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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 21 dicembre 2021

TESTO AGGIORNATO AL 14 FEBBRAIO 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 21 dicembre 2021.

   Ascani, Ascari, Baldelli, Barelli, Bergamini, Bonafede, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Filippo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassina, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Moretto, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Ascari, Baldelli, Barelli, Bergamini, Bisa, Bonafede, Claudio Borghi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cenni, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Orso, D'Uva, Dadone, Daga, De Filippo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Ermellino, Fassina, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliorino, Molinari, Molteni, Morelli, Moretto, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzetto, Rizzo, Rosato, Rossi, Rotta, Ruocco, Sapia, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tarantino, Tasso, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 dicembre 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CATALDI: «Modifiche all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e introduzione dell'articolo 250-bis del codice civile, in materia di disciplina del rapporto di filiazione omogenitoriale» (3413);

   CATALDI: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni generali e il riordino e la semplificazione della normativa vigente in materia di ricostruzione a seguito di catastrofi naturali» (3414);

   BELOTTI: «Istituzione delle feste di San Nicola, nella data del 6 dicembre, e di Santa Lucia, nella data del 13 dicembre, quali giorni festivi nei territori in cui esse costituiscono date tradizionali per la consegna dei doni ai bambini» (3415);

   CECCHETTI: «Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di consegna dei farmaci in aree montane, lacustri o disagiate mediante l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto» (3416).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 20 dicembre 2021 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

   dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

  «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021» (3417);

  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l'11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021» (3418).

  Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Delega al Governo per la disciplina dell'assicurazione degli edifici contro i danni derivanti da calamità naturali» (3368) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cataldi.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

  I Commissione (Affari costituzionali):

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SOVERINI ed altri: «Modifica all'articolo 48 della Costituzione, in materia di conferimento dell'elettorato attivo per le elezioni comunali al compimento del sedicesimo anno di età» (2967);

   BORDONALI ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rinnovo del permesso di soggiorno» (3377) Parere delle Commissioni II, V, VI, XI e XIV;

   CECCANTI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di sospensione di diritto da cariche elettive e di governo delle regioni e degli enti locali» (3379) Parere delle Commissioni II, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  II Commissione (Giustizia):

   SERRACCHIANI: «Modifica all'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di iscrizione nei libri fondiari dell'usucapione accertata mediante accordo di mediazione» (3381) Parere della I Commissione;

   S. 2086. – Senatori PILLON ed altri: «Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio» (approvata dal Senato) (3409) Parere delle Commissioni I, V, IX, XII e XIV.

  Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente):

   FOTI ed altri: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di occupazione abusiva di immobili» (3378) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 29 aprile 2021, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2018, n. 100 – la relazione sulle procedure di localizzazione del deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi, approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 21 dicembre 2021.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 16).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

  La presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con lettera in data 21 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 2019, n. 28, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione, approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 21 dicembre 2021 (doc. XXIII, n. 17).

  Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 17 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 1° dicembre 2021, concernente osservazioni e proposte sul disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (atto Senato n. 2448) (Doc. XXI, n. 14).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 17 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 1° dicembre 2021, concernente osservazioni e proposte concernenti le proposte di legge recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza (atti Camera nn. 2282, 2417, 2667, 2685, 2817, 2851, 2870, 2908, 3027 e 3150) (Doc. XXI, n. 15).

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 14 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 15 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 17 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la relazione sull'attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, riferita all'anno 2020 (Doc. LXXX, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 17 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la relazione concernente l'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane, riferita all'anno 2020 (Doc. LXXX-bis, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 17 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, la relazione recante le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), riferita all'anno 2019, con proiezione per il triennio 2020-2022 (Doc. CXLIX, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 17 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 58 del 2001, concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, riferita all'anno 2020 (Doc. CLXXIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 17 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, riferita al primo semestre del 2021 (Doc. CLXXXII, n. 8).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera pervenuta in data 21 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione sulle iniziative finanziate con le risorse del fondo destinato a interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, riferita all'anno 2020 (Doc. CCLXI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, un messaggio di informazioni di carattere generale inviato dalla Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2021/0629/I, relativa al regolamento dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per le pubbliche amministrazioni e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea:

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità, la vigilanza transfrontaliera e di gruppo (COM(2021) 581 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti;

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012 (COM(2021) 582 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Queste relazioni sono trasmesse alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

  Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, con lettera in data 13 dicembre 2021, ha trasmesso copia della relazione sull'attività svolta dal medesimo Commissario, aggiornata al 30 novembre 2021.

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17, 18 e 20 dicembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final), corredata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2021) 397 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 20 dicembre 2021;

  Proposta di raccomandazione del Consiglio sui conti individuali di apprendimento (COM(2021) 773 final), corredata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2021) 370 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Fondi strutturali e d'investimento europei – Relazione di sintesi 2021 sulle relazioni annuali di attuazione dei programmi riguardanti l'attuazione nel periodo 2014-2020 (COM(2021) 797 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 797 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Rafforzare la lotta alla criminalità ambientale (COM(2021) 814 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Risultati della valutazione finale del programma ISA² (COM(2021) 965 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Decisione di esecuzione della Commissione del 14.12.2021 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Iniziativa EVE per la creazione del diritto di decidere» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2021) 9040 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Tutela dei diritti fondamentali nell'era digitale – Relazione annuale 2021 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2021) 819 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di informazione riguardanti la politica agricola comune (COM(2021) 822 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

  La Commissione europea, in data 20 dicembre 2021, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) (COM(2021) 558 final/2) e dei relativi allegati (COM(2021) 558 final/2 – Annexes 1 to 16), che sostituiscono i documenti COM(2021) 558 final e COM(2021) 558 final – Annexes 1 to 16, già assegnati, in data 14 settembre 2021, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Annunzio di risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 11 ottobre 2021, il testo delle seguenti raccomandazioni e risoluzioni, adottate dall'Assemblea stessa nel corso della riunione della quarta parte della Sessione ordinaria, svoltasi a Strasburgo e in videoconferenza dal 27 al 30 settembre 2021, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   raccomandazione n. 2209 – Conseguenze umanitarie del conflitto tra Armenia e Azerbaijan/ conflitto nel Nagorno Karabah (Doc. XII-bis, n. 287) – alla III Commissione (Affari esteri);

   raccomandazione n. 2210 – Disuguaglianze socioeconomiche in Europa: ristabilire la fiducia sociale rafforzando i diritti sociali (Doc. XII-bis, n. 288) – alla V Commissione (Bilancio);

   raccomandazione n. 2211 – Radicare il diritto ad un ambiente sano: la necessità di un'azione più energica del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 289) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   raccomandazione n. 2212 – Più democrazia partecipativa per affrontare il cambiamento climatico (Doc. XII-bis, n. 290) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   raccomandazione n. 2213 – Affrontare le questioni di responsabilità civile e penale nel contesto del cambiamento climatico (Doc. XII-bis, n. 291) – alla II Commissione (Giustizia);

   raccomandazione n. 2214 – Crisi climatica e Stato di diritto (Doc. XII-bis, n. 292) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   raccomandazione n. 2215 – Politiche in materia di ricerca e tutela dell'ambiente (Doc. XII-bis, n. 293) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);

   risoluzione n. 2391 – Conseguenze umanitarie del conflitto tra Armenia e Azerbaijan/ conflitto nel Nagorno Karabah (Doc. XII-bis, n. 294) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione n. 2392 – Linee guida sulla portata delle immunità parlamentari di cui usufruiscono i membri dell'Assemblea parlamentare (Doc. XII-bis, n. 295) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione n. 2393 – Disuguaglianze socioeconomiche in Europa: ristabilire la fiducia sociale rafforzando i diritti sociali (Doc. XII-bis, n. 296) – alla V Commissione (Bilancio);

   risoluzione n. 2394 – Rappresentanza di donne e uomini nell'Assemblea parlamentare (Doc. XII-bis, n. 297) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione n. 2395 – Rafforzare la lotta contro i cosiddetti «crimini di onore» (Doc. XII-bis, n. 298) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);

   risoluzione n. 2396 – Radicare il diritto ad un ambiente sano: la necessità di un'azione più energica del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 299) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   risoluzione n. 2397 – Più democrazia rappresentativa per affrontare il cambiamento climatico (Doc. XII-bis, n. 300) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   risoluzione n. 2398 – Affrontare le questioni di responsabilità civile e penale nel contesto del cambiamento climatico (Doc. XII-bis, n. 301) – alla II Commissione (Giustizia);

   risoluzione n. 2399 – Crisi climatica e Stato di diritto (Doc. XII-bis, n. 302) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   risoluzione n. 2400 – Combattere le disuguaglianze in materia di diritto a un ambiente sicuro, sano e pulito (Doc. XII-bis, n. 303) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   risoluzione n. 2401 – Clima e migrazioni (Doc. XII-bis, n. 304) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);

   risoluzione n. 2402 – Politiche in materia di ricerca e tutela dell'ambiente (Doc. XII-bis, n. 305) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);

   risoluzione n. 2403 – La situazione in Afghanistan: le conseguenze per l'Europa e per la regione (Doc. XII-bis, n. 306) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione n. 2404 – La strumentalizzazione della pressione migratoria ai confini della Lettonia, della Lituania e della Polonia con la Bielorussia (Doc. XII-bis, n. 307) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di risoluzioni e dichiarazioni dell'Assemblea parlamentare della NATO.

  L'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso, in data 9 novembre 2021, le seguenti risoluzioni, adottate dall'Assemblea nel corso della sessione plenaria, svoltasi a Lisbona l'11 ottobre 2021, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   risoluzione n. 466 – Sviluppo di un approccio integrato e coordinato alla resilienza per le democrazie alleate, che sia rivolto alle società nella loro interezza (Doc. XII-quater, n. 31) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione n. 467 – Sostenere l'impegno della NATO per una difesa e una deterrenza rafforzate in vista del 2030 (Doc. XII-quater, n. 32) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

   risoluzione n. 468 – Gli insegnamenti legati all'impegno della NATO in Afghanistan (Doc. XII-quater, n. 33) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione n. 469 – Spesa per la difesa e sviluppo delle capacità degli alleati (Doc. XII-quater, n. 34) - alla IV Commissione (Difesa);

   risoluzione n. 470 – Mantenere l'attenzione della NATO sulla sfida russa (Doc. XII-quater, n. 35) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

   risoluzione n. 471 – Riaffermare la coesione transatlantica e attuare le decisioni del Vertice di Bruxelles del 2021 (Doc. XII-quater, n. 36) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione n. 472 – Rilanciare il controllo degli armamenti in un ambiente strategico dinamico (Doc. XII-quater, n. 37) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa).

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

  Il Presidente dell'Ufficio centrale per il Referendum presso la Corte di cassazione, con lettera in data 16 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, un esemplare dell'ordinanza, emessa dall'Ufficio in data 15 dicembre 2021, con la quale si dichiara conforme a legge la richiesta di Referendum popolare abrogativo sul quesito individuato dalla seguente denominazione: Abrogazione parziale dell'articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente).

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Consiglio regionale della Puglia.

  La Presidente del Consiglio regionale della Puglia, con lettera in data 16 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021) 554 final/2).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al consigliere Fortunato Lambiase, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, dell'incarico di segretario generale della Scuola nazionale dell'amministrazione.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 17 e 20 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

   al dottor Salvatore Riccio, l'incarico di direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   al dottor Francesco Alì, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PER LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI MAFIOSE (A.C. 3354-A)

A.C. 3354-A - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame prevede norme fondamentali anche per la coesione territoriale, in particolare quelle relative al Titolo II Capo II;

    ampia risulta la varietà delle misure comprese nel decreto di cui si chiede la conversione, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, con il quale si vuole garantire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR in coerenza con il relativo crono-programma;

    fra gli obiettivi del provvedimento vi è quello di introdurre apposite e più incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi;

    sono inoltre presenti nel decreto disposizioni per semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del predetto Piano, nonché misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

    valutate le finalità degli articoli in materia di turismo e di contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche, di infrastrutture ferroviarie e semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti nel settore, di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché delle disposizioni concernenti le misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e di quelle inerenti le imprese agricole,

impegna il Governo

a ripartire inderogabilmente i fondi del PNRR nella misura del 60 per cento per il centro-nord e del 40 per cento per il sud aumentando, qualora se ne ravvisasse la possibilità, la percentuale di ripartizione in favore del sud.
9/3354-A/1. Lombardo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame prevede norme fondamentali anche per la coesione territoriale, in particolare quelle relative al Titolo II Capo II;

    ampia risulta la varietà delle misure comprese nel decreto di cui si chiede la conversione, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, con il quale si vuole garantire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR in coerenza con il relativo crono-programma;

    fra gli obiettivi del provvedimento vi è quello di introdurre apposite e più incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi;

    sono inoltre presenti nel decreto disposizioni per semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del predetto Piano, nonché misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

    valutate le finalità degli articoli in materia di turismo e di contributi e credito d'imposta per le imprese turistiche, di infrastrutture ferroviarie e semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti nel settore, di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché delle disposizioni concernenti le misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e di quelle inerenti le imprese agricole,

impegna il Governo

a ripartire inderogabilmente i fondi del PNRR nella misura del 60 per cento per il centro-nord e del 40 per cento per il sud e a valutare l'opportunità di aumentare, qualora se ne ravvisasse la possibilità, la percentuale di ripartizione in favore del sud.
9/3354-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Lombardo.


   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

   nel preambolo del decreto-legge si evidenzia la necessità e l'urgenza di introdurre apposite e più incisive misure in tema di coesione territoriale. I Fondi strutturali e il Fondo di coesione rappresentano misure fondamentali proprio per superare il divario oggi esistente tra Nord e Sud del Paese;

   il testo richiama in due articoli (6 ed 8) i fondi strutturali europei. In particolare l'articolo 8 (Fondo ripresa resilienza Italia) e la relazione illustrativa del decreto-legge prevedono che una quota del Fondo nel limite del 5 per cento dei prestiti e del 7 per cento degli investimenti in equity e quasi equity erogati ai destinatari finali possa essere destinata agli oneri di gestione. Le citate soglie sono frutto dell'applicazione della normativa comunitaria delle Common Provision Regulation relativa ai fondi strutturali UE di cui al Regolamento (UE) 2021/1060;

   premesso che:

    attraverso la politica di sviluppo regionale, l'Unione europea mira a raggiungere la coesione economica, sociale e territoriale riducendo le disparità fra le diverse regioni degli Stati membri;

    per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Unione europea – sulla base di accordi stipulati con i singoli Stati membri e secondo regole condivise – assegna in un arco temporale di sette anni specifiche risorse finanziarie a cui si aggiungono, per il principio della addizionali le risorse nazionali messe a disposizione dai medesimi Stati Membri;

    le risorse destinate al Sud, che si sommano e non si sovrappongono, le ritroviamo all'interno dei Fondi strutturali e d'investimento europei, del Fondo di Sviluppo e Coesione; del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del React-EU;

    i Fondi strutturali e d'investimento europei sono il principale strumento ordinario della politica di coesione europea, sono finanziati attraverso il bilancio dell'UE (Quadro Finanziario Pluriennale) e sono organizzati in cicli settennali: il prossimo, i cui piani sono in via di definizione, riguarda il periodo 2021-2027 e assegna all'Italia circa 42 miliardi, ai quali se ne aggiungeranno altri 40 di cofinanziamento nazionale e regionale dei quali alle regioni meridionali, spettano complessivamente 54,23 miliardi;

    il Fondo di Sviluppo e Coesione è il fondo nazionale che, come quelli europei su citati, finanzia progetti finalizzati alla coesione economica, sociale e territoriale del Paese e alla rimozione degli squilibri economici e sociali interni. La Legge di Bilancio 2021 assegna complessivamente al FSC 50 miliardi di euro tra il 2021 e il 2030, ai quali se ne aggiungeranno ulteriori 23,5 miliardi con la Legge di Bilancio 2022. Di questi, l'80 per cento è riservato per legge al Mezzogiorno, che così risulterà destinatario di circa 58 miliardi;

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è rivolto a sostenere le riforme e gli investimenti effettuati dagli Stati membri per attenuare l'impatto economico e sociale della pandemia da COVID-19 e preparare le relative economie alle sfide delle transizioni ecologica e digitale, all'Italia spettano 191,5 miliardi di cui al Sud andrà il 40 per cento dei fondi territorializzabili (cioè riferiti a progetti con ricadute su territori specifici) ossia circa 82 miliardi;

    il React-EU è il secondo piano in ordine di consistenza del pacchetto europeo «Next Generation EU» del quale all'Italia andranno 14,4 miliardi (la quota più consistente), dei quali a sua volta circa 9 miliardi sono destinati a interventi nel Mezzogiorno e la cui programmazione spetta al ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ha predisposto un apposito piano per l'utilizzo delle risorse, inviato alla Commissione europea;

    la pioggia di denaro che cadrà sul nostro caro Sud Italia sarà copiosa, allettante ma soprattutto richiederà una gestione oculata e rivolta soprattutto a fare investimenti preziosi al fine di creare sviluppo e occupazione; c'è già preoccupazione e paura di ritrovarci di fronte ad un uso non omogeneo dei fondi europei laddove per fare un esempio il 30% dei fondi strutturali dovranno essere finanziati dalle Regioni e dunque gestiti dalla Conferenza Stato-regioni, luogo dove storicamente le negoziazioni sono avvenute a scapito delle Regioni del Sud provocando distorsione, marginalizzazione e fragilità; questa spirale ha già condannato l'Italia a vent'anni di crescita zero, privando la nostra economia del suo mercato interno aumentando le disuguaglianze e allargando il divario di reddito tra un territorio e l'altro;

    anche dalla stampa si leggono già raccapriccianti titoli come se il Sud già fosse condannato a vedersi derubato ancora una volta, come fosse il solito «bancomat» del Paese, privato della dignità e della possibilità di uscire da quella condizione che da sempre lo attanaglia a fanalino di coda di una parte d'Italia spregiudicata e affarista;

    è dunque necessario un monitoraggio capillare e preciso su ogni soldo speso proprio come già previsto per l'attuazione del PNRR;

    è fondamentale la capacità di spendere bene attraverso buoni investimenti e soprattutto nell'ottica di un piano per l'Italia che sia unico e teso ad eliminare drasticamente i divari tra Nord e Sud;

    è altresì indispensabile dunque dotare a partire da tutti i più piccoli comuni del Sud di strutture tecniche idonee a gestire ed utilizzare le risorse nella maniera corretta, per non sprecarle,

impegna il Governo

a monitorare nella maniera più idonea possibile che l'utilizzo e la gestione dei Fondi strutturali europei e del fondo di sviluppo e coesione appaiano coerenti con i risultati prefissi nell'ottica di apportare i reali benefici al meridione del nostro Paese affinché questa enorme opportunità non vada sprecata e determini un'Italia più giusta e coesa.
9/3354-A/2. Paxia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose interviene in materia di interdittive antimafia, andando a ridisegnare la procedura per l'applicazione delle stesse;

    all'articolo 49 del decreto è inserita la norma che introduce la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa in alternativa all'interdittiva antimafia, tra cui la nomina di esperti, individuati nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari, ponendo i relativi oneri a carico dell'impresa;

    le misure in questione attengono a tipologie di attività già poste in essere dalle prefetture e, pertanto, esse potranno essere attuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    in un'ottica di prevenzione e anticipazione dei rischi derivanti dalle infiltrazioni mafiose risulta necessario promuovere interventi di prevenzione del rischio al fine di unire l'intervento correttivo, già previsto, con quello di formazione degli imprenditori e delle associazioni di categoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere all'interno delle Prefetture l'attivazione di percorsi di formazione, rivolti ad imprenditori e lavoratori dipendenti, che attraverso forme di capacity building permettano di prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa, intervenendo sul versante preventivo della lotta alle mafie.
9/3354-A/3. Lattanzio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha danneggiato fortemente il settore aeroportuale;

    trattandosi di un fenomeno straordinario e imprevedibile con significative ricadute economiche, sono state previste misure compensative dei danni subiti dai gestori aeroportuali e dagli operatori di servizi di assistenza a terra, nel rispetto della disposizione in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    la compensazione concerne i minori ricavi e i maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020, per i beneficiari che hanno ripreso l'attività a partire dal 3 o dal 14 giugno 2020, e nel periodo 1° marzo 2020-14 luglio 2020 per i beneficiari la cui ripresa delle attività è avvenuta a partire dal 15 luglio 2020, in linea con quanto indicato nella Decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea (C(2021)5702 final);

    nel periodo preso in considerazione si sono verificate le maggiori restrizioni al traffico aereo ed il traffico passeggeri negli aeroporti italiani si è ridotto del 95 per cento circa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

    nello specifico, l'articolo 1, comma 715, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione, nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, e, nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;

    le risorse in questione sono state incrementate dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 di 300 milioni di euro, di cui 285 milioni di euro destinati ai gestori aeroportuali e 15 milioni di euro in favore dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra;

    gli operatori dei servizi di assistenza a terra hanno risentito in particolar modo degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle restrizioni di viaggio che ne sono derivate per arginare la diffusione del virus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le risorse residue del presente fondo ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra nel caso in cui quelle stanziate per tale categoria non siano sufficienti a compensare i danni subiti.
9/3354-A/4. Nobili, Paita.


   La Camera,

   premesso che:

    la Funivia di Savona opera dal 1912 per risolvere il problema della carenza di spazi del porto di Savona assicurando, con i 18 chilometri di teleferica, il trasporto di carbone sino ai parchi deposito di San Giuseppe di Cairo, oltre l'Appennino Ligure;

    oltre ad avere un'esperienza storica nella ricezione, trasporto e deposito di rinfuse solide nell'Alto Tirreno, la Funivia di Savona rappresenta l'ultima funivia d'Europa;

    nel 2007 il Ministero dei Trasporti ha assegnato la concessione venticinquennale a Funivie S.p.A. per la gestione dell'infrastruttura;

    nel mese di novembre del 2019 il territorio di Savona è stato colpito da eccezionali eventi atmosferici che hanno provocato la caduta di alcuni tralicci della storica Funivia e ne hanno impedito il funzionamento;

    in seguito all'interruzione del servizio della Funivia, il trasporto del carbone è stato eseguito quotidianamente con camion, generando un maggiore inquinamento atmosferico;

    la realizzazione della nuova Diga foranea del porto di Vado Ligure, progettata con lo scopo di proteggere il bacino portuale e di migliorare l'accessibilità marittima, porterà ad un notevole incremento dei traffici;

    l'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto che, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria sia nominato Commissario straordinario;

    in ragione della maggiore vicinanza e conoscenza del territorio sarebbe opportuno che l'incarico di Commissario straordinario fosse affidata al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale;

    l'assemblea dei soci dell'azienda, in data 19 novembre 2019, ha disposto la messa in liquidazione della società, con efficacia a partire dal 1 gennaio 2022, in ragione della oggettiva impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale;

    al fine di assicurare il mantenimento degli attuali livelli occupazione sarebbe opportuno che, in caso di cessazione dell'attuale concessione e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, la gestione diretta del servizio della Funivia di Savona venisse conferita al Commissario straordinario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere le opportune iniziative volte a far fronte alle problematiche evidenziate in premessa e ad assicurare il recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia di Savona.
9/3354-A/5. Paita, Nobili.


   La Camera,

   premesso che:

    la Funivia di Savona opera dal 1912 per risolvere il problema della carenza di spazi del porto di Savona assicurando, con i 18 chilometri di teleferica, il trasporto di carbone sino ai parchi deposito di San Giuseppe di Cairo, oltre l'Appennino Ligure;

    oltre ad avere un'esperienza storica nella ricezione, trasporto e deposito di rinfuse solide nell'Alto Tirreno, la Funivia di Savona rappresenta l'ultima funivia d'Europa;

    nel 2007 il Ministero dei Trasporti ha assegnato la concessione venticinquennale a Funivie S.p.A. per la gestione dell'infrastruttura;

    nel mese di novembre del 2019 il territorio di Savona è stato colpito da eccezionali eventi atmosferici che hanno provocato la caduta di alcuni tralicci della storica Funivia e ne hanno impedito il funzionamento;

    in seguito all'interruzione del servizio della Funivia, il trasporto del carbone è stato eseguito quotidianamente con camion, generando un maggiore inquinamento atmosferico;

    la realizzazione della nuova Diga foranea del porto di Vado Ligure, progettata con lo scopo di proteggere il bacino portuale e di migliorare l'accessibilità marittima, porterà ad un notevole incremento dei traffici;

    l'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto che, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., il provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria sia nominato Commissario straordinario;

    in ragione della maggiore vicinanza e conoscenza del territorio sarebbe opportuno che l'incarico di Commissario straordinario fosse affidata al Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale;

    l'assemblea dei soci dell'azienda, in data 19 novembre 2019, ha disposto la messa in liquidazione della società, con efficacia a partire dal 1 gennaio 2022, in ragione della oggettiva impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale;

    al fine di assicurare il mantenimento degli attuali livelli occupazione sarebbe opportuno che, in caso di cessazione dell'attuale concessione e nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, la gestione diretta del servizio della Funivia di Savona venisse conferita al Commissario straordinario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere le opportune iniziative volte a far fronte alle problematiche evidenziate in premessa e ad assicurare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia di Savona.
9/3354-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Paita, Nobili.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito dell'esame dell'A.C. 3354 sono stati presentati alcuni emendamenti volti ad intervenire sulla complessa disciplina concernente il Polo Strategico Nazionale, il database centrale dei dati della Pubblica Amministrazione e, quindi, dei cittadini italiani;

    gli interventi emendativi, in particolare, erano volti ad assicurare che, nell'ambito della gara, tuttora in corso, per l'individuazione dei soggetti che realizzeranno il Polo Strategico Nazionale, il confronto tra offerte non fosse viziato dalla presenza di un soggetto pubblico già in grado di fornire i servizi del Polo Strategico Nazionale alla Pubblica Amministrazione;

    detto soggetto, Sogei, dovrebbe più opportunamente essere affiancato al vincitore della gara in un secondo momento, ed in particolare a quello di realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, senza un coinvolgimento in fase di presentazione e valutazione delle offerte,

   considerato che:

    gli emendamenti presentati originano dalla necessità di richiedere al Governo un livello di attenzione particolarmente elevato su un tema così strategico per il Paese, anche in considerazione delle criticità derivanti da recenti offerte di acquisizione presentate da fondi stranieri a valere sulla compagine azionaria di aziende coinvolte, con Sogei, nella gara per il Polo Strategico Nazionale;

    al solo fine di accelerare i lavori parlamentari di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, gli emendamenti sono stati ritirati, anche considerata la più ampia necessità di un confronto tra Parlamento e Governo sul tema,

impegna il Governo

a prevedere che il meccanismo di partenariato pubblico-privato per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale si estrinsechi attraverso una presenza maggioritaria di un soggetto pubblico nell'ambito della cordata che realizzerà il Polo medesimo, a valle della valutazione delle offerte pervenute da parte di soli soggetti privati, anche attraverso l'esclusione, nella attuale fase di valutazione delle offerte, di soggetti pubblici che abbiano inteso associarsi a cordate private, e prevedendo solo in un secondo momento l'associazione di Sogei ai soggetti privati che risulteranno vincitori della gara per la realizzazione del Polo.
9/3354-A/6. Marco Di Maio, Liuzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito dell'esame dell'A.C. 3354 sono stati presentati alcuni emendamenti volti ad intervenire sulla complessa disciplina concernente il Polo Strategico Nazionale, il database centrale dei dati della Pubblica Amministrazione e, quindi, dei cittadini italiani;

    gli interventi emendativi, in particolare, erano volti ad assicurare che, nell'ambito della gara, tuttora in corso, per l'individuazione dei soggetti che realizzeranno il Polo Strategico Nazionale, il confronto tra offerte non fosse viziato dalla presenza di un soggetto pubblico già in grado di fornire i servizi del Polo Strategico Nazionale alla Pubblica Amministrazione;

    detto soggetto, Sogei, dovrebbe più opportunamente essere affiancato al vincitore della gara in un secondo momento, ed in particolare a quello di realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, senza un coinvolgimento in fase di presentazione e valutazione delle offerte,

   considerato che:

    gli emendamenti presentati originano dalla necessità di richiedere al Governo un livello di attenzione particolarmente elevato su un tema così strategico per il Paese, anche in considerazione delle criticità derivanti da recenti offerte di acquisizione presentate da fondi stranieri a valere sulla compagine azionaria di aziende coinvolte, con Sogei, nella gara per il Polo Strategico Nazionale;

    al solo fine di accelerare i lavori parlamentari di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, gli emendamenti sono stati ritirati, anche considerata la più ampia necessità di un confronto tra Parlamento e Governo sul tema,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che il meccanismo di partenariato pubblico-privato per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale si estrinsechi attraverso una presenza maggioritaria di un soggetto pubblico nell'ambito della cordata che realizzerà il Polo medesimo, a valle della valutazione delle offerte pervenute da parte di soli soggetti privati, anche attraverso l'esclusione, nella attuale fase di valutazione delle offerte, di soggetti pubblici che abbiano inteso associarsi a cordate private, e prevedendo solo in un secondo momento l'associazione di Sogei ai soggetti privati che risulteranno vincitori della gara per la realizzazione del Polo.
9/3354-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Marco Di Maio, Liuzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, che all'articolo 30 prevede il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) delle funzioni di soggetto attuatore per le attività relative allo sviluppo della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (comma 1), nonché la possibilità del Ministero di avvalersi, tramite la stipula di una apposita convenzione, di Rete Autostrade per il Mediterraneo (RAM) SpA per lo svolgimento di dette attività (comma 5);

    la Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN) è un sistema di Intelligent Transport System (ITS) aperto creato e modulare per concentrare dati ed erogare servizi di sistema a tutti gli operatori e stakeholders della logistica e dei trasporti che si estende agli interporti, ai centri merci, ai porti e alle piastre logistiche (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2005, n. 18T e articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);

    la funzione strategica della PLN è stata riconosciuta nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, che all'obiettivo 6 ha previsto la digitalizzazione della catena logistica attraverso la realizzazione di una molteplicità di interventi tra cui la realizzazione di un'architettura modulare cooperativa che permetta di integrare informazioni e servizi relativi al trasporto su gomma e intermodalità (PLN) e alla gestione dei nodi (PLN, Port Community Systems, PIL);

    i Port Community System (PCS) sono un sistema informatico aperto e neutrale che abilita lo scambio di informazioni mirato e sicuro tra operatori economici ed enti pubblici che costituiscono la comunità portuale. In particolare, il PCS ottimizza, gestisce e automatizza i processi portuali, ivi compresi quelli autorizzativi, amministrativi e logistici, attraverso la singola immissione del dato e lo scambio di informazioni con il trasporto e la catena logistica. I PCS delle AdSP, così come realizzati o da realizzarsi sono compresi nel perimetro della PLN (direttiva 20 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante Linee guida per omogeneizzare ed organizzare i sistemi Port community system (PCS) da attuare attraverso la Piattaforma Logistica Nazionale (PNL));

    Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti (RAM) SpA è la società in house del MIMS, il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nata nel 2004 con l'obiettivo di attuare il cosiddetto «Programma Nazionale delle Autostrade del Mare» all'interno del più ampio contesto della Rete Trans-Europea dei Trasporti (TEN-T), oggi si occupa anche di promozione di iniziative di raccolta, analisi e monitoraggio di dati e statistiche nonché di valutazioni e di progetti e programmi di investimento relativi al settore porti e logistica, di assistenza tecnica alla Conferenza di coordinamento delle Autorità di sistema portuale e segretariato del Partenariato per la logistica ed i trasporti; gestione operativa degli incentivi all'intermodalità, erogati dal Ministero, al settore dell'autotrasporto (Marebonus, Ferrobonus, incentivi alla formazione e agli investimenti); gestione di programmi comunitari relativi a fondi erogati per le reti TEN-T (programmazione 2014-2020/2024); promozione e gestione di progetti a valere su bandi nazionali e comunitari nelle materie di interesse, sia direttamente che in qualità di implementing body del Ministero stesso; supporto a programmi e progetti di comunicazione di iniziative istituzionali;

    con l'entrata in vigore dell'articolo 30 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le funzioni del precedente soggetto attuatore unico sono trasferite al MIMS il quale può avvalersi mediante apposita convenzione di RAM SpA (articolo 30, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021) che sarà quindi incaricata di supportare il MIM5 nelle attività di digitalizzazione della logistica, con particolare riferimento ai servizi della PLN ai nodi logistici tra cui i porti e agli interporti,

impegna il Governo:

   ad assicurare la realizzazione, la implementazione e la gestione di un sistema digitale che sia unico, aperto, istituzionale e pubblico e che offra servizi alla logistica nazionale, con particolare riferimento al Fort Community System (PCS) e al Freight Village System (FVS) nell'ambito della PLN;

   a prevedere che, nell'ambito del rafforzamento di RAM SpA, l'amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto, di cui due dei tre componenti siano nominati sentite le indicazioni delle associazioni Unione Interporti Riuniti (UIR) e l'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti).
9/3354-A/7. Gariglio, Andrea Romano, Casu, Pizzetti, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Cantini.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, che all'articolo 30 prevede il trasferimento al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) delle funzioni di soggetto attuatore per le attività relative allo sviluppo della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (comma 1), nonché la possibilità del Ministero di avvalersi, tramite la stipula di una apposita convenzione, di Rete Autostrade per il Mediterraneo (RAM) SpA per lo svolgimento di dette attività (comma 5);

    la Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN) è un sistema di Intelligent Transport System (ITS) aperto creato e modulare per concentrare dati ed erogare servizi di sistema a tutti gli operatori e stakeholders della logistica e dei trasporti che si estende agli interporti, ai centri merci, ai porti e alle piastre logistiche (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2005, n. 18T e articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);

    la funzione strategica della PLN è stata riconosciuta nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, che all'obiettivo 6 ha previsto la digitalizzazione della catena logistica attraverso la realizzazione di una molteplicità di interventi tra cui la realizzazione di un'architettura modulare cooperativa che permetta di integrare informazioni e servizi relativi al trasporto su gomma e intermodalità (PLN) e alla gestione dei nodi (PLN, Port Community Systems, PIL);

    i Port Community System (PCS) sono un sistema informatico aperto e neutrale che abilita lo scambio di informazioni mirato e sicuro tra operatori economici ed enti pubblici che costituiscono la comunità portuale. In particolare, il PCS ottimizza, gestisce e automatizza i processi portuali, ivi compresi quelli autorizzativi, amministrativi e logistici, attraverso la singola immissione del dato e lo scambio di informazioni con il trasporto e la catena logistica. I PCS delle AdSP, così come realizzati o da realizzarsi sono compresi nel perimetro della PLN (direttiva 20 marzo 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante Linee guida per omogeneizzare ed organizzare i sistemi Port community system (PCS) da attuare attraverso la Piattaforma Logistica Nazionale (PNL));

    Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti (RAM) SpA è la società in house del MIMS, il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nata nel 2004 con l'obiettivo di attuare il cosiddetto «Programma Nazionale delle Autostrade del Mare» all'interno del più ampio contesto della Rete Trans-Europea dei Trasporti (TEN-T), oggi si occupa anche di promozione di iniziative di raccolta, analisi e monitoraggio di dati e statistiche nonché di valutazioni e di progetti e programmi di investimento relativi al settore porti e logistica, di assistenza tecnica alla Conferenza di coordinamento delle Autorità di sistema portuale e segretariato del Partenariato per la logistica ed i trasporti; gestione operativa degli incentivi all'intermodalità, erogati dal Ministero, al settore dell'autotrasporto (Marebonus, Ferrobonus, incentivi alla formazione e agli investimenti); gestione di programmi comunitari relativi a fondi erogati per le reti TEN-T (programmazione 2014-2020/2024); promozione e gestione di progetti a valere su bandi nazionali e comunitari nelle materie di interesse, sia direttamente che in qualità di implementing body del Ministero stesso; supporto a programmi e progetti di comunicazione di iniziative istituzionali;

    con l'entrata in vigore dell'articolo 30 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, le funzioni del precedente soggetto attuatore unico sono trasferite al MIMS il quale può avvalersi mediante apposita convenzione di RAM SpA (articolo 30, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021) che sarà quindi incaricata di supportare il MIM5 nelle attività di digitalizzazione della logistica, con particolare riferimento ai servizi della PLN ai nodi logistici tra cui i porti e agli interporti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di assicurare la realizzazione, la implementazione e la gestione di un sistema digitale che sia unico, aperto, istituzionale e pubblico e che offra servizi alla logistica nazionale, con particolare riferimento al Fort Community System (PCS) e al Freight Village System (FVS) nell'ambito della PLN;

   a valutare l'opportunità di prevedere che, nell'ambito del rafforzamento di RAM SpA, l'amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto, di cui due dei tre componenti siano nominati sentite le indicazioni delle associazioni Unione Interporti Riuniti (UIR) e l'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti).
9/3354-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Gariglio, Andrea Romano, Casu, Pizzetti, Bruno Bossio, Del Basso De Caro, Cantini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 modifica l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo (in materia di valutazione ambientale strategica) a quarantacinque giorni (contro i sessanta originari) il termine di tempo entro il quale gli interessati possono prendere visione e presentare osservazioni alla proposta di piano o programma o al relativo rapporto ambientale;

    la modifica legislativa sopra indicata non appare costituzionalmente legittima in relazione alla necessità di garantire l'effettivo esercizio del diritto dei cittadini a partecipare all'azione amministrativa che discende direttamente dai principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione;

    infatti, l'attuazione in concreto di tale prerogativa presuppone la concessione di un termine di tempo congruo che consenta un'effettiva possibilità di esercizio della stessa in tutte le sue manifestazioni concrete (quali la consultazione documentale e la presentazione di deduzioni scritte);

    per contro, un'eccessiva compressione temporale nell'esercizio di tali facoltà (come nel caso della riduzione del termine da sessanta a quarantacinque giorni) si traduce in un ostacolo costituzionalmente inaccettabile al regolare svolgersi del primario diritto dei consociati a partecipare alle procedure amministrative (anche in materia ambientale),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma in premessa al fine adottare tutte le ulteriori iniziative di competenza affinché sia ripristinato il termine di sessanta giorni già previsto nella precedente formulazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9/3354-A/8. Vianello, Muroni, Ehm, Romaniello, Suriano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 del provvedimento in esame reca misure attuative di una serie di interventi previsti nel PNRR in materia di uso sostenibile delle risorse idriche, in particolare il comma 5 inasprisce le sanzioni previste per la violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in difetto di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente;

    l'articolo 96 comma 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 del prevedeva che: «I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 3, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico». Quindi ha permesso fino al 31/12/2007 la possibilità di denunciare dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, permettendone così sia di regolarizzarne l'attingimento sia di censire tutte le possibili utilizzazioni illecite di acque;

    una nuova regolarizzazione oltre a portare un riordino del sistema, utile soprattutto alle amministrazioni centrali che potrebbero permettersi un censimento totale, permetterebbe di assicurare sia un importante equilibrio fra la disponibilità delle risorse idriche reperibili e i fabbisogni della risorsa stessa sia un significativo rientro di risorse economiche, non previste dal bilancio pubblico, da utilizzare per l'ammodernamento, l'aggiornamento e l'adeguamento tecnologico di tutte le utenze interessate permettendo così, inoltre, la riduzione della dispersione di un bene preziosissimo per il nostro pianeta, l'acqua,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a permettere una nuova possibilità di denuncia dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come già previsto con il decreto legislativo n. 152 del 2006 fino al 31 dicembre 2022.
9/3354-A/9. Villarosa.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni sul rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia. In particolare l'articolo 47 dispone misure in materia di amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario delle aziende. È opportuno che le imprese destinatarie di informazione antimafia che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto possano attivare anche il ricorso ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, (impugnazione per revocazione). Per quanto riguarda il procedimento di rilascio ed aggiornamento dell'informazione antimafia interdittiva è opportuno che la medesima interdittiva cessi di avere efficacia decorsi 2 anni dalla sua adozione quando non si proceda al suo aggiornamento;

    l'articolo 48 del provvedimento in esame (Contraddittorio nel procedimento del rilascio dell'interdittiva antimafia) prevede che il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione interdittiva antimafia e non ricorrano particolari esigenze di celerità nel procedimento, ne dia comunicazione tempestivamente al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. È necessario motivare in modo adeguato e congruo nel provvedimento finale quali siano le ragioni relative al non celerità del procedimento;

    occorre poi una precisa modifica all'articolo 94 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia) (Effetti delle informazioni del prefetto) prevedendo che i soggetti pubblici (P.A., enti pubblici, eccetera) come indicati dall'articolo 83 del suddetto codice non procedano alle revoche ed ai recessi per la costruzione di opere pubbliche, non solo quando l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di forniture di beni e servizi ritenuti essenziali per il perseguimento dell'interesse pubblico e qualora il soggetto che le fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi, ma anche nel caso in cui l'informazione antimafia evidenzi che per effetto dei medesimi recessi o revoche verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia;

    da ultimo è fondamentale intervenire sull'articolo 93 del suddetto provvedimento in modo da consentire di prevedere sempre ed in ogni caso l'utilizzo dell'audizione dei soggetti interessati all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva quando l'interessato proponga l'istanza di aggiornamento al termine del periodo del controllo giudiziario adottato dal Tribunale,

impegna il Governo

ad adottare misure, con successivi provvedimenti normativi, come indicato in premessa per migliorare le disposizioni del presente decreto-legge.
9/3354-A/10. Piera Aiello, Bartolozzi.


   La Camera,

   premesso che:

    per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, è riconosciuto un credito d'imposta per alcune spese ritenute agevolabili dall'ordinamento;

    innovazione, ricerca e sviluppo rientrano tra le principali missioni del Piano Nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, che ha ricevuto il placet dell'Unione europea. Rafforzamento della politica di incentivazione fiscale, Piano Transizione 4.0, Sostegno all'internazionalizzazione delle PMI e Riforma del sistema della proprietà industriale configurano alcuni degli elementi di pianificazione al fine di rafforzare la produttività e la competitività delle PMI;

    in questa ottica appare, quindi, fondamentale operare al fine di definire eventuali contestazioni già intervenute nell'ambito di verifica delle competenti autorità, in tutti quei casi di applicazione incerta della normativa fiscale e di credito d'imposta;

    pertanto, preme chiarire con esattezza la portata applicativa del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo considerata l'evoluzione delle applicazioni interpretative maturate a partire dal 2018 della disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013; nello specifico, precisare l'esclusione della procedura di riversamento per quei contribuenti che, conformemente ai chiarimenti univoci forniti negli anni dai documenti di prassi del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate, hanno considerato talune categorie di attività ammissibili ai fini del credito d'imposta ricerca e sviluppo. Sulla scorta di ciò, si prendano a modello esemplificativo, la Circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 46586/2009, successivamente allegata alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016 e ritenuta applicabile al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, la quale identifica le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta nello specifico settore del tessile e della moda nelle attività di ricerca e ideazione estetica;

    sulla scorta delle circolari amministrative richiamate, diverse aziende hanno qualificato determinate attività come attività di ricerca e sviluppo;

    fatta tale premessa, quindi, appare consono cercare di intervenire per rendere maggiormente chiaro e dettagliato l'ambito di applicazione oggettivo del credito d'imposta in relazione a fattispecie che sono state esaminate dalla prassi amministrativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di qualificare come ammissibili, ai fini del credito d'imposta, anche le attività di ricerca e sviluppo espressamente individuate negli atti di prassi amministrativa del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Entrate.
9/3354-A/11. Fiorini.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 152 del 2021 contiene, tra le altre, previsioni di legge per altri strategici aiuti ad un settore gravemente colpito dalla pandemia COVID-19, quello turistico. Contributi e credito di imposta, garanzia per i finanziamenti, fondo rotativo per il sostegno alle imprese. Semplifica poi le procedure per la realizzazione delle opere ferroviarie e specifica molte delle regole per l'operatività della PA in ambito di digitalizzazione;

    i rischi di vedere pregiudicata la spinta delle positive misure di ripresa si stanno tuttavia concretizzando attorno a due principali ambiti; da una parte la carenza di materiali da costruzione e le difficoltà a reperire personale dall'altra, il rialzo dei prezzi delle materie prime e dell'energia. Rincari del 231 per cento nei costi del gas e del 166 per cento nell'energia elettrica sono rilevati da uno studio del Centro Studi di Confindustria Brescia su un campione significativo di 113 aziende associate con 10.500 addetti, con il rischio di dover sospendere l'attività per eccesso di costi e la consistente riduzione delle marginalità, nonostante il rialzo dei fatturati;

    se la spinta all'economia da parte dei vari «bonus» ha indotto la maggioranza di governo a confermare i meccanismi di sconto in fattura e un allungamento dei tempi di validità delle misure, meno soddisfacente, ancora debole è la risposta sulla questione dei rincari delle materie prime. Al netto delle risorse in campo per il ristoro delle imprese e la tutela dei cantieri, non ci sono stati passi avanti sul fronte dei prezzari, con l'introduzione di meccanismi di rilevazione dei prezzi aggiornati ed efficienti;

    tutte le maggiori sigle rappresentative del sistema produttivo rappresentano come la prospettiva di tornare ai livelli di capacità lavorativa del passato crea pressione sul settore a più livelli e richiede uno sforzo di rapida ricostruzione del tessuto industriale e delle competenze che ad oggi appare del tutto carente;

    l'aumento dei prezzi delle materie prime, può mettere a rischio i cantieri ed imprese ed il caro del costo dell'energia rischia di privare il tessuto produttivo delle capacità di forniture indispensabili alle prime. La metodologia di rilevamento dei prezzi viene segnalata del tutto obsoleta rispetto ai vorticosi aumenti in corso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per agevolare il sistema produttivo del Paese rispetto alla eccezionale richiesta di manodopera professionale e ad adottare gli opportuni provvedimenti per affrontare il rincaro nei costi dell'energia del settore produttivo ed assicurare il contenimento dei prezzi dei materiali da costruzione anche attraverso un più agile meccanismo di monitoraggio.
9/3354-A/12. Potenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 152 del 2021 contiene, tra le altre, previsioni di legge per altri strategici aiuti ad un settore gravemente colpito dalla pandemia COVID-19, quello turistico. Contributi e credito di imposta, garanzia per i finanziamenti, fondo rotativo per il sostegno alle imprese. Semplifica poi le procedure per la realizzazione delle opere ferroviarie e specifica molte delle regole per l'operatività della PA in ambito di digitalizzazione;

    i rischi di vedere pregiudicata la spinta delle positive misure di ripresa si stanno tuttavia concretizzando attorno a due principali ambiti; da una parte la carenza di materiali da costruzione e le difficoltà a reperire personale dall'altra, il rialzo dei prezzi delle materie prime e dell'energia. Rincari del 231 per cento nei costi del gas e del 166 per cento nell'energia elettrica sono rilevati da uno studio del Centro Studi di Confindustria Brescia su un campione significativo di 113 aziende associate con 10.500 addetti, con il rischio di dover sospendere l'attività per eccesso di costi e la consistente riduzione delle marginalità, nonostante il rialzo dei fatturati;

    se la spinta all'economia da parte dei vari «bonus» ha indotto la maggioranza di governo a confermare i meccanismi di sconto in fattura e un allungamento dei tempi di validità delle misure, meno soddisfacente, ancora debole è la risposta sulla questione dei rincari delle materie prime. Al netto delle risorse in campo per il ristoro delle imprese e la tutela dei cantieri, non ci sono stati passi avanti sul fronte dei prezzari, con l'introduzione di meccanismi di rilevazione dei prezzi aggiornati ed efficienti;

    tutte le maggiori sigle rappresentative del sistema produttivo rappresentano come la prospettiva di tornare ai livelli di capacità lavorativa del passato crea pressione sul settore a più livelli e richiede uno sforzo di rapida ricostruzione del tessuto industriale e delle competenze che ad oggi appare del tutto carente;

    l'aumento dei prezzi delle materie prime, può mettere a rischio i cantieri ed imprese ed il caro del costo dell'energia rischia di privare il tessuto produttivo delle capacità di forniture indispensabili alle prime. La metodologia di rilevamento dei prezzi viene segnalata del tutto obsoleta rispetto ai vorticosi aumenti in corso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per agevolare il sistema produttivo del Paese rispetto alla eccezionale richiesta di manodopera professionale e a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti per affrontare il rincaro nei costi dell'energia del settore produttivo ed assicurare il contenimento dei prezzi dei materiali da costruzione anche attraverso un più agile meccanismo di monitoraggio.
9/3354-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Potenti.


   La Camera,

   premesso che:

    negli ultimi anni il personale degli enti locali e delle regioni è diminuito costantemente, abbassando la qualità e quantità dei servizi forniti ai cittadini;

    i progetti finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) devono essere ultimati entro l'anno 2026;

    in sede di esame in Commissione in sede referente è stata evidenziata la preminente importanza per gli enti locali e per le regioni di essere dotati di professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare al supporto della realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    è stata concessa solo ai comuni e alle province la possibilità, nel caso in cui fossero soggetti assegnatari dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di assumere personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale di comprovata e specifica professionalità, in deroga agli attuali limiti di legge, da destinare al supporto della realizzazione dei progetti;

   considerato che:

    anche le regioni possono essere tra i soggetti assegnatari dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    tutti i soggetti auditi in sede di esame in Commissione in sede referente hanno convenuto sulla necessità disporre per l'attuazione dei progetti di personale qualificato anche da parte delle regioni;

    in sede di esame in Commissione in sede referente è stata unanimemente riconosciuta la necessità del rafforzamento amministrativo delle regioni in vista dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

impegna il Governo

ad intervenire dal prossimo provvedimento utile al fine di estendere anche alle regioni la possibilità, in caso di assegnazione di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di assumere personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale di comprovata e specifica professionalità, in deroga agli attuali limiti di legge.
9/3354-A/13. Comaroli, Trancassini.


   La Camera,

   premesso che:

    negli ultimi anni il personale degli enti locali e delle regioni è diminuito costantemente, abbassando la qualità e quantità dei servizi forniti ai cittadini;

    i progetti finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) devono essere ultimati entro l'anno 2026;

    in sede di esame in Commissione in sede referente è stata evidenziata la preminente importanza per gli enti locali e per le regioni di essere dotati di professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare al supporto della realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    è stata concessa solo ai comuni e alle province la possibilità, nel caso in cui fossero soggetti assegnatari dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di assumere personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale di comprovata e specifica professionalità, in deroga agli attuali limiti di legge, da destinare al supporto della realizzazione dei progetti;

   considerato che:

    anche le regioni possono essere tra i soggetti assegnatari dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    tutti i soggetti auditi in sede di esame in Commissione in sede referente hanno convenuto sulla necessità disporre per l'attuazione dei progetti di personale qualificato anche da parte delle regioni;

    in sede di esame in Commissione in sede referente è stata unanimemente riconosciuta la necessità del rafforzamento amministrativo delle regioni in vista dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire al fine di estendere anche alle regioni la possibilità, in caso di assegnazione di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di assumere personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale di comprovata e specifica professionalità, in deroga agli attuali limiti di legge.
9/3354-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Comaroli, Trancassini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 38-bis del decreto-legge all'esame dell'Aula, inserito durante l'esame referente, prevede che, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta legge Gelli-Bianco), stipulate dagli esercenti le professioni sanitarie e dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, sia condizionata: «all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina»;

    a parere dei firmatari del presente atto, l'introduzione della norma sopra citata – al di là della formulazione poco chiara, che probabilmente presterà il fianco a contenziosi, dubbi e criticità in sede applicativa – si pone in distonia con i principi ispiratori della legge Gelli-Bianco;

    la legge sopra citata, in effetti, si proponeva – tra gli altri – l'obiettivo di incrementare le tutele garantite dall'ordinamento a favore degli esercenti le professioni sanitarie, nell'ottica di valorizzare il loro operato, inviare un segnale di rispetto e limitare anche i costi correlati alla cosiddetta medicina difensiva;

    la misura qui in commento, invece, sembrerebbe orientarsi in una direzione opposta, ampliando il novero delle eccezioni opponibili dall'assicuratore all'assicurato e limitando quindi l'operatività di una copertura assicurativa che risulta indispensabile per il corretto funzionamento del sistema, tanto per la tutela del danneggiato, quanto per la tutela degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture;

    come si evidenzia nel dossier predisposto dal Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, inoltre, la novella in discussione sembrerebbe impattare negativamente sui budget sanitari regionali, considerato che l'inefficacia della polizza assicurativa e la conseguente mancata copertura del rischio ricadrebbe sulle strutture sanitarie coinvolte, determinando quindi degli oneri rilevanti a carico delle regioni, per i quali la norma in esame non prevede alcuna forma di copertura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attenuare, attraverso ulteriori iniziative normative, il rilievo attribuito, da un punto di vista assicurativo, al mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina (ECM), prediligendo l'introduzione di meccanismi premiali a favore dei professionisti in regola con gli stessi – quali ad esempio l'introduzione di sconti sulle polizze assicurative – ed evitando invece la qualificazione dell'obbligo ECM alla stregua di un elemento condizionante l'efficacia della copertura, anche in considerazione degli oneri che tale qualificazione comporterebbe a carico delle strutture sanitarie e delle regioni.
9/3354-A/14. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 33 prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni con l'obiettivo anche di prestare attività di assistenza ai comuni insulari. Il provvedimento all'esame reca altresì misure dirette a rafforzare la coesione territoriale del Paese e l'insularità rappresenta per la Sicilia e la Sardegna un grave e rilevante divario rispetto alle altre regioni che necessita di adeguate risorse economiche per colmarlo;

    considerato che la condizione di insularità non determina soltanto un pregiudizio di tipo economico sui cittadini, ma anche sulle Regione insulari, così come evidenziato dai recenti arresti della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 6 del 2019), e sulle relazioni finanziarie dello Stato che di tale condizione devono tener conto;

    la quantificazione di tali costi, 6 miliardi di euro per la Sicilia e 9,5 miliardi di euro per la Sardegna, è divenuta questione centrale nel dibattito in seno al Comitato europeo delle Regioni sulla programmazione 2021-2027 come pure dall'Accordo di Partenariato sulla programmazione 2021-2027 appena approvato dalla conferenza Stato-Regioni;

    a seguito delle risoluzioni del Parlamento europeo del 2016 e del parere del Comitato europeo delle regioni del 2017, l'inserimento della condizione di insularità all'articolo 119 della Costituzione, recante «Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale a dall'insularità», è stato approvato all'unanimità dal Senato ed è adesso all'esame della Commissione Affari costituzionali della Camera;

    all'esame del Parlamento si trova altresì il disegno di legge «Inserimento nello statuto speciale della Regione siciliana dell'articolo 38-bis in materia di riconoscimento degli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità», già incardinato presso le Commissioni affari costituzionali di Camera (p.d.l.c. n. 2445) e Senato (d.d.l. n. 1792) per la trattazione. La proposta di legge costituzionale di modifica dello Statuto prevede l'introduzione dell'articolo 38-bis a norma del quale: «lo Stato riconosce gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e garantisce le misure e gli interventi conseguenti per assicurare la piena fruizione dei diritti di cittadinanza dei siciliani», in guisa da far divenire l'adozione di congrue misure di riequilibrio della condizione di insularità parametro di costituzionalità le politiche pubbliche statali;

    il 28 ottobre 2021 il Governo ha già approvato un ordine del giorno a mia prima firma con il quale si impegnava a stanziare nella legge di bilancio uno specifico stanziamento per compensare i costi della condizione di insularità;

    e nel disegno di legge di bilancio 2022 è previsto uno specifico stanziamento di 100 milioni annui per la Sicilia e parimenti per la Sardegna, che però risultano del tutto insufficienti a copiare l'effettivo, fabbisogno stimato come sopra detto in 6 miliardi euro annui per la Sicilia e 9,5 annui miliardi, quindi in una percentuale pari 1/600mo con la risibile conseguenza che avremmo bisogno di 600 anni per raggiungere la somma dovuta,

impegna il Governo

a prevedere nella legge di bilancio 2022 un incremento dello stanziamento annuo già individuato, pari ad almeno aggiuntivi 100 milioni annui per ciascuna regione insulare.
9/3354-A/15. Bartolozzi, Piera Aiello, Deidda, Bucalo, Marino, Pittalis, Gavino Manca, Deiana, Frailis, Alessandro Pagano, Alaimo, Giarrizzo, Ficara, Saitta, Perantoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame ha la finalità principale di «garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; in quest'ottica, alcune misure del provvedimento appaiono costituire attuazione di misure legislative previste dal PNRR; si tratta, in particolare, dell'articolo 5 (iter dei contratti di programma con RFI); dell'articolo 6 (approvazione dei progetti ferroviari); del comma 5 dell'articolo 7 (riforma cloud first); del comma 2 dell'articolo 9 (riduzione tempi di pagamento PA); dei commi 8 e 9 dell'articolo 9 (spending review); dell'articolo 13 (riforma cloud first); dell'articolo 14 (riforma delle classi di laurea); dell'articolo 15 (alloggi per gli studenti); dell'articolo 22 (rischio idrogeologico); si tratta di misure per le quali la decisione del Consiglio UE di approvazione del PNRR italiano prevede come termine per l'approvazione il dicembre 2021; fa eccezione solo la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni che ha come termine per l'approvazione il marzo 2023;

    in proposito il Comitato per la legislazione, nel parere reso sul provvedimento lo scorso 17 novembre, ha raccomandato al Legislatore e al Governo di «avviare una riflessione sull'opportunità, con riferimento al PNRR, di una programmazione legislativa condivisa tra Parlamento e Governo che eviti per il futuro di avvicinarsi alle scadenze previste dal PNRR con un numero significativo di provvedimenti legislativi ancora da approvare, il che rende inevitabile, come nel caso in esame, il ricorso a decreti-legge di ampie dimensioni, con possibile pregiudizio di un'adeguata istruttoria legislativa.»;

    per quanto concerne le misure legislative, il PNRR prevede, entro marzo 2022, l'adozione della normativa di semplificazione per le infrastrutture idriche e, entro giugno 2022, la riforma del pubblico impiego, la riforma della carriera degli insegnanti, la riforma del codice dei contratti pubblici, l'adozione della normativa che incoraggi il rispetto degli obblighi fiscali, l'entrata in vigore degli incentivi fiscali per l'uso dell'idrogeno, la semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici, l'entrata in vigore di un nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui;

    appare pertanto opportuno che il Governo, nell'ambito della programmazione dei lavori della Camera, indichi a quali strumenti normativi intende affidare la realizzazione dei prossimi obiettivi del PNRR; in particolare, andrebbe definito in quali casi si provvederà alla presentazione di disegni di legge di iniziativa governativa e se questi conterranno deleghe al Governo e in quali casi invece si intenderà utilizzare proposte di legge di iniziativa parlamentare; andrebbero poi indicati i casi in cui si intenderà utilizzare lo strumento della dichiarazione di urgenza di cui all'articolo 69 del Regolamento; tutto ciò al fine di evitare che, in relazione a ritardi nel conseguimento degli obiettivi del Piano, maturino motivi di necessità e d'urgenza tali da giustificare un nuovo ricorso allo strumento del decreto-legge,

impegna il Governo

a definire per tempo in dialogo con il Parlamento, nell'ambito della programmazione dei lavori, il quadro delle misure normative da adottare e della relativa tempistica ai fini del rispetto delle prossime scadenze previste dal PNRR, in modo da evitare il più possibile il ricorso alla decretazione d'urgenza.
9/3354-A/16. Butti, Ceccanti, Dori, Corneli, Paolo Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    due disposizioni del provvedimento (l'articolo 41, comma 1, lettera b), ultimo periodo, concernente il comprensorio di Bagnoli-Coroglio e l'articolo 42, comma 1, lettera b), nono periodo, concernente la città di Taranto) consentono per queste specifiche gestioni commissariali l'applicazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 «in quanto compatibili» (espressione quest'ultima che appare peraltro suscettibile di maggiore specificazione); si tratta dei poteri sostitutivi di ampia portata previsti per l'attuazione del PNRR;

    tra le altre cose, il richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che il Consiglio dei ministri eserciti i poteri sostitutivi in tutti i casi in cui si verifichino situazioni o eventi che ostacolino la realizzazione degli obiettivi del PNRR e che non risultino rapidamente superabili, attraverso l'individuazione dell'amministrazione, dell'ente, dell'organo o di un commissario ad acta chiamato a provvedere all'esecuzione; tali soggetti operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; si prevede inoltre che di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondano, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti;

    l'ampiezza di tali poteri sostitutivi è stata oggetto di alcuni rilievi critici nel parere del Comitato sul provvedimento del 16 giugno 2021; nel parere sul provvedimento in esame, reso nella seduta del 17 novembre, invece, il Comitato pur ritenendo «comprensibile che anche con riferimento alle situazioni emergenziali oggetto delle due disposizioni si consenta in via generale il ricorso ai poteri sostitutivi», ha rilevato l'opportunità, per gli equilibri complessivi del sistema delle fonti e del riparto di competenze tra i diversi livelli di governo territoriale, di evitare un'espansione al di là del suo ambito proprio della specifica tipologia di poteri sostitutivi previsti per la realizzazione del PNRR;

    merita anche segnalare che le due disposizioni si collocano in un contesto che vede un forte ricorso a figure commissariali, spesso con procedure e attribuzioni di poteri atipiche e asistematiche; è proprio il provvedimento in esame, ad esempio, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41 a prevedere la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino al 31 dicembre 2025 del sindaco pro tempore di Napoli a Commissario straordinario per il comprensorio di Bagnoli-Coroglio, in deroga, peraltro solo implicita, all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri; la lettera b) del comma 1 dell'articolo 42, al settimo periodo, prevede inoltre che il Commissario straordinario per la città di Taranto operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e, a seguito di una modifica introdotta in Commissione, delle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ricorrendo a una formulazione che, nella sua indeterminatezza, è stata in più occasioni oggetto di rilievi critici da parte del Comitato;

    più in generale si segnala che, nella Legislatura in corso, il Comitato per la legislazione ha in altre quindici occasioni rilevato anomalie in procedure di nomina e poteri di commissari straordinari,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) ultimo periodo e all'articolo 42, comma 1, lettera b), nono periodo, anche al fine di prendere in esame future modifiche normative volte ad escludere l'applicazione dei poteri sostitutivi previsti dell'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 al di fuori del contesto dell'attuazione del PNRR.
9/3354-A/17. Dori, Butti, Ceccanti, Corneli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ha disposto la scissione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituendo il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione;

    il mutato contesto normativo istituzionale, intervenuto con l'istituzione dei due autonomi Ministeri, ha apportato un cambiamento significativo nella valorizzazione e nella gestione dell'intero sistema della formazione superiore e della ricerca;

    il MUR determina gli indirizzi, coordina e controlla, in via diretta e indiretta, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e più di 100 istituti di ricerca, oltre al sistema delle Università e dei conservatori e delle Accademie delle belle arti;

    le innovative e centrali funzioni e competenze riconosciute al MUR, sia sotto il profilo della gestione finanziaria, sia rispetto al ruolo di coordinamento e traino del settore della ricerca e dell'innovazione nazionali ed europee, le quali rappresentano i nuovi strumenti di crescita del Paese, hanno reso il Ministero un'Amministrazione strategica nel circuito delle pubbliche amministrazioni, specie in riferimento all'attuazione del PNRR;

    il MUR si è trovato a dover fronteggiare fin dalla sua istituzione le difficoltà e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'emergenza sanitaria che, nel rendere più complesso il processo di rafforzamento delle strutture del nuovo dicastero in una fase critica connotata dalla carenza di risorse umane e finanziarie, ha fatto emergere la distonia tra il rinnovato ruolo esponenziale del Ministero nel coordinamento e finanziamento del sistema della formazione e della ricerca e i finanziamenti che nel tempo sono stati per esso stanziati;

    per lungo tempo, il MUR si è avvalso dei corrispondenti uffici del Ministero dell'istruzione, con evidenti difficoltà per entrambi i dicasteri nella gestione dei servizi collegati al personale e alla logistica previsti per l'attività tecnico-operativa;

    la pandemia ha fatto emergere nuove necessità, sia riguardo alla specializzazione del personale tecnico e amministrativo, sia al potenziamento delle infrastrutture, tra cui la nuova sede, funzionali alla transizione digitale e alla dematerializzazione;

    l'esigenza di completare il processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, avviato con il decreto-legge n. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, si rende oggi non solo urgente, ma pure improcrastinabile ove si consideri che il MUR è tra le amministrazioni protagoniste dell'attuazione del PNRR, nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e Ricerca», sicché emerge la necessità di favorirne il rafforzamento della capacità amministrativa e strutturale al fine di un'efficiente gestione dei progetti legati al Piano;

    alla luce di tutto ciò, si rende necessaria ed opportuna una nuova valutazione degli interessi pubblici del dicastero dell'Università e della ricerca, che conduca ad un allineamento tra le risorse stanziate per il MUR e l'evoluzione, sia quantitativa che qualitativa, delle sue rinnovate competenze,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di incrementare le risorse destinate al Ministero dell'università e della Ricerca, al fine, in particolare, di valorizzare il personale delle aree funzionali, nonché di rafforzarne e potenziarne le strutture, gli uffici, il personale e la logistica, stante l'importanza strategica che ha assunto, specie a seguito dell'emergenza sanitaria, sia in ambito nazionale sia europeo, nel sistema della formazione superiore, della ricerca e dell'innovazione, quali strumenti indispensabili di crescita del Paese.
9/3354-A/18. Saccani Jotti, Aprea.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, visto in particolare l'articolo 20 che prevede interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio con il quale si introducono alcune norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti;

    negli ultimi decenni si contano sempre più numerosi gli esempi di intervento su edifici, ex aree industriali e porzioni di paesaggio avvenuti in dialogo con la storia dei luoghi e degli edificati preesistenti. Soprattutto nei contesti urbani, le grandi operazioni di trasformazione dei siti industriali dismessi hanno comportato virtuose operazioni di restauro e consolidamento di singoli elementi simbolici – come le ciminiere – o di intere architetture storico industriali, recuperate e rifunzionalizzate (ovvero adattate a nuove destinazioni funzionali) ottenendo nuovi spazi di grande suggestione;

    esempi sono l'Ex zuccherificio Eridania di Parma dismesso nel 1968, area dello zuccherificio acquistata nel 1980 dal Comune di Parma e nel 1999 trasformata su progetto di Renzo Piano in un auditorium; la ex cimatoria Campolmi di Prato dove la lavorazione dei tessuti caratterizza la storia imprenditoriale del centro storico dall'epoca medioevale. Nella grande fabbrica di impianto ottocentesco la produzione cessa nel 1994 e il complesso industriale viene riconvertito dall'amministrazione comunale per ospitare il Museo del Tessuto e la biblioteca comunale;

    in provincia di Salerno, e in particolar modo nella Piana del Sele, esistono preziose strutture architettoniche – cosiddette Tabacchifici – che hanno ricevuto il vincolo della Soprintendenza per i Beni Culturali e che rappresentano e denotano la storia e l'identità di questi territori;

    il MISE ha recentemente riconosciuto il valore storico e culturale di uno dei siti principali – quello di Battipaglia – con l'emissione di un francobollo dedicato al centenario della fondazione;

    la rete dei tabacchifici è stata candidata ai «Luoghi del Cuore» del Fai, una testimonianza del profondo legame affettivo e identitario che, ancora oggi, lega la popolazione a questi luoghi della memoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare, come previsto dall'articolo 20 del decreto-legge al nostro esame, le somme necessarie e indispensabili per il recupero strutturale e la conservazione di tali edifici industriali appartenenti ai Comuni della Provincia di Salerno e della Piana del Sele affinché le amministrazioni locali, proprietarie di tali strutture, possano intraprendere progetti virtuosi nel campo della cultura, dell'associazionismo, del turismo e dell'economia rilanciando così il territorio anche sotto il profilo occupazionale.
9/3354-A/19. Acunzo.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, visto in particolare l'articolo 20 che prevede interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio con il quale si introducono alcune norme relative all'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti;

    negli ultimi decenni si contano sempre più numerosi gli esempi di intervento su edifici, ex aree industriali e porzioni di paesaggio avvenuti in dialogo con la storia dei luoghi e degli edificati preesistenti. Soprattutto nei contesti urbani, le grandi operazioni di trasformazione dei siti industriali dismessi hanno comportato virtuose operazioni di restauro e consolidamento di singoli elementi simbolici – come le ciminiere – o di intere architetture storico industriali, recuperate e rifunzionalizzate (ovvero adattate a nuove destinazioni funzionali) ottenendo nuovi spazi di grande suggestione;

    esempi sono l'Ex zuccherificio Eridania di Parma dismesso nel 1968, area dello zuccherificio acquistata nel 1980 dal Comune di Parma e nel 1999 trasformata su progetto di Renzo Piano in un auditorium; la ex cimatoria Campolmi di Prato dove la lavorazione dei tessuti caratterizza la storia imprenditoriale del centro storico dall'epoca medioevale. Nella grande fabbrica di impianto ottocentesco la produzione cessa nel 1994 e il complesso industriale viene riconvertito dall'amministrazione comunale per ospitare il Museo del Tessuto e la biblioteca comunale;

    in provincia di Salerno, e in particolar modo nella Piana del Sele, esistono preziose strutture architettoniche – cosiddette Tabacchifici – che hanno ricevuto il vincolo della Soprintendenza per i Beni Culturali e che rappresentano e denotano la storia e l'identità di questi territori;

    il MISE ha recentemente riconosciuto il valore storico e culturale di uno dei siti principali – quello di Battipaglia – con l'emissione di un francobollo dedicato al centenario della fondazione;

    la rete dei tabacchifici è stata candidata ai «Luoghi del Cuore» del Fai, una testimonianza del profondo legame affettivo e identitario che, ancora oggi, lega la popolazione a questi luoghi della memoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico, di stanziare, come previsto dall'articolo 20 del decreto-legge al nostro esame, le somme necessarie e indispensabili per il recupero strutturale e la conservazione di tali edifici industriali appartenenti ai Comuni della Provincia di Salerno e della Piana del Sele affinché le amministrazioni locali, proprietarie di tali strutture, possano intraprendere progetti virtuosi nel campo della cultura, dell'associazionismo, del turismo e dell'economia rilanciando così il territorio anche sotto il profilo occupazionale.
9/3354-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Acunzo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'esistenza di strumenti di semplificazione e di definizione di regole certe è spesso garanzia dell'attuazione di piani di investimento per il rilancio economico di aree svantaggiate;

    le attuali procedure previste per gli interventi edilizi possono rappresentare, talvolta, un freno alla capacità di attrarre investimenti e contestualmente non rispondono alla primaria esigenza di sviluppo del sistema economico e alla salvaguardia dell'occupazione;

    in particolare, in aree di siti inquinati, l'adozione di norme rigide e la complessità delle procedure, peraltro in assenza di una specifica Direttiva dell'Unione europea in materia di bonifiche e di gestione di siti industriali inquinati, spesso impediscono proprio la bonifica di tali siti e la riconversione industriale;

    è infatti noto a tutti che la continuità nella presenza di aziende interessate all'evoluzione dei siti e il loro utilizzo, è garanzia di continuità di interlocuzione pubblico-privato ai fini della conclusione delle attività di bonifica; al contrario, il fallimento delle aziende insediate, genera possibili contenziosi, interruzioni e abbandono delle attività di bonifica e dei siti, che diventano fonti di inquinamento del suolo e delle falde idriche e creano rischi per la salute pubblica;

    occorre pertanto dare un concreto ausilio al territorio per rendere più competitive le imprese che intendono insediarsi in siti inquinati, previa bonifica, evitando ulteriore consumo di suolo vergine;

    con il decreto semplificazioni (articolo 37, decreto-legge n. 77 del 2021) il Governo è intervenuto sull'articolo 242-ter del Codice dell'ambiente ed ha cercato di semplificare le procedure di intervento e accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali, da poter destinare anche alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei;

    la possibilità di intervento diventa problematica, in particolare qualora la procedura interessi siti in cui le concentrazioni degli inquinanti rilevate superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione stabilite dal Codice dell'ambiente (di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006), per le difficoltà che incontra l'impresa che si intende insediare nella definizione dei valori di fondo da assumere nel Piano di indagine; occorre pertanto agevolare la raccolta dei dati anche prevedendo che i dati possano essere raccolti anche all'interno di aree industriali contigue nell'ambito di iter istruttori in corso;

    inoltre, le misure di semplificazione e accelerazione previste dal decreto-legge semplificazioni devono essere estese a tutti gli interventi necessari a garantire e non limitare la capacità produttiva o la competitività di un sito anche a tutela dei correlati livelli occupazionali, limitando il Piano preliminare delle indagini nell'aerea esclusiva oggetto dell'intervento edilizio,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori norme di semplificazione e accelerazione delle procedure di bonifica dei siti contaminati e di riconversione di siti industriali, tenendo conto di quanto esposto in premessa, ai fini dell'attrazione di investimenti e il rilancio economico e occupazionale dei siti oggetto di bonifica ambientale, sia agevolando la raccolta dei dati per stabilire i valori di fondo degli inquinanti da assumere nel Piano di indagine e limitando tale Piano nell'aerea esclusiva oggetto dell'intervento edilizio, sia estendendo le misure previste dal decreto-legge semplificazioni a tutti gli interventi necessari a garantire e non limitare la capacità produttiva o la competitività di un sito anche a tutela dei correlati livelli occupazionali.
9/3354-A/20. Gerardi, Patassini, Zicchieri, Durigon.


   La Camera,

   premesso che:

    l'esistenza di strumenti di semplificazione e di definizione di regole certe è spesso garanzia dell'attuazione di piani di investimento per il rilancio economico di aree svantaggiate;

    le attuali procedure previste per gli interventi edilizi possono rappresentare, talvolta, un freno alla capacità di attrarre investimenti e contestualmente non rispondono alla primaria esigenza di sviluppo del sistema economico e alla salvaguardia dell'occupazione;

    in particolare, in aree di siti inquinati, l'adozione di norme rigide e la complessità delle procedure, peraltro in assenza di una specifica Direttiva dell'Unione europea in materia di bonifiche e di gestione di siti industriali inquinati, spesso impediscono proprio la bonifica di tali siti e la riconversione industriale;

    è infatti noto a tutti che la continuità nella presenza di aziende interessate all'evoluzione dei siti e il loro utilizzo, è garanzia di continuità di interlocuzione pubblico-privato ai fini della conclusione delle attività di bonifica; al contrario, il fallimento delle aziende insediate, genera possibili contenziosi, interruzioni e abbandono delle attività di bonifica e dei siti, che diventano fonti di inquinamento del suolo e delle falde idriche e creano rischi per la salute pubblica;

    occorre pertanto dare un concreto ausilio al territorio per rendere più competitive le imprese che intendono insediarsi in siti inquinati, previa bonifica, evitando ulteriore consumo di suolo vergine;

    con il decreto semplificazioni (articolo 37, decreto-legge n. 77 del 2021) il Governo è intervenuto sull'articolo 242-ter del Codice dell'ambiente ed ha cercato di semplificare le procedure di intervento e accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali, da poter destinare anche alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei;

    la possibilità di intervento diventa problematica, in particolare qualora la procedura interessi siti in cui le concentrazioni degli inquinanti rilevate superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione stabilite dal Codice dell'ambiente (di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006), per le difficoltà che incontra l'impresa che si intende insediare nella definizione dei valori di fondo da assumere nel Piano di indagine; occorre pertanto agevolare la raccolta dei dati anche prevedendo che i dati possano essere raccolti anche all'interno di aree industriali contigue nell'ambito di iter istruttori in corso;

    inoltre, le misure di semplificazione e accelerazione previste dal decreto-legge semplificazioni devono essere estese a tutti gli interventi necessari a garantire e non limitare la capacità produttiva o la competitività di un sito anche a tutela dei correlati livelli occupazionali, limitando il Piano preliminare delle indagini nell'aerea esclusiva oggetto dell'intervento edilizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori norme di semplificazione e accelerazione delle procedure di bonifica dei siti contaminati e di riconversione di siti industriali, tenendo conto di quanto esposto in premessa, ai fini dell'attrazione di investimenti e il rilancio economico e occupazionale dei siti oggetto di bonifica ambientale, sia agevolando la raccolta dei dati per stabilire i valori di fondo degli inquinanti da assumere nel Piano di indagine e limitando tale Piano nell'aerea esclusiva oggetto dell'intervento edilizio, sia estendendo le misure previste dal decreto-legge semplificazioni a tutti gli interventi necessari a garantire e non limitare la capacità produttiva o la competitività di un sito anche a tutela dei correlati livelli occupazionali.
9/3354-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Gerardi, Patassini, Zicchieri, Durigon.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame interviene sulle procedure di approvazione del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) e gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI), per ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari. Si tratta di una delle riforme previste dal PNNR, da realizzare entro la fine del 2021;

    in sede di prima attuazione si prevede che, per il periodo programmatorio 2022-2026, il Documento strategico di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 112 del 2015, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma sia trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS ex CIPE) entro il 31 marzo 2022;

    il Cilento è stato escluso dall'Alta Velocità ferroviaria: tra le due ipotesi di percorso immediatamente a sud di Salerno previste nel «Documento di fattibilità delle alternative progettuali della nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria», presentato in Parlamento il 7 aprile 2021, RFI ha optato per la linea interna Battipaglia-Atena-Praia;

    tuttavia l'attuale linea ferroviaria che corre lungo la costa cilentana e che rappresenta l'unico collegamento esistente con la Calabria e la Sicilia sino all'avvio della nuova tratta AV (quindi quanto meno fino al 2030), presenta numerose criticità;

    sono urgenti e necessari interventi strutturali e di adeguamento sagome delle gallerie principali, quali la San Cataldo, la Spina, l'Acquabianca, la Fiumicello. In alcuni tratti, per la presenza di fenomeni franosi, vige il limite di velocità a circa 30 chilometri orari. Tali interventi, già individuati, consentirebbero un aumento della sicurezza della tratta oltre a un aumento della velocità media dei treni;

    oltre alla messa in sicurezza, i tecnici evidenziano l'importanza di interventi che consentirebbero di mantenere appetibilità e convenienza al transito da parte dei principali vettori ferroviari. I treni veloci, Italo e Frecciarossa, che da alcuni anni collegano il Cilento direttamente con le altre aree del Paese, hanno generato un rilevante incremento dei flussi turistici, con la piena soddisfazione dei vettori, che mirano alla remuneratività dei collegamenti;

    le carenze infrastrutturali e ferroviarie, impediscono al Cilento di esprimere a pieno le potenzialità economiche del territorio. L'area compresa tra Paestum e Sapri, fino a Maratea, è una zona di pregio ambientale e culturale, con vari siti Unesco, due aree marine protette ricadenti all'interno del Parco Nazionale del Cilento, tre siti archeologici quali Paestum, Velia e Roccagloriosa. In quest'area l'economia turistica muove ogni anno flussi pari a circa tre milioni di presenze (fonte: Agenzia Regionale Campania Turismo), che tuttavia sono obbligati a muoversi su infrastrutture stradali e ferroviarie insufficienti;

    il Piano strategico del turismo del 2017, i cui principali obiettivi sono riconfermati nel PNRR, prevede tra i suoi indirizzi quello di trasferire i flussi turistici dal sistema stradale e autostradale a quello ferroviario. Il PNRR prevede un programma per lo sviluppo economico dei piccoli centri, di cui il Cilento interno è costellato, e per il loro rilancio turistico, tramite il programma «Attrattività dei borghi», basato sulla loro rigenerazione turistico culturale;

    è necessario quindi valorizzare, mantenere e considerare come asset strategico la tratta ferroviaria Battipaglia Sapri Maratea, sia in termini di sviluppo di un'area grande quanto il Molise, sia per mettere in sicurezza e velocizzare un percorso la cui interruzione, a fronte delle criticità evidenziate, comporterebbe il blocco del traffico ferroviario verso il Sud del Paese,

impegna il Governo

a integrare il Documento strategico previsto dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 112 del 2015, come modificato dall'articolo 5 del provvedimento in esame, con le misure necessarie e urgenti per l'adeguamento, la messa in sicurezza e la velocizzazione della linea ferroviaria nella tratta tra Salerno e Maratea, in considerazione della sua importanza sia in termini di infrastruttura di rilevanza nazionale che di volano per lo sviluppo economico del Cilento.
9/3354-A/21. Casciello.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame interviene sulle procedure di approvazione del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) e gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI), per ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari. Si tratta di una delle riforme previste dal PNNR, da realizzare entro la fine del 2021;

    in sede di prima attuazione si prevede che, per il periodo programmatorio 2022-2026, il Documento strategico di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 112 del 2015, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma sia trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS ex CIPE) entro il 31 marzo 2022;

    il Cilento è stato escluso dall'Alta Velocità ferroviaria: tra le due ipotesi di percorso immediatamente a sud di Salerno previste nel «Documento di fattibilità delle alternative progettuali della nuova linea AV Salerno-Reggio Calabria», presentato in Parlamento il 7 aprile 2021, RFI ha optato per la linea interna Battipaglia-Atena-Praia;

    tuttavia l'attuale linea ferroviaria che corre lungo la costa cilentana e che rappresenta l'unico collegamento esistente con la Calabria e la Sicilia sino all'avvio della nuova tratta AV (quindi quanto meno fino al 2030), presenta numerose criticità;

    sono urgenti e necessari interventi strutturali e di adeguamento sagome delle gallerie principali, quali la San Cataldo, la Spina, l'Acquabianca, la Fiumicello. In alcuni tratti, per la presenza di fenomeni franosi, vige il limite di velocità a circa 30 chilometri orari. Tali interventi, già individuati, consentirebbero un aumento della sicurezza della tratta oltre a un aumento della velocità media dei treni;

    oltre alla messa in sicurezza, i tecnici evidenziano l'importanza di interventi che consentirebbero di mantenere appetibilità e convenienza al transito da parte dei principali vettori ferroviari. I treni veloci, Italo e Frecciarossa, che da alcuni anni collegano il Cilento direttamente con le altre aree del Paese, hanno generato un rilevante incremento dei flussi turistici, con la piena soddisfazione dei vettori, che mirano alla remuneratività dei collegamenti;

    le carenze infrastrutturali e ferroviarie, impediscono al Cilento di esprimere a pieno le potenzialità economiche del territorio. L'area compresa tra Paestum e Sapri, fino a Maratea, è una zona di pregio ambientale e culturale, con vari siti Unesco, due aree marine protette ricadenti all'interno del Parco Nazionale del Cilento, tre siti archeologici quali Paestum, Velia e Roccagloriosa. In quest'area l'economia turistica muove ogni anno flussi pari a circa tre milioni di presenze (fonte: Agenzia Regionale Campania Turismo), che tuttavia sono obbligati a muoversi su infrastrutture stradali e ferroviarie insufficienti;

    il Piano strategico del turismo del 2017, i cui principali obiettivi sono riconfermati nel PNRR, prevede tra i suoi indirizzi quello di trasferire i flussi turistici dal sistema stradale e autostradale a quello ferroviario. Il PNRR prevede un programma per lo sviluppo economico dei piccoli centri, di cui il Cilento interno è costellato, e per il loro rilancio turistico, tramite il programma «Attrattività dei borghi», basato sulla loro rigenerazione turistico culturale;

    è necessario quindi valorizzare, mantenere e considerare come asset strategico la tratta ferroviaria Battipaglia Sapri Maratea, sia in termini di sviluppo di un'area grande quanto il Molise, sia per mettere in sicurezza e velocizzare un percorso la cui interruzione, a fronte delle criticità evidenziate, comporterebbe il blocco del traffico ferroviario verso il Sud del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare il Documento strategico previsto dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 112 del 2015, come modificato dall'articolo 5 del provvedimento in esame, con le misure necessarie e urgenti per l'adeguamento, la messa in sicurezza e la velocizzazione della linea ferroviaria nella tratta tra Salerno e Maratea, in considerazione della sua importanza sia in termini di infrastruttura di rilevanza nazionale che di volano per lo sviluppo economico del Cilento.
9/3354-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Casciello.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 17-bis del testo in esame prevede l'emanazione di decreti del Ministro della transizione ecologica per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale (SIN), escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

    si stabilisce che le citate ricognizione e riperimetrazione avvengano con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la regione e gli enti locali interessati;

    il sito di interesse nazionale (SIN) «Crotone, Cassano e Cerchiara» è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale già dal 2002 e riperimetrato nel 2017. A seguito di una sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato, l'ENI ha versato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa 70 milioni di euro a ristoro del danno ambientale provocato nel sito di Crotone;

    sono comprese nel SIN Crotone tre aree industriali dismesse (ex Pertusola, ex Fosfotec, ex Agricoltura), una discarica in località Tufolo-Farina, due discariche industriali, la fascia costiera prospiciente comprese le foci dei fiumi Esaro e Passovecchio, le aree con presenza di conglomerato idraulico catalizzato (Cic);

    nel crotonese, l'ammodernamento del sistema infrastrutturale è fondamentale per accompagnare e rafforzare importanti investimenti, programmati e già finanziati, primi fra tutti la bonifica del SIN, con il recupero produttivo dell'ex area industriale e la realizzazione del Progetto per la valorizzazione dell'Antica Kroton;

    la ZES Calabria comprende 14 aree ricadenti nei principali nodi di trasporto portuali, retro portuali e aeroportuali. A Crotone la ZES inferisce su tutte queste realtà per un totale di circa 430 ettari, tuttavia la presenza dalla SIN sulla fascia costiera ne ostacola l'adeguato sviluppo;

    nell'ambito del PNRR, la missione: Interventi speciali per la coesione territoriale (M5C3), prevede un investimento di 630 milioni di euro (il n. 4) che mira ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, ed in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), al fine di rendere efficace l'attuazione delle ZES;

    per quanto riguarda l'area nota come «Antica Kroton», con la delibera Cipe il 6 agosto 2013 sono stati stanziati 65 milioni di euro per il «Recupero e la valorizzazione dell'area archeologica». Dalle riunioni tecniche tra Regioni, enti locali e Ministero della cultura emerge una sorta di conditio sine qua non e cioè che occorre risolvere il problema della bonifica ambientale, senza la quale non si può procedere al completo recupero dell'area archeologica;

    il Piano di resilienza ed i fondi ad essa connessi non sono l'unico strumento di programmazione: ad esso si aggiunge la programmazione regionale dei Fondi strutturali 2021/2027, il Fondo di sviluppo e coesione oltre agli interventi già programmati;

    per la provincia di Crotone questi interventi sono fondamentali per accompagnare e rafforzare importanti investimenti. Il Porto e l'aeroporto di Crotone, il porto di Corigliano, incluse nella Zes Calabria con le adiacenti aree industriali, sono infrastrutture che se adeguatamente raccordate e collegate ad un moderno sistema stradale e ferroviario possono attrarre nuove iniziative, necessarie a dare slancio allo sviluppo dell'area orientale della Calabria,

impegna il Governo:

   a procedere con la massima sollecitudine alla riperimetrazione del SIN «Crotone, Cassano e Cerchiara», tenendo conto delle necessità di procedere agli interventi di sviluppo economico, infrastrutturale, turistico e culturale evidenziati in premessa e in particolare valutando se per talune aree attualmente inserite nella SIN, possa sussistere il nesso funzionale con la ZES di cui del nesso economico funzionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017;

   ad avviare i lavori di bonifica della medesima SIN, in primis nominando il Commissario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione dei relativi interventi, al fine di restituire tali aree alle esigenze di sviluppo della provincia di Crotone.
9/3354-A/22. Torromino.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 17-bis del testo in esame prevede l'emanazione di decreti del Ministro della transizione ecologica per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale (SIN), escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

    si stabilisce che le citate ricognizione e riperimetrazione avvengano con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la regione e gli enti locali interessati;

    il sito di interesse nazionale (SIN) «Crotone, Cassano e Cerchiara» è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale già dal 2002 e riperimetrato nel 2017. A seguito di una sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato, l'ENI ha versato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa 70 milioni di euro a ristoro del danno ambientale provocato nel sito di Crotone;

    sono comprese nel SIN Crotone tre aree industriali dismesse (ex Pertusola, ex Fosfotec, ex Agricoltura), una discarica in località Tufolo-Farina, due discariche industriali, la fascia costiera prospiciente comprese le foci dei fiumi Esaro e Passovecchio, le aree con presenza di conglomerato idraulico catalizzato (Cic);

    nel crotonese, l'ammodernamento del sistema infrastrutturale è fondamentale per accompagnare e rafforzare importanti investimenti, programmati e già finanziati, primi fra tutti la bonifica del SIN, con il recupero produttivo dell'ex area industriale e la realizzazione del Progetto per la valorizzazione dell'Antica Kroton;

    la ZES Calabria comprende 14 aree ricadenti nei principali nodi di trasporto portuali, retro portuali e aeroportuali. A Crotone la ZES inferisce su tutte queste realtà per un totale di circa 430 ettari, tuttavia la presenza dalla SIN sulla fascia costiera ne ostacola l'adeguato sviluppo;

    nell'ambito del PNRR, la missione: Interventi speciali per la coesione territoriale (M5C3), prevede un investimento di 630 milioni di euro (il n. 4) che mira ad assicurare un adeguato sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti, ed in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), al fine di rendere efficace l'attuazione delle ZES;

    per quanto riguarda l'area nota come «Antica Kroton», con la delibera Cipe il 6 agosto 2013 sono stati stanziati 65 milioni di euro per il «Recupero e la valorizzazione dell'area archeologica». Dalle riunioni tecniche tra Regioni, enti locali e Ministero della cultura emerge una sorta di conditio sine qua non e cioè che occorre risolvere il problema della bonifica ambientale, senza la quale non si può procedere al completo recupero dell'area archeologica;

    il Piano di resilienza ed i fondi ad essa connessi non sono l'unico strumento di programmazione: ad esso si aggiunge la programmazione regionale dei Fondi strutturali 2021/2027, il Fondo di sviluppo e coesione oltre agli interventi già programmati;

    per la provincia di Crotone questi interventi sono fondamentali per accompagnare e rafforzare importanti investimenti. Il Porto e l'aeroporto di Crotone, il porto di Corigliano, incluse nella Zes Calabria con le adiacenti aree industriali, sono infrastrutture che se adeguatamente raccordate e collegate ad un moderno sistema stradale e ferroviario possono attrarre nuove iniziative, necessarie a dare slancio allo sviluppo dell'area orientale della Calabria,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di procedere con la massima sollecitudine alla riperimetrazione del SIN «Crotone, Cassano e Cerchiara», tenendo conto delle necessità di procedere agli interventi di sviluppo economico, infrastrutturale, turistico e culturale evidenziati in premessa e in particolare valutando se per talune aree attualmente inserite nella SIN, possa sussistere il nesso funzionale con la ZES di cui del nesso economico funzionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017;

   a valutare l'opportunità di avviare i lavori di bonifica della medesima SIN, in primis nominando il Commissario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione dei relativi interventi, al fine di restituire tali aree alle esigenze di sviluppo della provincia di Crotone.
9/3354-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Torromino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    almeno il quaranta per cento delle risorse complessivamente rese disponibili dal PNRR saranno destinate alla realizzazione di programmi e interventi riguardanti l'Italia meridionale;

    nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate disposizioni finalizzate al potenziamento delle risorse umane degli enti locali per la realizzazione dei progetti del PNRR di loro competenza, e che nell'ambito di tali misure alcune disposizioni hanno riguardato nello specifico gli enti locali del sud Italia;

    il comma 1-bis dell'articolo 23 ha esteso agli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020 e 2021-2027 le misure di semplificazione già previste per gli interventi finanziati con il fondo Next Generation Eu e con il fondo complementare nazionale per il PNRR,

impegna il Governo

a garantire che l'Agenzia per la coesione territoriale si doti di sedi locali regionali al fine di supportare l'attività degli enti locali nella fase di progettazione, partecipazione a procedure competitive e rendicontazione, degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza di loro competenza.
9/3354-A/23. Paolo Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    almeno il quaranta per cento delle risorse complessivamente rese disponibili dal PNRR saranno destinate alla realizzazione di programmi e interventi riguardanti l'Italia meridionale;

    nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate disposizioni finalizzate al potenziamento delle risorse umane degli enti locali per la realizzazione dei progetti del PNRR di loro competenza, e che nell'ambito di tali misure alcune disposizioni hanno riguardato nello specifico gli enti locali del sud Italia;

    il comma 1-bis dell'articolo 23 ha esteso agli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020 e 2021-2027 le misure di semplificazione già previste per gli interventi finanziati con il fondo Next Generation Eu e con il fondo complementare nazionale per il PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire che l'Agenzia per la coesione territoriale si doti di sedi locali regionali al fine di supportare l'attività degli enti locali nella fase di progettazione, partecipazione a procedure competitive e rendicontazione, degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza di loro competenza.
9/3354-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Paolo Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e segnatamente la rete estera dello stesso, sono praticamente assenti dalle prospettive progettuali del PNRR, sebbene le interconnessioni e le potenzialità appaiano eloquenti e potenzialmente suscettibili di correttivi e miglioramenti. Il supporto fornito dalla rete estera, ed in particolare dal personale reclutato localmente, rappresenta un riferimento indiscutibile del sostegno all'internazionalizzazione e alla penetrazione delle imprese italiane del mercato estero;

    tale carenza di riferimenti e di progettualità appare ancora di complessa comprensione anche in ragione del fatto che specifici investimenti come quello relativo alle Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione nell'ambito della Missione 1, «digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, e nello specifico nella componente M1C2, prevedano espressamente iniziative di supporto e orientamento alle imprese italiane che intendono attuare un'evoluzione in termini di riqualificazione e competitività nei mercati internazionali»;

    al fine di dare attuazione alla mission in premessa sarebbe prioritario operare un rafforzamento del personale, sia in termini di integrazione delle risorse destinate al riadeguamento degli stipendi del personale a contratto locale, sia in termini di reclutamento di nuovo personale a contratto in quelle sedi dove l'incremento di domanda di servizi, in particolar modo di sostegno all'internazionalizzazione, risulta essere in crescita;

    in ossequio alla citata prospettiva, durante l'iter legislativo del provvedimento in titolo, in sede referente, è stato introdotto l'articolo 34-bis – oggetto di un emendamento a mia prima firma – recante disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che incrementa di 100 unità il limite massimo del contingente complessivo di personale a contratto assunto dagli uffici all'estero del MAECI;

    originariamente il predetto emendamento prevedeva anche l'incremento di 800 mila del fondo per il riadeguamento degli stipendi del personale a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al fine di dare attuazione agli obiettivi del PNRR in particolare relativi alla missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, misure M1C3, Investimento 5, Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione, favorire il sostegno della rete estera del MAECI alle imprese che operano sui mercati esteri, e nel contempo garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, ma in sede referente l'emendamento è stato oggetto di riformulazione;

    la tutela dei diritti dei lavoratori a contratto, segnatamente in una stagione segnata da penuria di personale, carenza di organico e crescita esponenziale delle sfide del sistema-Paese, dovrebbe rappresentare una priorità per il Governo, anche in ragione del carattere strettamente connesso della tematica della valorizzazione e della salvaguardia delle garanzie e dei diritti alle argomentazioni di cui al citato articolo 34-bis, poiché le nuove assunzioni autorizzate, dovrebbero imporre, automaticamente, un incremento proporzionale delle risorse del fondo in premessa, soprattutto perché il fondo medesimo, al momento, risulta incapiente e dunque non in grado nemmeno di far fronte alle istanze di adeguamento attualmente in fieri, e dunque ufficialmente incapace di provvedere ad ulteriori riadeguamenti stipendiali nemmeno nel brevissimo periodo, pertanto l'attuale configurazione del fondo compromette le garanzie offerte dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 come novellato dalla legge 62 del 2021,

impegna il Governo

a prevedere, anche nell'ambito della sessione di bilancio attualmente in itinere, un incremento del fondo per il riadeguamento stipendiale degli impiegati a contratto della rete estera, almeno nella misura di ulteriori 800 mila euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire la piena attuazione delle garanzie previste dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 come novellato dalla legge 62 del 2021, consentire una funzionale operatività della nostra rete oltre confine e creare le condizioni ottimali per l'attuazione all'estero delle suindicate missioni del PNRR.
9/3354-A/24. Fitzgerald Nissoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e segnatamente la rete estera dello stesso, sono praticamente assenti dalle prospettive progettuali del PNRR, sebbene le interconnessioni e le potenzialità appaiano eloquenti e potenzialmente suscettibili di correttivi e miglioramenti. Il supporto fornito dalla rete estera, ed in particolare dal personale reclutato localmente, rappresenta un riferimento indiscutibile del sostegno all'internazionalizzazione e alla penetrazione delle imprese italiane del mercato estero;

    tale carenza di riferimenti e di progettualità appare ancora di complessa comprensione anche in ragione del fatto che specifici investimenti come quello relativo alle Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione nell'ambito della Missione 1, «digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, e nello specifico nella componente M1C2, prevedano espressamente iniziative di supporto e orientamento alle imprese italiane che intendono attuare un'evoluzione in termini di riqualificazione e competitività nei mercati internazionali»;

    al fine di dare attuazione alla mission in premessa sarebbe prioritario operare un rafforzamento del personale, sia in termini di integrazione delle risorse destinate al riadeguamento degli stipendi del personale a contratto locale, sia in termini di reclutamento di nuovo personale a contratto in quelle sedi dove l'incremento di domanda di servizi, in particolar modo di sostegno all'internazionalizzazione, risulta essere in crescita;

    in ossequio alla citata prospettiva, durante l'iter legislativo del provvedimento in titolo, in sede referente, è stato introdotto l'articolo 34-bis – oggetto di un emendamento a mia prima firma – recante disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che incrementa di 100 unità il limite massimo del contingente complessivo di personale a contratto assunto dagli uffici all'estero del MAECI;

    originariamente il predetto emendamento prevedeva anche l'incremento di 800 mila del fondo per il riadeguamento degli stipendi del personale a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al fine di dare attuazione agli obiettivi del PNRR in particolare relativi alla missione 1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, misure M1C3, Investimento 5, Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione, favorire il sostegno della rete estera del MAECI alle imprese che operano sui mercati esteri, e nel contempo garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, ma in sede referente l'emendamento è stato oggetto di riformulazione;

    la tutela dei diritti dei lavoratori a contratto, segnatamente in una stagione segnata da penuria di personale, carenza di organico e crescita esponenziale delle sfide del sistema-Paese, dovrebbe rappresentare una priorità per il Governo, anche in ragione del carattere strettamente connesso della tematica della valorizzazione e della salvaguardia delle garanzie e dei diritti alle argomentazioni di cui al citato articolo 34-bis, poiché le nuove assunzioni autorizzate, dovrebbero imporre, automaticamente, un incremento proporzionale delle risorse del fondo in premessa, soprattutto perché il fondo medesimo, al momento, risulta incapiente e dunque non in grado nemmeno di far fronte alle istanze di adeguamento attualmente in fieri, e dunque ufficialmente incapace di provvedere ad ulteriori riadeguamenti stipendiali nemmeno nel brevissimo periodo, pertanto l'attuale configurazione del fondo compromette le garanzie offerte dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 come novellato dalla legge 62 del 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un incremento del fondo per il riadeguamento stipendiale degli impiegati a contratto della rete estera, almeno nella misura di ulteriori 800 mila euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire la piena attuazione delle garanzie previste dall'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 come novellato dalla legge 62 del 2021, consentire una funzionale operatività della nostra rete oltre confine e creare le condizioni ottimali per l'attuazione all'estero delle suindicate missioni del PNRR.
9/3354-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Fitzgerald Nissoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in conversione si compone di 52 articoli ed appare riconducibile a finalità distinte, tra cui quella di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dai Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    il 40 per cento dei 206 miliardi, poco più di 80 miliardi, per opere «territorializzabili» del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) saranno destinati al Sud che, se non sarà in grado di impegnare queste risorse nei tempi tassativi e temporalmente stringenti che l'Unione europea ha fissato, dovrà restituirli a Bruxelles;

    drammatica è la situazione delle pubbliche amministrazioni nel Mezzogiorno dove arretratezza e insufficienza di professionalità rendono inattuabile tutti gli adempimenti che le procedure europee del PNRR impongono;

    l'altro possibile esito oltre al fallimento, sarebbe assistere a distribuzioni squilibrate nell'ambito dello stesso Mezzogiorno. Tra Regioni più strutturate, come Campania e Puglia, che sanno come aderire alle misure disponibili, e altre più disastrate come Calabria e Lucania;

    non si tratta di un gap esclusivamente numerico, ma bensì qualitativo. Il che non esclude che, in tante aree, siano i pochissimi e validi capi di singoli uffici a supplire alle mancate assunzioni che pesano da anni e che già a fatica assicurano lo svolgimento del lavoro ordinario;

    secondo l'Anci peraltro i comuni non potrebbero assumere stante le enormi difficoltà finanziarie che si trovano ad affrontare da molti anni, con oltre 300 amministrazioni senza bilancio e 85 in dissesto o predissesto;

    in Sicilia, ad esempio, i sindaci già temono il flop per mancanza di dirigenti all'interno delle municipalità dove si stima un'urgenza di almeno 15 mila assunzioni. 14.921 dipendenti è il dato numerico certo a cui l'associazione dei comuni si è attestata dopo una ricognizione di oltre due mesi che ha coinvolto il 41 per cento delle amministrazioni siciliane, incluse le due città più grandi Palermo e Catania, e diversi centri molto piccoli,

impegna il Governo

a velocizzare le procedure di assunzione di tecnici ed esperti nelle amministrazioni locali del Mezzogiorno, favorire le richieste di mobilità del personale, utilizzare le graduatorie ancora in corso di validità per colmare la richiesta di organico e trattenere in servizio volontario anche i pensionati, come soluzione temporanea da collegare all'attuazione di un piano straordinario di assunzioni di giovani under 35.
9/3354-A/25. Sodano.


   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

   premesso che:

    la Missione 2 del piano nazionale di ripresa e resilienza, contribuisce ai superamento dei divari territoriali. In particolare, le raccomandazioni specifiche della Commissione Europea sull'Italia invitano a investire al Sud sulle infrastrutture per la gestione dei rifiuti e le infrastrutture idriche. Gli investimenti e le riforme del Piano portano a una gestione più efficiente, per migliorare la capacità industriale dei soggetti coinvolti, e riducono l'elevato livello di dispersione delle risorse idriche nella distribuzione per usi civili, la dispersione media è del 41 per cento a livello nazionale, del 51 per cento al Sud;

    l'articolo 16, del testo in esame, recante norme in materia di risorse idriche, al comma 2, lettere a) e b) interviene sul primo e quarto periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 in materia di gestione di risorse idriche, modifiche urgenti al decreto legislativo n. 152 del 2006 per il superamento di una serie di procedure di infrazione (2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014), norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione;

    l'articolo 21 del suddetto testo in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al comma 1, primo periodo, dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, nonché promuovendo la rigenerazione urbana anche attraverso l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici;

    la qualità del servizio idrico in Sicilia continua ad essere uno dei peggiori di tutto il territorio nazionale caratterizzato soprattutto per il maggior numero di interruzioni nell'erogazione. Le città sicule continuano a registrare alcune tra le più elevate perdite di rete e in alcuni quartieri dei comuni capoluogo il servizio di distribuzione dell'acqua è ancora lontanissimo dall'essere quotidiano e h24, come nel resto del Paese. Un deficit che non si colma visto che gli investimenti industriali nel settore delle infrastrutture idriche sono più elevati nel Centro-Nord rispetto alla Sicilia, con una differenza di investimenti netti pro capite che vale più del doppio;

    rispetto all'assenza di interruzioni della fornitura, ha rivelato l'Istat in un report pubblicato lo scorso marzo in occasione della Giornata Mondiale dell'acqua, l'87,4 per cento delle famiglie dichiara di essere molto o abbastanza soddisfatto. Al contrario, in Sicilia quelle poco o per niente soddisfatte raggiungono rispettivamente il 40,2 per cento e il 31,9 per cento. Nel 2018, secondo dati dell'Istat, in tutta Italia ci sono 2,7 milioni di famiglie che hanno segnalato irregolarità nell'erogazione di acqua nelle loro abitazioni. Di queste famiglie circa un quarto (23 per cento) si trova in Sicilia, si tratta di 600 mila famiglie isolane che denunciano di non essere soddisfatte;

    in Lombardia, ad esempio, a fronte di una popolazione che vale il doppio di quella siciliana, ci sono soltanto 133 mila famiglie che denunciano irregolarità, in Piemonte sono appena 78 mila, in Veneto addirittura 58 mila. In tutta l'area settentrionale sono state circa 364 mila le famiglie che hanno segnalato irregolarità, praticamente circa la metà di quanto registrato nella sola Sicilia;

    la percezione di quanto si paga in bolletta spesso è indicativa di come il cittadino viva il servizio idrico. In linea di massima, stando all'incrocio dei diversi indicatori Istat e dall'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanza, non sempre a un servizio migliore si accoppiano costi più elevati. Nel 2018 la spesa media di una famiglia per la bolletta idrica è stata di 426 euro, con la Sicilia leggermente al di sotto del dato nazionale (412 euro). In termini di capoluogo di provincia, Enna, Caltanissetta e Agrigento, che sono alcune delle aree con i maggiori problemi in termini distribuzione, hanno superato la media, rispettivamente a 715 euro, 599 e 468;

    l'Istat ha censito 11 comuni capoluogo di provincia-città metropolitana interessati nel 2017 da misure di razionamento nella distribuzione dell'acqua per uso civile, tutti ubicati nell'area del Mezzogiorno a eccezione di Latina. Due siciliane sul podio delle peggiori; a Cosenza e Trapani, che sono le città che hanno subito maggiori disagi per la riduzione o sospensione del servizio su tutto il territorio comunale, rispettivamente con 245 e 180 giorni, segue Enna. Molto più diffusa l'adozione di misure di razionamento attivate solo su parte del territorio comunale, in maniera tale da «accumulare acqua nei serbatoi e fare fronte alla richiesta nelle ore di maggiore consumo»;

    anche in quest'ultimo caso le siciliane sono al top: le «situazioni di maggiore difficoltà si sono verificate in alcune zone delle città di Catanzaro, Palermo e Sassari, dove la distribuzione dell'acqua potabile è stata ridotta per alcune ore della giornata in tutti i giorni dell'anno». Nel mirino anche «alcune aree della città di Caltanissetta», con 347 giorni di riduzione o sospensione del servizio, e particolarmente critica anche la situazione di Agrigento (288). E le reti intanto piangono: secondo un'elaborazione di Cittadinanzattiva, il «livello di dispersione idrica in Sicilia si attesta 42,5 per cento, rispetto alla media nazionale del 36,4 per cento, ma su questo fattore si riscontrano differenze rilevanti fra le province: si va dal 54 per cento di Trapani al 25,1 per cento di Caltanissetta»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative finalizzate alla promozione di interventi volti a garantire l'attuazione di un servizio universale per la distribuzione dell'acqua potabile nella regione Sicilia o comunque nelle regioni del meridione, ove persistano gravi criticità tra fonti idriche.
9/3354-A/26. Trizzino.


   La Camera,

   premesso che:

    quello dell'erosione costiera in Abruzzo è un fenomeno particolarmente evidente ed incisivo, nonostante a partire dagli anni Cinquanta si sia intervenuto con un sistema di opere di difesa realizzato a più riprese, costituito da pennelli e da tre allineamenti di scogliere parallele alla costa;

    gli interventi realizzati lungo la fascia costiera dal 1997 ad oggi hanno causato una profonda alterazione dei sistemi dunali e una interruzione del flusso detritico litoraneo, con conseguenti variazioni negative del profilo della spiaggia emersa e sommersa; nonostante negli ultimi 15 anni si sia speso, per questo tipo di opera, svariati milioni di euro, la crisi erosiva continua ad estendersi a tutto il litorale con le aree costiere di Alba Adriatica e Martinsicuro a nord, quelle di Montesilvano al centro e la Costa dei Trabocchi e Casalbordino a sud, tra i tratti maggiormente colpiti, determinando frequenti problemi per le strutture balneari e le viabilità cittadine, oltre che un ingente danno per l'economia turistica;

    in particolare, il litorale della costa della provincia di Teramo, nel tratto che va dal comune di Martinsicuro, passando per quello di Alba Adriatica, ma con danni anche nei comuni di Pineto e Silvi, è stato devastato negli ultimi anni da sempre più frequenti mareggiate, cancellando quasi totalmente ciò che rimane dell'arenile, arrivando fin sotto le fondamenta degli stabilimenti balneari, con strutture devastate e a rischio crollo; l'ultimo allarmante episodio si è verificato nei giorni scorsi, il 5 e 6 dicembre 2020;

    recentemente la Regione Abruzzo ha adottato dopo 19 anni il nuovo piano di difesa della costa dall'erosione dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti che ha come obiettivo la gestione del rischio della fascia costiera Abruzzese attraverso l'analisi previsiva degli eventi potenzialmente pericolosi e la pianificazione degli interventi necessari per delimitarne e contrastarne gli effetti già determinati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare, con il primo provvedimento utile, idonee risorse per la realizzazione di grandi opere e interventi strutturali e definitivi a largo raggio antierosione su tutto il litorale abruzzese, anche attraverso i fondi del PNRR.
9/3354-A/27. Zennaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 34 del 2020, all'articolo 183, comma 8-bis, ha previsto che il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito, per il 2023, in via straordinaria, e in deroga rispetto alla procedura ordinaria, alle città di Bergamo e Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area più colpita dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

    il capo II del provvedimento in esame e in particolare l'articolo 20 (Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio) reca norme finalizzate ad adeguare l'attribuzione di contributi statali ai comuni previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR;

    l'assegnazione del titolo di Capitale della cultura rappresenta per le due province un'occasione utile alla valorizzazione della rete istituzionale, economica, sociale, culturale e infrastrutturale dei territori coinvolti;

    le due province possono vantare un patrimonio storico-artistico e naturalistico diffuso su tutto il territorio come nel caso della Stele ladini, l'ultimo capolavoro di Canova recentemente restaurata e collocata nell'accademia ladini di Lovere per quanto riguarda la bergamasca, o il Vittoriale degli italiani voluto da Gabriele D'Annunzio e situato a Gardone Riviera in provincia di Brescia;

    l'istituzione della Capitale della cultura è un'occasione importante per rendere quanto più diffuse sul territorio le ricadute positive dell'evento attraverso la pubblicizzazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di tutta l'area provinciale,

impegna il Governo

a incentivare, di concerto con gli enti territoriali, percorsi culturali che integrino la promozione del territorio limitrofo ai due capoluoghi all'interno dell'offerta di «Bergamo e Brescia Capitali della cultura», al fine di valorizzare al massimo l'immenso patrimonio culturale presente e diffondere le ricadute positive dell'evento su entrambe le province anche mediante potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico locale al fine di rendere quanto più accessibile per i turisti il raggiungimento delle aree interne interessate.
9/3354-A/28. Ribolla, Frassini, Belotti, Invernizzi, Bordonali, Eva Lorenzoni, Donina, Formentini.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 34 del 2020, all'articolo 183, comma 8-bis, ha previsto che il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito, per il 2023, in via straordinaria, e in deroga rispetto alla procedura ordinaria, alle città di Bergamo e Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area più colpita dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

    il capo II del provvedimento in esame e in particolare l'articolo 20 (Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio) reca norme finalizzate ad adeguare l'attribuzione di contributi statali ai comuni previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR;

    l'assegnazione del titolo di Capitale della cultura rappresenta per le due province un'occasione utile alla valorizzazione della rete istituzionale, economica, sociale, culturale e infrastrutturale dei territori coinvolti;

    le due province possono vantare un patrimonio storico-artistico e naturalistico diffuso su tutto il territorio come nel caso della Stele ladini, l'ultimo capolavoro di Canova recentemente restaurata e collocata nell'accademia ladini di Lovere per quanto riguarda la bergamasca, o il Vittoriale degli italiani voluto da Gabriele D'Annunzio e situato a Gardone Riviera in provincia di Brescia;

    l'istituzione della Capitale della cultura è un'occasione importante per rendere quanto più diffuse sul territorio le ricadute positive dell'evento attraverso la pubblicizzazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di tutta l'area provinciale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incentivare, di concerto con gli enti territoriali, percorsi culturali che integrino la promozione del territorio limitrofo ai due capoluoghi all'interno dell'offerta di «Bergamo e Brescia Capitali della cultura», al fine di valorizzare al massimo l'immenso patrimonio culturale presente e diffondere le ricadute positive dell'evento su entrambe le province anche mediante potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico locale al fine di rendere quanto più accessibile per i turisti il raggiungimento delle aree interne interessate.
9/3354-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Ribolla, Frassini, Belotti, Invernizzi, Bordonali, Eva Lorenzoni, Donina, Formentini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'ultimo rapporto di Ecosistema Scuola sulla qualità dell'edilizia scolastica e dei servizi fa il punto sullo stato di salute di 7.037 edifici scolastici di 98 capoluoghi di provincia, frequentati da 1,4 milioni di studenti e fotografa un patrimonio edilizio vetusto e poco sostenibile: un edificio su due non dispone ancora del certificato di collaudo statico (46,8 per cento), di agibilità (49,9 per cento), prevenzione incendi (43,9 per cento), il 41 per cento necessita di manutenzione urgente contro il 29,2 per cento del 2019, solo lo 0,9 per cento è costruito con criteri di bioedilizia;

    troppe ancora sono le emergenze strutturali da affrontare e le disuguaglianze da colmare, complice anche la pandemia che ha aumentato le disparità, la dispersione scolastica e il disagio sociale;

    una parte cospicua delle risorse messe a disposizione a seguito dell'emergenza sanitaria, oltre quelle già destinate allo scopo, sono state impegnate nell'ultimo biennio al fine di risolvere il problema e centrare l'obiettivo previsto dal PNRR;

    la solerzia degli enti locali aggiudicatari di finanziamenti non è stata sufficiente ad assicurare il buon esito delle gare di appalto e della realizzazione delle opere perché, a seguito della pandemia, si registra scarsità di materie prime edili (con conseguente impennata dei prezzi) e di manodopera e moltissime imprese rinunciano alle commesse;

    la maggior parte degli interventi finanziati con decreto ministeriale n. 192 del 23 giugno 2021 (fondi previsti dalla Legge n. 178 del 2020), con Avviso Pubblico del 22 marzo 2021 (fondi ex articolo 1 comma 59 della Legge n. 160 del 2019 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020), con decreto ministeriale n. 13 dell'8 gennaio 2021 (fondi di cui all'articolo 1 comma 63 Legge n. 160 del 2019) e, da ultimo, con l'Avviso Pubblico 26811 del 6 agosto 2021 – termine di fine lavori il 31 dicembre – non vedranno la luce se non si concederà più tempo agli Enti locali;

    il proponente ha già portato all'attenzione questo tema con proposte emendative in ogni provvedimento utile e da ultimo al decreto-legge n. 146 del 2021 «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» con riferimento all'articolo 13-bis in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche. Nel parere che la VII commissione ha dato al provvedimento è stata reiterata la medesima richiesta mediante un'osservazione in esso recata;

    anche con interrogazione a risposta immediata in commissione ho sottoposto l'esigenza di numerosi Comuni al Ministro Bianchi senza tuttavia ricevere una risposta esaustiva;

    solo una proroga dei termini già previsti dai bandi in essere consentirebbe alle amministrazioni di portare a termine i lavori e garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, colmare la distanza con gli altri paesi europei e soprattutto assicurare agli studenti un ambiente di apprendimento sicuro e proficuo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare i termini di cui sopra e tenere conto delle difficoltà del settore edile al momento di definire le scadenze di aggiudicazione e rendicontazione degli interventi che saranno finanziati con i fondi PNRR.
9/3354-A/29. Belotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15, in materia di alloggi per studenti, introduce modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, rese necessarie, con specifico riferimento alle esigenze di rapidità richieste dal PNRR, al fine di rendere disponibili tempestivamente le strutture residenziali agli studenti;

    gli adempimenti assunti dal Governo con la Commissione europea nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza con riferimento al traguardo M4C1-27, prevedono, per gli alloggi universitari, l'assegnazione di nuovi 7.500 posti letto entro il 31 dicembre 2022;

    i pochi soggetti che ad oggi ricorrono al finanziamento non sono in grado di gestire lo sviluppo di più progetti contemporaneamente, e conseguentemente rendono estremamente difficile il raggiungimento dell'obiettivo fissato con la Commissione europea;

    attualmente, infatti, solo un Collegio di Merito ed alcune agenzie regionali lavorano per la realizzazione di nuovi posti letto, mentre le altre utilizzano i finanziamenti principalmente per la manutenzione;

    in attesa della riforma prevista dal PNRR per il 2022 – che prevede l'apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, o partenariati pubblico-privati – appare necessario consentire anche agli operatori privati attivi in Italia e già operanti nel settore da almeno 5 anni di cominciare ad accedere al cofinanziamento statale, in deroga alla normativa attuale, per centrare l'obiettivo fissato per il 2022 con la Commissione europea, altrimenti difficilmente raggiungibile;

    l'ingresso di operatori privati affidabili e già attivi nel settore in Italia, e senza modificare gli attuali criteri di accesso al cofinanziamento, renderebbe possibile centrare l'obiettivo di 25 strutture;

    l'accesso al cofinanziamento da parte di privati con esperienza nella gestione dello Student Housing rappresenta un'attività preparatoria al raggiungimento degli obiettivi del PNRR sull'apertura ai finanziatori privati nel settore degli alloggi per studenti universitari, permette una maggiore concorrenza nei progetti presentati con un miglioramento della qualità e favorisce il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo di realizzare 7.500 posti letto in un anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, fino al 31 dicembre 2022 e nelle more dell'adozione della riforma prevista dal PNRR, il cofinanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, alle medesime condizioni anche ai soggetti privati attivi da almeno 5 anni nella gestione di residenze universitarie e con un numero di posti letto superiore a 1500, distribuiti sul territorio nazionale.
9/3354-A/30. Colmellere.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15, in materia di alloggi per studenti, introduce modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, rese necessarie, con specifico riferimento alle esigenze di rapidità richieste dal PNRR, al fine di rendere disponibili tempestivamente le strutture residenziali agli studenti;

    gli adempimenti assunti dal Governo con la Commissione europea nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza con riferimento al traguardo M4C1-27, prevedono, per gli alloggi universitari, l'assegnazione di nuovi 7.500 posti letto entro il 31 dicembre 2022;

    i pochi soggetti che ad oggi ricorrono al finanziamento non sono in grado di gestire lo sviluppo di più progetti contemporaneamente, e conseguentemente rendono estremamente difficile il raggiungimento dell'obiettivo fissato con la Commissione europea;

    attualmente, infatti, solo un Collegio di Merito ed alcune agenzie regionali lavorano per la realizzazione di nuovi posti letto, mentre le altre utilizzano i finanziamenti principalmente per la manutenzione;

    in attesa della riforma prevista dal PNRR per il 2022 – che prevede l'apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, o partenariati pubblico-privati – appare necessario consentire anche agli operatori privati attivi in Italia e già operanti nel settore da almeno 5 anni di cominciare ad accedere al cofinanziamento statale, in deroga alla normativa attuale, per centrare l'obiettivo fissato per il 2022 con la Commissione europea, altrimenti difficilmente raggiungibile;

    l'ingresso di operatori privati affidabili e già attivi nel settore in Italia, e senza modificare gli attuali criteri di accesso al cofinanziamento, renderebbe possibile centrare l'obiettivo di 25 strutture;

    l'accesso al cofinanziamento da parte di privati con esperienza nella gestione dello Student Housing rappresenta un'attività preparatoria al raggiungimento degli obiettivi del PNRR sull'apertura ai finanziatori privati nel settore degli alloggi per studenti universitari, permette una maggiore concorrenza nei progetti presentati con un miglioramento della qualità e favorisce il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo di realizzare 7.500 posti letto in un anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di estendere, fino al 31 dicembre 2022 e nelle more dell'adozione della riforma prevista dal PNRR, il cofinanziamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, alle medesime condizioni anche ai soggetti privati attivi da almeno 5 anni nella gestione di residenze universitarie e con un numero di posti letto superiore a 1500, distribuiti sul territorio nazionale.
9/3354-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Colmellere.


   La Camera,

   premesso che:

    il capo I del decreto-legge in esame è dedicato al rilancio degli investimenti nel settore del turismo, settore considerato strategico per il nostro Paese nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

    la drammatica vicenda dello schianto della funivia del Mottarone, arrivata subito dopo i lunghi mesi di lockdown, ha avuto un effetto devastante sulle attività turistiche della zona, scosse e penalizzate dalla terribile tragedia;

    la funivia costituisce una delle principali vie di accesso al Mottarone, si tratta dunque di un'infrastruttura strategica per l'economia e per lo sviluppo della zona;

    in attesa che la Magistratura prosegua le sue indagini sulla drammatica vicenda che ha riguardato il crollo della funivia, occorre assicurare la celere ripartenza di tutte le attività produttive del territorio, in particolare nel settore del turismo;

    da tempo si discute di un progetto di costruzione di una Cabinovia a Piano Provenzana, a quota 1800 metri nel comune di Linguaglossa, in provincia di Catania, che sia in grado di rendere maggiormente fruibili i luoghi di interesse turistico del territorio di riferimento, nonché di incentivare ed agevolare i relativi flussi, riducendo l'impatto ambientale e massimizzando efficienza e rapidità degli spostamenti;

    l'ingegneria italiana è all'avanguardia nella realizzazione di progetti innovativi in quest'ambito; infatti, la Skyway Monte Bianco, funivia che collega Pontal d'Entrèves a Pavillon du Mont Frety a Punta Helbronner, ne è un chiaro esempio sia dal punto di vista tecnologico che ambientale. La nuova funivia «verde», per la cui realizzazione Agc Glass Europe, specializzata nella produzione e nella lavorazione di vetro piano per l'industria edilizia, ha contribuito fornendo 2.000 mq di vetro ad alte prestazioni, è composta da tre stazioni caratterizzate da architetture differenti, ognuna ubicata a un'altitudine diversa e progettate per integrarsi perfettamente con l'ambiente circostante;

    le cabinovie dell'opera, anch'esse panoramiche, ruotano di 360 gradi lungo il percorso per offrire una vista completa delle vette circostanti, mentre una telecamera posta sul pavimento trasmette le immagini del panorama sottostante;

    tra gli obiettivi principali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vi è la necessità di realizzare infrastrutture adeguate sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista ambientale, al servizio di cittadini e imprese,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative di competenza, e a prevedere gli adeguati stanziamenti di risorse, volti ad assicurare il celere ripristino della funivia di Mottarone, nonché la tempestiva realizzazione del progetto di costruzione della funivia di Piano Provenzana nel comune di Linguaglossa, in provincia di Catania, tramite progetti innovativi che consentano l'installazione di nuove cabinovie panoramiche che offrano una vista completa del paesaggio, al fine di incentivare la ripresa del turismo in tutto il territorio.
9/3354-A/31. Gusmeroli, Alessandro Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    il capo I del decreto-legge in esame è dedicato al rilancio degli investimenti nel settore del turismo, settore considerato strategico per il nostro Paese nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

    la drammatica vicenda dello schianto della funivia del Mottarone, arrivata subito dopo i lunghi mesi di lockdown, ha avuto un effetto devastante sulle attività turistiche della zona, scosse e penalizzate dalla terribile tragedia;

    la funivia costituisce una delle principali vie di accesso al Mottarone, si tratta dunque di un'infrastruttura strategica per l'economia e per lo sviluppo della zona;

    in attesa che la Magistratura prosegua le sue indagini sulla drammatica vicenda che ha riguardato il crollo della funivia, occorre assicurare la celere ripartenza di tutte le attività produttive del territorio, in particolare nel settore del turismo;

    da tempo si discute di un progetto di costruzione di una Cabinovia a Piano Provenzana, a quota 1800 metri nel comune di Linguaglossa, in provincia di Catania, che sia in grado di rendere maggiormente fruibili i luoghi di interesse turistico del territorio di riferimento, nonché di incentivare ed agevolare i relativi flussi, riducendo l'impatto ambientale e massimizzando efficienza e rapidità degli spostamenti;

    l'ingegneria italiana è all'avanguardia nella realizzazione di progetti innovativi in quest'ambito; infatti, la Skyway Monte Bianco, funivia che collega Pontal d'Entrèves a Pavillon du Mont Frety a Punta Helbronner, ne è un chiaro esempio sia dal punto di vista tecnologico che ambientale. La nuova funivia «verde», per la cui realizzazione Agc Glass Europe, specializzata nella produzione e nella lavorazione di vetro piano per l'industria edilizia, ha contribuito fornendo 2.000 mq di vetro ad alte prestazioni, è composta da tre stazioni caratterizzate da architetture differenti, ognuna ubicata a un'altitudine diversa e progettate per integrarsi perfettamente con l'ambiente circostante;

    le cabinovie dell'opera, anch'esse panoramiche, ruotano di 360 gradi lungo il percorso per offrire una vista completa delle vette circostanti, mentre una telecamera posta sul pavimento trasmette le immagini del panorama sottostante;

    tra gli obiettivi principali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vi è la necessità di realizzare infrastrutture adeguate sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista ambientale, al servizio di cittadini e imprese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le necessarie iniziative di competenza, e a prevedere gli adeguati stanziamenti di risorse, volti ad assicurare il celere ripristino della funivia di Mottarone, nonché la tempestiva realizzazione del progetto di costruzione della funivia di Piano Provenzana nel comune di Linguaglossa, in provincia di Catania, tramite progetti innovativi che consentano l'installazione di nuove cabinovie panoramiche che offrano una vista completa del paesaggio, al fine di incentivare la ripresa del turismo in tutto il territorio.
9/3354-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Gusmeroli, Alessandro Pagano, Bartolozzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2914, n. 80, reca il «Programma di recupero immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica»;

    in Italia esiste una grave precarietà abitativa che si può sintetizzare con pochi dati: sono 650.000 le famiglie nelle graduatorie, circa 50.000 le sentenze di sfratto emesse ogni anno nel 90 per cento motivate da morosità, segno che il mercato privato delle locazioni non riesce a fornire alloggi a costi sostenibili, circa 30.000 le famiglie con sfratto eseguito con forza pubblica, ad eccezione dell'anno 2020, anno in cui a causa dell'emergenza sanitaria, gli sfratti sono stati sospesi;

    a partire dal 1° gennaio 2022 tutte le sentenze di sfratto diventeranno esecutive in quanto le graduazioni della ripresa delle azioni di rilascio andranno ad esaurirsi;

    i Comuni non sono in grado di affrontare la ripresa delle azioni di rilascio che i sindacati inquilini recentemente hanno quantificato in 100-150.000 richieste di esecuzioni nel 2022;

    appare necessario incrementare nei comuni il patrimonio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale con lo scopo di contrastare la povertà abitativa e di promuovere anche nuove forme di coabitazione solidale in coerenza con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M5C2);

    sarebbe opportuno prevedere la possibilità che nell'ambito delle risorse previste dal PNRR nella M5C2 e in materia di rigenerazione urbana e di coesione sociale, per rispondere in tempi rapidi alla richiesta di alloggi per famiglie in disagio abitativo, si possa valutare di destinarne una quota parte di tali risorse a sostegno di:

     a) acquisti di immobili da parte dei comuni, degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, con priorità di finanziamento ai comuni per acquistare immobili derivanti dalle dismissioni dei patrimoni degli Enti Pubblici non Economici e di altri Enti Pubblici, da destinare alla soluzione di situazioni di precarietà abitativa di nuclei in condizioni di povertà in particolare soggetti a sfratti, collocati nelle graduatorie comunali, e per la eventuale sistemazione temporanea degli assegnatari i cui alloggi sono interessati da interventi di recupero, ristrutturazione anche ai fini dell'efficientamento energetico;

     b) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;

     c) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale pubblica a canone sociale destinata al contrasto della povertà abitativa e alla realizzazione di forme di coabitazione solidale di immobili pubblici, di enti pubblici non economici, altri enti pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, anche d'intesa con l'Anci e la Conferenza delle Regioni, di destinare quota parte delle risorse dal PNRR Missione 5 c. 2, nonché di quelle relative alla rigenerazione urbana e coesione sociale, per incrementare nei comuni il patrimonio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, allo scopo di contrastare la povertà abitativa e di promuovere anche nuove forme di coabitazione solidale, tenuto conto delle proposte citate in premessa.
9/3354-A/32. Timbro, Fassina.


   La Camera,

   premesso che:

    nelle aree del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016-2017 i cittadini hanno dovuto patire le gravi conseguenze negative derivanti dall'accavallarsi e succedersi in rapida successione di eventi straordinari, quali una calamità naturale con esiti tragici e diffusi in un'area estesa, e una pandemia dalle proporzioni globali;

    le conseguenze sono state particolarmente pesanti per la ripresa economica e sociale in un contesto già segnato dalle difficoltà proprie delle aree interne; in particolare, il settore del turismo ne ha risentito in maniera più profonda e grave, con conseguenti ricadute negative sui livelli occupazionali e sulla coesione sociale delle aree interessate;

    in questa prospettiva, per assicurare agli interventi del programma di ripresa rientranti nel PNRR la necessaria effettività in termini di riequilibrio socio economico concreto, appare indispensabile tenere conto che proprio nelle aree così pesantemente colpite dagli effetti degli eventi sopra indicati, la possibilità di utilizzo del credito di imposta, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge, esclusivamente in compensazione rischia di precludere la effettiva valorizzazione dell'incentivo, che invece in altre aree del Paese potrà determinare ben diversi risultati; il rischio, altrimenti, risulta quello di aggravare ulteriormente la condizione di squilibrio sociale ed economico proprio di aree così pesantemente colpite e che invece richiedono un approccio mirato;

    appare pertanto necessario assicurare che, a invarianza degli oneri complessivi, anche nella dinamica degli importi previsti per ciascun anno, solo per le iniziative realizzate nei predetti Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17.10.2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15.12.2016, n. 229 la quota del credito di imposta non utilizzabile in compensazione possa essere chiesta a rimborso nei confronti dell'amministrazione;

    tale proposta non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto comunque non supererebbe i limiti di spesa previsti anche per ciascun anno preso a riferimento, e non pregiudicherebbe il conseguimento dei milestones stabiliti dalla disciplina UE di riferimento, atteso il carattere mirato, predeterminato ed estremamente contenuto del bacino di riferimento;

    inoltre, al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo per la ricostruzione, occorre autorizzare il Commissario straordinario ad erogare anticipazioni IVA, a valere sulla contabilità speciale per la ricostruzione, stabilendo, con apposito provvedimento un limite massimo a carico di tale contabilità,

impegna il Governo

con riferimento alle specificità di alcuni operatori economici siti nelle aree particolarmente svantaggiate del Centro Italia per la successione di eventi eccezionali come il devastante terremoto del 2016-2017 e la pandemia, ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo dirette a riconoscere il rimborso della quota del credito di imposta, previsto dall'articolo 1 per gli operatori del settore turistico-ricettivo, non utilizzabile in compensazione e ad autorizzare il Commissario straordinario ad erogare anticipazioni IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo per la ricostruzione, a valere sulla contabilità speciale per la ricostruzione.
9/3354-A/33. Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    nelle aree del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016-2017 i cittadini hanno dovuto patire le gravi conseguenze negative derivanti dall'accavallarsi e succedersi in rapida successione di eventi straordinari, quali una calamità naturale con esiti tragici e diffusi in un'area estesa, e una pandemia dalle proporzioni globali;

    le conseguenze sono state particolarmente pesanti per la ripresa economica e sociale in un contesto già segnato dalle difficoltà proprie delle aree interne; in particolare, il settore del turismo ne ha risentito in maniera più profonda e grave, con conseguenti ricadute negative sui livelli occupazionali e sulla coesione sociale delle aree interessate;

    in questa prospettiva, per assicurare agli interventi del programma di ripresa rientranti nel PNRR la necessaria effettività in termini di riequilibrio socio economico concreto, appare indispensabile tenere conto che proprio nelle aree così pesantemente colpite dagli effetti degli eventi sopra indicati, la possibilità di utilizzo del credito di imposta, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge, esclusivamente in compensazione rischia di precludere la effettiva valorizzazione dell'incentivo, che invece in altre aree del Paese potrà determinare ben diversi risultati; il rischio, altrimenti, risulta quello di aggravare ulteriormente la condizione di squilibrio sociale ed economico proprio di aree così pesantemente colpite e che invece richiedono un approccio mirato;

    appare pertanto necessario assicurare che, a invarianza degli oneri complessivi, anche nella dinamica degli importi previsti per ciascun anno, solo per le iniziative realizzate nei predetti Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17.10.2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15.12.2016, n. 229 la quota del credito di imposta non utilizzabile in compensazione possa essere chiesta a rimborso nei confronti dell'amministrazione;

    tale proposta non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto comunque non supererebbe i limiti di spesa previsti anche per ciascun anno preso a riferimento, e non pregiudicherebbe il conseguimento dei milestones stabiliti dalla disciplina UE di riferimento, atteso il carattere mirato, predeterminato ed estremamente contenuto del bacino di riferimento;

    inoltre, al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi per la ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo per la ricostruzione, occorre autorizzare il Commissario straordinario ad erogare anticipazioni IVA, a valere sulla contabilità speciale per la ricostruzione, stabilendo, con apposito provvedimento un limite massimo a carico di tale contabilità,

impegna il Governo

con riferimento alle specificità di alcuni operatori economici siti nelle aree particolarmente svantaggiate del Centro Italia per la successione di eventi eccezionali come il devastante terremoto del 2016-2017 e la pandemia, a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative di carattere normativo dirette a riconoscere il rimborso della quota del credito di imposta, previsto dall'articolo 1 per gli operatori del settore turistico-ricettivo, non utilizzabile in compensazione e ad autorizzare il Commissario straordinario ad erogare anticipazioni IVA sulle fatture relative a interventi di ricostruzione o riparazione degli edifici strumentali danneggiati dal sisma, oggetto di contributo per la ricostruzione, a valere sulla contabilità speciale per la ricostruzione.
9/3354-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Patassini, D'Eramo, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 5, dei decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha istituito una cabina di coordinamento della ricostruzione delle aree terremotate del centro Italia, presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione;

    tale struttura è stata recentemente integrata, attraverso l'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e semplificazioni) dal capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009, «al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101», come espressamente previsto dal medesimo decreto-legge;

    pertanto, anche in conseguenza di tale ampliamento delle competenze della cabina di coordinamento, occorre agevolarne le attività con l'inserimento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico o di loro delegati, anche e soprattutto per garantire la celere e tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza ed in particolare l'attuazione degli investimenti per circa 1,78 miliardi previsti dal Piano complementare per le aree colpite dal sisma 2009 e sisma 2016,

impegna il Governo

a potenziare la cabina di coordinamento istituita per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017 recentemente ampliata al sisma del 2009, attraverso l'inserimento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, o di loro delegati, nella cabina di coordinamento medesima, per meglio agevolare l'attuazione dei provvedimenti da adottare per il rilancio dei territori interessati, verificare l'avanzamento del processo di ricostruzione e, soprattutto, per garantire la celere e tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza ed in particolare l'attuazione degli investimenti per circa 1,78 miliardi previsti dal Piano complementare.
9/3354-A/34. D'Eramo, Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 5, dei decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha istituito una cabina di coordinamento della ricostruzione delle aree terremotate del centro Italia, presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione;

    tale struttura è stata recentemente integrata, attraverso l'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e semplificazioni) dal capo del Dipartimento «Casa Italia» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009, «al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101», come espressamente previsto dal medesimo decreto-legge;

    pertanto, anche in conseguenza di tale ampliamento delle competenze della cabina di coordinamento, occorre agevolarne le attività con l'inserimento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico o di loro delegati, anche e soprattutto per garantire la celere e tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza ed in particolare l'attuazione degli investimenti per circa 1,78 miliardi previsti dal Piano complementare per le aree colpite dal sisma 2009 e sisma 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare la cabina di coordinamento istituita per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017 recentemente ampliata al sisma del 2009, attraverso l'inserimento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, o di loro delegati, nella cabina di coordinamento medesima, per meglio agevolare l'attuazione dei provvedimenti da adottare per il rilancio dei territori interessati, verificare l'avanzamento del processo di ricostruzione e, soprattutto, per garantire la celere e tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza ed in particolare l'attuazione degli investimenti per circa 1,78 miliardi previsti dal Piano complementare.
9/3354-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Eramo, Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca, tra le altre, disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    l'articolo 1 del decreto in esame attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico- congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa;

    il credito d'imposta spetta fino all'80 per cento delle spese sostenute, mentre il contributo è attribuito fino al 50 per cento delle spese per detti interventi, un importo massimo, di 40.000 euro (eventualmente innalzabile, in presenza di specifiche condizioni). Per le spese non coperte dagli incentivi è possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato;

    quanto alle specifiche regole di fruizione del credito d'imposta lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati;

    l'articolo 2 del decreto in esame, utilizzando i fondi previsti nel PNRR – istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie alle imprese del settore turistico;

    gli operatori economici siti nelle aree colpite dal terremoto del 2016 hanno dovuto patire le gravi conseguenze negative derivanti dall'accavallarsi e succedersi in rapida successione di eventi straordinari, quali una calamità naturale con esiti tragici e diffusi in un'area estesa, e una pandemia dalle proporzioni globali. La conseguenza è stata particolarmente pesante per la ripresa economica e sociale in un contesto già segnato dalle difficoltà proprie delle aree interne. Il settore del turismo ne ha risentito in maniera più profonda e grave, con conseguenti ricadute negative sui livelli occupazionali e sulla coesione sociale delle aree interessate;

    in questa prospettiva, per assicurare agli interventi del programma di ripresa rientranti nel PNRR la necessaria effettività in termini di riequilibrio socio economico concreto, appare indispensabile tenere conto che proprio nelle aree così pesantemente colpite dagli effetti degli eventi indicati la possibilità di utilizzo del credito di imposta esclusivamente in compensazione rischia di precludere la effettiva valorizzazione dell'incentivo, che invece in altre aree del Paese potrà determinare ben diversi risultati. Il rischio, altrimenti, risulta quello di aggravare ulteriormente la condizione di squilibrio sociale ed economico proprio di aree così pesantemente colpite e che invece richiedono un approccio mirato;

    per queste ragioni appare quindi necessario assicurare che, a invarianza degli oneri complessivi, anche nella dinamica degli importi previsti per ciascun anno, solo per le iniziative realizzate nei predetti Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15.12.2016, n. 229, la quota del credito di imposta non utilizzabile in compensazione possa essere chiesta a rimborso nei confronti dell'amministrazione per il medesimo anno di spettanza;

    per analoghi motivi, sempre limitatamente alle iniziative realizzate nel contesto territoriale particolare come sopra indicato, occorrerebbe assicurare che la realizzazione delle iniziative ammesse agli incentivi possa altresì giovarsi della garanzia rilasciata dalla Sezione Speciale Turismo del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996. In questa maniera, sarà possibile assicurare che le iniziative in esame, anche a prescindere da quanto riconosciuto a titolo di credito di imposta o di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, possano fruire dell'incentivo di cui all'articolo 2 del decreto in esame, così da potere mobilitare a condizioni agevolate risorse finanziarie indispensabili per il fabbisogno di liquidità e garantire la continuità aziendale anche nell'arco di tempo funzionale all'avvio e al completamento delle iniziative di investimento predette;

    resta evidente che, per tali aree, l'incentivo potrà essere goduto per la parte degli investimenti corrispondente alle spese effettivamente restate a carico dei contribuenti, che corrisponde alla quota eccedente il contributo previsto per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici, come già previsto ai sensi dell'articolo 119, comma 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77;

    con riferimento, inoltre, ai processi di ricostruzione si ricorda che l'articolo 43-bis del decreto in esame, introdotto in sede referente, destina al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016-2017, un importo, pari a 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato, da destinarsi al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio economico delle aree colpite, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse del Piano complementare al PNRR. Il comma 2 del medesimo articolo specifica che al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di tali interventi si prevede poi che una quota non superiore a 5 milioni di euro dei 35 milioni previsti può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi;

    si ricorda che il PNRR per le aree del sisma 2009 e 2016, finanziato dal Fondo complementare nazionale, è dotato di 1 miliardo e 780 milioni;

    si tratta dell'unico «PNRR territoriale», che segue le stesse regole, procedure e cronogramma di quello nazionale, di particolare rilievo e complessità nei rapporti tra sviluppo sostenibile e ricostruzione;

    l'attuazione di tali investimenti è demandata ai provvedimenti del Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016;

    ai fini dell'istruttoria e dell'attuazione operativa e tempestiva di questi specifici programmi, a valere sulle risorse PNRR, che coinvolgono 4 regioni, è necessario dotare la struttura di missione sisma 2009 di risorse sufficienti per garantire le delicate e complesse funzioni di supporto tecnico interne ed esterne, anche attraverso società pubbliche e centrali di committenza,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di precisare le modalità di applicazione degli incentivi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto in esame assicurando: 1) che, a invarianza degli oneri complessivi, anche nella dinamica degli importi previsti per ciascun anno, solo per le iniziative realizzate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici 2016-2017 la quota del credito di imposta non utilizzabile in compensazione possa essere chiesta a rimborso nei confronti dell'amministrazione; 2) la cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 1 con quelli previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici;

   a prevedere che una quota adeguata delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possa essere utilizzata ai fini del supporto tecnico e operativo alla struttura di missione sisma 2009 per lo svolgimento delle funzioni relative all'attuazione degli investimenti previsti dal Fondo complementare PNRR.
9/3354-A/35. Pezzopane.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca, tra le altre, disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    l'articolo 1 del decreto in esame attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico- congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa;

    il credito d'imposta spetta fino all'80 per cento delle spese sostenute, mentre il contributo è attribuito fino al 50 per cento delle spese per detti interventi, un importo massimo, di 40.000 euro (eventualmente innalzabile, in presenza di specifiche condizioni). Per le spese non coperte dagli incentivi è possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato;

    quanto alle specifiche regole di fruizione del credito d'imposta lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati;

    l'articolo 2 del decreto in esame, utilizzando i fondi previsti nel PNRR – istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie alle imprese del settore turistico;

    gli operatori economici siti nelle aree colpite dal terremoto del 2016 hanno dovuto patire le gravi conseguenze negative derivanti dall'accavallarsi e succedersi in rapida successione di eventi straordinari, quali una calamità naturale con esiti tragici e diffusi in un'area estesa, e una pandemia dalle proporzioni globali. La conseguenza è stata particolarmente pesante per la ripresa economica e sociale in un contesto già segnato dalle difficoltà proprie delle aree interne. Il settore del turismo ne ha risentito in maniera più profonda e grave, con conseguenti ricadute negative sui livelli occupazionali e sulla coesione sociale delle aree interessate;

    in questa prospettiva, per assicurare agli interventi del programma di ripresa rientranti nel PNRR la necessaria effettività in termini di riequilibrio socio economico concreto, appare indispensabile tenere conto che proprio nelle aree così pesantemente colpite dagli effetti degli eventi indicati la possibilità di utilizzo del credito di imposta esclusivamente in compensazione rischia di precludere la effettiva valorizzazione dell'incentivo, che invece in altre aree del Paese potrà determinare ben diversi risultati. Il rischio, altrimenti, risulta quello di aggravare ulteriormente la condizione di squilibrio sociale ed economico proprio di aree così pesantemente colpite e che invece richiedono un approccio mirato;

    per queste ragioni appare quindi necessario assicurare che, a invarianza degli oneri complessivi, anche nella dinamica degli importi previsti per ciascun anno, solo per le iniziative realizzate nei predetti Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15.12.2016, n. 229, la quota del credito di imposta non utilizzabile in compensazione possa essere chiesta a rimborso nei confronti dell'amministrazione per il medesimo anno di spettanza;

    per analoghi motivi, sempre limitatamente alle iniziative realizzate nel contesto territoriale particolare come sopra indicato, occorrerebbe assicurare che la realizzazione delle iniziative ammesse agli incentivi possa altresì giovarsi della garanzia rilasciata dalla Sezione Speciale Turismo del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996. In questa maniera, sarà possibile assicurare che le iniziative in esame, anche a prescindere da quanto riconosciuto a titolo di credito di imposta o di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, possano fruire dell'incentivo di cui all'articolo 2 del decreto in esame, così da potere mobilitare a condizioni agevolate risorse finanziarie indispensabili per il fabbisogno di liquidità e garantire la continuità aziendale anche nell'arco di tempo funzionale all'avvio e al completamento delle iniziative di investimento predette;

    resta evidente che, per tali aree, l'incentivo potrà essere goduto per la parte degli investimenti corrispondente alle spese effettivamente restate a carico dei contribuenti, che corrisponde alla quota eccedente il contributo previsto per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici, come già previsto ai sensi dell'articolo 119, comma 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77;

    con riferimento, inoltre, ai processi di ricostruzione si ricorda che l'articolo 43-bis del decreto in esame, introdotto in sede referente, destina al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016-2017, un importo, pari a 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato, da destinarsi al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio economico delle aree colpite, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse del Piano complementare al PNRR. Il comma 2 del medesimo articolo specifica che al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di tali interventi si prevede poi che una quota non superiore a 5 milioni di euro dei 35 milioni previsti può essere destinata agli oneri strettamente connessi all'attuazione degli interventi medesimi;

    si ricorda che il PNRR per le aree del sisma 2009 e 2016, finanziato dal Fondo complementare nazionale, è dotato di 1 miliardo e 780 milioni;

    si tratta dell'unico «PNRR territoriale», che segue le stesse regole, procedure e cronogramma di quello nazionale, di particolare rilievo e complessità nei rapporti tra sviluppo sostenibile e ricostruzione;

    l'attuazione di tali investimenti è demandata ai provvedimenti del Commissario straordinario del Governo per il sisma 2016;

    ai fini dell'istruttoria e dell'attuazione operativa e tempestiva di questi specifici programmi, a valere sulle risorse PNRR, che coinvolgono 4 regioni, è necessario dotare la struttura di missione sisma 2009 di risorse sufficienti per garantire le delicate e complesse funzioni di supporto tecnico interne ed esterne, anche attraverso società pubbliche e centrali di committenza,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di precisare le modalità di applicazione degli incentivi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto in esame assicurando: 1) che, a invarianza degli oneri complessivi, anche nella dinamica degli importi previsti per ciascun anno, solo per le iniziative realizzate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici 2016-2017 la quota del credito di imposta non utilizzabile in compensazione possa essere chiesta a rimborso nei confronti dell'amministrazione; 2) la cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 1 con quelli previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici;

   a valutare l'opportunità di prevedere che una quota adeguata delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possa essere utilizzata ai fini del supporto tecnico e operativo alla struttura di missione sisma 2009 per lo svolgimento delle funzioni relative all'attuazione degli investimenti previsti dal Fondo complementare PNRR.
9/3354-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Pezzopane.


   La Camera,

   considerato che:

    la piena attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza richiede misure mirate che sostengano la capacità delle imprese di partecipare alle gare legate ai progetti selezionati;

    a causa delle deboli condizioni patrimoniali di molti attori nazionali, molte imprese potrebbero ottenere con difficoltà le garanzie necessarie per partecipare alle gare PNRR, a vantaggio di operatori stranieri;

    risulta fondamentale rafforzare ulteriormente il sistema delle garanzie, per mettere le imprese nelle condizioni di partecipare ai bandi, e per soddisfare le loro relative esigenze di liquidità;

    tale rafforzamento può passare sia da un rafforzamento delle garanzie pubbliche già esistenti, sia da un miglior e più efficace utilizzo delle garanzie concedibili dal settore privato;

    le società veicolo o Special purpose vehicle (SPV) sono abilitate a concedere finanziamenti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e possono già svolgere di fatto la funzione di «garanti», attraverso una particolare forma di finanziamento cosiddetto «loan committed undrawn» (prestito impegnato non utilizzato);

    tale particolare forma di finanziamento, che viene stipulata tra impresa e SPV, prevede un periodo di disponibilità, sottoposto a condizione, e si attiva concretamente appena la posizione principale va in default;

    pur essendo una garanzia dal punto di vista sostanziale, tale forma di finanziamento non rientra tra quelle tradizionali, che sono richieste dall'articolo 103 del codice degli appalti, ai fini della partecipazione alle gare d'appalto da parte delle imprese;

    la legge 130 del 1999 non consente ad oggi espressamente alle SPV di concedere garanzie tradizionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire sulla legge 130 del 1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, consentendo alle SPV la possibilità di concedere garanzie tradizionali agli stessi soggetti ai quali le SPV possono già erogare finanziamenti.
9/3354-A/36. Porchietto.


   La Camera,

   considerando che:

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha tra le sue missioni strategiche la digitalizzazione del paese;

    le tecnologie digitali rappresentano soluzioni abilitanti per la transizione ecologica, per la rete della mobilità e della logistica, per l'implementazione delle politiche sociali e dei servizi sanitari;

    il mercato digitale italiano si è attestato, secondo il rapporto Anitec – Assinform, a 75 miliardi, mentre la spesa per le relative soluzioni di Cybersecurity è stata di 1,4 miliardi, con un rapporto di un euro speso in sicurezza ogni 52 euro spesi in soluzioni digitali;

    nel PNRR, le attività di cybersecurity sono menzionate esplicitamente solo in relazione alla missione 1, investimento 1.5, relativo all'organizzazione delle attività dell'Agenzia di Cybersicurezza Nazionale;

    nell'ambito dei bandi già emessi per l'impiego delle risorse del PNRR e del Fondo Complementare, anche quando le attività oggetto del finanziamento comprendono attività digitali, non viene mai menzionata la corrispondente attività di cybersecurity, eccezion fatta per i bandi relativi all'implementazione di miglioramenti per lo smaltimento dei rifiuti;

   ritenendo che:

    sia necessario, al contrario, perseguire la transizione digitale in ottica di resilienza cibernetica in ogni ambito dello sviluppo del paese e che, in particolare, tale principio vada attuato nei comparti della scuola, dei trasporti, dell'energia e della sanità,

impegna il Governo

ad emanare una specifica Direttiva che preveda che, per ogni atto amministrativo propedeutico o finalizzato all'impiego di risorse del PNRR ovvero del Fondo Complementare, debbano essere chiaramente esplicitate le parti di risorse destinate alle componenti digitali delle singole attività, nonché la relativa quota destinata alla sicurezza cibernetica delle soluzioni digitali oggetto delle attività stesse, anche qualora esse non rappresentino l'oggetto del provvedimento ma anche quando esse sono ancillari o strumentali per la funzionalizzazione o la realizzazione dell'attività principale.
9/3354-A/37. Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco.


   La Camera,

   considerando che:

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha tra le sue missioni strategiche la digitalizzazione del paese;

    le tecnologie digitali rappresentano soluzioni abilitanti per la transizione ecologica, per la rete della mobilità e della logistica, per l'implementazione delle politiche sociali e dei servizi sanitari;

    il mercato digitale italiano si è attestato, secondo il rapporto Anitec – Assinform, a 75 miliardi, mentre la spesa per le relative soluzioni di Cybersecurity è stata di 1,4 miliardi, con un rapporto di un euro speso in sicurezza ogni 52 euro spesi in soluzioni digitali;

    nel PNRR, le attività di cybersecurity sono menzionate esplicitamente solo in relazione alla missione 1, investimento 1.5, relativo all'organizzazione delle attività dell'Agenzia di Cybersicurezza Nazionale;

    nell'ambito dei bandi già emessi per l'impiego delle risorse del PNRR e del Fondo Complementare, anche quando le attività oggetto del finanziamento comprendono attività digitali, non viene mai menzionata la corrispondente attività di cybersecurity, eccezion fatta per i bandi relativi all'implementazione di miglioramenti per lo smaltimento dei rifiuti;

   ritenendo che:

    sia necessario, al contrario, perseguire la transizione digitale in ottica di resilienza cibernetica in ogni ambito dello sviluppo del paese e che, in particolare, tale principio vada attuato nei comparti della scuola, dei trasporti, dell'energia e della sanità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare una specifica Direttiva che preveda che, per ogni atto amministrativo propedeutico o finalizzato all'impiego di risorse del PNRR ovvero del Fondo Complementare, debbano essere chiaramente esplicitate le parti di risorse destinate alle componenti digitali delle singole attività, nonché la relativa quota destinata alla sicurezza cibernetica delle soluzioni digitali oggetto delle attività stesse, anche qualora esse non rappresentino l'oggetto del provvedimento ma anche quando esse sono ancillari o strumentali per la funzionalizzazione o la realizzazione dell'attività principale.
9/3354-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta)Pagani, Enrico Borghi, De Menech, Frailis, Losacco.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    nell'ambito delle misure finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR occorre implementare ogni provvedimento utile per contrastare gli infortuni sul lavoro. Al riguardo, anche le dinamiche dell'incidente avvenuto lo scorso 18 dicembre per il crollo di una gru a Torino e che provocato la morte di tre operai fanno comprendere quanto ci sia ancora da lavorare per assicurare la sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto in termini di prevenzione;

    nel 2021, il fenomeno ha mostrato di avere dimensioni molto rilevanti, considerando che già al 31 agosto si registravano 772 decessi, ossia oltre tre al giorno. Ai dati ufficiali vanno anche considerati gli incidenti non denunciati, poiché collegati a lavoratori irregolari o in nero;

    il contrasto agli incidenti sul lavoro necessita di un piano di azioni concrete che interessano più profili: dal potenziamento del sistema di formazione di dipendenti e imprenditori, al rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo – non solo dell'ispettorato del lavoro – fino alla revisione e all'inasprimento delle norme sanzionatorie per disincentivare le violazioni;

    una specifica attenzione va dedicata ai settori più a rischio, come quello edile nell'ambito del quale spesso gli infortuni riguardano aziende in subappalto che non rispettano le norme sui contratti di lavoro e sulla sicurezza;

    inoltre, nell'affidamento dei lavori pubblici sarebbe utile escludere il criterio del massimo ribasso e adottare iniziative che garantiscano il rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza, per quanto concerne i rapporti di lavoro coinvolti,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche normative, e ad investire maggiori risorse, affinché venga potenziato il sistema di sicurezza sul lavoro allo scopo di garantire: un'adeguata formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, il rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo sui luoghi di lavoro, la revisione e l'inasprimento delle norme sanzionatorie. Ciò con particolare attenzione ai settori più a rischio come quello edile e ai criteri di affidamento alle imprese dei lavori pubblici.
9/3354-A/38. Rizzetto, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 152/2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    al fine di tutelare i consumatori e prevenire le frodi nelle offerte commerciali, effettuate in qualunque forma, con particolare riferimento alle offerte di prodotti energetici come energia elettrica, gas o di servizi idrici, destinati all'uso domestico, nonché delle offerte per la telefonia o per l'efficientamento energetico degli edifici con particolare attenzione, nel caso dell'efficientamento energetico, alle proposte commerciali che fanno leva sull'utilizzo dei bonus e delle detrazioni fiscali;

    appare necessario porre il consumatore nella condizione di individuare con certezza l'azienda o l'imprenditore che formula la proposta commerciale, assicurando nel contempo il pieno rispetto delle disposizioni e dei regolamenti attuativi di cui alla legge n. 5 dell'11 gennaio 2018 e garantendo la trasparenza e l'accesso ai dati societari da parte del consumatore stesso consentendogli, altresì, la verifica del possesso da parte del soggetto che formula nei suoi confronti proposte commerciali del rating di legalità attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,

impegna il Governo

a rafforzare le misure previste a tutela dei consumatori istituendo un albo di imprese certificate che, sulla base di specifici requisiti individuati con apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico e che siano in possesso di rating di legalità di cui al decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 che disciplina il rating di legalità in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, siano legittimate a operare nel settore delle utilities della telefonia, dei servizi idrici e dell'energia (gas ed elettricità).
9/3354-A/39. De Toma.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 152/2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    al fine di tutelare i consumatori e prevenire le frodi nelle offerte commerciali, effettuate in qualunque forma, con particolare riferimento alle offerte di prodotti energetici come energia elettrica, gas o di servizi idrici, destinati all'uso domestico, nonché delle offerte per la telefonia o per l'efficientamento energetico degli edifici con particolare attenzione, nel caso dell'efficientamento energetico, alle proposte commerciali che fanno leva sull'utilizzo dei bonus e delle detrazioni fiscali;

    appare necessario porre il consumatore nella condizione di individuare con certezza l'azienda o l'imprenditore che formula la proposta commerciale, assicurando nel contempo il pieno rispetto delle disposizioni e dei regolamenti attuativi di cui alla legge n. 5 dell'11 gennaio 2018 e garantendo la trasparenza e l'accesso ai dati societari da parte del consumatore stesso consentendogli, altresì, la verifica del possesso da parte del soggetto che formula nei suoi confronti proposte commerciali del rating di legalità attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare le misure previste a tutela dei consumatori istituendo un albo di imprese certificate che, sulla base di specifici requisiti individuati con apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico e che siano in possesso di rating di legalità di cui al decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 che disciplina il rating di legalità in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, siano legittimate a operare nel settore delle utilities della telefonia, dei servizi idrici e dell'energia (gas ed elettricità).
9/3354-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta)De Toma.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    nello specifico, l'articolo 1 al comma 1 riconosce specifici benefici fiscali in capo agli operatori del settore turistico-ricettivo, attraverso il meccanismo del credito d'imposta, il comma 2 attribuisce alle medesime imprese un contributo a fondo perduto al fine di consentire interventi di riqualificazione delle strutture ricettive, con gli obiettivi del superamento dello stato di crisi legato alla pandemia da COVID-19 e del rilancio delle attività imprenditoriali interessate;

    il settore turistico rappresenta uno dei settori maggiormente colpito dalla pandemia, con un crollo del 75 per cento di fatturato, con 100 milioni di posti di lavoro a rischio;

    la Regione Sicilia, pur essendo territorio notoriamente volto allo sfruttamento turistico, risulta essere ancora svantaggiata dal punto di vista economico e sociale ;

    uno dei punti cardine del PNNR consiste nel fatto che le risorse vengano investite prevalentemente e principalmente nei territori privi di risorse al fine di ridurre il gap,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori somme quale contributo a fondo perduto, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori della regione Sicilia.
9/3354-A/40. Bucalo, Frassinetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    nello specifico, l'articolo 1 al comma 1 riconosce specifici benefici fiscali in capo agli operatori del settore turistico-ricettivo, attraverso il meccanismo del credito d'imposta, il comma 2 attribuisce alle medesime imprese un contributo a fondo perduto al fine di consentire interventi di riqualificazione delle strutture ricettive, con gli obiettivi del superamento dello stato di crisi legato alla pandemia da COVID-19 e del rilancio delle attività imprenditoriali interessate;

    il settore turistico rappresenta uno dei settori maggiormente colpito dalla pandemia, con un crollo del 75 per cento di fatturato, con 100 milioni di posti di lavoro a rischio;

    la Regione Sicilia, pur essendo territorio notoriamente volto allo sfruttamento turistico, risulta essere ancora svantaggiata dal punto di vista economico e sociale;

    uno dei punti cardine del PNNR consiste nel fatto che le risorse vengano investite prevalentemente e principalmente nei territori privi di risorse al fine di ridurre il gap,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere ulteriori somme quale contributo a fondo perduto, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori della regione Sicilia.
9/3354-A/40. (Testo modificato nel corso della seduta)Bucalo, Frassinetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    il PNRR, nel suo complesso, prevede diversi interventi anche in campo sanitario, tra 1 quali la realizzazione entro il 2026 di 1.288 Case della Comunità, strutture sanitarie, promotrici di un modello di intervento multidisciplinare, nonché luoghi privilegiati per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria;

    la previsione delle Case della Comunità rappresenta certamente un tentativo di riformare le cure primarie e quindi da questo punto di vista merita grande attenzione, ma così come sono state immaginate, con un rapporto di una ogni 40/50 mila abitanti a fronte di comuni con meno di 5 mila abitanti, mentre i medici di medicina generale sono al massimo uno ogni 1.400 abitanti, rischiano di non poter rappresentare una risposta che possa e debba rassicurare i cittadini e le professioni sanitarie;

    complessivamente sono 5.500 i Piccoli Comuni, il 69 per cento dei comuni italiani, nei quali si contano 10.068.213 residenti, il 17 per cento della popolazione nazionale;

    in particolare, rimane insufficiente il lavoro di ricollocazione e ridefinizione delle competenze di queste nuove strutture sanitarie all'interno dell'attività del distretto sanitario, così come critiche appaiono le previsioni riguardo l'organico con nuove assunzioni previste solo a partire dal 2027 per cui, per tutto il periodo di operatività del Recovery found, è facile presumere che le Case della Comunità non saranno attivate;

    il finanziamento del personale previsto dal 2027, peraltro, rimane molto incerto dato che dei 661 milioni necessari per tutte le assunzioni previste viene indicata la copertura finanziaria solo di 94,5 milioni; per il resto, il finanziamento necessario dovrebbe ricavarsi da riorganizzazioni sanitarie che, per le loro caratteristiche, molto difficilmente metteranno a disposizione le risorse necessarie per le assunzioni previste;

    è importante rilanciare e potenziare la sanità territoriale, come le Case della salute, gli ospedali di comunità, ma anche telemedicina, ma è altrettanto importante evitare una delocalizzazione dei servizi, uno «scivolamento a valle» delle opportunità per la cura e l'assistenza,

impegna il Governo:

   a sostenere una adeguata ridefinizione organizzativa e funzionale delle Case della Comunità, anche attraverso lo stanziamento di risorse economiche per le assunzioni di personale socio-sanitario già dal 2022;

   a potenziare i «servizi sanitari di prossimità» e i servizi e le infrastrutture sociali di comunità, con particolare riguardo alle aree interne e montane;

   ad assumere iniziative di competenza per sollecitare la previsione nei contratti integrativi regionali di incentivi per i medici di base per garantire un'equa distribuzione degli studi medici su tutto il territorio nazionale.
9/3354-A/41. Bellucci, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    il PNRR, nel suo complesso, prevede diversi interventi anche in campo sanitario, tra 1 quali la realizzazione entro il 2026 di 1.288 Case della Comunità, strutture sanitarie, promotrici di un modello di intervento multidisciplinare, nonché luoghi privilegiati per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria;

    la previsione delle Case della Comunità rappresenta certamente un tentativo di riformare le cure primarie e quindi da questo punto di vista merita grande attenzione, ma così come sono state immaginate, con un rapporto di una ogni 40/50 mila abitanti a fronte di comuni con meno di 5 mila abitanti, mentre i medici di medicina generale sono al massimo uno ogni 1.400 abitanti, rischiano di non poter rappresentare una risposta che possa e debba rassicurare i cittadini e le professioni sanitarie;

    complessivamente sono 5.500 i Piccoli Comuni, il 69 per cento dei comuni italiani, nei quali si contano 10.068.213 residenti, il 17 per cento della popolazione nazionale;

    in particolare, rimane insufficiente il lavoro di ricollocazione e ridefinizione delle competenze di queste nuove strutture sanitarie all'interno dell'attività del distretto sanitario, così come critiche appaiono le previsioni riguardo l'organico con nuove assunzioni previste solo a partire dal 2027 per cui, per tutto il periodo di operatività del Recovery found, è facile presumere che le Case della Comunità non saranno attivate;

    il finanziamento del personale previsto dal 2027, peraltro, rimane molto incerto dato che dei 661 milioni necessari per tutte le assunzioni previste viene indicata la copertura finanziaria solo di 94,5 milioni; per il resto, il finanziamento necessario dovrebbe ricavarsi da riorganizzazioni sanitarie che, per le loro caratteristiche, molto difficilmente metteranno a disposizione le risorse necessarie per le assunzioni previste;

    è importante rilanciare e potenziare la sanità territoriale, come le Case della salute, gli ospedali di comunità, ma anche telemedicina, ma è altrettanto importante evitare una delocalizzazione dei servizi, uno «scivolamento a valle» delle opportunità per la cura e l'assistenza,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di sostenere una adeguata ridefinizione organizzativa e funzionale delle Case della Comunità, anche attraverso lo stanziamento di risorse economiche per le assunzioni di personale socio-sanitario già dal 2022;

   a potenziare i «servizi sanitari di prossimità» e i servizi e le infrastrutture sociali di comunità, con particolare riguardo alle aree interne e montane;

   a valutare l'opportunità di assumere iniziative di competenza per sollecitare la previsione nei contratti integrativi regionali di incentivi per i medici di base per garantire un'equa distribuzione degli studi medici su tutto il territorio nazionale.
9/3354-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta)Bellucci, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    l'articolo 46 riconosce a Sport e Salute Spa, per l'anno 2021, un contributo di euro 27.200.000, destinato al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; mentre l'articolo 46-bis destina alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite una quota non inferiore al cinquanta per cento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020;

    lo Sport viene quasi sempre declinato nella sua dimensione prettamente agonistica, meno frequente è la narrazione dello sport come strumento di carattere economico, occupazionale e sociale e tale limitata visione comporta, anche a livello di scelte politiche, che lo Sport venga spesso considerato un settore a se stante, con caratteristiche proprie, quasi svincolato da un ecosistema più ampio;

    al contrario, lo Sport incrocia professioni, passioni e destino di milioni di persone, in Italia c nel mondo; è un comparto produttivo a tutti gli effetti, che genera PIL, crea posti di lavoro, indotto e produce virtuosi effetti sociali, un comparto quindi che può avere un ruolo strategico anche nel raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR;

    lo sport, per il ruolo che ricopre nella lotta alle discriminazioni e come forte elemento di coesione sociale, oltre che come prevenzione delle malattie croniche, dovrebbe avere nei progetti PNRR una sua considerazione a tutto tondo;

    in tale contesto, i Comuni hanno un ruolo rilevante per il corretto impiego dei finanziamenti PNRR c sono, nella quasi totalità dei casi (98 per cento), anche i proprietari degli impianti sportivi, che hanno un preminente valore strategico, anche ai fini della valorizzazione delle comunità locali: le infrastrutture sportive, infatti, sono in grado di abbinare la tradizionale dimensione sportiva, agonistica e non agonistica, con una funzione sociale, di tutela ambientale e una ulteriore funzione legata alle dimensioni dell'innovazione e della digitalizzazione;

    la pandemia ha accelerato un processo di digitalizzazione che ha trovato il mondo dello Sport impreparato, motivo per cui dobbiamo recuperare una gestione digitale delle associazioni sportive che avrebbe dovuto verificarsi molto prima;

    i fondi europei potrebbero, altresì, contribuire all'ammodernamento degli impianti sportivi italiani, prevedendo un meccanismo di partenariato pubblico privato e una semplificazione della legge Stadi;

    l'impiantistica sportiva italiana è obsoleta rispetto a quella del resto d'Europa in termini di sicurezza, fruibilità e redditività e negli ultimi dicci anni diversi sono stati i tentativi di realizzare strutture al passo con i tempi che, salvi rari casi, hanno registrato altrettanti sonori fallimenti, per la mancanza di un iter autorizzativo rapido a progetti di realizzazione di nuovi impianti o di ammodernamento di strutture già esistenti;

    gli stadi devono essere protagonisti di un nuovo modello di sviluppo orientato alla sostenibilità, alla nuova centralità urbana e all'inclusione sociale,

impegna il Governo:

   a garantire un riconoscimento specifico dell'impiantistica sportiva nell'allocazione dei fondi previsti dal PNRR al fine di:

    a) creare e/o rigenerare impianti sportivi e in particolare costruire/ammodernare le palestre scolastiche;

    b) incentivare le associazioni sportive a ripartire e svilupparsi secondo una gestione manageriale e digitale;

   ad istituire una struttura regionale che presti assistenza tecnica ai piccoli municipi;

   ad assumere iniziative di competenza per una semplificazione della Legge Stadi, correttamente coordinata dal meccanismo del partenariato pubblico privato;

   a supportare una cabina di regia per lavorare sul PNRR nell'ottica di individuare risorse destinate agli stadi di nuova generazione.
9/3354-A/42. Caiata, Varchi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    l'articolo 46 riconosce a Sport e Salute Spa, per l'anno 2021, un contributo di euro 27.200.000, destinato al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; mentre l'articolo 46-bis destina alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite una quota non inferiore al cinquanta per cento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020;

    lo Sport viene quasi sempre declinato nella sua dimensione prettamente agonistica, meno frequente è la narrazione dello sport come strumento di carattere economico, occupazionale e sociale e tale limitata visione comporta, anche a livello di scelte politiche, che lo Sport venga spesso considerato un settore a se stante, con caratteristiche proprie, quasi svincolato da un ecosistema più ampio;

    al contrario, lo Sport incrocia professioni, passioni e destino di milioni di persone, in Italia c nel mondo; è un comparto produttivo a tutti gli effetti, che genera PIL, crea posti di lavoro, indotto e produce virtuosi effetti sociali, un comparto quindi che può avere un ruolo strategico anche nel raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR;

    lo sport, per il ruolo che ricopre nella lotta alle discriminazioni e come forte elemento di coesione sociale, oltre che come prevenzione delle malattie croniche, dovrebbe avere nei progetti PNRR una sua considerazione a tutto tondo;

    in tale contesto, i Comuni hanno un ruolo rilevante per il corretto impiego dei finanziamenti PNRR c sono, nella quasi totalità dei casi (98 per cento), anche i proprietari degli impianti sportivi, che hanno un preminente valore strategico, anche ai fini della valorizzazione delle comunità locali: le infrastrutture sportive, infatti, sono in grado di abbinare la tradizionale dimensione sportiva, agonistica e non agonistica, con una funzione sociale, di tutela ambientale e una ulteriore funzione legata alle dimensioni dell'innovazione e della digitalizzazione;

    la pandemia ha accelerato un processo di digitalizzazione che ha trovato il mondo dello Sport impreparato, motivo per cui dobbiamo recuperare una gestione digitale delle associazioni sportive che avrebbe dovuto verificarsi molto prima;

    i fondi europei potrebbero, altresì, contribuire all'ammodernamento degli impianti sportivi italiani, prevedendo un meccanismo di partenariato pubblico privato e una semplificazione della legge Stadi;

    l'impiantistica sportiva italiana è obsoleta rispetto a quella del resto d'Europa in termini di sicurezza, fruibilità e redditività e negli ultimi dicci anni diversi sono stati i tentativi di realizzare strutture al passo con i tempi che, salvi rari casi, hanno registrato altrettanti sonori fallimenti, per la mancanza di un iter autorizzativo rapido a progetti di realizzazione di nuovi impianti o di ammodernamento di strutture già esistenti;

    gli stadi devono essere protagonisti di un nuovo modello di sviluppo orientato alla sostenibilità, alla nuova centralità urbana e all'inclusione sociale,

impegna il Governo:

   a riconoscere un ruolo non secondario dell'impiantistica sportiva nell'allocazione dei fondi previsti dal PNRR al fine di:

    a) creare e/o rigenerare impianti sportivi e in particolare costruire/ammodernare le palestre scolastiche;

    b) incentivare le associazioni sportive a ripartire e svilupparsi secondo una gestione manageriale e digitale;

   a valutare l'opportunità di istituire una struttura regionale che presti assistenza tecnica ai piccoli municipi;

   ad assumere iniziative di competenza per una semplificazione della Legge Stadi, correttamente coordinata dal meccanismo del partenariato pubblico privato;

   a supportare una cabina di regia per lavorare sul PNRR nell'ottica di individuare risorse destinate agli stadi di nuova generazione.
9/3354-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Caiata, Varchi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    nello specifico l'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa;

    le piccole strutture non costituite sotto forma di imprese, b&b, affittacamere, appartamenti per vacanza ormai costituiscono il 40 per cento della ricettività turistica, soprattutto nei centri storici ricchi di arte e cultura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifici benefìci fiscali alle imprese extra alberghiere esercitate anche da persone fisiche non imprenditori, regolarmente registrate presso i comuni e/o le questure, che rappresentano uno strumento di riqualificazione turistica soprattutto nei centri storici ricchi di arte e cultura.
9/3354-A/43. Frassinetti, Bucalo, Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    nello specifico l'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa;

    le piccole strutture non costituite sotto forma di imprese, b&b, affittacamere, appartamenti per vacanza ormai costituiscono il 40 per cento della ricettività turistica, soprattutto nei centri storici ricchi di arte e cultura,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere specifici benefìci fiscali alle imprese extra alberghiere esercitate anche da persone fisiche non imprenditori, regolarmente registrate presso i comuni e/o le questure, che rappresentano uno strumento di riqualificazione turistica soprattutto nei centri storici ricchi di arte e cultura.
9/3354-A/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Frassinetti, Bucalo, Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    in particolare, gli articoli da 47 a 49, in materia di rafforzamento del sistema di infiltrazioni mafiose, modificano l'articolo 34-bis del Codice antimafia, in tema di controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali, introducono il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia e introducono nel Codice antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili, in alternativa all'interdittiva antimafia, allorquando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;

    di fatto, la novella legislativa rafforza i poteri del Prefetto, assegnandogli la possibilità di sottoporre un'impresa al controllo giudiziario quando c'è il sospetto di un, non meglio precisato, contatto episodico tra quell'impresa e la mafia, con la nomina di un amministratore giudiziario che si affianca all'imprenditore;

    già oggi, il Tribunale, qualora non ricorrano i presupposti per il sequestro, nel caso di contatto episodico, può sottoporre l'impresa a controllo giudiziario, ma la prassi ha dimostrato che misure più invasive, come sequestro e confisca, continuano ad essere gli strumenti di «prevenzione» di più ampia applicazione da parte dei giudici;

    va rilevato, sulla scorta delle statistiche diffuse che misure come le confische e interdittive hanno assunto un contenuto oggettivamente sanzionatorio e afflittivo e, sovente, nulla hanno a che vedere con la «prevenzione»;

    la stessa Direzione investigativa antimafia (Dia), in vista dell'assegnazione dei fondi europei del Recovery Plan, aveva avanzato la proposta di differenziare gli strumenti per prevenire le infiltrazioni mafiose nel tessuto economico nazionale, evitando l'utilizzo delle interdittive antimafia quando nei confronti di un'impresa vi è il «solo» sospetto che sia permeabile alla mafia e procedere con uno strumento più leggero, un controllo che segua l'appalto passo dopo passo senza estromettere l'imprenditore;

    autorevole dottrina ha avuto modo di osservare come: «Lo strumento dell'interdittiva è fortemente sbilanciato a favore della tutela dell'ordine pubblico a discapito del diritto alla libertà d'impresa»; a un'impresa interdetta è impedito anche solo di partecipare a una gara pubblica e questo «nella maggior parte dei casi ne innesca una lenta morte»;

    la proposta della Dia si muove esattamente in questo solco: mantenere l'attenzione sulla gravità della presenza mafiosa nell'economia, preservando al contempo, dove possibile, la vita delle imprese; occorrono misure in grado di prevenire i reati, mettendo gli imprenditori nella condizione di essere difesi dalle mafie,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, per prevedere come unica forma di prevenzione l'affiancamento all'impresa dell'amministratore giudiziario, i cui emolumenti vanno limitati a parametri medi e posti a carico della finanza pubblica, circoscrivendo l'effettivo ricorso al sequestro preventivo penale alle ipotesi, già normativamente previste, in cui sussistano indizi gravi, precisi e concordanti di una specifica fattispecie di reato;

   a stanziare adeguate risorse economiche destinate all'istituzione nello stato di previsione del Ministero della Giustizia di un apposito Fondo per il risarcimento del danno subito dalle imprese sottoposte illegittimamente a sequestro, interdittiva o ad amministrazione giudiziaria, nonché per la corresponsione di quanto posto a carico dell'impresa per il pagamento dei compensi degli amministratori giudiziari eventualmente nominati.
9/3354-A/44. Varchi, Caiata.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dei PNRR per il 2021, oltre che disposizioni inerenti l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

    inoltre il decreto dispone in merito al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per l'attuazione del PNRR;

    nel testo in discussione così come in precedenti provvedimenti approvati riferiti alla governance del PNRR e alle misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, vi sono diverse disposizioni tese a modificare la legge 241/1990 la quale disciplina il procedimento amministrativo;

    è opportuno a tal proposito evidenziare che nell'era dell'innovazione tecnologica sarebbe utile ridurre i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi fissati ormai oltre 30 anni fa e mai aggiornati in riduzione;

    quando vennero fissati i termini 30 anni fa (1990-1992), c'erano il telefono e il fax e si usava esclusivamente il cartaceo, mentre oggi abbiamo la PEC, la firma digitale, lo Spid, le banche dati, numerosi devices, i processi digitalizzati che hanno consentito (o che consentono) di ridurre i termini e i tempi in favore delle imprese e dei cittadini;

    è necessario, al fine di rendere più efficiente la capacità amministrativa soprattutto nella pubblica amministrazione, poter garantire la tempestività delle operazioni aggiornando in riduzione i termini, ancora oggi dilazionati perché fissati nell'era pre-tecnologica,

impegna il Governo

a ridurre, sin dal primo provvedimento normativo utile, i termini fissati con la legge n. 241 del 1990 riguardante le modifiche alla disciplina dei termini di conclusione del procedimento, garantendo termini e tempi più brevi e adeguati in favore delle imprese e dei cittadini.
9/3354-A/45. Montaruli, Lollobrigida, Prisco.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dei PNRR per il 2021, oltre che disposizioni inerenti l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

    inoltre il decreto dispone in merito al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per l'attuazione del PNRR;

    nel testo in discussione così come in precedenti provvedimenti approvati riferiti alla governance del PNRR e alle misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, vi sono diverse disposizioni tese a modificare la legge 241/1990 la quale disciplina il procedimento amministrativo;

    è opportuno a tal proposito evidenziare che nell'era dell'innovazione tecnologica sarebbe utile ridurre i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi fissati ormai oltre 30 anni fa e mai aggiornati in riduzione;

    quando vennero fissati i termini 30 anni fa (1990-1992), c'erano il telefono e il fax e si usava esclusivamente il cartaceo, mentre oggi abbiamo la PEC, la firma digitale, lo Spid, le banche dati, numerosi devices, i processi digitalizzati che hanno consentito (o che consentono) di ridurre i termini e i tempi in favore delle imprese e dei cittadini;

    è necessario, al fine di rendere più efficiente la capacità amministrativa soprattutto nella pubblica amministrazione, poter garantire la tempestività delle operazioni aggiornando in riduzione i termini, ancora oggi dilazionati perché fissati nell'era pre-tecnologica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridurre, sin dal primo provvedimento normativo utile, i termini fissati con la legge n. 241 del 1990 riguardante le modifiche alla disciplina dei termini di conclusione del procedimento, garantendo termini e tempi più brevi e adeguati in favore delle imprese e dei cittadini.
9/3354-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta)Montaruli, Lollobrigida, Prisco.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa c resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    l'articolo 29 istituisce il «Fondo per la Repubblica Digitale» alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie e destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali, prevedendo genericamente che il Comitato strategico di indirizzo presenti annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli interventi finanziati;

    l'individuazione delle modalità di organizzazione, di governo e di intervento del fondo sono demandate a un protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni bancarie, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

    è fondamentale che le risorse per questo progetto, tra i più importanti tra quelli a valere sul PNRR (competenze digitali e servizi di facilitazione digitale al cittadino), siano spese, coerentemente con le finalità del PNRR, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale con il supporto operativo delle Regioni e delle Province Autonome;

    in particolare, appare necessario che il relativo riparto sia sottoposto preventivamente alle Regioni e alle Province Autonome e vi sia su di essa l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

    le Regioni e, in generale, gli enti locali devono rimanere protagonisti affinché non si centralizzi troppo il Pnrr,

impegna il Governo:

   a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la possibilità che le Regioni/Province Autonome possano essere firmatarie del protocollo di intesa di cui al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge in esame;

   a garantire che il riparto del Fondo di cui al medesimo articolo 29 tenga conto del principio di omogeneità territoriale nazionale dell'intervento e sia sottoposto a parere in sede di Conferenza Stato-Regioni.
9/3354-A/46. Giovanni Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    nel provvedimento in titolo sono previste specifiche iniziative in attuazione della componente: «Turismo e Cultura 4.0» che prevede tra gli interventi il miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, la riqualificazione ed il miglioramento degli standard di offerta ricettiva, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un'offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi;

    nello specifico: l'articolo 1, modificato in sede referente, riconosce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa; l'articolo 2 prevede l'istituzione nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale; l'articolo 3 prevede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale nel turismo;

    alla luce di quanto esposto in premessa si evidenzia che gli interventi suindicati debbano intendersi parziali e frammentati in ragione della configurazione limitata con cui si è inteso inquadrare la fattispecie dei soggetti economici attivi sul versante turistico-ricettivo: nello specifico l'assenza, in primis, dell'intero canale Ho.Re.Ca, che rappresenta l'interfaccia «ricorrente» del turista sul territorio nazionale tra i soggetti rientranti nella citata fattispecie, compromette inevitabilmente la ratio stessa della richiamata missione del PNRR;

    infatti si ritiene opportuno prevedere che gli interventi di cui in premessa siano previsti anche per tutte le imprese operanti nel comparto ho.re.ca in una prospettiva di incremento della competitività e di promozione dell'innovazione e della sostenibilità ambientale;

    si evidenzia che, malgrado il turismo, nella sua configurazione più ampia, rappresenti oltre il 13 per cento del PIL italiano (dati 2019) sia nel PNRR che nel provvedimento in titolo non emerge una visione programmatica ampia sotto il profilo economico in generale e della promozione e della crescita delle imprese in esso operanti nello specifico, in ragione della delimitazione delle iniziative a specifici settori senza che siano consentiti ragionamenti trasversali che ricadano anche nelle iniziative di altre missioni e componenti del Piano in una logica di valorizzazione e di rilancio del sistema economico e delle sue interconnessioni con il comparto del turismo;

    a conferma di tale orientamento si ricorda che all'articolo 1, in sede referente, sono stati introdotti i commi da 17-bis a 17-quinquies, che prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del MISE, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese del settore della ristorazione, componente del comparto ho.re.ca, per sostenerne la ripresa e la continuità, mentre risultano essere stati esclusi da tali forme di sostegni gli altri operatori della medesima filiera malgrado siano state presentate specifiche proposte emendative in tal senso: appare evidente la sussistenza di un'azione discriminatoria, dalla difficile comprensione, da parte dello Stato verso aziende operanti nel medesimo comparto e messe letteralmente in ginocchio dalla crisi pandemica;

    si evidenzia che in tale prospettiva sono stati depositati dal sottoscritto molteplici emendamenti tesi ad includere tra i destinatari dei benefici di cui ai citati articoli 1, 2 e 3 tutte le imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande,

impegna il Governo

ad estendere i riconoscimenti di cui in premessa a tutte le imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, al fine di esorcizzare la frammentazione del comparto in ragione della sussistenza di specifiche iniziative e benefici limitati ad una sola parte delle imprese di comparto, e dunque superare in tal modo una palese azione discriminatoria da parte dello Stato.
9/3354-A/47. Zucconi, Trancassini, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    nel provvedimento in titolo sono previste specifiche iniziative in attuazione della componente: «Turismo e Cultura 4.0» che prevede tra gli interventi il miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, la riqualificazione ed il miglioramento degli standard di offerta ricettiva, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un'offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi;

    nello specifico: l'articolo 1, modificato in sede referente, riconosce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa; l'articolo 2 prevede l'istituzione nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale; l'articolo 3 prevede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale nel turismo;

    alla luce di quanto esposto in premessa si evidenzia che gli interventi suindicati debbano intendersi parziali e frammentati in ragione della configurazione limitata con cui si è inteso inquadrare la fattispecie dei soggetti economici attivi sul versante turistico-ricettivo: nello specifico l'assenza, in primis, dell'intero canale Ho.Re.Ca, che rappresenta l'interfaccia «ricorrente» del turista sul territorio nazionale tra i soggetti rientranti nella citata fattispecie, compromette inevitabilmente la ratio stessa della richiamata missione del PNRR;

    infatti si ritiene opportuno prevedere che gli interventi di cui in premessa siano previsti anche per tutte le imprese operanti nel comparto ho.re.ca in una prospettiva di incremento della competitività e di promozione dell'innovazione e della sostenibilità ambientale;

    si evidenzia che, malgrado il turismo, nella sua configurazione più ampia, rappresenti oltre il 13 per cento del PIL italiano (dati 2019) sia nel PNRR che nel provvedimento in titolo non emerge una visione programmatica ampia sotto il profilo economico in generale e della promozione e della crescita delle imprese in esso operanti nello specifico, in ragione della delimitazione delle iniziative a specifici settori senza che siano consentiti ragionamenti trasversali che ricadano anche nelle iniziative di altre missioni e componenti del Piano in una logica di valorizzazione e di rilancio del sistema economico e delle sue interconnessioni con il comparto del turismo;

    a conferma di tale orientamento si ricorda che all'articolo 1, in sede referente, sono stati introdotti i commi da 17-bis a 17-quinquies, che prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del MISE, di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese del settore della ristorazione, componente del comparto ho.re.ca, per sostenerne la ripresa e la continuità, mentre risultano essere stati esclusi da tali forme di sostegni gli altri operatori della medesima filiera malgrado siano state presentate specifiche proposte emendative in tal senso: appare evidente la sussistenza di un'azione discriminatoria, dalla difficile comprensione, da parte dello Stato verso aziende operanti nel medesimo comparto e messe letteralmente in ginocchio dalla crisi pandemica;

    si evidenzia che in tale prospettiva sono stati depositati dal sottoscritto molteplici emendamenti tesi ad includere tra i destinatari dei benefici di cui ai citati articoli 1, 2 e 3 tutte le imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere i riconoscimenti di cui in premessa a tutte le imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca, ivi comprese le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, al fine di esorcizzare la frammentazione del comparto in ragione della sussistenza di specifiche iniziative e benefici limitati ad una sola parte delle imprese di comparto.
9/3354-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta)Zucconi, Trancassini, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    la vera svolta, ecologica ed economica, che dovrebbe sostanziare il PNRR, richiede l'impiego di figure professionali in grado di dare una visione urbanistica, ambientale e paesaggistica ai progetti, come quella del «Pianificatore Territoriale, Urbanistico, Ambientale e Paesaggistico»;

    nonostante ciò, è un paradosso che il Pnrr, nella quasi totalità dei bandi per l'assunzione del personale specialistico che deve disegnare progetti e programmi, non preveda la figura del Pianificatore, con il rischio di evidenti limiti di visione e impostazione;

    la figura professionale del Pianificatore formato nelle università italiane è infatti particolarmente idonea a dispiegare le prerogative del Pnrr e soprattutto a favorirne la territorializzazione, ovvero a trasformare l'allocazione delle risorse del piano in tutela e consolidamento, economico e ambientale, dei contesti regionali e locali d'Italia; una figura in grado di conoscere, organizzare e comporre in un programma progetti e azioni specifiche, attinenti a specialismi anche assai diversi, che però devono trovare nel Piano non la semplice giustapposizione, ma una composizione razionale ed efficace;

    in particolare, i problemi di ricaduta e inserimento delle singole azioni nei territori interessati assumono un rilievo determinante: i pianificatori tendono sempre all'ottimizzazione di tali localizzazioni, nonché alla mitigazione di eventuali impatti negativi, assumendo il territorio nella sua accezione più completa – sociale, ambientale, culturale, economica – intesa «come patrimonio da tutelare e valorizzare non come risorsa da sfruttare e consumare intensamente»;

    l'ecologia perseguita nel PNRR sta quindi nel Dna dei pianificatori, ma i pianificatori non sono nel Dna del PNRR,

impegna il Governo

a prevedere il reclutamento di Pianificatori Territoriali, Urbanistici, Ambientali e Paesaggistici tra il personale specialistico deputato a disegnare progetti e programmi, al fine di garantire una visione urbanistica, ambientale e paesaggistica ai progetti di prossima realizzazione nell'ambito del PNRR.
9/3354-A/48. Maschio, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

impegna il Governo

a prevedere il reclutamento di Pianificatori Territoriali, Urbanistici, Ambientali e Paesaggistici tra il personale specialistico deputato a disegnare progetti e programmi, al fine di garantire una visione urbanistica, ambientale e paesaggistica ai progetti di prossima realizzazione nell'ambito del PNRR.
9/3354-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Maschio, Prisco, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    in particolare, l'articolo 42 detta norme volte a rafforzare i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto;

    l'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e concernente misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, ha definito la somma di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Salute, riferiti ai programmi e interventi in materia di salute, ambiente e clima;

    per decenni i cittadini di Taranto, e in particolar modo coloro che risiedono nelle zone adiacenti all'area industriale, sono stati esposti a elevate concentrazioni di PM10, PM2,5 e benzo(a)pirene, che possono aver inciso negativamente sulla loro salute, e i cui effetti potrebbero manifestarsi anche negli anni a venire;

    secondo quanto pubblicato dalla «Fondazione Veronesi», un'esposizione più elevata all'ozono, al biossido di azoto e alle polveri sottili risulta associata a un rischio di morte più elevato e a più bassi tassi di sopravvivenza oltre i cinque anni; così come è appurato come l'insorgenza del carcinoma polmonare sia direttamente correlata all'inquinamento dovuto alle polveri sottili e vivere in un ambiente inquinato non può che aggravare il decorso di una neoplasia già diagnosticata e ridurre così la prospettiva di vita;

    le persone più vulnerabili rispetto agli effetti acuti, a breve termine, dell'inquinamento sono gli anziani, i malati cronici, gli immunodepressi e soprattutto i bambini;

    nel 2011 la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto che l'esposizione prolungata all'arsenico espone i bambini a una maggiore probabilità di sviluppare un tumore alla pelle, al fegato e alla vescica; i bambini sono più suscettibili agli agenti ambientali e registrano livelli di esposizione più alti per tutte le sostanze;

    l'inquinamento dovuto a polveri sottili e ormai riconosciuto come uno dei principali fattori di rischio per la salute della popolazione mondiale, sia all'esterno che all'interno di case e uffici, ma, nonostante ciò, ad oggi non esiste ancora una consapevolezza diffusa sulla tematica e soprattutto sui danni all'organismo ad essa correlati,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative di competenza volte ad attuare un piano triennale per lo sviluppo di programmi di ricerca e innovazione e di iniziative sperimentali in materia di risanamento della qualità dell'aria;

   a stanziare adeguate risorse economiche per potenziare e avviare ogni idonea iniziativa di sviluppo, integrazione e ricerca in materia di cure oncologiche pediatriche.
9/3354-A/49. Lucaselli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    in particolare, l'articolo 42 detta norme volte a rafforzare i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione del territorio della città di Taranto;

    l'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e concernente misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, ha definito la somma di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della Salute, riferiti ai programmi e interventi in materia di salute, ambiente e clima;

    per decenni i cittadini di Taranto, e in particolar modo coloro che risiedono nelle zone adiacenti all'area industriale, sono stati esposti a elevate concentrazioni di PM10, PM2,5 e benzo(a)pirene, che possono aver inciso negativamente sulla loro salute, e i cui effetti potrebbero manifestarsi anche negli anni a venire;

    secondo quanto pubblicato dalla «Fondazione Veronesi», un'esposizione più elevata all'ozono, al biossido di azoto e alle polveri sottili risulta associata a un rischio di morte più elevato e a più bassi tassi di sopravvivenza oltre i cinque anni; così come è appurato come l'insorgenza del carcinoma polmonare sia direttamente correlata all'inquinamento dovuto alle polveri sottili e vivere in un ambiente inquinato non può che aggravare il decorso di una neoplasia già diagnosticata e ridurre così la prospettiva di vita;

    le persone più vulnerabili rispetto agli effetti acuti, a breve termine, dell'inquinamento sono gli anziani, i malati cronici, gli immunodepressi e soprattutto i bambini;

    nel 2011 la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto che l'esposizione prolungata all'arsenico espone i bambini a una maggiore probabilità di sviluppare un tumore alla pelle, al fegato e alla vescica; i bambini sono più suscettibili agli agenti ambientali e registrano livelli di esposizione più alti per tutte le sostanze;

    l'inquinamento dovuto a polveri sottili e ormai riconosciuto come uno dei principali fattori di rischio per la salute della popolazione mondiale, sia all'esterno che all'interno di case e uffici, ma, nonostante ciò, ad oggi non esiste ancora una consapevolezza diffusa sulla tematica e soprattutto sui danni all'organismo ad essa correlati,

impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità di assumere iniziative di competenza volte ad attuare un piano triennale per lo sviluppo di programmi di ricerca e innovazione e di iniziative sperimentali in materia di risanamento della qualità dell'aria;

  a valutare l'opportunità di stanziare adeguate risorse economiche per potenziare e avviare ogni idonea iniziativa di sviluppo, integrazione e ricerca in materia di cure oncologiche pediatriche.
9/3354-A/49. (Testo modificato nel corso della seduta)Lucaselli, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    in particolare, l'articolo 48, in materia di rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia, introduce il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia;

    durante la fase del contraddittorio occorre scoraggiare con maggiore efficacia ogni azione dilatoria o comunque tesa ad ostacolare il corretto esercizio dell'azione amministrativa del Prefetto tesa ad accertare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa;

    a tale scopo, sarebbe necessario prevedere la nullità di una serie di atti dell'impresa qualora siano adottati nella fase del contraddittorio per eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione antimafia e se comunque privi di ragioni economicamente apprezzabili che ne giustifichino l'adozione: il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale della società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa,

impegna il Governo

ad assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a disciplinare la nullità degli atti adottati nel periodo tra la ricezione della comunicazione del Prefetto sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva e la conclusione della procedura in contraddittorio adottati per eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di informazione antimafia e se comunque privi di ragioni economicamente apprezzabili.
9/3354-A/50. Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 e nello specifico dispone in merito a contributi a fondo perduto e credito d'imposta per le imprese turistiche;

    inoltre, una norma contenuta nel testo in votazione attribuisce alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo, un credito di imposta fino all'80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa, realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, volti a migliorare la qualità dell'offerta ricettiva;

    il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto, previsti per le diverse categorie sono cumulabili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolati;

    i destinatari delle predette agevolazioni vengono specificatamente individuati tra le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all'aria aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici;

    il settore della ristorazione, duramente colpito in questi anni, necessiterebbe di interventi più consistenti e adeguati, sarebbe pertanto opportuno comprenderlo anche in tutte le agevolazioni previste per le imprese sopracitate,

impegna il Governo

ad incrementare il fondo previsto in manovra e relativo all'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese del settore della ristorazione al fine di sostenerne la ripresa e la continuità, e ad includere nei provvedimenti di prossima emanazione il settore della ristorazione nel più vasto comparto delle imprese turistiche e per l'effetto tra i settori beneficiari anche del credito d'imposta, al pari delle altre imprese previste nel decreto.
9/3354-A/51. Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Caiata, Comaroli, Pella, Fassina, Del Barba, Ubaldo Pagano, Torto, Bitonci, Frassini, Paternoster, Claudio Borghi, Patassini, Cestari, Pettarin, Trano, Caretta, Ciaburro, Rizzone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18, comma 1, integrato nel corso dell'esame in sede referente, prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi procedimentali. Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, reca invece disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

    in linea con gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per garantire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, sarebbe di grande importanza favorire l'attuazione del catasto regionale degli impianti radioelettrici delle telecomunicazioni (già previsto dall'articolo 8 della legge 36 del 2001) e di permetterne l'accesso agli operatori di telecomunicazioni e delle altre amministrazioni, così da implementare lo scambio dei dati e semplificare le procedure autorizzative, in modo da dare piena attuazione alla norma e permettere alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di trasferire negli appositi database i dati già in loro possesso acquisiti nello svolgimento di operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a voler considerare l'opportunità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di dotare le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di personale per lo svolgimento di attività di digitalizzazione ed inserimento nel sistema informatico del catasto dei dati, documenti e informazioni acquisite dalle medesime Agenzie nell'effettuazione delle operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 al fine di permetterne l'accesso agli operatori di telecomunicazioni e alle altre pubbliche amministrazioni, così da efficientare lo scambio dei dati e delle procedure autorizzative.
9/3354-A/52. Capitanio, Vanessa Cattoi.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema di Educazione Continua in Medicina (E.CM.) iniziato nel 2002, in base al decreto legislativo n. 502 del 1992 integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini e destinatari di tale formazione sono infatti tutti gli iscritti ad un ordine professionale sanitario;

    generalmente i crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di specifiche attività accreditate cui viene assegnato un certo numero di crediti formativi formalmente riconosciuti ai partecipanti all'evento;

    la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 18 dicembre 2019, ha approvato la delibera inerente i crediti formativi per il triennio 2020-2022 confermando che devono essere 150, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale stessa in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni;

    in considerazione della impossibilità di organizzare attività specifiche dall'inizio dell'emergenza sanitaria per tutto il 2020 e dello straordinario contributo che tutti i professionisti sanitari sono stati chiamati ad offrire al Paese in questo drammatico momento la legge 41 del 6 giugno 2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, ha previsto che medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti e che abbiano continuato a svolgere la loro attività durante l'emergenza COVID-19 non avrebbero dovuto conseguire i 50 crediti ECM previsti per l'anno 2020;

    con differente e successiva disposizione contenuta nell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, è stato previsto, inoltre, che i crediti formativi del triennio 2020-202 si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19;

    esistono tuttavia, nell'ambito delle professioni sanitarie, alcune categorie che rivestono ruoli che, per propria natura istituzionale, offrono e quindi garantiscono, essi stessi, i livelli più elevati di attività culturale e soprattutto formativa del nostro Paese;

    i Docenti Universitari di ruolo (Ordinari, Associati e Ricercatori) sono già periodicamente valutati dai loro Atenei e quindi dal Ministero dell'istruzione (ANVUR), con parametri trasparenti ed univoci internazionali, che rappresentano requisito indispensabile per il passaggio di ruolo e per partecipare alle commissioni di concorso, oltre a svolgere istituzionalmente attività di didattica formativa e di ricerca, che non possono prescindere dall'aggiornamento professionale;

    in considerazione di tale competenza, per un'altra categoria di docenti, iscritti all'Ordine Nazionale Forense il Ministero della Giustizia ha previsto l'esenzione dall'aggiornamento in formazione continua per i Docenti Universitari di ruolo e per i Ricercatori di Area Giuridica;

    in passato, per L'area Medica, sul tema, le Linee Guida approvate all'unanimità dalla Commissione per la Formazione Medica Continua aveva fatto in modo che i Docenti universitari di Area Medica ottenessero crediti per ogni attività didattica e congressuale, in pratica esaurendo il debito formativo con quello che già facevano come attività nelle loro specialità (salvo ovviamente eventuali aggiornamenti su discipline ritenute utili o indispensabili per SSN),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con le modalità che riterrà più opportune, di riconoscere che per i Docenti Universitari di ruolo ed i Ricercatori di Area Sanitaria, l'assolvimento dell'aggiornamento professionale formativo possa essere rappresentato dal giudizio positivo dell'Ateneo ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della Legge n. 240 del 2010 o in base ai parametri previsti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e del Ministero Dell'Università e della Ricerca.
9/3354-A/53. Mandelli.


   La Camera,

   premesso che:

    dei 222,1 miliardi di investimenti previsti complessivamente dal PNRR, 50 saranno gestiti dagli enti locali che ne diventano i principali soggetti attuatori;

    nel corso dell'esame del provvedimento, in risposta alle richieste e alle sollecitazioni di sindaci e presidenti di provincia, sono stati approvati emendamenti che consentiranno di assumere, per la realizzazione degli obiettivi, fino a 15 mila unità di personale non dirigenziale in cinque anni;

    oltre a quella del personale, un'altra esigenza per la realizzazione degli investimenti riguarda la tempestiva e trasparente comunicazione del contenuto di bandi e avvisi, principale strumenti di «caduta a terra» delle risorse per comuni, province e città metropolitane;

    sarebbe utile, in questo senso, oltre alla pubblicazione che ne viene fatta sul sito internet italiadomani.it, anticiparne gli elementi essenziali in modo da orientare l'azione delle amministrazioni locali ben prima della pubblicazione,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che le amministrazioni statali forniscano una comunicazione entro sessanta giorni dall'emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali, contenente gli elementi essenziali ivi previsti come tipologia di intervento, tempistica, enti destinatari del finanziamento, livello progettuale richiesto, importo massimo finanziabile per singolo ente.
9/3354-A/54. Fragomeli.


   La Camera,

   premesso che:

    dei 222,1 miliardi di investimenti previsti complessivamente dal PNRR, 50 saranno gestiti dagli enti locali che ne diventano i principali soggetti attuatori;

    nel corso dell'esame del provvedimento, in risposta alle richieste e alle sollecitazioni di sindaci e presidenti di provincia, sono stati approvati emendamenti che consentiranno di assumere, per la realizzazione degli obiettivi, fino a 15 mila unità di personale non dirigenziale in cinque anni;

    oltre a quella del personale, un'altra esigenza per la realizzazione degli investimenti riguarda la tempestiva e trasparente comunicazione del contenuto di bandi e avvisi, principale strumenti di «caduta a terra» delle risorse per comuni, province e città metropolitane;

    sarebbe utile, in questo senso, oltre alla pubblicazione che ne viene fatta sul sito internet italiadomani.it, anticiparne gli elementi essenziali in modo da orientare l'azione delle amministrazioni locali ben prima della pubblicazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in un prossimo provvedimento utile, che le amministrazioni statali forniscano una comunicazione entro sessanta giorni dall'emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali, contenente gli elementi essenziali ivi previsti come tipologia di intervento, tempistica, enti destinatari del finanziamento, livello progettuale richiesto, importo massimo finanziabile per singolo ente.
9/3354-A/54. (Testo modificato nel corso della seduta)Fragomeli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, agli articoli 1, 2, 3, 3-bis e 4, reca disposizioni urgenti in materia di turismo, riconoscendo dunque che tale settore risulta essere di fondamentale importanza ai fini della ripresa complessiva del Paese anche nella prospettiva di attuazione delle misure recate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

    fin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria le imprese impegnate nel settore crocieristico hanno dovuto fare i conti con una forte riduzione dei rispettivi fatturati, a causa delle restrizioni progressivamente imposte per assicurare il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

    le regole attualmente vigenti, volte a contenere la diffusione del virus, precludono la possibilità di inserire negli itinerari di viaggio alcune destinazioni;

    le navi da crociera imbarcano esclusivamente passeggeri che si son visti somministrare almeno due dosi di vaccino e che gli stessi passeggeri, nel caso in cui dovessero sbarcare a terra, permangono nella cosiddetta «bolla», non venendo a contatto quindi con altre persone;

    l'industria della crocieristica, al fine di permettere un pieno sostegno e rilancio al settore del turismo complessivamente considerato, deve poter svolgere la propria attività anche negli stati dove in questo momento non è possibile operare,

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa, nel quadro delle proprie competenze, che possa permettere di mutuare per il settore crocieristico la formula dei cosiddetti «Corridoi turistici Covid-free», adottata con successo avendo riguardo ai tour operator, al fine di consentire la realizzazione di viaggi turistici anche in località dove al momento non è permesso.
9/3354-A/55. Fregolent.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame modifica alcune disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; come affermato nella relazione illustrativa, si mira ad evitare un sacrificio del diritto di difesa e della libertà di impresa, preservando e rafforzando, nel contempo, il potenziale preventivo nella lotta contro la mafia, della documentazione antimafia, senza esporre la normativa italiana al rischio di collisioni con il diritto eurounitario;

    l'articolo 35 del decreto-legge contiene invece disposizioni tese a incrementare il livello di efficacia ed efficienza detrazione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché a garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia;

    in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, come noto, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 ha previsto, a partire dall'anno successivo, la soppressione di tutti i «Tribunali minori», per tali intendendosi i Tribunali e le sedi distaccate non aventi sede nei comuni capoluoghi di provincia (con alcune eccezioni dettate da varie esigenze);

    mentre si sta procedendo in modo razionale e spedito verso una riforma complessiva della giustizia – negli ambiti penale e civile e non solo – ciò che nel contesto del PNRR viene richiesto non è certo una «desertificazione» giudiziaria dei territori ma, appunto, un apparato più efficiente e vicino ai bisogni della popolazione;

    sul versante della prevenzione delle infiltrazioni mafiose, la mozione 1-00498, approvata dalla Camera il 13 ottobre scorso, ricorda che sebbene il sistema italiano della prevenzione antimafia, per articolazione delle norme e complessità degli istituti, sia «considerato come la forma di legislazione più avanzata ed efficace per il contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso (...), la soppressione dei “Tribunali minori”, prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, ha determinato conseguenze molto negative, in particolare nei territori più esposti a fenomeni di infiltrazioni criminali», e impegna il Governo assumere le iniziative di competenza per potenziare l'attività d'indagine a contrasto della criminalità organizzata e, in particolare, delle infiltrazioni mafiose nell'esecuzione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche intervenendo sulla geografia giudiziaria,

impegna il Governo

al fine di contrastare infiltrazioni criminali e mafiose nell'esecuzione dei progetti previsti dal PNRR, ad avviare in tempi brevi l'analisi degli effetti della riforma della geografia giudiziaria del 2012 ripristinando, in particolare nei territori più colpiti da tali fenomeni, alcune sedi periferiche, con un parallelo adeguamento delle piante organiche sia dei magistrati che del personale amministrativo.
9/3354-A/56. Angiola.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame modifica alcune disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; come affermato nella relazione illustrativa, si mira ad evitare un sacrificio del diritto di difesa e della libertà di impresa, preservando e rafforzando, nel contempo, il potenziale preventivo nella lotta contro la mafia, della documentazione antimafia, senza esporre la normativa italiana al rischio di collisioni con il diritto eurounitario;

    l'articolo 35 del decreto-legge contiene invece disposizioni tese a incrementare il livello di efficacia ed efficienza detrazione del Ministero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché a garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia;

    in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, come noto, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 ha previsto, a partire dall'anno successivo, la soppressione di tutti i «Tribunali minori», per tali intendendosi i Tribunali e le sedi distaccate non aventi sede nei comuni capoluoghi di provincia (con alcune eccezioni dettate da varie esigenze);

    mentre si sta procedendo in modo razionale e spedito verso una riforma complessiva della giustizia – negli ambiti penale e civile e non solo – ciò che nel contesto del PNRR viene richiesto non è certo una «desertificazione» giudiziaria dei territori ma, appunto, un apparato più efficiente e vicino ai bisogni della popolazione;

    sul versante della prevenzione delle infiltrazioni mafiose, la mozione 1-00498, approvata dalla Camera il 13 ottobre scorso, ricorda che sebbene il sistema italiano della prevenzione antimafia, per articolazione delle norme e complessità degli istituti, sia «considerato come la forma di legislazione più avanzata ed efficace per il contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso (...), la soppressione dei “Tribunali minori”, prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, ha determinato conseguenze molto negative, in particolare nei territori più esposti a fenomeni di infiltrazioni criminali», e impegna il Governo assumere le iniziative di competenza per potenziare l'attività d'indagine a contrasto della criminalità organizzata e, in particolare, delle infiltrazioni mafiose nell'esecuzione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche intervenendo sulla geografia giudiziaria,

impegna il Governo

al fine di contrastare infiltrazioni criminali e mafiose nell'esecuzione dei progetti previsti dal PNRR, ad avviare in tempi brevi l'analisi degli effetti della riforma della geografia giudiziaria del 2012 valutando, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di ripristinare, in particolare nei territori più colpiti da tali fenomeni, alcune sedi periferiche, con un parallelo adeguamento delle piante organiche sia dei magistrati che del personale amministrativo.
9/3354-A/56. (Testo modificato nel corso della seduta)Angiola.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 35 del decreto-legge in esame reca disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo all'istituzione di una struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia, anche al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica, alla creazione di nuovi posti dirigenziali e alle procedure per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero;

    il 14 dicembre 2021 è entrato in vigore il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali»;

    in base alle nuove norme, il procuratore della Repubblica può interagire con gli organi di informazione esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa; inoltre può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a emanare comunicati o convocare conferenze stampa e fornire informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. La decisione di procedere a conferenza stampa o di autorizzare la polizia giudiziaria è assunta dal procuratore della Repubblica con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano;

    in questa prima fase di applicazione del decreto legislativo, è indispensabile un idoneo monitoraggio da parte del Ministero della giustizia nell'ambito delle proprie funzioni ispettive volto ad accertare il rispetto delle norme vigenti, a favorire la diffusione e il consolidamento di parametri oggettivi per la loro applicazione e a scoraggiare la diffusione di prassi elusive;

    in particolare, il rischio da scongiurare è che la Polizia Giudiziaria proceda senza aver richiesto o ottenuto l'autorizzazione dei Procuratori della Repubblica o che questi ultimi utilizzino motivazioni «di stile» per procedere a conferenze stampa o autorizzare le forze di polizia ad adottare determinate forme di comunicazione, con ciò eludendo il disposto normativo che richiede specifiche ragioni di pubblico interesse;

    già a pochi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo menzionato in premessa, sta emergendo la prassi di comunicati delle forze di polizia non rispettosi della presunzione di innocenza, corredati dai nomi delle inchieste e da trailer video, nei quali peraltro non viene fatto cenno alla necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica,

impegna il Governo

a svolgere, attraverso l'ispettorato generale del Ministero della Giustizia, un monitoraggio costante delle conferenze stampa delle procure della Repubblica e delle forze di polizia e dei comunicati di queste ultime, anche attraverso l'acquisizione degli atti motivati dei procuratori della Repubblica, valutandone il rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.
9/3354-A/57. Costa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    nonostante il PNRR sia stato definito senza la necessaria completa partecipazione da parte dei portatori di interesse e della società civile, ci sono ancora occasioni per rendere il piano più efficace, soprattutto ora che il Piano entra nella sua fase attuativa, influenzando positivamente la realizzazione degli interventi per renderli più vicini ai bisogni delle comunità locali;

    è dal coinvolgimento di Regioni ed Enti locali, compresi i municipi, laddove previsti, che passa il successo del Piano: il Ministero dell'economia e delle finanze ha stimato, infatti, che oltre 80 miliardi di investimenti vedranno protagoniste le amministrazioni locali in qualità di titolari o beneficiari degli interventi, o come tassello di azioni di livello nazionale;

    l'articolo 17 del vigente TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede l'istituzione delle Circoscrizioni di decentramento comunale quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune;

    il citato articolo prevede che nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione;

    è proprio a livello locale che la conoscenza e l'interesse delle comunità di cittadini è maggiore: conoscenza e amore per i propri territori, ma anche competenze specifiche o tematiche di chi mette a disposizione il proprio impegno civico,

impegna il Governo

a garantire il coinvolgimento anche delle circoscrizioni di decentramento comunale, laddove istituite, nella realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR.
9/3354-A/58. Rampelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula prevede, tra le altre, disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici (cfr., in particolare, l'articolo 16-ter del decreto-legge, introdotto durante l'esame referente);

    le misure in questione, al pari delle altre adottate in questi mesi dal Governo per contrastare gli effetti del rincaro dell'energia, non offrono alcuna tutela nei riguardi degli anziani ospiti in strutture residenziali, che hanno fatto della struttura stessa la loro nuova casa, i quali si trovano a dover pagare nella retta, oltre al rincaro dell'energia, l'annessa aliquota IVA dei 22 per cento, superiore di oltre il doppio rispetto a quella del 10 per cento che invece avrebbero pagato qualora fossero stati in grado di vivere autonomamente nella propria abitazione;

    il susseguirsi degli eventi drammatici che tutti abbiamo vissuto e subito a causa della pandemia da COVID-19 ha colpito duramente le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e i relativi ospiti. Sulla situazione di queste strutture si è spesso «pontificato» senza conoscere la realtà di fatto sottostante, ricercando quel facile consenso populistico che l'elevato numero di decessi favoriva;

    per tutto il 2020, nonostante gli accorati appelli delle associazioni, delle famiglie, delle parti sociali e di autorevoli esponenti della società civile, il precedente Governo non ha disposto alcuna misura a sostegno di queste realtà, particolarmente attive nelle regioni del nord; e anzi, dal Ministero della salute e da altre componenti governative si è perpetuata una campagna di censura verso di esse;

    una prima inversione di rotta è stata data dall'attuale Governo con il contributo straordinario di 10 milioni di euro per il 2021 previsto a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto Sostegni bis), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 73; uno stanziamento – si legge – «a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti» da questi Enti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il cui ammontare sarà comunque esiguo e avrà, quindi, valore più simbolico che di reale sostegno economico;

    è importante sottolineare che le conseguenze della pandemia da COVID-19 per le RSA e per le strutture analoghe, in particolare quelle pubbliche e del privato sociale (no profit), non sono terminate con la somministrazione del vaccino anti COVID-19, stante le importanti inadeguatezze e le gravi carenze di personale – in particolare di medici, infermieri, operatori sociosanitari e altre importanti figure professionali – che tuttora le attanagliano;

    tale situazione ha comportato, sta comportando e comporterà per questi Enti un importante aumento del costo del lavoro a cui si andranno ad assommare una serie di ulteriori aumenti dei costi di gestione che tutti conosciamo; purtroppo molte RSA, per far fronte a quanto sopra, hanno dovuto, loro malgrado, ricorrere all'aumento delle rette a carico degli ospiti, dei loro famigliari e delle amministrazioni comunali che sostengono gli ospiti meno abbienti; aumenti che sono avvenuti e avverranno in modo significativo per il 2022 in una situazione socioeconomica particolarmente difficile per il nostro Paese;

    in questo contesto già di per sé estremamente complesso e delicato, si inserisce – come anticipato – l'aumento spropositato del costo dell'energia, che interessa in maniera particolare le RSA in quanto soggetti energivori,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative per garantire l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per l'energia elettrica utilizzata dalle RSA e dalle strutture analoghe, laddove gestite da enti pubblici e istituzioni private non commerciali, facendo ricadere tali strutture nel perimetro applicativo della previsione di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Parte III, n. 103 («energia elettrica per uso domestico»), superando le opposte interpretazioni dell'Agenzia delle entrate sul punto;

   ad adottare iniziative volte a contrastare gli effetti del rincaro dell'energia (luce e gas) sugli equilibri economici delle RSA e delle strutture analoghe gestite da enti pubblici e istituzioni private non commerciali, al fine di scongiurare gli altrimenti inevitabili aumenti delle rette a carico degli ospiti, dei loro famigliari e delle amministrazioni comunali che sostengono i soggetti meno abbienti.
9/3354-A/59. Paolin, Covolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula prevede, tra le altre, disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energetica e clienti domestici (cfr., in particolare, l'articolo 16-ter del decreto-legge, introdotto durante l'esame referente);

    le misure in questione, al pari delle altre adottate in questi mesi dal Governo per contrastare gli effetti del rincaro dell'energia, non offrono alcuna tutela nei riguardi degli anziani ospiti in strutture residenziali, che hanno fatto della struttura stessa la loro nuova casa, i quali si trovano a dover pagare nella retta, oltre al rincaro dell'energia, l'annessa aliquota IVA dei 22 per cento, superiore di oltre il doppio rispetto a quella del 10 per cento che invece avrebbero pagato qualora fossero stati in grado di vivere autonomamente nella propria abitazione;

    il susseguirsi degli eventi drammatici che tutti abbiamo vissuto e subito a causa della pandemia da COVID-19 ha colpito duramente le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e i relativi ospiti. Sulla situazione di queste strutture si è spesso «pontificato» senza conoscere la realtà di fatto sottostante, ricercando quel facile consenso populistico che l'elevato numero di decessi favoriva;

    per tutto il 2020, nonostante gli accorati appelli delle associazioni, delle famiglie, delle parti sociali e di autorevoli esponenti della società civile, il precedente Governo non ha disposto alcuna misura a sostegno di queste realtà, particolarmente attive nelle regioni del nord; e anzi, dal Ministero della salute e da altre componenti governative si è perpetuata una campagna di censura verso di esse;

    una prima inversione di rotta è stata data dall'attuale Governo con il contributo straordinario di 10 milioni di euro per il 2021 previsto a favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto Sostegni bis), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 73; uno stanziamento – si legge – «a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti» da questi Enti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il cui ammontare sarà comunque esiguo e avrà, quindi, valore più simbolico che di reale sostegno economico;

    è importante sottolineare che le conseguenze della pandemia da COVID-19 per le RSA e per le strutture analoghe, in particolare quelle pubbliche e del privato sociale (no profit), non sono terminate con la somministrazione del vaccino anti COVID-19, stante le importanti inadeguatezze e le gravi carenze di personale – in particolare di medici, infermieri, operatori sociosanitari e altre importanti figure professionali – che tuttora le attanagliano;

    tale situazione ha comportato, sta comportando e comporterà per questi Enti un importante aumento del costo del lavoro a cui si andranno ad assommare una serie di ulteriori aumenti dei costi di gestione che tutti conosciamo; purtroppo molte RSA, per far fronte a quanto sopra, hanno dovuto, loro malgrado, ricorrere all'aumento delle rette a carico degli ospiti, dei loro famigliari e delle amministrazioni comunali che sostengono gli ospiti meno abbienti; aumenti che sono avvenuti e avverranno in modo significativo per il 2022 in una situazione socioeconomica particolarmente difficile per il nostro Paese;

    in questo contesto già di per sé estremamente complesso e delicato, si inserisce – come anticipato – l'aumento spropositato del costo dell'energia, che interessa in maniera particolare le RSA in quanto soggetti energivori,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative per garantire l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per l'energia elettrica utilizzata dalle RSA e dalle strutture analoghe, laddove gestite da enti pubblici e istituzioni private non commerciali, facendo ricadere tali strutture nel perimetro applicativo della previsione di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Parte III, n. 103 («energia elettrica per uso domestico»), superando le opposte interpretazioni dell'Agenzia delle entrate sul punto;

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a contrastare gli effetti del rincaro dell'energia (luce e gas) sugli equilibri economici delle RSA e delle strutture analoghe gestite da enti pubblici e istituzioni private non commerciali, al fine di scongiurare gli altrimenti inevitabili aumenti delle rette a carico degli ospiti, dei loro famigliari e delle amministrazioni comunali che sostengono i soggetti meno abbienti.
9/3354-A/59. (Testo modificato nel corso della seduta)Paolin, Covolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula prevede disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), anche con riferimento alle Missioni n. 5 e n. 6 del Piano stesso, recanti rispettivamente «Inclusione e coesione» e «Salute»;

    nell'ambito delle Missioni del piano sopra citate – e, in particolare, degli interventi in materia di «servizi sociali, disabilità e marginalità sociale» (M5C2.1) – si prevedono obiettivi estremamente ambiziosi, come ad esempio quelli sulla «Riforma della non autosufficienza» e sulla «riconversione delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa)», che richiederanno imprescindibilmente l'instaurazione di una sinergia e di uno scambio di competenze continuo con il mondo del sociale, del terzo settore, dei rappresentanti/gestori delle Rsa e delle strutture analoghe che erogano servizi in favore delle persone anziane e non autosufficienti;

    in particolare, sarà indispensabile promuovere la massima partecipazione dei predetti soggetti nelle varie fasi dei procedimenti di attuazione del Piano, al fine di renderli effettivamente protagonisti del cambiamento e non meri esecutori di progetti creati altrove e da altri; e ciò anche al fine di limitare gli sprechi e utilizzare al meglio le risorse stanziate, il cui ammontare appare peraltro esiguo in relazione alla portata complessiva degli obiettivi prefissati;

    con particolare riguardo alle Rsa, si ritiene che le stesse possano e debbano assumere un ruolo cardine nel potenziamento della sanità locale, potendo eventualmente allargare il raggio dei servizi offerti anche a domicilio o a livello diurno in favore degli assistiti,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per assicurare la massima partecipazione e rappresentanza del mondo del sociale, del terzo settore e dei soggetti gestori delle Rsa e delle strutture analoghe nell'attuazione dei pertinenti progetti di riforma e di investimento previsti nell'ambito delle Missioni n. 5 e n. 6 del Pnrr.
9/3354-A/60. Covolo, Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Aula prevede disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), anche con riferimento alle Missioni n. 5 e n. 6 del Piano stesso, recanti rispettivamente «Inclusione e coesione» e «Salute»;

    nell'ambito delle Missioni del piano sopra citate – e, in particolare, degli interventi in materia di «servizi sociali, disabilità e marginalità sociale» (M5C2.1) – si prevedono obiettivi estremamente ambiziosi, come ad esempio quelli sulla «Riforma della non autosufficienza» e sulla «riconversione delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa)», che richiederanno imprescindibilmente l'instaurazione di una sinergia e di uno scambio di competenze continuo con il mondo del sociale, del terzo settore, dei rappresentanti/gestori delle Rsa e delle strutture analoghe che erogano servizi in favore delle persone anziane e non autosufficienti;

    in particolare, sarà indispensabile promuovere la massima partecipazione dei predetti soggetti nelle varie fasi dei procedimenti di attuazione del Piano, al fine di renderli effettivamente protagonisti del cambiamento e non meri esecutori di progetti creati altrove e da altri; e ciò anche al fine di limitare gli sprechi e utilizzare al meglio le risorse stanziate, il cui ammontare appare peraltro esiguo in relazione alla portata complessiva degli obiettivi prefissati;

    con particolare riguardo alle Rsa, si ritiene che le stesse possano e debbano assumere un ruolo cardine nel potenziamento della sanità locale, potendo eventualmente allargare il raggio dei servizi offerti anche a domicilio o a livello diurno in favore degli assistiti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per assicurare la massima partecipazione e rappresentanza del mondo del sociale, del terzo settore e dei soggetti gestori delle Rsa e delle strutture analoghe nell'attuazione dei pertinenti progetti di riforma e di investimento previsti nell'ambito delle Missioni n. 5 e n. 6 del Pnrr.
9/3354-A/60. (Testo modificato nel corso della seduta)Covolo, Paolin, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 152 del 2021, trasmesso alla Camera dei deputati il 6 novembre 2021, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un'azione poderosa e forte che ha messo in campo oltre 200 miliardi per azioni, progettualità e iniziative; si tratta di un'occasione da non perdere per rilanciare il paese dopo l'emergenza Covid e la conseguente crisi economica;

    va ricordato che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le risorse destinate direttamente all'agricoltura, alla pesca e acquacoltura fanno riferimento principalmente alla Missione 2;

    il PNRR destina al comparto agricolo quasi 6 miliardi che riguardano progettualità specifiche legate ai sistemi irrigui, ai contratti di filiera, alla meccanizzazione, alla logistica e alla produzione di energia da fonte solare ai quali si aggiungono risorse per l'agricoltura all'interno delle altre componenti del PNRR, come quelle stanziate per gli impianti di biogas e biometano;

    il settore primario riveste per il nostro Paese un'importanza fondamentale in quanto traina il Pil dell'Italia ormai da decenni;

    un ruolo fondamentale nella gestione di queste risorse è svolto dalle Regioni; infatti una quota cospicua delle linee di investimento vedrà un coinvolgimento diretto degli enti locali, i quali non saranno solo chiamati a presentare proposte ma avranno un ruolo di primo piano nella realizzazione delle opere pubbliche con il cofinanziamento ossia mettendo a disposizione le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi e i traguardi indicati dal Piano; il coinvolgimento degli enti locali dunque non riguarda solamente comuni, province, città metropolitane e regioni ma anche altri organi presenti sul territorio;

    le Regioni devono rapportarsi con il Governo sul PNNR rivendicando un ruolo che vada ben al di là delle logiche di centralismo, acquisendo quella forza partecipativa e decisionale che valorizzi concretamente le finalità alle quali tende il Piano,

impegna il Governo

a prevedere un coinvolgimento attivo delle Regioni nell'adozione delle misure previste dal PNRR, in particolare relativamente all'agricoltura, al fine di concordare gli interventi da attuare a livello regionale considerato che saranno loro stesse ad avere un ruolo di primaria importanza nella realizzazione degli obiettivi del Piano.
9/3354-A/61. Bubisutti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 152 del 2021, trasmesso alla Camera dei deputati il 6 novembre 2021, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un'azione poderosa e forte che ha messo in campo oltre 200 miliardi per azioni, progettualità e iniziative; si tratta di un'occasione da non perdere per rilanciare il paese dopo l'emergenza Covid e la conseguente crisi economica;

    va ricordato che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le risorse destinate direttamente all'agricoltura, alla pesca e acquacoltura fanno riferimento principalmente alla Missione 2;

    il PNRR destina al comparto agricolo quasi 6 miliardi che riguardano progettualità specifiche legate ai sistemi irrigui, ai contratti di filiera, alla meccanizzazione, alla logistica e alla produzione di energia da fonte solare ai quali si aggiungono risorse per l'agricoltura all'interno delle altre componenti del PNRR, come quelle stanziate per gli impianti di biogas e biometano;

    il settore primario riveste per il nostro Paese un'importanza fondamentale in quanto traina il Pil dell'Italia ormai da decenni;

    un ruolo fondamentale nella gestione di queste risorse è svolto dalle Regioni; infatti una quota cospicua delle linee di investimento vedrà un coinvolgimento diretto degli enti locali, i quali non saranno solo chiamati a presentare proposte ma avranno un ruolo di primo piano nella realizzazione delle opere pubbliche con il cofinanziamento ossia mettendo a disposizione le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi e i traguardi indicati dal Piano; il coinvolgimento degli enti locali dunque non riguarda solamente comuni, province, città metropolitane e regioni ma anche altri organi presenti sul territorio;

    le Regioni devono rapportarsi con il Governo sul PNNR rivendicando un ruolo che vada ben al di là delle logiche di centralismo, acquisendo quella forza partecipativa e decisionale che valorizzi concretamente le finalità alle quali tende il Piano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento attivo delle Regioni nell'adozione delle misure previste dal PNRR, anche relativamente all'agricoltura, al fine di concordare gli interventi da attuare a livello regionale considerato che saranno loro stesse ad avere un ruolo di primaria importanza nella realizzazione degli obiettivi del Piano.
9/3354-A/61. (Testo modificato nel corso della seduta)Bubisutti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 152 del 2021, trasmesso alla Camera dei deputati il 6 novembre 2021, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    la Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concerne i grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse Idriche e dell'inquinamento;

    la componente «Agricoltura sostenibile ed economia circolare», si pone come obiettivi prioritari la promozione della sostenibilità ambientale nella filiera dell'agricoltura, il sostegno a progetti innovativi di decarbonizzazione tramite processi di economia circolare nonché la definizione di un piano nazionale per l'economia circolare, anche promuovendo la transizione verso processi sostenibili e certificati;

    in riferimento a tale linea di azione dovrebbero essere stanziate risorse per ulteriori piani di investimento diretti al rinnovo del parco mezzi circolanti, delle imbarcazioni adibite alla pesca e acquacoltura, dei macchinari forestali e, in generale, dei macchinari utili alle imprese del settore agricolo,

impegna il Governo

ad incentivare interventi per favorire l'ammodernamento, attraverso la combinazione di incentivi a fondo perduto e agevolazioni di carattere fiscale, la sostituzione e rinnovo del parco macchine agricolo e delle imbarcazioni adibite alla pesca e acquacoltura puntando alla meccanizzazione verde con motori tecnologicamente più avanzati e all'immissione di macchinari di nuova generazione che consentano di incrementare la sostenibilità ambientale e climatica della produzioni agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un minor impatto ambientale e minori emissioni in atmosfera.
9/3354-A/62. Germanà, Viviani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 152 del 2021, trasmesso alla Camera dei deputati il 6 novembre 2021, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    la Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concerne i grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse Idriche e dell'inquinamento;

    la componente «Agricoltura sostenibile ed economia circolare», si pone come obiettivi prioritari la promozione della sostenibilità ambientale nella filiera dell'agricoltura, il sostegno a progetti innovativi di decarbonizzazione tramite processi di economia circolare nonché la definizione di un piano nazionale per l'economia circolare, anche promuovendo la transizione verso processi sostenibili e certificati;

    in riferimento a tale linea di azione dovrebbero essere stanziate risorse per ulteriori piani di investimento diretti al rinnovo del parco mezzi circolanti, delle imbarcazioni adibite alla pesca e acquacoltura, dei macchinari forestali e, in generale, dei macchinari utili alle imprese del settore agricolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incentivare interventi per favorire l'ammodernamento, attraverso la combinazione di incentivi a fondo perduto e agevolazioni di carattere fiscale, la sostituzione e rinnovo del parco macchine agricolo e delle imbarcazioni adibite alla pesca e acquacoltura puntando alla meccanizzazione verde con motori tecnologicamente più avanzati e all'immissione di macchinari di nuova generazione che consentano di incrementare la sostenibilità ambientale e climatica della produzioni agricole, della pesca e dell'acquacoltura per un minor impatto ambientale e minori emissioni in atmosfera.
9/3354-A/62. (Testo modificato nel corso della seduta)Germanà, Viviani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 152 del 2021, trasmesso alla Camera dei deputati il 6 novembre 2021, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    la missione n. 4, dedicata a «Istruzione e ricerca», persegue, in particolare, gli obiettivi di colmare il deficit di competenze che limita il potenziale di crescita del Paese e la sua capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali;

    la componente «Dalla ricerca all'impresa», ricompresa nella Missione, ha l'obiettivo di promuovere la crescita del sistema economico, agendo in maniera sistemica sulla leva degli investimenti in ricerca e sviluppo e favorendo una più stretta interazione enti pubblici di ricerca e mondo imprenditoriale;

    non tutti sanno che, ad esempio, i vivai dei mitili, in particolare e la molluschicoltura in generale, sono uno strumento fondamentale contro il riscaldamento globale in quanto i molluschi rappresentano un sistema attivo di cattura e sequestro naturale di carbonio dall'atmosfera, che immagazzinano definitivamente all'interno dei loro gusci; la mitilicoltura, da sola, ogni anno elimina 19 mila tonnellate di CO2 dall'atmosfera;

    sarebbe opportuno investire nella ricerca per dare vita a progetti che utilizzano il sistema del Carbon Sink, ovvero strumenti che sottraggono CO2 dall'atmosfera, ad esempio come la molluschicoltura, che genera dei carbon credits certificati che possono essere monetizzati e venduti per un rilancio del settore,

impegna il Governo

a prevedere, per le imprese del comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, misure specifiche dirette a promuovere e agevolare il trasferimento di know how dai centri di ricerca alle aziende favorendo il collegamento tra ricerca e applicazioni «in campo», consentendo la diffusione di pratiche, metodi e strumenti per la transizione verde dell'agricoltura.
9/3354-A/63. Viviani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 152 del 2021, trasmesso alla Camera dei deputati il 6 novembre 2021, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    la missione n. 4, dedicata a «Istruzione e ricerca», persegue, in particolare, gli obiettivi di colmare il deficit di competenze che limita il potenziale di crescita del Paese e la sua capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali;

    la componente «Dalla ricerca all'impresa», ricompresa nella Missione, ha l'obiettivo di promuovere la crescita del sistema economico, agendo in maniera sistemica sulla leva degli investimenti in ricerca e sviluppo e favorendo una più stretta interazione enti pubblici di ricerca e mondo imprenditoriale;

    non tutti sanno che, ad esempio, i vivai dei mitili, in particolare e la molluschicoltura in generale, sono uno strumento fondamentale contro il riscaldamento globale in quanto i molluschi rappresentano un sistema attivo di cattura e sequestro naturale di carbonio dall'atmosfera, che immagazzinano definitivamente all'interno dei loro gusci; la mitilicoltura, da sola, ogni anno elimina 19 mila tonnellate di CO2 dall'atmosfera;

    sarebbe opportuno investire nella ricerca per dare vita a progetti che utilizzano il sistema del Carbon Sink, ovvero strumenti che sottraggono CO2 dall'atmosfera, ad esempio come la molluschicoltura, che genera dei carbon credits certificati che possono essere monetizzati e venduti per un rilancio del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per le imprese del comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, misure specifiche dirette a promuovere e agevolare il trasferimento di know how dai centri di ricerca alle aziende favorendo il collegamento tra ricerca e applicazioni «in campo», consentendo la diffusione di pratiche, metodi e strumenti per la transizione verde dell'agricoltura.
9/3354-A/63. (Testo modificato nel corso della seduta)Viviani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 152 del 2021, trasmesso alla Camera dei deputati il 6 novembre 2021, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    l'articolo 16 reca varie norme in materia di risorse idriche; la missione 2, relativa alla «Rivoluzione verde e transizione ecologica», concerne i grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento;

    la componente «Tutela del territorio e della risorsa idrica», ha l'obiettivo di prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla gestione sostenibile dell'agro-ecosistema irriguo e forestale, a digitalizzare e innovare i processi connessi alla gestione della risorsa idrica e al rischio alluvioni e alla salvaguardia del territorio anche ai fini dell'economia circolare dell'acqua, ad attuare un programma di forestazione urbana per contribuire alla cattura della CO2;

    tra le varie opzioni di sviluppo della funzione energetica dell'agricoltura va considerata anche la possibilità innovativa di ottenere energia idraulica dai numerosi canali destinati al servizio agricolo;

    esistono degli impianti, sperimentali, che dimostrano che con semplici installazioni di piccole postazioni che sfruttano la velocità dell'acqua, senza impatto sull'infrastruttura, è possibile ottenere quantitativi di energia consistenti e perfettamente «green», che, oltre a confluire nella rete nazionale, potrebbero essere destinati a contesti locali con esigenze particolari del mondo agricolo e forestale;

    inoltre, è importante incentivare l'uso degli impianti di irrigazione detti «impianti a goccia» da affiancare alla realizzazione di centraline per la turnazione della distribuzione dell'acqua anche calibrandone le quantità in base alle condizioni climatiche (umidità, piovosità) e rilievi sul terreno delle condizioni al suolo,

impegna il Governo:

   ad incentivare interventi per favorire la realizzazione di impianti di stoccaggio dell'acqua, risorsa fondamentale, soprattutto nelle aree montane e collinari, nonché di impianti per l'irrigazione con tecniche che consentano il massimo risparmio della risorsa con la sua massima distribuzione;

   a incentivare lo sviluppo della funzione energetica dell'agricoltura, stanziando risorse, per la produzione di energia elettrica da fiumi e canali, ove l'acqua non sia derivata per altre finalità pubbliche, quali l'uso potabile, al fine della trasformazione in energia elettrica dell'energia motrice dell'acqua derivata.
9/3354-A/64. Loss.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 152 del 2021, trasmesso alla Camera dei deputati il 6 novembre 2021, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    l'articolo 16 reca varie norme in materia di risorse idriche; la missione 2, relativa alla «Rivoluzione verde e transizione ecologica», concerne i grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento;

    la componente «Tutela del territorio e della risorsa idrica», ha l'obiettivo di prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla gestione sostenibile dell'agro-ecosistema irriguo e forestale, a digitalizzare e innovare i processi connessi alla gestione della risorsa idrica e al rischio alluvioni e alla salvaguardia del territorio anche ai fini dell'economia circolare dell'acqua, ad attuare un programma di forestazione urbana per contribuire alla cattura della CO2;

    tra le varie opzioni di sviluppo della funzione energetica dell'agricoltura va considerata anche la possibilità innovativa di ottenere energia idraulica dai numerosi canali destinati al servizio agricolo;

    esistono degli impianti, sperimentali, che dimostrano che con semplici installazioni di piccole postazioni che sfruttano la velocità dell'acqua, senza impatto sull'infrastruttura, è possibile ottenere quantitativi di energia consistenti e perfettamente «green», che, oltre a confluire nella rete nazionale, potrebbero essere destinati a contesti locali con esigenze particolari del mondo agricolo e forestale;

    inoltre, è importante incentivare l'uso degli impianti di irrigazione detti «impianti a goccia» da affiancare alla realizzazione di centraline per la turnazione della distribuzione dell'acqua anche calibrandone le quantità in base alle condizioni climatiche (umidità, piovosità) e rilievi sul terreno delle condizioni al suolo,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di incentivare interventi per favorire la realizzazione di impianti di stoccaggio dell'acqua, risorsa fondamentale, soprattutto nelle aree montane e collinari, nonché di impianti per l'irrigazione con tecniche che consentano il massimo risparmio della risorsa con la sua massima distribuzione;

   a valutare l'opportunità di incentivare lo sviluppo della funzione energetica dell'agricoltura, stanziando risorse, per la produzione di energia elettrica da fiumi e canali, ove l'acqua non sia derivata per altre finalità pubbliche, quali l'uso potabile, al fine della trasformazione in energia elettrica dell'energia motrice dell'acqua derivata.
9/3354-A/64. (Testo modificato nel corso della seduta)Loss.


   La Camera,

   premesso che:

    il Governo si trova a dover gestire una fase di transizione economica ed ecologica di portata storica;

    i territori delle provincie di Reggio Emilia e Parma sono da anni vittime di una grave crisi idrica, con le precipitazioni che negli ultimi decenni sono fortemente diminuite con gravissimi danni per l'agricoltura e con possibili future difficoltà anche per l'approvvigionamento idrico ad uso civile, almeno per quanto riguarda la provincia di Parma;

    anni fa si è cercato di far fronte a questa carenza idrica attraverso la realizzazione di condotte idriche che partendo dal fiume Po pompano l'acqua sino ai comuni capoluogo, ma questa soluzione, oltre che economicamente insoddisfacente, rimane ancorata alla presenza di sufficiente acqua nel fiume Po;

    a soluzione più antica e naturale è quindi quella di creare grandi invasi a monte come sarebbe nel caso della diga di Vetto, uno dei progetti più storici del nostro paese tra quelli ancora non realizzati. La Regione Emilia-Romagna negli ultimi anni ha mutato il proprio approccio alla realizzazione di grandi invasi, per armi vietata a favore dei piccoli invasi e ora invece consentiti;

    sull'Appennino Tosco Emiliano sono già presenti altre dighe, tra le quali quella del Lagastrello sul torrente Enza e quella di Cazzano in comune di Villa Minozzo sul torrente Dolo;

    questo tipo di opere consentono di trattenere e gestire le acque, di produrre energia elettrica pulita ed hanno dato luogo alla creazione di laghi con conseguente sviluppo della flora e della fauna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzazione della cosiddetta Diga di Vetto con appositi fondi o inserendola tra le opere da finanziarsi all'interno del PNRR.
9/3354-A/65. Vinci.


   La Camera,

   premesso che:

    per il contrasto al cambiamento climatico e la lotta al riscaldamento globale, vi è generale consenso, oltre che sulla riduzione delle emissioni di CO2 alla sorgente, sulla necessità di ampliare gli spazi verdi e di contribuire alla riforestazione in ogni ambito, compreso il territorio urbano;

    è necessario valorizzare tutti gli spazi liberi degli edifici urbani – in modo particolare i lastrici solari e le terrazze a livello condominiali – con la piantumazione di alberi, arbusti, orti e piante perenni, allo scopo di contribuire sia al contenimento dell'inquinamento ambientale, sia alla riduzione del surriscaldamento, in particolare nei centri urbani, utilizzando le capacità – proprie degli organismi vegetali – di operare come «laboratori climatici» in grado di catturare e immagazzinare l'anidride carbonica, assorbire il particolato e di contenere l'aumento della temperatura;

    la vegetazione, anche negli spazi ridotti degli edifici condominiali, ha numerose e benefiche ricadute, sia sotto il profilo ambientale che dal punto di vista climatico: depura l'aria assorbendo CO2 dall'atmosfera ed emettendo O2, mediante l'ombra del fogliame contrasta il riscaldamento delle coperture degli edifici, protegge dall'irraggiamento solare e anche dalla dispersione del calore nei mesi invernali riducendo i consumi energetici, crea un microclima che genera umidità, filtra le polveri sottili formando una vera e propria «barriera» contro il particolato, riduce l'inquinamento acustico, e, infine, ripara dal vento, attraverso l'effetto frangivento delle fronde; contribuisce inoltre alla tutela della biodiversità, in particolare se le specie vegetali selezionate per la piantumazione negli spazi condominiali – lastrici e terrazze a livello – sono numerose e variegate, in modo da formare un vero e proprio ecosistema che può attrarre uccelli ed insetti e contribuisce a migliorare il decoro urbano delle nostre città;

    considerando la definizione di terrazze 0 lastrici solari ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, come modificato dalla Legge 11 dicembre 2012 che specifica che «La terrazza a livello sarà di proprietà esclusiva del proprietario dell'ultimo piano se ciò risulti dal titolo o se essa faccia parte integrante, dal punto di vista strutturale, del piano cui è annessa, così che la funzione di copertura dei piani sottostanti si profili come meramente sussidiaria.»;

    il cosiddetto «bonus verde» di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – rinnovato di anno in anno – prevede una detrazione del 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute da contribuenti che possiedono o detengono un'immobile sul quale sono effettuati interventi di «sistemazione a verde» di coperture e di giardini pensili, di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o di recinzioni. Beneficiano del cosiddetto «bonus verde» anche gli interventi di realizzazione di impianti di irrigazione e di realizzazione pozzi;

    per incentivare la sistemazione a verde di terrazze a livello e lastrici solari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso lo stanziamento delle necessarie risorse, anche nell'ambito di quelle previste nel PNRR, un'integrazione del bonus verde di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 qualora la «sistemazione a verde» riguardi terrazze a livello ovvero lastrici solari disponendo, a decorrere dall'anno 2022 una detrazione pari al 65 per cento delle spese documentate, ivi incluse quelle relative alla verifica statica della struttura in relazione all'intervento da realizzare, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 15.000 euro, sostenute da contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, la terrazza a livello o l'appartamento alla quale la terrazza è contigua o al quale la terrazza medesima è collegata, ovvero dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base della planimetria gli immobili ai quali la terrazza funge da copertura.
9/3354-A/66. Biancofiore.


   La Camera,

   premesso che:

    per il contrasto al cambiamento climatico e la lotta al riscaldamento globale, vi è generale consenso, oltre che sulla riduzione delle emissioni di CO2 alla sorgente, sulla necessità di ampliare gli spazi verdi e di contribuire alla riforestazione in ogni ambito, compreso il territorio urbano;

    è necessario valorizzare tutti gli spazi liberi degli edifici urbani – in modo particolare i lastrici solari e le terrazze a livello condominiali – con la piantumazione di alberi, arbusti, orti e piante perenni, allo scopo di contribuire sia al contenimento dell'inquinamento ambientale, sia alla riduzione del surriscaldamento, in particolare nei centri urbani, utilizzando le capacità – proprie degli organismi vegetali – di operare come «laboratori climatici» in grado di catturare e immagazzinare l'anidride carbonica, assorbire il particolato e di contenere l'aumento della temperatura;

    la vegetazione, anche negli spazi ridotti degli edifici condominiali, ha numerose e benefiche ricadute, sia sotto il profilo ambientale che dal punto di vista climatico: depura l'aria assorbendo CO2 dall'atmosfera ed emettendo O2, mediante l'ombra del fogliame contrasta il riscaldamento delle coperture degli edifici, protegge dall'irraggiamento solare e anche dalla dispersione del calore nei mesi invernali riducendo i consumi energetici, crea un microclima che genera umidità, filtra le polveri sottili formando una vera e propria «barriera» contro il particolato, riduce l'inquinamento acustico, e, infine, ripara dal vento, attraverso l'effetto frangivento delle fronde; contribuisce inoltre alla tutela della biodiversità, in particolare se le specie vegetali selezionate per la piantumazione negli spazi condominiali – lastrici e terrazze a livello – sono numerose e variegate, in modo da formare un vero e proprio ecosistema che può attrarre uccelli ed insetti e contribuisce a migliorare il decoro urbano delle nostre città;

    considerando la definizione di terrazze 0 lastrici solari ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, come modificato dalla Legge 11 dicembre 2012 che specifica che «La terrazza a livello sarà di proprietà esclusiva del proprietario dell'ultimo piano se ciò risulti dal titolo o se essa faccia parte integrante, dal punto di vista strutturale, del piano cui è annessa, così che la funzione di copertura dei piani sottostanti si profili come meramente sussidiaria.»;

    il cosiddetto «bonus verde» di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – rinnovato di anno in anno – prevede una detrazione del 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute da contribuenti che possiedono o detengono un'immobile sul quale sono effettuati interventi di «sistemazione a verde» di coperture e di giardini pensili, di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o di recinzioni. Beneficiano del cosiddetto «bonus verde» anche gli interventi di realizzazione di impianti di irrigazione e di realizzazione pozzi;

    per incentivare la sistemazione a verde di terrazze a livello e lastrici solari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere, anche nell'ambito delle risorse del PNRR, un'integrazione del bonus verde di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 qualora la «sistemazione a verde» riguardi terrazze a livello ovvero lastrici solari disponendo, a decorrere dall'anno 2022 una detrazione pari al 65 per cento delle spese documentate, ivi incluse quelle relative alla verifica statica della struttura in relazione all'intervento da realizzare, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 15.000 euro, sostenute da contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, la terrazza a livello o l'appartamento alla quale la terrazza è contigua o al quale la terrazza medesima è collegata, ovvero dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base della planimetria gli immobili ai quali la terrazza funge da copertura.
9/3354-A/66. (Testo modificato nel corso della seduta)Biancofiore.


   La Camera,

   premesso che,

    il decreto-legge 152 del 2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, contiene al Capo III misure in materia di scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari, al fine di dare attuazione a quanto previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    tra le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza risultano particolarmente rilevanti quelle relative alla Missione 4, laddove vengono indicati obiettivi strategici volti alla riduzione dei fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, nonché di bullismo, mediante la predisposizione di interventi anche di natura preventiva sul disagio giovanile; obiettivi che, pur tuttavia, non hanno trovato una compiuta attuazione nell'ambito del provvedimento in esame;

    le istanze, sempre più numerose provenienti dal mondo della scuola, richiamano la necessità di introdurre la figura professionale dello psicologo scolastico, volto a sostenere studenti, famiglie e personale docente e a prevenire i fattori di rischio, le situazioni di disagio adolescenziale e giovanile, che si manifestano anche sotto forma di bullismo e cyberbullismo; un supporto atto ad affrontare in modo strutturale l'abbandono scolastico, a sostenere lo sviluppo e la formazione complessiva della personalità degli studenti;

    l'inserimento della figura professionale dello psicologo nelle scuole è ritenuta un'esigenza oramai indifferibile, anche alla luce dei profili sociali, psicologici e comportamentali, accresciuti e in alcuni casi peggiorati a causa dell'emergenza pandemica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stanziare le risorse necessarie, anche nell'ambito di quelle previste nel PNRR, per introdurre, mediante successivi provvedimenti – in coerenza con gli obiettivi indicati nella Missione 4 del PNRR relativamente alla riduzione dei fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica – la figura dello psicologo scolastico, nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune, al fine di contribuire alla formazione della personalità degli studenti, di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile, di sostenere le famiglie e il personale docente, nonché di contrastare e prevenire l'acquisizione di modelli relazionali distorsivi, a partire da comportamenti caratterizzati da forme di bullismo o di carattere depressivo, accresciuti a causa della crisi pandemica.
9/3354-A/67. Carelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina oltre 15 miliardi di euro, pari all'8.16 per cento dell'importo complessivo, alla Missione 6 (Salute);

    la Missione 6 – componente 1 (investimenti 1.1 e 1.3) del PNRR guarda alla necessità di strutturare Case o Ospedali di Comunità per migliorare la presa in carico delle persone e rafforzare, di conseguenza, l'assistenza intermedia;

    con decreto Interministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, il 15 settembre 2021, è stata istituita una Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presso il Ministero della Salute con la funzione di seguire e di coordinare le attività relative alla Missione 6 del PNRR;

    la definizione di nuove strutture intermedie offre vantaggi in termini di prossimità ai pazienti, specie quelli con patologie croniche e oncologiche;

    in molte aree del Paese sono in corso riflessioni sulle revisioni dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) dei pazienti cronici e oncologici e il cosiddetto patient journey dovrà essere rimodulato anche sulla base delle nuove Case e Ospedali di Comunità;

    la creazione di queste strutture di prossimità rende necessario integrare in modo ancor più efficace i diversi setting assistenziali e rafforzare, anche in termini di formazione, le diverse figure professionali coinvolte nel processo di presa in carico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di organizzare, nell'ambito dell'Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della Salute insieme alle Regioni, all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e all'Agenzia Italiana del Farmaco, appositi tavoli di confronto per l'individuazione di appropriati percorsi per patologia dei pazienti cronici e oncologici da attuare nelle Case e negli Ospedali di Comunità, alla luce della riforma dell'assistenza territoriale disposta dal PNRR, anche con il contributo di associazioni di pazienti, società scientifiche, aziende, associazioni di categoria e operatori del settore pubblico e terzo settore.
9/3354-A/68. Bologna, Baldini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 152 del 2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, prevede alcune misure in materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di semplificare e rafforzare i servizi digitali;

    per quanto riguarda il rafforzamento dei servizi digitali nel settore sanitario, la Missione 6 – Salute del PNRR si articola in due componenti che mirano al rafforzamento delle prestazioni della sanità territoriale ed allo sviluppo di una più efficace integrazione tra tutti i servizi sociosanitari, anche attraverso il potenziamento dei sistemi di digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e di telemedicina;

    l'utilizzo di prestazioni in telemedicina è incrementato del 20 per cento durante la pandemia, passando dal 10 per cento delle prestazioni totali del periodo pre-Covid ad oltre il 30 per cento durante la crisi sanitaria;

    i dati della ricerca effettuata dall'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano hanno evidenziato che il 60 per cento dei medici specialisti e dei medici di medicina generale ha sufficienti competenze digitali di base, ma solo il 4 per cento di questi ha un pari livello nell'utilizzo di strumenti digitali in ambito professionale;

    lo studio ha, altresì, messo in luce come, nello svolgimento delle pratiche amministrative, il 45 per cento dei Medici di Medicina Generale italiani (in totale circa 50.000) non disponga di segreteria, un MMG su quattro (27 per cento), prima della pandemia, lavorasse senza appuntamento (con picchi del 50 per cento al Sud) e circa il 52 per cento dei medici di famiglia, attualmente, non utilizzi ancora strumenti digitali per gestire lo studio medico, impiegando circa tre ore al giorno per le attività amministrative;

    la corretta gestione dei dati sanitari degli assistiti è il prerequisito per la Sanità del futuro che veda nell'e-health lo strumento principale per garantire il passaggio dal sistema ospedalo-centrico a quello di assistenza primaria e territoriale;

    in assenza di politiche pubbliche volte ad agevolare l'utilizzo da parte del personale medico-sanitario di strumenti e-health, appare, dunque, difficile immaginare che l'attuale tessuto socio-culturale – non ancora adeguatamente formato per rispondere alla domanda di salute digitale dei pazienti – sia pronto per implementare dal prossimo anno il modello di cura e presa in carico previsto dal PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di attuazione degli investimenti infrastrutturali previsti dal PNRR, adeguati incentivi fiscali a partire dal 2022 per l'acquisto di strumentazioni digitali, quali piattaforme e software per la gestione digitale di segreteria per facilitare le prenotazioni dei pazienti, nonché di servizi di e-health e software per l'effettuazione di prestazioni in telemedicina da parte del personale medico e sanitario e corsi di formazione ad hoc svolti in collaborazione con le Regioni e gli ordini professionali, in particolare nelle zone del paese con una minore alfabetizzazione digitale, al fine di garantire una uniformità di offerta digitale e di capacità di utilizzo su tutto il territorio nazionale.
9/3354-A/69. Mugnai, Bologna.


   La Camera,

   premesso che:

    i Comuni italiani hanno un ruolo rilevante, in generale, nell'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare, nel decreto al nostro esame;

    l'Ufficio parlamentare di Bilancio, nelle audizioni, ha sottolineato che i Comuni italiani, complessivamente, dovrebbero attivare, grazie al PNRR, oltre 70 miliardi di investimenti; questo significa che tra il 2023 e il 2025 i Comuni investiranno ogni anno 12 miliardi in più rispetto ai livelli di investimento del periodo 2018-2020;

    il Piano nazionale di ripresa e Resilienza rappresenta pertanto una straordinaria occasione per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani: tra le più significative e più antiche espressioni della cultura locale vi sono le formazioni bandistiche e corali; in Italia secondo i dati di ANBIMA (L'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome), ci sono circa 2500 bande e 4000 formazioni corali attive durante tutto l'arco dell'anno; oltre a svolgere una straordinaria funzione educativa e di formazione musicale, le bande rappresentano anche un momento di aggregazione tra giovani e anziani, e un importante strumento di contrasto al disagio giovanile; svolgono, inoltre un rilevante ruolo sociale e culturale nella conservazione e nella tutela del repertorio della grande tradizione popolare musicale dei Comuni italiani;

    le bande e cori hanno la capacità di diffondere l'educazione musicale, la tecnica strumentale e vocale anche tra i giovani delle realtà sociali meno abbienti o in condizioni di esclusione sociale;

    la crisi pandemica ha di fatto limitato e in gran parte sospeso molte delle iniziative delle associazioni musicali amatoriali, quali bande e cori, determinando difficoltà sia nella gestione che nel mantenimento del tessuto associativo;

   considerato che:

    è fondamentale supportare la ripresa delle attività delle associazioni come bande e cori, costituite prevalentemente da musicisti amatoriali, tra cui alcuni con formazione accademica che si adoperano gratuitamente per preparare e divulgare la musica tradizionale italiana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di riconoscere agevolazioni adeguate a sostenere, promuovere e aiutare alla ripartenza le associazioni bandistiche e corali con risorse adeguate ad avviare un nuovo ciclo di corsi di formazione musicale favorendo, nel contempo, l'accesso alle scuole di musica bandistica e la promozione della cultura musicale tra i ragazzi assegnando, a tutti i giovani che si iscrivono ad un corso di formazione bandistica, un contributo sul costo sostenuto per l'acquisto di uno strumento musicale.
9/3354-A/70. Baldini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    la Missione 5, «Inclusione e coesione», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla componente 3 prevede «Interventi speciali per la coesione territoriale» tra i cui obiettivi figura il «rafforzamento della Strategia nazionale per le aree interne, attraverso misure a supporto del miglioramento dei livelli e della qualità dei servizi scolastici, sanitari e sociali»;

    il documento muove dalla premessa che «Le Aree Interne costituiscono circa tre quinti dell'intero territorio nazionale, distribuite da Nord a Sud, e presentano caratteristiche simili: a) grandi ricchezze naturali, paesaggistiche e culturali, b) distanza dai grandi agglomerati urbani e dai centri di servizi, c) potenzialità di sviluppo centrate sulla combinazione di innovazione e tradizione», e che per il rilancio e la valorizzazione di tali aree «è necessario sostenere investimenti che innalzino l'attrattività di questi luoghi, invertendo i trend di declino che le colpiscono (infrastrutturali, demografici, economici), e facilitino meccanismi di sviluppo»;

    in tale quadro, il PNRR intende perseguire due linee d'intervento: il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità al fine di intensificare l'erogazione di servizi di natura socioassistenziale «anche facilitando l'accessibilità ai territori e i collegamenti con i centri urbani», che dovrà essere realizzato attraverso l'incremento dei fondi sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali, e il potenziamento dei servizi sanitari di prossimità, attraverso il consolidamento delle farmacie rurali convenzionate;

    il rilancio delle aree interne deve passare non solo attraverso il sostegno delle comunità in essere ma anche e soprattutto attraverso una politica mirata al contrasto dei fenomeni di desertificazione, soprattutto nelle zone depresse, che possa prevedere misure di sostegno diretto ai residenti, incoraggiandoli a non abbandonare tali territori,

impegna il Governo

ad adottare, con successivi provvedimenti anche di carattere normativo, misure volte al taglio dei costi dei servizi in favore dei cittadini, al fine di contrastare la desertificazione di tali territori e contribuire al loro rilancio.
9/3354-A/71. Albano, Lollobrigida, Ferro, Trancassini, Caiata, Caretta, Ciaburro, Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    la Missione 5, «Inclusione e coesione», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla componente 3 prevede «Interventi speciali per la coesione territoriale» tra i cui obiettivi figura il «rafforzamento della Strategia nazionale per le aree interne, attraverso misure a supporto del miglioramento dei livelli e della qualità dei servizi scolastici, sanitari e sociali»;

    il documento muove dalla premessa che «Le Aree Interne costituiscono circa tre quinti dell'intero territorio nazionale, distribuite da Nord a Sud, e presentano caratteristiche simili: a) grandi ricchezze naturali, paesaggistiche e culturali, b) distanza dai grandi agglomerati urbani e dai centri di servizi, c) potenzialità di sviluppo centrate sulla combinazione di innovazione e tradizione», e che per il rilancio e la valorizzazione di tali aree «è necessario sostenere investimenti che innalzino l'attrattività di questi luoghi, invertendo i trend di declino che le colpiscono (infrastrutturali, demografici, economici), e facilitino meccanismi di sviluppo»;

    in tale quadro, il PNRR intende perseguire due linee d'intervento: il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità al fine di intensificare l'erogazione di servizi di natura socioassistenziale «anche facilitando l'accessibilità ai territori e i collegamenti con i centri urbani», che dovrà essere realizzato attraverso l'incremento dei fondi sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali, e il potenziamento dei servizi sanitari di prossimità, attraverso il consolidamento delle farmacie rurali convenzionate;

    il rilancio delle aree interne deve passare non solo attraverso il sostegno delle comunità in essere ma anche e soprattutto attraverso una politica mirata al contrasto dei fenomeni di desertificazione, soprattutto nelle zone depresse, che possa prevedere misure di sostegno diretto ai residenti, incoraggiandoli a non abbandonare tali territori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, con successivi provvedimenti anche di carattere normativo, misure volte al taglio dei costi dei servizi in favore dei cittadini, al fine di contrastare la desertificazione di tali territori e contribuire al loro rilancio.
9/3354-A/71. (Testo modificato nel corso della seduta)Albano, Lollobrigida, Ferro, Trancassini, Caiata, Caretta, Ciaburro, Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    la Missione 5, «Inclusione e coesione», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla componente 2 prevede interventi per «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore» da realizzare attraverso, tra le altre, la linea progettuale «Rigenerazione urbana e Housing sociale» e gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

    stando alla lettura del Piano la strategia di tale componente è quella di «valorizzare la dimensione “sociale” delle politiche sanitarie, urbanistiche, abitative, dei servizi per l'infanzia, per gli anziani, per i soggetti più vulnerabili, così come quelle della formazione, del lavoro, del sostegno alle famiglie, della sicurezza, della multiculturalità, dell'equità tra i generi»;

    appare essenziale che nell'ambito dei progetti di housing sociale trovino spazio progetti di senior co-housing e di co-housing intergenerazionale, posto che l'attuale quadro normativo in materia di edilizia sociale non contempla progetti insediativi caratterizzati, oltre che da una funzione residenziale, da tutta una serie di funzioni ancillari, ma non meno essenziali, riguardanti la socializzazione degli anziani, quali – ad esempio – lo svolgimento in comunità di attività ricreative, ludico-culturali, sportive;

    di fronte alla sfida in termini sociali rappresentata dal problema dell'invecchiamento attivo della popolazione, che ci rende il primo Stato in Europa per numero di anziani in termini relativi, vale a dire nel rapporto tra la popolazione in età superiore ai 65 anni e la popolazione totale, nonché il secondo Paese più «vecchio» al mondo dopo il Giappone, occorre approntare strumenti che possano permettere un maggior livello di benessere ed inclusione sociale delle fasce della popolazione in età più avanzata, al precipuo scopo di far fronte ai problemi di carattere socio-sanitario dovuti all'invecchiamento e, soprattutto, all'isolamento delle persone più anziane;

    i progetti di co-housing, in grado di unire alla funzione alloggiativa ad uso esclusivo una funzione di spiccata socialità (che si svolge nelle zone destinate ad uso comune), mirano a creare delle vere e proprie comunità (di anziani e di giovani e anziani), intendendosi per tali dei gruppi di soggetti con interessi omogenei in relazione al medesimo bene, accomunati anche sotto il profilo dello spirito di appartenenza;

    i progetti di senior co-housing e co-housing intergenerazionale incoraggiano, quindi, lo sviluppo di una filiera innovativa di sostegno alla persona, evitando il più possibile il ricorso a forme di assistenza privata e promuovendo l'autonomia dell'anziano, facilitandone così l'invecchiamento attivo ed il mantenimento del benessere psico-fisico, e permettono la conduzione di una vita più serena in quanto caratterizzata dall'aiuto reciproco,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a destinare attenzione e risorse al tema del co-housing, sostenendo gli enti locali nella realizzazione dei relativi progetti.
9/3354-A/72. Foti, Meloni, Lollobrigida, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    la Missione 5, «Inclusione e coesione», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla componente 2 prevede interventi per «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore» da realizzare attraverso, tra le altre, la linea progettuale «Rigenerazione urbana e Housing sociale» e gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

    stando alla lettura del Piano la strategia di tale componente è quella di «valorizzare la dimensione “sociale” delle politiche sanitarie, urbanistiche, abitative, dei servizi per l'infanzia, per gli anziani, per i soggetti più vulnerabili, così come quelle della formazione, del lavoro, del sostegno alle famiglie, della sicurezza, della multiculturalità, dell'equità tra i generi»;

    appare essenziale che nell'ambito dei progetti di housing sociale trovino spazio progetti di senior co-housing e di co-housing intergenerazionale, posto che l'attuale quadro normativo in materia di edilizia sociale non contempla progetti insediativi caratterizzati, oltre che da una funzione residenziale, da tutta una serie di funzioni ancillari, ma non meno essenziali, riguardanti la socializzazione degli anziani, quali – ad esempio – lo svolgimento in comunità di attività ricreative, ludico-culturali, sportive;

    di fronte alla sfida in termini sociali rappresentata dal problema dell'invecchiamento attivo della popolazione, che ci rende il primo Stato in Europa per numero di anziani in termini relativi, vale a dire nel rapporto tra la popolazione in età superiore ai 65 anni e la popolazione totale, nonché il secondo Paese più «vecchio» al mondo dopo il Giappone, occorre approntare strumenti che possano permettere un maggior livello di benessere ed inclusione sociale delle fasce della popolazione in età più avanzata, al precipuo scopo di far fronte ai problemi di carattere socio-sanitario dovuti all'invecchiamento e, soprattutto, all'isolamento delle persone più anziane;

    i progetti di co-housing, in grado di unire alla funzione alloggiativa ad uso esclusivo una funzione di spiccata socialità (che si svolge nelle zone destinate ad uso comune), mirano a creare delle vere e proprie comunità (di anziani e di giovani e anziani), intendendosi per tali dei gruppi di soggetti con interessi omogenei in relazione al medesimo bene, accomunati anche sotto il profilo dello spirito di appartenenza;

    i progetti di senior co-housing e co-housing intergenerazionale incoraggiano, quindi, lo sviluppo di una filiera innovativa di sostegno alla persona, evitando il più possibile il ricorso a forme di assistenza privata e promuovendo l'autonomia dell'anziano, facilitandone così l'invecchiamento attivo ed il mantenimento del benessere psico-fisico, e permettono la conduzione di una vita più serena in quanto caratterizzata dall'aiuto reciproco,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a valutare l'opportunità di destinare attenzione e risorse al tema del co-housing, sostenendo gli enti locali nella realizzazione dei relativi progetti.
9/3354-A/72. (Testo modificato nel corso della seduta)Foti, Meloni, Lollobrigida, Butti, Rachele Silvestri, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

    in sede di conversione del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

   premesso che:

    dei fondi complessivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il sistema di Istruzione, circa 5,2 miliardi sono destinati alla realizzazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole per l'infanzia, per la costruzione di scuole innovative, per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico in modo da migliorare la qualità del servizio, facilitare le famiglie e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità;

    il fine è raggiungere l'obiettivo europeo del 33 per cento relativo ai servizi per la prima infanzia, colmando il divario oggi esistente sia per la fascia 0-3 che per la fascia 3-6 anni, riconoscendo a bambine e bambini il diritto all'educazione fin dalla nascita e garantendo un percorso educativo unitario e adeguato alle caratteristiche e ai bisogni formativi di quella fascia d'età, anche grazie a spazi e ambienti di apprendimento innovativi;

    invero, la realizzazione di istituti scolastici innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi è necessaria per poter garantire una didattica di qualità e innovativa, in grado di stimolare la creatività ponendo il concetto di crescita al centro di una prospettiva educativa orientata al futuro;

    a tal proposito, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, del PNRR è previsto un Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica. Infatti, i dati forniti dall'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica presentano casi in cui gli interventi di adeguamento o di miglioramento associati a una consistente ristrutturazione non sono tecnicamente ed economicamente convenienti;

    pertanto, risulta necessario intervenire con piani di costruzione di nuovi edifici scolastici al fine di garantire la disponibilità di ambienti di insegnamento e apprendimento sicuri e innovativi,

impegna il Governo

a destinare parte delle risorse all'installazione di un sistema di videosorveglianza, costituito da telecamere a circuito chiuso con immagini criptate, negli edifici adibiti ad asili nido e scuole dell'infanzia nonché negli istituti scolastici del servizio nazionale d'istruzione.
9/3354-A/73. Calabria.


   La Camera,

    in sede di conversione del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

   premesso che:

    dei fondi complessivi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il sistema di Istruzione, circa 5,2 miliardi sono destinati alla realizzazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole per l'infanzia, per la costruzione di scuole innovative, per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico in modo da migliorare la qualità del servizio, facilitare le famiglie e quindi il lavoro femminile, incrementare il tasso di natalità;

    il fine è raggiungere l'obiettivo europeo del 33 per cento relativo ai servizi per la prima infanzia, colmando il divario oggi esistente sia per la fascia 0-3 che per la fascia 3-6 anni, riconoscendo a bambine e bambini il diritto all'educazione fin dalla nascita e garantendo un percorso educativo unitario e adeguato alle caratteristiche e ai bisogni formativi di quella fascia d'età, anche grazie a spazi e ambienti di apprendimento innovativi;

    invero, la realizzazione di istituti scolastici innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi è necessaria per poter garantire una didattica di qualità e innovativa, in grado di stimolare la creatività ponendo il concetto di crescita al centro di una prospettiva educativa orientata al futuro;

    a tal proposito, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, del PNRR è previsto un Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica. Infatti, i dati forniti dall'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica presentano casi in cui gli interventi di adeguamento o di miglioramento associati a una consistente ristrutturazione non sono tecnicamente ed economicamente convenienti;

    pertanto, risulta necessario intervenire con piani di costruzione di nuovi edifici scolastici al fine di garantire la disponibilità di ambienti di insegnamento e apprendimento sicuri e innovativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare parte delle risorse all'installazione di un sistema di videosorveglianza, costituito da telecamere a circuito chiuso con immagini criptate, negli edifici adibiti ad asili nido e scuole dell'infanzia nonché negli istituti scolastici del servizio nazionale d'istruzione.
9/3354-A/73. (Testo modificato nel corso della seduta)Calabria.


   La Camera,

   premesso che:

    alcune norme di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, sottoposto a conversione in legge, interessano i Comuni e, in particolare, le modalità attraverso le quali gli stessi debbano utilizzare i fondi agli stessi assegnati dal PNRR per la realizzazione di opere pubbliche;

    numerosi comuni, in particolare quelli con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, non dispongono di professionalità adeguate e anche l'eventuale assunzione straordinaria di personale può non risultare sufficiente per fare fronte alle incombenze loro spettanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire, anche con la messa a disposizione di adeguate risorse economiche, la stipula di convenzione tra enti locali e ciò al fine di permettere a questi ultimi di fare fronte, in tempi adeguati, alle attività richieste per potere utilizzare in tempi utili i fondi del PNRR.
9/3354-A/74. Deidda, Foti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, e in particolare al Capo II sono presenti disposizioni inerenti infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e opere pubbliche;

    riteniamo sia necessario porre l'attenzione su un'ulteriore problematica già più volte sollevata dal nostro gruppo parlamentare attraverso atti di sindacato ispettivo e ordini del giorno, l'ultimo dei quali presentato nello scorso mese di ottobre e accolto dal Governo, cui non è seguita però alcuna azione concreta: si tratta dell'annosa questione inerente il pedaggio autostradale dell'A24 e A25, la cosiddetta Strada dei Parchi;

    Strada dei Parchi Spa è un'azienda della Toto Holding Spa che ha in concessione l'esercizio dell'autostrada A24 (Roma-Teramo) e della A25 (Torano-Pescara) e i servizi connessi, subentrando alla precedente «gestione per conto ANAS»; le due infrastrutture stradali uniscono il versante tirrenico a quello adriatico e rappresentano un collegamento tra l'Autostrada del Sole A1 Milano-Napoli e l'autostrada Adriatica A14 Bologna-Bari-Taranto;

    con alcune modifiche approvate in sede di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, (decreto-legge Trasporti), fino al 31 dicembre di quest'anno è stato scongiurato l'aumento delle tariffe autostradali sulla Strada dei Parchi ma il gestore ha già annunciato il rincaro dei pedaggi di oltre il 35 per cento a partire dal prossimo gennaio 2022, nonostante l'A24 e l'A25 siano già tra le autostrade più costose in Italia;

    gli abitanti dei Comuni siti lungo il percorso della Strada dei parchi, la mancanza di servizi sanitari, di strutture scolastiche, e altri sono costretti al pendolarismo autostradale, non avendo, in molti casi, una valida alternativa su rotaie; un aumento così alto delle tariffe procurerebbe un forte danno a tutte le famiglie dei pendolari;

    da tempo i Sindaci dei Comuni interessati hanno in corso una trattativa con il Governo circa la sterilizzazione delle tariffe autostradali anche oltre la scadenza del prossimo 31 dicembre ma il Governo sembra non abbia dato alcuna rassicurazione;

    in un incontro tra la delegazione dei sindaci, il Vice Capo di gabinetto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e il Direttore generale per le strade e autostrade, il Vice Capo di gabinetto ha dato comunicazione di una proposta del Ministero dell'economia che prevedrebbe la sterilizzazione per un periodo massimo di tre o quattro mesi a partire da gennaio, proposta di cui al momento non si ha ancora evidenza;

    tale soluzione seppur efficace nell'immediatezza non è comunque idonea a risolvere la situazione ed evitare alle istituzioni e ai cittadini dei territori interessati di vivere nell'incertezza di vedere le tariffe aumentate da un momento all'altro, e non ci si deve pertanto stupire se i comuni dell'area si spopolano o stentano a ripopolarsi;

    pagare un pedaggio così alto per svolgere le normali attività di lavoro, studio, o per recarsi presso strutture sanitarie, è inaccettabile e lo Stato ha il dovere di farsi carico del problema prima possibile e con delle disposizioni che siano durature e strutturali, risolvendo i contenziosi con il concessionario e ponendo in essere accordi efficaci,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie, anche tra quelle previste dal PNRR, al fine di porre in essere iniziative atte a scongiurare l'aumento delle tariffe autostradali dell'A24 e A25, proponendo soluzioni di lungo periodo che non siano solo dei palliativi di breve periodo, basate su accordi efficaci e duraturi con i concessionari delle due infrastrutture, al fine di difendere i bisogni dei cittadini dell'area.
9/3354-A/75. Lollobrigida, Meloni, Silvestroni, Trancassini, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, e in particolare al Capo II sono presenti disposizioni inerenti infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e opere pubbliche;

    riteniamo sia necessario porre l'attenzione su un'ulteriore problematica già più volte sollevata dal nostro gruppo parlamentare attraverso atti di sindacato ispettivo e ordini del giorno, l'ultimo dei quali presentato nello scorso mese di ottobre e accolto dal Governo, cui non è seguita però alcuna azione concreta: si tratta dell'annosa questione inerente il pedaggio autostradale dell'A24 e A25, la cosiddetta Strada dei Parchi;

    Strada dei Parchi Spa è un'azienda della Toto Holding Spa che ha in concessione l'esercizio dell'autostrada A24 (Roma-Teramo) e della A25 (Torano-Pescara) e i servizi connessi, subentrando alla precedente «gestione per conto ANAS»; le due infrastrutture stradali uniscono il versante tirrenico a quello adriatico e rappresentano un collegamento tra l'Autostrada del Sole A1 Milano-Napoli e l'autostrada Adriatica A14 Bologna-Bari-Taranto;

    con alcune modifiche approvate in sede di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, (decreto-legge Trasporti), fino al 31 dicembre di quest'anno è stato scongiurato l'aumento delle tariffe autostradali sulla Strada dei Parchi ma il gestore ha già annunciato il rincaro dei pedaggi di oltre il 35 per cento a partire dal prossimo gennaio 2022, nonostante l'A24 e l'A25 siano già tra le autostrade più costose in Italia;

    gli abitanti dei Comuni siti lungo il percorso della Strada dei parchi, la mancanza di servizi sanitari, di strutture scolastiche, e altri sono costretti al pendolarismo autostradale, non avendo, in molti casi, una valida alternativa su rotaie; un aumento così alto delle tariffe procurerebbe un forte danno a tutte le famiglie dei pendolari;

    da tempo i Sindaci dei Comuni interessati hanno in corso una trattativa con il Governo circa la sterilizzazione delle tariffe autostradali anche oltre la scadenza del prossimo 31 dicembre ma il Governo sembra non abbia dato alcuna rassicurazione;

    in un incontro tra la delegazione dei sindaci, il Vice Capo di gabinetto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e il Direttore generale per le strade e autostrade, il Vice Capo di gabinetto ha dato comunicazione di una proposta del Ministero dell'economia che prevedrebbe la sterilizzazione per un periodo massimo di tre o quattro mesi a partire da gennaio, proposta di cui al momento non si ha ancora evidenza;

    tale soluzione seppur efficace nell'immediatezza non è comunque idonea a risolvere la situazione ed evitare alle istituzioni e ai cittadini dei territori interessati di vivere nell'incertezza di vedere le tariffe aumentate da un momento all'altro, e non ci si deve pertanto stupire se i comuni dell'area si spopolano o stentano a ripopolarsi;

    pagare un pedaggio così alto per svolgere le normali attività di lavoro, studio, o per recarsi presso strutture sanitarie, è inaccettabile e lo Stato ha il dovere di farsi carico del problema prima possibile e con delle disposizioni che siano durature e strutturali, risolvendo i contenziosi con il concessionario e ponendo in essere accordi efficaci,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare le risorse necessarie, anche tra quelle previste dal PNRR, al fine di porre in essere iniziative atte a scongiurare l'aumento delle tariffe autostradali dell'A24 e A25, proponendo soluzioni di lungo periodo che non siano solo dei palliativi di breve periodo, basate su accordi efficaci e duraturi con i concessionari delle due infrastrutture, al fine di difendere i bisogni dei cittadini dell'area.
9/3354-A/75. (Testo modificato nel corso della seduta)Lollobrigida, Meloni, Silvestroni, Trancassini, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    la missione 1 interviene – con uno stanziamento totale di circa 40 miliardi di euro – sul rilancio della produttività del Sistema Paese attraverso le leve strategiche dell'innovazione e della digitalizzazione nei settori della Pubblica amministrazione, nella Cultura e nel Turismo e in generale nel sistema produttivo italiano;

    sono 5.498 i comuni con una popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti in Italia, su un totale di 7.914 comuni e rappresentano dunque il 69,5 per cento del totale dei comuni italiani e il 16,5 per cento della popolazione italiana;

    la componente Turismo e Cultura 4.0 prevede risorse pari a 1.09 miliardi al fine di sostenere

    lo sviluppo economico e sociale dei tanti piccoli Borghi italiani, centri storici;

    la capacità sfruttare al meglio le piattaforme digitali rappresenta una competenza fondamentale al fine di promuovere l'immagine e le peculiarità del territorio al fine di accrescerne l'attrattività turistica;

    i piccoli comuni, in particolar modo quelli montani o situati nelle aree interne o insulari, soffrono di un cronico spopolamento e di un sostanziale invecchiamento della popolazione a fronte del trasferimento per motivi di studio o lavoro dei giovani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere iniziative volte allo sviluppo delle competenze digitali del personale incardinato nelle amministrazioni dei sopracitati comuni o a prevedere bandi di concorso utili ad attrarre giovani professionisti con particolare attenzione alle competenze informatiche utili alla promozione turistica del territorio.
9/3354-A/76. Mantovani.


   La Camera,

   premesso che:

    la trasformazione digitale è uno dei pilastri al centro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al centro del dibattito sia nazionale sia europeo, e, in particolare, il cloud computing è uno dei motori della trasformazione di enti pubblici e privati;

    la sovranità digitale è uno dei temi chiave per affrontare le sfide della contemporaneità ed assicurare tutela e protezione dei dati dei cittadini;

    il presente provvedimento reca, all'articolo 7, disposizioni relative al Polo strategico nazionale;

    stando a quanto annunciato, entro i primi giorni del 2022 il Governo intende pubblicare il bando di gara per l'assegnazione del Polo strategico nazionale, altro nodo centrale della sovranità digitale, ed entro la fine del 2022 è previsto il collaudo dell'infrastruttura con l'obiettivo di arrivare, tra la fine del 2022 e il 2025, al completamento della migrazione dei dati delle pubbliche amministrazioni;

    il meccanismo di gara messo in campo dal Governo per il PSN per la realizzazione di un partenariato pubblico privato prevede due fasi: una prima fase di valutazione comparativa di proposte presentate da soggetti del mercato e l'individuazione del progetto maggiormente rispondente alle esigenze definite dal governo, e una seconda fase in cui la proposta giudicata più allineata alle esigenze diventerà oggetto di bando;

    il PPP si realizzerà, infine, attraverso un contratto di concessione a favore dell'impresa o raggruppamento di imprese che si aggiudicano il bando;

    la procedura, già in corso, ha una criticità: la presenza, in una delle cordate, di SOGEI, società in house del MEF che per la natura delle attività rappresenta un partner pubblico naturale del Polo Strategico, un ruolo che il decreto-legge n. 112 del 2008 già formalizza definendo lo status speciale di SOGEI nel settore cloud, individuando la società come «uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale»;

    SOGEI, dunque, già svolge di fatto e di diritto alcune delle funzioni che saranno affidate al PSN, gestendo una parte importante dei dati destinati a confluire nelle infrastrutture realizzate dalla cordata vincente, e la sua presenza in uno dei raggruppamenti di imprese in corsa ha evidentemente il potere di alterare le condizioni di gara;

    la Procura di Roma, inoltre, ha aperto un fascicolo relativamente a possibili pressioni sul Ministero dell'economia e delle finanze per evitare che l'Istituto Poligrafico partecipasse al bando sul PSN;

    in una delle cordate in competizione, uno degli operatori presenti utilizza tecnologia americana, di Google Inc., quindi soggetta alle previsioni del Cloud Act americano;

    l'Unione europea ha un deficit di investimenti di 65 miliardi di euro all'anno, che determina un forte svantaggio competitivo rispetto alla leadership tecnologica statunitense, non parliamo di quella cinese; basti dire che il 90 per cento dei dati UE sono gestiti da aziende statunitensi, con Microsoft, Amazon e Google che, da sole, possiedono oltre la metà dei principali 600 centri dati globali;

    l'Unione europea ne ospita il 19 per cento, la Cina il 10 per cento,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative volte ad assicurare la chiarezza delle regole, la parità delle condizioni competitive per il mercato e la massima trasparenza nella gestione della procedura di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, anche tramite la sospensione delle procedure in corso fino a risoluzione delle criticità esposte in premessa, correggendo il ruolo di Sogei e verificando quello di Difesa Servizi s.p.a. e se il contemporaneo ruolo di quest'ultima non possa configurarsi come conflitto d'interesse, dato che sarà stazione appaltante e potenziale cliente dei servizi, e a riferire in Parlamento prima della pubblicazione del bando e della continuazione delle procedure di gara del PSN;

   a chiarire cosa intenda fare delle esperienze cloud che l'Italia ha già maturato a livello nazionale e locale per la gestione interna delle infrastrutture dati con particolare riferimento alle aziende italiane di cloud, alle società in-house regionali, che custodiscono tutti i dati sanitari dei cittadini italiani, alle università che svolgono intensa attività di ricerca per sviluppare nuove soluzioni in ambito cloud computing ed edge computing ed anche con i progetti finanziati dal Pon Governance 2014-2020 su tali temi realizzati tra l'altro da AgID e da INAIL;

   ad adottare tutte le iniziative di competenza nelle sedi europee affinché sia dato seguito agli intendimenti di cui alla dichiarazione congiunta «Building the next generation cloud for businesses and the public sector in the EU», firmata il 15 ottobre 2020 dal Governo italiano e dai Governi di altri 26 Stati europei, assicurando che il progetto per la creazione di un cloud federato europeo (Gaia-X) non sia vanificato attraverso il coinvolgimento di soggetti extra-europei, quali Huawei e Alibaba e ad adottare tutte le iniziative di competenza per chiarire le criticità del «Cloud Act» americano.
9/3354-A/77. Mollicone, Butti, Raduzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 34-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, opera una serie di interventi nell'ambito del contingente assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, incrementando a tal fine le risorse stanziate nello stato di previsione del medesimo Ministero;

    agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 34-ter (pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a cui si aggiungono ulteriori 562.277 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024) si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato «Previdenza Italia» (di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019);

    il suddetto Comitato è stato istituito in data 21 febbraio 2011, a seguito dell'approvazione della risoluzione n. 8-00072, della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, che impegnava l'Esecutivo ad «investire fortemente sulle potenzialità del sistema dei fondi pensione in particolare valutando l'opportunità di sostenere eventuali iniziative organizzative, promozionali e di informazione, anche su impulso degli enti e delle strutture interessati, dirette a mettere a sistema i fondi medesimi»;

    al Comitato sono stati altresì attribuiti ulteriori importanti compiti in materia di informazione e formazione finanziaria, in iniziative comunque finalizzate al massimo sviluppo della previdenza complementare e all'incremento delle adesioni dei lavoratori, nonché a supporto degli enti previdenziali, anche con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei fondi pensione;

    per il raggiungimento di tutti gli scopi previsti, l'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, aveva disposto un contributo destinato al funzionamento del citato Comitato dall'anno 2020; ad oggi però il Ministero non ha ancora inspiegabilmente provveduto all'erogazione del contributo previsto in favore del Comitato, che nel frattempo ha naturalmente già sostenuto spese e assunto impegni economici per la sua strutturazione e operatività e si trova nella impossibilità di svolgere la propria attività e assolvere ai compiti assegnatigli dalla legge;

    a ciò si aggiunge quanto disposto dall'articolo 34-ter del provvedimento in esame, che sottrae ulteriori risorse al Comitato, compromettendo così in maniera decisiva il lavoro svolto, e le importanti iniziative da realizzare in favore delle PMI, particolarmente rilevanti per il tessuto economico del nostro Paese e gravemente colpite dagli effetti della crisi pandemica in corso,

impegna il Governo

a provvedere quanto prima all'erogazione delle risorse per il funzionamento del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato «Previdenza Italia» e ad adottare opportune iniziative, nel primo provvedimento utile, volte ad integrare la dotazione finanziaria del medesimo Comitato quantomeno nei termini stabiliti dal testo originario dell'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
9/3354-A/78. Zangrillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    tra le altre, il testo dispone l'introduzione di un credito d'imposta per le imprese turistiche, nonché di garanzie per i finanziamenti nel settore turistico;

    l'articolato del testo in esame prevede l'impossibilità di cumulare gli aiuti erogati in ambito turistico ai sensi del decreto-legge n. 152/2021 con altri aiuti pubblici erogati per analoghe finalità;

    il regime europeo in materia di aiuti di Stato cosiddetto «de minimis» prevede una soglia di tolleranza degli aiuti pari a 200.000 euro nei tre anni (500.000 euro nel caso di aiuti riconosciuti ad imprese eroganti servizi di interesse economico generale);

    tale soglia rappresenta il limite entro il quale gli aiuti di Stato sono erogabili senza necessità di notificare le competenti Autorità della Commissione europea;

    ulteriori esenzioni sono previste nell'ambito del sistema dei regolamenti generali per esenzione di categoria (GBER) i quali identificano determinati ambiti in cui è possibile essere esonerati dall'obbligo di notifica;

    entrambi i casi prevedono quindi un regime che dispone già proprie soglie di tolleranza anche per quanto riguarda una eventuale cumulabilità degli aiuti di Stato;

    in tal senso la normativa italiana di cui all'atto in esame introduce una applicazione più restrittiva della normativa rispetto alle possibilità offerte dall'attuale quadro normativo in materia di aiuti di Stato;

    il turismo, come indicato dai dati ISTAT, vale oltre 90 miliardi di euro e rappresenta un settore essenziale per l'economia ed il prestigio nazionale, il cui indotto costituisce la linfa vitale di attività artigiane e piccole e medie imprese su tutto il territorio;

    data la natura propria delle attività connesse al settore turistico, l'erogazione di credito e l'accesso a forme di finanziamento a vario titolo rappresentano due presidi essenziali per l'avvio di un'attività economica, nonché di una sua eventuale transizione digitale o ecologica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

    adottare ulteriori iniziative normative volte a rimuovere, considerati gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, il limite di cumulabilità di contributi, sovvenzioni ed agevolazioni comunque denominate in ambito turistico disposte dal testo in esame, sulla base di quanto in premessa, recependo unicamente le soglie di cumulabilità e tolleranza vigenti in ambito europeo;

    disporre, anche nell'emanazione di provvedimenti successivi a quello in esame, misure che agevolino l'accesso al credito per le piccole e medie imprese operanti nel settore turistico e negli ambiti collegati al suo indotto.
9/3354-A/79. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione il decreto-legge 152/2021 (C. 3354-A), recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    in sede referente sono stati introdotti i commi da 17-bis a 17-quinquies all'articolo 1, che prevedono l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese del settore della ristorazione per sostenerne la ripresa e la continuità;

    l'efficacia delle disposizioni è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato;

    è opportuno ricordare che la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 che, oltre a prorogare le misure già ammesse dal «Quadro temporaneo» fino al 30 giugno 2022, ha anche definito un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea e, a tal fine, ha introdotto l'ammissibilità di due nuove misure «di accompagnamento» delle imprese per un ulteriore periodo limitato: gli incentivi diretti per investimenti privati (ammissibili sino al 31 dicembre 2022) e le misure di sostegno alla solvibilità (ammissibili sino al 31 dicembre 2023);

    i contributi elargiti a fondo perduto al settore della ristorazione hanno riguardato anche «misure trasversali» previste per le attività produttive e commerciali in generale (articolo 1 del «Sostegni bis»);

    l'articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020, ha istituito il Fondo per la filiera della ristorazione presso il MIPAAF, con una dotazione di 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021, per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con determinati codici ATECO, il contributo si sostanzia in una cifra che va da 1000 euro a 10.000 euro per l'acquisto di prodotti 100 per cento Made in Italy, come quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP;

    l'articolo 2 del decreto-legge n. 41 del 2021, ha istituito un Fondo presso il MEF, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021. Di tale importo, 230 milioni sono stati assegnati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica regionale;

    il decreto-legge «Ristori-bis» ha incrementato il Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per essere erogato in favore delle imprese turistiche, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

    l'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, ha istituito un Fondo, presso il MEF, con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il successivo decreto-legge n. 73/2021 ha incrementato l'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per il 2021. Il medesimo decreto ha ulteriormente incrementato il Fondo di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

    parrebbe, ad una prima lettura di tutti gli interventi di sostegno previsti per il comparto della ristorazione e del turismo (diretti e indiretti), che ci sia stata una buona capacità di ripresa economica, in verità la pandemia e le politiche sanitarie poste in essere dal Governo, hanno di fatto eliso la capacità di ripresa del comparto;

    l'offerta turistica andrebbe, e la ristorazione rappresenta una parte essenziale, rimodulata offrendo risposte che da un punto di vista economico siano in grado di produrre effetti economici anti-depressivi strutturali. L'introduzione del «super green pass» (decreto-legge n. 172 del 2021), così come la previsione del tampone in ingresso in Italia, stanno producendo una reazione a catena di annullamenti di prenotazioni per il periodo delle festività a causa di strumenti che si sono e si stanno ancor di più oggi, rivelando essere distorsivi, depressivi, e privi di qualunque conoscenza pratica del settore;

    il settore del turismo continua a patire per la carenza di visione delle politiche governative, per la mancanza di un approccio sistemico e funzionale al comparto e per l'esiguità dei fondi che, ad una prima lettura sembrerebbero tali da far intendere una inversione, ma che nei fatti evidenziano la fragilità e l'insussistenza degli interventi di ristoro e/o d'aiuto finora posti in essere,

impegna il Governo

in fase d'esame del provvedimento ad introdurre misure economiche che siano strutturali, a fronte del fatto che gli incentivi diretti per investimenti privati saranno ammissibili sino al 31 dicembre 2022 e le misure di sostegno alla solvibilità saranno ammissibili sino al 31 dicembre 2023, ossia nella misura di aumentare la carente dotazione di 10 milioni di euro ed ad avviare un programma nazionale di rilancio del settore costituendo un unico «fondo turismo» dentro cui far confluire risorse cospicue e non somme spot che non soddisfano affatto le reali necessità del comparto.
9/3354-A/80. Trano, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituisce un importante catalizzatore di investimenti e risorse pubbliche e private da convogliare in tutti i settori dell'economia e del Paese, incluse le aree interne, montane e rurali, dimodoché si possa provvedere alle esigenze di rilancio ed ammodernamento dei territori;

    le risorse introdotte dal PNRR, tra contributi a fondo perduto e prestiti, ammontano per l'Italia ad oltre 200 miliardi di euro;

    al netto delle predette risorse, vi sono problemi strutturali che colpiscono le aree interne e montane i quali, se sprovvisti di soluzioni ed interventi anche di carattere politico, nel loro perdurare possono pregiudicare la qualità degli investimenti innescati nell'ambito del PNRR e delle relative afferenti progettualità;

    delle risorse stanziate dal PNRR, circa 70 miliardi di euro dovranno essere gestiti ed impegnati dalle amministrazioni comunali, molte delle quali si ritrovano sprovviste del personale necessario per far fronte alle varie necessità organizzative e relativi oneri burocratico-amministrativi;

    nonostante lo stanziamento di apposite risorse e misure di agevolazione per l'assunzione di personale straordinario per la gestione del PNRR a favore dei Comuni in particolare difficoltà finanziaria, è noto che oltre al costo di gestione e realizzazione dei progetti, vige un onere gestionale successivo, legato al mantenimento ed all'operatività delle opere realizzate;

    dopo il termine del 2026 relativo al PNRR, molte amministrazioni, ad ogni livello, si troveranno in possesso di nuovi strumenti ed opere, materiali ed immateriali, realizzate grazie alle risorse messe in campo;

    tali strumenti ed opere necessiteranno di essere gestite e mantenute, per poter continuare a dispiegare i propri effetti sul territorio e sulle comunità dove insistono;

    la fase gestionale relativa a queste opere corrisponde ad un maggiore costo, in prospettiva, per le amministrazioni, le quali dovranno dotarsi delle necessarie risorse umane e strumentali, se non anche economiche, per farvi fronte;

    molti piccoli Comuni vigono in condizione di particolare disagio data l'impossibilità di assumere nuove risorse umane per l'erogazione dei propri servizi;

    rilanciare l'economia della montagna implica riconoscere la peculiarità delle aree interne e delle loro necessità amministrative che, evidentemente, non possono essere ascrivibili alle medesime necessità manifestate dalle amministrazioni dei Comuni più centralizzati;

    le aree montane necessitano di un regime agevolato dal punto di vista fiscale e burocratico, nonché di una potente infrastrutturazione digitale, in modo da poter fornire tutti gli elementi necessari per affermare un modello di economia e di comunità alternativo e complementare a quello che contraddistingue le grandi aree urbane;

    per addivenire alle condizioni di sviluppo necessarie per il rilancio delle aree interne ed un effettivo dispiegamento degli effetti positivi del PNRR, è necessaria una piena diffusione della connettività di rete ad alta velocità in tutte le aree montane, e di tutte le necessarie iniziative per abbattere e ridurre il divario digitale tra queste ed il resto del Paese,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:

    disporre, anche nell'ambito di futuri provvedimenti normativi legati al PNRR, nonché in relazione al termine del PNRR, dunque al suo phase-out, le necessarie misure tali da permettere nuove assunzioni di personale amministrativo per i piccoli Comuni, in modo da far fronte agli oneri di manutenzione e gestione successivi e conseguenti al PNRR stesso, anche mediante la possibilità di rinnovo contrattuale delle risorse umane straordinarie temporaneamente assunte per l'attuazione delle progettualità del Piano;

    adottare tutte le necessarie iniziative per dare priorità all'infrastrutturazione di rete in tutte le aree interne sul territorio nazionale, con la finalità di abbattere il divario digitale subito dalle aree interne e montane entro il 31 dicembre 2022;

    istituire, anche nell'ambito della legge quadro sulla montagna collegata alla legge di Bilancio 2021, in relazione al PNRR, zone a regime fiscale e burocratico agevolato in corrispondenza delle aree montane;

    prevedere criteri di premialità per i piccoli Comuni che, in forma associata, presentino progetti relativi agli interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio.
9/3354-A/81. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17 del provvedimento in esame prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e d'intesa con la Conferenza unificata), di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, attuativo delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani ha l'obiettivo di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 – investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e deve includere come minimo l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome e gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano;

    la voce di investimento 3.4 prevede un importo di 500 milioni di euro per nuovi progetti (come evidenziato anche nell'allegato A al D.M. 6 agosto 2021) e le seguenti scadenze, indicate nell'allegato alla decisione UE di approvazione del PNRR italiano: entro il 2022 la definizione del quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani, ed entro il marzo 2026 la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie del suolo dei siti orfani;

    nell'elenco ad oggi approvato dal Ministero della Transizione Ecologica figura anche la Zona Falcata di Messina, un'area produttiva industriale dismessa che rappresenta un luogo simbolo per la città dello Stretto; si tratta infatti di una zona centrale che costeggia il mare, una realtà che andrebbe valorizzata ma che è ancora schiava di degrado e abbandono;

    l'area di Messina è già oggetto di un'importante opera di risanamento ambientale ed urbano nell'area della «baraccopoli», con un piano di interventi (approvati grazie a risorse stanziate con un emendamento governativo del Ministro per il Sud Mara Carfagna) che permetteranno non solo di risanare e riqualificare le zone interessate ma, soprattutto, consentiranno di restituire a migliaia di persone un'abitazione dignitosa e salubre;

    pertanto, anche in continuità con l'intervento sopracitato, è necessaria un'azione decisa per la bonifica e il risanamento ambientale e urbano della Zona Falcata di Messina, attraverso uno specifico stanziamento legato ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle risorse del Fondo sviluppo e coesione,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte ad assegnare specifiche risorse alla bonifica e al risanamento ambientale e urbano della Zona Falcata di Messina, anche nell'ambito dei fondi di coesione, nazionali ed europei.
9/3354-A/82. Siracusano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17 del provvedimento in esame prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e d'intesa con la Conferenza unificata), di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, attuativo delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    il Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani ha l'obiettivo di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 – investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e deve includere come minimo l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome e gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano;

    la voce di investimento 3.4 prevede un importo di 500 milioni di euro per nuovi progetti (come evidenziato anche nell'allegato A al D.M. 6 agosto 2021) e le seguenti scadenze, indicate nell'allegato alla decisione UE di approvazione del PNRR italiano: entro il 2022 la definizione del quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani, ed entro il marzo 2026 la riqualificazione di almeno il 70 per cento della superficie del suolo dei siti orfani;

    nell'elenco ad oggi approvato dal Ministero della Transizione Ecologica figura anche la Zona Falcata di Messina, un'area produttiva industriale dismessa che rappresenta un luogo simbolo per la città dello Stretto; si tratta infatti di una zona centrale che costeggia il mare, una realtà che andrebbe valorizzata ma che è ancora schiava di degrado e abbandono;

    l'area di Messina è già oggetto di un'importante opera di risanamento ambientale ed urbano nell'area della «baraccopoli», con un piano di interventi (approvati grazie a risorse stanziate con un emendamento governativo del Ministro per il Sud Mara Carfagna) che permetteranno non solo di risanare e riqualificare le zone interessate ma, soprattutto, consentiranno di restituire a migliaia di persone un'abitazione dignitosa e salubre;

    pertanto, anche in continuità con l'intervento sopracitato, è necessaria un'azione decisa per la bonifica e il risanamento ambientale e urbano della Zona Falcata di Messina, attraverso uno specifico stanziamento legato ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle risorse del Fondo sviluppo e coesione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative volte ad assegnare specifiche risorse alla bonifica e al risanamento ambientale e urbano della Zona Falcata di Messina, anche nell'ambito dei fondi di coesione, nazionali ed europei.
9/3354-A/82. (Testo modificato nel corso della seduta)Siracusano.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione il decreto-legge 152/2021 (C. 3354-A), recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    l'articolo 7 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga della società «Difesa Servizi s.p.a.» per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale, PSN, infrastruttura cloud della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR (MICI, investimento 1.1. «Infrastrutture digitali»). A tale fine la società Difesa servizi viene inserita nel novero delle centrali di committenza qualificate;

    l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che: «... i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negazionali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi egli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituizione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti...»;

    il comma 2, lettera b), dell'articolo 7 riduce – per gli organi della Difesa servizi, e per i soggetti, anche esterni alla società, che abbiano con essa un rapporto di lavoro subordinato o autonomo – da tre a due anni successivi alla cessazione del rapporto impiego nella società, il divieto di avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che siano stati destinatari dell'attività della medesima società;

    la deroga si applica per gli anni dal 2022 al 2026 (ossia fino alla fine del periodo di attuazione del PNRR) ed è relativa per le attività svolte come centrale di committenza per la realizzazione del PSN;

    appare cadente che si tratti del tema delle cosiddette «porte girevoli» e come tale, riveste particolare delicatezza nella fattispecie in esame, in quanto si tratta della gestione dei dati della pubblica amministrazione. E del tutto incomprensibile, quindi la riduzione da tre a due anni del divieto e del suo inserimento all'interno di un decreto-legge, rilevando inoltre che tale norma contribuisce a create opacità sulla gestione dei fondi del PNRR e che va nella direzione opposta rispetto a quella della trasparenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad abrogare la deroga, mantenendo i tre anni di divieto o, meglio, portarli a cinque anni per coloro che hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che siano stati destinatari dell'attività della medesima società.
9/3354-A/83. Giuliodori, Trano, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase di conversione il decreto-legge 152/2021 (C. 3354-A), recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    il comma 1-bis dell'articolo 31 autorizza i comuni con popolazione superiore a 250.0000 abitanti a conferire incarichi di consulenza e collaborazione, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, a esperti di comprovata qualificazione professionale al fine di accelerate la programmazione e l'attuazione dagli interventi previsti dal PNRR;

    gli incarichi di consulenza e collaborazione possono essere conferiti fino al numero massimo complessivo di quindici (per singolo comune) per un importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Tali contratti graveranno sulle risorse del comune e che dovrà, tra l'altro, rispettate l'equilibrio pluriennale di bilancio;

    il Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), disciplina la possibilità per le pubbliche amministrazioni, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

    la durata degli incarichi non potrà essere superiore al 31 dicembre 2026 e, comunque, gli incarichi cesseranno automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del soggetto politico conferente;

    la necessità di questa previsione normativa, non può non destare preoccupazione rispetto all'esigenza primaria della Pubblica Amministrazione che dovrebbe ottimizzare e professionalizzare le risorse umane a regime, senza necessariamente ricorrere a personale esterno. Si rammenta anche la difficoltà che i comuni avranno nel poter rispettare l'equilibrio pluriennale di bilancio a cui sono obbligati, dove non saranno improbabili gli sforamenti di bilancio con un aggravio per le casse dello Stato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere tale previsione, attuando invece, sin d'ora, dei programmi di formazione/aggiornamento per le risorse umane a regime nei comuni a cui fornire le necessarie conoscenze al fine dell'attuazione delle misure previste dal PNRR.
9/3354-A/84. Maniero, Trano, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    la Missione 1, «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla componente 3 prevede interventi per «Turismo e Cultura 4.0»;

    l'industria cinematografica italiana è caratterizzata dalla presenza di numerose aziende di produzione e distribuzione indipendenti che avrebbero bisogno di adeguati interventi di sostegno, alle quali, tuttavia, il PNRR non dedica alcuna attenzione;

    in particolare, tali aziende spesso incontrano difficoltà nell'accesso ai mercati internazionali a causa degli eccessivi costi di doppiaggio e non riescono, quindi, a far conoscere nel mondo le proprie opere cinematografiche di qualità,

impegna il Governo,

nell'ambito della citata componente del PNRR, a destinare risorse alle aziende di produzione e distribuzione indipendenti che al fine di facilitare il loro accesso ai mercati internazionali, rilanciando l'industria cinematografica indipendente e promuovendo nel mondo la sua qualità.
9/3354-A/85. Meloni, Lollobrigida, Mollicone, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    la Missione 1, «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla componente 3 prevede interventi per «Turismo e Cultura 4.0»;

    l'industria cinematografica italiana è caratterizzata dalla presenza di numerose aziende di produzione e distribuzione indipendenti che avrebbero bisogno di adeguati interventi di sostegno, alle quali, tuttavia, il PNRR non dedica alcuna attenzione;

    in particolare, tali aziende spesso incontrano difficoltà nell'accesso ai mercati internazionali a causa degli eccessivi costi di doppiaggio e non riescono, quindi, a far conoscere nel mondo le proprie opere cinematografiche di qualità,

impegna il Governo,

nell'ambito della citata componente del PNRR, a valutare l'opportunità di destinare risorse alle aziende di produzione e distribuzione indipendenti che al fine di facilitare il loro accesso ai mercati internazionali, rilanciando l'industria cinematografica indipendente e promuovendo nel mondo la sua qualità.
9/3354-A/85. (Testo modificato nel corso della seduta)Meloni, Lollobrigida, Mollicone, Frassinetti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15, in materia di alloggi per studenti, introduce modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, rese necessarie, con specifico riferimento alle esigenze di rapidità richieste dal PNRR, al fine di rendere disponibili tempestivamente le strutture residenziali agli studenti;

    gli adempimenti assunti dal Governo con la Commissione europea nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza con riferimento al traguardo M4C1-27, prevedono, per gli alloggi universitari, l'assegnazione di nuovi 7.500 posti letto entro il 31 dicembre 2022;

    i pochi soggetti che ad oggi ricorrono al finanziamento non sono in grado di gestire lo sviluppo di più progetti contemporaneamente, e conseguentemente rendono estremamente difficile il raggiungimento dell'obiettivo fissato con la Commissione europea;

    attualmente, infatti, solo un Collegio di Merito ed alcune agenzie regionali lavorano per la realizzazione di nuovi posti letto, mentre le altre utilizzano i finanziamenti principalmente per la manutenzione;

    in attesa della riforma prevista dal PNRR per il 2022 – che prevede l'apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, o partenariati pubblico-privati – appare necessario consentire anche agli operatori privati attivi in Italia e già operanti nel settore da almeno 5 anni di cominciare ad accedere al cofinanziamento statale, in deroga alla normativa attuale, per centrare l'obiettivo fissato per il 2022 con la Commissione europea, altrimenti difficilmente raggiungibile;

    l'ingresso di operatori privati affidabili e già attivi nel settore in Italia, e senza modificare gli attuali criteri di accesso al cofinanziamento, renderebbe possibile centrare l'obiettivo di 25 strutture;

    l'accesso al cofinanziamento da parte di privati con esperienza nella gestione dello Student Housing:

    rappresenta un'attività preparatoria al raggiungimento degli obiettivi del PNRR sull'apertura ai finanziatori privati nel settore degli alloggi per studenti universitari;

    permetterebbe una maggiore concorrenza nei progetti presentati con un miglioramento della qualità;

    favorirebbe il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo di realizzare 7.500 posti letto in un anno,

impegna il Governo

ad estendere, fino al 31 dicembre 2022 e nelle more dell'adozione della riforma prevista dal PNRR, il cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, alle medesime condizioni anche ai soggetti privati attivi da almeno 5 anni nella gestione di residenze universitarie e con un numero di posti letto superiore a 1500, distribuiti sul territorio nazionale.
9/3354-A/86. Rachele Silvestri, Frassinetti, Bucalo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15, in materia di alloggi per studenti, introduce modifiche alla legge 14 novembre 2000, n. 338, rese necessarie, con specifico riferimento alle esigenze di rapidità richieste dal PNRR, al fine di rendere disponibili tempestivamente le strutture residenziali agli studenti;

    gli adempimenti assunti dal Governo con la Commissione europea nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza con riferimento al traguardo M4C1-27, prevedono, per gli alloggi universitari, l'assegnazione di nuovi 7.500 posti letto entro il 31 dicembre 2022;

    i pochi soggetti che ad oggi ricorrono al finanziamento non sono in grado di gestire lo sviluppo di più progetti contemporaneamente, e conseguentemente rendono estremamente difficile il raggiungimento dell'obiettivo fissato con la Commissione europea;

    attualmente, infatti, solo un Collegio di Merito ed alcune agenzie regionali lavorano per la realizzazione di nuovi posti letto, mentre le altre utilizzano i finanziamenti principalmente per la manutenzione;

    in attesa della riforma prevista dal PNRR per il 2022 – che prevede l'apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, o partenariati pubblico-privati – appare necessario consentire anche agli operatori privati attivi in Italia e già operanti nel settore da almeno 5 anni di cominciare ad accedere al cofinanziamento statale, in deroga alla normativa attuale, per centrare l'obiettivo fissato per il 2022 con la Commissione europea, altrimenti difficilmente raggiungibile;

    l'ingresso di operatori privati affidabili e già attivi nel settore in Italia, e senza modificare gli attuali criteri di accesso al cofinanziamento, renderebbe possibile centrare l'obiettivo di 25 strutture;

    l'accesso al cofinanziamento da parte di privati con esperienza nella gestione dello Student Housing:

    rappresenta un'attività preparatoria al raggiungimento degli obiettivi del PNRR sull'apertura ai finanziatori privati nel settore degli alloggi per studenti universitari;

    permetterebbe una maggiore concorrenza nei progetti presentati con un miglioramento della qualità;

    favorirebbe il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo di realizzare 7.500 posti letto in un anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2022 e nelle more dell'adozione della riforma prevista dal PNRR, il cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, alle medesime condizioni anche ai soggetti privati attivi da almeno 5 anni nella gestione di residenze universitarie e con un numero di posti letto superiore a 1500, distribuiti sul territorio nazionale.
9/3354-A/86. (Testo modificato nel corso della seduta)Rachele Silvestri, Frassinetti, Bucalo.


   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

   premesso che:

    la sicurezza della penisola italiana è strettamente collegata al controllo del mare e all'importanza che ricopre la dimensione underwater, sia per la presenza delle infrastrutture critiche subacquee civili e i corridoi strategici, sia per l'approvvigionamento energetico, la connettività, la presenza di gasdotti e di dorsali sottomarine per la trasmissione del traffico dati e che, come tali, necessitano di sorveglianza e protezione;

    la Marina militare italiana partecipa della protezione delle vie di comunicazione e delle infrastrutture sottomarine, il cui sviluppo avviene nei fondali marini, attraverso le sue componenti di specialità che si caratterizzano anche per peculiarità esplorative e tecnologia;

    la tecnologia underwater ha vissuto un continuo processo laddove anche le realtà industriali italiane si sono affermate in campo internazionale con importanti investimenti e successi del comparto difesa;

    nell'ambito della manifestazione annuale Seafuture, che la Marina Militare svolge a La Spezia, è stato dato particolare rilievo alle tematiche relative all'underwater. Alla fiera hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, le più importanti aziende del settore, le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università;

    le risultanze dell'iniziativa sopra citata hanno confermato che sinergia, integrazione e cooperazione internazionale rappresentano la chiave per la realizzazione di una strategia condivisa per l'innovazione tecnologica e la crescita economica;

    a luglio 2021, il Ministro della difesa, ha emanato la direttiva per la politica industriale della difesa, indicando tra i punti fondamentali la necessità di valorizzare gli investimenti della difesa per garantire le esigenze di difesa nazionale ed esprimendo al contempo il pieno potenziale dell'industria nazionale;

    hanno sede a La Spezia il Centro di supporto e sperimentazione navale (Cssn) della Marina militare che è centro per la sperimentazione e lo sviluppo dei programmi scientifici e tecnologici della citata Forza armata, e il Centro di ricerca e sperimentazione marittima (Cmre) della Nato;

    nei centri summenzionati, grazie alle professionalità e alle apparecchiature a disposizione hanno luogo test, verifiche e valutazioni in campo balistico, missilistico e siluristico, finalizzati al collaudo, sviluppo e qualifica di sistemi d'arma, nonché misure di elettroacustica ed elettromagnetismo per la determinazione della segnatura acustica e magnetica delle unità navali;

    appare, dunque, fondamentale, vista l'eccellenza rappresentata dalle realtà succitate e dall'ulteriore presenza in loco di ulteriori realtà particolarmente focalizzate nel settore di riferimento, creare un polo nazionale della subacquea, per lo sviluppo coordinato di un cluster underwater che metta a disposizione della collettività efficacia operativa, innovazione tecnologica e sviluppo economico;

   considerato che:

    il decreto-legge oggetto di conversione reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obietti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede ambiziosi progetti di riforme, tra cui riforme volte alla promozione e alla tutela della concorrenza, anche attraverso l'approvazione di norme che possano agevolare l'attività d'impresa in settori strategici, come le reti digitali, l'energia e i porti;

   considerato altresì che:

    la IV Commissione Difesa della Camera dei deputati, il 15 dicembre 2021, ha approvato all'unanimità la Risoluzione 8-00147 sulla costituzione di un polo nazionale della subacquea,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, di concerto tra il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, volta ad includere tra i progetti finanziabili con le risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la realizzazione di un polo nazionale della subacquea.
9/3354-A/87. Rizzo.


   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

   premesso che:

    l'articolo 46, del decreto-legge in conversione, prevede il riconoscimento di un contributo di euro 27.200.000 a Sport e Salute S.p.a., per l'anno 2021, volto al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, al fine di potenziare il supporto agli organismi sportive e favorire la ripresa delle relative attività;

    tra gli organismi sportivi summenzionati figurano anche i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, i quali hanno assunto nel corso del tempo un'importanza sempre maggiore, anche attraverso l'apertura di nuove sezioni sportive in differenti discipline;

    gli atleti di questi gruppi sono principalmente impegnati nelle discipline olimpiche che, per tradizione, visibilità e possibilità di affermazione, offrono concrete prospettive di successo sia in campo nazionale che internazionale;

    l'eccellenza del settore ha permesso di conseguire risultati sportivi di massimo rilievo, garantendo una posizione di prestigio del Paese nel medagliere olimpico e, nel contempo, svolgendo una funzione sociale ed educativa a favore delle giovani generazioni;

    è necessario garantire a questi atleti la possibilità di allenarsi in strutture moderne e all'avanguardia, indispensabili per migliorare il livello di prestazione e raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire adeguate risorse da destinare alla riqualificazione e all'ammodernamento delle infrastrutture in uso ai Gruppi Sportivi Militari e ai Corpi Civili dello Stato, al fine di mantenere l'elevato standard qualitativo e prestazionale degli atleti di Stato militari e civili.
9/3354-A/88. Roberto Rossini.


   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

   premesso che:

    l'articolo 46, del decreto-legge in conversione, prevede il riconoscimento di un contributo di euro 27.200.000 a Sport e Salute S.p.a., per l'anno 2021, volto al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, al fine di potenziare il supporto agli organismi sportive e favorire la ripresa delle relative attività;

    tra gli organismi sportivi summenzionati figurano anche i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, i quali hanno assunto nel corso del tempo un'importanza sempre maggiore, anche attraverso l'apertura di nuove sezioni sportive in differenti discipline;

    gli atleti di questi gruppi sono principalmente impegnati nelle discipline olimpiche che, per tradizione, visibilità e possibilità di affermazione, offrono concrete prospettive di successo sia in campo nazionale che internazionale;

    l'eccellenza del settore ha permesso di conseguire risultati sportivi di massimo rilievo, garantendo una posizione di prestigio del Paese nel medagliere olimpico e, nel contempo, svolgendo una funzione sociale ed educativa a favore delle giovani generazioni;

    è necessario garantire a questi atleti la possibilità di allenarsi in strutture moderne e all'avanguardia, indispensabili per migliorare il livello di prestazione e raggiungere livelli di eccellenza pubblicamente riconosciuti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a reperire adeguate risorse da destinare alla riqualificazione e all'ammodernamento delle infrastrutture in uso ai Gruppi Sportivi Militari e ai Corpi Civili dello Stato, al fine di mantenere l'elevato standard qualitativo e prestazionale degli atleti di Stato militari e civili.
9/3354-A/88. (Testo modificato nel corso della seduta)Roberto Rossini.


   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

   premesso che:

    l'articolo 7, comma 4-bis, introdotto durante l'esame parlamentare, autorizza un contributo in favore dell'Agenzia industrie difesa di 11,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023 per numerose finalità, tra cui la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti;

    l'Agenzia Industrie difesa gestisce l'Arsenale di Messina, un importante stabilimento industriale, strutturato e qualificato per svolgere attività di manutenzione, riparazione e modifiche sul naviglio militare e mercantile. Tale struttura che è un moderno complesso industriale operante nel settore della cantieristica navale, insediato su un'area di circa 55.000 mq, dispone di circa 300 mt di banchine di ormeggio, di un bacino in muratura e di un bacino galleggiante. La sua attività vanta un'antica tradizione nel settore cantieristico, che ha permesso la formazione di tecnici di elevata professionalità in grado di eseguire, in completa autonomia, interventi di manutenzione su tutti gli apparati installati a bordo delle unità navali della Marina Militare e civile;

    questa realtà risulta una risorsa importantissima per il territorio messinese che, grazie alla stipula di accordi industriali e commerciali con aziende private nazionali ed estere, comprese quelle recentemente promosse dall'AID di intesa con Ministero degli esteri, sarà destinata ad aumentare il suo valore, creando un significativo indotto, nonché un innalzamento dei livelli occupazionali a beneficio di questa provincia del Sud;

    la criticità registrate per questo stabilimento, come altri gestiti dall'AID è rappresenta da una carenza di personale, data anche dalla disciplina generale legata alle procedure pubbliche di selezione a cui questo ente soggiace,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare le piante organiche degli stabilimenti dell'Agenzia Industrie Difesa, anche in considerazione della funzione «dual use» e degli indotti produttivi e occupazionali collegati all'attività dei suoi stabilimenti, come quello dell'Arsenale di Messina.
9/3354-A/89. D'Uva.


   La Camera,

    in sede di esame del disegno di legge n. 3354-A «Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

   premesso che:

    l'articolo 24, modificato in sede referente, demanda al Ministero dell'istruzione il compito di indire un concorso di progettazione per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport;

    nell'ambito della Missione 2, Componente 3, l'Investimento 1.1 prevede un «Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica», con una spesa totale di 800 milioni di euro;

    il suddetto Piano punta a intervenire su circa 195 edifici scolastici, per un totale di oltre 410.000 metri quadrati a beneficio di una platea di circa 58.000 studenti e a una riduzione del consumo di energia finale di almeno il 50 per cento, che permetterà di raggiungere una riduzione delle emissioni annue di gas a effetto serra pari a circa 8.400 tC02,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire, nei limiti delle risorse disponibili, ulteriori e più cospicue risorse finanziarie per ampliare ulteriormente il programma di interventi per la progressiva sostituzione del patrimonio scolastico obsoleto, con l'obiettivo di creare quanto prima nelle istituzioni scolastiche strutture moderne e sostenibili, nonché ambienti di apprendimento innovativi.
9/3354-A/90. Casa.


   La Camera,

   premesso che:

    il capo VI del titolo I del decreto oggetto di conversione reca disposizioni volte a dare attuazione agli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in materia di università e ricerca;

    per quanto riguarda il settore ricerca, sarebbe opportuno valorizzare maggiormente alcune professionalità, come ad esempio quelle dei ricercatori del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il più grande ente di ricerca pubblico nazionale con oltre 8000 dipendenti e circa 6000 ricercatori e tecnologi;

    nell'ultima tornata di concorsi, riferiti all'ente summenzionato, conclusasi a ottobre 2021, è risultato idoneo, nonostante una procedura selettiva estremamente rigorosa, personale da anni impiegato al CNR, in posizioni di fatto superiori al loro inquadramento;

    in particolare, si fa riferimento a quei ricercatori idonei alle posizioni di «dirigente di ricerca» (Ricercatore di Livello-1) e «primo ricercatore» che, in attesa di concorso, hanno dimostrato, per decenni, di assolvere con spirito di abnegazione a mansioni superiori senza un adeguato riconoscimento economico o giuridico;

    queste figure, che rappresentato nell'ambito della ricerca, un patrimonio di competenze inestimabile, rischia di essere disperso, giacché sembrerebbe, anche per mancanza di risorse finanziarie, che sia intenzione dell'istituto di ricerca non procedere allo scorrimento delle graduatorie, nonostante fossero circa dieci anni che non venivano banditi concorsi interni per gli avanzamenti di carriera;

   considerato che:

    l'articolo 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Consiglio Nazionale delle Ricerche prevede la progressione dei ricercatori attraverso concorsi selettivi interni da bandire con cadenza regolare biennale;

    la succitata disposizione è stata disattesa negli ultimi dieci anni, causando una contrazione dei ruoli necessari al corretto funzionamento, dovuta alla forte perdita delle posizioni di «dirigente di ricerca» e di «primo ricercatore», peraltro più volte segnalata dalla Corte dei conti come «anomala permanenza nel ruolo», già dal 2015;

    l'assenza di valorizzazione di professionisti si traduce, in termini diretti, anche nella scarsa attrattività del sistema paese nei confronti di ricercatrici e ricercatori, italiani e stranieri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli impegni assunti in sede europea e con le regole di allocazione delle risorse, di destinare risorse agli enti pubblici di ricerca, come il Consiglio Nazionale delle Ricerche, al fine di consentire che gli stessi procedano alle assunzioni di personale per le posizioni apicali descritte in premessa, considerata l'attuale carenza di tale organico rispetto al reale fabbisogno.
9/3354-A/91. Bella, D'Uva, Melicchio, Casa.


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la cui attuazione il presente provvedimento dispone misure attuative urgenti, individua come prioritario l'obiettivo del contrasto ai cambiamenti climatici, attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, con particolare riferimento alla CO2; gli ambiti di intervento del PNRR interessati all'esigenza del contenimento delle emissioni di CO2 sono molteplici: tutela del territorio e della risorsa idrica, ricerca e sviluppo, produzione di energia ed efficientamento energetico, settore agricolo, governo del territorio, ecc.;

    il regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, è stato adottato dal Consiglio il 14 maggio 2018, in seguito al voto del Parlamento europeo il 17 aprile 2018;

    il regolamento attua l'accordo tra i leader dell'Unione Europea dell'ottobre 2014 secondo cui tutti i settori dovrebbero contribuire all'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione nel 2030, compreso il settore dell'uso del suolo;

    all'interno del Regolamento è sancito il principio denominato «no-debit rule» il quale prevede che gli Stati membri si impegnino a garantire che le emissioni contabilizzate di gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo siano interamente compensate da una rimozione equivalente di CO2 attraverso le azioni messe in atto nel settore;

    il biochar o carbone vegetale è un materiale solido ottenuto dalla carbonizzazione della biomassa che può essere aggiunto al suolo con l'intenzione di migliorarne la struttura;

    il Mipaaf nel 2015 inserisce il biochar o carbone vegetale nella lista degli ammendanti utilizzabili in agricoltura;

    l'IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, definisce già dal 2019 nelle sue line guida, la modalità di calcolo per il sequestro di carbonio,

impegna il Governo

a individuare risorse specifiche ad incentivare gli agricoltori a sviluppare pratiche e tecniche per lo stoccaggio della CO2 tramite produzione e utilizzo di biochar.
9/3354-A/92. Gallinella.


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la cui attuazione il presente provvedimento dispone misure attuative urgenti, individua come prioritario l'obiettivo del contrasto ai cambiamenti climatici, attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, con particolare riferimento alla CO2; gli ambiti di intervento del PNRR interessati all'esigenza del contenimento delle emissioni di CO2 sono molteplici: tutela del territorio e della risorsa idrica, ricerca e sviluppo, produzione di energia ed efficientamento energetico, settore agricolo, governo del territorio, ecc.;

    il regolamento relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, è stato adottato dal Consiglio il 14 maggio 2018, in seguito al voto del Parlamento europeo il 17 aprile 2018;

    il regolamento attua l'accordo tra i leader dell'Unione Europea dell'ottobre 2014 secondo cui tutti i settori dovrebbero contribuire all'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione nel 2030, compreso il settore dell'uso del suolo;

    all'interno del Regolamento è sancito il principio denominato «no-debit rule» il quale prevede che gli Stati membri si impegnino a garantire che le emissioni contabilizzate di gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo siano interamente compensate da una rimozione equivalente di CO2 attraverso le azioni messe in atto nel settore;

    il biochar o carbone vegetale è un materiale solido ottenuto dalla carbonizzazione della biomassa che può essere aggiunto al suolo con l'intenzione di migliorarne la struttura;

    il Mipaaf nel 2015 inserisce il biochar o carbone vegetale nella lista degli ammendanti utilizzabili in agricoltura;

    l'IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, definisce già dal 2019 nelle sue line guida, la modalità di calcolo per il sequestro di carbonio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, risorse specifiche ad incentivare gli agricoltori a sviluppare pratiche e tecniche per lo stoccaggio della CO2 tramite produzione e utilizzo di biochar.
9/3354-A/92. (Testo modificato nel corso della seduta)Gallinella.


   La Camera,

   premesso che:

    il CAPO IV, rubricato «Servizi digitali», all'articolo 27, che disciplina la semplificazione e il rafforzamento dei servizi digitali, reca alcune misure in materia di digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni;

    gli interventi normativi proposti con l'articolo 27 si pongono l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

    nel dettaglio, il comma 1, lettera d), e il comma 2 del su citato articolo dispongono la soppressione del Comitato di indirizzo dell'AgID;

    l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), che è stata istituita dagli articoli 19-22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successivamente più volte modificati, è l'organismo tecnico del Governo che ha il compito di garantire, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio, la realizzazione gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana;

    più in generale l'AGID promuove sia l'innovazione digitale del sistema Paese, sia la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni anche nei rapporto con cittadini e imprese;

   considerato che:

    la soppressione del Comitato di indirizzo dell'AgID, organo di indirizzo strategico dell'Agenzia è in connessione – come riferito dalla relazione illustrativa del decreto-legge – con l'istituzione, prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, del Comitato interministeriale per la transizione digitale, che tra i suoi compiti ha quella relativa all'attuazione del FSE;

    il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari per garantire un servizio più efficace ed efficiente;

    le informazioni presenti nel Fascicolo del cittadino vengono fornite e gestite dalle singole regioni;

   ritenuto che:

    l'Italia, purtroppo, sconta un forte ritardo nella realizzazione dei servizi sanitari digitali, specie nell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), che dovrebbe essere uno dei principali fattori abilitanti per poter avviare la transizione digitale in questo campo e abilitare la telemedicina, che in molte regioni stenta ancora a decollare;

    stando ai dati AgID sulla sua attivazione, la Lombardia e la Sardegna si posizionano prime con il totale dei cittadini che lo hanno attivato, di contro si collocano ultime regioni quali Abruzzo, Bolzano e Basilicata, in cui nessuno lo possiede;

    il medesimo problema vale per l'indicatore di utilizzo del fascicolo sanitario elettronico da parte dei medici e delle aziende sanitarie, che mostra situazioni molto diverse tra le regioni, con alcune che si attestano su una percentuale di utilizzo superiore al 90 per cento e altre in cui i medici e le strutture sanitarie abilitate sono inferiori al 10 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire al fine di prevedere che le attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del Fascicolo Elettronico Nazionale (FSE) siano trasferite in capo al Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ne assicuri l'implementazione sull'intero territorio nazionale.
9/3354-A/93. Ianaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 definisce e disciplina gli enti bilaterali;

    l'articolo 2, comma 1, lettera h), del suddetto decreto definisce gli enti bilaterali quali: «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: [...] la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; [...] lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento»;

    la natura stessa dell'ente bilaterale è quella di favorire i rapporti tra sindacati e datori di lavoro, e creare condizioni di lavoro migliori per i lavoratori ponendosi quindi come «mediatore» di interessi tra quelli del sindacato e quelli del datore di lavoro;

    l'esistenza dell'ente bilaterale è prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e il finanziamento degli enti bilaterali ricade sui datori di lavoro e sui lavoratori stessi, nelle modalità indicate nel testo di riferimento;

    le aree di intervento sono molteplici: mercato del lavoro e formazione professionale e continua, regolarità contributiva, certificazione dei contratti di lavoro, salute e sicurezza, sostegno al reddito ed assistenza e previdenza integrativa;

    tra le aree di intervento rientra, quindi, l'erogazione di contributi liberali a favore di lavoratori ed imprese dettata anche da situazioni eccezionali, come quella determinatasi per l'anno 2020, caratterizzato dalla crisi pandemica;

    l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 492 del 20 luglio 2021, ha stabilito che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i bonus straordinari erogati da enti bilaterali ai lavoratori dipendenti durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, escludendo da tassazione i contributi erogati ai datori di lavoro/imprese;

    ne è derivata l'assoggettabilità a tassazione delle prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, esaudendo da tassazione invece le erogazioni effettuate alle imprese/datori di lavoro;

    l'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che i contributi di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono a tassazione in considerazione della finalità propria dell'aiuto economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere modifiche alla legislazione vigente, al fine di comprendere i contributi erogati dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti iscritti ai medesimi, tra quelli previsti dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
9/3354-A/94. Buompane, Faro.


   La Camera,

   premesso che:

    in tema di sostegno alle Agenzie di Viaggio e Tour Operator nell'ambito della digitalizzazione delle proprie attività, le normative vigenti riconoscono un credito d'imposta a favore di quelle attività individuate tramite il Codice Ateco, ma tra esse non sono annoverate quelle attività dotate di codice Ateco 79.90, ovvero quelle che svolgono altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle Agenzie di Viaggi;

    sul punto va evidenziato che la necessità di sostenere le Agenzie di Viaggio e i Tour Oparator nel processo di digitalizzazione nasce dall'esigenza di adeguare i servizi offerti da questo tipo di attività alla domanda globale, che richiede l'utilizzo di piattaforme informatiche sempre più intuitive e capaci di concentrare tutte le tipologie di offerte turistiche e culturali ed esperienziali;

    per tale motivo non possono essere esclusi da tale processo evolutivo anche quelle attività che offrono servizi di prenotazione e altri servizi di assistenza turistica che non sono offerti dalle Agenzie di Viaggio. L'inclusione di queste attività con codice Ateco 79.90 tra i beneficiari del credito d'imposta per la digitalizzazione rappresenta uno strumento per accrescere la competitività dell'intero settore che, tra l'altro, deve fronteggiare la concorrenza delle OTA che già operano su scala internazionale offrendo una gamma di servizi tale da intercettare gran parte della domanda nel mercato turistico globale;

    per le medesime ragioni, ovvero per la necessità di accrescere la competitività dei nostri operatori turistici, includendo tra essi tutti i componenti della filiera turistica, si evidenzia la necessità di riconoscere il credito d'imposta a quelle operazioni che siano effettivamente capaci di creare utile, di accrescere la competitività e di migliorare la capacità di risposta degli operatori turistici a qualsiasi tipo di domanda provenga dal mercato di riferimento;

    per tale motivo si ritiene quindi necessario che il credito di imposta sia riconosciuto esclusivamente per spese relative all'acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wi-fi; affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi; acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online; acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile; creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori; acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management; acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-1.4.1 del PNRR; acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente; spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi; acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative; creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione; spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire tra le attività beneficiarie del credito di imposta per la digitalizzazione delle attività turistiche quelle identificate mediante codice ATECO 79.90, nonché di riconoscere il predetto credito di imposta per le spese di acquisto o di noleggio di attrezzature informatiche, software e piattaforme informatiche, servizi social per la comunicazione e marketing così come elencati nella premessa, al fine di sostenere ed incentivare la competitività delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e di tutte quelle attività diverse che offrono servizi turistici.
9/3354-A/95. Faro, De Carlo.


   La Camera,

   premesso che:

    in tema di sostegno alle Agenzie di Viaggio e Tour Operator nell'ambito della digitalizzazione delle proprie attività, le normative vigenti riconoscono un credito d'imposta a favore di quelle attività individuate tramite il Codice Ateco, ma tra esse non sono annoverate quelle attività dotate di codice Ateco 79.90, ovvero quelle che svolgono altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle Agenzie di Viaggi;

    sul punto va evidenziato che la necessità di sostenere le Agenzie di Viaggio e i Tour Oparator nel processo di digitalizzazione nasce dall'esigenza di adeguare i servizi offerti da questo tipo di attività alla domanda globale, che richiede l'utilizzo di piattaforme informatiche sempre più intuitive e capaci di concentrare tutte le tipologie di offerte turistiche e culturali ed esperienziali;

    per tale motivo non possono essere esclusi da tale processo evolutivo anche quelle attività che offrono servizi di prenotazione e altri servizi di assistenza turistica che non sono offerti dalle Agenzie di Viaggio. L'inclusione di queste attività con codice Ateco 79.90 tra i beneficiari del credito d'imposta per la digitalizzazione rappresenta uno strumento per accrescere la competitività dell'intero settore che, tra l'altro, deve fronteggiare la concorrenza delle OTA che già operano su scala internazionale offrendo una gamma di servizi tale da intercettare gran parte della domanda nel mercato turistico globale;

    per le medesime ragioni, ovvero per la necessità di accrescere la competitività dei nostri operatori turistici, includendo tra essi tutti i componenti della filiera turistica, si evidenzia la necessità di riconoscere il credito d'imposta a quelle operazioni che siano effettivamente capaci di creare utile, di accrescere la competitività e di migliorare la capacità di risposta degli operatori turistici a qualsiasi tipo di domanda provenga dal mercato di riferimento;

    per tale motivo si ritiene quindi necessario che il credito di imposta sia riconosciuto esclusivamente per spese relative all'acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wi-fi; affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi; acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online; acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile; creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori; acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management; acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-1.4.1 del PNRR; acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning – per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente; spese per l'utilizzo di spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi turistici sui siti on line e piattaforme specializzate, gestite sia direttamente sia indirettamente da tour operator e agenzie di viaggi; acquisto di servizi su portali social e per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; acquisto o affitto di strumenti di promozione e commercializzazione digitale di servizi ed offerte innovative; creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione; spese per servizi relativi alla formazione, docenze e tutoraggio, del titolare e dei collaboratori per l'utilizzo dei programmi sopra elencati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, tra le attività beneficiarie del credito di imposta per la digitalizzazione delle attività turistiche quelle identificate mediante codice ATECO 79.90, nonché di riconoscere il predetto credito di imposta per le spese di acquisto o di noleggio di attrezzature informatiche, software e piattaforme informatiche, servizi social per la comunicazione e marketing così come elencati nella premessa, al fine di sostenere ed incentivare la competitività delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e di tutte quelle attività diverse che offrono servizi turistici.
9/3354-A/95. (Testo modificato nel corso della seduta)Faro, De Carlo.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo I del suddetto decreto reca «Misure Urgenti Finalizzate alla Realizzazione degli Obiettivi del Pnrr» per il 2021;

    al CAPO II concerne la disciplina delle «Infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria»;

    in particolare gli articoli 5 (Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari) e 6 (Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria) intervengono sul campo delle infrastrutture prevedendone la semplificazione delle procedure e l'approvazione dei progetti in virtù di una visione più efficiente e al passo coi tempi delle nostre infrastrutture attraverso una delle riforme previste dal PNNR da realizzare entro la fine del 2021;

    all'uopo, la tratta ferroviaria (Trenitalia) tra Castellammare Di Stabia e Gragnano è attualmente sospesa;

    il turismo culturale ha tuttavia importanti ricadute sugli aspetti economici ed occupazionali del nostro paese, mettendo in rilievo il valore dell'attività culturale e il suo specifico apporto alla coesione sociale, all'identità regionale e allo sviluppo della collettività nel contesto urbano. Da circa un ventennio, anche il turismo urbano sta conoscendo un formidabile ritorno d'interesse caratterizzato da una crescita apprezzabile, senza dubbio a motivo della combinazione di diversi fattori quali il processo di valorizzazione e risanamento dei centri storici delle città, l'ampliamento e la diversificazione delle attività culturali, il consistente aumento di interesse, da parte dei consumatori, per il patrimonio e l'urbanistica, la ricerca di animazione e di nuove opportunità di entertainment;

    la «vecchia tratta Gragnano-Castellammare» di fatto potrebbe rappresentare una sorta di scambio terra-mare, senza alcun impatto ambientale, tratta di interesse culturale, attraversando la stessa diverse stazioni di città elevate sia a livello artistico che a livello storico ed enogastronomico;

    i rappresentanti della RFI si sono dimostrati favorevoli al ripristino da parte di Fondazione RFI della tratta Gragnano Castellammare, sia per il suo inserimento in un circuito turistico da collegare al Pietrarsa Express, come tour per la valle dei mulini e per gli altri siti di interesse storico della zona, sia per il suo utilizzo come infrastruttura logistica durante i giorni feriali per il trasporto dei pendolari;

    Pietrarsa Express è il treno storico che porta al Museo di Pietrarsa direttamente dal centro di Napoli;

    nel 1839 venne inaugurata la tratta Napoli-Portici da Ferdinando II di Borbone: costruita per non lasciar superare in termini di sviluppo tecnologico il Regno delle Due Sicilie dagli altri stati europei di Inghilterra e Francia, costituì uno dei primi passi del sovrano nell'ammodernamento del regno;

    Pietrarsa, è la sede di un museo industriale che si apre al pubblico per raccontare la propria storia: i padiglioni dove ora possiamo ammirare carrozze e treni storici furono infatti gli edifici del Reale opificio Meccanico, Pirotecnico e per le locomotive fondato dallo stesso Ferdinando II nel 1840, a sostegno della linea ferroviaria; proprio qui vennero costruite e poi manutenute le prime locomotive e carrozze;

    vieppiù che nell'ambito dei finanziamenti del PNRR sono in atto interlocuzioni tecniche tra il MIT, RFI e Fondazione FS per la progettazione degli interventi relativi alle cosiddette tratte ferroviarie ad uso turistico, le 18 linee dismesse o sospese, individuate e classificate all'articolo 2 comma 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128 recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare interventi al fine di ripristinare la su citata tratta, sospesa, prevedendo all'uopo la conversione della stessa in tratta turistica perfettamente in linea con gli obiettivi del PNRR in tema di infrastrutture, volano di interessi turistici per l'Italia.
9/3354-A/96. Manzo, Faro.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo 1 del suddetto decreto reca «Misure Urgenti Finalizzate alla Realizzazione degli Obiettivi del PNRR» per il 2021 e al Capo II concerne la disciplina delle «Infrastrutture ferroviarie e di Edilizia giudiziaria»;

    in particolare, l'articolo 5 rubricato (Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari) modifica le procedure di approvazione del Contratto di programma tra MIMS e RFI al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari;

    si tratta di una delle riforme previste dal PNNR da realizzare entro la fine del 2021;

    nel dettaglio, si apportano variazioni alle procedure contemplate nel decreto legislativo n. 112 del 2015, di attuazione alla direttiva cosiddetta Recast n. 2012/34/UE, il quale regola i rapporti tra Ministero e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI), disciplinati da un atto di concessione e da uno o più contratti di programma;

    l'articolo 5, inoltre, delinea una nuova procedura di approvazione del Contratto di programma tra il MIMS e RFI, riducendo le fasi del nuovo iter autorizzativo da 12 a 3, in modo che i tempi complessivi possano ridursi a circa otto mesi rispetto ai tempi di circa tre anni che sono stati necessari per l'approvazione dei Contratti di programma negli ultimi anni;

    il comma 1 dell'Articolo 6 rubricato (Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria) introduce, nel testo del decreto-legge n. 77/2021, un nuovo articolo 48-bis finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE;

    la finalità delle disposizioni recate dal nuovo articolo 48-bis, enunciata nel comma 1, è quella di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi: alle infrastrutture ferroviarie; all'edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto;

   considerato che:

    il progetto Vesuvio Est, che prevede la creazione di una stazione di interscambio tra la linea alta velocità a Monte del Vesuvio e la linea regionale Eav Sarno – Poggiomarino, tra quelli realizzabili tenendo conto anche delle esigenze del gestore ferroviario RFI di voler collegare in maniera efficiente e funzionale le linee veloci con altre linee di interesse nazionale e locale;

    la stazione garantirebbe ai passeggeri della nuova linea ad alta velocità, collegamenti diretti con i maggiori centri turistici della Valle del Sarno, grazie al collegamento diretto con la linea regionale Eav Samo – Poggiomarino, che consentirebbe agevolmente di raggiungere il Parco archeologico di Pompei, il Parco Nazionale del Vesuvio e la penisola sorrentina in poco più di un'ora da Roma;

    l'intervento, ormai contenuto in un progetto definitivo, da un'attenta valutazione, contiene numerosi vantaggi; è un progetto moderno e innovativo, poco impattante e di grande sostenibilità ambientale e paesaggistica, alleggerito da modifiche come ad esempio la sostituzione di strutture a pianta circolare che dovevano avere funzione di parcheggi multipiano, con dei semplici parcheggi a raso;

    il progetto della fermata AV Vesuvio Est, progetto già inserito nel contratto di programma RFI/MIT 2017/2021, è tra gli interventi da realizzare in piena condivisione tra Regione Campania ed RFI che ne ha dichiarato il fabbisogno economico al MIMS di rifinanziamento dell'opera nel contratto di programma, anche in relazione all'aggiornamento dell'inquadramento generale trasportistico del nodo, ed alla conseguente definizione del modello di esercizio da parte della regione ed è tra gli interventi prioritari ferrovie-direttrici di interessi nazionali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire al fine di far rientrare tra i progetti prioritariamente realizzabili e finanziabili l'opera succitata, perfettamente in linea con gli obiettivi del PNRR in tema di infrastrutture, progetto che rappresenta altresì uno dei vincoli decisivi del Next Generation EU.
9/3354-A/97. Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    il Capo V del provvedimento detta disposizioni in materia di personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile e, in particolare, l'articolo 31 reca misure riguardanti i professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, prevedendo, altresì, che tali professionisti non sono tenuti alla cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e, se presente, possono mantenere l'iscrizione agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, e che le regioni e le province autonome possono attivare incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti nel numero minimo di mille;

    con l'articolo 33 del provvedimento viene istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni», al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del PNRR e gli enti territoriali;

    tali misure sono volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso una ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonché mediante il rafforzamento della capacità amministrativa di tutte le amministrazioni titolari degli interventi;

   considerato che:

    l'articolo 31 integra la disciplina delle modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche, il medesimo articolo modifica la disciplina in materia di conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, escludendo gli enti locali dai soggetti che possono conferire incarichi a esperti e trasformando il numero di 1.000 unità in limite minimo di incarichi complessivamente conferibili;

    ritenuto che:

    per il supporto ai procedimenti amministrativi per la realizzazione del Piano è altrettanto necessario procedere ad una rigenerazione della nostra macchina amministrativa, non solo con investimenti nel digitale, ma anche attraverso un piano straordinario di formazione e riqualificazione del personale affinché la leva amministrativa venga rafforzata non solo con disposizioni volte a valorizzare il merito e la competenza del capitale umano da reclutare ma anche con il personale attualmente impiegato che comunque dovrà svolgere le importanti funzioni di cui l'amministrazione costituisce privilegiato presidio peraltro con ruolo protagonista delle regioni quali enti attuatori responsabili di coordinare le autonomie locali verso il target;

    l'emergenza pandemica ha imposto l'esigenza di operare un'innovazione e un'accelerazione del programma di riforme politiche nell'ambito della digitalizzazione, che va dalla governance dei dati, ai servizi digitali, ai mercati digitali e alla costruzione di una strategia sulla sicurezza informatica, che saranno finalizzati a superare le vulnerabilità rappresentate dalla disponibilità delle tecnologie e delle infrastrutture ma sarà altresì necessario intervenire anche sul basso livello di competenze digitali all'interno delle Pubbliche Amministrazioni poiché una profonda trasformazione indotta dalla crescente digitalizzazione incontra alcuni ostacoli nell'attuale struttura demografica del pubblico impiego, ossia l'invecchiamento degli occupati nella PA, ritenuto inoltre che, lo stato dell'arte dell'offerta di formazione continua, disponibile oggi per i dipendenti pubblici, mostra una situazione di carenza e di grande difficoltà da parte della Pubblica amministrazione nel rispondere all'esigenza di sviluppo e rafforzamento delle loro competenze professionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, ulteriori iniziative volte a privilegiare la creazione e il rafforzamento di competenze attraverso la formazione permanente specifica sui processi di pianificazione e digitalizzazione a supporto dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, in una prospettiva di valorizzazione delle competenze esistenti all'interno di esse, al fine di favorire le diverse esigenze organizzative che comportano uno sforzo di adeguamento prospettico alle importanti richieste di rinnovamento, innovazione digitale e di efficientamento delle Amministrazioni statali e territoriali al fine di rafforzare e supportare i procedimenti amministrativi connessi all'attuazione dei progetti del PNRR.
9/3354-A/98. Amitrano, Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 20 del decreto-legge in esame prevede interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio;

    l'articolo 22 prevede misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;

   considerato che:

    il fenomeno del dissesto idrogeologico è particolarmente rilevante in Italia poiché interessa gran parte della penisola e causa impatti sulla popolazione, sulle infrastrutture lineari di comunicazione e sul tessuto economico e produttivo; il territorio nazionale per le sue caratteristiche morfologiche, litologiche e idrografiche è naturalmente predisposto a fenomeni franosi e alluvionali;

    l'Italia è anche un paese fortemente antropizzato con quasi 8.000 comuni, 59.459 nuclei urbani, una rete autostradale di 6.487 km, una ferroviaria di circa 16.000 km, una rete stradale principale di circa 360.000 km e una densità di popolazione di circa 200 abitanti/km2;

    recentemente si è abbattuto sulla provincia di Palermo un forte nubifragio che ha causato pesanti disagi dovuti a manti stradali sbriciolati in diversi punti, frane e crateri aperti, cedimenti dell'asfalto e smottamenti sulle strade provinciali;

    diverse strade sono state chiuse e a causa di canali ostruiti e riversamenti di acqua sulle carreggiate, è scattato l'intervento d'urgenza dell'esercito anche per scongiurare il rischio allagamento in diverse abitazioni;

    nonostante i numerosi interventi normativi, organizzativi e procedurali, il contrasto e la prevenzione del dissesto idrogeologico rappresentano in misura crescente un'emergenza nazionale e una vera priorità per il Paese; non è un caso che il PNRR gli dedichi specifica attenzione nell'ambito della Missione «Rivoluzione verde e transizione ecologica», destinando a tale emergenza dal 2020 al 2026, un totale di 2,487 miliardi di euro, di cui 1,287 di competenza del Ministero della transizione ecologica per progetti già in essere, con risorse esistenti nel bilancio e 1,200 miliardi della Protezione civile, di cui 800 milioni costituiscono risorse aggiuntive (fonte: comunicato stampa n. 73 del 25 ottobre 2021 Corte dei conti);

    anche i recenti eventi accaduti nella provincia di Palermo testimoniano ancor più l'urgenza di individuare risposte efficaci al problema del dissesto idrogeologico nel nostro Paese, non soltanto in termini finanziari, ma anche e soprattutto in termini di efficienza ed efficacia della gestione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assicurare celermente agli enti attuatori delle misure di cui in premessa, in base alle disponibilità finanziarie previste dalla normativa vigente e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, le risorse economiche e finanziarie necessarie all'attuazione e realizzazione degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e messa in sicurezza del territorio ed in particolare, del territorio dei comuni della provincia di Palermo, recentemente colpiti dal nubifragio.
9/3354-A/99. Davide Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 40-bis del provvedimento in esame autorizza ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con i cd. Navigator, ovvero il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome, per svolgere fino al 30 aprile 2022 le attività di assistenza tecnica per garantire il funzionamento del reddito di cittadinanza, nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, come modificato dal decreto-legge n. 162 del 2019;

    a decorrere dal 2021, il succitato decreto-legge consente sia alle società a partecipazione pubblica, sia alle agenzie, nonché agli enti regionali, alle province e alle città metropolitane (se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale) di assumere ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi del citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste;

   considerato che:

    la nuova figura professionale del cd. Navigator è di fondamentale importanza, sia per individuare non solo le esigenze e le aspettative della persona ma anche le sue competenze, i trend occupazionali e professionali del mercato del lavoro in esame e le sue caratteristiche;

    secondo i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di Anpal del 2020, il 33 per cento dei percettori di reddito di cittadinanza, in carico ai centri per l'impiego sarebbero riusciti a trovare un'occupazione;

    secondo i dati dell'Istat la percentuale degli occupati, tramite i Centri per l'impiego, sarebbe passata dal 3 per cento del 2018 al 6,6 per cento del 2020;

    i 2.500 Navigator rivendicano l'efficacia dei loro interventi, che hanno favorito assunzioni pari a 352 di percettori di reddito di cittadinanza;

    l'assenza di strumenti di certificazione, atte a rendere tracciabile l'operato professionale del Navigator, relativamente alle attività propedeutiche all'inserimento lavorativo del percettore del reddito di cittadinanza, concernenti il supporto operativo e motivazionale, l'organizzazione degli incontri di verifica e di ricerca attiva del lavoro, il supporto dato alle aziende tramite un'attività di preselezione, ha sicuramente reso impossibile valutare la performance professionale dei professionisti in parola;

    il PNRR investe importanti risorse nel potenziamento delle politiche attive per le quali sarà necessario assumere maggiori unità nei centri per l'impiego e in Anpal,

impegna il Governo

ad istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo tecnico-politico che preveda la partecipazione delle associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, al fine di arrivare alla costituzione di una strategia occupazionale per la figura dei navigator.
9/3354-A/100. Invidia, Torto, Barzotti, Faro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 40-bis del provvedimento in esame autorizza ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con i cd. Navigator, ovvero il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province autonome, per svolgere fino al 30 aprile 2022 le attività di assistenza tecnica per garantire il funzionamento del reddito di cittadinanza, nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, come modificato dal decreto-legge n. 162 del 2019;

    a decorrere dal 2021, il succitato decreto-legge consente sia alle società a partecipazione pubblica, sia alle agenzie, nonché agli enti regionali, alle province e alle città metropolitane (se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale) di assumere ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi del citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste;

   considerato che:

    la nuova figura professionale del cd. Navigator è di fondamentale importanza, sia per individuare non solo le esigenze e le aspettative della persona ma anche le sue competenze, i trend occupazionali e professionali del mercato del lavoro in esame e le sue caratteristiche;

    secondo i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di Anpal del 2020, il 33 per cento dei percettori di reddito di cittadinanza, in carico ai centri per l'impiego sarebbero riusciti a trovare un'occupazione;

    secondo i dati dell'Istat la percentuale degli occupati, tramite i Centri per l'impiego, sarebbe passata dal 3 per cento del 2018 al 6,6 per cento del 2020;

    i 2.500 Navigator rivendicano l'efficacia dei loro interventi, che hanno favorito assunzioni pari a 352 di percettori di reddito di cittadinanza;

    l'assenza di strumenti di certificazione, atte a rendere tracciabile l'operato professionale del Navigator, relativamente alle attività propedeutiche all'inserimento lavorativo del percettore del reddito di cittadinanza, concernenti il supporto operativo e motivazionale, l'organizzazione degli incontri di verifica e di ricerca attiva del lavoro, il supporto dato alle aziende tramite un'attività di preselezione, ha sicuramente reso impossibile valutare la performance professionale dei professionisti in parola;

    il PNRR investe importanti risorse nel potenziamento delle politiche attive per le quali sarà necessario assumere maggiori unità nei centri per l'impiego e in Anpal,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo tecnico-politico che preveda la partecipazione delle associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, al fine di arrivare alla costituzione di una strategia occupazionale per la figura dei navigator.
9/3354-A/100. (Testo modificato nel corso della seduta)Invidia, Torto, Barzotti, Faro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 27 del decreto-legge in esame reca misure per la semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali ed in particolare prevede che, ai fini in esame, si presumano rientranti nell'ambito dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale le prestazioni d'opera – comprese quelle intellettuali e le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente – i cui corrispettivi siano erogati dal committente tramite piattaforma digitale;

    il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 all'articolo 47-bis considera piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione;

    con l'evoluzione tecnologica e la crescita incessante dei Social Network, si è assistito e si assiste tutt'ora, ad un mutamento della realtà lavorativa che si traslata nel mondo virtuale; si vengono così a creare nuove forme di professionisti che esercitano la propria attività in maniera del tutto digitale, operando all'interno delle piattaforme di social network messe a disposizione sul web. Tali professionisti creano contenuti digitali che trasmettono, tramite i Social Network, alla comunità di seguaci;

    nonostante l'autonomia che contraddistingue gli «Imprenditori digitali» per quanto concerne la creazione dei contenuti e la pubblicazione degli stessi, i medesimi permangono spesso in uno stato di soggezione rispetto alle scelte, che i regolatori del Social Network prendono ad nutum, ripercuotendosi inevitabilmente sull'attività dei creatori di contenuti;

   considerato che:

    sono sempre più numerosi i creatori di contenuti digitali che svolgono tale attività in modo non amatoriale e traggono parte o tutto il proprio reddito dalle attività svolte on line nell'ambito delle piattaforme di condivisione di contenuti;

    numerose sono le attività e i lavori che sono intermediati dalle piattaforme digitali e le modalità di remunerazione e di percepire un compenso da parte del lavoratore tramite la piattaforma possono concretizzarsi in diverse forme, ad esempio, con una percentuale del guadagno pubblicitario della piattaforma che li ospita ovvero con una remunerazione in base al seguito di utenti che riescono ad ottenere ovvero tramite altri accordi con la piattaforma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare le opportune iniziative normative volte ad assicurare ai lavoratori autonomi che svolgono attività di creazione di contenuti digitali livelli minimi di tutela comprendendo nell'ambito dei rapporti di lavoro intermediato da piattaforma digitale anche le prestazioni d'opera remunerate con le diverse modalità e il cui corrispettivo, è comunque intermediato dalla piattaforma digitale.
9/3354-A/101. Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18-bis del decreto-legge in esame, introdotto in sede referente, novella, introducendo commi aggiuntivi, l'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, che ha previsto un Commissario straordinario di Governo unico in relazione alle procedure di infrazione per gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue a seguito delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13);

    in base alle disposizioni introdotte, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico, gli interventi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;

    la procedura di infrazione europea 2004/2034, giunta a seguito della sentenza di condanna del 19 luglio 2012 già citata, ricomprende tra gli agglomerati della regione Puglia in violazione di normativa europea quello di Porto Cesareo (Le), a causa del fatto che il comune non risulta avere idoneo impianto fognario;

    inoltre, il limitrofo agglomerato di Nardo (Le) è servito da un depuratore dotato di scarico in battigia lungo la linea di costa, collocato presso la località di Torre Inserraglio, zona di notevole richiamo turistico ed individuata quale sito di interesse comunitario IT9150024, per l'alto valore ambientale che lo contraddistingue;

    secondo la deliberazione di giunta regionale n. 240 del 22 febbraio 2011, la regione Puglia ha disposto la realizzazione della condotta sottomarina di Nardo. Data la sua importanza, in quanto recapito finale indispensabile per la messa in esercizio dell'impianto di depurazione a servizio degli agglomerati urbani di Nardo e Porto Cesareo, la realizzazione della condotta risulta già finanziata a valere sulle risorse del Pos Fesr 2007/2013, ma non è mai stata effettivamente realizzata;

    come affermato dal Governo in risposta all'interrogazione 5/05758, la mancata realizzazione della condotta sottomarina è conseguente alla variazione, nel Piano di Tutela delle Acque (deliberata dalla Regione nel dicembre 2017), del recapito finale degli impianti di depurazione degli agglomerati di Nardo e di Porto Cesareo, avvenuta a seguito delle forti opposizioni manifestate dal territorio e dallo stesso Comune di Nardo, il quale si è opposto alla soluzione per cui la condotta sottomarina recante i reflui provenienti dall'impianto di depurazione di Porto cesareo transitasse nel tratto di costa di fronte il Comune di Nardo;

    pertanto, il recapito finale di entrambi gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di Porto Cesareo e Nardo, già individuato nel Mar Ionio con condotta sottomarina, è stato modificato attraverso la soluzione del riuso/suolo/mare in battigia (previa depurazione con eco-filtri e riuso in agricoltura di parte dei reflui); l'adozione di questa nuova modalità di scarico dei depuratori ha inevitabilmente comportato la necessità di richiedere una deroga da parte del Ministero della transizione ecologica (già Ministero dell'ambiente) per lo scarico su suolo con distanza dal mare inferiore ai valori stabiliti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, deroga che non è stata concessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, di concerto con il Commissario straordinario unico di cui al decreto-legge n. 243 del 2016, le soluzioni progettuali più idonee per la messa in esercizio del sistema di depurazione degli agglomerati urbani di Nardo e Porto Cesareo, affinché si possa procedere alla loro rapida realizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 18-bis del presente decreto, scongiurando qualsiasi ulteriore pregiudizio per la popolazione residente e preservando l'ambiente marino e costiero.
9/3354-A/102. Alemanno.


   La Camera,

   premesso che:

    dall'anno 2010 la Sanità della regione Calabria è commissariata dal Governo per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale;

    con riferimento alla rilevazione dell'anno 2019, quindi prima dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19, per la regione Calabria è stato registrato l'abbassamento dei Livelli essenziali di assistenza a 125 punti;

    nelle aziende del Ssr della regione Calabria permane una grave ed irrisolta carenza di personale sanitario;

    l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, tra l'altro subordina l'erogazione dei 60 milioni per il 2021 stanziati nello stesso provvedimento, alla presentazione e approvazione del Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023;

    l'articolo 4-bis del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, prevede, al fine di garantire l'esigibilità dei Livelli essenziali di assistenza, che il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2 del predetto provvedimento e sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del Servizio sanitario regionale, autorizzi il Commissario ad acta ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 4-ter;

    l'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, mira a favorire la realizzazione di programmi di edilizia sanitaria e di interventi di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, incluso l'ammodernamento tecnologico;

    i contenziosi che interessano le aziende del Servizio sanitario della Calabria sono tra i problemi più gravosi rispetto al rientro dal disavanzo per cui è disposto e vigente il commissariamento del governo;

    vi è dunque la necessità di una proroga della durata delle graduatorie concorsuali, anche per agevolare l'assunzione di personale tecnico e amministrativo nelle aziende del Servizio sanitario della regione Calabria;

    il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, per come modificato dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 160 del 2019, limita la durata delle graduatorie concorsuali delle pubbliche amministrazioni a due anni dalla data di approvazione,

impegna il Governo

a valutare, già nei prossimi provvedimenti normativi, l'opportunità di mantenere valide le graduatorie dei concorsi per accedere alle amministrazioni pubbliche, in modo da consentirne lo scorrimento, particolarmente utile per l'assunzione di personale sanitario, tecnico e amministrativo negli enti del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, nelle regioni con gravi criticità di erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.
9/3354-A/103. Parentela.


   La Camera,

   premesso che:

    nella Missione 1, componente 2, Investimento 3, nell'ambito del PNRR, sono previsti investimenti per interventi sulle reti a banda ultra larga e per i 5G complessivamente pari a 6.706,5 milioni di euro;

    il decreto-legge n. 76 del 2020 ha introdotto misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale con cui è stata prevista l'eliminazione di limiti e condizionamenti delle Pubbliche amministrazioni locali per la realizzazione della rete 5G;

    questa innovazione tecnologica si traduce nel previsto passaggio dallo spegnimento del segnale analogico all'avvio del digitale terrestre in ambito televisivo, con la prevista liberazione delle frequenze della banda 700 Mhz;

    l'impatto del processo di reforming di riorganizzazione della banda 700 Mhz sul sistema televisivo, da completarsi entro il 2022, comporta però dei rischi per l'intero comparto delle TV locali, primo fra tutti quello di una capacità trasmissiva ridotta a fronte di un incremento dei costi per l'affitto della banda, con la conseguente erosione nel tempo di quel vantaggio competitivo acquisito in molti anni di attività legata al territorio;

    la conseguente contrazione dello spettro elettromagnetico a disposizione del mondo televisivo, in questo contesto di trasformazione tecnologica, si è aggiunta alla necessità di coordinare le frequenze con i Paesi confinanti che ridurranno ulteriormente gli spazi utili per la TV italiana;

    la Sardegna è la regione sperimentale di questo processo, corrispondendo all'Area 1a della road map del Ministero, per la quale il refarming è previsto nel periodo che va dal 15 novembre al 18 dicembre 2021;

    a fare le spese di questa situazione è stata l'emittente di Oristano «Super TV» che ha subito l'imposizione di interrompere le trasmissioni a causa di un malaugurato disguido giustificabile dalla sperimentazione delle difficoltà burocratiche e i comprensibili equivoci derivanti dalla interpretazione delle nuove regole;

    l'emittente è rimasta fuori dalla graduatoria relativa al processo di riposizionamento delle emittenti sulla frequenza «sub700»;

    l'errore è stato quello di aver richiesto di cambiare il marchio da Super Tv a Aristanis Tv per individuare meglio la provincia, che è stata percepita come richiesta fatta da una nuova emittente, cosa che evidentemente non è;

    due istanze di riesame al Ministero hanno avuto esito negativo;

    la chiusura di «Super Tv» ha creato un vero e proprio vuoto culturale e ha messo a rischio l'occupazione e il reddito familiare di diversi dipendenti;

    il ruolo delle emittenti locali è fondamentale nel più ampio scenario dell'offerta televisiva e informativa dedicata ai cittadini sul territorio;

    Super Tv è attualmente l'unica emittente nella provincia di Oristano con iscrizione della testata al Tribunale di Cagliari che da oltre vent'anni opera, senza soluzione di continuità, con una stabile struttura tecnica e redazione giornalistica, anche in virtù di contributi a tale scopo riservati dalla Regione Sardegna e alla quale viene annualmente presentata regolare rendicontazione operativa;

    spegnere definitivamente la voce della storica TV oristanese «Super TV» non potrà che impoverire il territorio. La televisione oristanese svolge, infatti, un importante ruolo nel campo dell'informazione con un servizio informativo, di primaria importanza, su tutto il territorio durante il periodo della emergenza COVID-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di annullare o derogare le misure di esclusione in oggetto per il bacino sperimentale del nuovo corso della tv digitale.
9/3354-A/104. Scanu.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo I del provvedimento in esame contiene una serie di misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR;

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna alle regioni dell'Italia meridionale una quota pari al 40 per cento delle risorse territorializzabili, nello specifico 82 miliardi di euro;

    le riforme contenute nel Piano hanno un impatto rilevante sul Sud e sono dirette a incidere sulla produttività delle PMI e migliorare la connettività nelle zone rurali e nelle aree interne; migliorare la gestione dei rifiuti; rafforzare le infrastrutture, a partire dall'alta velocità ferroviaria; migliorare la presenza di asili nido e scuole per l'infanzia, potenziare e ammodernare l'edilizia scolastica, contrastare l'abbandono scolastico e la povertà educativa; abbattere il divario di connettività e digitalizzazione nelle aree marginali, riformare e potenziare le infrastrutture delle ZES; superare i divari tra i diversi sistemi sanitari regionali;

   considerato che:

    le misure dovranno attenuare i divari storici tra il Centro-Nord e il Sud nelle infrastrutture fisiche e digitali, nell'ecologia e nei servizi pubblici quali l'istruzione, la sanità e la Pubblica Amministrazione;

    la realizzazione delle riforme e delle misure previste dal Piano avrà impatti rilevanti sul PIL del Mezzogiorno che crescerà nel quinquennio 2021-2026 del 24 per cento circa rispetto al valore assoluto del 2020;

    l'obiettivo espresso nel Piano è proprio quello di accompagnare una nuova stagione di convergenza tra Sud e Centro-Nord, per affrontare un nodo storico dello sviluppo del Paese,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie per supportare le amministrazioni delle regioni meridionali in caso di criticità nella progettazione, nella gestione della spesa e nell'attuazione degli interventi, al fine di garantire che il Mezzogiorno resti titolare della quota ad esso assegnata.
9/3354-A/105. Alaimo, Ficara, Saitta, Martinciglio, D'Orso, Casa, Pignatone, Scerra, Perconti, Giarrizzo, Luciano Cantone, Lorefice, Chiazzese, Cimino, Davide Aiello, Raffa, Papiro, Varrica, Barbuto, Scagliusi, De Lorenzis, Marino, Serritella, Grippa, D'Uva, Rizzo, Cancelleri, Traversi, Baldino, Dieni, Marzana, Bartolozzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo I del provvedimento in esame contiene una serie di misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR;

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna alle regioni dell'Italia meridionale una quota pari al 40 per cento delle risorse territorializzabili, nello specifico 82 miliardi di euro;

    le riforme contenute nel Piano hanno un impatto rilevante sul Sud e sono dirette a incidere sulla produttività delle PMI e migliorare la connettività nelle zone rurali e nelle aree interne; migliorare la gestione dei rifiuti; rafforzare le infrastrutture, a partire dall'alta velocità ferroviaria; migliorare la presenza di asili nido e scuole per l'infanzia, potenziare e ammodernare l'edilizia scolastica, contrastare l'abbandono scolastico e la povertà educativa; abbattere il divario di connettività e digitalizzazione nelle aree marginali, riformare e potenziare le infrastrutture delle ZES; superare i divari tra i diversi sistemi sanitari regionali;

   considerato che:

    le misure dovranno attenuare i divari storici tra il Centro-Nord e il Sud nelle infrastrutture fisiche e digitali, nell'ecologia e nei servizi pubblici quali l'istruzione, la sanità e la Pubblica Amministrazione;

    la realizzazione delle riforme e delle misure previste dal Piano avrà impatti rilevanti sul PIL del Mezzogiorno che crescerà nel quinquennio 2021-2026 del 24 per cento circa rispetto al valore assoluto del 2020;

    l'obiettivo espresso nel Piano è proprio quello di accompagnare una nuova stagione di convergenza tra Sud e Centro-Nord, per affrontare un nodo storico dello sviluppo del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie per supportare le amministrazioni delle regioni meridionali in caso di criticità nella progettazione, nella gestione della spesa e nell'attuazione degli interventi, al fine di garantire che il Mezzogiorno resti titolare della quota ad esso assegnata.
9/3354-A/105. (Testo modificato nel corso della seduta)Alaimo, Ficara, Saitta, Martinciglio, D'Orso, Casa, Pignatone, Scerra, Perconti, Giarrizzo, Luciano Cantone, Lorefice, Chiazzese, Cimino, Davide Aiello, Raffa, Papiro, Varrica, Barbuto, Scagliusi, De Lorenzis, Marino, Serritella, Grippa, D'Uva, Rizzo, Cancelleri, Traversi, Baldino, Dieni, Marzana, Bartolozzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152», prevede disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e, si pone come obiettivo, quello di raggiungere gli ulteriori 7 dei 51 obiettivi del PNRR, il cui conseguimento è previsto entro il 31 dicembre prossimo;

    in particolare, l'articolo 3-bis modifica le modalità di rifinanziamento del Fondo turismo istituito dall'articolo 178, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 che prevedeva la possibilità di incrementare la dotazione originaria (50 milioni per il 2020) di 100 milioni per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione; con l'articolo 3-bis, in esame, il finanziamento di 100 milioni, anziché essere riferito all'annualità 2021, viene posto a valere per 40 milioni per il 2022, per 15 milioni per il 2023, per 15 milioni per il 2024 e per 30 milioni per il 2025;

    sebbene le risorse stanziate dal decreto-legge in esame, rappresentino un deciso impegno del Governo nei confronti del settore del turismo, risultano, tuttavia, necessarie ulteriori azioni dirette all'introduzione di misure volte a tutelare i territori montani in cui sono presenti le stazioni sciistiche fortemente penalizzate dalle restrizioni, sia pur necessarie, imposte per fronteggiare la pandemia da Covid-19;

    per il settore delle attività produttive montane, il turismo invernale rappresenta la quasi totalità del fatturato complessivo e, come è tristemente noto, nel corso degli ormai quasi due anni di pandemia, la capacità economica dell'intero indotto, ha subito un vero e proprio crollo;

    a tutt'oggi, purtroppo, le incognite sulla ripresa economica della stagione sciistica invernale, sono ancora tante se si considera che alcuni territori di montagna sono già in zona gialla e gli addetti ai lavori appaiono seriamente preoccupati sia sul fronte degli aumenti dei contagi, sia sotto il profilo dello spettro della chiusura degli impianti sciistici come avvenuto lo scorso anno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nei prossimi provvedimenti legislativi, adeguate misure in grado di contribuire direttamente o indirettamente allo sviluppo del settore relativo al turismo di montagna fortemente penalizzato dalle restrizioni imposte per fronteggiare la diffusione del COVID-19.
9/3354-A/106. Elisa Tripodi, Sut, Valente, Currò, Serritella, De Carlo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, finalizzate nel loro complesso, a rafforzare il ruolo di controllo dei Parlamento nel processo di attuazione e valutazione delle spese del PNRR;

    il provvedimento, che è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, attraverso l'approvazione di numerose proposte emendative, prevede in particolare, importanti misure di carattere economico-finanziario, volte a incrementare i livelli di crescita e competitività del sistema-paese;

    al riguardo, l'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede alcune disposizioni volte a promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche, con particolare riguardo al Piano nazionale di ripresa e resilienza o al Piano nazionale per gli investimenti complementari, stabilendo che le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai bandi possano essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice degli appalti;

    a tal fine, si segnala come la Banca Dati nazionale degli Operatori Economici (BDOE) istituita, con l'articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, (quale strumento per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure di gara e gestita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) per quanto considerata fondamentale nell'ambito delle procedure di semplificazione e di accelerazione degli appalti pubblici, attualmente non è stata ancora resa nel pieno della sua effettiva operatività;

    secondo quanto risulta dalle ultime informazioni riportate sul sito del suesposto Ministero, risulta infatti che il medesimo Dicastero, (in collaborazione con FPA e Cresme) ha avviato, come prima fase di ascolto, un'attività di coinvolgimento degli stakeholder istituzionali detentori delle banche dati, sia per raccogliere contributi sul processo di costruzione della nuova BDOE, che per verificare la disponibilità dei dati in possesso degli enti e le amministrazioni competenti; tale consultazione risulta conclusa il 31 gennaio 2017;

    il medesimo Ministero evidenzia inoltre che: l'istituzione della suesposta BDOE, persegue la direzione di rendere il processo di procurement, semplice e snello per gli operatori economici ed efficiente per la pubblica amministrazione, andando a migliorare i processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di completamento degli appalti pubblici (quali ad esempio: i tempi di attraversamento relativi al lasso di tempo necessario per transitare da una fase procedurale alla successiva che assorbe in media il 57 per cento dei complessivi tempi per l'affidamento degli appalti);

    alla luce anche del nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che impegnerà l'Italia in ingenti investimenti e conseguenti procedure di appalto, nonché delle disposizioni previste dal decreto-legge all'esame, si rafforza pertanto la convinzione che BDOE, se effettivamente resa operativa, può costituire uno straordinario strumento per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure degli appalti pubblici e innalzare i livelli di crescita e competitività del sistema-Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi, volti a velocizzare la piena operatività della Banca Dati nazionale degli Operatori Economici citata in premessa, nella consapevolezza che tale strumento può rappresentare una forte leva, nell'ambito delle procedure di semplificazione e accelerazione delle procedure degli appalti, in coerenza peraltro con le misure indicate dal presente decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
9/3354-A/107. Cancelleri.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'articolo 3 dell'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DELL'ASSE IV: «Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti», consente la possibilità di presentare richieste di finanziamento ai soggetti proponenti che abbiano affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (T.U. Ambiente) ovvero conformi alla normativa pro tempore vigente operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

    le ATI/EGA che hanno in itinere l'adozione/approvazione del piano d'ambito si troverebbero in condizioni di svantaggio a causa della mancata partecipazione ai finanziamenti di cui all'avviso, con grave pregiudizio e aggravio ai costi d'investimento previsti nei piani industriali programmati con negativi ricarichi sulla tariffa d'ambito e sull'utenza;

    per garantire pari opportunità, andrebbe integrata la previsione dell'articolo 3 lettera B, intervenendo nel senso di fare rientrare tra i soggetti proponenti anche quelli che dimostrino di essere in fase di approvazione dei piani d'ambito e conseguentemente concedendo una adeguata proroga di almeno 45 giorni per raggiungere le condizioni di eleggibilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche con successivi atti normativi o con specifici atti di indirizzo, di individuare, in qualità di soggetti attuatori, anche quei soggetti che presentano le condizioni di salvaguardia ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in regime transitorio, con una convenzione recante i contenuti minimi della convenzione-tipo e in possesso dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma rilasciata dal competente Ente di governo.
9/3354-A/108. Papiro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    la Missione 2, Componente 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza definisce interventi per l'economia circolare e l'agricoltura sostenibile, volti – tra l'altro – al miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti;

    l'articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede misure, al momento inattuate, per sostenere gli impianti di riciclo dei rifiuti, istituendo nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

    con riferimento agli impianti di riciclo dei rifiuti, gli Eddy Current Separators (ECS) sono sistemi che utilizzano un potente campo magnetico per separare i metalli non ferrosi da un flusso di rifiuti 0 di minerali in entrata, favorendo il recupero il materiale piccolo e leggero del sottovaglio;

    la diffusione dei sistemi ECS potrebbe assicurare un contributo al miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti di imballaggi piccoli e leggeri in alluminio e altri materiali attualmente dispersi nel sottovaglio, in linea con la Missione 2, Componente 1.1 del PNRR,

impegna il Governo

a dare concreta e tempestiva attuazione alle previsioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e a prevedere che nella definizione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del fondo siano considerati gli impianti che utilizzano la tecnologia Eddy Current Separators (ECS) di cui in premessa, contribuendo così all'attuazione della Missione 2, Componente 1.1 del PNRR.
9/3354-A/109. Deiana.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    la Missione 2, Componente 1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza definisce interventi per l'economia circolare e l'agricoltura sostenibile, volti – tra l'altro – al miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti;

    l'articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede misure, al momento inattuate, per sostenere gli impianti di riciclo dei rifiuti, istituendo nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

    con riferimento agli impianti di riciclo dei rifiuti, gli Eddy Current Separators (ECS) sono sistemi che utilizzano un potente campo magnetico per separare i metalli non ferrosi da un flusso di rifiuti 0 di minerali in entrata, favorendo il recupero il materiale piccolo e leggero del sottovaglio;

    la diffusione dei sistemi ECS potrebbe assicurare un contributo al miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti di imballaggi piccoli e leggeri in alluminio e altri materiali attualmente dispersi nel sottovaglio, in linea con la Missione 2, Componente 1.1 del PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare concreta e tempestiva attuazione alle previsioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di prevedere che nella definizione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del fondo siano considerati gli impianti che utilizzano la tecnologia Eddy Current Separators (ECS) di cui in premessa, contribuendo così all'attuazione della Missione 2, Componente 1.1 del PNRR.
9/3354-A/109. (Testo modificato nel corso della seduta)Deiana.


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna alle regioni dell'Italia meridionale una quota imponente di fondi pari a 82 miliardi di euro, ossia il 40 per cento delle risorse territorializzabili;

    le riforme contenute nel Piano hanno un impatto rilevante sul Sud e sono dirette a incidere sulla produttività delle PMI e migliorare la connettività nelle zone rurali e nelle aree interne; migliorare la gestione dei rifiuti; rafforzare le infrastrutture, a partire dall'alta velocità ferroviaria; migliorare la presenza di asili nido e scuole per l'infanzia, potenziare e ammodernare l'edilizia scolastica, contrastare l'abbandono scolastico e la povertà educativa; abbattere il divario di connettività e digitalizzazione nelle aree marginali, riformare e potenziare le infrastrutture delle ZES; superare i divari tra i diversi sistemi sanitari regionali;

    la realizzazione delle riforme e delle misure previste dal Piano avrà impatti rilevanti sul PIL del Mezzogiorno che crescerà nel quinquennio 2021-2026 del 24 per cento circa rispetto al valore assoluto del 2020;

    in questo contesto agli enti locali sono assegnate quote rilevanti delle diverse linee di investimento e pertanto proprio dalla loro capacità amministrativa dipende la riuscita del Piano. Questi non saranno solo chiamati a presentare proposte ma avranno un ruolo di primo piano nella realizzazione delle opere pubbliche. Questo ultimo aspetto tuttavia presenta delle criticità più volte emerse nel corso di questa legislatura, in quanto molti enti locali non hanno le strutture amministrative, il knowhow e le professionalità necessarie per rispondere con la necessaria efficacia alla sfida che si è posta con il Piano;

   considerato che la P.A. locale, ancora più di quella centrale, ha subito le conseguenze delle limitazioni al turnover previste nell'ambito delle politiche di contenimento della spesa pubblica negli ultimi 15 armi;

    dall'ultimo rapporto Svimez sull'economia e la società del Mezzogiorno emerge come «nel 2019 il personale in servizio nella P.A. ammontava a 3.354.567 unità, pari al 5,6 per cento della popolazione. Un numero in costante diminuzione che negli ultimi dieci anni fa segnare un dato negativo pari a poco meno di 320 mila unità (-8,64 per cento). Ne consegue che la P.A. italiana è, nei fatti, sottodimensionata, costituendo il 13,21 per cento del totale della forza lavoro nazionale, sia a fronte di una media OCSE del 17,91 per cento che di valori più elevati fatti registrare nei principali paesi europei»;

    sempre secondo il rapporto Svimez 2021 la minore capacità progettuale delle Amministrazioni locali del Mezzogiorno le esporrebbe ad un elevato rischio di mancato assorbimento delle risorse del PNRR. Con il paradosso che le realtà a maggior fabbisogno potrebbero beneficiare di risorse insufficienti;

    desta non poche preoccupazioni, in tale ottica, il risultato del «Concorso Sud» che aveva come obiettivo il reclutamento nelle Regioni del Mezzogiorno di profili tecnici qualificati per la p.a. e che, come risulterebbe dai dati forniti, ha portato a sole 821 assunzioni rispetto ai 2.800 posti disponibili;

    altrettanto preoccupanti risultano le dichiarazioni di diversi esponenti politici che scommettono già sul mancato utilizzo di questi fondi da parte del Mezzogiorno candidando le proprie realtà amministrative a sfruttarne le opportunità. Da ultimo infine, destano perplessità le affermazioni datate 14 dicembre 2021 del Ministro delle infrastrutture, che in audizione alla Camera presso la Commissione ambiente affermava come eventualmente, ove il sud perdesse l'occasione di spendere tutti i fondi assegnati dal PNRR potrà comunque utilizzare le linee ordinarie di finanziamento;

    per scongiurare questo rischio annunciato, è dunque fondamentale sostenere e rafforzare nel più breve tempo possibile, la capacità amministrativa e progettuali degli enti locali del mezzogiorno,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie a garantire, anche mediante la creazione di strutture centrali ovvero periferiche ad hoc, assistenza costante alla capacità progettuale degli enti locali meridionali, al fine di scongiurare il rischio che le realtà territoriali con maggiori necessità di investimenti possano risultare destinatarie di risorse insufficienti.
9/3354-A/110. Ficara, Alaimo, Saitta, Martinciglio, D'Orso, Casa, Pignatone, Scerra, Perconti, Giarrizzo, Luciano Cantone, Lorefice, Chiazzese, Cimino, Davide Aiello, Raffa, Papiro, Varrica, Barbuto, Scagliusi, De Lorenzis, Marino, Serritella, Grippa, D'Uva, Rizzo, Cancelleri, Traversi, Dieni, Marzana, Bartolozzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna alle regioni dell'Italia meridionale una quota imponente di fondi pari a 82 miliardi di euro, ossia il 40 per cento delle risorse territorializzabili;

    le riforme contenute nel Piano hanno un impatto rilevante sul Sud e sono dirette a incidere sulla produttività delle PMI e migliorare la connettività nelle zone rurali e nelle aree interne; migliorare la gestione dei rifiuti; rafforzare le infrastrutture, a partire dall'alta velocità ferroviaria; migliorare la presenza di asili nido e scuole per l'infanzia, potenziare e ammodernare l'edilizia scolastica, contrastare l'abbandono scolastico e la povertà educativa; abbattere il divario di connettività e digitalizzazione nelle aree marginali, riformare e potenziare le infrastrutture delle ZES; superare i divari tra i diversi sistemi sanitari regionali;

    la realizzazione delle riforme e delle misure previste dal Piano avrà impatti rilevanti sul PIL del Mezzogiorno che crescerà nel quinquennio 2021-2026 del 24 per cento circa rispetto al valore assoluto del 2020;

    in questo contesto agli enti locali sono assegnate quote rilevanti delle diverse linee di investimento e pertanto proprio dalla loro capacità amministrativa dipende la riuscita del Piano. Questi non saranno solo chiamati a presentare proposte ma avranno un ruolo di primo piano nella realizzazione delle opere pubbliche. Questo ultimo aspetto tuttavia presenta delle criticità più volte emerse nel corso di questa legislatura, in quanto molti enti locali non hanno le strutture amministrative, il knowhow e le professionalità necessarie per rispondere con la necessaria efficacia alla sfida che si è posta con il Piano;

   considerato che la P.A. locale, ancora più di quella centrale, ha subito le conseguenze delle limitazioni al turnover previste nell'ambito delle politiche di contenimento della spesa pubblica negli ultimi 15 armi;

    dall'ultimo rapporto Svimez sull'economia e la società del Mezzogiorno emerge come «nel 2019 il personale in servizio nella P.A. ammontava a 3.354.567 unità, pari al 5,6 per cento della popolazione. Un numero in costante diminuzione che negli ultimi dieci anni fa segnare un dato negativo pari a poco meno di 320 mila unità (-8,64 per cento). Ne consegue che la P.A. italiana è, nei fatti, sottodimensionata, costituendo il 13,21 per cento del totale della forza lavoro nazionale, sia a fronte di una media OCSE del 17,91 per cento che di valori più elevati fatti registrare nei principali paesi europei»;

    sempre secondo il rapporto Svimez 2021 la minore capacità progettuale delle Amministrazioni locali del Mezzogiorno le esporrebbe ad un elevato rischio di mancato assorbimento delle risorse del PNRR. Con il paradosso che le realtà a maggior fabbisogno potrebbero beneficiare di risorse insufficienti;

    desta non poche preoccupazioni, in tale ottica, il risultato del «Concorso Sud» che aveva come obiettivo il reclutamento nelle Regioni del Mezzogiorno di profili tecnici qualificati per la p.a. e che, come risulterebbe dai dati forniti, ha portato a sole 821 assunzioni rispetto ai 2.800 posti disponibili;

    altrettanto preoccupanti risultano le dichiarazioni di diversi esponenti politici che scommettono già sul mancato utilizzo di questi fondi da parte del Mezzogiorno candidando le proprie realtà amministrative a sfruttarne le opportunità. Da ultimo infine, destano perplessità le affermazioni datate 14 dicembre 2021 del Ministro delle infrastrutture, che in audizione alla Camera presso la Commissione ambiente affermava come eventualmente, ove il sud perdesse l'occasione di spendere tutti i fondi assegnati dal PNRR potrà comunque utilizzare le linee ordinarie di finanziamento;

    per scongiurare questo rischio annunciato, è dunque fondamentale sostenere e rafforzare nel più breve tempo possibile, la capacità amministrativa e progettuali degli enti locali del mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie a garantire, anche mediante la creazione di strutture centrali ovvero periferiche ad hoc, assistenza costante alla capacità progettuale degli enti locali meridionali, al fine di scongiurare il rischio che le realtà territoriali con maggiori necessità di investimenti possano risultare destinatarie di risorse insufficienti.
9/3354-A/110. (Testo modificato nel corso della seduta)Ficara, Alaimo, Saitta, Martinciglio, D'Orso, Casa, Pignatone, Scerra, Perconti, Giarrizzo, Luciano Cantone, Lorefice, Chiazzese, Cimino, Davide Aiello, Raffa, Papiro, Varrica, Barbuto, Scagliusi, De Lorenzis, Marino, Serritella, Grippa, D'Uva, Rizzo, Cancelleri, Traversi, Dieni, Marzana, Bartolozzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il titolo IV del provvedimento reca disposizioni in materia di investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia;

    l'articolo 47 modifica l'articolo 34-bis del Codice antimafia, in tema di controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali, coordinandone il contenuto con la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa rivolte alle medesime aziende;

    nello specifico, rispetto alla disciplina previgente, il testo prevede che: il controllo giudiziario possa essere disposto dal Tribunale anche in sostituzione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'articolo 94-bis del Codice; integra l'elenco dei soggetti che devono essere sentiti dal Tribunale, al fine di decidere se concedere all'impresa il controllo giudiziario, in attesa che sia decisa l'impugnativa dell'interdittiva antimafia (in particolare, oltre al procuratore distrettuale competente e agli altri soggetti interessati, il decreto-legge specifica che deve essere sentito anche il prefetto che ha pronunciato l'informazione antimafia interdittiva); specifica che quanto il tribunale applica gli istituti dell'amministrazione giudiziaria o del controllo giudiziario non si sospendono solo gli effetti dell'interdittiva antimafia, ma anche i termini concessi al prefetto per disporre le necessarie verifiche e rilasciare l'informazione antimafia; demanda alla cancelleria del tribunale il compito di comunicare al prefetto l'applicazione degli istituti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, affinché egli possa conseguentemente aggiornare la banca dati nazionale della documentazione antimafia; stabilisce che l'applicazione degli istituti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario deve essere valutata al fine di disporre, nei 5 anni successivi, l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'articolo 94-bis del Codice;

    l'articolo 48 oltre a riscrivere il comma 2-bis dell'articolo 92 (Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia) del Codice antimafia, introduce «il principio del contraddittorio», mediante la notifica all'impresa sotto indagine di un «preavviso di interdittiva o della misura amministrativa di prevenzione collaborativa, con il riconoscimento di un termine breve (non superiore a 20 giorni) per la richiesta di audizione e la produzione di memorie esplicative da parte dell'impresa destinataria»;

    il nuovo comma 2-bis prevede che il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'interdittiva antimafia ovvero per procedere all'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

    al termine della procedura in contraddittorio, il prefetto può: rilasciare un'informazione antimafia liberatoria; disporre l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'articolo 94-bis del Codice Antimafia, in caso di agevolazione occasionale, introdotta dalla nuova disposizione; adottare l'informazione antimafia interdittiva, valutando la sussistenza dei presupposti per le misure – nomina di un commissario o rinnovazione degli organi sociali, informando tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione;

    l'articolo 49, modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel Codice antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili, in alternativa all'interdittiva antimafia, allorquando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;

    le misure di controllo applicabili sono: l'adozione e l'attuazione di misure organizzative, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale; la comunicazione al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro 15 giorni dal loro compimento, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, degli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro (7.000 euro nella vigente formulazione del decreto-legge) o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell'impresa; la comunicazione, nel caso di società di capitali o di persone, al gruppo interforze di eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi; la comunicazione al gruppo interforze di contratti di associazione in partecipazione stipulati; l'utilizzazione di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione, nonché per i finanziamenti indicati;

    nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto nell'articolo 94-bis, il nuovo comma 2-bis che prevede che le misure amministrative di prevenzione collaborativa illustrate possono essere revocate o modificate in ogni momento e non impediscono l'adozione dell'interdittiva antimafia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare, anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio, l'applicazione delle norme descritte in premessa, al fine di valutare se comportino un allentamento degli strumenti per il contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso in capo ai prefetti e all'autorità giudiziaria e, in caso, di adottare successivi interventi normativi volte a modificarle.
9/3354-A/111. Ferraresi, Perantoni, Saitta.


   La Camera,

   premesso che:

    il titolo IV del provvedimento reca disposizioni in materia di investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia;

    l'articolo 47 modifica l'articolo 34-bis del Codice antimafia, in tema di controllo giudiziario delle aziende che abbiano occasionalmente agevolato indiziati di appartenere ad associazioni criminali, coordinandone il contenuto con la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa rivolte alle medesime aziende;

    nello specifico, rispetto alla disciplina previgente, il testo prevede che: il controllo giudiziario possa essere disposto dal Tribunale anche in sostituzione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'articolo 94-bis del Codice; integra l'elenco dei soggetti che devono essere sentiti dal Tribunale, al fine di decidere se concedere all'impresa il controllo giudiziario, in attesa che sia decisa l'impugnativa dell'interdittiva antimafia (in particolare, oltre al procuratore distrettuale competente e agli altri soggetti interessati, il decreto-legge specifica che deve essere sentito anche il prefetto che ha pronunciato l'informazione antimafia interdittiva); specifica che quanto il tribunale applica gli istituti dell'amministrazione giudiziaria o del controllo giudiziario non si sospendono solo gli effetti dell'interdittiva antimafia, ma anche i termini concessi al prefetto per disporre le necessarie verifiche e rilasciare l'informazione antimafia; demanda alla cancelleria del tribunale il compito di comunicare al prefetto l'applicazione degli istituti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario, affinché egli possa conseguentemente aggiornare la banca dati nazionale della documentazione antimafia; stabilisce che l'applicazione degli istituti dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario deve essere valutata al fine di disporre, nei 5 anni successivi, l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'articolo 94-bis del Codice;

    l'articolo 48 oltre a riscrivere il comma 2-bis dell'articolo 92 (Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia) del Codice antimafia, introduce «il principio del contraddittorio», mediante la notifica all'impresa sotto indagine di un «preavviso di interdittiva o della misura amministrativa di prevenzione collaborativa, con il riconoscimento di un termine breve (non superiore a 20 giorni) per la richiesta di audizione e la produzione di memorie esplicative da parte dell'impresa destinataria»;

    il nuovo comma 2-bis prevede che il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'interdittiva antimafia ovvero per procedere all'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

    al termine della procedura in contraddittorio, il prefetto può: rilasciare un'informazione antimafia liberatoria; disporre l'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'articolo 94-bis del Codice Antimafia, in caso di agevolazione occasionale, introdotta dalla nuova disposizione; adottare l'informazione antimafia interdittiva, valutando la sussistenza dei presupposti per le misure – nomina di un commissario o rinnovazione degli organi sociali, informando tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione;

    l'articolo 49, modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel Codice antimafia la previsione di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili, in alternativa all'interdittiva antimafia, allorquando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;

    le misure di controllo applicabili sono: l'adozione e l'attuazione di misure organizzative, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale; la comunicazione al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro 15 giorni dal loro compimento, degli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, degli atti di pagamento ricevuti, degli incarichi professionali conferiti, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, di valore non inferiore a 5.000 euro (7.000 euro nella vigente formulazione del decreto-legge) o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo interforze, in relazione al reddito della persona o del patrimonio e del volume di affari dell'impresa; la comunicazione, nel caso di società di capitali o di persone, al gruppo interforze di eventuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi; la comunicazione al gruppo interforze di contratti di associazione in partecipazione stipulati; l'utilizzazione di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione, nonché per i finanziamenti indicati;

    nel corso dell'esame in sede referente è stato introdotto nell'articolo 94-bis, il nuovo comma 2-bis che prevede che le misure amministrative di prevenzione collaborativa illustrate possono essere revocate o modificate in ogni momento e non impediscono l'adozione dell'interdittiva antimafia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare, anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio, l'applicazione delle norme descritte in premessa, al fine di valutare l'eventuale rischio di un allentamento degli strumenti per il contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso in capo ai prefetti e all'autorità giudiziaria e, in caso, di adottare successivi interventi normativi volte a modificarle.
9/3354-A/111. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferraresi, Perantoni, Saitta.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge di cui si chiede la conversione prevede misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, coerentemente con il relativo cronoprogramma, disponendo, tra l'altro, un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonché misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

    in particolare, sono numerose le disposizioni volte al rafforzamento organizzativo e a potenziare il reclutamento di personale in seno alle diverse amministrazioni;

    tuttavia, nell'ambito di tali interventi, il provvedimento de quo, nulla dispone in merito agli Archivi di Stato;

    al riguardo, si sottolinea come le principali criticità riguardino proprio la ormai insostenibile carenza di personale, che si ripercuote sulla gestione degli Istituti mettendo a rischio la tenuta del servizio pubblico;

    la carenza è, purtroppo, strutturale: nel 2020, secondo i dati riferiti dalla direzione generale degli Archivi di Stato, il buco era di circa 1.200 unità con un incremento stimato per l'anno in corso fino a 1,500;

    eppure, giova ricordare, i beni archivistici sono una componente importante del patrimonio culturale italiano e gli Archivi di Stato sono i depositari della cultura e della memoria storica del Paese, oltre a rappresentare un prezioso strumento di studio per migliaia di ricercatori e docenti;

    attualmente, almeno venticinque delle 133 tra sedi provinciali e distaccamenti sono a rischio chiusura. E già in alcuni casi sono talvolta impossibilitate a garantire il servizio, proprio a causa della mancanza di personale e, in particolare, di custodi, cui spetta il compito di aprire gli edifici degli Archivi di Stato, di sorvegliarne le sale di studio e di movimentare le unità archivistiche, rendendole consultabili agli utenti;

    ciò comporta, ovviamente immediate ricadute sulla fruizione dei documenti – beni culturali pubblici – da parte dei cittadini;

    appare pertanto necessaria e non più rinviabile un'operazione strutturale per l'assunzione di personale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito degli interventi volti a potenziare il reclutamento del personale amministrativo, adeguate iniziative per fronteggiare la carenza di personale addetto agli Archivi di Stato, al fine di evitarne la chiusura ed assicurarne la fruizione impedendo

   conseguentemente il verificarsi di gravi danni al patrimonio culturale italiano ed alla conoscenza storico-scientifica.
9/3354-A/112. Perantoni, Faro, Cadeddu, Scanu.


   La Camera,

   premesso che:

    la missione 6 del piano nazionale di ripresa e resilienza, con lo stanziamento complessivo di 18,5 miliardi, punta a rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure;

    della legge 8 marzo 2017, n. 24 recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, all'articolo 10 disciplina nel dettaglio l'obbligo di copertura assicurativa e le modalità di svolgimento dei giudizi aventi ad oggetto la responsabilità medica. Nello specifico, lo stesso articolo stabilisce l'obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di possedere una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera;

    l'articolo 38-bis del testo in esame, dispone che a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, venga condizionata all'assolvimento nella misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina;

    chi ricopre il delicato ruolo di amministratore o altri ruoli di responsabilità all'interno dell'azienda pubbliche o privata o all'interno del sistema giudiziario, o rappresenta ruoli di diretta rappresentanza dello Stato, nonché risulti iscritto ad albi professionali, è esente dall'obbligo di possedere coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi o verso prestatori d'opera;

    ad esempio dal 1991 al 31 dicembre 2020 i casi di errori giudiziari sono stati 29659: in media, poco più di 988 l'anno. Il tutto per una spesa complessiva dello Stato, tra indennizzi e risarcimenti veri e propri: 869.754.850 euro e spiccioli, per una media appena superiore ai 28 milioni e 990 mila euro l'anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare risorse, anche nell'ambito di quelle stanziate dal PNRR, allo scopo di intraprendere iniziative finalizzate ad adottare strumenti idonei alla copertura della responsabilità diretta degli amministratori, dirigenti e/o funzionari che ricoprano ruoli di responsabilità in aziende pubbliche o private o all'interno del sistema giudiziario, nonché risulti iscritto ad albi professionali.
9/3354-A/113. Misiti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame ha ad oggetto «Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, all'articolo 38 disciplina la proroga della commissione consultiva tecnico-scientifica e del comitato prezzi e rimborso operanti presso l'agenzia italiana del farmaco;

    tale intervento si rende necessario al fine di garantire senza soluzione di continuità il funzionamento della Commissione consultiva tecnico scientifica e del comitato prezzi e rimborso in virtù della rilevanza che tali organi rivestono ai fini dell'operato dell'Aifa;

    peraltro il riferimento alla missione 6 del PNRR appare legato alla componente 1, investimento 3 e relativo al «rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e le simulazioni, in relazione al fascicolo sanitario elettronico e al sistema di sorveglianza e vigilanza sanitaria, oltre alla componente 2, investimento 1 relativo alla valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica in Italia rafforzando la capacità di risposta dei centri di eccellenza presenti in Italia nel settore delle patologie rare e favorendo il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese»;

    il potenziamento della ricerca biomedica si sviluppa all'interno del quadro normativo attualmente vigente che tutela la salute del paziente secondo i dettami costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione;

    occorre nella visione del potenziamento della ricerca biomedica tener presente che l'approccio impersonale e la tendenza a identificare il paziente semplicemente con la sua patologia stanno lasciando spazio a nuove pratiche non solo più umane ma anche efficaci;

    occorre quindi investire ed implementare la ricerca anche e soprattutto nelle metodologie più all'avanguardia che riconoscono a ogni paziente la propria unicità;

    a mero titolo esemplificativo e con riferimento alle cure farmacologiche, la medicina occidentale si basa da anni sulla teoria del «trial and error» (prova ed errore) ma che questo modo di procedere «a tentativi» potrebbe causare al paziente sofferenze evitabili, oltre che elevati costi di gestione al Sistema Sanitario (basti pensare alla quantità di medicinali sprecati nei diversi tentativi). Diventa necessario ridurre notevolmente, se non annullare, il concetto accolto dalla comunità scientifica del rischio accettabile (fondato sul presupposto che una determinata probabilità di morte o di malattia possa essere ammessa, purché vi corrispondano maggiori vantaggi). Tale principio muove una ovvia obiezione: chi corre il rischio non è la stessa persona alla quale va il beneficio;

    lo stesso schema potrebbe ripetersi anche nella «diagnosi», come ad esempio evitare percorsi diagnostici laboriosi e più cruenti rispetto ad esami microinvasivi con uguali risultati diagnostici;

    in considerazione della evoluzione dell'approccio e della ricerca che negli ultimi tempi, registra un'inversione di rotta, preferendo analisi preventive in laboratorio sulle caratteristiche biomolecolari di un determinato paziente affetto da una determinata malattia: queste analisi permettono di prevedere la reazione del soggetto a un farmaco specifico, sempre a titolo meramente esemplificativo e mai esaustivo;

    in sostanza occorre attenzionare e prediligere lo studio sulle singolarità di ogni paziente determinando una terapia farmacologica ad hoc, paziente per paziente e caso per caso, aumentandone l'efficacia e riducendo sprechi e disagi, con un approccio patient oriented;

    le linee guida e la loro applicazione mirano a favorire decisioni che devono essere assunte nella pratica clinica incentrata sul paziente e nel suo migliore interesse, sicché appare opportuno rammentare che esse si prefiggono di perseguire al meglio il bene biomedico della persona assistita;

    stante l'evoluzione scientifica che riporta al centro della metodologia di approccio non la patologia ma il paziente, occorrerebbe verificare la rispondenza delle linee guida alla mutata esigenza;

    la legge 8 marzo 2017, n. 24, «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», prevede che «gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle Raccomandazioni previste dalle Linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco»;

    alla luce della ricerca implementata occorrerà procedere ad un aggiornamento che tenga anche conto dell'approccio medico che metta al centro il paziente e non la patologia Che nell'individuazione dei componenti dei gruppi di lavoro che dovranno procedere alla redazione e/o all'aggiornamento delle linee guida sarà opportuno vigilare ed impedire affinché coloro che provvederanno all'aggiornamento e alla redazione non si trovino anche solo in «parziale» potenziale conflitto di interessi in ossequio a quanto disposto anche in alcuni manuali di redazione delle linee guida,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere l'aggiornamento delle linee guida avendo cura di raccomandare che le stesse siano assunte quale mezzo attraverso cui perseguire il bene biomedico della persona assistita nella sua globalità, così che l'effetto da conseguire (eventuale guarigione e recuperata funzionalità) sia coniugato con la visione globale del paziente intendendo «il bene del paziente» come il complesso degli aspetti funzionale, psicologico ed etico-morale, in una rinnovata visione del valore e della dignità della persona paziente in sanità, giungendo così ad una medicina sempre più personalizzata che intenda l'assistito come unico e irripetibile. Ciò deve valere anche nella formulazione delle metodiche da proporre nelle Raccomandazioni per l'iter diagnostico delle patologie, osservando il principio della minore invasività per il malato (microinvasività della tecnica diagnostica) e della riproducibilità (risultati interpretati in egual modo da diversi medici), senza che il criterio economico diventi la guida essenziale.
9/3354-A/114. Ruggiero.


   La Camera,

   premesso che:

    per favorire il rilancio economico e sociale nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, l'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto una serie di misure urgenti relative alle reti ferroviarie per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997;

    con decreto interministeriale (MIT/MEF) n. 210 del 16/4/2018, di attuazione dell'articolo 47, comma 3, del citato decreto-legge, la linea ferroviaria Benevento-Cancello, interconnessa nei nodi di Cancello scalo e Benevento Centrale con la rete RFI, è stata inserita nell'elenco delle linee regionali di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee;

    la Regione Campania ha più volte espresso la volontà di trasferire la linea ferroviaria in esame ad RFI per aumentarne le potenzialità e dare piena attuazione agli interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico per il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza della tratta con quelli della rete ferroviaria di competenza di RFI. Il passaggio della linea alla rete nazionale, inoltre, favorirebbe l'integrazione della stessa con la ferrovia Napoli- Bari di cui la Stazione AV di Napoli-Afragola costituisce la porta di ingresso e di interconnessione tra le linee Nord-Sud e quelle Est-Ovest;

    la gestione unitaria delle attività di cui sopra in capo a RFI determina positive ricadute per il sistema di trasporto pubblico locale e nazionale, nonché benefici in termini di incremento dei livelli di sicurezza e di razionalizzazione nell'impiego delle risorse; con DGR n. 520 del 23 novembre 2021 la Giunta regionale della Campania ha preso atto del finanziamento, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) – Componente 1 (Investimenti sulla Rete Ferroviaria) – Investimento 1.6 (Potenziamento delle linee regionali), di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 439 del 09.11.2021, dell'intervento «Potenziamento ed ammodernamento dell'infrastruttura EAV Linea Benevento – Cancello» per un importo complessivo di 109 milioni di euro, individuando quale soggetto attuatore EAV; nel 2019 uno specifico tavolo istituzionale è stato attivato presso il MIMS tra RFI e EAV volto a discutere gli aspetti tecnici utili a definire il passaggio della suddetta linea ferroviaria; in data 27 dicembre 2020 uno specifico ODG, il 9/02790-bis-AR/283, che impegnava il Governo «a valutare l'opportunità di adottare, con futuri provvedimenti normativi, ogni opportuna iniziativa finalizzata al trasferimento della linea ferroviaria di cui in premessa, nel perimetro della rete in concessione a RFI ai sensi del suddetto Dm 138-T del 2000» è stato approvato nella seduta n. 446,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a sollecitare le determinazioni del suddetto tavolo di concertazione, nonché definire ulteriori interventi normativi, utili a definire il trasferimento della linea ferroviaria di cui in premessa, nel perimetro della rete in concessione a RFI ai sensi del suddetto DM 138-T del 2000.
9/3354-A/115. Maglione.


   La Camera,

   premesso che:

    per favorire il rilancio economico e sociale nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, l'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto una serie di misure urgenti relative alle reti ferroviarie per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione ai sensi del decreto legislativo n. 422/1997;

    con decreto interministeriale (MIT/MEF) n. 210 del 16/4/2018, di attuazione dell'articolo 47, comma 3, del citato decreto-legge, la linea ferroviaria Benevento-Cancello, interconnessa nei nodi di Cancello scalo e Benevento Centrale con la rete RFI, è stata inserita nell'elenco delle linee regionali di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee;

    la Regione Campania ha più volte espresso la volontà di trasferire la linea ferroviaria in esame ad RFI per aumentarne le potenzialità e dare piena attuazione agli interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico per il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza della tratta con quelli della rete ferroviaria di competenza di RFI. Il passaggio della linea alla rete nazionale, inoltre, favorirebbe l'integrazione della stessa con la ferrovia Napoli- Bari di cui la Stazione AV di Napoli-Afragola costituisce la porta di ingresso e di interconnessione tra le linee Nord-Sud e quelle Est-Ovest;

    la gestione unitaria delle attività di cui sopra in capo a RFI determina positive ricadute per il sistema di trasporto pubblico locale e nazionale, nonché benefici in termini di incremento dei livelli di sicurezza e di razionalizzazione nell'impiego delle risorse; con DGR n. 520 del 23 novembre 2021 la Giunta regionale della Campania ha preso atto del finanziamento, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) – Componente 1 (Investimenti sulla Rete Ferroviaria) – Investimento 1.6 (Potenziamento delle linee regionali), di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 439 del 09.11.2021, dell'intervento «Potenziamento ed ammodernamento dell'infrastruttura EAV Linea Benevento – Cancello» per un importo complessivo di 109 milioni di euro, individuando quale soggetto attuatore EAV; nel 2019 uno specifico tavolo istituzionale è stato attivato presso il MIMS tra RFI e EAV volto a discutere gli aspetti tecnici utili a definire il passaggio della suddetta linea ferroviaria; in data 27 dicembre 2020 uno specifico ODG, il 9/02790-bis-AR/283, che impegnava il Governo «a valutare l'opportunità di adottare, con futuri provvedimenti normativi, ogni opportuna iniziativa finalizzata al trasferimento della linea ferroviaria di cui in premessa, nel perimetro della rete in concessione a RFI ai sensi del suddetto Dm 138-T del 2000» è stato approvato nella seduta n. 446,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a sollecitare le determinazioni del suddetto tavolo di concertazione, nonché a valutare l'opportunità di definire ulteriori interventi normativi, utili a definire il trasferimento della linea ferroviaria di cui in premessa, nel perimetro della rete in concessione a RFI ai sensi del suddetto DM 138-T del 2000.
9/3354-A/115. (Testo modificato nel corso della seduta)Maglione.


   La Camera,

   premesso che:

    la misura M1C3, investimento 4.2.1, del PNRR prevede uno stanziamento di 500 milioni di euro al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit»;

    il provvedimento in esame estende il credito di imposta per lavori di riqualificazione delle strutture turistiche, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica;

    l'agevolazione, conosciuta come bonus alberghi, è stata introdotta dall'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2014, ed è destinata alle strutture ricettive che effettuino interventi nei propri immobili al fine di aumentarne la competitività e migliorarne l'accoglienza al pubblico;

    nel corso degli anni la platea dei beneficiari è stata allargata ad altre tipologie di strutture turistiche, arrivando a comprendere oltre alle strutture ricettive turistico alberghiere, anche gli stabilimenti termali, le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture che svolgono attività agri turistica;

    nell'ambito delle misure per il sostegno ed il rilancio dell'economia nel settore turistico e termale l'articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020 «Decreto Agosto», convertito nella legge n. 126 del 2020, ha destinato fondi per 180 milioni di euro per ciascuna annualità (2020 e 2021) per il rifinanziamento del credito d'imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive, con riferimento alle spese sostenute nel biennio 2020-2021 ovvero, per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare, nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019;

    l'articolo 1, comma 10, del provvedimento in discussione conferma il metodo fin qui adottato, vale a dire che gli incentivi sono concessi secondo l'ordine cronologico delle domande. Tuttavia, nel corso degli anni i fondi dedicati a tale misura si sono rivelati insufficienti rispetto al numero di domande pervenute;

    nel PNRR è previsto che il 40 per cento dei fondi venga speso al Sud,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, assicurare che i fondi di questa misura siano destinati, come previsto dal PNRR, per il 40 per cento alle imprese collocate nel sud Italia e che, nella concessione degli incentivi, sia data precedenza alle imprese che non abbiano ancora usufruito dei benefici di questa misura, o di misure similari, in passate annualità.
9/3354-A/116. Masi, Scanu.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi la Sardegna ha una rete ferroviaria con maggiori criticità su tutto il territorio nazionale, si contano complessivamente 427 chilometri di ferrovia gestiti da Rfi. Le tratte a doppio binario si sviluppano per 50 chilometri mentre gli altri 377 sono a binario unico;

    l'importanza dello sviluppo della rete ferroviaria è riconosciuta dallo stesso provvedimento che dedica l'intero capo II alle «INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, EDILIZIA GIUDIZIARIA» e più precisamente:

     a) dall'articolo 5 «Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari» che al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, apporta, al comma 1, modifiche al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/ 34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico» e al comma 1, lettera a), numero 1), al fine di individuare puntualmente i contenuti della programmazione pluriennale degli investimenti ferroviari da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sostituisce il comma 7 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, che individua le modalità di definizione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili della strategia di sviluppo e mantenimento in efficienza e sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Nello stesso articolo viene altresì definita una nuova procedura di programmazione e pianificazione della realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo dell'anno precedente la scadenza del contratto di programma, trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per acquisire i rispettivi pareri, un documento strategico, con validità almeno quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità passeggeri e merci per ferrovia;

     b) dal successivo articolo 6 «Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria» finalizzato ad attuare la riforma 1,2 della Missione M3C1-2 del PNRR (accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari) attraverso la quale si adotterà una legislazione che consenta di anticipare la localizzazione dell'opera al momento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, anziché attendere la fase definitiva di progettazione del progetto,

impegna il Governo:

   per quanto di competenza:

    a verificare lo stato dell'arte degli studi di fattibilità già avviati dei progetti di potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria sarda tra i quali la tratta Olbia-Nuoro e ad assumere tutte le iniziative necessarie per finalizzare gli stessi;

    a prevedere, d'intesa con la Regione, un potenziamento e ammodernamento dell'intera rete ferroviaria sarda.
9/3354-A/117. Marino, Cadeddu, Alberto Manca, Perantoni, Scanu, Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    ad oggi la Sardegna ha una rete ferroviaria con maggiori criticità su tutto il territorio nazionale, si contano complessivamente 427 chilometri di ferrovia gestiti da Rfi. Le tratte a doppio binario si sviluppano per 50 chilometri mentre gli altri 377 sono a binario unico;

    l'importanza dello sviluppo della rete ferroviaria è riconosciuta dallo stesso provvedimento che dedica l'intero capo II alle «INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, EDILIZIA GIUDIZIARIA» e più precisamente:

     a) dall'articolo 5 «Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari» che al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, apporta, al comma 1, modifiche al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/ 34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico» e al comma 1, lettera a), numero 1), al fine di individuare puntualmente i contenuti della programmazione pluriennale degli investimenti ferroviari da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sostituisce il comma 7 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, che individua le modalità di definizione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili della strategia di sviluppo e mantenimento in efficienza e sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Nello stesso articolo viene altresì definita una nuova procedura di programmazione e pianificazione della realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo dell'anno precedente la scadenza del contratto di programma, trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per acquisire i rispettivi pareri, un documento strategico, con validità almeno quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità passeggeri e merci per ferrovia;

     b) dal successivo articolo 6 «Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria» finalizzato ad attuare la riforma 1,2 della Missione M3C1-2 del PNRR (accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari) attraverso la quale si adotterà una legislazione che consenta di anticipare la localizzazione dell'opera al momento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, anziché attendere la fase definitiva di progettazione del progetto,

impegna il Governo:

   per quanto di competenza:

    a verificare lo stato dell'arte degli studi di fattibilità già avviati dei progetti di potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria sarda tra i quali la tratta Olbia-Nuoro e ad assumere tutte le iniziative necessarie per finalizzare gli stessi;

    a valutare l'opportunità di prevedere, d'intesa con la Regione, un potenziamento e ammodernamento dell'intera rete ferroviaria sarda.
9/3354-A/117. (Testo modificato nel corso della seduta)Marino, Cadeddu, Alberto Manca, Perantoni, Scanu, Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    nell'ambito del PNRR sono stanziati 2,7 miliardi di euro per la realizzazione di piani urbani integrati (interventi di riqualificazione urbana) da parte delle Città metropolitane e che oltre un miliardo di queste risorse è destinato al Mezzogiorno;

    l'articolo 21 del provvedimento in esame prevede tempistiche e requisiti stringenti per la presentazione dell'istanza da parte delle Città metropolitane come l'obbligo di presentare progetti del valore unitario di almeno 50 milioni di euro e dotati dello studio di fattibilità tecnico-economica al 17 marzo 2022;

    come segnalato nel parere espresso dalla Commissione VIII della Camera e ribadito da Anci, con tali requisiti le Città metropolitane del Mezzogiorno non potranno neanche giungere alla fase di presentazione dell'istanza e il rischio concreto è che un miliardo di euro delle risorse del PNRR, destinato alla riduzione dei divari territoriali, si perda già a marzo;

    risulta necessario supportare concretamente, mediante strutture centrali, le Città metropolitane nell'iter per i piani integrati urbani,

impegna il Governo

ad intervenire, mediante modifiche normative nel prossimo provvedimento utile e mediante appositi chiarimenti da parte del Ministero dell'interno, al fine di garantire che i piani urbani integrati (e non i progetti) siano del valore minimo unitario di 50 milioni di euro, che il livello di progettazione in fase di presentazione dell'istanza possa essere inferiore allo studio di fattibilità tecnico-economica e che sia reso tempestivamente disponibile il supporto alle Città metropolitane da parte di istituti come Cassa depositi e prestiti.
9/3354-A/118. Varrica.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    nell'ambito del PNRR sono stanziati 2,7 miliardi di euro per la realizzazione di piani urbani integrati (interventi di riqualificazione urbana) da parte delle Città metropolitane e che oltre un miliardo di queste risorse è destinato al Mezzogiorno;

    l'articolo 21 del provvedimento in esame prevede tempistiche e requisiti stringenti per la presentazione dell'istanza da parte delle Città metropolitane come l'obbligo di presentare progetti del valore unitario di almeno 50 milioni di euro e dotati dello studio di fattibilità tecnico-economica al 17 marzo 2022;

    come segnalato nel parere espresso dalla Commissione VIII della Camera e ribadito da Anci, con tali requisiti le Città metropolitane del Mezzogiorno non potranno neanche giungere alla fase di presentazione dell'istanza e il rischio concreto è che un miliardo di euro delle risorse del PNRR, destinato alla riduzione dei divari territoriali, si perda già a marzo;

    risulta necessario supportare concretamente, mediante strutture centrali, le Città metropolitane nell'iter per i piani integrati urbani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, mediante modifiche normative nel prossimo provvedimento utile e mediante appositi chiarimenti da parte del Ministero dell'interno, al fine di garantire che i piani urbani integrati (e non i progetti) siano del valore minimo unitario di 50 milioni di euro, che il livello di progettazione in fase di presentazione dell'istanza possa essere inferiore allo studio di fattibilità tecnico-economica e che sia reso tempestivamente disponibile il supporto alle Città metropolitane da parte di istituti come Cassa depositi e prestiti.
9/3354-A/118. (Testo modificato nel corso della seduta)Varrica.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, con le varie misure in esso contenute, si prefigge diverse finalità tra cui quelle a tutela del lavoro e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro e in relazione all'emergenza sanitaria in corso;

    il Capo II del Titolo II, intitolato «efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale» comprende gli articoli da 20 a 23 e che, in particolare l'articolo 20 disciplina l'attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio;

    i ruoli del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono delle figure stabilite dalla legge a cui sono attribuiti compiti di coordinamento e verifica del rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi degli articoli 91 e 92 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

    tra i requisiti professionali che tali figure dovrebbero possedere non figura quello relativo al profilo del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (TPALL);

    all'articolo 98 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, infatti, tra i requisiti necessari per acquisire la qualifica di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non viene menzionata la laurea in tecniche della prevenzione (L/SNT4), le cui competenze acquisite ed esperienze maturate durante il corso di laurea e lo svolgimento del tirocinio risultano, invece, rilevanti sia nel settore pubblico che privato;

    la laurea in tecniche della prevenzione è, peraltro, abilitante al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro (RSPP), professionista esperto sulla sicurezza sul lavoro che offre una formazione specializzata all'interno di aziende ed enti pubblici e che indicano, a seguito dell'individuazione dei fattori di rischio e della loro valutazione, le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

    la figura del Tpall è stata posta in evidenza nel periodo segnato dalla pandemia e continuerà ad esserlo, appunto, per prevenire situazioni di rischio e mantenere alta la sicurezza nei luoghi in cui sono espletate le attività quotidiane, andando oltre lo svolgimento di meri controlli,

impegna il Governo

a valutare l'inserimento della figura del tecnico della prevenzione tra i requisiti previsti per l'espletamento del ruolo di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
9/3354-A/119. Licatini.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    l'articolo 16, in particolare, prevede disposizioni in materia di risorse idriche, novellando a tal fine l'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato. In particolare, si prevede che nella determinazione dei canoni si tenga conto, oltre ai costi già previsti, anche dei costi dell'inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga». Inoltre, si introduce il nuovo comma 3-bis, al fine di prevedere che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, in base a una modifica apportata in sede referente siano definiti i criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, e per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento;

   considerato che:

    in varie aree del Paese, soprattutto in quelle del Sud, la condizione di vari enti gestori del servizio idrico e delle infrastrutture idriche è caratterizzata da ataviche inefficienze di varia natura, le quali si ripercuotono annualmente sulla qualità dei servizi offerti agli utenti. In conseguenza di ciò, disagi e disservizi, come l'interruzione del servizio idrico, si manifestano soprattutto durante tutto il periodo estivo. Inoltre, è necessario salvaguardare la gestione pubblica del servizio idrico integrato ed incrementare l'ammodernamento delle infrastrutture di captazione e distribuzione dell'acqua, prevedendo a tal fine idonei meccanismi che consentano alle società a capitale pubblico, soprattutto quelle aventi forti passività in bilancio, di garantire la continuità e l'efficienza del servizio. Per questi motivi occorre intervenire per un duplice scopo: preservare la gestione del servizio idrico, intervenendo attraverso il risanamento degli enti gestori a capitale pubblico in condizioni critiche sul piano finanziario-patrimoniale, e consentire la realizzazione di fondamentali opere di manutenzione, efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idriche,

impegna il Governo

a valutare di adottare provvedimenti volti all'individuazione degli interventi da effettuare nelle Regioni, al fine di perseguire l'adeguamento ed il potenziamento delle infrastrutture idriche, nonché il risanamento dei gestori del servizio idrico integrato a capitale pubblico in condizioni critiche sul piano finanziario-patrimoniale, salvaguardando, in generale, il mantenimento di forme di gestione pubblica della risorsa idrica.
9/3354-A/120. Maraia.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    la ripresa e la resilienza del nostro Paese non può prescindere dal miglioramento della qualità ambientale e della qualità di vita dei cittadini, come enucleato nel principio «one health» inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    nonostante il lock down, anche nel 2020 e nel 2021 si sono registrati superamenti delle polveri sottili in molte zone del Paese, oltre i limiti stabiliti nel 2008. In particolare, per il particolato fine PM2.5 che, come noto, raggiunge le basse vie respiratorie e può peggiorare anche il quadro della pandemia in corso, si procede con fatica verso gli obiettivi unionali per la qualità dell'aria e si è ben lontani dai valori di sicurezza stabiliti recentemente dall'OMS (media massima annua del PM2.5 a 5 microgrammi per metro cubo), con zone che vedono la media annua superiore a 25 ng/m (il territorio fra Cremona e Mantova è al secondo posto in UE per inquinamento dopo le zone carbonifere polacche);

    come previsto per le procedure d'infrazione sulla depurazione, che in Italia si traduce in 29 milioni di abitanti in infrazione, anche per la qualità dell'aria è sempre più urgente la nomina di un commissario straordinario in possesso di specifica e comprovata esperienza, soprattutto sotto il profilo del rapporto fra ambiente e salute, anche a livello internazionale, documentata da pubblicazioni significative su riviste «peer review», e che operi in assenza i conflitti d'interesse, in particolare con le associazioni di categoria;

    appare, in particolare, necessario e urgente che il Commissario designato provveda alla pubblicazione annuale dei dati medi di speciazione delle polveri sottili, con dettaglio provinciale (per le provincie che abbiano uno o più comuni inseriti nella procedura di iscrizione) e con indicazione delle fonti delle polveri respirate e delle fonti di emissione in atmosfera, nonché alla mappatura delle maggiori sorgenti puntuali e lineari al fine di redigere un programma per la riduzione dei superamenti delle emissioni nelle aree in infrazione, agendo sulle principali cause;

    si ritiene inoltre opportuna l'elaborazione di un programma per la realizzazione degli interventi in ottemperanza alla sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/18, nonché l'elaborazione di un piano di riduzione emissiva (in particolare per interventi finanziabili con il piano industria 4.0 o comunque con finanziamenti pubblici), di dismissione o delocalizzazione delle attività ritenute non in grado di ridurre le emissioni, proporzionato fra i diversi settori (trasporti, civile, zootecnia, industria);

    nell'ambito della gestione commissariale potranno, inoltre, essere elaborati criteri generali di calcolo dell'impatto ambientale cumulato e sinergico, al fine di identificare gli impatti su un territorio dato, e modifiche normative ai fini del raggiungimento degli obiettivi, anche in relazione ai controlli effettuati e nel confronto con le autorità sanitarie territoriali, verificando annualmente l'andamento epidemiologico dei territori interessati, anche in base alla legge n. 29 del 2019, con particolare attenzione per i dati storici e l'andamento di malformazioni congenite documentate mediante metodi standardizzati a livello internazionale (mortalità per tutte le cause, ospedalizzazioni e dati oncologici e dei registri tumori);

    per le predette finalità è opportuno che il Commissario possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, in particolare delle autorità sanitarie territoriali, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza impattare sul bilancio dello Stato, tenendo conto del costo che ogni anno l'Italia paga in termini di decessi evitabili (superiore a 63 mila anche nel 2019, secondo l'Agenzia Europea Ambientale) e di esternalità economiche (48 miliardi di euro all'anno secondo il calcolo delle esternai ita sanitarie ambientali eseguito da ECBA nel 2014),

impegna il Governo

a provvedere, anche con successivi atti normativi, alla nomina di un commissario straordinario per il miglioramento della qualità dell'aria e per la rapida risoluzione delle procedure europee d'infrazione a carico dell'Italia n. 2020/2299, 2015/2043 e 2014/2147 in ordine alla cattiva applicazione della Direttiva 2008/50, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, prevedendo altresì che alla gestione commissariale siano attribuite le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
9/3354-A/121. Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    la ripresa e la resilienza del nostro Paese non può prescindere dal miglioramento della qualità ambientale e della qualità di vita dei cittadini, come enucleato nel principio «one health» inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    nonostante il lock down, anche nel 2020 e nel 2021 si sono registrati superamenti delle polveri sottili in molte zone del Paese, oltre i limiti stabiliti nel 2008. In particolare, per il particolato fine PM2.5 che, come noto, raggiunge le basse vie respiratorie e può peggiorare anche il quadro della pandemia in corso, si procede con fatica verso gli obiettivi unionali per la qualità dell'aria e si è ben lontani dai valori di sicurezza stabiliti recentemente dall'OMS (media massima annua del PM2.5 a 5 microgrammi per metro cubo), con zone che vedono la media annua superiore a 25 ng/m (il territorio fra Cremona e Mantova è al secondo posto in UE per inquinamento dopo le zone carbonifere polacche);

    come previsto per le procedure d'infrazione sulla depurazione, che in Italia si traduce in 29 milioni di abitanti in infrazione, anche per la qualità dell'aria è sempre più urgente la nomina di un commissario straordinario in possesso di specifica e comprovata esperienza, soprattutto sotto il profilo del rapporto fra ambiente e salute, anche a livello internazionale, documentata da pubblicazioni significative su riviste «peer review», e che operi in assenza i conflitti d'interesse, in particolare con le associazioni di categoria;

    appare, in particolare, necessario e urgente che il Commissario designato provveda alla pubblicazione annuale dei dati medi di speciazione delle polveri sottili, con dettaglio provinciale (per le provincie che abbiano uno o più comuni inseriti nella procedura di iscrizione) e con indicazione delle fonti delle polveri respirate e delle fonti di emissione in atmosfera, nonché alla mappatura delle maggiori sorgenti puntuali e lineari al fine di redigere un programma per la riduzione dei superamenti delle emissioni nelle aree in infrazione, agendo sulle principali cause;

    si ritiene inoltre opportuna l'elaborazione di un programma per la realizzazione degli interventi in ottemperanza alla sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/18, nonché l'elaborazione di un piano di riduzione emissiva (in particolare per interventi finanziabili con il piano industria 4.0 o comunque con finanziamenti pubblici), di dismissione o delocalizzazione delle attività ritenute non in grado di ridurre le emissioni, proporzionato fra i diversi settori (trasporti, civile, zootecnia, industria);

    nell'ambito della gestione commissariale potranno, inoltre, essere elaborati criteri generali di calcolo dell'impatto ambientale cumulato e sinergico, al fine di identificare gli impatti su un territorio dato, e modifiche normative ai fini del raggiungimento degli obiettivi, anche in relazione ai controlli effettuati e nel confronto con le autorità sanitarie territoriali, verificando annualmente l'andamento epidemiologico dei territori interessati, anche in base alla legge n. 29 del 2019, con particolare attenzione per i dati storici e l'andamento di malformazioni congenite documentate mediante metodi standardizzati a livello internazionale (mortalità per tutte le cause, ospedalizzazioni e dati oncologici e dei registri tumori);

    per le predette finalità è opportuno che il Commissario possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, in particolare delle autorità sanitarie territoriali, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza impattare sul bilancio dello Stato, tenendo conto del costo che ogni anno l'Italia paga in termini di decessi evitabili (superiore a 63 mila anche nel 2019, secondo l'Agenzia Europea Ambientale) e di esternalità economiche (48 miliardi di euro all'anno secondo il calcolo delle esternai ita sanitarie ambientali eseguito da ECBA nel 2014),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere, anche con successivi atti normativi, alla nomina di un commissario straordinario per il miglioramento della qualità dell'aria e per la rapida risoluzione delle procedure europee d'infrazione a carico dell'Italia n. 2020/2299, 2015/2043 e 2014/2147 in ordine alla cattiva applicazione della Direttiva 2008/50, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, prevedendo altresì che alla gestione commissariale siano attribuite le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
9/3354-A/121. (Testo modificato nel corso della seduta)Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, è stato modificato in sede di conversione in legge al fine di attuare la Misura M2C4-2 Riforma 4.2 – «Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati» del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tale misura è volta, in particolare, ad affrontare problematiche rilevanti nella gestione delle risorse idriche e a rendere più efficiente il sistema. Nello specifico, come riportato nell'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per l'Italia, è prevista la riduzione della frammentazione dei diversi attori del servizio idrico, attraverso norme e meccanismi di aggregazione che incentivino l'integrazione degli operatori di gestione attualmente autonomi nell'operatore unico per l'intero Ambito Territoriale Ottimale;

    nella Misura M2C4-2 Riforma 4.2 – Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati, viene rappresentata l'insufficiente presenza di gestori industriali e l'ampia quota di gestione in economia in alcune zone del Paese pari ad un totale di 995 Comuni;

    il decreto-legge n. 133 del 2014 ha novellato il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, inserendo, agli articoli 149-bis e 172, l'obbligo dell'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico per ambito territoriale ottimale entro il 30 settembre 2015, con adozione dei poteri sostitutivi da parte degli enti superiori costituzionalmente previsti in caso di inadempienza;

    l'articolo 147, comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, inserito dal decreto-legge n. 133 del 2014, prevede la possibilità di gestire in autonomia in servizio idrico integrato qualora persistano alcune caratteristiche peculiari, quali: l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. L'esclusione dalla gestione unica può avvenire dopo accertamento dell'esistenza di tali requisiti da parte dell'ente di governo d'ambito territorialmente competente;

    in risposta all'interrogazione con risposta in commissione n. 5/05994 della scrivente, riguardo al numero di Comuni autorizzati all'esclusione dalla gestione unica, il Ministro della transizione ecologica ha rilevato che: «Tra i comuni ai quali è stata concessa la salvaguardia della gestione unica, 94 risultano comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, con una netta prevalenza nell'area Nord del Paese (74), mentre sono 4 i comuni che presentano contestualmente anche le caratteristiche di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettera b), decreto legislativo n. 152 dei 2006, ovvero approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate e sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali. Infine, dall'attività di ricognizione risulta che vi sono ancora numerose istruttorie in corso per la concessione della salvaguardia della gestione del servizio idrico a diversi Comuni, ed in particolare 35 relative all'ATO di Brescia, 26 relative all'ATO Sardegna, 47 per quanto riguarda Palermo, 2 relative a Catania e 16 ad Agrigento.»;

    nei casi in cui persiste la frammentazione delle gestioni del servizio idrico integrato, si registrano forti difficoltà, da parte degli enti territorialmente preposti, alla ricognizione e alla individuazione degli interventi volti al superamento delle procedure di infrazione europee per mancanza di depurazione e fognature, nonché all'attuazione degli stessi, sia con riferimento alla progettazione che all'affidamento e alla realizzazione dei lavori. Il Commissario Straordinario nominato col fine di superare dette infrazioni, ha più volte sottolineato, nelle audizioni svolte presso le Camere, la difficoltà di affidare gli impianti, una volta realizzati, per la manutenzione non esistendo alcun gestore affidatario del servizio;

    la modifica apportata dall'articolo 22 del presente decreto all'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che tutti i Comuni che non abbiano ricevuto l'esonero dall'affidamento al gestore unico entrino nella gestione all'interno dell'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (Egato) di riferimento, quindi che vengano affidate le gestioni entro il 30 settembre 2022 laddove ancora inesistenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fornire, anche avvalendosi delle società in house dello Stato, il necessario supporto agli Egato affinché siano in grado di evadere le richieste dei Comuni che abbiano presentato le istanze di esclusione dalla gestione unica ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nelle procedure di affidamento della gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dagli articoli 149-bis e 172 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dal presente decreto.
9/3354-A/122. Daga.


   La Camera,

   premesso che:

    è di tutta evidenza che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenti la più importante occasione di sviluppo e crescita per il nostro Paese, ma più in generale per l'Europa, e dal dopoguerra ad oggi;

    la grande sfida è che tale straordinario strumento sia il più aperto possibile al mondo della società civile; non a caso, il Governo, negli scorsi mesi, ha tenuto svariati incontri con i rappresentanti degli enti locali e del mondo del lavoro;

    è, inoltre, da considerare che il regolamento istitutivo del Next Generation Eu (Ngeu), nel caso ci siano gravi scostamenti dal raggiungimento dei target intermedi e finali, prevede l'applicazione un meccanismo di controllo che può bloccare l'erogazione dei fondi. Per tale ragione, un monitoraggio attento e puntuale sullo stato di avanzamento di riforme e investimenti non può non risultare indispensabile;

    la forte propensione alla semplificazione e alla accelerazione non si può tradurre in un deficit di trasparenza e di partecipazione della cittadinanza, in quanto il coinvolgimento della società civile è fondamentale anche per contribuire a segnalare criticità e ritardi;

    a tal fine è fondamentale garantire il più ampio accesso possibile alle informazioni, dando piamente attuazione alla definizione di «dato aperto», come voluta e formulata dal Legislatore nell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), secondo il quale sono dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: «1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36»;

    è, quindi, necessario che i dati relativi ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma, più in generale, tutti quelli afferenti le attività connesse al Piano, compresa la documentazione dei processi di produzione e diffusione degli stessi, siano in formato aperto, disaggregato ed interoperabile;

    da più organismi terzi, sono state denunciate criticità e incongruenze nella sezione «open data» dell'apposito portale «ITALIADOMANI», https://italiadomani.gov.it/, che il Governo ha creato per la diffusione delle informazioni sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

    in particolare, anche dal sito Openpolis è stato denunciato che due file recentemente pubblicati nella sezione «open data» del portale dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non presentino le più comuni buone pratiche in tema di open data. Ad esempio, tali documenti non sono accompagnati da un file «meta dati», esplicativo di quanto contenuto nel database principale e risultano compilati in maniera disomogenea, con diversi errori, e senza un aggiornamento costante;

    tali criticità, sostiene Openopolis «fanno presumere che il governo e le altre istituzioni coinvolte lavorino su altri database con dati corretti e aggiornati», informazioni che però non sembrano accessibili a tutti. Tale disparità informativa però anziché garantire la trasparenza non fa altro che generare ulteriore confusione su un tema particolarmente delicato. Per tali motivi è assolutamente necessario che i soggetti coinvolti rendano pubblici tutti i dati in loro possesso;

    in particolare, nella sezione «Open data» del portale richiamato sarebbero presenti pochi dati in formato aperto e senza alcuna licenza associata, come espressamente, invece, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo n. 82 del 2005;

    i dati attualmente pubblicati sono, inoltre, inutilizzabili per fini di analisi: il formato utilizzato per la pubblicazione degli open data è, infatti, comma separated values (meglio noto come csv), senza dubbio un formato molto diffuso – in quanto compatibile con tutte le tecnologie attualmente disponibili – tuttavia si presta più alla presentazione dei dati, piuttosto che al loro riutilizzo a fini di analisi;

    anche l'assenza del cosiddetto file «metadati», indispensabile per conoscere le caratteristiche tecniche dei dati. Dall'analisi effettuata da Openpolis, si conclude che «...i dati disponibili provengono da un sistema di presentazione e non da un sistema gestionale (database). Questo significa che i dati disponibili potrebbero contenere errori. Tali errori hanno portato al disallineamento tra i dati presenti sul portale e quelli “reali”»;

    il Codice dell'Amministrazione Digitale, all'articolo 50, prevede che «i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati» e che tale generale conoscibilità nei dati pubblici incontra i soli limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti e dalle norme in materia di protezione dei dati personali;

    è evidente, quindi, che il probabile disallineamento dei dati reali rispetto a quelli pubblicati sul portale – in quanto non aggiornati parallelamente a quelli a disposizione di governo e altre istituzioni coinvolte- potrebbe creare ulteriori disallineamenti futuri,

impegna il Governo

ad adottare urgenti misure per garantire un effettivo monitoraggio e trasparenza delle misure legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attraverso lo strumento degli Open Data sul portale «ITALIADOMANI».
9/3354-A/123. Gallo.


   La Camera,

   premesso che:

    è di tutta evidenza che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenti la più importante occasione di sviluppo e crescita per il nostro Paese, ma più in generale per l'Europa, e dal dopoguerra ad oggi;

    la grande sfida è che tale straordinario strumento sia il più aperto possibile al mondo della società civile; non a caso, il Governo, negli scorsi mesi, ha tenuto svariati incontri con i rappresentanti degli enti locali e del mondo del lavoro;

    è, inoltre, da considerare che il regolamento istitutivo del Next Generation Eu (Ngeu), nel caso ci siano gravi scostamenti dal raggiungimento dei target intermedi e finali, prevede l'applicazione un meccanismo di controllo che può bloccare l'erogazione dei fondi. Per tale ragione, un monitoraggio attento e puntuale sullo stato di avanzamento di riforme e investimenti non può non risultare indispensabile;

    la forte propensione alla semplificazione e alla accelerazione non si può tradurre in un deficit di trasparenza e di partecipazione della cittadinanza, in quanto il coinvolgimento della società civile è fondamentale anche per contribuire a segnalare criticità e ritardi;

    a tal fine è fondamentale garantire il più ampio accesso possibile alle informazioni, dando piamente attuazione alla definizione di «dato aperto», come voluta e formulata dal Legislatore nell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), secondo il quale sono dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: «1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36»;

    è, quindi, necessario che i dati relativi ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma, più in generale, tutti quelli afferenti le attività connesse al Piano, compresa la documentazione dei processi di produzione e diffusione degli stessi, siano in formato aperto, disaggregato ed interoperabile;

    da più organismi terzi, sono state denunciate criticità e incongruenze nella sezione «open data» dell'apposito portale «ITALIADOMANI», https://italiadomani.gov.it/, che il Governo ha creato per la diffusione delle informazioni sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

    in particolare, anche dal sito Openpolis è stato denunciato che due file recentemente pubblicati nella sezione «open data» del portale dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non presentino le più comuni buone pratiche in tema di open data. Ad esempio, tali documenti non sono accompagnati da un file «meta dati», esplicativo di quanto contenuto nel database principale e risultano compilati in maniera disomogenea, con diversi errori, e senza un aggiornamento costante;

    tali criticità, sostiene Openopolis «fanno presumere che il governo e le altre istituzioni coinvolte lavorino su altri database con dati corretti e aggiornati», informazioni che però non sembrano accessibili a tutti. Tale disparità informativa però anziché garantire la trasparenza non fa altro che generare ulteriore confusione su un tema particolarmente delicato. Per tali motivi è assolutamente necessario che i soggetti coinvolti rendano pubblici tutti i dati in loro possesso;

    in particolare, nella sezione «Open data» del portale richiamato sarebbero presenti pochi dati in formato aperto e senza alcuna licenza associata, come espressamente, invece, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo n. 82 del 2005;

    i dati attualmente pubblicati sono, inoltre, inutilizzabili per fini di analisi: il formato utilizzato per la pubblicazione degli open data è, infatti, comma separated values (meglio noto come csv), senza dubbio un formato molto diffuso – in quanto compatibile con tutte le tecnologie attualmente disponibili – tuttavia si presta più alla presentazione dei dati, piuttosto che al loro riutilizzo a fini di analisi;

    anche l'assenza del cosiddetto file «metadati», indispensabile per conoscere le caratteristiche tecniche dei dati. Dall'analisi effettuata da Openpolis, si conclude che «...i dati disponibili provengono da un sistema di presentazione e non da un sistema gestionale (database). Questo significa che i dati disponibili potrebbero contenere errori. Tali errori hanno portato al disallineamento tra i dati presenti sul portale e quelli “reali”»;

    il Codice dell'Amministrazione Digitale, all'articolo 50, prevede che «i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati» e che tale generale conoscibilità nei dati pubblici incontra i soli limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti e dalle norme in materia di protezione dei dati personali;

    è evidente, quindi, che il probabile disallineamento dei dati reali rispetto a quelli pubblicati sul portale – in quanto non aggiornati parallelamente a quelli a disposizione di governo e altre istituzioni coinvolte- potrebbe creare ulteriori disallineamenti futuri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare urgenti misure per garantire un effettivo monitoraggio e trasparenza delle misure legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attraverso lo strumento degli Open Data sul portale «ITALIADOMANI».
9/3354-A/123. (Testo modificato nel corso della seduta)Gallo.


   La Camera,

   in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

   premesso che:

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedica la Missione 6 alla Salute. In questo punto il Piano riporta i problemi strutturali enfatizzati e aggravati dalla pandemia Covid-19, evidenziando l'importanza delle tecnologie e delle competenze – digitali, professionali e manageriali – per implementare i processi di cura e per ottenere una più efficace sinergia tra ricerca, analisi dei dati, la programmazione;

    alla Missione 6 vengono destinati soli 15,63 miliardi di euro, pari a circa l'8 per cento del totale. Tale missione si articola in due componenti: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale; Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale;

    non sono previste spese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la assunzione di nuovo personale sanitario;

    tuttavia, si stima che manchino circa 4 mila medici e 10 mila infermieri di Pronto soccorso e 118, mentre i concorsi dedicati a questi specialisti registrano scarsa affluenza e circa il 50 per cento delle borse di studio delle scuole di specializzazione di emergenza urgenza non sono state assegnate per il 2021/2022;

    inoltre nei ridetti settori si è registrato il 18 per cento di abbandoni di studenti nel 2020/21. E infatti, come denunciato dalla Società di medicina di emergenza-urgenza, i giovani apparentemente friggono da questo settore, dove le condizioni di lavoro e i compensi non sono commisurati allo stress e alle responsabilità;

    c'è poi una carenza di quasi 24 mila unità nel ruolo di infermiere di famiglia e di comunità. A ciò si aggiunge il rapporto tra numero di anestesisti-rianimatori e posti letto di terapia intensiva «sceso da 2,5 a 1,9, con la conseguenza di una riduzione della capacità assistenziale in uno dei punti nevralgici del sistema», come ha rilevato l'instant Report Covid-19 dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica (Altems). Ciò vuol dire che se venissero assunti tutti i 15 mila neolaureati in Scienze infermieristiche, ne mancherebbero comunque 9 mila;

    rimane, da ultimo, il problema della stabilizzazione dei 54 mila precari della sanità reclutati durante l'emergenza Covid per l'assistenza ospedaliera, il contact tracing, i tamponi e le vaccinazioni, e la grave carenza di culture e investimento in salute mentale;

    tali problematiche, oltre che rappresentare di per sé un grave vulnus strutturale del il nostro sistema sanitario, impattano evidentemente sulle stesse strutture di prossimità su cui punta il Piano nazionale di ripresa e resilienza, minandone l'effettività;

    di fatti, gli investimenti nella digitalizzazione, l'inquadramento della telemedicina e la Casa della Comunità come primo luogo di cura, la caratterizzazione degli Ospedali di Comunità quali luoghi a «gestione prevalentemente infermieristica», ancorché caratterizzano una riforma in chiave tecnologica non possono prescindere da una adeguato investimento sulla valorizzazione del capitale umano;

    in tale contesto, il React-Eu assiste lo scarso investimento sul capitale umano del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma lo fa in modo molto limitato. Difatti è previsto che 1,1 miliardi possono essere destinati per spese straordinarie relative all'assunzione a tempo determinato di personale sanitario per il contrasto alla pandemia (374 milioni per il Sud); 210 milioni vanno all'aumento dei contratti di formazione degli specializzandi (72 milioni al Sud);

    il provvedimento in discussione, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, incide su vari ambiti materiali impattati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza senza, tuttavia, riportare tra le questioni urgenti la necessità di attuare la riforma sanitaria. Ciò avviene, peraltro, in un periodo in cui è nota alle cronache l'incidenza della nuova variante e il netto aumento dei contagi, con la ragionevole aspettativa che la curva continuerà a salire, complici anche le festività natalizie. Ossia un contesto che rende evidente come non ci si possa distogliere in questo momento dall'assoluta priorità dell'emergenza sanitaria ancora in corso;

    occorre, pertanto, approcciare urgentemente alla riforma sanitaria nel solco tracciato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, considerando tuttavia la opportunità di rivisitarne la matrice esclusivamente tecnologica, che non è adeguata, ad esempio, nel caso di malati psichiatrici che necessitano di contatti umani, né nel caso della medicina d'emergenza. Inoltre occorre valutare l'opportunità di valorizzare immediatamente il ruolo dei medici, degli infermieri e del personale che ha assistito la popolazione durante la pandemia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere quanto prima tra le disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la riforma del sistema sanitario nel solco tracciato dalla Missione 6;

   a valutare l'opportunità di valorizzare la componente umana del Sistema sanitario nazionale, mediante investimenti che consentano di implementare il personale di pronto soccorso nonché quello impiegato nel ruolo di ruolo di infermiere di famiglia e di comunità, nonché quello che si occupa di igiene mentale;

   a valutare l'opportunità di investire per assumere i precari della Sanità reclutati durante l'emergenza Covid per l'assistenza ospedaliera, il contact tracing, i tamponi e le vaccinazioni.
9/3354-A/124. Corneli.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo I del provvedimento in esame contiene una serie di misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    la missione 6 del piano nazionale di ripresa e resilienza, con lo stanziamento complessivo di 18,5 miliardi, punta a rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure;

    l'articolo 38-bis del testo in esame, dispone che al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative per il personale sanitario è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina;

    l'intervento normativo citato interviene dunque sulla formazione «post-base» del personale sanitario ossia sull'aggiornamento continuo di personale sanitario che quotidianamente opera in isorisorse per far fronte alla cronica carenza di personale sanitario e alla crescente richiesta di prestazioni assistenziali;

    la carenza rischia di diventare drammatica soprattutto per la medicina di famiglia, tenuto conto che, secondo l'elenco pubblicato dalla Sisac (la struttura interregionale che si occupa delle convenzioni con i medici di famiglia) gli ambiti territoriali carenti di medici di base sono in tutto 1.213. In particolare: 456 in Veneto, 239 in Toscana, 205 in Emilia-Romagna, 98 nelle Marche, 91 in Abruzzo, 59 in Friuli-Venezia Giulia; 55 in Umbria; 10 in Valle D'Aosta e considerando che la media nazionale è di 1.150 assistiti per ogni medico solo in queste Regioni circa un milione e quattrocentomila cittadini non hanno un proprio medico di famiglia;

    la carenza potrebbe ulteriormente aggravarsi con gli ulteriori pensionamenti: 14 mila in uscita al 2023 che diventeranno più del doppio, 35.200, nel 2027 «a riguardo, secondo quanto rappresentato dal Presidente della FNOMCEO, Filippo Anelli, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può rappresentare un segnale di controtendenza poiché si prevedono risorse aggiuntive per ulteriori 900 borse in più per formarsi in medicina generale per i prossimi tre anni»;

    l'ampliamento delle borse di studio seppure rappresenta l'unica soluzione possibile a medio/lungo termine, in realtà non sembra risolvere la carenza immediata e attuale di medici di famiglia che, peraltro, sono stati fortemente colpiti dall'emergenza Covid, anche in termini di vittime;

    già prima dell'emergenza Covid, per far fronte al grave problema della carenza di medici di famiglia, si è intervenuti per dare la possibilità, anche a chi non aveva ancora completato il corso di formazione, di poter ricevere l'incarico fino al 31 dicembre 2021; successivamente tale possibilità è stata estesa per il periodo dell'emergenza da Covid-19 consentendo ai medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di poter assumere incarichi convenzionali con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale della medicina generale;

    i suddetti interventi, tuttavia, hanno carattere del tutto speciale, non risolvono la cronica carenza dei medici impegnati nelle attività afferenti alla medicina generale, aggravata dalla emergenza sanitaria da Covid-19, e non scongiurano in maniera efficace i gravi disservizi che si stanno segnalando nelle diverse regioni per la carenza di medici di base,

impegna il Governo

a trovare una soluzione strutturale che risolva nell'immediato la carenza dei medici di medicina generale, anche valutando la possibilità di rafforzare ulteriormente il conferimento degli incarichi convenzionali a coloro che sono già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale ovvero, qualora necessario, anche a medici di altre specialità.
9/3354-A/125. Provenza, Davide Crippa.


   La Camera,

   premesso che:

    il Titolo I del provvedimento in esame contiene una serie di misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    la missione 6 del piano nazionale di ripresa e resilienza, con lo stanziamento complessivo di 18,5 miliardi, punta a rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure;

    l'articolo 38-bis del testo in esame, dispone che al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative per il personale sanitario è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina;

    l'intervento normativo citato interviene dunque sulla formazione «post-base» del personale sanitario ossia sull'aggiornamento continuo di personale sanitario che quotidianamente opera in isorisorse per far fronte alla cronica carenza di personale sanitario e alla crescente richiesta di prestazioni assistenziali;

    la carenza rischia di diventare drammatica soprattutto per la medicina di famiglia, tenuto conto che, secondo l'elenco pubblicato dalla Sisac (la struttura interregionale che si occupa delle convenzioni con i medici di famiglia) gli ambiti territoriali carenti di medici di base sono in tutto 1.213. In particolare: 456 in Veneto, 239 in Toscana, 205 in Emilia-Romagna, 98 nelle Marche, 91 in Abruzzo, 59 in Friuli-Venezia Giulia; 55 in Umbria; 10 in Valle D'Aosta e considerando che la media nazionale è di 1.150 assistiti per ogni medico solo in queste Regioni circa un milione e quattrocentomila cittadini non hanno un proprio medico di famiglia;

    la carenza potrebbe ulteriormente aggravarsi con gli ulteriori pensionamenti: 14 mila in uscita al 2023 che diventeranno più del doppio, 35.200, nel 2027 «a riguardo, secondo quanto rappresentato dal Presidente della FNOMCEO, Filippo Anelli, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza può rappresentare un segnale di controtendenza poiché si prevedono risorse aggiuntive per ulteriori 900 borse in più per formarsi in medicina generale per i prossimi tre anni»;

    l'ampliamento delle borse di studio seppure rappresenta l'unica soluzione possibile a medio/lungo termine, in realtà non sembra risolvere la carenza immediata e attuale di medici di famiglia che, peraltro, sono stati fortemente colpiti dall'emergenza Covid, anche in termini di vittime;

    già prima dell'emergenza Covid, per far fronte al grave problema della carenza di medici di famiglia, si è intervenuti per dare la possibilità, anche a chi non aveva ancora completato il corso di formazione, di poter ricevere l'incarico fino al 31 dicembre 2021; successivamente tale possibilità è stata estesa per il periodo dell'emergenza da Covid-19 consentendo ai medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di poter assumere incarichi convenzionali con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale della medicina generale;

    i suddetti interventi, tuttavia, hanno carattere del tutto speciale, non risolvono la cronica carenza dei medici impegnati nelle attività afferenti alla medicina generale, aggravata dalla emergenza sanitaria da Covid-19, e non scongiurano in maniera efficace i gravi disservizi che si stanno segnalando nelle diverse regioni per la carenza di medici di base,

impegna il Governo

a trovare una soluzione strutturale che risolva nell'immediato la carenza dei medici di medicina generale, anche valutando la possibilità di rafforzare ulteriormente il conferimento degli incarichi convenzionali a coloro che sono già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale.
9/3354-A/125. (Testo modificato nel corso della seduta)Provenza, Davide Crippa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, detta una serie di misure che in gran parte sono direttamente attuative di missioni e azioni ricomprese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); il medesimo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, componente 4, prevede il finanziamento di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, con particolare riferimento alla difesa del suolo e al settore idrico;

    all'interno del suddetto ambito di finanziamento, è necessario prevedere risorse destinate ad interventi di prevenzione attiva e di monitoraggio e controllo del livello idrometrico delle fonti di approvvigionamento idrico nelle acque interne, con particolare riferimento a quelli di Categoria «B», per il rifornimento d'acqua operato dagli aeromobili del Dipartimento dei Vigile del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per l'espletamento delle missioni antincendio; ricordiamo che i bacini idrici per il rifornimento d'acqua per gli interventi di spegnimento incendio operati mediante velivoli Canadair CL-415 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile si distinguono in bacini di Categoria «A» – utilizzabili senza limitazioni – e di Categoria «B» – utilizzabili con limitazioni;

    si evidenzia con preoccupazione che alcuni dei bacini idrici idonei per l'impiego dei velivoli Canadair CL-415 appartenenti alla Categoria «B» presentano ormai da anni problemi di abbassamento del livello idrometrico che possono determinare ostacoli all'esecuzione del caricamento dell'acqua nelle operazioni antincendio,

impegna il Governo

a prevedere che quota parte delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 2, componente 4, di cui in premessa, vengano destinate al controllo e monitoraggio del livello idrometrico delle fonti di approvvigionamento idrico di Categoria «B» – ossia quelle utilizzabili con limitazioni solo quando la profondità del bacino lo consente – per le indispensabili attività di approvvigionamento d'acqua svolte dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile per l'espletamento delle missioni antincendio.
9/3354-A/126. Spena.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, detta una serie di misure che in gran parte sono direttamente attuative di missioni e azioni ricomprese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); il medesimo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, componente 4, prevede il finanziamento di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, con particolare riferimento alla difesa del suolo e al settore idrico;

    all'interno del suddetto ambito di finanziamento, è necessario prevedere risorse destinate ad interventi di prevenzione attiva e di monitoraggio e controllo del livello idrometrico delle fonti di approvvigionamento idrico nelle acque interne, con particolare riferimento a quelli di Categoria «B», per il rifornimento d'acqua operato dagli aeromobili del Dipartimento dei Vigile del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, per l'espletamento delle missioni antincendio; ricordiamo che i bacini idrici per il rifornimento d'acqua per gli interventi di spegnimento incendio operati mediante velivoli Canadair CL-415 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile si distinguono in bacini di Categoria «A» – utilizzabili senza limitazioni – e di Categoria «B» – utilizzabili con limitazioni;

    si evidenzia con preoccupazione che alcuni dei bacini idrici idonei per l'impiego dei velivoli Canadair CL-415 appartenenti alla Categoria «B» presentano ormai da anni problemi di abbassamento del livello idrometrico che possono determinare ostacoli all'esecuzione del caricamento dell'acqua nelle operazioni antincendio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che quota parte delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 2, componente 4, di cui in premessa, vengano destinate al controllo e monitoraggio del livello idrometrico delle fonti di approvvigionamento idrico di Categoria «B» – ossia quelle utilizzabili con limitazioni solo quando la profondità del bacino lo consente – per le indispensabili attività di approvvigionamento d'acqua svolte dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile per l'espletamento delle missioni antincendio.
9/3354-A/126. (Testo modificato nel corso della seduta)Spena.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento detta una serie di misure che in larga parte sono direttamente attuative di missioni e azioni ricomprese nel piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero che intervengono su procedure finalizzate a semplificare e accelerare la realizzazione del suddetto piano; a queste si aggiungono diverse disposizioni in materia di appalti pubblici. Tra queste un capo specifico che interviene in materia di normativa antimafia, con specifico riferimento alle procedure che regolano il rilascio delle così detta interdittiva antimafia;

    inoltre, sempre in tema di appalti, l'articolo 6-bis introduce alcune disposizioni al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche con riguardo al PNRR o al piano nazionale per gli investimenti complementari;

    un aspetto importante nell'ambito della normativa sui contratti pubblici, è quello relativo alle fideiussioni nei medesimi contratti. L'attuale normativa (articolo 103, decreto legislativo n. 50 del 2016) prevede, per i contratti pubblici, una volta divenuti aggiudicatari, il rilascio della garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, bancaria o assicurativa, nella misura del 10 per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento;

    tale sistema determina un «blocco» prolungato del «castelletto» dell'impresa, che compromette la possibilità di accedere ad ulteriori forme di credito e dunque di poter partecipare ad altre gare. Ciò, a maggior ragione in questa fase di crisi economica che si è generata «a valle» delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19;

    sulla falsariga del sistema vigente in Francia, occorrerebbe quindi prevedere, a carico dell'aggiudicatario – invece che il rilascio della cauzione definitiva – una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale,

impegna il Governo

al fine di favorire la massima partecipazione e concorrenza negli affidamenti dei lavori pubblici, anche finanziati con fondi comunitari, almeno fino al 2026, a prevedere a carico dell'aggiudicatario, in luogo del rilascio della cauzione definitiva, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, oppure in alternativa, a consentire all'operatore stesso, previo benestare della stazione appaltante, di optare, anche in corso di esecuzione dell'appalto, per il rilascio di una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sempre di importo pari al 5 per cento; a prevedere, qualora detta facoltà venga esercitata in corso di esecuzione dei lavori, che la predetta percentuale venga calcolata sull'importo residuo dei lavori o, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, sull'importo del singolo stato di avanzamento.
9/3354-A/127. Elvira Savino, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento detta una serie di misure che in larga parte sono direttamente attuative di missioni e azioni ricomprese nel piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero che intervengono su procedure finalizzate a semplificare e accelerare la realizzazione del suddetto piano; a queste si aggiungono diverse disposizioni in materia di appalti pubblici. Tra queste un capo specifico che interviene in materia di normativa antimafia, con specifico riferimento alle procedure che regolano il rilascio delle così detta interdittiva antimafia;

    inoltre, sempre in tema di appalti, l'articolo 6-bis introduce alcune disposizioni al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche con riguardo al PNRR o al piano nazionale per gli investimenti complementari;

    un aspetto importante nell'ambito della normativa sui contratti pubblici, è quello relativo alle fideiussioni nei medesimi contratti. L'attuale normativa (articolo 103, decreto legislativo n. 50 del 2016) prevede, per i contratti pubblici, una volta divenuti aggiudicatari, il rilascio della garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, bancaria o assicurativa, nella misura del 10 per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento;

    tale sistema determina un «blocco» prolungato del «castelletto» dell'impresa, che compromette la possibilità di accedere ad ulteriori forme di credito e dunque di poter partecipare ad altre gare. Ciò, a maggior ragione in questa fase di crisi economica che si è generata «a valle» delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19;

    sulla falsariga del sistema vigente in Francia, occorrerebbe quindi prevedere, a carico dell'aggiudicatario – invece che il rilascio della cauzione definitiva – una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale,

impegna il Governo

al fine di favorire la massima partecipazione e concorrenza negli affidamenti dei lavori pubblici, anche finanziati con fondi comunitari, almeno fino al 2026, a valutare l'opportunità di prevedere a carico dell'aggiudicatario, in luogo del rilascio della cauzione definitiva, una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale, oppure in alternativa, consentire all'operatore stesso, previo benestare della stazione appaltante, di optare, anche in corso di esecuzione dell'appalto, per il rilascio di una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sempre di importo pari al 5 per cento; prevedere, qualora detta facoltà venga esercitata in corso di esecuzione dei lavori, che la predetta percentuale venga calcolata sull'importo residuo dei lavori o, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, sull'importo del singolo stato di avanzamento.
9/3354-A/127. (Testo modificato nel corso della seduta)Elvira Savino, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene in gran parte misure che sono direttamente attuative di missioni e azioni ricomprese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e che intervengono su procedure finalizzate a semplificare e accelerare la realizzazione del medesimo Piano; ampio spazio viene dato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla transizione ecologica e con particolare riguardo al settore siderurgico, si trova solamente un passaggio laddove si legge: «l'acciaio è uno dei settori “hard-to-abate” dove l'idrogeno può assumere un ruolo rilevante in prospettiva di progressiva decarbonizzazione (...). Essendo l'Italia uno dei più grandi produttori di acciaio, secondo solo alla Germania a in Europa, questo intervento mira quindi anche alla progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso il crescente utilizzo dell'idrogeno, tenendo conto delle specificità dell'industria siderurgica italiana.»;

    è evidente che parlare di acciaio nel nostro Paese, vuol dire parlare del più grande stabilimento siderurgico d'Europa, ossia l'ex Uva;

    va sottolineato che il peso dell'incertezza che caratterizza il presente e il futuro dell'acciaieria passa anche dall'assenza nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di un riferimento preciso ed esplicito ad Acciaierie d'Italia, ovvero l'ex Ilva, perché le risorse ci sarebbero, ma mancano indicazioni su dove e come allocarle; Acciaierie d'Italia, ha confermato l'obiettivo di produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio nel 2025 ma, rispetto al precedente piano ArcelorMittal che era tarato su cinque anni, quello nuovo della società costituita tra pubblico (Invitalia) e privato (ArcelorMittal) ha un orizzonte temporale di dieci anni. Ora l'obiettivo è produrre acciaio attraverso l'idrogeno alla fine dei dieci anni, cambiando totalmente l'attuale schema produttivo del siderurgico di Taranto; il nuovo Piano è assai complesso dovendo gestire la fase di transizione verso il green di un settore strategico quale quello dell'acciaio, e il passaggio all'idrogeno e la gestione e la tenuta dei aspetti occupazionali hanno obiettivamente bisogno di tempo;

    servono oltre 4 miliardi in un decennio, che devono essere messi in campo con sicurezza, anche per dare garanzie e certezze agli investitori;

    ricordiamo che a maggio 2022 l'acciaieria passerà sotto la maggioranza (60 per cento) del controllo pubblico;

    il Piano di transizione energetica di Acciaierie d'Italia, che prevede la decarbonizzazione entro 10 anni ha delle criticità che devono essere affrontate e risolte quanto prima. Tra queste certamente il problema della liquidità necessaria a consentire all'ex Ilva di sfruttare la congiuntura favorevole dei mercati siderurgici. L'impianto di Taranto continua infatti a lavorare al minimo, e per accelerare avrebbe bisogno di una linea di credito di almeno 700 milioni di euro;

    così come ancora oggi vi sono troppe incertezze sul futuro del gruppo che conta 10.700 operai tra Taranto e Genova,

impegna il Governo

a esplicitare che quota delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate alla riconversione verde della siderurgia italiana vengano destinate anche all'ex Ilva specificando dove e come allocarle; a garantire la liquidità necessaria a consentire all'ex Ilva di sfruttare la congiuntura favorevole dei mercati siderurgici e garantire la riconversione degli impianti, il sostegno economico si lavoratori, i pagamenti anche arretrati per indotto, e le opportune risorse per il risanamento ambientale.
9/3354-A/128. Labriola, D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene in gran parte misure che sono direttamente attuative di missioni e azioni ricomprese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e che intervengono su procedure finalizzate a semplificare e accelerare la realizzazione del medesimo Piano; ampio spazio viene dato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla transizione ecologica e con particolare riguardo al settore siderurgico, si trova solamente un passaggio laddove si legge: «l'acciaio è uno dei settori “hard-to-abate” dove l'idrogeno può assumere un ruolo rilevante in prospettiva di progressiva decarbonizzazione (...). Essendo l'Italia uno dei più grandi produttori di acciaio, secondo solo alla Germania a in Europa, questo intervento mira quindi anche alla progressiva decarbonizzazione del processo produttivo dell'acciaio attraverso il crescente utilizzo dell'idrogeno, tenendo conto delle specificità dell'industria siderurgica italiana.»;

    è evidente che parlare di acciaio nel nostro Paese, vuol dire parlare del più grande stabilimento siderurgico d'Europa, ossia l'ex Uva;

    va sottolineato che il peso dell'incertezza che caratterizza il presente e il futuro dell'acciaieria passa anche dall'assenza nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di un riferimento preciso ed esplicito ad Acciaierie d'Italia, ovvero l'ex Ilva, perché le risorse ci sarebbero, ma mancano indicazioni su dove e come allocarle; Acciaierie d'Italia, ha confermato l'obiettivo di produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio nel 2025 ma, rispetto al precedente piano ArcelorMittal che era tarato su cinque anni, quello nuovo della società costituita tra pubblico (Invitalia) e privato (ArcelorMittal) ha un orizzonte temporale di dieci anni. Ora l'obiettivo è produrre acciaio attraverso l'idrogeno alla fine dei dieci anni, cambiando totalmente l'attuale schema produttivo del siderurgico di Taranto; il nuovo Piano è assai complesso dovendo gestire la fase di transizione verso il green di un settore strategico quale quello dell'acciaio, e il passaggio all'idrogeno e la gestione e la tenuta dei aspetti occupazionali hanno obiettivamente bisogno di tempo;

    servono oltre 4 miliardi in un decennio, che devono essere messi in campo con sicurezza, anche per dare garanzie e certezze agli investitori;

    ricordiamo che a maggio 2022 l'acciaieria passerà sotto la maggioranza (60 per cento) del controllo pubblico;

    il Piano di transizione energetica di Acciaierie d'Italia, che prevede la decarbonizzazione entro 10 anni ha delle criticità che devono essere affrontate e risolte quanto prima. Tra queste certamente il problema della liquidità necessaria a consentire all'ex Ilva di sfruttare la congiuntura favorevole dei mercati siderurgici. L'impianto di Taranto continua infatti a lavorare al minimo, e per accelerare avrebbe bisogno di una linea di credito di almeno 700 milioni di euro;

    così come ancora oggi vi sono troppe incertezze sul futuro del gruppo che conta 10.700 operai tra Taranto e Genova,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esplicitare che quota delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate alla riconversione verde della siderurgia italiana vengano destinate anche all'ex Ilva specificando dove e come allocarle; garantire la liquidità necessaria a consentire all'ex Ilva di sfruttare la congiuntura favorevole dei mercati siderurgici e garantire la riconversione degli impianti, il sostegno economico si lavoratori, i pagamenti anche arretrati per indotto, e le opportune risorse per il risanamento ambientale.
9/3354-A/128. (Testo modificato nel corso della seduta)Labriola, D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene con misure volte a dare attuazione alle missioni e azioni ricomprese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); al fine di potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo e l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 ha assegnato al Ministero della transizione ecologica 600 milioni per la realizzazione dei progetti «faro» di economia circolare nell'ambito dell'investimento 1.2, Missione 2, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    è fondamentale che parte di queste risorse vengano destinate anche al finanziamento di impianti e progetti per consentire il recupero e il riciclo delle «materie prime critiche», come individuate in ambito UE, quali materie che presentano un elevato rischio di approvvigionamento ma essenziali per il funzionamento e l'integrità di molti ecosistemi industriali. Detti progetti finanziati dovrebbero comunque garantire la coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale ed in particolare con il Piano d'azione europeo sull'economia circolare;

    i suddetti minerali critici sono molto importanti per l'economia dell'Unione europea in quanto indispensabili per lo sviluppo di tecnologie pulite come pannelli solari, turbine eoliche, veicoli elettrici, e molte altre applicazioni (uno smartphone può contenere in media 62 metalli diversi); peraltro molti di questi minerali hanno riserve molto limitate e si trovano in un piccolo numero di aree a livello globale,

impegna il Governo

a prevedere che parte dei 600 milioni, stanziati dal decreto ministeriale del 6 agosto 2021 per la realizzazione dei progetti «faro» di economia circolare, vengano destinate anche al finanziamento di impianti e progetti per consentire il recupero e il riciclo delle suddette «materie prime critiche», come individuate in ambito UE, quali materie indispensabili per lo sviluppo di tecnologie pulite e che presentano un elevato rischio di approvvigionamento ma essenziali per il funzionamento e l'integrità di molti ecosistemi industriali.
9/3354-A/129. Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in esame, interviene con misure volte a dare attuazione alle missioni e azioni ricomprese nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); al fine di potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo e l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 ha assegnato al Ministero della transizione ecologica 600 milioni per la realizzazione dei progetti «faro» di economia circolare nell'ambito dell'investimento 1.2, Missione 2, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    è fondamentale che parte di queste risorse vengano destinate anche al finanziamento di impianti e progetti per consentire il recupero e il riciclo delle «materie prime critiche», come individuate in ambito UE, quali materie che presentano un elevato rischio di approvvigionamento ma essenziali per il funzionamento e l'integrità di molti ecosistemi industriali. Detti progetti finanziati dovrebbero comunque garantire la coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale ed in particolare con il Piano d'azione europeo sull'economia circolare;

    i suddetti minerali critici sono molto importanti per l'economia dell'Unione europea in quanto indispensabili per lo sviluppo di tecnologie pulite come pannelli solari, turbine eoliche, veicoli elettrici, e molte altre applicazioni (uno smartphone può contenere in media 62 metalli diversi); peraltro molti di questi minerali hanno riserve molto limitate e si trovano in un piccolo numero di aree a livello globale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che parte dei 600 milioni, stanziati dal decreto ministeriale del 6 agosto 2021 per la realizzazione dei progetti «faro» di economia circolare, vengano destinate anche al finanziamento di impianti e progetti per consentire il recupero e il riciclo delle suddette «materie prime critiche», come individuate in ambito UE, quali materie indispensabili per lo sviluppo di tecnologie pulite e che presentano un elevato rischio di approvvigionamento ma essenziali per il funzionamento e l'integrità di molti ecosistemi industriali.
9/3354-A/129. (Testo modificato nel corso della seduta)Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, contiene in gran parte disposizioni finalizzate a dare attuazione alle missioni e azioni ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede lo stanziamento di risorse volte alla tutela e alla valorizzazione dei siti minori, come per esempio i «borghi», attraverso la promozione della partecipazione alla cultura e il rilancio del turismo sostenibile;

    in particolare le risorse stanziate dalla M1C3, Investimento 2.1, del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono finalizzate al finanziamento del previsto «Piano Nazionale Borghi», per il sostegno allo sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate basato sui progetti locali per la rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio turistico, nonché per la riqualificazione degli spazi pubblici aperti,

impegna il Governo

a prevedere che le suddette risorse previste per il «Piano Nazionale Borghi», vengano assegnate alle province che provvedono a ripartirle ai piccoli comuni da esse individuati.
9/3354-A/130. Cortelazzo, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, contiene in gran parte disposizioni finalizzate a dare attuazione alle missioni e azioni ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede lo stanziamento di risorse volte alla tutela e alla valorizzazione dei siti minori, come per esempio i «borghi», attraverso la promozione della partecipazione alla cultura e il rilancio del turismo sostenibile;

    in particolare le risorse stanziate dalla M1C3, Investimento 2.1, del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono finalizzate al finanziamento del previsto «Piano Nazionale Borghi», per il sostegno allo sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate basato sui progetti locali per la rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio turistico, nonché per la riqualificazione degli spazi pubblici aperti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che le suddette risorse previste per il «Piano Nazionale Borghi», vengano assegnate alle province che provvedono a ripartirle ai piccoli comuni da esse individuati.
9/3354-A/130. (Testo modificato nel corso della seduta)Cortelazzo, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene numerose disposizioni attuative di missioni ricomprese nel PNRR, e che intervengono su procedure finalizzate a semplificare e accelerare la realizzazione del suddetto piano;

    l'articolo 20, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti, prevede norme finalizzate all'attribuzione di contributi statali ai Comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio;

    in particolare la lettera e), comma 1, del suddetto articolo 20, interviene sull'articolo 1 della legge di bilancio 2020 che, ai commi 42 e seguenti, prevede l'assegnazione ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale,

impegna il Governo

a estendere anche ai Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, attualmente esclusi, la possibilità di beneficiare delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
9/3354-A/131. Ferraioli, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame contiene numerose disposizioni attuative di missioni ricomprese nel PNRR, e che intervengono su procedure finalizzate a semplificare e accelerare la realizzazione del suddetto piano;

    l'articolo 20, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR in tali ambiti, prevede norme finalizzate all'attribuzione di contributi statali ai Comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio;

    in particolare la lettera e), comma 1, del suddetto articolo 20, interviene sull'articolo 1 della legge di bilancio 2020 che, ai commi 42 e seguenti, prevede l'assegnazione ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere anche ai Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, attualmente esclusi, la possibilità di beneficiare delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
9/3354-A/131. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferraioli, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento detta una serie di misure che in larga parte sono direttamente attuative di missioni e azioni ricomprese nel piano nazionale di ripresa e resilienza e diverse disposizioni riguardano gli appalti pubblici con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure per le opere collegate al PNRR;

    proprio con riguardo alle opere pubbliche del PNRR è indispensabile intervenire con ulteriori semplificazioni e snellimenti delle procedure al fine di accelerare la realizzazione delle medesime opere del PNRR,

impegna il Governo:

   a prevedere, per le sole opere legate al PNRR:

    a) la razionalizzazione e concentrazione dei livelli di progettazione attualmente previsti dal Codice degli appalti per la realizzazione delle opere infrastrutturali attraverso la soppressione di uno dei tre livelli di progettazione attualmente previsti dal codice degli appalti per la realizzazione delle opere infrastrutturali;

    b) che tutte le autorizzazioni necessarie vengano rilasciate in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dotato di un adeguato livello di dettaglio per il rilascio delle stesse;

    c) che in tutte le procedure l'incarico di direttore dei lavori di cui all'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non possa essere ricoperto dall'autore del progetto esecutivo.
9/3354-A/132. Rospi, Sozzani, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento detta una serie di misure che in larga parte sono direttamente attuative di missioni e azioni ricomprese nel piano nazionale di ripresa e resilienza e diverse disposizioni riguardano gli appalti pubblici con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure per le opere collegate al PNRR;

    proprio con riguardo alle opere pubbliche del PNRR è indispensabile intervenire con ulteriori semplificazioni e snellimenti delle procedure al fine di accelerare la realizzazione delle medesime opere del PNRR,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, per le sole opere legate al PNRR:

    a) la razionalizzazione e concentrazione dei livelli di progettazione attualmente previsti dal Codice degli appalti per la realizzazione delle opere infrastrutturali attraverso la soppressione di uno dei tre livelli di progettazione attualmente previsti dal codice degli appalti per la realizzazione delle opere infrastrutturali;

    b) che tutte le autorizzazioni necessarie vengano rilasciate in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dotato di un adeguato livello di dettaglio per il rilascio delle stesse;

    c) che in tutte le procedure l'incarico di direttore dei lavori di cui all'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non possa essere ricoperto dall'autore del progetto esecutivo.
9/3354-A/132. (Testo modificato nel corso della seduta)Rospi, Sozzani, Mazzetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    oltre il 95 per cento delle imprese italiane ha un numero di addetti compreso tra 1 e 9, quindi, la quasi totalità del mercato è composto di PMI;

    i principi dello Small Business Act, oltre a quelli fissati delle direttive comunitarie, impongono di favorire l'accesso al mercato dei lavori pubblici da parte delle PMI, procedendo ad una loro adeguata divisione in lotti, anche su base quantitativa, così da garantire la massima partecipazione e la tutela delle varie componenti del mercato;

    fra i principali obiettivi della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici vi è l'apertura alla concorrenza, attraverso la garanzia della più ampia partecipazione possibile di offerenti ad una gara;

    in tale ottica, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di appalti reca tra i propri princìpi la facilitazione della partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e, più specificamente, il considerando n. 78 della citata direttiva prevede: «È opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle PMI [...] A tal fine e per rafforzare la concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero in particolare essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti. Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle PMI, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto»;

    la spinta del diritto comunitario è, dunque, verso la frazionabilità in lotti dell'appalto al fine di favorire la più ampia partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche delle PMI;

    con il Codice degli Appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha armato, tra le altre, la direttiva 2004/24/UE, risulta evidente che la funzione pro-concorrenziale delle regole di evidenza pubblica ha assunto ancora maggiore rilievo;

    in particolare, l'articolo 30, comma 1, del Codice appalti, analogamente a quanto già espresso dall'articolo 2 del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006, oltre ad indicare che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (principi ispirati alla tutela della pubblica amministrazione per il controllo ed il miglior utilizzo delle finanze pubbliche), ha specificato che le stazioni appaltanti operano nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, principi ispirati alla tutela delle imprese concorrenti e del corretto funzionamento del mercato;

    il successivo comma 7 del medesimo articolo 30 dispone che «i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese»;

    alcune opere sono caratterizzate da un'«unicità funzionale» che impedisce, sotto il profilo progettuale e realizzativo, una loro suddivisione in lotti di minori dimensioni, come il Ponte sullo Stretto, la Metropolitana C di Roma, diverse opere ferroviarie della Missione 3 del PNRR; così come per alcune infrastrutture idrauliche o opere ferroviarie; mentre altri interventi, soprattutto se a rete, non sono caratterizzati da tale inscindibilità realizzativa: è il caso di alcune opere stradali come la Fano-Grosseto e la Orte-Mestre;

    al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese a tali gare, occorrerebbe prevedere l'obbligo per la PA di suddividere gli appalti in lotti anche su base quantitativa; in caso contrario, infatti, il rischio è che, per tale tipologia di appalti, il valore dei lotti – prestazionali e funzionali – sia tale da non consentire la massima partecipazione degli operatori del mercato, penalizzando le MPMI,

impegna il Governo

ad assumere iniziative di competenza volte a prevedere che le stazioni appaltanti suddividano gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese, in ossequio ai principi dello Small Business Act, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008.
9/3354-A/133. Prisco, Maschio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    oltre il 95 per cento delle imprese italiane ha un numero di addetti compreso tra 1 e 9, quindi, la quasi totalità del mercato è composto di PMI;

    i principi dello Small Business Act, oltre a quelli fissati delle direttive comunitarie, impongono di favorire l'accesso al mercato dei lavori pubblici da parte delle PMI, procedendo ad una loro adeguata divisione in lotti, anche su base quantitativa, così da garantire la massima partecipazione e la tutela delle varie componenti del mercato;

    fra i principali obiettivi della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici vi è l'apertura alla concorrenza, attraverso la garanzia della più ampia partecipazione possibile di offerenti ad una gara;

    in tale ottica, la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di appalti reca tra i propri princìpi la facilitazione della partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e, più specificamente, il considerando n. 78 della citata direttiva prevede: «È opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle PMI [...] A tal fine e per rafforzare la concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero in particolare essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti. Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle PMI, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto»;

    la spinta del diritto comunitario è, dunque, verso la frazionabilità in lotti dell'appalto al fine di favorire la più ampia partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica anche delle PMI;

    con il Codice degli Appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha armato, tra le altre, la direttiva 2004/24/UE, risulta evidente che la funzione pro-concorrenziale delle regole di evidenza pubblica ha assunto ancora maggiore rilievo;

    in particolare, l'articolo 30, comma 1, del Codice appalti, analogamente a quanto già espresso dall'articolo 2 del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006, oltre ad indicare che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (principi ispirati alla tutela della pubblica amministrazione per il controllo ed il miglior utilizzo delle finanze pubbliche), ha specificato che le stazioni appaltanti operano nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, principi ispirati alla tutela delle imprese concorrenti e del corretto funzionamento del mercato;

    il successivo comma 7 del medesimo articolo 30 dispone che «i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese»;

    alcune opere sono caratterizzate da un'«unicità funzionale» che impedisce, sotto il profilo progettuale e realizzativo, una loro suddivisione in lotti di minori dimensioni, come il Ponte sullo Stretto, la Metropolitana C di Roma, diverse opere ferroviarie della Missione 3 del PNRR; così come per alcune infrastrutture idrauliche o opere ferroviarie; mentre altri interventi, soprattutto se a rete, non sono caratterizzati da tale inscindibilità realizzativa: è il caso di alcune opere stradali come la Fano-Grosseto e la Orte-Mestre;

    al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese a tali gare, occorrerebbe prevedere l'obbligo per la PA di suddividere gli appalti in lotti anche su base quantitativa; in caso contrario, infatti, il rischio è che, per tale tipologia di appalti, il valore dei lotti – prestazionali e funzionali – sia tale da non consentire la massima partecipazione degli operatori del mercato, penalizzando le MPMI,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative di competenza volte a prevedere che le stazioni appaltanti suddividano gli appalti in lotti, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche su base quantitativa, in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese, in ossequio ai principi dello Small Business Act, di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 394 del 25 giugno 2008.
9/3354-A/133. (Testo modificato nel corso della seduta)Prisco, Maschio.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame contiene diverse misure per il rilancio del settore turismo. In particolare, ai fini del rilancio del settore, in favore delle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale, un credito di imposta, un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa, in linea con la Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede il «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit». Viene finanziato inoltre un sistema di garanzie per gli investimenti nel settore, un fondo rotativo e rifinanziato il Fondo turismo finalizzato a sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato;

    più in generale l'intero pacchetto turismo del PNRR (2,4 miliardi) è concentrato per contrastare progressiva perdita di competitività in termini di qualità degli standard di offerta, età delle infrastrutture ricettive, capacità di innovare e cura dell'ambiente; nel settore del turismo, nonostante i segnali positivi che si sono registrati durante la seconda parte dell'estate, prevalgono nel 2021 i dati negativi. Nei primi undici mesi di quest'anno, si rileva un calo del 34,8 per cento delle presenze turistiche rispetto al corrispondente periodo del 2019 (meno 52,8 per cento per i turisti stranieri e meno 16 per cento per i turisti italiani). In valori assoluti, significa che sono mancate 146 milioni di presenze, di cui circa 113 milioni relative ai turisti stranieri (fonte: Federalberghi);

    secondo gli ultimi dati della Banca d'Italia, nel periodo che va da gennaio ad agosto la spesa dei turisti stranieri in Italia è crollata del 61,4 per cento, da 30,7 a 11,9 miliardi di euro. Il tasso di occupazione camere registrato nei primi dieci mesi è del 31,8 per cento a Roma, del 34,4 per cento a Venezia, del 34,5 per cento a Firenze e del 35,4 per cento a Milano. In tutte queste località, il calo rispetto al 2019 è superiore al 50 per cento. Il settore ricettivo italiano chiuderà il 2021 con una perdita di quasi 10 miliardi di euro, in calo di oltre il 36 per cento rispetto al 2019. Nei due anni, la perdita complessiva è di circa 24 miliardi di euro;

    la variante Omicron e la proroga dello stato d'emergenza al 31 marzo 2022 minacciano la stagione invernale. Si registra un boom di cancellazioni per lo sci, in particolare degli stranieri. Parzialmente ridotto il volume d'affari del Ponte dell'8 dicembre (valutato 3 miliardi) sono ora a rischio i circa 8,4 miliardi di euro della settimana di Natale e i 2,1 miliardi del Capodanno. Gli effetti colpiranno anche le città d'arte (in particolare Venezia, Roma, Firenze), tradizionale meta del turismo invernale; notizie non confortanti provengono anche dal settore del commercio. La pandemia ha impoverito gli italiani. Secondo le organizzazioni di settore a fine 2021 il reddito medio delle famiglie sarà ancora 512 euro inferiore ai livelli pre-crisi e la a perdita di consumi nel 2021 oscilla fra 35 e 40 miliardi annui. A fine 2022 il volume dei consumi potrebbe rimanere al di sotto del livello pre-pandemico, con uno scarto residuo di circa 20 miliardi, in quanto la ripresa consumi sarà più lenta di quella del PIL,

impegna il Governo

in considerazione del protrarsi dell'emergenza pandemica, ad adottare ulteriori misure emergenziali in favore dei settori del turismo e del commercio.
9/3354-A/134. Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    il provvedimento in esame contiene diverse misure per il rilancio del settore turismo. In particolare, ai fini del rilancio del settore, in favore delle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale, un credito di imposta, un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa, in linea con la Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede il «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit». Viene finanziato inoltre un sistema di garanzie per gli investimenti nel settore, un fondo rotativo e rifinanziato il Fondo turismo finalizzato a sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato;

    più in generale l'intero pacchetto turismo del PNRR (2,4 miliardi) è concentrato per contrastare progressiva perdita di competitività in termini di qualità degli standard di offerta, età delle infrastrutture ricettive, capacità di innovare e cura dell'ambiente; nel settore del turismo, nonostante i segnali positivi che si sono registrati durante la seconda parte dell'estate, prevalgono nel 2021 i dati negativi. Nei primi undici mesi di quest'anno, si rileva un calo del 34,8 per cento delle presenze turistiche rispetto al corrispondente periodo del 2019 (meno 52,8 per cento per i turisti stranieri e meno 16 per cento per i turisti italiani). In valori assoluti, significa che sono mancate 146 milioni di presenze, di cui circa 113 milioni relative ai turisti stranieri (fonte: Federalberghi);

    secondo gli ultimi dati della Banca d'Italia, nel periodo che va da gennaio ad agosto la spesa dei turisti stranieri in Italia è crollata del 61,4 per cento, da 30,7 a 11,9 miliardi di euro. Il tasso di occupazione camere registrato nei primi dieci mesi è del 31,8 per cento a Roma, del 34,4 per cento a Venezia, del 34,5 per cento a Firenze e del 35,4 per cento a Milano. In tutte queste località, il calo rispetto al 2019 è superiore al 50 per cento. Il settore ricettivo italiano chiuderà il 2021 con una perdita di quasi 10 miliardi di euro, in calo di oltre il 36 per cento rispetto al 2019. Nei due anni, la perdita complessiva è di circa 24 miliardi di euro;

    la variante Omicron e la proroga dello stato d'emergenza al 31 marzo 2022 minacciano la stagione invernale. Si registra un boom di cancellazioni per lo sci, in particolare degli stranieri. Parzialmente ridotto il volume d'affari del Ponte dell'8 dicembre (valutato 3 miliardi) sono ora a rischio i circa 8,4 miliardi di euro della settimana di Natale e i 2,1 miliardi del Capodanno. Gli effetti colpiranno anche le città d'arte (in particolare Venezia, Roma, Firenze), tradizionale meta del turismo invernale; notizie non confortanti provengono anche dal settore del commercio. La pandemia ha impoverito gli italiani. Secondo le organizzazioni di settore a fine 2021 il reddito medio delle famiglie sarà ancora 512 euro inferiore ai livelli pre-crisi e la a perdita di consumi nel 2021 oscilla fra 35 e 40 miliardi annui. A fine 2022 il volume dei consumi potrebbe rimanere al di sotto del livello pre-pandemico, con uno scarto residuo di circa 20 miliardi, in quanto la ripresa consumi sarà più lenta di quella del PIL,

impegna il Governo

in considerazione del protrarsi dell'emergenza pandemica, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure emergenziali in favore dei settori del turismo e del commercio.
9/3354-A/134. (Testo modificato nel corso della seduta)Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    nel 1993 l'Assemblea delle Nazioni Unite proclamava il 22 marzo di ogni anno giornata mondiale dell'acqua, poiché la carenza di acqua è una emergenza mondiale e in alcune aree del pianeta è una vera e propria catastrofe;

    l'acqua, la più importante risorsa del nostro pianeta, è un bene comune che appartiene a tutti gli abitanti della terra ed è patrimonio dell'umanità. L'accesso all'acqua è un diritto fondamentale e inalienabile, che va garantito a tutti;

    il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari rappresenta un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010. L'acqua è un bene comune e una risorsa rinnovabile e tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che deve essere salvaguardata e utilizzata secondo i criteri di solidarietà, di efficienza, di responsabilità e di sostenibilità;

    con il referendum del 12 e 13 giugno 2011 i cittadini italiani si sono espressi per la gestione pubblica del servizio idrico integrato;

    in particolare il referendum del giugno del 2011 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, cosiddetto «decreto Ronchi» e la soppressione della norma di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente) relativa all'adeguata remunerazione del capitale investito, eliminando già la possibilità per il gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa;

    con l'approvazione degli emendamenti identici 22.6 Pagano e seguenti è stato modificato l'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, promuovendo di fatto una gestione privatistica del servizio idrico per i piccoli comuni che non rientrano nei requisiti di salvaguardia. Nello specifico viene stabilito quanto segue: «entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo d'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non salvaguardate»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di abrogare immediatamente col prossimo provvedimento utile la modifica dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ed a promuovere ogni iniziativa volta al rispetto dell'esito referendario del 2011 circa l'eliminazione della rilevanza economica del servizio idrico così da rendere la gestione dell'acqua estranea dal profitto e conseguentemente evitare qualsiasi atto normativo che possa preludere alla gestione privatistica del servizio idrico integrato.
9/3354-A/135. Forciniti, Trano, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia, Sodano, Romaniello, Ehm, Vianello, Sarli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento approvato contiene disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR tra le quali alcune afferenti il settore dei trasporti pubblici e ferroviari per soddisfare esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;

    è prevista la localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle Regioni del Mezzogiorno;

    in particolare la Missione 3 Componente 1, investimento 1.5 mira al «miglioramento di 1280 km di tratte ferroviarie riguardanti 12 nodi metropolitani», compresa la città metropolitana di Napoli, anche per «potenziare i collegamenti “metropolitani” o “suburbani”, al fine di garantire servizi capillari con alte frequenze, sostenendo così la domanda di mobilità espressa dalle grandi città metropolitane e dalle aree urbane di medie dimensioni. Consentire il miglioramento dell'accessibilità e l'interscambio tra le stazioni ferroviarie e altri sistemi di mobilità del trasporto rapido di massa.» come esplicitamente previsto nel PNRR stesso. Si prevede ciò per raggiungere entro il 2024 l'obiettivo di realizzare «700 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi metropolitani» mentre entro il 2026 è previsto l'obiettivo di realizzare ulteriori «1280 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi metropolitani»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare le risorse, anche nell'ambito di quelle stanziate dal PNRR, al fine di adottare con i prossimi provvedimenti utili allo scopo misure che garantiscano la trasformazione della tratta ferroviaria dismessa tra Gragnano a Castellammare di Stabia in una metropolitana di superficie, per realizzare una stazione urbana di interconnessione e le opere necessarie per il collegamento con la linea Circumvesuviana al fine di realizzare una delle opere che integrano gli obiettivi del PNRR in materia ovvero sostenere la domanda di mobilità espressa dalle grandi città metropolitane e dalle aree urbane di medie dimensioni consentendo «il miglioramento dell'accessibilità e l'interscambio tra le stazioni ferroviarie e altri sistemi di mobilità del trasporto rapido di massa».
9/3354-A/136. Pentangelo.


   La Camera,

   premesso che:

    lo stato di benessere psicologico della popolazione italiana necessita di risposte adeguate e urgenti;

    secondo un'indagine recentemente pubblicata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi risulta un aumento del 39 per cento delle richieste di aiuto nell'ultimo anno, un dato rappresentabile con termine «psicopandemia»;

    secondo uno studio dell'OCSE in Italia la depressione è aumentata del 18 per cento a causa dell'impatto del COVID-19, delle ripercussioni economiche, dal lavoro alle difficoltà economiche, dalle restrizioni imposte dal Governo alle paure indotte da una comunicazione schizofrenica e contraddittoria riguardo la gestione della pandemia e delle risposte delle istituzioni;

    risultano colpiti in maniera più rilevante la popolazione femminile e i giovani, sia riguardo i minorenni che la fascia 18-30 anni;

    in data 6 Settembre 2021 l'ANSA ha pubblicato un articolo dal titolo «Suicidi, richieste di aiuto triplicate con la pandemia»;

    in data 10 Settembre 2021 il quotidiano sanità ha titolato «Suicidi tra i giovani. Tentativi raddoppiati con la pandemia», un articolo nel quale la testata ha descritto i dati dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, i quali hanno evidenziato come le consulenze neuropsichiatriche che abbiano riguardato fenomeni di ideazione suicidaria e tentativi di suicidio siano passate dal 36 per cento dell'aprile 2019, al 61 per cento dell'aprile 2020 fino al 63 per cento di gennaio 2021. Le ospedalizzazioni per le stesse problematiche sono cresciute al 17 per cento nel gennaio 2020 al 45 per cento nel gennaio 2021. I comportamenti autolesivi sono stati rilevati nel 52 per cento dei ricoveri di gennaio 2021, in aumento rispetto al 29 per cento dell'anno precedente;

    l'elenco delle prove del grave disagio psichico che serpeggia nel nostro Paese sarebbe in grado di occupare un intero fascicolo di ordini del giorno;

    giunge da ogni angolo del Paese, soprattutto da esperti di settore e amministratori locali, la richiesta di fornire supporto e cure psicologiche perché diventino alla portata di tutti;

    si ritiene che la risposta alla sofferenza psicologica sia assolutamente prioritaria nell'agenda del Governo di uno dei Paesi più avanzati al Mondo;

    si ricorda che l'Italia è l'unico tra i Paesi avanzati a non avere una strategia nazionale per la prevenzione del suicidio;

    in Europa il costo dello stress lavorativo è stimato a circa 2500 dollari per ogni dipendente. La sofferenza psicologica sul lavoro ha un costo economico enorme. Poter investire attraverso voucher in attività di prevenzione ma anche intervento su stress lavoro correlato, mobbing e bossing può comportare un risparmio economico notevole nonché un miglioramento delle condizioni di vita;

    disapprovando la mancata emanazione dei decreti attuativi che nel 2021 avrebbero dovuto consentire entro 60 giorni di realizzare le disposizioni riguardanti i «Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi», dell'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, ma apprezzando che tali disposizioni siano state inserite nella legge di bilancio attualmente all'esame del Parlamento;

    disapprovando la mancata risposta del Governo al sottoscritto che in data 5 Ottobre 2021, in qualità di interrogante, aveva chiesto se e come il Governo intendesse adoperarsi per rispettare i termini previsti dai provvedimenti riportati in precedenza;

    relativamente alla quarta missione, istruzione e ricerca del PNRR, i progetti proposti intendono rafforzare il sistema educativo,

impegna il Governo:

   a destinare (spendere) le risorse necessarie, anche nell'ambito di quelle stanziate nel PNRR, per garantire la massima attenzione al supporto psicologico nella popolazione;

   a rispettare pedissequamente le scadenze imposte dai provvedimenti emanati dal Governo stesso per garantire, non solo lo stanziamento delle risorse ma la spesa delle stesse;

   ad individuare, altresì, le ulteriori risorse volte a:

   potenziare gli interventi per la scuola con l'attivazione di un servizio di psicologia scolastica, presente strutturalmente all'interno del sistema scuola e a servizio di tutto il sistema (studenti, docenti, personale, organizzazione), per la prevenzione delle diverse forme di disagio e per la promozione delle competenze psicologiche adattive (life skills) e di fronteggiamento delle situazioni di vita (adaptive perfomance skills), nonché per garantire opportune forme di collegamento e sinergia con gli interventi mirati di cura dei servizi sanitari per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie;

   potenziare i centri per l'impiego, affinché possano sistematicamente e diffusamente svolgere attività di analisi del fabbisogno di competenze, di costruzione di piani formativi e, quindi, di orientamento e accompagnamento al lavoro in un sistema che coinvolge pubblico e privato, con team multidisciplinari che svolgano azioni di Career counseling finalizzate alla transizione occupazionale attraverso la costruzione di piani personalizzati;

   promuovere una rete territoriale dei servizi di istruzione, formazione per definire gli standard qualitativi per le attività formative che devono essere attivate, in relazione al sistema di profilazione stabilito a livello nazionale, in cui vengano inclusi gli Psicologi per la progettazione, la valutazione, il monitoraggio del sistema di formazione permanente che si sviluppa lungo l'arco di vita e nei diversi contesti organizzativi;

   prevedere la presenza stabile di psicologi con competenze specialistiche nella definizione e realizzazione dei progetti di orientamento alle scelte formative, di ri-orientamento, di prevenzione dell'abbandono scolastico, di intervento sui NEET e di promozione dell'interesse verso le discipline STEM, rivolti in particolare a donne, giovani, disoccupati, nei Comuni, nei Servizi, nei Centri di Formazione;

   attivare voucher aziendali per la prevenzione di stress lavoro correlato ed interventi psicologici di prevenzione e cura dello stesso;

   prevedere l'istituzione di Tavoli tecnici e Gruppi di Lavoro multidisciplinari con competenze in ambito di formazione, sulle modalità di apprendimento degli adulti, sulla necessità di supporto allo sviluppo e/o alla ridefinizione delle progettualità professionali in età adulta, che includano anche le competenze professionali degli Psicologi.
9/3354-A/137. Romaniello, Muroni, Cabras, Forciniti, Fusacchia, Fratoianni, Ehm, Menga, Acunzo, Bellucci, Sodano, Frate, Emanuela Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    lo stato di benessere psicologico della popolazione italiana necessita di risposte adeguate e urgenti;

    secondo un'indagine recentemente pubblicata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi risulta un aumento del 39 per cento delle richieste di aiuto nell'ultimo anno, un dato rappresentabile con termine «psicopandemia»;

    secondo uno studio dell'OCSE in Italia la depressione è aumentata del 18 per cento a causa dell'impatto del COVID-19, delle ripercussioni economiche, dal lavoro alle difficoltà economiche, dalle restrizioni imposte dal Governo alle paure indotte da una comunicazione schizofrenica e contraddittoria riguardo la gestione della pandemia e delle risposte delle istituzioni;

    risultano colpiti in maniera più rilevante la popolazione femminile e i giovani, sia riguardo i minorenni che la fascia 18-30 anni;

    in data 6 Settembre 2021 l'ANSA ha pubblicato un articolo dal titolo «Suicidi, richieste di aiuto triplicate con la pandemia»;

    in data 10 Settembre 2021 il quotidiano sanità ha titolato «Suicidi tra i giovani. Tentativi raddoppiati con la pandemia», un articolo nel quale la testata ha descritto i dati dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, i quali hanno evidenziato come le consulenze neuropsichiatriche che abbiano riguardato fenomeni di ideazione suicidaria e tentativi di suicidio siano passate dal 36 per cento dell'aprile 2019, al 61 per cento dell'aprile 2020 fino al 63 per cento di gennaio 2021. Le ospedalizzazioni per le stesse problematiche sono cresciute al 17 per cento nel gennaio 2020 al 45 per cento nel gennaio 2021. I comportamenti autolesivi sono stati rilevati nel 52 per cento dei ricoveri di gennaio 2021, in aumento rispetto al 29 per cento dell'anno precedente;

    l'elenco delle prove del grave disagio psichico che serpeggia nel nostro Paese sarebbe in grado di occupare un intero fascicolo di ordini del giorno;

    giunge da ogni angolo del Paese, soprattutto da esperti di settore e amministratori locali, la richiesta di fornire supporto e cure psicologiche perché diventino alla portata di tutti;

    si ritiene che la risposta alla sofferenza psicologica sia assolutamente prioritaria nell'agenda del Governo di uno dei Paesi più avanzati al Mondo;

    si ricorda che l'Italia è l'unico tra i Paesi avanzati a non avere una strategia nazionale per la prevenzione del suicidio;

    in Europa il costo dello stress lavorativo è stimato a circa 2500 dollari per ogni dipendente. La sofferenza psicologica sul lavoro ha un costo economico enorme. Poter investire attraverso voucher in attività di prevenzione ma anche intervento su stress lavoro correlato, mobbing e bossing può comportare un risparmio economico notevole nonché un miglioramento delle condizioni di vita;

    disapprovando la mancata emanazione dei decreti attuativi che nel 2021 avrebbero dovuto consentire entro 60 giorni di realizzare le disposizioni riguardanti i «Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi», dell'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, ma apprezzando che tali disposizioni siano state inserite nella legge di bilancio attualmente all'esame del Parlamento;

    disapprovando la mancata risposta del Governo al sottoscritto che in data 5 Ottobre 2021, in qualità di interrogante, aveva chiesto se e come il Governo intendesse adoperarsi per rispettare i termini previsti dai provvedimenti riportati in precedenza;

    relativamente alla quarta missione, istruzione e ricerca del PNRR, i progetti proposti intendono rafforzare il sistema educativo,

impegna il Governo:

   a garantire la massima attenzione al supporto psicologico nella popolazione;

   a rispettare pedissequamente le scadenze imposte dai provvedimenti emanati dal Governo stesso per garantire, non solo lo stanziamento delle risorse ma la spesa delle stesse;

   ad adoperarsi, altresì, per individuare le ulteriori risorse volte a:

   potenziare gli interventi per la scuola con l'attivazione di un servizio di psicologia scolastica, presente strutturalmente all'interno del sistema scuola e a servizio di tutto il sistema (studenti, docenti, personale, organizzazione), per la prevenzione delle diverse forme di disagio e per la promozione delle competenze psicologiche adattive (life skills) e di fronteggiamento delle situazioni di vita (adaptive perfomance skills), nonché per garantire opportune forme di collegamento e sinergia con gli interventi mirati di cura dei servizi sanitari per l'infanzia, l'adolescenza e le famiglie;

   potenziare i centri per l'impiego, affinché possano sistematicamente e diffusamente svolgere attività di analisi del fabbisogno di competenze, di costruzione di piani formativi e, quindi, di orientamento e accompagnamento al lavoro in un sistema che coinvolge pubblico e privato, con team multidisciplinari che svolgano azioni di Career counseling finalizzate alla transizione occupazionale attraverso la costruzione di piani personalizzati;

   promuovere una rete territoriale dei servizi di istruzione, formazione per definire gli standard qualitativi per le attività formative che devono essere attivate, in relazione al sistema di profilazione stabilito a livello nazionale, in cui vengano inclusi gli Psicologi per la progettazione, la valutazione, il monitoraggio del sistema di formazione permanente che si sviluppa lungo l'arco di vita e nei diversi contesti organizzativi;

   prevedere la presenza stabile di psicologi con competenze specialistiche nella definizione e realizzazione dei progetti di orientamento alle scelte formative, di ri-orientamento, di prevenzione dell'abbandono scolastico, di intervento sui NEET e di promozione dell'interesse verso le discipline STEM, rivolti in particolare a donne, giovani, disoccupati, nei Comuni, nei Servizi, nei Centri di Formazione;

   attivare voucher aziendali per la prevenzione di stress lavoro correlato ed interventi psicologici di prevenzione e cura dello stesso;

   prevedere l'istituzione di Tavoli tecnici e Gruppi di Lavoro multidisciplinari con competenze in ambito di formazione, sulle modalità di apprendimento degli adulti, sulla necessità di supporto allo sviluppo e/o alla ridefinizione delle progettualità professionali in età adulta, che includano anche le competenze professionali degli Psicologi.
9/3354-A/137. (Testo modificato nel corso della seduta)Romaniello, Muroni, Cabras, Forciniti, Fusacchia, Fratoianni, Ehm, Menga, Acunzo, Bellucci, Sodano, Frate, Emanuela Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame autorizza l'Agenzia per la coesione territoriale a stipulare contratti di collaborazione con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione;

    tra i compiti affidati ai suddetti professionisti vi è quello di accelerare l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027;

    ad oggi l'Agenzia per la coesione territoriale è al centro di un braccio di ferro politico con le Regioni in per via del mancato rimborso dei fondi anticipati dalle stesse per far fronte all'emergenza COVID-19, come previsto ai sensi del cosiddetto «Accordo Provenzano»;

    infatti, in attuazione delle previsioni del decreto-legge n. 34 del 2020, con la sottoscrizione del cosiddetto «Accordo Provenzano» è stata prevista l'assegnazione di risorse aggiuntive rispetto all'ordinario riparto del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, in coerenza con l'ammontare delle spese coperte dalle singole Regioni;

    l'Agenzia preannunciava la fine della fase istruttoria dell'esame dei progetti entro i primi di luglio, attività propedeutica per la Delibera del CIPESS necessaria per l'erogazione delle risorse da rimborsare;

    ad oggi non è stato ancora concluso l'iter amministrativo e le regioni italiane sono in attesa delle summenzionate delibere per procedere con l'impegno di spesa delle risorse regionali a titolo di cofinanziamento;

    a titolo esemplificativo, a seguito dei ritardi dell'ACT, la regione Piemonte non è in condizione di dare attuazione a 100 milioni di euro di interventi di formazione professionale, ritenuti di rilevanza strategica per contrastare la dispersione scolastica, per fare fronte ai fabbisogni di competenze espressi dal tessuto produttivo e per rilanciare il tessuto economico-produttivo nella delicata fase post-pandemica;

    poiché l'aumento del personale presso l'Agenzia per la coesione territoriale dovrebbe garantire un più veloce espletamento delle fasi istruttorie, occorre stabilire idonei criteri di priorità nell'ambito delle attribuzioni di tali professionisti,

impegna il Governo

ad assegnare i professionisti di nuova assunzione presso l'Agenzia per la coesione territoriale alle attività istruttorie dei progetti da finanziare nell'ambito delle risorse aggiuntive rispetto all'ordinario riparto del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027, al fine di ottemperare celermente al cosiddetto «Accordo Provenzano».
9/3354-A/138. Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone l'aumento del contingente degli impiegati a contratto della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico;

    la rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale garantisce un forte e concreto sostegno alle attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese italiane, con evidenti benefici per il rilancio dell'economia nazionale;

    l'incremento del contingente della rete estera avviene in un momento in cui le dinamiche di internazionalizzazione e di valorizzazione del made in Italy sono particolarmente favorevoli e meritano di essere ulteriormente massimizzate;

    pertanto occorre prevedere un intervento incentivante anche a favore del personale a contratto già in servizio, mediante appositi interventi di riadeguamento salariale anche per fare fronte all'aumento dei prezzi e al deterioramento delle condizioni di vita in molte Nazioni,

impegna il Governo

ad adottare uno o più provvedimenti finalizzati all'incremento retributivo dei salari percepiti dagli impiegati a contratto in servizio presso la rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
9/3354-A/139. Donzelli, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone l'aumento del contingente degli impiegati a contratto della rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di garantire la piena funzionalità delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura e far fronte alle gravi carenze di organico;

    la rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale garantisce un forte e concreto sostegno alle attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese italiane, con evidenti benefici per il rilancio dell'economia nazionale;

    l'incremento del contingente della rete estera avviene in un momento in cui le dinamiche di internazionalizzazione e di valorizzazione del made in Italy sono particolarmente favorevoli e meritano di essere ulteriormente massimizzate;

    pertanto occorre prevedere un intervento incentivante anche a favore del personale a contratto già in servizio, mediante appositi interventi di riadeguamento salariale anche per fare fronte all'aumento dei prezzi e al deterioramento delle condizioni di vita in molte Nazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare uno o più provvedimenti finalizzati all'incremento retributivo dei salari percepiti dagli impiegati a contratto in servizio presso la rete estera del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
9/3354-A/139. (Testo modificato nel corso della seduta)Donzelli, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto «decreto Sostegni», la Commissione Bilancio del Senato, approvava all'unanimità un emendamento che estendeva, sul modello del superecobonus, la facoltà di cessione dei crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali relativi al «Piano Transizione 4.0.»;

    prima della votazione, il Governo decideva lo stralcio del suddetto emendamento sulla base di una comunicazione da parte della Ragioneria di Stato in cui si riferiva che l'Eurostat stesse rivedendo i criteri contabili in materia di credito d'imposta, rendendo automaticamente «pagabili» tutti i crediti d'imposta cedibili. Per tale ragione, la Ragioneria di Stato ritenne di non poter «...assentire a proposte di estensione della cedibilità ad altre tipologie di crediti, alla luce delle incertezze sull'impianto metodologico a parità di modalità di funzione: infatti, il trattamento contabile potrebbe (con elevata probabilità) cambiare nel prossimo futuro...»;

    è in fase di conversione il decreto-legge 152/2021 (C. 3354-A), recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

    l'articolo 29 istituisce il «Fondo per la Repubblica Digitale» che sarà sostenuto dai versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie – di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 – e destinato a supportate progetti volti ad accrescete le competenze digitali;

    il comma 5 riconosce alle fondazioni bancarie che alimentano il Fondo un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo per i primi due anni (2022 e 2023) e al 75 per cento per i successivi tre (2024, 2025 e 2026);

    l'estensione della cedibilità del credito d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali relativi al «Piano Transizione 4.0.», rappresenterebbe anche un importante volano economico e produttivo per il Paese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di eliminare, nel prossimo provvedimento utile, la cedibilità del credito d'imposta alle fondazioni bancarie e ad introdurre, con le medesime modalità di cui al comma 5 dell'articolo 29, la cedibilità dei crediti d'imposta per l'acquisto dei beni strumentali relativi al «Piano Transizione 4.0».
9/3354-A/140. Raduzzi, Trano, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    la Società per azioni Difesa Servizi S.p.a., con socio unico il Ministero della difesa, costituita ai sensi dell'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, svolge, come organo in house, la sua attività in favore del Ministero della difesa;

    il decreto-legge n. 152 del 2021 inserisce la società Difesa servizi s.p.a. tra le centrali di committenza iscritte di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate integrando quanto disposto dall'articolo 38 comma 1 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 50/2016);

    inoltre la modifica dell'articolo 11 del decreto-legge n. 77 del 2021, stabilisce che la Presidenza del Consiglio si avvalga della società Difesa Servizi s.p.a., in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione al Polo strategico nazionale;

    contemporaneamente viene modificato l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e riduce – per gli organi della Difesa servizi, e per i soggetti, anche esterni alla società, che abbiano con essa un rapporto di lavoro subordinato o autonomo – da tre a due anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego nella società il divieto di avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che siano stati destinatari dell'attività della medesima società;

    viene tolto a Sogei s.p.a. il compito di realizzare uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali, verso il quale le amministrazioni medesime potessero migrare i propri CED;

    la mission di Difesa Servizi S.p.A. ha per oggetto la gestione economica, in qualità di concessionario o mandatario, di beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attività istituzionali del Dicastero che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate e non quella di agire in qualità di centrale di committenza, per l'espletamento delle procedure di gara;

    come evidenziato nella Relazione al Parlamento della Corte dei conti (Doc. XV n. 464), riferita all'esercizio 2019, l'incremento dei ricavi della società è stato generato principalmente da alcune convenzioni che la stessa ha stipulato con enti statali tra cui l'Agenzia industrie difesa;

    l'Agenzia industrie difesa è beneficiaria di finanziamenti per un totale di 18 milioni e 400 mila euro nel biennio 2022-2023 finalizzati anche alla realizzazione di interventi di ammodernamento e manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti;

   considerato che:

    vengono assegnati a Difesa Servizi Spa funzioni che per mission e per attività non sono tipiche dell'azienda;

    lo stesso PNNR nella Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, alla componente 1 – Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (M1C1) ha previsto un investimento per il Ministero della Difesa (Investimento 1.6.4) finalizzato esclusivamente alla: «Digitalizzazione del Ministero della Difesa»;

    alla pagina 91 del PNNR alla voce Investimento 1.6: Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali è riportato quanto segue: «Questi Interventi investono vari ambiti della PA, dalla Giustizia (es. digitalizzazione del cartaceo residuo per completare il fascicolo telematico, progettualità di data lake per migliorare i processi operativi di Giustizia Ordinaria e Consiglio di Stato) al Lavoro (es. digitalizzazione di sistemi e applicazioni di INPS e INAIL); dalla Difesa (e.g. revisione dei processi interni e degli applicativi del Ministero)»;

    vengono inoltre stanziati fondi pubblici per finalità estranee a quanto indicato nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:

    intervenire con l'abrogazione del comma che modifica l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riportando a tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego nella società, il divieto di avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che siano stati destinatari dell'attività della medesima società;

    abrogare il comma che prevede la corresponsione di stanziamenti a favore di AID rimodulando gli importi stanziati escludendo la quota di sostegno riconducibile alla realizzazione di interventi di ammodernamento manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti;

   a verificare che la Difesa Servizi S.p.a. sia dotata delle effettive competenze nel garantire il corretto espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale;

   a sollecitare gli organismi di vigilanza e controllo imposti per le società a partecipazione pubblica al fine di verificare che gli stanziamenti a favore della Agenzia Industrie Difesa vengano destinati esclusivamente per gli scopi Indicati nel PNRR.
9/3354-A/141. Corda, Trano, Forciniti, Colletti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Raduzzi, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Vianello, Costanzo, Sapia.


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2019-2020 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2670-B)

A.C. 2670-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2670-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.4 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2670-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI

Art. 1.
(Attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365)

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dall'età» sono inserite le seguenti: «, dalla nazionalità»;

   b) all'articolo 2:

    1) al comma 1:

     1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «dell'età» sono inserite le seguenti: «, della nazionalità»;

     1.2) alla lettera a), dopo le parole: «per età» sono inserite le seguenti: «, per nazionalità»;

     1.3) alla lettera b), dopo le parole: «particolare età» sono inserite le seguenti: «o nazionalità»;

    2) al comma 4, dopo le parole: «dell'età» sono inserite le seguenti: «, della nazionalità»;

   c) all'articolo 3:

    1) al comma 1:

     1.1) all'alinea, dopo le parole: «di età» sono inserite le seguenti: «, di nazionalità»;

     1.2) alla lettera b), dopo le parole: «le condizioni del licenziamento» sono aggiunte le seguenti: «, la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento»;

     1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

   «d-bis) accesso all'alloggio;

   d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;

   d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;

   d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «all'età» sono inserite le seguenti: «, alla nazionalità»;

   d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «della discriminazione» sono inserite le seguenti: «e dei suoi familiari»;

   e) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

   «Art. 5-bis. – (Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) – 1. All'ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è assegnato, altresì, il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.
   2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:

   a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;

   b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;

   c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;

   d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera c);

   e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori»;

   f) nel titolo, dopo le parole: «condizioni di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori».

  2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: «di età» sono inserite le seguenti: «, di nazionalità».
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente articolo, integrando il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A e una di area B.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

A.C. 2670-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso ARES (2019) 4793003)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter sono abrogati;

   b) dopo l'articolo 93 è inserito il seguente:

   «Art. 93-bis. – (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia) – 1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.
   2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.
   3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
   4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.
   5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

   a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;

   b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

   c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

   d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);

   e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.

   6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
   7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.
   8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
   9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6»;

   c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'elenco è pubblico»;

   d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

   «Art. 132. – (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia)1. Fuori dei casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
   2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.
   3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.
   4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
   5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93-bis»;

   e) al comma 1 dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del codice della strada di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso ARES (2019) 4793003)

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
2.3. Rotelli, Mantovani, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: P.R.A. con le seguenti: Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso comma 4-ter, sostituire la parola: P.R.A. con le seguenti: Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2.4. Rotelli, Mantovani, Donzelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 93-bis», comma 5, sopprimere la lettera d).
2.5. Rotelli, Mantovani, Donzelli.

A.C. 2670-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100)

  1. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31»;

   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
   1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi».

  2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «del diritto di soggiorno permanente,» sono inserite le seguenti: «ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
  3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 74, comma 1, le parole: «in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;

   b) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».

  4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».
  5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

A.C. 2670-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175)

  1. Il comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:

   «5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le autorità competenti di cui all'articolo 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richiesta al soggetto interessato».

  2. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175)

  Sopprimere il comma 2.
4.1. Cirielli, Mantovani, Donzelli, Lollobrigida, Foti.

  Al comma 2, capoverso comma «3.», dopo le parole: ente pubblico aggiungere le seguenti: o privato.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sopprimere le parole: o collaboratore.
4.2. Mantovani, Lollobrigida, Foti, Donzelli, Cirielli.

A.C. 2670-B – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare)

  1. Al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari, all'articolo 7, comma 1, lettera q), della legge 22 aprile 2021, n. 53, le parole: «del 15 per cento» sono soppresse.

A.C. 2670-B – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

  1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività»;

   a) all'articolo 46:

    1) al comma 1:

     1.1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta»;

     1.2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;

     1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis)»;

    2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

   c) all'articolo 80:

    1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse;

    2) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro»;

    3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6» sono soppresse;

    4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse;

   d) all'articolo 105:

    1) al comma 4:

     1.1) la lettera a) è abrogata;

     1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80»;

     1.3) la lettera d) è abrogata;

    2) il comma 6 è abrogato;

   e) all'articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
   1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.
   1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
   1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
   1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
   1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità»;

   f) all'articolo 174:

    1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80».

  2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.
  3. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è abrogato.
  4. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

A.C. 2670-B – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) 2019/1148)

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nel titolo, dopo le parole: «delle sostanze chimiche» sono aggiunte le seguenti: «e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle autorità competenti e di coordinamento»;

   b) all'articolo 1 è premessa la seguente partizione: «Capo I. Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i princìpi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche»;

   c) all'articolo 1, comma 1, le parole: «Il presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Il presente capo»;

   d) all'articolo 2, ai commi 1 e 2, le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente capo»;

   e) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente capo:

«Capo II
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/1148 RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'USO DI PRECURSORI DI ESPLOSIVI

   Art. 17-bis. – (Ambito di applicazione e definizioni) – 1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato “regolamento”.
   2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento.
   3. Fatte salve le competenze del Ministero dell'interno quale punto di contatto per le segnalazioni di cui all'articolo 9 del regolamento, il Ministero della salute è designato, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, quale autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e alle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
   4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrativo dell'accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2009, sono individuate le autorità dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deputate allo svolgimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.
   Art. 17-ter. – (Violazione dei divieti derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a disposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 1.000 euro.
   2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì al privato che introduce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni.
   3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerate precursori di esplosivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di cui all'allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze di cui alla colonna 2 del medesimo allegato.
   Art. 17-quater. – (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di omissioni nell'informazione della catena di approvvigionamento) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che l'acquisizione, l'introduzione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.
   2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato, quando l'operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documentabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del precursore sono soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento.
   3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l'operatore economico che mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.
   4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l'operatore economico che non forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a informare gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.
   Art. 17-quinquies. – (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di omissioni nelle verifiche all'atto della vendita) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

   a) l'operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utilizzatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transazione, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in precedenza concluse;

   b) l'operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richiesta delle autorità preposte ai controlli.

   2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l'intermediario responsabile di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all'atto della vendita di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.
   3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 500 euro l'acquirente di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall'operatore economico di fornire le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, rende dichiarazioni false o reticenti.
   Art. 17-sexies. – (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 del regolamento in materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

   a) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle transazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento;

   b) l'operatore economico e l'intermediario responsabile di un mercato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una transazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

   2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a 371 euro l'operatore economico e l'utilizzatore professionale che, avendo subìto il furto o constatato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale»;

   f) all'articolo 18 è premessa la seguente partizione: «Capo III. Disposizioni finali».

  2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è abrogato.
  3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2670-B – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)

  1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione»;

   b) all'articolo 2, al secondo comma, secondo periodo, le parole da: «armi da fuoco corte semiautomatiche» fino a: «parabellum, nonché di» sono soppresse e al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/ 477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi»;

   c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

   «Art. 5-bis. – (Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa) – 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.
   2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.
   3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69»;

   d) all'articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68».

  2. Agli strumenti di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

A.C. 2670-B – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 26.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130)

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 182 è sostituito dal seguente:

   «Art. 182. – (Ambito di applicazione) – 1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:

   a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

   b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

   c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;

   d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;

   e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

   2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti:

   a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

   b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

   c) gli indici di riferimento (benchmark).

   3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.
   4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano»;

   b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento»;

   c) l'articolo 184 è sostituito dal seguente:

   «Art. 184. – (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate) – 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

   a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

   b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

   c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

   2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.
   3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.
   4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
   5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010»;

   d) all'articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;

   e) all'articolo 187, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto».

A.C. 2670-B – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari)

  1. All'articolo 4-terdecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

   «p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020».

  2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.

A.C. 2670-B – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 28.
(Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo)

  1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito»;

   b) all'articolo 46-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda»;

   c) all'articolo 59, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito»;

   d) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolge attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante»;

   e) all'articolo 193, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza»;

   f) all'articolo 195, comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4 e 4-bis»;

   g) all'articolo 195-bis, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica può destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza»;

   h) all'articolo 207-octies:

    1) al comma 2, le parole: «e presenta loro immediatamente la domanda completa» sono sostituite dalle seguenti: «, inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS può chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010»;

    2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010»;

   i) dopo l'articolo 208-ter è inserito il seguente:

   «Art. 208-quater. – (Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP)1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.
   2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti»;

   l) all'articolo 217-ter, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010».

A.C. 2670-B – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 29.
(Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)

  1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
   5-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veterinari al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
   5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 5-ter, dispone con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.
   5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Ministero della salute»;

   b) all'articolo 108, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

   «18-bis. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8».

A.C. 2670-B – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

  1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
   2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
   2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.
   2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
   2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000»;

   b) all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanità è l'autorità competente ad effettuare le analisi di revisione.
   1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo è l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo».

A.C. 2670-B – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 32.
(Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
   2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
   2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.
   2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
   2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000».

A.C. 2670-B – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 33.
(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: «Il comma 1» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 1,».
  2. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «, ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici» sono soppresse.
  3. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto».

  4. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del rispetto dell'obbligo di sostituzione».
  5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  6. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «Gli animali» sono inserite le seguenti: «di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali».

A.C. 2670-B – Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 35.
(Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra. Caso ARES (2019) 7142023)

  1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: «nell'anno 2020 e, dell'elettricità fornita nel 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno di riferimento e dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento».

A.C. 2670-B – Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 40.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea)

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «Su loro richiesta,» sono soppresse e dopo le parole: «riunioni del Consiglio dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i princìpi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea»;

   b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «coerente con gli» sono sostituite dalle seguenti: «conforme agli».

A.C. 2670-B – Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 41.
(Modifica all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea)

  1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: “secondo semestre”. Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7».

A.C. 2670-B – Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 43.
(Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Il Governo trasmette alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
  2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.
  3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori.
  4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 43.
(Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  Al comma 1, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: e illustra.
43.1. Mantovani.

A.C. 2670-B – Articolo 45

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 45.
(Assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione)

  1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la medesima Autorità è autorizzata ad assumere personale a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionario e tre con la qualifica di impiegato, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento.
  2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025, euro 2.990.711 per l'anno 2026, euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025 ed euro 2.990.711 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032, a carico del bilancio dell'ANAC. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 1.628.961 per l'anno 2027, euro 1.719.599 per l'anno 2028, euro 1.813.226 per l'anno 2029, euro 1.908.417 per l'anno 2030, euro 2.002.245 per l'anno 2031 ed euro 2.191.006 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

A.C. 2670-B – Articolo 46

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 46.
(Sviluppo della funzione consultiva)

  1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.
  2. Limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2670-B – Articolo 48

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 48.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2670-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge «delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 20-21»;

   premesso che:

    l'articolo 23 della legge europea 2019-2020, relativo alla procedura di infrazione n. 2019/2130, propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) anche con riferimento ai prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni dei gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

    il quadro legislativo del sistema ETS (Emission Trading Scheme) dell'UE, per il prossimo periodo di scambio (fase 4), è stato rivisto all'inizio del 2018 per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni europee entro il 2030, in linea con il quadro delle politiche per il clima e l'energia per il 2030 e come parte del contributo dell'UE all'accordo di Parigi del 2015;

    il Draft non-legislative Report (INI) su una nuova strategia per le PMI, presentato il 18 giugno u.s. alla Commissione ITRE del Parlamento europeo, segnala la necessità di aggiornare la strategia della Commissione sulle PMI europee in base agli sviluppi negativi creati dalla pandemia al fine di introdurre strategie alternative. La crisi epidemiologica da COVID-19 ha infatti stravolto il quadro di riferimento in cui il sistema ETS era stato immaginato e la condizione generale di fragilità economica che vivono le imprese, ed in particolare le PMI, dovrebbe imporre radicali ripensamenti delle politiche in atto;

    l'ETS esercita oggi una forte penalizzazione soprattutto per le imprese manifatturiere europee con vocazione all'export e per le PMI, che hanno una maggiore incidenza del costo del personale. Paradossalmente le imprese più colpite sono quelle che presentano una maggiore efficienza in virtù degli investimenti già effettuati: si pensi ad esempio al settore delle piastrelle di ceramica che ha realizzato negli ultimi cinque anni investimenti pari al 10 per cento del proprio fatturato – adottando tecnologie 4.0 e processi green per rendere le imprese più efficienti e «circolari» – ma al quale la UE, nelle sue linee guida su aiuti di Stato in ETS (2020/C 317/04) non riconosce la possibilità di accedere alla compensazione dei costi indiretti ETS. Questo, unitamente ai limitati margini di miglioramento dell'efficienza energetica delle produzioni di ceramica e all'impossibilità tecnologica di un utilizzo massivo del vettore elettrico nella fase termica del processo, determina per l'intero settore un effetto perverso del sistema ETS che non rappresenta più uno stimolo alla riduzione delle emissioni, ma diviene unicamente un pesante aggravio di costo per le imprese. Ne conseguono la forte erosione della redditività e quindi della capacità di investimento delle imprese stesse, con severi rischi di delocalizzazione e di perdita di occupazione di qualità nei nostri territori;

    il sistema europeo che controlla le emissioni di CO2, ha mostrato negli ultimi anni di incidere in maniera particolarmente grave sulla gestione e sull'equilibrio finanziario delle imprese produttrici di ceramiche senza sostanzialmente portare alcun beneficio ambientale ad un settore che, a livello nazionale, rispetta in modo trasparente i più restrittivi standard emissivi. L'aggravio dei costi per le sole emissioni indirette aumenterà significativamente nel corso della IV Fase (2021-2030) e supererà i 300 milioni di euro;

    le mancate compensazioni di questi costi indiretti eroderanno i margini economici delle imprese, specialmente quelle di medie e piccole dimensioni, esponendole ad un reale rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Inoltre, la Commissione europea nella revisione del benchmark combustibile che sarà utilizzato per l'allocazione delle quote gratuite ha considerato quale riferimento la biomassa penalizzando le industrie termiche di processo (per la quali tale utilizzo non è tecnicamente possibile) e quelle del sud-Europa (che non hanno l'effettiva disponibilità di questo combustibile); i recenti incrementi delle quotazioni della CO2 hanno evidenziato la massiva partecipazione a questo mercato di hedge fund e speculatori finanziari che snatura di fatto il meccanismo e penalizza in particolare l'industria manifatturiera, obbligata ad acquistare sui mercati le quote per le proprie emissioni a prezzi non sostenibili e impossibilitata, a differenza degli operatori elettrici, a ribaltarne i costi sui mercati a valle; l'effetto recessivo determinato dall'emergenza epidemiologica richiede oggi un'attenta valutazione dell'efficacia e della sostenibilità dello stesso sistema ETS, in particolare per le PMI, al fine di individuare strumenti efficaci ad un pieno riequilibrio delle condizioni di accesso ai mercati dei beni oggetto di commercio internazionale,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di promuovere nelle sedi europee competenti una riflessione sulla reale funzionalità del sistema ETS dell'UE per introdurre elementi correttivi che limitino gli impatti della speculazione finanziaria e lo riportino ad essere uno strumento per sostenere le imprese per raggiungere gli obiettivi ambientali al minor costo possibile;

   ad adoperarsi assieme agli altri Stati membri interessati alla presenza di importanti comparti industriali ceramici affinché la Commissione europea integri la propria Comunicazione 2020/C 317/04 includendo il settore delle piastrelle di ceramica tra quelli eleggibili per le compensazioni dei costi indiretti ETS operando immediatamente la loro revisione come previsto dal paragrafo 68 delle medesime linee guida per tener conto di «sviluppi sostanziali del mercato». Tali sviluppi sono evidentemente intervenuti con l'andamento registrato dai prezzi energetici nell'ultimo anno;

   ad includere comunque il settore piastrelle nelle misure nazionali di compensazione in preparazione considerando il carattere non vincolante per gli Stati membri degli orientamenti adottati dalla Commissione.
9/2670-B/1. Fiorini.


   La Camera,

   premesso che:

    la norma italiana vieta la guida di veicoli con targa estera da parte di persone che risultino residenti in Italia da più di 60 giorni. Chi lo viola è punito con una multa di 711 euro e la confisca del mezzo. Quest'ultima è evitabile solo con la reimmatricolazione con targa italiana entro 180 giorni. Il comma 6 della nuova disposizione introdotta dal provvedimento in esame, precisa che il precedente comma 2 – inerente all'obbligo di recare nella vettura un documento sottoscritto dall'intestatario, diverso dal conducente – non trova però applicazione nei confronti di conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovino a guidare veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa;

    lo scorso 16 dicembre la Corte di giustizia dell'Unione europea ha definito «contraria al diritto dell'Unione la norma nazionale che vieti a chiunque sia residente in uno Stato membro da un periodo superiore a 60 giorni di circolare sul territorio con un veicolo immatricolato in altro Stato membro, quando la norma non tenga conto della temporaneità dell'utilizzo del veicolo sul territorio nazionale»;

    la decisione arriva pronunciandosi su un ricorso fatto davanti al giudice di pace di Massa Carrara. Il Codice della Strada italiano fa divieto a chiunque sia residente in Italia da un periodo superiore a 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Facendo applicazione di questa norma, la polizia stradale di Massa Carrara ha sanzionato in via amministrativa una coppia di coniugi a bordo di un'automobile immatricolata in Slovacchia, di proprietà della moglie residente in Slovacchia, e condotta dal marito, stabilmente residente in Italia. A seguito dell'impugnazione della sanzione innanzi al Giudice di Pace di Massa Carrara è stato sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per verificare la conformità della norma nazionale con il diritto dell'Unione;

    con la citata pronuncia, la Corte ritiene che il prestito d'uso transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo, ricorrente nel caso portato alla sua attenzione dal giudice del rinvio, sia qualificabile come movimento di capitali ai sensi dell'articolo 63 Tfue. Secondo tale norma, sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Paesi membri, intendendosi per «restrizioni» quelle misure imposte da uno Stato membro tali da dissuadere i soggetti colà residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri;

    la Corte osserva che la legislazione italiana, imponendo ai soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni una nuova immatricolazione degli autoveicoli già immatricolati in altro Stato membro, con pagamento dei relativi oneri, finisce per applicare una tassa al comodato d'uso transfrontaliero dei veicoli a motore. Per contro, il comodato d'uso dei veicoli immatricolati in Italia non è assoggettato a questa doppia imposizione. La norma italiana, quindi, costituisce restrizione alla libera circolazione di capitali ai sensi dell'articolo 63 Tfue;

    detta restrizione è ammissibile solo per motivi imperativi di interesse generale, che la Corte non ravvisa nell'ipotesi in esame, e per finalità di contrasto della frode fiscale quando l'autoveicolo immatricolato in uno Stato membro sia destinato all'utilizzo permanente in altro Stato membro. La Corte rimette quindi al giudice del rinvio la valutazione sulla durata e sulla natura dell'uso del veicolo, oggetto del procedimento principale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di propria competenza affinché il comma 2 dell'articolo 93-bis non si applichi nei confronti di conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovino a guidare veicoli immatricolati nel Principato di Monaco e nella Confederazione Svizzera e nella disponibilità di imprese aventi sede nei medesimi territori, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa, al fine di dare attuazione al dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
9/2670-B/2. Di Muro, Bianchi.


   La Camera,

   premesso che:

    la norma italiana vieta la guida di veicoli con targa estera da parte di persone che risultino residenti in Italia da più di 60 giorni. Chi lo viola è punito con una multa di 711 euro e la confisca del mezzo. Quest'ultima è evitabile solo con la reimmatricolazione con targa italiana entro 180 giorni. Il comma 6 della nuova disposizione introdotta dal provvedimento in esame, precisa che il precedente comma 2 – inerente all'obbligo di recare nella vettura un documento sottoscritto dall'intestatario, diverso dal conducente – non trova però applicazione nei confronti di conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovino a guidare veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa;

    lo scorso 16 dicembre la Corte di giustizia dell'Unione europea ha definito «contraria al diritto dell'Unione la norma nazionale che vieti a chiunque sia residente in uno Stato membro da un periodo superiore a 60 giorni di circolare sul territorio con un veicolo immatricolato in altro Stato membro, quando la norma non tenga conto della temporaneità dell'utilizzo del veicolo sul territorio nazionale»;

    la decisione arriva pronunciandosi su un ricorso fatto davanti al giudice di pace di Massa Carrara. Il Codice della Strada italiano fa divieto a chiunque sia residente in Italia da un periodo superiore a 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Facendo applicazione di questa norma, la polizia stradale di Massa Carrara ha sanzionato in via amministrativa una coppia di coniugi a bordo di un'automobile immatricolata in Slovacchia, di proprietà della moglie residente in Slovacchia, e condotta dal marito, stabilmente residente in Italia. A seguito dell'impugnazione della sanzione innanzi al Giudice di Pace di Massa Carrara è stato sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per verificare la conformità della norma nazionale con il diritto dell'Unione;

    con la citata pronuncia, la Corte ritiene che il prestito d'uso transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo, ricorrente nel caso portato alla sua attenzione dal giudice del rinvio, sia qualificabile come movimento di capitali ai sensi dell'articolo 63 Tfue. Secondo tale norma, sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Paesi membri, intendendosi per «restrizioni» quelle misure imposte da uno Stato membro tali da dissuadere i soggetti colà residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri;

    la Corte osserva che la legislazione italiana, imponendo ai soggetti residenti in Italia da più di 60 giorni una nuova immatricolazione degli autoveicoli già immatricolati in altro Stato membro, con pagamento dei relativi oneri, finisce per applicare una tassa al comodato d'uso transfrontaliero dei veicoli a motore. Per contro, il comodato d'uso dei veicoli immatricolati in Italia non è assoggettato a questa doppia imposizione. La norma italiana, quindi, costituisce restrizione alla libera circolazione di capitali ai sensi dell'articolo 63 Tfue;

    detta restrizione è ammissibile solo per motivi imperativi di interesse generale, che la Corte non ravvisa nell'ipotesi in esame, e per finalità di contrasto della frode fiscale quando l'autoveicolo immatricolato in uno Stato membro sia destinato all'utilizzo permanente in altro Stato membro. La Corte rimette quindi al giudice del rinvio la valutazione sulla durata e sulla natura dell'uso del veicolo, oggetto del procedimento principale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di propria competenza affinché il comma 2 dell'articolo 93-bis non si applichi nei confronti di conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovino a guidare veicoli immatricolati nel Principato di Monaco e nella Confederazione Svizzera e nella disponibilità di imprese aventi sede nei medesimi territori, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa, al fine di dare attuazione al dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
9/2670-B/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Muro, Bianchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020», contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea;

    secondo la banca dati EUR-infra del Dipartimento per le politiche europee, allo stato attuale, risultano aperte a carico del nostro Paese, 97 procedure di infrazione, di cui 62 per violazione del diritto dell'Unione e 35 per mancato recepimento di direttive. In particolare, la maggior parte delle procedure pendenti riguarda il settore ambientale, con 19 procedure aperte;

    al fine di offrire un contributo nella definizione di proposte per la prevenzione e la migliore gestione del contenzioso con la Unione europea, la Commissione Politiche Unione europea della Camera ha avviato nel marzo 2021 un'indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell'Italia per acquisire elementi utili di conoscenza e valutazione in ordine alle criticità che determinano l'insorgere di nuove procedure di infrazione e la mancata positiva conclusione di procedure già avviate;

    in particolare, le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue, ancora presenti sul territorio nazionale, hanno determinato a partire dal 2004, l'avvio, da parte della Commissione europea, di 4 procedure di infrazione a carico dell'Italia, e conseguenti contenziosi (Cause C 251/17 e C 85/1 – entrambe oggetto di sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea – Causa C 668/19 e il parere motivato 2017/2181), relative alla violazione della direttiva 91/271/CEE, che ad oggi interessano complessivamente, oltre 900 agglomerati – situati in gran parte nelle regioni del Mezzogiorno che soffrono un maggiore ritardo nel dare piena attuazione al servizio idrico integrato e ai relativi obblighi normativi – relativi ad un carico generato di poco più di 29 milioni di abitanti equivalenti;

    a queste procedure se né aggiunta di recente una quinta ad oggi in fase di precontenzioso, relativa al monitoraggio della qualità delle acque, alla designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e al contenuto dei relativi Programmi d'azione;

    come riferito dal Ministro per la transizione ecologica, la causa di tali procedure è il deficit infrastrutturale che caratterizza il Servizio Idrico Integrato (SII), deficit accumulato negli anni soprattutto in alcuni territori, dove la pianificazione territoriale e delle opere di urbanizzazione primaria conseguenti all'edificazione non è stata coerente e rispettosa della normativa nazionale ed europea;

    nonostante l'evoluzione positiva nel rilancio degli investimenti che negli ultimi anni ha registrato il comparto del SII, appaiono in generale evidenti le significative differenze territoriali tra Centro-Nord, da un lato e Meridione ed Isole, dall'altro. La stessa ARERA considera il water servite divide come la maggiore problematica del settore: basta prendere in esame i macroindicatori relativi alle perdite in rete, alla qualità dell'acqua erogata, all'efficienza del sistema fognario, allo smaltimento dei fanghi in discarica, che rimarcano in modo spesso drammatico le maggiori carenze del Mezzogiorno;

    anche al fine di risolvere i suddetti contenziosi comunitari, il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2 Componente 4 (M2C4) Investimento 4.4, ha previsto lo stanziamento di risorse per 600 milioni di euro da assegnare a interventi nel settore fognario-depurativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere tutte le necessarie iniziative, anche normative, finalizzate a colmare, nei tempi più brevi, il deficit infrastrutturale che caratterizza, in particolare nel Mezzogiorno, i segmenti di fognatura e depurazione, al fine di risolvere le criticità ancora presenti sul territorio nazionale dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue risultati non conformi e pertanto oggetto di procedimenti di infrazione per il mancato o non adeguato rispetto della Direttiva 91/271 per il trattamento delle acque reflue urbane.
9/2670-B/3. Galizia, Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, all'esame dell'Aula reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea e contiene le norme di diretta attuazione, finalizzate a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di pre-infrazione (cosiddetto EU Pilot) e di infrazione;

    in particolare, il disegno di legge europea 2019-2020, quale risultante dalle modifiche apportate dai due rami del Parlamento, consta, di 48 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo;

    nonostante l'avvenuto recepimento con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, della Direttiva 2010/63/UE, relativa a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2016/2013 per non corretto recepimento della richiamata direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, che ha evidenziato le mancate conformità della legislazione nazionale di recepimento ad opera del suddetto decreto legislativo n. 26/2014;

    l'articolo 33, comma 5, del disegno di legge europea 2019-2020 in esame, differisce al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore dei divieti di utilizzo del modello animale nelle ricerche sulle sostanze d'abuso e gli xenotrapianti d'organo, al fine di concedere al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità tra la Direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

    il disegno di legge europea non prevede il superamento delle criticità rilevate dalla Commissione europea, ed in particolare non dispone il differimento dell'entrata in vigore dei divieti di sperimentazione animale negli studi sugli xeno tra pianti d'organo e le sostanze d'abuso (di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014), attraverso una proroga che, tenendo in debita considerazione le esigenze della ricerca scientifica, sia collegata all'effettiva disponibilità di metodi alternativi in grado di raggiungere un livello di informazioni pari o superiore a quello fornito dai modelli animali,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di assumere specifiche iniziative, anche normative, finalizzate a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 tutt'ora aperta ed in fase di parere motivato in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici;

   a valutare altresì l'opportunità di prevedere congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali, nonché a pianificare una strategia di transizione verso nuovi NAM per la ricerca senza uso di animali.
9/2670-B/4. Ianaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per gli anni 2019 e 2020;

    il comma 2 dell'articolo 4, oggetto di emendamento, inserito in corso di esame al Senato, interviene a modificare la disciplina relativa al regime di incompatibilità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989, per l'esercizio della professione di mediatore;

    l'attuale disciplina relativa al regime di incompatibilità è frutto dell'entrata in vigore della legge europea 2018 (legge n. 37 del 2019) che all'articolo 2 detta disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione, proprio per rispondere alla procedura di infrazione n. 2018/2175 nella quale si contestava all'Italia di prevedere una normativa volta a limitare in modo sproporzionato le attività che il mediatore può svolgere;

    in particolare a seguito della modifica del 2019, il vigente articolo 5 circoscrive le ipotesi di incompatibilità all'esercizio di attività imprenditoriali di produzioni, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; all'esercizio di attività in qualità di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione; all'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; a qualunque situazione di conflitto di interessi.

    rispetto alla previsione vigente, il disegno di legge europea in esame introduce una ulteriore ipotesi di incompatibilità all'esercizio della professione di mediatore, per il dipendente e il collaboratore di imprese esercenti servizi finanziari. Ciò comporterà per gli agenti, segnatamente per gli agenti immobiliari, l'impossibilità di erogare servizi in ambito creditizio;

    ciò danneggerà gravemente la categoria degli agenti immobiliari atteso che viene introdotta una incompatibilità non prevista in altri paesi d'Europa, e, circostanza ancora più grave, l'approvazione definitiva di questa previsione potrebbe condurre la nostra Nazione verso una nuova e, quasi certa, procedura di infrazione, essendo in contrasto con le prescrizioni della Commissione europea, e con la stessa ratio della legge europea del 2018 che ha circoscritto le incompatibilità a quelle attività che comportano un reale, effettivo conflitto di interessi,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, un correttivo volto a evitare l'ipotesi di incompatibilità introdotta dall'articolo 4, comma 2, di cui in premessa, al fine di non danneggiare una categoria di lavoratori già fortemente colpita dalle crisi di mercato periodiche, anche dovute all'emergenza epidemiologica, e al fine, altresì, di evitare una ulteriore, nuova, procedura di infrazione per il nostro Paese.
9/2670-B/5. Foti, Lollobrigida, Mantovani, Cirielli, Osnato, Donzelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per gli anni 2019 e 2020;

    il comma 2 dell'articolo 4, oggetto di emendamento, inserito in corso di esame al Senato, interviene a modificare la disciplina relativa al regime di incompatibilità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989, per l'esercizio della professione di mediatore;

    l'attuale disciplina relativa al regime di incompatibilità è frutto dell'entrata in vigore della legge europea 2018 (legge n. 37 del 2019) che all'articolo 2 detta disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione, proprio per rispondere alla procedura di infrazione n. 2018/2175 nella quale si contestava all'Italia di prevedere una normativa volta a limitare in modo sproporzionato le attività che il mediatore può svolgere;

    in particolare a seguito della modifica del 2019, il vigente articolo 5 circoscrive le ipotesi di incompatibilità all'esercizio di attività imprenditoriali di produzioni, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; all'esercizio di attività in qualità di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione; all'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; a qualunque situazione di conflitto di interessi.

    rispetto alla previsione vigente, il disegno di legge europea in esame introduce una ulteriore ipotesi di incompatibilità all'esercizio della professione di mediatore, per il dipendente e il collaboratore di imprese esercenti servizi finanziari. Ciò comporterà per gli agenti, segnatamente per gli agenti immobiliari, l'impossibilità di erogare servizi in ambito creditizio;

    ciò danneggerà gravemente la categoria degli agenti immobiliari atteso che viene introdotta una incompatibilità non prevista in altri paesi d'Europa, e, circostanza ancora più grave, l'approvazione definitiva di questa previsione potrebbe condurre la nostra Nazione verso una nuova e, quasi certa, procedura di infrazione, essendo in contrasto con le prescrizioni della Commissione europea, e con la stessa ratio della legge europea del 2018 che ha circoscritto le incompatibilità a quelle attività che comportano un reale, effettivo conflitto di interessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, un correttivo volto a evitare l'ipotesi di incompatibilità introdotta dall'articolo 4, comma 2, di cui in premessa, al fine di non danneggiare una categoria di lavoratori già fortemente colpita dalle crisi di mercato periodiche, anche dovute all'emergenza epidemiologica, e al fine, altresì, di evitare una ulteriore, nuova, procedura di infrazione per il nostro Paese.
9/2670-B/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Foti, Lollobrigida, Mantovani, Cirielli, Osnato, Donzelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 33 del provvedimento, così come modificato dal Senato della Repubblica in prima lettura, interviene sulla normativa vigente in materia di sperimentazione animale a fini scientifici, apportando numerose modifiche di dettaglio alle procedure relative a tale sperimentazione e prorogando al 30 giugno 2022 la sospensione di alcuni divieti relativi alle medesime procedure di sperimentazione;

    vengono introdotte diverse modificazioni al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, con cui l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2016/2013 che rilevava come la legislazione italiana fosse più restrittiva rispetto a quella prevista dalla citata direttiva;

    in particolare, i commi da 1 a 5 introducono modifiche che prevedono: che, anche in caso di soppressione di animali in situazioni di emergenza, si debbano adottare modalità che arrechino la minima sofferenza agli animali; che, anche in caso di sperimentazione di anestetici ed analgesici, vige l'obbligo di adottare procedure di anestesia o analgesia qualora si causino gravi lesioni e dolore intenso agli animali; la soppressione dell'obbligo di verifica ispettiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di stabilimenti di allevamento di animali a fini scientifici, fermo restando l'obbligo di conformità degli stabilimenti stessi ai requisiti previsti; che si tenga conto in sede di valutazione tecnico-scientifica dei progetti autorizzabili, del rispetto dell'obbligo di sostituzione ovvero dell'obbligo di adottare procedure efficaci che non coinvolgano gli animali non appena tali procedure si rendano disponibili;

    nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016, successivamente più volte prorogato e che ora è ulteriormente posticipato al 30 giugno 2022;

    l'articolo 37 del citato decreto legislativo attribuisce al Ministero della salute la promozione dello sviluppo e della ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

    nella «Relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale», trasmessa al Parlamento il 28 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014, viene evidenziato che «attualmente, pensare di sostituire in toto il modello animale con quello non animale, perché il primo ha un limitato valore traslazionale, sarebbe non solo utopistico, ma, al momento, anche non scientificamente valido»;

    solo uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternative e sostitutive della sperimentazione animale potranno bilanciare, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure che mirino a favorire la ricerca scientifica in Italia, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali e prevedendo, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, congrue forme di finanziamento degli stessi.
9/2670-B/6. Elvira Savino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 33 del provvedimento, così come modificato dal Senato della Repubblica in prima lettura, interviene sulla normativa vigente in materia di sperimentazione animale a fini scientifici, apportando numerose modifiche di dettaglio alle procedure relative a tale sperimentazione e prorogando al 30 giugno 2022 la sospensione di alcuni divieti relativi alle medesime procedure di sperimentazione;

    vengono introdotte diverse modificazioni al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, con cui l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai rilievi sollevati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2016/2013 che rilevava come la legislazione italiana fosse più restrittiva rispetto a quella prevista dalla citata direttiva;

    in particolare, i commi da 1 a 5 introducono modifiche che prevedono: che, anche in caso di soppressione di animali in situazioni di emergenza, si debbano adottare modalità che arrechino la minima sofferenza agli animali; che, anche in caso di sperimentazione di anestetici ed analgesici, vige l'obbligo di adottare procedure di anestesia o analgesia qualora si causino gravi lesioni e dolore intenso agli animali; la soppressione dell'obbligo di verifica ispettiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di stabilimenti di allevamento di animali a fini scientifici, fermo restando l'obbligo di conformità degli stabilimenti stessi ai requisiti previsti; che si tenga conto in sede di valutazione tecnico-scientifica dei progetti autorizzabili, del rispetto dell'obbligo di sostituzione ovvero dell'obbligo di adottare procedure efficaci che non coinvolgano gli animali non appena tali procedure si rendano disponibili;

    nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016, successivamente più volte prorogato e che ora è ulteriormente posticipato al 30 giugno 2022;

    l'articolo 37 del citato decreto legislativo attribuisce al Ministero della salute la promozione dello sviluppo e della ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

    nella «Relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale», trasmessa al Parlamento il 28 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014, viene evidenziato che «attualmente, pensare di sostituire in toto il modello animale con quello non animale, perché il primo ha un limitato valore traslazionale, sarebbe non solo utopistico, ma, al momento, anche non scientificamente valido»;

    solo uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternative e sostitutive della sperimentazione animale potranno bilanciare, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure che mirino a favorire la ricerca scientifica in Italia, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali e prevedendo, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, congrue forme di finanziamento degli stessi.
9/2670-B/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Elvira Savino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 20 del provvedimento in esame ha introdotto nuove fattispecie delittuose e modificato le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE;

    la crescente espansione dell'ecosistema digitale e il suo sviluppo tecnologico hanno accelerato il percorso di avvicinamento a contesti di realtà aumentata fino a giungere al cosiddetto metaverso;

    la realtà virtuale è l'ambiente media nativo del Metaverso e in esso sono possibili numerose esperienze attraverso l'utilizzo di avatar che rappresentano la propria figura in quella realtà;

    come riportato da numerosi siti specializzati durante il beta test di Horizon Worlds, piattaforma messa a punto da Meta (Facebook) e destinata proprio a diventare la base VR attraverso la quale interagire con amici, colleghi e perfetti sconosciuti, hanno avuto luogo episodi di molestie sessuali;

    l'accaduto non è passato inosservato, tanto che Vivek Sharma (VP del progetto) lo ha definito un problema che necessita di essere affrontato in modo serio, severo e nel minor tempo possibile,

impegna il Governo

a disciplinare nei futuri provvedimenti anche le fattispecie criminose a sfondo sessuale realizzate in contesti digitali come quelli del caso citato in premessa.
9/2670-B/7. Mantovani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 20 del provvedimento in esame ha introdotto nuove fattispecie delittuose e modificato le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n. 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE;

    la crescente espansione dell'ecosistema digitale e il suo sviluppo tecnologico hanno accelerato il percorso di avvicinamento a contesti di realtà aumentata fino a giungere al cosiddetto metaverso;

    la realtà virtuale è l'ambiente media nativo del Metaverso e in esso sono possibili numerose esperienze attraverso l'utilizzo di avatar che rappresentano la propria figura in quella realtà;

    come riportato da numerosi siti specializzati durante il beta test di Horizon Worlds, piattaforma messa a punto da Meta (Facebook) e destinata proprio a diventare la base VR attraverso la quale interagire con amici, colleghi e perfetti sconosciuti, hanno avuto luogo episodi di molestie sessuali;

    l'accaduto non è passato inosservato, tanto che Vivek Sharma (VP del progetto) lo ha definito un problema che necessita di essere affrontato in modo serio, severo e nel minor tempo possibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disciplinare nei futuri provvedimenti anche le fattispecie criminose a sfondo sessuale realizzate in contesti digitali come quelli del caso citato in premessa.
9/2670-B/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Mantovani.


   La Camera,

   premesso che:

    in data 9 dicembre 2021 la Commissione speciale sulla lotta contro il cancro (Commissione BEGA) del Parlamento europeo, istituita nel febbraio 2021 con mandato fino al 23 dicembre 2021 per redigere un rapporto che si presti a linea guida per un piano d'azione europeo contro i tumori, ha votato lo schema definitivo del proprio report integrato di relative proposte emendative;

    il dossier definitivo sarà calendarizzato all'attenzione dell'Assemblea Plenaria del Parlamento europeo tra il mese di gennaio ed il mese di febbraio 2022;

    l'articolato della relazione finale del BECA pone la raccomandazione di integrare l'etichettatura delle bevande alcoliche con chiaro riferimento alle controindicazioni per la salute, come già in atto per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco, nonché di incrementare le accise sulle bevande alcoliche;

    tra le altre, la risoluzione adottata dalla Commissione BECA raccomanda anche il divieto di sponsorizzare alcolici nell'ambito di manifestazioni sportive ed una generica prescrizione di non pubblicizzare le bevande alcoliche;

    infine, il testo prevede l'adozione di standard e linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità le quali, senza alcuna valutazione di tipo qualitativo, non prevede la distinzione tra consumo «responsabile» e «dannoso» di bevande alcoliche, ma la generica assenza di un livello sicuro di consumo di alcool;

    l'equiparazione del vino al tabacco, anche in relazione alle etichettature e controindicazioni per la salute, è un tema emerso anche nell'ambito della pubblicazione del Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021;

    ai sensi dell'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sia il report che la citata strategia non sono atti normativi dell'Unione e dunque non hanno potere vincolante nei confronti degli Stati membri, ma costituiscono in ogni caso atti a forte carattere di indirizzo politico, potenzialmente in grado di influenzare il mandato e l'agire della Commissione europea;

    è evidente che l'approvazione di tali raccomandazioni da parte del Parlamento europeo, conferirebbe alla Commissione europea un mandato politico per poter elaborare normative che integrino le citate prescrizioni, con evidenti ripercussioni per un comparto di eccellenza come quello vitivinicolo e quello brassicolo, recentemente in crescita;

    un'applicazione puntuale del documento d'indirizzo votato dalla Commissione BEGA, infatti, comporterebbe la fine di eventi come le maratone nelle terre del vino, o anche solo l'utilizzo promozionale di bottiglie di bollicine stappate in diretta televisiva nel corso di grandi eventi di portata nazionale, ma anche una tassazione più forte sulle bevande alcoliche, una potenziale riduzione degli aiuti economici forniti al settore ed una persistente avvertenza sanitaria sui prodotti alcolici tale da allarmare i consumatori, al netto delle eccellenze e degli indubbi benefici apportati dal buon vino italiano e dalla birra italiana;

    secondo le prime rilevazioni effettuate dalle associazioni di categoria, un italiano su quattro smetterebbe di bere qualora le bevande alcoliche venissero trattate alla stregua delle sigarette;

    tale orientamento sarebbe inoltre fortemente incoerente con il sostegno che sia a livello comunitario che nella medesima risoluzione è stato accordato alla dieta mediterranea la quale, notoriamente, prevede anche l'abbinamento di un bicchiere di vino ai pasti;

    è peraltro indiscutibile l'impegno, anche economico, messo in atto dalle aziende del settore nella promozione di consumi alcolici responsabili;

    nell'anno 2021 il solo vino Made in Italy ha conquistato il primato europeo per esportazioni e produzione, con oltre un milione e mezzo di addetti, un fatturato di 12 miliardi di euro ed un valore di esportazioni pari a 7 miliardi di euro, in continua e costante crescita sugli anni precedenti;

    il consumo della birra alimenta una filiera che, tra occupati ed indotto, offre lavoro ad oltre 140.000 persone con una crescita delle esportazioni di circa il 4 per cento nel primo quadrimestre del 2021, con addirittura picchi di crescita delle esportazioni del 10 per cento in mercati come quello tedesco, difficilmente contendibili;

    l'Italia è al nono posto in Europa per volumi di produzione, mentre è quinta per numero di birrifici, con un costante aumento di birra artigianale e anche di quella agricola, il che ha comportato anche ad una progressiva nascita di attività condotte da giovani, spesso a rilancio e beneficio dei territori stessi,

impegna il Governo

   a) operare in tutti i tavoli europei di competenza, anche in riferimento ad eventuali atti normativi di recepimento di futuri indirizzi politici e strategici dell'Unione europea quale i documenti di cui in premessa, per scongiurare divieti e sanzioni a mezzo normativo comunitario ai danni delle bevande alcoliche, con particolare riferimento a vino, birra e gli alcolici di produzione nazionale italiana;

   b) garantire, nell'ambito del recepimento di cui al precedente impegno, la non applicazione di sistemi di etichettatura tali da bollare gli alcolici di produzione nazionale quali «pericolosi per la salute», sulla falsariga di quanto richiesto dalla risoluzione in premessa e sulla scorta di quanto già in vigore per i prodotti a base di tabacco.
9/2670-B/8. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    in data 9 dicembre 2021 la Commissione speciale sulla lotta contro il cancro (Commissione BEGA) del Parlamento europeo, istituita nel febbraio 2021 con mandato fino al 23 dicembre 2021 per redigere un rapporto che si presti a linea guida per un piano d'azione europeo contro i tumori, ha votato lo schema definitivo del proprio report integrato di relative proposte emendative;

    il dossier definitivo sarà calendarizzato all'attenzione dell'Assemblea Plenaria del Parlamento europeo tra il mese di gennaio ed il mese di febbraio 2022;

    l'articolato della relazione finale del BECA pone la raccomandazione di integrare l'etichettatura delle bevande alcoliche con chiaro riferimento alle controindicazioni per la salute, come già in atto per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco, nonché di incrementare le accise sulle bevande alcoliche;

    tra le altre, la risoluzione adottata dalla Commissione BECA raccomanda anche il divieto di sponsorizzare alcolici nell'ambito di manifestazioni sportive ed una generica prescrizione di non pubblicizzare le bevande alcoliche;

    infine, il testo prevede l'adozione di standard e linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità le quali, senza alcuna valutazione di tipo qualitativo, non prevede la distinzione tra consumo «responsabile» e «dannoso» di bevande alcoliche, ma la generica assenza di un livello sicuro di consumo di alcool;

    l'equiparazione del vino al tabacco, anche in relazione alle etichettature e controindicazioni per la salute, è un tema emerso anche nell'ambito della pubblicazione del Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021;

    ai sensi dell'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sia il report che la citata strategia non sono atti normativi dell'Unione e dunque non hanno potere vincolante nei confronti degli Stati membri, ma costituiscono in ogni caso atti a forte carattere di indirizzo politico, potenzialmente in grado di influenzare il mandato e l'agire della Commissione europea;

    è evidente che l'approvazione di tali raccomandazioni da parte del Parlamento europeo, conferirebbe alla Commissione europea un mandato politico per poter elaborare normative che integrino le citate prescrizioni, con evidenti ripercussioni per un comparto di eccellenza come quello vitivinicolo e quello brassicolo, recentemente in crescita;

    un'applicazione puntuale del documento d'indirizzo votato dalla Commissione BEGA, infatti, comporterebbe la fine di eventi come le maratone nelle terre del vino, o anche solo l'utilizzo promozionale di bottiglie di bollicine stappate in diretta televisiva nel corso di grandi eventi di portata nazionale, ma anche una tassazione più forte sulle bevande alcoliche, una potenziale riduzione degli aiuti economici forniti al settore ed una persistente avvertenza sanitaria sui prodotti alcolici tale da allarmare i consumatori, al netto delle eccellenze e degli indubbi benefici apportati dal buon vino italiano e dalla birra italiana;

    secondo le prime rilevazioni effettuate dalle associazioni di categoria, un italiano su quattro smetterebbe di bere qualora le bevande alcoliche venissero trattate alla stregua delle sigarette;

    tale orientamento sarebbe inoltre fortemente incoerente con il sostegno che sia a livello comunitario che nella medesima risoluzione è stato accordato alla dieta mediterranea la quale, notoriamente, prevede anche l'abbinamento di un bicchiere di vino ai pasti;

    è peraltro indiscutibile l'impegno, anche economico, messo in atto dalle aziende del settore nella promozione di consumi alcolici responsabili;

    nell'anno 2021 il solo vino Made in Italy ha conquistato il primato europeo per esportazioni e produzione, con oltre un milione e mezzo di addetti, un fatturato di 12 miliardi di euro ed un valore di esportazioni pari a 7 miliardi di euro, in continua e costante crescita sugli anni precedenti;

    il consumo della birra alimenta una filiera che, tra occupati ed indotto, offre lavoro ad oltre 140.000 persone con una crescita delle esportazioni di circa il 4 per cento nel primo quadrimestre del 2021, con addirittura picchi di crescita delle esportazioni del 10 per cento in mercati come quello tedesco, difficilmente contendibili;

    l'Italia è al nono posto in Europa per volumi di produzione, mentre è quinta per numero di birrifici, con un costante aumento di birra artigianale e anche di quella agricola, il che ha comportato anche ad una progressiva nascita di attività condotte da giovani, spesso a rilancio e beneficio dei territori stessi,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:

   a) operare in tutti i tavoli europei di competenza, anche in riferimento ad eventuali atti normativi di recepimento di futuri indirizzi politici e strategici dell'Unione europea quale i documenti di cui in premessa, per scongiurare divieti e sanzioni a mezzo normativo comunitario ai danni delle bevande alcoliche, con particolare riferimento a vino, birra e gli alcolici di produzione nazionale italiana;

   b) garantire, nell'ambito del recepimento di cui al precedente impegno, la non applicazione di sistemi di etichettatura tali da bollare gli alcolici di produzione nazionale quali «pericolosi per la salute», sulla falsariga di quanto richiesto dalla risoluzione in premessa e sulla scorta di quanto già in vigore per i prodotti a base di tabacco.
9/2670-B/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame rappresenta uno degli strumenti di adeguamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea;

    il contrasto al cambiamento climatico costituisce una istanza condivisa a livello politico ed istituzionale da tutti i Paesi membri dell'Unione europea, anche in una prospettiva di tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico nazionale, nonché per preservare l'elevato livello di biodiversità presente in Europa e, in particolar modo, in Italia;

    è condivisa a livello internazionale la necessità di accompagnare politiche di transizione ecologica ambiziose ad iniziative che sostengano quei territori e comparti produttivi che recano oggettive difficoltà nel prendere parte a tale processo di riconversione;

    nell'ambito agricolo, una transizione ecologica netta, sprovvista delle necessarie misure di accompagnamento e di agevolazione è destinata a pregiudicare duramente la tenuta economica del comparto, il quale si è in ogni caso dimostrato particolarmente resiliente nell'ambito della recente crisi da COVID-19 e protagonista della transizione verde;

    lo stesso Green Deal europeo, di cui alla Comunicazione COM/2019/640/final, nell'ambito del cosiddetto «meccanismo per una transizione giusta», ha riconosciuto la necessità di accompagnare la transizione ecologica con ingenti investimenti, in modo da fornire sostegno finanziario ed economico a favore dei soggetti più colpiti dal passaggio alla economia verde;

    le predette risorse sono state idealmente allocate nel cosiddetto «Fondo per una transizione giusta», nella misura di 17,5 miliardi di euro, di cui 7,5 provenienti dal Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 e 10 miliardi, ripartiti su tre anni, provenienti dallo strumento Next Generation EU, da cui provengono anche le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

    il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/2088, cosiddetto «Regolamento sulla Tassonomia UE», ed i relativi atti delegati e conseguenti rappresentano un sistema di classificazione a livello comunitario per parametrare ed indicare una lista accessibile e condivisa di fonti energetiche ed attività economiche compatibili con la transizione ecologica;

    per quanto riguarda le attività agricole, secondo l'ufficio stampa della Commissione europea, queste verranno coperte da un apposito atto normativo europeo, che andrà a definire le pratiche agricole compatibili con gli obiettivi ambientali del Green Deal europeo;

    tali scelte politiche sono coerenti con l'obiettivo della Politica agricola comune (PAC), mutuati dagli articoli 38-44 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) i quali, tra le altre, prevedono di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati e garantire prezzi ragionevoli ai consumatori, bilanciando obiettivi economici e sociali;

    l'assenza di alternative immediatamente applicabili ai carburanti ed alle forme di energia attualmente utilizzati a livello commerciale impongono la necessità di non rinunciare in modo immediato alle attuali risorse utilizzate, operando piuttosto secondo una strategia di progressiva ottimizzazione delle tecnologie impiegate ed una conseguente sostituzione energetica e tecnologica solo a fronte di una effettiva ed accessibile alternativa;

    il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) del Ministero della transizione ecologica, relativamente alla voce attinente all'agricoltura ed alla pesca, all'energia ed all'IVA, riconduce al settore agricolo circa 2 miliardi di euro di sussidi ambientalmente sfavorevoli;

    predetta classificazione prescinde da qualsiasi tipo di analisi qualitativa e di valutazione sulla competitività dei settori toccati e delle finalità per le quali tali sussidi sono stati previsti, la cui presenza è, in particolar modo data l'attuale spirale inflattiva che ha colpito i prezzi di energia e materie prime, necessaria per garantire la tenuta del comparto agricolo;

    l'eliminazione orizzontale dei citati sussidi comporterebbe maggiori costi per il comparto agricolo pari a circa 1.5 miliardi di euro per la sola componente relativa ai mezzi tecnici, come gasolio, prodotti fitosanitari e fertilizzanti, con una incidenza sui costi medi di produzione, fissi e variabili, tra il 5 per cento ed il 15 per cento, con relative ripercussioni sul prezzo per il consumatore finale e su tutta la filiera produttiva, incrementando la competitività dei prodotti di Paesi terzi;

    secondo le evidenze dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il settore agricolo italiano è tra i primi per la riduzione del proprio impatto sull'ambiente, in relazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari, fertilizzanti ed alle emissioni di gas climalteranti ed ammoniaca; alcune categorie di intervento di politica agricola, tra cui anche pagamenti diretti, interventi finanziati tramite l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) e PSR, sono identificati come SAD azioni per circa 269 milioni di euro, dipendenti in gran parte dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), soggetti a vincoli di programmazione che, se modificati in corso d'opera, rischiano la perdita secca di risorse a favore dell'Italia;

    il regime di IVA agevolata al 4 per cento per i fertilizzanti ed al 10 per cento per il gasolio, l'elettricità ed i prodotti fitosanitari è necessario per mantenere competitive le filiere agricole contenendo i costi dei mezzi di produzione, i quali sono già in costante crescita per via dell'attuale inflazione che sta colpendo materie prime ed energia, in tal senso questi incentivi permettono di contenere i costi di produzione, garantendo una congrua ed equa accessibilità dei prodotti agroalimentari italiani ai consumatori e tutelando l'economicità della filiera per i produttivi;

    l'assenza di sussidi ai combustibili fossili in agricoltura, senza alternative immediatamente accessibili ed utilizzabili, è destinata a portare fuori mercato numerose colture ed allevamenti già, ad oggi, in difficoltà;

    ad oggi non esistono reali alternative commerciali praticabili all'alimentazione a gasolio per la stragrande maggioranza delle macchine agricole, come attestato dalle azioni di sostituzione ed aggiornamento del parco macchine, di cui anche al PNRR, in ogni caso incentrate sull'introduzione di motorizzazioni sempre più performanti dal punto di vista della riduzione delle emissioni; nello specifico il PNRR prevede 500 milioni di euro per l'innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare, sostenendo anche l'ammodernamento del parco automezzi al fine di ridurre le emissioni con l'utilizzo di tecnologie meno energivore e più performanti;

    a tale intervento si aggiunge l'investimento sullo sviluppo del biometano che prevede anche la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti ed a bassa efficienza con veicoli alimentati a metano e biometano, proponendosi di sostituire, entro il secondo trimestre del 2026, almeno 300 trattori agricoli con trattori meccanici alimentati esclusivamente a biometano e dotati di attrezzi agricoli di precisione,

impegna il Governo

   a) a mantenere, nell'ambito dei recepimenti nazionali di normative ed atti di indirizzo comunitario di prossima e futura emanazione ed almeno fino al diffondersi di alternative perfettamente praticabili a livello economico e commerciale, l'attuale regime di incentivi e sussidi a favore dei carburanti utilizzati in agricoltura, anche dati i crescenti costi di materie prime, energia e logistica, scongiurando che le recenti spirali inflattive possano impattare sui consumatori finali e sui produttori;

   b) a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del precedente impegno, una maggiore intensità di aiuto e di sussidi per sostenere il comparto agricolo nell'affrontare la recente spirale inflattiva dei prezzi delle materie prime e dell'energia almeno fino al 31 dicembre 2022.
9/2670-B/9. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame rappresenta uno degli strumenti di adeguamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea;

    il contrasto al cambiamento climatico costituisce una istanza condivisa a livello politico ed istituzionale da tutti i Paesi membri dell'Unione europea, anche in una prospettiva di tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico nazionale, nonché per preservare l'elevato livello di biodiversità presente in Europa e, in particolar modo, in Italia;

    è condivisa a livello internazionale la necessità di accompagnare politiche di transizione ecologica ambiziose ad iniziative che sostengano quei territori e comparti produttivi che recano oggettive difficoltà nel prendere parte a tale processo di riconversione;

    nell'ambito agricolo, una transizione ecologica netta, sprovvista delle necessarie misure di accompagnamento e di agevolazione è destinata a pregiudicare duramente la tenuta economica del comparto, il quale si è in ogni caso dimostrato particolarmente resiliente nell'ambito della recente crisi da COVID-19 e protagonista della transizione verde;

    lo stesso Green Deal europeo, di cui alla Comunicazione COM/2019/640/final, nell'ambito del cosiddetto «meccanismo per una transizione giusta», ha riconosciuto la necessità di accompagnare la transizione ecologica con ingenti investimenti, in modo da fornire sostegno finanziario ed economico a favore dei soggetti più colpiti dal passaggio alla economia verde;

    le predette risorse sono state idealmente allocate nel cosiddetto «Fondo per una transizione giusta», nella misura di 17,5 miliardi di euro, di cui 7,5 provenienti dal Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 e 10 miliardi, ripartiti su tre anni, provenienti dallo strumento Next Generation EU, da cui provengono anche le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

    il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (Ue) 2019/2088, cosiddetto «Regolamento sulla Tassonomia UE», ed i relativi atti delegati e conseguenti rappresentano un sistema di classificazione a livello comunitario per parametrare ed indicare una lista accessibile e condivisa di fonti energetiche ed attività economiche compatibili con la transizione ecologica;

    per quanto riguarda le attività agricole, secondo l'ufficio stampa della Commissione europea, queste verranno coperte da un apposito atto normativo europeo, che andrà a definire le pratiche agricole compatibili con gli obiettivi ambientali del Green Deal europeo;

    tali scelte politiche sono coerenti con l'obiettivo della Politica agricola comune (PAC), mutuati dagli articoli 38-44 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) i quali, tra le altre, prevedono di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati e garantire prezzi ragionevoli ai consumatori, bilanciando obiettivi economici e sociali;

    l'assenza di alternative immediatamente applicabili ai carburanti ed alle forme di energia attualmente utilizzati a livello commerciale impongono la necessità di non rinunciare in modo immediato alle attuali risorse utilizzate, operando piuttosto secondo una strategia di progressiva ottimizzazione delle tecnologie impiegate ed una conseguente sostituzione energetica e tecnologica solo a fronte di una effettiva ed accessibile alternativa;

    il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) del Ministero della transizione ecologica, relativamente alla voce attinente all'agricoltura ed alla pesca, all'energia ed all'IVA, riconduce al settore agricolo circa 2 miliardi di euro di sussidi ambientalmente sfavorevoli;

    predetta classificazione prescinde da qualsiasi tipo di analisi qualitativa e di valutazione sulla competitività dei settori toccati e delle finalità per le quali tali sussidi sono stati previsti, la cui presenza è, in particolar modo data l'attuale spirale inflattiva che ha colpito i prezzi di energia e materie prime, necessaria per garantire la tenuta del comparto agricolo;

    l'eliminazione orizzontale dei citati sussidi comporterebbe maggiori costi per il comparto agricolo pari a circa 1.5 miliardi di euro per la sola componente relativa ai mezzi tecnici, come gasolio, prodotti fitosanitari e fertilizzanti, con una incidenza sui costi medi di produzione, fissi e variabili, tra il 5 per cento ed il 15 per cento, con relative ripercussioni sul prezzo per il consumatore finale e su tutta la filiera produttiva, incrementando la competitività dei prodotti di Paesi terzi;

    secondo le evidenze dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il settore agricolo italiano è tra i primi per la riduzione del proprio impatto sull'ambiente, in relazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari, fertilizzanti ed alle emissioni di gas climalteranti ed ammoniaca; alcune categorie di intervento di politica agricola, tra cui anche pagamenti diretti, interventi finanziati tramite l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) e PSR, sono identificati come SAD azioni per circa 269 milioni di euro, dipendenti in gran parte dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), soggetti a vincoli di programmazione che, se modificati in corso d'opera, rischiano la perdita secca di risorse a favore dell'Italia;

    il regime di IVA agevolata al 4 per cento per i fertilizzanti ed al 10 per cento per il gasolio, l'elettricità ed i prodotti fitosanitari è necessario per mantenere competitive le filiere agricole contenendo i costi dei mezzi di produzione, i quali sono già in costante crescita per via dell'attuale inflazione che sta colpendo materie prime ed energia, in tal senso questi incentivi permettono di contenere i costi di produzione, garantendo una congrua ed equa accessibilità dei prodotti agroalimentari italiani ai consumatori e tutelando l'economicità della filiera per i produttivi;

    l'assenza di sussidi ai combustibili fossili in agricoltura, senza alternative immediatamente accessibili ed utilizzabili, è destinata a portare fuori mercato numerose colture ed allevamenti già, ad oggi, in difficoltà;

    ad oggi non esistono reali alternative commerciali praticabili all'alimentazione a gasolio per la stragrande maggioranza delle macchine agricole, come attestato dalle azioni di sostituzione ed aggiornamento del parco macchine, di cui anche al PNRR, in ogni caso incentrate sull'introduzione di motorizzazioni sempre più performanti dal punto di vista della riduzione delle emissioni; nello specifico il PNRR prevede 500 milioni di euro per l'innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare, sostenendo anche l'ammodernamento del parco automezzi al fine di ridurre le emissioni con l'utilizzo di tecnologie meno energivore e più performanti;

    a tale intervento si aggiunge l'investimento sullo sviluppo del biometano che prevede anche la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti ed a bassa efficienza con veicoli alimentati a metano e biometano, proponendosi di sostituire, entro il secondo trimestre del 2026, almeno 300 trattori agricoli con trattori meccanici alimentati esclusivamente a biometano e dotati di attrezzi agricoli di precisione,

impegna il Governo

   a) a valutare l'opportunità di mantenere, nell'ambito dei recepimenti nazionali di normative ed atti di indirizzo comunitario di prossima e futura emanazione ed almeno fino al diffondersi di alternative perfettamente praticabili a livello economico e commerciale, l'attuale regime di incentivi e sussidi a favore dei carburanti utilizzati in agricoltura, anche dati i crescenti costi di materie prime, energia e logistica, scongiurando che le recenti spirali inflattive possano impattare sui consumatori finali e sui produttori;

   b) a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del precedente impegno, una maggiore intensità di aiuto e di sussidi per sostenere il comparto agricolo nell'affrontare la recente spirale inflattiva dei prezzi delle materie prime e dell'energia almeno fino al 31 dicembre 2022.
9/2670-B/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26 recepisce la Direttiva n. 2010/63/UE sulla protezione degli animali usati a fini scientifici;

    i modelli animali possono essere predittivi, ma hanno inevitabili limiti relativi alla differenza di fisiologia inter-specie;

    da anni ormai è stato avviato un percorso di ricerca volto alla sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi, in quanto è fatto notorio che gli animali siano esseri senzienti con capacità di provare ed esprimere dolore e sofferenza; conseguentemente, l'uso di animali in queste procedure suscita preoccupazioni etiche nell'opinione pubblica;

    tra le iniziative nazionali, in data 11 giugno 2019 è stato istituito, presso il Ministero della Salute, il tavolo di lavoro per la promozione di metodi alternativi all'impiego di animali per fini scientifici ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26;

    inoltre, l'articolo 33 del disegno di legge A.C. 2670 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 propone alcune modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26 orientate a garantire maggiori tutele per gli animali;

    tuttavia, non è stato ancora raggiunto un adeguato livello di protezione;

    infatti, il richiamato provvedimento A.C. 2670 dispone, tra l'altro, una ulteriore proroga al 1° giugno 2022 dell'entrata in vigore di alcuni divieti e condizioni, posti a salvaguardia della salute animale, in materia di autorizzazione delle procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso sugli animali a fini scientifici;

    altresì, ad oggi, non si hanno notizie circa l'operatività del tavolo di lavoro per la promozione di metodi alternativi all'impiego di animali per fini scientifici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26;

    la tematica è di indiscussa rilevanza perché coinvolge, da un lato, il diritto alla ricerca e, dall'altro, il benessere degli animali, portando con sé un peso mediatico ed etico significativo,

impegna il Governo

  ad attivare ogni azione ritenuta utile al fine di:

   I) adoperarsi per un progressivo e sostanziale incremento di fondi dedicati allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali nonché alla promozione e allo sviluppo di Corsi ECM per ricercatori e docenti in medicina;

   II) pianificare una strategia di transizione verso nuovi Approcci Metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali, con relativa quantificazione delle risorse dedicate, di fondi idonei e definizione degli obiettivi;

   III) promuovere studi di convalida di metodi alternativi che non prevedano l'impiego di animali per fini scientifici, anche con il coinvolgimento dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità e del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;

   IV) garantire l'operatività del tavolo di lavoro, istituito presso il Ministero della salute, per la promozione di metodi alternativi all'impiego di animali per fini scientifici ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26.
9/2670-B/10. Flati, Papiro, Di Lauro, Ferraresi, Zolezzi, Corneli, Bilotti, Torto, Carabetta, Iorio, Barzotti, Grimaldi, D'Arrando.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26 recepisce la Direttiva n. 2010/63/UE sulla protezione degli animali usati a fini scientifici;

    i modelli animali possono essere predittivi, ma hanno inevitabili limiti relativi alla differenza di fisiologia inter-specie;

    da anni ormai è stato avviato un percorso di ricerca volto alla sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi, in quanto è fatto notorio che gli animali siano esseri senzienti con capacità di provare ed esprimere dolore e sofferenza; conseguentemente, l'uso di animali in queste procedure suscita preoccupazioni etiche nell'opinione pubblica;

    tra le iniziative nazionali, in data 11 giugno 2019 è stato istituito, presso il Ministero della Salute, il tavolo di lavoro per la promozione di metodi alternativi all'impiego di animali per fini scientifici ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26;

    inoltre, l'articolo 33 del disegno di legge A.C. 2670 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 propone alcune modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26 orientate a garantire maggiori tutele per gli animali;

    tuttavia, non è stato ancora raggiunto un adeguato livello di protezione;

    infatti, il richiamato provvedimento A.C. 2670 dispone, tra l'altro, una ulteriore proroga al 1° giugno 2022 dell'entrata in vigore di alcuni divieti e condizioni, posti a salvaguardia della salute animale, in materia di autorizzazione delle procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso sugli animali a fini scientifici;

    altresì, ad oggi, non si hanno notizie circa l'operatività del tavolo di lavoro per la promozione di metodi alternativi all'impiego di animali per fini scientifici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26;

    la tematica è di indiscussa rilevanza perché coinvolge, da un lato, il diritto alla ricerca e, dall'altro, il benessere degli animali, portando con sé un peso mediatico ed etico significativo,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di attivare ogni azione ritenuta utile al fine di:

   I) adoperarsi per un progressivo e sostanziale incremento di fondi dedicati allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali nonché alla promozione e allo sviluppo di Corsi ECM per ricercatori e docenti in medicina;

   II) pianificare una strategia di transizione verso nuovi Approcci Metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali, con relativa quantificazione delle risorse dedicate, di fondi idonei e definizione degli obiettivi;

   III) promuovere studi di convalida di metodi alternativi che non prevedano l'impiego di animali per fini scientifici, anche con il coinvolgimento dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità e del gruppo di lavoro costituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;

   IV) garantire l'operatività del tavolo di lavoro, istituito presso il Ministero della salute, per la promozione di metodi alternativi all'impiego di animali per fini scientifici ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26.
9/2670-B/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Flati, Papiro, Di Lauro, Ferraresi, Zolezzi, Corneli, Bilotti, Torto, Carabetta, Iorio, Barzotti, Grimaldi, D'Arrando.