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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 4 maggio 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 maggio 2021.

  Amitrano, Ascani, Benvenuto, Bergamini, Claudio Borghi, Boschi, Brunetta, Campana, Cappellacci, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lucchini, Lupi, Maccanti, Macina, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nappi, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Villani, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Benvenuto, Bergamini, Claudio Borghi, Boschi, Brunetta, Campana, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lucchini, Lupi, Maccanti, Macina, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nappi, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 maggio 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

  CIABURRO ed altri: «Disposizioni straordinarie per agevolare l'accesso al credito e la copertura dei costi fissi in favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e delle attività stagionali in conseguenza della crisi originata dall'epidemia di COVID-19» (3078);

  MORASSUT ed altri: «Disposizioni per il potenziamento e la razionalizzazione delle funzioni e della disciplina in materia di contrasto del dissesto idrogeologico» (3079).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 3 maggio 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
  MOLLICONE: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle connessioni del terrorismo interno e internazionale con le stragi avvenute in Italia dal 1953 al 1989 e sulle attività svolte da servizi segreti nazionali e stranieri a tale riguardo» (Doc. XXII, n. 53).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  D'ETTORE ed altri: «Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in una regione non confinante con quella di residenza» (3023) Parere delle Commissioni V, VII, VIII, IX, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):
  BAZOLI ed altri: «Istituzione della Giornata della vita nascente» (2970) Parere delle Commissioni I, V, VII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XIII Commissione (Agricoltura):
  SARLI ed altri: «Disposizioni per la tutela dei grandi carnivori e la promozione della convivenza con essi» (2966) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Adesione di un deputato ad una proposta di modificazione al Regolamento.

  La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 15: «Articolo 48-ter: Partecipazione ai lavori parlamentari ed esercizio del voto secondo procedure telematiche», presentata dal deputato Ceccanti ed altri (annunziata nella seduta del 2 ottobre 2020), è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Ubaldo Pagano.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 408).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ALES – Arte Lavoro e Servizi Spa, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 409).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 410).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 411).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 16 e 28 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere in data 28 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia nei periodi compresi, rispettivamente, tra il 16 settembre e il 15 dicembre 2019 e tra il 16 dicembre 2019 e il 15 marzo 2020.

  Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 30 aprile 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, riferita all'anno 2018 (Doc. CLXIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in materia di partecipazione del Servizio nazionale di protezione civile agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile, la comunicazione del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri concernente l'intervento del Servizio nazionale di protezione civile a seguito della richiesta di assistenza internazionale a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 da parte dell'India.

  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 maggio 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2021) 89 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2021) 36 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 4 maggio 2021;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Fondi strutturali e d'investimento europei 2014-2020 – Relazione di sintesi 2020 sulle relazioni annuali di attuazione dei programmi riguardanti l'attuazione nel periodo 2014-2019 (COM(2021) 213 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 213 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento (COM(2021) 225 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettere pervenute in data 28 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, i decreti ministeriali concernenti la nomina:
   della professoressa Maria Chiara Carrozza a presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
   del professor Diederik Sybolt Wiersma a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
   della professoressa Caterina Petrillo a presidente e del professor Alberto Aloisio a componente dell'Area scientifica e tecnologica di Trieste – Area Science Park;
   della professoressa Susanna Terracini a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» (INDAM);
   della professoressa Simonetta Fraschetti a componente del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli;
   del professor Carlo Doglioni a presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

  Questi decreti sono trasmessi alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera pervenuta in data 28 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, i decreti ministeriali concernenti la nomina del dottor Duilio Farina e dell'ingegnere Fabrizio Giulianini a componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

  Questi decreti sono trasmessi alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 42, RECANTE MISURE URGENTI SULLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE (A.C. 2972-A)

A.C. 2972-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2972-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  Sugli articoli aggiuntivi 1.0140 e 1-bis.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

  Sugli articoli aggiuntivi 1.0140 (Nuova formulazione) e 1-bis.0100 (Nuova formulazione), in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1.

A.C. 2972-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»;
   b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»;
   c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».

Articolo 2.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2972-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 1-bis.(Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27) – 1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 7 è soppresso;
   b) la lettera b) del comma 5 dell'articolo 8 è abrogata.

  Art. 1-ter.(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare) – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”;
   b) al comma 4, primo periodo, le parole: “della sola sanzione” sono sostituite dalle seguenti: “della sanzione”».

  All'articolo 2, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Clausola di invarianza finanziaria».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) alla lettera i), sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 4.».

  Conseguentemente, all'articolo 1-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 7:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per rendere disponibili tutte le aliquote previste» sono aggiunte le seguenti: «secondo le modalità stabilite negli Allegati»;
    2) al comma 1, secondo periodo, Allegato 1, Sezione 1, numero 2:
     2.1) al primo periodo, le parole: «è eseguito, di norma, in singola aliquota» sono sostituite dalle seguenti: «è eseguito con le modalità che seguono, fatta salva la diversa previsione di leggi speciali,»;
     2.2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora sia opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, e sempre che l'analisi sia ripetibile, vengono formate più aliquote omogenee tra loro, di cui una è utilizzata per l'analisi di prima istanza, un'altra per l'eventuale procedura di controversia, una terza è messa a disposizione dell'operatore, una quarta è messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. In caso di prodotti confezionati, una ulteriore aliquota sarà messa a disposizione del produttore se diverso dal detentore del prodotto. Sull'aliquota a sua disposizione l'operatore può far eseguire un esame “di parte” a sue spese presso un laboratorio accreditato, di sua fiducia (controperizia ai sensi dell'articolo 7 del decreto). In caso di controversia ai sensi dell'articolo 8 del decreto, l'operatore può richiedere che sia eseguita a sue spese altra analisi, prova o diagnosi sulla apposita aliquota da parte dell'Istituto superiore di sanità. In tal caso si applica l'articolo 223, comma 2, del decreto legislativo n. 271 del 1989. In caso di analisi irripetibile si applicano l'articolo 223, comma 1, del decreto legislativo n. 271 del 1989 e l'articolo 4 del decreto legislativo n. 123 del 1993»;
    3) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.
1.101. Alberto Manca, Bonafede, Ferraresi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o dell'ammenda da euro 3.000 ad euro 90.000».
1.0152. Varchi, Maschio, Gemmato, Bellucci, Vinci, Trancassini, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino a diciotto mesi o con l'ammenda da euro 309 a euro 30.987. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre a diciotto mesi o dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481».
1.0153. Varchi, Maschio, Gemmato, Bellucci, Vinci, Caiata, Bucalo, Montaruli, Trancassini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da euro 3.000 ad euro 90.000».
1.0154. Varchi, Maschio, Gemmato, Bellucci, Vinci, Caiata, Deidda, Montaruli, Trancassini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, primo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 309 a euro 30.987» sono sostituite dalle seguenti «da euro 809 a euro 31.487».
1.0119. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci, Caiata, Deidda, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, primo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 309 a euro 30.987» sono sostituite dalle seguenti «da euro 759 a euro 31.437».
1.0118. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, primo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 309 a euro 30.987» sono sostituite dalle seguenti «da euro 709 a euro 31.387».
1.0117. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, primo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 309 a euro 30.987» sono sostituite dalle seguenti «da euro 659 a euro 31.337».
1.0116. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, primo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 309 a euro 30.987» sono sostituite dalle seguenti «da euro 609 a euro 31.287».
1.0115. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci, Caiata, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, primo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 309 a euro 30.987» sono sostituite dalle seguenti «da euro 559 a euro 31.237».
1.0114. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, primo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 309 a euro 30.987» sono sostituite dalle seguenti «da euro 509 a euro 31.187».
1.0113. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, primo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 309 a euro 30.987» sono sostituite dalle seguenti «da euro 459 a euro 31.137».
1.0112. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, primo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 309 a euro 30.987» sono sostituite dalle seguenti «da euro 409 a euro 31.087».
1.0111. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, primo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 309 a euro 30.987» sono sostituite dalle seguenti «da euro 359 a euro 31.037».
1.0110. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci, Albano, De Toma, Caiata.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 2.582 a euro 46.481» sono sostituite dalle seguenti «da euro 3.082 a euro 46.981».
1.0129. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci, Albano, De Toma, Rachele Silvestri, Caiata.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 2.582 a euro 46.481» sono sostituite dalle seguenti «da euro 3.032 a euro 46.931».
1.0128. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 2.582 a euro 46.481» sono sostituite dalle seguenti «da euro 2.982 a euro 46.881».
1.0127. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 2.582 a euro 46.481» sono sostituite dalle seguenti «da euro 2.932 a euro 46.831».
1.0126. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 2.582 a euro 46.481» sono sostituite dalle seguenti «da euro 2.882 a euro 46.781».
1.0125. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci, De Toma, Rachele Silvestri, Deidda.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 2.582 a euro 46.481» sono sostituite dalle seguenti «da euro 2.832 a euro 46.731».
1.0124. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 2.582 a euro 46.481» sono sostituite dalle seguenti «da euro 2.782 a euro 46.681».
1.0123. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 2.582 a euro 46.481» sono sostituite dalle seguenti «da euro 2.732 a euro 46.631».
1.0122. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 2.582 a euro 46.481» sono sostituite dalle seguenti «da euro 2.682 a euro 46.581».
1.0121. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 6, quarto comma, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 2.582 a euro 46.481» sono sostituite dalle seguenti «da euro 2.632 a euro 46.531».
1.0120. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 8, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 51 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti «da euro 550 a euro 900».
1.0109. Gemmato, Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci, Bucalo, Deidda, Prisco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 8, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 51 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti «da euro 500 a euro 870».
1.0108. Gemmato, Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 8, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 51 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti «da euro 450 a euro 850».
1.0107. Gemmato, Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 8, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 51 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti «da euro 400 a euro 800».
1.0106. Gemmato, Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 8, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 51 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti «da euro 201 a euro 616».
1.0102. Gemmato, Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 8, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 51 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti «da euro 351 a euro 767».
1.0105. Gemmato, Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 8, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 51 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti «da euro 301 a euro 717».
1.0104. Gemmato, Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci, Deidda.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 8, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 51 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti «da euro 251 a euro 667».
1.0103. Gemmato, Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 8, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 51 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti «da euro 151 a euro 616».
1.0101. Gemmato, Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 8, quarto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 51 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti «da euro 101 a euro 566».
1.0100. Gemmato, Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci, Deidda, Prisco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 9, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 154 a euro 7.746» sono sostituite dalle seguenti «da euro 654 a euro 8.246».
1.0139. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci, Prisco, Ceretta.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 9, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 154 a euro 7.746» sono sostituite dalle seguenti «da euro 604 a euro 8.196».
1.0138. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 9, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 154 a euro 7.746» sono sostituite dalle seguenti «da euro 554 a euro 8.146».
1.0137. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 9, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 154 a euro 7.746» sono sostituite dalle seguenti «da euro 504 a euro 8.096».
1.0136. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 9, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 154 a euro 7.746» sono sostituite dalle seguenti «da euro 454 a euro 8.046».
1.0135. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci, Rachele Silvestri, De Toma.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 9, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 154 a euro 7.746» sono sostituite dalle seguenti «da euro 404 a euro 7.996».
1.0134. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 9, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 154 a euro 7.746» sono sostituite dalle seguenti «da euro 354 a euro 7.946».
1.0133. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 9, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 154 a euro 7.746» sono sostituite dalle seguenti «da euro 304 a euro 7.896».
1.0132. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 9, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 154 a euro 7.746» sono sostituite dalle seguenti «da euro 254 a euro 7.846».
1.0131. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 9, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: «da euro 154 a euro 7.746» sono sostituite dalle seguenti «da euro 204 a euro 7.796».
1.0130. Varchi, Gemmato, Bellucci, Maschio, Vinci, Rachele Silvestri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifica all'articolo 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283)

  1. All'articolo 12, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, al primo periodo, dopo le parole: «previste dall'articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «, aumentate fino a terzo,».
1.0150. Varchi, Maschio, Gemmato, Bellucci, Vinci.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
  «11-bis. Nell'ambito delle attività di accertamento e di contestazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, il personale delle Autorità competenti definite dal medesimo comma 1 è coadiuvato da un Tecnologo alimentare.».
1.0140.(Nuova formulazione) Gemmato, Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci.

ART. 1-bis
(Modifiche agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 7, comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «l'Autorità competente», sono aggiunte le seguenti: «dopo aver dato avviso alle parti nelle forme di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;
    2) il secondo periodo è soppresso.
1-bis.100. Alberto Manca.

  Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.1.
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

(Laboratori di Gestione della Qualità dei Processi Produttivi)
   1. Il Ministero della salute, Autorità competente nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto legislativo, designa i Laboratori di Gestione della Qualità dei Processi Produttivi quali soggetti incaricati di accertare e contestare le sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo 2, comma 1, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
   2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
1-bis.0100.(Nuova formulazione) Gemmato, Varchi, Bellucci, Maschio, Vinci

ART. 1-ter
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, concernenti l'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «norme in materia agroalimentare» sono aggiunte le seguenti: «e di sicurezza alimentare».
1-ter.100. Zanettin, Nevi, Bagnasco, Spena, Caon, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Paolo Russo, Fasano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: per la prima volta fino alla fine del comma con le seguenti: l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche tramite comunicazione al consumatore. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. La diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.
*1-ter.101. Zanettin, Nevi, Bagnasco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: per la prima volta fino alla fine del comma con le seguenti: l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche tramite comunicazione al consumatore. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. La diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.
*1-ter.102. Turri, Bisa, Di Muro, Tateo, Marchetti, Morrone, Tomasi, Paolini, Potenti.

ART. 1-ter.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 4, primo periodo, le parole: per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione sono sostituite dalle seguenti: e di sicurezza alimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione.
1-ter.300. Le Commissioni.

A.C. 2972-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
    è necessario introdurre provvedimenti che migliorino le condizioni di benessere e di salute degli animali, nel comparto zootecnico, quali esseri senzienti a cui va riconosciuto il diritto a una vita dignitosa. Gli animali negli allevamenti devono essere trattati con metodi che, per quanto possibile, ne rispettino la natura e ne riducano il disagio e forme di sofferenza;
    tali iniziative sono finalizzate anche ad assicurare un livello crescente di qualità e sicurezza alimentare nella filiera;
    troppo spesso vengono documentati casi di animali a cui, negli stabilimenti o durante i trasporti, vengono inflitti terribili maltrattamenti o che sono mal nutriti o tenuti in cattive condizioni igienico-sanitarie;
    è noto che il mancato rispetto di condizioni di benessere possono avere come conseguenza negli animali una maggiore predisposizione alle malattie trasmissibili e ciò può rappresentare un grave rischio per la salute dei consumatori;
    a tal proposito, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) afferma che circa il 75 per cento delle nuove malattie infettive che hanno colpito l'uomo negli ultimi 10 anni è stato trasmesso da animali o da prodotti di origine animale;
    è, dunque, urgente migliorare in modo concreto e duraturo le condizioni di benessere degli animali negli allevamenti, con un'adeguata disciplina che preveda severe conseguenze per chi non rispetta le disposizioni in materia,

impegna il Governo

ad introdurre iniziative normative finalizzate a rafforzare le norme che tutelano gli animali e stabiliscono condizioni di benessere nel comparto zootecnico, prevedendo un aumento delle sanzioni amministrative e delle pene, qualora si configuri un illecito penale, nei casi in cui gli animali non siano tenuti con misure che assicurino adeguate condizioni di salute e per contrastare azioni che, inutilmente, provocano loro dolore, sofferenze o lesioni.
9/2972-A/1Rizzetto, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame interviene sul decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute;
    l'articolo 2 dei suddetto decreto legislativo individua nel Ministero della Salute la massima Autorità competente designata, «ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento»;
    l'articolo 137 del regolamento (UE) 2017/625 prevede, tra l'altro, che le autorità competenti «danno la priorità alle azioni da adottare per eliminare o contenere i rischi per la sanità umana»;
    in questo contesto va inserito il rischio della contaminazione dei prodotti di origine animale da parte di residui di farmaci veterinari, costantemente all'attenzione dei consumatori che chiedono alimenti sani e di qualità;
    gli animali negli allevamenti intensivi possono essere sottoposti a trattamenti farmacologici di gruppo per controllare le malattie e anche nei casi in cui le condizioni di allevamento non siano sempre idonee;
    una recente indagine ha focalizzato la sua attenzione sul latte alimentare in commercio, rilevando la presenza, anche se in minime quantità, di antibiotici e di antinfiammatori in un certo numero di confezioni in vendita;
    la ricerca specificava che, nonostante i livelli fossero al di sotto dei limiti di legge, come stabiliti dalla normativa comunitaria, il dato andava visto nell'ottica della possibile ricaduta sulla problematica dell'antimicrobico resistenza;
    la collaborazione tra l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia e l'istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IzsLER) allevatori, associazioni di categoria e veterinari aziendali, con il supporto delle rilevazioni dei consumi di farmaci provenienti dal sistema della ricetta elettronica hanno permesso un progetto pilota di monitoraggio di tutte le fasi produttive correlate alla filiera della produzione del latte. Lo scopo era disporre di un quadro aggiornato e corretto in particolare per quanto riguarda l'utilizzo degli antibiotici ai fini del contrasto del fenomeno della resistenza agli antimicrobici;
    la tecnica utilizzata per il rilevamento dei farmaci, ha consentito di determinare contemporaneamente una serie di antibiotici, come ad esempio le penicilline, le cefalosporine, gli amfenicoli, i sulfamidici, i chinolonici, le tetracicline, i macrolidi, le rifamicine per un numero complessivo di oltre 60 molecole, vale a dire di ricavare informazioni sia sulla struttura chimica delle molecole che sulla loro concentrazione, anche quando queste sono presenti a livelli di contaminazione inferiori ai limiti di legge (anche 100-1.000 volte inferiori al limite);
    questo approccio di tipo «multiclasse» rappresenta un grande cambiamento per il settore della ricerca dei residui e nel controllo degli alimenti, aumentandone la sicurezza, poiché è applicabile a tutte le matrici d'interesse alimentare come carne, uova, miele,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approfondire l'applicazione della ricerca promossa dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia e l'istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IzsLER), al fine di contrastare il fenomeno della resistenza agli antimicrobici.
9/2972-A/2Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è finalizzato a circoscrivere l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27/2021, che avrebbe determinato a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge 283/1962, in materia di sicurezza alimentare, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori. Il suddetto decreto legislativo, infatti, nell'intervenire con «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117» ha immotivatamente abrogato, attraverso il suo articolo 18, diversi illeciti a tutela dell'igiene e della salubrità degli alimenti;
   considerato che:
    l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 42 del 2021 interviene sul decreto legislativo n. 27 del 2021, (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo 2021; l'articolo 18, comma 1, lettera b), disponeva, infatti, l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Attraverso il decreto-legge n. 42 del 2021, che ha disposto l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie. Tuttavia, attualmente, si rivela ancora insufficiente la tutela dei consumatori per quanto riguarda i fenomeni di contraffazione alimentare,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire una maggiore tutela dei consumatori in riferimento alla commercializzazione o alla somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano private anche in parte dei propri elementi nutritivi, oppure siano mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, tutelando anche una filiera nazionale rispettosa della qualità della produzione e della salute dei cittadini.
9/2972-A/3Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
    la finalità del decreto-legge è quella di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori;
    la vigilanza e il controllo alimentare sui prodotti messi in commercio è di fondamentale importanza per la tutela della salute di tutti i consumatori;
    gli organismi ittici allevati, compresi molluschi bivalvi e crostacei, sono esposti ad una serie di patologie causate da agenti virali, batteri, funghi parassiti. Sono numerosi e spesso caratteristici per aree geografiche e per specie bersaglio. Le buone pratiche di allevamento, i disciplinari interni, le tecnologie sempre più sofisticate e le pratiche di profilassi vaccinali hanno fatto registrare innegabili successi nel contrastare molte ittiopatologie. Gli approcci e le misure di prevenzione però non sono sempre sufficienti e quindi risulta necessario ricorrere a interventi terapeutici attraverso la somministrazione di specifici farmaci veterinari o di sostanze disinfettanti. Nei Paesi UE l'impiego del farmaco veterinario è regolato da una ricca normativa, evoluta sino ai più recenti reg. (CE) 470/2009, reg. (CE) 37/2010, decreto legislativo 193/2006. L'impianto normativo ha stabilito che solo i princìpi attivi autorizzati dall'Agenzia Europea del Farmaco (EMA) possono essere somministrati agli animali. Per alcuni principi è stato fissato un MRL, cioè un limite massimo di residuo accettabile (privo di rischio per i consumatori) che può essere rinvenuto nei tessuti degli ammali trattati. Il problema dei residui di farmaci veterinari o di sostanze disinfettanti nei tessuti degli organismi acquatici, si può presentare quando si supera l'MRL stabilito, cioè si è impiegato un farmaco autorizzato ma non in maniera adeguata (dosi, frequenza, tempi di sospensione), o si è utilizzato illecitamente un farmaco o una sostanza non autorizzata o vietata;
    inoltre, le principali fonti d'esposizione al mercurio per la popolazione sono gli alimenti che si contaminano per le attività antropiche (antiparassitari in agricoltura, siti industriali) ma anche per le caratteristiche geologiche dell'area mediterranea ricca di giacimenti naturali di questo elemento. Il mercurio presente nell'ambiente acquatico è soggetto a un processo di trasformazione (metilazione batterica) nei sedimenti e così viene assorbito lungo la catena trofica. I pesci presentano i livelli più elevati di mercurio e tra essi i grandi predatori si distinguono per il forte bioaccumulo, che avviene prevalentemente nel muscolo sotto forma di metilmercurio. Questa situazione ha spinto l'Autorità per la Sicurezza Alimentare Europea (EFSA) a raccomandare che alcune categorie più fragili orientino i loro consumi di pesce verso un ampio numero di specie, evitando di dare preferenza a specie predatrici a maggiore contenuto di metilmercurio;
    ulteriormente, il consumo di cibi contaminati da diossine e PCB è la fonte principale di accumulo per l'uomo. Alcune fasce della popolazione, quali lattanti o consumatori di diete ad alto contenuto di grassi e residenti in aree altamente contaminate, sono maggiormente esposte a queste sostanze. In particolare, i pesci allevati possono risultare inquinati da diossine e PCB assorbiti attraverso i mangimi. Anche i prodotti della pesca selvatici, provenienti da aree di mare contaminate, possono presentare concentrazioni di diossine ed entrare nel ciclo alimentare dell'uomo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approfondire i controlli rispetto alla qualità dei prodotti ittici, sia selvatici che da acquacoltura, d'importazione da paesi Extra UE, che possono risultare contaminati da sostanze non autorizzate nella UE o da sostanze tossiche, in quanto a livello internazionale permangono tra i vari Stati diversità normative e di organizzazione nei controlli locali tali da potersi ripercuotere sulla salute dei cittadini italiani.
9/2972-A/4Albano, Frassinetti, Bucalo, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ha l'obbiettivo di evitare l'abrogazione di alcune disposizioni aventi natura sanzionatoria sia penale che amministrativa, inerente la legge 30 aprile 1962 n. 283 come modificata, a seguito dell'approvazione dell'articolo 18, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, numero 27;
    la finalità del provvedimento è quella di far sì che gli illeciti compiuti a danno della salute dei cittadini non rimangano impuniti per effetto dell'abrogazione sancita dal decreto-legge n. 27 del 2021 attuativo del regolamento UE 2017/625;
    malgrado la prescrizione normativa sia chiara e reciti che le etichette devono rispettare dei requisiti generali validi per tutti i prodotti alimentari e in particolare le informazioni presenti sull'etichetta devono essere scritte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori nel Paese nel quale l'alimento è commercializzato, spesso si possono trovare confezioni con etichette multilingue, prive della traduzione italiana o con traduzioni approssimative,

impegna il Governo

ad attuare la massima vigilanza e il controllo delle etichettature relative ai prodotti alimentari posti in commercio, in modo che al consumatore possano essere comprensibili la provenienza e le caratteristiche del prodotto.
9/2972-A/5Frassinetti, Bucalo, Albano, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
    la finalità del decreto-legge è quella di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori;
    la vigilanza e il controllo alimentare sui prodotti messi in commercio è di fondamentale importanza per la tutela della salute di tutti i consumatori;
    nei giorni scorsi ha fatto scalpore il maxi-sequestro di prodotti a base di pomodoro etichettati «100% italiani» ma, in realtà, composti da pomodoro cinese;
    la regione della Cina dove avviene la stragrande maggioranza della produzione di pomodori importati in Italia è lo Xinjiang. Qui viene coltivato su migliaia di ettari, per poi essere trasformato in una trentina di fabbriche disseminate su tutto il territorio della provincia ed esportato in tutto il mondo sotto forma di tripli concentrato di pomodoro;
    nello Xinjiang è in corso uno dei più grandi genocidi dell'epoca moderna. Circa un milione di uiguri, la minoranza etnica di religione musulmana che abita nella regione, è internata nei «campi di rieducazione», e viene sottoposta a programmi di indottrinamento. Gli Uiguri, inoltre, sono costretti ai lavori forzati anche nei campi agricoli di pomodori;
    il pomodoro concentrato cinese ha un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello prodotto in Italia, primo produttore di pomodoro in Europa, in quanto i costi di produzione cinesi sono falsati dall'uso di persone ai lavori forzati come gli uiguri e manodopera minorile;
    la Chalkis, una delle due aziende che produce ed esporta pomodoro in Cina, è proprietà dello Xinjiang Shengchan Jianshe Bingtuan (Xpcc, Corpi di produzione e costruzione dello Xinjiang), l'ente fondato nel 1954 per colonizzare lo Xinjiang e recentemente colpito da sanzioni comunitarie proprio per la sistematica repressione del popolo uiguro;
    poiché il ricorso al lavoro forzato è contrario allo Stato di diritto e ai principi costituzionali italiani, appare evidente come sia urgente e necessario introdurre gli opportuni correttivi affinché prodotti provenienti da campi di lavoro non siano mai importati,

impegna il Governo:

   a rafforzare i controlli dei prodotti importati dalla Cina, anche al fine di rendere più efficace l'applicazione delle norme previste dal provvedimento in esame;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa e a promuovere le necessarie intese a livello europeo affinché venga vietata l'importazione e la commercializzazione dei prodotti cinesi sospettati di provenire dai campi di lavoro dello Xinjiang, dove viene sistematicamente sfruttato il popolo uiguro.
9/2972-A/6Delmastro Delle Vedove, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
    la finalità del decreto-legge è quella di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori;
    la vigilanza e il controllo alimentare sui prodotti messi in commercio è di fondamentale importanza per la tutela della salute di tutti i consumatori;
    tra le varie conseguenze della pandemia si rileva anche l'aumento del cibo acquistato online. Gli alimentari, prima dell'emergenza sanitaria, venivano comprati principalmente nei supermarket, nei mercati all'aperto o nei piccoli negozi. Con l'arrivo del lockdown, molti punti vendita hanno organizzato il servizio di spesa online, convincendo molti consumatori ad affidarsi alla consegna a domicilio;
    il numero in costante crescita di scandali legati alla sicurezza alimentare, ai timori per la salute e alle epidemie di malattie scaturite dagli alimenti dimostra quanto sia importante che i prodotti alimentari adottino un atteggiamento di costante vigilanza. Nel frattempo, le dimensioni e la complessità della filiera di produzione e approvvigionamento dei prodotti alimentari hanno finito per costituire una vera e propria sfida per la tracciabilità, e rendono importantissimo eseguire il controllo della qualità ad ogni singolo passaggio;
    è evidente la necessità di gestire, attraverso adeguati strumenti legislativi, la convergenza tra vendita al dettaglio tradizionale e nuove piattaforme di vendita online, anche in considerazione del fatto che si sta concretizzando un'integrazione di servizi digitali sempre più evidente nei supermarket;
    i grandi cambiamenti del digitale accelerano sviluppi già evidenti, con l'avvento della società dei consumi il potere di mercato si è spostato sempre di più dai produttori ai distributori e, più di recente, alle piattaforme online;
    occorrono norme sul commercio online, per migliorare il mercato unico digitale europeo con l'obiettivo di garantire un contesto imprenditoriale equo e sostenibile. Tra i soggetti che potranno trarre vantaggio da queste nuove norme ci sono i consumatori, gli operatori commerciali online e gli sviluppatori di applicazioni che utilizzano i motori di ricerca per attrarre traffico verso i loro siti;
    l'Europa della Direttiva contro le pratiche sleali e sulle regole per il commercio online, è l'Europa che mostra di saper essere al fianco degli operatori economici più deboli, come gli agricoltori, e di tutti i cittadini. L'equazione trasparenza-efficienza vale, infatti, per tutti;
    più efficienza significa più qualità per i consumatori, una trasmissione più lineare e simmetrica dei segnali di prezzo, maggiore visibilità e comprensione del processo di produzione, meno spreco di alimenti e delle risorse impiegati per produrli,

impegna il Governo

a garantire, alla luce dell'incremento del commercio dei prodotti alimentari online, l'adozione di ogni intervento necessario alla riorganizzazione del sistema agro alimentare a livello europeo, in grado di sfruttare il salto tecnologico che si sta affermando nelle catene della distribuzione, assicurando la qualità del prodotto e un processo di produzione, equo, sostenibile e trasparente.
9/2972-A/7Butti, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo è stato pubblicato il decreto-legge 22 marzo 2021 n. 42, recante «misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare»;
    tale decreto va a rimediare alla abrogazione degli illeciti previsti dalla legge alimenti n. 283 del 1962, voluta dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 sui controlli alimentari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo; l'articolo 18 del provvedimento sopraccitato disponeva, infatti, l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune specifiche disposizioni. Nella fattispecie venivano abrogate le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande;
    diverse sono state le critiche che hanno immediatamente evidenziato la illegittimità dell'abrogazione in quanto totalmente al di fuori della delega conferita dal Parlamento con l'articolo 12, comma 3 della legge n. 117 del 2019, nonché della materia da regolamentare (relativa solo ai controlli in campo agro alimentare);
    con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, entrato in vigore il 25 marzo, il giorno prima che entrasse in vigore l'abrogazione voluta dal decreto legislativo n. 27 del 2021, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, venivano di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie, rimediando a mio avviso ad un palese «errore» normativo;
    il decreto legislativo varato dal precedente Governo appariva di fatto in controtendenza rispetto alle crescenti esigenze di controllo del settore alimentare, connesse alla salute pubblica,

impegna il Governo

a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto di illeciti in ambito agro alimentare relativi all'igiene degli alimenti sia attraverso il potenziamento dei controlli da parte degli enti preposti, sia attraverso un inasprimento delle sanzioni.
9/2972-A/8Rachele Silvestri, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2972, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
    la finalità del decreto-legge è quella di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori, e a tale scopo esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962 in materia di sicurezza alimentare;
    la vigilanza e il controllo alimentare sui prodotti messi in commercio è di fondamentale importanza per la tutela della salute di tutti i consumatori;
   considerato il pericolo rappresentato dal consumo di alimenti «transgenici» o alimenti «biotecnologici» (OGM), vale a dire quegli alimenti che contengono organismi geneticamente, modificati in quanto ottenuti per trasferimento di geni estranei di qualunque provenienza nel seme di un vegetale o nella cellula uovo fecondata di un animale, utilizzando le moderne tecniche di biologia molecolare tra le quali soprattutto quelle di ingegneria genetica;
    i pericoli potenziali di alimenti transgenici sono rappresentati essenzialmente dalla tossicità per l'uomo: gli OGM possono creare nuove tossine e quelle già presenti possono essere rafforzate dalla modificazione trasformando un alimento innocuo in un veleno;
    in data 11 marzo 2021 è stata approvata la Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MZIR098 (SYN-00098-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D070620/02 – 2021/2554(RSP));
    nella citata Risoluzione il Parlamento europeo, ribadisce il suo appello alla Commissione affinché non autorizzi colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi finché i rischi sanitari associati ai residui non siano stati esaminati in modo approfondito caso per caso, il che richiede una valutazione completa dei residui da irrorazione di tali colture geneticamente modificate con erbicidi complementari e una valutazione dei prodotti erbicidi di degradazione e di eventuali effetti combinatori, anche con la pianta GM stessa;
    inoltre, invita nuovamente la Commissione a non autorizzare l'importazione, destinata all'alimentazione umana o animale, di alcuna pianta geneticamente modificata che sia stata resa resistente a una sostanza attiva a effetto erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione,

impegna il Governo

a prevedere l'incremento delle attività di controllo e monitoraggio per potenziare, d'intesa con le regioni, la sorveglianza sui prodotti sementieri ed intervenire, tramite adeguate sanzioni, in presenza di sementi transgeniche non autorizzate.
9/2972-A/9Bucalo, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
    la finalità del decreto-legge è quella di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori;
    la vigilanza e il controllo alimentare sui prodotti messi in commercio è di fondamentale importanza per la tutela della salute di tutti i consumatori;
    il Salento è stato largamente colpito dalla Xylella fastidiosa, un batterio che ha messo in ginocchio l'economia della regione, votata sin dal tempo degli antichi romani alla produzione di olio d'Oliva;
    la frode dell'olio extravergine di oliva è una delle minacce più serie per il settore produttivo agricolo. L'alterazione, l'adulterazione, la sofisticazione e la contraffazione del marchio minano la genuinità di un'autentica eccellenza della gastronomia italiana che, a fronte di un vero e proprio disastro ambientale, necessità di maggiore protezione e valorizzazione;
    a fronte della perdita di quote di mercato da parte dell'Italia, nazioni come la Tunisia scalano le vette della produzione mondiale di olio. Dopo la campagna olivicola del 2020, è diventata di fatto il secondo produttore di olio da olive al mondo dopo la Spagna, con ben 365 mila tonnellate di olio d'oliva esportate in 54 paesi;
    come evidenziano i dati di Ismea Mercati, il prezzo medio all'origine delle produzioni italiane è indicativamente il doppio rispetto a quello dell'olio spagnolo, greco e tunisino;
    gli standard qualitativi e di sicurezza dei prodotti extra-UE, a volte, sono sotto i livelli richiesti per i produttori nazionali;
    poiché non è reato miscelare oli d'oliva;
    negli ultimi anni è risultata piuttosto comune la miscelazione con oli di costo più basso, provenienti da Paesi extraeuropei come Tunisia o Marocco;
    poiché la produzione di olio in Italia, soprattutto nel Salento, è in estrema difficoltà,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa per difendere e tutelare l'olio d'oliva italiano, a difesa dei produttori italiani in crisi.
9/2972-A/10Prisco, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ha l'obbiettivo di evitare l'abrogazione di alcune disposizioni aventi natura sanzionatoria sia penale che amministrativa, inerente la legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificata, a seguito dell'approvazione dell'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, numero 27;
    ogni anno nel mondo vengono prodotte 1,9 milioni di tonnellate di miele, in 90 milioni di apicolture;
    le api sono un elemento fondamentale per la difesa della biodiversità in quanto sono indispensabili per l'impollinazione di tre quarti delle piante sfruttate dall'uomo;
    il loro numero sta calando sia a causa della moria degli insetti che per il dilagare commerciale dei prodotti cinesi;
    la Cina è il primo esportatore mondiale di miele e produce un quarto del miele venduto nel mondo. La legislazione cinese non vieta la diluizione del miele;
    nel distretto di Zhejiang si trovano sia aziende che lavorano il miele che aziende che producono sciroppi. Sugli e-commerce cinesi è possibile trovare «sciroppo di glucosio industriale per miele» a meno di 1 euro al chilo;
    molto spesso questi prodotti diluiti finiscono sulle tavole dei consumatori europei, che non si rendono conto che il miele che trovano nella grande distribuzione e che è così conveniente rispetto ad altri, molto spesso è miele cinese diluito;
    nel 2015, un'indagine della Commissione europea ha evidenziato come, su 893 campioni analizzati, il 14 per cento risultava fortemente sospetto. Nel 2018 un'analoga inchiesta della Canadian Food Inspection Agency ha scoperto che, su 240 campioni, il 21,7 per cento non soddisfaceva gli standard minimi e conteneva zuccheri aggiunti;
    poiché individuare e perseguire tali sofisticazioni è difficile, per via della struttura organolettica del prodotto, appare necessario introdurre controlli più stringenti sulla qualità dei prodotti importati,

impegna il Governo

al fine di tutelare la sicurezza alimentare, ad introdurre sanzioni amministrative o di natura penale volti a vietare la commercializzazione di miele diluito.
9/2972-A/11Rotelli, Delmastro Delle Vedove, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ha abrogato le sanzioni alimentari previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni;
    tra misure abrogate dal predetto decreto legislativo figurano sanzioni atte a punire la vendita di prodotti alimentari fabbricati con sostanze di qualità inferiore, in cattivo stato di conservazione, alterati, adulterati o comunque nocivi per la salute, contenenti additivi e coloranti vietati, invasi da parassiti o contenenti fitofarmaci vietati, i quali costituiscono il 70 per cento dei reati alimentari;
    tale previsione ha cagionato un periodo di forte pregiudizio nei confronti della qualità dei prodotti italiani, del Made in Italy e di tutto il settore della produzione e somministrazione alimentare;
    il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ha ripristinato il quadro sanzionatorio di cui alla legge n. 283 del 1962, abrogato dal decreto legislativo n. 27 del 2021;
    negli ultimi 10 anni piccoli imprenditori stranieri in particolare provenienti dal Bangladesh, Egitto e Marocco hanno soppiantato i rivenditori italiani nella gestione dei minimarket, dove oltre alla frutta e verdura, molte spesso vengono venduti anche altri generi di prima utilità e persino bevande alcoliche;
    come dimostrato da fatti di cronaca e da numerosi casi di sequestri effettuati dalle autorità competenti nel corso degli anni presso i suddetti minimarket, il commercio di questa varietà di prodotti, tra cui quelli alimentari, avviene non rispettando la disciplina nazionale ed internazionale in materia di tracciabilità e di sicurezza alimentare, mettendo a rischio la salute del consumatore e rappresentando un ipotetico veicolo di infezioni,

impegna il Governo

a mettere in atto, per quanto di competenza, le necessarie iniziative normative per prevedere un nuovo quadro di controllo preventivo e di sanzioni più stringenti nei confronti dei minimarket, attivi, tra le varie cose, anche nel commercio e nella somministrazione di prodotti e generi alimentari, freschi o surgelati.
9/2972-A/12Zucconi, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ha ripristinato le sanzioni alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, abrogate dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;
    tale decreto legislativo ha infatti abrogato, temporaneamente, sanzioni afferenti a circa il 70 per cento dei reati alimentari;
    la «porchetta di Ariccia» attualmente è prodotta in stabilimenti certificati secondo i più avanzati standard qualitativi e sottoposti a rigidi controlli igienico-sanitari ed a severi processi di tracciabilità, per garantire al consumatore un prodotto di qualità eccellente in totale sicurezza alimentare;
    sono numerose le importazioni di «Porchetta di Ariccia» e «porchetta Italiana» a bassa qualità da parte di altri Paesi membri dell'Unione europea con il fine di abbattere il prezzo di questo prodotto di eccellenza e della sua artigianale e sicura lavorazione, a scapito dei produttori più virtuosi, come quelli italiani;
    è di fondamentale importanza fermare l'attacco ai prodotti alimentari nazionali con il rischio del via libera all'etichetta nutrizionale a colori dell'Unione Europea che boccia ingiustamente quasi l'85 per cento in valore del Made in Italy a denominazione di origine (Dop/Igp) che la stessa Ue dovrebbe invece tutelare e valorizzare soprattutto nel tempo del Covid;
    l'obiettivo auspicabile da parte delle Istituzioni è quello di valorizzare e diffondere, in Italia e nel Mondo, la conoscenza di questo prodotto tipico come è la «porchetta di Ariccia», attraverso una maggior tutela che preservi in maniera prioritaria le caratteristiche della produzione artigianale di tutto il Made in Italy agroalimentare che durante la pandemia è stato l'unico settore a crescere all'estero (+2,9 per cento) nei primi nove mesi del 2020 e può essere sicuramente un elemento di traino per l'intero tessuto economico della Nazione;
    l'ottenimento della denominazione IGP attraverso l'approvazione di un preciso disciplinare di produzione stabilisce attualmente le caratteristiche fondamentali ed ineludibili della «Porchetta di Ariccia» e ne difende l'autenticità e l'esclusività messa a repentaglio dall'immissione in commercio per il consumo alimentare della surrogata porchetta di Ariccia che non possiede i requisiti di prodotto e di processo prescritti dal disciplinare di produzione, la quale costituisce una pratica doppiamente pregiudicante verso i consumatori, in quanto mira a diffondere prodotti non conformi con ripercussioni in ottica igienico-sanitaria,

impegna il Governo

a disporre, anche mediante apposite interlocuzioni presso i tavoli europei di competenza, un quadro sanzionatorio fortemente restrittivo nei confronti dei soggetti che producono a fini di vendita, o altri fini commerciali, «porchetta di Ariccia» priva dei requisiti di prodotto dettati dai disciplinari vigenti.
9/2972-A/13Silvestroni, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625) in materia di sicurezza alimentare;
    l'articolo 2, comma 1 del predetto decreto legislativo, dispone che «Il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative»;
    nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 27 del 2021 non è previsto l'impiego della figura di un tecnologo alimentare, nonostante le attività riguardino il settore degli alimenti ed i relativi processi produttivi;
    in particolare, il tecnologo alimentare ha conoscenza delle proprietà nutrizionali e delle caratteristiche chimiche degli alimenti, capacità di svolgere analisi e test di laboratorio, e conoscenze in materia di igiene e sicurezza nella trasformazione e produzione alimentare, inserendosi perfettamente nelle diverse filiere produttive alimentari per assumere la responsabilità nella conduzione e nel controllo dei processi di trasformazione, nonché nella progettazione di nuovi alimenti,

impegna il Governo

a disporre che nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, il personale delle Autorità competenti definite dal medesimo comma 1 venga coadiuvato da un Tecnologo alimentare incaricato di controllare i processi di trasformazione delle diverse filiere produttive alimentari ed il loro impatto sulle caratteristiche nutrizionali, chimiche ed igienico sanitarie degli alimenti.
9/2972-A/14Bellucci, Gemmato, Varchi, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione del decreto-legge n. 42 del 2021, che modifica la disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, precedentemente modificata dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute»;
    il citato articolo 18 aveva, infatti, abrogato, a decorrere dal 26 marzo 2021, l'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 e nel regolamento di esecuzione di tale legge;
    al fine di garantire livelli più elevati di tutela dei consumatori, con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie previgenti;
    soprattutto nel territorio della piana fiorentina sono state trovate serre abusive nelle quali sono coltivati prodotti agricoli non italiani importati soprattutto dalla Cina e trattati con prodotti chimici stranieri anche essi fatti arrivare dall'estero;
    questo sistema non solo inquina ma compromette la produzione e la vendita dei prodotti autoctoni,

impegna il Governo

ad effettuare controlli più severi sulle importazioni di semi e prodotti chimici provenienti soprattutto da paesi che hanno linee guida sull'uso dei fertilizzanti profondamente diverse da quelle adottate in ambito nazionale.
9/2972-A/15Donzelli, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625) in materia di sicurezza alimentare;
    le allerte alimentari possono essere dovute a un errore in etichetta, a un documento di accompagnamento non valido, ma anche a un problema in grado di provocare serie ripercussioni per i consumatori, come nel caso delle persone allergiche, tra le categorie più a rischio, perché se assumono un prodotto contenente un allergene non dichiarato o frutto di una contaminazione possono rischiare anche lo shock anafilattico;
    in Italia sono ancora numerosi casi di anafilassi, in conseguenza della tardiva informazione giunta, peraltro, da canali non istituzionali;
    nel corso della manifestazione World Allergen Food, tenutasi recentemente a Padova, è emersa l'esigenza da parte delle associazioni delle persone allergiche, di accelerare la diffusione di notizie relative al rischio di allergeni, per etichettatura scorretta o contaminazione involontaria;
    in Italia, infatti, non esiste un sistema di allerta immediata da parte delle autorità, indirizzato alle persone interessate o alle associazioni degli allergici, come, invece, accade, ad esempio, in Spagna, dove l'agenzia per la sicurezza alimentare del ministero della salute iberico si riunisce almeno una volta l'anno con le autorità, le aziende, i rappresentanti dei ristoratori e le associazioni degli allergici per definire le strategie migliori per gestire le allerte, redigendo un bilancio delle attività intraprese,

impegna il Governo

a sviluppare quanto prima strategie mirate a velocizzare la diffusione delle allerte su prodotti con criticità di tipo allergico, anche con il coinvolgimento delle Regioni e Province autonome e delle principali associazioni di categoria interessate.
9/2972-A/16Ferro, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare, è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare;
    come si legge nel preambolo del decreto-legge, lo scopo è appunto quello di «evitare che rilevanti settori, relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori»,

impegna il Governo

a relazionare periodicamente al Parlamento in ordine al rispetto delle norme introdotte ed all'efficacia delle stesse.
9/2972-A/17Foti, Butti, Osnato, Mantovani, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione del decreto-legge n. 42 del 2021, che modifica la disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, precedentemente modificata dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute»;
    il citato articolo 18 aveva, infatti, abrogato, a decorrere dal 26 marzo 2021, l'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 e nel Regolamento di esecuzione di tale legge;
    gli enormi cambiamenti che hanno interessato il sistema alimentare, caratterizzato non più da uno stretto rapporto tra produzione e consumo ma nel quale gioca un ruolo fondamentale la conservazione degli alimenti, pongono oggi nuovi problemi e punti critici da risolvere per garantire la sicurezza alimentare;
    uno degli aspetti che generano maggiore preoccupazione è certamente quello degli agenti patogeni, attualmente quantificati in 250 ma in costante aumento, microorganismi quali batteri, virus, micotossine, e altri, che possono contaminare il cibo e causare diverse malattie;
    il problema delle tossinfezioni alimentari, che aumenta con il grado di scambio di prodotti sui mercati, costituisce, sia per l'enorme impatto economico che per i rischi alla salute, un enorme problema di salute pubblica;
    oltre alle tossine di origine biologica, possono causare contaminazioni del cibo anche sostanze chimiche ad azione velenosa, come ad esempio i pesticidi utilizzati in agricoltura o la cattiva conservazione degli alimenti,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza per contrastare le tossinfezioni alimentari, con particolare riferimento a quelle che derivano dalla genesi di microorganismi nocivi a causa della cattiva conservazione degli alimenti.
9/2972-A/18Galantino, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca, agli articoli 1 e 1-bis, modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625) in materia di sicurezza alimentare;
    l'articolo 10 del predetto decreto legislativo, dispone che «Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare in base a quanto previsto dalla normativa vigente, il Ministero della salute, quale Autorità competente, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, designa i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi, sanità animale e formulati fitosanitari. Nell'individuazione di tali LNR per ciascuno degli agenti patogeni e degli ambiti della sicurezza alimentare ritenuti prioritari, si tiene conto della presenza di eventuali Centri di referenza nazionale»;
    nell'ambito dei laboratori di analisi ad oggi designati per garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri e di qualità non è stato ancora previsto il laboratorio di gestione della qualità dei processi produttivi, indirizzato ad esercitare un'azione di controllo sulla gestione dell'intero processo produttivo al fine di assicurare standard qualitativi più alti nell'ambito della filiera alimentare;
    in particolare, per aumentare gli standard qualitativi sussiste l'esigenza di affiancare ad un mero controllo di prodotto, in capo ai laboratori attualmente designati, un più completo controllo di processo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti volti a designare i Laboratori di Gestione della Qualità dei Processi Produttivi incaricati di effettuare il controllo sulla gestione della qualità dei processi di trasformazione nell'ambito delle diverse filiere produttive alimentari al fine di tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
9/2972-A/19Gemmato, Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione del decreto-legge n. 42 del 2021, che modifica la disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, precedentemente modificata dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute»;
    il citato articolo 18 aveva, infatti, abrogato, a decorrere dal 26 marzo 2021, l'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 e nel regolamento di esecuzione di tale legge;
    il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, ha reintrodotto nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie previgenti, al fine di scongiurare rischi per la salute dei consumatori;
    per l'Italia il settore agroalimentare rappresenta un'eccellenza che deve essere tutelata e difesa, e in tale quadro i prodotti tipici rappresentano un'importante opportunità per l'agroalimentare nazionale nell'ambito dei mercati mondiali, in quanto offrono ai consumatori di tutto il mondo elevati standard qualitativi e di sicurezza alimentare;
    la tutela delle eccellenze nazionali in materia di agroalimentare deve costituire un obiettivo prioritario dell'azione istituzionale sia in ambito nazionale sia soprattutto in ambito internazionale, con particolare riferimento anche rispetto ai fenomeni di concorrenza sleale all'estero dove attraverso la pratica scorretta dell’Italian sounding ogni anno sono vendute merci per milioni di euro di produzione falsamente italiana;
    nel made in Italy del settore agroalimentare è racchiuso anche lo sforzo di proteggere la nostra produzione agricola già martoriata dai vincoli della legislazione europea, al contempo preservando anche il turismo legato alle coltivazioni tradizionali e ai marchi DOC, DOCG e DOP,

impegna il Governo

a garantire il rispetto delle normative nazionali in materia di sicurezza alimentare al fine di proteggere la qualità di un comparto di eccellenza quale è quello dell'agroalimentare.
9/2972-A/20Lollobrigida, Meloni, Foti, Ferro, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Galantino, Zucconi, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625) in materia di sicurezza alimentare;
    la legge italiana non obbliga le aziende a riportare sull'etichetta dell'acqua minerale tutte le sostanze presenti, come, ad esempio, per la presenza di alluminio, ferro, berillio, arsenico e molte altre sostanze;
    in particolare, un elemento che spesso non è indicato in etichetta ma a cui bisogna prestare attenzione è il contenuto di arsenico: fino a una decina di anni fa il limite per le acque minerali era fissato in 50 μg/l, sceso a 10 μg/l perché in elevate concentrazioni è considerato cancerogeno;
    in Italia il consumo di acqua in bottiglia è altissimo e un'offerta così ampia rende difficile orientarsi tra le varie marche e cogliere le differenze tra una o l'altra acqua;
    nonostante le sostanze disciolte nell'acqua minerale in bottiglia rispettino i limiti imposti dalla legge, se sull'etichetta fossero indicate tutte le sostanze trovate dai test, il consumatore potrebbe fare una scelta più consapevole e, ad esempio, preferire un'acqua con un contenuto di arsenico inferiore rispetto a un'altra, soprattutto se quell'acqua viene utilizzata anche per l'alimentazione dei neonati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riportare sull'etichetta dell'acqua minerale tutte le sostanze presenti, rilevate dai test.
9/2972-A/21Lucaselli, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ha abrogato le sanzioni alimentari previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni;
    tra misure abrogate dal predetto decreto legislativo figurano sanzioni atte a punire la vendita di prodotti alimentari fabbricati con sostanze di qualità inferiore, in cattivo stato di conservazione, alterati, adulterati o comunque nocivi per la salute, contenenti additivi e coloranti vietati, invasi da parassiti o contenenti fitofarmaci vietati, i quali costituiscono il 70 per cento dei reati alimentari;
    l'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283 dispone il divieto di impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari «insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione»;
    l'introduzione di materie prime, prodotti finiti o semilavorati a uso alimentare contaminati dalla presenza di insetti adulti, larve o uova costituisce un fattore di rischio per la salute umana e un elemento che può condurre all'importazione di specie aliene e invasive;
    le condizioni di trasporto, la conservazione e la difficoltà di tracciamento della filiera che ha permesso l'importazione di taluni prodotti è spesso difficile da ricomporre costituendo quindi un fattore di rischio per la salute alimentare;
    come riportato dal sito dell'istituto Superiore di Sanità il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti è una tecnologia di conservazione che ha lo scopo di preservare la qualità igienica degli alimenti e di prolungarne la shelf-life;
    secondo l'ultimo rapporto comunitario sugli alimenti e gli ingredienti sottoposti a radiazioni ionizzanti sono trattati tramite questo sistema principalmente il pollame (il 20,6 per cento dei prodotti irradiati) le erbe aromatiche essiccate, le spezie e le verdure condite (al 14 per cento);
    la Direttiva 1999/2/CE sul trattamento con radiazioni ionizzanti dei prodotti alimentari prevede che i prodotti alimentari sottoposti al trattamento di irradiazioni debbano indicare la dicitura «irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti» sui contenitori o sulle confezioni nonché sui documenti che accompagnano i prodotti alimentari irradiati o che contengono ingredienti irradiati,

impegna il Governo

a incrementare, per quanto di competenza e ai fini della corretta informazione del consumatore, i controlli da parte delle autorità competenti in merito al rispetto delle disposizioni relative all'etichettatura inerente ai prodotti alimentari irradiati o che contengono ingredienti irradiati.
9/2972-A/22Mantovani, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625) in materia di sicurezza alimentare;
    la «sicurezza alimentare» deve essere intesa non soltanto come sicurezza dei prodotti alimentari rispetto al bene salute, ma anche come regolare svolgimento dell'industria alimentare e del suo commercio, soprattutto in un mercato globale alimentare in cui le catene di approvvigionamento diventano sempre più complesse, producendo non soltanto l'effetto di allontanare il consumatore finale ma aumentando il rischio di esporsi a frodi agro-alimentari;
    il mercato attualmente è sempre più governato da imprese di grandi dimensioni e con una forte vocazione esportatrice, che ha favorito un tipo di produzione intensiva, sempre più orientata all'abbattimento dei costi e al mantenimento della propria competitività facendo ricorso anche a nuove tecniche di biologia molecolare che permettono di modificare geneticamente gli alimenti e conferirne le caratteristiche desiderate e i cui effetti sulla salute sono, per molti aspetti, ancora sconosciuti;
    il complesso sistema di disposizioni succedutesi nel tempo su temi e indirizzi non sempre uniformi ed emanate a tutti i livelli normativi, rendono assai più complicata una visione unitaria del serio problema della tutela, nell'ambito alimentare, della salute;
    sul versante italiano, l'apparato punitivo si connota per l'approccio precauzionale e per l'esiguità delle sanzioni minacciate (le sanzioni più comuni sono quelle legate alla scarsa pulizia dei locali o all'igiene del personale operante), seguite ad un secondo livello di tutela da fattispecie contravvenzionali, che operano in via sussidiaria rispetto alle ipotesi delittuose del codice penale e contenute nella legge 30 aprile 1962 n. 283; mentre a un livello superiore si collocano le figure di reato previste dal Codice Penale il cui libro II, titolo VI, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, previsioni che tutelano non più la sicurezza alimentare del singolo individuo ma beni collettivi quali la salute e l'economia;
    la tutela della sicurezza alimentare intesa sia come «diritto alla salute», sia come monitoraggio dei processi e dell'origine dei prodotti, senz'altro richiede un sempre maggiore coordinamento, anche a livello sovranazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una riforma degli illeciti in materia di sicurezza alimentare che adegui il sistema sanzionatorio alla realtà economica e produttiva dei nostri tempi.
9/2972-A/23Maschio, Varchi, Bellucci, Gemmato, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione del decreto-legge n. 42 del 2021, che modifica la disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, precedentemente modificata dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute»;
    al fine di ripristinare un adeguato livello di protezione dei consumatori, con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie previgenti;
    nei mercati del comparto ittico perdura da molti anni una delicata problematica che riguarda le modalità di contabilizzazione fiscale della variazione di peso dei molluschi bivalvi vivi lungo la loro filiera di commercializzazione;
    il comparto dei molluschi bivalvi oltre a rappresentare una voce produttiva rilevante per il nostro paese, offre impiego a numerose categorie professionali permettendo la commercializzazione di prodotti di elevato standard qualitativo;
    le norme sanitarie e di tracciabilità che disciplinano la produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi sono il Regolamento (CE) n. 853/2004 e il Regolamento (CE) n. 178/2002;
    tali norme prevedono specifici processi di produzione e trattamento del prodotto e lo interessano dall'allevamento, passando per la vagliatura dei fanghi, detriti e sottoprodotti, la re-immersione, la depurazione, il confezionamento, le spedizioni, il trasporto, la commercializzazione e la vendita al dettaglio; lungo ognuna di dette fasi i molluschi bivalvi sono soggetti a perdite o riacquisto di peso ma tali variazioni non possono essere determinate con precisione e certezze ripetibili;
    le problematiche sorgono al momento della fatturazione da parte del produttore iniziale verso l'acquirente: in tale contesto, di norma e fino ad oggi, il peso riportato in fattura viene di solito ridotto rispetto alla massa iniziale, dei seguenti valori:
     a) 10/15 per cento al momento dello sbarco del prodotto in banchina, in fase di prima vendita, in funzione della natura del prodotto e delle eventuali caratteristiche qualitative oggetto di valutazione da parte dell'acquirente. Si ricorda che tale azione può essere annoverata tra gli «usi e consuetudini» della filiera commerciale dei molluschi bivalvi;
     b) 15/20 per cento in fase di lavorazione presso lo stabilimento in ragione della natura del prodotto, delle azioni di re-immersione e di scarto del prodotto;
     c) 5/7 per cento in fase di commercializzazione e trasporto in ragione delle variazioni di peso dei molluschi bivalvi dovuti alla fase di trasporto ed alla shelf-life del prodotto;
    ulteriore difficoltà nell'individuazione dell'esatto peso risiede nella impossibilità da parte dell'operatore e dell'autorità competente di determinare detto peso in quanto trattasi di prodotto che, per legge, deve essere commercializzato vivo e vitale condizione quest'ultima praticabile esclusivamente con un'elevata percentuale di umidità superficiale per ogni singolo mollusco;
    si sono verificati contenziosi per casi di elevazione di sanzioni fiscali da parte degli organi di controllo verso gli operatori ittici che procedono a fatturare la vendita dei molluschi bivalvi vivi contabilizzando pesi del prodotto diminuiti delle percentuali sopra indicate a seconda della relativa di interesse,

impegna il Governo

a indicare un metodo definitivo ed empirico secondo il quale si debba fatturare il peso dei molluschi bivalvi vivi in corrispondenza delle variazioni ponderali che tale prodotto inderogabilmente subisce durante le fasi di raccolta e lavorazione in ragione delle fasi di pulizia e lavorazione nonché delle norme sulla sicurezza sanitaria e della lealtà delle pratiche commerciali e distributive.
9/2972-A/24Vinci, Deidda, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca la conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;
    il decreto-legge è stato adottato al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori;
    per ciò che concerne la sicurezza alimentare, in ambito europeo l'etichettatura alimentare è disciplinata dal Regolamento 1169/2011, che ha uniformato le informazioni presenti sulle etichette dei prodotti alimentari in 27 Nazioni europee per garantire ai consumatori tutti gli elementi per prendere decisioni di acquisto, anche basate sui dati del prodotto come ad esempio: la tabella nutrizionale, gli ingredienti, gli eventuali allergeni o le istruzioni per l'uso;
    a partire dal 13 dicembre 2016 è diventata obbligatoria l'apposizione sugli alimenti di un'etichetta nutrizionale contenente la dichiarazione del contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale;
    inoltre, è individuato il soggetto responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l'operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione;
    in base al Piano d'azione per la strategia UE dal produttore al consumatore, la Commissione europea intende presentare, entro la fine del 2022, una proposta di etichettatura nutrizionale armonizzata e obbligatoria, destinata alla parte anteriore delle confezioni alimentari, e di definizione di profili nutrizionali onde limitare la promozione di alimenti ad alto tenore di sostanze come ad esempio sale, zuccheri e/o grassi;
    in tale quadro è attualmente al vaglio il sistema di etichettatura dei prodotti alimentari denominato Nutri-Score, sviluppato in Francia, che identifica i valori nutrizionali di un prodotto alimentare utilizzando due scale correlate: una cromatica divisa in cinque gradazioni di colore dal verde al rosso, e una alfabetica dalla lettera A alla lettera E;
    illustri nutrizionisti italiani hanno espresso una valutazione negativa rispetto al sistema Nutri-Score, come anche su modelli simili adottati in altre parti del mondo, perché ponendo l'accento sui singoli alimenti piuttosto che sull'alimentazione nel suo insieme, tali modelli non inducono il consumatore a compiere scelte più salutari;
    gli scienziati e i nutrizionisti più autorevoli, infatti, sono concordi nel sostenere che una buona dieta si ottiene attraverso un'alimentazione varia e bilanciata, con un'appropriata assunzione di tutti i nutrienti, e i sistemi di etichettatura a colori, invece, tendono a scoraggiare il consumatore dall'acquisto di determinati prodotti valutandoli singolarmente e non all'interno di una dieta alimentare, e a dispetto della loro qualità;
    questo determina una indubbia quanto ingiusta penalizzazione di numerosi prodotti della produzione agroalimentare italiana, un settore nel quale la produzione nazionale rappresenta da sempre un'eccellenza;
    l'adozione del sistema «Nutri-Score» quale sistema di etichettatura uniforme è suscettibile di veicolare messaggi nutrizionali distorsivi e potenzialmente penalizzanti e dannosi per l'economia nazionale che si risolverebbero in fenomeni distorsivi sulla concorrenza e sulla leale competizione economica internazionale,

impegna il Governo

ad attivare in sede europea tutti gli strumenti utili a contrastare l'adozione del «Nutri-Score» o del sistema a «semaforo» quale sistema di etichettatura uniforme, e a sostenere, invece, l'adozione di un modello che tuteli e valorizzi le produzioni nazionali.
9/2972-A/25Meloni, Lollobrigida, Albano, Foti, Ferro, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Galantino, Zucconi, Prisco, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625) in materia di sicurezza alimentare;
    la costruzione di una normativa nazionale in materia di sicurezza alimentare si intreccia con una serie di considerazioni sulla filiera di produzione nel suo insieme e, in particolare, sul coinvolgimento di tutti gli operatori coinvolti nella produzione di alimenti al fine di escludere l'immissione sul mercato di alimenti a rischio;
    la filiera agroalimentare è un sistema molto articolato, composto da materie prime, tecnologie, attività produttive, risorse e imprese che creano, trasformano e commercializzano i prodotti agroalimentari e oggi si avverte sempre di più una chiara necessità di rimodellare le filiere alimentari, dal campo alla tavola, nel senso di creare una prossimità tra produttori e consumatori e una profonda sinergia tra produzione e territori;
    rafforzare la posizione degli agricoltori lungo le catene del valore alimentare rappresenta anche un modo per contribuire alla sicurezza alimentare e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, valorizzando e diffondendo sullo scenario globale l'esempio virtuoso dei mercati contadini ed il principio delle filiere corte, per combattere lo spreco di un terzo di tutto il cibo prodotto nel mondo;
    filiera corta è sinonimo, infatti, di sicurezza alimentare, perché oltre al controllo su standard e tradizioni, all'importanza di conoscere chi è intervenuto nella produzione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di un prodotto, è importante che dal campo alla tavola ci siano meno chilometri e passaggi possibile,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative di competenza al fine di garantire la più ampia disponibilità di alimenti minimamente processati mediante filiere corte per contribuire in modo significativo alla creazione di sistemi alimentari sani e sostenibili e per supportare le economie locali;
   a promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado, uno stile di vita sano e attivo, incentrato, in particolare, su corretti comportamenti alimentari e sull'educazione all'attività motoria;
   a promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado, una cultura dell'alimentazione sostenibile, della lotta all'obesità e agli sprechi, della diversificazione e promozione delle produzioni locali.
9/2972-A/26Rampelli, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625) in materia di sicurezza alimentare;
    nel 2020 Altroconsumo ha realizzato un'inchiesta sulla sicurezza alimentare e l'efficienza del servizio delle principali piattaforme di food delivery, appurando quanto sia difficile per chi soffre di un'allergia utilizzare il servizio di consegna a domicilio: il risultato finale è stato che in 18 casi su 60, i piatti consegnati contenevano allergeni come ingrediente o in tracce, nonostante fossero stati espressamente indicati al momento della prenotazione;
    come precisato da Altroconsumo «se da un lato la preparazione dei piatti è affidata ai ristoranti, dall'altro le piattaforme hanno un ruolo fondamentale in quanto intermediari e, non dovrebbero scaricare ogni responsabilità su clienti e ristoratori, ma impegnarsi maggiormente nel garantire la sicurezza degli utenti. Le piattaforme dovrebbero invitare i ristoratori a evidenziare gli allergeni presenti nei piatti, al contempo, si dovrebbero offrire ai consumatori che scelgono il food delivery modalità standard per comunicare le allergie. Anche rispetto alle temperature e alla sicurezza microbiologica, se i ristoratori hanno sicuramente un ruolo importante, la consegna non è esente da responsabilità: servono norme aggiornate che indichino temperature di trasporto e caratteristiche dei contenitori utilizzati dai fattorini, affinché si possano mantenere le pietanze in sicurezza, senza rischi»,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, per garantire una maggiore sicurezza alimentare nelle ipotesi di consegna a domicilio dei cibi, attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali di food delivery.
9/2972-A/27Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ha ripristinato le sanzioni alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, abrogate dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;
    tale decreto legislativo ha infatti abrogato, temporaneamente, sanzioni afferenti a circa il 70 per cento dei reati alimentari;
    l'olio d'oliva è un alimento particolarmente soggetto a pratiche di contraffazione, che finiscono col portare nel mercato europeo prodotti la cui composizione naturale è stata alterata con l'uso di sostanze di bassa qualità, dando luogo a prodotti adulterati;
    sono numerose le importazioni di olio di oliva di bassa qualità da parte di altri Paesi membri dell'Unione europea con il fine di abbattere il prezzo di olive ed olio a detrimento dei produttori più virtuosi, come quelli italiani;
    in tal senso la vendita e l'immissione in commercio per il consumo alimentare di oli che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti dalle norme europee vigenti costituisce una pratica doppiamente pregiudicante verso i consumatori, in quanto mira a diffondere prodotti non conformi con ripercussioni in ottica igienico-sanitaria,

impegna il Governo

a disporre, anche mediante apposite interlocuzioni presso i tavoli europei di competenza, un quadro sanzionatorio fortemente restrittivo nei confronti dei soggetti che detengono a fini di vendita, o altri fini commerciali, olio privo dei requisiti di prodotto dettati dai disciplinari vigenti.
9/2972-A/28Trancassini, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ed è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge 683/1962, in materia di sicurezza alimentare;
    parlare di sicurezza alimentare significa garantire a tutti i cittadini la sicurezza sanitaria degli alimenti e dei mangimi (food safety) in un'ottica di filiera integrata ambientale;
    non si può fare a meno di notare la stretta correlazione tra tutela penale e «sicurezza alimentare». Quest'ultima intesa non soltanto come sicurezza dei prodotti alimentari rispetto al bene salute, ma anche come regolare svolgimento dell'industria alimentare e del suo commercio;
    con l'inarrestabile crescita del mercato globale alimentare, le catene di approvvigionamento diventano sempre più complesse producendo non soltanto l'effetto di allontanare il consumatore finale dai luoghi di produzione, ma anche di aumentare il rischio di una maggiore esposizione al fenomeno delle frodi agro – alimentari in ragione dei cospicui guadagni che si celano nelle fitte trame della filiera alimentare,

impegna il Governo

a garantire un sempre maggior monitoraggio dei processi e dell'origine dei prodotti in vendita, attuando un valido coordinamento tra strutture, al fine di scongiurare il fenomeno delle frodi alimentari e garantire la salute dei cittadini e tutta la filiera produttiva.
9/2972-A/29De Toma, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ed è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge 683/1962, in materia di sicurezza alimentare;
    parlare di sicurezza alimentare significa garantire a tutti i cittadini la sicurezza sanitaria degli alimenti e dei mangimi (food safety) in un'ottica di filiera integrata ambientale;
    particolare importanza ha, oggi, tutta l'offerta di verdure, frutta e ortaggi, freschi, lavati, confezionati cotti e pronti al consumo, la cosiddetta IV gamma e V gamma;
    il processo di produzione e conservazione di questi prodotti, partendo dal campo fino alla tavola dei consumatori, si articola in diverse fasi, dalla selezione al confezionamento in buste o in contenitori sigillati (con l'eventuale utilizzo di atmosfera modificata), passando per la monda, il taglio, il lavaggio, l'asciugatura;
    è innegabile che per la produzione della IV e V gamma sia indispensabile la massima accuratezza nel trattamento delle materie prime di base e l'utilizzo di alti livelli di tecnologia e sicurezza lungo tutta la filiera produttiva,

impegna il Governo

a stabilire validi criteri di controllo affinché si garantisca ai consumatori che, in tutte le fasi produttive dei prodotti ortofrutticoli di IV e V gamma, siano applicati degli alti standard di sicurezza che assicurino l'assenza di elementi inquinanti o nocivi.
9/2972-A/30Bignami, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare, intervenendo su talune disposizioni previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
    in particolare, modifica l'articolo 18 del citato decreto legislativo che sarebbe entrato in vigore in data 25 marzo 2021 e che prevedeva l'espressa abrogazione, tra l'altro, della legge 30 aprile 1962, n. 283 recante la disciplina generale, preventiva e repressiva sull'igiene degli alimenti;
    in assenza del repentino intervento modificativo da parte del Governo, sarebbero, quindi, risultate soppresse le disposizioni penalistico-sanzionatorie che tutelano il cosiddetto ordine alimentare, la filiera agro-alimentare e i consumatori;
    la necessità di ricorrere alla decretazione d'urgenza per ovviare alle modifiche precedentemente adottate e che mostravano con tutta evidenza un eccesso di delega nell'attuazione del diritto dell'Unione europea, è la conseguenza di una politica refrattaria posta in essere dai precedenti Governi dell'attuale legislatura; la normativa nazionale adottata in adeguamento al regolamento (UE) 2017/625 presenta chiaramente delle falle che rischiano di compromettere la sicurezza nella filiera agro-alimentare, in particolare in relazione ai controlli rafforzati su merce di importazione proveniente da paesi terzi;
    in relazione all'adeguamento al citato regolamento sono state, infatti, sollevate numerose criticità in particolare per quanto riguarda le modifiche introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, entrato in vigore in data 20 marzo 2021 che il Governo in carica dovrebbe considerare al pari di quanto avvenuto per il decreto legislativo n. 27 del 2021 nell'ottica di salvaguardare l'efficienza e la sicurezza delle procedure di controllo del settore import;
    il decreto legislativo n. 24 del 2021, infatti, ha istituito i posti di controllo frontalieri (PCF) ai quali sono state trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera (PIF) e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della Salute;
    la normativa ante riforma prevedeva la ripartizione delle competenze tra gli uffici USMAF (medici) e PIF (veterinari) nel seguente modo: i primi eseguivano attività di vigilanza transfrontaliera oltre che su viaggiatori e mezzi di trasporto, anche su merci destinate al consumo umano in importazione da paesi non appartenenti all'Unione europea ed in particolare su alimenti di origine non animale e materiali destinati a venire in contatto con alimenti (Moca); ai PIF, invece, erano attribuiti i controlli su animali vivi, prodotti di origine animale e mangimi provenienti da paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea o in transito verso altri paesi terzi con le modalità di cui alle direttive del consiglio n. 97/98/CE e n. 91/496/CE;
    con le modifiche normative introdotte, i PIF hanno acquisito la nuova denominazione di PCF e le competenze che da sempre rientravano tra le funzioni principali degli uffici USMAF; la direzione dei PCF è stata affidata a medici veterinari del Ministero della Salute; quindi, la competenza per i controlli rafforzati alla frontiera su alimenti di origine non animale e materiali a contatto con alimenti è stata trasferita dai medici ai veterinari;
    invero, il regolamento (UE) 2017/625 non prevede questo trasferimento di competenza, bensì ha disposto che i controlli venissero effettuati in unica nuova struttura denominata «Posti di controllo frontalieri» e, con particolare riguardo alle competenze dei veterinari, stabilisce e conferma che gli stessi sono responsabili dei controlli su merce di origine animale secondo quanto disposto dall'articolo 55 del citato regolamento che, al contrario, non fa alcun riferimento ai prodotti di origine non animale e ai materiali destinati a venire in contatto con alimenti;
    anche in questo caso, quindi, si intravede un eccesso di delega nell'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 in cui emerge una libera interpretazione da parte del Governo precedentemente in carica che, di fatto, rischia di abbassare gli standard complessivi di sicurezza alimentare;
    tali modifiche hanno impattato non solo sul corretto e regolare svolgimento dei controlli che vengono eseguiti sulle merci di origine non animale e sui materiali destinati a venire in contatto con alimenti, ma altresì sull'organizzazione dirigenziale e non degli uffici di riferimento con gravi conseguenze anche sulla gestione degli intensi traffici commerciali che interessano la nostra Nazione;
    per le ragioni esposte, sarebbe auspicabile da parte del Governo in carica una revisione anche delle norme contenute nel decreto legislativo n. 24 del 2021, al fine di non inficiare la sicurezza alimentare e la filiera agro-alimentare e garantire massimi livelli di efficienza delle operazione di controllo dei prodotti di importazione, prevedendo nuovamente la separazione delle competenze tra il personale veterinario e il personale medico degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera seppur nell'ambito della medesima unità di controllo denominata «posto di controllo frontaliero (PCF)»,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a modificare le disposizioni del decreto legislativo n. 24 del 2021 riattribuendo agli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera le competenze sui controlli delle merci destinate al consumo umano in importazione da paesi non appartenenti all'Unione europea ed in particolare su alimenti di origine non animale e materiali destinati a venire in contatto con alimenti (Moca), lasciando ai veterinari le qualificate competenze sui controlli di origine animale.
9/2972-A/31Osnato, Cirielli, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare;
    l'Assemblea è chiamata ad un intervento «riparatore» a sostegno del decreto-legge de quo che, con solo tre articoli ha ripristinato la situazione preesistente all'emanazione del decreto legislativo del 2 febbraio, 2021, n. 27 modificando l'articolo 18 e restituendo la necessaria tutela ad importanti settori per la salute dei consumatori;
    lo Stato in questo modo ha mantenuto, prima ancora che la norma abrogatrice avesse potuto produrre effetti, una tutela forte (penale) ad un settore nevralgico quale quello delle produzioni di prodotti alimentari, importante voce della produzione industriale italiana, ma soprattutto a baluardo della salute pubblica;
    la centralità ricoperta dalle disposizioni della legge n. 283 del 1962 fu già messa in discussione allorquando si dovette verificare se fosse stata travolta dal cosiddetto «effetto ghigliottina» voluto dallo stesso Legislatore con la legge delega n. 246 del 28 novembre del 2005 avente ad oggetto la «semplificazione e riassetto normativo» ma, nonostante la legge fosse anteriore al 1970, la III Sezione della Cassazione chiarì con sentenza n. 9276/2011 che alla medesima si disapplicava;
    ora l'abrogazione, nel caso del decreto legislativo n. 27 del 2021, è stata espressa e ciò avrebbe comportato la punizione di questi illeciti solo con sanzioni amministrative (retrocedendo a questa fattispecie anche i giudizi penali ancora non decisi) ed è stato necessario un intervento di effettiva necessità ed urgenza;
    l'abrogazione di norme che sono state per decenni il deterrente, cioè il principale strumento penale di prevenzione e di repressione dei reati di natura alimentare, a tutela della salute pubblica e che intervenivano, quali reati di mero pericolo, prima dei più gravi reati penali previsti dagli articoli 439 e successivi del codice penale, troverebbero applicazione solo ad eventi lesivi già avvenuti;
    le uniche norme «salvate» dall'abrogazione, operata dal decreto legislativo n. 27 del 2021, sono la contravvenzione prevista dall'articolo 10 che punisce con l'ammenda chiunque produce, vende o mette in commercio sostanze alimentari o carta ed imballaggi destinati a involgere le sostanze stesse od oggetti di uso personale o domestico colorati con colori non autorizzati, nonché le previsioni che consentono al Ministero di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti (articolo 7) e stabilire l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari (articolo 22);
    la politica di sicurezza in materia alimentare dell'Unione europea deve essere finalizzata alla tutela della salute e degli interessi dei consumatori e la normativa europea è, pertanto, diretta a garantire il controllo in materia di igiene degli alimenti e dei prodotti alimentari e a prevenire rischi di contaminazione da sostanze esterne, in tutte le fasi della produzione e distribuzione;
    sono a tutti noti gli «scandali alimentari» come la «mucca pazza», il «pesce al mercurio», i «polli alla diossina», le «mozzarelle blu», le «carni rosse»;
    la scelta del legislatore non può cadere, nella maniera più assoluta, sulla depenalizzazione a danno della salute del cittadino e del Made in Italy Alimentare, trasformando reati in illeciti amministrativi ovvero in sanzioni amministrative pecuniarie privando dell’«arma giuridica penale» l'ispettorato per la repressione delle frodi, i Nuclei Antifrodi dei Carabinieri e il Comando dei Carabinieri per le politiche Agricole e Forestali che agiscono ogni giorno sul territorio per la tutela dei consumatori al fine di evitare nuovi scandali alimentari;
    che «l'uomo è ciò che mangia» e la qualità dell'alimento incide, senza dubbio, sulla salute del popolo italiano che, se messa in pericolo – non prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio in materia di sicurezza alimentare –, aggrava anche il Sistema sanitario nazionale già impegnato a curare e prevenire la diffusione del virus Covid-19,

impegna il Governo:

   ad introdurre una responsabilità da reato delle imprese alimentari al fine di ottenere una maggiore e più efficace funzione di prevenzione generale e speciale rispetto a quella offerta dall'attuale sistema normativo;
   a prevedere, sempre più meritevole di tutela, il bene giuridico della sicurezza nel consumo dei prodotti agro-alimentari;
   a sostenere importanti disposizioni penali poste a presidio della tutela igienico-sanitaria degli alimenti, difendendo l'agro alimentare che è uno dei più importanti settori di intervento di sviluppo nel Piano di Ripresa e Resilienza che tanto potrà investire sulla tracciabilità (utilizzo di sistemi di innovazione tecnologica) dei prodotti Made in Italy.
9/2972-A/32Caiata, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ed è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare;
    parlare di sicurezza alimentare significa garantire a tutti i cittadini la sicurezza sanitaria degli alimenti e dei mangimi (food safety) in un'ottica di filiera integrata ambientale;
    una delle grandi sfide cui la nostra nazione deve far fronte è la sempre maggiore spinta delle società multinazionali favorevoli alla produzione di organismi geneticamente modificati: queste condizionano sempre di più tutta la produzione agricola, convenzionale e biologica;
    non possiamo accettare che la nostra filiera di qualità venga inquinata dagli ogm, sia per salvaguardare la salute dei cittadini, sia per proteggere la nostra economia, essendo le produzioni agricole il vero valore aggiunto che l'Italia ha sul mercato agro-alimentare globale,

impegna il Governo

a sostenere la ricerca scientifica pubblica in materia agricola, biologica ed agroalimentare secondo le migliori prassi scientifiche nazionali ed internazionali, al fine di salvaguardare le specificità del sistema agroalimentare italiano.
9/2972-A/33Montaruli, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo i dati della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) nel 2020 la ristorazione italiana ha avuto 37,7 miliardi di euro di perdite, con circa il 40 per cento dell'intero fatturato annuo del settore andato in fumo;
    in un quadro di crisi così forte si aggiunge la concorrenza delle ristorazioni etniche che, a causa dei bassi costi del menù (frutto di una qualità del cibo scadente) rappresentano una concorrenza sleale verso gli esercenti italiani che devono sottostare a precisi obblighi sulla qualità del cibo;
    il rapporto Fipe 2020 ha evidenziato che l'esponenziale aumento di kebab e ristoranti etnici, cresciuti del 54,7 per cento negli ultimi 10 anni, ha provocato un elevato tasso di mortalità della ristorazione italiana. Ad un anno dall'apertura chiude il 25 per cento dei ristoranti; dopo tre anni un locale su due; dopo cinque anni la chiusura riguarda il 57 per cento delle attività;
    il Fipe ha evidenziato la forte disparità di condizioni fra la ristorazione etnica e quella italiana, con la prima accusata di abusivismo commerciale. Questo non solo genera concorrenza sleale, ma finisce per impoverire il mercato, la sicurezza dei consumatori e la qualità delle nostre città,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte alla tutela delle eccellenze della ristorazione nazionale, controllando e sanzionando le attività di ristorazione etnica, come le formule « all you can eat», che – in particolar modo con l'utilizzo di cibo di qualità scadente – operano una concorrenza economica scorretta e pregiudicano la salute dei consumatori, come avviene, in particolare, nelle zone limitrofe alte stazioni ferroviarie e nelle zone periferiche, come ad esempio il rione Esquilino di Roma.
9/2972-A/34Mollicone, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, in materia di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ha abrogato le sanzioni alimentari previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni;
    tra misure abrogate dal predetto decreto legislativo figurano sanzioni atte a punire la vendita di prodotti alimentari fabbricati con sostanze di qualità inferiore, in cattivo stato di conservazione, alterati, adulterati o comunque nocivi per la salute, contenenti additivi e coloranti vietati, invasi da parassiti o contenenti fitofarmaci vietati, i quali costituiscono il 70 per cento dei reati alimentari;
    tale previsione ha cagionato un periodo di forte pregiudizio nei confronti della qualità dei prodotti italiani, del Made in Italy e di tutto il settore della produzione e somministrazione alimentare;
    il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ha ripristinato il quadro sanzionatorio di cui alla legge n. 283 del 1962, abrogato dal decreto legislativo n. 27 del 2021;
    sono sempre più frequenti, anche come evidenziato a mezzo stampa, i casi di intossicazione alimentare legati a pesce servito in ristoranti di cucina orientale, nello specifico cinese;
    secondo le evidenze raccolte nel 2019 dal Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) dei Carabinieri relative alle condizioni igieniche dei ristoranti « all you can eat», il 48 per cento dei ristoranti ha presentato forti irregolarità, ed il 41 per cento dei relativi grossisti e fornitori di alimenti etnici ha presentato forti criticità igienico-sanitarie;
    secondo quanto riportato dai NAS, in alcuni casi le materie prime di origine animale provenienti da Paesi asiatici erano state importate in violazione ai divieti esistenti, gli alimenti erano stati rinvenuti stoccati in magazzini abusivi e le cucine in pessime condizioni, con ambienti mancanti dei minimi requisiti sanitari, strutturali e di sicurezza per i lavoratori;
    dai dati dell'indagine, emersi a mezzo stampa, in ambito penale i reati maggiormente riscontrati sono stati la frode in commercio e la cattiva conservazione degli alimenti, reati per l'appunto disciplinati dalla predetta legge n. 283 del 1962;
    in molti casi accertati dai NAS è stato evidenziato come la somministrazione degli alimenti era, per qualità, diversa da quella dichiarata al consumatore a cui, spesso, veniva nascosto l'originario stato «congelato» dei prodotti ittici serviti nei ristoranti;
   considerato che, nel 2019, secondo varie indagini condotte da associazioni di rappresentanza del settore alimentare un italiano su tre, il 32 per cento, consuma prodotti etnici regolarmente, ed il sushi proveniente dai sopracitati ristoranti orientali con formula « all you can eat» ha visto aumentare le quantità consumate ed acquistate, anche a domicilio, a seguito delle misure di chiusura e contenimento contro la pandemia da COVID-19, occorrono iniziative normative più stringenti per garantire la qualità dei prodotti somministrati,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le necessarie iniziative normative per prevedere un nuovo quadro di controllo preventivo e di sanzioni nei confronti dei ristoranti e dei grossisti di cui in premessa, attivi nel commercio e somministrazione di prodotti etnici, in particolar modo con materie prime provenienti dalla Cina, introducendo, ove opportuno, misure restrittive o ulteriori barriere all'entrata del mercato italiano.
9/2972-A/35Caretta, Ciaburro, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare ha ripristinato il quadro in materia di sanzioni alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, abrogato dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;
    il predetto decreto legislativo, emanato dal Governo Conte, ha abrogato sanzioni corrispondenti a circa il 70 per cento dei reati alimentari;
    sono sempre più frequenti, anche come evidenziato a mezzo stampa, i casi di intossicazione alimentare legati a prodotti etnici importati da Paesi terzi, spesso introdotti nel mercato europeo da Paesi importatori che perseguono pratiche concorrenziali sleali, introducendo prodotti a basso costo, frutto di scarsi controlli e assenza di rispetto dei più rigorosi disciplinari vigenti in Unione europea ed in Italia;
    secondo numerose evidenze emerse a mezzo stampa, nonché a seguito di indagini condotte dal Nucleo Antisofisticazione Sanitaria sono sempre più frequenti i casi di intossicazioni alimentari verificatosi nei predetti ristoranti etnici, spesso trovati – a seguito delle indagini – con ambienti mancanti dei minimi requisiti sanitari, strutturali e di sicurezza per i lavoratori;
    predette attività costituiscono una vera e propria pratica di concorrenza sleale nei confronti delle attività di ristorazione presenti in Italia;
    stante il progressivo incremento di popolarità, anche a causa delle misure di contenimento contro il COVID-19, ed il relativo aumento di vendite di cibo a domicilio, sta venendo registrato un forte incremento delle importazioni di prodotti alimentari etnici in Italia;
    considerate le pratiche di concorrenza sleale collegate alle importazioni prodotti di bassa qualità effettuati da altri Paesi europei per introdurre merce a basso costo nel mercato interno europeo, stanti anche i crescenti rischi di natura igienico-sanitaria legati alle importazioni extra-europee relativamente ad alcuni prodotti alimentari etnici, i rischi per i consumatori italiani sono portati ad aumentare,

impegna il Governo

ad avviare le necessarie interlocuzioni in sede europea per proporre ulteriori meccanismi di controllo, scrutinio e di filtro delle importazioni alimentari extra europee, con particolare riferimento ai prodotti etnici, in modo da proporre i disciplinari igienico-sanitari vigenti in Italia come standard europei, scongiurando pratiche di concorrenza sleale tramite importazione di prodotti di bassa qualità e salvaguardando la salute dei consumatori italiani ed europei.
9/2972-A/36Ciaburro, Caretta, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare;
    l'intervento normativo in parola è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962, in materia di sicurezza alimentare;
    il prefato decreto legislativo n. 27 del 2021, elidendo presidi di tutela per la salubrità e la qualità dei prodotti della filiera agroalimentare, rappresenta non solo una sciagura per l'economia della nostra Nazione ma anche un tradimento nei confronti del diritto alla salute e alla vita dei cittadini, bene primario tutelato dalla nostra Carta costituzionale;
    seppur il disegno di legge in esame n. 42 del 2021 appare sintomatico di una provvidenziale resipiscenza della maggioranza di Governo non risulta ancora sufficiente a tutelare – con la necessaria incisività – la salute e la sicurezza dei cittadini ed il « Made in Italy» agroalimentare;
    la filiera produttiva agroalimentare, invero, rappresenta una delle voci principali dell'economia della nostra Nazione nella misura in cui lo standard qualitativo – nella sua accezione più ampia – dei prodotti italiani è riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo;
    intervenire in tale settore, pertanto, appare di fondamentale importanza non solo per preservare la qualità e la reputazione dei prodotti italiani ma soprattutto per garantire il diritto alla salute e alla vita dei cittadini;
    alla luce della flebilità delle sanzioni previste per i reati e gli illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962, occorre contrastare con maggiore severità le illegalità connesse alla filiera agroalimentare in modo da infondere- anche mediante politiche dissuasive – la convinzione in qualsiasi operatore economico che commettere irregolarità ed illiceità in tale settore non possa mai convenire e, di conseguenza, che la virtuosità e l'etica di impresa sono fondamentali componenti di competitività e di produttività oltre che unico volano per una affermazione sul mercato;
    lo Stato in virtù delle ragioni sopra esposte ha il dovere di intervenire sul tema in questione sotto molteplici profili attraverso una più severa stigmatizzazione delle condotte illecite commesse dagli operatori del settore agroalimentare; e dall'altro attraverso una valorizzazione dell'etica d'impresa attribuendo anche maggiore rilevanza alle sanzioni reputazionali per le imprese non virtuose che pongono a repentaglio la salute e la vita dei cittadini oltre che il prestigio della nostra Nazione nel settore in questione,

impegna il Governo:

   a prevedere un riordino, coordinamento ed integrazione della disciplina sulla sicurezza alimentare anche mediante l'allocazione di tutte le disposizioni normative in un unico testo legislativo;
   a prevedere un innalzamento di tutte le sanzioni ed in particolar modo della cornice edittale delle ammende per una maggiore efficacia dissuasiva delle fattispecie incriminatrici poste a presidio della salute e della vita dei consumatori;
   a valorizzare l'etica delle imprese introducendo un sistema incisivo di premialità per le produzioni agroalimentari virtuose ed attribuendo maggiore importanza alle sanzioni reputazionali per gli operatori economici che si sono contraddistinti per condotte illecite;
   ad investire maggiori risorse sulla informazione e formazione dei consumatori affinché questi ultimi abbiano gli strumenti per orientarsi verso produzioni agro alimentari di qualità.
9/2972-A/37Cirielli, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto interministeriale 2 aprile 2001 vengono determinate le classi delle lauree sanitarie e in particolare nell'allegato 4 gli obiettivi formativi qualificanti del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
    la figura professionale del Tecnico della Prevenzione, a differenza di altre professioni, ha oggi un profilo ben definito, con ambiti d'intervento quanto mai vasti e interessanti da un punto di vista preventivo ma anche economico;
    il Reg. UE n. 625/2017 mira a garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari;
    tra le principali novità introdotte, vi è un'estensione del campo di applicazione dei controlli ufficiali a tutta la filiera agroalimentare. Il regolamento infatti razionalizza e semplifica tutta la normativa precedente inglobando disposizioni parzialmente o totalmente escluse dal campo di applicazione del Reg. 882/2004; tra queste ritroviamo la sanità delle piante, i sottoprodotti di origine animale, le sostanze e i residui nei prodotti di origine animale, le produzioni biologiche, l'etichettatura ed altri;
    il Regolamento si applica dunque ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa emanata dall'Unione o dagli Stati membri, nei seguenti settori:
     gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della filiera agroalimentare, comprese quelle di trasporto, le norme che tutelano gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di M.O.C.A.;
     l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
     i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme che tutelano la salute e gli interessi dei consumatori;
     le prescrizioni in materia di salute animale;
     la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
     le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
     le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
     le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
     la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
     l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite;
    a fronte di quanto su premesso, questi ulteriori funzioni di controllo che ricadono in capo all'Autorità competente, ovvero alle Asl ed agli operatori interessati, medici, medici veterinari ma soprattutto sui Tecnici della Prevenzione, prevede i controlli anche sugli automezzi che trasportano alimenti di origine animale (latte o animali da reddito) e non (dal pane alle verdure passando per pasta e frutta) a fine di poter controllare e verificare che questi rispondano ai criteri previsti dal Reg. UE n. 625/2017;
    il personale Tecnico addetto ai servizi di vigilanza, igiene e prevenzione, infatti, possiede la qualifica, e relativo Tesserino, di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, rilasciato ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 22 della legge n. 441 del 26 febbraio 1963 e dell'articolo 57, ultimo comma, del Codice di procedura penale;
    inoltre il decreto ministeriale 17 gennaio 1997 n. 58, che regola la figura professionale del Tecnico della Prevenzione, all'articolo 1, comma 2, specifica che «Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo»;
    attualmente viene segnalato, dagli operatori, la difficoltà di imporre ad un veicolo di fermarsi, infatti lo stop può essere impartito dalla Polizia Locale, Agenti di P.S., Carabinieri, G.D.F. e quant'altri hanno compiti di Polizia stradale per cui se fosse necessario un controllo su di un veicolo in movimento, i Tecnici della Prevenzione, avrebbero la necessità di rivolgersi a tali figure per poter controllare il veicolo stesso. Questo può comportare, che:
     il veicolo identificato, giustamente si allontani;
     nel tempo necessario ad una pattuglia di arrivare, intercettare e fermare il veicolo, il veicolo si allontani o venga a mancare la flagranza di reato;
    potrebbe essere utile, al fine di evitare tutto questo e di sottrarre forze di polizia al loro lavoro attribuire la qualifica di agenti di pubblica sicurezza per i Tecnici della Prevenzione inquadrati nelle Asl e nei servizi destinati alla vigilanza sanitaria e prevedere anche un corso di formazione a tale mansione anche perché, va sottolineato, che non prevederebbe l'uso di armi da fuoco ed il conseguimento dell'idonea abilitazione, ma sarebbe uno strumento che autorizzerebbe tali pubblici ufficiali a svolgere una parte del loro lavoro in stretta collaborazione con le forze di polizia deputate,

impegna il Governo

a porre in essere ogni possibile azione al fine di agevolare e incentivare l'azione dei Tecnici della Prevenzione inquadrati nelle Asl e nei servizi destinati alla vigilanza sanitaria, in concerto con le nostre Forze dell'ordine per i controlli sugli automezzi che trasportano alimenti di origine animale (latte o animali da reddito) e non (dal pane alle verdure passando per pasta e frutta) al fine di poter controllare e verificare che questi rispondano ai criteri previsti dal Reg. UE n. 625/2017.
9/2972-A/38Deidda, Varchi, Bellucci, Gemmato, Maschio, Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame interviene sul decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute;
    il decreto-legge è stato adottato al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio della salute dei consumatori, e a tale scopo esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo 2021, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 283 del 1962 in materia di sicurezza alimentare;
    il provvedimento all'esame, all'articolo 1, comma 1, lettera a), modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, sottrae dunque all'abrogazione anche le fattispecie sanzionate penalmente di cui agli articoli 5, 6 12, 12-bis e 18 della legge n. 283 del 1962, nonché gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della medesima legge n. 283;
    per finalità di coordinamento normativo, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame interviene anche sulla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, prevedendo che è «fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22» della legge n. 283 del 1962;
    a riguardo il Comitato per la legislazione, nel corso dell'esame del provvedimento in esame, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, ha rilevato che «formulazione della la lettera c) del comma 1 non consente di individuare con precisione – o quanto meno con immediatezza – quali siano le disposizioni del citato regolamento (che consta di 79 articoli e quattro allegati) destinate a sopravvivere e quali quelle abrogate, risultato perseguibile invece con l'indicazione diretta degli articoli del regolamento»;
    a riguardo la Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, ha sottolineato, nella Relazione del 17 marzo 2021, che la legge n. 283 del 1962 non si pone affatto in posizione di incompatibilità con le norme (procedurali) del regolamento (UE) 2017/625 e «non si rinviene alcuna situazione di oggettiva incertezza nella ricostruzione del coerente significato dei su esposti criteri e principi direttivi tali da giustificare, nella fase attuativa, qualche forma di discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega»,

impegna il Governo:

   con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c), del provvedimento all'esame, ad effettuare una ricognizione delle disposizioni del regolamento di esecuzione della legge n. 283 del 1962, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980, destinate a sopravvivere e quali quelle abrogate, tenendo conto che la Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, nella Relazione del 17 marzo 2021, ha sottolineato come la legge n. 283 del 1962 non si pone affatto in posizione di incompatibilità con le norme (procedurali) del Regolamento (UE) 2017/625;
   a completare l'esercizio della delega data con l'articolo 12 della legge 117 del 2019 con l'istituzione di un tavolo tecnico per verificare le incompatibilità e i vuoti normativi rispetto alla normativa europea e sottoporre eventuali modifiche al controllo parlamentare.
9/2972-A/39Conte, Saitta, Bazoli, Annibali, Turri, Zanettin, Costa.