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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 17 novembre 2021

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: MOZIONI NN. 1-00544 E 1-00546

Mozioni nn. 1-00544 e 1-00546 – iniziative volte
a prevenire e contrastare la violenza contro le donne

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 21 minuti
MoVimento 5 Stelle 48 minuti
Lega – Salvini premier 43 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 31 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 20 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 23 minuti
  Alternativa 9 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 4 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 17 novembre 2021.

  Amitrano, Ascani, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Buompane, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giordano, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Valente, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Buompane, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giordano, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tabacci, Tasso, Valente, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Amitrano, Ascani, Barelli, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Buompane, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giordano, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tabacci, Tasso, Valente, Vignaroli, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 novembre 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MAGI: «Disposizioni in materia di porto d'armi e di acquisto e detenzione di armi e munizioni» (3369);

   MASI ed altri: «Disposizioni per la promozione del turismo sostenibile e istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo del turismo responsabile e l'innovazione» (3370);

   LICATINI ed altri: «Modifica all'articolo 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sanzioni amministrative accessorie per l'abbandono di rifiuti da veicoli» (3371);

   CIRIELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale, in materia di negazione, grave minimizzazione e apologia dei massacri delle foibe» (3372);

   CARDINALE: «Disposizioni per sostenere lo sviluppo e la diffusione della telemedicina» (3373).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge LICATINI ed altri: «Disposizioni per favorire la riduzione dell'uso di attrezzi da pesca in plastica» (3287) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Masi.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente
.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia)

  ASCARI ed altri: «Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente» (3345) Parere della I Commissione.

   VIII Commissione (Ambiente)

  DONNO ed altri: «Disposizioni concernenti l'assegnazione e il rilascio degli immobili di edilizia residenziale pubblica nonché iniziative per la realizzazione di nuovi alloggi» (3178) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  PAITA ed altri: «Norme in favore delle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture ed edifici strumentali all'erogazione di servizi pubblici o di interesse economico generale» (3246) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XI e XII.

   IX Commissione (Trasporti)

  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”» (3344) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 487).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 488).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea sul progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2021/0630/I, relativa alle linee guida sull'infrastruttura tecnologica della piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 15, 16 e 17 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, i seguenti documenti, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE (10531/3/21 REV 3), corredata dalla relativa motivazione (10531/3/21 REV 3 ADD 1), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture (10542/1/21 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (10542/1/21 REV 1 ADD 1), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Commissione europea, in data 16 novembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico dei veicoli per l'uso di alcune infrastrutture (COM(2021 693 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Piano di emergenza per garantire l'approvvigionamento alimentare e la sicurezza di tale approvvigionamento in tempi di crisi (COM(2021) 689 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione dal Consiglio regionale
dell'Emilia-Romagna.

  La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 15 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione recante l'esame di sussidiarietà e le osservazioni della Regione Emilia-Romagna sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – «Pronti per il 55%»: realizzare l'obiettivo climatico dell'Unione europea per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021) 568 final), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 (COM(2021) 551 final), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (COM(2021) 552 final), sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei stabiliti nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (COM(2021) 567 final), sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021) 559 final), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (COM(2021) 557 final), sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) (COM(2021) 558 final) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021) 554 final).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 12 e 15 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 6 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

    alla dottoressa Marialaura Ferrigno, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della cultura:

    all'ingegnere Angelantonio Orlando, l'incarico di direzione dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 16 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, la richiesta di parere parlamentare sull'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2021 (329).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 dicembre 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 12 novembre 2021, a pagina 3, prima colonna, terzultima riga, deve leggersi: «2001» e non: «2021», come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2394 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127, RECANTE MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE L'ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3363)

A.C. 3363 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (Green pass) e il rafforzamento del sistema di screening;

    secondo la circolare del Ministero della salute del 21 luglio, in seguito al parere del Comitato tecnico scientifico, è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. Per i soggetti con condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2, resta valida la raccomandazione di proseguire con la schedula vaccinale completa prevista;

    attualmente vi è una discrasia, tra i guariti che possono vaccinarsi con monodose al massimo entro 12 mesi dalla guarigione e la vita quotidiana in cui il green pass ha una validità di 180 giorni, lasciando le persone guarite da Covid-19 in un limbo tra i sei mesi, termine di scadenza del green pass per i guariti e i dodici mesi, termine ultimo per accedere alla prima dose di vaccino;

    secondo diverse fonti di stampa anche il CTS si sarebbe espresso favorevolmente in data 27 agosto 2021 per un prolungamento della durata temporale del green pass per coloro che si siano negativizzati ma che ancora non abbiano fatto la dose unica di vaccino;

    tale questione era già stata sollevata in precedenza nell'ordine del giorno 9/3223- A/6 ) a mia prima firma dove, il governo, in data 9 settembre 2021, aveva dato parere favorevole, a condizione che fosse inserito nell'impegno: «previa consultazione degli organi tecnico-scientifici»;

    sono passati ulteriori due mesi dall'accettazione dell'ordine del giorno 9/3223-A/6 ed ancora non si è avuto alcun riscontro in merito alla questione sollevata,

impegna il Governo

anche alla luce degli ultimi studi pubblicati che dimostrano una maggiore durata dell'immunizzazione naturale e sulla base della circolare del 21 luglio u.s. nonché previa consultazione del CTS a prolungare a dodici mesi la durata temporale del green pass per coloro che abbiano contratto il Covid-19 e che si siano negativizzati ma che ancora non abbiano fatto la dose unica di vaccino, al fine di porre fine ad una situazione di incertezza visto anche l'estensione del possesso del green pass per poter svolgere qualsiasi attività lavorativa.
9/3363/1. Rizzo Nervo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (Green pass) e il rafforzamento del sistema di screening;

    i dati degli ultimi giorni dimostrano, in generale in Italia, una continua crescita dei casi positivi al virus della SARS-CoV-2 anche se la crescita è minore rispetto al resto d'Europa;

    secondo l'ultimo rapporto GIMBLE i casi sono aumentati del 37,7 per cento nella settimana dal 3 al 9 novembre così come i ricoveri con sintomi (18 per cento in più), le terapie intensive (9,4 per cento in più) e i decessi (28 per cento in più);

    in termini assoluti, il numero di pazienti COVID in area medica è passato da 2.371 del 16 ottobre a 3.436 del 9 novembre 2021 e quello nelle terapie intensive da 338 del 25 ottobre a 421 del 9 novembre 2021. A livello nazionale il tasso di occupazione rimane molto basso (6 per cento in area medica e 5 per cento in terapia intensiva), ma con notevoli differenze regionali. In particolare, nessuna Regione supera la soglia del 15 per cento per l'area medica, mentre Friuli-Venezia Giulia (11 per cento) e Marche (11 per cento) superano quella del 10 per cento per l'area critica;

    tali valori, a breve termine, non comportano il rischio di passare in zona gialla che, oltre all'incidenza settimanale superiore ai 50 casi per 100.000 abitanti, richiede contestualmente il superamento della soglia di occupazione del 15 per cento in area medica e del 10 per cento in terapia intensiva;

    è però necessario arginare tale situazione e, l'arma migliore è sicuramente la vaccinazione non solo per quei 6,8 milioni di italiani over 12 anni di cui poco meno di un milione e mezzo pari al 15,99 per cento nella fascia di età 40-49 anni e circa un milione e duecentomila pari al 12,38 per cento nella fascia di età 50-59, che, secondo l'ultimo rapporto del Governo devono ancora ricevere la prima somministrazione, ma è necessario anche accelerare la somministrazione della terza dose;

    al 15 novembre hanno ricevuto la dose addizionale 480.003 persone pari al 53,60 per cento della popolazione potenzialmente avente diritto e 2.503.760 pari al 48,80 per cento della popolazione avete diritto la dose «booster»;

    la circolare dell'11 novembre del Ministero della Salute ha esteso, oltre alle categorie già individuate, a partire dal 1° dicembre 2021 la somministrazione della dose «booster», con vaccino a m-RNA, anche ai soggetti di età compresa tra i 40 e i 59 anni;

    pur apprezzando tale indicazione è necessario però continuare a tutelare in primis i soggetti vulnerabili e fragili alle conseguenze del virus dalla Sars-CoV-2,

impegna il Governo

ad estendere quanto prima la campagna vaccinale relativa alla somministrazione della dose «booster» a tutte le persone, in particolare ai caregiver, che operano a stretto contatto con le persone disabili, fragili o vulnerabili indipendentemente dall'età anagrafica purché siano passati i 180 giorni dalla somministrazione dell'ultima dose di vaccino.
9/3363/2. Carnevali.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (Green pass) e il rafforzamento del sistema di screening;

    i dati degli ultimi giorni dimostrano, in generale in Italia, una continua crescita dei casi positivi al virus della SARS-CoV-2 anche se la crescita è minore rispetto al resto d'Europa;

    secondo il report del governo aggiornato alla mattina del 15 novembre il totale delle dosi somministrate è pari a 92.137:033 di cui 46.854.507 sono relative alle prime dosi pari all'86,75 per cento della popolazione over 12 anni e 45.436.416 relative al completamento del ciclo vaccinale pari al 84,13 per cento della popolazione over 12;

    attualmente le prime dosi sono scese a 20 mila somministrazioni al giorno con il rischio di arrivare al nuovo target del 90 per cento di persone vaccinate solo nel 2022;

    è necessario imprimere un'ulteriore accelerazione alla campagna vaccinale al fine di arginare la quarta ondata;

    secondo l'ultimo rapporto del governo sono ancora 6,8 milioni gli italiani over 12 anni che devono ricevere la prima dose di vaccino di cui poco meno di un milione e mezzo pari al 15,99 per cento quelli nella fascia di età 40-49 anni e circa un milione e duecentomila pari al 12,38 per cento quelli nella fascia di età 50-59,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'obbligo vaccinale, così come ora previsto per il personale sanitario e il personale delle RSA anche ad altre categorie di lavoratori, in particolari quelle a contatto con il pubblico, attivando al contempo le relative campagne di informazione e sensibilizzazione.
9/3363/3. De Filippo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (Green pass) e il rafforzamento del sistema di screening;

    il prof. Locatelli, coordinatore del CTS ha annunciato che a breve l'Ema autorizzerà il vaccino Pfizer anche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni e che, quindi, entro Natale l'Italia si adeguerà visto che, seppur raramente anche i bambini sviluppano forme gravi di malattia o forme persistenti di Covid e «dobbiamo tutelare la loro socialità, i loro percorsi educativi-formativi. Inutile lamentarci dei risultati dei test Invalsi se non facciamo di tutto per mantenere le scuole aperte». La riduzione della circolazione del virus è solo un valore aggiunto;

    anche la società italiana di pediatria, e la Società italiana di pediatria preventiva e sociale, la federazione italiana medici pediatri, Centro per la salute del bambino e l'Associazione Culturale Pediatri, affermano che da un confronto con i dai dati pubblicati dall'ISS il 25 agosto, emerge che in poco più di due mesi, per la sola fascia di età 6-10 anni, c'è stato un incremento pari a 24.398 casi; oltre all'aumento dell'incidenza dei casi in tutte le fasce di età, si rileva, in particolare un'incidenza più elevata nella popolazione di età < 12 anni, attualmente non eleggibile per la vaccinazione;

    inoltre, non bisogna sottovalutare i 239 casi di MIS-C rilevati da marzo 2020 a giugno 2021 da un monitoraggio realizzato dal Gruppo di Studio Reumatologia della SIP e i «case report» di long Covid nella fascia pediatrica, che risultano essere all'attenzione della comunità scientifica;

    i soggetti interessati dal vaccino in Italia sono circa 4 milioni di 5-1'enni con due dosi, a distanza di tre settimane;

    una spinta alla necessità di vaccinare anche i 5-11 anni arriva dagli ultimi dati sui contagi resi noti dall'Istituto superiore di sanità secondo cui il 47 per cento nel periodo 18-31 ottobre dei nuovi casi nella fascia 0-19 anni (13.741), riguarda la fascia 6-11 anni, il 33 per cento al 12-19 e solo il 13 per cento e il 7 per cento rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni. Nel periodo tra l'11 e il 24 ottobre scorsi, secondo i dati resi noti dalla prof.ssa Staiano presidente della società italiana di pediatria, sono stati 84 i ragazzi ospedalizzati fino ai 18 anni. Dall'inizio della pandemia sono poi 350 i ragazzi fino a 19 anni colpiti da sindrome infiammatoria multi-organo;

    infine, le restrizioni nei rapporti sociali e scolastici dati dalla pandemia hanno particolarmente segnato i bambini sul piano psicologico, con una vera e propria epidemia di disturbi d'ansia, paure e angosce, come testimoniato da tutti gli studi condotti in Italia e in altri paesi,

impegna il Governo:

   in vista dell'avvio della di vaccinazione contro il COVID-19 anche nei bambini nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni ad avviare una tempestiva e capillare campagna informativa anche attraverso i social network volta a informare i genitori con messaggi semplici, univoci, chiari e corretti secondo le linee guida internazionali delle società scientifiche di pediatria e di Infettivologia pediatrica che siano in grado di accompagnarli a una scelta consapevole, non pregiudiziale e non imposta, considerando nel rapporto rischi-benefici della vaccinazione gli aspetti strettamente medici, che sono prioritari – i benefici per i bambini in questa fascia di età e gli eventuali eventi avversi – ma anche gli aspetti psicologici e sociali della condizione dell'infanzia rispetto alla pandemia;

   ad informare con messaggi specifici anche i bambini dagli 8-9 anni di età in poi per sollecitare anche un loro parere che va considerato sicuramente con grande attenzione;

   a riesaminare, una volta introdotta la vaccinazione, le attuali linee guida relative all'effettuazione dei tamponi diagnostici e alla necessità e durata di eventuali misure di isolamento per i bambini vaccinati;

   a non estendere comunque, una volta autorizzata la vaccinazione anche nei bambini nella fascia di età 5-11 anni la normativa relativa alla certificazione verde Covid (green pass) in particolare per accedere all'attività sportiva di base o alle attività ludico ricreative onde evitare un possibile isolamento dei bambini non vaccinati.
9/3363/4. Siani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (Green pass) e il rafforzamento del sistema di screening;

    il prof. Locatelli, coordinatore del CTS ha annunciato che a breve l'Ema autorizzerà il vaccino Pfizer anche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni e che, quindi, entro Natale l'Italia si adeguerà visto che, seppur raramente anche i bambini sviluppano forme gravi di malattia o forme persistenti di Covid e «dobbiamo tutelare la loro socialità, i loro percorsi educativi-formativi. Inutile lamentarci dei risultati dei test Invalsi se non facciamo di tutto per mantenere le scuole aperte». La riduzione della circolazione del virus è solo un valore aggiunto;

    anche la società italiana di pediatria, e la Società italiana di pediatria preventiva e sociale, la federazione italiana medici pediatri, Centro per la salute del bambino e l'Associazione Culturale Pediatri, affermano che da un confronto con i dai dati pubblicati dall'ISS il 25 agosto, emerge che in poco più di due mesi, per la sola fascia di età 6-10 anni, c'è stato un incremento pari a 24.398 casi; oltre all'aumento dell'incidenza dei casi in tutte le fasce di età, si rileva, in particolare un'incidenza più elevata nella popolazione di età < 12 anni, attualmente non eleggibile per la vaccinazione;

    inoltre, non bisogna sottovalutare i 239 casi di MIS-C rilevati da marzo 2020 a giugno 2021 da un monitoraggio realizzato dal Gruppo di Studio Reumatologia della SIP e i «case report» di long Covid nella fascia pediatrica, che risultano essere all'attenzione della comunità scientifica;

    i soggetti interessati dal vaccino in Italia sono circa 4 milioni di 5-1'enni con due dosi, a distanza di tre settimane;

    una spinta alla necessità di vaccinare anche i 5-11 anni arriva dagli ultimi dati sui contagi resi noti dall'Istituto superiore di sanità secondo cui il 47 per cento nel periodo 18-31 ottobre dei nuovi casi nella fascia 0-19 anni (13.741), riguarda la fascia 6-11 anni, il 33 per cento al 12-19 e solo il 13 per cento e il 7 per cento rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni. Nel periodo tra l'11 e il 24 ottobre scorsi, secondo i dati resi noti dalla prof.ssa Staiano presidente della società italiana di pediatria, sono stati 84 i ragazzi ospedalizzati fino ai 18 anni. Dall'inizio della pandemia sono poi 350 i ragazzi fino a 19 anni colpiti da sindrome infiammatoria multi-organo;

    infine, le restrizioni nei rapporti sociali e scolastici dati dalla pandemia hanno particolarmente segnato i bambini sul piano psicologico, con una vera e propria epidemia di disturbi d'ansia, paure e angosce, come testimoniato da tutti gli studi condotti in Italia e in altri paesi,

impegna il Governo:

   in vista dell'avvio della di vaccinazione contro il COVID-19 anche nei bambini nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni ad avviare una tempestiva e capillare campagna informativa anche attraverso i social network volta a informare i genitori con messaggi semplici, univoci, chiari e corretti secondo le linee guida internazionali delle società scientifiche di pediatria e di Infettivologia pediatrica che siano in grado di accompagnarli a una scelta consapevole, non pregiudiziale e non imposta, considerando nel rapporto rischi-benefici della vaccinazione gli aspetti strettamente medici, che sono prioritari – i benefici per i bambini in questa fascia di età e gli eventuali eventi avversi – ma anche gli aspetti psicologici e sociali della condizione dell'infanzia rispetto alla pandemia;

   a valutare l'opportunità di informare con messaggi specifici anche i bambini dagli 8-9 anni di età in poi per sollecitare anche un loro parere che va considerato sicuramente con grande attenzione;

   a valutare l'opportunità di riesaminare, una volta introdotta la vaccinazione, le attuali linee guida relative all'effettuazione dei tamponi diagnostici e alla necessità e durata di eventuali misure di isolamento per i bambini vaccinati;

   a valutare l'opportunità di non estendere comunque, una volta autorizzata la vaccinazione anche nei bambini nella fascia di età 5-11 anni la normativa relativa alla certificazione verde Covid (green pass) in particolare per accedere all'attività sportiva di base o alle attività ludico ricreative onde evitare un possibile isolamento dei bambini non vaccinati.
9/3363/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Siani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame estende l'obbligo di green pass a tutti i lavoratori pubblici e privati e introduce ulteriori disposizioni, in ambito sanitario, tra cui l'ampliamento dell'offerta di test antigenici rapidi a prezzi calmierati, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e per tutte le strutture sanitarie autorizzate dalle Regioni ad effettuare tali test, di applicare il prezzo calmierato secondo il protocollo di intesa siglato dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19;

    proprio con riguardo al settore sanitario il ministro della Salute, Roberto Speranza, alcuni giorni fa ha dichiarato come «medici, infermieri e professionisti sanitari dei Pronto soccorso affrontano quotidianamente l'emergenza e lavorano sovente in condizioni di stress. Per questo ho proposto che dal prossimo anno venga aggiunta alle loro retribuzioni un'indennità accessoria. Servirà a rendere più forte la prima linea del nostro Servizio sanitario nazionale a cui dobbiamo tutti dire Grazie»;

    è importante che la legge di bilancio per il 2022, che ha appena iniziato il suo iter al Senato, preveda lo stanziamento di 90 milioni a partire da gennaio 2022 per una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere in ragione dell'effettiva presenza in servizio al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso;

    l'importante stanziamento in legge di bilancio, comunque non esaurisce i problemi che affliggono la medicina di emergenza-urgenza. Peraltro il personale sanitario all'interno dei Pronto soccorso è carente, mancherebbero infatti 4 mila medici e addirittura 10 mila infermieri;

    è però indispensabile ricomprendere anche il Sistema di Emergenza Territoriale 118 tra i soggetti beneficiari della suddetta incentivazione economica del personale;

    il 118 nazionale è da sempre in prima linea nell'assistenza sanitaria e nonostante questo è stato depotenziato in tutti questi anni, tanto che molti medici e operatori abbandonano il servizio, e i mezzi di soccorso sono sempre più insufficienti rispetto alle crescenti necessità del servizio,

impegna il Governo:

   a prevedere, al pari di quanto previsto per il personale sanitario operante nei servizi di Pronto Soccorso, un medesimo riconoscimento ai medici e operatori del Sistema di Emergenza Territoriale 118, in quanto prima linea del Sistema dell'Emergenza Sanitaria nazionale;

   a dare soluzione alle annose carenze strutturali e di organico che si registrano nelle Unità operative di medicina d'urgenza, Pronto Soccorso e 118, di tutto il Paese.
9/3363/5. Labriola, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame estende l'obbligo di green pass a tutti i lavoratori pubblici e privati e introduce ulteriori disposizioni, in ambito sanitario, tra cui l'ampliamento dell'offerta di test antigenici rapidi a prezzi calmierati, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e per tutte le strutture sanitarie autorizzate dalle Regioni ad effettuare tali test, di applicare il prezzo calmierato secondo il protocollo di intesa siglato dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19;

    proprio con riguardo al settore sanitario il ministro della Salute, Roberto Speranza, alcuni giorni fa ha dichiarato come «medici, infermieri e professionisti sanitari dei Pronto soccorso affrontano quotidianamente l'emergenza e lavorano sovente in condizioni di stress. Per questo ho proposto che dal prossimo anno venga aggiunta alle loro retribuzioni un'indennità accessoria. Servirà a rendere più forte la prima linea del nostro Servizio sanitario nazionale a cui dobbiamo tutti dire Grazie»;

    è importante che la legge di bilancio per il 2022, che ha appena iniziato il suo iter al Senato, preveda lo stanziamento di 90 milioni a partire da gennaio 2022 per una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere in ragione dell'effettiva presenza in servizio al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso;

    l'importante stanziamento in legge di bilancio, comunque non esaurisce i problemi che affliggono la medicina di emergenza-urgenza. Peraltro il personale sanitario all'interno dei Pronto soccorso è carente, mancherebbero infatti 4 mila medici e addirittura 10 mila infermieri;

    è però indispensabile ricomprendere anche il Sistema di Emergenza Territoriale 118 tra i soggetti beneficiari della suddetta incentivazione economica del personale;

    il 118 nazionale è da sempre in prima linea nell'assistenza sanitaria e nonostante questo è stato depotenziato in tutti questi anni, tanto che molti medici e operatori abbandonano il servizio, e i mezzi di soccorso sono sempre più insufficienti rispetto alle crescenti necessità del servizio,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di:

    prevedere, al pari di quanto previsto per il personale sanitario operante nei servizi di Pronto Soccorso, un medesimo riconoscimento ai medici e operatori del Sistema di Emergenza Territoriale 118, in quanto prima linea del Sistema dell'Emergenza Sanitaria nazionale;

    dare soluzione alle annose carenze strutturali e di organico che si registrano nelle Unità operative di medicina d'urgenza, Pronto Soccorso e 118, di tutto il Paese.
9/3363/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Labriola, Villani.


   La Camera,

   premesso che:

    il Governo, a partire dallo scorso 6 agosto, ha stabilito l'obbligo del certificato verde per accedere nei bar e nei ristoranti al chiuso, nelle piscine, nelle palestre e nei centri termali, per poter partecipare a spettacoli al chiuso, andare nei cinema e nei musei, ed ha esteso tale obbligo, a partire dal 1° settembre 2021, anche al personale scolastico;

    con il decreto-legge 2021, n. 127 si estendono i campi dimostrativi per l'esibizione del green pass sui luoghi di lavoro, pubblici e privati;

    il vaccino COVID-19 non è obbligatorio allo stadio attuale e, ai fini dell'ottenimento del cosiddetto green pass, vengono previste dall'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, tre procedure – alternative tra loro – (guarigione da Covid, vaccinazione, certificati attestanti esito negativo del tampone) strumenti fondamentali, quale condizione per lo svolgimento delle attività quotidiane;

    occorre un tracciamento costante che può essere svolto solo con un costante screening sulla popolazione, vaccinata e non, al fine di garantirne la massima sicurezza;

   considerato che tale screening, attualmente a pagamento, dovrebbe essere ampliato e reso facilmente fruibile dalla collettività;

    diversi paesi in Europa, tra i quali Germania, Francia, e Danimarca, al fine di avviare un tracciamento serio ed efficace sulla popolazione, hanno reso il servizio tamponi rapidi, gratuito e dunque largamente fruibile dalla cittadinanza. Il servizio non necessita di prenotazione e questo rende lo screening concretamente efficiente, considerato che, il periodo che intercorre tra la prenotazione e la reale effettuazione del tampone può rappresentare un tempo di possibili contatti a rischio e di nuovi contagi,

impegna il Governo

a rendere gratuito per i cittadini il servizio di screening epidemiologico tramite il servizio di tamponi rapidi gratuiti, al fine di accelerare il processo di tracciamento del COVID-19 nella popolazione, prevedendo inoltre la non obbligatorietà della prenotazione, evitando così tempi di attesa che possono comunque aumentare il rischio del diffondersi del contagio.
9/3363/6. Ehm, Sarli, Suriano, Trano, Raduzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame è stato trasmesso alla Camera lo scorso 11 novembre, a nove giorni dalla scadenza, il prossimo 20 novembre, del termine per la conversione;

    in proposito il Comitato per la legislazione, nel parere reso sul provvedimento, lo scorso 11 novembre, ha raccomandato al Legislatore e al Governo «di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell'ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020.»;

    la medesima raccomandazione era stata avanzata dal Comitato nel parere reso nella seduta del 7 ottobre 2020 sul disegno di legge C 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, trasmesso dal Senato a una settimana dal termine per la conversione;

    nella Legislatura in corso solo quattro degli ottanta decreti-legge convertiti sono stati modificati nel corso della seconda lettura (dati aggiornati al 31 ottobre 2021); inoltre, il tempo della prima lettura tende a protrarsi; infatti, ad esempio, da ultimo il decreto-legge n. 121 del 2021, in prima lettura alla Camera, è stato trasmesso al Senato il 29 ottobre 2021, a undici giorni dal termine per la conversione; il decreto-legge n. 105 del 2021, in prima lettura alla Camera, è stato trasmesso al Senato il 9 settembre 2021 a dodici giorni dal termine per la conversione; il decreto-legge n. 80 del 2021, in prima lettura al Senato, è stato trasmesso alla Camera il 30 luglio 2021, a nove giorni dalla scadenza del termine per la conversione;

    a questa dilatazione dei tempi non sembra peraltro fare riscontro, almeno nelle sedi formali, un più approfondito esame di prima lettura; in particolare, gli emendamenti al provvedimento in esame sono stati votati dalla Commissione competente del Senato in sole tre sedute, concentrate nelle giornate del 3 e del 9 novembre scorsi;

    occorre individuare, anche in vista dell'approvazione delle misure legislative richieste dal PNRR e pur tenendo conto della situazione determinata dall'emergenza sanitaria in corso, più ordinate modalità di legiferare, che evitino eccessive compressioni dei tempi di esame dei provvedimenti,

impegna il Governo

ad operare, attraverso il necessario dialogo con il Parlamento, nell'ottica di una migliore programmazione dell'iniziativa legislativa governativa, in modo da consentire un maggiore equilibrio nelle procedure parlamentari.
9/3363/7. Tomasi, Butti, Ceccanti, Dori, Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame è stato trasmesso alla Camera lo scorso 11 novembre, a nove giorni dalla scadenza, il prossimo 20 novembre, del termine per la conversione;

    in proposito il Comitato per la legislazione, nel parere reso sul provvedimento, lo scorso 11 novembre, ha raccomandato al Legislatore e al Governo «di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell'ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020.»;

    la medesima raccomandazione era stata avanzata dal Comitato nel parere reso nella seduta del 7 ottobre 2020 sul disegno di legge C 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, trasmesso dal Senato a una settimana dal termine per la conversione;

    nella Legislatura in corso solo quattro degli ottanta decreti-legge convertiti sono stati modificati nel corso della seconda lettura (dati aggiornati al 31 ottobre 2021); inoltre, il tempo della prima lettura tende a protrarsi; infatti, ad esempio, da ultimo il decreto-legge n. 121 del 2021, in prima lettura alla Camera, è stato trasmesso al Senato il 29 ottobre 2021, a undici giorni dal termine per la conversione; il decreto-legge n. 105 del 2021, in prima lettura alla Camera, è stato trasmesso al Senato il 9 settembre 2021 a dodici giorni dal termine per la conversione; il decreto-legge n. 80 del 2021, in prima lettura al Senato, è stato trasmesso alla Camera il 30 luglio 2021, a nove giorni dalla scadenza del termine per la conversione;

    a questa dilatazione dei tempi non sembra peraltro fare riscontro, almeno nelle sedi formali, un più approfondito esame di prima lettura; in particolare, gli emendamenti al provvedimento in esame sono stati votati dalla Commissione competente del Senato in sole tre sedute, concentrate nelle giornate del 3 e del 9 novembre scorsi;

    occorre individuare, anche in vista dell'approvazione delle misure legislative richieste dal PNRR e pur tenendo conto della situazione determinata dall'emergenza sanitaria in corso, più ordinate modalità di legiferare, che evitino eccessive compressioni dei tempi di esame dei provvedimenti,

impegna il Governo

compatibilmente con lo stato di emergenza in corso, ad operare, attraverso il necessario dialogo con il Parlamento, nell'ottica di una migliore programmazione dell'iniziativa legislativa governativa, in modo da consentire un maggiore equilibrio nelle procedure parlamentari.
9/3363/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Tomasi, Butti, Ceccanti, Dori, Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'11 novembre scorso, successivamente all'espressione del parere da parte del Comitato per la legislazione, è pervenuta, sul provvedimento, una segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali che attiene ad un profilo rilevante di formulazione del testo;

    la segnalazione rileva infatti che le disposizioni, introdotte al Senato, in ordine alla possibilità di consegna della «certificazione verde COVID-19» per tutta la sua durata di validità al datore di lavoro, con conseguente esonero dai controlli (articolo 1, comma 1, capoverso articolo 9-quinquies, comma 5 e articolo 3, comma 1, capoverso articolo 9-septies, comma 5), presentano alcune criticità con riferimento alla loro portata applicativa;

    in primo luogo, sostiene la segnalazione, «la prevista esenzione dai controlli – in costanza di validità della certificazione verde – rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “green pass”. Esso è, infatti, efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità; ciò che è reso possibile dal costante aggiornamento, mediante la piattaforma nazionale DGC, dei certificati in base alle risultanze diagnostiche eventualmente sopravvenute. L'assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe, di contro, di rilevare l'eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all'intestatario del certificato»;

    inoltre, prosegue la segnalazione «la prevista legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi contrasta con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l'utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”»;

    infine, sempre in base alla segnalazione «dal dato relativo alla scadenza della certificazione può [...] agevolmente evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa, ciascuno dei quali (tampone, guarigione, vaccinazione) determina un diverso periodo di validità del green pass. In tal modo, dunque, una scelta quale quella sulla vaccinazione – così fortemente legata alle intime convinzioni della persona – verrebbe privata delle necessarie garanzie di riservatezza»;

    appare pertanto necessario approfondire come le disposizioni richiamate trovino applicazione nel caso di sopravvenuta positività e alla luce del considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa anche al fine di introdurre, se necessarie, le opportune modifiche normative.
9/3363/8. Butti, Ceccanti, Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'11 novembre scorso, successivamente all'espressione del parere da parte del Comitato per la legislazione, è pervenuta, sul provvedimento, una segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali che attiene ad un profilo rilevante di formulazione del testo;

    la segnalazione rileva infatti che le disposizioni, introdotte al Senato, in ordine alla possibilità di consegna della «certificazione verde COVID-19» per tutta la sua durata di validità al datore di lavoro, con conseguente esonero dai controlli (articolo 1, comma 1, capoverso articolo 9-quinquies, comma 5 e articolo 3, comma 1, capoverso articolo 9-septies, comma 5), presentano alcune criticità con riferimento alla loro portata applicativa;

    in primo luogo, sostiene la segnalazione, «la prevista esenzione dai controlli – in costanza di validità della certificazione verde – rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “green pass”. Esso è, infatti, efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità; ciò che è reso possibile dal costante aggiornamento, mediante la piattaforma nazionale DGC, dei certificati in base alle risultanze diagnostiche eventualmente sopravvenute. L'assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe, di contro, di rilevare l'eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all'intestatario del certificato»;

    inoltre, prosegue la segnalazione «la prevista legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi contrasta con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l'utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”»;

    infine, sempre in base alla segnalazione «dal dato relativo alla scadenza della certificazione può [...] agevolmente evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa, ciascuno dei quali (tampone, guarigione, vaccinazione) determina un diverso periodo di validità del green pass. In tal modo, dunque, una scelta quale quella sulla vaccinazione – così fortemente legata alle intime convinzioni della persona – verrebbe privata delle necessarie garanzie di riservatezza»;

    appare pertanto necessario approfondire come le disposizioni richiamate trovino applicazione nel caso di sopravvenuta positività e alla luce del considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare la possibilità di introdurre, se necessario, le eventuali e opportune modifiche.
9/3363/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Butti, Ceccanti, Ferri.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, già approvato in prima lettura dal Senato, introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    l'articolo 5 integra la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, posta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, inserendo ulteriori fattispecie a cui connettere la generazione di un certificato verde COVID-19;

    l'azienda farmaceutica Americana Pfizer-Biontech ha annunciato l'efficacia al 90,7 per cento del proprio vaccino sugli under 12, a seguito di uno studio effettuato su circa 2.400 soggetti di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, come riportato anche dal «New England Journal of Medicine»;

    attualmente sono in corso uno studio di fase 1 per la determinazione della dose adeguata da somministrare in base alle fasce d'età, e uno studio randomizzato di fase 2-3 per indagare sulla sicurezza, l'immunogenicità e l'efficacia di due dosi di vaccino somministrate a 21 giorni di distanza in bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni;

    per quanto riguarda gli eventi avversi, nonostante ne siano stati registrati solo alcuni, tra cui una maggiore incidenza di arrossamento del sito di iniezione, gonfiore, febbre, brividi e linfoadenopatia, predominano preoccupazione e scettiscismo;

    gli esperti, peraltro, invitano alla cautela ricordando la maggiore incidenza della miocardite dopo i vaccini mRNA, specie dopo la seconda dose, nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni;

    noti pediatri ed epidemiologi hanno consigliato di aspettare, evidenziando che gran parte dei casi Covid pediatrici hanno incidenza bassa, spesso asintomatica, di malattia, o manifestazioni lievi o moderate: vaccinarli non offre loro sostanziali benefici diretti;

    considerato che il rapporto costi-benefici di ogni campagna vaccinale dipende dal peso della malattia nella popolazione, dalle risorse disponibili, dalla valutazione di effetti indiretti, dall'impatto nel tempo e che l'incidenza della COVID-19 nei bambini è simile a quella di una normale influenza,

impegna il Governo

a non estendere l'operatività della certificazione verde COVID-19 ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni e di non esporre questi ultimi agli effetti collaterali medio termine connessi alla somministrazione del vaccino e a lungo termine non ancora individuati, ma possibili, come il rischio di malattie polmonari gravi o di miocarditi.
9/3363/9. Sodano, Trano, Raduzzi, Ehm.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    negli ultimi mesi si è creato un braccio di ferro tra gli enti locali e dirigenti scolastici, quest'ultimi si rifiutano di concedere l'utilizzo pomeridiano delle palestre scolastiche, per le attività svolte dalle associazioni sportive fino al 31 dicembre 2021, mettendo così a rischio l'attività di centinaia di atleti;

    la decisione si nasconde dietro una presunta cautela riguardante le possibili contaminazioni degli ambienti, condivisi con gli alunni che la frequentano la mattina, senza considerare che durante le lezioni di attività motorie molti dei ragazzi sono gli stessi impegnati nel pomeriggio nelle attività agonistiche svolte dalle associazioni sportive;

    molte discipline, tra cui arti marziali, basket, ginnastica artistica e pallavolo, rischiano di non iniziare la stagione, tenuto conto che sono tantissime le società che svolgono le attività all'interno delle palestre degli istituti scolastici,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di

prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che gli enti locali abbiano facoltà di disporre fino alla fine dello stato di emergenza, la temporanea concessione pomeridiana delle palestre scolastiche per le attività svolte dalle associazioni sportive, anche senza l'assenso dei consigli di circolo o di istituto.
9/3363/10. Albano, Bucalo, Frassinetti, Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto l'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni;

    anche per l'anno scolastico 2021/22 il Governo ha stanziato delle risorse per implementare l'organico a fronte del perdurare dell'emergenza sanitaria, infatti l'articolo 58, comma 4-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto «ulteriori incarichi» di supplenza temporanea sia di docenti che di personale ATA con scadenza al 30 dicembre 2021;

    nella legge di bilancio per il 2022 sono state inserite le risorse necessarie per prorogare fino a giugno 2022 solo i contratti dei docente, escludendo il personale ATA;

    la mancanza di questo personale che ha contribuito in maniera fondamentale a rendere possibile la ripresa della didattica in presenza, porterà sicuramente alla paralisi amministrativa e comprometterà seriamente la sicurezza nelle scuole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga fino a giugno 2022 dei contratti relativi al personale ATA.
9/3363/11. Bucalo, Frassinetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 12, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    il testo in esame estende la fattispecie applicativa certificazione verde COVID-19, nota come «Green Pass», già inizialmente disciplinata dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale ha disposto la libertà di spostamento nelle regioni cosiddette arancioni e rosse ai cittadini vaccinati, guariti dall'infezione COVID-19 oppure risultanti negativi ad un test antigenico rapido o molecolare nelle ore immediatamente precedenti lo spostamento medesimo;

    come noto, infatti, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

    nella fattispecie, il possesso di Green Pass è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, treni a lunga percorrenza, ed altre attività ancora;

    il testo in esame estende l'utilizzo della certificazione Green Pass, strumento ormai indispensabile per lo svolgimento di buona parte delle attività sociali quotidiane, per l'accesso alle attività lavorative, rendendo di fatto obbligatoria la vaccinazione o l'utilizzo di test antigenici ogni 48 ore per poter svolgere la propria attività lavorativa, pena la sospensione della remunerazione ed eventuali provvedimenti disciplinari ove applicabile;

    l'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani;

    il Regolamento (UE) n. 2021/953, disciplinante a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi, prescrive l'assoluto divieto di discriminazione nei confronti dei soggetti non sottoposti a vaccinazione rispetto a quelli sottoposti a vaccinazione;

    in ogni caso, lo strumento del cosiddetto tampone rapido si sta dimostrando un presidio essenziale per garantire il tracciamento di quella parte della popolazione non sottoposta a vaccinazione;

    alla luce di questi elementi, dato che il Green Pass è uno strumento fondamentale per poter consentire l'esercizio di attività sociali e di vivere la quotidianità permettendo al contempo di contenere e controllare l'andamento del contagio, lo strumento dei test antigenici, anche rapidi e salivari, in ogni caso idonei al rilascio di Green Pass, è un presidio fondamentale per poter garantire la sicurezza e la libera circolazione dei cittadini anche nel rispetto del predetto Regolamento (UE) n. 2021/953;

    il costo relativo ai tamponi effettuati mediamente da un lavoratore medio può superare i 180 euro mensili, i quali possono ad ogni modo gravare sul bilancio delle famiglie, men che meno in questa contingenza economica di elevata gravità,

impegna il Governo:

   ad agganciare la durata del calmieramento dei prezzi legato alla somministrazione di test antigenici rapidi COVID-19, di cui al citato decreto-legge n. 105 del 2021, al termine dello stato di emergenza ed al termine della vigenza dell'obbligatorietà di certificazione verde Green Pass;

   a garantire in ogni caso l'accesso alla certificazione verde Green Pass anche mediante la somministrazione di test antigenici rapidi;

   a disporre un ulteriore calmieramento per la somministrazione di test antigenici rapidi COVID-19, tale da poterne garantire l'accesso a prezzo di fabbrica, unicamente a studenti e lavoratori ed ogni altra categoria sulle quali ricada l'obbligo di certificazione verde Green Pass per l'esercizio di attività fondamentali quale studio o lavoro.
9/3363/12. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 12, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    il testo in esame estende la fattispecie applicativa certificazione verde COVID-19, nota come «Green Pass», già inizialmente disciplinata dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale ha disposto la libertà di spostamento nelle regioni cosiddette arancioni e rosse ai cittadini vaccinati, guariti dall'infezione COVID-19 oppure risultanti negativi ad un test antigenico rapido o molecolare nelle ore immediatamente precedenti lo spostamento medesimo;

    come noto, infatti, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

    nella fattispecie, il possesso di Green Pass è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, treni a lunga percorrenza, ed altre attività ancora;

    il testo in esame estende l'utilizzo della certificazione Green Pass, strumento ormai indispensabile per lo svolgimento di buona parte delle attività sociali quotidiane, per l'accesso alle attività lavorative, rendendo di fatto obbligatoria la vaccinazione o l'utilizzo di test antigenici ogni 48 ore per poter svolgere la propria attività lavorativa, pena la sospensione della remunerazione ed eventuali provvedimenti disciplinari ove applicabile;

    l'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani;

    il Regolamento (UE) n. 2021/953, disciplinante a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi, prescrive l'assoluto divieto di discriminazione nei confronti dei soggetti non sottoposti a vaccinazione rispetto a quelli sottoposti a vaccinazione;

    in ogni caso, lo strumento del cosiddetto tampone rapido si sta dimostrando un presidio essenziale per garantire il tracciamento di quella parte della popolazione non sottoposta a vaccinazione;

    alla luce di questi elementi, dato che il Green Pass è uno strumento fondamentale per poter consentire l'esercizio di attività sociali e di vivere la quotidianità permettendo al contempo di contenere e controllare l'andamento del contagio, lo strumento dei test antigenici, anche rapidi e salivari, in ogni caso idonei al rilascio di Green Pass, è un presidio fondamentale per poter garantire la sicurezza e la libera circolazione dei cittadini anche nel rispetto del predetto Regolamento (UE) n. 2021/953;

    il costo relativo ai tamponi effettuati mediamente da un lavoratore medio può superare i 180 euro mensili, i quali possono ad ogni modo gravare sul bilancio delle famiglie, men che meno in questa contingenza economica di elevata gravità,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di:

    agganciare la durata del calmieramento dei prezzi legato alla somministrazione di test antigenici rapidi COVID-19, di cui al citato decreto-legge n. 105 del 2021, al termine dello stato di emergenza ed al termine della vigenza dell'obbligatorietà di certificazione verde Green Pass;

    garantire in ogni caso l'accesso alla certificazione verde Green Pass anche mediante la somministrazione di test antigenici rapidi;

    disporre un ulteriore calmieramento per la somministrazione di test antigenici rapidi COVID-19, tale da poterne garantire l'accesso a prezzo di fabbrica, unicamente a studenti e lavoratori ed ogni altra categoria sulle quali ricada l'obbligo di certificazione verde Green Pass per l'esercizio di attività fondamentali quale studio o lavoro.
9/3363/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 12, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    con il testo in esame si estende l'applicazione della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass) all'accesso presso i luoghi di lavoro, estendendo la disciplina in vigore che ha reso il possesso di Green Pass imprescindibile per tutta una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, treni a lunga percorrenza, ed altre ancora;

    attualmente l'obbligo di Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro ha validità dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, con una potenziale proroga nel primo trimestre 2022;

    nell'ambito delle normative applicative circa i protocolli sanitari e l'utilizzo di Green Pass negli istituti scolastici ed universitari, è stato disposto l'obbligo di Green Pass per gli studenti universitari, con eventuale pagamento del tampone rapido a carico dell'interessato;

    come noto, infatti, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

    l'obbligo di Green Pass per studenti è stato esteso anche a tutti gli studenti di età pari o superiore 15 anni se coinvolti nelle attività di alternanza scuola-lavoro, anche solo relativamente a corsi di formazione o attività di volontariato;

    l'alternanza scuola-lavoro è attività obbligatoria per gli studenti di scuola superiore di secondo grado, creando di fatto un costo ulteriore ed implicito nei confronti dei ragazzi e delle famiglie, in quanto non sono previsti tamponi gratuiti e gli istituti scolastici non dispongono delle risorse economiche per accollarsene i costi;

    si crea dunque la situazione di fatto per cui anche se non è previsto l'obbligo di Green Pass per gli studenti delle scuole superiori, dato che gli alunni del triennio finale sono obbligati a possedere la certificazione per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro, tale obbligo è di fatto vigente;

    al momento, in Unione europea, non esiste parere unanime circa un eventuale obbligo vaccinale per i cittadini di età inferiore ai 18 anni, predisponendo eventuali campagne unicamente per soggetti a rischio;

    con parere della Settima Commissione Istruzione del Senato della Repubblica è stato richiesto di prevedere tamponi gratuiti per gli studenti soggetti a obbligo per via dello svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro ed annesse attività accessorie;

    è evidentemente impossibile per gli istituti scolastici corrispondere a tale necessità, se privi delle relative risorse economiche, ed è altresì irresponsabile scaricare su questi il costo e l'onere di gestione dell'emergenza;

    l'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani;

    effettuare continuamente tamponi rapidi può costituire un forte costo difficilmente sostenibile da famiglie monoreddito o in difficoltà economica ed è corretto che la scuola pubblica, in quanto pubblica, disponga delle necessarie risorse per far fronte a questo onere;

    in assenza di un obbligo vaccinale chiaro e diffuso, stabilito ai sensi della legge dello Stato, non si ravvisa la necessità di obbligare gli studenti universitari al pagamento dei tamponi rapidi per l'ottenimento del Green Pass e la relativa possibilità di frequentare i corsi universitari, data la natura pubblica delle università frequentate,

impegna il Governo:

   a fornire alle scuole secondarie di secondo grado, e a qualunque altro istituto scolastico che preveda l'obbligatoria frequenza di attività che richiedono il possesso di certificazione Green Pass come in premessa, le necessarie risorse per fornire gratuitamente test antigenici rapidi per l'ottenimento della certificazione a tutti gli studenti di età pari o inferiore a 18 anni;

   a calmierare ulteriormente il prezzo dei tamponi rapidi, prevedendone la gratuità per tutti gli studenti universitari i quali necessitino degli stessi per la frequentazione dei corsi universitari e lo svolgimento di esami e sedute di laurea presso Atenei pubblici.
9/3363/13. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il 30 gennaio 2020, l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di emergenza globale in seguito alla diffusione dalla Cina della pandemia da COVID-19;

    sulle origini del virus e sui primi giorni della sua diffusione ancora non vi è nulla di certo;

    il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha adottato la delibera di «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

    la Dichiarazione del Consiglio dei ministri è stata adottata «visto» il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 denominato «Codice della protezione civile»;

    il primo articolo della delibera dichiara che lo stato di emergenza nazionale è proclamato «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1», e il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che quelli da adottare durante lo stato di emergenza sono gli «interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

    l'articolo 7, comma 1, lettera c) del Codice di protezione civile recita: «emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.»;

    l'articolo 24, comma 1, del summenzionato Codice dispone che, sulla base dei dati disponibili, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del medesimo codice;

    lo stato di emergenza è stato originariamente dichiarato fino al 31 luglio 2020 e poi, successivamente, di volta in volta prorogato;

    poiché lo stato di emergenza trova la sua giustificazione nel Codice della protezione civile, mancando nel testo costituzionale una specifica disciplina per lo stato di emergenza, occorre ribadire che dal richiamato stato di rilievo nazionale conseguono precisi limiti giuridici e precostituiti limiti temporali;

    i poteri di emergenza di cui alla legislazione sulla protezione civile non hanno mancato di sollevare dubbi di legittimità costituzionale: sin dal primo momento, i limiti individuati dalla summenzionata normativa sono stati oltrepassati dall'azione del Governo ma, grazie all'intensa attività di controllo parlamentare, si è riusciti progressivamente a ricondurre la gestione dell'emergenza pandemica nell'alveo tracciato dalla gerarchia delle fonti del diritto;

    è doveroso ricordare come il primo decreto-legge approvato per far fronte all'emergenza, benché richiamante apertamente il Codice della protezione civile, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo vi abbia visibilmente derogato, dando vita all'infausta stagione della compressione dei diritti costituzionali mediante atti amministrativi e, successivamente, al ritorno dei decreti-legge di fatto reiterati, contenenti una pluralità di oggetti dalla natura più disparata;

    giova ricordare che le misure di contenimento adottate nell'ambito dell'emergenza, per rispettare pienamente l'ordinamento costituzionale, devono essere caratterizzate dalla temporaneità e devono essere costantemente connesse con lo stato di fatto che le ha originate;

    inoltre, le misure che comprimono diritti costituzionali devono essere caratterizzate anche dai requisiti della proporzionalità e della ragionevolezza, nell'ambito di un continuo bilanciamento con il diritto fondamentale alla salute riconosciuto all'articolo 32 della Costituzione;

    è proprio il requisito della temporaneità che caratterizza la legittimità dello stato di emergenza come deroga allo Stato di diritto, e nessuno spazio giuridico può essere lasciato alla normalizzazione dell'emergenza;

    l'articolo 24 del Codice della protezione civile, al comma 3, individua limiti temporali precisi, disponendo che «la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi»;

    con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, il Governo ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021;

    nel lasso di tempo intercorso, il Governo ha avuto modo di approvare i provvedimenti che ha giudicato utili per affrontare la fase acuta dell'infezione, per gettare le basi della ripresa e per uscire progressivamente dallo stato di emergenza pandemico;

    la proroga dello stato di emergenza oltre il limite fissato dalla legge, oltre a costituire una clamorosa ammissione dell'inadeguatezza di tutte le misure assunte sino ad oggi dai Governi italiani per contrastare la pandemia, costituisce secondo i firmatari del presente atto di indirizzo una pericolosa deriva sovversiva dell'ordine democratico;

    pur con diverse lacerazioni nel corpo sociale, il popolo italiano ha accettato lo stato di emergenza, acconsentendo a limitazioni e restrizioni personali, individuali, sociali e di impresa per fronteggiare la pandemia;

    il Governo ha accentrato in sé un potere normativo rafforzato, per il tramite di decreti-legge, atti amministrativi e financo circolari;

    la giustificazione, sotto il profilo costituzionale, di tale disequilibrio fra i poteri dello Stato è stata la previsione legislativa dello stato di emergenza, come stato di eccezione per antonomasia temporaneo;

    il sopramenzionato Codice della protezione civile, in vigore dal 2018, ha dunque costituito la «copertura legale» dello stato di emergenza e delle proroghe sino ad oggi avanzate;

    ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 del Codice della Protezione civile lo stato d'emergenza «non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi»;

    solo lo stretto e anche formale rispetto della norma e del suo spirito consente di ritenere legittimo lo stato di emergenza e conseguenzialmente l'accentramento dei poteri eccezionali dell'Esecutivo e la possibilità di intervenire su inalienabili diritti dei cittadini;

    la protrazione dello stato di emergenza oltre il limite di legge, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe dunque clamorosamente illegittima e anticostituzionale;

    la proroga illegittima costituirebbe una chiara usurpazione del potere legislativo a vantaggio del potere esecutivo, configurando uno stravolgimento del tradizionale equilibrio dei poteri su cui si fonda la nostra Costituzione;

    già in vista dell'ultima proroga, il 16 giugno 2021, il Comitato «Mille Avvocati per la Costituzione» ha inviato un'articolata missiva alle più alte cariche dello Stato, segnalando, allarmato, che «il contesto giuridico emergenziale avviato con la dichiarazione del 31 gennaio 2020 (...) ha ridisegnato gli equilibri costituzionali, a vantaggio del potere esecutivo, che ha potuto agire in deroga delle leggi dello Stato e intavolare le riforme dell'intera organizzazione della pubblica amministrazione, della sanità, della scuola, della giustizia. Con questo stillicidio di decreti-legge, atti amministrativi e circolari ministeriali, il Governo ha letteralmente stravolto l'Ordinamento della Repubblica delineato dalla Costituzione, ha superato il principio di separazione dei poteri dello Stato ed ha accentrato in sé un potere legislativo rafforzato, sovvertendo la gerarchia delle fonti di produzione del diritto sino a riscrivere le basi del nostro ordinamento, recidendo radicalmente diritti fondamentali e libertà personali, a mezzo di regolamenti esecutivi antinomici rispetto ai diritti umani, ai principi costituzionali e alle leggi, limitandone la tutela effettiva e, talvolta, persino il loro riconoscimento»;

    secondo il Comitato «Mille Avvocati per la Costituzione», «La proroga dello stato di emergenza oltre il 31 luglio 2021 sarebbe illegittima poiché in violazione di legge e penalmente illecita quale delitto plurioffensivo, anche contro, la personalità dello Stato. Un'ulteriore proroga, oltre a dare una chiara chiave di lettura su provvedimenti passati, per natura e contesto costituirebbe incontrovertibile usurpazione di un potere politico, in particolare della funzione legislativa che il Governo continuerebbe ad esercitare indebitamente, rendendosi responsabile del delitto di cui all'articolo 287 del codice penale. E per loro natura e contesto costituirebbe origine di ulteriore grave danno economico e sociale per il Paese, contribuendo all'intimidazione della popolazione e costringendo i poteri pubblici a compiere o ad astenersi dal compiere atti propri, nonché a destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali della Repubblica, commettendo quelle condotte eversive e terroristiche come definite dall'articolo 270-sexies del codice penale. Si configurerebbero, infine, responsabilità civilistiche e contabili con diritto al risarcimento di milioni di cittadini, per l'inadempimento del dovere di rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico che violi il diritto di uguaglianza ed impedisca la realizzazione della persona umana – sia come singolo sia nelle formazioni cui appartiene, come voluto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione – nonché per la concreta lesione dei diritti fondamentali e personalissimi quali la libertà personale, la libertà di circolazione, il diritto di riunione e manifestazione del pensiero, il diritto di culto, il diritto al lavoro, il diritto al ricorso in giudizio, il diritto alla pratica o partecipazione a manifestazione artistiche, teatrali, culturali o sportive, i diritti politici, il diritto all'istruzione, i diritti di iniziativa economica e di proprietà»;

    ritenendo fondati i rischi e le problematiche individuate dal Comitato «Mille Avvocati per la Costituzione»,

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», in scadenza il 31 dicembre 2021, a non emanare nessuna nuova Dichiarazione di stato di emergenza collegata alla pandemia da Covid-19, nel rispetto della normativa del Codice della Protezione Civile, e, conseguentemente, a non prorogare le disposizioni in materia di Certificazione verde.
9/3363/14. Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,

   premesso che:

    il 30 gennaio 2020, l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di emergenza globale in seguito alla diffusione dalla Cina della pandemia da COVID-19;

    sulle origini del virus e sui primi giorni della sua diffusione ancora non vi è nulla di certo;

    il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri ha adottato la delibera di «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

    la Dichiarazione del Consiglio dei ministri è stata adottata «visto» il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 denominato «Codice della protezione civile»;

    il primo articolo della delibera dichiara che lo stato di emergenza nazionale è proclamato «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1», e il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che quelli da adottare durante lo stato di emergenza sono gli «interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;

    l'articolo 7, comma 1, lettera c) del Codice di protezione civile recita: «emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.»;

    l'articolo 24, comma 1, del summenzionato Codice dispone che, sulla base dei dati disponibili, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del medesimo codice;

    lo stato di emergenza è stato originariamente dichiarato fino al 31 luglio 2020 e poi, successivamente, di volta in volta prorogato;

    poiché lo stato di emergenza trova la sua giustificazione nel Codice della protezione civile, mancando nel testo costituzionale una specifica disciplina per lo stato di emergenza, occorre ribadire che dal richiamato stato di rilievo nazionale conseguono precisi limiti giuridici e precostituiti limiti temporali;

    i poteri di emergenza di cui alla legislazione sulla protezione civile non hanno mancato di sollevare dubbi di legittimità costituzionale: sin dal primo momento, i limiti individuati dalla summenzionata normativa sono stati oltrepassati dall'azione del Governo ma, grazie all'intensa attività di controllo parlamentare, si è riusciti progressivamente a ricondurre la gestione dell'emergenza pandemica nell'alveo tracciato dalla gerarchia delle fonti del diritto;

    è doveroso ricordare come il primo decreto-legge approvato per far fronte all'emergenza, benché richiamante apertamente il Codice della protezione civile, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo vi abbia visibilmente derogato, dando vita all'infausta stagione della compressione dei diritti costituzionali mediante atti amministrativi e, successivamente, al ritorno dei decreti-legge di fatto reiterati, contenenti una pluralità di oggetti dalla natura più disparata;

    giova ricordare che le misure di contenimento adottate nell'ambito dell'emergenza, per rispettare pienamente l'ordinamento costituzionale, devono essere caratterizzate dalla temporaneità e devono essere costantemente connesse con lo stato di fatto che le ha originate;

    inoltre, le misure che comprimono diritti costituzionali devono essere caratterizzate anche dai requisiti della proporzionalità e della ragionevolezza, nell'ambito di un continuo bilanciamento con il diritto fondamentale alla salute riconosciuto all'articolo 32 della Costituzione;

    è proprio il requisito della temporaneità che caratterizza la legittimità dello stato di emergenza come deroga allo Stato di diritto, e nessuno spazio giuridico può essere lasciato alla normalizzazione dell'emergenza;

    l'articolo 24 del Codice della protezione civile, al comma 3, individua limiti temporali precisi, disponendo che «la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi»;

    con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, il Governo ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 dicembre 2021;

    nel lasso di tempo intercorso, il Governo ha avuto modo di approvare i provvedimenti che ha giudicato utili per affrontare la fase acuta dell'infezione, per gettare le basi della ripresa e per uscire progressivamente dallo stato di emergenza pandemico;

    la proroga dello stato di emergenza oltre il limite fissato dalla legge, oltre a costituire una clamorosa ammissione dell'inadeguatezza di tutte le misure assunte sino ad oggi dai Governi italiani per contrastare la pandemia, costituisce secondo i firmatari del presente atto di indirizzo una pericolosa deriva sovversiva dell'ordine democratico;

    pur con diverse lacerazioni nel corpo sociale, il popolo italiano ha accettato lo stato di emergenza, acconsentendo a limitazioni e restrizioni personali, individuali, sociali e di impresa per fronteggiare la pandemia;

    il Governo ha accentrato in sé un potere normativo rafforzato, per il tramite di decreti-legge, atti amministrativi e financo circolari;

    la giustificazione, sotto il profilo costituzionale, di tale disequilibrio fra i poteri dello Stato è stata la previsione legislativa dello stato di emergenza, come stato di eccezione per antonomasia temporaneo;

    il sopramenzionato Codice della protezione civile, in vigore dal 2018, ha dunque costituito la «copertura legale» dello stato di emergenza e delle proroghe sino ad oggi avanzate;

    ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 del Codice della Protezione civile lo stato d'emergenza «non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi»;

    solo lo stretto e anche formale rispetto della norma e del suo spirito consente di ritenere legittimo lo stato di emergenza e conseguenzialmente l'accentramento dei poteri eccezionali dell'Esecutivo e la possibilità di intervenire su inalienabili diritti dei cittadini;

    la protrazione dello stato di emergenza oltre il limite di legge, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe dunque clamorosamente illegittima e anticostituzionale;

    la proroga illegittima costituirebbe una chiara usurpazione del potere legislativo a vantaggio del potere esecutivo, configurando uno stravolgimento del tradizionale equilibrio dei poteri su cui si fonda la nostra Costituzione;

    già in vista dell'ultima proroga, il 16 giugno 2021, il Comitato «Mille Avvocati per la Costituzione» ha inviato un'articolata missiva alle più alte cariche dello Stato, segnalando, allarmato, che «il contesto giuridico emergenziale avviato con la dichiarazione del 31 gennaio 2020 (...) ha ridisegnato gli equilibri costituzionali, a vantaggio del potere esecutivo, che ha potuto agire in deroga delle leggi dello Stato e intavolare le riforme dell'intera organizzazione della pubblica amministrazione, della sanità, della scuola, della giustizia. Con questo stillicidio di decreti-legge, atti amministrativi e circolari ministeriali, il Governo ha letteralmente stravolto l'Ordinamento della Repubblica delineato dalla Costituzione, ha superato il principio di separazione dei poteri dello Stato ed ha accentrato in sé un potere legislativo rafforzato, sovvertendo la gerarchia delle fonti di produzione del diritto sino a riscrivere le basi del nostro ordinamento, recidendo radicalmente diritti fondamentali e libertà personali, a mezzo di regolamenti esecutivi antinomici rispetto ai diritti umani, ai principi costituzionali e alle leggi, limitandone la tutela effettiva e, talvolta, persino il loro riconoscimento»;

    secondo il Comitato «Mille Avvocati per la Costituzione», «La proroga dello stato di emergenza oltre il 31 luglio 2021 sarebbe illegittima poiché in violazione di legge e penalmente illecita quale delitto plurioffensivo, anche contro, la personalità dello Stato. Un'ulteriore proroga, oltre a dare una chiara chiave di lettura su provvedimenti passati, per natura e contesto costituirebbe incontrovertibile usurpazione di un potere politico, in particolare della funzione legislativa che il Governo continuerebbe ad esercitare indebitamente, rendendosi responsabile del delitto di cui all'articolo 287 del codice penale. E per loro natura e contesto costituirebbe origine di ulteriore grave danno economico e sociale per il Paese, contribuendo all'intimidazione della popolazione e costringendo i poteri pubblici a compiere o ad astenersi dal compiere atti propri, nonché a destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali della Repubblica, commettendo quelle condotte eversive e terroristiche come definite dall'articolo 270-sexies del codice penale. Si configurerebbero, infine, responsabilità civilistiche e contabili con diritto al risarcimento di milioni di cittadini, per l'inadempimento del dovere di rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico che violi il diritto di uguaglianza ed impedisca la realizzazione della persona umana – sia come singolo sia nelle formazioni cui appartiene, come voluto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione – nonché per la concreta lesione dei diritti fondamentali e personalissimi quali la libertà personale, la libertà di circolazione, il diritto di riunione e manifestazione del pensiero, il diritto di culto, il diritto al lavoro, il diritto al ricorso in giudizio, il diritto alla pratica o partecipazione a manifestazione artistiche, teatrali, culturali o sportive, i diritti politici, il diritto all'istruzione, i diritti di iniziativa economica e di proprietà»;

    ritenendo fondati i rischi e le problematiche individuate dal Comitato «Mille Avvocati per la Costituzione»,

impegna il Governo

a valutare che l'eventuale proroga dello stato di emergenza, in scadenza al 31 dicembre 2021, sia disposta alla luce di criteri oggettivi che tengano conto dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna vaccinale.
9/3363/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame estende l'applicazione del green pass ai luoghi di lavoro;

    il Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato che «l'assenza di verifiche durante il periodo di validità della certificazione verde non consentirebbe di rilevare eventuali positività dell'intestatario, eludendo le finalità di salute pubblica e ponendosi in contrasto col principio di esattezza del trattamento dei dati»;

    con decreto-legge n. 122 del 2021 è stato esteso alle strutture delle istituzioni scolastiche la certificazione verde Covid-19 al fine di accedere alle strutture scolastiche relative e formative che la piattaforma Ministero dell'università e della ricerca Ministero della salute è stata sollecitata in particolar modo rappresentando solo uno degli strumenti a disposizione per verificare il possesso del green pass di chi accede alle strutture;

    come indicato nella guida i dirigenti scolastici che la verifica deve essere rappresentata dal personale «effettivamente presente in servizio»;

    se invece per comodità e risparmio di tempo si procede con il testo «seleziona tutti» della piattaforma il verificatore avrà un quadro di tutti i lavoratori in servizio nella scuola anche quelli nella giornata all'interno dell'istituto non saranno effettivamente presenti perché in malattia o permesso giornaliero o ferie;

    a fronte di queste evidenze si rileva una violazione della privacy in quanto emergeranno elementi di salute regolati dal principio di riservatezza. Difatti il verificatore può in buona fede e solo per riflesso logico comparirà in verde che sarà presumibilmente un vaccinato o persona che ha sofferto Covid-19 mentre chi apparirà rosso dimostrerà per il verificatore di accedere alle strutture con il tampone;

   considerato così come esposto la privacy del lavoratore risulterà gravemente violata così come nel diritto fondamentale di scelta risultando in un obbligo vaccinale indiretto,

impegna il Governo

a garantire l'applicazione del green pass nel rispetto della privacy ed evitando qualsiasi forma di obbligo vaccinale introdotto surrettiziamente come nel caso esposto in premessa.
9/3363/15. Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    il COVID-19 è un virus airborne, ossia trasportato dall'aria, pertanto i luoghi più a rischio contagio sono da considerarsi gli ambienti confinati aperti al pubblico come i mezzi di trasporto, gli uffici pubblici, le scuole e le università;

    con la respirazione ogni individuo emette delle gocce ultrafini non visibili ad occhio nudo (aerosol) che restano sospese nell'aria anche per lungo tempo. Se ad espirare questo aerosol sono soggetti infetti, le droplet possono contenere un virus (Sars-Cov-2, influenza, e altro). In assenza di ricambi d'aria o di sistemi di ventilazione meccanizzata, la concentrazione in aria ambiente di queste goccioline può aumentare di molto e con essa il rischio che abbiamo di respirare aria potenzialmente infetta. Per questo motivo si rende urgente e necessario garantire un ricambio d'aria adeguato alle volumetrie dei diversi ambienti confinati e il monitoraggio in continuo della CO2, tracciante di semplice misurazione che consente di sapere il livello di rischio di infettarci quando respiriamo aria in un ambiente chiuso aperto al pubblico;

    l'aria viziata rappresenta ormai un problema noto anche a livello internazionale, pertanto bisogna assicurare una qualità dell'aria ottimale negli ambienti confinati sia dal punto di vista chimico-fisico che microbiologico, ossia mitigare il rischio airborne di virus e batteri;

    i principali inquinanti di aria indoor, ovverosia dove la qualità dell'aria è mediamente cinque volte peggiore rispetto a quella esterna, sono: agenti chimico-fisici tra cui gas di combustione, composti organici volatili (COV, idrocarburi policiclici aromatici, fumo passivo, radon) e biologici (batteri, virus, pollini, acari) che hanno effetti sul sistema respiratorio, provocando allergie, asma e disturbi a livello del sistema immunitario, oltre a comportare effetti nocivi anche sul sistema cardiovascolare, sul sistema nervoso, su cute e mucose esposte;

    uno studio pubblicato sul Journal of Cerebral Blood Flowl and Metabolism ha evidenziato che l'inalazione di livelli elevati di CO2 può provocare la dilatazione dei vasi sanguigni nel cervello, ridurre l'attività neuronale e diminuire il flusso di comunicazione tra le regioni del cervello;

    il decreto Sostegni bis menzionava l'acquisto di strumenti per l'aerazione al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022 in piena sicurezza ma non sono mai stati avviati progetti concreti in merito, se non la mera raccomandazione di tenere aperte le finestre, demandando la responsabilità al personale scolastico e ai dirigenti;

    la scelta di investire in banchi monoposto per garantire la distanza interpersonale di un metro, che è molto inferiore rispetto ai due metri raccomandati dall'OMS, è stata strategicamente errata oltre a comportare un immane spreco di soldi pubblici;

    in una pubblicazione SIMA-UNESCO emerge che ogni bambino sino ai 10 anni emette da seduto circa 14 litri di CO2 all'ora contro i 27 litri di un adolescente;

    la normativa internazionale prevede per l'anidride carbonica in aula un limite di 1,5 litri a metro cubo: se in un'aula di 90 metri cubi ci sono 16 bambini che producono 14 litri di CO2 l'ora avremo 224 litri in 60 minuti pari a 224 litri in 60 minuti corrispondenti a 2,48 litri per metro cubo e, considerando che nelle aule italiane sono presenti dai 25 ai 30 bambini, il limite massimo di concentrazione di anidride carbonica viene notevolmente superato;

    l'unico modo per calcolare il rischio all'interno di un ambiente confinato, di un'eventuale eccessiva concentrazione di gocce potenzialmente infette, è attraverso la misurazione continua dell'anidride carbonica attraverso dispositivi di rilevazione della CO2. Tali dispositivi devono essere validati scientificamente e calibrati secondo le indicazioni emerse dalle ricerche scientifiche internazionali in materia, consentire una misurazione continua e devono verificare la reale capacità e precisione nella misurazione, essere di facile lettura, oltre ad essere calibrati rispetto ai dettami delle ricerche scientifiche effettuate. Alcuni Stati nel mondo hanno elaborato delle linee guida che indicano le concentrazioni di sicurezza della CO2 ed oscillano dai 700 ppm sino ai 1000 ppm. Quando tali livelli di concentrazione sono inferiori ai 700 ppm il rischio di respirare aria espirata da altri soggetti potenzialmente infetti è inferiore all'1 per cento,

impegna il Governo

a dotare, nel primo provvedimento utile, tutti gli istituti scolastici e le università presenti sul territorio nazionale che ne facciano richiesta, di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 validati e calibrati secondo i dettami della scienza.
9/3363/16. De Toma.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    il COVID-19 è un virus airborne, ossia trasportato dall'aria, pertanto i luoghi più a rischio contagio sono da considerarsi gli ambienti confinati aperti al pubblico come i mezzi di trasporto, gli uffici pubblici, le scuole e le università;

    con la respirazione ogni individuo emette delle gocce ultrafini non visibili ad occhio nudo (aerosol) che restano sospese nell'aria anche per lungo tempo. Se ad espirare questo aerosol sono soggetti infetti, le droplet possono contenere un virus (Sars-Cov-2, influenza, e altro). In assenza di ricambi d'aria o di sistemi di ventilazione meccanizzata, la concentrazione in aria ambiente di queste goccioline può aumentare di molto e con essa il rischio che abbiamo di respirare aria potenzialmente infetta. Per questo motivo si rende urgente e necessario garantire un ricambio d'aria adeguato alle volumetrie dei diversi ambienti confinati e il monitoraggio in continuo della CO2, tracciante di semplice misurazione che consente di sapere il livello di rischio di infettarci quando respiriamo aria in un ambiente chiuso aperto al pubblico;

    l'aria viziata rappresenta ormai un problema noto anche a livello internazionale, pertanto bisogna assicurare una qualità dell'aria ottimale negli ambienti confinati sia dal punto di vista chimico-fisico che microbiologico, ossia mitigare il rischio airborne di virus e batteri;

    i principali inquinanti di aria indoor, ovverosia dove la qualità dell'aria è mediamente cinque volte peggiore rispetto a quella esterna, sono: agenti chimico-fisici tra cui gas di combustione, composti organici volatili (COV, idrocarburi policiclici aromatici, fumo passivo, radon) e biologici (batteri, virus, pollini, acari) che hanno effetti sul sistema respiratorio, provocando allergie, asma e disturbi a livello del sistema immunitario, oltre a comportare effetti nocivi anche sul sistema cardiovascolare, sul sistema nervoso, su cute e mucose esposte;

    uno studio pubblicato sul Journal of Cerebral Blood Flowl and Metabolism ha evidenziato che l'inalazione di livelli elevati di CO2 può provocare la dilatazione dei vasi sanguigni nel cervello, ridurre l'attività neuronale e diminuire il flusso di comunicazione tra le regioni del cervello;

    il decreto Sostegni bis menzionava l'acquisto di strumenti per l'aerazione al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022 in piena sicurezza ma non sono mai stati avviati progetti concreti in merito, se non la mera raccomandazione di tenere aperte le finestre, demandando la responsabilità al personale scolastico e ai dirigenti;

    la scelta di investire in banchi monoposto per garantire la distanza interpersonale di un metro, che è molto inferiore rispetto ai due metri raccomandati dall'OMS, è stata strategicamente errata oltre a comportare un immane spreco di soldi pubblici;

    in una pubblicazione SIMA-UNESCO emerge che ogni bambino sino ai 10 anni emette da seduto circa 14 litri di CO2 all'ora contro i 27 litri di un adolescente;

    la normativa internazionale prevede per l'anidride carbonica in aula un limite di 1,5 litri a metro cubo: se in un'aula di 90 metri cubi ci sono 16 bambini che producono 14 litri di CO2 l'ora avremo 224 litri in 60 minuti pari a 224 litri in 60 minuti corrispondenti a 2,48 litri per metro cubo e, considerando che nelle aule italiane sono presenti dai 25 ai 30 bambini, il limite massimo di concentrazione di anidride carbonica viene notevolmente superato;

    l'unico modo per calcolare il rischio all'interno di un ambiente confinato, di un'eventuale eccessiva concentrazione di gocce potenzialmente infette, è attraverso la misurazione continua dell'anidride carbonica attraverso dispositivi di rilevazione della CO2. Tali dispositivi devono essere validati scientificamente e calibrati secondo le indicazioni emerse dalle ricerche scientifiche internazionali in materia, consentire una misurazione continua e devono verificare la reale capacità e precisione nella misurazione, essere di facile lettura, oltre ad essere calibrati rispetto ai dettami delle ricerche scientifiche effettuate. Alcuni Stati nel mondo hanno elaborato delle linee guida che indicano le concentrazioni di sicurezza della CO2 ed oscillano dai 700 ppm sino ai 1000 ppm. Quando tali livelli di concentrazione sono inferiori ai 700 ppm il rischio di respirare aria espirata da altri soggetti potenzialmente infetti è inferiore all'1 per cento,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di dotare, nel primo provvedimento utile, tutti gli istituti scolastici e le università presenti sul territorio nazionale che ne facciano richiesta, di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 validati e calibrati secondo i dettami della scienza.
9/3363/16. (Testo modificato nel corso della seduta)De Toma.


   La Camera,

   premesso che:

    Il 76,73 per cento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario. Il 2,36 per cento è in attesa di seconda dose. Il 5,18 per cento ha fatto la terza dose. Complessivamente – contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose – è almeno parzialmente protetto il 79,09 per cento della popolazione italiana;

    l'attuale decreto-legge in conversione reca disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    il decreto-legge, in particolare, prevede l'estensione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;

    l'articolo 3, in dettaglio, prevede che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19;

    oltre che con il vaccino o con la guarigione, la certificazione valida per entrare nei luoghi di lavoro può essere ottenuta anche con un tampone rapido entro le 48 ore o un test molecolare entro le 72 ore prima dell'inizio del turno;

    i tamponi gratuiti sono garantiti solamente a chi è esentato dalla campagna vaccinale per motivi di salute. Per i maggiorenni, i tamponi rapidi hanno un prezzo calmierato stabilito;

    per venire incontro ai dipendenti non vaccinati e garantire la produttività, sono diverse le aziende che hanno deciso di pagare i tamponi ai lavoratori ma per molti altri dipendenti o lavoratori individuali il costo dei tamponi rimane a proprio carico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rendere gratuito, stabilendo anche una possibile soglia di reddito, l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, così da poter garantire una libera scelta fra il certificato di vaccinazione e il certificato con esito negativo a tutti i lavoratori.
9/3363/17. Rachele Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    in particolare all'articolo 3 sono presenti disposizioni urgenti sull'impiego delle certificazioni verdi in ambito lavorativo privato;

    i datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso della certificazione COVID-19 dei propri dipendenti; e per tale attività di controllo hanno responsabilità civili e penali;

    nelle ultime settimane sono giunte numerose notizie inerenti l'esibizione di certificati verdi falsi o irregolari; le conseguenze di questa pratica non possono essere imputate al datore di lavoro, che è sì responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro, ma non può essere gravato anche di responsabilità su un'attività illegale di un'altra persona,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, che i datori di lavoro nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni verdi sui luoghi di lavoro, siano esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi.
9/3363/18. Trancassini, Zucconi, Trano.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge n. 3363, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    l'articolo 5 del richiamato provvedimento reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, contenuta nell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni;

    nonostante vi siano numerose evidenze scientifiche relative all'immunità protettiva dopo la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, tra le fattispecie che possono determinare la generazione di una certificazione verde Covid-19 non rientra il possesso di un elevato titolo anticorpale;

    con circolare del 27 settembre 2021 il Ministero della Salute ha dato avvio alla somministrazione di dosi «booster» di vaccino anti SARS-CoV-2, come richiamo dopo almeno sei mesi dal completamento di un ciclo vaccinale primario, secondo una programmazione di somministrazione della terza dose che dovrebbe ricalcare quella adottata per le prime;

    senza negare l'utilità della vaccinazione anti COVID-19 sarebbe opportuno programmare la somministrazione della terza dose in considerazione del livello anticorpale del singolo soggetto e della sua condizione di «guarito» da precedente infezione;

    in un articolo intitolato «Immunità protettiva dopo la guarigione dall'infezione da SARS- CoV-2», pubblicato dalla nota rivista scientifica «The Lancet – Infectious Diseases», è stato rilevato che «durante il periodo di trasmissione caratterizzato dalla variante Delta, il rischio di reinfezione da SARS-CoV-2 è diminuito dell'80,5 per cento tra coloro che avevano in precedenza contratto l'infezione», e che, secondo un'indagine di laboratorio su 9.119 persone con precedente COVID-19 solo lo 0,7 per cento si è reinfettato, mentre da un'altra analisi condotta presso la Cleveland Clinic di Cleveland (USA) è emerso che i soggetti mai infettati dal virus avevano un tasso di incidenza di COVID-19 di 4,3 ogni 100 persone, invece l'incidenza dei soggetti precedentemente infettati era pari a 0 ogni 100 persone; nello stesso articolo, sono riportate le risultanze di uno studio condotto in Austria secondo il quale «la frequenza dei ricoveri ospedalieri per reinfezione era di 5 su 14.840 persone (0.03 per cento) e la frequenza dei decessi per reinfezione era di 1 su 14.840 persone (0,01 per cento)»;

    sempre sulle pagine del «The Lancet – Infectious Diseases», lo scorso 29 ottobre sono stati pubblicati i risultati di uno studio di coorte, prospettico e longitudinale, dal titolo «Trasmissione comunitaria e cinetica della carica virale della variante Delta del SARS-CoV-2 in individui vaccinati e non vaccinati nel Regno Unito», nel quale si legge che «la suscettibilità all'infezione aumenta con il tempo appena 2-3 mesi dopo la vaccinazione, coerentemente con la diminuzione dell'immunità protettiva», e che «gli individui completamente vaccinati con infezioni post-vaccino hanno un picco della carica virale simile ai casi non vaccinati e possono trasmettere efficacemente l'infezione»;

    ad ulteriore riprova di quanto riportato, si cita il noto studio condotto da Sivan Gazit e colleghi dal titolo «Immunità naturale di infezione SARS-CoV-2 e immunità indotta dal vaccino a confronto: nuove infezioni contro infezioni su soggetti già vaccinati», nelle conclusioni del quale si legge «questo studio ha dimostrato l'immunità naturale offre una protezione di maggiore durata e, più efficace contro l'infezione, la malattia sintomatica e l'ospedalizzazione causata dalla variante Delta di SARS- CoV-2, rispetto all'immunità indotta da due dosi di vaccino BNT162b2.1 soggetti che hanno contratto SARS-CoV-2 e ai quali è stata somministrata una singola dose del vaccino hanno ottenuto ulteriore protezione contro la variante Delta»;

    vi sono, dunque, crescenti evidenze scientifiche che suggeriscono che la durata dell'immunità protettiva in soggetti completamente vaccinati per il COVID-19 sia decisamente inferiore a quella riconosciuta con il rilascio della certificazione verde, mentre l'immunità indotta dall'infezione e successiva guarigione sia consistentemente più duratura, il che non giustifica l'ottenimento di una certificazione verde avente validità di soli sei mesi per tutti i soggetti guariti;

    sulla base di tali premesse, corroborate da copiosa letteratura scientifica internazionale,

impegna il Governo:

   a estendere a 12 mesi, in luogo dei 6 mesi attualmente previsti, la validità del Green Pass rilasciato ai soggetti guariti dall'infezione di SARS-CoV-2 in presenza di studi epidemiologici e clinici comprovanti una memoria immunitaria ampia e duratura dopo l'infezione naturale;

   ad istituire, attraverso il primo provvedimento utile del Governo, una certificazione parallela alla Certificazione verde COVID-19, valida all'interno dei confini nazionali, che consenta le medesime condizioni dei possessori del Green Pass a coloro che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV-2, dosato con cadenza trimestrale attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato, per consentire a tali soggetti di sottoporsi ai richiami vaccinali solo in presenza di un livello anticorpale inferiore ad una soglia di immunità la cui quantificazione è rimessa alla valutazione dei membri del Comitato Tecnico Scientifico.
9/3363/19. Menga, Romaniello, Massimo Enrico Baroni, Trano.


   La Camera,

   considerato che:

    il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 recante «misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening», reca modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 estendendo ulteriormente il periodo previsto dal protocollo d'intesa per l'effettuazione dei test antigenici presso farmacie e strutture sanitarie fino al 31 dicembre;

    con misure restrittive di contenimento della diffusione del virus il Governo ha deciso di correlare il normale esercizio della vita quotidiana dei cittadini, compreso anche l'accesso al posto di lavoro, al possesso del cosiddetto «Green pass», il quale può essere ottenuto con la vaccinazione, un certificato attestante esito negativo del tampone o con la guarigione da COVID;

    in questi giorni si sta ventilando l'ipotesi di ridurre il tempo di validità del tampone da 48 ore a 24 ore;

    il protocollo d'intesa prevede un prezzo di 15 euro per l'effettuazione del test antigenico in farmacia, ma anche questo prezzo potrebbe essere inadeguato per chi è costretto a ripetere il test frequentemente e a maggior ragione riducendo le tempistiche di validità del tampone;

    lo screening della diffusione del virus è essenziale in questa fase e la sua efficienza è direttamente proporzionale all'aumento del numero di tamponi effettuati su tutto il territorio nazionale; ragion per cui altre nazioni in Europa hanno deciso di facilitare l'accesso al test rendendolo addirittura gratuito,

impegna il Governo

a rivedere il costo del test rapido per COVID-19 presso le farmacie e le altre strutture sanitarie in modo tale da garantire maggiormente lo screening e ridurre l'impatto economico sulle famiglie italiane.
9/3363/20. Suriano, Ehm, Trano, Maniero, Raduzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2;

    la finalità delle disposizioni sopra citate è quella fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza;

    il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021, ha confermato la legittimità dell'obbligo vaccinale contro il virus Sars-CoV-2 previsto per il personale sanitario, sottolineando come l'obbligo vaccinale sia imposto a tutela non solo del personale sanitario, impegnato nella lotta contro la diffusione del coronavirus pandemico, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano nelle strutture sanitarie;

    il carattere selettivo della vaccinazione obbligatoria, infatti, come evidenziato dagli stessi Giudici amministrativi, è giustificato non solo dalla necessità del rispetto principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema costituzionale (articolo 2 della Costituzione), ma anche dalla relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che presuppone la sicurezza delle cure, impedendo che, paradossalmente, chi deve curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia;

    una simile evenienza, come riportato nella medesima pronuncia, costituirebbe (ed ha costituito) un grave tradimento di quella «relazione di cura e fiducia tra paziente e medico» e, più in generale, tra paziente e gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria, un ripudio dei valori più essenziali che la medicina deve perseguire e l'ordinamento deve difendere, a cominciare dalla solidarietà;

    come evidenziato dall'istituto superiore di Sanità nel report «Epidemia Covid-19» aggiornato al 10 novembre 2021, dopo i 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, si osserva una forte diminuzione dell'efficacia vaccinale nel prevenire le diagnosi in corrispondenza di tutte le fasce di età. In generale, su tutta la popolazione, l'efficacia vaccinale passa dal 76 per cento nei vaccinati con ciclo completo entro i sei mesi rispetto ai non vaccinati, al 50 per cento nei vaccinati con ciclo completo oltre i sei mesi rispetto ai non vaccinati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76 con riferimento alla terza dose di vaccino.
9/3363/21. Mandelli, Saccani Jotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19, sarebbe opportuno agevolare il lavoro dei dirigenti scolastici che rispettano i protocolli di sicurezza previsti per norme anti Covid;

    il Dirigente Scolastico, ai sensi della normativa vigente, è datore di lavoro, tuttavia lo stesso non ha poteri di spesa ed esercita le sue funzioni adempiendo ai doveri che gli vengono imposti dal Ministero dell'istruzione nella fase di avvio e svolgimento del nuovo anno scolastico in situazione di emergenza sanitaria ancora in atto;

    la punibilità per omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) e lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale) per il dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti per norme anti Covid, costituisce un ostacolo, oltreché una norma pregiudicante per quanti operano rispettando le norme e i protocolli di sicurezza previsti per il contenimento dell'infezione da Covid,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di escludere la punibilità per omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) e lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale) per il dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti per le norme anti Covid.
9/3363/22. Frassinetti, Bucalo, Albano, Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, che ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

    in particolare, gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato; le norme in esame pongono altresì, a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche – anche a campione – del rispetto delle condizioni di accesso ai luoghi di lavoro nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche;

    una questione pratica che merita di essere affrontata riguarda gli oneri connessi alle attività prodromiche al controllo delle certificazioni perché, come previsto, sono i datori di lavoro, anche in caso di attività, spesso a conduzione familiare, con meno di quindici dipendenti, a dover verificare il possesso di idonea certificazione;

    per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni richieste e per l'inadempimento degli obblighi a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie;

    è doveroso un supporto per l'acquisto di dispositivi digitali, analoghi, ad esempio, a quelli che si utilizzano negli aeroporti, per la lettura del codice a barre e che eviterebbero i contatti tra controllori e controllati, evitando rischi di contagio e limitando il personale impiegato nell'attività di controllo,

impegna il Governo

a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei datori di lavoro privati per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre o per qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle connesse verifiche.
9/3363/23. Lucaselli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, che ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

    in particolare, l'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, prorogando dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2;

    è importante che, per ottenere il rilascio della certificazione verde, siano stanziate adeguate risorse economiche per l'effettuazione di test antigenici rapidi al fine di garantire la gratuità dei medesimi test, con particolare riguardo ai cittadini clic versano in condizioni di precarietà economica, dettata o, in ogni caso, aggravata proprio dalle misure di contenimento dei contagi;

    in questo momento particolare per la diffusione del COVID-19, il Servizio sanitario nazionale deve intervenire per assicurare le prestazioni gratuite che riguardano la tutela della salute collettiva e soprattutto per l'evidente precarietà economica in cui si trovano;

    l'articolo 32 della Costituzione tutela, infatti, la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. In tale contesto risulta importante garantire gratuitamente ai cittadini che vogliono usufruire dei certificati verdi l'effettuazione dei test antigenici rapidi o molecolari,

impegna il Governo

a stanziare, anche in occasione della legge di bilancio 2022 di prossima approvazione, adeguate risorse economiche per garantire ai cittadini l'effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari gratuiti al fine di agevolare, in particolare, le fasce della popolazione che versano in condizioni di precarietà economica.
9/3363/24. Ferro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, che ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

    in particolare, gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

    l'articolo 9 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, ha esteso esclusivamente fino al 31 ottobre 2021, anziché fino al termine dello stato di emergenza, la disciplina che prevede, per i «lavoratori fragili» dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;

    nella stessa ottica di tutela dei lavoratori fragili, appare necessario estendere, almeno fino al termine dello stato di emergenza, fissato ad oggi al prossimo 31 dicembre, la disciplina, già prevista fino al 30 giugno 2021, relativa all'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, estendendola anche a coloro che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate;

    l'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgimento del lavoro in modalità agile, così come l'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal lavoro delle persone fragili, impossibilitate a usufruire dello smart working, è dettata dalla considerazione che il rientro in servizio di tali soggetti equivarrebbe a una elevata esposizione al rischio e la mancata proroga di tali disposizioni porrebbe a carico degli stessi lavoratori fragili le conseguenze economiche di un eventuale prolungamento dell'assenza dal lavoro,

impegna il Governo:

   a prorogare la validità delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, fino al termine dello stato di emergenza;

   a estendere l'applicazione delle medesime disposizioni ai soggetti che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate.
9/3363/25. Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, che ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

    in particolare, gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

    l'articolo 9 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, ha esteso esclusivamente fino al 31 ottobre 2021, anziché fino al termine dello stato di emergenza, la disciplina che prevede, per i «lavoratori fragili» dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;

    nella stessa ottica di tutela dei lavoratori fragili, appare necessario estendere, almeno fino al termine dello stato di emergenza, fissato ad oggi al prossimo 31 dicembre, la disciplina, già prevista fino al 30 giugno 2021, relativa all'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, estendendola anche a coloro che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate;

    l'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgimento del lavoro in modalità agile, così come l'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal lavoro delle persone fragili, impossibilitate a usufruire dello smart working, è dettata dalla considerazione che il rientro in servizio di tali soggetti equivarrebbe a una elevata esposizione al rischio e la mancata proroga di tali disposizioni porrebbe a carico degli stessi lavoratori fragili le conseguenze economiche di un eventuale prolungamento dell'assenza dal lavoro,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prorogare la validità delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27, fino al termine dello stato di emergenza;

  a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione delle medesime disposizioni ai soggetti che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate.
9/3363/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Bellucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, che ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

    il provvedimento si pone in continuità con le misure specifiche che i vari Governi che si sono succeduti, a partire dal mese di febbraio 2020, con la dichiarazione dello stato di emergenza, ha previsto per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base delle evidenze scientifiche in continua evoluzione;

    con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il «superamento» dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus;

    nel corso di questi quasi due anni sono state previste misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte ai cittadini; misure che, se comprensibili nei primi mesi in cui nulla si conosceva sul virus e sui suoi effetti a lungo termine, non appaiono più giustificabili oggi, in cui non si può più parlare di «stato di emergenza» e con una campagna vaccinale che, stando a quanto riportato sul sito del Ministero della salute, ha raggiunto una copertura dell'84,13 per cento della popolazione over 12 anni;

    dal 1° dicembre 2021 è iniziata la somministrazione della dose «booster» con vaccino a m-RNA,

impegna il Governo

a valutare, al termine della cessazione dello stato di emergenza e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio 2022, alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione e dei risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di contenimento, i risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, dandone comunicazione al Parlamento.
9/3363/26. Giovanni Russo, De Toma, Rachele Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in discussione ha tra le sue finalità quella di assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato nonché il rafforzamento del sistema di screening;

    tutti i cittadini stranieri che intendono recarsi in Italia godono, come disciplinato dall'articolo 2 del Testo Unico sull'immigrazione, degli stessi diritti fondamentali dei cittadini italiani e, proprio come questi ultimi, devono adempiere ai propri doveri, e considerato che i cittadini italiani vengono dal decreto che stiamo discutendo vessati di ulteriori responsabilità imposte per la tutela della salute pubblica, tra i quali la validità del certificato verde proveniente dal tampone a sole 24 ore, l'adesione alla terza dose di vaccino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di applicare la stessa normativa e le stesse restrizioni agli immigrati che richiedono accesso nel nostro Paese, i quali dovranno essersi sottoposti alla terza dose di vaccino, così come gli italiani, e avere l'obbligo di tampone rapido nelle 24 ore prima dello sbarco, ai fini dell'ottenimento della certificazione verde, per non configurarsi quale delitto colposo contro la salute pubblica degli Italiani.
9/3363/27. Caiata.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, che ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

    in particolare, l'articolo 8 ha stabilito che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico doveva esprimere il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 (legge n. 87 del 2021), e dell'evoluzione della campagna vaccinale;

    lo scorso 14 agosto il Ministero in indirizzo e le competenti associazioni sindacali hanno sottoscritto «Il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022)»;

    al punto 8 del documento, che disciplina l'utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti terzi, si legge «Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111 del 2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso»;

    in sostanza, l'uso e concessione delle palestre delle scuole alle associazioni sportive e, in generale, ad enti esterni è valutabile solo in zona bianca;

    tale disciplina è stata confermata anche nel «Piano scuola 2021-2021. Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione» con riferimento alle indicazioni fornite alle istituzioni scolastiche per la pianificazione delle attività relative a «Educazione fisica e palestre»;

    nonostante i protocolli delle federazioni sportive nazionali prevedano, finalmente, dopo oltre un anno di stop forzato, la ripresa dell'attività sportiva, anche in zona gialla; nonostante le associazioni sportive si siano adeguate alle numerose normative sanitarie e anche i campionati siano ripartiti in sicurezza, paradossalmente non è concesso a tali enti di poter usufruire delle palestre scolastiche per gli allenamenti;

    per la partecipazione alle attività delle associazioni sportive è, peraltro, richiesto il possesso della certificazione verde da Covid-19, che si aggiunge ai rigorosi protocolli di sicurezza adottati per il contenimento dei contagi;

    è di fondamentale importanza consentire agli sportivi di tornare ad allenarsi, a praticare tutte le discipline sportive di cui i nostri ragazzi e atleti sono appassionati; soprattutto, è necessario garantire la possibilità di tornare a vivere attraverso lo sport occasioni di crescita e socializzazione, dopo un anno e mezzo durante il quale la nostra quotidianità è rimasta sospesa nel limbo,

impegna il Governo

a garantire su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall'esistenza di cosiddette zone bianche, l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, agli enti terzi che ne facciano richiesta, nel rispetto delle regole e dei protocolli ritenuti necessari.
9/3363/28. Varchi, Maschio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, che ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

    in particolare, l'articolo 8 ha stabilito che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico doveva esprimere il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 (legge n. 87 del 2021), e dell'evoluzione della campagna vaccinale;

    lo scorso 14 agosto il Ministero in indirizzo e le competenti associazioni sindacali hanno sottoscritto «Il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno scolastico 2021/2022)»;

    al punto 8 del documento, che disciplina l'utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti terzi, si legge «Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111 del 2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso»;

    in sostanza, l'uso e concessione delle palestre delle scuole alle associazioni sportive e, in generale, ad enti esterni è valutabile solo in zona bianca;

    tale disciplina è stata confermata anche nel «Piano scuola 2021-2021. Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione» con riferimento alle indicazioni fornite alle istituzioni scolastiche per la pianificazione delle attività relative a «Educazione fisica e palestre»;

    nonostante i protocolli delle federazioni sportive nazionali prevedano, finalmente, dopo oltre un anno di stop forzato, la ripresa dell'attività sportiva, anche in zona gialla; nonostante le associazioni sportive si siano adeguate alle numerose normative sanitarie e anche i campionati siano ripartiti in sicurezza, paradossalmente non è concesso a tali enti di poter usufruire delle palestre scolastiche per gli allenamenti;

    per la partecipazione alle attività delle associazioni sportive è, peraltro, richiesto il possesso della certificazione verde da Covid-19, che si aggiunge ai rigorosi protocolli di sicurezza adottati per il contenimento dei contagi;

    è di fondamentale importanza consentire agli sportivi di tornare ad allenarsi, a praticare tutte le discipline sportive di cui i nostri ragazzi e atleti sono appassionati; soprattutto, è necessario garantire la possibilità di tornare a vivere attraverso lo sport occasioni di crescita e socializzazione, dopo un anno e mezzo durante il quale la nostra quotidianità è rimasta sospesa nel limbo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di garantire su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall'esistenza di cosiddette zone bianche, l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, agli enti terzi che ne facciano richiesta, nel rispetto delle regole e dei protocolli ritenuti necessari.
9/3363/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Varchi, Maschio.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, che ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

    il provvedimento si pone in soluzione di continuità con le misure che i vari Governi che si sono succeduti, a partire dal mese di febbraio 2020, con la dichiarazione dello stato di emergenza, hanno previsto per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, anche sulla base all'evoluzione delle evidenze scientifiche;

    in particolare, nel corso di questi quasi due anni sono state introdotte misure di contenimento anche molto drastiche, tanto da sollevare dubbi sulla costituzionalità delle limitazioni che sono state imposte ai cittadini;

    tali misure, se comprensibili nei primi mesi in cui nulla si conosceva sul virus e sui suoi effetti a lungo termine, non appaiono più giustificabili oggi, in cui non si può più parlare di «stato di emergenza» e con una campagna vaccinale che, stando a quanto riportato sul sito del Ministero della salute, ha raggiunto una copertura dell'84,13 per cento della popolazione over 12 anni;

    la scadenza dello stato di emergenza è ormai vicina e si parla già di una probabile ulteriore proroga, giustificata dall'evolversi della pandemia con i relativi dati di contagi, con tutto ciò che tale decisione comporterà in termini di regolazione della vita degli italiani;

    lo stesso stato di avanzamento della campagna vaccinale con la somministrazione già dallo scorso 1° dicembre della dose «booster», con vaccino a m-RNA, non giustificano la scelta di una proroga dello stato di emergenza; né tale scelta può essere giustificata dalla eventuale necessità di una decretazione di urgenza, potendo fare ricorso ai decreti-legge, così come si è abusato nel corso dell'attuale legislatura e, peggio, tale scelta non sarebbe nemmeno supportata giuridicamente, posto che il comma 3 dell'articolo 24 del Codice di Protezione Civile preveda espressamente che «la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi»,

impegna il Governo

a non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, a non prorogare le disposizioni in materia di certificazione verde.
9/3363/29. Galantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, a decorrere dal 6 agosto 2021, ha previsto per l'accesso ai servizi di ristorazione al chiuso, nonché a quelli di svago, il possesso obbligatorio di una delle certificazioni verdi COVID-19;

    il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha previsto, altresì, il possesso obbligatorio della citata certificazione anche per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto: a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

    il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha infine esteso l'ambito applicativo della citata certificazione verde anche ai luoghi di lavoro pubblico e privato;

    nelle ultime settimane sono stati registrati, al pari del passato, sbarchi di immigrati irregolari nel Sud della Sardegna, prevalentemente aventi cittadinanza algerina, i quali, stante lo scarso controllo dei confini nazionali, accedono al territorio nazionale in assenza di qualsivoglia controllo;

    in particolare, la citata situazione, la quale aveva già superato il limite della sicurezza, attualmente appare ancora più grave, tenuto conto del fatto che i suindicati soggetti, sfuggendo a qualsiasi controllo, vagano per il territorio nazionale senza essere stati sottoposti ad alcun controllo di carattere sanitario e comunque sprovvisti di della suindicata certificazione;

    appare assolutamente inaccettabile che l'intera cittadinanza sia obbligata al possesso della suindicata certificazione per poter accedere ai luoghi di lavoro o ai suindicati servizi, mentre, contemporaneamente, i citati soggetti non vengono sottoposti ad alcun controllo,

impegna il Governo

a porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine di aumentare i controlli lungo le coste italiane, in particolare nel sud-ovest della Sardegna, se del caso con un'attività di pattugliamento della Marina Militare fin dalle antistanti acque internazionali, per interrompere il flusso migratorio avente origine dai territori del Nord Africa, o quantomeno, intercettare le relative imbarcazioni prima dell'approdo nel territorio nazionale, così da consentire ogni opportuno controllo di carattere sanitario, anche ai fini della certificazione verde, al pari di quello richiesto quotidianamente all'intera cittadinanza.
9/3363/30. Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    con riferimento a quanto disposto dal decreto in esame, appare doveroso che – limitatamente al mese di dicembre 2021 – siano eseguiti gratuitamente i test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per tutti i soggetti che lo richiedano;

    nel periodo temporale indicato per l'esenzione dal pagamento dei test antigenici è infatti prevedibile un forte aumento dei rapporti di socialità tra le persone e, dunque, la necessità che questi ultimi si possano sviluppare nelle condizioni di massima sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere idonei provvedimenti volti a perseguire le finalità di cui in premessa e, conseguentemente, disporre per la copertura finanziaria delle relative spese.
9/3363/31. Foti, Ferro, Zucconi, Galantino.


   La Camera,

   premesso che:

    a partire dal mese di febbraio 2020 il Governo con la dichiarazione dello stato di emergenza ha continuamente assunto, mediante l'uso spropositato della decretazione di urgenza, misure specifiche per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus, assumendo decisione in grado di limitare diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti dei cittadini, come il diritto al lavoro;

    le decisioni sin qui assunte sono state supportate, a parere del Governo, da evidenze scientifiche che legittimerebbero le limitazioni imposte ai cittadini;

    l'obbligo della certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro ha sollevato molteplici critiche e dissensi, celando evidentemente un vero e proprio obbligo alla vaccinazione che rappresenterebbe l'unica scelta dei cittadini per evitare il continuo dispendio economico derivante dall'effettuazione di tamponi rapidi o molecolari anti-Covid;

    con decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021, n. 76, è stato previsto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006;

    sia il prefato provvedimento che quello in esame nulla hanno previsto in relazione alle donne operatrici sanitarie in stato di gravidanza o allattamento che sarebbero costrette a sottoporsi al vaccino per poter svolgere la propria professione in mancanza, tuttavia, di effettive evidenze scientifiche che conclamino l'assenza certa di controindicazioni, anche a lungo termine, nei confronti del feto o del bambino;

    la previsione dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari si pone come lex specialis rispetto alla regola generale per cui il vaccino anti SARS-CoV-2 rappresenta una facoltà e il legislatore ha previsto un'esenzione a tale obbligo solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale; si tratta a bene vedere di un'esenzione che non dipende dalla discrezionalità del paziente/cittadino bensì è rimessa esclusivamente alla decisione di un medico;

    a tal riguardo, le segnalazioni sopraggiunte dimostrano come le donne in gravidanza o in allattamento che svolgono professioni sanitarie e che legittimamente per tutelare la gravidanza o il neonato preferirebbero rimandare la inoculazione del vaccino, non riescono ad ottenere l'esenzione suddetta, essendo rimessa alla sola decisione del medico;

    eppure, tali previsioni e le prassi che ne sono derivate collidono con quanto prescritto in talune circolari, da ultimo quella del 24 settembre 2021 che relativamente alle donne in gravidanza stabilisce: «il personale sanitario è tenuto a illustrare nella maniera più chiara possibile il rapporto tra rischi e benefici, così da permettere a ogni donna di prendere la decisione più appropriata per il proprio caso», chiarendo quindi come la decisione ultima se vaccinarsi o meno, legittimamente, spetterebbe alla donna/madre;

    quanto sin qui rappresentato, comporta, quindi, dubbi interpretativi in relazione all'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, non essendo pacificamente chiaro se le donne in gravidanza o in allattamento, operatrici sanitarie, siano sottoposte all'obbligo vaccinale oppure se alle stesse, come nella generalità dei casi, sia lasciata la facoltà di scelta; in tale ultimo caso, quindi, dovrebbero beneficiare dell'esenzione dall'obbligo vaccinale ovvero della possibilità di accedere ai luoghi di lavoro tramite una certificazione verde diversa da quella connessa al vaccino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi volti a chiarire l'ambito di operatività dell'obbligo vaccinale nei confronti delle donne operatrici sanitarie in stato di gravidanza o di allattamento e, in particolare, a prevedere un'esenzione nei loro riguardi o quantomeno la possibilità di accedere ai luoghi di lavoro esibendo una certificazione verde diversa da quella derivante dalla somministrazione del vaccino.
9/3363/32. Cirielli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 dispone quanto segue: «2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

     a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

     b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

     c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

    c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.»;

    ai fini del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19, e in alternativa al più invasivo test rapido antigenico nasale, effettuato esclusivamente mediante tampone nasale, si potrebbe anche prevedere l'uso di un test altrettanto valido e meno invasivo ovvero il test salivare antigenico;

    in particolare, il test salivare antigenico prevede il campionamento attraverso un veloce prelievo a livello linguale o anche direttamente sulla saliva che il soggetto analizzato può campionare autonomamente in una provetta. In questo modo si eviterebbe il più invasivo prelievo a livello della mucosa nasale, pratica che spesso causa disagi a molte persone ed in particolare a soggetti anziani, bambini o a persone con disabilità;

    in virtù della minore invasività del test nonché della sua pari sensibilità e maggiore rapidità di esecuzione rispetto al test antigenico rapido (elementi già certificati in molti paesi europei) apparirebbe opportuno un intervento da parte del Governo volto a validare il test antigenico salivare come strumento alternativo al test rapido antigenico nasale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di propria competenza volti a prevedere l'inserimento del test salivare antigenico tra le condizioni attestate dalle certificazioni verdi COVID-19 disposte dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
9/3363/33. Gemmato.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli;

    l'effettuazione del test antigenico permette l'individuazione di eventuali contagi e favorisce il tracciamento del virus;

    seppur calmierato il costo del tampone, il quale può essere fruito sia da chi è vaccinato sia da coloro che vaccinati non sono, rappresenta una spesa non indifferente per il singolo cittadino così come per le famiglie;

    il possesso della certificazione verde, ottenuta mediante vaccinazione, guarigione o tampone negativo, rappresenta la condizione necessaria per accedere al posto di lavoro, agli eventi e ai luoghi pubblici;

    è ormai noto che l'inoculazione del vaccino e il conseguente possesso della certificazione verde non garantiscono la totale assenza di rischio contagio da SaRS-CoV-2 e l'effettuazione di un test resta il modo più preciso per individuare il contagio e isolare il soggetto;

    l'arrivo della stagione influenzale e dell'inverno possono comportare – sulla falsariga di quanto avvenuto nel 2020 – l'incremento della circolazione del virus;

    il volersi sottoporre a un tampone, anche da parte della popolazione vaccinata, rappresenta una precauzione ulteriore frutto di una scelta individuale, ma capace di tutelare anche la collettività;

    il costo seppur calmierato dei test anti SaRS-CoV-2 ne rende proibitivo l'accesso in modo continuativo ai soggetti o ai nuclei familiari meno abbienti;

    sono diversi i casi di contagi nelle scuole riportati da parte dei media nazionali e locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere – fino al termine dell'emergenza – un'ulteriore riduzione del prezzo dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per tutte le famiglie con figli in età scolare e con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
9/3363/34. Mantovani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce il green pass obbligatorio per chiunque debba accedere al posto di lavoro;

    l'articolo 1 della Costituzione al comma 1 recita che «l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro»;

    l'articolo 3, comma 2, della Costituzione dispone, inoltre, che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

    l'articolo 32 della Costituzione prevede che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»;

    non è vigente alcuna legge per l'obbligo vaccinale da COVID-19, sicché ad ogni cittadino deve essere garantito sul territorio italiano il diritto di essere libero di scegliere se sottoporsi a vaccinazione;

    il cosiddetto Green pass attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19;

    il tampone ha un costo genericamente di 15 euro, tale costo applicato a chi lavora tutti i giorni rappresenta una diminuzione di reddito di 225 euro;

    a fronte della mancata gratuità del tampone il lavoratore economicamente più agiato è titolare di una libertà di scelta più ampia rispetto a chi ha un reddito più umile, essendo quest'ultimo sostanzialmente costretto a rinunciare a tale prerogativa pur di accedere al lavoro; ciò rappresenta una disparità contraria ai dettami costituzionali di cui in premessa, ostacolo che la Repubblica ha il dovere di rimuovere;

    solo la gratuità del tampone, quantomeno per le fasce di lavoratori con reddito più basso, può garantire una piena condizione di parità tra i cittadini,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché ogni cittadino lavoratore possa accedere al tampone gratuito una volta ogni 48 ore nei giorni di accesso al luogo di lavoro e in considerazione della propria effettiva disponibilità economica.
9/3363/35. Montaruli.


   La Camera,

   premesso che:

    la necessità della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, è stata disciplinata dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

    per quanto attiene all'accertamento del possesso del Green Pass, ogni amministrazione è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2021; i datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi;

    per la verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni, oltre all'app «VerificaC19», sono state rese disponibili specifiche funzionalità: l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del Certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura; per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC; per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC;

    nel corso dei mesi si è osservato come, soprattutto all'interno di quelle amministrazioni pubbliche che hanno più sedi dislocate sul territorio, le modalità di accertamento automatizzato favoriscano ritardi e lunghe code all'ingresso: il datore di lavoro – dirigente apicale o personale con qualifica dirigenziale da lui delegato – è costretto ad effettuare quotidianamente e in loco le verifiche, impiegando di fatto un tempo di gran lunga superiore a quello che impiegherebbe nell'ipotesi in cui tutti gli impiegati in possesso di Green Pass ottenuto a seguito di vaccinazione abbiano depositato presso il datore di lavoro la propria certificazione in formato cartaceo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare l'opportunità di prevedere per tutte le PA, compresi gli enti locali, l'obbligo per il singolo lavoratore dipendente e per tutti coloro che hanno l'obbligo di esibire il Green Pass, di consegnare in formato cartaceo la propria certificazione al fine di ridurre drasticamente i tempi delle connesse procedure di verifica.
9/3363/36. Lombardo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 3-bis, reca disposizioni in materia di «Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa», stabilendo, sia per i lavoratori dipendenti pubblici che per quelli privati, che la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste;

    l'ipotesi della scadenza della certificazione verde COVID-19 può verificarsi anche in altri ambiti e in altre circostanze, come nel caso dello spostamento delle persone mediante i mezzi di trasporto non privati, soprattutto nel caso di itinerari per cui è richiesto un viaggio della durata di alcune ore;

    appare dunque necessario poter garantire a chiunque abbia la necessità di utilizzare i mezzi di trasporto di non incorrere nelle sanzioni amministrative previste, ovvero nella interruzione momentanea del viaggio a causa della scadenza della certificazione verde COVID-19 nel corso del viaggio stesso,

impegna il Governo

a considerare in modo estensivo gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di superare, eventualmente anche con successivi provvedimenti normativi, l'attuale limite definito in relazione alla scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 con specifico riferimento all'ipotesi in cui la scadenza stessa ricada nel corso di uno spostamento mediante mezzi di trasporto non privati dopo che è stata verificata, al momento della partenza, l'effettiva validità della certificazione verde.
9/3363/37. Rotelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    a fronte dello stato di emergenza COVID-19, si continuano dunque a prevedere misure restrittive, in particolare, applicando e estendendo l'impiego delle certificazioni verdi per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

    lo stato di emergenza, deliberato per la prima volta il 31 gennaio 2020 dal Consiglio dei ministri e più volte prorogato, è in scadenza il prossimo 31 dicembre;

    il ministro della Salute, Roberto Speranza, sull'ipotesi di un'estensione oltre la predetta data dello stato di emergenza ha affermato: «Come Governo ci baseremo sull'evidenza scientifica: se sarà necessario prorogare lo stato di emergenza lo faremo senza timore». Sembra infatti che l'esecutivo stia lavorando per un'ulteriore proroga fino a marzo 2022;

    si evidenzia che lo stato di emergenza è una condizione che può essere attivata al verificarsi o nell'imminenza di eventi eccezionali che richiedano la necessità di agire con urgenza e con poteri straordinari e che può comportare, come sta avvenendo durante l'emergenza COVID-19, limitazioni delle libertà personali dei cittadini; si ritiene che le proroghe assunte sullo stato di emergenza non siano state accompagnate da un'adeguata informativa ai cittadini per far comprendere quali dati scientifici e criteri disponibili abbiano comportato il persistere di tale condizione. Di contro, in una situazione così inedita, che coinvolge tutto il territorio nazionale e che richiede ai cittadini importanti sacrifici, è fondamentale portare avanti un'operazione di completa trasparenza. Ciò anche considerando che una corretta informazione delle istituzioni determina un sano convincimento delle persone, con effetti positivi per l'osservanza dei provvedimenti finalizzati al contrasto dell'emergenza sanitaria; dunque, è necessario che l'esecutivo renda noti dati e informazioni ai fini dei presupposti richiesti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, che possano giustificare l'eventuale decisione che comporti il protrarsi dello stato di emergenza,

impegna il Governo

a rendere un'informativa pubblica che comunichi, in modo compiuto, i dati epidemiologici, le informazioni e i criteri/parametri per i quali il Comitato tecnico-scientifico, di cui si avvale, ritenga necessario il prolungarsi dello stato di emergenza COVID-19, e quindi dell'obbligo di utilizzo della certificazione verde, specificando inoltre quali siano, invece, secondo il Comitato, le condizioni e i dati epidemiologici a fronte dei quali sia possibile porre fine allo stato di emergenza.
9/3363/38. Rizzetto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    in particolare all'articolo 3 sono presenti disposizioni urgenti sull'impiego delle certificazioni verdi in ambito lavorativo privato;

    per semplificare le attività di verifica del possesso del green pass dei dipendenti per i datori di lavoro, sarebbe auspicabile che questi ultimi potessero registrare la data di scadenza dei green pass in un apposito registro;

    tale registro, inoltre, dovrà essere redatto in conformità delle norme relative alla tutela dei dati personali e previa attuazione delle misure di sicurezza di cui agli articoli 5, 29 e 32 del Regolamento Europeo 679/2016 nonché del Codice privacy come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. In questo modo, rimarrebbero fuori dal registro ulteriori dati (ad esempio, se il lavoratore è vaccinato, il numero delle dosi, l'effettuazione del tampone o l'avvenuta guarigione);

    al registro potrà avere accesso solo il personale specificatamente incaricato dei controlli del green pass e conservato per il periodo strettamente necessario a fronteggiare la situazione d'emergenza. Il datore di lavoro sulla base del formato del registro (digitale o cartaceo) dovrà attuare tutte le misure di sicurezza richieste dal Reg. Eu. 679/2016 a tutela dei dati dei lavoratori;

    i lavoratori dovranno essere preventivamente informati delle finalità e delle modalità di tenuta del Registro e di tutti i diritti previsti dal Regolamento UE come sancito dall'articolo 13 dello stesso (tra cui quello di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali) e potranno opporsi alla registrazione della data di scadenza del loro green pass;

    in definitiva, pur nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali dei lavoratori, questa previsione individua un miglior bilanciamento tra l'esigenza di tutela della privacy e l'esigenza dei datori di lavoro di porre in essere controlli che possano rendere effettivo ed efficace l'uso del green pass; inoltre, l'istituzione del Registro consentirebbe di risolvere anche un altro aspetto problematico della verifica del green pass, che si verifica ogni qual volta, per l'organizzazione aziendale o la specifica attività di impresa, i lavoratori svolgono prestazioni in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro (a titolo esemplificativo, lavoratori distaccati, autotrasportatori, lavoratori impegnati presso il committente, ecc.). Pertanto il Registro agevolerebbe tali categorie per consentire la continuità dell'attività d'impresa senza la necessità di controlli quotidiani che graverebbero sull'organizzazione,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, la possibilità per i datori di lavoro di registrare su base volontaria la data di scadenza della certificazione verde Covid-19 dei propri dipendenti, al fine di semplificare le attività di verifica del suo possesso.
9/3363/39. Osnato.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, che ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

    in particolare, gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

    l'assenza dall'ufficio conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;

    tali disposizioni, se da un lato porranno un serio problema di corretta operatività delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo alle attività con meno di quindici dipendenti, appaiono ingiustamente discriminanti per il lavoratore non in possesso della certificazione verde che, compatibilmente con la mansione ricoperta, potrebbe continuare a lavorare in modalità agile, tutelando, al contempo, la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il personale, dipendente pubblico o privato, che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, possa assicurare comunque la prestazione lavorativa nelle modalità a distanza, laddove compatibile con la natura delle mansioni svolte ovvero anche attraverso temporanea adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
9/3363/40. Prisco, Bucalo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 prevede una serie di misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, ed in particolare, il comma 2, introducendo una serie di modificazioni all'articolo 34 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto-legge sostegni bis) dispone l'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione anti COVID-19, sulla base di apposita certificazione medica;

    nel medesimo dispositivo si prevede anche che il Commissario straordinario provveda al trasferimento per il ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie dai prezzi calmierati;

    il meccanismo del Green pass ha unito l'Europa nei mesi estivi, evitando il caos negli spostamenti e consentendo a milioni di persone di tornare a viaggiare, ma una diversa valutazione è stata effettuata in merito ai test per la rilevazione del COVID-19, sui quali i ventisette Paesi membri vanno ancora oggi in ordine sparso, tanto più alla luce dell'estensione dell'obbligo del Green pass a tutti i lavoratori, molti Stati europei sono alle prese con le stesse decisioni difficili, destinate a scontentare alcune categorie. Per il momento, milioni di cittadini europei possono accedere a tamponi gratuiti, in alcuni casi anche in assenza di obblighi estesi di Green pass;

    l'analisi condotta durante il mese di settembre 2021, ha evidenziato che in Austria, chiunque ivi risieda, lavori o studi o si trovi temporaneamente nel Paese, può accedere ai test gratuiti eseguiti dai 2.400 centri pubblici. È sufficiente registrarsi su un sito del governo e prendere un appuntamento o presentarsi di persona senza appuntamento e mettersi in fila. Ogni persona ha inoltre diritto a 5 autotest gratuiti al mese da ritirare in farmacia. Si tratta di tamponi fai-da-te per uso personale che non sostituiscono i test ufficiali eseguiti dal personale sanitario, gli unici validi per avere accesso a tutti i luoghi nei quali è richiesta una prova di avvenuta vaccinazione o un test negativo;

    chi risiede in Belgio ha diritto a due test gratuiti, a prescindere dalla ragione per la quale il cittadino voglia sottoporsi al tampone. Per incentivare la vaccinazione, il diritto ai due test gratuiti viene sospeso per i cittadini che non hanno risposto a due inviti del governo a fare il vaccino. Lo stesso vale per chi ha ricevuto la prima dose e ha atteso oltre i limiti per fare la seconda. Restano gratuiti i test per chi ha avuto contatti con persone positive o manifesti sintomi;

    in Spagna, i test per il Covid sono gratuiti presso i centri medici pubblici, ma solo per chi risiede legalmente nel Paese. Chi soggiorna temporaneamente in Spagna per motivi di studio, turismo e via dicendo deve invece pagare per fare il test nei laboratori privati;

    il governo di Atene recentemente ha deciso di eliminare la gratuità dei test per le persone non vaccinate. Mentre chi ha ricevuto il vaccino può accedere ai test gratuiti negli ospedali o nei centri pubblici sparsi nel Paese, chi ha scelto di non sottoporsi a vaccinazione deve invece rivolgersi a strutture private. Una regola resa ancora più dura da quando il governo ha deciso di impedire l'accesso ai bar, ristoranti e luoghi di lavoro a chi non ha il Green pass;

    come noto il tampone, se eseguito sistematicamente, per esempio prima di un volo aereo, nelle scuole o nei luoghi di lavoro, può limitare la nascita di focolai e quindi contribuire a limitare la diffusione del virus e con l'approssimarsi della stagione invernale, con il moltiplicarsi dei virus influenzali, per fare una corretta diagnosi differenziale e distinguere in modo appropriato il SARS Cov-2, l'esecuzione di un tampone, può essere senz'altro ritenuta efficace,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, mediante lo strumento normativo ritenuto più idoneo, di attivare presso tutti i presidi sanitari pubblici, centri per l'esecuzione gratuita dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, in favore di tutti i cittadini che si siano sottoposti a vaccinazione, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
9/3363/41. De Carlo, Baldino, Dieni, Alaimo, Azzolina, Elisa Tripodi, Maurizio Cattoi, Ruggiero.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 1 e 3 del provvedimento in esame, ineriscono, rispettivamente, un articolo 9-quinquies e un articolo 9-septies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 –, e dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021 , l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

    in conformità ai principi di trasparenza nella regolamentazione, di cui alla legge n. 246/2005 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante la disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione), alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018 (Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione) che evidenziano la necessità che il Governo dia un riscontro trasparente dei risultati attesi dall'introduzione dei molteplici provvedimenti,

impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità di rendere noti:

   1. gli obiettivi perseguiti e gli indicatori di carattere quantitativo raggiunti dopo l'introduzione del green pass;

   2. i parametri di misurazione dei costi e dei benefici della misura sulle diverse tipologie di destinatari;

   3. i criteri per valutare in quale misura i risultati osservati siano attribuibili all'introduzione del green pass nei luoghi di lavoro;

   4. in che modo si valuteranno le cause di eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati, nonché i problemi e i profili critici rilevati nell'attuazione;

   5. le modalità per valutare se le risorse impegnate nell'implementazione della misura siano giustificate alla luce degli effetti attesi e di quelli prodotti, se i costi generati sui destinatari siano proporzionati ai benefici prodotti, nonché se vi siano costi che possono essere ridotti senza compromettere l'efficacia della misura;

   6. i parametri di valutazione della perdurante utilità della misura.
9/3363/42. Bella, Ruggiero, Flati, Di Lauro, Zolezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 1 comma 6, dell'atto in esame prevede che «Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione»;

   considerato che:

    il Parlamento ha sostenuto con forza l'introduzione del green pass ritenendolo uno strumento irrinunciabile per il contenimento della pandemia da COVID-19;

   considerato inoltre che:

    la maggior parte dei dipendenti pubblici e privati ha caricato la predetta certificazione sul proprio dispositivo mobile e non potendo escludere che il medesimo, per circostanze fortuite, potrebbe non essere funzionante o scarico o addirittura smarrito;

    un simile caso fortuito non può costituire un limite al diritto del lavoratore di svolgere le proprie mansioni;

    il Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 offre una soluzione di compromesso permettendo al lavoratore di rendere un'autocertificazione ed evitare così una lesione del diritto al lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire al dipendente che per caso fortuito risulti privo della già menzionata certificazione, di poter presentare al momento dell'ingresso sul posto di lavoro un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Resta salvo il dovere di inviare entro 48 ore copia della certificazione.
9/3363/43. Marino, Bella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in oggetto reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, dunque ulteriori misure necessarie per evitare il contenimento del virus;

    allo stato, i lavoratori che abbiano figli fino a 14 anni in quarantena, non sono esonerati dal recarsi al lavoro «in presenza»;

    tale situazione necessita evidentemente di un intervento normativo, al fine di evitare possibili ulteriori canali di trasmissione del virus COVID-19,

impegna il Governo

ad estendere la possibilità dello smart working ai lavoratori che abbiano figli conviventi minori, fino a 14 anni, in quarantena, al fine di prevenire e contrastare la diffusione del virus COVID-19.
9/3363/44. Dieni, Alaimo, De Carlo, Elisa Tripodi, Maurizio Cattoi, Baldino, Giordano, Ruggiero, Bella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'aula reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e del lavoro privato, mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening, disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19, adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 ai luoghi di lavoro pubblici e privati, oltre a dettare una disciplina specifica per l'impiego delle predette certificazioni negli uffici giudiziari da parte dei magistrati e dei componenti delle commissioni tributarie;

    il provvedimento reca, inoltre, misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, per il settore sportivo, in materia di durata delle certificazioni verdi e in ordine ai servizi di assistenza e di supporto ai cittadini per il digital COVID certificate (Dcc), nonché disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative;

   considerato che:

    l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi mira a garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, misure fondamentali di prevenzione sanitaria in quanto il green pass è soprattutto uno strumento che è stato disciplinato attraverso un equilibrio tra interessi dei lavoratori e interessi dell'impresa, tra diritto al lavoro e i luoghi di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e l'articolo 4-bis del provvedimento, introdotto al Senato, prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, possano promuovere, nei luoghi di lavoro, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla rilevanza della vaccinazione contro il COVID-19, misure dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro;

    l'articolo 5 del provvedimento in esame, reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19, posta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, la novella di cui alla lettera d) prevede che, nel caso in cui l'accertamento della positività al virus SARS-CoV-2 sia avvenuto oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose del ciclo, nonché dopo una vaccinazione completa, la durata della validità della certificazione verde COVID-19 in oggetto sia pari a dodici mesi, decorrenti dall'avvenuta guarigione;

    ritenuto che:

    in relazione al calo dell'efficacia della copertura vaccinale, indicata con il termine «waning», l'Istituto Superiore di Sanità ha segnalato che, prima e dopo i sei mesi trascorsi dal completamento del ciclo vaccinale, il «waning» scende di 25,5 punti, passando da 75,5 a 50,2 per le infezioni, per la malattia severa che porta al ricovero o in terapia intensiva si riduce solo di 9,7 punti (da 91,8 a 82,1), e la protezione resta in ogni caso molto alta, dopo i dati diffusi dall'Iss sull'efficacia dei vaccini e sulla loro durata nel corso del tempo, sarà necessario riflettere su una revisione della disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 5 del provvedimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di verificare, anche in base ai dati delle vaccinazioni e considerando altresì anche l'inizio della quarta ondata di Covid-19, che sta costringendo alcuni Paesi europei a introdurre nuove misure, se i dodici mesi della durata della validità della certificazione verde COVID-19 sia un tempo troppo lungo rispetto al calo della copertura vaccinale, al fine di considerare, nel primo provvedimento utile, un nuovo termine di validità, inferiore ai dodici mesi.
9/3363/45. Amitrano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening» ha introdotto fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo per tutti i lavoratori di possedere un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

    i lavoratori privi della predetta documentazione, sono considerati ex lege assenti ingiustificati e subiscono la sospensione di ogni compenso di natura economica, seppur senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

    è noto che è possibile conseguire la certificazione verde COVID-19 in presenza di una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus; d) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo;

    il decreto-legge n. 127 del 2021, inoltre, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 della somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti;

    con i suddetti Protocolli il prezzo dei test antigenici rapidi – validi per l'emissione della certificazione verde digitale – è stato calmierato al prezzo di euro 15,00;

    la certificazione verde relativa ad un test (antigenico rapido) con esito negativo ha una validità di quarantotto ore (dall'esecuzione del test); per i test molecolari la durata della validità è elevata a 72 ore;

    il lavoratore che non aderisce alla vaccinazione – per continuare a svolgere il proprio lavoro e ottenere la certificazione verde – si trova, infatti, a dover sostenere una spesa fino a 45 euro a settimana per una spesa totale fino a 180 euro al mese per effettuare i tamponi;

    è noto che la tutela della salute dei lavoratori costituisce un vero e proprio obbligo del datore di lavoro; il principio, di rango costituzionale (articolo 32 della Costituzione), è declinato all'articolo 2087 del Codice civile secondo il quale il datore di lavoro è tenuto tanto ad astenersi da comportamenti lesivi nei confronti del lavoratore, quanto ad adottare tutte le misure organizzative e tecnologicamente possibili in materia di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, aggiornandole al passo con lo sviluppo della scienza, al fine di preservare l'integrità psicofisica e la dignità morale dei lavoratori nell'ambiente di lavoro. Il sistema è poi completato dal decreto legislativo n. 81 del 2008 che stabilisce una serie di obblighi specifici e procedure per la salvaguardia della salute e la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro;

    il tampone, necessario per ottenere la certificazione e l'accesso al luogo di lavoro, è anche uno strumento volto a garantire la sicurezza di tutti i lavoratori e dell'ambiente di lavoro;

    è noto che l'articolo 32 della Costituzione recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.»;

    il prezzo per i tamponi attualmente sostenuto dai lavoratori che non aderiscono al vaccino potrebbe fondare una azione di rivalsa da parte degli stessi nei confronti del datore di lavoro sulla base degli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed alimentare così il contenzioso giudiziario;

    dunque, attualmente il costo del tampone grava esclusivamente sul lavoratore che non aderisce alla vaccinazione il quale potrebbe essere chiamato a sostenere una spesa fino a 180,00 euro mensili, difficilmente sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di calmierare ulteriormente e in maniera significativa e sostenibile il prezzo dei tamponi al fine di far ottenere ai lavoratori il conseguimento della certificazione verde Covid-19.
9/3363/46. Barzotti, Cominardi, Segneri, Invidia, Pallini, Masi, Ruggiero, Bella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening» ha introdotto fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo per tutti i lavoratori di possedere un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

    i lavoratori privi della predetta documentazione, sono considerati ex lege assenti ingiustificati e subiscono la sospensione di ogni compenso di natura economica, seppur senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

    è noto che è possibile conseguire la certificazione verde COVID-19 in presenza di una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus; d) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo;

    il decreto-legge n. 127 del 2021, inoltre, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 della somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti;

    con i suddetti Protocolli il prezzo dei test antigenici rapidi – validi per l'emissione della certificazione verde digitale – è stato calmierato al prezzo di euro 15,00;

    la certificazione verde relativa ad un test (antigenico rapido) con esito negativo ha una validità di quarantotto ore (dall'esecuzione del test); per i test molecolari la durata della validità è elevata a 72 ore;

    il lavoratore che non aderisce alla vaccinazione – per continuare a svolgere il proprio lavoro e ottenere la certificazione verde – si trova, infatti, a dover sostenere una spesa fino a 45 euro a settimana per una spesa totale fino a 180 euro al mese per effettuare i tamponi;

    è noto che la tutela della salute dei lavoratori costituisce un vero e proprio obbligo del datore di lavoro; il principio, di rango costituzionale (articolo 32 della Costituzione), è declinato all'articolo 2087 del Codice civile secondo il quale il datore di lavoro è tenuto tanto ad astenersi da comportamenti lesivi nei confronti del lavoratore, quanto ad adottare tutte le misure organizzative e tecnologicamente possibili in materia di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, aggiornandole al passo con lo sviluppo della scienza, al fine di preservare l'integrità psicofisica e la dignità morale dei lavoratori nell'ambiente di lavoro. Il sistema è poi completato dal decreto legislativo n. 81 del 2008 che stabilisce una serie di obblighi specifici e procedure per la salvaguardia della salute e la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro;

    il tampone, necessario per ottenere la certificazione e l'accesso al luogo di lavoro, è anche uno strumento volto a garantire la sicurezza di tutti i lavoratori e dell'ambiente di lavoro;

    è noto che l'articolo 32 della Costituzione recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.»;

    il prezzo per i tamponi attualmente sostenuto dai lavoratori che non aderiscono al vaccino potrebbe fondare una azione di rivalsa da parte degli stessi nei confronti del datore di lavoro sulla base degli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed alimentare così il contenzioso giudiziario;

    dunque, attualmente il costo del tampone grava esclusivamente sul lavoratore che non aderisce alla vaccinazione il quale potrebbe essere chiamato a sostenere una spesa fino a 180,00 euro mensili, difficilmente sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di calmierare ulteriormente il prezzo dei tamponi al fine di far ottenere ai lavoratori il conseguimento della certificazione verde Covid-19.
9/3363/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Barzotti, Cominardi, Segneri, Invidia, Pallini, Masi, Ruggiero, Bella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, è obbligatorio possedere e conseguentemente esibire, su richiesta, un certificato verde, in corso di validità, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro da parte dei dipendenti pubblici e da altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni;

    l'articolo 3 del decreto oggetto di conversione reca il medesimo obbligo, ma per i lavoratori, ivi compresi i soggetti in formazione o volontari, operanti nel settore privato;

   considerato che:

    la progressiva estensione dell'utilizzo della certificazione verde Covid-19 ha consentito di contemperare la graduale riapertura delle attività con la minimizzazione del rischio del contagio derivante dall'assembramento delle persone;

    l'impiego delle certificazioni ha in ogni caso comportato degli oneri diretti e indiretti per i datori di lavoro e per i lavoratori che, da un lato, devono essere calmierati e, dall'altro, devono essere transitori;

    pertanto, occorre delineare, sulla base di evidenze scientifiche inequivocabili, l'arco temporale entro il quale prevedere l'obbligatorietà dell'uso delle certificazioni verdi, in modo da evitare una regressione delle condizioni sanitarie del nostro Paese;

    in data 6 novembre è entrato in vigore il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 in cui si è stabilito un regime differenziato tra le regioni, a ognuna delle quali con ordinanza del Ministero della salute viene assegnata una delle tre fasce differenziate per il pericolo del contagio, in base a degli specifici parametri elencati nel provvedimento. Tali fasce sono differenziate per colore in zona bianca, zona gialla e zona rossa,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di rivedere nei prossimi mesi l'obbligo del certificato verde rimodulando, secondo criteri di proporzionalità ed adeguatezza, l'utilizzo delle certificazioni verdi sulla base dell'andamento epidemiologico e del trend delle vaccinazioni;

   a valutare l'opportunità di individuare una soglia percentuale relativa alla copertura della platea della popolazione vaccinabile con vaccino anti Covid-19 oltre la quale è possibile disporre la cessazione dell'utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 senza mettere a rischio i benchmark di sicurezza sanitaria;

   a valutare l'opportunità di ripristinare il tracciamento dei contatti e relativa quarantena nel caso di positività di un individuo indistintamente se il soggetto è o non è vaccinato per non vanificare il contenimento del contagio da Sars-Covid-19.
9/3363/47. Terzoni, Zolezzi, Bella.


   La Camera,

   premesso che:

    oggi è senz'altro condivisibile la necessità di aggiornare e razionalizzare le misure di contenimento dell'epidemia di COVID-19 anche a fronte del recente nuovo innalzamento della curva dei contagi e dei ricoveri. E infatti, secondo le parole rilasciate in date 14 novembre 2021 dal dottor Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità: «La curva dei contagi è in netto rialzo, l'incidenza settimanale lo scorso giovedì era di 78 casi su 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni, quando sappiamo che la soglia entro la quale si può intervenire efficacemente per circoscrivere i focolai è di 50 casi»;

    va, altresì, accolta positivamente la proroga al 31 dicembre 2021 della somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, nonché l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la relativa vaccinazione, tuttavia (solo) per i meno abbienti resta ancora preclusa o comunque più difficoltosa la scelta, non potendosi questi ultimi permettere test frequenti nemmeno a prezzi calmierati, per cui l'effetto di incentivazione alla vaccinazione non ha la stessa forza per tutti;

    peraltro, è innegabile che un tale sistema di controllo e di discriminazione ove incida su diritti costituzionalmente garantiti come il lavoro, risulta incompatibile col nostro ordinamento di stampo democratico e pluralista, e può ritenersi accettabile solo per un tempo limitato che coincide con lo stato di emergenza che certamente giustifica importanti misure restrittive secondo il criterio di proporzione e adeguatezza,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di ridurre la durata della certificazione verde, considerata l'acclarata riduzione dell'efficacia del vaccino nel tempo;

   a valutare l'opportunità di finanziare campagne screening con test salivari al fine di valutare e tracciare l'andamento dell'epidemia anche nei confronti dei vaccinati.
9/3363/48. Corneli.


   La Camera,

   premesso che:

    oggi è senz'altro condivisibile la necessità di aggiornare e razionalizzare le misure di contenimento dell'epidemia di COVID-19 anche a fronte del recente nuovo innalzamento della curva dei contagi e dei ricoveri. E infatti, secondo le parole rilasciate in date 14 novembre 2021 dal dottor Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità: «La curva dei contagi è in netto rialzo, l'incidenza settimanale lo scorso giovedì era di 78 casi su 100 mila abitanti negli ultimi 7 giorni, quando sappiamo che la soglia entro la quale si può intervenire efficacemente per circoscrivere i focolai è di 50 casi»;

    va, altresì, accolta positivamente la proroga al 31 dicembre 2021 della somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, nonché l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la relativa vaccinazione, tuttavia (solo) per i meno abbienti resta ancora preclusa o comunque più difficoltosa la scelta, non potendosi questi ultimi permettere test frequenti nemmeno a prezzi calmierati, per cui l'effetto di incentivazione alla vaccinazione non ha la stessa forza per tutti;

    peraltro, è innegabile che un tale sistema di controllo e di discriminazione ove incida su diritti costituzionalmente garantiti come il lavoro, risulta incompatibile col nostro ordinamento di stampo democratico e pluralista, e può ritenersi accettabile solo per un tempo limitato che coincide con lo stato di emergenza che certamente giustifica importanti misure restrittive secondo il criterio di proporzione e adeguatezza,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di ridurre la durata della certificazione verde, considerata la riduzione dell'efficacia del vaccino nel tempo;

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di finanziare campagne screening con test salivari al fine di valutare e tracciare l'andamento dell'epidemia anche nei confronti dei vaccinati.
9/3363/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Corneli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    un recente articolo pubblicato su «medrxiv» mostra uno studio che ha interessato 673.676 persone maggiori di 16 anni alle quali è stata somministrata doppia dose di vaccino, 62.883 non vaccinati, 42.099 con pregressa infezione e una dose di vaccino dal quale emerge che la protezione da reinfezione Covid-19 post-vaccinale e post-infezione sembra maggiore per il post-infezione;

    in Israele, nel più grande, interessante e aggiornato studio sul tema, l'immunità da malattia naturale è risultata tredici volte più efficace contro l'infezione da Sars-CoV-2, ventisette volte più efficace verso la malattia sintomatica e otto volte più efficace verso i ricoveri rispetto alla vaccinazione, a dimostrazione che non risulta opportuno sottoporre a vaccinazione i guariti, è necessario interrompere le vaccinazioni di adolescenti e non proporle per i bambini, che con l'eventuale malattia naturale avrebbero una protezione più robusta e duratura contro la variante Delta, oggi dominante;

   considerato che:

    sono in corso studi per commercializzare i metodi di diagnosi di malattia pregressa sui linfociti valutando la presenza di memoria immunitaria (test NAAT sui linfociti) che potrebbero consentire di valutare quante persone hanno già contratto il virus SARS-COV-2 e hanno memoria immunologica che consente in poche ore o giorni di produrre gli anticorpi protettivi in caso di reinfezione;

    appare opinabile sottoporre a vaccinazione queste persone considerata la già presente protezione immunitaria verso nuove infezioni,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di esentare i guariti da Covid-19, o comunque chi ha un'immunità naturale dimostrata da pregressa infezione da SARS-COV-2, dalla esecuzione di dosi vaccinali o tamponi in merito all'ottenimento e rinnovo della certificazione verde Covid-19;

   a valutare l'opportunità di utilizzare un criterio immunologico di lungo termine, ispirato al principio di precauzione, una volta ottenuta l'eventuale autorizzazione EMA ai vaccini anti-Covid, anche per le fasce di età più basse visti gli sfavorevoli rapporti fra costi e benefici del vaccino antiCovid nelle predette fasce di età.
9/3363/49. Zolezzi, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Bella.


   La Camera,

   premesso che:

    la nuova ondata che sta colpendo l'Europa sta facendo crescere l'utilizzo delle restrizioni anti-contagio nelle varie forme nei divori Paesi;

    gli Stati europei che finora, secondo i dati forniti dall'agenzia indipendente dell'UE denominata «ECDC» hanno minore incidenza nel numero di nuovi contagi ed hanno la percentuale maggiore di vaccinati in Europa, sono Portogallo (86,6 per cento di popolazione vaccinata) e Spagna (79,5 per cento); il primo, all'inizio del mese di ottobre, ha revocato l'utilizzo del Green Pass nei locali e nei ristoranti e lo ha lasciato obbligatorio solo per le visite nelle case di cura e negli ospedali e per l'ingresso nelle discoteche e i grandi eventi; il secondo non ha mai adottato il Green Pass, sempre ritenuto illegittimo dagli organi di giurisdizione competenti;

    questo ci dovrebbe far riflettere sulle politiche che stanno adottando i paesi della penisola iberica per convincere la popolazione a vaccinarsi senza l'ausilio di strumenti più o meno coercitivi, smentendo la narrazione che il green pass , così come lo conosciamo in Italia, sia lo strumento che permetterebbe di tenere aperte le attività commerciali e produttive;

    va anche considerato che ci sono Paesi con un'altissima percentuale di popolazione vaccinata (considerando il totale della popolazione e non solo gli over-12), come l'Irlanda (76,5 per cento) e il Belgio (74,7 per cento) che, nonostante l'utilizzo delle restrizioni in varie forme, tra cui anche il Green Pass richiesto per entrare nei locali e in diverse attività, stanno tornando ad avere una impennata vertiginosa nei contagi;

    in Olanda (72 per cento), nonostante l'utilizzo del Green Pass per l'ingresso in bar, ristoranti e attività ludico- ricreative, è stato annunciato dal Governo il lockdown parziale di tre settimane, con la chiusura di bar e ristoranti alle 20 e dei negozi di beni non essenziali alle 18;

    in Germania (67,5 per cento) il Governo sta pensando di introdurre il Green Pass nei luoghi di lavoro in una maniera simile all'Italia, reintroducendo però i tamponi gratuiti;

    in Austria (64,4 per cento), dove i tamponi sono gratuiti per tutti, è stata varata la norma che pone in lockdown in «non-vaccinati», che possono uscire solo per comprovate esigenze di necessità, tra cui motivi di salute, studio e lavoro;

    l'Italia rimane l'unico Paese europeo dove, nonostante una incidenza ancora relativamente contenuta del numero di nuovi casi ed un'altissima percentuale di popolazione vaccinata (76,7 per cento), viene richiesto l'utilizzo del Green Pass per entrare nei luoghi di lavoro e nelle Università con il costo del tampone a carico del lavoratore o dello studente universitario, norma potenzialmente lesiva del diritto al rifiuto di sottoporsi a terapie non obbligatorie (articolo 32 della Costituzione), in combinato disposto con il pieno godimento del diritto al lavoro (articolo 4 della Costituzione), alla retribuzione (articolo 36 della Costituzione) e del diritto allo studio (articolo 34 della Costituzione), costituendo un ostacolo di ordine economico che limita di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini (articolo 3 della Costituzione),

impegna il Governo

in previsione dell'arrivo della quarta ondata in Italia e del prevedibile aumento dei contagi, a valutare l'opportunità di uniformare la legislazione in materia di Green Pass e gratuità dei tamponi a quella degli altri Paesi Europei con una condizione simile, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, in termini di percentuale di popolazione vaccinata ed aumento dei casi di contagio.
9/3363/50. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Zolezzi, Bella.


   La Camera,

   premesso che:

    gli effetti delle misure di contenimento e prevenzione da contagio Covid-19 in termini sanitari non possono prescindere da quelli a carattere economico;

    non risultando opinabili le attuali difficoltà legate alla situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19, è oggettivamente condivisa la necessità di adottare contestualmente iniziative specifiche, particolari e trasversali che potrebbero di fatto sostenere la ripresa economica, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la competitività del sistema-Paese;

    l'introduzione di misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, economiche, sociali e culturali attraverso l'uso della certificazione verde COVID-19 sottende quindi l'occorrenza di mettere in campo ulteriori misure economiche di semplificazione straordinarie sia dal punto di vista finanziario che burocratico;

    indubbiamente la portata innovatrice di talune disposizioni di carattere sociale ed economico contenute nei precedenti decreti emergenziali hanno avuto concreti riflessi applicativi soprattutto con riguardo alla semplificazione di procedimenti amministrativi, procedurali e conseguenziali all'emergenza economica correlata a quella pandemica rendendo, al contempo, necessario implementare misure di carattere fiscale e tributario;

    l'urgenza di tutela e di supporto al lavoro autonomo, nonché dei liberi professionisti – anche e soprattutto nel periodo di emergenza pandemica – si rende indispensabile in considerazione della particolare funzione sociale al servizio del cittadino che gli stessi esercitano quotidianamente;

    invero, l'elevata tassazione e i continui cambiamenti normativi costituiscono la principale minaccia cui i liberi professionisti, artigiani e commercianti si sentono esposti, rappresentando, in concreto, per la categoria un aumento di oneri ed adempimenti burocratici;

    il regime forfettario con tetto a 65 mila euro di ricavi introdotto dalla legge 30 dicembre 20218, n. 145 ha prodotto indiscutibilmente nuove partite Iva, che vuol dire crescita occupazionale: basti pensare che solo nel secondo trimestre del 2021 sono state aperte 147.153 nuove partite IVA, il 54,1 per cento in più rispetto allo stesso periodo 2020, all'insegna del potenziale di ripresa economica che possono generare queste importanti categorie produttive;

    ritenuto pertanto che la categoria dei liberi professionisti, artigiani e commercianti merita attenzione e tutele da parte del Governo al pari di qualunque altra categoria ad oggi in difficoltà,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la reintroduzione dell'imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni già prevista ai commi 17-22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successivamente abrogata dal comma 691 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
9/3363/51. Gusmeroli.


   La Carriera,

   premesso che:

    il decreto-legge estende l'ambito applicativo delle disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 ai settori del lavoro pubblico e privato, anche nell'ottica di incentivare la maggiore adesione della popolazione alla campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2;

    proprio con riguardo alla campagna di vaccinazione, si prospetta nel prossimo futuro un rilevante aumento della domanda di dosi, collegato anche alla somministrazione del secondo richiamo (booster), in vista del quale appare opportuno sostenere la fattibilità dei progetti finalizzati a garantire la produzione dei vaccini stessi sul territorio nazionale, anche nell'ottica di scongiurare nuovi fenomeni di carenza che – com'è noto – hanno rallentato notevolmente le prime fasi della campagna vaccinale;

    lo stabilimento di Anagni della Sanofi, ha avviato la produzione industriale del vaccino anti-Covid elaborato dalle due multinazionali Sanofi e Gsk ed è attualmente alla fase 1-2 di sperimentazione; al termine della fase 3 – che dovrebbe partire da dicembre se saranno positivi i risultati delle fasi 1-2 – quello di Anagni sarà il primo stabilimento produttivo dell'Europa, insieme ad altri due in Francia e Germania;

    ai fini della realizzazione del progetto, che produrrà vaccini per tutta Europa, risulta necessaria la realizzazione immediata di una platea rettangolare in cemento armato per l'installazione di due serbatoi in acciaio prefabbricati; tale intervento ricade tra le fattispecie previste dall'articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto lo stabilimento si trova all'interno del perimetro del Sito di interesse Nazionale (SIN) Bacino del Fiume Sacco;

    ai sensi dell'articolo 242-ter del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2016, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture e altre opere e impianti, subordinatamente a prescrizioni specifiche; inoltre, possono essere realizzate opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242 del codice;

    in seguito all'approvazione del Piano di caratterizzazione con Decreto MATTM n. 0000107 del 04 settembre 2020, Sanofi ha effettuato le indagini di caratterizzazione del sito acquisite dal MATTM in data 08 febbraio 2021; in particolare, nell'ambito della relazione di caratterizzazione, Sanofi ha trasmesso uno studio, ai sensi della DGR n. 296 del 2019 della Regione Lazio, volto a dimostrare la compatibilità dei superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per arsenico e berillio con un fondo naturale dovuto all'origine vulcanica dei suoli;

    in data 21 giugno 2021, il Ministero della transizione ecologica ha trasmesso alla Sanofi i pareri di ARPA Lazio e ISPRA i quali hanno entrambi, per motivazioni differenti, non approvato il documento sui valori di fondo presentato da Sanofi, chiedendo comunque la conclusione del percorso con la trasmissione di un'Analisi di rischio Sito Specifica;

    la richiesta dell'Analisi di Rischio Sito Specifica a completamento della caratterizzazione, che Sanofi sta ora predisponendo secondo il decreto legislativo n. 152 del 2016, sta di fatto bloccando il progetto di ricerca accettato dal MISE e finanziato con Fondo Complementare PNRR (accordi per innovazione);

    Sanofi, nelle more che il MITE rilasci l'autorizzazione, per scongiurare il rischio di non poter mantenere le tempistiche realizzative del progetto finanziato, come presentate alla Corporate, sta provvedendo con la realizzazione temporanea e insufficiente di un «Piano B» atto a far fronte almeno alle prime fasi di validazione del processo produttivo previste per inizio 2022;

    serve tuttavia la celere approvazione dell'intervento edilizio per la conclusione del progetto produttivo anche in considerazione che:

     nell'attività produttiva del Sito non sono stati mai utilizzati agenti chimici, processi o attività che abbiano potuto generare una contaminazione diffusa del sottosuolo a carico dei parametri arsenico e berillio;

     la distribuzione delle concentrazioni nei terreni è ubiquitaria e non è tale da evidenziare un apporto di tali contaminanti da parte del Sito;

     la letteratura scientifica (studio ISPRA del 2009 e atlante geochimico internazionale – FOREGS) dimostra che l'area del Bacino del Fiume Sacco ha un'origine di tipo vulcanico, alla quale è associata naturalmente la presenza di metalli pesanti (tra cui arsenico e berillio); la ricostruzione dell'assetto stratigrafico locale presso lo stabilimento di Anagni dimostra che la litologia presente in Sito (depositi vulcanici a granulometria fine) è la stessa riportata nella letteratura scientifica sopra citata e caratterizzata dalla naturale presenza di metalli,

impegna il Governo

ad accelerare il più possibile l'iter di approvazione degli interventi edilizi per la realizzazione del progetto per la produzione di vaccini da parte dello stabilimento della Sanofi di Anagni, applicando tutte le misure di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, previsti dagli ultimi decreti-legge del Governo proprio per evitare inerzie e blocchi che fino ad oggi hanno paralizzato le iniziative imprenditoriali e le opere di utilità pubblica.
9/3363/52. Gerardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, nell'ambito delle misure in materia di personale prevede all'articolo 3-quater che fino allo stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a quattro ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    si tratta di una misura che senza dubbio rappresenta un passo avanti per avviare un percorso di superamento definitivo delle incompatibilità attualmente previste, che hanno portato ad una carenza cronica e drammatica di infermieri delle strutture socio sanitarie accreditate;

    già nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 era stata prevista una deroga al vincolo di esclusività per gli infermieri dipendenti del Ssn, applicata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale nell'ambito della pandemia da COVID-19;

    lo stesso Governo si è già espresso accogliendo dei precedenti ordini del giorno presentati dalla proponente, volti alla abolizione del vincolo di esclusività per gli infermieri dipendenti del Ssn, rispettivamente nell'ambito della conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nell'ambito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

    è motivo di soddisfazione, pertanto, assistere ad una, seppur parziale, attuazione di quanto già auspicato nei summenzionati e d altri interventi di sindacato ispettivo della scrivente precedentemente proposti. Tuttavia, al fine di superare le gravi problematiche che impediscono alla professione infermieristica di svilupparsi verso un migliore status, che sia anche propedeutico ad una maggiore qualità assistenziale, si rende auspicabile il superamento completo del vincolo che lega agli infermieri alla parte datoriale, ora allentato esclusivamente sino al termine dello stato di emergenza sanitari da COVID-19;

   considerato che:

    alla categoria dei medici è già riconosciuta la possibilità di svolger attività intramuraria ed extramuraria, senza la limitazione del vincolo di esclusiva prevista dall'articolo 2105 C.C. fuori l'orario di lavoro istituzionale, come previsto dall'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e dalla giurisprudenza in materia; al contrario, le professioni sanitarie come gli infermieri e le ostetriche, sono sottoposti al vincolo di esclusività e non possono svolgere alcuna attività sanitaria al di fuori dell'orario di lavoro, se non in vigenza delle attuali temporanee deroghe;

   considerato ancora che:

    gli infermieri, tra i lavoratori della sanità pubblica sono stati interessati nelle attività di contrasto alla pandemia da COVID-19 tanto da essere riconosciuti come degli «Eroi» dall'intera collettività e ai quali è giusto dare un significativo segnale di attenzione da parte delle istituzioni: il riconoscimento del diritto allo svolgimento di attività sanitarie fuori l'orario di lavoro principale potrebbe contribuire anche a contrastare le grave carenza di personale, nonché a soddisfare il bisogno di assistenza dei cittadini, specie nella perdurante emergenza sanitaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre degli interventi normativi nel prossimo provvedimento utile al fine di consentire agli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, lo svolgimento di attività libero professionale, al di fuori dell'orario di lavoro, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi sanitari), di cui all'articolo 13, comma 2 e articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché in deroga all'articolo 2105 del codice civile.
9/3363/53. Mammì, Ruggiero.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'inizio della emergenza sanitaria nel marzo 2020 gli istituti scolastici sono stati costretti ad avviare una vera e propria rivoluzione digitale per la quale, purtroppo, spesso mancavano le infrastrutture e le competenze di base in capo ai docenti e al personale amministrativo, oltre che agli studenti;

    il solo risvolto positivo della pandemia è stato proprio la capacità di digitalizzare la scuola in tempi record, grazie ai fondi immediatamente stanziati dal Governo utilizzati sia per potenziare le infrastrutture che per la formazione del personale scolastico;

    in breve tempo, nella maggior parte dei casi, le famiglie hanno iniziato a dialogare con le segreterie scolastiche e con i docenti da remoto riuscendo finalmente a far collimare le esigenze di vita privata con quelle lavorative. Se per un genitore risultava complicato, se non impossibile, assentarsi dal lavoro per recarsi a scuola ad incontrare I docenti, ciascuno in giorni e orari differenti, per informarsi del profitto e della crescita del proprio figlio, nell'ultimo anno con la modalità di incontro da remoto finalmente il raccordo scuola famiglia su cui si basa il patto di corresponsabilità per la crescita e lo sviluppo degli alunni è diventato agevole;

    il Ministero dell'istruzione non ha mai normato questa specifica questione quindi la rivoluzione avvenuta nel corso dell'ultimo anno scolastico si configura come una iniziativa di ciascun Istituto volta ad assicurare il rispetto della normativa generale in tema di colloqui scuola/famiglia (all'articolo 29 del CCNL della Scuola 2007 si prevede, al comma 2, che fra gli adempimenti degli insegnanti rientrino i rapporti con le famiglie e, al comma 4, che in base alle proposte del collegio dei docenti il consiglio d'istituto fissi criteri e modalità di svolgimento degli incontri) per il periodo in cui è stato dichiarato lo Stato d'emergenza ed è necessario limitare il più possibile il contatto interpersonale;

    giova rammentare, inoltre, che il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 cita che «(...) ogni cittadino è libero di scegliere che canale prediligere nella comunicazione con la pubblica amministrazione e ha diritto a richiedere l'utilizzo delle tecnologie digitali»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disciplinare, per le scuole di ogni ordine e grado, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascun Istituto, le modalità di colloquio scuola-famiglia prevedendo espressamente la possibilità di incontro da remoto anche alla cessazione dello stato d'emergenza nel Paese.
9/3363/54. Capitanio.


   La Camera,

   premesso che:

    che a seguito di ripetuti provvedimenti del Governo poi convertiti in Legge i cittadini italiani sono a tutt'oggi sottoposti a misure restrittive della libertà personale;

    che dal 15 ottobre 2021 lo svolgimento della quasi totalità delle attività lavorative è sottoposto al possesso di certificato verde;

    che tra le modalità per l'ottenimento della certificazione verde vi è il tampone rapido nasale;

    che oltre 7 milioni di cittadini italiani devono ricorrere al tampone nasale per recarsi al lavoro, per accompagnare i famigliari presso i presidi sanitari, per utilizzare i treni ad alta velocità o più semplicemente per conservare la propria vita sociale recandosi al ristorante, sedersi in un bar o al cinema, e altro;

    che il tampone rapido è uno degli strumenti maggiormente in uso per rilevare la presenza del virus nell'organismo;

    che continue voci di stampa continuano a minare la programmazione della vita lavorativa e sociale di questi 7 milioni di italiani insinuando il dubbio circa la prossima riduzione della durata del certificato verde rilasciato a seguito dei tamponi nasali rapidi;

    che il sottosegretario Sileri le settimane scorse ha rassicurato circa la permanenza di tale strumento e della relativa durata di 48 ore del certificato;

    che serve fare immediata chiarezza al fine di fermare inutili allarmismi,

impegna il Governo

a non ridurre sotto le 48 ore la durata del certificato verde rilasciato a seguito di tamponi rapidi e nei modi ritenuti più opportuni a dare ampia conoscenza di tale scelta ai cittadini.
9/3363/55. Vinci.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula ha ampliato il raggio di applicazione delle disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19, introducendo l'obbligatorietà di queste ultime – tra gli altri – nei settori del lavoro pubblico e privato;

    l'estensione dell'obbligatorietà delle certificazioni verdi Covid-19, ancorché finalizzata a contenere l'attuale fase di recrudescenza della pandemia e a incentivare l'adesione della popolazione alla campagna di vaccinazione, rischia di accentuare tensioni e fratture sociali, in un momento estremamente delicato per il Paese;

    per scongiurare la produzione di tali effetti negativi, bilanciando l'interesse alla salute pubblica con gli altri diritti fondamentali che vengono in rilievo in questa situazione, appare opportuno estendere, da 48 a 72 ore, la validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate sulla base di test antigenico rapido con esito negativo al SARS-CoV-2;

    una tale estensione garantirebbe una minore rigidità delle norme sull'impiego obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19, mantenendo comunque un livello di sicurezza molto elevato sia per i soggetti non vaccinati – che comunque dovrebbero sottoporsi a due/tre test alla settimana – sia per i soggetti vaccinati;

    nel corso della seduta del 21 settembre 2021, il Governo ha accolto, sul punto, l'ordine del giorno n. 9/3264-A/85, riconoscendo la necessità di avviare un percorso di approfondimento con gli organismi tecnico-scientifici competenti per estendere, da 48 a 72 ore, la validità della certificazione verde COVID-19 attestante l'effettuazione di un test antigenico rapido con esito negativo al virus SARS-CoV-2,

impegna il Governo

a dare seguito agli impegni assunti con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/3264- A/85, concludendo il percorso di approfondimento scientifico ivi menzionato e valutando, all'esito di esso, l'estensione, da 48 a 72 ore, della validità della certificazione verde COVID-19 attestante l'effettuazione di un test antigenico rapido con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
9/3363/56. Panizzut, Cavandoli, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula ha esteso il raggio applicativo delle disposizioni sull'impiego obbligatorio delle certificazioni verdi COVID-19, modificando e integrando in parte qua il precedente decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

    nel modificare, in diverse parti, il menzionato decreto-legge n. 52 del 2021, il provvedimento all'esame dell'Aula non ha tuttavia rettificato una criticità da questo determinata che interessa, in particolar modo, la posizione dei ragazzi e delle ragazze al compimento del dodicesimo anno di età;

    in base al predetto decreto-legge n. 52 del 2021, infatti, le disposizioni sull'impiego obbligatorio delle certificazioni verdi COVID-19 si applicano ai soggetti di età pari o superiore a dodici anni, con il conseguimento dell'età utile per la somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2 attualmente autorizzati dall'EMA;

    senonché, tra il compimento del dodicesimo anno di età e la possibilità di ottenere un green pass valido attestante l'avvenuta vaccinazione decorrono, in base alle norme vigenti, almeno 15 giorni. Così prevede, in particolare, l'articolo 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 52 del 2021, ai sensi del quale la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione «ha validità dal quindicesimo giorno successivo» alla somministrazione della prima dose;

    per effetto di queste disposizioni, tutti i ragazzi di 12 anni, anche in ipotesi di immediata adesione alla campagna vaccinale, si trovano costretti ad eseguire per i primi quindici giorni un tampone ogni 48 ore, a spese delle relative famiglie, venendo altrimenti esclusi da numerosi ambiti della vita sociale, così come dalla possibilità di frequentare attività sportive e anche culturali in ambito extra scolastico;

    tale situazione si ritiene fonte di ingiusti pregiudizi, in quanto finisce paradossalmente per penalizzare ragazzi e famiglie per non avere eseguito una vaccinazione che, prima del compimento del dodicesimo anno di età, non poteva legittimamente essere somministrata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esentare, per un congruo periodo temporale, i ragazzi di dodici anni appena compiuti dall'applicazione e dal rispetto delle disposizioni sull'impiego obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19.
9/3363/57. Cavandoli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula reca disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 e rafforzamento del sistema di screening;

    con riguardo, in particolare, al sistema di screening l'articolo 4 del decreto-legge dedica particolare attenzione ai test antigenici rapidi, prevedendo la proroga del protocollo di intesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021, riguardante l'effettuazione di tali test a prezzo calmierato, e l'incremento del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 73 del 2021;

    ad avviso del firmatario del presente atto, accanto a queste misure, fondamentali per l'ambito nazionale, occorrerebbe continuare a garantire la disponibilità e l'accessibilità anche dei test molecolari (cosiddetti test PCR), la cui effettuazione è invero richiesta, imprescindibilmente, per la partenza dall'Italia verso molti Stati extra europei che non accettano i test antigenici rapidi;

    in particolare, numerosi viaggiatori segnalano come i test molecolari abbiano mediamente un costo superiore, in Italia, rispetto a quello praticato in altri Stati e risultino anche difficilmente eseguibili/refertabili nei giorni festivi o a ridosso di essi, con conseguenti difficoltà nella programmazione delle partenze;

    sempre con riguardo agli spostamenti verso Paesi extraeuropei, appare evidente la necessità di aggiornare, con maggiore accuratezza e frequenza, le liste di Stati e territori allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, tenuto conto che le stesse includono attualmente Paesi con alti tassi di contagio nel gruppo D (soggetto a minori restrizioni) e mantengono invece nell'elenco residuale di cui alla lettera E (con maggiori restrizioni) Paesi con incidenza paragonabile, se non inferiore, a quella italiana,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per agevolare, compatibilmente con il quadro epidemiologico, il turismo e gli spostamenti da e per l'estero, anche verso destinazioni extra UE, provvedendo a sanare le problematiche attualmente esistenti, tra cui quelle evidenziate in premessa.
9/3363/58. Ribolla.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula reca disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 e rafforzamento del sistema di screening;

    con riguardo, in particolare, al sistema di screening l'articolo 4 del decreto-legge dedica particolare attenzione ai test antigenici rapidi, prevedendo la proroga del protocollo di intesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021, riguardante l'effettuazione di tali test a prezzo calmierato, e l'incremento del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 73 del 2021;

    ad avviso del firmatario del presente atto, accanto a queste misure, fondamentali per l'ambito nazionale, occorrerebbe continuare a garantire la disponibilità e l'accessibilità anche dei test molecolari (cosiddetti test PCR), la cui effettuazione è invero richiesta, imprescindibilmente, per la partenza dall'Italia verso molti Stati extra europei che non accettano i test antigenici rapidi;

    in particolare, numerosi viaggiatori segnalano come i test molecolari abbiano mediamente un costo superiore, in Italia, rispetto a quello praticato in altri Stati e risultino anche difficilmente eseguibili/refertabili nei giorni festivi o a ridosso di essi, con conseguenti difficoltà nella programmazione delle partenze;

    sempre con riguardo agli spostamenti verso Paesi extraeuropei, appare evidente la necessità di aggiornare, con maggiore accuratezza e frequenza, le liste di Stati e territori allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, tenuto conto che le stesse includono attualmente Paesi con alti tassi di contagio nel gruppo D (soggetto a minori restrizioni) e mantengono invece nell'elenco residuale di cui alla lettera E (con maggiori restrizioni) Paesi con incidenza paragonabile, se non inferiore, a quella italiana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per agevolare, compatibilmente con il quadro epidemiologico, il turismo e gli spostamenti da e per l'estero, anche verso destinazioni extra UE, provvedendo a sanare le problematiche attualmente esistenti, tra cui quelle evidenziate in premessa.
9/3363/58. (Testo modificato nel corso della seduta)Ribolla.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Aula estende l'ambito applicativo delle disposizioni in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 ai settori del lavoro pubblico e privato, anche nell'ottica di incentivare la maggiore adesione della popolazione alla campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2;

    proprio con riguardo alla campagna di vaccinazione, il Ministro della salute ha recentemente annunciato che la somministrazione della terza dose del vaccino anti SARS-CoV-2, attualmente prevista per alcune sotto-categorie della popolazione e fasce di età, sarà estesa a partire dal 1° dicembre 2021 nei riguardi di tutti i soggetti over 40;

    secondo i dati disponibili, con l'introduzione della nuova fascia di età, la platea delle persone che potranno richiedere il secondo richiamo (e, cioè, la terza dose) verrà praticamente raddoppiata nel giro di poche settimane, passando da 20 milioni a circa 35 milioni di cittadini;

    con riguardo, in particolare, al prossimo mese di dicembre, quando si aprirà effettivamente la nuova stagione di somministrazioni, si stima una platea potenziale di soggetti da vaccinare di oltre 5 milioni di persone, essendo pressappoco questo il numero di quarantenni e cinquantenni che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino entro il mese di giugno 2021;

    per assicurare la necessaria celerità, efficienza, omogeneità e, in generale, il buon andamento di questa nuova fase di somministrazioni sarà fondamentale sostenere le regioni con strumenti e risorse adeguati, pianificati d'anticipo, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche in considerazione della dismissione di diversi hub vaccinali, in alcuni casi tornati alla loro originaria destinazione d'uso, che potrebbe mettere in difficoltà la rete di somministrazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta ad assicurare il necessario sostegno alle regioni in vista della nuova fase di somministrazione della terza dose di vaccino anti SARS-CoV-2, mettendo a disposizione delle regioni stesse le risorse e gli strumenti all'uopo richiesti, e promuovendo anche processi di riattivazione degli hub vaccinali dismessi, ove necessario e d'intesa con le regioni interessate, nonché attuando al contempo le relative campagne di sensibilizzazione e informazione.
9/3363/59. Tombolato, Cavandoli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 127 del 2021 reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    il Senato in fase d'esame del provvedimento ha introdotto gli articoli 9-quinquies e 9-septies al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 – disponendo l'obbligo di possesso, e di esibizione su richiesta, di un certificato verde COVID-19 in corso di validità per poter accedere ai luoghi di lavoro in cui si presta l'attività lavorativa, sia che si tratti del settore lavorativo pubblico e sia che si tratti del settore lavorativo privato;

    la legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni c somministrazione di emoderivati;

    il comma 1 recita che: «...chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per leggi o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato...»,

impegna il Governo

a introdurre l'obbligo indennitario di cui al comma 1 della legge 210 del 1992, per le menomazioni alla salute psico-fisica derivanti dalle vaccinazioni contro il virus SARS-CoV-2, così come previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge n. 73 del 2017 (decreto Lorenzin) per i vaccini obbligatori.
9/3363/60. Spessotto, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha introdotto la certificazione verde COVID-19, green pass, comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero rieffettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

    il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, all'articolo 3 prevede l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19, introducendo e definendo i luoghi per i quali è richiesto il green pass per lo svolgimento della propria vita socio-economica e, con l'articolo 4, ha apportato modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 52/2021 specificatamente la lettera e) recita che: «...la certificazione verde COVID-19 (...) è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione..»;

    la disposizione succitata non tiene affatto conto di una situazione che non è del tutto insolita o atipica, nel momento in cui non si fa alcun riferimento a quelle situazioni di contagio avvenute in maniera asintomatica;

    nello specifico chi ha contratto il virus in maniera asintomatica e avendolo scoperto perché si è sottoposto, per sua scelta, ad un tampone sierologico comprovante la presenza di una base anticorpale tale che la somministrazione del vaccino si sconsiglia, se non dopo un abbassamento della quantità degli anticorpi secondo le anamnesi mediche. Tali soggetti non hanno diritto ai green pass a causa della mancanza del test iniziale che certifichi l'infezione dal virus;

    i predetti soggetti si trovano in un limbo sanitario dove non possono sottoporsi alla vaccinazione perché ciò comporterebbe uno stress immunitario di cui non si dispone di una sufficiente letteratura scientifica da conoscerne gli effetti conseguenti,

impegna il Governo

a riconoscere ai soggetti illustrati in premessa il diritto al rilascio del green pass da parte delle Autorità preposte, a seguito della presentazione del risultato di un tampone sierologico che attesti la presenza di anticorpi in base ai range di riferimento post guarigione da COVID-19.
9/3363/61. Colletti, Spessotto, Forciniti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

    l'articolo 9 del decreto-legge 52/2021 ha introdotto il green pass, che certifica lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

    il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, all'articolo 3 prevede l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo e definendo i luoghi per i quali è richiesto il green pass per lo svolgimento della propria vita socio-economica e, con l'articolo 4, ha apportato modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 52/2021 specificatamente la lettera e) recita che: «...la certificazione verde COVID-19 (...) è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione...»;

    la disposizione succitata presenta una discrasia se non una vera e propria illogicità normativa nel momento in cui non disciplina quell'interregno intercorrente (15 giorni) tra la prima dose ricevuta, senza aver contratto un'infezione precedente, e la somministrazione della seconda dose indispensabile al rilascio del green pass da parte delle Autorità preposte;

    questa situazione obbliga i soggetti ricadenti in anzidetta fattispecie, a dover ricorrere a tamponi antigenici o molecolari che dimostrino di non essere infetti dal virus per lo svolgimento della propria vita socio-economica, in sostanza si concretizza non solo un elemento discriminatorio, ma anche un danno economico che i singoli soggetti devono affrontare con le economie a loro disposizione. Situazione non del tutto improbabile c che tra quei soggetti ci siano situazioni reddituali monoredditto o appena al di sopra della soglia del vivere con dignità,

impegna il Governo

a disporre la gratuità dei tamponi a quei soggetti rientranti nella fattispecie illustrata in premessa.
9/3363/62. Sapia, Spessotto, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    dal 15 ottobre 2021 è obbligatorio possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 per poter accedere ai luoghi di lavoro: saranno circa 14,6 milioni i dipendenti di aziende private, 3,2 milioni i dipendenti pubblici e 4,9 milioni i lavoratori autonomi;

    il decreto-legge n. 127 del 2021 obbliga il datore di lavoro nel predisporre l'informativa sul trattamento dei dati in base all'articolo 13 del Regolamento 679/2016. L'informativa dovrà essere resa fruibile all'interessato per la presa visione di ciò che verrà trasmesso come dati, ossia: le generalità del lavoratore, la validità, l'integrità e l'autenticità del green pass o di una certificazione equivalente, ovvero le informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti Covid riportate nella certificazione di esenzione dalla vaccinazione;

    il datore di lavoro, inoltre, dovrà provvedere alla nomina degli incaricati alle verifiche dei green pass quali soggetti incaricati allo svolgimento dei trattamenti dei dati personali connessi all'esercizio del compito assegnato, in base all'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196 del 2003 e fornendo loro le istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli. Si aggiunge a ciò la nomina di un soggetto esterno, che verrà nominato soggetto esterno, nel caso in cui il controllo sia effettuato da una società esterna cui sia stato appaltato il servizio di custodia e vigilanza. Il controllo riguarderà anche i fornitori esterni dell'azienda i cui dati verranno inseriti nel Registro dei trattamenti;

    il decreto-legge 127/2021 obbligherà il datore di lavoro ad aggiornare il Registro dei trattamenti con riferimento alla conservazione del green pass e dei dati in esso contenuti. Il provvedimento prevede la possibilità di consegnare il green pass al datore di lavoro, esentandolo dai controlli, il che si pone in netto contrasto con quanto sin ora espresso dal Garante della privacy col Provvedimento n. 363 dell'11 ottobre 2021;

    nel Provvedimento, il Garante ha precisato che l'attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell'interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all'applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione;

    la pratica di stilare elenchi, pone dei forti dubbi rispetto alle persone che vengono sottoposte a verifica perché non è lecito conservare il QR code delle certificazioni verdi, né estrarre lo stesso in qualsiasi altro modo, trattenere copie cartacce dei green pass, screen-shot e/o fotografie del certificato verde;

    questa modalità di verifica del green pass, definita dal Governo «semplificata», si pone in totale incompatibilità con la normativa sulla privacy, in verità viene imposta una regola di condotta nel nostro ordinamento giuridico che è la cristallizzazione della violazione della condotta stessa. Si sta creando in concreto un'aporia giuridica,

impegna il Governo

a provvedere in fase di applicazione del provvedimento in esame, ad emanare DPCM e/o Circolari ministeriali che impediscano di stilare elenchi, di conservare i QR code delle certificazioni verdi, di estrarre dallo stesso in qualsiasi modo dati sensibili, di trattenere copie cartacee dei green pass, di produrre screen-shot e/o fotografie del certificato verde, perché ciò si pone in netto contrasto con la normativa sulla privacy.
9/3363/63. Corda, Spessotto, Forciniti, Colletti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 1 e 3 del decreto in fase di conversione introducono rispettivamente, un articolo 9-quinquies ed un articolo 9-septies al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, disponendo per il periodo 15 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso e di esibizione su richiesta, di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto – sia nel settore lavorativo pubblico e sia nel settore lavorativo privato;

    l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici c gli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (comma 1, capoversi 1 e 2), mentre l'articolo 3 si riferisce ai lavoratori privati;

    le certificazioni verdi COVID-19 attestano la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione dalla medesima malattia o l'effettuazione di un test molecolare (anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla circolare del Ministero della salute) o di un test antigenico rapido con risultato negativo (con riferimento al virus SARS-CoV-2);

    la certificazione verde relativa ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido con esito negativo ha una validità, rispettivamente, di settantadue e di quarantotto ore dall'esecuzione del test;

    il lavoratore non esente, che è sprovvisto di green pass valido al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Il lavoratore per i giorni di assenza ingiustificata perde dunque non solo la retribuzione ma anche tutti gli altri compensi o emolumenti ad essa connessi, come indennità di mansione, premi di produttività e buoni pasto;

    nell'ipotesi in cui il lavoratore decida di eseguire i tamponi periodici, sosterrebbe un costo non indifferente e che, nel caso di attività lavorativa che preveda 5 o 6 giornate a settimana, la cifra di circa 180-200 euro al mese,

impegna il Governo

a prevedere la totale gratuità dei tamponi per i lavoratori operanti sia nel settore pubblico e sia nel settore privato.
9/3363/64. Costanzo, Spessotto, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    gli articoli 1 e 3 del decreto in fase di conversione introducono rispettivamente, un articolo 9-quinquies ed un articolo 9-septies al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, disponendo per il periodo 15 ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso e di esibizione su richiesta di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto – sia nel settore lavorativo pubblico e sia nel settore lavorativo privato;

    l'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni (comma 1, capoversi 1 e 2), mentre l'articolo 3 si riferisce ai lavoratori privati;

    la certificazione verde relativa ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido, con esito negativo, ha una validità rispettivamente di settantadue e di quarantotto ore dall'esecuzione;

    il lavoratore non esente che è sprovvisto di green pass valido al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Il lavoratore per i giorni di assenza ingiustificata perde dunque, non solo la retribuzione, ma anche tutti gli altri compensi e/o emolumenti ad essa connessi, come indennità di mansione, premi di produttività e buoni pasto;

    i testi salivari molecolari cercano il materiale genetico del virus nella saliva e danno il risultato in circa 8 ore, con un costo medio di 50 euro e sono validi per ottenere la certificazione verde;

    i test salivari molecolari con metodo «pooling» e analisi in laboratorio, sono invece test che analizzano, simultaneamente più campioni (in media 5), abbattendo in questo modo tempo e costi, con un costo medio di 10 euro a parità di tempo d'attesa;

    i test salivari molecolari con il metodo «pooling» e analisi da remoto, riescono a ridurre a circa due ore anche i tempi per il risultato, con un costo medio di 7 euro. Sul luogo del prelievo, i campioni di saliva vengono introdotti in un dispositivo collegato con un laboratorio di riferimento e certificato. Sensibilità e specificità sono superiori al 99 per cento, ma non sono diffusi in quanto non sono stati trasferiti i protocolli di messa a punto per lo screening su saliva per i laboratori pubblici e privati;

    il virologo Francesco Broccolo, dell'Università di Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano, lo scorso 15 novembre ha dichiarato all'Ansa che: «non si è più parlato di test salivari probabilmente perché sono mancate indicazioni chiare su chi avrebbe dovuto sostenere la spesa. Di per sé la saliva è una buona matrice biologica per lo screening ma non per la diagnostica. Ai fini della richiesta del green pass sarebbe possibile sostituire il test antigenico rapido con un particolare tipo di test salivare molecolare, denominato “pooling”, ossia un test che analizza contemporaneamente più campioni e che segnala, in ciascun gruppo esaminato, l'eventuale presenza di casi positivi per un ulteriore verifica...»,

impegna il Governo

a introdurre i test salivari molecolari con metodo «pooling» e le analisi in laboratorio o da remoto quale alternativa agli antigenici rapidi.
9/3363/65. Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    in fase d'esame e di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, è stato approvato al Senato uno emendamento che rende obbligatorio il possesso del green pass per i lavoratori pubblici e privati, prevedendo la consegna del certificato al datore di lavoro, al fine di evitare la verifica giornaliera;

    la nuova disposizione consentirebbe ai datori di lavoro di raccogliere i green pass dei dipendenti per evitare il controllo giornaliero della validità;

    il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato, in data 11 novembre 2021, una Segnalazione al Parlamento e al Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127/2021, in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei Settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato;

    il Garante della privacy ha segnalato alcune criticità, sulle quali è necessaria una discussione approfondita prima che le modifiche al decreto-legge vengano approvate anche alla Camera;

    il Garante ha sottolineato che la conservazione della copia del green pass è vietata dall'articolo 48 del Regolamento UE 2021/953. Il divieto è giustificato dalla necessità di garantire la riservatezza dei dati dell'utente. Dal certificato è infatti possibile dedurre il motivo del suo rilascio (vaccinazione, tampone o guarigione) e ciò potrebbe generare discriminazioni sul luogo di lavoro;

    il testo dell'articolo 48 del Regolamento prevede infatti che «(...) laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento (...)». Lo scopo è quello di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati sanitari dei dipendenti, sia che si tratti della scelta di vaccinarsi o della notizia che siano stati contagiati, al fine, come già illustrato, di evitare discriminazioni sul luogo di lavoro;

    è necessario evidenziare che la consegna del green pass da parte del dipendente non implica automaticamente un consenso al trattamento dei dati personali. A ciò si aggiunge anche problema della conservazione dei certificati. Il datore di lavoro dovrebbe infatti adottare misure tecniche e organizzative con cui garantire la sicurezza dei dati per evitare l'esfiltrazione degli stessi, con il conseguente aumento dei costi per il settore pubblico e privato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a eliminare la possibilità per i lavoratori dipendenti di consegnare al proprio datore di lavoro il certificato verde con la conseguente esenzione dai controlli per tutta la durata della validità del certificato, ottemperando così alla Segnalazione del Garante della privacy.
9/3363/66. Vallascas, Spessotto, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame prevede, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso, e di esibizione su richiesta, di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto – sia nel settore lavorativo pubblico e sia nel settore lavorativo privato;

    le certificazioni verdi COVID-19 attestano la vaccinazione contro il COVID-19 o la guarigione medesima malattia o l'effettuazione di un test molecolare (anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute) o di un test antigenico rapido, con risultato negativo (con riferimento al virus SARS-CoV-2);

    la certificazione verde relativa ad un test molecolare o ad un test antigenico rapido con esito negativo ha una validità, rispettivamente, di settantadue o di quarantotto ore dall'esecuzione del test;

    il lavoratore non esente, che è sprovvisto di green pass valido al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione. Il lavoratore per i giorni di assenza ingiustificata perde dunque non solo la retribuzione ma anche tutti gli altri compensi e/o emolumenti ad essa connessi, come indennità di mansione, premi di produttività e buoni pasto;

    tra le condizioni tuttora indicate per il rilascio del green pass, non vi è quella in ordine all'effettuazione di un test sierologico che individui la presenza di anticorpi al coronavirus che provino una copertura vaccinale protratta nel tempo, registrando valori superiori di anticorpi anche rispetto a chi ha effettuato le due dosi di vaccino;

    il solo titolo anticorpale IgG anti-Covid-19, seppur protettivo, non è considerato un requisito per ottenere il green pass e non è motivo valido di esenzione dalla vaccinazione per le categorie lavorative per le quali è richiesta obbligatorietà;

    il sistema normativo attuale riconosce il green pass solo a coloro i quali sono guariti e a cui è stata dunque rilasciata una certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;

    non vengono presi in considerazione, ai fini del rilascio della certificazione verde, tutti quei soggetti che, ad esempio, sono stati positivi asintomatici e hanno scoperto di aver contratto il virus solo a seguito dell'effettuazione del test sierologico e non possono effettuare il vaccino poiché controindicato a fronte dell'alta quantità di anticorpi rilevati,

impegna il Governo:

   a introdurre il rilascio del green pass per quei soggetti che, seppure non in possesso di un certificato di guarigione, abbiano effettuato un test sierologico che dimostri la presenza di una carica anticorpale al virus e che la lettura dell'anamnesi completa suggerisce la non effettuazione del vaccino;

   a comunicare alle strutture ospedaliere e agli hub preposti alle vaccinazioni, il range di riferimento dalla carica anticorpale che dia l'esenzione dalla vaccinazione per quei soggetti che presentino tali coefficienti di riferimento medico-scientifici.
9/3363/67. Forciniti, Spessotto, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, in esame, estende l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, il cosiddetto green pass;

    la legge 24 settembre 2021, n. 133, che ha convertito il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, ha imposto l'obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 per l'accesso alle Università anche agli studenti;

   considerato che:

    la didattica in presenza è la modalità da privilegiare per l'insegnamento e la fruizione delle lezioni, perciò va evitato nell'anno accademico in corso lo scoppio di focolai nelle Università che rischierebbero di rendere necessario il ricorso alla DAD;

    l'Italia presenta un basso numero di laureati rispetto agli altri Paesi europei, come segnalano i dati Eurostat (nel 2020 soltanto il 29 per cento dei giovani tra i 25 e i 34 anni era laureato, rispetto alla media UE del 41 per cento);

    l'obbligatorietà del green pass per l'accesso alle Università ha aumentato il fenomeno degli studenti non frequentanti e ha costretto un elevato numero di ragazzi a non iscriversi a un corso di studio universitario nell'anno corrente, compromettendo così un diritto fondamentale come il diritto allo studio, tutelato dall'articolo 34 della Costituzione;

    la causa dei due fenomeni precedentemente descritti si rinviene nell'alto costo per i ragazzi e per le loro famiglie del test rapido utile all'ottenimento delle certificazioni verdi (un veloce calcolo stima che servano quasi 200 € al mese a studente per frequentare le lezioni in presenza) e nelle difficoltà pratiche di prenotare i tamponi nelle farmacie;

    un luogo chiuso in cui è richiesto il possesso del green pass non è uno spazio in cui vi è la certezza di immunità, in quanto il vaccino non impedisce il contagio, e i soli cittadini continuativamente monitorati sono coloro che ottengono la certificazione tramite tampone,

impegna il Governo

a concordare con le Università italiane e con le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, presso i poli universitari, l'installazione di centri per l'effettuazione di test, tramite tamponi rapidi antigenici, in forma gratuita per gli studenti, validi ai fini dell'ottenimento del green pass, nei limiti di tre tamponi settimanali per studente.
9/3363/68. Giuliodori.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 127 del 2021 reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    negli Stati Uniti è stato creato il programma denominato «V-Safe». Tale programma attiene un sistema di sorveglianza attiva via smartphone, tramite app, clic include anche un follow up telefonico al fine di monitorare gli effetti avversi alla vaccinazione;

    il programma prevede che la salute di chi riceve il vaccino sia verificata ogni giorno via messaggi di testo ed email per la prima settimana, e poi ogni settimana per il mese e mezzo successivo. Se qualcuno dovesse riportare un effetto avverso, il programma lo segnala ad un apposito database. Oltre a ciò, il Center for Disease Control and Prevention posto in essere altri due sistemi di monitoraggio in tempo reale della sicurezza del vaccini per COVID-19, i quali prevedono di usare i dati ospedalieri e delle RSA e quelli delle compagnie di assicurazione sanitaria;

    in Italia non esiste, ad oggi, un sistema di sorveglianza attiva con cui poter monitorare la popolazione vaccinata rispetto agli effetti avversi più comuni cagionati dalla vaccinazione,

impegna il Governo:

   a creare una apposita app con cui poter strutturare in Italia un sistema di sorveglianza medica attiva per Il monitoraggio della popolazione che si è sottoposta alla vaccinazione, al fine di raccogliere dati che consentano, nella pratica, di avere un quadro reale degli effetti avversi alla vaccinazione;

   ad attivare i centri regionali di farmaco vigilanza, in collaborazione con un epidemiologo o un gruppo di essi in associazione, con lo scopo di individuate campioni rappresentativi della popolazione regionale, e dunque anche nazionale, affinché si possano valutare e rilevare attivamente gli effetti e le reazioni avverse da vaccino;

   a utilizzare i dati raccolti sia dalla app che dai centri regionali di farmaco vigilanza al fine di rivedere le scelte e le azioni di politica sanitaria nazionale.
9/3363/69. Leda Volpi, Spessotto, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Testamento, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 127 del 2021 reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    l'essersi sottoposto a vaccinazione, non comporta la certezza di non contrarre il virus e di non poterlo trasmettere ad altri, tant'è vero che è in corso la somministrazione della terza dose a dimostrazione che la base anticorpale vada a digradarsi dopo un lasso di tempo;

    il rilascio del green pass avviene o per chi è vaccinato o per coloro che si sono sottoposti a tampone il cui esito è risultato essere negativo. 1 costi dei tamponi saranno calmierati fino al termine dello stato di emergenza che sarà il 31 dicembre 2021 (salvo proroghe), oggi il costo e di 8 euro per la fascia d'età sotto 118 anni, mentre per tutti gli altri è di 15 euro tranne per i soggetti definiti «fragili» per i quali è prevista la gratuità;

    è opportuno a distanza di sei mesi sottoporre a test sierologico coloro i quali sono stati vaccinati affinché si possa operare, nell'ambito di un protocollo di prevenzione generalizzato, un rafforzato contrasto alla diffusione del virus, erogando il test a carico del Servizio Sanitario Nazionale,

impegna il Governo

ad avviare in tempi strettissimi una «campagna test nazionale» affinché si possa operare un rafforzato contrasto alla diffusione del virus, erogando il test a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
9/3363/70. Maniero, Spessotto, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia, Romaniello.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 127 del 2021 reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening,

    l'istituzione del green pass ha lo scopo di certificare o lo stato di vaccinazione del soggetto o l'essersi sottoposto a tampone antigenico o molecolare che certifichi lo stato di non infezione da COVID-19;

    ad oggi, per la partecipazione alle funzioni religiose, alle processioni c alle udienze papali (la sala Paolo VI accoglie migliaia di persone), non è previsto il possesso del green pass, ma si applicano le prescrizioni relative al distanziamento nei banchi, alle mascherine obbligatorie e all'igienizzazione delle mani. Sono vietati, invece, i gesti liturgici quali vettori di contagio, dallo scambio della pace alla benedizione con l'acqua santa;

    appare incomprensibile, nonché pericoloso per il rischio di cluster diffusivi del virus, la mancata obbligatorietà del green pass per le attività pastorali illustrate;

    è del tutto evidente che ci sia una discriminazione netta nei confronti di chi sia stato obbligato ad avere il green pass, pena l'esclusione dalle attività sociali, didattiche e economico-lavorative, contro coloro a cui non è richiesto il green pass per partecipare alle attività pastorali. Il quadro descritto si pone in netto contrasto con le politiche del Governo in merito alla gestione sulla diffusione del virus,

impegna il Governo

a non prorogare lo stato di emergenza in scadenza il 31 dicembre 2021 al fine di sanare un'evidente discriminazione nei confronti di coloro cui è richiesto l'obbligo del green pass per lo svolgimento delle attività sociali, didattiche e lavorative.
9/3363/71. Testamento, Spessotto, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    la normativa sulla sicurezza sul lavoro – decreto legislativo n. 81 del 2008 – prevede che i lavoratori pubblici e privati siano sottoposti a controlli periodici, a carico del datore di lavoro, al fine di controllarne l'idoneicità alla mansione e a tutelarne la salute (sorveglianza medica);

    da notizie di cronaca, tuttavia, si apprende che molti luoghi di lavoro, perfino presìdi ospedalieri c RSA, quindi ambienti ad alto rischio, siano sprovvisti di un adeguato protocollo di screening del COVID 19, con conseguente propagazione di focolai anche estesi di contagio. In molti, luoghi di lavoro l'unica misura di screening al momento è rappresentata dai tamponi eseguiti out-of pochet solo dai lavoratori non vaccinati al fine dell'ottenimento della certificazione verde,

impegna il Governo

ad adottare le misure più efficaci per vigilare ed assicurarsi che le unità di medicina preventiva c i medici competenti delle aziende pubbliche e private, realizzino un protocollo di screening del COVID-19 ricorrendo a periodici tamponi, anche salivari, al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
9/3363/72. Trano, Spessotto, Forciniti, Colletti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 127 del 2021 introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione all'emergenza COVID in ambito lavorativo, estendendo l'obbligo di esibizione del certificato Covid (dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, salvo proroghe) in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati identificando, altresì, un regime di controlli, sanzioni e controlli attuabili;

    è necessario richiamare una nota della Commissione europea nella quale si evidenzia l'utilizzo del green pass europeo (Regolamento UE 953/2021) per scopi «domestici», ovvero diversi da quelli previsti dal Regolamento, la quale recita che: ...gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato digitale COVID della UE per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e i principi di effettività, necessità e proporzionalità...;

    la citata nota della Commissione europea si sofferma anche sugli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, esplicitando come la normativa nazionale non può estendere il diritto di richiedere l'esibizione della certificazione COVID a soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 10.3 del Regolamento 953/2021, ossia quei soggetti autorizzati in ambito «domestico» ai controlli in materia sanitaria, come, ad esempio, i NAS dei Carabinieri e non di certo i soggetti privati quali sono i datori di lavoro,

impegna il Governo:

   ad emanare un opportuno decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o circolare ministeriale che disponga che il controllo dei green pass, in qualunque luogo in cui è prevista l'esibizione, la consegna e, comunque il possesso del certificato, venga operato da quei soggetti autorizzati in ambito «domestico» ai controlli in materia sanitaria, così come previsto dall'articolo 10.3 del Regolamento 953/2021 e non da soggetti privati quali sono i datori di lavoro;

   a provvedere che la mancata applicazione di quanto previsto dall'articolo 10.3 del Regolamento 953/2021, costituisce il non obbligo del soggetto ad esibire o possedere il certificato verde.
9/3363/73. Cabras, Spessotto, Forciniti, Colletti, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Testamento, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    il Ministro della Salute Roberto Speranza nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri del 16 settembre dichiarò che le misure approvate dal decreto-legge oggi in esame facevano parte di «una strategia che punta essenzialmente sul vaccino come chiave fondamentale per aprire una nuova stagione»;

    a oggi, tra le ipotesi che circolano di fronte a un aumento dell'indice che misura la velocità di trasmissione del virus, trova spazio quella di escludere i tamponi dal certificato verde, e che pertanto, per ottenere il green pass, bisognerà essere vaccinati o guariti;

    lo scorso 16 novembre, a mezzo di una dichiarazione alla stampa del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, si è appreso che «Sarà un Natale libero», e sulla stessa linea il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio si è detto «preoccupato» per l'andamento del virus, sottolineando allo stesso tempo l'impegno del Governo: «faremo tutto quello che serve per lasciare aperto il Paese»;

    in un contesto caratterizzato da una ripresa dei contagi da COVID-19 in Italia, e al fine di arginare la pandemia tufi gli strumenti di monitoraggio e tracciamento sono indispensabili;

    l'Adozione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, in vigore dall'11 novembre 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 novembre 2021, a doppia firma dei ministri della Salute e delle Infrastrutture, prevede la possibilità di bloccare i treni da parte delle autorità competenti in presenza di un caso sospetto a bordo, e dimostra quanto sia urgente monitorare e coordinare l'ingresso nel territorio della Repubblica di persone, e garantire tempestivi ed efficienti interventi di controllo e di messa in sicurezza, come previsto dall'Allegato al Protocollo, relativo al settore marittimo e portuale, nel quale è chiarito che: «È necessario evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo. Comunque, si raccomanda di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, ferme restando le regole previste dalla normativa vigente per i possessori di certificazione verde»,

impegna il Governo

a estendere l'applicazione dell'ordinanza del 15 novembre 2021 attualmente in vigore per i treni anche a tutte le imbarcazioni dirette verso i porti italiani, e a estendere le misure previste sui treni a lunga percorrenza a tutte le imbarcazioni dirette specificatamente nei porti di: Augusta, Brindisi, Cagliari, Catania, Crotone, Lampedusa, Messina, Olbia, Porto Empedocle, Pozzallo, Taranto, Reggio Calabria, Vibo Valentia, per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.
9/3363/74. Silvestroni.


   La Camera,

   premesso che:

    nei giorni scorsi, alcune nazioni europee hanno deciso di intensificare le misure restrittive per fronteggiare la pandemia;

    tra queste, l'Austria ha deciso di introdurre una misura dai tratti altamente inquietanti ossia il «lockdown» per la popolazione non vaccinata;

    chiunque, sopra i 12 anni, non sia immunizzato o sia di recente guarito non può uscire di casa se non per le attività indispensabili come lavorare, fare la spesa, andare a scuola;

    la misura, valida inizialmente fino al 24 novembre, riguarda 2 milioni di persone e sono previste multe fino a 1.450 euro;

    Italia e Austria hanno differenti tassi di immunizzazione della popolazione residente. Mentre in Italia la percentuale di popolazione vaccinata con almeno una dose è vicina all'87 per cento, e circa l'85 per cento ha completato il ciclo vaccinale, in Austria il tasso dei vaccinati è inferiore di oltre 20 punti percentuali rispetto a quello italiano, ossia il 65 per cento;

    in questi giorni i Presidenti di alcune Regioni il direttore dell'Azienda sanitaria della Provincia di Bolzano hanno rilasciato dichiarazioni a favore dell'introduzione di misure maggiormente restrittive per la popolazione italiana non immunizzata;

    l'introduzione di un «lockdown» per la popolazione italiana non vaccinata presenta gravi problemi di compatibilità con i valori costituzionali, costituendo una discriminazione diretta e una violazione del principio di uguaglianza;

    poiché occorre dare certezza ai cittadini italiani in merito all'esercizio delle proprie libertà e dei propri diritti, appare necessario dare un chiaro indirizzo politico al Governo in merito alla categorica esclusione dell'introduzione di un «lockdown» selettivo per le persone non immunizzate come avvenuto in Austria,

impegna il Governo

a non approvare alcuna misura comportante l'introduzione di un «lockdown» selettivo per le persone non immunizzate come avvenuto in Austria.
9/3363/75. Donzelli, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge oggetto di esame per la definitiva conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 – recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening – ha tra gli scopi principali quello di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento, mediante l'estensione dell'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

    tale obbligo entrato in vigore il 15 ottobre sarà valido fino alla fine dello stato di emergenza, che scade il 31 dicembre 2021;

    l'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, possano promuovere, nei luoghi di lavoro, campagne di informazione e sensibilizzazione sulla rilevanza della vaccinazione contro il COVID-19, finalizzate alla maggior tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro; per lo svolgimento di tali campagne il datore di lavoro si avvale del medico competente, nominato dal medesimo datore nell'ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro;

    tenendo conto che le misure di contenimento della pandemia si renderanno necessarie anche in considerazione della possibile «quarta ondata» e dei maggiori rischi per riaffermarsi di varianti, in particolare della Delta plus, variante della già contagiosa Delta, che aumenta del 10 per cento la circolazione del virus, le campagne di informazione di sensibilizzazione sull'importanza della vaccinazione dovranno proseguire anche oltre il termine del 31 dicembre prossimo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare, con successive iniziative, l'attività di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto del virus SARS-CoV-2, non solo nei luoghi di lavoro, ma in ogni ambito e su tutto il territorio nazionale, anche mediante la predisposizione di una task force istituzionale che, in collaborazione con i principali mezzi di informazione e network, possa contribuire a fornire informazioni scientifiche corrette sul coronavirus, attivando canali di dialogo, al fine di orientare e supportare i cittadini nella attuale e nelle successive fasi della pandemia.
9/3363/76. Bologna.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame per la definitiva conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 – recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening – ha tra gli scopi principali quello di fronteggiare la perdurante emergenza da COVID-19 e di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento, mediante l'estensione dell'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati;

    tale obbligo, entrato in vigore il 15 ottobre, sarà valido fino alla fine dello stato di emergenza, che scade il 31 dicembre 2021;

    le misure di contenimento della pandemia si renderanno, tuttavia, necessarie anche oltre il termine del 31 dicembre prossimo, in considerazione della paventata «quarta ondata» e dei maggiori rischi per l'affermarsi di varianti, in particolare della Delta plus, più contagiosa dell'originaria Delta, capace di aumentare la circolazione del virus, come evidenziato dall'attuale risalita della curva dei contagi;

    l'Italia risulta tra i Paesi più virtuosi in Europa, grazie a una strategia lungimirante, in riferimento alla riapertura in sicurezza di attività economiche, sociali e scolastiche, anche mediante l'introduzione dell'obbligo, graduale e progressivo, del green pass, e in relazione al mantenimento delle misure di prevenzione; ma soprattutto in virtù di un'efficace campagna di massa, giunta all'84 per cento di vaccinati a ciclo completo, rappresentando la vera locomotiva dell'Unione, insieme ad altri Paesi del Sud Europa, come Spagna, al 79 per cento e Portogallo, con l'86 per cento;

    tali dati evidenziano la distanza con altri paesi che hanno implementato scarsamente le misure di contrasto e le campagne vaccinali, come i Paesi Bassi (al 72 per cento di vaccinati con ciclo completo), la Germania (al 67 per cento) e l'Austria (al 64 per cento), cui si associa un bassissimo e preoccupante livello di vaccinazione nei Paesi dell'Est dell'Unione Europea, dove si raggiunge a stento la metà della popolazione vaccinata: in Romania a malapena il 30 per cento e in Bulgaria, dove meno di un cittadino su quattro risulta vaccinato;

    per contrastare la pandemia occorre una strategia omogenea, sia a livello nazionale che sovranazionale. Le riaperture in contemporanea di tutti i settori economici e dei luoghi sociali, in maniera disomogenea nei 27 Paesi dell'Unione che operano con approcci diversi e meno stringenti, sta provocando la ripresa dei contagi in Europa, con un serio rischio di una quarta ondata, che può mettere in difficoltà anche i paesi dimostratisi più virtuosi;

    per tali ragioni, sono particolarmente importanti le campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione e sull'impatto positivo di talune misure di prevenzione, anche in relazione all'utilità di effettuare un ciclo completo, volto a rafforzare il sistema immunitario con il richiamo delle terze dosi, che – come afferma il microbiologo Guido Rasi – stabilizzano la memoria immunologica e sono in grado di frenare l'aumento delle infezioni (come dimostra l'esperienza in Israele); al contempo, è importante proseguire le campagne di sensibilizzazione nei confronti di coloro che non hanno effettuato neanche una dose vaccinale;

    è quanto mai opportuno fornire a tutta la popolazione adeguate e aggiornate informazioni sui vaccini e sulle nuove cure, sulla base di comprovate evidenze scientifiche e delle esperienze già consolidatesi e dell'impatto positivo delle misure intraprese, in favore di una maggiore conoscenza e consapevolezza dei rischi-benefici e del pericolo della malattia da COVID-19, in riferimento alle complicanze, anche nei contagiati nelle forme più lievi, come quelle a lungo termine (cosiddetto long covid),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attivarsi fin da ora affinché la somministrazione del richiamo delle terze dosi di vaccino anti-Covid avvenga con interventi, modalità e criteri omogenei nelle diverse regioni e in tutto il territorio nazionale, attivando le relative campagne informative.
9/3363/77. Baldini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame per la definitiva conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 – recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening – ha tra gli scopi principali quello di fronteggiare la perdurante emergenza da COVID-19 e di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento, mediante l'estensione dell'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati;

    tale obbligo, entrato in vigore il 15 ottobre, sarà valido fino alla fine dello stato di emergenza, che scade il 31 dicembre 2021;

    le misure di contenimento della pandemia si renderanno, tuttavia, necessarie anche oltre il termine del 31 dicembre prossimo, in considerazione della paventata «quarta ondata» e dei maggiori rischi per l'affermarsi di varianti, in particolare della Delta plus, più contagiosa dell'originaria Delta, capace di aumentare la circolazione del virus, come evidenziato dall'attuale risalita della curva dei contagi;

    l'Italia risulta tra i Paesi più virtuosi in Europa, grazie a una strategia lungimirante, in riferimento alla riapertura in sicurezza di attività economiche, sociali e scolastiche, anche mediante l'introduzione dell'obbligo, graduale e progressivo, del green pass, e in relazione al mantenimento delle misure di prevenzione; ma soprattutto in virtù di un'efficace campagna di massa, giunta all'84 per cento di vaccinati a ciclo completo, rappresentando la vera locomotiva dell'Unione, insieme ad altri Paesi del Sud Europa, come Spagna, al 79 per cento e Portogallo, con l'86 per cento;

    tali dati evidenziano la distanza con altri paesi che hanno implementato scarsamente le misure di contrasto e le campagne vaccinali, come i Paesi Bassi (al 72 per cento di vaccinati con ciclo completo), la Germania (al 67 per cento) e l'Austria (al 64 per cento), cui si associa un bassissimo e preoccupante livello di vaccinazione nei Paesi dell'Est dell'Unione Europea, dove si raggiunge a stento la metà della popolazione vaccinata: in Romania a malapena il 30 per cento e in Bulgaria, dove meno di un cittadino su quattro risulta vaccinato;

    per contrastare la pandemia occorre una strategia omogenea sul territorio, sia a livello nazionale che sovranazionale. Le riaperture in contemporanea di tutti i settori economici e dei luoghi sociali, in maniera disomogenea nei 27 Paesi dell'Unione che operano con approcci diversi e meno stringenti, sta provocando la ripresa dei contagi in Europa, con un serio rischio di una quarta ondata, che può mettere in difficoltà anche i paesi dimostratisi più virtuosi;

    come ribadito dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, in occasione del recente G20, a presidenza italiana, svoltosi a Roma: «a livello globale, abbiamo davanti differenze drammatiche nella diffusione dei vaccini. Nei Paesi ad alto reddito, più del 65 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Nei Paesi più poveri, solo il 2 per cento. (...) Le enormi differenze nelle campagne vaccinali rischiano di peggiorare le diseguaglianze tra Paesi. Queste disparità sono moralmente inaccettabili: meno vaccinazioni equivalgono a più morti». Ma soprattutto, «finché il virus continuerà a circolare liberamente, potrà mutare in modo pericoloso e mettere a rischio anche le campagne di vaccinazione più efficaci»;

    per tali ragioni, sono particolarmente importanti le campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione e sull'impatto positivo di talune misure di prevenzione, anche in relazione all'utilità di effettuare un ciclo completo, volto a rafforzare il sistema immunitario con il richiamo delle terze dosi, che – come afferma il microbiologo Guido Rasi – stabilizzano la memoria immunologica e sono in grado di frenare l'aumento delle infezioni (come dimostra l'esperienza in Israele); al contempo, è importante proseguire le campagne di sensibilizzazione nei confronti di coloro che non hanno effettuato neanche una dose vaccinale;

    è quanto mai opportuno fornire a tutta la popolazione, nazionale ed europea, adeguate e aggiornate informazioni sui vaccini e sulle nuove cure, sulla base di comprovate evidenze scientifiche e delle esperienze già consolidatesi anche in relazione all'impatto positivo delle misure intraprese, in favore di una maggiore conoscenza e consapevolezza dei rischi-benefici e del pericolo della malattia da COVID-19, in riferimento alle complicanze, anche nei contagiati nelle forme più lievi, come quelle a lungo termine (cosiddetto long covid),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attivarsi, nelle competenti sedi europee, affinché si prosegua nel percorso avviato in favore di un maggiore coordinamento per l'implementazione di una strategia europea di prevenzione e contrasto del virus SARS-CoV-2, anche al fine di un'applicazione omogenea della certificazione verde Covid-19 a livello europeo, e per superare le preoccupanti differenze fra gli stati membri nell'azione di contrasto della pandemia.
9/3363/78. Pettarin.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame per la definitiva conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 – recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening – ha tra gli scopi principali quello di fronteggiare la perdurante emergenza da COVID-19 e di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento, mediante l'estensione dell'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati;

    tale obbligo, entrato in vigore il 15 ottobre, sarà valido fino alla fine dello stato di emergenza, che scade il 31 dicembre 2021;

    le misure di contenimento della pandemia si renderanno, tuttavia, necessarie anche oltre il termine del 31 dicembre prossimo, in considerazione della paventata «quarta ondata» e dei maggiori rischi per l'affermarsi di varianti, in particolare della Delta plus, più contagiosa dell'originaria Delta, capace di aumentare la circolazione del virus, come evidenziato dall'attuale risalita della curva dei contagi;

    l'Italia risulta tra i Paesi più virtuosi in Europa, grazie a una strategia lungimirante, in riferimento alla riapertura in sicurezza di attività economiche, sociali e scolastiche, anche mediante l'introduzione dell'obbligo, graduale e progressivo, del green pass, e in relazione al mantenimento delle misure di prevenzione; ma soprattutto in virtù di un'efficace campagna di massa, giunta all'84 per cento di vaccinati a ciclo completo, rappresentando la vera locomotiva dell'Unione, insieme ad altri Paesi del Sud Europa, come Spagna, al 79 per cento e Portogallo, con l'86 per cento;

    tali dati evidenziano la distanza con altri paesi che hanno implementato scarsamente le misure di contrasto e le campagne vaccinali, come i Paesi Bassi (al 72 per cento di vaccinati con ciclo completo), la Germania (al 67 per cento) e l'Austria (al 64 per cento), cui si associa un bassissimo e preoccupante livello di vaccinazione nei Paesi dell'Est dell'Unione Europea, dove si raggiunge a stento la metà della popolazione vaccinata: in Romania a malapena il 30 per cento e in Bulgaria, dove meno di un cittadino su quattro risulta vaccinato;

    per contrastare la pandemia occorre una strategia omogenea sul territorio, sia a livello nazionale che sovranazionale. Le riaperture in contemporanea di tutti i settori economici e dei luoghi sociali, in maniera disomogenea nei 27 Paesi dell'Unione che operano con approcci diversi e meno stringenti, sta provocando la ripresa dei contagi in Europa, con un serio rischio di una quarta ondata, che può mettere in difficoltà anche i paesi dimostratisi più virtuosi;

    come ribadito dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, in occasione del recente G20, a presidenza italiana, svoltosi a Roma: «a livello globale, abbiamo davanti differenze drammatiche nella diffusione dei vaccini. Nei Paesi ad alto reddito, più del 65 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Nei Paesi più poveri, solo il 2 per cento. (...) Le enormi differenze nelle campagne vaccinali rischiano di peggiorare le diseguaglianze tra Paesi. Queste disparità sono moralmente inaccettabili: meno vaccinazioni equivalgono a più morti». Ma soprattutto, «finché il virus continuerà a circolare liberamente, potrà mutare in modo pericoloso e mettere a rischio anche le campagne di vaccinazione più efficaci»;

    per tali ragioni, sono particolarmente importanti le campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione e sull'impatto positivo di talune misure di prevenzione, anche in relazione all'utilità di effettuare un ciclo completo, volto a rafforzare il sistema immunitario con il richiamo delle terze dosi, che – come afferma il microbiologo Guido Rasi – stabilizzano la memoria immunologica e sono in grado di frenare l'aumento delle infezioni (come dimostra l'esperienza in Israele); al contempo, è importante proseguire le campagne di sensibilizzazione nei confronti di coloro che non hanno effettuato neanche una dose vaccinale;

    è quanto mai opportuno fornire a tutta la popolazione, nazionale ed europea, adeguate e aggiornate informazioni sui vaccini e sulle nuove cure, sulla base di comprovate evidenze scientifiche e delle esperienze già consolidatesi anche in relazione all'impatto positivo delle misure intraprese, in favore di una maggiore conoscenza e consapevolezza dei rischi-benefici e del pericolo della malattia da COVID-19, in riferimento alle complicanze, anche nei contagiati nelle forme più lievi, come quelle a lungo termine (cosiddetto long covid),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attivarsi, nelle competenti sedi europee, affinché si prosegua nel percorso avviato in favore di un maggiore coordinamento per l'implementazione di una strategia europea di prevenzione e contrasto del virus SARS-CoV-2, anche al fine di un'applicazione omogenea della certificazione verde Covid-19 a livello europeo, e per superare le differenze fra gli stati membri nell'azione di contrasto della pandemia.
9/3363/78. (Testo modificato nel corso della seduta)Pettarin.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame per la definitiva conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 – recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening – ha tra gli scopi principali quello di fronteggiare la perdurante emergenza da COVID-19 e di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento, mediante l'estensione dell'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati;

    tale obbligo, entrato in vigore il 15 ottobre, sarà valido fino alla fine dello stato di emergenza, che scade il 31 dicembre 2021;

    le misure di contenimento della pandemia si renderanno, tuttavia, necessarie anche oltre il termine del 31 dicembre prossimo, in considerazione della paventata «quarta ondata» e dei maggiori rischi per l'affermarsi di varianti, in particolare della Delta plus, più aggressiva della già contagiosa Delta, capace di aumentare la circolazione del virus, come evidenziato dall'attuale risalita della curva dei contagi;

    l'Italia ha saputo affrontare meglio di altri paesi la campagna vaccinale, introducendo anche lo strumento del green pass, come si è visto dalla massiccia campagna giunta all'84 per cento di vaccinati con ciclo completo;

    è necessario non vanificare i risultati positivi della campagna vaccinale ed affrontare la quarta ondata, che impatta fortemente sui ricoveri ospedalieri e sul sistema sanitario, evitando il ritorno a restrizioni e lockdown che abbiamo già conosciuto, con conseguenze molto gravi per l'intera economia del Paese;

    l'indice RDt, attualmente pari a 1,42 e, dunque, superiore all'uno in tutte le regioni italiane, evidenzia una significativa accelerazione nella diffusione dei contagi;

    risulterà decisivo completare il ciclo delle vaccinazioni, anche con il richiamo delle terze dosi, un richiamo che risulta indispensabile per tutta la popolazione;

    è importante proseguire le campagne mirate di chiamata attiva nei confronti di coloro che non hanno ancora effettuato neanche una dose vaccinale, alla luce dei recenti dati che segnalano che nelle terapie intensive i numeri dei non vaccinati sono 20 volte superiori ai vaccinati;

    le evidenze scientifiche ci stanno dicendo che la riduzione della protezione dopo sei mesi dal completamento della seconda dose di vaccinazione risulta sensibilmente inferiore; occorrerà, quindi, rivedere, l'attuale durata dei dodici mesi del green pass, non coincidente con la durata della protezione vaccinale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre, con successivi provvedimenti, un utilizzo della certificazione verde Covid-19, cosiddetto green pass, solo per coloro che sono vaccinati ai fini dell'accesso a tutte le attività previste, come quelle culturali, ludiche e sportive, mentre coloro che hanno ottenuto il green pass tramite il tampone potranno accedere solo alle attività lavorative e a quelle essenziali.
9/3363/79. Marin.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame per la definitiva conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 – recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening – ha tra gli scopi principali quello di fronteggiare la perdurante emergenza da COVID-19 e di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento, mediante l'estensione dell'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati;

    tale obbligo, entrato in vigore il 15 ottobre, sarà valido fino alla fine dello stato di emergenza, che scade il 31 dicembre 2021;

    le misure di contenimento della pandemia si renderanno, tuttavia, necessarie anche oltre il termine del 31 dicembre prossimo, in considerazione della paventata «quarta ondata» e dei maggiori rischi per l'affermarsi di varianti, in particolare della Delta plus, più aggressiva della già contagiosa Delta, capace di aumentare la circolazione del virus, come evidenziato dall'attuale risalita della curva dei contagi;

    l'Italia ha saputo affrontare meglio di altri paesi la campagna vaccinale, introducendo anche lo strumento del green pass, come si è visto dalla massiccia campagna giunta all'84 per cento di vaccinati con ciclo completo;

    è necessario non vanificare i risultati positivi della campagna vaccinale ed affrontare la quarta ondata, che impatta fortemente sui ricoveri ospedalieri e sul sistema sanitario, evitando il ritorno a restrizioni e lockdown che abbiamo già conosciuto, con conseguenze molto gravi per l'intera economia del Paese;

    l'indice RDt, attualmente pari a 1,42 e, dunque, superiore all'uno in tutte le regioni italiane, evidenzia una significativa accelerazione nella diffusione dei contagi;

    risulterà decisivo completare il ciclo delle vaccinazioni, anche con il richiamo delle terze dosi, un richiamo che risulta indispensabile per tutta la popolazione;

    è importante proseguire le campagne mirate di chiamata attiva nei confronti di coloro che non hanno ancora effettuato neanche una dose vaccinale, alla luce dei recenti dati che segnalano che nelle terapie intensive i numeri dei non vaccinati sono 20 volte superiori ai vaccinati;

    le evidenze scientifiche ci stanno dicendo che la riduzione della protezione dopo sei mesi dal completamento della seconda dose di vaccinazione risulta sensibilmente inferiore; occorrerà, quindi, rivedere, l'attuale durata dei dodici mesi del green pass, non coincidente con la durata della protezione vaccinale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con l'andamento della curva epidemiologica, di rivedere l'utilizzo delle certificazioni verdi in relazione alle diverse attività previste.
9/3363/79. (Testo modificato nel corso della seduta)Marin.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame per la definitiva conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 d recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening – ha tra gli scopi principali quello di fronteggiare la perdurante emergenza da COVID-19 e di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento, mediante l'estensione dell'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati;

    tale obbligo, entrato in vigore il 15 ottobre, sarà valido fino alla fine dello stato di emergenza, che scade il 31 dicembre 2021;

    le misure di contenimento della pandemia si renderanno, tuttavia, necessarie anche oltre il termine del 31 dicembre prossimo, in considerazione della paventata «quarta ondata» e dei maggiori rischi per l'affermarsi di varianti, in particolare della Delta plus, più aggressiva della già contagiosa Delta, capace di aumentare la circolazione del virus, come evidenziato dall'attuale risalita della curva dei contagi;

    l'Italia ha saputo affrontare meglio di altri paesi la campagna vaccinale, introducendo anche lo strumento del green pass, come si è visto dalla massiccia campagna vaccinale giunta all'84 per cento di vaccinati con ciclo completo;

    è necessario non vanificare i risultati positivi della campagna vaccinale ed affrontare la quarta ondata, che impatta fortemente sui ricoveri ospedalieri e sul sistema sanitario, evitando il ritorno a restrizioni e lockdown che abbiamo già conosciuto, con conseguenze molto gravi per l'intera economia del Paese;

    l'indice RDt, attualmente pari a 1,42 e, dunque, superiore all'uno in tutte le regioni italiane, evidenzia una significativa accelerazione nella diffusione dei contagi;

    risulterà decisivo completare il ciclo delle vaccinazioni, anche con il richiamo delle terze dosi, un richiamo che risulta indispensabile per tutta la popolazione;

    è importante proseguire le campagne mirate di chiamata attiva nei confronti di coloro che non hanno ancora effettuato neanche una dose vaccinale, alla luce dei recenti dati

    che segnalano che nelle terapie intensive i numeri dei non vaccinati sono 20 volte superiori ai vaccinati;

    le evidenze scientifiche ci stanno dicendo che la riduzione della protezione dopo sei mesi dal completamento della seconda dose di vaccinazione risulta sensibilmente inferiore; occorrerà, quindi, rivedere, l'attuale durata dei dodici mesi del green pass, non coincidente con la durata della protezione vaccinale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre, con successivi provvedimenti, una revisione della certificazione verde COVID-19, cosiddetto green pass, prevedendo per la sua validità i soli tamponi molecolari con l'eliminazione dei test antigenici rapidi.
9/3363/80. Mugnai.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame per la definitiva conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 – recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening – ha tra gli scopi principali quello di fronteggiare la perdurante emergenza da COVID-19 e di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento, mediante l'estensione dell'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati;

    tale obbligo, entrato in vigore il 15 ottobre, sarà valido fino alla fine dello stato di emergenza, che scade il 31 dicembre 2021;

    le misure di contenimento della pandemia si renderanno, tuttavia, necessarie anche oltre il termine del 31 dicembre prossimo, in considerazione della paventata «quarta ondata» e dei maggiori rischi per l'affermarsi di varianti, in particolare della Delta plus, più aggressiva della già contagiosa Delta, capace di aumentare la circolazione del virus, come evidenziato dall'attuale risalita della curva dei contagi;

    le recenti manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie di contrasto al contagio da virus SARS-Cov-2, e in particolare contro l'obbligo di green pass, hanno determinato gravi e preoccupanti focolai di infezione, a causa del rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, quali il divieto di assembramenti, il rispetto del distanziamento fisico e l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

    in considerazione dell'attuale situazione pandemica, occorre rafforzare le misure anti contagio per garantire il diritto a riunirsi pacificamente ma nel rispetto dei diritti, tutelati a livello costituzionale, quali il diritto alla mobilità, al lavoro, alla salute e alla sicurezza di tutti i cittadini; e soprattutto occorre garantire il rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, scongiurando che si verifichino casi come quello di Trieste che, nelle settimane successive alle manifestazioni di piazza, ha registrato un numero di positivi circa a otto volte all'attuale media italiana,

impegna il Governo

ad assumere ulteriori misure, oltre a quelle già disposte, atte a garantire nelle aree interessate dalle manifestazioni pubbliche una vigilanza rafforzata per il rispetto delle misure preventive come il distanziamento e l'uso di dispositivi di protezione individuale più efficaci, quali le mascherine FFP2, anche all'aperto, e una maggiore sorveglianza per il rispetto delle misure preventive e di distanziamento nei mezzi di trasporto, per evitare un ulteriore diffusione dei contagi.
9/3363/81. Vietina.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, che ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

    in particolare, gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

    il provvedimento in esame si pone in soluzione di continuità con numerosi altri provvedimenti che, nel solco di una schizofrenia normativa degli ultimi due anni, hanno portato i cittadini italiani a doversi continuamente adattare a regole ogni volta diverse;

    in tale contesto, in assenza, peraltro, di una disciplina transitoria, non solo i cittadini, ma anche il sistema Paese non è riuscito a stare al passo con gli aggiornamenti di legge: numerosi, ad esempio, sono i casi di cittadini che, per meri problemi burocratici o mancanza di comunicazione tra i sistemi informatici degli enti, non hanno ottenuto il «pass» completo, con il rischio di essere preclusi anche dall'accesso al luogo di lavoro o dai luoghi di socialità, pur avendone il cittadino tutti i diritti e rispettando le disposizioni di legge;

    da ultimo, a fronte di una grave limitazione di un diritto costituzionalmente garantito, come, appunto, il diritto al lavoro, non si è pensato di garantire il diritto dei lavoratori ad essere chiaramente informati sui loro obblighi, non si è concesso loro un tempo adeguato per prenotare la vaccinazione, né si è ritenuto opportuno dare la possibilità di un colloquio con il medico del lavoro per valutare eventuali perplessità, che questa campagna vaccinale, sicuramente straordinaria sotto diversi punti di vista, può legittimamente suscitare,

impegna il Governo:

   a prevedere in tutti i provvedimenti che introducano limitazioni delle libertà personali dei cittadini tempi congrui di introduzione delle nuove misure, anche attraverso la previsione di una disciplina transitoria, per consentire ai cittadini di informarsi sui propri obblighi;

   a valutare l'opportunità di alleggerire gli obblighi in capo ai datori di lavoro privati con meno di quindici dipendenti, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di imprese a conduzione familiare;

   a limitare la "schizofrenia" normativa dei provvedimenti di iniziativa governativa, al fine di consentire a cittadini e imprese di adeguarsi alla normativa vigente e poter fare affidamento sulla certezza del diritto.
9/3363/82. Maschio, Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, che ha introdotto, a decorrere dal 15 ottobre, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati;

    in particolare, gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso – e di esibizione su richiesta – di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato;

    il provvedimento in esame si pone in soluzione di continuità con numerosi altri provvedimenti che, nel solco di una schizofrenia normativa degli ultimi due anni, hanno portato i cittadini italiani a doversi continuamente adattare a regole ogni volta diverse;

    in tale contesto, in assenza, peraltro, di una disciplina transitoria, non solo i cittadini, ma anche il sistema Paese non è riuscito a stare al passo con gli aggiornamenti di legge: numerosi, ad esempio, sono i casi di cittadini che, per meri problemi burocratici o mancanza di comunicazione tra i sistemi informatici degli enti, non hanno ottenuto il «pass» completo, con il rischio di essere preclusi anche dall'accesso al luogo di lavoro o dai luoghi di socialità, pur avendone il cittadino tutti i diritti e rispettando le disposizioni di legge;

    da ultimo, a fronte di una grave limitazione di un diritto costituzionalmente garantito, come, appunto, il diritto al lavoro, non si è pensato di garantire il diritto dei lavoratori ad essere chiaramente informati sui loro obblighi, non si è concesso loro un tempo adeguato per prenotare la vaccinazione, né si è ritenuto opportuno dare la possibilità di un colloquio con il medico del lavoro per valutare eventuali perplessità, che questa campagna vaccinale, sicuramente straordinaria sotto diversi punti di vista, può legittimamente suscitare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in tutti i provvedimenti che introducano limitazioni delle libertà personali dei cittadini tempi congrui di introduzione delle nuove misure, anche attraverso la previsione di una disciplina transitoria, per consentire ai cittadini di informarsi sui propri obblighi.
9/3363/82. (Testo modificato nel corso della seduta)Maschio, Varchi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, e come tale si colloca all'interno della normativa in materia di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19;

    a causa di tale pandemia l'Italia vive ormai da quasi due anni in uno stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri per la prima volta il 31 gennaio 2020 e poi prorogato con successivi provvedimenti fino al prossimo 31 dicembre;

    la violenza con la quale la pandemia da Sars-Cov-2 ha investito l'Italia è in larga parte da attribuirsi alla mancata attivazione del Piano nazionale di risposta alle emergenze sanitarie pubbliche, prescritto dai Regolamenti dell'Organizzazione mondiale della Sanità, in Italia mai più aggiornato e per questo, stando alle dichiarazioni rese in più occasioni dal Ministro Speranza, non attivato nonostante la Dichiarazione dello stato di emergenza;

    in una recente intervista al Corriere della Sera Ranieri Guerra, ex direttore generale dell'ufficio di Prevenzione del Ministero della salute ed ex direttore vicario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha ribadito la validità del Piano pandemico nazionale, affermando che «Chi sostiene che l'Italia ha affrontato il Covid senza un piano mente. All'inizio del 2020 un piano c'era, era pienamente valido e conteneva azioni di preparazione e contenimento sempre efficaci, universali»;

    tali dichiarazioni si scontrano con quanto sempre affermato dal Ministro della salute, Roberto Speranza, che anche durante una sua audizione in Senato nello scorso mese di aprile ha motivato la sua decisione di non attivare il Piano allo scoppio della pandemia affermando che «è del tutto evidente che il Piano pandemico antinfluenzale del 2006 non era sufficiente, né lo erano le successive raccomandazioni emanate dall'OMS (...) non ci si è limitati alla burocratica attuazione di un piano pandemico antinfluenzale non sufficiente a rispondere a un virus completamente nuovo»;

    anche rispetto all'aggiornamento del Piano Guerra ha rilasciato delle dichiarazioni molto precise che destano ancora più perplessità rispetto alla sua mancata attivazione, o, almeno, aggiornamento: «Prima di andarmene nel 2017 avevo lasciato consegne precise e un piano pronto per essere attivato in caso di emergenza (...) Nel 2016 il piano pandemico era stato riletto e giudicato ancora adeguato»;

    attualmente è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia, il cui testo è stato stravolto durante l'esame in Commissione al fine di limitare l'attività d'inchiesta al solo periodo precedente alla dichiarazione dello stato di emergenza e all'attività dei soli «Stati di origine dell'infezione e colpiti per primi dall'infezione stessa», escludendo, quindi, dal perimetro d'indagine le misure adottate in Italia, e rendendo la Commissione, ad avviso degli interroganti, assolutamente insufficiente,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza al fine di fare piena luce sulla mancata attivazione del Piano pandemico in Italia, sulle decisioni assunte e sulle procedure seguite, nel rispetto di tutte le vittime e dei loro familiari.
9/3363/83. Bignami, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    le disposizioni contenute nel decreto relative all'impiego delle certificazioni Covid-19, nulla lasciano presagire in ordine alle intenzioni del Governo sulla situazione migranti;

    il cruscotto statistico pubblicato dal Ministero dell'interno mostra che alla data di ieri, 15 novembre, i migranti clandestini arrivati in Italia sono stati 59.135, quasi il doppio rispetto alla stessa data del 2020 e sei volte tanti quelli arrivati nel 2019, e che attualmente il numero complessivo dei migranti in accoglienza sul territorio nazionale è di quasi ottantamila persone;

    appena una settimana fa, in poco più di ventiquattro ore sono arrivati oltre cinquecento migranti, alcuni dei quali sono stati sbarcati in Puglia, nuova costa di approdo dopo quelle della Sardegna;

    i centri di accoglienza di tutta Italia sono drammaticamente sovraffollati e le forze di polizia e quelle sanitarie continuano a essere costrette a lavorare in condizioni estremamente disagiate e pericolose, soprattutto sotto il profilo del rischio contagio, posto che i migranti che arrivano sono ad elevato rischio di essere affetti dal virus Sars-Cov-2;

    mentre agli italiani si impongono pesantissime limitazioni delle libertà personali per contrastare la diffusione della pandemia il Governo continua a permettere lo sbarco indisturbato di migliaia di persone a rischio contagio;

    pochi giorni fa, nel quadro della Conferenza internazionale sulla Libia lo stesso Presidente del Consiglio ha affermato che «è certo che questi sbarchi continui in Italia rendono la situazione insostenibile» e che «occorre intervenire, fare qualcosa per affrontare questa situazione»,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, che l'arrivo dei migranti sul territorio nazionale sia subordinato al possesso della certificazione verde Covid-19, in conformità alle normative vigenti.
9/3363/84. Lollobrigida, Foti, Ferro, Zucconi, Galantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

    la formulazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, prevede all'articolo 1 comma 5 che «al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19». Ai lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro;

    con l'introduzione del green pass le aziende hanno dovuto osservare una serie di adempimenti per tutelare i dati personali. L'utilizzo di un green pass cartaceo per accedere ai luoghi di lavoro non semplificherà tuttavia il lavoro dei datori di lavoro. Infatti, la eventuale consegna del green pass non potrebbe essere fatta all'atto di ingresso perché non gestibili coperti da privacy;

    in specie, nelle grosse aziende, la consegna del green pass cartaceo al personale addetto alle verifiche in accesso alle aziende determinerà l'investitura ad incombenze non proprie con la successiva necessità di consegna dei documenti all'ufficio servizio sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con condivisione dei nominativi con coloro i quali materialmente sono addetti ai controlli di ingresso. Il servizio sicurezza e prevenzione interno all'azienda è però tenuto a garantire la conservazione dei dati sanitari in via residuale e solo per motivi di sicurezza e comunque nel maggior rispetto possibile del GDPR; il procedimento di archiviazione presuppone la dematerializzazione del documento e così facendo si priverà l'azienda dalla possibilità di ricollegare il documento al suo titolare;

    tuttavia, l'archiviazione necessiterà di una dematerializzazione, il che comporterà di vanificare il bisogno di identificazione che, come in ultimo osservato dal Garante della privacy, se non eseguito con immediatezza porterebbe tale pratica a non rispondere al fondamento giuridico del green pass;

    recentemente, il Garante della privacy era già intervenuto per porre in guardia dall'utilizzo delle App dedicate al controllo di verifica dei certificati. Già in quella occasione il pronunciamento del Garante della privacy del 1° novembre, ha citato i potenziali rischi derivanti dalla violazione delle disposizioni di legge. Adesso, ci si chiede come possano essere trattati lecitamente i dati relativi ai controlli del green pass? E come viene tutelata la privacy dei lavoratori e dei collaboratori esterni che accedono ai luoghi di lavoro?,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una semplificazione normativa per il datore di lavoro il quale possa ottemperare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al GDPR, al dettato normativo dell'articolo 1 comma 5 del decreto-legge n. 127 del 2021 in oggetto.
9/3363/85. Potenti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 52 del 2021, prevedono che la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista, rispettivamente dal comma 2, lettera a) e dal comma 2, lettera b) del medesimo articolo cessi di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;

    in ogni caso, chi sia stato identificato come caso positivo a Sars-CoV-2 è sempre soggetto all'obbligo di legge dell'isolamento fiduciario, anche ove fosse titolare di certificazione verde;

    ancorché dovrebbe essere conseguentemente esclusa a rigore la possibilità di utilizzo della certificazione verde COVID-19, se il titolare risulta positivo al virus, risulterebbe che il Ministero stia approfondendo con le Regioni le modalità di attuazione effettiva della revoca delle certificazioni verdi in corso di validità per quei soggetti che abbiano contratto l'infezione e di cui si sia avuta notizia attraverso i medici di base, ovvero attraverso il flusso dei tamponi molecolari positivi,

impegna il Governo

ad accelerare il confronto con le Regioni, individuando rapidamente tutte le modalità attraverso le quali attuare in concreto la revoca o comunque inibire l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 ai soggetti risultati positivi e che possano, quindi, essere causa di contagio.
9/3363/86. Noja.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 52 del 2021, prevedono che la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista, rispettivamente dal comma 2, lettera a) e dal comma 2, lettera b) del medesimo articolo cessi di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;

    in ogni caso, chi sia stato identificato come caso positivo a Sars-CoV-2 è sempre soggetto all'obbligo di legge dell'isolamento fiduciario, anche ove fosse titolare di certificazione verde;

    ancorché dovrebbe essere conseguentemente esclusa a rigore la possibilità di utilizzo della certificazione verde COVID-19, se il titolare risulta positivo al virus, risulterebbe che il Ministero stia approfondendo con le Regioni le modalità di attuazione effettiva della revoca delle certificazioni verdi in corso di validità per quei soggetti che abbiano contratto l'infezione e di cui si sia avuta notizia attraverso i medici di base, ovvero attraverso il flusso dei tamponi molecolari positivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accelerare il confronto con le Regioni, individuando rapidamente tutte le modalità attraverso le quali attuare in concreto la revoca o comunque inibire l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 ai soggetti risultati positivi e che possano, quindi, essere causa di contagio.
9/3363/86. (Testo modificato nel corso della seduta)Noja.


   La Camera,

   premesso che:

    dal 15 ottobre, giorno in cui è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, il numero dei contagi risulta circa quadruplicato a fronte di un ben più modesto raddoppio nel numero dei tamponi eseguiti;

    numerosi studi dimostrano come il vaccino dopo circa 6-7 mesi dall'inoculazione perde quasi completamente di efficacia nel prevenire l'infezione. In particolare, Chemaitelly et al. (2021) in uno studio sulla popolazione del Quatar hanno dimostrato che «l'efficacia (del vaccino BNT162b2 Pfizer-BioNTech, ndr) è calata gradualmente da quel momento, con un calo più sostenuto dopo il quarto mese, per giungere ad un'efficacia di circa il 20 per cento tra il 5° ed il 7° mese dopo la seconda dose». Similmente Nordström et al. (2021), prendendo a riferimento la popolazione svedese sono giunti alla conclusione che per il vaccino BNT162b2 «dal giorno 211 (dopo la somministrazione, ndr) in poi non si è riscontrata più alcuna efficacia» mentre per quanto riguarda il vaccino ChAdOxl nCoV-19 «l'efficacia è stata generalmente inferiore ed è svanita più velocemente, svanendo completamente dal giorno 121»;

    non vi sarebbe alcuna correlazione tra livello di vaccinazione di un Paese e l'andamento della curva epidemiologica COVID-19 come dimostrano Subramanian e Kumar (2021) nel loro paper pubblicato sul European Journal of Epidemiology prendendo a riferimento i dati di 68 paesi al mondo e ben 2947 contee negli Stati Uniti;

    l'utilizzo del green pass legato alla mera prova di vaccinazione non ha reso gli «ambienti sicuri» come sostenuto da membri del governo in questi mesi; sicurezza che invece potrebbe essere incentivata, come avviene in altri Paesi europei, anche con distribuzione gratuita dei tamponi;

    nonostante l'imposizione della certificazione verde per poter lavorare, milioni di italiani hanno comunque deciso di non vaccinarsi, attestando il dato delle prime dosi dal 15 ottobre a livelli inferiori alle attese;

    una proroga del green pass per i lavoratori, subordinato ad una terza dose che probabilmente una quota considerevole di soggetti già vaccinati sceglierà di non fare, rischierebbe di provocare ripercussioni sociali ed economiche devastanti per il nostro Paese,

impegna il Governo

a non prorogare oltre il 31 dicembre 2021 il requisito della certificazione verde COVID-19 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.
9/3363/87. Raduzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    la Certificazione verde COVID-19 nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19 e consente di viaggiare, di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all'università, alle strutture sanitarie e ai locali che offrono servizio di ristorazione, permettendo, inoltre, di usufruire di alcuni servizi e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive;

    la Certificazione verde è rilasciata in caso di vaccino, di tampone molecolare negativo nelle ultime settantadue ore o antigenico rapido nelle quarantotto ore precedenti, ovvero in caso di guarigione da COVID-19 nei sei mesi antecedenti;

    in caso di contrazione non conclamata della malattia, l'esito positivo un test sierologico (igG positive) sarebbe comunque idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, anche se contratta in forma asintomatica e garantirebbe comunque la sicurezza e l'incolumità dei cittadini integrando tutte le condizioni necessarie e sufficienti al rilascio della Certificazione verde,

impegna il Governo

a valutare di adottare le necessarie iniziative legislative al fine di integrare le ipotesi di rilascio della Certificazione verde (green pass), aggiungendo anche quella in cui il soggetto risulti positivo al test sierologico (igG positive) che ne attesti, quindi, l'avvenuto contagio e la conseguente guarigione.
9/3363/88. Ungaro.


   La Camera,

   premesso che:

    la certificazione verde, rilasciata sulla base della condizione prevista dall'articolo 9 comma 2 lettera a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ovvero per avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, ha una validità di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato;

    la stessa certificazione, viene anche rilasciata contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, ma ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio;

    nel periodo intercorrente tra l'effettuazione della prima dose e lo scadere dei 15 giorni successivi la persona interessata può ottenere la certificazione verde solo effettuando tamponi a pagamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'arco temporale intercorrente tra la somministrazione della prima dose di vaccino e la validità della certificazione verde COVID-19, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, al fine di incentivare il numero maggiore di cittadini ad avviare il ciclo vaccinale.
9/3363/89. Fregolent.


   La Camera,

   premesso che:

    la certificazione verde, rilasciata sulla base della condizione prevista dall'articolo 9 comma 2 lettera a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ovvero per avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, ha una validità di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato;

    la stessa certificazione, viene anche rilasciata contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, ma ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio;

    nel periodo intercorrente tra l'effettuazione della prima dose e lo scadere dei 15 giorni successivi la persona interessata può ottenere la certificazione verde solo effettuando tamponi a pagamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, compatibilmente con i vincoli di bilancio, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l'arco temporale intercorrente tra la somministrazione della prima dose di vaccino e la validità della certificazione verde COVID-19, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, al fine di incentivare il numero maggiore di cittadini ad avviare il ciclo vaccinale.
9/3363/89. (Testo modificato nel corso della seduta)Fregolent.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del testo in oggetto, riporta «disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative» rimandando al Comitato tecnico-scientifico la possibilità di esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative;

    il Dipartimento dello Sport, della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo scorso 19 ottobre, ha avviato una campagna di comunicazione denominata «#Sportivi si rinasce» finalizzata a rilanciare l'attività sportiva promuovendo il ritorno in sicurezza ai luoghi propri dello sport come palestre, piscine, campi di atletica e stadi, esaltando il ruolo essenziale dello sport e dell'attività motoria per il benessere fisico e psicologico;

    nella Risoluzione del 10 febbraio 2021, della Comunità europea si evidenzia che la mancanza di attività ricreative e di vincoli sociali hanno un effetto negativo e sproporzionato sul benessere dei giovani, bambini e persone con disabilità. Si apprende dalla stessa risoluzione di come lo sport e l'esercizio fisico, risultino importanti nel rafforzare la resilienza fisica e mentale;

    le prime due dosi del vaccino Covid, somministrato nei mesi scorsi, ha visto in quasi tutte le regioni, l'impiego di strutture sportive, come hub vaccinali. Da quanto si apprenderebbe, anche da molte testate giornalistiche, molte regioni oggi, avrebbero autorizzato gli studi dei medici di medicina generale e le farmacie, come luogo idoneo alla somministrazione delle terze dosi, ma nonostante ciò molte Aziende sanitarie, continuano ad occupare le strutture sportive, nella fattispecie i palazzetti dello sport, sacrificando l'attività di molti ragazzi e determinando un ipotetico danno alle stesse associazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative volte a garantire l'espletamento dell'attività sportiva in tutte le strutture sportive adibite ad hub vaccinali, incentivando la somministrazione delle terze dosi, presso le farmacie e negli studi di medici di medicina generale anche al fine di favorire una copertura capillare sull'intero territorio nazionale di postazioni utili alla somministrazione dello stesso vaccino, attivando al contempo le relative campagne di informazione e sensibilizzazione.
9/3363/90. Trizzino.


   La Camera,

   premesso che:

    «Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità». È una delle regole morali del Giuramento di Ippocrate, cui il medico, giura fedeltà prima di iniziare ad esercitare la professione;

    «Primum non nocere» ossia «per prima cosa, non nuocere», è uno dei primi principi cardine che viene insegnato agli studenti delle facoltà di medicina;

    «Primum non plus nocere quam succurrere», reinterpretazione ancor più stringente del dottor Daniel Sokol, pubblicata nel celebre British Medical Journal, che significa «innanzitutto, fai in modo che i benefici apportati siano sempre superiori ai danni arrecati»;

    il presidente della fondazione GIMBE Nino Cartabellotta, spiega egregiamente, in un articolo pubblicato su il Sole 24 ore, come secondo il principio della beneficenza, i medici devono sempre bilanciare il dovere di apportare benefici evitando o riducendo al minimo i danni, principio di non-maleficenza, il medico dovrà sempre operare nell'attento bilanciamento di questi due principi complementari;

    sul sito istituzionale dell'EMA (European Medicines Agency) è stata pubblicata una sintesi della seduta del Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (FRAC) del 3-6 maggio 2021, in cui è stato affrontato il problema dei casi di miocardite e pericardite segnalati a seguito della vaccinazione con Moderna e Pfizer. Il FRAC ha chiesto ai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di entrambi i vaccini, di fornire dati dettagliati, compresa un'analisi degli eventi avversi in base all'età e al sesso, da comunicare nel prossimo pandemie summary safety report, e così valutare eventuali azioni normative;

    il dibattito sulle vaccinazioni pediatriche è molto acceso. In parallelo alla prossima autorizzazione Ema, Moderna sta sperimentando il suo vaccino sulla fascia dai 6 mesi ai 12 anni di età e Pfizer ha annunciato il possibile via libera al vaccino per i piccoli dai 6 mesi in su a inizio 2022, la timeline di Pfizer è novembre per la richiesta di via libera per bimbi da 6 mesi;

    in questo contesto, il Telegraph ha riportato con molto risalto la «lettera aperta» che oltre 40 ricercatori, docenti universitari e medici hanno inviato all'Agenzia regolatoria nazionale sui medicinali (MHRA). I firmatari tengono in considerazione anche lo scenario di vaccinazioni sotto i 12 anni (che potrebbero partire nei prossimi mesi). Il titolo della lettera è esplicativo, «Sicurezza e preoccupazioni riguardo le vaccinazioni Covid nei bambini». Alcuni effetti dei vaccini, anche per gli adulti, sono risultati rilevabili solo dopo la fase di inoculazione di massa, come i rari casi di trombocitopenia trombotica indotta da vaccino (VITI), e alcuni eventi sono evidenziabili solo sui grandi numeri. La lettera prosegue citando statistiche di letalità del COVID-19: «... nessun bambino sano sotto i 15 anni è morto durante la pandemia nel Regno Unito e i ricoveri in ospedale o in terapia intensiva sono estremamente rari. La maggior parte dei bambini non hanno sintomi o ne hanno di molto lievi. Sebbene la sindrome Long-Covid sia stata citata come motivo per vaccinare i bambini, ci sono pochi dati concreti. Sembra meno comune e molto più breve rispetto agli adulti e nessuno degli studi sul vaccino ha valutato questo aspetto»;

    secondo un articolo pubblicato il 24 maggio 2021 sulla prestigiosa rivista radiologybusiness.com, i radiologi e i Centers for Disease Control and Prevention (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) degli Stati Uniti di America, hanno segnalato una dozzina di casi di miocardite, infiammazione del muscolo cardiaco, in pazienti cui erano stati somministrati i vaccini Moderna o Pfizer, in genere entro quattro giorni dalla seconda dose. Le persone colpite sono principalmente giovani adulti e adolescenti maschi;

    nella seduta del 28 maggio 2021 si sono riuniti i membri dell'EMAs Human Medicines Committee (CHMP) e stando alla pubblicazione della sintesi dell'incontro pubblicato sul sito istituzionale, è stato evidenziato che il PRAC sta ancora valutando i casi molto rari di miocardite e pericardite che si sono verificati dopo la vaccinazione con Pfizer principalmente in persone di età inferiore a 30 anni. È stato anche evidenziato che non ci sono ancora studi che hanno indagato l'ipotesi di correlazione tra questi casi avversi e la somministrazione del vaccino, ma che EMA sta monitorando attentamente il problema. Nonostante questa vuoto di ricerca, il CHMP ha ritenuto che i benefici di Pfizer nei bambini di età compresa tra 12 e 15 anni siano comunque superiori ai rischi, e quindi ne ha autorizzato ed esteso l'uso anche ai bambini in questa fascia di età;

    è del 1o giugno 2021, la notizia diffusa dai media, riguardo alla presentazione di un report redatto da ricercatori israeliani e presentato al Ministero della Salute israeliano, su rari casi d'infiammazione cardiaca a seguito di vaccinazione COVID-19 in giovani uomini. Secondo questo rapporto, il vaccino Pfizer sembra mettere i giovani di età compresa tra 16 e 24 anni a rischio elevato di sviluppare miocardite. I ricercatori avevano già segnalato ad aprile, più di 60 casi, per lo più in giovani uomini che avevano ricevuto la seconda dose di vaccino pochi giorni prima. La società Biotech-Pfizer avrebbe smentito queste informazioni sostenendo che non è dimostrato il nesso causale tra somministrazione del suo vaccino e insorgere della miocardite;

    secondo quanto scritto dalla giornalista Patrizia Floder Reitter in un articolo pubblicato il 6 giugno 2021 sul giornale La verità, sembra che nell'informativa allegata al modulo di consenso informato che i genitori devono sottoscrivere ai fini della vaccinazione con Pfizer dei propri figli minori, c'è scritto che questo «viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 16 anni» e da nessuna parte è scritto che gli effetti di Pfizer nella popolazione pediatrica sono stati studiati solo su 2.260 bambini di età compresa tra i 12 e i 15 anni, come invece è stato riportato dal Comitato per l'uso umano (CHMP) dell'EMA. Questo dato basato su un campione così esiguo, di minorenni su cui sono state verificate efficacia e risposta immunitaria, appare infatti di grande importanza per i genitori, contestualmente all'autorizzazione all'uso su decine di milioni di adolescenti in Europa;

    come riportato da un articolo del quotidiano il Tempo del 13 settembre 2021, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, nonostante ritengano che il Covid non rappresenti un serio pericolo per gli studenti, raccomandano inspiegabilmente una campagna vaccinale a tappeto anche per loro. Gli studenti italiani hanno risposto agli appelli che arrivano dal Ministero della Salute e dal commissario all'emergenza: dei 4,6 milioni di ragazzi tra 12 e 19 anni solo 1,7 milioni non hanno ricevuto copertura vaccinale. Da inizio pandemia ci sono stati 15 decessi a causa del Covid nella fascia d'età 11-19 anni, a fronte dei 19 decessi per dovuti all'influenza del 2019. Quasi tutti i decessi erano purtroppo già affetti da gravi patologie pregresse. L'ultimo rapporto dell'Aifa sulla farmacovigilanza, al mese di settembre 2021, ha registrato che dal 27 dicembre al 26 agosto, sono stati segnalati 838 eventi avversi su 3,7 milioni di dosi di vaccino somministrate a soggetti tra 12 e 19 anni per un tasso di segnalazione pari a 22 ogni 100 mila dosi. Il nesso causa-effetto non è dimostrato e va indagato da apposite perizie mediche. Di questi eventi avversi, 196 (23,4 per cento) sono stati catalogati come «gravi» ovvero 1 caso ogni 20 mila inoculazioni. La risoluzione completa del problema si è verificata nel 62 per cento delle volte, il che significa oltre 318 casi d'inoculazione vaccinale non ha avuto una remissione spontanea;

    il che significa che andrà indagato, e che nessuno può escludere, che i 318 casi abbiano ricevuto danni permanenti conseguenti alla vaccinazione anti-COVID-19 in età pediatrica;

   considerato che:

    secondo fonti di stampa, il Direttore del Dipartimento Prevenzione del Ministero della salute Gianni Rezza durante la conferenza stampa al Ministero della salute del 4 giugno 2021 sui casi di miocardite giovanile da vaccino segnalati in Israele, avrebbe dichiarato che «In Israele si sta svolgendo un esperimento a cielo aperto»... «è stata segnalata questa comparsa di miocardite soprattutto in persone al di sotto dei 20 anni e al momento apparentemente sembrano miocarditi lievi che si risolvono nel giro di poche settimane»... «ci troviamo nella fase di monitoraggio di fronte a nuove patologie non conosciute al momento in cui la vaccinazione è stata autorizzata. Aspettiamo dei dati più completi prima di esprimere un giudizio definitivo»;

    il principio di precauzione viene spesso sottolineato nella «open letter» sopra citata, con un invito a non «ripetere gli errori della storia» in cui è chiaramente riportato «(...) per i vaccini COVID-19, i potenziali benefìci sono chiari per gli anziani e vulnerabili, tuttavia, per i bambini, l'equilibrio tra benefìci e rischi sarebbe molto diverso» – e proseguono «noi stiamo sollevando queste preoccupazioni come parte di un dibattito informato, che è una parte vitale del corretto processo scientifico. Dobbiamo assicurarci che non si ripetano le tragedie del passato che si sono verificate soprattutto quando i vaccini sono stati immessi sul mercato in fretta»;

    il 1° giugno 2021, il dottor Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova, ha dichiarato in un'intervista, che se i CDC (Centers for Disease Control and Prevention) americani hanno avviato un'indagine specifica sulle miocarditi nei giovanissimi (dai 16 anni), «significa che hanno trovato casi di miocarditi sospette. La miocardite è una complicazione che non va sottovalutata. Non si sa quanto impatto abbia sulla funzionalità cardiaca negli anni. Mi spiego, se un giovanissimo guarisce dalla miocardite ma con una funzionalità cardiaca compromessa del 10 per cento, è una cosa gravissima.» ... «gli effetti correlati al COVID-19 nei bambini, sono talmente rari, che non giustificano il beneficio del vaccino, rispetto al rischio. Se le miocarditi sono frequenti bisogna porsi la questione etica, perché faremo correre rischi ai giovanissimi che invece non correrebbero mai rischi anche prendendo il Covid»;

    la dottoressa Sara Gandini, epidemiologa e docente, il 12 giugno 2021 recitava «Siamo convinti che ci siano forti e stringenti ragioni per evitare obblighi o condizionamenti sociali rispetto alle vaccinazioni anti-Covid pediatriche e che una vaccinazione pediatrica universale sia scorretta da un punto di vista medico, eticamente inaccettabile e con un rapporto rischi/benefici svantaggioso.»;

    il 13 novembre 2021, il dottor Francesco Vaia, Direttore Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, ha dichiarato in un'intervista: «Oggi la comunicazione scientifica è incerta perché ci sono comunque dei rischi nelle vaccinazioni in generale, in Israele hanno visto che ci sono casi di miocarditi nei bambini e quindi vaccinano solo i fragili.»;

    il Robert Koch Institute, sede della Commissione Permanente per le Vaccinazioni (STIKO) e Jörg Dötsch, presidente della Società tedesca di Pediatria e Medicina dell'adolescenza (DGKJ), raccomandano di vaccinare solo i bambini con particolari patologie preesistenti tra i 12 e i 17 anni; per i bambini e gli adolescenti, l'immunità di gregge non dovrebbe essere il criterio per la vaccinazione. Non possono essere costretti a proteggere gli adulti da una malattia che fortunatamente li colpisce solo in modo lieve nella maggior parte dei casi,

impegna, quindi, il Governo:

   a istituire tempestivamente un tavolo di lavoro, anche a titolo oneroso, i cui componenti, anche di livello internazionale e diversi dall'attuale Comitato Tecnico Scientifico, abbiano un profilo alto di ricerca scientifica in materia di epidemiologia, epigenetica, patologia generale e clinica, che possano valutare il rapporto rischi/benefici in tema in tema di vaccinazione pediatrica, e che la loro condizione sia assente da legami d'interesse con le case farmaceutiche produttrici a livello mondiale;

   a dare rilievo all'eventuale insorgenza di effetti avversi quali trombosi, trombocitopenie, miocarditi e pericarditi e altro, susseguenti alla vaccinazione e di analizzarli in base all'età, al sesso, e allo stato di salute generale del vaccinato.
9/3363/91. Massimo Enrico Baroni, Leda Volpi, Corda, Testamento, Menga, Suriano, Raduzzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, e come tale si colloca all'interno della normativa in materia di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19;

    in particolare, l'articolo 8 del testo rinvia alla espressione del parere del Comitato tecnico-scientifico ai fini della disciplina relativa allo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative nelle zone bianche e gialle, nel frattempo adottata con il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139;

    tale decreto-legge prevede che per lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100 per cento della capienza massima autorizza;

    per gli autobus turistici permangono invece le disposizioni previste nelle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei trasporto pubblico, approvate lo scorso 29 agosto, che prevedono il limite di capienza massima all'ottanta per cento e il distanziamento interpersonale, con l'obbligo del green pass;

    non appare chiara l'applicazione di queste disposizioni a veicoli che rispettano tutti gli standard di sicurezza sanitaria e qualità e le disposizioni in materia di tracciamento dei passeggeri, posto che il medesimo limite di riempimento è previsto per i veicoli di trasporto pubblico locale autorizzata ma senza l'obbligo di green pass;

    l'attuale più restrittivo regime previsto per la capienza degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, che dal 15 ottobre è stato esteso a tutti lavoratori del settore pubblico e del settore privato,

impegna il Governo

a garantire maggiore uniformità nelle previsioni volte al contenimento del virus Sars-Cov-2, eliminando le citate restrizioni al riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, con particolare riferimento all'obbligo di green pass.
9/3363/92. Zucconi, Lollobrigida, Galantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, e come tale si colloca all'interno della normativa in materia di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19;

    in particolare, l'articolo 8 del testo rinvia alla espressione del parere del Comitato tecnico-scientifico ai fini della disciplina relativa allo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative nelle zone bianche e gialle, nel frattempo adottata con il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139;

    tale decreto-legge prevede che per lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100 per cento della capienza massima autorizza;

    per gli autobus turistici permangono invece le disposizioni previste nelle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei trasporto pubblico, approvate lo scorso 29 agosto, che prevedono il limite di capienza massima all'ottanta per cento e il distanziamento interpersonale, con l'obbligo del green pass;

    non appare chiara l'applicazione di queste disposizioni a veicoli che rispettano tutti gli standard di sicurezza sanitaria e qualità e le disposizioni in materia di tracciamento dei passeggeri, posto che il medesimo limite di riempimento è previsto per i veicoli di trasporto pubblico locale autorizzata ma senza l'obbligo di green pass;

    l'attuale più restrittivo regime previsto per la capienza degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, appare in contrasto con i livelli raggiunti dalla campagna vaccinale, con l'attuale situazione epidemiologica e con l'estensione dell'utilizzo dell'obbligo di certificazione verde COVID-19, che dal 15 ottobre è stato esteso a tutti lavoratori del settore pubblico e del settore privato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire, compatibilmente con la curva epidomiologica, maggiore uniformità nelle previsioni volte al contenimento del virus Sars-Cov-2, eliminando le citate restrizioni al riempimento degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, con particolare riferimento all'obbligo di green pass.
9/3363/92. (Testo modificato nel corso della seduta)Zucconi, Lollobrigida, Galantino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    la certificazione verde è disciplinata dagli articoli 9 e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e l'articolo 9-bis, in particolare, in zona bianca consente l'accesso ai seguenti servizi e attività al chiuso esclusivamente ai soggetti, appartenenti all'età della campagna vaccinale e muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19: ristoranti, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, e infine i concorsi pubblici;

    negli ultimi giorni diversi articoli di stampa hanno riportato la notizia che il Governo sarebbe pronto a estendere la possibilità di vaccinare i bambini al di sotto dei 12 anni di età, novità che potrebbe comportare la necessità del Green pass anche per i bambini,

impegna il Governo

ad escludere anche per il futuro l'obbligatorietà del possesso di una certificazione verde COVID-19 per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.
9/3363/93. Meloni, Lollobrigida, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening;

    la certificazione verde è disciplinata dagli articoli 9 e seguenti del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e l'articolo 9-bis, in particolare, in zona bianca consente l'accesso ai seguenti servizi e attività al chiuso esclusivamente ai soggetti, appartenenti all'età della campagna vaccinale e muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19: ristoranti, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, e infine i concorsi pubblici;

    negli ultimi giorni diversi articoli di stampa hanno riportato la notizia che il Governo sarebbe pronto a estendere la possibilità di vaccinare i bambini al di sotto dei 12 anni di età, novità che potrebbe comportare la necessità del Green pass anche per i bambini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere anche per il futuro l'obbligatorietà del possesso di una certificazione verde COVID-19 per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.
9/3363/93. (Testo modificato nel corso della seduta)Meloni, Lollobrigida, Zucconi.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative, anche normative, volte a contrastare il fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili a uso abitativo – 3-02616

   MARROCCO, CALABRIA e SPENA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi anni, il fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili ha avuto diffusione crescente anche a causa del notevole aumento del degrado nelle periferie delle città e nei centri urbani di minori dimensioni, diventando una vera e propria emergenza sociale a discapito degli onesti cittadini. Infatti, sono molte le vicende di persone – soprattutto fragili – che, dopo essersi allontanate temporaneamente dalle proprie abitazioni, non hanno più potuto farvi rientro proprio in ragione della presenza di occupanti abusivi, identificati, nella maggior parte dei casi, come stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale;

   da ultimo ha sollevato grande indignazione, presso l'opinione pubblica, il caso di un anziano signore che, dopo una breve permanenza in ospedale, non ha potuto rientrare nella propria abitazione – sita nel comune di Roma – perché abusivamente occupata da un'intera famiglia rom;

   l'occupazione arbitraria di un immobile, in particolare quando esso è destinato a uso abitativo, rappresenta una grave violazione della Costituzione che, all'articolo 14, sancisce il principio dell'inviolabilità del domicilio;

   ciononostante, all'evidenza le norme oggi vigenti non sono riuscite ad arginare il fenomeno con la conseguenza di un duplice danno: da un lato in capo al proprietario o al legittimo affidatario «spossessato» e dall'altro in capo allo Stato, esposto a cospicui risarcimenti per la mancata tutela del diritto menzionato;

   dunque, tale evidente lacuna normativa rende improcrastinabile l'esigenza di tutelare i legittimi diritti dei proprietari o affidatari degli immobili che, anzi, continuano a essere violati senza la possibilità di un'efficace e immediata reazione. Per questo motivo, il gruppo di Forza Italia ha presentato una proposta di legge volta a rafforzare le previsioni dell'articolo 633 del codice penale che prevede il delitto di «invasione di terreni o edifici» e punisce colui che si introduce arbitrariamente in un terreno o edificio altrui, pubblico o privato, al fine di occuparlo o di trarne profitto;

   si tratta di un intervento strutturato su un piano preventivo di tutela dei soggetti fragili, degli anziani e delle famiglie, garantendo il rilascio tempestivo dell'alloggio occupato in modo abusivo, e su un piano a carattere repressivo, prevedendo l'aumento di un terzo della pena nel caso in cui l'alloggio non sia rilasciato entro quarantotto ore dall'acquisizione della notizia di reato –:

   quali urgenti iniziative di competenza, anche normative, intenda intraprendere al fine di tutelare i diritti dei proprietari e dei legittimi affidatari di immobili pubblici e privati.
(3-02616)


Intendimenti in merito all'adozione di ulteriori misure volte a evitare il diffondersi del contagio in relazione a manifestazioni in luoghi pubblici, con particolare riferimento alla prescrizione di dispositivi di protezione individuale del tipo FFp2 – 3-02617

   VIETINA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   le manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie di contrasto al contagio da virus SARS-Cov-2 e, in particolare, contro l'obbligo del green pass, hanno determinato gravi e preoccupanti focolai di infezione, a causa del mancato rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, quali il divieto di assembramenti, il rispetto del distanziamento fisico e l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

   esemplare il caso di Trieste che nelle settimane successive alle manifestazioni di piazza ha registrato un numero di positivi pari a circa otto volte l'attuale media italiana (64 ogni 100.000 abitanti) e il doppio dei contagi di Bergamo nel drammatico marzo 2020 (211 ogni 100.000 abitanti), una situazione particolarmente grave, tenuto conto del basso tasso di vaccinazione del capoluogo giuliano (70 mila su 200 mila abitanti risultano ancora non vaccinati);

   la direttiva del Ministro interrogato del 10 novembre 2021 ha prescritto indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta, prevedendo la temporanea interdizione alle manifestazioni di specifiche aree urbane sensibili «di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita della comunità» per la durata dello stato di emergenza, e specifiche restrizioni per le manifestazioni, per le quali potrà essere disposto lo svolgimento in forma statica in luogo di quella dinamica e percorsi idonei a preservare aree urbane nevralgiche;

   in ragione dell'attuale situazione pandemica, occorre rafforzare le misure anti-contagio per garantire il rispetto del diritto di riunirsi pacificamente e di manifestare costituzionalmente garantito e, contestualmente, il rispetto di altri diritti, pure costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla mobilità dei cittadini, al lavoro, alla salute, alla sicurezza;

   in particolare, occorre garantire il rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, quali il divieto di assembramenti, il rispetto del distanziamento fisico e l'uso di più efficaci dispositivi di protezione delle vie respiratorie, quali le mascherine ffp2, non solo nel corso delle manifestazioni nei luoghi individuati, ma anche nelle fasi preliminari e conclusive delle manifestazioni e, in particolare, sui mezzi pubblici, quando i manifestanti affollano le linee metro e bus di collegamento con gli spazi pubblici dove si svolgono tali iniziative –:

   quali ulteriori misure, rispetto a quelle già disposte, intenda assumere a presidio e vigilanza delle zone interessate dalle manifestazioni pubbliche per evitare l'ulteriore diffondersi del contagio, anche mediante prescrizione di dispositivi di protezione individuale più efficaci, quali le mascherine ffp2, anche all'aperto, per l'intera durata delle manifestazioni, ivi incluse le fasi preliminari e conclusive dell'evento.
(3-02617)


Intendimenti del Governo in ordine a un piano straordinario per il comune di Napoli, finalizzato al risanamento del debito storico, all'efficiente espletamento dei servizi a favore dei cittadini e al rilancio economico e culturale della città – 3-02618

   CONTE e DE LORENZO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il comune di Napoli versa in una crisi finanziaria che ne mette in discussione il ruolo di città capoluogo di regione e di capitale del Mezzogiorno;

   il suo debito storico è stato causato dalla mancanza di una coerente programmazione finanziaria, dall'insufficienza dei trasferimenti statali, dall'esigenza di far fronte ai bisogni sociali, dalla scarsa capacità di riscossione di tasse, tributi e multe;

   una parte considerevole dell'esposizione è debito «puro» che il comune deve soprattutto a imprese, fornitori e professionisti per prestazioni svolte; un'altra parte è relativa agli oltre 700 mutui accesi negli anni, con un carico della sola spesa per interessi che ammonta a oltre 170 milioni l'anno;

   nel 2013 il comune ha aderito a un piano di riequilibrio dei conti, scegliendo la procedura di pre-dissesto prevista dalla legge; il piano di risanamento, inizialmente in 10 anni, prevedeva vendita del patrimonio e altre azioni che, però, non hanno dato i risultati attesi;

   il nuovo sindaco della città, Gaetano Manfredi, ha già fatto specifiche proposte, come quella di un intervento statale di almeno 200 milioni l'anno per almeno 3 anni, che, inserita in uno specifico contesto normativo, metterebbe il comune nelle condizioni di assumere nuovo personale, garantire i servizi, ormai del tutto insufficienti se non mancanti in settori vitali, e riportare il bilancio in equilibrio;

   Napoli, come Roma, ha una sua specificità storica sia pure diversa: è stata una «città Regno» e come tale punto di riferimento del Mezzogiorno, ruolo che deve poter riassumere nelle forme possibili, anche per fare della questione meridionale un obiettivo europeo, a cominciare dal Next generation Eu e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   Napoli può e deve essere l'hub di una piattaforma logistica sul Mediterraneo sia sociale sia infrastrutturale, una capitale di funzioni; è una scelta doverosa anche in considerazione dell'evoluzione della globalizzazione: progresso civile e produttivo, e con essi gli scambi commerciali e finanziari, sia a livello nazionale ed europeo, hanno ormai il loro punto di fusione nelle grandi città e Napoli deve essere messa in condizione di farne parte da protagonista, anche perché la valorizzazione delle sue straordinarie potenzialità naturali e storiche giova all'intero Paese –:

   se il Governo abbia intenzione di promuovere un piano straordinario per Napoli, a breve, medio e lungo termine, che consenta di programmare il risanamento del debito storico e di promuovere una gestione all'altezza dei compiti che l'amministrazione comunale è chiamata a svolgere per un nuovo futuro della città.
(3-02618)


Iniziative normative per una soluzione strutturale della crisi finanziaria delle autonomie locali – 3-02619

   MICELI, NAVARRA, RACITI, CAPPELLANI, BERLINGHIERI, LORENZIN e FIANO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in occasione della recente assemblea nazionale dell'Anci, i sindaci delle oltre 8.000 municipalità presenti nel Paese hanno manifestato una forte preoccupazione per la crisi finanziaria che sta investendo le autonomie locali, soprattutto nei comuni del Sud Italia;

   si tratta di una situazione estremamente seria, che richiede misure, coordinate ed urgenti, in grado di scongiurare il rischio che gli enti territoriali non riescano ad accedere alle risorse e alle opportunità a loro riservate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonostante rappresentino i principali attuatori degli interventi ivi previsti;

   appare necessario, in questo senso, avviare una strategia in due fasi tesa, nel breve periodo, a scongiurare il rischio dissesto e predissesto per centinaia di enti, differendo al 31 dicembre 2021 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2021 e contraendo, se del caso in via progressiva, per gli anni 2021-2024, la percentuale di accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, e, nel medio-lungo periodo, a costruire un sistema che consenta agli amministratori di fare una virtuosa «operazione verità» sui conti senza incorrere in eventuali conseguenze erariali e amministrative e, al contempo, a salvaguardare le ragioni dei creditori degli enti locali, trovando rimedio ai limiti oggettivi del sistema di riscossione –:

   se il Governo intenda utilizzare l'annunciato disegno di legge di revisione del testo unico dell'ordinamento degli enti locali, collegato alla legge di bilancio, come veicolo per dare vita ad una normativa che intervenga in modo strutturale e risolutivo sulla crisi finanziaria conseguita alla armonizzazione dei bilanci degli enti locali.
(3-02619)


Situazione del riparto dei migranti tra le regioni italiane, nell'ambito del sistema di accoglienza – 3-02620

   EMANUELA ROSSINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il sistema per l'accoglienza dei migranti è un insieme complesso che ha subito nel tempo molteplici cambiamenti e interventi normativi;

   è disciplinato dal decreto legislativo n. 142 del 2015, in attuazione delle direttive europee 2013/32/Ue e 2013/33/Ue. Integrazioni e modifiche sono state apportate negli anni a cominciare dal decreto-legge n. 13 del 2017 fino, nella XVIII legislatura, ai decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 130 del 2020;

   le misure di accoglienza dei richiedenti asilo si articolano in diverse fasi, di cui la primissima è il soccorso nei luoghi di sbarco. In base al decreto legislativo n. 142 del 2015 le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi e nelle strutture temporanee previste dagli articoli 9 e 11 del «decreto accoglienza», mentre l'identificazione presso i cosiddetti punti di crisi (hotspot) di cui all'articolo 10-ter del Testo unico in materia di immigrazione;

   le attività di prima accoglienza, oltre agli hotspot spesso al collasso, sono assicurate dai centri governativi previsti dal decreto legislativo n. 142 e dai centri di accoglienza già esistenti cara (centri di accoglienza per richiedenti asilo) e cda (centri di accoglienza), dove il prefetto invia i richiedenti;

   in caso di massicci afflussi questi possono essere ospitati in strutture diverse denominate cas (centri di accoglienza straordinaria). I dati degli ultimi anni evidenziano che la maggior parte viene ospitata in queste strutture provvisorie;

   la Relazione sul sistema di accoglienza riferita al 2019 trasmessa dal Ministero dell'interno al Parlamento descrive così la rete di prima accoglienza: 9 centri governativi con 2.569 migranti, 5.465 strutture di accoglienza temporanea che ospitano gran parte dei richiedenti asilo, pari a 63.960;

   la seconda accoglienza, garantita dal Siproimi, ora Sai, riservata, nei limiti dei posti disponibili, ai titolari di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati, ai richiedenti protezione internazionale nonché agli stranieri titolari dei permessi di soggiorno per casi speciali (vittime di tratta, di violenza domestica o di sfruttamento lavorativo), a chi ha ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche e a chi lo ha ottenuto per calamità nel Paese di origine. Alla data del 31 dicembre 2019 si registrano nel sistema accoglienza nel suo complesso 90.588 migranti ospitati negli hotspot, nei centri di prima accoglienza e nel Siproimi –:

   quale sia la situazione aggiornata del riparto tra le regioni italiane della quota di migranti, al fine di un'equa ripartizione degli stessi nel sistema di accoglienza del territorio italiano.
(3-02620)


Iniziative di competenza volte a contrastare gli sbarchi di migranti irregolari sulle coste italiane, anche al fine di tutelare la salute dei cittadini – 3-02621

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il cruscotto statistico pubblicato dal Ministero dell'interno mostra che alla data del 15 novembre 2021 i migranti clandestini arrivati in Italia sono 59.135, quasi il doppio rispetto alla stessa data del 2020 e sei volte tanti quelli arrivati nel 2019, e che attualmente il numero complessivo dei migranti in accoglienza sul territorio nazionale è di quasi ottantamila persone;

   appena una settimana fa, in poco più di ventiquattro ore sono arrivati oltre cinquecento migranti, alcuni dei quali sono stati sbarcati in Puglia, nuova costa di approdo dopo quelle della Sardegna;

   i centri di accoglienza di tutta Italia sono drammaticamente sovraffollati e le forze di polizia e quelle sanitarie continuano a essere costrette a lavorare in condizioni estremamente disagiate e pericolose, soprattutto sotto il profilo del rischio contagio, posto che i migranti che arrivano sono ad elevato rischio di essere affetti dal virus Sars-Cov-2;

   a parere degli interroganti, mentre agli italiani si impongono pesantissime limitazioni delle libertà personali per contrastare la diffusione della pandemia, il Governo continua a permettere lo sbarco indisturbato di migliaia di persone a rischio contagio;

   pochi giorni fa, nel quadro della Conferenza internazionale sulla Libia lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ha affermato che «è certo che questi sbarchi continui in Italia rendono la situazione insostenibile» e che «occorre intervenire, fare qualcosa per affrontare questa situazione» –:

   quali siano gli intendimenti del Governo e quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere al fine di impedire lo sbarco illegale di centinaia e migliaia di persone sulle coste italiane, anche al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini.
(3-02621)


Iniziative di competenza in relazione all'aumento del prezzo del metano da autotrazione – 3-02622

   MORETTO, FREGOLENT, UNGARO, MOR, BENDINELLI, MARCO DI MAIO, OCCHIONERO e VITIELLO. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   il mercato dell'energia ha mostrato un trend di aumento dei prezzi, soprattutto in relazione al metano da autotrazione, che ha assunto livelli record;

   mentre resta senz'altro apprezzabile lo sforzo fatto dal Governo nel decreto-legge n. 130 del 2021 per arginare gli aumenti di gas ed energia elettrica, il Ministro dell'economia e delle finanze ha pronosticato, in linea con le affermazioni della Commissaria europea Simson, che il prezzo dell'energia salirà fino alla fine del 2021;

   tali aumenti stanno aggravando l'incremento dei costi delle materie prime e ciò avrà risvolti sui costi dei prodotti finiti, con conseguenti fenomeni inflattivi;

   secondo i dati, gli aumenti peseranno sulle famiglie e, insieme alla dinamica dei prezzi delle materie e i maggiori costi del sistema trasportistico, influiranno anche sui prezzi dei prodotti, instaurando un avvitamento inflattivo, con perdita di potere d'acquisto delle famiglie e contrazione dei consumi interni;

   mentre, infatti, l'Istat certifica che a ottobre 2021 i costi dei beni di largo consumo (alimentari, casa e persona) sono cresciuti dell'1,2 per cento, si stimano fino a 5,3 miliardi di euro di consumi in meno a dicembre 2021, con inflazione al 4 per cento;

   gli aumenti del metano da autotrazione incidono anche direttamente sulle famiglie che, avendo dotato la loro vettura con impianto a metano, vedono ora la loro scelta fortemente penalizzante;

   come noto, presso il Ministero dello sviluppo economico, esiste da alcuni anni l'Osservatorio prezzi carburanti e risulta che il Ministero della transizione ecologica abbia attivato le opportune interlocuzioni per svolgere approfondimenti tesi a comprendere la dinamica degli aumenti del metano per autotrazione;

   senza una riduzione dei costi dei carburanti da trazione in generale e del metano in particolare, il rischio reale parrebbe essere quello di rallentare la crescita del Paese e, con un aumento dei prezzi, vanificare, almeno in parte, gli effetti prodotti dalle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   queste valutazioni, unite al fatto che, per quanto concerne il metano da autotrazione, la principale componente fiscale che incide sul prezzo finale è data dall'Iva, porterebbe a ritenere opportuno un intervento sulle relative aliquote;

   tale impostazione necessiterà, però, di un preventivo avvio di consultazioni in sede di comitato Iva e di Unione europea –:

   quali iniziative e altri interventi di competenza intenda assumere il Governo, nelle more delle eventuali procedure di revisione delle aliquote Iva su metano da autotrazione, al fine di contrastare ulteriormente i citati aumenti, ridurre i costi di tale carburante e sostenere, quindi, la necessaria ripresa del ciclo economico-produttivo, scongiurando i fenomeni inflattivi.
(3-02622)


Chiarimenti e iniziative urgenti in relazione al Seminario nazionale sulla localizzazione del deposito nucleare – 3-02623

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   dal 7 settembre al 24 novembre 2021 si sta svolgendo il Seminario nazionale sulla localizzazione del deposito nucleare previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2010, cui sono invitati, oltre ai Ministeri interessati, regioni, province, comuni sul cui territorio ricadono le aree dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, nonché Upi, Anci e associazioni;

   tra gli aspetti tecnici si sviluppa la puntuale rispondenza delle aree ai requisiti Iaea e Isin e aspetti connessi sulla sicurezza di lavoratori, popolazione e ambiente e si illustrano i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alle opere e alle misure compensative;

   sul sito seminariodepositonazionale.it si possono seguire i lavori ed è possibile trasmettere richieste di informazione o domande; nei giorni successivi a ciascun incontro è pubblicata la restituzione dei lavori;

   il 15 novembre 2021 si è svolta la sessione piemontese, nel corso della quale l'amministrazione comunale di Novi Ligure ha appreso di non risultare tra gli invitati, nonostante la documentazione inviata secondo il programma, e solo grazie all'insistenza dei propri uffici è riuscita a far sentire la propria voce;

   si ricorda che la proposta della Carta delle aree potenzialmente idonee, su 12 aree in classe A1, ossia con la massima idoneità prioritaria, comprende ben 5 in provincia di Alessandria, alcune nelle vicinanze di siti definiti dall'Unesco «patrimonio dell'umanità» e, pertanto, i comuni interessati devono poter partecipare al Seminario ed esporre i propri pareri;

   nell'ambito della discussione del 15 novembre 2021, sembrerebbe che Sogin abbia dichiarato di non essere stata avvisata dal Governo circa la mozione unitaria Molinari ed altri n. 1-00414, accolta dal Governo il 13 aprile 2021, che, nell'ambito dei 21 impegni previsti sul prosieguo dell'iter di localizzazione del deposito nucleare, specifica criteri di esclusione relativamente all'ubicazione del deposito, ad esempio, per i siti Unesco, per la pressione ambientale, per i territori agricoli di pregio ed altro;

   tuttavia, la stessa Sogin si è dichiarata disponibile a dar seguito alle indicazioni della mozione – o parte di esse – qualora sollecitata dal Governo;

   cittadini e amministratori piemontesi si sono dichiarati sfiduciati sul prosieguo dell'iter del Seminario –:

   quali siano le ragioni della mancata informativa alla Sogin delle proposte contenute nella mozione citata in premessa e come intenda provvedere, con urgenza, prima del termine delle sessioni del Seminario nazionale sulla localizzazione del deposito nucleare.
(3-02623)


Iniziative per la nomina di un commissario nazionale per i cambiamenti climatici, al fine di soddisfare gli impegni assunti in sede nazionale e internazionale – 3-02624

   MARAIA, DAGA, DEIANA, D'IPPOLITO, DI LAURO, LICATINI, MICILLO, TERZONI, TRAVERSI, VARRICA, VIGNAROLI e ZOLEZZI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   da pochi giorni si è conclusa la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26), dalla quale è emersa la necessità di aumentare e accelerare gli sforzi verso la riduzione dell'energia carbone e di limitare gradualmente i sussidi ai combustibili fossili;

   molti Paesi europei stanno dotando il proprio impianto normativo di leggi specifiche per la lotta al cambiamento climatico;

   il nostro Paese ha approvato il «decreto clima» (decreto-legge n. 111 del 2019) che, all'articolo 1, ora abrogato dal decreto-legge n. 152 del 2021, prevedeva l'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, nel cui ambito dovevano essere individuate le misure da porre in essere al fine di assicurare la composizione delle procedure di infrazione in tema ambientale che contribuiscono al cambiamento climatico e ai livelli di qualità dell'aria. Il medesimo decreto istituiva presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica, ora soppresso, al fine di monitorare e adeguare ai risultati le azioni del Programma strategico;

   le procedure di infrazione europee pendenti per il nostro Paese sono purtroppo ancora molteplici (con 61.410 decessi stimati in tutto per qualità aria in Italia), soprattutto con riferimento alle emissioni e alla qualità dell'aria, mentre non sono ancora apprezzabili le misure volte alla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (sad);

   considerato che al Comitato interministeriale per la transizione ecologica sono attualmente attribuite solo funzioni di coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e dei numerosi strumenti di programmazione e pianificazione ora previsti (tra i quali, il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il Piano per la transizione ecologica), appare necessario e urgente prevedere l'istituzione di un ufficio di coordinamento presieduto da un commissario al fine di garantire una ricognizione e un'attuazione coordinata degli interventi necessari per il superamento delle procedure di infrazione a carico del nostro Paese, al quale siano attribuite altresì specifiche funzioni di monitoraggio e impulso sull'attuazione delle misure economiche e finanziarie per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e delle misure che si pongono in contrasto con gli impegni assunti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito della COP26 –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative volte a nominare un apposito commissario nazionale per i cambiamenti climatici con specifiche funzioni di monitoraggio e attuazione delle misure economiche e finanziarie necessarie per garantire al nostro Paese il raggiungimento degli obiettivi e degli impegni assunti in sede nazionale e internazionale.
(3-02624)