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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 23 novembre 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 23 novembre 2021.

  Amitrano, Ascani, Ascari, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Buompane, Butti, Cancelleri, Cantalamessa, Carfagna, Casa, Castelli, Casu, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Angelis, De Carlo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giordano, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lacarra, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Gavino Manca, Mandelli, Mantovani, Marattin, Migliore, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Osnato, Paita, Palazzotto, Paolini, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Tondo, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Buompane, Butti, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Casu, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Angelis, De Carlo, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Frailis, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lacarra, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Gavino Manca, Mandelli, Mantovani, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Orsini, Osnato, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pizzetti, Rampelli, Rizzetto, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Tondo, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SPADONI ed altri: «Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento delle donne vittime di violenza nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro» (1891) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Torto.

  La proposta di legge NAPPI ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria negli istituti scolastici in favore degli allievi affetti da malattie croniche» (2040) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Torto.

  La proposta di legge FLATI ed altri: «Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo» (2063) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Torto.

  La proposta di legge IOVINO: «Modifiche alla disciplina concernente il regime giuridico e l'organizzazione delle università nonché i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università» (2538) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Torto.

  La proposta di legge GALLO ed altri: «Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico e per ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori» (2588) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Torto.

  La proposta di legge LOREFICE ed altri: «Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso iniziative di utilità sociale e di formazione permanente» (2620) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Torto.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di circostanza aggravante dell'istigazione o dell'apologia riferite al delitto di associazione di tipo mafioso o a reati commessi da partecipanti ad associazioni di tale natura» (2899) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Torto.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari» (3100) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maurizio Cattoi.

  La proposta di legge IANARO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione del melanoma cutaneo» (3167) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Torto.

  La proposta di legge DONNO ed altri: «Disposizioni concernenti l'assegnazione e il rilascio degli immobili di edilizia residenziale pubblica nonché iniziative per la realizzazione di nuovi alloggi» (3178) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Torto.

  La proposta di legge D'ORSO ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione dei centri commerciali naturali» (3251) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Torto.

  La proposta di legge SCUTELLÀ ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo e indennità di maternità e di congedo parentale, nonché agevolazione contributiva per l'assunzione di donne che riprendono l'attività lavorativa dopo la maternità» (3291) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Torto.

  La proposta di legge TONELLI ed altri: «Modifica all'articolo 55 del codice penale, in materia di esclusione della punibilità per eccesso nell'uso legittimo delle armi, commesso con colpa lieve» (3329) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zoffili.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3331, d'iniziativa dei deputati DE MARIA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di intitolare strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici a esponenti del partito o dell'ideologia fascista».

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente
.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  TRANO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime delle “marocchinate”» (2979) Parere delle Commissioni V e VII;

  DE MARIA ed altri: «Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di intitolare strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici a esponenti del partito o dell'ideologia fascista» (3331);

  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifiche alla legge 30 dicembre 1986, n. 936» (3332) Parere delle Commissioni V, X e XI.

   VIII Commissione (Ambiente):

  LICATINI ed altri: «Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di realizzazione e adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione europea e altre disposizioni per l'esecuzione dei relativi interventi» (3334) Parere delle Commissioni I, II, V, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  MAGI: «Disposizioni sulla sepoltura dei feti umani» (2778) Parere delle Commissioni I, II, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  D'ARRANDO ed altri: «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni vigenti in materia di disabilità» (3361) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  PASTORINO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum» (Doc XXII, n. 58) – Parere delle Commissioni II e V.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, mediante opposizione, in relazione alla notifica delle società Applied Materials Italia Srl, Applied Materials Hong Kong Ltd, Zhejang Kesheng Intelligent Equipment Company Ltd e Zhejang Jingsheng Mechanical and Electrical Co Ltd avente a oggetto la sottoscrizione di vari accordi di compravendita e cessione di rami aziendali, tramite aumenti e sottoscrizioni di capitale, da parte di Zhejang Kesheng Intelligent Equipment Company Ltd, della società Applied Materials Italia Srl (procedimento n. 299/2021).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizione, in relazione alla notifica della società Digital Platforms Spa, avente a oggetto la sottoscrizione con Illimity Bank Spa di alcuni contratti di finanziamento e un contratto di pegno, finalizzati all'acquisto dei rami di azienda di Selta Spa (procedimento n. 368/2021).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 23 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla VIII Commissione (Ambiente), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 218 del 5 ottobre – 23 novembre 2021 (Doc. VII, n. 756),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera iii), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

    dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 177, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

  Sentenza n. 219 del 6 ottobre – 23 novembre 2021 (Doc. VII, n. 757),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n. 10, recante «Modifiche e integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)».

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 22 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale del notariato, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 490).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 22 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro internazionale radio medico (CIRM), per gli esercizi 2018 e 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 491).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dell'economia
e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera trasmessa in data 22 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sull'attività svolta dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero nell'anno 2020 (Doc. XXXV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 22 novembre 2021, ha trasmesso copia della nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2022, prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea:

   relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Italia – EGF/2021/003 IT/Porto Canale (COM(2021) 935 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti;

   relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Italia – EGF/2021/002 IT/Air Italy (COM(2021) 936 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Queste relazioni sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 novembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (Direttiva sui prodotti del tabacco) (COM(2021) 712 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 712 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Regione Umbria.

  Il Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, con lettera in data 22 novembre 2021, ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio il 16 novembre 2021, concernente la sessione regionale europea 2021.

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

    al dottor Alessandro Fiore, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

    all'ingegnere Vito Di Santo, l'incarico di direttore della Direzione generale territoriale del Nord-Est, nell'ambito del Dipartimento per la mobilità sostenibile.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Misure a sostegno del settore della pesca a circuizione del tonno rosso – 3-02632

A) Interrogazione

   AVOSSA, INCERTI e DE LUCA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   il settore della pesca a circuizione del tonno rosso rappresenta l'unico segmento industriale italiano che fornisce reddito e occupazione in ampie aree del Mezzogiorno del Paese. Le navi autorizzate a tale pesca forniscono occupazione diretta a un migliaio di persone e, indiretta, a circa 10 mila. Soltanto nell'anno 2021, il settore della pesca del tonno rosso a circuizione ha generato un fatturato di circa 21 milioni di euro;

   direttive Iccat (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), regolamenti comunitari e leggi nazionali hanno negli ultimi 30 anni modificato le modalità di esercizio di questo tipo di pesca, imponendo scelte radicali come la demolizione delle imbarcazioni che, seppur varate da poco, sono divenute incompatibili con il quadro normativo più stringente;

   in pochissimi anni la flotta tonniera italiana è passata dalle circa 68 imbarcazioni detenute alle 21 attuali, di cui 15 sono ormeggiate tra Salerno e Cetara. Tale è il risultato dell'accorpamento su base volontaria incentivato da contributi economici elargiti nell'ottica della riconversione delle imbarcazioni. Il numero ristretto attuale di imbarcazioni non rappresenta un oligopolio degli armatori interessati, ma è la conseguenza dell'acquisto delle quote tonno necessarie al raggiungimento delle soglie minime d'ingresso crescenti stabilite dalle differenti autorità regolatorie nazionali e internazionali;

   il contributo degli armatori italiani è stato decisivo nel favorire la ripopolazione del tonno rosso nei nostri mari. Un risultato che ha portato l'Iccat (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico) ad autorizzare l'incremento proporzionale delle quote già distribuite;

   attualmente al settore della circuizione viene attribuito il 72,72 per cento della pesca italiana del tonno rosso, rispetto all'85 per cento registrato nel 2008: nessun altro sistema di pesca ha subito un'erosione di quota così significativa nel tempo a vantaggio degli altri sistemi e della quota indivisa, che non è mai stata tanto alta come oggi;

   secondo l'Aptt (Associazione produttori tonnieri del Tirreno), l'articolo 17 dell'AS.2300, «Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale», rischia di favorire i soggetti non qualificati con l'effetto, a lungo termine, di incrementare il rischio dello sviluppo di una filiera di pesca illegale del tonno rosso, specie in mancanza di un rafforzamento del controllo. La crisi economica, che pure ha colpito vistosamente il settore negli ultimi decenni, determinerebbe un altro duro colpo con ricadute occupazionali e produttive irreversibili per la flotta tonnaria italiana –:

   quali iniziative urgenti intenda assumere, in relazione a quanto espresso in premessa, per tutelare e sostenere il settore della pesca a circuizione del tonno rosso che, per molte comunità costiere, rappresenta un fondamentale indotto che da secoli unisce la tradizione popolare con l'innovazione.
(3-02632)


Iniziative volte a incrementare il Fondo per le non autosufficienze, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza da parte degli enti locali, con particolare riferimento al ricovero stabile presso strutture residenziali delle persone non autosufficienti – 3-02633

B) Interrogazione

   TURRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, prevede che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;

   nell'ipotesi, dunque, di ricovero di una persona non autosufficiente presso una struttura sociosanitaria, le spese della retta relative alla parte sanitaria sono sostenute dal sistema sanitario, mentre quelle per la parte «sociale» sono a carico del cittadino e – se quest'ultimo non dispone dei mezzi sufficienti – è il comune di residenza, al momento del ricovero, ad assumere l'obbligo;

   per tali situazioni, numerosi comuni si sono dotati di regolamenti che, tenuto conto dell'accesso al ricovero sulla base dell'Isee, hanno ritenuto di modulare il contributo da erogare in rapporto ai trattamenti previdenziali e indennitari già percepiti dall'interessato;

   tuttavia, secondo quanto stabilito dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, sono esclusi dal calcolo ai fini dell'Isee delle famiglie con persone disabili o non autosufficienti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della disabilità stessa, conseguendone un problema di copertura finanziaria per gli enti locali interessati, tenuti a provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente –:

   se e con quali iniziative di competenza intendano prevedere l'implementazione per l'anno 2021 del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di continuare a garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da parte degli enti locali.
(3-02633)


Iniziative per l'aggiornamento costante e puntuale della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica – 2-01151

C) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   la banca dati informatizzata nazionale delle anagrafe zootecnica (Bdn), introdotta con decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 30 aprile 1996, è necessaria per gli operatori di settore e per i cittadini, che attraverso essa possono ottenere informazioni aggiornate sulla consistenza della popolazione animale di interesse zootecnico, sulla sua distribuzione sul territorio e sulle sue caratteristiche, ma anche sulle aziende e sugli animali domestici allevati o custoditi per la produzione di carne, latte, uova e altri prodotti, o destinati ad altri usi zootecnici;

   a oggi la Bdn presenta alcune criticità tali da compromettere il sistema di tracciabilità e controllo degli animali specialmente nella movimentazione dei capi di bestiame da un allevamento all'altro o dall'allevamento al macello;

   è il caso relativo alla compilazione del Modello IV informatizzato che dal settembre 2017 ha sostituito cosiddetto foglio rosa. Con il nuovo documento telematico ogni evento registrato nella banca dati nazionale Bdn viene verificato in tempo reale attraverso opportune transazioni attivate in ambiente Internet, ovvero attraverso una cooperazione applicativa tra sistemi informativi autonomi e quelle regioni che hanno inteso dotarsi di una propria Banca dati regionale. Le informazioni notificate sono sottoposte, prima della loro registrazione in Bdn alla verifica dei requisiti di completezza e congruenza con quanto già registrato;

   sul punto va evidenziato che ad oggi vi è la possibilità per l'allevatore di emettere nel caso specifico della vendita di animali per partita (come, ad esempio, per gli agnelli) il Modello IV prima di aver preso in carico gli animali;

   tra le criticità riscontrate va anche evidenziato che al momento non esiste alcun sistema che consenta di parametrare o eventualmente di limitare le nascite rispetto al numero delle fattrici presenti negli allevamenti;

   non è previsto un limite anagrafico degli animali per la permanenza in Bdn, con la conseguenza che, spesso, a causa del mancato adempimento nella registrazione da parte dell'allevatore o del suo delegato, molti capi di bestiame risultano ancora in Bdn anche dopo la macellazione, raggiungendo età inverosimili (14-16 anni per gli ovicaprini). Tale anomalia è legata al fatto che il sistema non prevede lo scarico automatico degli animali avviati al macello a seguito dell'emissione del MOD4 da parte dell'allevatore;

   quanto sopra descritto deriva dall'ulteriore criticità determinata dalla mancata previsione dell'obbligo per i macellatori di segnalare l'avvenuta macellazione dei capi di bestiame nella Bdn;

   non è previsto un sistema di cancellazione automatica dalla Bdn per gli animali smarriti o rubati anche da svariati anni, che in tal caso rimangono registrati sul sistema anagrafico generando una consistenza totale degli animali errata. Tale criticità è aggravata dal fatto che le verifiche fatte presso gli allevamenti effettuate per controllare la corrispondenza tra la giacenza effettiva degli animali presso l'allevamento e la giacenza contabile risultante nel registro di carico e scarico sono precedute da un preavviso; ne consegue che l'allevatore, ricevuto il preavviso e prima dell'ispezione, procede alla denuncia di furto o smarrimento degli animali, al fine di evitare l'accertamento di incongruenze;

   infine, non risulta alcun tipo di collegamento tra la Bdn e il Sistema informativo comunitario Traces (Trade Control and Export System) che è una piattaforma informatica veterinaria operativa dal 2005 per la segnalazione, la certificazione e il controllo delle importazioni, delle esportazioni e degli scambi di animali, prodotti di origine animale e mangimi di origine vegetale. Il sistema si inserisce, nell'ambito delle rispettive competenze, quale collegamento tra le organizzazioni (operatori economici) e le figure di controllo istituzionali –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;

   quali iniziative, anche normative il Governo intenda intraprendere al fine di risolvere le criticità evidenziate in premessa circa l'aggiornamento costante e puntuale della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica;

   quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere al fine di evitare che la denuncia di smarrimento o furto degli animali sia presentata solo a seguito del preavviso di ispezione da parte degli ufficiali sanitari.
(2-01151) «Alberto Manca, Pignatone, Perantoni».


DISEGNO DI LEGGE: S. 2401 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 130, RECANTE MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3366)

A.C. 3366 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 3366 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.4, 1.50, 2.6, 2.7, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.100, 2.101, 3.3, 3.50, 3.51 e 4.1 e sugli articoli aggiuntivi 2.02, 2.06, 2.07, 2.08, 2.0100, 2.0101, 2.0102, 3-ter.04, 3-ter.05 e 3-ter.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3366 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)

  1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo trimestre del medesimo anno dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati mediante:

   a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;

   b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.

  2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.

Articolo 2.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale)

  1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
  2. Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

Articolo 3.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)

  1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

Articolo 4.
(Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)

  1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto sono abrogate.
  2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica sono adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
  3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».

Articolo 5.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

   c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

   d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

   e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso Fondo, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(di cui all'art. 4 comma 1)

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE

  1

  Articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.

  2

  Articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93.

  3

  Articolo 51, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

  4

  Articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

  5

  Articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  6

  Articolo 74, comma 7-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  7

  Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  8

  Articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

A.C. 3366 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pari a 700 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2021,».

  All'articolo 2:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «per gli usi civili» sono sostituite dalle seguenti: «per usi civili» e dopo le parole: «articolo 26, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al»;
   al comma 2, le parole: «oneri generali gas» sono sostituite dalle seguenti: «oneri generali di sistema per il settore del gas»;
   alla rubrica, le parole: «nel settore gas» sono sostituite dalle seguenti: «nel settore del gas».

  All'articolo 3:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «tariffe elettriche» sono sostituite dalle seguenti: «tariffe per la fornitura di energia elettrica».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Misure per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni) – 1. Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunità dell'energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006.
  Art. 3-ter. – (Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico) – 1. All'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: “attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema” sono sostituite dalle seguenti: “attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza”».

  All'articolo 4:

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   “5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione”»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 17, comma 2, la lettera h) è abrogata;
   b) all'articolo 26, comma 1, le parole: “o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d)” sono soppresse;
   c) all'articolo 39, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   “1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107”».

  All'articolo 5:

   al comma 1, alinea, dopo le parole: «, in termini di indebitamento netto e fabbisogno» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   al comma 1, lettera c), le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;
   al comma 1, lettera d), le parole: «destinata al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza del Ministero»;
   al comma 1, lettera e), le parole: «decreto legislativo del 3 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 3 marzo» e le parole: «allo stesso Fondo, che sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso fondo, da versare».

  All'allegato 1, dopo la voce numero 8 sono aggiunte le seguenti:

   «8-bis. Articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.
   8-ter. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

  Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico)

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 700 con la seguente: 1.500.
1.50. Raduzzi.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle somministrazioni di energia elettrica ricomprese in un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o in un Contratto di rendimento energetico di cui all'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
1.4. Zucconi, De Toma, Caiata.

ART. 2.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 aggiungere le seguenti: nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un Contratto di rendimento energetico di cui all'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
2.6. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 aggiungere le seguenti: ivi comprese le somministrazioni di energia termica prodotta da gas metano in esecuzione di un Contratto Servizio Energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
2.51. Vallascas.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, aggiungere le seguenti: nonché le forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento,.
2.7. Zucconi, Caiata, De Toma.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: dell'1 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:

   sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: dell'1 per cento;

   aggiungere, in fine, le parole: e gennaio, febbraio, marzo 2022.
2.52. Trano, Costanzo, Vallascas, Colletti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: dell'1 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: dell'1 per cento.
2.50. Colletti, Trano, Vallascas, Costanzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per quanto attiene al comparto economico nazionale di produzione del vetro, le misure di assoggettamento all'IVA del 5 per cento di cui al comma 1, relativamente alle somministrazioni di gas naturale usato per combustione ad uso industriale, sono applicate dal mese di ottobre 2021 al mese di agosto 2022.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per quanto attiene al comparto economico nazionale di produzione del vetro, le misure di contenimento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema di cui al comma 2, relativamente al settore del gas naturale usato per combustione ad uso industriale, sono applicate dal mese di ottobre 2021 al mese di agosto 2022. In tal senso, tale riduzione, per il periodo successivo al primo trimestre 2021 di cui al comma 2, è effettuata fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro.

   all'articolo 5, comma 1:

   alinea, sostituire le parole: 2.838,4 milioni con le seguenti: 2.888,4 milioni e le parole: 3.538,4 milioni con le seguenti: 3.788,4 milioni;

   lettera a), sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 950 milioni.
2.100. Caretta, Ciaburro, Zucconi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per gli usi civili ed industriali ubicati nelle aree qualificate come montane, l'entità dell'aliquota IVA agevolata è del 3 per cento.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. Per quanto concerne le utenze ubicate nelle aree qualificate come montane, nell'ambito della misura di cui al comma 2, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad azzerare, per il medesimo trimestre di applicazione, le aliquote relative agli oneri generali di sistema del gas, fino a concorrenza di 1 miliardo di euro.

   all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 2-bis dell'articolo 2, determinati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.101. Ciaburro, Caretta, Zucconi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: quarto trimestre 2021 aggiungere le seguenti: e per il primo trimestre 2022.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:

   sostituire la parola: ridurre con la seguente: compensare;

   sostituire la parola: 480 con la seguente: 1.500.
2.54. Colletti, Trano, Costanzo, Vallascas.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: ridurre con la seguente: compensare.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: 480 con la seguente: 1000 milioni.
2.53. Costanzo, Vallascas, Colletti, Trano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale a tutela del Vetro Artistico di Murano)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, oltre a quanto disposto all'articolo 2, alle imprese operanti nel settore del Vetro Artistico di Murano relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali è applicato un prezzo fisso di euro 0,19 metro cubo per l'intero anno 2022.
2.02. Zucconi, De Toma, Caiata, Maniero, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aumento delle quote di remunerazione del servizio di interrompibilità del settore ceramico)

  1. Relativamente all'anno 2022, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.
2.06. Zucconi, De Toma, Caiata, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Revisione costi oneri generali di sistema)

  1. Ai fini della rideterminazione dei costi generati dagli oneri generali di sistema ai clienti finali, tali oneri si pongono a carico della fiscalità generale.
  2. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
2.0100. Colletti, Trano, Costanzo, Vallascas.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Revisione costi oneri generali di sistema)

  1. Relativamente all'anno 2022, ai fini della rideterminazione dei costi generati dagli oneri generali di sistema ai clienti finali, tali oneri si pongono a carico della fiscalità generale.
  2. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
2.0101. Colletti, Trano, Costanzo, Vallascas, Vianello.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riduzione oneri generali di sistema)

  1. Relativamente all'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema sono annullate.
2.07. Zucconi, De Toma, Caiata.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale a tutela delle acciaierie)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, oltre a quanto disposto all'articolo 2, alle acciaierie e alle imprese operanti nel settore metallurgico relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali le aliquote relative agli oneri generali di sistema sono annullate per l'intero anno 2022.
2.08. Zucconi, De Toma, Caiata, Ferro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale a tutela del settore dell'industria cartaria italiana)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, oltre a quanto disposto all'articolo 2, alle imprese operanti nel settore dell'industria cartaria relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione a usi industriali è applicato un prezzo fisso pari ad euro 0,20 metro cubo per l'intero anno 2022.
2.0102. Zucconi, De Toma, Caiata, Ferro.

ART. 3.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ottobre-dicembre 2021 aggiungere le seguenti: e per il trimestre gennaio-marzo 2022.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:

   sostituire la parola: minimizzare con la seguente: compensare;

   sostituire la parola: 450 con la seguente: 1350.
3.50. Costanzo, Colletti, Vallascas, Trano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: minimizzare con la seguente: compensare.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire la parola: 450 con la seguente: 900.
3.51. Trano, Costanzo, Vallascas, Colletti.

  Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: 450 con la seguente: 900.

  Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) quanto a 450 milioni di euro si provvede mediante definanziamento di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
3.3. Zucconi, De Toma, Caiata.

ART. 3-ter.
(Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico)

  Dopo l'articolo 3-ter aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79)

  1. Ai fini della rideterminazione dei costi generati dagli oneri generali di sistema ai clienti finali, la quota CIP/6/92 che incentiva le fonti di energia assimilate, ossia quelle prodotte dagli inceneritori di rifiuti, di carbone, di frazioni inorganiche e che dunque non sono propriamente rinnovabili in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, lettera b) della Direttiva 2001/77/CE, attuata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, non trovano compensazione dell'incentivo nella componente degli oneri generali di sistema.
  2. L'incentivo CIP/6/92 è soppresso.
  3. Le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 e 2 del presente articolo sono abrogate.
  4. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è autorizzata ad apportare le opportune modificazioni e adeguamenti in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
3-ter.03. Trano, Colletti, Costanzo, Vallascas.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-ter aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 152, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2022» e le parole: «di euro 100» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 80»;

   b) al comma 153:

    1) la lettera a) è soppressa;

    2) alla lettera b), le parole: «di cui al primo comma» sono soppresse;

    3) la lettera c) è soppressa;

   c) il comma 154 è sostituito dal seguente:

   «154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dall'Agenzia delle Entrate, che a tal fine è considerata sostituta di imposta, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.»;

   d) il comma 156 è sostituito dal seguente:

   «156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 154 e 155, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad inviare apposito modulo di pagamento ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione. È altresì autorizzata ad inviare comunicazione ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.»;

   g) il comma 157 è abrogato;

   h) il comma 159 è abrogato.

  2. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente articolo sono abrogate.
3-ter.04. Costanzo, Vallascas, Colletti, Trano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.
(Ulteriori misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale mediante il recupero di contributi a fondo perduto non finalizzati)

  1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, la riduzione degli oneri generali di sistema per le relative utenze è parzialmente compensata mediante il ricorso alle risorse derivanti dai contributi statali diretti e indiretti a fondo perduto a favore delle imprese non erogati e non utilizzati.
  2. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni nella destinazione delle risorse stanziate.
3-ter.05. De Toma, Zucconi, Caiata.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-quater.
(Ulteriori misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale mediante il recupero di contributi a fondo perduto non finalizzati)

  1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, la riduzione del peso fiscale delle accise e dell'IVA all'aliquota più bassa oggi consentita dalla normativa europea, senza introdurre nuove imposte o tasse per cittadini e imprese a copertura del minor gettito derivante, è parzialmente compensata mediante il ricorso alle risorse derivanti dai contributi statali diretti e indiretti a fondo perduto a favore delle imprese non erogati e non utilizzati.
  2. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni nella destinazione delle risorse stanziate.
3-ter.06. De Toma, Zucconi, Caiata.

(Inammissibile)

ART. 4.
(Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi)

  Sopprimerlo.
4.100. Raduzzi.

  Al comma 1, Allegato 1, dopo il numero 8-ter, aggiungere il seguente: 8-quater. Articolo 19 della legge 20 novembre 2017, n. 167.
4.1. Vianello, Vallascas, Lombardo, Suriano, Romaniello, Sarli, Ehm.

A.C. 3366 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il recente aumento dei costi dell'energia sta mettendo in crisi il settore della ceramica; un comparto industriale che, pur essendo fortemente energivoro, risulta altamente virtuoso atteso che, negli anni, ha cercato di innovarsi per ridurre il peso della bolletta;

    il comparto che vale 6,5 miliardi di euro, export superiore all'80 per cento del fatturato, 287 imprese e 28.400 addetti diretti, deve fare i conti con questo nuovo scenario;

    la ceramica pur essendo fortemente energivora, utilizza il gas per 30 minuti nella fabbricazione del prodotto per poi conferire allo stesso una durata di oltre 40/50 anni;

    con le attuali quotazioni, la bolletta gas del settore nel 2022 sarebbe pari a 1,25 miliardi di euro, circa un quarto del fatturato secondo Confindustria Ceramica, quindi, un costo non assorbibile per un fattore di produzione che pesa già oggi più del 25 per cento dei costi di fabbricazione;

    il prezzo dell'energia elettrica a inizio anno era 45/50 euro al mwh, adesso è 210 euro, mentre, il costo del gas è passato da una media di 0,15/0,20 euro al metro cubo a valori prossimi a 0,80 euro, con punte speculative che ad inizio ottobre hanno raggiunto 1,66 euro al metro cubo;

    in un momento in cui la domanda di piastrelle e materiale ceramico è in forte crescita in tutto il mondo, questa prospettiva viene messa sotto scacco della fiammata delle materie prime, in particolare, dell'energia con un aumento delle bollette che per un'azienda di medie dimensioni potrebbe passare anche da 8 a 20 milioni di euro annui, vanificando quindi tutti gli sforzi per rimanere sul mercato;

    la conseguenza è che le imprese della ceramica italiana, oltre a rischiare di azzerare gli effetti della ripresa, temono per la tenuta occupazionale e rischiano in alcuni casi la chiusura, come evidenziato anche dalle organizzazioni sindacali;

    è evidente, pertanto, che il tema investa trasversalmente il mondo delle imprese, del lavoro e dell'energia;

    gli interventi in discussione in ambito Unione europea sono fondamentali per evitare il ripetersi di gravi crisi, ma non potranno risolvere l'emergenza attuale ne ridurre i rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti per il prossimo inverno e neppure ridurre i rischi sociali che ne potranno derivare; sono urgenti e indispensabili azioni volte a calmierare i prezzi,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di adottare interventi normativi per sopperire all'allarme del settore ceramico, volti a:

    a) favorire una maggiore liquidità del mercato nazionale del gas naturale;

    b) favorire una rapida emanazione della misura dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83;

    c) ridefinire le condizioni economiche per il servizio di interrompibilità gas nel prossimo inverno;

    d) incentivare l'utilizzo di una quota dello stoccaggio strategico per l'assegnazione alle imprese industriali energivore e per interventi finalizzati a fermare gli effetti speculativi nel mercato Ets;

   a prevedere iniziative volte a valutare l'opportunità di integrare e aggiornare, relativamente al tema in premessa, le causali per il ricorso agli ammortizzatori sociali poiché alcune realtà industriali potrebbero essere costrette a sospendere le produzioni anche in presenza di ordinativi sia dall'Italia che dall'estero.
9/3366/1. Fiorini, Carrara, Zennaro, Patassini, Racchella.


   La Camera,

   premesso che:

    la preoccupante escalation del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette di luce e gas, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

    in particolare, l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, che sono già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il bonus sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, da gennaio 2022 partirà l'applicazione in bolletta di una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al capacity market atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

    per affrontare il problema del caro bollette, che non è solo contingente ma rischia di avere carattere strutturale, occorre intraprendere da parte del Governo, oltre alle misure di mitigazione previste dal decreto-legge in esame, anche una revisione della disciplina degli oneri di sistema, dei costi di rete e delle imposte (accise + IVA) che impattano in bolletta,

impegna il Governo

ad adottare iniziative strutturali per un riordino della disciplina delle varie componenti degli oneri di sistema e delle altre voci della bolletta elettrica, anche mediante lo spostamento di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale.
9/3366/2. Saltamartini, Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    la preoccupante escalation del prezzo del gas naturale, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso, causa di un'impennata della domanda a livello mondiale e delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette di luce e gas, ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria sia in sede italiana;

    in particolare, l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica impatta sulle bollette degli italiani, che sono già pesantemente gravate dagli oneri di sistema quantificabili in circa 15 miliardi di euro, quali corrispettivi destinati alla copertura dei costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema energetico, tra i quali rientrano la promozione dell'efficienza energetica, il sostegno alle energie rinnovabili (componente maggiormente rilevante), lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari, il bonus sociale, il regime tariffario speciale per le ferrovie. Peraltro, da gennaio 2022 partirà l'applicazione in bolletta di una nuova componente degli oneri di sistema, che peserà per ulteriori circa 2 miliardi di euro, relativa al capacity market atto a garantire la sicurezza del sistema e l'approvvigionamento di energia elettrica per effetto della non programmabilità delle rinnovabili;

    per affrontare il problema del caro bollette, che non è solo contingente ma rischia di avere carattere strutturale, occorre intraprendere da parte del Governo, oltre alle misure di mitigazione previste dal decreto-legge in esame, anche una revisione della disciplina degli oneri di sistema, dei costi di rete e delle imposte (accise + IVA) che impattano in bolletta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative strutturali per un riordino della disciplina delle varie componenti degli oneri di sistema e delle altre voci della bolletta elettrica, anche mediante lo spostamento di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale.
9/3366/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Saltamartini, Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    la disposizione in esame si pone l'obiettivo di introdurre misure urgenti volte a limitare i possibili danni conseguenti dall'aumento delle materie prime e nello specifico nel settore elettrico e del gas naturale;

    la norma ha l'evidente intento di tutelare il tessuto produttivo del Paese per evitare che la situazione conseguente alla pandemia COVID-19 si inasprisca, ma anche al fine di agevolare la ricrescita economica conseguente alla ripresa delle attività;

    la maggiorazione del costo del gas, si ripercuote con forza sul comparto artigianale delle vetrerie di Murano; un mercato di eccellenza, simbolo del made in Italy e vanto del Paese in tutto il mondo;

    le imprese del settore hanno necessità di utilizzare il combustibile senza soluzione di continuità, 24 ore al giorno per tutto l'anno, anche solamente per mantenere i forni accesi e funzionanti. Volendo brevemente riportare alcuni dati, ci troviamo in presenza di un settore che annualmente produce un consumo stimato pari a 7 milioni di metri cubi, per una spesa complessiva di 1.750.000 euro ogni anno. Se mettiamo in relazione questi dati con quelli forniti da Confartigianato, che ha quantificato il possibile aumento del gas da 0,19 euro a 0,58 euro metro cubo, ne consegue che la spesa finale risulterà più che raddoppiata; secondo altri dati, addirittura, l'aumento potrebbe passare da circa 20 centesimi metro cubo a 0,90 euro. Costi insostenibili per piccole imprese e botteghe artigiane;

    altro elemento da tenere in considerazione è che il vetro di Murano fa da traino all'intera filiera e all'economia locale. Si parla di circa 64 aziende con un capitale umano pari a 650 addetti, a cui va ad aggiungersi l'indotto di riferimento composto da incisori, decoratori e professionisti dell'arte vetraria; si consideri anche il sistema di stoccaggio, trasportatori, negozianti, commercianti, commessi e altri soggetti in vario modo collegati. Preme, inoltre, ricordare che Murano rientra nell'area di crisi complessa, risultando quindi necessario predisporre un'attenzione particolare;

    figure professionali e del mondo del lavoro che si vedrebbero private di un fondamentale volano economico, ciò anche in considerazione del fatto che il vetro di Murano non è un bene di prima necessità, quindi, suscettibile alle forti oscillazioni del mercato che potrebbero renderlo scarsamente competitivo e antieconomico;

    a quanto fin qui esposto, c'è da aggiungere in ultima analisi che il settore di riferimento ha subito un blocco alle vendite quasi totale a causa della pandemia e solamente grazie alla ripresa del lavoro e allo slancio dato dal turismo in estate, si è potuto registrare qualche debole segnale di ripresa. Una crescita lenta, ma con ottimi segnali per il futuro; un aumento incontrollato del costo dell'energia porterà artigiani e imprese ad arrestarsi completamente senza possibilità di ripresa;

    sulla materia è corretto sottolineare che la Regione Veneto è intervenuta per far fronte all'emergenza mediante lo stanziamento di 3,5 milioni a tutela del territorio e delle imprese,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di intervenire, con provvedimenti specifici a tutela delle imprese del settore del Vetro Artistico di Murano, al fine di limitare che l'aggravio dei costi possa comportare la chiusura di attività artigianali e storiche che risultano fondamentali per l'economia del territorio ed il mantenimento dei livelli occupazionali;

   a prevedere l'applicazione di prezzi fissi e calmierati applicabili al settore atteso che le vetrerie di Murano garantiscono un consumo quotidiano continuativo ben maggiore ad altre tipologie di imprese, pari a 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana.
9/3366/3. Andreuzza, Bazzaro, Fogliani, Vallotto, Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    la disposizione in esame si pone l'obiettivo di introdurre misure urgenti volte a limitare i possibili danni conseguenti dall'aumento delle materie prime e nello specifico nel settore elettrico e del gas naturale;

    la norma ha l'evidente intento di tutelare il tessuto produttivo del Paese per evitare che la situazione conseguente alla pandemia COVID-19 si inasprisca, ma anche al fine di agevolare la ricrescita economica conseguente alla ripresa delle attività;

    la maggiorazione del costo del gas, si ripercuote con forza sul comparto artigianale delle vetrerie di Murano; un mercato di eccellenza, simbolo del made in Italy e vanto del Paese in tutto il mondo;

    le imprese del settore hanno necessità di utilizzare il combustibile senza soluzione di continuità, 24 ore al giorno per tutto l'anno, anche solamente per mantenere i forni accesi e funzionanti. Volendo brevemente riportare alcuni dati, ci troviamo in presenza di un settore che annualmente produce un consumo stimato pari a 7 milioni di metri cubi, per una spesa complessiva di 1.750.000 euro ogni anno. Se mettiamo in relazione questi dati con quelli forniti da Confartigianato, che ha quantificato il possibile aumento del gas da 0,19 euro a 0,58 euro metro cubo, ne consegue che la spesa finale risulterà più che raddoppiata; secondo altri dati, addirittura, l'aumento potrebbe passare da circa 20 centesimi metro cubo a 0,90 euro. Costi insostenibili per piccole imprese e botteghe artigiane;

    altro elemento da tenere in considerazione è che il vetro di Murano fa da traino all'intera filiera e all'economia locale. Si parla di circa 64 aziende con un capitale umano pari a 650 addetti, a cui va ad aggiungersi l'indotto di riferimento composto da incisori, decoratori e professionisti dell'arte vetraria; si consideri anche il sistema di stoccaggio, trasportatori, negozianti, commercianti, commessi e altri soggetti in vario modo collegati. Preme, inoltre, ricordare che Murano rientra nell'area di crisi complessa, risultando quindi necessario predisporre un'attenzione particolare;

    figure professionali e del mondo del lavoro che si vedrebbero private di un fondamentale volano economico, ciò anche in considerazione del fatto che il vetro di Murano non è un bene di prima necessità, quindi, suscettibile alle forti oscillazioni del mercato che potrebbero renderlo scarsamente competitivo e antieconomico;

    a quanto fin qui esposto, c'è da aggiungere in ultima analisi che il settore di riferimento ha subito un blocco alle vendite quasi totale a causa della pandemia e solamente grazie alla ripresa del lavoro e allo slancio dato dal turismo in estate, si è potuto registrare qualche debole segnale di ripresa. Una crescita lenta, ma con ottimi segnali per il futuro; un aumento incontrollato del costo dell'energia porterà artigiani e imprese ad arrestarsi completamente senza possibilità di ripresa;

    sulla materia è corretto sottolineare che la Regione Veneto è intervenuta per far fronte all'emergenza mediante lo stanziamento di 3,5 milioni a tutela del territorio e delle imprese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, con provvedimenti specifici a tutela delle imprese del settore del Vetro Artistico di Murano, al fine di limitare che l'aggravio dei costi possa comportare la chiusura di attività artigianali e storiche che risultano fondamentali per l'economia del territorio ed il mantenimento dei livelli occupazionali.
9/3366/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Andreuzza, Bazzaro, Fogliani, Vallotto, Patassini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'impennata generale dei prezzi delle materie prime, mette in luce la vulnerabilità energetica dell'Italia che rischia più di altri Paesi europei una perdita di competitività e un aumento dell'inflazione, dovuta anche alle difficoltà di approvvigionamento legate alla pandemia;

    dovere del Governo è tutelare la tenuta del Paese, in particolare nell'attuale fase di difficoltà economica attraversata da tutte le principali economie mondiali;

    tra le realtà economiche più colpite figura la produzione di vetro a Murano, eccellenza della Laguna veneziana nota in tutto il mondo per le tecniche di produzione;

    dopo mesi difficili di crisi e cassa integrazione, aggravati dalla pandemia, le botteghe a Murano erano finalmente in lenta ripresa ma l'aumento dei costi del gas del 400/500 per cento ha rimesso tutto in discussione;

    le botteghe dei mastri vetrai a Murano, con alle spalle una storia millenaria, si sono ritrovate a rischiare il fallimento senza interventi da parte del Governo, perché ostaggio delle bollette del gas;

    le cifre illustrate dai rappresentanti del settore parlano da sole: 7.5/8 milioni di euro è la spesa annuale che saranno chiamate a far fronte le 64 aziende attive nell'isola per alimentare le fornaci con il gas. Complessivamente sono 650 gli addetti diretti delle vetrerie; per molte aziende le bollette potrebbero arrivare anche a 60 mila euro al mese, i forni delle vetrerie muranesi devono rimanere accesi 24 ore su 24 ma con l'aumento del prezzo del gas metano – quintuplicato sul mercato globale dal 1° ottobre 2021 – gli artigiani sono costretti a lavorare in perdita sulle commesse;

    in base alle statistiche elaborate da Gme (Gestore mercati energetici), il gas metano è passato da 0,23 euro al metro cubo del settembre 2019 agli 0,85 di ottobre 2021, fino addirittura ai 0,98 di questi giorni, si tratta di un aumento quasi quotidiano e in costante crescita;

    notizia di questi giorni è lo stanziamento di tre milioni di euro a fondo perduto dalla Regione Veneto per risollevare ed in parte dare un po' di respiro alle aziende del settore, un primo passo importante;

    nel giorno in cui Venezia ha rinnovato il voto per la fine della pestilenza del 1630, il patriarca Francesco Moraglia, ha rivolto un pensiero alle vetrerie di Murano. Durante l'omelia, ha ringraziato le autorità pubbliche per l'attenzione rivolta al tema del rincaro del gas che sta mettendo in ginocchio l'antica arte del vetro ed ha evidenziato che siamo ancora alle prese con una pandemia che sta continuando a condizionare le nostre vite e ci ha fatto toccare con mano le nostre fragilità perciò: «ognuno è chiamato a fare quanto richiesto per garantire la ripresa a cui auspicano famiglie e aziende»;

    ora più che mai sono necessari interventi da parte del Governo a sostegno della bolletta energetica e misure strutturali mirate per abbattere gli oneri di sistema e contribuire ad alleviare le criticità delle oltre sessanta vetrerie a Murano;

    il pericolo che si sta correndo è quello di vanificare gli sforzi di rilancio delle attività economiche e del made in Italy;

    acquistare un oggetto in vetro di Murano significa prendere con se una parte di storia di quel distretto perché ogni oggetto prodotto dagli artigiani di Murano è sicuramente un pezzo unico;

    in questi ultimi anni il sequestro sempre più frequente di prodotti importati e di bassa qualità hanno fatto emergere una questione annosa mai risolta, quella della contraffazione;

    a tal proposito, è urgente un confronto sul tema con la Commissione Europea per creare un meccanismo che porti al riconoscimento di un marchio di indicazione geografica protetta (IGP) per il vetro di Murano come anche per la lavorazione di un'altra grande eccellenza, quella dei merletti di Burano;

    nei giorni scorsi l'iniziativa Craft Europe, della quale il comune di Venezia è portavoce, è stata nominata, miglior campagna, ai Prca Awards 2021, di protezione dei prodotti artigianali «il vetro in particolare»;

    la lavorazione del vetro di Murano rappresenta un patrimonio inestimabile che deve essere assolutamente tutelato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, nel primo provvedimento utile, interventi normativi, per il sostegno di un settore simbolo del made in Italy e vanto del nostro Paese in tutto il mondo, prevedere un meccanismo che porti al riconoscimento di un marchio Igp per la tutela delle creazioni di Murano ed evitare la contraffazione.
9/3366/4. Pellicani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia è il Paese delle eccellenze, della artigianalità e della qualità. Tra le varie, che caratterizzano il nostro «made in Italy» rientra senza dubbio la ceramica artistica e tradizionale;

    la produzione della ceramica artistica interessa moltissime zone del Paese, ognuna caratterizzata da una propria tradizione. Un sapere tecnico e un repertorio figurativo che molti abili maestri e imprese interpretano e innovano costantemente;

    questo tipo di produzione è composta prettamente da artigiani e PMI che sono messe in crisi al recente aumento dei costi dell'energia; un comparto produttivo che non potrebbe far fronte ad aumento fuori scala del costo energetico;

    fondamentale tutelare la ceramica artistica e tradizionale, riconoscendone l'interesse nazionale, in quanto imprese ad alta specializzazione nella filiera del made in Italy, delle botteghe artigiane delle imprese di produzione ceramica con sede produttiva nei Comuni di antica tradizione ceramica riconosciuti dal Consiglio Nazionale ceramico;

    con le attuali quotazioni, la bolletta gas del settore nel 2022 comporterebbe aumenti eccessivi con un costo non assorbibile da imprese che operano in un settore di nicchia, artigiano e altamente specializzato;

    grazie anche al ritorno dei turisti e al rilancio dell'economia il settore della ceramica artistica tradizionale si trovava in una fase di, seppur lenta, ripresa;

    un aumento dell'energia, unito al rincaro delle materie prime, in assenza di interventi puntuali potrebbe vanificare tutti gli sforzi per rimanere sul mercato;

    la conseguenza è che le imprese della ceramica italiana, oltre a rischiare di azzerare gli effetti della ripresa, temono per la tenuta occupazionale e rischiano in alcuni casi la chiusura, come evidenziato anche dalle organizzazioni sindacali,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di adottare interventi normativi per supportare il settore della ceramica artistica tradizionale, tenendo conto del valore storico, culturale e artistico di tali produzioni che contribuiscono ad accresce e mantenere immutato il valore del made in Italy del mondo;

   a prevedere incentivi o sgravi economici per le PMI e le botteghe artigiane del settore per evitare il disperdersi di un sapere e di un know how di eccellenza che si estende lungo tutto il territorio nazionale.
9/3366/5. Zennaro, Fiorini, Patassini, Racchella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia è il Paese delle eccellenze, della artigianalità e della qualità. Tra le varie, che caratterizzano il nostro «made in Italy» rientra senza dubbio la ceramica artistica e tradizionale;

    la produzione della ceramica artistica interessa moltissime zone del Paese, ognuna caratterizzata da una propria tradizione. Un sapere tecnico e un repertorio figurativo che molti abili maestri e imprese interpretano e innovano costantemente;

    questo tipo di produzione è composta prettamente da artigiani e PMI che sono messe in crisi al recente aumento dei costi dell'energia; un comparto produttivo che non potrebbe far fronte ad aumento fuori scala del costo energetico;

    fondamentale tutelare la ceramica artistica e tradizionale, riconoscendone l'interesse nazionale, in quanto imprese ad alta specializzazione nella filiera del made in Italy, delle botteghe artigiane delle imprese di produzione ceramica con sede produttiva nei Comuni di antica tradizione ceramica riconosciuti dal Consiglio Nazionale ceramico;

    con le attuali quotazioni, la bolletta gas del settore nel 2022 comporterebbe aumenti eccessivi con un costo non assorbibile da imprese che operano in un settore di nicchia, artigiano e altamente specializzato;

    grazie anche al ritorno dei turisti e al rilancio dell'economia il settore della ceramica artistica tradizionale si trovava in una fase di, seppur lenta, ripresa;

    un aumento dell'energia, unito al rincaro delle materie prime, in assenza di interventi puntuali potrebbe vanificare tutti gli sforzi per rimanere sul mercato;

    la conseguenza è che le imprese della ceramica italiana, oltre a rischiare di azzerare gli effetti della ripresa, temono per la tenuta occupazionale e rischiano in alcuni casi la chiusura, come evidenziato anche dalle organizzazioni sindacali,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di adottare interventi normativi per supportare il settore della ceramica artistica tradizionale, tenendo conto del valore storico, culturale e artistico di tali produzioni che contribuiscono ad accresce e mantenere immutato il valore del made in Italy del mondo;

   a valutare l'opportunità di prevedere incentivi o sgravi economici per le PMI e le botteghe artigiane del settore per evitare il disperdersi di un sapere e di un know how di eccellenza che si estende lungo tutto il territorio nazionale.
9/3366/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Zennaro, Fiorini, Patassini, Racchella.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

    tale decreto-legge riconosce l'esistenza di un fenomeno inflattivo nei confronti dei prezzi delle materie prime c dell'energia, tale da aver comportato rincari anche di oltre il 50 per cento per le utenze di energia elettrica e gas;

    dal lato imprenditoriale sono numerose le aziende in Italia che, seppure impiegando nei propri processi produttivi gas naturale adibito a combustione, sottoscrivono contratti di fornitura a costo variabile, stanti le regolari oscillazioni dei prezzi dell'energia;

    rispetto a gennaio 2021, il costo del gas è incrementato del 400 per cento, con quotazioni che sono passate da 19 centesimi al metro cubo a 93 centesimi al metro cubo nel mese di ottobre 2021, con conseguente tracollo nelle utenze energetiche in bolletta;

    tale fenomeno trova origine, tra le altre, dall'assenza di volontà politica di ricorrere ai giacimenti di idrocarburi presenti in Italia (utilizzati invece dagli Stati al di là del mare Adriatico), basandone la fornitura esclusivamente su importazioni estere;

    tale criticità è stata particolarmente pronunciata nel caso della produzione del vetro, industria presente a Murano da ormai mille anni, eccellenza della manifattura italiana in tutto il mondo, e fortemente dipendente dal gas naturale per le combustioni necessarie ad alimentare i processi industriali di produzione;

    abbandonare tale eccellenza a sè stessa significherebbe la fine di una tradizione millenaria e di un pezzo di storia d'Italia, del Veneto e di Venezia;

    il testo in esame emana varie misure a contenimento dei rincari dell'energia, senza tuttavia contenere nella sua integrità l'intero fenomeno inflattivo, richiedendo inevitabilmente ulteriori e successive misure, anche di medio periodo, considerando che per molte attività economiche il costo delle utenze energetiche sostenuto durante le misure di contenimento di cui ai cosiddetti Lockdown disposti dal precedente Governo grava sui bilanci e la tenuta aziendale stessa;

    in tal senso la mera sospensione degli oneri generali di sistema non rappresenta una effettiva riduzione dei costi a carico di aziende e cittadini, stante l'entità della spirale inflattiva,

impegna il Governo

a disporre, entro il termine dell'anno ed al nello delle disponibilità di finanza pubblica, un ulteriore contenimento dei costi delle utenze energetiche, con particolare riguardo per le forniture di gas e per il comparto di produzione del vetro, contenendo nella sua interezza il rincaro del gas ad uso industriale, sia mediante contenimento degli oneri generali di sistema, che tramite riduzioni di accise o mediante apposite misure indennitarie almeno fino al termine del primo trimestre del 2022.
9/3366/6. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

    tale decreto-legge riconosce l'esistenza di un fenomeno inflattivo nei confronti dei prezzi delle materie prime c dell'energia, tale da aver comportato rincari anche di oltre il 50 per cento per le utenze di energia elettrica e gas;

    dal lato imprenditoriale sono numerose le aziende in Italia che, seppure impiegando nei propri processi produttivi gas naturale adibito a combustione, sottoscrivono contratti di fornitura a costo variabile, stanti le regolari oscillazioni dei prezzi dell'energia;

    rispetto a gennaio 2021, il costo del gas è incrementato del 400 per cento, con quotazioni che sono passate da 19 centesimi al metro cubo a 93 centesimi al metro cubo nel mese di ottobre 2021, con conseguente tracollo nelle utenze energetiche in bolletta;

    tale fenomeno trova origine, tra le altre, dall'assenza di volontà politica di ricorrere ai giacimenti di idrocarburi presenti in Italia (utilizzati invece dagli Stati al di là del mare Adriatico), basandone la fornitura esclusivamente su importazioni estere;

    tale criticità è stata particolarmente pronunciata nel caso della produzione del vetro, industria presente a Murano da ormai mille anni, eccellenza della manifattura italiana in tutto il mondo, e fortemente dipendente dal gas naturale per le combustioni necessarie ad alimentare i processi industriali di produzione;

    abbandonare tale eccellenza a sè stessa significherebbe la fine di una tradizione millenaria e di un pezzo di storia d'Italia, del Veneto e di Venezia;

    il testo in esame emana varie misure a contenimento dei rincari dell'energia, senza tuttavia contenere nella sua integrità l'intero fenomeno inflattivo, richiedendo inevitabilmente ulteriori e successive misure, anche di medio periodo, considerando che per molte attività economiche il costo delle utenze energetiche sostenuto durante le misure di contenimento di cui ai cosiddetti Lockdown disposti dal precedente Governo grava sui bilanci e la tenuta aziendale stessa;

    in tal senso la mera sospensione degli oneri generali di sistema non rappresenta una effettiva riduzione dei costi a carico di aziende e cittadini, stante l'entità della spirale inflattiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, entro il termine dell'anno ed al nello delle disponibilità di finanza pubblica, un ulteriore contenimento dei costi delle utenze energetiche, con particolare riguardo per le forniture di gas e per il comparto di produzione del vetro, contenendo nella sua interezza il rincaro del gas ad uso industriale, sia mediante contenimento degli oneri generali di sistema, che tramite riduzioni di accise o mediante apposite misure indennitarie almeno fino al termine del primo trimestre del 2022.
9/3366/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

    il decreto-legge in esame riconosce il rincaro dei prezzi dell'energia attualmente in corso, tale da aver, in certi casi quintuplicato e decuplicato il costo delle utenze di energia elettrica e gas, mediamente aumentate del 50 per cento;

    durante i cosiddetti Lockdown il Governo ha richiesto ad ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) misure di contenimento dei costi degli oneri generali di sistema, tuttavia, di scarsa durata temporale e di limitata portata applicativa, il costo fisso rappresentato da elettricità e gas costituisce un onere non trascurabile per cittadini e imprese;

    nel caso di cittadini e imprese situati contestualmente nelle aree interne, montane e rurali, l'approvvigionamento energetico è sottoposto ad ulteriori oneri gestionali ed economici, considerato che in molte realtà montane mancano ancora le necessarie infrastrutture di trasporto energetico sotterranee, richiedendo il ricorso a tralicci che, anche in prospettiva di forti eventi alluvionali e di maltempo, possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

    per quanto attiene le utenze energetiche private, la differenza tra 3, 4.5 e 6 KW di potenza è dirimente, in particolar modo rispetto alle utenze a finalità commerciale, nel caso di impiego di macchinari particolarmente energivori, come montacarichi o apparecchi montascale per persone anziane o affette da disabilità, con la conseguenza di ulteriori rincari in bolletta difficilmente sostenibili dalle famiglie in questo momento di crisi;

    le risorse stanziate dal testo in esame sono manifestamente insufficienti a contenere il rincaro dei costi energetici, in quanto l'entità del rincaro stesso supera di gran lunga il costo degli oneri generali di sistema e dei costi di trasporto, con la conseguenza che, in ogni caso, per molte famiglie ed imprese sarà comunque presente un rincara del 20-30 per cento sulle utenze sottoscritte,

impegna il Governo a disporre, nel limite delle disponibilità di finanza pubblica:

   a) Una estensione temporale delle misure di contenimento dei costi dell'energia di cui al testo in esame almeno fino al primo trimestre del 2022, mirando ad una ulteriore riduzione dei costi dell'energia con particolare riguardo alle casistiche ed alle fasce di consumo delineate in premessa;

   b) Una ulteriore riduzione dei costi delle utenze di gas ed elettricità per cittadini ed attività economiche situati nei Comuni classificati come montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, anche mediante azzeramento della voce relativa ai costi di trasporto energetico;

   c) Una nuova programmazione, anche tramite incentivi, con i principali operatori adibiti alla gestione e trasporto di energia, nonché di gestione delle reti di trasmissione, di opere infrastrutturali tali da poter ridurre gli oneri gestionali economicamente in carico agli utenti e garantire una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento, con particolare riguardo per le aree interne, montane e rurali.
9/3366/7. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

    il decreto-legge in esame riconosce il rincaro dei prezzi dell'energia attualmente in corso, tale da aver, in certi casi quintuplicato e decuplicato il costo delle utenze di energia elettrica e gas, mediamente aumentate del 50 per cento;

    durante i cosiddetti Lockdown il Governo ha richiesto ad ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) misure di contenimento dei costi degli oneri generali di sistema, tuttavia, di scarsa durata temporale e di limitata portata applicativa, il costo fisso rappresentato da elettricità e gas costituisce un onere non trascurabile per cittadini e imprese;

    nel caso di cittadini e imprese situati contestualmente nelle aree interne, montane e rurali, l'approvvigionamento energetico è sottoposto ad ulteriori oneri gestionali ed economici, considerato che in molte realtà montane mancano ancora le necessarie infrastrutture di trasporto energetico sotterranee, richiedendo il ricorso a tralicci che, anche in prospettiva di forti eventi alluvionali e di maltempo, possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

    per quanto attiene le utenze energetiche private, la differenza tra 3, 4.5 e 6 KW di potenza è dirimente, in particolar modo rispetto alle utenze a finalità commerciale, nel caso di impiego di macchinari particolarmente energivori, come montacarichi o apparecchi montascale per persone anziane o affette da disabilità, con la conseguenza di ulteriori rincari in bolletta difficilmente sostenibili dalle famiglie in questo momento di crisi;

    le risorse stanziate dal testo in esame sono manifestamente insufficienti a contenere il rincaro dei costi energetici, in quanto l'entità del rincaro stesso supera di gran lunga il costo degli oneri generali di sistema e dei costi di trasporto, con la conseguenza che, in ogni caso, per molte famiglie ed imprese sarà comunque presente un rincara del 20-30 per cento sulle utenze sottoscritte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, nel limite delle disponibilità di finanza pubblica:

   a) Una estensione temporale delle misure di contenimento dei costi dell'energia di cui al testo in esame almeno fino al primo trimestre del 2022, mirando ad una ulteriore riduzione dei costi dell'energia con particolare riguardo alle casistiche ed alle fasce di consumo delineate in premessa;

   b) Una ulteriore riduzione dei costi delle utenze di gas ed elettricità per cittadini ed attività economiche situati nei Comuni classificati come montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, anche mediante azzeramento della voce relativa ai costi di trasporto energetico;

   c) Una nuova programmazione, anche tramite incentivi, con i principali operatori adibiti alla gestione e trasporto di energia, nonché di gestione delle reti di trasmissione, di opere infrastrutturali tali da poter ridurre gli oneri gestionali economicamente in carico agli utenti e garantire una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento, con particolare riguardo per le aree interne, montane e rurali.
9/3366/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, misure tolte al sostegno delle imprese e delle famiglie in condizione di fragilità;

    il provvedimento risponde all'eccezionale dinamica dei prezzi delle materie prime verso livelli elevati e ancora in forte crescita, dovuta alla ripresa delle economie dopo i ribassi conseguenti alla pandemia da COVID-19 e alle difficoltà nelle filiere di approvvigionamento, misure necessarie e urgenti che hanno però una natura temporanea e limitata al trimestre in corso;

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il IV trimestre 2021 e l'articolo 3 prevede altresì, per il IX trimestre 2021, il rafforzamento del bonus sociale per le forniture elettriche e di gas ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute;

   considerato che:

    in Italia così come in Europa e nel mondo, il costo ingente dell'energia grava sulle catene di approvvigionamento provocando ricadute in termini di produzione, occupazione e prezzi, dunque, il provvedimento in esame ha finalità sociali ma svolge anche un ruolo significativo nei confronti del mondo produttivo poiché l'incremento del costo dell'energia si è di recente ulteriormente acuito, con riferimento sia all'elettricità sia al gas;

    va sottolineato, altresì, che, nella recente audizione dell'ARERA, è stato evidenziato che i dati disponibili confermano, pur con una forte volatilità su base settimanale, la tendenza ad ulteriori rialzi dei prezzi dell'energia attesi per il primo trimestre del prossimo anno, ossia anche nel 2022;

    le quotazioni di medio periodo, inoltre, lasciano, ad oggi, intravedere un processo ancora lento di riallineamento verso prezzi più bassi, con prezzi del gas naturale superiori ai 40 EUR/MWh per tutto il 2022, per poi scendere verso i 30 EUR/MWh solo a partire dal 2023;

    a fronte di un aumento superiore al 45 per cento della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30 per cento di quella del gas, le misure contenute in questo provvedimento, consentono di limitare l'impatto della crescita dei prezzi delle materie prime a +29,8 per cento per la bolletta dell'elettricità e a +14,4 per cento per quella del gas e dal punto di vista sociale;

    tali misure, se pur di natura temporanea e limitata al trimestre in corso, hanno un impatto positivo e importante per 29 milioni di famiglie e 6 milioni di utenze elettriche «non domestiche» ossia micro e piccole imprese;

   ritenuto che:

    sulle misure di contenimento dei prezzi energetici ai consumatori, lo scorso 13 ottobre 2021, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione COM (2021) 660, contenente una serie di misure e indicazioni agli Stati membri per far fronte ai prezzi dell'energia;

    in particolare, contributi finanziari alle famiglie più in difficoltà, garanzie pubbliche per incentivare soprattutto le piccole e medie imprese a stipulare contratti per la fornitura di energie rinnovabili, saranno consentiti il taglio dell'IVA e delle accise sulle bollette, soprattutto per le famiglie vulnerabili, nel rispetto delle aliquote minime dell'Unione europea;

    sarà pertanto necessario valutare in futuro ulteriori misure di carattere strutturale in prospettiva del continuo perdurare dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, che, come confermato precedentemente da ARERA, proseguirà almeno fino al primo quadrimestre 2022, per poi attendersi una decrescita, tenuto conto altresì che l'incremento dei prezzi riguarda tutte le materie prime con il rischio di generare impatti rilevanti a danno della capacità di spesa delle famiglie, delle medie e piccole imprese e dei consumi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori misure necessarie a far fronte ad eventuali rincari delle bollette di luce e gas al fine di sostenere e tutelare in particolar modo le piccole e medie imprese già penalizzate dalla grave crisi pandemica e le famiglie economicamente vulnerabili che, dovendo far fronte ad ulteriori aumenti dei costi energetici, rischierebbero il fenomeno della povertà energetica già molto diffuso nel nostro Paese.
9/3366/8. Amitrano.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli da 1 a 3 del provvedimento in esame recano disposizioni atte a disporre una serie di misure necessarie e urgenti con natura limitata al trimestre in corso;

    in particolare si prevede lo sgrano fiscale per una parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche (1,2 miliardi) e l'annullamento delle aliquote relative a questi oneri per gli utenti domestici e per le utenze non domestiche in bassa tensione (0,8 miliardi), nonché la riduzione del 5 per cento (circa 0,6 miliardi), per il settore del gas naturale, dell'aliquota IVA e il contenimento delle aliquote gravanti sugli oneri di sistema (quasi 0,5 miliardi), fino al rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas (0,5 miliardi) con l'obiettivo di sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette per le categorie di utenti finali più svantaggiate (stimate in circa 3,5 milioni di famiglie);

    sebbene il provvedimento risponda all'esigenza di prevenire e contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi nel settore elettrico e in quello del gas naturale, mediante la proroga di alcune misure già introdotte in precedenza e l'introduzione di nuove misure nel settore del gas naturale, si tratta tuttavia di interventi temporanei ed emergenziali ben lungi dal contenere nel lungo periodo l'impatto negativo dei rincari sulle famiglie economicamente svantaggiate, a rischio povertà energetica e sui clienti domestici che spesso per pagare le bollette energetiche spendono una percentuale elevata del proprio reddito disponibile;

    l'integrazione della crescente quota di generazione da fonti rinnovabili, l'aumento dell'efficienza energetica, lo sviluppo e la diffusione di sistemi di accumulo, la partecipazione al mercato degli utenti finali nonché l'implementazione di politiche sociali di sostegno ad hoc alle famiglie e alle imprese sono tutti fattori che, nel lungo periodo, rappresenteranno i fattori principali per la calmierazione dei prezzi dell'energia e che faciliteranno il percorso verso un modello di transizione energetica che consenta di coniugare innovazione tecnologica e benefici economici per cittadini ed imprese;

    alla luce di quanto sopra esposto, ad oggi, risulta cruciale poter disporre di uno strumento di facile e semplice implementazione nel breve periodo a tutela dei soggetti più deboli, basato su regole di mercato, così come peraltro richiesto dalla direttiva comunitaria 2019/944; strumento con il quale mantenere la funzione di garanzia della fornitura, a condizioni economiche trasparenti e di mercato che riflettano costi efficienti di approvvigionamento, soprattutto in fasi come questa nella quale si è dovuto ricorrere a ripetuti stanziamenti per ridurre l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia provocato dalla congiuntura internazionale per scongiurare una vera e propria stangata nelle bollette delle famiglie;

    sarebbe auspicabile, pertanto, a decorrere dalla data di cui dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per i clienti in condizioni economiche disagiate e i poveri energetici, mantenere un servizio di tutela, la cui funzione di approvvigionamento sarebbe svolta da Acquirente Unico Spa, secondo indirizzi definiti dal Ministero della transizione ecologica, prevedendo, altresì, per i clienti domestici, che l'ARERA adotti disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, mediante procedure competitive, garantendo al contempo la continuità della fornitura di energia elettrica;

    a decorrere dalla già menzionata data e in via transitoria, nelle more dello svolgimento delle predette procedure concorsuali, poi, andrebbe riconosciuto il servizio di maggior tutela anche a tutti i clienti domestici, regime al quale successivamente gli stessi potrebbero accedere su richiesta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, alla luce di quanto esposto in premessa, appositi provvedimenti normativi, tesi all'implementazione, a partire dalla data di cui dall'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, di un meccanismo di tutela per i clienti vulnerabili e, in via transitoria, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, a tutti i clienti domestici con possibilità, successiva, per questi ultimi di accedervi solo su richiesta.
9/3366/9. Davide Crippa, Fornaro, Raduzzi, Vianello.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

    secondo i dati diramati da Arera (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente) si è assistito a un aumento del costo dell'energia da una media del +29,8 per cento per l'elettricità al +14,4 per cento per il gas, il che ha comprensibilmente avuto un forte impatto soprattutto sulle famiglie in difficoltà;

    è pertanto prontamente intervenuto il Governo con il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 («Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»), che ha previsto lo stanziamento di 2,5 miliardi di euro per l'azzeramento degli oneri generali di sistema per il trimestre e 500 milioni circa al potenziamento dei bonus. A questo si è aggiunta una riduzione al 5 per cento dell'IVA per le bollette gas. La risultante è stato il sostanziale azzeramento degli incrementi tariffari per 3 milioni di nuclei familiari aventi diritto ai bonus di sconto per l'elettricità e per 2,5 milioni che fruiscono del bonus gas, in base all'ISEE;

    tale misura si è rivelata provvidenziale, poiché in difetto la misura la straordinaria dinamica dei prezzi delle materie prime verso i massimi storici e le alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2, avrebbero portato ad un aumento superiore al 45 per cento della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30 per cento di quella del gas;

    più nel dettaglio, giova evidenziare che il forte aumento del costo dell'energia è dovuto prevalentemente all'aumento del costo del gas naturale causato da diversi fattori: la ripresa economica, l'inverno particolarmente freddo nel Nord Europa e la forte domanda di gas da parte della Cina;

    occorre considerare che non tutti i rincari vanno accolti con sfavore, in particolare quelli funzionali alla lotta al cambiamento climatico, in quanto aventi lo scopo di orientare pratiche degli operatori nel senso del risparmio e della diminuzione della domanda di energia prodotta da fonti fossili;

    l'intervento perequativo del Governo ha assunto un carattere del tutto eccezionale e non potrà rivestire in futuro alcuna portata strutturale. Con la conseguenza che nell'immediato tornerà di estremo rilievo la problematica dell'aumento dei costi delle bollette, che andrà ad incidere soprattutto sulle famiglie in difficoltà e sulle attività economiche il cui ciclo produttivo è imprescindibilmente lato al consumo dei combustibili fossili è noto, solo ad esempio, che a Murano abbiano chiuso delle vetrerie a causa dei ridetti rincari;

    le componenti della bolletta che hanno prodotto il ridetto aggravio di costi sono, secondo Arera: a) per l'energia elettrica l'aumento della componente materia prima, con un impatto del –41,5 per cento sul prezzo della famiglia tipo, controbilanciato dalla forte riduzione azzeramento degli oneri generali di sistema, –11,7 per cento tra Asos e Arim, arrivando così al +29,8 per cento finale per la famiglia tipo che non percepisce i bonus di sconto. Invariate complessivamente le tariffe regolate di rete (trasmissione, distribuzione e misura); b) per il gas naturale, anche in tale caso l'andamento al rialzo è determinato da un aumento della componente materia prima, con un impatto del +30,3 per cento sul prezzo finale della famiglia tipo. A questo si somma un leggero incremento delle tariffe di rete (trasmissione, distribuzione e misura) +1,8 per cento. Incrementi parzialmente controbilanciati dalla riduzione/azzeramento degli oneri generali di sistema, –3,7 per cento, e dalla diminuzione dell'IVA che pesa per un –14 per cento. Si arriva così al +14,4 per cento per l'utente tipo in tutela che non percepisce i bonus di sconto;

    il Governo ha facoltà di ridurre quella quota della bolle trazione che è nelle competenze proprie, ossia solo per la parte di costi accessori, riducendo le accise, riducendo gli oneri di sistema e riducendo, dove è possibile, il carico dell'IVA. Inoltre, è possibile intervenire su costi non direttamente correlati all'energia, come il canone RAI, la cui riscossione avviene dal 2017 mediante rateo applicato alla bollettazione periodica, rispetto al quale le associazioni dei consumatori e la Commissione europea hanno già manifestato una chiara opposizione;

    inoltre, va considerato che alla luce dell'evolversi delle tecnologie è ormai anacronistico addebitare il canone RAI sulla base della presunzione che dall'intestazione di una utenza elettrica domestica debba necessariamente conseguire il possesso e l'utilizzo di un televisore. Di fatti, è noto che oramai molti utenti sono distolti dall'utilizzo del televisore poiché utilizzano le piattaforme di streaming online delle emittenti televisive tramite cellulare o pc. In aggiunta, va considerato il paradosso che l'addebito automatico del canone non tiene adeguatamente conto che vi sono diversi intestatari di utenze di energia elettrica che tuttavia non possiedono un televisore o, comunque, non guarderebbero mai e in nessun caso un programma della televisione di Stato, con buona pace, in questi casi, del principio di corrispettività nell'ambito delle reciproche prestazioni;

    le considerazioni svolte al punto precedente sono state raccolte da diverse associazioni dei consumatori, che hanno rilevato la possibilità di abolire il canone RAI, addebitando i costi della televisione di Stato esclusivamente sugli utenti che intendono visionarne i programmi (Pay per View), oppure ripartendo i ridetti costi su un raggio più ampio di tasse e imposte, al fine di evitare un collegamento così diretto ed economicamente impattante per la famiglia media tra utenza di energia elettrica e pagamento del canone,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di eliminare gli oneri impropri dalle voci di spesa dei servizi energetici mediante lo scorporo del canone RAI dalla bollettazione;

   a valutare l'opportunità di diminuire la pressione fiscale sui consumi contabilizzati in bolletta riducendone i costi, ormai insostenibili, per famiglie e imprese attraverso l'utilizzo dei proventi delle aste dei permessi di emissione di CO2, condizionando la riduzione a specifici indici reddituali.
9/3366/10. Corneli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento risponde all'eccezionale dinamica dei prezzi delle materie prime verso livelli elevati e ancora in forte crescita, dovuta alla ripresa delle economie dopo i ribassi conseguenti alla pandemia da COVID-19 e alle difficoltà nelle filiere di approvvigionamento, misure necessarie e urgenti che hanno però una natura temporanea e limitata al trimestre in corso;

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per il IV trimestre 2021 e l'articolo 3 prevede altresì, per il IV trimestre 2021, il rafforzamento del bonus sociale per le forniture elettriche e di gas ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute;

    a fronte di un aumento superiore al 45 per cento della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30 per cento di quella del gas, le misure contenute in questo provvedimento, consentono di limitare l'impatto della crescita dei prezzi delle materie prime a +29,8 per cento per la bolletta dell'elettricità e a +14,4 per cento per quella del gas e dal punto di vista sociale; tali misure, se pur di natura temporanea e limitata al trimestre in corso, hanno un impatto positivo e importante per 29 milioni di famiglie e 6 milioni di utenze elettriche «non domestiche» ossia micro e piccole imprese;

    sarà necessario valutare in futuro ulteriori misure di carattere strutturale in prospettiva del continuo perdurare dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, che, come confermato precedentemente da ARERA, proseguirà almeno fino al primo quadrimestre 2022, per poi attendersi una decrescita, tenuto conto altresì che l'incremento dei prezzi riguarda tutte le materie prime con il rischio di generare impatti rilevanti a danno della capacità di spesa delle famiglie, delle medie e piccole imprese e dei consumi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori misure necessarie a far fronte ad eventuali rincari delle bollette di luce e gas, anche parzialmente riducendo gli oneri generali di sistema per le relative utenze mediante il ricorso alle risorge derivanti dai contributi statali diretti e indiretti a fondo perduto a favore delle imprese eventualmente non erogati e non utilizzati.
9/3366/11.Martinciglio.


   La Camera

   premesso che:

    il provvedimento che l'Aula si accinge a votare, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale che prevedono, tra l'altro, che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda: ad annullare, per il IV trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kw; a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro; a rideterminare, per il trimestre ottobre dicembre 2021, le agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;

    il 10 novembre, in audizione in Commissione Attività produttive della Camera, ARERA ha espresso «preoccupazione» per il «vertiginoso aumento dei costi dell'energia negli ultimi sei mesi», destinato a durate, prevedendo, dai dati disponibili, ulteriori rialzi dei prezzi dell'energia nel primo trimestre del 2022;

    l'ARERA ha stimato che nel 2021 ogni nucleo familiare italiano arriverà a spendere mediamente 631 euro per l'elettricità – 145 euro in più rispetto allo scorso anno – e per il gas dovrà sostenere una spesa complessiva di 1.130 euro – 155 euro in più rispetto al 2020;

    in un decalogo diretto alle famiglie italiane, l'Enea ha fornito consigli e indicazioni per cercare di limitare i consumi e diminuire il più possibile la dispersione di calore, con corretto isolamento di tetto, muri o serramenti;

    è necessario, quindi, che oltre a soluzioni «tampone» che intervengono con misure urgenti per il contenimento degli effetti sulla popolazione degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, sono necessari anche programmi strutturali a lungo termine che intensifichino le azioni dirette al risparmio energetico e alla riduzione degli sprechi;

    lo scorso 25 marzo la Conferenza Unificata ha reso il suo parere sulla «Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale» STREPIN 2020, prevista dalla direttiva 2018/844/UE sull'efficienza energetica in edilizia, recepita in Italia dal decreto legislativo n. 48 del 2020;

    nel nostro Paese il settore civile in Italia è responsabile attualmente di circa il 45 per cento dei consumi finali di energia e del 17,5 per cento delle emissioni dirette di CO2. È pertanto evidente l'importanza degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per raggiungere gli obiettivi energetici o di riduzione delle emissioni delineati nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), garantendo al contempo anche benefici economici e sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere ogni intervento utile ad accelerare la riqualificazione energetica del parco immobiliare che risulta vetusto e che rappresenta attualmente per l'Italia una delle principali criticità dal punto di vista economico, tecnologico e di spreco energetico.
9/3366/12.Ianaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca interventi destinati a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze;

    la qualità secolare dei prodotti di Murano sono simbolo dell'identità di Venezia e rappresentano anche il futuro per innovazione e design, nonché un forte attrattore turistico;

    la spesa media di un crocierista a Murano in un negozio di vetri artistici è di 1500 euro;

    in pochi mesi le bollette del gas sono più che triplicate;

    se infatti i pagamenti per la fornitura del gas, per alcune fornaci medie, si attestavano su bollette intorno ai 13 mila euro, le ultime hanno rappresentato un vero e proprio salasso, arrivando a importi di 40/50 mila euro;

    l'impennata del costo del gas sta seriamente minacciando una tradizione plurisecolare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare qualsiasi iniziativa a tutela dell'artigianato del vetro di Murano, compensando gli extracosti.
9/3366/13.Mollicone, Maschio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca interventi destinati a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze;

    la qualità secolare dei prodotti di Murano sono simbolo dell'identità di Venezia e rappresentano anche il futuro per innovazione e design, nonché un forte attrattore turistico;

    la spesa media di un crocierista a Murano in un negozio di vetri artistici è di 1500 euro;

    in pochi mesi le bollette del gas sono più che triplicate;

    se infatti i pagamenti per la fornitura del gas, per alcune fornaci medie, si attestavano su bollette intorno ai 13 mila euro, le ultime hanno rappresentato un vero e proprio salasso, arrivando a importi di 40/50 mila euro;

    l'impennata del costo del gas sta seriamente minacciando una tradizione plurisecolare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare qualsiasi iniziativa a tutela dell'artigianato del vetro di Murano.
9/3366/13.(Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Maschio.


   La Camera,

   considerato che:

    il Green Deal europeo, si pone l'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, rispetto ai livelli del 1990, di almeno il 55 per cento entro il 2030, e un impatto climatico pari a zero nel 2050;

    ne è seguito il relativo pacchetto applicativo, «Fit for 55 per cento», presentato lo scorso 14 luglio della Commissione dell'Unione europea, che dovrà passare per il vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio per la definizione del testo di compromesso e la seguente approvazione, prevista per fine 2022-inizio 2023;

    il complesso delle decisioni UE sopra illustrate sta generando effetti sul commercio degli ETS, che è al centro della politica unionale per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione. Gli ETS hanno direttamente impatto sulle bollette elettriche, perché gravano sulle centrali tradizionali a combustibili fossili. Indirettamente gravano sui prezzi di tutti i prodotti;

    il sistema dovrebbe stimolare gli investimenti in tecnologie che inquinano meno, ma la conseguenza a breve è che il prezzo dei permessi di emissione, che sono scambiati su mercati aperti a tutti i tipi di investitori, continuano a macinare record, ultimamente a 67 euro la tonnellata, contro una media di 25 euro nel 2020 e di 30 euro del gennaio 2021. È opinione condivisa che il valore della CO2 entro due anni si attesterà intorno a 100 euro/t;

    il «Fit for 55 per cento» prevede l'estensione del sistema ETS ai settori altri da quelli industriali ed elettrici cui sinora si applicava, con un gettito fiscale derivante dalle emissioni stimato in 100 miliardi di euro;

    gli speculativi da tempo hanno adocchiato la facile occasione degli ETS. La stampa americana, che li definisce «scommesse a senso unico» (one way bet), perché chi li sta acquistando sa che aumenteranno continuamente ed inevitabilmente di prezzo;

    il 4 novembre è stato quotato a Londra un Fondo exchange-traded fund (ETF), avente l'obiettivo di seguire le performance degli ETS. Il fondo si propone non solo come strumento di investimento, ma anche come una sorta di arma per combattere la guerra ambientale. Gli ETS vengono sottratti al mercato, «così le imprese non possono usarli per inquinare». Inoltre precisano i gestori, secondo le leggi UE, conservare i diritti per almeno 12 mesi, fa scattare il ritiro dal mercato di ulteriori ETS nei prossimi anni;

    secondo la stampa specializzata Bruxelles non è in grado di fornite rassicurazioni sul mercato della C02, in quanto questo non rientra nel radar del REMIT – Regolamento (UE) N. 1227/2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;

    Confindustria e AIGET (grossisti e trader di energia) contestano la scarsa attenzione data dall'Unione europea al fenomeno e chiedono d'intervenire in sede UE sulla speculazione finanziaria nel mercato della CO2;

    se il prezzo della CO2 deve salire per incoraggiare la transizione verso la neutralità carbonica, un'eccessiva finanziarizzazione del mercato rappresenta un rischio,

impegna il Governo

a farsi promotore in sede UE di misure volte a intervenire sul mercato degli ETS per contrastare le spinte speculative provenienti dai mercati finanziati.
9/3366/14.Polidori, Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    il Green Deal europeo, si pone l'ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, rispetto ai livelli del 1990, di almeno il 55 per cento entro il 2030, e un impatto climatico pari a zero nel 2050;

    ne è seguito il relativo pacchetto applicativo, «Fit for 55 per cento», presentato lo scorso 14 luglio dalla Commissione dell'Unione europea, che dovrà passare per il vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio per la definizione del testo di compromesso e la seguente approvazione, prevista per fine 2022-inizio 2023;

    il complesso delle decisioni UE sopra illustrate sta generando effetti sul commercio degli ETS, che è al centro della politica unionale per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione. Gli ETS hanno direttamente impatto sulle bollette elettriche, perché gravano sulle centrali tradizionali a combustibili fossili. Indirettamente gravano sui prezzi di tutti i prodotti;

    il sistema dovrebbe stimolare gli investimenti in tecnologie che inquinano meno, ma la conseguenza a breve è che il prezzo dei permessi di emissione, che sono scambiati su mercati aperti a tutti i tipi di investitori, continuano a macinare record, ultimamente a 67 euro la tonnellata, contro una media di 25 euro nel 2020 e di 30 euro del gennaio 2021. È opinione condivisa che il valore della CO2 entro due anni si attesterà intorno a 100 euro/t;

    il «Fit for 55 per cento» prevede l'estensione del sistema ETS ai settori altri da quelli industriali ed elettrici cui sinora si applicava, con un gettito fiscale derivante dalle emissioni stimato in 100 miliardi di euro;

    gli speculativi da tempo hanno adocchiato la facile occasione degli ETS. La stampa americana, che li definisce «scommesse a senso unico» (one way bet), perché chi li sta acquistando sa che aumenteranno continuamente ed inevitabilmente di prezzo;

    il 4 novembre è stato quotato a Londra un Fondo exchange-traded fund (ETF), avente l'obiettivo di seguire le performance degli ETS. Il fondo si propone non solo come strumento di investimento, ma anche come una sorta di arma per combattere la guerra ambientale. Gli ETS vengono sottratti al mercato, «così le imprese non possono usarli per inquinare». Inoltre precisano i gestori, secondo le leggi UE, conservare i diritti per almeno 12 mesi, fa scattare il ritiro dal mercato di ulteriori ETS nei prossimi anni;

    secondo la stampa specializzata Bruxelles non è in grado di fornite rassicurazioni sul mercato della C02, in quanto questo non rientra nel radar del REMIT – Regolamento (UE) N. 1227/2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso;

    Confindustria e AIGET (grossisti e trader di energia) contestano la scarsa attenzione data dall'Unione europea al fenomeno e chiedono d'intervenire in sede UE sulla speculazione finanziaria nel mercato della CO2;

    se il prezzo della CO2 deve salire per incoraggiare la transizione verso la neutralità carbonica, un'eccessiva finanziarizzazione del mercato rappresenta un rischio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di farsi promotore in sede UE di misure volte a intervenire sul mercato degli ETS per contrastare le spinte speculative provenienti dai mercati finanziati.
9/3366/14.(Testo modificato nel corso della seduta)Polidori, Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

    il riscaldamento invernale può avvenire tramite l'acquisto diretto del gas naturale per la combustione oppure tramite l'acquisto del calore fornito per mezzo di impianti di teleriscaldamento o in forza di contratti di servizio energia conformi al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

    a causa della formulazione della disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente decreto, l'aliquota in parola si applicherebbe all'acquisto di gas naturale da parte del soggetto che lo impiega per generare calore che viene venduto all'utenza finale ma non anche alla successiva fornitura di calore;

    l'esclusione del teleriscaldamento dalla riduzione in oggetto avrebbe ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore si troverebbero ad agire in un contesto di mercato penalizzante, distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

    l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

    anche gli utenti finali del teleriscaldamento, al pari dei consumatori servizi dal gas metano o dall'energia elettrica, non sono in grado evidentemente di sopportare le pesanti conseguenze economiche derivanti da un eccessivo incremento delle spese energetiche;

    inoltre, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscaldamento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti, lo stesso è stato escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte per incentivare quegli interventi di efficientamento energetico che si cerca di introdurre;

    peraltro, l'Unione europea ha individuato proprio nel teleriscaldamento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ed alcuni Stati membri come la Francia già da diversi anni applicano un'aliquota IVA agevolata al calore venduto tramite reti di teleriscaldamento efficienti;

    le medesime considerazioni si estendono ai contratti di servizio energia che rappresentano uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico, in ambito sia pubblico che privato, ai fini del mantenimento delle condizioni di confort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento, di cui all'articolo 2 del presente decreto, anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento.
9/3366/15.Porchietto, Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    il rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti;

    il riscaldamento invernale può avvenire tramite l'acquisto diretto del gas naturale per la combustione oppure tramite l'acquisto del calore fornito per mezzo di impianti di teleriscaldamento o in forza di contratti di servizio energia conformi al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

    a causa della formulazione della disposizione contenuta nell'articolo 2 del presente decreto, l'aliquota in parola si applicherebbe all'acquisto di gas naturale da parte del soggetto che lo impiega per generare calore che viene venduto all'utenza finale ma non anche alla successiva fornitura di calore;

    l'esclusione del teleriscaldamento dalla riduzione in oggetto avrebbe ripercussioni negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore si troverebbero ad agire in un contesto di mercato penalizzante, distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

    l'esclusione dell'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, non permette di mitigare l'impatto degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per le famiglie e le imprese voluto dalla norma in oggetto;

    anche gli utenti finali del teleriscaldamento, al pari dei consumatori servizi dal gas metano o dall'energia elettrica, non sono in grado evidentemente di sopportare le pesanti conseguenze economiche derivanti da un eccessivo incremento delle spese energetiche;

    inoltre, nonostante la maggiore sostenibilità ambientale del teleriscaldamento rispetto a soluzioni fossili meno efficienti, lo stesso è stato escluso anche dalle agevolazioni a vario titolo introdotte per incentivare quegli interventi di efficientamento energetico che si cerca di introdurre;

    peraltro, l'Unione europea ha individuato proprio nel teleriscaldamento una tecnologia altamente efficiente per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 ed alcuni Stati membri come la Francia già da diversi anni applicano un'aliquota IVA agevolata al calore venduto tramite reti di teleriscaldamento efficienti;

    le medesime considerazioni si estendono ai contratti di servizio energia che rappresentano uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico, in ambito sia pubblico che privato, ai fini del mantenimento delle condizioni di confort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare tempestivamente le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento, di cui all'articolo 2 del presente decreto, anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento.
9/3366/15.(Testo modificato nel corso della seduta)Porchietto, Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    la fonte idraulica ha prodotto nel 2020 46,7 Twh pari al 40,2 per cento del totale della produzione da fonte rinnovabile (Fonte GSE rapporto 2020). Si tratta di una tecnologia matura e, diversamente da eolico e fotovoltaico, programmabile;

    il Piano Energia Clima, pur prevedendo che in sede di rinnovo delle concessioni si privilegeranno la riqualificazione degli impianti idroelettrici, stabilisce tra gli obiettivi al 2030 del settore elettrico una crescita contenuta della potenza idroelettrica (49,3 Twh pag. 56 e 58 del Piano);

    secondo il Registro Italiano Dighe, le grandi dighe (volume d'invaso maggiore di 1.000.000 m3, altezza maggiore di 15 m) sono in totale 532 diffuse soprattutto sull'arco alpino e nelle isole. Di queste 497 sono ancora in attività e sono date in concessione soprattutto per la produzione di energia idroelettrica (306) dighe cui seguono gli usi irriguo potabile e industriale. La capacità d'invaso è di circa 14 km3;

    in Italia piovono annualmente circa 300 miliardi di metri cubi d'acqua, dei quali viene trattenuto solo l'11 per cento, mentre secondo alcuni studi l'obiettivo raggiungibile è del 40 per cento. L'acqua è centrale per puntare all'autosufficienza alimentare e aumentare la resa produttiva per ettaro (l'Italia è già al primo posto nell'Unione europea);

    secondo alcuni studi, con interventi di sistemazione degli invasi e ammodernamento delle turbine si potrebbe avere un incremento di produzione fino a 25 Twh annui al 2030,

impegna il Governo

a rafforzare il ruolo dell'idroelettrico nell'ambito della transizione energetica prevista dal «Fit for 55 per cento» al fine di ridurre l'impatto sugli oneri di sistema dell'incentivazione per le fonti rinnovabili prevista dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II-sviluppo rinnovabili), ma anche di assicurare una maggiore stabilità della rete, in considerazione della programmabilità dell'energia elettrica prodotta da fonte idroelettrica.
9/3366/16. Torromino, Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    la fonte idraulica ha prodotto nel 2020 46,7 Twh pari al 40,2 per cento del totale della produzione da fonte rinnovabile (Fonte GSE rapporto 2020). Si tratta di una tecnologia matura e, diversamente da eolico e fotovoltaico, programmabile;

    il Piano Energia Clima, pur prevedendo che in sede di rinnovo delle concessioni si privilegeranno la riqualificazione degli impianti idroelettrici, stabilisce tra gli obiettivi al 2030 del settore elettrico una crescita contenuta della potenza idroelettrica (49,3 Twh pag. 56 e 58 del Piano);

    secondo il Registro Italiano Dighe, le grandi dighe (volume d'invaso maggiore di 1.000.000 m3, altezza maggiore di 15 m) sono in totale 532 diffuse soprattutto sull'arco alpino e nelle isole. Di queste 497 sono ancora in attività e sono date in concessione soprattutto per la produzione di energia idroelettrica (306) dighe cui seguono gli usi irriguo potabile e industriale. La capacità d'invaso è di circa 14 km3;

    in Italia piovono annualmente circa 300 miliardi di metri cubi d'acqua, dei quali viene trattenuto solo l'11 per cento, mentre secondo alcuni studi l'obiettivo raggiungibile è del 40 per cento. L'acqua è centrale per puntare all'autosufficienza alimentare e aumentare la resa produttiva per ettaro (l'Italia è già al primo posto nell'Unione europea);

    secondo alcuni studi, con interventi di sistemazione degli invasi e ammodernamento delle turbine si potrebbe avere un incremento di produzione fino a 25 Twh annui al 2030,

impegna il Governo

a rafforzare il ruolo dell'idroelettrico nell'ambito della transizione energetica prevista dal «Fit for 55 per cento» al fine di assicurare una maggiore stabilità della rete in considerazione della programmabilità dell'energia elettrica prodotta da fonte idroelettrica.
9/3366/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Torromino, Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    quanto al gas, il prezzo spot è cresciuto di oltre 5 volte la media del 2020. L'ARERA ha evidenziato che i prezzi dell'energia elettrica in Italia in particolare, ma anche in Europa, seguono i corsi del mercato del gas naturale, utilizzato dalle centrali a turbogas per la produzione di energia elettrica. Tali centrali svolgono anche funzione di sostegno alla non programmabilità delle fonti energetiche rinnovabili;

    l'Italia dipende dal gas in misura maggiore della media europea: 21 per cento la media UE e oltre 36 per cento quella italiana. Nel sistema elettrico italiano la maggior parte delle centrali utilizza il gas per produrre energia elettrica. Secondo i dati di Terna, a luglio 2021 la richiesta elettrica nazionale è stata soddisfatta pur il 48 per cento e da questo tipo di fonte;

    presso l'Unione europea è in corso di revisione la tempistica dell'uscita dal gas naturale. L'uscita da questa fonte fossile sarà più lenta del previsto e nel 2050 costituirà ancora il 25 per cento dei consumi energetici europei, progressivamente sostituito dall'idrogeno e dal biogas;

    per quanto riguarda le scorte di gas l'Italia sta un po' meglio degli altri Paesi UE con le scorte all'83 per cento, anche grazie al TAP, e dispone di riserve proprie, pronte per essere sfruttate. La nostra produzione di gas è scesa a 4 miliardi di mq l'anno, ma secondo gli esperti potremmo produrne 20 miliardi come negli anni '90, con costi di produzione nell'ordine di 3 centesimi per metro cubo;

    l'Italia è all'avanguardia nelle tecnologie per la produzione di turbine a gas. Le più recenti realizzazioni (GT36, classe H Ansaldo) assicurano un rendimento energetico del 63 per cento, un abbattimento della CO2 del 40 per cento e degli ossidi di azoto del 70 per cento. E sono anche riconvertibili a idrogeno,

impegna il Governo:

  anche in considerazione della modifica della tassonomia delle fonti in corso in sede UE:

   1) a valorizzare la produzione nazionale di gas naturale, anche al fine di calmierare i costi di energia elettrica e gas gravanti su famiglie e imprese;

   2) a favorire lo sviluppo delle eccellenze nazionali nel settore delle turbine per la produzione di energia elettrica, anche in considerazione del loro possibile utilizzo con la fonte idrogeno;

   3) a favorite il ruolo dell'Italia come hub Mediterraneo del gas naturale.
9/3366/17. Giacometto, Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    la crisi energetica che si è abbattuta sull'Europa nell'autunno 2021, ha riaperto il dibattito sul nucleare quale fonte energetica programmabile che non impatta sul clima;

    tramite il nucleare è prodotta il 13 per cento dell'energia consumata nell'Unione europea nel 2019, percentuale che sale al 41 per cento della Francia, e al 31 per cento della Svezia. L'11 ottobre la Francia ha annunciato la decisione di ricominciare a costruire centrali nucleari;

    a ottobre 2021 dieci Stati membri dell'Unione europea hanno pubblicato un documento a sostegno dell'energia nucleare, in cui si sostiene che il nucleare «contribuisce in modo decisivo all'indipendenza delle nostre fonti di produzione di energia ed elettricità». Il documento chiede che la fonte nucleare sia ricompresa nella «Tassonomia degli investimenti verdi» della Commissione europea;

    oltre alla Francia, il documento è stato firmato da Romania, Repubblica Ceca, Finlandia, Slovacchia, Croazia, Slovenia, Bulgaria, Polonia e Ungheria;

    il 10 per cento dell'elettricità importata, consumata in Italia è prodotto da centrali nucleari,

impegna il Governo:

   a riferire al Parlamento in merito alla possibilità di rilanciare la produzione elettrica da fonte nucleare nel nostro Paese, in considerazione delle nuove tecnologie che sembrano consentire una produzione sicura e con ridotta produzione di scorie radioattive, anche per il tramite di reattori di piccole dimensioni, maggiormente gestibili in termini di costi e di tempi di realizzazione;

   ad attivarsi in sede UE a sostegno del documento in favore dell'energia nucleare, presentato il 10 ottobre 2021, da 10 Paesi dell'Unione europea.
9/3366/18. D'Attis, Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    il 23 settembre 2021 è stata approvata la mozione 1-00510 sulla mitigazione strutturale dei costi in bolletta per cittadini in cui si impegna il Governo «ad adottare iniziative per introdurre, in questa fase emergenziale, nel prossimo provvedimento utile, un meccanismo volto ad abbattere il costo delle bollette di energia elettrica e gas, sia operando sugli oneri di sistema, sia mediante una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicata oggi sul totale del costo finale del servizio, incluse le accise che già concorrono ad aumentare il prezzo finale»;

    nella direttiva (UE) 2018/2001, si dispone che gli Stati membri provvedano a far sì che nel 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finale lordo di energia dell'Unione sia almeno pari al 32 per cento;

    nello schema di recepimento, in relazione alla quale è prossima la pubblicazione del decreto legislativo si prevede che la produzione elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili trovi «copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico» (articolo 5);

    questi oneri, che rappresentato tra un terzo e la metà del totale delle bollette elettriche e del gas, sono già gravati di 12 miliardi di euro di incentivi alle rinnovabili. Questi incentivi rappresentano il 70 per cento del totale di tali oneri,

impegna il Governo

ad adottare con sollecitudine le misure necessarie per la mitigazione degli oneri di sistema gravanti sulle bollette dell'energia elettrica e del gas.
9/3366/19. Fasano, Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    il 23 settembre 2021 è stata approvata la mozione 1-00510 sulla mitigazione strutturale dei costi in bolletta per cittadini in cui si impegna il Governo «ad adottare iniziative per introdurre, in questa fase emergenziale, nel prossimo provvedimento utile, un meccanismo volto ad abbattere il costo delle bollette di energia elettrica e gas, sia operando sugli oneri di sistema, sia mediante una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicata oggi sul totale del costo finale del servizio, incluse le accise che già concorrono ad aumentare il prezzo finale»;

    nella direttiva (UE) 2018/2001, si dispone che gli Stati membri provvedano a far sì che nel 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finale lordo di energia dell'Unione sia almeno pari al 32 per cento;

    nello schema di recepimento, in relazione alla quale è prossima la pubblicazione del decreto legislativo si prevede che la produzione elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili trovi «copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico» (articolo 5);

    questi oneri, che rappresentato tra un terzo e la metà del totale delle bollette elettriche e del gas, sono già gravati di 12 miliardi di euro di incentivi alle rinnovabili. Questi incentivi rappresentano il 70 per cento del totale di tali oneri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare con sollecitudine le misure necessarie per la mitigazione degli oneri di sistema gravanti sulle bollette dell'energia elettrica e del gas.
9/3366/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Fasano, Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    il principio della neutralità tecnologica al centro del pacchetto Fit for 55 per cento, è precondizione essenziale per traguardare in modo efficiente ed efficace gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050;

    tale approccio è necessario per rendere attrattivi e scalabili gli investimenti in ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche sempre più performanti, quali i nuovi carburanti low carbon di origine rinnovabile e sintetica, che tra l'altro rappresentano un possibile ulteriore strumento di «conformità agli obiettivi» (compliance);

    la Direttiva 2014/94/UE «DAFI» sui combustibili alternativi, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 ha come obiettivo lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi per il trasporto, che sono individuati in: elettricità, biogas e idrogeno;

    la Direttiva 2018/2001/UE «RED II», sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili stimola l'immissione in consumo di tutti i carburanti alternativi. Tale direttiva è, al momento, lo strumento principale con cui l'Europa indica agli Stati membri le linee guida da seguire affinché promuovano a livello nazionale le energie rinnovabili in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Clean Energy Package, dal Green Deal e dal Fit for 55 per cento;

    viceversa gli standard Euro 7 e quelli sulle emissioni di CO2 dei veicoli «disincentivano gli investimenti in tutti i carburanti alternativi, perché orientati su una sola soluzione tecnologica (l'elettrico)»;

    la rilevazione delle emissioni tank-to-wheel, che è alla base del regolamento sugli standard emissivi di CO2, «porta a trarre conclusioni errate circa le reali performance emissive di veicoli e carburanti/vettori energetici. Più corretto sarebbe utilizzare il life cycle assessment, ovvero ad una analisi dell'impronta carbonica sull'intero ciclo di vita di veicoli e carburanti/vettori energetici»;

    la concentrazione solo sulla mobilità elettrica, oltre a gravare sulla generazione e sui consumi elettrici già sotto pressione può portate alla progressiva delocalizzazione del comparto automotive, che è un'eccellenza europea,

impegna il Governo

ad adoperarsi presso l'Unione europea, in sede di approvazione del pacchetto Fit for 55 per cento, al fine di ricomprendere, tra le produzioni energetiche considerate ad emissioni zero anche i motori endotermici, alimentati con carburanti low carbon, coerenti i requisiti previsti dalle direttive DAFI e RED II, destinati a produrre elettricità, calore o alla mobilità.
9/3366/20. Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    il principio della neutralità tecnologica al centro del pacchetto Fit for 55 per cento, è precondizione essenziale per traguardare in modo efficiente ed efficace gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050;

    tale approccio è necessario per rendere attrattivi e scalabili gli investimenti in ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche sempre più performanti, quali i nuovi carburanti low carbon di origine rinnovabile e sintetica, che tra l'altro rappresentano un possibile ulteriore strumento di «conformità agli obiettivi» (compliance);

    la Direttiva 2014/94/UE «DAFI» sui combustibili alternativi, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 ha come obiettivo lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi per il trasporto, che sono individuati in: elettricità, biogas e idrogeno;

    la Direttiva 2018/2001/UE «RED II», sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili stimola l'immissione in consumo di tutti i carburanti alternativi. Tale direttiva è, al momento, lo strumento principale con cui l'Europa indica agli Stati membri le linee guida da seguire affinché promuovano a livello nazionale le energie rinnovabili in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Clean Energy Package, dal Green Deal e dal Fit for 55 per cento;

    viceversa gli standard Euro 7 e quelli sulle emissioni di CO2 dei veicoli «disincentivano gli investimenti in tutti i carburanti alternativi, perché orientati su una sola soluzione tecnologica (l'elettrico)»;

    la rilevazione delle emissioni tank-to-wheel, che è alla base del regolamento sugli standard emissivi di CO2, «porta a trarre conclusioni errate circa le reali performance emissive di veicoli e carburanti/vettori energetici. Più corretto sarebbe utilizzare il life cycle assessment, ovvero ad una analisi dell'impronta carbonica sull'intero ciclo di vita di veicoli e carburanti/vettori energetici»;

    la concentrazione solo sulla mobilità elettrica, oltre a gravare sulla generazione e sui consumi elettrici già sotto pressione può portate alla progressiva delocalizzazione del comparto automotive, che è un'eccellenza europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adoperarsi presso l'Unione europea, in sede di approvazione del pacchetto Fit for 55 per cento, al fine di ricomprendere tra quelli utili per il processo di transizione verso la decarbonizzazione i motori endotermici, alimentati con carburanti low carbon.
9/3366/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'intero territorio nazionale, circa 1200 impianti a biogas sono prossimi a terminare il periodo di incentivazione della produzione elettrica e alcuni versano già in questa condizione;

    un adeguato utilizzo delle risorse previste dal PNRR permetterebbe la riconversione a biometano di circa 500 impianti, ciò pur in assenza di un quadro normativo chiaro, semplificato e adeguato nella tempistica che garantisca la fattibilità economica per il biometano, per i trasporti e per gli altri usi;

    diversi impianti, però, per motivi legati alla limitata potenza e alle infrastrutture non saranno in grado di procedere nella riconversione totale o parziale a biometano;

    in assenza di chiare politiche di settore il rischio di giungere ad uno smantellamento della potenza installata è concreto, con conseguente gravissima perdita per il Paese in termini di produzione di energia rinnovabile, di erogazione potenziale di servizi di flessibilità elettrica alla rete, di valore ambientale, di integrazione del reddito del settore agricolo e di occupazione diretta ed indiretta nell'importante indotto del biogas;

    sul piano ambientale è bene sottolineare che il proseguimento dei suddetti impianti costituisce un fattore determinante per la gestione dei sottoprodotti, degli allevamenti, soprattutto per ridurre le emissioni, e per l'attuazione dell'economia circolare, per l'implementazione del carbon farming, per la produzione di fertilizzante organico;

    la prosecuzione della produzione elettrica garantirebbe dunque la valorizzazione del parco installato non disperdendo gli investimenti e il grande know-how dei produttori italiani di biogas,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di adottare interventi normativi volti a prevedere la riconversione degli impianti a biogas e nuovi investimenti a biometano nonché un quadro chiaro per gli impianti che non potranno riconvertirsi;

   a prevedere che possano usufruire della tariffa onnicomprensiva gli impianti:

    di potenza massima di 650 kW;

    che pur avendo una potenza superiore a 650 kW siano distanti dalla rete gas più di 500 metri e comunque riducano la potenza a 650 kW.

   e che la tariffa onnicomprensiva di 233 euro/MWh venga concessa per un periodo di 15 anni per compensare le spese di rifacimento dei motori, delle vasche e delle attrezzature necessarie al corretto funzionamento degli impianti;

   a prevedere che in materia di biomasse utilizzabili si faccia riferimento al seguente schema:

    almeno 80 per cento sottoprodotti e colture di secondo raccolto;

    20 per cento di colture non alimentari di cui alla Tab. 18 del decreto ministeriale 23 giugno 2016.
9/3366/21. Binelli.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'intero territorio nazionale, circa 1200 impianti a biogas sono prossimi a terminare il periodo di incentivazione della produzione elettrica e alcuni versano già in questa condizione;

    un adeguato utilizzo delle risorse previste dal PNRR permetterebbe la riconversione a biometano di circa 500 impianti, ciò pur in assenza di un quadro normativo chiaro, semplificato e adeguato nella tempistica che garantisca la fattibilità economica per il biometano, per i trasporti e per gli altri usi;

    diversi impianti, però, per motivi legati alla limitata potenza e alle infrastrutture non saranno in grado di procedere nella riconversione totale o parziale a biometano;

    in assenza di chiare politiche di settore il rischio di giungere ad uno smantellamento della potenza installata è concreto, con conseguente gravissima perdita per il Paese in termini di produzione di energia rinnovabile, di erogazione potenziale di servizi di flessibilità elettrica alla rete, di valore ambientale, di integrazione del reddito del settore agricolo e di occupazione diretta ed indiretta nell'importante indotto del biogas;

    sul piano ambientale è bene sottolineare che il proseguimento dei suddetti impianti costituisce un fattore determinante per la gestione dei sottoprodotti, degli allevamenti, soprattutto per ridurre le emissioni, e per l'attuazione dell'economia circolare, per l'implementazione del carbon farming, per la produzione di fertilizzante organico;

    la prosecuzione della produzione elettrica garantirebbe dunque la valorizzazione del parco installato non disperdendo gli investimenti e il grande know-how dei produttori italiani di biogas,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare interventi normativi volti a prevedere la riconversione degli impianti a biogas e nuovi investimenti a biometano nonché un quadro chiaro per gli impianti che non potranno riconvertirsi.
9/3366/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Binelli.


   La Camera,

   premesso che:

    in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, è stata prevista dall'articolo 2 del decreto in parola la riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come combustibile per usi civili e usi industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021;

    anche il prezzo dell'energia elettrica segue un trend di sensibile rialzo; l'aumento del prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, come anche confermato di ARERA, perdurerà almeno fino al primo quadrimestre 2022, per poi attendersi una decrescita;

    i provvedimenti adottati da ARERA, in attuazione delle previsioni decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, hanno natura temporanea e limitata al trimestre in corso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, anche in sede di legge di bilancio 2022, un nuovo provvedimento per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, che contenga analoghe misure già previste dal decreto in esame, anche ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, e a introdurre le misure necessarie per sostenere in particolare le aziende «gasivore» e le amministrazioni comunali.
9/3366/22. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    in ragione del rialzo del prezzo della materia prima gas, che è arrivato a quadruplicarsi rispetto all'anno scorso e che non accenna a diminuire nel lungo periodo sta producendo una situazione insostenibile per moltissimi utenti, è stata prevista dall'articolo 2 del decreto in parola la riduzione dell'aliquota Iva al 5 per cento alla fornitura di gas impiegato come combustibile per usi civili e usi industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021;

    anche il prezzo dell'energia elettrica segue un trend di sensibile rialzo; l'aumento del prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, come anche confermato di ARERA, perdurerà almeno fino al primo quadrimestre 2022, per poi attendersi una decrescita;

    i provvedimenti adottati da ARERA, in attuazione delle previsioni decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, hanno natura temporanea e limitata al trimestre in corso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, anche in sede di legge di bilancio 2022, un nuovo provvedimento per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, che contenga analoghe misure già previste dal decreto in esame, anche ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
9/3366/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    recentemente è stato approvato da parte dei Governo lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2018/2001UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

    il documento approvato contiene, però, alcuni passaggi che potrebbero costituire una forte criticità per il settore agricolo ove applicati in modo rigido nei decreti attuativi;

    nello specifico, si evidenzia che la Direttiva su menzionata prevede che gli impianti per la produzione di bioenergia (biometano, biogas elettrico, ecc.) debbano rispettare rigorosi criteri di sostenibilità (es. riduzione di C02 emessa rispetto al fossile); per ottemperare a questi criteri occorre adottare accorgimenti tecnici, limitare molto l'uso di biomasse vegetali e ottenere certificazioni di sostenibilità rilasciate con iter complessi e costosi;

    per gli impianti di piccola taglia ai di sotto dei 2 MW di potenza termica nominale è stata prevista una deroga indicando che tali impianti non siano soggetti ai criteri di sostenibilità (articolo 29 RED2);

    la suddetta deroga, invece, non risulta pienamente recepita ed assorbita negli atti governativi, richiedendo a tutti, (compresi i piccoli impianti tipicamente gestiti dalle aziende agricole) il rispetto dei criteri di sostenibilità;

    tale mancato recepimento potrebbe rilevarsi dannoso per la piccola economia delle aziende agricole in quanto molti impianti agricoli oggi attivi in assetto biogas elettrico saranno in difficoltà nel rispettare i criteri di sostenibilità in quanto collocati in aree del Paese ove non sono presenti reflui zootecnici e sottoprodotti;

    la deroga consentirebbe inoltre anche agli altri impianti di valorizzare i secondi raccolti e le colture dedicate, sostenendo il reddito delle aziende agricole. In caso contrario la produzione di biometano sarà essenzialmente limitata all'impiego di reflui zootecnici con modeste aggiunte di biomasse vegetali, limitando in modo significativo il fatturato agricolo e la produzione di energia rinnovabile;

    la deroga rappresenta, quindi, una opportunità per l'agricoltura e per il Paese, consentendo ai piccoli impianti di produrre in modo aggregato grandi quantitativi di biometano ed elettricità con norme snelle evitando procedure di certificazione di sostenibilità complesse e costose, difficilmente gestibili dalle aziende agricole,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare interventi normativi volti a prevedere il recepimento completo dei principi di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 prevedendo che gli impianti di piccola taglia al di sotto dei 2 MW di potenza termica nominale non siano soggetti ai criteri di sostenibilità.
9/3366/23. Molinari.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

    occorre tutelare i settori di eccellenza italiani e garantirli dagli effetti negativi derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale; nello specifico per ciò che concerne il settore del Vetro Artistico di Murano occorre scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo;

    fermo quanto già disposto dalle norme contenute nel decreto in esame occorrono misure ulteriori e maggiormente incisive in grado di far fronte ad un settore in crisi,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti legislativi affinché alle imprese operanti nel settore del Vetro Artistico di Murano relativamente alle somministrazioni di gas e metano usato per combustione a usi industriali per l'anno 2022 sia applicato un prezzo fisso contenuto per garantire la produzione.
9/3366/24. Foti, Zucconi, De Toma, Caiata, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca interventi destinati a parziale compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze;

    la qualità secolare dei prodotti di Murano sono simbolo dell'identità di Venezia e rappresentano anche il futuro per innovazione e design, nonché un forte attrattore turistico;

    la spesa media di un crocierista a Murano in un negozio di vetri artistici è di 1500 euro;

    in pochi mesi le bollette del gas sono più che triplicate;

    se infatti i pagamenti per la fornitura dei gas, per alcune fornaci medie, si attestavano su bollette intorno ai 13 mila euro, le ultime hanno rappresentato un vero e proprio salasso, arrivando a importi di 40/50 mila euro;

    l'impennata del costo del gas sta seriamente minacciando una tradizione plurisecolare,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di adottare qualsiasi iniziativa a tutela dell'artigianato del vetro di Murano.
9/3366/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Foti, Zucconi, De Toma, Caiata, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca in esame misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

    l'industria cartaria italiana da sempre rappresenta un comparto economico molto importante per la nostra Nazione;

    solo nel 2020 l'industria cartaria italiana ha prodotto 8,5 milioni di tonnellate di prodotti, generando un fatturato pari a 6,35 miliardi di euro e occupando circa 19 mila addetti;

    con il 10 per cento della produzione realizzata in Europa, l'industria cartaria italiana si è collocata nei 2020 al 3° posto dopo Germania e Svezia. Secondo utilizzatore di carta da riciclare, dopo la Germania, il nostro Paese è primo produttore di carte per uso igienico sanitario e terzo produttore di carte per imballaggio;

    solo nel distretto cartario di Lucca, tra i più importanti in Italia, operano 247 imprese, circa 7000 dipendenti, producendo un fatturato pari a 3,7 miliardi di euro e 1 miliardo e 110 milioni di euro di export;

    la carta, industria «essenziale» per la nostra economia, non si è fermata neanche durante la pandemia ma corre il rischio di farlo adesso a causa dei rincari e della relativa difficoltà nel reperimento delle materie prime, dell'aumento dei costi energetici – che secondo dati statistici risultano essere quintuplicati rispetto al passato – e di quello dei trasporti intercontinentali;

    è forte l'allarme lanciato dalle aziende del comparto le quali stanno valutando la chiusura almeno nei giorni festivi, rinunciando al ciclo continuo;

    risulta essere concreta l'ipotesi secondo la quale molte imprese del settore possano ricorrere alla fermata produttiva e con questo l'inserimento di migliaia di lavoratori in cassa integrazione a causa dei costi variabili e fissi ormai insostenibili;

    questa situazione di grande difficoltà, causata dall'impennata della dinamica dei prezzi di produzione e trasporto, potrebbe avere ripercussioni negative anche nei confronti dei consumatori che subiranno un'impennata nei prezzi dei beni finali legati alla carta,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative in una prospettiva di breve, medio e lungo periodo al fine di tutelare le aziende dell'industria cartaria italiana dall'impatto dovuto all'inflazione dei costi energetici e delle materie prime.
9/3366/25. Zucconi, De Toma, Caiata, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca in esame misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

    l'industria cartaria italiana da sempre rappresenta un comparto economico molto importante per la nostra Nazione;

    solo nel 2020 l'industria cartaria italiana ha prodotto 8,5 milioni di tonnellate di prodotti, generando un fatturato pari a 6,35 miliardi di euro e occupando circa 19 mila addetti;

    con il 10 per cento della produzione realizzata in Europa, l'industria cartaria italiana si è collocata nei 2020 al 3° posto dopo Germania e Svezia. Secondo utilizzatore di carta da riciclare, dopo la Germania, il nostro Paese è primo produttore di carte per uso igienico sanitario e terzo produttore di carte per imballaggio;

    solo nel distretto cartario di Lucca, tra i più importanti in Italia, operano 247 imprese, circa 7000 dipendenti, producendo un fatturato pari a 3,7 miliardi di euro e 1 miliardo e 110 milioni di euro di export;

    la carta, industria «essenziale» per la nostra economia, non si è fermata neanche durante la pandemia ma corre il rischio di farlo adesso a causa dei rincari e della relativa difficoltà nel reperimento delle materie prime, dell'aumento dei costi energetici – che secondo dati statistici risultano essere quintuplicati rispetto al passato – e di quello dei trasporti intercontinentali;

    è forte l'allarme lanciato dalle aziende del comparto le quali stanno valutando la chiusura almeno nei giorni festivi, rinunciando al ciclo continuo;

    risulta essere concreta l'ipotesi secondo la quale molte imprese del settore possano ricorrere alla fermata produttiva e con questo l'inserimento di migliaia di lavoratori in cassa integrazione a causa dei costi variabili e fissi ormai insostenibili;

    questa situazione di grande difficoltà, causata dall'impennata della dinamica dei prezzi di produzione e trasporto, potrebbe avere ripercussioni negative anche nei confronti dei consumatori che subiranno un'impennata nei prezzi dei beni finali legati alla carta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative in una prospettiva di breve, medio e lungo periodo al fine di tutelare le aziende dell'industria cartaria italiana dall'impatto dovuto all'inflazione dei costi energetici e delle materie prime.
9/3366/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Zucconi, De Toma, Caiata, Ciaburro.


DISEGNO DI LEGGE: S. 1662 – DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE E MISURE URGENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE NONCHÉ IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3289) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: COLLETTI ED ALTRI; CATALDI; COLLETTI ED ALTRI; MELONI ED ALTRI; COLLETTI (A.C. 1424-1427-1475-1961-2466)

A.C. 3289 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3289 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
  3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato;

   b) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare, all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire;

   c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

   d) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

   e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

   f) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

   g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;

   h) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

   i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

   l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   m) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

   n) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;

   o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi;

   p) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto;

   q) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

   r) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;

   s) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede espressamente, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata «attività di istruzione stragiudiziale», consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;

   t) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in particolare:

    1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;

    2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;

    3) l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;

    4) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme;

   u) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.

  5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;

   b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

   c) stabilire che nell'atto di citazione sia contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;

   d) prevedere che l'atto di citazione contenga, in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

   e) prevedere che nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

   f) prevedere che l'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, del codice di procedura civile se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali; prevedere che entro un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto può modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali e che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria;

   g) determinare i termini per le memorie di cui alla lettera f) in modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo in ogni caso il principio del contraddittorio e il più ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-bis e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile;

   h) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario ai princìpi di cui alle lettere da c) a g);

   i) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai princìpi di cui alle lettere da c) a g) e prevedere che:

    1) nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;

    2) il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni;

   l) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:

    1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione;

    2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:

     2.1) assegni un termine perentorio non superiore a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

     2.2) assegni termini perentori non superiori a trenta e quindici giorni prima di tale udienza per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

     2.3) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

   m) modificare l'articolo 185-bis del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;

   n) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile:

    1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;

    2) assuma la denominazione di «procedimento semplificato di cognizione»;

    3) ferma la possibilità che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;

    4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;

    5) si concluda con sentenza;

   o) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:

    1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;

    2) l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

    3) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

   p) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:

    1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

    2) l'ordinanza di cui al numero 1) sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

    3) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;

   q) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1) della lettera p);

   r) estendere l'applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda;

   s) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che:

    1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze;

    2) il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere assegnati alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi;

    3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni già maturate secondo le norme seguite prima del mutamento e il giudice fissi alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi;

    4) in caso di cause connesse oggetto di riunione, prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione;

   t) modificare, in conformità ai criteri di cui al presente comma, le connesse disposizioni del codice di procedura civile.

  6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

   b) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

  7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;

   b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

  8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono dal momento in cui la sentenza è notificata anche per la parte che procede alla notifica;

   b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile;

   c) prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico;

   d) individuare la forma con cui, nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile, l'appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;

   e) prevedere, fuori dei casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilità dell'appello secondo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi; modificare conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile;

   f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo:

    1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;

    2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità, gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;

    3) che, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;

   g) introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile prevedendo che, nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice abbia comunque facoltà di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita udienza;

   h) introdurre modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o la quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, prevedendo altresì che tale procedimento non sia più esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento;

   i) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;

   l) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova;

   m) introdurre la possibilità che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito di note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;

   n) prevedere che, esaurita l'attività prevista dagli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio; prevedere altresì che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;

   o) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio.

  9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

   b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-bis e dall'articolo 380-bis.1 del codice di procedura civile, prevedendo:

    1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

    2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-bis del codice di procedura civile;

   c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dover dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

   d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile, che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;

   e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto all'ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:

    1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni dell'inammissibilità, dell'improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

    2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

    3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

   f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;

   g) introdurre la possibilità per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:

    1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

     1.1) la questione è esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;

     1.2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;

     1.3) la questione è suscettibile di porsi in numerose controversie;

    2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il Primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui al numero 1) della presente lettera;

    3) nel caso in cui non provvede a dichiarare l'inammissibilità, il Primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;

    4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgere mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;

    5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;

    6) il provvedimento con il quale la Corte di cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che è instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.

  10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;

   b) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

   c) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero;

   d) prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione non superiore a novanta giorni che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte stessa;

   e) prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo e al pubblico ministero la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento;

   f) operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e delle altre disposizioni legislative che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

  11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:

   a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;

   b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;

   c) le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

  12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

   b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal secondo comma dell'articolo 492-bis del medesimo codice;

   c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile;

   d) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;

   e) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

   f) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

   g) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;

   h) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano;

   i) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per esse stabiliti, con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

   l) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

   m) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a sé per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista delegato lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;

   n) prevedere:

    1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima, prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, è prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;

    2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

    3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalità di pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

    4) che il giudice dell'esecuzione può delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

    5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provvede ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

    6) che l'istanza di cui al numero 1) può essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;

   o) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento;

   p) prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;

   q) istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale.

  13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale è chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilità di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale;

   b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.

  14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:

    1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

    2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

    3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

    4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

    5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo;

   b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera a) il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere promosso ricorso ai sensi della lettera c);

   c) prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera a), nonché i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1) a 5) della lettera a) siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

   d) prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;

   e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti di seguito indicati:

    1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;

    2) regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);

    3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori;

   f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti indicati nelle lettere a), c) ed e) siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti;

   g) prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alle lettere a), c) ed e) siano impugnabili innanzi alla Corte di cassazione;

   h) prevedere che i criteri di cui alle lettere da a) a g) si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorché l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale.

  15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza nonché prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento dell'accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;

   b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

   c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;

   d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

   e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;

   f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

   g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale;

   h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.

  16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai più giovani;

   b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;

   c) creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;

   d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti d'appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;

   e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;

   f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;

   g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili più celeri ed efficienti sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema;

   b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

   c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione;

   d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei princìpi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

   e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese;

   f) rivedere la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario e, in particolare:

    1) prevedere che tale versamento possa avvenire:

     1.1) con sistemi telematici di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

     1.2) con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

     1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all'importo dovuto;

     1.4) mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

    2) disciplinare i mezzi tramite i quali deve essere data la prova del versamento;

    3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è depositato con modalità telematiche, il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;

    4) prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;

    5) prevedere che il versamento con modalità diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;

    6) rivedere la disciplina dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari;

   g) rivedere la disciplina delle attestazioni di conformità di cui agli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalità;

   h) introdurre, in funzione dell'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;

   i) prevedere all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;

   l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

   m) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

   n) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile;

   o) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;

   p) prevedere che, nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, all'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facoltà per il giudice di disporre l'udienza in modalità da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura;

   q) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio, non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'articolo 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito;

   r) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'articolo 669-novies del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.

  18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

   b) prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:

    1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;

    2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

    3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere;

    4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;

    5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;

   c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:

    1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di cassazione;

    2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

     2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

     2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziali;

     2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

     2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

   d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:

    1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;

    2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

     2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

     2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;

     2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

     2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

  19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 500 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
  20. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

   b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;

   c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;

   d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici.

  21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere il riconoscimento dell'Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della cassa delle ammende;

   b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 del medesimo codice;

   c) prevedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego.

  22. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

   b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi davanti alla corte d'appello, alla proposizione d'istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza;

   c) prevedere che il difetto di giurisdizione:

    1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di specifico motivo di impugnazione;

    2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.

  23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

   b) nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342-bis del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata;

   c) prevedere la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera l) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti e con l'esclusione della facoltà di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;

   d) procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo altresì che per il cambio di residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice;

   e) disporre l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione;

   f) prevedere l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente: l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute; prevedere che all'esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità; prevedere con la fissazione della data l'indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77;

   g) prevedere che, in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nell'assumere i provvedimenti circa l'affido dei figli minori il giudice indichi quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro;

   h) prevedere che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti, oltre alla documentazione indicata nella lettera f) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

   i) disciplinare le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, nonché la possibilità di precisare e modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte; prevedere in ogni caso la possibilità di introdurre nel corso del giudizio domande nuove relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la possibilità di introdurre domande nuove relative al mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

   l) prevedere che la prima udienza si svolga con necessaria comparizione personale delle parti per essere sentite, anche separatamente, e per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza, e che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche a far data dalla domanda; prevedere che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche, e che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e che possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

   m) prevedere che, qualora il tentativo di conciliazione non riesca, il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti;

   n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti;

   o) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;

   p) prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza;

   q) prevedere che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice, ove la causa sia matura per la decisione, inviti le parti alla discussione, pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

   r) prevedere che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d'ufficio per i minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice, che decide in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio; prevedere che nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento, dell'istruzione, dell'educazione e dell'assistenza morale del minore, nel rispetto dei princìpi previsti dall'articolo 337-ter del codice civile; prevedere altresì che all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile;

   s) prevedere che il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione dell'audizione del minore;

   t) prevedere che il giudice, anche relatore, previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; prevedere che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

   u) stabilire che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;

   v) modificare l'articolo 178 del codice di procedura civile introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo;

   z) prevedere che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, che all'udienza la causa sia posta in decisione dal giudice relatore che si riserva di riferire al collegio e che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

   aa) prevedere che in presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore;

   bb) prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

   cc) stabilire che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010;

   dd) prevedere: la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche con l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

   ee) prevedere la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli;

   ff) adottare, per i procedimenti di cui alla lettera a), puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale; dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato;

   gg) riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e in particolare:

    1) prevedere cause di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero;

    2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, persone che sono parente o affine entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento;

   hh) introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare; introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti;

   ii) procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresì che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

   ll) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all'articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell'assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro;

   mm) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 709-ter del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

   nn) predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

   oo) prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, inclusi quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-bis del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

  24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) riorganizzare il funzionamento e le competenze del tribunale per i minorenni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, che assume la denominazione di «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d'appello o di sezione di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di corte d'appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale; organizzare il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera c) che sono trasferite alle sezioni circondariali;

   c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

   d) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;

   e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

   f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianità di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

   g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alla sezione distrettuale ovvero dei giudici della sezione distrettuale alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

   h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i princìpi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

   i) disciplinare composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo secondo quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente;

   l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

   m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

   n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nelle lettere b) e c), le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica e le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicano in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

   o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale, che giudica in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenza della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni;

   p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera o) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

   q) stabilire che nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale e che ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenza della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

   r) stabilire per i procedimenti civili elencati nel comma 23, lettera a), l'applicazione del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie previsto dal medesimo comma 23, salvo quanto previsto dalle lettere n), o) e q) del presente comma;

   s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera r) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

   t) riorganizzare il funzionamento e le competenze dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che assume la denominazione di ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte, sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

   u) stabilire l'anzianità di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

   v) stabilire l'anzianità di servizio necessaria perché i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

   z) stabilire che per l'iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, sia determinata la pianta organica dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, nell'ambito della dotazione organica del personale di magistratura, con decorrenza dalla data indicata nei decreti legislativi stessi; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica delle procure della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione è prevista fino alla scadenza del termine stabilito per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte d'appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali e che i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

   aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnati al tribunale per i minorenni siano assegnati alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnati in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnati con provvedimenti del Ministero della giustizia;

   bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

   cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente comma abbiano efficacia decorsi due anni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  25. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 24 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.
  26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: modificare l'articolo 336 del codice civile, prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti competa, oltre che ai soggetti già previsti dalla norma, anche al curatore speciale del minore, qualora già nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati.
  27. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, le parole: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere»;

   b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

   «La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.
   Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.
   Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.
   All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.
   Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.
   Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.
   Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare».

  28. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, il primo comma è sostituito dai seguenti:

   «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.
   Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni».

  29. All'articolo 26-bis, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede».
  30. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

    1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

    2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

    3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

    4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

   In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato».

  31. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede»;

   b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

   «Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina».

  32. All'articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

   «Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
   Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento».

  33. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

    «3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis».

  34. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense»;

   b) all'articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

    1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

    2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

    3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private».

  35. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica, dopo le parole: «o di divorzio» sono aggiunte le seguenti: «, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni»;

   c) al comma 3, primo periodo, le parole: «nei casi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica».

  36. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
  37. Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  38. Dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), 9, lettera e), numero 3), e 19, e dei decreti legislativi da essa previsti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  39. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  40. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, lettera e), numero 3), valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1.173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 è autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 858, primo periodo, le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.410 unità», le parole: «1.500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.205 unità», le parole: «1.200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «961 unità» e le parole: «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «244 unità»;

   b) al comma 860, la cifra: «119.010.951» è sostituita dalla seguente: «95.627.631».

  42. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  43. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
  44. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Colletti.

  Al comma 1, dopo le parole: del contraddittorio, aggiungere le seguenti: nonché in materia di valorizzazione dei servizi sussidiari alla giurisdizione.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti interventi in materia di strumenti sussidiari alla giurisdizione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) valorizzare gli strumenti sussidiari alla giurisdizione di cui all'articolo 30 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, anche integrandoli con gli uffici di prossimità e promuovendone l'utilizzo;

   b) istituire meccanismi di raccordo e stretta collaborazione non solo con gli uffici giudiziari di riferimento ma altresì a livello nazionale;

   c) favorire la circolazione delle informazioni relative alla tutela dei diritti anche attraverso campagne mirate.
1.82. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e una revisione della geografia giudiziaria di primo grado, che valorizzi la giustizia di prossimità e favorisca le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti interventi in materia di strumenti sussidiari alla giurisdizione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di garantire il diritto di ciascuno cittadino di agire in giudizio per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della Costituzione;

   b) implementare gli Uffici di prossimità;

   c) cambiare la denominazione del Tribunale di Napoli Nord, generica e non identificativa, in Tribunale di Aversa, per una più facile individuazione della competenza territoriale per la vocatio in jus.
1.84. Giovanni Russo, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e una revisione della geografia giudiziaria di primo grado, che valorizzi la giustizia di prossimità e favorisca le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità.
1.83. Giovanni Russo, Varchi, Maschio, Vinci.

  Sopprimere il comma 3.
1.2. Colletti.

  Sopprimere il comma 4.
1.3. Colletti.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche aggiungere le seguenti: al codice di procedura civile in materia di istruzione preventiva,

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice;

   e-ter) eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale;
1.99. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) ai fini della composizione della lite, prevedere una fase precontenziosa obbligatoria mediante l'esperimento, in alternativa tra loro, della mediazione, della negoziazione assistita ovvero del procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto all'articolo 696-bis del codice di procedura civile. Resta fermo l'obbligo di esperire unicamente la mediazione in materia condominiale e successoria, nonché in via preventiva, altresì, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;.
1.5. Colletti.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
1.4. Colletti.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: riforma delle spese con le seguenti: diminuzione delle spese.
1.6. Colletti.

  Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: un monitoraggio del rispetto del limite fino alla fine della lettera: .
1.7. Colletti.

  Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo con le seguenti: in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, individuare in capo all'opponente.
1.85. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale;
1.104. Delmastro Delle Vedove, Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 4 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice;.
1.103. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) prevedere che il mediatore debba essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense;.
1.108. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 4, sopprimere la lettera o).
1.8. Colletti.

  Al comma 4, lettera o), primo periodo, dopo le parole: dal giudice aggiungere le seguenti: il cui pagamento sarà a spese del magistrato delegante.
1.10. Colletti.

  Al comma 4, lettera o), secondo periodo, sopprimere le parole: a seguito di mediazione o comunque.
1.9. Colletti.

  Al comma 4, sopprimere la lettera q).
1.97. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4, sopprimere la lettera r).
1.70. Raduzzi.

  Al comma 4, sopprimere le lettere s) e t).
1.106. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 4, sopprimere la lettera t).
1.105. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4, lettera t), numero 2), sostituire la parola: penali con la seguente: amministrative.
1.119. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4, lettera t), numero 3), sostituire le parole: la rinnovazione con le seguenti: all'esito della prima udienza con richiesta motivata la rinnovazione, su domanda congiunta delle parti o per necessità di acquisire elementi di conoscenza sopravvenuti, anche relativi alla veridicità delle dichiarazioni rese.
1.86. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

   t-bis) prevedere che l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria possa essere eccepita dalla parte che vi ha interesse entro e non oltre la prima udienza;.
1.107. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 4, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

   v) affidare la fase monitoria del procedimento per ingiunzione ai Consigli dell'Ordine degli avvocati, attraverso una specifica selezione dei professionisti, fondata sulla verifica di adeguate competenze e dell'assenza di sanzioni disciplinari, nonché da una revisione del sistema delle incompatibilità.
1.89. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Sopprimere il comma 5.
1.11. Colletti.

  Al comma 5, alinea, dopo la parola: monocratica aggiungere le seguenti: e di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
1.109. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che ogni atto introduttivo di un giudizio, compreso quello di impugnazione e opposizione e fatta eccezione per i giudizi ordinari dinanzi al giudice di pace, abbiano la forma del ricorso;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b), c) e d).
1.15. Colletti.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) prevedere che l'atto introduttivo abbia i contenuti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile nonché l'avvertimento che il convenuto ha il termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto introduttivo per depositare memoria di costituzione;

   c-ter) prevedere che il ricorso sia nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile, ovvero se mancano gli avvertimenti previsti dal numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile;

   c-quater) prevedere che se il convenuto non si costituisca in giudizio, il giudice, ove rilevi la nullità ai sensi del primo comma, ne disponga d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio, rinnovazione che sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione;

   c-quinquies) prevedere che se la rinnovazione non venga eseguita, il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingua a norma dell'articolo 307, comma terzo, del codice di procedura civile;

   c-sexies) prevedere che l'atto introduttivo sia altresì nullo se siano omessi o risultino assolutamente incerti i requisiti stabiliti nei numeri 3) e 4) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile ed il giudice, rilevata la nullità, fissi all'attore un termine perentorio per rinnovare l'atto introduttivo o, se il convenuto si sia costituito, per integrare la domanda;

   c-septies) prevedere che l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, debba iscrivere la causa a ruolo depositando, secondo le modalità previste dalla normativa sul processo civile telematico, la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale dell'atto introduttivo notificato ovvero copia conforme dell'atto introduttivo notificato, la procura ed i documenti offerti in comunicazione;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) il giudice inviti le parti a precisare le conclusioni e su richiesta delle parti fissi l'udienza per la discussione orale della causa, oppure assegni termine perentorio non superiore a quaranta giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive ed un ulteriore termine non superiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica;.
1.101. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) stabilire un dies ad quem perentorio entro il quale il giudice debba fissare la prima udienza.
1.150. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 5, sopprimere la lettera d).
1.17. Colletti.

  Al comma 5, lettera e), dopo la parola: difese aggiungere le seguenti: nonché l'eventuale chiamata del terzo.
1.18. Colletti.

  Al comma 5, lettera f), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a pena di decadenza.
1.110. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere che gli atti depositati dalle parti siano visibili a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per il deposito;.
1.19. Colletti.

  Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) stabilire un congruo termine, a pena di decadenza, per l'integrazione e la precisazione di tutte le istanze istruttorie delle parti successivo alla prima udienza di comparizione;.
1.111. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, sopprimere la lettera i).
1.20. Colletti.

  Al comma 5, lettera i), al numero 1) premettere il seguente:

    01) prevedere che le parti, con richiesta congiunta da inviare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, possano richiedere di non presenziare, facendo salvi gli effetti di quanto richiesto;.
1.27. Colletti.

  Al comma 5, lettera i), sopprimere il numero 1).
1.88. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, lettera i), numero 1), sopprimere le parole da: la mancata comparizione personale fino alla fine del numero.
1.112. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 5, lettera i), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) prevedere che all'udienza fissata per la prima comparizione e per la trattazione, il giudice istruttore, qualora ritenga che la causa sia matura per la decisione, senza ulteriore assunzione di prova, possa rimettere le parti dinanzi al Collegio, con ordinanza reclamabile entro dieci giorni; alla medesima udienza, qualora debba essere definita separatamente una questione preliminare, dirimente rispetto alla definizione del giudizio, prevedere che il giudice istruttore possa rimettere le parti dinanzi al collegio. Disporre, altresì, che il giudice istruttore, in analogia con il processo del lavoro, possa ordinare, d'ufficio, l'ammissione di ogni mezzo di prova, fatta eccezione del giuramento decisorio;.
1.22. Colletti.

  Al comma 5, lettera i), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) il giudice provvede sulle istanze istruttorie entro trenta giorni dal termine concesso alle parti per la precisazione e l'integrazione definitiva delle stesse, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro sessanta giorni;
1.113. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, lettera i), numero 2), dopo la parola: prove aggiungere le seguenti: e l'udienza per l'ammissione e il relativo giuramento del consulente tecnico d'ufficio.
1.21. Colletti.

  Al comma 5, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    3) prevedere che il giudice, ai sensi dell'articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, concluda l'udienza in un solo giorno.
1.16. Colletti.

  Al comma 5, lettera i), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    3) prevedere che il giudice possa disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, a eccezione del giuramento decisorio.
1.23. Colletti.

  Al comma 5, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) prevedere, all'articolo 202 del codice di procedura civile, che la prova testimoniale debba essere assunta preferibilmente in una sola udienza;.
1.24. Colletti.

  Al comma 5, lettera l), sostituire il numero 1), con il seguente:

    1) prevedere la soppressione dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera l), sopprimere il numero 2).
1.12. Colletti.

  Al comma 5, lettera l), sostituire il numero 2.2.) con il seguente:

  2.2.) modificare i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile rispettivamente da sessanta a trenta e da venti a trenta;.
1.25. Colletti.

  Al comma 5, lettera l), dopo il numero 2.3), aggiungere il seguente:

    2.4) prevedere la fase dell'impugnazione semplificata per la quale entro venti giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, le parti, qualora non vi sia stata pronuncia sul calcolo degli interessi e della svalutazione monetaria, possono impugnare la sentenza dinanzi al giudice che la ha emessa; prevedere che il giudice, ricevuta l'istanza, la comunichi alle altre parti concedendo loro il termine di dieci giorni per il deposito di memorie e che, entro i venti giorni successivi, il giudice depositi il provvedimento e che, in caso di accoglimento, sostituisca la sentenza impugnata provvedendo, eventualmente, ad autonoma condanna al pagamento delle spese legali; disporre, altresì, che i termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado siano sospesi sino alla definizione del presente giudizio.
1.26. Colletti.

  Al comma 5, lettera n), sopprimere il numero 3).
1.13. Colletti.

  Al comma 5, lettera o), numero 1), dopo le parole: su istanza di parte aggiungere le seguenti: e nell'ambito della sola prima udienza di comparizione e trattazione della causa.
1.87. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, sopprimere la lettera p).
1.14. Colletti.

  Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) prevedere che la cognizione del giudice di pace, per le materie a esso attribuite, compresa quella riferita alle esecuzioni mobiliari, sia limitata ai giudizi aventi valore complessivo non superiore ai 10.000 euro;.
1.28. Colletti.

  Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) modificare il comma 12 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, limitando la competenza del giudice di pace alle sole controversie relative al condominio degli edifici, al risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sino al limite di valore di euro 50.000,00 e alle opposizioni alle sanzioni amministrative, escluse quelle per le quali attualmente è competente il tribunale.
1.100. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 8, sopprimere la lettera a).
1.29. Colletti.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
1.30. Colletti.

  Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere che la costituzione dell'appellato avvenga mediante controricorso da notificare all'appellante e successivo deposito nel fascicolo telematico entro un termine perentorio fino a venti giorni prima della data di udienza;.
1.102. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 8, sopprimere la lettera c).
1.31. Colletti.

  Al comma 8, sopprimere la lettera e).
1.32. Colletti.

  Al comma 8, lettera f), sopprimere il numero 3).
*1.35. Colletti.
*1.114. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 8, lettera f), numero 3), sostituire le parole: euro 10.000, con le seguenti: euro 1.000.
1.36. Colletti.

  Al comma 8, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) modificare il primo comma dell'articolo 350 del codice di procedura civile prevedendo che la trattazione delle cause innanzi alla corte di appello sia in composizione collegiale quando il valore delle stesse sia superiore a euro 100.000 o indeterminabile, nonché prevedere che nella trattazione collegiale, il presidente del collegio, possa delegare uno dei suoi componenti per l'assunzione dei mezzi istruttori; prevedere, in tutti gli altri casi e davanti al tribunale, che l'appello sia trattato e deciso dal giudice monocratico;.
1.34. Colletti.

  Al comma 8, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) modificare il primo comma dell'articolo 350 del codice di procedura civile prevedendo che la trattazione delle cause innanzi alla Corte di appello sia in composizione collegiale quando il valore delle stesse sia superiore a euro 50.000 o indeterminabile, nonché prevedere che nella trattazione collegiale, il presidente del collegio, possa delegare uno dei suoi componenti per l'assunzione dei mezzi istruttori. Prevedere, in tutti gli altri casi e davanti al tribunale, che l'appello sia trattato e deciso dal giudice monocratico;.
1.33. Colletti.

  Al comma 9, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e sintetica.
1.37. Colletti.

  Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) prevedere all'articolo 431, settimo comma, del codice di procedura civile che l'importo di euro 10.000, sia ridotto a euro 1.000;.
1.38. Colletti.

  Sostituire il comma 12, con il seguente:

  12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che ogni opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avente natura tributaria sia fatta a mezzo di ricorso davanti al giudice del tribunale competente per materia o valore e per territorio ai sensi dell'articolo 27 del codice di procedura civile e che l'eventuale giudizio di merito si svolga dinanzi al medesimo giudice competente per l'opposizione;

   b) prevedere l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
1.42. Colletti.

  Al comma 12, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che gli atti di transazione intervenuti tra le parti, assistite dal difensore, e dai quali risulti in modo espresso e non equivoco la volontà di conferirgli efficacia esecutiva costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile; disporre che non costituiscono titolo esecutivo gli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale salvo il caso in cui gli stessi siano ricevuti da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge;.
1.43. Colletti.

  Al comma 12, sopprimere la lettera h).
1.71. Raduzzi.

  Al comma 12, lettera h), sopprimere le parole: senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.
1.72. Raduzzi.

  Al comma 12, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) prevedere la possibilità per il debitore esecutato di proporre, fino all'udienza prevista dal primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, un'istanza di sospensione delle attività esecutive per un periodo compreso tra novanta e centoventi giorni, sulla base di quanto disposto dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, al fine di predisporre un piano volto alla vendita volontaria del bene, ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;.

  Conseguentemente, al medesimo comma 12, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

   p-bis) prevedere, nell'ambito del pronunciamento del decreto di trasferimento, l'obbligo da parte del giudice di sospendere la vendita nei casi in cui ritiene che il prezzo offerto, relativamente al bene espropriato, sia notevolmente inferiore a quello giusto;.
1.73. Raduzzi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento di ingiunzione, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che gli avvocati possano emettere decreti ingiuntivi in proprio, liquidandosi anche le proprie competenze in base ai parametri minimi previsti dalla legge, entro il valore di euro 3.000, senza possibilità di provvisoria esecuzione, prevedendo che l'opposizione possa essere presentata entro quaranta giorni e stabilendo che acquisti efficacia di titolo esecutivo solo a seguito di decreto ai sensi dell'articolo 647 del codice di procedura civile e che, all'atto della richiesta del decreto, la parte debba pagare il contributo unificato previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; prevedere, altresì, che, qualora a seguito dell'opposizione il giudice verifichi che il decreto difetti ab origine dei requisiti per l'emissione, la parte debba pagare una somma pari al quadruplo del contributo unificato;

   b) prevedere che in caso di rigetto ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, del codice di procedura civile, tale provvedimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del medesimo codice;

   c) prevedere che le ordinanze di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile siano impugnabili con le modalità previste dall'articolo 669-terdecies del medesimo codice;

   d) all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, prevedere che se è proposto reclamo per un provvedimento del giudice monocratico sia competente un altro giudice monocratico e non il collegio;

   e) prevedere che debbano essere considerate prove scritte ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile anche le fatture elettroniche corredate dalla prova di consegna rilasciata dal sistema di interscambio.
1.39. Colletti.

  Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: senza costi aggiuntivi per gli istanti.
1.40. Colletti.

  Al comma 16, lettera b), sopprimere le parole: favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento.
1.44. Colletti.

  Al comma 16, sopprimere la lettera e).
1.45. Colletti.

  Al comma 17, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere che in caso di mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia tale da non consentire alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico e dunque di rispettare i termini processuali, vi sia automatica rimessione in termini delle parti processuali;.
1.46. Colletti.

  Al comma 17, lettera p), sopprimere le parole: di regola.
1.115. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 17, lettera p), sostituire le parole da: con facoltà fino alla fine del periodo con le seguenti: con facoltà per il giudice di disporre l'udienza presso il domicilio dello stesso nei casi di impossibilità a comparire del destinatario della misura di protezione.
1.116. Maschio, Varchi, Vinci.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina in materia di responsabilità sanitaria di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sia sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Contratto di assistenza sanitaria e responsabilità medica)

   1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e l'esercente la professione sanitaria rispondono, nei confronti del paziente, ai sensi degli articoli 1218, 1223 e 1228 del codice civile. Le strutture sanitarie rispondono anche per i danni alle persone o alle cose derivanti dall'inadeguata organizzazione, dalla carenza e dall'inefficienza delle dotazioni o delle attrezzature delle medesime strutture sanitarie»;

   b) prevedere che l'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sia sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

   1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente, a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento, a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente ovvero, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato esperimento del procedimento ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara improcedibile la domanda.
   2. Ove il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.
   3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio.»;

   c) prevedere che all'articolo 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24, siano apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

    2) al comma 7, le parole: «se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte» sono soppresse;

   d) prevedere che l'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sia sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Obbligo di assicurazione)

   1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.
   2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie private devono essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.
   3. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
   4. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 2, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
   5. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui ai medesimi commi 1 e 2, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
   6. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui ai commi 1 e 2 e con gli esercenti la professione sanitaria.
   7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dai commi 1 e 2; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.
   8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 7 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.»;

   e) prevedere che l'articolo 12 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sia sostituito dal seguente:

«Art. 12.
(Azione diretta del danneggiato)

   1. Il danneggiato e gli aventi causa hanno diritto di agire direttamente per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
   2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
   3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
   4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione al quale sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.»;

   f) prevedere che l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, sia sostituito dal seguente:

«Art. 15.
(Procedura del risarcimento)

   1. La richiesta di risarcimento, presentata al responsabile ovvero alla sua impresa di assicurazione, deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento nonché, se richiesto, la documentazione medica riguardante il danneggiato non in possesso del responsabile e dell'impresa di assicurazione. Entro centoventi giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione o il responsabile formulano al danneggiato una congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicano specificatamente i motivi per i quali non ritengono di fare tale offerta.
   2. Il danneggiato, in pendenza del termine di cui al comma 1, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa di assicurazione o del responsabile. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare tale offerta sono sospesi.
   3. In caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione o il responsabile richiedono al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in tal caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
   4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa di assicurazione ovvero il responsabile provvede al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
   5. Entro il termine di cui al comma 4, l'impresa di assicurazione corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta ovvero che non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
   6. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi del comma 1 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuali spese, rivalutazione e interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
   7. L'impresa di assicurazione, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e a indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.».
1.41. Colletti.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere l'abrogazione del comma 1-bis, dell'articolo 13, nella parte in cui prevede l'aumento della metà del contributo unificato per i giudizi di impugnazione;

   b) prevedere l'abrogazione del comma 1-quinquies, dell'articolo 13;

   c) prevedere l'abrogazione del comma 2-bis, dell'articolo 13;

   d) prevedere al comma 3-bis, dell'articolo 13 la soppressione delle parole «il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e»;

   e) prevedere al comma 6-bis.1, dell'articolo 13, la soppressione delle parole «e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,»;

   f) prevedere al comma 1, lettera d), dell'articolo 13, la soppressione delle parole «e per i processi civili di valore indeterminabile»;

   g) prevedere che al comma 1, lettera e), dell'articolo 13, dopo le parole «euro 260.000» siano inserite le seguenti «e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 260.000»;

   h) prevedere che al comma 1, lettera f), dell'articolo 13, dopo le parole «euro 520.000» siano inserite le seguenti «e per i processi civili di valore indeterminabile ma comunque non superiore a euro 520.000»;

   i) prevedere che al comma 1, lettera g), dell'articolo 13, dopo le parole «euro 520.000» siano inserite le seguenti «e per i processi di valore indeterminabile ma comunque superiore a tale somma»;

   l) prevedere che il giudice possa decidere esclusivamente nel limite della domanda prevista dall'indicazione di valore, esclusi le spese del giudizio nonché gli interessi e la svalutazione monetaria;

   m) prevedere che con la decisione che definisce il giudizio il giudice indichi quale parte deve pagare la registrazione della sentenza secondo il principio della soccombenza e non tenendo conto del principio di solidarietà.
1.47. Colletti.

  Al comma 18, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: la predisposizione di bozze di provvedimenti.
*1.48. Colletti.
*1.80. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 19, sostituire la parola: 500 con la seguente: 1.500.
1.49. Colletti.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti interventi in materia di proroga dei termini in materia di giustizia, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere la proroga al 31 dicembre 2024 delle piante organiche del personale amministrativo dei tribunali delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti soppressi, nonché prevedere che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per tutto il periodo corrispondente all'arco temporale della proroga si provveda con appositi provvedimenti del Ministero della Giustizia alla riapertura di una pianta organica flessibile di tale personale da assegnarsi ai singoli distretti con individuazione anche dei posti giudicanti e requirenti, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 e 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 481, come modificato dal comma 432 della legge di bilancio per l'anno 2020.
1.201. Colletti.

  Al comma 23, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) definire e disciplinare giuridicamente lo stato dei minori fuori della famiglia come nuova categoria di vittime sociali;

   a-ter) istituire una banca di dati centralizzata e completa delle informazioni riguardanti i minori collocati al di fuori della famiglia di origine, basata su indicatori uniformi e comuni per tutto il territorio nazionale, al fine di monitorare il numero e le caratteristiche dei minori fuori della famiglia, le tipologie del percorso di accoglienza nonché i tempi e le modalità di uscita dallo stesso;.
1.93. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 23, lettera l), sopprimere le parole: disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo.
1.117. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 23, lettera l), sopprimere le parole: prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, e possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite.
1.118. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 23, lettera t), sostituire le parole: anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, con le seguenti: di anni otto e anche di età inferiore ove capace di discernimento, in presenza di uno psicologo infantile.
1.95. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 23, lettera dd), dopo le parole: del curatore speciale del minore; aggiungere le seguenti: la nomina, anche d'ufficio del difensore del minore, individuata in un avvocato iscritto nell'elenco nazionale previsto dall'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in possesso di una formazione specifica nel diritto minorile; prevedere che nello svolgimento del proprio incarico, il difensore d'ufficio valuti il migliore interesse del minore nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso e delle Convenzioni internazionali vigenti in materia, agisce in completa autonomia e si ispira al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi e ai contenuti del procedimento; prevedere che il difensore d'ufficio del minore non possa assumere la difesa di un minore qualora sia o sia stato, anche in procedimenti aventi un oggetto diverso, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare del minore interessato;
1.94. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 24, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione della prima udienza presidenziale, della prima udienza della fase di merito, delle udienze aventi ad oggetti i provvedimenti ex articoli 330 e 333 del codice civile e delle udienze in cui il giudice deve poter valutare la situazione in cui vive il minore e i rapporti con la famiglia.
1.91. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 24, sostituire la lettera n) con la seguente:

   n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nelle lettere b) e c), le sezioni circondariali e le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;.
1.90. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

  26-bis. L'articolo 366 del codice civile è sostituito dal seguente:

   «1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
   2. Il Tribunale deve decidere su tutte le domande proposte dalle parti; il Tribunale, sentite le parti costituite, può disporre misure diverse da quelle richieste dalle parti stesse. I provvedimenti emessi se incidenti sulle potestà genitoriali o sulla libertà di movimento del genitore o del figlio, sono sempre ricorribili per Cassazione, anche se emessi in sede cautelare o esecutiva. Se richiesto da una delle parti, debbono essere sentite a testimone le autorità che hanno redatto rapporti riguardanti il minore o la situazione genitoriale, ammettendo, se richiesto dalle parti, prova contraria sulle circostanze dedotte. Gli accertamenti tecnici, se richiesto delle parti, debbono essere svolti con le modalità previste dall'articolo 191 del codice di procedura civile. In ogni caso, negli accertamenti richiesti dal Tribunale alle autorità pubbliche, deve essere sempre garantita la partecipazione di un consulente nominato dalle parti. Terminata l'istruttoria, che può essere delegata ad un giudice istruttore, il Tribunale invita le parti al deposito di memorie difensive in vista della decisione, ovvero fissa udienza di discussione. Le controversie relative al diritto di eseguire il titolo esecutivo, ovvero al modo di eseguire lo stesso, sono decise, dal Tribunale che ha emesso il provvedimento, secondo il disposto degli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile.
   3. Nei casi di urgente necessità, le parti o il pubblico ministero possono chiedere al Tribunale l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. In tal caso il Tribunale delega un Giudice cui è affidata la trattazione del procedimento. Si applica l'articolo 669-sexies del codice di procedura civile. I termini per l'integrazione del contraddittorio sono stabiliti dal Giudice. La cancelleria provvede alla notifica del decreto di fissazione udienza. Il provvedimento di accoglimento o rigetto fissa l'udienza collegiale per la trattazione a cognizione piena del ricorso. Avverso il provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto, si applica il reclamo previsto dall'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
   4. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.».
1.98. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Sostituire il comma 27 con il seguente:

  27. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 403.

   1. Quando il minore si trovi in uno stato, accertato o evidente, di abbandono morale o materiale o, comunque, si trovi esposto, nell'ambito familiare, a sistematica violenza o a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in un ambiente sicuro, fino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione, valutando, in via prioritaria, la possibilità di una collocazione presso parenti entro il quarto grado di accertata idoneità che abbiano rapporti significativi con il minore e garantendo il diritto alla continuità affettiva con le figure di riferimento del minore.
   2. Qualora non sussistano fondati motivi ostativi che possano pregiudicare l'interesse del minore, l'intervento della pubblica autorità deve essere eseguito presso la sua residenza o il suo domicilio, con modalità atte a tutelarne l'equilibrio emotivo e psicologico, previo avviso al magistrato di turno competente e ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
   3. Il magistrato, sentiti il minore e i suoi genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, accerta la fondatezza delle ragioni dell'intervento della pubblica autorità e promuove, entro quarantotto ore, l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 336 del presente codice nonché, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 9 e 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Contro il provvedimento di cui al terzo comma chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo mediante ricorso al tribunale per i minorenni, che si pronuncia in camera di consiglio entro quarantotto ore dal ricevimento del ricorso. Il reclamo deve essere proposto nel termine di cinque giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al primo periodo.».
1.96. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 91 del codice di procedura civile, primo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La parte soccombente ha il diritto di ottenere copia della ricevuta di avvenuta corresponsione degli onorari di difesa.».
1.67. Colletti.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 112, del codice di procedura civile, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di valore della domanda a cui il giudice è vincolato è dato dalla dichiarazione di valore della parte.».
1.66. Colletti.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 125 del codice di procedura civile, primo comma, l'ultimo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

  34-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono soppresse le seguenti parole: «il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e».
1.51. Colletti.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 191, del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi di particolare complessità e che riguardano materie di differenti specializzazioni medico-cliniche, l'autorità giudiziaria affida lo svolgimento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri procedimenti connessi.

   Nei casi di cui al terzo comma l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».
1.52. Colletti.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 192, primo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali continuativi con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il consulente deve dare conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione. Il consulente, nominato nelle cause di responsabilità medico-sanitaria, deve altresì dichiarare se sussiste un rapporto di collaborazione o di consulenza continuata con imprese di assicurazione ovvero con una delle parti.».
1.53. Colletti.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 193 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei ventiquattro mesi successivi al giuramento»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza in cui ha prestato il giuramento».
1.54. Colletti.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. Gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile sono abrogati.
1.50. Colletti.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 350 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le cause di valore superiore a euro 100.000 e per le cause di valore indeterminabile; nella trattazione collegiale il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti. In tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.».
1.65. Colletti.

  Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

  31-bis. All'articolo 350 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale per le cause di valore superiore a euro 50.000 e per le cause di valore indeterminabile; nella trattazione collegiale il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti. In tutti gli altri casi e davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.».
1.64. Colletti.

  Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

  32-bis. L'articolo 696-bis del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 696-bis.
(Consulenza tecnica preventiva)

   1. Lo svolgimento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento della responsabilità e della relativa determinazione dei danni o dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696.
   2. Si applicano gli articoli da 191 a 203 in quanto compatibili. Su istanza di parte il giudice può ordinare l'esibizione di prove ai sensi dell'articolo 210 nonché autorizzare la chiamata in causa del terzo ai sensi degli articoli 106 e 269.
   3. Su istanza di parte, da depositare entro venti giorni dal deposito della relazione finale di cui all'articolo 195, terzo comma, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti per la discussione sulla relazione stessa.
   4. Il giudice, qualora ne ravvisi la necessità, può disporre la comparizione del consulente per chiarimenti in un'apposita udienza, concedergli un termine per integrare la relazione ovvero applicare l'articolo 196.
   5. Ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.».
1.55. Colletti.

  Al comma 34, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13.
(Albo dei consulenti tecnici)

   1. Presso ogni tribunale e corte di appello è istituito un albo dei consulenti tecnici.
   2. L'iscrizione all'albo può avvenire in qualsiasi momento.
   3. L'albo è diviso in categorie. Devono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.
   4. Gli albi della categoria di cui al terzo comma, numero 1), contengono, per ciascun iscritto, l'indicazione della specializzazione maturata nonché, in sede di revisione degli albi, il numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati. 5. Gli albi devono essere revisionati con cadenza almeno triennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali nominare i consulenti tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.».
1.56. Colletti.

  Al comma 34, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 14, secondo comma, le parole: «, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso», sono soppresse.
1.57. Colletti.

  Al comma 34, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 14, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Gli albi sono pubblici. L'accesso è consentito telematicamente ai giudici, al personale di cancelleria e agli avvocati»;.
1.58. Colletti.

  Al comma 34, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 15, il secondo comma è abrogato.
1.59. Colletti.

  Al comma 34, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 16, secondo comma, il numero 3) è soppresso.
1.60. Colletti.

  Al comma 34, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 18, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».
1.61. Colletti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

  36-bis. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.
(Contratto di assistenza sanitaria e responsabilità medica)

   1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e l'esercente la professione sanitaria rispondono, nei confronti del paziente, ai sensi degli articoli 1218, 1223 e 1228 del codice civile. Le strutture sanitarie rispondono anche per i danni alle persone o alle cose derivanti dall'inadeguata organizzazione, dalla carenza e dall'inefficienza delle dotazioni o delle attrezzature delle medesime strutture sanitarie.»;

   b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

   1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente, a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento, a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente ovvero, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato esperimento del procedimento ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara improcedibile la domanda.
   2. Ove il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.
   3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio»;

   c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

    2) al comma 7, le parole: «se l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte» sono soppresse;

   d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Obbligo di assicurazione)

   1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.
   2. Le strutture sanitarie e sociosanitarie private devono essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le medesime strutture, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 3.
   3. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
   4. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 2, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
   5. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui ai medesimi commi 1 e 2, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
   6. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui ai commi 1 e 2 e con gli esercenti la professione sanitaria.
   7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dai commi 1 e 2; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.
   8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 7 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.»;

   e) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.
(Azione diretta del danneggiato)

   1. Il danneggiato e gli aventi causa hanno diritto di agire direttamente per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
   2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
   3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
   4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione al quale sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile»;

   f) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.
(Procedura del risarcimento)

   1. La richiesta di risarcimento, presentata al responsabile ovvero alla sua impresa di assicurazione, deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento nonché, se richiesto, la documentazione medica riguardante il danneggiato non in possesso del responsabile e dell'impresa di assicurazione. Entro centoventi giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione o il responsabile formulano al danneggiato una congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunicano specificatamente i motivi per i quali non ritengono di fare tale offerta.
   2. Il danneggiato, in pendenza del termine di cui al comma 1, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa di assicurazione o del responsabile. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare tale offerta sono sospesi.
   3. In caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione o il responsabile richiedono al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in tal caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
   4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa di assicurazione ovvero il responsabile provvede al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
   5. Entro il termine di cui al comma 4, l'impresa di assicurazione corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta ovvero che non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro trenta giorni. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
   6. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi del comma 1 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuali spese, rivalutazione e interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
   7. L'impresa di assicurazione, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e a indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.».
1.62. Colletti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

  36-bis. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

   1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente, a pena di improcedibilità della domanda di risarcimento, a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente ovvero, in alternativa, a esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi il mancato esperimento del procedimento ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile ovvero del procedimento di mediazione ai sensi del citato articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, dichiara improcedibile la domanda.
   2. Ove il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non si concluda entro il termine di dieci mesi dal deposito del ricorso ovvero il procedimento di mediazione non si concluda entro il termine di tre mesi, la domanda diviene procedibile.
   3. In caso di mancata partecipazione al procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza, indipendentemente dall'esito del giudizio.».
1.63. Colletti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

  36-bis. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Capo I, Titolo III, è abrogato.
1.68. Colletti.

  Sostituire il comma 38, con il seguente:

  38. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), 9, lettera e), numero 3), e 19, e dei decreti legislativi da essa previsti, è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
1.81. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 38, primo periodo, sostituire le parole: e 19 con le seguenti: , 19 e da 23 a 34.

  Conseguentemente, dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

  40-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 34, è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
1.92. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.