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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 12 ottobre 2021

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: MOZIONE N. 1-00524

Mozione n. 1-00524 – Iniziative volte a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 59 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 21 minuti
MoVimento 5 Stelle 48 minuti
Lega – Salvini premier 43 minuti
Partito Democratico 35 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 31 minuti
Fratelli d'Italia 23 minuti
Italia Viva 21 minuti
Coraggio Italia 20 minuti
Liberi e Uguali 17 minuti
Misto: 23 minuti
  L'Alternativa c'è 9 minuti
  MAIE-PSI-Facciamo eco 4 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 12 ottobre 2021.

  Amitrano, Ascani, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Orsini, Pagani, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sapia, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Bergamini, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Covolo, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Orsini, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sapia, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Sodano, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 ottobre 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   SIRAGUSA: «Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente l'istituzione del Congresso dei presidenti dei Comitati degli italiani all'estero, nonché soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero» (3311);

   SENSI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti caduti per il proprio lavoro» (3312).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GRIBAUDO ed altri: «Disposizioni per l'inserimento di adulti affetti da disturbi psichici o fisici presso famiglie di volontari» (2652) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Nardi.

  La proposta di legge ANDREA ROMANO ed altri: «Disposizioni per la tutela del pluralismo nei servizi di media» (3211) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Nardi.

Adesione di deputati a proposte
di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare BALDELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti» (Doc. XXII, n. 56) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Davide Crippa.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente
.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE UNGARO: «Modifica all'articolo 3 della Costituzione, concernente il principio di eguaglianza» (3247).

   II Commissione (Giustizia):

  MICELI: «Modifica all'articolo 423-bis del codice penale, concernente il delitto di incendio boschivo» (3263) Parere delle Commissioni I e VIII.

   VI Commissione (Finanze):

  D'ORSO ed altri: «Introduzione degli articoli 5-bis e 12-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria nonché di istanza di autotutela del contribuente» (3253) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

   IX Commissione (Trasporti):

  GAGLIARDI: «Modifica all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero di proprietà di lavoratori frontalieri» (3290) Parere delle Commissioni I, III e V.

   X Commissione (Attività produttive).

  BILLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 200-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di procedura di opposizione nazionale» (3233) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 7 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla VIII Commissione (Ambiente), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 189 del 24 giugno – 7 ottobre 2021 (Doc. VII, n. 734),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), quest'ultima limitatamente al riferimento alla lettera b), della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 190 del 23 settembre – 7 ottobre 2021 (Doc. VII, n. 735),

   con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)», sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 settembre 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0599/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente alle bottiglie in polietilentereftalato riciclato.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 settembre 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0612/I, ha attivato la predetta procedura in ordine allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 30 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 24 settembre 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella regione Sicilia.

  Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 7 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sulla formazione continua in Italia, riferita alle annualità 2018, 2019 e 2020 (Doc. XLII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4, 8 e 11 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 (COM(2021) 551 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (COM(2021) 552 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi (COM(2021) 555 final) – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) (COM(2021) 558 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (COM(2021) 561 final) – alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione) (COM(2021) 563 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021) 564 final) – alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021) 568 final) – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030 (COM(2021) 571 final) – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulla lotta alla criminalità organizzata: iniziative pubbliche dell'Unione europea in materia di recupero e confisca dei beni.
  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione da Cassa
depositi e prestiti Spa.

  Il presidente e l'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti Spa, con lettera in data 30 settembre 2021, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, la relazione concernente gli interventi effettuati tramite il Patrimonio Destinato nell'ambito del quadro normativo temporaneo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (Doc. XXVII, n. 26).
  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 11 ottobre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sulla migrazione e l'asilo (COM(2021) 590 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 590 final – Annex 1 e COM(2021) 590 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione rinnovato dell'Unione europea contro il traffico di migranti (2021-2025) (COM(2021) 591 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione della direttiva 2009/52/CE, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2021) 592 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle missioni europee (COM(2021) 609 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale di monitoraggio sull'attuazione del programma di sostegno alle riforme strutturali del 2019 (COM(2021) 622 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'attuazione nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (COM(2021) 623 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 623 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Progetto di bilancio rettificativo n. 6 del bilancio generale 2021 – Dosi di vaccino aggiuntive per i paesi a reddito basso e medio basso, rafforzamento dell'UCPM e altri adeguamenti delle spese e delle entrate (COM(2021) 955 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole sulla base delle relazioni degli Stati membri per il periodo 2016-2019 (COM(2021) 1000 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Commissione europea, in data 11 ottobre 2021, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021) 130 final/2), che sostituisce il documento COM(2021) 130 final, già assegnato, in data 19 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché, in data 24 marzo 2021, alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Annunzio di sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 30 settembre 2021, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 16 settembre 2021, causa C-341/20, Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) – Esenzione dei prodotti energetici utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque dell'Unione europea – Esenzione concessa unicamente alle imbarcazioni private da diporto costituenti l'oggetto di un contratto di noleggio (Doc. XIX, n. 132) – alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 2 settembre 2021, causa C-66/20, riguardante X.K. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla procura della Repubblica di Trento. Articolo 267 del TFUE – Nozione di «giurisdizione nazionale» – Criteri – Procura della Repubblica di Trento – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (Doc. XIX, n. 133) – alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza della Corte (Grande sezione) del 2 settembre 2021, causa C-350/20, O.D. e altri contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale. Direttiva 2011/98/UE – Diritti per i lavoratori di Paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Diritto alla parità di trattamento – Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi previdenziali – Articolo 3 – Prestazioni di maternità e di paternità – Prestazioni familiari – Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità (Doc. XIX, n. 134) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);

   Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 2 settembre 2021, cause riunite C-721/19 e C-722/19, SISAL Spa e altri contro Agenzia delle dogane e dei monopoli e Ministero dell'economia e delle finanze. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. Articoli 49 e 56 del TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Direttiva 2014/23/UE – Procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione – Articolo 43 – Modifiche sostanziali – Lotterie a estrazione istantanea – Normativa nazionale che prevede il rinnovo di una concessione senza una nuova gara d'appalto – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Interesse ad agire (Doc. XIX, n. 135) – alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 30 settembre e 6 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Ciampino (Roma), Cravanzana (Cuneo), San Lucido (Cosenza), Torrazzo (Biella) e Vigone (Torino).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro della giustizia, con lettera pervenuta in data 7 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (313).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° novembre 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 22 ottobre 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Iniziative relative alla proposta di regolamento della Commissione europea in ordine all'introduzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, anche al fine di valorizzare il settore strategico dell'acciaio – 3-02377

A) Interrogazione

   NEVI e D'ATTIS. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   il 14 luglio 2021 la Commissione europea pubblicherà la proposta di regolamento che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (Carbon border adjustment mechanism – Cbam) meglio conosciuta come carbon border tax. Si tratta di uno dei pilastri fondanti del Green deal e ha lo scopo di proteggere le imprese che sostengono dei costi per raggiungere l'obiettivo della riduzione delle emissioni, salvaguardandole dalla concorrenza straniera ed evitando che le imprese dell'Unione europea si trasferiscano oltre i confini dell'Unione, verso Stati meno rigidi nei riguardi delle emissioni climalteranti;

   sebbene l'Unione europea abbia notevolmente ridotto le sue emissioni interne di gas a effetto serra, le emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle importazioni verso l'Unione europea hanno registrato un costante aumento: alle importazioni nette di beni e servizi nell'Unione europea è riconducibile oltre il 20 per cento delle emissioni interne di anidride carbonica dell'Unione;

   il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera intende coniugare esigenze climatiche e obiettivi industriali, tra cui il rientro delle attività economiche e delle supply chain sul territorio europeo. Tuttavia, esso deve essere compatibile con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio e con gli accordi di libero scambio dell'Unione europea, non deve essere discriminatorio e non deve costituire una restrizione dissimulata del commercio internazionale;

   il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera dovrebbe applicarsi a tutte le importazioni di prodotti e materie prime coperti dal sistema Eu-Ets, anche se integrati in prodotti intermedi o finali. In una fase iniziale (già entro il 2023) e previa una valutazione d'impatto, il meccanismo dovrebbe applicarsi al settore energetico e ai settori industriali ad alta intensità energetica, come quelli del cemento, dell'acciaio, dell'alluminio, della raffinazione del petrolio, della carta, del vetro, dei prodotti chimici e dei fertilizzanti, che continuano a beneficiare di consistenti quote gratuite e rappresentano tuttora il 94 per cento delle emissioni industriali dell'Unione europea;

   attualmente, l'Unione europea fornisce a queste tipologie di industrie una quota di crediti di carbonio gratuiti nell'ambito del suo sistema di scambio di quote di emissioni (Ets). In questo modo, consente alle imprese di produrre gratuitamente una determinata quantità di emissioni; la consultazione sulla carbon border tax ha riguardato anche la possibilità di sostituire con l'imposta alla frontiera le misure di sostegno esistenti;

   l'industria europea dell'acciaio e dell'alluminio ha sottolineato come sia necessario, a fronte della complessità del tracciamento del carbonio nelle catene globali del valore e dei rischi di oneri significativi per i consumatori, mantenere l'assegnazione gratuita di quote di emissioni nell'ambito dell'Eu-Ets fino al 2030, perché una tassa di frontiera non potrebbe affrontare completamente i costi del settore rispetto alle emissioni, derivanti da diversi fattori, quali ,ad esempio, le grandi quantità di elettricità necessarie per tali attività;

   entrando nel dettaglio dei prodotti siderurgici che dovranno sottostare al meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, sono esclusi dall'applicazione del regolamento gli acciai inox e speciali –:

   se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative in sede di Unione europea, nell'ambito della fase ascendente relativa all'implementazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, al fine mantenere l'attuale livello di quote gratuite Ets e assicurare uno sconto sull'export;

   se non ritenga opportuno adottare iniziative in sede di Unione europea, affinché gli acciai inox e speciali siano ricompresi nel meccanismo;

   quali strumenti intenda mettere in campo il Governo per valorizzare il settore strategico dell'acciaio già colpito dalle politiche aggressive della Cina e dall'incremento del prezzo delle materie prime.
(3-02377)


Iniziative normative volte a una riforma del sistema cooperativo per garantire un'adeguata tutela dei diritti dei lavoratori, alla luce di taluni episodi verificatisi presso alcune aziende in provincia di Modena – 3-02456

B) Interrogazione

   ASCARI e GRIPPA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   dalla lettura di un articolo di giornale su www.ilfattoquotidiano.it gli interroganti hanno appreso del caso di alcuni lavoratori della cooperativa Prestigio (che si occupa di logistica per la Ferrari) che, secondo il sindacato Si Cobas percepirebbero, «stipendi ridotti, violazione dei protocolli anti-COVID e pagamenti “grigi” in busta paga». Questi lavoratori sono soci della cooperativa Prestigio che ha preso l'attività in subappalto dalla multinazionale della logistica Dsv, fornitore della Ferrari. In Emilia-Romagna, molte aziende si servono di cooperative, rinunciando ad assumere direttamente gran parte dei lavoratori, con evidenti conseguenze negative sul piano dei diritti dei lavoratori;

   il sindacato di base Si Cobas, a cui si sono rivolti alcuni dei lavoratori, denuncia alcuni fatti molto gravi, in particolare: i lavoratori percepirebbero stipendi ridotti per il mancato riconoscimento dei livelli contrattuali corretti; vi sarebbero asserite malattie non pagate, presunta evasione fiscale e contributiva visto che ogni mese ci sarebbero pagamenti «grigi» in busta paga fino a 600-700 euro (da quanto si legge i pagamenti «grigi» sono da intendere nel senso che, in diversi cedolini degli ultimi anni, una parte del compenso è giustificata come «rimborso chilometrico esente», voce su cui la cooperativa non verserebbe imposte e contributi pensionistici) e presunta violazione dei protocolli anti-COVID;

   a tutto ciò si aggiunge il fatto per cui questi soci lavoratori avrebbero ricevuto una lettera che li esorta a non partecipare all'assemblea sindacale del Si Cobas (che non verrebbe riconosciuta come organizzazione legittimata a rappresentare i lavoratori), pena «sanzioni disciplinari». Nello specifico, in un comunicato si legge che: «L'adesione a un incontro che dovesse svolgersi fuori dal contesto legale di un'assemblea sindacale regolarmente costituita comporterà la conseguenza che chiunque si assenti dalla postazione lavorativa, per partecipare al predetto incontro, sarà riconsiderato assente ingiustificato e, pertanto, passibile di sanzioni disciplinari». E, inoltre, si invitano tutti i soci «a denunciare condotte di proselitismo irregolare, tentativi di indebito condizionamento, pressioni psicologiche o violenze fisiche che dovessero subire, rivolgendosi al preposto nonché al presidente, che prenderanno provvedimenti esemplari nei confronti dei responsabili». E infine si legge che: «Chi proseguirà nel promuovere e appoggiare condotte illegittime subirà i più duri provvedimenti disciplinari che la normativa di settore prevede»;

   per il sindacato di base Si Cobas, tutto ciò costituirebbe «esplicite minacce di licenziamento per chi intende anche solo partecipare a un'assemblea sindacale»;

   dalla lettura di un comunicato del Si. Cobas si apprende che questa pratica dei licenziamenti antisindacali sarebbe largamente diffusa presso molte altre aziende operanti in provincia di Modena, tra cui la C&P s.r.l., che avrebbe licenziato quattro lavoratori nel mese di luglio 2021, tra cui due delegati sindacali, con l'esplicita motivazione di aver preso parte ad uno sciopero. A ciò si aggiunge l'ulteriore grave fatto per cui alcuni lavoratori in sciopero sarebbero stati illecitamente sostituiti con altri dipendenti. Tutto ciò in violazione delle disposizioni sancite dall'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, che disciplina la procedura volta alla repressione di «comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero». Ad esempio, la giurisprudenza (si veda tribunale di Milano, 13 marzo 2012) ha giudicato come antisindacale «il comportamento del datore di lavoro che sostituisca i dipendenti in sciopero (...)»;

   ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 e dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, il licenziamento discriminatorio determinato da motivi sindacali configura tanto un comportamento antisindacale idoneo a pregiudicare l'interesse collettivo del sindacato, quanto un atto illecito da sanzionare su impulso del singolo lavoratore;

   la libertà dell'organizzazione sindacale e il diritto di sciopero, tra i principi fondanti dell'ordinamento costituzionale, al fine del loro pieno ed effettivo esercizio, necessitano di tutele non solo in sede giudiziale, ma anche sul piano della prevenzione in chiave antidiscriminatoria;

   pertanto, sarebbe necessario addivenire alla creazione di figure di garanzia o di tavoli permanenti presso le istituzioni locali che possano intervenire al fine di prevenire e reprimere tali condotte antisindacali da parte delle aziende e i diversi casi di conflitti sindacali, a tutela dei diritti dei lavoratori nonché dell'ordine pubblico –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative ritengano opportuno adottare, per quanto di competenza, al fine di contrastare le presunte pratiche antisindacali che sarebbero diffuse presso alcune aziende della provincia di Modena, anche disponendo un'eventuale attività ispettiva presso le stesse ad opera dell'ispettorato del lavoro, nonché promuovendo iniziative normative volte a una riforma del sistema cooperativo, oggi affetto da scarsità di tutele sul piano dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.
(3-02456)


Iniziative di competenza nei confronti delle autorità spagnole in relazione alla vicenda dell'aggressione e dell'omicidio del giovane Niccolò Ciatti – 3-02526; 3-02528

C) Interrogazioni

   FERRI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 12 agosto 2017, dopo essere stato ricoverato in condizioni disperate come conseguenza della brutale aggressione, Niccolò Ciatti, un giovane di Scandicci (Firenze), morì, ucciso barbaramente, fulminato da un calcio alla testa sferrato da un giovane ceceno al culmine di un'aggressione subita in una discoteca della località turistica di Lloret de Mar;

   la salma del giovane connazionale è stata rimpatriata il 18 agosto 2017 e la polizia catalana, i mossos d'esquadra, parlarono nel loro rapporto di persone con addestramento paramilitare;

   le immagini diffuse mostrano con terribile chiarezza la violenza, la forza, la cattiveria di tutti e tre i soggetti pericolosi e preparati ad uccidere, tanto che hanno aggredito Ciatti senza motivazione, solo per barbara violenza;

   il presunto responsabile del pestaggio è stato individuato in un cittadino russo di origine cecena, Rassoul Bissoultanov, fermato la mattina successiva dalle locali autorità di polizia insieme a altre due persone sempre di nazionalità russa, queste ultime successivamente rilasciate;

   l'inchiesta ha proceduto estremamente a rilento e lo scoppio della pandemia ha comportato un ulteriore allungamento dei tempi, con inesorabili effetti sul piano processuale, nonostante, nel novembre 2020, l'ambasciatore italiano in Spagna abbia incontrato il Fiscal general del Estado e il Ministro della giustizia italiano allora in carica abbia inviato alla collega spagnola una lettera per sensibilizzarla su uno svolgimento rapido del procedimento penale;

   attualmente, infatti, il principale responsabile è ancora in stato di custodia cautelare in attesa del processo a suo carico innanzi al tribunale di Girona;

   ad agosto 2021, in assenza di una sentenza di condanna, Rassoul Bissoultanov sarà liberato e si potrebbe ravvisare anche una sottrazione all'esecuzione della pena. Non è stata ancora fissata la data di inizio di un processo che sarà necessariamente complesso, visto il numero dei testimoni da citare e le questioni tecniche da affrontare;

   nel corso di questi anni la famiglia e la comunità fiorentina si sono impegnate affinché in Spagna si svolgesse un processo giusto che portasse alla condanna di tutti gli autori della terribile aggressione e del conseguente omicidio;

   non è ancora dato comprendere il motivo per cui gli altri due pericolosi soggetti non siano stati posti in custodia cautelare e sia stato dato loro modo di stare in regime di libertà;

   il profondo dolore della famiglia, fatto proprio dall'intera comunità nazionale, impone di attivare tutte le vie possibili – sia pure nel pieno rispetto per l'indipendenza della magistratura spagnola – affinché i responsabili della morte di Niccolò siano assicurati alla giustizia e condannati, dal momento che, da più di 43 mesi, la famiglia Ciatti sta aspettando l'inizio del processo in Spagna, per lo svolgimento del quale non è stata ancora stabilita una data, come già è stato messo in evidenza dalla famiglia in una lettera alla segreteria del Ministro della giustizia in cui è rappresentata l'urgenza che il processo sia celebrato quanto prima –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri interrogati intendano intraprendere per porre rimedio a questa grave ingiustizia e adoperarsi presso le autorità spagnole affinché i responsabili della morte di Niccolò Ciatti vengano processati e vengano adottate tutte le misure necessarie affinché non possano far perdere le proprie tracce.
(3-02526)


   POTENTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 12 agosto 2017 Niccolò Ciatti veniva ucciso in una discoteca della località spagnola Lloret de Mar, dopo essere stato aggredito barbaramente da tre ventenni di origine cecena;

   a Niccolò, che morì dopo un giorno di agonia in ospedale, fu fatale un colpo violentissimo sferrato da Rassoul Bissoultanov e ripreso dalle immagini di uno smartphone;

   per Bissoultanov, all'epoca 24enne e già con precedenti penali per violenza, ancora non è stato deciso il rinvio a giudizio entro agosto 2021 e, dal momento che il processo dovrebbe iniziare tra ottobre e novembre 2021, sta per scattare la decorrenza dei termini di carcerazione preventiva che gli consentirà di tornare libero a quattro anni dall'omicidio;

   il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha dichiarato di aver dato «istruzioni alla nostra ambasciata a Madrid perché intervenga presso le autorità spagnole sollecitando una rapida conclusione del procedimento penale», ricordando che l'ex Ministro Bonafede aveva indirizzato una lettera analoga al suo ex omologo spagnolo –:

   quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare, per quanto di competenza, per adoperarsi presso il Governo spagnolo affinché si pervenga ad una rapida conclusione del procedimento penale di cui in premessa e vengano adottate tutte le misure necessarie affinché i responsabili della morte di Niccolò Ciatti non possano far perdere le loro tracce, considerati i ritardi della giustizia iberica;

   quali risposte siano state fornite dagli omologhi spagnoli alle richieste del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministro della giustizia pro tempore Bonafede di cui in premessa, evidenziate in una dichiarazione dall'attuale titolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
(3-02528)


Iniziative volte alla tutela del Prosecco italiano, alla luce della richiesta avanzata in sede europea dalla Croazia per la registrazione del marchio Prosek – 2-01327; 3-02527

D) Interpellanza e interrogazione

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

   la decisione annunciata dalla Commissione europea che ha intenzione di dichiarare ammissibile la domanda croata di registrazione della menzione tradizionale «Prosek» danneggia i produttori di Prosecco made in Italy, perché confonde onomatopeicamente i consumatori, procurando loro gravi danni;

   la richiesta di registrazione del Prosek croato, non per caso, avviene nell'anno in cui si è verificato un record storico dell'export di Prosecco nel mondo, cresciuto del 35 per cento nei primi sei mesi del 2021;

   la decisione della Commissione europea revoca in dubbio l'opposto convincimento della Corte di giustizia dell'Unione europea, espresso in una recente sentenza con la quale ha dichiarato illegittimo l'uso di denominazioni che potrebbero indurre in inganno, perché evocano in modo strumentale prodotti che hanno già vista riconosciuta la denominazione di origine e quindi dovrebbero essere tutelati dalla normativa emanata dall'Unione europea;

   ad avviso degli interpellanti, il Governo dovrebbe agire immediatamente e con decisione, in sede unionale, per opporsi al perfezionamento della decisione, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per evitare il formarsi di un precedente pericoloso che non solo, in questa contingenza, danneggia gravemente i produttori italiani, ma che in prospettiva indebolisce l'intera Unione europea quando agisce nei rapporti internazionali e sui negoziati per gli accordi di scambio nei quali occorre tutelare la denominazione prosecco dai prodotti falsi, come nel caso di produzioni provenienti da Argentina e Australia;

   dopo l'eventuale pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si ricorda che tutte le parti interessate disporranno di un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione per presentare un'obiezione motivata che la Commissione europea analizzerà prima di adottare una decisione finale;

   colpire il prestigioso vino italiano proprio nel periodo in cui registra un notevole incremento nelle vendite mondiali, per effetto della voglia dei consumatori stranieri di tornare a brindare con le bollicine made in Italy dopo la lunga astinenza dovuta alla chiusura dei ristoranti e degli ostacoli alle esportazioni legate alla pandemia, è un comportamento che appare sleale;

   gli Stati Uniti sono diventati il primo acquirente di bottiglie di Prosecco, con un aumento del 48 per cento, ma l'incremento maggiore delle vendite si è verificato in Russia dove gli acquisti sono più che raddoppiati (+115 per cento), mentre in Germania guadagna il 37 per cento, seguita dalla Francia (+32 per cento), il Paese dello champagne in cui le bollicine italiane mettono a segno una significativa vittoria fuori casa. E dopo un inizio d'anno difficile il Prosecco torna a crescere persino in Gran Bretagna con un +3 per cento delle bottiglie stappate, con gli inglesi che restano al secondo posto tra i clienti;

   come detto, l'annuncio della decisione avviene a pochi giorni dalla storica sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che si è pronunciata chiaramente contro l'utilizzo di termini che ricordano prodotti già tutelati o grafiche per richiamare tipicità protette dalle norme dell'Unione europea e, ad avviso degli interpellanti, l'Italia dovrebbe opporsi utilizzando le medesime motivazioni, eventualmente aggiungendone di ulteriori;

   il caso che ha portato alla sentenza è nato dal ricorso del Comité interprofessionnel du vin de champagne (Civc), organismo per la tutela degli interessi dei produttori di champagne contro una catena di bar spagnoli che usa il nome «champanillo», che in lingua spagnola significa «piccolo champagne», per promuovere i locali, con un supporto grafico raffigurante due coppe riempite di una bevanda spumante;

   i giudici dell'Unione europea hanno giustamente riconosciuto il fatto che il regolamento comunitario protegge le dop da condotte relative sia a prodotti che a servizi e il criterio determinante per accertare la presenza di un'evocazione illegittima è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa come per lo champanillo, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, proprio la merce protetta dalla dop, nel caso lo champagne. Secondo la Corte, non è necessario che il prodotto protetto dalla denominazione e il prodotto o il servizio contestati siano identici o simili, poiché l'esistenza del nesso tra il falso e l'autentico può derivare anche dall'affinità fonetica e visiva. Dunque, è illegittimo usare un nome o un segno che evocano, imitandolo, un prodotto a denominazione di origine;

   ad avviso degli interpellanti, il Governo dovrebbe opporsi utilizzando le argomentazioni della Corte ed eventualmente di ulteriori, anche perché il prosecco ha già ottenuto tutti i riconoscimenti formali rispetto alla riserva del suo nome, a cui si aggiunge il prestigiosissimo riconoscimento di patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco –:

   quali iniziative di competenza intendano assumere per tutelare in modo permanente la denominazione del «Prosecco» e scongiurare ulteriori attacchi all'integrità dei marchi di tutela nazionali, a partire da quelle raccomandate in premessa.
(2-01327) «Bond, Sandra Savino, Caon, Anna Lisa Baroni, Nevi, Paolo Russo».


   BOND, SANDRA SAVINO, CAON, SPENA, ANNA LISA BARONI, PAOLO RUSSO e NEVI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   l'Italia continua a difendere i propri vini con denominazioni d'origine protette da forme di concorrenza ingannevole approntate da Paesi appartenenti alla Unione europea;

   si teme una riedizione del caso del vino Tokaij, completamente diverso dal Tocai italiano, simile solo nel nome, ma di qualità incomparabile, inferiore e senza la nobile storia vantata dal vino italiano. Nonostante ciò, l'Italia dovette soccombere alle pretese ungheresi e cedere il nome del prestigioso Tocai, che dovette essere rinominato come «Friulano» perché Tokaij è un luogo geografico e, quindi, protetto dalle norme dell'Unione europea, mentre in Italia era «solo» il nome di un vitigno;

   nei giorni precedenti, una delle denominazioni italiane più famose e di successo nel mondo, il Prosecco, ha subito un'operazione simile. Infatti, la Croazia ha presentato la proposta alla Commissione europea di registrazione del nome Prosék. Il Prosecco italiano deve essere tutelato, il Governo italiano ha motivi di doglianza sia in fatto che in diritto e deve respingere il tentativo croato di appropriarsi del nome talmente simile che è facilmente confondibile, dando luogo all'ennesimo caso di imitazione di prodotti italiani, sfruttando poi le vendite derivanti dal fenomeno detto Italian sounding. Sembra l'ennesimo tentativo di danneggiare migliaia di produttori italiani e di raggirare i consumatori;

   i produttori del Nord Est potranno difendersi se le istituzioni saranno efficacemente al loro fianco, visto che la revisione dei disciplinari del 2009 ha introdotto nell'area doc anche il paesino di Prosecco in provincia di Trieste e, quindi, la denominazione è anche un nome geografico;

   la denominazione protetta «Prosecco», una delle più emblematiche del Paese, non deve divenire un caso legalizzato in sede di Unione europea di imitazione e abuso;

   la richiesta croata di tutela di una menzione, il Prosék, che è la mera traduzione in lingua slovena del nome Prosecco, non deve essere accolta poiché il regolamento europeo sull'organizzazione comune dei mercati agricoli stabilisce che le denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette devono essere tutelate da ogni abuso, imitazione o evocazione, anche quando il nome protetto viene tradotto in un'altra lingua;

   il regolamento europeo in materia stabilisce che ogni denominazione di origine debba essere difesa dai tentativi di imitazione, anche attraverso la semplice traduzione linguistica. L'utilizzo in commercio può creare problemi giuridici perché contrasta con il regolamento (CE) n. 1234/2007, quindi la denominazione croata è in conflitto con la protezione della dop italiana Prosecco;

   infatti al momento della adesione all'Unione europea la Croazia non chiese la protezione della denominazione Prosék, perché consapevole che la richiesta sarebbe stata in conflitto con la tutela riservata al nostro Prosecco;

   ad avviso degli interroganti, il Governo dovrebbe attivarsi in sede di Unione europea poiché la richiesta della Croazia prevede un vaglio degli Stati membri. Agire tempestivamente è necessario giuridicamente e politicamente, poiché appare pericoloso consentire di aggirare le protezioni già accordate ai nostri prodotti dop e igp. Appare palese agli interroganti il tentativo di alcuni Stati di aggirare la normativa esistente utilizzando altri schemi, come le menzioni tradizionali. Ciò indebolirebbe la posizione dell'Unione europea stessa nel quadro di negoziati commerciali con Paesi terzi, tra cui quelli in corso con Australia, Nuova Zelanda e Cile, che già si oppongono alla protezione completa del Prosecco –:

   se il Governo intenda adottare le iniziative di competenza opportune e necessarie volte alla tutela del prosecco italiano, opponendosi, nelle competenti sedi europee, alla domanda della Croazia di protezione della menzione tradizionale Prosék, al fine di essere efficacemente al fianco dei produttori italiani di qualità, sostenendo il rafforzamento delle indicazioni geografiche protette.
(3-02527)


Iniziative volte alla nomina del vertice della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto ed Arezzo – 3-02443

E) Interrogazione

   DONZELLI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo ha il compito istituzionale di tutelare il patrimonio nell'ambito del territorio di competenza e di cooperare con la regione e gli enti territoriali per la sua valorizzazione. L'organo periferico della soprintendenza di Siena, Grosseto e Arezzo è in grave sofferenza da tempo, perché non riesce ad avere un soprintendente stabile e questo crea disfunzioni all'attività amministrativa. Dall'anno 2018 si sono succedute ben quattro figure nel ruolo di soprintendente di Siena, Grosseto e Arezzo: la dottoressa Di Bene, il dottor Pessina, il dottor Muzzi, la dottoressa Valente. Quest'ultima ricopre il ruolo ad interim, quindi in via temporanea, e, a quanto consta all'interrogante, sembrerebbe essere in predicato di lasciare la sede, che, quindi, diverrebbe di nuovo vacante e non sarebbe dato sapere per quanto tempo;

   il territorio della provincia di Siena comprende ben quattro siti Unesco ed è in larga parte sottoposto al vincolo paesaggistico. Il comune di Siena, oltre ad avere circa il 90 per cento del territorio soggetto a vincolo paesaggistico su decreto, conta molti immobili sottoposti a vincolo monumentale. Il ruolo e la regia della soprintendenza come ente amministrativo è essenziale nel fornire risposte certe e tempestive ai cittadini, per cui non è ammissibile l'assenza della figura apicale. Si pone un ulteriore e gravoso problema inerente alle pratiche di sanatoria paesaggistica di cui all'articolo 167 del codice dei beni culturali ed alle recenti pronunce della giurisprudenza del Consiglio di Stato che rischia di tenere ulteriormente bloccate le numerose richieste da parte dei cittadini di regolarizzare le difformità esistenti. Anche a tal proposito è necessario che la soprintendenza adotti un orientamento chiaro, una linea guida predeterminata per evitare ritardi e inefficienze e rispondere ai criteri che la legge impone alla pubblica amministrazione: efficienza, efficacia, economicità –:

   se sia a conoscenza della situazione sopra illustrata;

   se non ritenga opportuno, con urgenza, provvedere alla nomina di un soprintendente presso la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, stabile, in via definitiva, esclusivamente dedicato al territorio di competenza, rispondente ai requisiti di competenza, professionalità e che si insedi stabilmente a capo dell'ufficio, dedicandosi a tempo pieno all'attività amministrativa delle tre province di competenza.
(3-02443)


Iniziative di competenza volte a consentire il libero accesso al Giardino di Boboli ai residenti del comune di Firenze – 3-02529

F) Interrogazione

   DI GIORGI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   il Giardino di Boboli è un parco storico della città di Firenze. Nato come giardino granducale di Palazzo Pitti, accoglie ogni anno oltre 800.000 visitatori, è uno dei più importanti esempi di giardino all'italiana al mondo ed è un vero e proprio museo all'aperto, per l'impostazione architettonico-paesaggistica e per la collezione di sculture, che vanno dalle antichità romane al XX secolo;

   il Giardino di Boboli rappresenta per i fiorentini, in particolare per gli abitanti dell'Oltrarno, oltre che uno straordinario museo a cielo aperto, un polmone verde, un'area nel centro storico dove poter trascorrere del tempo libero, adatto soprattutto alle famiglie con bambini;

   il decreto-legge cosiddetto «riaperture» ha previsto, per i luoghi di cultura che nel 2019 hanno ospitato più di un milione di visitatori, l'accesso al pubblico di sabato e domenica previa prenotazione effettuata almeno 24 ore prima;

   da quanto si apprende dai maggiori organi di stampa, nelle ultime settimane, in seguito all'approvazione del suddetto decreto-legge, per l'accesso allo storico giardino, in quanto luogo di cultura, è richiesta anche per i residenti la prenotazione obbligatoria e il ticket di 3 euro per l'accesso nel fine settimana;

   nonostante i problemi oggettivi legati allo status del Giardino in quanto museo, l'accesso è stato sempre gratuito per i residenti, una soluzione che ha permesso ai fiorentini di godere di un luogo riconosciuto e vissuto dai cittadini come parco urbano;

   nelle ultime settimane sono diverse le manifestazioni di protesta che hanno coinvolto, oltre ai rappresentanti politici del territorio, le tante famiglie alle quali è stata così negata la possibilità di godere dell'unica area verde del centro storico –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e – in ogni caso – quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di prevedere il libero accesso, nel rispetto delle misure di sicurezza e della salvaguardia del bene ambientale, al Giardino di Boboli per i residenti e, in particolare, per gli abitanti dell'Oltrarno.
(3-02529)


Intendimenti in ordine alle proposte del Sindacato Itamil Esercito volte ad apportare modifiche alla legge n. 183 del 2010 – 2-01308

G) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, il Ministro per la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:

   il Sindacato Itamil Esercito, riconosciuto dal Ministero della difesa con proprio decreto il 2 novembre 2020, attraverso la nota piattaforma «change.org», ha lanciato una petizione, indirizzata alla Camera dei deputati, volta a sostenere la necessità di apportare alcune modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 183, recante: «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;

   in particolare, gli interventi richiesti riguardano l'articolo 19 della predetta legge che riconosce la specificità del ruolo delle Forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti;

   tra le principali novità che il sindacato vorrebbe fossero apportate alla legge n. 183 del 2010 vi sono: una progressione economica delle carriere che riconosca l'anzianità di servizio all'apice della propria carriera per tutti i ruoli non dirigenti «graduati, sergenti e marescialli»; la revisione di tutte le indennità già presenti nel trattamento economico in vigore; la definizione di una legge quadro nazionale per la concessione di un ticket agevolato a tutti i militari in servizio e alle rispettive famiglie per usufruire dei servizi medici specialistici, nonché per usufruire del trasporto gratuito dei mezzi di trasporto pubblici urbani, extraurbani, traghetti e ferroviari per motivi di servizio;

   inoltre, si ritiene necessario prevedere: la tutela del posto di lavoro dei militari in condizioni di eccesso ponderale ed altre patologie riscontrate nel corso della propria carriera, attraverso l'attribuzione di incarichi tecnico-amministrativi sul modello dei vigili del fuoco; il transito nel ruolo civile della difesa oppure in altre amministrazioni dello Stato a scelta dopo i 27 oppure i 32 anni di servizio, mantenendo i benefici acquisti nel tempo dal proprio status di militare, oltre alla propria naturale progressione economica attraverso il rinnovo dei contratti e la scelta della sede di servizio, nonché la revisione della normativa attuale al fine di garantire la stabilità familiare al militare qualora cessino i requisiti psico-attitudinali, consentendogli di permanere nella sede di temporanea assegnazione decorsi 10 anni senza demeriti;

   si ritiene, infine, necessario modificare la normativa al fine di tutelare l'integrità del nucleo familiare del militare, garantendo la permanenza negli alloggi di servizio assegnati a seguito di trasferimento fino al compimento del sesto anno di età della prole, in luogo degli attuali tre anni –:

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare al fine di dare seguito alle istanze riportate in premessa.
(2-01308) «Paolo Russo».


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2021, N. 132, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI DIFESA, NONCHÉ PROROGHE IN TEMA DI REFERENDUM, ASSEGNO TEMPORANEO E IRAP (A.C. 3298)

A.C. 3298 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante «Misure in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP», il Governo è intervenuto in modifica del Codice in materia di protezione dei dati personali, sulla base della straordinaria necessità ed urgenza – o presunta tale vista la tempistica della sua adozione – di garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale, e in particolare di circoscrivere «le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale»;

    l'articolo 1 del decreto-legge modifica l'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) al fine dichiarato di adeguare la disciplina nazionale ai principii enunciati dalla Corte di giustizia UE (sentenza G.S. 2 marzo 2021 – causa C-746/18), in materia di conservazione dei dati connessi alle comunicazioni elettroniche e di acquisizione delle stesse nel processo penale. Per inciso, una decisione, quella della Corte di giustizia UE che risale a oltre sei mesi fa;

    tale provvedimento introduce delle modifiche peggiorative in materia, limitando il potere del pubblico ministero di acquisire tabulati telefonici o informatici, ai fini delle indagini preliminari, potere rimesso al vaglio del Giudice, e stabilendo che l'acquisizione dei tabulati non sarà più possibile indistintamente per tutti i reati ma solo per quelli ritenuti particolarmente invasivi della privacy della persona offesa e per quelli puniti con una pena minima di tre anni, solo se i dati presenti nei tabulati risultano «rilevanti» per poter proseguire con le indagini;

    le disposizioni introdotte appaiano censurabili sotto diversi profili;

    anzitutto, non è condivisibile «importare» nel nostro ordinamento un principio, pur derivato dalla giurisprudenza europea, senza tener conto del contesto costituzionale, giuridico e culturale, peraltro con un atto normativo dal carattere discutibilmente urgente, che priva il legislatore interno del proprio ruolo;

    emergono diversi profili di incostituzionalità, in quanto, l'intervento si porrebbe in evidente contrasto con i principi e con la giurisprudenza costituzionale per la decretazione d'urgenza nonché con il ruolo che la Costituzione assegna al pubblico ministero;

    per quanto riguarda il difetto del requisito dell'urgenza quello dell'omogeneità delle disposizioni contenute al suo interno, il decreto-legge n. 132 del 2021 si articola in una pluralità di norme, estremamente eterogenee tra loro, come si evince dal titolo stesso;

    secondo consolidato principio della giurisprudenza costituzionale, per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo, ex articolo 77 Cost., è necessaria «una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico», richiedendo per il suo rispetto un «insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo», al contrario, l'inserimento all'interno di uno stesso provvedimento d'urgenza di norme eterogenee tra loro, trasforma «il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale»;

    la Corte costituzionale ha individuato tra gli indici alla stregua dei quali verificare «se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere», la «evidente estraneità» della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita;

    nel caso di specie, non vi è omogeneità di scopo tra le disposizioni, poiché quelle in materia di tabulati attengono a una disciplina destinata ad operare «a regime», mentre le altre hanno natura pacificamente temporanea e transitoria;

    le disposizioni in oggetto, peraltro, non sembrano accomunate dalla necessità di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini, il cui decorso sarebbe dannoso per interessi pubblici o che richiedano urgenti interventi regolatori o situazioni straordinarie, riguardando, invece, una materia che avrebbe potuto essere regolamentata anche per via ordinaria, nella pienezza del dibattito parlamentare;

    sotto il profilo del merito le soluzioni adottate prestano il fianco ad ulteriori censure;

    innanzitutto, l'aver cristallizzato il concetto di «gravità» dei fatti di reato per cui sia possibile richiedere i tabulati ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione è una scelta che taglia fuori tutta una serie di condotte comunque meritevoli di sanzione, che diventerebbero impossibili da perseguire, con evidenti riflessi negativi sui risultati delle indagini preliminari e sul prosieguo dei processi;

    va evidenziata la notevole incongruenza e contraddizione tra le norme in esame e le previsioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dallo stesso Governo, volte ad intervenire sul sistema giudiziario e incentrate sulla riduzione dei tempi dei giudizi, soprattutto penali, mediante maggior efficienza e l'accelerazione dei tempi di definizione, attraverso l'adozione di interventi che incidono proprio sulla disciplina della fase delle indagini preliminari, finalizzati ad assicurare scansioni temporali più certe e stringenti, con riferimento alla raccolta degli elementi di prova e alle conseguenze sull'azione penale;

    tale provvedimento, invece di tutelare la privacy dei cittadini, finirebbe per «ingolfare» ulteriormente le segreterie, rallentando i procedimenti in corso; infatti, per il pubblico ministero, qualora l'acquisizione di un tabulato telefonico o telematico fosse condizionata al decreto autorizzativo del giudice per le indagini preliminari, si paventerebbe il rischio di ritardo nelle indagini e, conseguentemente, sulla durata di quei giudizi penali di cui si voleva, al contrario, ridurre i tempi di definizione;

    la proposta governativa riporta indietro di quasi vent'anni la legislazione in materia, reintroducendo pesanti limiti all'acquisizione dei tabulati, ripristinando un sistema che prevedeva che fosse il giudice, su richiesta del pubblico ministero (o delle altre parti), ad autorizzare l'acquisizione dei tabulati, cancellando la possibilità, prevista in passato per il difensore dell'imputato o dell'indagato, di richiedere direttamente al fornitore dei servizi i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito tramite indagini difensive;

    va evidenziato che, con la modifica proposta, solo in casi urgenti e qualora dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per le indagini, il pubblico ministero potrà acquisire i tabulati in autonomia con proprio provvedimento, comunque soggetto alla successiva convalida del giudice per le indagini preliminari entro termini stringenti e con il rischio di inutilizzabilità delle risultanze in caso di non convalida;

    trattasi di un intervento normativo d'urgenza che, al netto dei vizi di costituzionalità segnalati, da un lato, appesantirebbe inutilmente le attività di indagine, impedendo la ricerca di prove determinanti per reati che esulano dalla cornice edittale prevista, e, dall'altro, disconoscerebbe il ruolo del pubblico ministero;

    la Corte di Giustizia, nella summenzionata sentenza C-746/18, ha stabilito che l'accesso delle autorità nazionali competenti ai dati di traffico telefonico o telematico conservati sia subordinato ad un controllo preventivo effettuato «da un giudice o da un'autorità amministrativa indipendente» e che questi soggetti dispongano di tutte le attribuzioni e presentino tutte le garanzie necessarie per assicurare un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti; tuttavia, l'autorità rappresentata dal pubblico ministero estone, oggetto di quel procedimento, non può essere paragonata per ruolo e poteri al pubblico ministero italiano che rappresenta «il primo baluardo della giurisdizione» sia a tutela dei diritti delle parti, sia a garanzia del legittimo esercizio dell'attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria ed esercita i propri poteri con pienezza di autonomia e indipendenza sia rispetto ad essa che alle altre parti processuali;

    il pubblico ministero, nel nostro ordinamento giuridico, gode di ampie garanzie di autonomia e indipendenza dal potere governativo, riconosciute anche a livello costituzionale; pertanto, rispetto alle affermazioni contenute nella decisione della Corte di giustizia, bisogna tenere conto della specificità e peculiarità del caso, senza generalizzarle nei confronti di tutte le autorità inquirenti nazionali;

    in Italia il pubblico ministero ha l'obbligo di svolgere indagini anche a favore dell'imputato e di controllare l'operato della polizia giudiziaria, e diviene «parte processuale» solo nel corso del processo, ossia dopo l'esercizio dell'azione penale, mentre nella fase delle indagini preliminari agisce quale «autorità giudiziaria», come si evince con chiarezza dal codice di procedura penale e dalla giurisprudenza costituzionale, che proprio in materia di tabulati ha sempre ritenuto conforme al diritto europeo che la loro acquisizione fosse subordinata all'emissione di un provvedimento da parte di un'autorità giurisdizionale, quale legittimamente e costituzionalmente può essere considerato, il pubblico ministero italiano;

    i vizi evidenziati, non potranno non affliggere anche l'eventuale legge di conversione, destinata a subire la stessa sorte; infatti, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, la legge di conversione non può sanare i vizi originari di legittimità del decreto-legge e questi ultimi si traducono in altrettanti vizi della relativa legge di conversione;

    le osservazioni che precedono rendono legittimo il dubbio che la strada prescelta dal Governo non sia la migliore percorribile, né per modalità, né per risultati raggiunti, nell'ottica di un bilanciamento virtuoso tra la finalità di prevenzione e repressione dei reati e il diritto alla riservatezza di tutti i cittadini;

    questa iniziativa normativa rappresenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'ennesima offensiva del Governo sul tema giustizia, un provvedimento assolutamente sproporzionato rispetto all'obiettivo che intende perseguire di maggiore tutela della privacy il cui effetto, in sede di conversione, sarebbe quello di rendere ancora più lente le indagini, in alcuni casi stroncandole addirittura sul nascere e, conseguentemente, i relativi procedimenti penali, nonché di rendere quei reati esclusi dal decreto-legge di difficile accertamento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3298.
N. 1. Colletti, Forciniti, Sapia, Leda Volpi, Cabras, Corda, Costanzo, Giuliodori, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Suriano, Ehm, Siragusa, Massimo Enrico Baroni, Menga, Piera Aiello, Raduzzi, Sodano.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: DE PETRIS E NUGNES; DE PETRIS ED ALTRI; COLLINA ED ALTRI; PERILLI; GALLONE; L'ABBATE; BONINO; CALDEROLI ED ALTRI: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 9 E 41 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 3156) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: BRAMBILLA; PAOLO RUSSO; DEL BARBA ED ALTRI; PRESTIGIACOMO E GELMINI; MELONI ED ALTRI; MURONI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; SARLI ED ALTRI; PEZZOPANE ED ALTRI; CUNIAL ED ALTRI (A.C. 15-143-240-2124-2150-2174-2315-2838-2914-3181).

A.C. 3156 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 2 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche nei confronti delle generazioni future. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile».
01.01. Magi, Costa, Angiola.

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 2 della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: «e ambientale, a garanzia e tutela della presente e delle future generazioni».
01.03. Cunial.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 9 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Garantisce a tutti l'ambiente salubre, la stabilità climatica, il godimento della natura incontaminata, la non regressione dei livelli di preservazione e la riduzione dell'impronta ecologica umana».
1.5. Cunial.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e gli ecosistemi con le seguenti: , gli ecosistemi e gli animali;

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
1.13. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: generazioni aggiungere le seguenti: secondo le disposizioni della legge dello Stato.

  Conseguentemente,

   al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

   sopprimere l'articolo 3.
1.11. Caretta, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: generazioni aggiungere le seguenti: , nelle forme e nei modi disciplinati dalla legge dello Stato.

  Conseguentemente,

   al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

   sopprimere l'articolo 3.
1.9. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1.8. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: dello Stato.
1.14. Plangger, Gebhard, Schullian, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.
1.15. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: d'affezione.
1.10. Caretta, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto e in compatibilità con l'ordinamento vigente.
1.12. Caretta, Ciaburro, Prisco, Donzelli.

A.C. 3156 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.

  1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;

   b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: ambiente aggiungere le seguenti: , comprendente anche il patrimonio culturale,.
2.101. Leda Volpi, Colletti, Forciniti, Cabras, Corda, Paolo Nicolò Romano, Trano, Maniero, Testamento, Spessotto, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ambientali aggiungere le seguenti: , comprendendo anche la tutela della salute pubblica.
2.100. Testamento.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e contribuisce alla riduzione del deficit ecologico nazionale.
2.2. Cunial.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

   All'articolo 53 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «e alla riduzione del deficit ecologico nazionale»
2.01. Cunial.

A.C. 3156 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

  1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SCHULLIAN ED ALTRI; ASCANI; MINARDO; SASSO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO; LATTANZIO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE (A.C. 43-1350-1573-1649-1924-2069-A)

A.C. 43-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sull'emendamento 1.100 della Commissione.

A.C. 43-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sull'emendamento 1.100 della Commissione.

A.C. 43-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria)

  1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
  2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea allo stesso corso di laurea, di laurea magistrale o di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
  3. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica.
  4. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
  5. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi.
  6. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.
  7. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

PROPOSTA EMENDATIVA

Art. 1.
(Facoltà di iscrizione contemporanea a due
corsi di istruzione universitaria)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.
1.100. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 43-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni)

  1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso più istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  2. È consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999.
  3. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ad ogni singolo corso di studi.
  4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni AFAM italiane ovvero italiane ed estere.
  5. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM.
  6. È consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni AFAM di cui al comma 1.
  7. Il comma 21 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, continuano ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012.

A.C. 43-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Diritto allo studio)

  1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi degli articoli 1 e 2 beneficia, alle condizioni previste dalla normativa vigente, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.
  2. Le università e le istituzioni AFAM redigono annualmente un programma per favorire e promuovere la partecipazione degli studenti lavoratori ai corsi di studio e alle attività formative successive al conseguimento del titolo.

A.C. 43-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea)

  1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, di cui almeno un'istituzione italiana, di titoli finali doppi o congiunti. Con il decreto di cui al presente comma, sentito il Ministro dell'istruzione per le parti di competenza, sono altresì stabilite le modalità di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché modalità di raccordo con il curriculum dello studente, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta d'identità elettronica, come previsto dall'articolo 64, commi 2-quater, 2-nonies e 3-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ferma restando l'autonomia delle università, i criteri in base ai quali è consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale.
  3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni AFAM o da università e istituzioni AFAM, di cui almeno una italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 4.
(Modalità e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sessanta giorni.

  Conseguentemente:

   al comma 2 sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sessanta giorni;

   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sessanta giorni.
4.50. Caretta, Ciaburro, Frassinetti.

(Approvato)

A.C. 43-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Monitoraggio e valutazione di impatto della legge)

  1. Entro quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e una valutazione dell'impatto della medesima, anche sulla base dei rapporti che le università e le istituzioni AFAM trasmettono annualmente al Ministero dell'università e della ricerca.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.
(Monitoraggio e valutazione di impatto della legge)

  Al comma 1, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: due mesi.
5.50. Ciaburro, Caretta.

A.C. 43-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 43-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che

    il provvedimento prevede l'abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di istruzione superiore, disposto dal secondo comma dell'articolo 142 del regio decreto n. 1592 del 1933 e conseguentemente, introduce una nuova disciplina in materia, riguardante i corsi di studio universitari e quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

    nello specifico l'articolo 4 dispone in merito alle modalità e ai criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea;

    con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della CRUI e del CUN e del consiglio universitario nazionale degli studenti, sono disciplinate le modalità per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione ai corsi di laurea così come disposto dal provvedimento in esame, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria,

impegna il Governo

a fornire, nella fase attuativa della legge, precise indicazioni al riguardo affinché venga garantita la preparazione degli studenti iscritti a corsi a numero programmato o dei dottorandi di ricerca.
9/43-A/1. Frassinetti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia è firmataria della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997;

    l'abolizione del divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore non deve disincentivare la nascita e la partecipazione degli studenti a programmi di double-degree nonché discriminare gli studenti italiani che acquisiscono doppi titoli all'estero,

impegna il Governo

a semplificare la valutazione dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero fino all'adozione di una disciplina in ambito di Unione europea o di una riforma organica della materia, affinché il candidato in possesso di un titolo di studio accademico ovvero di un titolo di servizio, conseguiti all'estero, sia ammesso a partecipare alle procedure selettive pubbliche con riserva, prevedendo che l'equivalenza possa essere disposta successivamente al superamento delle procedure selettive ai fini della formazione delle graduatorie definitive.
9/43-A/2. Fusacchia, Ungaro.