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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 15 febbraio 2022

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: MOZIONE N. 1-00588

Mozione n. 1-00588 - Impatto della transizione ecologica sul settore dell'industria pesante, con particolare riferimento al settore della raffinazione, petrolchimico e bioraffinazione

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 55 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 25 minuti
MoVimento 5 Stelle 48 minuti
Lega – Salvini premier 43 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 32 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 19 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 27 minuti
  Alternativa 9 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 4 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Europa Verde – Verdi Europei 2 minuti
  Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 15 febbraio 2022.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Bruno Bossio, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Foti, Fraccaro, Fragomeli, Franceschini, Frusone, Galantino, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Gusmeroli, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Nitti, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Pezzopane, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sangregorio, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Bruno Bossio, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cecconi, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Carlo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Foti, Fraccaro, Fragomeli, Franceschini, Frusone, Galantino, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Gobbato, Grande, Grimoldi, Guerini, Gusmeroli, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Nitti, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Pezzopane, Rampelli, Rizzo, Romaniello, Rosato, Rotta, Ruocco, Sangregorio, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Suriano, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Vito, Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 14 febbraio 2022 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: «Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, in materia di monopattini» (3468).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali)

  BOCCIA e SERRACCHIANI: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario» (3155) Parere delle Commissioni V, VI e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 530).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Club federati, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 531).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato Spa, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 532).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile», autorizzate, nel corso dell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 9 febbraio 2022, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno FITZGERALD NISSOLI ed altri n. 9/1027-A/R/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 dicembre 2019, in materia di permessi e di giorni di assenza per malattia a seguito di terapie salvavita fruiti dai dipendenti dei consolati assunti con contratti disciplinati dalla normativa locale.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 febbraio 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione nel 2020, da parte delle istituzioni, dei regolamenti del Consiglio n. 495/77, modificato da ultimo dal regolamento n. 1945/2006 (sulle permanenze), n. 858/2004 (su taluni lavori di carattere gravoso) e n. 300/76, modificato da ultimo dal regolamento n. 1873/2006 (sul servizio continuo o a turni) (COM(2022) 42 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Addendum alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (COM(2022) 44 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Regione
Emilia-Romagna.

  La Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera in data 8 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2021, relativo alla contabilità speciale n. 5699, concernente le attività connesse agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.

  Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 10 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegnere Francesco Di Sarcina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (105).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 10 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegnere Vincenzo Garofalo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale (106).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro dell'istruzione, con lettera in data 10 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (354).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 marzo 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 febbraio 2022.

  Il Ministro dell'istruzione, con lettera in data 10 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di ordinanza ministeriale recante disciplina dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (355).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 marzo 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 febbraio 2022.

  Il Ministro dell'istruzione, con lettera in data 10 febbraio 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di ordinanza ministeriale concernente le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 (356).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 marzo 2022. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 febbraio 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2488 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221, RECANTE PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE E ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3467)

A.C. 3467 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame ha ulteriormente prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ravvisandone il presupposto nel rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

    la ulteriore proroga in argomento rappresenta l'ultima di una lunga serie di provvedimenti (precisamente, deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, seguita dalle successive del 13 gennaio 2021, del 24 aprile 2021 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105) che, in soluzione di continuità, hanno reso possibile, in questo lungo e perdurante lasso di tempo, l'ampio e per certi versi spropositato ricorso alle misure di limitazione della libertà personale, adottate nei provvedimenti che hanno di volta in volta accompagnato il perdurante stato di emergenza;

    la nostra Costituzione non contempla l'ipotesi di clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi in tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell'assetto dei poteri, né tantomeno essa contiene alcun riferimento a ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario;

    inoltre, le misure che comprimono diritti costituzionali devono essere caratterizzate anche dai requisiti di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del bilanciamento con il diritto fondamentale alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione;

    è proprio il requisito della temporaneità che caratterizza la legittimità dello stato di emergenza come deroga allo Stato di diritto, e nessuno spazio giuridico può essere lasciato alla normalizzazione dell'emergenza;

    oltre ai molteplici e persistenti profili di dubbia legittimità e compatibilità costituzionale che hanno accompagnato sin dall'origine tale percorso normativo, divenendo oggetto di acceso dibattito sia sul piano politico-parlamentare sia su quello della dottrina costituzionale, l'ultima proroga disposta dal provvedimento pone l'ulteriore e rilevante questione della forzatura delle tempistiche stabilite dalla legge;

    la norma sulla quale si fonda lo stato di emergenza di rilievo nazionale attualmente in corso, precisamente, l'articolo 24, comma 3 del Codice della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, proprio in ordine alla durata, espressamente stabilisce che essa non possa superare i 12 mesi, prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi;

    la ulteriore proroga in argomento, che ha dunque esteso la durata dello stato di emergenza ad un termine superiore a quello dei due anni previsto dalla legge, oltre a porre dubbi in ordine alla cogenza della legge dello Stato, concorrerebbe a trasformare un istituto, come quello dello stato di emergenza (connotato per natura dai caratteri della temporaneità e transitorietà) in una sorta di «stato di eccezione permanente», con ciò protraendo in capo al Governo l'esercizio di strumenti e poteri straordinari e alterando e destabilizzando quell'assetto istituzionale improntato al criterio dell'equilibrio tra i poteri dello Stato;

    sulla scorta delle considerazioni esposte, appare dunque evidente come la proroga disposta dal provvedimento in esame si ponga in contrasto sia con la tutela delle libertà personali, sia con l'attribuzione del potere legislativo sanciti e garantiti dalla Costituzione;

    inoltre il provvedimento contiene anche norme prive dei requisiti che dovrebbero connotare l'adozione e la struttura di un decreto-legge, stabiliti, in primis, dall'articolo 77 della Carta costituzionale e più volte definiti e ribaditi dalla Consulta, quali la necessità e l'urgenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3467.
N. 1. Lollobrigida, Bellucci, Ferro, Gemmato, Foti, Galantino, Zucconi, Prisco, Montaruli, Lucaselli.

   La Camera,

   premesso che:

    il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», prorogando ulteriormente, fino al 31 marzo 2022, lo «Stato di emergenza», dichiarato il 31 gennaio, scelta motivata sul presupposto del rischio sanitario connesso al «protrarsi degli agenti virali da COVID-19»;

    tale decreto-legge, quindi, origina dalla dichiarata necessità di prorogare lo stato di emergenza sanitaria, consentendo, tra l'altro, l'accesso sull'intero territorio nazionale, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cosiddetto Green pass rafforzato o Super Green Pass), a una serie di servizi, luoghi e attività (ristorazione al banco o al tavolo, alberghi e strutture ricettive, musei, mostre e altri centri e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, eventi sportivi);

    nelle premesse di tale decreto, il Governo dichiara di ritenere ancora persistenti, nonostante l'evolversi della situazione epidemiologica, le condizioni che hanno reso «necessaria» l'imposizione reiterata di misure di carattere straordinario e urgente, prorogando lo stato di emergenza ed estendendo l'obbligo di Super Green Pass per le suddette attività, tuttavia, proprio la durata di tale dichiarata «emergenza» e le ingiuste discriminazioni, scaturite dal contenuto di alcune norme, sollevano ora gravi dubbi di incostituzionalità;

    tale decreto, infatti, ponendosi in continuità con tutti i precedenti e successivi provvedimenti d'urgenza adottati sul punto dal Governo, arreca gravi limitazioni alle libertà personali dei cittadini, lasciando emergere evidenti profili di incostituzionalità, sia in generale sulla legittimità della proroga dello stato di emergenza, sia nel merito di alcune scelte, in particolare riferite all'estensione del cosiddetto Super Green Pass ad una serie di attività, andando così a ledere, ancora una volta, i diritti fondamentali e sociali dei cittadini;

    sul piano della durata dello stato di emergenza, infatti, risulta di palmare evidenza che due anni rappresentano un periodo ormai troppo lungo, sia sul piano normativo che della tenuta socio-economica, per sospendere lo «Stato di diritto» e i diritti costituzionalmente riconosciuti, venendo clamorosamente meno il requisito della «temporaneità», indispensabile per poter derogare a tali regole, stabilite all'articolo 24, comma 3, del Codice di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1/2018, n. 1, dove si prescrive che «lo stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi»;

    si va configurando e concretizzando il rischio, segnalato da autorevoli giuristi, di uno «stato di emergenza permanente», creando così un grave vulnus nell'assetto costituzionale complessivo e nell'equilibrio tra poteri dello Stato anche per quanto riguarda l'abuso dello strumento del decreto-legge da parte del Governo (articolo 77 Costituzione), infatti, i requisiti della «necessità e dell'urgenza» ormai non si ravvisano più da tempo;

    l'estensione del cosiddetto Super Green pass, come requisito essenziale per l'esercizio delle succitate attività, limiterebbe la pratica di diritti fondamentali come la cultura o l'attività sportiva, che trovano fondamento nella Costituzione (articoli 9, 32, 33, 34, 117), entrando in forte contrasto con i canoni di «proporzionalità e ragionevolezza», costituendo un ulteriore elemento discriminatorio tra cittadini, e rischiando di introdurre, altresì, effetti paragonabili ad una sorta di intollerabile «obbligo surrettizio generalizzato», che costituirebbe una grave violazione dell'articolo 32 della Costituzione, perché farebbe venire meno l'opzione, che invece resterebbe con il green pass base, di fare i tamponi rispettando la scelta di non vaccinarsi, secondo una logica che va assumendo sempre più una natura «ricattatoria» che condiziona, limita e subordina diritti, servizi e attività;

    il decreto in esame, in particolare per gli aspetti emersi riguardanti l'estensione del cosiddetto Super Green pass, si pone in evidente contrasto con numerosi articoli della Costituzione (articoli 1, 2, 3, 4, 13, 16, 32, 33 e 34, 41) posti a tutela del diritto al lavoro, alla salute e alla libertà di circolazione, costituendo un grave vulnus rispetto al diritto all'autodeterminazione delle scelte individuali in campo lavorativo, sanitario e sociale;

    nel nostro ordinamento il possesso di tale «documento», e tutto ciò che sta conseguendo dalla sua natura certificatoria e dai suoi profili discriminatori, sta ormai stravolgendo il principio della tutela della dignità umana, sancito all'articolo 2 della Costituzione, e il principio dell'uguaglianza sostanziale, articolo 3 della Costituzione, comma 2, che costituiscono proprio i fondamenti giuridici e valoriali dei diritti sociali dei cittadini, così riconosciuti per il legame indissolubile con la collettività e in quanto richiedono un intervento statale per renderli effettivi;

    i princìpi costituzionali succitati, sono riconosciuti e ribaditi a più riprese dalla Corte costituzionale, che ha sancito che la libertà di scelta e di autodeterminazione dell'individuo non possono essere sacrificate sull'altare di un presunto e non dimostrato preminente interesse collettivo, al contrario, tali principi e valori vanno sempre necessariamente «bilanciati» con il diritto alla salute del singolo individuo, tale «bilanciamento» tra libertà individuali e principio solidaristico, risulta corretto a condizione che il pericolo per la salute collettiva «non deve essere evitabile con misure alternative all'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio», pertanto, deve sempre prevalere nelle scelte del legislatore un «criterio prudenziale»;

    il dibattito sulla costituzionalità dell'obbligo vaccinale è stato sempre alimentato dall'evidente impatto sui fondamentali principi costituzionali, sia afferenti al diritto alla salute in senso stretto, sia alle libertà individuali, e la Corte costituzionale ne ha sempre garantito il rispetto nel «corretto bilanciamento reciproco»;

    urge ormai la necessità di tornare a una «normalità costituzionale» che garantisca lo Stato di diritto in quanto un'emergenza, se si protrae per oltre due anni, non può più essere considerata tale, rappresentando un tempo troppo lungo per sospendere i diritti dei cittadini e perpetuare discriminazioni e disuguaglianze;

    questo Governo, non solo non ha evidentemente considerato in modo adeguato le forti criticità relative all'introduzione del cosiddetto Super Green Pass, emerse anche dalle autorevoli opinioni di giuristi, medici e scienziati, espresse anche nel dibattito pubblico, ma ora ha addirittura prorogato ed esteso tali norme;

    alle obiezioni nel merito della incostituzionalità di tale provvedimento si aggiunge l'aggravante, sul piano procedurale e metodologico, che ha visto il Governo sottrarre un tema così importante e controverso ad un dibattito aperto e trasparente e ad un contraddittorio pieno, elementi fondamentali e imprescindibili che dovrebbero sempre caratterizzare la normale dialettica parlamentare e democratica, scelta sicuramente ancora più censurabile su una decisione che implica valutazioni di politica sanitaria nazionale, con evidenti e inevitabili ricadute sull'esercizio di diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti;

    risulta elevato anche il rischio dei rilievi che potrebbe sollevare l'Unione europea rispetto a tale intervento normativo, in evidente violazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia in materia, nonché al punto 36 del Regolamento UE n. 953/2021, disciplinante il cosiddetto green pass europeo, secondo cui il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, «non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto», inoltre, la ratio del green pass europeo è proprio quella di armonizzazione la libertà di circolazione, coerentemente con i valori fondanti l'Unione, limitandosi a descrivere una situazione individuale di fatto, proprio per non fornire ai Paesi membri la possibilità di imporre ulteriori aggravi di accesso e di circolazione ai detentori del green pass, che dovrebbe risultare piuttosto uno strumento di natura meramente informativa e certificatoria, senza arrivare a produrre effetti plurimi di discriminazione e trattamento differenziato nello svolgere determinate attività e nell'accesso ad una serie di luoghi, che contribuiscono al benessere psico-fisico della persona ed alla tutela della dignità umana;

    tale provvedimento risulta, pertanto, in evidente contrasto con il nostro assetto costituzionale, fondato sullo stato di diritto e sulla tutela delle libertà individuali e sociali, prorogando in maniera non più accettabile lo «stato di emergenza», con l'aggravante di abusare di strumenti come il Super Green Pass, evidentemente inadeguati e fortemente discriminatori che limitano diritti costituzionalmente riconosciuti, condizionando la libertà di scelta a livello lavorativo, sanitario e sociale, l'accesso a luoghi, attività e servizi essenziali, condizionando il pieno sviluppo della personalità e calpestando la tutela della dignità umana,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3467.
N. 2. Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Costanzo, Giuliodori, Maniero, Raduzzi, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Vianello, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Piera Aiello, Sodano, Benedetti, Ehm, Menga, Sarli, Suriano, Giannone.

A.C. 3467 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3467 – Parere del Comitato
per la legislazione

PARERE DEL COMITATO
PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3467 e rilevato che:

    sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, originariamente composto da 19 articoli per un totale di 50 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 33 articoli per un totale di 64 commi; esso appare riconducibile alla ratio unitaria della proroga ed aggiornamento delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19;

   con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle disposizioni dei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 64 commi 3 prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi; nel complesso è prevista l'adozione di due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di due circolari del Ministero della salute;

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il provvedimento modifica esplicitamente una disposizione del decreto-legge n. 172 del 2021, ancora in corso di conversione al momento dell'adozione del provvedimento in esame; infatti, l'articolo 3 modifica in più punti l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 172; al riguardo, si ricorda che da ultimo nel parere reso nella seduta del 17 gennaio 2022 sul disegno di legge C. 3442 di conversione del decreto-legge n. 172 il Comitato ha raccomandato di «evitare in futuro la modifica esplicita di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, o altre forme di “intreccio” tra più decreti-legge non ancora convertiti, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari»;

   nel decreto-legge è confluito il decreto-legge n. 229 del 2021 (contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e misure di sorveglianza sanitaria), del quale l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti, il disegno di legge di conversione al successivo comma 3, dispone anche l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti del decreto-legge n. 2 del 2022 (disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto del voto in occasione delle prossime elezioni del Presidente della Repubblica); in proposito, si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10, presentato dai componenti del Comitato per la legislazione; tale ordine del giorno impegna il Governo «ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari»; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto «decreto-legge proroga termini») il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo, riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo «a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno 9/2835-A/10»; si ricorda anche, al riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di «un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza», rileva che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare.»;

   l'articolo 1, comma 1, del provvedimento dispone la proroga fino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2020; in proposito si ricorda che l'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) prevede che «la durata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi ed è prorogabile per non più di 12 mesi»; sul punto si ricorda che, in precedenti occasioni (tutte però relative a stati di emergenza circoscritti territorialmente), il Comitato ha rilevato che il ricorso alla proroga ex lege consente evidentemente di superare i limiti massimi di durata dello stato d'emergenza consentiti dal codice, con una deroga peraltro solo implicita e ha quindi raccomandato al Legislatore ad avviare una riflessione sulla prassi di prorogare ex lege la vigenza di stati d'emergenza di rilievo nazionale [...] in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile anche in considerazione dei «significativi poteri di derogare alla normativa vigente – con i soli limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea – attribuiti, in presenza dello stato d'emergenza, alle ordinanze di protezione civile» (si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 7 ottobre 2020 sul disegno di legge C. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto-legge agosto); quando però lo stato di emergenza per l'epidemia da COVID-19 è stato prorogato per la prima volta con fonte legislativa (articolo 1, del decreto-legge n. 105 del 2021), il Comitato ha ritenuto «di non ribadire la raccomandazione [...] alla luce della peculiarità della situazione determinata dall'epidemia in corso» (parere del 3 agosto 2021); nel confermare questo orientamento appare allo stesso tempo opportuno avviare una riflessione, in vista della scadenza del 31 marzo, in modo da non dilatare oltre, rispetto a quanto previsto dal codice della protezione civile, il ricorso allo strumento dello stato di emergenza e da individuare piuttosto una legislazione «a regime» in grado di affrontare per il futuro i casi di malattia da COVID-19;

   con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 5-ter, merita apprezzamento lo sforzo compiuto, attraverso il dialogo sul tema tra Governo e Parlamento nel corso dell'esame al Senato, per una riscrittura della disciplina in materia di certificazioni verdi da COVID-19 volta a far confluire tale disciplina, fin qui dispersa tra più provvedimenti, nel decreto-legge n. 52 del 2021;

   il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;

    formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti raccomandazioni:

   abbia cura il Governo di evitare in futuro la modifica esplicita di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di escludere forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere che ingenerino un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;

   provveda il Legislatore ad evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;

   provvedano il Governo e il Parlamento ad avviare una riflessione, in vista della scadenza del 31 marzo, sulle modalità di definizione di una legislazione «a regime» in grado di affrontare per il futuro i casi di malattia da COVID-19, in modo da non dilatare oltre, rispetto a quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), l'utilizzo dello strumento dello stato di emergenza.

A.C. 3467 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021.
  3. Il decreto-legge 22 gennaio 2022, n. 2, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 2 del 2022.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale)

  1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.
  2. Nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

Articolo 2.
(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

Articolo 3.
(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;

   b) al comma 4-bis le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Articolo 4.
(Dispositivi di protezione
delle vie respiratorie)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.
  3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di consumo
di cibi e bevande)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati)

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.
  2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Articolo 7.
(Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice)

  1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.
  2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
  3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

Articolo 8.
(Impiego delle certificazioni verdi Covid-19)

  1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attività, di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.
  2. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) corsi di formazione privati se svolti in presenza».
  3. Agli articoli 9-ter, comma 1, 9-ter.1, comma 1, 9-ter. 2, comma 1, 9-quater, commi 1 e 3-bis, 9-quinquies, commi 1 e 6, 9-sexies, comma 1, 9-septies, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
  4. Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo 2022.
  6. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.».
  7. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole «per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro» sono inserite le seguenti «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro».
  8. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 6 e 7 pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Articolo 9.
(Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 1 e 1-bis, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

   b) al comma 1-ter, dopo le parole «è assicurata» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022,».

  2. All'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 10.
(Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «e comunque entro il 31 dicembre 2022»;

   b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale di cui al comma 1, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse già confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazione, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».

  2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale)

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico, la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i «Covid Hotel» previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

Articolo 12.
(Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020, che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 13.
(Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)

  1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.
  2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attività di cui al comma 1, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa complessiva di euro 14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui al precedente periodo, per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di euro 199.760.
  4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui al comma 3, e dal personale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 59, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 185.111.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 14.
(Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie)

  1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 15.
(Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

  1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono aggiunte le seguenti: «nonché il servizio di assistenza tecnica».
  3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole «i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività» sono soppresse;

   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19)

  1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
  2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 2, lettere a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 17.
(Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali)

  1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.
  3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 18.
(Disposizioni finali)

  1. Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

Articolo 19.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A
(articolo 16)

  1.

Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale

  2.

Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

  Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario

  3.

Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

  4.

Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Semplificazioni in materia di organi collegiali

  5.

Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  6.

Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

  7.

Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie

  8.

Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

  9.

Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

  10.

Articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

  11.

Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

  12.

Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

  13.

Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

  14.

Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Proroga piani terapeutici

  15.

Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio

  16.

Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Disposizioni in materia di lavoro agile

  17.

Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

  18.

Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà

  19.

Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Durata straordinaria dei permessi premio

  20.

Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Detenzione domiciliare

  21.

Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76

Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici

  22.

Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133

Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie

A.C. 3467 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 2:

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

  “7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
  7-ter. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione del regime di quarantena di cui ai commi 6 e 7 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena”;

   b) all'articolo 3, comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”».

  All'articolo 3:

   al comma 1, lettera a), le parole: «al comma 3: al primo e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3, primo e secondo».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

  «Art. 3-bis. – (Certificazioni verdi COVID-19) – 1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'alinea è sostituito dal seguente: “Ai fini della normativa emergenziale connessa al rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:”;
   b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

   “a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base: una delle certificazioni di cui al comma 2;
   a-ter) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato: una delle certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera a), ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui al comma 2, lettere b) e c-bis)”».

  All'articolo 4:

   al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  “3-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso”»;

   il comma 3 è soppresso.

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 4-bis. – (Misure urgenti in materia di personale sanitario)–1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “purché impegnate nell'emergenza da COVID-19” sono sostituite dalle seguenti: “interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19”.

  Art. 4-ter. – (Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali) – 1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale e considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario straordinario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e riferisce al Governo.
  2. Al fine di garantire un adeguato livello di protezione della popolazione e di ridurre il rischio di contagio, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il medesimo Ministero un tavolo tecnico con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali. Il tavolo tecnico è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori e dei distributori di dispositivi medici e di protezione individuale, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
  3. All'attuazione delle attività di cui al comma 2 le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del tavolo tecnico di cui al comma 2 non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati».

  L'articolo 5 è sostituito dai seguenti:

  «Art. 5. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base) – 1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  “1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

   a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
   b) concorsi pubblici;
   c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto e dall'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”;

   b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
   c) al comma 4, al primo periodo, le parole: “ai commi 1 e 2-bis” e “ai medesimi commi 1 e 2-bis” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “al comma 1” e “al medesimo comma 1” e il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
   d) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base”.

  Art. 5-bis. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato) – 1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è inserito il seguente:

  “Art. 9-bis.1. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato) – 1. Fino al 31 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74:

   a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis;
   b) alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
   c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
   d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
   e) sagre e fiere, convegni e congressi;
   f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
   g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
   h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;
   i) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
   l) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
   m) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
   n) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'articolo 5;
   o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti.
  3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
  4. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo”.

  2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5:

    1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, le parole: “, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2” sono soppresse;

     1.2) al terzo periodo, le parole: “l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e” sono soppresse;

     1.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In zona bianca sono consentite le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”;

    2) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: “esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2,” sono soppresse;

    3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata”;

   b) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;
   c) all'articolo 9, comma 10-bis, dopo la parola: “9-bis,” è inserita la seguente: “9-bis.1,”;
   d) all'articolo 13, comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: “e 9-bis” sono sostituite dalle seguenti: “, 9-bis e 9-bis.1”;

    2) al terzo periodo, dopo le parole: “dell'articolo 9-bis” sono inserite le seguenti: “, al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al comma 3-bis dell'articolo 5”;

    3) al quarto periodo, le parole: “e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “e all'articolo 9-bis.1, comma 1, lettere m), n) e o), in relazione al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato”.

  Art. 5-ter. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore) – 1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 9-ter è abrogato;
   b) all'articolo 9-ter.1:

    1) al comma 1:

     1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base”;

     1.2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  “3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati”;

    3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  “4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2”;

   c) all'articolo 9-ter.2:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  “1. Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  “3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 è verificato dai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, sono effettuate a campione, secondo modalità di controllo che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le altre istituzioni di cui al comma 1 sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati”;

    3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  “3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2”.

  Art. 5-quater. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto) – 1. All'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) l'alinea è sostituito dal seguente: “Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:”;

    2) la lettera e-bis) è abrogata;

   b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  “2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo.
  2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base”;

   c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “al medesimo comma 1” sono inserite le seguenti: “e al comma 2-bis”;
   d) al comma 3-bis, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”;
   e) al comma 4, le parole: “ai commi 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1, 2-bis e 3”.

  Art. 5-quinquies. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro) – 1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022” e le parole: “la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base”;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”;

   b) al comma 6, primo periodo, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”.

  Art. 5-sexies. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari) – 1. All'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022” e le parole: “la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base”;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta fermo quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”.

  Art. 5-septies. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) – 1. All'articolo 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto, nonché dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76”;

   b) al comma 6, primo periodo, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”.

  Art. 5-octies. – (Modifiche alla disciplina degli spostamenti) – 1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base”;
   b) al comma 2-sexies, le parole: “Nelle zone bianche” sono sostituite dalle seguenti: “Su tutto il territorio nazionale”».

  All'articolo 6:

   al comma 2, le parole: «Nel medesimo periodo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 10 febbraio 2022».

  L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

  «Art. 7. – (Disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice) – 1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,” e le parole: “muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19” sono soppresse;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  “1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture di cui al comma 1 è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
  1-ter. L'accesso alle strutture di cui al comma 1, nel medesimo periodo di cui al comma 1-bis, è consentito altresì ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.
  1-quater. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
  1-quinquies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
  1-sexies. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, è consentito altresì l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 1-ter. Ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti.
  1-septies. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo”».

  L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

  «Art. 8. – (Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19) – 1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria”;
   b) al comma 4, dopo le parole: “per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro” sono inserite le seguenti: “e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro”.

  2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute».

  All'articolo 9:

   al comma 3, le parole da: «pari a 18 milioni» fino a: «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18».

  All'articolo 10:

   al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «convertito, con modificazione» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni».

  All'articolo 11:

   al comma 1, le parole: «e di assistenza sanitaria al personale navigante» sono sostituite dalle seguenti: «e i servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante»;

   al comma 2, le parole: «al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico» sono sostituite dalle seguenti: «al viaggiatore si applica, con oneri a suo carico», le parole: «presso i “Covid Hotel”» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 (“Covid Hotel”)» e dopo le parole: «dell'azienda sanitaria» è inserita la seguente: «locale».

  All'articolo 12:

   al comma 1, le parole: «quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «, quantificati complessivamente in euro 4.800.000,».

  All'articolo 13:

   al comma 4, le parole: «di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 del presente articolo» e le parole: «legge 21 maggio 2021, n. 59» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69»;

   al comma 5, le parole: «pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.000.000 di euro per l'anno 2021 e a 14.884.871 euro per l'anno 2022».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

  «Art. 13-bis. – (Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico) – 1. All'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

   “f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria”.

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione di cui al comma 1 e gli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, in relazione al presente quadro epidemiologico e alle conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei».

  All'articolo 14:

   al comma 2, dopo le parole: «si provvede mediante corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «delle proiezioni» e dopo le parole: «di conto capitale» è inserita la seguente: «iscritto».

  All'articolo 15:

   al comma 1, le parole: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono soppresse;

   al comma 3, lettera a), alle parole: «i cui dati» è premesso il segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 16:

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “Per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2021 e 2022”»;

   al comma 2, dopo le parole: «il Commissario» è inserita la seguente: «straordinario», le parole: «commi 2, lettere a-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera a-bis)» e dopo le parole: «disponibilità di cui all'articolo 122» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021 è prorogata al 15 giugno 2022. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021».

  All'articolo 17:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e, al secondo periodo, le parole: «39,4 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «68,7 milioni di euro per l'anno 2022»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonché il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità»;

   al comma 3, terzo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26 non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

  3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

   il comma 4 è sostituito dal seguente:

  «4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 3-bis, pari a 122,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   d) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1».

  L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

  «Art. 18. – (Disposizioni finali) – 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.
  2. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3».

  Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 18-bis. – (Disciplina sanzionatoria) – 1. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1, 6 e 11, comma 2, del presente decreto continua ad essere sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

  Art. 18-ter. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Art. 18-quater. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

  All'allegato A, dopo il numero 6 è inserito il seguente:

  «6-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale)

  Sopprimerlo.
*1.4. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Sopprimerlo.
*1.200. Giannone.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 15 febbraio.
1.100. Mollicone.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 16 febbraio.
1.101. Mollicone.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 28 febbraio.
1.3. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 9 marzo 2022.

  Conseguentemente, sostituire le parole: fino al 31 marzo 2022 con le seguenti: fino al 9 marzo 2022. ovunque esse ricorrano nel decreto.
1.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 marzo 2022 con le seguenti: fino al 9 marzo 2022.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'emergenza nazionale da COVID-19 cessa definitivamente, e non è più prorogabile, alle ore 00.00 del 10 marzo 2022. Di conseguenza, con la cessazione dell'emergenza nazionale decadono tutte le restrizioni, le limitazioni e le misure ad essa correlate. Fino alla loro scadenza naturale, restano in vigore tutti i contratti in corso del personale sanitario assunto per la suddetta emergenza nazionale.
1.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conseguenza della proroga di cui al comma 1, il Commissario rende disponibili su internet, senza ritardo e comunque entro il termine del medesimo comma, tutte le spese effettuate con le relative modalità.
1.5. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(App immuni)

  1. Dal 31 marzo 2022 cessa la validità dell'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
1.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di vaccini)

  1. Al fine di tutelare la salute pubblica, nonché ridurre la circolazione del virus SARS-Cov-2 e lo sviluppo di varianti, chiunque alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non abbia iniziato il proprio ciclo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2, può richiedere, previa prescrizione rilasciata del medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, la somministrazione del vaccino denominato «Nuvaxovid» o qualunque altro autorizzato dall'Agenzia del Farmaco Italiano.
1.03. Trizzino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis
(Modifiche alla normativa sulla certificazione verde)

  1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «validità illimitata»;

   b) al secondo periodo, la parola: «semestrale» è soppressa;

   c) le parole «per sei mesi» ovunque ricorrano, sono soppresse.
1.0100. Mollicone.

ART. 2.
(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

  Sopprimerlo.
2.200. Giannone.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 marzo 2022, con le seguenti: 9 marzo 2022.
2.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esenzione dal vaccino e dall'obbligo di possesso delle certificazioni verdi per i soggetti guariti)

  1. I soggetti che dimostrino l'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 sono esentati dalla somministrazione dei vaccini e dal possesso delle certificazioni verdi. L'esenzione è garantita anche in ogni caso sia dimostrata l'immunità di memoria per il SARS-CoV-2 tramite test sui linfociti B a carico dello Stato.
2.0100. Mollicone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esenzione dal vaccino e dall'obbligo di possesso delle certificazioni verdi per i soggetti guariti)

  1. I soggetti che dimostrino l'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 sono esentati dalla somministrazione dei vaccini e dal possesso delle certificazioni verdi. L'esenzione è garantita anche in ogni caso sia dimostrata l'immunità di memoria per il SARS-CoV-2 tramite test.
2.0101. Mollicone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esenzione dal vaccino e dall'obbligo di possesso delle certificazioni verdi per i soggetti guariti)

  1. Chiunque dimostri, anche tramite l'immunità di memoria, l'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 è esente dalla somministrazione dei vaccini e dal possesso delle certificazioni verdi.
2.0102. Mollicone.

ART. 3.
(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

  Sopprimerlo.
*3.2. Bellucci, Ferro, Gemmato, Ciaburro, Caretta.

  Sopprimerlo.
*3.200. Giannone.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute»

  Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4.1. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b-bis), ha una validità di tre mesi dall'ultima certificazione».
3.4. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sei mesi con la seguente: illimitata.
3.100. Mollicone.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La validità delle certificazioni è prolungata di tre mesi in presenza di anticorpi che all'esame sierologico risultano capaci di attività neutralizzante».
3.5. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 4, le parole: «ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), senza necessità di somministrazione di dosi di richiamo, per effetto della immunizzazione naturale».
3.1. Sodano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell'ambito della sperimentazione per il preparato Reithera.».
3.6. Bellucci, Ferro, Gemmato.

ART. 3-bis.
(Certificazioni verdi COVID-19)

  Sopprimerlo.
3-bis.200. Giannone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.
3-bis.3. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2;».
3-bis.4. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1. aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 eseguito, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario.».
3-bis.5. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) effettuazione di analisi anticorpali eseguite sul siero in strutture sanitarie autorizzate che attestino la presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 in misura tale da garantire la protezione dall'infezione ovvero superiore a 500 BAU/ml.».
3-bis.6. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) effettuazione di analisi anticorpali eseguite sul siero in strutture sanitarie autorizzate che attestino la presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 in misura tale da garantire la protezione dall'infezione.».
3-bis.7. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: «quindicesimo» è soppressa.
3-bis.1. Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Nelle more dell'attesa del quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della vaccinazione per il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 3, al cittadino a cui è stata somministrata l'iniezione del vaccino a contrasto del COVID-19 è rilasciato un cosiddetto Green Pass rafforzato previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.».
3-bis.2. Caretta, Ciaburro.

ART. 4.
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

  Sopprimerlo.
4.200. Giannone.

  Sopprimere il comma 1.
4.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

ART. 4-bis.
(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

  Sopprimerlo.
4-bis.200. Giannone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

   b) il comma 2 è soppresso.
4-bis.1. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Indennità di specificità infermieristica)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.
4-bis.01. Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 4-ter.
(Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e istituzione del tavolo tecnico per i dispositivi medici e di protezione individuali)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a prezzi contenuti con le seguenti: a prezzi imposti per legge di cui all'articolo 4-quater.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4-ter aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

  1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00.
  2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si compensa, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
4-ter.1. Colletti, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.
(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

  1. Ai famigliari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno una tantum non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definiti le incompatibilità e i requisiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato «Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da COVID-19» con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
  6. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso, nonché il rispetto dei limiti patrimoniali.
  7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
4-ter.01. Gemmato.

ART. 5.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base)

  Sopprimerlo.
*5.1. Sodano.

  Sopprimerlo.
*5.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Sopprimerlo.
*5.200. Giannone.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1;».
5.5. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, l'articolo 3 è abrogato.
5.3. Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, la lettera b) è soppressa.
5.4. Ciaburro, Caretta.

ART. 5-bis.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione, cosiddetto green pass rafforzato)

  Sopprimerlo.
*5-bis.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Sopprimerlo.
*5-bis.3. Caretta, Ciaburro.

  Sopprimerlo.
*5-bis.200. Giannone.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis.1, comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), h), l), o).
5-bis.5. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis.1, comma 1, sopprimere le lettere c), e), l), o).
5-bis.4. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis.1, sopprimere il comma 3.
5-bis.6. Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture recettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
  1-ter. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.
5-bis.7. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In zona bianca, la capienza consentita è pari al 100 per cento all'aperto e non può essere superiore al 75 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata»;.
5-bis.2. Caiata, Bellucci, Ferro, Gemmato.

ART. 5-ter.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore)

  Sopprimerlo.
*5-ter.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Sopprimerlo.
*5-ter.200. Giannone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono, in ogni caso, garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, consentendo, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, la didattica in presenza con un gruppo ristretto di studenti, sempre previa richiesta delle rispettive famiglie. È, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.
5-ter.2. Bellucci, Ferro, Gemmato.

ART. 5-quater.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei mezzi di trasporto)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5-quater.200. Giannone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5-quater.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5-quater.3. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-ter.
5-quater.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

ART. 5-quinquies.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro)

  Sopprimerlo.
*5-quinquies.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Sopprimerlo.
*5-quinquies.200. Giannone.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esclusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non opera nei confronti delle donne in congedo per maternità, nel rispetto dell'articolo 37 della Costituzione.
5-quinquies.4. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo le parole: «obbligo vaccinale» sono inserite le seguenti: «per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia».
5-quinquies.5. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al termine dello stato di emergenza, il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato nella misura massima possibile tenendo conto dei servizi da rendere indifferibilmente in presenza e del mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi. Ove necessario, al fine di garantire la piena applicabilità dell'istituto, e comunque rispettando le previsioni normative e contrattuali in materia di diritto alla disconnessione e di piena equiparazione tra lavoro agile e lavoro in presenza ai fini giuridici ed economici, si potrà derogare alla stipula dei contratti individuali.
5-quinquies.3. Bellucci, Ferro, Gemmato.

  Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 5-quinquies.1.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per i cittadini che hanno avviato il ciclo vaccinale)

  1. I cittadini a cui è stata somministrata la prima dose del vaccino a contrasto del COVID-19, nelle more del rilascio della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai mezzi di trasporto di cui all'articolo 5-quater ed ai posti di lavoro di cui all'articolo 5-quinquies previa esibizione di Green Pass cosiddetto base, da presentare abbinato a relativo attestato di vaccinazione.
5-quinquies.01. Ciaburro, Caretta.

ART. 5-sexies.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari)

  Sopprimerlo.
*5-sexies.1. Colletti, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Sopprimerlo.
*5-sexies.200. Giannone.

ART. 5-septies.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato)

  Sopprimerlo.
*5-septies.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

  Sopprimerlo.
*5-septies.200. Giannone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 marzo 2022».
5-septies.2. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:

Art. 5-septies.1.

  1. Il possesso o la mancanza dei requisiti necessari al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 non possono in nessun caso costituire titolo preferenziale per l'accesso a prestazioni terapeutiche e soccorso. Salvo che ciò costituisca più grave reato, il rifiuto di prestazioni terapeutiche o soccorso basato su tali motivazioni integra, a seconda dei casi i reati di cui agli articoli 331, 340 o 593 del Codice Penale.
5-septies.01. Bellucci, Ferro, Gemmato.

ART. 5-octies.
(Modifiche alla disciplina degli spostamenti)

  Sopprimerlo.
5-octies.200. Giannone.

ART. 6.
(Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati)

  Sopprimerlo.
*6.1. Sodano.

  Sopprimerlo.
*6.200. Giannone.

ART. 7.
(Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice)

  Sopprimerlo.
7.200. Giannone.

ART. 8.
(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

  Sopprimerlo.
8.200. Giannone.

ART. 9.
(Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.4. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28.000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.3. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15.000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.2. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.1. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

  1. Fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 2,50 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi è autorizzata a favore del Commissario straordinario la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.01. Sodano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Effettuazione di test antigienici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

  1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigienici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  2. Gli esercizi di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal ministero della salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione della SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato regione ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge n. 131 del 2003.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9.02. Sodano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di accesso al vaccino Nuvaxovid)

  1. A seguito dell'approvazione dell'utilizzo del vaccino Nuvaxovid (NVX-CoV2373) da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con decisione del 22 dicembre 2021, è garantita la libera scelta di scelta vaccinale su tutto il territorio nazionale per i cittadini che debbano ancora sottoporsi al ciclo vaccinale mediante somministrazione della prima dose di vaccino.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le Regioni dispongono un apposito portale di prenotazione per la somministrazione del vaccino Nuvaxovid, tale da permettere a tutti i cittadini ancora non sottopostisi a campagna vaccinale di poter partecipare alla campagna vaccinale, a prescindere dalla residenza del cittadino richiedente.
  3. In virtù delle restrizioni vigenti per i soggetti sprovvisti di Green Pass cosiddetto rafforzato, ai cittadini che abbiano effettuato apposita prenotazione per la somministrazione di vaccino è consentito, premia regolare esibizione di Green Pass cosiddetto base e di attestazione di avvenuta e valida prenotazione, l'utilizzo dei mezzi di trasporto, comunque denominati e l'accesso al proprio posto di lavoro, analogamente a quanto permesso ai titolari di Green Pass cosiddetto rafforzato.
  4. La prenotazione tramite il portale di cui al comma 2 è valida unicamente per somministrazioni da effettuarsi nella medesima settimana, e può essere annullata unicamente per giusta causa, come variazione di orario nell'ambito dello stesso arco settimanale, ragioni di assoluta urgenza e contrazione del SARS-CoV-2.
  5. Il Ministro della salute da attuazione alle disposizioni del presente articolo con proprio decreto, da emanarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.
9.03. Caretta, Ciaburro.

ART. 10.
(Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)

  Sopprimerlo.
10.200. Giannone.

ART. 11.
(Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale)

  Sopprimerlo.
11.200. Giannone.

ART. 12.
(Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia)

  Sopprimerlo.
12.200. Giannone.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)

  1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione in vivo delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto Superiore di Sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.01. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Chiunque abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.
  3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 8. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 8.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di valutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione:

   a) un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede;

   b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   c) un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri.

  5. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 8. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.
  6. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
  7. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.
12.03. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Chiunque abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno una tantum secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno una tantum di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.
  3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 7. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quando disposto dal comma 7.
  4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
  5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.
  6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.
12.02. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.
12.04. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «autorità sanitaria italiana,» sono aggiunte le seguenti: «o a causa di inoculazione volontaria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-CoV-2.».
12.06. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: «autorità sanitaria italiana,» sono aggiunte le seguenti: «o a causa di inoculazione volontaria di vaccini anti SARS-CoV-2».
12.05. Gemmato, Bellucci.

ART. 13.
(Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)

  Sopprimerlo.
13.200. Giannone.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché per la somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale, fino a cessate esigenze.
13.1. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

  1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto dall'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
13.01. Bellucci, Ferro, Gemmato.

ART. 13-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)

  Sopprimerlo.
13-bis.200. Giannone.

  Al comma 1, dopo il capoverso lettera f-ter), aggiungere il seguente:

   f-quater) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura corporea («termoscanner») agli ingressi della scuola e dei locali pertinenti.
13-bis.3. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per garantire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività in ambito scolastico e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2022, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
13-bis.1. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per garantire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività in ambito scolastico e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere attivate convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.
13-bis.2. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)

  1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.
13-bis.01. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Disposizioni in materia di insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado)

  1. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva.
  2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziate risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
13-bis.02. Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Disposizioni per il sostegno psicologico della popolazione studentesca)

  1. A un solo genitore per ciascun figlio minore di anni 18 a carico è riconosciuto un voucher, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
13-bis.03. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Riconoscimento del bonus psicologico)

  1. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 6-bis è sostituito con i seguenti:

   «6-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 destinato a promuovere, sotto forma di buoni e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il riparto delle somme in dotazione del Fondo è stabilito secondo quanto disposto dal comma 6-ter.
   6-ter. Il Fondo di cui al comma 6-bis copre la concessione di:

   a) un buono avviamento”, concesso fino ad esaurimento di 15 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato ad ampliare la platea di chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

   b) un “buono sostegno”, concesso fino ad esaurimento di 35 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato a sostenere economicamente chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

   6-quater. Le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei buoni sono stabilite con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nell'emanazione del decreto di cui al presente comma si tiene conto dei seguenti principi:

   a) il “buono avviamento” consiste nell'erogazione di un contributo di 150 euro per i cittadini maggiorenni cui non è stato diagnosticato un disturbo mentale e che non hanno avuto accesso ad altre agevolazioni in materia di salute mentale, ivi compreso il “buono sostegno”. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni 24 mesi;

   b) il “buono sostegno” consiste nell'erogazione di un contributo di 1.600 euro annui per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente fino a 15.000 euro, 800 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 15.000 e i 50.000 euro, 400 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 50.000 e i 90.000 euro. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente superiore ai 90.000 euro. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni anno».
13-bis.04. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.
(Teleassistenza e telemedicina)

  1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13-bis.05. Bellucci, Gemmato.

ART. 14.
(Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie)

  Sopprimerlo.
14.200. Giannone.

ART. 15.
(Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)

  Sopprimerlo.
15.200. Giannone.

  Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.
(Disposizioni in materia di farmacovigilanza attiva dei vaccini anti COVID-19)

  1. Al fine di assicurare il rafforzamento dell'efficacia del sistema di farmacovigilanza nazionale sui vaccini per COVID-19, il Ministero della salute, in collaborazione col Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale, istituisce il programma di sorveglianza attiva al fine di monitorare la popolazione vaccinata rispetto agli eventi avversi, sia frequenti che non comuni, cagionati dalla vaccinazione, via smartphone e tramite app dedicata. Il programma di sorveglianza attiva prevede che la salute di chi riceve il vaccino sia verificata con questionari a scelta multipla somministrati tramite messaggi di testo ed e-mail con frequenza giornaliera per la prima settimana dopo ogni somministrazione vaccinale e poi a cadenza prestabilita per un periodo di almeno 12 mesi. Nel caso in cui si verificassero eventi avversi nel vaccinato, questi verranno registrati in un apposito database. I dati vengono raccolti in forma anonima per tutelare la privacy e vengono registrati, come previsto dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza, allo scopo di avere un quadro reale della frequenza e della tipologia di eventi avversi alla vaccinazione, utile per fornire elementi più precisi necessari a indirizzare le scelte e le azioni di politica sanitaria nazionale.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rafforzamento della promozione della farmacovigilanza anche a livello regionale)

  1. Il programma di sorveglianza attiva deve essere fortemente promosso dal Ministero della Salute e da AIFA e coinvolge le Regioni attraverso il supporto dei Centri Regionali di Farmacovigilanza. Questi ultimi individuano campioni rappresentativi della popolazione regionale, e dunque nazionale, da seguire clinicamente e nel tempo, al fine di valutare con maggiore precisione la frequenza e la gravità degli eventi avversi da vaccino, nonché l'eventuale incidenza e prevalenza in specifici sottogruppi di popolazione, per fasce di età e per patologie pregresse, in atto e/o croniche.
15.1. Leda Volpi, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

ART. 16.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da C0VID-I9 nonché proroga di termini per adempimenti relativi all'anno accademico 2020/2021)

  Sopprimerlo.
16.200. Giannone.

  Al comma 1, allegato A, sopprimere il numero 10.

  Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono soppresse.
16.4. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 1, allegato A, sopprimere il numero 10.

  Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19» sono sostituite con le seguenti: «al 31 dicembre 2022».
16.1. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco è prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di stipulare accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo ex-factory per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.
16.2. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-ter. All'articolo 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».
16.3. Gemmato, Bellucci.

ART. 17.
(Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali)

  Sopprimerlo.
17.200. Giannone.

ART. 18.
(Disposizioni finali)

  Sopprimerlo.
18.200. Giannone.

ART. 18-bis.
(Disciplina sanzionatoria)

  Sopprimerlo.
18-bis.200. Giannone.

ART. 18-ter.
(Disposizioni finanziarie)

  L'articolo 18-ter è sostituito dal seguente:

  1. Dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
18-ter.200. Giannone.

ART. 18-quater.
(Clausola di salvaguardia)

  Sopprimerlo.
18-quater.200. Giannone.