione il regime derogatorio ammesso nel considerando n. 40 della direttiva n. 123 del 2006, sussistendo motivi imperativi d'interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, salvaguardia e conservazione della specificità e dell'esiguo numero dei trabocchi esistenti, con il divieto di nuove costruzioni, idoneo a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso, rappresentato dalla tutela e valorizzazione della specificità dei manufatti, tipici e caratterizzanti l'identità dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale storico e tradizionale.
*12.500. Delmastro Delle Vedove.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

   b) al comma 12, le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».
12.15. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Un'indennità pari a 1.000 euro, ovvero un'indennità forfettaria di euro 2.400, è riconosciuta per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 agli operatori commerciali su aree pubbliche.».
12.9. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 706, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2022».
12.8. Rampelli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di quattordici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente articolo non è dovuto alcun contributo addizionale.
12.08. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti nuovi criteri e modalità attuative per l'utilizzo delle risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, tenendo conto delle criticità registrate in fase di prima attuazione del decreto stesso».
12.010. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga moratoria per le PMI e misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2022».
  2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi.
12.07. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga del credito di imposta affitti e dell'esonero Imu)

  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

   a) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

   b) alle imprese turistico-ricettive è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovuta per il secondo semestre 2021 e per il primo semestre 2022 in relazione agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese stesse esercitano la propria attività; i beneficiari di tale credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   c) il credito d'imposta di cui alla lettera a) non è cumulabile con il credito d'imposta di cui alla lettera b) e viceversa.
12.09. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Le disposizioni in materia di esonero di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.
12.06. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga in materia di prevenzione incendi)

  1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2022, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2022.».
12.011. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

ART. 13.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data dell'ottobre 2021, risultavano residenti nel territorio dei comuni delle province di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  4.2. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale e operativa nei territori dei comuni indicati al medesimo comma.
  4.3. La sospensione di cui alle lettere 4-bis e 4-ter non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 472.
  4.4. I soggetti indicati ai commi 4-ter e 4-quater che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2023, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2023.
  4.5. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 4-bis:

   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

   b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;

   c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;

   d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

   e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  4.6. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
13.20. Varchi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4.1. I benefici della ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre del 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l'adozione di misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, già decretato dal Ministero dell'istruzione con decreto R.0000049 in data 30 giugno 2020, sono estesi ai territori che hanno subito danni causati da eventi sismici alla data successiva del 24 agosto 2016.
13.22. Varchi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Ai rimborsi di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si provvede mediante utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
13.21. Varchi, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali delle imprese)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 30, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso»;

    2) all'articolo 38-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 30»;

   b) al comma 3, le parole: «n. 102. Alla», sono sostituite dalle seguenti: «n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla».

  2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre del 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo ai sensi decreto, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.
   7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al precedente comma, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso».
13.021. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.
13.013. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)

  1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
13.014. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Proroga rimborso TARI ai comuni del cratere Centro Italia)

  1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.015. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Proroga durata finanziamenti CDP per la ricostruzione privata)

  1. Allo scopo di assicurare la proroga dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048» e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni» e le parole: «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».
13.016. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Proroga misure sul diritto allo studio di cui al decreto-legge n. 189 del 2016)

  1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.».
13.017. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Disposizioni per il rispetto dei termini di attuazione del Fondo Nazionale Complementare al PNRR nei crateri 2009 e 2016)

  1. Fino al termine della durata dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario del Governo, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è autorizzato alla nomina, con validità fino al 31 dicembre 2025, di un numero non superiore a otto esperti, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi previsti dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Ai costi relativi, il Commissario straordinario provvede con le risorse previste per le spese di funzionamento dall'articolo 43-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  2. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato alla delega di funzioni attuative degli interventi di ricostruzione ai sub commissari nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
13.018. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Ulteriori disposizioni finalizzate all'accelerazione della ricostruzione)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «1-sexies. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post-sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può essere superiore a un anno e comunque non oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico in godimento.
   1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria».

  2. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
13.019. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Proroga termini e altre disposizioni relative al sisma 2016)

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.
  4. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».
  3. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022». Ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  4. Allo scopo di assicurare la proroga dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «all'anno 2047» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2048» e all'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per ventisette anni» e le parole «e di ulteriori 100 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 76 milioni di euro annui».
  5. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1, primo capoverso, dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente: «Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022 /2023 e 2023/2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, che ospitano alunni sfollati o che vivono in Soluzioni Abitative di Emergenza, oppure i cui edifici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica qualificata ed il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.».
  6. Fino al termine della durata dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario del Governo, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è autorizzato alla nomina, con validità fino al 31 dicembre 2025, di un numero non superiore a otto esperti, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi previsti dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Ai costi relativi, il Commissario straordinario provvede con le risorse previste per le spese di funzionamento dall'articolo 43-bis, secondo comma, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
  7. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, il Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato alla delega di funzioni attuative degli interventi di ricostruzione ai sub commissari nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  8. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:

   «1-sexies. Fino al termine della proroga dello stato di emergenza, al fine di accelerare il processo di ricostruzione e per far fronte alle impellenti esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione post-sisma 2016 possono, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ed incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici con professionalità amministrativa, contabile o tecnica, collocati in quiescenza. La durata degli incarichi non può essere superiore ad un anno e comunque non oltre il termine della gestione straordinaria. Agli incarichi conferiti ai sensi della presente disposizione non si applica il divieto di cumulo tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico in godimento.
   1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-sexies, si fa fronte, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, nell'ambito delle risorse già assegnate ai sensi del comma 1 del presente articolo e al successivo articolo 50-bis, comma 1-ter, ovvero con oneri a carico delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria».

  9. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025 nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del».
13.020. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.022. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

  1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
13.023. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

ART. 14.

  Sopprimere il comma 1.
14.3. Raduzzi, Forciniti, Trano.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo il comma 378 è aggiunto il seguente:

   «378-bis. Il credito d'imposta di cui al comma precedente nonché quello di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ai commi da 9-bis a 9-quater dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche ai quotidiani e ai periodici non posti in vendita con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. La spesa per l'acquisto della carta è calcolata sulla media degli acquisti effettuati negli ultimi 5 anni».
14.28. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Sopprimere il comma 3.
14.40. Colletti, Forciniti, Trano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «10 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».

   Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, di riapertura dei termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione.
14.33. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente» sono soppresse.
14.17. Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso».
14.16. Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto il seguente periodo: «L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'IVA».
14.14. Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Per l'anno 2022 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vanno adempiuti entro il 30 settembre 2022 per il 1° semestre 2022 ed entro il 31 gennaio 2023 per il secondo semestre 2022.
14.15. Trano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
14.13. Trano.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4.1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
14.31. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Agli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà di beni immobili ubicati nei terreni montani come delimitati ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di valore economico inferiore a 5.000 euro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
14.44. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4.1. Fino al termine dello stato di emergenza sono sospesi i termini di pagamento e la notifica di nuove cartelle di pagamento in favore dei contribuenti residenti dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
14.45. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ottantaquattro mesi».
14.32. Mollicone, Frassinetti, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere i seguenti:

Art. 14-bis.
(Bipartizione del Fondo per il pluralismo dell'informazione e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)

  1. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare ai FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite.
  2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) sostituire la lettera a) con la seguente:

   «a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione»;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.
  4. All'articolo 38, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, aggiungere in fine il periodo: «le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10 per cento del tempo dedicato alla pubblicità».
  5. Nei bandi pubblici è soppresso il requisito dal dato di ascolto che non sia certificato dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 3, lettera b), numero 11).
  6. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel Libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  7. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-quinquies è aggiunto il seguente:

   «2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che in ambito nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'amministrazione al 31 ottobre 2021, si considerano positivamente risolte con la tombale approvazione».

Art. 14-ter.
(Delega al Governo per istituzione Tavolo problematiche emittenza locale e nazionale)

  1. Ai fini di un coordinamento tecnico-sindacale per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, «Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali» e della tabella di marcia per della transizione della televisione digitale dal DBV-T al T2 con compressione finale HEVC, affinché sia attenuato l'impatto con le problematiche esistenziali dell'emittenza locale, dell'occupazione e dell'interesse generale dell'utenza, è demandata al Governo la costituzione di un Tavolo tecnico di lavoro specifico con la partecipazione degli operatori nazionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 14-quater.
(Innovazione tecnologica e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)

  1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: «, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022» con le parole: «dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN».
  2. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole: «1° luglio 2022» con le parole: «dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC».
  3. Nel periodo di transizione dal DVB-T al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.
  4. Per evitare fenomeni di accaparramento, la capacità trasmissiva assegnata agli FSMA locali, è equamente ripartita fra i concorrenti fino al minimo tecnico per trasmettere un programma con modalità SD (Standard Definition). La eventuale capacità trasmissiva in esubero è assegnata mediante bando ministeriale.
  5. Per sopperire alla carenza di frequenze destinate allo sviluppo della Radio Digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) in tutto il territorio nazionale inserire il canale 13 della banda VHF nel Piano di Assegnazione delle Frequenze.
  6. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
14.01. Muroni, Fusacchia, Fioramonti, Cecconi, Lombardo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Bipartizione del Fondo per il pluralismo dell'informazione e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)

  1. È stornato l'importo fino a 25 milioni di euro dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 da destinare ai FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiori a 500 mila euro privo di televendite.
  2. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la lettera a) è sostituita con la seguente: «a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione»;

    2) alla lettera b), sostituire le parole: «15 per cento» con le parole: «30 per cento».

  3. Al Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.
  4. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, aggiungere in fine il seguente periodo: «le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità».
  5. Nei bandi pubblici è soppresso il requisito dal dato di ascolto che non sia certificato dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 3, lettera b), numero 11).
  6. Gli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 10 per cento degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  7. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: «2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che in ambito nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'amministrazione al 31 ottobre 2021, si considerano positivamente risolte con la tombale approvazione».
14.02. Sodano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Innovazione tecnologica e altre misure di sostegno alle emittenti televisive locali)

  1. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, le parole: «, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022» sono sostituite con le parole: «dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN».
  2. All'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite con le parole: «dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC».
  3. Nel periodo di transizione dal DVB-T al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.
  4. Per evitare fenomeni di accaparramento, la capacità trasmissiva assegnata agli FSMA locali, è equamente ripartita fra i concorrenti fino al minimo tecnico per trasmettere un programma con modalità SD (Standard Definition). La eventuale capacità trasmissiva in esubero è assegnata mediante bando ministeriale.
  5. Per sopperire alla carenza di frequenze destinate allo sviluppo della Radio Digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) in tutto il territorio nazionale inserire il canale 13 della banda VHF nel Piano di Assegnazione delle Frequenze.
  6. Gli Operatori di rete nazionali e locali hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i Fornitori di Contenuti Media Audiovisivi (FSMA) locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) a condizioni eque e trasparenti secondo specifica normativa da emanare in concomitanza della transizione digitale DVB-T2 cura dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
14.03. Sodano.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)

  1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-quater sono aggiunti i seguenti:

   «8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
   8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al precedente comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
  3. Al comma 624 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito derivante dalla restituzione delle imposte sostitutive versate non è comunque soggetto ai limiti alla compensazione previsti dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
14.016. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di ricerca biomedica di IRCCS e IZS)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 422, le parole: «un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria», sono sostituite dalle seguenti: «un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria»;

   b) al comma 423, primo periodo, dopo le parole: «il rapporto di lavoro del personale» sono aggiunte le seguenti: «della ricerca», e le parole: «in una apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente della dirigenza e del comparto in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento per il personale dirigenziale la retribuzione tabellare iniziale, con esclusione dell'indennità di esclusività»;

   c) al comma 424 le parole: «del contratto collettivo nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti collettivi nazionali», e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Tali oneri sono incrementati per euro 5 milioni per l'anno 2022 e di euro 10 milioni per l'anno 2023»;

   d) al comma 428 le parole: «possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria» sono sostituite dalle seguenti: «inquadrano a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente nella dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, e nel comparto per il personale di supporto,»;

   e) al comma 431 le parole da: «è ammesso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ha diritto ad essere ammesso in sovrannumero ai corsi di specializzazione universitaria cui ha accesso, negli Atenei prescelti, con diritto allo svolgimento del tirocinio professionalizzante nell'IRCCS o IZS sede di lavoro».
14.037. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga al 31 dicembre 2022 dell'esterometro trimestrale)

  1. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
14.021. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14.
(Trasmissione dati esterometro con il flusso della fattura elettronica – precisazioni sanzionatorie)

  1. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 è aggiunto infine il seguente periodo: «L'eventuale tardiva trasmissione dei dati secondo le modalità della fatturazione elettronica non sono anche sintomo di violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 laddove l'operazione abbia tempestivamente concorso alla liquidazione dell'IVA».
14.022. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Maggiorazione valore catastale delle piazzole attrezzate per gli allestimenti mobili)

  1. All'articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «funzionali allo specifico processo produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

   Il valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene maggiorata del 20 per cento rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata».
14.024. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

  1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, all'acquacoltura e alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e a punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per un periodo di trentacinque anni a decorrere dalla medesima data.
  2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione per il periodo di cui al comma 1, garantendo tale applicazione anche nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari all'esecuzione di tale estensione.
  3. La durata della nuova concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale, con le finalità di cui al comma 1, non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della nuova concessione demaniale non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni.
  4. La durata della nuova concessione, nei limiti di cui al comma 3, è fissata dal comune nella procedura di selezione.
  5. Ove vi sia necessità di concedere un utilizzo temporalmente limitato del demanio marittimo, lacuale e fluviale, la concessione temporanea può essere rilasciata per il periodo strettamente necessario all'utilizzo.
  6. Il procedimento per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali su aree disponibili è avviato dal comune, in conformità ai princìpi di concorrenza e trasparenza, con bando pubblico d'iniziativa propria o a seguito di una specifica richiesta proveniente dal soggetto interessato all'utilizzo del bene.
  7. Con atto della giunta regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvate le disposizioni che individuano le fasi del procedimento che i comuni devono seguire nell'assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, il peso da attribuire ai parametri di cui al comma 12 e i criteri per determinare la durata delle concessioni in rapporto al loro valore.
  8. Il bando per l'assegnazione delle nuove concessioni marittime, lacuali e fluviali è pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio e nel sito internet istituzionale del comune dove si trova l'area da assegnare in concessione e, in ragione del valore della concessione, secondo le forme di pubblicazione prescritte in materia di contratti pubblici.
  9. Le spese di pubblicità sono rimborsate dall'aggiudicatario della concessione entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.
  10. I comuni procedono all'accertamento dei requisiti di ordine generale posseduti dai candidati ai sensi dell'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  11. I comuni indicano nel bando i requisiti di capacità economico-finanziaria che devono essere posseduti dai soggetti partecipanti alla procedura di selezione, nonché gli altri requisiti di capacità morale e professionale che ritengono opportuno richiedere.
  12. Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale costituiscono validi parametri di valutazione, conformi a quanto disposto dall'articolo 37 del codice della navigazione:

   a) l'utilizzo di attrezzature non fisse e completamente amovibili;

   b) la professionalità e l'esperienza maturate nel settore delle attività turistico-ricreative;

   c) la capacità economico-finanziaria;

   d) l'offerta di tariffe ridotte per specifiche categorie di utenza;

   e) i servizi accessori offerti all'utenza;

   f) la qualità di impianti e manufatti e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile;

   g) il personale impiegato nell'esercizio della concessione;

   h) l'impegno alla gestione diretta delle attività per l'intera durata della concessione o per un determinato periodo di tempo;

   i) ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, conforme ai parametri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione.

  13. I parametri di cui al comma 12 sono specificati e ponderati dal comune nel bando di cui al comma 6, in relazione alle peculiarità di ciascuna concessione messa a bando.
  14. Lo stesso soggetto non può essere titolare o contitolare a qualsiasi titolo di più di una concessione nell'ambito dello stesso comune.
  15. L'autorizzazione all'affidamento della gestione delle attività oggetto della concessione demaniale marittima, lacuale e fluviale è rilasciata ai sensi dell'articolo 45-bis del codice della navigazione.
14.025. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni idroelettriche)

  1. In relazione all'urgenza di porre in essere interventi efficaci di rilancio dell'economia nazionale stante la grave situazione economica determinata dalla diffusione epidemiologica del COVID-19, considerati i vincolanti obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, e ritenuto altresì che la strategicità della risorsa idroelettrica richieda la rapida attuazione di un significativo piano di investimenti, tenuto altresì conto della situazione di assenza di investimenti nel settore, come evidenziato dalle risultanze a chiusura delle procedure di infrazione aperte nei confronti di diversi Stati membri, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, che attuino con oneri a proprio carico un rilevante piano di investimenti avente ad oggetto, secondo un programma sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente, interventi di manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza dei beni costituenti il ramo d'azienda e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale, hanno diritto ad una rideterminazione in aumento della durata della concessione per un numero di anni proporzionato all'entità degli investimenti previsti, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) da formulare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. I titolari di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, a pena di decadenza della proroga, dovranno sottoporre all'Amministrazione concedente, con il coinvolgimento di tutte le altre Amministrazioni ed enti interessati, il piano degli investimenti proposto con la richiesta di rideterminazione della durata della concessione sulla base del piano degli investimenti proposto, nel rispetto dei parametri adottati ai sensi del precedente comma 1.
14.026. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. Al comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni le parole: «e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio 2022» e alla fine del periodo le parole: «30 novembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022»;
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2021» sono modificate dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
  3. I debitori che, alla data del 22 ottobre 2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8 marzo 2020 sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è fissato al 30 giugno 2022, ferma restando l'applicazione a tali piani delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
  4. Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al comma 3:

   a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione alla data di conversione in legge del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

   b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
14.027. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

ART. 16

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 marzo 2022.
16.35. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole: «ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta di parte, anche ai piani previsti nei concordati omologati entro il 31 dicembre 2020».
16.16. Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «23 febbraio 2020» sono aggiunte le seguenti: «e delle procedure omologate entro il 31 dicembre 2020».
16.15. Albano, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Fino al 31 marzo 2022, la trattazione delle cause viene svolta da remoto secondo le modalità previste dall'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».
16.27. Colletti, Forciniti, Trano.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, agli articoli 62 e 63 per l'anno 2020, e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione per disposizioni di legge, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento e alla maturazione degli interessi legali se eseguiti entro il 30 giugno 2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni.
16.33. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «dieci».
16.34. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo le parole: «del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio» sono aggiunte le seguenti: «o nella composizione negoziata della crisi così come autorizzata dall'articolo 10 di cui al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, con legge 21 ottobre 2021, n. 147.».
16.500. Bignami.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di piani attestati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicati nel registro delle Imprese.».
16.501. Bignami.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».
16.502. Bignami.

ART. 18.

  Al comma 1, sostituire le parole: «da adottare entro il 30 aprile 2022» con le seguenti: «da adottare entro il 1° gennaio 2023».
18.21. Montaruli, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 aprile 2022 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'obbligo di registrazione non si applica, in ogni caso, alle imprese che esercitano il commercio al dettaglio, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, né alle attività che esercitino la panificazione per la vendita diretta al consumatore».
18.14. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

  1-ter. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'8 per cento.
18.20. Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1.000.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
18.15. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per incentivare, potenziare e incrementare le attività ed i compiti ad esso spettanti, a decorrere dall'anno 2022, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente è incrementata per un importo di complessivi euro 2.000.000 annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in parte, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18.16. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Prolungamento dei termini di applicazione delle semplificazioni in materia di credito di imposta per gli investimenti realizzati da imprese agricole e della pesca)

  1. Al fine di estendere anche all'anno 2022 le misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca riguardanti la fruizione del credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, come introdotte dall'articolo 56-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

   a) all'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato»;

   b) all'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al periodo precedente può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico o agrotecnico laureato, da un perito agrario o perito agrario laureato.».
18.028. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Proroga in materia del registro dei produttori del legno)

  1. L'obbligo di iscrizione al registro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, e di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2021 non si applica alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alle imprese forestali e ai proprietari forestali che immettono sul mercato esclusivamente legno di propria produzione o prodotti da esso derivati fino al 31 dicembre 2023.
18.024. Caretta, Ciaburro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga del Fondo centrale di garanzia PMI)

  1. A comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «Fino al 30 giugno 2022,», sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022,».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
20.05. Trano.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni»;

   b) dopo la parola: «2021» sono inserite le seguenti: «e 2022»;

   c) le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;

   d) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per qualsiasi sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto concessi da pubbliche amministrazioni alle imprese per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19, per cui è previsto l'obbligo, per i soggetti pubblici eroganti, di registrare tali misure di sostegno nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non sussiste l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, né quello di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 125-quinquies, della medesima legge».
20.014. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Moratorie al credito per le imprese)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 56 comma 2, lettere a), b) e c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2022»;

   b) all'articolo 56, comma 6, lettere a) e c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) all'articolo 58, comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «nel corso dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 2022».

  2. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2022» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
20.015. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Patrimonializzazione confidi)

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera n-bis) è sostituita dalla seguente:

   «n-bis) fino a concorrenza dell'importo definito al punto 3.1, nell'ambito delle Misure Temporanee in materia di aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea, del 19 marzo 2021, e successive modificazioni (Aiuti sotto forma disovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) ovvero, previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria».
20.011. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Il credito aggiuntivo di cui al precedente comma non è richiesto qualora il nuovo finanziamento abbia durata non inferiore a 60 mesi e consenta un incremento della durata residua del finanziamento oggetto di rinegoziazione pari ad almeno il 30 per cento. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;».
20.012. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) a decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia diretta è concessa previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la riassicurazione e la controgaranzia sono di contro rilasciate a titolo gratuito»;
20.013. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga di termini in materia di proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del centro Italia)

  1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo.».
20.037. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga di termini in materia di sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta)

  1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.
20.038. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017)

  1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «anni 2020 e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anni 2020, 2021 e 2022».
20.039. Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei bilanci 2021)

  1. All'articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2021, n. 234, le parole: «il 100 per cento dell'ammortamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammortamento».
20.018. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure urgenti in materia di contratti pubblici)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021 e tuttora in corso, anche a causa di sfavorevoli e imprevedibili congiunture internazionali generate dalla crisi pandemica in atto, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo le modalità previste dal presente articolo.
  2. Qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore all'8 per cento, se riferito esclusivamente all'anno 2021, e del 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate.
  3. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Le stazioni appaltanti possono anche utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili di spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
20.020. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure urgenti in materia di contratti pubblici)

  1. Per fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021 e tuttora in corso, a causa di sfavorevoli congiunture internazionali impreviste ed imprevedibili generate dalla crisi pandemica in atto, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni secondo le modalità previste dal presente articolo.
  2. Qualora l'aumento dei prezzi delle materie prime abbia prodotto una variazione del valore dei beni oggetto di fornitura o delle prestazioni previste, determinando un aumento del prezzo complessivo del contratto in misura superiore all'8 per cento se riferito esclusivamente all'anno 2021 e del 10 per cento complessivo se riferito a più anni, all'affidatario è riconosciuta la facoltà di ottenere, con istanza presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo commisurata ai maggiori costi sostenuti che eccedono le soglie indicate.
  3. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del contratto, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso contratto e previste annualmente dal proprio bilancio. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili di spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
20.029. Albano, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure urgenti in materia di contratti pubblici)

  1. Per compensare l'eccessiva onerosità economica e finanziaria sopravvenuta dei contratti pubblici in corso, la cui esecuzione negli anni 2020, 2021 e 2022, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, abbia subito modifiche riguardo alle modalità di svolgimento da parte degli operatori economici, generando maggiori oneri tali da alterare l'equilibrio del contratto medesimo, è consentita, fino al 30 giugno 2022, su istanza dell'affidatario, la rinegoziazione dei termini contrattuali, in relazione alla riprogrammazione delle attività a causa dell'adozione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio.
20.019. Lucaselli, Prisco, Trancassini, Montaruli, Rampelli.

ART. 22.

  Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: della Repubblica di San Marino aggiungere le seguenti: e ai soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da Ema.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per vaccini non autorizzati da Ema.
22.7. Prisco, Albano, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.
22.3. Sapia, Trano, Forciniti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore a quello previsto per gli analoghi certificati vaccinali rilasciati dallo Stato italiano.
22.6. Zucconi, Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. In considerazione del perdurare della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus da COVID-19, per gli enti locali strutturalmente deficitari i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2021 non siano riusciti a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero la copertura minima dei costi di bilancio, si prevede, per gli anni 2021 e 2022, la proroga dei trattamenti in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già riconosciuti nell'anno 2019, anche quando questi risultino in stato di dissesto finanziario, come definito all'articolo 244 del medesimo testo unico, per un periodo superiore a 5 anni e comunque inferiore a 7 anni, in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.
22.03. Giovanni Russo, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

ART. 23.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti:

   «1-nonies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e lo staff sanitario.

  1-decies. I professionisti di cui al comma 1-nonies che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal Presidente dell'Ordine nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.
  1-undecies. In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità dell'assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-nonies, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro del turismo, con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente comma e, successivamente, con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-nonies e 1-decies».
23.500. Rotelli.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Proroga dei termini per la regolarizzazione delle denunce dei pozzi per la captazione d'acqua) a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275)

  1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
23.01. Villarosa.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*23.05. Trano, Vallascas, Forciniti.
*23.017. Foti, Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in materia di agevolazioni fiscali)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
23.07. Vallascas, Trano, Forciniti.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Fondo Prima Casa)

  1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
23.08. Vallascas, Forciniti, Trano.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. All'articolo 1 comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 300.000.000 per il 2023, 300.000.000 per il 2024, 300.000.000 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
23.012. Trancassini, Prisco, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di consoli onorari)

  1 All'articolo 47, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole «settantesimo anno di età» sono inserite le seguenti «, salva autorizzazione a ricoprire l'incarico fino al settantacinquesimo anno di età, disposta con decreto del capo della Missione diplomatica, del Console generale o del Console».
23.0500. Fitzgerald Nissoli.