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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 15 giugno 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 giugno 2021.

  Ascani, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lombardo, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Viscomi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Acunzo, Amitrano, Ascani, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carè, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà D'Uva, Dadone, De Maria, De Menech, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lombardo, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Mariani, Melilli, Migliore, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Roberto Rossini, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Testamento, Vignaroli, Viscomi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 giugno 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   MASI: «Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia n. 65 di Altamura» (3162).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 14 giugno 2021 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   «Conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» (3161).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PETTARIN: «Modifica all'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, in materia di parità di diritti e di trattamento per i cittadini appartenenti ai diversi gruppi linguistici» (3116) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  VALLASCAS: «Istituzione del Registro nazionale degli amministratori di condominio e di immobili» (3000) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  PAITA: «Disposizioni per la sospensione del pagamento dei pedaggi autostradali nella regione Liguria» (3123) Parere delle Commissioni I, V e IX.

   XII Commissione (Affari sociali):
  CARDINALE: «Disposizioni per sostenere l'invecchiamento attivo della popolazione e per la valorizzazione del ruolo sociale delle persone che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età» (3105) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, X, XI e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
  BIANCHI ed altri: «Modifica dell'articolo 27 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente le modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni» (3087) Parere delle Commissioni I e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Istituti fisioterapici ospitalieri (IFO), per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 424).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dalla Banca d'Italia

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 31 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la relazione sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2020 (Doc. CXCVIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 31 maggio 2021, ha trasmesso copia della relazione annuale 2020, corredata delle considerazioni finali del medesimo Governatore, cui è allegato il bilancio della Banca d'Italia per l'anno 2020.

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro per la pubblica amministrazione.

  Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 7 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, riferita all'anno 2020, cui è allegato il rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, riferito al medesimo anno (Doc. LXIX, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 11 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato, riferita all'anno 2020 (Doc. CCVII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 11 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2020 (Doc. CLXIV, n. 29).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 14 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 28 maggio 2021, recante adozione del protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici e l'ordinanza 29 maggio 2021, recante adozione delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.

  Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 14 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 4 giugno 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca».

  Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sull'ambito di applicazione delle regole di concorrenza dell'Unione europea agli accordi di contrattazione collettiva per i lavoratori autonomi.

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 giugno 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (COM(2021) 290 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 11 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla disciplina del divieto di attività parassitarie (cosiddetto divieto di ambush marketing) introdotta dal capo III del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie.

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla X Commissione (Attività produttive).

Richieste di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 10 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (89).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 14 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale (90).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 9 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense (261).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 agosto 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Tempi per l'adozione del decreto volto all'introduzione di specie non autoctone per il contrasto alla diffusione della cimice asiatica e per la tutela delle colture frutticole – 3-01343; 3-02330

A)

   VIETINA. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la cimice asiatica, in base ai recenti dati presentati alla fiera agricola di Verona il 29 gennaio 2020, ha devastato i campi e i frutteti di 48 mila aziende in Italia, con un danno che supera i 740 milioni di euro a livello nazionale, 270 dei quali in Emilia-Romagna. In particolare è stata colpita la frutticoltura delle regioni del Nord (Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia), cui, da quest'anno, si sono aggiunti i noccioleti in Irpinia. L'insetto alieno è stato trovato in tutta Italia, anche in Sicilia e Sardegna;
   il 2 ottobre 2019 è stata approvata dalla Camera la risoluzione n. 8-00042 che ha impegnato il Governo ad adottare con urgenza il decreto ministeriale previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, entrato in vigore nel settembre 2019, volto a fissare i criteri per l'immissione di specie non autoctone nel territorio italiano, al fine di consentire, nei tempi più rapidi possibili, il lancio e la diffusione nell'ambiente del parassitoide esotico della cimice asiatica (Trissolcus japonicus), detto vespa samurai;
   tra fine gennaio e inizio febbraio 2020, a più riprese il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pro tempore ha dichiarato «stiamo adoperandoci con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la più urgente emanazione del decreto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019»;
   con regolamento (UE) 2020/17 del 10 gennaio 2020 la Commissione europea non ha rinnovato l'autorizzazione all'utilizzo dell'antiparassitario chlorpyrifos-methyl, rivelatosi efficace nella lotta alla diffusione della cimice. Nel febbraio 2020 il Ministero della salute, su parere conforme del servizio fitosanitario nazionale, ha avviato la procedura per autorizzare, in circostanze eccezionali, l'immissione in commercio del chlorpyrifos-methyl, da ritenersi tuttavia pericoloso per l'ambiente;
   l'assenso del Ministro per la transizione ecologica al rilascio della vespa samurai è atteso dal mondo produttivo e della ricerca, che aspetta le linee guida ministeriali per poter procedere. Da informazioni assunte dall'interrogante, il via libera del Ministero per la transizione ecologica è stato più volte rimandato;
   lo studio sul rischio collegato al rilascio dell'insetto antagonista è già stato elaborato dal Crea, non ravvisando problematiche, anche perché la vespa samurai è già stata trovata in natura nelle zone interessate dall'attacco della cimice –:
   quali siano i tempi previsti, in relazione al procedimento di propria competenza, per l'adozione del decreto che consenta il rilascio del parassitoide Trissolcus japonicus, necessario a contrastare la diffusione ulteriore della cimice asiatica, anche in considerazione dei prolungati tempi tecnici necessari ad ottenere, con tale metodologia, un'efficace azione di contrasto e anche al fine di evitare un eccessivo incremento dell'uso di antiparassitari.
(3-01343)


   CAVANDOLI, MORRONE, VINCI, CESTARI, MURELLI, RAFFAELLI, PIASTRA, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, GOLINELLI, VIVIANI, MANZATO, BUBISUTTI, GASTALDI, COVOLO, BADOLE, LIUNI, LOLINI, LOSS, ZOFFILI e TARANTINO. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la cimice marmorata asiatica (Halyomorpha Halys) è un insetto particolarmente infestante proveniente da Cina, Giappone, Taiwan e Corea, che negli ultimi anni ha colpito molte regioni del nostro Paese, soprattutto del Nord, e che si sta progressivamente diffondendo sul territorio nazionale;
   questo insetto, non avendo antagonisti naturali ed essendo caratterizzato da una particolare velocità riproduttiva nonché di adattamento all'ambiente circostante, si sta rivelando un vero flagello e rappresenta un elevato livello di pericolosità per l'agricoltura italiana, in particolare per le colture frutticole;
   gli interventi di lotta su scala globale sono ad oggi incentrati essenzialmente sull'utilizzo di prodotti chimici, con utilizzo di principi attivi a largo spettro, che si sono però rivelati fondamentalmente inefficaci;
   per quanto riguardava l'utilizzo di antagonisti naturali provenienti dal territorio di origine della cimice asiatica, il Ministero aveva già autorizzato a introdurre, in condizioni di quarantena e per soli motivi di studio, la specie ritenuta più efficace a livello mondiale, la vespa samurai (Trissolcus japonicus), per condurre i necessari studi, in particolare sull'impatto ambientale negli agrosistemi nazionali, mentre il Crea proseguiva le ricerche su tutti gli antagonisti naturali della cimice attivi sul territorio nazionale;
   la strategia più efficace è stata individuata negli interventi di lotta biologica classica, utilizzando antagonisti naturali della cimice asiatica provenienti dalla sua area di origine, poiché gli antagonisti autoctoni, già presenti in Italia, non si sono dimostrati in grado di contrastarla in maniera significativa;
   l'introduzione di antagonisti naturali non autoctoni era tassativamente vietata dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (recepimento della direttiva « Habitat»), il quale non prevedeva deroghe finalizzate alla lotta biologica, ma con il decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 5 luglio 2019 questo articolo è stato modificato ed ora assume una rilevante importanza per la lotta alla cimice asiatica, poiché prevede la possibilità di introdurre specie non autoctone, come appunto la vespa samurai, che, come detto, si sta rivelando utile per il controllo biologico della cimice asiatica;
   per l'effettiva attuazione del provvedimento è necessario però attendere la definizione dei criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone attraverso un decreto, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 102 del 2019, del Ministero per la transizione ecologica, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   l'autorizzazione all'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone, su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, può essere concessa per ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, in modo che non sia arrecato alcun danno agli habitat naturali, né alla fauna e alla flora selvatiche locali; la suddetta richiesta dovrà essere comunque supportata da uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali;
   il 12 giugno 2019 il Senato della Repubblica ha approvato una risoluzione (DOC. XXIV n. 5-A), con la quale si è impegnato il Governo pro tempore a dare la massima priorità all'adozione del decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e ad accelerare le altre fasi dell’iter autorizzatorio anche alla luce delle ampie sperimentazioni condotte sulla vespa samurai –:
   se intendano, nell'immediato, dare seguito a quanto indicato nella risoluzione di cui in premessa approvata dal Senato, procedendo sia all'adozione del decreto ministeriale che accelerando quanto possibile l’iter autorizzatorio per l'immissione della vespa samurai, vista anche la particolare articolazione e complessità della procedura che potrebbe comportare un eccessivo allungamento dei tempi per l'avvio concreto delle sperimentazioni in campo. (3-02330)


Misure a sostegno del comparto agricolo dell'Emilia-Romagna recentemente colpito da eccezionali eventi atmosferici avversi – 3-02328; 3-02329

B)

   MARCO DI MAIO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   le gelate di questi ultimi giorni che hanno colpito in particolare la regione Emilia-Romagna, dopo le alte temperature dei giorni precedenti che hanno favorito il risveglio della vegetazione, hanno causato alle piante un terribile shock termico con effetti infausti sulle produzioni, colpendo in maniera pesante frutteti e coltivazioni, rischiando di compromettere le raccolte estive;
   in particolare, il brusco e prolungato crollo delle temperature, con punte fino a meno 6 gradi in pianura, accompagnato un po’ ovunque da forti precipitazioni, gelate notturne e neve, anche nella prima fascia collinare, ha interessato, in maniera estesa, tutta la regione e colpito la maggior parte delle produzioni agricole e vitivinicole;
   sono stati fortemente colpiti dalle gelate dovute alle improvvise temperature rigide, accentuate dalle piogge e dall'umidità, molte specie di piante anche già germogliate e tutte le specie fruttifere in piena fioritura;
   ingenti danni sono stati riscontrati anche per quanto riguarda il settore vinicolo e si è purtroppo ripetuto quanto avvenuto nel 2020; la situazione è aggravata dal fatto che in alcune zone, in particolare quelle della Romagna che sono ad alta vocazione frutticola, è stato colpito anche fino al 100 per cento del raccolto dell'anno;
   non tutte le compagnie assicurative sono state tempestive nell'apertura della campagna assicurativa 2021 e, per sostenere le imprese che si trovano, per il terzo anno consecutivo, alle prese con una situazione estremamente difficile, che si somma alle difficoltà legate all'emergenza pandemica, la regione si è attivata da subito mettendo in campo diversi strumenti;
   è stata attivata la piattaforma on line per raccogliere tutte le segnalazioni dei potenziali danni alle imprese agricole e permettere così una precisa ricognizione sul territorio;
   l'assessore regionale all'agricoltura ha dichiarato la volontà di aiutare il sistema ortofrutticolo attraverso investimenti, ricerca e sostegno promozionale, manifestando l'intenzione di chiedere al Governo, anche per il 2021, la deroga al decreto legislativo n. 102 del 2004 sulle calamità e la semplificazione della segnalazione on line dei danni subiti e di continuare il confronto sulla proposta di riparto fatta dal Ministro interrogato per rendere subito disponibili i 20 milioni di euro ottenuti nel corso del 2020 sempre sulla base del decreto legislativo n. 102 del 2004 per metterli prontamente a disposizione delle imprese agricole, chiedendo inoltre al Governo la disponibilità immediata dei 70 milioni di euro stanziati per le calamità del 2019 e 2020 grazie alla legge di stabilità;
   occorre un riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento calamitoso al fine di attivare aiuti e interventi di sostegno previsti dalla normativa nazionale in caso di avversità atmosferiche –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare:
    a) per fronteggiare le criticità evidenziate e valutare di riconoscere l'eccezionalità dell'evento calamitoso di questi ultimi giorni nella regione Emilia-Romagna, al fine di attivare al più presto gli aiuti e gli interventi di sostegno previsti dalla normativa nazionale in caso di avversità atmosferiche;
    b) per promuovere un'iniziativa congiunta con altri Stati europei, che sono stati colpiti dal medesimo evento nefasto, definendo le modalità della medesima iniziativa per chiedere un intervento dell'Unione europea, data la dimensione eccezionale dell'evento calamitoso. (3-02328)


   MORRONE, VIVIANI, RAFFAELLI, BUBISUTTI, CAVANDOLI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO e TARANTINO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   a metà marzo e durante i primi giorni del mese di aprile 2021, in alcune zone dell'Emilia-Romagna, in particolare, nelle province di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena, Bologna, Ferrara e Modena — zone a vocazione frutticola —, si sono registrate forti gelate, con temperature che sono arrivate a –6 gradi, che hanno danneggiato le drupacee, anche in modo irreparabile; in alcune zone si è arrivati addirittura a danni fino al 100 per cento della coltivazione;
   le gelate tardive hanno interessato circa 5.000 ettari di albicocchi, 3.500 ettari di susini e circa 10.000 ettari di alberi di pesche e nettarine e più di 1.800 ettari di superficie a ciliegio, ma anche filari di pere, mele e kiwi, causando alle coltivazioni in avanzato stato di vegetazione e fioritura — momento in cui sono particolarmente sensibili al freddo — la caduta di fiori di albicocco, bruciati dal gelo, nonché gli ovari dei fiori di pesco e susini compromessi in modo irreparabile;
   è innegabile che i cambiamenti climatici in atto stanno modificando le stagioni e quindi il rischio è di ritrovarsi ogni anno a dover affrontare temperature fuori stagione, con alternanza tra giorni con temperature sopra la media, seguiti da giorni sotto la media con gelate e, in alcuni casi, nevicate fuori tempo, che, come conseguenza, portano alla rovina di interi raccolti; per gli agricoltori perdere il raccolto vuol dire perdere reddito;
   ancora è presto per fare una conta precisa dei danni per quest'annata, ma sicuramente ci si trova, purtroppo, nell'identica situazione della primavera del 2020 quando si sono registrate gelate tardive e brinate notturne che hanno causato danni al settore frutticolo della regione Emilia-Romagna stimate in circa 400 milioni di euro;
   l'articolo 222-bis del cosiddetto «decreto rilancio» ha incrementato di 20 milioni di euro per il 2020 il Fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo marzo-aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate, al fine di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva;
   risulta agli interroganti che le risorse stanziate dal decreto-legge «ristori», anche se insufficienti, non siano state ancora liquidate e i danni derivanti da queste nuove gelate, occorse sempre nelle medesime zone, rischiano di sommarsi a quelli del 2020;
   alcuni agricoltori delle zone interessate sono riusciti a limitare parzialmente i danni, utilizzando i sistemi antigelo, ma si sono purtroppo rivelati appena sufficienti per un quinto dell'estensione delle aziende; altri che avevano appena rinnovato o stipulato le assicurazioni si trovano nella condizione di non poter usufruire della copertura assicurativa in quanto queste assicurazioni si attiveranno dopo 12 giorni dalla sottoscrizione;
   gli agricoltori lamentano la mancanza e l'inefficacia degli strumenti a difesa delle produzioni agricole. A parere degli interroganti sarebbe necessaria una riforma del sistema assicurativo agricolo perché non più adeguato e con franchigie troppo elevate, per cui gli agricoltori preferiscono non assicurarsi perché non è più conveniente –:
   se non ritenga, per quanto di competenza, di adottare iniziative normative per l'estensione anche al 2021, con conseguente adeguato incremento, delle disposizioni previste dall'articolo 222-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto «decreto-legge rilancio», al fine di un giusto ristoro alle imprese agricole emiliano-romagnole danneggiate da questi eventi eccezionali, nonché per prevedere una riforma del sistema assicurativo agricolo che renda l'assicurarsi un vantaggio per gli agricoltori e non un ulteriore aggravio di spesa;
   se intenda chiarire le tempistiche per l'adozione del piano di riparto delle somme da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale e da trasferire alle regioni, come previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2004. (3-02329)


Iniziative di competenza volte a contrastare la diffusione di giochi e videogiochi che inneggiano alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché volte a rimuovere analoghi contenuti sui social network – 3-01395

C)

   ASCARI, MARIANI, MARTINCIGLIO, NAPPI e BARBUTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   da tempo sono in circolazione sul mercato, nei negozi ludici e store online, giochi da tavola e videogiochi che inneggiano alla criminalità organizzata di tipo mafioso;
   tra questi, a titolo esemplificativo si citano i prodotti «Mafia city», «Mafia empire», «Mafioso: giochi di gangster», «Gioco della mafia», « City mafia gods», «Mafia families» e « Narcos: cartel wars»;
   in questi giochi, dai contenuti espliciti e violenti, i giocatori vestono il ruolo di sanguinari personaggi criminali che si sviluppano, a seconda del gioco, in scenari spesso sanguinari di supremazia mafiosa;
   questi giochi, dunque, sembrerebbero restituire ai giocatori, spesso giovani e giovanissimi, visioni distorte della mafia e del suo ruolo all'interno della società, con potenziali ripercussioni ancora del tutto da verificare nella vita reale;
   è evidente, dunque, il carattere diseducativo di questo tipo di prodotti che, banalizzando la gravità della criminalità organizzata e trasformando in oggetto ludico il metodo mafioso, rischiano di alimentare l'inconsapevolezza su questo fenomeno e incoraggiare eventuali comportamenti violenti e diffusi;
   collegato al diffondersi di questi giochi che potrebbero alimentare il concetto di mafia come positività e favorire il rischio di emulazione, potrebbe essere il diffondersi di pagine del social network Facebook in cui si inneggia a padrini mafiosi defunti, come denunciato da Adriana Colacicco, del Progetto di Vita, che ha documentato l'esistenza di pagine inneggianti a Matteo Messina Denaro e alla Sacra Corona Unita –:
   se il Governo sia a conoscenza dei gravi fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza, anche normative, ritenga opportuno adottare affinché sia evitata la diffusione e la vendita sul libero mercato dei giochi e videogiochi di cui in premessa, disponendone anche l'immediato ritiro, in quanto gli stessi rischiano di incitare all'odio e alla violenza mafiosa e di alimentare comportamenti mafiosi e di sostegno alla criminalità organizzata;
   quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere al fine di garantire che, anche nell'ambito dei social network, come ad esempio Facebook e non solo, sia attivata, d'intesa con le società che li gestiscono, un'attenta attività di controllo delle pagine social, al fine di rimuovere prontamente tutti i tipi di contenuti che inneggiano alla criminalità organizzata di tipo mafioso. (3-01395)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: FREGOLENT; TORTO ED ALTRI; MELICCHIO ED ALTRI; MELICCHIO ED ALTRI; PICCOLI NARDELLI E CIAMPI; ANGIOLA; FRASSINETTI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI RICERCA E DI RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA (A.C. 208-783-1382-1608-2218-2294-2996-A)

A.C. 208-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sugli emendamenti 5.200 e 7.200 della Commissione.

A.C. 208-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 2, comma 4, aggiungere, infine, i seguenti periodi:
  Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 5, comma 1, lettera d), capoverso b-bis) aggiungere, infine, i seguenti periodi:
  Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
  All'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  All'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 12-ter, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.101, 3.102, 4.100, 5.104 e sull'articolo aggiuntivo 5.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sul subemendamento 0.3.102.1.

  Conseguentemente, in caso di approvazione del subemendamento 0.3.102.1, si intende revocato il parere contrario reso sull'emendamento 3.102 nell'odierna seduta antimeridiana.

A.C. 208-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Oggetto e ambito di applicazione)

  1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca post lauream, di dottorato di ricerca, di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca nonché di pubblicità delle procedure di selezione.
  2. Ai fini della presente legge:
   a) per «università» si intendono le università statali e le università non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, e gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale;
   b) per «enti pubblici di ricerca» si intendono gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

  3. Le disposizioni di cui alla presente legge, ove compatibili, si applicano anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

A.C. 208-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Borse di ricerca)

  1. Le università e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, di seguito denominate «borse di ricerca».
  2. Alle borse di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-bis e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.
  3. Possono concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.
  4. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, che prevede una procedura di valutazione comparativa secondo i princìpi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico di cui all'articolo 7, e la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca di cui al comma 5 del presente articolo e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca. Al termine della procedura di valutazione comparativa la commissione giudicatrice formula una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato.
  5. Le borse di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca, non può superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi. Ai fini del calcolo di cui al periodo precedente non sono computati i periodi di sospensione di cui al comma 7.
  6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.
  7. La borsa di ricerca è sospesa in caso di maternità o paternità, nei limiti stabiliti dagli articoli 16, 16-bis, 17 e 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi di salute.
  8. All'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea» sono soppresse;
   b) al secondo periodo, le parole: «, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post laurea e post dottorato» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per i corsi di dottorato di ricerca».

  9. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: «, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato» sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Borse di ricerca)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente,
   all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: alle borse di ricerca di cui all'articolo 2 della presente legge,;
   all'articolo 8, sopprimere il comma 2.
2.1. Frassinetti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Le borse di ricerca di cui al comma 1 sono conferite direttamente dal responsabile del progetto di ricerca, a cui le medesime borse di ricerca sono collegate, sulla base di titoli di merito stabiliti dal responsabile del progetto di ricerca.
2.2. Aprile.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2.300. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 208-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Dottorato di ricerca)

  1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche o l'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività»;
   b) al comma 2:
    1) al primo periodo, le parole: «, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate» sono sostituite dalle seguenti: «e dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale»;
    2) al terzo periodo, le parole: «, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo,» sono soppresse.

  2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dottorato di ricerca»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
   « 5-bis. Le istituzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono attivare i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi».

  3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera e-ter), le parole: «, che deve prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso» sono sostituite dalle seguenti: «pertinente in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
   b) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:
   « 3-quater. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:
    a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;
    b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post lauream di durata annuale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Dottorato di ricerca)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di coordinamento e direzione di ricerca di alta qualificazione. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale per l'accesso al ruolo di ricercatore a tempo determinato e nelle procedure di valutazione comparativa per la progressione della carriera accademica».
3.100. Frassinetti, Mollicone.

Subemendamento all'emendamento 3.102.

  All'emendamento 3.102, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sono stanziati con le seguenti: dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di;
   b) al medesimo capoverso comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: a evidenza pubblica aggiungere le seguenti: per dottorati di ricerca;
   c) al medesimo capoverso comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: sono ripartiti aggiungere le seguenti: , con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,;
   d) al capoverso comma 3-ter, dopo le parole: 1,5 milioni di euro aggiungere le seguenti: annui a decorrere dal 2022.
0.3.102.1. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sono stanziati 1,5 milioni di euro annui da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica riservate alle categorie protette della legge 12 marzo 1999, n. 68. I fondi di cui al periodo precedente sono ripartiti tra gli Atenei in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3.102. Frassinetti, Mollicone.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, a domanda e su parere favorevole del direttore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita, pari alla differenza tra quest'ultima e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica.
3.101. Frassinetti, Mollicone.

A.C. 208-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Assegni di ricerca)

  1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di un titolo di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per le discipline mediche, di un diploma di specializzazione, comunque con esclusione del personale in servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, presso le istituzioni di cui al comma 1»;
   b) al comma 3, terzo periodo, le parole da: «, ad esclusione del periodo» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 9, primo periodo, le parole: «e dei contratti di cui all'articolo 24» sono soppresse e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «quattro».

  2. Il comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Assegni di ricerca)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4.102. Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, dopo le parole: in Italia o all'estero, aggiungere le seguenti: o iscritti all'ultima annualità di un corso di dottorato di ricerca, i quali partecipano al concorso con riserva e comunque siano in possesso del titolo di dottorato di ricerca prima della presa di servizio.
4.101. Bella.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I titolari di assegno di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede dell'attività di ricerca, a domanda e su parere favorevole del direttore del dipartimento universitario al quale afferiscono, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo dell'assegno di ricerca da essi percepito, pari alla differenza tra quest'ultimo e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica.
4.100. Frassinetti, Mollicone.

A.C. 208-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Ricercatori universitari)

  1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipulazione dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando»;
   b) al comma 2, alinea, dopo le parole: «I destinatari» sono inserite le seguenti: «dei contratti di cui al comma 1»;
   c) al comma 2, lettera a), le parole: «settore concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «macrosettore concorsuale»;
   d) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   « b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione sono scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, tra i soggetti iscritti in una banca dati contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di prima o di seconda fascia che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, con allegata la documentazione di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h), relativa a ciascuno di essi, e i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale che abbiano presentato domanda per esservi inseriti. Non possono essere membri della commissione i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare e i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti»;
   e) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   « d) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuovi concorsi per il medesimo macrosettore»;
   f) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sette anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto»;
   g) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3»;
   h) al comma 5:
    1) al primo periodo, le parole: «nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;
    2) al primo periodo, dopo la parola: «valuta» sono inserite le seguenti: «, anche sulla base di una prova didattica,»;
    3) al secondo periodo, le parole: «, alla scadenza dello stesso,» sono soppresse;
    4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo della valutazione, l'università è tenuta a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto»;
   i) il comma 5-bis è abrogato;
   l) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
   « 5-ter. Il ricercatore universitario che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Sull'istanza di cui al periodo precedente l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione»;
   m) al comma 8:
    1) il primo periodo è soppresso;
    2) al secondo periodo, le parole: «lettera b),» sono soppresse;
   n) al comma 9, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;
   o) al comma 9-ter, le parole: «, lettera b),», ovunque ricorrono, e la parola: «triennale» sono soppresse;
   p) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:
   « 9-quater. L'attività didattica e scientifica svolta dai ricercatori di cui al comma 3 concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

  2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 18, comma 3, le parole da: «, lettera b)» fino alla fine del comma sono soppresse;
   b) all'articolo 29, comma 5, le parole: «lettera b),» sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Ricercatori universitari)

  Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quinto.

  Conseguentemente, alla lettera d), capoverso b-bis), quarto periodo, sopprimere le parole: i professori che hanno optato per il regime a tempo definito,.
5.105. Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e le parole da: «di un eventuale profilo» fino a «settori scientifico-disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «ed eventuale indicazione dei compiti da svolgere, in uno o più settori concorsuali compresi nel medesimo macrosettore, sulla base dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti».
5.100. Testamento.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
   b-bis) l'accesso al ruolo di ricercatore universitario avviene mediante concorso pubblico su base nazionale, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, per titoli scientifici, integrati dalla discussione pubblica dei titoli presentati dal candidato. Il concorso è a cadenza annuale e dà luogo a una graduatoria di merito;
   b-ter) il concorso è indetto con un apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca che prevede:
   a) la pubblicità dei bandi nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet istituzionale del Ministero e nel sito internet istituzionale delle università;
   b) la suddivisione per settori concorsuali;
   c) l'ammissione alle procedure concorsuali riservata ai candidati di cui al comma 2;
   d) il divieto ai professori universitari, ai professori ordinari e associati e ai ricercatori a tempo indeterminato di partecipare alle procedure concorsuali, anche se cessati dal servizio;
   e) le modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché dei titoli e delle pubblicazioni;
   f) l'istituzione, per ciascun macrosettore concorsuale, di una commissione nazionale formata da professori universitari con almeno 3 anni di appartenenza al ruolo mediante sorteggio di undici commissari, garantendo la presenza di almeno un commissario per ogni settore scientifico-disciplinare appartenente al macrosettore concorsuale;
   g) che la commissione di cui alla lettera f) rimanga in carica fino alla conclusione della procedura concorsuale;
   h) che, in caso di richiesta di motivate dimissioni di un commissario si proceda a un nuovo sorteggio per la sostituzione del commissario dimissionario;
   i) che ad ogni nuova procedura concorsuale venga formata una nuova commissione nazionale escludendo dagli elenchi i componenti delle precedenti commissioni per i tre anni successivi alla nomina. Qualora il settore concorsuale non presenti un numero di professori tale da permettere l'avvicendamento, si procede, a seguito dell'esaurimento dei commissari afferenti al settore scientifico-disciplinare, a convocare per sorteggio commissari in deroga al limite temporale dei tre anni;
   l) l'esclusione dalle commissioni concorsuali dei rettori in carica, dei professori universitari posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori universitari che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori universitari soggetti a sanzione disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione nei quattro anni precedenti;
   m) la valutazione, con motivato giudizio analitico dei titoli, della produzione scientifica sul piano qualitativo e quantitativo, compresa la tesi di dottorato, avvenga secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, preventivamente individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e il Consiglio universitario nazionale (CUN);
   n) l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione;
   o) la valorizzazione del percorso di ricerca e delle pubblicazioni, delle attività di insegnamento e di supervisione, del lavoro in équipe e della divulgazione scientifica in sede di valutazione;
   p) la discussione pubblica dei titoli, delle pubblicazioni e del percorso di ricerca;
   q) la determinazione di una soglia minima di idoneità per il superamento del concorso;
   r) la creazione di una graduatoria nazionale annuale di merito per ogni macrosettore concorsuale composta dai candidati che hanno superato la soglia minima di idoneità;
   b-quater) all'esito della formazione della graduatoria nazionale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria, preventivamente indicate dai candidati al momento di iscrizione al concorso;
   b-quinquies) l'amministrazione universitaria che non provvede alla nomina in ruolo del professore junior, entro 90 giorni dal termine delle procedure concorsuali, subisce una decurtazione delle risorse corrispondente a dieci volte il costo della posizione di ricercatore universitario. La decurtazione rientra nelle disponibilità finanziarie del Ministero e l'ateneo non può bandire ulteriori concorsi pubblici per professore junior nel settore concorsuale, relativo al ricercatore universitario non assunto in ruolo, nel successivo triennio;
   b-sexies) alle spese necessarie per lo svolgimento delle procedure concorsuali si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
   b-septies) il contingente nazionale dei ricercatori universitari è stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base della programmazione triennale del personale di ciascun ateneo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
5.104. Testamento.

  Al comma 1, lettera d), capoverso b-bis), primo periodo, sostituire le parole: in numero compreso fra tre e cinque. La maggioranza dei membri della commissione con le seguenti: in numero compreso fra cinque e sette. La totalità dei membri della commissione tranne uno.
5.101. Testamento.

  Al comma 1, lettera d), capoverso b-bis), primo periodo, sostituire le parole: in numero compreso fra tre e cinque con le seguenti: in numero di tre se la selezione riguarda i professori di seconda fascia e di cinque se la selezione riguarda i professori di prima fascia.
*5.102. Testamento.

  Al comma 1, lettera d), capoverso b-bis), primo periodo, sostituire le parole: in numero compreso fra tre e cinque con le seguenti: in numero di tre se la selezione riguarda i professori di seconda fascia e di cinque se la selezione riguarda i professori di prima fascia.
*5.107. Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 1, lettera d), capoverso b-bis), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Almeno un membro della commissione è scelto tra i docenti di prima e seconda fascia dell'Ateneo che bandisce il concorso.
5.106. Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 1, lettera d), capoverso b-bis), quarto periodo, dopo le parole: optato per il regime a tempo definito aggiungere le seguenti: , i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza.
*5.108. Frassinetti, Mollicone.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), capoverso b-bis), quarto periodo, dopo le parole: optato per il regime a tempo definito aggiungere le seguenti: , i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza.
*5.103. Testamento.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), capoverso b-bis) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli adempimenti previsti dalla presente lettera si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione giudicatrice non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;.
5.300. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), capoverso d), terzo periodo, sostituire le parole: nuovi concorsi con le seguenti: nuove procedure di selezione.
5.200. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.301. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione del ruolo unico di professore universitario)

  1. La distinzione in fasce dei professori universitari prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita con il ruolo unico del professore universitario. Le funzioni e i ruoli svolti dai professori ordinari sono attribuiti ai professori universitari che abbiano tre anni di anzianità a tempo pieno nel ruolo ricoperto. L'accesso a queste funzioni e ruoli può essere interdetto temporaneamente a seguito di sanzione disciplinare ed è precluso ai professori universitari che hanno optato per il tempo definito. Il professore universitario a cui viene irrogata una sanzione disciplinare decade dagli incarichi elettivi ricoperti all'interno dell'università.
  2. La progressione stipendiale dei professori universitari è costituita da due tipi di scatti stipendiali:
   a) a seguito di positiva valutazione secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 viene conferito uno scatto stipendiale di livello ordinario;
   b) a seguito di positiva valutazione secondo le procedure definite nel comma 3 del presente articolo viene conferito uno scatto stipendiale di livello superiore.

  3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emana le tabelle stipendiali ed il valore degli scatti stipendiali di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo riferite alla figura del professore universitario, sentiti le Commissioni parlamentari competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, l'ARAN e il CUN.
  4. Il conferimento dello scatto stipendiale superiore di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo è disciplinato da apposito decreto del Ministero da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sentito il parere del CUN e Anvur. Il decreto definisce criteri, parametri e modalità per la concessione dello scatto di cui alla lettera b) del comma 2:
   a) il professore universitario richiede alla commissione in carica per il conferimento dell'abilitazione alla docenza universitaria del settore concorsuale di appartenenza il riconoscimento dello scatto stipendiale superiore;
   b) la commissione accoglie la richiesta valutato eccellente il livello qualitativo e quantitativo delle attività didattiche e dei risultati della ricerca, riferiti al biennio corrispondente allo scatto stipendiale;
   c) la valutazione si intende eccellente quando risulta superiore ai livelli qualitativi e quantitativi normalmente raggiunti dai membri della comunità universitaria, anche utilizzando criteri e parametri riconosciuti internazionalmente dalla comunità scientifica;
   d) la presentazione della domanda è vietata se si incorre a sanzione disciplinare, se si opta per un impegno lavorativo a tempo definito presso l'ateneo di appartenenza, se si presentino dimissioni dalle commissioni per l'Abilitazione alla docenza universitaria ovvero per il concorso nazionale da professore junior, se si è condannati per un illecito amministrativo o penale con sentenza passata in giudicato;
   e) lo scatto superiore ai professori universitari è concesso automaticamente nel caso ricoprano il ruolo di Rettore o di Direttore di Dipartimento.

  5. In caso di mancato accoglimento della richiesta di scatto superiore il professore universitario può presentare istanza di revisione presso il CUN che valuta le motivazioni di rigetto della richiesta ed entro 90 giorni emette un provvedimento o di conferma di rigetto o di richiesta di revisione, motivando la decisione alla commissione. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di revisione la commissione emette provvedimento di conferma di rigetto o di accoglimento.
  6. La richiesta di scatto stipendiale superiore è interdetta per un periodo non inferiore a 4 anni ai professori universitari ai quali è stata irrogata una sanzione disciplinare.
5.0100. Testamento.
(Inammissibile)

A.C. 208-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

  1. Dopo l'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:
   «Art. 12-ter. – (Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca) – 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo è dedicata un'apposita sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7. A partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le procedure concorsuali di cui al presente comma sono adottate con le medesime modalità previste dalla legge per l'assunzione a tempo indeterminato. Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo periodo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. La valutazione si svolge in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
   2. Gli enti, nell'ambito del piano di fabbisogno di personale e in coerenza con le esigenze derivanti dal piano triennale di attività, possono assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni, previa valutazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
   3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato previsto dal presente articolo, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6
(Ulteriori misure per il reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

  Al comma 1, capoverso «Art. 12-ter», sopprimere il comma 3.
6.100. Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-ter, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6.300. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 208-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca)

  1. Le università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l'invalidità della procedura di selezione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di celerità nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, da attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, entro ragionevole termine, comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, i bandi per le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2 della presente legge, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai ruoli di professore di prima o seconda fascia di cui all'articolo 18 della predetta legge n. 240 del 2010.
  2. Il portale di cui al comma 1 è accessibile nel sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale è prevista una sezione nella quale è pubblicato l'elenco dei componenti delle commissioni di cui alla lettera b-bis) del comma 2 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della presente legge.
  3. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare nel portale unico dei concorsi, ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell'osservanza dei princìpi di pubblicità e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
  4. Le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 nonché la tipologia e le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 3 nel medesimo portale sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca)

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: è accessibile nel sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca ed.
7.200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare tutti gli atti relativi alle procedure di reclutamento in atto entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione delle medesime.
*7.100. Testamento.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Università e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare tutti gli atti relativi alle procedure di reclutamento in atto entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di approvazione delle medesime.
*7.101. Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Istituzioni di cui al comma 1 sono tenute altresì a pubblicare nel medesimo portale unico dei concorsi gli atti relativi alle procedure di selezione entro cinque giorni dalla loro adozione.
*7.100.(Testo modificato nel corso della seduta) Testamento.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Istituzioni di cui al comma 1 sono tenute altresì a pubblicare nel medesimo portale unico dei concorsi gli atti relativi alle procedure di selezione entro cinque giorni dalla loro adozione.
*7.101.(Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti, Mollicone.
(Approvato)

A.C. 208-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Norme transitorie e finali)

  1. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: « post lauream» sono inserite le seguenti: «, comprese le borse di ricerca».
  2. Le università e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti, relativamente alle borse di studio post lauream per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, alle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), il limite massimo di quattro anni per la durata dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già instaurato rapporti ai sensi del predetto comma. Ad essi continua ad applicarsi il limite di durata complessivamente non superiore a dodici anni.
  4. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono partecipare, altresì, alle procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge, coloro i quali siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  6. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Norme transitorie e finali)

  Sopprimere i commi 1 e 2.
8.101. Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; ai fini del calcolo del predetto limite di durata sono esclusi i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge.
8.100. Viscomi, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Navarra, Nitti, Lattanzio, Rossi, Prestipino, Orfini, Fratoianni.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:; tale limite continua ad applicarsi anche ai rapporti instaurati ai sensi del comma 3, lettere a) e b), dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
8.100.(Testo modificato nel corso della seduta) Viscomi, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Navarra, Nitti, Lattanzio, Rossi, Prestipino, Orfini, Fratoianni.
(Approvato)

A.C. 208-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca;
    l'Italia notoriamente forma da tempo ricercatori di eccellenza, richiesti in tutto il mondo;
    la proposta di legge in esame mira ad innovare il trattamento contrattuale dei ricercatori universitari, anche tentando di favorire il ricambio generazionale;
    il quadro delle carriere, nell'ambito della ricerca, resta causa di lungaggini per lo sviluppo di risorse ed esperienze umane nei centri di ricerca nazionali;
    nell'ambito degli assegni di ricerca è, peraltro, particolarmente complesso raggiungere la posizione di docente o poter continuare l'attività di ricerca, mettendo molti ricercatori in una vera e propria sorta di limbo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di semplificare ed agevolare il ricambio generazionale nel mondo della ricerca in modo da stabilire percorsi di carriera chiari che possano portare alla docenza o ad una permanente attività di ricerca, considerando anche le sinergie possibili con gli enti di ricerca nazionali e con le sinergie e le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
9/208-A/1Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca;
    tale proposta normativa mira ad innovare e rimodulare il trattamento contrattuale dei ricercatori universitari, anche tentando di favorire il ricambio generazionale;
    l'Italia notoriamente forma da tempo ricercatori di elevatissima qualità, le cui attività rappresentano una eccellenza nel mondo e nei più disparati ambiti di attività;
    il fenomeno della cosiddetta «fuga dei cervelli», ha, tuttavia, portato numerose eccellenze a svolgere la propria attività di ricerca all'estero;
    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), costituisce un importante ed inedito vettore per sostenere l'intero comparto legato al mondo della ricerca nazionale;
    per incrementare le sinergie del mondo della ricerca, anche alla luce delle moderne sfide tecnologiche, occorre intensificare ed agevolare il trasferimento di tecnologie e conoscenze;
    le eccellenze italiane della ricerca, per quanto presenti e diffuse, rappresentano spesso mosche bianche, o non sono sufficientemente messe in interconnessione tra di loro;
    in tal senso la Repubblica federale tedesca, con la Fraunhofer-Gesellschaft, ha creato una organizzazione che mette in raccordo 60 istituti di ricerca, così come la Max Planck Gesellschaft, altra realtà organizzativa che ha messo a sistema varie realtà del mondo della ricerca, agevolando la gestione e l'utilizzo di fondi, il raccordo con le Amministrazioni nazionali ed il mondo delle imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire una organizzazione di rete o network per settori che metta a sistema il mondo della ricerca italiana, tramite l'adozione di strategie atte ad individuare aree tematiche di interesse ed agevolare lo sviluppo in settori ad alta concentrazione tecnologica, anche sulla base delle priorità identificate tramite il PNRR.
9/208-A/2Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;
    la ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale è un meccanismo moltiplicatore dell'innovazione industriale e, di conseguenza, dell'economia nazionale;
    secondo gli ultimi risultati dell'Osservatorio Intelligenza Artificiale del Politecnico di Milano, nonostante i problemi di budget dovuti alla pandemia siano stati una forte barriera alla diffusione di soluzioni di AI (indicata dal 35 per cento delle aziende), queste sono ormai presenti nel 53 per cento delle imprese medio-grandi italiane e sono cresciute le realtà che hanno in corso progetti pienamente operativi, passate dal 20 per cento del 2019 all'attuale 40 per cento;
    entro la metà del 2019, il governo avrebbe dovuto inviare la Strategia Nazionale sull'intelligenza Artificiale a Bruxelles, passaggio mai avvenuto;
    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza cita 7 volte l'intelligenza artificiale, con riferimenti ai possibili usi (dai processi di reclutamento e gli acquisti delle amministrazioni pubbliche al miglioramento della qualità della regolazione, dal contrasto all'evasione fiscale e allo scarico illegale di rifiuti all'osservazione del comportamento dei turisti);
    come scrive Stefano Da Empoli, presidente dell'Istituto per la Competitività (I-Com), questi interventi nel PNRR «tuttavia rappresentano solo una goccia rispetto alle tante applicazioni possibili in capitoli altrettanto importanti del Piano, dalla transizione digitale all'istruzione e ricerca, dalla mobilità alla sanità. Ma soprattutto sono del tutto privi di una cornice coerente e strutturata. Finiscono per essere poche particelle che vagano senza ordine in un atomo molto più grande e complesso, nel quale rischiano di perdersi.»;
    gli stanziamenti della Strategia Nazionale dell'Intelligenza Artificiale – 800 milioni in 5 anni – sono limitati rispetto i grandi attori dell'innovazione come Francia e Germania, che superano il miliardo annuo,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    a) adottare iniziative volte alla costituzione di un istituto di ricerca ad hoc sul modello dell'Alan Turing Institute britannico, denominato Istituto Italiano per l'intelligenza Artificiale, che possa essere collettore delle migliori realtà di ricerca pubbliche e private nazionali nel campo tecnologico;
    b) ad aumentare gli stanziamenti dedicati alla ricerca e all'applicazione dell'intelligenza artificiale diretti al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
9/208-A/3Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;
    la ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale è un meccanismo moltiplicatore dell'innovazione industriale e, di conseguenza, dell'economia nazionale;
    secondo gli ultimi risultati dell'Osservatorio Intelligenza Artificiale del Politecnico di Milano, nonostante i problemi di budget dovuti alla pandemia siano stati una forte barriera alla diffusione di soluzioni di AI (indicata dal 35 per cento delle aziende), queste sono ormai presenti nel 53 per cento delle imprese medio-grandi italiane e sono cresciute le realtà che hanno in corso progetti pienamente operativi, passate dal 20 per cento del 2019 all'attuale 40 per cento;
    entro la metà del 2019, il governo avrebbe dovuto inviare la Strategia Nazionale sull'intelligenza Artificiale a Bruxelles, passaggio mai avvenuto;
    il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza cita 7 volte l'intelligenza artificiale, con riferimenti ai possibili usi (dai processi di reclutamento e gli acquisti delle amministrazioni pubbliche al miglioramento della qualità della regolazione, dal contrasto all'evasione fiscale e allo scarico illegale di rifiuti all'osservazione del comportamento dei turisti);
    come scrive Stefano Da Empoli, presidente dell'Istituto per la Competitività (I-Com), questi interventi nel PNRR «tuttavia rappresentano solo una goccia rispetto alle tante applicazioni possibili in capitoli altrettanto importanti del Piano, dalla transizione digitale all'istruzione e ricerca, dalla mobilità alla sanità. Ma soprattutto sono del tutto privi di una cornice coerente e strutturata. Finiscono per essere poche particelle che vagano senza ordine in un atomo molto più grande e complesso, nel quale rischiano di perdersi.»;
    gli stanziamenti della Strategia Nazionale dell'Intelligenza Artificiale – 800 milioni in 5 anni – sono limitati rispetto i grandi attori dell'innovazione come Francia e Germania, che superano il miliardo annuo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare gli stanziamenti dedicati alla ricerca e all'applicazione dell'intelligenza artificiale diretti al Consiglio Nazionale delle Ricerche.
9/208-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame interviene in materia di reclutamento, dottorato di ricercatori e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca;
    l'applicazione della legge n. 240 del 2010 nei dieci anni intercorsi dalla sua approvazione ha evidenziato limiti legati alla sovrapposizione imperfetta con l'assetto normativo preesistente basato sul decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, particolarmente gravi per il reclutamento e per l'avanzamento di carriera dei Ricercatori Universitari a tempo indeterminato (RU);
    la legge n. 230 del 2005, con tempistica accelerata dalla legge n. 240 del 2010, ha messo a esaurimento il ruolo dei Ricercatori Universitari introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, creando una situazione critica, per la mancanza di un'adeguata gestione del periodo transitorio;
    allo stato attuale, i Ricercatori Universitari a tempo indeterminato (RU) sono circa 10.000, di cui circa 3.500 in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, e rappresentano un quinto dell'organico degli Atenei (dati riportati nella lettera del CUN all'ex Ministro Manfredi del 9 luglio 2020);
    gli Atenei non possono prescindere dal lavoro dei RU, che hanno maturato negli anni elevata professionalità didattica, di ricerca e gestionale e che, oltre ai doveri istituzionali, garantiscono l'offerta didattica del sistema universitario con la copertura di insegnamenti e di altre attività formative, svolgendo altresì, come docenti di riferimento, un ruolo essenziale per la sostenibilità dei corsi di studio;
    il piano straordinario previsto nella legge n. 240 del 2010 è stato realizzato solo in minima parte per cui ad oggi un cospicuo numero di Ricercatori universitari abilitati non ha ancora avuto l'opportunità di transitare nel ruolo di professore e le risorse stanziate con le recenti misure risultano tuttora insufficienti sebbene le risorse necessarie per un intervento risolutivo sarebbero di modesta entità;
    il CUN ha più volte affermato il diritto dei RU a essere valutati, una volta conseguita l'Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini di un immediato passaggio nel ruolo di Professore Associato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – di adottare specifiche misure finalizzate al superamento delle evidenti disparità di trattamento che insistono sulla figura dei RU, reperendo risorse economiche adeguate all'attivazione di procedure di valutazione per l'inquadramento nel ruolo di professore associato di tutti i RU in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.
9/208-A/4Ciagà, Di Giorgi, Piccoli Nardelli, Bella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;
    negli ultimi anni sono state diverse le denunce di corruzione nel mondo universitario e vi sono state diverse inchieste su diversi atenei italiani. Già nel 2016 l'allora responsabile dell'Anac, Raffaele Cantone, denunciava come l'Autorità fosse subissata da numerose segnalazioni su concorsi universitari e di come venissero create cattedre in materie perfino non attinenti le stesse facoltà da cui dipendevano pur di far assumere figli di professori in altre università italiane;
    l'ultima grande inchiesta denominata «Università bandita» riguarda l'ateneo di Catania e vede imputate in due tronconi più di 50 persone per presunti concorsi truccati. Secondo la procura etnea si tratta di una vera e propria associazione a delinquere con a capo gli ex rettori;
    nel passare degli anni per colpa di questi abusi è venuta meno la credibilità del sistema di reclutamento universitario e la mancanza di trasparenza ha spinto molti giovani e validi ricercatori ad abbandonare l'Italia per studiare all'estero e per avere maggior fortuna in un percorso di carriera accademico;
    un articolo in lingua inglese dal titolo «On the Barone», sulla «London Review of Books» del 4 marzo 2021, offre una panoramica della situazione attuale negli atenei in cui si ha la percezione di un pieno contrasto tra regole ufficiali e ben definite e loro reale applicazione. In un passaggio dell'articolo si sosterrebbe che trasferirsi, tagliare i legami con l'istituzione madre equivale a un «suicidio per la carriera» del ricercatore in quanto i concorsi sarebbero pilotati da «baroni» universitari per i quali si svolge attività di ricerca;
    l'Università italiana gode ancora di numerosi ambiti di eccellenza, con professori preparati e profondamente diversi da quanti sono coinvolti in inchieste, ma talvolta sono messi ai margini e non riescono a prendere parte attiva nell'organizzazione dell'ateneo di riferimento,

impegna il Governo:

   a mettere in atto tutte le azioni possibili per difendere il prestigio e la dignità degli atenei italiani e di tutti i docenti che svolgono il proprio lavoro con massimo senso civico;
   a tutelare e valorizzare maggiormente i ricercatori, i docenti e gli studenti che denunciano azioni documentate che vadano contro le regole di trasparenza e merito del sistema universitario italiano.
9/208-A/5Suriano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina l'attribuzione da parte di università ed enti pubblici di ricerca di borse di ricerca post lauream;
    in particolare il provvedimento disciplina l'attribuzione, da parte di università ed enti pubblici di ricerca, di borse di ricerca post lauream per la formazione e per la collaborazione ad attività di ricerca prevedendo i primi possano conferire le borse di ricerca post lauream a soggetti in possesso di laurea magistrale, ovvero specialistica, o di laurea conseguita in base all'ordinamento previgente a quello di cui al regolamento emanato con DM 509/1999, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa;
    è fondamentale, a livello universitario agire sulla semplificazione della procedura del cosiddetto «diploma supplement», documento integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore, e della conversione delle classi di laurea e del voto di laurea garantendo che la conversione del voto di laurea non risulti penalizzante per chi rientra dall'estero in Italia evitando di scoraggiare l'inserimento nella pubblica amministrazione e nell'università italiana,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, iniziative volte a garantire un'accelerazione e un incremento delle risorse per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, quali i diplomi e le specializzazioni professionali post lauream;
   a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, misure dirette a garantire che la conversione delle classi di laurea e dei voto di laurea non sia penalizzante per coloro che hanno conseguito titoli all'estero.
9/208-A/6Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca norme sull'equiparazione degli assegni di ricerca a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; all'articolo 3, in particolare, si modificano alcune discipline che ineriscono il tema del dottorato di ricerca;
    i dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, dovrebbero – a domanda e su parere favorevole del direttore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, – poter svolgere anche attività assistenziale, esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento,

impegna il Governo

a equiparare i dottori di ricerca d'area medica già specializzati, per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale, ai dirigenti medici di primo livello, con diritto ad ottenere un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita, pari alla differenza tra quest'ultima e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica.
9/208-A/7Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca norme sull'equiparazione degli assegni di ricerca a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; all'articolo 3, in particolare, si modificano alcune discipline che ineriscono il tema del dottorato di ricerca;
    i dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, dovrebbero – a domanda e su parere favorevole del direttore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, – poter svolgere anche attività assistenziale, esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di equiparare i dottori di ricerca d'area medica già specializzati, per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale, ai dirigenti medici di primo livello, con diritto ad ottenere un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita, pari alla differenza tra quest'ultima e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica.
9/208-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame concerne la materia dei ricercatori universitari;
    l'articolo 2, in particolare, disciplina l'attribuzione da parte di università ed enti pubblici di ricerca di borse di ricerca post lauream per la formazione e per la collaborazione ad attività di ricerca;
    la mobilità territoriale rappresenta una realtà nell'ambito universitario, così come in quello della ricerca comportando spesso oneri eccessivi da sostenere a fronte della capacità economica;
    secondo quanto rilevato nel 2019 da un'analisi di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione con trecento agenzie in Italia, i canoni di locazione delle camere singole sono cresciuti del 6 per cento, con incrementi significativi soprattutto nelle città universitarie principali: Milano (+2 per cento), Roma (+6 per cento), Firenze (+12 per cento) e Torino (+25 per cento),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare a partire dalla prossima legge di bilancio l'offerta di alloggi dedicati a ricercatori facenti parte delle università e degli enti pubblici di ricerca anche avvalendosi del recupero di edifici in disuso da riqualificare a questa funzione.
9/208-A/8Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimene in esame concerne la materia dei ricercatori universitari;
    l'articolo 2, in particolare, disciplina l'attribuzione da parte di università ed enti pubblici di ricerca di borse di ricerca post lauream per la formazione e per la collaborazione ad attività di ricerca;
    la mobilità territoriale rappresenta una realtà nell'ambito universitario, così come in quello della ricerca comportando spesso oneri eccessivi da sostenere a fronte della capacità economica;
    secondo quanto rilevato nel 2019 da un'analisi di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione con trecento agenzie in Italia, i canoni di locazione delle camere singole sono cresciuti del 6 per cento, con incrementi significativi soprattutto nelle città universitarie principali: Milano (+2 per cento), Roma (+6 per cento), Firenze (+12 per cento) e Torino (+25 per cento),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere a partire dalla prossima legge di bilancio l'offerta di alloggi dedicati a ricercatori facenti parte delle università e degli enti pubblici di ricerca anche avvalendosi del recupero di edifici in disuso da riqualificare a questa funzione.
9/208-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    considerato che l'articolo 5 della proposta di legge n. 208 – Modifica dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente l'equiparazione degli assegni di ricerca a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, prevede la nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque;
    la Commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella che ha bandito il concorso;
    appare decisamente opportuno, al contrario, che all'interno della commissione giudicatrice sia presente almeno un membro dell'ateneo che dovrà assumere il ricercatore, e pertanto,

impegna il Governo

a scegliere almeno un membro della commissione giudicatrice, docente di prima e seconda fascia, tra i docenti dell'ateneo che bandisce il concorso.
9/208-A/9Albano.


   La Camera,
   premesso che:
    considerato che l'articolo 5 della proposta di legge n. 208 – Modifica dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente l'equiparazione degli assegni di ricerca a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, prevede la nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o di seconda fascia o da dirigenti di ricerca e da primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, in numero compreso fra tre e cinque;
    la Commissione è in ogni caso costituita da professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella che ha bandito il concorso;
    appare decisamente opportuno, al contrario, che all'interno della commissione giudicatrice sia presente almeno un membro dell'ateneo che dovrà assumere il ricercatore, e pertanto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di scegliere almeno un membro della commissione giudicatrice, docente di prima e seconda fascia, tra i docenti dell'ateneo che bandisce il concorso.
9/208-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Albano.