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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Domenica 1 agosto 2021

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 2435

Ddl n. 2435 – Delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Discussione sulle linee generali: 10 ore

Relatori per la maggioranza 40 minuti (complessivamente)
Relatori di minoranza 20 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 30 minuti
Gruppi 7 ore
MoVimento 5 Stelle 48 minuti
Lega – Salvini premier 46 minuti
Partito Democratico 46 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente 46 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Italia Viva 45 minuti
Coraggio Italia 45 minuti
Liberi e Uguali 45 minuti
Misto: 47 minuti
  L'Alternativa c’è 20 minuti
  Centro Democratico 8 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 5 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 4 minuti
  MAIE – PSI 4 minuti

Ddl n. 2435 – Delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Seguito dell'esame: 12 ore.

Relatori per la maggioranza 40 minuti
(complessivamente)
Relatori di minoranza 20 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora e 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 30 minuti
(con il limite massimo di 13 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 7 ore e 30 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 15 minuti
 Lega – Salvini premier 1 ora e 5 minuti
 Partito Democratico 53 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 48 minuti
 Fratelli d'Italia 1 ora e 23 minuti
 Italia Viva 32 minuti
 Coraggio Italia 31 minuti
 Liberi e Uguali 27 minuti
 Misto: 36 minuti
  L'Alternativa c’è 14 minuti
  MAIE – PSI – FACCIAMOECO 7 minuti
  Centro Democratico 5 minuti
  Noi con l'Italia – USEI-Rinascimento ADC 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  Azione – +Europa – Radicali Italiani 3 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o agosto 2021.

  Ascani, Bergamini, Boschi, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gerardi, Giachetti, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Iovino, Lapia, Liuni, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mura, Nardi, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Patassini, Rampelli, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Tripiedi, Zanettin, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Ascani, Bergamini, Boschi, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gerardi, Giachetti, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Iovino, Lapia, Liuni, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mura, Nardi, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Patassini, Rampelli, Rizzo, Andrea Romano, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Tripiedi, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 luglio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FRASSINETTI ed altri: «Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, in materia di disciplina del condominio negli edifici» (3238);
   FICARA ed altri: «Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione, lavoro marittimo e disciplina delle Autorità di sistema portuale» (3239);
   CIRIELLI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di contrasto delle occupazioni abusive di immobili» (3240).

  In data 30 luglio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   POTENTI: «Modifiche agli articoli 340 e 625 del codice penale, per la tutela degli utenti di erogatori automatici di prodotti o servizi» (3244);
   RIZZETTO: «Istituzione di una zona economica speciale nelle aree di confine della regione Friuli Venezia Giulia» (3245);
   PAITA ed altri: «Norme in favore delle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture ed edifici strumentali all'erogazione di servizi pubblici o di interesse economico generale» (3246);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE UNGARO: «Modifica all'articolo 3 della Costituzione, concernente il principio di eguaglianza» (3247).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 29 luglio 2021 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

   dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
    «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1o marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1o marzo 2019» (3241);
    «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021» (3242).

  Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 30 luglio 2021 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Misure urgenti in materia di gestione degli impianti sportivi pubblici, connesse all'emergenza da COVID-19» (3248).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Delega al Governo per la riforma dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori» (2897) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Menga.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di circostanza aggravante dell'istigazione o dell'apologia riferite al delitto di associazione di tipo mafioso o a reati commessi da partecipanti ad associazioni di tale natura» (2899) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Menga.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nella scuola dell'infanzia, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari» (3100) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Di Lauro.

  La proposta di legge CIRIELLI ed altri: «Disposizioni per il contrasto di gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni e partiti che perseguono finalità antidemocratiche proprie delle ideologie totalitarie comuniste o di matrice religiosa islamica estremista» (3107) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Albano.

  La proposta di legge CARETTA ed altri: «Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale» (3153) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Albano.

  La proposta di legge LEDA VOLPI ed altri: «Estensione dei benefìci previsti per le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata alle vittime di eventi dannosi cagionati da errori od omissioni relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o al controllo di infrastrutture ed edifici pubblici» (3168) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Costanzo.

  La proposta di legge GRIMALDI ed altri: «Modifica all'articolo 596 del codice penale, in materia di causa di non punibilità del reato di diffamazione con il mezzo della stampa» (3180) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cataldi.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge costituzionale n. 2998, d'iniziativa dei deputati Versace ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport».

Trasmissione dal Senato.

  In data 30 luglio 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 2272. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» (approvato dal Senato) (3243).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali)
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VERSACE ed altri: «Modifiche all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport» (2998) Parere della VII Commissione;

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BALDINO: «Modifiche agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernenti l'introduzione del rinvio parziale delle leggi di conversione dei decreti-legge da parte del Presidente della Repubblica e di limiti costituzionali alla decretazione d'urgenza» (3145).

   II Commissione (Giustizia)
  TURRI ed altri: «Istituzione della corte d'appello di Verona» (3213) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   VI Commissione (Finanze)
  CASSINELLI e BAGNASCO: «Modifiche all'articolo 201 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di soppressione degli ordini professionali degli agenti di cambio» (3173) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 12/2021 dell'8-26 luglio 2021, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.
  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa), alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

  Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 27 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2021/2043, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non corretta applicazione del regolamento (UE) 2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 28 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 5-11 luglio 2021, nonché il verbale della seduta del 16 luglio 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e la nota del 16 luglio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contingente tariffario dell'Unione per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay (COM(2021) 313 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti sulla gestione del Fondo di garanzia del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (COM(2021) 415 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione dalla regione Emilia-Romagna.

  Il Presidente della regione Emilia-Romagna, con lettera in data 28 luglio 2021, ha trasmesso una risoluzione, approvata dal Consiglio regionale della medesima regione il 29 aprile 2021, con la quale si chiede al Governo di assumere iniziative per porre fine all'embargo contro la repubblica di Cuba e il suo popolo.

  Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE NONCHÉ IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E DISPOSIZIONI PER LA CELERE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI (A.C. 2435-A)

A.C. 2435-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame reca delega al Governo per l'efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;
    il provvedimento all'esame, già dalla sua versione iniziale, presenta profili di incostituzionalità palesi; uno fra tutti la previsione dell'articolo 3, comma 1, lettera h), – disposizione attualmente confluita, con modificazioni, nell'articolo 1, comma 9, lettera i) – secondo cui si prevede che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, individuino criteri di priorità da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre; questo va a temperare in maniera inopportuna il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dalla nostra Costituzione all'articolo 112 «il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale»;
    incostituzionali risultano essere anche le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, che il Governo ha inserito nel provvedimento nel corso dell'esame in Commissione. Nello specifico, il comma 2 dell'articolo 2, aggiunge al Codice di procedura penale un'articolo 344-bis inerente l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione sia in Corte d'Appello che in Cassazione. L'improcedibilità, laddove sia pronunciata, comporta automaticamente l'impossibilità per il magistrato di esaminare anche il merito della questione portata alla sua attenzione, con chiusura del giudizio «in rito»;
    è di tutta evidenza, dunque, la violazione dell'articolo 24 della Costituzione che sancisce che «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»; se dopo l'improcedibilità in appello, la parte civile deve iniziare nuovamente l'azione civile è evidente che si è in presenza di un negato diritto. Prima dell'introduzione della norma sopracitata in caso di appello andato in prescrizione per l'imputato erano fatte salve le statuizioni civili. Così formulata la norma andrebbe ad incidere sul diritto delle vittime di veder punito un reato perpetrato a loro danno, inoltre c’è la possibilità che questa previsione vada a incidere anche sulla valenza delle istanze risarcitorie civili, creando un vulnus non indifferente nel quadro giuridico italiano anche in capo al processo civile;
    è violato, inoltre, il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione dal momento che, la nuova norma, se applicata di fatto sancirebbe, che per un processo per medesimo reato il giudice possa decidere che in un caso l'improcedibilità scatti dopo due anni e in un altro, per proroga scatti dopo tre anni;
    un'altra previsione su cui si esprime perplessità è la modifica della regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale (prevista all'articolo 1, comma 9, lettera m) del provvedimento in esame) al fine di escludere il rinvio a giudizio nei casi in cui gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna; questo filtro potrebbe determinare una inversione dell'onere della prova, perché prevedere l'ingresso nel dibattimento con questa valutazione preliminare vuol dire non rispettare né la parità delle armi di cui all'articolo 111, né la presunzione di non colpevolezza dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione;
    appare evidente che il provvedimento abbia dei profili di incostituzionalità indubbi, andando a influire sui principi del giusto processo, della parità tra accusa e difesa, del contraddittorio, sanciti dall'articolo 111 della nostra Costituzione e dalle norme da esso derivanti,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2435-A.
N. 1. Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

   La Camera,
   premesso che:
    il Governo ha approvato all'unanimità una serie di emendamenti proposti dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, al disegno di legge n. 2435, depositato il 13 marzo 2020, dall'allora Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, recante « Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello»;
    tali emendamenti governativi hanno modificato il disegno di legge originario sulla riforma del processo penale, introducendo diverse norme che violano la Costituzione italiana;
    alcune di tali violazioni sono già state evidenziate in Commissione giustizia, sia dall'audizione di autorevoli giuristi, che hanno segnalato alcune potenziali « norme ad alto tasso d'incostituzionalità», sia dalla presentazione dei subemendamenti agli emendamenti governativi che presentavano gravi profili di incostituzionalità, rispetto a diversi articoli della nostra Costituzione;
    anzitutto, l'emendamento governativo 1.500 all'articolo 1 del disegno di legge 2435, rubricato « Oggetto e procedimento», inerente la « delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni», alla lettera h), (ora articolo 1, comma 9, lettera i)) ha previsto l'individuazione di « criteri di priorità» da parte degli uffici del Pubblico Ministero, nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, « al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili»;
    tale proposta di modifica si pone in evidente contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, sancito all'articolo 112 della Costituzione italiana, inoltre, la previsione di « criteri generali» per gli uffici del Pubblico Ministero, indicati con legge del Parlamento, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, costituirebbe un grave vulnus al principio della divisione dei poteri tra politica e magistratura;
    in seguito a tale scongiurabile modifica legislativa si prefigurerebbe, infatti, una « graduazione» inammissibile dei reati, da perseguire in base a scelte dettate dalle maggioranze politiche, contravvenendo ai principi fondamentali di civiltà giuridica nonché a quelli costituzionali, in particolare l'articolo 112, che prevede che « il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale»;
    il dibattito sulla costituzionalità della previsione di criteri di priorità è stato sempre alimentato dall'evidente impatto che essi possono avere su fondamentali principi costituzionali, sia afferenti l'attività giudiziaria in senso stretto, come il principio dell'indipendenza della magistratura, del giusto processo e dell'obbligatorietà dell'azione penale (articoli 104, 111 e 112 della Costituzione), sia di natura pubblicistica generale, come il principio di imparzialità e di buon andamento (articolo 97 della Costituzione), e la Corte Costituzionale ne ha sempre garantito il rispetto nel bilanciamento reciproco;
    la ratio dell'articolo 112 Costituzione, è riconducibile a tre diversi valori di rango costituzionale: il principio di uguaglianza (articolo 3), il principio di legalità (articolo 25, comma 2) nonché il principio dell'indipendenza « esterna» o « istituzionale» del pubblico ministero, e storicamente la sua introduzione e il suo mantenimento si devono, in primis, ad un fattore storico-politico fondamentale: la volontà di discostarsi da un passato autoritario ove la soggezione dei Pubblici Ministeri al Ministro della giustizia, di fatto, vanificava la concreta applicabilità di tale principio;
    l'articolo 112, pertanto, ha segnato il superamento di una concezione potestativa della giustizia, rappresentando un baluardo del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, e a tal proposito, autorevole dottrina ha ricordato che i padri costituenti concepirono « indipendenza» ed « obbligatorietà dell'azione penale» come principi cardine del nostro ordinamento giuridico, « due facce della stessa medaglia», presidi insormontabili per scongiurare il rischio della subordinazione della magistratura inquirente all'esecutivo e al legislativo, al potere politico in generale;
    una delle « nuove idee» proposte dal Ministro Cartabia per risolvere i problemi della giustizia, elaborata in seguito ai lavori dell'apposita Commissione tecnica per la riforma, invece, sarebbe proprio quella che debba essere la politica a stabilire i criteri con quali criteri i giudici debbano esercitare l'azione penale e quali processi debbano essere trattati con priorità rispetto ad altri, concedendo così alla politica di indicare anche la strada da seguire nelle indagini alle Procure;
    tale proposta di legge non può rappresentare la soluzione al problema della « lentezza» della giustizia, al numero cospicuo di cause da smaltire e alla scarsità di risorse disponibili, o peggio ancora alla loro inefficiente gestione, in quanto tutto ciò richiederebbe, invece, un intervento di riforma strutturale a livello di funzionamento, organizzazione e di investimenti nella giustizia;
    parimenti incostituzionale risulta la disciplina delineata dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2, recanti disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione, inseriti dall'articolo aggiuntivo 14.0500 del Governo, che ha introdotto una modifica al codice di procedura penale nella parte che disciplina le condizioni di procedibilità, mediante il nuovo articolo 344-bis (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione), proposto al fine dichiarato di assicurare tempi certi e ragionevoli ai giudizi di impugnazione, tra l'altro mediante una norma immediatamente precettiva;
    tale norma, in realtà, finirebbe per introdurre effetti paragonabili ad una sorta di intollerabile « amnistia mascherata», in evidente contrasto con l'articolo 79 della Costituzione italiana che, invece, stabilisce una procedura rafforzata per la concessione dell'amnistia, con specifici vincoli e garanzie espresse sulla maggioranza parlamentare prevista per l'approvazione, sulla modalità di votazione, sulla necessità di fissare un termine e sui limiti per la sua applicazione;
    l'amnistia, infatti, rappresenta un provvedimento di clemenza a carattere generale, destinato ad una pluralità di persone, che comporta l'estinzione di tutti i reati di un certo tipo individuati dalla legge, per i quali lo Stato rinuncia all'applicazione delle pene previste (a differenza dell'indulto che agisce solo su una porzione di pena inflitta), ed è proprio in virtù di ciò che, per il provvedimento che dispone l'amnistia, è necessaria un'apposita legge, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, e non può essere accettabile un'operazione politica « surrettizia» in aperta violazione delle norme costituzionali in materia;
    con questo disegno di legge, invece, si aggirerebbero tutte le garanzie e le procedure previste per la concessione dell'amnistia che, anche per le diverse ricadute sociali che può avere, deve essere frutto di scelte politiche importanti, trasparenti, ponderate e condivise, ed è proprio in ragione di ciò l'Assemblea Costituente ha ritenuto che essa debba avvenire a seguito di un iter specifico e aggravato, culminante col raggiungimento di un ampio consenso parlamentare;
    il meccanismo sul quale sono imperniati i commi citati, come segnalato anche dalla interrogazione a risposta immediata (question time) n. 3-02412 depositata in Commissione, determinerebbe, inevitabilmente, l'improcedibilità di numerosi processi, in particolar modo nelle Corti di Appello dove si registra la presenza di procedimenti legati a reati gravi come la mafia e il terrorismo, nonché altri reati di particolare allarme sociale (truffa, frodi, estorsione, ecc.) che fermerebbero il loro percorso, allo stesso modo, in Appello;
    il Governo non ha evidentemente considerato in modo adeguato le forti criticità relative all'entrata in vigore di tali meccanismi di improcedibilità, connessi esclusivamente ai termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, né tanto meno valutato la reale portata del provvedimento proposto e gli eventuali strumenti alternativi per migliorare l'efficacia delle Corti di Appello, in base all'analisi dei dati statistici di riferimento a propria disposizione, lavoro che avrebbe evidenziato quanti procedimenti sarebbero dichiarati improcedibili se ora entrassero in vigore i commi citati, recanti una norma immediatamente precettiva ed estremamente insidiosa;
    la modifica apportata al citato articolo aggiuntivo 14.0500 con subemendamento inemendabile dei relatori approvato in data 30 luglio 2021, addirittura aggrava l'incostituzionalità del provvedimento in esame in quanto introduce due categorie di persone le quali, nonostante abbiano commesso i medesimi reati, godono di due regimi differenziati di procedibilità, uno più favorevole e uno meno, a seconda del tempo nel quale hanno commesso il reato, introducendo una evidente disparità di trattamento, in violazione al principio di cui all'articolo 3 della Costituzione;
    inoltre la recente modifica, introducendo un regime temporalmente differenziato del meccanismo di improcedibilità, comporta un aggiramento, e quindi una violazione, del principio della retroattività della legge penale più favorevole, di cui agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione come delineato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 393 e 394 del 2006, nonché come stabilito dall'articolo 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'articolo 7 della CEDU, secondo quanto affermato dalla Grande Camera della Corte EDU con la nota sentenza Scoppola c. Italia del 17 settembre 2009;
    forti critiche in senso contrario alle modifiche governative apportate al testo del disegno di legge 2435 sono emerse anche dalle autorevoli opinioni di giuristi, espresse anche nel dibattito pubblico oltre che nel corso delle audizioni in Commissione giustizia, a supporto della tesi che individua nelle norme citate gravi profili di incostituzionalità, sui punti evidenziati in premessa;
    alle obiezioni nel merito su tale proposta di riforma si aggiunge l'aggravante, sul piano procedurale e metodologico, che ha visto il Governo limitare, talvolta persino sottrarre, temi così importanti e controversi ad un dibattito aperto e ad un contraddittorio pieno, elementi fondamentali e imprescindibili che dovrebbero sempre caratterizzare la normale dialettica parlamentare e democratica;
    risulta elevato anche il rischio dei rilievi che potrebbe sollevare l'Unione Europea rispetto a tale riforma, come facilmente desumibile in base ai principi già enunciati dalla Corte di Giustizia;
    risulta evidente il forte contrasto di tali norme con il nostro assetto costituzionale, fondato sulla obbligatorietà e non sulla facoltatività dell'azione penale, come può accadere invece per i sistemi giuridici di altri Stati, pertanto, sarebbe inevitabile l'esplosione del « potenziale attrito» tra le previsioni di priorità e il principio di obbligatorietà dell'azione penale, principio costituente l'architrave del sistema processuale previsto dalla Costituzione, unitamente al principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, al quale risulta indissolubilmente correlato,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2435-A.
N. 2. Colletti, Forciniti, Cabras, Paolo Nicolò Romano, Corda, Trano, Maniero, Testamento, Spessotto, Leda Volpi, Giuliodori, Vallascas, Costanzo, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Raduzzi, Suriano, Menga, Ehm, Sarli, Piera Aiello.

A.C. 2435-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2435-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati, per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro della università e della ricerca, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
  3. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.
  4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi per essa stabiliti, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di processo penale telematico sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica;
   b) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera a) del presente comma, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che le ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;
   c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:
    1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;
    2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;
    3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto;
   d) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera a) del presente comma per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione;
   e) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domìni del Ministero della giustizia:
    1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;
    2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;
    3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici;
   f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

  6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità; modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;
   b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a chi ne fa le veci;
   c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;
   d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;
   e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;
   f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo.

  7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;
   b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;
   c) prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole;
   d) prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) che legittimano la prosecuzione del procedimento in assenza dell'imputato;
   e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notifica all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;
   f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi;
   g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
   h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare;
   i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che non comparendo sarà ugualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g).

  8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;
   b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione;
   c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.

  9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;
   b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso la querela;
   c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure:
    1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;
    2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;
    3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi;
   d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini;
   e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;
   f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012;
   g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;
   h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale;
   i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti;
   l) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;
   m) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;
   n) prevedere che, in caso di violazione della disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero;
   o) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale; prevedere che, salva contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dei casi di mancanza di procura alle liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale rilasciata ai sensi dell'articolo 122 del predetto codice conferisca al difensore la legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile;
   p) precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;
   q) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;
   r) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;
   s) prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo;
   t) prevedere criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale.

  10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimenti speciali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) in materia di applicazione della pena su richiesta:
    1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;
    2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;
    3) assicurare il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata in attuazione del comma 12 del presente articolo, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento;
   b) in materia di giudizio abbreviato:
    1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;
    2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione;
   3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
   c) in materia di giudizio immediato:
    1) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
    2) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato;
   d) in materia di procedimento per decreto:
    1) prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale;
    2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, ai fini dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena pecuniaria;
    3) assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto;
   e) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali;
   f) prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione.

  11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione;
   b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale;
   c) prevedere, ai fini dell'esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione;
   d) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

  12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;
   b) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti;
   c) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero;
   d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera e), il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;
   e) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera a), non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di procedura penale con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera;
   f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera d), se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca;
   g) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera d) del presente comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

  13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione;
   b) abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento;

  c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa;
   d) disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia;
   e) prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità;
   f) prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c);
   g) prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza;
   h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale;
   i) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;
   l) modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado;
   m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, ove la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza;
   n) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;
   o) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale.

  14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile;
   b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni di cui all'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

  15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale;
   b) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
   c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico;
   d) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone.

  16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;
   b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;
   c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento.

  17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;
   b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;
   c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;
   d) ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;
   e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;
   f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;
   g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;
   h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;
   i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;
   l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;
   m) prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo;
   n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

  18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei princìpi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;
   b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subìto un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subìto un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima;
   c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a);
   d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;
   e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;
   f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;
   g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria.

  19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul, l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-bis del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;
   b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa.

  22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;
   b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

  23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;
   b) individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti;
   c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale;
   d) prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento della iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera a) e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa.

  24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.
  25. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.
  26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;
   b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:
    1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
    2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
    3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
    4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;
   c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione», individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni di legittimità della medesima Corte;
   d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:
    1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
    2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:
     2.1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;
     2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;
     2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;
     2.4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
    3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
    4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;
    5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
   e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione», individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
   f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:
    1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;
    2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;
    3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
    4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

  27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1o gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere dall'anno 2023.
  28. Agli oneri di cui al comma 27 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 858, primo periodo, le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.820 unità», le parole: «1.500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «900 unità», le parole: «1.200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «735 unità», e le parole: «300 unità» sono sostituite dalle seguenti: «185 unità»;
   b) al comma 860, la cifra: «119.010.951» è sostituita dalla seguente: «72.241.502».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale)

  Al comma 1, sostituire, le parole: un anno con le seguenti: sei mesi
1.1. Colletti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.

  Conseguentemente:
   al comma 9, alinea, sopprimere le parole:; e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.
   alla rubrica del Capo I, sopprimere le parole: nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.
*1.2. Colletti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.

  Conseguentemente:
   al comma 9, alinea, sopprimere le parole:; e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.
   alla rubrica del Capo I, sopprimere le parole: nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica.
*1.500. Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire le parole: per la revisione del regime sanzionatorio dei reati con le seguenti:, dell'ordinamento penitenziario e per la revisione del regime sanzionatorio dei reati.

  Conseguentemente, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del riconoscimento dei benefici penitenziari ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) onere, a carico del condannato, di esplicitare le ragioni oggettive della mancata collaborazione con la giustizia, che ne giustifichino l'inutilizzabilità assoluta ai fini processuali, tra i quali non figurano motivi basati sulla «dignità criminale» del soggetto condannato, che ritenga non commendevole accusare e far perseguire altri soggetti autori di gravi delitti;
   b) esclusione dai benefici dei condannati sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;
   c) accertamento da parte del tribunale di sorveglianza sul sicuro ravvedimento del condannato ai sensi dell'articolo 176 dell'ordinamento penitenziario, con particolare riguardo alla rigorosa valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino di tali collegamenti.
1.3. Varchi, Maschio.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: acquisito fino alla fine del periodo.
1.501. Fratoianni.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la disciplina dei termini di durata del processo penale sono adottati nel rispetto del principio cardine di correzione delle disfunzioni del sistema che incidono sulle cause di rinvio del processo penale, con particolare riguardo a:
   a) omessa/irregolare notifica all'imputato;
   b) omessa/irregolare notifica al difensore;
   c) omessa/irregolare notifica alla persona offesa;
   d) mancata traduzione dell'imputato detenuto;
   e) assenza del Giudice titolare;
   f) assenza del Pubblico Ministero titolare;
   g) precarietà del Collegio per assenza di alcuni o tutti i membri titolari;
   h) problemi logistici (assenza trascrittori, orario sindacale del personale);
   i) eccessivo carico del ruolo;
   l) omessa citazione dei testi del Pubblico Ministero;
   m) assenza dei testi citati dal Pubblico Ministero.

  4-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) separazione delle carriere di giudici e di pubblici ministeri prevedendo, in particolare:
    1) due distinti organi di autogoverno della magistratura: uno per la magistratura requirente ed uno per la magistratura giudicante;
    2) la separazione formale dell'ordine giudiziario nelle due categorie della magistratura giudicante e della magistratura requirente con previsione di distinti concorsi per l'accesso in esse;
   b) modifica delle norme in materia di carriera, avanzamento e promozioni dei magistrati, bandendo ogni automatismo e istituendo rigorosi criteri meritocratici;
   c) modifica della disciplina della responsabilità civile dei magistrati al fine di darvi concreta attuazione.

  Conseguentemente sopprimere il comma 5.
1.4. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di atti e documenti venga effettuato anche con modalità telematiche, assegnando priorità alle misure cautelari, reali e personali, e ai relativi ricorsi;
1.5. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di atti di indagine, atti di dibattimento, atti di riesame, richieste, istanze, avvisi, sentenze, fissazioni udienze, nonché tutte le prove documentali, possa essere effettuato anche con modalità telematiche;
1.6. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: prevedere che nei procedimenti penali di ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche con le seguenti: prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti venga effettuato anche con modalità telematiche. Nelle more di una piena ed effettiva entrata in vigore della DGSIA e, in ogni caso, per i primi sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione della presente disposizione, prevedere che venga garantita la possibilità del deposito anche cartaceo degli atti, senza onere a carico del difensore di dimostrare il malfunzionamento del portale a giustificazione della scelta del deposito cartaceo;.
1.7. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: siano effettuate con modalità telematiche, aggiungere le seguenti:, fermo restando lo svolgimento in presenza della discussione e della decisione in camera di consiglio
1.8. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 5, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more di una piena ed effettiva entrata in vigore della DGSIA e, in ogni caso, per i primi sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione della presente disposizione, prevedere che venga garantita la possibilità del deposito anche cartaceo degli atti, senza onere a carico del difensore di dimostrare il malfunzionamento del portale a giustificazione della scelta del deposito cartaceo
1.9. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere che, durante le indagini preliminari, la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato equivalga ad elezione di domicilio per le successive notificazioni;
1.10. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere l'obbligo in capo a indagati e imputati di fornire un indirizzo di posta elettronica ordinaria presso il quale possono essere seguite le notificazioni;
1.11. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere che, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possano avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro comporti un rallentamento dei tempi delle indagini, ovvero un aggravio eccessivo per l'interessato;
1.12. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) individuare gli uffici giudiziari e la tipologia degli atti per i quali il deposito telematico è obbligatorio; il Ministro della Giustizia, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, previa verifica e accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può integrare l'elenco;
1.13. Cirielli, Maschio, Varchi.

  Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere che, in difetto di nomina del difensore fiduciario, la notificazione all'imputato della citazione a giudizio debba avvenire personalmente e che, ove non si riesca a recapitare l'atto con tale modalità, il processo rimanga sospeso;
1.22. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Non rientrano nell'esercizio della delega di cui al comma 1, l'acquisizione di prove orali, la discussione delle udienze e camere di consiglio, le quali avvengono esclusivamente di persona.
1.16. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 devono essere attuati nel pieno rispetto del principio di parità dei soggetti del processo.
1.17. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 6, sopprimere le lettere b), c) e d).
1.502. Fratoianni.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
1.23. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

  Al comma 6, lettera b), primo periodo, dopo le parole: consegna al difensore aggiungere le seguenti: e che queste contengano anche le accuse a carico dell'indagato;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    alla lettera c), primo periodo, dopo le parole: consegna al difensore aggiungere le seguenti: e che queste contengano anche le accuse a carico dell'indagato;
    alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: che, in caso di ricorso per Cassazione, ad esclusione dei casi di declaratoria di inammissibilità pronunciata ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611 c.p.p., al difensore venga sempre liquidato il compenso per l'attività professionale svolta e che il difensore non sia mai gravato dall'onere di ricerca dell'imputat»;
    alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: disciplinare che le deroghe al principio della notificazione successiva alla prima direttamente al difensore siano previste al di fuori al di fuori dei casi di dichiarazione ed elezione di domicilio per la notificazione previsti dagli articoli 161 e 162 codice di procedura penale.
1.14. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 6, lettera b), dopo le parole: consegna al difensore aggiungere le seguenti: e che queste contengano anche le accuse a carico dell'indagato

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera c), dopo le parole: contenga anche aggiungere le seguenti: le accuse a carico dell'indagato e;
   alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che il difensore non sia mai gravato dall'onere di ricerca dell'imputato;
   alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole:; disciplinare che le deroghe al principio della notificazione successiva alla prima direttamente al difensore siano previste al di fuori dei casi di dichiarazione ed elezione di domicilio per la notificazione previsti dagli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale
1.24. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 6, sopprimere la lettera c).
1.25. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere che se l'imputato non è reperibile all'ultimo indirizzo comunicato al difensore, la notifica non si consideri perfezionata e sarà onere dell'autorità procedente assicurarsi che l'imputato abbia effettiva conoscenza del procedimento e delle varie fasi dello stesso.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore la mancata notifica degli atti all'imputato qualora dimostri l'inidoneità dell'ultimo indirizzo comunicatogli da quest'ultimo;
   alla lettera e), dopo le parole: gli altri criteri stabiliti aggiungere le seguenti: dalle lettere c) e d) del presente comma e.
1.26. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 6, sopprimere la lettera d).
1.27. Maschio, Varchi, Lucaselli, Vinci.

  Al comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) disciplinare che le deroghe al principio della notificazione successiva alla prima direttamente al difensore siano previste al di fuori al di fuori dei casi di dichiarazione ed elezione di domicilio per la notificazione previsti dagli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale;
1.28. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 7, sopprimere la lettera h).
*1.29. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 7, sopprimere la lettera h).
*1.503. Fratoianni

  Sopprimere il comma 8.
1.30. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 prevedere il divieto di svolgere le udienze, le operazioni di formazione di ulteriore di documentazione dell'interrogatorio e l'acquisizione della prova dichiarativa mediante registrazione audiovisiva; rafforzare i principi di oralità, immediatezza e del contraddittorio nella formazione della prova;.
1.32. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente: a) prevedere la registrazione audiovisiva come unica forma di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa.
1.504. Fratoianni.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole da: salva fino alla fine della lettera.
1.33. Colletti.

  Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) individuare le sanzioni processuali in caso di violazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c).
1.34. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) stabilire le regole tecniche per rendere omogenee e utilizzabili le prove videoregistrate da droni e satelliti.
1.35. Colletti.

  Sopprimere il comma 9.
1.36. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, alinea, sopprimere le parole: e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere la lettera i);
   alla lettera s), aggiungere, in fine, le parole: e disciplinare.
1.505. Fratoianni.

  Al comma 9, sopprimere la lettera a).
1.37. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna; con le seguenti: ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio;
1.38. Colletti.

  Al comma 9, sopprimere le lettere b), c) e d).
1.39. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) prevedere che congiuntamente all'avviso di archiviazione di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale sia notificata la richiesta di archiviazione così come presentata dal Pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari;
   b-ter) prevedere che l'avviso e la richiesta di archiviazione siano notificate a chi abbia presentato un esposto, anche se non è persona offesa, qualora abbia espressamente dichiarato di voler essere informato.
1.40. Colletti.

  Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) prevedere al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale che la parola: «venti» sia sostituita con la seguente: «trenta»;
   b-ter) prevedere l'abrogazione del comma 3-bis, dell'articolo 408 del codice di procedura penale.
1.41. Colletti.

  Al comma 9, lettera c), alinea, sostituire la parola: natura con le seguenti: gravità e natura.
1.42. Colletti.

  Al comma 9, lettera c), numero 1). sostituire le parole: per le contravvenzioni con le seguenti per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria.
1.43. Colletti.

  Al comma 9, lettera d), sostituire le parole: tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini con le seguenti: tale termine, per un tempo non superiore a sei mesi;
1.44. Colletti.

  Al comma 9, lettera d), sopprimere le parole: quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini.
1.45. Colletti.

  Al comma 9, lettera d), sostituire le parole: dalla complessità delle indagini con le seguenti: dalle carenze di organico.
1.46. Colletti.

  Al comma 9, lettera d), dopo le parole: quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini aggiungere le seguenti: nonché quando sia giustificata dalle carenze di organico.
1.47. Colletti.

  Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere l'abrogazione dell'articolo 421-bis del codice di procedura penale;
1.48. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, lettera e), dopo le parole: indagini preliminari inserire le seguenti:, in ogni caso il termine non può eccedere i diciotto mesi.
1.49. Colletti.

  Al comma 9, lettera e), dopo le parole: indagini preliminari inserire le seguenti:, in ogni caso il termine non può eccedere i venti mesi.
1.50. Colletti.

  Al comma 9, lettera e), dopo le parole: indagini preliminari inserire le seguenti:, in ogni caso il termine non può eccedere i ventiquattro mesi.
1.51. Colletti.

  Al comma 9, lettera e), aggiungere in fine, il seguente periodo:; sono fatti salvi gli atti di indagine per i quali è in corso il coordinamento investigativo, quelli relativi a reati permanenti e quelli con una pluralità di indagati
1.52. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, sopprimere la lettera f).
1.53. Colletti.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
   h-bis) prevedere, per il giudice per le indagini preliminari, il potere di verifica che l'iscrizione della notizia di reato nel registro disciplinato dall'articolo 335 del codice di procedura penale sia tempestiva, accompagnato da quello di retrodatare l'iscrizione nei casi in cui il sindacato sulla prontezza di questo adempimento sia negativo;
   h-ter) sancire espressamente l'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini, così come rideterminato dal giudice;
   h-quater) prevedere la possibilità di proporre la questione al giudice del dibattimento, in relazione alle prove lì utilizzabili;
   h-quinquies) prevedere che la inutilizzabilità per tardività dell'atto di indagine possa essere sanata a richiesta dell'imputato;
1.54. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:
   h-bis) prevedere che la proroga del termine delle indagini preliminari sia concessa solo qualora l'esigenza di prosecuzione delle indagini, dovuta a ragioni di natura esclusivamente investigativa, sia emersa da un atto di indagine specifico, che trasmette per la prima volta conoscenze che rendono necessaria la prosecuzione delle indagini;
   h-ter) vincolare il pubblico ministero a chiedere la proroga entro venti giorni dal compimento dell'atto di cui alla lettera precedente, anche se il termine originario non è spirato;
   h-quater) prevedere che la proroga sia altresì concessa quando le investigazioni risultino particolarmente complesse per le seguenti cause, tra loro alternative: molteplicità dei fatti tra loro collegati, elevato numero di persone sottoposte alle indagini, esigenza di compimento di atti all'estero, necessità di mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale;
1.55. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
   h-bis) prevedere che, salvo quanto disposto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero richieda il rinvio a giudizio entro un anno, o un anno e sei mesi quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato;
   h-ter) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere la proroga al giudice una sola volta, prima della scadenza del termine di cui alla lettera f-bis), per un tempo non superiore a sei mesi;
1.56. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
   h-bis) prevedere che, in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero sia tenuto a depositare gli atti compiuti fino a quel momento, con facoltà per la difesa di prenderne visione ed estrarne copia.
   h-ter) prevedere che, a seguito della richiesta, il giudice fissi sempre l'udienza in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale;
   h-quater) prevedere che siano fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 406 comma 5-bis del codice di procedura penale;
1.57. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere delle conseguenze sanzionatorie rispetto al procedimento e ai tempi dell'azione in caso di violazione delle ipotesi di cui lettere c) ed e) da parte del pubblico ministero;
1.58. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, dopo la lettera lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere la modifica dell'articolo 422 del codice di procedura penale nel senso che il giudice possa disporre l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere soltanto su richiesta di parte e quando la prova sia idonea a dare dimostrazione negativa di un elemento della fattispecie penale o a introdurre un accertamento positivo di un elemento negativo, ossia le scriminanti, o di cause di non punibilità;
1.59. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere che, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero si determini in ordine all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle indagini preliminari e che, in mancanza, il Procuratore della Repubblica provveda egli stesso, a pena di responsabilità disciplinare, in luogo del sostituto affidatario del procedimento;
1.60. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere che, nei procedimenti con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale. La sentenza di non luogo a procedere dovrà avere forza preclusiva nel giudizio di danno, riguardo ai temi in essa affrontati, e comuni alla fattispecie aquiliana;
1.61. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, dopo la lettera lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere che ogni atto di indagine limitativo delle libertà fondamentali dell'indagato o di terzi sia preventivamente autorizzato dal giudice per le indagini preliminari ovvero, in casi di urgenza, autorizzato dal pubblico ministero e convalidato dal giudice per le indagini preliminari;
1.62. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, dopo la lettera dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) escludere che l'inammissibilità del ricorso per cassazione possa essere pronunciata per la manifesta infondatezza dei motivi, come oggi previsto dall'articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale;
1.63. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, sopprimere la lettera i).
*1.64. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, sopprimere la lettera i).
*1.65. Colletti.

  Al comma 9, sostituire la lettera i) con la seguente: i) prevedere che l'esercizio dell'azione penale sia obbligatorio; prevedere che il mancato o ritardato esercizio dell'azione penale sia elemento di valutazione negativa per il magistrato; prevedere che sia il Parlamento, con legge a cadenza annuale, a stilare i criteri di priorità ed efficienza per l'efficace trattazione anche prioritaria delle notizie di reato nell'ambito dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale da parte delle Procure della Repubblica;
1.67. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) individuare criteri di priorità trasparenti e predeterminati, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre; prevedere che nell'elaborazione dei criteri di priorità si tenga conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti;
1.68. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 9, lettera i), dopo le parole: azione penale, aggiungere le seguenti: previa audizione dell'Avvocatura Generale dello Stato,
1.69. Cirielli, Maschio, Varchi.

  Al comma 9, sostituire la lettera i) , sostituire le parole: nell'ambito dei criteri con le seguenti: in conformità.
1.70. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 9, lettera i), sostituire le parole: del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; con le seguenti: della specifica realtà criminale e territoriale, del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;
1.71. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 9, lettera i), dopo le parole: rispetto alle altre sono aggiungere le seguenti: avendo riguardo soprattutto alle notizie di reato riferite alla violenza di genere.
1.72. Colletti.

  Al comma 9, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) prevedere l'abrogazione della normativa riferita all'udienza preliminare nonché prevedere che il pubblico ministero eserciti l'azione penale unicamente attraverso la citazione diretta a giudizio. Prevedere, inoltre, dinanzi al giudice del dibattimento la celebrazione di un'udienza di prima comparizione riservata, in via esclusiva, alla richiesta di riti alternativi oltre che alla verifica della costituzione delle parti e alla definizione delle questioni preliminari.
1.73. Colletti.

  Al comma 9, sostituire la lettera l), con la seguente:
   l) estendere il catalogo dei reati nei quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice penale prevedendo che si utilizzi il decreto di citazione a giudizio per tutti i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica e collegiale.
1.74. Colletti.

  Al comma 9, sostituire la lettera l), con la seguente:
   l) estendere il catalogo dei reati nei quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice penale prevedendo che si utilizzi il decreto di citazione a giudizio per tutti i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica.
1.75. Colletti.

  Al comma 9, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) modificare il decreto che dispone il giudizio di cui all'articolo 429, del codice di procedura penale, al fine di prevedere che il dispositivo riporti anche l'indicazione delle motivazioni;
1.76. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) eliminare l'udienza preliminare;
1.77. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, sopprimere la lettera m).
1.78. Colletti.

  Al comma 9, sostituire la lettera m), con la seguente:
   m) prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio;
1.79. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, lettera m), sostituire le parole: non consentono una ragionevole previsione di condanna con le seguenti: non sono tali da determinare la condanna.
1.80. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 9, lettera n), sostituire le parole: della disposizione di cui all'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale con le seguenti: dei requisiti formali e sostanziali della richiesta di rinvio a giudizio, con particolare riguardo alla specificazione delle fonti di prova per sostenere l'accusa in giudizio relative ai singoli elementi della fattispecie di reato,
1.81. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 9, sopprimere la lettera o).
1.82. Colletti.

  Al comma 9, lettera o), dopo la parola: penale aggiungere le seguenti: fatti salvi i casi di risarcimento del danno ambientale di cui al titolo terzo della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1.83. Colletti.

  Al comma 9, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
   o-bis) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il differimento dell'udienza non superi i tre mesi.
1.84. Colletti.

  Al comma 9, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il differimento dell'udienza non superi i cinque mesi.
1.85. Colletti.

  Al comma 9, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il differimento dell'udienza non superi i sei mesi.
1.86. Colletti.

  Al comma 9, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
   o-bis) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il Giudice, tenendo conto delle esigenze di ufficio, operi secondo congruità e speditezza.
1.87. Colletti.

  Al comma 9, sostituire la lettera p) con la seguente:
   p) prevedere che il giudice, su istanza non motivata dell'interessato, fino a che le parti non abbiano formulato le conclusioni nell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo il compimento per la prima volta delle formalità di accertamento della costituzione delle parti in giudizio, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato da parte del pubblico ministero, ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari; prevedere l'iscrizione della notizia di reato presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i tribunali esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico;
1.88. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 9, sostituire la lettera p) con la seguente:
   p) prevedere che le Procure provvedano all'iscrizione della notizia di reato entro 5 giorni; prevedere l'onere a carico del giudice di verificare, prima dell'udienza, il rispetto dei tempi, pena l'inutilizzabilità delle prove ai sensi dell'articolo 191 del codice di procedura penale;
1.89. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 9, lettera 9), dopo la parola: iscrizioni; aggiungere le seguenti: prevedere che gli uffici del pubblico ministero comunichino tempestivamente all'indirizzo fornito dal soggetto che ha presentato un esposto e ne abbia fatto richiesta, gli estremi del procedimento e il nome del pubblico ministero assegnato;
1.90. Colletti.

  Al comma 9, sopprimere la lettera q).
1.91. Colletti.

  Al comma 9, lettera q), dopo la parola: ragioni; aggiungere le seguenti: in fatto e in diritto.
1.92. Colletti.

  Al comma 9, lettera r), sostituire le parole: anche d'ufficio con le seguenti: su istanza dell'interessato.
1.93. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 9, sopprimere la lettera s).
1.94. Colletti.

  Al comma 9, sopprimere la lettera t).
1.509. Colletti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
    9-bis). Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: «venti» è sostituita con la seguente: «trenta».
    9-ter).. Il comma 3-bis, dell'articolo 408 del codice di procedura penale è abrogato.
1.95. Colletti.

  Sopprimere il comma 10.
1.96. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) in materia di applicazione della pena su richiesta:
    1) aumentare a otto anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale;
    2) ampliare il novero delle preclusioni di cui all'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, al fine di escludere l'ammissibilità del rito, quando l'accordo ha ad oggetto l'applicazione di una pena superiore a cinque anni di reclusione, nei procedimenti per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 422; 558-bis; 572; 575; 578, secondo comma; 579, terzo comma; 580, secondo comma; 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi in cui ricorre taluna delle aggravanti di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma; 609-quinquies; 612-bis; 612-ter;
1.97. Colletti.

  Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
    1) aumentare a otto anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale;
1.99. Colletti.

  Al comma 10, lettera a), numero 1),dopo le parole: 1) prevedere aggiungere le seguenti:, fatti salvi i casi dei reati edilizi, ambientali e paesaggistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.
1.100. Colletti.

  Al comma 10, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;.
1.101. Colletti.

  Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) ampliare il novero delle preclusioni di cui all'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, al fine di escludere l'ammissibilità del rito, quando l'accordo ha ad oggetto l'applicazione di una pena superiore a cinque anni di reclusione, nei procedimenti per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 422; 558-bis; 572; 575; 578, secondo comma; 579, terzo comma; 580, secondo comma; 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi in cui ricorre taluna delle aggravanti di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma; 609-quinquies; 612-bis; 612-ter;
1.102. Colletti.

  Al comma 10, lettera a), numero 2), sostituire la parola: ridurre con la seguente: aumentare

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, sopprimere le parole:, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi.
1.103. Colletti.

  Al comma 10, lettera a), numero 2), sostituire la parola: ridurre con la seguente: aumentare

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, sopprimere la parola: non.
1.104. Colletti.

  Al comma 10, lettera a), numero 2), sopprimere la parola: non.
1.105. Colletti.

  Al comma 10, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    2-bis) in caso di soggetti tossicodipendenti, arrestati in flagranza di reato, subordinare la richiesta a due condizioni:
   a) rinuncia all'impugnazione;
   b) rinuncia alla sospensione condizionale della pena;
1.106. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 10, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
    1) prevedere, all'articolo 438, comma 5, che l'imputato, ferma restando l'utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, possa subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione; prevedere che il giudice, in tali casi, disponga il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulti necessaria ai fini della decisione e sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili; prevedere che in tale caso il pubblico ministero possa chiedere l'ammissione di prova contraria, prevedere che resti salva l'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), numero 2), sostituire la parola: sesto con la seguente: ventesimo.
1.107. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 10, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: e se il procedimento speciale fino alla fine del numero.
1.108. Colletti.

  Al comma 10, lettera b), numero 1) sostituire le parole: e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale con le seguenti: con riferimento alla rilevanza, alla novità, alla specificità della prova o del tema di prova
1.112. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 10, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: in rapporto fino alla fine del numero.
1.109. Colletti.

  Al comma 10, lettera b), sopprimere il numero 2).
1.110. Colletti.

  Al comma 10, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) prevedere che in caso di accesso al giudizio abbreviato non si applichi l'improcedibilità dell'azione penale prevista dalla presente legge.
1.111. Colletti.

  Al comma 10, lettera b), numero 2), sostituire le parole: un sesto con le seguenti: un ottavo.
1.400. Colletti.

  Al comma 10, lettera b), numero 2), sostituire le parole: un sesto con le seguenti: un decimo.
1.401. Colletti.

  Al comma 10, lettera b), numero 2), sostituire le parole: un sesto con le seguenti: un dodicesimo.
1.402. Colletti.

  Al comma 10, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:; la riduzione non si applica nel caso in cui si proceda per i reati relativi alla violenza di genere.
1.403. Colletti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che il giudizio abbreviato subordinato alla richiesta di integrazione probatoria sia ammesso all'unica condizione che le prove richieste risultino rilevanti e non vietate dalla legge;
1.113. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 10, lettera c), sopprimere il numero 2)
1.114. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 10, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:
    2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, il pagamento della pena pecuniaria estingue immediatamente il reato, senza dover attendere i termini ivi previsti;
1.115. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 10, lettera d), numero 2), sopprimere le seguenti parole:, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale
1.116. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 11, lettera a), aggiungere, in fine, parole: da fissare a scadenza non superiore ai quindici giorni
1.117. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 11, sopprimere la lettera b)
1.118. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, la relazione illustrativa delle parti sulla richiesta di prove;
1.119. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 11, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) prevedere che le consulenze tecniche e la perizia siano messe a disposizione delle parti processuali entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione;
1.120. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere che, in caso di ricorso per Cassazione, ad esclusione dei casi di declaratoria di inammissibilità pronunciata ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611 del codice di procedura penale, al difensore venga sempre liquidato il compenso per l'attività professionale svolta;
1.121. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 11, sopprimere la lettera d)
1.122. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 11, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere che il mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio per trasferimento o pensione possa avvenire solo al termine della trattazione dei processi assegnati;
1.123. Maschio, Varchi, Vinci.

  Al comma 11, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere che le parti abbiano sempre la facoltà di chiedere la riassunzione della prova, a prescindere dal modo in cui questa si sia formata, in caso di mutamento del giudice o del collegio;.
1.124. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 11, lettera d), sostituire le parole: di parte con le seguenti: «di tutte le parti».
1.506. Fratoianni.

  Al comma 11, lettera d), sopprimere le parole da: stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione fino alla fine del periodo.
1.125. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 11, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: prevedere che, in caso di riassunzione della prova dichiarativa, il relativo termine non venga conteggiato ai fini dell'improcedibilità dell'azione penale prevista dalla presente legge.
1.126. Colletti.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere l'abrogazione della normativa riferita all'udienza preliminare nonché prevedere che il pubblico ministero eserciti l'azione penale unicamente attraverso la citazione diretta a giudizio;
   b) prevedere, altresì, con riferimento ai riti speciali previsti dal codice di procedura penale, la soppressione del giudizio immediato;
   c) prevedere dinanzi al giudice del dibattimento la celebrazione di un'udienza di prima comparizione riservata alla verifica della costituzione delle parti e alla definizione delle questioni preliminari, nonché prevedere che esclusivamente nella medesima udienza possano essere avanzate le richieste di riti alternativi.
1.127. Colletti.

  Sopprimere il comma 12.
1.128. Delmastro Delle Vedove, Cirielli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 12, sopprimere la lettera a)
*1.129. Colletti.

  Al comma 12, sopprimere la lettera a).
*1.130. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 12, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) prevedere l'abrogazione dell'articolo 5 del codice di procedura penale e adeguare il contenuto dell'articolo 6, dei commi 2 e 3, dell'articolo 596 del codice di procedura penale.
1.131. Colletti.

  Al comma 12, sopprimere la lettera b).
1.132. Colletti.

  Al comma 12, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che l'udienza di cui alla lettera a) si celebri limitatamente alla discussione degli ordini delle prove.

  Conseguentemente, sopprimere le lettere d) e e).
1.133. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 12, sopprimere la lettera d).
1.134. Colletti.

  Al comma 12, lettera d), sostituire le parole: perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna con le seguenti: ai sensi dell'articolo 425 c.p.p.
1.135. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 13, sopprimere la lettera a)
1.136. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 13, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che in caso di deposito telematico degli atti non sarà applicabile la disciplina dell'articolo 582, comma 2, e dell'articolo 583 del codice di procedura penale»;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere la lettera g);
   sopprimere le lettere i), l) e m);
   sostituire la lettera o) con la seguente: o) introdurre un comma all'articolo 665 del codice di procedura penale così formulato: è altresì competente il Giudice dell'esecuzione penale che ha deliberato il provvedimento a dare esecuzione all'eventuale sentenza definitiva della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, adottando ogni provvedimento all'uopo necessario.
1.507. Fratoianni.

  Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: prevedere che, nelle more di una piena ed effettiva entrata in vigore della DGSIA e, in ogni caso, per i primi sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione della presente disposizione, venga garantita la possibilità di deposito anche cartaceo dell'atto di impugnazione, senza onere a carico del difensore di dimostrare il malfunzionamento del portale a giustificazione della scelta del deposito cartaceo;.
1.137. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 13, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, salvo che per i delitti di cui agli articoli 590, secondo e terzo comma, 590-sexies e 604-bis, primo comma, del codice penale.
1.138. Colletti.

  Al comma 13, sopprimere la lettera e)
1.139. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna per le quali l'imputato abbia ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, salvo i casi in cui con l'appello si denunci il travisamento del fatto o si richieda la rinnovazione dell'istruttoria;
1.140. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 13, sopprimere la lettera f)
1.141. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nei casi di contravvenzioni, ovvero di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a otto anni.
1.142. Colletti.

  Al comma 13, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) prevedere che il giudizio di appello si svolga con udienze pubbliche e partecipate salvo che l'imputato o il suo difensore chiedano che il giudizio d'appello si svolga con rito camerale non partecipato;
1.143. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 13, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero su richiesta della parte civile.
1.144. Colletti.

  Al comma 13, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, che il giudice renda il dispositivo unitamente alle motivazioni in sentenza.
1.145. Colletti.

  Al comma 13, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere all'articolo 597 del codice di procedura penale l'abrogazione del comma 3.
1.147. Colletti.

  Al comma 13, sostituire la lettera h) con la seguente: h) prevedere la forma del rito camerale non partecipato, qualora ne facciano richiesta l'imputato o il suo difensore e sempre che non sia necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nei casi in cui si procede con udienza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 599 del codice di procedura penale.
1.148. Colletti.

  Al comma 13, lettera h) aggiungere, in fine, le parole: le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, permangono per i reati riferiti alla violenza di genere.
1.149. Colletti.

  Al comma 13, sopprimere la lettera i).
1.150. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 13, lettera i), dopo le parole: l'inammissibilità dell'appello aggiungere le parole: «per manifesta infondatezza dei motivi o».
1.511. Ferro.

  Al comma 13, sopprimere la lettera l.)
1.151. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 13, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata salvo che l'imputato o il suo avvocato difensore vi rinuncino;.
1.152. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: o gravissime.

  Conseguentemente, dopo il comma 15 inserire il seguente:
  15-bis. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punito a querela della persona offesa».
1.153. Colletti.

  Al comma 15, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) prevedere che, in caso di ingiustificata mancata comparizione del querelante citato in qualità di testimone, l'udienza dibattimentale venga rinviata e venga notificato al querelante l'avviso che un'ulteriore ingiustificata mancata comparizione verrà considerata quale remissione tacita di querela;
1.154. Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 15, lettera d), aggiungere in fine le parole:, fatte salve cause di forza maggiore con diritto del querelante di richiedere il proseguimento del giudizio con relativa fissazione di udienza nel termine di 30 giorni dall'udienza andata deserta
1.155. Silvestroni, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 17, sopprimere la lettera a).
1.156. Colletti.

  Al comma 17, sopprimere la lettera b).
1.157. Colletti.

  Al comma 17, lettera b), dopo la parola: utilità aggiungere le seguenti: a favore di persone affette da HIV o COVID-19, portatori di disabilità, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio culturale e ambientale.
1.158. Colletti.

  Al comma 17, sopprimere la lettera c).
1.159. Colletti.

  Al comma 17, sopprimere la lettera d).
*1.160. Colletti.

  Al comma 17, sopprimere la lettera d).
*1.161. Colletti.

  Al comma 17, sopprimere le lettere e) ed f).
1.162. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Cirielli.

  Al comma 17, sopprimere la lettera e).
1.163. Colletti.

  Al comma 17, lettera e), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
1.164. Colletti.

  Al comma 17, lettera e), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.
1.165. Colletti.

  Al comma 17, lettera e), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
1.166. Colletti.

  Al comma 17, lettera e), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
1.167. Colletti.

  Al comma 17, lettera e), sostituire le parole: anche con il lavoro di pubblica utilità con le seguenti: anche con la semidetenzione, la semilibertà, la libertà controllata o la detenzione domiciliare.
1.168. Colletti.

  Al comma 17, lettera e), sostituire le parole: anche con il lavoro di pubblica utilità con le seguenti: anche con la semidetenzione, la semilibertà o la detenzione domiciliare.
1.169. Colletti.

  Al comma 17, lettera e), sostituire le parole: anche con il lavoro di pubblica utilità con le seguenti: anche con la semilibertà, la libertà controllata o la detenzione domiciliare.
1.170. Colletti.

  Al comma 17, lettera e), sostituire le parole: anche con il lavoro di pubblica utilità con le seguenti: anche con la detenzione domiciliare.
1.171. Colletti.

  Al comma 17, lettera e), sostituire le parole: anche con il lavoro di pubblica utilità con le seguenti: anche con la semidetenzione.
1.172. Colletti.

  Al comma 17, lettera e), sostituire le parole: anche con il lavoro di pubblica utilità con le seguenti: anche con la semilibertà.
1.173. Colletti.

  Al comma 17, sopprimere la lettera f).
1.174. Colletti.

  Al comma 17, sopprimere la lettera g).
1.175. Colletti.

  Al comma 17, sopprimere la lettera i).
1.176. Colletti.

  Al comma 17, lettera i), dopo le parole: di pubblica utilità aggiungere la seguente: non.
1.177. Colletti.

  Al comma 17, lettera i), dopo la parola: utilità aggiungere le seguenti:, certificata da un soggetto terzo,.
1.178. Colletti.

  Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 80 euro al giorno.
1.179. Colletti.

  Al comma 17, lettera m), sopprimere le parole: grave o reiterata.
1.180. Colletti.

  Al comma 17, lettera m), sopprimere le parole: grave o.
1.181. Colletti.

  Al comma 17, lettera n) aggiungere la seguente:
   n-bis) all'articolo 275-bis, comma 1, del codice di procedura penale, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.
1.182. Colletti.

  Al comma 17, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
   n-bis) prevedere che le misure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis, comma 1, del codice di procedura penale, possano essere applicate senza la necessità del consenso dell'indagato ovvero dell'imputato e che siano prescritte, obbligatoriamente, dal giudice per i reati di cui all'articolo 282-bis, comma 6, e 282-ter, comma 1, del codice di procedura penale.
1.183. Colletti.

  Al comma 18, lettera b), dopo le parole: considerare vittima del reato inserire le seguenti: il proprietario di un animale o, dopo le parole: tale persona aggiungere le seguenti: o animale.
1.184. Colletti.

  Al comma 21, lettera a), sostituire la parola: minimo con la seguente: massimo.
1.185. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci, Cirielli.

  Sopprimere il comma 22.
*1.186. Colletti.

  Sopprimere il comma 22.
*1.187. Cirielli.

  Al comma 22, sopprimere la lettera a).
1.188. Colletti.

  Al comma 22, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) diminuire l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.
1.189. Colletti.

  Al comma 22, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: tre anni.
1.190. Colletti.

  Al comma 22, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: tre anni e sei mesi.
1.191. Colletti.

  Al comma 22, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni.
1.192. Colletti

  Al comma 22, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: quattro anni e sei mesi.
1.193. Colletti.

  Al comma 22, lettera a), sostituire le parole: sei anni con le seguenti: cinque anni.
1.194. Colletti.

  Al comma 22, sopprimere la lettera b).
1.195. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che la sospensione del procedimento con messa alla prova non si applichi nei casi previsti dagli articoli 99, secondo comma, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
1.196. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che la sospensione del procedimento con messa alla prova non si applichi nei casi previsti dagli articoli 99, terzo comma, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
1.197. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che la sospensione del procedimento con messa alla prova non si applichi nei casi previsti dagli articoli 99, quarto comma, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
1.198. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che la sospensione del procedimento con messa alla prova non si applichi nei casi previsti dagli articoli 99, quinto comma, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
1.199. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione fino a un anno, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata.
1.200. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che la sospensione del processo con messa alla prova possa essere altresì chiesta per i reati di cui al comma 5 dell'articolo 73 della legge n. 309 del 1990, con le modalità e le prescrizioni integrate con il trattamento dei tossicodipendenti, ove ciò risulti necessario.
1.201. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che la sospensione del processo con messa alla prova possa essere altresì chiesta per i reati di cui al comma 5 dell'articolo 73 della legge 309 del 1990.
1.202. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316 del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
1.203. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 316-ter del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
1.204. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 318 del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
1.205. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
1.206. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 346-bis del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
1.207. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 474 del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
1.208. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
1.209. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 610 del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
1.210. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
1.211. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 614 del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
1.212. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 640 del codice penale, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
1.213. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) prevedere un sistema in base al quale il giudice per le indagini preliminari semplicemente, e anche in forma cartolare, ammetta la messa a prova e alla fine dichiari, sempre in forma cartolare, l'estinzione del reato quando viene comunicato che la messa alla prova ha avuto un esito positivo.
1.214. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere come misura alternativa, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza di durata continuativa.
1.215. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati riferiti alla violenza di genere, siano previsti programmi riabilitativi specifici comprensivi di un percorso psicologico.
1.216. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
1.217. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che il lavoro di pubblica utilità consista in una prestazione non retribuita, non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabilita, e in ogni caso non inferiore a novanta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
1.218. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che il lavoro di pubblica utilità consista in una prestazione non retribuita, non inferiore alla metà della pena edittale detentiva minima, ove stabilita, e in ogni caso non inferiore a sessanta giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
1.219. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:
   b-bis) prevedere la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova anche in caso di semplice violazione del programma di trattamento o anche a una delle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità.
1.220. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che in caso di esito negativo della prova, il giudice disponga con ordinanza impugnabile nelle forme dell'articolo 310 del codice di procedura penale che il processo riprenda il suo corso.
1.221. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che il giudice possa altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno, verificate le condizioni economiche dell'imputato.
1.222. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che il pubblico ministero mantenga la facoltà di dissentire con motivazione alla concessione del beneficio anche dopo l'esercizio dell'azione penale.
1.223. Colletti.

  Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che il giudice, se non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decida con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti e ove non risulti un interesse della persona offesa del reato alla prosecuzione del procedimento, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa.
1.224. Colletti.

  Al comma 23, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente: prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari o subito dopo la chiusura delle stesse, nel termine di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa;
1.225. Varchi, Maschio, Vinci.

  Sopprimere il comma 24.
1.226. Cirielli, Maschio, Varchi.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 380, al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: m-quinquies) «delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale».
   b) all'articolo 381, al comma 2, è soppressa la lettera f-bis).
   c) all'articolo 383, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili d'ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza».
1.227. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 26, alinea, sostituire le parole da: Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fino a: presso i tribunali e le corti d'appello con le seguenti: In via eccezionale, per far fronte all'arretrato penale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
   alla lettera a), sostituire la parola: compiuta con la seguente: temporanea;
   sopprimere le lettere c), d), e) ed f);
   dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
  26-bis. Le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 hanno efficacia fino al 1o gennaio 2023.;
1.228. Varchi, Maschio, Vinci, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 26, lettera a), dopo le parole: di merito, aggiungere le seguenti: nonché nelle Procure della Repubblica.
1.229. Colletti.

  Al comma 26, lettera a), sostituire le parole da: i requisiti professionali fino alla fine della lettera con le seguenti: per l'accesso il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso quali, l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; l'aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari ovvero l'aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.
1.230. Colletti.

  Al comma 26, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nonché ad ulteriori professionalità da individuarsi, in relazione alle attribuzioni e alla eventuale specializzazione degli uffici. Prevedere che entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente disegno di legge, il Ministero della giustizia verifichi, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di unità necessarie da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale.
1.231. Colletti.

  Al comma 26, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere che il Ministero della giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente disegno di legge, avvii le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore – Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 187. Prevedere, altresì, che il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, preveda una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali concorrano alla formazione del punteggio finale.
1.232. Colletti.

  Al comma 26, lettera d), sopprimere il numero 5).
1.233. Colletti.

  Al comma 26, lettera f), sopprimere il numero 4).
1.234. Colletti.

A.C. 2435-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;
   b) all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna»;
   c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:
   «Art. 161-bis. – (Cessazione del corso della prescrizione) – Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».

  2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 344 è inserito il seguente:
   «Art. 344-bis. – (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione) – 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.
   2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.
   3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.
   4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Non di meno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.
   5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.
   6. I termini di cui a commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere i sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159, per la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notifica è effettuata.
   7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.
   8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui al comma 1 e ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.
   9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti»;
   b) all'articolo 578 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione»;
    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   « 1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale».

  3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1o gennaio 2020.
  4. Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio in cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciati prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.
  6. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.
  7. All'articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso».
  8. All'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini».
  9. All'articolo 431, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo».
  10. Dopo il comma 1 dell'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:
   « 1-bis. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice».

  11. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 90-ter, comma 1-bis, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,»;
   b) all'articolo 362, comma 1-ter, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,»;
   c) all'articolo 370, comma 2-bis, le parole: «di uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati,»;
   d) all'articolo 659, comma 1-bis, le parole: «per uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati,».

  12. All'articolo 64-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «in relazione ai reati» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati,».
  13. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati,».
  14. Dopo il comma 2 dell'articolo 123 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
   « 2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato».

  15. La lettera l-ter) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:
   « l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale».

  16. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.
  17. Il Comitato di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e i suoi componenti durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  18. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero della giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano la propria attività nel settore della giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, approva il piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia.
  19. Il piano di cui al comma 18, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo.
  20. Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato il Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.
  21. Il Comitato di cui al comma 20 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  22. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 19 dell'articolo 1 ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa e dai commi 27 e 28 dell'articolo 1 per l'attuazione delle disposizioni in materia di ufficio per il processo penale. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  23. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
  24. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

ART. 2.
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma)

  Sopprimere il comma 1.
2.1. Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio, Vinci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente.

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti: «Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a due anni. Quando la pubblicazione della sentenza di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
   Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno.
   Quando la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
   I periodi di sospensione previsti dai commi precedenti decorrono dalla scadenza del termine per proporre impugnazione. Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti.
   Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo e al terzo comma si verifica una causa di sospensione prevista dal primo comma la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa.»;

  2. all'articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle parole «, il decreto di citazione a giudizio, la sentenza di condanna e il decreto di condanna.»».
2.2. Fratoianni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a)
*2.17. Lucaselli, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a)
*2.4. Colletti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti:
   «Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a due anni. Quando la pubblicazione della sentenza di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
   Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno. Quando la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
   I periodi di sospensione previsti dai commi precedenti decorrono dalla scadenza del termine per proporre impugnazione.
   Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti.
   Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo e al terzo comma si verifica una causa di sospensione prevista dal primo comma la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa.»;

  Conseguentemente:
   alla lettera b) dopo le parole: , il decreto di citazione a giudizio aggiungere le seguenti: la sentenza di condanna;
   sopprimere la lettera c).
2.5. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 159 capoverso, è aggiunto il seguente comma: «la sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale».
2.6. Colletti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2.7. Colletti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
   «Quando viene proposta impugnazione avverso la sentenza di condanna o proscioglimento e il reato per cui si procede si prescrive entro un anno dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione, il corso della prescrizione è altresì sospeso:
    1) per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il giudizio di appello;
    2) per un periodo massimo di quattro mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.
   I periodi di sospensione di cui al comma precedente sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario al maturare della prescrizione quando la sentenza che definisce il giudizio in grado di appello, anche se emessa in sede di rinvio, è di assoluzione.
   Le modifiche di cui al presente comma si applicano alle ipotesi di reato commesse dopo la entrata in vigore della presente disposizione di legge. Per i reati commessi prima della sua entrata in vigore si applica il regime di prescrizione più favorevole al reo».
2.8. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 161-bis», sopprimere il secondo periodo.
2.9. Colletti.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'articolo 131-bis del codice penale è abrogato.

  1-ter. Al codice di procedura penale:
   a) al comma 1, dell'articolo 411 le parole: «che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto» sono soppresse;
   b) il comma 1-bis dell'articolo 411 è abrogato;
   c) il comma 1-bis dell'articolo 469 è abrogato;
   d) l'articolo 651-bis, è abrogato.
2.10. Colletti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3 dell'articolo 606, le parole: «Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati» sono sostituite con le seguenti: «Il ricorso è dichiarato inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611, comma 1, se proposto per motivi manifestamente infondati»;
   b) Al comma 1 dell'articolo 610, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso può essere rilevata solo in questa fase»;
   c) all'articolo 615 è aggiunto il seguente comma: «2-bis) L'estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'udienza ex articolo 614, comma 3, c.p.p. ovvero per remissione di querela, dovrà essere dichiarata dalla Corte anche nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso»;
   d) l'articolo 616 è sostituito con il seguente: « 1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Solo se il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611 del codice di procedura penale, la parte privata potrà essere condannata con lo stesso provvedimento al pagamento in favore di cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino la triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso;
   In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione non potrà pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
   Non potrà comunque ravvisarsi alcuna colpa della parte privata ricorrente se con i motivi di ricorso coerentemente richiamano principi giurisprudenziali formulati dalla stessa Corte di cassazione
   Gli importi di cui al presente comma sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente».
2.11. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono adottati nel rispetto dei seguenti prìncipi e criteri direttivi:
   a) prevedere l'abrogazione dell'articolo 131-bis del codice penale;
2.12. Colletti.

  Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
2.13. Fratoianni.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
2.14. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, alla rubrica del capoverso, sostituire la parola impugnazione con la seguente: Cassazione.
2.15. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente,
   al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Per il giudizio di appello il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il procedimento per decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza dell'impugnazione, analogamente a quanto disposto per il rito civile dagli articoli 380-bis e seguenti del codice di procedura civile.;
   alla rubrica del capoverso, sostituire la parola impugnazione con la seguente: Cassazione.
2.16. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 1, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: un anno.
2.18. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, salvo casi di impedimenti oggettivi adeguatamente motivati.
2.19. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora il giudizio di primo grado sia stato definito in un tempo inferiore ai tre anni previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine residuo si somma a quello di due anni di cui al primo comma.
2.20. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 2, sostituire le parole un anno con le seguenti due anni.
2.21. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 2, sostituire le parole un anno con le seguenti sei mesi.
2.22. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, salvo casi di impedimenti oggettivi adeguatamente motivati.
2.23. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora la sommatoria dei tempi di definizione dei giudizi di primo grado e secondo grado sia inferiore a cinque anni, il tempo residuo si somma a quello di cui al comma 2, sino al limite massimo di sei anni di cui all'articolo 2, comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2.24. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla scadenza del termine previsto dalla legge per proporre impugnazione. In caso di pluralità delle parti, si ha riguardo al termine per impugnare che scade per ultimo.
2.25. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla notifica del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'articolo 601 del codice di procedura penale. I termini di cui al comma 2 decorrono dalla notifica dell'avviso di fissazione della trattazione del ricorso ai sensi dell'articolo 610, comma 3, del codice di procedura penale.
2.26. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: terzo comma, aggiungere la seguente: 241.
2.27. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: terzo comma, aggiungere la seguente: 242.
2.28. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: terzo comma, aggiungere la seguente: 243.
2.29. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: terzo comma, aggiungere la seguente: 245.
2.30. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: terzo comma, aggiungere la seguente: 246.
2.31. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: terzo comma, aggiungere la seguente: 247.
2.32. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: terzo comma, aggiungere la seguente: 255.
2.33. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: terzo comma, aggiungere la seguente: 270-quater.
2.34. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: terzo comma, aggiungere la seguente: 270-quater.1
2.35. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: terzo comma, aggiungere la seguente: 270-quinquies.
2.36. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: terzo comma, aggiungere la seguente: 270-quinquies.1.
2.37. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: terzo comma, aggiungere la seguente: 280-ter.
2.38. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: terzo comma, aggiungere la seguente: 283.
2.39. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, aggiungere la seguente: 314.
2.40. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, aggiungere la seguente: 323.
2.41. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, aggiungere la seguente: 326.
2.42. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, aggiungere la seguente: 328.
2.43. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, aggiungere la seguente: 334.
2.44. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, aggiungere le seguenti: 353 e 353-bis.
2.45. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, aggiungere la seguente: 372.
2.46. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, aggiungere la seguente: 375.
2.47. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, aggiungere la seguente: 377.
2.48. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, aggiungere la seguente: 377-bis.
2.49. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, aggiungere le seguenti: 385 e 386.
2.50. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, aggiungere la seguente: 391-bis.
2.51. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, aggiungere la seguente: 391-ter.
2.52. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, aggiungere la seguente: 414-bis.
2.53. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 423.
2.54. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 423-bis.
2.55. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 426.
2.56. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 428.
2.57. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 436.
2.58. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 437.
2.59. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 438.
2.60. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 439.
2.61. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 440.
2.62. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 449.
2.63. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 452.
2.64. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 452-ter.
2.65. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere le seguenti: 452-quater, 452-octies.
2.66. Cecconi.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 452-quater.
*2.67. Fioramonti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 452-quater.
*2.68. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 452-terdecies.
2.69. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 452-quaterdecies.
2.70. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 476.
2.71. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 578.
2.72. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 583-quater.
2.73. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 583-quinquies.
2.74. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 584.
2.75. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 593-ter.
2.76. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 600-quinquies.
2.256. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 601-bis.
2.77. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere la seguente: 603.
2.78. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere le seguenti: 603-bis.
2.79. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere le seguenti: 605.
2.252. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: secondo comma, 416-bis, 416-ter aggiungere le seguenti: 608.
2.253. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 609-bis aggiungere la seguente: 609-quinquies.
2.254. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 609-bis aggiungere la seguente: 609-undecies.
2.255. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 609-bis aggiungere la seguente: 612-bis.
2.80. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 609-bis aggiungere la seguente: 609-ter.
2.81. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo la parola: 609-bis aggiungere le seguenti: 613-bis e 613-ter.
2.82. Fratoianni.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 609-bis aggiungere la seguente: 613-bis.
2.83. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 609-bis aggiungere la seguente: 615-bis.
2.84. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 609-bis aggiungere la seguente: 624-bis.
2.85. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 609-bis aggiungere la seguente: 640-bis.
2.86. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 609-bis aggiungere la seguente: 643.
2.87. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 609-bis aggiungere la seguente: 644.
2.88. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 609-bis aggiungere la seguente: 645.
2.89. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 609-bis aggiungere la seguente: 648-bis.
2.90. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 609-bis aggiungere la seguente: 648-ter.
2.91. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: 609-bis aggiungere la seguente: 648-ter.1.
2.92. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: primo comma del codice penale aggiungere le seguenti:, nonché per il delitto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2.93. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: primo comma del codice penale aggiungere le seguenti:, nonché per il delitto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2.94. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: primo comma del codice penale aggiungere le seguenti:, nonché per il delitto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2.95. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: primo comma del codice penale aggiungere le seguenti:, nonché per il delitto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2.96. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: primo comma del codice penale aggiungere le seguenti:, nonché per il delitto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2.97. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: primo comma del codice penale aggiungere le seguenti:, nonché per il delitto previsto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2.98. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: primo comma del codice penale aggiungere le seguenti:, nonché per il delitto previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2.99. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: primo comma del codice penale aggiungere le seguenti:, nonché per il delitto previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2.100. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: primo comma del codice penale aggiungere le seguenti:, nonché per i delitti per i quali è previsto un termine di prescrizione superiore a dodici anni.
2.101. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti:, due anni.
2.102. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
2.103. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti:, due anni.
2.104. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola sessanta con la seguente novanta.
2.105. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola sessanta con la seguente quarantacinque.
2.106. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola sessanta con la seguente trenta.
2.107. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo nelle ipotesi di inammissibilità della impugnazione.
2.108. Ferro.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o dicembre 2025.
2.109. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o novembre 2025.
2.110. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o ottobre 2025.
2.111. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o settembre 2025.
2.112. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o agosto 2025.
2.113. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o luglio 2025.
2.114. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o giugno 2025.
2.115. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o maggio 2025.
2.116. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o aprile 2025.
2.117. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o marzo 2025.
2.118. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o febbraio 2025.
2.119. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o gennaio 2025.
2.120. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o dicembre 2024.
2.121. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o novembre 2024.
2.122. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o ottobre 2024.
2.123. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o settembre 2024.
2.124. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o agosto 2024.
2.125. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o luglio 2024.
2.126. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o giugno 2024.
2.127. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o maggio 2024.
2.128. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o aprile 2024.
2.129. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o marzo 2024.
2.251. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o febbraio 2024.
2.130. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o gennaio 2024.
2.131. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o dicembre 2023.
2.132. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o novembre 2023.
2.133. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o ottobre 2023.
2.134. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o settembre 2023.
2.135. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o agosto 2023.
2.136. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o luglio 2023.
2.137. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o giugno 2023.
2.138. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o maggio 2023.
2.139. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o aprile 2023.
2.140. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o marzo 2023.
2.141. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o febbraio 2023.
2.142. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1o gennaio 2023.
2.143. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale.
2.144. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 270-quater del codice penale.
2.145. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 270-quinquies del codice penale.
2.146. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 317 del codice penale.
2.147. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 319-ter del codice penale.
2.148. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale.
2.149. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale.
2.150. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 416-ter del codice penale.
2.151. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 437, comma 2, del codice penale.
2.152. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 452-bis del codice penale.
2.153. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 452-quater del codice penale.
2.154. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale.
2.155. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 572 del codice penale.
2.156. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 589 del codice penale.
2.157. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 589-bis e 589-ter del codice penale.
2.158. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 590, comma 3 e 4, del codice penale.
2.159. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 590-bis, comma 3, del codice penale.
2.160. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 600-bis, comma 1, del codice penale.
2.161. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 600-ter, commi 1 e 2, del codice penale.
2.162. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 601, del codice penale.
2.163. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 605, del codice penale.
2.164. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate previste dagli articoli 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale.
2.165. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 609-bis, del codice penale.
2.166. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 612-bis del codice penale.
2.167. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 624-bis del codice penale.
2.168. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 628, comma 3, del codice penale.
2.169. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 629, comma 2, del codice penale.
2.170. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 640-bis, del codice penale.
2.171. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 644, del codice penale.
2.172. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 648-bis, del codice penale.
2.173. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 648-ter, del codice penale.
2.174. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 648-ter.1, del codice penale.
2.175. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2.176. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2.177. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 8, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2.178. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 10, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2.179. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 11, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2.180. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2.181. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2.182. Colletti.

  Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2.183. Colletti.

  Al comma 2, lettera b), capoverso 1-bis,, dopo le parole: parte civile aggiungere le seguenti:, anche in caso di risarcimento di danno ambientale,
2.184. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o dicembre 2025.
2.185. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o novembre 2025.
2.186. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o ottobre 2025.
2.187. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o settembre 2025.
2.188. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o agosto 2025.
2.189. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o luglio 2025.
2.190. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o giugno 2025.
2.191. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o maggio 2025.
2.192. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o aprile 2025.
2.193. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o marzo 2025.
2.194. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o febbraio 2025.
2.195. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2025.
2.196. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o dicembre 2024.
2.197. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o novembre 2024.
2.198. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o ottobre 2024.
2.199. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o settembre 2024.
2.200. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o agosto 2024.
2.201. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o luglio 2024.
2.202. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o giugno 2024.
2.203. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o maggio 2024.
2.204. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o aprile 2024.
2.205. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o marzo 2024.
2.206. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o febbraio 2024.
2.207. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o gennaio 2024.
2.208. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o dicembre 2023.
2.209. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o novembre 2023.
2.210. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o ottobre 2023.
2.211. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o settembre 2023.
2.212. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o agosto 2023.
2.213. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti: 1o luglio 2023.
2.214. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o giugno 2023.
2.215. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o maggio 2023.
2.216. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o aprile 2023.
2.217. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o marzo 2023.
2.218. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o gennaio 2023.
2.219. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o dicembre 2022.
2.220. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o novembre 2022.
2.221. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o ottobre 2022.
2.222. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o settembre 2022.
2.223. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o agosto 2022.
2.224. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o luglio 2022.
2.225. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o giugno 2022.
2.226. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o maggio 2022.
2.227. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o aprile 2022.
2.228. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o marzo 2022.
2.229. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o febbraio 2022.
2.230. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o gennaio 2022.
2.231. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o dicembre 2021.
2.232. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o novembre 2021.
2.233. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o ottobre 2021.
2.234. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o settembre 2021.
2.235. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o agosto 2021.
2.236. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o luglio 2021.
2.237. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o giugno 2021.
2.238. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o maggio 2021.
2.239. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o aprile 2021.
2.240. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o marzo 2021.
2.241. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o febbraio 2021.
2.242. Colletti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 1o gennaio 2020 con le seguenti 1o gennaio 2021.
2.243. Colletti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai delitti di cui al Titolo VI-bis del codice penale «Dei delitti contro l'ambiente» di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 e successive modifiche.
2.244. Muroni, Cecconi, Fioramonti, Lombardo, Fusacchia, Braga.

  Al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c-bis) al comma 3 dell'articolo 606, sostituire le parole: «Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati» con le seguenti: «Il ricorso è dichiarato inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611, comma 1, se proposto per motivi manifestamente infondati»;
   c-ter) al comma 1 dell'articolo 610, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso può essere rilevata solo in questa fase.»;
   c-quater) all'articolo 615 è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. L'estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'udienza ex articolo 614, comma 3, del codice di procedura penale ovvero per remissione di querela, dovrà essere dichiarata dalla Corte anche nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso.»;
   c-quinquies) l'articolo 616 è sostituito con il seguente: «1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Solo se il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611 del codice di procedura penale, la parte privata potrà essere condannata con lo stesso provvedimento al pagamento in favore di cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino la triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso.»;

  Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione non potrà pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  11-ter. Non potrà comunque ravvisarsi alcuna colpa della parte privata ricorrente se con i motivi di ricorso coerentemente richiamano principi giurisprudenziali formulati dalla stessa Corte di cassazione.
  11-quater. Gli importi di cui al comma 11, lettera c-quinquies), sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

  Conseguentemente, il Capo II è rinominato come segue: Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.
2.245. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. L'articolo 131-bis del codice penale è abrogato.».
  11-ter. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le parole: «che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto» sono soppresse;
  11-quater. Il comma 1-bis, dell'articolo 411 del codice di procedura penale è abrogato;
  11-quinquies. Il comma 1-bis dell'articolo 469 del codice di procedura penale è abrogato;
  11-sexies. L'articolo 651-bis del codice di procedura penale è abrogato.
2.246. Colletti.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
  15-bis. Per agevolare la definizione dell'arretrato pendente, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni non oltre il termine anagrafico di massima permanenza in servizio previsto per i magistrati di ruolo;
   b) percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale spettante ai magistrati di Tribunale e godono dei permessi retribuiti previsti per i lavoratori dipendenti dalla legislazione vigente;
   c) sono tenuti al rispetto dei doveri e delle incompatibilità previsti per i magistrati di ruolo e soggiacciono alla disciplina applicabile a questi ultimi in caso di responsabilità civile, disciplinare o amministrativo-contabile, collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza, allattamento, ferie, assenze per motivi di famiglia, elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato temporaneamente incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;
   d) qualora abbiano optato per l'esercizio a tempo pieno dell'attività giurisdizionale, sono collocati in aspettativa non retribuita da altri incarichi eventualmente assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il solo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla conservazione del posto, anche in sovrannumero;
   e) esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo loro specificamente riservati presso gli organi di autogoverno distrettuali;
   f) possono svolgere la professione forense, anche come avvocati dipendenti di enti pubblici, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 comma 4, lettere b), c) ed e) della legge 28 aprile 2016, n. 57, purché optino per l'esercizio dell'attività giurisdizionale a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro ordinario, con conseguente riproporzionamento della retribuzione;
   g) qualora abbiano optato l'esercizio a tempo pieno, in deroga alle vigenti disposizioni, possono mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati esclusivamente con riferimento all'elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, anche qualora non siano dipendenti pubblici.

  15-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della giustizia, della pubblica amministrazione dell'innovazione e dell'economia e delle finanze, si provvedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla sua applicazione. Ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Reddito di Cittadinanza.
2.247. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio, Vinci.

  Al comma 18, dopo le parole: del processo civile e penale, aggiungere le seguenti: compresi i giudizi di fronte ai giudici di pace.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari, aggiungere le seguenti:, la digitalizzazione delle cancellerie e degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP),.
2.248. Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove, Vinci.

  Al comma 19, sostituire la parola: triennale con la seguente: biennale.
2.249. Colletti.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa».
2.250. Colletti.