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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 7 aprile 2021

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Mozione n. 1-00413 – Iniziative di competenza in relazione al nuovo quadro normativo in materia di inadempienza bancaria e crediti deteriorati

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 53 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 36 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 35 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 19 minuti
 Misto: 28 minuti
  L'Alternativa c’è 7 minuti
  CAMBIAMO! - Popolo protagonista 5 minuti
  Centro Democratico 5 minuti
  Noi con l'Italia - USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Facciamo eco – Federazione dei Verdi 2 minuti
  Azione - +Europa - Radicali Italiani 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Europeisti – MAIE - PSI 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Ddl di ratifica nn. 2578, 2579, 2631, 2654, 2657 e 1766

Tempo complessivo: 2 ore, per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti
(con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 30 minuti
 MoVimento 5 Stelle 14 minuti
 Lega – Salvini premier 11 minuti
 Partito Democratico 9 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 9 minuti
 Fratelli d'Italia 15 minuti
 Italia Viva 6 minuti
 Liberi e Uguali 5 minuti
 Misto: 21 minuti
  L'Alternativa c’è 5 minuti
  CAMBIAMO! - Popolo protagonista 3 minuti
  Centro Democratico 3 minuti
  Noi con l'Italia - USEI-Rinascimento ADC 2 minuti
  Facciamo eco – Federazione dei Verdi 2 minuti
  Azione - +Europa - Radicali Italiani 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Europeisti – MAIE - PSI 2 minuti

Mozione n. 1-00414 e abb. – Individuazione del deposito nazionale per il combustibile nucleare irraggiato e i rifiuti radioattivi

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 53 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 36 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 35 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 19 minuti
 Misto: 28 minuti
  L'Alternativa c’è 7 minuti
  CAMBIAMO! - Popolo protagonista 5 minuti
  Centro Democratico 5 minuti
  Noi con l'Italia - USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Facciamo eco – Federazione dei Verdi 2 minuti
  Azione - +Europa - Radicali Italiani 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Europeisti – MAIE - PSI 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 25 gennaio 2021.

Mozione n. 1-00405 – Iniziative in materia di definizione del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e ulteriori misure in campo educativo ed economico a favore dei minori

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 53 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 36 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 35 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 19 minuti
 Misto: 28 minuti
  L'Alternativa c’è 7 minuti
  CAMBIAMO! - Popolo protagonista 5 minuti
  Centro Democratico 5 minuti
  Noi con l'Italia - USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Facciamo eco – Federazione dei Verdi 2 minuti
  Azione - +Europa - Radicali Italiani 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Europeisti – MAIE - PSI 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 25 gennaio 2021.

Mozione n. 1-00382 e abb. – Ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del processo di vendita della società Borsa Italiana

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 53 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 36 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 35 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 19 minuti
 Misto: 28 minuti
  L'Alternativa c’è 7 minuti
  CAMBIAMO! - Popolo protagonista 5 minuti
  Centro Democratico 5 minuti
  Noi con l'Italia - USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Facciamo eco – Federazione dei Verdi 2 minuti
  Azione - +Europa - Radicali Italiani 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Europeisti – MAIE - PSI 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 19 ottobre 2020.

Mozione n. 1-00392 e abb. – Iniziative a favore dell'occupazione, della formazione e dell'emancipazione giovanile

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 53 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 36 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 35 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 19 minuti
 Misto: 28 minuti
  L'Alternativa c’è 7 minuti
  CAMBIAMO! - Popolo protagonista 5 minuti
  Centro Democratico 5 minuti
  Noi con l'Italia - USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Facciamo eco – Federazione dei Verdi 2 minuti
  Azione - +Europa - Radicali Italiani 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Europeisti – MAIE - PSI 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 2 novembre 2020.

Mozione n. 1-00449 e abb. – Iniziative volte alla riapertura in sicurezza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 53 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 36 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 35 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 19 minuti
 Misto: 28 minuti
  L'Alternativa c’è 7 minuti
  CAMBIAMO! - Popolo protagonista 5 minuti
  Centro Democratico 5 minuti
  Noi con l'Italia - USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Facciamo eco – Federazione dei Verdi 2 minuti
  Azione - +Europa - Radicali Italiani 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Europeisti – MAIE - PSI 2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 6 aprile 2020.

Mozione n. 1-00424 – Infrastrutture digitali efficienti e sicure per la conservazione e l'utilizzo dei dati della pubblica amministrazione

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 53 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 36 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 35 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 19 minuti
 Misto: 28 minuti
  L'Alternativa c’è 7 minuti
  CAMBIAMO! - Popolo protagonista 5 minuti
  Centro Democratico 5 minuti
  Noi con l'Italia - USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Facciamo eco – Federazione dei Verdi 2 minuti
  Azione - +Europa - Radicali Italiani 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Europeisti – MAIE - PSI 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Pdl cost. n. 1511-1647-1826-1873-B – Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica

Per le dichiarazioni di voto finale è previsto un tempo complessivo di 6 ore, così ripartite:

Interventi a titolo personale 1 ora e 6 minuti
Gruppi 4 ore e 54 minuti
 MoVimento 5 Stelle 59 minuti
 Lega – Salvini premier 50 minuti
 Partito Democratico 41 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 40 minuti
 Fratelli d'Italia 27 minuti
 Italia Viva 25 minuti
 Liberi e Uguali 21 minuti
 Misto: 31 minuti
  L'Alternativa c’è 7 minuti
  CAMBIAMO! - Popolo protagonista 6 minuti
  Centro Democratico 6 minuti
  Noi con l'Italia - USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Facciamo eco – Federazione dei Verdi 3 minuti
  Azione - +Europa - Radicali Italiani 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Europeisti – MAIE - PSI 2 minuti

Mozione n. 1-00212 – Iniziative volte al superamento delle barriere architettoniche

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 58 minuti
(con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 22 minuti
 MoVimento 5 Stelle 53 minuti
 Lega – Salvini premier 44 minuti
 Partito Democratico 36 minuti
 Forza Italia – Berlusconi presidente 35 minuti
 Fratelli d'Italia 24 minuti
 Italia Viva 23 minuti
 Liberi e Uguali 19 minuti
 Misto: 28 minuti
  L'Alternativa c’è 7 minuti
  CAMBIAMO! - Popolo protagonista 5 minuti
  Centro Democratico 5 minuti
  Noi con l'Italia - USEI-Rinascimento ADC 3 minuti
  Facciamo eco – Federazione dei Verdi 2 minuti
  Azione - +Europa - Radicali Italiani 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  Europeisti – MAIE - PSI 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 aprile 2021.

  Amitrano, Ascani, Ascari, Baldino, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Cappellacci, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Covolo, Davide Crippa, Currò, D'Incà, D'Uva, Dadone, Dara, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Donina, Donzelli, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Muroni, Nappi, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Pallini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Villani, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Ascari, Baldino, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Cappellacci, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Covolo, Davide Crippa, Currò, D'Incà, D'Uva, Dadone, Dara, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Donina, Donzelli, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Muroni, Nappi, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Pallini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Villani, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Amitrano, Ascani, Ascari, Baldino, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Cappellacci, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Covolo, Davide Crippa, Currò, D'Incà, D'Uva, Dadone, Dara, De Maria, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Donina, Donzelli, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Lapia, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lotti, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Muroni, Nappi, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Pallini, Parolo, Pastorino, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Villani, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 aprile 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BALDELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare per la tutela dei consumatori» (2997);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VERSACE: «Introduzione dell'articolo 33-bis della Costituzione in materia di diritto allo sport» (2998).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CECCANTI: «Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia alla città di Roma, capitale della Repubblica» (2961) Parere delle Commissioni VII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):

  DELMASTRO DELLE VEDOVE: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività svolte dalla struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19» (2910) Parere delle Commissioni I, II e V.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   IX Commissione (Trasporti):
  BERTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave ”Moby Prince”» (Doc XXII, n. 51) — Parere delle Commissioni I, II e V.

Trasmissione dal Ministro della cultura.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 2 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la relazione concernente gli interventi realizzati e avviati nell'ambito del Piano strategico «Grandi progetti beni culturali», riferita all'anno 2020 (Doc. CXI, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 31 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea in materia di modernizzazione della cooperazione giudiziaria tra Paesi dell'Unione europea - uso della tecnologia digitale.

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 aprile 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e finanziario e al Comitato per l'occupazione – Relazione sullo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito della pandemia di COVID-19 a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio – SURE: il punto della situazione sei mesi dopo (COM(2021) 148 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 30 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Pizzone (Isernia).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomina governativa.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 aprile 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma della nomina del prefetto dottoressa Silvana Riccio a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 23 febbraio 2021, a pagina 63, prima colonna, decima riga, le parole: «valutare l'opportunità di» devono intendersi espunte.

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 6 aprile 2021, a pagina 6, seconda colonna, ventottesima riga, le parole: «alla II Commissione (Trasporti)» si intendono sostituite dalle seguenti: «alla II Commissione (Giustizia)».

TESTO AGGIORNATO ALL'8 APRILE 2021

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 2021, N. 22, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIORDINO DELLE ATTRIBUZIONI DEI MINISTERI (A.C. 2915-A)

A.C. 2915-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera
b), sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa con le seguenti: del Fondo;
   al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui agli articoli 2, comma 8, 3, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 7 e 9, 6, commi 4 e 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16, e 8, commi 9 e 11;
   al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: derivanti dall'attuazione del presente decreto.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 9.1 e sugli articoli aggiuntivi 4.03 e 6.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2915-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 1o marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:


   a) al comma 1:
    1) il numero 8) è sostituito dal seguente: «8) Ministero della transizione ecologica;»;
    2) il numero 9) è sostituito dal seguente: «9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;»;
    3) il numero 13) è sostituito dal seguente: «13) Ministero della cultura;»;
    4) dopo il numero 14) è aggiunto il seguente: «15) Ministero del turismo.»;
   b) al comma 4-bis, primo periodo, la parola «quattordici» è sostituita dalla seguente: «quindici».

Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Articolo 2.
(Ministero della transizione ecologica)

  1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 28:
    1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza energetica» sono soppresse;
    2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;» sono soppresse;
   b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»;
   c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero della transizione ecologica»;
   d) all'articolo 35:
    1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
   a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
   b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;
   c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
   d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;
   e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;
   f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;
   h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;
   i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione ovvero quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
   l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
   m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.»;
   e) all'articolo 37, comma 1:
    1) le parole «non può essere superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere superiore a tre»;
    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci.».

  3. Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
  4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».
  5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «e la transizione ecologica».
  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica.
  7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
   a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società;
   b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti di GSE s.p.a. – Gestore Servizi Energetici;
   c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.

  8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 3.
(Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica)

  1. Al Ministero della transizione ecologica sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto.
  2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, sono trasferite al Ministero della transizione ecologica. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni di livello non generale.
  3. La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica è individuata in 13 posizioni di livello generale e in 67 posizioni di livello non generale.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è conseguentemente ridotta in misura corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non dirigenziale, trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione.
  5. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.
  6. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. A decorrere, dalla data di cui al primo periodo, transitano in capo al Ministero della transizione ecologica i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.
  7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del presente articolo, nonché la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria già istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica è incrementato di venti unità, anche estranee alla pubblica amministrazione. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di euro 540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022.
  8. Il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali trasferite al Ministero della transizione ecologica, può optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.
  9. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il quale è istituito un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unità di livello dirigenziale non generale e sette unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1. A tal fine è autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno 2021 e di 435.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 4.
(Comitato interministeriale per la transizione ecologica)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:
   « Art. 57-bis (Comitato interministeriale per la transizione ecologica). – 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.
   2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, è composto, dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
   3. Il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:
   a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
   b) mobilità sostenibile;
   c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
   d) risorse idriche e relative infrastrutture;
   e) qualità dell'aria;
   f) economia circolare.
   4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sul Piano è acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
   5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
   6. Il Comitato monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
   7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
   8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
   10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Articolo 5.
(Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

  1. Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».
  2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Capo III
MINISTERI DELLA CULTURA E DEL TURISMO

Articolo 6.
(Ministeri della cultura e del turismo)

  1. Il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».

  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»;
   b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura» e le parole «audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;
   c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
   d) dopo il Capo XII del Titolo IV è aggiunto il seguente:

«Capo XII-bis
MINISTERO DEL TURISMO
   Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). – 1. È istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
   2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.
   Art. 54-ter (Aree funzionali). – 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.
   Art. 54-quater (Ordinamento). – 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4.».

  3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo». Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».
  4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è incrementata complessivamente di euro 692.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
  5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-quater», è autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 7.
(Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo)

  1. Al Ministero del turismo sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale, sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata per le posizioni di livello generale ai sensi all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
  3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo è individuata nella Tabella A, seconda colonna, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Il personale dirigenziale e non dirigenziale è inserito nei rispettivi ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica dirigenziale del Ministero del turismo è determinata per le posizioni di livello generale ai sensi di cui all'articolo 54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 16, inclusa una posizione presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
  4. Le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo, ferma l'operatività del Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali non generali, perseguono le seguenti missioni: a) reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed informatico; adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e anticorruzione; b) attuazione del piano strategico e i rapporti con le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali; gestione delle relazioni con l'Unione europea e internazionali; coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali; c) promozione turistica; attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero del turismo, le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A, prima colonna, allegata al presente decreto, con le connesse risorse strumentali e finanziarie, in servizio alla data del 13 febbraio 2021. La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà assunzionali riconducibili al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo.
  6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.
  7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura corrisponde il trattamento economico spettante al personale trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.
  8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui competenza e cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso può avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.
  10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.
  11. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di cui al comma 3, il contingente numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo è stabilito in trenta unità e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del turismo può procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.667.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione previsto dall'articolo 11 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 opera per il Ministero del turismo e per il Ministero della cultura.
  12. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 13 unità di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità, o mediante procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il Ministero può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocate in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Presso il Ministero, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e di euro 6.574.344 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede per l'importo di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 a decorrere dall'anno 2022 a valere sulle facoltà assunzionali trasferite dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per l'importo di euro 3.040.885 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 11.
  13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero per il turismo ai sensi del comma 5 possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.
  14. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, è istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzioni due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. Al tal fine è autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  15. Per le spese di locazione è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
  16. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 290.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 a decorrere dall'anno 2022.
  17. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo, nonché per assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 8.
(Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale)

  1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   « b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.».

  2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato, le attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative:
   a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse;
   b) al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari;
   c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell’internet delle cose (IoT) e della blockchain.

  3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed è composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.
  4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).
  5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura, anche per il tramite della Segreteria tecnico amministrativa di cui al comma 7, le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle delibere. Il CITD garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.
  6. Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attività di attuazione dei singoli progetti, il CITD svolge compiti di:
   a) esame delle linee strategiche, delle attività e dei progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche;
   b) esame delle modalità esecutive più idonee a realizzare i progetti da avviare o già avviati;
   c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso volto a verificare lo stato dell'attuazione delle attività, individuare eventuali disfunzioni o criticità e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative.

  7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è costituita la Segreteria tecnico amministrativa del CITD con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico-amministrativa è composta da personale del contingente di cui al comma 9. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  8. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e la transizione digitale.
  9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale opera un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze di polizia. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 a decorrere dall'anno 2022.
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, sono individuati il contingente di cui al comma 9, la sua composizione ed i relativi compensi, nel limite massimo individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
  11. Il contingente di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è incrementato di 15 unità nel limite massimo di spesa di euro 600.000 annui a decorrere dal 2021.

Capo V
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Articolo 9.
(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

  1. L'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.».
  2. All'articolo 1, comma 1258, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, ultimo periodo, le parole «nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri».
  3. L'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, è soppresso.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 10.
(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)

  1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Articolo 11.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e 9, 6, commi 4 e 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi 9 e 11, pari a 9.218.199 euro per l'anno 2021 e 15.931.382 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
   a) quanto a 3.646.449 euro per l'anno 2021 e 5.100.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.696.500 euro per l'anno 2021 e 3.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, quanto a 249.000 euro per l'anno 2021 e 332.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 700.949 euro per l'anno 2021 e 1.401.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad eccezione degli articoli di cui al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato
(Art. 7, commi 3 e 5)

  Tabella A

Contingente numerico del personale assegnato al Ministero del turismo

Contingente Attualmente in servizio Dotazione organica
Dirigente I fascia1 4
Dirigente II fascia3* 16
A3 F6  
A3 F53
A3 F41  
A3 F31  
A3 F21
A3 F14 104**
A2 F64  
A2 F51
A2 F46
A2 F3  
A2 F21
A2 F11 26**
Totale complessivo27 150

  * Di cui due con contratto dirigenziale ex articolo 19, comma 6.

  ** Il contingente di pianta organica viene indicato nella qualifica di ingresso dell'area funzionale anche se occorre tener conto che le unità in servizio sono già inserite nelle diverse fasce economiche delle aree e l'eventuale personale da reclutare in comando potrebbe appartenere alle diverse fasce economiche;

A.C. 2915-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 2:
   al comma 2:
    alla lettera a), numero 1), le parole: «emergenza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza energetica;»;
    alla lettera d), numero 2), capoverso 2:
     all'alinea, le parole: «e alla valorizzazione» sono soppresse;
     alla lettera a), le parole: «agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «agricole alimentari» e le parole: «Convenzione di Washington (CITES)» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874,»;
     alla lettera b), le parole: «autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare», la parola: «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «con l'Unione europea», le parole: «ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche;» sono sostituite dalle seguenti: « ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche;» e dopo le parole: «sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;» sono inserite le seguenti: «radioprotezione e radioattività ambientale;»;
     alla lettera c), le parole: «di contrasto ai cambiamenti climatici» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto dei cambiamenti climatici»;
     alla lettera i), le parole: «ovvero quelli» sono sostituite dalle seguenti: «e quelli»;
     alla lettera l), le parole: «dell'ambiente,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente;»;
   al comma 7:
    alla lettera b), le parole: «di GSE s.p.a. – Gestore Servizi Energetici» sono sostituite dalle seguenti: «del Gestore dei servizi energetici – GSE Spa»;
    alla lettera c), le parole: «in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici»;
   al comma 8, dopo le parole: «euro 332.000» è inserita la seguente: «annui»;
   dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: “e dal Ministro dello sviluppo economico” sono sostituite dalle seguenti: “, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica”».

  All'articolo 3:
   al comma 4:
    al quarto periodo, dopo le parole: «Al personale non dirigenziale» è soppressa la virgola;
    dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del 13 febbraio 2021, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto»;
   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  « 4-bis. Al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, le risorse destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 483.898 euro per l'anno 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 35.774 euro per l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall'anno 2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 519.672 euro per l'anno 2021 e a 1.039.342 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  4-quater. Al fine di adeguare l'indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica a quella del personale non dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 227.080 euro per l'anno 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-quater, pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
   al comma 6, quarto periodo, le parole: «A decorrere, dalla data di cui al primo periodo, transitano in capo al» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo periodo transitano al»;
   al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «650.000 euro» è inserita la seguente: «annui».

  All'articolo 4:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «, è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito»;
    al capoverso Art. 57-bis:
     al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile»;
     al comma 2, primo periodo, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Il CITE», dopo le parole: «è composto» è soppressa la virgola e le parole: «agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «agricole alimentari»;
     al comma 3:
      all'alinea, le parole: «, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
      alla lettera c), le parole:«al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «del dissesto» e le parole: «al consumo» sono sostituite dalle seguenti: «del consumo»;
      dopo la lettera c) è inserita la seguente:
     «c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»;
      dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
     «f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile»;
     al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo»;
     dopo il comma 4 è inserito il seguente:
    «4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate»;
     dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
    « 5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.
    5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica”»;
     al comma 6, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Il CITE»;
     al comma 7, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;
     il comma 10 è sostituito dal seguente:
    « 10. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono sostituite dalle seguenti: “Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del Ministro della transizione ecologica”.
  1-ter. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, approva, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica di cui al medesimo articolo 57-bis».

  All'articolo 6:
   al comma 2:
    alla lettera b), le parole: «audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «, audiovisivo e turismo»;
    alla lettera d):
     al capoverso Art. 54-bis, comma 1, le parole: «sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti» e le parole: «eccettuate quelle attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «eccettuati quelli attribuiti»;
     al capoverso Art. 54-ter, comma 1, le parole: «, e cura altresì» sono sostituite dalle seguenti: «; esso cura altresì».

  All'articolo 7:
   al comma 1, le parole: «come modificato» sono sostituite dalla seguente: «introdotto»;
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di livello non generale» è soppressa la virgola;
   al comma 3:
    al primo periodo, le parole: «, di cui costituisce parte integrante» sono soppresse;
    al terzo periodo, le parole: «ai sensi di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo», le parole: «come modificato» sono sostituite dalla seguente: «introdotto» e le parole: « 16, inclusa una posizione» sono sostituite dalle seguenti: «17, incluse due posizioni»;
   al comma 4:
    alla lettera b), le parole: «e i rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «e rapporti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione delle politiche competitive;»;
    alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; raccordo con altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per il settore turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico»;
   al comma 5:
    al primo periodo, dopo le parole: «al Ministero del turismo» è soppressa la virgola e le parole: «con le connesse risorse strumentali e finanziarie, in servizio alla data del 13 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie»;
    al secondo periodo, le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;
   al comma 8, terzo periodo, dopo la parola: «provvede» e dopo la parola: «residui» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   al comma 9, le parole: «transitano in capo al» sono sostituite dalle seguenti: «, transitano al»;
   al comma 11:
    al primo periodo, le parole: « trenta unità» sono sostituite dalle seguenti: « sessanta unità, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169,»;
    al secondo periodo, le parole: « euro 1.667.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: « euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a decorrere dall'anno 2022»;
    al terzo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 11» è inserita la seguente: «del» e dopo le parole: «n. 169» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
   al comma 12:
    al primo periodo, le parole: «107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 13 unità» sono sostituite dalle seguenti: «136 unità di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 14 unità»;
    al secondo periodo, la parola: «collocate» è sostituita dalla seguente: «collocato»;
    al terzo periodo, le parole: «per la promozione del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «di promozione del turismo»;
    il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.026.367 per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facoltà assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e, per l'importo di euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11»;
   al comma 13, le parole: «Ministero per il turismo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del turismo»;
   al comma 14:
    al terzo periodo, la parola: «assunzioni» è sostituita dalla seguente: «assunzionali»;
    al quarto periodo, le parole: «dal coesistente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esistente»;
    al quinto periodo, le parole: «Al tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine»;
   al comma 15, dopo le parole: «euro 2.000.000» è inserita la seguente: «annui»;
   al comma 16, le parole: «di euro 290.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 600.000» e dopo le parole: «euro 456.100» è inserita la seguente: «annui»;
   al comma 17, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata».

  All'articolo 8:
   al comma 1, capoverso b-bis), le parole: «ultra larga» sono sostituite dalla seguente: «ultralarga»;
   al comma 5, primo periodo, le parole: «tecnico amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-amministrativa» e la parola: «delibere» è sostituita dalla seguente: «deliberazioni»;
   al comma 7:
    al primo periodo, le parole: «tecnico amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-amministrativa»;
    al terzo periodo, le parole: «tecnico amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-amministrativa» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;
   al comma 8, le parole: «e la transizione» sono sostituite dalle seguenti: «e di transizione»;
   al comma 9:
    al primo periodo, le parole: «in posizione di fuori ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o in posizione di» e le parole: «, e tecnico» sono sostituite dalla seguente: «, tecnico»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «euro 3.200.000» è inserita la seguente: «annui»;
   dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
  «11-bis. Al fine di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'adeguato supporto delle professionalità necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonché allo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di provvedere” e le parole: “fino al 31 dicembre 2021” sono soppresse;
   b) alla rubrica, le parole: “per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19” sono soppresse».

  All'articolo 9:
   al comma 1, capoverso, le parole: «Il Presidente» sono sostituite dalle seguenti: « 3. Il Presidente»;
   al comma 3, le parole: «punto 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)» e le parole: «è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «è abrogato».

  All'articolo 10:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono adottati» è soppressa la virgola;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è adottato con la medesima procedura di cui al comma 1».

  All'articolo 11 :
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «a 9.218.199 euro per l'anno 2021 e 15.931.382» sono sostituite dalle seguenti: «a 10.834.174 euro per l'anno 2021 e a 18.089.772»;
    alla lettera a), le parole: «a 3.646.449 euro per l'anno 2021 e 5.100.897» sono sostituite dalle seguenti: «a 5.262.424 euro per l'anno 2021 e a 7.259.287» e le parole: «quanto a 2.696.500 euro per l'anno 2021 e 3.367.000» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.312.475 euro per l'anno 2021 e a 5.525.390».

  L'allegato è sostituito dal seguente:

«Allegato
(Art. 7, commi 3 e 5)

  Tabella A

Contingente numerico del personale assegnato al Ministero del turismo

Contingente Attualmente in servizio Dotazione organica
Dirigente I fascia1 4
Dirigente II fascia3* 17**
A3 F6
A3 F53
A3 F41
A3 F31
A3 F21
A3 F14 133***
A2 F64
A2 F51
A2 F46
A2 F3
A2 F21
A2 F11 26***
Totale complessivo27 180

  * Di cui due con contratto dirigenziale ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  ** Di cui due assegnati agli uffici di diretta collaborazione.
  *** Il contingente di pianta organica viene indicato nella qualifica di ingresso nell'area funzionale anche se occorre tener conto che le unità in servizio sono già inserite nelle diverse fasce economiche delle aree e l'eventuale personale da reclutare in comando potrebbe appartenere alle diverse fasce economiche.».

A.C. 2915-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: delle infrastrutture aggiungere le seguenti:, dei trasporti.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5:
    al comma 1, sostituire le parole: delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le seguenti: delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili;
    al comma 2, sostituire le parole: «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» con le seguenti: « Ministro delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili»
    al Capo II, rubrica, sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le seguenti: Ministero delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili.
1.2. Foti, Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Vinci, Butti, Rachele Silvestri, Albano, Caiata, Galantino, Gemmato, Ferro, Delmastro Delle Vedove.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: Ministero della cultura aggiungere le seguenti: e del patrimonio storico-artistico.

  Conseguentemente:
   ovunque ricorrano, dopo le parole: Ministero della cultura aggiungere le seguenti: e del patrimonio storico-artistico;
   all'articolo 6, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministro della cultura aggiungere le seguenti: e del patrimonio storico-artistico.
1.100. Testamento

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
    4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: 16) Ministero del mare.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: quindici con la seguente: sedici;
   dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ministero del mare)

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 41, comma 2, le parole: «opere marittime e» sono soppresse;
   b) all'articolo 42, comma 1, lettera c), le parole: «navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;» sono soppresse;
   c) all'articolo 44, comma 4, le parole: «e dagli uffici opere marittime» sono soppresse;
   d) dopo il capo IX è inserito il seguente:

«Capo IX-bis
Ministero del Mare

Art. 44-bis.

(Istituzione del Ministero del mare e attribuzioni)

  1. È istituito il Ministero del mare.
  2. Al Ministero del Mare sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di protezione del mare – intesa come tutela, difesa vigilanza e controllo dell'ecosistema marino e costiero –, di navigazione marittima, pesca e acquacoltura nonché di valorizzazione e implementazione dell'intero sistema marittimo nazionale.
  3. Al Ministero del Mare sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale – compresa la gestione residui – le funzioni e i compiti esercitati:
   a) dalle divisioni III (Difesa del mare) e IV (Tutela degli ambienti costieri e marini. Supporto alle attività internazionali) della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero della transizione ecologica;
   b) dalla direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   c) dalla direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle attività di coordinamento in materia di trasporto marittimo di merci pericolose;
   d) dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero per le politiche agricole e forestali.

Art. 44-ter.

(Aree funzionali)

  1. Il Ministero del Mare svolge, per quanto di competenza, le funzioni e i compiti di competenza statale nelle seguenti aree funzionali:
   a) programmazione, finanziamento, realizzazione, gestione, monitoraggio, controllo e vigilanza delle opere marittime di interesse nazionale, ad eccezione di quelle in materia di difesa, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate;
   b) navigazione e trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;
   c) gestione integrata delle coste, gestione ambientale e sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alle attività in materia di studio, valutazione, monitoraggio, protezione e ripristino della biodiversità in ambienti marini e costieri e ai rischi connessi agli incidenti marittimi e allo sversamento di idrocarburi e materie inquinanti nelle acque del mare;
   d) istituzione, gestione e vigilanza delle aree protette marine, dei parchi marini e delle riserve naturali marine, in concorso con il Ministero della transizione ecologica;
   e) promozione della innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione e lo sviluppo della c.d. economia del mare, in concorso con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento ai seguenti settori: filiera ittica, industria delle estrazioni marine, filiera della cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative, turismo costiero e marittimo (ivi compreso quello crocieristico e diportistico);
   f) promozione, per quanto di competenza, degli interscambi commerciali marittimi con l'estero, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e il rafforzamento del sistema logistico nonché la valorizzazione e l'incentivazione degli insediamenti produttivi e dei progetti di investimento nelle aree portuali e interportuali, in concorso con i Ministeri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'economia e delle finanze degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   g) rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'area del Mediterraneo, in concorso con le altre amministrazioni competenti, anche al fine di: supportare le filiere transfrontaliere della nautica, del turismo sostenibile e innovativo, delle biotecnologie blu e verdi e delle energie rinnovabili blu e verdi, come base per la crescita della competitività e dell'occupazione dell'area di cooperazione; difendere le popolazioni e il patrimonio naturale marittimo dai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dalle attività umane; migliorare la difesa e la valorizzazione in chiave sostenibile del patrimonio naturale e culturale marittimo; sviluppare le reti di connessioni marittime e le modalità di trasporto sostenibile per ridurre l'isolamento delle aree più periferiche, anche insulari, migliorando la qualità dell'ambiente;
   h) recupero dai fondali marini dei beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, in concorso con il Ministero della cultura;
   i) promozione di sport nautici, anche agonistici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
   l) predisposizione della normativa interna di recepimento di trattati e convenzioni internazionali in materia marittima, di sicurezza della navigazione e protezione e valorizzazione dell'ambiente marino e costiero conclusi dall'Italia, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   m) rapporti, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con organismi internazionali, comunitari e nazionali in materia di protezione e valorizzazione del sistema marino e costiero, del trasporto marittimo, nonché di tutela della salute e della sicurezza del lavoro marittimo e portuale.

  2. Il Ministero del Mare elabora e promuove analisi, studi, indagini, campagne e rilevamenti interessanti il settore marittimo e adotta tutte le iniziative idonee alle esigenze e ai problemi ad esso connessi, assicurando la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente marino e costiero e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alla rilevanza istituzionale, economica e occupazionale dell'intero sistema marittimo.

Art. 44-quater.

(Capitanerie di porto)

  1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è incardinato nell'ambito del Ministero del Mare, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti di competenza previsti della normativa vigente, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  2. All'articolo 20, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le parole: “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del Mare”».
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro per le politiche agricole e forestali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino dell'organizzazione e delle attribuzioni dei predetti Ministeri e alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero del Mare provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
  4. Il Ministro del Mare presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'attività svolta, sullo stato dell'ambiente marino e costiero e, in generale, dell'intero settore marittimo.
1.4. Meloni, Prisco, Donzelli, Caiata, De Toma, Deidda, Ferro, Galantino, Bellucci.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente: 4-bis) dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «16) Ministero dello sport»;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: quindici con la seguente: sedici;
   dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ministero dello sport)

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo XII-bis è aggiunto il seguente:

«Capo XII-ter.

Ministero dello sport

Articolo 54-quinquies.

(Ministero dello sport)

  1. È istituito il Ministero dello Sport.
  2. Al Ministero dello sport sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.
  3. Al Ministero dello sport sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale – compresa la gestione residui – le funzioni e i compiti esercitati dal Dipartimento dello sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
   a) adempimenti giuridici ed amministrativi e istruttoria degli atti in materia di sport; proposta, coordinamento ed attuazione di iniziative relative allo sport; prevenzione del doping e della violenza nello sport; rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport; vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e vigilanza e indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; adempimenti in materia di obblighi di pubblicità anche in materia di aggiornamento dei dati relativi agli Enti vigilati dall'Ufficio per lo Sport (Aeroclub d'Italia, Automobile Club d'Italia, Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Istituto per il credito sportivo);
   b) rapporti con enti istituzionali e territoriali, organismi ed altri soggetti del settore; rapporti con enti e istituzioni europei e internazionali in materia di sport (Unione Europea, Consiglio Europeo, Agenzia Mondiale Antidoping); prevenzione del doping e della violenza nello sport; riconoscimento delle qualifiche professionali straniere per l'esercizio in Italia di professioni sportive; istruttoria per patrocini a manifestazioni sportive,
   c) vigilanza sul CONI e gli altri enti sportivi controllati, sull'Istituto per il credito sportivo; istruttoria per contributi all'impiantistica sportiva, ivi compresi i musei dello sport, ad eventi sportivi e agli enti del settore; vitalizio “Giulio Onesti”; ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche; supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva (ONIS).

  4. Al Ministero dello sport sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 4».
1.5. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Ministero della transizione ecologica)

  Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    alla lettera d), numero 2), capoverso comma 2:
     sopprimere la lettera b);
    alla lettera c), sopprimere le parole: piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici;
    sopprimere la lettera e);
    sopprimere i commi 4 e 6;
    al comma 7, sopprimere le lettere b) e c);
    sopprimere l'articolo 3.
2.16. Foti, Prisco, Donzelli, Butti, Rachele Silvestri, Caiata, Ciaburro, De Toma, Deidda, Galantino, Gemmato.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), capoverso comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e per la finanza climatica e sostenibile.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso « Art. 57-bis», comma 3, lettera f-bis), sopprimere le parole: e la finanza climatica e sostenibile.
2.13. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci, Butti, Rachele Silvestri, Albano, Bellucci, Bucalo, Caiata, Ciaburro, De Toma, Deidda, Galantino.

ART. 3.
(Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica)

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le seguenti: regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,.
3.3. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Deidda, Mantovani.

ART. 4.
(Comitato interministeriale per la transizione ecologica)

  Al comma 1, capoverso « Art. 57-bis», comma 1, dopo le parole: e la relativa programmazione aggiungere le seguenti: con la tutela della salute pubblica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: della salute,;
   al comma 3, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente: f-ter) tutela della salute pubblica.
4.100. Testamento

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: mobilità sostenibili aggiungere le seguenti: del turismo,.
4.26. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle politiche sociali aggiungere le seguenti:, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute.
4.28. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci, Butti, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Mantovani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle politiche agricole, alimentari e forestali aggiungere le seguenti: , della cultura e della salute.
4.3. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della salute.
4.39. Prisco, Donzelli.

  Al comma 1, capoverso « Art. 57-bis», comma 3, lettera f-bis), sopprimere le parole: e la finanza climatica e sostenibile.
4.102. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci, Butti, Rachele Silvestri.

  Al comma 1, capoverso « Art. 57-bis», comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: La proposta di Piano predisposta dal CITE è sottoposta a intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, quarto periodo, sopprimere le parole: al secondo e.
4.103. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci, Butti, Rachele Silvestri, Albano, Bucalo, Caiata, Ciaburro, Ferro, Galantino, Lucaselli, Bellucci.

  Al comma 1, capoverso « Art. 57-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Il Piano approvato ha validità per 5 anni. Eventuali proposte di modifica del Piano in vigore, prima di essere approvate dal CITE, sono sottoposte alle procedure di cui al comma 4.
4.104. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci, Butti, Rachele Silvestri, Albano, Bellucci, Bucalo, Caiata, Ciaburro, Deidda, Ferro, Galantino, Bignami.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 5, sostituire le parole: delibera sulla rimodulazione con le seguenti: adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano per la progressiva abolizione, entro, e non oltre il 31 dicembre 2030,.
4.2. Muroni, Fioramonti, Fusacchia, Cecconi, Lombardo, Trano, Benedetti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 5, sopprimere le parole: ambientalmente dannosi.
4.105. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci, Butti, Rachele Silvestri, Albano, Bellucci, Bucalo, Ciaburro, De Toma, Deidda, Galantino, Gemmato.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti: Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,.
4.29. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci, Butti, Rachele Silvestri, Maschio, Montaruli, Mantovani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, attraverso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica,.
4.30. Ferro, Zucconi, Albano, Prisco, Donzelli, Vinci, Rachele Silvestri, Rotelli, Mantovani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, anche attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
4.31. Ferro, Zucconi, Albano, Prisco, Donzelli, Vinci, Mollicone, Silvestroni, Trancassini, Mantovani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57-bis», comma 9, dopo le parole: alle attività del CITE aggiungere le seguenti:, attraverso le strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
4.32. Ferro, Zucconi, Albano, Prisco, Donzelli, Vinci, Mantovani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. Il CITE elabora proposte di modifica alla legislazione in materia ambientale tra cui, in particolare, l'introduzione, nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, della valutazione di impatto sanitario.
4.101. Testamento.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Cabina di regia per gli incentivi fiscali di efficientamento energetico «Superbonus 110 per cento»)

  1. Allo scopo di coordinare, integrare e semplificare le misure di implementazione e di interpretazione legate alla detrazione fiscale al 110 per cento (Superbonus 110 per cento) relativa agli interventi di riqualificazione energetica e miglioramenti antisismici istituita dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituita, presso il Ministero della transizione ecologica, una cabina di regia avente le seguenti funzioni:
   a) razionalizzazione e semplificazione della regolamentazione, modulistica e procedimenti connessi all'accesso ed all'applicazione del Superbonus 110 per cento;
   b) coordinamento ed integrazione delle interpretazioni normative e degli atti attuativi relativi al Superbonus 110 per cento;
   c) emanazione esclusiva delle interpretazioni normative relative al Superbonus 110 per cento;
   d) interlocuzione con enti locali e territoriali, nonché attori privati, in materia di Superbonus 110 per cento, anche ai fini di semplificazione delle modalità applicative della misura.

  2. La cabina di regia è istituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. I componenti della cabina di regia sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Il mandato dei componenti della cabina di regia è annuale e rinnovabile ed ai suoi componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza ed altri emolumenti, comunque denominati, né rimborsi spese.
  5. La cabina di regia è composta da:
   a) tre rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui almeno uno proveniente dalla Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica, con funzione di presidente;
   b) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
   c) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
   d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   e) tre rappresentanti dell'Agenzia delle entrate;
   f) tre rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
   g) tre rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP).

  6. La cabina di regia, nelle proprie deliberazioni, può avvalersi, ove strettamente necessario, del supporto tecnico delle competenti strutture ministeriali in materia di gestione ed applicazione del Superbonus 110 per cento.
  7. Le amministrazioni facenti parte della cabina di regia condividono tutte le informazioni e pratiche relative al Superbonus 110 per cento, i Ministeri di competenza con apposito decreto, se del caso, garantiscono la comunicazione tra le predette amministrazioni.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.03. Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Vinci, Mollicone, Rachele Silvestri.

ART. 6.
(Ministeri della cultura e del turismo)

  Al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-ter», comma 1, dopo le parole: cooperazione internazionale aggiungere le seguenti:, nonché le competenze legislative attribuite alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione.
6.1. Corda, Forciniti, Maniero, Trano, Colletti, Sapia, Cabras, Giuliodori, Pella.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1:
   all'alinea:
    sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: comma 5;
    sostituire le parole: 10.834.174 euro per l'anno 2021 e a 18.089.772 con le seguenti: 10.142.174 euro per l'anno 2021 e a 17.397.772;
   alla lettera a):
    sostituire le parole: 5.262.424 euro per l'anno 2021 e a 7.259.287 con le seguenti: 4.570.424 euro per l'anno 2021 e a 6.567.287;
    sostituire le parole: 4.312.475 euro per l'anno 2021 e a 5.525.390 con le seguenti: 3.620.475 euro per l'anno 2021 e a 4.833.390.
6.5. Zucconi, Meloni, Lollobrigida, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Forciniti, Trano, Testamento.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati.
6.4. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione della Direzione generale Musica presso il Ministero della cultura)

  1. Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero della cultura, tra gli uffici dirigenziali generali centrali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è istituita la direzione generale «Musica».
  2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della direzione generale di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro della cultura. Tale decreto è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  3. Le funzioni svolte dalla direzione generale di cui al comma 1 riguardano gli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività musicali e i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle attività musicali.
  4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le modificazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni della legge di conversione del presente decreto.
6.01. Mollicone, Frassinetti, Prisco, Donzelli, Vinci, Bellucci, Bucalo, Ciaburro, De Toma, Deidda, Ferro, Galantino, Gemmato, Lucaselli.

ART. 7.
(Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo)

  Al comma 17, dopo le parole: adeguato coinvolgimento aggiungere le seguenti: delle imprese turistico ricettive,.
7.10. Zucconi, Prisco, Donzelli, Vinci, Albano, Bellucci, Bucalo, Caiata, Ciaburro, De Toma, Deidda, Galantino, Lucaselli.

ART. 8.
(Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale)

  Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole: e della sovranità digitale.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) alla tutela della sovranità digitale
8.13. Mollicone, Prisco, Donzelli, Vinci, Rachele Silvestri.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché due rappresentanti designati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di innovazione tecnologica, scienza e ricerca, telecomunicazioni, fra i propri componenti, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari.
8.15. Mollicone, Prisco, Donzelli, Vinci, Silvestroni, Trancassini, Ferro.

  Al comma 4, dopo la parola: (ANCI) aggiungere le seguenti:, il presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni italiani (ANPCI)
8.12. Ciaburro, Caretta, Prisco, Donzelli, Vinci.

ART. 9.
(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, dopo le parole: «Palermo e Cagliari» sono aggiunte le seguenti: «e una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei piccoli comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».
9.1. Corda, Forciniti, Maniero, Trano, Colletti, Sapia, Cabras, Giuliodori, Pella.

ART. 10.
(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: del Presidente della Repubblica.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia e sentito il Consiglio di Stato;
   sopprimere il secondo periodo.
10.3. Foti, Prisco, Donzelli, Vinci, Butti, Rachele Silvestri.

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie)

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa con le seguenti: «del Fondo»;

  al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui agli articoli 2, comma 8, 3, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 7 e 9, 6, commi 4 e 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16, e 8, commi 9 e 11;
   al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: derivanti dall'attuazione del presente decreto.
11. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza in relazione al disagio giovanile connesso alla fase emergenziale dovuta al COVID-19 – 3-02163

   TOCCALINI, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro per le politiche giovanili. — Per sapere – premesso che:
   sono oramai statisticamente registrati i risvolti socio-psicologici che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le misure di contenimento ad essa correlate, quali lockdown e didattica a distanza, hanno avuto su giovani ed adolescenti;
   la frustrazione da pandemia, la dispersione scolastica, l'impossibilità di praticare sport, l'iperconnessione e l'oggettiva impossibilità di poter socializzare in presenza, infatti, stanno portando le giovani generazioni ad una deriva difficilmente risolvibile con la fine della pandemia;
   un primo segnale è stato l’escalation di risse tra ragazzini; basti ricordare le recenti maxi risse con centinaia di adolescenti al Pincio di Roma, alle spalle di Rialto a Venezia, a Gallarate nel varesotto, a Modena: ragazzini di buona famiglia, spesso poco più che bambini, che sfogano insoddisfazione e apatia in piazza, dopo essersi dato appuntamento via web e dopo aver parteggiato – probabilmente – ad una prima lite tra due o più persone tramite chat Whatsapp, Instagram, TikTok e altre;
   un altro fenomeno altrettanto preoccupante è l'aumento del consumo di droga ed alcool: il mancato controllo della scuola sui comportamenti ha spinto i già tossicomani ad aumentarne l'uso, mentre l'isolamento e la privazione dei contatti sociali ha indotto molti altri giovani a cercare soddisfazione negli stupefacenti;
   tra gli adolescenti si sono diffuse soprattutto le droghe sintetiche come gli acidi, che si possono ordinare facilmente grazie a social e internet;
   anche le modalità di spaccio sono cambiate: una rete capillare di telefonate, WhatsApp, social network e dark web che termina con la consegna a domicilio –:
   se ed in che termini il Ministro interrogato intenda porre rimedio a quello che appare agli interroganti un approccio oggettivamente errato del Governo precedentemente in carica alla «gestione» degli adolescenti nel periodo emergenziale da COVID-19 e quali iniziative di competenza intenda adottare per contrastare i fenomeni di cui in premessa. (3-02163)


Intendimenti in ordine ad un piano nazionale volto al finanziamento di periodi di lavoro e formazione presso le imprese a favore di giovani inattivi – 3-02164

   UNGARO, MARCO DI MAIO, FREGOLENT, D'ALESSANDRO, LIBRANDI, OCCHIONERO e VITIELLO. — Al Ministro per le politiche giovanili. — Per sapere – premesso che:
   nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza presentata dal Governo non esiste una missione dedicata specificatamente ai giovani, in contrasto con le linee guida emanate dalla Commissione europea; mantenere le misure per i giovani nel Piano nazionale di ripresa e resilienza come una priorità trasversale potrebbe complicare il monitoraggio, la valutazione e la quantificazione dei progetti e, quindi, pregiudicare l'allocazione effettiva dei fondi;
   secondo gli ultimi dati Istat riferiti al quarto trimestre del 2020, in Italia il tasso di disoccupazione giovanile, nella fascia 15-24 anni, si attesta al 31 per cento – nel giugno 2020 si attestava al 24,7 per cento – mentre i NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni sono 2.066.000, ovvero il 23 per cento del totale dei giovani della stessa età, donne per oltre la metà dei casi. Secondo Eurostat, nella fascia di età 20-34 anni, l'Italia è il Paese con il più alto numero di NEET dell'Unione europea, il 27,8 per cento contro una media dell'Unione europea del 16,4 per cento;
   la crisi economica ridurrà ulteriormente le opportunità di lavoro e formazione per i giovani e pertanto è compito del Governo farvi fronte, valutando l'attuazione di un piano straordinario di attivazione rivolto ai giovani inattivi che preveda il pieno finanziamento di un periodo di lavoro e formazione presso le imprese, analogamente a quanto intrapreso da altri Paesi europei. Un esempio virtuoso è dato dal Kickstart scheme nel Regno Unito che prevede per i giovani NEET, o comunque giovani disoccupati non iscritti a nessun corso di studio o di formazione, la possibilità di svolgere un periodo di lavoro e formazione, presso le imprese, con contestuale erogazione di un ristoro economico. I giovani lavoratori sono selezionati dalle imprese in base alle loro esigenze, mentre il compenso per l'attività prestata sarebbe interamente a carico dello Stato;
   attualmente il programma «Garanzia giovani» copre al massimo il 60 per cento del costo del lavoro dei giovani beneficiari e prevede il coinvolgimento di diversi attori e soggetti a bando di gara, una frammentazione che ostacola la celerità necessaria per fare fronte all'emergenza giovanile descritta nella premessa –:
   se il Ministro interrogato non intenda mettere in campo assieme alle regioni un piano nazionale di emergenza per l'attivazione di giovani inattivi, mediante il finanziamento di un periodo di lavoro e formazione presso le imprese completamente a carico dello Stato attraverso procedure semplici e dirette analoghe a quelle intraprese da altri Paesi europei.
(3-02164)


Iniziative in ordine all'armonizzazione del sistema di etichettatura degli alimenti a livello europeo, al fine di tutelare i prodotti d'eccellenza del comparto agroalimentare italiano – 3-02166

   INCERTI, AVOSSA, CENNI, CRITELLI, CAPPELLANI, FRAILIS, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI e FIANO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   da tempo si discute dell'applicazione sul territorio europeo del cosiddetto Nutriscore: un sistema, mutuato dalla Francia, che fornisce informazioni su un prodotto alimentare relativamente alle sue proprietà nutrizionali;
   il sistema si basa sulle tabelle nutrizionali della Food standards Agency e, a parere dei suoi ideatori, permette al consumatore di valutare e confrontare tra loro prodotti simili grazie ad una scala di colori (dal verde al rosso) e di voti (dalla A alla E) in base alla presenza percentuale negli alimenti di 4 macroingredienti: grassi, grassi saturi, zuccheri e sali di sodio;
   l'algoritmo Nutriscore viene criticato da diversi Governi, gruppi industriali, dall'associazione degli agricoltori europei e da numerosi nutrizionisti perché semplifica le informazioni nutrizionali, confondendo i consumatori, anziché orientarli nella scelta dei prodotti. Secondo questa etichettatura alcuni prodotti agroalimentari nazionali sarebbero da semaforo rosso, ovvero non salutari perché contengono sale, zuccheri e grassi in percentuale superiore a quella stabilita dalle tabelle di riferimento;
   il nostro Paese si è battuto a Bruxelles per promuovere un sistema normativo basato solo su rigorosi pareri scientifici, per garantire ai consumatori le informazioni più dettagliate e di facile comprensione sugli alimenti. Tutto questo senza che venga mai pregiudicata la competitività del sistema agricolo europeo o siano danneggiate le filiere di qualità;
   occorre continuare a sostenere questa posizione in Europa, lavorando a stretto contatto col mondo della scienza e della ricerca per raggiungere un largo consenso sulla proposta del «sistema a batteria» italiano;
   il 12 febbraio 2021 le autorità competenti di 7 Paesi europei (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera) hanno annunciato l'avvio di un meccanismo di coordinamento internazionale, per facilitare il ricorso all'etichettatura nutrizionale Nutriscore, avvalendosi di una cabina di regia e di un comitato scientifico;
   il 22 marzo 2020 il Ministro interrogato, durante un incontro a Bruxelles con il Commissario europeo all'agricoltura, Janusz Wojciechowski, ha ribadito la netta contrarietà del nostro Paese al tema del Nutriscore –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, sentite le diverse realtà italiane rappresentative del settore agroalimentare, intraprendere, nell'ambito del dibattito sull'armonizzazione del sistema di etichettatura degli alimenti a livello europeo, tutte le iniziative di competenza atte a scongiurare in maniera definitiva le ingiuste discriminazioni a danno di prodotti d'eccellenza del made in Italy agroalimentare che il sistema del Nutriscore opererebbe. (3-02166)


Iniziative in relazione alla messa in sicurezza e all'ammodernamento della rete autostradale ligure – 3-02167

   PASTORINO e FORNARO. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:
   la rete autostradale ligure, in gran parte costituita da gallerie e viadotti antecedenti alle disposizioni che regolamentano i moderni standard e per decenni priva di manutenzione, fornisce all'utenza limitate capacità prestazionali e di sicurezza;
   nonostante ciò, i lavori di messa in sicurezza e ammodernamento procedono con lentezza determinando una disastrosa situazione della viabilità, non solo interna ma anche sulla A26 da e verso il Piemonte, con quotidiane code e pericolosissimi restringimenti e scambi di carreggiata, che non di rado sono causa di incidenti. Vi è grande incertezza sul procedere degli interventi e i cantieri altamente impattanti sono ormai integrati nel sistema stradale e autostradale ligure;
   ci sono anche specifiche situazioni che chiedono urgente risoluzione. Le 29 famiglie residenti sotto il viadotto Bisagno dell'A12 domandano da anni di essere trasferite, temendo per la loro incolumità a causa dello stato di degrado del viadotto sovrastante. Il montaggio dei ponteggi per il restauro della superficie dell'intero viadotto, annunciato nel 2019, si è limitato ai ponteggi sui primi tre piloni, che, però, perdono pezzi, che vanno ad aggiungersi alla caduta di detriti e calcinacci dei piloni sottostanti. Il culmine si è toccato con la caduta dall'altezza di circa 75 metri di pesanti passerelle di ferro sull'abitato sottostante;
   inoltre, si attendono ancora i lavori per la messa in sicurezza della frana di Gnocchetto, sulla ex 456 del Turchino, che dopo l'alluvione del 2019 da oltre 17 mesi tiene in scacco la Valle Stura, bloccandone la via ordinaria verso il Piemonte e vessando gli abitanti della valle, impossibilitati a spostarsi in sicurezza se non con l'A26, dunque a pedaggio tra Masone e Ovada;
   infine, permane la situazione di disagio in Valle Scrivia dovuta al crollo sulla strada statale 35 «dei Giovi», i cui lavori di ripristino del tratto franato non sono ancora terminati e gli abitanti, impossibilitati nella viabilità ordinaria, sono costretti a usare l'A7 dove, nonostante le richieste di esenzione avanzate dalle comunità locali e dalla stessa regione Liguria, si continua a pagare il pedaggio nel tratto Ronco Scrivia-Busalla –:
   quale sia lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla viabilità ligure, con specifico riferimento al nodo autostradale e all'interconnessione con il Piemonte, nonché alle sopra esposte situazioni di disagio del viadotto Bisagno e delle Valli Stura e Scrivia, e se per queste ultime siano previste temporanee esenzioni dei pedaggi relativi alle tratte Masone-Ovada e Ronco Scrivia-Busalla. (3-02167)


Iniziative di competenza per il rilancio del settore del trasporto aereo e della compagnia di bandiera, con particolare riguardo alla trattativa in corso in sede europea – 3-02168

   LUCIANO CANTONE, SCAGLIUSI, BARBUTO, CARINELLI, DE LORENZIS, FICARA, GRIPPA, LIUZZI, MARINO, RAFFA, SERRITELLA e TRAVERSI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:
   il 9 ottobre 2020 è stato firmato il decreto di costituzione della newco per il trasporto aereo, Italia trasporto aereo spa (Ita): con 3 miliardi di euro di risorse pubbliche per il piano industriale, Ita ambisce a porre le basi per il rilancio settore aereo italiano al fine di costituire un vettore di qualità capace di competere sul mercato internazionale;
   se ai 3 miliardi di euro menzionati si aggiungono 1,3 miliardi di euro che il Governo ha speso, a vario titolo, al fine di garantire la continuità del servizio alla compagnia di bandiera, il totale delle somme impegnate è pari a 4,3 miliardi di euro;
   il fallimento di Alitalia è oggi reso più drammatico dal dialogo aperto tra i Ministri Franco, Giorgetti e Giovannini, con la Commissaria dell'Unione europea alla concorrenza, Vestager;
   secondo i dati che Alitalia ha predisposto per Enac e per il Ministero dello sviluppo economico, nel 2020 i ricavi si sono ridotti dai 3.141 milioni di euro del 2019 a 829 milioni di euro. La perdita netta calcolata da Alitalia è –484 milioni di euro (ma salirebbe a –756 milioni di euro senza ristori COVID), rispetto ai –619 milioni di euro del 2019. Le grandi compagnie europee hanno chiuso i bilanci 2020 con perdite che vanno dai –6,7 miliardi di euro del gruppo Lufthansa ai –6,9 miliardi di euro di Iag, ai –7,08 miliardi di euro di Air France-Klm. Ma fino al 2019 tutte le altre facevano profitti, mentre Alitalia era già in profonda crisi;
   il mandato del Governo deve porsi l'obiettivo di negoziare con l'Unione europea un piano per la newco Ita di modo che la stessa esprima davvero un rilancio della compagnia di bandiera Alitalia, godendo di una dimensione che non la renda incapace di reggere sul mercato;
   se il contrasto maggiore con l'Unione europea concerne il dimezzamento degli slot che Alitalia ha a Linate, mentre annunciano nuovi voli da Linate le concorrenti EasyJet e la ultra low cost spagnola Volotea, il piano per Ita deve necessariamente essere affinato per raggiungere l'obiettivo, in quanto, ad oggi, la newco prevede una mini-compagnia con solo 45 aerei (solo 4 per il lungo raggio) e meno di 4 mila dipendenti, senza attività di manutenzione e handling –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare, anche nella trattativa in sede europea, al fine di salvaguardare il settore trasporti, la mobilità dei cittadini e una leva essenziale per l'economia del nostro Paese. (3-02168)


Iniziative di competenza volte a garantire, nell'ambito del sistema dei trasporti pubblici, il rispetto delle misure anti- COVID – 3-02169

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DE TOMA, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:
   è di poche ore fa la notizia che sulle linee di trasporto pubblico a Roma, Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone, Varese e Grosseto sono state trovate tracce di virus sulle superfici di bus e treni;
   nei giorni scorsi, infatti, i carabinieri dei Nas, di concerto con il Ministero della salute, hanno attivato una campagna di controlli per rilevare quanto le misure di contenimento del virus sui mezzi pubblici nazionali siano efficaci; su 756 tamponi di superficie effettuati su mezzi di trasporto e stazioni, sono stati rilevati 32 casi di positività sul materiale genetico prelevato;
   le analisi hanno determinato che è esistito un «transito e il contatto di individui infetti a bordo del mezzo, determinando la permanenza di una traccia virale», osserva il Nas, anche se questa non è «indice di effettiva capacità di virulenza o vitalità» del virus;
   non ci sono evidenze scientifiche in merito al fatto che ci si possa o no contagiare sui mezzi pubblici e alcuni esponenti del Comitato tecnico-scientifico, a fine 2020, si erano pronunciati, dicendo che non ci sono focolai riconducibili a questo tipo di spostamenti;
   è ovvio però che se i mezzi pubblici sono affollati e nessuno vigila sugli obblighi di legge per il contenimento dei contagi – e purtroppo questo è un dato di fatto che si rileva ogni giorno, soprattutto negli orari di punta – le probabilità di contagio aumentino a dismisura, rendendoli insicuri per tutti;
   a Roma, i passeggeri hanno redatto delle liste delle linee più affollate fin dal capolinea, con il risultato che non si viaggia al 50 per cento o al 75 per cento della capienza, ma molto oltre i limiti consentiti;
   si parla, inoltre, delle scuole come possibili focolai, ma in realtà il problema non è la permanenza dentro l'edificio in sé, quanto il mezzo di trasporto affollato utilizzato dagli studenti per recarvisi;
   si rivela inoltre che, invece di potenziare i trasporti, si continua a procedere nella chiusura delle aziende, arrecando ingenti danni alla già debole economia italiana;
   aumentare le corse, vigilare sul rispetto degli obblighi di distanziamento e tenuta dei dispositivi di protezione individuale, coinvolgere più possibile con accordi e convenzioni ad hoc le società private – affinché possano effettuare le stesse tratte dei mezzi pubblici – diminuirebbe di certo il rischio di contagio –:
   quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per garantire, attraverso un'efficace programmazione del sistema dei trasporti pubblici, il rispetto delle misure anti-COVID previste. (3-02169)


Intendimenti in ordine alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, anche in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-02170

   PRESTIGIACOMO, OCCHIUTO, VALENTINI, SIRACUSANO, BARTOLOZZI, CANNIZZARO, TORROMINO e MARIA TRIPODI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:
   lo sviluppo delle infrastrutture è fondamentale per la crescita e la competitività del Paese. Come ricorda anche la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, trasmessa dal Governo il 15 gennaio 2021, in Italia degli ultimi dieci anni vi è stato un disinvestimento complessivo nella spesa infrastrutturale, con il conseguente aumento del divario di dotazione infrastrutturale tra l'Italia e gli altri grandi Paesi europei, nonché tra il Nord e il Sud del nostro Paese;
   in questo ambito il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenterebbe un tassello significativo non solo per il Mezzogiorno, ma per l'intero Paese;
   si ricorda che per la realizzazione del Ponte sullo Stretto esiste già un progetto definitivo, cantierabile, in grado di mobilitare un quantitativo enorme di risorse e di creare migliaia di posti di lavoro; oltre ad avere un impatto positivo dal punto di vista eco-sostenibile: verrebbero, infatti, ridotte dell'80 per cento le emissioni di anidride carbonica di navi traghetto e aerei, offrendo come modalità primaria di trasporto l'alta velocità ferroviaria, che non sarebbe realizzabile senza il necessario collegamento tra le due sponde dello Stretto;
   anche in riferimento alla tempistica stringente richiesta dal Recovery plan, per il quale le somme devono essere spese entro il 2026, se c’è una reale ed effettiva volontà, non è affatto preclusa la realizzazione del Ponte sullo Stretto;
   la Conferenza delle regioni, nell'approvare all'unanimità il 7 ottobre 2020 il documento sul Recovery fund, ha espressamente indicato tra le opere strategiche prioritarie il Ponte sullo Stretto di Messina;
   il Ministro del precedente Governo, Paola De Micheli, aveva istituito a settembre 2020 una commissione ministeriale con il compito di esaminare le proposte progettuali volte al rafforzamento dei collegamenti tra la Calabria e la Sicilia. La commissione avrebbe dovuto terminare i suoi lavori entro il 30 ottobre 2020;
   ad oggi la commissione non ha reso note le conclusioni dei suoi lavori;
   la stessa relazione della V Commissione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvata a seguito della votazione della risoluzione di maggioranza il 31 marzo 2021, riporta il parere della Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni che ha chiesto espressamente che lo studio della commissione ministeriale «sia trasmesso subito al Parlamento ai fini dell'approvazione del parere» –:
   se vi sia la reale volontà del Governo di procedere alla realizzazione del Ponte quale unico possibile collegamento stabile tra la Calabria e la Sicilia, in quanto, rispetto all'ipotesi del tunnel scartata tecnicamente a suo tempo, progetto definitivo e cantierabile e in grado di beneficiare di quota delle risorse del Recovery fund.
(3-02170)