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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 5 maggio 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 maggio 2021.

  Amitrano, Ascani, Benvenuto, Bergamini, Claudio Borghi, Boschi, Brunetta, Campana, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Ceccanti, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lucchini, Lupi, Maccanti, Macina, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nappi, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Rampelli, Ravetto, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Viscomi, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Benvenuto, Bergamini, Claudio Borghi, Boschi, Brunetta, Campana, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Ceccanti, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lucchini, Lupi, Maccanti, Macina, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Ravetto, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Viscomi, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 maggio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   AMITRANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (3080);
   ALESSANDRO PAGANO ed altri: «Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione» (3081);
   BITONCI ed altri: «Disposizioni temporanee in materia di detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto dei veicoli aziendali» (3082);
   RIBOLLA ed altri: «Istituzione di una zona economica speciale di montagna nel territorio di Bergamo» (3083);
   IANARO ed altri: «Norme per la riorganizzazione e la promozione del settore termale nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di attività idrotermali» (3084);
   BARTOLOZZI: «Delega al Governo in materia di determinazione dei criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale» (3085);
   QUARTAPELLE PROCOPIO: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune» (3086);
   BIANCHI: «Modifica dell'articolo 27 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente le modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni» (3087);
   DORI: «Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica» (3088).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MAGI ed altri: «Modifica all'articolo 73 e introduzione dell'articolo 73-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e altre disposizioni in materia di riduzione della pena per la produzione, l'acquisto e la cessione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità» (2307) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vito.

  La proposta di legge SIANI ed altri: «Disposizioni per la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento materno» (2690) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ubaldo Pagano.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PEZZOPANE ed altri: «Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela del patrimonio naturale» (2914) Parere delle Commissioni VIII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   IV Commissione (Difesa):
  FERRARI ed altri: «Proroga del termine per la riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa e delega al Governo per la rideterminazione delle medesime dotazioni e la revisione dell'organizzazione del Servizio sanitario militare» (2993) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione sullo stato dei lavori e dei possibili sviluppi del Fondo indennizzo risparmiatori, aggiornata al 15 marzo 2021 (Doc. XXVII, n. 20).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 maggio 2021, ha trasmesso:
   la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all'articolo 7 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Doc. LVII, n. 4 – Allegato III);
   la relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 4 – Allegato IV);
   il documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 4 – Allegato V);
   la relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip, di cui all'articolo 2, comma 576, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Doc. LVII, n. 4 – Allegato VI).

  Questi documenti – che costituiscono allegati al Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4) – sono trasmessi a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 maggio 2021, ha trasmesso i seguenti pareri relativi ad atti dell'Unione europea espressi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che sono trasmessi alle sottoindicate Commissioni:
   Parere sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (14148/20) – alla VII Commissione (Cultura);
   Parere sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (PE-CONS 7/21) – alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 maggio 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa (COM(2021) 87 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 87 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione della domanda del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di aderire alla convenzione di Lugano del 2007 (COM(2021) 222 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2021) 89 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – La strategia dell'Unione europea sui rimpatri volontari e la reintegrazione (COM(2021) 120 final).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

  Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera in data 29 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale (84).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 28 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2021 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (255).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 maggio 2021.

  Il Ministro dell'istruzione, con lettera in data 30 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (256).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 maggio 2021.

  Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 3 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (257).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 maggio 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 42, RECANTE MISURE URGENTI SULLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE (A.C. 2972-A)

A.C. 2972-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
    è necessario introdurre provvedimenti che migliorino le condizioni di benessere e di salute degli animali, nel comparto zootecnico, quali esseri senzienti a cui va riconosciuto il diritto a una vita dignitosa. Gli animali negli allevamenti devono essere trattati con metodi che, per quanto possibile, ne rispettino la natura e ne riducano il disagio e forme di sofferenza;
    tali iniziative sono finalizzate anche ad assicurare un livello crescente di qualità e sicurezza alimentare nella filiera;
    troppo spesso vengono documentati casi di animali a cui, negli stabilimenti o durante i trasporti, vengono inflitti terribili maltrattamenti o che sono mal nutriti o tenuti in cattive condizioni igienico-sanitarie;
    è noto che il mancato rispetto di condizioni di benessere possono avere come conseguenza negli animali una maggiore predisposizione alle malattie trasmissibili e ciò può rappresentare un grave rischio per la salute dei consumatori;
    a tal proposito, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) afferma che circa il 75 per cento delle nuove malattie infettive che hanno colpito l'uomo negli ultimi 10 anni è stato trasmesso da animali o da prodotti di origine animale;
    è, dunque, urgente migliorare in modo concreto e duraturo le condizioni di benessere degli animali negli allevamenti, con un'adeguata disciplina che preveda severe conseguenze per chi non rispetta le disposizioni in materia,

impegna il Governo

ad introdurre iniziative normative finalizzate a rafforzare le norme che tutelano gli animali e stabiliscono condizioni di benessere nel comparto zootecnico, prevedendo un aumento delle sanzioni amministrative e delle pene, qualora si configuri un illecito penale, nei casi di in cui gli animali non siano tenuti con misure che assicurino adeguate condizioni di salute e per contrastate azioni che, inutilmente, provocano loro dolore, sofferenze o lesioni.
9/2972-A/1Rizzetto, Mollicone, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame interviene sul decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute;
    l'articolo 2 del suddetto decreto legislativo individua nel Ministero della Salute la massima Autorità competente designata, «ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento»;
    l'articolo 137 del regolamento (UE) 2017/625 prevede, tra l'altro, che le autorità competenti «danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana»;
    in questo contesto va inserito il rischio della contaminazione dei prodotti di origine animale da parte di residui di farmaci veterinari, costantemente all'attenzione dei consumatori che chiedono alimenti sani e di qualità;
    gli animali negli allevamenti intensivi possono essere sottoposti a trattamenti farmacologici di gruppo per controllare le malattie e anche nei casi in cui le condizioni di allevamento non siano sempre idonee;
    una recente indagine ha focalizzato la sua attenzione sul latte alimentare in commercio, rilevando la presenza, anche se in minime quantità, di antibiotici e di antinfiammatori in un certo numero di confezioni in vendita;
    la ricerca specificava che, nonostante i livelli fossero al di sotto dei limiti di legge, come stabiliti dalla normativa comunitaria, il dato andava visto nell'ottica della possibile ricaduta sulla problematica dell'antimicrobico resistenza;
    la collaborazione tra l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia e l'istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IzsLER) allevatori, associazioni di categoria e veterinari aziendali, con il supporto delle rilevazioni dei consumi di farmaci provenienti dal sistema della ricetta elettronica hanno permesso un progetto pilota di monitoraggio di tutte le fasi produttive correlate alla filiera della produzione del latte. Lo scopo era disporre di un quadro aggiornato e corretto in particolare per quanto riguarda l'utilizzo degli antibiotici ai fini del contrasto del fenomeno della resistenza agli antimicrobici;
    la tecnica utilizzata per il rilevamento dei farmaci, ha consentito di determinare contemporaneamente una serie di antibiotici, come ad esempio le penicilline, le cefalosporine, gli amfenicoli, i sulfamidici, i chinolonici, le tetracicline, i macrolidi, le rifamicine per un numero complessivo di oltre 60 molecole, vale a dire di ricavare informazioni sia sulla struttura chimica delle molecole che sulla loro concentrazione, anche quando queste sono presenti a livelli di contaminazione inferiori ai limiti di legge (anche 100-1.000 volte inferiori al limite);
    questo approccio di tipo «multiclasse» rappresenta un grande cambiamento per il settore della ricerca dei residui e nel controllo degli alimenti, aumentandone la sicurezza, poiché è applicabile a tutte le matrici d'interesse alimentare come carne, uova, miele,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approfondire l'applicazione della ricerca promossa dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia e l'istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IzsLER), al fine di contrastare il fenomeno della resistenza agli antimicrobici.
9/2972-A/2Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è finalizzato a circoscrivere l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27/2021, che avrebbe determinato a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge 283/1962, in materia di sicurezza alimentare, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori. Il suddetto decreto legislativo, infatti, nell'intervenire con «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117» ha immotivatamente abrogato, attraverso il suo articolo 18, diversi illeciti a tutela dell'igiene e della salubrità degli alimenti;
   considerato che:
    l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 42 del 2021 interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021, (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021; l'articolo 18, comma 1, lettera b), disponeva, infatti, l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Attraverso il decreto-legge n. 42 del 2021, che ha disposto l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie. Tuttavia, attualmente, si rivela ancora insufficiente la tutela dei consumatori per quanto riguarda i fenomeni di contraffazione alimentare,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire una maggiore tutela dei consumatori in riferimento alla commercializzazione o alla somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano private anche in parte dei propri elementi nutritivi, oppure siano mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, tutelando anche una filiera nazionale rispettosa della qualità della produzione e della salute dei cittadini.
9/2972-A/3Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
    la finalità del decreto-legge è quella di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori;
    la vigilanza e il controllo alimentare sui prodotti messi in commercio è di fondamentale importanza per la tutela della salute di tutti i consumatori;
    gli organismi ittici allevati, compresi molluschi bivalvi e crostacei, sono esposti ad una serie di patologie causate da agenti virali, batteri, funghi parassiti. Sono numerosi e spesso caratteristici per aree geografiche e per specie bersaglio. Le buone pratiche di allevamento, i disciplinari interni, le tecnologie sempre più sofisticate e le pratiche di profilassi vaccinali hanno fatto registrare innegabili successi nel contrastare molte ittiopatologie. Gli approcci e le misure di prevenzione però non sono sempre sufficienti e quindi risulta necessario ricorrere a interventi terapeutici attraverso la somministrazione di specifici farmaci veterinari o di sostanze disinfettanti. Nei Paesi UE l'impiego del farmaco veterinario è regolato da una ricca normativa, evoluta sino ai più recenti reg. (CE) 470/2009, reg. (CE) 37/2010, decreto legislativo 193/2006. L'impianto normativo ha stabilito che solo i princìpi attivi autorizzati dall'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) possono essere somministrati agli animali. Per alcuni princìpi è stato fissato un MRL, cioè un limite massimo di residuo accettabile (privo di rischio per i consumatori) che può essere rinvenuto nei tessuti degli ammali trattati. Il problema dei residui di farmaci veterinari o di sostanze disinfettanti nei tessuti degli organismi acquatici, si può presentare quando si supera l'MRL stabilito, cioè si è impiegato un farmaco autorizzato ma non in maniera adeguata (dosi, frequenza, tempi di sospensione), o si è utilizzato illecitamente un farmaco o una sostanza non autorizzata o vietata;
    inoltre, le principali fonti d'esposizione al mercurio per la popolazione sono gli alimenti che si contaminano per le attività antropiche (antiparassitari in agricoltura, siti industriali) ma anche per le caratteristiche geologiche dell'area mediterranea ricca di giacimenti naturali di questo elemento. Il mercurio presente nell'ambiente acquatico è soggetto a un processo di trasformazione (metilazione batterica) nei sedimenti e così viene assorbito lungo la catena trofica. I pesci presentano i livelli più elevati di mercurio e tra essi i grandi predatori si distinguono per il forte bioaccumulo, che avviene prevalentemente nel muscolo sotto forma di metilmercurio. Questa situazione ha spinto l'Autorità per la Sicurezza Alimentare Europea (EFSA) a raccomandare che alcune categorie più fragili orientino i loro consumi di pesce verso un ampio numero di specie, evitando di dare preferenza a specie predatrici a maggiore contenuto di metilmercurio;
    ulteriormente, il consumo di cibi contaminati da diossine e PCB è la fonte principale di accumulo per l'uomo. Alcune fasce della popolazione, quali lattanti o consumatori di diete ad alto contenuto di grassi e residenti in aree altamente contaminate, sono maggiormente esposte a queste sostanze. In particolare, i pesci allevati possono risultare inquinati da diossine e PCB assorbiti attraverso i mangimi. Anche i prodotti della pesca selvatici, provenienti da aree di mare contaminate, possono presentare concentrazioni di diossine ed entrare nel ciclo alimentare dell'uomo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approfondire i controlli rispetto alla qualità dei prodotti ittici, sia selvatici che da acquacoltura, d'importazione da paesi Extra UE, che possono risultare contaminati da sostanze non autorizzate nella UE o da sostanze tossiche, in quanto a livello internazionale permangono tra i vari Stati diversità normative e di organizzazione nei controlli locali tali da potersi ripercuotere sulla salute dei cittadini italiani.
9/2972-A/4Albano, Frassinetti, Bucalo, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ha l'obbiettivo di evitare l'abrogazione di alcune disposizioni aventi natura sanzionatoria sia penale che amministrativa, inerente la legge 30 aprile 1962 n. 283 come modificata, a seguito dell'approvazione dell'articolo 18, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, numero 27;
    la finalità del provvedimento è quella di far sì che gli illeciti compiuti a danno della salute dei cittadini non rimangano impuniti per effetto dell'abrogazione sancita dal decreto-legge n. 27 del 2021 attuativo del regolamento UE 2017/625;
    malgrado la prescrizione normativa sia chiara e reciti che le etichette devono rispettare dei requisiti generali validi per tutti i prodotti alimentari e in particolare le informazioni presenti sull'etichetta devono essere scritte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori nel Paese nel quale l'alimento è commercializzato, spesso si possono trovare confezioni con etichette multilingue, prive della traduzione italiana o con traduzioni approssimative,

impegna il Governo

ad attuare la massima vigilanza e il controllo delle etichettature relative ai prodotti alimentari posti in commercio, in modo che al consumatore possano essere comprensibili la provenienza e le caratteristiche del prodotto.
9/2972-A/5Frassinetti, Bucalo, Albano, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
    la finalità del decreto-legge è quella di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori;
    la vigilanza e il controllo alimentare sui prodotti messi in commercio è di fondamentale importanza per la tutela della salute di tutti i consumatori;
    nei giorni scorsi ha fatto scalpore il maxi-sequestro di prodotti a base di pomodoro etichettati «100% italiani» ma, in realtà, composti da pomodoro cinese;
    la regione della Cina dove avviene la stragrande maggioranza della produzione di pomodori importati in Italia è lo Xinjiang. Qui viene coltivato su migliaia di ettari, per poi essere trasformato in una trentina di fabbriche disseminate su tutto il territorio della provincia ed esportato in tutto il mondo sotto forma di tripli concentrato di pomodoro;
    nello Xinjiang è in corso uno dei più grandi genocidi dell'epoca moderna. Circa un milione di uiguri, la minoranza etnica di religione musulmana che abita nella regione, è internata nei «campi di rieducazione», e viene sottoposta a programmi di indottrinamento. Gli Uiguri, inoltre, sono costretti ai lavori forzati anche nei campi agricoli di pomodori;
    il pomodoro concentrato cinese ha un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello prodotto in Italia, primo produttore di pomodoro in Europa, in quanto i costi di produzione cinesi sono falsati dall'uso di persone ai lavori forzati come gli uiguri e manodopera minorile;
    la Chalkis, una delle due aziende che produce ed esporta pomodoro in Cina, è proprietà dello Xinjiang Shengchan Jianshe Bingtuan (Xpcc, Corpi di produzione e costruzione dello Xinjiang), l'ente fondato nel 1954 per colonizzare lo Xinjiang e recentemente colpito da sanzioni comunitarie proprio per la sistematica repressione del popolo uiguro;
    poiché il ricorso al lavoro forzato è contrario allo Stato di diritto e ai principi costituzionali italiani, appare evidente come sia urgente e necessario introdurre gli opportuni correttivi affinché prodotti provenienti da campi di lavoro non siano mai importati,

impegna il Governo

a rafforzare i controlli dei prodotti importati dalla Cina, anche al fine di rendere più efficace l'applicazione delle norme previste dal provvedimento in esame, nonché ad adottare ogni opportuna iniziativa e a promuovere le necessarie intese a livello europeo affinché venga vietata l'importazione e la commercializzazione dei prodotti cinesi sospettati di provenire dai campi di lavoro dello Xinjiang, dove viene sistematicamente sfruttato il popolo uiguro.
9/2972-A/6Delmastro Delle Vedove, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone, Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
    la finalità del decreto-legge è quella di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori;
    la vigilanza e il controllo alimentare sui prodotti messi in commercio è di fondamentale importanza per la tutela della salute di tutti i consumatori;
    tra le varie conseguenze della pandemia si rileva anche l'aumento del cibo acquistato online. Gli alimentari, prima dell'emergenza sanitaria, venivano comprati principalmente nei supermarket, nei mercati all'aperto o nei piccoli negozi. Con l'arrivo del lockdown, molti punti vendita hanno organizzato il servizio di spesa online, convincendo molti consumatori ad affidarsi alla consegna a domicilio;
    il numero in costante crescita di scandali legati alla sicurezza alimentare, ai timori per la salute e alle epidemie di malattie scaturite dagli alimenti dimostra quanto sia importante che i prodotti alimentari adottino un atteggiamento di costante vigilanza. Nel frattempo, le dimensioni e la complessità della filiera di produzione e approvvigionamento dei prodotti alimentari hanno finito per costituire una vera e propria sfida per la tracciabilità, e rendono importantissimo eseguire il controllo della qualità ad ogni singolo passaggio;
    è evidente la necessità di gestire, attraverso adeguati strumenti legislativi, la convergenza tra vendita al dettaglio tradizionale e nuove piattaforme di vendita online, anche in considerazione del fatto che si sta concretizzando un'integrazione di servizi digitali sempre più evidente nei supermarket;
    i grandi cambiamenti del digitale accelerano sviluppi già evidenti, con l'avvento della società dei consumi il potere di mercato si è spostato sempre di più dai produttori ai distributori e, più di recente, alle piattaforme online;
    occorrono norme sul commercio online, per migliorare il mercato unico digitale europeo con l'obiettivo di garantire un contesto imprenditoriale equo e sostenibile. Tra i soggetti che potranno trarre vantaggio da queste nuove norme ci sono i consumatori, gli operatori commerciali online e gli sviluppatori di applicazioni che utilizzano i motori di ricerca per attrarre traffico verso i loro siti;
    l'Europa della Direttiva contro le pratiche sleali e sulle regole per il commercio online, è l'Europa che mostra di saper essere al fianco degli operatori economici più deboli, come gli agricoltori, e di tutti i cittadini. L'equazione trasparenza-efficienza vale, infatti, per tutti;
    più efficienza significa più qualità per i consumatori, una trasmissione più lineare e simmetrica dei segnali di prezzo, maggiore visibilità e comprensione del processo di produzione, meno spreco di alimenti e delle risorse impiegati per produrli,

impegna il Governo

a garantire, alla luce dell'incremento del commercio dei prodotti alimentari online, l'adozione di ogni intervento necessario alla riorganizzazione del sistema agro alimentare a livello europeo, in grado di sfruttare il salto tecnologico che si sta affermando nelle catene della distribuzione, assicurando la qualità del prodotto e un processo di produzione, equo, sostenibile e trasparente.
9/2972-A/7Butti, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
    la finalità del decreto-legge è quella di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori;
    la vigilanza e il controllo alimentare sui prodotti messi in commercio è di fondamentale importanza per la tutela della salute di tutti i consumatori;
    tra le varie conseguenze della pandemia si rileva anche l'aumento del cibo acquistato online. Gli alimentari, prima dell'emergenza sanitaria, venivano comprati principalmente nei supermarket, nei mercati all'aperto o nei piccoli negozi. Con l'arrivo del lockdown, molti punti vendita hanno organizzato il servizio di spesa online, convincendo molti consumatori ad affidarsi alla consegna a domicilio;
    il numero in costante crescita di scandali legati alla sicurezza alimentare, ai timori per la salute e alle epidemie di malattie scaturite dagli alimenti dimostra quanto sia importante che i prodotti alimentari adottino un atteggiamento di costante vigilanza. Nel frattempo, le dimensioni e la complessità della filiera di produzione e approvvigionamento dei prodotti alimentari hanno finito per costituire una vera e propria sfida per la tracciabilità, e rendono importantissimo eseguire il controllo della qualità ad ogni singolo passaggio;
    è evidente la necessità di gestire, attraverso adeguati strumenti legislativi, la convergenza tra vendita al dettaglio tradizionale e nuove piattaforme di vendita online, anche in considerazione del fatto che si sta concretizzando un'integrazione di servizi digitali sempre più evidente nei supermarket;
    i grandi cambiamenti del digitale accelerano sviluppi già evidenti, con l'avvento della società dei consumi il potere di mercato si è spostato sempre di più dai produttori ai distributori e, più di recente, alle piattaforme online;
    occorrono norme sul commercio online, per migliorare il mercato unico digitale europeo con l'obiettivo di garantire un contesto imprenditoriale equo e sostenibile. Tra i soggetti che potranno trarre vantaggio da queste nuove norme ci sono i consumatori, gli operatori commerciali online e gli sviluppatori di applicazioni che utilizzano i motori di ricerca per attrarre traffico verso i loro siti;
    l'Europa della Direttiva contro le pratiche sleali e sulle regole per il commercio online, è l'Europa che mostra di saper essere al fianco degli operatori economici più deboli, come gli agricoltori, e di tutti i cittadini. L'equazione trasparenza-efficienza vale, infatti, per tutti;
    più efficienza significa più qualità per i consumatori, una trasmissione più lineare e simmetrica dei segnali di prezzo, maggiore visibilità e comprensione del processo di produzione, meno spreco di alimenti e delle risorse impiegati per produrli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni intervento necessario alla riorganizzazione del sistema agro alimentare a livello europeo, in grado di sfruttare il salto tecnologico che si sta affermando nelle catene della distribuzione, assicurando la qualità del prodotto e un processo di produzione, equo, sostenibile e trasparente.
9/2972-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Butti, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo è stato pubblicato il decreto-legge 22 marzo 2021 n. 42, recante «misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare»;
    tale decreto va a rimediare alla abrogazione degli illeciti previsti dalla legge alimenti n. 283 del 1962, voluta dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 sui controlli alimentari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo; l'articolo 18 del provvedimento sopraccitato disponeva, infatti, l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Nella fattispecie venivano abrogate le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande;
    diverse sono state le critiche che hanno immediatamente evidenziato la illegittimità dell'abrogazione in quanto totalmente al di fuori della delega conferita dal Parlamento con l'articolo 12, comma 3 della legge n. 117 del 2019, nonché della materia da regolamentare (relativa solo ai controlli in campo agro alimentare);
    con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, entrato in vigore il 25 marzo, il giorno prima che entrasse in vigore l'abrogazione voluta dal decreto legislativo n. 27 del 2021, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, venivano di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie, rimediando a mio avviso ad un palese «errore» normativo;
    il decreto legislativo varato dal precedente Governo appariva di fatto in controtendenza rispetto alle crescenti esigenze di controllo del settore alimentare, connesse alla salute pubblica,

impegna il Governo

a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di illeciti in ambito agro alimentare relativi all'igiene degli alimenti sia attraverso il potenziamento dei controlli da parte degli enti preposti, sia attraverso un inasprimento delle sanzioni.
9/2972-A/8Rachele Silvestri, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
    la finalità del decreto-legge è quella di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori, e a tale scopo esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962 in materia di sicurezza alimentare;
    la vigilanza e il controllo alimentare sui prodotti messi in commercio è di fondamentale importanza per la tutela della salute di tutti i consumatori;
   considerato il pericolo rappresentato dal consumo di alimenti «transgenici» o alimenti «biotecnologici» (OGM), vale a dire quegli alimenti che contengono organismi geneticamente, modificati in quanto ottenuti per trasferimento di geni estranei di qualunque provenienza nel seme di un vegetale o nella cellula uovo fecondata di un animale, utilizzando le moderne tecniche di biologia molecolare tra le quali soprattutto quelle di ingegneria genetica;
    i pericoli potenziali di alimenti transgenici sono rappresentati essenzialmente dalla tossicità per l'uomo: gli OGM possono creare nuove tossine e quelle già presenti possono essere rafforzate dalla modificazione trasformando un alimento innocuo in un veleno;
    in data 11 marzo 2021 è stata approvata la Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-00098-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D070620/02 – 2021/2554(RSP));
    nella citata Risoluzione il Parlamento europeo, ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta GM stessa;
    inoltre, invita nuovamente la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione,

impegna il Governo

a prevedere l'incremento delle attività di controllo e monitoraggio per potenziare, d'intesa con le regioni, la sorveglianza sui prodotti sementieri ed intervenire, tramite adeguate sanzioni, in presenza di sementi transgeniche non autorizzate.
9/2972-A/9Bucalo, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
    la finalità del decreto-legge è quella di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori;
    la vigilanza e il controllo alimentare sui prodotti messi in commercio è di fondamentale importanza per la tutela della salute di tutti i consumatori;
    il Salento è stato largamente colpito dalla Xylella fastidiosa, un batterio che ha messo in ginocchio l'economia della regione, votata sin dal tempo degli antichi romani alla produzione di olio d'Oliva;
    la frode dell'olio extravergine di oliva è una delle minacce più serie per il settore produttivo agricolo. L'alterazione, l'adulterazione, la sofisticazione e la contraffazione del marchio minano la genuinità di un'autentica eccellenza della gastronomia italiana che, a fronte di un vero e proprio disastro ambientale, necessità di maggiore protezione e valorizzazione;
    a fronte della perdita di quote di mercato da parte dell'Italia, nazioni come la Tunisia scalano le vette della produzione mondiale di olio. Dopo la campagna olivicola del 2020, è diventata di fatto il secondo produttore di olio da olive al mondo dopo la Spagna, con ben 365 mila tonnellate di olio d'oliva esportate in 54 paesi;
    come evidenziano i dati di Ismea Mercati, il prezzo medio all'origine delle produzioni italiane è indicativamente il doppio rispetto a quello dell'olio spagnolo, greco e tunisino;
    gli standard qualitativi e di sicurezza dei prodotti extra-UE, a volte, sono sotto i livelli richiesti per i produttori nazionali;
    poiché non è reato miscelare oli d'oliva;
    negli ultimi anni è risultata piuttosto comune la miscelazione con oli di costo più basso, provenienti da Paesi extraeuropei come Tunisia o Marocco;
    poiché la produzione di olio in Italia, soprattutto nel Salento, è in estrema difficoltà,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa per difendere e tutelare l'olio d'oliva italiano, a difesa dei produttori italiani in crisi.
9/2972-A/10Prisco, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ha l'obbiettivo di evitare l'abrogazione di alcune disposizioni aventi natura sanzionatoria sia penale che amministrativa, inerente la legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata, a seguito dell'approvazione dell'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, numero 27;
    ogni anno nel mondo vengono prodotte 1,9 milioni di tonnellate di miele, in 90 milioni di apicolture;
    le api sono un elemento fondamentale per la difesa della biodiversità in quanto sono indispensabili per l'impollinazione di tre quarti delle piante sfruttate dall'uomo;
    il loro numero sta calando sia a causa della moria degli insetti che per il dilagare commerciale dei prodotti cinesi;
    la Cina è il primo esportatore mondiale di miele e produce un quarto del miele venduto nel mondo. La legislazione cinese non vieta la diluizione del miele;
    nel distretto di Zhejiang si trovano sia aziende che lavorano il miele che aziende che producono sciroppi. Sugli e-commerce cinesi è possibile trovare «sciroppo di glucosio industriale per miele» a meno di 1 euro al chilo;
    molto spesso questi prodotti diluiti finiscono sulle tavole dei consumatori europei, che non si rendono conto che il miele che trovano nella grande distribuzione e che è così conveniente rispetto ad altri, molto spesso è miele cinese diluito;
    nel 2015, un'indagine della Commissione europea ha evidenziato come, su 893 campioni analizzati, il 14 per cento risultava fortemente sospetto. Nel 2018 un'analoga inchiesta della Canadian Food Inspection Agency ha scoperto che, su 240 campioni, il 21,7 per cento non soddisfaceva gli standard minimi e conteneva zuccheri aggiunti;
    poiché individuare e perseguire tali sofisticazioni è difficile, per via della struttura organolettica del prodotto, appare necessario introdurre controlli più stringenti sulla qualità dei prodotti importati,

impegna il Governo

al fine di tutelare la sicurezza alimentare, ad introdurre sanzioni amministrative o di natura penale volti a vietare la commercializzazione di miele diluito.
9/2972-A/11Rotelli, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ha abrogato le sanzioni alimentari previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni;
    tra misure abrogate dal predetto decreto legislativo figurano sanzioni atte a punire la vendita di prodotti alimentari fabbricati con sostanze di qualità inferiore, in cattivo stato di conservazione, alterati, adulterati o comunque nocivi per la salute, contenenti additivi e coloranti vietati, invasi da parassiti o contenenti fitofarmaci vietati, i quali costituiscono il 70 per cento dei reati alimentari;
    tale previsione ha cagionato un periodo di forte pregiudizio nei confronti della qualità dei prodotti italiani, del Made in Italy e di tutto il settore della produzione e somministrazione alimentare;
    il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ha ripristinato il quadro sanzionatorio di cui alla legge n. 283 del 1962, abrogato dal decreto legislativo n. 27 del 2021;
    negli ultimi 10 anni piccoli imprenditori stranieri in particolare provenienti dal Bangladesh, Egitto e Marocco hanno soppiantato i rivenditori italiani nella gestione dei minimarket, dove oltre alla frutta e verdura, molte spesso vengono venduti anche altri generi di prima utilità e persino bevande alcoliche;
    come dimostrato da fatti di cronaca e da numerosi casi di sequestri effettuati dalle autorità competenti nel corso degli anni presso i suddetti minimarket, il commercio di questa varietà di prodotti, tra cui quelli alimentari, avviene non rispettando la disciplina nazionale ed internazionale in materia di tracciabilità e di sicurezza alimentare, mettendo a rischio la salute del consumatore e rappresentando un ipotetico veicolo di infezioni,

impegna il Governo

a mettere in atto, per quanto di competenza, le necessarie iniziative normative per prevedere un nuovo quadro di controllo preventivo e di sanzioni più stringenti nei confronti dei minimarket, attivi, tra le varie cose, anche nel commercio e nella somministrazione di prodotti e generi alimentari, freschi o surgelati.
9/2972-A/12Zucconi, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ha ripristinato le sanzioni alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, abrogate dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;
    tale decreto legislativo ha infatti abrogato, temporaneamente, sanzioni afferenti a circa il 70 per cento dei reati alimentari;
    la «porchetta di Ariccia» attualmente è prodotta in stabilimenti certificati secondo i più avanzati standard qualitativi e sottoposti a rigidi controlli igienico-sanitari ed a severi processi di tracciabilità, per garantire al consumatore un prodotto di qualità eccellente in totale sicurezza alimentare;
    sono numerose le importazioni di «Porchetta di Ariccia» e «porchetta Italiana» a bassa qualità da parte di altri Paesi membri dell'Unione europea con il fine di abbattere il prezzo di questo prodotto di eccellenza e della sua artigianale e sicura lavorazione, a scapito dei produttori più virtuosi, come quelli italiani;
    è di fondamentale importanza fermare l'attacco ai prodotti alimentari nazionali con il rischio del via libera all'etichetta nutrizionale a colori dell'Unione Europea che boccia ingiustamente quasi l'85 per cento in valore del Made in Italy a denominazione di origine (Dop/Igp) che la stessa Ue dovrebbe invece tutelare e valorizzare soprattutto nel tempo del Covid;
    l'obiettivo auspicabile da parte delle Istituzioni è quello di valorizzare e diffondere, in Italia e nel Mondo, la conoscenza di questo prodotto tipico come è la «porchetta di Ariccia», attraverso una maggior tutela che preservi in maniera prioritaria le caratteristiche della produzione artigianale di tutto il Made in Italy agroalimentare che durante la pandemia è stato l'unico settore a crescere all'estero (+2,9 per cento) nei primi nove mesi del 2020 e può essere sicuramente un elemento di traino per l'intero tessuto economico della Nazione;
    l'ottenimento della denominazione IGP attraverso l'approvazione di un preciso disciplinare di produzione stabilisce attualmente le caratteristiche fondamentali ed ineludibili della «Porchetta di Ariccia» e ne difende l'autenticità e l'esclusività messa a repentaglio dall'immissione in commercio per il consumo alimentare della surrogata porchetta di Ariccia che non possiede i requisiti di prodotto e di processo prescritti dal disciplinare di produzione, la quale costituisce una pratica doppiamente pregiudicante verso i consumatori, in quanto mira a diffondere prodotti non conformi con ripercussioni in ottica igienico-sanitaria,

impegna il Governo

a disporre, anche mediante apposite interlocuzioni presso i tavoli europei di competenza, un quadro sanzionatorio fortemente restrittivo nei confronti dei soggetti che producono a fini di vendita, o altri fini commerciali, «porchetta di Ariccia» priva dei requisiti di prodotto dettati dai disciplinari vigenti.
9/2972-A/13Silvestroni, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625) in materia di sicurezza alimentare;
    l'articolo 2, comma 1 del predetto decreto legislativo, dispone che «Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative»;
    nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 27 del 2021 non c previsto l'impiego della figura di un tecnologo alimentare, nonostante le attività riguardino il settore degli alimenti ed i relativi processi produttivi;
    in particolare, il tecnologo alimentare ha conoscenza delle proprietà nutrizionali e delle caratteristiche chimiche degli alimenti, capacità di svolgere analisi e test di laboratorio, e conoscenze in materia di igiene e sicurezza nella trasformazione e produzione alimentare, inserendosi perfettamente nelle diverse filiere produttive alimentari per assumere la responsabilità nella conduzione e nel controllo dei processi di trasformazione, nonché nella progettazione di nuovi alimenti,

impegna il Governo

a disporre che nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, il personale delle Autorità competenti definite dal medesimo comma 1 venga coadiuvato da un Tecnologo alimentare incaricato di controllare i processi di trasformazione delle diverse filiere produttive alimentari ed il loro impatto sulle caratteristiche nutrizionali, chimiche ed igienico sanitarie degli alimenti.
9/2972-A/14Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione del decreto-legge n. 42 del 2021, che modifica la disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, precedentemente modificata dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute»;
    il citato articolo 18 aveva, infatti, abrogato, a decorrere dal 26 marzo 2021, l'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 e nel regolamento di esecuzione di tale legge;
    al fine di garantire livelli più elevati di tutela dei consumatori, con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie previgenti;
    soprattutto nel territorio della piana fiorentina sono state trovate serre abusive nelle quali sono coltivati prodotti agricoli non italiani importati soprattutto dalla Cina e trattati con prodotti chimici stranieri anche essi fatti arrivare dall'estero;
    questo sistema non solo inquina ma compromette la produzione e la vendita dei prodotti autoctoni,

impegna il Governo

ad effettuare controlli più severi sulle importazioni di semi e prodotti chimici provenienti soprattutto da paesi che hanno linee guida sull'uso dei fertilizzanti profondamente diverse da quelle adottate in ambito nazionale.
9/2972-A/15Donzelli, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame teca modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625) in materia di sicurezza alimentare;
    le allerte alimentari possono essere dovute a un errore in etichetta, a un documento di accompagnamento non valido, ma anche a un problema in grado di provocare serie ripercussioni per i consumatori, come nel caso delle persone allergiche, tra le categorie più a rischio, perché se assumono un prodotto contenente un allergene non dichiarato o frutto di una contaminazione possono rischiare anche lo shock anafilattico;
    in Italia sono ancora numerosi casi di anafilassi, in conseguenza della tardiva informazione giunta, peraltro, da canali non istituzionali;
    nel corso della manifestazione World Allergen Food, tenutasi recentemente a Padova, è emersa l'esigenza da parte delle associazioni delle persone allergiche, di accelerare la diffusione di notizie relative al rischio di allergeni, per etichettatura scorretta o contaminazione involontaria;
    in Italia, infatti, non esiste un sistema di allerta immediata da parte delle autorità, indirizzato alle persone interessate o alle associazioni degli allergici, come, invece, accade, ad esempio, in Spagna, dove l'agenzia per la sicurezza alimentare del ministero della salute iberico si riunisce almeno una volta l'anno con le autorità, le aziende, i rappresentanti dei ristoratori e le associazioni degli allergici per definire le strategie migliori per gestire le allerte, redigendo un bilancio delle attività intraprese,

impegna il Governo

a sviluppare quanto prima strategie mirate a velocizzare la diffusione delle allerte su prodotti con criticità di tipo allergico, anche con il coinvolgimento delle Regioni e Province autonome e delle principali associazioni di categoria interessate.
9/2972-A/16Ferro, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare, è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare;
    come si legge nel preambolo del decreto-legge, lo scopo è appunto quello di «evitare che rilevanti settori, relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori»,

impegna il Governo

a relazionare periodicamente al Parlamento in ordine al rispetto delle norme introdotte ed all'efficacia delle stesse.
9/2972-A/17Foti, Butti, Osnato, Mantovani, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione del decreto-legge n. 42 del 2021, che modifica la disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, precedentemente modificata dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute»;
    il citato articolo 18 aveva, infatti, abrogato, a decorrere dal 26 marzo 2021, l'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 e nel regolamento di esecuzione di tale legge;
    gli enormi cambiamenti che hanno interessato il sistema alimentare, caratterizzato non più da uno stretto rapporto tra produzione e consumo ma nel quale gioca un ruolo fondamentale la conservazione degli alimenti, pongono oggi nuovi problemi e punti critici da risolvere per garantire la sicurezza alimentare;
    uno degli aspetti che generano maggiore preoccupazione è certamente quello degli agenti patogeni, attualmente quantificati in 250 ma in costante aumento, microorganismi quali batteri, virus, micotossine, e altri, che possono contaminare il cibo e causare diverse malattie;
    il problema delle tossinfezioni alimentari, che aumenta con il grado di scambio di prodotti sui mercati, costituisce, sia per l'enorme impatto economico che per i rischi alla salute, un enorme problema di salute pubblica;
    oltre alle tossine di origine biologica, possono causare contaminazioni del cibo anche sostanze chimiche ad azione velenosa, come ad esempio i pesticidi utilizzati in agricoltura o la cattiva conservazione degli alimenti,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza per contrastare le tossinfezioni alimentari, con particolare riferimento a quelle che derivano dalla genesi di microorganismi nocivi a causa della cattiva conservazione degli alimenti.
9/2972-A/18Galantino, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca, agli articoli 1 e 1-bis, modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625) in materia di sicurezza alimentare;
    l'articolo 10 del predetto decreto legislativo, dispone che «Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare in base a quanto previsto dalla normativa vigente, il Ministero della salute, quale Autorità competente, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, designa i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi, sanità animale e formulati fitosanitari. Nell'individuazione di tali LNR per ciascuno degli agenti patogeni e degli ambiti della sicurezza alimentare ritenuti prioritari, si tiene conto della presenza di eventuali Centri di referenza nazionale»;
    nell'ambito dei laboratori di analisi ad oggi designati per garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri e di qualità non è stato ancora previsto il laboratorio di gestione della qualità dei processi produttivi, indirizzato ad esercitare un'azione di controllo sulla gestione dell'intero processo produttivo al fine di assicurare standard qualitativi più alti nell'ambito della filiera alimentare;
    in particolare, per aumentare gli standard qualitativi sussiste l'esigenza di affiancare ad un mero controllo di prodotto, in capo ai laboratori attualmente designati, un più completo controllo di processo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti volti a designare i Laboratori di Gestione della Qualità dei Processi Produttivi incaricati di effettuare il controllo sulla gestione della qualità dei processi di trasformazione nell'ambito delle diverse filiere produttive alimentari al fine di tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
9/2972-A/19Gemmato, Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione del decreto-legge n. 42 del 2021, che modifica la disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, precedentemente modificata dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute»;
    il citato articolo 18 aveva, infatti, abrogato, a decorrere dal 26 marzo 2021, l'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 e nel regolamento di esecuzione di tale legge;
    il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, ha reintrodotto nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie previgenti, al fine di scongiurare rischi per la salute dei consumatori;
    per l'Italia il settore agroalimentare rappresenta un'eccellenza che deve essere tutelata e difesa, e in tale quadro i prodotti tipici rappresentano un'importante opportunità per l'agroalimentare nazionale nell'ambito dei mercati mondiali, in quanto offrono ai consumatori di tutto il mondo elevati standard qualitativi e di sicurezza alimentare;
    la tutela delle eccellenze nazionali in materia di agroalimentare deve costituire un obiettivo prioritario dell'azione istituzionale sia in ambito nazionale sia soprattutto in ambito internazionale, con particolare riferimento anche rispetto ai fenomeni di concorrenza sleale all'estero dove attraverso la pratica scorretta dell’Italian sounding ogni anno sono vendute merci per milioni di euro di produzione falsamente italiana;
    nel made in Italy del settore agroalimentare è racchiuso anche lo sforzo di proteggere la nostra produzione agricola già martoriata dai vincoli della legislazione europea, al contempo preservando anche il turismo legato alle coltivazioni tradizionali e ai marchi DOC, DOCG e DOP,

impegna il Governo

a garantire il rispetto delle normative nazionali in materia di sicurezza alimentare al fine di proteggere la qualità di un comparto di eccellenza quale è quello dell'agroalimentare.
9/2972-A/20Lollobrigida, Meloni, Foti, Ferro, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625) in materia di sicurezza alimentare;
    la legge italiana non obbliga le aziende a riportare sull'etichetta dell'acqua minerale tutte le sostanze presenti, come, ad esempio, per la presenza di alluminio, ferro, berillio, arsenico e molte altre sostanze;
    in particolare, un elemento che spesso non è indicato in etichetta ma a cui bisogna prestare attenzione è il contenuto di arsenico: fino a una decina di anni fa il limite per le acque minerali era fissato in 50 μg/l, sceso a 10 μg/l perché in elevate concentrazioni è considerato cancerogeno;
    in Italia il consumo di acqua in bottiglia è altissimo e un'offerta così ampia rende difficile orientarsi tra le varie marche e cogliere le differenze tra una o l'altra acqua;
    nonostante le sostanze disciolte nell'acqua minerale in bottiglia rispettino i limiti imposti dalla legge, se sull'etichetta fossero indicate tutte le sostanze trovate dai test, il consumatore potrebbe fare una scelta più consapevole e, ad esempio, preferire un'acqua con un contenuto di arsenico inferiore rispetto a un'altra, soprattutto se quell'acqua viene utilizzata anche per l'alimentazione dei neonati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riportare sull'etichetta dell'acqua minerale tutte le sostanze presenti, rilevate dai test.
9/2972-A/21Lucaselli, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ha abrogato le sanzioni alimentari previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni;
    tra misure abrogate dal predetto decreto legislativo figurano sanzioni atte a punire la vendita di prodotti alimentari fabbricati con sostanze di qualità inferiore, in cattivo stato di conservazione, alterati, adulterati o comunque nocivi per la salute, contenenti additivi e coloranti vietati, invasi da parassiti o contenenti fitofarmaci vietati, i quali costituiscono il 70 per cento dei reati alimentari;
    l'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 dispone il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari «insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione»;
    l'introduzione di materie prime, prodotti finiti o semilavorati a uso alimentare contaminati dalla presenza di insetti adulti, larve o uova costituisce un fattore di rischio per la salute umana e un elemento che può condurre all'importazione di specie aliene e invasive;
    le condizioni di trasporto, la conservazione e la difficoltà di tracciamento della filiera che ha permesso l'importazione di taluni prodotti è spesso difficile da ricomporre costituendo quindi un fattore di rischio per la salute alimentare;
    come riportato dal sito dell'istituto Superiore di Sanità il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti è una tecnologia di conservazione che ha lo scopo di preservare la qualità igienica degli alimenti e di prolungarne la shelf-life;
    secondo l'ultimo rapporto comunitario sugli alimenti e gli ingredienti sottoposti a radiazioni ionizzanti sono trattati tramite questo sistema principalmente il pollame (il 20,6 per cento dei prodotti irradiati) le erbe aromatiche essiccate, le spezie e le verdure condite (al 14 per cento);
    la Direttiva 1999/2/CE sul trattamento con radiazioni ionizzanti dei prodotti alimentari prevede che i prodotti alimentari sottoposti al trattamento di irradiazioni debbano indicare la dicitura «irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti» sui contenitori o sulle confezioni nonché sui documenti che accompagnano i prodotti alimentari irradiati o che contengono ingredienti irradiati,

impegna il Governo

a incrementare, per quanto di competenza e ai fini della corretta informazione del consumatore, i controlli da parte delle autorità competenti in merito al rispetto delle disposizioni relative all'etichettatura inerente ai prodotti alimentari irradiati o che contengono ingredienti irradiati.
9/2972-A/22Mantovani, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ha abrogato le sanzioni alimentari previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni;
    tra misure abrogate dal predetto decreto legislativo figurano sanzioni atte a punire la vendita di prodotti alimentari fabbricati con sostanze di qualità inferiore, in cattivo stato di conservazione, alterati, adulterati o comunque nocivi per la salute, contenenti additivi e coloranti vietati, invasi da parassiti o contenenti fitofarmaci vietati, i quali costituiscono il 70 per cento dei reati alimentari;
    l'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 dispone il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari «insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione»;
    l'introduzione di materie prime, prodotti finiti o semilavorati a uso alimentare contaminati dalla presenza di insetti adulti, larve o uova costituisce un fattore di rischio per la salute umana e un elemento che può condurre all'importazione di specie aliene e invasive;
    le condizioni di trasporto, la conservazione e la difficoltà di tracciamento della filiera che ha permesso l'importazione di taluni prodotti è spesso difficile da ricomporre costituendo quindi un fattore di rischio per la salute alimentare;
    come riportato dal sito dell'istituto Superiore di Sanità il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti è una tecnologia di conservazione che ha lo scopo di preservare la qualità igienica degli alimenti e di prolungarne la shelf-life;
    secondo l'ultimo rapporto comunitario sugli alimenti e gli ingredienti sottoposti a radiazioni ionizzanti sono trattati tramite questo sistema principalmente il pollame (il 20,6 per cento dei prodotti irradiati) le erbe aromatiche essiccate, le spezie e le verdure condite (al 14 per cento);
    la Direttiva 1999/2/CE sul trattamento con radiazioni ionizzanti dei prodotti alimentari prevede che i prodotti alimentari sottoposti al trattamento di irradiazioni debbano indicare la dicitura «irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti» sui contenitori o sulle confezioni nonché sui documenti che accompagnano i prodotti alimentari irradiati o che contengono ingredienti irradiati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare i controlli da parte delle autorità.
9/2972-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Mantovani, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625) in materia di sicurezza alimentare;
    la «sicurezza alimentare» deve essere intesa non soltanto come sicurezza dei prodotti alimentari rispetto al bene salute, ma anche come regolare svolgimento dell'industria alimentare e del suo commercio, soprattutto in un mercato globale alimentare in cui le catene di approvvigionamento diventano sempre più complesse, producendo non soltanto l'effetto di allontanare il consumatore finale ma aumentando il rischio di esporsi a frodi agro-alimentari;
    il mercato attualmente è sempre più governato da imprese di grandi dimensioni e con una forte vocazione esportatrice, che ha favorito un tipo di produzione intensiva, sempre più orientata all'abbattimento dei costi e al mantenimento della propria competitività facendo ricorso anche a nuove tecniche di biologia molecolare che permettono di modificare geneticamente gli alimenti e conferirne le caratteristiche desiderate e i cui effetti sulla salute sono, per molti aspetti, ancora sconosciuti;
    il complesso sistema di disposizioni succedutesi nel tempo su temi e indirizzi non sempre uniformi ed emanate a tutti i livelli normativi, rendono assai più complicata una visione unitaria del serio problema della tutela, nell'ambito alimentare, della salute;
    sul versante italiano, l'apparato punitivo si connota per l'approccio precauzionale e per l'esiguità delle sanzioni minacciate (le sanzioni più comuni sono quelle legate alla scarsa pulizia dei locali o all'igiene del personale operante), seguite ad un secondo livello di tutela da fattispecie contravvenzionali, che operano in via sussidiaria rispetto alle ipotesi delittuose del codice penale e contenute nella legge 30 aprile 1962 n. 283; mentre a un livello superiore si collocano le figure di reato previste dal Codice Penale il cui libro II, titolo VI, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, previsioni che tutelano non più la sicurezza alimentare del singolo individuo ma beni collettivi quali la salute e l'economia;
    la tutela della sicurezza alimentare intesa sia come «diritto alla salute», sia come monitoraggio dei processi e dell'origine dei prodotti, senz'altro richiede un sempre maggiore coordinamento, anche a livello sovranazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una riforma degli illeciti in materia di sicurezza alimentare che adegui il sistema sanzionatorio alla realtà economica e produttiva dei nostri tempi.
9/2972-A/23Maschio, Varchi, Bellucci, Gemmato, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione del decreto-legge n. 42 del 2021, che modifica la disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, precedentemente modificata dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute»;
    al fine di ripristinare un adeguato livello di protezione dei consumatori, con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie previgenti;
    nei mercati del comparto ittico perdura da molti anni una delicata problematica che riguarda le modalità di contabilizzazione fiscale della variazione di peso dei molluschi bivalvi vivi lungo la loro filiera di commercializzazione;
    il comparto dei molluschi bivalvi oltre a rappresentare una voce produttiva rilevante per il nostro paese, offre impiego a numerose categorie professionali permettendo la commercializzazione di prodotti di elevato standard qualitativo;
    le norme sanitarie e di tracciabilità che disciplinano la produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi sono il Regolamento (CE) n. 853/2004 e il Regolamento (CE) n. 178/2002;
    tali norme prevedono specifici processi di produzione e trattamento del prodotto e lo interessano dall'allevamento, passando per la vagliatura dei fanghi, detriti e sottoprodotti, la re-immersione, la depurazione, il confezionamento, le spedizioni, il trasporto, la commercializzazione e la vendita al dettaglio; lungo ognuna di dette fasi i molluschi bivalvi sono soggetti a perdite o riacquisto di peso ma tali variazioni non possono essere determinate con precisione e certezze ripetibili;
    le problematiche sorgono al momento della fatturazione da parte del produttore iniziale verso l'acquirente: in tale contesto, di norma e fino ad oggi, il peso riportato in fattura viene di solito ridotto rispetto alla massa iniziale, dei seguenti valori:
     a) 10/15 per cento al momento dello sbarco del prodotto in banchina, in fase di prima vendita, in funzione della natura del prodotto e delle eventuali caratteristiche qualitative oggetto di valutazione da parte dell'acquirente. Si ricorda che tale azione può essere annoverata tra gli «usi e consuetudini» della filiera commerciale dei molluschi bivalvi;
     b) 15/20 per cento in fase di lavorazione presso lo stabilimento in ragione della natura del prodotto, delle azioni di re-immersione e di scarto del prodotto;
     c) 5/7 per cento in fase di commercializzazione e trasporto in ragione delle variazioni di peso dei molluschi bivalvi dovuti alla fase di trasporto ed alla shelf-life del prodotto;
    ulteriore difficoltà nell'individuazione dell'esatto peso risiede nella impossibilità da parte dell'operatore e dell'autorità competente di determinare detto peso in quanto trattasi di prodotto che, per legge, deve essere commercializzato vivo e vitale condizione quest'ultima praticabile esclusivamente con un'elevata percentuale di umidità superficiale per ogni singolo mollusco;
    si sono verificati contenziosi per casi di elevazione di sanzioni fiscali da parte degli organi di controllo verso gli operatori ittici che procedono a fatturare la vendita dei molluschi bivalvi vivi contabilizzando pesi del prodotto diminuiti delle percentuali sopra indicate a seconda della relativa di interesse,

impegna il Governo

a indicare un metodo definitivo ed empirico secondo il quale si debba fatturare il peso dei molluschi bivalvi vivi in corrispondenza delle variazioni ponderali che tale prodotto inderogabilmente subisce durante le fasi di raccolta e lavorazione in ragione delle fasi di pulizia e lavorazione nonché delle norme sulla sicurezza sanitaria e della lealtà delle pratiche commerciali e distributive.
9/2972-A/24Vinci, Deidda, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
    il decreto-legge è stato adottato al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori;
    per ciò che concerne la sicurezza alimentare, in ambito europeo l'etichettatura alimentare è disciplinata dal Regolamento 1169/2011, che ha uniformato le informazioni presenti sulle etichette dei prodotti alimentari in 27 Nazioni europee per garantire ai consumatori tutti gli elementi per prendere decisioni di acquisto, anche basate sui dati del prodotto come ad esempio: la tabella nutrizionale, gli ingredienti, gli eventuali allergeni o le istruzioni per l'uso;
    a partire dal 13 dicembre 2016 è diventata obbligatoria l'apposizione sugli alimenti di un'etichetta nutrizionale contenente la dichiarazione del contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale;
    inoltre, è individuato il soggetto responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l'operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione;
    in base al Piano d'azione per la strategia UE dal produttore al consumatore, la Commissione europea intende presentare, entro la fine del 2022, una proposta di etichettatura nutrizionale armonizzata e obbligatoria, destinata alla parte anteriore delle confezioni alimentari, e di definizione di profili nutrizionali onde limitare la promozione di alimenti ad alto tenore di sostanze come ad esempio sale, zuccheri e/o grassi;
    in tale quadro è attualmente al vaglio il sistema di etichettatura dei prodotti alimentari denominato Nutri-Score, sviluppato in Francia, che identifica i valori nutrizionali di un prodotto alimentare utilizzando due scale correlate: una cromatica divisa in cinque gradazioni di colore dal verde al rosso, e una alfabetica dalla lettera A alla lettera E;
    illustri nutrizionisti italiani hanno espresso una valutazione negativa rispetto al sistema Nutriscore, come anche su modelli simili adottati in altre parti del mondo, perché ponendo l'accento sui singoli alimenti piuttosto che sull'alimentazione nel suo insieme, tali modelli non inducono il consumatore a compiere scelte più salutari;
    gli scienziati e i nutrizionisti più autorevoli, infatti, sono concordi nel sostenere che una buona dieta si ottiene attraverso un'alimentazione varia e bilanciata, con un'appropriata assunzione di tutti i nutrienti, e i sistemi di etichettatura a colori, invece, tendono a scoraggiare il consumatore dall'acquisto di determinati prodotti valutandoli singolarmente e non all'interno di una dieta alimentare, e a dispetto della loro qualità;
    questo determina una indubbia quanto ingiusta penalizzazione di numerosi prodotti della produzione agroalimentare italiana, un settore nel quale la produzione nazionale rappresenta da sempre un'eccellenza;
    l'adozione del sistema «Nutri-score» quale sistema di etichettatura uniforme è suscettibile di veicolare messaggi nutrizionali distorsivi e potenzialmente penalizzanti e dannosi per l'economia nazionale che si risolverebbero in fenomeni distorsivi sulla concorrenza e sulla leale competizione economica internazionale,

impegna il Governo

ad attivare in sede europea tutti gli strumenti utili a contrastare l'adozione del «Nutri-score» o del sistema a «semaforo» quale sistema di etichettatura uniforme, e a sostenere, invece, l'adozione di un modello che tuteli e valorizzi le produzioni nazionali.
9/2972-A/25Meloni, Lollobrigida, Albano, Foti, Ferro, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Galantino, Zucconi, Prisco, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625) in materia di sicurezza alimentare;
    la costruzione di una normativa nazionale in materia di sicurezza alimentare si intreccia con una serie di considerazioni sulla filiera di produzione nel suo insieme e, in particolare, sul coinvolgimento di tutti gli operatori coinvolti nella produzione di alimenti al fine di escludere l'immissione sul mercato di alimenti a rischio;
    la filiera agroalimentare è un sistema molto articolato, composto da materie prime, tecnologie, attività produttive, risorse e imprese che creano, trasformano e commercializzano i prodotti agroalimentari e oggi si avverte sempre di più una chiara necessità di rimodellare le filiere alimentari, dal campo alla tavola, nel senso di creare una prossimità tra produttori e consumatori e una profonda sinergia tra produzione e territori;
    rafforzare la posizione degli agricoltori lungo le catene del valore alimentare rappresenta anche un modo per contribuire alla sicurezza alimentare e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, valorizzando e diffondendo sullo scenario globale l'esempio virtuoso dei mercati contadini ed il principio delle filiere corte, per combattere lo spreco di un terzo di tutto il cibo prodotto nel mondo;
    filiera corta è sinonimo, infatti, di sicurezza alimentare, perché oltre al controllo su standard e tradizioni, all'importanza di conoscere chi è intervenuto nella produzione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di un prodotto, è importante che dal campo alla tavola ci siano meno chilometri e passaggi possibile,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative di competenza al fine di garantire la più ampia disponibilità di alimenti minimamente processati mediante filiere corte per contribuire in modo significativo alla creazione di sistemi alimentari sani e sostenibili e per supportare le economie locali;
   a promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado, uno stile di vita sano e attivo, incentrato, in particolare, su corretti comportamenti alimentari e sull'educazione all'attività motoria;
   a promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado, una cultura dell'alimentazione sostenibile, della lotta all'obesità e agli sprechi, della diversificazione e promozione delle produzioni locali.
9/2972-A/26Rampelli, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625) in materia di sicurezza alimentare;
    la costruzione di una normativa nazionale in materia di sicurezza alimentare si intreccia con una serie di considerazioni sulla filiera di produzione nel suo insieme e, in particolare, sul coinvolgimento di tutti gli operatori coinvolti nella produzione di alimenti al fine di escludere l'immissione sul mercato di alimenti a rischio;
    la filiera agroalimentare è un sistema molto articolato, composto da materie prime, tecnologie, attività produttive, risorse e imprese che creano, trasformano e commercializzano i prodotti agroalimentari e oggi si avverte sempre di più una chiara necessità di rimodellare le filiere alimentari, dal campo alla tavola, nel senso di creare una prossimità tra produttori e consumatori e una profonda sinergia tra produzione e territori;
    rafforzare la posizione degli agricoltori lungo le catene del valore alimentare rappresenta anche un modo per contribuire alla sicurezza alimentare e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, valorizzando e diffondendo sullo scenario globale l'esempio virtuoso dei mercati contadini ed il principio delle filiere corte, per combattere lo spreco di un terzo di tutto il cibo prodotto nel mondo;
    filiera corta è sinonimo, infatti, di sicurezza alimentare, perché oltre al controllo su standard e tradizioni, all'importanza di conoscere chi è intervenuto nella produzione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di un prodotto, è importante che dal campo alla tavola ci siano meno chilometri e passaggi possibile,

impegna il Governo:

  a valutare la possibilità di:
   assumere iniziative di competenza al fine di garantire la più ampia disponibilità di alimenti minimamente processati mediante filiere corte per contribuire in modo significativo alla creazione di sistemi alimentari sani e sostenibili e per supportare le economie locali;
   promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado, uno stile di vita sano e attivo, incentrato, in particolare, su corretti comportamenti alimentari e sull'educazione all'attività motoria;
   promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado, una cultura dell'alimentazione sostenibile, della lotta all'obesità e agli sprechi, della diversificazione e promozione delle produzioni locali.
9/2972-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Rampelli, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625) in materia di sicurezza alimentare;
    nel 2020 Altroconsumo ha realizzato un'inchiesta sulla sicurezza alimentare e l'efficienza del servizio delle principali piattaforme di food delivery, appurando quanto sia difficile per chi soffre di un'allergia utilizzare il servizio di consegna a domicilio: il risultato finale è stato che in 18 casi su 60, i piatti consegnati contenevano allergeni come ingrediente o in tracce, nonostante fossero stati espressamente indicati al momento della prenotazione;
    come precisato da Altroconsumo «se da un lato la preparazione dei piatti è affidata ai ristoranti, dall'altro le piattaforme hanno un ruolo fondamentale in quanto intermediari e, non dovrebbero scaricare ogni responsabilità su clienti e ristoratori, ma impegnarsi maggiormente nel garantire la sicurezza degli utenti. Le piattaforme dovrebbero invitare i ristoratori a evidenziare gli allergeni presenti nei piatti, al contempo, si dovrebbero offrire ai consumatori che scelgono il food delivery modalità standard per comunicare le allergie. Anche rispetto alle temperature e alla sicurezza microbiologica, se i ristoratori hanno sicuramente un ruolo importante, la consegna non è esente da responsabilità: servono norme aggiornate che indichino temperature di trasporto e caratteristiche dei contenitori utilizzati dai fattorini, affinché si possano mantenere le pietanze in sicurezza, senza rischi»,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, per garantire una maggiore sicurezza alimentare nelle ipotesi di consegna a domicilio dei cibi, attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali di food delivery.
9/2972-A/27Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ha ripristinato le sanzioni alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, abrogate dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;
    tale decreto legislativo ha infatti abrogato, temporaneamente, sanzioni afferenti a circa il 70 per cento dei reati alimentari;
    l'olio d'oliva è un alimento particolarmente soggetto a pratiche di contraffazione, che finiscono col portare nel mercato europeo prodotti la cui composizione naturale è stata alterata con l'uso di sostanze di bassa qualità, dando luogo a prodotti adulterati;
    sono numerose le importazioni di olio di oliva di bassa qualità da parte di altri Paesi membri dell'Unione europea con il fine di abbattere il prezzo di olive ed olio a detrimento dei produttori più virtuosi, come quelli italiani;
    in tal senso la vendita e l'immissione in commercio per il consumo alimentare di oli che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti dalle norme europee vigenti costituisce una pratica doppiamente pregiudicante verso i consumatori, in quanto mira a diffondere prodotti non conformi con ripercussioni in ottica igienico-sanitaria,

impegna il Governo

a disporre, anche mediante apposite interlocuzioni presso i tavoli europei di competenza, un quadro sanzionatorio fortemente restrittivo nei confronti dei soggetti che detengono a fini di vendita, o altri fini commerciali, olio privo dei requisiti di prodotto dettati dai disciplinari vigenti.
9/2972-A/28Trancassini, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone, Trizzino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ed è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge 683/1962, in materia di sicurezza alimentare;
    parlare di sicurezza alimentare significa garantire a tutti i cittadini la sicurezza sanitaria degli alimenti e dei mangimi (food safety) in un'ottica di filiera integrata ambientale;
    non si può fare a meno di notare la stretta correlazione tra tutela penale e «sicurezza alimentare». Quest'ultima intesa non soltanto come sicurezza dei prodotti alimentari rispetto al bene salute, ma anche come regolare svolgimento dell'industria alimentare e del suo commercio;
    con l'inarrestabile crescita del mercato globale alimentare, le catene di approvvigionamento diventano sempre più complesse producendo non soltanto l'effetto di allontanare il consumatore finale dai luoghi di produzione, ma anche di aumentare il rischio di una maggiore esposizione al fenomeno delle frodi agro – alimentari in ragione dei cospicui guadagni che si celano nelle fitte trame della filiera alimentare,

impegna il Governo

a garantire un sempre maggior monitoraggio dei processi e dell'origine dei prodotti in vendita, attuando un valido coordinamento tra strutture, al fine di scongiurare il fenomeno delle frodi alimentari e garantire la salute dei cittadini e tutta la filiera produttiva.
9/2972-A/29De Toma, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ed è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge 683/1962, in materia di sicurezza alimentare;
    parlare di sicurezza alimentare significa garantire a tutti i cittadini la sicurezza sanitaria degli alimenti e dei mangimi (food safety) in un'ottica di filiera integrata ambientale;
    particolare importanza ha, oggi, tutta l'offerta di verdure, frutta e ortaggi, freschi, lavati, confezionati cotti e pronti al consumo, la cosiddetta IV gamma e V gamma;
    il processo di produzione e conservazione di questi prodotti, partendo dal campo fino alla tavola dei consumatori, si articola in diverse fasi, dalla selezione al confezionamento in buste o in contenitori sigillati (con l'eventuale utilizzo di atmosfera modificata), passando per la monda, il taglio, il lavaggio, l'asciugatura;
    è innegabile che per la produzione della IV e V gamma sia indispensabile la massima accuratezza nel trattamento delle materie prime di base e l'utilizzo di alti livelli di tecnologia e sicurezza lungo tutta la filiera produttiva,

impegna il Governo

a stabilire validi criteri di controllo affinché si garantisca ai consumatori che, in tutte le fasi produttive dei prodotti ortofrutticoli di IV e V gamma, siano applicati degli alti standard di sicurezza che assicurino l'assenza di elementi inquinanti o nocivi.
9/2972-A/30Bignami, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare, intervenendo su talune disposizioni previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
    in particolare, modifica l'articolo 18 del citato decreto legislativo che sarebbe entrato in vigore in data 25 marzo 2021 e che prevedeva l'espressa abrogazione, tra l'altro, della legge 30 aprile 1962, n. 283 recante la disciplina generale, preventiva e repressiva sull'igiene degli alimenti;
    in assenza del repentino intervento modificativo da parte del Governo, sarebbero, quindi, risultate soppresse le disposizioni penalistico-sanzionatorie che tutelano il cosiddetto ordine alimentare, la filiera agro-alimentare e i consumatori;
    la necessità di ricorrere alla decretazione d'urgenza per ovviare alle modifiche precedentemente adottate e che mostravano con tutta evidenza un eccesso di delega nell'attuazione del diritto dell'Unione Europea, è la conseguenza di una politica refrattaria posta in essere dai precedenti Governi dell'attuale Legislatura; la normativa nazionale adottata in adeguamento al regolamento (UE) 2017/625 presenta chiaramente delle falle che rischiano di compromettere la sicurezza nella filiera agro-alimentare, in particolare in relazione ai controlli rafforzati su merce di importazione proveniente da paesi terzi;
    in relazione all'adeguamento al citato regolamento sono state, infatti, sollevate numerose criticità in particolare per quanto riguarda le modifiche introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, entrato in vigore in data 20 marzo 2021 che il Governo in carica dovrebbe considerare al pari di quanto avvenuto per il decreto legislativo n. 27 del 2021 nell'ottica di salvaguardare l'efficienza e la sicurezza delle procedure di controllo del settore import;
    il decreto legislativo n. 24 del 2021, infatti, ha istituito i posti di controllo frontalieri (PCF) ai quali sono state trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera (PIF) e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della Salute;
    la normativa ante riforma prevedeva la ripartizione delle competenze tra gli uffici USMAF (medici) e PIF (veterinari) nel seguente modo: i primi eseguivano attività di vigilanza transfrontaliera oltre che su viaggiatori e mezzi di trasporto, anche su merci destinate al consumo umano in importazione da paesi non appartenenti all'Unione Europea ed in particolare su alimenti di origine non animale e materiali destinati a venire in contatto con alimenti (Moca); ai PIF, invece, erano attribuiti i controlli su animali vivi, prodotti di origine animale e mangimi provenienti da paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione Europea o in transito verso altri paesi terzi con le modalità di cui alle direttive del consiglio n. 97/98/CE e n. 91/496/CE;
    con le modifiche normative introdotte, i PIF hanno acquisito la nuova denominazione di PCF e le competenze che da sempre rientravano tra le funzioni principali degli uffici USMAF; la direzione dei PCF è stata affidata a medici veterinari del Ministero della Salute; quindi, la competenza per i controlli rafforzati alla frontiera su alimenti di origine non animale e materiali a contatto con alimenti è stata trasferita dai medici ai veterinari;
    invero, il regolamento (UE) 2017/625 non prevede questo trasferimento di competenza, bensì ha disposto che i controlli venissero effettuati in unica nuova struttura denominata «Posti di controllo frontalieri» e, con particolare riguardo alle competenze dei veterinari, stabilisce e conferma che gli stessi sono responsabili dei controlli su merce di origine animale secondo quanto disposto dall'articolo 55 del citato regolamento che, al contrario, non fa alcun riferimento ai prodotti di origine non animale e ai materiali destinati a venire in contatto con alimenti;
    anche in questo caso, quindi, si intravede un eccesso di delega nell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 in cui emerge una libera interpretazione da parte del Governo precedentemente in carica che, di fatto, rischia di abbassare gli standard complessivi di sicurezza alimentare;
    tali modifiche hanno impattato non solo sul corretto e regolare svolgimento dei controlli che vengono eseguiti sulle merci di origine non animale e sui materiali destinati a venire in contatto con alimenti, ma altresì sull'organizzazione dirigenziale e non degli uffici di riferimento con gravi conseguenze anche sulla gestione degli intensi traffici commerciali che interessano la nostra Nazione;
    per le ragioni esposte, sarebbe auspicabile da parte del Governo in carica una revisione anche delle norme contenute nel decreto legislativo n. 24 del 2021, al fine di non inficiare la sicurezza alimentare e la filiera agro-alimentare e garantire massimi livelli di efficienza delle operazione di controllo dei prodotti di importazione, prevedendo nuovamente la separazione delle competenze tra il personale veterinario e il personale medico degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera seppur nell'ambito della medesima unità di controllo denominata «posto di controllo frontaliero (PCF)»,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a modificare le disposizioni del decreto legislativo n. 24 del 2021 riattribuendo agli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera le competenze sui controlli delle merci destinate al consumo umano in importazione da paesi non appartenenti all'Unione Europea ed in particolare su alimenti di origine non animale e materiali destinati a venire in contatto con alimenti (Moca), lasciando ai veterinari le qualificate competenze sui controlli di origine animale.
9/2972-A/31Osnato, Cirielli, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare;
    l'Assemblea è chiamata ad un intervento «riparatore» a sostegno del decreto-legge de quo che, con solo tre articoli ha ripristinato la situazione preesistente all'emanazione del decreto legislativo del 2 febbraio, 2021, n. 27 modificando l'articolo 18 e restituendo la necessaria tutela ad importanti settori per la salute dei consumatori;
    lo Stato in questo modo ha mantenuto, prima ancora che la norma abrogatrice avesse potuto produrre effetti, una tutela forte (penale) ad un settore nevralgico quale quello delle produzioni di prodotti alimentari, importante voce della produzione industriale italiana, ma soprattutto a baluardo della Salute Pubblica;
    la centralità ricoperta dalle disposizioni della legge n. 283 del 1962 fu già messa in discussione allorquando si dovette verificare se fosse stata travolta dal cosiddetto «effetto ghigliottina» voluto dallo stesso Legislatore con la legge delega n. 246 del 28 novembre del 2005 avente ad oggetto la «semplificazione e riassetto normativo» ma, nonostante la legge fosse anteriore al 1970, la III Sezione della Cassazione chiarì con sentenza n. 9276/2011 che alla medesima si disapplicava;
    ora l'abrogazione, nel caso del decreto legislativo n. 27 del 2021, è stata espressa e ciò avrebbe comportato la punizione di questi illeciti solo con sanzioni amministrative (retrocedendo a questa fattispecie anche i giudizi penali ancora non decisi) ed è stato necessario un intervento di effettiva necessità ed urgenza;
    l'abrogazione di norme che sono state per decenni il deterrente, cioè il principale strumento penale di prevenzione e di repressione dei reati di natura alimentare, a tutela della salute pubblica e che intervenivano, quali reati di mero pericolo, prima dei più gravi reati penali previsti dagli articoli 439 e successivi del codice penale, troverebbero applicazione solo ad eventi lesivi già avvenuti;
    le uniche norme «salvate» dall'abrogazione, operata dal decreto legislativo n. 27 del 2021, sono la contravvenzione prevista dall'articolo 10 che punisce con l'ammenda chiunque produce, vende o mette in commercio sostanze alimentari o carta ed imballaggi destinati a involgere le sostanze stesse od oggetti di uso personale o domestico colorati con colori non autorizzati, nonché le previsioni che consentono al Ministero di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti (articolo 7) e stabilire l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari (articolo 22);
    la politica di sicurezza in materia alimentare dell'Unione europea deve essere finalizzata alla tutela della salute e degli interessi dei consumatori e la normativa europea è, pertanto, diretta a garantire il controllo in materia di igiene degli alimenti e dei prodotti alimentari e a prevenire rischi di contaminazione da sostanze esterne, in tutte le fasi della produzione e distribuzione;
    sono a tutti noti gli «scandali alimentari» come la «mucca pazza», il «pesce al mercurio», i «polli alla diossina», le «mozzarelle blu», le «carni rosse»;
    la scelta del legislatore non può cadere, nella maniera più assoluta, sulla depenalizzazione a danno della Salute del cittadino e del Made in Italy Alimentare, trasformando reati in illeciti amministrativi ovvero in sanzioni amministrative pecuniarie privando dell’«arma giuridica penale» l'ispettorato per la repressione delle frodi, i Nuclei Antifrodi dei Carabinieri e il Comando dei Carabinieri per le politiche Agricole e Forestali che agiscono ogni giorno sul territorio per la tutela dei consumatori al fine di evitare nuovi scandali alimentari;
    che «l'uomo è ciò che mangia» e la qualità dell'alimento incide, senza dubbio, sulla Salute del popolo italiano che, se messa in pericolo – non prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio in materia di sicurezza alimentare –, aggrava anche il Sistema Sanitario Nazionale già impegnato a curare e prevenire la diffusione del virus Covid-19,

impegna il Governo:

   ad introdurre una responsabilità da reato delle imprese alimentari al fine di ottenere una maggiore e più efficace funzione di prevenzione generale e speciale rispetto a quella offerta dall'attuale sistema normativo;
   a prevedere, sempre più meritevole di tutela, il bene giuridico della sicurezza nel consumo dei prodotti agro-alimentari;
   a sostenere importanti disposizioni penali poste a presidio della tutela igienico-sanitaria degli alimenti, difendendo l'agro alimentare che è uno dei più importanti settori di intervento di sviluppo nel Piano di Ripresa e Resilienza che tanto potrà investire sulla tracciabilità (utilizzo di sistemi di innovazione tecnologica) dei prodotti Made in Italy.
9/2972-A/32Caiata, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ed è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare;
    parlare di sicurezza alimentare significa garantire a tutti i cittadini la sicurezza sanitaria degli alimenti e dei mangimi (food safety) in un'ottica di filiera integrata ambientale;
    una delle grandi sfide cui la nostra nazione deve far fronte è la sempre maggiore spinta delle società multinazionali favorevoli alla produzione di organismi geneticamente modificati: queste condizionano sempre di più tutta la produzione agricola, convenzionale e biologica;
    non possiamo accettare che la nostra filiera di qualità venga inquinata dagli ogm, sia per salvaguardare la salute dei cittadini, sia per proteggere la nostra economia, essendo le produzioni agricole il vero valore aggiunto che l'Italia ha sul mercato agro-alimentare globale,

impegna il Governo

a sostenere la ricerca scientifica pubblica in materia agricola, biologica ed agroalimentare secondo le migliori prassi scientifiche nazionali ed internazionali, al fine di salvaguardare le specificità del sistema agroalimentare italiano.
9/2972-A/33Montaruli, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo i dati della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) nel 2020 la ristorazione italiana ha avuto 37,7 miliardi di euro di perdite, con circa il 40 per cento dell'intero fatturato annuo del settore andato in fumo;
    in un quadro di crisi così forte si aggiunge la concorrenza delle ristorazioni etniche che, a causa dei bassi costi del menù (frutto di una qualità del cibo scadente) rappresentano una concorrenza sleale verso gli esercenti italiani che devono sottostare a precisi obblighi sulla qualità del cibo;
    il rapporto Fipe 2020 ha evidenziato che l'esponenziale aumento di kebab e ristoranti etnici, cresciuti del 54,7 per cento negli ultimi 10 anni, ha provocato un elevato tasso di mortalità della ristorazione italiana. Ad un anno dall'apertura chiude il 25 per cento dei ristoranti; dopo tre anni un locale su due; dopo cinque anni la chiusura riguarda il 57 per cento delle attività;
    il Fipe ha evidenziato la forte disparità di condizioni fra la ristorazione etnica e quella italiana, con la prima accusata di abusivismo commerciale. Questo non solo genera concorrenza sleale, ma finisce per impoverire il mercato, la sicurezza dei consumatori e la qualità delle nostre città,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte alla tutela delle eccellenze della ristorazione nazionale, controllando e sanzionando le attività di ristorazione etnica, come le formule « all you can eat», che – in particolar modo con l'utilizzo di cibo di qualità scadente – operano una concorrenza economica scorretta e pregiudicano la salute dei consumatori, come avviene, in particolare, nelle zone limitrofe alte stazioni ferroviarie e nelle zone periferiche, come ad esempio il rione Esquilino di Roma.
9/2972-A/34Mollicone, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ha abrogato le sanzioni alimentari previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni;
    tra misure abrogate dal predetto decreto legislativo figurano sanzioni atte a punire la vendita di prodotti alimentari fabbricati con sostanze di qualità inferiore, in cattivo stato di conservazione, alterati, adulterati o comunque nocivi per la salute, contenenti additivi e coloranti vietati, invasi da parassiti o contenenti fitofarmaci vietati, i quali costituiscono il 70 per cento dei reati alimentari;
    tale previsione ha cagionato un periodo di forte pregiudizio nei confronti della qualità dei prodotti italiani, del Made in Italy e di tutto il settore della produzione e somministrazione alimentare;
    il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ha ripristinato il quadro sanzionatorio di cui alla legge n. 283 del 1962, abrogato dal decreto legislativo n. 27 del 2021;
    sono sempre più frequenti, anche come evidenziato a mezzo stampa, i casi di intossicazione alimentare legati a pesce servito in ristoranti di cucina orientale, nello specifico cinese;
    secondo le evidenze raccolte nel 2019 dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) dei Carabinieri relative alle condizioni igieniche dei ristoranti « all you can eat», il 48 per cento dei ristoranti ha presentato forti irregolarità, ed il 41 per cento dei relativi grossisti e fornitori di alimenti etnici ha presentato forti criticità igienico-sanitarie;
    secondo quanto riportato dai NAS, in alcuni casi le materie prime di origine animale provenienti da Paesi asiatici erano state importate in violazione ai divieti esistenti, gli alimenti erano stati rinvenuti stoccati in magazzini abusivi e le cucine in pessime condizioni, con ambienti mancanti dei minimi requisiti sanitari, strutturali e di sicurezza per i lavoratori;
    dai dati dell'indagine, emersi a mezzo stampa, in ambito penale i reati maggiormente riscontrati sono stati la frode in commercio e la cattiva conservazione degli alimenti, reati per l'appunto disciplinati dalla predetta legge n. 283 del 1962;
    in molti casi accertati dai NAS è stato evidenziato come la somministrazione degli alimenti era, per qualità, diversa da quella dichiarata al consumatore a cui, spesso, veniva nascosto l'originario stato «congelato» dei prodotti ittici serviti nei ristoranti;
   considerato che, nel 2019, secondo varie indagini condotte da associazioni di rappresentanza del settore alimentare un italiano su tre, il 32 per cento, consuma prodotti etnici regolarmente, ed il sushi proveniente dai sopracitati ristoranti orientali con formula « all you can eat» ha visto aumentare le quantità consumate ed acquistate, anche a domicilio, a seguito delle misure di chiusura e contenimento contro la pandemia da COVID-19, occorrono iniziative normative più stringenti per garantire la qualità dei prodotti somministrati,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le necessarie iniziative normative per prevedere un nuovo quadro di controllo preventivo e di sanzioni nei confronti dei ristoranti e dei grossisti di cui in premessa, attivi nel commercio e somministrazione di prodotti etnici, in particolar modo con materie prime provenienti dalla Cina, introducendo, ove opportuno, misure restrittive o ulteriori barriere all'entrata del mercato italiano.
9/2972-A/35Caretta, Ciaburro, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ha ripristinato il quadro in materia di sanzioni alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, abrogato dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;
    il predetto decreto legislativo, emanato dal Governo Conte, ha abrogato sanzioni corrispondenti a circa il 70 per cento dei reati alimentari;
    sono sempre più frequenti, anche come evidenziato a mezzo stampa, i casi di intossicazione alimentare legati a prodotti etnici importati da Paesi terzi, spesso introdotti nel mercato europeo da Paesi importatori che perseguono pratiche concorrenziali sleali, introducendo prodotti a basso costo, frutto di scarsi controlli e assenza di rispetto dei più rigorosi disciplinari vigenti in UE ed in Italia;
    secondo numerose evidenze emerse a mezzo stampa, nonché a seguito di indagini condotte dal Nucleo Antisofisticazione Sanitaria sono sempre più frequenti i casi di intossicazioni alimentari verificatosi nei predetti ristoranti etnici, spesso trovati – a seguito delle indagini – con ambienti mancanti dei minimi requisiti sanitari, strutturali e di sicurezza per i lavoratori;
    predette attività costituiscono una vera e propria pratica di concorrenza sleale nei confronti delle attività di ristorazione presenti in Italia;
    stante il progressivo incremento di popolarità, anche a causa delle misure di contenimento contro il COVID-19, ed il relativo aumento di vendite di cibo a domicilio, sta venendo registrato un forte incremento delle importazioni di prodotti alimentari etnici in Italia;
    considerate le pratiche di concorrenza sleale collegate alle importazioni prodotti di bassa qualità effettuati da altri Paesi europei per introdurre merce a basso costo nel mercato interno europeo, stanti anche i crescenti rischi di natura igienico-sanitaria legati alle importazioni extra-europee relativamente ad alcuni prodotti alimentari etnici, i rischi per i consumatori italiani sono portati ad aumentare,

impegna il Governo

ad avviare le necessarie interlocuzioni in sede europea per proporre ulteriori meccanismi di controllo, scrutinio e di filtro delle importazioni alimentari extra europee, con particolare riferimento ai prodotti etnici, in modo da proporre i disciplinari igienico-sanitari vigenti in Italia come standard europei, scongiurando pratiche di concorrenza sleale tramite importazione di prodotti di bassa qualità e salvaguardando la salute dei consumatori italiani ed europei.
9/2972-A/36Ciaburro, Caretta, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare;
    l'intervento normativo in parola è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962, in materia di sicurezza alimentare;
    il prefato decreto legislativo n. 27 del 2021, elidendo presidi di tutela per la salubrità e la qualità dei prodotti della filiera agroalimentare, rappresenta non solo una sciagura per l'economia della nostra Nazione ma anche un tradimento nei confronti del diritto alla salute e alla vita dei cittadini, bene primario tutelato dalla nostra Carta costituzionale;
    seppur il disegno di legge in esame n. 42 del 2021 appare sintomatico di una provvidenziale resipiscenza della maggioranza di Governo non risulta ancora sufficiente a tutelare – con la necessaria incisività – la salute e la sicurezza dei cittadini ed il « Made in Italy» agroalimentare;
    la filiera produttiva agroalimentare, invero, rappresenta una delle voci principali dell'economia della nostra Nazione nella misura in cui lo standard qualitativo – nella sua accezione più ampia – dei prodotti italiani è riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo;
    intervenire in tale settore, pertanto, appare di fondamentale importanza non solo per preservare la qualità e la reputazione dei prodotti italiani ma soprattutto per garantire il diritto alla salute e alla vita dei cittadini;
    alla luce della flebilità delle sanzioni previste per i reati e gli illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962, occorre contrastare con maggiore severità le illegalità connesse alla filiera agroalimentare in modo da infondere- anche mediante politiche dissuasive – la convinzione in qualsiasi operatore economico che commettere irregolarità ed illiceità in tale settore non possa mai convenire e, di conseguenza, che la virtuosità e l'etica di impresa sono fondamentali componenti di competitività e di produttività oltre che unico volano per una affermazione sul mercato;
    lo Stato in virtù delle ragioni sopra esposte ha il dovere di intervenire sul tema in questione sotto molteplici profili attraverso una più severa stigmatizzazione delle condotte illecite commesse dagli operatori del settore agroalimentare; e dall'altro attraverso una valorizzazione dell'etica d'impresa attribuendo anche maggiore rilevanza alle sanzioni reputazionali per le imprese non virtuose che pongono a repentaglio la salute e la vita dei cittadini oltre che il prestigio della nostra Nazione nel settore in questione,

impegna il Governo:

   a prevedere un riordino, coordinamento ed integrazione della disciplina sulla sicurezza alimentare anche mediante l'allocazione di tutte le disposizioni normative in un unico testo legislativo;
   a prevedere un innalzamento di tutte le sanzioni ed in particolar modo della cornice edittale delle ammende per una maggiore efficacia dissuasiva delle fattispecie incriminatrici poste a presidio della salute e della vita dei consumatori;
   a valorizzare l'etica delle imprese introducendo un sistema incisivo di premialità per le produzioni agroalimentari virtuose ed attribuendo maggiore importanza alle sanzioni reputazionali per gli operatori economici che si sono contraddistinti per condotte illecite;
   ad investire maggiori risorse sulla informazione e formazione dei consumatori affinché questi ultimi abbiano gli strumenti per orientarsi verso produzioni agro alimentari di qualità.
9/2972-A/37Cirielli, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto interministeriale 2 aprile 2001 vengono determinate le classi delle lauree sanitarie e in particolare nell'allegato 4 gli obiettivi formativi qualificanti del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
    la figura professionale del Tecnico della Prevenzione, a differenza di altre professioni, ha oggi un profilo ben definito, con ambiti d'intervento quanto mai vasti e interessanti da un punto di vista preventivo ma anche economico;
    il Reg. UE n. 625/2017 mira a garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari;
    tra le principali novità introdotte, vi è un'estensione del campo di applicazione dei controlli ufficiali a tutta la filiera agroalimentare. Il regolamento infatti razionalizza e semplifica tutta la normativa precedente inglobando disposizioni parzialmente o totalmente escluse dal campo di applicazione del Reg. 882/2004; tra queste ritroviamo la sanità delle piante, i sottoprodotti di origine animale, le sostanze e i residui nei prodotti di origine animale, le produzioni biologiche, l'etichettatura ed altri;
    il Regolamento si applica dunque ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa emanata dall'Unione o dagli Stati membri, nei seguenti settori:
     gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della filiera agroalimentare, comprese quelle di trasporto, le norme che tutelano gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di M.O.C.A.;
     l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
     i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme che tutelano la salute e gli interessi dei consumatori;
     le prescrizioni in materia di salute animale;
     la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
     le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
     le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
     le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
     la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
     l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite;
    a fronte di quanto su premesso, questi ulteriori funzioni di controllo che ricadono in capo all'Autorità competente, ovvero alle Asl ed agli operatori interessati, medici, medici veterinari ma soprattutto sui Tecnici della Prevenzione, prevede i controlli anche sugli automezzi che trasportano alimenti di origine animale (latte o animali da reddito) e non (dal pane alle verdure passando per pasta e frutta) a fine di poter controllare e verificare che questi rispondano ai criteri previsti dal Reg. UE n. 625/2017;
    il personale Tecnico addetto ai servizi di vigilanza, igiene e prevenzione, infatti, possiede la qualifica, e relativo Tesserino, di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, rilasciato ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 22 della legge n. 441 del 26 febbraio 1963 e dell'articolo 57, ultimo comma, del Codice di procedura penale;
    inoltre il decreto ministeriale 17 gennaio 1997 n. 58, che regola la figura professionale del Tecnico della Prevenzione, all'articolo 1, comma 2, specifica che «Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo»;
    attualmente viene segnalato, dagli operatori, la difficoltà di imporre ad un veicolo di fermarsi infatti lo stop può essere impartito dalla Polizia Locale, Agenti di P.S., Carabinieri, G.D.F. e quant'altri hanno compiti di Polizia stradale per cui se fosse necessario un controllo su di un veicolo in movimento, i Tecnici della Prevenzione, avrebbero la necessità di rivolgersi a tali figure per poter controllare il veicolo stesso. Questo può comportare, che:
     il veicolo identificato, giustamente si allontani;
     nel tempo necessario ad una pattuglia di arrivare, intercettare e fermare il veicolo, il veicolo si allontani o venga a mancare la flagranza di reato;
    potrebbe essere utile, al fine di evitare tutto questo e di sottrarre forze di polizia al loro lavoro attribuire la qualifica di agenti di pubblica sicurezza per i Tecnici della Prevenzione inquadrati nelle Asl e nei servizi destinati alla vigilanza sanitaria e prevedere anche un corso di formazione a tale mansione anche perché, va sottolineato, che non prevederebbe l'uso di armi da fuoco ed il conseguimento dell'idonea abilitazione, ma sarebbe uno strumenti che autorizzerebbe tali pubblici ufficiali a svolgere una parte del loro lavoro in stretta collaborazione con le forze di polizia deputate,

impegna il Governo

a porre in essere ogni possibile azione al fine di agevolare e incentivare l'azione dei Tecnici della Prevenzione inquadrati nelle Asl e nei servizi destinati alla vigilanza sanitaria, in concerto con le nostre Forze dell'ordine per i controlli sugli automezzi che trasportano alimenti di origine animale (latte o animali da reddito) e non (dal pane alle verdure passando per pasta e frutta) a fine di poter controllare e verificare che questi rispondano ai criteri previsti dal Reg. UE n. 625/2017.
9/2972-A/38Deidda, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame interviene sul decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute;
    il decreto-legge è stato adottato al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori, e a tale scopo esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962 in materia di sicurezza alimentare;
    il provvedimento all'esame, all'articolo 1, comma 1, lettera a), modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sottrae dunque all'abrogazione anche le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6 12, 12-bis e 18 della legge n. 283 del 1962, nonché gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della medesima legge n. 283;
    per finalità di coordinamento normativo, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame interviene anche sulla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, prevedendo che è «fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22» della legge n. 283 del 1962;
    a riguardo il Comitato per la legislazione, nel corso dell'esame del provvedimento in esame, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, ha rilevato che «formulazione della la lettera c) del comma 1 non consente di individuare con precisione – o quanto meno con immediatezza – quali siano le disposizioni del citato regolamento (che consta di 79 articoli e quattro allegati) destinate a sopravvivere e quali quelle abrogate, risultato perseguibile invece con l'indicazione diretta degli articoli del regolamento»;
    a riguardo la Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, ha sottolineato, nella Relazione del 17 marzo 2021, che la legge n. 283 del 1962 non si pone affatto in posizione di incompatibilità con le norme (procedurali) del regolamento (UE) 2017/625 e «non si rinviene alcuna situazione di oggettiva incertezza nella ricostruzione del coerente significato dei suesposti criteri e principi direttivi tali da giustificare, nella fase attuativa, qualche forma di discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega»,

impegna il Governo:

   con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), del provvedimento all'esame, ad effettuare una ricognizione delle disposizioni del regolamento di esecuzione della legge n. 283 del 1962, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980, destinate a sopravvivere e quali quelle abrogate, tenendo conto che la Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, nella Relazione del 17 marzo 2021, ha sottolineato come la legge n. 283 del 1962 non si pone affatto in posizione di incompatibilità con le norme (procedurali) del regolamento (UE) 2017/625;
   a completare l'esercizio della delega data con l'articolo 12 della legge 117 del 2019 con l'istituzione di un tavolo tecnico per verificare le incompatibilità e i vuoti normativi rispetto alla normativa europea e sottoporre eventuali modifiche al controllo parlamentare.
9/2972-A/39Conte, Saitta, Bazoli, Annibali, Turri, Zanettin, Costa.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Misure a favore dei lavoratori del comparto dello spettacolo – 3-02234

   CARBONARO, CASA, CIMINO, BELLA, DEL SESTO, IORIO, MELICCHIO, SPADAFORA, TUZI, VACCA e VALENTE. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
   le disposizioni dell'autorità pubblica per arginare l'epidemia da COVID-19 hanno imposto la sospensione di molteplici attività, tra le quali rientrano quelle del comparto dello spettacolo. La fase di ripartenza e la progressiva riapertura delle attività saranno condizionate da importanti limitazioni;
   nei giorni scorsi i lavoratori dello spettacolo sono scesi nelle piazze italiane per chiedere al Governo la ripartenza delle attività culturali e un tangibile supporto ai lavoratori. Da Torino a Palermo sono centinaia gli artisti, i tecnici e i professionisti dello spettacolo che si appellano al Governo per chiedere adeguati sostegni economici per la fase di ripartenza e certezze sul percorso di riforma del settore anche attraverso la loro partecipazione attiva ai tavoli interministeriali;
   il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo, recentemente approvato dalla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione) e dalla XI Commissione (lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, ricostruisce il quadro delle annose criticità in cui versano i lavoratori dello spettacolo e traccia le prospettive di una riforma complessiva del sistema previdenziale, giuslavoristico e di welfare del settore anche al fine di sostenere la fase di ripartenza –:
   se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di rafforzare le misure di sostegno per la ripartenza del settore e di accompagnare e sostenere adeguatamente la successiva e piena messa a regime delle attività oltre che, anche avvalendosi delle risultanze dell'indagine conoscitiva di cui in premessa, supportare le lavoratrici ed i lavoratori di un settore già da troppo tempo in ginocchio a causa dell'emergenza sanitaria. (3-02234)


Iniziative volte a garantire i diritti delle persone con disabilità e dei relativi caregiver nell'attuale contesto pandemico – 3-02235

   VERSACE, BAGNASCO e DALL'OSSO. — Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:
   due articoli di stampa pubblicati sul sito redattoresociale.it del 14 aprile 2021 e sul sito mysuperabile.inail.it del 16 aprile 2021 ricostruiscono la vicenda occorsa a Napoli il 10 aprile 2021 a Ilaria, una giovane donna alla quale è stata inflitta una sanzione di 400 euro per aver accompagnato suo fratello, con disabilità psichica, in prossimità del mare e aver conseguentemente violato le norme vigenti per il contrasto alla diffusione del Sars-Cov-2;
   proprio per il suo valore «simbolico» e soprattutto perché convinta di aver subito una vera e propria ingiustizia da parte di un appartenente alle forze dell'ordine, Ilaria ha deciso di impugnare la multa di 400 euro, forte anche della sua competenza professionale. Oltre a essere caregiver di suo fratello Nicola, Ilaria è infatti praticante avvocato;
   il fatto è accaduto a Napoli e risale al 10 aprile 2021, e come ricostruisce la stessa Ilaria, per cercare di interrompere l'isolamento dovuto e forzato del fratello causato dalla pandemia ed accogliendo una volontà del medesimo fratello, ha cercato di avvicinarsi al mare, ma è stata fermata da un agente delle forze dell'ordine, che le ha comminato la multa di 400 euro, nonostante l'esistenza di specifiche vigenti deroghe ai divieti di spostamento per le persone con disabilità e, in particolare, per le persone con disabilità psichica;
   la vicenda descritta è emblema della sofferenza e della fatica che, soprattutto in questi lunghi mesi di forti restrizioni e sacrifici, pesa sulle spalle soprattutto delle persone con disabilità e dei loro caregiver. La denuncia di Ilaria ha raccolto sostegni e consensi, anche da parte dell'associazionismo, e tra questi dall'associazione «Tuttiascuola», che sostiene e accompagna, soprattutto in Campania, i genitori delle persone con disabilità;
   peraltro si ricorda che da tempo sono in corso d'esame disegni di legge per il riconoscimento della figura del caregiver, nonché disegni di legge volti a prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche tramite videosorveglianza, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità –:
   quali iniziative di competenza si intendano adottare anche alla luce del gravissimo nuovo ed ennesimo fatto esposto in premessa a danno di un soggetto disabile e del caregiver, affinché detti avvenimenti non si abbiano più a ripetere, garantendo realmente i diritti delle persone con disabilità e dei caregiver soprattutto in questo terribile fase di pandemia.
(3-02235)


Iniziative volte a garantire l'avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico e la conseguente frequenza in presenza per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado – 3-02236

   MADIA, DI GIORGI, LATTANZIO, NITTI, ORFINI, PICCOLI NARDELLI, PRESTIPINO, ROSSI, BERLINGHIERI, FIANO e LORENZIN. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:
   dall'inizio della pandemia il sistema dell'istruzione si è trovato ad affrontare situazioni imprevedibili, con tutte le cautele richieste dalla necessità di evitare occasioni di diffusione del virus sulla base di dettagliati protocolli di comportamento, mostrando un'eccezionale capacità di impegno e di resilienza nell'affrontare l'emergenza;
   l'esperienza dell'anno scolastico quasi al termine rileva la necessità di avviare nei prossimi mesi, in previsione del nuovo anno scolastico, una programmazione di interventi che garantiscano la sicurezza sanitaria e, al tempo stesso, tengano in particolare considerazione alcuni obiettivi che questi mesi di emergenza hanno reso ulteriormente prioritari: il contrasto alla diseguaglianza attraverso una scuola inclusiva che permetta lo sviluppo pieno delle potenzialità di ciascuno, la ricostruzione di ambienti di apprendimento che accompagnino gli studenti nel reinserimento in contesti a cui sentano di appartenere e in cui ricostruire la trama di relazioni che hanno lasciato prima del COVID;
   in vista del rientro a scuola a settembre 2021 è necessario rassicurare il personale scolastico, gli studenti e le famiglie che il sistema si attrezzerà, con risorse adeguate, per garantire strutture sicure, una formazione di qualità e un sostegno ai docenti;
   nella seduta della Camera dei deputati dell'8 aprile 2021, con l'approvazione della mozione di maggioranza n. 1-00449, il Governo si è assunto l'impegno di intraprendere ogni possibile iniziativa finalizzata a garantire l'inizio del prossimo anno scolastico in sicurezza, con particolare attenzione alla sanificazione degli ambienti scolastici, all'istallazione di termoscanner e di sistemi per la ventilazione per il ricambio d'aria, all'adozione di protocolli di prevenzione e protezione, alla distribuzione di mascherine che rispettino le caratteristiche e l'età dei bambini cui sono destinate e a curare gli ambienti e l'impianto organizzativo a sostegno degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali –:
   quali iniziative urgenti e mirate il Governo intenda adottare al fine di dare piena attuazione agli impegni assunti – anche attraverso l'adozione di protocolli di prevenzione, protezione e controllo frequenti – finalizzati a garantire l'avvio del prossimo anno scolastico e la frequenza in presenza per tutti gli alunni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in sicurezza. (3-02236)


Iniziative volte a rendere pubblici i protocolli siglati con i fornitori di piattaforme per la didattica a distanza, nonché le relative condizioni di fornitura – 3-02237

   FUSACCHIA, MURONI, FIORAMONTI, CECCONI e LOMBARDO. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:
   l'Italia è stata uno dei primi Paesi in Europa ad essere duramente colpito dalla pandemia da SARS-COV-2 e a prevedere l'immediata chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza;
   per assicurare le attività didattiche, il Ministero dell'istruzione ha usufruito della modalità di didattica a distanza e integrata, ricorrendo a piattaforme di soggetti privati fornite a titolo gratuito;
   l'utilizzo delle piattaforme durante l'emergenza si è reso necessario per assicurare il diritto fondamentale allo studio a migliaia di studenti, per la quasi totalità minorenni, sebbene non esista una fattispecie giuridica specifica per la raccolta e la gestione dei dati dei minori da parte delle suddette piattaforme;
   i gestori delle predette piattaforme hanno raccolto una grande mole di dati personali di minori e docenti, senza essere però soggetti ad una chiara regolamentazione sulla loro conservazione e sul loro trattamento;
   l'importanza del trattamento dati e della privacy degli studenti è testimoniata anche dall'atto di indirizzo adottato dal Garante per la protezione dei dati personali il 26 marzo del 2020, recante le prime indicazioni per la didattica a distanza, in cui si specificava come i minori meritassero una specifica protezione in quanto meno consapevoli dei rischi in relazione al trattamento dei dati personali;
   il Ministero dell'istruzione ha siglato dei protocolli con alcuni degli operatori che forniscono piattaforme per la didattica digitale. Tuttavia, ad oggi non è chiaro se, e quali, degli operatori abbiano siglato questi protocolli, né questi protocolli sono pubblici e non è pertanto chiaro quali siano le misure previste dagli accordi per tutelare la privacy dei minori e la sicurezza dei loro dati e se tutte le piattaforme che hanno fornito e continuano a fornire il servizio siano tenute al rispetto di questi diritti dei minori;
   appare importante, per garantire la sicurezza dei dati raccolti dalle suddette piattaforme e la tutela dei diritti degli interessati, prevedere l'obbligo di conservazione dei dati in server localizzati sul territorio dell'Unione europea o specificare, in alternativa, quali siano le misure specifiche supplementari per legittimare il trasferimento dei dati all'estero nel rispetto degli articoli 44 e seguenti del regolamento generale dell'Unione europea sulla protezione dei dati (Gdpr) e della sentenza Schrems II della Corte di giustizia dell'Unione europea –:
   se il Ministro interrogato intenda rendere pubblici i protocolli siglati con i fornitori di piattaforme per la didattica a distanza e integrata e le condizioni alle quali i soggetti privati hanno fornito e stanno fornendo il servizio a titolo gratuito. (3-02237)


Chiarimenti in merito ai criteri di calcolo utilizzati in vista delle prossime misure di sostegno alle attività economiche, ai fini della determinazione dell'indennizzo spettante alle imprese di pubblico esercizio – 3-02238

   BINELLI, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. —Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   numerose attività commerciali di pubblico esercizio, quali bar, ristoranti, pub e altre imprese del settore, risultano aver patito maggiormente gli effetti dei provvedimenti di carattere restrittivo stabiliti con decretazione d'urgenza per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ancor più della crisi dei consumi innescata dalla pandemia;
   secondo un'analisi effettuata dalla Federazione italiana pubblici esercizi, su 334.417 imprese, dall'inizio della pandemia, 22.285 hanno cessato la propria attività e sono solo 9.207 le nuove iscrizioni presso il registro delle imprese, per un saldo in negativo pari a –13.070 imprese;
   ne deriva, dunque, oltre all'esigenza di definire un cronoprogramma dettagliato e, di conseguenza, una data definitiva per la ripartenza delle attività commerciali, anche la necessità di prevedere interventi economici idonei a compensare adeguatamente i cali di fatturato che sono seguiti alle sopra menzionate restrizioni;
   è certamente opportuno evidenziare la scelta positiva del superamento definitivo – decisamente voluto dal gruppo della Lega – del sistema dei codici Ateco, ai fini del riconoscimento dei contributi a fondo perduto, che aveva creato non pochi problemi dovuti alle difficoltà di predisporre un'elencazione omnicomprensiva delle attività beneficiarie, determinando inevitabilmente l'esclusione di alcuni operatori economici dagli aiuti previsti;
   sulla base di quanto rappresentato dalle categorie produttive interessate, in alternativa al criterio del fatturato già adottato, per le prossime misure di sostegno economico sarebbe opportuno tener conto – considerato che il bilancio fornisce indicazioni oggettivamente più dettagliate in relazione alle perdite reali subite – degli indicatori contenuti nel medesimo documento contabile, nell'ottica di un sistema di due acconti e di un saldo finale, evitando così sperequazioni tra le diverse attività –:
   se possa fornire precisazioni in merito al criterio di calcolo utilizzato, nell'emanando nuovo «decreto sostegni», per determinare l'indennizzo spettante alle imprese di pubblico esercizio ed a tutte quelle attività che hanno subito gli effetti del prolungato periodo di chiusura.
(3-02238)


Iniziative a favore del comparto automobilistico nazionale, con particolare riferimento alle prospettive dello stabilimento Stellantis di Melfi – 3-02239

   MORETTO, MOR, FREGOLENT, UNGARO, OCCHIONERO e VITIELLO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   in questi giorni lo stabilimento Stellantis di Melfi è nuovamente chiuso e lo resterà fino al 10 maggio 2021. Gli oltre 7 mila lavoratori del maggior insediamento industriale del Mezzogiorno, da cui dipendono altrettanti lavoratori nell'indotto e varie migliaia negli altri stabilimenti automobilistici del Centro-Sud, sono stati collocati in cassa integrazione non solo per la perdurante crisi della domanda, ma anche per problemi legati all'approvvigionamento di microprocessori elettronici;
   tali componenti sono diventati un vero problema dell'intera filiera automotive, per il quale occorre un urgente piano di re-shoring, una strategia che favorisca il rientro sul territorio nazionale di tali produzioni divenute essenziali;
   preoccupa anche la notizia dell'avvio di un piano di formazione per gli operai italiani, inviati oltralpe a studiare il modello di produzione Peugeot, che prevede riduzioni di capacità produttiva accompagnate dall'internalizzazione di ampie fasi di trasformazione della componentistica. Un modello che rischia di mettere in crisi, entro pochi mesi, l'intero sistema dell'indotto, in cui sono impiegati migliaia di lavoratori;
   le ripetute rassicurazioni dell'amministratore delegato Tavares rispetto al mantenimento della produzione in Italia paiono confutate dalle recenti decisioni e non è chiaro il futuro dello stabilimento che da solo ha garantito nel 2020 la metà del volume di autovetture prodotte da Fca e nei primi tre mesi 2021 ha aumentato del 29 per cento le unità;
   al momento non sono esplicite le linee del Piano nazionale di ripresa e resilienza che possano essere considerate direttamente afferenti al miglioramento delle condizioni localizzative, all'attrazione degli investimenti e al potenziamento infrastrutturale del sito produttivo Stellantis di Melfi, attraverso il potenziamento della rete ferroviaria per merci e passeggeri da attuarsi anche tramite l'incremento della connessione della rete regionale Potenza-Foggia e, in particolare, del tratto prossimo all'area industriale di Melfi, inserita nella zone economica speciale ionica, dell'alta velocità e dell'alta capacità Napoli-Bari –:
   quali iniziative abbia posto o intenda porre in essere con immediatezza, prima tra tutte l'attivazione di un tavolo nazionale sull’automotive, in cui le questioni esposte in premessa possano essere affrontate dal punto di vista della strategia e della politica industriale del nostro Paese.
(3-02239)


Intendimenti del Governo in merito al progetto industriale ItalComP e iniziative per consentire l'accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria ai lavoratori coinvolti nella vertenza Acc-Embraco – 3-02240

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la vertenza Acc-Embraco tiene con il fiato sospeso circa 700 famiglie che rischiano di perdere definitivamente il posto di lavoro poiché iniziano ad arrivare le prime lettere di licenziamento, a far data dal 22 luglio 2021, per lo stabilimento di Riva di Chieri;
   il progetto industriale ItalComP prevede, attraverso Invitalia, la creazione di un polo europeo dei compressori per elettrodomestici. Il commissario straordinario Maurizio Castro ha più volte evidenziato i presupposti produttivi positivi e la sostenibilità del progetto industriale, viste le conferme di ordini per oltre i 2,2 milioni di compressori per il 2021;
   nel corso degli incontri ministeriali è emersa la difficoltà della curatela ad attivare gli ammortizzatori sociali in attesa che si definisca il progetto ItalComP;
   ai sensi della normativa vigente, la curatela non può accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria senza sostenere oneri, come previsto ai tempi dall'articolo 44 del decreto-legge «Genova» n. 109 del 2018;
   la proroga delle misure per gli anni 2021 e 2022, avvenuta con la legge di bilancio per il 2021, ha escluso la proroga dell'efficacia dell'articolo 43-bis, per cui le procedure concorsuali sono attualmente tenute al pagamento degli oneri spettanti;
   parimenti, non si è definito che tali oneri siano da ritenersi esenti in caso di procedure concorsuali che chiedano l'accesso alla cassa COVID;
   questo comporta che le curatele che non dispongono di risorse finanziarie, come quella dell'ex Embraco, non possano procedere alla richiesta di cassa integrazione anche se vi è, in previsione, un piano sostenibile per una possibile reindustrializzazione;
   infine, la mancata conferma della possibilità di prorogare per ulteriori 6 mesi la cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione, come invece era previsto nella legge di bilancio per il 2020, ha ulteriormente ridotto le possibilità di accesso alla cassa integrazione per le procedure concorsuali;
   appare necessario e urgente consentire alle aziende in cui siano in corso interventi a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria, per le quali il percorso di ristrutturazione, di reindustrializzazione o di cessione prefigurato nei tavoli di crisi ministeriali o regionali sia stato rallentato o danneggiato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di poter fare ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, sospendendo il trattamento straordinario in atto che riprenderà a decorrere dalla fine del trattamento ordinario –:
   se il Governo intenda adottare le iniziative normative necessarie urgenti per dare vita al progetto industriale ItalComP, anche consentendo l'accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per i lavoratori coinvolti nella vertenza Acc-Embraco. (3-02240)


Chiarimenti in merito alle prospettive della divisione automazione presso lo stabilimento di Genova della Leonardo Spa – 3-02241

   PASTORINO e FORNARO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   Leonardo s.p.a. è un'azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. Il suo maggiore azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze, con una partecipazione pari al 30,2 per cento. L'azienda è presente in modo significativo in 12 regioni e in Liguria occupa attualmente circa 2.650 addetti, di cui oltre 1.700 a Genova Sestri Ponente;
   Leonardo s.p.a., che nel 2020 ha mantenuto in positivo il flusso di cassa grazie ai risultati dell'ultimo trimestre, ha dichiarato, relativamente alle opportunità post pandemia, grande attenzione per la logistica e la possibilità di «contribuire a connettere, automatizzare e garantire la sicurezza per le persone, i veicoli e i beni», nei settori aeroportuale e portuale;
   tuttavia, se la logistica è core business per Leonardo, è quantomeno contraddittorio l'annuncio da parte dell'azienda di voler trovare nei prossimi mesi un partner industriale per la divisione automazione, che occupa 400 addetti sui 1.700 dello stabilimento genovese e contempla al suo interno prodotti e risorse chiave nell'ambito della logistica. Tale intenzione, purtroppo, parrebbe rappresentare l'anticamera della vendita della business unit automation, che si occupa di soluzioni integrate per la gestione, lo smistamento e la tracciatura di tutte le tipologie di oggetti postali e dei bagagli, con 40 anni di esperienza;
   un anno fa l'amministratore delegato, Alessandro Profumo, aveva annunciato investimenti sul sito genovese e dichiarato strategica proprio l'automazione. Inoltre, il 5 febbraio 2020 l'allora Ministro dello sviluppo economico, rispondendo all'interrogazione n. 3-01283, assicurava che la business unit automazione rappresenta «un pilastro della presenza dell'azienda in Liguria e, di conseguenza, uno degli asset del piano industriale di Leonardo 2018-2022». Ancora, il 29 maggio 2020 i vertici dell'azienda ribadivano «l'automazione non è in vendita». Eppure oggi i 400 lavoratori della divisione temono per il loro futuro;
   Leonardo s.p.a. ricopre per l'Italia un fondamentale ruolo nella politica industriale; la scelta paventata appare pertanto miope poiché determinerebbe una grave perdita di conoscenze, lavoratori e prodotti proprio in un settore cardine per l'industria italiana e che riceverà cospicui investimenti con il Next generation EU; lo stesso Profumo dichiara che « Leonardo può apportare il giusto approccio sistematico al processo della digitalizzazione della rete logistica nazionale» –:
   se intenda chiarire quale sarà il destino della business unit automation del sito genovese della Leonardo s.p.a. e dei 400 ingegneri e tecnici occupati nella divisione. (3-02241)


MOZIONI BITONCI, BOCCIA, MARTINCIGLIO, PETTARIN, LIBRANDI, PASTORINO, ANGIOLA ED ALTRI N. 1-00413, LOLLOBRIGIDA ED ALTRI N. 1-00463 E TRANO ED ALTRI N. 1-00465 CONCERNENTI INIZIATIVE DI COMPETENZA IN RELAZIONE AL NUOVO QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI INADEMPIENZA BANCARIA E CREDITI DETERIORATI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il 1o gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di inadempienza bancaria dettate dall'Eba – European banking Authority – l'Autorità bancaria europea (EBA/GL/2016/07 e EBA/RTS/2016/06), che introducono soglie più restrittive ed accentuano la prociclicità, accrescendo i crediti deteriorati;
    le esposizioni verso una banca o un intermediario finanziario sono classificate come deteriorate se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi (180 giorni per le amministrazioni pubbliche) e, al contempo, l'obbligazione è considerata rilevante, ovverosia abbia superato una prefissata soglia di materialità; dal 1o gennaio 2021 tale soglia è diventata, per l'appunto, più stringente, comportando una nuova nozione di default o «credito deteriorato» che individua lo stato di inadempienza di un cliente verso la banca;
    nello specifico, il nuovo quadro normativo prevede che la classificazione a « default» avvenga automaticamente quando un debito scaduto considerato rilevante superi tutte e due le soglie previste dal regolamento, ovvero:
     a) la soglia assoluta di 100 euro per le esposizioni al dettaglio e di 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio;
     b) la soglia relativa dell'1 per cento dell'esposizione verso una controparte;
    allorquando, dunque, lo sconfinamento supera la soglia di rilevanza, vale a dire superi contemporaneamente entrambe le soglie a) e b) testé citate, e si protragga per oltre 90 giorni consecutivi, è automatica la classificazione in default, con la conseguenza che il cliente correntista finirebbe nella categoria di cattivo pagatore e tutta la sua esposizione verso la banca verrebbe etichettata come « non performing loan» (npl); soltanto dopo ulteriori 90 giorni consecutivi di «buon stato di salute» il correntista ritorna « in bonis»;
    indubbiamente l'entrata in vigore della nuova disciplina è coincisa con un periodo di incertezza economica legata alla pandemia da COVID-19 e proprio in considerazione del periodo di difficoltà economica si rilevano una serie di criticità, che vanno affrontate per evitare una restrizione dell'offerta di credito, assolutamente deleteria nel contesto attuale, ed impatti sociali sulle famiglie e sulle imprese; sarebbe auspicabile pertanto un intervento per modificare e adattare temporalmente la normativa per garantire il massimo supporto all'economia reale e la tenuta del tessuto produttivo;
    altra novità rispetto al passato riguarda le compensazioni tra diverse esposizioni del debitore verso la banca e la possibilità – un tempo consentita – di compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (cosiddetti margini disponibili); tale eventualità non è più ammessa e dal 1o gennaio 2021 è necessario, in questi casi, che il debitore si faccia parte attiva utilizzando eventuali margini disponibili per far fronte al pagamento scaduto;
    Unimpresa prevede un quadro allarmante per i risparmiatori italiani, sottolineando il pericolo di un improvviso arresto a tutta una serie di pagamenti e la criticità «per molti artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e anche per molte famiglie di non poter più usufruire di quelle piccole forme di flessibilità che, specie in questa fase così critica a causa degli effetti economici della pandemia COVID-19, sono fondamentali per far fronte ai pagamenti di utenze o altri adempimenti, come gli stipendi e i contributi previdenziali, le rate di finanziamenti e mutui»;
    si registrano protesta e preoccupazione unanime da parte di molte associazioni di categoria (Confartigianato, Alleanza delle cooperative italiane, Casartigiani, Cia agricoltori italiani, Claai, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, ConfimiIndustria, Confindustria), che, in una lettera alle istituzioni europee inviata congiuntamente e unanimemente nel mese di dicembre 2020, hanno avanzato la richiesta di intervenire urgentemente su alcune norme in materia bancaria che, pensate in un contesto completamente diverso da quello attuale e caratterizzate da un eccesso di automatismi, rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero dell'economia italiana ed europea;
    i timori, peraltro, non riguardano solo l'eventuale blocco dei depositi bancari, bensì anche gli effetti sulle concessioni di prestiti e sulla necessità di liquidità per molte imprese, partite Iva, famiglie;
    è evidente l'alto rischio di una fortissima stretta al credito, quale inevitabile conseguenza delle segnalazioni alla centrale rischi e della riclassificazione degli affidamenti della clientela in caso di piccoli sconfinamenti;
    la classificazione di un'impresa in stato di default, difatti, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le esposizioni nei confronti della banca, con probabili ripercussioni negative anche su altre imprese ad essa economicamente collegate ed esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario;
    la Banca d'Italia, dal canto suo, ha emesso una nota e pubblicato una sezione di Faq sul proprio sito, ove ha precisato che i nuovi requisiti, sebbene più stringenti, non introducono un vero e proprio divieto per gli istituti bancari e intermediari finanziari sullo sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto corrente, ovvero oltre il limite dell'eventuale fido, giacché la possibilità di sconfinare non è un diritto del cliente, bensì una facoltà concessa dalla banca e che le nuove regole non modificano la sostanza delle segnalazioni alla centrale dei rischi, poiché riguardano esclusivamente il modo in cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali;
    tale nota di Banca d'Italia, tuttavia, non elimina completamente il timore che le banche nel momento in cui cambia per loro il modo di classificare i clienti, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, possano avere un diverso approccio di trattamento dei propri clienti medesimi rispetto al passato, stante che la condizione di default sarà per la banca sinonimo di cattiva qualità del credito e rifletterà negativamente sul relativo costo;
    si segnala la posizione dell'Abi – Associazione bancaria italiana che, per il tramite di un articolo di stampa a firma del suo vicepresidente, ha tenuto a ribadire la propria contrarietà al nuovo quadro normativo sin dal 2015, quando le nuove regole erano state proposte;
    all'uopo si evidenzia che le stesse nuove regole sono state formalizzate nel 2019, vale a dire in uno scenario ben diverso dal contesto socio-economico attuale, caratterizzato da una forte crisi economica ed occupazionale per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso; se dunque le medesime regole potevano già essere penalizzanti in un contesto economico di «normalità», a maggior ragione diventano oltremodo nuocenti in una fase post pandemica in cui per la ripresa è inevitabilmente necessaria maggiore semplicità e facilità di accesso al credito;
    nella lettera inviata dall'Abi il 15 marzo 2021 alle istituzioni europee e a quelle italiane, è stato espressamente richiesto di continuare a garantire liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione. In particolare: «Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti non solo economici e sociali. È quindi ancora fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità produttiva (...) In particolare, con riferimento al tema della liquidità, è necessario che le banche possano accordare alle imprese e alle famiglie nuove moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le moratorie in essere, senza l'obbligo di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la regolamentazione europea in materia, riattivando la flessibilità che l'Eba aveva concesso alle banche europee all'inizio della crisi economica. (...) È necessario estendere la garanzia pubblica da sei anni a non meno di quindici anni. Ciò consentirebbe alle imprese di diluire il proprio impegno finanziario su un arco di tempo più lungo, avendo a disposizioni maggiori risorse per affrontare la fase della ripresa con successo»;
    è indubbio che il grande shock economico e sociale provocato dalla pandemia ed il conseguente coinvolgimento delle banche europee per sostenere famiglie e imprese in questo particolare momento, mediante moratorie, prestiti ed altri tipi di assistenza finanziaria correlata all'emergenza COVID-19, abbia sottolineato l'importanza di garantire non soltanto un certo volume di credito, ma anche una certa flessibilità al credito medesimo e, a tal fine, sospendere, allentare o ricalibrare, almeno temporaneamente, la nuova regolamentazione sui non performing loan, la cui attuale rigidità rischia una massa di non performing loan, per la spaventosa cifra di 1.400 miliardi di euro nell'Unione europea;
    ad evidenza che le decisioni operative dell'Eba non sempre risultano essere uniformi al proprio mandato di vigilanza finanziaria, si rammentano le recenti dichiarazioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui la Corte medesima dovrebbe dichiarare invalidi gli orientamenti Eba sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio, avendo l'Eba agito al di fuori dei suoi poteri;
    da ultimo, la Ministro della giustizia, illustrando presso la Commissione giustizia alla Camera dei deputati le linee guida del suo Ministero, ha sottolineato che per contrastare la possibile esplosione del contenzioso civile legato agli squilibri generati dagli effetti economici della pandemia la giustizia preventiva e consensuale rappresenta una strada necessaria, quando cesseranno gli effetti dei provvedimenti che bloccano controversie relative all'esecuzione di sfratti, licenziamenti e contratti commerciali. La stessa Ministra della giustizia si è detta favorevole a «misure alternative di risoluzione delle controversie, come mediazione, negoziazione e conciliazione (...) offrendo al giudice la possibilità di incoraggiare misure alternative (...)», anche attraverso misure premiali,

impegna il Governo:

1) ad adottare con urgenza ogni utile iniziativa di competenza volta a sostenere l'incremento di offerta di credito a beneficio di famiglie, imprese e partite Iva nel 2021 rispetto al 2020;

2) a promuovere, in raccordo con gli istituti creditizi, una capillare campagna informativa sulla mutata normativa europea;

3) a promuovere l'attuazione di politiche a livello comunitario che concorrano al progressivo riassorbimento dei debiti determinati dalla pandemia, anche attraverso il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese non finanziarie e anche con riferimento alle filiere che caratterizzano il tessuto produttivo italiano;

4) ad adottare iniziative per verificare con le competenti istituzioni europee la possibilità di modificare il Temporary framework sugli aiuti di Stato al fine di estendere la durata del limite temporale per gli aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti a quindici anni dagli attuali sei;

5) ad adottare iniziative per continuare ad assicurare liquidità alle imprese e garantirne la solvibilità sino al termine dell'emergenza e, comunque, a prorogare fino al 31 dicembre 2021:
   a) la moratoria in favore delle micro, piccole e medie imprese relativamente all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale, nonché l'operatività dell'intervento straordinario in materia di garanzie erogate dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a supporto della liquidità delle piccole e medie, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020;
   b) l'operatività del Fondo patrimonializzazione piccola media impresa, di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, valutando altresì la possibilità di abbassare le soglie di accesso al Fondo da 5-10 milioni a 2 e 5 milioni di euro;
   c) l'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze – Gacs;

6) ad adottare iniziative per verificare la possibilità di prorogare il termine del periodo transitorio, attualmente fissato al 31 dicembre 2021, entro il quale agli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari è consentita l'applicazione dei criteri antecedenti la nuova disciplina per la classificazione a default dei crediti;

7) a farsi promotore, in sede europea, di un'ulteriore iniziativa volta a disapplicare la disciplina del backstop prudenziale per un periodo di due anni, al fine di evitare il rischio di prociclicità dell'erogazione del credito in una fase ciclica ancora così debole;

8) ad adottare iniziative per eliminare alla radice il motivo principale generante l'accumulazione di non performing loan, stante la situazione di perdurante lockdown, causa pandemia, la conseguente attività ridotta o ferma di molti tribunali civili, con posticipo e ritardi delle procedure di esecuzione delle garanzie, e il correlato rischio di una crescita esponenziale della crisi economica, dei fallimenti di imprese e della perdita di posti di lavoro;

9) ad assumere ogni utile iniziativa di competenza, in tutte le sedi opportune, quanto meno per le banche meno significative soggette alla vigilanza delle competenti autorità nazionali, finalizzata – come consentito dal regolamento delegato (UE) 171/2018 – a fissare una soglia di rilevanza relativa superiore all'1 per cento e comunque non superiore al 2,5 per cento;

10) a mettere in atto ogni iniziativa volta ad incentivare, anche attraverso l'adozione di iniziative per introdurre misure fiscali ad hoc, soluzioni di mercato e su base volontaristica volte a favorire la gestione dei crediti in sofferenza, nonché accordi transattivi tra debitori e banche, anche al fine di ridurre gli effetti restrittivi sull'offerta di credito derivanti dal « calendar provisioning»;

11) ad adottare iniziative di competenza per raccordarsi con le autorità preposte alla vigilanza nazionale ed europea – pur nel rispetto dei relativi ruoli – al fine di garantire la piena tutela finanziaria sia delle imprese che dei piccoli risparmiatori, nonché, con riguardo ad un allentamento delle regole sugli aiuti di Stato e alla sospensione della nuova disciplina in materia di non performing loan, di cui ai precedenti capoversi 3) e 8), a mettere in atto ogni iniziativa che consenta di contenere l'aumento del gap tra l'Italia e gli altri Paesi europei, attraverso un periodico scambio di informazioni con le istituzioni vigilanti italiane ed europee, e che consenta altresì di intervenire tempestivamente allorquando si profilino processi di deterioramento degli equilibri aziendali tali da fare presagire la manifestazione di crisi bancarie irreversibili.
(1-00413)
(Ulteriore nuova formulazione) «Bitonci, Boccia, Martinciglio, Pettarin, Librandi, Pastorino, Angiola, Centemero, Ubaldo Pagano, Baldelli, Cantalamessa, Fragomeli, D'Ettore, Cavandoli, Buratti, Squeri, Covolo, Giacometto, Gerardi, Barelli, Gusmeroli, Torromino, Alessandro Pagano, Baldini, Ribolla, Porchietto, Zennaro, Polidori, Tarantino, Ruocco, Cancelleri, Adelizzi, Buompane».


   La Camera,
   premesso che:
    dal 1o gennaio 2021 sono in vigore le nuove regole in base alle quali le banche classificano in stato di default prudenziale i debitori, previste dal regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017, che individua la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato, riducendo sensibilmente – dal 5 all'1 per cento – la cosiddetta soglia relativa;
    il regolamento delegato (UE) 2018/171 stabilisce che un'esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante quando l'ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie: la cosiddetta soglia assoluta, fissata in 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio, e la cosiddetta soglia relativa, fissata all'1 per cento dell'esposizione complessiva verso una controparte;
    superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei novanta giorni consecutivi di scaduto oltre i quali il debitore è classificato in stato di default, che permarrà per almeno ulteriori novanta giorni a far data dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente;
    in base alle nuove regole è anche previsto il blocco dei pagamenti con addebito diretto sul conto corrente nel caso in cui il cliente, sia esso un'impresa o una famiglia, non abbia adeguata disponibilità, rendendo, di conseguenza, il cliente «moroso» nei confronti del titolare della domiciliazione bancaria;
    è opportuno, inoltre, ricordare che le nuove regole si applicano singolarmente a ciascuno dei rapporti di credito con la banca e, pertanto, uno sconfinamento su un conto potrebbe condurre alla classificazione in default anche in presenza di giacenze su altri rapporti presso il medesimo istituto;
    la nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del «merito di credito» della clientela, ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio;
    l'Associazione bancaria italiana, Unimpresa e altre associazioni di imprese e consumatori hanno fatto presente che sin dal momento in cui nel 2015 sono state avviate da parte dell'autorità bancaria europea le attività dirette alla definizione delle nuove regole in materia di default, erano emerse in modo evidente, nelle risposte alle consultazioni pubbliche, l'eccessiva rigidità delle soglie indicate, le potenziali ricadute negative e i rischi connessi all'eventuale applicazione delle nuove regole;
    ora, con la vigenza delle nuove norme, sia per le famiglie che per le piccole e medie imprese c’è il rischio concreto non solo di un'improvvisa mancanza di piccola liquidità, derivante dallo «stop» improvviso ai conti in rosso, ma anche di una significativa stretta al credito, oltre al fatto che l'entrata in vigore dei nuovi parametri può avere comportato una condizione di insolvenza per le imprese anche laddove la situazione debitoria sia rimasta invariata;
    secondo una stima di Confesercenti effettuata rispetto ai dati dell'ultimo trimestre del 2020, le piccole e medie imprese a rischio di default a causa delle nuove regole ammonterebbero a quarantaduemila, un numero enorme che avrà conseguenze drammatiche anche in termini occupazionali;
    nella sua audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, svolta il 10 febbraio 2021, il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha affermato che «maggiori margini di flessibilità nell'applicazione delle regole prudenziali, anche in materia di crediti deteriorati, sono stati introdotti negli ultimi mesi; altri se ne possono individuare. È tuttavia essenziale che essi non mettano in discussione la capacità delle banche di finanziare adeguatamente l'economia, in particolare nella fase complessa dell'uscita dall'emergenza sanitaria»;
    in merito all'entrata in vigore della nuova disciplina, inoltre, Visco ha evidenziato come questa sia «coincisa con un periodo di incertezza economica legata alla pandemia da COVID-19. A fronte dell'impossibilità di posporre la sua applicazione a causa della mancanza di sostegno da parte degli altri Paesi europei, nei quali in molti casi già si applicavano criteri più severi rispetto a quelli in vigore in Italia, la Banca d'Italia ha utilizzato le leve a sua disposizione per facilitare, nell'attuale quadro congiunturale, la transizione al nuovo regime. Per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari e per i gruppi finanziari è stato previsto un periodo transitorio in base al quale alcuni dei criteri antecedenti la nuova norma rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2021»;
    le nuove regole europee sul debito si risolveranno in un ulteriore aggravio della condizione patrimoniale di cittadini e imprese, già duramente colpiti dalla pandemia, e, in ultima analisi, incideranno in maniera molto negativa sulla stabilità dell'intero sistema economico e produttivo nazionale;
    dopo anni in cui il rapporto tra nuovi non performing loans (npl) e totale dei prestiti era rimasto su valori molto bassi, attorno all'1 per cento, contro i picchi attorno al 6 per cento registrati nel 2009 e nel 2013, e in un momento in cui i bilanci bancari non hanno ancora risentito in misura significativa della crisi pandemica, si teme ora una nuova ondata di crediti deteriorati;
    sinora infatti, l'aumento dei crediti deteriorati è stato contenuto da diversi fattori: in primo luogo i crediti deteriorati si manifestano fisiologicamente con un certo ritardo rispetto alle difficoltà dell'economia; inoltre, le moratorie – sia quelle ex lege sia quelle concesse autonomamente dalle banche – e l'offerta di garanzie pubbliche sui prestiti hanno evitato la trasmissione dello shock al credito e ai tassi di interesse; in terzo luogo, hanno contribuito le misure di politica economica – il sostegno ai redditi delle famiglie e all'attività di impresa – grazie alle quali il reddito disponibile si è contratto meno del prodotto interno lordo; infine, le misure espansive di politica monetaria poste in essere dalla Banca centrale europea hanno mantenuto i tassi d'interesse su livelli molto bassi, contenendo l'aumento delle spese per interessi di famiglie e imprese;
    i dati riferiti alla prima metà del 2020 evidenziano la mancata riduzione dei crediti non performanti dovuta principalmente alla riduzione delle vendite di crediti deteriorati e all'attività di ristrutturazione delle banche, nonché alle nuove insolvenze;
    all'aumento dei crediti deteriorati le banche risponderanno molto probabilmente con una nuova stretta creditizia, che rischia di infliggere il colpo di grazia a migliaia di lavoratori e ad aziende in sofferenza;
    in Italia la principale causa delle difficoltà nella riduzione dei crediti deteriorati è da rintracciare nei ritardi della giustizia civile, sia per quanto riguarda il recupero dei crediti, sia per quanto riguarda il rapido avvio delle procedure di ristrutturazione d'impresa — che si tradurrebbero anche in maggiore produzione e occupazione, sia rispetto alle procedure per la fissazione del prezzo offerto dagli acquirenti di crediti deteriorati nelle operazioni di cessione;
    nella lettera inviata il 15 marzo 2021 al Governo e al Governatore della Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana ha evidenziato che «il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti non solo economici ma anche sociali (...) In questa difficile congiuntura, è quindi ancora fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità produttiva in vista della soluzione della pandemia, attraverso lo sviluppo della campagna vaccinale nei Paesi membri dell'Unione europea (...). In particolare, con riferimento al tema della liquidità, è necessario che le banche possano accordare a famiglie e imprese nuove moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le moratorie in essere, senza l'obbligo di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la regolamentazione europea in materia, riattivando la flessibilità che l'Eba aveva concesso alle banche europee all'inizio della crisi economica»;
    sono mancate sinora sia campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza ai clienti sulle implicazioni della nuova disciplina, sia l'adozione di misure tese a comprendere il cambiamento in atto al fine di prevenire possibili inadempimenti non connessi con la difficoltà finanziaria dei debitori, con particolar riguardo alla clientela che avrebbe potuto presentare un maggior rischio di classificazione in default in seguito all'entrata in vigore della nuova definizione;
    la Banca d'Italia, resasi conto della scarsità di informazioni e del quadro poco chiaro sulla reale portata delle modifiche alla definizione di default dal punto di vista della clientela, ha adottato una comunicazione rivolta alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari per chiedere agli operatori di adoperarsi per assicurare la piena consapevolezza da parte dei clienti sull'entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze relative alle dinamiche dei rapporti contrattuali; il quadro nazionale testimonia, infatti, una situazione nella quale la maggior parte degli utenti non sono stati messi a conoscenza in modo adeguato e con la dovuta tempistica degli avvenuti cambiamenti anche per favorire la comprensione dei possibili effetti dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni;
    il contesto economico dell'economia europea legato alla pandemia in atto è particolarmente critico, nel corso dello svolgimento un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea il 18 novembre 2020, il Ministro dello sviluppo economico affermava di ritenere «più che giustificate e condivise anche dal Governo le preoccupazioni» rispetto all'applicazione dei nuovi parametri;
    il 23 novembre 2020 veniva presentata dai parlamentari europei di Ecr un'interrogazione prioritaria alla Commissione europea per chiedere di rinviare l'entrata in vigore della nuova normativa Eba sui default dei creditori, prevista – come noto – per il 1o gennaio 2021;
    l'ordine del giorno 9/02670-A/023 presentato dal Gruppo Fratelli d'Italia il 1o aprile 2021 nell'ambito dell'esame parlamentare della legge europea, volto a impegnare il Governo «a intraprendere, anche in sede comunitaria, ogni misura necessaria volta a rivedere le nuove regole previste dall'Eba, al fine di scongiurare un ulteriore aggravio delle condizioni di famiglie e imprese, vessate a sufficienza dalla drammatica situazione economica e sociale dovuta alla pandemia», è stato oggetto di una secca bocciatura;
    alla luce di quanto sopra esposto, è quanto meno necessario rinviare alla conclusione della pandemia in atto la nuova regolamentazione che rischierebbe, in piena pandemia, di produrre effetti molto negativi sui risparmiatori e sulle aziende, nonché sul sistema del credito, mentre per contro occorre un sistema bancario espansivo a sostegno della ripresa economica,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative, nelle opportune sedi dell'Unione europea, affinché siano ampliati i parametri stabiliti dall'Autorità bancaria europea, al fine di prevedere piani di ammortamento finanziari più ampi riferiti alle esposizioni, scongiurando l'accumulazione di crediti deteriorati;

2)  ad attivarsi nelle sedi competenti rispetto alle problematiche sollevate in premessa e, in particolare, per sostenere il credito a favore delle piccole e medie imprese, e, con esse, una parte fondamentale del tessuto produttivo nazionale;

3) ad assumere le iniziative di competenza affinché le banche e gli istituti di credito assicurino la piena consapevolezza da parte dei clienti sull'entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze relative alle dinamiche dei rapporti contrattuali;

4) a valorizzare, anche con apposite iniziative di carattere normativo, la funzione delle banche popolari – che sono nella media le più patrimonializzate e, conoscendo il territorio, quelle caratterizzate da minori sofferenze – sulla cui redditività grava come un macigno la pesantezza degli adempimenti, la maggior parte dei quali pretesi dall'Unione europea e dalle conseguenti norme di recepimento che non paiono rispettare il principio costituzionale europeo di proporzionalità;

5) ad adottare iniziative per tutelare il modello cooperativo di banca – una ricchezza da preservare, nell'interesse prima di tutto dell'economia e di un'economia, in particolare, come quella italiana – atteso che salvaguarda il sistema bancario dalla conquista da parte della finanza internazionale, regolarmente avvenuta dopo la riforma delle banche popolari, con conseguente trasferimento di «fiumi» di risorse in mani estere;

6) a verificare in sede europea la convenienza a costituire bad bank che abbiano come obiettivo principale quello di ripulire i bilanci delle banche dai crediti deteriorati, i cui importi sono destinati ad aumentare in modo esponenziale nei prossimi anni in conseguenza della crisi sanitaria in atto;

7) ad assumere tutte le iniziative necessarie per la riduzione dei tempi della giustizia civile, in particolare attraverso interventi di rafforzamento organizzativo, degli organici e delle dotazioni informatiche, al fine di consentire il rapido smaltimento dei crediti deteriorati in eccesso, evitando che gravino sugli istituti bancari e sul sistema produttivo nel suo complesso;

8) ad adottare iniziative nelle competenti sedi europee per la modifica del Temporary framework, con l'estensione a 15 anni, rispetto agli attuali 6, del limite temporale per gli aiuti di Stato sotto forma di garanzia sui prestiti.
(1-00463) «Lollobrigida, Meloni, Foti, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, De Toma, Donzelli, Ferro, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    dal 1o gennaio 2021 sono in vigore le nuove regole in base alle quali le banche classificano in stato di default prudenziale i debitori, previste dal regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017, che individua la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato, riducendo sensibilmente – dal 5 all'1 per cento – la cosiddetta soglia relativa;
    il regolamento delegato (UE) 2018/171 stabilisce che un'esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante quando l'ammontare dell'arretrato supera entrambe le seguenti soglie: la cosiddetta soglia assoluta, fissata in 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio, e la cosiddetta soglia relativa, fissata all'1 per cento dell'esposizione complessiva verso una controparte;
    superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei novanta giorni consecutivi di scaduto oltre i quali il debitore è classificato in stato di default, che permarrà per almeno ulteriori novanta giorni a far data dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente;
    è opportuno, inoltre, ricordare che le nuove regole si applicano singolarmente a ciascuno dei rapporti di credito con la banca e, pertanto, uno sconfinamento su un conto potrebbe condurre alla classificazione in default anche in presenza di giacenze su altri rapporti presso il medesimo istituto;
    la nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri sottostanti alle segnalazioni alla Centrale dei rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del «merito di credito» della clientela, ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio;
    l'Associazione bancaria italiana, Unimpresa e altre associazioni di imprese e consumatori hanno fatto presente che sin dal momento in cui nel 2015 sono state avviate da parte dell'autorità bancaria europea le attività dirette alla definizione delle nuove regole in materia di default, erano emerse in modo evidente, nelle risposte alle consultazioni pubbliche, l'eccessiva rigidità delle soglie indicate, le potenziali ricadute negative e i rischi connessi all'eventuale applicazione delle nuove regole;
    ora, con la vigenza delle nuove norme, sia per le famiglie che per le piccole e medie imprese c’è il rischio concreto non solo di un'improvvisa mancanza di piccola liquidità, derivante dallo «stop» improvviso ai conti in rosso, ma anche di una significativa stretta al credito, oltre al fatto che l'entrata in vigore dei nuovi parametri può avere comportato una condizione di insolvenza per le imprese anche laddove la situazione debitoria sia rimasta invariata;
    secondo una stima di Confesercenti effettuata rispetto ai dati dell'ultimo trimestre del 2020, le piccole e medie imprese a rischio di default a causa delle nuove regole ammonterebbero a quarantaduemila, un numero enorme che avrà conseguenze drammatiche anche in termini occupazionali;
    nella sua audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, svolta il 10 febbraio 2021, il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ha affermato che «maggiori margini di flessibilità nell'applicazione delle regole prudenziali, anche in materia di crediti deteriorati, sono stati introdotti negli ultimi mesi; altri se ne possono individuare. È tuttavia essenziale che essi non mettano in discussione la capacità delle banche di finanziare adeguatamente l'economia, in particolare nella fase complessa dell'uscita dall'emergenza sanitaria»;
    in merito all'entrata in vigore della nuova disciplina, inoltre, Visco ha evidenziato come questa sia «coincisa con un periodo di incertezza economica legata alla pandemia da COVID-19. A fronte dell'impossibilità di posporre la sua applicazione a causa della mancanza di sostegno da parte degli altri Paesi europei, nei quali in molti casi già si applicavano criteri più severi rispetto a quelli in vigore in Italia, la Banca d'Italia ha utilizzato le leve a sua disposizione per facilitare, nell'attuale quadro congiunturale, la transizione al nuovo regime. Per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari e per i gruppi finanziari è stato previsto un periodo transitorio in base al quale alcuni dei criteri antecedenti la nuova norma rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2021»;
    le nuove regole europee sul debito si risolveranno in un ulteriore aggravio della condizione patrimoniale di cittadini e imprese, già duramente colpiti dalla pandemia, e, in ultima analisi, incideranno in maniera molto negativa sulla stabilità dell'intero sistema economico e produttivo nazionale;
    dopo anni in cui il rapporto tra nuovi non performing loans (npl) e totale dei prestiti era rimasto su valori molto bassi, attorno all'1 per cento, contro i picchi attorno al 6 per cento registrati nel 2009 e nel 2013, e in un momento in cui i bilanci bancari non hanno ancora risentito in misura significativa della crisi pandemica, si teme ora una nuova ondata di crediti deteriorati;
    sinora infatti, l'aumento dei crediti deteriorati è stato contenuto da diversi fattori: in primo luogo i crediti deteriorati si manifestano fisiologicamente con un certo ritardo rispetto alle difficoltà dell'economia; inoltre, le moratorie – sia quelle ex lege sia quelle concesse autonomamente dalle banche – e l'offerta di garanzie pubbliche sui prestiti hanno evitato la trasmissione dello shock al credito e ai tassi di interesse; in terzo luogo, hanno contribuito le misure di politica economica – il sostegno ai redditi delle famiglie e all'attività di impresa – grazie alle quali il reddito disponibile si è contratto meno del prodotto interno lordo; infine, le misure espansive di politica monetaria poste in essere dalla Banca centrale europea hanno mantenuto i tassi d'interesse su livelli molto bassi, contenendo l'aumento delle spese per interessi di famiglie e imprese;
    i dati riferiti alla prima metà del 2020 evidenziano la mancata riduzione dei crediti non performanti dovuta principalmente alla riduzione delle vendite di crediti deteriorati e all'attività di ristrutturazione delle banche, nonché alle nuove insolvenze;
    all'aumento dei crediti deteriorati le banche risponderanno molto probabilmente con una nuova stretta creditizia, che rischia di infliggere il colpo di grazia a migliaia di lavoratori e ad aziende in sofferenza;
    in Italia la principale causa delle difficoltà nella riduzione dei crediti deteriorati è da rintracciare nei ritardi della giustizia civile, sia per quanto riguarda il recupero dei crediti, sia per quanto riguarda il rapido avvio delle procedure di ristrutturazione d'impresa — che si tradurrebbero anche in maggiore produzione e occupazione, sia rispetto alle procedure per la fissazione del prezzo offerto dagli acquirenti di crediti deteriorati nelle operazioni di cessione;
    nella lettera inviata il 15 marzo 2021 al Governo e al Governatore della Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana ha evidenziato che «il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dalla diffusione del COVID-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti non solo economici ma anche sociali (...) In questa difficile congiuntura, è quindi ancora fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità produttiva in vista della soluzione della pandemia, attraverso lo sviluppo della campagna vaccinale nei Paesi membri dell'Unione europea (...). In particolare, con riferimento al tema della liquidità, è necessario che le banche possano accordare a famiglie e imprese nuove moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le moratorie in essere, senza l'obbligo di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la regolamentazione europea in materia, riattivando la flessibilità che l'Eba aveva concesso alle banche europee all'inizio della crisi economica»;
    sono mancate sinora sia campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza ai clienti sulle implicazioni della nuova disciplina, sia l'adozione di misure tese a comprendere il cambiamento in atto al fine di prevenire possibili inadempimenti non connessi con la difficoltà finanziaria dei debitori, con particolar riguardo alla clientela che avrebbe potuto presentare un maggior rischio di classificazione in default in seguito all'entrata in vigore della nuova definizione;
    la Banca d'Italia, resasi conto della scarsità di informazioni e del quadro poco chiaro sulla reale portata delle modifiche alla definizione di default dal punto di vista della clientela, ha adottato una comunicazione rivolta alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari per chiedere agli operatori di adoperarsi per assicurare la piena consapevolezza da parte dei clienti sull'entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze relative alle dinamiche dei rapporti contrattuali; il quadro nazionale testimonia, infatti, una situazione nella quale la maggior parte degli utenti non sono stati messi a conoscenza in modo adeguato e con la dovuta tempistica degli avvenuti cambiamenti anche per favorire la comprensione dei possibili effetti dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni;
    il contesto economico dell'economia europea legato alla pandemia in atto è particolarmente critico, nel corso dello svolgimento un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea il 18 novembre 2020, il Ministro dello sviluppo economico affermava di ritenere «più che giustificate e condivise anche dal Governo le preoccupazioni» rispetto all'applicazione dei nuovi parametri;
    il 23 novembre 2020 veniva presentata dai parlamentari europei di Ecr un'interrogazione prioritaria alla Commissione europea per chiedere di rinviare l'entrata in vigore della nuova normativa Eba sui default dei creditori, prevista – come noto – per il 1o gennaio 2021;
    l'ordine del giorno 9/02670-A/023 presentato dal Gruppo Fratelli d'Italia il 1o aprile 2021 nell'ambito dell'esame parlamentare della legge europea, volto a impegnare il Governo «a intraprendere, anche in sede comunitaria, ogni misura necessaria volta a rivedere le nuove regole previste dall'Eba, al fine di scongiurare un ulteriore aggravio delle condizioni di famiglie e imprese, vessate a sufficienza dalla drammatica situazione economica e sociale dovuta alla pandemia», è stato oggetto di una secca bocciatura;
    alla luce di quanto sopra esposto, è quanto meno necessario rinviare alla conclusione della pandemia in atto la nuova regolamentazione che rischierebbe, in piena pandemia, di produrre effetti molto negativi sui risparmiatori e sulle aziende, nonché sul sistema del credito, mentre per contro occorre un sistema bancario espansivo a sostegno della ripresa economica,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi nelle sedi competenti rispetto alle problematiche sollevate in premessa e, in particolare, per sostenere il credito a favore delle piccole e medie imprese, e, con esse, una parte fondamentale del tessuto produttivo nazionale;

2) ad assumere le iniziative di competenza affinché le banche e gli istituti di credito assicurino la piena consapevolezza da parte dei clienti sull'entrata in vigore delle nuove regole e sulle conseguenze relative alle dinamiche dei rapporti contrattuali;

3) a valorizzare, anche con apposite iniziative di carattere normativo, la funzione delle banche popolari, che sono nella media le più patrimonializzate e, conoscendo il territorio, quelle caratterizzate da minori sofferenze;

4) ad adottare iniziative per tutelare il modello cooperativo di banca – una ricchezza da preservare, nell'interesse prima di tutto dell'economia e di un'economia, in particolare, come quella italiana – atteso che salvaguarda il sistema bancario dalla conquista da parte della finanza internazionale, regolarmente avvenuta dopo la riforma delle banche popolari, con conseguente trasferimento di «fiumi» di risorse in mani estere;

5) ad assumere tutte le iniziative necessarie per la riduzione dei tempi della giustizia civile, in particolare attraverso interventi di rafforzamento organizzativo, degli organici e delle dotazioni informatiche, al fine di consentire il rapido smaltimento dei crediti deteriorati in eccesso, evitando che gravino sugli istituti bancari e sul sistema produttivo nel suo complesso;

6) ad adottare iniziative per verificare, con le competenti istituzioni europee, la possibilità di modificare il Temporary framework, con l'estensione a 15 anni, rispetto agli attuali 6, del limite temporale per gli aiuti di Stato sotto forma di garanzia sui prestiti.
(1-00463)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Lollobrigida, Meloni, Foti, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, De Toma, Donzelli, Ferro, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    diversamente dalle aspettative, il manifestarsi della cosiddetta «terza ondata» della crisi pandemica ha generato la revisione al ribasso dei principali indicatori economici dei Paesi europei, Italia compresa;
    secondo la recente relazione del Centro studi di Confindustria le aspettative del prodotto interno lordo per il 2021 sono crollate dal +4,8 per cento del settembre 2020 all'attuale stima del +4,1 per cento e nella nuova previsione è inclusa una componente dello +0,7 per cento dovuta all'apporto del piano Next generation EU;
    la stessa relazione stima che la crescita, rispetto al 2019, potrà verificarsi solo al termine del 2022, mentre in Germania tale crescita è annunciata già a fine 2021;
    nel documento di economia e finanza 2021, il Governo stima che la crescita programmatica del prodotto interno lordo per il 2021 sia del 4,5 per cento, mentre la crescita tendenziale sia del 4,1 per cento, ipotizzando pertanto che l'impatto della manovra di finanza pubblica e l'apporto del piano Next generation EU sia in grado di aumentare il tasso di crescita del prodotto interno lordo tendenziale di 4 decimi di punto nell'anno in corso. Anche il documento di economia e finanza 2021 riconosce che il prodotto interno lordo nel 2021 non riuscirà a raggiungere il livello del 2019, ma occorrerà aspettare il 2022, quando tale livello sarà raggiunto e superato di alcune decine di miliardi;
    secondo le stime del prodotto interno lordo del documento di economia e finanza la «crescita tendenziale pura» per il 2021 è stimata attualmente al 3,8 per cento contro una stima del 5,1 per cento effettuata ad ottobre 2020, mentre, considerando l'apporto del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del nuovo scostamento in arrivo da 40 miliardi di euro, si prefigura un impatto del 4,5 per cento, a fronte di una previsione che a dicembre 2020 arrivava al 4,1 per cento, con conseguente abbattimento del rapporto deficit/prodotto interno lordo dall'11,8 per cento al 5,9 per cento;
    occorre rilevare che i ritardi delle ratifiche parlamentari dei Paesi dell'Unione europea, in primis in Germania, circa la cosiddetta «Decisione sulle risorse proprie» dell'Unione, presupposto giuridico essenziale per l'emissione dei titoli pubblici europei per finanziare il Next generation EU, pongono un rischio grave sulla tempistica dell'erogazione della prima tranche di risorse europee nel 2021 (pari al 13 per cento del totale), risorse da cui dipende il quadro macroeconomico programmatico stimato dal Governo. Nella migliore delle ipotesi le risorse europee potrebbe essere erogate solo nel quarto trimestre del 2021. Un altro rischio non trascurabile è che le successive tranche di risorse, versabili solo a stato di avanzamento lavori, non possano essere erogate se gli investimenti programmati non saranno effettuati nel nostro Paese nei tempi previsti, a motivo della ben nota scarsa capacità delle amministrazioni pubbliche italiane di attuazione degli investimenti pubblici;
    nel 2020, a fronte di una crescita dei prestiti del 4,1 per cento, indicata nell'ultimo bollettino economico della Banca d'Italia, a cui ha contribuito in maniera rilevante il sistema delle garanzie pubbliche (Sace ed altro), i depositi sono cresciuti del 10,2 per cento ed in particolare quelli delle famiglie del 6,4 per cento. La propensione al risparmio dei «cassettisti» ha la liquidità depositata a quota 1700 miliardi di euro;
    questa prudenza, evidentemente, sconta anche l'incertezza sul fronte del monte salari crollato, per Eurostat del 7,5 per cento rispetto all'1,9 per cento della media europea. L'Italia è non solo tornata indietro di 5 anni, ma fa registrare per il 2020 il dato peggiore dell'Europa a 27 ed i contributi sociali versati dalle imprese, che registrano un –5,24 per cento, sono un indice impietoso dell'aspettativa di reddito futuro;
    la scarsa fiducia degli italiani si sta traducendo nell'immobilizzazione dei capitali, come indica la crescita dei volumi dei depositi dei conti correnti bancari;
    la ripresa italiana sarà probabilmente legata ancora una volta alla locomotiva dell’export, mentre la domanda interna avrà difficoltà a ripartire; la spesa interna per consumi è crollata (dati documento di economia e finanza) del 12,3 per cento;
    il piano del Governo, raccogliendo solo in parte le indicazioni europee, punta sulla digitalizzazione e sulla transizione ecologica, mentre vi sono interi settori tradizionali della piccola e media impresa, microimpresa, come il settore «Ho.Re.Ca.» o attività economiche non organizzate in forma di impresa, che costituiscono l'ossatura dell'economia italiana o comunque un'importante forma di integrazione al reddito, soprattutto in aree del Paese dove non vi è altra possibilità di instaurare fonti di profitto alternative, che sono fermi ormai da 12 mesi o hanno lavorato ad intermittenza; il documento di economia e finanza stima un abbattimento dei consumi (2020/2019) verso alberghi e ristoranti del 40,5 per cento, un dato che fa ripiombare la categoria ai livelli del 1995;
    tale intermittenza ha causato una debolezza finanziaria e la volontà di alienare le attività stesse, favorendo lo « shopping» della criminalità organizzata e il pericolo di spopolamento di aree montane ed isole minori, e difficilmente la teoria della distruzione creatrice schumpeteriana si potrà applicare a queste imprese;
    in questo contesto il quarto rapporto per il 2020 dell'organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione nell'economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso del Ministero dell'interno indica come «l'analisi operata dalla Guardia di finanza e dalla Direzione investigativa antimafia sulle segnalazioni di operazioni sospette (sos) ha evidenziato un significativo incremento, rispetto al 2019, del flusso di segnalazioni pervenute all'Unità di informazione finanziaria (Uif) durante il periodo pandemico, dato che – alla luce del blocco delle attività commerciali e produttive imposto dal Governo nella primavera 2020 – appare particolarmente indicativo»; in particolare, detto rapporto precisa che: «nel periodo 1o marzo – 15 ottobre 2020, sono pervenute all'Unità di informazione finanziaria ben 67.382 segnalazioni, con un incremento, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, superiore all'8 per cento. Tale incremento, corrispondente a 5.011 comunicazioni, risulta, peraltro, interamente riferibile alla categoria del riciclaggio. L'incidenza delle segnalazioni riguardanti tale “settore”, infatti, raggiunge il 99,2 per cento del totale, registrando, in termini assoluti, un aumento pari al 9,2 per cento»;
    le difficoltà commerciali, creditizie e, più in generale, reddituali rischiano di acuirsi ulteriormente a seguito dell'introduzione dal 1o gennaio 2021 delle nuove regole dell’European Banking Authority (EBA/GL/2016/07 ed atti successivi), poiché le nuove ipotesi di individuazione dello stato di default obbligano il debitore a rientrare dalle esposizioni bancarie entro 90 giorni se lo sconfinamento supera il limite dei 500 euro e se, contestualmente, è esposto nei confronti dello stesso soggetto creditore oltre l'1 per cento; detta normativa diventa ancor più stringente se il debitore appartiene alle piccole e medie imprese; la soglia di rientro obbligatorio dallo «sforamento» si assottiglia a 100 euro in caso di esposizioni al dettaglio (finanziamenti fino ad 1 milione di euro da parte di persone fisiche e piccole e medie imprese);
    l'applicazione di tale meccanismo, concepito prima della crisi pandemica e la cui applicazione in Italia già scontava i ridotti tassi di crescita dell'economia italiana dalla precedente crisi del 2008, rischia di creare ulteriori difficoltà alle aziende che tentano faticosamente di risalire la china e spingerle a rivolgersi a fonti di finanziamento illegali, come del resto già paventava il predetto rapporto del Ministero dell'interno;
    ad ogni modo, anche se l'istituto di credito decidesse di non applicare le norme, rimane fermo il principio per il quale l'aggravarsi del grado di solvibilità del cliente grava direttamente sui fondi rischi bancari, influendo negativamente sui rendimenti; tali difficoltà vanno ad aggiungersi a quelle create dall'introduzione della normativa in tema di crediti deteriorati e dagli ostacoli ai salvataggi bancari frapposti dalla Commissione europea;
    in un'economia fortemente depressa per carenza di domanda diventa fondamentale introdurre nuovo potere d'acquisto, per dare prospettive di futuro a famiglie ed imprese e seguire la strada del «superbonus 110 per cento» i cui benefici sono stati validati dalla Business school-Openeconomics che stima un incremento in termini di Ires ed Iva di 811 milioni di euro ed un valore aggiunto che permette alla misura di autofinanziarsi;
    i dati diffusi dall'Enea evidenziano, però, che in Italia sono stati avviati soltanto 6.512 interventi, corrispondenti a lavori per 670 milioni di euro ed una copertura dello Stato di 730 milioni di euro, a fronte di 18 miliardi di euro stanziati;
    il «superbonus» applica in forma embrionale i principi della «moneta fiscale» e ne rafforza, con un'analisi empirica, la validità delle ipotesi teoriche, rendendola una valida possibilità di finanziamento alternativa, ma si scontra, soprattutto al Sud, con la burocrazia e la disorganizzazione all'interno dei comuni, dove l'influenza della politica sul dipartimento urbanistica è essa stessa un fattore di rallentamento delle pratiche, un fattore disincentivante per condomini e singole famiglie;
    l'idea di una moneta fiscale è efficace se riesce a «smobilitare» crediti di imposta in settori chiave della domanda interna e contemporaneamente restituisce potere d'acquisto ai soggetti economici provati dalla crisi pandemica, tenendo conto che la sua forza è proprio nella creazione di un circuito dove sia accettato quale strumento di pagamento, a cominciare dalle grandi aziende pubbliche di servizi,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni utile iniziativa per il sostegno economico a famiglie ed imprese in termini di credito e liquidità per sostenere i consumi e la domanda interna, in particolare:
   a) verificando e vincolando l'uso delle garanzie di Stato all'effettivo rilascio di nuovi prestiti verso privati;
   b) sostenendo la diffusione e circolarizzazione dei crediti fiscali e adottando ogni utile iniziativa finalizzata al rafforzamento ed ampliamento del mercato di scambio di tali crediti, al fine di fornire uno strumento patrimoniale in grado di alleggerire la pressione finanziaria, in questo momento di difficoltà, per i privati;
   c) promuovendo in ambito europeo la sospensione del « calendar provisioning» e una revisione nella definizione di default;
   d) prorogando le moratorie e garanzie, in particolare in favore delle piccole e medie imprese;

2) ad adoperarsi in ambito europeo per una corretta implementazione degli «aiuti di Stato», al fine di inquadrare tali aiuti nel perimetro degli «aiuti per eventi eccezionali», ambito entro il quale non sussistono limiti di importo autorizzabili dalla Commissione europea, rispetto all'attuale Temporary framework di aiuti come «rimedio ad un grave turbamento dell'economia» che presenta il limite massimo di 800.000 euro in termine di plafond di aiuti richiedibili;

3) a promuovere in ambito nazionale iniziative per:
   a) istituire un fondo nazionale, in capo a Ministero dell'economia e delle finanze/Cassa depositi e prestiti/Poste italiane, finalizzato alla gestione e remunerazione (tasso minimo >g0 per cento) della raccolta privata italiana, al fine di monetizzare tranche dedicate di titoli di Stato italiani, emessi per sostegno diretto a famiglie ed imprese, colpite dalla pandemia, con accredito diretto su conti correnti postali dedicati;
   b) rafforzare il ruolo di Amco nella gestione di titoli cartolarizzati per continuare il processo di de-risking in atto già dal 2017;
   c) promuovere l'istituzione di un polo bancario nazionale, che racchiuda gli istituti già partecipati dallo Stato (Banca popolare di Bari, Carige, Monte dei Paschi di Siena) in sinergia con Bancoposta/Poste;
   d) tutelare e valorizzare le sinergie tra le attività produttive nazionali, utilizzando la « golden rule» per difendere le imprese nazionali strategiche dai tentativi di acquisizione provenienti dall'estero;
   e) sostenere le imprese a rischio di chiusura/cessione dell'attività a mani terze straniere, in particolare nell'ambito dei servizi turistici ed alberghieri, con sovvenzioni a fondo perduto o prestiti a lungo termine a tassi agevolati, rimborsabili anche tramite crediti fiscali;
   f) istituire un'agenzia italiana del debito pubblico, che rispecchi quanto fatto in Germania, con «trattenuta» di porzioni di emissioni di debito pubblico italiano, nei casi in cui la domanda del mercato si discosti sostanzialmente da quanto offerto dal Ministero dell'economia e delle finanze, preferendo in ogni caso l'allocazione del debito pubblico in ambito nazionale, piuttosto che straniero;
   g) costituire, anche attraverso contributi di solidarietà da parte delle categorie che non hanno subito gli effetti della crisi, specifici «fondi di riavvio» che favoriscano la ripresa dei settori più fragili e più duramente colpiti ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte.
(1-00465)
(Nuova formulazione) «Trano, Sapia, Colletti, Maniero, Cabras, Paxia, Vallascas, Corda, Testamento, Forciniti».


MOZIONI TRIZZINO, BOLDI, CARNEVALI, SPORTIELLO, BAGNASCO, BELLUCCI, NOJA, STUMPO, LAPIA, SILLI, MURONI, SCHULLIAN, MAGI, TASSO ED ALTRI N. 1-00397 (ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE) E TRIZZINO, BOLDI, CARNEVALI, SPORTIELLO, BAGNASCO, NOJA, STUMPO, LAPIA, SILLI, SCHULLIAN, MAGI, TASSO ED ALTRI N. 1-00397 (NUOVA FORMULAZIONE) CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI CURE PALLIATIVE, NEL CONTESTO DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    dall'inizio della pandemia da Covid-19 ad oggi si sono registrati 121.000 decessi in Italia e 3,17 milioni nel mondo; a questi numeri andrebbero aggiunti anche i decessi per altre patologie correlati al Covid-19, quale conseguenza diretta della complessità emergenziale determinatasi;
    «Al 31 dicembre 2020 la popolazione residente è inferiore di quasi 384 mila unità rispetto all'inizio dell'anno, come se fosse sparita una città grande quanto Firenze»: è quanto rileva l'Istat nel report «La dinamica demografica durante la pandemia COVID-19 – anno 2020». Il quadro demografico del nostro Paese ha subito un profondo cambiamento a causa dell'impatto che il numero di morti da COVID-19 ha prodotto sia in termini quantitativi che geografici. Nel 2020 i decessi in totale ammontano a 746.146, il numero più alto mai registrato dal secondo dopoguerra, con un aumento rispetto alla media 2015-2019 di oltre 100 mila unità (+15,6 per cento);
    con dura brutalità è emerso che buona parte di queste morti avviene in solitudine e nel contesto di una disattenzione colpevole nei confronti della complessità dei sintomi e delle problematiche sociali, psicologiche e spirituali che compaiono nelle ultime fasi e soprattutto nelle ultime ore di vita; toccare, ascoltare, parlare, guardare, prendersi cura sono quegli atti mancati nei rapporti con la persona morente e di cui tutti dobbiamo sentirci responsabili;
    si è sostenuto che i sistemi ospedalieri durante l'emergenza pandemica da Covid-19 non sono stati in grado di gestire numeri così elevati di pazienti con problematiche cliniche talmente gravi e che la medicina territoriale non è stata pronta ad affrontare la complessità assistenziale di tutti coloro che non sono riusciti a trovare spazio all'interno degli ospedali e delle rianimazioni;
    sono numerose le segnalazioni che pervengono dalla comunità circa l'impossibilità per i familiari di comunicare con i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie, sia nei dipartimenti dell'emergenza-urgenza e nei pronto soccorso sia nei reparti di degenza, soprattutto con quei pazienti che per condizioni patologiche e di fragilità non sono in condizioni di poter utilizzare gli apparecchi di telefonia mobile;
    sono altresì numerose le segnalazioni circa la difficoltà, per i familiari, di avere informazioni scadenzate o quotidiane sullo stato di salute dei pazienti ricoverati;
    uno degli aspetti più dolorosi che caratterizza questa pandemia è l'isolamento umano di tutte le persone più fragili, sia con patologia Covid-19 sia con altre patologie; l'interruzione traumatica dei contatti umani e familiari, per le persone più fragili, è stata ed è lacerante dal punto di vista affettivo e psicologico, fino ad essere essa stessa causa di aggravamento della patologia e, non di rado, di exitus per i pazienti più fragili;
    la solitudine per i pazienti più fragili e anziani causa disorientamento cognitivo e sofferenza psicologica percepita con vissuti di inutilità e di abbandono e genera depressione, inappetenza e altri disturbi dell'umore che possono aggravare le patologie esistenti;
    nel fine vita la solitudine è un dolore insostenibile e l'assenza dei familiari rende ancora più traumatico il distacco per tutti i soggetti coinvolti, il paziente e i familiari;
    tali considerazioni preliminari sono alla base anche del documento «Le cure palliative durante una pandemia» elaborato, nel mese di ottobre 2020, dalla Società italiana di cure palliative e dalla Federazione italiana cure palliative; il documento fornisce un utile strumento di lavoro per elaborare politiche sanitarie finalizzate a dare risposte adeguate ai bisogni di cure palliative ed alle necessità assistenziali di chi affronta l'ultimo tratto della propria vita nel contesto dell'emergenza pandemica;
    il documento «Le cure palliative durante una pandemia» si pone l'obiettivo di analizzare brevemente il ruolo svolto dalle cure palliative, fornendo alcuni spunti di riflessione derivati dalle esperienze italiana e internazionale acquisite nei mesi della cosiddetta «fase 1» della pandemia e, al contempo, delineare alcune linee di indirizzo finalizzate ad un'integrazione delle cure palliative nel più ampio piano pandemico nazionale;
    gli autori del citato documento, già nel 2017, denunciavano «la carenza di una presenza organica delle cure palliative nei piani e nelle strategie di soccorso nei confronti delle crisi umanitarie», com’è ad esempio una pandemia, che complicano in modo sostanziale alcuni elementi che identificano e definiscono i bisogni di cure palliative della popolazione colpita, a partire dall'individuazione dei pazienti vulnerabili e a rischio di morte, tra i quali sono incluse le «persone che prima della pandemia erano altamente dipendenti da trattamenti intensivi (ad esempio: ventilazione, dialisi), le persone affette da patologie croniche la cui salute si deteriora a causa delle restrizioni e delle misure di isolamento (riduzione degli accessi ospedalieri o ambulatoriali per visite ed esami di controllo), ma soprattutto anche persone precedentemente sane le quali a causa dell'infezione vengono sottoposte a trattamenti di supporto vitale ma necessitano di un adeguato controllo sintomatologico o, ancora, pazienti non suscettibili di tali trattamenti o che non possono accedervi per scarsità di risorse o loro stesso rifiuto»;
    è condivisibile l'assunto - riportato sempre nel documento - che «la risposta dinamica a un evento catastrofico come una pandemia dovrebbe, dunque, essere non solo orientata a »massimizzare il numero di vite salvate« ma anche a »minimizzare la sofferenza di coloro che potrebbero non sopravvivere« e l'esperienza italiana della fase 1 del Covid-19 ha dimostrato che »nonostante le difficoltà, laddove la rete di cure palliative era sufficientemente organizzata prima dell'inizio della pandemia, il sistema di cure palliative ha retto alla pressione delle nuove sfide emergenziali»;
    «nella fase emergenziale le équipe specialistiche di cure palliative - si legge nel documento - sono, infatti, state coinvolte con diverse modalità (...) la pandemia, d'altra parte, ha inevitabilmente modificato il lavoro delle reti di cure palliative, le attività di assistenza domiciliare sono state spesso caratterizzate da visite brevi, talora sostituite da contatti telefonici, barriere indotte dalla necessità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento sociale, ridimensionamento del concorso dei volontari. Allo stesso modo le attività di ricovero presso gli hospice hanno dovuto subire processi di triage complessi, divieto o drastiche limitazioni all'ingresso dei congiunti, ricoveri molto brevi per terminalità avanzata spesso lontani dagli usuali standard di cura»;
    anche l'Organizzazione mondiale della sanità ha rappresentato che: «nelle epidemie causate da infezioni potenzialmente letali, come in altre emergenze e crisi umanitarie, la sofferenza delle vittime e gli sforzi per alleviarla spesso vengono trascurati nella fretta di salvare vite»;
    sempre l'Organizzazione mondiale della sanità definisce le cure palliative come «un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di un'identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e di altre problematiche di natura fisica, psicologica, sociale e spirituale»;
    secondo quanto si evince dal documento citato, le misure di isolamento e le limitazioni per i visitatori «portano ad un forte senso di separazione da parte dei pazienti che si avvicinano alla fine della vita e delle loro famiglie. Questo aspetto è stato sottolineato anche nel corso dell'epidemia da SARS-CoV-1 del 2003; da allora, i progressi tecnologici hanno reso maggiormente diffuse le forme di comunicazione a distanza come le videochiamate, che dovrebbero essere adottate per alleviare il senso di isolamento. È stato suggerito che le strutture sanitarie dovrebbero dotarsi di smartphone, tablet o laptop e connessioni internet da mettere a disposizione dei pazienti. Tuttavia, alcuni pazienti potrebbero non essere in grado di utilizzare le videochiamate a causa delle loro condizioni cliniche: gli operatori sanitari, sociali e gli assistenti spirituali dovrebbero, quindi, organizzarsi per fornire un supporto al fine di favorire, comunque, la comunicazione, tra i pazienti e i loro familiari (talora essi stessi in isolamento obbligatorio). Allo stesso modo, viene suggerito che venga consentita la possibilità di visita da parte dei membri della famiglia con l'uso dei dispositivi di protezione individuale necessari, laddove il contesto di cura lo permetta»;
    l'11 agosto 2020 il Ministero della salute ha emanato la circolare «Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale», predisposta dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con il Coordinamento delle regioni e province autonome, che descrive le principali azioni attuate dal sistema sanitario nazionale in risposta alla pandemia. La circolare riporta alcuni elementi di criticità affrontate nelle prime fasi della crisi da considerare in un'ottica di preparedness, ma - come evidenziano gli autori del documento citato - le cure palliative sono genericamente citate una sola volta nell'ambito della sezione 3-area territoriale, che prevede: «Incremento delle azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore e, in generale, per le situazioni di fragilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito nella legge n. 77 del 2020»;
    il documento «Le cure palliative durante una pandemia» reca dunque importanti indicazioni concrete per implementare ulteriormente l'integrazione delle cure palliative tra i servizi sanitari offerti in corso di pandemia, sviluppare connessioni e integrazioni con le branche specialistiche ospedaliere, rafforzare i modelli di rete e il ruolo operativo dei dipartimenti di cure palliative, fornire risorse e indicazioni operative alle strutture operative nei diversi setting assistenziali, secondo il modello stuff-staff-space-systems;
    l'articolo 8 della legge n. 38 del 2010 statuisce che l'esistenza di specifici percorsi formativi universitari in materia di cure palliative rappresenti la condizione necessaria affinché il sistema delle cure palliative sia perfettamente funzionale ed il fabbisogno nazionale di medici esperti in cure palliative e il relativo ricambio generazionale siano adeguatamente garantiti;
    il diffondersi del COVID-19 ha evidenziato, in maniera più marcata, la carenza di personale sanitario con competenze specialistiche per gestire la sofferenza dei pazienti, in maniera appropriata in tutti i setting assistenziali, nonché la necessità di fornire risposte adeguate ai bisogni di una popolazione crescente di malati sempre più anziani, affetti da patologie cronico-degenerative in fase avanzata o terminale, in condizioni cliniche di estrema fragilità e di grave sofferenza, oltre che fornire una risposta alla complessità assistenziale dei bambini affetti da malattie inguaribili;
    è giusto che siano specialisti in cure palliative ad accompagnare con la necessaria competenza e formazione universitaria la fine della vita di ogni persona e questo va fatto all'interno di un percorso di cura che comprende numerosi attori. Il medico di medicina generale rimane punto di riferimento insostituibile e con esso la figura dell'infermiere che rappresenta il cardine intorno a cui si sviluppa l'assistenza. Psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali, volontari ed assistenti spirituali compongono l’équipe assistenziale ed ognuno con le proprie competenze e specifiche formazioni curriculari;
    con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «decreto rilancio», a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, si istituisce la scuola di specialità in «medicina e cure palliative» per i laureati in medicina e chirurgia e si introduce «il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori della scuola di specializzazione in pediatria»;
    è di tutta evidenza la necessità di dare concretamente seguito alle norme in esame, adottando tempestivamente i decreti attuativi ancora mancanti e incrementando in maniera consistente il numero posti di specialità a disposizione, onde fronteggiare la grave carenza di personale sanitario con competenze specialistiche, tra l'altro, in materia di cure palliative, la quale veniva già denunciata da molti anni a questa parte dagli operatori del settore e risulta adesso conclamata, sotto gli occhi di tutti, in conseguenza della pandemia da COVID-19;
    accanto agli specialisti, è fondamentale rafforzare la sinergia tra le altre figure indispensabili che compongono le équipe delle reti di cure palliative, ciascuna con le proprie competenze e formazioni e, in particolare, dei medici di medicina generale, degli psicologi, dei fisioterapisti, degli assistenti sociali, degli infermieri e, non ultimi, dei volontari;
    con riguardo a questi ultimi, si evidenzia come la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 9 luglio 2020, ha raggiunto l'intesa sui profili formativi omogenei per il volontariato nelle reti di cure palliative e di terapia del dolore. Un passaggio molto importante, come ha rilevato la Federazione cure palliative, «poiché il volontariato è una risorsa preziosa per le cure palliative, ne è parte fondante e contribuisce alla sua sostenibilità, oltre ad essere espressione di solidarietà civile delle nostre comunità»;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come successivamente prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, al comma 6 dell'articolo 1, lettere aa) e bb), prevede che:
     a) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
     b) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
    anche i recenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 e del 24 ottobre 2020 hanno reiterato le suddette misure;
    tali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati prevedono, inoltre, ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità, specificando che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;
    il 24 agosto 2020 l'Istituto superiore di sanità ha aggiornato le «Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali», indicazioni elaborate dal gruppo di lavoro dell'Istituto superiore di sanità prevenzione e controllo delle infezioni ed aggiornate con lo scopo principale di riprendere in sicurezza le attività a regime delle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali e creare le condizioni per rivedere in sicurezza parenti e amici;
    «Il benessere degli anziani e delle persone fragili, di coloro che vivono lontani dai nuclei familiari per motivi di non autosufficienza, è intimamente collegato anche alla loro sfera emotiva - spiega Paolo D'Ancona, ricercatore dell'Istituto superiore di sanità e coordinatore del gruppo di lavoro multidisciplinare che ha realizzato il rapporto -. La possibilità di poter incontrare i propri cari e di alimentare la loro vita relazionale non è ininfluente sul loro stato di salute e perciò, oggi che la situazione epidemiologica lo permette, dopo gli sforzi fatti per frenare i contagi, è necessario imboccare una strada che riporti gradualmente alla normalità»;
    in considerazione dell'elevato fabbisogno assistenziale dell'anziano fragile, il citato rapporto dell'Istituto superiore di sanità fornisce, quindi, delle indicazioni per permettere alle strutture residenziali e socio-assistenziali di fornire il servizio di assistenza, riducendo il rischio di COVID-19 negli ospiti e negli operatori;
    il rapporto dell'Istituto superiore di sanità, pur riferendosi principalmente ai soggetti fragili ricoverati nelle strutture residenziali sociosanitarie, è sussumibile anche per i medesimi soggetti fragili ricoverati nelle strutture ospedaliere, la cui permanenza, non di rado, può prolungarsi anche per periodi di tempo non brevi;
    sulla base delle disposizioni presenti nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati, nell'ambito delle strutture sanitarie ospedaliere, le direzioni generali dispongono diversamente in riferimento a ciascuna struttura e risulta che, ad esempio, anche in una medesima regione, alcune strutture sanitarie abbiano disposto il divieto di accesso generalizzato da parte dei famigliari/visitatori sia nelle strutture di pronto soccorso sia nei reparti di degenza dei pazienti dei famigliari, mentre in altre viene consentito l'accesso di un visitatore per ciascun paziente, nel rispetto di diversificati protocolli di sicurezza, come, ad esempio, la diversificazione degli orari di accesso;
    del pari evidente, in specie nei contesti difficili come quelli che compongono la rete delle cure palliative, è la necessità di ripristinare gradualmente le attività e il supporto insostituibile delle organizzazioni di volontariato, in grado di garantire vicinanza ai malati e alle famiglie nei momenti più difficili e delicati della malattia;
    nel documento «Misure operative per la ripartenza del volontariato in epoca COVID», elaborato dalla Federazione cure palliative, si dà conto della brusca interruzione subita dalle attività in questione, evidenziandosi come «ancora oggi appaia confusa e incerta una possibile ripartenza tanto delle attività dello stare accanto alle persone malate, che del fare; attività di segreteria, orientamento, raccolta fondi, formazione e divulgazione, che sostengono in larga parte la sopravvivenza degli enti non profit, sono tuttora ferme»;
    al fine di ovviare a tale situazione, il documento sopra citato ha quindi fornito indicazioni «per la ripresa delle attività di volontariato in ambito cure palliative nei vari setting assistenziali», formulando una serie di proposte dichiaratamente rivolte alle istituzioni che, tuttavia, non risultano ancora oggi recepite in atti formali, sebbene presuppongano il rispetto di tutte le norme vigenti nell'ambito della sicurezza e della riduzione del rischio collettivo;
    è auspicabile, quanto meno per i pazienti che non siano affetti da COVID-19, assicurare ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare, così come appare auspicabile ripensare, anche in termini organizzativi e strutturali, le relazioni di cura che siano inclusive delle famiglie dei pazienti e di tutto il personale sanitario e socio-assistenziale coinvolto e finalizzate a recuperare il processo di umanizzazione delle cure, soprattutto per i pazienti più fragili e anziani, che oltre alla sicurezza sanitaria tenga conto anche della loro dignità;
    tutte le strutture sanitarie, nell'ambito di ciascun dipartimento, dovrebbero adottare un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale, recante misure volte a:
     a) mantenere le comunicazioni con operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno di reparto di degenza, ivi incluso il pronto soccorso;
     b) definire un protocollo per le visite con regole prestabilite che possa essere consultato dai familiari che richiedano le visite e assicurarsi che sia correttamente recepito e applicato;
     c) prevedere, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, strumenti alternativi alla visita in presenza, come, ad esempio, videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;
    il protocollo citato dovrebbe contenere misure efficaci per sensibilizzare e formare adeguatamente i visitatori/famigliari nella prevenzione e nel controllo dei casi di Covid-19 e per la predisposizione di tutte le procedure ottimali per una visita in sicurezza dei pazienti da parte dei famigliari/visitatori;
    diverse strutture sanitarie, a seguito della pandemia, hanno coraggiosamente adottato sistemi di comunicazione avanzati per garantire stabilmente le comunicazioni tra staff, medici, pazienti e familiari; a riguardo anche il Garante per la protezione dei dati personali, proprio in considerazione della normativa d'urgenza adottata per il Covid-19, è intervenuto affermando che le strutture sanitarie che intendono avvalersi di strumenti (app), volti a fornire servizi diversi dalla telemedicina o comunque non strettamente necessari alla cura (app divulgative; app per la raccolta di informazioni sullo stato di salute della popolazione di un dato territorio), che comportino il trattamento di dati personali, che possono essere utilizzabili, in linea generale, previo consenso libero, specifico, esplicito e informato dell'interessato;
    la risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, approvata alla Camera il 14 ottobre 2020, all'8o capoverso del dispositivo impegna il Governo a «potenziare il sistema sanitario nazionale, incluse la domiciliarità e la medicina territoriale ivi comprese le cure palliative, rafforzando la governance dei distretti sanitari e promuovendo una rinnovata rete sanitaria territoriale attraverso nuovi modelli organizzativi integrati»,

impegna il Governo

1) ad adottare le iniziative di competenza finalizzate:
  a) nell'ambito della predisposizione di tutte le attività volte a minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive ed a mitigare il loro impatto durante l'emergenza di sanità pubblica, a tener conto delle indicazioni del documento «Le cure palliative durante una pandemia», citato in premessa, volte ad implementare ulteriormente l'integrazione delle cure palliative tra i servizi sanitari offerti in corso di pandemia, sviluppare connessioni e integrazioni con le branche specialistiche ospedaliere, rafforzare i modelli di rete ed i percorsi assistenziali di cure palliative, fornire risorse e indicazioni operative alle strutture operative nei diversi setting assistenziali, secondo il modello stuff-staff-space-systems, ripensare, anche in termini organizzativi e strutturali, le relazioni di cura che devono essere inclusive delle famiglie dei pazienti e di tutto il personale sanitario e socio-assistenziale coinvolto e che devono essere finalizzate a recuperare il processo di umanizzazione delle cure, soprattutto per i pazienti più fragili ed anziani e che, oltre alla sicurezza sanitaria, devono tenere conto anche della dignità dei malati;
  b) ad adeguare le dotazioni organiche delle unità di cure palliative al fine di rispondere ai bisogni dei malati Covid-19 e non Covid-19, in attuazione di quanto previsto nell'ambito del documento ministeriale dell'11 agosto 2020, citato in premessa, con riferimento alla sezione 3-area territoriale, circa il rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare per i soggetti con bisogni di cure palliative, assicurando che i piani di intervento, a livello regionale e locale, prevedano l'integrazione delle cure palliative specialistiche nei contesti ospedalieri e territoriale, per i malati Covid-19 e per l'utenza ordinaria;
  c) ad assicurare la disponibilità per le équipe di cure palliative di strumentazioni tecnologiche, cliniche e di telecomunicazione adeguate alla gestione delle situazioni cliniche e relazionali determinate dalla pandemia da COVID-19 e l’expertise necessario per utilizzarle nonché la fornitura continua e prioritaria di mascherine, dispositivi di protezione individuale, tamponi rapidi, disinfettanti, ossigeno, strumenti di telecomunicazione e altri dispositivi utili alla prevenzione e alla corretta gestione delle situazioni cliniche determinate dalla pandemia da COVID-19;
  d) ad adottare i provvedimenti attuativi delle disposizioni del cosiddetto «decreto-legge rilancio» che prevedono l'istituzione del «corso di cure palliative pediatriche» e della scuola di specializzazione in «medicina e cure palliative », nonché ad incrementare, in maniera consistente, il numero dei posti di specializzazione in area medica e sanitaria, al duplice fine di assorbire l'imbuto formativo e sopperire alla carenza conclamata di medici specialisti che, inevitabilmente, si registra anche presso le reti di cure palliative;
  e) a programmare interventi di formazione in cure palliative rivolti al personale sanitario che opera in ambito ospedaliero, della residenzialità extraospedaliera e territoriale, al fine di assicurare tempestivi interventi palliativi di «base» e l'integrazione con il livello specialistico della rete di cure palliative per i malati COVID-19;
  f) ad attivarsi per l'identificazione, in base alle specificità locali e alla gravità della epidemia, di aree dedicate di ricovero per pazienti affetti da Covid-19 in fase di fine vita (da patologia COVID-19 o da patologie pregresse) nettamente distinte dalle aree di degenza Covid-19 free, anche attraverso la riconversione di reparti ospedalieri (o extraospedalieri) o attraverso la riconversione di hospice, al fine di rispondere ai bisogni di cure palliative anche per i pazienti affetti da patologie cronico-degenerative, non affetti da Covid-19 e non assistibili a domicilio;
  g) a consolidare lo sviluppo delle unità di cure palliative domiciliari, attraverso la loro progressiva estensione alla presa in carica di malati in condizioni di cronicità complesse e avanzate;
  h) a garantire un servizio di cure palliative (ambulatoriali e di consulenza) per ogni ospedale di base, un hospice ospedaliero per ogni presidio ospedaliero di primo livello o per Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, garantendo nell'azienda sanitaria territoriale standard di rapporto tra posti letto hospice e residenti;
  i) a implementare il coordinamento delle reti locali di cure palliative, attraverso il loro finanziamento, al fine di garantire attivazione e operatività delle reti locali di cure palliative, così come previsto dall'accordo della Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2020;
  l) a promuovere, d'intesa con le regioni, un processo di potenziamento delle reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, incrementando le risorse a tal fine stanziate dalla normativa vigente, considerata la necessità di consolidare il ruolo di tali reti, ridefinire i bisogni dei pazienti in carico presso di esse e mitigare l'impatto della pandemia da COVID-19, nonché a vincolare parte delle risorse del Fondo sanitario nazionale per tale potenziamento;
  m) a prevedere il contributo di professionisti esperti con competenze in cure palliative nelle unità di crisi e nei diversi organismi di programmazione e gestione, dell'emergenza sanitaria a livello nazionale, regionale e locale, anche con lo scopo di adottare un set di indicatori in grado di misurare, in particolare, la disponibilità di risorse tecnologiche e di presidi (stuff) per gli operatori delle cure palliative e l'implementazione delle attività assistenziali e formative (staff), in relazione ai livelli di gravità dell'epidemia e di diffusione del virus;
  n) a consentire, dopo la brusca interruzione determinata dalle prime fasi della pandemia, la ripartenza piena ed effettiva del volontariato, anche nell'ambito delle reti di cure palliative e di terapia del dolore, considerato il contributo insostituibile che viene garantito dalle organizzazioni in questione;
  o) a sostenere gli enti del terzo settore che svolgono attività di volontariato presso le reti medesime, al fine di consolidare il ruolo fondamentale dei volontari nell'ambito delle équipe e dare seguito all'intesa in Conferenza Stato-regioni del 9 luglio 2020 sui percorsi omogenei di formazione degli stessi;
  p) a riordinare le circolari ministeriali e le indicazioni diramate dall'Istituto superiore di sanità per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2 presso gli hospice, le strutture sociosanitarie e le strutture socioassistenziali, attivando tavoli di raccordo con le strutture medesime, di modo che i protocolli in vigore possano essere migliorati, monitorati e applicati in maniera uniforme nel territorio nazionale;
  q) ad adottare un protocollo uniforme sul territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri:
   1) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, ivi incluso il pronto soccorso;
   2) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite e consultabili dai familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, come, ad esempio, videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;
   3) l'individuazione, quanto meno per i pazienti che non siano affetti da COVID-19, di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare;
   4) l'individuazione di misure idonee ad assicurare in ogni caso la possibilità per i caregiver familiari di persone con disabilità, o non collaboranti o comunque particolarmente fragili che abbiano intrapreso un percorso terapeutico e ospedaliero per l'infezione da COVID-19, di assistere i propri congiunti nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza sanitarie;
  r) ad assicurare, all'interno della rete ospedaliera e territoriale, la disponibilità di personale dedicato all'assistenza psicologica, sociale e spirituale con preparazione idonea a gestire le esigenze psicosociali e spirituali dei pazienti COVID-19 e delle loro famiglie.
(1-00397)
(Ulteriore nuova formulazione) «Trizzino, Boldi, Carnevali, Sportiello, Bagnasco, Bellucci, Noja, Stumpo, Lapia, Silli, Muroni, Schullian, Magi, Tasso, Lorenzin, Bologna, Bond, Brambilla, Carelli, Colletti, Dall'Osso, D'Arrando, De Filippo, De Martini, Federico, Foscolo, Gagliardi, Ianaro, Lazzarini, Lepri, Lorefice, Mammì, Misiti, Mugnai, Nappi, Novelli, Paolin, Pedrazzini, Penna, Pini, Provenza, Rizzo Nervo, Ruggiero, Schirò, Siani, Sutto, Tiramani, Versace, Zanella, Fratoianni, Baldini, Gemmato, Lollobrigida, Foti, Sarli».


   La Camera,
   premesso che:
    dall'inizio della pandemia da Covid-19 ad oggi si sono registrati 36.616 decessi in Italia e 1.113.750 nel mondo; a questi numeri andrebbero aggiunti anche i decessi per altre patologie correlati al Covid-19, quale conseguenza diretta della complessità emergenziale determinatasi;
    «Al 31 dicembre 2020 la popolazione residente è inferiore di quasi 384 mila unità rispetto all'inizio dell'anno, come se fosse sparita una città grande quanto Firenze»: è quanto rileva l'Istat nel report «La dinamica demografica durante la pandemia COVID-19 – anno 2020». Il quadro demografico del nostro Paese ha subito un profondo cambiamento a causa dell'impatto che il numero di morti da COVID-19 ha prodotto sia in termini quantitativi che geografici. Nel 2020 i decessi in totale ammontano a 746.146, il numero più alto mai registrato dal secondo dopoguerra, con un aumento rispetto alla media 2015-2019 di oltre 100 mila unità (+15,6 per cento);
    con dura brutalità è emerso che buona parte di queste morti avviene in solitudine e nel contesto di una disattenzione colpevole nei confronti della complessità dei sintomi e delle problematiche sociali, psicologiche e spirituali che compaiono nelle ultime fasi e soprattutto nelle ultime ore di vita; toccare, ascoltare, parlare, guardare, prendersi cura sono quegli atti mancati nei rapporti con la persona morente e di cui tutti dobbiamo sentirci responsabili;
    si è sostenuto che i sistemi ospedalieri durante l'emergenza pandemica da Covid-19 non sono stati in grado di gestire numeri così elevati di pazienti con problematiche cliniche talmente gravi e che la medicina territoriale non è stata pronta ad affrontare la complessità assistenziale di tutti coloro che non sono riusciti a trovare spazio all'interno degli ospedali e delle rianimazioni;
    sono numerose le segnalazioni che pervengono dalla comunità circa l'impossibilità per i familiari di comunicare con i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie, sia nei dipartimenti dell'emergenza-urgenza e nei pronto soccorso sia nei reparti di degenza, soprattutto con quei pazienti che per condizioni patologiche e di fragilità non sono in condizioni di poter utilizzare gli apparecchi di telefonia mobile;
    sono altresì numerose le segnalazioni circa la difficoltà, per i familiari, di avere informazioni scadenzate o quotidiane sullo stato di salute dei pazienti ricoverati;
    uno degli aspetti più dolorosi che caratterizza questa pandemia è l'isolamento umano di tutte le persone più fragili, sia con patologia Covid-19 sia con altre patologie; l'interruzione traumatica dei contatti umani e familiari, per le persone più fragili, è stata ed è lacerante dal punto di vista affettivo e psicologico, fino ad essere essa stessa causa di aggravamento della patologia e, non di rado, di exitus per i pazienti più fragili;
    la solitudine per i pazienti più fragili e anziani causa disorientamento cognitivo e sofferenza psicologica percepita con vissuti di inutilità e di abbandono e genera depressione, inappetenza e altri disturbi dell'umore che possono aggravare le patologie esistenti;
    nel fine vita la solitudine è un dolore insostenibile e l'assenza dei familiari rende ancora più traumatico il distacco per tutti i soggetti coinvolti, il paziente e i familiari;
    tali considerazioni preliminari sono alla base anche del documento «Le cure palliative durante una pandemia» elaborato, nel mese di ottobre 2020, dalla Società italiana di cure palliative e dalla Federazione italiana cure palliative; il documento fornisce un utile strumento di lavoro per elaborare politiche sanitarie finalizzate a dare risposte adeguate ai bisogni di cure palliative ed alle necessità assistenziali di chi affronta l'ultimo tratto della propria vita nel contesto dell'emergenza pandemica;
    il documento «Le cure palliative durante una pandemia» si pone l'obiettivo di analizzare brevemente il ruolo svolto dalle cure palliative, fornendo alcuni spunti di riflessione derivati dalle esperienze italiana e internazionale acquisite nei mesi della cosiddetta «fase 1» della pandemia e, al contempo, delineare alcune linee di indirizzo finalizzate ad un'integrazione delle cure palliative nel più ampio piano pandemico nazionale;
    gli autori del citato documento, già nel 2017, denunciavano «la carenza di una presenza organica delle cure palliative nei piani e nelle strategie di soccorso nei confronti delle crisi umanitarie», com’è ad esempio una pandemia, che complicano in modo sostanziale alcuni elementi che identificano e definiscono i bisogni di cure palliative della popolazione colpita, a partire dall'individuazione dei pazienti vulnerabili e a rischio di morte, tra i quali sono incluse le «persone che prima della pandemia erano altamente dipendenti da trattamenti intensivi (ad esempio: ventilazione, dialisi), le persone affette da patologie croniche la cui salute si deteriora a causa delle restrizioni e delle misure di isolamento (riduzione degli accessi ospedalieri o ambulatoriali per visite ed esami di controllo), ma soprattutto anche persone precedentemente sane le quali a causa dell'infezione vengono sottoposte a trattamenti di supporto vitale ma necessitano di un adeguato controllo sintomatologico o, ancora, pazienti non suscettibili di tali trattamenti o che non possono accedervi per scarsità di risorse o loro stesso rifiuto»;
    è condivisibile l'assunto – riportato sempre nel documento – che «la risposta dinamica a un evento catastrofico come una pandemia dovrebbe, dunque, essere non solo orientata a “massimizzare il numero di vite salvate” ma anche a “minimizzare la sofferenza di coloro che potrebbero non sopravvivere” e l'esperienza italiana della fase 1 del Covid-19 ha dimostrato che “nonostante le difficoltà, laddove la rete di cure palliative era sufficientemente organizzata prima dell'inizio della pandemia, il sistema di cure palliative ha retto alla pressione delle nuove sfide emergenziali”»;
    «nella fase emergenziale le équipe specialistiche di cure palliative – si legge nel documento – sono, infatti, state coinvolte con diverse modalità (...) la pandemia, d'altra parte, ha inevitabilmente modificato il lavoro delle reti di cure palliative, le attività di assistenza domiciliare sono state spesso caratterizzate da visite brevi, talora sostituite da contatti telefonici, barriere indotte dalla necessità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento sociale, ridimensionamento del concorso dei volontari. Allo stesso modo le attività di ricovero presso gli hospice hanno dovuto subire processi di triage complessi, divieto o drastiche limitazioni all'ingresso dei congiunti, ricoveri molto brevi per terminalità avanzata spesso lontani dagli usuali standard di cura»;
    anche l'Organizzazione mondiale della sanità ha rappresentato che: «nelle epidemie causate da infezioni potenzialmente letali, come in altre emergenze e crisi umanitarie, la sofferenza delle vittime e gli sforzi per alleviarla spesso vengono trascurati nella fretta di salvare vite»;
    sempre l'Organizzazione mondiale della sanità definisce le cure palliative come «un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di un'identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e di altre problematiche di natura fisica, psicologica, sociale e spirituale»;
    secondo quanto si evince dal documento citato, le misure di isolamento e le limitazioni per i visitatori «portano ad un forte senso di separazione da parte dei pazienti che si avvicinano alla fine della vita e delle loro famiglie. Questo aspetto è stato sottolineato anche nel corso dell'epidemia da SARS-CoV-1 del 2003; da allora, i progressi tecnologici hanno reso maggiormente diffuse le forme di comunicazione a distanza come le videochiamate, che dovrebbero essere adottate per alleviare il senso di isolamento. È stato suggerito che le strutture sanitarie dovrebbero dotarsi di smartphone, tablet o laptop e connessioni internet da mettere a disposizione dei pazienti. Tuttavia, alcuni pazienti potrebbero non essere in grado di utilizzare le videochiamate a causa delle loro condizioni cliniche: gli operatori sanitari, sociali e gli assistenti spirituali dovrebbero, quindi, organizzarsi per fornire un supporto al fine di favorire, comunque, la comunicazione, tra i pazienti e i loro familiari (talora essi stessi in isolamento obbligatorio). Allo stesso modo, viene suggerito che venga consentita la possibilità di visita da parte dei membri della famiglia con l'uso dei dispositivi di protezione individuale necessari, laddove il contesto di cura lo permetta»;
    l'11 agosto 2020 il Ministero della salute ha emanato la circolare «Elementi di preparazione e risposta a COVID-19 nella stagione autunno-invernale», predisposta dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con il Coordinamento delle regioni e province autonome, che descrive le principali azioni attuate dal sistema sanitario nazionale in risposta alla pandemia. La circolare riporta alcuni elementi di criticità affrontate nelle prime fasi della crisi da considerare in un'ottica di preparedness, ma – come evidenziano gli autori del documento citato – le cure palliative sono genericamente citate una sola volta nell'ambito della sezione 3-area territoriale, che prevede: «Incremento delle azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore e, in generale, per le situazioni di fragilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito nella legge n. 77 del 2020»;
    il documento «Le cure palliative durante una pandemia» reca dunque importanti indicazioni concrete per implementare ulteriormente l'integrazione delle cure palliative tra i servizi sanitari offerti in corso di pandemia, sviluppare connessioni e integrazioni con le branche specialistiche ospedaliere, rafforzare i modelli di rete e il ruolo operativo dei dipartimenti di cure palliative, fornire risorse e indicazioni operative alle strutture operative nei diversi setting assistenziali, secondo il modello stuff-staff-space-systems;
    l'articolo 8 della legge n. 38 del 2010 statuisce che l'esistenza di specifici percorsi formativi universitari in materia di cure palliative rappresenti la condizione necessaria affinché il sistema delle cure palliative sia perfettamente funzionale ed il fabbisogno nazionale di medici esperti in cure palliative e il relativo ricambio generazionale siano adeguatamente garantiti;
    il diffondersi del COVID-19 ha evidenziato, in maniera più marcata, la carenza di personale sanitario con competenze specialistiche per gestire la sofferenza dei pazienti, in maniera appropriata in tutti i setting assistenziali, nonché la necessità di fornire risposte adeguate ai bisogni di una popolazione crescente di malati sempre più anziani, affetti da patologie cronico-degenerative in fase avanzata o terminale, in condizioni cliniche di estrema fragilità e di grave sofferenza, oltre che fornire una risposta alla complessità assistenziale dei bambini affetti da malattie inguaribili;
    è giusto che siano specialisti in cure palliative ad accompagnare con la necessaria competenza e formazione universitaria la fine della vita di ogni persona e questo va fatto all'interno di un percorso di cura che comprende numerosi attori. Il medico di medicina generale rimane punto di riferimento insostituibile e con esso la figura dell'infermiere che rappresenta il cardine intorno a cui si sviluppa l'assistenza. Psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali, volontari ed assistenti spirituali compongono l’équipe assistenziale ed ognuno con le proprie competenze e specifiche formazioni curriculari;
    con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «decreto rilancio», a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, si istituisce la scuola di specialità in «medicina e cure palliative» per i laureati in medicina e chirurgia e si introduce «il corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori della scuola di specializzazione in pediatria»;
    è di tutta evidenza la necessità di dare concretamente seguito alle norme in esame, adottando tempestivamente i decreti attuativi ancora mancanti e incrementando in maniera consistente il numero posti di specialità a disposizione, onde fronteggiare la grave carenza di personale sanitario con competenze specialistiche, tra l'altro, in materia di cure palliative, la quale veniva già denunciata da molti anni a questa parte dagli operatori del settore e risulta adesso conclamata, sotto gli occhi di tutti, in conseguenza della pandemia da COVID-19;
    accanto agli specialisti, è fondamentale rafforzare la sinergia tra le altre figure indispensabili che compongono le équipe delle reti di cure palliative, ciascuna con le proprie competenze e formazioni e, in particolare, dei medici di medicina generale, degli psicologi, dei fisioterapisti, degli assistenti sociali, degli infermieri e, non ultimi, dei volontari;
    con riguardo a questi ultimi, si evidenzia come la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 9 luglio 2020, ha raggiunto l'intesa sui profili formativi omogenei per il volontariato nelle reti di cure palliative e di terapia del dolore. Un passaggio molto importante, come ha rilevato la Federazione cure palliative, «poiché il volontariato è una risorsa preziosa per le cure palliative, ne è parte fondante e contribuisce alla sua sostenibilità, oltre ad essere espressione di solidarietà civile delle nostre comunità»;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come successivamente prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, al comma 6 dell'articolo 1, lettere aa) e bb), prevede che:
     a) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
     b) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
    anche i recenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 e del 24 ottobre 2020 hanno reiterato le suddette misure;
    tali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati prevedono, inoltre, ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità, specificando che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori;
    il 24 agosto 2020 l'Istituto superiore di sanità ha aggiornato le «Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali», indicazioni elaborate dal gruppo di lavoro dell'Istituto superiore di sanità prevenzione e controllo delle infezioni ed aggiornate con lo scopo principale di riprendere in sicurezza le attività a regime delle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali e creare le condizioni per rivedere in sicurezza parenti e amici;
    «Il benessere degli anziani e delle persone fragili, di coloro che vivono lontani dai nuclei familiari per motivi di non autosufficienza, è intimamente collegato anche alla loro sfera emotiva – spiega Paolo D'Ancona, ricercatore dell'Istituto superiore di sanità e coordinatore del gruppo di lavoro multidisciplinare che ha realizzato il rapporto –. La possibilità di poter incontrare i propri cari e di alimentare la loro vita relazionale non è ininfluente sul loro stato di salute e perciò, oggi che la situazione epidemiologica lo permette, dopo gli sforzi fatti per frenare i contagi, è necessario imboccare una strada che riporti gradualmente alla normalità»;
    in considerazione dell'elevato fabbisogno assistenziale dell'anziano fragile, il citato rapporto dell'Istituto superiore di sanità fornisce, quindi, delle indicazioni per permettere alle strutture residenziali e socio-assistenziali di fornire il servizio di assistenza, riducendo il rischio di COVID-19 negli ospiti e negli operatori;
    il rapporto dell'Istituto superiore di sanità, pur riferendosi principalmente ai soggetti fragili ricoverati nelle strutture residenziali sociosanitarie, è sussumibile anche per i medesimi soggetti fragili ricoverati nelle strutture ospedaliere, la cui permanenza, non di rado, può prolungarsi anche per periodi di tempo non brevi;
    sulla base delle disposizioni presenti nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati, nell'ambito delle strutture sanitarie ospedaliere, le direzioni generali dispongono diversamente in riferimento a ciascuna struttura e risulta che, ad esempio, anche in una medesima regione, alcune strutture sanitarie abbiano disposto il divieto di accesso generalizzato da parte dei famigliari/visitatori sia nelle strutture di pronto soccorso sia nei reparti di degenza dei pazienti dei famigliari, mentre in altre viene consentito l'accesso di un visitatore per ciascun paziente, nel rispetto di diversificati protocolli di sicurezza, come, ad esempio, la diversificazione degli orari di accesso;
    del pari evidente, in specie nei contesti difficili come quelli che compongono la rete delle cure palliative, è la necessità di ripristinare gradualmente le attività e il supporto insostituibile delle organizzazioni di volontariato, in grado di garantire vicinanza ai malati e alle famiglie nei momenti più difficili e delicati della malattia;
    nel documento «Misure operative per la ripartenza del volontariato in epoca COVID», elaborato dalla Federazione cure palliative, si dà conto della brusca interruzione subita dalle attività in questione, evidenziandosi come «ancora oggi appaia confusa e incerta una possibile ripartenza tanto delle attività dello stare accanto alle persone malate, che del fare; attività di segreteria, orientamento, raccolta fondi, formazione e divulgazione, che sostengono in larga parte la sopravvivenza degli enti non profit, sono tuttora ferme»;
    al fine di ovviare a tale situazione, il documento sopra citato ha quindi fornito indicazioni «per la ripresa delle attività di volontariato in ambito cure palliative nei vari setting assistenziali», formulando una serie di proposte dichiaratamente rivolte alle istituzioni che, tuttavia, non risultano ancora oggi recepite in atti formali, sebbene presuppongano il rispetto di tutte le norme vigenti nell'ambito della sicurezza e della riduzione del rischio collettivo;
    è auspicabile, quanto meno per i pazienti che non siano affetti da COVID-19, assicurare ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare, così come appare auspicabile ripensare, anche in termini organizzativi e strutturali, le relazioni di cura che siano inclusive delle famiglie dei pazienti e di tutto il personale sanitario e socio-assistenziale coinvolto e finalizzate a recuperare il processo di umanizzazione delle cure, soprattutto per i pazienti più fragili e anziani, che oltre alla sicurezza sanitaria tenga conto anche della loro dignità;
    tutte le strutture sanitarie, nell'ambito di ciascun dipartimento, dovrebbero adottare un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale, recante misure volte a:
     a) mantenere le comunicazioni con operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno di reparto di degenza, ivi incluso il pronto soccorso;
     b) definire un protocollo per le visite con regole prestabilite che possa essere consultato dai familiari che richiedano le visite e assicurarsi che sia correttamente recepito e applicato;
     c) prevedere, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, strumenti alternativi alla visita in presenza, come, ad esempio, videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;
    il protocollo citato dovrebbe contenere misure efficaci per sensibilizzare e formare adeguatamente i visitatori/famigliari nella prevenzione e nel controllo dei casi di Covid-19 e per la predisposizione di tutte le procedure ottimali per una visita in sicurezza dei pazienti da parte dei famigliari/visitatori;
    diverse strutture sanitarie, a seguito della pandemia, hanno coraggiosamente adottato sistemi di comunicazione avanzati per garantire stabilmente le comunicazioni tra staff, medici, pazienti e familiari; a riguardo anche il Garante per la protezione dei dati personali, proprio in considerazione della normativa d'urgenza adottata per il Covid-19, è intervenuto affermando che le strutture sanitarie che intendono avvalersi di strumenti (app), volti a fornire servizi diversi dalla telemedicina o comunque non strettamente necessari alla cura (app divulgative; app per la raccolta di informazioni sullo stato di salute della popolazione di un dato territorio), che comportino il trattamento di dati personali, che possono essere utilizzabili, in linea generale, previo consenso libero, specifico, esplicito e informato dell'interessato;
    la risoluzione di maggioranza sulla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2020, approvata alla Camera il 14 ottobre 2020, all'8o capoverso del dispositivo impegna il Governo a «potenziare il sistema sanitario nazionale, incluse la domiciliarità e la medicina territoriale ivi comprese le cure palliative, rafforzando la governance dei distretti sanitari e promuovendo una rinnovata rete sanitaria territoriale attraverso nuovi modelli organizzativi integrati»,

impegna il Governo:

1) ad adottare le iniziative di competenza finalizzate:
   a) nell'ambito della predisposizione di tutte le attività volte a minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive ed a mitigare il loro impatto durante l'emergenza di sanità pubblica, a tener conto delle indicazioni del documento «Le cure palliative durante una pandemia», citato in premessa, volte ad implementare ulteriormente l'integrazione delle cure palliative tra i servizi sanitari offerti in corso di pandemia, sviluppare connessioni e integrazioni con le branche specialistiche ospedaliere, rafforzare i modelli di rete ed i percorsi assistenziali di cure palliative, fornire risorse e indicazioni operative alle strutture operative nei diversi setting assistenziali, secondo il modello stuff-staff-space-systems, ripensare, anche in termini organizzativi e strutturali, le relazioni di cura che devono essere inclusive delle famiglie dei pazienti e di tutto il personale sanitario e socio-assistenziale coinvolto e che devono essere finalizzate a recuperare il processo di umanizzazione delle cure, soprattutto per i pazienti più fragili ed anziani e che, oltre alla sicurezza sanitaria, devono tenere conto anche della dignità dei malati;
   b) ad adeguare le dotazioni organiche delle unità di cure palliative al fine di rispondere ai bisogni dei malati Covid-19 e non Covid-19, in attuazione di quanto previsto nell'ambito del documento ministeriale dell'11 agosto 2020, citato in premessa, con riferimento alla sezione 3-area territoriale, circa il rafforzamento dei servizi di assistenza domiciliare per i soggetti con bisogni di cure palliative, assicurando che i piani di intervento, a livello regionale e locale, prevedano l'integrazione delle cure palliative specialistiche nei contesti ospedalieri e territoriale, per i malati Covid-19 e per l'utenza ordinaria;
   c) ad assicurare la disponibilità per le équipe di cure palliative di strumentazioni tecnologiche, cliniche e di telecomunicazione adeguate alla gestione delle situazioni cliniche e relazionali determinate dalla pandemia da COVID-19 e l’expertise necessario per utilizzarle nonché la fornitura continua e prioritaria di mascherine, dispositivi di protezione individuale, tamponi rapidi, disinfettanti, ossigeno, strumenti di telecomunicazione e altri dispositivi utili alla prevenzione e alla corretta gestione delle situazioni cliniche determinate dalla pandemia da COVID-19;
   d) ad adottare i provvedimenti attuativi delle disposizioni del cosiddetto «decreto-legge rilancio» che prevedono l'istituzione del «corso di cure palliative pediatriche» e della scuola di specializzazione in «medicina e cure palliative», nonché ad incrementare, in maniera consistente, il numero dei posti di specializzazione in area medica e sanitaria, al duplice fine di assorbire l'imbuto formativo e sopperire alla carenza conclamata di medici specialisti che, inevitabilmente, si registra anche presso le reti di cure palliative;
   e) a programmare interventi di formazione in cure palliative rivolti al personale sanitario che opera in ambito ospedaliero, della residenzialità extraospedaliera e territoriale, al fine di assicurare tempestivi interventi palliativi di «base» e l'integrazione con il livello specialistico della rete di cure palliative per i malati COVID-19;
   f) ad attivarsi per l'identificazione, in base alle specificità locali e alla gravità della epidemia, di aree dedicate di ricovero per pazienti affetti da Covid-19 in fase di fine vita (da patologia COVID-19 o da patologie pregresse) nettamente distinte dalle aree di degenza Covid-19 free, anche attraverso la riconversione di reparti ospedalieri (o extraospedalieri) o attraverso la riconversione di hospice, al fine di rispondere ai bisogni di cure palliative anche per i pazienti affetti da patologie cronico-degenerative, non affetti da Covid-19 e non assistibili a domicilio;
   g) a consolidare lo sviluppo delle unità di cure palliative domiciliari, attraverso la loro progressiva estensione alla presa in carica di malati in condizioni di cronicità complesse e avanzate;
   h) a garantire un servizio di cure palliative (ambulatoriali e di consulenza) per ogni ospedale di base, un hospice ospedaliero per ogni presidio ospedaliero di primo livello o per Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, garantendo nell'azienda sanitaria territoriale standard di rapporto tra posti letto hospice e residenti;
   i) a implementare il coordinamento delle reti locali di cure palliative, attraverso il loro finanziamento, al fine di garantire attivazione e operatività delle reti locali di cure palliative, così come previsto dall'accordo della Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2020;
   l) a promuovere, d'intesa con le regioni, un processo di potenziamento delle reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore, incrementando le risorse a tal fine stanziate dalla normativa vigente, considerata la necessità di consolidare il ruolo di tali reti, ridefinire i bisogni dei pazienti in carico presso di esse e mitigare l'impatto della pandemia da COVID-19, nonché a vincolare parte delle risorse del Fondo sanitario nazionale per tale potenziamento;
   m) a prevedere il contributo di professionisti esperti con competenze in cure palliative nelle unità di crisi e nei diversi organismi di programmazione e gestione, dell'emergenza sanitaria a livello nazionale, regionale e locale, anche con lo scopo di adottare un set di indicatori in grado di misurare, in particolare, la disponibilità di risorse tecnologiche e di presidi (stuff) per gli operatori delle cure palliative e l'implementazione delle attività assistenziali e formative (staff), in relazione ai livelli di gravità dell'epidemia e di diffusione del virus;
   n) a consentire, dopo la brusca interruzione determinata dalle prime fasi della pandemia, la ripartenza piena ed effettiva del volontariato, anche nell'ambito delle reti di cure palliative e di terapia del dolore, considerato il contributo insostituibile che viene garantito dalle organizzazioni in questione;
   o) a sostenere gli enti del terzo settore che svolgono attività di volontariato presso le reti medesime, al fine di consolidare il ruolo fondamentale dei volontari nell'ambito delle équipe e dare seguito all'intesa in Conferenza Stato-regioni del 9 luglio 2020 sui percorsi omogenei di formazione degli stessi;
   p) a riordinare le circolari ministeriali e le indicazioni diramate dall'Istituto superiore di sanità per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2 presso gli hospice, le strutture sociosanitarie e le strutture socioassistenziali, attivando tavoli di raccordo con le strutture medesime, di modo che i protocolli in vigore possano essere migliorati, monitorati e applicati in maniera uniforme nel territorio nazionale;
   q) ad adottare un protocollo uniforme sul territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri:
    1) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di degenza, ivi incluso il pronto soccorso;
    2) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo regole prestabilite e consultabili dai familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, come, ad esempio, videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria;
    3) l'individuazione, quanto meno per i pazienti che non siano affetti da COVID-19, di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare;
   r) ad assicurare, all'interno della rete ospedaliera e territoriale, la disponibilità di personale dedicato all'assistenza psicologica, sociale e spirituale con preparazione idonea a gestire le esigenze psicosociali e spirituali dei pazienti COVID-19 e delle loro famiglie.
(1-00397)
(Nuova formulazione) «Trizzino, Boldi, Carnevali, Sportiello, Bagnasco, Noja, Stumpo, Lapia, Silli, Schullian, Magi, Tasso, Lorenzin, Bologna, Bond, Brambilla, Carelli, Colletti, Dall'Osso, D'Arrando, De Filippo, De Martini, Federico, Foscolo, Gagliardi, Ianaro, Lazzarini, Lepri, Lorefice, Mammì, Misiti, Mugnai, Nappi, Novelli, Paolin, Pedrazzini, Penna, Pini, Provenza, Rizzo Nervo, Ruggiero, Schirò, Siani, Sutto, Tiramani, Versace, Zanella».