Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 1 aprile 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o aprile 2021.

  Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Colucci, Comaroli, Covolo, Davide Crippa, Currò, D'Incà, D'Uva, Dadone, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di Maio, Di Stefano, Donina, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Frailis, Franceschini, Frusone, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, L'Abbate, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Pallini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Stumpo, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 31 marzo 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI STASIO ed altri: «Modifica all'articolo 72 della Costituzione, in materia di procedimento parlamentare per l'esame delle leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali» (2990);
   PICCOLO: «Modifica all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni appartenenti all'asse ereditario» (2991).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Cataldi:
   MANZO ed altri: «Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente l'istituzione di un Fondo per la riqualificazione degli stabilimenti termali» (2336);
   RIZZO ed altri: «Modifiche agli articoli 1058 e 1462 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di documentazione dei giudizi di idoneità all'avanzamento e di attribuzione del punteggio di merito nonché di conferimento di encomi ed elogi» (2715);
   D'ORSO ed altri: «Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di un altro avvocato o di un'associazione professionale o una società tra avvocati» (2722);
   MARTINCIGLIO ed altri: «Modifiche all'articolo 474 del codice di procedura civile in materia di effettività della tutela nei sistemi di tipo decisorio per la risoluzione stragiudiziale delle controversie» (2764);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SARLI ed altri: «Modifica all'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela del benessere degli animali» (2838);
   ASCARI ed altri: «Modifiche all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, in materia di benefìci per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata» (2896);
   ASCARI ed altri: «Delega al Governo per la riforma dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori» (2897);
   ASCARI ed altri: «Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di circostanza aggravante dell'istigazione o dell'apologia riferite al delitto di associazione di tipo mafioso o a reati commessi da partecipanti ad associazioni di tale natura» (2899).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   X Commissione (Attività produttive)
  MOLINARI ed altri: «Misure per il sostegno del settore automobilistico» (2911) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro)
  VILLANI ed altri: «Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, e altre disposizioni in materia di disciplina del lavoro agile e del lavoro a distanza» (2908) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali)
  DE TOMA e RACHELE SILVESTRI: «Istituzione della Commissione parlamentare per le disabilità» (2919) Parere delle Commissioni I e V.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione.

  In data 31 marzo 2021 il seguente disegno di legge è stato cancellato dall'ordine del giorno, essendo decorsi i termini di conversione del relativo decreto-legge, di cui all'articolo 77 della Costituzione: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (2879).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 31 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  Sentenza n. 52 del 9-31 marzo 2021 (Doc. VII, n. 623),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 18, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 26, della legge della Regione Sardegna n. 48 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;
    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge della Regione Sardegna n. 48 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3 e 118, ultimo comma, della Costituzione;
    dichiara estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 34 e 35, della legge della Regione Sardegna n. 48 del 2018 promosse, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3 e 118, ultimo comma, della Costituzione:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  Sentenza n. 53 del 24 febbraio-31 marzo 2021 (Doc. VII, n. 624),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, recante «Modifiche della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)», nella parte in cui, aggiungendo il comma 2-bis all'articolo 8 della legge della Regione Molise 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale), prevede che «Resta in capo alla Giunta regionale la presa d'atto del provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006», anziché prevedere che «Resta fermo che il provvedimento di VIA è adottato all'esito dei lavori della conferenza di servizi e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006»:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sentenza n. 54 del 24 febbraio-31 marzo 2021 (Doc. VII, n. 625),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 51 (Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi), limitatamente alle parole «sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e»;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Veneto n. 51 del 2019, promosse, in riferimento complessivamente agli articoli 3, 32 e 117, terzo comma, della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge della Regione Veneto n. 51 del 2019, promosse, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sentenza n. 55 del 25 febbraio-31 marzo 2021 (Doc. VII, n. 626),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 116, secondo comma, del codice penale, sulla recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 56 del 9-31 marzo 2021 (Doc. VII, n. 627),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale»:
   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 57 del 9-31 marzo 2021 (Doc. VII, n. 628),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati) e dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30, 31, secondo comma, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 3 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 58 del 9-31 marzo 2021 (Doc. VII, n. 629),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 147 e 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse, in riferimento agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettere f) e l), 4, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), agli articoli 3, 5, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso iscritto al n. 25 del registro ricorsi del 2020;
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 269, della legge n. 160 del 2019, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli articoli 2, lettera a), 3, lettere f) e l), 48-bis e 50 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, nonché agli articoli 3, 5, 117, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, con il ricorso iscritto al n. 25 del registro ricorsi del 2020, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, primo comma, numero 1), 9, primo comma, numero 10), 16, 79, quarto comma, e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), nonché agli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, con il ricorso iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2020:
   alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 31 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 15-21 marzo 2021, nonché i verbali delle sedute del 26 marzo 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e la nota del 26 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 31 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le ordinanze 26 marzo 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rispettivamente, nelle regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta nonché nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella provincia autonoma di Trento.

  Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 31 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'ordinanza 30 marzo 2021, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 31 marzo 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (COM(2021) 144 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall'Estonia – EGF/2020/002 EE/Turismo dell'Estonia (COM(2021) 151 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 151 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Croazia ad applicare un'esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (COM(2021) 152 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro della transizione ecologica, con lettera pervenuta in data 31 marzo 2021, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga della nomina della dottoressa Gabriela Scanu a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2019-2020 (A.C. 2670-A)

A.C. 2670-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2670-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.10, 2.2, 4.1, 8.101, 8.102, 8.103, 27.100, 32.12 e 35.12 e sugli articoli aggiuntivi 8.01, 8.02, 8.0100, 18.0100, 21.0100 e 27.0100 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2670-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, BENI E SERVIZI

Art. 1.
(Attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365)

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «dall'età» sono inserite le seguenti: «, dalla nazionalità»;
   b) all'articolo 2:
    1) al comma 1:
     1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: «dell'età» sono inserite le seguenti: «, della nazionalità»;
     1.2) alla lettera a), dopo le parole: «per età» sono inserite le seguenti: «, per nazionalità»;
     1.3) alla lettera b), dopo le parole: «particolare età» sono inserite le seguenti: «o nazionalità»;
    2) al comma 4, dopo le parole: «dell'età» sono inserite le seguenti: «, della nazionalità»;
   c) all'articolo 3:
    1) al comma 1:
     1.1) all'alinea, dopo le parole: «di età» sono inserite le seguenti: «, di nazionalità»;
     1.2) alla lettera b), dopo le parole: «le condizioni del licenziamento» sono aggiunte le seguenti: «, la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento»;
     1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
   « d-bis) accesso all'alloggio;
   d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;
   d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;
   d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori»;
    2) al comma 3, dopo le parole: «all'età» sono inserite le seguenti: «, alla nazionalità»;
   d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «della discriminazione» sono inserite le seguenti: «e dei suoi familiari»;
   e) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
   «Art. 5-bis. – (Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) – 1. All'ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è assegnato, altresì, il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.
   2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti dei lavoratori fondate sulla nazionalità, sono i seguenti:
    a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza indipendente, giuridica o di altra natura ai lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
    b) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili;
    c) realizzare o commissionare indagini e analisi indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari;
    d) assicurare la pubblicazione di relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla discriminazione di cui alla lettera c);
    e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione europea sulla libera circolazione dei lavoratori»;
    f) nel titolo, dopo le parole: «condizioni di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori».

  2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo le parole: «di età» sono inserite le seguenti: «, di nazionalità».
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo integrando il contingente composto da personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con ulteriori tre unità, di cui due di area A e una di area B.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Attuazione della direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365)

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: ai commi 1, lettera e), e 3 con le seguenti: al comma 1, lettera e).
1.11. Montaruli, Mantovani, Cirielli.

  Sopprimere il comma 4.
1.10. Montaruli, Mantovani, Cirielli.

A.C. 2670-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100)

  1. All'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31»;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
   « 1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro e i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
   1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni costituenti diritti, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi».

  2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «del diritto di soggiorno permanente,» sono inserite le seguenti: «ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
  3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 74, comma 1, le parole: «in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;
   b) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».
  4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».
  5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, e agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,408 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,108 milioni di euro per l'anno 2022, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2023, in 16,708 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,008 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2026, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2027, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2028 e in 18,308 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. In ogni caso l'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente articolo tiene conto degli effettivi anni di residenza in Italia, anche ai fini delle rispettive graduatorie ove previste.
2.2. Montaruli, Mantovani, Cirielli.

A.C. 2670-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175)

  1. Il comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è sostituito dal seguente:
   «5-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro d'origine e, su richiesta, trasmettono ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In ogni caso, le autorità competenti di cui all'articolo 5, prima della trasmissione, danno avviso della suddetta richiesta al soggetto interessato».

A.C. 2670-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295)

  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
   « 1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ove compatibili, anche ai tirocini professionali di cui all'articolo 17-bis, effettuati dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea al di fuori del territorio nazionale»;
   b) all'articolo 8, comma 5, alinea, dopo le parole: «previa verifica,» sono inserite le seguenti: «in caso di dubbio motivato,»;
   c) all'articolo 9:
    1) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione è regolamentata»;
    2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
   « 3-bis. Per le attività stagionali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale»;
    3) al comma 4, le parole da: «alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano»;
   d) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro al territorio nazionale per fornire servizi è tenuto a informare in anticipo l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale»;
   e) all'articolo 11, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. La verifica preventiva è ammessa unicamente se è finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e riguarda solo quanto è necessario a tale fine»;
   f) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «sono richieste e assicurate» sono inserite le seguenti: «, in caso di dubbio motivato,»;
   g) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: «di veterinario,» sono inserite le seguenti: «di ostetrica e»;
   h) all'articolo 34:
    1) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3, comporta la partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui esegue la formazione e risponde ai seguenti requisiti:»;
    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   « 2-bis. La formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la partecipazione guidata del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, nel rispetto degli ordinamenti didattici del corso di studi, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità. In tali casi si applicano il regime giuridico e il trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
   i) all'articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:
   « 4. Il corso di formazione specifica in medicina generale si svolge secondo le disposizioni degli articoli 24, 26 e 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Esso comporta l'impegno dei partecipanti a tempo pieno o a tempo parziale con l'obbligo della frequenza delle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgere sotto il controllo delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il corso si conclude con il rilascio del diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni o delle province autonome, in conformità al modello adottato con decreto del Ministro della salute».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 4.
(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2295)

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) all'articolo 22, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per “materie sostanzialmente diverse” si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilità e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, è fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno stato membro.»
4.100. De Luca.

(Approvato)

A.C. 2670-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Disposizioni in materia di professioni ippiche. Corretta attuazione della direttiva 2013/55/UE)

  1. All'articolo 5, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: «allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa,» sono soppresse.

A.C. 2670-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Disposizioni in materia di punto di contatto unico. Procedura di infrazione n. 2018/2374)

  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al capo I del titolo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
   «Art. 7-bis. – (Procedure telematiche) – 1. Le procedure di cui agli articoli 10 e 17 del presente decreto sono eseguite ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. I termini procedurali di cui all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 16, comma 2, del presente decreto iniziano a decorrere dal momento in cui l'interessato presenta, rispettivamente, la richiesta o un documento mancante presso il punto di contatto unico o direttamente all'autorità competente. Ai fini del presente articolo l'eventuale richiesta di copie autenticate non è considerata come richiesta di documenti mancanti»;
   b) all'articolo 59-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
   « 1-bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 provvedono affinché le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, siano facilmente accessibili mediante connessione remota e per via elettronica e siano costantemente aggiornate. Verificano altresì che il punto di contatto unico di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, risponda tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazione, eventualmente cooperando con il Centro di assistenza di cui all'articolo 6 del presente decreto.
   1-ter. Il Coordinatore nazionale di cui all'articolo 6 adotta ogni misura idonea a consentire al punto di contatto unico di fornire le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea».

A.C. 2670-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE)

  1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, è sostituita dalla seguente:
   « b) le diciture “da concentrato”, “da concentrati”, “parzialmente da concentrato” o “parzialmente da concentrati” devono figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato immediatamente accanto alla denominazione di vendita, in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili».

A.C. 2670-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

  1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 46:
    1) al comma 1:
     1.1) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   « d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura»;
     1.2) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis)»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali e i soggetti di cui alla lettera d-bis)»;
   b) all'articolo 80:
    1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,» sono soppresse;
    2) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6» sono soppresse;
    3) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse»;
   c) all'articolo 105:
    1) al comma 4:
     1.1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80»;
     1.2) la lettera d) è abrogata;
    2) il comma 6 è abrogato;
   d) all'articolo 174:
    1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80».

  2. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è soppresso.
  3. Il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, è abrogato.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273)

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    3) al comma 4, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell'appalto e comunque per un importo non inferiore a 50.000 euro.».
8.20. Montaruli, Mantovani, Cirielli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 113-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1:
     le parole: «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla maturazione»;
     il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento».
    2) al comma 2, le parole: «rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore» sono sostituite dalle seguenti: «emette il certificato di pagamento»;
    3) al comma 3, le parole: «Resta fermo» sono sostituite dalle seguenti: «I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano».
8.19. Montaruli, Mantovani, Cirielli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) All'articolo 113-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
   1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.
   1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
   1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
   1-sexies. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
   1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.»
8.100. Pezzopane.

(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) all'articolo 80, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al dieci per cento del valore del contratto di appalto o di concessione e comunque non inferiore a cinquantamila euro”; e il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo i limiti e le condizioni stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e previo parere del Dipartimento delle politiche europee. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale esclusione non si applica, altresì, quando l'operatore economico sia stato informato dalla stazione appaltante dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione di obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, purché l'estinzione di tali obblighi, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.”»;
   b) al comma 6, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quando disposto dal comma 6-bis,»;
   c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6.1. Il decreto di cui al comma 5, lettera b), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la stazione appaltante può escludere l'operatore economico soltanto se è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, nei limiti di quanto esigibile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e delle singole leggi di imposta, e tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e del quarto periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione dei debiti che siano oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, ottenuti in via amministrativa o giudiziale ovvero per espressa disposizione di legge, nonché di quelli oggetto di rateizzazione sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni applicabili.».
8.18. Ferro, Montaruli, Mantovani, Cirielli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 675 a 685 sono abrogati.
8.02. Magi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Abrogazione delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 676, lettera b), le parole: «e concedibili» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di una loro messa a gara tramite procedure aperte»;
   b) al comma 681, le parole: «sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono indette delle procedure concorsuali aperte ai fini dell'assegnazione delle aree libere a di quelle in cui esistano concessioni preesistenti»;
   c) al comma 682, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque» e l'ultimo periodo è soppresso;
   d) al comma 683, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
   e) al comma 684, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «cinque».
8.01. Magi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – Procedura di infrazione n. 2020/4118 e sentenza Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, n. C-458/14)

  1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 680 dopo le parole «I principi ed i criteri tecnici ai fini dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime sono definiti» sono aggiunte le seguenti «, entro il 31 dicembre 2021,»;
   b) dopo il comma 680 è aggiunto il seguente: «680-bis. I principi ed i criteri di cui al comma 680 sono definiti nel rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento, non discriminazione, parità di trattamento, qualità paesaggistica, tutela e sostenibilità ambientale, promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico, valorizzazione delle peculiarità territoriali, tutela dell'interesse pubblico, qualità e modernizzazione delle infrastrutture, tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti»;
   c) il comma 682 è sostituito dal seguente: «682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in essere sino al 31 dicembre 2026. Alla scadenza della concessione non è possibile in alcun caso procedere con rinnovi automatici e si provvede alla riassegnazione della concessione mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 680»;
   d) al comma 683, le parole «hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale» sono sostituite dalle seguenti: «restano in essere sino al 31 dicembre 2026. Alla scadenza della concessione non è possibile in alcun caso procedere con rinnovi automatici e si provvede alla riassegnazione della concessione mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 680»;
   e) il comma 684 è sostituito dal seguente: «684. Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, restano in essere sino al 31 dicembre 2026. Alla scadenza della concessione non è possibile in alcun caso procedere con rinnovi automatici e si provvede alla riassegnazione della concessione mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 680».

  2. Il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è abrogato.
8.0100. Magi.

A.C. 2670-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Disposizioni in materia di protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 2271/96)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 346, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

A.C. 2670-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 10.
(Disposizioni relative alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e all'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Attuazione del regolamento (CE) n. 428/2009)

  1. Agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

A.C. 2670-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Art. 11.
(Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17)

  1. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «il richiedente è stato riconosciuto rifugiato» sono sostituite dalle seguenti: «al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria»;
   b) dopo le parole: «Convenzione di Ginevra e» sono inserite le seguenti: «lo stesso».

A.C. 2670-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 12.
(Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

  1. Al comma 2 dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «attesta il riconoscimento permanente del relativo status, fatto salvo quanto previsto dai commi 4-bis, 7, 10 e 10-bis»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

  2. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato.
  3. Al titolare dello status di soggiornante di lungo periodo alla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno previsto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è concesso a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia.
  4. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: permanente

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: . In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo comporta la revoca o la perdita del relativo status.
12.5. Montaruli, Mantovani, Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: permanente.
12.4. Montaruli, Mantovani, Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: dieci con la parola: cinque.
12.6. Montaruli, Mantovani, Cirielli.

A.C. 2670-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 13.
(Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009)

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:
   «Art. 4-ter. – (Proroga del visto) – 1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova può prorogare il visto d'ingresso per soggiorni di breve durata fino alla durata massima consentita dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice europeo dei visti.
   2. Lo straniero che richiede la proroga del visto ai sensi del comma 1 è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
   3. La proroga del visto concessa dal questore consente il soggiorno dello straniero nel territorio nazionale senza la necessità di ulteriori adempimenti.
   4. Le informazioni sulla proroga del visto, memorizzate nel sistema di informazione visti (VIS) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il VIS e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), sono registrate negli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121»;
   b) all'articolo 5:
    1) al comma 1, dopo le parole: «o che siano in possesso» sono inserite le seguenti: «della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-ter o»;
    2) al comma 8-bis:
     2.1) dopo le parole: «Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso,» sono inserite le seguenti: «una proroga del visto,»;
     2.2) dopo le parole: «al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso,» sono inserite le seguenti: «della proroga del visto,»;
   c) all'articolo 6, comma 10, le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4-ter,»;
   d) all'articolo 13, comma 2, lettera b):
    1) dopo le parole: «o senza avere richiesto» sono inserite le seguenti: «la proroga del visto o»;
    2) dopo le parole: «salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando» sono inserite le seguenti: «la proroga del visto o»;
    3) le parole: «è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è» sono sostituite dalle seguenti: «siano stati revocati o annullati o rifiutati ovvero quando il permesso di soggiorno sia»;
    4) dopo le parole: «legge 28 maggio 2007, n. 68» sono inserite le seguenti: «, o nel caso in cui sia scaduta la validità della proroga del visto».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 13.
(Disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. Attuazione del regolamento (CE) n. 810/ 2009)

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 4-ter, comma 1, sostituire la parola: massima con la parola: minima.
13.5. Montaruli, Mantovani, Cirielli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 4-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si intendono per ragioni personali serie di cui all'articolo 33 paragrafo 2 del regolamento 810/2009 i motivi gravi di salute personali o il decesso di un componente del nucleo familiare fino al primo grado.
13.6. Montaruli, Mantovani, Cirielli.

A.C. 2670-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 14.
(Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953)

  1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
   « 6-bis. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, è rilasciato dal questore sulla base del modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 14.
(Disposizioni in materia di rilascio dei documenti di viaggio europei per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Attuazione del regolamento (UE) 2016/1953)

  Al comma 1, capoverso, comma 6-bis, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
14.1. Battilocchio, Rossello, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

(Approvato)

A.C. 2670-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 15.
(Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)

  1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli strumenti di cui al presente comma, se muniti di camera di cartuccia, devono essere conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi»;
   b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
   «Art. 5-bis. – (Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa) – 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonché gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94, prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.
   2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.
   3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/69»;
   c) all'articolo 11, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La marcatura è eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) 2019/68».

  2. Agli strumenti di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 15.
(Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, e attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione a norma della direttiva 91/ 477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212)

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, in conformità alle dotazioni tecniche del produttore, nel rispetto delle qualità fisiche del componente oggetto di incisione senza che questa possa andare a mutarne le prestazioni, la longevità o l'affidabilità del pezzo in oggetto.
15.1. Mantovani, Montaruli, Cirielli.

A.C. 2670-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2019/2033)

  1. All'articolo 615-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna» sono sostituite dalle seguenti: «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti,» e le parole: «sino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino a due anni»;
   b) al secondo comma, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole «ai numeri 1) e 2) del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici».

  2. All'articolo 615-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «si procura» sono sostituite dalle seguenti: «abusivamente si procura, detiene,» e le parole: «mette a disposizione di altri» sono sostituite dalle seguenti: «mette in altro modo a disposizione di altri o installa»;
   b) alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita dalle seguenti: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva».

  3. All'articolo 617 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;
   b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».

  4. All'articolo 617-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
   «Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche».

  5. All'articolo 617-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a cinque anni»;
   b) al quarto comma, alinea, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni».

  6. All'articolo 617-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «installa apparecchiature atte» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti»;
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche».

A.C. 2670-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; caso EU Pilot 2018/9373)

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 600-quater:
    1) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
   «Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»;
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Detenzione o accesso a materiale pornografico»;
   b) all'articolo 602-ter, ottavo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   « c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
   c) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-sexies) è aggiunto il seguente:
    «5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
   d) all'articolo 609-quater:
    1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
   «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni»;
    2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
   «La pena è aumentata:
    1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;
    2) se il reato è commesso da più persone riunite;
    3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
    4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
    5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
   e) all'articolo 609-quinquies, terzo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
    « c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore»;
   f) all'articolo 609-undecies è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «La pena è aumentata:
    1) se il reato è commesso da più persone riunite;
    2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
    3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
    4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

A.C. 2670-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Art. 18.
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070)

  1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
   «Art. 38-bis. – (Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di “call off stock”) – 1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
   a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
   b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;
   c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.
   2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché esso acquisti i beni entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.
   3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):
   a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
   b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;
   c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
   d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
   e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.
   4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.
   5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto intracomunitario è effettuato da quest'ultimo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis»;
   b) all'articolo 41, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
   « 2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), del presente articolo costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso»;
   c) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
   «Art. 41-bis. – (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call off stock”) – 1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
   a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
   b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;
   c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
   d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.
   2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento della cessione dei beni, qualora la cessione avvenga entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione.
   3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di un altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):
   a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
   b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;
   c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
   d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
   e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.
   4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.
   5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1, purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.
   Art. 41-ter. – (Cessioni a catena) – 1. Ai fini del presente articolo:
   a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;
   b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.
   2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.
   3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.
   4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi»;
   d) all'articolo 50:
    1) il comma 1 è abrogato;
    2) al comma 2, le parole: «Agli effetti della disposizione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter,»;
    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
   « 5-bis. Le cessioni e gli acquisti di beni effettuati ai sensi degli articoli 38-bis e 41-bis del presente decreto devono essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
    4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «da questi ultimi ricevuti» sono aggiunte le seguenti: «indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-bis».

A.C. 2670-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 19.
(Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013)

  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti:
   «7-bis. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale.
   7-ter. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.
   7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis è irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 19.
(Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013)

  Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: 5 chili con le seguenti: 2 chili.
19.10. Mantovani, Montaruli, Cirielli.

  Al comma 1, capoverso 7-bis, dopo le parole: 5 chili aggiungere le seguenti: o inferiori a 10 pezzi o due chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile.
19.12. Mantovani, Montaruli, Cirielli.

A.C. 2670-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 20.
(Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
   « 10-bis. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI»;
   b) dopo l'articolo 128-novies è inserito il seguente:
   «Art. 128-novies.1. – (Operatività transfrontaliera) – 1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
   2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione.
   3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2»;
   c) all'articolo 128-decies, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
   « 4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica»;
   d) all'articolo 128-undecies, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
   « 4-bis. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea»;
   e) all'articolo 128-duodecies, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
   «1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro.
   1-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-novies.1, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2.
   1-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2. A questo fine può:
   a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;
   b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine;
   c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-septies, 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies, comma 2, 120-terdecies e 120-noviesdecies, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;
   d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;
   e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
   f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo I-bis del titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-bis, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
   1-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-sexies»;
   f) all'articolo 128-terdecies, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
   « 4-bis. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia».

  2. Il comma 1-sexies dell'articolo 128-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1-septies del medesimo articolo 128-duodecies, introdotto dal citato comma 1 del presente articolo.
  3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 20, comma 1-bis, dopo le parole: «n. 385,» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993»;
   b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
   «4-bis. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-novies.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del medesimo testo unico in altri Stati membri dell'Unione europea, l'Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione»;
   c) all'articolo 23:
    1) al comma 3:
     1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
    «7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385»;
     1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
    « 7-bis) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385»;
    2) al comma 4, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
   « f-ter) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385»;
    3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
   «6-bis. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, compresi almeno:
   a) la denominazione del soggetto;
   b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia;
   c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito».

A.C. 2670-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

Art. 21.
(Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio)

  1. All'articolo 111-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea».

  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2423-ter, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»;
   b) all'articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: «e quinto comma dell'articolo 2423-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter,»;
   c) all'articolo 2435-ter, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
   «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D»;
   d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato».

  3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
   «3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.
   3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite»;
   b) all'articolo 27:
    1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «non abbiano superato,» sono inserite le seguenti: «su base consolidata,»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento»;
    3) al comma 2, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
   c) all'articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile».

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.
  5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 2670-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 22.
(Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione)

  1. All'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
   « 1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1.
   1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010»;
   b) al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
    « a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1».

A.C. 2670-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 23.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130)

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 182 è sostituito dal seguente:
   «Art. 182. – (Ambito di applicazione) – 1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:
   a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
   b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
   c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;
   d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;
   e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.
   2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-bis si applicano altresì ai fatti concernenti:
   a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
   b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
   c) gli indici di riferimento (benchmark).
   3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.
   4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano»;
   b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
    «b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento»;
   c) l'articolo 184 è sostituito dal seguente:
   «Art. 184. – (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate) – 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
   a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
   b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
   c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
   2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.
   3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.
   4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
   5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010»;
   d) all'articolo 185, il comma 2-bis è abrogato;
   e) all'articolo 187, il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 23.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/ 2130)

  Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 184, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   « c-bis) cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden power.».
23.10. Mantovani, Montaruli, Cirielli.

A.C. 2670-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 24.
(Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)

  1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
   « 5-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
   5-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veterinari al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
   5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 5-ter, dispone con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.
   5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute»;
   b) all'articolo 108, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
   « 18-bis. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater dell'articolo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 24.
(Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)

  Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
24.10. Gemmato, Mantovani, Montaruli, Bellucci, Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 18-bis, sostituire le parole: da euro 10.329 a euro 61.974 con le seguenti: da euro 20.000 a euro 250.000.
24.12. Gemmato, Mantovani, Montaruli, Bellucci, Cirielli.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145-Caso NIF n. 2020/4008 Pubblicità nel settore sanitario)

  1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'Ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale Ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore limitatamente alle funzioni connesse all'incarico».
24.0100. De Luca.

(Approvato)

A.C. 2670-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 25.
(Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

  1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
   « 2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
   2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
   2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.
   2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.
   2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000»;
   b) all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
   « 1-bis. Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanità è l'autorità competente ad effettuare le analisi di revisione.
   1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo è l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 25.
(Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-quinquies, aggiungere in fine, il seguente periodo: I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
25.10. Gemmato, Mantovani, Montaruli, Bellucci, Cirielli.

A.C. 2670-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 26.
(Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:
   « 2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
   2-ter. Il Ministero della salute indìce periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
   2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.
   2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.
   2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 26.
(Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

  Al comma 1, capoverso 2-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Ministero della salute.
26.10. Gemmato, Mantovani, Montaruli, Bellucci, Cirielli.

A.C. 2670-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 27.
(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

  1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1o gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 27.
(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

  Sopprimerlo
27.100. Sarli, Siragusa, Termini, Corda, Testamento, Ehm.

  Al comma 1, dopo le parole: 30 giugno 2022 aggiungere le seguenti:. Tale proroga non si applica per la ricerca sulle seguenti sostanze d'abuso: etanolo, cocaina, anfetaminici, LSD, nicotina.
27.101. Siragusa, Sarli, Termini, Corda, Testamento, Ehm.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi)

  1. Il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 68 del 19 marzo 2021, è abrogato.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con apposito decreto, emana la normativa di recepimento ed attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi, nel rispetto dei criteri valutativi europei e senza incrementare gli oneri e le restrizioni a carico degli operatori italiani rispetto alle normative europee vigenti in materia.
  3. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale n. 8283 del 6 febbraio 2018.
27.0100. Ciaburro, Caretta, Cirielli.

(Inammissibile)

A.C. 2670-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Art. 28.
(Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno)

  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:
   «7-bis. Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del citato regolamento (UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 28.
(Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifica del decreto legislativo n. 66 del 2005)

  1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: «nell'anno 2020 e, dell'elettricità fornita nel 2020» sono sostituite dalle seguenti «nell'anno di riferimento e, dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento».
28.0100. Deiana.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di sistema EU ETS)

  1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, allegato I, alla rubrica, le parole: «la presente direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «il presente decreto legislativo»;
   b) l'articolo 37 è abrogato.
28.0101. Deiana.

(Approvato)

A.C. 2670-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 29.
(Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi)

  1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 27:
    1) al comma 1, le parole: «regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004»;
    2) al comma 2, le parole: «regolamento 2006/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»;
   b) all'articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorità»;
   c) all'articolo 66, comma 4, le parole: «ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017»;
   d) all'articolo 144-bis:
    1) al comma 1, alinea, le parole: «dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorità di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformità all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti»;
    3) ai commi 4 e 9, le parole: «regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394»;
    4) al comma 8, le parole: «degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394»;
    5) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «è designata autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394».

  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51-octies dell'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto il seguente:
   « 1-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

  3. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le parole: «regolamento (CE) 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394».
  4. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, le parole: «regolamento (CE) n. 2006/2004» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2017/2394».

A.C. 2670-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 30.
(Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095)

  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 38, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;
   b) all'articolo 39, comma 1, le parole: «di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;
   c) all'allegato 1, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», punto 1:
    1) alla lettera b), dopo le parole: «lettera c-bis) del presente paragrafo» sono aggiunte le seguenti: «e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato»;
    2) alla lettera c-bis):
     2.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66»;
     2.2) la lettera c) è abrogata.

  2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513».

A.C. 2670-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo VIII
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 31.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei)

  1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, le parole: «di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate,» sono sostituite dalle seguenti: «di ventotto unità, di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale»;
   b) al comma 8, le parole: «appartenente alla terza area o qualifiche equiparate,» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate,».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 31.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei)

  Sopprimerlo.
31.12. Montaruli, Mantovani, Cirielli.

A.C. 2670-A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 32.
(Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

  1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 32.
(Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

  Sopprimerlo.
32.12. Montaruli, Mantovani, Cirielli.

A.C. 2670-A – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 33.
(Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027)

  1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 nonché di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area, attraverso l'indizione di appositi concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 33.
(Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027)

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza della navigazione. Corretta attuazione della direttiva 2009/16/CE)

  1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, lettera f), le parole: «, con esclusione delle operazioni e dei servizi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84» sono soppresse;
   b) all'articolo 5, comma 1, Allegato I, numero 2, lettera d), le parole: «quinquennale in scienze del governo e dell'amministrazione del mare» sono sostituite dalle seguenti: «magistrale conseguito al termine dell'iter di formazione degli ufficiali dei corsi normali»;
   c) all'articolo 14:
    1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Analoga informazione è resa dalle autorità di sistema portuale, dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri e dalle autorità sanitarie che, nell'esercizio delle loro normali funzioni, constatano che una nave attraccata in porto presenta anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino.»;
    2) al comma 4, le parole: «dei piloti» sono sostituite dalla seguente: «ricevuta»;
    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Segnalazione di apparenti anomalie»;
   d) all'articolo 16, comma 4, le parole: «la compagnia» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti responsabili in base all'ordinamento dello Stato di bandiera»;
   e) all'articolo 18, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima»;
   f) all'articolo 20, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.
33.0100. Gariglio.

(Inammissibile)

A.C. 2670-A – Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 34.
(Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato)

  1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare le occorrenti risorse a valere sulle proprie disponibilità.
  2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

A.C. 2670-A – Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 35.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 33, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 35.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  Al comma 1, sopprimere le parole:, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 33,
35.12. Montaruli, Mantovani, Cirielli.

A.C. 2670-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del presente disegno di legge europea 2019-2020, revisionato in sede referente, dispone alcune modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    l'articolo mira a superare alcuni dei profili di incompatibilità contenuti nella procedura di infrazione n. 2018/2273 e nelle recenti pronunce adottate dalla Corte di Giustizia in materia di subappalto. In particolare, viene contestata all'Italia l'incompatibilità di alcune disposizioni in materia di contratti pubblici della disciplina nazionale rispetto a quanto disposto dalle direttive europee sulle concessioni (direttiva 2014/23), sugli appalti pubblici nei settori ordinari (direttiva 2014/24) e nei settori speciali (direttiva 2014/25);
    l'articolo in esame mira a superare solo alcuni rilievi eccepiti dalla Commissione, con particolare riguardo a: 1) superamento di norme riguardanti i motivi di esclusione con la modifica dell'articolo 80 del Codice, limitando la verifica dei motivi di esclusione al solo operatore economico e non anche in riferimento al suo subappaltatore; 2) superamento della violazione circa l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori, con la modifica dell'articolo 105 del Codice e la soppressione dell'obbligo di indicare sempre tre subappaltatori e attribuendo al subappaltatore, e non già al concorrente e la dimostrazione dell'assenza dei motivi di esclusione previsti; 3) soppressione della disciplina transitoria del subappalto, prevista nelle more di una complessiva revisione del Codice, il cui termine di efficacia finale è fissato al 31.12.2020 (articolo 1, comma 18 del decreto-legge n. 32 del 2019); 4) superamento della soglia del 30 per cento dell'importo complessivo per i contratti di subappalto da svolgersi all'estero;
    oltre alla necessità di interventi legislativi mirati e puntuali, volti ad allineare la disciplina nazionale alle norme europee, occorre predisporre un intervento di più ampia portata e di lungo periodo, in favore di un sistema di autorizzazione e controlli volti, da un lato, ad evitare l'insinuarsi di fenomeni corruttivi e, dall'altro, anche al fine di non arrecare pregiudizi alle esigenze del mercato dei contratti pubblici e alle PMI, soprattutto in un momento di grande difficoltà per il Paese, a migliorare e potenziare l'applicazione della digitalizzazione alle procedure di gara in una ottica di semplificazione e di maggiore trasparenza;
    a tal scopo è necessario promuovere la digitalizzazione per agevolare i controlli e snellire le procedure, intervenendo sulle piattaforme telematiche già disponibili e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). L'obiettivo, grazie anche alla digitalizzazione delle procedure, è quello di raccogliere tutte le informazioni sugli operatori economici, subappaltatori inclusi, acquisiti tramite AVCPass/BDOE e BDNCP per creare un fascicolo virtuale degli operatori economici;
    la digitalizzazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici è il primo elemento di semplificazione su cui investire; solo l'introduzione massiva della digitalizzazione consentirà una vera applicazione del principio di trasparenza, garantendo la libera concorrenza fra gli operatori;
    gli strumenti per ottenere tali risultati sono in parte già disponibili ma necessitano di un loro potenziamento, anche mediante l'utilizzo delle risorse del Recovery Fund-Nex Generation Ue, per poter investire anche sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, sulla formazione del personale, con professionalità specializzate nel settore, in grado di rispondere alle esigenze del complesso sistema dei contratti pubblici;
    entro il 2023 tutti gli Stati membri sono chiamati a digitalizzare le procedure di gara, con l'obbligatorietà dell'uso dei formulari elettronici nella rilevazione e gestione dei contratti pubblici per tutta l'UE;
    l'articolo 44 del Codice dei contratti pubblici («Digitalizzazione delle procedure») demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche Amministrazioni;
    l'attuale sistema, basato sull'obbligo imposto a carico di ogni Amministrazione di creare sul proprio sito una sezione «Amministrazione trasparente», secondo regole dettate centralmente, non produce, tuttavia, i benefici sperati, in quanto la natura dei dati caricati spesso non è in formato aperto, rendendo particolarmente difficili sia la fruizione delle informazioni disponibili, sia la successiva rielaborazione e le attività di controllo;
    costituirebbe strumento più efficace la creazione di una «piattaforma unica della trasparenza» che consenta alle pubbliche amministrazioni di caricare direttamente i dati in un unico luogo virtuale, accessibile a chiunque (al quale dovrebbero rinviare i siti istituzionali degli enti interessati), permettendo all'amministrazione centrale di disporre di una quantità maggiore e più puntuale di informazioni; la creazione di una sorta «di portale dei portali», un punto unico di accesso e consultazione, potrebbe semplificare sia le attività di pubblicazione da parte delle amministrazioni che di consultazione,

impegna il Governo

a potenziare la digitalizzazione delle procedure per raccogliere tutte le informazioni sugli operatori economici, subappaltatori inclusi, acquisiti tramite AVCPass/BDOE e BDNCP, anche mediante la predisposizione di un'unica piattaforma digitale, che consenta ai programmi già disponibili sul mercato di interoperare, e la creazione di un fascicolo virtuale degli operatori economici, atto a consentire alla PA di effettuare i dovuti controlli e agli operatori di essere sgravati dalla continua presentazione di documentazione, di cui la pubblica amministrazione è già in possesso, permettendo alle stazioni appaltanti di verificare tramite piattaforme telematiche il possesso dei requisiti richiesti.
9/2670-A/1Labriola, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del presente disegno di legge europea 2019-2020, revisionato in sede referente, dispone alcune modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    l'articolo mira a superare alcuni dei profili di incompatibilità contenuti nella procedura di infrazione n. 2018/2273 e nelle recenti pronunce adottate dalla Corte di Giustizia in materia di subappalto. In particolare, viene contestata all'Italia l'incompatibilità di alcune disposizioni in materia di contratti pubblici della disciplina nazionale rispetto a quanto disposto dalle direttive europee sulle concessioni (direttiva 2014/23), sugli appalti pubblici nei settori ordinari (direttiva 2014/24) e nei settori speciali (direttiva 2014/25);
    l'articolo in esame mira a superare solo alcuni rilievi eccepiti dalla Commissione, con particolare riguardo a: 1) superamento di norme riguardanti i motivi di esclusione con la modifica dell'articolo 80 del Codice, limitando la verifica dei motivi di esclusione al solo operatore economico e non anche in riferimento al suo subappaltatore; 2) superamento della violazione circa l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori, con la modifica dell'articolo 105 del Codice e la soppressione dell'obbligo di indicare sempre tre subappaltatori e attribuendo al subappaltatore, e non già al concorrente e la dimostrazione dell'assenza dei motivi di esclusione previsti; 3) soppressione della disciplina transitoria del subappalto, prevista nelle more di una complessiva revisione del Codice, il cui termine di efficacia finale è fissato al 31.12.2020 (articolo 1, comma 18 del decreto-legge n. 32 del 2019); 4) superamento della soglia del 30 per cento dell'importo complessivo per i contratti di subappalto da svolgersi all'estero;
    oltre alla necessità di interventi legislativi mirati e puntuali, volti ad allineare la disciplina nazionale alle norme europee, occorre predisporre un intervento di più ampia portata e di lungo periodo, in favore di un sistema di autorizzazione e controlli volti, da un lato, ad evitare l'insinuarsi di fenomeni corruttivi e, dall'altro, anche al fine di non arrecare pregiudizi alle esigenze del mercato dei contratti pubblici e alle PMI, soprattutto in un momento di grande difficoltà per il Paese, a migliorare e potenziare l'applicazione della digitalizzazione alle procedure di gara in una ottica di semplificazione e di maggiore trasparenza;
    a tal scopo è necessario promuovere la digitalizzazione per agevolare i controlli e snellire le procedure, intervenendo sulle piattaforme telematiche già disponibili e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). L'obiettivo, grazie anche alla digitalizzazione delle procedure, è quello di raccogliere tutte le informazioni sugli operatori economici, subappaltatori inclusi, acquisiti tramite AVCPass/BDOE e BDNCP per creare un fascicolo virtuale degli operatori economici;
    la digitalizzazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici è il primo elemento di semplificazione su cui investire; solo l'introduzione massiva della digitalizzazione consentirà una vera applicazione del principio di trasparenza, garantendo la libera concorrenza fra gli operatori;
    gli strumenti per ottenere tali risultati sono in parte già disponibili ma necessitano di un loro potenziamento, anche mediante l'utilizzo delle risorse del Recovery Fund-Nex Generation Ue, per poter investire anche sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, sulla formazione del personale, con professionalità specializzate nel settore, in grado di rispondere alle esigenze del complesso sistema dei contratti pubblici;
    entro il 2023 tutti gli Stati membri sono chiamati a digitalizzare le procedure di gara, con l'obbligatorietà dell'uso dei formulari elettronici nella rilevazione e gestione dei contratti pubblici per tutta l'UE;
    l'articolo 44 del Codice dei contratti pubblici («Digitalizzazione delle procedure») demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche Amministrazioni;
    l'attuale sistema, basato sull'obbligo imposto a carico di ogni Amministrazione di creare sul proprio sito una sezione «Amministrazione trasparente», secondo regole dettate centralmente, non produce, tuttavia, i benefici sperati, in quanto la natura dei dati caricati spesso non è in formato aperto, rendendo particolarmente difficili sia la fruizione delle informazioni disponibili, sia la successiva rielaborazione e le attività di controllo;
    costituirebbe strumento più efficace la creazione di una «piattaforma unica della trasparenza» che consenta alle pubbliche amministrazioni di caricare direttamente i dati in un unico luogo virtuale, accessibile a chiunque (al quale dovrebbero rinviare i siti istituzionali degli enti interessati), permettendo all'amministrazione centrale di disporre di una quantità maggiore e più puntuale di informazioni; la creazione di una sorta «di portale dei portali», un punto unico di accesso e consultazione, potrebbe semplificare sia le attività di pubblicazione da parte delle amministrazioni che di consultazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di potenziare la digitalizzazione delle procedure per raccogliere tutte le informazioni sugli operatori economici, subappaltatori inclusi, acquisiti tramite AVCPass/BDOE e BDNCP, anche mediante la predisposizione di un'unica piattaforma digitale, che consenta ai programmi già disponibili sul mercato di interoperare, e la creazione di un fascicolo virtuale degli operatori economici, atto a consentire alla PA di effettuare i dovuti controlli e agli operatori di essere sgravati dalla continua presentazione di documentazione, di cui la pubblica amministrazione è già in possesso, permettendo alle stazioni appaltanti di verificare tramite piattaforme telematiche il possesso dei requisiti richiesti.
9/2670-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Labriola, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 23 della legge europea 2019-2020, relativo alla procedura di infrazione n. 2019/2130, propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) anche con riferimento ai prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni dei gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
    il quadro legislativo del sistema ETS (Emission Trading Scheme) dell'UE, per il prossimo periodo di scambio (fase 4), è stato rivisto all'inizio del 2018 per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni europee entro il 2030, in linea con il quadro delle politiche per il clima e l'energia per il 2030 e come parte del contributo dell'UE all'accordo di Parigi del 2015;
    il Draft non-legislative Report (INI) su una nuova strategia per le PMI, presentato il 18 giugno U.S. alla Commissione ITRE del Parlamento Europeo, segnala la necessità di aggiornare la strategia della Commissione sulle PMI europee in base agli sviluppi negativi creati dalla pandemia al fine di introdurre strategie alternative. La crisi epidemiologica da COVID-19 ha infatti stravolto il quadro di riferimento in cui il sistema ETS era stato immaginato e la condizione generale di fragilità economica che vivono le imprese, ed in particolare le PMI, dovrebbe imporre radicali ripensamenti delle politiche in atto;
    l'ETS esercita oggi una forte penalizzazione soprattutto per le imprese manifatturiere europee con vocazione all’export e per le PMI, che hanno una maggiore incidenza del costo del personale. Paradossalmente le imprese più colpite sono quelle che presentano una maggiore efficienza in virtù degli investimenti già effettuati: si pensi ad esempio al settore delle piastrelle di ceramica che ha realizzato negli ultimi cinque anni investimenti pari al 10 per cento del proprio fatturato – adottando tecnologie 4.0 e processi green per rendere le imprese più efficienti e «circolari» – ma al quale TUE nelle sue linee guida non conferisce aiuti di Stato per la compensazione dei costi indiretti ETS (che ammontano a più di 115 milioni di euro per il solo settore piastrelle). Questo, unitamente ai limitati margini di miglioramento dell'efficienza energetica delle produzioni di ceramica e all'impossibilità tecnologica di un utilizzo massivo del vettore elettrico nella fase termica del processo, determina per l'intero settore un effetto perverso del sistema ETS che non rappresenta più uno stimolo alla riduzione delle emissioni, ma diviene unicamente un pesante aggravio di costo per le imprese. Ne conseguono la forte erosione della redditività e quindi della capacità di investimento delle imprese stesse, con severi rischi di delocalizzazione e di perdita di occupazione di qualità nei nostri territori;
    il sistema europeo che controlla le emissioni di CO2, ha mostrato negli ultimi anni di incidere in maniera particolarmente grave sulla gestione e sull'equilibrio finanziario delle imprese produttrici di ceramiche senza sostanzialmente portare alcun beneficio ambientale ad un settore che, a livello nazionale, rispetta in modo trasparente i più restrittivi standard emissivi. L'aggravio dei costi che la Direttiva ETS comporta per le imprese ceramiche italiane è oggi superiore a 7 milioni di euro all'anno per la compensazione delle sole emissioni dirette. Tali costi sono destinati ad aumentare significativamente nella imminente IV Fase (2021-2030), per la quale Nomisma Energia stima un costo superiore a 400 milioni di euro;
    le mancate compensazioni eroderanno i margini economici delle imprese, specialmente quelle di medie e piccole dimensioni, esponendole ad un reale rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Inoltre, la Commissione Europea nella revisione del benchmark combustibile che sarà utilizzato per l'allocazione delle quote gratuite ha considerato quale riferimento la biomassa penalizzandole industrie termiche di processo (per la quali tale utilizzo non è tecnicamente possibile) e quelle del sud – Europa (che non hanno l'effettiva disponibilità di questo combustibile); i recenti incrementi delle quotazioni della CO2 hanno evidenziato la massiva partecipazione a questo mercato di hedge fund e speculatori finanziari che snatura di fatto il meccanismo e penalizza in particolare l'industria manifatturiera, obbligata ad acquistare sui mercati le quote per le proprie emissioni a prezzi non sostenibili e impossibilitata, a differenza degli operatori elettrici, a ribaltarne i costi sui mercati a valle; l'effetto recessivo determinato dall'emergenza epidemiologica richiede oggi un'attenta valutazione dell'efficacia e della sostenibilità dello stesso sistema ETS, in particolare per le PMI, al fine di individuare strumenti efficaci ad un pieno riequilibrio delle condizioni di accesso ai mercati dei beni oggetto di commercio internazionale,

impegna il Governo:

   a promuovere nelle sedi europee competenti una riflessione sulla reale funzionalità del sistema ETS dell'UE per introdurre elementi correttivi che limitino gli impatti della speculazione finanziaria e lo riportino ad essere uno strumento per sostenere le imprese per raggiungere gli obiettivi ambientali al minor costo possibile;
   ad adoperarsi assieme agli altri Stati membri interessati alla presenza di importanti comparti industriali ceramici affinché la Commissione europea integri la propria Comunicazione 2020/C 317/04 includendo il settore delle piastrelle di ceramica tra quelli eleggibili per le compensazioni dei costi indiretti ETS e comunque includa il settore piastrelle nelle misure nazionali di compensazione in preparazione considerando il carattere non vincolante per gli Stati membri degli orientamenti adottati dalla Commissione.
9/2670-A/2Fiorini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 23 della legge europea 2019-2020, relativo alla procedura di infrazione n. 2019/2130, propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) anche con riferimento ai prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni dei gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
    il quadro legislativo del sistema ETS (Emission Trading Scheme) dell'UE, per il prossimo periodo di scambio (fase 4), è stato rivisto all'inizio del 2018 per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni europee entro il 2030, in linea con il quadro delle politiche per il clima e l'energia per il 2030 e come parte del contributo dell'UE all'accordo di Parigi del 2015;
    il Draft non-legislative Report (INI) su una nuova strategia per le PMI, presentato il 18 giugno U.S. alla Commissione ITRE del Parlamento Europeo, segnala la necessità di aggiornare la strategia della Commissione sulle PMI europee in base agli sviluppi negativi creati dalla pandemia al fine di introdurre strategie alternative. La crisi epidemiologica da COVID-19 ha infatti stravolto il quadro di riferimento in cui il sistema ETS era stato immaginato e la condizione generale di fragilità economica che vivono le imprese, ed in particolare le PMI, dovrebbe imporre radicali ripensamenti delle politiche in atto;
    l'ETS esercita oggi una forte penalizzazione soprattutto per le imprese manifatturiere europee con vocazione all’export e per le PMI, che hanno una maggiore incidenza del costo del personale. Paradossalmente le imprese più colpite sono quelle che presentano una maggiore efficienza in virtù degli investimenti già effettuati: si pensi ad esempio al settore delle piastrelle di ceramica che ha realizzato negli ultimi cinque anni investimenti pari al 10 per cento del proprio fatturato – adottando tecnologie 4.0 e processi green per rendere le imprese più efficienti e «circolari» – ma al quale TUE nelle sue linee guida non conferisce aiuti di Stato per la compensazione dei costi indiretti ETS (che ammontano a più di 115 milioni di euro per il solo settore piastrelle). Questo, unitamente ai limitati margini di miglioramento dell'efficienza energetica delle produzioni di ceramica e all'impossibilità tecnologica di un utilizzo massivo del vettore elettrico nella fase termica del processo, determina per l'intero settore un effetto perverso del sistema ETS che non rappresenta più uno stimolo alla riduzione delle emissioni, ma diviene unicamente un pesante aggravio di costo per le imprese. Ne conseguono la forte erosione della redditività e quindi della capacità di investimento delle imprese stesse, con severi rischi di delocalizzazione e di perdita di occupazione di qualità nei nostri territori;
    il sistema europeo che controlla le emissioni di CO2, ha mostrato negli ultimi anni di incidere in maniera particolarmente grave sulla gestione e sull'equilibrio finanziario delle imprese produttrici di ceramiche senza sostanzialmente portare alcun beneficio ambientale ad un settore che, a livello nazionale, rispetta in modo trasparente i più restrittivi standard emissivi. L'aggravio dei costi che la Direttiva ETS comporta per le imprese ceramiche italiane è oggi superiore a 7 milioni di euro all'anno per la compensazione delle sole emissioni dirette. Tali costi sono destinati ad aumentare significativamente nella imminente IV Fase (2021-2030), per la quale Nomisma Energia stima un costo superiore a 400 milioni di euro;
    le mancate compensazioni eroderanno i margini economici delle imprese, specialmente quelle di medie e piccole dimensioni, esponendole ad un reale rischio di rilocalizzazione delle emissioni. Inoltre, la Commissione Europea nella revisione del benchmark combustibile che sarà utilizzato per l'allocazione delle quote gratuite ha considerato quale riferimento la biomassa penalizzandole industrie termiche di processo (per la quali tale utilizzo non è tecnicamente possibile) e quelle del sud – Europa (che non hanno l'effettiva disponibilità di questo combustibile); i recenti incrementi delle quotazioni della CO2 hanno evidenziato la massiva partecipazione a questo mercato di hedge fund e speculatori finanziari che snatura di fatto il meccanismo e penalizza in particolare l'industria manifatturiera, obbligata ad acquistare sui mercati le quote per le proprie emissioni a prezzi non sostenibili e impossibilitata, a differenza degli operatori elettrici, a ribaltarne i costi sui mercati a valle; l'effetto recessivo determinato dall'emergenza epidemiologica richiede oggi un'attenta valutazione dell'efficacia e della sostenibilità dello stesso sistema ETS, in particolare per le PMI, al fine di individuare strumenti efficaci ad un pieno riequilibrio delle condizioni di accesso ai mercati dei beni oggetto di commercio internazionale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    promuovere nelle sedi europee competenti una riflessione sulla reale funzionalità del sistema ETS dell'UE per introdurre elementi correttivi che limitino gli impatti della speculazione finanziaria e lo riportino ad essere uno strumento per sostenere le imprese per raggiungere gli obiettivi ambientali al minor costo possibile;
    adoperarsi assieme agli altri Stati membri interessati alla presenza di importanti comparti industriali ceramici affinché la Commissione europea integri la propria Comunicazione 2020/C 317/04 includendo il settore delle piastrelle di ceramica tra quelli eleggibili per le compensazioni dei costi indiretti ETS e comunque includa il settore piastrelle nelle misure nazionali di compensazione in preparazione considerando il carattere non vincolante per gli Stati membri degli orientamenti adottati dalla Commissione.
9/2670-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Fiorini.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici si applica in tutti i casi in cui gli animali sono utilizzati o sono destinati a essere utilizzati nelle procedure a fini scientifici, o anche ai casi in cui vengono semplicemente allevati appositamente affinché i loro organi o tessuti possano essere usati a fini scientifici;
    le prescrizioni della direttiva citata stabiliscono, in particolare, misure relative alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi, fissando al contempo norme relative alla sostituzione, alla riduzione dell'uso di animali nelle procedure di sperimentazione, al perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione, della cura e dell'uso degli animali nelle stesse procedure, alla regolamentazione dell'origine di provenienza degli animali, all'allevamento, alla marcatura e alla soppressione degli animali impiegati a fini scientifici, nonché norme relative alla valutazione e all'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure di ricerca;
    il considerando n. 10 della direttiva 2010/637UE prevede che la stessa direttiva rappresenti un passo importante verso il conseguimento dell'obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile e che, a tal fine, essa cerca di agevolare e di promuovere lo sviluppo di approcci alternativi;
    l'articolo 47 della direttiva 2010/63/CE prevede che la Commissione e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello, o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedano l'uso di animali o utilizzino un minor numero di animali o che comportino procedure meno dolorose, e prendono tutte le misure che ritengono opportune per incoraggiare la ricerca in questo settore;
    la citata direttiva rappresenta un equo contemperamento degli interessi coinvolti in questo settore (in particolare, degli interessi di cui sono portatori i sostenitori dell'importanza della sperimentazione sugli animali per la ricerca da una parte e degli interessi di cui sono portatori i sostenitori delle questioni etiche promosse dalle associazioni di tutela degli animali, dall'altra);
    nel rispetto delle disposizioni generali del TFUE, l'articolo 2 della citata direttiva delimita espressamente la possibilità per gli Stati membri di mantenere «misure nazionali più rigorose» di quelle previste dalla direttiva medesima, stabilendo che una tale possibilità è riconosciuta agli Stati membri soltanto ed esclusivamente nel caso in cui dette misure siano già contenute in disposizioni «vigenti» alla data del 9 novembre 2010;
    nonostante quanto precede, il decreto legislativo 4 marzo 2016, n. 26, nel recepire la citata direttiva 2010/63/UE sul piano nazionale, ha introdotto ex novo una serie di prescrizioni e divieti ulteriori a quelli previsti dalla direttiva stessa. Si citano, tra questi, i divieti all'utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del citato decreto legislativo n. 26 del 2014) la cui entrata in vigore è stata differita più volte dal legislatore con un meccanismo di proroghe annuali. Nonostante il meccanismo di propaga, la permanenza di tali divieti nell'ordinamento penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, in specie nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;
    anche a fronte di quanto sopra, con la nota C (2016)2361 del 28 aprile 2016, la Commissione europea ha inviato alle Autorità italiane una lettera di messa in mora, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per la mancata ottemperanza, in sede di recepimento, ad alcuni obblighi posti dalla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
    in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità, rilevate con la lettera di costituzione in mora, in merito alla non completa conformità del contenuto del decreto legislativo n. 26 del 2014 – di recepimento della direttiva 2010/63/UE – alle prescrizioni della stessa direttiva 2010/63/UE, derivano dai limiti imposti dal contenuto dei criteri e dei principi direttivi, relativi all'esercizio della delega contenuti nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2013»;
    la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, non soddisfatta delle motivazioni addotte dal Governo italiano a sostegno della mancata conformità della normativa interna alle disposizioni della direttiva e dell'impossibilità di adeguare completamente il testo del decreto legislativo n. 26 del 2014, in mancanza dell'assunzione di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo come dalla stessa indicato, ha inviato alla Repubblica italiana un parere motivato per non avere ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE;
    nel parere motivato, la Commissione europea ha, infatti, rilevato, in via preliminare, che, nonostante l'Italia nella risposta del 2 agosto 2016 avesse comunicato che era oggetto di valutazione la possibilità di procedere, sotto il profilo tecnico, alta modifica di molti degli articoli oggetto dei rilievi, non aveva poi adottato né notificato alla stessa, medio tempore, emendamenti legislativi in tal senso;
    rispetto, invece, agli articoli in contrasto con la direttiva sopra citati, il cui contenuto peraltro discende dall'applicazione dei criteri di delega di cui alla legge n. 96 del 2013, la Commissione europea ha rilevato che «il fatto che la disposizione italiana derivi... dall'applicazione concreta del criterio di delega... non giustifica di per sé, un recepimento non corretto della direttiva»,

impegna il Governo:

   a prevedere, nell'ambito del primo prossimo disegno di legge europea, 2021-2022 presentato alle camere, un intervento normativo finalizzato alla modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici», al fine di superare definitivamente le criticità evidenziate nel parere motivato della Commissione europea, inclusi i divieti richiamati in premessa, in contrasto con l'articolo 2 della direttiva medesima, e risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, avviata nei confronti dell'Italia, per il non corretto recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici;
   a prevedere, a regime, congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali, nonché a pianificare una strategia di transizione verso nuovi Approcci Metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali.
9/2670-A/3Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia.


   La Camera,
   premesso che:
    considerato il disposto dell'articolo 20 che – in attuazione della direttiva 2014/17/UE – propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, al fine di integrare nella normativa nazionale le regole in materia di «passaporto europeo» di tali soggetti, ovverosia le disposizioni che consentono loro di operare in tutto il territorio dell'Unione ove siano già autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri;
    osservati inoltre i contenuti dell'articolo 21 – volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/UE relativa al bilancio d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese – e dell'articolo 22, che introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) misure finalizzate a garantire l'attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali,

impegna il Governo

a presentare alle Camere l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee, adottate nei sopracitati articoli del provvedimento all'esame, avrà sulle misure economico – finanziarie previste dalla legislazione italiana.
9/2670-A/4Albano, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    considerato il disposto dell'articolo 20 che – in attuazione della direttiva 2014/17/UE – propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, al fine di integrare nella normativa nazionale le regole in materia di «passaporto europeo» di tali soggetti, ovverosia le disposizioni che consentono loro di operare in tutto il territorio dell'Unione ove siano già autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri;
    osservati inoltre i contenuti dell'articolo 21 – volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/UE relativa al bilancio d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese – e dell'articolo 22, che introduce nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) misure finalizzate a garantire l'attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali,

impegna il Governo

a continuare a presentare alle Camere l'analisi dell'impatto che il recepimento delle norme europee, adottate nei sopracitati articoli del provvedimento all'esame, avrà sulle misure economico – finanziarie previste dalla legislazione italiana.
9/2670-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Albano, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il testo del disegno di legge n. 2670, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2019-2020»;
   considerato che il disposto dell'articolo 4 interviene sul decreto legislativo n. 206 del 2007 e precisamente, viene inserito all'articolo 34 il comma 2-bis, volto a recepire nel nostro ordinamento, con una formula espressa, anche il contenuto del paragrafo 3 dell'articolo 25 della «Direttiva qualifiche», specificando che la formazione si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti. La stessa implica la partecipazione del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità; di conseguenza è previsto il riconoscimento del trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo n. 368 del 1999;
    nello specifico sarà necessario considerare che i medici specialistici in formazione devono lavorare a tempo pieno all'interno delle strutture identificate dagli organi competenti, partecipando a tutte le attività della struttura, compresa l'attività di guardia, l'attività chirurgica, l'attività ambulatoriale, l'attività di reparto, in una progressiva acquisizione della autonomia, sempre sotto il controllo del tutor di riferimento, che non deve però necessariamente essere presente nello svolgimento dell'attività, proprio per permettere una autonomizzazione progressiva e tutelata del medico in formazione,

impegna il Governo

a rivedere la legge sulla formazione specialistica medica (decreto legislativo n. 368 del 1999) per far sì che la qualità della formazione si adegui agli standard europei, facilitando la libera circolazione dei medici specialistici ed il reciproco riconoscimento dei titoli.
9/2670-A/5Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il testo del disegno di legge n. 2670, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2019-2020»;
   considerato che il disposto dell'articolo 4 interviene sul decreto legislativo n. 206 del 2007 e precisamente, viene inserito all'articolo 34 il comma 2-bis, volto a recepire nel nostro ordinamento, con una formula espressa, anche il contenuto del paragrafo 3 dell'articolo 25 della «Direttiva qualifiche», specificando che la formazione si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti. La stessa implica la partecipazione del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, compresi i turni di guardia, in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per l'intera durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità; di conseguenza è previsto il riconoscimento del trattamento economico di cui agli articoli da 37 a 41 del decreto legislativo n. 368 del 1999;
    nello specifico sarà necessario considerare che i medici specialistici in formazione devono lavorare a tempo pieno all'interno delle strutture identificate dagli organi competenti, partecipando a tutte le attività della struttura, compresa l'attività di guardia, l'attività chirurgica, l'attività ambulatoriale, l'attività di reparto, in una progressiva acquisizione della autonomia, sempre sotto il controllo del tutor di riferimento, che non deve però necessariamente essere presente nello svolgimento dell'attività, proprio per permettere una autonomizzazione progressiva e tutelata del medico in formazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la legge sulla formazione specialistica medica (decreto legislativo n. 368 del 1999) per far sì che la qualità della formazione si adegui agli standard europei, facilitando la libera circolazione dei medici specialistici ed il reciproco riconoscimento dei titoli.
9/2670-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti.


   La Camera,
   premesso che:
   considerato che il disposto dell'articolo 4 interviene sul decreto legislativo n. 206 del 2007, in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, contemperando l'esigenza dei cittadini dell'UE che risiedono in Italia di vedersi riconosciuto il tirocinio professionale effettuato in altro Stato membro;
    vista la necessità di arginare il dilagante fenomeno dell'iscrizione di migliaia di professionisti agli ordini professionali italiani in assenza di elementi di chiarezza che consentano di ricostruire, nei suoi contenuti, il percorso complessivamente seguito al fine del conseguimento del titolo professionale,

impegna il Governo

ad attivare le misure necessarie volte a monitorare attraverso il coordinamento dei ministeri competenti il fenomeno descritto in premessa e che interessa migliaia di professionisti iscritti agli ordini professionali in Italia e a presentare alle Camere all'analisi dell'impatto sociale, formativo ed occupazionale in Italia di tale norma.
9/2670-A/6Bucalo, Frassinetti, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
   considerato che il disposto dell'articolo 4 interviene sul decreto legislativo n. 206 del 2007, in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, contemperando l'esigenza dei cittadini dell'UE che risiedono in Italia di vedersi riconosciuto il tirocinio professionale effettuato in altro Stato membro;
    vista la necessità di arginare il dilagante fenomeno dell'iscrizione di migliaia di professionisti agli ordini professionali italiani in assenza di elementi di chiarezza che consentano di ricostruire, nei suoi contenuti, il percorso complessivamente seguito al fine del conseguimento del titolo professionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare le misure necessarie volte a monitorare attraverso il coordinamento dei ministeri competenti il fenomeno descritto in premessa e che interessa migliaia di professionisti iscritti agli ordini professionali in Italia e a presentare alle Camere all'analisi dell'impatto sociale, formativo ed occupazionale in Italia di tale norma.
9/2670-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Bucalo, Frassinetti, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha prorogato per altri 15 anni, vale a dire fino alla fine del 2033, la durata delle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in essere al 1o gennaio 2019;
    l'articolo 182, secondo comma, del decreto-legge 19 maggio 2020,n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha confermato la validità e l'efficacia dell'articolo 1, commi 682 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per «la necessità di rilancio del settore – turistico e al fine di contenere i danni, diretti ed indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19» ha dettato alcune prescrizioni alle amministrazioni concedenti indicando i comportamenti da cui le stesse si devono astenere e quelli da porre in essere;
    l'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha esteso la proroga alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché alle strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo;
    molti comuni che nei mesi scorsi hanno dato attuazione alla legge dello Stato e prorogato, a migliaia di operatori del settore, le concessioni in loro possesso, stanno assistendo a decisioni dei diversi TAR che in alcuni casi confermano la validità e l'efficacia della legge n. 145 del 2018 statuendo che non può esserci un'interpretazione abrogativa di una norma statale da parte della Pubblica Amministrazione e in altri casi decisioni di senso contrario che ritengono la normativa nazionale in contrasto con la normativa europea;
    lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n. 7258 del 2019 ha statuito che i Comuni possono applicare la legge n. 145 del 2018, mentre con la sentenza n. 7874 del 2019 si è espressa in senso contrario;
    in questo momento di incertezza, la Commissione Europea ha contestato la decisione dell'Italia inviando lo scorso 3 dicembre una lettera di messa in mora a causa del presunto mancato rispetto del diritto europeo nella gestione delle concessioni, a cui sono seguiti i pronunciamenti dell'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, che hanno trovato riscontro nelle ultime settimane in numerose sentenze di diversi Tribunali Amministrativi regionali i quali in sostanza hanno ribadito l'obbligatorietà per i Comuni di disapplicare la disciplina italiana, in quanto contraria alle disposizioni comunitarie in materia,

impegna il Governo

a prevedere urgentemente un intervento che risolva il conflitto tra la normativa nazionale e comunitaria attivando i canali di interlocuzione con la Commissione Europea al fine di redigere un cronoprogramma per adeguare la normativa fornendo criteri univoci ed uniformi sul territorio nazionale, e precisare i contenuti degli interventi normativi in essere che, oltre al regime transitorio, prevedono, da tempo, l'assegnazione competitiva delle nuove aree concedibili e le domande di investimenti da parte degli attuali concessionari, il tutto in modo da garantire senza ambiguità la legittimità degli atti posti in essere dai Comuni e indicare una soluzione agli enti i cui provvedimenti sono oggetto di annullamento da parte della giustizia amministrativa al fine di scongiurare il rischio concreto di un blocco pressoché totale dell'azione amministrativa dei Comuni in materia e di una crisi generale del settore turistico balneare.
9/2670-A/7Buratti, Gavino Manca.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha prorogato per altri 15 anni, vale a dire fino alla fine del 2033, la durata delle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in essere al 1o gennaio 2019;
    l'articolo 182, secondo comma, del decreto-legge 19 maggio 2020,n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha confermato la validità e l'efficacia dell'articolo 1, commi 682 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e per «la necessità di rilancio del settore – turistico e al fine di contenere i danni, diretti ed indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19» ha dettato alcune prescrizioni alle amministrazioni concedenti indicando i comportamenti da cui le stesse si devono astenere e quelli da porre in essere;
    l'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha esteso la proroga alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché alle strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo;
    molti comuni che nei mesi scorsi hanno dato attuazione alla legge dello Stato e prorogato, a migliaia di operatori del settore, le concessioni in loro possesso, stanno assistendo a decisioni dei diversi TAR che in alcuni casi confermano la validità e l'efficacia della legge n. 145 del 2018 statuendo che non può esserci un'interpretazione abrogativa di una norma statale da parte della Pubblica Amministrazione e in altri casi decisioni di senso contrario che ritengono la normativa nazionale in contrasto con la normativa europea;
    lo stesso Consiglio di Stato con la sentenza n. 7258 del 2019 ha statuito che i Comuni possono applicare la legge n. 145 del 2018, mentre con la sentenza n. 7874 del 2019 si è espressa in senso contrario;
    in questo momento di incertezza, la Commissione Europea ha contestato la decisione dell'Italia inviando lo scorso 3 dicembre una lettera di messa in mora a causa del presunto mancato rispetto del diritto europeo nella gestione delle concessioni, a cui sono seguiti i pronunciamenti dell'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, che hanno trovato riscontro nelle ultime settimane in numerose sentenze di diversi Tribunali Amministrativi regionali i quali in sostanza hanno ribadito l'obbligatorietà per i Comuni di disapplicare la disciplina italiana, in quanto contraria alle disposizioni comunitarie in materia,

impegna il Governo

a prevedere urgentemente un intervento attivando i canali di interlocuzione con la Commissione Europea al fine di redigere un cronoprogramma per adeguare e coordinare la normativa ai principi del diritto UE fornendo criteri univoci ed uniformi sul territorio nazionale, il tutto in modo da garantire senza ambiguità la legittimità degli atti posti in essere dai Comuni e indicare una soluzione agli enti al fine di scongiurare il rischio concreto di un blocco pressoché totale dell'azione amministrativa dei Comuni in materia e di una crisi generale del settore turistico.
9/2670-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Buratti, Gavino Manca, De Luca, Ianaro, Ferri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 della presente legge europea reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365, avviato per mancata attuazione della medesima direttiva;
    in aderenza a quanto disposto dalla direttiva, tale articolo attribuisce espressamente all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, enunciandone anche i compiti conseguentemente ascritti;
    l'articolo 1 prevede, pertanto, una serie di modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di «attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», modifiche alla legge n. 300 del 1970 (il cosiddetto Statuto dei lavoratori) e l'integrazione di ulteriori 3 unità del contingente di personale di UNAR, con l'aumento della pianta organica, per meglio svolgere le nuove funzioni assegnate;
    l'UNAR, istituito con l'articolo 7 del decreto legislativo n. 251 del 2003, è un ufficio che si occupa di promuovere la «parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica», con la funzione anche di finanziare e promuovere progetti che abbiano come fine ultimo l'integrazione e la lotta alla discriminazioni di genere, razza, religione o orientamento sessuale;
    nell'ambito del caso ARES(2019)1602365, la Commissione europea ha chiesto informazioni all'Italia su una serie di questioni, anche in riferimento allo svolgimento dei compiti e alle risorse finanziarie assegnate all'UNAR. La Commissione ha rilevato che la designazione dell'UNAR, quale organismo previsto dall'articolo 4 della direttiva n. 2014/54/UE, non è ancora stata resa pubblica, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 della medesima direttiva; tale esigenza diventa più attuale se si tiene conto delle centinaia di associazioni che, facenti parte del CNEL e in rappresentanza del cosiddetto Terzo settore, nel rispetto di una serie di criteri tra cui quello di essere «senza fini di lucro», svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e dunque partecipano utilmente con propri progetti ai bandi emanati dall'Ufficio,

impegna il Governo

ad aggiornare il sito istituzionale dell'UNAR, anche alla luce delle nuove funzioni ad esso attribuite dall'articolo 1 della presente legge europea, anche in materia di nazionalità, rendendo pubblica altresì, mediante canali web istituzionali, l'attività svolta e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse ad esso assegnate.
9/2670-A/8Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 della presente legge europea reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365, avviato per mancata attuazione della medesima direttiva;
    in aderenza a quanto disposto dalla direttiva, tale articolo attribuisce espressamente all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, enunciandone anche i compiti conseguentemente ascritti;
    l'articolo 1 prevede, pertanto, una serie di modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di «attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», modifiche alla legge n. 300 del 1970 (il cosiddetto Statuto dei lavoratori) e l'integrazione di ulteriori 3 unità del contingente di personale di UNAR, con l'aumento della pianta organica, per meglio svolgere le nuove funzioni assegnate;
    l'UNAR, istituito con l'articolo 7 del decreto legislativo n. 251 del 2003, è un ufficio che si occupa di promuovere la «parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica», con la funzione anche di finanziare e promuovere progetti che abbiano come fine ultimo l'integrazione e la lotta alla discriminazioni di genere, razza, religione o orientamento sessuale;
    nell'ambito del caso ARES(2019)1602365, la Commissione europea ha chiesto informazioni all'Italia su una serie di questioni, anche in riferimento allo svolgimento dei compiti e alle risorse finanziarie assegnate all'UNAR. La Commissione ha rilevato che la designazione dell'UNAR, quale organismo previsto dall'articolo 4 della direttiva n. 2014/54/UE, non è ancora stata resa pubblica, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 della medesima direttiva; tale esigenza diventa più attuale se si tiene conto delle centinaia di associazioni che, facenti parte del CNEL e in rappresentanza del cosiddetto Terzo settore, nel rispetto di una serie di criteri tra cui quello di essere «senza fini di lucro», svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e dunque partecipano utilmente con propri progetti ai bandi emanati dall'Ufficio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aggiornare il sito istituzionale dell'UNAR, anche alla luce delle nuove funzioni ad esso attribuite dall'articolo 1 della presente legge europea, anche in materia di nazionalità, rendendo pubblica altresì, mediante canali web istituzionali, l'attività svolta e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse ad esso assegnate.
9/2670-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici si applica in tutti i casi in cui gli animali sono utilizzati o sono destinati a essere utilizzati nelle procedure a fini scientifici, o anche ai casi in cui vengono semplicemente allevati appositamente affinché i loro organi o tessuti possano essere usati a fini scientifici;
    le prescrizioni della direttiva citata stabiliscono, in particolare, misure relative alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi, fissando al contempo norme relative alla sostituzione, alla riduzione dell'uso di animali nelle procedure di sperimentazione, al perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione, della cura e dell'uso degli animali nelle stesse procedure, alla regolamentazione dell'origine di provenienza degli animali, all'allevamento, alla marcatura e alla soppressione degli animali impiegati a fini scientifici, nonché norme relative alla valutazione e all'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure di ricerca;
    il considerando n. 10 della direttiva 2010/637UE prevede che la stessa direttiva rappresenta un passo importante verso il conseguimento dell'obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile e che, a tal fine, essa cerca di agevolare e di promuovere lo sviluppo di approcci alternativi;
    l'articolo 47 della direttiva 2010/63/CE prevede che la Commissione e gli Stati membri contribuiscono allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello, o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedano l'uso di animali o utilizzino un minor numero di animali o che comportino procedure meno dolorose, e prendono tutte le misure che ritengono opportune per incoraggiare la ricerca in questo settore;
    nel 2012-13 l'iniziativa europea dei cittadini « Stop Vivisection» con la proposta di quadro legislativo volto a eliminare la sperimentazione animale nell'Unione Europea, ha raccolto oltre 1 milione e 100 mila firme, di cui 690 mila in Italia;
    nel 2015, la Commissione europea, pur riaffermando nella sua risposta all'ICE la validità delle direttiva, ha ritenuto «urgente» favorire la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento della sperimentazione animale attraverso la condivisione delle conoscenze e si è impegnata pertanto a sostenere lo sviluppo e la convalida di approcci alternativi,

impegna il Governo:

   a prevedere, a regime, congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali nonché a pianificare una strategia di transizione verso nuovi Approcci Metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;
   a promuovere iniziative legislative per individuare laboratori pubblici, istituti universitari, centri di ricerca sanitaria che presentino progetti che vadano verso una ricerca con metodi sostitutivi al modello animale, con l'applicazione integrata dei Nuovi Approcci Metodologici (NAM);
   a individuare iniziative legislative che favoriscano l'introduzione nella formazione universitaria e specialistica degli studi su modelli sostitutivi con l'uso dei NAM;
   ad allestire strutture adeguate a fornire supporto pratico ai ricercatori che utilizzano i NAM.
9/2670-A/9Brambilla, Dall'Osso, Baldini, Frassinetti, Bellucci, Siracusano, Zanella, Prestipino, Siragusa, Biancofiore, Ferri, Bond, Maturi, Rizzetto, Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici si applica in tutti i casi in cui gli animali sono utilizzati o sono destinati a essere utilizzati nelle procedure a fini scientifici, o anche ai casi in cui vengono semplicemente allevati appositamente affinché i loro organi o tessuti possano essere usati a fini scientifici;
    le prescrizioni della direttiva citata stabiliscono, in particolare, misure relative alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi, fissando al contempo norme relative alla sostituzione, alla riduzione dell'uso di animali nelle procedure di sperimentazione, al perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione, della cura e dell'uso degli animali nelle stesse procedure, alla regolamentazione dell'origine di provenienza degli animali, all'allevamento, alla marcatura e alla soppressione degli animali impiegati a fini scientifici, nonché norme relative alla valutazione e all'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure di ricerca;
    il considerando n. 10 della direttiva 2010/637UE prevede che la stessa direttiva rappresenta un passo importante verso il conseguimento dell'obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile e che, a tal fine, essa cerca di agevolare e di promuovere lo sviluppo di approcci alternativi;
    l'articolo 47 della direttiva 2010/63/CE prevede che la Commissione e gli Stati membri contribuiscono allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello, o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non prevedano l'uso di animali o utilizzino un minor numero di animali o che comportino procedure meno dolorose, e prendono tutte le misure che ritengono opportune per incoraggiare la ricerca in questo settore;
    nel 2012-13 l'iniziativa europea dei cittadini « Stop Vivisection» con la proposta di quadro legislativo volto a eliminare la sperimentazione animale nell'Unione Europea, ha raccolto oltre 1 milione e 100 mila firme, di cui 690 mila in Italia;
    nel 2015, la Commissione europea, pur riaffermando nella sua risposta all'ICE la validità delle direttiva, ha ritenuto «urgente» favorire la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento della sperimentazione animale attraverso la condivisione delle conoscenze e si è impegnata pertanto a sostenere lo sviluppo e la convalida di approcci alternativi,

impegna il Governo:

   compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e con la normativa europea di riferimento a valutare l'opportunità di:
    prevedere, a regime, congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali nonché pianificare una strategia di transizione verso nuovi Approcci Metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;
    promuovere iniziative legislative per individuare laboratori pubblici, istituti universitari, centri di ricerca sanitaria che presentino progetti che vadano verso una ricerca con metodi sostitutivi al modello animale, con l'applicazione integrata dei Nuovi Approcci Metodologici (NAM);
    individuare iniziative legislative che favoriscano l'introduzione nella formazione universitaria e specialistica degli studi su modelli sostitutivi con l'uso dei NAM;
    allestire strutture adeguate a fornire supporto pratico ai ricercatori che utilizzano i NAM.
9/2670-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Brambilla, Dall'Osso, Baldini, Frassinetti, Bellucci, Siracusano, Zanella, Prestipino, Siragusa, Biancofiore, Ferri, Bond, Maturi, Rizzetto, Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il tabulato telefonico contiene una notevole quantità di informazioni molto sensibili: «traccia» la vita di ciascuno, dalle relazioni agli spostamenti, alle abitudini, ai collegamenti informatici e può, dunque, «svelare» la posizione nello spazio e nel tempo di una persona e la sua cerchia di relazioni sociali (con chi parla, a che ora parla, quanto tempo parla, dove si trova quando parla, con quale frequenza lo fa, chi chiama dopo aver sentito una persona e così via). Nel 2014 solo la compagnia Vodafone dichiarò di essere destinataria in Italia di oltre 600.000 richieste di tabulati;
    le informazioni relative al traffico telefonico sono conservate dalla compagnia telefonica per anni. Esistono persino appositi programmi che, analizzando i registri delle chiamate su un determinato periodo, costruiscono un grafico delle relazioni di una persona; con l'evoluzione tecnologica e le nuove conoscenze sarà possibile progressivamente ottenere dai tabulati un controllo della persona sempre più pregnante;
    l'articolo 132 del codice privacy prevede al comma 3 che i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero;
    con la Sentenza pregiudiziale del 2 marzo 2021 nella causa C-746/18, la Corte di giustizia dell'unione europea ha dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/ relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo»;
    la Corte ha inoltre affermato che l'articolo già citato «deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale»;
    la Corte precisa che il requisito di indipendenza che l'autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve soddisfare «impone che tale autorità abbia la qualità di terzo rispetto a quella che chiede l'accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna. In particolare, in ambito penale, il requisito di indipendenza implica (...) che l'autorità incaricata di tale controllo preventivo, da un lato, non sia coinvolta nella conduzione dell'indagine penale di cui trattasi e, dall'altro, abbia una posizione di neutralità nei confronti delle parti del procedimento penale. Ciò non si verifica nel caso di un pubblico ministero che dirige il procedimento di indagine ed esercita, se del caso, l'azione penale. Infatti, il pubblico ministero non ha il compito di dirimere in piena indipendenza una controversia, bensì quello di sottoporla, se del caso, al giudice competente, in quanto parte nel processo che esercita l'azione penale. La circostanza che il pubblico ministero sia tenuto, conformemente alle norme che disciplinano le sue competenze e il suo status, a verificare gli elementi a carico e quelli a discarico, a garantire la legittimità del procedimento istruttorio e ad agire unicamente in base alla legge ed al suo convincimento non può essere sufficiente per conferirgli lo status di terzo rispetto agli interessi in gioco nel senso descritto al punto 52 della presente sentenza. Ne consegue che il pubblico ministero non è in grado di effettuare il controllo preventivo»;
    la sentenza precisa inoltre che «conformemente al principio di proporzionalità, soltanto la lotta contro le forme gravi di criminalità e la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica sono idonee a giustificare ingerenze gravi nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta, come quelle che comporta la conservazione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione»;
    la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dunque fatto chiarezza, stabilendo che per ottenere i tabulati non basta la richiesta del pubblico ministero, ma è necessaria l'autorizzazione del Giudice, e che deve essere la legge a stilare l'elenco dei reati per i quali consentire la richiesta;
    è opportuno ricordare che le pronunce dei giudici della Corte di Giustizia quando la decisione è resa in sede di rinvio pregiudiziale non sono vincolanti solo per il giudice che ha sollevato la questione, ma spiegano i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte,

impegna il Governo

ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, conformemente all'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea quanto alle condizioni soggettive e oggettive di applicabilità, apportando le opportune modifiche al codice di procedura penale e al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevedendo, tra l'altro, che l'accesso del pubblico ministero ai dati sia subordinato all'autorizzazione del giudice ovvero in caso di urgenza alla successiva convalida.
9/2670-A/10. (Nuova formulazione) Costa, Annibali, Magi, Vitiello, Zanettin, Bartolozzi, Cristina, Pittalis, Cassinelli, Siracusano, Giannone, Marchetti, Bisa, Di Muro, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri, Bazoli, Fornaro, Giuliano, Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che,
    l'articolo 8 della legge in questione novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea 2018/2273. In primo luogo, viene modificato l'articolo 80, commi 1 e 5, del Codice, al fine di eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore, nei casi di obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Inoltre, con le modifiche all'articolo 105, commi 4 e 6, del Codice, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Si stabilisce anche che, a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione debba essere il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività;
   considerato che:
    in data 24 gennaio 2019 la Commissione Europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273, con la quale ha contestato l'incompatibilità di alcune disposizioni dell'ordinamento interno in materia di contratti pubblici rispetto a quanto disposto dalle direttive europee relative alle concessioni (Direttiva 2014/23), agli appalti pubblici nei settori ordinari (Direttiva 2014/24) e agli appalti pubblici nei settori speciali (Direttiva 2014/25). A seguito della valutazione della risposta del Governo, la Commissione europea ha indirizzato all'Esecutivo una lettera di costituzione in mora complementare del 27 novembre 2019, rilevando i problemi di conformità sollevati in precedenza non ancora risolti e individuando ulteriori disposizioni della legislazione italiana non conformi alle citate direttive;
    tuttavia, allo stato attuale, le imprese mafiose entrano anche nella fase di realizzazione dell'opera pubblica, attraverso i collaudati meccanismi dei subappalti e sub-affidamenti di ogni genere. Queste attività inevitabilmente ancorate al territorio, offrono alle organizzazioni mafiose assoluta facilità di inserimento, tenuto conto del controllo diretto da esse notoriamente esercitato sul territorio;
    tuttavia, allo stato attuale, la modalità maggiormente pervasiva di infiltrazione criminale e mafiosa nella fase di realizzazione dell'opera pubblica, si realizza attraverso i collaudati meccanismi dei subappalti e sub-affidamenti di ogni genere. Queste attività inevitabilmente ancorate al territorio, offrono alle organizzazioni mafiose assoluta facilità di inserimento, tenuto conto del controllo diretto da esse notoriamente esercitato sul territorio, associato alle minori capacità di verifica e controllo dei soggetti effettivamente coinvolti nelle procedure di gara,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti finalizzati a rafforzare i controlli tecnici e amministrativi su progettisti, direttori dei lavori e collaudatori delle opere appaltate o subappaltate, nonché sull'affidamento di servizi e forniture, rafforzando gli strumenti che consentano di far emergere la presenza di condizioni ostative al conferimento dei predetti incarichi ai sensi della disciplina antimafia, e mettendo a disposizione delle Prefetture strumenti che permettano di disporre, a livello nazionale, del contenuto delle comunicazioni e delle informazioni inibitorie rilasciate a carico delle imprese.
9/2670-A/11Maraia.


   La Camera,
   premesso che,
    l'articolo 8 della legge in questione novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea 2018/2273. In primo luogo, viene modificato l'articolo 80, commi 1 e 5, del Codice, al fine di eliminare la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l'operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore, nei casi di obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta o, indipendentemente dall'importo a base di gara, che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Inoltre, con le modifiche all'articolo 105, commi 4 e 6, del Codice, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Si stabilisce anche che, a dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione debba essere il medesimo subappaltatore e non già il concorrente che subappalta le attività;
   considerato che:
    in data 24 gennaio 2019 la Commissione Europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2273, con la quale ha contestato l'incompatibilità di alcune disposizioni dell'ordinamento interno in materia di contratti pubblici rispetto a quanto disposto dalle direttive europee relative alle concessioni (Direttiva 2014/23), agli appalti pubblici nei settori ordinari (Direttiva 2014/24) e agli appalti pubblici nei settori speciali (Direttiva 2014/25). A seguito della valutazione della risposta del Governo, la Commissione europea ha indirizzato all'Esecutivo una lettera di costituzione in mora complementare del 27 novembre 2019, rilevando i problemi di conformità sollevati in precedenza non ancora risolti e individuando ulteriori disposizioni della legislazione italiana non conformi alle citate direttive;
    tuttavia, allo stato attuale, le imprese mafiose entrano anche nella fase di realizzazione dell'opera pubblica, attraverso i collaudati meccanismi dei subappalti e sub-affidamenti di ogni genere. Queste attività inevitabilmente ancorate al territorio, offrono alle organizzazioni mafiose assoluta facilità di inserimento, tenuto conto del controllo diretto da esse notoriamente esercitato sul territorio;
    tuttavia, allo stato attuale, la modalità maggiormente pervasiva di infiltrazione criminale e mafiosa nella fase di realizzazione dell'opera pubblica, si realizza attraverso i collaudati meccanismi dei subappalti e sub-affidamenti di ogni genere. Queste attività inevitabilmente ancorate al territorio, offrono alle organizzazioni mafiose assoluta facilità di inserimento, tenuto conto del controllo diretto da esse notoriamente esercitato sul territorio, associato alle minori capacità di verifica e controllo dei soggetti effettivamente coinvolti nelle procedure di gara,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti finalizzati a rafforzare i controlli tecnici e amministrativi su progettisti, direttori dei lavori e collaudatori delle opere appaltate o subappaltate, nonché sull'affidamento di servizi e forniture, rafforzando gli strumenti che consentano di far emergere la presenza di condizioni ostative al conferimento dei predetti incarichi ai sensi della disciplina antimafia attualmente vigente.
9/2670-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 116 del 2020 (attuazione delle direttive UE 851 e 8522 sui rifiuti e sui rifiuti da imballaggio) è intervenuto con l'obiettivo generale di favorire i concetti di sostenibilità e riutilizzabilità degli imballaggi, stabilendo all'interno del Codice ambientale (articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006) che:
     a) tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi;
     b) vi è l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea;
    poiché la norma di cui al nuovo articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 era stata introdotta senza un adeguato periodo transitorio come segnalato da tutte le filiere attive nella produzione degli imballaggi, l'ultimo «decreto milleproroghe» (articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 183 del 2020, convertito dalla legge n. 21 del 2021) ha sospeso fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione dell'obbligo di cui alla su indicata lettera a), mentre lo stesso non è avvenuto per quello di cui alla su indicata lettera b);
    vi è l'esigenza che sia concesso alle aziende attive nel settore degli imballaggi il tempo necessario per permettere loro di smaltire le scorte esistenti e di modificare le etichette e le stampe litografiche sugli imballaggi, così da adeguarsi anche al nuovo obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea;
    si pensi all'esempio degli imballaggi metallici, diffusissimi per la sana e corretta conservazione di alimenti e bevande: l'assenza di un periodo transitorio causa gravi problemi legati in particolare ai piccoli formati e alle chiusure, per i quali tra l'altro vi sono parecchie concrete difficoltà di applicazione: vi sono alcuni barattoli e lattine che sono molto piccoli e su cui sarebbe difficile riportare un marchio: la stessa cosa vale per alcune chiusure, in particolare i tappi corona e a vite per bottiglie che spesso hanno già un marchio o altra grafica e su cui non sarebbe semplice trovare spazio adeguato;
    nell'audizione sulle sue linee programmatiche del 16 marzo 2021 presso le competenti Commissioni di Camera e Senato, il Ministro della transizione ecologica ha citato tra i temi prioritari nell'agenda del dicastero quello dei decreti correttivi ai decreti legislativi varati per l'attuazione dell'intero «Pacchetto dell'economia circolare» della UE (compreso quindi il decreto legislativo n. 116 del 2020 che ha introdotto la normativa in questione),

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di introdurre nel primo provvedimento utile, la sospensione fino al 31 dicembre 2021 anche dell'obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea, nonché l'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo, ovvero dal 1o gennaio 2022.
9/2670-A/12Deiana.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 – Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici – del presente atto ha suscitato un ampio dibattito nell'opinione pubblica, all'interno della comunità scientifica e in seno alle Commissioni parlamentari competenti;
    i metodi sostitutivi alla ricerca basata sul modello animale, sono in sintonia con la richiesta crescente nel Paese di individuare soluzioni alternative nella sperimentazione;
    in molti paesi europei e nel mondo, si investe in ricerca e formazione dei ricercatori su Nuovi Approcci Metodologici senza uso degli animali;
    diverse associazioni scientifiche nazionali e internazionali sostengono la necessità di promuovere lo sviluppo e l'applicazione integrata di Nuovi Approcci Metodologici (NAM), un sistema complesso di metodi che integra molte tecniche: in vitro, in silicio, computazionali, tecniche omiche, intelligenza artificiale e molto altro, con potenzialità predittive superiori a quelle che si possono ottenere con il modello animale;
    a tal fine nasce la necessità di investire risorse dello Stato mirate a sostenere e promuovere questo settore della ricerca. Lo scopo di questo ordine del giorno è sottolineare al Governo l'importanza di impegnarsi in questa direzione, e di destinare fondi a enti pubblici di ricerca per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali nella sperimentazione;
    per questi motivi s'invita il Governo a valutare l'opportunità di incrementare questi fondi e destinarli, al fine di promuovere la formazione di studenti e di giovani ricercatori, nell'ambito dei Nuovi approcci Metodologici;
    includere esperti in NAM tra i revisori di progetti di ricerca, preposti alla valutazione dei progetti presentati al fine di ottenere fondi e autorizzazioni;
    destinare fondi all'allestimento di laboratori idonei,

impegna il Governo a valutare di:
   incrementare i fondi destinati alla Ricerca basata sui Nuovi Approcci Metodologici senza uso degli animali;
   promuovere iniziative legislative per individuare laboratori pubblici, istituti universitari, centri di ricerca sanitaria che presentino progetti che vadano verso una ricerca con metodi sostitutivi al modello animale, con l'applicazione integrata dei Nuovi Approcci Metodologici (NAM);
   individuare iniziative legislative che favoriscano l'utilizzo nella formazione universitaria e specialistica degli studi su modelli sostitutivi con l'uso dei NAM,
   impegnarsi nell'allestimento di strutture adeguate a fornire supporto pratico ai giovani ricercatori che utilizzano i NAM.
9/2670-A/13Sarli, Termini, Siragusa, Spessotto, Di Lauro, Suriano, Ehm.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Al capo V sono presenti norme europee in materia sanitaria;
    non si può non fare riferimento a tutte le problematiche relative ai vaccini e alla pandemia;
    i casi accertati di COVID-19 in Europa sono quasi trenta milioni, con un numero di decessi di oltre 720 mila, e i casi accertati di infezione nella sola Italia hanno superato i 3,3 milioni con oltre centomila morti;
    al « Vaccine Day», con il quale, lo scorso 27 dicembre, tutte le Nazioni europee hanno dato inizio nello stesso giorno alle campagne di vaccinazione nazionali, ha fatto seguito l'inizio della distribuzione del vaccino in Italia, partita l'ultimo giorno dell'anno 2020;
    tenendo conto delle indicazioni internazionali ed europee, che per prime hanno sviluppato modalità e priorità secondo il rischio di malattia e l'uso dei vaccini autorizzati e della loro effettiva disponibilità, nell'assunzione della strategia generale messa a punto dalla Commissione europea la vaccinazione deve essere offerta alla popolazione calandola nell'epidemiologia locale, secondo valori e principi generali di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere;
    in base ad accordi preliminari d'acquisto sottoscritti dalla Commissione europea, e previa autorizzazione da parte della European medicine agency (EMA), i vaccini ad oggi disponibili sono Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca, mentre quelli che potremo avere a disposizione nel corso dell'anno 2021 sono quelli prodotti da Sanofi-Gsk, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Curevac;
    sinora la campagna vaccinale in ambito nazionale è stata caratterizzata da inefficienze e ritardi, in tutta Europa, dovuti in primo luogo alle difficoltà nell'approvvigionamento delle sostanze vaccinali, e al temporaneo stop imposto ad AstraZeneca, e, in secondo luogo dovuti a strategie vaccinali incongrue messe in atto in alcune regioni;
    ulteriori ritardi sono dovuti all'impossibilità di prenotare le dosi di vaccino necessarie, prima che su quel vaccino (in questo momento è d'attualità il caso Sputnik) si pronunci l’European medicine agency (EMA);
    sarebbe necessario che l'Europa iniziasse già ad effettuare dei pre-ordini congiunti con le varie case farmaceutiche, anche se non è ancora arrivato il via libera scientifico da parte dell'Ema. Questo permetterebbe di velocizzare i processi, una volta avuta l'autorizzazione da parte dell'agenzia di controllo europea,

impegna il Governo

a farsi portavoce in Europa della necessità di velocizzare le procedure relative all'acquisto dei vaccini, istituendo la possibilità di effettuare delle prenotazioni di acquisto alle varie case farmaceutiche, in anticipo rispetto al via libera scientifico da parte dell'Ema; prenotazioni che poi verrebbero confermate all'atto della concessione dell'autorizzazione.
9/2670-A/14Gemmato, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rappresenta uno degli strumenti di adeguamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea;
    il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 19 marzo 2021, fornisce disposizioni attuati ve del Regolamento (CE) n. 1235/2008, applicativo del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi;
    predetto decreto ministeriale aggiunge criteri di rating degli operatori e criteri di presunzione del rischio, da cui derivano ulteriori oneri a carico delle attività economiche interessate, non riscontrabili né compatibili con la normativa europea vigente;
    il nuovo sistema di controlli, che comporta una «presunzione di rischio elevato» per gli operatori, comporta un passaggio medio da una a tre ispezioni l'anno per importazione, con il caso pratico che se un importatore di banane dall'Ecuador con oltre 200 importazioni l'anno prima subiva un campionamento ogni anno, adesso potrà ricevere fino a 250 campionamenti, con i relativi costi anche accollati al sistema doganale nazionale;
    i criteri di valutazione stabiliti nel Regolamento (UE) n. 2017/625, validi anche per i controlli sui prodotti biologici, non si basano su modalità di presunzione del rischio, ma su un'analisi basata su eventuali rischi legati a filiere, prodotti e Paesi di provenienza;
    le importazioni di derrate biologiche, in Italia, sono condotte da circa 500 operatori e riguardano, tra le altre, banane, soia e cacao, derrate che non sono affatto prodotte in Italia, o che non sono prodotte in quantità lontanamente sufficienti da soddisfare la domanda interna;
    la presunzione del rischio di cui al predetto decreto ministeriale integra una discriminazione nei confronti degli operatori italiani, in quanto gli importatori degli altri Paesi membri dell'Unione europea continuano ad utilizzare la normativa standard di matrice UE anziché la normativa aggravata italiana;
    nel caso delle merci provenienti dalla Turchia, presso gli altri importatori europei saranno campionate solo alcune derrate alimentari (ritenute più a rischio per i criteri UE), mentre gli importatori italiani dovranno subire controlli per ogni tipologia di merce;
    la produzione biologica in Italia interessa oltre 80.000 imprese e 59.000 agricoltori, cui si aggiungono 12.000 agricoltori che trasformano le proprie produzioni e 10.000 imprese di trasformazione, compreso l'indotto il comparto vale oltre 4 miliardi di euro sul mercato domestico e oltre 2 miliardi di euro di export;
    di conseguenza gli operatori italiani dovranno sobbarcarsi oneri e costi aggiuntivi, nonché tempi di attesa doganali maggiori rispetto ai competitor europei e le imprese agroalimentari nazionali si rivolgeranno necessariamente proprio a importatori concorrenti altri Paesi membri, anziché agli importatori nazionali, con la conseguenza di un aumento dei prezzi dei prodotti ed un valore aggiunto ad aziende extranazionali,

impegna il Governo

a ritirare il decreto ministeriale 18 febbraio 2021 di cui in premessa al fine di recepire, con nuovo atto normativo, in modo pedissequo la normativa europea in premessa, con riferimento al Regolamento (CE) n. 1235/2008, applicativo del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi, senza l'aggiunta di criteri e restrizioni ulteriori oltre a quelle disposte in sede europea e garantendo in ogni caso l'assenza di oneri a carico delle imprese maggiori rispetto a quelli vigenti nei confronti degli omologhi degli altri Paesi membri dell'Unione europea.
9/2670-A/15Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rappresenta uno degli strumenti di adeguamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea;
    come previsto dall'articolo 30, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nel cd. Disegno di legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale, nell'ambito dei rilievi mossi dalla Commissione europea mediante procedure di infrazione ex articoli 258 e 259 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o mediante procedure di pre-infrazione, mediante il sistema «EU Pilot»;
    in data 3 dicembre 2020, la Commissione europea ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora, aprendo la procedura d'infrazione INFR(2020)4118, di interesse della Direzione Generale per il mercato interno (DG GROW) della Commissione europea;
    con la predetta procedura d'infrazione, la Commissione europea ha contestato la proroga delle concessioni demaniali all'anno 2033 disposta dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
    il caso italiano inerente alle concessioni demaniali rappresenta un unicum, in quanto nel caso italiano esse costituirebbero un bene e non un servizio, come dichiarato dallo stesso Frits Bolkestein, Commissario europeo per il mercato interno della Commissione Prodi e promotore della Direttiva 2006/123/CE, cd. Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi;
    ai sensi della predetta direttiva, inoltre, il requisito della «scarsità delle risorse naturali», considerato dirimente e necessario per giustificare le evidenze pubbliche di cui alla normativa, in Italia non troverebbe riscontro;
    infatti, secondo il Rapporto acque di balneazione del Ministero della salute, sui 7458 chilometri di coste italiane, ve ne sarebbero 4970 balneabili e solamente 2000 circa assegnati in concessione e ospitanti strutture riconducibili a stabilimenti balneari;
    altri Paesi membri dell'Unione europea con una preminenza particolare del turismo estivo e balneare, come Croazia, Portogallo o Spagna, hanno ovviato a questa problematica mediante l'istituzione di meccanismi di concessione demaniale di durata dai 30 ai 75 anni, recependo peraltro la tipicità delle concessioni demaniali marittime e lacustri come gestione di beni e non di servizi, ai sensi della Direttiva Bolkestein, e quindi disponendone l'esclusione dal raggio applicativo della normativa;
    caso tipico e di scuola è costituito dalla «Ley de Costas» del Regno di Spagna, con cui la durata delle concessioni demaniali marittime è stata estesa a 75 anni, consentendo un ulteriore rinnovo per altri 75 anni;
    l'apertura di una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea e la mancanza ad oggi di un quadro chiaro in materia sta pregiudicando la sopravvivenza delle imprese attive nel settore, le quali sono, in buona parte, piccole imprese a conduzione familiare, che svolgono compiti di interesse pubblico come tutela della sicurezza, dell'igiene e dell'ambiente;
    è evidente che l'assenza di un deciso riassetto a tutela delle imprese ed il permanere del carattere d'incertezza per il settore sta comportando una cristallizzazione degli investimenti e dei risvolti occupazioni del settore, a detrimento dell'intera quota di indotto turistico relativo al mondo balneare;
    stanti le esperienze già in atto presso altri Paesi membri dell'Unione europea, è incomprensibile l'assenza di provvedimenti a tutela del settore, considerato anche come vi siano recenti pronunce a tutela della legittimità della proroga delle concessioni all'anno 2033, come le sentenze n. 454 e 459 emesse dal TAR di Lecce;
    la normativa europea di attuazione del programma Next Generation EU prevede che, per l'erogazione delle risorse impegnate nei programmi di cui ai Piani Nazionali, sia dato seguito a raccomandazioni normative dell'Unione europea, relative, tra le altre, anche alla concorrenza, con potenziale pregiudizio nei confronti del comparto turistico balneare nazionale che, come evidenziato ai sensi della presente premessa, non dovrebbe fare parte del raggio applicativo della cosiddetta Direttiva Servizi (come peraltro disposto in altri Paesi membri dell'Unione europea);
    tale situazione di incertezza, aggravata dalla mancata attuazione in modo uniforme della proroga di cui alla legge n. 145/2018 sul territorio nazionale e dalla crisi pandemica da COVID-19, rischia di mettere ulteriormente a rischio un comparto economico turistico che, dopo il tracollo della stagione turistica invernale 2020/2021, potrebbe comportare l'inevitabile perdita di quote di mercato nazionali a favore di concorrenti esteri;
    secondo stime CNA, il valore del turismo balneare nel 2018 tra fatturato e indotto ha superato i 2 miliardi di euro, per oltre 300.000 addetti impiegati,

impegna il Governo:

   a disporre, mediante apposito e tempestivo intervento normativo, l'esclusione delle concessioni demaniali marittime, lacustri e fluviali dall'ambito di applicazione della normativa europea di cui alla Direttiva 2006/123/CE, seguendo la prassi virtuosa di omologhi italiani come Spagna e Portogallo;
   a disporre una riforma del sistema delle concessioni demaniali tale da garantire una durata delle stesse di almeno 75 anni, con possibilità di un ulteriore rinnovo e tenendo in ogni caso in preminente considerazione gli interessi ed il ruolo ricoperto dagli attuali concessionari nella manutenzione e tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico nazionale;
   a disporre uniforme attuazione della proroga delle concessioni demaniali fino all'anno 2033 così come disposto dalla legge n. 145 del 2018;
   a scongiurare in ogni caso la messa ad evidenza pubblica delle concessioni demaniali, in deroga alla legge n. 145 del 2018, come condizione applicativa del programma Next Generation EU.
9/2670-A/16Caretta, Ciaburro, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rappresenta uno degli strumenti di adeguamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea;
    come previsto dall'articolo 30, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nel cosiddetto Disegno di legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale, nell'ambito dei rilievi mossi dalla Commissione europea mediante procedure di infrazione ex articoli 258 e 259 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o mediante procedure di pre-infrazione, mediante il sistema «EU Pilot»;
    in data 25 luglio 2019, le Autorità della Commissione europea hanno aperto la procedura d'infrazione n. 2019/2100, inerenti alle disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca;
    il testo in esame, nel corretto recepimento delle normative europee in materia di permessi di soggiorno, non dispone alcun meccanismo di temperamento dell'allocazione delle risorse relative alle prestazioni sociali basato sugli effettivi anni di residenza in Italia,

impegna il Governo

a vincolare l'erogazione delle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno di cui al testo in esame agli effettivi anni di residenza in Italia.
9/2670-A/17Montaruli, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Tra queste compare la tematica relativa alla leale concorrenza dei mercati e alla libera circolazione delle merci: evidentemente principi cardini alla base della partecipazione degli Stati membri all'Unione;
    a fronte di questi principi, però, ci sembra importante, sottolineare che il Governo austriaco ha imposto gravi limitazioni al traffico pesante sulla direttrice del Brennero di collegamento Nord-Sud Europa, giustificandole con l'emergenza da COVID-19;
    al Brennero, sul versante austriaco, sono stati allestiti punti di controllo delle certificazioni di negatività al virus da parte degli autisti, che, peraltro, sono richiesti in lingua tedesca o inglese, mentre il personale viaggiante aveva spesso a disposizioni certificazioni in lingua italiana che non sono state accettate;
    in sede di prima applicazione delle nuove regole, quindi, si sono create code lunghissime per la verifica della documentazione prodotta dagli autisti, che hanno rallentato in modo significativo il trasporto delle merci;
    le misure adottate sono totalmente in contrasto con quanto afferma l'Unione europea che ha introdotto le cosiddette Green Lanes, ovvero corsie facilitate per i veicoli ed i lavoratori dei trasporti alle frontiere allo scopo di poter contare su un flusso ininterrotto di prodotti alimentari, farmaci e merci essenziali per la produzione;
    si aggiunga, inoltre, che il tasso di positività relativamente basso (0,3 per cento) derivante dai sistematici test effettuati dai camionisti testimonia che il personale addetto al trasporto merci è abbastanza sicuro; le imprese di trasporto su strada e i conducenti rispettano le norme sanitarie applicabili;
    il valico alpino è la porta di transito di un cospicuo volume di merci, che ammontava a oltre 40 milioni di tonnellate nel 2018, e vede il passaggio di 4,5 milioni di camion all'anno che non hanno come origine né destinazione l'Austria;
    le organizzazioni di categoria italiane stanno lamentando una gravissima penalizzazione, messa in atto in violazione delle regole europee della libera circolazione delle merci e in assenza della benché minima reciprocità, posto che in Italia gli autotrasportatori esteri e austriaci possono entrare anche senza tampone;
    il blocco austriaco limita, violandolo, il principio di libera circolazione delle merci italiane e crea una evidente distorsione della concorrenza a favore delle sole imprese austriache,

impegna il Governo

a richiedere con risolutezza che cessino i blocchi unilaterali della circolazione e i controlli fortemente limitativi al confine italo-austriaco del Brennero, ai danni degli autotrasportatori italiani che percorrono il valico da sud a nord.
9/2670-A/18Maschio, Meloni, Lollobrigida, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca tra l'altro una serie di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali in contrasto con i principi e gli atti di derivazione europea nonché oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia o di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea;
    nel presente disegno di legge non vi è, tuttavia, alcuna disposizione volta a rimediare, ovvero arginare, l'abuso indiscriminato ed illegittimo dei contratti flessibili che la nostra Nazione pone in essere nell'impiego della pubblica amministrazione, nonostante le molteplici pronunce della Corte europea di Lussemburgo che da sempre indicano chiaramente all'Italia la necessità impellente di rivedere le norme e la prassi in materia;
    il precariato nella pubblica amministrazione costituisce una grave piaga del sistema lavorativo e socio-economico nazionale al quale il legislatore non ha inteso rimediare nemmeno in occasione dell'emanazione del cosiddetto «Decreto Dignità» (decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96), rivolto esclusivamente all'impiego lavorativo privato;
    particolarmente colpito dal problema del precariato è il personale dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico e, ancor più, i tanti giovani cittadini che con sacrificio e lealtà difendono la nostra Nazione, anche oltre confine e che tutt'oggi vivono in condizioni di incertezza lavorativa, aggravata ulteriormente dalla grave crisi economica oltre che sanitaria dovuta all'emergenza epidemiologica in atto;
    tra i molti giovani concittadini che versano in condizioni di ingiusto precariato lavorativo vi sono, in primis, i volontari in ferma prefissata VFP1 e VFP4 che sovente pur avendo già superato almeno due concorsi pubblici e svolto svariati anni a servizio della Nazione anche partecipando a missioni all'estero, all'esito della ferma vanno incontro ad una mancata stabilizzazione, nonostante siano idonei non vincitori di concorsi pubblici nelle Forze di Polizia e Forze armate;
    tale difficoltà è da ricondurre innanzitutto al blocco del turn over degli anni passati, alla riduzione dei posti a concorso nelle Forze di Polizia sempre deciso inopinatamente dai Governi degli ultimi anni e, tra l'altro, all'abolizione della riserva assoluta nei concorsi pubblici per la quale il reclutamento nelle Forze di Polizia, nell'Arma dei Carabinieri e nel Copro della Guardia di Finanza era riconosciuto principalmente a chi aveva svolto servizio come VFP1 e VFP4;
    giova segnalare che dal 2016 si è registrato un notevole calo dei giovani che decidono di arruolarsi come volontari in ferma prefissata, consapevoli forse del dilagare del cosiddetto «precariato militare», con conseguenti e gravi risvolti anche sul sistema della difesa nazionale;
    peraltro, la categoria dei militari non ha usufruito di misure di stabilizzazione a differenza di altri comparti della Pubblica Amministrazione;
    la finalità del decreto dignità era quella di «limitare l'utilizzo di tipologie contrattuali che nel corso degli ultimi anni hanno condotto a una eccessiva e allarmante precarizzazione, causata da un abuso di forme contrattuali che dovrebbero rappresentare l'eccezione e non la regola»;
    tuttavia, per espressa previsione normativa, tale finalità non ha riguardato i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni, generando un grave vulnus normativo, disparità di trattamento e ricadute anche nei confronti del personale dei comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
    la mancanza di previsione di una disciplina giuridica ed economica finalizzata alla stabilizzazione di tali comparti non fa altro che privare di dignità personale, prima ancora che professionale, quanti ogni giorno sacrificano la propria vita in favore dello Stato, subendo trattamenti salariali incongrui e non proporzionati all'importanza del ruolo che svolgono per la difesa del territorio e oltre confine,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta risolvere la problematica del personale precario delle Forze Armate, del comparto sicurezza e soccorso pubblico che legittimamente auspica una definitiva stabilizzazione del rapporto di lavoro nel corpo di appartenenza, analogamente a quanto già previsto nel settore privato con il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazione, in legge 13 luglio 2018; n. 161.
9/2670-A/19Cirielli, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento in esame chiarisce la portata delle competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, che ha l'obiettivo di proteggere interessi di persone fisiche o giuridiche dagli effetti extraterritoriali di una legislazione adottata da paesi terzi, che esercita unitamente alle funzioni in materia di politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese;
    l'Italia è il quarto paese al mondo (dopo Cina, USA e Germania) per vastità e articolazione del sistema fieristico, che rappresenta un canale fondamentale per l'internazionalizzazione del sistema economico del nostro Paese e per la valorizzazione e il rafforzamento degli scambi commerciali in una logica win-win;
    a seguito dello scoppio della pandemia il settore fieristico, che coinvolge direttamente e indirettamente più di 300.000 lavoratori, ha visto gli operatori diminuire il proprio fatturato dall'80 al 95 per cento, con una perdita complessiva del comparto valutata in più di 29 miliardi di euro;
    per supportare il settore il cosiddetto decreto cura Italia ha istituto il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, poi rifinanziato dal cosiddetto decreto agosto, che ha fra le varie finalità l'erogazione, per il tramite di Simest S.p.A., di contributi a fondo perduto in favore degli enti fieristici italiani;
    ad oggi diversi enti fiera e organizzatori di fiere, nonché soggetti organizzatori di congressi ed erogatori dei relativi servizi di logistica, non hanno ricevuto i contributi a fondo perduto già finanziati e sono ancora in attesa di ricevere le relative somme dal già Ministero per i beni culturali e le attività culturali e per il turismo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie per sollecitare il pronto utilizzo e, dunque, la rapida erogazione dei contributi a fondo perduto già finanziati nel 2020 alle categorie di soggetti di cui in premessa, così da preservare un settore fondamentale e strategico per lo sviluppo economico-produttivo del Paese e per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
9/2670-A/20Ferri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 della presente Legge europea reca disposizioni in materia libera circolazione dei lavoratori, intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/3 6/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (cosiddetta «direttiva qualifiche»), al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE;
    oltre alle puntuali modifiche normative apportate dall'articolo in esame per superare i rilievi della Commissione europea, nell'ambito della suddetta procedura di infrazione, è necessario pervenire a una migliore regolazione della procedura di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un Paese membro dell'UE ed esercitare la corrispondente attività in un altro, favorendo e tutelando la leale concorrenza,

impegna il Governo:

   a valutare, mediante successivi provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, l'opportunità di non limitare ai soli casi di «dubbio motivato» la richiesta di verifiche sul percorso formativo svolto dal richiedente da parte dello Stato ospitante nei confronti delle Autorità competenti dello Stato membro di origine;
   a valutare, mediante successivi provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, l'opportunità di mantenere il requisito dell'anno di esperienza maturata dal prestatore di servizi nel proprio Paese di origine ancorché la professione sia ivi regolamentata;
   a valutare, mediante successivi provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, l'opportunità di mantenere l'obbligo di preventiva dichiarazione del prestatore di servizi, proveniente da un diverso Paese membro UE, sull'attività e servizi che intende svolgere in via temporanea ed occasionale nel nostro Paese.
9/2670-A/21Polidori, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    come si evince dal report di Ismea pubblicato il 17 marzo 2021 sugli scambi con l'estero, l'agroalimentare ha raggiunto un peso di quasi l'11 per cento sulle esportazioni complessive italiane;
    secondo il sopracitato report il principale mercato di sbocco dei prodotti agroalimentari italiani rimane la Ue che, con 29,3 miliardi di euro nel 2020 (+1,4 per cento sul 2019), assorbe circa il 64 per cento delle esportazioni nazionali;
    le esportazioni verso la maggior parte dei paesi UE hanno registrato tassi di crescita positivi, con particolare riferimento a Germania +7,2 per cento, Belgio +3,8 per cento e Polonia +5,4 per cento;
    nel maggio 2020, la Commissione europea ha annunciato, come parte della sua strategia Farm to Fork, l'adozione entro la fine del 2022 di un'etichettatura nutrizionale fronte-pacco armonizzata e obbligatoria per aiutare i consumatori a fare scelte alimentari salutari;
    in data 18 Settembre 2020 Coldiretti ha lanciato l'allarme sulla questione dell'etichettatura unica per gli alimenti denominata Nutri-Score la quale rischia di bocciare «quasi l'85 per cento in valore del Made in Italy a denominazione di origine (DOP/IGP) che la stessa UE dovrebbe invece tutelare e valorizzare»;
    nello stesso comunicato. Coldiretti, definisce il Nutri-Score «un sistema fuorviante, discriminatorio ed incompleto che finisce per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta»;
    l'etichettatura Nutri-score francese come quello a semaforo adottata in Gran Bretagna influenzano il consumatore promuovendo prodotti ad alto contenuto di edulcoranti ritenuti più salutari mettendo quindi a rischio le esportazioni agroalimentari italiane nel mondo tra le quali si conta una rilevante presenza di prodotti, dai formaggi all'olio fino ai salumi ingiustamente penalizzati dal nuovo sistema;
    in data 12 febbraio 2021 sul sito del ministero della salute francese santepublique.fr è stata pubblicata la notizia della nascita di un coordinamento composto da Germania, Belgio, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera per facilitare l'utilizzo del sistema Nutri-score sulla parte anteriore della confezione dei prodotti,

impegna il Governo

a porre in essere, nei consessi europei, la tutela della dieta mediterranea e di tutti quei prodotti che sono espressione della qualità e della tradizione italiana che subirebbero un grave danno d'immagine a causa dell'introduzione del Nutri-Score con pesanti ricadute occupazionali ed economiche sul comparto agroalimentare italiano.
9/2670-A/22Mantovani, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    come si evince dal report di Ismea pubblicato il 17 marzo 2021 sugli scambi con l'estero, l'agroalimentare ha raggiunto un peso di quasi l'11 per cento sulle esportazioni complessive italiane;
    secondo il sopracitato report il principale mercato di sbocco dei prodotti agroalimentari italiani rimane la Ue che, con 29,3 miliardi di euro nel 2020 (+1,4 per cento sul 2019), assorbe circa il 64 per cento delle esportazioni nazionali;
    le esportazioni verso la maggior parte dei paesi UE hanno registrato tassi di crescita positivi, con particolare riferimento a Germania +7,2 per cento, Belgio +3,8 per cento e Polonia +5,4 per cento;
    nel maggio 2020, la Commissione europea ha annunciato, come parte della sua strategia Farm to Fork, l'adozione entro la fine del 2022 di un'etichettatura nutrizionale fronte-pacco armonizzata e obbligatoria per aiutare i consumatori a fare scelte alimentari salutari;
    in data 18 Settembre 2020 Coldiretti ha lanciato l'allarme sulla questione dell'etichettatura unica per gli alimenti denominata Nutri-Score la quale rischia di bocciare «quasi l'85 per cento in valore del Made in Italy a denominazione di origine (DOP/IGP) che la stessa UE dovrebbe invece tutelare e valorizzare»;
    nello stesso comunicato. Coldiretti, definisce il Nutri-Score «un sistema fuorviante, discriminatorio ed incompleto che finisce per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta»;
    l'etichettatura Nutri-score francese come quello a semaforo adottata in Gran Bretagna influenzano il consumatore promuovendo prodotti ad alto contenuto di edulcoranti ritenuti più salutari mettendo quindi a rischio le esportazioni agroalimentari italiane nel mondo tra le quali si conta una rilevante presenza di prodotti, dai formaggi all'olio fino ai salumi ingiustamente penalizzati dal nuovo sistema;
    in data 12 febbraio 2021 sul sito del ministero della salute francese santepublique.fr è stata pubblicata la notizia della nascita di un coordinamento composto da Germania, Belgio, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera per facilitare l'utilizzo del sistema Nutri-score sulla parte anteriore della confezione dei prodotti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere, nei consessi europei, la tutela della dieta mediterranea e di tutti quei prodotti che sono espressione della qualità e della tradizione italiana che subirebbero un grave danno d'immagine a causa dell'introduzione del Nutri-Score con pesanti ricadute occupazionali ed economiche sul comparto agroalimentare italiano.
9/2670-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Mantovani, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    nello specifico il capo III reca disposizioni in materia di fiscalità, e il capo IV reca disposizioni in materia di affari economici e monetari;
    destano enormi preoccupazioni gli appelli delle associazioni di categoria in merito alla necessità di rivedere le nuove regole Eba in materia di default dei creditori, in base alle quali basterà uno scoperto minimo sul conto per essere segnalati alla centrale rischi come insolventi, penalizzando ulteriormente i contribuenti italiani gravati a sufficienza dalla crisi economica in atto;
    le banche saranno sommerse da nuovi crediti deteriorati e risponderanno con una nuova stretta creditizia, cosa che rischia di infliggere il colpo di grazia a migliaia di lavoratori e aziende in sofferenza;
    la misura prevista dalle nuove regole impone di bloccare i pagamenti con addebito diretto nel caso in cui il cliente (impresa o famiglia) non abbia adeguata disponibilità sul proprio deposito e che riguarda il pagamento di bollette, rate di mutui e finanziamenti, stipendi. In assenza di fondi sufficienti a «coprire» il pagamento, la banca lo blocca e cancella il relativo «Rid» (disposizioni automatiche di pagamento). Tutto questo vuol dire che il cliente della banca diventa «moroso» nei confronti del titolare del «Rid»;
    tuttavia, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono permettere ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido. La possibilità di sconfinare non è tuttavia «un diritto del cliente, ma una facoltà concessa dalla banca», che può anche applicare commissioni;
    dunque sia per famiglie che per le piccole e medie imprese c’è il rischio concreto non solo di una improvvisa mancanza di piccola liquidità, derivante dallo stop improvviso ai conti in rosso, ma anche di una significativa stretta al credito. Il quadro del settore bancario non è omogeneo e l'informazione è insufficiente;
    a causa del perdurare della pandemia e del procrastinarsi delle restrizioni previste per cittadini e imprese, vi è l'urgenza di ampliare i parametri stabiliti dall'Autorità bancaria europea, al fine di prevedere dei piani di ammortamento finanziari più ampi riferiti alle esposizioni, senza che possa determinarsi una riclassificazione dei crediti deteriorati,

impegna il Governo

ad intraprendere, anche in sede comunitaria, ogni misura necessaria volta a rivedere le nuove regole previste dall'EBA, al fine di scongiurare un ulteriore aggravio delle condizioni di famiglie e imprese, vessate a sufficienza dalla drammatica situazione economica e sociale dovuta alla pandemia.
9/2670-A/23Rizzetto, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Mollicone, Caiata, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    nello specifico l'articolo 7 prevede disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana in attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE);
    desta enormi preoccupazioni quello che sta accadendo in Europa, dove sei Paesi, senza l'Italia e insieme alla Svizzera, hanno creato un coordinamento per facilitare l'introduzione dell'etichettatura nutrizionale basata sui colori e l'apporto calorico, per renderlo poi obbligatorio per tutti i Paesi UE;
    si tratta del cosiddetto Nutriscore, vale a dire di un meccanismo di etichettatura dei prodotti che penalizza il sistema alimentare italiano e i principi della dieta mediterranea in generale, basato su un algoritmo realizzato dal governo francese che considera dannosi per la salute i nostri prodotti di qualità, il tutto a vantaggio dei cibi e delle bevande tipiche di altre nazionalità, solitamente appannaggio delle multinazionali alimentari;
    dietro una strumentale ideologia salutista si nasconde l'obiettivo di colpire l'Italia in uno dei settori in cui avevamo ancora una leadership internazionale: quello alimentare;
    si tratta di una minaccia grave al Made in Italy e rappresenta un allarme per le eccellenze italiane all'estero;
    occorre che a livello europeo la priorità sia data alla crescita economica e alla competitività delle nostre imprese, perché i consumatori siano liberi di compiere scelte consapevoli potendosi permettere cibo di qualità, perché non ci siano politiche discriminatorie che tendano a penalizzare le proteine animali a vantaggio di altri tipi di diete, che vanno molto di moda ma dimenticano strumentalmente che molti prodotti agro alimentari – inclusi quegli di origine animale – fanno parte della tradizione dei territori, le cui ricette appartengono al nostro patrimonio gastronomico apprezzato e ricercato in tutto il mondo,

impegna il Governo

a bloccare attraverso ogni iniziativa opportuna in sede comunitaria, il sistema di etichettatura dei prodotti denominato nutriscore, citato in premessa, discriminatorio, senza alcuna evidenza scientifica, ma soprattutto penalizzante per il nostro agro alimentare di qualità.
9/2670-A/24Ferro, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    nello specifico l'articolo 7 prevede disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana in attuazione della rettifica della direttiva 2001/112/CE);
    desta enormi preoccupazioni quello che sta accadendo in Europa, dove sei Paesi, senza l'Italia e insieme alla Svizzera, hanno creato un coordinamento per facilitare l'introduzione dell'etichettatura nutrizionale basata sui colori e l'apporto calorico, per renderlo poi obbligatorio per tutti i Paesi UE;
    si tratta del cosiddetto Nutriscore, vale a dire di un meccanismo di etichettatura dei prodotti che penalizza il sistema alimentare italiano e i principi della dieta mediterranea in generale, basato su un algoritmo realizzato dal governo francese che considera dannosi per la salute i nostri prodotti di qualità, il tutto a vantaggio dei cibi e delle bevande tipiche di altre nazionalità, solitamente appannaggio delle multinazionali alimentari;
    dietro una strumentale ideologia salutista si nasconde l'obiettivo di colpire l'Italia in uno dei settori in cui avevamo ancora una leadership internazionale: quello alimentare;
    si tratta di una minaccia grave al Made in Italy e rappresenta un allarme per le eccellenze italiane all'estero;
    occorre che a livello europeo la priorità sia data alla crescita economica e alla competitività delle nostre imprese, perché i consumatori siano liberi di compiere scelte consapevoli potendosi permettere cibo di qualità, perché non ci siano politiche discriminatorie che tendano a penalizzare le proteine animali a vantaggio di altri tipi di diete, che vanno molto di moda ma dimenticano strumentalmente che molti prodotti agro alimentari – inclusi quegli di origine animale – fanno parte della tradizione dei territori, le cui ricette appartengono al nostro patrimonio gastronomico apprezzato e ricercato in tutto il mondo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa, in sede europea, al fine di contrastare il sistema di etichettatura dei prodotti denominato Nutriscore.
9/2670-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferro, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio europeo ha recentemente aggiornato le raccomandazioni sulle misure contro la pandemia da COVID-19 in materia di viaggi dando un approccio comune alle misure in materia di viaggi all'interno dell'UE;
    il 1o febbraio 2021 il Consiglio ha adottato una raccomandazione aggiornata per un approccio coordinato alle misure in materia di viaggi all'interno dell'UE in risposta alla pandemia di COVID-19;
    gli Stati membri dovrebbero scoraggiare fortemente tutti i viaggi non essenziali verso le zone più a rischio, imponendo ai viaggiatori provenienti dalle zone a rischio di: sottoporsi a un test per l'infezione da COVID-19 prima dell'arrivo e di sottoporsi a quarantena/autoisolamento;
    una nota del ministero dell'interno evidenzia che è permesso spostarsi, anche tra regioni, per raggiungere l'aeroporto per recarsi in vacanza nei Paesi in cui è possibile arrivare, a seconda delle restrizioni applicate, tuttavia non sono autorizzati i viaggi in Italia;
    secondo le regole del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri infatti, nelle zone arancioni non è consentito uscire dal proprio Comune di residenza se non per lavoro, necessità e urgenza e nelle zone rosse è fatto divieto di uscire dalla propria abitazione;
    vi sono diverse Nazioni in cui è possibile recarsi per turismo, senza necessità di altra motivazione, come Grecia e Spagna che si stanno organizzando da mesi per far ripartire il turismo in sicurezza, mentre in Italia vi sono diversi ostacoli che impediscono agli operatori di avere prospettive e programmare la stagione estiva,

impegna il Governo

ad attivare tutte le misure necessarie a garantire che a livello turistico la programmazione della stagione estiva avvenga in sicurezza e senza alcuna discriminazione tra viaggi all'estero e spostamenti regionali.
9/2670-A/25Trancassini, Meloni, Lollobrigida, Mollicone, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio europeo ha recentemente aggiornato le raccomandazioni sulle misure contro la pandemia da COVID-19 in materia di viaggi dando un approccio comune alle misure in materia di viaggi all'interno dell'UE;
    il 1o febbraio 2021 il Consiglio ha adottato una raccomandazione aggiornata per un approccio coordinato alle misure in materia di viaggi all'interno dell'UE in risposta alla pandemia di COVID-19;
    gli Stati membri dovrebbero scoraggiare fortemente tutti i viaggi non essenziali verso le zone più a rischio, imponendo ai viaggiatori provenienti dalle zone a rischio di: sottoporsi a un test per l'infezione da COVID-19 prima dell'arrivo e di sottoporsi a quarantena/autoisolamento;
    una nota del ministero dell'interno evidenzia che è permesso spostarsi, anche tra regioni, per raggiungere l'aeroporto per recarsi in vacanza nei Paesi in cui è possibile arrivare, a seconda delle restrizioni applicate, tuttavia non sono autorizzati i viaggi in Italia;
    secondo le regole del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri infatti, nelle zone arancioni non è consentito uscire dal proprio Comune di residenza se non per lavoro, necessità e urgenza e nelle zone rosse è fatto divieto di uscire dalla propria abitazione;
    vi sono diverse Nazioni in cui è possibile recarsi per turismo, senza necessità di altra motivazione, come Grecia e Spagna che si stanno organizzando da mesi per far ripartire il turismo in sicurezza, mentre in Italia vi sono diversi ostacoli che impediscono agli operatori di avere prospettive e programmare la stagione estiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare tutte le misure necessarie a garantire che a livello turistico la programmazione della stagione estiva avvenga in sicurezza e senza alcuna discriminazione tra viaggi all'estero e spostamenti regionali.
9/2670-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Trancassini, Meloni, Lollobrigida, Mollicone, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), all'articolo 1 commi 682-684, ha previsto per le concessioni demaniali in essere una proroga di quindici anni (fino al 31 dicembre 2033);
    il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto «decreto-legge rilancio») ha confermato tale proroga;
    per tali disposizioni la Commissione europea il 3 dicembre 2020 ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia; nella sua articolata lettera, la Commissione ha sottolineato tra l'altro che «il quadro giuridico nazionale che prevede la reiterata proroga della durata delle concessioni balneari compromette gravemente la certezza del diritto a danno di tutti gli operatori in Italia, compresi gli attuali concessionari, che non possono contare sulla validità delle loro concessioni esistenti. A causa dell'illegalità del quadro normativo italiano, le concessioni prorogate dalla legislazione italiana sono impugnabili e soggette ad annullamento da parte dei tribunali italiani. Le autorità locali hanno il dovere di rifiutarsi di rinnovare le concessioni in linea con l'obbligo, che incombe a tutte le autorità nazionali, di adoperarsi al massimo per dare attuazione al diritto dell'UE e conformarsi alle sentenze della CGUE»;
    a quanto si apprende, il Governo ha risposto alla lettera nel febbraio scorso;
    la Corte di Giustizia dell'Unione europea si era già pronunciata con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14) sulla questione della proroga delle concessioni demaniali marittime e lacuali, stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati;
    tale principio è stato ribadito da numerose sentenze dei tribunali amministrativi, da ultimo il Tar Toscana, che con sentenza n. 363 dell'8 marzo 2021, che ha affermato che «la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento», posto che «le spiagge sono beni naturali il cui numero è ontologicamente limitato, in ragione della scarsità delle risorse naturali»;
    anche il Consiglio di Stato, con sentenza 16 febbraio 2021, n. 1416, ha affermato che «il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, pubblica e trasparente tra gli operatori economici interessati, determina un ostacolo all'ingresso di nuovi soggetti nel mercato, risultando così invasa la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma conseguendone altresì il contrasto con l'articolo 117, primo comma, Cost., per lesione dei principi di derivazione europea nella medesima materia. Tale principio si estende anche alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative le quali hanno come oggetto un bene/servizio limitato nel numero e nell'estensione a causa della scarsità delle risorse naturali. La spiaggia è infatti un bene pubblico demaniale (articolo 822 c.c.) e perciò inalienabile e impossibilitato a formare oggetto di diritti a favore di terzi (articolo 823 c.c.), sicché proprio la limitatezza nel numero e nell'estensione, oltre che la natura prettamente economica della gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il ricorso a procedure comparative per l'assegnazione»;
    stesse considerazioni sono state svolte dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, che nelle proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, inviate al Presidente del Consiglio il 23 marzo 2021, ha affermato tra l'altro che «il ricorso ingiustificato a proroghe ex lege di lunga durata, insieme alla possibilità di un generalizzato ricorso alle sub-concessioni ex articolo 45-bis del Codice della Navigazione e alla ridotta misura dei cannoni determinati secondo i criteri previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 400, è causa anche di un evidente danno per le finanze pubbliche»;
    l'Autorità ha evidenziato inoltre che «l'incentivo all'innovazione, e quindi alla valorizzazione del bene, è ridotto in capo ai concessionari che beneficiano di lunghe e ripetute proroghe ex lege, rispetto a coloro che, interessati a fare il loro ingresso nel settore, puntano all'affidamento della concessione in sede di procedura competitiva»,

impegna il Governo

a convocare un tavolo tecnico che coinvolga anche gli operatori del settore per dare certezza al comparto e a definire in tempi brevi le modifiche normative necessarie a conformarsi con il diritto europeo.
9/2670-A/26Magi, Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 reca «Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale»;
    i flussi di immigrati clandestini hanno messo duramente sotto pressione le frontiere degli Stati di confine dimostrando sempre più la fragilità dell'attuale impianto normativo a fronteggiare l'immigrazione clandestina;
    la questione dell'immigrazione negli Stati europei è da sempre uno dei capitoli più spinosi dell'agenda politica dell'Unione europea, che ha dovuto spesso scontrarsi con il fallimento delle iniziative per il cosiddetto burden sharing;
    il cosiddetto Gruppo di Visegrad, l'accordo di cooperazione politica che riunisce Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, si è opposto con fermezza al piano di ricollocamento dei richiedenti asilo arrivati in Europa proposto dalla Commissione europea, precisando che è necessaria una politica stringente del diritto d'asilo per poi operare i respingimenti;
    la Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso N.D. e N.T. contro la Spagna ha censurato il comportamento dei ricorrenti che si erano colpevolmente posti in una situazione di illegalità nel momento in cui hanno deciso di superare il confine in massa e in modo non illegittimo, anziché scegliere di avanzare domanda di asilo direttamente presso le rappresentanze diplomatiche e consolari spagnole site negli Stati di origine e di transito dei migranti;
    è dunque possibile, nel pieno rispetto dello Stato di diritto, coniugare le politiche del diritto d'asilo con quelle del presidio dei confini invocate dal Gruppo di Visegrad,

impegna il Governo

a proporre agli altri partner dell'Unione, la creazione di un sistema comune di valutazione delle domande di asilo e di protezione internazionale presentate negli Stati di provenienza e contestualmente una politica dei respingimenti e di presidio dei confini, nel pieno rispetto dei diritti elaborati dalla Corte europea e nel segno del dialogo con i Paesi del Gruppo di Visegrad per una armonica politica europea dell'immigrazione che coniughi il diritto d'asilo con la difesa dei confini.
9/2670-A/27Meloni, Lollobrigida, Delmastro Delle Vedove, Foti, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 reca «Disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale»;
    i flussi di immigrati clandestini hanno messo duramente sotto pressione le frontiere degli Stati di confine come l'Italia e la Grecia;
    l'attuale impianto in materia ha dimostrato di non poter sostenere l'ondata eccezionale che ha colpito le due direttrici che confluiscono in Italia, ossia quella dei Balcani attraverso la Grecia e quella del Canale di Sicilia;
    anche in virtù della Conferenza sul Futuro dell'Europa, occorre ripensare le politiche migratorie nell'ottica delle buone prassi;
    con sentenza resa il 13 febbraio 2020 nel caso N.D. e N.T. c. Spagna, la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani ha affrontato per la prima volta la questione dei respingimenti sommari di migranti alle frontiere terrestri che separano l'enclave di Melilla dal Regno del Marocco;
    nello sviluppo delle sue argomentazioni, la Corte ha preso in esame l'aspetto della condotta dei ricorrenti, Essi si erano colpevolmente posti in una situazione di illegalità nel momento in cui hanno deciso di superare il confine di Melilla in massa e in modo non autorizzato, anziché scegliere di utilizzare uno dei percorsi regolari di ingresso resi effettivamente disponibili dall'ordinamento dello Stato convenuto;
    la Spagna consente agli extracomunitari aventi diritto di presentare domanda di asilo e di protezione internazionale direttamente presso le rappresentanze diplomatiche e consolari spagnole site negli Stati di origine e di transito dei migranti,

impegna il Governo

a proporre agli altri partner dell'Unione, la creazione di un sistema comune di presentazione delle domande di asilo e di protezione internazionale direttamente presso le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati europei site negli Stati di origine e di transito dei migranti, al duplice fine di evitare che gli immigrati si rivolgano ai trafficanti di esseri umani e poter procedere con i respingimenti degli irregolari ai confini dell'Unione.
9/2670-A/28Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli da 13 a 15 disciplinano aspetti in materia di revoca del titolo di soggiorno o ingresso in Italia e di espulsione dei cittadini stranieri;
    l'ingresso nel territorio dello Stato italiano di cittadini stranieri comporta necessariamente un incremento della popolazione carceraria;
    nelle case circondariali d'Italia sono detenute e/o ristrette 60.769 persone, secondo i dati forniti dal Ministro di grazia e giustizia al 31 dicembre 2019;
    la popolazione carceraria straniera è costituita da circa 19.888 persone, secondo il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
    nel nostro sistema carcerario si contano, infatti, detenuti provenienti da più di cento Paesi; i Paesi più rappresentati sono, in ordine decrescente, il Marocco (18,6 per cento dei detenuti stranieri), la Romania (13,7 per cento), l'Albania (12,8 per cento), la Tunisia (10,5 per cento), la Nigeria (5,6 per cento) e l'Egitto (3,4 per cento);
    il costo medio giornaliero per ogni detenuto è indicato dallo stesso dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in 137,02 euro;
    il costo annuale per i detenuti stranieri sopportato dallo Stato italiano è dunque superiore a novecento milioni di euro;
    lo Stato italiano ha sottoscritto un accordo con la Romania in data 13 settembre 2003 che prevede il trasferimento di detenuti condannati anche senza il loro consenso;
    il 21 marzo 1983 è stato sottoscritto un Accordo aggiuntivo alla convenzione sul trasferimento delle persone condannate tra Italia e Albania che prevede il trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima;
    appare dunque opportuno intraprendere percorsi volti a sottoscrivere trattati bilaterali con Paesi dell'Unione europea ed extraeuropei per consentire il trasferimento dei detenuti per la esecuzione in Patria delle sentenze penali italiane, anche senza il preventivo consenso del detenuto stesso, al fine di deflazionare il sovraffollamento carcerario,

impegna il Governo

ad avviare percorsi volti a sottoscrivere trattati e/o accordi bilaterali con Stati esteri per il trasferimento dei detenuti nei loro Paesi di origine al fine dell'esecuzione penale nello Stato di provenienza, anche in mancanza del consenso dell'interessato.
9/2670-A/29Donzelli, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,
   premesso che:
    in relazione alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia due procedure di infrazione legate al superamento, in alcune zone, dei valori limite di biossido di azoto (NO2) e di polveri sottili (PM10): la n. 2014/2147 e la n. 2015/2043;
    in particolare, l'Agenzia Europea Ambientale stima per l'Italia circa 84 mila decessi nel 2018 per inquinamento atmosferico (Particolato, NOx e ozono). Le sopra richiamate procedure europee di infrazione 2014/2147 e 2015/2043 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria impongono rapide modifiche alla pianificazione ambientale, sia per quanto riguarda le infrastrutture che per la gestione ambientale;
    la direttiva 2008/50/CE impone agli Stati membri di limitare l'esposizione dei cittadini a questo tipo di inquinanti e stabilisce valori limite per l'esposizione riguardanti sia la concentrazione annua che quella giornaliera;
    nel 2019 e 2020 sono stati oltre 170 i giorni con superamento del PM 2.5 o ozono nel bacino Padano, quasi un giorno su due l'aria è cancerogena. In data 31 marzo 2021 buona parte delle centraline del bacino Padano aveva superato i 35 giorni di superamento annuo consentito per il PM10. Anche altre realtà nazionali vedono simili valori. La provincia di Frosinone, alcune aree della Campania e molte altre realtà urbane si prevede supereranno i 35 giorni di sforamento del PM10 a fine 2021;
   valutato che:
    al fine di migliorare la legislazione esistente e ridurre le emissioni dannose causate dall'industria, dal traffico, dagli impianti di produzione di energia e dall'agricoltura per tutelare la salute e l'ambiente, la Commissione europea ha adottato il Clean Air Policy Package (Pacchetto «Aria Pulita»), un pacchetto di misure per migliorare la qualità dell'aria in Europa;
    la strategia proposta con il pacchetto «Aria Pulita» stabilisce obiettivi per ridurre gli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla salute e sull'ambiente entro il 2030 e contiene proposte legislative volte ad attuare norme più severe in materia di emissioni e di inquinamento atmosferico;
    tra gli strumenti operativi più importanti presenti nel Clean Air Programme c’è il potenziamento della condivisione delle migliori pratiche a livello comunitario e questo avviene principalmente attraverso i dialoghi bilaterali strutturati con gli Stati denominati Clean Air Dialogues;
   considerato che:
    l'OMS indica limiti dei valori delle polveri sottili e del particolato molto più rigorosi, rispetto a quello previsti dalla normativa dell'Unione europea, prevedendo sforamenti per PM10 per un arco temporale superiore a 25 giorni con la previsione di ridurre di oltre il 15 per cento i decessi correlati all'inquinamento atmosferico;
    oltre 400 studi ecologici correlano il particolato e altri inquinanti all'aumento dei contagi da SARS-CoV-2 e allo sviluppo della sindrome Covid-19 e il rapporto « Covid-19 and pollution» per la Commissione ENIV del Parlamento europeo indica che «stanno emergendo evidenze che correlano i superamenti del particolato con il Covid-19». In attesa degli studi «individuali» specifici per il Covid-19, urge ridurre gli sforamenti del particolato e degli altri inquinanti anche per non prolungare l'emergenza pandemica con un fattore di stimolo,

impegna il Governo:

   a porre in essere i provvedimenti necessari per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, atti ad incrementare misure ed investimenti per assicurare il rispetto dei limiti massimi dei livelli di inquinamento da PM2.5 e PM10, imposti dalla normativa europea, così da consentire un miglioramento della qualità dell'aria, una maggior tutela della salute dei cittadini ed una riduzione della diffusione del virus Covid-19, nonché di altre gravi patologie nella popolazione;
   ad adoperarsi nelle sedi comunitarie per adeguare i parametri dell'Unione europea a quelli dell'OMS, nonché a monitorare con particolare attenzione i territori dove si registrano livelli di inquinamento costantemente più elevati dei limiti consentiti.
9/2670-A/30Zolezzi, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    in relazione alla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia due procedure di infrazione legate al superamento, in alcune zone, dei valori limite di biossido di azoto (NO2) e di polveri sottili (PM10): la n. 2014/2147 e la n. 2015/2043;
    in particolare, l'Agenzia Europea Ambientale stima per l'Italia circa 84 mila decessi nel 2018 per inquinamento atmosferico (Particolato, NOx e ozono). Le sopra richiamate procedure europee di infrazione 2014/2147 e 2015/2043 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria impongono rapide modifiche alla pianificazione ambientale, sia per quanto riguarda le infrastrutture che per la gestione ambientale;
    la direttiva 2008/50/CE impone agli Stati membri di limitare l'esposizione dei cittadini a questo tipo di inquinanti e stabilisce valori limite per l'esposizione riguardanti sia la concentrazione annua che quella giornaliera;
    nel 2019 e 2020 sono stati oltre 170 i giorni con superamento del PM 2.5 o ozono nel bacino Padano, quasi un giorno su due l'aria è cancerogena. In data 31 marzo 2021 buona parte delle centraline del bacino Padano aveva superato i 35 giorni di superamento annuo consentito per il PM10. Anche altre realtà nazionali vedono simili valori. La provincia di Frosinone, alcune aree della Campania e molte altre realtà urbane si prevede supereranno i 35 giorni di sforamento del PM10 a fine 2021;
   valutato che:
    al fine di migliorare la legislazione esistente e ridurre le emissioni dannose causate dall'industria, dal traffico, dagli impianti di produzione di energia e dall'agricoltura per tutelare la salute e l'ambiente, la Commissione europea ha adottato il Clean Air Policy Package (Pacchetto «Aria Pulita»), un pacchetto di misure per migliorare la qualità dell'aria in Europa;
    la strategia proposta con il pacchetto «Aria Pulita» stabilisce obiettivi per ridurre gli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla salute e sull'ambiente entro il 2030 e contiene proposte legislative volte ad attuare norme più severe in materia di emissioni e di inquinamento atmosferico;
    tra gli strumenti operativi più importanti presenti nel Clean Air Programme c’è il potenziamento della condivisione delle migliori pratiche a livello comunitario e questo avviene principalmente attraverso i dialoghi bilaterali strutturati con gli Stati denominati Clean Air Dialogues;
   considerato che:
    l'OMS indica limiti dei valori delle polveri sottili e del particolato molto più rigorosi, rispetto a quello previsti dalla normativa dell'Unione europea, prevedendo sforamenti per PM10 per un arco temporale superiore a 25 giorni con la previsione di ridurre di oltre il 15 per cento i decessi correlati all'inquinamento atmosferico;
    oltre 400 studi ecologici correlano il particolato e altri inquinanti all'aumento dei contagi da SARS-CoV-2 e allo sviluppo della sindrome Covid-19 e il rapporto « Covid-19 and pollution» per la Commissione ENIV del Parlamento europeo indica che «stanno emergendo evidenze che correlano i superamenti del particolato con il Covid-19». In attesa degli studi «individuali» specifici per il Covid-19, urge ridurre gli sforamenti del particolato e degli altri inquinanti anche per non prolungare l'emergenza pandemica con un fattore di stimolo,

impegna il Governo:

   a sviluppare azioni per rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, atti ad incrementare misure ed investimenti per assicurare il rispetto dei limiti massimi dei livelli di inquinamento da PM2.5 e PM10, imposti dalla normativa europea, così da consentire un miglioramento della qualità dell'aria, una maggior tutela della salute dei cittadini ed una riduzione della diffusione del virus Covid-19, nonché di altre gravi patologie nella popolazione;
   ad adoperarsi nelle sedi comunitarie per il raggiungimento di tutti gli obiettivi di qualità dell'aria anche attraverso l'adeguamento dei parametri dell'Unione europea a quelli dell'OMS, nonché a monitorare con particolare attenzione i settori dove si registrano livelli di inquinamento costantemente più elevati dei limiti consentiti.
9/2670-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Zolezzi, Maraia, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Licatini, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, tra le quali figurano anche alcune norme relative all'immigrazione;
    in particolare, l'articolo 11 del provvedimento detta disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale, l'articolo 12 in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e l'articolo 13 contiene disposizioni in materia di proroga del visto d'ingresso per soggiorni di breve durata;
    la questione dell'immigrazione negli Stati europei è da sempre uno dei capitoli più spinosi dell'agenda politica della UE, che ha dovuto spesso scontrarsi con il fallimento delle iniziative per il cosiddetto burden sharing;
    il cosiddetto Gruppo di Visegràd, infatti, l'accordo di cooperazione politica che riunisce Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, si è opposto con fermezza l'opposizione al piano di ricollocamento dei richiedenti asilo arrivati in Europa proposto dalla Commissione europea;
    con riferimento al tema dell'immigrazione, in particolare, il Presidente dell'Ungheria Viktor Orban ha sempre sostenuto una ferma posizione contro l'immigrazione di massa, affermando «Dobbiamo proteggere i nostri confini e anche l'Europa se ne sta rendendo conto. Abbiamo inoltre bisogno di portare avanti una politica che assicuri che gli immigranti possano stare dove sono nati», come anche la Polonia ha sempre sostenuto l'imprescindibile necessità dei propri confini;
    il tema è infatti non tanto e non solo definire minuziosamente strumenti per circoscrivere le domande di asilo e protezione, quanto immaginare modalità per provvedere a respingimenti della immigrazione clandestina e per presidiare collegialmente i confini dell'intera Europa,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa opportuna in sede nazionale ed europea per consentire i respingimenti di massa e il presidio comunitario dei confini.
9/2670-A/31Lollobrigida, Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 28 reca disposizioni per la designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno;
    la sovranità digitale è uno dei temi chiave della contemporaneità,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di estendere le competenze di AGCOM prevedendo la facoltà di intervenire a tutela della sovranità digitale nazionale italiana, garantendo la possibilità che l'Autorità possa regolamentare, di concerto con il Parlamento, anche gli sviluppi normativi dell'innovazione, come l'intelligenza artificiale e la normazione degli algoritmi e del loro sviluppo etico;
   a valutare l'opportunità di garantire una migliore e più efficace declinazione della stabile organizzazione virtuale disciplinata dall'articolo 162, comma 2, lettera f-bis, del TUIR, anche nell'ottica del contrasto all'illegittima pianificazione fiscale internazionale.
9/2670-A/32Mollicone, Ciaburro.