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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 20 gennaio 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 20 gennaio 2022.

  Alaimo, Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Luciano Cantone, Carfagna, Casa, Castelli, Cataldi, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Deiana, Delmastro Delle Vedove, Di Lauro, Di Muro, Di Stefano, Dieni, Emiliozzi, Fassino, Fogliani, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giarrizzo, Giorgetti, Golinelli, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Maniero, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Alessandro Pagano, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Piastra, Prisco, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Sportiello, Tabacci, Tasso, Tateo, Terzoni, Varrica, Versace, Vignaroli, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BOLOGNA: «Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la concessione di un contributo alla Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera» (3268) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ruffino.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19, IN PARTICOLARE NEI LUOGHI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE (A.C. 3434)

A.C. 3434 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

   La Camera,

   premesso che:

    il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 gennaio 2022, ha approvato il decreto-legge n. 1 del 2022 che introduce «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

    il provvedimento introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario, così equiparato a quello scolastico. Per i lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età sarà necessario il green pass «rafforzato» per l'accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15 febbraio prossimo. L'obbligo di green pass «ordinario» è invece previsto per coloro che accedono ai servizi pubblici, postali, bancari e finanziari, ai servizi alla persona e alle attività commerciali;

    la norma in questione pone l'obbiettivo all'articolo 1, che novella in parte il decreto-legge 44/2021, che: «... al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, (...) si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato...»;

    la norma nasce dalla necessità di fronteggiare l'urgenza dei contagi e, dunque, il Governo adotta la decretazione d'urgenza per produrre immediati effetti al fine di mitigare il livello di infezione in atto;

    dal 1° febbraio scatteranno le sanzioni amministrative di 100 euro, comminate una tantum dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a coloro che non si sono sottoposti a vaccinazione;

    la necessità dell'utilizzo del legiferare d'urgenza confligge con la realtà emersa da uno studio della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO) e dalle stesse evidenze scientifiche: nel primo caso è stato constatato, con dati fattuali che «... il 34 per cento dei pazienti positivi ricoverati non è malato di Covid-19: non è in ospedale per sindromi respiratorie o polmonari e non ha sviluppato la malattia da Covid, ma richiede assistenza sanitaria per altre patologie e al momento del tampone pre-ricovero risulta positivo al SARS-CoV-2...». Altro elemento è che il 40 per cento dei tamponi antigenici rapidi dànno un dato falsato sia per i positivi e sia per i negativi e, pertanto, l'unico tampone scientificamente affidabile e valido è quello molecolare che certifica con precisione il contagio e, di conseguenza, i numeri dei contagiati nelle diverse aree del Paese, e dovrebbe determinare, pertanto, le politiche sanitarie da adottare. Nel secondo caso a «sbugiardare» l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione è lo stesso bugiardino, ad esempio, quello di Pfizer informa l'utilizzatore che il «prodotto è finalizzato a prevenire la malattia» che è cosa ben diversa dal prevenire dall'infezione, condizione quest'ultima scientificamente irrealizzabile;

    lo strumento della sanzione dei 100 euro contrasta con l'ennesima violazione della normativa sulla privacy perché mette i dati sanitari di ognuno di noi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che dovrà esercitare il titolo esecutivo della sanzione;

    il decreto in esame viola l'articolo 24 della Costituzione in quanto l'articolo 3, che novella l'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, prevede che l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass «... non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento...».

    tale prescrizione mina il precetto costituzionale del diritto alla difesa negando l'accesso non solo ai Tribunali e agli Uffici Giudiziari, ma anche agli Uffici pubblici o Enti che sono fondamentali per il corretto espletamento del mandato difensionale (si pensi all'impossibilità d'accesso alle poste, agli archivi notarili, ai registri immobiliari, alle anagrafi comunali, alle Camere di Commercio e a tutti quelle articolazioni della Pubblica Amministrazione e dell'Amministrazione Giudiziaria imprescindibili per l'esercizio della professione. A tale situazione, si aggiunge la violazione dei princìpi della libera concorrenza e del libero mercato delle libere professioni sanciti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea);

    nella sentenza n. 258 del 1994, la Corte Costituzionale ha stabilito che le leggi che prevedono obblighi vaccinali sono compatibili con l'articolo 32 della Costituzione se contemperano la tutela della salute collettiva e il diritto individuale alla salute. Ma ciò non può autorizzare l'integrale conversione del diritto individuale in soggezione, in nome dell'interesse generale, a prescindere dall'esistenza di efficaci modelli alternativi di tutela. Il diritto dell'individuo alla salute non può considerarsi in ogni caso cedevole nei confronti del dovere dello Stato e dei provvedimenti adottati a tutela dell'interesse della collettività, né potrebbe ritenersi che qualsiasi trattamento coattivo sia giustificato, solo perché esso consente migliori contributi dell'individuo al benessere sociale. Il diritto alla salute avrebbe carattere primario e assoluto (è citata la sentenza n. 88 del 1979) e il principio costituzionale del rispetto della persona umana, fondato sull'articolo 2 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 32 della Costituzione, pone in primo piano il problema del «consenso», la cui necessità può essere bilanciata solo per dimostrate e imprescindibili esigenze di tutela di valori con pari dignità costituzionale. In ogni caso, anche con riguardo agli obblighi vaccinali, occorrerebbe bilanciare e ponderare la tutela della salute collettiva con l'autodeterminazione individuale;

    il decreto-legge viola il Considerando 36 del Regolamento n. 953/2021, istitutivo del green pass «europeo», secondo cui il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, «non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto». Inoltre, lo stesso Regolamento non può essere interpretato come se istituisse un diritto o un obbligo ad essere vaccinati;

    il green pass europeo è stato concepito con la funzione di armonizzazione e di libera circolazione, coerente con i valori fondanti l'Unione. Descrive una situazione fattuale (vaccinato, guarito, detentore tampone negativo recente) ritenuta sufficiente dall'Europa per non offrire ai Paesi membri la possibilità di imporre ulteriori aggravi di accesso e di circolazione ai detentori del green pass perché nulla dice sulla maggiore o minore contagiosità di chi lo detiene. È uno strumento di natura informativa e non normativa e non deve produrre effetti plurimi di discriminazione e di trattamento differenziato per svolgere determinate attività e per poter accedere ad una serie di luoghi, che contribuiscono al benessere psico-fisico ed alla tutela della dignità umana;

    nel nostro ordinamento il possesso di tale documento, e tutto ciò che ne sta conseguendo, sta stravolgendo il principio fondante della tutela della dignità delle persone, i cui diritti fondamentali devono essere garantiti a ciascuno «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (art. 2 Cost.);

    una scelta che implica valutazioni di politica sanitaria nazionale incidenti sull'esercizio di diritti fondamentali, richiede l'assunzione di una decisione in un quadro di trasparente e aperto dibattito pubblico e con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali perché la normativa finora prodotta impatta su diritti e libertà fondamentali e non si può legiferare «appiattendosi», così come sta facendo il Governo, sulla mera logica emergenziale del decreto-legge, sottraendo, ancora una volta, al Parlamento il potere di orientare – anche attraverso il contributo delle minoranze parlamentari che sono logicamente escluse dalla deliberazione sul decreto-legge – la scelta politica in un ambito nel quale principi fondamentali, diritti individuali di libertà, diritti sociali e interesse della collettività alla salute devono trovare una loro equilibrata e virtuosa coesistenza;

    la copertura dell'articolo 32 della Costituzione ammette l'imposizione di un sacrificio al singolo ma solo a fronte di un beneficio collettivo certo ed anche a condizione che il sacrificio sia certamente vantaggioso e «tollerabile» per il singolo individuo, in termini di salute, anche per il singolo stesso: requisito che non può dirsi soddisfatto laddove il farmaco sia ancora in fase sperimentale (così la sentenza della Corte Costituzionale n. 307/90, richiamata anche dalla recente sentenza Corte Cost. n. 5/2018);

    è necessario anche richiamare la sentenza n. 118/1996 della Corte costituzionale che, in riferimento a un danno alla salute conseguente alla vaccinazione antipolio, ha stabilito che: «... in nome del dovere di solidarietà verso gli altri è possibile che chi ha da essere sottoposto al trattamento sanitario (o, come in caso della vaccinazione antipoliomelitica che si pratica nei primi mesi di vita, chi esercita la potestà di genitore o la tutela) sia privato della facoltà di decidere liberamente. Ma nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri...»;

    l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, nella risoluzione del 27 gennaio 2021, stante l'attuale non obbligatorietà del vaccino e la contestuale necessità di rispettare il pieno esercizio della libertà di autodeterminazione degli individui, nel richiamare implicitamente gli articoli 8 e 9 della CEDU e l'articolo 5 della Convenzione di Oviedo del 1996 sui diritti dell'uomo e la biomedicina, ha affermato la necessità di assicurare che nessuno venga discriminato per non essersi fatto vaccinare. Le condizioni imposte per ottenere la certificazione verde lasciano perplessi sulla effettiva corrispondenza a questa raccomandazione;

    non è scontata la corresponsione di un indennizzo a fronte di un eventuale danno da vaccino anti-COVID ai sensi della legge 210/92, sia per la carente disponibilità della letteratura medico-scientifica per sostenere il nesso di causalità tra vaccino ed effetti avversi di medio-lungo periodo e sia perché è sempre stato necessario un intervento puntuale della Corte costituzionale per estendere la vigenza della legge succitata di volta in volta anche alle vaccinazioni non obbligatorie ma solo raccomandate;

    il decreto-legge viola una serie di diritti codificati dagli articoli 6, 21, 41 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01),

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3434.
N. 1. Sapia, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sodano, Menga, Suriano, Benedetti, Romaniello, Massimo Enrico Baroni.