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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 26 marzo 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 marzo 2021.

  Amitrano, Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Cadeddu, Campana, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Davide Crippa, Currò, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Maria, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Frailis, Franceschini, Frusone, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, L'Abbate, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Macina, Maggioni, Marattin, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Nardi, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Parolo, Perantoni, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 marzo 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CORNELI: «Aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e altre disposizioni per il contenimento delle esternalità negative del consumo di carni rosse e carni lavorate sulla salute pubblica e sull'ambiente» (2973);
   BUFFAGNI ed altri: «Disposizioni per sostenere la patrimonializzazione delle piccole e medie imprese» (2974);
   BUFFAGNI ed altri: «Disposizioni concernenti la concessione di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese» (2975);
   MURONI ed altri: «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi nelle scuole» (2976);
   D'ORSO: «Modifiche alla legge 1o dicembre 1970, n. 898, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di scioglimento del matrimonio» (2977).

  In data 25 marzo 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   GIULIANO: «Modifiche al codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in materia di incarichi di consulenza tecnica, di archiviazione e di disciplina dei procedimenti» (2978).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge COLLETTI ed altri: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della professione forense, e alla legge 12 luglio 2017, n. 113, concernente l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi» (2441) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Nappi.

  La proposta di legge COLLETTI e RIZZONE: «Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di limiti alle commissioni interbancarie e di tassi usurari» (2651) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maniero.

  La proposta di legge ZUCCONI ed altri: «Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19» (2763) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Toma.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  ANNIBALI ed altri: «Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali» (2811) Parere delle Commissioni I e V.

   III Commissione (Affari esteri):
  BARTOLOZZI: «Disposizioni concernenti il procedimento per la ratifica dei trattati internazionali» (2752) Parere delle Commissioni I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  S. 1977. – Senatori NENCINI ed altri: «Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi» (approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato) (2971) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  BAZZARO ed altri: «Disposizioni e delega al Governo per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna» (2907) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):

  VIANELLO ed altri: «Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, di deposito sotterraneo di gas naturale, di valutazione dell'impatto sanitario dei progetti e di divieto di utilizzazione delle tecniche esplosive» (2814) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   IX Commissione (Trasporti):
  ANDREA ROMANO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave “Moby Prince”» (Doc XXII, n. 47) – Parere delle Commissioni I, II e V.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizione, in relazione alla notifica della società Rina Consulting Spa avente a oggetto l'acquisto diretto, tramite capitale proprio, del capitale sociale della società Interconsulting Engineering Srl (procedimento n. 25/2021).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 marzo 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2020, è stato autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2016 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Archivio di Stato di Catania per il restauro degli affreschi dell'ex convento di Santa Caterina al Rosario, sede dell'Archivio di Stato di Catania.

  Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla I Commissione (Affari Costituzionali):
  Sentenza n. 48 del 24 febbraio – 26 marzo 2021 (Doc. VII, n. 620),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) sollevate, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione quest'ultimo in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dal Tribunale ordinario di Roma;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sollevate, in riferimento agli articoli 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, dal Tribunale ordinario di Roma.

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 24 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Lega italiana per la lotta contro i tumori, riferita all'anno 2019, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro della salute, con lettera in data 24 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le ordinanze 19 marzo 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rispettivamente, nelle regioni Campania, Molise e Sardegna.

  Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 24 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 8-14 marzo 2021, nonché il verbale del 19 marzo 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e la nota del 19 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 marzo 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale (COM(2021) 118 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 118 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, emendamenti della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna) (COM(2021) 136 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 136 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021) 140 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 marzo 2021;
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio europeo – Stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra l'UE e la Turchia (JOIN(2021) 8 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021) 140 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

  La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 24 marzo 2021, ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata il 22 marzo 2021, recante le osservazioni della regione Emilia-Romagna sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Piano europeo di lotta contro il cancro (COM(2021) 44 final).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della regione Valle d'Aosta.

  Il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della regione Valle d'Aosta, con lettera in data 25 marzo 2021, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dallo stesso Garante nell'anno 2020.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Difensore civico della regione Lazio.

  Il Difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 23 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2020 (Doc. CXXVIII, n. 22).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Difensore civico della regione Valle d'Aosta.

  Il Difensore civico della regione Valle d'Aosta, con lettera in data 25 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2020 (Doc. CXXVIII, n. 23).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

  Il Difensore civico della regione Valle d'Aosta, con lettera in data 25 marzo 2021, ha trasmesso la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico, nelle sue funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nell'anno 2020.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 23 e 24 marzo 2021, ha dato comunicazione del conferimento dei seguenti incarichi, nell'ambito della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri:
   al consigliere Anna Lucia Esposito, l'incarico di capo dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;
   al consigliere Francesca Gagliarducci, l'incarico di capo del Dipartimento per il personale;
   al dottor Paolo Molinari, l'incarico di capo del Dipartimento per i servizi strumentali.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 24 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente la conferma, ai sensi dei commi 3 e 6 del medesimo articolo 19, del dottor Salvatore Nastasi nell'incarico di livello dirigenziale generale di Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 24 marzo 2021, a pagina 11, terza riga, le parole: «ed altri» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «e Rossello».

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 24 marzo 2021, a pagina 13, prima colonna, ventisettesima, ventottesima, ventinovesima, trentesima e trentunesima riga, le parole: «Grillo, Provenza, Sportiello, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Nesci, Nappi, Ruggiero, Villani, Troiano» devono intendersi sostituite dalla seguente: «Rossello».

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 24 marzo 2021, a pagina 42, prima colonna, quarantatreesima riga, dopo la parola: «Fregolent» devono intendersi inserite le seguenti: «, Ruffino, Scutellà, D'Arrando, Maurizio Cattoi, Corneli, Brescia, Vacca, Baldino, Alaimo, Salafia, D'Orso, Palmisano, Giuliano, Ferraresi, Casa, Alemanno, Cimino, Sut, Del Sesto, Scanu, Orrico, De Carlo, Invidia, Azzolina, Barzotti, Martinciglio, Serritella, Ungaro».

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative di competenza in ordine alla recente decisione della Turchia di ritirare la propria adesione alla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne – 2-01146

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che:
   con un decreto presidenziale firmato il 21 marzo 2021 la Turchia ha lasciato la Convenzione contro la violenza sulle donne, la cosiddetta Convenzione di Istanbul del 2011, il primo trattato al mondo vincolante per prevenire e combattere la violenza contro le donne. La Convenzione di Istanbul, la cui prima ratifica fu proprio della Turchia, impone ai Governi di adottare una legislazione che persegua la violenza domestica e gli abusi, nonché lo stupro coniugale e le mutilazioni genitali femminili;
   il fenomeno della violenza nei confronti delle donne viene definito dall'articolo 3 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, come «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica che nella sfera privata»;
   il ritiro è stato giustificato dal fatto che, secondo i conservatori, il provvedimento minerebbe l'unità familiare, incoraggiando il divorzio e dando spazio alla comunità Lgbt per essere maggiormente accettata nella società;
   nel 2012 la Turchia era stato il primo Paese a ratificare il documento, col sostegno dall'Akp guidata dall'attuale presidente Recep Tayyip Erdoğan. La convenzione è poi entrata in vigore nel 2014, ma mai realmente applicata secondo la piattaforma civile «We Will Stop Femicide Platform» (Noi fermeremo i femminicidi). Sette anni dopo arriva la revoca, il Ministro per la famiglia, ZehraZumrutSelcuk è arrivata a sostenere che i diritti delle donne sono comunque già garantiti nella legislazione;
   negli ultimi anni la Turchia è stata teatro di un'impennata di femminicidi e di violenze di genere. Sono 6.732 le donne uccise, secondo il rapporto del partito di opposizione Chp, da inizio 2000 ad oggi, 17 mila invece le donne detenute. Come accade ovunque gli uomini guadagnano di più delle donne, in media il 31 per cento in più, ed il dato è in aumento rispetto al 2006 quando la differenza si attestava sul 12 per cento;
   «La violenza sulle donne è un problema ovunque. In Turchia abbiamo un movimento per i diritti delle donne forte, ma dobbiamo anche confrontarci con molta opposizione», ha spiegato Fidan Ataselim di «Fermeremo il Femminicidio», secondo cui negli ultimi 20 anni la società è cambiata molto: «Sempre più donne stanno reclamando il loro diritto a lavorare e ad andare all'università. Più scelte abbiamo, più intensa è la reazione che riceviamo». Il ruolo del Governo di Erdogan, infatti, è centrale sia per le repressioni delle mobilitazioni sia per le politiche sociali e culturali che cercano di togliere diritti e spazi alle donne in Turchia, dove la donna dovrebbe essere mamma e sorella, e avere solo un ruolo di cura. E, come denunciano le attiviste, alle donne turche stanno vietando lentamente la possibilità di vivere lo spazio pubblico in solitaria;
   in queste ore un movimento di supporto alla Convenzione è stato espresso in rete attraverso l’hashtag #istanbulconventionsaveslives (la Convenzione di Istanbul salva vite) e sta cercando di dare battaglia al Governo e di portare la decisione di uscire dalla Convenzione davanti alla Corte costituzionale del Paese;
   la decisione del ritiro è stata commentata anche dalla segretaria generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejčinovič Burič, che ha definito la decisione della Turchia «un enorme passo indietro che compromette la protezione delle donne in Turchia, in Europa e anche oltre», ha dichiarato. La Convenzione «è stata firmata da 34 Stati europei ed è considerata lo standard internazionale per la protezione delle donne dalla violenza che subiscono quotidianamente», ha aggiunto. Il Consiglio d'Europa, fa sapere un suo portavoce, non ha avuto alcun preavviso;
   «Non possiamo che rammaricarci fortemente ed esprimere la nostra incomprensione davanti alla decisione del Governo turco», ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea Josep Borrell. E, proprio la prossima settimana, è previsto un summit tra la Turchia e i rappresentanti dell'Unione europea per discutere di vari temi, tra cui l'immigrazione e i rapporti tesi nel Mediterraneo orientale, e il ritiro dalla Convenzione di Istanbul dovrà essere posto al centro della discussione stessa;
   la violenza di genere, incluse le pratiche dannose, rappresenta una delle più estese e gravi violazioni dei diritti umani delle donne e delle ragazze che i Governi si sono impegnati a contrastare con diverse politiche e meccanismi nazionali, europei e internazionali in ogni contesto, incluso quello umanitario;
   la prevenzione resta centrale nella lotta alla violenza di genere. Essa passa inevitabilmente attraverso una profonda opera di promozione di una cultura ispirata alla parità di genere, al superamento degli stereotipi, del sessismo e della misoginia. Un cambiamento che deve investire in maniera decisa e forte tutti gli istituti scolastici e gli enti di formazione e culturali e gli organismi di comunicazione; il ritiro dalla Convenzione della Turchia segna un altro grave passo indietro nella lotta alla violenza contro le donne –:
   quali iniziative intenda assumere il Ministro interpellato, nei rapporti bilaterali con la Turchia e nei consessi internazionali ed europei e, in particolare, al prossimo summit tra la Turchia e i rappresentanti dell'Unione europea, per esprimere il rammarico e la preoccupazione dell'Italia per la scelta di lasciare la Convenzione di Istanbul e, soprattutto, per pervenire a un ripensamento in tal senso della Turchia e scongiurare questo passo che segna un precedente pericoloso nella lotta di tutte le donne e gli uomini e delle stesse istituzioni europee impegnate contro la violenza sulle donne;
   quali iniziative intenda intraprendere il Governo, nei rapporti bilaterali con la Turchia, per garantire, in generale, il rispetto dei diritti umani da parte delle autorità turche.
(2-01146) «Fiano, Avossa, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boccia, Boldrini, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Braga, Bruno Bossio, Buratti, Campana, Cantini, Carla Cantone, Cappellani, Carè, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, Dal Moro, De Filippo, De Luca, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Delrio, Di Giorgi, Fassino, Fragomeli, Frailis, Gariglio, Giorgis, Gribaudo, Gualtieri, Incerti, La Marca, Lacarra, Lattanzio, Lepri, Lorenzin, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Mancini, Mauri, Melilli, Miceli, Morani, Morassut, Morgoni, Mura, Nardi, Navarra, Nitti, Orfini, Pagani, Ubaldo Pagano, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Pollastrini, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sanga, Sani, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Soverini, Topo, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini».


Iniziative di competenza in relazione a molteplici criticità emerse in procedimenti di affidamento di minori in Piemonte, con particolare riguardo alla rilevanza della sindrome di alienazione parentale e al fenomeno del cosiddetto «reset» di minori – 2-01116

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, per sapere – premesso che:
   ci sono storie difficili da leggere, storie impossibili da accettare, come quella di «Violetta», una bambina di dieci anni allontanata l'11 febbraio 2020 dal padre e dalle sorelle in nome di una presunta alienazione parentale;
   secondo numerose fonti di stampa, tutto è iniziato quando il padre, con il quale la piccola viveva insieme alle sorelle, in attesa del processo per maltrattamenti nei confronti della madre, si è rivolto agli assistenti sociali, per essere aiutato a comprendere e gestire le difficoltà psicologiche della figlia, ma i servizi sociali, invece di supportarlo, hanno deciso inaspettatamente di prelevare la bambina da scuola e affidarla ad una comunità;
   la decisione del tribunale dei minorenni sarebbe stata assunta sulla base della relazione della consulenza tecnica d'ufficio, che ha ritenuto che la piccola provasse risentimento verso la madre perché manipolata dal padre, ma, secondo l'avvocato Miraglia, al quale il padre si è rivolto, «la bambina è stata allontanata dal papà ancor prima che venisse depositata la Ctu»;
   la decisione di rinchiudere Violetta in una comunità sarebbe stata assunta, come accertato dal consulente tecnico della famiglia, la professoressa Vincenza Palmieri, «senza avere mai incontrato padre e bambina insieme o la bambina con il suo nucleo familiare, in assenza oggettiva di alcun malessere o alcun disagio manifestato dalla bambina che invece stava benissimo»;
   tale caso ha, peraltro, portato alla luce un fenomeno finora sconosciuto, il « reset» del minore e dei suoi affetti, quale forma più crudele di tortura per un bambino: secondo la professoressa Palmieri, infatti, Violetta è stata allontanata dal padre sulla base della «necessità di resettare la bambina per evitare ipotetici rischi futuri alla sua salute psico-fisica; provocandole, invece, un danno certo e reale»;
   usando le parole del legale, Violetta «vive in uno stato di “infelicità cronica”, sentendosi la figlia “sbagliata” in quanto l'unica ad essere stata allontanata dal papà e dalle sorelle, alle quali è molto legata. È stata poi costretta ad interrompere i corsi di danza che seguiva, il tutto senza alcuna plausibile spiegazione. Ha subito un netto calo nel rendimento scolastico dal momento in cui ha fatto il suo ingresso nella comunità, dove non è seguita a dovere dal punto di vista medico e sanitario»;
   il padre, che da febbraio 2021 ha sentito la figlia due volte e solo tramite messaggi, ha assistito impotente alle violenze subite all'interno della comunità: «Dopo qualche settimana mi hanno chiamato dicendomi che la bambina era stata spinta ed aveva subito un trauma cranico. Inoltre, in seguito ad una visita pediatrica, è stato riscontrato che mia figlia ha eruzioni cutanee, una scarsa igiene personale ed un soffio al cuore, che non aveva assolutamente alla nascita. Per riuscire a fare visitare la bambina da un cardiologo ho dovuto fare un esposto ai carabinieri. Violetta è stata maltrattata da chi l'ha messa al mondo ed ora continua ad essere maltrattata dallo Stato»;
   sempre secondo l'avvocato Miraglia, che ha presentato un esposto alla procura della Repubblica di Torino per accendere i riflettori su modus operandi opaco dei servizi sociali, del tribunale di Torino e di tutto ciò che ruota intorno, «molte case famiglie a Torino sono gestite da giudici onorari, con un conflitto di interesse evidente. Ci sono allontanamenti facili tanto che la regione Piemonte ha istituito una commissione»: solo a titolo esemplificativo, Franca Seniga, referente del consorzio intercomunale dei servizi alla persona dei comuni di Collegno e Grugliasco, è anche giudice onorario presso il tribunale dei minori, referente Cismai Piemonte; il dottor Enzo Genco, consigliere onorario della sezione per i minorenni della Corte d'appello di Torino, è anche responsabile del servizio minori del comune;
   della stessa idea la professoressa Palmieri, che ha parlato di un vero e proprio «sistema Piemonte»: «La situazione Minori del Piemonte è affine a quella di tutte le regioni italiane. Ma emerge per alcune specificità particolari. [...] Intanto, una infinità di casi di cui mi sono occupata, sempre qui in Piemonte, di una crudeltà ed efferatezza inusitate a cui è seguita una totale chiusura delle Istituzioni. Episodi in cui abbiamo visto ragazzini portati via davanti ad una scuola da un plotone di operatori e rinchiusi in comunità psichiatriche solo perché “litigavano con i genitori”. Al di là di questi fatti specifici, in Piemonte abbiamo registrato la presenza di ben 531 strutture per minori e 146 enti che gestiscono tali strutture. Il dato più significativo, tra i tanti, è quello di ben 52 strutture psichiatriche per minori: il Piemonte è la regione con il maggior numero di comunità psichiatriche in Italia ! [...] Attualmente, in Piemonte si contano 2.700 posti letto per bambini sottratti alla propria famiglia. Ognuno di questi posti, quando resta vuoto, rappresenta un mancato guadagno. Ecco, allora, che spesso vengono occupati anche da bambini provenienti da altre regioni. A tutto ciò dobbiamo aggiungere un elemento ulteriore, importantissimo. Il fitto sistema della formazione regionale, all'interno di tale sistema. [...]. E allora è tutta una filiera, che si snoda lungo un percorso che ci indica persone che ricoprono ruoli importanti, nodali, CTU, CTP, servizi sociali che alimentano il sistema. [...] È il sistema di connivenza tra potere politico, autorità giudiziaria e lobby psichiatriche e della formazione; ed è questo che, con coraggio, va scardinato»;
   in numerosi altri casi denunciati con atti di sindacato ispettivo, è stata attivata una procedura d'urgenza, salvo dover poi aspettare anni per verificare, magari, che non vi fossero i presupposti per un intervento del genere: spesso si strappa un bambino alla propria famiglia per un ipotetico rischio e lo si consegna ad una certezza di infelicità –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità degli stessi, quali immediate iniziative di competenza intenda adottare anche in relazione alla vicenda di Violetta e scardinare definitivamente un eventuale «sistema Piemonte» o qualunque altro analogo «sistema» sul territorio nazionale;
   se sia a conoscenza della portata del preoccupante fenomeno del « reset» dei minori citato in premessa e quali immediate iniziative di competenza intenda assumere in merito.
(2-01116) «Bellucci, Lollobrigida, Montaruli».


Iniziative volte a garantire le condizioni infrastrutturali necessarie per lo sviluppo della mobilità elettrica – 2-00940

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro della transizione ecologica, per sapere – premesso che:
   la tutela dell'ambiente e la lotta al cambiamento climatico sono le principali sfide che le nostre società devono affrontare nei prossimi decenni in materia di sostenibilità;
   la strategia «Europa 2020» ha definito chiaramente il contributo che gli Stati membri devono fornire per una crescita sostenibile, basata su un'economia a basse emissioni di CO2 e sull'ammodernamento e sulla decarbonizzazione della mobilità pubblica e privata in ambito urbano;
   analogamente, la strategia Trasporti 2050 si propone l'obiettivo di dimezzare l'uso di auto «ad alimentazione convenzionale» nel trasporto urbano entro il 2030, di escluderle gradualmente dalle città entro il 2050 e di ottenere entro il 2030 un trasporto delle merci privò di emissioni di CO2 e di inquinanti locali;
   l'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Pnire), redatto in ottemperanza al comma 2 dell'articolo 17-septies del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge 134 del 2012, prevede al 2030, sulla base del target di 6 milioni di auto elettriche previsto dal Pniec, 1.850 colonnine di ricarica veloci per le aree di servizio autostradali, 10 mila in area extraurbana, e 30.650 in area urbana (divise tra 19.650 veloci e 78,600 lente);
   in particolare, con riguardo allo sviluppo della rete infrastrutturale viene ribadita la facoltà degli enti locali di predisporre un Piano della mobilità elettrica ad hoc anche se in linea con il piano nazionale; facoltà questa che favorisce però indirizzi e velocità di sviluppo non omogenei;
   inoltre, a regioni e comuni, ma anche ai privati, è assegnato il compito di fornire le informazioni per la Piattaforma unica nazionale (Pun), ideata con l'obiettivo di garantire, a livello nazionale, uniformità e omogeneità delle informazioni afferenti alle reti di ricarica pubblica e privata con accesso al pubblico, piattaforma ad oggi non ancora resa pubblica;
   il suddetto Piano poi non contiene indicazioni circa l'interoperabilità, ovvero la possibilità per l'utente di essere svincolato dalle infrastrutture di ricarica della sua città o del suo distributore e di accedere a tutte le stazioni di ricarica in Italia, a prescindere da quale sia l'operatore con cui ha l'abbonamento, senza costi aggiuntivi o difficoltà burocratiche;
   la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico ed offre la possibilità di numerose applicazioni a livello territoriale;
   condizione necessaria per un adeguato sviluppo della mobilità elettrica è l'installazione di infrastrutture di ricarica innovative e superveloci distribuite e localizzate, sia in sede pubblica che privata, di concerto con gli enti locali, con i gestori delle stazioni ferroviarie, i concessionari di autostrade e superstrade e i distributori di energia elettrica;
   da quanto risulta dalla stessa bozza del Piano, i fondi precedentemente destinati al cofinanziamento dei progetti di installazione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso nei comuni risultano in gran parte non spesi;
   l'unico obiettivo minimo obbligatorio per i comuni sulle infrastrutture di ricarica è quello indicato nell'articolo 57 del decreto-legge «semplificazioni», che non riporta tuttavia né premialità né penalità per il mancato rispetto dello stesso;
   affidare ai comuni la proprietà degli asset di ricarica, unico modello di business scelto per accedere ai fondi del Pnire anche nella sua ultima declinazione, si scontra con la realtà di mercato: oggi infatti, nella quasi totalità dei casi, operatori privati offrono ai comuni gratuitamente l'acquisto, l'installazione, la connessione e la gestione delle infrastrutture di ricarica lente e rapide (7, 11 e 22 kW fino ai 50 kW) a fronte unicamente di una concessione di occupazione di suolo;
   la rete italiana delle infrastrutture di ricarica è carente nei piccoli comuni, soprattutto in quelli non a vocazione turistica, nonché nell'installazione di infrastrutture di ricarica «ultra veloci» (oltre i 100 kW) lungo le autostrade, le strade a scorrimento veloce e in contesti urbani di compromesso fra i flussi di traffico e la disponibilità di potenza delle reti di distribuzione elettrica;
   la bozza del Pnire che è stata presentata in Conferenza Stato-regioni non prevede l'installazione di ricariche sopra i 50 kW di potenza;
   l'erogazione di cofinanziamenti agli operatori, per la copertura capillare dei comuni piccoli e medi con ricariche a bassa e media potenza (dai 7 ai 22 kW) e ad alta potenza (veloci 50 kW, ultraveloci oltre i 50 kW), si scontra con le regole sugli aiuti di Stato dell'Unione europea, alle quali altri Stati membri hanno richiesto e ottenuto una deroga proprio per la realizzazione dei Piani nazionali delle infrastrutture di ricarica (ad esempio Germania, Romania);
   i concessionari autostradali dovrebbero aver presentato i propri piani per l'infrastrutturazione per la ricarica dei veicoli elettrici delle aree di servizio ricadenti nei propri perimetri di concessione –:
   se, per quanto di competenza, il Ministro interpellato non ritenga opportuno adottare iniziative per utilizzare i fondi a disposizione del Piano per lo sviluppo di infrastrutture ultra veloci (oltre 100 kW) sia in ambito autostradale, extraurbano e urbano al fine di aumentare la qualità e la distribuzione degli impianti collocati sul territorio nazionale e per la copertura di quei comuni non appetibili per gli operatori economici;
   se non ritenga opportuno aprire una concertazione con gli altri Ministeri interessati e un confronto proficuo con il Parlamento sul testo del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Pnire), in particolare sulle modalità di erogazione dei fondi e sull'oggetto di spesa degli stessi;
   se, per quanto di competenza, non ritenga opportuno preparare una notifica alla Commissione europea inerente alle norme in materia di aiuti di Stato, come già fatto da Germania e Romania;
   quali siano le ragioni, a tutt'oggi, della mancata pubblicazione della Piattaforma unica nazionale (Pun), cruciale per il controllo ed il monitoraggio delle infrastrutture di ricarica pubbliche nonché per le politiche di mobilità sostenibile da sviluppare a livello locale e nazionale;
   se il Ministro interpellato non ritenga opportuno rendere pubblici alcuni dati, utili alla cittadinanza e agli operatori di mercato, dei piani di installazione di infrastrutture di ricarica nelle aree di servizio in ambito autostradale, al fine di verificarne l'efficacia e facilitare gli investimenti necessari alla realizzazione in tempi contenuti di una rete di ricarica capillare ed efficiente.
(2-00940) «Chiazzese, Sut, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Corda, Corneli, Costanzo, Cubeddu, Currò, D'Ambrosio, Ehm, De Carlo, De Lorenzo, Del Grosso, Del Monaco, Del Sesto, Di Sarno, Di Stasio, Dieni, Donno, Dori, D'Orso».


Iniziative per la salubrità delle aree interessate dalle attività del sito di Tempa Rossa e in ordine alla mancata ottemperanza alla prescrizione impartita dalla Valutazione di impatto ambientale del 20 giugno 2014 – 2-01147

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della transizione ecologica, per sapere – premesso che:
   il giacimento di petrolio Tempa Rossa è stato scoperto nel 1989 dall'Enterprise Oil e dalla compagnia petrolifera belga «Fina» sotto la montagna che divide il comune di Corleto Perticara da quello di Gorgoglione in Basilicata;
   a seguito della fusione della Fina con la Total, la concessione petrolifera è stata trasferita alla Total che ha realizzato il primo Centro Oli in Europa ad oltre 1100 metri di altezza, attorno al quale sei pozzi petroliferi estraggono il greggio dalle profondità;
   si tratta di una raffineria che separa dal greggio lo zolfo e l'idrogeno solforato, raccoglie il metano e il Gpl, e li manda verso gli oleodotti della zona;
   dall'inizio della sua attività ad oggi nel Centro Oli Tempa Rossa si sono verificati purtroppo diversi incidenti;
   il cattivo funzionamento dell'impianto ha provocato consistenti immissioni in atmosfera di gas come l'anidride solforosa o il monossido di carbonio altamente nocivi per la salute umana;
   risulta ad oggi ancora del tutto assente un piano di ricerca, individuazione e studio delle acque di falda e delle sostanze contaminanti che hanno costretto il comune di Corleto Perticara, in più occasioni, ad emettere ordinanze con cui si vietava l'utilizzo di quelle acque per uso umano;
   la regione Basilicata, in data 24 febbraio 2021, riscontrati «eventi anomali» accaduti nel mese di gennaio 2021 al Centro Oli Tempa Rossa, ha inflitto una sanzione pecuniaria a Total dell'importo di 30.000 euro;
   il 1o marzo 2021 l'Arpa Basilicata ha rilevato che in data 13 e 14 febbraio 2021 sono state superate le soglie delle polveri, dell'anidride solforosa e dell'ossido di azoto;
   infine, la regione Basilicata il 6 marzo 2021 comunicava alla Total ed alle sue consociate la richiesta di fermare l'impianto di Tempa Rossa adducendo le seguenti motivazioni:
    «Al fine di assicurare ai lucani che l'impianto Centro Olio Tempa Rossa eserciti la sua attività in piena affidabilità e sicurezza» la regione ha chiesto alle società concessionaria una «fermata generale» dell'impianto che comporterà un'attività manutentiva sostanziale;
    «Le società hanno condiviso la richiesta della regione e procederanno a redigere un approfondito studio di affidabilità redatto da esperti del settore con i conseguenti interventi che saranno, appunto, effettuati durante la “fermata generale”»;
   in data 20 giugno 2014 è stato rilasciato il provvedimento direttoriale prot. DVA-2014-19907 con cui è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto «Raffineria di Taranto – Tempa Rossa. Variante Piano di gestione terre e rocce da scavo» presentato dalla società Eni S.p.A.;
   nel provvedimento sono state indicate prescrizioni da rispettare, tra le quali la n. 1 che prevede «Il progetto esecutivo del Progetto Tempa Rossa dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni e prescrizioni del presente parere. Il PMA dovrà essere concordato e approvato da ARPA Puglia, con cui si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alle medesime, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. La società proponente dovrà inviare annualmente al MATTM il PMA approvato da ARPA Puglia, per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d'opera e post operam), una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche la descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate»;
   in data 23 marzo 2020 la società Eni S.p.a. ha presentato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, il report annuale descrittivo delle attività di monitoraggio onshore e offshore – Periodo: novembre 2018 – ottobre 2019, del giacimento Tempa Rossa;
   in data 2 ottobre 2020 la sottocommissione Via della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas ha espresso parere negativo, assunto al prot.3103/MATTM del 6 ottobre 2020. Con detto parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas ha ritenuto non ottemperata la prescrizione n. 1, per la parte relativa al monitoraggio novembre 2018 – ottobre 2019, in quanto non risultano forniti dal proponente:
    a) «dettaglio delle metodologie impiegate per il campionamento, il monitoraggio e le analisi relativi alla parte mare (acqua, mitili, sedimenti e benthos)»;
    b) «pronunciamento da parte di ARPA Puglia sui dati di competenza relativi all'ambiente marino»;
    c) «valutazione e interpretazione delle anomalie e criticità rilevate»;
   nella relazione della Commissione Via-Vas si legge che, relativamente ai monitoraggi bimestrali della falda superficiale, questi sono stati realizzati in 10 piezometri. Per quanto concerne il numero di piezometri monitorati, la tipologia dei parametri considerati e gli ordini di grandezza delle concentrazioni rilevate, si registra una sostanziale continuità con quanto registrato nei monitoraggi precedenti in merito alle criticità registrate in alcuni peziometri dove sono stati rilevati valori fuori norma di idrocarburi, idrocarburi policiclici aromatici e alcuni metalli;
   infine, la Commissione rileva che «I valori di emissione riportati mostrano frequenti superamenti dei valori del cosiddetto “bianco”, e che non consta, per quanto in atti, se il proponente abbia adottato, di concerto con la regione Puglia le modalità tecnico-gestionali necessarie a ridurre le emissioni odorigene, come previsto dalla legge regionale 16 luglio 2018, n. 32, “Disciplina in materia di emissioni odorigene”»;
   con decreto direttoriale n. 44 del 15 febbraio 2021, con riferimento al periodo di monitoraggio novembre 2018-ottobre 2019, il Ministero della transazione ecologica ha stabilito la mancata ottemperanza della prescrizione n. 1, impartita con il decreto Via n. prot. DVA-2014-19907 del 20 giugno 2014 relativo al progetto denominato «Raffineria di Taranto – Tempa Rossa. Variante Piano di Gestione terre e rocce da scavo» da realizzarsi nel comune di Taranto (TA), proposto dalla Eni s.p.a. –:
   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per accertare e risolvere le problematiche rappresentate in premessa, al fine di garantire il diritto a un ambiente salubre per i cittadini residenti;
   se, a fronte della mancata ottemperanza da parte dell'Eni Spa della prescrizione impartita con il decreto di valutazioni di impatto ambientale (Via) citato in premessa, relativa al piano di monitoraggio ambientale, intenda adottare le iniziative di competenza per attivare le opportune misure correttive, prevedendo la sospensione delle attività autorizzate e la riedizione del procedimento ai fini della Via.
(2-01147) «Cillis, Vianello, Deiana, Daga, D'Ippolito, Di Lauro, Licatini, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Vignaroli, Zolezzi, Federico».


Chiarimenti e iniziative di competenza in ordine al trattamento dei dati e dei documenti digitali inseriti nel Fascicolo sanitario elettronico (Fse) alla luce delle modifiche apportate alla disciplina dal decreto-legge n. 34 del 2020 – 2-01096

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha istituito il fascicolo sanitario elettronico (Fse), inteso come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito;
   l'articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di potenziare e rafforzare l'infrastruttura del fascicolo sanitario elettronico (Fse), reca modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;
   il citato articolo 11, comma 1:
    alla lettera a), integra il comma 1 dell'articolo 12, al fine di includere nel Fse i dati e i documenti digitali riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale;
    alla lettera b), modificando il comma 2 del medesimo articolo 12, specifica che l'accesso al Fascicolo da parte dell'assistito deve essere assicurato anche tramite il Portale online del Fse;
    alla lettera c) modifica il comma 3 dello stesso articolo 12 prevedendo che il Fse sia alimentato in maniera non solo continuativa, come nel testo finora vigente, ma anche «tempestiva»; in secondo luogo, si prevede – in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) – che l'alimentazione riguardi anche i dati inerenti agli eventi clinici, presenti e trascorsi, forniti dagli esercenti una professione sanitaria al di fuori del servizio sanitario nazionale nonché (in via facoltativa) i dati medici in possesso dell'assistito (su iniziativa di quest'ultimo);
   alla lettera d) abroga il comma 3-bis del suddetto articolo 12, il quale prevedeva che il Fse potesse essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito;
    l'esplicita manifestazione del consenso da parte dell'assistito rimane comunque necessaria per la consultazione del Fse da parte dei soggetti autorizzati (ex comma 5) e per l'alimentazione del pregresso (referti e informazioni relativi a eventi clinici del passato);
   come indicato all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo, l'assistito può decidere, nel momento dell'accettazione, in sede di refertazione oppure in una fase successiva all'alimentazione, se e quali dati e documenti, creati in occasione delle singole prestazioni erogate, non devono essere resi visibili (ossia oscurati) nel proprio Fse senza che vi sia evidenza di tale scelta in fase di consultazione (oscuramento dell'oscuramento);
   i dati e i documenti oscurati devono essere consultabili solo dall'assistito e dal titolare che lo ha generato (ossia, l'autore del dato/documento). L'assistito ha comunque facoltà di rendere nuovamente visibile un dato o documento precedentemente oscurato;
   in articoli apparsi sugli organi di informazione online si legge che «Lo Stato invierà i dati personali ad altri Stati e società private che operano a fine di lucro» ed avrebbe sostanzialmente violato il «diritto alla non raccolta di dati, all'oscuramento (totale o parziale) dei dati e anche un diritto all'oscuramento dell'oscuramento (non far sapere di avere chiesto la cancellazione di alcune informazioni)» –:
   se quanto riportato nell'ultimo paragrafo della premessa corrisponda al vero;
   se l'abrogazione del comma 3-bis del suddetto articolo 12 riguardi anche l'abrogazione del diritto di oscuramento di dati e documenti;
   se i decreti prodromici all'attuazione della norma per definire le modalità e le misure di sicurezza, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, siano in fase di adozione.
(2-01096) «Ruggiero, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lorefice, Mammì, Menga, Nesci, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello».


Iniziative volte a riconoscere ai cittadini iscritti all'Aire attualmente in Italia il diritto alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 – 2-01148

F)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   in queste settimane il Governo ha ulteriormente potenziato e dato un'accelerazione al piano vaccinale anti Covid-19 quale strumento decisivo per cercare di ridurre i contagi e sconfiggere la propagazione del virus;
   benché siano state individuate le categorie prioritarie alle quali somministrare per prime il vaccino e si sia stabilito un calendario serrato di vaccinazioni, restano ancora alcune criticità a cui dare soluzione quanto prima per non creare intollerabili discriminazioni tra i cittadini;
   una delle principali criticità emerse in queste settimane e che ancora non ha trovato soluzione da parte del Governo è relativa alla vaccinazione anti Covid-19 per i cittadini italiani iscritti all'Aire. A differenza di altri Paesi europei, l'Italia non prevede, infatti, la possibilità di vaccinarsi contro il Covid-19 per i suoi cittadini iscritti all'Aire che si trovano in Italia;
   di per sé, l'iscrizione all'Aire non comporta il diritto all'assistenza sanitaria nel nostro Paese. Ai cittadini italiani con residenza all'estero emigrati o titolari di pensione che rientrano temporaneamente in Italia la legge riconosce infatti, a titolo gratuito, solo le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare;
   in alcuni Paesi dell'Unione europea la vaccinazione coinvolge tutti coloro che si ritrovano per vari motivi sul suolo nazionale e risultano in possesso di una residenza temporanea, con modalità che variano da Stato a Stato. In Italia, invece, ai cittadini iscritti all'Aire, l'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, che si trovano attualmente in Italia e non possono per varie ragioni tornare nei loro Paesi di residenza, benché siano cittadini sulla carta come tutti gli altri, la normativa italiana non concede il diritto a vaccinarsi;
   al momento gli iscritti Aire non hanno il codice fiscale e il medico di base e non hanno quindi la possibilità di registrarsi e prenotarsi per la vaccinazione, così come è escluso, per ora, che possano essere chiamati dal medico di famiglia;
   sono diverse centinaia, se, non migliaia, le persone che probabilmente si ritrovano attualmente in questa situazione che impedisce di vedersi garantito il diritto a vedersi somministrato il vaccino anti Covid-19 –:
   quali iniziative urgenti si intendano adottare, quanto prima, al fine di dare soluzione alle criticità esposte in premessa e che impediscono, a molti cittadini iscritti all'Aire che attualmente si trovano in Italia, di vedersi riconosciuto il diritto alla somministrazione del vaccino anti Covid-19.
(2-01148) «Fitzgerald Nissoli, Occhiuto, Baldelli, Basini, D'Attis, Delmastro Delle Vedove, Ferraioli, Marin, Martino, Mollicone, Alessandro Pagano, Palmieri, Perego Di Cremnago, Pittalis, Polverini, Porchietto, Prestigiacomo, Rossello, Rotondi, Ruggieri, Saccani Jotti, Sarro, Elvira Savino, Sandra Savino, Sibilia, Sozzani, Spena, Squeri, Torromino, Maria Tripodi, Vietina, Vito, Zanettin, Zangrillo, Siragusa, Ungaro, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea».


Iniziative di competenza volte a preservare il sistema di emergenza sanitaria in Campania, con particolare riferimento ad adeguate misure di sostegno al personale del servizio 118 – 2-01149

G)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, per sapere – premesso che:
   il servizio 118 è cominciato in regione Campania grazie al passaggio dei medici della ex guardia medica all'emergenza sanitaria territoriale;
   con delibera n. 6872 del 3 novembre 1999, la giunta regionale della Campania ebbe a far fronte alla necessità di completare l’iter di organizzazione generale dei presidi Saut e di continuità assistenziale;
   a tal fine, vista la carenza di personale disponibile a transitare dal regime della ex guardia medica a quello dell'emergenza sanitaria territoriale e preso atto della fondamentale funzione svolta da tali strutture nell'ambito del Sistema dell'emergenza, è stato previsto un meccanismo incentivante mediante la previsione di un'indennità extracontrattuale aggiuntiva ad oggi corrispondente a euro 5,16 all'ora;
   per espressa previsione normativa la predetta indennità fu infatti istituita per compensare l'aggravio del personale soggetto al passaggio in termini di elevato rischio fisico, conseguente allo svolgersi di attività prevalentemente su mezzi di soccorso mobile, elevato rischio di contrarre malattie infettive, elevato numero di turni festivi e notturni e operatività all'aperto in qualsiasi condizione climatica ed ambientale;
   la normativa appena descritta avrebbe dovuto avere efficacia transitoria, sino all'adozione di un «nuovo accordo di medicina generale» il quale, tenuto conto delle particolari problematiche relative ai medici Saut, avrebbe dovuto definire nello specifico i preminenti aspetti legati al trattamento economico del personale e al funzionamento e messa in rete dei presidi Saut, superando così la precitata normativa regionale;
   nel corso degli anni tuttavia quest'ultima ha conservato la propria validità, laddove tutti gli accordi integrativi regionali ad essa succeduti nel tempo hanno, di volta in volta, confermato le relative disposizioni, richiamandola quale normativa integrativa dapprima dell'Accordo integrativo regionale (Air) 2003 e, successivamente, di rimando nell'Accordo collettivo nazionale (Acn) del 2005 e negli Air successivamente intervenuti;
   in tale contesto, si è inserita poi un'indagine della Corte dei conti che ha ritenuto, contrariamente a quanto testé descritto, l'indennità prevista dalla Dgrc del 1999 un compenso non dovuto, poiché oggi compresa e assorbita dalle voci contrattuali individuate dall'accordo nazionale del 2005, con la dicitura «onnicomprensive»;
   in considerazione di tanto la procura erariale ha chiesto alla regione e, quindi, di rimando ai direttori generali delle 7 Asl campane, se stessero ancora corrispondendo ai medici del 118 le cifre aggiuntive al contratto. I direttori generali delle Asl, hanno, quindi, provveduto alla sospensione della erogazione della indennità con conseguente taglio degli stipendi, per quasi un terzo della retribuzione mensile;
   le aziende sanitarie locali hanno anche avviato il recupero delle cifre pregresse, percepite a titolo di indennità, con l'effetto che i medici potrebbero a breve vedersi costretti a restituire ingenti cifre che oscillano dai 50 ai 90 mila euro;
   come se non bastasse, in tale quadro già di per sé allarmante, le direzioni regionali stanno procedendo al recupero delle somme ipoteticamente non dovute, calcolandone i relativi importi al lordo e non al netto delle trattenute fiscali, cosicché paradossalmente i medici campani potrebbero essere chiamati a restituire, oltre agli importi effettivamente percepiti, anche quelli versati dall'ente in favore dell'erario, in qualità di sostituto di imposta e, in quanto tali, mai entrati nella propria disponibilità;
   senza voler entrare nel merito della complessa vicenda giuridica appena accennata, la cui definizione spetta ad altre istituzioni, occorre in questa sede denunciare come tale situazione, di per sé già grave e intollerabile, stia determinando sconforto, demotivazione e disorientamento tra i medici del 118 in Campania, rischiando di pregiudicare definitivamente il sistema sanitario regionale;
   la sopravvenuta penalizzazione economica, corrispondente a circa il 30 per cento dell'attuale retribuzione complessiva, in aggiunta agli ulteriori noti svantaggi della condizione lavorativa dei medici del Seu 118 (rischio biologico, turnistica onerosa, aggressioni e altro), sta determinando infatti un esodo dei medici strutturati ed esperti aventi titolo per essere facilmente ricollocati altrove;
   e, infatti, è lecito presagire che, nel permanere di tale grave situazione, i medici che lavorano a tempo determinato non rinnoveranno gli incarichi e preferiranno incarichi di continuità assistenziale o altre occupazioni, i medici titolari di contratto a tempo indeterminato di emergenza territoriale alla prima occasione utile (esempio assegnazione zone carenti di medicina di base e continuità assistenziale) opteranno per tali attività; molti dei medici che stanno svolgendo i corsi di formazione per medico di emergenza territoriale 118, di fronte ad una prospettiva economica poco allettante (meno 850 euro sullo stipendio), non accetteranno gli incarichi a tempo determinato proposti dalle Asl, sia per il 118 sia nei pronto soccorso per i codici verdi;
   in buona sostanza dunque l'attuale congiuntura rischia di mettere in pericolo l'attività dei maggiori pronto soccorso regionali, già in overcrowding, che rischierebbero di venire chiusi per improprio accesso di pazienti contagiosi, oltre ad esporre le aziende sanitarie locali della Campania ad intraprendere contenziosi onerosi ed onerose iniziative di riorganizzazione dell'intero servizio, per acquisire la fornitura di prestazioni mediche;
   nell'attuale peculiare congiuntura epidemiologica, che di fatto ci vede già pienamente coinvolti da una terza ondata epidemica, è necessario preservare il sistema dell'emergenza sanitaria, il quale mai come in questo periodo ha ben evidenziato la ratio dell'istituzione di un'indennità accessoria posto che, ancora una volta, si è individuata, quale colonna portante per la gestione di tutte le segnalazioni di sospetta infezione, il Seu 118, dalla cui efficienza è dipesa l'efficacia della sorveglianza, delle prime cure, e della prevenzione di accessi impropri ai pronto soccorso regionali –:
   se e quali iniziative di competenza, anche di natura normativa, i Ministri interpellati intendano porre in essere, in raccordo con la regione Campania, al fine di pervenire ad una positiva soluzione della vicenda che eviti la migrazione in atto dei medici del servizio di emergenza-urgenza del 118 ad altri comparti e la demedicalizzazione dei mezzi di soccorso, in una fase estremamente delicata di emergenza pandemica da Covid-19.
(2-01149) «Villani, D'Arrando, Federico, Ianaro, Lorefice, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Sportiello, Micillo, Tofalo, Menga, Sapia, Del Sesto, Maglione, Spadafora, Di Sarno, Bruno, Caso, Giordano, Del Monaco, Amitrano, Manzo, Barbuto».


Chiarimenti in ordine alla procedura di affidamento dell'incarico dirigenziale di cui al bando del 1o marzo 2021 dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia e iniziative normative volte a garantire pari opportunità e trasparenza nel conferimento di incarichi dirigenziali – 2-01131

H)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, il Ministro per la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:
   in un periodo di crisi della credibilità delle istituzioni, in cui c’è un rinnovato bisogno di ricostruire il rapporto di fiducia con i cittadini, l'amministrazione pubblica e la politica devono dare esempi coerenti con l'interesse generale;
   da molti anni non viene bandito il concorso per titoli ed esami per dirigenti tecnici, che garantirebbe pari opportunità e trasparenza delle nomine;
   per quanto a conoscenza degli interpellanti, si persevererebbe con il conferimento di incarichi fiduciari in base ai commi 5, 5-bis o 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sovente reiterando le nomine di dirigente tecnico ai medesimi soggetti, con cumulo di titoli;
   alcuni articoli della stampa specializzata hanno ventilato l'ipotesi che il bando dell'Usr Lombardia, di cui al decreto direttoriale n. 4121 del 1o marzo 2021, dal titolo «Procedura conferimento incarico dirigenziale non generale funzioni tecnico-ispettive da conferire sensi comma 6 articolo 19 decreto legislativo n. 165 del 2001», delinei già la figura prescelta (Tuttoscuola, 3 marzo 2021, «Pronto l'incarico in Lombardia per l'ex-Capo Dipartimento del Ministero ?»);
   il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 recita: «Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;
   il citato decreto direttoriale n. 4121 del 1o marzo 2021 è stato pubblicato in data 2 marzo 2021, nella sezione «Atti e normativa – avvisi per incarichi dirigenziali generali e non generali», a firma del direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia, Augusta Celada, con scadenza per la presentazione delle domande entro le ore 23,59 del 10 marzo 2021. Nel bando si legge che: «Con riferimento alla Direttiva del Ministro dell'istruzione del 5 gennaio 2021, n. 5, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali del Ministero dell'Istruzione, si informa che presso questo Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia risulta disponibile n. 1 posto per lo svolgimento di funzioni tecnico-ispettive, da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo svolgimento di procedura comparativa, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, le cui competenze sono definite nel decreto ministeriale n. 916 del 18 dicembre 2014. (...) La candidatura dovrà essere corredata da curriculum vitae, aggiornato, datato e debitamente firmato, che dovrà riportare esclusivamente gli elementi salienti e rilevanti afferenti alle attitudini e alle capacità e alle esperienze professionali maturate, in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'incarico da conferire, con in calce la dichiarazione che tutte le informazioni indicate nel medesimo corrispondono al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. (...) le candidature saranno valutate avuto riguardo ai seguenti criteri deducibili dal curriculum vitae: a) esperienza professionale maturata nell'ambito dello svolgimento degli incarichi pregressi di dirigente tecnico, con particolare riferimento a:
    espletamento di incarichi di coordinamento dei Dirigenti tecnici a livello nazionale o regionale;
    incarichi di coordinamento regionale degli esami di Stato;
    incarichi di coordinamento dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici;
    nomina in commissioni giudicatrici di concorsi per il reclutamento del personale scolastico;
    incarichi formali di partecipazione a gruppi di lavoro regionali e nazionali sulle tematiche inerenti l'ordinamento scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione attinenti all'espletamento dell'incarico; b) attitudini e capacità professionale del dirigente tecnico, desumibili da: 1. eventuale conseguimento di una seconda laurea o di un master di secondo livello»;
   nel citato bando dell'Usr Lombardia non viene indicata la posizione che è vacante né viene indicato se era vacante al momento della pubblicazione del decreto;
   viene richiesto come requisito l'essere stato/a già un dirigente tecnico (laddove i dirigenti tecnici sono nominati in modo fiduciario ai sensi dei citati commi 5, 5-bis o 6);
   ad avviso degli interpellanti, occorre evitare che, prescrivendo come requisito l'essere già stato dirigente tecnico, si reiterino incarichi che dovrebbero essere solo a tempo determinato in un triennio, facendoli diventare sostanzialmente permanenti, rinnovo dopo rinnovo, contraddicendo così lo spirito della norma;
   questa reiterazione degli incarichi, a giudizio degli interpellanti, finisce per dar luogo a una forma di aggiramento della norma, che recita: «La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni»;
   sarebbe necessario un chiarimento sui criteri sottesi a tale modalità di conferimento degli incarichi –:
   di quali elementi disponga il Governo in relazione alla procedura di affidamento dell'incarico dirigenziale con funzioni tecnico-ispettive di cui in premessa e, in particolare, se intenda chiarire da quanto tempo il posto individuato nel bando fosse disponibile;
   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per garantire l'applicazione coerente della normativa e per ovviare ai profili critici sopra segnalati;
   se il Governo intenda adottare iniziative normative per escludere che bandi come quello di cui in premessa possano prevedere, tra i requisiti per la candidatura, quello di aver già ricoperto l'incarico di dirigente.
(2-01131) «De Lorenzo, Fornaro».