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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 9 settembre 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 settembre 2021.

  Amitrano, Ascani, Bergamini, Claudio Borghi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Caretta, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cavandoli, Cenni, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Arrando, D'Incà, D'Ippolito, D'Orso, D'Uva, Dadone, Dall'Osso, De Maria, De Menech, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Donno, Ermellino, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Frailis, Franceschini, Frusone, Gadda, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lacarra, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Migliore, Migliorino, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Nevi, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Ribolla, Rizzetto, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rossi, Rotta, Ruocco, Sapia, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Viscomi, Vito, Viviani, Raffaele Volpi, Zanettin, Zoffili.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Del Monaco:
   ASCARI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e della violenza sui minori» (2680);
   ASCARI ed altri: «Delega al Governo per la riforma dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori» (2897);
   AMITRANO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale delle vittime dell'Unità d'Italia» (3071);
   AMITRANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (3080);
   ASCARI ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari» (3100);
   BUOMPANE ed altri: «Modifica del titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di enti locali in situazione di criticità finanziaria o di squilibrio eccessivo» (3149);
   IANARO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione del melanoma cutaneo» (3167);
   GRIMALDI ed altri: «Modifica all'articolo 596 del codice penale, in materia di causa di non punibilità del reato di diffamazione con il mezzo della stampa» (3180);
   ASCARI ed altri: «Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di verifica della posizione fiscale, economica e patrimoniale dei detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354» (3187);
   VILLANI ed altri: «Riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore» (3199).

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2904, d'iniziativa dei deputati Serracchiani e Carla Cantone, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di accesso flessibile e graduale al trattamento pensionistico».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1o marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1o marzo 2019» (3241) Parere delle Commissioni I, II e V;
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021» (3242) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, XI e XII.
   VII Commissione (Cultura):
  BALDINI: «Disposizioni per la valorizzazione delle dimore natali di rilievo storico, politico, culturale e artistico nazionale nonché istituzione della Giornata nazionale dei luoghi di nascita» (2529) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  MARCHETTI ed altri: «Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro» (3202) Parere delle Commissioni I, V, X e Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  ORFINI: «Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento mento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative» (3205) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XI Commissione (Lavoro):
  SERRACCHIANI e CARLA CANTONE: «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di accesso flessibile e graduale al trattamento pensionistico» (2904) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X e XII.
   XII Commissione (Affari sociali):
  SUTTO ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia» (3203) Parere delle Commissioni I, V, IX e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera dell'8 settembre 2021, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno FITZGERALD NISSOLI n. 9/2845-A/99, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2021, concernente le iniziative per facilitare e semplificare l'ottenimento dell'identità digitale per i connazionali all'estero.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 8 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (6604/1/21 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (6604/1/21 REV 1 ADD 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 8 settembre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla modifica dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (COM(2021) 537 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 537 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO AGGIORNATO AL 14 SETTEMBRE 2021

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER L'ESERCIZIO IN SICUREZZA DI ATTIVITÀ SOCIALI ED ECONOMICHE (A.C. 3223-A)

Proposte emendative

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 4.
(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
*4.4. Suriano, Trano, Deidda, Silvestroni, Caiata, Trancassini, Giovanni Russo, Albano, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 1).
*4.26. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Trano, Corda, Colletti, Spessotto, Costanzo, Leda Volpi, Sarli, Giuliodori.

ART. 5.
(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di agevolare i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, la somministrazione di test antigenici rapidi di cui al presente comma è a carico del Servizio sanitario nazionale.
5.3. Sarli, Ehm, Suriano, Termini, Massimo Enrico Baroni, Bellucci, Raduzzi, Rachele Silvestri, Trancassini, Giovanni Russo, Albano, Ciaburro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguono gratuitamente i test antigenici rapidi ai cittadini residenti in Italia, per accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, nonché per turismo.
5.8. Ehm, Sarli, Suriano, Termini, Massimo Enrico Baroni, Raduzzi.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di prevenire e controllare la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambiente scolastico, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, un piano di monitoraggio volto a realizzare con urgenza test salivari rapidi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale.
5.500. Zucconi, Cunial.

ART. 6.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19)

  Sopprimerlo.
6.503. Giannone, Cunial.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1o gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.
   1-ter. A decorrere da tale data per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento degli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.
   1-quater. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, notificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.
   1-quinquies. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi 2-ter e 2-quater, nonché da tutti quelli richiesti all'Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive.
6.501. Lollobrigida, Meloni, Ferro, Foti, Zucconi, Galantino, Osnato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
6.500. Meloni, Lollobrigida, Ferro, Foti, Zucconi, Galantino, Osnato.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.1. Sodano.

  Sopprimerlo.
*1.2. Cunial.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.1. Cunial.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.5. Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm.

  Sopprimerlo.
*3.12. Cunial.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
*3.3. Raduzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), dopo le parole: di cui all'articolo 5 aggiungere le seguenti: svolti al chiuso;
   b) alla lettera c), dopo le parole: di cui all'articolo 5-bis aggiungere le seguenti: svolti al chiuso;
   c) alla lettera e), dopo le parole: di cui all'articolo 7 aggiungere le seguenti: svolti al chiuso;
   d) alla lettera g), sopprimere le parole: con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione.
3.2. Raduzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: esclusi per età dalla campagna di vaccinale con le seguenti: di età inferiore ai diciotto anni.
3.7. Menga.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché alle donne in gravidanza e in periodo di allattamento che siano in possesso di certificazione rilasciata dal consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis.;
   b) all'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: «di cui all'articolo 9» sono aggiunte le seguenti: «e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3,»;
    b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle donne in gravidanza e in periodo di allattamento che siano in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-bis, comma 3».
3.9. Menga.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: tenuti con la seguente: raccomandati.
3.4. Raduzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 9-bis, sopprimere il comma 5.
3.10. Menga.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.5. Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: spazi anche all'aperto;

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, sostituire le parole: In zona bianca la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso con le seguenti: In zona bianca la capienza consentita non può essere superiore al 60 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 30 per cento al chiuso.
4.1. Raduzzi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo sopprimere le parole da: e l'accesso fino alla fine del periodo.
4.6. Sarli, Suriano, Massimo Enrico Baroni, Ehm.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 01) aggiungere il seguente:
    01-bis) al comma 1, lettera b), ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi inclusi il vaccino Gam – Covid – Vac “Sputnik V” e ReiThera».
4.3. Raduzzi.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.10. Cunial.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 31 dicembre.
5.5. Menga.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo altresì la gratuità di un congruo numero di test antigenici rapidi per nucleo familiare.
5.6. Menga.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni con le seguenti: garantire la gratuità di tali test per i soggetti di età inferiore ai 18 anni.
5.7. Menga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguono i test antigenici gratuiti rapidi per i cittadini italiani per accedere ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 9-bis, nonché per turismo.
5.4. Ehm, Sarli, Suriano, Termini, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al contenimento dei costi con le seguenti: alla somministrazione gratuita.
5.1. Sodano.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 45 milioni con le seguenti: 105,5 milioni;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Al relativo onere, pari a 105,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui ai commi 2-bis e 3.
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   l'articolo 18-bis è abrogato;
   all'articolo 31, comma 7, la lettera g) è soppressa;
   l'articolo 50-quater è abrogato;
   all'articolo 67, i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater sono soppressi.
5.2. Raduzzi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Tamponi rapidi presso le istituzioni scolastiche)

  1. In considerazione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e delle norme di contenimento ad essa collegate, al fine di garantire la sicurezza delle studentesse e degli studenti, nonché dei lavoratori della scuola e assicurare un servizio capillare di prevenzione, è autorizzata per l'anno scolastico 2021-2022 la spesa di 150 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche per interventi di potenziamento dell'individuazione e conseguente contenimento dei contagi nelle scuole. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presenta legge sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche, anche costituite in rete, si coordinano con le Asl competenti per territorio al fine di assicurare:
   a) la rilevazione della temperatura all'ingresso mediante installazione di sistemi di rilevamento automatico della temperatura corporea;
   b) la presenza settimanale presso le istituzioni scolastiche di un medico;
   c) l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi, effettuati in totale gratuità, e con cadenza settimanale presso le istituzioni scolastiche per tutti gli studenti e gli operatori che ne facciano richiesta;
   d) le comunicazioni dei risultati di cui alle lettere a), b) e c) alle medesime Asl di cui al comma 2 competenti per territorio;
   e) l'intervento dei servizi di pronto soccorso e l'attivazione dei protocolli di cura in caso di riscontro positivo all'infezione.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
5.01. Sodano.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.2. Cunial.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Cunial.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8.1. Cunial.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

  1. Al comma 2-ter dell'articolo 35 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dopo le parole: «Residenziale e in hospice» sono aggiunte le seguenti: «e le tariffe relative ai DRG per le prestazioni di terapia del dolore in ambito ospedaliero».
8.01. Trizzino.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9.3. Cunial.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10.1. Cunial.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11.4. Cunial.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni.
11.2. Raduzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
11.1. Sodano.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12.1. Cunial.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13.1. Cunial.

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14.1. Cunial.

A.C. 3223-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un focolaio di casi di polmonite ad eziologia non nota nella città di Wuhan;
    l'11 marzo 2020, l'OMS, dopo aver valutato i livelli di gravità e la diffusione globale dell'infezione da SARS-CoV-2, ha dichiarato che l'epidemia di COVID-19 poteva essere considerata una pandemia;
    in tutti questi mesi per contrastare le gravissime conseguenze dell'emergenza che ancora stiamo vivendo sono state messe in atto, attraverso diversi strumenti normativi, una serie di strategie volte ad arginare i danni ingenti alla salute dei nostri cittadini;
    abbiamo dovuto imporre forti restrizioni per proteggere la popolazione ed allo stesso tempo limitare il contagio di questa infezione non soltanto letale ma anche ad elevata trasmissibilità;
    siamo tutti ormai consapevoli che il SARS-CoV2 viene trasmesso principalmente tramite droplet da una persona infetta quando starnutisce, tossisce, parla o respira e si trova in prossimità di altre persone, le goccioline infatti possono essere inalate o possono poggiarsi su superfici, con cui altri vengono a contatto e vengono, quindi, infettate toccandosi il naso, la bocca o gli occhi;
    pochi mesi orsono da quando è stata inserita la Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità: il cosiddetto Green Pass;
    tale certificazione non fa altro che attestare che il soggetto è provvisto di copertura anticorpale nei confronti del virus COVID-19 a seguito principalmente di tre eventualità: la somministrazione della prima dose di vaccino, la guarigione dal Covid, l'effettuazione di un test anti-Covid molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;
    il primo settembre è scattata in Italia l'estensione del Green Pass poiché il decreto-legge n. 105 del 2021 ha previsto una serie di misure volte a stabilire l'obbligo del possesso della certificazione verde per poter accedere ad una serie di attività al chiuso così come previste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge anzidetto;
    non si comprende però come tale impostazione, a mio parere condivisibile, non si riferisca anche agli operatori che esercitano attività lavorativa all'interno degli spazi al chiuso così come riferiti dall'articolo 3, comma 1, decreto-legge n. 105 del 2021 dove di fatto l'utenza che accede con certificazione verde e nel pieno rispetto delle regole incontra, allo stesso tempo, un'interfaccia di operatori che svolgono nelle predette aree attività lavorativa senza copertura vaccinale,

impegna il Governo

nell'ottica di limitare gli effetti nefasti di questo virus che ancora oggi purtroppo risulta gravemente pericoloso nonché letale, a considerare di imporre il Green Pass anche ai lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa al chiuso e che si interfacciano con il pubblico in modo tale da garantire l'effettiva riduzione del rischio di contagio.
9/3223-A/1Paxia, Termini.


   La Camera,
   premesso che:
    il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un focolaio di casi di polmonite ad eziologia non nota nella città di Wuhan;
    l'11 marzo 2020, l'OMS, dopo aver valutato i livelli di gravità e la diffusione globale dell'infezione da SARS-CoV-2, ha dichiarato che l'epidemia di COVID-19 poteva essere considerata una pandemia;
    in tutti questi mesi per contrastare le gravissime conseguenze dell'emergenza che ancora stiamo vivendo sono state messe in atto, attraverso diversi strumenti normativi, una serie di strategie volte ad arginare i danni ingenti alla salute dei nostri cittadini;
    abbiamo dovuto imporre forti restrizioni per proteggere la popolazione ed allo stesso tempo limitare il contagio di questa infezione non soltanto letale ma anche ad elevata trasmissibilità;
    siamo tutti ormai consapevoli che il SARS-CoV2 viene trasmesso principalmente tramite droplet da una persona infetta quando starnutisce, tossisce, parla o respira e si trova in prossimità di altre persone, le goccioline infatti possono essere inalate o possono poggiarsi su superfici, con cui altri vengono a contatto e vengono, quindi, infettate toccandosi il naso, la bocca o gli occhi;
    pochi mesi orsono da quando è stata inserita la Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità: il cosiddetto Green Pass;
    tale certificazione non fa altro che attestare che il soggetto è provvisto di copertura anticorpale nei confronti del virus COVID-19 a seguito principalmente di tre eventualità: la somministrazione della prima dose di vaccino, la guarigione dal Covid, l'effettuazione di un test anti-Covid molecolare o antigenico rapido con risultato negativo;
    il primo settembre è scattata in Italia l'estensione del Green Pass poiché il decreto-legge n. 105 del 2021 ha previsto una serie di misure volte a stabilire l'obbligo del possesso della certificazione verde per poter accedere ad una serie di attività al chiuso così come previste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge anzidetto;
    non si comprende però come tale impostazione, a mio parere condivisibile, non si riferisca anche agli operatori che esercitano attività lavorativa all'interno degli spazi al chiuso così come riferiti dall'articolo 3, comma 1, decreto-legge n. 105 del 2021 dove di fatto l'utenza che accede con certificazione verde e nel pieno rispetto delle regole incontra, allo stesso tempo, un'interfaccia di operatori che svolgono nelle predette aree attività lavorativa senza copertura vaccinale,

impegna il Governo

nell'ottica di limitare gli effetti nefasti di questo virus che ancora oggi purtroppo risulta gravemente pericoloso nonché letale, a valutare l'opportunità di considerare di imporre il Green Pass anche ai lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa al chiuso e che si interfacciano con il pubblico in modo tale da garantire l'effettiva riduzione del rischio di contagio.
9/3223-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Paxia, Termini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 105 del 23 luglio 2021, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    l'articolo 3, inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge n. 52 del 2021, opera con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, subordinando il suo possesso anche per l'accesso a determinati servizi e ambiti;
    il possesso della certificazione verde COVID-19, in corso di validità, viene richiesto anche per l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;
    nello specifico quindi per svolgere le attività di cui sopra sono soggetti all'obbligo del Green Pass anche tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che attualmente restano esclusi dall'obbligo di tale certificazione per frequentare la scuola;
    tutto ciò può creare situazioni paradossali, infatti può accadere che durante l'orario scolastico nelle palestre si svolgano regolarmente le lezioni di educazione motoria per tutti gli alunni anche senza Green Pass, mentre la stessa palestra gestita da una Associazione sportiva dilettantistica in orari pomeridiani, diventa improvvisamente «inaccessibile» agli stessi ragazzi perché non in possesso di Green Pass,

impegna il Governo

considerati gli effetti applicativi del decreto-legge in esame a valutare l'opportunità di svincolare dall'obbligo di richiesta del Green Pass tutte le strutture sportive, culturali, ricreative ed educative che svolgano attività per tutti i ragazzi che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado.
9/3223-A/2(versione corretta)Bucalo, Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 105 del 23 luglio 2021 reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    in relazione ai mezzi di trasporto, ed in particolare agli autobus impiegati in servizio a noleggio con conducente e autorizzato di linea commerciale a media e lunga percorrenza, nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio, comprese quelle previste dai protocolli e dalle linee guida di settore, è necessario rimodulare la percentuale massima di capienza visto anche l'obbligo dell'uso della certificazione verde (Green Pass) dal 1o settembre e fino al 31 dicembre 2021 per poter viaggiare su tali mezzi;
    un abbassamento dei limiti massimi di capienza consentirebbe anche di intercettare l'auspicata ripresa della mobilità interregionale e turistica pur sempre nel pieno rispetto delle linee guida nazionali anti-Covid e della normativa sull'uso del Green Pass per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare il coefficiente di riempimento degli autobus impiegati in servizio di noleggio con conducente e autorizzato di linea a media e lunga percorrenza consentendo a bordo di tali mezzi l'utilizzo di sedili attigui non solo alle persone conviventi e ai soggetti con rapporti interpersonali stabili.
9/3223-A/3De Filippo.


   La Camera,
   premesso che:
    visto il perdurare dell'emergenza sanitaria e del relativo stato di emergenza almeno fino al 31 dicembre 2021, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    tra le misure che si è ritenuto doveroso prorogare vi è quella dell'estensione fino al 31 ottobre 2021 della disciplina temporanea – relativa ai «lavoratori fragili» prevista dall'articolo 26 comma 2-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), (già applicata tra il 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 nonché tra il 1o gennaio 2021 e il 30 giugno 2021) che prevede, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;
    al momento, invece, con danno per gli stessi lavoratori fragili in quanto più potenzialmente vulnerabili al contagio, vista anche la situazione di incertezza che ancora regna e che sicuramente caratterizzerà anche gli ultimi mesi dell'anno, non è stata ulteriormente prorogata la norma transitoria, per gli stessi lavoratori dipendenti prevista dall'articolo 26 comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), che aveva già trovato applicazione nel periodo 17 marzo 2020-30 giugno 2021, che riconosce, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento giuridico ed economico;
    la normativa attuale comporta quindi che dal 1o luglio 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto Cura Italia non potranno più usufruire dell'assenza retribuita anche se, dal 1o luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, potranno continuare laddove possibile, a prestare il proprio servizio in modalità agile, anche attraverso l'assegnazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o frequentando corsi di formazione professionale da remoto;
    è necessario, proprio alla fine del periodo estivo e alla ripresa di tutte le attività economiche, sociali e culturali porre una maggiore attenzione e tutela alle persone con fragilità,

impegna il Governo

anche in virtù della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 a valutare l'opportunità di prorogare almeno fino a tale data le disposizioni di cui all'articolo 26 comma 2 e 2-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (cura Italia) ovvero sia per i lavoratori fragili la possibilità di svolgere il proprio lavoro in modalità agile e di vedersi equiparato il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero ai fini del trattamento giuridico ed economico.
9/3223-A/4Siani.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 105 del 23 luglio 2021 reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    attualmente non risulta finanziata per l'anno 2021 la normativa prevista dal comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 il cosiddetto decreto Cura Italia che equipara la malattia il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato;
    come sottolineato dall'Inps in data 6 agosto con circolare n. 2842, «...considerato l'obbligo per l'istituto, come più volte rappresentato, di non superare lo stanziamento previsto (pari per il 2020 complessivamente a 663,1 milioni di euro) e di eseguire un costante monitoraggio degli oneri, si procederà al riconoscimento, per l'anno 2020, delle tutele di cui al citato articolo 26 entro i limiti di spesa richiamati. Con l'occasione, si ricorda, come precisato nel citato messaggio n. 1667/2021, che il legislatore attualmente non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso»;
    il mancato stanziamento di fondi per l'anno 2021 e la conseguente non erogazione dell'indennità di quarantena per i lavoratori che sono costretti all'isolamento e che non possono svolgere le proprie mansioni secondo le modalità dello smart working comporterà un grave danno per i lavoratori e per le aziende;
    è forte la preoccupazione che il mancato riconoscimento del periodo di quarantena a questa tipologia di lavoratori abbia riflessi economici e possa in qualche modo obbligare i lavoratori a ricorrere all'utilizzo delle ferie (finché ne hanno a disposizione) pur di non perdere parte della retribuzione,

impegna il Governo

ad individuare le risorse economiche necessarie affinché anche per l'anno 2021 sia possibile riconoscere da parte dell'Inps l'indennità di quarantena a tutti quei lavoratori che si vedono costretti, a causa dell'isolamento fiduciario, a non poter recarsi sul proprio luogo di lavoro e a non poter svolgere le proprie mansioni in modalità agile.
9/3223-A/5Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 105 del 23 luglio 2021 reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    attualmente non risulta finanziata per l'anno 2021 la normativa prevista dal comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 il cosiddetto decreto Cura Italia che equipara la malattia il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato;
    come sottolineato dall'Inps in data 6 agosto con circolare n. 2842, «...considerato l'obbligo per l'istituto, come più volte rappresentato, di non superare lo stanziamento previsto (pari per il 2020 complessivamente a 663,1 milioni di euro) e di eseguire un costante monitoraggio degli oneri, si procederà al riconoscimento, per l'anno 2020, delle tutele di cui al citato articolo 26 entro i limiti di spesa richiamati. Con l'occasione, si ricorda, come precisato nel citato messaggio n. 1667/2021, che il legislatore attualmente non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso»;
    il mancato stanziamento di fondi per l'anno 2021 e la conseguente non erogazione dell'indennità di quarantena per i lavoratori che sono costretti all'isolamento e che non possono svolgere le proprie mansioni secondo le modalità dello smart working comporterà un grave danno per i lavoratori e per le aziende;
    è forte la preoccupazione che il mancato riconoscimento del periodo di quarantena a questa tipologia di lavoratori abbia riflessi economici e possa in qualche modo obbligare i lavoratori a ricorrere all'utilizzo delle ferie (finché ne hanno a disposizione) pur di non perdere parte della retribuzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare le risorse economiche necessarie affinché anche per l'anno 2021 sia possibile riconoscere da parte dell'Inps l'indennità di quarantena a tutti quei lavoratori che si vedono costretti, a causa dell'isolamento fiduciario, a non poter recarsi sul proprio luogo di lavoro e a non poter svolgere le proprie mansioni in modalità agile.
9/3223-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 105 del 23 luglio 2021 reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; in commissione Affari sociali durante la discussione in sede referente per la conversione del decreto è stata approvata la modifica che proroga ad un anno la durata della certificazione verde (green pass) per coloro che hanno terminato il ciclo vaccinale e per coloro che avendo contratto il covid si siano poi vaccinati con una dose;
    secondo la circolare del Ministero della salute del 21 luglio «visto il parere del Comitato tecnico scientifico, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. Per i soggetti con condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2, resta valida la raccomandazione di proseguire con la schedula vaccinale completa prevista»;
    attualmente vi è una discrasia tra i guariti che possono vaccinarsi con monodose al massimo entro 12 mesi dalla guarigione e la vita quotidiana in cui il green pass ha una validità di 180 giorni, lasciando le persone guarite da covid-19 in un limbo tra i sei mesi, termine di scadenza del green pass per i guariti e i dodici mesi, termine ultimo per accedere alla prima dose di vaccino;
    secondo diverse fonti di stampa anche il CTS si sarebbe espresso favorevolmente in data 27 agosto u.s. per un prolungamento della durata temporale del green pass per coloro che si siano negativizzati ma che ancora non abbiano fatto la dose unica di vaccino;
    inoltre, per coloro che si siano negativizzati dopo la malattia e che ancora non abbiano fatto la dose di vaccino prevista è opportuno non solo prevedere una diversa durata temporale del green pass ma anche percorsi vaccinali distinti e specifici che tengano conto del livello anticorpale presente prima di procedere alla somministrazione del vaccino onde evitare possibili reazioni avverse,

impegna il Governo:

   anche alla luce degli ultimi studi pubblicati che dimostrano una maggiore durata dell'immunizzazione naturale e sulla base della circolare del 21 luglio u.s., a prolungare a dodici mesi la durata temporale del green pass per coloro che abbiano contratto il Covid-19 e che si siano negativizzati ma che ancora non abbiano fatto la dose unica di vaccino;
   a prevedere per le persone negativizzate ma non ancora immunizzate percorsi vaccinali ad hoc che tengano conto anche della presenza di anticorpi prima di procedere alla vaccinazione.
9/3223-A/6Rizzo Nervo, Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 105 del 23 luglio 2021 reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; in commissione Affari sociali durante la discussione in sede referente per la conversione del decreto è stata approvata la modifica che proroga ad un anno la durata della certificazione verde (green pass) per coloro che hanno terminato il ciclo vaccinale e per coloro che avendo contratto il covid si siano poi vaccinati con una dose;
    secondo la circolare del Ministero della salute del 21 luglio «visto il parere del Comitato tecnico scientifico, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. Per i soggetti con condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2, resta valida la raccomandazione di proseguire con la schedula vaccinale completa prevista»;
    attualmente vi è una discrasia tra i guariti che possono vaccinarsi con monodose al massimo entro 12 mesi dalla guarigione e la vita quotidiana in cui il green pass ha una validità di 180 giorni, lasciando le persone guarite da covid-19 in un limbo tra i sei mesi, termine di scadenza del green pass per i guariti e i dodici mesi, termine ultimo per accedere alla prima dose di vaccino;
    secondo diverse fonti di stampa anche il CTS si sarebbe espresso favorevolmente in data 27 agosto u.s. per un prolungamento della durata temporale del green pass per coloro che si siano negativizzati ma che ancora non abbiano fatto la dose unica di vaccino;
    inoltre, per coloro che si siano negativizzati dopo la malattia e che ancora non abbiano fatto la dose di vaccino prevista è opportuno non solo prevedere una diversa durata temporale del green pass ma anche percorsi vaccinali distinti e specifici che tengano conto del livello anticorpale presente prima di procedere alla somministrazione del vaccino onde evitare possibili reazioni avverse,

impegna il Governo, previa consultazione degli organi tecnico-scientifici:
   anche alla luce degli ultimi studi pubblicati che dimostrano una maggiore durata dell'immunizzazione naturale e sulla base della circolare del 21 luglio u.s., a prolungare a dodici mesi la durata temporale del green pass per coloro che abbiano contratto il Covid-19 e che si siano negativizzati ma che ancora non abbiano fatto la dose unica di vaccino;
   a prevedere per le persone negativizzate ma non ancora immunizzate percorsi vaccinali ad hoc che tengano conto anche della presenza di anticorpi prima di procedere alla vaccinazione.
9/3223-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzo Nervo, Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019 numero 160 (Legge di Bilancio 2020) presenta norme e risorse relative all'efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
    in particolare prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, che vengano assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro, risorse per opere pubbliche relative all'efficientamento energetico e allo sviluppo territoriale sostenibile;
    viene inoltre sancito, al comma 32, che il comune beneficiario sia tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;
    viene altresì predisposto, al comma 34, che «nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno»;
   valutato che:
    le norme e le risorse sopracitate rappresentano uno strumento utile per promuovere politiche attive per sostenere l'efficientamento energetico e io sviluppo territoriale sostenibile ed in particolare: opere pubbliche il cui contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche;
    enti locali e la stessa Anci hanno però segnalato da tempo come le attuali disposizioni, che prevedono l'ormai imminente termine del 15 settembre per l'avvio dei lavori delle opere pubbliche, rischi di causare la revoca di numerosi finanziamenti; l'attuale contesto, caratterizzato da molteplici criticità sia amministrative, dovute all'emergenza sanitaria continua sia del mercato, legate alla scarsità di manodopera, alla carenza di materiali ed alla anomala crescita dei prezzi unitari in ambito edile, impedirebbero di fatto a molti Comuni di rispettate tale data ultima;
    per motivazioni legate all'emergenza Covid lo scorso anno il termine di inizio lavori relativo alla realizzazione di opere pubbliche a cura dei Comuni è stato prorogato al 31 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 119-bis, del decreto-legge numero 34 del 19 maggio 2020;
    sarebbe quindi altrettanto opportuno che tale proroga venisse estesa almeno per l'anno 2021 anche in virtù del fatto che il decreto-legge numero 105 del 23 luglio 2021 ha già prorogato lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid fino al 31 dicembre 2021;
   preso atto che:
    il provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105» reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    l'articolo 6 del provvedimento dispone nello specifico norme relative alla «Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19»,

impegna il Governo

ad inserire nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, a quanto già fatto per il 2021 e coerentemente con il prolungamento dello stato nazionale di emergenza, la proroga prevista dal comma 32 dalla legge 27 dicembre 2019 numero 160 al 31 ottobre 2021.
9/3223-A/7Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, commi 29-37, della Legge 27 dicembre 2019 numero 160 (Legge di Bilancio 2020) presenta norme e risorse relative all'efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
    in particolare prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, che vengano assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro, risorse per opere pubbliche relative all'efficientamento energetico e allo sviluppo territoriale sostenibile;
    viene inoltre sancito, al comma 32, che il comune beneficiario sia tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;
    viene altresì predisposto, al comma 34, che «nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno»;
   valutato che:
    le norme e le risorse sopracitate rappresentano uno strumento utile per promuovere politiche attive per sostenere l'efficientamento energetico e io sviluppo territoriale sostenibile ed in particolare: opere pubbliche il cui contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche;
    enti locali e la stessa Anci hanno però segnalato da tempo come le attuali disposizioni, che prevedono l'ormai imminente termine del 15 settembre per l'avvio dei lavori delle opere pubbliche, rischi di causare la revoca di numerosi finanziamenti; l'attuale contesto, caratterizzato da molteplici criticità sia amministrative, dovute all'emergenza sanitaria continua sia del mercato, legate alla scarsità di manodopera, alla carenza di materiali ed alla anomala crescita dei prezzi unitari in ambito edile, impedirebbero di fatto a molti Comuni di rispettate tale data ultima;
    per motivazioni legate all'emergenza Covid lo scorso anno il termine di inizio lavori relativo alla realizzazione di opere pubbliche a cura dei Comuni è stato prorogato al 31 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 119-bis, del decreto-legge numero 34 del 19 maggio 2020;
    sarebbe quindi altrettanto opportuno che tale proroga venisse estesa almeno per l'anno 2021 anche in virtù del fatto che il decreto-legge numero 105 del 23 luglio 2021 ha già prorogato lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid fino al 31 dicembre 2021;
   preso atto che:
    il provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105» reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    l'articolo 6 del provvedimento dispone nello specifico norme relative alla «Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, a quanto già fatto per il 2021 e coerentemente con il prolungamento dello stato nazionale di emergenza, la proroga prevista dal comma 32 dalla legge 27 dicembre 2019 numero 160 al 31 ottobre 2021.
9/3223-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame proroga lo stato di emergenza in considerazione del rischio sanitario fino al 31 dicembre 2021 e, tra i vari interventi per fronteggiare l'emergenza sanitaria, introduce l'utilizzo del Green Pass, la certificazione verde Covid-19, per svolgere determinate attività;
    il decreto in esame, con modificazione al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, introduce, inoltre, in zona bianca e in zona gialla l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico, solamente per i possessori del Green Pass, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (in zona bianca con capienza del 50 per cento all'aperto e del 25 per cento al chiuso e comunque con un numero di spettatori, non superiore a 5.000 all'aperto e 2,500 al chiuso, mentre in zona gialla con capienza del 50 per cento di quella massima autorizzata e con numero massimo di spettatori non superiore a 2.500 all'aperto e a 1.000 al chiuso);
    le sale da ballo, discoteche e locali assimilati hanno chiuso i battenti da ormai diversi mesi, con conseguenti problemi per i lavoratori del settore e ingenti danni economici, solamente in parte recuperati attraverso i ristori;
    tra queste attività vi sono numerosi locali che svolgono una funzione aggregativa e sociale molto importante nel nostro Paese; nella maggior parte dei casi sono gestiti da associazioni e circoli che vivono grazie alle attività di volontariato, che includono serate di ballo e di intrattenimento per le comunità sia nei quartieri delle grandi città, fino alle piccole comunità di comuni e frazioni, attività fondamentali per la socialità e l'unione per molte persone;
    i dati del centro studi e raccolta dati delle SIAE «Osservatorio dello spettacolo» per l'anno 2019 indica le attività di «Ballo» e «Concertini» in termini di Presenze e Spesa del pubblico il primo settore in assoluto, per Numero di spettacoli il secondo dopo il «Cinema» e in riferimento al Volume d'affari il secondo dopo lo «Sport»; l'attività di «Ballo» ha registrato, sempre nel 2019, 17,8 milioni di Presenze con un Volume d'affari di oltre 723,4 milioni di euro;
    il perdurare della chiusura delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati ha incrementato il fenomeno di feste e momenti di ballo abusivi e senza controllo; questo fenomeno è un vero e proprio rischio per la salute pubblica ad alto rischio focolai difficilmente rintracciabili, con assembramenti incontrollati a violazione delle normative anti Covid; momenti di assembramento, nella maggior parte dei casi, esclusi dalle verifiche del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle distanze di sicurezza,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare, compatibilmente con l'andamento dei contagi e la situazione epidemiologica nel nostro Paese, la possibilità di riorganizzare la riapertura nel rispetto delle normative anti Covid, nel rispetto delle distanze interpersonali, dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e attraverso l'utilizzo del Green Pass per l'accesso nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati e, altresì, ad individuare, nel primo provvedimento utile, ulteriori ristori per questo settore che sta subendo duramente gli effetti delle chiusure.
9/3223-A/8Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 1, lettera c) del provvedimento in esame ha sostituito e novellato i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, consentendo in zona bianca gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto;
    tali iniziative dovranno essere svolte esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori non conviventi, sia per il personale;
    in ogni caso l'accesso a tali eventi sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi Covid-19;
    in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso;
    per quanto concerne gli eventi in zona bianca, anche in considerazione dell'introduzione della certificazione verde, che riduce notevolmente la possibilità di presenza di persone infette negli spazi in questione, anche in relazione agli eventi al chiuso, sarebbe opportuno consentire la possibilità di portare al 50 per cento la soglia di capienza massima consentita,

impegna il Governo

in relazione all'andamento epidemiologico e dei ricoveri, in un prossimo provvedimento, a prevedere, anche al chiuso, l'innalzamento della soglia di capienza al 50 per cento per gli eventi quali gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali che si tengano in zona bianca.
9/3223-A/9Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    fino al 31 ottobre 2021 sono state estese le tutele per i lavoratori fragili che consentono di svolgere la prestazione in modalità smart-working, di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
    nessuna proroga, invece, è stata prevista relativamente disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che, al fine di tutelare i lavoratori «fragili» dal rischio di contagio da Covid-19, stabiliva che questi, ove non potessero svolgere l'attività in modalità smart-working, potessero fruire di un periodo di assenza lavorativa equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto-legge;
    in considerazione dell'attuale contesto epidemiologico che porta a ritenere altamente probabile che l'emergenza pandemica non si concluderà entro il 31 dicembre 2021, occorre estendere almeno al 31 dicembre 2021 tutte le tutele previste per i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
    con riferimento al citato comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tale proroga dovrebbe almeno riguardare tutti quei lavoratori per i quali il ritorno in presenza sia particolarmente rischioso in quanto si trovino a patire particolari e attestate condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero soffrano di uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa,

impegna il Governo

ad estendere al 31 dicembre 2021 sia le previsioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sia le previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, queste ultime almeno in riferimento a quei soggetti per i quali i competenti organi medico-legali attestino condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa.
9/3223-A/10Noja, Marco Di Maio, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    fino al 31 ottobre 2021 sono state estese le tutele per i lavoratori fragili che consentono di svolgere la prestazione in modalità smart-working, di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
    nessuna proroga, invece, è stata prevista relativamente disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che, al fine di tutelare i lavoratori «fragili» dal rischio di contagio da Covid-19, stabiliva che questi, ove non potessero svolgere l'attività in modalità smart-working, potessero fruire di un periodo di assenza lavorativa equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto-legge;
    in considerazione dell'attuale contesto epidemiologico che porta a ritenere altamente probabile che l'emergenza pandemica non si concluderà entro il 31 dicembre 2021, occorre estendere almeno al 31 dicembre 2021 tutte le tutele previste per i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
    con riferimento al citato comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tale proroga dovrebbe almeno riguardare tutti quei lavoratori per i quali il ritorno in presenza sia particolarmente rischioso in quanto si trovino a patire particolari e attestate condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero soffrano di uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere al 31 dicembre 2021 sia le previsioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sia le previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, queste ultime almeno in riferimento a quei soggetti per i quali i competenti organi medico-legali attestino condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa.
9/3223-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Noja, Marco Di Maio, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 ha stabilito la facoltà degli «accompagnatori» dei pazienti non-Covid muniti di green pass di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione dei reparti di pronto soccorso, fermo il rispetto delle misure di sicurezza necessarie per prevenire la diffusione del virus SARS-COV-2;
    il provvedimento in esame introduce modifiche alla suddetta norma, estendendo la facoltà di accesso anche alle sale di aspetto e di accettazione dei reparti delle strutture ospedaliere;
    stante la formulazione della norma in questione, la facoltà di accesso ivi prevista appare riferirsi unicamente alle sale d'attesa e di accettazione dei reparti ospedalieri e solo alla fase di accompagnamento del paziente nel momento del ricovero;
    il diritto di visita va tutelato in ogni fase del ricovero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, anche legislativamente ove necessario, affinché alle strutture ospedaliere siano date indicazioni al fine di garantire la possibilità dei familiari di pazienti non affetti da Covid-19 di effettuare visite giornaliere ai propri congiunti ricoverati anche all'interno dei reparti di degenza e non solo nelle relative sale di attesa e di accettazione, a condizione che tali familiari siano muniti di green pass e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza necessarie a prevenire la diffusione del virus Sars-Cov-2, così da tutelare il diritto fondamentale di visita per tutta la durata della degenza.
9/3223-A/11Marco Di Maio, Noja, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in particolare alla disciplina della certificazione verde COVID-19;
    sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;
    il test sierologico consente di rilevare ex post chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;
    a tal fine appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del green pass in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.
9/3223-A/12Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'approvazione del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti» ha previsto la necessità di presentare il green pass per poter partecipare a tutti «gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto»;
    gli spettacoli dal vivo sono inoltre svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale;
    per assistere a concerti, spettacoli ed eventi musicali dal vivo è obbligatorio non solo essere in possesso del green pass, ma anche continuare a seguire regole e norme di comportamento fondamentali per arginare la propagazione del Covid-19;
    in zona bianca sono attualmente possibili i concerti con il 25 per cento di capienza massima al chiuso e 50 per cento all'aperto e comunque non più di 2.500 persone al chiuso e 5 mila all'aperto;
    in zona gialla attualmente la capienza massima è del 25 per cento ma comunque non è consentita la presenza di più di mille persone al chiuso e 2.500 all'aperto;
    la normativa antiassembramento per prevenire il Covid risulta in vigore fino al 31 dicembre;
    secondo quanto riportato da Avvenire, in Germania il Governo del Land di Baviera ha dato il via libera all'assegnazione completa dei biglietti per tutte le esibizioni dal vivo, consentendo il ritorno agli spettacoli senza tagli di posti a partire dal prossimo 17 settembre con l'unica condizione del rispetto della cosiddetta regola delle 3G, l'equivalente dei tre requisiti italiani per avere il green pass;
    dal 2020 ad oggi il settore dello spettacolo dal vivo è stato fortemente danneggiato dalle misure restrittive adottate a causa della pandemia da Covid-19,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disciplina in esame, al fine di prevedere, attraverso successive iniziative normative, con l'adozione del green pass, il superamento dell'attuale contingentamento delle capienze per gli spettacoli sia all'aperto che al chiuso fino al 100 per cento delle capienze.
9/3223-A/13Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rossi, Orfini, Prestipino, Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'approvazione del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti» ha previsto la necessità di presentare il green pass per poter partecipare a tutti «gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto»;
    gli spettacoli dal vivo sono inoltre svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale;
    per assistere a concerti, spettacoli ed eventi musicali dal vivo è obbligatorio non solo essere in possesso del green pass, ma anche continuare a seguire regole e norme di comportamento fondamentali per arginare la propagazione del Covid-19;
    in zona bianca sono attualmente possibili i concerti con il 25 per cento di capienza massima al chiuso e 50 per cento all'aperto e comunque non più di 2.500 persone al chiuso e 5 mila all'aperto;
    in zona gialla attualmente la capienza massima è del 25 per cento ma comunque non è consentita la presenza di più di mille persone al chiuso e 2.500 all'aperto;
    la normativa antiassembramento per prevenire il Covid risulta in vigore fino al 31 dicembre;
    secondo quanto riportato da Avvenire, in Germania il Governo del Land di Baviera ha dato il via libera all'assegnazione completa dei biglietti per tutte le esibizioni dal vivo, consentendo il ritorno agli spettacoli senza tagli di posti a partire dal prossimo 17 settembre con l'unica condizione del rispetto della cosiddetta regola delle 3G, l'equivalente dei tre requisiti italiani per avere il green pass;
    dal 2020 ad oggi il settore dello spettacolo dal vivo è stato fortemente danneggiato dalle misure restrittive adottate a causa della pandemia da Covid-19,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disciplina in esame, al fine di prevedere, in relazione all'andamento della curva epidemiologica, attraverso successive iniziative normative, con l'adozione del green pass, il superamento dell'attuale contingentamento delle capienze per gli spettacoli sia all'aperto che al chiuso fino al 100 per cento delle capienze.
9/3223-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Nitti, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Rossi, Orfini, Prestipino, Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    a partire dal 6 agosto di quest'anno per accedere a strutture e luoghi pubblici e per viaggiare su aerei, navi, treni e autobus è obbligatorio essere in possesso della Certificazione verde COVID-19, meglio conosciuta come green pass;
    l'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 prevede tre diverse condizioni per poter ottenere il rilascio del green pass: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
    migliaia di italiani lamentano ancora oggi l'impossibilità di ottenere il certificato rilasciato dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile, pur avendone i requisiti richiesti: il mancato rilascio del green pass sembrerebbe essere legato al caricamento a sistema e alla sincronizzazione dei dati tra il Ministero della Salute e la Regione;
    una valida soluzione potrebbe essere quella di consentire al cittadino che ne abbia i requisiti di produrre una autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale lo stesso dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di legge per ottenere il green pass non ancora rilasciato dal Ministero, allegando idonea documentazione che attesti la data di inizio dell'infezione da COVID-19 e quella di completa guarigione,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza il provvedimento indicato in premessa al fine di garantire a tutti coloro che ne abbiano i requisiti il diritto di poter esercitare le prerogative del possessore di Certificazione verde COVID-19, nonostante il mancato rilascio da parte del Ministero.
9/3223-A/14Lombardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame proroga lo stato di emergenza in considerazione del rischio sanitario fino al 31 dicembre 2021 e, tra i vari interventi per fronteggiare l'emergenza sanitaria, introduce l'utilizzo del green pass, la certificazione verde Covid-19, per svolgere determinate attività;
    nel settore sportivo, con modificazione al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, introduce in zona bianca e in zona gialla la partecipazione del pubblico, solamente per i possessori del green pass, agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali (in zona bianca con capienza del 50 per cento all'aperto e del 25 per cento al chiuso, mentre in zona gialla con capienza del 25 per cento di quella massima autorizzata e con numero massimo non superiore a 2.500 all'aperto e a 1.000 al chiuso);
    lo sport negli anni precedenti alla pandemia ha generato circa 1,7 per cento del Pil italiano, 30 miliardi di euro, inoltre, sommando l'indotto la cifra finale si attesta intorno a 60 miliardi di euro;
    lo sport, in questi mesi, ha subito ingenti perdite economiche causate dall'indisponibilità della partecipazione del pubblico, causando gravi danni sia per i lavoratori sportivi, che per tutto l'indotto generato dalle competizioni sportive;
    la partecipazione del pubblico alle competizioni sportive riguarda non solo i grandi eventi a carattere nazionale, ma anche tutta la parte di competizioni sportive locali, dove è impegnato il mondo dell'associazionismo sportivo dilettantistico, composto, in larga parte, da volontari e che coinvolge intere comunità,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con l'andamento dei contagi e la situazione epidemiologica nel nostro Paese, la possibilità di investire ulteriormente sull'impiantistica sportiva per riorganizzare i posti a sedere preassegnati e le capienze massime degli impianti sportivi all'aperto e al chiuso, nel rispetto delle normative anti Covid, dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e attraverso l'utilizzo del green pass per l'accesso alle competizioni.
9/3223-A/15Prestipino, Rossi, Lotti, De Luca.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti
    per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    il predetto testo incunea la propria ratio sullo strumento della certificazione verde COVID-19, nota come « Green Pass», già inizialmente disciplinata dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale ha disciplinato la libertà di spostamento nelle Regioni cosiddette Arancioni e rosse ai cittadini vaccinati, guariti dall'infezione COVID-19 oppure risultanti negativi ad un test antigenico rapido o molecolare nelle ore immediatamente precedenti lo spostamento medesimo;
    come noto, infatti, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
    il testo in esame introduce un nuovo utilizzo del Green Pass, strumento ormai indispensabile per lo svolgimento di buona parte delle attività sociali quotidiane almeno fino al 31 dicembre 2021, data oggetto della proroga dello stato di emergenza sempre sulla base del citato decreto-legge n. 105 del 2021;
    nella fattispecie, il possesso di Green Pass è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, treni a lunga percorrenza, ed altre attività ancora;
    i titolari o gestori delle attività oggetto di restrizione sono stati responsabilizzati, per mezzo del testo in esame, a occuparsi dei controlli e verificare l'effettivo possesso della certificazione, con possibile sanzione pecuniaria di importo compreso tra 400 e 1000 euro sia a carico dell'esercente ritrovato inadempiente a seguito di controlli, sia a carico dell'utente responsabile della contravvenzione, con possibilità di chiusura dell'esercizio medesimo;
    l'articolo 5 del testo in esame prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani;
    il Regolamento (UE) n. 2021/953, disciplinante a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi, prescrive, al considerando 36, la necessità di «evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché, non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate»;
    il medesimo considerando prescrive altresì che: «Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»;
    alla luce di questi elementi, tosto che il Green Pass è uno strumento fondamentale per poter consentire l'esercizio di attività sociali e di vivere la quotidianità permettendo al contempo di contenere e controllare l'andamento del contagio, lo strumento dei test antigenici, anche rapidi e salivari, in ogni caso idonei al rilascio di Green Pass, è un presidio fondamentale per poter garantire la sicurezza e la libera circolazione dei cittadini anche nel rispetto del predetto Regolamento (UE) n. 2021/953;
    al contempo, la normativa vigente rende virtualmente impossibile, se non estremamente arduo, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione invernale, la conduzione di una regolare routine quotidiana senza il possesso di Green Pass, e proprio in tal senso, al fine di ottemperare alle prescrizioni europee contemperando tutti gli interessi in gioco, il test antigenico, cosiddetto Tampone, comunque denominato, è uno strumento da rilanciare e preservare,

impegna il Governo

a disporre, ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19, anche tramite apposite convenzioni, tamponi rapidi, anche salivari o comunque denominati in maniera gratuita per i cittadini fino al termine dello stato di emergenza, anche mediante l'introduzione di appositi presidi presso i luoghi di lavoro, le stazioni ferroviarie ed altri luoghi per il cui accesso è richiesto il Green Pass.
9/3223-A/16Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti
    per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    il predetto testo incunea la propria ratio sullo strumento della certificazione verde COVID-19, nota come « Green Pass», già inizialmente disciplinata dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale ha disciplinato la libertà di spostamento nelle Regioni cosiddette Arancioni e rosse ai cittadini vaccinati, guariti dall'infezione COVID-19 oppure risultanti negativi ad un test antigenico rapido o molecolare nelle ore immediatamente precedenti lo spostamento medesimo;
    come noto, infatti, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
    il testo in esame introduce un nuovo utilizzo del Green Pass, strumento ormai indispensabile per lo svolgimento di buona parte delle attività sociali quotidiane almeno fino al 31 dicembre 2021, data oggetto della proroga dello stato di emergenza sempre sulla base del citato decreto-legge n. 105 del 2021;
    nella fattispecie, il possesso di Green Pass è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, treni a lunga percorrenza, ed altre attività ancora;
    i titolari o gestori delle attività oggetto di restrizione sono stati responsabilizzati, per mezzo del testo in esame, a occuparsi dei controlli e verificare l'effettivo possesso della certificazione, con possibile sanzione pecuniaria di importo compreso tra 400 e 1000 euro sia a carico dell'esercente ritrovato inadempiente a seguito di controlli, sia a carico dell'utente responsabile della contravvenzione, con possibilità di chiusura dell'esercizio medesimo;
    l'articolo 5 del testo in esame prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani;
    il Regolamento (UE) n. 2021/953, disciplinante a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi, prescrive, al considerando 36, la necessità di «evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché, non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate»;
    il medesimo considerando prescrive altresì che: «Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»;
    alla luce di questi elementi, tosto che il Green Pass è uno strumento fondamentale per poter consentire l'esercizio di attività sociali e di vivere la quotidianità permettendo al contempo di contenere e controllare l'andamento del contagio, lo strumento dei test antigenici, anche rapidi e salivari, in ogni caso idonei al rilascio di Green Pass, è un presidio fondamentale per poter garantire la sicurezza e la libera circolazione dei cittadini anche nel rispetto del predetto Regolamento (UE) n. 2021/953;
    al contempo, la normativa vigente rende virtualmente impossibile, se non estremamente arduo, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione invernale, la conduzione di una regolare routine quotidiana senza il possesso di Green Pass, e proprio in tal senso, al fine di ottemperare alle prescrizioni europee contemperando tutti gli interessi in gioco, il test antigenico, cosiddetto Tampone, comunque denominato, è uno strumento da rilanciare e preservare,

impegna il Governo

ad avviare, in tempi brevi, un percorso di approfondimento con gli organi tecnico-scientifici competenti al fine di valutare la possibilità di riconoscere la validità dei test salivari antigenici ai fini dell'ottenimento della certificazione verde e a concluderlo entro sessanta giorni.
9/3223-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    il testo in esame rafforza lo strumento del Green Pass, prorogando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
    il possesso di Green Pass è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, accesso a musei, piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, viaggi via nave e via treno a lunga percorrenza, ed altre attività ancora;
    nel corso dell'anno 2020, al termine della prima ondata di contagi, è stato reso evidente come proprio il periodo estivo sia l'unico momento dell'anno in cui è possibile predisporre idonee ed appropriate misure di sicurezza sia per quanto attiene il trasporto pubblico locale (TPL) che il mondo scolastico;
    la forte diffusione della variante indiana di COVID-19, altresì nota come variante Delta, ha messo in discussione numerosi protocolli di sicurezza, in quanto tale variante di COVID-19 colpisce in parte anche i soggetti a cui è stato somministrato il relativo vaccino;
    caratteristica della variante indiana di COVID-19 è dunque una più elevata trasmissibilità ed una più elevata carica virale, cambiando la facilità con cui entra nelle cellule una volta infettato l'ospite ed incrementando la produzione di aerosol;
    al netto di questi elementi e delle prescrizioni di sicurezza vigenti, come indicato anche dalla letteratura scientifica, per garantire una effettiva sicurezza dei plessi scolastici, occorre ridurre la trasmissione di aerosol;
    uno studio scientifico pubblicato sulla rivista scientifica dell'Università di Yale, negli Stati Uniti, indica come le finestre aperte nelle aule possano ridurre fino a 14 volte la trasmissione di COVID-19, in base – evidentemente – al periodo dell'anno, al numero di finestre e dalla frequenza con cui queste sono aperte;
    nel caso in cui per ragioni climatiche, come ad esempio d'inverno, non sia possibile mantenere aperte le finestre dei plessi scolastici, i sistemi di filtrazione meccanica dell'aria con particolati ad alta efficienza (HEPA) si possono dimostrare ottime alternative;
    come indicato da uno studio dell'Università John Hopkins, infatti, i filtri HEPA sono responsabili di un calo del 65 per cento della trasmissione di COVID-19 nei plessi scolastici, e che un filtro HEPA è mediamente efficace quanto due finestre parzialmente aperte tutto il giorno durante l'inverno, due filtri HEPA, come indicato dalla letteratura scientifica, mostrano un'efficacia, in tal senso, ancora maggiore;
    sulla base di queste evidenze, l'approccio di sicurezza prevalentemente raccomandato per il contenimento della variante indiana di COVID-19 nelle scuole è il cosiddetto Approccio multilayer o multilivello, che prevede una combinazione di ventilazione naturale, filtrazione HEPA ed altri presidi di sicurezza;
    al momento non risultano, al netto dell'emanazione di prescrizioni maggiormente relativamente all'uso del Green Pass, particolari misure di messa in sicurezza dei plessi scolastici, in linea con quanto già avvenuto durante l'estate 2020,

impegna il Governo

a disporre tempestive e particolari misure di messa in sicurezza dei plessi scolastici, al netto delle misure già vigenti, prevedendo l'immissione di filtri HEPA nelle scuole e l'adozione di approcci di contenimento multilivello, considerando anche il rischio di contagio di variante Delta di COVID-19 anche tra soggetti sottoposti a vaccinazione.
9/3223-A/17Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    il testo in esame rafforza lo strumento del Green Pass, prorogando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
    il possesso di Green Pass è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, accesso a musei, piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, viaggi via nave e via treno a lunga percorrenza, ed altre attività ancora;
    nel corso dell'anno 2020, al termine della prima ondata di contagi, è stato reso evidente come proprio il periodo estivo sia l'unico momento dell'anno in cui è possibile predisporre idonee ed appropriate misure di sicurezza sia per quanto attiene il trasporto pubblico locale (TPL) che il mondo scolastico;
    la forte diffusione della variante indiana di COVID-19, altresì nota come variante Delta, ha messo in discussione numerosi protocolli di sicurezza, in quanto tale variante di COVID-19 colpisce in parte anche i soggetti a cui è stato somministrato il relativo vaccino;
    caratteristica della variante indiana di COVID-19 è dunque una più elevata trasmissibilità ed una più elevata carica virale, cambiando la facilità con cui entra nelle cellule una volta infettato l'ospite ed incrementando la produzione di aerosol;
    al netto di questi elementi e delle prescrizioni di sicurezza vigenti, come indicato anche dalla letteratura scientifica, per garantire una effettiva sicurezza dei plessi scolastici, occorre ridurre la trasmissione di aerosol,
    uno studio scientifico pubblicato sulla rivista scientifica dell'Università di Yale, negli Stati Uniti, indica come le finestre aperte nelle aule possano ridurre fino a 14 volte la trasmissione di COVID-19, in base – evidentemente – al periodo dell'anno, al numero di finestre e dalla frequenza con cui queste sono aperte;
    nel caso in cui per ragioni climatiche, come ad esempio d'inverno, non sia possibile mantenere aperte le finestre dei plessi scolastici, i sistemi di filtrazione meccanica dell'aria con particolati ad alta efficienza (HEPA) si possono dimostrare ottime alternative;
    come indicato da uno studio dell'Università John Hopkins, infatti, i filtri HEPA sono responsabili di un calo del 65 per cento della trasmissione di COVID-19 nei plessi scolastici, e che un filtro HEPA è mediamente efficace quanto due finestre parzialmente aperte tutto il giorno durante l'inverno, due filtri HEPA, come indicato dalla letteratura scientifica, mostrano un'efficacia, in tal senso, ancora maggiore;
    sulla base di queste evidenze, l'approccio di sicurezza prevalentemente raccomandato per il contenimento della variante indiana di COVID-19 nelle scuole è il cosiddetto Approccio multilayer o multilivello, che prevede una combinazione di ventilazione naturale, filtrazione HEPA ed altri presidi di sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre tempestive e particolari misure di messa in sicurezza dei plessi scolastici, al netto delle misure già vigenti, prevedendo l'immissione di filtri HEPA nelle scuole e l'adozione di approcci di contenimento multilivello, considerando anche il rischio di contagio di variante Delta di COVID-19 anche tra soggetti sottoposti a vaccinazione.
9/3223-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame intende disciplinare le misure da applicare per fronteggiare l'epidemia da Covid-19 prorogando altresì lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021;
    il presente decreto prevede la revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde;
    la proroga dello stato di emergenza va ad includere anche il periodo natalizio il quale è notoriamente caratterizzato da un incremento degli spostamenti all'interno dei confini nazionali e degli arrivi dall'estero;
    tra gli arrivi dall'estero ci sono anche i nostri connazionali residenti o domiciliati oltreconfine che intendono ricongiungersi con i propri affetti o curare i propri interessi ancora presenti in Italia;
    gli italiani residenti e domiciliati all'estero e che si sono sottoposti a vaccinazione in un altro paese la cui campagna vaccinale prevede l'utilizzo di sieri non ancora approvati dagli
    organismi di vigilanza italiani ed europei rischierebbero di essere privi di certificazione verde;
    è giusto concedere agli italiani residenti o domiciliati all'estero il diritto di poter tornare in patria per visitare gli affetti o provvedere alle incombenze amministrative personali senza rischiare di essere esclusi dalla vita sociale o lavorativa,

impegna il Governo

a rendere gratuitamente accessibili – a tutti gli italiani residenti o domiciliati all'estero che hanno ricevuto un vaccino anti-covid diverso da quelli approvati dagli organismi di vigilanza europei e che per questo non possono ottenere la certificazione verde – test molecolari o antigenici per garantire l'ottenimento della suddetta certificazione per un periodo non superiore ai trenta giorni.
9/3223-A/18Mantovani, Ferro, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    la campagna vaccinale in Italia prosegue, nonostante il rallentamento dovuto alle vacanze estive, in maniera forte e decisa grazie soprattutto al grande lavoro degli operatori sanitari e dei tanti volontari impegnati;
    tantissimi italiani hanno effettuato prima e seconda dose e i numeri dimostrano il gran senso di responsabilità da parte dei cittadini;
    l'Italia non può permettersi che la pandemia gravi ancora sul nostro tessuto economico con aperture contingentate, lockdown, quarantene preventive e obbligatorie dei dipendenti, chiusure dei mercati e delle fiere internazionali. Tutto ciò sta producendo alle imprese difficoltà nella gestione patrimoniale e finanziaria, con entrate insufficienti a fronte di costi sempre più ingenti, compresi quelli sostenuti per adeguarsi alle nuove normative anti-Covid;
    lo scorso 6 settembre si è tenuto un incontro tra Confindustria e sindacati, il quale ha fatto emergere una sintonia fra le parti rispetto ai vincoli che dovrebbero essere imposti nelle aziende. Tra i temi del confronto vi è stato anche quello del Certificato verde Covid, in quanto la Cabina di regia del Governo si sta interrogando sulla possibilità di estenderlo al mondo pubblico e privato;
    in merito all'incontro sopra citato si registra la richiesta da parte delle sigle sindacali alle aziende di farsi carico dei costi dei tamponi e di bloccare momentaneamente i licenziamenti. D'altro canto gli industriali auspicano che il Governo si faccia carico delle spese relative ai tamponi allo scopo di attuare un'operazione di utilità sociale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di farsi carico dei costi dei tamponi qualora venisse confermata l'obbligatorietà dell'utilizzo del Certificato verde all'interno di qualunque luogo di lavoro, sia esso pubblico che privato;
   a valutare l'opportunità di varare misure fiscali di sostegno alle imprese volte a finanziare la totalità dei maggiori oneri causati dall'adeguamento alle nuove normative anti-Covid.
9/3223-A/19Rachele Silvestri.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi mesi è emerso con sempre maggiore preoccupazione che l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha messo in ginocchio numerose attività economiche del Paese;
    in ragione di tale preoccupazione il Governo ha predisposto e messo in atto interventi normativi volti a ristorare taluni settori coinvolti dall'emergenza economica a causa della pandemia;
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e, più nello specifico, l'articolo 3 del decreto-legge in corso di conversione reca disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, meglio conosciute come green pass;
    tra i servizi e le attività considerate dalle disposizioni normative non figurano le discoteche le sale da ballo e simili, considerando peraltro che tale settore, pur risultando tra quelli più colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19, non ha avuto ancora modo di ripartire essendo infatti tali attività chiuse da quasi due anni;
    vi è l'assoluta necessità che tali attività possano ripartire come è avvenuto per le altre attività economiche;
    esistono ormai diversi sistemi volti a verificare l'esistenza di un green pass valido; basti pensare, ad esempio, al recente esperimento dell'Università della Tuscia, la quale ha introdotto un sistema per la prenotazione online della presenza in aula da parte degli studenti, per lezioni o esami, che consente di verificare anche l'esistenza di un green pass valido; in questo modo si riesce ad avere la certezza che tutti i presenti abbiano un green pass attivo, rispettando peraltro le norme a presidio della privacy in quanto il software non salva nessun dato personale e sensibile delle persone coinvolte;
    l'utilizzo di tali sistemi permetterebbe di elevare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria all'interno di sale da ballo, discoteche e simili,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 anche per l'ingresso in sale da ballo, discoteche e attività economiche di natura simile, permettendone di conseguenza la riapertura nel pieno rispetto delle norme introdotte per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
9/3223-A/20Rotelli, Zucconi, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    negli ultimi mesi è emerso con sempre maggiore preoccupazione che l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha messo in ginocchio numerose attività economiche del Paese;
    in ragione di tale preoccupazione il Governo ha predisposto e messo in atto interventi normativi volti a ristorare taluni settori coinvolti dall'emergenza economica a causa della pandemia;
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e, più nello specifico, l'articolo 3 del decreto-legge in corso di conversione reca disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, meglio conosciute come green pass;
    tra i servizi e le attività considerate dalle disposizioni normative non figurano le discoteche le sale da ballo e simili, considerando peraltro che tale settore, pur risultando tra quelli più colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19, non ha avuto ancora modo di ripartire essendo infatti tali attività chiuse da quasi due anni;
    vi è l'assoluta necessità che tali attività possano ripartire come è avvenuto per le altre attività economiche;
    esistono ormai diversi sistemi volti a verificare l'esistenza di un green pass valido; basti pensare, ad esempio, al recente esperimento dell'Università della Tuscia, la quale ha introdotto un sistema per la prenotazione online della presenza in aula da parte degli studenti, per lezioni o esami, che consente di verificare anche l'esistenza di un green pass valido; in questo modo si riesce ad avere la certezza che tutti i presenti abbiano un green pass attivo, rispettando peraltro le norme a presidio della privacy in quanto il software non salva nessun dato personale e sensibile delle persone coinvolte;
    l'utilizzo di tali sistemi permetterebbe di elevare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria all'interno di sale da ballo, discoteche e simili,

impegna il Governo, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 anche per l'ingresso in sale da ballo, discoteche e attività economiche di natura simile, permettendone di conseguenza la riapertura nel pieno rispetto delle norme introdotte per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
9/3223-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Rotelli, Zucconi, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 105 del 23 luglio 2021, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    Studi scientifici sulle misure di contrasto al COVID nelle scuole pubblicate sulla prestigiosa rivista scientifica Building & Environment, in merito ad una campagna di misura sul campo della CO2 avvenuta scuola italiana che ha mostrato la reale possibilità di controllare il rischio contagio per aerosolizzazione mediante elaborazione matematica del segnale della CO2; attraverso la rilevazione della CO2 e attivando la segnalazione degli istanti ottimali di apertura delle finestre o il controllo automatico di un eventuale impianto di ventilazione meccanica;
    lo studio ha dimostrato che i benefici di impianti controllati dal segnale della CO2 sarebbe triplice:
     1) la forte riduzione del rischio di contagio;
     2) l'aumento della qualità dell'aria indipendentemente dal COVID-19 – pensiamo alle aree inquinate;
     3) il rispetto di vincoli di efficienza energetica degli edifici;
   considerato altresì che le scuole che hanno predisposto l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica o sanificatori nelle aule sono un numero davvero esiguo, e ricordando che la Regione Marche ha investito per prima fondi sul tema della sanificazione dell'aria e dell'aerazione delle aule scolastiche, si rileva che basterebbe una semplice rilevazione di CO2 ad aula che guidi il ricambio d'aria tutto ciò sarebbe una linea guida più opportuna rispetto all'apertura delle finestre con qualsiasi condizione climatica soprattutto a tutela dei bambini presenti nelle aule under 12, non vaccinabili o con rapporto 1:10 di bimbi fragili (Sip),

impegna il Governo

a valutare la fattibilità di predisporre l'installazione di sistemi di rilevazione di CO2 in tutte le classi in Italia, così come nelle Università, unitamente a importanti sistemi di ventilazione ed a reazione meccanica, al fine di garantire la significativa riduzione del rischio di contagio ed aumentare la possibilità di lezioni in presenza.
9/3223-A/21Albano, Frassinetti, Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 105/2021 ha lo scopo di fronteggiare la fase di emergenza epidemiologica, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, con la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    per il periodo dal 1o agosto e fino al 31 dicembre 2021 viene estesa l'applicazione delle misure di contenimento della pandemia causata dal virus Sars-Cov-19, già adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
    tra le modifiche principali apportate decreto-legge in esame rilevano: a) l'aggiornamento dei parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate di contenimento del contagio; b) la revisione delle circostanze e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, con efficacia a partire dal 6 agosto 2021; c) la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei termini di una serie di disposizioni legislative contenute nell'allegato A, già introdotte dai precedenti decreti per fronteggiare l'emergenza pandemica;
    il possesso della certificazione verde COVID-19 è condizione al fine di poter accedere a una serie di servizi e attività, espressamente elencati dal decreto in oggetto;
    gli ultimi aggiornamenti epidemiologici convalidano l'incidenza positiva sia della progressione della campagna vaccinale che dell'impatto della certificazione verde COVID-19, cosiddetto green pass, quale strumento incentivante la vaccinazione; conferme che trovano riscontro nell'efficacia dimostrata dai vaccini, in particolare laddove risulta che il 94 per cento dei ricoverati nelle terapie intensive non è vaccinato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre, nell'ambito della prossima manovra finanziaria e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'accantonamento di risorse economiche atte ad avviare la realizzazione di un sistema nazionale di sequenziamento di sorveglianza, mediante sistemi di diagnostica molecolare con metodiche di tracciamento innovative (network testing), e di sequenziamento genomico sui soggetti contagiati dal virus Sars-Cov-19, al fine di contrastare tempestivamente l'insorgenza e il diffondersi di nuove e più pericolose varianti.
9/3223-A/22Marin.


   La Camera,
   premesso che:
    il perdurare della pandemia causata dal virus Sars-Cov-19 e le pressioni sul Sistema Sanitario Nazionale hanno dilatato esponenzialmente le liste di attesa per le prestazioni sanitarie considerate differibili;
    la razionalizzazione delle suddette liste rappresenta un obiettivo prioritario, il cui perseguimento non appare ulteriormente differibile, atteso che l'inquadramento diagnostico e la predisposizione di terapie adeguate non possono essere oggetto di una procrastinazione ingiustificata da cui potrebbe derivare un nocumento per molti pazienti;
    il provvedimento in esame, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, prevede, tra l'altro, disposizioni utili a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti connesse all'emergenza epidemiologica al fine di garantire livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche in considerazione della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, avvenuta con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
    in precedenza, la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione con modificazioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, disponeva l'adozione di talune misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, tenuto conto della pandemia in atto;
    in particolare, l'articolo 2-bis del suddetto decreto prevedeva misure straordinarie al fine di reclutare medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche qualora non siano collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di conferire incarichi di lavoro autonomo a tempo determinato;
    a ben vedere, la ratio sottesa alla norma de qua deve individuarsi nella necessità di affrontare la problematica relativa alla carenza di personale medico specialistico nelle Aziende del Servizio sanitario nazionale;
    l'emergenza sanitaria causata dal virus Sars-CoV-19 ha evidenziato la fragilità, su tutto il territorio nazionale, del sistema sanitario e la necessità di accelerare il riassorbimento delle attività di screening, prestazioni ambulatoriali e ricovero ospedaliero rimaste inevase, così come previsto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
    da ultimo, il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, prevede, all'articolo 43, la possibilità di accreditamento, previa valutazione di puntuali standard e requisiti di idoneità, delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, su disposizione del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, appositamente istituito e ricostituito per il triennio 2020-2023 con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca (prot. n. 665 del 30 settembre 2020);
    tali enti accreditati presso il Sistema sanitario nazionale hanno la possibilità di erogare prestazioni sanitarie a carico dello stesso ed è auspicabile il loro potenziamento, più che mai ragionevole in considerazione dell'emergenza epidemiologica attuale;
    merita, dunque, adeguata attenzione, anche in ragione del perdurare della crisi pandemica, la possibilità di estendere le misure straordinarie volte all'assunzione degli specializzandi alle predette strutture accreditate, fermo restando che queste ultime assicurano il rispetto della continuità e della qualità del percorso formativo, in considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti connesse all'emergenza epidemiologica in atto, della necessità di garantire i livelli adeguati di assistenza sanitaria su tutto il territorio nazionale, nonché di garantire il diritto essenziale alla salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione, unitamente, nondimeno, all'opportunità di evitare ingiustificate disparità di trattamento per gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, di fatto, erogano prestazioni sanitarie essenziali al pari delle aziende e degli enti del Sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di estendere le misure previste dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, anche agli enti accreditati presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, consentendo, in tal modo, la possibilità di reclutare medici specializzandi e di conferire loro incarichi di lavoro autonomo a tempo determinato, al pari di quanto previsto per le aziende e gli enti del Sistema sanitario nazionale – atteso che tali misure appaiono efficaci ed adeguate per snellire le liste d'attesa createsi a causa della pandemia in corso e per assicurare l'equità e l'efficienza del Sistema sanitario nazionale.
9/3223-A/23Bologna.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento in esame proroga fino al 31 ottobre 2021 parte della disciplina temporanea a tutela dei «lavoratori fragili» di cui all'articolo 26, del decreto-legge «Cura Italia» n. 18 del 2020, e all'articolo 1, commi da 481 a 483, della legge di Bilancio 2021;
    in particolare, proroga fino al 31 ottobre per i lavoratori dipendenti pubblici o privati a cui sia stata riconosciuta la condizione di disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992 o che siano in possesso di certificazione che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o da terapie salvavita, la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile, anche con diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento del lavoratore, o attraverso attività di formazione professionale, svolta anche da remoto;
    l'articolo 9 non proroga, per i lavoratori «fragili», la disciplina temporanea, in vigore fino al 30 giugno 2021, che riconosceva, a determinate condizioni, l'equiparazione, per il trattamento giuridico ed economico, al periodo di ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, in particolare nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile anche con diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento del lavoratore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, anche con opportune modifiche normative, la proroga per i lavoratori cosiddetti «fragili» – fino al termine dello stato di emergenza – anche delle disposizioni che prevedono l'equiparazione al periodo di ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio, se questo sia prescritto dalle competenti autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria del lavoratore, per persone con disabilità o immunodepressi che non possono svolgere smart-working, in particolare se non possono effettuare la vaccinazione a causa di patologie ostative certificate.
9/3223-A/24Mugnai.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in corso di conversione reca ulteriori le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando altresì al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale;
    l'estensione dello stato di emergenza è accompagnata da una corrispondente proroga di una serie di disposizioni legislative già introdotte in relazione alla situazione emergenziale derivante dalla diffusione della pandemia;
    il perdurare dell'emergenza, e delle note conseguenze economiche della stessa, richiede di valutare la proroga di misure ulteriori rispetto a quelle di cui all'allegato 1 del decreto-legge in corso di conversione;
    si ritiene in particolare opportuna una nuova sospensione dell'attività di riscossione coattiva o, almeno, la previsione di un'ampia possibilità di dilazione dei relativi debiti;
    analogamente, si ravvisa la necessità di estendere il periodo di efficacia degli incentivi previsti dal cosiddetto «decreto rilancio» in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, allineandone la scadenza al termine del periodo di durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in ragione del perdurare dello stato di emergenza: a) una nuova sospensione dell'attività di riscossione coattiva e, in ogni caso, un'ampia possibilità di dilazione dei debiti oggetto di notifica; b) l'estensione del periodo di efficacia degli incentivi previsti dal cosiddetto «decreto rilancio» in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, allineandone la scadenza al termine del periodo di durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
9/3223-A/25Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge 52/ 20215 (comma 1), opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde Covid-19;
    viene subordinato al possesso di una certificazione verde Covid-19, in corso di validità, l'accesso a determinati servizi tra i quali i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso, sagre, fiere, convegni e congressi;
    le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone;
    dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il Covid-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute;
    per quanto riguarda le strutture ricettive non si prevede l'obbligo di una certificazione verde Covid-19 né per i clienti né per i dipendenti operanti all'interno delle stesse;
    a seguito delle modifiche approvate in sede referente sono stati esclusi dall'obbligo di certificazione verde i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, l'introduzione dell'obbligo del green pass in corso di validità sia per i clienti sia per i soggetti che operano all'interno delle strutture ricettive.
9/3223-A/26Baldini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge 52/ 20215 (comma 1), opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde Covid-19;
    viene subordinato al possesso di una certificazione verde Covid-19, in corso di validità, l'accesso a determinati servizi tra i quali i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso, sagre, fiere, convegni e congressi;
    le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone;
    dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il Covid-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute;
    per quanto riguarda le strutture ricettive non si prevede l'obbligo di una certificazione verde Covid-19 né per i clienti né per i dipendenti operanti all'interno delle stesse;
    a seguito delle modifiche approvate in sede referente sono stati esclusi dall'obbligo di certificazione verde i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati,

impegna il Governo, in relazione all'andamento della curva epidemiologica

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, l'introduzione dell'obbligo del green pass in corso di validità sia per i clienti sia per i soggetti che operano all'interno delle strutture ricettive.
9/3223-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Baldini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19, sarebbe opportuno agevolare il lavoro dei dirigenti scolastici che rispettano i protocolli di sicurezza previsti per norme anti Covid;
    la punibilità per omicidio colposo (articolo 589 c.p.) e lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.) per il dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti per norme anti Covid, costituisce un ostacolo, oltreché una norma pregiudicante per quanti operano rispettando le norme e i protocolli di sicurezza previsti per il contenimento dell'infezione da Covid,

impegna il Governo

a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 ad escludere la punibilità per omicidio colposo (articolo 589 c.p.) e lesioni personali colpose (articolo 590 c.p.) per il dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti per le norme anti Covid.
9/3223-A/27Frassinetti, Bucalo, Albano, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le 57.250 ordinanze di demolizione emesse in Italia tra il 2004 ed il 2020, non poche riguardano immobili di necessità abitati da singole persone o famiglie sprovviste di alloggio alternativo nonché privi delle necessarie risorse economiche per garantirsi una sistemazione alternativa;
    il 24 marzo 2021, rispondendo ad un'interrogazione immediata in Assemblea sul tema, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, dichiarava che «non sfugge all'attenzione del Governo la condizione sociale di chi potrebbe trovarsi sprovvisto di una soluzione abitativa proprio durante l'emergenza sanitaria in corso», aggiungendo, inoltre, che «le istituzioni non possono rimanere insensibili agli effetti che si possono determinare su condizioni singole persone, specie quelle sprovviste di alloggio alternativo e di risorse economiche per garantirsi una differente abitazione»;
    il provvedimento in esame, all'articolo 1, prevede l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2021, dello stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali del Covid-19;
    dall'inizio dell'emergenza è stata prevista la sospensione de «l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30 giugno 2020» nell'articolo 103, comma 6, del decreto-legge n. 18, del 17 marzo 2020, ulteriormente prorogata nella legge di conversione n. 27, del 24 aprile 2020; nel decreto-legge n. 34, del 19 maggio 2020; decreto-legge n. 183, del 31 dicembre 2020 e nel decreto-legge n. 41, del 22 marzo 2021, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021,

impegna il Governo

ad individuare opportune soluzioni di carattere normativo volte a sospendere fino al termine dello stato di emergenza, le demolizioni di immobili destinati esclusivamente a prima abitazione, siti su tutto il territorio nazionale, disposte a seguito di sentenza penale, riguardanti immobili occupati stabilmente da singole persone o nuclei familiari sforniti di altra abitazione.
9/3223-A/28Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge in esame, prevede la proroga dal 30 giugno 2021 al 31 ottobre 2021, della misura del lavoro agile per i lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104 del 1992) e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Una disciplina temporanea, che è comunque in vigore dall'ottobre del 2020, ed è stata più volte prorogata;
    purtroppo, su questo stesso tema, il disegno di legge in esame non ha stato previsto un'altra importante proroga che vede interessati gli stessi lavoratori dipendenti fragili che non possono aderire al lavoro in modalità agile o essere destinati ad altra mansione. Ossia la norma transitoria che è stata più volte prorogata e in vigore fino allo scorso 30 giugno, e che riconosceva, ai fini del trattamento giuridico ed economico, e a determinate condizioni, l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie. Con detta norma transitoria il suddetto periodo di assenza non era computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto;
    senza questa proroga, dal 1o luglio scorso, l'assenza da lavoro è considerata ai fini del calcolo del periodo di comporto, aumentando quindi l'esposizione al rischio di licenziamento proprio per le categorie di lavoratori più fragili,

impegna il Governo:

   a prevedere, con riguardo ai lavoratori fragili di cui in premessa, le opportune risorse finanziarie per consentire, ai fini del trattamento giuridico ed economico, e a determinate condizioni, l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, in modo tale da non computare il suddetto periodo di assenza ai fini del termine massimo previsto per il comporto;
   a prevedere comunque che la suddetta equiparazione valga perlomeno per quei lavoratori fragili che si trovano nelle condizioni di non poter accedere, per ragioni di salute (reazioni allergiche, immunodepressione o altro), alla vaccinazione anti-Sars-CoV-2.
9/3223-A/29Versace, Bagnasco, Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge in esame, prevede la proroga dal 30 giugno 2021 al 31 ottobre 2021, della misura del lavoro agile per i lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104 del 1992) e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Una disciplina temporanea, che è comunque in vigore dall'ottobre del 2020, ed è stata più volte prorogata;
    purtroppo, su questo stesso tema, il disegno di legge in esame non ha stato previsto un'altra importante proroga che vede interessati gli stessi lavoratori dipendenti fragili che non possono aderire al lavoro in modalità agile o essere destinati ad altra mansione. Ossia la norma transitoria che è stata più volte prorogata e in vigore fino allo scorso 30 giugno, e che riconosceva, ai fini del trattamento giuridico ed economico, e a determinate condizioni, l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie. Con detta norma transitoria il suddetto periodo di assenza non era computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto;
    senza questa proroga, dal 1o luglio scorso, l'assenza da lavoro è considerata ai fini del calcolo del periodo di comporto, aumentando quindi l'esposizione al rischio di licenziamento proprio per le categorie di lavoratori più fragili,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, con riguardo ai lavoratori fragili di cui in premessa, le opportune risorse finanziarie per consentire, ai fini del trattamento giuridico ed economico, e a determinate condizioni, l'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, in modo tale da non computare il suddetto periodo di assenza ai fini del termine massimo previsto per il comporto;
   a valutare l'opportunità di prevedere comunque che la suddetta equiparazione valga perlomeno per quei lavoratori fragili che si trovano nelle condizioni di non poter accedere, per ragioni di salute (reazioni allergiche, immunodepressione o altro), alla vaccinazione anti-Sars-CoV-2.
9/3223-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Versace, Bagnasco, Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    uno dei principali luoghi di contagio da SARS-CoV-2 è il trasporto pubblico locale, soprattutto nelle ore di punta, in cui i fruitori del servizio sono lavoratori pendolari e popolazione scolastica;
    i militari del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nel mese di aprile 2021 hanno eseguito 756 tamponi di superficie su mezzi di trasporto e stazioni (obliteratrici, maniglie e barre di sostegno per i passeggeri, pulsanti di richiesta di fermata e sedute), rilevando 32 casi di positività per la presenza di materiale genetico riconducibile al virus all'interno di autobus, vagoni metro e ferroviari. Le analisi hanno «rilevato con certezza il transito e il contatto di individui infetti a bordo del mezzo, determinando la permanenza di una traccia virale» anche se questa non è «indice di effettiva capacità di virulenza o vitalità» di SARS-CoV-2. Pur essendo meno comune il contagio per contatto con le superfici rispetto a quello respiratorio, resta il fatto che potenzialmente i soggetti portatori del virus abbiano potuto infettare le persone che hanno fruito del trasporto contemporaneamente;
    il Governo, lo scorso 31 agosto 2021, ha pubblicato le nuove linee guida concordate con le Regioni e le Province autonome, l'Anci e l'Upi per l'organizzazione dei servizi nelle diverse modalità di trasporto in vista della ripresa delle attività lavorative e della riapertura delle scuole;
    per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le nuove linee guida costituiscono la base di riferimento per la predisposizione dei piani di potenziamento dei servizi che Regioni e Province autonome avrebbero dovuto inviare al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili entro il 2 settembre;
    le stesse linee guida prevedono la necessaria implementazione dei sistemi di controllo e sottolineano che la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire: a) la tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga al distanziamento interpersonale sulla base di specifiche prescrizioni; b) l'attuazione di corrette misure igieniche; c) per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'uso della certificazione verde di cui all'articolo 9 e seguenti decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al Trasporto Pubblico Locale, prevedendo delle verifiche a campione da parte del personale adibito ai controlli, anche al fine di contenere la diffusione del virus e soprattutto delle varianti ed in vista del rientro alle normali attività autunnali, nonché nell'ottica di scongiurare ipotesi di chiusure ulteriori e nuovi lockdown sia pure a carattere locale.
9/3223-A/30Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, contiene ulteriori importanti misure necessarie per minimizzare il rischio di ripresa dei contagi da Sars-Cov-2, e ridurre conseguentemente l'impatto che questa pandemia sta determinando sulla salute pubblica e su tutta la nostra economia;
    l'introduzione dal 6 agosto dell'obbligo del green pass per poter accedere a servizi di ristorazione, programmazioni all'aperto, centri termali, eventi sportivi, cinema, concerti, concorsi pubblici, ha comportato una positiva decisa accelerazione della campagna vaccinale, in conseguenza della quale stiamo fortunatamente assistendo ad un sensibile calo rispetto ai mesi scorsi, e ora ad una stabilizzazione dei ricoveri ospedalieri e dei decessi con numeri ancora alti ma comunque non paragonabili alla fase acuta della pandemia dove ancora era molto bassa la percentuale della popolazione vaccinata;
    senza l'accelerazione della campagna vaccinale in atto, oggi avremmo numeri di contagi e ricoveri nettamente superiore rispetto a quelli attuali;
    i dati ci dicono che ogni giorno sono migliaia i nuovi positivi e sono sempre numerosi i ricoveri in ospedale dove affluiscono positivi perlopiù non vaccinati. Anche se si guarda ai decessi, nelle ultime settimane, i morti per Covid sono quasi tutti non vaccinati;
    nonostante questo, ancora troppo elevato è il numero di cittadini che decidono di non vaccinarsi o anche seppur vaccinati, continuano a mantenere legittimamente forti perplessità sulla sicurezza dei vaccini e conseguentemente dei dubbi e timori sui possibili effetti negativi dei medesimi sulla loro salute;
    sotto questo aspetto un ruolo decisivo potrebbe e dovrebbe essere svolto da una capillare campagna informativa sulla sicurezza dei vaccini autorizzati dagli enti regolatori sui farmaci, da promuovere anche qualora si dovesse prevedere l'obbligo vaccinale,

impegna il Governo

ad avviare, anche qualora si dovesse arrivare all'obbligo vaccinale, una efficace campagna di divulgazione e informazione sulla sicurezza e sulla validità scientifica dei vaccini anti Covid autorizzati dagli enti regolatori, anche prevedendo a tal fine che il servizio pubblico radiotelevisivo riservi spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
9/3223-A/31Novelli, Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge n. 52/2021 (comma 1), opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: – servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; – spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; – musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre; – piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; – sagre, fiere, convegni e congressi; – centri termali, parchi tematici e di divertimento; – centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente);
    recentemente, l'applicazione è stata estesa anche all'ambito scolastico, al personale docente e ATA;
    i costi dei tamponi gravano sulle famiglie, già in crisi a causa degli effetti economici della pandemia;
    il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del Covid dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la discriminazione di coloro che non sono vaccinati. Pertanto, sempre a detta del regolamento, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di guarigione, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione. Inoltre, l'Europa afferma esplicitamente che «il regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»;
    come indicato dalle categorie della cultura come l'ATIP, l'applicazione del green pass deve garantire la capienza massima, nei limiti delle norme sanitarie e in totale prevenzione, delle sale da spettacolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire la gratuità dei kit di tamponi, anche salivari, e a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla revisione della capienza delle sale da spettacolo, come cinema e teatri, in accordo con le categorie del settore culturale.
9/3223-A/32Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede all'articolo 3 disposizioni in materia di certificazioni verdi;
    il Ministero della Salute, a seguito di indicazioni del CTS, ha stabilito che i pazienti guariti dal COVID-19 possono ricevere la prima dose di vaccino entro un anno dalla guarigione, e non sono più obbligati a sottoporsi alla somministrazione entro sei mesi come previsto in precedenza. Questo tuttavia non ha portato ancora a un aggiornamento delle regole della certificazione verde COVID-19, che continua ad essere valida per 180 giorni, iniziando il calcolo dal momento della diagnosi. In questo modo si offre da un lato la possibilità di aspettare un anno per ricevere il vaccino, ma dall'altro nei mesi tra il settimo e il dodicesimo si rimane privi della certificazione verde COVID-19,

impegna il Governo

sentendo gli organismi competenti, a omogenizzare la direttiva in premessa evitando confusioni interpretative che rischiano di penalizzare i cittadini guariti dal COVID-19.
9/3223-A/33Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce una serie di misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a consentire lo svolgimento in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    il provvedimento d'urgenza prevede all'articolo 3, norme sulle certificazioni verdi COVID-19 e sul loro impiego, inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge n. 52 del 2021, che opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 cosiddetto green pass;
    il suesposto articolo, caposaldo del decreto-legge, subordina al possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità, l'accesso ad una serie di specifici servizi e ambiti elencati all'interno della medesima disposizione escludendo, al contempo, i soggetti che in ragione dell'età non rientrano nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute;
    per assolvere alle suddette finalità, sarebbe opportuno garantire la possibilità di effettuare tamponi antigenici-rapidi o salivari totalmente gratuiti, ovvero a carico del servizio sanitario, in tutti i luoghi in cui è richiesta l'esibizione della certificazione Covid-19;
    nelle intenzioni del governo, peraltro, sembrerebbe esserci l'idea di estendere ulteriormente l'utilizzo del green pass anche a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato tale per cui garantire una sorta di passaporto vaccinale per mettere in sicurezza non solo il mondo del lavoro, ma anche delle relazioni sociali,

impegna il Governo

ad istituire dei presidi medico-sanitari per la effettuazione di tamponi antigenici-rapidi o salivari totalmente gratuiti, in tutti i luoghi in cui è richiesta l'esibizione della certificazione verde.
9/3223-A/34Sodano, Raduzzi, Ehm, Trano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca in esame disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    il testo in esame rafforza lo strumento del Green Pass, prorogando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
    nel corso di una conferenza stampa della scorsa settimana, tenuta anche in presenza del Presidente del Consiglio dei ministri Draghi e dei Ministri Gelmini, Speranza e Giovannini, il Ministro Bianchi ha affermato che se all'interno di una classe tutti gli studenti saranno vaccinati, nella stessa potrà non essere utilizzata la mascherina;
    ad avviso di Fratelli d'Italia l'introduzione di una tale misura prefigurerebbe da una parte un chiaro esempio di discriminazione degli studenti che non vorranno vaccinarsi in quanto tale norma li renderebbe additabili dal resto dei compagni che hanno effettuato il vaccino, quindi un vero e proprio attentato subdolo alla libertà personale dei giovani e dei loro genitori; dall'altra rappresenterebbe una misura pericolosa in quanto la vaccinazione non esclude il contagio e la trasmissione eventuale del COVID-19;
    anche l'Associazione Nazionale Presidi, denunciando il fatto che nelle classi ci sarà sempre qualcuno non vaccinato, ha evidenziato come questa misura potrebbe creare una situazione di disagio, con il rischio di emarginazione da parte dei ragazzi che vorrebbero levare la mascherina;
    le stesse preoccupazioni espresse dal Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli sono state condivise dal sottosegretario all'istruzione Barbara Floridia, la quale ha evidenziato il timore di come «si possano creare discriminazione fra gli studenti non essendo possibile, a normativa vigente, sapere se gli studenti e le studentesse siano vaccinati o meno e soprattutto non possiamo rischiare di vanificare gli sforzi che abbiamo profuso per portare i ragazzi in presenza per l'intero anno scolastico»;
    l'annuncio del Ministro Bianchi ha trovato in disaccordo anche numerosi scienziati ed esperti sul Covid-19. Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe, ha dichiarato come i dati sul calo della protezione vaccinale nei più giovani non supportino questa decisione. Lo stesso Massimo Andreoni, Direttore scientifico SIMIT, la Società italiana malattie infettive si è dichiarato totalmente contrario a tale misura, evidenziando come gli «ambienti chiusi espongono a un rischio di trasmissione»,

impegna il Governo

a garantire l'uso dei dispositivi di protezione individuale, le cosiddette «mascherine», presso le aule degli istituti scolastici italiani, anche nelle classi dove tutti gli alunni si sono sottoposti alla vaccinazione per il COVID-19, al fine di garantire un servizio scolastico in sicurezza e scongiurare fenomeni di emarginazione fra gli studenti.
9/3223-A/35Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca in esame disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    il testo in esame rafforza lo strumento del Green Pass, prorogando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
    nel corso di una conferenza stampa della scorsa settimana, tenuta anche in presenza del Presidente del Consiglio dei ministri Draghi e dei Ministri Gelmini, Speranza e Giovannini, il Ministro Bianchi ha affermato che se all'interno di una classe tutti gli studenti saranno vaccinati, nella stessa potrà non essere utilizzata la mascherina;
    ad avviso di Fratelli d'Italia l'introduzione di una tale misura prefigurerebbe da una parte un chiaro esempio di discriminazione degli studenti che non vorranno vaccinarsi in quanto tale norma li renderebbe additabili dal resto dei compagni che hanno effettuato il vaccino, quindi un vero e proprio attentato subdolo alla libertà personale dei giovani e dei loro genitori; dall'altra rappresenterebbe una misura pericolosa in quanto la vaccinazione non esclude il contagio e la trasmissione eventuale del COVID-19;
    anche l'Associazione Nazionale Presidi, denunciando il fatto che nelle classi ci sarà sempre qualcuno non vaccinato, ha evidenziato come questa misura potrebbe creare una situazione di disagio, con il rischio di emarginazione da parte dei ragazzi che vorrebbero levare la mascherina,

impegna il Governo

a garantire l'uso dei dispositivi di protezione individuale, le cosiddette «mascherine», presso le aule degli istituti scolastici italiani, anche nelle classi dove tutti gli alunni si sono sottoposti alla vaccinazione per il COVID-19, al fine di garantire un servizio scolastico in sicurezza e scongiurare fenomeni di emarginazione fra gli studenti.
9/3223-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    il testo in esame rafforza lo strumento del Green Pass, prorogando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
    il possesso di Green Pass è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, accesso a musei, piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, viaggi via nave e via treno a lunga percorrenza, ed altre attività ancora;
    grazie ai riscontri scientifici e statistici di anno fa è stato possibile evidenziare che le riaperture delle attività lavorative e scolastiche dopo la pausa estiva, ha innalzato la contagiosità del Covid;
    i dati dei contagi dello scorso anno possono facilmente dedurre che il periodo estivo sia l'unico momento dell'anno in cui è possibile predisporre idonee ed appropriate misure di sicurezza per il trasporto pubblico;
    la forte diffusione della variante indiana di COVID-19, altresì nota come variante Delta, ha messo in discussione numerosi protocolli di sicurezza, in quanto tale variante di COVID-19 colpisce in parte anche i soggetti a cui è stato inoculato il vaccino;
    caratteristica della ultima variante COVID-19 è dunque una più elevata trasmissibilità ed una più elevata carica virale,
    al netto di questi elementi e delle prescrizioni di sicurezza vigenti, come indicato anche dalla letteratura scientifica, per garantire una effettiva sicurezza nei mezzi pubblici;
    al momento non risultano, al netto dell'emanazione di prescrizioni relativamente all'uso del Green Pass per navi, aerei e treni a lunga percorrenza, particolari misure di messa in sicurezza e potenziamento dei mezzi pubblici, soprattutto nelle grandi città, nelle aree metropolitane, e nella Capitale, dove i mezzi pubblici sono particolarmente frequentati,

impegna il Governo

a disporre particolari misure di messa in sicurezza dei mezzi pubblici tramite il loro potenziamento, al netto delle misure già vigenti, considerando anche il rischio di contagio di variante Delta di COVID-19.
9/3223-A/36Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    il testo in esame rafforza lo strumento del Green Pass, prorogando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
    il possesso di Green Pass è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, accesso a musei, piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, viaggi via nave e via treno a lunga percorrenza, ed altre attività ancora;
    grazie ai riscontri scientifici e statistici di anno fa è stato possibile evidenziare che le riaperture delle attività lavorative e scolastiche dopo la pausa estiva, ha innalzato la contagiosità del Covid;
    i dati dei contagi dello scorso anno possono facilmente dedurre che il periodo estivo sia l'unico momento dell'anno in cui è possibile predisporre idonee ed appropriate misure di sicurezza per il trasporto pubblico;
    la forte diffusione della variante indiana di COVID-19, altresì nota come variante Delta, ha messo in discussione numerosi protocolli di sicurezza, in quanto tale variante di COVID-19 colpisce in parte anche i soggetti a cui è stato inoculato il vaccino;
    caratteristica della ultima variante COVID-19 è dunque una più elevata trasmissibilità ed una più elevata carica virale,
    al netto di questi elementi e delle prescrizioni di sicurezza vigenti, come indicato anche dalla letteratura scientifica, per garantire una effettiva sicurezza nei mezzi pubblici,

impegna il Governo

a valutare, ove ricorrano le condizioni, di disporre misure per la messa in sicurezza dei mezzi pubblici tramite il loro potenziamento, al netto delle misure già vigenti.
9/3223-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'introduzione del green pass, prevista dal provvedimento in esame, costituisce un importante strumento alternativo alle chiusure, per favorire il ritorno alla pratica in sicurezza di molte attività;
    il settore dello spettacolo è tra quelli che hanno subito i maggiori danni economici prodotti dalla pandemia;
    la normativa che regola l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, prevede in zona bianca un limite di riempimento del cinquanta per cento dei posti disponibili e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
    tale normativa rappresenta un limite ad investimenti e programmazione;
    in altri Paesi ci sono discipline meno stringenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in seguito all'introduzione del green pass e tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica, di modificare gli attuali limiti di riempimento previsti per il settore dello spettacolo, al fine di tendere ad un sempre maggiore utilizzo dei posti disponibili nelle sale, nei teatri e nei cinema, come avviene in altri Paesi europei.
9/3223-A/37Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    le certificazioni verdi COVID-19, disciplinate dall'articolo 9 del cosiddetto «decreto riaperture» (decreto-legge n. 52 del 2021), attestano una delle seguenti condizioni:
     a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
     b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
     c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
    la certificazione verde COVID-19, secondo le modifiche apportate all'articolo 4 del decreto-legge in esame, ha una validità di 12 mesi a far data dal completamento dei ciclo vaccinale;
    la medesima certificazione è rilasciata altresì, contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione, da SARS-CoV-2 e ha validità di 12 mesi dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;
    la certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione, stando alla lettera dell'articolo 9 del cosiddetto «decreto riaperture» ha invece una validità di 6 mesi;
    secondo il criterio enunciato invece dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, la dose di vaccino è somministrata nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa (s'intende dall'infezione) e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione;
    sulla base dell'anzidetta circolare, dunque, il guarito Covid può effettuare la vaccinazione anche 12 mesi dopo l'avvenuta guarigione e ciò inevitabilmente contrasta con la validità di 6 mesi del green pass,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire tempestivamente, anche acquisendo il parere del CTS, la discrasia tra i guariti che possono vaccinarsi con monodose al massimo entro 12 mesi dalla guarigione, come previsto dalla circolare del Ministero della salute citata in premessa, e la durata di validità del green pass di 6 mesi, soprattutto alla luce della proroga da 9 a 12 mesi della validità del green pass, operata con il provvedimento all'esame, per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e coloro che hanno effettuato la somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente iniezione da SARS-CoV-2.
9/3223-A/38Ianaro, Lorefice, D'Arrando, Mammì, Villani, Nappi, Penna, Ruggiero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 26 del decreto-legge 18 del 2020 reca misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato e al comma 1 dispone che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto;
    il comma 2 del citato articolo 26 dispone che fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione a da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e che a decorrere dal 17 marzo 2020, tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto;
    il comma 2-bis, invece, come novellato dal provvedimento in esame, prevede che a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili succitati svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
    il successivo comma 5 dell'articolo 26 prevede che gli oneri delle disposizioni suddette sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e che l'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e che qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande;
    l'INPS, con il messaggio 6 agosto 2021, n. 2842, ha reso noto che, in merito all'indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena, procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica;
    l'INPS ha altresì specificato per il 2021 che il legislatore non ha stanziato nuove risorse, dunque l'indennità non potrà essere erogata anche per gli eventi avvenuti nell'anno in corso;
   considerato dunque che il provvedimento all'esame:
    non estende la proroga, fino alla medesima data del 31 ottobre 2021, dell'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati fragili, neanche per coloro che siano immunodepressi o che non possono fare la vaccinazione;
    non stanzia le risorse necessarie per remunerare il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato, che secondo le disposizioni su richiamate, è equiparato a malattia,

impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità di reperire, nella prossima manovra di bilancio ovvero nel primo provvedimento utile, le risorse necessarie per:
   estendere la proroga dell'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero indicato in premessa, quantomeno per i lavoratori fragili immunodepressi o che non possono fare la vaccinazione;
   remunerare il periodo di malattia trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori dipendenti.
9/3223-A/39D'Arrando, Ianaro, Lorefice, Mammì, Villani, Nappi, Penna, Ruggiero.


   La Camera,
   premesso che:
    stanti le misure restrittive messe in campo per contrastare dopo l'esplosione della pandemia COVID-19, il comparto dei beni e servizi culturali (musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, nonché libri e materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore) è ormai in grossa in difficoltà;
    si è assistito a un crollo drammatico che ha interessato tutte le principali voci di ricavo dei musei, quali gli incassi da biglietterie, da eventi e attività formative e didattiche, ma anche i contributi degli sponsor e gli introiti per la gestione commerciale di spazi e servizi in concessione;
    si devono considerare, oltre agli ingenti e tangibili danni sotto il profilo occupazionale ed economico, anche le ripercussioni sul piano socio-relazionale causate dalla limitazione e chiusura delle attività legate alla sfera culturale;
    è importante attuare modifiche normative mirate a incentivare la fruizione delle varie attività culturali;
    secondo il Rapporto annuale Federculture Impresa Cultura del 2020, l'incidenza della spesa per il settore culturale sulla spesa pubblica complessiva, nel nostro Paese, è pari all'1,6 per cento, a fronte di una media europea del 2,5 per cento;
    nonostante ciò, il settore, negli ultimi anni, si è espanso, sollecitato da una repentina crescita della domanda dei consumi culturali, in particolare negli ambiti connessi alla fruizione del patrimonio artistico e archeologico, il cui trend positivo può essere spiegato anche dall'intensa attività normativa che ha dato nuovi impulsi al settore museale e a quello archeologico, a dimostrazione che, con il supposto adeguato ed i dovuti incentivi, è passibile contribuire a risollevare e sostenere i diversi settori e sotto settori culturali, con particolare riguardo a quelli maggiormente colpiti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare risorse, nel prossimo provvedimento utile, al fine di garantire uno strumento di agevolazione fiscale capace di coniugare da una parte le esigenze di supporto alle imprese del settore della cultura e dall'altra l'incentivo all'acquisto di titoli di ingresso per musei, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini in favore di cittadini.
9/3223-A/40Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, in particolare proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali del COVID-19 e detta all'articolo 3 la disciplina relativa all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, prevedendo che dal 6 agosto 2021 sia possibile accedere ad una serie di servizi, in zona bianca, soltanto in quanto muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;
   ritenuto che:
    secondo quanto previsto dal medesimo articolo soltanto i soggetti muniti di Green Pass possono accedere a tutta una serie di servizi tra cui servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso;
    centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso, da tali servizi sono stati esclusi i centri commerciali, ovvero dei complessi edilizi omogenei che raccolgono numerose attività commerciali tra cui oltre a negozi specializzati al dettaglio si trovano spesso anche cinema, ristoranti, e altri servizi alla persona come palestre e centri benessere, quindi tutti servizi che rientrano tra quelli per cui è obbligatorio esibire il Green Pass, pertanto, sarebbe opportuno considerare la possibilità di estendere tale disciplina anche ai centri commerciali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, nel prossimo provvedimento di carattere emergenziale, i centri commerciali tra i servizi ai quali si accede previa esibizione del certificato vaccinale cosiddetto Green Pass.
9/3223-A/41Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge all'esame novella il decreto-legge 52 del 2021 e detta nuovi limiti per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi, in particolare prevede che, in zona bianca, sia consentita la partecipazione agli eventi all'aperto al massimo per il 50 per cento della capienza massima autorizzata e per il 25 per cento per gli eventi al chiuso;
    l'articolo 4 del decreto-legge 111 del 2021 ha già innalzato il limite al chiuso al 35 per cento massimo ed ha previsto che possano prevedersi modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di un metro;
    nel corso dell'esame del presente decreto-legge la VII Commissione, in sede consultiva, ha formulato la seguente osservazione «si valuti la possibilità, in considerazione della entrata in vigore dell'obbligo di possesso della certificazione verde, di rivedere le vigenti restrizioni per la partecipazione ad attività o eventi ricreativi, culturali e sportivi in luogo pubblico o aperto al pubblico»;
    considerata la necessita di consentire, in zona bianca, la progressiva completa ripartenza delle manifestazioni sportive,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, al fine di assumere le necessarie iniziative anche normative volte all'innalzamento, in zona bianca, delle capienze massime consentite rispettivamente per il 75 per cento per gli eventi sportivi che si svolgono all'aperto e per il 50 per cento per quelli al chiuso.
9/3223-A/42(Versione corretta)Valente.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge all'esame novella il decreto-legge 52 del 2021 e detta nuovi limiti per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi, in particolare prevede che, in zona bianca, sia consentita la partecipazione agli eventi all'aperto al massimo per il 50 per cento della capienza massima autorizzata e per il 25 per cento per gli eventi al chiuso;
    l'articolo 4 del decreto-legge 111 del 2021 ha già innalzato il limite al chiuso al 35 per cento massimo ed ha previsto che possano prevedersi modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di un metro;
    nel corso dell'esame del presente decreto-legge la VII Commissione, in sede consultiva, ha formulato la seguente osservazione «si valuti la possibilità, in considerazione della entrata in vigore dell'obbligo di possesso della certificazione verde, di rivedere le vigenti restrizioni per la partecipazione ad attività o eventi ricreativi, culturali e sportivi in luogo pubblico o aperto al pubblico»;
    considerata la necessita di consentire, in zona bianca, la progressiva completa ripartenza delle manifestazioni sportive,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, al fine di valutare la possibilità di assumere, in relazione all'andamento della curva epidemiologica, le necessarie iniziative anche normative volte all'innalzamento, in zona bianca, delle capienze massime consentite rispettivamente per il 75 per cento per gli eventi sportivi che si svolgono all'aperto e per il 50 per cento per quelli al chiuso.
9/3223-A/42(Versione corretta – Testo modificato nel corso della seduta)Valente.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, con il quale sono state introdotte misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, contiene una pluralità di disposizioni finalizzate, tra l'altro, a prorogare e adeguare il quadro normativo delle misure di contenimento dell'epidemia in corso;
    il provvedimento d'urgenza composto da 17 articoli, prevede in particolare all'articolo 3, norme sulle certificazioni verdi COVID-19 e sul loro impiego, inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge n. 52 del 2021, che opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 cosiddetto green pass;
    il suesposto articolo 3, caposaldo del decreto-legge, subordina al possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità, l'accesso ad una serie di specifici servizi e ambiti elencati all'interno della medesima disposizione escludendo, al contempo, i soggetti che in ragione dell'età non rientrano nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute;
    per quanto riguarda i controlli, con un emendamento approvato in sede referente, è stato stabilito che, nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informino il pubblico con apposita segnaletica dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso all'evento, stabilendo che, in caso di controlli a campione, le sanzioni si applichino al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato tali obblighi informativi;
    al riguardo, si ravvisa come, le fiere, le sagre, le feste patronali a carattere religioso e ogni altro evento o attività commerciale che si svolgono all'aria aperta o nelle aree mercatali (nel rispetto delle linee guida e dei protocolli adottati dalla Conferenza delle regioni il 28 maggio 2021) per lo svolgimento dei mercati, proprio in considerazione che sono realizzate in ambienti esterni e ampi, (i cui rischi d'infezione del virus COVID-19, dal punto di vista epidemiologico, appaiono pertanto ragionevolmente ridotti), potrebbero considerarsi escluse dalle disposizioni di cui al comma 1, del suesposto articolo 3, al fine di evitare peraltro, possibili difficoltà e rallentamenti nelle attività esercitate dagli operatori del settore interessati dagli eventi, in precedenza richiamati;
    con lettera inviata al Governo in data 30 agosto u.s., ANA (Associazione Nazionale Ambulanti) ha voluto informare i Ministri di competenza in ordine ad alcune decisioni arbitrarie assunte da molti Prefetti e Sindaci di non consentire lo svolgimento delle fiere, sagre, e feste religiose su spazi all'aperto;
    è necessario intervenire con carattere di urgenza affinché su tutto il territorio nazionale sia disposta l'uniforme applicazione dell'articolo 7, comma 1, legge 17 giugno 2021, n. 87,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di emanare, con carattere di urgenza, una circolare esplicativa che chiarisca lo svolgimento delle fiere in presenza su aree pubbliche e con le prescrizioni di utilizzo del Green Pass come specificate dal Governo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, legge 17 giugno 2021, n. 87;
   a valutare l'opportunità di introdurre, nel prossimo provvedimento utile, un intervento normativo ad hoc, finalizzato ad escludere dall'osservanza delle misure previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, le manifestazioni esposte in premessa, in coerenza peraltro con quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo, che dispone che ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 sia disposto con legge dello Stato.
9/3223-A/43Grimaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10, del decreto-legge in esame, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno;
    l'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, prevede la possibilità di impiegare guardie giurate nelle attività di contrasto della pirateria internazionale, nelle acque soggette al rischio di pirateria, stabilendo altresì che siano individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno;
    l'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, ha successivamente previsto la possibilità, in via transitoria, di impiegare anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa;
    il Governo, durante la discussione della risoluzione n. 7-00178 presso le Commissioni riunite I e IV della Camera dei deputati, ha chiarito, con riferimento al possesso del requisito minimo professionale nei confronti dei volontari di truppa dell'Arma dei carabinieri congedati senza demerito che abbiano prestato servizio per almeno un anno, che il riconoscimento di detto requisito risulta già assorbito dall'articolo 138, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), di cui al regio decreto n. 773 del 1931 , che lo riconosce in via generale per i volontari di truppa delle Forze armate che abbiano prestato servizio per almeno un anno senza demerito, e che pertanto, ai fini dell'idoneità a guardia particolare giurata si renderà necessario acquisire il requisito minimo di formazione individuato dal decreto del Ministro dell'interno previsto dal citalo articolo 138, comma 2, ad oggi in corso di elaborazione;
    nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione si evidenzia che, come già nel 2020, il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 abbia impedito lo svolgimento dei citati percorsi formativi previste dalla normativa vigente;
    diversi gli atti di indirizzo approvati in questa legislatura e nella precedente volti al riconoscimento, per i volontari di leva congedatesi senza demerito dopo aver prestato servizio presso l'Arma dei Carabinieri o la Polizia di Stato, del possesso dei requisiti minimi professionali e di formazione necessari per l'idoneità a guardia particolare giurata,

impegna il Governo

ad adottare celermente le opportune iniziative di carattere normativo, al fine di riconoscere il possesso dei requisiti minimi professionali e di formazione necessari per l'idoneità a guardia particolare giurata al personale militare che abbia prestato servizio senza demerito come Carabinieri ausiliari, nonché a coloro che abbiano prestato servizio di leva obbligatorio per un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia.
9/3223-A/44Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 9 del provvedimento in esame alta è l'attenzione del Governo nei confronti del personale scolastico, in particolare il personale fragile che ha diritto, in particolari casi ad essere sostituito così come avveniva già nel precedente anno scolastico;
    purtroppo, però, dobbiamo constatare che non tutte le misure poste in essere nel precedente anno scolastico sono state reiterate nell'attuale come ad esempio l'organico COVID per i docenti;
    cosiddetto infatti il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede all'articolo 58 comma 4-ter, lettera a), la possibilità di utilizzare circa 400 milioni di euro per «attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.»;
    molte segnalazioni sono giunte alla scrivente al fine di chiarire se le suddette risorse potessero essere utilizzate quale «organico COVID», cioè organico notoriamente utilizzato l'anno scorso per lo sdoppiamento delle classi;
    a chiarire definitivamente ogni dubbio è intervenuta la nota tecnica del capo Dipartimento dottor Versori n. 1237 del 13 agosto 2021 che ha specificato che queste risorse sono destinate al potenziamento e al recupero degli apprendimenti anche se, invero, è possibile creare dei gruppi di livello, comunque fino al 30 dicembre 2021;
    molte sono le segnalazioni pervenute dai dirigenti scolastici che giustamente temono eventuali rilievi da parte della Corte dei conti in caso di divisione delle classi anche se per gruppi di livello,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ampliate le finalità dell'organico di cui all'articolo 58, comma 4-ter, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di includere altresì la possibilità di sdoppiare le classi almeno laddove la numerosità degli alunni impone la necessità di effettuare stabilmente recuperi degli apprendimenti con gruppi omogenei di alunni e comunque fino alla conclusione del corrente anno scolastico.
9/3223-A/45Casa.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    le misure previste tendono a consentire la ripresa delle attività e al contempo a limitare tutte le possibili occasioni di contagio;
    l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 non garantisce la sicurezza assoluta di non contrarre il virus;
    per agevolare la ripresa della vita sociale e provare a garantire lo svolgimento in sicurezza delle varie attività, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di effettuare tamponi gratuiti per i lavoratori che svolgono attività a diretto contatto con i cittadini e che risultano quindi esposti a situazioni di rischio;
    a tal fine, potrebbe essere utile prevedere degli hub per effettuare tamponi gratuiti alle persone vaccinate che svolgono attività lavorative considerate a maggior rischio di contagio del virus, come ad esempio: docenti, lavoratori del mondo della ristorazione, operatori impegnati nei trasporti locali e in stazioni e aeroporti;
    i tamponi diagnostici rappresentano uno strumento essenziale per monitorare l'andamento dell'epidemia: tali controlli potrebbero quindi essere utili a monitorare costantemente tali categorie di lavoratori e quindi prevenire la diffusione del virus in caso di contagio del lavoratore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di effettuazione di tamponi gratuiti per la diagnosi di SARS-CoV-2 a favore di quelle categorie di lavoratori considerate a maggior rischio di esposizione al COVID-19, al fine di prevenire la possibile diffusione del virus in caso di contagio.
9/3223-A/46Papiro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e per la ripresa in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    tra le modifiche principali apportate alla normativa emergenziale con il decreto-legge n. 105 del 2021 vi sono, in particolare: l'aggiornamento dei parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate di contenimento del contagio; la revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 con efficacia dal 6 agosto 2021; la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei termini di una serie di disposizioni legislative contenute nell'allegato 1, già introdotte in relazione alla situazione emergenziale derivante dalla diffusione della pandemia;
    l'articolo 11 del provvedimento in esame, in particolare, dispone che una quota, pari a 20 milioni di euro, del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse – istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge «Sostegni» (n. 73 del 2021) con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021 – è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;
    lo scorso 1o settembre con decreto interministeriale il Ministro dello sviluppo economico ha attivato il citato fondo da 140 milioni di euro;
    discoteche e sale da ballo sono alcune delle attività che potranno richiedere i contributi a fondo perduto fino a un massimo di 25 mila euro, per ciascun soggetto beneficiario, e a cui è destinata una quota pari a 20 milioni di euro del fondo istituito dal Ministero;
    l'attivazione del citato Fondo per sostegno delle attività economiche chiuse è stata definita doverosa dallo stesso Governo per il tramite del Ministro Giorgetti, il quale specificando che si tratta di un primo passo per sostenere il settore, non ha escluso la possibilità di un rifinanziamento dello strumento agevolativo;
    il settore delle discoteche e delle sale da ballo ha affrontato e sta affrontando gravissime difficoltà a seguito della crisi pandemica e delle chiusure disposte per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 e si è visto negare la riapertura nonostante abbia sempre dimostrato la massima e fattiva disponibilità all'ipotesi ad esso prospettata – in più riprese – di riaprire con il green pass ed in base a ben definiti protocolli di sicurezza differenziati tra attività all'aperto e quelle al chiuso;
    le perdite subite dal settore sono come ben si può immaginare ingenti dopo ben due anni di sospensione delle attività ed è quindi necessario implementare con tempestività e decisione i necessari strumenti di compensazione, mettendo in atto nel contempo gli interventi affinché sia garantita l'apertura in sicurezza,

impegna il Governo

ad intraprendere con tempestività iniziative normative finalizzate all'implementazione della compensazione delle perdite subite dal settore delle discoteche e delle sale da ballo in seguito alle restrizioni alla circolazione delle persone imposte dalla pandemia, anche attraverso il rifinanziamento del citato Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse.
9/3223-A/47Alemanno.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e per la ripresa in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    tra le modifiche principali apportate alla normativa emergenziale con il decreto-legge n. 105 del 2021 vi sono, in particolare: l'aggiornamento dei parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate di contenimento del contagio; la revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 con efficacia dal 6 agosto 2021; la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei termini di una serie di disposizioni legislative contenute nell'allegato 1, già introdotte in relazione alla situazione emergenziale derivante dalla diffusione della pandemia;
    l'articolo 11 del provvedimento in esame, in particolare, dispone che una quota, pari a 20 milioni di euro, del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse – istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge «Sostegni» (n. 73 del 2021) con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021 – è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;
    lo scorso 1o settembre con decreto interministeriale il Ministro dello sviluppo economico ha attivato il citato fondo da 140 milioni di euro;
    discoteche e sale da ballo sono alcune delle attività che potranno richiedere i contributi a fondo perduto fino a un massimo di 25 mila euro, per ciascun soggetto beneficiario, e a cui è destinata una quota pari a 20 milioni di euro del fondo istituito dal Ministero;
    l'attivazione del citato Fondo per sostegno delle attività economiche chiuse è stata definita doverosa dallo stesso Governo per il tramite del Ministro Giorgetti, il quale specificando che si tratta di un primo passo per sostenere il settore, non ha escluso la possibilità di un rifinanziamento dello strumento agevolativo;
    il settore delle discoteche e delle sale da ballo ha affrontato e sta affrontando gravissime difficoltà a seguito della crisi pandemica e delle chiusure disposte per contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 e si è visto negare la riapertura nonostante abbia sempre dimostrato la massima e fattiva disponibilità all'ipotesi ad esso prospettata – in più riprese – di riaprire con il green pass ed in base a ben definiti protocolli di sicurezza differenziati tra attività all'aperto e quelle al chiuso;
    le perdite subite dal settore sono come ben si può immaginare ingenti dopo ben due anni di sospensione delle attività ed è quindi necessario implementare con tempestività e decisione i necessari strumenti di compensazione, mettendo in atto nel contempo gli interventi affinché sia garantita l'apertura in sicurezza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intraprendere con tempestività iniziative normative finalizzate all'implementazione della compensazione delle perdite subite dal settore delle discoteche e delle sale da ballo in seguito alle restrizioni alla circolazione delle persone imposte dalla pandemia, anche attraverso il rifinanziamento del citato Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse.
9/3223-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta) Alemanno.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone un quadro di interventi necessari a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-19. È stato infatti definito in primo luogo da un insieme di decreti-legge che stabiliscono la cornice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell'emergenza (in particolare i decreti-legge n. 19/2020 e n. 33/2020, come successivamente integrati e modificati) e di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che attuano le disposizioni dei decreti-legge, modulandole in relazione all'andamento epidemiologico;
    con il decreto-legge in esame sono dunque disciplinate le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia ed è prorogato, direttamente da tale fonte legislativa di urgenza, lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021. È al contempo disposto il rinvio – fino al 31 dicembre – a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 salvo quanto previsto dal decreto-legge medesimo e viene estesa per lo stesso periodo la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame, al comma 1, ha inserito l'articolo 9-bis al decreto-legge n. 52 del 2021, consentendo, in zona bianca ed esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l'accesso ai seguenti servizi e attività: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione, dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, salvo che, per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici. Tuttavia, dalle possibilità previste per le suddette attività rimangono escluse attività svolte al chiuso come le discoteche e le sale ballo, le quali costituiscono un settore trainante nell'ambito del turismo e del divertimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati ad ottenere il raggiungimento della piena efficacia della certificazione verde, attraverso l'estensione della possibilità di svolgimento delle attività anche alle discoteche e sale da ballo, vincolandone l'accesso ai detentori della stessa certificazione verde COVID-19, incentivando in tal modo la ripresa di un settore trainante nell'industria del turismo e del divertimento, nonché, in generale, in direzione di una ripresa economica e sociale di tutte le categorie produttive.
9/3223-A/48Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone un quadro di interventi necessari a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia da COVID-19. È stato infatti definito in primo luogo da un insieme di decreti-legge che stabiliscono la cornice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell'emergenza (in particolare i decreti-legge n. 19/2020 e n. 33/2020, come successivamente integrati e modificati) e di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che attuano le disposizioni dei decreti-legge, modulandole in relazione all'andamento epidemiologico;
    con il decreto-legge in esame sono dunque disciplinate le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia ed è prorogato, direttamente da tale fonte legislativa di urgenza, lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021. È al contempo disposto il rinvio – fino al 31 dicembre – a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 salvo quanto previsto dal decreto-legge medesimo e viene estesa per lo stesso periodo la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame, al comma 1, ha inserito l'articolo 9-bis al decreto-legge n. 52 del 2021, consentendo, in zona bianca ed esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l'accesso ai seguenti servizi e attività: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione, dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, salvo che, per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici. Tuttavia, dalle possibilità previste per le suddette attività rimangono escluse attività svolte al chiuso come le discoteche e le sale ballo, le quali costituiscono un settore trainante nell'ambito del turismo e del divertimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare la possibilità, tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica, di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati ad ottenere il raggiungimento della piena efficacia della certificazione verde, attraverso l'estensione della possibilità di svolgimento delle attività anche alle discoteche e sale da ballo, vincolandone l'accesso ai detentori della stessa certificazione verde COVID-19, incentivando in tal modo la ripresa di un settore trainante nell'industria del turismo e del divertimento, nonché, in generale, in direzione di una ripresa economica e sociale di tutte le categorie produttive.
9/3223-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, contiene disposizioni relative all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 o meglio note come « green pass», introdotto con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
    in particolare l'atto in oggetto introduce un nuovo articolo 9-bis al predetto decreto-legge rubricato «Impiego certificazioni verdi COVID-19», il quale indica i casi in cui è obbligatorio l'uso di green pass;
    tra questi, al comma 1, lettera c), vengono indicati anche i musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
    a tal proposito giova ricordare che il patrimonio artistico-culturale del nostro Paese è uno dei più invidiati e famosi al mondo e motivo di vanto internazionale;
    una restrizione irragionevole non potrebbe far altro che piegare un settore che storicamente fatica a trovare una propria dimensione economica;
    in particolare, la norma in oggetto sembrerebbe confliggere con quanto invece previsto nella restante casistica elencati nell'atto, vale a dire la prescrizione del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 limitatamente ai luoghi al chiuso;
    infatti, come è ben noto, una parte considerevole del nostro patrimonio museale e culturale è collocato in ambienti all'aperto: per tali motivi, non sembrerebbe ragionevole introdurre il possesso del cosiddetto green pass tout court per tutti i luoghi di cultura, soprattutto in presenza di altre precauzioni, quale, ad esempio, l'impiego della mascherina,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare idonei provvedimenti normativi volti a prevedere che l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel caso di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dal provvedimento in esame, sia escluso per musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, o parti di essi chiaramente delimitati, che sono disposti all'aperto.
9/3223-A/49Di Lauro.


   La Camera,
   premesso che:
    è senz'altro condivisibile la necessità di intervenire urgentemente con delle misure idonee a fronteggiare la crisi economica conseguente all'epidemia da COVID-19 e alla sua recrudescenza emersa nell'autunno 2020;
    è altresì condivisibile che tali misure incidano principalmente sulle attività maggiormente danneggiate dalle chiusure, individuando delle modalità idonee a consentire la progressiva riapertura nel rispetto dell'esigenza, ancora di carattere attuale, di limitare gli assembramenti e tutte le altre situazioni che producano rischi di contagio da COVID-19;
    in tale direzione si muove il disegno di legge di conversione in discussione, il quale pone una serie di modifiche che intervengono sull'impianto normativo di recente approvazione che ha posto misure restrittive ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19;
    alcune delle norme del disegno di legge in discussione che più direttamente incidono sulle attività sociali ed economiche hanno immediata portata precettiva. Tra queste ultime, va notato all'articolo 3 l'obbligo di impiego della cosiddetta certificazione verde che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o l'esito negativo di test molecolari o antigenici, e si pone quale presupposto necessario per accedere a una serie di servizi fisiologicamente caratterizzati dall'assembramento;
    rispetto a ciò, è innegabile che l'impiego obbligatorio della certificazione verde abbia smosso la coscienza di una buona fetta di popolazione che ritiene l'informazione ufficiale sui vaccini parziale, i dati lacunosi o fuorvianti, ossia considera l'imposizione dei vaccini un attentato alla libertà individuale rispetto alla cura garantita dalla Costituzione. Di fianco a questi, vi sono coloro i quali che, pur facendo pieno affidamento sulla campagna vaccinale e riconoscendo l'importanza della vaccinazione, nutrono un comprensibile timore nei confronti del vaccino, anche collegato al proprio preesistente stato di malattia o a situazioni luttuose provocate dalla pandemia, tale da destabilizzarne la componente psicologica;
    gli scettici, i timorosi, spesso in via eccessivamente esemplificativa apostrofati come «No Vax» in realtà vanno compresi ed ascoltati, poiché in tale categoria c’è una grande eterogeneità di persone e posizioni. Difatti, oltre a talune posizioni e condotte estreme e anticostituzionali che vanno certamente stigmatizzate, ve ne sono altre che rappresentano dubbi e paure legittimi che permeano la sfera psicologica delle persone e che lo Stato deve contribuire a chiarire e risolvere;
    difatti, indagare i motivi psicologici che si pongono alla base del rifiuto, comprendere le ragioni di talune risposte estreme risponde anche al fine super individuale di adottare gli interventi comunicativi opportuni e tutelare la serenità e la pace sociale, oltre che ovviamente fornire assistenza psicologica specifica e individuale a chi mostra un palese stato di difficoltà e di disagio;

impegna il Governo

a fornire una più accurata attività di assistenza medica e supporto psicologico gratuito sul territorio al fine di ascoltare e sostenere coloro i quali vivono come tragica l'esperienza della pandemia, e anche a coloro che, rispetto all'imposto utilizzo della certificazione verde, nutrono dubbi e in alcuni casi vivono reazioni emotive intense o disagi psicologici più gravi.
9/3223-A/50Corneli.


   La Camera,
   premesso che:
    è senz'altro condivisibile la necessità di intervenire urgentemente con delle misure idonee a fronteggiare la crisi economica conseguente all'epidemia da COVID-19 e alla sua recrudescenza emersa nell'autunno 2020;
    è altresì condivisibile che tali misure incidano principalmente sulle attività maggiormente danneggiate dalle chiusure, individuando delle modalità idonee a consentire la progressiva riapertura nel rispetto dell'esigenza, ancora di carattere attuale, di limitare gli assembramenti e tutte le altre situazioni che producano rischi di contagio da COVID-19;
    in tale direzione si muove il disegno di legge di conversione in discussione, il quale pone una serie di modifiche che intervengono sull'impianto normativo di recente approvazione che ha posto misure restrittive ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19;
    alcune delle norme del disegno di legge in discussione che più direttamente incidono sulle attività sociali ed economiche hanno immediata portata precettiva. Tra queste ultime, va notato all'articolo 3 l'obbligo di impiego della cosiddetta certificazione verde che attesta l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o l'esito negativo di test molecolari o antigenici, e si pone quale presupposto necessario per accedere a una serie di servizi fisiologicamente caratterizzati dall'assembramento;
    rispetto a ciò, è innegabile che l'impiego obbligatorio della certificazione verde abbia smosso la coscienza di una buona fetta di popolazione che ritiene l'informazione ufficiale sui vaccini parziale, i dati lacunosi o fuorvianti, ossia considera l'imposizione dei vaccini un attentato alla libertà individuale rispetto alla cura garantita dalla Costituzione. Di fianco a questi, vi sono coloro i quali che, pur facendo pieno affidamento sulla campagna vaccinale e riconoscendo l'importanza della vaccinazione, nutrono un comprensibile timore nei confronti del vaccino, anche collegato al proprio preesistente stato di malattia o a situazioni luttuose provocate dalla pandemia, tale da destabilizzarne la componente psicologica;
    gli scettici, i timorosi, spesso in via eccessivamente esemplificativa apostrofati come «No Vax» in realtà vanno compresi ed ascoltati, poiché in tale categoria c’è una grande eterogeneità di persone e posizioni. Difatti, oltre a talune posizioni e condotte estreme e anticostituzionali che vanno certamente stigmatizzate, ve ne sono altre che rappresentano dubbi e paure legittimi che permeano la sfera psicologica delle persone e che lo Stato deve contribuire a chiarire e risolvere;
    difatti, indagare i motivi psicologici che si pongono alla base del rifiuto, comprendere le ragioni di talune risposte estreme risponde anche al fine super individuale di adottare gli interventi comunicativi opportuni e tutelare la serenità e la pace sociale, oltre che ovviamente fornire assistenza psicologica specifica e individuale a chi mostra un palese stato di difficoltà e di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di fornire, nel rispetto dell'autonomia regionale, una più accurata attività di assistenza medica e supporto psicologico gratuito sul territorio al fine di ascoltare e sostenere coloro i quali vivono come tragica l'esperienza della pandemia, e anche a coloro che, rispetto all'imposto utilizzo della certificazione verde, nutrono dubbi e in alcuni casi vivono reazioni emotive intense o disagi psicologici più gravi.
9/3223-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta) Corneli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 reca disposizioni in merito alla ripresa delle attività sociali, economico-produttive mediante l'impiego della certificazione verde COVID-19 prevedendo che a far data dal 6 agosto 2021, sia consentito in zona bianca l'accesso e/o l'utilizzo di servizi e attività, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2;
    a tal riguardo si evidenzia come nell'elencazione non sia previsto anche l'impiego della certificazione verde COVID-19, agli impianti di risalita a fune all'interno di comprensori sciistici;
    la possibilità di estensione dell'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 anche al settore del trasporto funiviario, del resto, è espressamente considerata nelle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico» adottate con l'ordinanza 30 agosto 2021 del Ministro della salute (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1o settembre 2021). Tali linee guida prevedono che le percentuali massime di riempimento del 50 per cento stabilite per seggiovie, cabinovie e funivie «potranno essere elevate all'80 per cento nel caso in cui disposizioni legislative introducano, per tali mezzi di trasporto, l'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19»;
    la disposizione si pone dunque nell'ottica di contemperare le esigenze di contrasto alla diffusione del virus, soddisfatte dall'obbligatorietà di possesso della certificazione verde per gli utenti e dalle altre misure individuate nelle linee guida, con le esigenze di consentire agli operatori di settore un'adeguata programmazione delle proprie attività, in vista della futura stagione invernale;
    la necessità di estendere l'utilizzazione della certificazione verde COVID-19, risiede anche nella necessità di fornire certezza riguardo alle modalità di ripresa dell'attività sciistica, con un congruo anticipo che permetta l'adozione delle linee guida e delle necessarie misure organizzative e di controllo, in un settore particolarmente colpito dalle conseguenze economiche della pandemia;
    sarebbe pertanto auspicabile la previsione di estensione dell'utilizzo della certificazione verde COVID-19, anche per l'accesso ed all'utilizzo nel settore del trasporto funiviario,

impegna il Governo

a prevedere l'estensione dell'utilizzo della certificazione verde COVID-19, anche al settore del trasporto funiviario, in tempi celeri per consentire la ripresa dell'attività sciistica, con un congruo anticipo utile e necessario per l'adozione delle linee guida e delle misure organizzative e di controllo.
9/3223-A/51Elisa Tripodi, Sut.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 52 del 2021 «riaperture» ha introdotto l'obbligo ad utilizzare il passaporto vaccinale, o green pass, per agevolare la libera circolazione dei cittadini all'interno del territorio dell'Unione europea. Il rilascio di tale documento attesta l'avvio del ciclo di vaccinazione con l'effettuazione di almeno 1 dose di vaccino o l'essere guariti da almeno sei mesi dal COVID-19. Il green pass viene rilasciato anche a chi, non abbia assunto ancora la prima dose di vaccino, ed effettua test molecolari o rapidi nasofaringei risultati negativi. Ha validità di 48 ore;
    in considerazione della proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, il Consiglio dei ministri ha deliberato nuove modalità di utilizzo, rendendo la certificazione strumento inderogabile per lo svolgimento della vita pubblica dei cittadini che, dal 6 agosto 2021, sono stati obbligati, per legge, a mostrare la relativa documentazione per accedere a: servizi di ristorazione al chiuso, spettacoli, eventi, competizioni sportive, musei, luoghi di cultura, mostre, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, congressi, convegni, centri termali, parchi acquatici, centri culturali e sociali, centri estivi, sale da gioco, scommesse, bingo, casinò e concorsi pubblici;
    studi scientifici dimostrerebbero che le fasi sperimentali, di vaccinazione, concluse dal vaccino ReiThera, avrebbero ottenuto risultati soddisfacenti poiché il vaccino agirebbe da adenovirus e non modulerebbe l'espressione del RNA messaggero consentendo così molta più copertura di altri vaccini. L'unico ostacolo sarebbe quello riscontrato dalla Corte dei conti nonché dai costi proibitivi per la ricerca che sembrerebbe orientare l'Italia su vaccini a MRNA. Gli studi effettuati su ReiThera e la buona reazione al virus avrebbero interessato Paesi stranieri nel proseguimento della sperimentazione;
    il 18 marzo 2021, 24 centri clinici su tutto il territorio italiano hanno distribuito in via sperimentale a 917 connazionali, di cui il 25 per cento di età superiore a 65 anni e/o in condizioni associate ad un aumentato rischio di malattia severa in caso di infezione da SARS-CoV-2, il vaccino italiano contro il COVID-19 ReiThera;
    la Corte dei conti in una nota del mese di maggio ha comunicato di non aver registrato il decreto per la produzione del vaccino italiano sospendendo la sperimentazione del vaccino ReiThera;
    a specifica di quanto dichiarato dal decreto-legge n. 52 del 2021, una circolare pubblicata sul sito del Ministero della salute ha introdotto la possibilità di emissione, da parte del medico responsabile del centro di sperimentazione, di una certificazione equiparata al green pass e valida fino al 30 settembre 2021,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rilasciare il green pass, con validità da stabilirsi, anche ai soggetti i quali, in via sperimentale, si siano sottoposti alla sperimentazione del vaccino italiano ReiThera e di creare inoltre le condizioni affinché si proceda con la fase finale della sperimentazione di ReiThera.
9/3223-A/52De Carlo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'uso dei test antigenici rapidi, con la riapertura delle scuole, è una misura molto utile per le giovani generazioni e per i cittadini minorenni del nostro Paese; si può verificare, in questo modo, lo stato della salute degli alunni, in relazione della pandemia da Sars-Cov-2, accelerando la diagnosi di casi sospetti di contagio da Covid-19;
    a tal scopo si richiedono ulteriori misure per aiutare i più giovani a effettuare i tamponi, considerando che alcune classi di età di minori non possono ancora vaccinarsi in quanto in alcune Regioni sono in attesa di essere chiamati per la somministrazione;
    l'articolo 5 del presente provvedimento prevede misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, stabilendo la somministrazione di test antigenici rapidi gratuiti a carico del Servizio Nazionale Sanitario, per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, tutelando, in questo modo, le fasce più fragili della popolazione e in particolare i minorenni, si supportano i cittadini e le famiglie nel monitoraggio della situazione sanitaria;
   a valutare la possibilità di adottare misure per incentivare l'effettuazione dei tamponi sia in soggetti vaccinati che non vaccinati, rendendoli disponibili e gratuiti almeno per la fascia più giovane della popolazione, rafforzando, in questo modo, le misure sanitarie per la riduzione della diffusione dei contagi.
9/3223-A/53Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    con Decreto del 12 marzo 2021, l'Italia ha adottato il nuovo piano strategico nazionale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 per l'esecuzione della campagna di vaccinazione nazionale, elaborato da ministero della Salute,
    Commissario straordinario per l'emergenza. Istituto Superiore di Sanità, AGENAS e AIFA – in armonia con il Piano strategico nazionale del ministero della Salute;
    il 31 dicembre 2020 è iniziata la somministrazione del vaccino in Italia;
    Secondo il Report Vaccini Anti COVID-19 al 07 luglio 2021 il 72 per cento della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale (prima e seconda dose);
    è in corso un dibattito a livello governativo sull'estensione della Certificazione verde COVID-19, l'obbligo vaccinale e la somministrazione della terza dose;
    come riportato dal Ministero della Salute, ad oggi la Certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale); essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi;
    il livello di immunizzazione del soggetto non è contemplato tra le condizioni previste dal Ministero della Salute; pertanto, allo stato attuale, sono assenti indicazioni precise per i soggetti in possesso di un elevato titolo anticorpale;
    la letteratura scientifica internazionale sta evidenziando la concreta possibilità che gli anticorpi attivati durante l'infezione naturale da SARS-CoV2 sarebbero più efficaci nel difendere da una nuova infezione rispetto a quelli attivati dal vaccino contro il COVID-19. Si cita, a titolo di esempio, il noto studio condotto da Sivan Gazit e colleghi dal titolo «Immunità naturale di infezione SARS-CoV-2 e immunità indotta dal vaccino a confronto: nuove infezioni contro infezioni su soggetti già vaccinati» (titolo originale; «Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections») e nelle conclusioni del quale si legge che questo studio ha dimostrato che l'immunità naturale offre una protezione di maggiore durata e più efficace contro l'infezione, la malattia sintomatica e l'ospedalizzazione causata dalla variante Delta di SARS-CoV-2, rispetto all'immunità indotta da due dosi di vaccino BNT162b2. I soggetti che hanno contratto SARS-CoV-2 e ai quali è stata somministrata una singola dose del vaccino hanno ottenuto ulteriore protezione contro la variante Delta,

impegna il Governo:

   a istituire, attraverso il primo provvedimento utile, e comunque con carattere d'urgenza, una certificazione nazionale parallela alla Certificazione verde COVID-19, valida all'interno dei confini nazionali, che consenta le medesime condizioni dei possessori del green pass a coloro che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2, dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato con validità di sei mesi a decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio;
   a determinare un razionale valore anticorpale cutoff fra lo status di immunizzazione prevista sufficiente ed il valore insufficiente, utile a suggerire, altresì, per i vaccinati la somministrazione della terza dose.
9/3223-A/54Romaniello, Menga.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, introduce, tra l'altro l'obbligo di green pass per poter accedere a servizi di ristorazione, eventi sportivi, programmazioni all'aperto, centri termali, cinema, concerti, concorsi pubblici;
    il green pass certifica l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o un tampone molecolare o antigenico rapido negativo al virus Sars-CoV-2, effettuato entro le precedenti 48 ore;
    durante l'esame del provvedimento in Commissione Affari sociali, il testo è stato modificato e conseguentemente il testo all'esame dell'Aula prevede che ai fini dell'ottenimento del green pass, ora è valido anche il test molecolare eseguito su un campione salivare;
    seppure sia una previsione positiva, rimane una differenza tra il tampone nasale, naso-oro-faringeo, che può essere sia molecolare che rapido ai fini della certificazione verde, e il test salivare che ai fini della medesima certificazione è valido solamente se molecolare;
    il test salivare ritenuto valido sarà pertanto soltanto quello di tipo molecolare che cerca l'Rna del virus e richiede più tempo, fino a 24 ore, rispetto ai classici 15-20 minuti di quello rapido – antigenico-, e può essere effettuato solo in laboratorio,

impegna il Governo

ad equiparare, ai fini dell'ottenimento del green pass, anche il test antigenico rapido su campione salivare, così come previsto per il tampone nasofaringeo.
9/3223-A/55Giannone, Cabras, Zucconi, Trano, Costanzo, Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge il 105 del 23 luglio 2021 introduce una serie di misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a consentire lo svolgimento in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    il provvedimento d'urgenza prevede all'articolo 3, norme sulle certificazioni verdi COVID-19 e sul loro impiego, inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge n. 52 del 2021, che opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 cosiddetto green pass;
    il suesposto articolo, caposaldo del decreto-legge, subordina al possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità, l'accesso ad una serie di specifici servizi e ambiti elencati all'interno della medesima disposizione escludendo, al contempo, i soggetti che in ragione dell'età non rientrano nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute;
    «Ci sono le condizioni per costruire: il “Patto di Roma” volto a rafforzare i sistemi sanitari nazionali e a garantire i vaccini anche nel Paesi più fragili», ha annunciato il Ministro della Salute Speranza nel punto stampa a margine dei lavori della prima giornata del G20 della salute a Roma. «L'impegno a cui stiamo lavorando è quello di costruire le condizioni affinché il vaccino: sia un diritto di tutti e non un privilegio di pochi»... «Questa è una sfida che tutti i Paesi presenti condividono»;
    l'Italia è stata tra i primi Paesi a pronunciarsi sull'obbligo per i vaccini, tant’è che il ministro rincara la dose sostenendo: «Se la difesa del diritto alla salute e la necessità di evitare nuove privazioni della libertà ci dovessero portare a questa soluzione, certo non ci spaventeremo e non ci fermeremo»;
    il Covid-19 ha fatto emergere le carenze dei: sistemi sanitari, esso ci ha al tempo stesso insegnato come ricerca scientifica, collaborazione internazionale e partnership pubblico-privato riescano a produrre risultati eccezionali, fra i quali la creazione di vaccini sicuri ed efficaci nel giro di pochi mesi;
    il G20 di Roma è stata un'occasione unica per rafforzate le relazioni internazionali e rilanciare i valori universalistici della salute: si sono messi a punto strategie per realizzare una maggiore resilienza, per migliorare i sistemi sanitari su scala globale, nazionale e locale a partire dalle cure primarie e per investire importanti risorse nella salute e nel benessere;
    durante i lavori del G20 i ministri della salute, si sono particolarmente soffermati sul tema dell'individuazione delle migliori strategie globali possibili per sostenere lo sviluppo e l'equo acceso a vaccini, medicinali e diagnostica;
    poiché l'emergenza sanitaria non sarà esaurita finché non ne saremo fuori tutti, si è discusso anche di come assicurare l'accesso più largo possibile ai vaccini da parte della popolazione mondiale a partire dai meccanismi di collaborazione esistenti;
    non tutti i Paesi hanno avuto l'opportunità di potersi fornire di vaccini come AstraZeneca, Moderna, Pfizer e Janssen – approvati da Ema – tant’è che di vaccini ne esistono diversi come: Nanoge, Sanofi/GSK, Beijing Institute of Biological Products, Gamaleya Research Institute, Sinovac, Vector Institute, CanSino Biologicals, Bharat Biotech, Curevac e Novavax;
    moltissimi italiani residenti all'estero – nel 2020 hanno raggiunto i 5,5 milioni gli iscritti all'Aire, cioè il 9,1 per cento della popolazione residente in Italia – si sono vaccinati con prodotti non riconosciuti dall'Ema, ma riconosciuti dalle autorità sanitarie degli altri Stati, questi, in una situazione divenuta paradossale non hanno nessuna la possibilità, seppure vaccinati, di ottenere il green pass per poter rientra in Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dar seguito ai buoni propositi e ai principi ispiratori del G20 della salute, adottando con urgenza tutte le misure necessarie affinché a coloro che, seppur vaccinati all'estero con prodotti non riconosciuti dall'Ema, sia rilasciato apposito green pass.
9/3223-A/56Borghese, Tasso, Longo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    nel contesto pandemico è essenziale predisporre adeguate misure a protezione delle persone fragili, che si trovano in condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Al riguardo, si ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento in discussione non prevedano adeguate iniziative a tutela di queste persone nell'ambito del lavoro; nello specifico, l'articolo 9 ha disposto l'estensione, solo fino al 31 ottobre 2021, della disciplina che riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in condizione di fragilità, la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;
    per gli stessi dipendenti, non viene prorogata la normativa transitoria che ha trovato applicazione fino al 31 giugno 2021 e che disponeva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, al ricovero ospedaliero ai fini del riconoscimento del relativo trattamento giuridico ed economico;
    è evidente che la tutela dei lavoratori fragili non è sufficientemente garantita, soprattutto rispetto a coloro che non hanno la possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile,

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa per garantire maggiori e adeguate tutele per i lavoratori fragili, anche riconoscendo per tutta la durata dello stato di emergenza la possibilità di accedere al lavoro agile e altresì prorogando la normativa transitoria, che ha trovato applicazione dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 e che equipara il periodo di assenza dal servizio – prescritto dalle competenti autorità sanitarie – al ricovero ospedaliero.
9/3223-A/57Rizzetto, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    per gli stessi dipendenti, non viene prorogata la normativa transitoria che ha trovato applicazione fino al 31 giugno 2021 e che disponeva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, al ricovero ospedaliero ai fini del riconoscimento del relativo trattamento giuridico ed economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni utile iniziativa per garantire maggiori e adeguate tutele per i lavoratori fragili, anche riconoscendo per tutta la durata dello stato di emergenza la possibilità di accedere al lavoro agile e altresì prorogando la normativa transitoria, che ha trovato applicazione dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 e che equipara il periodo di assenza dal servizio – prescritto dalle competenti autorità sanitarie – al ricovero ospedaliero.
9/3223-A/57. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, come modificato nel corso dell'esame davanti alla Commissione XIII, dispone che «salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare»;
    l'applicazione della predetta norma, ancorché subordinata alle valutazioni del personale sanitario, suggerisce che sia comunque possibile effettuare con la massima urgenza presso la struttura ospedaliera adita quanto meno il test antigenico rapido, il cui esito ha tempi di attesa ben diversi da quello molecolare,

impegna il Governo

a volere valutare con le Regioni le iniziative che queste ultime debbano eventualmente assumere per consentire a coloro che accedono alle prestazioni di pronto soccorso di poterne comunque usufruire in tempi consoni, anche ad evitare l'insorgere di eventuali contenziosi nel caso in cui, dalla ritardata erogazione della prestazione, derivino conseguenze sanitarie per il paziente.
9/3223-A/58Foti, Ferro, Galantino, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, modificato in sede referente, inserendo l'articolo 9-bis al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19;
    in particolare viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità l'accesso a determinati servizi e ambiti tra cui i servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, se al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, mostre, piscine e palestre etc. e non sono invece contemplati i mezzi di trasporto a fune;
    le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico adottate con l'ordinanza 30 agosto 2021 del Ministro della salute (G.U. n. 209 del 1o settembre 2021) considerano espressamente la possibilità di estensione dell'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 anche al settore del trasporto funiviario;
    tali linee guida prevedono che le percentuali massime di riempimento del 50 per cento stabilite per seggiovie, cabinovie e funivie «potranno essere elevate all'80 per cento nel caso in cui disposizioni legislative introducano, per tali mezzi di trasporto, l'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19»;
    risulta determinante in questo momento, oltre all'esigenza di contrastare la diffusione del virus, fornire certezza, in vista dell'inizio della stagione invernale, ad un settore particolarmente colpito dalle conseguenze economiche della pandemia, riguardo alle modalità di ripresa dell'attività sciistica, consentendo agli operatori un'adeguata programmazione delle proprie attività,

impegna il Governo

al fine di dare il tempo necessario agli operatori di settore per una adeguata programmazione dell'attività sciistica, a valutare l'opportunità di estendere, nel prossimo provvedimento utile, il requisito del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 anche all'accesso agli impianti di risalita all'interno di comprensori sciistici al fine di elevare almeno all'80 per cento le percentuali massime di riempimento stabilite per seggiovie, cabinovie e funivie, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.
9/3223-A/59. (Nuova versione) De Menech, Rotta, Rossi, Bonomo, Gribaudo, Lotti, Zardini, Gariglio, Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, modificato in sede referente, inserendo l'articolo 9-bis al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19;
    in particolare viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità l'accesso a determinati servizi e ambiti tra cui i servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, se al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, musei, mostre, piscine e palestre etc. e non sono invece contemplati i mezzi di trasporto a fune;
    le linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico adottate con l'ordinanza 30 agosto 2021 del Ministro della salute (G.U. n. 209 del 1o settembre 2021) considerano espressamente la possibilità di estensione dell'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 anche al settore del trasporto funiviario;
    tali linee guida prevedono che le percentuali massime di riempimento del 50 per cento stabilite per seggiovie, cabinovie e funivie «potranno essere elevate all'80 per cento nel caso in cui disposizioni legislative introducano, per tali mezzi di trasporto, l'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19»;
    risulta determinante in questo momento, oltre all'esigenza di contrastare la diffusione del virus, fornire certezza, in vista dell'inizio della stagione invernale, ad un settore particolarmente colpito dalle conseguenze economiche della pandemia, riguardo alle modalità di ripresa dell'attività sciistica, consentendo agli operatori un'adeguata programmazione delle proprie attività,

impegna il Governo

al fine di dare il tempo necessario agli operatori di settore per una adeguata programmazione dell'attività sciistica, a valutare l'opportunità, in relazione all'andamento della curva epidemiologica, di estendere, nel prossimo provvedimento utile, il requisito del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 anche all'accesso agli impianti di risalita all'interno di comprensori sciistici al fine di elevare almeno all'80 per cento le percentuali massime di riempimento stabilite per seggiovie, cabinovie e funivie, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.
9/3223-A/59. (Nuova versione – Testo modificato nel corso della seduta) De Menech, Rotta, Rossi, Bonomo, Gribaudo, Lotti, Zardini, Gariglio, Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    il provvedimento dispone l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde, nelle zone bianche, per poter accedere a:
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione Affari sociali sono state approvate delle modifiche al testo originario del decreto-legge e sono stati introdotti come test atti a fornire Certificazione verde di 48 ore anche quelli molecolari salivari; il test si basa sulla raccolta di saliva per rilevare la presenza di Covid-19 nell'organismo ed è, quindi, apparentemente più comodo e meno invasivo rispetto al tampone nasofaringeo;
    il test molecolare salivare deve essere effettuato in laboratorio, per i risultati è necessario attendere 24 ore, e il suo costo – variabile da Regione a Regione – oscilla tra sessanta e oltre cento euro, tutti elementi che testimoniano la poca fruibilità di tale tipo di accertamento per i cittadini;
    al contrario l'ammissione, ai fini del rilascio della Certificazione verde, dei test salivari rapidi, effettuabili in farmacia come i tamponi nasofaringei rapidi, e che, come questi ultimi, consentono un risultato in 10/15 minuti, rappresenterebbe un contributo importante alla semplificazione degli accertamenti per tutti i cittadini;
    promuovere l'utilizzo dei test salivari rapidi, svolti sempre sotto il controllo sanitario, potrebbe consentire di testare contemporaneamente più persone per andare incontro alle esigenze di quelle istituzioni e strutture (sanitarie, scuola o luoghi di lavoro) nelle quali devono essere eseguiti centinaia di test contemporaneamente per consentire accessi verificati e veloci senza code,

impegna il Governo

a consentire la concessione della Certificazione verde di 48 ore anche in presenza di risultato negativo di un test salivare rapido.
9/3223-A/60Lollobrigida, Gemmato, Ferro, Zucconi, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    il provvedimento dispone l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde, nelle zone bianche, per poter accedere a:
    nel corso dell'esame in sede referente in Commissione Affari sociali sono state approvate delle modifiche al testo originario del decreto-legge e sono stati introdotti come test atti a fornire Certificazione verde di 48 ore anche quelli molecolari salivari; il test si basa sulla raccolta di saliva per rilevare la presenza di Covid-19 nell'organismo ed è, quindi, apparentemente più comodo e meno invasivo rispetto al tampone nasofaringeo;
    il test molecolare salivare deve essere effettuato in laboratorio, per i risultati è necessario attendere 24 ore, e il suo costo – variabile da Regione a Regione – oscilla tra sessanta e oltre cento euro, tutti elementi che testimoniano la poca fruibilità di tale tipo di accertamento per i cittadini;
    al contrario l'ammissione, ai fini del rilascio della Certificazione verde, dei test salivari rapidi, effettuabili in farmacia come i tamponi nasofaringei rapidi, e che, come questi ultimi, consentono un risultato in 10/15 minuti, rappresenterebbe un contributo importante alla semplificazione degli accertamenti per tutti i cittadini;
    promuovere l'utilizzo dei test salivari rapidi, svolti sempre sotto il controllo sanitario, potrebbe consentire di testare contemporaneamente più persone per andare incontro alle esigenze di quelle istituzioni e strutture (sanitarie, scuola o luoghi di lavoro) nelle quali devono essere eseguiti centinaia di test contemporaneamente per consentire accessi verificati e veloci senza code,

impegna il Governo

ad avviare, in tempi brevi, un percorso di approfondimento con gli organismi tecnico-scientifici competenti al fine di valutare la possibilità di riconoscere la validità dei test salivari antigenici ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 e a concluderlo entro sessanta giorni.
9/3223-A/60. (Testo modificato nel corso della seduta) Lollobrigida, Gemmato, Ferro, Zucconi, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    nel decreto-legge n. 105 (cosiddetto «DL Green Pass») lo stato di emergenza Covid, scaduto il termine del 31 luglio 2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2021, con conseguente proroga della disciplina emergenziale per le giurisdizioni civile, penale e tributaria, ma con inopinata esclusione di quella amministrativa;
    tale esclusione era stata giustificata in termini di dimenticanza per la quale si intendeva rimediare proponendo immediatamente un emendamento inclusivo anche della giurisdizione amministrativa per le udienze da remoto: l'emendamento, tuttavia, è stato sostituito con un altro nel quale sostanzialmente si reintroduce la disciplina delle udienze in presenza relegando a mere ipotesi eccezionali e a discrezione del Presidente del Collegio giudicante le udienze da remoto;
    il ritorno alle udienze in presenza soltanto nella giurisdizione amministrativa un momento di recrudescenza dei contagi risulterebbe pericoloso e, in ragione della scelta opposta operata nelle altre giurisdizioni, anche non comprensibile;
    appaiono sconosciute ad oggi le ragioni per le quali è stata disposta la delineata iniziativa atteso il successo delle udienze da remoto come disposte dalla precedente normativa, e tenuto conto soprattutto delle enormi difficoltà che determina l'emendamento proposto per gli avvocati fuori sede, fermo restando che non esiste alcuna distinzione organizzativa e processuale che possa suffragare la stessa;
    ad oggi restano inascoltate le proteste avanzate dalla categoria professionale degli avvocati amministrativisti che, nelle scorse settimane, aveva propugnato il permanere delle udienze da remoto con eventuali motivate deroghe concesse dal Presidente del Collegio giudicante per quelle in presenza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative, nel più breve tempo possibile, al fine di individuare un'adeguata soluzione alla problematica descritta in premessa, prevedendo la proroga della disciplina emergenziale al 31 dicembre 2021 anche per il settore della giurisdizione amministrativa.
9/3223-A/61Cardinale.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 3 – inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 – introduce il cosiddetto «green pass» per lo svolgimento di talune attività sociali da parte dei cittadini e, parimenti, per l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;
    il tema del passaporto vaccinale ha occupato le agende politiche delle ultime settimane con posizioni diverse dovute alla necessità di coniugare la salute pubblica con la libertà dei cittadini, portando all'attenzione il rischio che il green pass finisca per essere un elemento di discriminazione;
    il decreto prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni;
    non fanno eccezione le attività di somministrazione di cibi e bevande che si sono trovate nel paradosso di dover verificare la certificazione verde per i clienti che consumavano ai tavoli interni rispetto agli stessi che potevano essere sprovvisti del green pass per consumare al bancone;
    dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti, senza che vengano introdotte ulteriori difficoltà per i cittadini e le aziende,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare le opportune iniziative affinché le certificazioni verdi COVID-19 siano impegnate nelle zone arancioni e rosse, come misura alternativa alla chiusura delle attività economiche, mantenendo la previsione del certificato verde COVID-19 in zona bianca e gialla solo per quanto riguarda i c.d. grandi eventi come già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto.
9/3223-A/62Paolin, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 3 – inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 – introduce il cosiddetto «green pass» per lo svolgimento di talune attività sociali da parte dei cittadini e, parimenti, per l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;
    il tema del passaporto vaccinale ha occupato le agende politiche delle ultime settimane con posizioni diverse dovute alla necessità di coniugare la salute pubblica con la libertà dei cittadini, portando all'attenzione il rischio che il green pass finisca per essere un elemento di discriminazione;
    il decreto prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni;
    non fanno eccezione le attività di somministrazione di cibi e bevande che si sono trovate nel paradosso di dover verificare la certificazione verde per i clienti che consumavano ai tavoli interni rispetto agli stessi che potevano essere sprovvisti del green pass per consumare al bancone;
    dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti, senza che vengano introdotte ulteriori difficoltà per i cittadini e le aziende,

impegna il Governo

tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare le opportune iniziative affinché le certificazioni verdi COVID-19 siano impegnate nelle zone arancioni e rosse, come misura alternativa alla chiusura delle attività economiche, mantenendo la previsione del certificato verde COVID-19 in zona bianca e gialla solo per quanto riguarda i c.d. grandi eventi come già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto.
9/3223-A/62. (Testo modificato nel corso della seduta) Paolin, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 3 – inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 – introduce il cosiddetto «green pass» per la partecipazione sociale a talune attività e, al contempo, per consentire l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;
    lo strumento del green pass è stato oggetto di contrastanti posizioni politiche nelle ultime settimane, rilevandone la sua utilità per la salute pubblica ma, al contempo, le antinomie e le incongruenze che lo connotano, col rischio che possa trasformarsi in un elemento di discriminazione;
    l'esitazione vaccinale nei fortemente indecisi è dettata presumibilmente anche da un susseguirsi di notizie contraddittorie sul rapporto rischi/benefici; invero, un incremento delle adesioni può essere ottenuto esclusivamente con informazioni corrette, salvaguardando libertà ed evitando obblighi e costrizioni;
    i rapidi cambiamenti economici e sociali che il paese sta affrontando impongono che l'informazione si adoperi per fornire ai cittadini, con ogni strumento, possibili occasioni di approfondimento e conoscenza, e la limitazione delle informazioni arreca un grave vulnus alla libertà, alla pluralità e alla democraticità del diritto all'informazione,

impegna il Governo

a promuovere, riconoscendo l'efficacia dell'impegno dei sindaci, delle Regioni, della struttura commissariale e del governo, una capillare campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19, volta ad incentivare l'incremento delle adesioni attraverso la diffusione di informazioni corrette, salvaguardando la libertà di scelta evitando l'introduzione di obblighi da utilizzare esclusivamente in via eccezionale e solo per determinate categorie specifiche.
9/3223-A/63Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 3 – inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 – introduce il cosiddetto «green pass» per la partecipazione sociale a talune attività e, al contempo, per consentire l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;
    lo strumento del green pass è stato oggetto di contrastanti posizioni politiche nelle ultime settimane, rilevandone la sua utilità per la salute pubblica ma, al contempo, le antinomie e le incongruenze che lo connotano, col rischio che possa trasformarsi in un elemento di discriminazione;
    l'esitazione vaccinale nei fortemente indecisi è dettata presumibilmente anche da un susseguirsi di notizie contraddittorie sul rapporto rischi/benefici; invero, un incremento delle adesioni può essere ottenuto esclusivamente con informazioni corrette, salvaguardando libertà ed evitando obblighi e costrizioni;
    i rapidi cambiamenti economici e sociali che il paese sta affrontando impongono che l'informazione si adoperi per fornire ai cittadini, con ogni strumento, possibili occasioni di approfondimento e conoscenza, e la limitazione delle informazioni arreca un grave vulnus alla libertà, alla pluralità e alla democraticità del diritto all'informazione,

impegna il Governo

a promuovere, riconoscendo l'efficacia dell'impegno dei sindaci, delle Regioni, della struttura commissariale e del Governo, una capillare campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19, volta ad incrementare le adesioni attraverso la diffusione di informazioni complete, comprensibili e facilmente accessibili.
9/3223-A/63. (Testo modificato nel corso della seduta) Foscolo, Boldi, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza pandemica tuttora in atto impone una politica sanitaria improntata alla massima cautela;
    di questa politica è da tempo un cardine, ancor prima che venisse introdotta la certificazione verde, il controllo della negatività al virus SARS-CoV-2 dei turisti in arrivo dall'estero per via aerea;
    la certificazione verde o i documenti esteri che svolgono la stessa funzione sono ormai richiesti a chiunque entri legalmente nel territorio dello Stato con un mezzo aereo, ferroviario o navale;
    gli stranieri che giungono clandestinamente in Italia provengono spesso da aree a bassa copertura vaccinale e ciò nonostante sbarcano nei porti italiani senza controlli dalle imbarcazioni che hanno compiuto attività di soccorso in mare;
    tale circostanza rappresenta un rischio sanitario rilevante e al contempo socialmente non accettabile nel momento in cui si impone alla popolazione italiana il possesso della certificazione verde per poter accedere a numerose attività,

impegna il Governo

a non consentire lo sbarco a terra dei migranti irregolari raccolti dalle imbarcazioni che hanno compiuto attività di soccorso in mare senza che ne sia state previamente accertata la negatività al virus SARS-CoV-2 con test molecolare od antigenico.
9/3223-A/64Iezzi, Bordonali, Lazzarini, Di Muro, Fogliani, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in questione, che prevede l'obbligo del green pass per l'esercizio di molte attività economiche e sociali, non prende in considerazione realtà e situazioni le cui peculiarità rendono contraddittorio se non addirittura paradossale il suo utilizzo;
    in particolare, l'articolo 3 del decreto-legge in esame prevede l'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
    tale disposizione non esenta dall'obbligo del green pass per l'accesso ai servizi di ristorazione aziendali, alle mense all'interno delle aziende e ai locali a queste assimilabili;
    una faq del 15 agosto del Governo ha precisato che per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere alla mensa aziendale, o ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde, e a tal fine, i gestori sono tenuti a verificare le certificazioni con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno;
    tale presa di posizione ha visto mobilitarsi sindacati e imprese, sia per tutte le difficoltà di gestione e di controllo che ne derivano, sia per le situazioni paradossali e umilianti che rischia di provocare nei confronti dei lavoratori;
    a questo proposito sono stati riportati dagli organi di stampa molti casi di poliziotti costretti a consumare il loro pasto su dei vassoi per strada anziché in mensa con colleghi insieme ai quali prestano servizio quotidianamente, condividendo spazi anche molto ristretti come quelli di un'automobile;
    tale disposizione, inoltre, risulta difficilmente applicabile e controproducente anche per gli esercizi di ristorazione situati all'interno dei terminal aeroportuali, dove molteplici misure per il contenimento del contagio sono già in essere;
    qualora l'obbligo di green pass dovesse applicarsi anche ai servizi di ristorazione situati all'interno dei terminal aeroportuali, i passeggeri sprovvisti sarebbero costretti a consumare il pasto al bancone o comunque all'interno del terminal (essendo preclusa la possibilità per il viaggiatore di uscire all'aria aperta, una volta superati i varchi di sicurezza), con conseguente rischio di file e assembramenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione dall'obbligo del green pass per i servizi di ristorazione aziendali, per le mense all'interno delle aziende o per i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti e per i servizi di ristorazione all'interno degli scali aeroportuali.
9/3223-A/65Zanella, Tonelli, Caffaratto, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Legnaioli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 prevedendo l'introduzione del cosiddetto «green pass» ai fini della partecipazione sociale e dell'esercizio delle attività economiche da parte degli operatori;
    gli ultimi intendimenti governativi hanno aperto alla concreta possibilità di imporre l'obbligo vaccinale. Una decisione che, da un lato, troverebbe la sua giustificazione nell'esigenza di uscire il prima possibile dall'emergenza pandemica, dall'altro, tuttavia, è giudicata sfavorevole in quanto la libera scelta è sempre preferibile;
    la legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti; in particolare, la predetta legge trae origine dall'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l'illegittimità, alla luce degli articoli 32 e 2 della nostra Carta costituzionale, della Legge n. 51 del 1966 (che sanciva l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non aveva previsto l'obbligo a carico dello Stato di corrispondere un'indennità per il danno, derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia, casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo (Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307, Foro It., 1990, I, 2694);
    nel merito, i Giudici estensori hanno enunciato il principio che non è lecito richiedere che il singolo cittadino esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative: hanno, quindi, riconosciuto l'esistenza di un diritto costituzionalmente sancito ad un indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione obbligatoria;
    l'indennizzo previsto è pertanto riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per motivi di solidarietà sociale e per testimoniare l'interesse della comunità alla tutela della salute,

impegna il Governo

a prevedere un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2.
9/3223-A/66Turri, Cavandoli, Tateo, Panizzut, Murelli, Snider, Claudio Borghi, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 prevedendo l'introduzione del cosiddetto «green pass» ai fini della partecipazione sociale e dell'esercizio delle attività economiche da parte degli operatori;
    gli ultimi intendimenti governativi hanno aperto alla concreta possibilità di imporre l'obbligo vaccinale. Una decisione che, da un lato, troverebbe la sua giustificazione nell'esigenza di uscire il prima possibile dall'emergenza pandemica, dall'altro, tuttavia, è giudicata sfavorevole in quanto la libera scelta è sempre preferibile;
    la legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti; in particolare, la predetta legge trae origine dall'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l'illegittimità, alla luce degli articoli 32 e 2 della nostra Carta costituzionale, della Legge n. 51 del 1966 (che sanciva l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non aveva previsto l'obbligo a carico dello Stato di corrispondere un'indennità per il danno, derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia, casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo (Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307, Foro It., 1990, I, 2694);
    nel merito, i Giudici estensori hanno enunciato il principio che non è lecito richiedere che il singolo cittadino esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative: hanno, quindi, riconosciuto l'esistenza di un diritto costituzionalmente sancito ad un indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione obbligatoria;
    l'indennizzo previsto è pertanto riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per motivi di solidarietà sociale e per testimoniare l'interesse della comunità alla tutela della salute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2.
9/3223-A/66. (Testo modificato nel corso della seduta) Turri, Cavandoli, Tateo, Panizzut, Murelli, Snider, Claudio Borghi, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    con circolare prot. n. 32884 del 21 luglio 2021, il Ministero della salute ha chiarito quanto segue: « è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione»;
    alla luce di tale circolare, si riteneva che il decreto-legge all'esame dell'Aula avrebbe costituito l'occasione per estendere finalmente a dodici mesi il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, attualmente aventi durata semestrale, in maniera tale da allineare la durata di dette certificazioni alla finestra temporale definita dal Ministero della salute ai fini della somministrazione della vaccinazione con dose singola;
    in maniera inattesa, invece, il decreto-legge all'esame dell'Aula non prevede – almeno per il momento – una tale modifica. Vi è, in effetti, un'estensione, da 9 a 12 mesi, del periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19, ma essa riguarda unicamente i soggetti vaccinati (con due dosi o con dose singola in caso di precedente infezione) e non anche i soggetti guariti dall'infezione che risultano in attesa di ricevere la somministrazione del vaccino nel rispetto delle indicazioni fornite dal proprio medico curante e dei citati criteri ministeriali;
    per effetto di tali previsioni, incongrue e non coordinate tra loro, dunque, i soggetti guariti si vengono a trovare in un « paradosso giudico e immunologico», com’è stato definito da più parti, in quanto hanno tecnicamente a disposizione dodici mesi per ricevere la somministrazione del vaccino, ma nel frattempo rimangono privi della certificazione verde Covid-19 e, pertanto, vengono esclusi dalla vita sociale a meno di non voler eseguire, inutilmente e con spese a carico, un test molecolare o antigenico ogni 48 ore;
    la circolare ministeriale che riconosce ai soggetti guariti la possibilità attendere dodici mesi per la somministrazione del vaccino si fonda evidentemente sul presupposto che, per tale periodo, permanga nel soggetto un'adeguata risposta anticorpale. Il medesimo presupposto, allora, avrebbe giustificato anche l'estensione del periodo di validità delle certificazioni di cui qui si discute;
    si segnala, inoltre, che per moltissimi soggetti guariti la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dal Ministero della salute è computata, erroneamente, a far data dal primo tampone positivo e/o dalla data del ricovero e non invece dalla data di avvenuta guarigione, come previsto dalla legge, con l'effetto che la durata complessiva del green pass, già inferiore a quella che dovrebbe essere, finisce per assottigliarsi ulteriormente e mantenere una validità di appena poche settimane; ciò si verifica, in particolare, per i soggetti che hanno avuto un decorso più lungo dell'infezione che, peraltro, sono quelli con un titolo anticorpale più elevato per i quali la vaccinazione ravvicinata è persino sconsigliata da molti medici, alla luce del maggiore rischio di reazioni avverse che si osserva – a quanto consta – in tali casi;
    la decorrenza delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai soggetti guariti è calcolata erroneamente anche nella sezione FAQ della piattaforma https://www.dgc.gov.it. Nella sezione dedicata alle «persone guarite», infatti, si legge che: « la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo cui, invece, tale decorrenza si computa – come detto – «a far data dall'avvenuta guarigione»,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative di carattere normativo per estendere, da 6 a 12 mesi, il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di coordinare la scadenza di dette certificazioni con la finestra temporale a disposizione di tali soggetti per la vaccinazione con dose singola;
   ad aggiornare le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di assicurare che la relativa decorrenza sia computata effettivamente «a far data dall'avvenuta guarigione», come previsto dalla legge, e non già dal primo tampone positivo e/o dalla data di ricovero;
   a correggere le FAQ pubblicate sulla piattaforma https://www.dgc.gov.it, nella parte in cui riportano che « la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021.
9/3223-A/67Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    con circolare prot. n. 32884 del 21 luglio 2021, il Ministero della salute ha chiarito quanto segue: « è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione»;
    alla luce di tale circolare, si riteneva che il decreto-legge all'esame dell'Aula avrebbe costituito l'occasione per estendere finalmente a dodici mesi il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, attualmente aventi durata semestrale, in maniera tale da allineare la durata di dette certificazioni alla finestra temporale definita dal Ministero della salute ai fini della somministrazione della vaccinazione con dose singola;
    in maniera inattesa, invece, il decreto-legge all'esame dell'Aula non prevede – almeno per il momento – una tale modifica. Vi è, in effetti, un'estensione, da 9 a 12 mesi, del periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19, ma essa riguarda unicamente i soggetti vaccinati (con due dosi o con dose singola in caso di precedente infezione) e non anche i soggetti guariti dall'infezione che risultano in attesa di ricevere la somministrazione del vaccino nel rispetto delle indicazioni fornite dal proprio medico curante e dei citati criteri ministeriali;
    per effetto di tali previsioni, incongrue e non coordinate tra loro, dunque, i soggetti guariti si vengono a trovare in un « paradosso giudico e immunologico», com’è stato definito da più parti, in quanto hanno tecnicamente a disposizione dodici mesi per ricevere la somministrazione del vaccino, ma nel frattempo rimangono privi della certificazione verde Covid-19 e, pertanto, vengono esclusi dalla vita sociale a meno di non voler eseguire, inutilmente e con spese a carico, un test molecolare o antigenico ogni 48 ore;
    la circolare ministeriale che riconosce ai soggetti guariti la possibilità attendere dodici mesi per la somministrazione del vaccino si fonda evidentemente sul presupposto che, per tale periodo, permanga nel soggetto un'adeguata risposta anticorpale. Il medesimo presupposto, allora, avrebbe giustificato anche l'estensione del periodo di validità delle certificazioni di cui qui si discute;
    si segnala, inoltre, che per moltissimi soggetti guariti la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dal Ministero della salute è computata, erroneamente, a far data dal primo tampone positivo e/o dalla data del ricovero e non invece dalla data di avvenuta guarigione, come previsto dalla legge, con l'effetto che la durata complessiva del green pass, già inferiore a quella che dovrebbe essere, finisce per assottigliarsi ulteriormente e mantenere una validità di appena poche settimane; ciò si verifica, in particolare, per i soggetti che hanno avuto un decorso più lungo dell'infezione che, peraltro, sono quelli con un titolo anticorpale più elevato per i quali la vaccinazione ravvicinata è persino sconsigliata da molti medici, alla luce del maggiore rischio di reazioni avverse che si osserva – a quanto consta – in tali casi;
    la decorrenza delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai soggetti guariti è calcolata erroneamente anche nella sezione FAQ della piattaforma https://www.dgc.gov.it. Nella sezione dedicata alle «persone guarite», infatti, si legge che: « la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo cui, invece, tale decorrenza si computa – come detto – «a far data dall'avvenuta guarigione»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, previo parere del Comitato tecnico scientifico, di:
   adottare iniziative di carattere normativo per estendere, da 6 a 12 mesi, il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di coordinare la scadenza di dette certificazioni con la finestra temporale a disposizione di tali soggetti per la vaccinazione con dose singola;
   aggiornare le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di assicurare che la relativa decorrenza sia computata effettivamente «a far data dall'avvenuta guarigione», come previsto dalla legge, e non già dal primo tampone positivo e/o dalla data di ricovero;
   correggere le FAQ pubblicate sulla piattaforma https://www.dgc.gov.it, nella parte in cui riportano che « la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021.
9/3223-A/67. (Testo modificato nel corso della seduta) Boldi, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    recenti evidenze scientifiche confermano il profilo di efficacia e sicurezza degli anticorpi monoclonali indicati per il trattamento dell'infezione da SARS-CoV-2;
    secondo un report dell'AIFA sono 8.434 le prescrizioni effettuate da quando questi medicinali, a partire dal 10 marzo 2021, sono stati autorizzati in via emergenziale per le persone particolarmente fragili con infezione recente da SARS-CoV-2 e senza sintomi gravi;
    la tempestività nella somministrazione di tali medicinali si è rilevata fondamentale nella prevenzione delle gravi conseguenze dovute all'infezione da SARS- CoV-2. Secondo quanto previsto dall'AIFA, in particolare, la prescrizione e il trattamento devono garantire la somministrazione del prodotto il più precocemente possibile rispetto all'insorgenza dei sintomi e, comunque, non oltre i dieci giorni dall'inizio degli stessi;
    le determinazioni AIFA che disciplinano le condizioni di impiego di tali medicinali prevedono che i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle USCA(R) e, in generale, i medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti COVID effettuino una prima selezione del paziente con sintomi lievi-moderati e li indirizzino successivamente alla struttura presso la quale effettuare il trattamento;
    la prescrivibilità del prodotto, invece, rimane limitata ai soli medici operanti nell'ambito delle strutture identificate a livello locale per la somministrazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile per promuovere ulteriormente l'impiego degli anticorpi monoclonali nel trattamento dei pazienti Covid-19, valutando altresì l'opportunità di consentire la prescrizione degli stessi da parte dei medici di medicina generale e, comunque, di assicurare un maggiore coinvolgimento di questi ultimi nel processo di prescrizione di tali medicinali, anche nell'ottica di assicurare la tempestività di intervento e la somministrazione precoce nelle fasi iniziali della malattia.
9/3223-A/68Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    recenti evidenze scientifiche confermano il profilo di efficacia e sicurezza degli anticorpi monoclonali indicati per il trattamento dell'infezione da SARS-CoV-2;
    secondo un report dell'AIFA sono 8.434 le prescrizioni effettuate da quando questi medicinali, a partire dal 10 marzo 2021, sono stati autorizzati in via emergenziale per le persone particolarmente fragili con infezione recente da SARS-CoV-2 e senza sintomi gravi;
    la tempestività nella somministrazione di tali medicinali si è rilevata fondamentale nella prevenzione delle gravi conseguenze dovute all'infezione da SARS- CoV-2. Secondo quanto previsto dall'AIFA, in particolare, la prescrizione e il trattamento devono garantire la somministrazione del prodotto il più precocemente possibile rispetto all'insorgenza dei sintomi e, comunque, non oltre i dieci giorni dall'inizio degli stessi;
    le determinazioni AIFA che disciplinano le condizioni di impiego di tali medicinali prevedono che i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle USCA(R) e, in generale, i medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti COVID effettuino una prima selezione del paziente con sintomi lievi-moderati e li indirizzino successivamente alla struttura presso la quale effettuare il trattamento;
    la prescrivibilità del prodotto, invece, rimane limitata ai soli medici operanti nell'ambito delle strutture identificate a livello locale per la somministrazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile per promuovere ulteriormente l'impiego degli anticorpi monoclonali nel trattamento dei pazienti Covid-19, valutando altresì l'opportunità di assicurare un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale nel processo di prescrizione di tali medicinali, anche nell'ottica di assicurare la tempestività di intervento e la somministrazione precoce nelle fasi iniziali della malattia.
9/3223-A/68. (Testo modificato nel corso della seduta) Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del decreto-legge all'esame dell'Aula dispone la proroga al 31 ottobre 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili, ossia i lavoratori esposti a particolare rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2 che necessitano di speciali forme di tutela;
    il decreto-legge qui in esame, tuttavia, non accorda una proroga alle ulteriori tutele garantite dal suddetto articolo 26 del decreto-legge cura Italia. In particolare, non risultano oggetto di proroga le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 26, con le quali si prevede, rispettivamente:
     (i) che il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computato ai fini del periodo di comporto;
     (ii) che il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile è equiparato a ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del comporto;
    la prima forma di tutela previdenziale, rivolta ai lavoratori in quarantena, non risulta infatti erogabile nell'anno in corso per mancanza oggettiva di coperture. Il problema è stato sollevato, di recente, dall'Inps, nel messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, secondo cui: « il legislatore non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso»;
    la seconda forma di tutela, rivolta ai lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, è invece venuta a scadere in data 30 giugno 2021, ai sensi di quanto prevede il citato articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, e non risulta attualmente oggetto proroga nonostante il prolungamento dello stato di emergenza che, invece, è stato disposto dal provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di carattere normativo per tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori in quarantena e dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, garantendo l'operatività sino al 31 dicembre 2021 e, comunque, sino al termine dello stato di emergenza delle tutele previste in loro favore dall'articolo 26, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia).
9/3223-A/69Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Caparvi, Giaccone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del decreto-legge all'esame dell'Aula dispone la proroga al 31 ottobre 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili, ossia i lavoratori esposti a particolare rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2 che necessitano di speciali forme di tutela;
    il decreto-legge qui in esame, tuttavia, non accorda una proroga alle ulteriori tutele garantite dal suddetto articolo 26 del decreto-legge cura Italia. In particolare, non risultano oggetto di proroga le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 26, con le quali si prevede, rispettivamente:
     (i) che il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computato ai fini del periodo di comporto;
     (ii) che il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile è equiparato a ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del comporto;
    la prima forma di tutela previdenziale, rivolta ai lavoratori in quarantena, non risulta infatti erogabile nell'anno in corso per mancanza oggettiva di coperture. Il problema è stato sollevato, di recente, dall'Inps, nel messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, secondo cui: « il legislatore non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso»;
    la seconda forma di tutela, rivolta ai lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, è invece venuta a scadere in data 30 giugno 2021, ai sensi di quanto prevede il citato articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, e non risulta attualmente oggetto proroga nonostante il prolungamento dello stato di emergenza che, invece, è stato disposto dal provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo per tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori in quarantena e dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, garantendo l'operatività sino al 31 dicembre 2021 e, comunque, sino al termine dello stato di emergenza delle tutele previste in loro favore dall'articolo 26, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia).
9/3223-A/69. (Testo modificato nel corso della seduta) Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella, Murelli, Caparvi, Giaccone.


   La Camera,
   premesso che:
    com’è noto, il decreto-legge all'esame dell'Aula, anche detto decreto Green pass, introduce l'obbligatorietà delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso a numerosi servizi e attività della vita sociale quali, tra gli altri: servizi di ristorazione, musei, istituti e luoghi della cultura, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, sagre, fiere, centri culturali, centri sociali e concorsi pubblici;
    al fine di evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del green pass possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività sopra elencate, è necessario intervenire su più fronti, promuovendo innanzitutto la somministrazione gratuita di test molecolari o antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti che si trovano maggiormente a rischio di emarginazione in questa fase. Tra queste, si citano, in particolare: (i) minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni; (ii) persone con disabilità, per le quali parimenti è indispensabile garantire la somministrazione gratuita di test, in particolare salivari, tenuto conto della minore invasività che questi possiedono rispetto al tampone classico; (iii) persone che non possono ricevere la somministrazione del vaccino a causa di particolari condizioni o patologie certificate;
    in aggiunta a quanto sopra, si ritengono indispensabili alcuni correttivi con riferimento al periodo di validità e ai presupposti necessari per il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 attestanti l'effettuazione di un test con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
    allo stato attuale, infatti, tali certificazioni possono essere rilasciate sulla base di test molecolari o antigenici rapidi con tampone, ovvero sulla base di test salivari di tipo molecolare;
    l'inserimento di quest'ultima tipologia di test tra quelli validi ai fini dell'ottenimento del green pass costituisce un primo, importante, passo richiesto con forza dalla Gruppo Lega per il quale si esprime particolare soddisfazione. Di qui in avanti, tuttavia, si ritiene che il Governo debba adottare ulteriori iniziative per riconoscere la validità, ai fini dell'ottenimento del green pass, anche dei test salivari antigenici rapidi, dal momento che questi ultimi – per caratteristiche, rapidità e semplicità di utilizzo – potrebbero rappresentare uno strumento di estrema importanza ai fini del controllo e della gestione della diffusione della pandemia da Covid-19;
    infine, è di tutta evidenza la necessità di prolungare, da 48 a 72 ore, il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare in questo caso il tempo necessario alla produzione del referto,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative per evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del green pass possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività indicate in premessa, provvedendo in particolare a:
    a) garantire la somministrazione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti, ivi espressamente incluse quelle indicate in premessa e, quindi, minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, persone con disabilità e persone che non possono effettuare la vaccinazione a causa di condizioni o patologie certificate;
    b) riconoscere la validità dei test salivari antigenici rapidi ai fini dell'ottenimento delle certificazioni verdi COVID-19;
    c) estendere da 48 a 72 ore il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare il tempo necessario al rilascio del referto.
9/3223-A/70Cavandoli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Lucchini, Alessandro Pagano, Paolin, Piccolo, Sutto, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    com’è noto, il decreto-legge all'esame dell'Aula, anche detto decreto Green pass, introduce l'obbligatorietà delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso a numerosi servizi e attività della vita sociale quali, tra gli altri: servizi di ristorazione, musei, istituti e luoghi della cultura, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, sagre, fiere, centri culturali, centri sociali e concorsi pubblici;
    al fine di evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del green pass possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività sopra elencate, è necessario intervenire su più fronti, promuovendo innanzitutto la somministrazione gratuita di test molecolari o antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti che si trovano maggiormente a rischio di emarginazione in questa fase. Tra queste, si citano, in particolare: (i) minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni; (ii) persone con disabilità, per le quali parimenti è indispensabile garantire la somministrazione gratuita di test, in particolare salivari, tenuto conto della minore invasività che questi possiedono rispetto al tampone classico; (iii) persone che non possono ricevere la somministrazione del vaccino a causa di particolari condizioni o patologie certificate;
    in aggiunta a quanto sopra, si ritengono indispensabili alcuni correttivi con riferimento al periodo di validità e ai presupposti necessari per il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 attestanti l'effettuazione di un test con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
    allo stato attuale, infatti, tali certificazioni possono essere rilasciate sulla base di test molecolari o antigenici rapidi con tampone, ovvero sulla base di test salivari di tipo molecolare;
    l'inserimento di quest'ultima tipologia di test tra quelli validi ai fini dell'ottenimento del green pass costituisce un primo, importante, passo richiesto con forza dalla Gruppo Lega per il quale si esprime particolare soddisfazione. Di qui in avanti, tuttavia, si ritiene che il Governo debba adottare ulteriori iniziative per riconoscere la validità, ai fini dell'ottenimento del green pass, anche dei test salivari antigenici rapidi, dal momento che questi ultimi – per caratteristiche, rapidità e semplicità di utilizzo – potrebbero rappresentare uno strumento di estrema importanza ai fini del controllo e della gestione della diffusione della pandemia da Covid-19;
    infine, è di tutta evidenza la necessità di prolungare, da 48 a 72 ore, il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare in questo caso il tempo necessario alla produzione del referto,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative per evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del green pass possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività indicate in premessa, provvedendo in particolare a:
    a) valutare l'opportunità di garantire la somministrazione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti, ivi espressamente incluse quelle indicate in premessa e, quindi, minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, persone con disabilità e persone che non possono effettuare la vaccinazione a causa di condizioni o patologie certificate;
    b) ad avviare, in tempi brevi, un percorso di approfondimento con gli organismi tecnico-scientifici competenti al fine di valutare la possibilità di riconoscere la validità dei test salivari antigenici ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 e a concluderlo entro sessanta giorni;
    c) estendere, previo parere del Comitato tecnico scientifico, da 48 a 72 ore il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare il tempo necessario al rilascio del referto.
9/3223-A/70. (Testo modificato nel corso della seduta) Cavandoli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Lucchini, Alessandro Pagano, Paolin, Piccolo, Sutto, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge di cui si discute la conversione, anche detto decreto Green pass, introduce l'obbligatorietà delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso a numerosi servizi e attività tra cui, in particolare: servizi di ristorazione, musei, istituti e luoghi della cultura, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, sagre, fiere, centri culturali, centri sociali e concorsi pubblici;
    ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge all'esame dell'Aula, le disposizioni sull'obbligatorietà del green pass si applicano anche ai soggetti minori di età inclusi nella campagna vaccinale e, quindi, ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni;
    l'applicazione dell'obbligo di green pass a partire da una fascia di età così bassa (12-18 anni) rischia di divenire fonte di marginalizzazione per moltissime famiglie italiane;
    per una famiglia di quattro componenti con due figli non vaccinati, ad esempio, una cena al ristorante costerà 16 euro già prima dell'ordine; sempreché nel comune di residenza vi sia una farmacia aderente al protocollo che garantisce i tamponi a prezzo calmierato, perché altrimenti il prezzo sale. Stesso importo va moltiplicato per ogni accesso a palestre, piscine, centri sportivi, biblioteche, musei e adesso anche trasporti a lunga percorrenza;
    si ostacola, quindi, la partecipazione dei ragazzi di età compresa tra i dodici e i diciotto anni ad attività fondamentali nel percorso di crescita fisica e culturale, con limitazione rilevante anche delle possibilità di socializzazione, peraltro dopo un periodo di circa due anni già caratterizzato da lockdown generalizzati che hanno avuto conseguenze pesantissime sotto questo profilo;
    sempre con riguardo ai minori di età, l'introduzione dell'obbligo di green pass appare eccessiva e ingiustificata anche da un punto di vista prettamente medico/scientifico, come risulta anche dal fatto che, Francia a parte, non vi sono altri Paesi che risultano aver adottato una misura analoga a quella qui in discussione, mentre vi sono sì altri Paesi, come la Gran Bretagna e, fino a poche settimane fa, la Germania, solo per citarne alcuni, che sconsigliano o comunque invocano prudenza nella somministrazione dei vaccini anti Covid-19 ai soggetti minori di età, in considerazione dei pochi studi ancora disponibili e del rischio estremamente basso che tali soggetti incontrano nello sviluppare le forme più gravi dell'infezione da SARS-CoV-2,

impegna il Governo

a riconsiderare le scelte sulla obbligatorietà delle certificazioni verdi Covid-19 per gli over dodicenni, valutando l'ipotesi di escludere dalla vaccinazione i ragazzi fino a 17 anni di età.
9/3223-A/71. (Nuova versione) Claudio Borghi, Panizzut, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Alessandro Pagano, Paolin, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;
    l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, prevedendo, in particolare, che «I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni»;
    la violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego del cosiddetto green pass comporta, oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente, anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde;
    dopo mesi di chiusure, continue e stringenti restrizioni, protocolli di sicurezza da adottare, ancora una volta, le imprese si sono sentite «punite» dal nuovo obbligo di green pass, trasformate in vigili per la pubblica salute e sicurezza;
    dure le parole del presidente di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, Lino Enrico Stoppani: «Il 40 per cento degli esercizi a livello nazionale non ha aree esterne e 18 milioni di persone non sono ancora vaccinate. Sono 18 milioni di clienti che certe attività rischiano di perdere, così si riduce la domanda e si rischia di perdere una potenziale fetta di clientela che vale 18 milioni di persone. [...] sono misure che creano un impatto economico, un impatto organizzativo e assegnano responsabilità individuali collettive alla categoria»;
    anche la Confesercenti ha parlato di un provvedimento che rischia di essere «ingiustamente punitivo per le imprese, che non solo devono sostenere l'onere organizzativo ed economico del controllo, ma anche assumersi responsabilità legali che non competono loro»;
    la collaborazione delle imprese non può diventare un'assunzione impropria di responsabilità, anche in considerazione del fatto che il green pass è comunque una forte limitazione dell'attività economica, che dovrebbe, peraltro, essere indennizzata,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere responsabilità a carico dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è richiesto l'obbligo della certificazione verde COVID-19, eliminando la previsione di controlli in capo agli stessi e di connesse sanzioni amministrative.
9/3223-A/72Varchi, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;
    in particolare, l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19;
    una questione pratica che merita di essere affrontata riguarda gli oneri connessi alle attività prodromiche al controllo delle certificazioni perché, come previsto, sono i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del green pass a dover verificare il possesso di idonea certificazione;
    per i trasgressori le multe previste vanno da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente e nel caso la violazione fosse reiterata, tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio commerciale potrebbe essere chiuso da uno a dieci giorni;
    è doveroso un supporto per l'acquisto di dispositivi digitali, analoghi, ad esempio, a quelli che si utilizzano negli aeroporti, per la lettura del codice a barre e che eviterebbero i contatti tra controllori e controllati, evitando rischi di contagio e limitando il personale impiegato nell'attività di controllo,

impegna il Governo

a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle connesse verifiche.
9/3223-A/73Lucaselli, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;
    in particolare, l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19;
    una questione pratica che merita di essere affrontata riguarda gli oneri connessi alle attività prodromiche al controllo delle certificazioni perché, come previsto, sono i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del green pass a dover verificare il possesso di idonea certificazione;
    per i trasgressori le multe previste vanno da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente e nel caso la violazione fosse reiterata, tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio commerciale potrebbe essere chiuso da uno a dieci giorni;
    è doveroso un supporto per l'acquisto di dispositivi digitali, analoghi, ad esempio, a quelli che si utilizzano negli aeroporti, per la lettura del codice a barre e che eviterebbero i contatti tra controllori e controllati, evitando rischi di contagio e limitando il personale impiegato nell'attività di controllo,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle connesse verifiche.
9/3223-A/73. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucaselli, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;
    dal 6 agosto la certificazione verde è obbligatoria per tutta una serie di attività, come per esempio l'accesso ai ristoranti e bar al chiuso o a spettacoli e musei, e dal 1o settembre e in tutta Italia il pass verrà richiesto anche per utilizzare alcuni mezzi del trasporto pubblico e nell'ambito scolastico;
    la previsione del green pass per i minori di 18 anni di età imporrebbe la somministrazione del vaccino anche nei confronti di soggetti non pienamente convinti della opportunità di tale scelta;
    alla luce delle apposite tabelle elaborate di recente dal Ministero della salute, peraltro, i minorenni che contraggono il Covid-19 si ammalano in forma generalmente paucisintomatica o asintomatica, registrando un tasso di letalità inferiore allo 0,1 per cento sul totale dei decessi da Covid-19 e senza comunque determinare conseguenze negative in termini di ospedalizzazione e ricoveri in terapia intensiva;
    sussistono ancora molte incognite sulla reale pericolosità delle infezioni da covid-19 tra i giovanissimi, così come molte domande riguardanti la vaccinazione dei bambini restano ancora in sospeso;
    l'introduzione di strumenti coercitivi dovrebbe riguardare prevalentemente soggetti con più di 60 o 65 anni di età che, qualora infetti dal Covid-19, sono i più esposti alle conseguenze infauste della malattia e affollano le terapie intensive, investendo altresì maggiori risorse nel superamento della logica dei cosiddetti hub vaccinali e coinvolgendo piuttosto in una pervasiva opera di persuasione i medici di medicina generale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volta a esonerare dall'obbligo della certificazione verde COVID-19 i minori di 16 anni di età.
9/3223-A/74. (Nuova versione) Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;
    in particolare, l'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti;
    è di fondamentale importanza che caregiver (persone conviventi e/o che svolgono assistenza in forma continuativa dei soggetti non autosufficienti) e familiari di persone con disabilità, non collaboranti o non in grado di indossare la mascherina, così come immunodepressi possano accedere al percorso di screening, in quanto la non rapida individuazione di un loro contagio metterebbe a rischio anche la salute dell'assistito o del familiare disabile;
    la gratuità dei tamponi per chi non può vaccinarsi, ma ha diritto a vivere la socialità, e ai loro familiari e assistenti è un dovere delle istituzioni, che non possono lasciare indietro i soggetti più fragili e devono rafforzare, di pari passo con il proseguo della campagna vaccinale, il proprio impegno sul fronte della prevenzione;
    i tamponi rimangono, infatti, uno strumento indispensabile per individuare eventuali focolai e intervenire per limitarne lo sviluppo sul nascere, a maggior ragione quando si parla di soggetti fragili,

impegna il Governo

a stanziare adeguate risorse per garantire l'effettuazione gratuita del tampone antigenico rapido a persone con disabilità o immunodepresse, loro familiari conviventi e caregivers familiari che assistono persone non autosufficienti.
9/3223-A/75Prisco, Bellucci, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;
    in particolare, l'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti;
    è di fondamentale importanza che caregiver (persone conviventi e/o che svolgono assistenza in forma continuativa dei soggetti non autosufficienti) e familiari di persone con disabilità, non collaboranti o non in grado di indossare la mascherina, così come immunodepressi possano accedere al percorso di screening, in quanto la non rapida individuazione di un loro contagio metterebbe a rischio anche la salute dell'assistito o del familiare disabile;
    la gratuità dei tamponi per chi non può vaccinarsi, ma ha diritto a vivere la socialità, e ai loro familiari e assistenti è un dovere delle istituzioni, che non possono lasciare indietro i soggetti più fragili e devono rafforzare, di pari passo con il proseguo della campagna vaccinale, il proprio impegno sul fronte della prevenzione;
    i tamponi rimangono, infatti, uno strumento indispensabile per individuare eventuali focolai e intervenire per limitarne lo sviluppo sul nascere, a maggior ragione quando si parla di soggetti fragili,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a stanziare adeguate risorse per garantire l'effettuazione gratuita del tampone antigenico rapido a persone con disabilità o immunodepresse, loro familiari conviventi e caregivers familiari che assistono persone non autosufficienti.
9/3223-A/75. (Testo modificato nel corso della seduta) Prisco, Bellucci, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede l'obbligo di possesso del green pass per poter accedere a servizi di ristorazione, sagre e fiere, centri termali, cinema, concerti, concorsi pubblici, eventi sportivi, programmazioni all'aperto. Il green pass certifica l'avvenuta vaccinazione, la guarigione, un tampone molecolare o antigenico rapido negativo al virus Sars-CoV-2, effettuato entro le precedenti 48 ore, o un tampone con esito negativo di un test molecolare salivare;
    nel corso dell'esame del disegno di legge nella Commissione referente, è stata modificata la disposizione sull'obbligo del certificato verde per la partecipazione a sagre e fiere. Con la suddetta modifica si specifica per le sagre o fiere locali che si svolgono all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, che gli organizzatori, ai fini dell'accesso, si devono limitare ad informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso di una di una certificazione verde COVID-19. In caso di controlli a campione, la sanzione si applica unicamente al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché la previsione sulla verifica del possesso del certificato verde per la partecipazione a sagre e fiere e la sanzionabilità del solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori, di cui in premessa, sia prevista non solo per le sagre e fiere che si svolgono all'aperto in spazi privi di varchi di accesso come ora prevede la norma, ma per tutte le sagre e fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
9/3223-A/76Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e proroga, inoltre, lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;
    in particolare, l'articolo 3 dispone gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19;
    le previsioni di tale articolo danneggiano non solo i cittadini e i lavoratori, che vedono lesa la propria libertà personale, ma anche i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del green pass;
    questi ultimi, infatti, subiranno due tipi di penalizzazione: non solo si troveranno a dover verificare il possesso di idonea certificazione – con tutti gli aggravi economici e di organizzazione che questo comporterà pure per l'acquisto delle strumentazioni occorrenti, ma dovranno fronteggiare anche le perdite di fatturato dovute alla dispersione fisiologica dei clienti che, non dotati di green pass, rinunceranno a svolgere le attività o a usufruire dei servizi per cui ne è previsto l'obbligo di esibizione;
    si configura così per i gestori di tali servizi e attività un ulteriore danno che si va ad aggiungere a tutti quelli già patiti durante il periodo della pandemia,

impegna il Governo

a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 al fine di ristorarli delle perdite economiche causate da tale misura.
9/3223-A/77Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Zucconi, Ferro, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e proroga, inoltre, lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;
    in particolare, l'articolo 3 dispone gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19;
    le previsioni di tale articolo danneggiano non solo i cittadini e i lavoratori, che vedono lesa la propria libertà personale, ma anche i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del green pass;
    questi ultimi, infatti, subiranno due tipi di penalizzazione: non solo si troveranno a dover verificare il possesso di idonea certificazione – con tutti gli aggravi economici e di organizzazione che questo comporterà pure per l'acquisto delle strumentazioni occorrenti, ma dovranno fronteggiare anche le perdite di fatturato dovute alla dispersione fisiologica dei clienti che, non dotati di green pass, rinunceranno a svolgere le attività o a usufruire dei servizi per cui ne è previsto l'obbligo di esibizione;
    si configura così per i gestori di tali servizi e attività un ulteriore danno che si va ad aggiungere a tutti quelli già patiti durante il periodo della pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 al fine di ristorarli delle perdite economiche causate da tale misura.
9/3223-A/77. (Testo modificato nel corso della seduta) Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Zucconi, Ferro, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    in particolare, l'articolo 1 dispone la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19;
    nonostante tale proroga confermi nella visione del Governo il persistere di una condizione emergenziale che da quando è stata dichiarata ha avuto enormi e gravissime ripercussioni sull'andamento della nostra economia, con danni alle aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro, nel frattempo sono cessate le sospensioni di alcuni adempimenti a carico dei cittadini che pure erano state disposte proprio in considerazione della pandemia;
    tra questi figurano alcuni adempimenti fiscali con la ripartenza dell'obbligo di effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, che, unite allo sblocco degli invii delle cartelle da parte dell'Agenzia delle entrate determinerà un effetto deflagrante per numerosissime imprese e cittadini,

impegna il Governo

a disporre un differimento al 1o gennaio 2022 dell'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ai termini processuali relativi all'impugnazione di tali atti, e a prevedere congrui piani di rateazione per i contribuenti.
9/3223-A/78Osnato, Bignami, Albano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;
    in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 9 stabiliscono l'estensione esclusivamente fino al 31 ottobre 2021, anziché fino al termine dello stato di emergenza, della disciplina che prevede, per i «lavoratori fragili» dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;
    nella stessa ottica di tutela dei lavoratori fragili, appare necessario estendere, almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria fissata con il provvedimento in esame al prossimo 31 dicembre, la disciplina, già prevista fino al 30 giugno 2021, relativa all'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, estendendola anche a coloro che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate;
    l'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgimento del lavoro in modalità agile, così come l'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal lavoro delle persone fragili, impossibilitate a usufruire dello smart working, è dettata dalla considerazione che il rientro in servizio di tali soggetti equivarrebbe a una elevata esposizione al rischio e la mancata proroga di tali disposizioni porrebbe a carico degli stessi lavoratori fragili le conseguenze economiche di un eventuale prolungamento dell'assenza dal lavoro,

impegna il Governo:

   a prorogare la validità delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 fino al termine dello stato di emergenza;
   a estendere l'applicazione delle medesime disposizioni ai soggetti che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate.
9/3223-A/79Bellucci, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;
    in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 9 stabiliscono l'estensione esclusivamente fino al 31 ottobre 2021, anziché fino al termine dello stato di emergenza, della disciplina che prevede, per i «lavoratori fragili» dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;
    nella stessa ottica di tutela dei lavoratori fragili, appare necessario estendere, almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria fissata con il provvedimento in esame al prossimo 31 dicembre, la disciplina, già prevista fino al 30 giugno 2021, relativa all'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, estendendola anche a coloro che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate;
    l'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgimento del lavoro in modalità agile, così come l'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal lavoro delle persone fragili, impossibilitate a usufruire dello smart working, è dettata dalla considerazione che il rientro in servizio di tali soggetti equivarrebbe a una elevata esposizione al rischio e la mancata proroga di tali disposizioni porrebbe a carico degli stessi lavoratori fragili le conseguenze economiche di un eventuale prolungamento dell'assenza dal lavoro,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prorogare la validità delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 fino al termine dello stato di emergenza;
   a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione delle medesime disposizioni ai soggetti che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate.
9/3223-A/79. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge all'esame il Governo ha deciso di istituire l'obbligo di certificazione verde COVID-19, detta green pass, per accedere ad una serie di servizi; il certificato è rilasciato dal Ministero della salute, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province autonome, relativi alla vaccinazione, oltre che alla negatività al test o alla guarigione dal virus;
    successivamente a seguito dell'approvazione delle linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico, in sostituzione dell'allegato 15 del DPCE del 2 marzo 2021, è stato deciso che dal 1o settembre l'obbligo il green pass sia obbligatorio anche sui trasporti a lunga percorrenza;
    i passeggeri che non saranno in grado di mostrare una certificazione verde valida rischiano la multa da 400 a 1.000 euro, saranno costretti a recarsi in una zona isolata del treno e a scendere alla prima fermata disponibile; dovranno poi essere affidati a pubblici ufficiali che decideranno la tipologia di sanzione;
    questa regolamentazione non sembra tenere conto del frequente uso dei treni, in particolare di quelli regionali, da parte di migranti irregolari per spostarsi dalle regioni di sbarco nel resto d'Italia o verso le frontiere settentrionali con la Francia o con l'Austria;
    questi migranti non sono in possesso di green pass e nella quasi totalità dei casi non sono vaccinati; per queste ragioni, la loro presenza a bordo dei treni e dei bus rischia di favorire la circolazione del virus;
    a fronte di queste situazioni non appare chiaro come siano tenuti a comportarsi controllori ed agenti di pubblica sicurezza, laddove questi individuino singoli o gruppi di migranti senza permesso di soggiorno e senza green pass;
    si potrebbero così verificare situazioni paradossali, per cui a divieti, controlli e sanzioni applicate inflessibilmente per gli italiani o gli stranieri regolarmente residenti, corrisponde una situazione di assoluto laissezfaire per i migranti irregolari senza green pass,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre misure che assicurino controlli, procedure di isolamento e azioni certe anche nei confronti dei migranti che verranno trovati sui mezzi di trasporto sprovvisti di certificazione verde Covid-19.
9/3223-A/80Di Muro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
    lo stato Maggiore della Difesa ha emanato una circolare in cui nell'articolo 3 della suddetta circolare, l'utilizzo del Green Pass sembrava essere necessario solo per gli utenti degli Organismi di Protezione Sociale relativamente all'accesso ai servizi di ristorazione, per il consumo al tavolo al chiuso e, limitatamente alle attività al chiuso, a piscine, palestre oltre che eventi, cerimonie e manifestazioni, nell'ambito del rispetto di tutte le misure di prevenzione e mitigazione del rischio di contagio;
    per quanto riguarda invece le mense di servizio sembrava che la deroga prevista all'articolo 27 comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, consentisse le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché venisse garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, rimanendo quindi garantita la fruizione del pasto di servizio senza l'obbligo del possesso della certificazione verde;
    in data 14 agosto u.s. una circolare del Ministero degli Interni ha stabilito, in seguito alle indicazioni ricevute dal Ministero della Salute, l'obbligatorietà del Green Pass anche per l'accesso alle mense di servizio per il personale delle forze di polizia, obbligo che sembra chiaramente definito nelle FAQ consultabili sul sito istituzionale del Governo: «Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19 ? Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.»;
    come sottolineato dal COCER e da diverse associazioni sindacali delle Forze di polizia e delle Forze armate le molteplici e diversificate attività operative della Forza Armata rendono ancora più complicata la gestione di operazioni già di per sé difficili e articolate, basti pensare all'operazione «Strade sicure», ai vari presidi Covid sparsi su tutto il territorio nazionale, alle strutture militari situate in località disagiate, per non parlare dei servizi connessi alla sicurezza delle infrastrutture nonché le molteplici difficoltà derivanti da situazioni lavorative particolari quali i siti sensibili (ad esempio le polveriere);
    per la sua specificità, la Forza Armata si è dotata, sin da subito, di tutti i mezzi e gli strumenti per tutelare la salute delle proprie donne e dei propri uomini, e ha dotato tutte le strutture, comprese le mense, dei dispositivi di protezione atti a garantire il distanziamento e prevenire il rischio di contagi;
    l'organizzazione del servizio vettovagliamento nelle strutture militari non può conciliarsi nemmeno con la volontarietà del vaccino e il rispetto della privacy, che tutte le Amministrazioni devono garantire, e impone un intervento correttivo da parte del Governo, affinché le strutture militari siano escluse dall'applicazione di tale norma di legge;
    il servizio vettovagliamento deve essere garantito a tutto il personale senza alcun tipo di discriminazione,

impegna il Governo

ad ogni opportuna iniziativa volta a riconoscere la specificità delle Forze Armate e delle Forze di polizia al fine di garantire il servizio di vettovagliamento a tutto il personale, nel pieno rispetto delle opportune misure di distanziamento e di prevenzione del contagio, escludendo il comparto Difesa dal suddetto decreto elaborando, invece, misure alternative, come l'erogazione di un buono pasto e/o il permesso di poter fruire il pasto nella propria abitazione.
9/3223-A/81Deidda, Galantino, Giovanni Russo, Ciaburro.


   La Camera,
   rilevato che l'articolo l'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha previsto, in conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 luglio, la proroga e il differimento di alcuni termini in materia di deposito delle firme per la richiesta di referendum abrogativo;
   considerato che è successivamente intervenuto l'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021;
   rilevato che la proroga e il differimento dei termini disposti dall'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ad una lettura fondata su una interpretazione restrittiva di tale disposizione, che non tenga conto del prolungamento dello stato di emergenza successivamente intervenuto, potrebbe essere intesa come limitata esclusivamente alle richieste di referendum abrogativo annunciate entro il 15 giugno 2021;
   ritenuto che una interpretazione di questo tipo si porrebbe in contrasto con la ratio dell'intervento legislativo, consistente nel facilitare le procedure di richiesta referendaria in conseguenza dei limiti derivanti dallo stato di emergenza sanitaria e per tutta la sua durata;
   ritenuto, in particolare, che il prolungamento dello stato di emergenza oltre il limite (31 luglio 2021) vigente al momento dell'entrata in vigore della legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, implica la proroga e il differimento dei termini referendari già previsti dall'articolo 11, comma 1-bis, di tale provvedimento, in relazione a tutte le richieste di referendum annunciate nel corso dell'anno, anche dopo la data del 15 giugno 2021,

impegna il Governo

ad assumere un'iniziativa legislativa urgente volta ad assicurare che il differimento dei termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della legge n. 352 del 1970, trovi applicazione anche per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 2021, considerato il perdurare dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.
9/3223-A/82Magi.


   La Camera,
   rilevato che l'articolo l'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha previsto, in conseguenza della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 luglio, la proroga e il differimento di alcuni termini in materia di deposito delle firme per la richiesta di referendum abrogativo;
   considerato che è successivamente intervenuto l'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021;
   rilevato che la proroga e il differimento dei termini disposti dall'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ad una lettura fondata su una interpretazione restrittiva di tale disposizione, che non tenga conto del prolungamento dello stato di emergenza successivamente intervenuto, potrebbe essere intesa come limitata esclusivamente alle richieste di referendum abrogativo annunciate entro il 15 giugno 2021;
   ritenuto che una interpretazione di questo tipo si porrebbe in contrasto con la ratio dell'intervento legislativo, consistente nel facilitare le procedure di richiesta referendaria in conseguenza dei limiti derivanti dallo stato di emergenza sanitaria e per tutta la sua durata;
   ritenuto, in particolare, che il prolungamento dello stato di emergenza oltre il limite (31 luglio 2021) vigente al momento dell'entrata in vigore della legge 17 giugno 2021, n. 87, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, implica la proroga e il differimento dei termini referendari già previsti dall'articolo 11, comma 1-bis, di tale provvedimento, in relazione a tutte le richieste di referendum annunciate nel corso dell'anno, anche dopo la data del 15 giugno 2021,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere le opportune iniziative, anche normative, volte a prevedere che il differimento dei termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della legge n. 352 del 1970, trovi applicazione anche per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 2021, considerato il perdurare dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.
9/3223-A/82. (Testo modificato nel corso della seduta) Magi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento dispone alcune modifiche alla disciplina della certificazione verde (cosiddetto «Green Pass») che riguardano la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2, il coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi in oggetto con le relative norme europee e la revisione delle norme transitorie relative a precedenti rilasci dei certificati in esame;
    il medesimo articolo proroga al 31 ottobre 2021 la disciplina in base alla quale i lavoratori «fragili» possono svolgere la propria attività in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;
    lo svolgimento della propria attività in modalità agile è concesso a tutti coloro che sono in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), ed ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
    non si rinviene nell'intero provvedimento alcuna proroga della disciplina transitoria che per i medesimi lavoratori «fragili» che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, ha riconosciuto fino al 30 giugno 2021 ed a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero;
    sarebbe, pertanto, necessario precisare in modo univoco che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, continuano ad applicarsi le disposizioni ai sensi delle quali ai lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione,

impegna il Governo:

   a valutare, con riferimento a quanto disposto all'articolo 9 del provvedimento, ad adottare iniziative normative volte:
    1) ad estendere fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 l'applicazione della disciplina transitoria che permette ai lavoratori «fragili» di svolgere di norma la propria prestazione in modalità agile, attualmente prorogata fino al 31 ottobre 2021;
    2) ad integrare la disciplina del richiamato articolo 9, prevedendo la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 delle disposizioni dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, fino al 30 giugno 2021, hanno riconosciuto l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti, dalle competenti autorità sanitarie o dai medici di assistenza primaria, ai medesimi lavoratori «fragili», escludendo i medesimi periodi di assenza dal computo del periodo di comporto;
    3) a chiarire che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi delle quali ai lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
9/3223-A/83De Lorenzo, Stumpo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento dispone alcune modifiche alla disciplina della certificazione verde (cosiddetto «Green Pass») che riguardano la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2, il coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi in oggetto con le relative norme europee e la revisione delle norme transitorie relative a precedenti rilasci dei certificati in esame;
    il medesimo articolo proroga al 31 ottobre 2021 la disciplina in base alla quale i lavoratori «fragili» possono svolgere la propria attività in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;
    lo svolgimento della propria attività in modalità agile è concesso a tutti coloro che sono in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), ed ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
    non si rinviene nell'intero provvedimento alcuna proroga della disciplina transitoria che per i medesimi lavoratori «fragili» che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, ha riconosciuto fino al 30 giugno 2021 ed a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero;
    sarebbe, pertanto, necessario precisare in modo univoco che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, continuano ad applicarsi le disposizioni ai sensi delle quali ai lavoratori che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuto il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione,

impegna il Governo:

   a valutare, con riferimento a quanto disposto all'articolo 9 del provvedimento, ad adottare iniziative normative volte:
    1) a valutare l'opportunità compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di estendere fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 l'applicazione della disciplina transitoria che permette ai lavoratori «fragili» di svolgere di norma la propria prestazione in modalità agile, attualmente prorogata fino al 31 ottobre 2021;
    2) a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di integrare la disciplina del richiamato articolo 9, prevedendo la proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 delle disposizioni dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, fino al 30 giugno 2021, hanno riconosciuto l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti, dalle competenti autorità sanitarie o dai medici di assistenza primaria, ai medesimi lavoratori «fragili», escludendo i medesimi periodi di assenza dal computo del periodo di comporto.
9/3223-A/83. (Testo modificato nel corso della seduta) De Lorenzo, Stumpo.


   La Camera,
    in considerazione del perdurare dello stato di difficoltà in cui versano famiglie ed imprese per effetto dell'emergenza connessa alla crisi epidemiologica da COVID-19;
    considerata la necessità di non aggravare ulteriormente la posizione dei contribuenti con riferimento ad esposizioni debitorie nei confronti dell'erario,

impegna il Governo:

nel quadro complessivo delle esigenze in corso di approfondimento ai fini della predisposizione della prossima manovra di bilancio e nel rispetto, comunque, degli equilibri di finanza pubblica, tenendo anche conto, ove possibile, delle differenti posizioni dei singoli contribuenti interessati:
   a) a valutare l'opportunità di prevedere sia un piano straordinario per prorogare ulteriormente i termini delle notifiche delle cartelle esattoriali riferite al periodo emergenziale pandemico, sia una nuova disciplina della riscossione dei debiti iscritti a ruolo (cosiddetta «rottamazione quater»), anche attraverso meccanismi deflattivi del contenzioso tributario e di definizione delle liti pendenti e prorogando il termine di validità degli interventi temporanei introdotti alla fine dello scorso anno;
   b) a valutare di sospendere gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione o dagli altri soggetti affidatari della riscossione previsti dalla legge.
9/3223-A/84Osnato, Davide Crippa, Gusmeroli, Ziello, Serracchiani, Baldelli, Marin, Lapia, Plangger, Colucci, Trano, Angiola, Moretto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, e proroga, inoltre, lo stato di emergenza nazionale derivante dalla pandemia al 31 dicembre 2021;
    in particolare, l'articolo 3 dispone gli ambiti per i quali è richiesta la Certificazione verde COVID-19;
    la legge 25 febbraio 1992, n. 210, stabilisce che «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge»;
    questo indennizzo deve spettare anche a tutti coloro che abbiano riportato lesioni e infermità come definite dalla legge n. 210 del 1992 in seguito alla vaccinazione contro il COVID-19, pur in assenza di un formale obbligo vaccinale, posto che la vaccinazione costituisce ai sensi della normativa vigente prerequisito al libero esercizio di tutte le libertà personali costituzionalmente previste;
    sul punto, peraltro, si è anche già espressa la Corte costituzionale, la quale ha spiegato che tra obbligo e «raccomandazione» – come nel caso della campagna di vaccinazione di massa per il Coronavirus – non c’è alcuna sostanziale differenza: «La ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede allora nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale»,

impegna il Governo

a prevedere il riconoscimento di un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione contro il SARS-CoV-2 e a prevedere lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.
9/3223-A/85Gemmato, Bellucci, Rizzetto, Caiata, Bignami, Montaruli, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, e proroga, inoltre, lo stato di emergenza nazionale derivante dalla pandemia al 31 dicembre 2021;
    in particolare, l'articolo 3 dispone gli ambiti per i quali è richiesta la Certificazione verde COVID-19;
    la legge 25 febbraio 1992, n. 210, stabilisce che «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge»;
    questo indennizzo deve spettare anche a tutti coloro che abbiano riportato lesioni e infermità come definite dalla legge n. 210 del 1992 in seguito alla vaccinazione contro il COVID-19, pur in assenza di un formale obbligo vaccinale, posto che la vaccinazione costituisce ai sensi della normativa vigente prerequisito al libero esercizio di tutte le libertà personali costituzionalmente previste;
    sul punto, peraltro, si è anche già espressa la Corte costituzionale, la quale ha spiegato che tra obbligo e «raccomandazione» – come nel caso della campagna di vaccinazione di massa per il Coronavirus – non c’è alcuna sostanziale differenza: «La ragione che fonda il diritto all'indennizzo del singolo non risiede allora nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l'integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell'interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere il riconoscimento di un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione contro il SARS-CoV-2 e di prevedere lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.
9/3223-A/85. (Testo modificato nel corso della seduta) Gemmato, Bellucci, Rizzetto, Caiata, Bignami, Montaruli, Ciaburro.