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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 11 novembre 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell'11 novembre 2021.

  Amitrano, Ascani, Ascari, Barelli, Bergamini, Berlinghieri, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Cantalamessa, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Dara, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mammì, Mandelli, Maraia, Marattin, Marin, Mazzetti, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Palazzotto, Paolini, Parolo, Pastorino, Patassini, Pella, Pellicani, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Sandra Savino, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Valente, Vignaroli, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 novembre 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   RAVETTO: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia» (3360);

   D'ARRANDO ed altri: «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni vigenti in materia di disabilità» (3361);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VIANELLO: «Modifiche agli articoli 2 e 43 della Costituzione, concernenti il diritto di accesso universale all'acqua potabile e i criteri di organizzazione e funzionamento del servizio idrico integrato» (3362).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GRILLO ed altri: «Istituzione del servizio di medicina scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado» (3185) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scerra.

  La proposta di legge D'ORSO ed altri: «Introduzione degli articoli 5-bis e 12-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria nonché di istanza di autotutela del contribuente» (3253) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scerra.

  La proposta di legge LICATINI ed altri: «Disposizioni per favorire la riduzione dell'uso di attrezzi da pesca in plastica» (3287) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Scerra.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 10 novembre 2021 il deputato De Luca ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DE LUCA: «Modifica all'articolo 11 della Costituzione, in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea» (3321).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

  In data 10 novembre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 1571. – «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (“legge SalvaMare”)» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1939-B).

  In data 11 novembre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 2394. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening» (approvato dal Senato) (3363).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  VERINI ed altri: «Disposizioni in materia di controlli sulla detenzione di armi da fuoco e per il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi» (3218) Parere delle Commissioni II, IV, V, VII, X, XI, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  PEREGO DI CREMNAGO ed altri: «Misure per la prevenzione dell'estremismo violento o terroristico e della radicalizzazione di matrice jihadista» (3357) Parere delle Commissioni II, III, V, VII, IX, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):

  S. 1571. – «Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (“legge SalvaMare”)» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1939-B) Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione.

  In data 9 novembre 2021 il seguente disegno di legge è stato cancellato dall'ordine del giorno, essendo decorsi i termini di conversione del relativo decreto-legge, di cui all'articolo 77 della Costituzione: «Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale» (3279).

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 novembre 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 agosto 2021, è stato autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2014 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dal comune di Santa Maria del Cedro (Cosenza) per il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale San Michele nel medesimo comune.

  Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 3 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il bilancio di previsione del CNEL per l'esercizio 2022, adottato in data 28 ottobre 2021.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 482).

  Questi documenti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa), alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ENEL Spa, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 483).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «La Quadriennale di Roma», per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 484).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 485).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro
della transizione ecologica.

  Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 10 novembre 2021 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della transizione ecologica riferita all'anno 2020 (Doc. CLXIV, n. 36).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Corte dei conti europea, in data 29 ottobre 2021, ha comunicato la pubblicazione della Relazione annuale della Corte sulle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020, corredata del documento «Sintesi dell'audit sulle agenzie dell'Unione europea per il 2020».

  Questi documenti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 10 novembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento UE sul legno) (COM(2021) 687 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di avanzamento dei preparativi per la piena attuazione dei regolamenti sull'interoperabilità a norma dell'articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 74, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/818 (COM(2021) 688 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

   Decisione di esecuzione della Commissione del 27.10.2021 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Invito ad agire – Protezione dell'ambiente in tutte le politiche» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2021) 7742 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dall'Autorità
nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 8 novembre 2021, ha trasmesso la delibera della medesima Autorità n. 693 del 13 ottobre 2021, avente a oggetto «Ministero della difesa – contratto di appalto di rifornimento idrico a mezzo navi cisterna alle isole minori della Sicilia».

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Richiesta di parere parlamentare su proposte di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina dell'avvocato Francesca Balzani (100) e della professoressa Mariacristina Rossi (101) a componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021, relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un «Sistema di sistemi» di combattimento aereo di sesta generazione – Future Combat Air System (FCAS) (327).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 dicembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 1° dicembre 2021.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 novembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 38/2021, relativo all'ammodernamento della rete radar costiera e dei sistemi di Maritime Situational Awareness land and sea based della Marina militare a supporto del controllo delle frontiere (328).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 dicembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 1° dicembre 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2021, N. 132, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI DIFESA, NONCHÉ PROROGHE IN TEMA DI REFERENDUM, ASSEGNO TEMPORANEO E IRAP (A.C. 3298-A)

A.C. 3298-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   tenuto conto che:

    l'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2021 proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021;

    il predetto articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2021 differisce inoltre di un mese i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario;

    la legge n. 352 del 1970 prevede che alla richiesta di referendum debbano essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi;

    la legge dispone la consegna dei suddetti certificati entro il termine perentorio di 48 ore stabilendo espressamente che «I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta»;

    l'articolo 32, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede che l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di Cassazione esamini tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, e rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza;

    l'elevato numero di richieste referendarie presentate negli ultimi mesi può dare luogo a difficoltà a rispettare i termini di legge previsti per la consegna dei suddetti certificati e per l'intero procedimento referendario ma permane, in ogni caso, la necessità di assumere ogni opportuna iniziativa per garantire i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto proposte referendarie;

    l'articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021 ha disposto il temporaneo rafforzamento di personale dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge n. 352 del 1970, inclusa la verifica delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali;

    evidenziata l'esigenza di assicurare un'interpretazione delle predette disposizioni di legge nella direzione del più rigoroso favore per i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto le proposte referendarie, in modo che il mancato rispetto dei termini per la consegna dei certificati non costituisca motivo di non conformità alla legge potendo eventualmente rientrare nelle previsioni dell'articolo 32, comma terzo, della legge n. 352 del 1970 che consente di sanare eventuali irregolarità delle singole richieste, ferma restando l'autonomia dell'Ufficio centrale della Cassazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa per garantire che il rilascio dei certificati dei sottoscrittori delle proposte referendarie che attestano l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali avvenga nel tempo più breve possibile assicurando, in ogni caso, che – ferma restando l'autonomia dell'Ufficio centrale della Cassazione – il mancato completamento nei termini da parte dei comuni dei relativi adempimenti non costituisca motivo di non conformità alla legge, non essendo tale ritardo imputabile ai sottoscrittori verso i quali si impone un rigoroso favore in sede applicativa.
9/3298-A/1. Ceccanti, Baldino, Ferraresi, Fornaro, Magi, Ciampi, Corneli, Sarli.


   La Camera,

   tenuto conto che:

    l'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2021 proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021;

    il predetto articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2021 differisce inoltre di un mese i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario;

    la legge n. 352 del 1970 prevede che alla richiesta di referendum debbano essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi;

    la legge dispone la consegna dei suddetti certificati entro il termine perentorio di 48 ore stabilendo espressamente che «I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta»;

    l'articolo 32, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede che l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di Cassazione esamini tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, e rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza;

    l'elevato numero di richieste referendarie presentate negli ultimi mesi può dare luogo a difficoltà a rispettare i termini di legge previsti per la consegna dei suddetti certificati e per l'intero procedimento referendario ma permane, in ogni caso, la necessità di assumere ogni opportuna iniziativa per garantire i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto proposte referendarie;

    l'articolo 5 del decreto-legge n. 139 del 2021 ha disposto il temporaneo rafforzamento di personale dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge n. 352 del 1970, inclusa la verifica delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali,

impegna il Governo

a valutare ogni possibile iniziativa per garantire che il rilascio dei certificati dei sottoscrittori delle proposte referendarie che attestano l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali avvenga nel più breve tempo possibile, auspicando che il mancato completamento nei termini da parte dei comuni dei relativi adempimenti non costituisca ritardo imputabile ai sottoscrittori.
9/3298-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Ceccanti, Baldino, Ferraresi, Fornaro, Magi, Ciampi, Corneli, Sarli.


   La Camera,

   premesso che:

    il captatore informatico (cosiddetto «trojan») è un sistema dissimulato, inoculato da remoto, che permette l'intercettazione in chiaro dei contenuti audio video e dei dati scambiati, consente l'intercettazione tra presenti e raccoglie da remoto le posizioni assunte dall'apparato sul territorio;

    l'articolo 267 del codice di procedura penale disciplina l'uso del captatore informatico come mezzo di ricerca della prova per effettuare intercettazioni tra presenti, ma esso può svolgere funzioni ancora più penetranti, quale la perquisizione o l'acquisizione da remoto occulta;

    attualmente il controllo giurisdizionale sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per autorizzare o prorogare l'autorizzazione all'inserimento del captatore si risolve troppo spesso in un assenso meccanico, accompagnato da una motivazione «di stile»;

    vista l'invasività nella vita privata dell'individuo di tale mezzo di ricerca della prova – molto maggiore di quella derivante dall'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico regolata dall'articolo 1 del presente decreto –, occorre un'analisi attenta e ponderata nella valutazione dei presupposti autorizzativi, che può essere meglio garantita da un organo giurisdizionale collegiale;

    questa soluzione fu già adottata nella XVI legislatura, durante il Governo Berlusconi III, nel disegno di legge governativo recante «Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali» (C. 1415), che – con una norma approvata in due letture da Camera e Senato – attribuiva in ogni caso al tribunale in composizione collegiale la competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti;

    come fu affermato allora in sede di discussione parlamentare, «la fumosità naturale all'inizio dell'indagine e la mancanza del contraddittorio legittimano la maggiore garanzia (derivante dalla collegialità) per invadere il terreno della riservatezza»,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a rafforzare il controllo giurisdizionale sull'impiego dei trojan, anche prevedendo che l'autorizzazione a disporre l'intercettazione mediante inserimento di captatore informatico sia disposta dal tribunale in composizione collegiale.
9/3298-A/5. Costa, Vitiello, Frate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale;

    in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione di dati personali, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale);

    bisogna rilevare che si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Infatti, l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi»;

    il nuovo comma 3 del citato articolo 132, inoltre, individua ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini;

    per quanto riguarda la procedura per l'acquisizione dei dati, l'articolo 1 del decreto-legge prevede: che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o delle altre parti private. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017) (nuovo comma 3 dell'articolo 132 del citato codice). La lettera a) del comma 1 del provvedimento in esame, sostituendo il citato comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice; che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-bis dell'articolo 132 introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge). La formulazione di tale disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni, prevede che il pubblico ministero, quando agisce in via d'urgenza, debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore. Analogamente a quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati;

    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dei decreto-legge introduce il comma 3-ter del citato articolo 132, riproponendo una disposizione sinora contenuta nell'ultimo periodo del comma, volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione dei dati – quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali);

    la diffusione di reti e mezzi di comunicazione sempre più raffinati, anche nella capacità di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati, e l'ampio utilizzo di questi mezzi da parte della generalità dei cittadini hanno posto l'attenzione sul fatto che attraverso essi sia possibile raccogliere informazioni, anche dettagliate, sulla vita privata delle persone che ne fanno uso: un aspetto che si è amplificato in ragione del fatto che l'accesso a quei dati e, prima ancora, la loro conservazione, proprio per l'idoneità conoscitiva che garantiscono, è diventato prezioso, in vista delle ordinarie e legittime attività di prevenzione e repressione dei reati, anche per gli Stati, i quali, quindi, hanno effettuato interventi diretti a consentirne la più ampia e diffusa conservazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1 del provvedimento in esame recante disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale, ai fini di un ulteriore ampliamento dei reati per i quali sia possibile l'acquisizione dei dati di traffico telefonico ed informatico, nonché di intervenire a livello normativo affinché i dati acquisiti nei casi di urgenza, disciplinati dal comma 1, lettera b), dell'articolo 1 del decreto-legge citato in premessa, possano essere utilizzati, anche in assenza della convalida del giudice nelle successive 48 ore, quando il ritardo della convalida non dipenda da cause imputabili all'ufficio del pubblico ministero, né da ragioni ostative, ma esclusivamente dalle difficoltà degli uffici del GIP per eccessivi carichi di richieste.
9/3298-A/12. Sarti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale;

    in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione di dati personali, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale);

    bisogna rilevare che si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Infatti, l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi»;

    il nuovo comma 3 del citato articolo 132, inoltre, individua ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini;

    per quanto riguarda la procedura per l'acquisizione dei dati, l'articolo 1 del decreto-legge prevede: che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o delle altre parti private. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017) (nuovo comma 3 dell'articolo 132 del citato codice). La lettera a) del comma 1 del provvedimento in esame, sostituendo il citato comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice; che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-bis dell'articolo 132 introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge). La formulazione di tale disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni, prevede che il pubblico ministero, quando agisce in via d'urgenza, debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore. Analogamente a quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati;

    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dei decreto-legge introduce il comma 3-ter del citato articolo 132, riproponendo una disposizione sinora contenuta nell'ultimo periodo del comma, volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione dei dati – quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali);

    la diffusione di reti e mezzi di comunicazione sempre più raffinati, anche nella capacità di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati, e l'ampio utilizzo di questi mezzi da parte della generalità dei cittadini hanno posto l'attenzione sul fatto che attraverso essi sia possibile raccogliere informazioni, anche dettagliate, sulla vita privata delle persone che ne fanno uso: un aspetto che si è amplificato in ragione del fatto che l'accesso a quei dati e, prima ancora, la loro conservazione, proprio per l'idoneità conoscitiva che garantiscono, è diventato prezioso, in vista delle ordinarie e legittime attività di prevenzione e repressione dei reati, anche per gli Stati, i quali, quindi, hanno effettuato interventi diretti a consentirne la più ampia e diffusa conservazione,

impegna il Governo

a promuovere iniziative volte a verificare le concrete modalità di impiego dello strumento del captatore informatico nella pratica giudiziaria in modo da consentire la valutazione di modifiche normative eventualmente necessarie.
9/3298-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Sarti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale;

    in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione di dati personali, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale);

    bisogna rilevare che si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Infatti, l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi»;

    il nuovo comma 3 del citato articolo 132, inoltre, individua ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini;

    per quanto riguarda la procedura per l'acquisizione dei dati, l'articolo 1 del decreto-legge prevede: che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o delle altre parti private. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017) (nuovo comma 3 dell'articolo 132 del citato codice). La lettera a) del comma 1 del provvedimento in esame, sostituendo il citato comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice; che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-bis dell'articolo 132 introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge). La formulazione di tale disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni, prevede che il pubblico ministero, quando agisce in via d'urgenza, debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore. Analogamente a quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati;

    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge introduce il comma 3-ter del citato articolo 132, riproponendo una disposizione sinora contenuta nell'ultimo periodo del comma, volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione dei dati – quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali);

    la diffusione di reti e mezzi di comunicazione sempre più raffinati, anche nella capacità di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati, e l'ampio utilizzo di questi mezzi da parte della generalità dei cittadini hanno posto l'attenzione sul fatto che attraverso essi sia possibile raccogliere informazioni, anche dettagliate, sulla vita privata delle persone che ne fanno uso: un aspetto che si è amplificato in ragione del fatto che l'accesso a quei dati e, prima ancora, la loro conservazione, proprio per l'idoneità conoscitiva che garantiscono, è diventato prezioso, in vista delle ordinarie e legittime attività di prevenzione e repressione dei reati, anche per gli Stati, i quali, quindi, hanno effettuato interventi diretti a consentirne la più ampia e diffusa conservazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare lo strumento del captatore informatico (trojan) per i reati sessuali, nonché nei confronti di donne e minori, semplificando i requisiti procedurali per la sua attivazione e utilizzo.
9/3298-A/15. Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale;

    in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione di dati personali, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale);

    bisogna rilevare che si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Infatti, l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi»;

    il nuovo comma 3 del citato articolo 132, inoltre, individua ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini;

    per quanto riguarda la procedura per l'acquisizione dei dati, l'articolo 1 del decreto-legge prevede: che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o delle altre parti private. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017) (nuovo comma 3 dell'articolo 132 del citato codice). La lettera a) del comma 1 del provvedimento in esame, sostituendo il citato comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice; che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-bis dell'articolo 132 introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge). La formulazione di tale disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni, prevede che il pubblico ministero, quando agisce in via d'urgenza, debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore. Analogamente a quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati;

    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge introduce il comma 3-ter del citato articolo 132, riproponendo una disposizione sinora contenuta nell'ultimo periodo del comma, volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione dei dati – quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali);

    la diffusione di reti e mezzi di comunicazione sempre più raffinati, anche nella capacità di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati, e l'ampio utilizzo di questi mezzi da parte della generalità dei cittadini hanno posto l'attenzione sul fatto che attraverso essi sia possibile raccogliere informazioni, anche dettagliate, sulla vita privata delle persone che ne fanno uso: un aspetto che si è amplificato in ragione del fatto che l'accesso a quei dati e, prima ancora, la loro conservazione, proprio per l'idoneità conoscitiva che garantiscono, è diventato prezioso, in vista delle ordinarie e legittime attività di prevenzione e repressione dei reati, anche per gli Stati, i quali, quindi, hanno effettuato interventi diretti a consentirne la più ampia e diffusa conservazione,

impegna il Governo

a promuovere iniziative volte a verificare le concrete modalità di impiego dello strumento del captatore informatico nella pratica giudiziaria in modo da consentire la valutazione di modifiche normative eventualmente necessarie.
9/3298-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale;

    in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione di dati personali, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale);

    bisogna rilevare che si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Infatti, l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi»;

    il nuovo comma 3 del citato articolo 132, inoltre, individua ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini;

    per quanto riguarda la procedura per l'acquisizione dei dati, l'articolo 1 del decreto-legge prevede: che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o delle altre parti private. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017) (nuovo comma 3 dell'articolo 132 del citato codice). La lettera a) del comma 1 del provvedimento in esame, sostituendo il citato comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice; che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-bis dell'articolo 132 introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge). La formulazione di tale disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni, prevede che il pubblico ministero, quando agisce in via d'urgenza, debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore. Analogamente a quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati;

    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge introduce il comma 3-ter del citato articolo 132, riproponendo una disposizione sinora contenuta nell'ultimo periodo del comma, volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione dei dati – quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali);

    la diffusione di reti e mezzi di comunicazione sempre più raffinati, anche nella capacità di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati, e l'ampio utilizzo di questi mezzi da parte della generalità dei cittadini hanno posto l'attenzione sul fatto che attraverso essi sia possibile raccogliere informazioni, anche dettagliate, sulla vita privata delle persone che ne fanno uso: un aspetto che si è amplificato in ragione del fatto che l'accesso a quei dati e, prima ancora, la loro conservazione, proprio per l'idoneità conoscitiva che garantiscono, è diventato prezioso, in vista delle ordinarie e legittime attività di prevenzione e repressione dei reati, anche per gli Stati, i quali, quindi, hanno effettuato interventi diretti a consentirne la più ampia e diffusa conservazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare lo strumento del captatore informatico (trojan) per i reati ambientali, semplificando i requisiti procedurali per la sua attivazione e utilizzo.
9/3298-A/16. Ferraresi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale;

    in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione di dati personali, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale);

    bisogna rilevare che si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Infatti, l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi»;

    il nuovo comma 3 del citato articolo 132, inoltre, individua ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini;

    per quanto riguarda la procedura per l'acquisizione dei dati, l'articolo 1 del decreto-legge prevede: che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o delle altre parti private. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017) (nuovo comma 3 dell'articolo 132 del citato codice). La lettera a) del comma 1 del provvedimento in esame, sostituendo il citato comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice; che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-bis dell'articolo 132 introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge). La formulazione di tale disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni, prevede che il pubblico ministero, quando agisce in via d'urgenza, debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore. Analogamente a quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati;

    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge introduce il comma 3-ter del citato articolo 132, riproponendo una disposizione sinora contenuta nell'ultimo periodo del comma, volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione dei dati – quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali);

    la diffusione di reti e mezzi di comunicazione sempre più raffinati, anche nella capacità di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati, e l'ampio utilizzo di questi mezzi da parte della generalità dei cittadini hanno posto l'attenzione sul fatto che attraverso essi sia possibile raccogliere informazioni, anche dettagliate, sulla vita privata delle persone che ne fanno uso: un aspetto che si è amplificato in ragione del fatto che l'accesso a quei dati e, prima ancora, la loro conservazione, proprio per l'idoneità conoscitiva che garantiscono, è diventato prezioso, in vista delle ordinarie e legittime attività di prevenzione e repressione dei reati, anche per gli Stati, i quali, quindi, hanno effettuato interventi diretti a consentirne la più ampia e diffusa conservazione,

impegna il Governo

a promuovere iniziative volte a verificare le concrete modalità di impiego dello strumento del captatore informatico nella pratica giudiziaria in modo da consentire la valutazione di modifiche normative eventualmente necessarie.
9/3298-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferraresi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale;

    in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione di dati personali, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale);

    bisogna rilevare che si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Infatti, l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi»;

    il nuovo comma 3 del citato articolo 132, inoltre, individua ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini;

    per quanto riguarda la procedura per l'acquisizione dei dati, l'articolo 1 del decreto-legge prevede: che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o delle altre parti private. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017) (nuovo comma 3 dell'articolo 132 del citato codice). La lettera a) del comma 1 del provvedimento in esame, sostituendo il citato comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice; che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-bis dell'articolo 132 introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge). La formulazione di tale disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni, prevede che il pubblico ministero, quando agisce in via d'urgenza, debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore. Analogamente a quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati;

    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge introduce il comma 3-ter del citato articolo 132, riproponendo una disposizione sinora contenuta nell'ultimo periodo del comma, volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione dei dati – quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali);

    la diffusione di reti e mezzi di comunicazione sempre più raffinati, anche nella capacità di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati, e l'ampio utilizzo di questi mezzi da parte della generalità dei cittadini hanno posto l'attenzione sul fatto che attraverso essi sia possibile raccogliere informazioni, anche dettagliate, sulla vita privata delle persone che ne fanno uso; un aspetto che si è amplificato in ragione del fatto che l'accesso a quei dati e, prima ancora, la loro conservazione, proprio per l'idoneità conoscitiva che garantiscono, è diventato prezioso, in vista delle ordinarie e legittime attività di prevenzione e repressione dei reati, anche per gli Stati, i quali, quindi, hanno effettuato interventi diretti a consentirne la più ampia e diffusa conservazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare lo strumento del captatore informatico (trojan) per i reati in materia di stupefacenti, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, semplificando i requisiti procedurali per la sua attivazione e utilizzo.
9/3298-A/17. Saitta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale;

    in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 132 del codice in materia di protezione di dati personali, consentendo l'accesso ai dati di traffico solo nell'ambito di indagini penali per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (tenendo conto della pena base e considerando le sole circostanze speciali o ad effetto speciale);

    bisogna rilevare che si tratta di pene più lievi rispetto a quelle che consentono l'accesso alle intercettazioni. Infatti, l'articolo 266 del codice di procedura penale consente l'intercettazione, tra l'altro, nelle indagini relative a «delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni»; reati di minaccia, di molestia o di disturbo alle persone con il mezzo del telefono, «quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi»;

    il nuovo comma 3 del citato articolo 132, inoltre, individua ulteriori presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini;

    per quanto riguarda la procedura per l'acquisizione dei dati, l'articolo 1 del decreto-legge prevede: che i dati possano essere acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o istanza del difensore dell'indagato, della persona offesa o delle altre parti private. La richiesta dovrà pervenire entro i termini di conservazione imposti ai fornitori (e dunque quelli di cui all'articolo 132, commi 1 e 1-bis, ma anche di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017) (nuovo comma 3 dell'articolo 132 del citato codice). La lettera a) del comma 1 del provvedimento in esame, sostituendo il citato comma 3, inoltre, elimina la possibilità di richiedere l'accesso ai dati, direttamente al fornitore, da parte dei difensori in relazione alle utenze dei propri assistiti; anche in questo caso, infatti, la richiesta dovrà essere sottoposta e dovrà dunque essere vagliata, dal giudice; che in caso di urgenza, e dunque quando il ritardo nell'acquisizione dei dati possa provocare un grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero possa acquisire direttamente i dati, con proprio decreto motivato, che dovrà essere comunicato entro 48 ore al giudice affinché egli lo convalidi nelle successive 48 ore con un proprio decreto motivato (nuovo comma 3-bis dell'articolo 132 introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge). La formulazione di tale disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale che, in relazione alle intercettazioni, prevede che il pubblico ministero, quando agisce in via d'urgenza, debba comunicare il proprio decreto motivato al giudice entro 24 ore per richiedere la convalida entro le successive 48 ore. Analogamente a quanto previsto per le intercettazioni, se non interviene la convalida del giudice, i dati acquisiti non possono essere utilizzati;

    la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge introduce il comma 3-ter del citato articolo 132, riproponendo una disposizione sinora contenuta nell'ultimo periodo del comma, volta a prevedere che l'interessato possa esercitare i propri diritti – affermati dal Regolamento UE sulla protezione dei dati – quando i suddetti dati sono conservati in adempimento a un obbligo di legge, solo per il tramite del Garante nazionale (ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali);

    la diffusione di reti e mezzi di comunicazione sempre più raffinati, anche nella capacità di raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati, e l'ampio utilizzo di questi mezzi da parte della generalità dei cittadini hanno posto l'attenzione sul fatto che attraverso essi sia possibile raccogliere informazioni, anche dettagliate, sulla vita privata delle persone che ne fanno uso; un aspetto che si è amplificato in ragione del fatto che l'accesso a quei dati e, prima ancora, la loro conservazione, proprio per l'idoneità conoscitiva che garantiscono, è diventato prezioso, in vista delle ordinarie e legittime attività di prevenzione e repressione dei reati, anche per gli Stati, i quali, quindi, hanno effettuato interventi diretti a consentirne la più ampia e diffusa conservazione,

impegna il Governo

a promuovere iniziative volte a verificare le concrete modalità di impiego dello strumento del captatore informatico nella pratica giudiziaria in modo da consentire la valutazione di modifiche normative eventualmente necessarie.
9/3298-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Saitta.


   La Camera,

   premesso che:

    per captatore informatico (cosiddetto Trojan) si intende un programma informatico fondato sull'invio, da remoto, di un virus capace di installarsi autonomamente su qualsiasi apparecchio, smartphone, tablet, computer, smart tv che consente la captazione del traffico dati, l'attivazione del microfono e della web camera, l'accesso al contenuto dell'hard disk;

    si tratta di un mezzo di ricerca della prova estremamente pregiudizievole e invasivo, per l'utilizzo del quale il codice di rito prevede un particolare onere motivazionale in relazione alle ragioni, ai luoghi e al tempo di utilizzo;

    in virtù della sopra citata pregnanza risulta evidente la necessità di novellare la disciplina descritta dall'articolo 267 del codice di procedura penale. In particolare, sarebbe opportuno indicare nel decreto che autorizza le intercettazioni non solo le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, ma, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, anche l'elenco puntuale delle circostanze temporali nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione del captatore;

    emerge, inoltre, l'esigenza di prevedere l'ascolto contestuale delle registrazioni, sospendendole nell'ipotesi in cui si rischia di acquisire captazioni di attività estremamente private e, che risultino totalmente irrilevanti ai fini delle indagini e che non presentino alcuna rilevanza penale;

    è, infatti, evidente il danno prodotto alla privacy e alla dignità delle persone intercettate qualora le captazioni siano espletate al di fuori del canovaccio disegnato dal codice di rito e, al contempo, senza alcuna verifica contestuale della loro invasività;

    sarebbe opportuno riservare la competenza sull'ammissibilità di tale mezzo di ricerca della prova al Tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, in quanto la collegialità rappresenterebbe uno strumento di grande efficacia sul piano dell'effettività delle garanzie per l'individuo, compensando la mancanza del contraddittorio, e che consentirebbe un controllo più approfondito e ponderato in tale delicata fase;

    l'individuazione del tribunale collegiale nel capoluogo del distretto di corte d'appello nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento consente di ovviare a quei razionali motivi di tipo ordinamentale, soprattutto per i tribunali di piccole e/o di medie dimensioni, che implicano ipotesi di incompatibilità e, di conseguenza, possibili stalli giurisdizionali. Tuttavia, qualora si ritenesse di evitare la parcellizzazione del fascicolo del pubblico ministero, nonostante la tipica giurisdizione ad acta del giudice per le indagini preliminari non impedisca – quando inevitabile, in ragione, ad esempio, della lungaggine delle indagini che non sempre garantisce il rispetto dei criteri tabellari volti, in ciascun ufficio, a limitare la suindicata parcellizzazione – l'individuazione di diversi g.i.p. nel medesimo procedimento penale, come peraltro già capita nella quotidianità giudiziaria, deve ritenersi compatibile con l'attuale sistema processuale la soluzione alternativa che introduce nella fase delle indagini preliminari la possibilità di affidare le decisioni sull'autorizzazione all'uso del captatore informatico al giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale;

    una valutazione collegiale consentirà – in tale delicatissima fase del procedimento – di ridurre al minimo gli errori di attribuzione di significato dimostrativo agli indizi di reato affinché emerga la gravità richiesta dal codice nonché a quegli elementi che faranno ritenere assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini, in modo da dare concretezza al maggior onere motivazionale richiesto per il giudice che dovrà, da oggi, indicare le «specifiche» – e non più generiche – ragioni «che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini»,

impegna il Governo

a valutare tutte le opportune iniziative legislative al fine di prevedere una disciplina puntale dell'utilizzo del captatore informatico, che tenga conto delle esigenze di riservatezza, anche prevedendo che l'ascolto sia contestuale alla captazione, che sia indicato l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione del captatore, che siano precisati in modo altrettanto puntuale i tempi della registrazione e che l'autorizzazione a disporre le intercettazioni in questione sia disposta dal tribunale in composizione collegiale, individuato nel capoluogo del distretto di corte d'appello nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento.
9/3298-A/27. Vitiello, Costa, Frate.


   La Camera,

   premesso che:

    le responsabilità esercitate dal comandante preposto alla guida del Comando Operativo di Vertice Interforze si sono fortemente dilatate, al punto che attualmente questi risponde dell'attività di non meno di 18 mila effettivi impegnati in operazioni interne ed esterne al territorio nazionale, che corrispondono alla mobilitazione di 60 mila tra uomini e donne nel ciclo annuale, considerando le turnazioni periodiche;

    al Comandante di Vertice Operativo Interforze è già conferita la cosiddetta quarta stella funzionale;

    analogamente, l'autorità militare di vertice interforze ha registrato la costante espansione dei propri compiti di direzione ed orientamento nell'ambito della Difesa, oltre che dell'essenziale funzione di alto consigliere del Governo per la politica militare e di Difesa;

    il Capo di Stato Maggiore della Difesa necessita di una collaborazione diretta dotata della necessaria autorevolezza anche formale;

    assiste il Capo di Stato Maggiore della Difesa il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, che si occupa di policy e la cui attività potrebbe trarre gran giovamento dal riconoscimento in suo favore della cosiddetta quarta stella, o simbolo equivalente, già attribuita ai suoi omologhi britannico e francese,

impegna il Governo

ad adoprarsi affinché alla prima occasione utile agli incarichi di Comandante Operativo di Vertice Interforze e Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa sia riconosciuto il conferimento pieno della quarta stella o simbolo equivalente.
9/3298-A/41. Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    le responsabilità esercitate dal comandante preposto alla guida del Comando Operativo di Vertice Interforze si sono fortemente dilatate, al punto che attualmente questi risponde dell'attività di non meno di 18 mila effettivi impegnati in operazioni interne ed esterne al territorio nazionale, che corrispondono alla mobilitazione di 60 mila tra uomini e donne nel ciclo annuale, considerando le turnazioni periodiche;

    al Comandante di Vertice Operativo Interforze è già conferita la cosiddetta quarta stella funzionale;

    analogamente, l'autorità militare di vertice interforze ha registrato la costante espansione dei propri compiti di direzione ed orientamento nell'ambito della Difesa, oltre che dell'essenziale funzione di alto consigliere del Governo per la politica militare e di Difesa;

    il Capo di Stato Maggiore della Difesa necessita di una collaborazione diretta dotata della necessaria autorevolezza anche formale;

    assiste il Capo di Stato Maggiore della Difesa il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, che si occupa di policy e la cui attività potrebbe trarre gran giovamento dal riconoscimento in suo favore della cosiddetta quarta stella, o simbolo equivalente, già attribuita ai suoi omologhi britannico e francese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adoperarsi affinché alla prima occasione utile sia riconosciuto il conferimento pieno della quarta stella o simbolo equivalente all'incarico di Comandante operativo di vertice interforze valutando altresì la possibilità di approfondimenti per il medesimo conferimento all'incarico di Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa.
9/3298-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    con sentenza 2 marzo 2021 – causa C-746/18 la Corte di giustizia dell'Unione europea che, in tema di acquisizione dei tabulati telefonici e di individuazione dell'organo competente ad autorizzare tali operazioni, ha stabilito un duplice principio; che, da una parte, l'accesso, per fini penali, a un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica; e che, dall'altro, l'accesso può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente (diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati);

    alla luce delle risultanze emerse dalla sentenza e, in particolare, del primo principio enunciato dalla Corte di giustizia, il legislatore italiano ha ritenuto opportuno adoperarsi per modificare la normativa sul tema che, invece, consentiva l'accesso ai dati di traffico a fini di indagine per qualsiasi ipotesi di reato;

    le maggiori garanzie che sono state previste per l'utilizzo dei dati dei tabulati telefonici non sono state integralmente estese anche per l'utilizzo del captatore informatico (cosiddetto trojan);

    durante il dibattito in Commissione, come riconosciuto da molte forze politiche, si è raggiunto un compromesso non del tutto soddisfacente, mancando di intervenire in senso più puntuale su tale fattispecie;

    la Ministra Cartabia ha assunto l'impegno a intervenire successivamente per porre rimedio a queste criticità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare ulteriormente la disciplina secondo quanto previsto dalla Corte della giustizia di cui in premessa, in modo da offrire maggiori tutele per la privacy dei cittadini, considerata la particolare incisività dello strumento.
9/3298-A/42. Turri.


   La Camera,

   premesso che:

    con sentenza 2 marzo 2021 – causa C-746/18 la Corte di giustizia dell'Unione europea che, in tema di acquisizione dei tabulati telefonici e di individuazione dell'organo competente ad autorizzare tali operazioni, ha stabilito un duplice principio; che, da una parte, l'accesso, per fini penali, a un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica; e che, dall'altro, l'accesso può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente (diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati);

    alla luce delle risultanze emerse dalla sentenza e, in particolare, del primo principio enunciato dalla Corte di giustizia, il legislatore italiano ha ritenuto opportuno adoperarsi per modificare la normativa sul tema che, invece, consentiva l'accesso ai dati di traffico a fini di indagine per qualsiasi ipotesi di reato;

    la Ministra Cartabia ha assunto l'impegno a intervenire successivamente per porre rimedio a queste criticità,

impegna il Governo

a promuovere iniziative volte a verificare le concrete modalità di impiego dello strumento del captatore informatico nella pratica giudiziaria in modo da consentire la valutazione di modifiche normative eventualmente necessarie.
9/3298-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Turri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone una modifica all'articolo 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo a fronte di gravi o specifici reati e richiedendo sempre, a fronte di una richiesta del pubblico ministero, la convalida da parte del giudice;

    sono richiesti, dal decreto-legge all'esame dell'Aula, presupposti per l'acquisizione dei dati di traffico: in relazione ai suddetti reati, l'autorità inquirente deve aver già acquisito «sufficienti indizi»; i dati di traffico devono apparire «rilevanti» ai fini della prosecuzione delle indagini;

    relativamente alla fase processuale delle indagini, il provvedimento tuttavia non si occupa della presunzione di innocenza che è invece stata oggetto d'esame in commissione giustizia con lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alla direttiva 2016/343, atto del Governo n. 285;

    tale schema di decreto legislativo, che ha ottenuto il parere favorevole della commissione giustizia, riguarda il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza, ma ha sollevato alcune perplessità in merito alla previsione di un articolo aggiuntivo al codice di procedura penale, il 115-bis, che dispone che «nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili»;

    non vi è stato tuttavia un completo adeguamento alla sopra citata direttiva comunitaria europea 2016/343, che invece prevede, per la persona sottoposta a indagini, l'applicazione di «misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, per un più conforme adeguamento anche alla direttiva comunitaria sopra citata e per garantire una maggiore sicurezza anche delle indagini, misure di coercizione fisica per gli imputati o indagati, nel rispetto del principio costituzionalmente garantito della presunzione di innocenza, al fine di impedire che entrino in contatto con terzi.
9/3298-A/43. D'Ettore.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap, è emersa la necessità ed urgenza di intervenire sulla protezione dei dati personali;

    l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto reca «Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale»;

    l'articolo 1, comma 1 del disegno di legge in oggetto apporta modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    l'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge in oggetto determina che l'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale presso il fornitore può avvenire «con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private», per «reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni»;

    il limite di pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni appare eccessivamente ridotto, includendo reati la cui gravità non necessita del ricorso all'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare il limite di pena di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame intervenendo sull'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, innalzando il limite di pena da tre a cinque anni.
9/3298-A/44. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap, è emersa la necessità ed urgenza di intervenire sulla protezione dei dati personali;

    l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto reca «Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale»;

    l'articolo 1, comma 1 del disegno di legge in oggetto apporta modifiche all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    l'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge in oggetto determina che l'acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale presso il fornitore può avvenire «con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private», per «reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni»,

impegna il Governo

a promuovere iniziative volte a verificare le concrete modalità di impiego dello strumento del captatore informatico nella pratica giudiziaria in modo da consentire la valutazione di modifiche normative eventualmente necessarie.
9/3298-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta)Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'assegno unico intende favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile;

    l'articolo 4 del provvedimento in esame dispone la proroga dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori;

    l'impennata dei prezzi dei beni di prima necessità nonché delle bollette di gas e luce e del costo dei carburanti rappresenta una minaccia al potere d'acquisto dei cittadini con il rischio di pregiudicare notevolmente la qualità della vita dei nuclei familiari a più basso reddito;

    in data 8 novembre 2021 l'Ufficio Studi di Confcommercio ha previsto un incremento dell'inflazione tale da registrare un +3,2 per cento a novembre 2021 e 4 per cento nel periodo natalizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di commisurare – nei futuri provvedimenti – l'importo dell'assegno unico universale al tasso di inflazione in modo tale da non depotenziare l'efficacia della misura ai fini del sostegno economico del nucleo familiare.
9/3298-A/45. Mantovani, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'assegno unico intende favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile;

    l'articolo 4 del provvedimento in esame dispone la proroga dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 di un termine temporale specifico nell'ambito della disciplina delle domande relative all'assegno temporaneo per i figli minori;

    l'impennata dei prezzi dei beni di prima necessità nonché delle bollette di gas e luce e del costo dei carburanti rappresenta una minaccia al potere d'acquisto dei cittadini con il rischio di pregiudicare notevolmente la qualità della vita dei nuclei familiari a più basso reddito;

    in data 8 novembre 2021 l'Ufficio Studi di Confcommercio ha previsto un incremento dell'inflazione tale da registrare un +3,2 per cento a novembre 2021 e 4 per cento nel periodo natalizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di commisurare – nei futuri provvedimenti – compatibilmente all'importo dell'assegno unico universale al tasso di inflazione in modo tale da non depotenziare l'efficacia della misura ai fini del sostegno economico del nucleo familiare.
9/3298-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta)Mantovani, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 si occupa di norme in materia di giustizia limitatamente al contenuto della Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza della Grande sezione, 2 marzo 2021, nella causa C-746/18, H.K., essendo stata la stessa investita di una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell'Unione in materia di conservazione dei dati connessi alle comunicazioni elettroniche e di acquisizione nel processo;

    appare tuttavia importante rilevare – anche in ragione di reiterati fatto che, soprattutto negli ultimi mesi, si sono fatti sempre più frequenti – l'assunzione da parte del Governo di un provvedimento d'urgenza in materia di occupazione arbitraria di uno o più immobili – in particolare quando esso è destinato ad unità abitativa e l'occupazione si sia concretizzata in un'azione di forza volta alla spoliazione del bene al suo legittimo proprietario – rappresenta una grave violazione dei princìpi dettati dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 14 agosto 1955, n. 848, in materia di tutela del diritto di proprietà;

    le pene attualmente previste dall'articolo 633 del codice penale non fungono da effettivo deterrente atteso che consentono al soggetto agente, in caso di condanna, di poter beneficiare della sospensione condizionale della pena o, anche qualora la pena irrogata sia superiore a due anni, di poter in ogni caso accedere ad ulteriori benefìci che, di fatto, escludono l'esecuzione della pena. Inoltre, in caso di flagranza di reato, non è consentito l'arresto né l'adozione di misure cautelari, salvo per le ipotesi aggravate previste dallo stesso articolo 633 del codice penale, quando l'invasione arbitraria è commessa da più di cinque persone o da persona palesemente armata, per le quali è consentito l'arresto facoltativo;

    a tacere delle difficoltà che si riscontrano nel dare concreta attuazione a quanto disposto dalla normativa prevista dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, tant'è che appare magistrale la sentenza della Corte di cassazione, III sezione civile, del 4 ottobre 2018, n. 24198, che ha stabilito il rapporto fra discrezionalità amministrativa ed esecuzione di un provvedimento esecutivo,

impegna il Governo

anche per le ragioni di cui in premessa, a volere assumere con l'urgenza che il caso conclama le iniziative legislative più opportune a tutela del diritto di proprietà che, nella situazione di cui in premessa, appare fortemente compromesso.
9/3298-A/46. Foti, Lollobrigida, Ferro, Zucconi, Galantino, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 si occupa di norme in materia di giustizia limitatamente al contenuto della Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza della Grande sezione, 2 marzo 2021, nella causa C-746/18, H.K., essendo stata la stessa investita di una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell'Unione in materia di conservazione dei dati connessi alle comunicazioni elettroniche e di acquisizione nel processo;

    appare tuttavia importante sollecitare – anche in ragione dei reiterati fatti che, soprattutto negli ultimi mesi, si sono fatti sempre più frequenti – la valutazione da parte del Governo di provvedimenti in materia di occupazione arbitraria di uno o più immobili – in particolare quando esso è destinato ad unità abitativa e l'occupazione si sia concretizzata in un'azione di forza volta alla spoliazione del bene al suo legittimo proprietario,

impegna il Governo

anche per le ragioni di cui in premessa a valutare le iniziative più opportune a tutela del diritto di proprietà che, nella situazione di cui in premessa, può essere fortemente compromesso.
9/3298-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Foti, Lollobrigida, Ferro, Zucconi, Galantino, Caretta, Ciaburro.


DISEGNO DI LEGGE: S. 1221 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE, FATTO A ROMA IL 17 MAGGIO 2011 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2656)

A.C. 2656 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.

A.C. 2656 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

A.C. 2656 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 14.920 a decorrere dall'anno 2022, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 5, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2656 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausole finanziarie)

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 5, 6, 11, 15 e 16 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 2656 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 28 MARZO 2017 E A PRETORIA IL 18 LUGLIO 2017 (A.C. 2746-A)

A.C. 2746-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2746-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017.

A.C. 2746-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

A.C. 2746-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 2.383 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2746-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, paragrafo 4, e 4, lettera (a), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera (b), 7 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 2746-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COLLABORAZIONE NEGLI USI PACIFICI DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO, FATTO A BUENOS AIRES IL 27 FEBBRAIO 2019 (A.C. 2823-A)

A.C. 2823-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2823-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.

A.C. 2823-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

A.C. 2823-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 2823-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 GENNAIO 2020 (A.C. 2824-A)

A.C. 2824-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2824-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.

A.C. 2824-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

A.C. 2824-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 7.588 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2824-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 2824-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1222 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE DEL 19 MARZO 1986 PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, FATTO A ROMA IL 10 E IL 24 APRILE 2017 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2858)

A.C. 2858 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017.

A.C. 2858 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di note stesso.

A.C. 2858 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2858 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1926 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA SULLO SVILUPPO DI UNA INFRASTRUTTURA PER LA TRASMISSIONE ELETTRICA FINALIZZATA A MASSIMIZZARE GLI SCAMBI DI ENERGIA TRA L'EUROPA ED IL NORD AFRICA, FATTO A TUNISI IL 30 APRILE 2019 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3038)

A.C. 3038 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l'Europa ed il Nord Africa, fatto a Tunisi il 30 aprile 2019.

A.C. 3038 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto e alle condizioni tecniche e finanziarie stabilite dall'Accordo stesso.

A.C. 3038 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge provvede, in qualità di co-promotore, Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in misura paritetica al contributo della Société Tunisienne de l'Eléctricité et du Gaz (STEG), a valere sulle entrate derivanti dalla tariffa di remunerazione del Piano di sviluppo della rete predisposto da TERNA, sulla base di quanto disposto all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilita e aggiornata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
  2. L'attuazione dell'Accordo è subordinata all'assicurazione di un significativo apporto finanziario della Commissione europea, tale da rendere realizzabile l'infrastruttura rispetto ai costi, compatibilmente con la regolazione di settore.
  3. All'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, valutato in 1.620 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'onere derivante dall'articolo 4 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 3038 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1277 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DI PERSONE E MERCI, FATTO A ROMA IL 9 FEBBRAIO 2017 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3042)

A.C. 3042 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017.

A.C. 3042 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

A.C. 3042 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati, per le spese di missione, in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021 e, per le restanti spese, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3042 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.