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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 8 giugno 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 giugno 2021.

  Amitrano, Ascani, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gava, Gebhard, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lollobrigida, Lombardo, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Pentangelo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Tateo, Testamento, Varchi, Vignaroli, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Battelli, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Carfagna, Carinelli, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lombardo, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Tateo, Testamento, Varchi, Vignaroli, Zanettin, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 giugno 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   CARETTA ed altri: «Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale» (3153).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DE MARIA ed altri: «Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefìci in favore delle vittime del terrorismo» (2935) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bignami, Deidda, Donzelli, Grippa, Lollobrigida e Prisco.

  La proposta di legge FRAGOMELI ed altri: «Riconoscimento della canzone “Bella ciao” e disposizioni sulla sua esecuzione nelle cerimonie ufficiali per la festa del 25 aprile» (3035) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  CIRIELLI ed altri: «Disposizioni per il contrasto di gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni e partiti che perseguono finalità antidemocratiche proprie delle ideologie totalitarie comuniste o di matrice religiosa islamica estremista» (3107) Parere della I Commissione.

   VIII Commissione (Ambiente):
  LICATINI ed altri: «Modifica all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di classificazione delle ceneri vulcaniche» (3028) Parere delle Commissioni I, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BORGHESE: «Disposizioni per la diagnosi e la cura del morbo di Parkinson» (3062) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 1o giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti pareri relativi a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi, espressi dal CNEL nella seduta del 26 maggio 2021, che sono trasmessi alle sottoindicate Commissioni:
   parere sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e finanziario e al Comitato per l'occupazione – Relazione sullo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito della pandemia di COVID-19 a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio – SURE: il punto della situazione sei mesi dopo (COM(2021) 148 final) – alla XI Commissione (Lavoro);
   parere sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (PE-CONS 74/20) – alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 3 giugno 2021, ha trasmesso il referto sul sistema universitario 2021, approvato nell'adunanza del 3-25 maggio 2021 dalle Sezioni riunite in sede di controllo della medesima Corte.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero della salute.

  Il Ministero della salute, con lettere del 1o giugno 2021, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno: MENGA ed altri n. 9/2325-AR/84, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 febbraio 2020, concernente la disciplina dei flussi informativi sanitari istituzionali nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS); BUCALO n. 9/2547/18, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'8 giugno 2020, riguardante il divieto di utilizzo dei dati raccolti attraverso l’app anti-contagio «Immuni» a fini statistici o di ricerca scientifica, nonché MISITI ed altri n. 9/2500-AR/7, concernente iniziative volte a garantire l'attuazione del dossier farmaceutico attraverso l'istituzione di un Armadio Farmaceutico Digitale Nazionale, al fine di garantire l'efficientamento della spesa farmaceutica, e IANARO ed altri n. 9/2500-AR/205, sull'opportunità di consultare il Garante per la protezione dei dati personali sulla convenienza di aggiornare le Linee guida in tema di Fascicolo Sanitario Elettronico e di Dossier Sanitario presenti sul sito dell'Autorità, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'8 luglio 2020.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 giugno 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni della Commissione europea sul progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2021/0121/I, relativo ai criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettere a), numero 4), e b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 giugno 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0294/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al progetto di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 giugno 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2021/0306/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente la modifica dell'allegato 2 Ammendanti e dell'allegato 7 Tolleranze al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale.

  Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, con lettera in data 25 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, la relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13), riferita al periodo da giugno a dicembre 2020 (Doc. CCXXXV, n. 6).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 7 e 8 giugno 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (COM(2021) 206 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 206 final – Annexes 1 to 9) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2021) 85 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 7 giugno 2021;
   proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE (COM(2021) 274 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 274 final – Annex 1 e COM(2021) 274 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente (COM(2021) 277 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 528/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (COM(2021) 287 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   raccomandazioni di raccomandazioni del Consiglio che formulano i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità o di convergenza 2021 del Belgio (COM(2021) 501 final), della Bulgaria (COM(2021) 502 final), della Cechia (COM(2021) 503 final), della Danimarca (COM(2021) 504 final), della Germania (COM(2021) 505 final), dell'Estonia (COM(2021) 506 final), dell'Irlanda (COM(2021) 507 final), della Grecia (COM(2021) 508 final), della Spagna (COM(2021) 509 final), della Francia (COM(2021) 510 final), della Croazia (COM(2021) 511 final), di Cipro (COM(2021) 513 final), della Lettonia (COM(2021) 514 final), della Lituania (COM(2021) 515 final), del Lussemburgo (COM(2021) 516 final), dell'Ungheria (COM(2021) 517 final), di Malta (COM(2021) 518 final), dei Paesi Bassi (COM(2021) 519 final), dell'Austria (COM(2021) 520 final), della Polonia (COM(2021) 521 final), del Portogallo (COM(2021) 522 final), della Slovenia (COM(2021) 524 final) e della Svezia (COM(2021) 527 final), che sono assegnate in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   raccomandazione di raccomandazione del Consiglio intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo in Romania (COM(2021) 530 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 28 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Forino (Avellino), Nocera Terinese (Catanzaro), Opera (Milano) e Serrana Fontana (Napoli).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52, RECANTE MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 (A.C. 3045-A)

A.C. 3045-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 i dispositivi di protezione delle vie respiratorie costituiscono presidi sanitari fondamentali per evitare la diffusione del contagio e per tutelare la difesa della salute personale;
    essi rappresentano tuttavia un reale e insormontabile impedimento per la comunicazione delle persone con disabilità uditiva, basata, oltre che sulla lingua dei segni, anche sulla lettura dei movimenti labiali;
    sebbene l'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis) del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 nonché l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 esonerino dall'osservanza dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, oltre i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, anche «coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità», nel corso di questa lunga e annosa emergenza epidemiologica ricorre sovente il rifiuto di dismettere la mascherina, anche solo temporaneamente, di fronte ai soggetti affetti da sordità, per il libero ed errato convincimento di incorrere in sanzioni e contestazioni, con la conseguenza che le persone affette da disabilità uditiva, continuano ad incontrare impedimenti ed intralci alla comunicazione;
    per ovviare a tali problematiche sarebbe, pertanto, opportuno e urgente un intervento volto a mitigare le difficoltà che ostacolano ulteriormente la comunicazione dei disabili uditivi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, sentito il parere del comitato tecnico scientifico, affinché venga prescritto l'obbligo di dismettere, anche solo temporaneamente, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell'interlocuzione con soggetti affetti da sordità o ipoacusia, all'interno dei pubblici esercizi, nelle sedi delle amministrazioni pubbliche ed in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, nel rigoroso rispetto delle misure e dei protocolli di sicurezza relativi al distanziamento interpersonale, all'utilizzo di barriere fisiche in plexiglas, di partizioni verticali o di visiere protettive.
9/3045-A/1Termini, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il report vaccini anti COVID-19 pubblicato sul sito del Governo ad oggi 4 giugno alle ore 6:09 sono state distribuite 40.122.659 milioni di dosi alle regioni e ne sono state somministrate 36.392.761 milioni con una percentuale media pari al 90,7 per cento;
    secondo il primo report nazionale sull'impatto della vaccinazione in Italia, presentato dall'istituto superiore di Sanità (Iss) e dal ministero della Salute già 35 giorni dopo l'inoculazione della prima dose nelle persone vaccinate contro il Covid si nota una riduzione dell'80 per cento dei contagi, del 90 per cento dei ricoveri e del 95 per cento dei decessi;
    secondo il commissario il commissario per l'emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, per giugno sono in arrivo 20 milioni di dosi che consentiranno la somministrazione del vaccino anche alle fasce più giovani della popolazione;
    nonostante possano vaccinarsi fasce di popolazione sempre più ampie, restano ancora esclusi dal piano vaccinale gli «ultimi», gli «invisibili», i senza fissa dimora, i clochard, gli extracomunitari o i comunitari irregolari, che non hanno residenza, non hanno accesso al Sistema sanitario nazionale e sono esclusi dalle vaccinazioni insomma tutte quelle persone difficili da raggiungere e che vivono ai margini della società,

impegna il Governo

a prevedere misure volte a vaccinare le persone più fragili che vivono in insediamenti informali o senza fissa dimora, a cui va garantito in primis la loro tutela ma anche come strategia di salute pubblica il diritto fondamentale alla salute e all'accesso alle cure, anche mediante l'aiuto degli enti locali e/o delle organizzazioni dell'associazionismo e del terzo settore.
9/3045-A/2Rizzo Nervo, Carnevali, Siani, De Filippo.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in oggetto si stabiliscono le date delle riaperture delle attività economiche, sociali, sportive e culturali dopo mesi di chiusure a causa dell'epidemia da COVID-19 che ha investito il nostro Paese;
    una delle maggiori necessità è quella di riaprire in sicurezza le visite dei parenti nelle RSA, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, comunque denominate per porre fine all'isolamento sociale che hanno vissuto in tutto questo periodo gli ospiti di tali strutture;
    l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021 «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» dispone l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-residenziali, sociosanitarie e hospice muniti delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del provvedimento ora in discussione;
    a sua volta l'articolo 9 dispone che per effettuare la visita occorre che i parenti e/o gli amici di un ospite debbano presentare il certificato verde e in attesa di questo, essere in possesso di una delle condizioni per il suo rilascio e cioè l'avvenuta vaccinazione, o la guarigione dal Covid, o un tampone, effettuato entro le precedenti 48 ore con esito negativo;
    sicuramente questo provvedimento rappresenta un passo importante per il ripristino di quelle relazioni affettive che la pandemia ha imposto di distanziare fisicamente e che finora si sono potute mantenere in forma solo mediata con le videochiamate e con le stanze degli abbracci;
    per poter consentire le visite è però necessario che il tampone non sia a carico né dei familiari, al fine di non dover limitare un sacrosanto diritto, quello di poter visitare i propri cari, alla disponibilità economica delle persone né delle strutture sanitarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre risorse economiche sufficienti a coprire in tutto o in parte i costi dei test antigenico rapido di coloro che, dopo tanto tempo di impossibilità a causa della pandemia, intendano far visita ai propri cari residenti all'interno di RSA o strutture similari al fine di agevolare gli incontri tra gli ospiti ed i loro parenti nonché di superare quel vuoto di relazioni che è stato per gli anziani, per le persone fragili e con disabilità uno degli effetti più gravi della pandemia.
9/3045-A/3Carnevali, Rizzo Nervo, De Filippo, Siani, Lepri, Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento in esame disciplina l'adozione delle certificazioni verdi COVID-19, rilevanti nell'ambito della disciplina sugli spostamenti territoriali delle persone nonché per specifiche finalità;
    tali certificati attestano la sussistenza di una delle seguenti fattispecie: vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2; guarigione dalla malattia provocata da tale virus; effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico, con risultato negativo al medesimo virus;
    nel documento «Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori», adottato con ordinanza dell'8 maggio 2021 del Ministro della salute, sono disciplinati i protocolli che devono implementare le strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, persone con disabilità, non autosufficienti e comunque le strutture residenziali di cui al capo IV «Assistenza sociosanitaria» e di cui all'articolo 44 «Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e le strutture residenziali socio assistenziali per assicurare ai loro residenti la possibilità di essere visitati dai familiari in presenza, nel rispetto di misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
    successivamente all'adozione della predetta ordinanza, è entrato in vigore l'articolo 1-bis introdotto nel decreto-legge 1o aprile 2021, n. 44 dalla legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76;
    tale disposizione di legge stabilisce il ripristino, su tutto il territorio nazionale, dell'accesso di familiari e visitatori nelle strutture sopra citate se muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del provvedimento in esame;
    è fondamentale sostenere tali strutture nella copertura dei costi per l'adozione dei protocolli prescritti con l'ordinanza dell'8 maggio 2021;
    in particolare, molti visitatori e familiari potrebbero non essere ancora vaccinati ed è, quindi, necessario mettere le strutture in questione in condizione di somministrare tamponi gratuitamente, onde scongiurare discriminazioni tra familiari di persone residenti sulla base della condizione economica di costoro e/o su base territoriale, a seconda delle differenti caratteristiche di ciascun sistema sanitario regionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere, con il primo provvedimento utile, misure per sostenere le strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, persone con disabilità, non autosufficienti e comunque le strutture residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e le strutture residenziali socio-assistenziali, nell'adozione delle procedure necessarie per consentire l'ingresso di visitatori e familiari in sicurezza, in particolare con riguardo alla somministrazione in gratuità dei tamponi a questi ultimi.
9/3045-A/4Noja, Gadda, Moretto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone che le sanzioni previste dalla legge n. 124 del 2017 per l'inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022. La disposizione in esame interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla legge n. 124 del 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e, in particolare, degli obblighi di trasparenza stabiliti dall'articolo 1, comma 125 e 125-bis, della citata legge;
    tale ultima disposizione normativa prevede l'obbligo per le imprese di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno nella nota integrativa del bilancio o – qualora non tenute alla redazione della nota suddetta –, sui propri siti internet ovvero in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle Pubbliche amministrazioni;
    il perdurare della crisi pandemica nel corso del 2020 ha comportato l'attivazione di diverse forme di aiuti di stato, quali sovvenzioni, prestiti, rimborsi, garanzie, sia da parte di Amministrazioni centrali, che territoriali;
    l'adozione a marzo 2020, da parte della Commissione Europea, di un Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato ha ulteriormente accelerato l'adozione di nuove misure di aiuto, ma ha determinato altresì incertezze e complessità nella gestione amministrativa degli aiuti da parte delle imprese;
    provvedimenti di sostegno emessi nel 2020 non hanno riportato sistematicamente la misura di aiuto di riferimento, lasciando agli operatori economici ed ai loro consulenti il difficile compito di interpretazione in ordine alla natura dell'aiuto di stato concesso;
    inoltre, l'articolo 31-octies, del decreto-legge n. 137 del 2020 (convertito con legge n. 176 del 2020), prendendo atto delle difficoltà dovute all'emergenza pandemica ha previsto, in favore della Pubblica Amministrazione, che si configuri l'assenza di responsabilità per l'inadempimento degli obblighi di iscrizione nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), dei dati degli incentivi concessi alle imprese, nel periodo dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2022;
    pertanto, il Registro Nazionale Aiuti non risulta tempestivamente aggiornato dalle Amministrazioni concedenti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, anche in successivi provvedimenti, di prorogare il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2022, disapplicando per l'anno 2021 le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124.
9/3045-A/5Rosato.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di conversione del decreto in esame prevede una serie di nuove regole in relazione alle riaperture e all'esercizio delle attività economiche e commerciali;
    il nostro Paese è caratterizzato da migliaia di enti e realtà associative che svolgono attività di interesse generale senza scopo di lucro. Tra di essi, associazioni di promozione sociale e di divulgazione delle pratiche sportive dilettantistiche associate al Coni, alle Federazioni sportive, enti di promozione sportiva, enti per la promozione dell'educazione ambientale e delle pratiche marinare, così come circoli nautici pescasportivi dilettanti;
    la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha prorogato al 2033 la scadenza delle concessioni in corso degli operatori degli stabilimenti balneari; tale proroga non include i sopra citati enti che svolgono la propria attività all'interno di concessioni demaniali, per i quali tale termine è rimasto dunque fissato al 31 dicembre 2021;
    qualora il demanio marittimo dovesse inoltre adottare, per la valutazione delle proposte di rinnovo o subentro nelle attuali concessioni, criteri di valutazione di esclusiva natura economica, migliaia di enti non profit rischierebbero di cessare la loro attività con il conseguente depauperamento del patrimonio storico, associativo, sportivo e di inclusione sociale per giovani, anziani, e persone con disabilità, svolto da decenni sul territorio senza scopo di lucro;
    l'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede altresì che dal lo gennaio 2021 l'importo minimo annuo per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime, lacuali e fluviali con qualunque finalità non possa essere inferiore a 2.500 euro;
    tale misura non pone alcun discrimine tra no profit e soggetti che traggono valore economico dall'utilizzo delle concessioni, comportando un aumento fino a sette volte dell'importo minimo attuale dei canoni demaniali minimi anche per settori come quello del non profit, di cui fanno parte ad esempio bocciofile, circoli velici, circoli nautici e pesca sportivi dilettanti;
    risulta inoltre che per le concessioni demaniali marittime venga richiesto l'aumento delle cauzioni già versate per un importo pari alla somma minima del doppio del canone, che ammonterebbe dunque a 5.000 euro;
    tali disposizioni pregiudicano alla base la sussistenza e prosecuzione di tutte quelle attività che hanno finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che ampia eco trovano nella nostra Carta costituzionale,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative legislative per applicare anche agli enti non profit la proroga al 2033 delle concessioni di cui in premessa e differenziare l'entità del nuovo importo del canone minimo annuo per l'utilizzazione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in maniera tale da salvaguardare le attività espletate dagli enti del Terzo settore, che per le specifiche finalità perseguite non possono in alcun modo essere equiparati agli altri operatori economici in regime di concessione.
9/3045-A/6Gadda.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 69 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che i comuni, al fine di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possano procedere all'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti;
    lo stesso comma 69 prevede altresì che i predetti comuni possano utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    l'articolo 1, comma 70 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, oltre alle risorse finanziarie proprie disponibili a legislazione vigente, i comuni possano attingere all'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021;
    tali risorse del Fondo dovevano essere ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni;
    tale ripartizione non è ancora avvenuta, anche in considerazione del fatto che molti comuni non sono riusciti a presentare le motivate richieste entro il termine previsto di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire ai comuni di presentare le loro richieste motivate fino al 30 settembre 2021, consentendo in tal modo una ripartizione dei fondi che tenga in considerazione le reali esigenze degli enti locali e consenta un numero di assunzioni congruo al fine di permettere lo smaltimento delle pratiche di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9/3045-A/7Moretto, Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 177 comma 1 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare mediante evidenza pubblica una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni;
    il comma 2 dell'articolo 177 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che le concessioni già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2021;
    le restrizioni introdotte dal Governo, atte a prevenire la diffusione pandemica da COVID-19, non hanno consentito l'espletamento di gare e affidamenti che si rivelano spesso assai complesse e talvolta con oggetto importi assai elevati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare il termine del prossimo 31 dicembre 2021 almeno al 31 dicembre 2023, consentendo l'espletamento corretto delle procedure, la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'introduzione delle previste clausole sociali e la salvaguardia delle professionalità, oltre, ovviamente, la piena funzionalità dei servizi in concessione.
9/3045-A/8Mor.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, reca misure urgenti di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi per il periodo di emergenza Covid-19;
    il comma 1, lettera f), del citato articolo 264 stabilisce che gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, purché nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio;
    all'articolo 264, comma 1, lettera f), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al quinto periodo veniva chiarito che l'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, ove conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, poteva essere richiesto all'amministrazione comunale competente entro il 31 dicembre 2020;
    l'articolo 11-terdecies del provvedimento in esame rinnova le disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilendo che queste si applicano nuovamente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021;
    non risulta chiaro se la facoltà di cui al quinto periodo della lettera f), comma 1, articolo 164 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che consente la richiesta per il mantenimento delle opere realizzate, da parte degli interessati, all'amministrazione comunale competente, sia anch'esso prorogato al 31 dicembre 2021,

impegna il Governo

a chiarire, anche al fine di evitare eventuali contenziosi, che, in relazione all'eventuale mantenimento di tutte le opere edilizie realizzate di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, purché conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, è consentito presentare la richiesta all'amministrazione comunale entro il prossimo 31 dicembre 2021.
9/3045-A/9Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione;
    con il decreto ministeriale del 20 maggio 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si dispone la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
    le restrizioni imposte dal Governo per prevenire la diffusione pandemica da COVID-19 non hanno consentito la regolare revisione dei veicoli e macchine agricole,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di fissare al 30 giugno 2022 le revisioni generali per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983.
9/3045-A/10Occhionero, Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede i termini per le riaperture e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, legate all'emergenza COVID-19 e, contestualmente, l'adozione di misure a sostegno dell'economia e delle imprese, per il rilancio della crescita;
    la filiera della cosmetica italiana è composta da un ampio e articolato sistema di imprese, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive distribuite sull'intero territorio nazionale;
    il settore conta trentaseimila addetti diretti – dei quali oltre il 54 per cento sono donne – che diventano circa quattrocentomila sull'intera filiera cosmetica se si considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica, acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande distribuzione e vendita diretta;
    nel 2019, il comparto ha raggiunto un fatturato di 12 miliardi di euro, che raggiunge i 33 miliardi di euro se si analizza l'intera filiera produttiva e logistica;
    l'attività dei saloni di estetica e acconciatura rappresenta la seconda categoria artigianale del Paese (secondo dati Unioncamere), subito dopo il settore edile e genera un volume di affari che supera i sei miliardi di euro, impiegando oltre 263.000 addetti in un totale di 130.000 esercizi;
    la pandemia da COVID-19 ha avuto un forte impatto anche sull'industria cosmetica italiana, con un calo del fatturato globale del settore cosmetico stimato in quasi il 13 per cento, per un valore prossimo ai 10,5 miliardi di euro e una decrescita delle esportazioni del 16,7 per cento, con un valore di poco superiore ai 4,1 miliardi di euro;
    in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e, più recentemente, al decreto-legge n. 44 del 2021 i saloni di acconciatura e agli estetisti, non sono più qualificati quali servizi essenziali da mantenere aperti anche nelle cosiddette «zone rosse», come invece precedentemente previsto;
    nel corso dell'ultimo anno le associazioni rappresentative del settore, insieme alle autorità preposte hanno redatto un protocollo di sicurezza, riconosciuto dall'INAIL, per garantire la riapertura in sicurezza di entrambe le attività della filiera;
    l'attuazione di tale protocollo ha comportato ingenti investimenti volti a garantire la sicurezza e il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro e a beneficio della clientela;
    il progressivo miglioramento dei dati relativi ai contagi, nonché l'avanzamento della campagna di vaccinazione rendono ancora più efficaci le norme di igiene e prevenzione applicate all'interno di saloni da acconciatura e centri estetici;
    la chiusura imposta nelle «zone rosse» potrebbe aver favorito il fenomeno dell'esercizio abusivo della professione, comportando un aumento del rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini, nonché un danno erariale per le casse dello Stato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di riconoscere, nell'ambito delle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i servizi di cura alla persona come essenziali e, dunque, fruibili anche nelle cosiddette zone rosse, secondo protocolli idonei a minimizzare il rischio di diffusione del contagio;
   ad attivare un confronto con i rappresentanti del settore, al fine di verificare eventuali e ulteriori necessità di revisione e rafforzamento dei protocolli di sicurezza relativi ai suddetti servizi alla persona, prevedendo anche misure specifiche in caso l'attività si svolga in zona rossa.
9/3045-A/11Ferri, Noja.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 244 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, ha aumentato, anche per le regioni Lazio, Marche e Umbria, in quanto colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
    tale misura si è rivelata fin qui assai utile al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle zone colpite dal sisma del centro Italia;
    la scadenza delle misure incentivanti comporta necessariamente una diminuzione degli investimenti nel settore dell'innovazione tecnologica in zone che ancora risentono fortemente delle conseguenze economiche e sociali del sisma e che necessitano di sostegni allo sviluppo,

impegna il Governo

in un prossimo provvedimento, a prorogare, per le regioni Lazio, Marche e Umbria, in quanto colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, le misure di cui all'articolo 244, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7, almeno fino al 31 dicembre 2024.
9/3045-A/12Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione, a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, il provvedimento in esame prevede una serie di misure dirette a disciplinare 1 allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da COVID-19;
    il fine precipuo della campagna vaccinale è proprio quello di includere tutte le componenti della popolazione per far fronte all'emergenza epidemiologica
    con l'ordinanza n. 7/2021 del Commissario straordinario Gen.C.A. Figliuolo sono stati inclusi nella campagna vaccinale nazionale, fra gli altri, i cittadini italiani iscritti all'AIRE temporaneamente in Italia, demandando alle regioni l'attuazione di tale inclusione;
    ad oggi, tuttavia, molte regioni o non ancora provveduto ad aprire le vaccinazioni agli italiani iscritti all'AIRE oppure hanno solo avviato l'iter per addivenire a tale apertura;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a sollecitare l'attuazione dell'ordinanza n. 7/2021 di cui in premessa, nonché l'effettiva apertura della campagna di vaccinazione agli italiani iscritti all'AIRE entro 15 giorni, così da non pregiudicare tale categoria di cittadini anche in vista della stagione estiva.
9/3045-A/13Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    le aziende di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente, oltre ad essere ricomprese nelle iniziative legate alle infrastrutture, rientrano pienamente nella filiera che alimenta e supporta l'offerta turistica nel nostro Paese;
    quella dei bus turistici è una delle attività più colpite dagli effetti economici della pandemia COVID-19, con danni ingenti e insostenibili per tutti gli operatori di un settore cruciale per tutto il comparto turistico del Paese;
    la perdita di fatturato per il settore ha toccato punte fino al 90 per cento e i ristori previsti si sono rivelati del tutto insufficienti e inadeguati a garantire un sostegno agli operatori e alle loro famiglie in un grave momento di difficoltà e di chiusure obbligate;
    ancora oggi è previsto per i veicoli dedicati al trasporto turistico un coefficiente di riempimento fino al 50 per cento della capienza;
    in occasione delle prossime riaperture, e anche in vista del Green Pass che verrà adottato al fine di consentire gli spostamenti, è fondamentale mettere coloro che operano nel settore dei bus turistici in condizione di tornare con pienezza alla propria attività, soprattutto con l'arrivo della stagione turistica estiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, quanto prima, un innalzamento del coefficiente di riempimento a bordo dei veicoli dedicati al trasporto turistico almeno fino all'80 per cento della capienza.
9/3045-A/14Belotti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del presente provvedimento prevede le Certificazioni verdi COVID-19;
    il Garante per protezione dei dati personali, con un suo provvedimento n. 207 del 25 maggio 2021, in merito ad un'ordinanza del Presidente della Regione Campania del 6 maggio 2021, n. 17 che prevede un «sistema di rilascio di certificazione di avvenuta vaccinazione» ulteriore rispetto a quello indicato nel predetto decreto-legge n. 52 del 2021, attraverso una smart card, rileva che dal predetto atto non si ricavino indicazioni attraverso le quali sarebbe assicurata l'interoperabilità con la Piattaforma nazionale digital green certificate prevista dal decreto-legge n. 52 del 2021;
    ritenuto che occorre agire con grande cautela sul tema delle certificazioni verdi, evitando d'introdurre misure che discriminino i cittadini, negli spostamenti e nella libertà di movimento all'interno del territorio nazionale, o per la partecipazione a eventi, fiere o spettacoli e considerando che alcune regioni, come la Campania con i loro provvedimenti, non assicurerebbero l'interoperabilità con la Piattaforma nazionale digital green,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di:
   adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere che il Green pass sia applicato nel territorio nazionale;
   valutare la predisposizione di misure solo per un Green pass per gli spostamenti sia europei sia internazionali, in attesa di quello che dovrà essere varato dalla Commissione europea;
   valutare l'opportunità di prevedere che i tamponi e tutti gli esami sanitari previsti obbligatoriamente per il rilascio delle certificazioni verdi siano a carico del Servizio sanitario nazionale.
9/3045-A/15Sarli, Termini.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge n. 73 del 2021 si interviene con numerose altre misure a sostegno delle attività produttive, della salute, dei giovani;
    alla luce del lento esaurirsi delle limitazioni normative sulle riaperture delle diverse attività economiche, gli effetti del lockdown sul puntuale adempimento delle obbligazioni commerciali da parte di alcuni settori imprenditoriali si sono aggravati;
    è fortemente auspicabile che il Governo assuma nuove iniziative per contenere gli effetti civili ed amministrativi derivanti dal mancato pagamento dei titoli di pagamento emessi almeno fino al 1o giugno 2021 per prevenire il triste fenomeno dei protesti bancari e delle conseguenti segnalazioni nelle banche dati commerciali e quelle CAI, oltre ad esporre i soggetti al rischio di sanzioni amministrative;
    l'ultimo intervento in materia risale alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023). Qui infatti, il comma 207 dell'articolo 1 ha disposto che «i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1o settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso»;
    pertanto, per effetto dell'avvenuto protrarsi dell'emergenza epidemiologica nei primi mesi del 2021 ed in vista delle prossime scadenze fiscali di giugno 2021, è auspicabile una proroga della predetta normativa che intervenga nuovamente sulla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito già disposta in precedenza per il periodo dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 e poi prorogata con la legge di Bilancio dello Stato. Le ultime disposizioni emergenziali estendono la sospensione dei termini solo al 31 gennaio 2021,

impegna il Governo:

    a valutare l'opportunità di attivarsi nel senso di garantire una proroga della misura già in essere od ogni e diverso provvedimento.
9/3045-A/16Potenti.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame, di conversione del decreto-legge del 22 aprile 2021 prevede «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» fronteggiare la diffusione del COVID-19 è emerso con preoccupazione come nelle zone montane, nonostante la minore densità, il rischio da COVID-19 resti abbastanza alto anche a causa della scarsa presenza di strutture sanitarie;
    il grave fenomeno correlato alla pandemia, soprattutto nelle aree montane, è la tendenza diffusa a rinunciare alla prevenzione ed ai controlli sanitari, manifestata anche da parte degli individui affetti da malattie severe o croniche che, per timore dei contagi o a causa della sospensione delle attività sanitarie e dei ricoveri non urgenti per far posto ai casi COVID-19, non hanno più ricevuto l'attenzione o le cure adeguate;
    a tal riguardo, dati nazionali hanno rilevato un incremento del tasso di mortalità a livello nazionale da 500 a più di 2000 persone al giorno per ogni tipo di patologia. Preoccupa l'aumento dei casi di tumore della tiroide, della mammella, dello stomaco, della prostata e del colon;
    tale gravissima evenienza, purtroppo trascurata nel Recovery Fund, potrebbe portare a conseguenze ben più drammatiche della pandemia stessa e non solo per i costi economici per le terapie, le operazioni e i percorsi clinici, ma anche per il dramma familiare e l'ulteriore intasamento degli Ospedali e dei pronto soccorso;
    la soluzione prospettata di poter erigere «Case della Comunità» risulta inadeguata e non coerente con il sistema attuale, atteso che tali strutture sono già presenti nel territorio attraverso gli ambulatori e poliambulatori raggruppati nelle varie associazioni di categoria;
    tali strutture sanitarie, infatti, sono più di 5.000 su tutto il territorio nazionale e sono sottoposte a controlli annuali da parte delle competenti ASL, delle Regioni, dei NAS dei Carabinieri e sono dotate delle certificazioni di qualità (tra tutte: ISO 9001:2015), rilasciate da organismi di certificazione indipendenti, molte anche con certificazioni «Simply Halal» e «Kosher» che garantiscono ai pazienti, rispettivamente di fede islamica ed ebraica, trattamenti conformi ai princìpi delle proprie religioni;
    si manifesta sempre più la necessità di garantire a tutti i cittadini la tutela del diritto alla salute e di uguaglianza nell'accesso alle cure, princìpi costituzionalmente tutelati, attraverso l'abbattimento delle liste di attesa attraverso screening e diagnosi che prevedano il completo ciclo diagnostico comprensivo di ecografia, mammografia, ago aspirato, biopsia ed esame citologico ed istologico con diagnosi certa in 24 ore;
    al ricevimento della diagnosi nelle 24 ore, sarebbe auspicabile che i dati potessero essere inseriti in un unico database nel quale confluisce ogni notizia inerente al caso, per procedere rapidamente alla parte interventistica, presso le strutture ospedaliere pubbliche e/o presso le strutture convenzionate,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità anche di esternalizzare le attività ambulatoriali di 1o e 2o livello, nei territori montani e poco serviti dalle strutture sanitarie, anche a presìdi convenzionati sulla base di prezzi concordati al fine di evitare abusi e di potenziare la campagna vaccinale, impiegando eventualmente una piattaforma condivisa tra strutture pubbliche e quelle convenzionate, sulla quale dovrebbero risultare le prenotazioni, le accettazioni, il pagamento dei ticket e la comunicazione del referto, ciò al fine di garantire sempre il preciso riscontro delle prestazioni sanitarie erogate con i pagamenti richiesti, aderendo al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) Unico, come esempio di infrastruttura integrata abilitante;
   a valutare l'opportunità di sviluppare e applicare sistemi di Telemedicina con Cabine di Regia interconnesse ed allineate, come compio di rapporto immediato e integrato con il territorio.
9/3045-A/17Longo.


   La Camera,
   premesso che:
    il T.A.R. della Calabria Catanzaro, con sentenza n. 2020/20, pubblicata il 14 febbraio 2020, disponeva l'annullamento delle operazioni elettorali in 4 sezioni su 78 complessive del Comune di Lamezia Terme;
    conseguentemente, con decreto del 16 febbraio 20 del Prefetto della Provincia di Catanzaro, veniva nominato il Commissario per la temporanea gestione del predetto Comune fino alla rinnovazione delle elezioni;
    il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4141/21, pubblicata il 28 maggio 21, in parte rigettava ed in parte dichiarava inammissibile l'appello tendente ad ottenere l'integrale annullamento delle operazioni elettorali, sulla base del fatto che «anche a voler attribuire l'intera dotazione di voti al secondo candidato e zero a Mascaro [il sindaco eletto], il divario rimarrebbe in ogni caso rilevante»;
    l'articolo n. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 stabilisce testualmente che «quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione (...) l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'Appello»;
    tuttavia, stante l'emergenza epidemiologica, con decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 23, è stato disposto, all'articolo 2 comma 4, in deroga all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, lo svolgersi della consultazione «entro il 31 marzo 2021»;
    il decreto-legge del 5 marzo 2021, n. 25, convertito nella legge 3 maggio 2021, n. 58, disponeva un ulteriore rinvio e stabiliva, sempre in deroga all'articolo n. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, che la consultazione si sarebbe dovuta svolgere «tra il 15 settembre ed il 15 ottobre»;
    come stabilito dal Consiglio di Stato con decisione n. 253 del 27 febbraio 1987, in caso di annullamento degli scrutini in alcune sezioni elettorali, il quinquennio di durata in carica del Consiglio Comunale decorre dalle elezioni originarie poi annullate parzialmente;
    come mostrano oltre ogni ragionevole dubbio i dati più aggiornati, l'emergenza epidemiologica è oggi in via di totale risoluzione e la Calabria, come tutto il resto del Paese, è avviata verso la piena riapertura;
    attendere fino al periodo ad oggi fissato per la rinnovazione delle operazioni elettorali comporterebbe una evidente violazione del diritto di voto dei cittadini lametini e della scelta democratica da loro compiuta, così come rappresenterebbe una eccessiva compressione del diritto ad espletare il mandato elettivo;
    questa ulteriore posticipazione, infatti, paralizza l'organo legislativo e quello esecutivo ed è lesiva del principio di democrazia rappresentativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere, entro dieci giorni dal ripristino della zona bianca in Calabria, alla rinnovazione delle elezioni amministrative nel Comune di Lamezia Terme, limitatamente alle quattro sezioni oggetto della sentenza del T.A.R. Calabria sopra menzionata.
9/3045-A/18Furgiuele.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge in esame dispone la riapertura in sicurezza delle competizioni di livello agonistico e degli eventi sportivi;
    il settore del motorsport è stato uno dei più colpiti dagli effetti economici della pandemia COVID-19, con danni ingenti e insostenibili per tutti gli operatori;
    la crisi economica attuale colpisce un'intera filiera che fa lavorare in Italia centinaia di persone, portando nel nostro territorio appassionati e curiosi che ogni anno arrivano da tutto il mondo;
    il comparto in questione presenta molte strutture di alto livello, a partire dall'autodromo di Monza, e da quelli di Franciacorta e Cremona, ed è uno di quelli più a rischio per i suoi costi e per la probabile difficoltà nel reperire sponsor nei prossimi mesi;
    in occasione delle prossime riaperture, è fondamentale che coloro che operano in questo settore siano in condizione di tornare con pienezza alla propria attività, la quale, a differenza di altre che vedranno la riapertura nelle prossime settimane, per sua stessa natura ben si presta a essere svolta singolarmente e in sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre quanto prima la riapertura in sicurezza degli autodromi presenti su tutto il territorio nazionale.
9/3045-A/19Tombolato, Capitanio, Maccanti, Rixi, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Zanella, Zordan, Cecchetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali;
    circa cinquemila aziende agro-pastorali sarde rischiano l'imminente fallimento e la messa all'asta a causa di un perverso meccanismo originato dalla legge regionale della Regione Sardegna numero 44 del 1988;
    la legge regionale n. 44 del 1988 consentiva l'abbattimento dei tassi d'interesse per i mutui sino a quindici anni in favore degli imprenditori agricoli isolani in condizioni di difficoltà economiche per circostanze avverse;
    il 16 aprile 1997 tale legge regionale fu però ritenuta illegittima dall'Unione Europea con la decisione 971612/CE, anche a causa di gravi inadempienze della Regione Sardegna che non aveva notificato, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, il regime di aiuto contenuto nella medesima legge regionale n. 44 del 1988;
    solamente nel 2001 la Regione notificò la revoca del contributo in conto interessi concesso, richiedendo la restituzione degli aiuti percepiti e dei relativi interessi ai circa cinquemila beneficiari, senza alcuna proposta di rateizzazione a differimento degli importi;
    nonostante la revoca del contratto di mutuo da parte degli istituti di credito, questi incassarono dalla Regione Sardegna tutte e trenta le semestralità di ammortamento del mutuo revocato. Inoltre, da alcuni rilevamenti documentati è emerso che tale concorso regionale sugli interessi, puntualmente liquidato dalla Regione, sia stato addirittura superiore all'originario ammontare del finanziamento, anche perché a quel tempo i tassi di interesse erano elevati e i contributi in conto interesse rappresentavano la voce più cospicua;
    il Legislatore nazionale si occupò del tema senza tuttavia addivenire a una soluzione; l'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 istituì infatti una commissione finalizzata alla ristrutturazione dei suddetti debiti gravanti sugli imprenditori agricoli; detta commissione avrebbe dovuto valutare i danni subiti dal comparto e presentare al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per la ristrutturazione dei debiti entro il 31 luglio 2009; tuttavia la commissione non ha mai portato a termine il lavoro e ad oggi sono migliaia le imprese agricole in giudizio e che subiscono esecuzioni forzose e procedure d'asta, con drammatici risvolti sul tessuto economico e sociale;
    il 7 febbraio 2020 alla Camera il Viceministro dell'Economia e delle finanze, Antonio Misiani, rispondendo all'interpellanza urgente 2-00613 a prima firma Pino Cabras, ha affermato che «il Governo non si sottrarrà per risolvere questa vicenda», e, riconoscendo che la vicenda in oggetto è meritevole di attenzione e rilevante poiché riguarda migliaia di aziende, si trascina da troppi anni e investe un settore già in profonda crisi, ha impegnato altresì il Governo a valutare ogni soluzione e a promuovere un confronto fra tutte le amministrazioni coinvolte e gli istituti di credito;
    il 19 febbraio 2020 la Camera ha accolto l'ordine del giorno 9/2325-AR/53 a prima firma Pino Cabras col quale si impegnava il Governo a valutare l'opportunità di intervenire, anche attraverso successivi interventi normativi, al fine di addivenire a una ristrutturazione dei suddetti debiti degli imprenditori agricoli, anche attraverso la sospensione dei termini già previsti dal summenzionato articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    nonostante gli impegni presi, a oggi non è stata adottata alcuna iniziativa, tanto a livello nazionale che regionale, volta a un equo superamento di questa incredibile vicenda;
    il risultato del perverso meccanismo debitorio illustrato precedentemente e dell'inerzia legislativa e normativa in materia è che, nonostante gli istituti di credito coinvolti abbiano incassato soldi pubblici per mutui revocati, le imprese agricole sono finite all'asta;
    in questi ultimi mesi i procedimenti esecutivi e d'asta che riguardano circa 5 mila imprese agricole stanno ormai per raggiungere il punto di non ritorno, con le conseguenti drammatiche ricadute socio-economico in un territorio già duramente colpito da una ultradecennale crisi economica, ulteriormente acuita dalla crisi COVID-19;
    risulta pertanto necessario intervenire con la massima urgenza al fine di prevenire che imprese, attività, immobili e bestiame siano sottratti ai loro proprietari,

impegna il Governo:

   anche in considerazione dei danni economici diretti e indiretti (dovuti alla chiusura di bar e ristoranti) derivati dalla pandemia:
   a valutare con ogni consentita sollecitudine l'opportunità di intervenire con la massima urgenza, anche attraverso un successivo intervento normativo, al fine di garantire la sospensione dei giudizi pendenti, delle procedure di riscossione e recupero, nonché delle esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui in premessa, anche attraverso la proroga del termine di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    a valutare con ogni consentita sollecitudine l'opportunità di prevedere, anche attraverso un successivo intervento normativo, l'istituzione di un commissario ad acta incaricato di procedere all'istruttoria volta alla valutazione dei danni subiti dal comparto agricolo e al superamento delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate incompatibili con il mercato comune ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione europea del 16 aprile 1997, individuando le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori.
9/3045-A/20Cabras, Massimo Enrico Baroni, Colletti, Corda, Costanzo, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», è volto a impostare una progressiva e completa normalizzazione dei rapporti e delle attività sociali, sconvolti in questo anno di pandemia; tra questi obiettivi è ricompresa anche la piena riespansione delle attività politiche connesse all'esercizio della sovranità popolare;
    purtroppo, la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021 ostacola la piena mobilitazione dei cittadini e l'effettivo utilizzo degli strumenti di democrazia diretta perché rende più difficile le attività di volantinaggio e di raccolta firme, imprescindibili per il successo dell'operazione referendaria;
    già con il decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto «milleproroghe») è già stata facilitata la raccolta firme per i progetti di legge d'iniziativa popolare; ora è necessario, per ragioni di equità e di ragionevolezza, agevolare anche le procedure propedeutiche alla presentazione dei quesiti dei referendum abrogativi in Corte di cassazione e in Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione;
    i tre mesi per la raccolta delle firme oggi previsti, appaiono del tutto insufficienti a rimediare alle limitazioni che ancora condizionano, di fatto e di diritto, la libera circolazione dei cittadini e porrebbero in seria difficoltà i comitati promotori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di prorogare di un ulteriore mese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente, tutti i termini connessi al deposito delle richieste di referendum abrogativo presentate nell'anno 2021 entro la fine dello stato di emergenza.
9/3045-A/21Iezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede all'articolo 9 norme in materia di certificazioni verdi;
    è importante che, per ottenere il rilascio della certificazione verde per l'effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari, siano stanziate adeguate risorse economiche proprio per permettere la gratuità dei medesimi test antigenici rapidi o molecolari nei confronti dei cittadini che intendono sottoporsi ai suddetti test;
    infatti in questo momento particolare per la diffusione del COVID-19 risulta fondamentale agevolare i cittadini anche e soprattutto per l'evidente precarietà economica in cui si trovano prevedendo la gratuità dei test antigenici rapidi o molecolari. Infatti il Servizio sanitario nazionale deve intervenire per assicurare le prestazioni gratuite che riguardano la tutela della salute collettiva della comunità;
    l'articolo 32 della Costituzione tutela infatti la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. In tale contesto risulta importante garantire gratuitamente ai cittadini che vogliono usufruire dei certificati verdi l'effettuazione dei test antigenici rapidi molecolari,

impegna il Governo

a garantire, con adeguate risorse economiche, ai cittadini l'effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari gratuiti al fine di agevolarli anche per superare la loro condizione di precarietà economica.
9/3045-A/22Lupi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    in particolare, disciplina l'introduzione delle certificazioni verdi allo scopo di consentire spostamenti sul territorio nazionale in sicurezza, in entrata e in uscita;
    la certificazione verde COVID-19 è stata, quindi, definita come un documento che attesta tre distinte situazioni: l'avvenuta vaccinazione, la guarigione dal virus o l'effettuazione di un test molecolare/antigenico rapido con risultato negativo;
    l'introduzione dei certificati verdi, come ulteriore condizione alla mobilità e all'accesso a servizi di base, già di per sé presenta rilevanti rischi di violazione della normativa sulla privacy, anche segnalati dall'Autorità Garante. Pertanto, è essenziale che tali pass entrino a regime solo con il ricorso a ogni misura atta a garantire il corretto trattamento dei dati dei cittadini, soprattutto quelli relativi alla salute che sono particolarmente delicati;
    inoltre, il ricorso ai predetti pass, in assenza di iniziative specifiche, rischiano di onerare i cittadini di costi, per attestare le condizioni oggetto del documento, laddove si prevede l'esecuzione del tampone. Ciò sarebbe palesemente ingiusto, considerando che tale certificazione viene introdotta per consentire la libertà di movimento ai cittadini. Al riguardo, si pensi, ad esempio, alle spese che dovrebbe affrontare un nucleo familiare con bambini non ancora vaccinabili, per eseguire periodicamente dei tamponi,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti che implementino le misure tecniche e organizzative per garantire l'osservanza della disciplina di protezione dei dati personali rispetto all'utilizzo delle certificazioni verdi e a provvedere affinché sia prevista la disponibilità di tamponi gratuiti per l'esecuzione dei test antigenici e molecolari richiesti ai fini della certificazione verde, i cui costi non possono essere interamente a carico di famiglie e cittadini.
9/3045-A/23Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge AC. 3045, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, reca diverse misure volte alla ripresa e allo svolgimento di attività quali la ristorazione, gli spettacoli aperti al pubblico, gli eventi sportivi, lo sport di base e amatoriale — anche presso impianti sportivi —, le fiere, i convegni ed i congressi, nonché la frequentazione dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento;
    nel provvedimento si rileva l'assenza di specifiche previsioni normative a sostegno sia del settore del wedding, che ha registrato, a causa della pandemia, perdite stimabili in circa il 95 per cento del proprio fatturato, vedendo annullati oltre 200 mila matrimoni, che di quello degli eventi e degli spettacoli, che ha fatto registrare a fine 2020 una perdita del 70 per cento. Peraltro, se si considera come riferimento l'intero mondo dell’event industry (dati Fondazione Symbola), in Italia il settore ha perso circa 67 miliardi di euro, che arrivano a circa 185 miliardi di euro con l'intero indotto;
    tali previsioni normative possono avere natura fiscale, come interventi, ad esempio, volti ad estendere alle imprese che locano gli immobili per gli eventi e le manifestazioni (come già fatto per le imprese ricettive) l'esenzione di IMU e TARI per l'anno 2020/2021, oppure a riconoscere loro un credito di imposta per il recupero di costi sostenuti durante i periodi di fermo dell'attività, ovvero a prevedere un credito di imposta per le imprese ed i professionisti del settore per le spese di promozione, pubblicità e partecipazione alle fiere settoriali, così come interventi volti a riliquidare le imposte versate negli esercizi precedenti rispetto a quelli di realizzo della perdita, particolarmente utili nel contesto post pandemia,

impegna il Governo

anche in considerazione dei danni economici derivanti dalla pandemia, a valutare l'opportunità di prevedere interventi di natura fiscale a sostegno del settore degli eventi, consentendo comunque la ripresa della organizzazione e realizzazione degli stessi nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
9/3045-A/24Albano, Montaruli, Osnato, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    l'istituto dell'assegnazione provvisoria ha il preciso scopo di permettere ad un lavoratore, impiegato a vario tipo fra il personale scolastico (docenti, educatori, personale Ata,) di poter prestare servizio, per un anno, in una scuola che sia più vicina alla residenza di un proprio familiare (che può essere il coniuge o il convivente, oppure un figlio o un genitore) oppure in scuole di un determinato comune, nelle ipotesi in cui sussistano esigenze di cura legate a gravi motivi di salute;
    in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, le disposizioni previste dall'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994 come rinnovellato dal decreto-legge n. 126 del 2019, comprino maggiormente la tutela della famiglia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire per l'anno 2021/2022 domanda di assegnazione provvisoria a tutto il personale scolastico di ruolo docente, educativo e ATA, che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come rinovellato dal decreto-legge n. 126 del 2019.
9/3045-A/25Bucalo, Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-duodecies del provvedimento in esame reca disposizioni volte a contenere l'impatto delle misure restrittive correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore turistico. Il turismo è senz'altro uno dei settori strategici per il nostro paese e nell'ultimo anno e mezzo è tra quelli maggiormente colpiti e penalizzati dalla pandemia;
    a fotografare bene la situazione del turismo italiano è il dossier AGI/Censis dedicato al settore: 219 milioni di presenze in meno nelle strutture ricettive nel 2020,50 miliardi di euro in meno di consumi, migliaia di posti di lavoro perduti nonostante il blocco dei licenziamenti messo in atto dal precedente Governo. Nel medesimo dossier si individua la qualità, che riguarda anche gli addetti ai lavori e la contestuale valorizzazione di tutte le competenze e professionalità fornite dal mondo universitario, come uno dei fattori da cui dipendono le prospettive di rilancio del settore;
    con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, sono stati introdotti nell'ordinamento universitario il corso di laurea triennale in «scienze del turismo (ora denominato L 15)» e la laurea di secondo livello in «progettazione e gestione dei sistemi turistici (LM 49)». I laureati in progettazione e gestione dei sistemi turistici acquisiscono competenze nella gestione di prodotti e servizi turistici, nella pianificazione delle strategie turistico – culturali di una destinazione turistica, nella gestione delle imprese turistiche, al fine di integrare le aziende ricettive con i servizi culturali e ambientali, e nella promozione, commercializzazione e gestione di prodotti turistici anche con l'ausilio delle nuove tecnologie multimediali;
    nonostante nei concorsi pubblici vengano richieste competenze corrispondenti a quelle acquisite dai laureati delle classi di laurea L15 e LM49, risulta che in molte situazioni non ci sia il riconoscimento dei due sopra citati corsi di laurea nell'ambito dei bandi di assunzione delle pubbliche amministrazioni, impedendo di fatto a molti laureati, giovani e meno giovani, di poter concorrere a posizioni lavorative idonee alla preparazione e competenze da loro acquisite;
    la mancata equipollenza dei sopra citati corsi di laurea impedisce, infatti, a molti laureati di poter intraprendere carriere lavorative inerenti al corso di studi, costringendoli ad accettare le più disparate offerte di lavoro, anche nell'ambito turistico, per le quali non è necessaria una preparazione uguale a quella, invece, garantita da chi ha frequentato i corsi di laurea L15 e LM49;
    ritenuto che sia molto grave e discriminatorio il fatto che negli ultimi anni si siano attivati molti corsi universitari, come quelli richiamati in premessa, senza che poi ai soggetti che hanno conseguito i titoli di laurea sia stata garantita la possibilità di concorrere alle selezioni pubbliche ricadenti nel proprio settore di studi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta a garantire anche ai soggetti in possesso del titolo di laurea triennale in Scienze del Turismo (L15) e della laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici (LM49) la partecipazione alle procedure di reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche qualora in queste ultime siano richieste competenze corrispondenti alle due classi di laurea.
9/3045-A/26Testamento.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione risulta ancora più lesiva delle norme sulla tutela della famiglia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste, in deroga ai vincoli predisposti dalla normativa contrattuale e legislativa vigente.
9/3045-A/27Frassinetti, Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    nello specifico l'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame referente, consente dal 15 giugno 2021 la ripresa in zona gialla delle feste, anche al chiuso, conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;
    gli invitati alle cerimonie dovranno dimostrare di essere in possesso della certificazione verde, vale a dire che dovranno dimostrare di aver concluso il ciclo vaccinale, oppure di essere guariti dall'infezione da nuovo coronavirus con certificato rilasciato dalla Asl o dal medico di base o di aver effettuato nelle 48 ore precedenti un tampone;
    nonostante l'attestazione necessaria che certifichi, in sintesi, l'impossibilità di poter recare danno alla salute degli invitati, risulterebbe ancora al vaglio del Comitato tecnico-scientifico il numero massimo di partecipanti;
    il settore del wedding, martoriato dalle chiusure legate al nuovo coronavirus, è ancora oggi sottoposto a numerose limitazioni;
    la scelta su un numero massimo di partecipanti, in presenza di certificazione verde, penalizza inutilmente un settore che sta tentando di recuperare i livelli precedenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    la crisi del settore ha interessato una pluralità di lavoratori che va dai wedding planner ai fotografi di matrimoni, a chi produce e commercia bomboniere e abiti da sposa, chi si occupa di catering: tutte categorie che sono da oltre un anno in forte sofferenza;
    ripartire il 15 giugno con green pass e tetto al numero degli invitati porterebbe a rinviare per l'ennesima volta le nozze, come sta già accadendo, con conseguenze devastanti per gli operatori economici di un settore che ha perso l'85 per cento del fatturato a fronte di ristori decisamente insufficienti,

impegna il Governo

ad estendere tempestivamente, chiarendo ogni possibile dubbio interpretativo, su tutto il territorio nazionale, l'assenza di limiti numerici per le cerimonie civili o religiose.
9/3045-A/28Osnato, Montaruli, Trancassini, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    le linee guida riviste dai tecnici delle Regioni con il Comitato tecnico- scientifico ribadiscono una serie di restrizioni e indicazioni di carattere generale che valgono per tutti i settori;
    i protocolli di sicurezza, nello specifico impongono, per ogni attività restrizioni e misure di sicurezza a tutela della salute individuale, ad esempio «devono essere usati da parte dei lavoratori dispositivi di protezione delle vie aeree finalizzati alla protezione del contagio e deve essere obbligatoria la frequente pulizia e igienizzazione delle mani». Deve inoltre essere definito il «numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio, ai ricambi d'aria e alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita»;
    il provvedimento in esame sancisce l'allentamento delle restrizioni imposte per il contenimento della pandemia da Coronavirus, a tal proposito occorre ribadire la necessità di riaperture su tutto il territorio nazionale e durante tutta la settimana dei centri commerciati e dei mercati che ospitano una pluralità di attività e di negozi, tra i quali un ruolo fondamentale hanno avuto i negozi di elettronica durante il lockdown e in generale in questo periodo in cui la maggior parte delle aziende e la pubblica amministrazione hanno fatto ricorso allo smart working;
    dai dati in possesso delle varie associazioni di categoria i negozi di elettronica si sono rivelati essere luoghi sicuri e sotto controllo, con livelli di contagio inferiori alla media del livello di contagio italiano;
    inoltre, a ridosso dei mesi estivi, all'interno dei centri commerciali si riscontra un flusso di consumatori sostanzialmente uguale in tutti i giorni della settimana;
    occorre inoltre impedire ogni forma di discriminazione tra negozi che operano fuori dai centri commerciati e quindi non sono soggetti a restrizioni e quelli invece all'interno di questi spazi e che devono rimanere chiusi. Le associazioni evidenziano che: «in determinate aree del Paese, quella di operare all'interno di un centro commerciale è una scelta imprenditoriale dovuta a ragioni di necessità e non deve essere penalizzata»,

impegna il Governo:

a disporre, su tutto il territorio nazionale, l'apertura delle attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciati, impedendo le possibili discriminazioni tra negozi che operano fuori dai centri commerciali e quindi non sono soggetti a restrizioni e quelli invece all'interno di questi spazi e che devono rimanere chiusi.
9/3045-A/29Butti, Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    nello specifico, il provvedimento detta disposizioni in tema di spostamenti e di limiti orari agli stessi. Vengono definiti gli spostamenti ammessi in entrata ed in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, consentendoli ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute, o effettuati per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
    fermo restando le libertà di spostamenti proprie delle zone gialle ed arancioni, per il periodo che va dal 26 aprile al 15 giugno 2021 viene consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno e per un massimo di quattro persone – ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi –, oltre a: i minorenni sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale; le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi;
    è di tutta evidenza, in un momento di riduzione della curva dei contagi e di allentamento delle misure restrittive, sancite attraverso il decreto in esame, quanto sia inopportuno oltre che superfluo l'applicazione di limiti negli spostamenti delle persone e alla presenza di ospiti nelle abitazioni private;
    è quanto meno singolare la possibilità di consentire la ripresa graduale delle attività economiche continuando ad applicare restrizioni sulla vita privata dei cittadini, pensando di controllarne in modo non del tutto legittimo e costituzionale, la presenza nelle stesse abitazioni,

impegna il Governo

a garantire, su tutto il territorio nazionale, che gli spostamenti verso le abitazioni private avvengano senza alcun limite riguardo al numero sia degli spostamenti che si possono effettuare nell'arco della stessa giornata, sia delle persone che si possono ospitare.
9/3045-A/30Lollobrigida, Meloni, Prisco, Foti, Ferro, Zucconi, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del presente provvedimento detta disposizioni riguardanti lo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi, consentito, a decorrere dal 26 aprile, nel primo caso, e dal 1o giugno, nel secondo, esclusivamente con posti a sedere preassegnati, purché sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e nel rispetto di determinati parametri e linee guida. La capienza consentita per gli spettacoli non può essere superiore al 50 per cento di quella autorizzata, ed al 25 per cento per gli eventi sportivi. Il numero massimo di spettatori in entrambi i casi non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli o gli impianti all'aperto e a 500 per quelli in luoghi chiusi. Restano in ogni caso sospesi gli spettacoli ove non sia possibile assicurare le predette condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Viene poi stabilito che in relazione all'andamento della situazione epidemiologica può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
    tali limiti appaiono insostenibili rispetto i costi di organizzazione e produzione degli spettacoli e degli eventi sportivi, anche alla luce del termine della stagione di programmazione dello spettacolo dal vivo;
    già con l'ordine del giorno 9/2500-AR/39 il Governo si impegnava alla costituzione di un tavolo di consultazione sulla cultura in crisi, che ha dato luogo a numerosi incontri;
    per l'Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) la perdita di tutto il comparto è stata di 20 milioni di euro a settimana

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte all'innalzamento dei limiti percentuali di capienza della cultura e dello sport ad almeno il 66 per cento, garantendo, inoltre, una progressiva apertura fino al 100 per cento nelle zone cosiddette «bianche»;
   a convocare i tavoli di concertazione per le riaperture al Ministero della Cultura secondo i segmenti delle singole categorie, sul modello dei tavoli di crisi industriale presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
   a dare attuazione, nel primo provvedimento utile, alle disposizioni contenute negli impegni dell'ordine del giorno 9/3099/53, concernenti l'adozione di iniziative, anche di carattere normativo, volte alla revisione dello strumento dell'articolo bonus garantendo una defiscalizzazione totale delle donazioni a favore della cultura, con l'obiettivo di 500 milioni di euro in 3 anni, nell'ottica della sussidiarietà fra Stato e privato, e l'adozione di iniziative volte all'istituzione di un Fondo, denominato «Museo Italia», su convenzione tra Ministero della Cultura e Cassa Depositi e Prestiti, il primo proprietario dei beni e la seconda strumento di gestione operativa del Fondo, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico e artistico italiano non oggetto di fruizione pubblica e attualmente in giacenza nei depositi museali.
9/3045-A/31Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    le misure volte a contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 hanno colpito sostanzialmente tutti i settori ed in particolare il Servizio sanitario;
    le residenze sanitarie assistenziali stanno assistendo ad una drammatica carenza di personale infermieristico, per effetto della massiva assunzione attuata delle Aziende Sanitarie Locali di tutto il Paese (sulla spinta di una serie di disposizioni del Governo) a prezzo proprio della decimazione degli organici a causa dei contagi nelle citate RSA;
    le persone anziane a causa dell'età e della frequente presenza di più patologie concomitanti sono i soggetti a maggior rischio di complicanze e di sviluppare forme severe di COVID-19 in caso di contagio con il virus Sars-CoV-2;
    la carenza di personale pone il rischio concreto che molte RSA debbano chiudere;
    l'Unione Regionale Istituzioni e Iniziative Pubbliche e Private di Assistenza agli Anziani (URIPA) ha più volte sottoposto al Governo l'emergenza nelle Residenze delle persone anziane in condizione di non autosufficienza per carenza di personale infermieristico;
    a livello locale numerose organizzazioni sindacali stanno evidenziando la drammatica situazione in cui versano la maggior parte delle RSA che mette fortemente a rischio l'erogazione dei servizi;
    ogni RSA deve comunque rispettare ed assicurare il minutaggio settimanale minimo garantito per ospite,

impegna il Governo

ad intervenire già dal prossimo provvedimento utile sul tema della carenza di personale infermieristico presso le residenze sanitarie assistenziali, attraverso la predisposizione anche di strumenti di sostegno economico idonei a garantire il servizio alle RSA.
9/3045-A/32Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, l'atto camera A.C. 3045-A «Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante disposizioni urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19» contiene, tra l'altro, una serie di misure volte a posticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni normative e/o di prorogare l'efficacia di leggi altrimenti in scadenza;
    in sede di conversione sono state presentate diverse proposte emendative che, causa tempi ristrettissimi, la Commissione non ha potuto esaminare accuratamente. Tra queste la proposta emendativa di prorogare l'entrata in vigore dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del Codice dei contratti pubblici, ove si stabilisce che i titolari di concessioni dirette dovranno affidare una quota pari all'80 per cento dei propri contratti mediante procedure di evidenza pubblica, per il resto (20 per cento) potendo ricorrere a società in house o a controllate/collegate;
    nel dettaglio, l'ANAC (Linee guida n. 11, Delibera del 4 luglio 2018) ha interpretato l'articolo 177 come obbligo per i menzionati concessionari (non già di affidare con gara l'attività che non si intende eseguire direttamente ma) di esternalizzare l'80 per cento di tutte le attività oggetto della concessione, anche nei casi in cui l'attività venga svolta tramite proprio personale direttamente;
    da un punto di vista operativo questo comporterebbe l'esternalizzazione dell'80 per cento del valore di fattori della produzione tipicamente interni quali, ad esempio, il lavoro (comprensivo di salari, stipendi oneri sociali, TFR ed altri costi) ed immobilizzazioni materiali ed immateriali;
    il processo di esternalizzazione avrebbe un costo economico e sociale elevato. Infatti la norma e la sua interpretazione da parte di ANAC comporterebbero la necessità, da parte delle imprese – nei settori del servizio rifiuti, distribuzione di energia elettrica e gas – di operare una riduzione della forza lavoro a fronte della esternalizzazione delle attività compresa fra l'80 per cento ed il 95 per cento precedentemente operativo, questo significherebbe la perdita di circa 145.000/170.000 posti di lavoro nel breve-medio periodo;
    già il Consiglio di Stato, nel parere richiesto da ANAC sulla bozza di Linee Guida (parere n. 1582/2018), ha precisato che la lettura effettuata da ANAC segnala forti «dubbi di costituzionalità della norma così interpretata. In particolare l'obbligo di esternalizzare, per raggiungere la soglia dell'80 per cento, anche attività che potrebbero essere eseguite in proprio avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione aziendale, e dei mezzi, strumenti e risorse esclusivamente appartenenti al concessionario, sembra in contraddizione con i principi scaturenti dall'articolo 41 Cost.»;
    tali ragioni sollecitano invero un intervento legislativo e, nelle more (analogamente a quanto avvenuto in sede di conversione del decreto-legge cd. «Sblocca cantieri»), la necessità di prorogare l'entrata in vigore dell'articolo 177, quanto meno al 1 gennaio 2023,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti idonei al fine di prorogare l'entrata in vigore dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 50 del 2016 quanto meno al 1o gennaio 2023.
9/3045-A/33Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021, è stato pubblicato il decreto-legge n. 52/2021, cosiddetta «Decreto Riaperture», recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sodali nel rispetto delle esigente di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
    tale provvedimento concerne anche la proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, salvo le specificazioni previste dallo stesso decreto-legge n. 52/2021 e successive modifiche e integrazioni;
    è emersa l'esigenza, a tal proposito, di prevedere un'ulteriore proroga circa la data di entrata in vigore delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, che hanno previsto la soppressione dei Tribunali e delle Procure della Repubblica di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto;
    con il decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011;
    in attuazione della suddetta delega, il decreto legislativo del 7 settembre 2012, n. 155, ha previsto una nuova organizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero, con la soppressione dei Tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle Procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al decreto, pari a 31 tribunali, 31 procure e 220 sezioni distaccate di tribunale;
    nella tabella A sono indicati per il distretto della Corte di Appello dell'Aquila i Tribunali e le Procure della Repubblica di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto;
    il decreto-legge 20 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (cosiddetto Milleproroghe 2020), all'articolo 8, comma 6, ha prorogato al 14 settembre 2022 la data di entrata in vigore delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate previste dagli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 155 del 2012;
    le conseguenti misure organizzative, gestionali e procedurali, relative alle disposte «soppressioni», si pongono in evidente contrasto con la disciplina emergenziale emanata, e ad oggi in vigore, per fronteggiare la gravissima e perdurante crisi sanitaria, orientata prevalentemente al distanziamento interpersonale e sociale e al tendenziale rafforzamento dei servizi pubblici essenziali periferici, tra i quali rientra, a pieno titolo, l'amministrazione della giustizia;
    durante la crisi epidemiologica, gli ampi spazi ed aule di udienza dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto hanno consentito di svolgere le attività giudiziarie nel pieno rispetto della normativa emergenziale, assicurando il ricambio naturale dell'aria, unitamente al distanziamento fisico;
    l'emergenza epidemiologica ha messo in rilievo, infatti, l'importanza della giustizia di prossimità, evidenziando, il positivo funzionamento delle strutture giudiziarie cosiddette «minori»;
    durante il lockdown nazionale (9 marzo-11 maggio), i Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto hanno continuato a fare registrare elevati standards di efficienza, atteso che è stata possibile la celebrazione di un significativo numero di udienze – specie penali – che si sono svolte in presenza ed in condizioni di sicurezza sanitaria per magistrati, avvocati, parti, testimoni, personale amministrativo, laddove i Tribunali di maggiori dimensioni, invece, sono stati costretti alla sostanziale paralisi;
    il prossimo «sblocco» delle procedure di sfratto ed espropriative, oltre che dei licenziamenti, determinerà, peraltro, un inevitabile ma prevedibile incremento del carico degli uffici giudiziari, che rischia di pregiudicare la tempestività delle «risposte» di giustizia, situazione particolarmente grave perché trattasi di diritti fondamentali e servizi essenziali per i cittadini e per il territorio;
    va tenuto conto che tali province montane hanno un vastissimo territorio con un ampio bacino di riferimento, anche in termini di flussi economici, caratterizzato da complessità climatiche, logistiche e infrastrutturali, pertanto, con tali «soppressioni» si determinerebbe un insostenibile disagio in ordine ai servizi erogati dall'amministrazione della Giustizia;
    la specifica conformazione orografica dell'Abruzzo, in particolare dei territori sui quali insistono i Tribunali destinati ad essere soppressi, tutti ubicati nella parte centro-meridionale della regione, infatti, recherebbe con sé la grave conseguenza di privare un'area di circa 6.600 chilometri quadrati di indispensabili presidi giudiziari, con grave compromissione dei diritti dei cittadini;
    la soppressione dei Tribunali implicherebbe anche la chiusura degli Uffici delle Procure della Repubblica, lasciando sguarnita una larga parte del territorio regionale da importanti presidi e baluardi di giustizia e legalità, aprendo pericolosi varchi al rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata;
    il sud dell'Abruzzo risulterebbe scoperto sul piano dei servizi di giustizia e legalità ed il relativo contenzioso sarebbe assorbito dai Tribunali de L'Aquila e di Chieti, già fortemente compromessi dalla situazione post terremoto e dalle enormi difficoltà a smaltire il proprio carico di lavoro;
    la soppressione dei Tribunali di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, come dimostrato in altre realtà, provocherebbe ricadute negative anche in termini economici in un territorio già gravemente provato dalla crisi determinata dall'emergenza sanitaria che ha aggravato le difficoltà di famiglie ed imprese, trattandosi di tutelare il sistema istituzionale, culturale, sociale ed economico dell'Abruzzo;
    è in atto da tempo una vera e propria battaglia territoriale in difesa dei tribunali a rischio soppressione, portata avanti da sindaci, enti locali, rappresentanti degli ordini professionali, associazioni, parti sociali e politiche, attraverso manifestazioni unitarie e forti prese di posizioni a sostegno di un iter legislativo, amministrativo e politico, a salvaguardia dei presidi giudiziari abruzzesi, che risulti definitivo e strutturale, in grado di andare oltre le semplici proroghe finora messe in campo;
    nell'attuale contesto economico-sociale, che la pandemia ha radicalmente mutato, si impone un vero e proprio ripensamento delle scelte legislative «accentratrici» attuate negli ultimi anni in tema di riordino dei servizi pubblici essenziali (sanità, istruzione e giustizia), in favore di scelte di «decentramento» nella direzione della «prossimità», come sancito anche dall'articolo 5 della Costituzione posto a tutela del principio autonomistico e del più ampio decentramento amministrativo, al fine di garantire la diretta e tempestiva erogazione di tali servizi, riducendo al minimo anche gli spostamenti degli «operatori» e degli «utenti» della giustizia;
    tale organizzazione, che prevede la soppressione dei Tribunali «minori» succitati, risulta palesemente iniqua, inefficiente, dannosa e pericolosa, nonché, contraria ai principi riconosciuti a livello costituzionale che garantiscono il massimo decentramento dei servizi essenziali assicurati dallo Stato e dell'effettività della tutela giurisdizionale per tutti i cittadini e per il territorio;
    nel Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza sono previsti importanti fondi europei per la Giustizia e, quindi, risulterebbe paradossale, ingiusto e immotivato dover assistere a tale prevista soppressione,

impegna il Governo

a modificare o abrogare il decreto legislativo n. 155 del 2012 sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari, nella parte in cui prevede la soppressione dei Tribunali e delle Procure della Repubblica di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, garantendone la salvaguardia e l'incremento delle relative dotazioni organiche, mediante una soluzione non più soltanto temporanea bensì strutturale e definitiva, come impone anche l'attuale emergenza epidemiologica, che richiede con urgenza scelte «di prossimità» a tutela di cittadini, imprese e lavoratori.
9/3045-A/34Colletti, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Corda, Costanzo, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi.


   La Camera,
   premesso che:
    la soppressione di tutti i «Tribunali minori», per tali intendendosi i Tribunali e le sedi distaccate non aventi sede nei Comuni Capoluoghi di Provincia (con alcune eccezioni dettate da varie esigenze), è stata prevista dal decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012; in base all'articolo 11, comma 2 del decreto, le norme che hanno previsto la riforma delle circoscrizioni giudiziarie sono entrate in vigore in data 12 settembre 2013, ovvero dodici mesi dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale;
    il comma 3 dello stesso articolo 11, nella sua versione iniziale, per le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, a causa dei perduranti nefasti effetti del terremoto dell'Aquila, ha procrastinato l'efficacia della riforma di tre anni (e quindi a far data dal 12 settembre 2015);
    con successivi provvedimenti normativi l'efficacia della riforma, sempre limitatamente alle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, è stata ulteriormente prorogata ed è attualmente fissata al 14 settembre 2022;
    ad oggi, pertanto, i quattro Tribunali situati all'interno delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti soppressi dalla riforma in questione (Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto) sono ancora funzionanti. Nel corso delle prossime settimane, comunque prima dell'estate, sono già stati programmati diversi incontri sia a livello di Magistrati che di dirigenti della Corte d'Appello di L'Aquila e dei Tribunali in via di soppressione per pianificare la chiusura di questi ultimi ed il trasferimento di tutte le attività nei presidi di L'Aquila e Chieti. È verosimile che, se non interverrà rapidamente una ulteriore proroga, dopo l'estate o comunque entro la fine dell'anno, i decreti di citazione a giudizio e gli avvisi di fissazione delle udienze preliminari, così come tutti gli altri provvedimenti con i quali si procede alla fissazione di prime udienze o di nuove udienze, indicheranno già il Tribunale di L'Aquila ovvero quello di Chieti come luogo di celebrazione dei procedimenti fissati dopo il 14 settembre 2022;
    la soppressione di tali Tribunali comporterà gravissime difficoltà di accesso alla giustizia per i cittadini dei circondari di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto; la riforma approvata dal Governo Monti, per l'Abruzzo, ha infatti lasciato una vastissima zona, posta al confine con il Lazio e con il Molise, totalmente sfornita dei servizi giudiziari, avendo concentrato l'amministrazione della giustizia nell'arco nord-est, costituito dai tribunali dell'Aquila, di Teramo, di Pescara e di Chieti;
    appare, perciò, del tutto evidente che tale squilibrata localizzazione dei presìdi giudiziari renderà estremamente difficoltoso e costoso l'accesso al servizio della giustizia per centinaia di migliaia di cittadini abruzzesi, residenti in una regione avente il 65 per cento del territorio montuoso e collinare, una rete viaria in dissesto, una rete autostradale alquanto problematica sotto l'aspetto della sicurezza dei viadotti e delle gallerie e una rete ferroviaria carente e ottocentesca, oltre che da un clima invernale molto rigido; i Consigli degli Ordini degli Avvocati interessati, in collaborazione con esperti di economia, di viabilità e di altri settori, hanno prodotto una serie di studi che comprovano come, a fronte dell'irrisorio risparmio di spesa ipotizzato dal Ministero della Giustizia con gli accorpamenti, vi siano significative ricadute negative oltre che sotto il profilo della tutela dei diritti dei cittadini, sotto il profilo economico e sociale per le città interessate;
   considerato che la riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012, dove ha avuto attuazione, ha causato notevoli disagi agli operatori e ai cittadini, senza produrre alcun giovamento all'amministrazione della giustizia né sotto il profilo della celerità dei giudizi né sotto il profilo della qualità delle decisioni e, tanto meno, sotto il profilo della riduzione delle spese, oltre a risultare in netto contrasto con il principio del massimo decentramento dei servizi assicurati dallo Stato, previsto dall'articolo 5 della Costituzione, nonché con il principio di giustizia di prossimità, di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, per il quale anche l'amministrazione della giustizia deve essere esercitata il più vicino possibile ai cittadini;
    in caso di proroga, come proposto da diversi emendamenti presentati al decreto in esame, si potrebbe ragionare su possibili soluzioni alternative; a tal proposito, il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012 prevede che in via sperimentale il Ministro della giustizia possa disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le province autonome, l'utilizzo degli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della Regione;
    la Regione Abruzzo con una risoluzione approvata nel settembre dello scorso anno si è dichiarata disponibile a sostenere i costi per la gestione delle strutture; tuttavia sarebbe opportuno modificare la norma precisando che restano a carico dello Stato i costi per il personale, che comunque rimarrebbe in servizio anche in caso di soppressione dei tribunali; va in tal senso la proposta di legge C. 2676 presentata alla Camera dal Consiglio regionale dell'Abruzzo ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione,

impegna il Governo

a posticipare la soppressione dei Tribunali abruzzesi, in attesa di individuare soluzioni che consentano l'accesso alla giustizia per i cittadini delle aree interessate, nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea.
9/3045-A/35Costa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    il turismo è uno dei settori maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia e, al suo interno, le strutture turistico ricettive sono quelle che stanno pagando il prezzo più alto; il 2020 si è chiuso con una perdita di 228 milioni di presenze, equivalente ad un calo medio del 52,3 per cento rispetto all'anno precedente, con punte in alcune località che hanno toccato anche l'80 per cento;
    tra tutte le località turistiche, quelle a maggiore attrazione straniera, sono state le più colpite facendo segnare una riduzione media del 70,3 per cento delle presenze. Questo è un dato allarmante, soprattutto se si tiene da conto il fatto che i turisti internazionali contribuiscono per il 50,5 per cento al totale dei pernottamenti e che in un anno «pre-COVID» la spesa dei turisti stranieri contribuisce al saldo della bilancia commerciale con 44,3 miliardi di euro;
    l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cosiddetto «Superbonus»);
    nonostante i numerosi appelli di imprenditori, professionisti e associazioni di categoria, dopo un anno dall'introduzione di questa norma, ad oggi le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere risultano essere ancora escluse dall'applicazione della misura medesima;
    dopo un'interlocuzione fra il Governo e le varie realtà associative del settore, sembrava essere stata inserita l'estensione del Superbonus del 110 per cento alle strutture ricettive nel cosiddetto «decreto-legge Semplificazioni», legato al PNRR. Tuttavia, alla prova dei fatti, il testo definitivo ha visto espunto tale estensione invece presente nelle bozze iniziali;
    in un mercato sempre più globale e in una competizione, anche turistica, sempre più agguerrita dove il fattore qualitativo risulta essere decisivo nella scelta di un turista, sarebbe opportuno estendere la possibilità di ricorrere al Superbonus anche alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, riconoscendo e valorizzando il contributo fondamentale che queste imprese apportano alla produzione di reddito e di posti di lavoro nella nostra Nazione;
    tale misura permetterebbe a queste aziende di realizzare strutture adatte a rispondere alle esigenze della clientela che verrà: la competizione nel settore, infatti, sarà sempre più legata al fattore qualitativo che influenzerà notevolmente i flussi turistici futuri,

impegna il Governo

anche in considerazione dei danni economici derivanti dalla pandemia, a estendere la possibilità di utilizzo dell'agevolazione prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto «Superbonus», anche alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere al fine di rilanciare l'offerta turistica italiana nel mondo.
9/3045-A/36Zucconi, Montaruli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca «misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, in considerazione della minore incidenza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
    la pandemia scatenata dal virus Sars-CoV-2 ha danneggiato in modo gravissimo l'economia nazionale e internazionale, e migliaia di imprese rischiano di non riuscire a ripartire;
    le aree interne della nostra Nazione sono cronicamente afflitte da fenomeni di spopolamento e impoverimento produttivo, e nel contesto attuale la situazione non può che peggiorare;
    il comma 65-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne ha previsto l'istituzione, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, da ripartire tra i Comuni siti in tali aree;
    detti Comuni hanno avviato, tra la fine dell'anno 2020 e l'inizio del 2021, le procedure ad evidenza pubblica per destinare i contributi a fondo perduto – per un importo di 210 milioni euro su base nazionale per il triennio 2020-2022 – alle attività artigiane e commerciali dei comuni delle aree interne;
    l'impiego di tali risorse persegue gli obiettivi di promuovere la crescita e l'occupazione in tali aree e garantire un futuro a oltre dieci milioni di persone che ancora vivono nelle aree più periferiche del territorio nazionale, assicurando un livello maggiore di benessere e inclusione sociale dei cittadini e contrastando la tendenza allo spopolamento;
    in data 24 settembre 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, e la definizione dei termini e delle modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni beneficiari;
    la scadenza per la presentazione dei bandi da parte dei comuni era fissata al 31 dicembre 2020, pena la perdita dei finanziamenti per tutto il triennio, e tutte le amministrazioni coinvolte hanno profuso il massimo impegno al fine di espletare le procedure di gara nei tempi previsti e non sprecare le risorse;
    allo stato attuale, tuttavia, risulta non essere ancora stata attivata da parte delle competenti amministrazioni centrali la piattaforma informatica sulla quale gli enti locali hanno l'obbligo di caricare i dati delle imprese richiedenti, e questo rischia di determinare la perdita dei finanziamenti in capo agli enti richiedenti,

impegna il Governo

a rendere immediatamente operativa la piattaforma di cui in premessa, al fine di scongiurare il rischio che i Comuni delle aree interne possano non poter fruire dei finanziamenti a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.
9/3045-A/37Trancassini, Rotelli, Ferro, Rizzetto, Albano, Rachele Silvestri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame delinea il quadro delle misure da applicare dal 1o maggio al 31 luglio 2021 per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali;
    le disposizioni in esso recate si collocano nella direzione di garantire una premessa imprescindibile per il rilancio economico e sociale e orientate a disciplinare l'allentamento delle restrizioni relative agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni o chiusure durante il periodo dell'emergenza da COVID-19;
    come riportato dalla stampa nell'incontro di giovedì 3 giugno 2021 con il Presidente del Consiglio, il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha proposto tra le priorità, quella di non sottovalutare il prossimo autunno, potenziando i mezzi pubblici;
    durante una campagna di controlli a livello nazionale per la corretta applicazione delle misure di contenimento epidemico sui servizi di trasporto pubblico, nel mese di aprile 2021 i carabinieri del Nas hanno trovato tracce di coronavirus sulle superfici di bus e treni;
    i militari dei NAS hanno eseguito: «756 tamponi di superficie su mezzi di trasporto e stazioni (obliteratrici, maniglie e barre di sostegno per i passeggeri, pulsanti di richiesta di fermata e sedute), rilevando – riporta la nota del Nas – 32 casi di positività per la presenza di materiale genetico riconducibile al virus all'interno di autobus, vagoni metro e ferroviari operanti su linee di trasporto pubblico a Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese e Grosseto»;
    gli interventi sopra citati hanno interessato 693 veicoli, tra autobus urbani ed extraurbani, metropolitane, scuolabus, collegamenti ferroviari locali e di navigazione, ma anche biglietterie, sale di attesa e stazioni metro. Tra questi, 65 hanno evidenziato irregolarità, principalmente connesse con l'inosservanza delle misure di prevenzione al contagio da COVID-19, quali la mancata esecuzione delle operazioni di pulizia e sanificazione, l'omessa cartellonistica di informazione agli utenti circa le norme di comportamento ed il numero massimo di persone ammesse a bordo, l'assenza di distanziatori posti sui sedili e di erogatori di gel disinfettante o il loro mancato funzionamento;
    continuare a colpevolizzare bar, palestre e ristoranti chiudendo le loro attività, già in ginocchio e che da tempo seguivano tutte le norme anti-contagio è risultato un controsenso considerata la perdurante situazione di sovraffollamento dei mezzi pubblici, soprattutto nelle grandi città,

impegna il Governo

ad adottare durante i mesi estivi, ed entro il mese di settembre 2021, provvedimenti recanti misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per il potenziamento dei mezzi pubblici, prioritariamente nella Capitale e in tutte le Città metropolitane.
9/3045-A/38Silvestroni, Rotelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si inserisce nel più ampio quadro d'interventi normativi adottati per affrontare l'epidemia COVID-19;
    il testo assume particolare rilevanza perché, nello specifico, definisce l'insieme di misure da applicare dal 1o maggio al 31 luglio 2021 per la «graduale ripresa delle attività economiche e sociali», dopo una prolungata sospensione delle attività che ha comportato gravi conseguenze sul tessuto produttivo del Paese;
    le riaperture, disciplinate dal presente disegno di legge, potrebbero pertanto rappresentare anche un'importante occasione per monitorare, sotto il profilo medico-scientifico, l'efficacia di alcuni sistemi e impianti di aerazione e sanificazione nel contrastare la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei locali al chiuso, in particolare modo, quelli adibiti ad attività di ristorazione e sportive che, per le finalità del servizio offerto e le modalità organizzative del lavoro, sono luoghi di aggregazione con un'alta concentrazione di persone;
    questa esigenza appare particolarmente rilevante, in relazione ai rischi di un'eventuale ripresa dei contagi nei prossimi mesi anche in considerazione dell'allarme destato dalle ipotesi di diffusione di varianti del virus e dall'impossibilità di ricorrere a ulteriori periodi di chiusura delle attività, se non a rischio di grave e definitiva compromissione dell'economia del Paese;
    nel caso, infatti, della conferma di efficacia dei citati impianti di aerazione, si avrebbero a disposizione ulteriori misure di contenimento della trasmissione del virus SARS-CoV-2, misure che potrebbe garantire le aperture in sicurezza;
    per consentire un'adeguata attività di monitoraggio su tutto il territorio del Paese, appare indispensabile istituire un apposito fondo presso il Ministero della salute, gestito in collaborazione con il CNR e gli istituti universitari di ricerca, mentre l'adesione al monitoraggio da parte delle imprese dovrebbe essere volontaria;
    le risorse del fondo potrebbero consentire, tra le altre cose, la copertura, sino all'80 per cento, delle spese sostenute dalle imprese del campione per l'acquisto e l'installazione degli impianti di aerazione e sanificazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel corso dei prossimi provvedimenti legislativi, compatibilmente con le risorse disponibili e i vincoli di bilancio, l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un apposito fondo, con risorse economiche destinate ad avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia di alcuni sistemi e impianti di aerazione e sanificazione dell'aria nel contrastare la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei locali al chiuso, adibiti ad attività di ristorazione e sportive, che, oltre alle attività di ricerca, consenta la copertura parziale, sino all'80 per cento delle spese sostenute dalle imprese che hanno aderito al monitoraggio per l'acquisto e l'installazione degli impianti di aerazione e sanificazione.
9/3045-A/39Vallascas, Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    sono trascorsi tre anni dalla scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli autoferrotranvieri;
    lo scorso 1o giugno è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore dai sindacati di categoria;
    fin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria, le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale hanno continuato senza sosta ad espletare il relativo servizio, permettendo a tutti i cittadini di utilizzare i mezzi pubblici, assicurando così il diritto costituzionale alla mobilità, nonostante il rischio di contagio fosse elevato, malgrado i protocolli condivisi, finalizzati a contenere la diffusione del COVID sui mezzi pubblici;
    in particolar modo nei primi giorni dell'emergenza pandemica, le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale hanno spesso operato in condizioni di sicurezza precaria a causa della carenza di sufficienti dispositivi di protezione, mascherine, gel, disinfezione del posto di lavoro;
    malgrado le consistenti risorse stanziate dal Governo a salvaguardia del settore, a seguito delle possibili conseguenze della pandemia per le aziende e sul servizio, le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale continuano a vedere negato il loro diritto al rinnovo del contratto collettivo nazionale;
    risulta peraltro essere in corso una discussione sul trasporto pubblico locale tra Governo, Regioni ed enti locali, in vista della riapertura delle scuole a settembre;
    rinnovare il Contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri significherebbe avviare quanto prima una riforma dell'intero settore utile ad avere una rete di trasporto pubblico più efficiente, capillare ed affidabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere ogni iniziativa, nel quadro delle proprie competenze, anche individuando le risorse finanziarie necessarie, che possa favorire il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, dando riscontro alle legittime aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori del trasporto pubblico locale.
9/3045-A/40Rotelli, Silvestroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    in particolare, il comma 2 dell'articolo 8-bis del provvedimento in esame consente dal 15 giugno 2021 la ripresa in zona gialla delle feste, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;
    la ripresa di tali attività è consentita nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati in materia;
    il settore delle cerimonie è uno di quelli che ha sofferto maggiormente per le restrizioni imposte dalle esigenze di contenimento del virus e la sua ripresa va fortemente sostenuta ma le norme contenute nel decreto-legge in esame non sembrano andare in questa direzione;
    la previsione, infatti, non solo dei protocolli e delle linee guida ma anche l'introduzione anche dell'obbligo che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, rischiano di vanificare le possibilità di ripresa del settore,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di escludere l'obbligatorietà del possesso di certificazioni verdi per i partecipanti ai matrimoni.
9/3045-A/41Montaruli, Osnato, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali;
    in tale ambito, il provvedimento dispone delle caute riaperture di alcuni servizi e la ripartenza di alcune attività, sempre nei limiti prescritti dai protocolli di sicurezza;
    quasi tutte le misure di allentamento delle restrizioni previste dal provvedimento in esame si limitano alle zone gialle, mantenendo inalterate le misure di contenimento nelle zone con una eventuale maggiore incidenza del virus Sars-Cov-2;
    in particolare, con una correzione in corsa del Governo, apportata con l'emanazione di un nuovo decreto-legge poi confluito in quello attualmente all'esame, è stata estesa, limitatamente alla zona gialla, l'apertura dei ristoranti al chiuso, già prevista per la data del 1o giugno, alla fascia d'orario serale;
    nella frequentazione dei ristoranti gli utenti devono, tuttavia, continuare a rispettare il limite massimo delle 4 persone non conviventi al tavolo;
    addirittura in zona bianca, caratterizzata da un'incidenza di contagio quasi nulla e che dovrebbe rappresentare una sorta di misura premiale, permane il limite di persone che possono sedere insieme ai tavoli dei ristoranti, appena rideterminato in un massimo di otto persone, appartenenti, al massimo, a due diversi nuclei familiari in sede di Conferenza delle Regioni, dopo un serrato confronto con il Governo;
    non solo il permanere di simili limitazioni appare del tutto incomprensibile, stante l'attuale situazione epidemiologica, ma costituisce un ostacolo inutile sia per i cittadini che desiderano tornare alla normalità, sia l'ennesima difficoltà per la ripresa delle attività di ristorazione,

impegna il Governo

ad abolire immediatamente qualunque limite al numero di persone che possono sedere intorno al medesimo tavolo nei ristoranti, in tutto il territorio nazionale e senza distinzione tra spazi all'aperto e al chiuso.
9/3045-A/42Meloni, Lollobrigida, Foti, Ferro, Trancassini, Zucconi, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni», dispone che a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal medesimi decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri;
    il predetto termine per la trasmissione della citata Relazione non risulta, tuttavia, perentorio;
    l'articolo 11-quinquies, del decreto-legge in esame, introdotto in sede referente, incide sulla disciplina dei poteri speciali del Governo (cosiddetto golden power) nei settori di rilevanza strategica, estendendo al 31 dicembre 2021 l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni, nonché i relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) con riferimento:
    agli attivi strategici, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo;
    alle operazioni di acquisto di partecipazioni, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, a prescindere dall'assunzione del controllo societario;
    appare importante disporre dei contenuti della Relazione sopra citata, anche al fine di consentire al Parlamento di valutare se occorra intervenire, con ulteriori modifiche, sulla legislazione attualmente vigente in materia,

impegna il Governo

e in particolare il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alle argomentazioni su espresse, a volere trasmettere quanto prima al Parlamento, e – comunque – entro il termine di legge, la Relazione in materia di esercizio dei poteri speciali nei settori strategici della difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni, oggetto della proroga prevista dal provvedimento in esame.
9/3045-A/43Foti, Lollobrigida, Ferro, Zucconi, Galantino, Osnato, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    restano sospese le attività dei locali di intrattenimento, delle sale da ballo, delle discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, anche nelle cosiddette «zone bianche». Queste attività che necessitano di programmazione, sono state particolarmente colpite dalla pandemia da COVID-19, hanno subito un danno economico considerevole a causa delle restrizioni e non è ancora prevista una data per la loro riapertura;
    considerata la disponibilità degli utenti del settore a voler contribuire attivamente alla sensibilizzazione della campagna vaccinale anti-COVID-19 con un'attenzione particolare al mondo giovanile e consentire le riaperture in totale sicurezza del settore dell'intrattenimento danzante, nella piena compatibilità con la tutela della salute degli utenti e dei lavoratori,

impegna il Governo

a riconoscere nel prossimo provvedimento un beneficio fiscale e/o contributivo a tutte quelle attività di cui in premessa, per consentire l'adeguamento dei locali, l'acquisto di DPI, di tamponi antigenici da somministrare all'ingresso dei locali e l'avvio di una campagna di comunicazione per sensibilizzare i giovani a sottoporsi alla vaccinazione.
9/3045-A/44De Toma, Montaruli, Delmastro Delle Vedove, Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    a più di 4 anni dal Sisma che nel 2016-2017 ha colpito vaste zone dell'Italia centrale, la ricostruzione presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora distrutta;
    occorre sostenere la popolazione interessata dal sisma, che ora si trova in una situazione di doppia emergenza in seguito all'aggravarsi dell'emergenza pandemica dal COVID-19 e, in particolare per far rimuovere l'economia, occorre sostenere le imprese danneggiate dagli eventi sismici;
    la legge di bilancio 2021 prevede una proroga al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, ma limitatamente per le imprese localizzate al Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna e Molise);
    l'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017 ha esteso ai comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208/2015, fino al 31 dicembre 2020, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese;
    occorre prorogare al 31 dicembre 2022 il suddetto credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, previsto dall'articolo 18-quater del decreto-legge n. 8 del 2017; la limitata efficacia della misura a tre anni (2018-2020 risulta nei fatti superata dal permanere e della gravità di una situazione di forte criticità economica e sociale, che ha comportato anche la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, disposta con l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
    inoltre, occorre esentare da IRPEF e IRES, almeno fino all'anno di imposta 2021, il reddito dei fabbricati delle zone colpite, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, intervenendo sul comma 16, primo periodo dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    l'articolo 1, comma 993 legge di bilancio per il 2019, legge n. 145 del 2018, ha previsto una proroga di tale esenzione alquanto limitata, fino all'anno d'imposta 2020, che non corrisponde alle reali esigenze della popolazione e ai ritardi della ricostruzione;
    un'ulteriore questione che occorre risolvere è quella dei requisiti cui riferirsi per l'assegnazione alle imprese già terremotate o comunque colpite da calamità naturali dei contributi e ristori diretti a fronteggiare la pandemia da COVID-19;
    è impossibile paragonare il fatturato dell'anno 2020 o 2021, caratterizzati dall'emergenza COVID-19, con il fatturato dell'anno precedente, segnato comunque da una emergenza sisma o calamità, che non rispecchia assolutamente il fatturato dell'impresa in condizioni normali;
    occorre pertanto procedere all'assegnazione dei contributi alle imprese doppiamente colpite dall'emergenza, evitando la richiesta di requisiti rispetto all'anno precedente e tenendo conto esclusivamente del fatto che tali soggetti abbiano, già dall'insorgere di un evento calamitoso, il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tale evento, il cui stato di emergenza risulti ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19; una simile norma è stata già inserita nell'articolo 25 del decreto-legge «Rilancio» n. 34 del 2020,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per:
    prorogare al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta, previsto dall'articolo 18- quater del decreto-legge n. 8 del 2017 per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, allineandolo a quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2021 per l'acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno, allo scopo di trattenere l'imprenditoria locale nonostante il contesto di elevatissima incertezza e difficoltà dovuta soprattutto ai ritardi della ricostruzione;
    prorogare, almeno fino all'anno di imposta 2021, l'esenzione da IRPEF e IRES del reddito dei fabbricati delle zone colpite, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
    come già previsto dall'articolo 25 del decreto-legge «Rilancio» n. 34 del 2020, in tutti i casi di assegnazione di contributi o ristori diretti a fronteggiare la pandemia da COVID-19 ad imprese già colpite da una emergenza dovuta a calamità naturale, evitare il criterio del calo del fatturato rispetto all'anno precedente, tenendo conto esclusivamente del fatto che tali soggetti abbiano, già dall'insorgere di un evento calamitoso, il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tale evento, il cui stato di emergenza risulti ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.
9/3045-A/45Patassini, Caparvi, Marchetti, Mariani, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zennaro, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    a più di 4 anni dal Sisma che nel 2016-2017 ha colpito vaste zone dell'Italia centrale, la ricostruzione presenta lentezze e criticità e l'economia dell'intera area è ancora distrutta;
    occorre sostenere gli enti locali terremotati, che ora si trovano in una situazione di doppia emergenza in seguito all'aggravarsi dell'emergenza pandemica dal COVID-19;
    il comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede, relativamente ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge, nonché alle province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente, al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;
    si ritiene necessario differire ulteriormente il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023, dei mutui degli enti locali dell'Italia Centrale colpiti dal sisma del 2016 e 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, con le modalità previste dal citato articolo 44 del decreto-legge 189 del 2016, al fine di consentire il raggiungimento degli equilibri di parte corrente per il triennio 2021, 2022 e 2023,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, per differire ulteriormente, anche per gli esercizi 2022 e 2023 e senza l'applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui in scadenza, degli enti locali interessati dal Sisma Centro Italia 2016-2017, al fine di consentire il raggiungimento degli equilibri di parte corrente per il triennio 2021, 2022 e 2023.
9/3045-A/46Zennaro, Patassini, Caparvi, Marchetti, Mariani, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Gerardi, Lucentini, Paolini, Zicchieri, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.


   La Camera,
   premesso che:
    trascorsi oramai 18 mesi dall'inizio dell'emergenza sanitaria dovuta alla Sars- Cov-2 si è approdati alla proposta, oramai concreta, della creazione di un Certificato cosiddetto Verde che, come pubblicato sul sito del Ministero della Salute, dovrà contenere le seguenti informazioni: l'avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo), il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti;
    come si evince sempre dal sito del Ministero della salute, la certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza e al momento, la validità è dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (quando sono previste 2 dosi) e di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
    la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione da COVID-19, viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell'isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta e, al momento, la validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento;
    la certificazione verde COVID-19 di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo è rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test e la validità della certificazione è di 48 ore dal prelievo del materiale biologico;
    i certificati verdi sono rilasciati in ambito regionale e sono validi solo sul territorio nazionale e fino all'entrata in vigore del Digital Green Certificate,

impegna il Governo

a creare da subito un protocollo d'intesa tra le Regioni e le Province Autonome volto all'interscambio informatico dei dati relativi alle Certificazioni Verdi, consentendo così la copertura per ogni soggetto su tutto il territorio, Isole maggiori e minori comprese, nel più attento rispetto delle norme in materia di privacy, garantendo così, hic et nunc, una digitalizzazione sicura e certa, in vista del Digital Green Certificate.
9/3045-A/47Baldini, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento de quo reca il quadro delle misure da applicare dal 1o maggio al 31 luglio 2021 per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, continuando a disporre misure di prevenzione connesse alla persistente diffusione del virus COVID-19;
    l'articolo 8-bis prevede dal 15 giugno 2021 la ripresa in zona gialla delle feste anche al chiuso, organizzate mediante servizi di catering e banqueting, conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;
    dalla lettura della norma sembrerebbe evincersi che siano consentite esclusivamente le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con esclusione quindi di ogni altro evento che non sia legato al settore del wedding;
    in ragione della graduale ripresa economica e, in particolare, sociale della Nazione, sarebbe opportuno consentire quale regola generale l'organizzazione di feste ed eventi di qualsiasi genere, all'aperto e al chiuso, anche diverse dal matrimonio, sempre nel doveroso rispetto delle norme in materia di prevenzione e contenimento del virus COVID-19;
    sarebbe, inoltre, opportuno e di buon senso intervenire altresì sulla disposizione nella parte in cui prevede che i partecipanti siano muniti delle certificazioni verdi COVID-19 escludendo tale obbligo nelle ipotesi in cui i partecipanti alla festa/evento non siano superiori a quaranta persone;
    occorre, infatti, ricordare che molti soggetti, in particolare coloro che appartengono alla fascia più giovane della popolazione, non sono ancora vaccinati e per accedere agli eventi dovrebbero sottoporsi a test molecolare o antigenico rapido con costi a carico del contribuente con evidente discriminazione economica tra coloro che ottengono la certificazione verde a seguito del vaccino e chi, invece, deve necessariamente e non per propria scelta, supportare i costi dei test;
    tali previsioni certamente contribuirebbero alla ripresa, economica delle attività connesse alle feste anche se non legate necessariamente alle cerimonie conseguenti ai matrimoni e, inoltre, rappresenterebbero uno spiraglio di rinascita per i cittadini che a causa della pandemia hanno patito con coraggio tutte le privazioni imposte,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di prevedere che siano consentite le feste in luoghi aperti e al chiuso, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civile o religiose, con obbligo per i partecipanti delle certificazioni verdi COVID-19 solo qualora il numero dei partecipanti sia superiore a quaranta persone.
9/3045-A/48Cirielli, Ferro, Varchi, Montaruli, Osnato, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame disciplina il quadro delle misure da applicare per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, unitamente alla proroga di alcuni termini;
    la ripresa delle attività economiche e sociali è legata a stretto giro con l'andamento della campagna vaccinale, decisiva per comparti economici fondamentali come, ad esempio, il turismo;
    se inizialmente la campagna vaccinale ha proseguito a rilento per la scarsità di dosi disponibili, in questa seconda fase la vera partita si gioca sul piano nazionale adottato per utilizzarli al meglio e tempestivamente, anche se non mancano Regioni in cui si registrano ancora criticità legate alla disponibilità dei vaccini;
    in Puglia, ad esempio, l'hub della Asl Bt di San Valentino, ad Andria, è rimasta aperta per le sole somministrazioni riservate a coloro che dovevano effettuare la seconda dose, compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo minimo giornaliero assegnato dalla Regione;
    è il momento di accelerare con la campagna vaccinale, aprendo tutti gli hub 24 ore su 24 e incrementando le vaccinazioni, anche a domicilio per i soggetti più fragili,

impegna il Governo:

   ad incrementare in maniera stabile il numero di dosi da inviare alle Regioni;
   a favorire la vaccinazione sui luoghi di lavoro e a domicilio per i soggetti più fragili;
   a prevedere un Piano nazionale di sorveglianza attiva con uno screening capillare e gratuito della popolazione, rivolto principalmente ai più giovani, sia nelle scuole, quanto nelle università, evitando che i costi dei tamponi acuiscano le diseguaglianze sociali.
9/3045-A/49Galantino.


   La Camera,
   premesso che;
    il disegno di legge in esame disciplina il quadro delle misure da applicare per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, unitamente alla proroga di alcuni termini;
    in particolare, l'articolo 5 disciplina la possibilità di svolgere nuovamente, a decorrere dal 26 aprile 2021, nelle zone gialle, e a determinate condizioni, spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi;
    la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000, per gli spettacoli all'aperto, e a 500, per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala; a cui si somma la scelta di confermare la misura del coprifuoco, seppure posticipata, che rischiano di penalizzare settori già fortemente colpiti, come il turismo e, in particolare, la prossima stagione teatrale e musicale;
    l'Arena di Verona è il più grande teatro all'aperto al mondo, unico nel suo genere e, nonostante ciò e nonostante si sia dotato di un dettagliato protocollo per l'apertura in sicurezza fino a 6000 persone, la sua capienza rischia di rimanere di sole 1000 persone;
    come denunciato dal sindaco del capoluogo di provincia, «è evidente che con queste limitazioni bisognerà rivedere l'intera programmazione areniana per l'estate 2021 [...]. A circa un mese dall'inizio della stagione areniana (lirica ed extra lirica) non è possibile cambiare l'ambiziosa programmazione già predisposta in ogni dettaglio e su cui è già partita la macchina organizzativa (biglietteria, cast, allestimenti e altro), se non con un gravissimo nocumento economico per la Città e per l'indotto che ruota intorno ai concerti, penalizzati anche dal mantenimento del “coprifuoco”»;
    il 19 giugno ci sarà la prima dell'Arena Opera Festival ma, ad oggi, non ci sono ancora protocolli certi per confermare il calendario e consentire l'organizzazione di tutti gli spettacoli in programma per la stagione estiva;
    secondo quanto riportato nel provvedimento in esame, infatti, la possibilità di consentire una capienza superiore è lasciata alla decisione della Conferenza delle Regioni, quindi dovrà esserci una condivisione con tutte le Regioni, con il rischio di decisioni prese in ritardo;
    paradossalmente, l'anno scorso, che si sapeva ancora poco del virus e non c'era nessuna prospettiva sulla campagna vaccinale, l'Arena aveva potuto aprire con una capienza di 4500 persone,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
   rimettere la possibilità di consentire una capienza superiore, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, alla decisione della regione dove ha sede il sito;
   aumentare la capienza dei teatri all'aperto, consentendo, in particolare, l'apertura dell'Arena di Verona con una capienza di almeno 6000 persone.
9/3045-A/50Maschio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19; all'articolo 8-bis reca delle disposizioni relative alla ripresa di eventi, feste e cerimonie;
    a causa dell'emergenza epidemiologica proprio il settore degli eventi è stato fortemente penalizzato e con esso tutto l'indotto relativo. Tra le attività collegate allo svolgimento di eventi, una grossa battuta d'arresto ha subito il settore pirotecnico;
    tale settore è rappresentato da oltre 2000 aziende distribuite in tutta Italia, tra fabbriche di produzione, importatori/distributori all'ingrosso e negozi di minuta vendita e occupa oltre 10.000 persone sviluppando un fatturato annuo di svariati milioni di euro;
    l'attività delle aziende pirotecniche è stata messa a dura prova dalla sospensione di tutti gli eventi pubblici e privati sia nel periodo invernale che in quello estivo;
    con il decreto all'esame si sono garantite alcune riaperture e ripartenze di attività, almeno per quanto riguarda le zone in fascia di rischio gialla; da tali riaperture è stato escluso il settore pirotecnico, pur non presentando, di fatto, elementi di maggiore pericolosità di qualsiasi mercato rionale o assembramento in pub o discoteche; una misura drastica se si pensa che lo spettacolo pirotecnico è un evento all'aperto e non sarebbe difficile distanziare gli spettatori e rispettare le norme per il contrasto alla diffusione del virus,

impegna il Governo

a garantire la ripresa dell'esecuzione degli spettacoli pirotecnici in quanto assolutamente compatibili con i protocolli di sicurezza anti-Covid 19 attuati per altre attività.
9/3045-A/51Bignami, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    la imponente campagna vaccinale in corso è volta al raggiungimento di una copertura adeguata di immunità della popolazione affinché ogni attività economica e sociale sia in sicurezza oltre che alle notorie misure di distanziamento interpersonale, dell'utilizzo della mascherina, dell'igienizzazione della mani e delle superfici;
    i pubblici esercizi di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, attività di catering e altro, ormai non possono più subire contrazioni di orari che possano limitare le loro programmazioni lavorative già ampiamente penalizzate;
    il mondo della ristorazione in particolare ed in genere quello della ricettività turistica è al collasso: nel 2020 hanno chiuso definitivamente circa 15000 pubblici esercizi e per Fanno in corso se ne stimano circa 50000 in tutto;
    i giovani sono ovviamente tra i più penalizzati e, se davvero si vuole ancora garantire un futuro alle nuove generazioni è necessario rilanciare questo settore produttivo che è tra i più importanti anche per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari, ovvero del Made in Italy, tanto apprezzati dai clienti anche stranieri nei nostri ristoranti;
    così facendo eviteremo ulteriori oneri assistenziali allo Stato che diversamente si vedrebbe costretto ad erogare in diverse misure;
    il reddito di cittadinanza ha già sottratto molte «maestranze» agli operatori del settore che nell'incertezza trovano in questa misura la «opportuna» risposta alla disoccupazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di sostenere il settore della ristorazione e più in generale quello della ricettività, abolendo, attraverso ulteriori iniziative normative, oltre che ogni contrazione di orario lavorativo (apertura/chiusura) sia all'aperto che al chiuso, anche il limite delle persone che possono sedere allo stesso tavolo proprio al chiuso, cogliendo così l'occasione per l'utilizzo dei fondi del PNRR a sostegno della spesa per la sicurezza dei clienti delle strutture ricettive attraverso investimenti e messa in opera di impianti di aerazione dotati di sistemi di filtraggio idonei a neutralizzare i virus approfittando del momento favorevole della stagione in corso e delle semplificazione per le autorizzazioni occorrenti.
9/3045-A/52Caiata.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in esame, recante la conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è stato integrato da successive disposizioni legislative, tra cui il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, cosiddetto Decreto Proroghe ed il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, cosiddetto Decreto Riaperture-bis;
    le numerose modifiche apportate al testo in esame, prima del termine della sua conversione in legge, hanno determinato una compressione delle prerogative parlamentari, soprattutto per quanto attiene il margine di manovra del Parlamento nell'integrazione di nuove disposizioni mediante l'attività emendativa;
    ne consegue che il regime di chiusura e riapertura disposto dal Governo, per quanto sia stato novellato rapidamente nell'arco di meno di due mesi, in considerazione del mutato e più sereno andamento dei contagi e della campagna vaccinale, reca tuttora alcune lacune e limiti, rappresentati anche dalle numerose interlocuzioni in seno alla maggioranza per la modifica dei disciplinari relativi alla consumazione di cibi e bevande nei locali di ristorazione;
    in tal senso, sono numerosi i locali che non dispongono di adeguati spazi esterni per poter permettere l'agevole svolgimento dell'attività di ristorazione, a detrimento per i potenziali avventori e per le attività medesime, che si trovano private di importanti possibilità di guadagno, soprattutto alla luce della sopravvenuta emergenza legata al calo di liquidità e consumi;
    visto l'andamento dell'emergenza pandemica tra le cosiddette Zone gialle e cosiddette Zone bianche, ormai simile, anche in quanto molte zone gialle nel Paese riportano ormai in modo continuativo dati assimilabili a quelli presenti nelle zone bianche, è ormai irragionevole impedire ulteriormente l'apertura di quelle attività in grado di poter rispettare i protocolli di sicurezza vigenti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a parificare le consumazioni all'esterno dei locali con quelle all'interno, vincolando in ogni caso la pratica a rigidi protocolli di sicurezza, considerando anche la disponibilità degli spazi negli immobili, permettendo in ogni caso la consumazione all'interno dei locali in modo equivalente a quella all'esterno dei locali medesimi, a prescindere dal tipo di zona e contenimento, senza limite temporale alcuno.
9/3045-A/53Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame disciplina il quadro delle misure da applicare per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, unitamente alla proroga di alcuni termini;
    l'articolo 8-bis consente, dal 1o luglio 2021, la ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore situati in zona gialla;
    tale misura contrasta inspiegabilmente con quanto disposto, invece, per gli eventi culturali, le attività sportive, le fiere, i convegni e molto altro, la cui riapertura è consentita dal 1o giugno, come denunciato dal Forum Nazionale del Terzo Settore: «Il tema rimane, ancora una volta, quello della sperequazione delle misure applicate per la rete dell'associazionismo di promozione sociale e del volontariato. A parità di garanzie e di rispetto dei protocolli di sicurezza, le decisioni per le riaperture continuano a discriminare in modo incomprensibile le associazioni. Si tratta di un atteggiamento che non trova spiegazioni in motivazioni legate alla tutela della salute, atteso che le stesse attività possono essere svolte dagli esercizi pubblici e dagli operatori commerciali.»;
    come ben sappiamo, il distanziamento interpersonale imposto dalle misure di contenimento dei contagi ha ulteriormente indebolito le relazioni sociali, acuendo l'emarginazione, in particolare, dei soggetti più fragili;
    è necessario incentivare la riapertura di spazi di aggregazione e socialità, ovviamente nel rispetto di tutti i requisiti di sicurezza, così come è importante far ripartire l'associazionismo di promozione sociale e culturale, uno dei settori più colpiti da questa crisi,

impegna il Governo

a garantire, attraverso ulteriori iniziative normative, l'apertura delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore, quali presidi attivi di coesione sociale e spazi indispensabili di prossimità, in linea per zone e fasce orarie con quelle stabilite per gli esercizi pubblici e gli operatori commerciali che svolgono analoghe attività.
9/3045-A/54Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in esame, recante la conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è stato integrato da successive disposizioni legislative, tra cui il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, cosiddetto Decreto Proroghe ed il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, cosiddetto Decreto Riaperture 2;
    la novellazione del testo in esame tramite ulteriori decreti-legge, emanati prima del termine dell’iter di conversione, seppur abbiano risposto a logiche di tempestiva urgenza e necessità per l'allentamento delle misure di contenimento del COVID-19, hanno ulteriormente compresso il ruolo del Parlamento in qualità di sentinella sull'operato del Governo, riducendo i tempi di discussione e rendendo rapidamente obsolete le varie e numerose proposte emendative presentate al medesimo testo in esame;
    il regime di chiusura e riapertura del Governo, peraltro, non ha mai in alcun modo tenuto conto delle specificità turistico-economico-ricettive del mondo della montagna, per il quale numerose delle riaperture sinora disposte rappresentano «false riaperture»;
   considerato, infatti, quanto attiene le attività di ristorazione nelle aree montane, si tratta spesso di immobili di grandi dimensioni, che possono ospitare numerosi avventori al loro interno, ed in tal senso il limite di servizi al tavolo all'interno dei locali fino alle 18.00 appare del tutto insensato ed irragionevole, considerata anche l'unica opportunità costituita dai mesi estivi come ripartenza economica per le attività medesime;
    per i locali delle vallate in quota, dove il clima è ostile o quantomeno freddo anche nei mesi tardo-primaverili ed estivi, permettere un completo servizio al tavolo unicamente all'esterno costituisce un duplice danno sia perché numerosi locali non dispongono neanche dei necessari spazi all'aperto, sia perché costringere alla consumazione dei pasti all'aperto, nonostante temperature rigide e ampia disponibilità all'interno dell'immobile di pertinenza, rappresenta una vera e propria follia;
    le chiusure disposte dal Governo in merito alla stagione invernale hanno assestato un duro colpo all'intero mondo della montagna, portando sull'orlo della chiusura numerose attività, complici anche meccanismi di indennizzo lenti ed insufficienti per rispondere alle esigenze dei comparti colpiti,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, immediati meccanismi di riapertura per le aree montane differenziati rispetto alle altre aree del Paese, permettendo il consumo di cibi e bevande all'interno dei locali in qualsiasi orario, con protocolli di sicurezza e distanziamento appositamente elaborati data la dimensione media degli immobili utilizzati per la prestazione di servizi di ristorazione nelle aree montane medesime.
9/3045-A/55Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame disciplina il quadro delle misure da applicare per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, unitamente alla proroga di alcuni termini;
    nell'Italia che riparte, gli unici a non esultare sono i gestori di discoteche, chiuse dal 23 febbraio 2020, salvo una piccola parentesi di riapertura durante la scorsa estate che, in ogni caso, ha potuto sfruttare solo il 10 per cento delle attività e ancora oggi senza una data certa per la ripartenza;
    secondo i dati di settore, il 30 per cento delle discoteche presenti sul territorio nazionale ha già chiuso e un ulteriore 40 per cento non riuscirà a sopravvivere se non sarà consentito di ripartire entro la prossima stagione estiva, ormai alle porte, rischiando di andare verso l'azzeramento di un settore, che conta tremila locali in tutta Italia, vale 2 miliardi di euro, produce 600 milioni in termini di gettito fiscale e da lavoro a 100 mila persone;
    lo stesso presidente del Silb-Fipe, l'associazione intrattenimento di Ballo e Spettacolo, Maurizio Pasca, ha offerto la sua disponibilità ad organizzare open day per i vaccini anche nelle discoteche in vista di eventi estivi, anche con l'obiettivo di raggiungere sempre più giovani nella campagna vaccinale,

impegna il Governo

a garantite la riapertura in sicurezza del settore dell'intrattenimento danzante, mediante il ricorso al certificato verde e l'adozione di un protocollo di sicurezza nazionale.
9/3045-A/56Lucaselli, De Toma, Montaruli, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    in particolare, all'articolo 5-bis reca delle disposizioni relative alla riapertura di musei e altri luoghi della cultura; tale articolo prevede che in zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sia assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Alle medesime condizioni sono altresì aperte al pubblico le mostre;
    riteniamo che la maggior parte dei musei italiani si siano ormai organizzati: una buona e oculata gestione degli spazi museali e degli ingressi, la previsione di percorsi a senso unico, la limitazione dell'utilizzo di touch screen, la previsione di guide in forma digitale invece che cartacee e altre misure simili, li rendono dei luoghi assolutamente sicuri;
    la riapertura di musei e mostre ha senza dubbio un'importanza fondamentale non solo in quanto consente di recuperare almeno una parte dei gravissimi danni economici subiti dalle diverse istituzioni pubbliche o private, ma anche perché permette un ricontatto con le opere d'arte, fonte di arricchimento culturale e di comprovati benefici per la salute psico-fisica delle persone;
    riteniamo che la riapertura sia necessaria, dovuta e possibile, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, anche nelle zone arancioni e rosse,

impegna il Governo

a garantire, in uno dei prossimi provvedimenti all'esame, la riapertura delle mostre e dei musei, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-COVID-19, anche nelle zone arancioni e rosse.
9/3045-A/57Donzelli, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame disciplina il quadro delle misure da applicare per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, unitamente alla proroga di alcuni termini;
    l'articolo 11-quaterdecies, introdotto in sede referente, ha prorogato al 31 luglio 2021 l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari. Si tratta delle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà, alla concessione di permessi premio e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi;
    l'emergenza pandemica ha evidenziato, in tutta la sua criticità, la necessità di una urgente e complessiva ricognizione della geografia giudiziaria, che rischia di produrre disservizi e ingiustizie, anche in considerazione dell'eccezionalità del momento che i tenitori stanno vivendo sotto il profilo sociale ed economico;
    sul piano dell'accesso alla giurisdizione, l'intervento di revisione della geografia giudiziaria di primo grado, ispirata a obiettivi di riduzione dei costi e di contenimento della spesa, ha dimostrato, con evidenze rafforzate nel periodo di emergenza sanitaria, come tale settore non possa essere riguardato soltanto in termini «di bilancio» e contenimento della spesa;
    particolarmente difficile è, ad esempio, la situazione dell'Abruzzo, terra colpita da ben due eventi sismici, uno dei quali ha a avuto forti ripercussioni proprio sull'organizzazione giudiziaria della regione e dove è previsto l'accorpamento dei tribunali di Sulmona e Avezzano con l'Aquila e di Lanciano e Vasto con Chieti;
    l'efficienza, la rapidità e il buon funzionamento della macchina giudiziaria sono elementi essenziali per la ripresa e la «giustizia di prossimità» costituisce un innegabile valore fondamentale di uno Stato di diritto,

impegna il Governo:

   a prorogare al 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 in materia di modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate;
   a valutare l'opportunità di una ricognizione complessiva della riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, a salvaguardia dei presidi di giustizia sul territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree dove è presente la criminalità organizzata.
9/3045-A/58Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca ulteriori disposizioni per sostenere imprese e lavoratori alla luce del protrarsi delle misure restrittive per il contenimento dei contagi da COVID-19;
    in particolare, l'articolo 6, consente dal 15 maggio 2021 l'attività natatoria nelle piscine all'aperto, rimandando, invece, al 1o luglio le attività dei centri natatori e delle piscine in impianti coperti, in conformità, ovviamente, ai protocolli e alle linee guida adottati dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico (CTS);
    nel percorso di riaperture graduali previsto dal decreto in esame, le piscine al chiuso risultano essere tra le ultime attività a poter ripartire, nonostante il quadro epidemiologico nazionale in costante miglioramento; una scelta che certamente non sostiene un settore in forte sofferenza;
    le piscine in Italia sono circa 3 mila, offrono lavoro ad oltre 200 mila persone e sono frequentate da 4,5 milioni e mezzo di italiani, di cui più di 2,5 milioni sono bambini e adolescenti, rappresentano presidi di salute, benessere e inclusione, anche e soprattutto per i soggetti fragili;
    ritardarne l'apertura appare più una scelta ideologica che scientifica, dal momento che non sussiste alcuna evidenza scientifica di una presunta e paventata pericolosità del mondo dello sport; anzi, secondo recenti ricerche, per quanto riguarda le piscine, il cloro inattiverebbe il Coronavirus in soli 30 secondi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di garantire una revisione della data di riapertura dei centri natatori e delle piscine in impianti coperti su tutto il territorio nazionale.
9/3045-A/59Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame disciplina il quadro delle misure da applicare per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, unitamente alla proroga di alcuni termini;
    l'articolo 8-bis ha previsto, dal 15 giugno 2021, la ripresa in zona gialla delle feste, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;
    da una recente indagine dell'Ufficio Studi di Confartigianato emerge che nell'ultimo anno il crollo di matrimoni, cerimonie ed eventi si è attestato su 47,5 per cento, mandando sotto stress un settore imprenditoriale che sul nostro territorio vale il 9 per cento dell'economia complessiva;
    gli eventi rappresentano una risorsa in termini di fatturato e occupazione,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di escludere il certificato verde per le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose all'aperto, agevolando la ripresa della loro organizzazione e realizzazione, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
   a derogare alle norme sui limiti di orario in caso di feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
9/3045-A/60Ferro, Varchi, Montaruli, Osnato, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il gioco del bowling viene svolto sotto diversi codici Ateco. Nell'ultimo anno, verosimilmente perché esercitato da un numero ridotto di imprese in Italia, non sono state prese decisioni specifiche per questo settore, lasciando di volta in volta le imprese nel dubbio di essere considerate attività sportive o sale giochi, pur avendo una loro chiara specificità;
    in particolare il gioco del bowling viene svolto in ambienti chiusi ma di ampissime dimensioni e anche con distanze tra i giocatori, peraltro spesso dello stesso nucleo famigliare;
    ognuna di queste attività sostiene costi fissi di gestione mensilmente molto elevati, coinvolge decine e decine di dipendenti e migliaia di giocatori di questo gioco/sport con particolarità uniche, non certo assimilabili a una sala giochi, che in alcuni casi può essere presente in una parte definita e separata del locale, né ad uno sport classicamente inteso;
    l'emergenza COVID ha comportato la chiusura per lunghi periodi di tali attività, inoltre lasciate nell'incertezza del proprio inquadramento normativo,

impegna il Governo

a considerare espressamente l'attività di bowling, con rilievo delle proprie specifiche e uniche caratteristiche, in occasione dell'adozione di futuri provvedimenti in materia COVID.
9/3045-A/61Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione pandemica da COVID-19 è in netto miglioramento per l'effetto combinato del rallentamento della diffusione dovuto alla stagione estiva e al cambio di passo della campagna di immunizzazione;
    ad oggi, però, non è possibile escludere una terza ondata a partire dall'autunno, stante la velocità di mutazione del virus e gli effetti incerti sull'effettività della protezione a seguito della campagna di vaccinazione;
    fino ad oggi il Governo ha affrontato il contenimento della pandemia chiudendo per decreto attività economiche che, nonostante si siano adeguate ai protocolli di sicurezza imposti dalle autorità, hanno dovuto sostenere costi non supportati né da incassi né da adeguati ristori;
    virologi come il professor Ioannidis dell'Università di Stanford hanno ampiamente dimostrato che tutte le chiusure, in termini di impatto per contenere la pandemia, equivalgono alla rimodulazione dei trasporti pubblici e questo, pertanto, equivale a dire che per più di un anno il Governo ha chiuso l'economia reale e le categorie produttive perché non si è riusciti a mettere in sicurezza i trasporti;
    appare necessario, per non farsi trovare impreparati ad una eventuale terza ondata, un cambio di passo anche nell'economia, passando da un approccio basato sulle chiusure ad un approccio basato sulle aperture; occorre trovare, con largo anticipo, idonee soluzioni per tenere aperte le attività economiche anche in caso di un'impennata dei contagi, mediante precisi protocolli di apertura in sicurezza per non scaricare sull'economia reale i costi della pandemia,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa per adottare protocolli per mantenere aperte in sicurezza le attività economiche e i servizi pubblici essenziali in previsione di una terza ondata pandemica autunnale, archiviando definitivamente la stagione delle chiusure mediante decreto.
9/3045-A/62Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida.


   La Camera,
   premesso che:
    nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021, è stato pubblicato il decreto-legge n. 52 del 2021, cosiddetto «Decreto Riaperture», recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigente di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
    tale provvedimento concerne anche la proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, salvo le specificazioni previste dallo stesso decreto-legge n. 52 del 2021 e successive modificazioni e integrazioni;
    alla luce dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerata la costante e drastica riduzione del numero di contagi, ricoveri e decessi legati alla pandemia tuttora in corso, si rende opportuna e necessaria l'eliminazione delle disposizioni inerenti le limitazioni orarie agli spostamenti, il cosiddetto «coprifuoco», adottato sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
    la necessità di eliminare il cosiddetto «coprifuoco», pur nel rispetto delle regole tuttora previste sugli assembramenti e sull'uso dei dispositivi di protezione individuali, è ormai ritenuto un provvedimento non più procrastinabile nella direzione delle «riaperture», della ripresa delle attività economiche, già duramente colpite da questa emergenza sanitaria, e di un prudente ritorno anche verso la «socialità»;
    considerate le finalità suesposte è necessario, attraverso provvedimenti urgenti, che vengano assicurate, conseguentemente, le condizioni indispensabili per la circolazione e l'incontro in sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, sempre nella dichiarata e auspicata direzione delle «riaperture», evitando al contempo di incorrere nelle problematiche connesse all'attuale emergenza epidemiologica;
    emerge l'esigenza di prevedere, conseguentemente, di intraprendere le opportune iniziative e di adottare le misure normative necessarie per rendere effettive, nelle regioni in zona bianca e in quelle in zona gialla, l'eliminazione dei limiti orari agli spostamenti, predisponendo i relativi controlli,

impegna il Governo

a modificare, nel primo provvedimento utile, anche mediante decretazione d'urgenza, la normativa relativa alla limitazione oraria (cosiddetto «coprifuoco»), al fine di eliminare le relative disposizioni nelle regioni in zona bianca e nelle regioni in zona gialla.
9/3045-A/63Costanzo, Massimo Enrico Baroni, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Sapia, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Leda Volpi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone misure di proroga dei termini in molteplici materie;
    dall'anno 2010 la sanità della regione Calabria è commissariata dal Governo per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale;
    nelle aziende del Ssr della Calabria si registra una grave e irrisolta carenza di personale sanitario e amministrativo, il che rende problematica la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza nell'intero territorio regionale;
    durante le fasi critiche dell'emergenza pandemica, molti reparti ospedalieri della Calabria sono stati riconvertiti per la cura di pazienti affetti da COVID-19 e l'assistenza territoriale ha risentito delle predette carenze di organico, con conseguente sospensione o rinvio dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ordinarie e con effetti sulle già lunghe liste d'attesa per visite o esami diagnostici;
    da oltre 15 anni in vari uffici e unità operative delle aziende del Ssr calabrese sono impiegate numerose unità di personale attraverso ricorso continuativo a forme di lavoro interinale;
    il suddetto personale versa in una condizione di logorante precariato, pur avendo operato per assicurare servizi pubblici essenziali alla tutela della salute dei residenti in Calabria, dalle prenotazioni alla manutenzione, alle necessità socio-sanitarie;
    dal prossimo 1o luglio lo stesso personale si troverà in stato di disoccupazione, se non vi sarà una proroga temporanea dei loro contratti, tecnicamente possibile, anche considerato lo stato di emergenza nazionale prorogato sino al termine del prossimo luglio a causa della pandemia da COVID-19;
    secondo le informazioni rese dai sindacati, il costo di questo personale sarebbe inferiore ove fosse, anche in parte, stabilizzato attraverso procedure concorsuali che privilegino l'esperienza lavorativa dal medesimo acquisita negli anni di servizio;
    appare necessario ridurre le spese delle aziende del Ssr, che presentano difficoltà di bilancio e in diversi casi bilanci non approvati relativi ad esercizi degli anni scorsi;
    appare necessario garantire la continuità dei servizi, anche consentendo, a tal proposito, la proroga dei contratti a termine del personale in argomento,

impegna il Governo

ad intervenire in tempo utile, con iniziative di carattere normativo, al fine di procedere alla proroga temporanea dei contratti in questione e di quelli, analoghi, che vi fossero in altre regioni italiane, così salvaguardando la continuità dei servizi e i livelli di occupazione, nonché ad autorizzare procedure concorsuali che nell'anno corrente permettano di risolvere in maniera legittima il problema del lungo precariato degli interinali impiegati nelle aziende pubbliche della salute, di valorizzarne le competenze e le professionalità acquisite.
9/3045-A/64Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il Governo ha adottato misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
    col medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, in particolare: a) è stata reintrodotta la cosiddetta «zona gialla»; b) è stato individuato un calendario di riapertura graduale delle attività economiche, correlato all'andamento epidemiologico, e subordinato al rispetto, ad opera dei singoli operatori economici, di specifici e precisi protocolli, finalizzati a prevenire il diffondersi del contagio; c) è stata disciplinata, altresì, anche in previsione di un futuro accordo con gli altri paesi dell'Unione europea, la cosiddetta certificazione verde al fine di agevolare la ripresa degli spostamenti sia tra le Regioni che tra gli Stati dell'Unione;
    l'attività di controllo e verifica del rispetto dei protocolli, nonché del possesso della suindicata certificazione verde sarà, verosimilmente, ancora una volta, affidata alle Forze di Polizia, le quali, però, da anni, segnalano una grave carenza di personale, assolutamente accentuata nel periodo contingente, in quanto, oltre all'attività di controllo e prevenzione legata alla pandemia, non hanno certamente cessato di svolgere la rispettiva attività ordinaria;
    la riapertura delle attività, unitamente alla stagione estiva e alle limitazioni alla libertà di movimento imposte nell'ultimo anno, stanno già determinando, giustamente, un rilevante flusso di persone nei centri delle città, la cui sicurezza è demandata, allo stato, ad un esiguo numero di operatori delle forze di polizia;
    al fine di garantire una ripresa delle attività in sicurezza, così da scongiurare anche l'adozione futura di qualsivoglia misura di contenimento, appare necessario implementare, immediatamente, il numero degli operatori assegnati ai centri cittadini, mediante sia l'assunzione dalle graduatorie già approvate, quale quella degli allievi agenti della Polizia di Stato, il cui scorrimento, peraltro, è già stato disposto dall'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; sia l'estensione dell'operazione Strade Sicure, includendo nella medesima operazione anche altri centri cittadini, attualmente esclusi, quale quello di Cagliari,

impegna il Governo:

   a provvedere ad un'immediata e congrua implementazione degli operatori di Polizia presenti nei centri cittadini, se del caso, mediante l'effettivo scorrimento della graduatoria del concorso allievi agenti della Polizia di Stato, come già approvato nei precedenti provvedimenti:
   ad assicurare l'estensione, per gli anni 2021/22 dell'operazione Strade Sicure anche alla medesima città di Cagliari e agli altri capoluoghi provinciali isolani, affidandone la responsabilità ai militari della Brigata Sassari, attualmente dislocata in Sardegna.
9/3045-A/65Deidda, Prisco, Ferro, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    a quasi un anno e mezzo dall'inizio dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19-Sars 2;
    l'impegno volto a ridare slancio all'economia si sono cercate numerose via al fine di consentire la ristorazione all'aperto ed al coperto al fine di garantire la sicurezza secondo le norme dettate al fine di fare fronte alla pandemia in essere;
    tra le soluzioni approvate per l'incremento delle attività pubbliche volte alla ristorazione ed alla somministrazione di bevande vi è la concessione di suolo pubblico al fine di creare spazi all'aperto, anche coperti, quali dehors e patio;
    i centri storici delle città italiane, solitamente pedonali, hanno visto un incrementare di queste strutture che sono sicuramente utili agli esercenti, all'utenza ed all'economia ma che rischiano di creare imbarazzo sia nel consentire il passaggio dei mezzi adibiti al soccorso quali quelli in capo alle strutture sanitarie e ai Vigili del Fuoco oltreché alle Forze dell'Ordine sia nel rispetto del passaggio e circolazione delle persone con disabilità: non necessariamente costrette su di una sedia a rotelle,

impegna il Governo

ad approfondire tale tematica e a sensibilizzare da subito gli enti locali anche attraverso la Conferenza Stato-città e autonomie locali affinché siano rispettati, soprattutto nei mesi della calca turistica estiva, le distanze al fine di consentire a tutti la circolazione e lo svolgimento dei compiti del personale preposto al soccorso ed all'emergenza sanitaria e di sicurezza.
9/3045-A/66Dall'Osso, Baldini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame disciplina il quadro delle misure da applicare per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, unitamente alla proroga di alcuni termini;
    in particolare, l'articolo 11-quaterdecies, introdotto in sede referente, proroga al 31 luglio 2021 l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari, con particolare riguardo alle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà, alla concessione di permessi premio e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi;
    la previsione di misure premiali per alleggerire la capienza delle strutture carcerarie, da tempo al collasso, non può prescindere dall'implementazione delle piante organiche degli istituti;
    in particolare, «l'emergenza carceri», che la pandemia in corso ha purtroppo contribuito ad acuire, non può essere affrontata solo ed esclusivamente con la proroga di misure premiali a vantaggio della popolazione detenuta, ma necessita di misure strutturali a sostegno di tutta la popolazione carceraria;
    è fatto noto, purtroppo, che gli agenti di Polizia penitenziaria operano da anni in emergenza a causa della cronica carenza di organico, del sovraffollamento degli istituti e degli episodi quotidiani di aggressioni, anche violente, che negli ultimi mesi si sono intensificate a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha ulteriormente esasperato il clima all'interno delle strutture di detenzione;
    attualmente la dotazione organica complessiva è ferma a 41.595 unità con un gap di almeno 4.000 unità che si è determinato a partire dal decreto ministeriale 2 ottobre 2017, tutt'oggi in vigore,

impegna il Governo

ad autorizzare, per l'anno 2021, l'arruolamento straordinario dei soggetti idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, bandito con decreto Ministeriale 11 febbraio 2019, n. 18, del 5 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale, anche in deroga alle disposizioni del relativo bando e nel limite delle facoltà assunzionali previste, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari.
9/3045-A/67Prisco, Ferro, Varchi, Maschio, Deidda, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», sui concessionari operanti nei settori di competenza e, in particolare, nel settore della distribuzione elettrica, ha previsto, al comma 1, in capo ai concessionari, titolari di concessioni già in essere alla data del 19 aprile 2016 non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica, l'obbligo di affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture riferiti alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro, potendo ricorrere per la restante percentuale a società in house, a società direttamente o indirettamente controllate o collegate o tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato;
    il termine per l'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici è fissato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. È necessario garantire alle società titolari di concessioni la stabilità gestionale necessaria per poter utilizzare le risorse europee messe a disposizione dell'Italia sulla base del programma Next generation UE (NGEU), almeno nella fase iniziale di impegno per l'avvio dei progetti;
    l'ANAC ha approvato le Linee Guida n. 11 con le quali ha stabilito che nella base di calcolo del richiamato 80 per cento rientrano tutte le prestazioni oggetto della concessione, anche se svolte direttamente dall'organizzazione del concessionario;
    l'obbligo di esternalizzazione dell'80 per cento del valore dei fattori della produzione tipicamente interni (lavoro, immobilizzazioni materiali ed immateriali), ha un costo economico e sociale elevatissimo, da scongiurare soprattutto in questa fase storica caratterizzata da una profonda crisi, anche occupazionale: la sola riduzione della forza lavoro nel comparto dei servizi di interesse economico generale si attesta, infatti, tra 145.000 e 170.000 unità nel breve periodo,

impegna il Governo

nel prossimo provvedimento utile, a posporre al 31 dicembre 2023 il termine previsto all'articolo 1, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
9/3045-A/68Stumpo.


   La Camera,
   premesso che:
    la persistenza del comma 687 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per l'anno 2019) rischia di paralizzare l'accordo quadro preliminare al rinnovo di tutti i contratti del comparto e della dirigenza pubblica;
    la ricollocazione della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del SSN nell'Area Sanità per effetto del predetto comma non ha impatto finanziario o al limite potrebbe addirittura comportare oneri aggiuntivi, nel caso in cui – come prevedibile – condividendo la stessa Area e lo stesso CCNL, venissero estesi anche alla dirigenza dei ruoli PTA del SSN, i benefici contrattuali oggi riservati specificamente ed esclusivamente alla dirigenza del ruolo sanitario;
    nel merito, la norma eccede la propria competenza in quanto interviene nella materia della definizione delle Aree e dei Comparti di contrattazione che la legge (articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) riserva – e continua a riservare anche alla luce del nuovo comma – alla contrattazione tra A.Ra.N. e Confederazioni sindacali;
    il tavolo di contrattazione, all'unanimità e con piena legittimazione, si era espresso nel CCNQ sottoscritto il 13 luglio 2016 che ha accertato la rappresentatività sindacale per il triennio 2016-2018 ed ha costituito le 4 nuove Aree contrattuali della Dirigenza, tra cui l'Area Funzioni Locali composta dalla Dirigenza delle regioni, degli enti locali, dei ruoli PTA dei SSN e i segretari comunali e provinciali. A nulla rileva la mancata attuazione della delega ex lege n. 124 del 2015, che istituiva i ruoli della dirigenza della Nazione (suddivisi in Stato, regioni ed enti locali), a prescindere dalla collocazione contrattuale degli stessi;
    l'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 riserva un'area contrattuale (o una specifica sezione dell'area) alla sola dirigenza del ruolo sanitario, sicché la dirigenza dei ruoli amministrativo/tecnico/professionale non potrebbero trovare collocazione nell'Area Sanità istituita dal CCNQ 13 luglio 2016 e dunque correttamente tale CCNQ ne ha previsto la collocazione nell'Area Funzioni Locali insieme alla omologa dirigenza gestionale di regioni e comuni ed altri enti territoriali;
    non deve fuorviare l'appartenenza al ruolo del SSN di cui fanno parte da sempre i dirigenti PTA (con relativo onere sul Fondo Sanitario Nazionale) e che nulla ha a che fare con la collocazione contrattuale che deve tener conto delle differenze giuridiche della dirigenza sanitaria normata specificamente dal decreto legislativo n. 229 del 1999;
    tra le altre conseguenze pratiche la norma:
     espropria prerogative esclusive della contrattazione e ne condiziona l'azione;
     lede il diritto di un'intera categoria (quella della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del SSN collocata dal decreto del Presidente della repubblica n. 61 del 1979 in distinti ad autonomi ruoli professionali rispetto alla dirigenza del ruolo sanitario) ad avere una propria rappresentanza di categoria ed un proprio contratto di lavoro che tenga nel debito conto le specificità proprie della dirigenza sanitaria rispetto a quella professionale, tecnico e amministrativo del SSN. Ciò in quanto:
    dal punto di vista ordinamentale – come la restante dirigenza tecnico-amministrativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali – lo status giuridico della dirigenza dei ruoli PTA è disciplinato dalla fonte del decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 26) e non dalla norma speciale del decreto legislativo n. 502 del 1992 (articolo 15), applicabile alla sola dirigenza sanitaria;
    dal punto di vista contrattuale e lavorativo – pur condividendo i medesimi contesti lavorativi – la dirigenza dei ruoli PTA del SSN già ora si differenzia in modo significativo dalla dirigenza del ruolo sanitario: non può esercitare attività libero-professionale o prestazioni aggiuntive, non effettua lavoro straordinario e/o in turni, non ha indennità economiche di rilievo (quali l'indennità di rapporto esclusivo e di specificità medica), ma soprattutto è una dirigenza gestionale e non professionale;
    è necessario, quindi, garantire una rappresentanza contrattuale di categoria alla dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, che diversamente, pur comprendendo quasi 5.000 unità impegnate in funzioni strategiche (avvocati, ingegneri tecnici/gestionali/ambientali/clinici, statistici, sociologi, analisti, provveditori, capi del personale, contabili, eccetera), a causa della confluenza nell'Area Sanità – che conta 130.000 dirigenti del ruolo sanitario – per una mera questione matematica (in numeri assoluti e anche con riferimento al criterio vigente « ope legis» della soglia minima del 5 per cento per conseguire la rappresentatività sindacale), non potrebbe sedere al tavolo negoziale con proprie organizzazioni rappresentative;
    la collocazione della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN, da parte del CCNQ 13 luglio 2016, nell'Area Funzioni Locali (insieme alla dirigenza di comuni e delle regioni così da formare un unicum della dirigenza dei territori) e della dirigenza sanitaria (medica e non medica) unitariamente ed in via esclusiva nell'Area Sanità, ha avuto invece precisamente lo scopo di permettere la contrattazione di dirigenze omogenee per status giuridico ed economico al fine di consentire la loro armonizzazione,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative normative al fine di consentire la proroga anche per il triennio 2022-2024 per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del Servizio sanitario nazionale, della permanenza nell'area della contrattazione collettiva della sanità.
9/3045-A/69Fassina.


   La Camera,
   premesso che,
    il decreto-legge in esame stabilisce, all'articolo 11-ter, la proroga al 30 settembre 2021 del termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza fissata al 31 gennaio 2020, estendendo inoltre al 31 luglio 2021 la validità di permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione, in scadenza sino alla medesima data;
    i termini in questione sono da considerarsi eccessivamente stringenti e inadeguati, tali da generare ulteriori difficoltà ai cittadini incolpevoli di fronte alle conseguenze dello scenario pandemico;
    in aggiunta una scadenza talmente effimera non può che aggravare i lavori delle stesse pubbliche amministrazioni alle quali è deputato il compito di far fronte a una mole di pratiche molto elevata, nell'attuale fase è necessario offrire le più ampie garanzie ai cittadini e ai titolari di permesso di soggiorno: molti dei quali lavorano regolarmente nel nostro Stato come professionisti, come lavoratori stagionali, in alcuni casi si trovano in Italia come studenti e spesso svolgono presso abitazioni private di cittadini italiani attività di sostegno a persone anziane e disabili che si troverebbero private di un supporto concreto proprio nei mesi estivi con tutte le ricadute che ciò comporta;
    in tale ottica, si evidenzia come appare inevitabile nel breve termine un nuovo intervento in materia da parte del Parlamento finalizzato a prorogare ulteriormente tali scadenze, con il consequenziale aggravio dei lavori di quest'Aula, la quale non garantirebbe l'efficacia e l'efficienza normativa richiesta dal momento storico che stiamo vivendo in prima persona,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di a considerare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità e contestualmente estendere alla medesima data la validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione.
9/3045-A/70Rachele Silvestri.


   La Camera,
   premesso che:
    «Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità». È una delle regole morali del Giuramento di Ippocrate, cui il medico, giura fedeltà prima di iniziare ad esercitare la professione;
    « Primum non nocere» ossia «per prima cosa, non nuocere», è uno dei primi principi cardine che viene insegnato agli studenti delle facoltà di medicina;
    « Primum non plus nocere quam succurrere», reinterpretazione ancor più stringente del dottor Daniel Sokol, pubblicata nel celebre British Medical Journal, che significa «innanzitutto, fai in modo che i benefici apportati siano sempre superiori ai danni arrecati»;
    il Presidente della fondazione GIMBE Nino Cartabellotta, spiega egregiamente, in un articolo pubblicato su Il Sole 24 ore, come secondo il principio della beneficenza, i medici devono sempre bilanciare il dovere di apportare benefici evitando o riducendo al minimo i danni, principio di non-maleficenza. Il medico dovrà sempre operare nell'attento bilanciamento di questi due principi complementari;
    sul sito istituzionale dell'EMA (European Medicines Agency) è stata pubblicata una sintesi della seduta del Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) del 3-6 maggio 2021, in cui è stato affrontato il problema dei casi di miocardite e pericardite segnalati a seguito della vaccinazione con Moderna e Pfizer. Il PRAC ha chiesto ai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di entrambi i vaccini, di fornire dati dettagliati, compresa un'analisi degli eventi avversi in base all'età e al sesso, da comunicare nel prossimo pandemie summary safety report, e così valutare eventuali azioni normative;
    il dibattito sulle vaccinazioni pediatriche è molto acceso, soprattutto in Gran Bretagna, dove sono più avanti con la campagna vaccinale. In parallelo alla prossima autorizzazione Ema, Moderna sta sperimentando il suo vaccino sulla fascia dai 6 mesi ai 12 anni di età e Pfizer ha annunciato il possibile via libera al vaccino per i piccoli dai 6 mesi in su a inizio 2022. In questo contesto, il Telegraph ha riportato con molto risalto la «lettera aperta» che oltre 40 ricercatori, docenti universitari e medici hanno inviato all'Agenzia regolatoria nazionale sui medicinali (MHRA). I firmatari tengono in considerazione anche lo scenario di vaccinazioni sotto i 12 anni (che potrebbero partire nei prossimi mesi). Il titolo della lettera è esplicativo, «Sicurezza e preoccupazioni riguardo le vaccinazioni Covid nei bambini»; alcuni effetti dei vaccini, anche per gli adulti, sono risultati rilevabili solo dopo la fase di inoculazione di massa, come i rari casi di trombocitopenia trombotica indotta da vaccino (VITT), e alcuni eventi sono evidenziabili solo sui grandi numeri. La lettera prosegue citando statistiche di letalità del Covid-19. «...nessun bambino sano sotto i 15 anni è morto durante la pandemia nel Regno Unito e i ricoveri in ospedale o in terapia intensiva sono estremamente rari. La maggior parte dei bambini non hanno sintomi o ne hanno di molto lievi. Sebbene la sindrome Long-Covid sia stata citata come motivo per vaccinare i bambini, ci sono pochi dati concreti. Sembra meno comune e molto più breve rispetto agli adulti e nessuno degli studi sul vaccino ha valutato questo aspetto»;
    secondo un articolo pubblicato il 24 maggio 2021 nella prestigiosa rivista radiologybusiness.com, i radiologi e i Centers for Disease Control and Prevention (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie) degli Stati Uniti di America, hanno segnalato una dozzina di casi di miocardite, infiammazione del muscolo cardiaco, in pazienti cui erano stati somministrati i vaccini Moderna o Pfizer, in genere entro quattro giorni dalla seconda dose. Le persone colpite sono principalmente giovani adulti e adolescenti maschi;
    nella seduta del 28 maggio 2021 si sono riuniti i membri dell’EMÀs Human Medicines Committee (CHMP) e stando alla pubblicazione della sintesi dell'incontro pubblicato sul sito istituzionale, è stato evidenziato che il PRAC sta ancora valutando i casi molto rari di miocardite e pericardite che si sono verificati dopo la vaccinazione con Pfizer principalmente in persone di età inferiore a 30 anni. È stato anche evidenziato che non ci sono ancora studi che hanno indagato l'ipotesi di correlazione tra questi casi avversi e la somministrazione del vaccino, ma che EMA sta monitorando attentamente il problema. Nonostante questa vuoto di ricerca, il CHMP ha ritenuto che i benefici di Pfizer nei bambini di età compresa tra 12 e 15 anni siano comunque superiori ai rischi, e quindi ne ha autorizzato ed esteso l'uso anche ai bambini in questa fascia di età;
    è del 1o giugno 2021, la notizia diffusa dai media, riguardo alla presentazione di un report redatto da ricercatori israeliani e presentato al Ministero della salute israeliano, su rari casi d'infiammazione cardiaca a seguito di vaccinazione COVID-19 in giovani uomini. Secondo questo rapporto, il vaccino Pfizer sembra mettere i giovani di età compresa tra 16 e 24 anni a rischio elevato di sviluppare miocardite. I ricercatori avevano già segnalato ad aprile, più di 60 casi, per lo più in giovani uomini che avevano ricevuto la seconda dose di vaccino pochi giorni prima. La società Biotech-Pfizer avrebbe smentito queste informazioni sostenendo che non è dimostrato il nesso causale tra somministrazione del suo vaccino e insorgere della miocardite;
    secondo quanto scritto dalla giornalista Patrizia Floder Reitter in un articolo pubblicato il 6 giugno 2021 sul giornale La Verità, sembra che nell'informativa allegata al modulo di consenso informato che i genitori devono sottoscrivere ai fini della vaccinazione con Pfizer dei propri figli minori, c’è scritto che questo «viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 16 anni» e da nessuna parte è scritto che gli effetti di Pfizer nella popolazione pediatrica sono stati studiati solo su 2.260 bambini di età compresa tra i 12 e i 15 anni, come invece è stato riportato dal Comitato per l'uso umano (CHMP) dell'EMA. Questo dato basato su un campione così esiguo, di minorenni su cui sono state verificate efficacia e risposta immunitaria, appare infatti di grande importanza per i genitori, contestualmente all'autorizzazione all'uso su decine di milioni di adolescenti in Europa;
   considerato che:
    secondo fonti di stampa, il Direttore del Dipartimento Prevenzione del Ministero della salute Gianni Rezza durante la conferenza stampa al Ministero della salute del 4 giugno 2021 sui casi di miocardite giovanile da vaccino segnalati in Israele, avrebbe dichiarato che «In Israele si sta svolgendo un esperimento a cielo aperto»... «è stata segnalata questa comparsa di miocardite soprattutto in persone al di sotto dei 20 anni e al momento apparentemente sembrano miocarditi lievi che si risolvono nel giro di poche settimane»... «ci troviamo nella fase di monitoraggio di fronte a nuove patologie non conosciute al momento in cui la vaccinazione è stata autorizzata. Aspettiamo dei dati più completi prima di esprimere un giudizio definitivo»;
    il principio di precauzione viene spesso sottolineato nella « open letter» sopra citata, con un invito a non «ripetere gli errori della storia» in cui è chiaramente riportato «[...] per i vaccini COVID-19, i potenziali benefici sono chiari per gli anziani e vulnerabili, tuttavia, per i bambini, l'equilibrio tra benefici e rischi sarebbe molto diverso» – e proseguono – «noi stiamo sollevando queste preoccupazioni come parte di un dibattito informato, che è una parte vitale del corretto processo scientifico. Dobbiamo assicurarci che non si ripetano le tragedie del passato che si sono verificate soprattutto quando i vaccini sono stati immessi sul mercato in fretta»;
    il 1o giugno 2021, il dottor Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova, ha dichiarato in un'intervista, che se i CDC (Centers for Disease Control and Prevention) americani hanno avviato un'indagine specifica sulle miocarditi nei giovanissimi (dai 16 anni), «significa che hanno trovato casi di miocarditi sospette. La miocardite è una complicazione che non va sottovalutata». Non si sa quanto impatto abbia sulla funzionalità cardiaca negli anni. Mi spiego, se un giovanissimo guarisce dalla miocardite ma con una funzionalità cardiaca compromessa del 10 per cento, è una cosa gravissima....gli effetti correlati al COVID-19 nei bambini, «sono talmente rari, che non giustificano il beneficio del vaccino, rispetto al rischio. Se le miocarditi sono frequenti bisogna porsi la questione etica, perché faremmo correre rischi ai giovanissimi che invece non correrebbero mai rischi anche prendendo il Covid»,

impegna il Governo:

   a informare e sollecitare pubblicamente e con solerzia l'invio di comunicazioni relative a possibili eventi avversi da parte dei pediatri di libera scelta, dei medici aventi la responsabilità della vaccinazione, e infine da parte dei singoli soggetti in età pediatrica o da parte dei loro genitori, rispetto alla somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna e, in generale, relativamente a tutti i vaccini anti COVID-19, sul sito dell'AIFA www.vigifarmaco.it;
   a prevedere, nel più breve tempo possibile, la pubblicità di una sezione separata, sul sito dell'AIFA, per la segnalazione degli effetti avversi in tema vaccinale anti COVID-19, distinta dal sistema di vigilanza per la segnalazione degli effetti avversi rispetto a tutti gli altri farmaci autorizzati in commercio;
   a prevedere, nel più breve tempo possibile, la pubblicità di una sezione separata sul sito dell'AIFA per la segnalazione degli effetti avversi in tema vaccinale anti COVID-19, in età pediatrica;
   a prevedere un sistema di elaborazione dei dati, relativi alla cittadinanza vaccinata, che preveda un sistema informatizzato con tecnologie di « data split» per l'anonimizzazione a monte dei dati relativi ad ogni singola persona e al relativo database «trattato», che andranno a comporre i diversi database trasmessi alle autorità competenti per una tempestiva elaborazione ed utilizzo dei dati ai fini di ricerca e studio statistico, demografico, epidemiologico, anche di livello internazionale;
   a istituire tempestivamente un tavolo di lavoro, anche a titolo oneroso, i cui componenti, anche di livello internazionale e diversi dall'attuale Comitato tecnico-scientifico, abbiano competenza specifica in materia di eventi avversi in tema di vaccinazione pediatrica, e che la loro condizione sia assente da legami d'interesse con le case farmaceutiche produttrici a livello mondiale, e con l'impegno che i verbali di discussione del suddetto comitato siano pubblicati in maniera integrale e trasparente sul sito del Ministero della salute;
   a individuare l'eventuale insorgenza di casi di miocardite e pericardite in Italia, e di analizzarli in base all'età, al sesso, e allo stato di salute generale del paziente precedente alla somministrazione della prima dose;
   a sollecitare la comunicazione dei dati sulle segnalazioni di casi di miocardite e pericardite da parte delle case farmaceutiche produttrici dei vaccini Pfizer e Moderna;
   a sollecitare da parte dell'ISS una relazione sulla base dei dati internazionali disponibili al fine di escludere una correlazione significativa tra miocardite e pericardite e somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna e così intraprendere tutte le azioni regolatorie sanitarie necessarie, nel rispetto dei principi cardine della prudenza, della beneficenza e non maleficenza richiamati in premessa.
9/3045-A/71Massimo Enrico Baroni, Sapia, Leda Volpi, Cabras, Colletti, Corda, Forciniti, Maniero, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Testamento, Trano, Vallascas, Giuliodori, Costanzo, Sarli, Menga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-sexiesdecies del provvedimento in esame, introdotto grazie all'approvazione di alcuni emendamenti in commissione referente, stabilisce positivamente che per l'anno 2021 le sanzioni previste dalla legge 124 del 2017 per l'inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022;
    in particolare questa norma della citata legge n. 124 del 2017, è finalizzata a garantire la trasparenza delle erogazioni pubbliche attraverso un obbligo a carico di associazioni e imprese e consiste nella pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni;
    in pratica con questo articolo 11-sexiesdecies si proroga al 1o gennaio 2022, la data a partire dalla quale sono previste sanzioni nel caso in cui imprese commerciali o enti del terzo settore non pubblichino sul loro sito le informazioni relative alle suddette sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura;
    detta sospensione per l'anno in corso delle sanzioni, evita così che le imprese debbano subire un ulteriore aggravio di costi;
    in realtà per completezza e maggiore efficacia della norma, oltre a prorogare la data a partire dalla quale sono previste sanzioni a carico delle imprese, sarebbe necessario prorogare anche la data entro la quale le medesime imprese sono obbligare alla pubblicazione delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura,

impegna il Governo

a integrare la disposizione di cui al suddetto articolo 11-sexiesdecies, al fine di prorogare anche la data entro la quale le medesime imprese sono obbligate alla pubblicazione delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, prevedendo di differire detta data al 30 giugno 2022, confermando la sospensione delle sanzioni per il 2021 come ora prevede il citato articolo.
9/3045-A/72Bagnasco, Squeri, Novelli, Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, prevede una serie di misure di allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e di progressiva riapertura delle diverse attività soggette a mutazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi dal virus Sars-Cov-2 tra le attività interessate alla riapertura vi sono anche quelle dei centri culturali, centri ricreativi e circoli associativi del Terzo settore, nonché le attività legate alle cerimonie civili e religiose; più in dettaglio, l'articolo 8-bis consente già dal prossimo 15 giugno la ripresa in zona gialla delle teste, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, e che vengano rispettate le linee guida vigenti per la ripresa delle attività economiche e sociali;
    per come e scritta, la norma dà adito a diverse interpretazioni. In particolare far riferimento ai partecipanti ad una festa conseguente per esempio ad una cerimonia civile o religiosa, piuttosto c e far riferimento agli «ospiti» della medesima festa, sembrerebbe comportare che debbano essere muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 anche i lavoratori stessi impegnati nell'organizzazione e nella gestione della festa medesima;
    così come andrebbe previsto che il controllo e la verifica del previsto obbligo del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, dovrebbe rimanere in carico non al gestore o organizzatore di qualunque evento previsto dal provvedimento in esame, ma alle sole forze dell'ordine polizia locale o autorità sanitarie;
    inoltre l'ordinanza del Ministro della salute del 4 giugno 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca”» deroga alle prescrizioni contenute nel capo II del decreto del Presidente del Consiglio, relative alle zone bianche, con ciò affermando che le misure contenute nel capo III sono riferibili esclusivamente alle zone gialle,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
   chiarire che, in relazione allo svolgimento delle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose anche al chiuso, di cui all'articolo 8-bis del provvedimento in esame, l'obbligo del possesso di una’ delle certificazioni verdi Covid-19 debba riguardare gli ospiti e non i partecipanti, al fine di escludere da detto obbligo i lavoratori stessi impegnati nell'organizzazione e nella gestione della festa;
   a prevedere l'esclusione dal suddetto obbligo di possesso, per i bambini di età inferiore a 12 anni- a prevedere che il controllo e la verifica dell'obbligo del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, necessario per la partecipazione a iniziative ed eventi, sia in carico non al gestore o organizzatore di eventi, né ai committenti, ma alle sole forze dell'ordine, polizia locale o autorità sanitarie;
   chiarire che, in coerenza con la recente ordinanza del Ministero della salute del 4 giugno 2021 le prescrizioni contenute nel capo III del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e quelle di cui al presente decreto-legge non esplicitamente riferite alla zona bianca siano applicabili esclusivamente in zona gialla salvo modifiche restrittive adottate almeno con ordinanza ministeriale.
9/3045-A/73Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in esame, tra le tante misure volte a consentire la riapertura graduale sociale ed economica del Paese, prevede l'istituzione delle Certificazioni verdi COVID-19; le Certificazioni verdi consentiranno gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa, nonché permetteranno ai possessori di derogare a divieti di spostamento da e per l'estero, o di avere accesso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, o di partecipare ad alcuni spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, o per alcuni accessi a Fiere, convegni e congressi;
    il Certificato verde è una certificazione che dimostra: a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2; b) o la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2; c) o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; con riguardo alla certificazione di non positività da virus SARS-CoV-2, una fonte altrettanto affidabile di informazioni sullo stato di salute del cittadino è certamente fornito anche dal test salivare. La stessa circolare del Ministero della Salute del 14 maggio 2021 indica come i test salivari rappresentano un utile strumento di monitoraggio dell'infezione SARS-CoV-2 nei bambini,

impegna il Governo

a integrare le suddette norme per il rilascio del «Certificato verde», e comunque ad attivarsi in ambito UE ai fini della prossima istituzione del Green Pass Europeo, al fine di prevedere che per il rilascio della medesima Certificazione verde, per i bambini di età inferiore a 12 anni sia sufficiente anche l'effettuazione di un test salivare.
9/3045-A/74Spena, Versace, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8-ter del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consente, in zona gialla, e dal 1o luglio 2021, le attività di sale giochi; sale scommesse; sale bingo; casinò;
    il medesimo articolo specifica inoltre che le suddette attività siano consentite anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, purché avvengano nel rispetto dei vigenti protocolli e linee guida,

impegna il Governo

a integrare le suddette previsioni o comunque a chiarire che sono consentite le attività di gioco pubblico svolte anche nei negozi e punti di gioco, e comunque in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico.
9/3045-A/75D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in esame prevede una serie di misure dirette a disciplinare 1 allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle tante attività soggette a limitazioni od a chiusure imposte durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da COVID-19;
    nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione referente, sono state introdotte numerose disposizioni finalizzate a prorogare diversi termini legislativi di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
    tra le numerose norme che, proprio a causa dell'emergenza sanitaria, avrebbero necessità di una proroga di termini, ve ne sono diverse che interessano in generale il settore del trasporto. Tra queste certamente quella che riguarda il termine per effettuare le revisioni delle macchine agricole ed operatrici (es. escavatori, macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali, macchine sgombraneve etc.);
    ricordiamo che l'articolo 111 del Codice della Strada ha rimandato, infatti, ad appositi decreti interministeriali la definizione delle procedure, dei tempi e delle modalità per effettuare tali revisioni. Poiché al momento, stante le scadenze temporali previste dal Decreto Interministeriale 28 febbraio 2019, n. 80, non e stato ancora emanato il decreto che dovrebbe definire le modalità di esecuzione del controllo, è assolutamente prioritario rinviare la scadenza per la revisione, almeno per quanto riguarda i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983 che, secondo le indicazioni previste nel citato decreto dovrebbe scadere il prossimo 30 giugno 2021,

impegna il Governo

a prevedere, anche alla luce della mancata emanazione del decreto di cui in premessa, una proroga almeno al 30 giugno 2022 della scadenza di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per la revisione delle macchine agricole ed operatrici immatricolate entro il 31 dicembre 1983.
9/3045-A/76Mazzetti, Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si pone in rapporto di successione e consequenziarietà rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da COVID-19, innanzi alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020. Esso reca il quadro delle misure da applicare per la «graduale ripresa delle attività economiche e sociali» nonché diverse proroghe di termini legislativi;
    con particolare riferimento alle necessarie proroghe di termini da adottare in maniera di giustizia, si segnala l'opportunità di prevedere quantomeno una proroga della chiusura dei Tribunali di Avezzano Lanciano, Sulmona e Vasto, ad oggi prevista per il prossimo 14 settembre 2022, a salvaguardia di un presidio giudiziario strategico, tra i più efficienti e produttivi uffici italiani, fondamentale per l'intera area;
    com’è noto la legge delega n. 148 del 2011 ha previsto la riforma della geografia giudiziaria attuata dai decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, recanti rispettivamente disposizioni sulla «nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» nonché la «revisione delle circoscrizioni giudiziarie-uffici dei giudici di pace»;
    l'incidenza della pandemia da COVID-19 se da un lato ha fatto registrare la chiusura di grandi tribunali per contrastare la trasmissione del virus, ha altresì rilevato l'efficienza dei tribunali minori come quelli dell'Abruzzo, che nonostante la prevista chiusura, assicurano le proprie funzioni in attuazione della proroga 2022;
    si profila quindi la necessità di salvaguardare la permanenza di tali presidi giudiziari e di legalità: la loro definitiva chiusura costituirebbe infatti un danno irreversibile per la qualità della vita dei cittadini e delle imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prorogare al 2024 la chiusura delle sedi dei tribunali abruzzesi citati in premessa.
9/3045-A/77Martino.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 9, prevede regole per l'anticipazione, in ambito nazionale, del cosiddetto digital green certificate in corso di definizione a livello europeo; lo strumento rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospesi a causa della pandemia;
    la certificazione riguarda tre diverse fattispecie: i certificati di avvenuta vaccinazione (che hanno la validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale), i certificati di guarigione (che hanno la validità di sei mesi dalla guarigione stessa) e i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone (validi nelle 48 ore successive all'effettuazione dell'esame);
    al fine di contrastare le disuguaglianze, anche per l'ottenimento del certificato verde COVID-19, sarebbe opportuno che nel piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, approvato con decreto 12 marzo 2021, siano inclusi i soggetti socialmente fragili appartenenti a gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili, come le persone che vivono in insediamenti informali, i senza dimora, i richiedenti asilo, i rifugiati e apolidi a prescindere dal loro status giuridico e le persone accolte in strutture collettive emergenziali o particolarmente affollate anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni e degli Enti che si occupano dei predetti gruppi di popolazione;
    sempre in riferimento al rilascio del Certificato verde COVID-19, sarebbe altresì auspicabile evitare discriminazioni nei riguardi di coloro che non sono vaccinati o non si sono ammalati e che non possono permettersi economicamente il rilascio delle certificazioni che attestano l'esito negativo di un tampone;
    a seguito dell'accordo provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio lo scorso 20 maggio, sul regolamento che disciplina il certificato COVID digitale UE, il certificato sarà gratuito e la Commissione europea ha altresì annunciato che mobiliterà 100 milioni di euro per aiutare gli Stati membri a fornire i test gratuitamente o perlomeno a prezzi accessibili,

impegna il Governo:

   ad integrare il Piano strategico nazionale dei vaccini al fine di includervi, tra i soggetti socialmente fragili, le persone appartenenti a gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni e degli Enti che si occupano dei predetti gruppi di popolazione;
   ad individuare le più opportune misure per evitare ogni forma di discriminazione nel rilascio della certificazione verde COVID-19, assicurando l'esecuzione gratuita dei tamponi antigenici rapidi o molecolari, necessari per l'ottenimento del certificato citato e renderlo così accessibile a tutti.
9/3045-A/78Sportiello.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
   premesso che:
    con riferimento all'articolo 5, comma 1, la norma prevede che, nella zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto siano svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia tra gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia tra il personale;
    la norma prevede, inoltre, che restino sospesi gli spettacoli ove non sia possibile assicurare le predette condizioni nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto e al chiuso, in tal modo chiarendo che la riapertura dei live-club non include quella di sale da ballo e discoteche;
    tale distinzione risulta particolarmente opportuna in virtù dello specifico valore culturale, artistico e sociale dei live-club, sebbene nel quadro normativo, ad oggi, non siano presenti specifiche disposizioni per il loro riconoscimento giuridico;
    l'introduzione nel quadro normativo del riconoscimento giuridico dei live-club agevolerebbe la catalogazione ministeriale delle realtà Extra FUS e permetterebbe di identificare in maniera puntuale le singole realtà ai fini dell'erogazione dei sostegni economici che, in molti casi, non riescono a raggiungere queste particolari attività;
   considerata altresì l'osservazione contenuta nel parere espresso dal Comitato per la legislazione in merito alla definizione di live-club;

impegna il Governo

a valutare, anche alla luce di quanto osservato nell'ultimo capoverso delle premesse, l'opportunità di disporre misure per il riconoscimento giuridico dei live-club sul modello degli esistenti esempi europei e della fattispecie dei cinema d'essai, anche attraverso l'istituzione di un'apposita commissione ministeriale che individui i criteri identificativi e i requisiti di accesso per il riconoscimento giuridico delle singole realtà.
9/3045-A/79Carbonaro.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
   premesso che:
    il provvedimento in titolo disciplina l'insieme delle misure da applicare dal 1o maggio al 31 luglio 2021 per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali a seguito delle restrizioni derivanti dalla pandemia da COVID-19, esso prevede le riaperture di numerose attività economiche, tra cui all'articolo 7 gli eventi fieristici e i congressi, attività che implicano la prossimità fisica delle persone;
   considerato che:
    il comparto degli eventi, del wedding, dei meeting e dei congressi in Italia dà occupazione a circa un milione di lavoratori, di cui 700 mila solo stagionali, la cui unica fonte di sostentamento è il lavoro in questo settore che è stato gravemente danneggiato dalla pandemia da COVID-19;
    nel 2020 in Italia, erano stati programmati 219.405 matrimoni di cui 210.258 italiani e 9.147 stranieri, con un fatturato diretto complessivo di 10 miliardi, fatturato totalmente bloccato a causa dei lockdown che ha causato un default economico per le mancate vendite nel comparto e per l'impossibilità di effettuare cerimonie e feste;
    nonostante i numerosi provvedimenti del Governo volti a fornire ristoro e sostegno alle imprese danneggiate dalla pandemia, il settore wedding continua ad essere il più penalizzato dal momento che non ha uno specifico codice Ateco che classifichi in modo preciso l'attività economica svolta dalle stesse imprese, che, pertanto, vengono equiparate a settori apparentemente simili, ma che in realtà non possono esservi assimilati;
   ritenuto che:
    il settore dei matrimoni ed eventi privati è stato completamente escluso dalle riaperture nonostante le associazioni rappresentative del settore avessero proposto al Governo un protocollo per la riapertura in sicurezza, protocollo che prevedeva limitazioni molto più restrittive rispetto a quelle previste per qualsiasi altro settore toccato dalle riaperture, come l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2, il distanziamento di 2 metri tra i tavoli, la presenza di un COVID-19 manager per ogni 50 persone, il censimento dei partecipanti per garantire il tracciamento, un numero di invitati limitato in base alla superficie della struttura, il divieto di ballo;
    da più parti si denuncia che il settore sia ormai al collasso e che più di 5000 imprese del comparto non riprenderanno più l'attività con effetti devastanti sull'economia e sull'occupazione,

impegna il Governo

a consentire, nel prossimo provvedimento relativo ad ulteriori riprese delle attività economiche, lo svolgimento di feste conseguenti a cerimonie civili e religiose con un numero adeguato di persone proporzionale alla grandezza della struttura ricettiva, in luoghi all'aperto e al chiuso nelle Regioni con zona bianca e gialla, in luoghi esclusivamente all'aperto qualora si dovesse determinare uno scenario di rischio con la collocazione delle Regioni in una delle zone arancione o rossa, nel rispetto di protocolli e linee guida da adottare e aggiornare ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
9/3045-A/80Amitrano.


   La Camera,
    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone un calendario dettagliato per le riaperture e per l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale e l'adozione di misure di sostegno all'economia e alle imprese finalizzati al rilancio della crescita grazie agli investimenti. Nello specifico, il complesso di norme consta di molteplici articoli che vanno dal ripristino della disciplina delle zone gialle alle misure relative agli spostamenti, comprendendo disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore;
    il testo racchiude, tra i diversi interventi, anche le misure inerenti l'attività dei servizi di ristorazione e le nuove disposizioni sulle riaperture al pubblico per gli spettacoli all'aperto compresi gli eventi sportivi e le riaperture di piscine, palestre e sport di squadra;
    il provvedimento in esame, dunque, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da COVID-19;
   considerato che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame ha disciplinato l'attività di ristorazione consentendo, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori ricadenti nella zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti governativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, dunque, attualmente fino alle ore 22,00, nonché dei protocolli e dalle linee guida previsti per il settore. Inoltre, resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, ivi alloggiati;
    a decorrere dal 1o giugno, nella zona gialla, i servizi di ristorazione sono stati consentiti anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida citati. Tuttavia, durante questi mesi la gravità dell'emergenza legata alla diffusione del contagio da COVID-19 ha finito per incidere pesantemente sulla già difficile condizione economica e produttiva di molte realtà presenti nell'Italia, in particolare Centro-meridionale. Infatti, molte attività ubicate nei territori interni e montani sono state ulteriormente e duramente penalizzate durante i mesi caratterizzati dalle restrizioni imposte in virtù di provvedimenti nazionali o regionali,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire un trattamento economico-fiscale differenziato ed agevolato per quelle aree, montane ed interne, già economicamente depresse, nonché situate soprattutto al Centro-Sud, che hanno ulteriormente subito le conseguenze economiche e sociali derivate dall'emergenza da COVID-19 nel corso dei mesi in cui sono state in vigore le restrizioni per gli spostamenti e per lo svolgimento delle attività economiche e commerciali.
9/3045-A/81Maraia.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
   premesso che:
    il provvedimento prevede la riapertura delle attività e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, nonché l'adozione di misure di sostegno all'economia e alle imprese e per il rilancio della crescita grazie agli investimenti. Questa strategia si fonda su una situazione sanitaria in positiva evoluzione, a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale;
    in particolare, l'articolo 8-bis del provvedimento prevede che dal 15 giugno 2021, in zona gialla, siano consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto;
    il 28 maggio è stato pubblicato dalla Conferenza delle Regioni l'aggiornamento delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, che confermano per le feste di matrimoni, battesimi, cresime e comunioni, sia in zona bianca, sia – dal 15 giugno – in zona gialla, l'obbligo per i partecipanti di possedere il green pass, vale a dire il certificato di vaccinazione, di avvenuta guarigione o un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la partecipazione all'evento;
    il settore del wedding, ha registrato, a causa della pandemia, perdite stimabili in circa il 95 per cento del proprio fatturato, vedendo annullati oltre 200 mila matrimoni;
    le ultime settimane hanno evidenziato una costante diminuzione del numero di infezioni, a riprova del successo delle campagne di vaccinazione in Italia e in tutta l'UE;
    nell'ambito delle nuove regole per viaggiare nella Unione europea, la Commissione europea ha proposto, lo scorso 31 maggio, un aggiornamento della raccomandazione del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione nell'UE, introdotta in risposta alla pandemia di COVID-19;
    la proposta della Commissione regola specificamente la situazione dei minori, così da assicurare uniformità di trattamento alle famiglie in viaggio, nonché una durata di validità uniforme dei test, prevedendo, in particolare, la possibilità per i bambini di età inferiore ai 6 anni di poter viaggiare senza sottoporsi ai test diagnostici per l'infezione da COVID-19,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, di esentare i bambini al di sotto dei 6 anni dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi con meno di 60 partecipanti;
   a valutare altresì l'opportunità, nel rispetto delle raccomandazioni provenienti dalla Commissione europea di cui in premessa, di prevedere la possibilità per i bambini al di sotto dei 6 anni di poter viaggiare senza sottoporsi ai test diagnostici per l'infezione da COVID-19.
9/3045-A/82Galizia.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
   premesso che:
    il provvedimento prevede la riapertura delle attività e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, nonché l'adozione di misure di sostegno all'economia e alle imprese e per il rilancio della crescita grazie agli investimenti. Questa strategia si fonda su una situazione sanitaria in positiva evoluzione, a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale;
    in particolare, l'articolo 5 prevede che in zona gialla possano svolgersi spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, nel rispetto delle linee guida vigenti (allegati 26 e 27 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021);
    già con l'ordine del giorno 9/02945-A/026 approvato nei giorni scorsi, il Governo si è impegnato a favorire, anche da remoto, lo svolgimento di attività educative e creative a favore di detenuti e di internati, qualora a causa dell'emergenza epidemiologica non sia consentito svolgere nelle strutture detentive tali attività, a salvaguardia della salute psico-fìsica delle stesse persone detenute e per offrire loro nuove e concrete opportunità di inclusione attiva;
    è da più parti riconosciuto che tali iniziative hanno non solo carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma svolgono altresì un importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto,

impegna il Governo

in analogia a quanto già previsto per la realizzazione di spettacoli teatrali, a valutare l'opportunità di favorire, anche all'interno del carcere, la realizzazione di attività o eventi culturali all'aperto.
9/3045-A/83Bruno, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore;
    l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo il quale «Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche»;
    con nota ministeriale n. 14196 del 6 maggio 2021 e per effetto della nuova disposizione della legge di bilancio 2021, i posti in organico di diritto dei DSGA, così come quelli dei Dirigenti scolastici, sono aumentati di 231 unità ai sensi della tabella F del decreto ministeriale;
    di conseguenza, il decreto interministeriale ha recepito tale disposto normativo all'articolo 3 il quale sancisce che: «[...]Esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il numero di alunni individuato nei primi due periodi è ridotto, rispettivamente, a cinquecento e trecento alunni. Limitatamente alla determinazione dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi sono definite istituzioni scolastiche “normo-dimensionate”»;
   considerato che:
    alla luce di quanto sopra, dunque, i D.S.G.A. titolari nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate possono partecipare alle operazioni di mobilità in qualità di soprannumerari, al fine della assegnazione di una nuova sede di titolarità per l'anno scolastico 2021-22;
    l'abbinamento tra due scuole sottodimensionate, (da effettuare, ovviamente, in organico di fatto) non è inteso quale forma di dimensionamento in quanto finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell'istituzione scolastica;
    unitamente alla fattispecie dell'abbinamento, la norma prevede che la conduzione della istituzione scolastica sia affidata, con il conferimento di specifico incarico, a D.S.G.A. titolare in altra scuola normo-dimensionata della provincia;
    nel medesimo contesto devono, altresì, essere individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate, non oggetto di abbinamento, da affidare a D.S.G.A. già titolari, con mantenimento del loro incarico nella scuola normo-dimensionata;
    a tal proposito sarebbe opportuno il richiamo ai consueti criteri della viciniorietà, del numero degli alunni e delle sedi delle istituzioni scolastiche, nonché della complessità organizzativa;
    sarebbe altresì opportuno e di buon senso al fine di garantire una migliore organizzazione scolastica in vista delle riaperture, la conferma nei nuovi ruoli dei dirigenti scolastici oltre che dei DSGA anche ai fini dell'iscrizione degli studenti e delle operazioni di mobilità del personale, che il comma 978 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedesse una misura «a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022» piuttosto che una limitazione al citato periodo ovvero anno scolastico 2021/2022,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere permanente la riduzione della soglia del dimensionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attualmente previsto per il solo anno scolastico 2021/2022, e contestualmente aumentare i posti in organico di D.S. e D.S.G.A. al fine di soddisfare criteri che contemperino la primaria esigenza di evitare indebito aggravio di spesa con l'obiettivo di garantire le necessarie condizioni di funzionalità e certezza delle istituzioni scolastiche.
9/3045-A/84Villani.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1-bis dell'articolo 10 del provvedimento in esame, introdotto in sede referente, dispone alcune modifiche alla disciplina sulla definizione degli scenari di rischio delle regioni, prevista all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge n. 74 del 2020);
    le modifiche sono volte ad aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva;
    in particolare, la lettera f) del comma 1-bis dell'articolo 10, dispone la sostituzione del comma 16-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, prevedendo quanto segue:
    «16-septies. Sono denominate:
     a) “Zona bianca”: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
     b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente:
     1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
     2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
    2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
    2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;
     c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d);
     d) “Zona rossa”: le regioni nei cui territori alternativamente:
     1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
     2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
    2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
    2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare provvedimenti volti ad aggiornare i parametri in base ai quali si determinano le regioni in Zona Bianca prevedendo, in particolare, che queste siano tali quando l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e quando l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 50 ed inferiore ai 150 ogni 100.000 abitanti e si verifichi contemporaneamente che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 sia uguale o inferiore al 20 per cento e che il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e sia uguale o inferiore al 10 per cento.
9/3045-A/85Gemmato, Ferro, Galantino, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento attualmente in esame in aula prevede all'articolo 3 precise disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni AFAM;
    per la scuola, in particolare e per tutto il territorio nazionale si stabilisce, a prescindere dai colori, lo svolgimento delle attività in presenza per il 100 per cento degli studenti nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole primarie e nell'intero ciclo delle scuole secondarie di primo grado. Per le scuole secondarie di secondo grado, si prevedono percentuali di attività in presenza per almeno il 50 per cento degli studenti, differenziate a seconda dei colori delle zone. È possibile derogare a tali previsioni solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità;
    moltissime sono state, nel corso del presente anno scolastico che ormai volge alla sua conclusione, le azioni volte a permettere il rientro in classe del maggior numero di alunni possibile nella precisa convinzione che la scuola in presenza può essere temporaneamente sostituita dalla didattica digitale a distanza ma non può prenderne il posto, in particolar modo per lunghi periodi;
    per fronteggiare il dilagare dell'infezione da Coronavirus, quindi, sono stati assunti diversi interventi volti a contemperare la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico con il diritto all'istruzione anche istituendo tavoli prefettizi con il compito di individuare la migliore delle soluzioni possibili per gestire il flusso di studenti e lavoratori, i mezzi di trasporto a disposizione e gli orari di inizio delle varie attività compresa quella scolastica;
    a tal proposito, però, abbiamo assistito ad un balletto di responsabilità tra regioni, enti territoriali e Stato che hanno comportato come conseguenza una forte eterogeneità di organizzazione del servizio scolastico talvolta anche assai fantasioso;
    i trasporti, in particolar modo, hanno svolto un ruolo cruciale nella organizzazione delle attività del territorio ed in particolare di quella scolastica, e purtroppo, in alcuni territori, si è evidenziata la fragilità del servizio di trasporto locale ed in particolar modo quello scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le più adeguate iniziative, anche potenziando i servizi dei trasporti, volte ad assicurare il completo rientro di tutte le studentesse e gli studenti già a partire del prossimo anno scolastico al fine di potere riprendere l'ordinato e corretto avvio dell'anno scolastico offrendo la concreta possibilità di superare definitivamente le grandi difficoltà vissute nel corrente anno scolastico.
9/3045-A/86Casa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame differisce alcuni termini al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e prevenire la diffusione del COVID-19, anche in considerazione della proroga al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza epidemiologica;
    il cosiddetto «ecobonus auto», previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cosiddetta legge di bilancio 2019), ha introdotto un contributo per l'acquisto di veicoli di categoria M1, anche in locazione finanziaria, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa), che, con specifico riguardo agli autoveicoli con emissioni da 0 a 20 g/km di CO2, è pari a 6.000 euro, con rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4 e di 4.000 euro, senza rottamazione;
    con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cosiddetta legge di bilancio 2021) sono stati rimodulati i contributi finalizzati ad orientate gli acquisti verso autoveicoli a basso e nullo impatto ambientale;
    in particolare, per gli autoveicoli con emissione 0-20g/km di CO2 la già menzionata legge di Bilancio 2021 ha previsto un contributo statale, in caso di rottamazione, di 8.000 euro a cui si somma uno sconto del venditore di 2.000 euro (+IVA); mentre laddove non ci sia rottamazione è previsto un contributo pari a 5.000 euro a cui si aggiunge uno sconto del venditore pari a 1.000 euro (+IVA);
    tali somme si aggiungono alla quota parte destinata a tali veicoli dal Fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2020, in cui si prevede, in assenza di rottamazione, un contributo ridotto;
    nel corso di tutto il 2020, nonostante gli effetti sull'economia e le limitazioni alla capacità di muoversi delle persone dovuti all'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19, l'adozione globale di veicoli elettrici è aumentata. Secondo i dati diffusi da EV Volumes, le vendite globali di veicoli elettrici sono salite alle stelle, segnando un +43 per cento per un totale di 3,24 milioni di veicoli immessi sul mercato;
    per quanto concerne il mercato nel nostro Paese, l'andamento per le auto elettriche continua ad essere buono: solo nel corso del 2021 si sono computate un totale di 41.163 auto vendute e, solo mese di aprile di quest'anno, le richieste degli italiani hanno eroso il fondo incentivi por le auto a zero emissioni (fascia 0-60 g/km di CO2) per un totale di 53 milioni;
    solamente nei primi tre mesi del 2021, infatti, è stato utilizzato il 37 per cento degli incentivi totali previsti per l'intero 2021 (fino a 10.000 euro per le auto elettriche) e, a questo ritmo, i fondi a plafond finiranno entro agosto 2021;
    fin dalla loro introduzione, la ratio alla base degli incentivi per l'acquisto di auto a zero emissioni di carbonio è stata quella non solo di indirizzare il comportamento di consumo e di utilizzo dei mezzi da parte dei cittadini, ma anche di dare certezze a produttori e consumatori sui disincentivi alla circolazione di mezzi inquinanti e consentire all'industria di pianificare gli investimenti;
    risulta, pertanto, cruciale dare agli incentivi per l'acquisto di autoveicoli a zero impatto ambientale un orizzonte molto più lungo di quello attuale; un orizzonte capace di condurre il nostro Paese verso un parco macchine elettrico più ampio, che oggi si attesta solo attorno a un 0,25 per cento circa del parco circolante;
    la misura dell'ecobonus introdotta dall'articolo 1, comma 1031, dalla legge di Bilancio 2019 è valida solo fino al 31 dicembre 2021;
    altri Paesi (Spagna, Germania e Francia), hanno già prolungato il supporto al mercato per il periodo 2022-2026, con fondi attinti anche dal Recovery Plan mentre nel PNRR italiano non vi è traccia di alcun intervento, assenza questa che si è tradotta nel dubbio che da gennaio 2022 possano non esserci più incentivi statali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di stanziare adeguate risorse a sostegno del settore automobilistico mantenendo la struttura attualmente prevista per l'ecobonus di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e prorogandone, esclusivamente per la fascia 0-20 g/km di CO2, la validità fino al 2022.
9/3045-A/87Chiazzese, Sut.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, in linea di continuità con i precedenti decreti-legge che hanno posto misure restrittive ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, a partire dalla ripresa della diffusione dei contagi avvenuta nell'autunno del 2020, detta disposizioni per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, prevedendo un graduale ritorno alle normalità attraverso l'attuazione di specifiche misure;
    l'articolo 6-bis introdotto nel corso dell'esame in sede referente dispone la riapertura dei comprensori sciistici a partire dal 22 maggio 2021 nelle zone gialle. Tale riapertura è subordinata al rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento;
    l'articolo in oggetto virtuosamente raccomanda una riapertura in condizioni di sicurezza degli impianti nei comprensori sciistici. Tali condizioni di sicurezza, oltre che a livello sanitario, dovrebbero riguardare anche l'incolumità dei soggetti che usufruiscono delle strutture di collegamento e trasporto quali ad esempio seggiovie, funivie, cabinovie o altro, in considerazione dei reiterati provvedimenti di chiusura disposti per legge che talora possono comportare un deficit di manutenzione e controllo dell'impiantistica rimasta a lungo inattiva;
    appare opportuno, anche alla luce di quanto avvenuto in data 23 maggio 2021 presso l'impianto di risalita di Stresa- Mottarone, come noto, incidente causato apparentemente dalla mancata manutenzione dell'impianto prima della ripresa dell'attività, prevedere specifici controlli sulla funzionalità e sulla sicurezza degli impianti stessi quale requisito per la riapertura,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere specifiche iniziative per far sì che siano implementate le misure di controllo e vigilanza sugli impianti nei comprensori sciistici prima della ripresa del servizio, anche prevedendo la presentazione di ulteriore certificazione da parte del soggetto gestore e all'uopo valutando lo stanziamento di ulteriori risorse per l'espletamento dei controlli, anche di natura ispettiva, effettuati dagli u.s.t.i.f (Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi), organo periferico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
9/3045-A/88Penna.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure volte alla graduale riapertura del Paese in seguito alla sospensione delle attività previste dal Governo per arginare la diffusione del virus Sars-Cov-2;
    all'articolo 9 viene introdotta la carta verde COVID-19 o Green pass, che rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospese a causa della pandemia;
    la certificazione riguarda tre diverse fattispecie: i certificati di avvenuta vaccinazione (che hanno una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale), i certificati di guarigione (che hanno una validità di sei mesi dalla guarigione stessa) e i certificati che attestano l'esito negativo di un tampone (nelle 48 ore dall'effettuazione del test);
    la carta verde, oltre agli spostamenti sul territorio nazionale in sicurezza, serve inoltro per visitare gli anziani nelle case di riposo (Rsa), per partecipare cerimonie e rinfreschi e per presenziare a eventi e concerti;
    il provvedimento al contempo non prevede alcuna norma in favore di coloro che non possono provvedere a pagare i test antigenici o molecolari al fine dell'ottenimento della carta verde;
    questa mancanza crea una disparità di trattamento tra coloro che hanno la possibilità di acquistare a pagamento i test antigenici o molecolari e coloro che a causa delle loro precarie condizioni economiche non possono farlo. Di conseguenze per questi cittadini viene negata la possibilità di ottenere il Green pass,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere almeno fino al 31 dicembre 2021, per tutti i cittadini residenti in Italia con ISEE inferiore ai 20 mila euro, la possibilità di eseguire cinque test antigenici rapidi o test molecolari gratuiti al mese, da effettuarsi gratuitamente presso le strutture del servizio sanitario nazionale o convenzionate, al fine di assicurare una diagnosi accertata dei casi di COVID-19 nella popolazione italiana e di ottenere la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.
9/3045-A/89Corneli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 reca concernenti le attività di piscine, palestre e sport di squadra;
    in particolare il comma 1 del citato articolo stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico:
    il successivo comma 3 stabilisce inoltre che a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto ma si precisa altresì che «è comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.»;
    le linee-Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, emanate il 5 marzo 2021 , sulla base dei più recenti provvedimenti adottati in tema di contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19, forniscono indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell'esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità;
    nel documento si prevede che «Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio, avendo ben presente che le misuro di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative, ma quali dotazioni minime ai fini della prevenzione del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica.»;
    il combinato delle disposizioni di cui in premessa comporta che, in tutte le strutture con piscine all'aperto, pur essendo consentita l'attività sia di fatto precluso l'uso degli spogliatoi e delle docce, senza distinzioni, a tutti gli utenti;
    come segnalato da alcune associazioni, tale divieto generalizzato comporta però una grave e ulteriore limitazione per le persone diversamente abili, in particolare per coloro che devono utilizzare protesi o presidi ortopedici anche per la semplice deambulazione;
    peraltro non sembra essere tenuto in conto il fatto che spesso le strutture che ricevono persone diversamente abili già sono organizzate per gestire in modo differenziato e specifico questo tipo di utenza;
    già in molteplici aspetti della vita quotidiana la già difficile condizione delle persone diversamente abili è stata aggravata delle conseguenze della pandemia;
    se la finalità dichiarata del provvedimento in esame è quella di porre in essere strumenti per iniziare il percorso per un ripristino delle normali condizioni di vita e lavoro per tutti i cittadini a maggior ragione ciò appare importante per le categorie maggiormente svantaggiate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare gli opportuni provvedimenti di modifica affinché, fermo restando l'applicazione dei protocolli volti a garantire la prevenzione e protezione dal contagio da Sars CoV2, esse tengano altresì conto delle specificità dei diversi tipi di utenza delle strutture sportive, in modo particolare delle piscine, prevedendo la possibilità per le persone diversamente abili di usufruire e accedere, all'interno di dette strutture agli spogliatoi, alle docce e servizi igienici.
9/3045-A/90Iovino.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 148 del 2011 ha previsto la riforma della geografia giudiziaria, attuata dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, recanti rispettivamente disposizioni sulla «nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», nonché la «revisione delle circoscrizioni giudiziarie – uffici dei giudici di pace»;
    l'incidenza della pandemia da «COVID-19» se da un lato ha fatto registrare la chiusura di grandi tribunali per contrastare la trasmissione del virus, ha altresì annotato una efficienza dei tribunali minori come quelli dell'Abruzzo, che, nonostante la prevista chiusura hanno assicurato ed assicurano tuttora le proprie funzioni in attuazione di una proroga al 2022;
    senza trascurare questo ultimo dato e vista la loro evidente importanza a difesa di tutto un tessuto sociale, costituito anche da una economia sommersa, e la necessità di salvaguardare la permanenza di presidi giudiziari e di legalità tutti situati, nella parte centro meridionale dell'Abruzzo, notoriamente più esposta al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata;
    è necessario che il processo di revisione della geografia giudiziaria sia sottoposto ad una verifica progressiva in virtù dei singoli territori in cui il provvedimento di riforma sta andando ad incidere. Per la regione Abruzzo non possono non essere tenute in considerazione le caratteristiche del territorio, a rilevante rischio sismico nonché di difficile accesso vista la conformazione orografica del territorio e lo stato della viabilità interna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti volti a prorogare al 2024 la chiusura delle sedi dei tribunali abruzzesi sopra citati, nonché a ripristinare al 14 settembre 2024 le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e amministrativi.
9/3045-A/91Grippa, Corneli.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo i dati forniti dal Rapporto dell'Ufficio Studi di Confcommercio fino all'avvento della pandemia i servizi di mercato hanno continuato a dare il maggiore contributo al Pil e all'occupazione del Paese rispetto alla manifattura e all'agricoltura ma la diffusione col COVID-19 ha fermato questo processo;
    dopo 25 anni di crescita ininterrotta, nel 2020 per la prima volta si riduce la quota di valore aggiunto di questo comparto (-9,6 per cento rispetto al 2019) al cui interno i settori del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti arrivano a perdere complessivamente il 13,2 per cento. I maggiori cali si riscontrano nella filiera turistica (-40,1 per cento per i servizi di alloggio e ristorazione, seguita dal settore delle attività artistiche, di intrattenimento e di divertimento (-27 per cento rispetto al 2019) e dai trasporti (-17 per cento);
    per quanto riguarda l'occupazione nel 2020, rispetto all'anno precedente, all'ulteriore riduzione di 512 mila unità di lavoro standard nell'industria si aggiunge la perdita di 1,5 milioni di unità nei servizi di mercato;
    ad oggi il settore dell'intrattenimento, in particolare quello relativo a discoteche, sale da ballo e assimilati, risultato uno dei più colpiti dalla pandemia, non rientra nelle attività individuate dal Governo nell'ambito delle graduali riaperture in essere;
    l'articolo 5 del provvedimento in esame, relativo alle nuove misure per gli spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi non contiene alcun riferimento alla riapertura di discoteche, sale da ballo e assimilati, la cui attività resta ancora sospesa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con tempestività un calendario relativo alla riapertura delle attività legate al settore dell'intrattenimento rimaste escluse dal provvedimento in esame, interrompendo uno stato di precarietà che ormai da oltre un anno attraversa un settore che impiega migliaia di lavoratori e il cui futuro appare ancora incerto.
9/3045-A/92Palmisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-quinquiesdecies, introdotto in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno dall'articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto decreto «Sblocca Italia»);
    la disposizione introdotta intende evitare la prevista revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia;
    il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 133 del 2014 ha previsto l'istituzione di un Fondo cosiddetti Sblocca cantieri, le cui risorse sono volte a consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori. Il successivo comma 2 ha demandato a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione delle risorse occorrenti per le opere ivi elencate;
    tra le predette opere risulta anche il completamento della S.S. 291 in Sardegna (articolo 3, comma 2, lettera c), decreto-legge n. 133 del 2014),

impegna il Governo

a prevedere, nel primo intervento normativo utile, disposizioni volte a garantire la proroga al 31 dicembre 2022 degli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge n. 133 del 2014 per gli interventi relativi al completamento della S.S. 291 in Sardegna, al fine di garantire la continuità dei finanziamenti dell'itinerario stradale e garantirne il completamento.
9/3045-A/93Deiana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 9, prevede regole per l'anticipazione, in ambito nazionale, del cosiddetto « EU digital green certificate» in corso di definizione al livello europeo. Lo strumento rappresenta, per i titolari, una modalità per agevolare la ripresa degli spostamenti e delle attività sospesi a causa della pandemia;
    il comma 9 del succitato articolo 9 stabilisce che le disposizioni in esame siano applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore «degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilancio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione europea durante la pandemia da COVID-19, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC»; pertanto, la disciplina nazionale dovrà adeguarsi a quella comunitaria, non appena questa entrerà in vigore;
    le certificazioni verdi COVID-19 in Italia sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: di avvenuta vaccinazione, con validità di nove mesi dal completamento dei ciclo vaccinale; di guarigione, con validità di sei mesi dalla guarigione stessa; esito negativo di test antigenico rapido o molecolare, con validità nelle 48 ore successive all'effettuazione dello stesso;
    appare auspicabile che, tra le citate fattispecie, siano inseriti anche i test sierologici o anticorpali, in quanto forniscono una fonte affidabile di informazioni sullo stato di salute del cittadino, consentendo di verificare l'avvenuto contatto con il virus e fornendo dati qualitativi e quantitativi precisi sulla risposta anticorpale creata dall'infezione naturale;
    tali test consentono anche di comprendere il livello di risposta anticorpale post vaccinazione e rappresentano uno strumento essenziale durante la fase di vaccinazione per analizzare il livello di immunità della popolazione e come parte delle strategie di distanziamento sociale;
    i test sierologici, se eseguiti in ampie porzioni di una popolazione, possono essere determinanti nelle fasi di monitoraggio dell'immunità pre e post-vaccinale e fornire importanti informazioni sulla diffusione dell'infezione, utili per guidare il processo decisionale delle autorità nel facilitare le misure di distanziamento sociale in modo appropriato;
    pertanto, nell'ambito del Certificato verde digitale, i test sierologici possono .senz'altro integrare gli altri strumenti diagnostici, con il vantaggio di fornire dati sullo stato immunitario alla Sars-CoV-2 che sono validi per diversi mesi dopo il test;
    il 31 maggio la Commissione europea ha aggiornato le raccomandazioni del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione nell'Unione europea introdotta in risposta alla pandemia di COVID-19. Con tali raccomandazioni, che mirano a uniformare le regole che al momento sono ancora diverse nei Paesi membri, la Commissione confida che gli Stati utilizzino nel miglior modo possibile lo strumento comune del certificato verde COVID digitale EU al fine di consentire a tutte le persone di ricominciare a spostarsi liberamente e in sicurezza all'interno dell'Unione europea. Tra i principali aggiornamenti proposti, la Commissione propone, tra l'altro, una durata di validità uniforme per i test rilasciati ai fini delle certificazioni verdi COVID: 72 ore per i test molecolari e 48 ore per i test antigenici rapidi. Una misura che l'Italia, con il provvedimento in discussione dell'Aula, ha recepito parzialmente, indicando infatti come unico termine di validità per entrambe le tipologie di test le 48 ore,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adoperarsi e attivarsi nelle competenti sedi dell'Unione europea affinché la disciplina in corso di definizione, relativa al « EU digital green certificate», preveda anche l'effettuazione del test sierologico con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19;
   nelle more dell'adozione del digital green certificate europeo, a prevedere la possibilità di inserire tra le fattispecie per il rilascio della certificazione verde COVID anche l'effettuazione del test sierologico con risultato idoneo ad attestare l'avvenuta guarigione da COVID-19, secondo criteri da definire con circolare del Ministero della salute;
   a considerare la possibilità di recepire la raccomandazione della Commissione europea e di estendere a 72 ore la durata di validità dei test molecolari ai fini del rilascio delle certificazioni verdi.
9/3045-A/94Ianaro, Lorefice, Sportiello, Villani, Nappi, Mammì, Novelli, Noja, Carnevali, Boldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame delinea il quadro delle misure da applicare dal 1o maggio al 31 luglio 2021 per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali;
    il testo prevede la riapertura di numerose attività e disciplina le modalità d'accesso del pubblico a eventi sportivi e culturali;
    il 29 maggio 2021, durante la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea sono stati 16.500 gli spettatori presenti una cifra pari al 33 per cento della capienza massima dello «Estadio do Dragao» di Porto;
    in data 4 maggio 2021 il Sottosegretario allo sport ha firmato il decreto che stabilisce i criteri per la presenza del pubblico alle partite dei Campionati europei di calcio Uefa Euro 2020, che vedranno allo Stadio Olimpico di Roma l'11, il 16 e il 20 giugno protagonista la Nazionale italiana e il 3 luglio in scena un quarto di finale;
    durante la manifestazione sportiva Euro 2020 sarà consentito l'accesso del pubblico allo Stadio Olimpico di Roma per il 25 per cento della capienza dell'impianto e comunque senza superare i 15.948 spettatori;
    la capienza massima dello Stadio Olimpico di Roma è di oltre 70.000 spettatori mentre l'impianto situato a Porto che ha ospitato la finale di Champions League 2021 può ospitare poco più di 50.000 persone;
    nonostante la differenza di capienza tra i due impianti il numero di spettatori ammessi allo Stadio Olimpico di Roma è di gran lunga inferiore rispetto a quanto registrato il 29 maggio 2021 allo «Estadio do Dragao»;
    in Spagna – altro Stato che ospiterà la manifestazione calcistica europea – è prevista una quota d'accesso allo stadio pari al 30 per cento della capienza totale dell'impianto «la Cartuja» di Siviglia, il cui numero di posti a sedere, in condizioni normali, è pari a 60.000;
    sia l'UEFA in occasione della finale tenutasi il 29 maggio 2021 che le autorità spagnole hanno consentito l'accesso a una quota superiore di pubblico – seppur in impianti dalle dimensioni inferiori rispetto a quello italiano – rispetto a quanto deciso in Italia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme di cui all'articolo 5 del provvedimento al fine di adottare le opportune iniziative normative volte ad innalzare al 33 per cento sul totale della capienza la quota di spettatori ammessi alle competizioni calcistiche di cui in premessa.
9/3045-A/95Mantovani, Foti, Butti.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di conversione del presente decreto, come modificato in sede referente, assorbe e sopprime il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il quale prevede che all'articolo 1, comma 4, sancisce che dal 21 giugno, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti;
    nonostante le riaperture, non si registra l'aumento di nuovi casi di positività da COVID-19, la curva epidemiologica è in costante discesa e la campagna vaccinale per l'immunizzazione della popolazione prosegue spedita con oltre 42.000.000 di somministrazioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di anticipare attraverso ulteriori iniziative normative la cessazione del predetto limite orario relativo agli spostamenti, anche in zona gialla.
9/3045-A/96Corda, Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede di intervenire sulla ripresa delle attività economiche e sociali;
    la situazione in cui versano le Pmi, artigiani, commercianti e professionisti è gravissima;
    sicuramente sarà impossibile rispettare il termine del pagamento del saldo e degli acconti Ires, Irpef e Irap,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare al 30 settembre 2021 i saldi e acconti d'imposta senza interessi per tutti i soggetti ISA, considerato che l'operazione già effettuata nel 2018 non ha comportato alcun costo per le casse dello Stato.
9/3045-A/97Gusmeroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto per le regioni del Mezzogiorno un credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;
    successivamente il decreto-legge 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio) all'articolo 244 ha introdotto una maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle suddette imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, nonché ha previsto l'estensione del credito d'imposta anche alle imprese operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017;
    l'articolo 1, comma 185 della legge 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha quindi previsto anche per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta (definito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019) per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nei confronti delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,

impegna il Governo

a prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2023 del credito d'imposta alle imprese per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le modalità previste per le regioni del Mezzogiorno, anche alle regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017, equiparando dette imprese del Centro Italia a quelle operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui all'articolo 1 comma 185 della legge 178/2020.
9/3045-A/98Nevi, Baldelli, Spena, Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento introduce una serie di misure positive volte ad allentare le limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e alla progressiva riapertura delle tante attività che hanno subito limitazioni o chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da COVID;
    tra le numerose attività per le quali è prevista la riapertura, l'articolo 6 prevede una tempistica per la ripresa, in zona gialla, delle attività sportive, all'aperto e al chiuso;
    in particolare dal 15 maggio si prevede la riapertura delle piscine all'aperto, mentre per la riapertura delle piscine in impianti coperti bisogna attendere il 1o luglio;
    questa data del 1o luglio per consentire l'attività delle piscine al coperto si dimostra assai penalizzante per gli utenti e per tutto il settore, ed è poco comprensibile alla luce della previsione che detta attività debba comunque svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico (CTS),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 6 al fine di adottare gli opportuni provvedimenti volti ad anticipare la data del 1o luglio 2021, prevista dal provvedimento in esame per la riapertura delle attività dei centri natatori e delle piscine in impianti coperti.
9/3045-A/99Barelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni di proroga legate all'emergenza pandemica in atto;
    l'articolo 200 comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2020 consente agli enti territoriali, fino alla data del 30 giugno 2021, l'acquisito di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3 stipulata il 2 agosto 2018;
    numerosi enti, in particolare nelle città ad alto inquinamento, hanno utilizzato questa possibilità per avviare le procedure attuative dei propri programmi di rinnovo del parco mezzi già pianificati e deliberati sulla base dei fondi messi a disposizione per il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (PSNMS) di cui all'articolo 1 comma 613 della legge 11 dicembre 2016 n. 232;
    nonostante l'approssimarsi della data di scadenza i decreti applicativi risultano non ancora emanati; i ritardi delle modalità di fruizione dei fondi per il rinnovo del parco, stanno provocando la vanificazione dei programmi d'acquisto di alcune grandi aziende di trasporto che per il rinnovo dei loro parchi autobus hanno pianificato gli acquisti tramite centrale unica di committenza,

impegna il Governo

in attesa dell'emanazione delle norme regolatorie, ad adottare le opportune iniziative normative volte a prorogare oltre il termine del 30 giugno 2021 la possibilità per le Pubbliche amministrazioni, anche mediante presentazione di una dichiarazione di interesse, di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 200, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo all'acquisto di autobus tramite la convenzione Consip Autobus 3 di cui in premessa.
9/3045-A/100Porchietto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure volte alla graduale riapertura delle attività site sul territorio nazionale chiuse in seguito alla sospensione prevista dal Governo per arginare la diffusione del virus Sars-CoV-2;
    il provvedimento reca inoltre disposizioni in materia di ripresa delle attività sportive e culturali sull'interno territorio nazionale;
    vi è la necessità, al fine di sostenere tutte le associazioni sportive, culturali e gli enti senza scopo di lucro, colpite dalle chiusure dovute all'epidemia da COVID-19 che operano sul territorio nazionale, di prevedere ulteriori disposizioni che aiutino la ripresa di queste attività, anche attraverso l'esenzione del canone che annualmente versano ai Comuni per l'utilizzo dei beni e delle strutture pubbliche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di agevolare la ripresa delle attività sportive e culturali, fino al 31 dicembre 2021, l'esenzione del pagamento di ogni contributo, canone o rimborso spese dovuto ai comuni proprietari dalle associazioni sportive e culturali, o enti senza scopo di lucro, per l'utilizzo di beni e strutture pubbliche.
9/3045-A/101Ruffino, Pedrazzini, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure volte alla graduale riapertura delle attività site sul territorio nazionale chiuse in seguito alla sospensione prevista dal Governo per arginare la diffusione del virus Sars-CoV-2;
    il provvedimento prevede inoltre disposizioni volte a fronteggiare l'impatto che le misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da Covid-19 messe in atto dal Governo hanno avuto sulle strutture turistico ricettive;
    al fine di rilanciare il settore turistico ricettivo, danneggiato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, vi è la necessità di prevedere nuove disposizioni che possano promuovere la ripresa delle attività turistiche titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico delle aree demaniali,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità, al fine di rilanciare il settore turistico, di prevedere l'esenzione del pagamento, sino al 31 dicembre 2021, del canone di occupazione delle aree demaniali per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti il suolo pubblico;
   a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di promuovere la ripresa per le attività di pesca, di acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, la rideterminazione in una somma non superiore a 500 euro dell'importo minimo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime.
9/3045-A/102Gagliardi, Pedrazzini, Ruffino, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure volte alla graduale riapertura delle attività site sul territorio nazionale chiuse in seguito alla sospensione prevista dal Governo per arginare la diffusione del virus Sars-CoV-2;
    nulla è stato previsto in merito alla riapertura delle attività che hanno luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, le quali di fatto restano ancora sospese senza avere una data certa sulla ripartenza;
    il settore dell'intrattenimento notturno, delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati risulta essere uno dei più colpiti dalle chiusure previste per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, infatti, come evidenziato più volte anche dalle associazioni che rappresentano i proprietari e i gestori delle discoteche, questo settore è chiuso da oltre un anno e mezzo;
    vi è la necessità che il settore riparta, soprattutto in vista della stagione estiva, senza limitazioni eccessivamente stringenti che renderebbero antieconomica la riapertura. Per queste ragioni si potrebbe utilizzare quale strumento per l'accesso alle discoteche la carta verde prevista dall'articolo 9 del presente decreto, in modo da poter attuare la riapertura in piena sicurezza e nel rispetto dei protocolli anti COVID,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riaprire quanto prima le attività del settore dell'intrattenimento notturno, quali discoteche, sale da ballo e locali assimilati e ad utilizzare la carta verde COVID, di cui all'articolo 9 del presente decreto, quale strumento per l'accesso alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
9/3045-A/103Rospi, Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 11-bis e seguenti del decreto-legge sottoposto alla Camera per la conversione, inseriti nel corso dei lavori in Commissione, recano disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
    proprio in materia di termini legislativi, si segnala la necessità di un intervento urgente con riguardo al regime di scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche presenti nel territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
    com’è noto, in effetti, l'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) – come modificato dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 833, legge 27 dicembre 2017, n. 205) e dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 77, legge 27 dicembre 2019, n. 160) – attribuisce alle Province autonome, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei princìpi fondamentali dell'ordinamento statale, la potestà legislativa in materia di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
    le Province autonome, dunque, disciplinano con propria legge modalità, procedure di assegnazione, norme procedurali per lo svolgimento delle gare, termini di indizione, criteri di ammissione e di aggiudicazione, requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti e durata delle concessioni;
    il medesimo articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al comma 6, fissa al 31 dicembre 2023 la scadenza ultima delle concessioni in essere;
    tuttavia, a livello normativo sussiste un differenziato regime di scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche presenti sul territorio delle province autonome di Trento e Bolzano (31 dicembre 2023, ai sensi della norma sopra citata) rispetto alle concessioni presenti sul restante territorio nazionale. Per queste ultime, in effetti, il termine di’ scadenza è stato prorogato al 31 luglio 2024, per effetto della decretazione d'urgenza legata alla pandemia da COVID-19 e, in particolare, dell'articolo 125-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto «cura Italia»), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    è evidente la necessità di allineare le predette scadenze, intervenendo con urgenza, anche in considerazione dei tempi necessari all'avvio delle procedure per l'assegnazione delle grandi derivazioni,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'allineamento delle scadenze sopramenzionate, al fine di assicurare una omogeneità dei punti di partenza e garantire parità di condizioni, uniformità e certezza su tutto il territorio nazionale.
9/3045-A/104Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Maturi, Piccolo, Sutto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge all'esame dell'Aula disciplina la graduale ripresa delle attività delle piscine e dei centri natatori;
    lo svolgimento di tali attività, nel rispetto del calendario fissato dalla disposizione sopra citata, è consentito «in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico» (si vedano, identicamente, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in esame per le piscine all'aperto, nonché l'articolo 6, comma 1-bis, per le piscine e i centri natatori in impianti coperti);
    a parere degli interroganti, si rende necessaria un'operazione di aggiornamento delle misure di contenimento previste nei suddetti protocolli, alla luce dei recenti studi e pubblicazioni che confermano la rapidità del cloro nell'inattivazione del virus SARS-CoV-2 e, conseguentemente, il rischio molto basso di contagio che si registra presso le attività in questione;
    in particolare, appare evidente la necessità di superare, per le attività in oggetto, il vincolo della capienza massima di 7 mq a persona (densità di affollamento in vasca), la cui previsione non appare supportata da adeguate basi scientifiche né giustificata alla luce dell'attuale andamento della situazione epidemiologica;
    i risultati delle nuove evidenze scientifiche dovrebbero rappresentare una base di partenza per l'allentamento dei protocolli attualmente in vigore, garantendo comunque il rispetto delle esigenze di sicurezza, prevenzione del contagio e tutela degli operatori e della clientela,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di revisionare i protocolli anti-contagio riguardanti le piscine e i centri natatori all'aperto e al chiuso, prevedendone il progressivo allentamento, anche con riguardo all'indice di superficie di acqua a persona, alla luce dei recenti studi ed evidenze scientifiche disponibili in materia.
9/3045-A/105Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 52 del 2021 introduce il meccanismo delle certificazioni verdi COVID-19 (cosiddetto « green pass») per la circolazione dei cittadini sul territorio italiano, un documento che certifica la negatività a un tampone, l'avvenuta guarigione dal COVID-19 o l'avvenuta vaccinazione;
    l'articolo 2 del suddetto decreto-legge consente la libera circolazione fra regioni in fascia di rischio rossa ed arancione, anche senza causa di giustificazione, se in possesso delle certificazioni verdi COVID-19;
    gli articoli 5 e 7 attribuiscono la facoltà al Governo di inserire nelle linee-guida il possesso delle suddette certificazioni come requisiti per l'accesso a eventi pubblici;
    l'articolo 8-bis, inserito con un emendamento presentato dal Governo, amplia l'utilizzo del « green pass», rendendolo obbligatorio anche per coloro che intendono partecipare a un banchetto nuziale;
    l'articolo 9 stabilisce i criteri e le procedure di rilascio per ottenere la certificazione;
    l'articolo 3 della Costituzione riconosce che tutti i cittadini «sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» e che il compito dello Stato è «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
    l'articolo 16 della Costituzione stabilisce che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza»;
    l'articolo 32 della Costituzione garantisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»;
    il sistema delle certificazioni rappresenta una grave discriminazione tra cittadini vaccinati e cittadini che non intendono o non possono, per motivi di salute, sottoporsi alla vaccinazione;
    il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con il provvedimento di avvertimento n. 156 del 23 aprile 2021, ha lanciato un allarme al governo, rilevando numerose criticità sostanziali nel sistema delineato dal decreto-legge n. 52 del 2021 che non rispetta alcuni principi fondamentali per la tutela dei dati personali: principio di tassatività (manca un'indicazione tassativa delle specifiche finalità della raccolta e del trattamento dei dati sensibili, permettendo a futuri atti amministrativi di subordinare l'accesso in determinati luoghi al possesso dei certificati verdi), principio di minimizzazione del dato, principio di trasparenza (il decreto-legge in questione non precisa i soggetti deputati al controllo della veridicità delle certificazioni e, soprattutto, «non specifica la titolarità dei trattamenti effettuati ai fini dell'emissione e del controllo delle predette certificazioni verdi e in particolare di quelli posti in essere attraverso la Piattaforma Nazionale DGC»), principio di limitazione della conservazione dei dati;
    il Garante della Privacy ha inoltre espresso il proprio disappunto per la procedura con cui sono stati predisposti i certificati, non essendo stato consultato il Garante prima dell'emanazione dell'atto legislativo, come invece prevede la normativa, né essendo stata effettuata la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679;
    a mezzo stampa si è appreso che il Ministero della Salute considera addirittura di estendere il sistema del « green pass» ad altri ambiti, come per esempio per l'accesso alle discoteche;
    il sistema delle certificazioni verdi può diventare quindi un mezzo per imporre un obbligo surrettizio di vaccinazione, mentre l'imposizione di un trattamento sanitario dovrebbe essere stabilita espressamente dalla legge con un atto chiaro di assunzione di responsabilità politica da parte del Governo e del Parlamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare le opportune iniziative normative volte ad abolire il meccanismo delle certificazioni verdi COVID-19.
9/3045-A/106Giuliodori.


   La Camera,
   premesso che:
    lo studio dell'Università di Greifswald pubblicato ad aprile 2021 su The New England Journal of Medicine ha concluso che la vaccinazione con AstraZeneca (Vaxzevria) può provocare il raro sviluppo di trombocitopenia trombotica immunitaria mediata da anticorpi attivatori delle piastrine contro PF4, che imita clinicamente la trombocitopenia autoimmune indotta da eparina;
    con Circolare dell'8 aprile 2021 il Ministero della salute pur approvando il suddetto vaccino per tutti i maggiorenni raccomandava «un uso preferenziale nelle persone con più di 60 anni»;
    il 26 maggio il Gruppo di lavoro Emostasi e Trombosi dell'Aifa ha riportato che «La sicurezza della somministrazione del vaccino AstraZeneca (Vaxzevria) nei soggetti di età inferiore a 60 anni rimane un tema ancora aperto e sul quale vi sono margini di incertezza». Ciononostante, riguardo alla seconda dose per gli under 60 vaccinati con AstraZeneca, «il completamento della schedula vaccinale rappresenti la strategia di contrasto alla diffusione del virus Sars-CoV-2 che garantisce il migliore livello di protezione»;
    un gruppo di medici vaccinatori in una lettera aperta, pubblicata sui quotidiani, avevano segnalato l'incongruenza per cui il vaccino non era stato dichiarato opportuno nella fascia giovanile, perciò a inizio campagna vaccinale veniva proposto alle persone più anziane proprio alla luce dei casi di trombosi verificati nei Paesi che lo hanno utilizzato, tuttavia nei recenti « Open day» è stato permesso alle Regioni di utilizzarlo anche per i giovani. I medici vaccinatori hanno sottolineato il rischio trombosi di AstraZeneca nei soggetti 20-55 anni, specialmente nelle donne;
    il succitato vaccino non è mai stato approvato dall'agenzia del farmaco statunitense (PDA), è stato eliminato dal programma di vaccinazioni di vari Paesi europei (Austria, Norvegia e Danimarca) e limitato a fasce di età avanzate in altri Paesi;
    il monitoraggio dei possibili effetti avversi è da ritenersi prioritario per tutti i vaccini anti COVID-19 somministrati in Italia;
    il giorno 5 giugno una giovane italiana di 18 anni viene ricoverata per trombosi venosa cerebrale all'ospedale San Martino di Genova a pochi giorni dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca, avvenuta il 25 maggio 2021 nella Asl di residenza,

impegna il Governo:

   ad adottare opportune iniziative volte:
    a limitare le vaccinazioni con AstraZeneca (Vaxzevria) alle sole fasce di età « over 60» per escludere alla radice qualsiasi, seppur rara, eventualità di effetti avversi di tipo trombotico, impedendo quindi che nei cosiddetti « Open Day» vaccinali organizzati dalle Regioni e aperti a tutti i maggiorenni si somministri tale vaccino a chi non ha ancora raggiunto i 60 anni di età;
    a informare correttamente la popolazione e a monitorare e sollecitare la segnalazione di possibili eventi avversi da parte dei medici aventi la responsabilità della vaccinazione rispetto alla somministrazione dei vaccini anti COVID-19 approvati dall'EMA AstraZeneca (Vaxzevria). Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson;
    a prevedere una sezione separata sul sito dell'AIFA, raggiungibile altresì dal sito del Ministero della Salute per la segnalazione e il monitoraggio degli effetti avversi in tema di vaccinazioni anti COVID-19.
9/3045-A/107Leda Volpi, Sarli.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 6 del provvedimento in esame prevede la riapertura di piscine, centri natatori, palestre, gli sport di squadra e centri benessere, scaglionandole tra il 15 maggio e il primo luglio (piscine al coperto in zona gialla), in ogni caso in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico;
    100 mila centri sportivi presenti in Italia, con un milione di addetti ai lavori e 20 milioni di frequentatori, sono stati obbligati a oltre 9 mesi di chiusura totale e 5 mesi di apertura contingentata i centri sportivi riportando una perdita di flusso economico di circa 10 miliardi e mezzo di euro. Si tratta di danni ingentissimi, sia sul piano economico che quello sociale;
    in particolare i gestori delle piscine hanno dovuto sostenere spese ingenti per il mantenimento della funzionalità delle strutture, in relazione alla complessità che tali impianti presentano,

impegna il Governo

a prevedere un ulteriore fondo di sostegno di 200 Milioni di euro a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte all'apposito registro presso il CONI e affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva, per i costi sostenuti dalle stesse per la gestione e il mantenimento degli impianti natatori anche polivalenti il cui uso agli utenti è stato impedito o fortemente limitato dai provvedimenti normativi legati al COVID.
9/3045-A/108Versace.