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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 20 aprile 2021

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DELLA TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DEL REGOLAMENTO RRF (UE) 2021/241

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento RRF (UE) 2021/241

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore.

Governo 40 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 3 ore e 20 minuti
(discussione)
1 ora e 30 minuti
(dichiarazioni di voto)
 MoVimento 5 Stelle 38 minuti 10 minuti
 Lega – Salvini premier 33 minuti 10 minuti
 Partito Democratico 28 minuti 10 minuti
 Forza Italia – Berlusconi
 presidente
27 minuti 10 minuti
 Fratelli d'Italia 19 minuti 10 minuti
 Italia Viva 17 minuti 10 minuti
 Liberi e Uguali 15 minuti 10 minuti
 Misto: 23 minuti 20 minuti
  L'Alternativa c’è 5 minuti 4 minuti
  CAMBIAMO! -
  Popolo protagonista
4 minuti 3 minuti
  Centro Democratico 4 minuti 3 minuti
  Facciamo eco -
  Federazione dei Verdi
2 minuti 2 minuti
  Noi con l'Italia -
  USEI-Rinascimento ADC
2 minuti 2 minuti
  Azione - +Europa -
  Radicali Italiani
2 minuti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti 2 minuti
  MAIE - PSI 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 aprile 2021.

  Amitrano, Ascani, Ascari, Baldino, Benvenuto, Bergamini, Berlinghieri, Berti, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Cappellacci, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Donina, Durigon, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lucchini, Lupi, Maccanti, Macina, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nappi, Nardi, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Picchi, Polidori, Rampelli, Ravetto, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Maria Tripodi, Varchi, Vignaroli, Villani, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Ascari, Baldino, Benvenuto, Bergamini, Berlinghieri, Berti, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Cappellacci, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Ceccanti, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Donina, Durigon, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lucchini, Lupi, Maccanti, Macina, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Montaruli, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nappi, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Picchi, Polidori, Rampelli, Ravetto, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Villani, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Amitrano, Ascani, Ascari, Baldino, Benvenuto, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Cappellacci, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Ceccanti, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Donina, Durigon, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lucchini, Lupi, Maccanti, Macina, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Muroni, Nappi, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Parolo, Perantoni, Picchi, Rampelli, Ravetto, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Villani, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 19 aprile 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MURA: «Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di lavoro agile» (3027);
   LICATINI ed altri: «Modifica all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di classificazione delle ceneri vulcaniche» (3028).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SAITTA e PERANTONI: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati» (2815) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sodano.

  La proposta di legge BRUNO ed altri: «Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari» (2933) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Nitti.

  La proposta di legge LICATINI ed altri: «Introduzione dell'articolo 75-ter del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di produzione e detenzione di cannabis per uso personale» (2965) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata De Carlo.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  SENSI ed altri: «Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico» (3009) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  COSTA: «Delega al Governo per l'adozione di nuove norme in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati» (3017) Parere delle Commissioni I e V.

Modifica dell'assegnazione di proposta di legge a Commissioni in sede referente.

  La proposta di legge BUTTI: «Disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi» (1357), già assegnata alla VII Commissione (Cultura), è assegnata, in sede referente, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti), con il parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X e XIV.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   Sentenza n. 70 del 9 marzo - 19 aprile 2021 (Doc. VII, n. 637), con la quale:
   dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 548, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, nonché agli articoli 79, 104 e al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Trento;
   dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, promosse, in riferimento agli articoli 69, 70, 72, 73, 75 e 75-bis dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige e al decreto legislativo n. 268 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento;
   dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 602, in combinato disposto con il comma 590, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, promosse, in riferimento agli articoli 3, 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione – in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) – e agli articoli 8, 16 e 79, comma 4, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalla Provincia autonoma di Trento:

  alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze);
   Sentenza n. 71 del 23 marzo - 19 aprile 2021 (Doc. VII, n. 638), con la quale:
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 44 e 45 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 36, primo comma, della Costituzione, dal tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro:

  alla XI Commissione (Lavoro);
   Sentenza n. 72 del 24 marzo - 19 aprile 2021 (Doc. VII, n. 639), con la quale:
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30 della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018), promossa, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36 della legge della Regione Basilicata n. 11 del 2018, promossa, in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
   dichiara estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 42, 43 e 44 della legge della Regione Basilicata n. 11 del 2018, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

  alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 17 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della AMCO – Asset Management Company Spa, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 407).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 20 aprile 2021, ha trasmesso, quali allegati al Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4):
   il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 4 – Allegato I);
   il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII, n. 4 – Allegato II).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 20 aprile 2021, ha trasmesso una nota concernente alcune correzioni al testo del Documento di economia e finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4), di cui è stato dato annunzio all'Assemblea nella seduta del 16 aprile 2021.

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) nonché a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea in materia di abusi sessuali sui minori: individuazione, rimozione e segnalazione di contenuti illeciti online.

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 15 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2021 (252).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 maggio 2021.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, N. 30, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LAVORATORI CON FIGLI MINORI IN DIDATTICA A DISTANZA O IN QUARANTENA (A.C. 2945-A)

A.C. 2945-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2945-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti 1.4, 1.27, 1.28, 1.29, 1.32, 1.34, 1.35, 2.30, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.61, 2.73, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.120, 2.121, 2.122, 2.200 e 2.201 e sugli articoli aggiuntivi 1.07, 1.08, 1.09, 1.010, 1.017, 1.018, 1.019, 1.0200, 1.0203 e 1.0204, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2945-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.
  2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
  3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:
   a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
   b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

  4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
  5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4, primo periodo.
  6. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ne verifica l'adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.
  7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Articolo 2.
(Congedi per genitori e bonus baby-sitting)

  1. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
  2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
  3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

  4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1o gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
  5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  6. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
  7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6.
  8. I benefìci di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefìci di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  9. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021.
  10. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.
  11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 293 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
  12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 3, lettera a), sono determinati nel limite massimo di 0,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 11 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 293,14 milioni di euro per l'anno 2021, 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:
   a) quanto a 293,14 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, 230,6 milioni di euro in termini di fabbisogno e 230,57 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 e, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno di 0,76 milioni di euro nel 2022, 1,07 milioni di euro nel 2023, 1,37 milioni di euro nel 2024, 1,62 milioni di euro nel 2025, 2 milioni di euro nel 2026, 2,28 milioni di euro per l'anno 2027, 2,67 milioni di euro nel 2028, 2,87 milioni di euro nel 2029, 3,18 milioni di euro nel 2030 e 3,63 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, in termini di indebitamento netto, 0,66 milioni di euro nel 2022, 1,15 milioni di euro per l'anno 2023, 1,54 milioni di euro per l'anno 2024, 1,85 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 2,59 milioni di euro per l'anno 2027, 2,9 milioni di euro per l'anno 2028, 3,19 milioni di euro per l'anno 2029, 3,48 milioni di euro per l'anno 2030 e 3,84 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
   b) quanto a 4,94 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 9.

  3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(articolo 3)

«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
– COMPETENZA –
Descrizione risultato differenziale 2021 2022 2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -196.357 -157.001 -138.501
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 483.592 431.298 493.551
– CASSA –
Descrizione risultato differenziale 2021 2022 2023
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge -279.500 -208.501 -198.001
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 566.865 482.798 553.051
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

A.C. 2945-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  « 7-bis. Nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, allo scopo di assicurare l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata “Mater Olbia”, per la regione Sardegna, nel periodo 2021-2026, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La regione Sardegna assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera il quale garantisca che, a decorrere dal 1o gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.
  7-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 7-bis del presente articolo, all'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
  7-quater. È consentito alla regione Sardegna riconoscere per un biennio al predetto ospedale “Mater Olbia” i costi di funzionamento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni, nelle more della piena operatività della medesima struttura. La regione Sardegna assicura annualmente la copertura dei maggiori oneri nell'ambito del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il riconoscimento di cui al presente comma è effettuato in deroga all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  7-quinquies. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio relativamente alle attività assistenziali poste in essere con l'ospedale e centro di ricerca applicata “Mater Olbia”, alla qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica nonché al recupero della mobilità sanitaria passiva e alla mobilità sanitaria attiva realizzata. Il Ministero della salute redige annualmente una relazione sul monitoraggio effettuato ai sensi del presente comma e la trasmette alla regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Camere».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  « Art. 1-bis. – (Disposizioni in materia di visite alle persone detenute) – 1. Gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i detenuti, gli internati e gli imputati ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono consentiti anche in deroga alla normativa adottata al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 quando i medesimi colloqui sono necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica delle stesse persone detenute o internate».

  All'articolo 2:
   al comma 1, le parole: «Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente,» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici,», dopo le parole: «attività didattica» sono inserite le seguenti: «o educativa» e le parole: «SARS Covid-19» sono sostituite dalla seguente: «SARS-CoV-2»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, in tutti i casi previsti dal comma 1 del presente articolo ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
  1-ter. Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi»;
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente», dopo le parole: «attività didattica» sono inserite le seguenti: «o educativa» e le parole: «SARS Covid-19» sono sostituite dalla seguente: «SARS-CoV-2»;
    il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria»;
   al comma 3, primo periodo, le parole: «e, nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite»;
   al comma 4, dopo le parole: «articoli 32 e 33 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al», le parole: «, e fino» sono sostituite dalla seguente: «fino», dopo le parole: «attività didattica» sono inserite le seguenti: «o educativa» e le parole: «SARS Covid-19» sono sostituite dalla seguente: «SARS-CoV-2»;
   al comma 6:
    al primo periodo, le parole: «gestione separata INPS,» sono sostituite dalle seguenti: «Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,», dopo le parole: «soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: « e della polizia locale», le parole: «appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari» e le parole: «possono scegliere» sono sostituite dalle seguenti: «possono chiedere»;
    al terzo periodo, dopo le parole: «per la comprovata iscrizione» sono inserite le seguenti: «dei figli»;
    al quinto periodo, dopo le parole: «comma 355,» è inserita la seguente: «della»;
    al sesto periodo, le parole: « e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 5»;
   al comma 8:
    al primo periodo, le parole: « 282,8 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «299,3 milioni»;
    al quarto periodo, dopo le parole: «al monitoraggio del» sono inserite le seguenti: «rispetto del»;
    al quinto periodo, le parole: «che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa»;
   dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. All'articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: “lavoratori dipendenti” sono inserite le seguenti: “pubblici e” e dopo le parole: “legge 5 febbraio 1992, n. 104,” sono inserite le seguenti: “o figli con bisogni educativi speciali (BES)”»;
   al comma 10, le parole: «commi 1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2, 3»;
   al comma 11, le parole: «293 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «309,5 milioni»;
   alla rubrica, la parola: « Congedi» è sostituita dalle seguenti: «Lavoro agile, congedi».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

  All'articolo 3:
   al comma 1, le parole: « di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2» e le parole: «indebitamento netto, in» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a»;
   al comma 2:
    all'alinea, le parole: « 293,14 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 309,64 milioni» e le parole: «indebitamento netto, in» sono sostituite dalle seguenti: «indebitamento netto, a»;
    alla lettera a), le parole: «e fabbisogno di» sono sostituite dalle seguenti: «e fabbisogno, a»;
    alla lettera b), le parole: « fabbisogno, mediante utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogno per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo»;
    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
  « b-bis) quanto a 16,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute»;
   al comma 4, dopo le parole: «dal presente» è inserita la seguente: «decreto».

A.C. 2945-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2, le parole: «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «leggi o atti aventi forza di legge»;
   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «I decreti» sono sostituite dalle seguenti: «I provvedimenti».
1.26. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto, Prisco, Rachele Silvestri, Ciaburro, Caiata, Albano, Galantino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , e risultanti dall'effettuazione di un congruo numero di test per l'individuazione dell'infezione da Covid-19.
1.200. Foti, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Prisco, Rachele Silvestri, Mollicone, Maschio, Galantino, Ferro, Ciaburro, Caiata.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle regioni di cui al presente comma sono, comunque, consentiti i servizi di cura degli animali da affezione (Codice ATECO 96.09.04).
1.33. Ferro, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Prisco, Rachele Silvestri, Mollicone, Prestipino, Ciaburro, Caiata, Sapia, Galantino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle regioni di cui al presente comma sono, comunque, consentite le attività inerenti i servizi alla persona.
1.36. Maschio, Bellucci, Rizzetto, Bucalo, Gemmato, Prisco, Rachele Silvestri, Frassinetti, Ferro, Donzelli, Deidda, Butti, Caiata, Ciaburro, Galantino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione dei dati epidemiologici in loro possesso, possono decidere in merito all'individuazione delle diverse zone di rischio su base provinciale, al fine di evitare l'inutile aggravamento della crisi economica in territori in cui non si registra una situazione sanitaria preoccupante, disponendo l'istituzione di zone gialle o bianche nelle province nelle quali si registrano i corrispondenti dati di contagio.
1.201. Foti, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Prisco, Rachele Silvestri, Mollicone, Lucaselli, Ferro, Deidda, Ciaburro, Galantino.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
1.18. Rizzetto, Silvestroni, Mantovani, Gemmato, Galantino, De Toma, Bucalo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle «zone gialle», come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 16-septies, del decreto-legge n. 33 del 2020, l'orario di inizio del coprifuoco è spostato alle ore 24; fino al medesimo orario possono, altresì, rimanere aperti al pubblico i servizi di ristorazione.
1.203. Lollobrigida, Meloni, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Trancassini, Tasso, Mantovani, De Toma, Caiata, Bucalo, Galantino, Ferro, Ciaburro.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.

  6-ter. Per le finalità di cui al comma 6-bis possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
1.28. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Ferro, Rizzetto, De Toma, Caiata, Ciaburro, Ferro, Galantino.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado garantiscono l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.

  6-ter. Ai fini di cui al comma 6-bis è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.
1.29. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Ferro, Rizzetto, Rotelli, Mantovani, Galantino, Deidda, Lucaselli, Ferro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Nelle more di una riforma organica del welfare che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67 devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.
1.27. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Rizzetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine diminuire fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del COVID-19, attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per l'adesione al contratto o per il recesso dallo stesso».
1.2. Butti, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Al fine di garantire la somministrazione dei vaccini, approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema), contro il COVID-19 a tutti i cittadini residenti oppure dimoranti legalmente sul territorio nazionale, per ragioni di emergenza sanitaria, di pubblica utilità e di profilassi internazionale, con l'entrata in vigore della presente legge e fino al termine dell'emergenza pandemica sono sospese tutte le tutele derivanti dalla registrazione dei brevetti sui medesimi, che sono dunque a disposizione dello Stato italiano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i quindici giorni successivi, sono stabilite le modalità per corrispondere un equo indennizzo ai produttori dei suddetti vaccini, posto che la vita umana è preminente rispetto al profitto aziendale, in modo che di tali antidoti sia possibile l'immediata produzione in Italia, anche al fine di accelerare la ripresa economica generale.
1.4. Sapia, Colletti, Cabras, Maniero, Spessotto, Trano, Corda, Testamento, Massimo Enrico Baroni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo. Per le finalità di cui al presente comma i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 147, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative ai concorsi pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sono prorogati sino al 31 dicembre 2021.
1.35. Cirielli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Le medesime disposizioni si applicano anche ai dirigenti medici docenti universitari o ricercatori, conferiti in convenzione, che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere universitarie e presso gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.34. Gemmato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, anche attraverso la logistica degli interventi territoriali e domiciliari, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei Dipartimenti di Salute Mentale e di Neuropsichiatra infantile, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.
1.32. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Rizzetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Al fine di accelerare la ripresa economica generale, non sono soggetti alle limitazioni e alle misure di contenimento tutti i cittadini residenti oppure dimoranti legalmente sul territorio nazionale che dimostrino di essere stati immunizzati contro il COVID-19, fermo restando l'obbligo di portare la mascherina e di mantenere il distanziamento nei locali pubblici o all'aperto. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disposte le misure per consentire la riapertura in sicurezza delle attività economiche e la libera circolazione dei soggetti già immunizzati.
1.5. Sapia, Colletti, Cabras, Maniero, Spessotto, Trano, Corda, Testamento, Massimo Enrico Baroni, Trizzino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Il Ministero della salute pubblica mensilmente i dati, divisi per tipologia, fascia d'età e per territorio, circa le problematiche di salute mentale registrate sul territorio nazionale.
1.41. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute pubblica i dati, divisi per fascia di età e territorio, relativi alle problematiche di salute mentale registrate dal Servizio sanitario nazionale.
1.40. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7.1. Il Ministero della salute pubblica mensilmente le attività e i risultati del tavolo tecnico sulla salute mentale istituito con decreto del 26 gennaio 2021.
1.42. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7-quinquies, aggiungere il seguente:
  7-sexies. Le restrizioni alle attività economiche non sono ulteriormente prorogabili.
1.43. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Rotelli, De Toma, Caiata, Deidda, Ciaburro, Ferro, Galantino.

  Dopo il comma 7-quinquies, aggiungere il seguente:
  7-sexies. Entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio dei ministri delibera la data di riapertura, non prorogabile, delle attività economiche soggette a restrizioni, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
1.44. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Deidda, Ferro, Mollicone, Rachele Silvestri, Galantino.

  Dopo il comma 7-quinquies, aggiungere il seguente:
  7-sexies. Le attività economiche che si svolgono all'aperto, a prescindere dal codice ATECO, sono sempre consentite purché avvengano nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento o dei relativi protocolli.
1.38. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Albano, Caiata, Ciaburro, Delmastro Delle Vedove, Ferro, Maschio, Mollicone, Prisco, Galantino.

  Dopo il comma 7-quinquies, aggiungere il seguente:
  7-sexies. In ogni caso nelle zone arancioni di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020, è garantita la riapertura di tutte le attività economiche a prescindere dal codice ATECO, purché nel rispetto dei protocolli di sicurezza e di distanziamento sociale.
1.37. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Ferro, Albano, Caiata, Ciaburro.

  Dopo il comma 7-quinquies, aggiungere il seguente:
  7-sexies. In ogni caso l'attività sportiva è sempre consentita in luoghi privati o pubblici. Gli operatori sportivi non sono soggetti alle restrizioni di cui al presente articolo.
1.39. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Ferro, Galantino, Caiata.

  Dopo il comma 7-quinquies, aggiungere il seguente:
  7-sexies. Sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona rossa, è consentita, purché sia garantito il rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria, l'attività di palestre, piscine, centri natatori e scuole di danza destinate alla pratica sportiva dilettantistica.
1.30. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto, Galantino, Albano.

  Dopo il comma 7-quinquies, aggiungere il seguente:
  7-sexies. Sull'intero territorio nazionale sono consentite, purché sia garantito il rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria, le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
1.31. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto, De Toma.

  Dopo il comma 7-quinquies, aggiungere il seguente:
  7-sexies. Sull'intero territorio nazionale sono aperti, purché venga garantito il rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria, gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili.
1.202. Ferro, Galantino, De Toma.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:
   a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida predisposte dal Ministero della salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, delle sale da spettacolo;
   b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida predisposte dal Ministero della salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, di concerti e spettacoli;
   c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.
1.0201. Mollicone, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Ferro, Galantino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività d'impresa culturale)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, del settore museale, delle mostre, delle gallerie d'arte, della danza.
  2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della cultura, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti, pari a 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1.0203. Mollicone, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Ferro, Galantino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure in favore della cultura)

  1. Le imprese che gestiscono attività, servizi culturali, eventi, congressi e spettacoli, cinematografici e teatrali, nei luoghi preclusi in forza dei DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020, sono esentate dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di entrata in vigore del DPCM che stabilirà la riapertura.
1.0200. Mollicone, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Ferro, Galantino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportiva.
  2. Con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per lo Sport, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 31 dicembre 2020 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti, pari a 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1.0204. Mollicone, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Ferro, Galantino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Vincolo quinquennale)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi gli effetti previsti dall'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 17-octies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
  2. Per l'anno scolastico 2021/2022 è sospeso il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal numero 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
  3. Si dispone la proroga dei termini fino al 15 maggio 2021 per la presentazione delle domande relative alla mobilità per l'anno scolastico 2021/2022.
1.09. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Mobilità straordinaria e blocco quinquennale)

  1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati per l'anno scolastico 2021/2022 i termini per la mobilità straordinaria fino al 15 maggio 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.
1.07. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Mobilità straordinaria e blocco quinquennale)

  1. Per l'anno scolastico 2021/2022 è disposta la mobilità interprovinciale del personale docente su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 470, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994, prorogando il comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015.
  2. Si dispone la proroga dei termini fino al 15 maggio 2021 per la presentazione delle domande relative alla mobilità per l'anno scolastico 2021/2022.
1.08. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Albano, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

  1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i dirigenti scolastici neo-assunti nell'anno scolastico 2019/2020 è autorizzata una mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022.
1.010. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Albano, Rizzetto, Bellucci, Gemmato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Proroga di termini in materia di sostegno ai lavoratori)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 24, comma 1, le parole: «dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto giornate usufruibili fino al 30 giugno 2021»;
   b) all'articolo 26:
    1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;
    2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;
    3) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Fino al 30 aprile 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.».
1.019. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto, Galantino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;
   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;
   c) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Fino al 30 aprile 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.018. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto, Galantino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Riapertura dei termini per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato)

  1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione, da parte dei candidati, alla sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020 sono riaperti per un periodo non inferiore a 30 giorni.
  2. Il Governo è autorizzato ad adeguare, entro cinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la normativa vigente alle disposizioni contenute nel comma 1.
1.017. Delmastro Delle Vedove, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità’ economica delle imprese della ristorazione)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione, è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida predisposte dal Ministero della salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.
1.0202. Mollicone, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.

ART. 2.
(Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting)

  Al comma 1, sostituire le parole: genitore di figlio minore di anni sedici, alternativamente all'altro genitore con le seguenti:, anche in regime di part time, genitore di figlio minore di anni sedici, anche cumulativamente all'altro genitore.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore con le seguenti:, anche in regime di part time, genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, anche cumulativamente all'altro genitore.
2.201. Sapia, Colletti, Cabras, Maniero, Spessotto, Trano, Corda, Testamento, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile,.

  Conseguentemente:
   al comma 6, sesto periodo, sostituire le parole: commi 1, 2, con le seguenti: commi 2,;
   al comma 7, sopprimere le parole: svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o.
2.73. Rizzetto.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile,.
2.34. Frassinetti, Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni undici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. In caso di figli conviventi di età compresa fra 11 e 14 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

  Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: ai genitori fino alla fine del comma, con le seguenti: anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
2.33. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano, Galantino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quattordici con la seguente: sedici.

  Conseguentemente,
   sopprimere il comma 5;
   al comma 6, sesto periodo, sostituire le parole:, 3 e 5 con le seguenti: e 3.
2.112. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Galantino.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: alternativamente all'altro genitore.
2.111. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Galantino.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ai sensi del comma 2 aggiungere le seguenti: primo periodo,

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nei casi in cui sia presente un solo genitore, genitori separati o divorziati o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, si ha diritto all'intera retribuzione.
2.36. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano, Galantino.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari al 100 per cento.
2.113. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Galantino.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari al 90 per cento.
2.114. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari all'80 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.
2.35. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano, Lucaselli, Galantino.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari all'80 per cento.
2.115. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari al 70 per cento.
2.116. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Galantino.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:, calcolata fino alla fine del comma con le seguenti:. I suddetti periodi, tenuto conto delle particolari contingenze economiche legate alla pandemia da COVID-19, sono coperti da contribuzione effettiva, valida ai fini del trattamento di quiescenza e dei trattamenti di fine rapporto e di fine servizio.
2.61. Sapia, Colletti, Cabras, Maniero, Spessotto, Trano, Corda, Testamento, Massimo Enrico Baroni.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e nel limite massimo complessivo di importo pari a 1.600 euro mensili.

  Conseguentemente:
   al comma 6:
    al primo periodo:
     sopprimere le parole: I lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori autonomi,;
     sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 250 euro;
     sopprimere il quarto periodo;
    dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per i figli conviventi minori di anni quattordici, possono chiedere un contributo di sostegno al lavoro autonomo per sospensione dell'attività didattica o educativa, nel limite massimo complessivo di 250 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1. Il contributo viene erogato direttamente al richiedente dall'INPS ed è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Il bonus di cui al presente comma può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 e comunque in alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 5.;
    al comma 7, sostituire le parole: a 6 con le seguenti: a 6-bis;
    al comma 10, sostituire le parole: e 7 con le seguenti:, 6-bis e 7;
    alla rubrica, sostituire le parole: e bonus baby-sitting con le seguenti:, bonus baby-sitting e contributo di sostegno al lavoro autonomo.
2.200. Barzotti, Davide Crippa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I benefici di cui ai commi da 1 a 4 sono cumulabili con i permessi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto giornate usufruibili fino al 30 giugno 2021».
2.102. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto, Galantino.

  Al comma 5, sostituire le parole: uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto con le seguenti: i genitori hanno diritto.
2.117. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Galantino.

  Al comma 5, sostituire le parole: senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa con le seguenti: con corresponsione di retribuzione o indennità all'80 per cento della retribuzione stessa e riconoscimento di contribuzione figurativa.
2.106. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto, Galantino.

  Al comma 5, sopprimere le parole: né riconoscimento di contribuzione figurativa.
2.37. Frassinetti, Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano, Galantino.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.
2.109. Varchi, Maschio, Lucaselli, Bellucci, Ferro, Rizzetto, Bucalo, Gemmato.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: degli operatori sociosanitari, aggiungere le seguenti: i lavoratori del comparto della scuola pubblica e paritaria,
2.38. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano, Galantino.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 250 euro.
2.120. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Galantino.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 200 euro.
2.107. Bellucci, Gemmato, Varchi, Bucalo, Ferro, Rizzetto, Galantino.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 100 euro settimanali aggiungere le seguenti: per ciascun figlio a carico.
2.108. Lucaselli, Ferro, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Galantino.

  Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole da: autonomi fino alla fine del periodo, con le seguenti: dipendenti e ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari, per i figli conviventi minori di anni 10.
2.30. Moretto, Noja, D'Alessandro.

  Al comma 6, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo che siano presenti un solo genitore, genitori separati o divorziati o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2.39. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano, Galantino.

  Al comma 6, sesto periodo, sostituire le parole: commi 1, 2, con le seguenti: commi 2.
2.41. Frassinetti, Bucalo, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano, Galantino.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui sia presente un solo genitore, di genitori separati o divorziati o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il bonus di cui al presente comma può essere fruito sempre.
2.40. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano, Galantino.

  Al comma 7, sopprimere le parole: svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o.
2.42. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Mollicone, Albano, Galantino.

  Al comma 7, sostituire le parole: l'altro genitore non può con le seguenti: l'altro genitore può.
2.121. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato, Galantino.

  Dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
  8-ter. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria, alla gestione separata INPS e alle Casse di previdenza private, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività motoria in strutture, sia pubbliche sia private, ovvero all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  8-quater. L'indennità di cui al comma 8-ter è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 30 aprile 2021.
  8-quinquies. L'indennità di cui ai commi 8-ter e 8-quater può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena.
  8-sexies. L'indennità di cui ai commi da 8-ter a 8-quinquies è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 8-ter a 8-sexies, valutati in 80 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2.103. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto.

  Dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
  8-ter. A un solo genitore per ciascun figlio minore di anni 18 a carico è riconosciuto un voucher, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.
  8-quater. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
2.105. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo fino a 5.000 euro per il 2021. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  11-ter. Il contributo di cui al comma 11-bis è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
2.104. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Ferro, Rizzetto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Ai minori di anni 16 è garantito un contributo pari a 300 euro mensili da spendere per attività sportiva o supporto psicologico.
2.122. Montaruli, Rizzetto, Bellucci, Bucalo, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Lavoro agile per i lavoratori della Pubblica amministrazione all'estero)

  1. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori della Pubblica amministrazione oltre confine, il comma 4 dell'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
2.02. Siragusa, Termini, Sarli, Fitzgerald Nissoli, Ungaro, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Lavoro agile per i lavoratori della Pubblica amministrazione all'estero)

  1. Il comma 4 dell'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: «4. Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori della Pubblica amministrazione oltre confine, la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è regolata dall'Amministrazione di riferimento, tenuto conto delle condizioni di salute del lavoratore e appurate le garanzie igienico-sanitarie locali, tenuto conto altresì delle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del COVID-19 qualora risultino maggiormente cautelative per la sicurezza sanitaria dei lavoratori. È comunque riconosciuto il diritto al lavoratore di richiedere all'Amministrazione di riferimento lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) di cui al comma 4-bis.».
2.01. Termini, Siragusa, Sarli, Fitzgerald Nissoli, Ungaro, Fusacchia.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Disposizioni per il trasporto pubblico locale)

  1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, primo periodo, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
   b) il comma 4-quater è soppresso.
2.07. Rizzetto.
(Inammissibile)