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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 27 aprile 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 aprile 2021.

  Amitrano, Ascani, Benvenuto, Bergamini, Berlinghieri, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Cappellacci, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Donina, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lucchini, Lupi, Maccanti, Macina, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nappi, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Villani, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Benvenuto, Bergamini, Berlinghieri, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Cappellacci, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Donina, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lucchini, Lupi, Maccanti, Macina, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nappi, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Villani, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

 Amitrano, Ascani, Benvenuto, Bergamini, Berlinghieri, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Cappellacci, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Donina, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lucchini, Lupi, Maccanti, Macina, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nappi, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Pastorino, Perantoni, Picchi, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Villani, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 aprile 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MISITI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul conferimento di incarichi di funzione dirigenziale a soggetti estranei alla pubblica amministrazione» (3056);
   CATALDI ed altri: «Disciplina dei patti per l'insediamento produttivo nei territori colpiti da crisi industriali o da calamità naturali» (3057);
   DI SARNO ed altri: «Modifiche all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, nonché disposizioni sulla sua applicazione» (3058);
   SIRACUSANO: «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e di disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali» (3059);
   BORGHESE: «Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prevenzione, diagnosi e cura della celiachia» (3060);
   BORGHESE: «Istituzione di strutture speciali di accoglienza per le persone affette da lesioni cerebrali permanenti» (3061);
   BORGHESE: «Disposizioni per la diagnosi e la cura del morbo di Parkinson» (3062).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge LAZZARINI ed altri: «Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi nonché per la tutela dei diritti delle donne affette da tale malattia» (2943) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Patelli.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   IV Commissione (Difesa);
  OCCHIONERO: «Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare profughi a seguito dell'applicazione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947» (2955) Parere delle Commissioni I, II, III, V e XI.

Modifica dell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

  Le seguenti proposte di legge – già assegnate alla II Commissione (Giustizia) – sono assegnate, in sede referente, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), che ne hanno fatto richiesta al fine di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, con la proposta di legge n. 2565:
   DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle correnti all'interno della magistratura, su eventuali influenze illecite nell'attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato Luca Palamara» (2586) – Parere della V Commissione;
   TURRI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali condizionamenti, incompatibili con l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, riguardanti il conferimento di incarichi e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali» (3012) – Parere della V Commissione.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 e 26 aprile 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-INTERPOL) (COM(2021) 177 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 177 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (COM(2021) 198 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 198 final – Annexes 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione nel 2019, da parte delle istituzioni, dei regolamenti del Consiglio n. 495/77, modificato da ultimo dal regolamento n. 1945/2006 (sulle permanenze), n. 858/2004 (su taluni lavori di carattere gravoso) e n. 300/76, modificato da ultimo dal regolamento n. 1873/2006 (sul servizio continuo o a turni) (COM(2021) 204 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Giustizia» (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (COM(2021) 214 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Diritti e valori» (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 390/2014 (COM(2021) 216 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione del regolamento che istituisce il «programma per il mercato unico» relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (COM(2021) 218 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a una nuova strategia per il finanziamento di NextGenerationEU (COM(2021) 250 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 3 del bilancio generale 2021 che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2020 (COM(2021) 270 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 26 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistema d'arma Multiple Launch Rocket System (MLRS) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori (253).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 giugno 2021. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 17 maggio 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DELLA TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO RRF (UE) 2021/241

Risoluzioni

   La Camera,
   udite le Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento RRF (UE) 2021/241,
   premesso che:
    in data 15 gennaio 2021 l'allora Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha trasmesso al Parlamento la Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza;
    sin dal momento del suo insediamento, avvenuto meno di un mese più tardi, il 13 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ripetutamente dichiarato che il Piano proposto dal precedente Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe stato oggetto di sostanziali modifiche;
    ciononostante l’iter dell'esame della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza in Parlamento è andato avanti con approfondimenti, dibattiti in Commissione e una cospicua attività conoscitiva, tutti riferiti a un testo che già si sapeva che sarebbe stato riformulato;
    lo scarso coinvolgimento delle Camere nella predisposizione e nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è uno dei motivi che hanno portato alla caduta del Governo Conte-bis;
    il 31 marzo 2021 il Parlamento ha votato la risoluzione di maggioranza con la quale si approvava la Relazione della Commissione Bilancio sulla bozza di PNRR e si impegnava il Governo a «redigere il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella sua versione definitiva, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella predetta Relazione» e ad «assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento nelle fasi successive Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
    la più recente stesura del Piano è stata trasmessa al Parlamento appena un paio di giorni prima della sua definitiva approvazione per la trasmissione alla Commissione europea;
    stando alla nota diffusa da Palazzo Chigi, con riferimento alla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza si «prevede una responsabilità diretta dei ministeri e delle amministrazioni locali per la realizzazione degli investimenti e delle riforme entro i tempi concordati, e per la gestione regolare, corretta ed efficace delle risorse. È previsto un ruolo significativo degli enti territoriali, a cui competono investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora e controlla il progresso nell'attuazione di riforme e investimenti e funge da unico punto di contatto con la Commissione Europea»;
    alcun riferimento è fatto, invece, al coinvolgimento del Parlamento in alcuna fase dell'attuazione del Piano;
    gli atti parlamentari con i quali, nei mesi di settembre e ottobre 2020, sono state esaminate le Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevedevano esplicitamente «attività conoscitive e di indirizzo attraverso le quali il Parlamento parteciperà all'elaborazione, da parte del Governo, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la presentazione al Parlamento della bozza di Piano per l'approvazione prima di presentarlo alla Commissione europea»;
    nella risoluzione presentata dal Gruppo di Fratelli d'Italia il 31 marzo 2021 nel corso della Discussione della Relazione della V Commissione sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, si impegnava il Governo a «trasmettere al Parlamento il Piano definitivo prima che sia trasmesso all'Unione europea e al rispetto delle prerogative del Parlamento nelle fasi di esame e approvazione dei singoli stati di attuazione del Piano, nonché nella elaborazione di modalità procedurali che permettano la effettiva fruizione delle risorse nei tempi previsti», e a «enunciare con chiarezza quali riforme strutturali si intenda realizzare per “accompagnare” l'attuazione del Piano, e a riconoscere il ruolo preminente del Parlamento nell'adozione delle stesse»;
    a entrambi questi impegni, come, in maniera ancora più plateale, a quello che invitava il Governo «a presentare al Parlamento la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza definitiva prima che sia trasmessa all'Unione europea come allegato al Documento di economia e finanza (DEF), o comunque in tempo congruo affinché possa essere esaminata nel merito», l'attuale maggioranza parlamentare sia nelle file parlamentari sia nella compagine di Governo, ha opposto un netto rifiuto;
    tale atteggiamento, ulteriormente rinforzato dalla mancanza di un vero esame parlamentare del testo definitivo, confermano ancora una volta l'esautorazione del Parlamento e l'assenza della benché minima forma di rispetto delle sue prerogative;
    il voto che il Parlamento si appresta a esprimere sarà riferito alle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio e non al contenuto del Piano,

impegna il Governo:

   a sottoporre all'esame e al voto parlamentare tutti gli atti conseguenti alle comunicazioni rese e relativi alle fasi di esame e approvazione dei singoli stati di attuazione del Piano, nonché nella elaborazione di modalità procedurali che permettano la effettiva fruizione delle risorse nei tempi previsti;
   a coinvolgere il Parlamento nella individuazione ed elaborazione delle riforme strutturali che dovranno garantire l'attuazione del Piano, evitando il ricorso a disegni di legge delega.
(6-00188) «Lollobrigida, Meloni, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, De Toma, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».


   La Camera,
   premesso che:
    la pandemia globale da Covid-19 ha generato una profonda crisi economica con un conseguente calo del prodotto interno lordo dell'8,9 per cento nel 2020 e sta producendo gravi effetti economici, sociali e sanitari eterogenei tra aree del Paese e che incidono, in particolare, sulle condizioni degli anziani, delle donne e dei giovani;
    il Governo, in coerenza con gli indirizzi espressi dal Parlamento, dopo le misure di sostegno a famiglie e imprese già erogate all'inizio del 2021 e nel corso 2020, si accinge ad adottare nuovi provvedimenti che contribuiranno al riavvio della ripresa economica per mezzo di un ulteriore scostamento di bilancio di 40 miliardi di euro per l'anno 2021 (2,3 per cento del PIL) e di circa 6 miliardi di euro medi annui (0,3 per cento del PIL) per il periodo 2022-2033, autorizzato dal Parlamento il 22 aprile 2021;
    l'Italia soffre di alcune debolezze strutturali rispetto agli altri Stati europei, richiamate anche nelle Raccomandazioni specifiche per il Paese 2019 e 2020 della Commissione, e segnatamente una crescita della produttività ristagnante, marcate diseguaglianze nella partecipazione alla vita economica di donne e giovani e con particolare riferimento ai consistenti divari territoriali e alle aree interne;
    il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha concordato il Quadro finanziario pluriennale di 1.074,3 miliardi di euro, nonché il programma Next Generation EU(NGEU) da 750 miliardi di euro, risorse ingenti da destinare al contrasto delle conseguenze economiche della crisi sanitaria da COVID-19. Questo dispositivo è finalizzato al sostegno di investimenti e riforme degli Stati membri che siano di impulso ad una rapida e duratura ripresa delle loro economie nazionali, con particolare attenzione alla transizione verde e digitale, incentivando altresì un modello di crescita e di sviluppo sostenibili;
   considerato che:
    il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e che gli Stati Membri che vogliano accedervi sono tenuti a consegnare il Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di norma entro il 30 aprile;
    il Governo ha applicato l'articolo 18, paragrafo 3, del suddetto regolamento secondo cui, eccezionalmente, il PNRR può essere trasmesso in un unico documento integrato insieme al Piano nazionale di riforma (PNR);
    il PNRR intende raggiungere due obiettivi principali, nel rispetto delle priorità orizzontali definite relativamente a donne, giovani e Sud: favorire la ripresa economica in seguito alla crisi pandemica e affrontare le debolezze strutturali del Paese, fornendo al contempo gli strumenti necessari per affrontare le sfide della trasformazione digitale, del contrasto al cambiamento climatico e della coesione sociale indicate dalla Commissione, nell'ambito di un nuovo paradigma di transizione ecologica;
    il 40 per cento delle risorse territorializzabili del Piano sono destinate al Mezzogiorno, al fine di garantire pari diritti a tutti i cittadini delle diverse aree del Paese attraverso la necessaria perequazione;
    a questo scopo, il Piano si compone di sei missioni e sedici componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e 30,04 miliardi a valere sul Fondo nazionale complementare (FNC);
    le sei missioni sono così suddivise: Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, 40,7 miliardi a cui se ne aggiungono 8,5 a valere sul FNC; Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, 59,3 miliardi a cui se ne aggiungono 9,3 a valere sul FNC; Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile, 25,1 miliardi a cui se ne aggiungono 6,3 a valere sul FNC; Missione 4 - Istruzione e ricerca, 30,9 miliardi a cui si aggiunge 1 miliardo a valere sul FNC; Missione 5 - Inclusione e coesione, 19,8 miliardi a cui se ne aggiungono 2,6 a valere sul FNC e Missione 6 - Salute, 15,6 miliardi a cui se ne aggiungono 2,9 a valere sul FNC;
    i successivi interventi normativi in materia economica si muoveranno in coerenza con la politica di investimento verso le transizioni ecologica e digitale e le finalità di alcuni progetti particolarmente qualificanti, come il superbonus al 110 per cento e la rigenerazione del patrimonio pubblico residenziale, nonché con le priorità orizzontali, con particolare riferimento alle misure in materia di occupazione femminile;
    sono, inoltre, previste la riforma della pubblica amministrazione, volta a favorire la semplificazione e l'efficacia dell'attività amministrativa, la digitalizzazione dei servizi, gli investimenti in capitale umano e il ricambio generazionale, la riforma della giustizia, volta a garantire la riduzione dei tempi dei processi, e smaltire gli arretrati giudiziari, sei riforme abilitanti trasversali, riforme settoriali finalizzate alla piena realizzazione degli investimenti, nonché la riforma del fisco che, pur non ricompresa nel PNRR, è parte integrante della strategia di riforme del Governo;
    le riforme previste dal PNRR troveranno una più puntuale definizione nei conseguenti atti legislativi;
    il Governo adotterà un sistema di attuazione e monitoraggio, controllo, audit e verifica dell'attuazione che favorirà una pronta realizzazione degli interventi nel rispetto della trasparenza, dei controlli amministrativo-contabili e di legalità, anche al fine di evitare doppi finanziamenti dei medesimi interventi a valere sulle risorse Next Generation EU, della politica di coesione europea per il periodo 2021-2027, nonché sulle risorse ordinarie del bilancio dello Stato e sul FNC, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea;
    il Governo ha tenuto conto delle priorità di intervento e delle modalità di stesura del PNRR indicate dal Parlamento sia in occasione della presentazione delle Linee guida del Governo per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza con l'approvazione della Risoluzioni 6-00138 della Camera e 6-00134 del Senato il 13 ottobre 2020 sia con gli orientamenti sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e di resilienza contenute nelle Risoluzioni 6-00179 della Camera e n. 6-00181 del Senato approvate rispettivamente il 31 marzo e il 1o aprile 2021;
    alla complessiva implementazione delle indicazioni espresse dal Parlamento attraverso le richiamate risoluzioni potrà provvedersi anche in successivi interventi normativi;
    udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, le approva e

impegna il Governo

1) a trasmettere il Piano nazionale di ripresa e resilienza alla Commissione europea;
2) ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento, nonché la leale collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali nelle fasi successive del PNRR e la trasmissione della necessaria documentazione relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da consentire al Parlamento di monitorare l'attuazione e l'impatto dei singoli interventi, il rispetto dei tempi e degli obblighi di risultato previsti dal regolamento (UE) 2021/241.
(6-00189) «Davide Crippa, Molinari, Serracchiani, D'Attis, Boschi, Fornaro, Silli, Lapia, Lupi, Magi, Schullian, Tasso».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
   premesso che:
    la crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19, che ha colpito il nostro Paese, è la più grave dal secondo dopoguerra. Nel 2020 il Pil italiano ai prezzi di mercato (Pil nominale) è stato pari a 1.651.595 milioni di euro correnti, con una caduta del 7,8 per cento rispetto al 2019. Il Pil reale, invece, è diminuito dell'8,9 per cento, il peggior decremento della storia repubblicana, tornando ai livelli del 1998. L'Istat ha registrato anche un aumento della pressione fiscale rispetto al Pil, passata dal 42,4 al 43,1 per cento;
    nella contrazione del Pil emerge in modo preponderante il crollo dei consumi delle famiglie (-10,7 per cento), che ha causato una contrazione del 6,4 per cento. Un ribasso piuttosto importante è stato registrato anche nel settore degli investimenti fissi lordi (-9,1 per cento) e delle esportazioni (-13,8 per cento);
    a causa della pandemia da Covid-19, il debito pubblico italiano ha raggiunto, nel 2020, quota 2.569.258 milioni ed è pari al 155,6 per cento del Pil, in aumento del 21 per cento rispetto al 2019, dove si attestava al 134,6 per cento; inoltre, a livello di contabilità statale, le entrate sono diminuite del 6,4 per cento, mentre le spese sono aumentate dell'8,6 per cento;
    in risposta alla crisi generata dalla pandemia da Covid-19, il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ha concordato di integrare le risorse del Quadro finanziario pluriennale (Qfp) dell'Unione europea 2021-2027 (previste in 1.074,3 miliardi di euro a prezzi 2018) con i 750 miliardi di euro del programma Next Generation EU (Ngeu);
    il più importante programma previsto nell'ambito di Next Generation EU è il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility) il quale ha l'obiettivo di sostenere gli investimenti, anche in vista della transizione verde e digitale, e le riforme degli Stati membri nell'ambito del Semestre europeo al fine di agevolare una ripresa duratura, sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, migliorare la resilienza delle economie dell'Unione europea e ridurre le divergenze economiche fra gli Stati membri;
    obiettivo del Recovery Fund è quindi la riduzione dei divari tra Paesi adottando interventi finalizzati a far sì che i singoli Stati membri possano rinnovarsi, ammodernarsi e svilupparsi attraverso una transizione ecologica e digitale in grado di porre il sistema produttivo e tutto il sistema Paese in condizione di acquisire le capacità necessarie per resistere ad un'eventuale nuova crisi pandemica, sociale o altra catastrofe economica o naturale;

la focalizzazione su grandi obiettivi strategici del Recovery Plan, da raggiungere in tempi certi, dovrà mirare a far compiere all'intero Paese significativi progressi in termini di competitività e di produttività, creando le strutture materiali e sviluppando le capacità immateriali proprie di un moderno ed efficiente sistema Paese, al contempo rispettoso dell'ambiente, anche e soprattutto per le prossime generazioni, come il titolo di Next Generation EU lascia chiaramente intendere;
   considerato che:
    la pandemia ha messo ulteriormente in luce i ritardi del nostro paese, in quasi tutti i settori chiave del sistema socio-economico;
    il sistema formativo, in tutte le sue declinazioni, per troppi anni ha risentito della scarsa considerazione da parte della classe politica. Scuola e Università dovrebbero interagire in modo complementare e sinergico e dovrebbero rispondere in modo efficace ai bisogni formativi emergenti dal tessuto sociale. Le significative difficoltà degli ultimi mesi sono da considerarsi il riflesso di azioni sbagliate e di una gestione troppo spesso approssimativa e distratta;
    le ripetute flessioni congiunturali dell'occupazione hanno determinato un crollo dell'occupazione rispetto a febbraio 2020 (-4,1 per cento pari a –945 mila unità). La diminuzione – come riportato dagli ultimi dati Istat, coinvolge uomini e donne, dipendenti (-590 mila) e autonomi (-355 mila) di tutte le classi d'età. Il tasso di occupazione scende, in un anno, di 2,2 punti percentuali;
    la gestione sanitaria, sia a livello nazionale che territoriale, ha mostrato forte debolezza e pesanti limiti. Troppe le differenze tra Regioni, tra le stesse e i territori, tra le aree urbane e le aree interne. Altri punti di forte allarme sono rappresentati dalla sconnessione tra servizi ospedalieri e servizi locali e dalla scarsa capacità di prevenzione;
    il divario Nord-Sud continua ad essere la fotografia di un paese a più velocità, ormai da decenni. La differenza nel Pil per abitante è di circa il 45 per cento. Una spaccatura che si traduce nel diverso livello di efficienza dei servizi, di opportunità di lavoro, di qualità della vita;
    i settori delle infrastrutture e dei trasporti sono gravemente esposti alle conseguenze della crisi causata dalla pandemia ma sono al contempo i settori che maggiormente possono contribuire alla ripresa e beneficiare di investimenti mirati anche con prospettive di lungo termine;
    il piano attualmente presentato alle Camere non rispecchia le prescrizioni della Guidance to member States – Recovery and Residence Plans – part 1, part 2, in particolare:
     1. non presenta a tutt'oggi informazioni statistiche: popolazione, istruzione, occupazione con dati rilevati regione per regione, che consentano di spiegare come si intenda realizzare l'obiettivo della coesione territoriale;
     2. non mostra alcuna evidenza del rispetto del vincolo del 37 per cento delle risorse destinate ad investimenti green e 20 per cento ad investimenti nel digitale, come prevedono le linee guida UE;
     3. manca di chiarezza nella definizione della strategia e dei provvedimenti rivolti alla prossima generazione di Italiani;
     4. difetta del richiesto collegamento delle misure con le raccomandazioni specifiche inviate agli Stati membri nel 2019 e 2020, le quali, nel caso dell'Italia, sono soprattutto misure di prevenzione antiriciclaggio, antifrode e anti corruzione, tanto più necessarie in presenza di un cospicuo flusso di denaro europeo. D'altro canto, si rileva come altre raccomandazioni specifiche non sarebbero affatto utili alla ripresa del Paese, al contrario la ostacolerebbero particolarmente in questo momento economico e sociale, nella parte in cui richiedono tagli al sistema pensionistico e tagli alla spesa pubblica;
     5. manca di indicatori, milestones, target e baselines, previste dalla Guida europea;
     6. è generico nell'ipotesi che possa avvalersi dell'InvestEU, cosa inammissibile perché, in tal caso, la Guida prevede si debba dichiarare esplicitamente nel Piano con tanto di dati ed elementi a corredo come espressamente richiesti dalla Guida;
     7. non chiarisce, circa l'utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione, che dovrebbe ammontare a 17 miliardi circa, il quantum detratto e a discapito di quali regioni;
     8. manca l'allocazione geografica delle risorse (si parla genericamente di Nord-Centro-Sud).
    Tale piano presenta inoltre i seguenti inconvenienti intrinseci:
     1. Denota una dimensione complessiva ed una sua diluizione temporale evidentemente insufficienti per la crisi in atto e per la risposta economica necessaria, come risulta dal paragone con lo stimolo fiscale a parità di Pil messo in atto da molte tra le maggiori economie sviluppate esterne alla zona Euro, prima tra queste gli Stati Uniti;
     2. molte linee d'intervento necessitano di riforme propedeutiche che ad oggi ancora non sono neanche state concepite e che a doverle realizzare sarebbe un governo tecnico di «unità nazionale»;
     3. qualora non venissero rispettate le milestones europee, verrebbe interrotta l'erogazione del fondo e quindi si rischia di vedere interrotte le misure;
     4. il nostro Paese ha già dimostrato di non eccellere nella capacità di utilizzo dei fondi della programmazione europea, che molto spesso ritornano al mittente,

impegna il Governo:

   1) sul piano generale;
    a) ad accedere alla componente sovvenzioni dello strumento, senza ricorso ai prestiti (o solo a una parte dei prestiti), finanziando la parte di programma eccedente le sovvenzioni tramite risorse reperite a livello nazionale sul mercato dei capitali, estremamente più rapide da ottenere, dal costo sostenibile anche in virtù delle presenti condizioni di mercato eccezionalmente favorevoli;
    b) a sostenere la struttura di fondo del settore produttivo italiano, caratterizzato dalla presenza di Piccole e medie imprese, la cui specificità le rende eccellenze nel settore di appartenenza, e costituisce un fattore di resilienza grazie alla loro flessibilità e capacità di diversificazione; evitando che le risorse del Ngeu vengano usate esclusivamente per promuovere la concentrazione economica e produttiva nei settori tech, green e digitale, che già presentano posizioni dominanti;
    c) a favorire attraverso lo strumento di ripresa e resilienza una nuova «economia di Stato», non solo come presenza dello stesso come attore economico per compensare i gap distorsivi prodotti dal mercato, a svantaggio della piccola imprenditorialità, ma anche nel ruolo di promotore di forme di supporto al credito per sostenere le attività produttive nazionali (quali moratorie ed aiuti diretti);
    d) a concentrare le risorse rideterminate in funzione della reale capacità di spesa nel limite cronologico previsto dal Recovery Plan in poche linee d'intervento che soddisfino, altresì, gli obiettivi trasversali di coesione sociale e territoriale, parità di genere e pari opportunità, occupazione giovanile, transizione ecologica evitando interventi a pioggia non sostenibili per un Paese che negli ultimi 20 anni ha ridotto ad un quarto il personale che opera nella Pubblica amministrazione;
    e) a procedere nel rafforzamento di misure nazionali volte a prevenire, individuare e correggere corruzione, frode e conflitti di interesse quando si utilizzano i fondi forniti nell'ambito del Dispositivo, comprese le disposizioni volte ad evitare il doppio finanziamento da altri programmi dell'Unione, coinvolgendo direttamente la Direzione nazionale antimafia sin dall'inizio del processo di ricostruzione del Paese attraverso specifici protocolli, riconoscendo il fondamentale apporto che la Direzione può offrire nel contrasto di ogni fenomeno di inquinamento mafioso dei progetti di sviluppo (indebita intercettazione dei flussi finanziari, sfruttamento delle risorse per riciclare proventi criminali, impiego dello strumento intimidatorio e corruttivo);
    f) a garantire il pieno e costante coinvolgimento del Parlamento e assicurare il monitoraggio degli stati di avanzamento, degli impatti e delle analisi costi-benefici delle misure e dei progetti inseriti nel Piano;
    g) ad affrontare in parallelo riforme e investimenti, puntando a misure di impatto duraturo in grado di rafforzare il potenziale di crescita e la creazione di occupazione;
    h) a potenziare i sistemi informativi e gli strumenti di monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti previsti dal Piano al fine di agire tempestivamente qualora dovessero presentarsi situazioni di stallo.
   2) Sul settore infrastrutture e trasporti:
    a) a rivedere le modalità di allocazione delle risorse tra le voci di spesa del settore mobilità e trasporti, al fine di assicurare coerenza tra l'ammontare delle risorse stanziate e la capacità di ciascuna voce di rispondere agli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle emissioni inquinanti;
    b) a riallocare le risorse destinate ai collegamenti ferroviari a lunga distanza ad alta velocità verso progetti con tempi di realizzazione più contenuti e impatti positivi già nell'orizzonte di Piano, che mirino all'accelerazione dell'elettrificazione del settore, all'attuazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, al potenziamento del Tpl, delle infrastrutture per la mobilità ciclabile e pedonale e dell'intermodalità, del trasporto ferroviario metropolitano e regionale;
    c) a destinare maggiori risorse per il trasporto pubblico locale sostenibile, in modo da poter implementare le reti tramviarie e metropolitane, potenziare il servizio di trasporto collettivo e condiviso, rinnovare il parco mezzi non alimentato da fonti fossili, sviluppare le reti ciclabili, gli interventi di moderazione del traffico e di sicurezza stradale;
    d) a sostenere le misure e gli investimenti utili per la mobilità sostenibile contenute nei Pums adottati e approvati;
    e) a sostenere le misure e gli investimenti nel settore dell'autotrasporto affinché si realizzi la transizione dal Diesel e dal gas verso l'elettrificazione, a vantaggio di ambiente, qualità dell'aria, vivibilità delle città e a supporto di una giusta transizione delle oltre 90.000 piccole e medie imprese operanti in Italia nell'ambito della logistica;
    f) a sostenere lo sviluppo di una filiera industriale e catena del valore dell'elettrico nazionale che garantisca importanti ripercussioni in termini occupazionali e di crescita economica nel medio e lungo ternane, fornendo una concreta opportunità all'Italia di uscire da un prolungato periodo di crisi industriale e allinearsi, colmando il gap, ai maggiori Stati europei;
    g) a dare priorità di investimento allo sviluppo di una rete di infrastrutture di ricarica elettrica capillare, senza la quale gli investimenti già ridotti relativi alla mobilità elettrica risultano di breve respiro;
    h) a prevedere risorse dedicate specificamente ad aumentare il parco autobus elettrici anche attraverso la possibilità di effettuare il retrofit elettrico su alcuni mezzi esistenti e a promuovere lo sviluppo di una filiera italiana dell'autobus elettrico;
    i) a rimuovere dal Pnrr tutte le spese per nuovi investimenti autostradali e potenziamenti della rete e a non farsi carico di manutenzioni, adeguamenti tecnologici ed elettrificazioni da effettuare sulla rete autostradale esistente che devono essere posti a carico delle concessionarie autostradali, secondo i rispettivi Pef, sia vigenti che da rivedere;
    l) a investire nella progressiva elettrificazione delle tratte marittime brevi (inferiori a 50 miglia) operanti nel nostro Paese e nello studio di soluzioni per decarbonizzare le tratte medie e lunghe;
    m) a implementare risorse anche per i porti commerciali minori italiani al fine del pieno sviluppo di tutte le aree del Paese;
    n) ad adottare strumenti di sostegno alla ripresa del traffico aereo;
    o) a modificare, in termini perequativi, l'attuale distribuzione tra Nord e Sud delle risorse riguardanti i collegamenti ferroviari ad alta velocità, favorendo con un importante rafforzamento i territori maggiormente sprovvisti di collegamenti ferroviari (il Sud e le isole);
    p) a non utilizzare i fondi Pnrr per finanziare il fallimentare ed inutile progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.
   3) Sul settore giustizia:
    a) ad implementare pienamente la digitalizzazione operando, altresì, una semplificazione del sistema tra i diversi settori (civile, amministrativo, tributario e penale) prevedendo, se possibile, un unico metodo di processo telematico;
    b) ad aumentare la produttività del settore civile (e penale) rendendo pienamente operante l'Ufficio del processo, prevedendo che ad ogni magistrato corrisponda personale di cancelleria e «funzionari ausiliari del giudice», figure selezionate, mediante concorso per titoli e prova preselettiva, con contratto a tempo indeterminato, tra avvocati e magistrati onorari così da permettere la sostanziale eliminazione della magistratura onoraria precaria, gli attuali giudici di pace e i magistrati ausiliari in appello;
    c) a diminuire l'afflusso delle cause tributarie in Cassazione prevedendo la professionalizzazione dei magistrati tributari mediante la soppressione delle commissioni provinciali e regionali ed istituendo, in ogni Tribunale e Corte d'Appello, una Sezione Specializzata Tributaria;
    d) a migliorare il sistema carcerario prevedendo nuove carceri (e la ristrutturazione degli edifici esistenti) anche da un punto di vista tecnologico implementando la videosorveglianza, il controllo da remoto nonché la schermatura telefonica, almeno delle parti in detenzione;
    e) al fine di incentivare i riti alternativi nel processo penale a non modificare la riforma della prescrizione entrata in vigore il 1o gennaio 2020;
    f) a cancellare ogni ipotesi presente nel Pnrr di potenziare il filtro di ammissibilità delle impugnazioni civili, opzione che tende a rendere più difficile la tutela dei diritti delle persone;
    g) ad eliminare ogni ipotesi di inserire, come principio generale, il principio di sinteticità degli atti, strumento utilizzato spesso in Cassazione per declinare il diritto a vedersi discutere, in quel grado, la propria impugnazione.
   4) Sul settore istruzione, cultura, turismo e sport:
    a) ad assicurare la titolarità pubblica negli interventi per l'accesso all'istruzione e riduzione dei divari territoriali, in particolare riguardo ad asili nido e servizi integrati, scuole dell'infanzia (3-6 anni) e sezioni «primavera», tramite anche la costituzione e potenziamento dei Poli per l'infanzia statale;
    b) ad evitare la frammentazione regionale dei processi di istruzione, in particolare riguardo all'istruzione professionalizzante e agli Its, che non dovrebbero focalizzarsi sui bisogni contingenti delle imprese locali, ma proiettarsi verso tecniche e modalità produttive innovative di impatto globale, fornendo le competenze indispensabili di base, soprattutto tecnico-pratiche, in vista di una inevitabile formazione continua;
    c) a riformare il sistema dei Centri di formazione professionale, di concerto al suo potenziamento, togliendone il controllo alle regioni, che ne hanno esternalizzato i servizi, e ponendolo nuovamente sotto il controllo statale, attraverso una modifica dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
    d) ad introdurre la figura dell'educatore e del pedagogista scolastico, da reclutare, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, tramite concorso pubblico, onde dotare le istituzioni scolastiche delle figure professionali maggiormente atte ad affrontare le crescenti difficoltà relazioni dell'intera comunità scolastica (docenti, personale Ata, famiglie e studenti) post COVID-19;
    e) ad operare sulla selezione e sulla formazione degli insegnanti attraverso una strategia condivisa e co-progettata tra Scuola, Università e Ministero, consentendo di garantire che l'offerta formativa della scuola pubblica sia qualitativamente adeguata all'alto compito di piena realizzazione della personalità di ciascuna studentessa e di ciascuno studente e sia adeguata alle sfide di una società in continua evoluzione, nonché garanzia per tutti di mobilità sociale;
    f) a predisporre e realizzare un piano di investimenti strutturali finalizzati a garantire, in maniera necessariamente prioritaria rispetto agli istituti privati, la valorizzazione e il potenziamento degli Enti pubblici di ricerca. In quest'ottica, nelle azioni previste dal Piano, garantire un ruolo di prim'ordine al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), in grado di mobilitare competenze e capacità scientifiche e tecnologiche multidisciplinari, oltre che un enorme patrimonio infrastrutturale e strumentale;
    g) a prevedere, nell'ambito degli investimenti per turismo e cultura, l'assunzione pubblica di lavoratori specializzati nel settore, sia intervenendo a supporto di una classe lavoratrice che ha subito enormi danni dalla crisi pandemica, sia stabilendo criteri certi per individuare i livelli essenziali delle prestazioni che spettano ad ogni territorio, in termini di biblioteche, sostegno al patrimonio museale, al turismo sostenibile, artistico e culturale, alla cura dei contesti urbanizzati e al paesaggio, con relativi interventi di digitalizzazione del patrimonio materiale, di innovazione dei servizi e di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo, integrato con la realtà del territorio;
    h) ad incentivare significativamente la pratica sportiva da una parte e teatrale dall'altra in contesti periferici e marginali, la quale sconta l'inadeguatezza delle risorse finanziarie stanziate, sostenendo in primis le associazioni di volontariato che si occupano di ciò soprattutto nelle zone più povere e più criminalizzate, così da fornire ai giovani, attraverso lo sport e la cultura, un'alternativa ai pericolosi contatti con la malavita;
    i) a garantire maggiori risorse e finanziamenti al sistema delle Università statali, orientato a un'ottica perequativa e non premiale di distribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario, garantendo un livello medio-alto degli atenei diffuso sul territorio, evitando concentrazioni di risorse in poche università.
   5) Sul settore sanità:
    a) a ridefinire i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale secondo un apposito «indice di occorrenza» locale tenendo all'uopo conto dei dati di morbilità e co-morbilità dei singoli territori regionali e dei relativi livelli di vulnerabilità sociale;
    b) a superare la competenza esclusiva delle regioni in merito all'autocertificazione dei dati trasmessi da parte delle regioni al Ministero della salute relativa alla griglia di adempimento dei livelli essenziali di assistenza col fine di azzerare in via definitiva disavanzi, debiti delle regioni penalizzate dai criteri vigenti di ripartizione del Fondo sanitario nazionale;
    c) ad implementare un sistema unico di fascicolo sanitario elettronico facendo sì che le regioni si dotino di uno strumento unico, senza l'intermediazione di società informatiche private che mettono a grave rischio la privacy dei dati di morbilità del cittadini italiani, così da centralizzare e mettere in sicurezza il flusso informatico inserendo tale implementazione in norme di rango primario;
    d) a progettare un sistema informatico, collegato al Fascicolo Sanitario Elettronico, di digitalizzazione dell'intera rete ospedaliera, di assistenza primaria e terziaria, in collegamento con i medici di Medicina Generale e di pediatri di Libera Scelta in modo da incentivare un'epidemiologia capillare basata sugli standard dell'ICD-10 per il potenziamento della telemedicina, anche col fine di ridurre l'incidenza dei ricoveri ospedalieri e favorendo la presa in carico dei pazienti nei differenti territori italiani;
    e) a rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare, che tanto avrebbe potuto incidere positivamente nel corso della pandemia, introducendo figure obbligatorie come l'infermiere di base da affiancare al medico di base, oltre a un'estensione psico-sanitaria e socio-sanitaria della cura del paziente.
   6) Sul settore ambiente e agricoltura:
    a) a considerare un maggiore apporto autenticamente « green» all'intero piano, come richiesto dall'Unione europea, concentrandosi sulle energie rinnovabili veramente sostenibili e diversificate, aggiungendo l'aggettivo «verde» nei richiami all'utilizzo dell'idrogeno, chiarendo che il nucleare è fuori discussione e che ogni progetto futuribile su tale tema dev'essere accordato a impegni sulle rinnovabili di nuova generazione;
    b) a destinare risorse rilevanti per l'ammodernamento dell'infrastruttura idrica italiana al fine evitare lo sperpero di risorse di un bene pubblico fondamentale come l'acqua;
    c) ad eliminare ogni ipotesi di progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, sia per il danno ambientale sia perché il progetto andrebbe compiuto entro il 2026 e i controlli sarebbero derogati a causa della rapidità. Ugualmente la costruzione di stadi si presenta come un intervento infrastrutturale dannoso oltre che poco utile, piuttosto sarebbe utile dirottare tali fondi verso interventi infrastrutturali e di trasporti minori, volti a favorire i territori più disagiati su tale aspetto, specie al Sud e nelle aree interne;
    d) a riconsiderare l'innalzamento dei limiti all'inquinamento elettromagnetico per lanciare il 5G, una tecnologia di sviluppo che va accordata con le necessarie salvaguardie della salute umana, in accordo certo alle più accurate e cautelative evidenze della ricerca riguardo ad ogni tecnologia sperimentale;
    e) ad introdurre, per le imprese del comparto agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, misure specifiche dirette a promuovere e a favorire l'Innovazione tecnologica, il trasferimento di know how dai centri di ricerca alle aziende, l'ammodernamento di macchinari e impianti con strumenti di incentivazione che permettano il pieno accesso delle imprese agricole ai medesimi sistemi;
    f) ad introdurre misure volte a favorire, attraverso la combinazione di incentivi a fondo perduto e agevolazioni di carattere fiscale, il rinnovo del parco mezzi agricoli circolanti;
    g) a prorogare sino a tutto il 2023 la misura del cosiddetto superbonus 110 per cento al fine di aumentare l'attività in un settore economico cruciale e migliorare le performance di efficienza del nostro patrimonio edilizio.
(6-00190) «Colletti».


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, N. 30, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LAVORATORI CON FIGLI MINORI IN DIDATTICA A DISTANZA O IN QUARANTENA (A.C. 2945-A)

A.C. 2945-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
    in particolare l'articolo 2 concerne norme in materia di lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting;
    le correnti scelte politiche circa la gestione delle riaperture vanno nella direzione di garantire il rientro a scuola per tutti gli studenti, a partire dal 26 aprile, in zona gialla e arancione;
    la chiusura delle scuole all'interno della zona rossa, come ormai ampiamente noto, crea enormi disagi a tutte le mamme lavoratrici che, per la natura della loro occupazione, non possono lavorare da casa. Prime fra tutte le donne medico, le infermiere, le operatrici socio-sanitarie che non possono prendere ferie o congedi visto l'enorme impegno che stanno mettendo per contrastare la pandemia, trovandosi però in grave difficoltà con la gestione dei bambini, spesso molto piccoli, che sono a casa invece che a scuola;
    è necessario trovare una rapida e strutturata soluzione – adattabile alla presente e alle future emergenze – a questo problema che porta moltissime donne professioniste appartenenti alle categorie essenziali a scegliere ingiustamente tra famiglia e lavoro;
    in tal senso è auspicabile garantire l'attività didattica in presenza per figli di personale sanitario e di tutto il personale direttamente impiegato nella gestione dell'emergenza pandemica a prescindere dalla fascia di rischio della Regione;
    in questa direzione si muove il Piano Scuola 2020-2021 («Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione», approvato con decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39) oltre che numerose note del Ministero dell'istruzione (una tra tutte, nota 1990/2020). Come ribadito nella nota «Nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario dirigenziale e non, direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell'età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza»;
    è necessario in ogni caso estendere i congedi per i genitori e il bonus baby sitting oltre il 30 giugno 2021 soprattutto per aiutare quei lavoratori come le donne medico, le infermiere e le operatrici socio-sanitarie che prestano la loro attività di contrasto alla pandemia COVID-19 e sono quindi le più direttamente coinvolte dai rischi sanitari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare ulteriori risorse economiche per estendere oltre il 30 giugno 2021 i benefici previsti dal presente decreto-legge (congedi parentali e bonus baby sitting) per superare le gravi difficoltà dei genitori (in particolare quelli che operano nei servizi socio-sanitari ed essenziali per la collettività) che sono direttamente impegnati nel contrasto alla diffusione della Pandemia COVID-19.
9/2945-A/1Bologna.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, di conversione del decreto-legge del 13 marzo 2021 prevede «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19» e dispone ulteriori misure restrittive per il periodo temporale compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 20121, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica;
    all'articolo 1 sono previste ulteriori disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento sulle attività economiche produttive e sociali;
    da una indagine commissariata dal Comitato Edufin alla Doxa, come riportato poi dal presidente dell'Ania, è emerso che se prima della pandemia le famiglie in difficoltà economica erano circa il 48 per cento adesso si assestano oltre il 62 per cento, circa due su tre;
    dai dati pubblicati dal «Sole 24 ore» il calo della domanda nel 2020 è stato generalizzato per circa il 61 per cento delle imprese e la perdita di fatturato registrata nel 2020 è risultata pari a circa 420 miliardi di euro;
    ciò sta determinando che diverse famiglie, artigiani, liberi professionisti e pmi a stendo riescono a pagare gli affitti delle abitazioni e dei locali in affitto tant’è che moltissimi enti, ma anche privati, hanno concesso loro oltre che dilazioni anche una significativa riduzione del canone d'affitto;
    sono circa 11 mila le pubbliche amministrazioni che detengono e gestiscono un immenso patrimonio immobiliare – si pensi che solo la Banca d'Italia attraverso una sua controllata ne gestisce oltre 8 mila unità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere appositi strumenti, anche normativi, affinché le famiglie, gli artigiani, i liberi professionisti, e le piccole imprese che detengono immobili di enti pubblici o di loro controllate e che hanno subito penalizzazioni economiche a seguito delle misure restrittive finalizzate al contenimento dei contagi, possano usufruire di tutte le disposizioni e agevolazioni contenute nei vari provvedimenti normativi di contrasto al COVID-19.
9/2945-A/2Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, all'articolo 2, comma 2 della norma in esame stabilisce che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio;
    il comma 2 prevede, altresì, che il beneficio sia riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura;
    in tale ambito sarebbe necessario superare l'impostazione che considera alternativo il congedo rispetto al lavoro agile perché corrisponde all'idea secondo la quale lo smart working consentirebbe nel contempo di svolgere il lavoro di cura familiare, una idea che non può essere né condivisibile né rispondente alla realtà in quanto comporta una svalutazione del lavoro in modalità agile,

impegna il Governo

ad approfondire le ripercussioni e gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, valutandone gli effetti applicativi al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a prevedere la soppressione di tali disposizioni.
9/2945-A/3Epifani, Stumpo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, all'articolo 2, comma 2 della norma in esame stabilisce che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio;
    il comma 2 prevede, altresì, che il beneficio sia riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura;
    in tale ambito sarebbe necessario superare l'impostazione che considera alternativo il congedo rispetto al lavoro agile perché corrisponde all'idea secondo la quale lo smart working consentirebbe nel contempo di svolgere il lavoro di cura familiare, una idea che non può essere né condivisibile né rispondente alla realtà in quanto comporta una svalutazione del lavoro in modalità agile,

impegna il Governo

ad approfondire le ripercussioni e gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, valutandone gli effetti applicativi al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a prevedere la revisione di tali disposizioni.
9/2945-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta).  Epifani, Stumpo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, all'articolo 2, comma 3 stabilisce che, per i periodi di astensione dal lavoro di cui al comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e nel limite di spesa determinato al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. Ai fini previdenziali i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
    l'indennità al 50 per cento appare fortemente penalizzante rispetto all'accesso ai congedi delle lavoratrici e dei lavoratori con redditi bassi creando una situazione che vede la fruizione da parte della figura genitoriale percettrice del salario più basso che, nella maggioranza dei casi, è il genitore di sesso femminile;
    sarebbe necessario prevedere un congruo innalzamento della indennità al 50 per cento della retribuzione di lavoratori come previsto dal decreto-legge in esame, con figli minori in didattica a distanza o in quarantena che per questo motivo devono usufruire di periodi di astensione dal lavoro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, provvedendo, in un successivo provvedimento, ad innalzare l'indennità dal 50 per cento all'80 per cento, accertando la quantificazione delle risorse necessarie e individuando le risorse anche prevedendo la copertura della differenza dell'indennità percepita nel periodo in cui era stata stabilita al 50 per cento, per equiparare l'indennità all'80 per cento per tutto il periodo di astensione dal lavoro ai sensi dell'articolo, 2 comma 3 del decreto-legge in esame.
9/2945-A/4Stumpo, Epifani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, all'articolo 2, comma 3 stabilisce che, per i periodi di astensione dal lavoro di cui al comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e nel limite di spesa determinato al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. Ai fini previdenziali i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
    l'indennità al 50 per cento appare fortemente penalizzante rispetto all'accesso ai congedi delle lavoratrici e dei lavoratori con redditi bassi creando una situazione che vede la fruizione da parte della figura genitoriale percettrice del salario più basso che, nella maggioranza dei casi, è il genitore di sesso femminile;
    sarebbe necessario prevedere un congruo innalzamento della indennità al 50 per cento della retribuzione di lavoratori come previsto dal decreto-legge in esame, con figli minori in didattica a distanza o in quarantena che per questo motivo devono usufruire di periodi di astensione dal lavoro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, provvedendo, in un successivo provvedimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ad innalzare l'indennità dal 50 per cento all'80 per cento, accertando la quantificazione delle risorse necessarie e individuando le risorse anche prevedendo la copertura della differenza dell'indennità percepita nel periodo in cui era stata stabilita al 50 per cento, per equiparare l'indennità all'80 per cento per tutto il periodo di astensione dal lavoro ai sensi dell'articolo, 2 comma 3 del decreto-legge in esame.
9/2945-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta).  Stumpo, Epifani.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le misure adottate nel corso della pandemia da COVID-19, al fine di limitare la diffusione dei contagi, vi è stata quella di consentire ai datori di lavoro privati far svolgere l'attività lavorativa da parte dei propri lavoratori subordinati in modalità agile di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 81 del 2017, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla medesima normativa;
    la misura è stata più volte prorogata e il termine di applicazione attualmente vigente è fissato al 30 aprile 2021;
    un'ulteriore proroga è fortemente richiesta dalle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e al tempo stessa risulta fortemente gradita ai lavoratori,

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento di urgenza utile, e comunque entro il 30 aprile 2020, la proroga fino al 30 settembre della procedura semplificata per i datori di lavoro privati per far svolgere ai propri dipendenti la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 81 del 2017.
9/2945-A/5Zangrillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 nonché interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    l'articolo 2 del decreto-legge, tra le misure di sostegno adottate, prevede per il lavoratore dipendente la possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile, ovvero, in via alternativa la possibilità di accedere a congedi parentali straordinari;
    alla luce della diffusione che ha avuto il così detto smart working nel corso della pandemia con un gran numero di lavoratori che svolgono stabilmente la propria attività di lavoro ordinaria in modalità agile, appare improprio considerare tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa come una misura di cura, e al tempo stesso è opportuno riconoscere al lavoratore in smart working la possibilità, come per gli altri lavoratori dipendenti, di poter accedere ai congedi parentali straordinari nel caso in cui il figlio minore debba svolgere l'attività didattica a distanza, sia malato di COVID-19 o sia in quarantena,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di prevedere, nel primo provvedimento d'urgenza utile, la possibilità per i lavoratori dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile di accedere ai congedi parentali straordinari previsti dalla normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del COVID-19.
9/2945-A/6Palmieri, Bagnasco, Zangrillo, Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    le conseguenze della pandemia di COVID-19 che tuttora stiamo vivendo, impongono un'attenzione maggiore ad un aspetto ancora troppo poco valorizzato, ovvero il benessere delle bambine, bambini ed adolescenti. Tuttavia, tale aspetto legato alla sfera del benessere fisico, psicologico ed emotivo dei minori è altrettanto importante. Di fatti, l'emergenza sanitaria non solo ha causato un danno materiale come perdita di giorni scolastici, ma anche in termini di prospettive future a fronte di un ritardo di quasi due anni che potrà avere ripercussioni nell'ambito formativo e professionale dei giovani;
    per tali ragioni, occorre un approccio che ponga al centro il benessere dei minori e che contrasti il fenomeno della dispersione scolastica e della povertà educativa, il quale colpisce in particolare i minori in situazioni socio-economiche più svantaggiate e spesso residenti in territori del Sud; basti pensare alle difficoltà che molte famiglie si trovano ad affrontare per l'accesso alla didattica a distanza, in mancanza di strumenti tecnologici adeguati;
    a tal proposito, è quindi auspicabile introdurre delle misure a sostegno delle famiglie e dei minori che contribuiscano allo svolgimento di attività extra-scolastiche, permettendo al contempo ai genitori di lavorare con tranquillità. Precisamente, occorrono azioni mirate che tengano conto delle esigenze delle diversità territoriali e cittadine, aiutando altresì i bambini e le bambine in condizione di maggiore disagio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative volte al sostegno delle famiglie e dei minori anche al fine di potenziare attività extra-scolastiche a beneficio del benessere di bambini e bambine agevolando altresì l'attività lavorativa dei genitori.
9/2945-A/7Lattanzio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo ha introdotto disposizioni più restrittive, finalizzate a potenziare su tutto il territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, con l'obbiettivo di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia. Il provvedimento prevede misure anche sul versante del sostegno socio-familiare, introducendo, fino al 30 giugno 2021, interventi di sostegno per lavoratori con figli minori di sedici anni durante il periodo di sospensione dell'attività didattica svolta dalle scuole con la presenza degli alunni ovvero per la durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, in caso di contagio, o per la durata della quarantena del figlio medesimo, in conseguenza di contatto con persona contagiata,
   considerato che:
    in particolare, il provvedimento, all'articolo 2, comma 6, prevede la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per remunerare prestazioni effettuate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, per la durata dell'infezione da Coronavirus del figlio e di durata della quarantena del figlio, ove minore di anni quattordici. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a servizi socio-educativi territoriali, a centri con funzione educativa e ricreativa e a servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Occorre evidenziare, tuttavia, che nel corso di questi mesi dominati dall'emergenza pandemica la rimodulazione delle attività lavorative e scolastiche è stata spesso accompagnata da problematiche di natura sociale-educativa, economica e finanche correlate alla condizione psicologica delle persone, che hanno accentuato disparità fra i diversi ed innumerevoli contesti territoriali e socio-familiari del Paese,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a prevenire ed a colmare le disparità sociali e territoriali nell'ambito della famiglia, introducendo misure di incentivo economico in particolare per le attività correlate alla didattica a distanza, garantendo quindi l'accesso ad una adeguata dotazione tecnica per la DAD alle famiglie più svantaggiate, nonché istituendo una rete di monitoraggio e prevenzione dei disagi familiari sul piano economico, sociale e psicologico, che sia diffusa su tutto il territorio nazionale attraverso lo stretto coordinamento tra istituzioni centrali dello Stato ed enti territoriali.
9/2945-A/8Maraia, Zolezzi, D'Ippolito.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo ha introdotto disposizioni più restrittive, finalizzate a potenziare su tutto il territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, con l'obbiettivo di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia. Il provvedimento prevede misure anche sul versante del sostegno socio-familiare, introducendo, fino al 30 giugno 2021, interventi di sostegno per lavoratori con figli minori di sedici anni durante il periodo di sospensione dell'attività didattica svolta dalle scuole con la presenza degli alunni ovvero per la durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, in caso di contagio, o per la durata della quarantena del figlio medesimo, in conseguenza di contatto con persona contagiata,
   considerato che:
    in particolare, il provvedimento, all'articolo 2, comma 6, prevede la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per remunerare prestazioni effettuate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, per la durata dell'infezione da Coronavirus del figlio e di durata della quarantena del figlio, ove minore di anni quattordici. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a servizi socio-educativi territoriali, a centri con funzione educativa e ricreativa e a servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Occorre evidenziare, tuttavia, che nel corso di questi mesi dominati dall'emergenza pandemica la rimodulazione delle attività lavorative e scolastiche è stata spesso accompagnata da problematiche di natura sociale-educativa, economica e finanche correlate alla condizione psicologica delle persone, che hanno accentuato disparità fra i diversi ed innumerevoli contesti territoriali e socio-familiari del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a prevenire e colmare le disparità sociali e territoriali nell'ambito della famiglia, proseguendo con le misure di incentivo economico in particolare per le attività correlate alla didattica a distanza, garantendo quindi l'accesso ad una adeguata dotazione tecnica per la DAD alle famiglie più svantaggiate, nonché istituendo una rete di monitoraggio e prevenzione dei disagi familiari sul piano economico, sociale e psicologico, che sia diffusa su tutto il territorio nazionale attraverso lo stretto coordinamento tra istituzioni centrali dello Stato ed enti territoriali.
9/2945-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta).  Maraia, Zolezzi, D'Ippolito.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha rimodulato le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare la circolazione delle persone ed evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    di conseguenza, all'articolo 2 del decreto-legge n. 30, sono state disposte misure di sostegno per i genitori lavoratori con figli conviventi minori di 14 anni a fronte di circostanze quali sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione da COVID-19, quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto;
    la platea di destinatari delle summenzionate misure si diversificano in quanto, mentre ai commi 2 e 3, si prevede un congedo straordinario per i lavoratori dipendenti non in modalità agile, il comma 6 istituisce un bonus per i lavoratori autonomi ed altre specifiche categorie dipendenti;
    in questa prospettiva, mentre per il congedo riconosciuto al lavoratore dipendente è erogata un'indennità pari al 50 per cento della relativa retribuzione sul modello del testo unico sulla maternità e paternità (ex articolo 23, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), il bonus è erogato nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali;
    nella fase attuale ancora si assiste ad un innalzamento del numero di contagi che avviene a macchia di leopardo sul territorio nazionale, per lo più a causa al diffondersi delle varianti del virus. Tali varianti colpiscono, a differenza di quanto avveniva nella prima ondata della pandemia, soggetti appartenenti a classi di età sempre più basse, facendo registrare un incremento di casi soprattutto nelle scuole;
    la pandemia ha messo in luce le manchevolezze e le insufficienze strutturali del sistema degli ammortizzatori sociali per le diverse forme di lavoro, in particolare per quelle esercitate in forma autonoma;
    particolarmente delicata è la posizione delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi che hanno subito in maniera sensibile gli effetti della crisi epidemiologica e conseguente crisi economica e che, dunque, in questa fase appaiono maggiormente vulnerabili dal punto di vista economico e sociale;
    si ritiene pertanto necessario tutelare, nel rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della Costituzione, la posizione economica e sociale delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi, anche rispetto alla diversa condizione di svantaggio che subiscono in conseguenza delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riguardo ai casi di sospensione dell'attività didattica o educativa,

impegna il Governo

ad adottare, nei prossimi provvedimenti utili e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori misure volte a garantire il riconoscimento di un contributo di sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi per cause collegate al contenimento e al contrasto dell'epidemia da COVID-19, in riferimento ai casi di sospensione dell'attività didattica o educativa, e in particolare a prevedere un limite massimo complessivo all'erogazione del congedo parentale riconosciuto alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti, sì da meglio perequare il beneficio rispetto ai casi di percezione dello stesso per redditi altissimi, nonché redistribuire il sostegno ed il relativo onere fiscale a carico della finanza pubblica, estendendo, fino a 250 euro settimanali, l'erogazione diretta del contributo per lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti e non alla Gestione separata INPS, nonché iscritti a casse previdenziali speciali.
9/2945-A/9Davide Crippa, Barzotti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, del presente decreto oggetto di conversione, considerate le misure restrittive e di contenimento della diffusione del COVID-19 assunte anche in ambito scolastico, prevede l'opportunità per i genitori lavoratori dipendenti, di figli minori di sedici anni, di poter alternativamente svolgere la loro attività lavorativa in modalità agile;
    tale possibilità viene concessa per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, alla durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena a cui lo stesso viene sottoposto;
    la succitata disposizione non include espressamente tra i genitori destinatari della misura anche quelli affidatari o collocatari di minori;
   considerato che:
    l'affido familiare, disciplinato dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, è uno strumento mirato a tutelare il minore, che ha una durata stabilita e che può terminare o in un rientro nella famiglia di origine o nella dichiarazione dello stato di adottabilità, quando i genitori non sono più in grado di adempiere la funzione genitoriale;
    l'Inps, con circolare n. 2 del 12 gennaio 2021, facendo seguito alla precedente n. 132 del 20 novembre 2020, ha reso chiarimenti e istruzioni amministrative in merito al congedo straordinario disposto dall'articolo 22-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, indicando tra i beneficiari della misura anche i genitori lavoratori dipendenti affidatari o collocatari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di indicare espressamente i genitori affidatari o collocatari tra i soggetti destinatari delle misure di sostegno per le famiglie, previste per l'emergenza pandemica in corso descritte in premessa.
9/2945-A/10D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 dispone l'applicazione di ulteriori disposizioni restrittive volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia;
    il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, che gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui ai quali hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati siano consentiti anche in deroga alla normativa adottata ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    in particolare, l'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede la possibilità di derogare alle misure di contenimento del virus quando i colloqui siano necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute od internate;
    ciò in quanto anche ai ristretti va riconosciuto e assicurato il diritto alla salute psicofisica alla pari degli altri cittadini;
    a tal proposito, l'articolo 3 CEDU pone a carico degli Stati membri anche l'obbligo positivo di assicurare che le modalità di esecuzione della misura detentiva assicurino adeguatamente la tutela della salute fisica ed il benessere psichico del detenuto;
    il provvedimento de quo, tuttavia, non chiarisce in che misura la possibilità di effettuare il colloquio in presenza anche in deroga alle misure di contenuto del virus debba essere considerata necessaria al fine della tutela psichica e fisica del detenuto, né tantomeno chiarisce a quale autorità competa tale valutazione;
    per rendere effettiva tale previsione, quindi, occorre contemperare le esigenze di tutela tenendo in considerazione le peculiarità del caso concreto e le condizioni oggettive legate al diffondersi del virus, garantendo in ogni caso la sicurezza dei colloqui,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire in quale misura il colloquio in presenza possa essere considerato necessario al fine di salvaguardare la salute psico-fisica del detenuto e quale sia l'autorità chiamata ad accertare la necessarietà del colloquio.
9/2945-A/11Perantoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 dispone l'applicazione di ulteriori disposizioni restrittive volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia;
    il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, che gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui ai quali hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati siano consentiti anche in deroga alla normativa adottata ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    in particolare, l'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede la possibilità di derogare alle misure di contenimento del virus quando i colloqui siano necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute od internate;
    ciò in quanto anche ai ristretti va riconosciuto e assicurato il diritto alla salute psicofisica alla pari degli altri cittadini;
    a tal proposito, l'articolo 3 CEDU pone a carico degli Stati membri anche l'obbligo positivo di assicurare che le modalità di esecuzione della misura detentiva assicurino adeguatamente la tutela della salute fisica ed il benessere psichico del detenuto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire in quale misura il colloquio in presenza possa essere considerato necessario al fine di salvaguardare la salute psico-fisica del detenuto e quale sia l'autorità chiamata ad accertare la necessarietà del colloquio.
9/2945-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta).  Perantoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni (o a prescindere dall'età in caso di figli con disabilità, con disturbi DSA o di alunni con bisogni educativi speciali), o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni, nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e della polizia locale e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia;
    il congedo è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, ma il provvedimento non contempla una disposizione che riconosca la possibilità di usufruire del bonus baby-sitting per i genitori conviventi con figli disabili;
    è del tutto evidente come l'attività di cura dei figli che l'articolo 30 della nostra Costituzione affida ai genitori debba essere supportata e inverata da misure che ne consentano il suo effettivo espletamento e, per questo, non è chiaro quale sia la ratio di escludere dal novero dei beneficiari del bonus baby-sitting quei genitori che, in ragione delle maggiori attenzioni cui sono chiamati, risultano del tutto qualificati a beneficiare, al pari delle altre categorie contemplate, della predetta misura,

impegna il Governo

ad adottare le ulteriori iniziative legislative necessarie a riconoscere il bonus baby- sitting di cui al presente provvedimento anche ai lavoratori subordinati e autonomi conviventi con figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, a prescindere dall'età e a prescindere dalla circostanza che il genitore svolga la prestazione lavorativa in modalità agile.
9/2945-A/12Noja.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 in esame consente al lavoratore dipendente, che sia genitore di figlio convivente minore di anni sedici, di svolgere, alternativamente all'altro genitore, la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
   considerato che:
    il lavoro agile rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
    recentemente è aumentato in maniera massiccia il ricorso al lavoro in modalità agile da parte delle imprese e della pubblica amministrazione;
    in ragione della pervasività delle nuove tecnologie il lavoratore deve essere considerato titolare del diritto soggettivo alla disconnessione ovvero del diritto di «estraniarsi» dallo spazio digitale ed interrompere la connessione affinché sia garantito il riposo e l'effettivo recupero delle energie psicofisiche,

impegna il Governo

ad adottare le misure opportune per promuovere, garantire e rafforzare l'esercizio del diritto alla disconnessione per tutti i lavoratori, che prestano la propria attività lavorativa in modalità agile.
9/2945-A/13Barzotti.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   valutate con favore le disposizioni volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché gli interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori di sedici anni durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza ovvero per la durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, in caso di contagio, o per la durata della quarantena del figlio medesimo, in conseguenza di contatto con persona contagiata;
   considerato in particolare che l'articolo 2 dispone in materia di lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting, per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, per i lavoratori autonomi, e per il personale di determinate categorie;
   visto che durante l'esame in Commissione è stata estesa la platea dei beneficiari di tale importante misura;
   rilevato che restano comunque escluse due categorie di lavoratori particolarmente fragili e precarie, quali i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori imbarcati della pesca professionale, che operano nelle attività legate al settore primario, anche nei periodi di chiusura di altri settori economici e produttivi,

impegna il Governo

nell'ottica di una migliore gestione della famiglia, a valutare l'opportunità di far rientrare nella platea dei beneficiari delle misure citate in premessa anche i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori imbarcati della pesca professionale.
9/2945-A/14Gallinella, Gagnarli, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, L'Abbate, Alberto Manca, Maglione, Marzana, Parentela, Pignatone, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento attualmente in esame in aula prevede all'articolo 2 il tema del lavoro agile dei congedi per genitori e l'ampliamento della platea dei soggetti che usufruiscono del bonus baby-sitting;
    più in particolare si prevede che in alternativa al lavoro agile e al congedo straordinario e solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al medesimo congedo straordinario, fino al 30 giugno 2021 è riconosciuta la possibilità di usufruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia per i figli conviventi minori di anni 14 che si trovano o in un momento di sospensione dell'attività didattica in presenza, o hanno contratto l'infezione da COVID o si trovano in quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto;
    la suddetta possibilità, cioè di utilizzare il bonus baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, riguarda le seguenti categorie di lavoratori:
     a) iscritti alla gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e, come disposto in sede referente, della polizia locale, impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica;
     b) dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari;
    i lavoratori della scuola, pur essendo questa, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla L. 83/2000, un servizio pubblico da considerare essenziale, non rientrano tra i soggetti che possono usufruire del suddetto bonus introducendo così una grave discriminazione tra categorie di lavoratori pur essendo quelli della scuola lavoratori che garantiscono un diritto costituzionalmente sancito: il diritto all'istruzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le più adeguate azioni che possano ampliare anche ai lavoratori della scuola le agevolazioni e le misure previste per le categorie di lavoratori di cui in premessa.
9/2945-A/15Casa.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, introduce disposizioni più restrittive, volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    l'articolo 2 del provvedimento in esame consente al lavoratore dipendente, che sia genitore di figlio convivente minore di anni sedici, di svolgere, alternativamente all'altro genitore, la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
    il comma 2 della suddetta norma stabilisce che, solamente nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può usufruire del congedo retribuito ed astenersi dal lavoro ovvero non retribuito per figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni;
   considerato che:
    il lavoro agile rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
    il lavoratore e lavoratrice dipendente che sia genitore di figlio convivente minore di anni sedici o quattordici anche quando svolge l'attività lavorativa in modalità di lavoro agile, ha gli stessi diritti e doveri del lavoratore subordinato che svolge l'attività all'interno dei locali aziendali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nei prossimi provvedimenti e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori misure volte ad estendere al genitore lavoratore dipendete la possibilità di godere di congedi e bonus baby-sitter anche nei casi in cui l'altro genitore svolga l'attività lavorativa in modalità agile ovvero fruisca del congedo retribuito per figli minori di 14 anni o non retribuito per figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni.
9/2945-A/16Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, introduce disposizioni più restrittive, volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    l'articolo 2 del provvedimento in esame consente al lavoratore dipendente, che sia genitore di figlio convivente minore di anni sedici, di svolgere, alternativamente all'altro genitore, la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
    il comma 2 della suddetta norma stabilisce che, solamente nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro;
   considerato che:
    il lavoro agile rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
    il lavoratore e lavoratrice dipendente che sia genitore di figlio convivente minore di anni sedici anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile, è comunque impegnato nell'attività lavorativa e ha gli stessi diritti e doveri del lavoratore subordinato che svolge l'attività all'interno dei locali aziendali;
    il lavoratore in modalità agile ha diritto a usufruire dei medesimi congedi previsti per il lavoratore che presta la propria attività lavorativa all'interno dei locali aziendali al fine di garantire al medesimo l'effettiva conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di un tempo adeguato a ciascun genitore da dedicare alla funzione di cura dei figli e della famiglia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nei prossimi provvedimenti utili e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori misure volte ad estendere fino al 31 dicembre 2021 e per entrambi i lavoratori dipendenti, genitori di figli minori, la possibilità di usufruire della modalità di lavoro agile nonché dei congedi per cause collegate alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio e nelle ipotesi di durata dell'infezione da Sars-CoV-2 e di quarantena del figlio.
9/2945-A/17Ascari, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, introduce disposizioni più restrittive, volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    l'articolo 2 del provvedimento in esame consente al lavoratore dipendente, che sia genitore di figlio convivente minore di anni sedici, di svolgere, alternativamente all'altro genitore, la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
    il comma 2 della suddetta norma stabilisce che, solamente nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro;
   considerato che:
    il lavoro agile rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
    il lavoratore e lavoratrice dipendente che sia genitore di figlio convivente minore di anni sedici anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile, è comunque impegnato nell'attività lavorativa e ha gli stessi diritti e doveri del lavoratore subordinato che svolge l'attività all'interno dei locali aziendali;
    il lavoratore in modalità agile ha diritto a usufruire dei medesimi congedi previsti per il lavoratore che presta la propria attività lavorativa all'interno dei locali aziendali al fine di garantire al medesimo l'effettiva conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di un tempo adeguato a ciascun genitore da dedicare alla funzione di cura dei figli e della famiglia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nei prossimi provvedimenti utili e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori misure volte ad estendere per il periodo emergenziale e per entrambi i lavoratori dipendenti, genitori di figli minori, la possibilità, anche quando si lavora in modalità agile, di usufruire dei congedi per cause collegate alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio e nelle ipotesi di durata dell'infezione da Sars-CoV-2 e di quarantena del figlio.
9/2945-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ascari, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 104/1992 è stata emanata dal legislatore per dettare, all'interno dell'ordinamento, i principi generali inerenti «diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata» (articolo 2);
    detta norma rappresenta la risposta legislativa per assicurare adeguato sostegno, sia all'individuo disabile, sia ai familiari che in molti casi sono chiamati a prendersi cura di loro;
    la disciplina voluta dal legislatore però, nel prevedere una serie di misure e agevolazioni, tiene anche in debita considerazione altre persone oltre al disabile: difatti se vi è un disabile grave, genitori, coniuge nonché parte dell'unione civile e parenti (entro determinati gradi), divengono anch'essi fruitori delle misure previste della legge 104;
    l'articolo 73 del DL n. 34/2020 prevede la concessione di un numero aggiuntivo complessivo di 12 giornate di permesso retribuito (ex legge n. 104/1992);
    si tratta di permessi mensili di 3 giorni per figli con handicap grave, ovvero per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave (ex Art. 33 comma 3 L.104/92), ovvero per assistere lavoratori beneficiari di permessi mensili (articolo 33, comma 6, legge n. 104/1992) per lavoratore con handicap grave;
    il campo di applicazione della succitata norma avrebbe tenuto conto delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS, con riferimento all'anno 2018, quali:
     a) permessi mensili di 3 giorni per figli con handicap grave articolo 42, commi 2 e 3, decreto legislativo n. 151/2001 (Art. 33 comma 3 L.104/1992): circa 71.500 disabili assistiti corrispondenti a 70.000 beneficiari con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 76,8 euro;
     b) permessi mensili di 3 giorni per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave (ex Art. 33 comma 3 L. 104/92): circa 339.000 disabili assistiti da 330.000 beneficiari con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 85,0 euro;
     c) numero lavoratori beneficiari di permessi mensili (articolo 33, comma 6, legge n. 104/1992) per lavoratore con handicap grave: circa 42.000 con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 85,0 euro;
    l'incremento di 12 giorni complessivi dei suddetti permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 24 del DL 18/2020 ha comportato un maggior onere da finanziare stimato in 604,7 milioni di euro (454,6 milioni di euro per prestazione e 1 milione di euro per coperture figurative;
    sulla base del dettame costituzionale, di cui all'articolo 3, si impone l'alto fine di garantire alle persone con disabilità – ad ogni effetto di legge – la parità dei diritti e della dignità sociale;
    alla luce del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario prorogare e potenziare le succitate misure, attraverso interventi fondamentali che si collochino ampiamente nella fase delle risposte a detta emergenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti normativi volti a incrementare il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 di ulteriori complessive diciotto giornate, usufruibili entro il 30 giugno 2021.
9/2945-A/18Segneri.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 104/1992 è stata emanata dal legislatore per dettare, all'interno dell'ordinamento, i principi generali inerenti «diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata» (articolo 2);
    detta norma rappresenta la risposta legislativa per assicurare adeguato sostegno, sia all'individuo disabile, sia ai familiari che in molti casi sono chiamati a prendersi cura di loro;
    la disciplina voluta dal legislatore però, nel prevedere una serie di misure e agevolazioni, tiene anche in debita considerazione altre persone oltre al disabile: difatti se vi è un disabile grave, genitori, coniuge nonché parte dell'unione civile e parenti (entro determinati gradi), divengono anch'essi fruitori delle misure previste della legge 104;
    l'articolo 73 del DL n. 34/2020 prevede la concessione di un numero aggiuntivo complessivo di 12 giornate di permesso retribuito (ex legge n. 104/1992);
    si tratta di permessi mensili di 3 giorni per figli con handicap grave, ovvero per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave (ex Art. 33 comma 3 L.104/92), ovvero per assistere lavoratori beneficiari di permessi mensili (articolo 33, comma 6, legge n. 104/1992) per lavoratore con handicap grave;
    il campo di applicazione della succitata norma avrebbe tenuto conto delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS, con riferimento all'anno 2018, quali:
     a) permessi mensili di 3 giorni per figli con handicap grave articolo 42, commi 2 e 3, decreto legislativo n. 151/2001 (Art. 33 comma 3 L.104/1992): circa 71.500 disabili assistiti corrispondenti a 70.000 beneficiari con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 76,8 euro;
     b) permessi mensili di 3 giorni per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave (ex Art. 33 comma 3 L. 104/92): circa 339.000 disabili assistiti da 330.000 beneficiari con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 85,0 euro;
     c) numero lavoratori beneficiari di permessi mensili (articolo 33, comma 6, legge n. 104/1992) per lavoratore con handicap grave: circa 42.000 con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 85,0 euro;
    l'incremento di 12 giorni complessivi dei suddetti permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 24 del DL 18/2020 ha comportato un maggior onere da finanziare stimato in 604,7 milioni di euro (454,6 milioni di euro per prestazione e 1 milione di euro per coperture figurative;
    sulla base del dettame costituzionale, di cui all'articolo 3, si impone l'alto fine di garantire alle persone con disabilità – ad ogni effetto di legge – la parità dei diritti e della dignità sociale;
    alla luce del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario prorogare e potenziare le succitate misure, attraverso interventi fondamentali che si collochino ampiamente nella fase delle risposte a detta emergenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori provvedimenti normativi volti a incrementare il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 di ulteriori complessive diciotto giornate, usufruibili entro il 30 giugno 2021.
9/2945-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta).  Segneri.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, introduce disposizioni volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    il provvedimento in esame reca misure specifiche, applicabili nell'intero territorio nazionale, per le recenti festività pasquali e in particolare, prevede che in tutte le regioni si applichino le misure previste per la zona rossa;
    tra le misure approvate nell'ottica emergenziale c’è la sospensione delle attività didattiche in presenza oltre alla chiusura degli asili ma l'adozione della didattica a distanza per le Regioni a zone rosse ha causato notevoli disagi agli studenti, agli alunni e alle loro famiglie nonostante le misure di sostegno per i genitori lavoratori di cui all'articolo 2 del provvedimento, la norma consente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile o congedi straordinari e in alternativa i cosiddetti bonus baby sitter fino al 30 giugno 2021, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica svolta dalle scuole considerato che, l'adozione della didattica a distanza e la chiusura degli asili si riflette fortemente sulle madri lavoratrici con conseguenze sull'occupazione femminile, in quanto la donna è il soggetto che si trova in condizioni lavorative di maggiore precarietà, con retribuzioni economiche inferiori e con la preminente funzione di cura e quindi più facilmente indotta a rimanere a casa con i figli;
   considerato che:
    la sospensione della didattica, ha colpito sia le madri lavoratrici sia i minori già emarginati e più vulnerabili dal punto di vista sociale, culturale, ossia coloro che si trovavano in una condizione di disagio economico e di povertà educativa, impossibilitati ad accedere a dispositivi elettronici e di connessione digitale;
    in Italia il tasso di abbandono scolastico presenta valori ancora troppo alti e oggi con l'emergenza pandemica appare molto forte il rischio di un aumento di minori che abbandonano la scuola, poiché la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado oltre ad accentuare le differenze socio-culturali tra i ragazzi, aumenta altresì la dispersione scolastica e i disagi che ne conseguono;
    a differenza dell'Italia, molti Paesi europei quali la Spagna, la Francia, il Belgio e la Germania, hanno lasciato le scuole aperte, sempre nel rispetto dei protocolli sanitari come il distanziamento sociale, l'utilizzo obbligatorio delle mascherine per il personale scolastico e per gli stessi alunni, così come l'utilizzo dei test rapidi eseguiti negli istituti scolastici;
   ritenuto che:
    la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevede all'articolo 28, che gli Stati devono promuovere la regolarità della frequenza scolastica nonché la diminuzione del tasso di abbandono e appare alquanto necessario un intervento sostanziale che permetta lo svolgimento della didattica in presenza e in sicurezza in considerazione anche, come dimostrano i dati dell'istituto Superiore di Sanità, del minore rischio di contagio in ambito scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nei prossimi provvedimenti utili e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori misure volte a favorire lo svolgimento dell'attività didattica in presenza, prevedendo altresì, in conformità ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche della normativa europea, la fornitura di dispositivi di protezione individuale FFP2 da destinare agli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, al fine di prevenire, in questo momento in cui circolano le varianti più contagiose del virus, eventuali casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia.
9/2945-A/19Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, introduce disposizioni volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    il provvedimento in esame reca misure specifiche, applicabili nell'intero territorio nazionale, per le recenti festività pasquali e in particolare, prevede che in tutte le regioni si applichino le misure previste per la zona rossa;
    tra le misure approvate nell'ottica emergenziale c’è la sospensione delle attività didattiche in presenza oltre alla chiusura degli asili ma l'adozione della didattica a distanza per le Regioni a zone rosse ha causato notevoli disagi agli studenti, agli alunni e alle loro famiglie nonostante le misure di sostegno per i genitori lavoratori di cui all'articolo 2 del provvedimento, la norma consente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile o congedi straordinari e in alternativa i cosiddetti bonus baby sitter fino al 30 giugno 2021, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica svolta dalle scuole considerato che, l'adozione della didattica a distanza e la chiusura degli asili si riflette fortemente sulle madri lavoratrici con conseguenze sull'occupazione femminile, in quanto la donna è il soggetto che si trova in condizioni lavorative di maggiore precarietà, con retribuzioni economiche inferiori e con la preminente funzione di cura e quindi più facilmente indotta a rimanere a casa con i figli;
   considerato che:
    la sospensione della didattica, ha colpito sia le madri lavoratrici sia i minori già emarginati e più vulnerabili dal punto di vista sociale, culturale, ossia coloro che si trovavano in una condizione di disagio economico e di povertà educativa, impossibilitati ad accedere a dispositivi elettronici e di connessione digitale;
    in Italia il tasso di abbandono scolastico presenta valori ancora troppo alti e oggi con l'emergenza pandemica appare molto forte il rischio di un aumento di minori che abbandonano la scuola, poiché la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado oltre ad accentuare le differenze socio-culturali tra i ragazzi, aumenta altresì la dispersione scolastica e i disagi che ne conseguono;
    a differenza dell'Italia, molti Paesi europei quali la Spagna, la Francia, il Belgio e la Germania, hanno lasciato le scuole aperte, sempre nel rispetto dei protocolli sanitari come il distanziamento sociale, l'utilizzo obbligatorio delle mascherine per il personale scolastico e per gli stessi alunni, così come l'utilizzo dei test rapidi eseguiti negli istituti scolastici;
   ritenuto che:
    la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevede all'articolo 28, che gli Stati devono promuovere la regolarità della frequenza scolastica nonché la diminuzione del tasso di abbandono e appare alquanto necessario un intervento sostanziale che permetta lo svolgimento della didattica in presenza e in sicurezza in considerazione anche, come dimostrano i dati dell'istituto Superiore di Sanità, del minore rischio di contagio in ambito scolastico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nei prossimi provvedimenti utili e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori misure volte a favorire lo svolgimento dell'attività didattica in presenza, prevedendo altresì, in conformità ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche della normativa europea, la fornitura di dispositivi di protezione individuale previsti da destinare agli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, al fine di prevenire, in questo momento in cui circolano le varianti più contagiose del virus, eventuali casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia.
9/2945-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta).  Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2 del provvedimento all'esame dell'Aula, in sede referente, le Commissioni XI e XII hanno apportato una importante modifica con l'inserimento del comma 1-bis, che interviene riconoscendo il beneficio di poter svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Tale beneficio è riconosciuto per un periodo corrispondente in tutto o in parte, oltre che alla durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, anche alla durata di eventuali sospensioni dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
    prima di ogni altra considerazione, è bene ricordare che il recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, all'articolo 43, ha previsto, per assicurare agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, anche in zona rossa, «in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica»; le scuole, con l'obiettivo di «rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe»;
    su questo punto sono purtroppo numerose le esperienze che testimoniano di classi nelle quali solo l'alunno con disabilità si è trovato a frequentare in presenza, senza alcun gruppo di compagni;
    per gli studenti con disabilità la scuola rappresenta la più importante opportunità formativa, sia per le possibilità di apprendimento, sia per le occasioni di socializzazione, di relazione e di comunicazione che in essa si attuano. Per questi studenti sono irrinunciabili sia gli interventi pedagogico-didattici, che la scuola garantisce, sia i supporti socio-sanitari; entrambe sono forme che non possono in alcun modo essere distinte o separate;
    si fa presente che la didattica a distanza, che le scuole sono costrette ad attivare in alternativa all'attività didattica in presenza, non è accessibile per molti alunni e alunne con disabilità e determina condizioni di disparità, fino a vere e proprie forme di discriminazione, lesive del diritto allo studio. Ciò si verifica anche quando la scuola, tramite i suoi docenti, invia materiale didattico personalizzato, utilizzabile individualmente dagli alunni e dalle alunne con disabilità, che se privo del supporto necessario, fornito generalmente da personale addetto all'autonomia personale e alla comunicazione, risulta inutilizzabile;
    è una realtà innegabile che non sempre la famiglia ha le capacità di supportare adeguatamente i figli con disabilità; questo vale anche nel caso di genitori che beneficiano, come in questo decreto, di prestazione di lavoro in modalità agile che, per motivi di lavoro, non possono restare accanto ai figli per aiutarli;
    la vera partecipazione e inclusione per gli studenti con disabilità può esserci solo con didattica in presenza a scuola e, quando è necessaria la didattica a distanza, sono necessarie tutte le accortezze per renderla il più possibile inclusiva;
    la Direttiva summenzionata del 27 dicembre 2012 del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca indicava la strada, dando valore strategico ai Centri Territoriali di Supporto, che rappresentano l'interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, tra le scuole stesse, in relazione ai Bisogni Educativi Speciali, collaborando con le altre risorse territoriali nella definizione di una rete di supporto al processo di integrazione, con particolare riferimento, secondo la loro originaria vocazione, al potenziamento del contesto scolastico mediante le nuove tecnologie, ma anche offrendo un ausilio ai docenti secondo un modello cooperativo di intervento,

impegna il Governo:

a considerare ogni possibile soluzione e ulteriore intervento affinché, ai figli con disabilità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, resti salva la possibilità di svolgere attività in presenza, anche in zona rossa, in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
   a prevedere nelle eventuali ipotesi future, quando non fosse possibile l'attività in presenza, la possibilità di garantire nell'attività a distanza, attraverso i Centri Territoriali di Supporto, l'intervento di Operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione o Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità e con bisogno educativi speciali.
9/2945-A/20Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del disegno di legge in esame reca l'introduzione di ulteriori misure finalizzate a garantire una più stringente strategia di contenimento dei contagi da coronavirus, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti; nell'ambito del piano di vaccinazione anti COVID-19, sono migliaia i medici e infermieri che, su base volontaria, hanno mostrato la propria disponibilità a offrire il proprio contributo per la somministrazione dei vaccini, mettendosi a disposizione per consentire al nostro Paese di superare la perdurante crisi sanitaria;
    a fronte dell'impegno e dello spirito di servizio da essi manifestato, a causa di una norma introdotta in sede di conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, all'articolo 3-bis, è stato disposto che in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie possano conferire incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza, fino al 31 dicembre 2022, per l'attività di vaccinatori nell'ambito della campagna di somministrazione dei vaccini anti Sars-CoV-2, stabilendo però l'impossibilità del cumulo tra reddito da lavoro autonomo e trattamento pensionistico;
    la suddetta disposizione rischia di provocare pesanti contraccolpi sul sistema sanitario, dal momento che la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico sarà retribuito potrebbe costituire un forte deterrente per i professionisti sanitari in pensione; infatti, sebbene disposti ad offrire il proprio contributo alla campagna vaccinale, potrebbero rinunciarvi proprio per evitare di vedersi decurtata la pensione;
   considerato che:
    il consistente numero di dosi di vaccino anti COVID-19 in arrivo, dovrebbe necessariamente essere affiancato da un incremento del numero degli operatori sanitari vaccinatori, che rischia invece di subire una riduzione proprio a causa dalla norma in questione. Tra l'altro, già nella prima ondata dell'emergenza sanitaria da COVID-19 del marzo 2020 era stata introdotta una norma, all'interno del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, volta a richiamare in servizio il personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza, attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga al divieto di cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico imposto dal decreto-legge n. 4 del 2019; tale deroga è stata confermata per tutto il 2021 dall'ultima legge di bilancio, all'articolo 1, comma 423 e pertanto, la disposizione di cui al richiamato articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, appare in contrasto con le altre disposizioni citate e tuttora vigenti;
    appare pertanto opportuno che, al fine di consentire ai medici e infermieri in pensione di offrire il proprio contributo professionale nella campagna di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, sia garantito loro il diritto di mantenere i propri emolumenti previdenziali, in aggiunta alla retribuzione prevista per l'attività di vaccinatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere idonee iniziative normative volte a tutelare le figure dei medici e degli infermieri in pensione che hanno offerto la propria disponibilità per il sostegno alla campagna vaccinale anti Sars-CoV-2, al fine di garantire che i compensi da essi percepiti per l'attività di vaccinatori non risultino alternativi al percepimento degli emolumenti previdenziali per il periodo relativo alla durata degli incarichi.
9/2945-A/21Mammì.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una serie di misure volte ad agevolare il lavoro agile, anche attraverso il congedo parentale e l'erogazione del bonus « Baby sitting»;
    l'adozione di queste misure si è resa necessaria per fronteggiare le svariate chiusure previste dal Governo per contrastare la diffusione del COVID-19. Principalmente la misura tende ad agevolare i genitori lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi nella gestione del periodo di sospensione dell'attività didattica del figlio convivente minore di 16 anni;
    oltre a queste misure già attuate vi è la necessità di prevedere ulteriori provvedimenti volti anche a migliorare la vita dei cittadini in questo periodo particolare della nostra storia, tra le misure da valutare, in vista dell'emanazione di nuovi provvedimenti volti a sostenere imprese e cittadini, vi sono ulteriori bonus, sotto elencati, in favore di cittadini individuati tra coloro che hanno un indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui;
    il « bonus psicologo» che si rende necessario per aiutare adolescenti e persone fragili che hanno subito un trauma derivante dalla pandemia, e per diffondere la cultura della buona salute psicologica;
    il « bonus sport», da usufruire alle riaperture di piscine, palestre e centri sportivi con le modalità che stabiliranno le strutture che decideranno di accettare i voucher, che potranno organizzare anche da subito sessioni individuali o di gruppo all'aperto, negli spazi pubblici comunali dove non disponessero di propri. Questo si rende necessario perché l'attività sportiva, soprattutto all'aria aperta, rinforza le difese immunitarie ed è fondamentale a maggior ragione dopo mesi di restrizioni, oltre ad essere importante per promuovere stili di vita sani e supportare attività che sono state tra le più penalizzate durante la pandemia;
    l'estensione del « bonus cultura» già previsto per i diciottenni a giovani fino ai 25 anni, agli ultrasessantacinquenni e ai disabili, che potranno utilizzare il bonus per l'acquisto di libri o di servizi culturali (biglietti di mostre, cinema, teatri). Questo si rende necessario per promuovere la cultura come bene essenziale per la buona salute di ogni individuo – e soprattutto della società nel suo insieme – e anche per sostenere le attività culturali italiane, anch'esse tra le più penalizzate durante la pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nelle nuove misure volte a sostenere le imprese e i cittadini italiani attraverso l'adozione di ulteriori bonus destinati ai cittadini con redditi più bassi, che vadano ad agevolare il benessere delle persone maggiormente provate dalla pandemia in atto, quali: « bonus psicologo», per i giovani e le persone più fragili che necessitino di un supporto psicologico nell'affrontare i traumi causati dalla pandemia in atto; « bonus sport», da poter usufruire anche da subito all'aria aperta in palestre, piscine e centri sportivi, al fine di permettere a tutti di riprendere o intraprendere attività sportiva; estensione del « bonus cultura» anche ai giovani fino ai 25 anni di età, agli ultra sessantacinquenni e ai disabili.
9/2945-A/22Corneli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una serie di misure volte ad agevolare il lavoro agile, anche attraverso il congedo parentale e l'erogazione del bonus « Baby sitting»;
    l'adozione di queste misure si è resa necessaria per fronteggiare le svariate chiusure previste dal Governo per contrastare la diffusione del COVID-19. Principalmente la misura tende ad agevolare i genitori lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi nella gestione del periodo di sospensione dell'attività didattica del figlio convivente minore di 16 anni;
    oltre a queste misure già attuate vi è la necessità di prevedere ulteriori provvedimenti volti anche a migliorare la vita dei cittadini in questo periodo particolare della nostra storia, tra le misure da valutare, in vista dell'emanazione di nuovi provvedimenti volti a sostenere imprese e cittadini, vi sono ulteriori bonus, sotto elencati, in favore di cittadini individuati tra coloro che hanno un indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui;
    il « bonus psicologo» che si rende necessario per aiutare adolescenti e persone fragili che hanno subito un trauma derivante dalla pandemia, e per diffondere la cultura della buona salute psicologica;
    il « bonus sport», da usufruire alle riaperture di piscine, palestre e centri sportivi con le modalità che stabiliranno le strutture che decideranno di accettare i voucher, che potranno organizzare anche da subito sessioni individuali o di gruppo all'aperto, negli spazi pubblici comunali dove non disponessero di propri. Questo si rende necessario perché l'attività sportiva, soprattutto all'aria aperta, rinforza le difese immunitarie ed è fondamentale a maggior ragione dopo mesi di restrizioni, oltre ad essere importante per promuovere stili di vita sani e supportare attività che sono state tra le più penalizzate durante la pandemia;
    l'estensione del « bonus cultura» già previsto per i diciottenni a giovani fino ai 25 anni, agli ultrasessantacinquenni e ai disabili, che potranno utilizzare il bonus per l'acquisto di libri o di servizi culturali (biglietti di mostre, cinema, teatri). Questo si rende necessario per promuovere la cultura come bene essenziale per la buona salute di ogni individuo – e soprattutto della società nel suo insieme – e anche per sostenere le attività culturali italiane, anch'esse tra le più penalizzate durante la pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nelle nuove misure volte a sostenere le imprese e i cittadini italiani attraverso l'adozione di ulteriori bonus destinati ai cittadini con redditi più bassi, che vadano ad agevolare il benessere delle persone maggiormente provate dalla pandemia in atto, quali: « bonus psicologo», per i giovani e le persone più fragili che necessitino di un supporto psicologico nell'affrontare i traumi causati dalla pandemia in atto; « bonus sport», da poter usufruire anche da subito all'aria aperta in palestre, piscine e centri sportivi, al fine di permettere a tutti di riprendere o intraprendere attività sportiva; estensione del « bonus cultura» anche ai giovani fino ai 25 anni di età, agli ultra sessantacinquenni e ai disabili.
9/2945-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta).  Corneli.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in esame recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    negli ultimi dieci anni si è assistito ad una riduzione notevole della capacità delle pubbliche amministrazioni di progettare e realizzare gli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale, anche a causa della riduzione dei dipendenti pubblici e all'aumento dell'età media. I dati sono ancora più preoccupanti se si concentra l'attenzione sui dipendenti degli enti locali e delle regioni del Mezzogiorno: nel periodo 2007-2017 in questi enti l'occupazione è passata dalle 189.839 unità a 167.352 con una riduzione di circa il 12 per cento (ben al di sopra della media nazionale);
    al fine di realizzare un processo di rigenerazione delle amministrazioni pubbliche, con il Piano Sud 2030 è stato previsto un programma di rafforzamento delle amministrazioni con attivazione di procedure per la selezione e reclutamento, in un arco pluriennale, di 10 mila giovani laureati da inserire nelle amministrazioni per l'attuazione del piano, sia a livello locale nel Mezzogiorno e nelle aree interne;
    l'articolo 1 comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, ha autorizzato, con decorrenza dal 1o gennaio 2021, le amministrazioni pubbliche e le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ad assumere personale non dirigenziale, in possesso delle correlate professionalità, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 2.800 unità, di durata non superiore a trentasei mesi;
    in data 6 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo bando del concorso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici per le pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno, con la finalità di rinforzare il capitale umano impegnato nella progettazione e spesa dei fondi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa affinché siano attivate nel più breve tempo possibile altre procedure concorsuali dirette alla selezione e al reclutamento di alte professionalità destinate al Mezzogiorno, al fine di aumentare la capacità delle pubbliche amministrazioni delle regioni meno sviluppate di gestire efficacemente gli investimenti da realizzare con i fondi della coesione europea e nazionale.
9/2945-A/23Alaimo, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione all'esame dell'Assemblea, introduce disposizioni volte a rimodulare nel territorio nazionale, le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    il provvedimento, in particolare, prevede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lo spostamento in ambito comunale, nelle regioni e territori in cui si applicano le misure stabilite per la zona arancione (verso una sola abitazione privata abitata), nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minori di anni quattordici) e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi;
    a tal fine, si evidenzia che anche nell'attuale e complessa fase pandemica, gli accompagnatori delle persone con disabilità o non autosufficienti (in particolare nelle zone rosse), per visite mediche in generale o specialistiche o di trattamenti oncologici, siano in evidente disagio nell'assistenza adeguata, in quanto costretti ad attendere il proprio familiare o convivente all'esterno della struttura ospedaliera, spesso per molte ore, non potendo peraltro usufruire di servizi pubblici di ristoro o igienici, a causa delle misure restrittive in vigore;
    la necessità di potenziare i servizi di assistenza previsti, attraverso misure mirate nei riguardi degli accompagnatori delle persone con disabilità, o non autosufficienti conviventi, risulta pertanto urgente e necessario, al fine di innalzare i livelli di protezione e di supporto in favore di tali soggetti che svolgono l'attività di aiuto, all'interno dell'attuale fase emergenziale, in cui le misure restrittive di contenimento del virus COVID-19, sono in vigore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti legislativi, misure alternative rispetto a quelle attualmente vigenti, in particolare nelle zone dichiarate rosse, finalizzate a garantire una maggiore assistenza nella fruizione dei servizi pubblici nei confronti degli accompagnatori di persone con disabilità o non autosufficienti conviventi, per sostenere i familiari o gli accompagnatori delle persone disabilità in questa difficile fase di emergenza sanitaria e sociale, che sta attraversando il Paese.
9/2945-A/24Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    le pubblicazioni di agenzie stampa degli ultimi giorni riportano che il premier bulgaro Boyko Borissov ha dichiarato che i nuovi contratti che l'Ue negozia con Pfizer per una fornitura fino a 1,8 miliardi di dosi (di cui 900 milioni opzionali) per il 2022-2023 avranno un «prezzo notevolmente più alto». Lo ha detto anticipando – riporta il sito della Reuters – un prezzo di 19,5 euro a dose. «Era a 12 euro, poi è aumentato a 15,5, ora per il 2022-2023 vengono firmati contratti a 19,5 euro», ha detto Borissov. Un funzionario dell'Ue coinvolto nei colloqui – sottolinea Reuters – ha confermato il prezzo citato da Borissov, spiegando però che i negoziati non sono stati ancora conclusi;
    in un documento diffuso venerdì 16 aprile dalla trasmissione Report sul sito Rai e datato al 24 agosto, firmato da Giuseppe Ruocco, segretario generale al Ministero della salute che ha rappresentato l'Italia in Europa al tavolo con le grandi aziende produttrici di vaccini si legge che i prezzi in euro per dose di vaccino sono: 2,9 per AstraZeneca, 9 per Curevac, 10 per Janssen, 15,5 per Pfizer/BioNTech e 22,5 per Moderna;
   considerato che secondo un altro documento diffuso dalla trasmissione Report, oltre duecento organizzazioni della società civile di rilevanza globale hanno scritto a Ngozi Okonjo-Iweala, direttrice della Wto, chiedono ancora una volta che il vaccino sia un bene comune globale e di mettere la salute pubblica davanti alla difesa della proprietà intellettuale e di liberare i brevetti;
    in una lettera aperta indirizzata al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, firmata da oltre 170 Premi Nobel ed ex capi di Stato e di governo, tra cui gli ex presidenti del Consiglio italiani Romano Prodi e Mario Monti si chiede al presidente americano di sostenere la proposta di sospensione dei diritti di proprietà intellettuale concessi alle case farmaceutiche sui vaccini COVID-19, con l'obiettivo di consentirne l'accesso in tutto il mondo e poter così fermare la pandemia. Un'iniziativa coordinata dalla People's vaccine alliance (Pva) – di cui fanno parte Oxfam ed Emergency –, che vede tra i primi firmatari anche l'ex premier britannico Gordon Brown, l'ex presidente della Colombia Juan Manuel Santos, l'ex presidente della Liberia Ellen Johnson Sirleaf, l'ex presidente della Francia Francis Hollande e i Premi Nobel Joseph Stiglitz, Françoise Barre-Sinoussi e Muhammad Yuhus;
   considerato che:
    in data 26 marzo 2021 la prima firmataria del presente ordine del giorno ha presentato la proposta di legge «Introduzione dell'articolo 70-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di concessione di licenza obbligatoria per la produzione di medicinali o dispositivi medici in caso di emergenza sanitaria nazionale» (A.C. 2980);
    appare necessario ricordare che i contratti di matrice commerciale, solitamente, all'aumentare delle quantità vendute fanno sì che il prezzo per unità diminuisca, mentre nel caso dei vaccini per COVID sembrerebbe stia accadendo il contrario;
    il CEO di Pfizer, tra i membri di business roundtable, insieme a molti altri amministratori delegati di importanti aziende USA, ha firmato un documento nel quale si impegna a valorizzare azioni che tengono in considerazione l'interesse di tutti gli stakeholder coinvolti nell'attività dell'azienda e non solo creare valore per gli shareholder,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ogni più opportuna iniziativa nazionale o all'interno dell'Unione europea al fine di consentire:
    la pubblicazione in forma integrale e trasparente di tutti i contratti siglati con le aziende del settore farmaceutico;
    ogni azione atta a garantire la fornitura di farmaci e vaccini per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, oggi e nei prossimi anni, accordandosi con le aziende per il pagamento di prezzi che non includono ingiustificati profitti garantendo così la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali;
    l'implementazione delle licenze obbligatorie;
    che l'investimento di risorse pubbliche, siano esse provenienti a livello Ue e/o nazionale, per l'adozione di politiche di potenziamento del sistema produttivo europeo in ambito farmaceutico siano vincolate alla disponibilità di un equo compenso dei prodotti finiti, inclusi farmaci e vaccini per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.
9/2945-A/25Grillo, Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in esame introduce disposizioni più restrittive, volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    in particolare, l'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, dispone che gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone ai quali hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati, siano consentiti anche in deroga alla normativa adottata ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quando i medesimi colloqui siano necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute od internate;
    tra le iniziative che possono contribuire alla salvaguardia del benessere psico-fisico delle persone detenute od internate, in termini di miglioramento della qualità della vita in carcere, ci sono certamente le attività creative ed educative che, anche grazie alla funzione di collegamento con la società, l'interazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali, consentono un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;
    la legge 26 luglio 1975 n. 354 sull'ordinamento penitenziario prevede che il trattamento dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche mediante i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo altresì che la comunità locale partecipi all'azione rieducativa, in coerenza con l'articolo 27 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire, anche da remoto, lo svolgimento di attività educative e creative a favore di detenuti e di internati, qualora a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non sia consentito svolgere nelle strutture detentive tali attività, a salvaguardia della salute psico-fisica delle stesse persone detenute e per offrire loro nuove e concrete opportunità di inclusione attiva.
9/2945-A/26Bruno.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni volte a fronteggiare la diffusione del COVID-19 prevedendo interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    l'articolo 1 definisce il quadro delle prescrizioni da applicarsi nelle diverse zone di diffusione del contagio, secondo un meccanismo della graduazione delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica;
    importanti studi scientifici hanno fornito un importante contributo nella discussione, in corso da mesi, sulla rilevanza della qualità dell'aria nella gravità della malattia causata dal virus Sars-CoV-2, consentendo di ipotizzare che l'inquinamento atmosferico e alti livelli di PM nell'aria possono rappresentare un ulteriore fattore di rischio, tali da aumentare la suscettibilità all'infezione o aggravare i sintomi;
   considerato che:
    in applicazione del principio della prevenzione e della massima cautela nella individuazione degli scenari di rischio, sulla base dei quali sono definite le misure previste per le diverse aree del Paese, è necessario introdurre criteri specifici che tengano conto degli indici di inquinamento dell'aria alla luce di dati certi e aggiornati,

impegna il Governo

ad adottare le idonee iniziative, anche di carattere normativo, affinché, per tutto il periodo di applicazione delle misure necessarie a fronteggiare la diffusione dell'infezione da SARS COVID-19, venga introdotto come ulteriore parametro di valutazione per la definizione delle zone delle regioni e delle province autonome a rischio di contagio il livello degli inquinanti rilevati in atmosfera, a tal fine avvalendosi del supporto dell'Ispra e delle agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente per l'acquisizione dei dati, aggiornati con cadenza almeno mensile, relativi agli indici di inquinamento dell'aria riferiti alle zone di competenza, nel rispetto del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
9/2945-A/27D'Ippolito, Zolezzi, Maraia, Daga, Deiana, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni volte a fronteggiare la diffusione del COVID-19 prevedendo interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    l'articolo 1 prevede che nella zona rossa sia vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle regioni o province autonome collocate nella zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e gli spostamenti direttamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, nonché il transito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
   considerato che:
    le imbarcazioni ormeggiate o ricoverate presso cantieri o depositi marini, fluviali o lacustri richiedono di essere sottoposte ad interventi di manutenzione volti ad evitare la dispersione nell'ambiente di materiali tossici quali, ad esempio, gli idrocarburi;
    si rende necessario consentire la possibilità di recarsi presso le imbarcazioni di proprietà al fine di poter effettuare le necessarie operazioni di manutenzione e di controllo,

impegna il Governo

ad adottare idonei strumenti normativi, volti a garantire, anche in corso di emergenza pandemica da COVID-19, la possibilità di raggiungere le imbarcazioni di proprietà anche al fine di effettuare operazioni di manutenzione.
9/2945-A/28Zolezzi, D'Ippolito, Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni volte a fronteggiare la diffusione del COVID-19 prevedendo interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    l'articolo 1 prevede che nella zona rossa sia vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle regioni o province autonome collocate nella zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e gli spostamenti direttamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, nonché il transito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
   considerato che:
    le imbarcazioni ormeggiate o ricoverate presso cantieri o depositi marini, fluviali o lacustri richiedono di essere sottoposte ad interventi di manutenzione volti ad evitare la dispersione nell'ambiente di materiali tossici quali, ad esempio, gli idrocarburi;
    si rende necessario consentire la possibilità di recarsi presso le imbarcazioni di proprietà al fine di poter effettuare le necessarie operazioni di manutenzione e di controllo,

impegna il Governo

ad adottare idonei strumenti normativi, volti a garantire, anche in corso di emergenza pandemica da COVID-19, la possibilità di raggiungere le imbarcazioni di proprietà anche al fine di effettuare operazioni di manutenzione qualora ricorra una situazione di danno grave e irreparabile.
9/2945-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta).  Zolezzi, D'Ippolito, Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 prevede una serie di chiusure sull'intero territorio nazionale volte a contenere il diffondersi del virus Sars-CoV-2;
    tra le limitazioni attualmente previste per le regioni classificate in «zona rossa» vi è la chiusura delle attività dei parrucchieri e dei centri estetici, che evidentemente non sono stati annoverati nell'insieme dei servizi alla persona;
    il TAR del Lazio, con sentenza n. 1862/21 depositata il 15 febbraio, ha considerato illegittima la mancata inclusione delle attività di parrucchieri e centri estetici tra i servizi alla persona, in quanto espressione di un non corretto esercizio del potere discrezionale;
    nel corso della conferenza stampa del 16 aprile scorso, il Presidente del Consiglio ha annunciato la prossima approvazione di un nuovo decreto-legge, che dovrebbe recare la definizione di una « road map» per la riapertura delle attività commerciali;
    si ritiene opportuno che, nella definizione ed attuazione delle nuove misure, venga dato seguito all'indirizzo espresso dalla citata sentenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nella prossima definizione delle nuove misure connesse all'emergenza sanitaria in corso, di indicare l'inserimento tra i servizi della persona delle attività di parrucchieri e centri estetici, al fine di escludere l'obbligo di chiusura di tali attività nelle «zone rosse».
9/2945-A/29Benigni, Gagliardi, Napoli, Ruffino, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 prevede una serie di chiusure sull'intero territorio nazionale volte a contenere il diffondersi del virus Sars-CoV-2;
    nel corso della conferenza stampa del 16 aprile scorso, il Presidente del Consiglio ha annunciato la prossima approvazione di un nuovo decreto-legge, che dovrebbe recare la definizione di una « road map» per la riapertura delle attività commerciali;
    nella definizione del calendario delle riaperture, riveste particolare significato la data di lunedì 3 maggio, primo giorno lavorativo successivo alla festa dei lavoratori;
    il 3 maggio può dunque divenire, in modo simbolico, la festa del ritorno al lavoro ed alla vita libera, con definizione di un puntuale calendario di riaperture con date certe, che consenta agli operatori economici più danneggiati, in particolare alberghi, agenzie di viaggio, compagnie aeree ed organizzatori di grandi eventi, di pianificare al meglio la definitiva ripresa delle attività;
    l'attuazione del piano vaccinale suggerisce, del resto, la possibilità di una pianificazione delle riaperture secondo un orizzonte temporale più vasto rispetto alle previsioni dei precedenti decreti-legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nella prossima annunciata definizione delle nuove misure connesse all'emergenza sanitaria, di definire un puntuale calendario di riaperture caratterizzato da un orizzonte temporale esteso, anche alla luce del progredire dell'attuazione del piano vaccinale, che consenta agli operatori più danneggiati di pianificare con adeguato anticipo la definitiva ripresa delle attività, indicando inoltre il prossimo 3 maggio quale data simbolica di ritorno al lavoro e alla vita libera.
9/2945-A/30Silli, Gagliardi, Napoli, Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 prevede una serie di chiusure sull'intero territorio nazionale volte a contenere il diffondersi del virus Sars-CoV-2;
    nel corso della conferenza stampa del 16 aprile scorso, il Presidente del Consiglio ha annunciato la prossima approvazione di un nuovo decreto-legge, che dovrebbe recare la definizione di una « road map» per la riapertura delle attività commerciali;
    nella definizione del calendario delle riaperture, riveste particolare significato la data di lunedì 3 maggio, primo giorno lavorativo successivo alla festa dei lavoratori;
    il 3 maggio può dunque divenire, in modo simbolico, la festa del ritorno al lavoro ed alla vita libera, con definizione di un puntuale calendario di riaperture con date certe, che consenta agli operatori economici più danneggiati, in particolare alberghi, agenzie di viaggio, compagnie aeree ed organizzatori di grandi eventi, di pianificare al meglio la definitiva ripresa delle attività;
    l'attuazione del piano vaccinale suggerisce, del resto, la possibilità di una pianificazione delle riaperture secondo un orizzonte temporale più vasto rispetto alle previsioni dei precedenti decreti-legge,

impegna il Governo

nel mese di maggio, a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021 anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e di spostamento.
9/2945-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta).  Silli, Gagliardi, Napoli, Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 prevede una serie di chiusure sull'intero territorio nazionale volte a contenere il diffondersi del virus Sars-CoV-2;
    nel corso della conferenza stampa del 16 aprile scorso, il Presidente del Consiglio ha annunciato la prossima approvazione di un nuovo decreto-legge, che dovrebbe recare la definizione di una «road map» per la riapertura delle attività commerciali;
    il Presidente del Consiglio ha altresì prospettato la definizione di una nuova regolamentazione per bar e ristoranti, valida dal prossimo 26 aprile alla fine del mese di maggio;
    appare opportuno che, nelle regioni classificate in «zona gialla» ed in «zona arancione», venga immediatamente estesa la possibilità per bar e ristoranti di esercitare la propria attività,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, nella definizione delle nuove misure connesse all'emergenza sanitaria:
    a) nelle «zone gialle», per il comparto della ristorazione, la possibilità di effettuare l'attività di somministrazione fino alle 22 (dalle 18 con servizio esclusivamente al tavolo), consentire l'asporto sino alle 22 ed eliminare ogni limite per il delivery;
    b) nelle «zone gialle», per il comparto dei bar, la possibilità di effettuare l'attività di somministrazione fino alle 20 (dalle 18 servizio esclusivamente al tavolo), consentire l'asporto sino alle 22 ed eliminare ogni limite per il delivery;
    c) nelle «zone arancioni» per il comparto della ristorazione e dei bar, la possibilità di effettuare l'attività di somministrazione fino alle 18, consentire l'asporto fino alle 22 ed eliminare ogni limite per il delivery.
9/2945-A/31Ruffino, Gagliardi, Napoli, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 prevede una serie di chiusure sull'intero territorio nazionale volte a contenere il diffondersi del virus Sars-CoV-2;
    nel corso della conferenza stampa del 16 aprile scorso, il Presidente del Consiglio ha annunciato la prossima approvazione di un nuovo decreto-legge, che dovrebbe recare la definizione di una «road map» per la riapertura delle attività commerciali;
    il Presidente del Consiglio ha altresì prospettato la definizione di una nuova regolamentazione per bar e ristoranti, valida dal prossimo 26 aprile alla fine del mese di maggio;
    appare opportuno che, nelle regioni classificate in «zona gialla» ed in «zona arancione», venga immediatamente estesa la possibilità per bar e ristoranti di esercitare la propria attività,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, nella definizione delle nuove misure connesse all'emergenza sanitaria:
    a) nelle «zone gialle», per il comparto della ristorazione, la possibilità di effettuare l'attività di somministrazione fino alle 22 (dalle 18 con servizio esclusivamente al tavolo), consentire l'asporto sino alle 22 ed eliminare ogni limite per il delivery;
    b) nelle «zone gialle», per il comparto dei bar, la possibilità di effettuare l'attività di somministrazione fino alle 20 (dalle 18 servizio esclusivamente al tavolo), consentire l'asporto sino alle 22 ed eliminare ogni limite per il delivery.
9/2945-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ruffino, Gagliardi, Napoli, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono certamente tra quelle che hanno subito il maggiore danno economico dall'emergenza sanitaria in corso. Numerosi interventi sono stati volti a sostenere le imprese con aiuti diretti, come i sostegni, o mediati, come defiscalizzazione ed incentivi;
    tra questi, un aiuto è arrivato dalla concessa esenzione dal versamento del cosiddetto «canone unico» patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria su suolo pubblico. Infatti, l'articolo 30, comma 1, lettera a), del Decreto Sostegni, a causa del protrarsi dello stato di emergenza, ha prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'indicata esenzione, che riguarda, specificamente, sia le occupazioni di suolo effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (come, a titolo di esempio, le occupazioni con tavolini dei ristoranti) sia le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività di mercato;
    la intervenuta detassazione ha tuttavia creato una discrasia all'interno di tutto il territorio nazionale, oltre che tra i diversi concessionari di suolo pubblico, cui è doveroso porre urgente rimedio. Accade, infatti, che i titolari di concessioni di suolo di proprietà comunale o provinciale abbiano ottenuto il beneficio indicato, mentre i concessionari di aree demaniali non abbiano ricevuto il medesimo vantaggio, in quanto la disposizione in oggetto non dispensa dal pagamento del contributo dovuto per l'utilizzo di aree di proprietà dello Stato;
    questa iniqua differenza di trattamento sorge con maggiore rilevanza nelle aree costiere. Nelle zone fronte mare, è infatti maggiormente diffusa l'alternanza di aree demaniali e comunali ove gli esercenti sistemano i propri tavoli all'aperto: viene così a crearsi una arbitraria disparità di trattamento tra locali adiacenti che deve evidentemente essere sanata;
    la esenzione dal tributo dovrà poi, in ogni caso, riguardare anche gli ampliamenti di suolo pubblico (demaniale, provinciale e comunale che sia) richiesti e concessi alle attività per mantenere il distanziamento sociale nel rispetto delle disposizioni volte a limitare il contagio nel perdurare dell'emergenza sanitaria,

impegna il Governo

ad adoperarsi immediatamente per disporre la esenzione dal pagamento del canone di concessione delle aree demaniali utilizzate dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande per lo svolgimento del proprio servizio all'esterno dei locali, ivi compresi i tributi dovuti per gli ampliamenti di suolo pubblico che verranno concessi per garantire il rispetto del distanziamento sociale.
9/2945-A/32Gagliardi, Napoli, Ruffino, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono certamente tra quelle che hanno subito il maggiore danno economico dall'emergenza sanitaria in corso. Numerosi interventi sono stati volti a sostenere le imprese con aiuti diretti, come i sostegni, o mediati, come defiscalizzazione ed incentivi;
    tra questi, un aiuto è arrivato dalla concessa esenzione dal versamento del cosiddetto «canone unico» patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria su suolo pubblico. Infatti, l'articolo 30, comma 1, lettera a), del Decreto Sostegni, a causa del protrarsi dello stato di emergenza, ha prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'indicata esenzione, che riguarda, specificamente, sia le occupazioni di suolo effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (come, a titolo di esempio, le occupazioni con tavolini dei ristoranti) sia le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività di mercato;
    la intervenuta detassazione ha tuttavia creato una discrasia all'interno di tutto il territorio nazionale, oltre che tra i diversi concessionari di suolo pubblico, cui è doveroso porre urgente rimedio. Accade, infatti, che i titolari di concessioni di suolo di proprietà comunale o provinciale abbiano ottenuto il beneficio indicato, mentre i concessionari di aree demaniali non abbiano ricevuto il medesimo vantaggio, in quanto la disposizione in oggetto non dispensa dal pagamento del contributo dovuto per l'utilizzo di aree di proprietà dello Stato;
    questa iniqua differenza di trattamento sorge con maggiore rilevanza nelle aree costiere. Nelle zone fronte mare, è infatti maggiormente diffusa l'alternanza di aree demaniali e comunali ove gli esercenti sistemano i propri tavoli all'aperto: viene così a crearsi una arbitraria disparità di trattamento tra locali adiacenti che deve evidentemente essere sanata;
    la esenzione dal tributo dovrà poi, in ogni caso, riguardare anche gli ampliamenti di suolo pubblico (demaniale, provinciale e comunale che sia) richiesti e concessi alle attività per mantenere il distanziamento sociale nel rispetto delle disposizioni volte a limitare il contagio nel perdurare dell'emergenza sanitaria,

impegna il Governo

ad adoperarsi immediatamente per disporre, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la esenzione dal pagamento del canone di concessione delle aree demaniali utilizzate dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande per lo svolgimento del proprio servizio all'esterno dei locali, ivi compresi i tributi dovuti per gli ampliamenti di suolo pubblico che verranno concessi per garantire il rispetto del distanziamento sociale.
9/2945-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta).  Gagliardi, Napoli, Ruffino, Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, che il Governo sottopone alle Camere per la conversione in legge, introduce disposizioni più restrittive, volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    una corretta gestione dei pazienti affetti da COVID-19 presuppone, da un lato, l'immediata adozione delle cure maggiormente idonee e specifiche per il singolo individuo, dall'altro, l'esigenza di non affollare in maniera non giustificata gli ospedali e soprattutto le strutture di pronto soccorso, come accaduto nelle prime settimane in cui la pandemia si è diffusa;
    i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, grazie alla presenza capillare nel territorio e alla conoscenza diretta delle persone che assistono, sono chiamati a svolgere un ruolo determinante nell'ambito della gestione dei soggetti positivi, in stretta collaborazione con il personale delle USCA (unità speciali di continuità assistenziale) e con eventuali unità di assistenza presenti sul territorio;
    il Tar del Lazio ha accolto l'istanza cautelare promossa dai medici del «comitato Cura domiciliare COVID-19» e, quindi, sospeso gli effetti della nota del 9 dicembre 2020 sui «Principi di gestione dei casi COVID-19 nel setting domiciliare» con cui l'Agenzia italiana del farmaco ha fornito alcune raccomandazioni sul trattamento farmacologico domiciliare dei casi lievi e una panoramica generale delle linee di indirizzo AIFA sulle principali categorie utilizzabili in ambiente domiciliare;
    alcune iniziative di contrasto al COVID-19, in diversi distretti sanitari attivi sul territorio nazionale, hanno evidenziato risultati soddisfacenti in termini di riduzione del tasso di letalità e di riduzione dell'ospedalizzazione, anche a seguito di nuovi protocolli mirati sulla cura a domicilio dei contagiati e sul ruolo dei medici di medicina generale,

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa – al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia ed un affollamento delle strutture ospedaliere, che preclude in molte realtà la possibilità di cura di altre patologie – volta a prevedere l'aggiornamento e l'integrazione delle linee guida ministeriali, prevedendo un protocollo di cura domiciliare che prenda in considerazione tutte le esperienze dei professionisti impegnati sul campo.
9/2945-A/33Foti, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    la riapertura esclusivamente in favore delle attività che dispongono di spazi per porre tavoli all'aperto, implica la chiusura prolungata per oltre 116.000 pubblici esercizi che non dispongono di alcun tipo di spazio all'aperto;
    il 46,6 per cento dei bar e ristoranti italiani, infatti, non dispone di spazi all'aperto, con particolare incidenza per i locali situati nei centri storici, dove le regole per usufruire degli spazi all'aperto sono più stringenti rispetto ad altre aree;
    in linea generale, la riapertura dei ristoranti a pranzo e cena per chi ha spazio esterno consente di recuperare circa il 15 per cento del totale del fatturato di settore con enormi differenze da regione a regione, dato che i posti all'aperto, infatti, sono di gran lunga inferiori rispetto alla totalità delle sedute già adattate alle norme vigenti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

   a) fornire, con effetto immediato, criteri di sicurezza unitari per consentire la riapertura dei locali al chiuso con un preciso cronoprogramma attuativo;
   b) fornire in ogni caso misure di sostegno economico nei confronti di tutti i pubblici esercizi che subiranno lo svantaggio competitivo di non essere in grado di riaprire a partire dal 26 aprile 2021 in quanto prive di adeguato spazio all'aperto.
9/2945-A/34Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    la riapertura esclusivamente in favore delle attività che dispongono di spazi per porre tavoli all'aperto, implica la chiusura prolungata per oltre 116.000 pubblici esercizi che non dispongono di alcun tipo di spazio all'aperto;
    il 46,6 per cento dei bar e ristoranti italiani, infatti, non dispone di spazi all'aperto, con particolare incidenza per i locali situati nei centri storici, dove le regole per usufruire degli spazi all'aperto sono più stringenti rispetto ad altre aree;
    in linea generale, la riapertura dei ristoranti a pranzo e cena per chi ha spazio esterno consente di recuperare circa il 15 per cento del totale del fatturato di settore con enormi differenze da regione a regione, dato che i posti all'aperto, infatti, sono di gran lunga inferiori rispetto alla totalità delle sedute già adattate alle norme vigenti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

   a) fornire criteri di sicurezza unitari per consentire la riapertura dei locali al chiuso con un preciso cronoprogramma attuativo;
   b) fornire in ogni caso misure di sostegno economico nei confronti di tutti i pubblici esercizi che subiranno lo svantaggio competitivo di non essere in grado di riaprire a partire dal 26 aprile 2021 in quanto prive di adeguato spazio all'aperto.
9/2945-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta).  Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena dispone, all'articolo 2, misure di sostegno congedo parentale ed agevolazioni per spese legate all'attività di baby-sitting;
    dall'inizio dell'emergenza pandemica da COVID-19, sono state varie le misure varate in favore delle famiglie italiane mediante lo strumento degli assegni familiari, dei congedi parentali straordinari ed altre misure simili ed assimilabili, sotto la gestione dell'INPS, si pensi al beneficio istituito dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    nonostante il principale criterio di erogazione delle misure sia vincolato al nucleo familiare, vi sono casi in cui il godimento dei benefici è negato, nonostante la validità del nucleo familiare facente richiesta, in quanto l'applicazione concreta della misura si trova in contrasto con la nozione di famiglia anagrafica, che non coincide necessariamente con quella di nucleo familiare;
    stante l'attuale quadro di crisi e la necessità di sostenere il reddito delle famiglie italiane, le misure di sostegno familiare dovrebbero essere assegnate con criteri estensivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di vincolare l'erogazione di meccanismi di sostegno al reddito delle famiglie esclusivamente su criteri di godimento legati al nucleo familiare e non alla residenza anagrafica.
9/2945-A/35Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena dispone, all'articolo 2, misure di sostegno congedo parentale ed agevolazioni per spese legate all'attività di baby-sitting;
    dall'inizio dell'emergenza pandemica da COVID-19, sono state varie le misure varate in favore delle famiglie italiane mediante lo strumento degli assegni familiari, dei congedi parentali straordinari ed altre misure simili ed assimilabili, sotto la gestione dell'INPS, si pensi al beneficio istituito dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    nonostante il principale criterio di erogazione delle misure sia vincolato al nucleo familiare, vi sono casi in cui il godimento dei benefici è negato, nonostante la validità del nucleo familiare facente richiesta, in quanto l'applicazione concreta della misura si trova in contrasto con la nozione di famiglia anagrafica, che non coincide necessariamente con quella di nucleo familiare;
    stante l'attuale quadro di crisi e la necessità di sostenere il reddito delle famiglie italiane, le misure di sostegno familiare dovrebbero essere assegnate con criteri estensivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che l'erogazione dei meccanismi di sostegno al reddito delle famiglie sia collegata anche a criteri di godimento legati al nucleo familiare.
9/2945-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento del COVID-19, da un lato, adottando provvedimenti ulteriormente restrittivi, dall'altro, prevedendo specifici interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, della durata dell'infezione COVID-19, nonché della durata della quarantena del figlio;
    l'articolo 1 ha confermato, quando non rese più restrittive, le chiusure adottate dai precedenti provvedimenti di contrasto all'emergenza epidemiologica, come nel caso delle disposizioni adottate per i centri commerciali, chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di alcune tipologie specifiche di attività considerate essenziali;
    in particolare, oltre al danno economico irreparabile, è stato introdotto anche un elemento distorsivo della concorrenza con negozi della stessa tipologia, ma siti nelle vie delle città: nelle Regioni in zona arancione o gialla, ad esempio, i negozi possono stare aperti, ma nei weekend è imposta la chiusura solo dei punti vendita che si trovano dentro i centri commerciali; dunque, nei fine settimana e nei giorni festivi, indipendentemente dalle regole specifiche della zona gialla o arancione, i negozi di quartiere, del centro città e tutti quelli che non fanno parte di gallerie commerciali o di parchi commerciali possono stare normalmente aperti, mentre gli stessi negozi dei centri commerciali, delle gallerie e dei parchi commerciali (come ad esempio i villaggi degli outlet) devono rimanere chiusi;
    si tratta di un provvedimento privo dei requisiti di ragionevolezza e proporzionalità, sotto il profilo, appunto, della distorsione della concorrenza tra esercizi con le medesime caratteristiche;
    la crisi del commercio generata dalla pandemia, che sta mettendo a dura prova tutte le attività presenti nei centri commerciali, circa 80 mila in tutta Italia, costrette a chiudere nei fine settimana perché considerate non essenziali, comincia ad avere i contorni di una situazione esplosiva,

impegna il Governo

a garantire l'apertura, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, di tutti gli esercizi commerciali all'interno dei mercati e dei centri commerciali.
9/2945-A/36. (Nuova formulazione) Ferro, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento del COVID-19, da un lato, adottando provvedimenti ulteriormente restrittivi, dall'altro, prevedendo specifici interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, della durata dell'infezione COVID-19, nonché della durata della quarantena del figlio;
    l'articolo 1 ha confermato, quando non rese più restrittive, le chiusure adottate dai precedenti provvedimenti di contrasto all'emergenza epidemiologica, come nel caso delle disposizioni adottate per i centri commerciali, chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di alcune tipologie specifiche di attività considerate essenziali;
    in particolare, oltre al danno economico irreparabile, è stato introdotto anche un elemento distorsivo della concorrenza con negozi della stessa tipologia, ma siti nelle vie delle città: nelle Regioni in zona arancione o gialla, ad esempio, i negozi possono stare aperti, ma nei weekend è imposta la chiusura solo dei punti vendita che si trovano dentro i centri commerciali; dunque, nei fine settimana e nei giorni festivi, indipendentemente dalle regole specifiche della zona gialla o arancione, i negozi di quartiere, del centro città e tutti quelli che non fanno parte di gallerie commerciali o di parchi commerciali possono stare normalmente aperti, mentre gli stessi negozi dei centri commerciali, delle gallerie e dei parchi commerciali (come ad esempio i villaggi degli outlet) devono rimanere chiusi;
    si tratta di un provvedimento privo dei requisiti di ragionevolezza e proporzionalità, sotto il profilo, appunto, della distorsione della concorrenza tra esercizi con le medesime caratteristiche;
    la crisi del commercio generata dalla pandemia, che sta mettendo a dura prova tutte le attività presenti nei centri commerciali, circa 80 mila in tutta Italia, costrette a chiudere nei fine settimana perché considerate non essenziali, comincia ad avere i contorni di una situazione esplosiva,

impegna il Governo

a garantire l'apertura, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione sanitaria, di tutti gli esercizi commerciali all'interno dei mercati e dei centri commerciali, limitatamente alle zone gialle e con la gradualità richiesta dal quadro epidemiologico.
9/2945-A/36. (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta).  Ferro, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento del COVID-19, da un lato, adottando provvedimenti ulteriormente restrittivi, dall'altro, prevedendo specifici interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, della durata dell'infezione COVID-19, nonché della durata della quarantena del figlio;
    in particolare, l'articolo 1 ha confermato, quando non rese più restrittive, le chiusure adottate dai precedenti provvedimenti di contrasto all'emergenza epidemiologica, come nel caso della chiusura dei servizi alla persona (acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing), aggiunti ai servizi dei centri estetici, già esclusi dalle attività autorizzate a rimanere aperte dal DPCM del 3 novembre 2020;
    come denunciato da Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto, «al di là dei pesanti danni economici a carico delle imprese, ben 12 mila quelle artigiane in Veneto che offrono lavoro a 24.500 addetti, i provvedimenti hanno favorito, fin dalla prima chiusura del marzo dello scorso anno, una pericolosa e ormai ingestibile proliferazione dell'offerta irregolare, agevolata dalla disponibilità di soggetti che, a fronte dell'impennata della richiesta, continuano ad erogare abusivamente al proprio domicilio o in quello del cliente, i servizi preclusi alle imprese. È stato fatto pertanto presente, anche con una nota del nostro Presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli indirizzata al Ministro Giorgetti, che la chiusura delle attività regolari, proprio in considerazione della particolare situazione emergenziale che vede un aumento costante dei contagi dovuti alla maggiore virulenza delle varianti del Sars-CoV-2, va a nostro avviso nella direzione opposta a quella auspicata dal Governo, andando ad amplificare il rischio piuttosto che contenerlo»;
    solo in provincia di Verona, il comparto del Benessere conta 2.498 imprese, tra le quali 1.690 sono di Acconciatura e 808 si riferiscono all'Estetica, che rispettivamente occupano 3.362 e 1.346 addetti, per un totale di 4.708 lavoratori;
    gli investimenti e le precauzioni adottati per l'adeguamento ai protocolli di sicurezza, per garantite la salubrità dell'ambiente di lavoro, garantiscono nei saloni elevati ed efficaci livelli di prevenzione, ulteriori peraltro alle già rigide misure di sicurezza normalmente rispettate dagli operatori del settore a tutela della salute della propria clientela; oltre a ciò, i saloni e i centri dove vengono prestate le attività di servizi alla persona non possono in alcun modo essere considerati luoghi di assembramento, stante il rigoroso rispetto degli indirizzi operativi riportati nell'Allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021 per i singoli settori di attività, che consentono l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione e su appuntamento, con rigorosi protocolli di igiene e il mantenimento dell'elenco delle presenze per almeno 14 giorni,

impegna il Governo

a consentire lo svolgimento delle attività di acconciatura ed estetica, nel rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria, evitando in tal modo il protrarsi della situazione di pericolo per i cittadini fruitori di tali servizi.
9/2945-A/37Maschio, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento del COVID-19, da un lato, adottando provvedimenti ulteriormente restrittivi, dall'altro, prevedendo specifici interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, della durata dell'infezione COVID-19, nonché della durata della quarantena del figlio;
    in particolare, l'articolo 2 ha reintrodotto dal 13 marzo al 30 giugno la possibilità per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni (o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni), nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia;
    in questo anno di emergenza pandemica, il lavoro agile o, smart working, ha rappresentato un valido strumento per ridurre contagi e costi aziendali, ma ancora oggi viene considerato un «non lavoro» e, in ogni caso, un lavoro di serie B e tale previsione, che, di fatto, da un lato incentiva e dall'altro penalizza il genitore che può ricorrere al lavoro in modalità agile, conferma un pregiudizio di base del legislatore, che implicitamente equipara i genitori che lavorano in modalità agile a chi non lavora: se uno dei due genitori svolge la prestazione da casa, per definizione può occuparsi dei figli e, a maggior ragione, l'altro genitore deve andare al lavoro, perché la famiglia è «coperta»;
    il bonus baby-sitting non può essere, infatti, richiesto da chi svolge la prestazione lavorativa in modalità agile, nemmeno dagli insegnanti che sono impegnati nelle lezioni in DAD; al bonus baby-sitting hanno diritto solo gli iscritti alla gestione separata, i lavoratori autonomi e, nel settore pubblico, hanno accesso al bonus le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari, che, per ovvi motivi, devono recarsi sul posto di lavoro;
    un approccio paradossale che va a scontrarsi con la realtà di questi ultimi mesi, durante i quali, con la ripresa della DAD nelle scuole di ogni ordine e grado in gran parte dell'Italia, le famiglie sono precipitate nuovamente nei ritmi alienanti del primo lockdown, costrette a incastrare tra scadenze, riunioni e/o telefonate di lavoro anche il complesso meccanismo delle lezioni digitali o, nelle ipotesi di bimbi più piccoli, il loro accudimento;
    il lavoro agile è una forma di lavoro a tutti gli effetti, che, come tale, non può e non deve essere concesso in alternativa ai permessi o, peggio, al bonus baby-sitting; anche perché, duole ammetterlo, la regola «niente permessi se sei in smart working» potrebbe diventare l'ennesima gabbia per le donne, che rischiano ancora una volta di essere lasciate sole nell'ingrato compito di conciliare lavoro e famiglia;
    lo smart working non e uno strumento di welfare: è uno strumento che può aiutare in questo momento, in un'organizzazione straordinaria della vita delle famiglie, ma servono strumenti, in particolare, per chi ha bambini più piccoli, anche se può ricorrere al lavoro agile,

impegna il Governo

ad estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia anche ai lavoratori che possono ricorrere al lavoro agile e hanno bambini piccoli a carico non autonomi.
9/2945-A/38Varchi, Maschio, Bellucci, Lucaselli, Ferro, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha introdotto un generale inasprimento delle restrizioni durante il quale si è materializzato con il passaggio in zona arancione anche delle aree il cui quadro epidemiologico le collocava in zona gialla;
    quanto sopra enunciato ha naturalmente comportato una minore circolazione di persone e quindi un calo di introiti da parte delle attività commerciali connesse al mondo della ristorazione cagionando – in un momento dell'anno tra i più proficui per il comparto – ulteriori criticità a un settore già in crisi a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria;
    l'articolo 181 comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto, per le imprese di pubblico esercizio, l'esonero del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
    quanto disposto in merito all'occupazione di spazi ed aree pubbliche dall'articolo 181 comma 1 del «Decreto Rilancio» è stato prorogato dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 4, cosiddetto «Decreto Sostegni», fino al 30 giugno 2021;
    i criteri di riapertura, legati alle attività della ristorazione, anticipati dal Presidente del Consiglio in data 16 aprile c.a. delineano un quadro secondo il quale nelle zone gialle bar e ristoranti potranno aprire sia a pranzo che a cena, ma solo per il servizio all'aperto e quindi avvalendosi dell'utilizzo del suolo pubblico;
    al termine dell'emergenza il ritorno al volume d'affari antecedente all'evento pandemico non sarà istantaneo richiedendo quindi un periodo di stabilizzazione cruciale per molte imprese in difficoltà e impossibilitate a poter sostenere oneri eccessivi,

impegna il Governo

a prorogare – nei futuri provvedimenti in materia di aiuti alle imprese – quanto disposto in materia di utilizzo di suolo pubblico dall'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per ulteriori sei mesi dalla cessazione dello stato di emergenza.
9/2945-A/39Mantovani, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni più restrittive, volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), all'articolo 229 comma 4 ha abbassato da 300 a 100 dipendenti la soglia per l'obbligo di nomina del mobility manager aziendale, variazione che richiede quindi anche alle Aziende che ricadono in questa fascia di redigere e aggiornare annualmente il Piano Spostamenti Casa-Lavoro;
    con il sopracitato decreto la sua adozione è stata estesa a tutte le società con 100 o più dipendenti localizzati in comuni, capoluoghi di provincia e regione e città metropolitane con popolazione superiore a 50 mila abitanti;
    il mobility manager ha come obiettivo principale la creazione di un Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), uno strumento di razionalizzazione degli spostamenti del personale realizzato attraverso l'analisi, lo sviluppo e la verifica di una serie di aspetti;
    la legge n. 77 assegna al mobility manager «funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile; il mobility manager promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile.»;
    secondo ASSTRA, l'associazione delle imprese del trasporto pubblico locale, come riportato dal quotidiano «Il Sole24Ore», per rinnovare il parco mezzi «servono investimenti per ulteriori 9,5 miliardi nei prossimi 13 anni, cioè da spendere fino al 2033, in aggiunta ai 5 miliardi di fondi statali già stanziati a partire dal 2015»;
    l'indagine ASSTRA rileva come il parco autobus italiano soffra di un'età media al di sopra di quella dei principali Paesi dell'Unione europea, con ricadute negative sulla qualità del servizio erogato a causa dell'inaffidabilità del materiale circolante;
    la carenza di mezzi, l'interruzione e la discontinuità nell'erogazione del servizio a causa di guasti, può rendere impossibile il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale così come raccomandato dagli esperti e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020,

impegna il Governo

ad adottare iniziative economiche e legislative urgenti per aumentare l'offerta del trasporto pubblico locale sino a soddisfare la domanda di mobilità urbana necessaria a non creare condizioni di sovraffollamento e assicurare il distanziamento a bordo dei mezzi pubblici, attivando il coordinamento con i mobility manager, al fine di ricevere informazioni utili a conoscere puntualmente e capillarmente le capacità operative da parte delle aziende del trasporto pubblico urbano.
9/2945-A/40Silvestroni, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni più restrittive, volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), all'articolo 229 comma 4 ha abbassato da 300 a 100 dipendenti la soglia per l'obbligo di nomina del mobility manager aziendale, variazione che richiede quindi anche alle Aziende che ricadono in questa fascia di redigere e aggiornare annualmente il Piano Spostamenti Casa-Lavoro;
    con il sopracitato decreto la sua adozione è stata estesa a tutte le società con 100 o più dipendenti localizzati in comuni, capoluoghi di provincia e regione e città metropolitane con popolazione superiore a 50 mila abitanti;
    il mobility manager ha come obiettivo principale la creazione di un Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL), uno strumento di razionalizzazione degli spostamenti del personale realizzato attraverso l'analisi, lo sviluppo e la verifica di una serie di aspetti;
    la legge n. 77 assegna al mobility manager «funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile; il mobility manager promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilità sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità, delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilità sostenibile.»;
    secondo ASSTRA, l'associazione delle imprese del trasporto pubblico locale, come riportato dal quotidiano «Il Sole24Ore», per rinnovare il parco mezzi «servono investimenti per ulteriori 9,5 miliardi nei prossimi 13 anni, cioè da spendere fino al 2033, in aggiunta ai 5 miliardi di fondi statali già stanziati a partire dal 2015»;
    l'indagine ASSTRA rileva come il parco autobus italiano soffra di un'età media al di sopra di quella dei principali Paesi dell'Unione europea, con ricadute negative sulla qualità del servizio erogato a causa dell'inaffidabilità del materiale circolante;
    la carenza di mezzi, l'interruzione e la discontinuità nell'erogazione del servizio a causa di guasti, può rendere impossibile il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale così come raccomandato dagli esperti e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020,

impegna il Governo

a valutare le iniziative opportune affinché l'offerta del TPL tenga conto delle esigenze connesse alla situazione emergenziale in atto.
9/2945-A/40. (Testo modificato nel corso della seduta).  Silvestroni, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni più restrittive, volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    dal 15 marzo 2021 al 6 aprile 2021 i presidenti delle regioni e delle province di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione – subordinata ad alcuni specifici casi – ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 così come disposte dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020;
    in ragione dei dati epidemiologici in possesso da parte dei Presidenti delle Regioni e al fine di evitare l'aggravamento della crisi economica in territori dove non si registra una situazione sanitaria preoccupante, sarebbe essere opportuno considerare misure diverse e proporzionate ai dati provinciali, sempre nei limiti e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate per contenere il diffondersi della pandemia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei prossimi provvedimenti che assumerà al riguardo, di prevedere che i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possano decidere in merito all'individuazione delle diverse zone di rischio su base provinciale.
9/2945-A/41. (Nuova formulazione) Zucconi, Foti, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    un recente studio promosso da Unicef, che analizza l'esperienza vissuta da minori e famiglie italiane con la didattica a distanza (DAD, conferma l'importanza di dotare le famiglie di connessioni stabili e veloci, nonché di dispositivi su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, secondo l'Unicef circa il 27 per cento del totale delle famiglie italiane vive disagi;
    nonostante i fondi stanziati dal Ministero dell'istruzione, i dati parlano di migliaia di alunni ancora privi di dispositivi digitali, soprattutto nei nuclei familiari più numerosi. Inoltre, ci sono ancora tante famiglie e istituti scolastici che non hanno una connessione internet efficace anche dopo mesi di DAD;
    nello specifico, i dati riferiscono di circa 250.000 studenti che sono senza un personal computer e della carenza di più di 330.000 risorse per la connessione da destinare agli studenti;
    ed ancora, i dati Istat parlano di circa 3 milioni e 100 mila alunni in difficoltà, pari al 47 per cento degli studenti tra i 6-17 anni, a causa dell'insufficienza di strumenti informatici nelle famiglie, che risultano mancanti o da condividere con altri fratelli o comunque in numero inferiore al necessario;
    la situazione più difficile è nel Mezzogiorno (il 19 per cento del totale), seguito dal Centro (il 10,9 per cento) e poi dal Nord (il 7,5 per cento);
    tale problematica, tra l'altro, prescinde anche dalla didattica a distanza poiché dovrebbe essere un diritto di tutti quello di possedere un pc e la connessione Internet per potersi informare, documentare e svolgere ricerche;
    è dunque evidente che questa crisi ha fatto emergere quanto la digitalizzazione dell'Italia sia collegata al contrasto alla povertà educativa,

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative per investire risorse per il contrasto alla povertà educativa e, a tal fine, per dotare gli studenti dei dispositivi necessari e delle risorse per la connessione Internet, affinché siano nelle condizioni di svolgere adeguatamente la didattica a distanza.
9/2945-A/42Rizzetto, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    un recente studio promosso da Unicef, che analizza l'esperienza vissuta da minori e famiglie italiane con la didattica a distanza (DAD, conferma l'importanza di dotare le famiglie di connessioni stabili e veloci, nonché di dispositivi su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, secondo l'Unicef circa il 27 per cento del totale delle famiglie italiane vive disagi;
    nonostante i fondi stanziati dal Ministero dell'istruzione, i dati parlano di migliaia di alunni ancora privi di dispositivi digitali, soprattutto nei nuclei familiari più numerosi. Inoltre, ci sono ancora tante famiglie e istituti scolastici che non hanno una connessione internet efficace anche dopo mesi di DAD;
    nello specifico, i dati riferiscono di circa 250.000 studenti che sono senza un personal computer e della carenza di più di 330.000 risorse per la connessione da destinare agli studenti;
    ed ancora, i dati Istat parlano di circa 3 milioni e 100 mila alunni in difficoltà, pari al 47 per cento degli studenti tra i 6-17 anni, a causa dell'insufficienza di strumenti informatici nelle famiglie, che risultano mancanti o da condividere con altri fratelli o comunque in numero inferiore al necessario;
    la situazione più difficile è nel Mezzogiorno (il 19 per cento del totale), seguito dal Centro (il 10,9 per cento) e poi dal Nord (il 7,5 per cento);
    tale problematica, tra l'altro, prescinde anche dalla didattica a distanza poiché dovrebbe essere un diritto di tutti quello di possedere un pc e la connessione Internet per potersi informare, documentare e svolgere ricerche;
    è dunque evidente che questa crisi ha fatto emergere quanto la digitalizzazione dell'Italia sia collegata al contrasto alla povertà educativa,

impegna il Governo

a valutare l'eventuale necessità di ulteriori risorse per il contrasto alla povertà educativa e per dotare gli studenti meno abbienti, che non abbiano già ottenuto risorse, di dispositivi digitali individuali e della connessione ad internet.
9/2945-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta).  Rizzetto, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, con la finalità di agevolare gli incontri tra i detenni ed i loro congiunti e parenti, prevede all'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, che «gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone (...) sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica e psichica delle stesse persone detenute o internate»;
    la medesima finalità di ricongiungimento con le famiglie potrebbe essere perseguita attraverso l'introduzione, in via temporanea e per un periodo di due anni, dell'istituto della liberazione anticipata pari a settantacinque giorni ogni semestre di pena, non applicabile ai condannati ammessi all'affidamento in prova, alla detenzione domiciliare o a quelli che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il proprio domicilio, ovvero per quanto riguarda i condannati che, a decorrere dal 31 dicembre 2015, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, del riconoscimento per ogni singolo semestre della maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a dare seguito a quanto esposto, in particolare nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/2945-A/43Giachetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al vaglio dell'Assemblea, prevede l'applicazione di disposizioni restrittive, necessarie per rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti;
    ciò non deve indurre ad escludere automaticamente il diritto allo studio in presenza per gli studenti afflitti da disabilità e particolarmente bisognosi degli insegnanti di sostegno. L'ordinamento giuridico lo consente quando si deve mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
    infatti, la normativa ministeriale emanata sul tema, prevede l'attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del successo formativo, in particolare del trasporto scolastico. I dirigenti scolastici, i docenti delle classi interessate e i docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, laddove possibile devono favorire la frequenza dell'alunno con disabilità in modo che sia costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un'inclusione effettiva e proficua,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, con il primo provvedimento utile allo scopo, iniziative volte a destinare risorse, in modo specifico, al trasporto pubblico locale scolastico per studenti disabili.
9/2945-A/44Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità – già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 – per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni (o a prescindere dall'età in caso di figli con disabilità, con disturbi DSA o di alunni con bisogni educativi speciali), o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni, nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e della polizia locale e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia;
    l'emergenza epidemiologica ha creato difficoltà lavorative, economiche e di organizzazione domestica enormi per tutti i lavoratori e soprattutto per genitori che convivono con figli di età minore di 14 anni, spesso costretti a ricorrere al baby-sitting per assicurare, al contempo, la propria prestazione lavorativa e la cura dei propri figli;
    il provvedimento in esame riconosce un bonus baby-sitting per determinate categorie di lavoratori, ma appare del tutto irragionevole non includere nel novero dei beneficiari tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che si trovino comunque ad affrontare determinati eventi che richiedono un surplus di cura nei confronti del figlio, come l'attivazione della didattica a distanza, della quarantena o il periodo dell'eventuale contagio del figlio stesso,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative legislative necessarie a riconoscere il bonus baby-sitting in favore di tutti i lavoratori subordinati e autonomi che convivano con figli minori di 10 anni, anche ove si trovino ad effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile, per la durata della sospensione dell'attività didattica, dell'infezione da COVID-19 o della quarantena disposta dal competente dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.
9/2945-A/45(Versione corretta)Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riconosce in favore del genitore che non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile un congedo straordinario per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica, in presenza di contagio da COVID-19 o del periodo di quarantena del figlio disposta dall'Asl territorialmente competente;
    tale congedo straordinario consiste nell'erogazione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione;
    appare del tutto irragionevole e ingiustificato costringere il genitore a dover scegliere se percepire una retribuzione dimezzata e rispondere ai bisogni di cura cui egli è chiamato anche in forza del «dovere e diritto dei genitori» di «mantenere, istruire ed educare i figli», sancito dall'articolo 30 della nostra Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare con urgenza le iniziative legislative necessarie a innalzare la percentuale dell'indennità prevista per il congedo straordinario di cui al presente provvedimento al 100 per cento della retribuzione.
9/2945-A/46Moretto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riconosce in favore del genitore che non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile un congedo straordinario per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica, in presenza di contagio da COVID-19 o del periodo di quarantena del figlio disposta dall'Asl territorialmente competente;
    tale congedo straordinario consiste nell'erogazione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione;
    appare del tutto irragionevole e ingiustificato costringere il genitore a dover scegliere se percepire una retribuzione dimezzata e rispondere ai bisogni di cura cui egli è chiamato anche in forza del «dovere e diritto dei genitori» di «mantenere, istruire ed educare i figli», sancito dall'articolo 30 della nostra Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, con urgenza le iniziative legislative necessarie a innalzare la percentuale dell'indennità prevista per il congedo straordinario di cui al presente provvedimento al 100 per cento della retribuzione.
9/2945-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta).  Moretto.


   La Camera,
   premesso che:
    il presidente del Consiglio dei ministri durante l'ultima conferenza stampa ha parlato di un pass vaccinale, da adottare secondo il modello europeo. Dal 26 aprile saranno possibili gli spostamenti tra regioni in fascia gialla, mentre tra le aree in zona rossa ed arancione sarà necessario avere un certificato, un Green Pass;
    per spostarsi in tutto il paese senza limitazioni bisognerà essere quindi muniti di un pass con cui verrà dimostrata l'avvenuta vaccinazione anti COVID, l'effettuazione di un tampone nelle 48 ore precedenti al viaggio o l'avvenuta guarigione post contagio. Il pass verrà veicolato tramite una card oppure con un'apposita App. Con il pass vaccinale inoltre si potranno seguire concerti, spettacoli ed eventi sportivi. Il certificato è uno strumento che faciliterà la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia e favorirà la ripresa del turismo in Italia e anche in Europa. Al momento non si sa ancora quando arriverà il pass, chi sarà a rilasciarlo e ogni quanto sarà aggiornato. Il passaporto vaccinale (Green Pass) entrerà in vigore nello stesso momento in Europa. L'Unione europea rassicura che non verranno discriminati coloro che non si sono vaccinati al COVID. Ogni Stato membro potrà decidere quali misure di precauzione attuare per chi è in possesso di un Green Pass e se renderle meno stringenti rispetto a chi non possiede il certificato. Il certificato vaccinale conterrà informazioni fondamentali necessarie quali il nome, la data di nascita, lo Stato membro di rilascio e l'identificativo univoco del certificato. Sarà disponibile gratuitamente, in formato digitale o cartaceo e includerà un codice QR per garantire la sicurezza e l'autenticità del certificato;
    la mancata digitalizzazione del Green pass italiano rende lo strumento maggiormente a rischio di falsificazioni,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di prevedere la digitalizzazione della tessera sanitaria e dell'eventuale Pass Vaccinale, favorendo l'utilizzo della applicazione IO.
9/2945-A/47Capitanio.


   La Camera,
   premesso che:
    il presidente del Consiglio dei ministri durante l'ultima conferenza stampa ha parlato di un pass vaccinale, da adottare secondo il modello europeo. Dal 26 aprile saranno possibili gli spostamenti tra regioni in fascia gialla, mentre tra le aree in zona rossa ed arancione sarà necessario avere un certificato, un Green Pass;
    per spostarsi in tutto il paese senza limitazioni bisognerà essere quindi muniti di un pass con cui verrà dimostrata l'avvenuta vaccinazione anti COVID, l'effettuazione di un tampone nelle 48 ore precedenti al viaggio o l'avvenuta guarigione post contagio. Il pass verrà veicolato tramite una card oppure con un'apposita App. Con il pass vaccinale inoltre si potranno seguire concerti, spettacoli ed eventi sportivi. Il certificato è uno strumento che faciliterà la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia e favorirà la ripresa del turismo in Italia e anche in Europa. Al momento non si sa ancora quando arriverà il pass, chi sarà a rilasciarlo e ogni quanto sarà aggiornato. Il passaporto vaccinale (Green Pass) entrerà in vigore nello stesso momento in Europa. L'Unione europea rassicura che non verranno discriminati coloro che non si sono vaccinati al COVID. Ogni Stato membro potrà decidere quali misure di precauzione attuare per chi è in possesso di un Green Pass e se renderle meno stringenti rispetto a chi non possiede il certificato. Il certificato vaccinale conterrà informazioni fondamentali necessarie quali il nome, la data di nascita, lo Stato membro di rilascio e l'identificativo univoco del certificato. Sarà disponibile gratuitamente, in formato digitale o cartaceo e includerà un codice QR per garantire la sicurezza e l'autenticità del certificato;
    la mancata digitalizzazione del Green pass italiano rende lo strumento maggiormente a rischio di falsificazioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare il certificato verde digitale che contiene il codice QR, in conformità alla proposta di regolamento presentata dal Consiglio dell'Unione europea.
9/2945-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta).  Capitanio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge sottoposto alla Camera per la conversione reca disposizioni in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, al fine di sostenere i genitori lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    la disposizione in esame prevede che il bonus sopra citato possa essere utilizzato dai genitori lavoratori per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nonché in alternativa per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;
    dunque, la misura in commento, riferita al periodo emergenziale e usufruibile sino al 30 giugno 2021, ammette al contributo una pluralità di strumenti di sostegno per l'infanzia e attribuisce al genitore la scelta in ordine a quello più adatto da utilizzare in base alle proprie esigenze;
    a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, un'impostazione analoga dovrebbe essere applicata anche per il cosiddetto « bonus asilo nido» previsto in via strutturale dall'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017);
    tale ultimo bonus, in effetti, è usufruibile unicamente «per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche»;
    di converso, vengono lasciate fuori ed escluse da ogni agevolazione le spese sostenute per il pagamento di servizi integrativi o sostitutivi dell'asilo nido, ai quali le famiglie ricorrono in misura sempre più frequente, anche a fronte della carente distribuzione degli asili stessi nel territorio nazionale;
    è evidente la necessità di rivedere in parte qua la misura del bonus asilo nido, ampliando notevolmente la tipologia di spese che risultano ammesse al contributo. Ciò al fine di sostenere la genitorialità, contrastare le ricadute sociali dell'emergenza e attualizzare una disciplina superata dall'evoluzione dei tempi e dalle mutate esigenze delle famiglie,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad ampliare i servizi che danno diritto al bonus di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ricomprendendo tra questi le prestazioni erogate da personale direttamente incaricato dalla famiglia e i modelli alternativi o integrativi all'asilo, inclusi, tra gli altri, i micronidi, il baby parking, gli asili familiari e altri servizi analoghi;
   a valutare l'opportunità di prevedere adeguati contributi per i servizi sopra citati anche nell'ambito del complessivo progetto di riforma della materia, finalizzato alla semplificazione e al riordino degli strumenti a sostegno delle famiglie e della genitorialità.
9/2945-A/48Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge di cui si discute la conversione ha previsto un inasprimento delle – già rigide – misure di contenimento della pandemia da COVID-19, intervenendo in particolare per il periodo decorrente dal 15 marzo al 6 aprile 2021, con l'obiettivo di arginare la circolazione del virus e delle sue varianti;
    com’è purtroppo noto, l'applicazione prolungata delle misure di contenimento ha determinato forti asimmetrie nel tessuto economico e sociale del nostro Paese;
    numerosi settori sono stati duramente penalizzati dalle restrizioni e vivono attualmente un momento drammatico a causa dell'azzeramento totale o quasi totale delle relative entrate. Altre categorie sono state, invece, risparmiate dagli effetti della crisi, mantenendo immutata la propria situazione economica o incrementando i propri guadagni, in alcuni casi anche in maniera significativa;
    tra i settori più colpiti vi sono certamente quelli della ristorazione, del turismo, dei trasporti, dello sport, dello spettacolo, del tessile, del commercio al dettaglio e, in generale, una platea molto ampia di liberi professionisti e lavoratori autonomi che non possono fare affidamento su uno stipendio garantito alla fine del mese;
    è di tutta evidenza la necessità di fronteggiare, oltre alla circolazione del virus, anche le ricadute sociali ed economiche che derivano da essa e dall'applicazione delle correlate misure di contenimento. In questa prospettiva, appare auspicabile la promozione di forme di solidarietà tra i lavoratori che riprendano su scala nazionale iniziative già sperimentate, con successo, a livello locale e aziendale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sperimentare l'istituzione di un fondo di solidarietà a favore dei lavoratori maggiormente colpiti dalla crisi in atto, finanziato con contributi simbolici, calcolati nel rispetto del principio di progressività, da parte delle imprese e dei lavoratori che non hanno subito e non prevedono di subire ripercussioni economiche negative per effetto della pandemia da COVID-19.
9/2945-A/49Paolin, Covolo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Sutto, Tiramani, Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge di cui si discute la conversione ha introdotto disposizioni restrittive volte a rimodulare le misure di contenimento della pandemia da COVID-19 applicate nel territorio nazionale per il periodo decorrente dal 15 marzo al 6 aprile 2021;
    com’è noto, l'applicazione prolungata delle misure di contenimento ha determinato una sospensione delle attività di gioco, svago e interazione sociale che sacrifica duramente la posizione dei bambini e dei ragazzi adolescenti e che produce conseguenze negative anche in termini di disagio psichico, disorientamento e altri disturbi emotivi, come confermato dagli studi condotti sul punto a livello nazionale e internazionale;
    è di tutta evidenza la necessità di ovviare a queste criticità che potrebbero avere ripercussioni nel percorso di crescita e formazione dei bambini e dei ragazzi, assicurando le condizioni affinché gli stessi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, possano usufruire di spazi adeguati allo svolgimento di attività ricreative e ludiche all'aperto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, di concerto con gli enti locali e nel rispetto delle loro competenze in materia, l'apertura dei parchi, delle ville, dei giardini pubblici e degli spazi di gioco ivi presenti, anche nelle cosiddette zone rosse, nell'ottica di conciliare le misure di contenimento della pandemia da COVID-19 con il diritto dei bambini e dei ragazzi allo svolgimento di attività ricreativa e ludica all'aperto.
9/2945-A/50Murelli, Caffaratto, Caparvi, Giaccone, Legnaioli, Minardo, Moschioni, Parolo, Snider.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula reca misure urgenti per fronteggiare e contrastare la pandemia da COVID-19 che da oltre un anno affligge il nostro Paese con conseguenze pesantissime sul piano sanitario, economico e sociale;
    le strategie di contenimento della pandemia, che il decreto-legge si propone di rafforzare, non possono prescindere da un potenziamento del servizio sanitario, al quale devono essere garantite strutture, personale e risorse adeguati per assicurare in questo delicato momento l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in favore dei cittadini;
    la maggior parte delle regioni ha portato a compimento questo processo virtuoso, adeguando in breve tempo la capacità delle reti di assistenza ospedaliera e territoriale alle mutate esigenze determinate dalla pandemia da COVID-19;
    nella Regione Calabria, la cui sanità – lo si rammenta – si trova da anni sotto il controllo diretto dello Stato e dei commissari ad acta, il percorso che si sta seguendo è invece paradossalmente inverso e pare finalizzato all'indebolimento, piuttosto che al rafforzamento del Servizio sanitario regionale;
    è il caso, in particolare, della triade commissariale a capo dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, che da tempo si contraddistingue per il distacco dalle istanze dei cittadini e per la sua obiettiva incapacità nel risolvere le gravi emergenze dei territori di competenza;
    l'atto aziendale adottato dai predetti commissari, infatti, non tiene conto dell'esigenza estremamente urgente e improcrastinabile di procedere all'assunzione di personale medico e paramedico. Ulteriori criticità riguardano, poi, l'ospedale di Lamezia Terme, che viene nuovamente marginalizzato, nonché il Sant'Anna Hospital di Catanzaro, una delle eccellenze sanitarie del Mezzogiorno, la cui mancata contrattualizzazione getta nella disperazione centinaia di lavoratori e rischia di interrompere l'erogazione di servizi e prestazioni essenziali per i cittadini calabresi, nonostante la delicata situazione epidemiologica in atto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, con urgenza, la rimozione dei commissari dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e, in generale, l'adozione di un intervento correttivo sull'azione del commissario ad acta regionale la cui azione si sta rivelando obiettivamente non all'altezza delle esigenze dei cittadini calabresi.
9/2945-A/51Furgiuele.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea ha inasprito le misure di contenimento applicate nel territorio nazionale per il periodo intercorrente tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, al fine di limitare la circolazione del virus e delle sue varianti;
    nelle ultime settimane, il calo costante dei nuovi soggetti positivi ha indotto il Governo ad anticipare l'allentamento delle predette restrizioni, avviando la definizione di cronoprogramma delle riaperture che dovrebbe applicarsi a decorrere dal 26 aprile 2020;
    nei territori nazionali di confine, la ripresa delle attività produttive ed economiche non può prescindere da una revisione delle limitazioni che attualmente vengono applicate agli spostamenti in entrata dai Paesi esteri immediatamente confinanti;
    in tale ottica, si ritiene auspicabile incrementare, soprattutto per i territori di confine, le fattispecie eccezionali in presenza delle quali è possibile fare ingresso nel nostro Paese in esenzione dall'obbligo di effettuare un tampone molecolare o antigenico, previsto dall'articolo 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esentare dall'obbligo di effettuare un tampone molecolare o antigenico i cittadini di altri Paesi che risiedono in prossimità del confine nazionale e che intendono fare ingresso in Italia, nell'ottica di consentire la ripresa dell'economia dei territori di frontiera, duramente provata dall'applicazione delle misure di contenimento.
9/2945-A/52Di Muro, Bianchi, Gagliardi, Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha inasprito le misure di contenimento applicate nel territorio nazionale per il periodo intercorrente tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, con l'obiettivo di limitare la circolazione del virus e delle sue varianti;
    nelle ultime settimane, a fronte del calo costante del numero dei nuovi contagi, il Governo ha ritenuto di anticipare l'allentamento delle predette restrizioni, avviando la definizione di un piano delle riaperture la cui partenza è prevista a decorrere dal prossimo 26 aprile;
    nell'ambito di queste riaperture, particolare attenzione deve essere riservata – tra l'altro – ai centri estivi, la cui attività risulta essenziale per consentire, nel corso della stagione estiva, la ripresa delle attività ludiche, sportive, ricreative e, in generale, la socializzazione dei bambini e ragazzi che hanno sofferto duramente l'applicazione delle misure di contenimento;
    il servizio risulta essenziale anche in vista della ripartenza, a pieno regime, di numerose attività economiche e produttive, a fronte della quale i genitori avranno evidentemente bisogno di un sostegno adeguato nella gestione dei figli che si ritiene debba essere garantito, in condizioni di sicurezza, proprio dai centri di cui si discute,

impegna il Governo

ad adottare con priorità le linee guida per la riapertura dei centri estivi, al fine di consentire l'attivazione tempestiva e sicura di questi servizi strategici, scongiurando ritardi e disservizi che peserebbero inevitabilmente sui bambini, sui ragazzi e sulle relative famiglie.
9/2945-A/53Gastaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha inasprito le misure di contenimento applicate nel territorio nazionale per il periodo intercorrente tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021, con l'obiettivo di limitare la circolazione del virus e delle sue varianti;
    nelle ultime settimane, a fronte del calo costante del numero dei nuovi contagi, il Governo ha ritenuto di anticipare l'allentamento delle predette restrizioni, avviando la definizione di un piano delle riaperture la cui partenza è prevista a decorrere dal prossimo 26 aprile;
    nell'ambito di queste riaperture, particolare attenzione deve essere riservata – tra l'altro – ai centri estivi, la cui attività risulta essenziale per consentire, nel corso della stagione estiva, la ripresa delle attività ludiche, sportive, ricreative e, in generale, la socializzazione dei bambini e ragazzi che hanno sofferto duramente l'applicazione delle misure di contenimento;
    il servizio risulta essenziale anche in vista della ripartenza, a pieno regime, di numerose attività economiche e produttive, a fronte della quale i genitori avranno evidentemente bisogno di un sostegno adeguato nella gestione dei figli che si ritiene debba essere garantito, in condizioni di sicurezza, proprio dai centri di cui si discute,

impegna il Governo

ad adottare con priorità le linee guida per la riapertura dei centri estivi, al fine di consentire l'attivazione tempestiva e sicura di questi servizi strategici, scongiurando ritardi e disservizi che peserebbero inevitabilmente sui bambini, sui ragazzi e sulle relative famiglie, limitatamente alle zone gialle.
9/2945-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta).  Gastaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede la possibilità di richiedere congedi parentali e bonus baby sitter per i genitori che hanno figli in didattica a distanza;
    il sussidio bonus baby sitter in particolare spetta solo a determinate categorie di lavoratori: i dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione Separata, i lavoratori autonomi. Il contributo viene riconosciuto, inoltre, ai dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    restano esclusi da questo sussidio tutto il personale del comparto scuola (docenti e personale ATA) e in particolar modo i collaboratori scolastici che, garantendo l'apertura delle scuole nelle zone rosse (già durante il primo lockdown) hanno rischiato e rischiano la propria salute e quella dei propri familiari;
    questi operatori scolastici, costretti a causa della carenza di personale, anche in conseguenza delle rinunce di colleghi dettate dall'emergenza sanitaria, a svolgere molte ore di lavoro straordinario, hanno sottratto e ancora oggi, continuano a togliere tempo e cure, ai propri figli;
    pertanto, la maggior parte di questi lavoratori, sono costretti a ricorrere ovviamente a proprie spese, all'affidamento dei figli a terze persone. Il tutto, quindi, comporta una spesa extra che va ad incidere su uno stipendio modesto, ovvero circa, mille euro;
    così come non si può escludere i docenti di sostegno che, anche nella cosiddetta zona rossa, devono svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere il beneficio del sussidio bonus baby sitter al personale dei collaboratori scolastici e docenti di sostegno della scuola pubblica e paritaria, al fine di assicurare a questi genitori che, con grandi sacrifici e a volte anche trascurando figli e famiglie, hanno garantito e continuano a garantire il buon andamento dell'istituzione scolastica.
9/2945-A/54Bucalo, Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede la possibilità di richiedere congedi parentali e bonus baby sitter per i genitori che hanno figli in didattica a distanza;
    il sussidio bonus baby sitter in particolare spetta solo a determinate categorie di lavoratori: i dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione Separata, i lavoratori autonomi. Il contributo viene riconosciuto, inoltre, ai dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    restano esclusi da questo sussidio tutto il personale del comparto scuola (docenti e personale ATA) e in particolar modo i collaboratori scolastici che, garantendo l'apertura delle scuole nelle zone rosse (già durante il primo lockdown) hanno rischiato e rischiano la propria salute e quella dei propri familiari;
    questi operatori scolastici, costretti a causa della carenza di personale, anche in conseguenza delle rinunce di colleghi dettate dall'emergenza sanitaria, a svolgere molte ore di lavoro straordinario, hanno sottratto e ancora oggi, continuano a togliere tempo e cure, ai propri figli;
    pertanto, la maggior parte di questi lavoratori, sono costretti a ricorrere ovviamente a proprie spese, all'affidamento dei figli a terze persone. Il tutto, quindi, comporta una spesa extra che va ad incidere su uno stipendio modesto, ovvero circa, mille euro;
    così come non si può escludere i docenti di sostegno che, anche nella cosiddetta zona rossa, devono svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori iniziative normative volte ad estendere il beneficio del sussidio bonus baby sitter al personale scolastico della scuola pubblica e paritaria, al fine di assicurare a questi genitori che, con grandi sacrifici e a volte anche trascurando figli e famiglie, hanno garantito e continuano a garantire il buon andamento dell'istituzione scolastica.
9/2945-A/54. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bucalo, Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge, reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    nello specifico si reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità – già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 – per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni, nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e della polizia locale e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia;
    i genitori lavoratori appartenenti alle suddette categorie possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali;
    dati recenti testimoniano che relativamente ai servizi a sostegno della famiglia per fronteggiare la chiusura delle scuole a causa della pandemia, su 556.348 baby sitter pagati con il libretto famiglia con il bonus, 339.252 avevano oltre 60 anni;
    è di tutta evidenza che risultando un 61 per cento di baby-sitter con almeno 60 anni, presumibilmente si tratta di nonni;
    le nonne e i nonni che seguono assiduamente i nipoti tra gli zero e i quattordici anni sono, in Italia, oltre dieci milioni di «anziani attivi» e rappresentano un welfare familiare che integra e spesso sostituisce i servizi per l'infanzia. Si occupano dei nipoti, spesso anche sostenendo il reddito dei genitori;
    la misura prevista dal decreto n. 34 del 2020 (decreto rilancio) includeva la possibilità di poterne usufruire da parte dei nonni, e la modalità di fruizione del bonus, si otteneva mediante il Libretto Famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
    il bonus previsto dal governo raggiungeva i 1.200 euro (2.000 per alcune categorie di lavoratori come i sanitari) e la media del pagamento è stato di 1.195 euro,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che il bonus baby-sitting previsto venga esteso, attraverso ulteriori iniziative normative, nuovamente ai nonni oltre la data del 31 agosto 2020, in considerazione del prolungamento dell'epidemia e dell'aiuto fondamentale che i nonni hanno dato ai loro figli lavoratori sostenendo i loro nipoti anche durante la DAD.
9/2945-A/55Rachele Silvestri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità – già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 – per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni (o a prescindere dall'età in caso di figli con disabilità, con disturbi DSA o di alunni con bisogni educativi speciali), o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni, nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e della polizia locale e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia;
    l'emergenza epidemiologica ha creato difficoltà lavorative, economiche e di organizzazione domestica enormi per tutti i lavoratori e soprattutto per genitori che sono spesso costretti ad affrontare ingenti sacrifici economici per ricorrere a servizi di baby-sitting per rispondere alle esigenze di vita dei propri figli e garantire la continuità della propria prestazione lavorativa;
    il provvedimento in esame riconosce un bonus baby-sitting per determinate categorie di lavoratori, ma esso viene previsto solo come forma alternativa al diritto al lavoro agile, quasi a far intendere che il lavoro agile sia una forma di lavoro meno impegnativa e nobile rispetto alle forme di lavoro tradizionale;
    l'esperienza della pandemia ha dimostrato come il lavoro agile debba considerarsi una modalità di erogazione della prestazione lavorativa del tutto equivalente alle modalità tradizionali, che anzi si distingue sia in termini di rendimento che di impegno profuso,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di adottare le ulteriori iniziative legislative necessarie a disciplinare il congedo straordinario e il bonus baby-sitting di cui al presente provvedimento non come forma alternativa al lavoro agile, ma come ulteriore misura di supporto al lavoratore nell'erogazione della propria prestazione.
9/2945-A/56D'Alessandro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure volte al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    nella conferenza stampa tenutasi lo scorso venerdì, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato il ritorno delle zone gialle, a partire dal prossimo 26 aprile, nonché la conseguente fase delle riaperture, quale strategia di rilancio del Paese assieme alla previsione di investimenti e misure di sostegno all'economia e alle imprese;
    si evidenzia che al già adottato sistema delle fasce si aggiunge, diversamente da quanto previsto in passato, il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta;
    avendo molti ristoratori già investito risorse con l'obiettivo di far ripartire le proprie attività nel rispetto delle disposizioni di contenimento del contagio e considerando anche quelle realtà che non dispongono di spazi esterni da poter utilizzare, risulterebbe opportuno prevedere per queste ultime un'ulteriore modalità di riapertura immediatamente attivabile, quindi, in piena sicurezza, permettendo l'accesso ai locali interni dei ristoranti per coloro che costituiscono un nucleo convivente,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di considerare anche la sopracitata modalità di apertura per le attività prive di strutture esterne, al fine di garantire una più celere ripartenza economica delle medesime.
9/2945-A/57Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure volte al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    nella conferenza stampa tenutasi lo scorso venerdì, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato il ritorno delle zone gialle, a partire dal prossimo 26 aprile, nonché la conseguente fase delle riaperture, quale strategia di rilancio del Paese assieme alla previsione di investimenti e misure di sostegno all'economia e alle imprese;
    si evidenzia che al già adottato sistema delle fasce si aggiunge, diversamente da quanto previsto in passato, il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta,

impegna il Governo

nel mese di maggio, a valutare, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto-legge n. 52 del 2021 anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e di spostamento.
9/2945-A/57. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fiorini, Andreuzza, Binelli, Carrara, Colla, Galli, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    nello specifico il provvedimento prevede la possibilità di richiedere congedi parentali e bonus baby sitter per i genitori che hanno figli in didattica a distanza;
    i congedi parentali sono previsti come misura alternativa se non è possibile effettuare il lavoro in modalità agile;
    il testo della norma impedisce quindi al lavoratore di usufruire del congedo se lavora da casa, passando così l'idea che la prestazione resa dal dipendente in modalità agile sia meno onerosa di quella resa in forma tradizionale;
    il lavoro da remoto si è imposto durante la pandemia e tutto fa pensare che questa modalità sarà adottata anche con la fine della pandemia. Considerarla meno gravosa rispetto al lavoro in presenza e compatibile con la cura della famiglia è potenzialmente dannoso. Soprattutto alla luce del fatto che chi lo sta usando in modo più significativo sono le lavoratrici. E con questo approccio si rischia di allargare un gap già esistente tra uomini e donne in termini di remunerazione e anche di carriera;
    le due misure non possono essere alternative: lavorare da casa è lavorare, e quindi incompatibile con la cura e l'assistenza ai figli soprattutto se sono minori;
    non si tutela in questo modo i lavoratori e il diritto dei minori ad essere accompagnati in questa fase così critica, così viene leso il diritto alla genitorialità e alla crescita serena dei figli. Il passaggio dalle lezioni in presenza alla DAD ha sconvolto in modo significativo la vita degli studenti e delle loro famiglie, creando un rischio potenziale per il benessere mentale di bambini e adolescenti,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di assicurare un equilibrio sostenibile tra cura e lavoro rispetto all'obiettivo di garantire ai figli adeguate cure, normando il congedo anche per chi può lavorare a distanza.
9/2945-A/58Frassinetti, Bucalo, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento del COVID-19, da un lato, adottando provvedimenti ulteriormente restrittivi, dall'altro, prevedendo specifici interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, della durata dell'infezione COVID-19, nonché della durata della quarantena del figlio;
    in particolare, l'articolo 2 ha reintrodotto dal 13 marzo al 30 giugno la possibilità per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni (o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni), nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia;
    è stato lo stesso ministro Bonetti a riconoscere che le misure di sostegno alle famiglie «sono necessarie ma non sono sufficienti», soprattutto per i riflessi che la carenza di servizi alle famiglie potrebbe avere sui livelli occupazionali, in particolare delle donne, costrette, ancora una volta, a enormi sacrifici per poter conciliare famiglia e lavoro e, spesso, ricorrere ai nonni, al momento, unica certezza del welfare italiano;
    non stupisce, infatti, la notizia, diffusa dall'ispettorato del lavoro, di trentasettemila neomamme con figli sotto ai tre anni che sono state costrette a lasciare il proprio impiego nel 2019 e, purtroppo, la situazione nel 2020 non può che essere peggiorata;
    il beneficio del voucher è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, senza alcuna forma di flessibilità rispetto al numero di figli minori a carico, con buona pace delle famiglie più numerose che, come è ovvio, sono sempre meno in Italia, o delle famiglie monoreddito, sulle quali grava, sia socialmente che economicamente, tutto il peso delle misure di contenimento adottate in questo anno eccezionale,

impegna il Governo:

  ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:
   potenziare il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia sulla base del numero dei figli minori a carico;
   escludere il requisito dell'età per il riconoscimento del bonus alle famiglie con figli disabili a carico.
9/2945-A/59Lucaselli, Bellucci, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    l'articolo 2 del richiamato provvedimento, al fine di sostenere i genitori-lavoratori in questa fase di recrudescenza del virus, reintroduce dal 13 marzo al 30 giugno 2021 la possibilità di ricorrere alle misure del lavoro agile, dei congedi o del bonus baby-sitting per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio minore vale a dire nei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione da COVID-19 o quarantena;
    a seguito delle modifiche introdotte al provvedimento in sede referente, la predetta possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile è riconosciuta con l'inserimento del comma 1-bis ad entrambi i genitori in caso di figli di ogni età con disabilità accertata (ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992), o con disturbi specifici di apprendimento (riconosciuti ai sensi della legge n. 170 del 2010), o di alunni con bisogni educativi speciali (in linea con la direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012) in tutti i casi sopraelencati ovvero nel caso in cui il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;
    l'utilizzo del termine «alunni» nel comma 1-bis implica il rischio di un mancato riconoscimento di tale possibilità ai tanti genitori-lavoratori di figli disabili iscritti all'università i quali, a tutt'oggi, sono impossibilitati sia a frequentare i corsi in presenza a causa della loro particolare condizione di fragilità, sia a fruire delle lezioni in remoto per le difficoltà riscontrate nell'utilizzo degli strumenti tecnologici in mancanza dell'assistenza dei genitori che, nella maggior parte dei casi, si rivela necessaria e imprescindibile;
    quanto rappresentato induce questi genitori-lavoratori a ricorrere a permessi e congedi non retribuiti con ripercussioni negative sul reddito familiare;
    la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» all'articolo 12 rubricato «Diritto all'educazione e all'istruzione» ribadisce che l'istruzione deve essere un diritto tutelato a partire dalla scuola materna fino all'università, mentre l'articolo 13 rubricato «Integrazione scolastica» rimarca l'importanza dell'integrazione delle persone affette da handicap nelle scuole di ogni ordine e grado ed anche nelle università,

impegna il Governo

a garantire la possibilità di fruire della modalità di lavoro agile o, in caso di impossibilità di quest'ultima, di congedi retribuiti anche ai genitori-lavoratori di figli con disabilità accertata (ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge n. 104 del 1992) che frequentino l'università.
9/2945-A/60Menga, Massimo Enrico Baroni, Testamento, Sodano, Sarli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    viene riconosciuto, tra l'altro, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, alternativamente all'altro genitore, nel periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, dell'infezione da COVID-19 o della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente;
    inoltre, si prevede per entrambi i genitori l'accesso al lavoro agile in presenza di figli disabili o con bisogni educativi speciali,

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché i lavoratori che hanno la possibilità di accedere al lavoro agile siano dotati di dispositivi e risorse per la connessione Internet, per svolgere adeguatamente la prestazione di lavoro.
9/2945-A/61Bignami, Rizzetto, Prisco.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di lavoro agile (o smart working) per il pubblico impiego, prevedendo che fermo restando la disciplina stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche;
    l'Osservatorio sui conti pubblici (20 novembre 2020), basandosi su dati Istat, ha osservato che, nonostante l'enorme semplificazione resa possibile dal digitale, la produttività della Pubblica amministrazione si è ridotta del 5,7 per cento fra il 2010 e il 2019 ed è poi ulteriormente scesa in questo periodo di pandemia, durante la quale essa ha operato prevalentemente nello smart working (SW);
    il lavoro agile ha riguardato l'86 per cento degli enti della Pubblica amministrazione. A maggio 2020 lavoravano da casa l'87 per cento dei dipendenti, da settembre vi lavorano in media il 70 per cento. Il Ministro Brunetta ha recentemente affermato che «Senza imbrigliarlo in percentuali, lo SW dovrà restare uno strumento del lavoro pubblico e dovrà essere regolato dal contratto»;
    solo a dicembre 2020 con l'emanazione del Piano organizzativo lavoro agile (Pola), si è stabilito la necessità di dare indicazioni di performance più serrate per i dipendenti pubblici in SW;
    nella tabella del PNRR è stata presentata al Parlamento, sono destinati alla digitalizzazione e modernizzazione della Pubblica amministrazione: 1.250 milioni per i servizi di cloud e la realizzazione di data center. 1.100 milioni per consentire alle amministrazioni ad accedere a questi servizi secondo il principio dell’once only, in linea con la EU Data Strategy. 1.500 milioni per l'aggiornamento, l'adeguamento del personale e lo SW; 480 milioni per la semplificazione delle procedure amministrative, tramite l'interoperabilità dei flussi documentali tra amministrazioni;
    in questi mesi tre imprese su quattro hanno segnalato difficoltà ad accedere ai servizi pubblici gestiti in SW. Segnala il Messaggero che a Roma con centomila comunali a casa, le pratiche sono andate a passo di lumaca. In alcuni casi, si è registrata l'impossibilità di prenotazioni on line e pertanto gli uffici circoscrizionali hanno lavorato, in forza del personale ridotto, solo per alcuni giorni a settimana, svolgendo un numero limitato di attività a favore dei volenterosi cittadini messisi in coda nelle prime ore del mattino;
    dal 28 febbraio 2021, è scattato l'obbligo delle amministrazioni pubbliche a utilizzare le identità digitali e la carta di Identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete. Ebbene a fine gennaio 2021 erano pronti al passaggio appena 5.737 enti pubblici su 23 mila. Si registra anche il flop della carta di identità elettronica (CIE): soltanto 42 enti l'hanno adottata come chiave di accesso;
    il lavoro delle pubbliche amministrazioni si svolge negli ambiti più diversi e per molti servizi, quali quelli comunali, è necessaria una forte presenza a sportello dei dipendenti, per assolvere adeguatamente alle esigenze dei cittadini e in ogni caso è necessario rapportare il lavoro agile alle capacità tecnologiche di cui le amministrazioni dispongono al momento,

impegna il Governo

a stabilire nei prossimi decreti in materia di Pubblica amministrazione (semplificazioni e reclutamento), che accompagneranno il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza che nei comuni siano le amministrazioni stesse a stabilire, sulla base delle esigenze dell'utenza, quale percentuale dei propri dipendenti possa operare in modalità di lavoro agile sulla base delle tre variabili: efficienza, produttività e customer satisfaction, assicurando la possibilità per l'amministrazione di poter richiamare in presenza il proprio dipendente in qualunque momento.
9/2945-A/62Musella, Bagnasco, Zangrillo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in oggetto reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 alcune misure, con alcune differenze, già disposte da precedenti provvedimenti per taluni periodi del 2020, volte a riconoscere la possibilità per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni (o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni), nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia;
    lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche nelle forme semplificate previste per la fase emergenziale conseguente la pandemia, a tutti gli effetti, è riconosciuto dal nostro ordinamento equivalente alla prestazione svolta in presenza presso le sedi del datore di lavoro e comporta un impegno totalizzante del prestatore, risultando, di fatto, incompatibile con altre attività, anche di carattere familiare, assistenziale o educativo;
    al contrario, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile in corrispondenza, anche parziale, alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, minore di anni 16, alla durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio, è considerata dal presente provvedimento quale causa escludente per poter accedere ai congedi retribuiti o ai bonus baby-sitting;
    il Parlamento si appresta ad autorizzare un nuovo scostamento di bilancio pari a 40 miliardi di euro, finalizzato a finanziare ulteriori misure di sostegno per le imprese e per i lavoratori coinvolti dalle misure di limitazioni delle attività necessarie al contenimento della diffusione del virus,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni indicate in premessa, al fine di valutare l'opportunità, già a partire dall'annunciato prossimo provvedimento d'urgenza, di rivedere la disciplina di sostegno alle famiglie in caso di sospensione o riduzione della didattica o educativa in presenza, di infezione da Sars-CoV-2 o di quarantena del figlio, minore di anni 16 o di qualsiasi età se disabile grave, superando il regime di incompatibilità tra lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e la possibilità di accedere ai congedi o ai bonus baby-sitting.
9/2945-A/63Carla Cantone, Viscomi, Gribaudo, Lacarra, Lepri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 6 del provvedimento in oggetto prevede per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia;
    tale importante misura di sostegno è rivolta ai lavoratori impegnati nei settori che, insieme ad altri, maggiormente hanno supportato la collettività nella gestione dell'emergenza epidemiologica;
    tuttavia, rimangono esclusi dall'accesso a tale beneficio i lavoratori che, parimenti, nel corso dell'anno della pandemia hanno assicurato la prosecuzione di attività altrettanto indispensabili e potenzialmente altrettanto a rischio di contagio, quali, ad esempio, i servizi di trasporto pubblico, i servizi postali, i lavoratori delle farmacie o della distribuzione dei prodotti agroalimentari;
    il Parlamento si appresta ad autorizzare un nuovo scostamento di bilancio pari a 40 miliardi di euro, finalizzato a finanziare ulteriori misure di sostegno per le imprese e per i lavoratori coinvolti dalle misure di limitazioni delle attività necessarie al contenimento della diffusione del virus,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità, già a partire dall'annunciato prossimo provvedimento d'urgenza, per estendere l'accesso ai bonus baby-sitting anche ai lavoratori di servizi pubblici e privati essenziali per la collettività.
9/2945-A/64Lepri, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 6 del provvedimento in oggetto prevede per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia;
    tale importante misura di sostegno è rivolta ai lavoratori impegnati nei settori che, insieme ad altri, maggiormente hanno supportato la collettività nella gestione dell'emergenza epidemiologica;
    tuttavia, rimangono esclusi dall'accesso a tale beneficio i lavoratori che, parimenti, nel corso dell'anno della pandemia hanno assicurato la prosecuzione di attività altrettanto indispensabili e potenzialmente altrettanto a rischio di contagio, quali, ad esempio, i servizi di trasporto pubblico, i servizi postali, i lavoratori delle farmacie o della distribuzione dei prodotti agroalimentari;
    il Parlamento si appresta ad autorizzare un nuovo scostamento di bilancio pari a 40 miliardi di euro, finalizzato a finanziare ulteriori misure di sostegno per le imprese e per i lavoratori coinvolti dalle misure di limitazioni delle attività necessarie al contenimento della diffusione del virus,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità, già a partire dall'annunciato prossimo provvedimento d'urgenza, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per estendere l'accesso ai bonus baby-sitting anche ai lavoratori di servizi pubblici e privati essenziali per la collettività.
9/2945-A/64. (Testo modificato nel corso della seduta).  Lepri, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra.


   La Camera,
   premesso che:
    lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche nelle forme semplificate previste per la fase emergenziale conseguente la pandemia, a tutti gli effetti, è riconosciuto dal nostro ordinamento equivalente alla prestazione svolta in presenza presso le sedi del datore di lavoro e comporta un impegno totalizzante del prestatore, risultando, di fatto, incompatibile con altre attività, anche di carattere familiare, assistenziale o educativo;
    al contrario, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del provvedimento in oggetto, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile da parte di uno dei due genitori viene considerata quale Causa escludente per poter accedere ai congedi da parte dell'altro genitore;
    il Parlamento si appresta ad autorizzare un nuovo scostamento di bilancio pari a 40 miliardi di euro, finalizzato a finanziare ulteriori misure di sostegno per le imprese e per i lavoratori coinvolti dalle misure di limitazioni delle attività necessarie al contenimento della diffusione del virus,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità, già a partire dall'annunciato prossimo provvedimento d'urgenza, di rivedere la disciplina in materia di lavoro agile svolto in concomitanza della pandemia, superando l'attuale impostazione che sembra assimilarlo a una prestazione di minor impegno lavorativo, e riconoscendogli pari dignità per il pieno accesso ai congedi per i lavoratori genitori di minori di anni 16 o di qualsiasi età se disabili gravi in caso di sospensione della didattica o educativa in presenza, di infezione da Sars-CoV-2 o di quarantena del figlio.
9/2945-A/65Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.


   La Camera,
   premesso che:
    lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche nelle forme semplificate previste per la fase emergenziale conseguente la pandemia, a tutti gli effetti, è riconosciuto dal nostro ordinamento equivalente alla prestazione svolta in presenza presso le sedi del datore di lavoro e comporta un impegno totalizzante del prestatore, risultando, di fatto, incompatibile con altre attività, anche di carattere familiare, assistenziale o educativo;
    nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto è stata, opportunamente, inserita una disposizione volta a riconoscere il diritto per il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità agile, nella forma semplificata prevista per il periodo della pandemia, alla «disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi»;
    peraltro, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile deve prevedere «i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro»;
    secondo le previsioni più accreditate, anche dopo l'auspicato termine della pandemia, il ricorso alla modalità di lavoro agile rimarrà molto diffusa e riguarderà molte categorie di lavoratori, pertanto, il tema della disciplina del diritto alla disconnessione e la distinzione dei tempi di lavoro e di vita diverrà sempre più impellente e di grande rilievo sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, per quanto di competenza, di adottare le opportune misure di regolamentazione della prestazione lavorativa in modalità agile di supporto della contrattazione collettiva, finalizzata a garantire il diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, senza ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
9/2945-A/66Lacarra, Viscomi, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 6 del provvedimento in oggetto, opportunamente, prevede per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia;
    tale importante misura di sostegno è rivolta ai lavoratori impegnati nei settori che, insieme ad altri, maggiormente hanno supportato la collettività nella gestione dell'emergenza epidemiologica;
    il carico sui nuclei familiari per la sospensione della didattica in presenza, per il contagio o la quarantena di un figlio minore di anni 14 e la necessità di organizzare forme alternative di servizi all'infanzia e all'adolescenza, sta determinando un pesante impegno organizzativo e finanziario per le famiglie italiane;
    considerato l'impatto finanziario per il bilancio dello Stato delle misure sin qui adottate al riguardo;
    rilevata la necessità di incrementare gli importi dei sostegni alle famiglie per far fronte ai servizi di baby-sitting o per l'iscrizione dei figli ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia;
    tenuto conto, in particolare, la condizione dei lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dei lavoratori autonomi;
    il Parlamento si appresta ad autorizzare un nuovo scostamento di bilancio pari a 40 miliardi di euro, finalizzato a finanziare ulteriori misure di sostegno per le imprese e per i lavoratori coinvolti dalle misure di limitazioni delle attività necessarie al contenimento della diffusione del virus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, già a partire dall'annunciato prossimo provvedimento d'urgenza, di incrementare gli importi dei bonus baby-sitting o del bonus per l'iscrizione dei figli ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia, tenendo in particolare considerazione le esigenze e le condizioni dei lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dei lavoratori autonomi.
9/2945-A/67Gribaudo, Viscomi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca ulteriori misure restrittive al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dirette sostanzialmente ad omogeneizzare per un periodo ristretto le misure della zona gialla con quelle della zona arancione al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    inoltre, il provvedimento prevede fino al 30 giugno 2021 interventi di sostegno per lavoratori con figli minori di sedici anni durante il periodo di sospensione dell'attività didattica svolta dalle scuole con la presenza degli alunni ovvero per la durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, in caso di contagio, o per la durata della quarantena del figlio medesimo, in conseguenza di contatto con persona contagiata;
    oltre alle misure previste nel decreto e migliorate nel corso dell'esame in sede referente è necessario predisporre anche misure di sostegno psicologico per i minori e le loro famiglie al fine di poter consentire una rielaborazione emotiva attraverso l'aiuto di personale qualificato di tutto ciò che l'epidemia da COVID-19 ha comportato in particolare per quanto riguarda alcune tematiche quali, ad esempio, il senso di isolamento, l'incertezza sul futuro, l'insicurezza per la crescita dei figli, la gestione dei bambini in casa visto che l'assenza di attività scolastiche, ricreative, ludiche e sportive ha costretto alla permanenza forzata in casa di migliaia di bambini, bambine, di ragazzi e ragazze;
    sebbene sia ancora prematuro tracciare un quadro preciso delle reali conseguenze della pandemia sul benessere mentale dei più piccoli e degli adolescenti, è ormai evidente che è necessario prevedere, accanto ad interventi finalizzati a porre fine alla pandemia da COVID-19 e alla tutela della salute pubblica, anche interventi mirati a tutela della salute mentale dei nostri giovani e giovanissimi, elemento questo imprescindibile se effettivamente si vuole gestire la situazione di emergenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre accanto a misure di sostegno economico per le famiglie anche misure rivolte a una reale e concreta presa in carico globale delle famiglie e alla promozione della salute mentale di quelle fasce della popolazione, come i bambini e gli adolescenti, che hanno visto, da un anno a questa parte, ridursi drasticamente le loro possibilità di socializzazione con la chiusura delle scuole, dei luoghi di ritrovo, dello sport amatoriale e altro, anche attraverso il coinvolgimento non solo degli specialisti del settore ma anche dei servizi educativi, sociali e del terzo settore.
9/2945-A/68Siani, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca ulteriori disposizioni, volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    a fronte di ulteriori misure di contenimento il provvedimento prevede anche fino al 30 giugno 2021, interventi di sostegno per lavoratori con figli minori di sedici anni per il periodo di sospensione dell'attività didattica ed educativa svolta dalle scuole con la presenza degli alunni ovvero per la durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, in caso di contagio, o per la durata della quarantena del figlio medesimo, in conseguenza di contatto con persona contagiata;
    in particolare l'articolo 2 prevede per una serie di categorie lavorative quali i lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari che abbiano figli conviventi minori di anni 14, di poter chiedere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
    l'eventualità di cui al comma 2 pur ricomprendendo tutta una serie di lavoratori ne esclude molti altri che in questo anno e oltre di epidemia hanno sempre lavorato in presenza, anche in zone definite «rosse», non potendo usufruire dello smart working per le modalità e le mansioni del proprio lavoro,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di garantire una maggiore flessibilità nell'accesso al bonus baby sitter estendendo tale beneficio anche a tutti i lavoratori dei servizi pubblici essenziali e dei lavoratori delle attività autorizzate a rimanere aperte, ubicate nei territori definiti «zone rosse» ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020 al fine di consentire una più agevole conciliazione dei tempi di vita e di lavoro evitando, così la necessità contrapporre interessi familiari e lavorativi.
9/2945-A/69Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Lepri, Pini, Schirò, Siani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rimodula sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di limitare ulteriormente, per un breve periodo, la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia, prevedendo altresì disposizioni relative alla possibilità di ricorrere al lavoro agile, al congedo straordinario o alla possibilità di usufruire del bonus baby sitter per determinate categorie di lavoratori con figli interessati dalla sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero per la durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, in caso di contagio, o per la durata della quarantena del figlio medesimo, in conseguenza di contatto con persona contagiata;
    si stima che la platea dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena beneficiari dei congedi e del bonus baby-sitting nel periodo gennaio-giugno 2021, di cui all'articolo 2, sia nella misura corrispondente al 50 per cento della platea che ha fruito delle medesime misure nel periodo marzo-agosto 2020;
    tale minore stima dipende non solo dal carattere diversificato con cui la pandemia si sta manifestando nelle diverse regioni, ma anche dal fatto che l'ultimo decreto in materia di COVID-19, emanato lo scorso 30 marzo, prevede la didattica in presenza, anche nelle zone rosse, per le scuole primarie di primo e secondo grado – comportando conseguentemente un minor ricorso alle prestazioni in esame da parte dei genitori – sia, infine, dal forte impulso che il piano vaccinale avrà nei prossimi mesi, che auspicabilmente porterà gradualmente ad un abbassamento considerevole della curva dei contagi,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità, anche per ragioni di natura sanitaria, di prevedere per entrambi i genitori lavoratori dipendenti e non soltanto per uno di essi, come attualmente previsto dal testo del provvedimento, a meno che il figlio non sia disabile, la possibilità di poter ricorrere alla modalità del lavoro agile o al congedo straordinario, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata dell'infezione da Sars-CoV-2 o della quarantena del figlio minore, in modo da agevolare l'astensione dal recarsi sul luogo di lavoro per entrambi i genitori conciliando così maggiormente i tempi di vita e di lavoro della famiglia.
9/2945-A/70De Filippo, Carnevali, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rimodula sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di limitare ulteriormente, per un breve periodo, la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia, prevedendo altresì disposizioni relative alla possibilità di ricorrere al lavoro agile, al congedo straordinario o alla possibilità di usufruire del bonus baby sitter per determinate categorie di lavoratori con figli interessati dalla sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero per la durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, in caso di contagio, o per la durata della quarantena del figlio medesimo, in conseguenza di contatto con persona contagiata;
    si stima che la platea dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena beneficiari dei congedi e del bonus baby-sitting nel periodo gennaio-giugno 2021, di cui all'articolo 2, sia nella misura corrispondente al 50 per cento della platea che ha fruito delle medesime misure nel periodo marzo-agosto 2020;
    tale minore stima dipende non solo dal carattere diversificato con cui la pandemia si sta manifestando nelle diverse regioni, ma anche dal fatto che l'ultimo decreto in materia di COVID-19, emanato lo scorso 30 marzo, prevede la didattica in presenza, anche nelle zone rosse, per le scuole primarie di primo e secondo grado – comportando conseguentemente un minor ricorso alle prestazioni in esame da parte dei genitori – sia, infine, dal forte impulso che il piano vaccinale avrà nei prossimi mesi, che auspicabilmente porterà gradualmente ad un abbassamento considerevole della curva dei contagi,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare l'opportunità, anche per ragioni di natura sanitaria, di prevedere per entrambi i genitori lavoratori dipendenti e non soltanto per uno di essi, come attualmente previsto dal testo del provvedimento, a meno che il figlio non sia disabile, la possibilità, anche quando si lavora in modalità agile, di usufruire del congedo straordinario, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata dell'infezione da Sars-CoV-2 o della quarantena del figlio minore, in modo da agevolare l'astensione dal recarsi sul luogo di lavoro per entrambi i genitori conciliando così maggiormente i tempi di vita e di lavoro della famiglia.
9/2945-A/70. (Testo modificato nel corso della seduta).  De Filippo, Carnevali, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rimodula sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di limitare ulteriormente, per un breve periodo, la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia, prevedendo altresì disposizioni relative alla possibilità di ricorrere al lavoro agile, al congedo straordinario o alla possibilità di usufruire del bonus baby sitter per determinate categorie di lavoratori con figli interessati dalla sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero per la durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, in caso di contagio, o per la durata della quarantena del figlio medesimo, in conseguenza di contatto con persona contagiata;
    oltre agli interventi previsti dall'articolo 2 e migliorati nel corso dell'esame in commissione è necessario continuare a prevedere misure volte a dare assistenza alle persone con disabilità, specialmente quelle con disabilità grave,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere ulteriori giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente fino alla fine della dichiarazione dello stato di emergenza e di sue eventuali proroghe al fine di consentire una maggiore e continua assistenza alle persone con disabilità grave.
9/2945-A/71Pini, Carnevali, De Filippo, Lepri, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rimodula sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di limitare ulteriormente, per un breve periodo, la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia, prevedendo altresì disposizioni relative alla possibilità di ricorrere al lavoro agile, al congedo straordinario o alla possibilità di usufruire del bonus baby sitter per determinate categorie di lavoratori con figli interessati dalla sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero per la durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, in caso di contagio, o per la durata della quarantena del figlio medesimo, in conseguenza di contatto con persona contagiata;
    oltre agli interventi previsti dall'articolo 2 e migliorati nel corso dell'esame in commissione è necessario continuare a prevedere misure volte a dare assistenza alle persone con disabilità, specialmente quelle con disabilità grave,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente fino alla fine della dichiarazione dello stato di emergenza e di sue eventuali proroghe al fine di consentire una maggiore e continua assistenza alle persone con disabilità grave.
9/2945-A/71. (Testo modificato nel corso della seduta).  Pini, Carnevali, De Filippo, Lepri, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.


   La Camera,
   premesso che:
    stando al «Rapporto salute mentale Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM) Anno 2018», pubblicato nel dicembre 2019, a cura del Ministero della Salute, la dotazione complessiva del personale all'interno delle unità operative psichiatriche pubbliche, nel 2018, risulta pari a 26.216 unità. Di queste il 18,9 per cento è rappresentato da medici (psichiatri e con altra specializzazione), il 6,3 per cento da psicologi, il personale infermieristico rappresenta la figura professionale maggiormente rappresentata (45,1 per cento), seguita dagli OTA/OSS con il 10,4 per cento, dagli educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica pari al 7,1 per cento e dagli assistenti sociali con il 4,1 per cento. Il personale part time, rappresenta il 6,4 per cento del totale del personale dipendente e il 4,4 per cento del totale del personale ha un rapporto di lavoro a convenzione con il Dipartimento di Salute Mentale;
    l'ammontare complessivo del personale che opera nelle strutture sanitarie convenzionate con il Dipartimento di Salute Mentale nel 2018 è pari a 12.066 unità;
    il citato «Rapporto salute mentale. Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute Mentale» del Ministero della Salute è rimasto colpevolmente fermo al 2018 ed è stato pubblicato solo 2 anni più tardi;
    secondo lo studio pubblicato in giugno 2020 su Rivista di Psichiatria, «COVID-19 and stress in the pandemic: Sanity is not Statistical» a cura del dott. Massimo Biondi, Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, Università Sapienza di Roma e della dott.ssa Angela Iannitelli, Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e International Psychoanalytical Association (IPA), lo stress da pandemia è una condizione del tutto nuova e non è uno stress analogo a quelli riscontrabili in seguito a eventi estremi previsti nei manuali diagnostici, «ma è uno stress individuale comunitario, “non convenzionale”, sospeso, subacuto, persistente, di una situazione stressante perdurante e perturbante»;
    secondo lo studio del Professor Rusi Jaspal, Nottingham Trent University, UK e della Dott.ssa Barbara Lopes, University of Coimbra, Portugal, pubblicato in ottobre 2020 sulla rivista inglese The British Psychological Society, la maggior parte delle ricerche ha trascurato le relazioni tra COVID-19 e l'insorgenza di condizioni psichiatriche meno comuni sintomatiche di psicosi, come paranoia e allucinazioni;
    in aprile 2020 il prof. Dott. Tonino Cantelmi, Psichiatra, Presidente dell'istituto Italiano di terapia cognitivo interpersonale e professore di Psicopatologia presso la Pontificia Università Gregoriana, ha dichiarato che gli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al COVID-19 sono particolarmente a rischio di psicopatologia, con disturbi dell'umore e reazioni ansiose connesse a frammenti di vissuti traumatici che si riattivano durante i periodi successivi, per cui urgono interventi di assistenza psicologica e di supporto psicosociale immediato, nazionale e gratuito da estendere anche ai pazienti e loro familiari;
    Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, in maggio 2020 dichiarò che alla malattia da COVID-19 sono sempre più associati disturbi mentali e neurologici, ansia, disturbi del sonno e alla depressione;
    secondo il rapporto ISTAT «L'allerta internazionale e le evidenze nazionali attraverso i dati del 1522 e delle Forze di Polizia, La violenza di genere al tempo del coronavirus: marzo-maggio 2020» nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 i casi di violenza di genere sono stati 5110, mentre nel trimestre marzo-aprile-maggio 2019 erano stati meno della metà, 2318;
    secondo Save the Children, i bambini e bambine, durante la pandemia sono maggiormente esposti a episodi di violenza domestica e di conseguenza più soggetti a tristezza, angoscia, paura, disperazione (proprie e della loro mamma) con conseguenti danni sul piano emotivo, cognitivo, comportamentale;
    il prof. Stefano Vicari, Neuropsichiatria Infantile, Università Cattolica del Sacro Cuore, Dirige l'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ha dichiarato ai media in gennaio 2021, di non aver mai avuto tanti accessi al pronto soccorso di tentativi di suicidio e di autolesionismo;
    nel dicembre 2020 dicembre il Reparto di Neuropsichiatria infantile dell'ospedale Regina Margherita di Torino ha rilasciato i dati dei ricoveri per Tentativi Suicidio (TS) passati da 7 nel 2009 a 35 nel 2020 e nello stesso periodo (2009-2020), nel Day hospital psichiatrico, l'ideazione suicidaria è passata dal 10 per cento all'80 per cento dei pazienti in carico;
    in data 27 aprile 2020 venne attivato il numero verde 800.833.833 su iniziativa del Ministero della Salute, iniziativa per cui prestarono servizio gratuitamente 2000 professionisti tra psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti di tutta Italia gestendo fino al 30 giugno 2020 ben 50 mila chiamate di cittadini in difficoltà, segno inconfutabile dell'evidente stato di disagio mentale della cittadinanza e dell'assoluta utilità del servizio. Il numero era stato scelto rendendo omaggio alla Legge 23 dicembre 1978, numero 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale;
    il 26 maggio 2020, la Deputata Carmen Di Lauro, presentava un ordine del giorno poi accolto, sulla proposta di legge A.C. 2461 per la conversione in legge del decreto-legge n. 238 aprile 2020, n. 23, noto come decreto Liquidità, per impegnare il Governo a intraprendere iniziative di potenziamento della rete degli psicologi anche tra i volontari della protezione civile, a supporto dei medici e operatori sanitari e dei cittadini con particolare attenzione ai minori, potenziando il numero verde di supporto psicologico 800.833.833, anche coinvolgendo le Regioni e costituendo un tavolo tecnico;
    il 30 giugno 2020, nonostante il predetto ordine del giorno fosse stato accolto dal Governo, il numero verde 800.833.833 veniva inspiegabilmente disattivato e a nulla sono valse le successive richieste di riattivazione, non ultima l'interpellanza urgente 2/01084 del 19 gennaio 2021 a prima firma della deputata Carmen Di Lauro;
    l'11 giugno 2020 vennero pubblicate sul sito del Ministero della Salute le statistiche, secondo cui a chiamare al 800.833.833 furono anziani al 28,9 per cento, studenti al 9,8 per cento. Il disagio principale è stato l'ansia (14 per cento), depressione (13 per cento) o più frequenti stati di preoccupazione generalizzata e altre problematiche pregresse emerse a causa dell'emergenza (oltre il 40 per cento). Segnalate anche irritabilità (2 per cento), disturbi del ciclo sonno-veglia (2 per cento) e problemi di relazione (1,2 per cento). Alla fine del lockdown raddoppiò il numero di persone che chiedevano sostegno per l'elaborazione di un lutto (dal 1,6 per cento al 3,2 per cento);
    con Decreto Ministeriale del 26 gennaio 2021 a firma della Sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa, è stato rinnovato il «tavolo di lavoro tecnico sulla salute mentale», di durata triennale, con il compito di verificare l'implementazione delle linee guida e di indirizzo e i documenti scientifici in attuazione del piano di azione nazionale per la salute mentale, il compito di verificare l'adeguatezza dei percorsi di trattamento e riabilitazione erogati per i disturbi mentali, di approfondire eventuali criticità rilevate ed elaborarne le relative risoluzioni, e infine di proporre iniziative formative e normative per favorire l'attuazione di più appropriati modelli di intervento e al contempo ridurre i trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e volontari, la contenzione meccanica e farmacologica/chimica,

impegna il Governo:

   a ripristinare con la massima urgenza il numero verde sicuro e gratuito 800.833.833, anche in modalità chat on line, tutti i giorni, dalle 8 alle 24, avvalendosi del supporto di professionisti specializzati, psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti volontari, che risponderanno con le adeguate competenze alle diverse richieste di aiuto;
   a pubblicare in maniera trasparente ed eventualmente anonimizzata i verbali di discussione del Tavolo Tecnico Salute Mentale, al fine di coinvolgere i circa 40 mila operatori dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale che si occupano di Salute Mentale e la comunità allargata del Terzo Settore sullo stesso tema, che forniscono servizi a cittadini vulnerabili in carico agli 8000 comuni italiani;
   ad aggiornare con urgenza il «Rapporto salute mentale. Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute Mentale» del Ministero della Salute.
9/2945-A/72Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    stando al «Rapporto salute mentale Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM) Anno 2018», pubblicato nel dicembre 2019, a cura del Ministero della Salute, la dotazione complessiva del personale all'interno delle unità operative psichiatriche pubbliche, nel 2018, risulta pari a 26.216 unità. Di queste il 18,9 per cento è rappresentato da medici (psichiatri e con altra specializzazione), il 6,3 per cento da psicologi, il personale infermieristico rappresenta la figura professionale maggiormente rappresentata (45,1 per cento), seguita dagli OTA/OSS con il 10,4 per cento, dagli educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica pari al 7,1 per cento e dagli assistenti sociali con il 4,1 per cento. Il personale part time, rappresenta il 6,4 per cento del totale del personale dipendente e il 4,4 per cento del totale del personale ha un rapporto di lavoro a convenzione con il Dipartimento di Salute Mentale;
    l'ammontare complessivo del personale che opera nelle strutture sanitarie convenzionate con il Dipartimento di Salute Mentale nel 2018 è pari a 12.066 unità;
    secondo lo studio pubblicato in giugno 2020 su Rivista di Psichiatria, «COVID-19 and stress in the pandemic: Sanity is not Statistical» a cura del dott. Massimo Biondi, Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale, Università Sapienza di Roma e della dott.ssa Angela Iannitelli, Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e International Psychoanalytical Association (IPA), lo stress da pandemia è una condizione del tutto nuova e non è uno stress analogo a quelli riscontrabili in seguito a eventi estremi previsti nei manuali diagnostici, «ma è uno stress individuale comunitario, “non convenzionale”, sospeso, subacuto, persistente, di una situazione stressante perdurante e perturbante»;
    secondo lo studio del Professor Rusi Jaspal, Nottingham Trent University, UK e della Dott.ssa Barbara Lopes, University of Coimbra, Portugal, pubblicato in ottobre 2020 sulla rivista inglese The British Psychological Society, la maggior parte delle ricerche ha trascurato le relazioni tra COVID-19 e l'insorgenza di condizioni psichiatriche meno comuni sintomatiche di psicosi, come paranoia e allucinazioni;
    in aprile 2020 il prof. Dott. Tonino Cantelmi, Psichiatra, Presidente dell'istituto Italiano di terapia cognitivo interpersonale e professore di Psicopatologia presso la Pontificia Università Gregoriana, ha dichiarato che gli operatori sanitari impegnati in prima linea nella lotta al COVID-19 sono particolarmente a rischio di psicopatologia, con disturbi dell'umore e reazioni ansiose connesse a frammenti di vissuti traumatici che si riattivano durante i periodi successivi, per cui urgono interventi di assistenza psicologica e di supporto psicosociale immediato, nazionale e gratuito da estendere anche ai pazienti e loro familiari;
    Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, in maggio 2020 dichiarò che alla malattia da COVID-19 sono sempre più associati disturbi mentali e neurologici, ansia, disturbi del sonno e alla depressione;
    secondo il rapporto ISTAT «L'allerta internazionale e le evidenze nazionali attraverso i dati del 1522 e delle Forze di Polizia, La violenza di genere al tempo del coronavirus: marzo-maggio 2020» nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 i casi di violenza di genere sono stati 5110, mentre nel trimestre marzo-aprile-maggio 2019 erano stati meno della metà, 2318;
    secondo Save the Children, i bambini e bambine, durante la pandemia sono maggiormente esposti a episodi di violenza domestica e di conseguenza più soggetti a tristezza, angoscia, paura, disperazione (proprie e della loro mamma) con conseguenti danni sul piano emotivo, cognitivo, comportamentale;
    il prof. Stefano Vicari, Neuropsichiatria Infantile, Università Cattolica del Sacro Cuore, Dirige l'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ha dichiarato ai media in gennaio 2021, di non aver mai avuto tanti accessi al pronto soccorso di tentativi di suicidio e di autolesionismo;
    nel dicembre 2020 dicembre il Reparto di Neuropsichiatria infantile dell'ospedale Regina Margherita di Torino ha rilasciato i dati dei ricoveri per Tentativi Suicidio (TS) passati da 7 nel 2009 a 35 nel 2020 e nello stesso periodo (2009-2020), nel Day hospital psichiatrico, l'ideazione suicidaria è passata dal 10 per cento all'80 per cento dei pazienti in carico;
    in data 27 aprile 2020 venne attivato il numero verde 800.833.833 su iniziativa del Ministero della Salute, iniziativa per cui prestarono servizio gratuitamente 2000 professionisti tra psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti di tutta Italia gestendo fino al 30 giugno 2020 ben 50 mila chiamate di cittadini in difficoltà, segno inconfutabile dell'evidente stato di disagio mentale della cittadinanza e dell'assoluta utilità del servizio. Il numero era stato scelto rendendo omaggio alla Legge 23 dicembre 1978, numero 833, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale;
    il 26 maggio 2020, la Deputata Carmen Di Lauro, presentava un ordine del giorno poi accolto, sulla proposta di legge A.C. 2461 per la conversione in legge del decreto-legge n. 238 aprile 2020, n. 23, noto come decreto Liquidità, per impegnare il Governo a intraprendere iniziative di potenziamento della rete degli psicologi anche tra i volontari della protezione civile, a supporto dei medici e operatori sanitari e dei cittadini con particolare attenzione ai minori, potenziando il numero verde di supporto psicologico 800.833.833, anche coinvolgendo le Regioni e costituendo un tavolo tecnico;
    il 30 giugno 2020, nonostante il predetto ordine del giorno fosse stato accolto dal Governo, il numero verde 800.833.833 veniva inspiegabilmente disattivato e a nulla sono valse le successive richieste di riattivazione, non ultima l'interpellanza urgente 2/01084 del 19 gennaio 2021 a prima firma della deputata Carmen Di Lauro;
    l'11 giugno 2020 vennero pubblicate sul sito del Ministero della Salute le statistiche, secondo cui a chiamare al 800.833.833 furono anziani al 28,9 per cento, studenti al 9,8 per cento. Il disagio principale è stato l'ansia (14 per cento), depressione (13 per cento) o più frequenti stati di preoccupazione generalizzata e altre problematiche pregresse emerse a causa dell'emergenza (oltre il 40 per cento). Segnalate anche irritabilità (2 per cento), disturbi del ciclo sonno-veglia (2 per cento) e problemi di relazione (1,2 per cento). Alla fine del lockdown raddoppiò il numero di persone che chiedevano sostegno per l'elaborazione di un lutto (dal 1,6 per cento al 3,2 per cento);
    con Decreto Ministeriale del 26 gennaio 2021 a firma della Sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa, è stato rinnovato il «tavolo di lavoro tecnico sulla salute mentale», di durata triennale, con il compito di verificare l'implementazione delle linee guida e di indirizzo e i documenti scientifici in attuazione del piano di azione nazionale per la salute mentale, il compito di verificare l'adeguatezza dei percorsi di trattamento e riabilitazione erogati per i disturbi mentali, di approfondire eventuali criticità rilevate ed elaborarne le relative risoluzioni, e infine di proporre iniziative formative e normative per favorire l'attuazione di più appropriati modelli di intervento e al contempo ridurre i trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e volontari, la contenzione meccanica e farmacologica/chimica,

impegna il Governo:

   a ripristinare con la massima urgenza il numero verde sicuro e gratuito 800.833.833, anche in modalità chat on line, tutti i giorni, dalle 8 alle 24, avvalendosi del supporto di professionisti specializzati, psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti volontari, che risponderanno con le adeguate competenze alle diverse richieste di aiuto;
   a pubblicare in maniera trasparente ed eventualmente anonimizzata i verbali di discussione del Tavolo Tecnico Salute Mentale, al fine di coinvolgere i circa 40 mila operatori dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale che si occupano di Salute Mentale e la comunità allargata del Terzo Settore sullo stesso tema, che forniscono servizi a cittadini vulnerabili in carico agli 8000 comuni italiani;
   ad aggiornare con urgenza il «Rapporto salute mentale. Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute Mentale» del Ministero della Salute.
9/2945-A/72. (Testo modificato nel corso della seduta).  Massimo Enrico Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure di assistenza e supporto a quelle famiglie che si trovano ad affrontare significative difficoltà al verificarsi di determinati eventi, quali, ad esempio, la sospensione dell'attività didattica e la conseguente attivazione della didattica a distanza;
    sono numerosissime, ormai, le testimonianze di genitori e studenti che hanno accusato – e accusano tutt'ora – la sospensione dell'attività di didattica, che non di rado si traduce tout court nell'interruzione del percorso formativo dello studente e nell'avvio di un processo di emarginazione che incide direttamente sul processo di socializzazione dello studente;
    appare del tutto urgente riattivare il normale andamento delle attività didattiche, pur salvaguardando le esigenze di contenimento dei contagi;
    in tale prospettiva, l'implementazione di test di tipo salivare per COVID-19 (peraltro autosomministrabili e non invasivi) rappresenterebbero un utile strumento per limitare i contagi e salvaguardare il normale andamento della didattica,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie ad avviare un tempestivo iter di validazione dei tamponi salivari per COVID-19, quale esame diagnostico da impiegare, specie per la sorveglianza attiva nelle scuole e salvaguardare il buon andamento e l'efficienza delle attività didattiche di ogni tipo.
9/2945-A/73Toccafondi, Noja.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rimodula sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di limitare ulteriormente, per un breve periodo, la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia, prevedendo altresì disposizioni relative alla possibilità di ricorrere al lavoro agile, al congedo straordinario o alla possibilità di usufruire del bonus baby sitter per determinate categorie di lavoratori con figli interessati dalla sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero per la durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, in caso di contagio, o per la durata della quarantena del figlio medesimo, in conseguenza di contatto con persona contagiata;
    in questa fase dell'epidemia oltre a prevedere sostegni per le famiglie, le attività economiche e le imprese è necessario rimodulare anche le disposizioni relative all'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice;
    le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, comunque denominate e gli hospice, ospitano persone anziane o disabili che costituiscono una fascia di popolazione particolarmente fragile e a maggior rischio di evoluzione grave se colpita da COVID-19 e, per questo motivo si sono rese necessarie misure particolarmente stringenti di prevenzione e controllo delle infezioni per tutelare la salute degli assistiti in queste strutture e si è deciso, appena è partita la campagna vaccinale, di inserire tra le categorie prioritarie da vaccinare il personale delle RSA o comunque denominate e gli ospiti lì residenti;
    secondo il report settimanale del governo gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono il 76,09 per cento e quelli con il richiamo poco meno della metà (il 45,19 per cento) mentre sono stati immunizzati anche i tre quarti degli operatori sanitari e degli ospiti delle Rsa e nelle strutture residenziali si iniziano a vedere i primi effetti delle vaccinazioni anti COVID-19, con un calo sia dell'incidenza della malattia fra i residenti e gli operatori, sia nel numero di residenti isolati, sia, anche se in misura ancora minore, nei decessi;
    sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020 è stato pubblicato il DPCM che ha fornito «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». Tale decreto prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera q), che «l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione». La predetta disposizione è stata confermata dai successivi decreti, da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. Serie Generale n. 275 del 4 novembre 2020). In particolare, l'articolo 1, comma 9, lettera dd), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, ribadisce che «l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione»;
    l'isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza ed in particolare di depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza per cui diventa necessario assicurare le visite, effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali, dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze;
    considerando il tasso di copertura vaccinale del personale sanitario, socio sanitario e delle persone ospitate nelle RSA che fanno parte del primo «ciclo» di compagna vaccinale nazionale e le procedure e i protocolli già messi in atto per evitare il diffondersi dell'epidemia al loro interno e la realizzazione – non ancora totalmente diffuse delle cosiddette «stanze degli abbracci» e di altri interventi a garantire la possibile difficile del virus,

impegna il Governo

in relazione all'attuale andamento dell'emergenza epidemiologica che porta alla valutazione, della riapertura seppur graduale delle attività economiche, sociali ed educative, a predisporre in relazione alle indicazioni del CTS misure volte ad una riapertura delle strutture sanitarie e sociosanitarie indipendentemente da come denominate affinché si possa tornare, in sicurezza e in modo stabile e continuativo a poter far visita ai propri familiari visto che tali strutture già adottano tutte le misure di sicurezza previste nella circolare del 12 dicembre 2020 compresa l'esecuzione di test antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori degli assistiti.
9/2945-A/74Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rimodula sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di limitare ulteriormente, per un breve periodo, la circolazione delle persone ed evitare un aggravamento dell'epidemia, prevedendo altresì disposizioni relative alla possibilità di ricorrere al lavoro agile, al congedo straordinario o alla possibilità di usufruire del bonus baby sitter per determinate categorie di lavoratori con figli interessati dalla sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero per la durata dell'infezione da Sars-CoV-2 del figlio, in caso di contagio, o per la durata della quarantena del figlio medesimo, in conseguenza di contatto con persona contagiata;
    in questa fase dell'epidemia oltre a prevedere sostegni per le famiglie, le attività economiche e le imprese è necessario rimodulare anche le disposizioni relative all'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice;
    le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali, comunque denominate e gli hospice, ospitano persone anziane o disabili che costituiscono una fascia di popolazione particolarmente fragile e a maggior rischio di evoluzione grave se colpita da COVID-19 e, per questo motivo si sono rese necessarie misure particolarmente stringenti di prevenzione e controllo delle infezioni per tutelare la salute degli assistiti in queste strutture e si è deciso, appena è partita la campagna vaccinale, di inserire tra le categorie prioritarie da vaccinare il personale delle RSA o comunque denominate e gli ospiti lì residenti;
    secondo il report settimanale del governo gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono il 76,09 per cento e quelli con il richiamo poco meno della metà (il 45,19 per cento) mentre sono stati immunizzati anche i tre quarti degli operatori sanitari e degli ospiti delle Rsa e nelle strutture residenziali si iniziano a vedere i primi effetti delle vaccinazioni anti COVID-19, con un calo sia dell'incidenza della malattia fra i residenti e gli operatori, sia nel numero di residenti isolati, sia, anche se in misura ancora minore, nei decessi;
    sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020 è stato pubblicato il DPCM che ha fornito «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». Tale decreto prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera q), che «l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione». La predetta disposizione è stata confermata dai successivi decreti, da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (G.U. Serie Generale n. 275 del 4 novembre 2020). In particolare, l'articolo 1, comma 9, lettera dd), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, ribadisce che «l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione»;
    l'isolamento sociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza ed in particolare di depressione, ansia e decadimento cognitivo/demenza per cui diventa necessario assicurare le visite, effettuate in sicurezza tramite adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali, dei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulla salute degli ospiti delle residenze;
    considerando il tasso di copertura vaccinale del personale sanitario, socio sanitario e delle persone ospitate nelle RSA che fanno parte del primo «ciclo» di compagna vaccinale nazionale e le procedure e i protocolli già messi in atto per evitare il diffondersi dell'epidemia al loro interno e la realizzazione – non ancora totalmente diffuse delle cosiddette «stanze degli abbracci» e di altri interventi a garantire la possibile difficile del virus,

impegna il Governo

in relazione all'attuale andamento dell'emergenza epidemiologica che porta alla valutazione, della riapertura seppur graduale delle attività economiche, sociali ed educative, a rafforzare in relazione alle indicazioni del CTS meccanismi che favoriscano le riaperture delle strutture sanitarie e sociosanitarie indipendentemente da come denominate affinché si possa tornare, in sicurezza e in modo stabile e continuativo a poter far visita ai propri familiari visto che tali strutture già adottano tutte le misure di sicurezza previste nella circolare del 12 dicembre 2020 compresa l'esecuzione di test antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori degli assistiti.
9/2945-A/74. (Testo modificato nel corso della seduta).  Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    la cultura rappresenta un settore fondamentale per l'Italia, non solo per l'importanza sociale ma anche per il valore economico generato. Ne fanno parte teatri, cinema, musei, concerti, scuole di danza, siti archeologici, fiere, festival;
    il settore riguarda inoltre 416.080 imprese (6,8 per cento del totale) che si dividono tra due tipologie di imprese. Le imprese con core business nel settore culturale (291.025) e quelle creative driven (125.054), ovvero quelle che non fanno parte della filiera ma utilizzano contenuti e competenze culturali e creative. Nell'insieme queste imprese impiegano 1,55 milioni di persone, pari al 6,1 per cento del totale degli occupati;
    la spesa pubblica italiana in «Attività culturali» ammontava, nel 2018, a circa 5 miliardi di euro. Ugualmente, il peso della spesa in «Attività culturali» sul Pil è rimasto invariato negli ultimi anni a circa lo 0,3 per cento. L'Italia si colloca, quindi, al di sotto della media dell'Unione Europea (0,4 per cento del Pil), e comunque al di sotto di altri Paesi come Spagna e Germania (0,4 per cento) e Francia (0,6 per cento);
    il rapporto Io sono cultura di Unioncamere, pubblicato nell'aprile 2021, ha messo in luce le divergenze fra il periodo precedente alla pandemia e quello attuale: nel 2019 il Sistema Produttivo Culturale e Creativo era in crescita e rappresentava il 5,7 per cento del valore aggiunto italiano: oltre 90 miliardi di euro, cioè l'I per cento in più dell'anno precedente. Oltre il 44 per cento di questa ricchezza era generato da settori non culturali, manifatturieri e dei servizi, nei quali lavorano oltre 630.000 professionisti della cultura. Il Sistema Produttivo Culturale e Creativo dava lavoro a più di un milione e mezzo di persone, vale a dire il 5,9 per cento dei lavoratori italiani. Dato in crescita su base annuale rispetto al 2018: +1,4 per cento, con una performance nettamente migliore rispetto al complesso dell'economia (+0,6 per cento), che segna un contributo crescente della filiera all'occupazione nazionale. Altra foto quella dell'indagine condotta nel 2020, in cui il 44 per cento degli operatori della filiera stima perdite di ricavi per il 2020, superiori al 15 per cento del proprio bilancio, il 15 per cento prospetta perdite che superano addirittura il 50 per cento;
    nel rapporto 2020 della Siae si è sottolineato che nello scorso anno gli eventi sono diminuiti del 69,29 per cento, con gli ingressi in calo del 72,90 per cento; una spesa al botteghino calata del 77,58 per cento e una spesa del pubblico ridotta dell'82,24 per cento. Il teatro ha perso il 70,71 per cento degli ingressi rispetto al precedente anno, con una riduzione al 78,45 per cento della spesa al botteghino;
    il 6 aprile 2021 è stata pubblicata l'inchiesta Mi riconosci, per comprendere i danni generati dalla pandemia nella filiera culturale: hanno risposto circa 1800 persone, tra cui più di 1000 lavoratrici. Tra chi ha mantenuto il lavoro, svolgendolo in parte o del tutto in smartworking, il 56 per cento ha dichiarato di aver lavorato di più rispetto al compenso orario percepito. Tra chi ha perso il lavoro invece, su un campione di 282 risposte, il 47 per cento non ne ha trovato un altro e non ha percepito alcun sussidio e il 73 per cento ha stimato le perdite di guadagno nel 2020 tra l'80 e il 100 per cento. Sia chi ha mantenuto il lavoro, sia chi lo ha perso si è dichiarato insoddisfatto dei sussidi statali. Tra i responsabili di attività culturali il 52 per cento non riuscirà a ricominciare regolarmente le proprie attività, a causa delle perdite subite nell'ultimo anno. L'impossibilità di accedere a materiali o a luoghi culturali ha impattato quasi del tutto sulla formazione, sulla ricerca e/o sulla ricerca di lavoro tra chi è ancora in formazione: si tocca infatti la percentuale del 70 per cento circa. Una ampia fetta di risposte testimonia che il lavoro nel settore dei beni culturali non è sufficiente per vivere, confermando quanto già emerso dai dati dell'inchiesta condotta nel 2019 sulle condizioni lavorative da cui emergeva che l'80 per cento dei partecipanti guadagnasse meno di 15 mila euro all'anno;
    anche lo sport è in una crisi senza precedenti,

impegna il Governo

al fine di agevolare le attività delle imprese del settore culturale, a valutare l'opportunità di adottare iniziative al fine di garantire che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio dello Stato, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.
9/2945-A/75Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    da oltre un anno la pandemia legata alla diffusione del Sars-CoV-2 sta drammaticamente interessando il nostro Paese e tutta la comunità internazionale;
    nonostante si evidenzi fortunatamente un leggero rallentamento dell'attuale terza ondata del virus, peraltro aggravata dalla diffusione delle sue varianti, il nostro Paese conta ancora centinaia di morti al giorno e un sistema sanitario nazionale ancora fortemente sotto pressione; soprattutto durante la prima ondata della pandemia erano stati giustamente emanati protocolli e procedure per garantire la sanificazione e la disinfezione di strutture non sanitarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus;
    il Governo sta predisponendo un piano di riapertura graduale delle attività commerciali e dei servizi di ristorazione che possono garantire posti a sedere all'aperto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, di concerto con gli enti locali, finalizzate a garantire servizi straordinari di pulizia e sanificazione di strade e marciapiedi come misura volta al contenimento della diffusione del Sars-CoV-2, anche in previsione delle prossime riaperture dei locali e delle ristorazioni all'aperto.
9/2945-A/76Baldini, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    da oltre un anno la pandemia legata alla diffusione del Sars-CoV-2 sta drammaticamente interessando il nostro Paese e tutta la comunità internazionale;
    nonostante si evidenzi fortunatamente un leggero rallentamento dell'attuale terza ondata del virus, peraltro aggravata dalla diffusione delle sue varianti, il nostro Paese conta ancora centinaia di morti al giorno e un sistema sanitario nazionale ancora fortemente sotto pressione; soprattutto durante la prima ondata della pandemia erano stati giustamente emanati protocolli e procedure per garantire la sanificazione e la disinfezione di strutture non sanitarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus;
    il Governo sta predisponendo un piano di riapertura graduale delle attività commerciali e dei servizi di ristorazione che possono garantire posti a sedere all'aperto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica, le opportune iniziative, di concerto con gli enti locali, finalizzate a garantire servizi straordinari di pulizia e sanificazione di strade e marciapiedi come misura volta al contenimento della diffusione del Sars-CoV-2, anche in previsione delle prossime riaperture dei locali e delle ristorazioni all'aperto.
9/2945-A/76. (Testo modificato nel corso della seduta).  Baldini, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni che autorizzano gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i detenuti di congiunti o altre persone aventi diritto;
    tali colloqui sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    in Italia vi sono numerosi focolai epidemici nelle carceri;
    la disposizione richiamata espone gli operatori di polizia penitenziaria a situazioni ulteriori di contagio in ragione del loro servizio, dovute all'ingresso in carcere di persone proveniente da zone con situazioni epidemiologiche diverse;
    la tutela della salute è un diritto costituzionale fondamentale,

impegna il Governo

a garantire, nel più breve tempo possibile, la vaccinazione prioritaria di tutto il personale della Polizia Penitenziaria e dei rispettivi familiari conviventi, al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19.
9/2945-A/77Delmastro Delle Vedove, Prisco, Morrone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni che autorizzano gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i detenuti di congiunti o altre persone aventi diritto;
    tali colloqui sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    in Italia vi sono numerosi focolai epidemici nelle carceri;
    gli operatori di polizia penitenziaria sono esposti, in ragione del loro servizio, a possibili contagi;
    la tutela della salute è un diritto costituzionale fondamentale,

impegna il Governo

a garantire, nel più breve tempo possibile, la vaccinazione di tutto il personale della Polizia Penitenziaria, al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19.
9/2945-A/77. (Testo modificato nel corso della seduta).  Delmastro Delle Vedove, Prisco, Morrone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento introduce disposizioni volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    le attività produttive che nei bar, nei pub e nei ristoranti prima della pandemia avevano la loro espressione maggiore sono al capolinea a causa dell'emergenza sanitaria, e tra chiusure e false ripartenze rischiano di non poter più riaprire;
    ogni giorno di chiusura ulteriore rappresenta un aggravio per il sistema produttivo italiano, la questione delle riaperture non può più essere rimandata, soprattutto con l'inizio della stagione estiva che darebbe maggiore possibilità di aperture in sicurezza, considerato il basso tasso di contagi che avviene all'aria aperta;
    studi confermano, infatti che all'aria aperta le possibilità di contagio sono rare, e per questo appare illogico limitare le riaperture di bar, pub e ristoranti con spazi esterni – laddove concesse – all'orario delle 22 che di fatto ne limita fortemente l'attività;
    è ormai improcrastinabile il rilancio delle attività produttive ed è un'esigenza prioritaria tutelare la forza lavoro ad essa connessa; l'unico modo per poter garantire tutto ciò è iniziare a produrre, riaprendo o quanto meno riducendo gli orari di chiusura obbligata;
    nelle «zone gialle» come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, del decreto-legge n. 33 del 2020, il livello di rischio legato al contagio è basso e ad oggi avrebbero già numeri da zona gialla almeno tredici tra regioni e province autonome, fatto che si può tradurre in una prima possibilità di ripresa per migliaia di esercizi commerciali legati alla ristorazione, ancor più se le aperture fossero prorogate fino alle 24,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di assicurare che nelle zone gialle i ristoranti possano rimanere aperti fino alle 24.
9/2945-A/78Meloni, Lollobrigida, Trancassini, Caiata, Zucconi, Prisco, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento introduce disposizioni volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    le attività produttive stentano a ripartire e il coprifuoco prolungato per attività e persone non garantisce la ripartenza; ogni giorno di chiusura rappresenta un aggravio per il sistema produttivo italiano, oltre che una limitazione delle libertà personali; recenti dichiarazioni in merito ai provvedimenti che il Governo adotterà presumibilmente nei prossimi mesi, non sembrano far riferimento all'abolizione del coprifuoco, che rimarrebbe in vigore anche nelle numerose Regioni a basso rischio epidemiologico;
    la misura del coprifuoco è gravemente lesiva delle libertà individuali sancite dalla nostra Costituzione, circostanza aggravata dal fatto che essa non è sostenuta da alcuna motivazione sanitaria o altra ragione;
    l'uscita dalla crisi sociale determinata dalla pandemia passa necessariamente attraverso la restituzione del pieno godimento delle libertà individuali alle persone,

impegna il Governo

a disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, l'abolizione del coprifuoco.
9/2945-A/79Lollobrigida, Meloni, Foti, Ferro, Zucconi, Galantino, Ciaburro, Prisco, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge, reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    nello specifico il provvedimento dispone interventi volti a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    la drammatica situazione legata allo stallo delle attività produttive a cui non è stata data la possibilità di ripartenza nonostante la messa in sicurezza dei locali, esige una risposta certa e non il procrastinarsi di norme di restringimento;
    le Regioni hanno presentato richiesta al Governo di riapertura dei ristoranti sia a pranzo che a cena sfruttando gli spazi all'aperto (con il conseguente slittamento del coprifuoco e la contemporanea ripartenza di palestre, cinema e musei);
    da più parti si evidenzia la necessità di ripartire e di riaprire, dettata dalla situazione sempre più drammatica delle famiglie in difficoltà, con i debiti e senza lavoro. È evidente la necessità, per impedire il crollo dell'economia nazionale di ripartire in sicurezza ed evitare il contagio;
    ad oggi si evidenziano diverse regioni che sono considerate in zona gialla, vale a dire con un rischio di contagio «basso»;
    pertanto, è auspicabile l'apertura in sicurezza di tutti i ristoranti che possano garantire le norme di sicurezza richieste, rispettando adeguati parametri di distanziamento sociale,

impegna il Governo

a garantire la riapertura in sicurezza sia per i ristoranti all'aperto che per i ristoranti che si avvalgono di spazi interni combinando adeguatamente gli standard di sicurezza e il distanziamento richiesti per evitare il rischio di contagio.
9/2945-A/80Trancassini, Caiata, Zucconi, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    nonostante le misure di chiusura delle scuole durante la prima e la seconda ondata dell'emergenza pandemica, ad oggi non sono ancora state messe a punto risposte efficaci per permettere la riapertura in sicurezza e a piena capienza degli istituti di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale;
    gli interventi del Governo sulla scuola durante la prima fase dell'emergenza non hanno incluso alcuna misura strutturale infatti, ad esempio, non si è affrontato il problema della riduzione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe per porre fine all'annoso problema delle classi pollaio e non ci si era interessati all'edilizia scolastica troppo spesso fatiscente;
    oggi non è possibile immaginare di garantire la sicurezza degli ambienti scolastici esclusivamente con il distanziamento e l'utilizzo delle mascherine, elementi che riducono le possibilità di contagio da droplets ma non certo la trasmissione del virus via aerosol che risulta avere una forte incidenza;
    è stato ribadito dai rapporti n. 5 e n. 33 dell'istituto Superiore di Sanità che solo l'aria esterna può essere considerata «pulita» in relazione al virus e che pertanto effettuare un efficace rinnovo dell'aria nei locali interni, aspirando quella «possibilmente infetta» degli ambienti e sostituendola con quella prelevata dall'ambiente esterno, ha un effetto molto positivo nella riduzione delle probabilità di diffusione del COVID-19 e dei normali contaminanti presenti negli ambienti peraltro senza influenzare il normale svolgimento della vita scolastica;
    la scuola è tenuta a rispettare i requisiti sul ricambio dell'aria previsti dalle norme per l'edilizia scolastica già con decreto ministeriale 18/12/1975 che al punto 5.3.12. definisce la purezza dell'aria in relazione all'età e al numero degli studenti occupanti gli spazi;
    esclusivamente l'apporto di aria esterna attraverso la ventilazione meccanica può garantire il raggiungimento di tali obiettivi assicurando la salubrità dell'ambiente interno, con ricadute positive sulle condizioni igieniche, sulla salute di studenti e personale scolastico preservando le condizioni di comfort termico;
    studi di mercato evidenziano che il costo dell'implementazione della ventilazione meccanica nelle scuole non sarebbe superiore a quello sostenuto per l'acquisto dei banchi a rotelle con la differenza che questo investimento resterebbe a vantaggio della popolazione scolastica anche pro futuro, sia per tutelarla dalle future ondate di influenza stagionale e da ogni virus e batterio che si propaga velocemente nelle comunità scolastiche, sia per poter climatizzare efficacemente gli ambienti scolastici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un Fondo per l'acquisto di impianti di ventilazione e climatizzazione per gli ambienti scolastici in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars-CoV-2, al fine di farsi carico della tutela della salute del personale docente e non docente e degli studenti e, per questi ultimi, di garantire loro il diritto allo studio.
9/2945-A/81Cavandoli.


   La Camera,
   premesso che:
    nonostante le misure di chiusura delle scuole durante la prima e la seconda ondata dell'emergenza pandemica, ad oggi non sono ancora state messe a punto risposte efficaci per permettere la riapertura in sicurezza e a piena capienza degli istituti di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale;
    gli interventi del Governo sulla scuola durante la prima fase dell'emergenza non hanno incluso alcuna misura strutturale infatti, ad esempio, non si è affrontato il problema della riduzione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe per porre fine all'annoso problema delle classi pollaio e non ci si era interessati all'edilizia scolastica troppo spesso fatiscente;
    oggi non è possibile immaginare di garantire la sicurezza degli ambienti scolastici esclusivamente con il distanziamento e l'utilizzo delle mascherine, elementi che riducono le possibilità di contagio da droplets ma non certo la trasmissione del virus via aerosol che risulta avere una forte incidenza;
    è stato ribadito dai rapporti n. 5 e n. 33 dell'istituto Superiore di Sanità che solo l'aria esterna può essere considerata «pulita» in relazione al virus e che pertanto effettuare un efficace rinnovo dell'aria nei locali interni, aspirando quella «possibilmente infetta» degli ambienti e sostituendola con quella prelevata dall'ambiente esterno, ha un effetto molto positivo nella riduzione delle probabilità di diffusione del COVID-19 e dei normali contaminanti presenti negli ambienti peraltro senza influenzare il normale svolgimento della vita scolastica;
    la scuola è tenuta a rispettare i requisiti sul ricambio dell'aria previsti dalle norme per l'edilizia scolastica già con decreto ministeriale 18/12/1975 che al punto 5.3.12. definisce la purezza dell'aria in relazione all'età e al numero degli studenti occupanti gli spazi;
    esclusivamente l'apporto di aria esterna attraverso la ventilazione meccanica può garantire il raggiungimento di tali obiettivi assicurando la salubrità dell'ambiente interno, con ricadute positive sulle condizioni igieniche, sulla salute di studenti e personale scolastico preservando le condizioni di comfort termico;
    studi di mercato evidenziano che il costo dell'implementazione della ventilazione meccanica nelle scuole non sarebbe superiore a quello sostenuto per l'acquisto dei banchi a rotelle con la differenza che questo investimento resterebbe a vantaggio della popolazione scolastica anche pro futuro, sia per tutelarla dalle future ondate di influenza stagionale e da ogni virus e batterio che si propaga velocemente nelle comunità scolastiche, sia per poter climatizzare efficacemente gli ambienti scolastici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare il Fondo unico per l'edilizia scolastica per la realizzazione di impianti di ventilazione e climatizzazione per gli ambienti scolastici in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars-CoV-2, al fine di farsi carico della tutela della salute del personale docente e non docente e degli studenti e, per questi ultimi, di garantire loro il diritto allo studio.
9/2945-A/81. (Testo modificato nel corso della seduta).  Cavandoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge, reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    considerata la seria situazione economica che la pandemia ha generato in tutto il paese, e che nel contempo durante i mesi di lockdown e in vari momenti successivi milioni di bambini e di ragazzi, dall'oggi al domani, hanno smesso di recarsi a scuola e sono stati obbligati a sperimentare la Didattica a Distanza;
    considerata la fragilità delle famiglie monogenitoriali che in Italia sono circa 2 su 10 e quasi tutte ad alto rischio povertà, o le famiglie con figli disabili, che vivono in una nazione seriamente segnata dall'emergenza Coronavirus, che ha avuto come effetto l'aumento delle disuguaglianze sociali;
   considerato pertanto che si rende necessario puntare i riflettori su queste categorie, che spesso devono occuparsi e preoccuparsi di assistere i figli in DAD e nel contempo recarsi al lavoro per poter mantenere la famiglia ed uno stile di vita dignitoso;
    verificato inoltre che soprattutto le donne sono le più colpite da questa situazione, infatti l'impatto che ha avuto la DAD sulla vita delle donne che lavorano è preoccupante, soprattutto per chi ha figli disabili, o chi vive in una cosiddetta famiglia mono genitoriale: nell'86,4% dei casi queste famiglie sono composte da madri sole che affrontano da sole le maggiori difficoltà economiche;
    visto che le famiglie con figli piccoli sono state le più colpite dalla crisi perché generalmente dipendenti da un unico reddito e che, come emerso da alcune indagini, in diversi casi risultano anche meno inserite in reti sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una maggiore tutela per i genitori singoli, separati o divorziati e in caso di presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa ai periodi di astensione dal lavoro fruiti ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento in esame riconoscendo loro, attraverso ulteriori iniziative normative, il diritto all'intera retribuzione.
9/2945-A/82Albano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge, reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    considerata la seria situazione economica che la pandemia ha generato in tutto il paese, e che nel contempo durante i mesi di lockdown e in vari momenti successivi milioni di bambini e di ragazzi, dall'oggi al domani, hanno smesso di recarsi a scuola e sono stati obbligati a sperimentare la Didattica a Distanza;
    considerata la fragilità delle famiglie monogenitoriali che in Italia sono circa 2 su 10 e quasi tutte ad alto rischio povertà, o le famiglie con figli disabili, che vivono in una nazione seriamente segnata dall'emergenza Coronavirus, che ha avuto come effetto l'aumento delle disuguaglianze sociali;
   considerato pertanto che si rende necessario puntare i riflettori su queste categorie, che spesso devono occuparsi e preoccuparsi di assistere i figli in DAD e nel contempo recarsi al lavoro per poter mantenere la famiglia ed uno stile di vita dignitoso;
    verificato inoltre che soprattutto le donne sono le più colpite da questa situazione, infatti l'impatto che ha avuto la DAD sulla vita delle donne che lavorano è preoccupante, soprattutto per chi ha figli disabili, o chi vive in una cosiddetta famiglia mono genitoriale: nell'86,4% dei casi queste famiglie sono composte da madri sole che affrontano da sole le maggiori difficoltà economiche;
    visto che le famiglie con figli piccoli sono state le più colpite dalla crisi perché generalmente dipendenti da un unico reddito e che, come emerso da alcune indagini, in diversi casi risultano anche meno inserite in reti sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di una maggiore tutela per i genitori singoli, separati o divorziati e in caso di presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa ai periodi di astensione dal lavoro fruiti ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento in esame riconoscendo loro, attraverso ulteriori iniziative normative, il diritto all'intera retribuzione.
9/2945-A/82. (Testo modificato nel corso della seduta).  Albano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    il provvedimento introduce disposizioni volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    la pandemia ha avuto un impatto grave su tutte le attività produttive scatenando una crisi senza precedenti. Restrizioni alla mobilità e lockdown prolungati hanno colpito in pieno il settore economico nazionale e il mondo del lavoro che da esso dipende ha subito contraccolpi drammatici;
    le attività produttive sono al capolinea a causa dell'emergenza sanitaria e tra chiusure e false ripartenze rischiano di non poter più riaprire;
    ogni giorno di chiusura ulteriore rappresenta un aggravio per il sistema produttivo italiano, la questione delle riaperture non può più essere rimandata;
    è ormai improcrastinabile il rilancio delle attività produttive ed è un'esigenza tutelare la forza lavoro ad essa connessa; l'unico modo per poter garantire tutto ciò è iniziare a produrre, riaprendo le attività economiche soggette a restrizioni, nel rispetto dei protocolli di sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di assicurare la riapertura, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, delle attività economiche soggette a restrizioni.
9/2945-A/83Montaruli, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19, e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza, o in quarantena; in particolare, l'articolo 2 del provvedimento in esame consente, al lavoratore dipendente, la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da Sars-Cov-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, a seguito di contatto ovunque avvenuto;
    l'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale «la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero [...] è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19», ha di fatto estraniato la rete estera della PA italiana e, dunque, la rete amministrativa del Maeci, dall'applicazione del Piano organizzativo del lavoro agile di cui all'articolo 263 comma 4-bis del medesimo provvedimento; legittimando così una sperequazione intra-amministrativa che appare inidonea a fronteggiare l'attuale impasse pandemica; appare infatti discutibile la legittimazione della preminenza delle norme emanate dalle autorità sanitarie locali per quanto concerne il lavoro agile dei dipendenti dello Stato italiano. Ciò, non solo in ragione del carattere straordinario dell'emergenza sanitaria in atto, il quale avrebbe dovuto indurre ad una maggiore determinatezza nella gestione dei lavoratori oltre confine, con regole e linee operative univoche e certe; ma, anche, a causa delle politiche perpetrate da taluni Paesi in materia di gestione sanitaria dell'emergenza epidemiologica. Politiche che hanno nei fatti compromesso, o rischiato di compromettere, la salute dei lavoratori dello Stato e – di conseguenza – la qualità dei servizi resi al sistema Paese all'estero; lo scenario evidenziato raggiunge punte di gravità per quanto concerne la situazione causata in Brasile dal Covid e collegata essenzialmente alla volontà del Presidente Jair Bolsonaro di astenersi dall'intervenire sulla salute pubblica brasiliana mediante misure sanitarie atte a contenere il contagio nella popolazione;
    si ritiene opportuno evidenziare inoltre che, nel caso specifico della rete del Maeci, vige la prassi di riconoscere il lavoro agile: risulta infatti che centinaia di qualifiche funzionali e di diplomatici, da marzo 2020 ad oggi, siano stati trasferiti dalla sede centrale verso sedi chiuse a causa del Covid; ciò, pur nella consapevolezza, da parte dell'Amministrazione, di evidenti condizioni avverse. Sarebbe pertanto stato applicato un lavoro agile privo di linee guida e norme operative. Si aggiunge che, in merito a tale prassi informale, non esistono dati o documenti ufficiali della Farnesina,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la scelta amministrativa descritta, ipotizzando anche l'adozione di iniziative normative volte all'abrogazione definitiva dell'articolo 263 comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che attua la sperequazione intra-amministrativa di cui in premessa.
9/2945-A/84Siragusa.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, reca «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
    il provvedimento introduce disposizioni volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    ad un anno dal lockdown in Italia, la situazione di palestre, piscine, centri sportivi e scuole di danza, non risulta aver subito miglioramenti. Anzi, è ulteriormente peggiorata e messa in crisi. Si tratta di un intero settore che rappresenta il 4 per cento del Pil del Paese;
    lo sport è di importanza fondamentale e in questo periodo di restrizioni e chiusure rappresenta un ausilio per i giovani e per quanti vedono nell'attività sportiva anche un sostegno psicologico e un segnale positivo di ripartenza. Lo sport è salute e sostenere le associazioni sportive deve essere una priorità del governo;
    il mondo dello sport non può più attendere, c’è la necessità di far ripartire tutte le attività sportive al più presto ed è possibile farlo rispettando le norme di sicurezza anti Covid richieste. Oggi piscine, palestre, associazioni dilettantistiche sono allo stremo e ogni giorno che passa c’è il rischio concreto che molti impianti e strutture non riaprano più;
    si potrebbe ripartire subito, in sicurezza, adottando le prescrizioni del Cts già utilizzate l'anno scorso alle quali, tutti i gestori di strutture sportive si erano adeguati sostenendo notevoli spese prima della loro definitiva chiusura nell'ottobre scorso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di assicurare la possibilità di accesso alla pratica sportiva in tutti i luoghi sia privati che pubblici eliminando le restrizioni previste per gli operatori sportivi.
9/2945-A/85Butti, Montaruli, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, reca «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
    il provvedimento introduce disposizioni volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    ad un anno dal lockdown in Italia, la situazione di palestre, piscine, centri sportivi e scuole di danza, non risulta aver subito miglioramenti. Anzi, è ulteriormente peggiorata e messa in crisi. Si tratta di un intero settore che rappresenta il 4 per cento del Pil del Paese;
    lo sport è di importanza fondamentale e in questo periodo di restrizioni e chiusure rappresenta un ausilio per i giovani e per quanti vedono nell'attività sportiva anche un sostegno psicologico e un segnale positivo di ripartenza. Lo sport è salute e sostenere le associazioni sportive deve essere una priorità del governo;
    il mondo dello sport non può più attendere, c’è la necessità di far ripartire tutte le attività sportive al più presto ed è possibile farlo rispettando le norme di sicurezza anti Covid richieste. Oggi piscine, palestre, associazioni dilettantistiche sono allo stremo e ogni giorno che passa c’è il rischio concreto che molti impianti e strutture non riaprano più;
    si potrebbe ripartire subito, in sicurezza, adottando le prescrizioni del Cts già utilizzate l'anno scorso alle quali, tutti i gestori di strutture sportive si erano adeguati sostenendo notevoli spese prima della loro definitiva chiusura nell'ottobre scorso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di assicurare la possibilità di accesso graduale, compatibilmente con il quadro epidemiologico e limitatamente alle zone gialle, alla pratica sportiva in tutti i luoghi sia privati che pubblici eliminando le restrizioni previste per gli operatori sportivi.
9/2945-A/85. (Testo modificato nel corso della seduta).  Butti, Montaruli, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, reca «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
    il provvedimento introduce disposizioni volte a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    le attività produttive stentano a ripartire e ad un anno dall'inizio della pandemia tante attività che hanno sostenuto spese per poter ripartire in sicurezza, sono allo stremo;
    non tutte le regioni e le provincie sono coinvolte in egual modo dall'epidemia, occorrerebbe poter garantire la ripartenza, nei luoghi meno coinvolti dall'epidemia. Tra l'altro, tale scelta consentirebbe a tanti territori fragili dal punto di vista del tessuto economico, di non subire conseguenze tali da pregiudicare ogni possibilità di riscatto economico per lunghissimo tempo;
    è necessario aprire con priorità e urgenza le attività aziendali necessarie e funzionali alla effettiva ripresa produttiva, superando il criterio dei codici Ateco su cui sono basati i decreti emergenziali, per determinare con flessibilità le attività da riaprire, considerando la complessità delle filiere. Senza queste, a prescindere dai codici Ateco, tutta l'organizzazione non potrà nel medio periodo riprendere esprimendo tutte le proprie potenzialità;
    nelle zone arancioni così come individuate dall'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020, il rischio pandemico ha livelli moderati, ed è pertanto possibile la riapertura delle attività in sicurezza,

impegna il Governo

a garantire la riapertura di tutte le attività economiche nelle zone arancioni, purché nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione sanitaria.
9/2945-A/86. (Nuova formulazione) Rotelli, Montaruli, De Toma, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula reca misure urgenti in materia di contenimento della pandemia da Covid-19;
    proprio in questo ambito, anche alla luce dei dati rassicuranti sul calo dei nuovi contagi e del livello di occupazione delle terapie intensive, appare opportuno procedere ad una revisione, tra le altre, delle restrizioni applicate agli spostamenti da e per l'estero in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
    la questione è estremamente importante, in particolare, per l'economia delle aree di confine, come ad esempio nelle province di Como, Varese e Sondrio;
    allo stato attuale, un cittadino svizzero che intenda fare ingresso in Italia per motivi generici (diversi da lavoro, salute o assoluta urgenza) è tenuto a dichiarare di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo oppure, in caso contrario, a rispettare una serie di obblighi e prescrizioni che comprendono l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria. Di contro, per i cittadini italiani che risiedono in prossimità del confine è già consentito l'ingresso in Svizzera tramite auto, senza l'obbligo di eseguire tamponi o quarantene;
    a fronte di quanto precede, e considerato che i territori in questione si possono considerare sostanzialmente unici da un punto di vista economico, nonostante il confine amministrativo, appare evidente la necessità di allentare le restrizioni attualmente in vigore, esentando dall'obbligo di tampone o quarantena gli spostamenti di tutti i cittadini svizzeri che risiedono in prossimità del confine e che intendano fare ingresso in Italia, nonché – reciprocamente – dei cittadini italiani, anch'essi risiedenti in prossimità del confine, che dopo l'ingresso in Svizzera intendano fare rientro nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimuovere le restrizioni agli spostamenti per i cittadini residenti entro 20 km dal confine e che intendono fare ingresso nel nostro Paese, in modo da creare una sorta di zona franca di 40 km a cavallo del confine stesso nella quale svizzeri e italiani possano spostarsi liberamente, con effetti positivi sulla ripartenza dell'economia dei territori di confine che è legata strettamente agli spostamenti in questione.
9/2945-A/87Bianchi, Snider, Zoffili, Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento del COVID-19, da un lato, adottando provvedimenti ulteriormente restrittivi, dall'altro, prevedendo specifici interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, della durata dell'infezione COVID-19, nonché della durata della quarantena del figlio;
    l'articolo 2 stabilisce che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Per tali periodi è riconosciuta in luogo della retribuzione un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    l'Italia è rimasta la Nazione della famiglia solo negli stereotipi, perché, di fatto, in questi anni ha adottato poche e insufficienti misure di sostegno per i genitori che lavorano e tale strutturale situazione si è acuita nell'ultimo anno di emergenza pandemica, con un pesante aggravio, in particolare, della condizione delle donne e mamme che lavorano, costrette, ancora una volta, ad affrontare con le proprie forze il peso delle ennesime misure restrittive, nel tentativo di conciliare famiglia e lavoro;
    secondo i dati diffusi dall'Istat, nel maggio 2020 c’è stato un aumento importante della disoccupazione femminile, con una crescita registrata di 227 mila disoccupate; solo nel mese di dicembre 2020, su 100 mila posti di lavoro persi, 99 mila sono stati quelli delle donne;
    la mancanza di politiche economico-sociali strutturali a sostegno delle famiglie e l'insufficienza di servizi educativi per l'infanzia, caratterizzata da grandi differenze territoriali, sono i principali motivi alla base di tale situazione;
    da quando sono state chiuse le scuole, il 5 marzo 2020, i genitori di figli minori che hanno continuato a lavorare hanno potuto contare su due soli strumenti di sostegno, concessi alternativamente: un bonus baby-sitter nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario e il congedo parentale straordinario retribuito al 50 per cento per i lavoratori dipendenti;
    il riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, che si azzera in caso di figli minori dai 14 ai 16 anni, contribuisce ad acuire il divario di genere in materia di salari, penalizzando i redditi familiari modesti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a:
   riconoscere congedi parentali retribuiti all'80 per cento per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio minore fino a 16 anni di età;
   estendere la possibilità di fruire del congedo parentale fino a 16 anni di età del figlio a carico anche nelle ipotesi in cui l'altro genitore svolga la prestazione di lavoro in modalità agile;
   concedere la possibilità di fruire del congedo parentale fino a 16 anni di età del figlio a carico anche ai genitori che svolgono l'attività lavorativa in modalità agile;
   riconoscere ai lavoratori autonomi un bonus di almeno 1000 euro mensili per ciascun figlio a carico fino a 16 anni di età, di importo doppio e senza limiti di età nel caso di figli con disabilità.
9/2945-A/88Gemmato, Bellucci, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento del COVID-19, da un lato, adottando provvedimenti ulteriormente restrittivi, dall'altro, prevedendo specifici interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, della durata dell'infezione COVID-19, nonché della durata della quarantena del figlio;
    l'articolo 2 stabilisce che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Per tali periodi è riconosciuta in luogo della retribuzione un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
    l'Italia è rimasta la Nazione della famiglia solo negli stereotipi, perché, di fatto, in questi anni ha adottato poche e insufficienti misure di sostegno per i genitori che lavorano e tale strutturale situazione si è acuita nell'ultimo anno di emergenza pandemica, con un pesante aggravio, in particolare, della condizione delle donne e mamme che lavorano, costrette, ancora una volta, ad affrontare con le proprie forze il peso delle ennesime misure restrittive, nel tentativo di conciliare famiglia e lavoro;
    secondo i dati diffusi dall'Istat, nel maggio 2020 c’è stato un aumento importante della disoccupazione femminile, con una crescita registrata di 227 mila disoccupate; solo nel mese di dicembre 2020, su 100 mila posti di lavoro persi, 99 mila sono stati quelli delle donne;
    la mancanza di politiche economico-sociali strutturali a sostegno delle famiglie e l'insufficienza di servizi educativi per l'infanzia, caratterizzata da grandi differenze territoriali, sono i principali motivi alla base di tale situazione;
    da quando sono state chiuse le scuole, il 5 marzo 2020, i genitori di figli minori che hanno continuato a lavorare hanno potuto contare su due soli strumenti di sostegno, concessi alternativamente: un bonus baby-sitter nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario e il congedo parentale straordinario retribuito al 50 per cento per i lavoratori dipendenti;
    il riconoscimento di un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, che si azzera in caso di figli minori dai 14 ai 16 anni, contribuisce ad acuire il divario di genere in materia di salari, penalizzando i redditi familiari modesti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in esame al fine di:
   prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, congedi parentali retribuiti all'80 per cento per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata dell'infezione del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio minore fino a 16 anni di età;
   estendere la possibilità di fruire del congedo parentale fino a 16 anni di età del figlio a carico anche nelle ipotesi in cui l'altro genitore svolga la prestazione di lavoro in modalità agile;
   concedere la possibilità di fruire del congedo parentale fino a 16 anni di età del figlio a carico anche ai genitori che svolgono l'attività lavorativa in modalità agile;
   riconoscere ai lavoratori autonomi un bonus di almeno 1000 euro mensili per ciascun figlio a carico fino a 16 anni di età, di importo doppio e senza limiti di età nel caso di figli con disabilità.
9/2945-A/88. (Testo modificato nel corso della seduta).  Gemmato, Bellucci, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento del COVID-19, da un lato, adottando provvedimenti ulteriormente restrittivi, dall'altro, prevedendo specifici interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, della durata dell'infezione COVID-19, nonché della durata della quarantena del figlio;
    i dati epidemiologici di questa persistente emergenza sanitaria ci hanno raccontato come la pandemia COVID-19 abbia colpito nel nostro territorio soprattutto i pazienti fragili, le persone disabili e con malattie croniche;
    da tali considerazioni nasce una dovuta riflessione sull'opportunità ed urgenza di realizzare l'Anagrafe Nazionale della grave fragilità e della disabilità, al fine di programmare e costruire, attraverso un'indagine dei cittadini considerati più a rischio, una rete di servizi sanitari e socio-sanitari che, in un'ottica di contrasto e prevenzione al COVID-19 ed alle eventuali prossime pandemie, rispondano in modo efficace alle nuove esigenze della popolazione maggiormente vulnerabile;
    in particolare, l'emergenza pandemica ha acceso i riflettori sulla necessità di un modello operativo di integrazione tra i servizi e i dati di natura clinica, sociosanitaria e socio-assistenziale per costruire una banca dati di persone potenzialmente esposte clinicamente, prima ancora che socialmente, ad un rischio alto in situazioni come quella dell'emergenza socio-sanitaria che stiamo vivendo da oltre un anno;
    tale banca dati deve partite dalla disabilità grave motoria, intellettivo-relazionale e sensoriale ed essere collegata anche con le banche già presenti, come quella dell'INPS e delle ASL degli assistiti cronici (ad esempio con malattie come demenza, parkinson e malattie degenerative) e, altresì, delle persone con patologie croniche ad elevata fragilità (ad esempio con sclerosi multipla, diabete e malattie rare) che, in considerazione della loro vulnerabilità, sono maggiormente esposte durante le situazioni emergenza e di pandemia;
    l'Anagrafe Nazionale della grave fragilità e disabilità, con il duplice aspetto sanitario e sociale, si rivela fondamentale per garantire una risposta concreta c tempestiva ai bisogni dei cittadini che si possono presentare in fase acuta nel corso di situazioni emergenziali presenti e future; ma anche uno strumento fondamentale per sviluppare Politiche socio-sanitarie più eque ed omogenee e per conoscere reali bisogni di una fragilità complessa a volte ignorata, da guardare sotto uno sguardo molto più ampio e mutevole nel tempo e che ci riguarda tutti, come questa emergenza pandemica ci ha insegnato;
    l'anagrafe avrebbe anche il ruolo di porre le premesse per tempestive campagne di vaccinazione attraverso la disponibilità di un elenco centralizzato sempre aggiornato delle persone più fragili, della loro situazione familiare, dei loro caregivers, per limitare il rischio socio-sanitario, e garantire maggiore protezione della loro salute e del benessere sociale rispetto alla popolazione generale,

impegna il Governo

a promuovere ed istituire l'Anagrafe Nazionale delle gravi fragilità e disabilità, attraverso un'indagine dei cittadini considerati più a rischio, così da garantire efficaci, efficienti e tempestivi interventi sanitari e sociali, con particolare riguardo a situazioni emergenziali e pandemiche nazionali.
9/2945-A/89Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento del COVID-19, da un lato, adottando provvedimenti ulteriormente restrittivi, dall'altro, prevedendo specifici interventi di sostegno per lavoratori con figli minori durante il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, della durata dell'infezione COVID-19, nonché della durata della quarantena del figlio;
    i dati epidemiologici di questa persistente emergenza sanitaria ci hanno raccontato come la pandemia COVID-19 abbia colpito nel nostro territorio soprattutto i pazienti fragili, le persone disabili e con malattie croniche;
    da tali considerazioni nasce una dovuta riflessione sull'opportunità ed urgenza di realizzare l'Anagrafe Nazionale della grave fragilità e della disabilità, al fine di programmare e costruire, attraverso un'indagine dei cittadini considerati più a rischio, una rete di servizi sanitari e socio-sanitari che, in un'ottica di contrasto e prevenzione al COVID-19 ed alle eventuali prossime pandemie, rispondano in modo efficace alle nuove esigenze della popolazione maggiormente vulnerabile;
    in particolare, l'emergenza pandemica ha acceso i riflettori sulla necessità di un modello operativo di integrazione tra i servizi e i dati di natura clinica, sociosanitaria e socio-assistenziale per costruire una banca dati di persone potenzialmente esposte clinicamente, prima ancora che socialmente, ad un rischio alto in situazioni come quella dell'emergenza socio-sanitaria che stiamo vivendo da oltre un anno;
    tale banca dati deve partite dalla disabilità grave motoria, intellettivo-relazionale e sensoriale ed essere collegata anche con le banche già presenti, come quella dell'INPS e delle ASL degli assistiti cronici (ad esempio con malattie come demenza, parkinson e malattie degenerative) e, altresì, delle persone con patologie croniche ad elevata fragilità (ad esempio con sclerosi multipla, diabete e malattie rare) che, in considerazione della loro vulnerabilità, sono maggiormente esposte durante le situazioni emergenza e di pandemia;
    l'Anagrafe Nazionale della grave fragilità e disabilità, con il duplice aspetto sanitario e sociale, si rivela fondamentale per garantire una risposta concreta c tempestiva ai bisogni dei cittadini che si possono presentare in fase acuta nel corso di situazioni emergenziali presenti e future; ma anche uno strumento fondamentale per sviluppare Politiche socio-sanitarie più eque ed omogenee e per conoscere reali bisogni di una fragilità complessa a volte ignorata, da guardare sotto uno sguardo molto più ampio e mutevole nel tempo e che ci riguarda tutti, come questa emergenza pandemica ci ha insegnato;
    l'anagrafe avrebbe anche il ruolo di porre le premesse per tempestive campagne di vaccinazione attraverso la disponibilità di un elenco centralizzato sempre aggiornato delle persone più fragili, della loro situazione familiare, dei loro caregivers, per limitare il rischio socio-sanitario, e garantire maggiore protezione della loro salute e del benessere sociale rispetto alla popolazione generale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere ed istituire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'Anagrafe Nazionale delle gravi fragilità e disabilità, attraverso un'indagine dei cittadini considerati più a rischio, così da garantire efficaci, efficienti e tempestivi interventi sanitari e sociali, con particolare riguardo a situazioni emergenziali e pandemiche nazionali.
9/2945-A/89. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 prevede una serie di chiusure sull'intero territorio nazionale volte a contenere il diffondersi del virus Sars-Cov-2;
    dall'inizio della pandemia, sono state diverse le misure che hanno previsto la chiusura delle attività commerciali, ivi comprese le attività relative il settore evento e il comparto wedding;
    nel corso della conferenza stampa del 16 aprile scorso, il Presidente del Consiglio ha annunciato la prossima approvazione di un nuovo decreto-legge, che dovrebbe recare la definizione di una « road map» per la riapertura delle attività commerciali. Nella citata conferenza stampa però non è stato fatto cenno al comparto del wedding e alla possibilità di organizzare eventi in presenza;
    per il settore eventi e comparto wedding, infatti, non è stata ancora prevista l'emanazione dei protocolli di sicurezza in modo da poter programmare le riaperture in totale sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nella definizione delle nuove misure connesse all'emergenza sanitaria, l'emanazione dei protocolli di sicurezza per il settore eventi e wedding, in modo da permettere agli operatori del comparto di riaprire le attività in totale.
9/2945-A/90Pedrazzini, Gagliardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 prevede una serie di chiusure sull'intero territorio nazionale volte a contenere il diffondersi del virus Sars-Cov-2;
    dall'inizio della pandemia, sono state diverse le misure che hanno previsto la chiusura delle attività commerciali, ivi comprese le attività relative il settore evento e il comparto wedding;
    nel corso della conferenza stampa del 16 aprile scorso, il Presidente del Consiglio ha annunciato la prossima approvazione di un nuovo decreto-legge, che dovrebbe recare la definizione di una « road map» per la riapertura delle attività commerciali. Nella citata conferenza stampa però non è stato fatto cenno al comparto del wedding e alla possibilità di organizzare eventi in presenza;
    per il settore eventi e comparto wedding, infatti, non è stata ancora prevista l'emanazione dei protocolli di sicurezza in modo da poter programmare le riaperture in totale sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nella definizione delle nuove misure connesse all'emergenza sanitaria, l'emanazione dei protocolli di sicurezza per il settore eventi e wedding, in modo da permettere agli operatori del comparto di riaprire le attività in totale, non appena il quadro epidemiologico lo renderà possibile.
9/2945-A/90. (Testo modificato nel corso della seduta).  Pedrazzini, Gagliardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge, reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    durante i mesi di lockdown e in vari momenti successivi milioni di bambini e di ragazzi hanno smesso di recarsi a scuola e sono stati obbligati a sperimentare la Didattica a Distanza;
    i ragazzi con maggiori fragilità e con disabilità rispetto agli altri hanno maggiormente subito gli effetti della didattica a distanza e le famiglie si sono trovate nelle condizioni di dover integrarsi con maggior fatica;
    è necessario puntare i riflettori su queste categorie, che spesso devono occuparsi e preoccuparsi di assistere i figli in DAD e nel contempo recarsi al lavoro per poter mantenere la famiglia ed uno stile di vita dignitoso;
    la didattica digitale ormai rappresenta un valore aggiunto e un'opportunità per gli studenti di potenziare le proprie capacità. Occorre pensare alla didattica digitale non più solo come didattica d'emergenza, ma come modalità integrata nella quotidianità. La didattica digitale dovrebbe costituire parte integrante dell'offerta formativa degli istituti scolastici, sia in affiancamento alla normale didattica d'aula, sia in sua sostituzione nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l'accesso fisico a scuola;
    è necessario che la didattica digitale integrata venga incrementata e parametrata anche alle attitudini e alle necessità degli studenti con disabilità, per garantire che questo periodo rappresenti per loro un'opportunità di crescita al pari degli altri studenti,

impegna il Governo

a garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche nei casi in cui sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.
9/2945-A/91. (Nuova formulazione) Osnato, Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    sono moltissimi i casi di quarantena dei ragazzi fino a 14 anni disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatti verificatisi tra i ragazzi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività motoria in strutture, sia pubbliche sia private, ovvero all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
    nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 2 del presente provvedimento – che cercano di sollevare e coadiuvare i genitori dagli oneri che il coronavirus ha posto in essere nell'ambito della gestione dei propri figli, – sarebbe necessario il riconoscimento per i lavoratori autonomi (iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, alla gestione separata Inps e alle Casse di previdenza private), di un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni;
    potrebbe essere un'indennità, – richiesta ovviamente da un solo genitore, a turno, – che permetterebbe anche ai lavoratori non dipendenti, con contratti e situazioni di lavoro spesso precari, di poter fra fronte alle difficoltà di gestione della loro famiglia, senza andare a inficiare la loro già complicata situazione lavorativa,

impegna il Governo

a riconoscere, in uno dei prossimi provvedimenti utili, un'indennità anche a tutti i lavoratori autonomi, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente fino a 14 anni.
9/2945-A/92De Toma.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    sono moltissimi i casi di quarantena dei ragazzi fino a 14 anni disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatti verificatisi tra i ragazzi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività motoria in strutture, sia pubbliche sia private, ovvero all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche;
    nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 2 del presente provvedimento – che cercano di sollevare e coadiuvare i genitori dagli oneri che il coronavirus ha posto in essere nell'ambito della gestione dei propri figli, – sarebbe necessario il riconoscimento per i lavoratori autonomi (iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, alla gestione separata Inps e alle Casse di previdenza private), di un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni;
    potrebbe essere un'indennità, – richiesta ovviamente da un solo genitore, a turno, – che permetterebbe anche ai lavoratori non dipendenti, con contratti e situazioni di lavoro spesso precari, di poter fra fronte alle difficoltà di gestione della loro famiglia, senza andare a inficiare la loro già complicata situazione lavorativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, in uno dei prossimi provvedimenti utili e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, un'indennità anche a tutti i lavoratori autonomi per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente fino a 14 anni.
9/2945-A/92. (Testo modificato nel corso della seduta).  De Toma.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge, reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    nello specifico il provvedimento dispone interventi volti a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    la drammatica situazione legata allo stallo delle attività produttive a cui non è stata data la possibilità di ripartenza nonostante la messa in sicurezza dei locali, esige una risposta certa e non il procrastinarsi di norme di restringimento;
    a fine 2020 Federmep e le altre associazioni di categoria hanno lanciato l'allarme, secondo cui dall'inizio della pandemia sono stati cancellati circa 65 mila matrimoni e circa 200 mila eventi di altra natura con una perdita di oltre 35 miliardi di euro del comparto nel suo complesso, che comprende non solo location e vestito della sposa, ma decine di lavoratori che operano nel settore;
    sono stimate, infatti, in 50 mila imprese e partite Iva e i 300 mila lavoratori, tra impiegati stabili e stagionali, che operano nel settore: wedding planner, ristoratori, fiorai, fotografi, artigiani, sartorie, musicisti. Ma anche microattività, come ad esempio, calligrafi e celebranti che per ogni cerimonia civile prendono dalle 500 alle 800 euro;
    al problema dell'impossibilità di celebrare il matrimonio, si aggiunge che posticipando le nozze, è emerso da una indagine del settore «poi le spose 2022/2023, ha rilevato come i nuovi problemi di occupazione che la pandemia ha portato, potrebbe ripercuotersi sulle coppie che intendono convolare a nozze nei prossimi due/tre anni, ovvero ridurre la propria spesa all'essenziale pur con manovre del Governo atte alla ripresa economica e ad incentivare l'occupazione»;
    i matrimoni richiedono mesi di preparazione e organizzazione sarebbe necessario definire modi e tempi per la ripresa delle attività e per permettere ai circa 100 mila futuri sposi costretti a rinviare le nozze di ripianificare il loro matrimonio;
    nella stragrande maggioranza di nozze posticipate gli sposi hanno già speso parte del importo previsto per il matrimonio rinviato e sarebbe fondamentale introdurre un'apposita detrazione d'imposta per le spese connesse alla celebrazione di matrimoni, battesimi e comunioni;
    andrebbe inoltre ripristinato e ampliato il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25-bis del decreto-legge rilancio e abrogato dal decreto-legge ristori;
    il nuovo contributo a fondo perduto, limitato alle aziende del comparto wedding ed eventi privati, sull'esempio di quello concesso ai tour operator, dovrebbe tenere conto della perdita di fatturato registrato in tutti i mesi dell'anno e in particolare da marzo a ottobre; il riconoscimento di una indennità mensile (connessa alla perdita di fatturato registrata dalle singole aziende) ai lavoratori autonomi fino alla ripresa dell'attività operativa prevista non prima della primavera del 2021. Per la liquidità andrebbe assicurata l'estensione della garanzia di stato al 100 per cento con procedura semplificata dagli attuali euro 30.000 a euro 100.000 (cosiddetto decreto liquidità);
    non è mai stato convocato un tavolo tecnico in cui affrontare, nella Specificità del settore, i protocolli e le misure adatte alla particolarità della categoria che erroneamente non ha mai goduto di un codice Ateco ma inserita più genericamente nella categoria commercio e/o eventi. È necessario confrontarsi e conoscere le reali peculiarità di un comparto messo in ginocchio,

impegna il Governo

a convocare un tavolo urgente del «comparto matrimoni» al fine di prevedere la ripresa dell'attività e lo studio degli adeguati aiuti alle imprese della filiera.
9/2945-A/93Deidda, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge, reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    nello specifico il provvedimento dispone interventi volti a rimodulare nel territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia;
    la drammatica situazione legata allo stallo delle attività produttive a cui non è stata data la possibilità di ripartenza nonostante la messa in sicurezza dei locali, esige una risposta certa e non il procrastinarsi di norme di restringimento;
    a fine 2020 Federmep e le altre associazioni di categoria hanno lanciato l'allarme, secondo cui dall'inizio della pandemia sono stati cancellati circa 65 mila matrimoni e circa 200 mila eventi di altra natura con una perdita di oltre 35 miliardi di euro del comparto nel suo complesso, che comprende non solo location e vestito della sposa, ma decine di lavoratori che operano nel settore;
    sono stimate, infatti, in 50 mila imprese e partite Iva e i 300 mila lavoratori, tra impiegati stabili e stagionali, che operano nel settore: wedding planner, ristoratori, fiorai, fotografi, artigiani, sartorie, musicisti. Ma anche microattività, come ad esempio, calligrafi e celebranti che per ogni cerimonia civile prendono dalle 500 alle 800 euro;
    al problema dell'impossibilità di celebrare il matrimonio, si aggiunge che posticipando le nozze, è emerso da una indagine del settore «poi le spose 2022/2023, ha rilevato come i nuovi problemi di occupazione che la pandemia ha portato, potrebbe ripercuotersi sulle coppie che intendono convolare a nozze nei prossimi due/tre anni, ovvero ridurre la propria spesa all'essenziale pur con manovre del Governo atte alla ripresa economica e ad incentivare l'occupazione»;
    i matrimoni richiedono mesi di preparazione e organizzazione sarebbe necessario definire modi e tempi per la ripresa delle attività e per permettere ai circa 100 mila futuri sposi costretti a rinviare le nozze di ripianificare il loro matrimonio;
    nella stragrande maggioranza di nozze posticipate gli sposi hanno già speso parte del importo previsto per il matrimonio rinviato e sarebbe fondamentale introdurre un'apposita detrazione d'imposta per le spese connesse alla celebrazione di matrimoni, battesimi e comunioni;
    andrebbe inoltre ripristinato e ampliato il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25-bis del decreto-legge rilancio e abrogato dal decreto-legge ristori;
    il nuovo contributo a fondo perduto, limitato alle aziende del comparto wedding ed eventi privati, sull'esempio di quello concesso ai tour operator, dovrebbe tenere conto della perdita di fatturato registrato in tutti i mesi dell'anno e in particolare da marzo a ottobre; il riconoscimento di una indennità mensile (connessa alla perdita di fatturato registrata dalle singole aziende) ai lavoratori autonomi fino alla ripresa dell'attività operativa prevista non prima della primavera del 2021. Per la liquidità andrebbe assicurata l'estensione della garanzia di stato al 100 per cento con procedura semplificata dagli attuali euro 30.000 a euro 100.000 (cosiddetto decreto liquidità);
    non è mai stato convocato un tavolo tecnico in cui affrontare, nella Specificità del settore, i protocolli e le misure adatte alla particolarità della categoria che erroneamente non ha mai goduto di un codice Ateco ma inserita più genericamente nella categoria commercio e/o eventi. È necessario confrontarsi e conoscere le reali peculiarità di un comparto messo in ginocchio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile al sostegno e alla ripartenza del comparto matrimoni al fine di favorire la ripresa dell'attività.
9/2945-A/93. (Testo modificato nel corso della seduta).  Deidda, Ciaburro, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    è di qualche giorno fa la notizia che uno studio dei virologi dell'Imperial College di Londra dimostrerebbe che il cloro contrasta la diffusione del Coronavirus. Una delle misure fortemente volute dal CTS e dal Governo, la chiusura delle piscine, potrà, quindi, venir meno;
    dall'autorevole studio emerge che l'acqua clorata delle piscine inattivi il Coronavirus in soli 30 secondi. Gli scienziati dell'Imperial College di Londra hanno studiato l'impatto delle diverse concentrazioni di cloro diluito in acqua su SARS-CoV-2. Questi risultati supportano l'ipotesi che le piscine siano ambienti sicuri se si adottano le misure appropriate;
    in Inghilterra le piscine riapriranno questa settimana. «Abbiamo eseguito questi esperimenti nei nostri laboratori ad alto contenimento a Londra – afferma Wendy Barclay, dell'Imperial College di Londra all'Agi –. In questo modo siamo stati in grado di misurare l'infettività del virus e la sua capacità di attaccare le cellule»;
    ci si chiede come mai, in Italia, non si siano attivati studi e verifiche efficaci; l'Italia non ha nemmeno provato a studiare la bontà delle misure che imponeva. Questo può essere normale all'inizio di un periodo di emergenza, ma poi, gli studi andavano fatti,

impegna il Governo

a consentire, sulla base del recente studio dell'Imperial College di Londra e nel rispetto delle misure e dei protocolli di sicurezza anti-Covid già predisposti, la riapertura delle piscine in tutto il territorio nazionale.
9/2945-A/94Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    è di qualche giorno fa la notizia che uno studio dei virologi dell'Imperial College di Londra dimostrerebbe che il cloro contrasta la diffusione del Coronavirus. Una delle misure fortemente volute dal CTS e dal Governo, la chiusura delle piscine, potrà, quindi, venir meno;
    dall'autorevole studio emerge che l'acqua clorata delle piscine inattivi il Coronavirus in soli 30 secondi. Gli scienziati dell'Imperial College di Londra hanno studiato l'impatto delle diverse concentrazioni di cloro diluito in acqua su SARS-CoV-2. Questi risultati supportano l'ipotesi che le piscine siano ambienti sicuri se si adottano le misure appropriate;
    in Inghilterra le piscine riapriranno questa settimana. «Abbiamo eseguito questi esperimenti nei nostri laboratori ad alto contenimento a Londra – afferma Wendy Barclay, dell'Imperial College di Londra all'Agi –. In questo modo siamo stati in grado di misurare l'infettività del virus e la sua capacità di attaccare le cellule»;
    ci si chiede come mai, in Italia, non si siano attivati studi e verifiche efficaci; l'Italia non ha nemmeno provato a studiare la bontà delle misure che imponeva. Questo può essere normale all'inizio di un periodo di emergenza, ma poi, gli studi andavano fatti,

impegna il Governo

a consentire, sulla base del recente studio dell'Imperial College di Londra e nel rispetto delle misure e dei protocolli di sicurezza anti-Covid già predisposti, la riapertura delle piscine in tutto il territorio nazionale, limitatamente a quelle all'aperto e in zona gialla.
9/2945-A/94. (Testo modificato nel corso della seduta).  Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che
    il decreto-legge, reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    nello specifico si reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità – già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 – per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni, nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e della polizia locale e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia;
    i genitori lavoratori appartenenti alle suddette categorie possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali;
    la pandemia, purtroppo ha accresciuto le differenze sociali e vi sono famiglie economicamente più fragili che hanno subito maggiormente gli effetti della crisi economica;
    è opportuno evidenziare che, per il congedo straordinario per lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni, viene riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione. L'indennità al 50 per cento appare fortemente penalizzante per i redditi familiari più bassi,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di valutare la possibilità, nei provvedimenti di prossima emanazione, limitatamente al protrarsi delle misure emergenziali disposte e per i periodi di astensione da lavoro, di prevedere una indennità pari all'80 per cento della retribuzione invece di quella attualmente prevista del 50 per cento.
9/2945-A/95Donzelli, Vinci, Bucalo.


   La Camera,
   premesso che
    il decreto-legge, reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    nello specifico si reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità – già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 – per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni, nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e della polizia locale e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia;
    i genitori lavoratori appartenenti alle suddette categorie possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali;
    la pandemia, purtroppo ha accresciuto le differenze sociali e vi sono famiglie economicamente più fragili che hanno subito maggiormente gli effetti della crisi economica;
    è opportuno evidenziare che, per il congedo straordinario per lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni, viene riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, con il riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa relativa all'intera retribuzione. L'indennità al 50 per cento appare fortemente penalizzante per i redditi familiari più bassi,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame, al fine di valutare la possibilità, nei provvedimenti di prossima emanazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, limitatamente al protrarsi delle misure emergenziali disposte e per i periodi di astensione da lavoro, di prevedere una indennità pari all'80 per cento della retribuzione invece di quella attualmente prevista del 50 per cento.
9/2945-A/95. (Testo modificato nel corso della seduta).  Donzelli, Vinci, Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    all'articolo 1 sono contenute le ulteriori misure relative al contrasto dell'emergenza epidemiologica, comprese le norme relative agli spostamenti che risultano essere sempre troppo restrittive e poco comprensibili in termini di scientificità e opportunità della scelta, perché in taluni casi risultano essere anche particolarmente discriminanti per i cittadini che abitano nei piccoli centri;
    riteniamo, invece, che gli spostamenti debbano essere garantiti almeno a partire dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, in quanto questi comuni di solito si trovano a breve distanza dai comuni più grandi, presso cui sono ubicati i servizi più importanti, e le attività economiche e sociali sono spesso interagenti e complementari a quelle dei comuni più vicini; la norma secondo cui non ci si possa muovere penalizza i cittadini di questi piccoli comuni, già fortemente isolati territorialmente ed economicamente,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, per le zone rosse e arancione, la possibilità di spostamento dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per una distanza non superiore a 30 chilometri.
9/2945-A/96Vinci, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    all'articolo 1 sono contenute le ulteriori misure relative al contrasto dell'emergenza epidemiologica, comprese le norme relative agli spostamenti che risultano essere sempre troppo restrittive e poco comprensibili in termini di scientificità e opportunità della scelta, perché in taluni casi risultano essere anche particolarmente discriminanti per i cittadini che abitano nei piccoli centri;
    riteniamo, invece, che gli spostamenti debbano essere garantiti almeno a partire dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, in quanto questi comuni di solito si trovano a breve distanza dai comuni più grandi, presso cui sono ubicati i servizi più importanti, e le attività economiche e sociali sono spesso interagenti e complementari a quelle dei comuni più vicini; la norma secondo cui non ci si possa muovere penalizza i cittadini di questi piccoli comuni, già fortemente isolati territorialmente ed economicamente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con il quadro epidemiologico, di prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti, per le zone rosse e arancione, la possibilità di spostamento dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per una distanza non superiore a 30 chilometri.
9/2945-A/96. (Testo modificato nel corso della seduta).  Vinci, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    il provvedimento, in particolare all'articolo 1, prevede l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    si tratta quindi di misure che, alla data di conversione del decreto-legge in esame, hanno già esaurito la propria efficacia;
    sarebbe auspicabile che tali misure, attive nell'immediato e che riguardano un periodo temporale limitato, siano contenute in specifici decreti-legge che le Camere siano in grado di discutere e convertire in un lasso di tempo molto breve, in modo da permettere un dibattito concreto che possa incidere su misure vigenti, e non già «superate» dal tempo. Questo potrebbe essere possibile solo se si evita di introdurre, attraverso lo stesso decreto-legge, disposizioni più complesse, magari anche onerose, che richiedono un dibattito parlamentare più lungo e articolato che mal si concilia con l'esame di disposizioni snelle e dall'efficacia immediata e di breve durata,

impegna il Governo

qualora intenda presentare alle Camere provvedimenti legislativi recanti misure di contenimento e contrasto all'emergenza da COVID-19 a scadenza ravvicinata, a circoscrivere il contenuto dei provvedimenti a tali disposizioni, al fine di rendere più agevole, in caso di decreti-legge, una conversione in legge rapida e non successiva al periodo che viene disciplinato.
9/2945-A/97Occhiuto, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    il provvedimento, in particolare all'articolo 1, prevede l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    si tratta quindi di misure che, alla data di conversione del decreto-legge in esame, hanno già esaurito la propria efficacia;
    sarebbe auspicabile che tali misure, attive nell'immediato e che riguardano un periodo temporale limitato, siano contenute in specifici decreti-legge che le Camere siano in grado di discutere e convertire in un lasso di tempo molto breve, in modo da permettere un dibattito concreto che possa incidere su misure vigenti, e non già «superate» dal tempo. Questo potrebbe essere possibile solo se si evita di introdurre, attraverso lo stesso decreto-legge, disposizioni più complesse, magari anche onerose, che richiedono un dibattito parlamentare più lungo e articolato che mal si concilia con l'esame di disposizioni snelle e dall'efficacia immediata e di breve durata,

impegna il Governo

qualora intenda presentare alle Camere provvedimenti legislativi recanti misure di contenimento e contrasto all'emergenza da COVID-19 a scadenza ravvicinata, a circoscrivere, ove possibile, il contenuto dei provvedimenti a tali disposizioni, al fine di rendere più agevole, in caso di decreti-legge, una conversione in legge rapida e non successiva al periodo che viene disciplinato.
9/2945-A/97. (Testo modificato nel corso della seduta).  Occhiuto, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19;
    l'emergenza epidemiologica in atto ha colpito duramente il settore della cultura e dello spettacolo, impedendo di fatto quasi tutte le attività fin dall'inizio dell'evento pandemico;
    purtroppo le misure emanate finora non hanno preso in considerazione alcuni settori del comparto cultura e spettacolo, in particolare alcune figure tecniche coinvolte nell'allestimento di spettacoli ed eventi culturali, creando di fatto delle sperequazioni di trattamento all'interno del comparto;
    oggi, più che mai, c’è bisogno di creare una comunità della cultura e dello spettacolo, che rinunci ai personalismi e unisca le forze e gli oneri, che censisca i danni diretti ed indiretti causati finora dalla pandemia e che dia una visione unitaria, valida per tutti, alle richieste di aiuto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare un censimento capillare di tutte le realtà del comparto culturale sul territorio, per poi dar vita ad un tavolo permanente del settore cultura e spettacolo, che agisca insieme agli Enti locali, allo scopo di redigere un piano di sostegno economico per tutte le realtà operanti nella cultura, nell'intrattenimento e nello spettacolo, incluse le attività accessorie.
9/2945-A/98Tasso, Borghese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19;
    l'emergenza epidemiologica in atto ha colpito duramente il settore sportivo, con imprese, associazioni e società dilettantistiche, società dell'impiantistica sportiva che, dall'inizio dell'evento pandemico da COVID-19, hanno subito danni economici rilevantissimi;
    lo sport, in tutte le sue declinazioni, è fondamentale per la salute dei cittadini e contribuisce quindi positivamente alla sostenibilità economica del bilancio sanitario nazionale;
    sarebbe quindi necessario prevedere dei contributi per il settore, i cui criteri di accesso e di calcolo siano stabiliti dal Ministro dello Sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere un contributo a fondo perduto alle imprese del settore sportivo, associazioni e società sportive dilettantistiche e società dell'impiantistica sportiva.
9/2945-A/99Borghese, Tasso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19;
    l'emergenza epidemiologica in atto ha colpito duramente il settore sportivo, con imprese, associazioni e società dilettantistiche, società dell'impiantistica sportiva che, dall'inizio dell'evento pandemico da COVID-19, hanno subito danni economici rilevantissimi;
    lo sport, in tutte le sue declinazioni, è fondamentale per la salute dei cittadini e contribuisce quindi positivamente alla sostenibilità economica del bilancio sanitario nazionale;
    sarebbe quindi necessario prevedere dei contributi per il settore, i cui criteri di accesso e di calcolo siano stabiliti dall'Autorità delegata in materia di sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere un contributo a fondo perduto alle imprese del settore sportivo, associazioni e società sportive dilettantistiche e società dell'impiantistica sportiva compatibile con gli impegni di finanza pubblica.
9/2945-A/99. (Testo modificato nel corso della seduta).  Borghese, Tasso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    la sospensione dell'attività didattica ed educativa ha creato diverse difficoltà a tutte le famiglie con figli; i bonus baby-sitting erogati dal governo non riescono a coprire il fabbisogno dei genitori nella gestione dei figli minori;
    in particolare i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi si ritrovano in situazioni di maggiore difficoltà, essendo spesso le loro attività soggette alle oscillazioni del mercato e/o al precariato;
    oltre al bonus baby-sitting, sarebbe necessario, quindi, considerare la possibilità di concedere un contributo di sostegno ai genitori con lavoro autonomo, per i figli minori di 14 anni conviventi che svolgono attività didattica ed educativa a distanza;
    il contributo – richiesto e fruibile da un solo genitore – permetterebbe alle famiglie italiane con figli di vivere questo momento di crisi con più serenità e andrebbe a donare dignità a una categoria di lavoratori che maggiormente hanno risentito dell'emergenza COVID-19,

impegna il Governo

a destinare uno specifico contributo di sostegno ai lavoratori autonomi – per il periodo corrispondente alla fine dell'emergenza epidemiologica e dell'attività didattica ed educativa a distanza dei figli minori di 14 anni conviventi.
9/2945-A/100Rampelli, Lollobrigida, Foti, Ferro, Zucconi, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;
    la sospensione dell'attività didattica ed educativa ha creato diverse difficoltà a tutte le famiglie con figli; i bonus baby-sitting erogati dal governo non riescono a coprire il fabbisogno dei genitori nella gestione dei figli minori;
    in particolare i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi si ritrovano in situazioni di maggiore difficoltà, essendo spesso le loro attività soggette alle oscillazioni del mercato e/o al precariato;
    oltre al bonus baby-sitting, sarebbe necessario, quindi, considerare la possibilità di concedere un contributo di sostegno ai genitori con lavoro autonomo, per i figli minori di 14 anni conviventi che svolgono attività didattica ed educativa a distanza;
    il contributo – richiesto e fruibile da un solo genitore – permetterebbe alle famiglie italiane con figli di vivere questo momento di crisi con più serenità e andrebbe a donare dignità a una categoria di lavoratori che maggiormente hanno risentito dell'emergenza COVID-19,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l'opportunità di destinare uno specifico contributo di sostegno ai lavoratori autonomi per il periodo corrispondente alla fine dell'emergenza epidemiologica e dell'attività didattica ed educativa a distanza dei figli minori di 14 anni conviventi.
9/2945-A/100. (Testo modificato nel corso della seduta).  Rampelli, Lollobrigida, Foti, Ferro, Zucconi, Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è l'ennesimo volto a contenere e contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2;
    secondo l'Istituto nazionale di statistica anche per il 2020 troveranno conferma i drammatici dati sulla denatalità in Italia: secondo i dati provvisori riferiti al periodo gennaio-agosto 2020, infatti, le nascite sono già oltre 6.400 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019;
    il tasso di natalità ha raggiunto invece, il record negativo di 1,27 per il complesso delle donne residenti (1,29 nel 2018 e 1,46 nel 2010, anno di massimo relativo della fecondità), un dato ben al di sotto del valore di 2,1 figli necessario per mantenere l'equilibrio demografico;
    la pandemia da Covid-19 che da oltre un anno affligge la nostra Nazione e il mondo intero sta causando un impoverimento di larghe fasce della popolazione e, al contempo, una generale sensazione di insicurezza sociale ed economica, che determineranno probabilmente un ulteriore calo delle nascite;
    in questo quadro occorre più che mai un deciso intervento di sostegno ai nuclei familiari con figli,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare opportune modifiche alla scala base di equivalenza per il calcolo dell'ISEE prevedendo maggiorazioni più consistenti per i nuclei familiari con figli e per quelli in cui siano presenti persone con disabilità o condizioni di non autosufficienza.
9/2945-A/101Galantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è l'ennesimo volto a contenere e contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2;
    secondo l'Istituto nazionale di statistica anche per il 2020 troveranno conferma i drammatici dati sulla denatalità in Italia: secondo i dati provvisori riferiti al periodo gennaio-agosto 2020, infatti, le nascite sono già oltre 6.400 in meno rispetto allo stesso periodo del 2019;
    il tasso di natalità ha raggiunto invece, il record negativo di 1,27 per il complesso delle donne residenti (1,29 nel 2018 e 1,46 nel 2010, anno di massimo relativo della fecondità), un dato ben al di sotto del valore di 2,1 figli necessario per mantenere l'equilibrio demografico;
    la pandemia da Covid-19 che da oltre un anno affligge la nostra Nazione e il mondo intero sta causando un impoverimento di larghe fasce della popolazione e, al contempo, una generale sensazione di insicurezza sociale ed economica, che determineranno probabilmente un ulteriore calo delle nascite;
    in questo quadro occorre più che mai un deciso intervento di sostegno ai nuclei familiari con figli,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di modifiche alla scala base di equivalenza per il calcolo dell'ISEE prevedendo maggiorazioni più consistenti per i nuclei familiari con figli e per quelli in cui siano presenti persone con disabilità o condizioni di non autosufficienza.
9/2945-A/101. (Testo modificato nel corso della seduta).  Galantino.


DISEGNO DI LEGGE: S. 2120 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 MARZO 2021, N. 25, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DIFFERIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2021 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3002)

A.C. 3002 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021)

  1. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio:
   a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;
   b) sono inserite nel turno di cui alla lettera a):
    1) le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
    2) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature; fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del medesimo testo unico;
    3) le elezioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, anche se già indette;
    4) le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021.

  2. Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera a), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

Articolo 2.
(Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021)

  1. Limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto a un terzo.

Articolo 3.
(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio)

  1. Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione di cui all'articolo 1 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

  2. Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione. Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato o gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Articolo 4.
(Clausola di neutralità finanziaria)

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi stati di previsione e delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

Articolo 5.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3002 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e quelle relative agli organi elettivi» sono inserite le seguenti: «delle medesime regioni»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
   «2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: “il primo semestre” sono sostituite dalle seguenti: “i primi nove mesi”».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021) – 1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni elettorali di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 35, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570».

  All'articolo 2:
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.
  1-ter. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 3-bis. – (Apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali) – 1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministero della giustizia assicura l'apertura degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti il termine per la predetta pubblicazione.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 37.031 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  Art. 3-ter. – (Disposizioni in materia di relazione di fine mandato) – 1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
  Art. 3-quater. – (Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica) – 1. Per le medesime finalità del presente decreto, in relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o da svolgere durante lo stato di emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, tali enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità, anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.
  2. Le procedure elettorali di cui al presente articolo debbono concludersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021. Fino a tale data, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte dei titolari degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, oppure, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.
  3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al comma 1, o quelli subentrati ai sensi del comma 2, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle disposizioni sulla durata dei singoli mandati previste dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.
  4. Ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di nomina degli organi eletti in esito alle procedure elettorali di cui al comma 2 stabilisce, anche in deroga alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari che prevedono termini diversi, la decorrenza immediata».

  Nel titolo, dopo le parole: «per il differimento di consultazioni elettorali» sono inserite le seguenti: «, nonché per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuità di gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

A.C. 3002 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021)

  Sopprimerlo.
1.51. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli, Mollicone.

  Al comma 1, sopprimere le parole: in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio.
1.124. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: in considerazione del con le seguenti: qualora il Cts alla data della promulgazione della presente legge certifichi il.
1.125. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: in considerazione del con le seguenti: qualora il Parlamento con apposito atto ritenga sia sussistente il pericolo del.
1.126. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sopprimere la parola: ulteriormente,.
1.129. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sopprimere lettera a).
1.127. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: circoscrizionali aggiungere le seguenti: e municipali.
1.130. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra il 15 settembre e il 15 ottobre con le seguenti: tra il 2 maggio e il 2 giugno.
1.303. Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra il 15 settembre e il 15 ottobre con le seguenti: tra il 5 maggio e il 5 giugno.
1.305. Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra il 15 settembre e il 15 ottobre con le seguenti: tra il 10 maggio e il 10 giugno.
1.301. Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra il 15 settembre e il 15 ottobre con le seguenti: tra il 11 maggio e il 11 giugno.
1.304. Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra il 15 settembre e il 15 ottobre con le seguenti: tra il 13 maggio e il 7 giugno.
1.302. Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra il 15 settembre e il 15 ottobre con le seguenti: tra il 15 maggio e il 15 giugno.
1.300. Mollicone, Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra il 15 settembre e il 15 ottobre con le seguenti: entro il 1o luglio.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   1) al numero 1), sostituire le parole: il 31 luglio 2021 con le seguenti: la data di entrata in vigore della presente legge di conversione;
   2) al numero 4), sostituire le parole: il 27 luglio 2021 con le seguenti: la data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
1.52. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra il 15 settembre e il 15 ottobre con le seguenti: entro il 27 luglio.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   1) al numero 1), sostituire le parole: il 31 luglio 2021 con le seguenti: la data di entrata in vigore della presente legge di conversione;
   2) al numero 4), sostituire le parole: il 27 luglio 2021 con le seguenti: la data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
1.53. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: tra il 15 settembre e il 15 ottobre con le seguenti: entro il 27 luglio.
1.143. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Castelluccio Inferiore (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.9. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Rionero in Vulture (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.17. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di San Chirico Raparo (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.18. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di San Martino d'Agri (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.19. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Chiaravalle Centrale (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.29. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Torre di Ruggiero (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.43. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Belmonte Calabro (CS) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.49. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Soveria Mannelli (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.40. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Feroleto Antico (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.34. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Montescaglioso (MT) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.3. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Oliveto Lucano (MT) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.4. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Soveria Simeri (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.41. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Campomaggiore (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.6. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Grumento Nova (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.12. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Oppido Lucano (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.15. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Simeri Crichi (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.39. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Serrastretta (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.38. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Vallefiorita (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.44. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Calopezzati (CS) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.50. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Decollatura (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.32. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di San Sostene (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.37. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Viggianello (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.24. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Amendolara (CS) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.48. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Cancellara (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.7. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Ferrandina (MT) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.2. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Conflenti (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.31. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Martirano (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.36. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Tramutola (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.22. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Trecchina (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.23. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Albidona (CS) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.46. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Badolato (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.26. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Fardella (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.10. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Ginestra (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.11. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Altilia (CS) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.47. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Argusto (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.25. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Balvano (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.5. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Carbone (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.8. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Falerna (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.33. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Jacurso (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.35. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Paterno (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.16. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Sarconi (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.20. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Tiriolo (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.42. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Aliano (MT) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.1. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Borgia (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.27. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Cenadi (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.28. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Cicala (CZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.30. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Lauria (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.13. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Aieta (CS) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.45. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Melfi (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.14. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Teana (PZ) che si tiene in una domenica compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.21. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di San Martino sulla Marrucina che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.73. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di San Vincenzo Valle Roveto che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.99. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Sant'Eusanio del Sangro che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.74. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Castelvecchio Calvisio che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.85. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Sant'Eufemia a Maiella che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.115. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.122. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di San Giovanni Teatino che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.72. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Francavilla al Mare che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.64. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Carapelle Calvisio che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.84. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Celenza sul Trigno che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.60. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Civitella Casanova che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.107. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Rocca San Giovanni che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.71. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Scurcola marsicana che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.101. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Tocco da Casauria che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.117. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Civitella Roveto che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.88. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Fara San Martino che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.63. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Lama dei Peligni che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.65. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Ortona dei Marsi che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.92. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Pietraferrazzana che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.69. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Civita d'Antino che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.87. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Pescosansonesco che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.112. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Casacanditella che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.56. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Serramonacesca che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.116. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Colledimacine che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.61. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Casalanguida che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.57. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Casalbordino che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.58. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Collecorvino che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.108. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Capitignano che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.83. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Castellalto che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.121. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Rivisondoli che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.97. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Tagliacozzo che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.104. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Tornimparte che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.105. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Campotosto che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.81. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Manoppello che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.110. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Carunchio che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.55. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Ortucchio che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.93. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Pelladomo che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.68. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Roccaraso che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.98. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Scontrone che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.100. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Villalago che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.106. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Alfedena che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.78. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Basciano che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.118. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Bellante che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.119. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Calascio che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.80. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Caniscio che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.82. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Dogliola che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.62. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Lanciano che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.66. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Lentella che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.67. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Ovindoli che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.94. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Picciano che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.113. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Secinaro che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.102. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Bisegna che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.79. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Bisenti che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.120. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Cerchio che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.86. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Cocullo che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.89. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Cugnoli che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.109. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Sulmona che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.103. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Tufillo che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.76. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Casoli che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.59. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Pereto che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.95. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Popoli che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.114. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Prezza che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.96. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Quadri che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.70. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Scerni che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.75. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Archi che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.54. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Fossa che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.90. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Ofena che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.91. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Penne che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.111. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Vasto che si tiene tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.77. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Agosta, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.199. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Anticoli Corrado, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.200. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Bellegra, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.166. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Bertinoro, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.160. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Bologna, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.151. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Bracciano, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.162. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Campagnano di Roma, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.167. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del Consiglio comunale di Canale Monterano, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.168. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Canterano, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.169. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Casape, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.170. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Castel Madama, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.171. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Cattolica, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.158. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Cento, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.152. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Cesenatico, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.153. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Cineto Romano, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.172. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Civitella San Paolo, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.173. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Fiano Romano, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.174. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Filacciano, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.175. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Finale Emilia, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.154. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Frascati, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.163. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Ienne, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.177. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Licenza, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.178. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Mandela, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.179. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Marcellina, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.180. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Marino, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.164. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Mentana, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.165. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Monteflavio, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.183. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Montelibretti, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.184. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Montorio Romano, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.185. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Olevano Romano, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.186. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Pavullo nel Frignano, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.155. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Ravenna, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.157. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Riano, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.187. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Rignano Flaminio, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.188. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Rimini, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.159. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Riofreddo, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.189. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Rocca di Cave, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.190. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Rocca Santo Stefano, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.191. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Roma, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.161. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Sambuci, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.192. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.156. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di San Polo dei Cavalieri, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.193. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Sant'Oreste, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.194. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Subiaco, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.195. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Tolfa, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.196. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Trevignano Romano, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.197. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'elezione del consiglio comunale di Vallinfreda, che si tiene in una data compresa tra il 15 giugno e il 15 luglio 2021;.
1.198. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.128. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b) alinea, sostituire le parole: nel turno con le seguenti: nel periodo.
1.132. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: il 31 luglio 2021 con le seguenti: 1o gennaio 2021.
1.139. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: il 31 luglio 2021 con le seguenti: 1o febbraio 2021.
1.138. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: il 31 luglio 2021 con le seguenti: 1o marzo 2021.
1.137. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: il 31 luglio 2021 con le seguenti: 1o aprile 2021.
1.135. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: il 31 luglio 2021 con le seguenti: 7 aprile 2021.
1.134. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: il 31 luglio 2021 con le seguenti: la promulgazione della presente legge.
1.136. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: il 31 luglio 2021 con le seguenti: l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.133. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: il 31 luglio 2021 con le seguenti: 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.140. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: il 31 luglio 2021 con le seguenti: 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge.
1.141. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere la parola: già.
1.142. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: 27 luglio con le seguenti: l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.145. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: 27 luglio con le seguenti: 7 aprile.
1.144. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: 27 luglio con le seguenti: 1o aprile.
1.146. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 luglio 2021 con le seguenti: 7 aprile 2021.
1.147. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2 sopprimere le parole: nei limiti previsti.
1.150. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2 sopprimere le parole: , e in ogni caso,.
1.148. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  2-ter. Al fine di garantire il rispetto delle regole di distanziamento nelle elezioni di cui al presente articolo, negli spot elettorali istituzionali sulle modalità di accesso al voto è garantita la traduzione nella lingua italiana dei segni (LIS).
1.310. Montaruli, Prisco, Donzelli.

ART. 1-bis.
(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021)

  Al comma 1, sopprimere le parole: in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale.
1-bis.6. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e.
1-bis.7. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, con le seguenti: In ogni caso,.
1-bis.9. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nell'ambito delle operazioni elettorali di cui all'articolo 1,.
1-bis.10. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: regolarmente depositata.
1-bis.12. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo le parole: lista può aggiungere la seguente: anche.
1-bis.3. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente il voto, con le seguenti: presso il seggio anche durante i giorni del voto.
1-bis.1. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: uffici comunali con le seguenti: uffici del comune di residenza del rappresentante.
1-bis.11. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo la parola: certificata, aggiungere le seguenti: del presentatore della lista o suo delegato.
1-bis.5. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: mercoledì antecedente la votazione con le seguenti: sabato antecedente la domenica del voto.
1-bis.2. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con la medesima procedura di cui al comma 1 si effettua la designazione dei rappresentanti di lista presso l'ufficio elettorale centrale.
1-bis.13. Butti, Foti, Prisco, Donzelli, Montaruli, Lucaselli, Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei giorni seguenti, fino al termine delle operazioni di voto».
1-bis.301. Donzelli, Prisco, Montaruli, Ferro.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per i comuni capoluogo che ne fanno richiesta al Ministero dell'interno è consentito, in via sperimentale, che la presentazione delle liste possa avvenire con le modalità previste per la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici comunali.
1-bis.01. Butti, Foti, Prisco, Donzelli, Montaruli, Lucaselli, Ferro.

  Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.

  1. Per le elezioni disciplinate dal presente decreto-legge i seggi devono essere accessibili per i cittadini soggetti a qualunque forma di disabilità, nel rispetto delle norme di distanziamento e garantendo agli stessi la piena comprensione delle modalità di voto.
  2. Per le elezioni disciplinate dal presente decreto-legge la Repubblica riconosce la LIS quale lingua propria della comunità sorda e delle loro famiglie e garantisce agli stessi la piena accessibilità ai seggi anche attraverso forme di videointerpretariato.
1-bis.300. Montaruli, Prisco, Donzelli.

ART. 2.
(Riduzione delle sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2021 e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti)

  Al comma 1-bis, sopprimere le parole: Per l'anno 2021,.
2.3. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1-bis sopprimere le parole: in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e.
2.4. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: in considerazione del permanere del quadro con le seguenti: qualora permanga il quadro.
2.6. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1-bis, sopprimere le parole: e a causa delle oggettive difficoltà di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati.
2.5. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il cui mandato termina nell'anno 2021, i limiti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aumentati di un mandato.
2.2. Silvestroni, Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

ART. 3.
(Modalità di svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio)

  Al comma 1, sopprimere le parole: Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale,.
3.3. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, con le seguenti: Per garantire la massima affluenza,.
3.4. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire le parole: il necessario distanziamento sociale con le seguenti: la sicurezza.
3.5. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo le parole: distanziamento sociale aggiungere le seguenti: senza ritardi per le operazioni di voto.
3.11. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo le parole: distanziamento sociale aggiungere le seguenti: senza ostacolo alle operazioni di voto.
3.10. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo le parole: distanziamento sociale aggiungere le seguenti: e la sicurezza delle persone.
3.8. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo le parole: distanziamento sociale aggiungere le seguenti: e tutelare gli elettori.
3.7. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo le parole: distanziamento sociale aggiungere le seguenti: e la piena partecipazione.
3.6. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, dopo le parole: distanziamento sociale aggiungere le seguenti: e la più ampia partecipazione.
3.9. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: nella giornata.
3.14. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire la parola: 23 con la seguente: 23,30.
3.13. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, sostituire la parola: 15 con la seguente: 16.
3.12. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, sostituire le parole: Repubblica con elezioni regionali o elezioni amministrative con le seguenti: Repubblica con elezioni regionali e elezioni amministrative.
3.17. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: amministrative con la seguente: comunali, ovunque ricorra.
3.18. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, sopprimere la seguente parola: appena.
3.16. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative, aggiungere le seguenti: procedendo allo spoglio delle circoscrizioni ove presenti e successivamente a quello delle schede per il consiglio comunale.
3.19. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: relativo alle elezioni regionali o alle elezioni amministrative aggiungere le seguenti: procedendo allo spoglio delle schede dapprima per l'elezione del sindaco.
3.20. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 12 con la seguente: 11.
3.21. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.
3.22. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: è rinviato alle ore 9 del martedì dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali con le seguenti: non è rinviato.
3.23. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 9 con la seguente: 7.
3.25. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 9 con la seguente: 8.
3.24. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

ART. 3-bis.
(Apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali)

  Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: per le consultazioni elettorali dell'anno 2021.
3-bis.5. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1 dopo la parola: 2021 aggiungere le seguenti: e 2022.
3-bis.6. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1 sostituire le parole: avente sede nel capoluogo di ciascun distretto della corte d'appello con le seguenti: di competenza territoriale avendo riguardo alla residenza del richiedente.
3-bis.7. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1 sostituire le parole: nei giorni prefestivo e festivo con le seguenti: nell'intera settimana.
3-bis.8. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2018, n. 99, acquisisce i documenti necessari alla verifica della conformità della composizione delle liste elettorali alle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, almeno 90 giorni prima della presentazione delle liste e delle candidature.
3-bis.16. Ferro, Prisco, Donzelli, Montaruli, Lucaselli.

  Sopprimere il comma 2.
3-bis.9. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, sostituire la parola: 37031 con la seguente: 10000.
3-bis.15. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, sostituire la parola: 37031 con la seguente: 15000.
3-bis.13. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, sostituire la parola: 37031 con la seguente: 20000.
3-bis.11. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, sostituire la parola: 37031 con la seguente: 25000.
3-bis.12. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2, sostituire la parola: 37031 con la seguente: 30000.
3-bis.14. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 2 sopprimere le parole: allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3-bis.10. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

ART. 3-ter.
(Disposizioni in materia di relazione di fine mandato)

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.1.
(Proroga permessi sindaci per emergenza epidemiologica)

  1. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter.01. Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.1.
(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali)

  1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2021.
  2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, fino alla data di cui al comma 1.
3-ter.02. Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

ART. 3-quater.
(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  Sopprimerlo.
3-quater.4. Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1 sopprimere le parole: Per le medesime finalità del presente decreto,.
3-quater.1. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1 sopprimere le parole: anche telematiche.
3-quater.2. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in ogni caso su tali modalità è richiesto il parere vincolante delle componenti studentesche.
3-quater.3. Montaruli, Prisco, Donzelli, Ferro, Lucaselli.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.
(Facoltatività applicazione canone unico per il 2021)

  1. Gli enti locali possono non applicare per l'anno 2021 il canone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi da 816 a 847, sulla base di una apposita deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021. Nei casi di adozione della deliberazione di cui al precedente periodo, i termini di cui al comma 847 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 sono prorogati di un anno.
  2. Per l'anno 2021 i prelievi relativi all'occupazione di spazi pubblici a qualsiasi titolo gravanti sugli operatori dei mercati, anche su aree attrezzate e del commercio su suolo pubblico sono ridotti del 60 per cento. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 60 milioni di euro da ripartire tra gli enti interessati con un decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3-quater.01. Caretta, Ciaburro, Prisco, Donzelli, Montaruli, Ferro, Lucaselli.