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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 20 maggio 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 maggio 2021.

  Amitrano, Ascani, Battelli, Benvenuto, Bergamini, Bianchi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Maurizio Cattoi, Cirielli, Colaninno, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Lorenzo, De Luca, De Menech, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Galizia, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maccanti, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Mariani, Melilli, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Pastorino, Perantoni, Pettarin, Rampelli, Rizzo, Rosato, Emanuela Rossini, Roberto Rossini, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Maria Tripodi, Varchi, Vignaroli, Viscomi, Vito, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 19 maggio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   ZENNARO: «Disposizioni per la tutela e la promozione della ceramica artistica e tradizionale» (3122);
   PAITA: «Disposizioni per la sospensione del pagamento dei pedaggi autostradali nella regione Liguria» (3123).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge costituzionale COLLETTI ed altri: «Modifica alla disciplina del finanziamento delle confessioni religiose e devoluzione allo Stato della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondente alle scelte non espresse dai contribuenti» (2720) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Segneri.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di circostanza aggravante dell'istigazione o dell'apologia riferite al delitto di associazione di tipo mafioso o a reati commessi da partecipanti ad associazioni di tale natura» (2899) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Costanzo.

  La proposta di legge TRANO: «Introduzione dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di conservazione di documenti, dati e informazioni da parte degli organismi di autoregolamentazione delle categorie professionali per prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo» (2903) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Costanzo.

  La proposta di legge CIRIELLI: «Introduzione dell'articolo 640-bis.1 del codice penale, in materia di truffa ai danni di soggetti minori o anziani» (3022) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Meloni.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  SERRACCHIANI ed altri: «Modifica all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno» (3048) Parere delle Commissioni II, V, VII, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  TONELLI ed altri: «Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e altre disposizioni in materia di porto di armi da parte del personale delle Forze di polizia e di rilascio e rinnovo della licenza di portare armi» (3049) Parere delle Commissioni IV e V.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  PARENTELA ed altri: «Norme per la salvaguardia e il ripristino dei castagneti nonché per la promozione del settore castanicolo nazionale» (2957) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 414).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 7 maggio 2021, ha trasmesso copia del bilancio assestato del Fondo edifici di culto per l'anno 2020, corredato dai relativi allegati.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 18 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 3-9 maggio 2021, nonché il verbale della seduta del 14 maggio 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e la nota del 14 maggio 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 18 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 14 maggio 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle regioni Sardegna e Sicilia.

  Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 18 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le ordinanze 14 maggio 2021, recanti rispettivamente ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli COVID-tested.

  Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47, la relazione, predisposta dal Ministero della giustizia, sull'applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, riferita all'anno 2020 (Doc. XCIV, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 19 maggio 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa (COM(2021) 350 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 19 maggio 2021, a pagina 6, seconda colonna, trentunesima riga, dopo la parola: « XI» devono intendersi inserite le seguenti: « (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)».

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: CUNIAL ED ALTRI; FORNARO ED ALTRI; CENNI: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA CONTADINA (A.C. 1825-1968-2905-A)

A.C. 1825-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1825-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 4, dopo le parole: comma 3, inserire le seguenti: primo periodo,;

  All'articolo 4, comma 1, lettera e), dopo la parola: contadine inserire le seguenti:, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

  All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: i comuni inserire le seguenti:, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

  All'articolo 10, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO
   sugli emendamenti 2.23, 2.100, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 4.101, 4.104, 4.108, 4.109 e 4.110, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1825-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

  1. La presente legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
  2. La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina per promuovere l'agroecologia e per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria.
  3. A tal fine, in conformità ai princìpi dell'articolo 44 della Costituzione, alla Dichiarazione sui diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano in ambito rurale, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2018, nonché alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, alle Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste, approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), nella 38ma sessione speciale, l'11 maggio 2012, e ai Dieci elementi dell'agroecologia, approvati dal Consiglio della FAO, nella 163ma sessione, il 3 dicembre 2019, la presente legge ha la finalità di:
   a) promuovere l'agroecologia e la gestione sostenibile del suolo, con particolare attenzione all'agricoltura biologica, anche attraverso l'uso collettivo della terra quale fonte primaria originaria di cibo per i suoi abitanti, preservando con ciò anche i valori delle culture tradizionali e del territorio per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del bene primario;
   b) riconoscere e valorizzare la ricchezza delle diversità nell'agricoltura come fondamento di politiche agricole differenziate, le quali forniscono tutela specifica alle aziende contadine, mettendole in grado di generare occupazione e valore aggiunto sul piano economico-sociale, culturale, dell'ambiente e della salute;
   c) agevolare, attraverso campagne di informazione e specifici programmi educativi e di formazione nelle scuole e nelle università, la conoscenza di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, alla qualità delle produzioni agricole, al rispetto e alla protezione del suolo;
   d) contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo, anche attraverso l'adozione di misure volte a favorire la ricomposizione fondiaria, l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra le aziende agricole contadine, la famiglia, l'economia e il territorio, promuovendo il trasferimento della cultura contadina alle nuove generazioni e sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo, alla tutela della biodiversità e alla manutenzione idrogeologica, nonché alla produzione di nuove forme di governance locali, promuovendo politiche volte a uno sviluppo territoriale inclusivo che favoriscano la creazione di legami e connessioni tra le aree rurali e quelle urbane grazie alla trasformazione degli agricoltori contadini in soggetti promotori di un modello economico, sociale e culturale;
   e) sostenere l'esercizio delle agricolture contadine per contrastare lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane e delle aree montane e collinari e la conseguente riduzione del numero delle aziende agricole, forestali e pastorali-zootecniche;
   f) favorire e valorizzare il ruolo di coloro che praticano l'agricoltura contadina nonché quello dell'agricoltore custode di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1o dicembre 2015, n. 194, anche in attuazione delle finalità previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, quali soggetti naturalmente attivi nella protezione e nella tutela dell'ambiente e nel contrasto del cambiamento climatico, anche attraverso la manutenzione dei paesaggi, la silvicoltura, la tutela della biodiversità e una migliore gestione del territorio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Oggetto e finalità)

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: sostenibile con la seguente: produttiva.
1.14. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: della cultura contadina fino alla fine della lettera con le seguenti: delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni, sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo e alla tutela della biodiversità ed alla manutenzione idrogeologica, nonché promuovendo politiche per uno sviluppo territoriale inclusivo che favoriscano la creazione di legami e connessioni tra le aree rurali e quelle urbane grazie alla trasformazione degli agricoltori contadini in soggetti promotori di un modello economico, sociale, culturale e dinamico.
1.13. Ciaburro, Caretta.

A.C. 1825-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai sensi della presente legge sono definite «aziende agricole contadine» le aziende agricole che posseggono tutti i seguenti requisiti:
   a) sono condotte direttamente dal titolare, dai familiari, anche nella forma di società semplice agricola o società di persone, o dai soci di una cooperativa costituita esclusivamente da soci lavoratori, attraverso il loro apporto di lavoro prevalente sia con riguardo al tempo dedicato alla produzione contadina sia con riguardo all'eventuale collaborazione di lavoratori stagionali o di dipendenti fissi;
   b) praticano modelli di produzione agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avvicendamenti colturali, le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente o parziale della pratica del pascolo o, in caso di impossibilità del pascolo, mantenendo elevati livelli di benessere degli animali, in conformità alle Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste e ai Dieci elementi dell'agroecologia, e curano il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali nonché delle relative tecniche di coltivazione e di allevamento;
   c) favoriscono la tutela e la conservazione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali, sostenendo la manutenzione idrogeologica e il ripristino dell'ambiente e dei paesaggi originari;
   d) trasformano le materie prime prodotte nell'azienda, anche con strumenti e metodologie tradizionali di uso locale, senza effettuare lavorazioni in serie prevalentemente automatizzate, privilegiando forme di economia solidale e partecipata;
   e) producono limitate quantità di beni agricoli e alimentari, ivi compresi i prodotti del bosco, destinati al consumo immediato e alla vendita diretta ai consumatori finali svolta nell'ambito della provincia ove ha sede l'azienda agricola o nelle province confinanti nonché nei mercati alimentari locali;
   f) rientrano nella disciplina del coltivatore diretto, come definito dall'articolo 2083 del codice civile, o delle forme associative o cooperative.

  2. Sono definiti «agricoltori contadini» i proprietari o i conduttori di terreni agricoli che esercitano su di essi attività agricola non in via principale, secondo le modalità e i princìpi previsti dalle lettere b) e d) del comma 1 del presente articolo.
  3. Le aziende agricole contadine possono costituire associazioni, consorzi agrari, reti e cooperative e possono avvalersi della collaborazione di istituti tecnici e professionali agrari, ordini e collegi professionali del settore, università e fondazioni. Possono altresì svolgere attività di agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141.
  4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, alle aziende agricole contadine si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
  5. Il titolare dell'azienda agricola contadina può concedere in godimento, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati a propri familiari entro il terzo grado di parentela, che facciano parte dell'impresa, o a società semplici costituite da questi.
  6. Alle aziende agricole contadine è riservata una quota dei posteggi nei mercati agricoli per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
  7. Le aziende agricole contadine accedono ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, previsti ai sensi dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, e delle norme regionali di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Definizioni)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: posseggono tutti i seguenti requisiti con le seguenti: rispettano almeno uno dei seguenti criteri.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera b), sopprimere le parole: attraverso l'utilizzo prevalente o parziale della pratica del pascolo o, in caso di impossibilità del pascolo,;
   sopprimere la lettera e).
2.23. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: alle Linee guida fino alla fine della lettera con le seguenti: alle indicazioni comunitarie e a quelle fornite dal Ministero della salute; i dati relativi al benessere degli animali devono essere riportati sul sistema informatico veterinario aziendale ClassyFarm adottato in attuazione del Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017;.
*2.100. Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: alle Linee guida fino alla fine della lettera con le seguenti: alle indicazioni comunitarie e a quelle fornite dal Ministero della salute; i dati relativi al benessere degli animali devono essere riportati sul sistema informatico veterinario aziendale ClassyFarm adottato in attuazione del Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017;.
*2.103. De Toma, Zucconi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: alle Linee guida fino alla fine della lettera con le seguenti: alle indicazioni comunitarie e a quelle fornite dal Ministero della salute; i dati relativi al benessere degli animali devono essere riportati sul sistema informatico veterinario aziendale ClassyFarm adottato in attuazione del Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017;.
*2.104. Squeri.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: con strumenti aggiungere la seguente:, prodotti.
2.300. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto delle colture tradizionali.
2.20. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: svolta nell'ambito della provincia fino alla fine della lettera con le seguenti: di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001;
*2.101. Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: svolta nell'ambito della provincia fino alla fine della lettera con le seguenti: di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001;
*2.107. Zucconi, De Toma.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: svolta nell'ambito della provincia fino alla fine della lettera con le seguenti: di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001;
*2.108. Squeri.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: svolta nell'ambito della provincia fino alla fine della lettera con le seguenti: di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001;
*2.109. Gadda.
(Approvato)

  Al comma 4, dopo le parole: comma 3, aggiungere le seguenti: primo periodo,;
2.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 6, dopo le parole: una quota dei posteggi aggiungere le seguenti: , all'interno di quelli già riservati agli imprenditori agricoli,.
*2.102. Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 6, dopo le parole: una quota dei posteggi aggiungere le seguenti: , all'interno di quelli già riservati agli imprenditori agricoli,.
*2.110. De Toma, Zucconi.

  Al comma 6, dopo le parole: una quota dei posteggi aggiungere le seguenti: , all'interno di quelli già riservati agli imprenditori agricoli,.
*2.111. Squeri.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I comuni, nel caso di apertura di mercati in aree pubbliche, possono riservare alle aziende agricole contadine esercenti la vendita di prodotti agricoli e alimentari appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato, promuovere la creazione di appositi mercati contadini periodici nonché favorire l'accesso a luoghi e locali deputati alla logistica dei gruppi di acquisto solidale di cui ai commi 266 e 267 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2.114. Parentela.
(Approvato)

A.C. 1825-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Registro dell'agricoltura contadina)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro dell'agricoltura contadina, nel quale possono essere iscritti le aziende agricole contadine e gli agricoltori contadini. Il Registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
  2. L'iscrizione nel Registro è gratuita e avviene su richiesta dell'interessato, a seguito di autocertificazione, da parte del richiedente, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Essa ha la durata di tre anni e, permanendo le condizioni, è rinnovata automaticamente per altri tre anni.
  3. Ogni cambiamento della titolarità dei terreni su cui è esercitata l'attività dell'azienda agricola contadina e dell'agricoltore contadino deve essere comunicato, entro sessanta giorni dalla data in cui è avvenuto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  4. L'amministrazione competente provvede all'istituzione e alla tenuta del Registro con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Registro dell'agricoltura contadina)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente,
   all'articolo 6, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: dalle aziende iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito,
3.1. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, al termine dei quali l'interessato può chiedere nuovamente il rinnovo. L'interessato può chiedere la cancellazione dal Registro in qualunque momento e per qualunque motivazione.
3.100. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.
(Approvato)

A.C. 1825-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano la produzione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, individuando, nel rispetto dei princìpi stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
   a) i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali sono applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, rispettivamente in materia di igiene dei prodotti alimentari e di igiene per gli alimenti di origine animale, con l'osservanza della procedura stabilita dagli articoli 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e 10 del regolamento (CE) n. 853/2004;
   b) le materie prime di esclusiva produzione propria che possono essere oggetto di trasformazione;
   c) i requisiti urbanistici e igienici dei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni dei prodotti provenienti da agricoltura contadina;
   d) le modalità semplificate per l'esercizio della vendita diretta e le verifiche da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti;
   e) le modalità di organizzazione di corsi per assicurare alle aziende agricole contadine la preparazione necessaria in merito alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande; tali corsi devono essere attivati localmente e senza oneri economici per i soggetti di cui all'articolo 2;
   f) procedure semplificate per l'esecuzione, anche in economia, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici rurali dell'azienda agricola contadina, sia per uso abitativo proprio, sia come annessi agricoli, nonché per la realizzazione di strutture temporanee di ricovero per animali, di fienili, serre e di eventuali altri annessi destinati all'attività agro-silvo-pastorale;
   g) procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia, di lavori di regimazione irrigua e realizzazione di bacini di accumulo irriguo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina)

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: urbanistici e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatti salvi i requisiti igienici, gli immobili utilizzati per le lavorazioni non mutano la loro destinazione d'uso.
4.9. Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: semplificate per l'esercizio della vendita diretta con le seguenti: per la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
*4.100. Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: semplificate per l'esercizio della vendita diretta con le seguenti: per la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
*4.106. Squeri.

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: contadine aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
4.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: trasformazione fino alla fine della lettera con le seguenti: lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina; tali corsi devono essere svolti nell'ambito dell'attuale sistema formativo previsto per il personale alimentarista.
*4.101. Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: trasformazione fino alla fine della lettera con le seguenti: lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina; tali corsi devono essere svolti nell'ambito dell'attuale sistema formativo previsto per il personale alimentarista.
*4.104. Zucconi, De Toma.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: trasformazione fino alla fine della lettera con le seguenti: lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina; tali corsi devono essere svolti nell'ambito dell'attuale sistema formativo previsto per il personale alimentarista.
*4.108. Squeri.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: annessi agricoli aggiungere le seguenti: purché tali interventi non modifichino la destinazione d'uso rurale.
**4.102. Colucci, Lupi, Sangregorio, Tondo.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: annessi agricoli aggiungere le seguenti: purché tali interventi non modifichino la destinazione d'uso rurale.
**4.105. De Toma, Zucconi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: annessi agricoli aggiungere le seguenti: purché tali interventi non modifichino la destinazione d'uso rurale.
**4.112. Squeri.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) le modalità semplificate per la costituzione di reti di aziende agricole contadine e relative rappresentanze.
4.114. Spena.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazione delle norme in materia di rapporti con le pubbliche amministrazioni)

  1. Al decreto legislativo 28 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 14:
    al comma 1, dopo le parole: «con gli imprenditori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «e con le imprese agricole contadine»;
    al comma 3, dopo le parole: «con gli imprenditori agricoli» sono aggiunte le seguenti «e con le imprese agricole contadine»;
   all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «con gli imprenditori agricoli» sono aggiunte le seguenti: «e con le imprese agricole contadine».
4.04. Ciaburro, Caretta.

A.C. 1825-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale)

  1. Nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune può essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina da far valere nei programmi di sviluppo rurale, attribuendo un punteggio premiale alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono determinati mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Le risorse di cui al comma 1 da destinare alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne non possono essere superiori al 60 per cento delle risorse disponibili.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.
(Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La medesima misura si applica ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della presente legge, i cui terreni sono situati nelle aree interne e in aree adiacenti, nel raggio di dieci chilometri, a centri pubblici di raccolta e stoccaggio di rifiuti che producono emissioni odorigene.
5.4. Acunzo.

A.C. 1825-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica)

  1. Al fine della migliore conservazione del suolo a scopi agricoli, le regioni possono censire, ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine.
  2. Le regioni, le province, i liberi consorzi e le città metropolitane possono adottare protocolli e piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende agricole contadine nei rispettivi territori, senza imporre ulteriori vincoli e oneri all'attività contadina, nel suo ruolo di presidio del territorio.
  3. Le regioni, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti, possono assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie.
  4. Ai fini di cui al comma 3 le regioni tengono conto dei seguenti criteri e princìpi:
   a) presentazione da parte del richiedente di un progetto attinente allo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a cinque anni, decorrenti dal giorno di assegnazione del terreno;
   b) in presenza di più richieste di utilizzazione per il medesimo terreno, preferenza per quelle presentate dalle aziende iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, dalle aziende il cui titolare abbia età inferiore a 40 anni o da quelle a conduzione femminile.

  5. Il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucapione.
  6. Le regioni, le province, i liberi consorzi, le città metropolitane e i comuni possono adottare protocolli affinché le aziende agricole contadine e gli enti costituiti a norma dell'articolo 8, aventi sede nel proprio territorio, possano effettuare opere di manutenzione ordinaria o di miglioramento delle infrastrutture afferenti al fondo delle aziende agricole contadine.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 6.
(Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica)

  Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o quelle che abbiano ottenuto da almeno tre anni una certificazione biologica da parte di un ente certificatore nazionale.
6.100. Bond.
(Approvato)

A.C. 1825-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili)

  1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con frequenza almeno biennale, per ciascuna particella catastale, la ricognizione del catasto dei terreni al fine di individuare i terreni silenti, per i quali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i proprietari e gli altri titolari di diritti reali non sono individuabili o reperibili.
  2. I terreni silenti, come individuati ai sensi del comma 1, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
  3. Nelle more dell'individuazione del proprietario o di altri titolari di diritti reali sui terreni individuati ai sensi del comma 1 e iscritti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o autorizzando i proprietari di terreni vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui il pascolo, la pulizia dei rovi e la raccolta dei frutti spontanei.
  4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal comune ai sensi del comma 3 non costituiscono, per i proprietari di terreni vicinali, titolo o presupposto per l'acquisto di diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o su porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
  5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario del terreno individuato dalla particella catastale o di altro titolare di diritto reale sopra di esso determina la cancellazione del terreno dal registro di cui al comma 2 e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari di terreni vicinali ai sensi del comma 3.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili)

  Al comma 1, dopo le parole: i comuni aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
7.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire la parola: vicinali con la seguente: confinanti.

  Conseguentemente:
   al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: vicinali con la seguente: confinanti;
   al comma 5, sostituire la parola: vicinali con la seguente: confinanti.
7.100. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'attività di cui al comma 3, di individuazione del proprietario o di altri titolari di diritti reali sui terreni, è documentata in modo tracciabile e trasparente dalle amministrazioni responsabili a mezzo raccomandata o equivalente.
7.101. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le responsabilità derivanti dalle attività svolte di cui al primo periodo non possono in ogni caso ricadere sui proprietari dei terreni o sui titolari di diritti reali sui terreni medesimi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: ed in ogni caso non permettono attività di locazione di qualsiasi tipo.
7.102. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In ogni caso sul proprietario o titolare di diritti reali sui terreni individuati ai sensi del comma 1 e iscritti nel registro comunale di cui al comma 2 non ricade alcuna responsabilità per eventuali illeciti o abusi effettuati da soggetti terzi autorizzati di cui al presente articolo e dalle associazioni di cui all'articolo 8.
7.104. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto titolare del terreno o titolare di diritto reale sopra di esso non è in alcun modo responsabile delle attività svolte da terzi ai sensi del presente articolo.
7.105. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. In qualsiasi momento il proprietario del terreno o titolare di diritti reali sullo stesso può notificare all'amministrazione comunale e ai conduttori, in forma singola o associata, la sua intenzione di rientrare in pieno controllo del terreno. Tale manifestazione di volontà trova seguito entro trenta giorni dalla sua notifica.
7.106. Caretta, Ciaburro.

A.C. 1825-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura)

  1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti ed effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture, i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, compresa quella contadina, e l'attività forestale, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo; esse sono costituite nella forma di associazioni tra i proprietari dei terreni medesimi, comprese quelle previste dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale.
  2. Le finalità dell'accorpamento compiuto ai sensi del comma 1 possono essere:
   a) la conservazione o l'incremento del potenziale produttivo agricolo, con particolare riguardo all'esercizio dell'agricoltura contadina, dell'attività forestale, dell'allevamento allo stato brado e della pastorizia;
   b) la conservazione e gestione della biodiversità;
   c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;
   d) la sicurezza della popolazione, con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico;
   e) la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.

  3. Le associazioni di cui al comma 1 possono:
   a) operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune;
   b) essere patrocinate da uno o più enti locali;
   c) essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;
   d) partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;
   e) redigere e attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni o dalle unioni di comuni, nei quali sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
   f) svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;
   g) gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio;
   h) stipulare contratti di affitto o comodato d'uso, a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione impegnandosi alla manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;
   i) attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci, purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;
   l) gestire in forma associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni o dalle unioni di comuni per i territori di propria competenza.

  4. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni di cui al comma 1 allo scopo di creare opportunità di occupazione attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologica dei terreni medesimi.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8
(Associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura)

  Al comma 1, sostituire le parole: e l'attività forestale con le seguenti: e la selvicoltura.

  Conseguentemente:
   al comma 2:
    alinea, dopo la parola: compiuto aggiungere le seguenti: e delle associazioni costituite;
    lettera a), sostituire le parole:, con particolare riguardo all'esercizio dell'agricoltura contadina, dell'attività forestale con le seguenti: e forestale, con particolare riguardo all'esercizio dell'agricoltura contadina, della selvicoltura;
    lettera c), sopprimere la parola: fondamentali;
    lettera e), dopo le parole: fondi agricoli aggiungere la seguente:, forestali;
   al comma 3:
    lettera d), dopo le parole: terreni agricoli aggiungere le seguenti: e forestali;
    lettera g), dopo le parole: attività agricole aggiungere la seguente:, forestali;
    lettera i), sopprimere le parole: purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;
   al comma 4:
    dopo le parole: valorizzazione agricola aggiungere le seguenti: e forestale;
    dopo le parole: fondi agricoli aggiungere la seguente: , forestali;
   alla rubrica dopo le parole: l'agricoltura aggiungere le seguenti: e la selvicoltura.
8.100. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la parola: associazioni con le seguenti: consorzi o cooperative.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole: Le associazioni con le seguenti: I consorzi e le cooperative;
   al comma 4, sostituire le parole: delle associazioni con le seguenti: dei consorzi e delle cooperative;
   alla rubrica, sostituire la parola: Associazioni con le seguenti: Consorzi e cooperative.
8.8. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) il rilancio di attività extra-agricole legate alla promozione del territorio e della ricezione turistica;
8.7. Ciaburro, Caretta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Qualora le attività svolte dai soggetti di cui al presente articolo o all'articolo 7 producano una qualche forma di reddito, questi devono riconoscerne una quota al proprietario del terreno o titolare di diritti reali sullo stesso, previa trattativa.
8.101. Ciaburro, Caretta.

A.C. 1825-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina)

  1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina.
  2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica, di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi, e di promuovere attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione.
  3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

A.C. 1825-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine)

  1. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, coordinata dagli stessi Ministeri, che organizzano, nell'ambito dei rispettivi siti internet, un apposito spazio a essa dedicato.
  2. La Rete di cui al comma 1 è composta dai centri di documentazione, di ricerca e di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati, compresi i musei, il cui scopo sociale ha attinenza con l'attività agricola.
  3. Le attività svolte dalla Rete sono finalizzate a:
   a) raccogliere esperienze e buone pratiche relative ad innovazioni sostenibili di carattere produttivo, di filiera e sociale, anche al fine di rivitalizzare le aree rurali abbandonate e svantaggiate;
   b) sviluppare ogni forma di conoscenza dell'attività e delle tradizioni degli agricoltori contadini, prevedendo percorsi culturali, turistici ed enogastronomici nei territori in cui si svolge tale attività;
   c) promuovere la cultura e la tradizione contadina anche in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti nel settore del turismo.

  4. La Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine può collaborare con i comuni e con le associazioni che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo, culturale e turistico.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Istituzione della rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine)

  Al comma 4, dopo le parole: sviluppo agricolo aggiungere le seguenti: e forestale.
10.100. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.
(Approvato)

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10.200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1825-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 1825-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Disposizione finanziaria
ed entrata in vigore)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2022.

A.C. 1825-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'Europa ha un'attenzione particolare a favore della tutela dell'ambiente, ulteriormente sottolineata anche da una delle sei direttive del Recovery Plan;
    i criteri previsti dall'articolo 17 del Regolamento (CE) 1257/99 prevede sostegni per i terreni che abbiano le seguenti caratteristiche e che si trovino in zone di montagna, o in zone minacciate di spopolamento perché poco produttive e con una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola;
    che questi criteri non esauriscono le caratteristiche dei terreni svantaggiati, trovandosi tra questi anche quelli che si trovano nei pressi di centri pubblici mal funzionanti di stoccaggio e smaltimento rifiuti solidi urbani, a causa delle emissioni di sostanze odorigene, miasmi, negativi per la salute umana e causa di condizioni penalizzanti di lavoro;
    le regioni italiane non hanno ancora armonizzato e uniformato tra loro le normative di trattamento dei rifiuti, né allo stato attuale vigono norme per il controllo delle emissioni odorigene;
    i terreni che si trovano nel raggio di dieci chilometri di centri di raccolta rifiuti, risultano altresì svantaggiati rispetto a quelli previsti dai criteri del Regolamento 1257/99,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nel novero delle caratteristiche dei terreni svantaggiati anche quelli che si trovano nei pressi di centri pubblici mal funzionanti di stoccaggio e smaltimento rifiuti solidi urbani, almeno fino a che non vengano eliminate le emissioni odorigene, che tanto nocumento causano alla salute delle persone e alla tutela dell'ambiente naturale.
9/1825-A/1Acunzo.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta in esame, in materia di disciplina dell'agricoltura contadina, reca, tra le altre, disposizioni mirate allo sfruttamento e recupero dei terreni, o equivalenti particelle catastali, localizzati nelle aree interne e montane, con finalità di attuazione della cosiddetta Ricomposizione fondiaria e di tutela della terra e del territorio nazionale;
    la proposta di legge, agli articoli 6, 7 e 8, prevede norme finalizzate al recupero ed alla gestione dei predetti terreni o particelle catastali anche nei casi di irreperibilità dei proprietari o titolari di diritti reali sui terreni medesimi;
    tali disposizioni prevedono ampia discrezionalità da parte delle amministrazioni e dei soggetti terzi nell'individuazione dei terreni potenzialmente abbandonati o il cui proprietario risulti irreperibile;
    non esistono, tuttavia, misure che identifichino l'accertamento di tale irreperibilità mediante logiche di tracciabilità, notorietà e trasparenza, tali da responsabilizzare le amministrazioni competenti ed i soggetti terzi;
    tale vuoto normativo costituisce, in particolar modo nelle aree montane, dove il fenomeno della frammentazione fondiaria è particolarmente diffuso, un grave pregiudizio nei confronti del principio della proprietà privata, tutelata dall'articolo 42 della Costituzione italiana;
    parimenti, non esistono misure che tutelino il predetto proprietario o titolare di diritti reali da abusi compiuti da conduttori o autorizzati terzi sul proprio terreno;
    allo stesso modo non sono menzionate misure che tutelino i predetti proprietari o titolari di diritti qualora i conduttori terzi autorizzati alla gestione dei terreni decidano di mettere a rendita i terreni medesimi, creando una grave asimmetria tra le due parti, poiché a fronte di una creazione di reddito non si configura una corresponsione o riconoscimento di qualsiasi tipo nei confronti del proprietario del terreno;
    il provvedimento, non essendo una legge di conversione di decreto-legge, né tantomeno un atto emergenziale legato alla crisi pandemica da COVID-19, era legato a tempistiche operative più ampie, che avrebbero potuto permettere la correzione delle predette criticità;
    al netto di questa situazione, di fatto, tali modifiche non sono state recepite, lasciando il testo privo di efficaci tutele nei confronti della proprietà privata,

impegna il Governo

a disporre, in fase attuativa del provvedimento in esame, tutte le necessarie garanzie e tutele della proprietà privata dei proprietari dei terreni medesimi o individui ad essi equivalenti, di cui in premessa, prevedendo modalità di tracciabilità e garanzia delle fasi di identificazione ed accertamento per quanto attiene all'individuazione dei terreni abbandonati o della reperibilità dei proprietari dei terreni stessi.
9/1825-A/2Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta in esame, in materia di disciplina dell'agricoltura contadina, reca, tra le altre, disposizioni mirate allo sfruttamento e recupero dei terreni, o equivalenti particelle catastali, localizzati nelle aree interne e montane, con finalità di attuazione della cosiddetta Ricomposizione fondiaria e di tutela della terra e del territorio nazionale;
    la proposta di legge, agli articoli 6, 7 e 8, prevede norme finalizzate al recupero ed alla gestione dei predetti terreni o particelle catastali anche nei casi di irreperibilità dei proprietari o titolari di diritti reali sui terreni medesimi;
    tali disposizioni prevedono ampia discrezionalità da parte delle amministrazioni e dei soggetti terzi nell'individuazione dei terreni potenzialmente abbandonati o il cui proprietario risulti irreperibile;
    non esistono, tuttavia, misure che identifichino l'accertamento di tale irreperibilità mediante logiche di tracciabilità, notorietà e trasparenza, tali da responsabilizzare le amministrazioni competenti ed i soggetti terzi;
    tale vuoto normativo costituisce, in particolar modo nelle aree montane, dove il fenomeno della frammentazione fondiaria è particolarmente diffuso, un grave pregiudizio nei confronti del principio della proprietà privata, tutelata dall'articolo 42 della Costituzione italiana;
    parimenti, non esistono misure che tutelino il predetto proprietario o titolare di diritti reali da abusi compiuti da conduttori o autorizzati terzi sul proprio terreno;
    allo stesso modo non sono menzionate misure che tutelino i predetti proprietari o titolari di diritti qualora i conduttori terzi autorizzati alla gestione dei terreni decidano di mettere a rendita i terreni medesimi, creando una grave asimmetria tra le due parti, poiché a fronte di una creazione di reddito non si configura una corresponsione o riconoscimento di qualsiasi tipo nei confronti del proprietario del terreno;
    il provvedimento, non essendo una legge di conversione di decreto-legge, né tantomeno un atto emergenziale legato alla crisi pandemica da COVID-19, era legato a tempistiche operative più ampie, che avrebbero potuto permettere la correzione delle predette criticità;
    al netto di questa situazione, di fatto, tali modifiche non sono state recepite, lasciando il testo privo di efficaci tutele nei confronti della proprietà privata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, in fase attuativa del provvedimento in esame, tutte le necessarie garanzie e tutele della proprietà privata dei proprietari dei terreni medesimi o individui ad essi equivalenti, di cui in premessa, prevedendo modalità di tracciabilità e garanzia delle fasi di identificazione ed accertamento per quanto attiene all'individuazione dei terreni abbandonati o della reperibilità dei proprietari dei terreni stessi.
9/1825-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame, recante disciplina in materia di agricoltura contadina, reca, tra le altre, disposizioni mirate allo sfruttamento e recupero dei terreni, o relative particelle catastali, localizzati nelle aree interne e montane;
    la presente proposta di legge trova attuazione anche con finalità correlate a ragioni di ricomposizione fondiaria, tutela della terra e del suolo, nonché del patrimonio territoriale nazionale;
    la proposta di legge in esame, agli articoli da 6 a 8, prevede misure normative indirizzate al recupero ed alla gestione dei terreni, anche se apparentemente abbandonati, nei contesti rurali e montani, nel caso di condizioni di particolare abbandono ed irreperibilità dei proprietari medesimi;
    nell'articolare tali disposizioni è prevista un'ampia discrezionalità da parte delle amministrazioni e dei soggetti terzi nell'individuare i terreni potenzialmente abbandonati e la loro destinazione d'uso, fatte salve le modalità già salvaguardate dalla legge;
    sono presenti numerosi vuoti normativi nel testo in esame tali da pregiudicare la tenuta del diritto di proprietà di cui all'articolo 42 della Costituzione italiana;
    non esistono infatti misure, nel testo in esame, che tutelino in modo esauriente il proprietario dei terreni o il titolare di diritti reali su di essi da eventuali abusi effettuati da terzi sugli stessi;
    il provvedimento, non essendo una legge di conversione di decreto-legge, né tantomeno un atto emergenziale legato alla crisi pandemica da COVID-19, era legato a tempistiche operative più ampie, che avrebbero potuto permettere la correzione delle predette criticità,

impegna il Governo

a disporre tutte le iniziative normative utili per garantire il diritto di proprietà in relazione alla casistica in premessa ed alle fattispecie normative relative al testo in esame, garantendo in particolar modo il diritto del proprietario terriero a rientrare in possesso del proprio terreno con effetto immediato quanto prima ed a garantire forme di tutela contro eventuali abusi derivanti dal vuoto normativo esposto in premessa.
9/1825-A/3Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame, recante disciplina in materia di agricoltura contadina, reca, tra le altre, disposizioni mirate allo sfruttamento e recupero dei terreni, o relative particelle catastali, localizzati nelle aree interne e montane;
    la presente proposta di legge trova attuazione anche con finalità correlate a ragioni di ricomposizione fondiaria, tutela della terra e del suolo, nonché del patrimonio territoriale nazionale;
    la proposta di legge in esame, agli articoli da 6 a 8, prevede misure normative indirizzate al recupero ed alla gestione dei terreni, anche se apparentemente abbandonati, nei contesti rurali e montani, nel caso di condizioni di particolare abbandono ed irreperibilità dei proprietari medesimi;
    nell'articolare tali disposizioni è prevista un'ampia discrezionalità da parte delle amministrazioni e dei soggetti terzi nell'individuare i terreni potenzialmente abbandonati e la loro destinazione d'uso, fatte salve le modalità già salvaguardate dalla legge;
    sono presenti numerosi vuoti normativi nel testo in esame tali da pregiudicare la tenuta del diritto di proprietà di cui all'articolo 42 della Costituzione italiana;
    non esistono infatti misure, nel testo in esame, che tutelino in modo esauriente il proprietario dei terreni o il titolare di diritti reali su di essi da eventuali abusi effettuati da terzi sugli stessi;
    il provvedimento, non essendo una legge di conversione di decreto-legge, né tantomeno un atto emergenziale legato alla crisi pandemica da COVID-19, era legato a tempistiche operative più ampie, che avrebbero potuto permettere la correzione delle predette criticità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre tutte le iniziative normative utili per garantire il diritto di proprietà in relazione alla casistica in premessa ed alle fattispecie normative relative al testo in esame, garantendo in particolar modo il diritto del proprietario terriero a rientrare in possesso del proprio terreno con effetto immediato quanto prima ed a garantire forme di tutela contro eventuali abusi derivanti dal vuoto normativo esposto in premessa.
9/1825-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 prevede che, allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuino una ricognizione del catasto dei terreni, volta ad individuare per ciascuna particella catastale il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. La stessa disposizione prevede, tra l'altro, che tali terreni siano censiti e inseriti in un apposito registro tenuto dal comune e, in presenza di determinati presupposti, ne sia attuata una gestione conservativa;
    per tutelare coloro i quali effettuano opere di miglioramento, manutenzione e ripristino sul fondo sarebbe opportuno stabilire una sorta di risarcimento, costituendo un «Fondo comunale terreni silenti», all'utilizzatore dello stesso ovvero al nuovo proprietario per eventuali danni incorsi alla proprietà nel caso in cui il proprietario o il titolare dei diritti reali ricompaia o venga individuato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a dare la possibilità ai comuni di stabilire un canone, anche simbolico, ed un contributo percentuale sui ricavi ottenuti dal fondo, che l'affidatario corrisponde all'amministrazione in modo da costituire il «Fondo comunale terreni silenti» al fine di utilizzate dette risorse nel momento in cui, dopo l'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, si renda necessario risarcire l'utilizzatore per i miglioramenti effettuati sul fondo, ovvero il nuovo proprietario per eventuali danni incorsi alla proprietà.
9/1825-A/4Loss, Gastaldi, Viviani.