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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 16 dicembre 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 16 dicembre 2021.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Bonafede, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Andrea Crippa, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Filippo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Migliore, Molinari, Mollicone, Molteni, Morelli, Moretto, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Panizzut, Parolo, Pastorino, Perantoni, Perego Di Cremnago, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tasso, Vacca, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Trasmissione dal Senato.

  In data 15 dicembre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

   S. 2086. – Senatori PILLON ed altri: «Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio» (approvata dal Senato) (3409);

   S. 882. – ORLANDO e FRANCESCHINI: «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (893-B).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VI Commissione (Finanze):

  RAVETTO: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia» (3360) Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernenti l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, in relazione alla notifica delle società Modis Investment BV e Modis International AG, avente a oggetto l'acquisto da parte di Modis del 60 per cento delle azioni di AKKA Technologies SE, operante in Italia tramite due società controllate (Akka Italia Srl e Bertone Digital Mobility Srl), attive nel settore della consulenza ingegneristica (procedimento n. 349/2021).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica delle società Mitsui & Co. Ltd e ISI Sementi Spa avente a oggetto l'acquisizione del controllo esclusivo di ISI Sementi Spa da parte di Mitsui & Co. Ltd (procedimento n. 413/2021).

  Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 500).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione della Croce Rossa italiana, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 501).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 9 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 13 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, riferita all'anno 2020 (Doc. XXXVIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 13 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il decreto ministeriale 11 novembre 2021, recante proroga dell'impiego di un contingente di personale delle Forze armate per lo svolgimento di servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché per le attività di vigilanza e sicurezza relative al contenimento della diffusione del COVID-19.

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale dei gruppi di enti a rilevanza sistemica a livello globale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodologia di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM(2021) 665 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo
.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata del 10 e 11 novembre 2021, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Doc. XII, n. 1017) – alla VI Commissione (Finanze);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri (Doc. XII, n. 1018) – alla X Commissione (Attività produttive);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (Doc. XII, n. 1019) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'Unione europea a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Doc. XII, n. 1020) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia (Doc. XII, n. 1021) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 15 dicembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   proposta di raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'Unione europea e all'eventuale revoca di tale restrizione (COM(2021) 754 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XII (Affari sociali);

   proposta di raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio per quanto riguarda un approccio coordinato volto ad agevolare gli spostamenti in condizioni di sicurezza nello spazio Schengen durante la pandemia di COVID-19 (COM(2021) 755 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XII (Affari sociali);

   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'Unione europea all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio (COM(2021) 777 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 777 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione finale dell'attuazione del programma statistico europeo 2013-2020 (COM(2021) 794 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Progressi riguardo alla competitività delle tecnologie per l'energia pulita (COM(2021) 952 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'attuazione della direttiva quadro sulle acque (2006/60/CE), della direttiva sugli standard di qualità ambientale (2008/105/CE modificata dalla direttiva 2013/39/UE) e della direttiva sulle alluvioni (2007/60/CE) – Attuazione dei programmi di misure previsti – Nuove sostanze prioritarie – Valutazioni preliminari sul rischio di alluvioni e aree a potenziale rischio significativo di alluvioni (COM(2021) 970 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   decisione di esecuzione della Commissione del 14.12.2021 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Green VAT – Un'IVA verde dell'Unione europea per promuovere prodotti e servizi sostenibili e rispettosi dell'ambiente» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2021) 9041 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Comitato
di risoluzione unico.

  Il Comitato di Risoluzione Unico ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, la relazione annuale sullo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso comitato, riferita all'anno 2020.

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante
per l'infanzia e l'adolescenza.

  L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 14 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il bilancio di previsione della medesima Autorità per l'esercizio 2022, approvato in data 30 novembre 2021, corredato dalla nota illustrativa, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2022-2024.

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'ingegnere Pietro Baratono, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di presidente della Seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2021 (A.C. 3208-A)

A.C. 3208-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sulle proposte emendative 1.200, 9.0200, 11.0200 e 13.200 della Commissione.

A.C. 3208-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 11, comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e gli organi da esse individuati nonché le parole: nonché adeguare e riorganizzare le attività sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 11.6, 11.10 e 11.11, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3208-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 1 a 14 della presente legge e all'annesso allegato A.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

  Al comma 1, allegato A, aggiungere, infine, il seguente numero:

    9-bis) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;

   b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

   c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.

   d) operare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.
1.200. La Commissione.

(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Unitamente agli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, in ottemperanza alla risoluzione n. 6-00029 in merito agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2018), approvata dal Senato della Repubblica il 5 dicembre 2018, nella parte in cui impegna il Governo ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate, il Governo è tenuto altresì a presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee adottate ai sensi degli articoli da 3 a 13 avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.
1.2. Mantovani.

A.C. 3208-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

A.C. 3208-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;

   b) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

   c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;

   d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività di impresa, purché regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

   e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;

   f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che alla medesima data hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana;

   g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 quaterdecies, 127 e 160 quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86 sexdecies, 128 e 160 sexdecies della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;

   h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108;

   i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;

   l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86 quaterdecies, 86 sexdecies, 127, 128, 160 quaterdecies e 160 sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;

   m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 quaterdecies, 127 e 160 quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

   n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;

   o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g) nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti nella lettera h);

   p) prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160 vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante;

   q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121;

   r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   s) a far sì che quanto espresso all'articolo 86-quinquies, lettera J), della direttiva (UE) 2019/2121 preveda la presa visione del «Progetto di trasformazione transfrontaliera» e il massimo coinvolgimento delle parti sociali al fine di garantire la tutela dell'occupazione e scongiurare la conflittualità.
3.1. Mantovani.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   s) a rendere disponibili le relazioni di cui all'articolo 86-sexies, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2121 almeno otto settimane prima della data dell'assemblea generale di cui all'articolo 86-nonies della medesima direttiva.
3.2. Mantovani.

A.C. 3208-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;

   b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

   c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

   d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del medesimo codice;

   e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

   f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori)

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , tenendo in particolare conto del valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione e dell'eventualità che, a causa della novità della fattispecie e dell'assenza di precedenti, vi fosse un ragionevole dubbio sulla qualificazione di uno specifico comportamento come violazione della normativa rilevante;

   lettera d):

    sostituire le parole: articoli 1, 3 e 4 con le seguenti: articoli 3 e 4;

    dopo le parole: siano esercitati aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei massimali edittali indicati alla lettera e) del presente comma e previo rafforzamento delle garanzie procedimentali in favore del professionista,

   lettera e) sostituire le parole da: almeno fino alla fine della lettera, con le seguenti: pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati, in caso di infrazione diffusa o dell'infrazione diffusa avente una dimensione unionale, e all'1 per cento in caso di fattispecie di esclusivo rilievo nazionale. Nelle fattispecie di cui agli articoli da 33 a 38 del codice del consumo, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle infrazioni diffuse o alle infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale e, in ogni caso, nelle sole ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
4.12. Mollicone, Mantovani.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 206 del 2005.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   lettera d), sopprimere le parole: anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,;

   lettera e), sostituire le parole da: sia almeno pari fino alla fine della lettera, con le seguenti: , quando queste vengono applicate per sanzionare una infrazione diffusa o una infrazione diffusa di dimensione unionale, sia pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Nel caso della direttiva 93/13/CEE, la previsione di cui al primo periodo si applica con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui un professionista continui a utilizzare clausole contrattuali che sono state dichiarate vessatorie con una decisione definitiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
4.11. Mollicone, Mantovani.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché di meccanismi di diffida nel caso di violazioni sanabili e prevedendo che, qualora la violazione sia commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa sia ridotta a un terzo.
4.13. Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005,.
4.14. Mantovani, Donzelli, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: almeno pari con le seguenti: non superiore.
4.10. Mantovani.

A.C. 3208-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) coordinare le esenzioni di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504, comprendendovi anche i fornitori di servizi di crowdfunding, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503;

   b) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;

   c) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi di crowdfunding, nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;

   d) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

   e) individuare la Consob quale punto di contatto unico con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503;

   f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera d), nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento;

   g) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera d) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;

   h) attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della Consob, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021.
  2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali il Governo si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali con la finalità di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica;

   b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

   c) prevedere che alle sedute del Comitato assista il Ministero dell'economia e delle finanze, senza diritto di voto, e che il Presidente possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;

   d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato stabilendo:

    1) che il Comitato deliberi, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti;

    2) che, in caso di parità, il voto del Presidente valga doppio;

    3) che le raccomandazioni di cui alla lettera j), nonché le segnalazioni e i pareri di cui alla lettera k), espressi su iniziativa del Comitato, siano approvati con il consenso o l'astensione dell'autorità cui la raccomandazione è indirizzata o che sia specificamente competente per la materia che costituisce l'oggetto principale della segnalazione o del parere;

    4) i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;

   e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;

   f) attribuire al Comitato il compito di identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso;

   g) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;

   h) attribuire al Comitato il compito di definire indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali;

   i) attribuire al Comitato il potere di definire e perseguire strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera a) e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria;

   j) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP; le autorità di cui alla presente lettera motivano l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;

   k) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri – ove richiesto o di propria iniziativa – sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;

   l) prevedere che il Comitato possa elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorità partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore;

   m) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;

   n) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato condivide con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;

   o) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera n), sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia può irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a cinquemila euro e un massimo non superiore a cinque milioni di euro; prevedere che alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applicano gli articoli 144-quater, 145 e 145-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; la Banca d'Italia si può avvalere del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;

   p) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività;

   q) apportare alle legislazioni di settore della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP le modifiche necessarie alla corretta e integrale attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche all'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), al fine di assicurare l'adeguato coordinamento con le disposizioni di attuazione della presente delega, prevedendo, in particolare, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazioni, condizioni e modalità di esercizio dei poteri ivi previsti.

  3. Nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) designare il Comitato per le politiche macroprudenziali, ai sensi dell'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, quale autorità pertinente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchia più, oppure lo fa con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola potrebbe costituire una minaccia per la stabilità finanziaria;

   b) prevedere che il Comitato renda pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione;

   c) prevedere che il Comitato si doti delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera a);

   d) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le opportune modificazioni volte a consentire una gestione ordinata delle conseguenze derivanti dalla cessazione di un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011;

   e) prevedere che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1011 e che gli aggiornamenti di tali piani siano portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   f) prevedere che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai piani previsti dal comma 3, lettera e), le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;

   g) prevedere che al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche o l'indice sostitutivo, individuati in conformità a quanto previsto dal comma 3, lettera f), siano comunicati al cliente entro trenta giorni; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in questo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

   h) stabilire che le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui al comma 3, lettere da e) a g) siano inefficaci; in caso di inefficacia si applica l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1011; ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), o, per i contratti di credito di cui al Capo II, dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   i) prevedere che le disposizioni di cui al comma 3, lettere da f) a h), si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 18), del regolamento (UE) n. 2016/1011; non si applica l'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   l) prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente comma le banche e gli intermediari finanziari:

    1) rendano nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto indicato nel comma 3, lettera e);

    2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste dal comma 3, lettera f); la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in questo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

   m) prevedere che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui al comma 3), lettera l), siano inefficaci; in caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, si applica l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1011; ove non sia definito tale indice, si applica il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), o, per i contratti di credito di cui al Capo II, dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   n) prevedere che le disposizioni di cui al comma 3, lettera l), numero 2), e lettera m), si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 18), del regolamento (UE) n. 2016/1011, e ai soggetti che prestano i relativi servizi; non si applica l'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5.0100. Berti.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'implementazione del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) ferme restando le attribuzioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012, in capo alle autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 7, del regolamento (UE) 2021/23, designare la Banca d'Italia quale unica Autorità di risoluzione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dal citato regolamento;

   b) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero incaricato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, dell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento medesimo, definendo le opportune modalità di scambio di informazioni con la Banca d'Italia e con la Consob al fine dell'esercizio di tali funzioni e di quanto previsto dalla lettera c);

   c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a decisioni dell'Autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:

    1) avranno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

    2) avranno implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

    3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale;

   d) definire la ripartizione dei poteri previsti dai Titoli III, IV e V del regolamento (UE) 2021/23, e assegnati alle autorità competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 7 di detto regolamento, tra la Banca d'Italia e la Consob, avendo particolare riguardo all'esigenza di assicurare la tempestività degli interventi e la celerità delle procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento (UE) n. 648/2012;

   e) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2021/23. Nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia e la Consob tengono conto delle linee guida emanate dalla Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23;

   f) prevedere che il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso:

    1) all'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia e alla Consob, ai componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonché agli organi delle procedure di risoluzione, inclusi i commissari, la CCP-ponte e i componenti dei suoi organi;

    2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e della Consob, secondo le rispettive competenze, dei poteri di intervento precoce disciplinati dal medesimo regolamento, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e ai loro componenti, inclusi i commissari;

   g) prevedere inoltre che per gli atti compiuti in attuazione di provvedimenti dell'autorità di risoluzione la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 23, del regolamento (UE) 2021/23, e dell'alta dirigenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 37, del regolamento (UE) 2021/23, della controparte centrale sottoposta a risoluzione, sia limitata ai casi di dolo o colpa grave;

   h) non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione ex ante da parte dell'autorità giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;

   i) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui al regolamento (UE) 2021/23 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;

   l) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto previsto all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;

   m) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23:

    1) introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni del medesimo regolamento, stabilendo:

     1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a controparti centrali o a partecipanti diretti delle stesse controparti centrali nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

     1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

      1.2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

      1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

      1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

    2) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di irrogare le sanzioni; definire, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/23, i criteri cui la Banca d'Italia e la Consob devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

    3) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il compito di comunicare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2021/23, le informazioni previste dal medesimo regolamento sulle sanzioni applicate da ciascuna di esse;

    4) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

    5) prevedere, ove compatibili con il regolamento (UE) 2021/23, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

    6) attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di adottare le misure previste dal regolamento (UE) 2021/23 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dell'incarico;

    7) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX del medesimo codice, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione;

    8) stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in linea con l'articolo 237, secondo comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, nonché, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX del medesimo codice, in linea con l'articolo 343, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019.

   n) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione ed attuazione del regolamento (UE) 2021/23 ed a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, avendo riguardo al riparto di funzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previsto dalla legislazione vigente, nonché prevedendo opportune forme di coordinamento tra le due Autorità;

   o) fermo restando quanto previsto dalla lettera n), apportare al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria per chiarire la disciplina applicabile, per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati e per il coordinamento con la disciplina prevista nel regolamento (UE) 2021/23, anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

   p) prevedere che la Banca d'Italia e la Consob adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5.0101. Scerra.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1 della presente legge, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2021/557;

   b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, come modificato dall'articolo 1, numero 13), del regolamento (UE) 2021/557;

   c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2021/557 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

   d) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5.0102. Scerra.

(Approvato)

A.C. 3208-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»))

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, attuato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»))

  Sopprimerlo.
6.1. Mantovani.

  Al comma 1, dopo le parole: interessi finanziari dell'Unione europea aggiungere le seguenti: in maniera diretta ed esclusiva.
6.3. Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, sopprimere le parole: indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.
6.4. Montaruli, Mantovani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Governo è delegato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a redigere uno specifico catalogo delle fattispecie lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea.
6.2. Mantovani.

A.C. 3208-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;

   b) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;

   c) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;

   d) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

A.C. 3208-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'aggiunto, nonché dell'assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte, fermo restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

   b) individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;

   c) prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727; prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto;

   d) armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727;

   e) regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727;

   f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale;

   g) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3208-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1805, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti medesimi siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione;

   b) prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca sia allegata una copia autentica del provvedimento di cui si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione, fermo restando il potere dell'autorità di esecuzione di chiedere la trasmissione dell'originale del provvedimento, ove necessario ai fini della decisione;

   c) individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1805, consentendo comunque la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione e prevedendo, per tale ipotesi, che l'autorità giudiziaria nazionale informi, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione; prevedere che, in ogni caso, copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

   d) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a chiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, destinando tali importi, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

   e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1805;

   f) in relazione ai provvedimenti di sequestro:

    1) individuare, quale «autorità di esecuzione» ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale;

    2) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo;

    3) prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali essa può essere esercitata;

    4) individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro;

   g) in relazione ai provvedimenti di confisca:

    1) individuare quale autorità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello, determinandone la competenza territoriale con criteri omogenei a quelli individuati in forza del numero 1) della lettera f) del presente comma;

    2) prevedere che, nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità;

    3) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca e i relativi termini, prevedendo la partecipazione anche dell'autorità di emissione, di coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, del Ministero della cultura;

    4) prevedere che contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, stabilendo, ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso;

    5) prevedere che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo dopo che sia divenuta irrevocabile e che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

    6) prevedere che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/1805, per la destinazione dei beni confiscati si osservino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

    7) individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca;

    8) predisporre, attraverso la previsione dell'accesso a un rimedio restitutorio, la disciplina necessaria ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1805;

   h) provvedere, ove necessario, a modificare o abrogare le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, e del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al fine di armonizzarle con quelle introdotte in esecuzione della presente delega, eventualmente anche accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario;

   i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 552 del codice di procedura penale, prevedendo l'avvertimento all'imputato della possibile adozione del provvedimento di confisca nel processo celebrato in sua assenza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), punto i), del regolamento (UE) 2018/1805;

   l) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1805, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 9.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726).
  2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;

   b) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera a) ai princìpi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;

   c) adottare ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, del casellario giudiziale e dei decreti legislativi emanati in attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, della decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, della decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nonché della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità degli atti eurounitari indicati.
9.0200. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 3208-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze;

   b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;

   c) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

A.C. 3208-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli organi da esse individuati quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, nonché adeguare e riorganizzare le attività sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;

   b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

   c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;

   d) prevedere l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali per le finalità previste dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155 del medesimo regolamento;

   e) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE)

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e gli organi da esse individuati nonché le parole: nonché adeguare e riorganizzare le attività sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale.
11.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere una netta distinzione di ruoli tra il veterinario che prescrive il farmaco e il farmacista che lo dispensa, consentendo al veterinario, al momento della visita, sia nel caso di animali da affezione che da reddito, unicamente la consegna di singole unità posologiche necessarie per l'avvio della terapia;.
11.9. Gemmato, Mantovani.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) confermare la facoltà di cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario allo scopo di iniziare la terapia in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale.
11.5. Mantovani.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) predisporre strumenti adatti a scongiurare la vendita illegale di farmaci veterinari attraverso canali online, anche mediante l'implementazione di misure volte a limitare la possibilità di contraffazione della c.d. ricetta veterinaria elettronica di cui all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167.
11.6. Mantovani.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) ridefinire le previsioni della materia trattata dall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, disponendo che la consegna dei farmaci da parte del veterinario all'allevatore o al proprietario degli animali, ed in particolare delle confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui già utilizzate, deve essere effettuata esclusivamente per la prima somministrazione all'animale, a titolo gratuito e solo in quantità moderata e sufficiente a consentire l'inizio della terapia in attesa che i predetti soggetti si procurino in farmacia, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima.
11.10. Gemmato, Mantovani.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) ridefinire il sistema di farmaco vigilanza e il relativo sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, al fine di garantire la completa tracciabilità dei farmaci consegnati dal veterinario ai proprietari degli animali nell'ambito delle attività relative alle attività professionali svolte anche qualora consegnati ai proprietari di animali da compagnia.
11.11. Gemmato, Mantovani.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'implementazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali, oppure sia necessario in casi specifici per motivi connessi alla protezione degli animali;

   b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;

   c) favorire l'introduzione, lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in-ovo (cosiddetta «in-ovo sexing») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica di abbattimento dei pulcini;

   d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;

   e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11.0200. La Commissione.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali, oppure sia necessario in casi specifici per motivi connessi alla protezione degli animali;

   b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;

   c) favorire l'introduzione, lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in-ovo (cosiddetta «in-ovo sexing») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica di abbattimento dei pulcini;

   d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;

   e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
11.0200.(Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato)

A.C. 3208-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

   b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;

   c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;

   d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;

   e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedimentali;

   f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;

   g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;

   h) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

   i) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione.

A.C. 3208-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

   b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, determinando altresì le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;

   c) potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in materia di trasporto su strada di merci e persone, (UE) n. 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, (UE) n. 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016, (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, (UE) n. 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera b), dopo le parole: trasporto su strada aggiungere le seguenti: nonché di condizioni di lavoro per i conducenti e di uso di tachigrafi,;

   alla rubrica, dopo le parole: di merci e persone aggiungere le seguenti: , nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 2020/1054 e 2016/403 in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014 in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada e al regolamento (UE) 2020/1055 che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012.
13.200. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 3208-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criteri direttivo specifico: prevedere che, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, in base al quale devono essere considerati tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, ai fini della misurazione dei gradi Plato, si continui a utilizzare la metodologia sinora applicata, fino al 31 dicembre 2030, per garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata.

Allegato A
(Articolo 1, comma 1)

  1) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE);

  2) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE);

  3) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

  4) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

  5) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;

  6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);

  7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);

  8) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE);

  9) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

A.C. 3208-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 contiene principi e criteri direttivi per l'adeguamento alla normativa interna delle disposizioni europee che istituiscono l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust);

    i principali partner di Eurojust sono le amministrazioni nazionali:

    Eurojust mette in contatto le autorità di polizia e giudiziarie per consentire loro di combattere gravi forme di criminalità organizzata che interessano due o più paesi dell'Unione europea;

    nell'ottobre 2019, col recepimento della V direttiva UE cosiddetto «antiriciclaggio» (2018/843) è stato modificato tra gli altri l'articolo 12 del decreto legislativo n. 231 del 2007 attraverso l'interposizione di una nuova declinazione di «segreto d'ufficio» sulle informazioni in possesso delle autorità del cosiddetto «perimetro delle segnalazioni di operazioni sospette-SOS». Conseguentemente, la UIF non può più scambiare informazioni con le Forze di polizia, circostanza che ha prodotto effetti negativi sull'attività di prevenzione e contrasto a molteplici fattispecie criminali, comprese quelle molto gravi quali i delitti in materia di terrorismo;

    nel giugno 2019 l'Unione europea aveva già approvato la direttiva 2019/1153, recante «uso di informazioni finanziarie per la prevenzione, accertamento e indagine di determinati reati», che, in particolare, intende rafforzare la collaborazione tra le FIU e gli organi di law enforcement nazionali, prevedendo forme reciproche di accesso a informazioni finanziarie e investigative. In controtendenza rispetto alla ratio della direttiva europea si è oggi confermata l'impostazione restrittiva già sostenuta in occasione del recepimento della richiamata V direttiva, autorizzando allo scambio di informazioni con la UIF esclusivamente la Direzione investigativa antimafia e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza; al fine di restituire la massima efficacia al sistema nazionale di prevenzione e contrasto del terrorismo, così come dei più gravi reati, occorre ripristinare la facoltà di scambio di informazioni tra le Forze di polizia e la UIF (rimossa nel 2019 col recepimento della V direttiva); si tratta di un intervento che consentirebbe agli assetti antiterrorismo nazionali di ottenere tempestivamente informazioni di vitale importanza per l'efficace conduzione di indagini complesse e che ne costituiscono segmento operativo essenziale sia in fase preventiva che repressiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire in un prossimo provvedimento utile l'indicazione esplicita, tra le autorità competenti per lo scambio di informazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2019/1153, dei Servizi centrali di polizia giudiziaria delle tre Forze di polizia in aggiunta ai già previsti DIA e Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
9/3208-A/1. Ferrari, Maggioni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del presente provvedimento contiene i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo – conferita dall'articolo 1, comma 1 e Allegato A del disegno di legge – per il recepimento della Direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. L'articolo, composto di un unico comma, dispone che il Governo, nell'esercizio della delega, osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento della direttiva alle disposizioni del Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005); coordinare le disposizioni sull'indicazione di prezzi da introdurre nel Codice del consumo con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni sulle vendite straordinarie di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 114/1998;

    la legislazione italiana in materia consumeristica si assesta sui livelli di protezione più elevati di quelli che si registrano in ambito europeo: negli anni, il legislatore ha sempre puntualmente recepito le direttive euro-unitarie, talvolta persino anticipando i tempi. Sul piano applicativo, il public enforcement di tale (già di per sé assai avanzato, ampio e sfaccettato) corpus normativo consumeristico è affidato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riconosciuta come una delle autorità più attive ed efficaci del Consumer Protection Cooperation Network;

    pertanto, molte delle previsioni contenute nella Direttiva Omnibus si limitano a codificare princìpi che hanno fatto ingresso già da tempo, in via legislativa o di prassi, nel nostro ordinamento;

    anche sul piano sanzionatorio, i massimali edittali previsti dal Codice del Consumo sono tra i più elevati sul palcoscenico europeo. Per tali ragioni il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale dovrebbe limitarli ai casi in cui la Direttiva Omnibus presenti carattere effettivamente innovativo rispetto al corrente quadro giuridico;

    un tale approccio oltre ad essere ispirato da principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento, è anche giuridicamente imposto, stante l'operatività, in Italia, del divieto di gold plating che costituisce uno dei criteri ispiratori della legge annuale di delegazione europea, che incide sul contenuto tanto della legge delega, quanto del decreto legislativo. La Corte costituzionale ha precisato che «la ratio del divieto di gold plating è quella di impedire l'introduzione, in via legislativa, di oneri amministrativi e tecnici, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria, che riducano la concorrenza in danno delle imprese e dei cittadini»;

    la risposta repressiva apprestata dall'ordinamento nazionale in materia di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette e consumer rights è già severa e deterrente, ponendosi, come sopra indicato, sui livelli sanzionatori più elevati d'Europa;

    la stessa direttiva chiarisce che, laddove lo Stato membro abbia optato per introdurre o mantenere una struttura bifasica (in cui, come nel caso dell'Italia, la sanzione pecuniaria scatta solo in un secondo momento, nell'ipotesi di inottemperanza da parte del professionista all'ordine impartito dall'AGCM), la sanzione massima pari almeno al 4 per cento del fatturato per le infrazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale potrà essere irrogata, concordemente, solo in caso di inosservanza dell'ordine impartito dall'autorità designata nell'ambito di un'azione coordinata. Ne deriva che ferma restando l'applicazione del massimale edittale del 4 per cento del fatturato annuo, la struttura bifasica dell'intervento pubblicistico in materia di clausole vessatorie, in cui, ai sensi dell'articolo 37-bis Codice del consumo, la sanzione pecuniaria scatta solo in caso di inottemperanza all'ordine dell'AGCM, deve essere confermata anche per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi dimensione unionale;

    si rileva pertanto che in materia di clausole vessatorie il massimale edittale pari ad almeno il 4 per cento del fatturato annuale non può trovare applicazione per le infrazioni di rilevanza nazionale;

    il richiamo all'addizione «infrazione diffusa» o un'«infrazione diffusa avente una dimensione unionale», appare particolarmente significativo, tenuto anche conto del fatto che «in taluni casi il professionista può anche essere un gruppo di imprese» con possibile computo, nei medesimi casi, del fatturato consolidato;

    pertanto, la previsione di un trattamento sanzionatorio così severo costituisce il frutto di un'espressa scelta di politica legislativa avvenuta a livello euro-unitario, come dimostrato dalle due nozioni, «infrazione diffusa» e «infrazione diffusa con dimensione unionale», che non sono rimesse alla discrezionalità degli Stati membri ma sono oggetto di puntuale definizione normativa;

    quando il comportamento del professionista ricade nelle maglie delle due fattispecie, l'infrazione è più grave e merita, dunque, una risposta sanzionatoria particolarmente dura. Al contrario se ne ricava che le infrazioni di semplice rilievo nazionale non possono essere sanzionate allo stesso modo rispetto a comportamenti suscettibili di produrre effetti transfrontalieri;

    una tale conclusione discenderebbe direttamente dal principio di proporzionalità: le sanzioni irrogate in materia di tutela del consumatore – ammonisce la stessa direttiva Omnibus – devono essere «proporzionate alla natura e al danno complessivo, effettivo o potenziale, dell'infrazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori»;

    tali norme così come indicato rischiano di ledere la sostenibilità economica delle aziende nazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a circoscrivere la sanzione pari al 4 per cento del fatturato annuo (previsto dall'articolo 4, lettera e)) alle sole fattispecie riconducibili a infrazioni diffuse o diffuse aventi dimensione unionale, così come previsto dalla Direttiva (UE) 2019/2161.
9/3208-A/2. Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    gli standard europei per il benessere degli animali – in particolare di quelli presenti negli allevamenti – sono tra i più alti al mondo e l'Unione europea è riconosciuta come leader globale nell'ambito della loro protezione;

    ciononostante, secondo gli ultimi dati dello speciale Eurobarometro di maggio 2021 sull'opinione dei cittadini europei a proposito del benessere animale, l'82 per cento degli euro cittadini afferma che il benessere degli animali da allevamento dovrebbe essere maggiormente tutelato rispetto a quanto non lo sia attualmente;

    negli ultimi anni, la maggior sensibilità acquisita da parte della società, sia dal punto di vista dei consumatori, sia delle imprese, alle tematiche riguardanti il benessere animale, sta rendendo infatti indispensabile una implementazione della normativa nazionale ed europea di riferimento;

    attraverso gli strumenti normativi della legge di delegazione europea e della legge europea, l'ordinamento italiano ha recepito, negli ultimi anni, numerose norme europee sul benessere e la sanità animale, con l'obiettivo di regolamentare standard minimi per la protezione degli animali negli allevamenti, fissare le regole per i trasporti, nel momento dello stordimento e della macellazione, stabilire indicazioni per specifiche categorie di animali come vitelli, suini e galline ovaiole;

    il benessere degli animali è parte integrante della nuova strategia Farm to Fork dell'Unione europea, che mira a rendere le pratiche agricole in Europa più sostenibili attraverso una politica alimentare integrata che coinvolge l'intera filiera produttiva: alla luce degli sviluppi delle ultime conoscenze scientifiche ed in linea con la strategia «dai campi alla tavola» per un'agricoltura più sostenibile, la Commissione europea sta attualmente valutando tutte le norme dell'Unione europea sul benessere degli animali da allevamento ed ha annunciato la prossima revisione, entro il 2023, della legislazione in materia di benessere animale, compresi i regolamenti sulla protezione al trasporto e alla macellazione;

    la pratica, diffusa anche in Italia, di abbattimento selettivo dei pulcini maschi provenienti da galline ovaiole appare, da questo punto di vista, non più sostenibile ed in contrasto con la strategia dell'Unione in materia di protezione e benessere degli animali;

    esistono oggi diverse tecnologie, in fase di sviluppo che, laddove rese disponibili ed utilizzabili su larga scala dall'industria, permetterebbero di individuare il sesso del pulcino prima della schiusa dell'uovo (cosiddetto in-ovo sexing), impedendo in tal modo, l'ulteriore sviluppo e la nascita di un pulcino maschio;

    questa tecnologia è infatti avviata verso una reale implementazione e potrebbe altresì beneficiare di importanti finanziamenti accedendo, oltre a risorse nazionali, ai fondi europei disponibili per il settennio 2021-2027 come le azioni RIA e IA finanziabili con Horizon Europe;

    anche grazie allo sviluppo di tali tecnologie, alcuni Paese europei, tra cui Francia e Germania, hanno annunciato l'introduzione del divieto dell'abbattimento selettivo dei pulcini maschi, vietando per legge tale pratica già dal 2022, mentre la Svizzera ha messo al bando la triturazione dei pulcini maschi già nel 2019,

impegna il Governo

a prevedere adeguate misure di sostegno e di incentivazione, anche fiscale, a favore del comparto delle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), finalizzate a sostenere i maggiori costi derivanti dall'introduzione e dallo sviluppo di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in-ovo in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica di abbattimento dei pulcini maschi, al fine di favorire la tutela del benessere degli animali.
9/3208-A/3. Bianchi, Galizia, Colaninno, Marrocco, Emanuela Rossini, Pettarin.


   La Camera,

   premesso che:

    gli standard europei per il benessere degli animali – in particolare di quelli presenti negli allevamenti – sono tra i più alti al mondo e l'Unione europea è riconosciuta come leader globale nell'ambito della loro protezione;

    ciononostante, secondo gli ultimi dati dello speciale Eurobarometro di maggio 2021 sull'opinione dei cittadini europei a proposito del benessere animale, l'82 per cento degli euro cittadini afferma che il benessere degli animali da allevamento dovrebbe essere maggiormente tutelato rispetto a quanto non lo sia attualmente;

    negli ultimi anni, la maggior sensibilità acquisita da parte della società, sia dal punto di vista dei consumatori, sia delle imprese, alle tematiche riguardanti il benessere animale, sta rendendo infatti indispensabile una implementazione della normativa nazionale ed europea di riferimento;

    attraverso gli strumenti normativi della legge di delegazione europea e della legge europea, l'ordinamento italiano ha recepito, negli ultimi anni, numerose norme europee sul benessere e la sanità animale, con l'obiettivo di regolamentare standard minimi per la protezione degli animali negli allevamenti, fissare le regole per i trasporti, nel momento dello stordimento e della macellazione, stabilire indicazioni per specifiche categorie di animali come vitelli, suini e galline ovaiole;

    il benessere degli animali è parte integrante della nuova strategia Farm to Fork dell'Unione europea, che mira a rendere le pratiche agricole in Europa più sostenibili attraverso una politica alimentare integrata che coinvolge l'intera filiera produttiva: alla luce degli sviluppi delle ultime conoscenze scientifiche ed in linea con la strategia «dai campi alla tavola» per un'agricoltura più sostenibile, la Commissione europea sta attualmente valutando tutte le norme dell'Unione europea sul benessere degli animali da allevamento ed ha annunciato la prossima revisione, entro il 2023, della legislazione in materia di benessere animale, compresi i regolamenti sulla protezione al trasporto e alla macellazione;

    la pratica, diffusa anche in Italia, di abbattimento selettivo dei pulcini maschi provenienti da galline ovaiole appare, da questo punto di vista, non più sostenibile ed in contrasto con la strategia dell'Unione in materia di protezione e benessere degli animali;

    esistono oggi diverse tecnologie, in fase di sviluppo che, laddove rese disponibili ed utilizzabili su larga scala dall'industria, permetterebbero di individuare il sesso del pulcino prima della schiusa dell'uovo (cosiddetto in-ovo sexing), impedendo in tal modo, l'ulteriore sviluppo e la nascita di un pulcino maschio;

    questa tecnologia è infatti avviata verso una reale implementazione e potrebbe altresì beneficiare di importanti finanziamenti accedendo, oltre a risorse nazionali, ai fondi europei disponibili per il settennio 2021-2027 come le azioni RIA e IA finanziabili con Horizon Europe;

    anche grazie allo sviluppo di tali tecnologie, alcuni Paese europei, tra cui Francia e Germania, hanno annunciato l'introduzione del divieto dell'abbattimento selettivo dei pulcini maschi, vietando per legge tale pratica già dal 2022, mentre la Svizzera ha messo al bando la triturazione dei pulcini maschi già nel 2019,

impegna il Governo

a prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, adeguate misure di sostegno e di incentivazione, anche fiscale, a favore del comparto delle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), finalizzate a sostenere i maggiori costi derivanti dall'introduzione e dallo sviluppo di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in-ovo in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica di abbattimento dei pulcini maschi, al fine di favorire la tutela del benessere degli animali.
9/3208-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Bianchi, Galizia, Colaninno, Marrocco, Emanuela Rossini, Pettarin.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 della legge di delegazione Europea 2021, inserito in sede referente (in seguito all'accoglimento dell'emendamento a prima firma Pettarin), prevede il recepimento della Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, con l'indicazione di specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva in oggetto;

    l'articolo 14 è volto a precisare che, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 della direttiva medesima, in base al quale devono essere considerati tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, ai fini della misurazione dei gradi Plato, si continui ad applicare la metodologia sinora applicata, fino al 31 dicembre 2030, per garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata;

    la Direttiva oggetto di recepimento prevede l'aumento delle accise sulle birre aromatizzate (cosiddette «radler») entro il 31 dicembre 2030, includendo nella misurazione anche gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione;

    in particolare, l'articolo 1 della direttiva prevede una deroga, concessa fino al 31 dicembre 2030, agli Stati membri che al 29 luglio 2020 non avevano preso in considerazione gli ingredienti aggiunti dopo la fermentazione, lasciando per tale ipotesi un lungo lasso temporale per modificare il conteggio del grado Plato e conseguentemente l'aumento della tassazione;

    nel 2016, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea in materia di birre aromatizzate, è stata inserita nell'ordinamento italiano, nell'ambito del decreto-legge 22/10/2016 n. 193 (articolo 4-ter), la differenziazione nel calcolo della tassazione delle radler, escludendo dal conteggio del grado Plato, la parte di zuccheri aggiunti (compound) dopo il processo di fermentazione;

    per conteggiare il corretto Plato per il pagamento delle accise, le aziende produttrici si sono organizzate con investimenti dedicati alla misurazione e registrazione separata dei volumi di birra in hight gravity, di acqua e compound (zuccheri aggiunti), tramite un sistema idoneo e già validato dall'Agenzia delle Dogane;

    la birra in Italia ha un consumo di circa 34,6 litri pro capite e una produzione nazionale di 17,2 milioni di ettolitri (13,3 milioni di HL nel 2008), mentre la filiera complessiva della birra in Italia genera un valore condiviso di oltre 9 miliardi di euro (lo 0,53 per cento del PIL nazionale);

   considerato, altresì, che in Italia la birra rimane l'unica bevanda da pasto ad essere tassata (nel 2020 versati oltre 645 milioni di euro di accise) e che tale tassazione penalizza notevolmente il comparto rispetto alla concorrenza straniera con le birre importate da altri paesi, in particolare da Germania, Spagna e Repubblica Ceca;

    tenendo conto che lo scopo di ogni direttiva europea si invera nell'armonizzazione della legislazione nazionale tra i Paesi membri e che la Germania, la Spagna e la Repubblica Ceca attenderanno il termine ultimo del 2030 per modificare il conteggio della gradazione del grado Plato;

    occorre scongiurare un ulteriore aumento della tassazione e sostenere un comparto di eccellenza, come quello della produzione della birra nazionale, che occupa oltre 144 mila addetti lungo la filiera, soprattutto in una fase di post pandemia in cui si dovrebbe favorire la ripresa di settori produttivi collegati alla socialità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di far entrare in vigore l'aumento delle accise sulle birre aromatizzate non prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2030, applicando la deroga di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, atta a garantire un'agevole transizione verso la metodologia armonizzata, anche al fine di salvaguardare gli investimenti fatti dalle aziende produttrici e tutelare l'occupazione nel settore e nell'indotto.
9/3208-A/4. Pettarin.


   La Camera,

   premesso che:

    l'allegato a, articolo 1, comma 1, del disegno di legge di delegazione europea 2021 prevede il recepimento della Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE 2020;

    la direttiva in oggetto introduce un nuovo regime basato su principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria, in riferimento a violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati;

    la direttiva ha lo scopo di contribuire al funzionamento del mercato interno e di conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori, consentendo agli enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori, migliorando l'azione di deterrenza contro le pratiche illecite e ridurre il danno ai consumatori;

    il legislatore europeo non prescrive un unico sistema armonizzato di azione collettiva che vada a sostituire quello eventualmente preesistente negli Stati, ma richiede di rendere disponibile «almeno un meccanismo procedurale» di azione rappresentativa inibitoria e risarcitoria conforme a quello delineato nella direttiva, rinviando gli aspetti non disciplinati all'autonomia degli Stati membri, i quali potranno mantenere procedure nazionali già adottate purché conformi alla medesima direttiva;

    ogni Stato membro dovrà comunicare anticipatamente alla Commissione Europea un elenco pubblico degli enti legittimati che ha designato al fine di intentare azioni rappresentative, entro il 26 dicembre 2023;

    nel nostro ordinamento è stata introdotta, con legge 12 aprile 2019, n. 31, l'azione di classe, cosiddetta class action, trasferendo parte della disciplina dal Codice del consumo nell'ambito del codice di procedura civile, inserendo in chiusura del Libro IV il nuovo Titolo VIII-bis «Dei procedimenti collettivi» (articoli 840-bis a 840-sexiesdecies);

    il recepimento della direttiva richiederà alcuni aggiustamenti della normativa sull'azione di classe contenuta nel codice di procedura civile, ad oggi non ancora operativa; la piena operatività della nuova disciplina, di cui alla legge 31/2019, inizialmente fissata decorsi 12 mesi dalla sua pubblicazione, è stata ulteriormente prorogata fino a 25 mesi, per consentire la piena funzionalità del sistema telematico appositamente dedicato all'azione di classe all'interno del Portale Servizi telematici del Ministero della giustizia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di aggiornare l'elenco pubblico delle organizzazioni e delle associazioni quali enti legittimati designati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2020/1828, autorizzati a proporre azioni rappresentative per conto dei consumatori, al fine di comunicare anticipatamente alla Commissione Europea tale elenco;

   a garantire che siano rese pubbliche le ulteriori informazioni, oltre a quelle relative agli enti legittimati, circa le azioni rappresentative in corso e quelle concluse, mediante il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia o banche dati elettroniche accessibili al pubblico via web, in applicazione dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2020/1828;

   a valutare l'opportunità di adeguare, con idonee iniziative normative, la legge 12 aprile 2019, n. 31 e il nuovo titolo VIII-bis «dei procedimenti collettivi» (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies del codice di procedura civile), in materia di provvedimenti inibitori e risarcitori, laddove siano necessari allineamenti con gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2020/1828.
9/3208-A/5. Parisse.


   La Camera,

   premesso che:

    l'allegato a, articolo 1, comma 1, del disegno di legge di delegazione europea 2021 prevede il recepimento della Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE 2020;

    la direttiva in oggetto introduce un nuovo regime basato su principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria, in riferimento a violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati;

    la direttiva ha lo scopo di contribuire al funzionamento del mercato interno e di conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori, consentendo agli enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori, migliorando l'azione di deterrenza contro le pratiche illecite e ridurre il danno ai consumatori;

    il legislatore europeo non prescrive un unico sistema armonizzato di azione collettiva che vada a sostituire quello eventualmente preesistente negli Stati, ma richiede di rendere disponibile «almeno un meccanismo procedurale» di azione rappresentativa inibitoria e risarcitoria conforme a quello delineato nella direttiva, rinviando gli aspetti non disciplinati all'autonomia degli Stati membri, i quali potranno mantenere procedure nazionali già adottate purché conformi alla medesima direttiva;

    ogni Stato membro dovrà comunicare anticipatamente alla Commissione Europea un elenco pubblico degli enti legittimati che ha designato al fine di intentare azioni rappresentative, entro il 26 dicembre 2023;

    nel nostro ordinamento è stata introdotta, con legge 12 aprile 2019, n. 31, l'azione di classe, cosiddetta class action, trasferendo parte della disciplina dal Codice del consumo nell'ambito del codice di procedura civile, inserendo in chiusura del Libro IV il nuovo Titolo VIII-bis «Dei procedimenti collettivi» (articoli 840-bis a 840-sexiesdecies);

    il recepimento della direttiva richiederà alcuni aggiustamenti della normativa sull'azione di classe contenuta nel codice di procedura civile, ad oggi non ancora operativa; la piena operatività della nuova disciplina, di cui alla legge 31/2019, inizialmente fissata decorsi 12 mesi dalla sua pubblicazione, è stata ulteriormente prorogata fino a 25 mesi, per consentire la piena funzionalità del sistema telematico appositamente dedicato all'azione di classe all'interno del Portale Servizi telematici del Ministero della giustizia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di aggiornare l'elenco pubblico delle organizzazioni e delle associazioni quali enti legittimati designati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2020/1828, autorizzati a proporre azioni rappresentative per conto dei consumatori, al fine di comunicare anticipatamente alla Commissione Europea tale elenco;

   a valutare l'opportunità di garantire che siano rese pubbliche le ulteriori informazioni, oltre a quelle relative agli enti legittimati, circa le azioni rappresentative in corso e quelle concluse, mediante il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia o banche dati elettroniche accessibili al pubblico via web, in applicazione dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2020/1828;

   a valutare l'opportunità di adeguare, con idonee iniziative normative, la legge 12 aprile 2019, n. 31 e il nuovo titolo VIII-bis «dei procedimenti collettivi» (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies del codice di procedura civile), in materia di provvedimenti inibitori e risarcitori, laddove siano necessari allineamenti con gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2020/1828.
9/3208-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Parisse.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di delegazione europea 2021 contiene disposizioni di Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea, nell'ambito delle quali rilevano alcune in materia di giustizia (articoli 6, 8, 9);

    la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 53/2021) contiene nell'allegato A, tra le altre inserite per il loro recepimento, la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (nell'accezione data dalla Corte di Giustizia), escludendosi i processi civili e amministrativi;

    le disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alla direttiva 2016/343, è avvenuta mediante schema di decreto legislativo, atto del Governo n. 285, in attuazione della norma di delega di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile, n. 53, sul quale si sono espressi i prescritti pareri delle commissioni parlamentari competenti;

    tale schema di decreto legislativo, in tema di rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, ha sollevato, tuttavia, alcune perplessità in merito all'introduzione di un articolo aggiuntivo al codice di procedura penale, il 115-bis, rubricato «Garanzia della presunzione di innocenza», il quale dispone che «nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.»; se l'indagato/imputato ritiene che tali disposizioni siano state violate, può, entro 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento, presentare istanza di correzione e, in tal caso, il giudice provvede con decreto motivato; avverso tale decreto è possibile presentare, alla stessa autorità che lo ha emesso, opposizione. Tali previsioni non sembrano soddisfare pienamente quanto previsto dalla direttiva europea in oggetto, in quanto la previsione di una richiesta di correzione e di un'opposizione alla stessa autorità giudiziaria, non appare pienamente adeguata all'articolo 10 della direttiva, laddove si richiede «un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva»;

    se da un lato l'esercizio della delega legislativa citata permette di superare la procedura pendente di infrazione (in quanto il termine di recepimento della direttiva era scaduto il 1° aprile 2018), tuttavia, qualora l'adeguamento dovesse risultare non pienamente corretto e completo, il rischio è che si apra una nuova procedura di infrazione – soprattutto avendo riguardo a un altro importante profilo contenuto nella citata direttiva europea 2016/343, la quale prevede, per la persona sottoposta a indagini, l'applicazione di «misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi.» – per le quali non si rinvengono disposizioni di adattamento nell'ordinamento interno, atte a garantire una maggiore sicurezza anche delle indagini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante successivi provvedimenti normativi, una più precisa e completa conformità del diritto interno in materia di presunzione di innocenza con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2016/343, al fine di prevenire il possibile avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, contemplando, altresì, misure di coercizione fisica per gli imputati o indagati, nel rispetto del principio costituzionalmente garantito della presunzione di innocenza, al fine di impedire che entrino in contatto con terzi.
9/3208-A/6. D'Ettore.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di delegazione europea 2021 contiene disposizioni di Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea, nell'ambito delle quali rilevano alcune in materia di giustizia (articoli 6, 8, 9);

    la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 53/2021) contiene nell'allegato A, tra le altre inserite per il loro recepimento, la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (nell'accezione data dalla Corte di Giustizia), escludendosi i processi civili e amministrativi;

    le disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alla direttiva 2016/343, è avvenuta mediante schema di decreto legislativo, atto del Governo n. 285, in attuazione della norma di delega di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile, n. 53, sul quale si sono espressi i prescritti pareri delle commissioni parlamentari competenti;

    tale schema di decreto legislativo, in tema di rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, ha sollevato, tuttavia, alcune perplessità in merito all'introduzione di un articolo aggiuntivo al codice di procedura penale, il 115-bis, rubricato «Garanzia della presunzione di innocenza», il quale dispone che «nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.»; se l'indagato/imputato ritiene che tali disposizioni siano state violate, può, entro 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento, presentare istanza di correzione e, in tal caso, il giudice provvede con decreto motivato; avverso tale decreto è possibile presentare, alla stessa autorità che lo ha emesso, opposizione. Tali previsioni non sembrano soddisfare pienamente quanto previsto dalla direttiva europea in oggetto, in quanto la previsione di una richiesta di correzione e di un'opposizione alla stessa autorità giudiziaria, non appare pienamente adeguata all'articolo 10 della direttiva, laddove si richiede «un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva»;

    se da un lato l'esercizio della delega legislativa citata permette di superare la procedura pendente di infrazione (in quanto il termine di recepimento della direttiva era scaduto il 1° aprile 2018), tuttavia, qualora l'adeguamento dovesse risultare non pienamente corretto e completo, il rischio è che si apra una nuova procedura di infrazione – soprattutto avendo riguardo a un altro importante profilo contenuto nella citata direttiva europea 2016/343, la quale prevede, per la persona sottoposta a indagini, l'applicazione di «misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi.» – per le quali non si rinvengono disposizioni di adattamento nell'ordinamento interno, atte a garantire una maggiore sicurezza anche delle indagini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante successivi provvedimenti normativi, una più precisa e completa conformità del diritto interno in materia di presunzione di innocenza con le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2016/343, al fine di prevenire il possibile avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.
9/3208-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Ettore.


   La Camera,

   premesso che:

    in data 14 dicembre 2021 l'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, in merito alle ultime dichiarazioni del Comitato Interministeriale per la transizione ecologica (GITE) sulla transizione tecnologica della filiera automotive, che ha indicato nel 2035 il termine per la vendita di auto con motore a combustione dichiarando che «Solo in Lombardia si rischia di perdere 20 mila posti di lavoro»;

    secondo un rapporto della CLEPA, l'associazione dei fornitori automobilistici, la transizione verso l'auto elettrica potrebbe far perdere fino a 500.000 posti di lavoro;

    come evidenziato dall'ultimo rapporto della CLEPA – in collaborazione con Pwc – il settore automobilistico è responsabile di oltre il 5 per cento dell'occupazione manifatturiera in 13 Stati membri dell'Unione europea, con oltre il 60 per cento di questi lavoratori impiegati dai fornitori di componenti;

    il sopracitato studio identifica i rischi e le opportunità in sette importanti Paesi produttori di componenti automobilistici come Germania, Spagna, Francia, Italia, Repubblica Ceca, Polonia e Romania con particolare attenzione per il settore della componentistica dell'auto, che in Italia vedrebbe un taglio dei lavoratori, nello scenario intermedio, da 74.000 a 15.000 (2020-2040), con una perdita del 79,7 per cento degli occupati;

    la transizione verde è uno dei pilastri alla base del Pnrr il quale è stato fortemente ispirato dal «Green New Deal»;

    regolamento (UE) 2019/631 definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali, imponendo limiti più stringenti in termini di emissioni;

    in seguito alle politiche cosiddetta «green» l'industria automobilistica sta andando incontro ad un momento di forte cambiamento, soprattutto nelle attitudini richieste al proprio personale;

    il recepimento delle norme europee in materia di emissioni ed ambiente incidono sul nostro sistema produttivo, sul quale ricadono le conseguenze dirette e indirette degli orientamenti europei e dal recepimento delle disposizioni da essi derivate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere nei consessi europei la necessità di programmare un meccanismo di tutela per gli occupati del settore automobilistico e della sua filiera, promuovendo politiche di riqualificazione della manodopera al fine di scongiurare l'obsolescenza delle competenze e la conseguente espulsione di migliaia di cittadini europei dal mercato del lavoro.
9/3208-A/7. Mantovani.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di delegazione europea è, per prassi consolidata, il provvedimento con cui tipicamente si recepisce nell'ordinamento italiano l'acquis communautaire derivante dalle direttive europee;

    l'obbligo di adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea nasce con la legge 9 marzo 1989, n. 86, integrata e sostituita da successivi atti normativi, fino al quadro attuale conferito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234;

    la legge di delegazione europea reca il recepimento di Direttive europee e le necessarie disposizioni tali per adeguare la normativa nazionale ai Regolamenti europei vigenti;

    per sua natura, la Direttiva europea è una fonte di diritto europeo tra le più problematiche, in particolar riguardo per i rapporti giuridici, e relative conseguenze, instaurati tra lo Stato membro e l'Unione in seguito ad un mancato recepimento o ad un recepimento incompleto delle direttive stesse;

    un mancato o incompleto recepimento di una normativa europea può infatti portare sia all'apertura di procedure di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 259 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

    la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetta «Direttiva Uccelli» si occupa della conservazione degli uccelli selvatici, definendo, tra le altre, il perimetro con cui gli Stati membri devono disporre divieti relativi all'impiego di veicoli a motore o a natanti a motore in movimento al di sopra di determinate velocità;

    la predetta Direttiva, con il combinato disposto di articolo 8 ed allegato IV specifica, infatti, come il predetto divieto, relativo al ricorso a veicoli a motore o a natanti a motore in movimento, si applichi unicamente per velocità superiori a 5 Km/h ed a 18 Km/h in alto mare;

    in tal senso la legge 11 febbraio 1992 n. 157 dispone un divieto generale e diffuso relativo a veicoli a motore, natanti o aeromobili in qualsiasi caso senza tenere conto delle peculiarità previste dall'allegato IV della predetta Direttiva 2009/147/CE, che non è così compiutamente recepita;

    la Direttiva medesima, non a caso, nel proprio articolato separa nettamente il divieto tout court vigente per aerei ed autoveicoli dalla casistica delineata al settimo considerando della presente premessa, non recepita nella normativa nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di recepire pienamente la Direttiva 2009/147/CE, recependo le prescrizioni di cui all'allegato IV della Direttiva medesima, riguardanti i veicoli a motore, i natanti a motore in movimento, e gli aeromobili a velocità superiore a 5 Km/h, e superiore a 18 Km/h in alto mare.
9/3208-A/8. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    la Commissione europea sta lavorando ad una Direttiva sulla performance energetica degli edifici, denominata EPBD (Energy performance of buildings Directive), parte del pacchetto normativo ambientale «Fit for 55», che punta a ridurre le emissioni di CO2 del 55 per cento entro il 2030, richiedendo quindi che, a partire dal 2030, tutti i nuovi edifici debbano essere a emissioni zero, con il target anticipato al 2027 per i nuovi edifici pubblici;

    il primo testo diffuso della Direttiva prevedeva l'inserimento di alcune disposizioni che, a partire dal 2027, introducessero l'applicazione di limitazioni alla compravendita e locazione di immobili in relazione a determinate soglie a scalare, basate su classi energetiche, sollevando evidenti profili di rischio a danno del patrimonio immobiliare nazionale;

    il testo diramato in data 14 dicembre 2021, così come delineato dai Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per il Green Deal europeo, Frans Timmermans, propone nuovi standard minimi di prestazione energetica a livello dell'Unione europea, che richiedono che il 15 per cento del patrimonio edilizio con le prestazioni peggiori di ciascuno Stato membro sia aggiornato dal grado G dell'attestato di prestazione energetica almeno al grado F, entro il 2027 per edifici non residenziali e il 2030 per gli edifici residenziali;

    il nuovo testo della Direttiva non prevede alcun tipo di sanzione ed anzi, assieme al pacchetto «Fit for 55» prevede la creazione di meccanismi di incentivazione basati su varie fonti comunitarie, tra cui Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo di coesione e Strumento per la ripresa e la resilienza (RRF);

    a queste risorse si aggiunge anche il Fondo sociale per il clima, che mobiliterà circa 72,2 miliardi di euro dal bilancio comunitario per il periodo 2025-2032 per sostenere le famiglie in condizioni meno abbienti;

    trattandosi di una Direttiva, gli articoli 9 e 31 della stessa, nella versione più aggiornata del testo, demandano ai Paesi membri la possibilità di poter introdurre o meno sanzioni;

    sulla base di dati ISTAT, gli edifici residenziali in Italia ammontano a circa 12,5 milioni di unità, di cui 7.160.000 antecedenti al 1970, dunque sprovvisti di attestazioni energetiche e, più in generale, incrociando i dati ISTAT con quelli del portale del Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e Io sviluppo economico sostenibile (ENEA), in Italia sarebbero oltre 4,5 milioni gli immobili di classe energetica G ed F, che richiederebbero una ristrutturazione completa entro il 2030 (la Direttiva pone come prima soglia la classe energetica E a partire dal 2027);

    in questo senso il Superbonus 110 per cento costituisce la misura migliore per poter efficientare il patrimonio immobiliare nazionale, e la sua mancata proroga e potenziamento pregiudica la possibilità di disporre di un patrimonio immobiliare meno energivoro, venendo meno alle istanze ed agli obiettivi del pacchetto «Fit for 55» e della Direttiva in oggetto,

impegna il Governo:

   a) a disporre, nell'ambito dell'attuazione della strategia «Fit for 55», tenendo conto anche dell'opportunità costituita dalle risorse europee e dalla Direttiva di cui in premessa, una proroga generalizzata del Superbonus 110%, con le necessarie semplificazioni normative per garantire un più ampio accesso al beneficio, con particolare considerazione per i cittadini in maggiore condizione di difficoltà economica;

   b) a garantire, nell'ambito di un eventuale recepimento della Direttiva in oggetto, l'assenza di misure sanzionatorie nei confronti del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di misure che restringano e limitino la libertà di disporre degli immobili di proprietà sia per gli aspetti legati alla compravendita che per quelli legati alla locazione degli immobili medesimi.
9/3208-A/9. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    la Commissione europea sta lavorando ad una Direttiva sulla performance energetica degli edifici, denominata EPBD (Energy performance of buildings Directive), parte del pacchetto normativo ambientale «Fit for 55», che punta a ridurre le emissioni di CO2 del 55 per cento entro il 2030, richiedendo quindi che, a partire dal 2030, tutti i nuovi edifici debbano essere a emissioni zero, con il target anticipato al 2027 per i nuovi edifici pubblici;

    il primo testo diffuso della Direttiva prevedeva l'inserimento di alcune disposizioni che, a partire dal 2027, introducessero l'applicazione di limitazioni alla compravendita e locazione di immobili in relazione a determinate soglie a scalare, basate su classi energetiche, sollevando evidenti profili di rischio a danno del patrimonio immobiliare nazionale;

    il testo diramato in data 14 dicembre 2021, così come delineato dai Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per il Green Deal europeo, Frans Timmermans, propone nuovi standard minimi di prestazione energetica a livello dell'Unione europea, che richiedono che il 15 per cento del patrimonio edilizio con le prestazioni peggiori di ciascuno Stato membro sia aggiornato dal grado G dell'attestato di prestazione energetica almeno al grado F, entro il 2027 per edifici non residenziali e il 2030 per gli edifici residenziali;

    il nuovo testo della Direttiva non prevede alcun tipo di sanzione ed anzi, assieme al pacchetto «Fit for 55» prevede la creazione di meccanismi di incentivazione basati su varie fonti comunitarie, tra cui Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo di coesione e Strumento per la ripresa e la resilienza (RRF);

    a queste risorse si aggiunge anche il Fondo sociale per il clima, che mobiliterà circa 72,2 miliardi di euro dal bilancio comunitario per il periodo 2025-2032 per sostenere le famiglie in condizioni meno abbienti;

    trattandosi di una Direttiva, gli articoli 9 e 31 della stessa, nella versione più aggiornata del testo, demandano ai Paesi membri la possibilità di poter introdurre o meno sanzioni;

    sulla base di dati ISTAT, gli edifici residenziali in Italia ammontano a circa 12,5 milioni di unità, di cui 7.160.000 antecedenti al 1970, dunque sprovvisti di attestazioni energetiche e, più in generale, incrociando i dati ISTAT con quelli del portale del Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e Io sviluppo economico sostenibile (ENEA), in Italia sarebbero oltre 4,5 milioni gli immobili di classe energetica G ed F, che richiederebbero una ristrutturazione completa entro il 2030 (la Direttiva pone come prima soglia la classe energetica E a partire dal 2027);

    in questo senso il Superbonus 110 per cento costituisce la misura migliore per poter efficientare il patrimonio immobiliare nazionale, e la sua mancata proroga e potenziamento pregiudica la possibilità di disporre di un patrimonio immobiliare meno energivoro, venendo meno alle istanze ed agli obiettivi del pacchetto «Fit for 55» e della Direttiva in oggetto,

impegna il Governo:

   a) a valutare la possibilità di disporre, nell'ambito dell'attuazione della strategia «Fit for 55», tenendo conto anche dell'opportunità costituita dalle risorse europee e dalla Direttiva di cui in premessa, una proroga generalizzata del Superbonus 110%, con le necessarie semplificazioni normative per garantire un più ampio accesso al beneficio, con particolare considerazione per i cittadini in maggiore condizione di difficoltà economica;

   b) a valutare la possibilità di garantire, nell'ambito di un eventuale recepimento della Direttiva in oggetto, l'assenza di misure sanzionatorie nei confronti del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di misure che restringano e limitino la libertà di disporre degli immobili di proprietà sia per gli aspetti legati alla compravendita che per quelli legati alla locazione degli immobili medesimi.
9/3208-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'articolo 13 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, l'Unione europea ha riconosciuto la natura degli animali quali esseri senzienti ed ha impegnato gli Stati membri a garantire loro una condizione di benessere e a prevenirne maltrattamenti, dolore e sofferenza;

    il benessere degli animali riveste un ruolo sempre più preponderante nella società contemporanee ed è anche grazie agli strumenti normativi della legge di delegazione europea e della legge europea che l'ordinamento italiano ha recepito, negli ultimi anni, numerose norme europee sul benessere e la sanità animale, con l'obiettivo di regolamentare standard minimi per la protezione degli animali;

    proprio al fine di tutelare il benessere di questi animali, a pieno titolo riconosciuti come esseri senzienti, è stato emanato il Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che disciplina il trasporto di animali vivi fra i paesi dell'Unione europea e che prevede controlli sugli animali che entrano o escono dall'Unione europea;

    il benessere degli animali è altresì parte integrante della nuova strategia «Farm to Fork» dell'Unione europea ed è attualmente in corso di valutazione, da parte della stessa Commissione, una revisione, entro il 2023, della legislazione in materia di benessere animale, compresi i regolamenti sulla protezione durante il trasporto e la macellazione;

    lo scorso 2 dicembre, la Commissione d'inchiesta del Parlamento europeo sul trasporto di animali vivi (Anit) ha adottato, a seguito di 18 mesi di lavoro, le proprie conclusioni e raccomandazioni sulla protezione degli animali durante il trasporto, tra cui ridurre i tempi di trasporto, migliorare le condizioni sanitarie e incrementare la sorveglianza sulle violazioni delle norme dell'Unione europea sul trasporto degli animali;

    in particolare, dalle indagini condotte dalla Commissione ANIT è emerso che le norme dell'Unione europea sul trasporto di animali sarebbero obsolete, fuorvianti e scarsamente applicate, e che TUE deve pertanto intensificare gli sforzi per rispettare il benessere degli animali durante il trasporto e favorire altresì il trasporto di carne rispetto agli animali vivi, un maggiore controllo sulle esportazioni e vietare il trasporto di animali molto giovani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adoperarsi, nelle opportune sedi istituzionali a livello nazionale ed europeo, con riguardo al dibattito in corso sulla revisione della normativa europea sulla protezione degli animali durante il trasporto, affinché si giunga, con la massima urgenza, ad una modifica del suddetto quadro regolatorio, che garantisca il benessere di tutti gli animali trasportati e contribuisca alla costruzione di un'Europa sostenibile, con lo scopo di prevenire lesioni o sofferenze inutili agli animali.
9/3208-A/10. Galizia.


RELAZIONE CONSUNTIVA SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA (ANNO 2020) (DOC. LXXXVII, n. 4)

Doc. LXXXVII n. 4 - Risoluzione

   La Camera,

   esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4);

   premesso che:

    la Relazione consuntiva annuale rappresenta, secondo l'impianto della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il principale strumento per una verifica ex post dell'attività svolta dal Governo e della condotta assunta nelle sedi decisionali europee, nel quadro di una costante interlocuzione e di un raccordo con il Parlamento su tali temi;

    la Relazione in esame presenta una posizione complessivamente coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere, come previsto dall'articolo 7 della medesima legge n. 234 del 2012;

    la Relazione consuntiva per il 2020, analogamente alle precedenti, è articolata in cinque parti e in cinque allegati. Il documento presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni della legge n. 234 del 2012. A differenza delle precedenti relazioni, l'articolazione del contenuto segue una impostazione per schede come quella della relazione programmatica per il 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4), agevolandone la lettura per risultati conseguiti e i nuovi obiettivi ovvero gli scostamenti rispetto agli obiettivi originari in conseguenza della ridefinizione ovvero dell'adattamento di alcune politiche determinati dalla pandemia;

    la Relazione dà conto di come la crisi pandemica abbia influito sull'andamento del negoziato sul nuovo QFP, che è stato integrato dall'associato programma Next Generation EU (NGEU) e dalle relazioni con la Gran Bretagna per le quali, nel ricordare la conclusione dei negoziati per l'accordo sulle future relazioni, alla fine di dicembre 2020, il documento indica la necessità da parte italiana di vigilare con attenzione sulla correttezza della sua applicazione;

    la maggior parte delle specifiche politiche orizzontali e settoriali dell'Unione, di cui si dà conto nella seconda parte della Relazione, sono state interessate dall'adozione di misure eccezionali per fronteggiare le conseguenze provocate dalla pandemia ma anche di iniziative in attuazione dei nuovi orientamenti strategici della Commissione europea;

    in merito alle misure adottate per fronteggiare la crisi pandemica la Relazione evidenzia che la sfida sarà costituita dal tentativo di rendere permanenti e strutturali le misure fino a questo momento adottate, tra le quali lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione durante l'emergenza (SURE);

    la Relazione evidenzia inoltre come, nel corso del 2020, si sia registrata l'archiviazione di 27 procedure d'infrazione e che nel contempo siano pervenute 33 nuove contestazioni formali di inadempimento;

    la Relazione ha ricevuto i pareri favorevoli di tutte le Commissioni permanenti e un parere non ostativo della Commissione parlamentare per le questioni regionali,

tutto ciò considerato,

approva il documento in esame e impegna il Governo a presentare al Parlamento la Relazione consuntiva per l'anno 2021 con rispetto della tempistica e dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.
(6-00199) «Emanuela Rossini, Galizia, Giglio Vigna, De Luca, Battilocchio, Colaninno, Carelli, Dori, Sensi».