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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 9 dicembre 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 9 dicembre 2021.

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bartolozzi, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cattaneo, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Corneli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Filippo, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stasio, Di Stefano, Dieni, Fantinati, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Galizia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Gavino Manca, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Napoli, Nardi, Nesci, Orlando, Osnato, Paita, Panizzut, Parolo, Pastorino, Perantoni, Perego Di Cremnago, Pollastrini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Valentini, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Baldelli, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cattaneo, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Filippo, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fantinati, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Galizia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Gavino Manca, Mandelli, Marattin, Marin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Osnato, Paita, Panizzut, Parolo, Pastorino, Perantoni, Perego Di Cremnago, Pollastrini, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Scerra, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 dicembre 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   TUZI e MELICCHIO: «Disciplina del tirocinio curricolare nell'ambito dei corsi di studio» (3396);

   PAPIRO: «Introduzione degli articoli 633-bis del codice penale e 703-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di occupazione violenta o clandestina di alloggi adibiti ad abitazione principale e di provvedimenti urgenti a tutela del possesso» (3397);

   ZANETTIN ed altri: «Intitolazione dello Stadio olimpico di Roma a Paolo Rossi» (3398);

   NITTI ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione di forme di sperimentazione didattica destinate agli studenti iscritti contemporaneamente a corsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica» (3399).

  In data 7 dicembre 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   LATTANZIO e NITTI: «Istituzione della Fondazione Festival Niccolò Piccinni» (3400);

   COIN ed altri: «Istituzione del Giorno della commemorazione dei defunti» (3401);

   SPENA ed altri: «Istituzione di un Fondo di solidarietà per il sostegno in favore dei soggetti che abbiano subìto l'occupazione illegittima della propria abitazione» (3402).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BILOTTI: «Misure per lo sviluppo e la rigenerazione economica e sociale dei comuni delle aree interne» (3281) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Adelizzi, Davide Aiello, Aresta, Baldino, Barzotti, Battelli, Berti, Bonafede, Brescia, Bruno, Bubisutti, Buompane, Businarolo, Cadeddu, Cancelleri, Carabetta, Caso, Maurizio Cattoi, Cillis, Corneli, Cubeddu, Currò, De Carlo, De Lorenzis, Dieni, Di Lauro, Di Sarno, Di Stasio, Donno, Faro, Ferraresi, Fraccaro, Gagnarli, Gallo, Giordano, Giuliano, Grillo, Grimaldi, Grippa, Ianaro, Iorio, Licatini, Liuzzi, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Mammì, Manzo, Maraia, Micillo, Misiti, Nappi, Orrico, Pallini, Papiro, Perantoni, Perconti, Pettarin, Pignatone, Provenza, Roberto Rossini, Saitta, Salafia, Scanu, Segneri, Spadafora, Sportiello, Terzoni, Tofalo, Torto, Tripiedi, Elisa Tripodi, Tucci, Villani e Zanichelli.

Adesione di deputati a proposte
di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare MORANI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone» (Doc. XXII, n. 55) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Martinciglio.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali)

  RACITI: «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici» (2958) Parere delle Commissioni II, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente)

  ASCARI ed altri: «Delega al Governo per la disciplina dell'assicurazione degli edifici contro i danni derivanti da calamità naturali» (3368) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Modifica dell'assegnazione di una proposta
di legge a Commissione in sede referente.

  La proposta di legge ROSTAN: «Istituzione di un programma nazionale per l'assicurazione obbligatoria degli edifici privati contro i danni derivanti da calamità naturali» (1943), già assegnata alla VI Commissione (Finanze), è assegnata, in sede referente, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione di
vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

  Il presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, ha trasmesso, con lettera in data 7 dicembre 2021, la Relazione annuale per l'anno 2020 sull'attività della Commissione.

  Tale documento sarà stampato e distribuito (Doc. X, n. 2).

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri
.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica della società PAGAC III Nemo Holding (HK) Ltd concernente l'acquisizione indiretta da parte della medesima società del 50,18 per cento delle azioni e dei diritti di voto di Hefei SARI Oborgen Biopharma Co. Ltd, la quale controlla indirettamente il 90 per cento di NMS Group Spa (procedimento n. 370/2021).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di sentenze della
Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 226 del 23 settembre-2 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 761)

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 10, della legge della Regione Siciliana 20 luglio 2020, n. 16 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie);

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge della Regione Siciliana 3 dicembre 2020, n. 29 (Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana);

    dichiara estinto il processo limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 11, lettera b), della legge della Regione Siciliana n. 16 del 2020, promossa, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla XI Commissione (Lavoro);

  sentenza n. 227 del 6 ottobre-2 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 762)

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese), nella versione vigente precedentemente alla sostituzione operata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2020, n. 34 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici), limitatamente alla parte in cui stabilisce «e svolge le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma»;

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale) e dell'articolo 9 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna:

   alla XI Commissione (Lavoro);

  sentenza n. 228 del 6 ottobre-2 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 763)

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui inserisce il comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), all'articolo 16 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, recante «Norme in materia di Usi civici e gestione delle terre civiche – Esercizio delle funzioni amministrative»:

   alla XIII Commissione (Agricoltura);

  sentenza n. 233 del 6 ottobre-3 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 768)

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20, comma 1, della legge della Regione Lombardia 21 maggio 2020, n. 11 (Legge di semplificazione 2020):

   alla VIII Commissione (Ambiente);

  sentenza n. 234 del 6 ottobre-3 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 769)

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2020, n. 17 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia):

   alla XII Commissione (Affari sociali).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  sentenza n. 229 del 6 ottobre-2 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 764)

   con la quale:

    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 3, lettera b), numeri 3), 4) e 5), 2, e 7;

    3, commi 2, 3 e 4;

    5, comma 11;

    e 9, comma 6, della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), promosse, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Abruzzo 9 luglio 2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni», promossa, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, lettera b), numero 1), della legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2020, nonché dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo n. 16 del 2020, promosse, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla V Commissione (Bilancio);

  sentenza n. 230 del 20 ottobre-2 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 765),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1, lettera a), e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), sollevate dal Tribunale ordinario di Genova, in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, e dal Tribunale ordinario di Catania, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 27, secondo comma, 48, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione:

   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  sentenza n. 231 del 20 ottobre-2 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 766)

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevate, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Brescia, in funzione di tribunale di sorveglianza:

   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 232 del 10 novembre-2 dicembre 2021 (Doc. VII, n. 767)

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 317-bis del codice penale, nel testo anteriore alle modifiche recate dall'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale:

   alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 9 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro della cultura.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 6 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, la relazione in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla medesima legge n. 444 del 1998, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti, riferita all'anno 2021.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021) 554 final).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea
.

  La Commissione europea, in data 6, 7 e 8 dicembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030 – Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima (COM(2021) 699 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una politica della concorrenza pronta a nuove sfide (COM(2021) 713 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 731 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Proteggere l'integrità delle elezioni e promuovere la partecipazione democratica (COM(2021) 730 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Analisi annuale della crescita sostenibile 2022 (COM(2021) 740 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione sul meccanismo di allerta per il 2022 – Preparata ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2021) 741 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (COM(2021) 742 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa a misure temporanee di emergenza a beneficio di Lettonia, Lituania e Polonia (COM(2021) 752 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regime di misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (SAI) (COM(2021) 763 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 763 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regime di sostegno per misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (POSEI) (COM(2021) 765 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 765 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nell'Unione, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (codificazione) (COM(2021) 769 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 769 final – Annexes 1 to 5), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto da parte dell'Autorità bancaria europea dei requisiti relativi all'ubicazione della sua sede (COM(2021) 771 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto istituito dall'accordo SEE, in merito a una modifica del protocollo n. 4 sulle norme di origine di tale accordo (COM(2021) 772 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 772 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Documenti programmatici di bilancio 2022: valutazione globale (COM(2021) 900 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Comunicazione della Commissione – Valutazione del seguito dato dalla Romania alla raccomandazione del Consiglio del 18 giugno 2021 intesa a far cessare il disavanzo pubblico eccessivo in Romania (COM(2021) 915 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Comunicazione della Commissione – Relazione sulla sorveglianza rafforzata – Grecia, Novembre 2021 (COM(2021) 916 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Stato dell'Unione dell'energia 2021 – Contributo al Green Deal europeo e alla ripresa dell'Unione (in applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima) (COM(2021) 950 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 950 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del mercato europeo del carbonio nel 2020 in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, e dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE (modificata dalla direttiva 2009/29/CE e dalla direttiva (UE) 2018/410) (COM(2021) 962 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 dicembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030 – Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima (COM(2021) 699 final);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Unione dei mercati dei capitali – Risultati conseguiti un anno dopo il piano d'azione (COM(2021) 720 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (COM(2021) 731 final);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Analisi annuale della crescita sostenibile 2022 (COM(2021) 740 final);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Affrontare insieme le sfide attuali e future poste dalla COVID-19 (COM(2021) 764 final);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Documenti programmatici di bilancio 2022: valutazione globale (COM(2021) 900 final);

  Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Risposta alla strumentalizzazione dei migranti avallata dallo Stato alle frontiere esterne dell'Unione europea (JOIN (2021) 32 final).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi delle lettere d), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI DISABILITÀ (A.C. 3347-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CARNEVALI ED ALTRI; DE MARIA; NOVELLI E BAGNASCO; D'ARRANDO ED ALTRI (A.C. 424-1884-3108-3361)

A.C. 3347-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 1.100 e 2.100 della Commissione.

A.C. 3347-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1), sostituire le parole da: assicurando fino alla fine del medesimo numero 1) con le seguenti: al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti.

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, si provvede;

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera g), pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  1-ter. Agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   sopprimere il comma 3.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.6, 2.10, 2.12, 2.16, 2.18, 2.19, 2.24, 2.26 e 2.39, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3347-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Oggetto e finalità della delega)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità, al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei princìpi di autodeterminazione e di non discriminazione.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora, a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni e gli enti locali e si avvale del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.
  5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:

   a) definizione della condizione di disabilità, revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;

   b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;

   c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;

   d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;

   e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

   f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;

   g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

   h) disposizioni finali e transitorie.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.
(Oggetto e finalità della delega)

  Al comma 2, ottavo periodo, sostituire le parole da: Il Governo fino a: periodo precedente, con le seguenti: Qualora, anche a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, il Governo.
1.100. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento agli aspetti occupazionali e lavorativi.
1.1.(ex 1.53.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) autodeterminazione della persona con disabilità;

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) con riguardo al principio di autodeterminazione da garantire sia nella fase di riconoscimento della condizione di disabilità, sia in quella di progettazione sia di monitoraggio dell'andamento del progetto in chiave di soddisfazione:

    1) prevedere che anche quando la persona sia soggetta a una misura di protezione giuridica e, comunque, abbia necessità di sostegni ad altissima necessità, vengano adottate tutte le strategie migliori per individuare quanto più possibile la sua volontà;

    2) prevedere modifiche al codice civile in materia di manifestazione di volontà delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro-sviluppo affinché non ci siano interventi di sostituzione della persona, prevedendo anche l'abrogazione dell'istituto dell'interdizione ed il rafforzamento della misura dell'amministrazione di sostegno in coerenza con quanto previsto dagli articoli 3, 12 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

    3) garantire, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro-sviluppo, gli strumenti di sostegno nell'assunzione delle decisioni e/o ricostruzione del processo decisionale, nonché le strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte; prevedere, laddove la persona con disabilità, con necessità di sostegni ad alta intensità, non sia nelle condizioni di esprimere pienamente la sua volontà, che venga sostenuta dai suoi genitori o da chi ne protegge gli interessi, nel rispetto della sua volontà o della migliore interpretazione di essa.
1.2.(ex 1.51.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

(Inammissibile)

  Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) riqualificazione del sistema di collocamento mirato e potenziamento dei controlli sull'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) con riguardo alla riqualificazione del sistema di collocamento mirato e al potenziamento dei controlli sull'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68:

    1) riordinare il sistema del collocamento mirato sulla base del principio di sussidiarietà, rafforzando la collaborazione con i soggetti qualificati del Terzo Settore e promuovendo l'omogeneità delle procedure amministrative sul territorio nazionale;

    2) promuovere l'accesso al lavoro delle persone con disabilità complesse, psichiche, intellettive e malattie rare;

    3) riordinare e unificare su tutto il territorio nazionale la raccolta dei dati ai sensi dell'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso la raccolta omogenea di dati analitici, ivi inclusi quelli sulla distribuzione per fasce d'età e per tipo di disabilità, sulla valutazione delle competenze, sugli inserimenti lavorativi e sulle tipologie degli inserimenti, sugli accompagnamenti al lavoro;

    4) prevedere programmi e modelli di qualificazione e riqualificazione del personale addetto alla inclusione lavorativa delle persone con disabilità e di potenziamento degli uffici e dei servizi di inserimento;

    5) censire e codificare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con valore su tutto il territorio nazionale, le buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

    6) potenziare e rendere efficace il sistema dei controlli sugli adempimenti agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private e disporre che nella relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, vi sia una sezione apposita, curata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro della funzione pubblica, dedicata al numero e agli esiti dei controlli effettuati nell'anno di riferimento dagli uffici competenti e alle sanzioni irrogate.
1.4.(ex 1.54.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

(Inammissibile)

  Al comma 5, sopprimere la lettera g).

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera g);

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità).

  1. Per garantire il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine dell'attuazione delle delega di cui alla presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incrementare la propria dotazione organica di un dirigente di prima fascia e di due dirigenti di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per quanto riguarda il personale dirigenziale, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
1.6. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.

(Inammissibile)

A.C. 3347-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi della delega)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
  2. Il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) con riguardo alle definizioni relative alla condizione di disabilità e al riassetto e semplificazione della normativa di settore:

    1) adozione di una definizione di «disabilità» coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale fondata sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sostegni e benefìci cui può accedere, finalizzata al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;

    2) adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e a ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;

    3) separazione dei percorsi valutativi previsti per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori;

    4) adozione di una definizione di «profilo di funzionamento» coerente con l'ICF e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e che tenga conto dell'ICD;

    5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, della definizione di accomodamento ragionevole, prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

   b) con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:

    1) previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la condizione di disabilità e le necessità di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della partecipazione della persona ai fini dei correlati benefìci o istituti;

    2) al fine di semplificare gli aspetti procedurali e organizzativi in modo da assicurare tempestività, efficienza, trasparenza e tutela della persona con disabilità, razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura del processo valutativo di base ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli accertamenti afferenti all'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecità civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla sordità civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle valutazioni propedeutiche all'individuazione degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e alla concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, delle valutazioni utili alla definizione del concetto di non autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità nonché di ogni altro accertamento dell'invalidità previsto dalla normativa vigente, confermando e garantendo la specificità e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilità;

    3) previsione che, in conformità alla definizione di disabilità e in coerenza con le classificazioni ICD e ICF, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;

    4) affidamento a un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneità nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestività, l'efficienza e la trasparenza e siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità, in tutte le fasi della procedura di accertamento della condizione di disabilità, garantendo la partecipazione delle associazioni di categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;

    5) previsione di un efficace e trasparente sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l'interoperabilità tra le banche di dati già esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni comportanti l'irrivedibilità nel tempo, fermi restando i casi di esonero già stabiliti dalla normativa vigente;

   c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato:

    1) prevedere modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;

    2) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

    3) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e al monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto nell'ambito della valutazione delle differenti disabilità;

    4) prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità e di chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il quale individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;

    5) prevedere che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i princìpi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere attivati per la realizzazione del progetto e che sono necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale;

    6) assicurare l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a consentire l'effettiva individuazione ed espressione della volontà dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona con disabilità, anche quando sia soggetta a una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità, la piena partecipazione alla valutazione multidimensionale, all'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e all'attuazione dello stesso con modalità tali da garantire la soddisfazione della persona interessata;

    7) prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della normativa vigente;

    8) assicurare che, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

    9) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia indicato l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, volte a dare attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito, con obbligo di rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;

    10) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, siano individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base di uguaglianza con gli altri, dei diritti e delle libertà fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

    11) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano individuate figure professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e i suoi referenti familiari, ferma restando la facoltà di autogestione del progetto da parte della persona con disabilità;

    12) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei diritti all'affettività e alla socialità, possano essere individuati sostegni e servizi per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;

    13) prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per le finalità di cui al numero 12) e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente;

   d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi, istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefìci economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità, garantendo comunque la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli, e contengano anche le informazioni relative ai benefìci eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;

   e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:

    1) prevedere che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte delle persone con disabilità, nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

    2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al numero 1);

    3) introdurre, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di produttività delle amministrazioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente volti a rendere effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;

    4) prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

    5) prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte delle persone con disabilità sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale;

    6) prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

    7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;

    8) estendere il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia e la possibilità di accesso delle persone con disabilità;

   f) con riguardo all'istituzione del Garante nazionale delle disabilità:

    1) istituire il Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità;

    2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:

     2.1) raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;

     2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

     2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;

     2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;

     2.5) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

     2.6) trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta alle Camere, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità;

   g) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, ridefinirne le competenze e potenziarne la struttura organizzativa al fine di garantire lo svolgimento delle nuove funzioni e di promuovere le iniziative necessarie al supporto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità;

   h) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:

    1) coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1 con quelle ancora vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi, facendo salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento alla nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, assicurando in ogni caso ai singoli percettori le condizioni di maggior favore e i diritti già acquisiti;

    2) definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti nel Terzo settore.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 2.
(Principi e criteri direttivi della delega)

  Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole: e al riassetto con le seguenti: , alla revisione, al riordino e alla.
2.100. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 2, lettera b), numero 4), sostituire le parole: e la trasparenza con le seguenti: , la trasparenza, l'adeguatezza e correttezza.
2.7.(ex 2.164.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera b), numero 5), sostituire le parole da: e trasparente fino alla fine del numero, con le seguenti: sistema di monitoraggio sull'adeguatezza delle prestazioni rese anche attraverso l'istituzione di una banca dati unica nazionale.
2.8.(vedi 2.120.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

  5-bis) riconoscimento sociale, giuridico ed economico della figura del caregiver familiare.
2.10.(ex 2.162.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , e garantendo, data l'etero direzionalità degli interessi e la varietà dei contesti, l'integrazione di coloro che già partecipano della vita di quella persona (Terzo Settore, scuola, e altri soggetti).
2.11.(ex 2.122.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire le parole da: definisca un profilo fino alla fine del numero, con le seguenti: , sulla scorta del riconoscimento della condizione di disabilità effettuato nella valutazione di base, supporti la persona con disabilità e chi rappresenta i suoi interessi nell'individuazione del profilo di funzionamento della stessa in relazione ai contesti che la persona stessa vive o decide di voler iniziare a vivere e alle barriere e facilitatori che gli stessi presentano.
2.13.(ex 2.123.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: e sia costruito sui bisogni flessibili della persona, sul sostegno al caregivers ed alla famiglia.
2.15.(ex 2.165.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

  4-bis) prevedere un ampliamento dei LEA con il potenziamento degli aspetti socio-sanitari e l'introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), uniformemente su tutto il territorio nazionale, declinando nella loro esigibilità il diritto alla salute e all'inclusione della persona con disabilità.
2.16.(ex 2.166.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera c), numero 5), sostituire le parole da: sia diretto a realizzare fino a: e che sono necessari con le seguenti: individui le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli adeguati e pertinenti.
2.17.(ex 2.125.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

  5-bis) prevedere che i sostegni previsti nel progetto di cui ai numeri 4) e 5) possano essere anche garantiti, su richiesta della persona, attraverso uno o più assistenti personali selezionati e assunti con i criteri e mediante le diverse forme contrattuali della normativa vigente in materia di lavoro, dalla stessa persona con disabilità nella sua qualità di datore di lavoro o, in sua vece, dai suoi familiari, dall'amministratore di sostegno o da altri soggetti che ne hanno titolarità.
2.18.(ex 2.126.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 6) con il seguente:

  6) garantire prioritariamente il diritto di scelta effettivo della persona con disabilità in grado di autodeterminarsi, ovvero in caso di impossibilità, garantire che tale diritto sia esercitato da chi esercita la responsabilità genitoriale, oppure la funzione di amministratore di sostegno e/o di tutore; garantire che la persona con disabilità o chi ne fa le veci possa sempre esercitare in via prioritaria il diritto di scelta tra forme di assistenza indiretta e forme dirette o miste.
2.20. Bucalo, Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: , e contengano fino alla fine della lettera.
2.24.(ex 2.151.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera e), al numero 1), premettere il seguente:

  01) garantire che nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operino in stretta consultazione e coinvolgano attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.
2.26.(ex 2.133.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: , nonché a individuare e monitorare le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini con disabilità ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera f), del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
2.30.(ex 2.134.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera f), numero 2.3), premettere le parole: coordinare gli interventi delle amministrazioni statali in tema di politiche che impattano sulla tutela e promozione delle persone con disabilità, formulare proposte e pareri sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone disabili, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigilare in merito al rispetto dei livelli medesimi, promuovere l'adozione d'intesa con le regioni e la Conferenza Unificata e.
2.35.(ex 2.136.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera f), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:

  2.4.1) diffondere prassi o protocolli d'intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni che abbiano per oggetto i diritti delle persone con disabilità, anche a seguito di consultazioni periodiche.
2.36.(ex 2.138.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera h), numero 1), dopo le parole: in materia di invalidità civile aggiungere le seguenti: , della cecità civile, della sordità civile.
2.38. Bellucci, Ferro.

  Al comma 2, lettera h), numero 1), dopo le parole: in materia di invalidità civile aggiungere le seguenti: , di cecità civile, di sordità civile e di sordocecità.
2.38.(Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Ferro.

(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), numero 1), dopo le parole: in materia di invalidità civile aggiungere le seguenti: , ricalcolando gli emolumenti previsti ed erogati per l'assegno di invalidità civile e la pensione di invalidità civile, affinché non siano inferiori alla soglia di povertà stabilita dall'ISTAT pari a 780 euro mensili,
2.39. Leda Volpi, Sapia, Corda, Trano, Costanzo, Colletti.

(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera h), numero 1), sostituire le parole da: assicurando fino alla fine del medesimo numero 1) con le seguenti: al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti.
2.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 3347-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

   a) con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;

   c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  3. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, si provvede;

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera g), pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  1-ter. Agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   sopprimere il comma 3.
3.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 3347-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

A.C. 3347-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, a nuove politiche per l'inclusione e l'integrazione scolastica e nuovi standard di approccio e buone pratiche per lo studio universitario.
1.3.(ex 1.56.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 5, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera f).
1.5.(ex 1.55.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 2.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, con le seguenti: nel rispetto dei criteri fissati dall'Organizzazione mondiale della sanità, tenendo conto delle durevoli compromissioni fisiche, psichiche, intellettive e sensoriali e delle barriere culturali, sociali, ambientali che impediscono la piena inclusione sociale delle persone.
2.1.(ex 2.147.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).
2.2.(ex 2.141.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, con le seguenti: specificazione in relazione al concetto di disabilità.
2.3.(ex 2.148.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: alle indicazioni dell'ICF con le seguenti: al modello bio-psico-sociale.
2.4.(ex 2.155.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) nel rispetto della loro autonomia unificare e razionalizzare in un'unica procedura tutti i processi valutativi di base afferenti l'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, la cecità civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, l'handicap, anche ai fini scolastici, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e l'accertamento di disabilità ai fini del collocamento mirato ai sensi della legge 23 marzo 1999, n. 68, e ogni altra normativa vigente, confermando e garantendo le specificità e le autonome rilevanze delle diverse forme di disabilità.
2.5.(ex 2.149.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3)
2.6.(ex 2.153.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera b), numero 5), sostituire le parole da: , garantendo fino alla fine del numero, con le seguenti: anche attraverso l'istituzione di una banca dati nazionale.
2.9.(vedi 2.121.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere che l'unità di valutazione multidimensionale sia costituita almeno da un medico ASL specialista nella patologia prevalente presentata dall'interessato, da un rappresentante dei servizi sociali territoriale e dell'ASL e da un rappresentante dell'INPS esperto in protezione sociale.
2.12.(ex 2.156.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire le parole da: e con la partecipazione fino a: che garantiscano con le seguenti: il supporto alla persona con disabilità e chi la rappresenta ad individuare, secondo i suoi desideri, le sue aspettative e scelte, gli obiettivi da perseguire per migliorare le condizioni personali, di salute e di disabilità, nonché la qualità di vita nei suoi vari domini e conseguentemente strutturare gli interventi volti a supportare efficacemente il percorso di vita scelto, con idonei sostegni, ben identificati per quantità, qualità ed intensità, e gli accomodamenti ragionevoli del caso, all'interno di uno specifico progetto individuale e personalizzato elaborato con il diretto coinvolgimento della persona con disabilità e/o di chi la rappresenta, onde garantire.
2.14.(ex 2.124.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

  5-bis) prevedere la revisione dei criteri di funzionamento e di finanziamento dei servizi di carattere riabilitativo, sociosanitario e socioassistenziale, semiresidenziali e residenziali, affinché siano messi in condizione di supportare i progetti di vita delle persone prese in carico, orientandone l'azione e gli interventi al rispetto e promozione del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità.
2.19.(ex 2.163.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera c), numero 9), dopo le parole: possa essere autogestito aggiungere le seguenti: con massima flessibilità.
2.21.(ex 2.127.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera c), numero 13), sostituire le parole da: e meccanismi di riconversione fino alla fine del numero, con le seguenti: , anche attraverso meccanismi di riconversione delle risorse recuperate attraverso percorsi di progressiva deistituzionalizzazione a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente, fermo restando che le soluzioni alloggiative fuori dal contesto familiare e di origine, liberamente scelte, devono riprodurre nella massima misura possibile la casa e la famiglia di origine senza alcuna condizione segregante o istituzionalizzante.
2.22.(ex 2.131.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: controlli con la seguente: monitoraggi.
2.23.(ex 2.132.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera e), alinea, aggiungere, in fine, le parole: e garantendo il rispetto delle previsioni contenute nella risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti (2016/2952 (RSP)) pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C- 224 del 27 giugno 2018 (2018/C224/09).
2.25. Bellucci, Montaruli, Ferro.

  Al comma 2, lettera e), numero 2), dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: , e che abbiano almeno una sede in ogni regione,
2.27.(ex 2.159.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera e), numero 2), dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e delle rappresentanze sindacali.
2.28.(ex 2.142.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo la parola: introdurre aggiungere le seguenti: , di intesa con le rappresentanze sindacali,
2.29.(ex 2.143.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera e), numero 4), dopo le parole: associazioni delle persone con disabilità aggiungere le seguenti: e le rappresentanze sindacali.
2.31.(ex 2.144.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera e), numero 5), dopo le parole: da valutare aggiungere le seguenti: , di concerto con le rappresentanze sindacali,
2.32.(ex 2.145.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera e), numero 6), dopo le parole: datori di lavoro pubblici, aggiungere le seguenti: di concerto con le rappresentanze sindacali,
2.33.(ex 2.146.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera f), numero 2.1) aggiungere, in fine, le parole: e lavorando a stretto contatto con l'Osservatorio nazionale per la condizione delle persone con disabilità.
2.34.(ex 2.135.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

  Al comma 2, lettera f), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:

  2.4.1) promuovere accessibilità e fruibilità dei servizi e degli spazi pubblici e privati, inclusi le modalità di informazione, gli strumenti di mediazione, interpretariato, accompagnamento e gli strumenti tecnologici e informatici.
2.37.(ex 2.139.) Bellucci, Gemmato, Ferro.

A.C. 3347-A – Ordini del giorno

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità;

    l'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede norme a favore della promozione e del riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST);

    la lingua italiana dei segni (LIS) è una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali. La variante LIST è destinata alle persone nate non udenti, che successivamente hanno perso la vista e integra con il tatto il sistema di movimenti delle mani tradizionale;

    per una piena inclusione delle persone non vedenti o non udenti appartenenti a minoranze linguistiche sarebbe opportuno che le disposizioni di cui al suddetto articolo 34-ter vengano estese alla lingua dei segni e della lingua dei segni tattile comprensibile ai cittadini delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta),

impegna il Governo

ad introdurre, nell'esercizio della delega di cui al presente disegno di legge, la parificazione della lingua dei segni e della lingua dei segni tattile comprensibile ai cittadini delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori.
9/3347-A/1. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità;

    l'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede norme a favore della promozione e del riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIST);

    la lingua italiana dei segni (LIS) è una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali. La variante LIST è destinata alle persone nate non udenti, che successivamente hanno perso la vista e integra con il tatto il sistema di movimenti delle mani tradizionale;

    per una piena inclusione delle persone non vedenti o non udenti appartenenti a minoranze linguistiche sarebbe opportuno che le disposizioni di cui al suddetto articolo 34-ter vengano estese alla lingua dei segni e della lingua dei segni tattile comprensibile ai cittadini delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta),

impegna il Governo

ad introdurre, nel prossimo provvedimento normativo utile, la parificazione della lingua dei segni e della lingua dei segni tattile comprensibile ai cittadini delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
9/3347-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase d'esame il disegno di legge governativo (C 3347-A), delega al Governo in materia di disabilità. Tale provvedimento è indicato tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR. Tale riforma, cosiddetta «Legge quadro sulla disabilità», dovrà essere approvata in via definitiva entro il dicembre 2021;

    la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 introduce gli elementi a cui si deve conformare la legge quadro, quali:

     a) la definizione e il potenziamento globali dell'offerta di servizi sociali per le persone con disabilità; unitamente alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente;

     b) la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali;

     c) la revisione delle procedure di accertamento delle condizioni di disabilità, promuovendo una valutazione multidimensionale delle condizioni di ogni individuo;

    il Governo è delegato ad adottare, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, CRPD, e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea del 3 marzo 2021;

    l'attuale sostentamento economico per le persone affette da disabilità non è sufficiente a coprire le esigenze quotidiane, tale insufficienza di risorse non può più rappresentare un enorme limite alla realizzazione della personalità e dell'autonomia in un contesto multidimensionale;

    oltre alle risorse previste dall'attuazione del PNRR, il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve rappresentare uno strumento strutturale di sostegno e che, pertanto, deve trovare un costante finanziamento annuale che dia garanzia dell'attuazione di quanto previsto dalla normativa europea di riferimento e dalla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030;

    si rende necessario prevedere un limite economico di sostentamento che sia ben superiore alla soglia di povertà, stabilità in 780 euro mensili dall'ISTAT;

    il Fondo è stato finanziato con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,

impegna il Governo

a rendere strutturale il Fondo, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo inoltre dalla legge di bilancio per il 2022, un finanziamento non inferiore a 500 milioni di euro.
9/3347-A/2. Leda Volpi.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase d'esame il disegno di legge governativo (C 3347-A), delega al Governo in materia di disabilità. Tale provvedimento è indicato tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR. Tale riforma, cosiddetta «Legge quadro sulla disabilità», dovrà essere approvata in via definitiva entro il dicembre 2021;

    la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 introduce gli elementi a cui si deve conformare la legge quadro, quali:

     a) la definizione e il potenziamento globali dell'offerta di servizi sociali per le persone con disabilità; unitamente alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente;

     b) la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali;

     c) la revisione delle procedure di accertamento delle condizioni di disabilità, promuovendo una valutazione multidimensionale delle condizioni di ogni individuo;

    il Governo è delegato ad adottare, entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, CRPD, e del relativo Protocollo opzionale, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea del 3 marzo 2021;

    l'attuale sostentamento economico per le persone affette da disabilità non è sufficiente a coprire le esigenze quotidiane, tale insufficienza di risorse non può più rappresentare un enorme limite alla realizzazione della personalità e dell'autonomia in un contesto multidimensionale;

    oltre alle risorse previste dall'attuazione del PNRR, il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve rappresentare uno strumento strutturale di sostegno e che, pertanto, deve trovare un costante finanziamento annuale che dia garanzia dell'attuazione di quanto previsto dalla normativa europea di riferimento e dalla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030;

    si rende necessario prevedere un limite economico di sostentamento che sia ben superiore alla soglia di povertà, stabilità in 780 euro mensili dall'ISTAT;

    il Fondo è stato finanziato con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di rendere strutturale il Fondo, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo inoltre dalla legge di bilancio per il 2022, un finanziamento non inferiore a 500 milioni di euro.
9/3347-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Leda Volpi.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase d'esame il disegno di legge governativo (C 3347-A), delega al Governo in materia di disabilità. Tale provvedimento è indicato tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR. Tale riforma, cosiddetta «Legge quadro sulla disabilità», dovrà essere approvata in via definitiva entro il dicembre 2021;

    è indispensabile promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici nonché della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;

    è necessaria la ricostituzione della Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, con il compito di individuate la soluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di elaborare proposte di modifica e di aggiornamento anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze, di elaborare proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni principi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini, di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, come definita dall'articolo 2 della Convenzione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della medesima Convenzione, e di procedere a un monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche,

impegna il Governo

a ricostituire la Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, col fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
9/3347-A/3. Colletti.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase d'esame il disegno di legge governativo (C 3347-A), delega al Governo in materia di disabilità. Tale provvedimento è indicato tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR. Tale riforma, cosiddetta «Legge quadro sulla disabilità», dovrà essere approvata in via definitiva entro il dicembre 2021;

    è indispensabile promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici nonché della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;

    è necessaria la ricostituzione della Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, con il compito di individuate la soluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di elaborare proposte di modifica e di aggiornamento anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze, di elaborare proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni principi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini, di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, come definita dall'articolo 2 della Convenzione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della medesima Convenzione, e di procedere a un monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di ricostituire la Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, col fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
9/3347-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Colletti.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase d'esame il disegno di legge governativo (C 3347-A), delega al Governo in materia di disabilità. Tale provvedimento è indicato tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR. Tale riforma, cosiddetta «Legge quadro sulla disabilità», dovrà essere approvata in via definitiva entro il dicembre 2021;

    è indispensabile promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici nonché della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;

    è necessaria la ricostituzione della Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, con il compito di individuare la soluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di elaborare proposte di modifica e di aggiornamento anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze, di elaborare proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni princìpi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini, di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, come definita dall'articolo 2 della Convenzione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della medesima Convenzione, e di procedere a un monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche;

    si rende indispensabile l'istituzione delle Commissioni regionali permanenti per l'attuazione e la verifica dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, fornendo supporto agli assessorati e agli uffici delle regioni e delle province autonome preposti all'attuazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, formulando proposte dirette alla rimozione delle stesse negli edifici pubblici e nelle loro pertinenze ed elaborando, altresì, ipotesi di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti, in coerenza con le proposte elaborate dalla Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,

impegna il Governo:

   a ricostituire la Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, col fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

   in sede di Conferenza Stato-Regioni, a promuovere l'istituzione delle Commissioni regionali permanenti per l'attuazione e la verifica dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
9/3347-A/4. Cabras.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase d'esame il disegno di legge governativo (C 3347-A), delega al Governo in materia di disabilità. Tale provvedimento è indicato tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR. Tale riforma, cosiddetta «Legge quadro sulla disabilità», dovrà essere approvata in via definitiva entro il dicembre 2021;

    è indispensabile promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici nonché della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;

    è necessaria la ricostituzione della Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, con il compito di individuare la soluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di elaborare proposte di modifica e di aggiornamento anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze, di elaborare proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni princìpi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini, di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, come definita dall'articolo 2 della Convenzione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della medesima Convenzione, e di procedere a un monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche;

    si rende indispensabile l'istituzione delle Commissioni regionali permanenti per l'attuazione e la verifica dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, fornendo supporto agli assessorati e agli uffici delle regioni e delle province autonome preposti all'attuazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, formulando proposte dirette alla rimozione delle stesse negli edifici pubblici e nelle loro pertinenze ed elaborando, altresì, ipotesi di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti, in coerenza con le proposte elaborate dalla Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,

impegna il Governo:

   a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di ricostituire la Commissione permanente, già prevista dall'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, col fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

   in sede di Conferenza Stato-Regioni, a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di promuovere l'istituzione delle Commissioni regionali permanenti per l'attuazione e la verifica dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
9/3347-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Cabras.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase d'esame il disegno di legge governativo (C 3347-A), delega al Governo in materia di disabilità. Tale provvedimento è indicato tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR. Tale riforma, cosiddetta «Legge quadro sulla disabilità», dovrà essere approvata in via definitiva entro il dicembre 2021;

    è indispensabile promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici nonché della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;

    è fondamentale avviare una ricognizione/mappatura immobiliare nazionale, partendo dai dati in possesso della Conservatoria dei registri immobiliari, al fine di produrre l'aggiornamento e la redazione di un elenco consultabile degli immobili pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità non adeguati agli standard tecnici in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

    gli immobili inseriti in tale elenco dovranno nel breve periodo, ossia entro e non oltre due anni, essere adeguati agli standard atti all'eliminazione strutturale delle barriere architettoniche,

impegna il Governo:

   ad avviare una ricognizione/mappatura immobiliare al fine di produrre l'aggiornamento e la redazione di un elenco consultabile degli immobili pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità non adeguati agli standard tecnici in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

   a seguito della redazione dell'elenco, promuovere in sede della Conferenza Stato-Regioni e con l'ANCI, opportune iniziative che rimuovano nei territori di pertinenza, in modo strutturale, le barriere architettoniche esistenti in predette strutture.
9/3347-A/5. Trano.


   La Camera,

   premesso che:

    è in fase d'esame il disegno di legge governativo (C 3347-A), delega al Governo in materia di disabilità. Tale provvedimento è indicato tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR. Tale riforma, cosiddetta «Legge quadro sulla disabilità», dovrà essere approvata in via definitiva entro il dicembre 2021;

    è indispensabile promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici nonché della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica;

    è fondamentale avviare una ricognizione/mappatura immobiliare nazionale, partendo dai dati in possesso della Conservatoria dei registri immobiliari, al fine di produrre l'aggiornamento e la redazione di un elenco consultabile degli immobili pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità non adeguati agli standard tecnici in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

    gli immobili inseriti in tale elenco dovranno nel breve periodo, ossia entro e non oltre due anni, essere adeguati agli standard atti all'eliminazione strutturale delle barriere architettoniche,

impegna il Governo:

   a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di avviare una ricognizione/mappatura immobiliare al fine di produrre l'aggiornamento e la redazione di un elenco consultabile degli immobili pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità non adeguati agli standard tecnici in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

   a seguito della redazione dell'elenco, a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di promuovere in sede della Conferenza Stato-Regioni e con l'ANCI, opportune iniziative che rimuovano nei territori di pertinenza, in modo strutturale, le barriere architettoniche esistenti in predette strutture.
9/3347-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Trano.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente disegno di legge è indicato tra i provvedimenti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021, che ha approvato il piano, richiede l'approvazione definitiva entro dicembre 2021;

    in base alla decisione, il provvedimento deve contenere almeno i seguenti elementi: a) la definizione e il potenziamento globali dell'offerta di servizi sociali per le persone con disabilità; unitamente alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente; b) la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali; c) la revisione delle procedure di accertamento delle condizioni di disabilità, promuovendo una valutazione multidimensionale delle condizioni di ogni individuo;

    si ritiene necessario rimandare altresì alla risoluzione 2017/2127(INI), votata dal Parlamento europeo, sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità. Con tale risoluzione, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a stabilire requisiti obbligatori sull'accessibilità degli spazi pubblici e, in particolare, dell'ambiente edificato. Inoltre, ha invitato gli Stati membri a dare piena attuazione a tutta la legislazione relativa all'accessibilità e a monitorarla costantemente;

    con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004, veniva costituita una Commissione interministeriale che concludeva i lavori il 26 luglio 2006 con una relazione e con l'approvazione di uno schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che la medesima trasmetteva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione;

    la Commissione, avendo ultimato i propri compiti, è stata poi soppressa in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, che ha previsto il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga, ai competenti uffici delle amministrazioni stesse,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative volte a:

   ricostituire la suddetta Commissione, i cui membri vengano nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   dare alla citata Commissione le seguenti linee di indirizzo:

   a) individuare la soluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa alla quale fa riferimento la legge;

   b) elaborare proposte di modifica e di aggiornamento anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze;

   c) elaborare proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni princìpi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini;

   d) adottate linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, così come definita dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite del 2006;

   e) svolgere il monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche.
9/3347-A/6. Corda.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente disegno di legge è indicato tra i provvedimenti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021, che ha approvato il piano, richiede l'approvazione definitiva entro dicembre 2021;

    in base alla decisione, il provvedimento deve contenere almeno i seguenti elementi: a) la definizione e il potenziamento globali dell'offerta di servizi sociali per le persone con disabilità; unitamente alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente; b) la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali; c) la revisione delle procedure di accertamento delle condizioni di disabilità, promuovendo una valutazione multidimensionale delle condizioni di ogni individuo;

    si ritiene necessario rimandare altresì alla risoluzione 2017/2127(INI), votata dal Parlamento europeo, sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità. Con tale risoluzione, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a stabilire requisiti obbligatori sull'accessibilità degli spazi pubblici e, in particolare, dell'ambiente edificato. Inoltre, ha invitato gli Stati membri a dare piena attuazione a tutta la legislazione relativa all'accessibilità e a monitorarla costantemente;

    con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004, veniva costituita una Commissione interministeriale che concludeva i lavori il 26 luglio 2006 con una relazione e con l'approvazione di uno schema di regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che la medesima trasmetteva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione;

    la Commissione, avendo ultimato i propri compiti, è stata poi soppressa in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, che ha previsto il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga, ai competenti uffici delle amministrazioni stesse,

impegna il Governo:

   a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di adottare iniziative normative volte a:

   ricostituire la suddetta Commissione, i cui membri vengano nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   dare alla citata Commissione le seguenti linee di indirizzo:

   a) individuare la soluzione di eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa alla quale fa riferimento la legge;

   b) elaborare proposte di modifica e di aggiornamento anche finalizzate a semplificare la realizzazione di innovazioni tecnologiche dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici esistenti e nelle loro pertinenze;

   c) elaborare proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni princìpi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini;

   d) adottate linee guida tecniche basate sulla progettazione universale, così come definita dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite del 2006;

   e) svolgere il monitoraggio sistematico dell'attività delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'attuazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di adozione di piani di eliminazione delle barriere architettoniche.
9/3347-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Corda.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente disegno di legge è indicato tra i provvedimenti, legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021, che ha approvato il piano, richiede l'approvazione definitiva entro dicembre 2021;

    in base alla decisione, il provvedimento deve contenere almeno i seguenti elementi: a) la definizione e il potenziamento globali dell'offerta di servizi sociali per le persone con disabilità; unitamente alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente; b) la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali; c) la revisione delle procedure di accertamento delle condizioni di disabilità, promuovendo una valutazione multidimensionale delle condizioni di ogni individuo;

    al comma 1, dell'articolo 2, si prevede che nell'esercizio della delega il Governo provveda «al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare»;

    si ritiene necessario rimandare altresì alla risoluzione 2017/2127(INI), votata dal Parlamento europeo, sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità. Con tale risoluzione, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a stabilire requisiti obbligatori sull'accessibilità degli spazi pubblici e, in particolare, dell'ambiente edificato. Inoltre, ha invitato gli Stati membri a dare piena attuazione a tutta la legislazione relativa all'accessibilità e a monitorarla costantemente;

    in data 10 settembre 2018 veniva presentata la proposta di legge n. 1146 avente ad oggetto: «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche», il cui iter è fermo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, affinché siano introdotte all'interno del provvedimento in esame, le disposizioni previste dalla proposta di legge 1146, al fine di redigere un testo unico di coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche a tutela della disabilità.
9/3347-A/7. Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente disegno di legge è indicato tra i provvedimenti, legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021, che ha approvato il piano, richiede l'approvazione definitiva entro dicembre 2021;

    in base alla decisione, il provvedimento deve contenere almeno i seguenti elementi: a) la definizione e il potenziamento globali dell'offerta di servizi sociali per le persone con disabilità; unitamente alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente; b) la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali; c) la revisione delle procedure di accertamento delle condizioni di disabilità, promuovendo una valutazione multidimensionale delle condizioni di ogni individuo;

    al comma 1, dell'articolo 2, si prevede che nell'esercizio della delega il Governo provveda «al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare»;

    si ritiene necessario rimandare altresì alla risoluzione 2017/2127(INI), votata dal Parlamento europeo, sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità. Con tale risoluzione, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a stabilire requisiti obbligatori sull'accessibilità degli spazi pubblici e, in particolare, dell'ambiente edificato. Inoltre, ha invitato gli Stati membri a dare piena attuazione a tutta la legislazione relativa all'accessibilità e a monitorarla costantemente;

    in data 10 settembre 2018 veniva presentata la proposta di legge n. 1146 avente ad oggetto: «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche», il cui iter è fermo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative ai fini dell'elaborazione di un testo unico di coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche a tutela della disabilità.
9/3347-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    1. il disegno di legge in esame è finalizzato a delegare il Governo ad adottare entro 20 mesi, uno o più decreti legislativi sulle materie della disabilità;

    2. appare necessario assicurare al Paese un quadro normativo che sia pervaso da una visione di Paese organica, coerente ed attualizzata ai mutamenti sociali ed economici in corso e derivanti dalla crisi pandemica in atto, che tenga debitamente conto anche della condizione di disabilità degli oltre 7,5 milioni di cittadini del nostro Paese, che è rappresentata nella sua interezza e per il suo valore, non solo come un problema assistenziale confinato entro il perimetro delle politiche di «welfare» che devono essere attualizzate, ma come un imprescindibile ambito di tutela dei diritti che investe la politica e l'amministrazione in tutte le sue articolazioni, nazionali, regionali e locali per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità e per il sostegno alle loro famiglie, nonché per la riforma del sistema degli interventi in favore delle persone anziane non autosufficienti;

    3. sebbene per taluni minimi aspetti il testo in esame potrebbe essere considerato sufficiente ad avviare un minimo processo di riforma del settore, nella realtà questo è privo di quell'approccio organico e multisettoriale che ci si sarebbe attesi, fondamentale per avviare una vera riforma del settore che, prima di tutto, metta in sicurezza i diritti già consolidati delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari;

    4. è noto come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) punti ad affrontare in modo integrato molti aspetti del nostro Paese che necessitano di profonde riforme per affrontare e dare soluzione sia a talune criticità storiche che caratterizzano la nostra società, sia a nuove problematiche sociali ed economiche derivanti dalla crisi pandemica da COVID-19, in un contesto di azioni strutturate e coordinate sia a livello nazionale che internazionale. In ambito nazionale, in particolare, il PNRR italiano punta ad affrontare, tra gli altri punti riferiti all'integrazione delle persone con disabilità, il nodo dell'assistenza socio-sanitaria territoriale collegando alcuni investimenti della Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» agli investimenti e progetti di riforma proposti dalla Missione 6 «Sanità» Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale sanitaria». Tra gli ambiti di intervento previsti qui riassunti, appaiono di rilievo quelli rivolti al sostegno delle persone vulnerabili e alla prevenzione dell'istituzionalizzazione delle persone anziane non autosufficienti, ai percorsi di autonomia per persone con disabilità, all'Housing temporaneo e stazioni di posta. A questi investimenti se ne affiancano altri, trasversalmente a tutto il PNRR, che investono nella loro generalità le persone con disabilità ma due sono le importanti previsioni di riforma che riguardano direttamente le persone con disabilità e le persone anziane non autosufficienti, che devono tuttavia essere attuate in stretta sinergia e collegamento funzionale a tutte le altre misure e azioni previste dal PNRR, per poter generare impatti positivi sui destinatari: la Legge quadro sulla disabilità di cui alla misura M5C2-R 1.1-1.2, e la Riforma del sistema degli interventi in favore delle persone anziane non autosufficienti di cui alla misura M5C2-R 1.2-3-4. Per le due riforme sopra indicate il PNRR in particolare ha previsto: la Legge quadro sulla disabilità – M5C2-R 1.1 – 1-2, finalizzata all'adozione di una disciplina organica («Codice») sulla disabilità, volta a ridisegnare la tutela della disabilità nei diversi ambiti e, allo stesso tempo, a prevedere processi più efficienti di erogazione degli interventi e dei servizi. La Legge quadro ha le seguenti finalità: Rafforzamento/qualificazione dell'offerta dei servizi sociali da parte degli Ambiti territoriali; semplificazione dell'accesso ai servizi sanitari e sociali; revisione delle procedure per l'accertamento delle disabilità; promozione dei progetti di vita indipendente da definirsi con una valutazione multidimensionale della condizione della persona disabile. Elementi questi che, pur previsti dal PNRR, tuttavia non esauriscono né delineano il reale perimetro dei settore delle disabilità e della non autosufficienza. Le amministrazioni coinvolte nella Riforma sono il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e i Comuni (ANCI). All'adozione della legge quadro devono seguire la riorganizzazione dei servizi sociali locali, la definizione di standard qualitativi e la messa a disposizione di piattaforme ICT per migliorare e rendere più efficienti i servizi. Le risorse destinate alla riforma sono quelle previste dalla legislazione vigente per il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza come integrato dall'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti – M5C2-R1.2 – 3 – 4, è finalizzata alla individuazione formale dei livelli essenziali delle prestazioni per gli anziani non autosufficienti. I principi fondamentali della riforma sono: semplificare l'accesso ai servizi, attraverso punti unici di accesso sociale e sanitario; individuare modalità di riconoscimento della non autosufficienza sulla base dei bisogni assistenziali; introdurre la valutazione multidimensionale e la definizione di un progetto individualizzato che finanzi i servizi necessari in modo integrato, favorendo la permanenza a domicilio; definire progetti individualizzati che promuovano la deistituzionalizzazione. La riforma è anticipata da interventi specifici previsti dal PNRR, fra cui quelli previsti nella Missione salute (M6), con riferimento a progetti che rafforzano i servizi sanitari locali e l'assistenza domiciliare, e quelli previsti dalla Componente M5C2, con specifico riferimento agli investimenti finalizzati alla deistituzionalizzazione, alla riconversione delle case di riposo e al potenziamento dei servizi domiciliari per le dimissioni ospedaliere protette. Aspetto quest'ultimo che presenta evidenti criticità laddove le reti territoriali dei servizi siano insufficienti o prive di risorse adeguate e ciò appare ancor più preoccupante lì dove, per tale riforma, il PNRR non individua risorse specifiche ma rinvia alla formulazione della legge delega che, come noto, soggiace a rigide regole in ordine alla copertura economica delle misure in essa previste;

    5. tra i molti aspetti che il testo in esame non affronta in modo adeguato, è la tutela e la promozione dell'inclusione sociale ed economica delle persone con disabilità ed in particolare dei giovani e delle donne con disabilità, che non può essere sottaciuto e sul quale, soprattutto con il prodursi ed il perdurare degli effetti recessivi conseguenti alla crisi pandemica, appare necessario focalizzare l'attenzione sulle misure e azioni trasversali previste nelle diverse missioni dal PNRR in materia di lavoro, parità di genere e pari opportunità, per il quale appare necessario dettare precisi indirizzi mediante criteri direttivi, è quello relativo al mercato del lavoro per un'occupazione sostenibile e di qualità, per un effettivo inserimento occupazionale, anche mirato, delle persone con disabilità, che per una loro effettiva progressione di carriera verticale e di promozione alle posizioni dirigenziali di alto livello, contribuendo in tal modo anche al riequilibrio di genere sia in ingresso che nelle posizioni apicali, anche della pubblica amministrazione;

    6. appare necessario, tra l'altro, al fine di dare concreta attuazione ai principi e agli obiettivi indicati tanto nell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e alla recente Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, che ha posto in evidenza come «la partecipazione all'occupazione è il modo migliore per garantire l'autonomia economica e l'inclusione sociale» e come «il divario occupazionale tra le persone con e senza disabilità rimane elevato: le persone con disabilità registrano un tasso di occupazione più basso, sono colpite in modo sproporzionato dalla disoccupazione e lasciano prima il mercato del lavoro. Un gran numero di persone con disabilità gravi non lavora nel mercato del lavoro aperto bensì in strutture che offrono occupazione cosiddetta “protetta”. Si tratta di regimi di varia natura che non sempre garantiscono alle persone con disabilità condizioni di lavoro adeguate o i diritti dei lavoratori, né tantomeno percorsi verso il mercato del lavoro aperto» e che, per tale motivo, ha indicato l'occupazione quale una delle cinque principali priorità politiche per le azioni future ed ha invitato gli Stati membri a fissare, entro il 2024, obiettivi per aumentare il tasso di occupazione delle persone con disabilità e ridurre i divari tra i tassi di occupazione delle persone con e senza disabilità, al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo principale in materia di occupazione per il 2030 proposto nel piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, per approvazione da parte del Consiglio europeo; a rafforzare le capacità dei servizi per l'impiego di servire le persone con disabilità e, a tale scopo, a intensificare la collaborazione con le parti sociali e con le organizzazioni delle persone con disabilità; ad agevolare il lavoro autonomo e l'imprenditorialità, anche per le persone con disabilità intellettive e psicosociali, fornendo sostegno su questioni giuridiche e commerciali anche grazie ai finanziamenti dell'Unione europea;

    7. appare chiaro come il processo di riforma del Paese delineato nel PNRR, conseguente agli effetti recessivi della crisi pandemica, debba essere attuato adottando una visione complessiva e strategica delle azioni da porre in campo anche con riferimento alla trasversalità dei temi che impattano direttamente sulla vita delle persone con disabilità, dei loro nuclei familiari conviventi e delle persone anziane non autosufficienti;

    8. il testo in esame non appare invece coerente, o lo è solo in minima parte, con i piani, i programmi e le azioni delineate nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, approvato con la Decisione del 13 luglio 2021 dal Consiglio dell'Unione europea sulla base dei criteri di cui al regolamento (UE) 2021/241, non perseguendo quella finalità di favorire il necessario – e non più rinviabile – approccio volto a facilitare quel percorso comune di riforme attese da oltre un decennio e chiaramente delineate dagli impegni che il nostro Paese ha assunto con la legge n. 18 del 3 marzo 2019 che ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006;

    9. il testo in esame non persegue la finalità di facilitare la realizzazione degli obiettivi della recente Comunicazione COM/2021/101 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» adottata il 3 marzo 2021;

    10. il testo in esame non realizza il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, che purtroppo è già stato in larga parte disatteso;

    11. appare indispensabile migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari nelle sue componenti e problematiche generazionali, relazionali, socio assistenziali ed economiche, nonché elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità della persona con disabilità, valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, nel rispetto degli articoli 2, 3, 13, primo comma, 31, 32, 33, primo, secondo e quarto comma, 34, 35 primo e secondo comma, 36, 38, 117, secondo comma, lettere m), n), o), p) e 118, quarto comma, 119, quinto comma della Costituzione, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, della legge 27 maggio 1991, n. 176 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989», alla legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità», nonché dell'articolo 1, comma 1 della legge 8 marzo 2017, n. 24, in conformità alle disposizioni degli articoli 14,15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, della Comunicazione COM/2021/101 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» adottata il 3 marzo 2021, della Decisione del 13 luglio 2021 con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia sulla base dei criteri di cui al regolamento (UE) 2021/241, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, riordinare e semplificare, anche innovandole, le disposizioni dell'ordinamento vigente in materia di disabilità, nonché di conseguente codificazione, mediante l'adozione di un unico testo normativo denominato «Legge quadro sulla disabilità per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità e per il sostegno alle loro famiglie, nonché di riforma del sistema degli interventi in favore delle persone anziane non autosufficienti»;

    considerata la necessità di:

    12. assicurare conformità e aderenza nell'esercizio della delega agli obiettivi generali del Piano per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) ed in particolare agli interventi di cui alle Missioni M1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo», M2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» e M3 «Infrastrutture per una mobilità sostenibile» con particolare riferimento alle azioni in materia di mobilità sostenibile (M2C2) e riqualificazione degli edifici per l'abbattimento delle barriere architettoniche (M2C3), M4 «Istruzione e ricerca» con particolare riferimento alle azioni per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università (M4C1), M5 ed M6 «Inclusione e coesione» con particolare riferimento alle azioni per accompagnare la trasformazione del mercato del lavoro con adeguati strumenti che facilitino le transizioni occupazionali per innalzare il livello delle tutele e migliorare l'occupabilità dei lavoratori con disabilità ed in particolare dei giovani e delle donne con disabilità, nonché valorizzare la dimensione sociale delle politiche sanitarie per allineare i servizi ai bisogni di cura dei pazienti in ogni area del Paese, dei servizi dedicati alle persone con disabilità con particolare riferimento ai minori alle donne e alle persone anziane non autosufficienti, al fine di conferire al settore un assetto più razionale e organico, con facoltà di intervenire, anche limitatamente, nelle seguenti e specifiche materie, attività o gruppi di attività intersettoriali purché tali interventi siano funzionali e concorrano alla piena tutela dei diritti delle persone con disabilità, dei loro nuclei familiari e delle persone anziane non autosufficienti: Accessibilità all'esercizio della «democrazia» e ai diritti civili; Semplificazione e Pubblica amministrazione; Rilevazione statistica, demografica e attuariale; Affari regionali e autonomie nel rispetto della clausola di salvaguardia di cui al successivo articolo 2; Coesione, mobilità e continuità territoriale; Affari esteri e della cooperazione internazionale; Affari interni; Affari di Giustizia; Affari della Difesa; Sviluppo economico, impresa, energia; Informazione e comunicazione; Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo; Ambiente e tutela del territorio e del mare; Infrastrutture e trasporti, per una piena accessibilità, mobilità e abbattimento delle barriere architettoniche; Lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento alla formazione, all'occupazione e al collocamento mirato delle persone con disabilità; Istruzione, Università e ricerca, con particolare riferimento alla formazione e all'orientamento mirato e al sostegno delle persone con disabilità durante tutto il ciclo degli studi; Beni e attività culturali e turismo; Salute e prevenzione; Inclusione sociale e sostegno alla famiglia; Sport e attività ricreative;

    13. tenere conto del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché delle decisioni della Cabina di Regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , assicurando il rispetto dei principi guida in materia di disabilità e non autosufficienza affinché i diritti delle persone con disabilità, ed in particolare dei minori e delle donne con disabilità o in condizioni di vulnerabilità siano garantiti nelle decisioni da assumere a base delle scelte nell'esecuzione dei progetti, delle riforme e delle misure di cui al piano per la ripresa e la resilienza (PNRR), tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea;

    14. adeguare l'ordinamento vigente, adottando prioritariamente una definizione della condizione di disabilità coerente al dettato della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritti delle persone con disabilità e nel rispetto dei criteri e principi fissati dall'Organizzazione mondiale della Sanità, nonché in sinergia e raccordo con la strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, tenendo conto delle durevoli compromissioni fisiche, psichiche, intellettive e sensoriali e delle barriere culturali, sociali, ambientali che impediscono la piena inclusione sociale delle persone e nel rispetto dei diritti umani e della capacità giuridica e di agire della persona, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega, con particolare riguardo alla tutela dei diritti incomprimibili del Cittadino nella doverosa erogazione da parte dello Stato delle prestazioni alle persone con disabilità, ai minori con disabilità, ai loro nuclei familiari e delle persone anziane non autosufficienti;

    15. assicurare la ridefinizione del processo valutativo funzionale al riconoscimento della condizione di disabilità o della non autosufficienza, unificando e razionalizzando in un'unica procedura tutti i processi valutativi di base, anche ai fini deflattivi del contenzioso, individuando le relative competenze, l'unicità del soggetto gestore, la tempestività, l'efficacia e la semplificazione del procedimento, senza che tale processo di ridefinizione sia causa di pregiudizio per i diritti acquisiti dalle persone con disabilità o non autosufficienti e dai loro nuclei familiari;

    16. assicurare, anche attraverso il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e delle famiglie delle persone con disabilità o delle persone non autosufficienti, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, lo sviluppo di un progetto di vita personalizzato e partecipato che assicuri l'individuazione dei fattori disabilitanti nell'interazione tra persona e ambiente di vita nonché l'adozione ed il coordinamento di tutti i sostegni ed accomodamenti ragionevoli necessari a garantire alla persona con disabilità o alla persona non autosufficiente, l'effettivo godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali, con particolare riferimento alle libertà di cui all'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

    17. prevedere che nella prevista azione di razionalizzazione e revisione degli interventi di sostegno dello Stato e armonizzazione con quelli degli altri enti pubblici territoriali, non sia arrecato pregiudizio per i diritti acquisiti dalle persone con disabilità o non autosufficienti e dai loro nuclei familiari;

    18. assicurare una razionalizzazione e un efficientamento dei processi di riconoscimento ed erogazione delle somme erogate dall'INPS alla persona con disabilità a titolo di indennità di accompagnamento, di frequenza, di accompagnamento per i ciechi o di comunicazione, nonché gli eventuali ulteriori benefici economici dalla stessa percepiti ove corrisposti dagli Enti locali a titolo di prestazione socio-assistenziale soggetta a rendicontazione, nonché le somme erogate a titolo di indennità, o comunque corrisposte anche dagli Enti locali, ai caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, incrementando, ove necessario, l'importo monetario riconosciuto, alla media della somma corrisposta dagli altri Paesi dell'Unione Europea per la medesima fattispecie di sostegno, tale che il complesso delle somme percepite dalla persona con disabilità, o dal suo caregiver familiare convivente, purché quest'ultimo sia privo di redditi da lavoro o pensione, ne assicurino un livello di vita dignitoso, prevedendo che tali somme, comunque corrisposte non concorrano al valore del patrimonio mobiliare del beneficiario, ai fini dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

    19. razionalizzare, anche incrementando la dotazione finanziaria attraverso apposite norme da prevedere con legge di bilancio, l'utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, assicurando nel contempo il completamento del riconoscimento soggettivo agli aventi diritto, anche in via amministrativa, della qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuendo loro, nei limiti delle risorse disponibili, un'indennità annuale di cura e assistenza;

    20. aggiornare le procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le persone con disabilità o non autosufficienti, ovvero con i loro nuclei familiari, destinatarie dell'azione amministrativa, anche istituendo piattaforme informatiche interoperabili nel rispetto del principio di riservatezza dei dati personali, nonché al fine di supportare ogni processo valutativo degli interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona con disabilità, al suo nucleo familiare convivente, o alla persona non autosufficiente;

    21. prevedere l'introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi, con particolare riferimento a quelli destinati alle persone con disabilità e ai loro nuclei familiari;

    22. assicurare il potenziamento, anche attraverso un riordino complessivo della disciplina e dei sostegni, delle misure volte a garantire una piena ed effettiva protezione dei minori e delle donne con disabilità vittime di violenza;

    23. assicurare il potenziamento, anche attraverso un riordino complessivo della disciplina e dei sostegni, delle misure volte a garantire una piena ed effettiva inclusione scolastica degli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento o disturbi dello spettro autistico o in condizioni di marginalità, tenuto conto degli impegni in materia di diritto allo studio e per un'istruzione di qualità di cui al secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) della legge 3 marzo 2009, n. 18, al fine di rimuovere ogni diseguaglianza che possa determinare disparità nell'affrontare e completare il ciclo di studi, in coerenza con le caratteristiche dei potenziali destinatari degli interventi di sostegno e di orientamento e delle caratteristiche del contesto;

    24. assicurare il potenziamento, anche attraverso un riordino complessivo della disciplina e dei sostegni, delle misure volte a garantire una piena ed effettiva inclusione e accesso alla formazione universitaria e ai corsi della formazione superiore, anche mediante il potenziamento della formazione a distanza, degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento o forme di alterazione dello spettro autistico o diverse fragilità, anche potenziando ciascuna delle fasi dell'orientamento in ingresso, durante e in uscita dal ciclo di studi mediante azioni di consulenza specifica per lo sviluppo delle risorse personali e per favorire l'accesso al mondo del lavoro, prevedendo laddove possibile il coinvolgimento della rete territoriale delle Università e del sistema di partenariato pubblico privato, a beneficio degli studenti, al fine di evitare la dispersione o l'abbandono del corso di studi, nonché potenziando l'orientamento in ingresso al sistema della formazione superiore in favore degli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, delle scuole secondarie superiori, prevedendo ove necessario il coinvolgimento delle famiglie, e attività di consulenza specifica, per l'autovalutazione e lo sviluppo delle competenze dello studente, al fine di favorire una scelta consapevole del percorso di studi basata sulle proprie attitudini personali e sulle successive possibilità occupazionali, in coerenza con le caratteristiche dei potenziali destinatari degli interventi di sostegno e di orientamento e delle caratteristiche del contesto;

    25. incentivare e promuovere la cultura nella gestione della disabilità in chiave manageriale nei contesti organizzativi di riferimento sia pubblici che privati, anche sviluppando forme di partenariato pubblico privato con il sistema universitario per la formazione permanente, al fine di assicurare in particolare, la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e nel rispetto dei criteri e principi fissati dalla strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 ed in coerenza con gli obiettivi ed i programmi dei Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con specifico riguardo alla partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro ed in particolare dei giovani e delle donne con disabilità;

    26. prevedere, in armonia e coerenza con le disposizioni generali sulle materie afferenti al tema delle disabilità ulteriori norme per la gestione delle abilità residue delle persone con disabilità, correlate al rapporto di lavoro, anche a distanza, sia in ambito pubblico che privato nonché per la formazione professionale delle persone con disabilità, con riferimento anche ai sistemi di progressione di carriera verticale e di promozione alle posizioni dirigenziali di alto livello, che possano contribuire al riequilibrio di genere sia in ingresso che nelle posizioni apicali anche della pubblica amministrazione, al fine di garantire una piena ed effettiva inclusione sociale ed economica nel mercato del lavoro, per la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e nei rispetto dei criteri e principi fissati dalla strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 ed in coerenza con gli obiettivi ed i programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di lavoro e occupazione;

    27. prevedere, in ottemperanza alle previsioni del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, misure atte ad incentivare e promuovere, in ambito pubblico e privato l'istituzione dell'Osservatorio aziendale e della figura del «disability manager», anche al fine di promuovere e sostenere attività di formazione e informazione rivolte al personale dipendente dei settori del pubblico e del privato, con particolare attenzione ai percorsi e ai processi di inclusione delle persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione dei lavoratori con disabilità nei luoghi di lavoro;

    28. individuare le modalità con cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione dei princìpi fondamentali in materia di diritti e tutele delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari e in generale per le persone anziane non autosufficienti, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

    29. assicurare che in ogni ambito della vita delle persone sia attuata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, nonché sia favorita l'interazione tra i diversi organismi pubblici e privati operanti nel settore della tutela e dell'assistenza alle persone con disabilità, dei loro nuclei familiari e delle persone anziane non autosufficienti, nonché lo sviluppo ed il potenziamento di forme di partenariato pubblico-privato in ambito sociale;

    30. prevedere la valorizzazione e il riconoscimento del ruolo e del valore sociale delle attività delle associazioni riconosciute maggiormente rappresentative a carattere nazionale per la tutela delle persone con disabilità, dei loro nuclei familiari e delle persone anziane non autosufficienti;

    31. armonizzare, efficientare, incrementare, anche attraverso apposite disposizioni di legge, le risorse dello Stato destinate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 come annualmente incrementate e le risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1. comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle rinvenibili in ogni altro Fondo statale destinato ad analoghe finalità di tutela, sostegno e assistenza anche economica, delle persone con disabilità, di loro nuclei familiari e delle persone anziane non autosufficienti, assicurando nel contempo un effettivo monitoraggio qualitativo e quantitativo sull'uso delle risorse economiche e sugli obiettivi raggiunti, allocate in tali Fondi, da parte dei soggetti beneficiari, prevedendo altresì l'invio di una relazione annuale al Parlamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o, di concerto, delle Autorità politiche da esso delegate,

impegna il Governo

a dare seguito a quanto indicato nei capoversi da 12 a 31 delle premesse.
9/3347-A/8. De Toma.


   La Camera,

   premesso che:

    1. il disegno di legge in esame è finalizzato a delegare il Governo ad adottare entro 20 mesi, uno o più decreti legislativi sulle materie della disabilità;

    2. appare necessario assicurare al Paese un quadro normativo che sia pervaso da una visione di Paese organica, coerente ed attualizzata ai mutamenti sociali ed economici in corso e derivanti dalla crisi pandemica in atto, che tenga debitamente conto anche della condizione di disabilità degli oltre 7,5 milioni di cittadini del nostro Paese, che è rappresentata nella sua interezza e per il suo valore, non solo come un problema assistenziale confinato entro il perimetro delle politiche di «welfare» che devono essere attualizzate, ma come un imprescindibile ambito di tutela dei diritti che investe la politica e l'amministrazione in tutte le sue articolazioni, nazionali, regionali e locali per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità e per il sostegno alle loro famiglie, nonché per la riforma del sistema degli interventi in favore delle persone anziane non autosufficienti;

    3. è noto come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) punti ad affrontare in modo integrato molti aspetti del nostro Paese che necessitano di profonde riforme per affrontare e dare soluzione sia a talune criticità storiche che caratterizzano la nostra società, sia a nuove problematiche sociali ed economiche derivanti dalla crisi pandemica da COVID-19, in un contesto di azioni strutturate e coordinate sia a livello nazionale che internazionale. In ambito nazionale, in particolare, il PNRR italiano punta ad affrontare, tra gli altri punti riferiti all'integrazione delle persone con disabilità, il nodo dell'assistenza socio-sanitaria territoriale collegando alcuni investimenti della Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» agli investimenti e progetti di riforma proposti dalla Missione 6 «Sanità» Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale sanitaria». Tra gli ambiti di intervento previsti qui riassunti, appaiono di rilievo quelli rivolti al sostegno delle persone vulnerabili e alla prevenzione dell'istituzionalizzazione delle persone anziane non autosufficienti, ai percorsi di autonomia per persone con disabilità, all'Housing temporaneo e stazioni di posta. A questi investimenti se ne affiancano altri, trasversalmente a tutto il PNRR, che investono nella loro generalità le persone con disabilità ma due sono le importanti previsioni di riforma che riguardano direttamente le persone con disabilità e le persone anziane non autosufficienti, che devono tuttavia essere attuate in stretta sinergia e collegamento funzionale a tutte le altre misure e azioni previste dal PNRR, per poter generare impatti positivi sui destinatari: la Legge quadro sulla disabilità di cui alla misura M5C2-R 1.1-1.2, e la Riforma del sistema degli interventi in favore delle persone anziane non autosufficienti di cui alla misura M5C2-R 1.2-3-4. Per le due riforme sopra indicate il PNRR in particolare ha previsto: la Legge quadro sulla disabilità – M5C2-R 1.1 – 1-2;

    4. con riferimento alla tutela e alla promozione dell'inclusione sociale ed economica delle persone con disabilità ed in particolare dei giovani e delle donne con disabilità, che non può essere sottaciuto e sul quale, soprattutto con il prodursi ed il perdurare degli effetti recessivi conseguenti alla crisi pandemica, appare necessario focalizzare l'attenzione sulle misure e azioni trasversali previste nelle diverse missioni dal PNRR in materia di lavoro, parità di genere e pari opportunità, per il quale appare necessario dettare precisi indirizzi mediante criteri direttivi, è quello relativo al mercato del lavoro per un'occupazione sostenibile e di qualità, per un effettivo inserimento occupazionale, anche mirato, delle persone con disabilità, che per una loro effettiva progressione di carriera verticale e di promozione alle posizioni dirigenziali di alto livello, contribuendo in tal modo anche al riequilibrio di genere sia in ingresso che nelle posizioni apicali, anche della pubblica amministrazione;

    5. appare necessario, tra l'altro, al fine di dare concreta attuazione ai principi e agli obiettivi indicati tanto nell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e alla recente Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, che ha posto in evidenza come «la partecipazione all'occupazione è il modo migliore per garantire l'autonomia economica e l'inclusione sociale» e come «il divario occupazionale tra le persone con e senza disabilità rimane elevato: le persone con disabilità registrano un tasso di occupazione più basso, sono colpite in modo sproporzionato dalla disoccupazione e lasciano prima il mercato del lavoro. Un gran numero di persone con disabilità gravi non lavora nel mercato del lavoro aperto bensì in strutture che offrono occupazione cosiddetta “protetta”. Si tratta di regimi di varia natura che non sempre garantiscono alle persone con disabilità condizioni di lavoro adeguate o i diritti dei lavoratori, né tantomeno percorsi verso il mercato del lavoro aperto» e che, per tale motivo, ha indicato l'occupazione quale una delle cinque principali priorità politiche per le azioni future ed ha invitato gli Stati membri a fissare, entro il 2024, obiettivi per aumentare il tasso di occupazione delle persone con disabilità e ridurre i divari tra i tassi di occupazione delle persone con e senza disabilità, al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo principale in materia di occupazione per il 2030 proposto nel piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, per approvazione da parte del Consiglio europeo; a rafforzare le capacità dei servizi per l'impiego di servire le persone con disabilità e, a tale scopo, a intensificare la collaborazione con le parti sociali e con le organizzazioni delle persone con disabilità; ad agevolare il lavoro autonomo e l'imprenditorialità, anche per le persone con disabilità intellettive e psicosociali, fornendo sostegno su questioni giuridiche e commerciali anche grazie ai finanziamenti dell'Unione europea;

    6. appare chiaro come il processo di riforma del Paese delineato nel PNRR, conseguente agli effetti recessivi della crisi pandemica, debba essere attuato adottando una visione complessiva e strategica delle azioni da porre in campo anche con riferimento alla trasversalità dei temi che impattano direttamente sulla vita delle persone con disabilità, dei loro nuclei familiari conviventi e delle persone anziane non autosufficienti;

    7. appare indispensabile migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari nelle sue componenti e problematiche generazionali, relazionali, socio assistenziali ed economiche, nonché elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità della persona con disabilità, valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, nel rispetto degli articoli 2, 3, 13, primo comma, 31, 32, 33, primo, secondo e quarto comma, 34, 35 primo e secondo comma, 36, 38, 117, secondo comma, lettere m), n), o), p) e 118, quarto comma, 119, quinto comma della Costituzione, in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, della legge 27 maggio 1991, n. 176 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989», alla legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità», nonché dell'articolo 1, comma 1 della legge 8 marzo 2017, n. 24, in conformità alle disposizioni degli articoli 14,15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e in armonia con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilità, della Comunicazione COM/2021/101 della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» adottata il 3 marzo 2021, della Decisione del 13 luglio 2021 con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia sulla base dei criteri di cui al regolamento (UE) 2021/241, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare, riordinare e semplificare, anche innovandole, le disposizioni dell'ordinamento vigente in materia di disabilità, nonché di conseguente codificazione, mediante l'adozione di un unico testo normativo denominato «Legge quadro sulla disabilità per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità e per il sostegno alle loro famiglie, nonché di riforma del sistema degli interventi in favore delle persone anziane non autosufficienti»;

    considerata la necessità di:

    8. assicurare conformità e aderenza nell'esercizio della delega agli obiettivi generali del Piano per la Ripresa e la Resilienza (PNRR);

    9. valutare compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di tenere conto del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché delle decisioni della Cabina di Regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , assicurando il rispetto dei principi guida in materia di disabilità affinché i diritti delle persone con disabilità, ed in particolare dei minori e delle donne con disabilità o in condizioni di vulnerabilità siano garantiti nelle decisioni da assumere a base delle scelte nell'esecuzione dei progetti, delle riforme e delle misure di cui al piano per la ripresa e la resilienza (PNRR), tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea;

    10. valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di prevedere che nella prevista azione di razionalizzazione e revisione degli interventi di sostegno dello Stato e armonizzazione con quelli degli altri enti pubblici territoriali, non sia arrecato pregiudizio per i diritti acquisiti dalle persone con disabilità e dai loro nuclei familiari;

    11. valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di razionalizzare, anche incrementando la dotazione finanziaria attraverso apposite norme da prevedere con legge di bilancio, l'utilizzo delle risorse di cui al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, assicurando nel contempo il completamento del riconoscimento soggettivo agli aventi diritto, anche in via amministrativa, della qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuendo loro, nei limiti delle risorse disponibili, un'indennità annuale di cura e assistenza;

    12. valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di aggiornare le procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le persone con disabilità o non autosufficienti, ovvero con i loro nuclei familiari, destinatarie dell'azione amministrativa, anche istituendo piattaforme informatiche interoperabili nel rispetto del principio di riservatezza dei dati personali, nonché al fine di supportare ogni processo valutativo degli interventi di assistenza socio-sanitaria che spettano alla persona con disabilità, al suo nucleo familiare convivente, o alla persona non autosufficiente;

    13. valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di prevedere l'introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi, con particolare riferimento a quelli destinati alle persone con disabilità e ai loro nuclei familiari;

    14. valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di assicurare il potenziamento, anche attraverso un riordino complessivo della disciplina e dei sostegni, delle misure volte a garantire una piena ed effettiva protezione dei minori e delle donne con disabilità vittime di violenza;

    15. valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di assicurare il potenziamento, anche attraverso un riordino complessivo della disciplina e dei sostegni, delle misure volte a garantire una piena ed effettiva inclusione scolastica degli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento o disturbi dello spettro autistico o in condizioni di marginalità, tenuto conto degli impegni in materia di diritto allo studio e per un'istruzione di qualità di cui al secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) della legge 3 marzo 2009, n. 18, al fine di rimuovere ogni diseguaglianza che possa determinare disparità nell'affrontare e completare il ciclo di studi, in coerenza con le caratteristiche dei potenziali destinatari degli interventi di sostegno e di orientamento e delle caratteristiche del contesto;

    16. valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di assicurare il potenziamento, delle misure volte a garantire una piena ed effettiva inclusione e accesso alla formazione universitaria e ai corsi della formazione superiore, anche mediante il potenziamento della formazione a distanza, degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento o forme di alterazione dello spettro autistico o diverse fragilità, anche potenziando ciascuna delle fasi dell'orientamento in ingresso, durante e in uscita dal ciclo di studi mediante azioni di consulenza specifica per lo sviluppo delle risorse personali e per favorire l'accesso al mondo del lavoro, al fine di evitare la dispersione o l'abbandono del corso di studi, nonché potenziando l'orientamento in ingresso al sistema della formazione superiore in favore degli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, delle scuole secondarie superiori, prevedendo ove necessario il coinvolgimento delle famiglie, e attività di consulenza specifica, per l'autovalutazione e lo sviluppo delle competenze dello studente, al fine di favorire una scelta consapevole del percorso di studi basata sulle proprie attitudini personali e sulle successive possibilità occupazionali, in coerenza con le caratteristiche dei potenziali destinatari degli interventi di sostegno e di orientamento e delle caratteristiche del contesto;

    17. valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di prevedere, in ottemperanza alle previsioni del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, misure atte ad incentivare e promuovere, in ambito pubblico e privato l'istituzione dell'Osservatorio aziendale e della figura del «disability manager», anche al fine di promuovere e sostenere attività di formazione e informazione rivolte al personale dipendente dei settori del pubblico e del privato, con particolare attenzione ai percorsi e ai processi di inclusione delle persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione dei lavoratori con disabilità nei luoghi di lavoro;

    18. valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di assicurare che in ogni ambito della vita delle persone sia attuata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, nonché sia favorita l'interazione tra i diversi organismi pubblici e privati operanti nel settore della tutela e dell'assistenza alle persone con disabilità, dei loro nuclei familiari nonché lo sviluppo ed il potenziamento di forme di partenariato pubblico-privato in ambito sociale;

    19. valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di prevedere la valorizzazione e il riconoscimento del ruolo e del valore sociale delle attività delle associazioni riconosciute maggiormente rappresentative a carattere nazionale per la tutela delle persone con disabilità, dei loro nuclei familiari;

impegna il Governo

a dare seguito a quanto indicato nei capoversi da 8 a 19 delle premesse.
9/3347-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)De Toma.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca deleghe al Governo in materia di disabilità;

    la riforma di cui al testo in esame rientra tra gli oneri previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 5, Componente 2: «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore»;

    la Missione 5, Componente 2 è finalizzata a semplificare e uniformare la gestione e l'accertamento della condizione di disabilità e rappresenta una delle riforme necessarie per ottenere le risorse del PNRR;

    il testo in esame mutua la struttura della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e della Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

    la sindrome fibromialgica (SFM), nota come fibromialgia (FM), è una malattia reumatica, complessa e debilitante, che colpisce circa 2 milioni di italiani ed insorge prevalentemente nelle persone di sesso femminile in età adulta, con un rapporto uomo-donna di circa 1:8;

    il dolore diffuso, caratterizzante nel caso di questa malattia, ne rappresenta il sintomo principale, costringendo il malato, nei casi più gravi, all'isolamento e ad una consistente e pesante riduzione della capacità lavorativa, sociale e relazionale, rendendo di fatto la sindrome fibromialgica una malattia invalidante;

    ad oggi la legge dello Stato non riconosce ancora la SFM come malattia invalidante, in quanto non è ad oggi riconosciuta come malattia cronica all'interno dei Livelli essenziali di assistenza (LEA);

    numerose Regioni hanno portato a termine o avviato un percorso di riconoscimento della fibromialgia come malattia rara e invalidante, prevedendo in alcuni casi anche dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA),

impegna il Governo

a riconoscere, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di cui al testo in esame, la sindrome fibromialgica (SFM) come malattia invalidante in modo omogeneo, anche per finalità di accesso a particolari ammortizzatori sociali e misure di assistenza socio-sanitaria.
9/3347-A/9. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca deleghe al Governo in materia di disabilità;

    la riforma di cui al testo in esame rientra tra gli oneri previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 5, Componente 2: «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore»;

    la Missione 5, Componente 2 è finalizzata a semplificare e uniformare la gestione e l'accertamento della condizione di disabilità e rappresenta una delle riforme necessarie per ottenere le risorse del PNRR;

    il testo in esame mutua la struttura della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e della Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea;

    la sindrome fibromialgica (SFM), nota come fibromialgia (FM), è una malattia reumatica, complessa e debilitante, che colpisce circa 2 milioni di italiani ed insorge prevalentemente nelle persone di sesso femminile in età adulta, con un rapporto uomo-donna di circa 1:8;

    il dolore diffuso, caratterizzante nel caso di questa malattia, ne rappresenta il sintomo principale, costringendo il malato, nei casi più gravi, all'isolamento e ad una consistente e pesante riduzione della capacità lavorativa, sociale e relazionale, rendendo di fatto la sindrome fibromialgica una malattia invalidante;

    ad oggi la legge dello Stato non riconosce ancora la SFM come malattia invalidante, in quanto non è ad oggi riconosciuta come malattia cronica all'interno dei Livelli essenziali di assistenza (LEA);

    numerose Regioni hanno portato a termine o avviato un percorso di riconoscimento della fibromialgia come malattia rara e invalidante, prevedendo in alcuni casi anche dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere, nell'ambito dell'esercizio delle deleghe di cui al testo in esame, la sindrome fibromialgica (SFM) come malattia invalidante in modo omogeneo, anche per finalità di accesso a particolari ammortizzatori sociali e misure di assistenza socio-sanitaria.
9/3347-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca deleghe al Governo in materia di disabilità;

    la riforma di cui alla delega in oggetto rientra tra le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore», al fine di semplificare e uniformare l'accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base e rafforzare gli strumenti finalizzati alla definizione di un progetto di vita personalizzato e partecipato;

    il testo in esame rappresenta una delle riforme richieste a livello europeo per l'erogazione delle risorse di cui al PNRR e costituisce una forte declinazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

    tale testo mutua altresì l'articolato della Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 presentata a marzo 2021 dalla Commissione europea;

    il testo in esame fornisce puntuale definizione della condizione di disabilità, finalizzato ad accompagnare le persone con disabilità nel proprio percorso di vita garantendone la libertà;

    tra le dimensioni di intervento del testo in esame, figura quella dei sistemi di accertamento, effettuando una distinzione tra «valutazione di base» e «valutazione multidimensionale», cioè tra gli attuali sistemi di accertamento dell'invalidità civile, cecità ed ipovedenza, sordità ed handicap per i quali si prevede una rivisitazione, e la «valutazione multidisciplinare» che attiene all'esame dei presupposti per la elaborazione dei progetti individualizzati per le persone disabili;

    al netto di queste importanti modifiche, il sistema attualmente vigente di riconoscimento delle invalidità si basa largamente sulla tabella relativa alle percentuali di invalidità di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1992, basata sulla riduzione delle capacità lavorative generiche;

    tale sistema, anche al netto del riconoscimento, valutazione e tutela della condizione di disabilità, necessita di essere superato,

impegna il Governo

a valutare, nell'esercizio delle deleghe derivanti dal testo in esame, il superamento del sistema tabellare di cui al citato decreto ministeriale 5 febbraio 1992 in favore di un sistema maggiormente flessibile che risponda alle esigenze di riconoscimento e valutazione della condizione di disabilità in modo maggiormente puntuale.
9/3347-A/10. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca deleghe al Governo in materia di disabilità;

    la riforma di cui alla delega in oggetto rientra tra le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore», al fine di semplificare e uniformare l'accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base e rafforzare gli strumenti finalizzati alla definizione di un progetto di vita personalizzato e partecipato;

    il testo in esame rappresenta una delle riforme richieste a livello europeo per l'erogazione delle risorse di cui al PNRR e costituisce una forte declinazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

    tale testo mutua altresì l'articolato della Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 presentata a marzo 2021 dalla Commissione europea;

    il testo in esame fornisce puntuale definizione della condizione di disabilità, finalizzato ad accompagnare le persone con disabilità nel proprio percorso di vita garantendone la libertà;

    tra le dimensioni di intervento del testo in esame, figura quella dei sistemi di accertamento, effettuando una distinzione tra «valutazione di base» e «valutazione multidimensionale», cioè tra gli attuali sistemi di accertamento dell'invalidità civile, cecità ed ipovedenza, sordità ed handicap per i quali si prevede una rivisitazione, e la «valutazione multidisciplinare» che attiene all'esame dei presupposti per la elaborazione dei progetti individualizzati per le persone disabili;

    al netto di queste importanti modifiche, il sistema attualmente vigente di riconoscimento delle invalidità si basa largamente sulla tabella relativa alle percentuali di invalidità di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1992, basata sulla riduzione delle capacità lavorative generiche;

    tale sistema, anche al netto del riconoscimento, valutazione e tutela della condizione di disabilità, necessita di essere superato,

impegna il Governo

a provvedere al progressivo aggiornamento delle definizioni di criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità previsti dal decreto del Ministro della sanità del 5 febbraio 1992.
9/3347-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR;

    la riforma è indirizzata a tutte le persone con disabilità e diretto a consentire agli stessi di essere protagoniste della propria vita e della realizzazione di una effettiva inclusione nella società; oltre al rafforzamento dell'offerta di servizi sociali, la semplificazione dell'accesso ai servizi sociali e sanitari, alla riforma delle procedure di accertamento delle disabilità e alla promozione del lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali; nelle amministrazioni locali e in quelle autonome spesso manca una figura di riferimento che sia indipendente e che garantisca i diritti dei disabili e i servizi nei territori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, presso ciascuna amministrazione, ed in particolare presso le università e i comuni, l'istituzione del Garante della disabilità quale figura indipendente preposta a ricevere segnalazioni e violazione dei diritti dei disabili, e a promuovere iniziative per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.
9/3347-A/11. Iovino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame conferisce al Governo la delega legislativa per la riforma della normativa sulla disabilità, da esercitarsi attraverso uno o più decreti legislativi, da emanare entro venti mesi dall'entrata in vigore di questo provvedimento;

    il testo in commento individua altresì sette ambiti sui quali dovranno intervenire i futuri decreti legislativi, seppur progressivamente e nei limiti delle risorse disponibili; uno degli ambiti non presenti nel testo, ma che dovrebbe essere previsto è quello della necessaria ricognizione e adeguamento dei profili tributari in materia;

    sotto questo aspetto sarebbe necessario rivedere e riordinare le imposte indirette e le aliquote di tassazione per prestazioni di servizio, nonché per l'erogazione di strumenti e attrezzature laddove siano destinati a persone con disabilità,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere opportune modifiche alla normativa vigente al fine di potenziare le misure di vantaggio per le persone con disabilità, anche attraverso la riduzione delle aliquote Iva, laddove riguardanti prestazioni di servizio destinate a persone con disabilità, anche con riferimento al conseguimento delle abilitazioni speciali alla guida.
9/3347-A/12. Novelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame conferisce al Governo la delega legislativa per la riforma della normativa sulla disabilità, da esercitarsi attraverso uno o più decreti legislativi, da emanare entro venti mesi dall'entrata in vigore di questo provvedimento;

    il testo in commento individua altresì sette ambiti sui quali dovranno intervenire i futuri decreti legislativi, seppur progressivamente e nei limiti delle risorse disponibili; uno degli ambiti non presenti nel testo, ma che dovrebbe essere previsto è quello della necessaria ricognizione e adeguamento dei profili tributari in materia;

    sotto questo aspetto sarebbe necessario rivedere e riordinare le imposte indirette e le aliquote di tassazione per prestazioni di servizio, nonché per l'erogazione di strumenti e attrezzature laddove siano destinati a persone con disabilità,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere opportune modifiche alla normativa vigente al fine di potenziare le misure di vantaggio per le persone con disabilità, anche attraverso la riduzione delle aliquote Iva, laddove riguardanti prestazioni di servizio destinate a persone con disabilità, anche con riferimento al conseguimento delle abilitazioni speciali alla guida.
9/3347-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Novelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità;

    nell'ambito dell'assistenza al disabile c'è una situazione particolare che merita attenzione ed è quella in cui un solo caregiver deve prendersi cura di due disabili, ancor più grave qualora uno dei due ha un'età avanzata;

    la legge 104 del 1992 riconosce un congedo straordinario di due anni a favore di chi assiste familiari con handicap grave, ma nel caso in cui il lavoratore debba prendersi cura di due disabili gravi non è possibile fruire del raddoppio dei 2 anni Ciò significa che se il lavoratore ha esaurito i 2 anni per assistere il primo dei disabili nel momento in cui dovesse subentrarne un altro quest'ultimo non avrebbe diritto alla stessa assistenza del primo familiare disabile;

    si ritiene perciò che nell'ambito della generale revisione della legislazione in materia di disabilità debba essere prevista una considerazione di casi particolari a tutela del disabile e a sostegno dei caregiver,

impegna il Governo

   a prevedere, con riguardo alla figura del parente che ha in cura persone con disabilità, una regolamentazione organica della relativa normativa, anche al fine:

    a) di prevedere misure di favore per quei caregiver che si prendono cura di due familiari disabili gravi, rivedendo conseguentemente la disciplina dei congedi straordinari di cui alla legge 104 del 1992;

    b) di riconoscere la cura del familiare disabile grave, come criterio per parametrare l'età anagrafica e di anzianità per l'accesso al beneficio del prepensionamento, anche tramite l'Ape sociale.
9/3347-A/13. D'Attis.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega in esame, è finalizzato a rivedere e potenziare la normativa vigente in materia di disabilità, in conformità con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e in attuazione della nostra Costituzione;

    i decreti legislativi, che dovranno essere adottati entro venti mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, intervengono su sette ambiti volti a rivedere e riordinare la normativa al fine di garantire diritti e centralità alle persone con disabilità;

    un ambito che dovrebbe essere considerato laddove si interviene sulla normativa complessiva che regolamenta attualmente le disabilità e le invalidità, è certamente quello delle disabilità derivanti da invalidità di guerra;

    sotto questo aspetto è necessario prevedere la revisione delle disposizioni in materia di disabilità derivante da invalidità di guerra, ovvero dei risarcimenti che lo Stato riconosce a coloro che, a causa della guerra, hanno subito menomazioni nell'integrità fisica,

impegna il Governo

ad aggiornare i trattamenti economici previsti per le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra, adeguandole al nuovo contesto economico e sociale, e dare pieno riconoscimento circa la natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra, ai sensi dell'articolo 1 del DPR 23 dicembre 1978, n. 915.
9/3347-A/14. Bagnasco, Versace.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega in esame, è finalizzato a rivedere e potenziare la normativa vigente in materia di disabilità, in conformità con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e in attuazione della nostra Costituzione;

    i decreti legislativi, che dovranno essere adottati entro venti mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, intervengono su sette ambiti volti a rivedere e riordinare la normativa al fine di garantire diritti e centralità alle persone con disabilità;

    un ambito che dovrebbe essere considerato laddove si interviene sulla normativa complessiva che regolamenta attualmente le disabilità e le invalidità, è certamente quello delle disabilità derivanti da invalidità di guerra;

    sotto questo aspetto è necessario prevedere la revisione delle disposizioni in materia di disabilità derivante da invalidità di guerra, ovvero dei risarcimenti che lo Stato riconosce a coloro che, a causa della guerra, hanno subito menomazioni nell'integrità fisica,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di aggiornare i trattamenti economici previsti per le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra, adeguandole al nuovo contesto economico e sociale, e dare pieno riconoscimento circa la natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra, ai sensi dell'articolo 1 del DPR 23 dicembre 1978, n. 915.
9/3347-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Bagnasco, Versace.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge delega in esame, è finalizzato a rivedere, riordinare e potenziare tutta la normativa vigente in materia di disabilità;

    al fine di garantire l'accessibilità ai trasporti delle persone con disabilità, il comma 2, articolo 29 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha previsto che il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità istituito con la legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), venga destinato alla realizzazione di una piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione per le persone con disabilità titolari di relativi contrassegni, il medesimo comma 2, ha stabilito inoltre che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata dovessero essere definite le procedure per l'istituzione della citata piattaforma;

    detto decreto ministeriale, indispensabile a rendere operativa la piattaforma unica nazionale informatica, dopo oltre un anno, non è mai stato emanato,

impegna il Governo

a emanare urgentemente il decreto ministeriale di cui in premessa, la cui mancata adozione nei tempi previsti, sta impedendo da troppo tempo la realizzazione e l'operatività della piattaforma unica nazionale informatica volta a agevolare la mobilità e garantire l'accessibilità ai trasporti delle persone con disabilità.
9/3347-A/15. Mandelli, Versace, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità;

    uno dei principi e criteri direttivi a cui si dovranno uniformare i futuri decreti legislativi, riguarda la valutazione multidimensionale della disabilità e la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. In questo ambito si prevede che vengano adottate tutte le misure volte a «favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale»;

    l'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), ha previsto in via sperimentale per il solo anno 2020 uno stanziamento nei limiti di spesa di 5 milioni di euro, al fine di consentire al Servizio sanitario nazionale di poter erogare a persone con disabilità fisiche, ausili, ortesi e protesi degli arti inferiore e superiori a tecnologia avanzata; detta importante norma è finalizzata a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione delle persone con disabilità nello svolgimento di attività sportive amatoriali; in realtà la suddetta disposizione di legge non è mai stata attuata e il previsto decreto del Ministro della salute volto a definire i tetti di spesa per ogni singola regione, nonché i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale, non è mai stato emanato;

    è importante che lo stanziamento sperimentale previsto dal citato decreto rilancio, venga confermato anche almeno per il 2022,

impegna il Governo

a prevedere la proroga per il triennio 2022-2024 della norma introdotta al decreto-legge n. 34 del 2020, ma mai attuata, che ha previsto in via sperimentale e solo per l'anno 2020, uno stanziamento di 5 milioni per consentire l'erogazione a persone con disabilità fisica di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata o dispositivi appositamente progettati, e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali.
9/3347-A/16. Versace, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità;

    uno dei principi e criteri direttivi a cui si dovranno uniformare i futuri decreti legislativi, riguarda la valutazione multidimensionale della disabilità e la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. In questo ambito si prevede che vengano adottate tutte le misure volte a «favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale»;

    l'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), ha previsto in via sperimentale per il solo anno 2020 uno stanziamento nei limiti di spesa di 5 milioni di euro, al fine di consentire al Servizio sanitario nazionale di poter erogare a persone con disabilità fisiche, ausili, ortesi e protesi degli arti inferiore e superiori a tecnologia avanzata; detta importante norma è finalizzata a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione delle persone con disabilità nello svolgimento di attività sportive amatoriali; in realtà la suddetta disposizione di legge non è mai stata attuata e il previsto decreto del Ministro della salute volto a definire i tetti di spesa per ogni singola regione, nonché i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale, non è mai stato emanato;

    è importante che lo stanziamento sperimentale previsto dal citato decreto rilancio, venga confermato anche almeno per il 2022,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di prevedere la proroga per il triennio 2022-2024 della norma introdotta al decreto-legge n. 34 del 2020, ma mai attuata, che ha previsto in via sperimentale e solo per l'anno 2020, uno stanziamento di 5 milioni per consentire l'erogazione a persone con disabilità fisica di ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata o dispositivi appositamente progettati, e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali.
9/3347-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Versace, Bagnasco, Bond, Novelli, Brambilla.


   La Camera,

    esaminato il testo del disegno di legge del Governo n. 3347, recante delega al Governo in materia di disabilità;

   considerato che l'attuazione di una «legge quadro per le disabilità» rientra tra le riforme previste dal PNRR nell'ambito della Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore», al fine di semplificare e uniformare accertamento della condizione di disabilità;

    condiviso l'obiettivo di garantire al cittadino con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno rispetto dei suoi diritti civili e sociali, nonché un accesso pieno ed effettivo al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione

    già nel nostro ordinamento viene riconosciuta particolare attenzione alle persone con disabilità e ai loro familiari, riservando loro specifiche agevolazioni fiscali soprattutto per la mobilità e l'autonomia dei soggetti interessati;

    in particolare, per i veicoli è prevista una detrazione Irpef del 19 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, l'Iva agevolata al 4 per cento sull'acquisto degli stessi, l'esenzione dal bollo auto, nonché l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà;

    occorre, dunque, proseguire in tale direzione, al fine di supportare e implementare ulteriori agevolazioni fiscali per l'acquisto di diverse tipologie di veicoli di trasporto, specificatamente autocaravan, il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una riduzione dell'aliquota dell'imposta sui valore per l'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità, come già previsto per le autovetture nella misura del 4 per cento.
9/3347-A/17. Cavandoli, Tombolato.


   La Camera,

    esaminato il testo del disegno di legge del Governo n. 3347, recante delega al Governo in materia di disabilità;

   considerato che l'attuazione di una «legge quadro per le disabilità» rientra tra le riforme previste dal PNRR nell'ambito della Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore», al fine di semplificare e uniformare accertamento della condizione di disabilità;

    condiviso l'obiettivo di garantire al cittadino con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno rispetto dei suoi diritti civili e sociali, nonché un accesso pieno ed effettivo al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione

    già nel nostro ordinamento viene riconosciuta particolare attenzione alle persone con disabilità e ai loro familiari, riservando loro specifiche agevolazioni fiscali soprattutto per la mobilità e l'autonomia dei soggetti interessati;

    in particolare, per i veicoli è prevista una detrazione Irpef del 19 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, l'Iva agevolata al 4 per cento sull'acquisto degli stessi, l'esenzione dal bollo auto, nonché l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà;

    occorre, dunque, proseguire in tale direzione, al fine di supportare e implementare ulteriori agevolazioni fiscali per l'acquisto di diverse tipologie di veicoli di trasporto, specificatamente autocaravan, il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una riduzione dell'aliquota dell'imposta sui valore per l'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità, come già previsto per le autovetture nella misura del 4 per cento.
9/3347-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli, Tombolato.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca una delega al Governo per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR2. Tale riforma (cosiddetta legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

    il disegno di legge delega in materia di disabilità, dunque, consentirà una revisione complessiva della materia, intervenendo su diversi ambiti;

    in questo contesto appare opportuno intervenire sulla riqualificazione e il riordino della normativa e degli interventi per l'inclusione scolastica al fine di assicurare alla persona con disabilità l'effettiva realizzazione del diritto allo studio;

    appare necessario promuovere l'inclusione degli alunni con disabilità come strumento per potenziare e migliorare il livello di inclusività della scuola per tutti gli alunni e, in particolare nell'istruzione superiore, per favorire l'acquisizione di capacità e competenze utili nella transizione alla vita adulta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire affinché, nell'esercizio della delega di cui al presente provvedimento, sia promossa e realizzata l'inclusione scolastica, al fine di assicurare alla persona con disabilità l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, potenziando e migliorando il livello di inclusività nella scuola per tutti gli alunni.
9/3347-A/18. Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca una delega al Governo per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR2. Tale riforma (cosiddetta legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

    il disegno di legge delega in materia di disabilità, dunque, consentirà una revisione complessiva della materia, intervenendo su diversi ambiti;

    in questo contesto appare opportuno intervenire sulla riqualificazione e il riordino della normativa e degli interventi per l'inclusione scolastica al fine di assicurare alla persona con disabilità l'effettiva realizzazione del diritto allo studio;

    appare necessario promuovere l'inclusione degli alunni con disabilità come strumento per potenziare e migliorare il livello di inclusività della scuola per tutti gli alunni e, in particolare nell'istruzione superiore, per favorire l'acquisizione di capacità e competenze utili nella transizione alla vita adulta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire affinché sia promossa e realizzata l'inclusione scolastica, al fine di assicurare alla persona con disabilità l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, potenziando e migliorando il livello di inclusività nella scuola per tutti gli alunni.
9/3347-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca una delega al Governo per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma LI) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR2. Tale riforma (cosiddetta legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

    il disegno di legge delega in materia di disabilità, dunque, consentirà una revisione complessiva della materia, intervenendo su diversi ambiti;

    in questo contesto appare opportuno intervenire in materia di riqualificazione del sistema di collocamento mirato e potenziamento dei controlli sull'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68;

    appare pertanto necessario riordinare il sistema del collocamento mirato sulla base del principio di sussidiarietà, rafforzando la collaborazione con i soggetti qualificati del Terzo Settore e promuovendo l'omogeneità delle procedure amministrative sul territorio nazionale; promuovere l'accesso al lavoro delle persone con disabilità complesse, psichiche, intellettive e malattie rare;

    appare necessario: riordinare e unificare su tutto il territorio la raccolta dei dati ai sensi dell'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso la raccolta omogenea di dati analitici, ivi inclusi quelli sulla distribuzione per fasce d'età e per tipo di disabilità, sulla valutazione delle competenze, sugli inserimenti lavorativi e sulle tipologie degli inserimenti, sugli accompagnamenti al lavoro;

    è utile prevedere programmi e modelli di qualificazione e riqualificazione del personale addetto alla inclusione lavorativa delle persone con disabilità e di potenziamento degli uffici e dei servizi di inserimento; censire e codificare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con valore su tutto il territorio nazionale, le buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità; potenziare e rendere efficace il sistema dei controlli sugli adempimenti agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68 da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private e disporre che nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 12 marzo 1999, vi sia una sezione apposita, curata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro della Funzione pubblica, dedicata al numero e agli esiti dei controlli effettuati nell'anno di riferimento dagli uffici competenti e alle sanzioni irrogate;

    appare infine auspicabile prevedere un nuovo modello che revisioni i percorsi dell'inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, considerando dei piani specifici per i portatori di disabilità intellettiva, anche valorizzandone i percorsi lavorativi o gli stage effettuati all'interno delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

al fine di promuovere l'accesso al lavoro delle persone con disabilità, a valutare l'opportunità di intervenire affinché, nell'esercizio della delega di cui al presente provvedimento, sia riordinato il sistema del collocamento mirato sulla base del principio di sussidiarietà, anche rafforzando la collaborazione con i soggetti qualificati del Terzo Settore e promuovendo l'omogeneità delle procedure amministrative sul territorio nazionale.
9/3347-A/19. Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca una delega al Governo per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma LI) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR2. Tale riforma (cosiddetta legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

    il disegno di legge delega in materia di disabilità, dunque, consentirà una revisione complessiva della materia, intervenendo su diversi ambiti;

    in questo contesto appare opportuno intervenire in materia di riqualificazione del sistema di collocamento mirato e potenziamento dei controlli sull'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68;

    appare pertanto necessario riordinare il sistema del collocamento mirato sulla base del principio di sussidiarietà, rafforzando la collaborazione con i soggetti qualificati del Terzo Settore e promuovendo l'omogeneità delle procedure amministrative sul territorio nazionale; promuovere l'accesso al lavoro delle persone con disabilità complesse, psichiche, intellettive e malattie rare;

    appare necessario: riordinare e unificare su tutto il territorio la raccolta dei dati ai sensi dell'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso la raccolta omogenea di dati analitici, ivi inclusi quelli sulla distribuzione per fasce d'età e per tipo di disabilità, sulla valutazione delle competenze, sugli inserimenti lavorativi e sulle tipologie degli inserimenti, sugli accompagnamenti al lavoro;

    è utile prevedere programmi e modelli di qualificazione e riqualificazione del personale addetto alla inclusione lavorativa delle persone con disabilità e di potenziamento degli uffici e dei servizi di inserimento; censire e codificare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con valore su tutto il territorio nazionale, le buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità; potenziare e rendere efficace il sistema dei controlli sugli adempimenti agli obblighi della legge 12 marzo 1999, n. 68 da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private e disporre che nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 12 marzo 1999, vi sia una sezione apposita, curata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro della Funzione pubblica, dedicata al numero e agli esiti dei controlli effettuati nell'anno di riferimento dagli uffici competenti e alle sanzioni irrogate;

    appare infine auspicabile prevedere un nuovo modello che revisioni i percorsi dell'inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, considerando dei piani specifici per i portatori di disabilità intellettiva, anche valorizzandone i percorsi lavorativi o gli stage effettuati all'interno delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

al fine di promuovere l'accesso al lavoro delle persone con disabilità, a valutare l'opportunità di intervenire affinché sia riordinato il sistema del collocamento mirato.
9/3347-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Barzotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca una delega al Governo per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR2. Tale riforma (cosiddetta legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

    il disegno di legge delega in materia di disabilità, dunque, consentirà una revisione complessiva della materia, intervenendo su diversi ambiti;

    in questo contesto appare necessaria l'istituzione di un organo, come l'Agenzia nazionale per le persone con disabilità per l'accessibilità e la progettazione universale, col compito:

    di valutare l'impatto della regolamentazione sulla materia della disabilità in relazione a modifiche normative, sia in caso di introduzione di nuova regolamentazione, sia di modifiche alle norme vigenti, che sia utile ad identificare le opzioni regolamentari idonee al raggiungimento di un determinato obiettivo e ad orientare favorevolmente le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale;

    di fornire ausilio agli enti pubblici per la redazione di atti amministrativi conformi alla progettualità dell'accessibilità e della progettazione universale;

    di provvedere alla formazione e alla divulgazione verso altre amministrazioni o enti, in materia di accessibilità e progettazione universale, affinché il relativo personale acquisisca la capacità di mettere in atto autonomamente tutte le strategie necessarie per la progettazione di un ambiente accessibile, secondo i principi della progettazione universale, dell'accomodamento ragionevole e della vita indipendente;

    raccogliere segnalazioni e fornire assistenza concreta alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto dedicato;

    formulare raccomandazioni e pareri alle Amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti; promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le Amministrazioni competenti per materia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire affinché sia istituita l'Agenzia nazionale per le persone con disabilità e l'accessibilità universale, con l'obiettivo di creare un organismo permanente, strutturato e indipendente con il compito di tutelare i diritti delle persone con disabilità ma anche di creare un'infrastruttura che possa trasmettere il knowhow nella progettazione e nelle politiche volte a favorire l'accessibilità universale a tutti i livelli e nei diversi contesti di vita, anche attraverso il compito di valutare l'impatto della regolamentazione sulla materia della disabilità al fine di identificare le opzioni regolamentari idonee e orientare favorevolmente le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale.
9/3347-A/20. D'Arrando.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca una delega al Governo per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR2. Tale riforma (cosiddetta legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

    il disegno di legge delega in materia di disabilità, dunque, consentirà una revisione complessiva della materia, intervenendo su diversi ambiti;

    in questo contesto appare necessaria l'istituzione di un organo, come l'Agenzia nazionale per le persone con disabilità per l'accessibilità e la progettazione universale, col compito:

    di valutare l'impatto della regolamentazione sulla materia della disabilità in relazione a modifiche normative, sia in caso di introduzione di nuova regolamentazione, sia di modifiche alle norme vigenti, che sia utile ad identificare le opzioni regolamentari idonee al raggiungimento di un determinato obiettivo e ad orientare favorevolmente le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale;

    di fornire ausilio agli enti pubblici per la redazione di atti amministrativi conformi alla progettualità dell'accessibilità e della progettazione universale;

    di provvedere alla formazione e alla divulgazione verso altre amministrazioni o enti, in materia di accessibilità e progettazione universale, affinché il relativo personale acquisisca la capacità di mettere in atto autonomamente tutte le strategie necessarie per la progettazione di un ambiente accessibile, secondo i principi della progettazione universale, dell'accomodamento ragionevole e della vita indipendente;

    raccogliere segnalazioni e fornire assistenza concreta alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto dedicato;

    formulare raccomandazioni e pareri alle Amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti; promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le Amministrazioni competenti per materia,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di intervenire affinché sia istituita l'Agenzia nazionale per le persone con disabilità e l'accessibilità universale, con l'obiettivo di creare un organismo permanente, strutturato e indipendente con il compito di creare un'infrastruttura che possa trasmettere il knowhow nella progettazione e nelle politiche volte a favorire l'accessibilità universale a tutti i livelli e nei diversi contesti di vita, anche attraverso il compito di valutare l'impatto della regolamentazione sulla materia della disabilità al fine di identificare le opzioni regolamentari idonee e orientare favorevolmente le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale.
9/3347-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Arrando.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca una delega al Governo per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR2. Tale riforma (cosiddetta legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

    il disegno di legge delega in materia di disabilità, dunque, consentirà una revisione complessiva della materia, intervenendo su diversi ambiti;

    con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il testo prevede un principio di delega volto a prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano individuate figure professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e i suoi referenti familiari, ferma restando la facoltà di autogestione del progetto da parte della persona con disabilità,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui al presente provvedimento, al fine di evitare la creazione di nuove figure, ad individuare le figure professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato tra quelle già previste dalla normativa nazionale.
9/3347-A/21. Penna.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca una delega al Governo per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR2. Tale riforma (cosiddetta legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

    il disegno di legge delega in materia di disabilità, dunque, consentirà una revisione complessiva della materia, intervenendo su diversi ambiti;

    nel provvedimento vengono individuati otto ambiti all'interno di ciascuno dei quali sono previsti specifici principi e criteri direttivi al quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega finalizzata al raggiungimento degli obiettivi individuati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto personalizzato di vita indipendente, di prevedere il coinvolgimento della la figura del caregiver familiare.
9/3347-A/22. Nappi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca una delega al Governo per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR2. Tale riforma (cosiddetta legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

    il disegno di legge delega in materia di disabilità, dunque, consentirà una revisione complessiva della materia, intervenendo su diversi ambiti;

    nel provvedimento vengono individuati otto ambiti all'interno di ciascuno dei quali sono previsti specifici principi e criteri direttivi al quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega finalizzata al raggiungimento degli obiettivi individuati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto personalizzato di vita indipendente, di prevedere il coinvolgimento della la figura del caregiver familiare, su richiesta della persona.
9/3347-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Nappi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega finalizzata al raggiungimento degli obiettivi individuati all'articolo e più in particolare al comma 2 vengono individuati otto ambiti (lettere da a) a h)) all'interno di ciascuno dei quali sono previsti specifici principi e criteri direttivi;

    alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 2 si individua il seguente ambito «c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità alla realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente» nel quale sarebbe opportuno inserire anche la dimensione scolastica, all'interno della quale si svolge una consistente parte della vita della persona con disabilità anche predisponendo in progetto didattico e di vita personalizzato;

    inoltre, nello stesso articolo e comma, si afferma alla lettera c, punto 1, che è necessario prevedere modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità di coinvolgere l'ambito scolastico nella valutazione multidimensionale della disabilità per la realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente;

   b) a valutare l'opportunità, laddove è previsto che il Governo debba individuare modalità di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale (articolo 2, comma 2, lettera c), numero 1), di far riferimento alla programmazione e alla dimensione scolastica, anche alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità).
9/3347-A/23. Casa.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame (A.C. 3347-A) reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità e rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR2;

    la finalità che il provvedimento persegue è quella di garantire alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali ivi inclusi i diritti alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi e delle prestazioni;

    la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, pone al centro la persona con disabilità, non altri. Espressione di tale indiscussa centralità è l'articolo 19 della Convenzione Onu, che garantisce la vita indipendente e il suo diritto all'autodeterminazione;

    la persona con disabilità, nei limiti della sua capacità all'autodeterminazione o spesso chi lo rappresenta non è messo nelle condizioni di decidere effettivamente cosa è giusto per lui; cosa è giusto per la sua vita; cosa sia giusto per realizzare la sua indipendenza e autonomia; i suoi effettivi desideri e bisogni, diversamente da quanto previsto è imposto dall'articolo 19, norma che viene sistematicamente invocata e altrettanto sistematicamente violata;

    per potersi realizzare l'articolo 19 della Convenzione occorrerebbe che la persona con disabilità sia posta nelle effettive condizioni di potere scegliere, ad esempio anche solo le forme di assistenza previste e organizzate per lui, nelle forme indirette, oppure dirette, ovvero miste, in altre parole il diritto effettivo di scelta;

    l'organizzazione, pertanto, del servizio di assistenza domiciliare, come di altri, se vuole essere rispettosa dell'articolo 19 della Convenzione ONU, deve garantire sempre l'effettivo diritto di scelta della persona, di conseguenza l'Ente Territoriale dovrà organizzare il servizio predisponendo le due forme possibili; a) quella indiretta; b) quella diretta, in modo tale che ogni persona sarà nella condizioni di potere effettivamente scegliere la forma di assistenza migliore per lui,

per quanto sopra si impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire in via prioritaria l'effettivo diritto di scelta della persona con disabilità o di un suo familiare nell'ambito delle forme di assistenza indiretta e/o diretta o mista, in coerenza con l'articolo 19 della Convenzione ONU.
9/3347-A/24. Bucalo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame (A.C. 3347-A) reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità e rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR2;

    la finalità che il provvedimento persegue è quella di garantire alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali ivi inclusi i diritti alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi e delle prestazioni;

    la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, pone al centro la persona con disabilità, non altri. Espressione di tale indiscussa centralità è l'articolo 19 della Convenzione Onu, che garantisce la vita indipendente e il suo diritto all'autodeterminazione;

    la persona con disabilità, nei limiti della sua capacità all'autodeterminazione o spesso chi lo rappresenta non è messo nelle condizioni di decidere effettivamente cosa è giusto per lui; cosa è giusto per la sua vita; cosa sia giusto per realizzare la sua indipendenza e autonomia; i suoi effettivi desideri e bisogni, diversamente da quanto previsto è imposto dall'articolo 19, norma che viene sistematicamente invocata e altrettanto sistematicamente violata;

    per potersi realizzare l'articolo 19 della Convenzione occorrerebbe che la persona con disabilità sia posta nelle effettive condizioni di potere scegliere, ad esempio anche solo le forme di assistenza previste e organizzate per lui, nelle forme indirette, oppure dirette, ovvero miste, in altre parole il diritto effettivo di scelta;

    l'organizzazione, pertanto, del servizio di assistenza domiciliare, come di altri, se vuole essere rispettosa dell'articolo 19 della Convenzione ONU, deve garantire sempre l'effettivo diritto di scelta della persona, di conseguenza l'Ente Territoriale dovrà organizzare il servizio predisponendo le due forme possibili; a) quella indiretta; b) quella diretta, in modo tale che ogni persona sarà nella condizioni di potere effettivamente scegliere la forma di assistenza migliore per lui,

per quanto sopra si impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire in via prioritaria l'effettivo diritto di scelta della persona con disabilità nell'ambito delle forme di assistenza indiretta e/o diretta o mista, in coerenza con l'articolo 19 della Convenzione ONU.
9/3347-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Bucalo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame (A.C. 3347-A) reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità e rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR2;

    la finalità che il provvedimento persegue è quella di garantire alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali ivi inclusi i diritti alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, per promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione;

    oggi si assiste ad un autentica lesione dei diritti delle persone con disabilità, atteso che il riparto di giurisdizione e competenza è distribuito tra TAR e Tribunali Ordinari, anche se le questioni fatte valere attengono alla lesione di diritti soggettivi, da sempre demandati al Tribunale Civile, quale giudice naturale dei diritti soggettivi, essendo il primo, notoriamente, in larga prevalenza il Giudice della tutela degli interessi legittimi;

    nella sostanza assistiamo a fenomeni di «denegata giustizia», aggravati dalla circostanza che i TAR, sono Tribunali a base regionale, cioè uno per ogni Regione, salva qualche eccezione e le pronunce di appello sono tutte demandate al Consiglio di Stato, che ha sede in Roma, fatta eccezione per la Regione Sicilia;

    si tratta di Tribunali di fatto poco accessibili alle persone con disabilità, territorialmente distanti, per non parlare che i Giudizi di appello sono celebrati a Roma;

    spesso tali giudizi vedono come soggetto passivo una Pubblica Amministrazione, la quale, in qualità di soggetto forte, non ha remore nell'appellare le decisioni di primo grado trasferendo il giudizio al Consiglio di Stato determinando una situazione oggettiva di precarietà e difficoltà, anche dal punto di vista dei costi giudiziari da sostenere per la persona con disabilità o alla sua famiglia, (soggetto debolissimo), che spesso non ha le risorse economiche per fare valere un proprio diritto leso, nei confronti di Tribunali, come i TAR, lontanissimi dalle persone;

    a ciò si aggiunga che davanti ai TAR raramente è prevista la comparizione personale delle parti, la quale dovrebbe essere la regola per il Giudice di prossimità che voglia acquisire informazioni direttamente dalla persona stessa o dai suoi familiari, avverso un provvedimento di primo grado la parte che intenda impugnarlo deve farlo alla Corte di appello territorialmente competente e sappiamo che nelle Regioni, le Corti di Appello sono spesso più di una, diversamente contro ogni pronuncia dei TAR, la parte è costretta a sostenere i costi impossibili di un giudizio presso il Consiglio di Stato, che ha sede in Roma;

    in tal modo si realizza la più clamorosa violazione dei diritti umani della persona fragile, di fatto rendendogli difficile e quasi proibitivo e discriminatorio l'accesso alla giustizia e alla tutela di prossimità, diversamente a tutte le altre persone che in presenza di una violazione dei diritti soggettivi possono ricorrere al Giudice Naturale di prossimità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la giurisdizione e la competenza esclusiva relativa ai diritti soggettivi delle persone con disabilità, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, al Tribunale civile del luogo di residenza o domicilio della persona con disabilità. Prevedendo l'applicazione di procedimenti di mediazione deflattivi del contenzioso. Disponendo, sotto il profilo delle spese, l'equiparazione alle liti in materia di famiglia e minori.
9/3347-A/25. Albano.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge governativo in esame (A.C. 3347), composto da 4 articoli, reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

    i disturbi dell'apprendimento sono condizioni che presentano una discrepanza tra i livelli di rendimento scolastico e le potenzialità dedotte dalle abilità intellettive effettive del soggetto. I disturbi di apprendimento coinvolgono la difficoltà nella concentrazione o nell'attenzione, nello sviluppo del linguaggio, o nell'elaborazione delle informazioni visive e uditive;

    la dislessia è una disabilità specifica dell'apprendimento caratterizzata dalla difficoltà ad effettuare una lettura accurata e/o fluente. Il bambino, all'inizio del percorso di scolarizzazione, mostra difficoltà a riconoscere le lettere dell'alfabeto, a fissare la corrispondenza fra segni grafici e suoni e ad automatizzare tale processo di conversione. Tale difficoltà si ripercuote sull'apprendimento scolastico e sulle attività di vita quotidiana che richiedono la lettura di testi scritti;

    la disortografia è uno dei disturbi specifici dell'apprendimento che riguarda la componente costruttiva della scrittura, legata quindi agli aspetti linguistici, e consiste nella difficoltà di scrivere in modo corretto da un punto di vista ortografico. Il bambino disortografico presenta una difficoltà nell'applicare le regole di conversione dal suono alla parola scritta e quindi a riconoscere i suoni che compongono la parola, a individuare le regolarità o irregolarità ortografiche e a individuare il corretto ordine con cui questi elementi si compongono;

    la disgrafia riguarda la componente esecutiva, grafo-motoria (scrittura poco leggibile); si riferisce alla difficoltà di scrivere in modo fluido, veloce ed efficace. Il bambino disgrafico può presentare una cattiva impugnatura della penna o matita, poca capacità di utilizzare lo spazio nel foglio, difficoltà nel produrre forme geometriche e nella copia di immagini, alternanza tra macro e micrografia;

    la discalculia riguarda la difficoltà a comprendere ed operare con i numeri e la difficoltà ad automatizzare alcuni compiti numerici e di calcolo. Il bambino discalculico può presentare difficoltà nella cognizione numerica (meccanismi di quantificazione, seriazione, comparazione, capire il valore posizionale delle cifre, associazione numero quantità, eseguire calcoli a mente) nelle procedure esecutive (lettura, scrittura, messa in colonna dei numeri) e di calcolo (recuperare i risultati delle tabelline, recupero dei fatti numerici e algoritmo del calcolo scritto;

    la legge n. 170 del 2010 ha riconosciuto i Disturbi Specifici dell'Apprendimento – dislessia – disortografia, disgrafia e discalculia – e previsto che sia compito delle scuole, in accordo con le famiglie degli alunni, attivare gli interventi più idonei per individuare i casi sospetti di DSA;

    dall'anno scolastico 2013-2014, quello della prima rilevazione in cui sono disponibili i dati suddivisi per tipologia di DSA, le certificazioni di dislessia sono cresciute dell'88,7 per cento, quelle di disgrafia del 163,4 per cento. Per quanto riguarda disortografia e discalculia si registrano rispettivamente +149,3 per cento e +160,5 per cento;

    l'ente FIABA organizza corsi con metodi innovativi come il VaDiSS, la Valutazione Dinamica delle Strategie Sensoriali,

impegna il Governo

a garantire, nell'ambito dell'emanazione dei decreti legislativi, iniziative di carattere normativo per il riconoscimento del VaDiSS come strumento terapeutico relativo ai DSA e garantirne il riconoscimento ai fini sanitari.
9/3347-A/26. Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge governativo in esame (A.C. 3347), composto da 4 articoli, reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Esso rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

    i disturbi dell'apprendimento sono condizioni che presentano una discrepanza tra i livelli di rendimento scolastico e le potenzialità dedotte dalle abilità intellettive effettive del soggetto. I disturbi di apprendimento coinvolgono la difficoltà nella concentrazione o nell'attenzione, nello sviluppo del linguaggio, o nell'elaborazione delle informazioni visive e uditive;

    la dislessia è una disabilità specifica dell'apprendimento caratterizzata dalla difficoltà ad effettuare una lettura accurata e/o fluente. Il bambino, all'inizio del percorso di scolarizzazione, mostra difficoltà a riconoscere le lettere dell'alfabeto, a fissare la corrispondenza fra segni grafici e suoni e ad automatizzare tale processo di conversione. Tale difficoltà si ripercuote sull'apprendimento scolastico e sulle attività di vita quotidiana che richiedono la lettura di testi scritti;

    la disortografia è uno dei disturbi specifici dell'apprendimento che riguarda la componente costruttiva della scrittura, legata quindi agli aspetti linguistici, e consiste nella difficoltà di scrivere in modo corretto da un punto di vista ortografico. Il bambino disortografico presenta una difficoltà nell'applicare le regole di conversione dal suono alla parola scritta e quindi a riconoscere i suoni che compongono la parola, a individuare le regolarità o irregolarità ortografiche e a individuare il corretto ordine con cui questi elementi si compongono;

    la disgrafia riguarda la componente esecutiva, grafo-motoria (scrittura poco leggibile); si riferisce alla difficoltà di scrivere in modo fluido, veloce ed efficace. Il bambino disgrafico può presentare una cattiva impugnatura della penna o matita, poca capacità di utilizzare lo spazio nel foglio, difficoltà nel produrre forme geometriche e nella copia di immagini, alternanza tra macro e micrografia;

    la discalculia riguarda la difficoltà a comprendere ed operare con i numeri e la difficoltà ad automatizzare alcuni compiti numerici e di calcolo. Il bambino discalculico può presentare difficoltà nella cognizione numerica (meccanismi di quantificazione, seriazione, comparazione, capire il valore posizionale delle cifre, associazione numero quantità, eseguire calcoli a mente) nelle procedure esecutive (lettura, scrittura, messa in colonna dei numeri) e di calcolo (recuperare i risultati delle tabelline, recupero dei fatti numerici e algoritmo del calcolo scritto;

    la legge n. 170 del 2010 ha riconosciuto i Disturbi Specifici dell'Apprendimento – dislessia – disortografia, disgrafia e discalculia – e previsto che sia compito delle scuole, in accordo con le famiglie degli alunni, attivare gli interventi più idonei per individuare i casi sospetti di DSA;

    dall'anno scolastico 2013-2014, quello della prima rilevazione in cui sono disponibili i dati suddivisi per tipologia di DSA, le certificazioni di dislessia sono cresciute dell'88,7 per cento, quelle di disgrafia del 163,4 per cento. Per quanto riguarda disortografia e discalculia si registrano rispettivamente +149,3 per cento e +160,5 per cento;

    l'ente FIABA organizza corsi con metodi innovativi come il VaDiSS, la Valutazione Dinamica delle Strategie Sensoriali,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di garantire iniziative di carattere normativo per il riconoscimento del VaDiSS come strumento terapeutico relativo ai DSA e garantirne il riconoscimento ai fini sanitari.
9/3347-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame (A.C. 3347-A) reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Esso è stato esaminato in sede referente dalla XII Commissione Affari sociali che ha approvato alcune modifiche al contenuto originario del provvedimento. Il disegno di legge rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR2;

    l'obiettivo principale della riforma Legge quadro sulla disabilità (M5C2) è quello di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione (vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità) e l'autonomia delle persone con disabilità;

    sulla stessa linea interviene il decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 si prefigge di introdurre, insieme a un nuovo modello nazionale di Piano educativo individualizzato (Pei), nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno a favore degli alunni con disabilità. Il decreto, inoltre, provvede a definire sia la composizione del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (Glo) sia i compiti ad esso affidati;

    dal provvedimento citato, emergono alcune criticità, come l'esonero, la riduzione dell'orario scolastico, la nuova composizione del Glo, il meccanismo di assegnazione delle ore di sostegno, la formalizzazione di ore di lezione fuori dalla classe per l'alunno con disabilità e all'improbabile definizione dei Pei provvisori per gli alunni neo certificati in ingresso nel mondo scolastico;

   considerato che per gli alunni con disabilità viene predisposta una progettazione personalizzata, con obiettivi di apprendimento coerenti con le loro capacità, quindi anche differenti da quelli dei compagni di classe, appare evidente come la prima criticità rilevata, ossia l'esonero, risulti palesemente in contrasto con il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione e riaffermato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

    la misura dell'esonero da alcune discipline è prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182. La decisione è affidata ai docenti della classe i quali, sulla base di non ben definite «incompatibilità o impedimenti oggettivi», in netta contraddizione con il percorso personalizzato definito, adottano l'esonero, con conseguente allontanamento dello studente dai suoi compagni di classe e dai suoi insegnanti; in questo modo, peraltro, si assumono visioni in totale controtendenza rispetto a quella dell'integrazione, facendo prevalere le difficoltà rispetto alle potenzialità. Significa dividere chi è capace da chi è ritenuto incapace;

    moltissime famiglie, fortemente preoccupate, si chiedono che cosa farà e dove andrà lo studente nelle ore in cui per decisione dei docenti, verrà esonerato dall'insegnamento di alcune discipline. Ci si chiede se diventeranno forse legittime anche le aule di sostegno o si ricreeranno «classi speciali»: certamente gli alunni verranno sottratti agli insegnanti curricolari e potrebbero restare affidati totalmente al solo insegnante di sostegno o ancora, ai soli educatori, figure professionali ai quali non possono essere affidati gli alunni. Si rammenta che gli alunni sono affidati ai soli docenti:

    è analoga la questione relativa alla riduzione dell'orario scolastico che, in futuro, potrà determinare, insieme all'esonero, l'esclusione degli alunni con disabilità dalle classi comuni, favorendo la ricostituzione delle cosiddette classi «differenziali»,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per sostituire i termini esonero e riduzione degli orari con quello di «impegnati in altre attività» per evitare che si possa in questo modo preludere all'esclusione degli alunni con disabilità dalle classi comuni, ricostituendo in questo modo le classi «differenziali».
9/3347-A/27. Frassinetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «'Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

    in particolare, tra gli ambiti, all'interno dei quali sono previsti specifici principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega, l'articolo 2 individua la realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipendente, senza fare, però, alcun riferimento al tema dell'integrazione, né occupazionale, né lavorativa;

    lo stesso PNRR, nella Componente 1 della Missione 5 raccomanda di dare particolare rilievo all'inclusione lavorativa delle persone disabili all'interno delle politiche attive per il lavoro; così come l'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dedicata al lavoro e all'occupazione, nonché diversi passaggi della Strategia europea 2021-2030;

    la realtà è di troppe persone con disabilità confinate forzatamente tra le mura domestiche o inserite, solo formalmente, nel mondo del lavoro, spesso causa di un progressivo peggioramento della propria autostima e, conseguentemente, della qualità di vita;

    la vera integrazione per le persone con disabilità è rappresentata da un'attività retribuita, sia pure per poche ore settimanali, corrispondente alle specifiche esigenze e capacità, riconosciuta su un piano di parità sostanziale con i lavoratori c.d. «normodotati», perché la stabilità occupazionale contribuirebbe a compensare la condizione di incertezza e fragilità che connota la vita della persona con disabilità;

    la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e il sistema pubblico del collocamento disabili hanno compiuto vent'anni in totale sordina; lo stesso Ministro del Lavoro, Orlando, poco dopo il suo insediamento, nella seduta dello scorso 22 aprile in XI Commissione della Camera dei deputati, dopo aver rilevato «la fortissima disomogeneità territoriale» in materia di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, ha usato parole chiare nel descrivere lo stato delle cose: «Sono consapevole che partiamo da un quadro critico, se non, addirittura, molto critico, perché solo una minoranza delle persone con disabilità è inserita nel mondo del lavoro. La realtà evidenzia infatti una serie di contraddizioni che hanno complicato il processo inclusivo dei disabili [...]. Procedure che variano da regione a regione e da provincia a provincia producendo un sistema arlecchino incomprensibile per i disabili, per le aziende e per i servizi territoriali [...]. Sappiamo però che gli avviamenti al lavoro sono circa 20-30.000 all'anno rispetto al milione degli iscritti. Una percentuale molto bassa, una delle più basse d'Europa. Ora la pandemia non farà che aggravare ulteriormente la situazione. I disabili, soprattutto i più deboli, (disabili con invalidità superiore al 79 per cento, disabili psichici, intellettivi e malati rari e i disabili sensoriali) stimati circa il 70 per cento del totale degli iscritti, saranno maggiormente esposti al rischio di disoccupazione permanente, tutti sono al corrente della situazione, ma nessuno pensa e vuole un cambiamento del sistema pubblico di collocamento, nella migliore delle ipotesi si pensa a un potenziamento delle risorse economiche e del personale incaricato»;

    è necessario il riconoscimento a pieno titolo dell'inclusione lavorativa delle persone disabili quale porta, non certamente marginale, ma anzi di primissimo rilievo, delle politiche attive per il lavoro, perché senza una prospettiva occupazionale non ci può essere un percorso di autosufficienza, senza lavoro non ci può essere un progetto di vita;

    è l'economia che determina chi è incluso e chi è marginalizzato, è sempre l'economia che ha portato il lavoro ad assumere una posizione predominante nelle attività dell'uomo e il lavoro è stato enfatizzato fino al punto di costituirne l'identità e il ruolo;

    il lavoro è la via principale per accedere alla normalità, alla sicurezza, al successo, e al proprio progetto di vita; è occasione di scambio, di esperienze comuni, di condivisione umana, è strumento di confronto con sé stessi e con gli altri, è modo per raggiungere obiettivi e risultati; bisogna occuparsi e preoccuparsi del futuro lavorativo dei giovani, ma soprattutto di quelli socialmente più fragili;

    tra gli ambiti di intervento si chiede di inserire la riqualificazione del sistema di collocamento mirato e il potenziamento dei controlli sull'attuazione della legge in materia di inserimento e inclusione lavorativa,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza per garantire la riqualificazione del sistema di collocamento mirato e il potenziamento dei controlli sull'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private, promuovendo l'omogeneità delle procedure amministrative sul territorio nazionale;

   a promuovere l'accesso al lavoro delle persone con disabilità complesse, psichiche, intellettive e con malattie rare;

   a riordinare e unificare su tutto il territorio nazionale la raccolta dei dati ai sensi dell'articolo 9, comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, attraverso la raccolta omogenea di dati analitici, ivi inclusi quelli sulla distribuzione per fasce d'età e per tipo di disabilità, sulla valutazione delle competenze, sugli inserimenti lavorativi, sulle tipologie degli inserimenti e sugli accompagnamenti al lavoro.
9/3347-A/28. Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

    non basta che i diritti siano sanciti sulla carta: essi devono essere garantiti nella pratica ed essere realizzati nella vita quotidiana, dalla scuola, prima frontiera di inclusione sociale, al lavoro, ma anche attraverso il tempo libero, il gioco e lo sport;

    in particolare, il gioco è la base attraverso cui addivenire ad un sano ed armonioso sviluppo affettivo, cognitivo e sociale. E attraverso il gioco, infatti, che i bambini apprendono dell'esistenza e della complessità del mondo circostante e, mediante tali esperienze, costruiscono il loro mondo interno. Il bambino, nel giocare, impara ad essere creativo, a sviluppare le sue capacità e a relazionarsi con l'altro reale e immaginario;

    per favorire una vera inclusione, peraltro, occorre partire dai piccoli, che devono essere educati all'accoglienza e al riconoscimento della diversità, stimolati all'apertura e alla solidarietà; e, invece, spesso i ragazzi con disabilità hanno un vissuto di solitudine, sperimentato sin da piccoli nel giocare da soli;

    nonostante ciò, in Italia sono solo 234 i parchi gioco inclusivi, concentrati prevalentemente al Centronord e spesso non accessibili ai ragazzi con disabilità intellettiva o con disturbi dello spettro autistico;

    compito di uno Stato di diritto è proprio la tutela dei più deboli, che significa tradurre in servizi e reali opportunità i principi democratici sanciti nella Costituzione. Il grado di civiltà di una Nazione si misura molto anche sul livello di attenzione e di servizi concreti che pone nei confronti delle persone con disabilità;

    attualmente il nostro ordinamento è privo di una normativa di riferimento per la realizzazione di giochi inclusivi e tutte le iniziative portate avanti in questo ambito sono lasciate all'intraprendenza e alla sensibilità di alcune Amministrazioni pubbliche ed alla beneficenza di privati e del Terzo settore,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a stabilire i criteri di accessibilità e di inclusività dei parchi giochi inclusivi, individuando un livello minimo di diffusione in relazione a ciascun ambito territoriale, stabilendo le caratteristiche tecniche, dimensionali e qualitative per la progettazione e per la riqualificazione dei parchi giochi, ai fini dell'individuazione e dell'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità per ogni tipo di disabilità;

   a prevedere incentivi economici per i comuni che intendono realizzare, in forma singola o associata, parchi giochi inclusivi.
9/3347-A/29. Ferro, Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

    non basta che i diritti siano sanciti sulla carta: essi devono essere garantiti nella pratica ed essere realizzati nella vita quotidiana, dalla scuola, prima frontiera di inclusione sociale, al lavoro, ma anche attraverso il tempo libero, il gioco e lo sport;

    in particolare, il gioco è la base attraverso cui addivenire ad un sano ed armonioso sviluppo affettivo, cognitivo e sociale. E attraverso il gioco, infatti, che i bambini apprendono dell'esistenza e della complessità del mondo circostante e, mediante tali esperienze, costruiscono il loro mondo interno. Il bambino, nel giocare, impara ad essere creativo, a sviluppare le sue capacità e a relazionarsi con l'altro reale e immaginario;

    per favorire una vera inclusione, peraltro, occorre partire dai piccoli, che devono essere educati all'accoglienza e al riconoscimento della diversità, stimolati all'apertura e alla solidarietà; e, invece, spesso i ragazzi con disabilità hanno un vissuto di solitudine, sperimentato sin da piccoli nel giocare da soli;

    nonostante ciò, in Italia sono solo 234 i parchi gioco inclusivi, concentrati prevalentemente al Centronord e spesso non accessibili ai ragazzi con disabilità intellettiva o con disturbi dello spettro autistico;

    compito di uno Stato di diritto è proprio la tutela dei più deboli, che significa tradurre in servizi e reali opportunità i principi democratici sanciti nella Costituzione. Il grado di civiltà di una Nazione si misura molto anche sul livello di attenzione e di servizi concreti che pone nei confronti delle persone con disabilità;

    attualmente il nostro ordinamento è privo di una normativa di riferimento per la realizzazione di giochi inclusivi e tutte le iniziative portate avanti in questo ambito sono lasciate all'intraprendenza e alla sensibilità di alcune Amministrazioni pubbliche ed alla beneficenza di privati e del Terzo settore,

impegna il Governo:

   a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di:

   assumere iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a stabilire i criteri di accessibilità e di inclusività dei parchi giochi inclusivi, individuando un livello minimo di diffusione in relazione a ciascun ambito territoriale, stabilendo le caratteristiche tecniche, dimensionali e qualitative per la progettazione e per la riqualificazione dei parchi giochi, ai fini dell'individuazione e dell'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità per ogni tipo di disabilità;

   prevedere incentivi economici per i comuni che intendono realizzare, in forma singola o associata, parchi giochi inclusivi.
9/3347-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferro, Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

    la possibilità di conseguire la patente B Speciale, che attesta l'idoneità del conducente diversamente abile a condurre un'autovettura modificata secondo le proprie esigenze, è un primo passo in termini di inclusione sociale, consentendo a persone con problematiche anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale di raggiungere una propria autonomia di mobilità;

    per poter offrire ai soggetti con disabilità il proprio servizio, le autoscuole hanno la necessità di disporre di autovetture multi-adattate, ovvero munite di molteplici adattamenti per diverse tipologie di disabilità, montabili e intercambiabili a seconda delle esigenze; in caso contrario gli studenti sarebbero costretti ad acquistare in proprio il veicolo per poter avere l'assistenza dell'istruttore, con oneri non indifferenti e addirittura prima di poter conseguire la patente stessa;

    il costo per il conseguimento della patente speciale da parte di un soggetto con disabilità comporta un sovrapprezzo di circa il 30-40 per cento rispetto ad uno studente che voglia conseguire una patente standard, di fatto ponendo un'ulteriore barriera al raggiungimento dell'indipendenza di tali soggetti, nonché comportando una grave mancanza di equità;

    nell'ambito di una proposta di legge delega su un intero comparto, una riflessione sugli aspetti fiscali risulta imprescindibile, a maggior ragione in uno scenario in cui le differenze sono state ulteriormente acuite da una crisi pandemica che ha messo in gravi difficoltà soggetti già di per sé più bisognosi di tutela;

    si pensi, ad esempio, alle aliquote (ed eventuali esenzioni) di tassazione per normali prestazioni – di servizio, di messa a disposizione di strumenti/attrezzature – fornite a platee indifferenziate nel momento in cui sono erogate a persone con disabilità, con particolare riguardo alle imposte indirette: obiettivo primario dovrebbe essere, se non azzerare, almeno ridurre sensibilmente gli oneri per tali soggetti, prevedendo anche una modifica della normativa relativa all'applicazione dell'aliquota IVA per il conseguimento delle abilitazioni speciali alla guida,

impegna il Governo:

   a procedere ad una ricognizione e adeguamento dei profili tributari afferenti i soggetti con disabilità, in particolare, attraverso una ricognizione della normativa di settore ai fini di un generale riordino e razionalizzazione delle relative disposizioni, senza che ne derivi alcuna riduzione delle agevolazioni in materia;

   a prevedere agevolazioni fiscali a vantaggio delle persone con disabilità, anche con riferimento alle pratiche di conseguimento delle abilitazioni speciali alla guida.
9/3347-A/30. Lucaselli, Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società;

    la possibilità di conseguire la patente B Speciale, che attesta l'idoneità del conducente diversamente abile a condurre un'autovettura modificata secondo le proprie esigenze, è un primo passo in termini di inclusione sociale, consentendo a persone con problematiche anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale di raggiungere una propria autonomia di mobilità;

    per poter offrire ai soggetti con disabilità il proprio servizio, le autoscuole hanno la necessità di disporre di autovetture multi-adattate, ovvero munite di molteplici adattamenti per diverse tipologie di disabilità, montabili e intercambiabili a seconda delle esigenze; in caso contrario gli studenti sarebbero costretti ad acquistare in proprio il veicolo per poter avere l'assistenza dell'istruttore, con oneri non indifferenti e addirittura prima di poter conseguire la patente stessa;

    il costo per il conseguimento della patente speciale da parte di un soggetto con disabilità comporta un sovrapprezzo di circa il 30-40 per cento rispetto ad uno studente che voglia conseguire una patente standard, di fatto ponendo un'ulteriore barriera al raggiungimento dell'indipendenza di tali soggetti, nonché comportando una grave mancanza di equità;

    nell'ambito di una proposta di legge delega su un intero comparto, una riflessione sugli aspetti fiscali risulta imprescindibile, a maggior ragione in uno scenario in cui le differenze sono state ulteriormente acuite da una crisi pandemica che ha messo in gravi difficoltà soggetti già di per sé più bisognosi di tutela;

    si pensi, ad esempio, alle aliquote (ed eventuali esenzioni) di tassazione per normali prestazioni – di servizio, di messa a disposizione di strumenti/attrezzature – fornite a platee indifferenziate nel momento in cui sono erogate a persone con disabilità, con particolare riguardo alle imposte indirette: obiettivo primario dovrebbe essere, se non azzerare, almeno ridurre sensibilmente gli oneri per tali soggetti, prevedendo anche una modifica della normativa relativa all'applicazione dell'aliquota IVA per il conseguimento delle abilitazioni speciali alla guida,

impegna il Governo:

   a valutare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, l'opportunità di:

   procedere ad una ricognizione e adeguamento dei profili tributari afferenti i soggetti con disabilità, in particolare, attraverso una ricognizione della normativa di settore ai fini di un generale riordino e razionalizzazione delle relative disposizioni, senza che ne derivi alcuna riduzione delle agevolazioni in materia;

   prevedere agevolazioni fiscali a vantaggio delle persone con disabilità, anche con riferimento alle pratiche di conseguimento delle abilitazioni speciali alla guida.
9/3347-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Lucaselli, Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    la Legge quadro sulla disabilità rappresenta l'attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore», del PNRR, con l'indicazione che debba entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021;

    le previsioni della delega, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, devono essere conformi alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convention on the Rights of persons with disabilities – CRPD), ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea del 3 marzo 2021, e alla Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle persone con disabilità del 7 ottobre 2021;

    la finalità perseguita dalla legge delega è quella di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere il trasferimento ove possibile dell'assistenza in ambiente domiciliare, familiare riducendo la istituzionalizzazione se non necessaria e favorire l'autonomia delle persone con disabilità; inoltre, mira a garantire la valutazione e il riconoscimento della condizione della persona affinché questa risulti congruente, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno rispetto dei diritti e in particolare del diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione, insieme all'effettivo e completo accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e delle agevolazioni;

    nell'ambito della fase valutativa che comprende una valutazione di base e una multidimensionale, strettamente interconnesse, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha rilevato che la Legge Delega al Governo in materia di disabilità disciplini, tra l'altro, la materia concernente l'accertamento medico-legale; invero, il riconoscimento dello stato invalidante e della disabilità è, nel panorama italiano, una funzione prettamente sanitaria di natura medico legale che si esplica attraverso un accertamento sanitario di tipo collegiale, così come previsto all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, all'articolo 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, poi confermato dall'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

    conseguentemente, è necessario che per i decreti legislativi che attueranno la presente legge delega venga previsto un confronto con l'area sanitaria medica sia per la competenza nell'accertamento degli stati di invalidità ed handicap nell'ottica di riassetto e semplificazione sia in ordine alla revisione dei processi valutativi di base, anche in riferimento alle argomentazioni tecnico scientifiche ad essa attinenti;

    difatti, la modifica delle definizioni di riferimento per i riconoscimenti delle condizioni di disabilità richiederebbe un intenso lavoro tecnico scientifico di inquadramento del perimetro della normativa con finalità medico-legale ai fini dell'accertamento e nell'osservanza dei principi bioetici di base;

    anche la FIMMG INPS ha richiesto una partecipazione nel percorso dei decreti attuativi, posto che i medici membri delle commissioni INPS, che costituiscono il polo medico legale dell'ente, sono professionisti medici impegnati (con medici di categoria e assistenti sociali) nello studio accurato della valutazione delle differenti e complesse condizioni di disabilità, nella sua più ampia accezione;

    tali richieste sono finalizzate a favorire il confronto, nella successiva attività legislativa, con la componente medica, con l'obiettivo di dar luogo ad una rinnovata e virtuosa funzione accertativa medico-legale che possa tradursi in un verbale formalmente corretto ed utile alle molteplici finalità insite nella legge delega stessa;

    invero, sussiste il rischio concreto di insorgenza di problemi di carattere interpretativo laddove venissero riformate le definizioni normative in tema di disabilità in assenza del necessario substrato sanitario, ciò in quanto la presenza della FNOMCeO, unitamente ai professionisti che svolgono tali specifiche attività, permetterebbe di addivenire a una definizione univoca, utile a offrire il giusto grado di protezione in base alla gravità del quadro osservato, elemento basilare ed imprescindibile per la successiva valutazione multidimensionale;

    in conclusione, posto che il core della legge delega è rappresentato dalla riforma degli attuali criteri di accertamento dell'invalidità, con l'ulteriore obiettivo del passaggio dal concetto di handicap al concetto di disabilità, gli obiettivi prefissati potranno dirsi compiutamente soddisfatti e raggiunti solo per il tramite di un proficuo e costruttivo confronto con la rappresentanza della componente medica e medico-legale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento nel percorso di attuazione della legge delega, a partire dai decreti attuativi, anche della FNOMCeO e delle Associazioni di Categoria di medici più rappresentative ed operanti nell'ambito degli accertamenti invalidanti, affinché gli obiettivi prefissati, circa la definizione della valutazione di base e della valutazione multidimensionale e la revisione degli attuali criteri di accertamento, in direzione di una rinnovata definizione di disabilità, possano essere compiutamente soddisfatti e raggiunti per il tramite di una proficua partecipazione e un costruttivo confronto con la rappresentanza della componente medica.
9/3347-A/31. Bologna, Baldini.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge quadro sulla disabilità rappresenta l'attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore», del PNRR, con l'indicazione che debba entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021;

    le previsioni della delega, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, devono essere conformi alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convention on the Rights of persons with disabilities – CRPD), nonché alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea del 3 marzo 2021, e alla Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle persone con disabilità del 7 ottobre 2021;

    la finalità perseguita dalla legge delega è quella di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere il trasferimento ove possibile dell'assistenza in ambiente domiciliare, familiare ricucendo la istituzionalizzazione se non necessaria e favorire l'autonomia delle persone con disabilità; inoltre, mira a garantire la valutazione e il riconoscimento della condizione della persona in modo da consentire il pieno rispetto del diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale, scolastica e lavorativa, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione, insieme all'effettivo e completo accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e delle agevolazioni;

    il provvedimento in esame, con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base, indica numerosi principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, tra cui rileva anche quello inerente alla razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura dei processo valutativo di base degli accertamenti afferenti all'invalidità civile, alla cecità civile, alla sordità civile, alla sordocecità e alle valutazioni propedeutiche all'individuazione degli alunni con disabilità (di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

    per quanto riguarda in particolare gli alunni con disabilità grave, per poter frequentare regolarmente la scuola, hanno bisogno di forme diverse di supporto e assistenza all'educazione, a garanzia di un'effettiva inclusione scolastica;

    per tali supporti, il Ministero dell'istruzione ha distinto tre livelli di assistenza: quello didattico, riservato agli insegnanti specializzati per le attività di sostegno; quello educativo, svolto dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, di cui all'articolo 13, comma 3 della legge n. 104 del 1992; quello materiale e igienico, affidato ai collaboratori scolastici in forza dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);

    per i docenti specializzati per le attività di sostegno, ruolo e funzioni sono definiti dal Ministero dell'istruzione, provvedendo alla loro specializzazione in via diretta o tramite convenzioni con enti privati (articolo 14 della legge n. 104 del 1992). Diversamente, le funzioni rientranti nella comunicazione e assistenza per l'autonomia, di cui alla legge n. 104 del 1992, articolo 13, comma 3, devono essere svolte da assistenti educatori con una preparazione professionale specifica;

    tali figure professionali, fondamentali per supportare necessità impellenti degli alunni disabili e delle loro famiglie, non dipendono dal Ministero dell'istruzione, ma dagli enti territoriali, regioni, città metropolitane o comuni, i quali, spesso non hanno sufficienti risorse economiche per gestire servizi che hanno un costo elevato per la collettività e che, con propri regolamenti, disciplinano in modo differenziato, la delicatissima funzione di assistenza e integrazione degli alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale;

    gli enti territoriali affidano la gestione di tali servizi a cooperative con gare d'appalto, con trattamenti retributivi differenziati e in condizioni di precarietà, mentre occorrerebbe valorizzare tale figura professionale come altamente qualificata e specializzata, con carattere stabile e inserita nel profilo contrattuale del comparto scuola;

    molte famiglie di alunni disabili gravi, che nel nostro Paese constano di circa 60-70 mila alunni, sono costrette, per rendere esigibili i diritti fondamentali, sistematicamente violati per carenza di risorse e di personale professionale di supporto alla didattica, a ricorrere ai tribunali per denunciare le discriminazioni e la fragilità del sistema,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche in sede di attuazione della delega mediante i decreti legislativi di attuazione, affinché la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità vengano formati adeguatamente e inseriti nell'organico del personale dipendente del Ministero dell'istruzione, al fine di garantire un'effettiva inclusione degli alunni con disabilità e maggiori certezze alle loro famiglie.
9/3347-A/32. Vietina.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge quadro sulla disabilità rappresenta l'attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore», del PNRR, con l'indicazione che debba entrare in vigore entro il 31 dicembre 2021;

    le previsioni della delega, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, devono essere conformi alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Convention on the Rights of persons with disabilities – CRPD), nonché alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea del 3 marzo 2021, e alla Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione delle persone con disabilità del 7 ottobre 2021;

    la finalità perseguita dalla legge delega è quella di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere il trasferimento ove possibile dell'assistenza in ambiente domiciliare, familiare ricucendo la istituzionalizzazione se non necessaria e favorire l'autonomia delle persone con disabilità; inoltre, mira a garantire la valutazione e il riconoscimento della condizione della persona in modo da consentire il pieno rispetto del diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale, scolastica e lavorativa, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione, insieme all'effettivo e completo accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni e delle agevolazioni;

    il provvedimento in esame, con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base, indica numerosi principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, tra cui rileva anche quello inerente alla razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura dei processo valutativo di base degli accertamenti afferenti all'invalidità civile, alla cecità civile, alla sordità civile, alla sordocecità e alle valutazioni propedeutiche all'individuazione degli alunni con disabilità (di cui all'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

    per quanto riguarda in particolare gli alunni con disabilità grave, per poter frequentare regolarmente la scuola, hanno bisogno di forme diverse di supporto e assistenza all'educazione, a garanzia di un'effettiva inclusione scolastica;

    per tali supporti, il Ministero dell'istruzione ha distinto tre livelli di assistenza: quello didattico, riservato agli insegnanti specializzati per le attività di sostegno; quello educativo, svolto dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, di cui all'articolo 13, comma 3 della legge n. 104 del 1992; quello materiale e igienico, affidato ai collaboratori scolastici in forza dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);

    per i docenti specializzati per le attività di sostegno, ruolo e funzioni sono definiti dal Ministero dell'istruzione, provvedendo alla loro specializzazione in via diretta o tramite convenzioni con enti privati (articolo 14 della legge n. 104 del 1992). Diversamente, le funzioni rientranti nella comunicazione e assistenza per l'autonomia, di cui alla legge n. 104 del 1992, articolo 13, comma 3, devono essere svolte da assistenti educatori con una preparazione professionale specifica;

    tali figure professionali, fondamentali per supportare necessità impellenti degli alunni disabili e delle loro famiglie, non dipendono dal Ministero dell'istruzione, ma dagli enti territoriali, regioni, città metropolitane o comuni, i quali, spesso non hanno sufficienti risorse economiche per gestire servizi che hanno un costo elevato per la collettività e che, con propri regolamenti, disciplinano in modo differenziato, la delicatissima funzione di assistenza e integrazione degli alunni con disabilità fisica, psichica o sensoriale;

    gli enti territoriali affidano la gestione di tali servizi a cooperative con gare d'appalto, con trattamenti retributivi differenziati e in condizioni di precarietà, mentre occorrerebbe valorizzare tale figura professionale come altamente qualificata e specializzata, con carattere stabile e inserita nel profilo contrattuale del comparto scuola;

    molte famiglie di alunni disabili gravi, che nel nostro Paese constano di circa 60-70 mila alunni, sono costrette, per rendere esigibili i diritti fondamentali, sistematicamente violati per carenza di risorse e di personale professionale di supporto alla didattica, a ricorrere ai tribunali per denunciare le discriminazioni e la fragilità del sistema,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare iniziative, affinché la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità vengano formati adeguatamente.
9/3347-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Vietina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo in materia di disabilità, finalizzata alla «revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità, al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei princìpi di autodeterminazione e di non discriminazione»;

    tra gli ambiti di intervento della delega, figurano, in particolare, l'accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base, unificando tutti gli accertamenti concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l'handicap, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altra normativa vigente in tema di accertamento dell'invalidità;

    nel 2016 è stata approvata la Risoluzione del Parlamento europeo sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti (2016/2952(RSP)) con la quale ha sancito che le lingue dei segni nazionali e regionali sono lingue naturali a pieno titolo, con una loro grammatica e sintassi, al pari delle lingue parlate,

impegna il Governo,

nell'attuazione della delega di cui in oggetto, a garantire il rispetto delle previsioni contenute nella citata risoluzione.
9/3347-A/33. Montaruli, Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una delega al Governo in materia di disabilità, finalizzata alla «revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità, al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei princìpi di autodeterminazione e di non discriminazione»;

    tra gli ambiti di intervento della delega, figurano, in particolare, l'accertamento della condizione di disabilità e la revisione dei suoi processi valutativi di base, unificando tutti gli accertamenti concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l'handicap, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altra normativa vigente in tema di accertamento dell'invalidità;

    nel 2016 è stata approvata la Risoluzione del Parlamento europeo sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti (2016/2952(RSP)) con la quale ha sancito che le lingue dei segni nazionali e regionali sono lingue naturali a pieno titolo, con una loro grammatica e sintassi, al pari delle lingue parlate,

impegna il Governo,

a valutare, nei limiti della finanza pubblica, l'opportunità di garantire il rispetto delle previsioni contenute nella citata risoluzione.
9/3347-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Montaruli, Bellucci.