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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 11 marzo 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 marzo 2021.

  Amitrano, Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Ceccanti, Chiazzese, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Galantino, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Germanà, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lacarra, Liuni, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Muroni, Nardi, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Pallini, Parolo, Pastorino, Perantoni, Piccolo, Rampelli, Ravetto, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Ceccanti, Chiazzese, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Ferri, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frassinetti, Frusone, Galantino, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Germanà, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lacarra, Liuni, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Muroni, Nardi, Nesci, Occhionero, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Pallini, Parolo, Pastorino, Perantoni, Piccolo, Rampelli, Ravetto, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 marzo 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DE MARIA: «Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefìci in favore delle vittime del terrorismo» (2935);
   BOLDRINI ed altri: «Misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione di manifestazioni d'odio mediante la rete internet» (2936);
   GIANNONE: «Modifiche al codice civile, alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54, in materia di responsabilità genitoriale, affidamento dei minori e ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano» (2937).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge TERMINI ed altri: «Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale mediante la rimozione delle barriere alla comunicazione e all'informazione» (2612) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Menga.

  La proposta di legge SODANO ed altri: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina della coltivazione, dell'uso e del commercio della cannabis e dei suoi derivati» (2813) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Menga.

Adesione di deputati a proposte di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare RIZZETTO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi» (Doc. XXII, n. 37) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Trancassini.

Trasmissione dal Senato.

  In data 10 marzo 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 2077. – «Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (approvato dal Senato) (2934).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali)
  CANTALAMESSA: «Disposizioni sulla formazione e sull'attività degli imam e istituzione del Consiglio nazionale degli imam» (2880); Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VII.

   V Commissione (Bilancio e Tesoro)
  CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: «Misure straordinarie finalizzate alla compensazione dei costi dell'insularità della Sardegna» (2882) Parere delle Commissioni I, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura)
  PATASSINI: «Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival» (2892) Parere delle Commissioni I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro)
  BUCALO ed altri: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico» (2887) Parere delle Commissioni I, V, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   Sentenza n. 30 del 10 febbraio – 5 marzo 2021 (Doc. VII, n. 606), con la quale:
  dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 131-bis, secondo comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in composizione monocratica, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007;
  dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 131-bis, secondo comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 53 del 2019, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;
  dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 53 del 2019, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, e 77, secondo comma, della Costituzione:

  alla II Commissione (Giustizia);
   Sentenza n. 32 del 28 gennaio – 9 marzo 2021 (Doc. VII, n. 608), con la quale:
  dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e 250 del codice civile, sollevate – in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – dal Tribunale ordinario di Padova:

  alla II Commissione (Giustizia);
   Sentenza n. 33 del 28 gennaio – 9 marzo 2021 (Doc. VII, n. 609), con la quale:
  dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell'articolo 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), e dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sollevate – in riferimento agli articoli 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), agli articoli 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) – dalla Corte di cassazione, sezione prima civile:

  alla II Commissione (Giustizia);
   Sentenza n. 35 del 9 febbraio – 11 marzo 2021 (Doc. VII, n. 611), con la quale:
  dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), sollevate dal Tribunale ordinario di Genova, in riferimento agli articoli 117 e 122 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, nonché in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952:

  alla I Commissione (Affari costituzionali).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   09 marzo 2021, Sentenza n. 31 del 9 febbraio – 9 marzo 2021 (Doc. VII, n. 607), con la quale:
  dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche);
  dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della Regione Toscana n. 75 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione – in relazione agli articoli 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 – e al secondo comma, lettera e), del medesimo articolo, nonché all'articolo 120 della Costituzione:

  alla XIII Commissione (Agricoltura);
   11 marzo 2021, Sentenza n. 34 del 9 febbraio – 11 marzo 2021 (Doc. VII, n. 610), con la quale:
  dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
  dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 243-quater e 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, sollevata, in riferimento all'articolo 2 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione:

  alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi verdiani, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 395).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 396).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento (INSR), per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 397).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 398).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 febbraio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2019 (Doc. CLXV, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 25 febbraio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 3 agosto 2007, n. 120, la relazione sull'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, riferita all'anno 2019 (Doc. CLXVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro della salute, con lettera in data 9 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riferiti alla settimana 22-28 febbraio 2021, nonché il verbale del 5 marzo 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e la nota del 5 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 9 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le ordinanze 5 marzo 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, rispettivamente, nella regione Campania e nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

  Queste ordinanze sono depositate presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 marzo 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione (COM(2021) 111 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 111 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Consiglio internazionale dei legni tropicali in merito alla proroga dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (COM(2021) 112 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 24 e 25 febbraio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Afragola (Napoli), Carmignano di Brenta (Padova), Cislago (Varese), Cisterna di Latina (Latina), Colle San Magno (Frosinone), Frascati (Roma), Panni (Foggia), Polistena (Reggio Calabria), Rosarno (Reggio Calabria), San Germano Vercellese (Vercelli), Scurcola Marsicana (L'Aquila) e Villalago (L'Aquila).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Sardegna.

  Il Garante del contribuente per la Sardegna, con lettera in data 3 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Sardegna, riferita all'anno 2020.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2066 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2021, N. 2, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER L'ANNO 2021 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2921)

A.C. 2921 – Proposta emendativa

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assicura entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la fornitura alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle dosi vaccinali necessarie a garantire la copertura vaccinale prioritaria ai soggetti fragili, alle persone con patologie gravi e ai disabili.
1.14. Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

A.C. 2921 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2, seconda fase, prenderebbe in considerazione, subito dopo i soggetti indifferenziati di peculiare anzianità e/o morbilità, determinate categorie tra le quali quella del personale scolastico detto personale è individuato in virtù del ruolo e degli specifici e quotidiani contatti con gli alunni, ergo dell'alto tasso di rischio infettivo;
    che sono completamente equiparabili al personale scolastico, per rapporti, prestazioni e frequenza, nonché per la funzione sociale, gli insegnanti e gli istruttori delle autoscuole,

impegna il Governo

a comprendere conseguentemente, nel «personale scolastico», coloro che esprimono medesima operatività, a nulla rilevando le strutture e i contesti lavorativi, con particolare riferimento al personale docente delle autoscuole di cui all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada).
9/2921/1Bruno Bossio.


   La Camera,
   premesso che:
    il piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2, seconda fase, prenderebbe in considerazione, subito dopo i soggetti indifferenziati di peculiare anzianità e/o morbilità, determinate categorie tra le quali quella del personale scolastico detto personale è individuato in virtù del ruolo e degli specifici e quotidiani contatti con gli alunni, ergo dell'alto tasso di rischio infettivo;
    che sono completamente equiparabili al personale scolastico, per rapporti, prestazioni e frequenza, nonché per la funzione sociale, gli insegnanti e gli istruttori delle autoscuole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di comprendere conseguentemente, nel «personale scolastico», coloro che esprimono medesima operatività, a nulla rilevando le strutture e i contesti lavorativi, con particolare riferimento al personale docente delle autoscuole di cui all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada).
9/2921/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Bruno Bossio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame si inserisce nella successione normativa in cui si articola la risposta dell'ordinamento giuridico all'epidemia da COVID-19. Tra l'altro l'articolo 1 del decreto-legge in esame fa salvi gli spostamenti anche per esigenze di necessità o dettati da motivi di salute;
    i diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le ordinanze del Ministero della salute e quelle regionali sono state da subito volte al contenimento degli effetti epidemiologici per mezzo di strumenti e misure di distanziamento sociale;
    sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria è apparso evidente come la popolazione più fragile fosse quella anziana e con pluripatologia. Fascia altrettanto fragile è sicuramente quella dei bambini affetti da malattie acute o croniche e necessitanti di ricoveri e cure;
    nel corso dell'ultimo anno le Regioni e le direzioni sanitarie, seguendo le linee di indirizzo ministeriali, hanno limitato l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice oltre che l'accesso ai reparti ospedalieri, anche pediatrici;
    data la pervasività, la persistenza dell'epidemia e l'incidenza sui diritti di libertà che essa comporta per preservare la salute individuale e collettiva, le condizioni di isolamento sociale e di solitudine hanno rappresentato un motivo di crescente sofferenza e un fattore di rischio per il benessere di pazienti e ospiti, ci si è pertanto persuasi della necessità di assicurare un regime di contatti e/o di visite con le persone care, nel rispetto delle misure di sicurezza e tenuto conto del contesto epidemiologico dell'area geografica di riferimento;
    importanti indicazioni, in questo senso, sono contenute nei Rapporti ISS COVID-19 n. 8/2020 Rev. 2 e n. 43/2020 dedicati, rispettivamente, al sostegno delle persone nello spettro autistico e/o con disabilità intellettiva e al sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia COVID-19;
    la circolare 30 novembre 2020 «Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura», al fine di ristabilire e favorire gli accessi dei visitatori in sicurezza, come già messo in atto in alcune Regioni, raccomanda di promuovere strategie di screening immediato, tramite la possibilità di esecuzione di test antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori degli assistiti da effettuarsi direttamente in loco affinché, in caso di esito negativo, i visitatori siano autorizzati ad accedere alla struttura secondo le indicazioni fornite dal direttore della struttura. Il test molecolare è invece raccomandato per l'ingresso di assistiti in larghe comunità chiuse (RSA, strutture per soggetti con disabilità mentale, altro) e per lo screening degli operatori sanitari/personale che operano in contesti ad alto rischio;
    con le stesse finalità, la circolare 25420 del 4 dicembre 2020 sottolinea la necessità di assicurare che le visite nelle strutture residenziali per persone con disturbi mentali è per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali siano effettuate e che avvengano in sicurezza prevedendo adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali evitando, laddove possibile, la sospensione di tutti i contatti con l'esterno. A tal fine, vengono fornite indicazioni per l'accesso di familiari e visitatori, e segnatamente, relativamente alla preparazione della struttura, ai momenti che precedono la visita e alle modalità relazionali e mezzi di comunicazione a distanza con cui deve svolgersi la stessa;
    lo scorso 29 settembre 2020 è stato presentato il Position paper elaborato dall'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI) sulla pandemia da SARS-Cov-2 e specificità pediatrica, condividendo le principali peculiarità del virus in ambito pediatrico, le azioni messe in campo nella fase 1 e le proposte per coordinare interventi tempestivi per gestire la fase attuale e le successive. Di particolare interesse sono le considerazioni e le proposte riguardanti l'ambito ospedaliero, la presa in carico globale del bambino e della famiglia e l'interazione con il «Territorio»;
    tra queste vi sono il potenziamento della rete Ospedale-Territorio per l'utilizzo ottimale dei posti letto pediatrici, sia in termini di appropriatezza del ricorso alle cure ospedaliere che di flessibilità nella programmazione e la definizione di criteri per la permanenza in ospedale dei genitori o familiari per evitare che limitazioni delle visite e dei caregiver possano creare problemi al ricovero o disagio sociale;
    nonostante la tecnologia a disposizione abbia aiutato ad accorciare le distanze, è essenziale cercare di tornare, mantenendo sempre i migliori standard di prevenzione per evitare la diffusione del nuovo Coronavirus, a una umanizzazione delle cure,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare delle puntuali linee guida nazionali, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, per permettere, ove possibile, l'incontro in sicurezza dei genitori con i bambini ricoverati nei reparti pediatrici, dei familiari con i pazienti con disabilità o non autosufficienti ricoverati nei reparti ospedalieri e con i degenti di strutture residenziali socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, nonché monitorare il recepimento delle stesse al fine di contrastare le severe conseguenze cliniche, psicologiche e sociali sulle fasce più fragili della popolazione.
9/2921/2Bologna, Rospi, Silli, Benigni, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Ruffino, Sorte, Menga.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni atte a fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, ivi inclusi alcuni importati profili dell'attività di vaccinazione;
    che i titolari delle rivendite di generi di monopolio, concessionari al servizio dello Stato e del cittadino, nel corso di questi ultimi dodici mesi, ed in particolare nelle prime settimane di emergenza pandemica, hanno dato prova di grandissimo senso di responsabilità, mantenendo aperti i propri esercizi anche nelle aree a maggior rischio epidemiologico;
    che una tale scelta responsabile ha consentito, specialmente nei piccoli centri del nostro Paese, di poter erogare servizi di interesse per la collettività, anche a fonte della chiusura di numerosi sportelli bancari e postali;
    che l'attività delle tabaccherie, esercizi polivalenti e multiservizi, è sempre stata considerata dall'Esecutivo tra quelle essenziali, non solo per l'interesse erariale sotteso ma anche in virtù della caratteristica peculiare della nostra rete quale sussidiaria della pubblica amministrazione;
    che nello spirito di leale collaborazione che ha sempre caratterizzato i rapporti con le istituzioni, i titolari delle rivendite di generi di monopolio e concessionari, nello svolgimento delle proprie attività di interesse statale operano in prima linea, a contatto giornaliero con il pubblico, per volumi di accessi significativi ed esponendosi all'elevato rischio di contrarre il virus;
    si ritiene pertanto necessario che, al fine di consentire ai rivenditori di generi di monopolio di continuare a presidiare, nella quotidianità, il territorio e garantire i servizi allo Stato in sicurezza e per la sicurezza della collettività, si debba mettere mano al piano vaccinale nazionale e quello regionale prevedendo il coinvolgimento in via prioritaria dei tabaccai e di tutto il personale addetto alle vendite (collaboratori e dipendenti) accelerandone la vaccinazione al pari di altre attività essenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere, compatibilmente con il numero di dosi a disposizione, fra le categorie prioritarie del piano di vaccinazione i rivenditori di generi di monopolio, unitamente ai relativi collaboratori, specialmente nel caso in cui tali soggetti non possano ricevere in tempi brevi il vaccino a causa dell'età, eventualmente anche valutando un rinvio della vaccinazione per i soggetti che hanno già contratto il COVID-19 e che quindi sono esposti al virus in minore misura.
9/2921/3Vitiello.


   La Camera,
    premesso che:
    il provvedimento in oggetto differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione di alcune delle misure restrittive enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020;
    in particolare, tra le misure emergenziali che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, è enunciata la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65/2017 («Istituzione del sistema di integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni») e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
    ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio del 2 marzo 2021 in relazione alle istituzioni scolastiche, è espressamente demandato ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di disporre la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado: a) nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali i medesimi Presidenti abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; b) in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico,

impegna il Governo:

   a prevedere, anche in successivi provvedimenti, misure efficaci e alternative dirette a scongiurare la chiusura totale delle scuole e il ritorno all'utilizzo esclusivo della didattica a distanza;
   qualora non siano possibili soluzioni diverse dalla totale chiusura delle scuole, a predisporre dei criteri oggettivi che vengano applicati sull'intero territorio nazionale senza lasciarli all'interpretazione delle Regioni.
9/2921/4Toccafondi.


   La Camera,
    premesso che:
    il provvedimento in oggetto differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione di alcune delle misure restrittive enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020;
    in particolare, tra le misure emergenziali che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, è enunciata la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65/2017 («Istituzione del sistema di integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni») e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
    ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio del 2 marzo 2021 in relazione alle istituzioni scolastiche, è espressamente demandato ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di disporre la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado: a) nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali i medesimi Presidenti abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; b) in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, misure efficaci e alternative dirette a scongiurare la chiusura totale delle scuole e il ritorno all'utilizzo esclusivo della didattica a distanza;
   qualora non siano possibili soluzioni diverse dalla totale chiusura delle scuole, a valutare l'opportunità di predisporre dei criteri oggettivi che vengano applicati sull'intero territorio nazionale.
9/2921/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Toccafondi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'istituto Superiore di Sanità ha emanato un documento riguardante i DPI e i dispositivi medici raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 in contesto lavorativo (operatori sanitari, addetti alle pulizie, tecnici di laboratorio, pazienti con/senza sintomi, accompagnatori, ambulanzieri eccetera);
    la provenienza dei singoli dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, rappresenta una questione di interesse pubblico in termini di garanzia di sicurezza, nonché di rispetto dell'ambiente;
    dall'inizio dell'emergenza epidemiologica si sono registrati diverse inchieste e svariati sequestri operati dalla pubblica autorità su materiale di protezione individuale importato da Paesi extra-UE (es. Cina, Turchia) non a norma di legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare una programmazione strategica nazionale per l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale (DPI) contro il Covid-19 anche attraverso accordi di filiera con aziende italiane produttrici di Dpi marcati CE.
9/2921/5Zennaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, fra le disposizioni finalizzate al contenimento e alla prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 4, prevede proroghe dei termini per lo svolgimento delle elezioni suppletive di Camera e Senato nonché il termine per la dichiarazione della vacanza del seggio e posticipa il termine per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dei Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa; inoltre, estende al 2021 l'applicazione della previsione di una riduzione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature nelle elezioni di regioni a statuto ordinario;
    tali misure sono senza dubbio rese necessarie dal protrarsi dell'emergenza pandemica in atto e dal vertiginoso incremento dell'indice dei contagi cui purtroppo continuiamo ad assistere che spinge a limitare il più possibile qualsiasi attività che possa determinare o anche solo incentivare assembramenti come accadrebbe nel caso di campagne elettorali ed espletamento delle operazioni di voto;
    dette proroghe rispondono anche alla necessità di evitare la paralisi delle attività delle istituzioni coinvolte che l'avvicendamento degli amministratori ineludibilmente comporterebbe e, viceversa, di assicurare continuità di gestione alle stesse in un momento così delicato;
    la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» all'articolo 2, comma 1, lettera d) stabilisce che gli statuti degli atenei debbano prevedere la durata in carica del rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile; parimenti il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» all'articolo 4 comma 2 prevede che il presidente delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica debbano durare in carica tre anni e possano essere confermati consecutivamente una sola volta;
    nelle Università e negli Istituti AFAM la repentina sospensione delle attività didattiche ormai un anno orsono cui ha fatto seguito, nell'anno accademico in corso, una ripresa molto lenta e frammenta delle attività a distanza e, in misura ancor più limitata, di quelle in presenza non ha permesso agli organi collegiali e monocratici di portare termine le attività previste nei documenti relativi alle politiche di Ateneo e alla programmazione dell'offerta Formativa, in coerenza con le previsioni del Piano Strategico di Ateneo adottato da ciascuna istituzione. Pertanto il rinnovo di tali organi risulterebbe disfunzionale rispetto all'organizzazione didattica che queste istituzioni stanno faticosamente continuando a portare avanti oltre che complesso e pericoloso sul piano meramente organizzativo legato alle operazioni di voto in sé,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare di un anno le scadenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e di procedere conseguentemente con il rinnovo degli organi monocratici collegiali delle istituzioni di cui sopra al termine della fase emergenziale e, in ogni caso, in tempo utile per l'inizio dell'anno accademico 2022/2023.
9/2921/6Cestari.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2;
    nel documento del 9 febbraio «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID-19» si stabilisce che durante la seconda fase di vaccinazione si procederà a vaccinare con il vaccino Astra Zeneca soggetti di età compresa tra i 18 e i 54 anni che non siano portatori di patologia concomitante;
    tra essi, priorità di somministrazione potrà essere data dalle Regioni a una serie di categorie indicate nella tabella 5, comprendente il personale scolastico e universitario, docente e non docente, le Forze armate e di Polizia, il personale carcerario e i detenuti, i civili e i religiosi dei «luoghi di comunità», e infine il personale di «altri servizi essenziali», per i quali non sono indicate le sottocategorie;
    di conseguenza, sono molte le categorie professionali, spesso in contrapposizione reciproca, che chiedono di essere incluse nei servizi essenziali; tra le altre quelle operanti nel campo della giustizia, i giornalisti, gli autisti, i lavoratori della GDO, solo per citarne alcuni;
    la facoltà di ciascuna Regione di decidere quali servizi ritenere essenziali sta determinando sul territorio scelte poco omogenee, con l'effetto di provocare proteste e giudizi di arbitrarietà nelle scelte; l'individuazione dei «servizi essenziali» dovrebbe invece essere declinata, pur nell'autonomia delle Regioni, a livello centrale, a partire dall'analisi dei dati disponibili, al fine di ottimizzare l'effetto protettivo della vaccinazione sia per il destinatario che per la comunità,

impegna il Governo

a indicare in modo specifico le priorità da adottare nell'esecuzione del piano vaccinale, specificando anche le sottocategorie appartenenti alla categoria «servizi essenziali» indicata nel documento «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV2/COVID-19», per permettere una più chiara e trasparente organizzazione delle priorità dei target vaccinali.
9/2921/7Costa, Angiola, Frate, Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene, all'articolo 1, la proroga fino al 30 aprile 2021 della possibilità di adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020;
    il Comitato per la legislazione, nel parere reso sul provvedimento, ha raccomandato di avviare una riflessione sul possibile superamento dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel contrasto dell'epidemia da COVID-19, alla luce dell'evoluzione di tale strumento richiamata in premessa; in termini analoghi si esprime anche un'osservazione contenuta nel parere reso dalla I Commissione affari costituzionali;
    nelle premesse del parere del Comitato per la legislazione si ricorda infatti la tendenza in corso ad una più precisa definizione del quadro delle competenze e degli strumenti di intervento nella gestione dell'emergenza da COVID-19, ad oltre un anno di distanza dal suo inizio, tendenza che si registra anche nella giurisprudenza, compresa quella costituzionale, come testimoniato dalla recente sentenza sulla legge della regione Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste n. 11 del 2020;
    in questo contesto, segnala sempre il parere, appare opportuno avviare una riflessione, alla luce dell'esperienza maturata, sul superamento dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; infatti inizialmente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenevano le misure dettagliate di contrasto all'epidemia individuate all'interno del catalogo di misure adottabili previsto prima dal decreto-legge n. 6 del 2020 e quindi dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020; a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 essi a loro volta però definiscono il quadro delle misure generali da applicare nelle diverse zone individuate sulla base della diffusione del contagio («zona gialla»; «zona arancione»; «zona rossa» e, da ultimo, «zona bianca») mentre la concreta individuazione dei territori è rimessa ad ordinanze del Ministero della salute; tale quadro si è dimostrato peraltro negli ultimi mesi tendenzialmente stabile, quanto meno nelle misure di maggior rilievo per le libertà costituzionali; inoltre anche per la definizione del dettaglio delle misure di contrasto, gli stessi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fanno ormai riferimento in molti casi ad altri atti (protocolli eccetera);
    a fronte di questa evoluzione, risulta praticabile e maggiormente rispettoso del sistema delle fonti ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – la definizione del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19), ferma restando la necessità di individuare tali zone con ordinanze del Ministro della salute e di dettagliare ulteriormente le misure attraverso atti non legislativi,

impegna il Governo

ad operare per una ridefinizione del quadro normativo delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 in modo da affidare alla fonte legislativa la definizione del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone individuate sulla base del grado di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19), e ad atti non legislativi l'individuazione in concreto di tali zone, sulla base dei dati epidemiologici, e del dettaglio delle misure.
9/2921/8Ceccanti, Paolo Russo, Ferri, Butti, Dori, Tomasi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene, all'articolo 1, la proroga fino al 30 aprile 2021 della possibilità di adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020;
    il Comitato per la legislazione, nel parere reso sul provvedimento, ha raccomandato di avviare una riflessione sul possibile superamento dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel contrasto dell'epidemia da COVID-19, alla luce dell'evoluzione di tale strumento richiamata in premessa; in termini analoghi si esprime anche un'osservazione contenuta nel parere reso dalla I Commissione affari costituzionali;
    nelle premesse del parere del Comitato per la legislazione si ricorda infatti la tendenza in corso ad una più precisa definizione del quadro delle competenze e degli strumenti di intervento nella gestione dell'emergenza da COVID-19, ad oltre un anno di distanza dal suo inizio, tendenza che si registra anche nella giurisprudenza, compresa quella costituzionale, come testimoniato dalla recente sentenza sulla legge della regione Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste n. 11 del 2020;
    in questo contesto, segnala sempre il parere, appare opportuno avviare una riflessione, alla luce dell'esperienza maturata, sul superamento dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; infatti inizialmente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenevano le misure dettagliate di contrasto all'epidemia individuate all'interno del catalogo di misure adottabili previsto prima dal decreto-legge n. 6 del 2020 e quindi dai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020; a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 essi a loro volta però definiscono il quadro delle misure generali da applicare nelle diverse zone individuate sulla base della diffusione del contagio («zona gialla»; «zona arancione»; «zona rossa» e, da ultimo, «zona bianca») mentre la concreta individuazione dei territori è rimessa ad ordinanze del Ministero della salute; tale quadro si è dimostrato peraltro negli ultimi mesi tendenzialmente stabile, quanto meno nelle misure di maggior rilievo per le libertà costituzionali; inoltre anche per la definizione del dettaglio delle misure di contrasto, gli stessi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fanno ormai riferimento in molti casi ad altri atti (protocolli eccetera);
    a fronte di questa evoluzione, risulta praticabile e probabilmente maggiormente rispettoso del sistema delle fonti, pur in un contesto di rispetto del principio di legalità che l'impiego del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comunque garantisce, ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – la definizione del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19), ferma restando la riserva di legge relativa e rinforzata e non assoluta posta a tutela delle medesime dalla Costituzione che consente dunque l'intervento anche di fonti di rango secondario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di operare per una ridefinizione del quadro normativo delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 anche valutando di affidare ad una fonte diversa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato nelle modalità finora osservate una definizione più stringente del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone individuate sulla base del grado di diffusione del contagio per la parte attinente all'esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali la libertà di movimento (articolo 16), la libertà di riunione e manifestazione (articolo 17) e la libertà di culto (articolo 19).
9/2921/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Ceccanti, Paolo Russo, Ferri, Butti, Dori, Tomasi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in conversione introduce una serie di misure in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e si inserisce in un contesto di carattere sanitario ispirato alla tutela del diritto alla salute, all'assistenza medica e alla garanzia del diritto alle cure;
    per effetto delle restrizioni legate alla pandemia da COVID-19, i pazienti affetti da gravissime patologie croniche, neurodegenerative, genetiche, in fase terminale, o con invalidità superiori al 60% stanno riscontrando enormi difficoltà nel reperire i farmaci cannabinoidi necessari a lenire quelle atroci sofferenze;
    il difetto di approvvigionamento di cannabis è dovuto alla scarsa quantità di prodotto in circolazione perché lo Stato, che detiene il monopolio della coltivazione per uso terapeutico, la produce nello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, mentre per le altre varietà come Bedrocan, Dedica, Bedobrinol, Bediol e Bedrolite la importa dall'Olanda, ma sempre in quantità insufficienti;
    in questa vera e propria lotta burocratica, chi decide di fare ricorso all'autoproduzione con finalità terapeutica rischia di essere processato e condannato per coltivazione di sostanze stupefacenti ex articolo 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;
   considerato che questi pazienti sono doppiamente fragili, non solo per la condizione di disagio legato all'evolversi naturale della patologia, ma soprattutto per l'incapacità dello Stato di offrire loro un'adeguata assistenza terapeutica e garantire un pieno diritto alle cure,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di modificare – quanto prima – il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, introducendo una disposizione che sancisca definitivamente la liceità della coltivazione per uso personale e terapeutico della cannabis, nei confronti di tutti i soggetti affetti da gravi patologie e che ne fanno abitualmente uso;
   a valutare l'opportunità, nelle more di una nuova normativa sulla coltivazione per uso personale e terapeutico della cannabis, di adottare tutte le opportune iniziative affinché, ai pazienti affetti da gravissime patologie croniche, neurodegenerative, genetiche, in fase terminale, o con invalidità superiori al 60 per cento, sia garantito l'utilizzo di cannabinoidi necessari a lenire le atroci sofferenze.
9/2921/9Sodano, Ascari, Davide Aiello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula reca disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, adottato in attuazione di tale decreto-legge, dispone, nelle giornate festive e prefestive, la chiusura su tutto il territorio nazionale degli esercizi commerciali presenti all'interno dei «mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie» (articolo 26, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021);
    a parere della firmataria del presente atto di indirizzo, la limitazione prevista dalla disposizione sopra citata andrebbe rivalutata con riferimento alle piccole aggregazioni di esercizi commerciali all'aperto che si trovano, sovente, nei territori provinciali e nei quartieri periferici delle grandi città;
    le aggregazioni di cui si discute sembrerebbero ricomprese dalla disposizione in esame nella nozione di «strutture assimilabili» ai centri commerciali, ma non sono in realtà paragonabili ad essi sotto il profilo strutturale, funzionale, delle dimensioni, dell'afflusso di pubblico e del conseguente rischio sanitario connesso con l'apertura;
    trattasi, infatti, di raggruppamenti di negozi con accesso su strada, localizzati prevalentemente nei cosiddetti «quartieri dormitorio», il cui bacino di utenza è riservato quasi esclusivamente ai residenti che – giocoforza – anche per necessità lavorative, possono frequentarli solo durante il fine settimana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, anche nelle giornate festive e prefestive, in deroga alla misura di contenimento citata in premessa, l'apertura degli esercizi commerciali situati all'interno dei piccoli centri non coperti, con limitato bacino d'utenza e caratteristiche assimilabili, sotto più profili, alla generalità dei negozi con accesso su strada, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
9/2921/10De Angelis, Andreuzza.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 comma 59 della legge 7 aprile 2014, n. 56, afferma che «il presidente della provincia dura in carica quattro anni...»;
    l'articolo 1 comma 65 della legge 7 aprile 2014, n. 56, afferma che «il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione della carica di sindaco»;
    che la funzione pubblica e l'esigenza di assicurare continuità al governo della provincia richiedono maggiori attenzioni; è sovente capitato che il mandato di presidente di provincia non sia stato espletato per l'intera durata del mandato, proprio a causa di una decadenza dello stesso presidente dalla carica di sindaco, provocando una discontinuità nell'azione politico-amministrativa; si pensi in particolar modo alle difficoltà che ciò ha comportato nell'adozione di atti di programmazione strategica, si pensi ai PTCP, piani triennali opere pubbliche, ed alla definizione degli obiettivi strategici nel DUP, atti che necessitano, per il loro fisiologico espletamento, un orizzonte temporale di mandato completo;
    occorre, inoltre, aggiungere che da un punto di vista organizzativo, peraltro, il rinnovo biennale del Consiglio provinciale, unitamente all'anticipata scadenza del mandato del presidente, ha di fatto provocato, e non sporadicamente, turni elettorali addirittura annuali, con grave disagio sul complesso delle attività amministrative e con nocumento al principio di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione italiana,

impegna il Governo

a prevedere una norma che favorisca l'intero espletamento quadriennale della carica di presidente di provincia, anche qualora lo stesso presidente decada dalla carica di sindaco.
9/2921/11Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il comma 16-septies prevede, in particolare, un nuovo criterio di classificazione delle Regioni per fasce di rischio, fondato sull'incidenza settimanale dei contagi;
    l'attribuzione dei gradi di rischio più elevati comporta specifiche misure restrittive, tra cui rientra la sospensione della didattica in presenza;
    la nota del Ministero dell'istruzione n. 343 del 04.03.2021, che segue la precedente nota n. 1990/2020 prevede che debba essere garantita anche la frequenza scolastica in presenza degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione;
    gli istituti scolastici stanno avendo notevoli difficoltà ad applicare la predetta direttiva, poiché non è ben definito l'ambito applicativo e mancano specifici protocolli utili a darne specifica attuazione, soprattutto sotto gli aspetti organizzativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in relazione a quanto indicato in premessa, di meglio definire l'ambito di applicazione della nota del Ministero dell'istruzione n. 343 del 04.03.2021, con particolare riferimento al concetto di «categorie di lavoratori le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione», elaborando altresì protocolli e linee guida utili ad indirizzare gli Istituti Scolastici nella predisposizione degli aspetti organizzativi attinenti all'attuazione della misura in questione.
9/2921/12Napoli, Ruffino, Benigni, Della Frera, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte, Bologna, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, agli articoli 3 e 3-bis, disposizioni in materia di salute;
    in particolare, l'articolo 3-bis prevede la possibilità per le aziende sanitarie di conferire incarichi a personale sanitario in quiescenza in relazione allo stato di emergenza epidemiologica; numerose aziende sanitarie stanno sospendendo o rinviando prestazioni sanitarie considerate «differibili», al fine di dare priorità al trattamento dei pazienti affetti da Covid-19;
    risultano sovente sospesi gli accertamenti diagnostici e le prestazioni programmate;
    la situazione è comune a molte Regioni italiane, che si trovano ad affrontare l'aumento dei contagi da Covid-19;
    la sospensione comporta evidentemente un notevole accumulo di prestazioni inevase, con conseguente aumento esponenziale dei tempi di attesa, con gravi ripercussioni anche in seguito alla fine dell'emergenza;
    le prestazioni diagnostiche, peraltro, sono fondamentali nell'ottica della prevenzione di gravi patologie, soprattutto oncologiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nella definizione delle misure atte a contrastare l'emergenza sanitaria e nella destinazione delle relative risorse, di prevedere l'attribuzione alle Regioni di fondi utili per consentire la rapida ripresa della prestazione dei servizi sanitari oggi sospesi, anche mediante la realizzazione di centri diagnostici e poliambulatori esterni alle strutture ospedaliere.
9/2921/13Ruffino, Napoli, Benigni, Della Frera, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte, Bologna, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il comma 16-septies prevede, in particolare, un nuovo criterio di classificazione delle Regioni per fasce di rischio, fondato sull'incidenza settimanale dei contagi;
    è opportuno un sempre maggiore coinvolgimento delle autorità regionali e locali nella perimetrazione delle zone di rischio, finalizzata a definire misure restrittive adeguate all'effettiva situazione dei territori, evitando di penalizzare ingiustificatamente gli operatori economici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un maggiore coinvolgimento delle autorità regionali e locali nella perimetrazione delle zone di rischio, implementando una modalità applicazione di queste zone e delle relative misure restrittive in aree più piccole, come Province e Comuni.
9/2921/14Pedrazzini, Benigni, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Ruffino, Silli, Sorte, Bologna, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame differisce al 30 aprile 2021 il termine per l'applicabilità delle misure restrittive enumerate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 e dettate dal decreto-legge n. 33 del 2020;
    come ormai noto, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tra quelle che hanno subito il maggior danno commerciale dall'inizio dell'emergenza sanitaria;
    le limitazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande arrecano notevoli disagi ai lavoratori che non possono rientrare al proprio domicilio per la pausa pranzo, né usufruire di servizi di mensa aziendale;
    i disagi sono ovviamente maggiori per coloro che prestano attività lavorativa all'esterno, costretti a consumare pasti, spesso freddi, in luoghi certamente pochi idonei;
    un'apertura alla categoria è avvenuta consentendo ai ristoranti di convertirsi in mensa aziendale, per somministrare pranzi ai dipendenti delle società;
    tale misura soffre però di una grave limitazione, laddove non concede anche ai singoli titolari di partita IVA privi di dipendenti di accedere ai servizi prestati dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
    i lavoratori autonomi, del resto, sono tra coloro che maggiormente risentono della chiusura di bar e ristoranti e che più beneficerebbero della richiamata misura, trovandosi spesso in viaggio per lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, fermo restando il rispetto delle linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, di intervenire tempestivamente al fine di consentire altresì a tutti i lavoratori autonomi titolari di partita iva privi di dipendenti di accedere al servizio mensa prestato da bar e ristoranti.
9/2921/15Benigni, Della Frera, Gagliardi, Pedrazzini, Napoli, Ruffino, Silli, Sorte, Bologna, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame differisce al 30 aprile 2021 (innanzi del 31 gennaio) il termine per l'applicabilità delle misure restrittive enumerate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché delle ulteriori misure circa spostamenti, riunioni, svolgimento delle attività economiche, dettate dal decreto-legge n. 33 del 2020;
    tra le attività imprenditoriali che più hanno risentito della crisi sanitaria ed economica, vi sono quelle che forniscono servizi per le cerimonie ed i conseguenti ricevimenti. Come attualmente disposto, infatti, le cerimonie rimangono consentite purché vengano svolte nel rispetto di tutte le misure di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19, mentre restano sospesi tutti i collegati ricevimenti, sia nei luoghi al chiuso che all'aperto;
    i tipici festeggiamenti cerimoniali che tutti conosciamo, così come si conoscono, sono bloccati da quasi un anno ormai, con conseguente diminuzione anche delle celebrazioni. A titolo di esempio, per quanto concerne il matrimonio in particolare, i dati forniti dall'istituto Nazionale di Statistica rivelano una contrazione di oltre il 50 per cento dei riti celebrati;
    la riduzione delle feste nuziali ha messo in crisi tutto il comparto che ruota intorno a tali eventi. Sono moltissime in Italia, circa cinquantamila, le attività che si occupano prevalentemente di fornire servizio per le cerimonie: dalle imprese che gestiscono gli affitti delle location per eventi, ai servizi catering, alle sartorie ed ai negozi specializzati in abiti per le ricorrenze, ai fotografi ed ai cameraman, ai fioristi, alle animazioni musicali e non, alle imprese di noleggio auto sino a rivenditori di bomboniere ed alle tipografie;
    tutto il settore ha fatto registrare una riduzione del fatturato di circa il 90 per cento rispetto all'anno precedente, ridotto dai 15 miliardi di euro del 2019 ai circa 2 del 2020;
    in questo panorama di drammatica crisi economica è indispensabile concertare un piano per consentire la ripartenza delle celebrazioni di cerimonie e ricevimenti, pur nel doveroso rispetto delle prescrizioni volte ad eliminare il contagio epidemiologico, così da consentire la sopravvivenza delle imprese del settore,

impegna il Governo

ad adoperarsi immediatamente per trovare soluzioni che, in conformità con le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, possano prevedere la organizzazione di ricevimenti e celebrazioni, così da consentire la ripresa delle cerimonie e la sopravvivenza economica agli operatori del settore.
9/2921/16Gagliardi, Benigni, Della Frera, Napoli, Pedrazzini, Ruffino, Silli, Sorte, Bologna, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame differisce al 30 aprile 2021 (innanzi del 31 gennaio) il termine per l'applicabilità delle misure restrittive enumerate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché delle ulteriori misure circa spostamenti, riunioni, svolgimento delle attività economiche, dettate dal decreto-legge n. 33 del 2020;
    tra le attività imprenditoriali che più hanno risentito della crisi sanitaria ed economica, vi sono quelle che forniscono servizi per le cerimonie ed i conseguenti ricevimenti. Come attualmente disposto, infatti, le cerimonie rimangono consentite purché vengano svolte nel rispetto di tutte le misure di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19, mentre restano sospesi tutti i collegati ricevimenti, sia nei luoghi al chiuso che all'aperto;
    i tipici festeggiamenti cerimoniali che tutti conosciamo, così come si conoscono, sono bloccati da quasi un anno ormai, con conseguente diminuzione anche delle celebrazioni. A titolo di esempio, per quanto concerne il matrimonio in particolare, i dati forniti dall'istituto Nazionale di Statistica rivelano una contrazione di oltre il 50 per cento dei riti celebrati;
    la riduzione delle feste nuziali ha messo in crisi tutto il comparto che ruota intorno a tali eventi. Sono moltissime in Italia, circa cinquantamila, le attività che si occupano prevalentemente di fornire servizio per le cerimonie: dalle imprese che gestiscono gli affitti delle location per eventi, ai servizi catering, alle sartorie ed ai negozi specializzati in abiti per le ricorrenze, ai fotografi ed ai cameraman, ai fioristi, alle animazioni musicali e non, alle imprese di noleggio auto sino a rivenditori di bomboniere ed alle tipografie;
    tutto il settore ha fatto registrare una riduzione del fatturato di circa il 90 per cento rispetto all'anno precedente, ridotto dai 15 miliardi di euro del 2019 ai circa 2 del 2020;
    in questo panorama di drammatica crisi economica è indispensabile concertare un piano per consentire la ripartenza delle celebrazioni di cerimonie e ricevimenti, pur nel doveroso rispetto delle prescrizioni volte ad eliminare il contagio epidemiologico, così da consentire la sopravvivenza delle imprese del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adoperarsi immediatamente per trovare soluzioni che, in conformità con le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, possano prevedere la organizzazione di ricevimenti e celebrazioni, così da consentire la ripresa delle cerimonie e la sopravvivenza economica agli operatori del settore.
9/2921/16.(Testo modificato nel corso della seduta) Gagliardi, Benigni, Della Frera, Napoli, Pedrazzini, Ruffino, Silli, Sorte, Bologna, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il comma 3 estende sino al 27 marzo il divieto di spostamenti tra Regioni; il comma 16-septies prevede un nuovo criterio di classificazione delle Regioni per fasce di rischio, fondato sull'incidenza settimanale dei contagi, con la definizione della nuova «zona bianca»;
    l'estensione del divieto di mobilità interregionale allontana ulteriormente l'effettiva ripresa dell'attività delle imprese che gravitano attorno al turismo, con necessità di prevedere tempestive ed adeguate misure di sostegno;
    l'articolo 3 detta inoltre misure finalizzate ad implementare il piano strategico dei vaccini;
    gli operatori turistici, del settore alberghiero ed extralberghiero, costituiscono una categoria che merita immediata attenzione nella definizione dei gradi di priorità per l'attuazione del piano vaccini;
    è quanto mai opportuno predisporre ogni condizione utile a consentire, non appena sarà possibile, il rapido rilancio del settore turistico:
     in tal senso, la vaccinazione del personale impiegato nell'ambito delle imprese del settore turistico può costituire altresì un messaggio di sicurezza diretto ad incentivare la ripresa dei flussi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nell'ambito del nuovo sistema di classificazione dei territori per fasce di rischio ed al fine di sostenere e consentire la ripresa dell'attività delle imprese del settore turistico:
    di consentire la mobilità tra regioni e province autonome caratterizzate da un livello di rischio basso;
    di predisporre adeguate misure di ristoro e sostegno a favore delle imprese turistiche la cui attività è tuttora limitata dalle misure restrittive volte al contenimento della diffusione del contagio;
    di attribuire, nell'implementazione del piano strategico dei vaccini, un adeguato livello di priorità alla vaccinazione del personale delle imprese turistiche.
9/2921/17Silli, Benigni, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Ruffino, Sorte, Bologna, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il comma 3 estende sino al 27 marzo il divieto di spostamenti tra Regioni; il comma 16-septies prevede un nuovo criterio di classificazione delle Regioni per fasce di rischio, fondato sull'incidenza settimanale dei contagi, con la definizione della nuova «zona bianca»;
    l'estensione del divieto di mobilità interregionale allontana ulteriormente l'effettiva ripresa dell'attività delle imprese che gravitano attorno al turismo, con necessità di prevedere tempestive ed adeguate misure di sostegno;
    l'articolo 3 detta inoltre misure finalizzate ad implementare il piano strategico dei vaccini;
    gli operatori turistici, del settore alberghiero ed extralberghiero, costituiscono una categoria che merita immediata attenzione nella definizione dei gradi di priorità per l'attuazione del piano vaccini;
    è quanto mai opportuno predisporre ogni condizione utile a consentire, non appena sarà possibile, il rapido rilancio del settore turistico:
     in tal senso, la vaccinazione del personale impiegato nell'ambito delle imprese del settore turistico può costituire altresì un messaggio di sicurezza diretto ad incentivare la ripresa dei flussi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, nell'ambito del nuovo sistema di classificazione dei territori per fasce di rischio ed al fine di sostenere e consentire la ripresa dell'attività delle imprese del settore turistico:
    compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di continuare a predisporre adeguate misure di ristoro e sostegno a favore delle imprese turistiche la cui attività è tuttora limitata dalle misure restrittive volte al contenimento della diffusione del contagio;
    di attribuire, nell'implementazione del piano strategico dei vaccini, un adeguato livello di priorità alla vaccinazione del personale delle imprese turistiche.
9/2921/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Silli, Benigni, Della Frera, Gagliardi, Napoli, Pedrazzini, Ruffino, Sorte, Bologna, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti al fine disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    l'articolo 8 del decreto-legge n. 347/2001, convertito nella legge n. 405/2001 ha previsto la possibilità, per le Regioni, di adottare particolari modalità di distribuzione per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente; questi medicinali, che richiedono particolari attenzioni e un più puntuale monitoraggio dei pazienti, possono essere acquistati da parte delle ASL direttamente dalle industrie produttrici ed essere consegnati ai cittadini o dalle ASL stesse oppure essere affidati alle farmacie, le condizioni di erogazione da parte delle farmacie sono stabilite da specifici accordi territoriali tra la Regione e la Federfarma regionale;
    alcuni farmaci possono essere erogati esclusivamente in ospedale: aumenta così la quota di farmaci che non passano per la farmacia e che il cittadino è costretto a ritirare presso la struttura pubblica, spesso lontana dal proprio domicilio e aperta poche ore la settimana. Questo, in periodo di emergenza sanitaria, crea non poche difficoltà;
   considerato che tra le misure del cosiddetto «decreto liquidità» c’è la possibilità di distribuire in Dpc i farmaci di cui sopra fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica «sulla base degli accordi regionali, e le misure relative alla convenzione per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta», questa possibilità viene introdotta da un emendamento che inserisce, dopo l'articolo 27 dedicato alla Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole, un articolo 27-bis che contiene Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti: «i farmaci erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal Covid-19»;
    tutto ciò consente la distribuzione dei farmaci in maniera capillare sul territorio tramite le farmacie, la riduzione dei costi e la reperibilità dei medicinali in maniera facile. Per questo motivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2021 la possibilità per le regioni di distribuire alcune tipologie di farmaci, generalmente distribuiti agli assistiti dalle strutture sanitarie pubbliche in regime di distribuzione diretta, per il tramite delle farmacie private convenzionate con il SSN.
9/2921/18Albano, Gemmato, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti finalizzate ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il provvedimento disciplina nello specifico l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2 e misure a favore del personale sanitario;
    migliaia di docenti e di personale Ata in questi giorni non riescono a sapere dove potersi vaccinare, perché non inseriti in alcun elenco perché non residenti nel luogo in cui lavorano e non sono nemmeno messi in elenco dove sono residenti perché non prestano servizio dove vivono;
    tutti questi docenti – parliamo di decine di migliaia di lavoratori, anche Ata – per vaccinarsi dovrebbero rientrare nei territori di residenza, fare il vaccino per poi rientrare in servizio. Oltre il disagio di dovere chiedere giornate di permesso per fare il viaggio di andata e ritorno, il vaccino e l'eventuale post vaccino prima di ripartire, c’è anche da tenere conto delle spese che tutto questo comporta;
    uno dei problemi più gravi è che per accedere al Fascicolo sanitario ci vuole lo Spid (identità digitale) o la Carta d'identità elettronica, che molti non hanno II risultato di tutto ciò: appuntamenti saltati, personale nel panico e disagio collettivo,

impegna il Governo

a valutare nei provvedimenti di prossima emanazione iniziative per la semplificazione della prenotazione vaccini a tutto il personale scolastico con residenza diversa rispetto al luogo in cui sono titolari di posto di lavoro.
9/2921/19Bucalo, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti finalizzate ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il provvedimento disciplina nello specifico l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2 e misure a favore del personale sanitario;
    migliaia di docenti e di personale Ata in questi giorni non riescono a sapere dove potersi vaccinare, perché non inseriti in alcun elenco perché non residenti nel luogo in cui lavorano e non sono nemmeno messi in elenco dove sono residenti perché non prestano servizio dove vivono;
    tutti questi docenti – parliamo di decine di migliaia di lavoratori, anche Ata – per vaccinarsi dovrebbero rientrare nei territori di residenza, fare il vaccino per poi rientrare in servizio. Oltre il disagio di dovere chiedere giornate di permesso per fare il viaggio di andata e ritorno, il vaccino e l'eventuale post vaccino prima di ripartire, c’è anche da tenere conto delle spese che tutto questo comporta;
    uno dei problemi più gravi è che per accedere al Fascicolo sanitario ci vuole lo Spid (identità digitale) o la Carta d'identità elettronica, che molti non hanno II risultato di tutto ciò: appuntamenti saltati, personale nel panico e disagio collettivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nei provvedimenti di prossima emanazione, iniziative per la semplificazione della prenotazione vaccini a tutto il personale scolastico con residenza diversa rispetto al luogo in cui sono titolari di posto di lavoro.
9/2921/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Bucalo, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti al fine disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    in questa situazione di pandemia è importante assicurare ugualmente la continuità della gestione delle Università e dell'AFAM;
    gli statuti degli Atenei e dell'AFAM prevedono le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici e quindi si rende necessaria una deroga per determinarne la sospensione. Nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia;
    al termine dello stato di emergenza, gli enti provvederanno alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei tempi indicati dallo statuto e dai regolamenti interni,

impegna il Governo

a sospendere fino al perdurare dello stato di pandemia, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti che avrebbero dovuto svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31/1/2020.
9/2921/20Frassinetti, Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti al fine disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    in questa situazione di pandemia è importante assicurare ugualmente la continuità della gestione delle Università e dell'AFAM;
    gli statuti degli Atenei e dell'AFAM prevedono le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici e quindi si rende necessaria una deroga per determinarne la sospensione. Nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia;
    al termine dello stato di emergenza, gli enti provvederanno alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei tempi indicati dallo statuto e dai regolamenti interni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sospendere fino al perdurare dello stato di pandemia, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti che avrebbero dovuto svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31/1/2020.
9/2921/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Frassinetti, Bucalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti al fine disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il provvedimento disciplina nello specifico l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2 e misure a favore del personale sanitario;
    il documento aggiornato l'8 febbraio 2021, che aggiorna le categorie e l'ordine di priorità per la seconda fase della campagna vaccinale contro il Covid-19 individua come categorie prioritarie gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, gli anziani over 80, le persone dai 60 ai 79 anni, la popolazione con almeno una comorbidità cronica e riporta inoltre che, con l'aumento delle dosi di vaccino disponibili si inizierà a vaccinare anche altre categorie di popolazioni tra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali, senza meglio specificare la classificazione dei servizi, prevedendo tra questi gli insegnanti ed il personale scolastico, le forze dell'ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità;
    la vaccinazione è stata garantita al personale docente e non docente che presta servizio in Università anche fuori dalla regione di appartenenza, come da intesa in Conferenza delle regioni e delle provincie autonome n. 21/24/CR2/COV19;
    gli operatori delle autoscuole, ovvero gli istruttori e gli insegnanti sono stati al momento esclusi dalla categoria docenti, ma che in considerazione del ruolo di insegnamento e dei quotidiani contatti con gli utenti, essendo esposti a un alto rischio di contagio, dovrebbero essere equiparabili al personale scolastico per il quale, è prevista giustamente la priorità nella vaccinazione;
    l'aggiornamento del 22 febbraio 2021 emanato dal ministero della salute, sulle modalità d'uso del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA e delle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. Rende noto che: «relativamente alla categoria 6 del documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, agg.to 8 febbraio 2021” il vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA può essere offerto fino ai 65 anni (coorte 1956) compresi i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 senza quella connotazione di gravità riportata per le persone definite estremamente vulnerabili. Ciò in attesa dell'aggiornamento del suddetto documento»;
    i dipendenti e i porta lettere di Poste Italiane SpA, in considerazione dell'importanza del servizio che offrono al pubblico, dell'enorme afflusso di cittadini che quotidianamente si recano anche nei più piccoli uffici soprattutto nei primi giorni del mese e tenendo conto che Poste Italiane è stato uno dei servizi rimasto aperto anche nei periodi di lockdown totale, necessitano di più tutele e prevenzione essendo quotidianamente esposte al rischio contagio;
    per arginare il più possibile la diffusione del COVID-19 è necessario garantire la più ampia e rapida copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio,

impegna il Governo

a disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, una maggior tutela, e brevità nei tempi di somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 al personale impiegato in Poste Italiane Spa e ai portalettere.
9/2921/21Silvestroni, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti al fine disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il provvedimento disciplina nello specifico l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2 e misure a favore del personale sanitario;
    il documento aggiornato l'8 febbraio 2021, che aggiorna le categorie e l'ordine di priorità per la seconda fase della campagna vaccinale contro il Covid-19 individua come categorie prioritarie gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, gli anziani over 80, le persone dai 60 ai 79 anni, la popolazione con almeno una comorbidità cronica e riporta inoltre che, con l'aumento delle dosi di vaccino disponibili si inizierà a vaccinare anche altre categorie di popolazioni tra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali, senza meglio specificare la classificazione dei servizi, prevedendo tra questi gli insegnanti ed il personale scolastico, le forze dell'ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità;
    la vaccinazione è stata garantita al personale docente e non docente che presta servizio in Università anche fuori dalla regione di appartenenza, come da intesa in Conferenza delle regioni e delle provincie autonome n. 21/24/CR2/COV19;
    gli operatori delle autoscuole, ovvero gli istruttori e gli insegnanti sono stati al momento esclusi dalla categoria docenti, ma che in considerazione del ruolo di insegnamento e dei quotidiani contatti con gli utenti, essendo esposti a un alto rischio di contagio, dovrebbero essere equiparabili al personale scolastico per il quale, è prevista giustamente la priorità nella vaccinazione;
    l'aggiornamento del 22 febbraio 2021 emanato dal ministero della salute, sulle modalità d'uso del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA e delle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. Rende noto che: «relativamente alla categoria 6 del documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, agg.to 8 febbraio 2021” il vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA può essere offerto fino ai 65 anni (coorte 1956) compresi i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 senza quella connotazione di gravità riportata per le persone definite estremamente vulnerabili. Ciò in attesa dell'aggiornamento del suddetto documento»;
    i dipendenti e i porta lettere di Poste Italiane SpA, in considerazione dell'importanza del servizio che offrono al pubblico, dell'enorme afflusso di cittadini che quotidianamente si recano anche nei più piccoli uffici soprattutto nei primi giorni del mese e tenendo conto che Poste Italiane è stato uno dei servizi rimasto aperto anche nei periodi di lockdown totale, necessitano di più tutele e prevenzione essendo quotidianamente esposte al rischio contagio;
    per arginare il più possibile la diffusione del COVID-19 è necessario garantire la più ampia e rapida copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, una maggior tutela, e brevità nei tempi di somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 al personale impiegato in Poste Italiane Spa e ai portalettere.
9/2921/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Silvestroni, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 ha prorogato la misura che prevede – nei giorni festivi e prefestivi – la chiusura all'interno dei centri commerciali delle attività diverse dalle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;
    tale disposizione incide in modo significativo sulle attività commerciali presenti nei centri commerciali anche nel confronto con le cosiddette attività su strada nelle giornate che tradizionalmente hanno più pedonalità commerciale;
    la proroga della disposizione citata in premessa pregiudica in modo considerevole la portata dei ristori precedentemente erogati minando la sostenibilità economica delle attività presenti all'interno dei centri commerciali,

impegna il Governo

a prevedere nei futuri provvedimenti a sostegno delle attività economiche, ulteriori contributi per tutte quelle attività che, trovandosi all'interno dei centri commerciali, hanno subito più di altre le restrizioni e il calo di fatturato in quanto impossibilitate a svolgere la propria attività nei giorni festivi e nei fine settimana.
9/2921/22Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 ha prorogato la misura che prevede – nei giorni festivi e prefestivi – la chiusura all'interno dei centri commerciali delle attività diverse dalle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;
    tale disposizione incide in modo significativo sulle attività commerciali presenti nei centri commerciali anche nel confronto con le cosiddette attività su strada nelle giornate che tradizionalmente hanno più pedonalità commerciale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, nei futuri provvedimenti a sostegno delle attività economiche, ulteriori contributi per tutte quelle attività che, trovandosi all'interno dei centri commerciali, hanno subito più di altre le restrizioni e il calo di fatturato in quanto impossibilitate a svolgere la propria attività nei giorni festivi e nei fine settimana.
9/2921/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Mantovani.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo italiano, definendo l'ambito applicativo delle disposizioni di contenimento della pandemia da COVID-19, di cui anche al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, ha delimitato la possibilità di spostamento nelle seconde case fuori dalla propria regione di residenza, anche se in locazione, permettendo tuttavia il trasferimento unicamente nei casi di contratti di locazione antecedenti al 14 gennaio 2021;
    la ratio dietro alla predetta fattispecie applicativa rispetta un'esigenza antielusiva, escludendo tutti gli affitti cosiddetti brevi o stagionali;
    come noto, nella prassi seguita dai cittadini, le locazioni stagionali, in qualunque località turistica o comunque d'interesse sul suolo nazionale, sono contraddistinte da criteri di prevedibilità, periodicità e regolarità nel corso del tempo, ripetendosi in analoghi periodi di ogni anno, anche per ragioni legate all'abbattimento di costi ed al periodo di godimento effettivo del bene acquisito in locazione;
    data la ormai conclamata e prevedibile natura permanente delle misure di contenimento del COVID-19 per l'anno 2021, impedire lo spostamento verso le seconde case ottenute in locazione con contratti stipulati dopo il 14 gennaio 2021 è discriminatorio nei confronti di chi, per abitudine, ha acquisito in locazione degli immobili nella medesima località negli anni antecedenti all'emergenza pandemica;
    le locazioni stagionali stipulate in questo contesto seguono un principio di buona fede rispetto alle necessità di contenimento pandemico di cui alle normative vigenti;
    il valore dell'indotto turistico costituito dalle presenze stagionali derivanti dalle locazioni di seconde case mediante i cd. Affitti brevi è di natura strategica per numerosi comuni italiani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire lo spostamento verso le seconde case anche in locazione secondo la pratica dei cosiddetti affitti brevi o stagionali previa dimostrazione, da parte del locatario, di una presenza abitudinaria, prevedibile e periodica nella medesima località nel periodo temporale antecedente la crisi pandemica da COVID-19.
9/2921/23Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 – dispone, in considerazione del permanere dell'emergenza da COVID-19 e del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il differimento dei termini entro cui si debbano svolgere le elezioni suppletive per il Parlamento della Repubblica;
    già in precedenza, nel decreto-legge cosiddetto di «proroga dei termini» era stato disposto, in sede di conversione in legge, per analoghe ragioni, il rinvio su tutto il territorio nazionale delle consultazioni elettorali di secondo grado riguardanti le elezioni dei Presidenti di provincia e dei Consigli Provinciali nonostante il fatto che il corpo elettorale – difficilmente – superasse le 1000 unità;
    il comunicato stampa n. 5 diffuso, nei giorni scorsi, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri così recita: «Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021;
    il testo, in continuità con gli analoghi provvedimenti già approvati nel 2020, dispone che le elezioni previste nell'anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Il provvedimento è stato adottato tenuto conto del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'esigenza di evitare fenomeni di assembramento, nonché di assicurare che le operazioni di voto si svolgano in condizione di sicurezza per la salute dei cittadini, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso»;
    il consorzio di bonifica di Piacenza ha deliberato la convocazione della Assemblea dei Consorziati del Consorzio stesso, per procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2025 a norma dell'articolo 8 dello Statuto consortile, per le giornate di domenica 18 aprile 2021 dalle ore 9 alle ore 19 e lunedì 19 aprile 2021 dalle ore 9 alle ore 14;
    il Consorzio di bonifica di Piacenza ha, dunque, convocato per votare in presenza (e non telematicamente, come da molti elettori richiesto e dalla vigente legge regionale in materia disposto) 102.000 contribuenti circa per i giorni 18/19 aprile 2021;
    preliminarmente a quella data, si imporranno adempimenti vari che porteranno necessariamente a spostamenti fra comuni, peraltro vietati;
    non è dato di sapere se le autorità locali di polizia ed ordine pubblico, a cominciare dai sindaci, dal prefetto e dal questore abbiano segnalato l'evento al Ministro dell'interno, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute,

impegna il Governo

ad assumere immediate e adeguate iniziative, per quanto di competenza, anche normative, a tutela della pubblica sanità e per garantire il pieno rispetto delle misure anti Covid, anche con riferimento alla situazione esposta in premessa.
9/2921/24Foti, Bignami, Lucaselli, Vinci, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 – attività già oggetto di un apposito piano strategico nazionale;
    al fine di impedire il più possibile la diffusione del COVID-19 è necessario garantire la più ampia e rapida copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio;
    tra gli operatori che, in considerazione del ruolo di insegnamento e dei quotidiani contatti con gli utenti, sono esposti a un alto rischio di contagio vi sono anche gli operatori delle autoscuole, ovvero gli istruttori e gli insegnanti;
    sotto il profilo delle dinamiche di contagio nell'ambito delle attività di insegnamento, questi sono completamente equiparabili al personale scolastico per il quale, come noto, è già prevista la priorità nella vaccinazione;
    tali operatori svolgono, in ogni caso, un servizio essenziale per tutti i cittadini e per coloro i quali hanno la necessità di ottenere titoli abilitativi professionali per la loro attività lavorativa,

impegna il Governo

a inserire tra le categorie da vaccinare in via prioritaria, come indicate nel Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoC-2/COVID-19 del Ministero della salute, gli operatori delle autoscuole, ovvero gli istruttori e gli insegnanti.
9/2921/25Donzelli, Delmastro Delle Vedove, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 – attività già oggetto di un apposito piano strategico nazionale;
    al fine di impedire il più possibile la diffusione del COVID-19 è necessario garantire la più ampia e rapida copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio;
    tra gli operatori che, in considerazione del ruolo di insegnamento e dei quotidiani contatti con gli utenti, sono esposti a un alto rischio di contagio vi sono anche gli operatori delle autoscuole, ovvero gli istruttori e gli insegnanti;
    tali operatori svolgono, in ogni caso, un servizio essenziale per tutti i cittadini e per coloro i quali hanno la necessità di ottenere titoli abilitativi professionali per la loro attività lavorativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire tra le categorie da vaccinare in via prioritaria, come indicate nel Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoC-2/COVID-19 del Ministero della salute, gli operatori delle autoscuole, ovvero gli istruttori e gli insegnanti.
9/2921/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Donzelli, Delmastro Delle Vedove, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto al quadro normativo costituito dai decreti-legge in relazione alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020;
    il comma 1 dell'articolo 1 differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle misure restrittive enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020;
    il decreto-legge n. 19 del 2020 ha disciplinato – tra le altre – la possibilità di limitare o sospendere le procedure concorsuali e selettive;
    tali misure devono rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
    in Italia ci sono circa 26.000 giovani aspiranti avvocati che sono in attesa di sapere se le tre prove scritte per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, già rinviate e attualmente calendarizzate dal decreto ministeriale 14 dicembre 2020 per il 13, 14 e 15 aprile, si terranno regolarmente o vi saranno ulteriori sorprese dell'ultima ora;
    numerose associazioni hanno individuato una serie di ipotesi che permettono di svolgere in sicurezza l'esame di avvocato;
    qualora il Governo decidesse di operare un nuovo slittamento della sessione scritta del 2020, si materializzerebbe il rischio concreto di un accavallamento le prove d'esame della sessione 2021;
    l'Organismo Congressuale Forense ha proposto di cambiare alcune regole dell'esame di abilitazione per il 2020 ma anche per il 2021, sia per il protrarsi della pandemia che per dare regole certe a chi deve investire tempo e risorse nella preparazione dell'esame;
    l'OCF suggerisce di rendere compatibile lo svolgimento degli scritti con le norme sul distanziamento sociale, lasciando inalterata la struttura dell'esame;
    l'articolo 47 della legge professionale già consente, presso ciascuna Corte di Appello dove ci sia un numero molto elevato di candidati, di costituire delle sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati;
    l'articolo 47 per ragioni connesse all'attuale situazione emergenziale, si potrebbe aumentare il numero delle sottocommissioni, assegnando a ciascuna fino ad un massimo di 150 candidati;
    al fine di evitare assembramenti si potrebbero utilizzare plessi distinti per lo svolgimento delle prove di ciascuna sottocommissione,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa per consentire il regolare svolgimento in sicurezza della sessione di prove scritte per l'abilitazione della professione forense già calendarizzate per il 13, 14 e 15 aprile, adottando idonei protocolli di sicurezza che ne consentano la celebrazione.
9/2921/26Delmastro Delle Vedove, Prisco, Bond.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare con urgenza l'adozione di ogni opportuna iniziativa, anche normativa, volta a consentire lo svolgimento dell'esame di abilitazione per l'accesso alla professione forense della sessione 2020 rimodulando le prove in modo da evitare, nel perdurante contesto di crisi pandemica, rischi per la salute dei partecipanti all'esame e del personale addetto all'organizzazione.
9/2921/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Delmastro Delle Vedove, Prisco, Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    in tale cornice si inseriscono tutte le disposizioni dell'articolo 3 riguardanti l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da COVID-19; tra queste, è di primaria importanza l'obbligo d'informazione e trasparenza posto in capo alle regioni e alle province autonome e, soprattutto, la possibilità di accesso alle informazioni;
    il comma 5 dell'articolo 3 del provvedimento prevede, inoltre, che il commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmetta ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico di cui sopra;
    appare alquanto strano che, al rapido evolversi della fasi epidemiologiche, si decida di informare le Camere solo ogni sessanta giorni; un tempo troppo lungo che non consentirebbe ai rappresentanti dei cittadini di avere contezza della situazione in un tempo utile al loro intervento legislativo,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti in emanazione, la possibilità che il Commissario straordinario relazioni alle Camere, sullo stato di attuazione del piano strategico, almeno ogni trenta giorni.
9/2921/27Gemmato.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto al quadro normativo costituito dai numerosi decreti-legge con i quali c stata affrontata l'epidemia da Covid-19, imponendo misure restrittive ai fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19, in relazione alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020; dalla proroga delle misure per la gestione dell'emergenza sanitaria alla definizione di misure per l'attuazione del piano strategico dei vaccini; da misure concernenti le prossime scadenze elettorali alla proroga della vigenza dei permessi di soggiorno;
    dal 24 ottobre, palestre, piscine, centri natatori e, in generale, centri sportivi per la pratica dello sport dilettantistico sono rimasti chiusi, senza alcuna deroga nemmeno nelle zone gialle o bianche in ambito regionale, né si è cercato di adottare protocolli o misure che consentissero di aprire in sicurezza;
    la chiusura totale imposta ad ottobre è arrivata una settimana dopo l'annunciato controllo dei centri sportivi predisposto dal Ministero della Salute, nonostante la stragrande maggioranza dei centri avessero investito risorse anche ingenti per riorganizzare il lavoro dei loro operatori e ripensare in modalità anti-Covid l'utilizzo degli spazi;
    a dicembre le dichiarazioni del Ministro Spadafora sembravano aver aperto uno spiraglio sulla riapertura di palestre e piscine, ma l'ultimo DPCM ha confermato le misure almeno fino al 6 aprile e le indiscrezioni di questi giorni lasciano purtroppo temere ancora mesi di chiusura totale;
    nessuna piscina, palestra e campo sportivo e risultato focolaio di contagi e l'incidenza era al di sotto dell'1 per mille, eppure sono una delle poche attività ad essere state del tutto vietate;
    in Italia lo sport fattura ogni anno 12 miliardi di euro, una ricchezza prodotta dal lavoro di 100 mila centri sportivi (palestre, piscine, campi) per circa un milione di lavoratori. Per il 2020 si stima una perdita secca del 70 per cento rispetto all'anno precedente, pari a 8,5 miliardi, e nel 2021 i danni stimati si aggirano al 60 per cento ovvero un azzeramento dei profitti nel biennio post-Covid; a cui bisogna aggiungere la platea di 20 milioni di persone, pari ad almeno un soggetto per famiglia, che praticano sport;
    tali dati dimostrano il notevole valore sociale, oltre che economico, dello sport per la sua presenza così diffusa e capillare sul territorio nazionale;
    le attività motorie, peraltro, oltre a migliorare la salute fisica, rappresentano uno strumento essenziale nella gestione dello stress e dell'ansia che la situazione attuale sta determinando nella popolazione, come riconosciuto dallo stesso Ministero della salute,

impegna il Governo

a consentire nelle zone gialla e bianca in ambito regionale l'attività di palestre, piscine, centri natatori e centri sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, fermo restando il rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria.
9/2921/28Maschio, Varchi, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto al quadro normativo costituito dai numerosi decreti-legge con i quali è stata affrontata l'epidemia da COVID-19, imponendo misure restrittive ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, in relazione alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020; dalla proroga delle misure per la gestione dell'emergenza sanitaria alla definizione di misure per l'attuazione del piano strategico dei vaccini; da misure concernenti le prossime scadenze elettorali alla proroga della vigenza dei permessi di soggiorno;
    la mancata vaccinazione potrebbe incidere sull'idoneità alla mansione ai sensi dell'articolo 279 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (decreto legislativo n. 81/2008), secondo cui il datore deve «mettere a disposizione» vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni; mentre l'articolo 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro «l'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti mediante l'adozione ed il mantenimento in efficienza dei presidi antinfortunistici atti a preservare i lavoratori dai rischi connessi alla loro attività»;
    a riguardo, l'INAIL considera infortunio il contagio avvenuto sul luogo di lavoro anche qualora sia stato il lavoratore a rifiutare la vaccinazione, assimilando, in linea generale, il contagio avvenuto in azienda all'infortunio;
    dal punto di vista dell'imprenditore la situazione, invece, si ribalta poiché la previsione dell'INAIL, di assimilare all'infortunio qualsiasi contagio avvenuto sul luogo di lavoro, rischia di esporre l'imprenditore a conseguenze, che potenzialmente potrebbero scivolare anche sul penale: la colpa, infatti, potrebbe consistere, non solo nell'omessa adozione delle misure prescritte nei protocolli, nelle linee guida, negli accordi emergenziali di cui parla, tra l'altro, l'articolo 29-bis del recente decreto liquidità, ma anche nella violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
    si tratta, certamente, di un tema insidioso dal momento che coinvolge diritti fondamentali della persona, primo fra tutti quello alla salute e all'esercizio delle libertà individuali;
    sul tema, lo Stato Vaticano considera: «l'adesione volontaria ad un programma di vaccinazione deve, quindi, tener conto del rischio che un eventuale rifiuto dell'interessato possa costituire un rischio per sé, per gli altri e per l'ambiente lavorativo. Per tale motivo la salvaguardia della comunità può prevedere, per colui che rifiuti la vaccinazione in assenza di motivi sanitari, l'adozione di misure che da una parte minimizzino il pericolo in questione e dall'altra consentano di trovare comunque soluzioni alternative per lo svolgimento del lavoro da parte dell'interessato»,

impegna il Governo

ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una impossibilità alla somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2.
9/2921/29Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto al quadro normativo costituito dai numerosi decreti-legge con i quali è stata affrontata l'epidemia da COVID-19, imponendo misure restrittive ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, in relazione alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020; dalla proroga delle misure per la gestione dell'emergenza sanitaria alla definizione di misure per l'attuazione del piano strategico dei vaccini; da misure concernenti le prossime scadenze elettorali alla proroga della vigenza dei permessi di soggiorno;
    la mancata vaccinazione potrebbe incidere sull'idoneità alla mansione ai sensi dell'articolo 279 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (decreto legislativo n. 81/2008), secondo cui il datore deve «mettere a disposizione» vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni; mentre l'articolo 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro «l'obbligo di tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti mediante l'adozione ed il mantenimento in efficienza dei presidi antinfortunistici atti a preservare i lavoratori dai rischi connessi alla loro attività»;
    a riguardo, l'INAIL considera infortunio il contagio avvenuto sul luogo di lavoro anche qualora sia stato il lavoratore a rifiutare la vaccinazione, assimilando, in linea generale, il contagio avvenuto in azienda all'infortunio;
    dal punto di vista dell'imprenditore la situazione, invece, si ribalta poiché la previsione dell'INAIL, di assimilare all'infortunio qualsiasi contagio avvenuto sul luogo di lavoro, rischia di esporre l'imprenditore a conseguenze, che potenzialmente potrebbero scivolare anche sul penale: la colpa, infatti, potrebbe consistere, non solo nell'omessa adozione delle misure prescritte nei protocolli, nelle linee guida, negli accordi emergenziali di cui parla, tra l'altro, l'articolo 29-bis del recente decreto liquidità, ma anche nella violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
    si tratta, certamente, di un tema insidioso dal momento che coinvolge diritti fondamentali della persona, primo fra tutti quello alla salute e all'esercizio delle libertà individuali;
    sul tema, lo Stato Vaticano considera: «l'adesione volontaria ad un programma di vaccinazione deve, quindi, tener conto del rischio che un eventuale rifiuto dell'interessato possa costituire un rischio per sé, per gli altri e per l'ambiente lavorativo. Per tale motivo la salvaguardia della comunità può prevedere, per colui che rifiuti la vaccinazione in assenza di motivi sanitari, l'adozione di misure che da una parte minimizzino il pericolo in questione e dall'altra consentano di trovare comunque soluzioni alternative per lo svolgimento del lavoro da parte dell'interessato»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una impossibilità alla somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2.
9/2921/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Lucaselli.


   La Camera,
   premesso che:
    le autorità della Commissione europea hanno integrato il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in data 28 gennaio 2021, prorogando la misura fino al 31 dicembre 2021, aumentando – tra gli altri – il tetto dei sussidi erogabili alle aziende da 800.000 euro a 1.800,000 euro per azienda e il tetto per la copertura dei costi fissi da 3.000.000 euro a 10.000.000 euro e prevedendo la possibilità di convertire strumenti rimborsabili in contributi a fondo perduto;
    il comparto fieristico ha subito perdite di fatturato a causa dell'emergenza da COVID-19 pari al 70-80 per cento del loro fatturato annuo e, nel caso dell'Italia, è stata stimata l'erogazione di circa 408 milioni di euro a fondo perduto a tutela del comparto fieristico, dei quali solo il 4 per cento è arrivato concretamente nelle casse delle società fieristiche;
    tale ritardo nell'erogazione delle risorse, come emerso anche a mezzo stampa, è – tra le altre – da imputarsi alla mancata emanazione delle necessarie normative attuative (ad oggi, infatti, mancano oltre 500 decreti attuativi delle misure straordinarie emanate dal secondo Governo Conte);
    il ritardo è tuttavia da imputarsi anche alla normativa europea in materia di aiuti di Stato e regime de minimis, in quanto anche nonostante l'aumento del tetto dei sussidi erogabili alle aziende a 1,8 milioni di euro, nel caso dei principali poli fieristici italiani (Milano, Bologna, Rimini-Vicenza e Verona), nel 2020 sono state viste perdite per oltre 550 milioni di euro, ben oltre l'attuale possibilità di indennizzo disposta dalla normativa europea;
    il Governo federale tedesco è riuscito ad ovviare al plafond degli aiuti di Stato, mediante dimostrazione e riconoscimento del COVID-19 come calamità naturale, e dunque arrivando ad ottenere l'autorizzazione dei propri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107(2b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anziché ai sensi dell'articolo 107(3b);
    il mondo fieristico rappresenta una risorsa strategica per la promozione, tutela ed internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari nazionali, e per l'indotto delle località in cui le manifestazioni fieristiche hanno luogo;
    a livello nazionale, il valore aggiunto dell'economia delle esposizioni si aggira a 60 miliardi di euro, il 50 per cento delle esportazioni nasce da contratti originati dalla partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
    dato il carattere permanente delle misure di contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19 di cui anche al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, occorre un regime indennitario all'altezza della situazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di richiedere l'autorizzazione ad erogare aiuti di Stato secondo l'articolo 107(2b) del TFUE in modo da poter indennizzare completamente il comparto fieristico nazionale e le aziende per il mancato guadagno derivante dall'assenza di attività fieristiche nell'anno 2020 a causa delle misure di contenimento da COVID-19.
9/2921/30Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    le autorità della Commissione europea hanno integrato il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in data 28 gennaio 2021, prorogando la misura fino al 31 dicembre 2021, aumentando – tra gli altri – il tetto dei sussidi erogabili alle aziende da 800.000 euro a 1.800,000 euro per azienda e il tetto per la copertura dei costi fissi da 3.000.000 euro a 10.000.000 euro e prevedendo la possibilità di convertire strumenti rimborsabili in contributi a fondo perduto;
    il ritardo è tuttavia da imputarsi anche alla normativa europea in materia di aiuti di Stato e regime de minimis, in quanto anche nonostante l'aumento del tetto dei sussidi erogabili alle aziende a 1,8 milioni di euro, nel caso dei principali poli fieristici italiani (Milano, Bologna, Rimini-Vicenza e Verona), nel 2020 sono state viste perdite per oltre 550 milioni di euro, ben oltre l'attuale possibilità di indennizzo disposta dalla normativa europea;
    il Governo federale tedesco è riuscito ad ovviare al plafond degli aiuti di Stato, mediante dimostrazione e riconoscimento del COVID-19 come calamità naturale, e dunque arrivando ad ottenere l'autorizzazione dei propri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107(2b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anziché ai sensi dell'articolo 107(3b);
    il mondo fieristico rappresenta una risorsa strategica per la promozione, tutela ed internazionalizzazione dei prodotti agroalimentari nazionali, e per l'indotto delle località in cui le manifestazioni fieristiche hanno luogo;
    a livello nazionale, il valore aggiunto dell'economia delle esposizioni si aggira a 60 miliardi di euro, il 50 per cento delle esportazioni nasce da contratti originati dalla partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
    dato il carattere permanente delle misure di contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19 di cui anche al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, occorre un regime indennitario all'altezza della situazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di richiedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'autorizzazione ad erogare aiuti di Stato secondo l'articolo 107(2b) del TFUE in modo da poter indennizzare adeguatamente il comparto fieristico nazionale e le aziende per il mancato guadagno derivante dall'assenza di attività fieristiche nell'anno 2020 a causa delle misure di contenimento da COVID-19.
9/2921/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il COVID-19 sta avendo implicazioni sociali ed economiche devastanti per la società italiana;
    quest'anno, secondo Confesercenti, avrebbe portato una riduzione di –183 miliardi di euro del pil e di –137 miliardi per i consumi;
    settori chiave dell'economia nazionale come lo spettacolo dal vivo, la cultura, le mostre, lo sport, l'editoria sono a rischio tracollo;
    già la commissione Cultura della Camera dei Deputati, nel maggio 2020, ha approvato all'unanimità una risoluzione, che si riporta in allegato, con la quale impegna, tra l'altro, il Governo a «adottare ogni iniziativa utile a limitare l'impatto delle perdite per il sistema editoriale derivanti dall'emergenza sanitaria, a sostenere l'informazione professionale e di qualità e a garantire la tenuta occupazionale e finanziaria di un settore economico cruciale per la qualità della democrazia»,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità di introdurre nel primo provvedimento utile, al fine di contrastare le ricadute economiche della crisi sanitaria sul settore dell'informazione e dell'editoria nazionale, un credito di imposta per la distribuzione per garantire un sostegno alla tiratura e alla capillarità della diffusione della stampa e per l'introduzione di un'agevolazione IVA al fine di prevedere, anche nel 2021, l'applicazione dell'imposta sul commercio di quotidiani e di periodici secondo il medesimo regime applicato nel 2020, previsto dal «DL Rilancio», in relazione al numero di copie consegnate spedite, diminuito del 95 per cento a titolo di forfettizzazione della resa, in luogo dell'80 per cento previsto dal regime ordinario;
   b) a valutare l'opportunità di inserire, eventualmente anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, maggiori interventi per lo spettacolo dal vivo, per lo sport, per la cultura, per l'istruzione, per l'università, e, in particolare, una componente specifica relativa al progetto «Editoria 5.0», al fine di aiutare la transizione al digitale, sostenendo i processi di trasformazione digitale con contributi sulle spese per la digitalizzazione, per la multimedialità, per la gestione delle piattaforme, per la formazione digitale, per il miglioramento dell'efficienza aziendale, così come favorire l'innovazione ed il ricambio generazionale, anche con interventi a favore e sostegno della consegna a domicilio delle pubblicazioni, con un piano sinergico fra editori, distributori, operatori postali e edicolanti per la creazione di una rete logistica efficiente ed economicamente sostenibile e per l'informatizzazione e la modernizzazione delle edicole, con una Rete digitale tra editori, distributori e punti vendita per l'offerta di servizi aggiuntivi al mercato e per l'implementazione dei servizi delle Pubbliche amministrazioni.
9/2921/31Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il COVID-19 sta avendo implicazioni sociali ed economiche devastanti per la società italiana;
    quest'anno, secondo Confesercenti, avrebbe portato una riduzione di –183 miliardi di euro del pil e di –137 miliardi per i consumi;
    settori chiave dell'economia nazionale come lo spettacolo dal vivo, la cultura, le mostre, lo sport, l'editoria sono a rischio tracollo;
    già la commissione Cultura della Camera dei Deputati, nel maggio 2020, ha approvato all'unanimità una risoluzione, che si riporta in allegato, con la quale impegna, tra l'altro, il Governo a «adottare ogni iniziativa utile a limitare l'impatto delle perdite per il sistema editoriale derivanti dall'emergenza sanitaria, a sostenere l'informazione professionale e di qualità e a garantire la tenuta occupazionale e finanziaria di un settore economico cruciale per la qualità della democrazia»,

impegna il Governo:

   compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica:
    a) a valutare l'opportunità di introdurre nel primo provvedimento utile, al fine di contrastare le ricadute economiche della crisi sanitaria sul settore dell'informazione e dell'editoria nazionale, un credito di imposta per la distribuzione per garantire un sostegno alla tiratura e alla capillarità della diffusione della stampa e per l'introduzione di un'agevolazione IVA al fine di prevedere, anche nel 2021, l'applicazione dell'imposta sul commercio di quotidiani e di periodici secondo il medesimo regime applicato nel 2020, previsto dal «DL Rilancio», in relazione al numero di copie consegnate spedite, diminuito del 95 per cento a titolo di forfettizzazione della resa, in luogo dell'80 per cento previsto dal regime ordinario;
    b) a valutare l'opportunità di inserire, eventualmente anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, maggiori interventi per lo spettacolo dal vivo, per lo sport, per la cultura, per l'istruzione, per l'università, e, in particolare, una componente specifica relativa al progetto «Editoria 5.0», al fine di aiutare la transizione al digitale, sostenendo i processi di trasformazione digitale con contributi sulle spese per la digitalizzazione, per la multimedialità, per la gestione delle piattaforme, per la formazione digitale, per il miglioramento dell'efficienza aziendale, così come favorire l'innovazione ed il ricambio generazionale, anche con interventi a favore e sostegno della consegna a domicilio delle pubblicazioni, con un piano sinergico fra editori, distributori, operatori postali e edicolanti per la creazione di una rete logistica efficiente ed economicamente sostenibile e per l'informatizzazione e la modernizzazione delle edicole, con una Rete digitale tra editori, distributori e punti vendita per l'offerta di servizi aggiuntivi al mercato e per l'implementazione dei servizi delle Pubbliche amministrazioni;
9/2921/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Mollicone, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti al fine disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il provvedimento disciplina nello specifico l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2 e misure a favore del personale sanitario;
    il documento aggiornato l'8 febbraio 2021, che aggiorna le categorie e l'ordine di priorità per la seconda fase della campagna vaccinale contro il Covid-19 individua come categorie prioritarie gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale ed ospiti dei presìdi residenziali per anziani, gli anziani over 80, le persone dai 60 ai 79 anni, la popolazione con almeno una comorbidità cronica e riporta inoltre che, con l'aumento delle dosi di vaccino disponibili si inizierà a vaccinare anche altre categorie di popolazioni tra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali, senza meglio specificare la classificazione dei servizi, prevedendo tra questi gli insegnanti ed il personale scolastico, le forze dell'ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità;
    le nuove misure restrittive in vigore da lunedì 8 marzo coinvolgono oltre 2 locali su 3, circa il 66 per cento, lungo la Penisola e secondo Coldiretti si tratta della dimostrazione evidente del peggioramento della situazione per l'avanzare dei contagi con effetti sulle libertà individuali, sulla vita sociale ma anche sulla sostenibilità economica delle attività produttive ad un anno dall'inizio della pandemia;
    ancora una volta le nuove misure vanno a colpire le aziende dei pubblici esercizi, rei di essere considerati come meri luoghi di contagio;
    anche nelle regioni gialle, nelle quali è consentita nelle ore serali solo la consegna a domicilio o l'asporto si continua a ridurre la sostenibilità economica per giustificare le aperture, tanto che molti ristoratori preferiscono mantenere le serrande abbassate aumentando le perdite economiche ed occupazionali;
    la situazione nelle zone rosse ed arancioni continua a vietare il servizio al tavolo e al bancone, colpendo ancora duramente i gestori di bar, ristoranti e agriturismi inficiando l'economia e l'occupazione di interi comparti dell'agroalimentare Made in Italy;
    il vino e cibi invenduti, hanno un valore stimato in 11,5 miliardi dopo un anno di aperture a singhiozzo che hanno messo in ginocchio l'intera filiera del consumo fuori casa che vale 1/3 della spesa alimentare degli italiani;
    nell'attività di ristorazione sono coinvolti circa 360 mila tra bar, mense, ristoranti e agriturismi nella Penisola ma le difficoltà si trasferiscono inevitabilmente sulle 70 mila industrie alimentari e 740 mila aziende agricole lungo la filiera impegnate a garantire le forniture per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro;
    oltre ai pubblici esercizi, fra le categorie lavorative e produttive più colpite economicamente dalla pandemia da COVID-19, ritroviamo le strutture ricettive. Dall'inizio dell'anno, infatti, è stato stimato un calo del fatturato del 90 per cento. Nel 2020 il settore alberghiero ha perso circa 7 miliardi di fatturato rispetto ai 25 miliardi del 2019;
    per arginare il più possibile la diffusione del COVID-19 è necessario garantire la più ampia e rapida copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte a rischio fallimento,

impegna il Governo

a disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, tra le categorie prioritarie per la somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2 i gestori e gli operatori della ristorazione e del comparto alberghiero.
9/2921/32Zucconi, Caiata, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti al fine disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il provvedimento disciplina nello specifico l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2 e misure a favore del personale sanitario;
    il documento aggiornato l'8 febbraio 2021, che aggiorna le categorie e l'ordine di priorità per la seconda fase della campagna vaccinale contro il Covid-19 individua come categorie prioritarie gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale ed ospiti dei presìdi residenziali per anziani, gli anziani over 80, le persone dai 60 ai 79 anni, la popolazione con almeno una comorbidità cronica e riporta inoltre che, con l'aumento delle dosi di vaccino disponibili si inizierà a vaccinare anche altre categorie di popolazioni tra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali, senza meglio specificare la classificazione dei servizi, prevedendo tra questi gli insegnanti ed il personale scolastico, le forze dell'ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità;
    le nuove misure restrittive in vigore da lunedì 8 marzo coinvolgono oltre 2 locali su 3, circa il 66 per cento, lungo la Penisola e secondo Coldiretti si tratta della dimostrazione evidente del peggioramento della situazione per l'avanzare dei contagi con effetti sulle libertà individuali, sulla vita sociale ma anche sulla sostenibilità economica delle attività produttive ad un anno dall'inizio della pandemia;
    ancora una volta le nuove misure vanno a colpire le aziende dei pubblici esercizi, rei di essere considerati come meri luoghi di contagio;
    anche nelle regioni gialle, nelle quali è consentita nelle ore serali solo la consegna a domicilio o l'asporto si continua a ridurre la sostenibilità economica per giustificare le aperture, tanto che molti ristoratori preferiscono mantenere le serrande abbassate aumentando le perdite economiche ed occupazionali;
    la situazione nelle zone rosse ed arancioni continua a vietare il servizio al tavolo e al bancone, colpendo ancora duramente i gestori di bar, ristoranti e agriturismi inficiando l'economia e l'occupazione di interi comparti dell'agroalimentare Made in Italy;
    il vino e cibi invenduti, hanno un valore stimato in 11,5 miliardi dopo un anno di aperture a singhiozzo che hanno messo in ginocchio l'intera filiera del consumo fuori casa che vale 1/3 della spesa alimentare degli italiani;
    nell'attività di ristorazione sono coinvolti circa 360 mila tra bar, mense, ristoranti e agriturismi nella Penisola ma le difficoltà si trasferiscono inevitabilmente sulle 70 mila industrie alimentari e 740 mila aziende agricole lungo la filiera impegnate a garantire le forniture per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro;
    oltre ai pubblici esercizi, fra le categorie lavorative e produttive più colpite economicamente dalla pandemia da COVID-19, ritroviamo le strutture ricettive. Dall'inizio dell'anno, infatti, è stato stimato un calo del fatturato del 90 per cento. Nel 2020 il settore alberghiero ha perso circa 7 miliardi di fatturato rispetto ai 25 miliardi del 2019;
    per arginare il più possibile la diffusione del COVID-19 è necessario garantire la più ampia e rapida copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte a rischio fallimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, tra le categorie prioritarie per la somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2 i gestori e gli operatori della ristorazione e del comparto alberghiero.
9/2921/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Zucconi, Caiata, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento de quo reca una serie di disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni 2021;
    in particolare, proroga al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate ovvero reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio;
    tali ulteriori misure si sono rese necessarie a causa del continuo e inarrestabile proliferare del virus Covid-19 che attanaglia la nostra Nazione, e non solo, ormai da un anno;
    nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato;
    è stata data la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento con capienza che non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala;
    sono stati consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
    è noto che la possibilità di riaprire gli Stadi Sportivi al Pubblico in proporzione alla capienza, nel pieno rispetto del distanziamento sociale e nella misura massima di 1000 spettatori o comunque non oltre il 20 per cento della capienza omologata, risulterebbe utile anche ad evitare assembramenti fuori dagli Stadi Sportivi o peggio ancora in locali non autorizzati dove spesso gli ultras sfogano la loro legittima passione,

impegna al Governo

a prevedere la riapertura graduale degli Stadi Sportivi nei termini e nelle modalità sopra indicate, al fine di consentire l'accesso ai cittadini – in un luogo già all'aperto – pur sempre nel pieno rispetto del distanziamento sociale.
9/2921/33Caiata.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento de quo reca una serie di disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni 2021;
    in particolare, proroga al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate ovvero reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio;
    tali ulteriori misure si sono rese necessarie a causa del continuo e inarrestabile proliferare del virus Covid-19 che attanaglia la nostra Nazione, e non solo, ormai da un anno;
    nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato;
    è stata data la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento con capienza che non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala;
    sono stati consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
    è noto che la possibilità di riaprire gli Stadi Sportivi al Pubblico in proporzione alla capienza, nel pieno rispetto del distanziamento sociale e nella misura massima di 1000 spettatori o comunque non oltre il 20 per cento della capienza omologata, risulterebbe utile anche ad evitare assembramenti fuori dagli Stadi Sportivi o peggio ancora in locali non autorizzati dove spesso gli ultras sfogano la loro legittima passione,

impegna al Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con l'andamento della curva epidemiologica, la riapertura graduale degli Stadi Sportivi nei termini e nelle modalità sopra indicate, al fine di consentire l'accesso ai cittadini – in un luogo già all'aperto – pur sempre nel pieno rispetto del distanziamento sociale.
9/2921/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Caiata.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento de quo reca una serie disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni 2021;
    in particolare, proroga al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate ovvero reiterate le misure finalizzate alla prevenzione dal contagio;
    tali ulteriori misure si sono rese necessarie a causa del continuo e inarrestabile proliferare del virus Covid-19 che attanaglia la nostra Nazione, e non solo, ormai da un anno;
    a fronte delle ulteriori misure imposte all'intera collettività, il provvedimento in esame avrebbe dovuto prevedere altresì disposizioni volte a potenziare i comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico al fine di incrementare l'attività di controllo, prevenzione e contenimento del virus;
    è noto che i suddetti comparti soffrono, ormai da anni, di una grave carenza di organico e di mezzi, indispensabili per poter adempiere efficacemente alle funzioni di difesa e di sicurezza del territorio cui sono preposti;
    l'emergenza epidemiologica impone un fondamentale dovere di superamento di siffatte problematiche che potrebbe rapidamente avvenire procedendo allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici, rivolti sia al personale civile che ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4);
    tale azione di Governo, più volte richiesta ma sempre disattesa, rappresenterebbe un segnale importante non solo per attribuire la dovuta e giusta dignità professionale ai tanti aspiranti candidati idonei che legittimamente attendono, anche da diversi anni, di poter contribuire alla difesa della Nazione ma consentirebbe in tempi rapidi di incrementare l'efficienza e la piena operatività dei suddetti comparti;
    occorre tenere presente, del resto, che tra i candidati idonei in attesa di scorrimento delle relative graduatorie, vi sono molti volontari in ferma prefissata che, come noto, durante il loro percorso lavorativo hanno già maturato le dovute conoscenze e competenze utili per il ruolo richiesto e soprattutto indispensabili in questo tragico momento storico;
    coloro che hanno partecipato ai concorsi e che attendono lo scorrimento delle graduatorie rappresentano, senza dubbio, una risorsa alla quale poter attingere non solo per ripianare le gravi carenze di organico ma anche per evitare ulteriori e maggiori oneri che deriverebbero nell'ipotesi in cui si preferisse arruolare personale mediante l'espletamento di nuovi concorsi pubblici;
    l'ampliamento di organico, inoltre, mediante l'avvio di nuovi concorsi, contrasterebbe con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, in base al quale lo scorrimento delle graduatorie preesistenti e vigenti deve costituire la regola, mentre l'avvio di un nuovo concorso dovrebbe costituire l'eccezione e richiedere perciò una approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (Cons. di Stato, sentenza dell'adunanza plenaria n. 14 del 28 luglio 2011),

impegna il Governo

a prevedere lo scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici espletati nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, a prorogare la validità delle graduatorie fino al 31 dicembre 2021, al fine di attingere rapidamente personale qualificato e poter adeguatamente fronteggiare la grave emergenza epidemiologica.
9/2921/34Cirielli, Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    è necessario procedere alla vaccinazione del personale scolastico garantendo uniformità di criteri, allo scopo di garantire quanto prima e su tutto il territorio nazionale l'apertura delle scuole di ogni ordine e grado per assicurare il diritto allo studio in presenza e altresì tutelare la salute degli studenti e di tutti coloro che, a vario titolo, operano negli istituti;
    pertanto, è necessario assumere iniziative affinché le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano siano tenute ad assicurare la somministrazione dei vaccini a tutto il personale che presta attività lavorativa negli istituti del territorio, a prescindere dalla natura contrattuale del rapporto di lavoro e dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro, comprendendo anche il personale di ditte in appalto;
    al riguardo, infatti, si stanno purtroppo verificando delle discriminazioni nella somministrazione del vaccino nelle scuole poiché non viene garantito a tutti, escludendo ad esempio, il personale ausiliario delle cooperative. Ciò non è accettabile considerando che viene negato il vaccino a dei lavoratori rispetto ad altri che prestano servizio nel medesimo luogo di lavoro ed è altresì insensato ai fini di un adeguato contenimento del virus COVID-19 e delle varianti;
    altrettanto, va superato il grave problema che stanno affrontando molti insegnanti, i quali non riescono ad ottenere il vaccino come gli altri colleghi di istituto, poiché il luogo di residenza è diverso da quello dove prestano servizio. Addirittura, alcune di queste persone non riescono ad avere la somministrazione, né dalla regione dove risiedono né da quella in cui insegnano a causa di un rimpallo di competenze;
    sicché, va assicurato il vaccino anche a prescindere dal luogo di residenza, salvo ovviamente che la persona interessata, per ulteriori criteri stabiliti dalla propria regione di appartenenza, venga sottoposta a vaccinazione in tempi più brevi,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per garantire la somministrazione del vaccino a tutto il personale degli istituti scolastici di ordine e grado, in quanto luogo di lavoro e a prescindere dal rapporto contrattuale instaurato, dalla natura del datore di lavoro e dal luogo di residenza.
9/2921/35Rizzetto, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    è necessario procedere alla vaccinazione del personale scolastico garantendo uniformità di criteri, allo scopo di garantire quanto prima e su tutto il territorio nazionale l'apertura delle scuole di ogni ordine e grado per assicurare il diritto allo studio in presenza e altresì tutelare la salute degli studenti e di tutti coloro che, a vario titolo, operano negli istituti;
    pertanto, è necessario assumere iniziative affinché le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano siano tenute ad assicurare la somministrazione dei vaccini a tutto il personale che presta attività lavorativa negli istituti del territorio, a prescindere dalla natura contrattuale del rapporto di lavoro e dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro, comprendendo anche il personale di ditte in appalto;
    al riguardo, infatti, si stanno purtroppo verificando delle discriminazioni nella somministrazione del vaccino nelle scuole poiché non viene garantito a tutti, escludendo ad esempio, il personale ausiliario delle cooperative. Ciò non è accettabile considerando che viene negato il vaccino a dei lavoratori rispetto ad altri che prestano servizio nel medesimo luogo di lavoro ed è altresì insensato ai fini di un adeguato contenimento del virus COVID-19 e delle varianti;
    altrettanto, va superato il grave problema che stanno affrontando molti insegnanti, i quali non riescono ad ottenere il vaccino come gli altri colleghi di istituto, poiché il luogo di residenza è diverso da quello dove prestano servizio. Addirittura, alcune di queste persone non riescono ad avere la somministrazione, né dalla regione dove risiedono né da quella in cui insegnano a causa di un rimpallo di competenze;
    sicché, va assicurato il vaccino anche a prescindere dal luogo di residenza, salvo ovviamente che la persona interessata, per ulteriori criteri stabiliti dalla propria regione di appartenenza, venga sottoposta a vaccinazione in tempi più brevi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per garantire la somministrazione del vaccino a tutto il personale degli istituti scolastici di ordine e grado, in quanto luogo di lavoro e a prescindere dal rapporto contrattuale instaurato, dalla natura del datore di lavoro e dal luogo di residenza.
9/2921/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula prevede disposizioni urgenti in materia di contenimento prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    in seguito all'emanazione di tale decreto-legge, sono stati adottati atti e provvedimenti riguardanti specificamente lo svolgimento, la disciplina e la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica;
    tra gli atti in questione, si cita, in particolare, la circolare del Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, prot. n. 1269 del 13 gennaio 2021, con la quale sono state diramante raccomandazioni in materia di «idoneità all'attività sportivo agonistica in atleti non professionisti Covid-19 guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2»;
    la circolare raccomanda l'esecuzione di una molteplicità di esami ai fini del rilascio delle certificazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva da parte degli atleti guariti dall'infezione da SARS-COV-2 e degli atleti che, pur non avendo ricevuto una diagnosi certa anno sviluppato una sintomatologia suggestiva di SARS-CoV-2;
    gli esami raccomandati comprendono, a seconda dei casi, un test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico, un ecocardiogramma color doppler, un esame spirometrico, esami ematochimici e altri accertamenti integrativi a giudizio del medico valutatore;
    non si intende chiaramente mettere in dubbio l'appropriatezza di tali esami da un punto di vista medico e sanitario che, nella circolare, vengono giustificati dall'esigenza di «valutare le possibili conseguenze della malattia sui vari organi ed apparati» degli atleti;
    nondimeno, occorre tenere in considerazione che gli esami in questione hanno un costo complessivamente molto elevato, di diverse centinaia di euro, che nella maggior parte dei casi grava interamente a carico degli atleti e delle relative famiglie, in un momento peraltro molto delicato, anche da un punto di vista economico, a causa delle ripercussioni della pandemia da Covid-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere meccanismi di rimborso, esenzione dalla partecipazione al costo o altre agevolazioni che rendano gratuiti, con costi a carico del Servizio sanitario nazionale, o comunque meno onerosi, gli accertamenti sanitari richiesti ai fini dello svolgimento dell'attività sportiva ai sensi della circolare del Ministero della salute prot. n. 1269 del 13 gennaio 2021.
9/2921/36Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Paolin, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula prevede disposizioni urgenti in materia di contenimento prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    in seguito all'emanazione di tale decreto-legge, sono stati adottati atti e provvedimenti riguardanti specificamente lo svolgimento, la disciplina e la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica;
    tra gli atti in questione, si cita, in particolare, la circolare del Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, prot. n. 1269 del 13 gennaio 2021, con la quale sono state diramante raccomandazioni in materia di «idoneità all'attività sportivo agonistica in atleti non professionisti Covid-19 guariti e in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2»;
    la circolare raccomanda l'esecuzione di una molteplicità di esami ai fini del rilascio delle certificazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva da parte degli atleti guariti dall'infezione da SARS-COV-2 e degli atleti che, pur non avendo ricevuto una diagnosi certa anno sviluppato una sintomatologia suggestiva di SARS-CoV-2;
    gli esami raccomandati comprendono, a seconda dei casi, un test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico, un ecocardiogramma color doppler, un esame spirometrico, esami ematochimici e altri accertamenti integrativi a giudizio del medico valutatore;
    non si intende chiaramente mettere in dubbio l'appropriatezza di tali esami da un punto di vista medico e sanitario che, nella circolare, vengono giustificati dall'esigenza di «valutare le possibili conseguenze della malattia sui vari organi ed apparati» degli atleti;
    nondimeno, occorre tenere in considerazione che gli esami in questione hanno un costo complessivamente molto elevato, di diverse centinaia di euro, che nella maggior parte dei casi grava interamente a carico degli atleti e delle relative famiglie, in un momento peraltro molto delicato, anche da un punto di vista economico, a causa delle ripercussioni della pandemia da Covid-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, meccanismi di rimborso, esenzione dalla partecipazione al costo o altre agevolazioni che rendano gratuiti, con costi a carico del Servizio sanitario nazionale, o comunque meno onerosi, gli accertamenti sanitari richiesti ai fini dello svolgimento dell'attività sportiva ai sensi della circolare del Ministero della salute prot. n. 1269 del 13 gennaio 2021.
9/2921/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Paolin, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    la diffusione della pandemia da COVID-19 e le correlate misure di contenimento, sulle quali interviene specificamente il decreto-legge all'esame dell'Aula, hanno colpito duramente la posizione dei malati cronici, con ripercussioni evidenti sul piano della continuità terapeutica e assistenziale determinate dalla riorganizzazione dei servizi sanitari;
    tra i malati cronici, risulta particolarmente delicata la posizione dei soggetti affetti da fibromialgia, sindrome dolorosa caratterizzata dalla disfunzione dei neuro circuiti che si occupano di rilevare, processare e convogliare i segnali e le sensazioni di dolore;
    nei soggetti affetti da fibromialgia, le terminazioni nervose sopra citate, a causa di un malfunzionamento, percepiscono come dolorosi la maggior parte degli stimoli, anche quelli che normalmente non dovrebbero generare alcuna afferenza nocicettiva, generando così nel paziente una sensazione di dolore cronico e diffuso, che può essere accompagnata da ulteriori sintomi quali rigidità, astenia, disturbi del sonno, disturbi cognitivi e della sensibilità, alterazioni dell'equilibrio, tachicardia, cambiamenti del tono dell'umore, disturbi gastrointestinali, cefalea, e altro;
    ancora oggi, la fibromialgia non è riconosciuta come patologia cronica e invalidante con evidenti ripercussioni sul piano economico, dovute all'inapplicabilità delle forme di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché sul piano sociale e lavorativo, giacché il mancato riconoscimento della patologia costringe il soggetto che ne soffre a dover continuamente dimostrare di stare male, alla stregua di un «malato invisibile»;
    sulla tematica in oggetto, il Gruppo Lega ha presentato in data 26 giugno 2019 una specifica proposta di legge, assegnata alla XII Commissione e attualmente in attesa di esame recante «Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia e riconoscimento di essa come malattia invalidante (AC 1937)»;
    l'emergenza sanitaria ha accentuato ulteriormente la condizione di fragilità di tali pazienti sia da un punto di vista sociale che medico sanitario, contribuendo al peggioramento della sintomatologia in essere, a causa della sospensione o, comunque, della rimodulazione delle attività ambulatoriali non urgenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nelle more dell'auspicato riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica e invalidante, misure di sostegno e priorità nell'ambito della campagna vaccinale a favore dei soggetti affetti da tale patologia, da un punto di vista economico, sanitario, lavorativo e sociale, anche e soprattutto in considerazione dell'attuale contesto pandemico.
9/2921/37Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Sutto, Paolin, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    la diffusione della pandemia da COVID-19 e le correlate misure di contenimento, sulle quali interviene specificamente il decreto-legge all'esame dell'Aula, hanno colpito duramente la posizione dei malati cronici, con ripercussioni evidenti sul piano della continuità terapeutica e assistenziale determinate dalla riorganizzazione dei servizi sanitari;
    tra i malati cronici, risulta particolarmente delicata la posizione dei soggetti affetti da fibromialgia, sindrome dolorosa caratterizzata dalla disfunzione dei neuro circuiti che si occupano di rilevare, processare e convogliare i segnali e le sensazioni di dolore;
    nei soggetti affetti da fibromialgia, le terminazioni nervose sopra citate, a causa di un malfunzionamento, percepiscono come dolorosi la maggior parte degli stimoli, anche quelli che normalmente non dovrebbero generare alcuna afferenza nocicettiva, generando così nel paziente una sensazione di dolore cronico e diffuso, che può essere accompagnata da ulteriori sintomi quali rigidità, astenia, disturbi del sonno, disturbi cognitivi e della sensibilità, alterazioni dell'equilibrio, tachicardia, cambiamenti del tono dell'umore, disturbi gastrointestinali, cefalea, e altro;
    ancora oggi, la fibromialgia non è riconosciuta come patologia cronica e invalidante con evidenti ripercussioni sul piano economico, dovute all'inapplicabilità delle forme di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché sul piano sociale e lavorativo, giacché il mancato riconoscimento della patologia costringe il soggetto che ne soffre a dover continuamente dimostrare di stare male, alla stregua di un «malato invisibile»;
    sulla tematica in oggetto, il Gruppo Lega ha presentato in data 26 giugno 2019 una specifica proposta di legge, assegnata alla XII Commissione e attualmente in attesa di esame recante «Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia e riconoscimento di essa come malattia invalidante (AC 1937)»;
    l'emergenza sanitaria ha accentuato ulteriormente la condizione di fragilità di tali pazienti sia da un punto di vista sociale che medico sanitario, contribuendo al peggioramento della sintomatologia in essere, a causa della sospensione o, comunque, della rimodulazione delle attività ambulatoriali non urgenti,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere, nelle more dell'auspicato riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica e invalidante, misure di sostegno e priorità nell'ambito della campagna vaccinale a favore dei soggetti affetti da tale patologia, da un punto di vista economico, sanitario, lavorativo e sociale, anche e soprattutto in considerazione dell'attuale contesto pandemico.
9/2921/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Foscolo, Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Sutto, Paolin, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
    all'articolo 3 disciplina tutta la materia della somministrazione dei vaccini e i sistemi informativi relativi;
    sarebbe necessario inserire nell'elenco delle patologie che possono accedere prioritariamente al vaccino anti covid-19, la malattia polmonare della silicosi; la silicosi è una malattia professionale, dovuta all'inalazione della polvere proveniente dalla lavorazione della ceramica e può provocare patologie respiratorie molto gravi;
    la silicosi, come ha indicato la direttiva (UE) 2017/2398 del 12 dicembre 2017, può provocare anche il cancro ai polmoni;
    diversi studi hanno certificato che il territorio del distretto della ceramica di Civita Castellana, ad esempio registra l'85 per cento dei casi di silicosi in tutto il Lazio e l'8 per cento a livello nazionale; il Covid-19 non può che aggravare questa situazione già abbastanza complessa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire la silicosi nell'elenco delle patologie per le quali è garantita vaccinazione prioritaria contro il virus Covid-19.
9/2921/38Rotelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame prevede misure diversificate in tema di salute per contrastare la diffusione della pandemia Covid-19;
    l'articolo 3 dispone in merito alla disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
    è utile e necessario che il Governo istituisca una piattaforma informativa nazionale idonea a permettere l'inserimento, da parte dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) che già presidiano il territorio italiano, i dati relativi ai probabili casi da SARS-COV-2, sulla base dei casi con quadri sintomatologici compatibili con diagnosi COVID o a rischio infezione;
    tutti i casi clinicamente rilevati su base sintomatica vanno messi a sistema, utilizzando la preziosissima attività di monitoraggio svolta con perizia e continuità; le attività di tracciamento sul territorio nazionale delle suddette diagnosi cliniche e delle disposizioni di isolamento volontario ed obbligatorio vengono fornite ai loro pazienti ma restano informazioni isolate e inutilizzate dal punto di vista del tracciamento epidemiologico. Le operazioni di predisposizione e gestione della suddetta piattaforma saranno affidate al Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19. Il suddetto Commissario straordinario si accorderà con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con i soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale, nonché con il Comitato Tecnico scientifico e con l'Istituto superiore di sanità, affinché tali soggetti possano disporre delle informazioni informaticamente anonimizzate (sistemi di data split) al momento dell'invio del dato da tale piattaforma. Il medesimo Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmetterà periodicamente una relazione alle Camere sullo stato di attuazione e utilizzo della piattaforma e informerà periodicamente la Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre la piattaforma nazionale dovrà assicurare tutte le funzionalità necessarie delle operazioni di inserimento, registrazione in conforma alla normativa di tutela della privacy. È necessario infatti un monitoraggio continuo dei casi sospetti COVID per arricchire le fonti del quadro epidemiologico italiano. A tal fine anche le regioni e le province autonome attraverso i propri sistemi informativi renderanno interoperabili con la piattaforma nazionale permettendo la trasmissione al Ministero della salute delle informazioni relative alle sospette diagnosi cliniche per la prevenzione dell'infezione da Sars Cov-2 con frequenza quotidiana. I relativi dati raccolti dovranno essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 3 lettera g) del regolamento (UE) 2016/679. Infine per consentire lo svolgimento dell'attività di politica sanitaria epidemiologica il Ministero salute trasmetterà, in interoperabilità con le piattaforme già in essere relative comprese quelle relative al Fascicolo Sanitario Elettronico, all'istituto superiore di sanità i dati individuali relativi ai soggetti con casi di probabili diagnosi per i trattamenti da Sars-Cov-2 oltre alle relative richieste di isolamento volontario ed obbligatorio da parte della classe medica preposta;
    è necessario pertanto secondo quanto riportato in premessa istituire una piattaforma informativa nazionale che effettui, con la raccolta dei dati da parte degli oltre 46 mila medici MMG e i circa 10 mila PLS, un'attività costante di monitoraggio che permetta di prevedere in maniera più efficace e capillare il diffondersi della pandemia Covid-19,

impegna il Governo

a istituire e realizzare, con successivo provvedimento, una piattaforma informativa nazionale per la raccolta di dati relativi alle sospette e probabili diagnosi cliniche da SARS-COV-2, alle diagnosi compatibili, alle disposizioni di isolamento volontario e obbligatorio fornite dai medici MMG e PLS ai loro pazienti, in modo tale da avere un'implementazione dei dati relativi al monitoraggio del quadro epidemiologico al fine di prevenire in modo più efficace e capillare il quadro fornito dal censimento dei tamponi Covid-19.
9/2921/39Massimo Enrico Baroni, Sapia, Testamento, Sarli, Trano, Romaniello, Termini, Cecconi, Siragusa, Vallascas, Paxia, Villarosa, Fioramonti, Fratoianni, Leda Volpi, Forciniti, Giuliodori, Costanzo, Spessotto, Maniero, Colletti, Menga.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula prevede disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
    l'articolo 24 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 sospende lo svolgimento delle procedure concorsuali, prevedendo eccezioni solo nei casi in cui la valutazione sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica;
    sono note le difficoltà della pubblica amministrazione nel reperimento del personale attraverso concorso pubblico; ciò vale in particolare, ma non solo, per quelle categorie che hanno sofferto un blocco delle assunzioni negli ultimi anni e che hanno visto diminuire progressivamente il proprio organico;
    tale situazione è aggravata dal permanere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che si impone a causa di un ciclico aumento dei contagi dovuto anche alla diffusione di varianti del virus più aggressive rispetto al ceppo originale;
    non risultano ancora chiare le tempistiche per il superamento definitivo dell'emergenza e pertanto le pubbliche amministrazioni non sono in grado di approntare efficaci procedure concorsuali che, assicurando la necessaria trasparenza, garantiscano il rispetto del principio di buon andamento;
    il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con sentenza del 14 del 2011, è intervenuto in merito al reclutamento di personale della pubblica amministrazione dichiarando legittima tanto l'opzione dello scorrimento di graduatorie valide ed efficaci, quanto quella di indire nuovi concorsi;
    l'opzione dello scorrimento delle graduatorie, finora preferita in costanza dell'emergenza, se può essere utile per tamponare circostanza transitorie e assolutamente improrogabili, non appare adatto a governare un fenomeno che ha assunto una estensione e una continuità temporale così notevole;
    l'attuale disciplina normativa e sub-normativa delle prove concorsuali (di cui si rammenta il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e la direttiva n. 3 del 2018 del Ministro per la pubblica amministrazione – cosiddette linee guida sulle procedure concorsuali) non permette un ripensamento integrale delle modalità di svolgimento delle prove, scritte ed orali;
    le procedure telematiche di esame, così come sono oggi applicate, presentano numerosi svantaggi: ad esempio di shut down della connessione di un candidato durante una prova scritta, le pubbliche amministrazioni sono costrette ed annullare gli elaborati di tutti i candidati e a riprogrammare la prova; tale modalità chiaramente non favorisce né l'efficienza né l'economicità del concorso; pur non auspicando che si degradi l'esame in una sorta di «forma semplificata», è necessario concepire a livello nazionale nuove modalità di svolgimento delle prove concorsuali;
    a tal proposito, non appare irragionevole la proposta avanzata da alcune parti sociali di prevedere per l'esame di stato all'abilitazione forense un'unica prova orale, da attuare con le modalità più opportune,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intervenire d'urgenza, modificando le modalità di svolgimento delle prove concorsuali fino alla fine dell'emergenza pandemica in corso;

  a prendere in considerazione la possibilità di consentire, al posto della prova scritta generale e della successiva prova orale, un unico esame orale rinforzato, eventualmente anche remoto, che, nel rispetto delle linee guida anti-contagio, assicuri la verifica individuale delle conoscenze richieste al candidato e contestualmente l'efficienza delle procedure di selezione dei candidati ai concorsi della pubblica amministrazione.
9/2921/40Fogliani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Aula prevede disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
    l'articolo 24 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 sospende lo svolgimento delle procedure concorsuali, prevedendo eccezioni solo nei casi in cui la valutazione sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica;
    sono note le difficoltà della pubblica amministrazione nel reperimento del personale attraverso concorso pubblico; ciò vale in particolare, ma non solo, per quelle categorie che hanno sofferto un blocco delle assunzioni negli ultimi anni e che hanno visto diminuire progressivamente il proprio organico;
    tale situazione è aggravata dal permanere dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che si impone a causa di un ciclico aumento dei contagi dovuto anche alla diffusione di varianti del virus più aggressive rispetto al ceppo originale;
    non risultano ancora chiare le tempistiche per il superamento definitivo dell'emergenza e pertanto le pubbliche amministrazioni non sono in grado di approntare efficaci procedure concorsuali che, assicurando la necessaria trasparenza, garantiscano il rispetto del principio di buon andamento;
    il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con sentenza del 14 del 2011, è intervenuto in merito al reclutamento di personale della pubblica amministrazione dichiarando legittima tanto l'opzione dello scorrimento di graduatorie valide ed efficaci, quanto quella di indire nuovi concorsi;
    l'opzione dello scorrimento delle graduatorie, finora preferita in costanza dell'emergenza, se può essere utile per tamponare circostanza transitorie e assolutamente improrogabili, non appare adatto a governare un fenomeno che ha assunto una estensione e una continuità temporale così notevole;
    l'attuale disciplina normativa e sub-normativa delle prove concorsuali (di cui si rammenta il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e la direttiva n. 3 del 2018 del Ministro per la pubblica amministrazione – cosiddette linee guida sulle procedure concorsuali) non permette un ripensamento integrale delle modalità di svolgimento delle prove, scritte ed orali;
    le procedure telematiche di esame, così come sono oggi applicate, presentano numerosi svantaggi: ad esempio di shut down della connessione di un candidato durante una prova scritta, le pubbliche amministrazioni sono costrette ed annullare gli elaborati di tutti i candidati e a riprogrammare la prova; tale modalità chiaramente non favorisce né l'efficienza né l'economicità del concorso; pur non auspicando che si degradi l'esame in una sorta di «forma semplificata», è necessario concepire a livello nazionale nuove modalità di svolgimento delle prove concorsuali;
    a tal proposito, non appare irragionevole la proposta avanzata da alcune parti sociali di prevedere per l'esame di stato all'abilitazione forense un'unica prova orale, da attuare con le modalità più opportune,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intervenire d'urgenza, modificando le modalità di svolgimento delle prove concorsuali fino alla fine dell'emergenza pandemica in corso;
   a valutare l'opportunità di consentire l'espletamento delle procedure concorsuali attraverso modalità semplificate e che ne permettano lo svolgimento in tempi brevi, eventualmente anche da remoto, assicurando, nel rispetto delle linee guida anti-contagio, la verifica individuale delle conoscenze richieste al candidato e contestualmente l'efficienza delle procedure di selezione dei candidati ai concorsi della pubblica amministrazione, ferma restando la disciplina dettata per le procedure concorsuali delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
9/2921/40. (Testo modificato nel corso della seduta) Fogliani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
    è innegabile che le misure finora varate per sostenere il comparto della ristorazione e dei pubblici esercizi non sono state sufficienti; anche i ristori si sono rivelati palliativi che non coprono nemmeno la metà dei costi fissi che le attività devono sostenere;
    tale comparto è uno dei più colpiti dalla crisi: ha subito nell'ultimo anno un decremento di quasi il 50 per cento di fatturato, a cui segue la relativa perdita di posti di lavoro;
    con il decreto ristori tali attività sono state esonerate fino al 31 marzo 2021, dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
    le chiusure e restrizioni, però, sono ancora in atto e gli effetti saranno di lungo termine;
    è necessario cercare di dare risposta a tutti i pubblici esercizi che a partire da aprile dovranno tornare a pagare delle tasse senza poter espletare il servizio e averne guadagno,

impegna il Governo

a prorogare, nel prossimo provvedimento utile, l'esonero fino al 31 dicembre 2021 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) in favore delle attività di ristorazione e tutti i pubblici esercizi che ne hanno già diritto, in modo da risollevare almeno parzialmente il settore.
9/2921/41Trancassini, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
    è innegabile che le misure finora varate per sostenere il comparto della ristorazione e dei pubblici esercizi non sono state sufficienti; anche i ristori si sono rivelati palliativi che non coprono nemmeno la metà dei costi fissi che le attività devono sostenere;
    tale comparto è uno dei più colpiti dalla crisi: ha subito nell'ultimo anno un decremento di quasi il 50 per cento di fatturato, a cui segue la relativa perdita di posti di lavoro;
    con il decreto ristori tali attività sono state esonerate fino al 31 marzo 2021, dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
    le chiusure e restrizioni, però, sono ancora in atto e gli effetti saranno di lungo termine;
    è necessario cercare di dare risposta a tutti i pubblici esercizi che a partire da aprile dovranno tornare a pagare delle tasse senza poter espletare il servizio e averne guadagno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nel prossimo provvedimento utile, l'esonero fino al 31 dicembre 2021 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) in favore delle attività di ristorazione e tutti i pubblici esercizi che ne hanno già diritto, in modo da risollevare almeno parzialmente il settore.
9/2921/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Trancassini, Prisco, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si pone in rapporto di successione e consequenziarietà rispetto al quadro normativo costituito dai numerosi decreti-legge con i quali è stata affrontata l'epidemia da Covid-19, imponendo misure restrittive ai fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19, in relazione alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020: dalla proroga delle misure per la gestione dell'emergenza sanitaria alla definizione di misure per l'attuazione del piano strategico dei vaccini; da misure concernenti le prossime scadenze elettorali alla proroga della vigenza dei permessi di soggiorno;
    l'emergenza sanitaria ha inciso sulle nostre vite, sia per chi l'ha vissuta direttamente sulla propria pelle, sia indirettamente per tutti i cittadini che hanno dovuto «sospendere» la propria quotidianità, dal lavoro, alla scuola, agli affetti e oggi, a distanza di un anno dall'inizio della pandemia, il futuro si mostra ancora carico di grandi incertezze;
    in particolare, la solitudine, la paura che nulla torni più come prima, l'angoscia di perdere i propri cari o anche la sicurezza economica, hanno creato una condizione di stress psicologico continuo e destabilizzante;
    le conseguenze di un prolungato distanziamento e reclusione hanno avuto conseguenze significative soprattutto sui giovani e gli anziani, le fasce più deboli e a rischio della nostra società;
    l'indagine sull'impatto psicologico della pandemia nelle famiglie, promossa dall'Irccs Gaslini di Genova e guidata dal neurologo Lino Nobili, ha mostrato come l'isolamento ha causato l'insorgenza di problematiche comportamentali e sintomi di regressione nel 65 per cento di bambini di età minore di 6 anni e nel 71 per cento di quelli di età maggiore di 6 anni (fino a 18): problematiche comportamentali, disturbi del sonno o mancanza d'aria sono alcuni dei sintomi, spesso legati al malessere dei genitori;
    il numero verde di supporto psicologico attivato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile «nato per fornire suggerimenti e supporto per aiutare a gestire l'ansia, lo stress e il disagio psicologico generato dall'inedita situazione creatasi con il diffondersi dell'epidemia e con l'adozione delle stringenti misure di isolamento sociale» ha «concluso la sua attività», circostanza confermata dalla risposta registrata che si ascolta provando a digitare il numero verde, né il ritorno a una fase di emergenza sembra aver portato al ripristino dell'aiuto psicologico a supporto dei cittadini,

impegna il Governo:

   a riconoscere alle famiglie con figli minori di anni 18 a carico un voucher destinato a favorire l'accesso ai servizi psicologici alle fasce più vulnerabili della popolazione, secondo modalità da definirsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del provvedimento in esame;
   a riattivare il numero verde nazionale di supporto psicologico.
9/2921/42Bellucci, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si pone in rapporto di successione e consequenziarietà rispetto al quadro normativo costituito dai numerosi decreti-legge con i quali è stata affrontata l'epidemia da Covid-19, imponendo misure restrittive ai fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19, in relazione alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020: dalla proroga delle misure per la gestione dell'emergenza sanitaria alla definizione di misure per l'attuazione del piano strategico dei vaccini; da misure concernenti le prossime scadenze elettorali alla proroga della vigenza dei permessi di soggiorno;
    l'emergenza sanitaria ha inciso sulle nostre vite, sia per chi l'ha vissuta direttamente sulla propria pelle, sia indirettamente per tutti i cittadini che hanno dovuto «sospendere» la propria quotidianità, dal lavoro, alla scuola, agli affetti e oggi, a distanza di un anno dall'inizio della pandemia, il futuro si mostra ancora carico di grandi incertezze;
    in particolare, la solitudine, la paura che nulla torni più come prima, l'angoscia di perdere i propri cari o anche la sicurezza economica, hanno creato una condizione di stress psicologico continuo e destabilizzante;
    le conseguenze di un prolungato distanziamento e reclusione hanno avuto conseguenze significative soprattutto sui giovani e gli anziani, le fasce più deboli e a rischio della nostra società;
    l'indagine sull'impatto psicologico della pandemia nelle famiglie, promossa dall'Irccs Gaslini di Genova e guidata dal neurologo Lino Nobili, ha mostrato come l'isolamento ha causato l'insorgenza di problematiche comportamentali e sintomi di regressione nel 65 per cento di bambini di età minore di 6 anni e nel 71 per cento di quelli di età maggiore di 6 anni (fino a 18): problematiche comportamentali, disturbi del sonno o mancanza d'aria sono alcuni dei sintomi, spesso legati al malessere dei genitori;
    il numero verde di supporto psicologico attivato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile «nato per fornire suggerimenti e supporto per aiutare a gestire l'ansia, lo stress e il disagio psicologico generato dall'inedita situazione creatasi con il diffondersi dell'epidemia e con l'adozione delle stringenti misure di isolamento sociale» ha «concluso la sua attività», circostanza confermata dalla risposta registrata che si ascolta provando a digitare il numero verde, né il ritorno a una fase di emergenza sembra aver portato al ripristino dell'aiuto psicologico a supporto dei cittadini,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    riconoscere alle famiglie con figli minori di anni 18 a carico un voucher destinato a favorire l'accesso ai servizi psicologici alle fasce più vulnerabili della popolazione, secondo modalità da definirsi entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del provvedimento in esame;
    riattivare il numero verde nazionale di supporto psicologico.
9/2921/42. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti per disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il provvedimento disciplina nello specifico l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2 e il potenziamento di interventi per garantire un adeguato piano vaccinale su tutta la popolazione;
    è evidente che il contenimento del virus passi attraverso il potenziamento del piano vaccinale che dovrebbe essere garantito a tutte le fasce della popolazione facendo particolare attenzione agli anziani, vale a dire agli over 80 e soprattutto ai soggetti più fragili per i quali non è scontata la possibilità della somministrazione dei vaccini;
    in particolar modo per gli over 80 e per i soggetti più fragili non sempre è agevole poter recarsi nei punti vaccinali predisposti per la somministrazione. In tal senso potrebbe essere di estremo ausilio l'implementazione dei luoghi dove, in sicurezza, la somministrazione del vaccino e resa possibile,

impegna il Governo

a disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, ogni utile iniziativa, atta a garantire la somministrazione a domicilio e negli studi medici, dei vaccini anti-Covid, in particolare agli over 80 e ai soggetti fragili che non possono recarsi nei punti vaccinali.
9/2921/43Lollobrigida, Gemmato, Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti per disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il provvedimento disciplina nello specifico l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2 e il potenziamento di interventi per garantire un adeguato piano vaccinale su tutta la popolazione;
    è evidente che il contenimento del virus passi attraverso il potenziamento del piano vaccinale che dovrebbe essere garantito a tutte le fasce della popolazione facendo particolare attenzione agli anziani, vale a dire agli over 80 e soprattutto ai soggetti più fragili per i quali non è scontata la possibilità della somministrazione dei vaccini;
    in particolar modo per gli over 80 e per i soggetti più fragili non sempre è agevole poter recarsi nei punti vaccinali predisposti per la somministrazione. In tal senso potrebbe essere di estremo ausilio l'implementazione dei luoghi dove, in sicurezza, la somministrazione del vaccino e resa possibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, nei provvedimenti di prossima emanazione, ogni utile iniziativa, atta a garantire la somministrazione a domicilio e negli studi medici, dei vaccini anti-Covid, in particolare agli over 80 e ai soggetti fragili che non possono recarsi nei punti vaccinali.
9/2921/43. (Testo modificato nel corso della seduta) Lollobrigida, Gemmato, Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti per disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il provvedimento disciplina nello specifico l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2 e misure a favore del personale sanitario;
    l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso è ulteriormente aggravata dalle diverse mutazioni del virus che lo renderebbe ancora più aggressivo e esteso ad una fascia di popolazione sempre più giovane;
    in questa fase è sempre più importante la ricerca e il potenziamento del piano vaccinale in corso in grado di garantire la possibilità di somministrazione del vaccino, a partire dalle fasce più fragili facendo ricorso ad un unico sistema informatico dove vengano registrate le vaccinazioni. Fondamentale in questa fase è la digitalizzazione dei processi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire la digitalizzazione dei processi legati al piano vaccinale, avvalendosi di un unico sistema informatico dove vengono registrate le vaccinazioni.
9/2921/44Osnato, Bellucci, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
    all'articolo 1, il decreto ridisegna le varie zone, dalla bianca alla rossa, ridefinendo i parametri per il passaggio da una zona a un'altra;
    se appare ragionevole che in «zona rossa» ristoranti, pub, bar e tutte le altre attività di ristorazione in genere rimangano chiusi, non si spiega perché, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, sulla pulizia e sanificazione dei locali e sull'organizzazione delle somministrazioni, già previste dai protocolli di sicurezza stilati negli scorsi mesi, non si possa permettere una graduale riapertura a pranzo e pomeridiana nelle «zone arancioni» e serale nelle «zone gialle»;
    le riaperture di cui sopra consentirebbero a un settore fortemente in difficoltà a causa della pandemia di recuperare risorse, considerando che i ristori fin qui ricevuti dal Governo sono stati palesemente insufficienti;
    da tali riaperture si otterrebbero ulteriori benefici: in primo luogo si eviterebbe che molte delle nostre attività produttive in difficoltà, alcune anche storiche, finiscano nelle mani della criminalità organizzata; inoltre, si garantirebbe più sicurezza nelle nostre città, che alla chiusura serale dei locali diventano porto franco per ogni tipo di microcriminalità: scippi, rapine, aggressioni per le strade. Nella capitale, negli ultimi mesi, sono diventati molto frequenti gli appelli sull'argomento lanciati dai comitati di quartiere delle periferie che alla chiusura di ristoranti/pub attribuiscono gran parte dell'incremento della delinquenza,

impegna il Governo

a prevedere, in uno dei prossimi provvedimenti in emanazione, la possibilità di riapertura per le attività di ristorazione, – a pranzo e pomeridiana nelle «zone arancioni» e serale nelle zone «zone gialle», – nel rispetto di tutte le norme di sicurezza contro il diffondersi della pandemia, già pianificate attraverso le Linee Guida del Ministero della Salute e del Comitato Tecnico Scientifico.
9/2921/45Varchi, Meloni, Prisco, Zucconi, Ciaburro, Rotondi, Martino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame differisce al 30 aprile 2021 il termine per l'applicabilità delle misure restrittive enumerate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 e dettate dal decreto-legge n. 33 del 2020;
    come ormai noto, le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tra quelle che hanno subito il maggior danno commerciale dall'inizio dell'emergenza sanitaria;
    nell'ultimo anno si sono succeduti una moltitudine di provvedimenti governativi, contenenti disposizioni volte ad imporre e disciplinare le chiusure della attività indicate. Tali decisioni, spesso inopinatamente improvvise, non hanno però avuto la capacità di tenere conto delle peculiarità proprie della attività di ristorazione, aggravando il danno patito dalle imprese. Questi locali, infatti, per loro natura non possono essere aperti e chiusi improvvisamente o in maniera disarticolata, essendo gestiti con una peculiare organizzazione preventiva, finalizzata alla ricerca e conservazione dei prodotti alimentari, allo studio ed alla preparazione dei menu;
    le modalità di attuazione delle chiusure non hanno tenuto neppure conto delle sostanziali differenze esistenti tra le varie attività di ristorazione. Questo ha portato alla erronea convinzione che la concessione di una apertura diurna avrebbe portato beneficio ad ogni ristorante, non valutando che una ampissima parte dei locali, collocati fuori dai grandi centri urbani, apre esclusivamente la sera ed è così, di fatto, chiusa da molti mesi;
    non si può poi non tenere conto di come, in tutto il territorio italiano, si stiano sviluppando proteste di ristoratori: è necessario affrontare il problema prima che la crisi economica del settore non provochi gravi ricadute sociali,

impegna il Governo

ad adoperarsi immediatamente per trovare soluzioni che, in conformità con le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, possano prevedere la riapertura delle attività di ristorazione in orario diurno e serale, con eventuale limitazione dei coperti ed anticipazione degli orari di chiusura attuati nel periodo antecedente la emergenza sanitaria.
9/2921/46Sorte, Benigni, Della Frera, Gagliardi, Pedrazzini, Napoli, Ruffino, Silli, Bologna, Rospi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in esame reca ulteriori misure urgenti per il contrasto alla pandemia e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2;
    in queste settimane l'indice di contagio del virus, anche in conseguenza della diffusione delle sue varianti, non accenna a ridursi con conseguenze evidenti per la salute pubblica e per la nostra economia;
    sotto questo aspetto è indispensabile per il Governo in carica, accelerare al massimo le vaccinazioni anti Covid, riorganizzando il piano vaccini e recuperare il tempo perduto. Sotto questo aspetto si registra un positivo cambio di passo rispetto all'esecutivo precedente, sia per quanto riguarda l'evidente necessaria maggiore interlocuzione con le regioni, sia riguardo la programmazione del nuovo piano di vaccinazioni, con una maggiore attenzione alla logistica, al coinvolgimento delle forze armate e della protezione civile;
    riguardo alla campagna vaccinale è positiva la firma dei giorni scorsi, di un protocollo tra regioni, Ministro della Salute, ministro dell'università e della ricerca e i rappresentati dei medici in formazione specialistica, per la partecipazione dei medici specializzandi alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2;
    al fine di velocizzare la campagna di immunizzazione in maniera uniforme sul territorio nazionale e ampliare i soggetti in grado di supportare le procedure di somministrazione dei vaccini, è indispensabile il pieno coinvolgimento del personale infermieristico, garantendo anche agli infermieri dipendenti delle strutture ed Enti del Servizio sanitario nazionale di poter offrire liberamente, e senza ostacoli e incompatibilità, il loro contributo decisivo alla riuscita del piano vaccinazioni,

impegna il Governo

ad avviare tutte le iniziative normative volte ad autorizzare il personale infermieristico dipendente delle strutture ed Enti del Servizio sanitario nazionale, allo svolgimento delle attività di supporto alla somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov-2, anche effettuati nelle farmacie o altri luoghi previsti dalla normativa vigente, nonché per le attività di tracciamento del virus.
9/2921/47Novelli, Bagnasco, Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2;
    è evidente che al di là delle misure di limitazione per le attività produttive e gli spostamenti individuali per contenere e ridurre la pandemia, è indispensabile accelerare la campagna di immunizzazione dando priorità ai soggetti più fragili e alle categorie individuate come più strategiche;
    tra le categorie prioritarie a cui somministrare prioritariamente il vaccino anti Covid, in quanto ritenute strategiche per il controllo della diffusione del virus, vi sono certamente il personale della scuola e delle università;
    al pari del personale scolastico e universitario, anche il personale insegnante e istruttore delle Autoscuole andrebbe considerato come strategico, dando loro una priorità nella somministrazione dei vaccini;
    va a tal fine sottolineato che i tanti allievi delle autoscuole entrano a contatto con un personale insegnante e istruttore che non ha ricevuto alcuna vaccinazione anti Covid;
    detto personale, che svolge un servizio essenziale e garantisce ai cittadini un servizio pubblico di primaria importanza, è esposto al rischio di contrarre e/o trasmettere il virus quotidianamente, dal momento che resta ore a stretto contatto con i discenti, per lo più in età scolastica, e quindi gli stessi per i quali si è provveduto alla vaccinazione del personale scolastico. Alle lezioni di teoria in aula, si aggiungono poi le lezioni pratiche di guida con l'istruttore e il praticante presenti nello stesso abitacolo dell'auto, che dispone di pochi metri cubi di spazio e non permette il distanziamento di un metro,

impegna il Governo

ad avviare tutte le iniziative, con il coinvolgimento delle regioni, al fine di farrientrare tra le categorie strategiche alle quali somministrare con priorità i vaccini anti Covid, anche il personale insegnante e istruttore delle Autoscuole.
9/2921/48Mazzetti, Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2;
    è evidente che al di là delle misure di limitazione per le attività produttive e gli spostamenti individuali per contenere e ridurre la pandemia, è indispensabile accelerare la campagna di immunizzazione dando priorità ai soggetti più fragili e alle categorie individuate come più strategiche;
    tra le categorie prioritarie a cui somministrare prioritariamente il vaccino anti Covid, in quanto ritenute strategiche per il controllo della diffusione del virus, vi sono certamente il personale della scuola e delle università;
    al pari del personale scolastico e universitario, anche il personale insegnante e istruttore delle Autoscuole andrebbe considerato come strategico, dando loro una priorità nella somministrazione dei vaccini;
    va a tal fine sottolineato che i tanti allievi delle autoscuole entrano a contatto con un personale insegnante e istruttore che non ha ricevuto alcuna vaccinazione anti Covid;
    detto personale, che svolge un servizio essenziale e garantisce ai cittadini un servizio pubblico di primaria importanza, è esposto al rischio di contrarre e/o trasmettere il virus quotidianamente, dal momento che resta ore a stretto contatto con i discenti, per lo più in età scolastica, e quindi gli stessi per i quali si è provveduto alla vaccinazione del personale scolastico. Alle lezioni di teoria in aula, si aggiungono poi le lezioni pratiche di guida con l'istruttore e il praticante presenti nello stesso abitacolo dell'auto, che dispone di pochi metri cubi di spazio e non permette il distanziamento di un metro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare tutte le iniziative, con il coinvolgimento delle regioni, al fine di far rientrare tra le categorie strategiche alle quali somministrare con priorità i vaccini anti Covid, anche il personale insegnante e istruttore delle Autoscuole.
9/2921/48. (Testo modificato nel corso della seduta) Mazzetti, Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, prevede misure urgenti finalizzate al contrasto della pandemia e al contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2;
    una delle misure vigenti volte a contenere i rischi di diffusione del contagio del virus è certamente quella legata alla possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working, e in particolare la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali;
    il decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia), all'articolo 39, ha previsto, fino al termine dello stato di emergenza da COVID 19 il ricorso al lavoro agile per alcune categorie di soggetti più fragili, quali i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità. Una priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile viene altresì prevista per i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa. Dette misure vengono quindi garantite anche per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse;
    le suddette misure sono state e sono decisive per molte famiglie che si trovano a dover conciliare esigenze lavorative con situazioni familiari spesso non semplici e per di più spesso acuite dalla situazione pandemica in atto,

impegna il Governo

a prevedere una proroga del termine di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di favorire il lavoro agile per alcune categorie di soggetti più fragili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nonché per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse.
9/2921/49. (Nuova versione) Zanettin.


   La Camera,
   premesso che:
    è indispensabile accelerare la campagna di immunizzazione potenziando il piano vaccini anti Covid, dando una maggiore attenzione alla logistica;
    quando nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ci sarà piena disponibilità delle dosi di vaccino, è indispensabile che tutte le strutture e il personale siano pronte e perfettamente in grado di gestire la più grande campagna di vaccinazione della nostra storia;
    nelle scorse settimane la stessa Confindustria ha proposto di utilizzare gli stabilimenti e gli uffici per le vaccinazioni;
    lo stesso presidente della Confindustria ha dichiarato di aver trasmesso questa «proposta operativa» a Palazzo Chigi, ricordando che i soli «dipendenti delle aziende aderenti a Confindustria sono circa 5,5 milioni, se consideriamo Una media di 2,3 componenti per nucleo familiare potremmo vaccinare più di 12 milioni di persone». Da qui la disponibilità a mettere le fabbriche a disposizione delle comunità territoriali nell'ambito del piano nazionale delle vaccinazioni,

impegna il Governo

al fine di accelerare e assicurare la campagna di vaccinazione su tutta la popolazione, a considerare l'opportunità di utilizzare uffici, stabilimenti e fabbriche per la vaccinazione dello stesso personale ivi impiegato e dei loro familiari.
9/2921/50Baldini, Bond, Bagnasco.


   La Camera,
   premesso che:
    il 2 dicembre 2020, la Camera dei deputati ha approvato la risoluzione 6-00158, con cui si impegnava il Governo ad assicurare in via prioritaria alle persone che versano in condizioni di fragilità la vaccinazione anti SARS-CoV-2;
    il Piano strategico dell'Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui al decreto ministeriale del 2 gennaio 2021, attualmente in corso di aggiornamento, ha indicato le categorie da vaccinare in via prioritaria. Tra queste non figuravano le persone con disabilità grave, né i rispettivi caregiver familiari;
    nel documento si specificava, tuttavia, che le raccomandazioni su gruppi target a cui offrire la vaccinazione sarebbero state soggette a modifiche e aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili;
    il 9 febbraio 2020, il Ministero della salute, ha elaborato un documento di aggiornamento delle categorie e dell'ordine di priorità dal titolo «Le priorità per l'attuazione della seconda fase del Piano nazionale vaccini Covid-19», pubblicato sul sito internet del Ministero della salute dopo essere stato oggetto di confronto preliminare in Conferenza Stato-regioni;
    tale aggiornamento ha fissato l'ordine di priorità delle categorie di cittadini da vaccinare dopo quelli della fase 1 (operatori sanitari e sociosanitari, personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, anziani over 80 anni);
    allo stato attuale risulta ancora escluso dalla somministrazione prioritaria un elevato numero di persone con disabilità (secondo una stima diffusa da FISH, circa il 70 per cento), così come i caregiver dei soggetti con disabilità grave e i caregiver dei soggetti minori di anni 16 e con disabilità grave, per i quali al momento è impossibile accedere alla vaccinazione,

impegna il Governo:

   a inserire i caregiver delle persone per le quali è già prevista la somministrazione prioritaria, così come i caregiver e i familiari conviventi di minori di anni 16 con condizioni neurologiche e disabilità gravi, tra le categorie da vaccinare prioritariamente nell'ambito del Piano nazionale vaccini Covid-19;
   a prevedere che tutte le persone con disabilità e i loro caregiver vengano incluse tra le categorie da vaccinare con priorità rispetto ad altri soggetti meno esposti ai rischi del contagio.
9/2921/51Versace, Dall'Osso, Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    è ormai passato più di un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Italia conseguente alla terribile pandemia da Sars-Cov-2. Tra le molte incognite che restano ancora senza risposta su questo nuovo coronavirus ci sono anche gli effetti a lungo termine che la malattia ha sulla salute dei pazienti;
    ad oggi, sono ancora in corso molti studi che stanno analizzando quella che è stata definita «sindrome post-Covid-19»;
    finora i sintomi principali riportati dai pazienti dopo l'infezione sono tre: un senso profondo di stanchezza (astenia, fatigue in inglese), l'affanno, quindi difficoltà a respirare profondamente e dolori alle ossa e ai muscoli al livello del torace, associati a una difficoltà respiratoria;
    nei casi molto gravi di Covid-19 però si è verificata una sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS). In una percentuale di questi pazienti, il sovvertimento micro-anatomico che avviene durante l'infezione può causare dei problemi che durano tutta la vita. Le parti di polmone che sono state danneggiate non guariscono mai completamente;
    ancora tutte da approfondire sono le conseguenze a lungo termine che questo virus ha sui soggetti maggiormente fragili come le persone con disabilità con, o a causa di, patologie croniche importanti,

impegna il Governo

ad approfondire gli effetti che la sindrome post-Covid-19 produce sulle persone con disabilità con, o a causa di, patologie croniche importanti, anche con riguardo all'interazione tra i farmaci che detti soggetti sono tenuti a prendere in conseguenza delle suddette patologie, e gli effetti a lungo termine che la malattia da Covid ha sulla loro salute, nonché per verificare la validità delle terapie a cui sono sottoposti con le conseguenze post virus.
9/2921/52Dall'Osso, Baldini, Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in esame recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
    il ritorno della didattica a distanza in molte regioni, a causa della nuova esplosione dei contagi, rischia di rendere difficilissima la vita di molti genitori;
    il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, impone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse lasciando ai Presidenti delle Regioni in zona gialla e arancione la possibilità di adottare provvedimenti specifici per sospendere le lezioni degli alunni in presenza;
    a causa di questa decisione, le famiglie in questo momento si trovano in grave difficoltà, con la necessità di gestire i figli a casa ma senza la possibilità di lasciare temporaneamente il lavoro, considerato che i congedi parentali introdotti lo scorso anno sono scaduti lo scorso 31 dicembre e restano operativi solo per alcune fattispecie specifiche;
    infatti chi non ha la possibilità di prendere ferie o lavorare in smart working si affida spesso ai nonni o alle famiglie di amici e dei compagni di classe ma così facendo si aumenta il rischio di contagio, con tutti i rischi del caso, vista la velocità di evoluzione della pandemia e la diffusione delle varianti tra cui quella inglese, che secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli contagia di più i bambina;
    con l'avanzare del contagio e la chiusura precauzionale delle scuole, si stima che resteranno a casa più di un milione di alunni in tutti gli istituti di ogni ordine e grado,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere adeguati strumenti di supporto e tutela per le famiglie che avranno i figli a casa con la didattica a distanza a causa della chiusura delle scuole al fine di aiutare tutti i genitori che cercano di conciliare vita professionale e cura dei figli, anche e soprattutto con particolare riguardo ai genitori-lavoratori a partita IVA.
9/2921/53Alaimo, Baldino, De Carlo, Corneli, Elisa Tripodi, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in esame recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
    il ritorno della didattica a distanza in molte regioni, a causa della nuova esplosione dei contagi, rischia di rendere difficilissima la vita di molti genitori;
    il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, impone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse lasciando ai Presidenti delle Regioni in zona gialla e arancione la possibilità di adottare provvedimenti specifici per sospendere le lezioni degli alunni in presenza;
    a causa di questa decisione, le famiglie in questo momento si trovano in grave difficoltà, con la necessità di gestire i figli a casa ma senza la possibilità di lasciare temporaneamente il lavoro, considerato che i congedi parentali introdotti lo scorso anno sono scaduti lo scorso 31 dicembre e restano operativi solo per alcune fattispecie specifiche;
    infatti chi non ha la possibilità di prendere ferie o lavorare in smart working si affida spesso ai nonni o alle famiglie di amici e dei compagni di classe ma così facendo si aumenta il rischio di contagio, con tutti i rischi del caso, vista la velocità di evoluzione della pandemia e la diffusione delle varianti tra cui quella inglese, che secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli contagia di più i bambina;
    con l'avanzare del contagio e la chiusura precauzionale delle scuole, si stima che resteranno a casa più di un milione di alunni in tutti gli istituti di ogni ordine e grado,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere adeguati strumenti di supporto e tutela per le famiglie che avranno i figli a casa con la didattica a distanza a causa della chiusura delle scuole al fine di aiutare tutti i genitori che cercano di conciliare vita professionale e cura dei figli, anche e soprattutto con particolare riguardo ai genitori-lavoratori a partita IVA.
9/2921/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Alaimo, Baldino, De Carlo, Corneli, Elisa Tripodi, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
    in particolare, con l'articolo 1, comma 1 si differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle misure restrittive enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020, mentre al comma 2 si differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 33 del 2020 con ridefinizione dei criteri di classificazione della regione in relazione ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico;
    ebbene in ragione di queste ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle aree territoriali che verranno sottoposte al regime restrittivo della cosiddetta zona Rossa si è stabilito che tutte le scuole di ogni ordine e grado verranno chiuse;
    ciò comporterà inevitabili conseguenze e disagi a carico di numerose famiglie italiane che dovranno dividersi tra lavoro e cura dei propri figli alle prese con la didattica a distanza. Quest'ultima prevista anche per i bambini disabili o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (cosiddetto DSA) o con bisogni educativi speciali (cosiddetto BES) ai quali viene assegnato la figura di un insegnante di sostegno o di un educatore specializzato;
    alla luce di queste criticità, molti genitori (alcuni di questi sia lavoratori dipendenti che autonomi non possono usufruire di giorni di ferie o dello smart working) si chiedono come possono far fronte ai propri impegni lavorativi laddove debbono lasciare da soli in casa i propri figli, anche disabili o, in alternativa, essere costretti ad assumere una persona che si prenda cura di loro con conseguenze negative di carattere economico su famiglie già in difficoltà per la crisi da pandemia Covid-19. Non si può, infatti, pensare che le famiglie possano affidare i loro bambini a quei nonni che oggi rientrano tra le categorie da tutelare maggiormente in quanto a rischio contagio Covid-19, diversamente verrebbe meno la stessa ratio della sospensione dell'attività didattica in presenza e il suo svolgimento a distanza, ossia quella di contribuire alla diminuzione del numero dei contagi;
    la didattica a distanza è una modalità di apprendimento, appunto «a distanza», sì valido ma che ha funzionato laddove l'infrastruttura informatica esiste e funziona, ha funzionato rispetto ai bambini e agli adolescenti che vivono in alcuni contesti familiari, quelli più agiati. Non in tutti. Sono rimaste indietro le famiglie meno agiate (che non sempre dispongono di strumenti informatici adeguati) e che vivono in territori meno infrastrutturati e periferici. Dal punto di vista formativo molti sono stati i danni, soprattutto nelle scuole dell'infanzia e in quella primaria perché è lì che i bambini maturano il senso della socialità e del rapportarsi con gli altri;
    pertanto l'attività didattica a distanza che costituisce un problema per tutti i bambini, rappresenta un'ulteriore difficoltà, soprattutto, per i bambini disabili o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (cosiddetto DSA) o con bisogni educativi speciali (cosiddetto BES), ai quali, a causa delle loro difficoltà, dovrebbe essere garantita la didattica in presenza anche nelle zone nelle quali le scuole sono chiuse. Infatti, secondo alcuni neuropsichiatri e operatori specializzati, ci sono delle disabilità (come, ad esempio, l'autismo) che risultano essere incompatibili con la didattica a distanza. Questi bambini dovrebbero frequentare la scuola a tempo pieno e in presenza, e laddove ciò non sia possibile e si svolga l'attività didattica a distanza, si dovrebbe prevedere di garantire loro un'attività didattica a domicilio svolta dai loro insegnanti di sostegno o educatori specializzati. Perché non si può prescindere dal supporto di personale qualificato e specializzato come quello di insegnanti di sostegno o educatori specializzati che sappiano accompagnare questi bambini nel loro percorso di istruzione e formazione, anche nel caso in cui questo si svolga a distanza;
    da qui la necessità non solo di ripristinare (anche con efficacia retroattiva) la misura dei congedi parentali di cui i genitori hanno potuto usufruire solo fino al mese di dicembre 2020 per consentire a tutti i genitori di tutti i bambini di conciliare il loro lavoro con quella di cura dei figli, ma anche di individuare degli strumenti concreti e utili affinché, nelle zone in cui si disporrà lo svolgimento dell'attività didattica a distanza, sì possa garantire ai bambini disabili o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (cosiddetto DSA) o con bisogni educativi speciali (cosiddetto BES), l'attività didattica in presenza o, laddove ciò non fosse possibile, l'attività didattica a domicilio a cura dei loro stessi insegnanti di sostegno o educatori specializzati;
    tali modifiche così come proposte con il presente atto si appalesano necessarie ai fini del contenimento del grave fenomeno epidemiologico in corso e, soprattutto, a tutela della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, della conciliazione del lavoro dei genitori con quello di cura dei propri figli, e dei diritti dei più fragili come quelli dei bambini disabili,

impegna il Governo

a valutare, attraverso gli uffici tecnici dei competenti Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, di concerto con le altre autorità istituzionali competenti, l'opportunità di provvedere, per quanto di propria competenza, con idonee iniziative, ove necessario anche legislative, a ripristinare (anche con efficacia retroattiva) la misura dei congedi parentali di cui i genitori hanno potuto usufruire solo fino al mese di dicembre 2020 per consentire a tutti i genitori di tutti i bambini di conciliare il loro lavoro con quella di cura dei figli, ma anche di individuare degli strumenti concreti e utili affinché, nelle zone in cui si disporrà lo svolgimento dell'attività didattica a distanza, si possa garantire ai bambini disabili o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (cosiddetto DSA) o con bisogni educativi speciali (cosiddetto BES), l'attività didattica in presenza o, laddove ciò non fosse possibile, l'attività didattica a domicilio a cura dei loro stessi insegnanti di sostegno o educatori specializzati.
9/2921/54Ascari, Menga, Cataldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», prevede, all'articolo 3, la disciplina e l'implemento del piano strategico dei vaccini per la prevenzione da SARS-COV-2;
    in particolare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si istituisce una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento;
    l'obiettivo principale, in questa fase vaccinale, è l'immediatezza dell'intervento, sicché non può non apparire indispensabile ed urgente, in ragione dell'emergenza epidemiologica in corso, nonché del numero di soggetti coinvolti, accordare una precedenza per la vaccinazione anche ai lavoratori dei servizi pubblici essenziali, in quanto operatori a stretto contatto con l'utenza. Indispensabile, dunque, non solo per i medesimi lavoratori, ma soprattutto per l'utenza che quotidianamente si rivolge ai suddetti per beni e servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del piano vaccinale nazionale, qualora la disponibilità dei vaccini lo renda possibile – e ferma restando la prioritaria vaccinazione delle categorie più fragili e i loro caregiver – di attribuire la precedenza anche ai lavoratori dei servizi pubblici essenziali al fine di salvaguardare tale categoria di lavoratori, nonché di garantire l'efficienza nell'erogazione dei servizi e la tutela degli utenti.
9/2921/55Baldino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 – attività già oggetto di un apposito piano strategico nazionale;
    il suddetto piano ha previsto l'inizio della fase vaccinale alla fine del dicembre 2020 declinando gli interventi in diverse fasi. La prima fase ha previsto la somministrazione del vaccino in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari delle strutture pubbliche e di quelle private accreditate, nonché in favore del personale e degli utenti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per anziani oltre che la categoria dei soggetti di età pari o superiore a 80 anni;
    il successivo ordine di priorità è stato oggetto di ridefinizione l'8 febbraio 2021 con l'offerta immediata del vaccino di AstraZeneca per il personale scolastico e universitario (docente e non docente), per il personale dei corpi militari e dei corpi di polizia ad ordinamento civile, per i soggetti che operino o vivano in ambienti a rischio di contagio (quali gli istituti penitenziari e i luoghi di comunità, civili o religiosi), per il personale di «altri servizi essenziali»;
    tra la suddetta categoria docente rientrano sicuramente i docenti di ruolo ed i docenti con contratto a tempo determinato con supplenza annuale lasciando incredibilmente privi di copertura vaccinale i docenti a tempo determinato con supplenze brevi e saltuarie, spesso impegnate per l'intero anno scolastico ma in diverse scuole;
    tale esclusione appare ingiusta oltre che irragionevole in quanto i suddetti docenti, come i docenti di ruolo ed i supplenti annuali, vengono giornalmente a contatto con decine e decine di studenti oltre che con genitori e colleghi e quindi pienamente rientrano tra i soggetti che operano in ambienti a rischio di contagio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere adeguati strumenti di tutela per i docenti con supplenze brevi e saltuarie permettendo loro di accedere al piano vaccinale, evitando gravi diseguaglianze nella categoria docente, oltre che a garantire sicurezza sanitaria e di contenimento del virus.
9/2921/56Casa, Lorefice, Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 3 disposizione volte ad implementare il piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2;
    il provvedimento prevede altresì la possibilità, su richiesta della Regione interessata, di usufruire della nuova piattaforma informativa nazionale per la gestione delle operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione qualora la Regione medesima non riesca in maniera adeguata a gestire il volume di dati relativo alle vaccinazioni da compiere;
    vista la situazione critica di alcune regioni italiane, tra cui l'Abruzzo, le quali risultano ancora prive di un piano strategico per la gestione della somministrazione dei vaccini, si rende necessario non solo subentrare nella gestione dei dati, ma anche subentrare nella diretta gestione della titolarità del trattamento vaccinale, subentrando alla regione nella fase di somministrazione del vaccino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, per le regioni che non riescano in maniera adeguata a gestire il piano vaccinale nazionale o che non abbiano ad oggi ancora predisposto un piano strategico per i vaccini e che non riescano a soddisfare i fabbisogni definiti dal piano strategico nazionale, una struttura commissariale che operi al posto delle regioni anche nella fase di distribuzione del vaccino.
9/2921/57Corneli.


   La Camera,
   premesso che:
    le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori;
    l'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, al comma 2 prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo della succitata legge, ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato;
    la legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto (con l'articolo 1, comma 481) che «Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 28 febbraio 2021»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente i lavoratori più fragili (persone con disabilità, immunodepressi, con patologie gravi), durante il periodo di assenza dal lavoro per motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, estendendo le misure finalizzate ad equiparare il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero fino al termine dello stato di emergenza, e dunque anche nel periodo successivo al 28 febbraio 2021.
9/2921/58D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza epidemiologica da Covid-19, a distanza di quasi un anno dall'adozione delle prime misure di contenimento, continua a far emergere giornalmente un cospicuo numero di nuovi soggetti positivi al virus;
    le norme di prevenzione adottate impongono a tutti i soggetti positivi l'obbligo della quarantena, con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione;
    i soggetti positivi possono interrompere l'isolamento (della durata minima di 10 giorni), se asintomatici, dal momento in cui ricevono il referto NEGATIVO del tampone molecolare per SARS-CoV-2;
    in tale lasso di tempo, i soggetti positivi sono pertanto costretti ad abbandonare le attività lavorative che non possono svolgere dalla propria abitazione, con potenziali gravi e pericolosi disagi qualora i focolai riguardino i lavoratori adoperati nell'erogazione di servizi essenziali;
    in particolare, occorre salvaguardare i lavoratori marittimi, impiegati nel servizio di trasporto di passeggeri e merci, ai quali deve essere consentito di assicurare il diritto alla mobilità delle persone e l'approvvigionamento delle merci in tutto il territorio nazionale;
    tale esigenza è particolarmente avvertita nei servizi di collegamento nello Stretto di Messina, ove il trasporto via mare rappresenta il principale collegamento tra la Sicilia e la penisola, ove si deve garantire, soprattutto in periodi di emergenza, il diritto alla continuità territoriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, qualora la disponibilità dei vaccini lo renda possibile e solo dopo aver vaccinato le categorie più fragili e i loro cargiver, di sottoporre in via prioritaria i lavoratori marittimi al vaccino anti-Covid, tenuto conto dei contesti in cui operano i lavoratori e la necessità di assicurare gli imprescindibili servizi di collegamento che garantiscono l'approvvigionamento della popolazione e la mobilità delle persone.
9/2921/59D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 3, reca la disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV-2;
    con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo siano di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
    il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 al Parlamento le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (decreto ministeriale 2 gennaio 2021), elaborato dal ministero della Salute in collaborazione con il Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa;
    quanto previsto all'articolo 1, comma 459, della legge 178/2020 (Legge di Bilancio) non sembra garantire la necessaria efficacia al piano vaccinale, creando una disparità tra tutti gli altri medici che è stata superata mediante il recente protocollo d'intesa tra le associazioni degli specializzandi, il governo e la Conferenza delle regioni e province autonome,

impegna il Governo:

   ad adottare, attraverso le più idonee iniziative normative, un sistema di adesione informatizzata, al quale ogni medico, anche inserito in percorsi di specializzazione, non già dipendente del SSN, possa aderire manifestando la propria disponibilità a partecipare al piano vaccinale, sistema al quale ogni regione e provincia autonoma possano attingere per reperire il personale;
   a valutare la possibilità di adottare un unico tipo di inquadramento nazionale, con medesimo livello retributivo per tutti i medici vaccinatori, non già dipendenti del SSN, inclusi i medici specializzandi, facendo possibilmente afferire tale inquadramento al sistema delle convenzioni nazionali esistenti, facilitando in questo modo le procedure di inquadramento ed utilizzando flussi e procedure già in essere nelle aziende sanitarie;
   a prevedere per l'attività dei medici vaccinatori, la decadenza di qualsivoglia incompatibilità con gli altri impegni professionali o formativi già in essere in capo al medico vaccinatore, stabilendo che comunque la priorità di incarico sia conferita in base alla maggior disponibilità oraria garantita dal professionista rispetto l'attività vaccinale.
9/2921/60Grillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 3, reca la disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV-2;
    con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo siano di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
    il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato il 2 dicembre 2020 al Parlamento le linee guida del Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (decreto ministeriale 2 gennaio 2021), elaborato dal ministero della Salute in collaborazione con il Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, attraverso le più idonee iniziative normative, un sistema di adesione informatizzata, al quale ogni medico, anche inserito in percorsi di specializzazione, non già dipendente del SSN, possa aderire manifestando la propria disponibilità a partecipare al piano vaccinale, sistema al quale ogni regione e provincia autonoma possano attingere per reperire il personale;
   a valutare la possibilità di adottare un unico tipo di inquadramento nazionale, con medesimo livello retributivo per tutti i medici vaccinatori, non già dipendenti del SSN, inclusi i medici specializzandi, facendo possibilmente afferire tale inquadramento al sistema delle convenzioni nazionali esistenti, facilitando in questo modo le procedure di inquadramento ed utilizzando flussi e procedure già in essere nelle aziende sanitarie;
   a valutare l'opportunità di prevedere per l'attività dei medici vaccinatori, la decadenza di qualsivoglia incompatibilità con gli altri impegni professionali o formativi già in essere in capo al medico vaccinatore, stabilendo che comunque la priorità di incarico sia conferita in base alla maggior disponibilità oraria garantita dal professionista rispetto l'attività vaccinale.
9/2921/60. (Testo modificato nel corso della seduta) Grillo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto in esame, di cui si chiede la conversione in legge, interviene per implementare il Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, istituendo una piattaforma informativa nazionale e disciplinando i sistemi informativi diretti al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica;
    il comma 7, in particolare, prevede che, al fine di consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologica, il Ministero della salute trasmetta all'Istituto superiore di sanità, mediante interoperabilità con la piattaforma, di cui all'ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020 del Capo dei Dipartimento della protezione civile, i dati individuali relativi ai soggetti cui sia stata somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini. La stessa ordinanza affida all'ISS la sorveglianza microbiologica e la sorveglianza delle caratteristiche cliniche sui campioni biologici positivi raccolti delle persone sottoposte ad indagine epidemiologica, che i laboratori di riferimento sono tenuti a trasmettere. Al fine di garantire la collaborazione scientifica epidemiologica internazionale, i dati finali possono essere condivisi con gli specifici database dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
    lo scorso 27 gennaio è stata annunciata la nascita del Consorzio Italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione, promosso e sostenuto dal Ministero della salute e coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità;
    contestualmente, veniva annunciata, sull'intero territorio nazionale, la costituzione di una rete di laboratori preposti a fornire su larga scala e rapidamente le sequenze del genoma SARS-CoV-2 circolanti in Italia, per le quali il nostro Paese risulta nettamente in ritardo;
    a questo proposito si ricorda che la Commissione europea ha recentemente presentato il piano europeo di preparazione alla difesa biologica contro le varianti da COVID-19, «HERA incubator», che propone una collaborazione tra ricercatori, aziende di biotecnologie, produttori e autorità pubbliche e getta le basi per la preparazione a lungo termine dell'Unione alle emergenze sanitarie; il piano prevede, tra l'altro, 75 milioni di euro di finanziamenti europei a supporto degli Stati membri per arrivare al sequenziamento genomico di almeno il 5 per cento dei test positivi,

impegna il Governo:

   a considerare ogni possibile soluzione e ulteriore intervento affinché, in tempi brevi, si possa intensificare, sull'intero territorio nazionale, il sequenziamento genomico dei test positivi al SARS-CoV-2, al fine di raggiungere il 5 per cento raccomandato dalla Commissione europea;
   a valutare l'opportunità di rendere operativo il Consorzio di cui in premessa, al fine di contribuire come Paese membro, all'obiettivo della Commissione europea di intervenire prontamente alle emergenze sanitarie future.
9/2921/61Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto in esame, di cui si chiede la conversione in legge, interviene per implementare il Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, istituendo una piattaforma informativa nazionale e disciplinando i sistemi informativi diretti al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica;
    il comma 7, in particolare, prevede che, al fine di consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologica, il Ministero della salute trasmetta all'Istituto superiore di sanità, mediante interoperabilità con la piattaforma, di cui all'ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020 del Capo dei Dipartimento della protezione civile, i dati individuali relativi ai soggetti cui sia stata somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini. La stessa ordinanza affida all'ISS la sorveglianza microbiologica e la sorveglianza delle caratteristiche cliniche sui campioni biologici positivi raccolti delle persone sottoposte ad indagine epidemiologica, che i laboratori di riferimento sono tenuti a trasmettere. Al fine di garantire la collaborazione scientifica epidemiologica internazionale, i dati finali possono essere condivisi con gli specifici database dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
    lo scorso 27 gennaio è stata annunciata la nascita del Consorzio Italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione, promosso e sostenuto dal Ministero della salute e coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità;
    contestualmente, veniva annunciata, sull'intero territorio nazionale, la costituzione di una rete di laboratori preposti a fornire su larga scala e rapidamente le sequenze del genoma SARS-CoV-2 circolanti in Italia, per le quali il nostro Paese risulta nettamente in ritardo;
    a questo proposito si ricorda che la Commissione europea ha recentemente presentato il piano europeo di preparazione alla difesa biologica contro le varianti da COVID-19, «HERA incubator», che propone una collaborazione tra ricercatori, aziende di biotecnologie, produttori e autorità pubbliche e getta le basi per la preparazione a lungo termine dell'Unione alle emergenze sanitarie; il piano prevede, tra l'altro, 75 milioni di euro di finanziamenti europei a supporto degli Stati membri per arrivare al sequenziamento genomico di almeno il 5 per cento dei test positivi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di considerare ogni possibile soluzione e ulteriore intervento affinché, in tempi brevi, si possa intensificare, sull'intero territorio nazionale, il sequenziamento genomico dei test positivi al SARS-CoV-2, al fine di raggiungere il 5 per cento raccomandato dalla Commissione europea;
   a valutare l'opportunità di rendere operativo il Consorzio di cui in premessa, al fine di contribuire come Paese membro, all'obiettivo della Commissione europea di intervenire prontamente alle emergenze sanitarie future.
9/2921/61. (Testo modificato nel corso della seduta) Ianaro.


   La Camera,
   premesso che;
    il provvedimento in esame recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» consente – all'articolo 3-bis, introdotto in sede di esame al Senato – alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di retribuire gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022, e che i medesimi soggetti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia;
    la disposizione in esame è ammessa nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per le singole regioni e relativi al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Al conferimento dell'incarico a titolo oneroso consegue la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le corrispondenti mensilità;
    in considerazione della necessità di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, presidiare l'erogazione delle prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali erogate dall'INPS, garantire le prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'INAIL, nonché l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, fronteggiando la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fondamentale sarebbe consentire, su richiesta, ai dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, nonché ai dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ed ai dirigenti medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al 31 dicembre 2022, e in ogni caso non oltre il settantesimo anno di età,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo per consentire, alle figure professionali illustrate in premessa, di presentare, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.
9/2921/62Invidia, Baldino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 3, reca disposizioni relative ai sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini con la finalità di gestire in modo efficace, integrato, sicuro e trasparente la campagna di vaccinazione;
    nello stesso articolo, ai fini della prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, si prevede l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento;
    il Piano strategico dell'Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, adottato con decreto ministeriale del 2 gennaio 2021, basandosi sul dettato della Costituzione italiana ed ispirandosi ai valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere, individua come categorie prioritarie gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, gli anziani over 80, le persone dai 60 ai 79 anni, la popolazione con almeno una comorbilità cronica e riporta inoltre che, con l'aumento delle dosi di vaccino disponibili, si inizierà a vaccinare anche altre categorie di popolazione tra le quali quella appartenente ai servizi essenziali, quali anzitutto gli insegnanti ed il personale scolastico, le forze dell'ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità e altri;
    il Piano riporta che le raccomandazioni su gruppi target a cui offrire la vaccinazione saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili;
    in data 8 febbraio 2021 il Ministero della salute in collaborazione con la struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS ha elaborato un documento di aggiornamento delle categorie e dell'ordine di priorità dal titolo «Le priorità per l'attuazione della seconda fase del Piano nazionale vaccini Covid-19», in base al quale potrà da subito essere avviata, in parallelo a quella dei soggetti prioritari della prima fase (con i vaccini a mRNA), la vaccinazione dei soggetti di età tra i 18 e 55 anni con il vaccino AstraZeneca, a partire dal personale scolastico e universitario docente e non docente, le Forze armate e di Polizia, i setting a rischio quali penitenziari e luoghi di comunità e il personale di altri servizi essenziali;
    nello stesso documento sono state finalmente considerate fra i gruppi prioritari a cui somministrare il vaccino persone con disabilità in condizione di particolare fragilità, poiché affette da specifiche patologie valutate come particolarmente critiche e correlate al tasso di letalità associata a COVID-19;
    anche se il suddetto inserimento è senz'altro giusto ed ispirato ai principi costituzionali di equità, protezione e promozione della salute, sarebbe necessario tuttavia non lasciare fuori dal piano vaccinale la figura fondamentale del caregiver (per lo più familiare che si prende cura gratuitamente della persona anziana o malata), figura non esaustivamente individuata dalla legge ma dalla quale però dipendono tantissime persone gravemente malate;
    la protezione vaccinale del caregiver risulta essere importantissima proprio per le persone gravemente malate. Nel caso ad esempio di una infezione o di altre patologie, contratte dal caregiver e conseguenti al coronavirus, chi riceve assistenza rimarrebbe ancor più solo, non avendo la possibilità di soddisfare i propri bisogni più essenziali dei quali si occupa regolarmente il suo assistente;
    tutto quanto sopra premesso rileva la necessità o l'opportunità di offrire la possibilità di sottoporsi alla vaccinazione con tempestività anche a tutti coloro che si prendono cura delle persone con gravi disabilità, soprattutto l'urgenza riguarda i casi di familiari che si prendono cura di minorenni con disabilità e gravi patologie che al momento non possono ricevere il vaccino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nel Piano strategico dell'Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, tra le categorie prioritarie alla vaccinazione, tutti quei soggetti che assistono regolarmente e continuativamente persone con gravi disabilità che sono inserite tra i soggetti prioritari alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19.
9/2921/63Lorefice, D'Arrando, Davide Aiello, Papiro, Giarrizzo, Saitta, Cancelleri, Roberto Rossini, Ascari, D'Orso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 – attività già oggetto di un apposito piano strategico nazionale;
    il suddetto piano è partito il 27 dicembre 2020 e si è articolato in più fasi. Nella prima fase si sono vaccinati gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale e gli ospiti dei presidi residenziali per anziani e gli anziani over 80;
    nelle fasi successive si è proceduto a vaccinare le persone estremamente vulnerabili, intese come affette da patologie o disabilità che comportano un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19;
    a seguire si è iniziato a proteggere anche altre categorie di popolazione tra i 18 e i 65 anni, tra le quali, anzitutto, gli insegnanti ed il personale scolastico, le forze armate e di polizia, il personale e i detenuti delle carceri, i luoghi di comunità e gli altri servizi essenziali;
    nel piano vaccinale, purtroppo, è prevista però una grave incongruenza: la possibilità per i docenti di vaccinarsi solo presso la regione di residenza, contravvenendo, tra l'altro al divieto di spostamento tra regioni, causa accertata di diffusione del virus;
    invero, le regioni hanno assunto comportamenti diversi rispetto alla vaccinazione del personale scolastico e universitario non residente creando così gravi diseguaglianza nella stessa categoria docente a seconda della sede di titolarità di servizio,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere adeguate iniziative volte a uniformare le regole in materia di vaccinazione dei docenti non residenti tale da non creare disparità di trattamento tra lavoratori della stessa categoria anche prevedendo la vaccinazione nella regione su cui insiste l'istituzione scolastica in cui si è titolare con successiva informazione all'anagrafe vaccinale della regione di residenza;
   a valutare l'opportunità di porre in essere le più adeguate iniziative volte a garantire massimamente la sicurezza e la salute pubblica agevolando la vaccinazione di tutto il personale scolastico anche promuovendo adeguate e corrette campagne informative.
9/2921/64Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame non solo conferma il divieto di mobilità interregionale dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ma ribadisce altresì le misure di contenimento previste per le regioni «gialle», «arancioni» e «rosse»;
    il compatto delle attività economiche-produttive è, a tutt'oggi, fra i più colpiti dalla crisi economica connessa all'applicazione delle necessarie misure per contenere la diffusione del COVID-19;
    gli effetti del virus sulle attività economiche-produttive sono sia diretti che indiretti, riguardando tanto le perdite economiche derivanti dalle limitazioni di spostamento delle persone e dalle chiusure di esercizi commerciali (quelli dedicati alla vendita di beni non strettamente indispensabili) di molte attività dei servizi (dalla filiera turistica, a quella dell'intrattenimento o legata alla cura della persona), quanto quelle derivanti dalla durata ed estensione della crisi sanitaria a livello globale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel prossimo provvedimento utile, ogni necessario intervento volto a garantire un adeguato e celere sostegno economico destinato ad indennizzare in modo proporzionato tutte le categorie economiche e produttive penalizzate dalle restrizioni adottate per fronteggiare la pandemia.
9/2921/65Masi.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto del Presidente Consiglio dei ministri del 31 gennaio, e successive modificazioni, è stato dichiarato e prorogato io stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui al Sars-Cov-2;
    con l'introduzione del regolamento di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 sono definiti gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
    dai dati pubblicati della relazione del 20 novembre 2020 dell'ANAAO ASSOMED, nel 2020 in Italia oltre il 40 per cento dei posti letto di terapia intensiva era occupato da pazienti COVID, con punte regionali molto elevate come il 59 per cento della Lombardia o il 51 per cento del Piemonte. Nel 1998 I posti letto negli ospedali erano 311.000. Nel 2007, sono stati ridotti di circa 90.000 unità e nel 2017 erano circa 190.000 secondo l'Annuario statistico del SSN pubblicato nel 2019. In Italia, partendo dal 5,8 per mille abitanti del 1998, siamo arrivati al 3,2 attuali contro una media europea vicina al 5 per mille abitanti. All'8 marzo 2021, sul territorio italiano, risulterebbero ricoverati 21.831 pazienti COVID e 2700 in terapia intensiva;
    dai dati a disposizione, sembrerebbe che le Regioni abbiano aumentato i posti letto di degenza ordinaria e di terapia intensiva, convertendo posti letto per acuti di altre branche specialistiche facendo risultare come posti letto COVID, attivati o attivabili, riducendo drasticamente le possibilità di cure ordinarie del cittadino, non garantendo più risposte al bisogno di salute della popolazione per tutto ciò che non riguarda SARS-COV-2,

impegna il Governo

a valutare di porre in essere urgenti iniziative, fino al perdurare dello stato di emergenze epidemiologica da Covid-19 e in deroga al decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, volte alla definizione degli standard per l'articolazione delle strutture ospedaliere già in possesso di autorizzazione.
9/2921/66Misiti.


   La Camera,
   premesso che:
    i medicinali a base di cannabis, prescritti ai pazienti affetti da patologie quali la sclerosi multipla, le patologie neurologiche, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38 e ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, sono dispensati ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, come modificato dal decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2020, n. 86, recante «Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica»;
    la pandemia ha aumentato le difficoltà dei pazienti che utilizzano medicinali a base di cannabis terapeutica e in particolare la mancata dematerializzazione della ricetta rappresenta un ulteriore ostacolo perché costringe chi è in cura, e che spesso si trova nell'impossibilità di muoversi o comunque in condizione di fragilità, a dover recarsi fisicamente in farmacia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative, fino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, affinché le disposizioni previste dalle ordinanze della protezione civile, concernenti la ricetta dematerializzata di cui al decreto 2 novembre 2011, richiamate dall'articolo 3 del decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2020, n. 86, si applichino anche ai medicinali a base di cannabis richiamati in premessa.
9/2921/67Sportiello, Licatini, Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge n. 38 del 2010 il nostro Paese ha adottato un quadro organico di principi e disposizioni normative volte a garantire un'assistenza qualificata e appropriata in ambito palliativo e della terapia del dolore per il malato e la sua famiglia, sancendo il diritto di accesso di ciascuno a tali cure ed esplicitando un modo di intendere il diritto alla salute che guarda alla globalità della persona, un approccio universalistico e che si fa carico dell'uguaglianza della persona, in tutti gli ambiti assistenziali, in ogni fase della vita e per qualunque patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se vi sono, risultano inadeguate ai fini della stabilizzazione della malattia;
    con l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sono stati definiti i principi e i requisiti per l'accreditamento delle strutture che erogano assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore, ed i più recenti Accordi stipulati in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2020 sull'accreditamento delle reti di cure palliative e terapia del dolore, prevedono la gestione dei percorsi assistenziali integrati, riconducendo ad unitarietà il governo del piano assistenziale individuale ed individuando precise responsabilità in merito al coordinamento del percorso, al fine di garantire la continuità delle cure, la sicurezza e la qualità degli interventi con un'organizzazione modulata sui bisogni del paziente;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 di definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), sono state caratterizzate le cure palliative e la terapia del dolore, con un approccio orientato alla presa in carico e al percorso di cura, distinguendo gli interventi per livelli di complessità ed intensità assistenziale;
    con il decreto del Presidente Consiglio dei ministri del 31 gennaio, e successive modificazioni, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili di cui ai Sars-Cov-2;
    con l'articolo 5-ter della legge n. 77 del 2020, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020, è stata introdotta, a decorrere dall'anno accademico 2021-2022, l'istituzione della Scuola di specializzazione in «Medicina e Cure Palliative» e l'introduzione del Corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria,

impegna il Governo:

   a valutare di porre in essere urgenti iniziative al fine di potenziare le cure palliative domiciliari per la presa in carico di malati in condizioni di cronicità complesse e avanzate, in attuazione dell'articolo 23 «Cure palliative domiciliari» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sui livelli essenziali di assistenza;
   a valutare di porre in essere urgenti iniziative volte ad aggiornare il decreto ministeriale del 2 aprile 2015, n. 70, in particolare il paragrafo 3 dell'Allegato 1 «Standard minimi e massimi di strutture per singola disciplina», al fine di inserire la disciplina di cure palliative e il relativo bacino di utenza, in analogia alle altre discipline di degenza con posti letto;
   a valutare di porre in essere urgenti iniziative al fine di potenziare lo sviluppo strutturale delle reti locali di cure palliative sul territorio nazionale, in modo da garantire ai malati e alle famiglie l'assistenza adeguata nei diversi setting assistenziali, ambulatoriale, domiciliare e residenziale (in sede ospedaliera o territoriale);
   infine a valutare l'opportunità di definire le tariffe massime delle prestazioni palliative erogate in sede domiciliare e in regime di degenza in hospice.
9/2921/68Trizzino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 – attività già oggetto di un apposito piano strategico nazionale;
    il piano strategico nazionale, così come modificato l'8 febbraio u.s., prevede la somministrazione anche al personale scolastico fino ai 65 anni lasciando di fatto, incredibilmente ed irragionevolmente, i docenti over 65 privi della dovuta copertura vaccinale e il personale con patologie pregresse. Gli over 65 sono dipendenti dello Stato che necessitano di particolare attenzione, spesso risultano in uno stato di ulteriore fragilità proprio perché anche con patologie pregresse che però non li esenta dalla presenza a scuola;
    a quanto riportato dagli organi di stampa il problema riguarderebbe circa 50 mila lavoratori della scuola che pur rientrando tra i soggetti che operano in ambienti a rischio di contagio non ricevono l'adeguata tutela sanitaria così come i colleghi infra 65 enni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere le più idonee e tempestive iniziative al fine di tutelare la categoria di personale scolastico di età superiore ai 65 anni nonché il personale con patologie pregresse che, contrariamente a quanto previsto dal piano strategico nazionale, necessiterebbe più di altre di una immediata copertura vaccinale.
9/2921/69Tuzi.


   La Camera,
   premesso che:
    sul fronte della gestione della campagna vaccinale, l'articolo 3 del decreto-legge febbraio 2021 concerne alcuni profili dell'attività di vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS'CoV-2. In particolare la norma, ai commi 1 e 2, prevede l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale, predisposta e gestita da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, avvalendosi prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica. Tale piattaforma deve, in primo luogo, agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento; in secondo luogo, la piattaforma svolge in regime di sussidiarietà, qualora il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato e su istanza del medesimo ente, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute;
    sul piano generale delle strategie di contrasto alla pandemia, la Commissione europea ha finora garantito fino a 2,6 miliardi di dosi di vaccini anti COVlD-19 e sono stati avviati negoziati per ulteriori dosi. Le consegne di vaccini ai paesi dell'Unione europea sono aumentate costantemente e la vaccinazione si sta intensificando. La Commissione sta inoltre collaborando con l'industria per aumentare la capacità di produzione di vaccini. Al tempo stesso ha dichiarato di aver iniziato a lavorare al fine di affrontare nuove Varianti, con l'obiettivo di sviluppare rapidamente e produrre vaccini efficaci. Tuttavia, nonostante gli obbiettivi prefissati sia a livello comunitario che a livello nazionale, le attività di consegna e somministrazione delle dosi vaccinali risultano rallentate. Di conseguenza, si stanno riscontrando notevoli difficoltà nell'attuazione del piano nazionale vaccinale, sia per quanto riguarda le tempistiche della distribuzione, sia per quanto riguarda la copertura delle categorie più a rischio che sono interessate in via prioritaria alla somministrazione dei vaccini,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti diretti ad implementare la disponibilità delle dosi vaccinali anti-Covid, soprattutto per tutte le categorie più a rischio, sia adoperandosi per organizzare e coordinare una rete di produzione nazionale, anche sotto diretto controllo statale e a far rispettare gli accordi con le case farmaceutiche.
9/2921/70Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge reca Disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
    nell'attuale contesto in cui la situazione pandemia in Italia appare piuttosto grave e la curva dei contagi da Covid-19 si mostra in preoccupante ascesa, la Liguria è l'unica grande regione del nord che, grazie alle misure di contenimento e ai sacrifici dei suoi abitanti, è riuscita a registrare, ad oggi, numeri al di sotto della media nazionale;
    sebbene il 4 marzo la regione Liguria sia stata confermata «zona gialla», invece, fino al 14 marzo, in base degli indici di contagio da Covid-19 e allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus nei distretti di Ventimiglia e Sanremo si sono rese necessarie misure più restrittive previste per la cosiddetta «zona arancione rafforzata» e ciò anche per l'attiguità con la vicina Francia e i dati ivi registrati;
    difatti, secondo gli ultimi dati di Public Health France la diffusione del Coronavirus nella zona delle Alpi Marittime (da Cagnes-sur-Mer a Mentone, al confine con la Riviera Ligure) è molto alta tanto che da ben tre settimane il tasso di positività dei test è al 10,11 per cento (a fonte del 0,96 della Liguria) e ogni giorno si registrano circa 800 nuovi casi, pari al 2,5 per cento della media in tutta la Francia;
    data la situazione allarmante e per il fatto che non si è fermato il flusso di cittadini francesi che quotidianamente superano il confine, oltre che per lavoro, anche per andare a fare acquisti di vario genere sono state disposte quindi misure specifiche per il contrasto alla diffusione del virus, quale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, l'obbligo di tampone da effettuarsi nelle 48 ore antecedenti l'ingresso, con particolari deroghe per i lavoratori transfrontalieri, i trasportatori e i residenti nei territori confinanti;
    misure analoghe e necessarie per il contenimento della pandemia non risultano invece essere state adottate relativamente alle riammissioni in territorio italiano di immigrati irregolari che vengono rintracciati in territorio francese o sulla linea di confine con l'Italia e ciò nonostante tale flusso sia costante e continuo, coi una media di circa ottanta al giorno;
    i migranti irregolari vengono ancora oggi respinti alla frontiera di Ventimiglia e riammessi in territorio italiane senza che nessuno di essi venga sottoposto a tampone o test antigenico in Francia prima accedere in Italia come invece viene previsto ed obbligatorio per chiunque altro dal medesimo stato faccia ingresso nel nostre Paese;
    è di tutta evidenza che, ai fini di contrasto alla pandemia in corso da Covid-19, al confine con la Francia vengono attualmente poste in essere misure inspiegabilmente differenti a seconda dei soggetti che fanno ingresso in territorio italiano e ciò comporta un elevato rischio in termini di contagio sia a danno del popolazione locale che delle forze dell'ordine impegnate nelle operazioni di riammissione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure con riguardo alla presa in carico degli immigrati irregolari riammessi in territorio italiano al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid-19 nelle zone al confine con la Francia.
9/2921/71Di Muro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di conversione in legge reca Disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
    nell'attuale contesto in cui la situazione pandemia in Italia appare piuttosto grave e la curva dei contagi da Covid-19 si mostra in preoccupante ascesa, la Liguria è l'unica grande regione del nord che, grazie alle misure di contenimento e ai sacrifici dei suoi abitanti, è riuscita a registrare, ad oggi, numeri al di sotto della media nazionale;
    sebbene il 4 marzo la regione Liguria sia stata confermata «zona gialla», invece, fino al 14 marzo, in base degli indici di contagio da Covid-19 e allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus nei distretti di Ventimiglia e Sanremo si sono rese necessarie misure più restrittive previste per la cosiddetta «zona arancione rafforzata» e ciò anche per l'attiguità con la vicina Francia e i dati ivi registrati;
    difatti, secondo gli ultimi dati di Public Health France la diffusione del Coronavirus nella zona delle Alpi Marittime (da Cagnes-sur-Mer a Mentone, al confine con la Riviera Ligure) è molto alta tanto che da ben tre settimane il tasso di positività dei test è al 10,11 per cento (a fonte del 0,96 della Liguria) e ogni giorno si registrane circa 800 nuovi casi, pari al 2,5 per cento della media in tutta la Francia;
    data la situazione allarmante e per il fatto che non si è fermato il flusso di cittadini francesi che quotidianamente superano il confine, oltre che per lavoro, anche per andare a fare acquisti di vario genere sono state disposte quindi misure specifiche per il contrasto alla diffusione del virus, quale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, l'obbligo di tampone da effettuarsi nelle 48 ore antecedenti l'ingresso, con particolari deroghe per i lavoratori transfrontalieri, i trasportatori e i residenti nei territori confinanti;
    misure analoghe e necessarie per il contenimento della pandemia non risultano invece essere state adottate relativamente alle riammissioni in territorio italiano di immigrati irregolari che vengono rintracciati in territorio francese o sulla linea di confine con l'Italia e ciò nonostante tale flusso sia costante e continuo, coi una media di circa ottanta al giorno;
    i migranti irregolari vengono ancora oggi respinti alla frontiera di Ventimiglia e riammessi in territorio italiane senza che nessuno di essi venga sottoposto a tampone o test antigenico in Francia prima accedere in Italia come invece viene previsto ed obbligatorio per chiunque altro dal medesimo stato faccia ingresso nel nostre Paese;
    è di tutta evidenza che, ai fini di contrasto alla pandemia in corso da Covid-19, al confine con la Francia vengono attualmente poste in essere misure inspiegabilmente differenti a seconda dei soggetti che fanno ingresso in territorio italiano e ciò comporta un elevato rischio in termini di contagio sia a danno del popolazione locale che delle forze dell'ordine impegnate nelle operazioni di riammissione,

impegna il Governo

a proseguire, con il massimo impegno, nell'applicazione dei protocolli adottati nel nostro Paese in coerenza con le linee guida del Ministero della salute nei confronti dei soggetti non ammessi.
9/2921/71. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Muro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede misure diversificate che riguardano soprattutto la salute delle persone, nonché disposizioni relative al contrasto della pandemia Covid-19. È necessario pertanto che il Governo affronti con adeguate norme anche le gravi problematiche relative alle persone più fragili con un sistema di assistenza psicologica soprattutto per chi è in quarantena ed in isolamento volontario;
    i gravissimi disagi mentali che a livello individuale e collettivo stiamo vivendo nel nostro Paese hanno raggiunto livelli allarmanti e inediti: l'attuale crisi epidemiologica si sta drammaticamente riacutizzando, e con essa anche il disagio psicologico che l'accompagna;
    già durante la cosiddetta prima ondata e il conseguente lockdown, sono emerse chiaramente le necessità di aiuto e supporto psicologico alle fasce più fragili della popolazione; tali necessità sono oggi nuovamente attuali e rischiano di raggiungere livelli ancor più allarmanti nel caso in cui l'attuale cosiddetta seconda ondata dovesse ulteriormente aggravarsi;
    va dato atto a questo Governo di aver agito correttamente e tempestivamente nel corso della cosiddetta prima ondata, salvando decine di migliaia di vittime, ponendo la salute della popolazione al primo posto delle priorità dell'azione di governo, e, contestualmente, mettendo in campo adeguati mezzi finanziari per far fronte alla crisi economica che è scaturita;
    in tale contesto, il Governo sì è attivato per attivare tempestivamente strumenti per alleviare il disagio mentale collettivo;
    infatti, il Ministero della salute aveva attivato un prezioso e utilissimo servizio di assistenza psicologica da remoto: il 27 aprile 2020 è stato attivato il numero verde di supporto psicologico 800.833.833 dal Ministero della salute e dalla Protezione Civile, fornito gratuitamente da psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti, per garantire un ascolto empatico del dolore e dell'angoscia e favorire l'elaborazione dell'evento traumatico;
    secondo il comunicato dell'11 giugno 2020 del Ministero della salute, sono arrivate oltre 50 mila chiamate al suddetto numero verde, rimasto attivo fino alla fine del mese di giugno, rendendo ben chiara l'idea di quanto un servizio gratuito di assistenza psicologica fosse oltremodo necessario ed urgente;
    il Ministero dell'istruzione, tramite il protocollo d'intesa con il Consiglio nazionale Ordine degli psicologi di cui alla nota protocollo 3 del 16 ottobre 2020, per l'anno 2020/2021, ha attivato il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie;
    il fine dell'iniziativa è duplice: fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19 e avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
    questa lodevole iniziativa, sostenuta da tutte le componenti della comunità scolastica (famiglie, studenti, personale scolastico), ha infatti il pregio di dare una risposta pratica e immediata al drammatico disagio mentale causato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel nostro Paese, consentendo una trattazione del malessere mentale senza appesantire il Servizio sanitario nazionale, già messo a dura prova in questi mesi, dando la possibilità di intervenire in maniera diretta alla fonte di questo problema;
    come dimostrano i dati, la fase emergenziale della risposta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 che stiamo vivendo, diversamente da quanto si potesse pensare questa estate, è ben lontana dall'essere terminata, e, anzi, sta vivendo una grave recrudescenza nelle ultime settimane: questa seconda ondata rischia di essere di gran lunga peggiore rispetto alla prima, con tutte le conseguenze che già abbiamo avuto modo di conoscere, sia sulla tenuta del Sistema sanitario nazionale, sia sulla tenuta economica e sociale del Paese;
    gli effetti psicologici a livello individuale e collettivo di questa evoluzione rischiano concretamente di essere devastanti, con ricadute smisuratamente maggiori rispetto a quelle registrate durante la prima ondata;
    tra i soggetti più colpiti vi sono indubbiamente il personale sanitario impegnato «in prima linea», i pazienti e i loro familiari anche se, in questa delicata fase, l'intera popolazione è sottoposta a inedite pressioni psicologiche, aggravando preesistenti stati psicologici e causarne di nuovi;
    per tale ragione, è evidente la massima e improrogabile urgenza di attivare e potenziare in maniera adeguata strumenti di risposta collettiva da parte dello Stato verso il crescente critico disagio mentale che serpeggia presso la popolazione,

impegna il Governo

   ad adottare tutte le iniziative volte a prevedere la possibilità di riattivare, ed eventualmente potenziare, almeno fino al periodo emergenziale, il numero verde di supporto psicologico 800.833.833 già operativo durante la cosiddetta prima ondata, garantendo un servizio di assistenza al disagio mentale adeguato all'attuale andamento della curva epidemiologica;
   ad adottare tutte le iniziative volte a valutare la possibilità di garantire forme di agevolazioni, anche di natura fiscale ed economica, destinate a categorie di soggetti fragili o comunque duramente colpiti dall'emergenza coronavirus (personale sanitario, pazienti colpiti in maniera grave da Covid-19 e parenti di pazienti deceduti, oltre che persone con un ammontare ISEE basso), da utilizzare per l'anno 2021 in servizi offerti dagli psicologi, psicoterapeuti e medici psichiatri;
   ad adottare tutte le iniziative volte a valutare la possibilità di proseguire anche per i prossimi anni scolastici e rendere strutturale il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, già attivato per il corrente anno scolastico anche tramite protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale Ordine degli Psicologi.
9/2921/72Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Testamento, Termini, Sodano, Menga.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede misure diversificate che riguardano soprattutto la salute delle persone, nonché disposizioni relative al contrasto della pandemia Covid-19. È necessario pertanto che il Governo affronti con adeguate norme anche le gravi problematiche relative alle persone più fragili con un sistema di assistenza psicologica soprattutto per chi è in quarantena ed in isolamento volontario;
    i gravissimi disagi mentali che a livello individuale e collettivo stiamo vivendo nel nostro Paese hanno raggiunto livelli allarmanti e inediti: l'attuale crisi epidemiologica si sta drammaticamente riacutizzando, e con essa anche il disagio psicologico che l'accompagna;
    già durante la cosiddetta prima ondata e il conseguente lockdown, sono emerse chiaramente le necessità di aiuto e supporto psicologico alle fasce più fragili della popolazione; tali necessità sono oggi nuovamente attuali e rischiano di raggiungere livelli ancor più allarmanti nel caso in cui l'attuale cosiddetta seconda ondata dovesse ulteriormente aggravarsi;
    va dato atto a questo Governo di aver agito correttamente e tempestivamente nel corso della cosiddetta prima ondata, salvando decine di migliaia di vittime, ponendo la salute della popolazione al primo posto delle priorità dell'azione di governo, e, contestualmente, mettendo in campo adeguati mezzi finanziari per far fronte alla crisi economica che è scaturita;
    in tale contesto, il Governo sì è attivato per attivare tempestivamente strumenti per alleviare il disagio mentale collettivo;
    infatti, il Ministero della salute aveva attivato un prezioso e utilissimo servizio di assistenza psicologica da remoto: il 27 aprile 2020 è stato attivato il numero verde di supporto psicologico 800.833.833 dal Ministero della salute e dalla Protezione Civile, fornito gratuitamente da psicologi, psicoterapeuti e psicoanalisti, per garantire un ascolto empatico del dolore e dell'angoscia e favorire l'elaborazione dell'evento traumatico;
    secondo il comunicato dell'11 giugno 2020 del Ministero della salute, sono arrivate oltre 50 mila chiamate al suddetto numero verde, rimasto attivo fino alla fine del mese di giugno, rendendo ben chiara l'idea di quanto un servizio gratuito di assistenza psicologica fosse oltremodo necessario ed urgente;
    il Ministero dell'istruzione, tramite il protocollo d'intesa con il Consiglio nazionale Ordine degli psicologi di cui alla nota protocollo 3 del 16 ottobre 2020, per l'anno 2020/2021, ha attivato il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie;
    il fine dell'iniziativa è duplice: fornire un supporto psicologico su tutto il territorio nazionale rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19 e avviare un sistema di assistenza e supporto psicologico a livello nazionale per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
    questa lodevole iniziativa, sostenuta da tutte le componenti della comunità scolastica (famiglie, studenti, personale scolastico), ha infatti il pregio di dare una risposta pratica e immediata al drammatico disagio mentale causato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel nostro Paese, consentendo una trattazione del malessere mentale senza appesantire il Servizio sanitario nazionale, già messo a dura prova in questi mesi, dando la possibilità di intervenire in maniera diretta alla fonte di questo problema;
    come dimostrano i dati, la fase emergenziale della risposta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 che stiamo vivendo, diversamente da quanto si potesse pensare questa estate, è ben lontana dall'essere terminata, e, anzi, sta vivendo una grave recrudescenza nelle ultime settimane: questa seconda ondata rischia di essere di gran lunga peggiore rispetto alla prima, con tutte le conseguenze che già abbiamo avuto modo di conoscere, sia sulla tenuta del Sistema sanitario nazionale, sia sulla tenuta economica e sociale del Paese;
    gli effetti psicologici a livello individuale e collettivo di questa evoluzione rischiano concretamente di essere devastanti, con ricadute smisuratamente maggiori rispetto a quelle registrate durante la prima ondata;
    tra i soggetti più colpiti vi sono indubbiamente il personale sanitario impegnato «in prima linea», i pazienti e i loro familiari anche se, in questa delicata fase, l'intera popolazione è sottoposta a inedite pressioni psicologiche, aggravando preesistenti stati psicologici e causarne di nuovi;
    per tale ragione, è evidente la massima e improrogabile urgenza di attivare e potenziare in maniera adeguata strumenti di risposta collettiva da parte dello Stato verso il crescente critico disagio mentale che serpeggia presso la popolazione,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di adottare tutte le iniziative dirette a garantire forme di agevolazione:
    volte a prevedere la possibilità di riattivare, ed eventualmente potenziare, almeno fino al periodo emergenziale, il numero verde di supporto psicologico 800.833.833 già operativo durante la cosiddetta prima ondata, garantendo un servizio di assistenza al disagio mentale adeguato all'attuale andamento della curva epidemiologica;
    anche di natura fiscale ed economica, destinate a categorie di soggetti fragili o comunque duramente colpiti dall'emergenza coronavirus (personale sanitario, pazienti colpiti in maniera grave da Covid-19 e parenti di pazienti deceduti, oltre che persone con un ammontare ISEE basso), da utilizzare per l'anno 2021 in servizi offerti dagli psicologi, psicoterapeuti e medici psichiatri;
    volte a valutare la possibilità di proseguire anche per i prossimi anni scolastici e rendere strutturale il servizio di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche, già attivato per il corrente anno scolastico anche tramite protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale Ordine degli Psicologi.
9/2921/72. (Testo modificato nel corso della seduta) Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Testamento, Termini, Sodano, Menga.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame segue a una lunga e a volte complessa serie di provvedimenti adottati per contrastare l'epidemia da Covid-19, nelle sue varie fasi di recrudescenza;
    il decreto-legge, oltre a differire dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 il termine per l'applicabilità delle misure restrittive in vigore, reca altresì norme per agevolare le attività di distribuzione delle dosi vaccinali e il relativo tracciamento;
    il 2 dicembre 2020 è stato presentato il Piano strategico per la vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 e l'8 febbraio 2021 è stato pubblicato il documento di aggiornamento delle categorie e l'ordine di priorità per la seconda fase della campagna vaccinale in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni sui vaccini disponibili;
    con l'arrivo del vaccino AstraZeneca, lo stesso Piano vaccinale è stato modificato con la previsione di due percorsi paralleli: da una parte, si prosegue la prima fase con la vaccinazione degli operatori sanitari, ospiti delle Rsa ed over 80, con i vaccini di Pfizer e Moderna e, dall'altra, si inizia la somministrazione del vaccino AstraZeneca a partire dal personale scolastico e universitario docente e non docente, le forze armate e di polizia, i setting a rischio quali penitenziari e luoghi di comunità e il personale di altri servizi essenziali;
    fin dal manifestarsi della pandemia, gli operatori delle Case funerarie si sono trovati particolarmente esposti, così come il personale sanitario, ai rischi di trasmissione del Covid-19 dovendo trattare tutte le salme, quelle positive al coronavirus e le altre, e dovendo entrare in contatto con le famiglie colpite da un lutto, anch'esse possibili veicoli di contagio per essere state vicine ai loro cari defunti;
    il dato nazionale dei decessi evidenzia una casistica in aumento anche fra gli addetti funebri;
    le Case Funerarie sono state identificate quali luoghi atti ad ospitare i feretri, a fronte delle carenze dei locali di sosta, in attesa di cremazione o di sepoltura;
    nella predisposizione della gestione del programma vaccinale della popolazione si stanno definendo le priorità di coloro che dovranno essere sottoposti a vaccino in via prioritaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire gli addetti funebri, proprio in ragione del maggiore rischio di contagio legato al lavoro svolto, tra le categorie ammesse prioritariamente alla vaccinazione dal nuovo Piano vaccinale, riconoscendo così la valenza del loro intervento e mettendoli nelle condizioni di operare con la necessaria tranquillità.
9/2921/73Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame prevede proroghe dei termini per lo svolgimento delle elezioni suppletive di Camera e Senato nonché il termine per la dichiarazione della vacanza del seggio e posticipa il termine per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dei Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa; inoltre, estende al 2021 l'applicazione della previsione di una riduzione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature nelle elezioni di regioni a statuto ordinario;
    è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'8 marzo 2021 e presentato al Senato, il decreto-legge n. 25 del 2021 recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per il 2021;
    il protrarsi dell'emergenza pandemica in atto e il vertiginoso incremento dell'indice dei contagi suggerisce l'adozione di misure volte a limitare il più possibile qualsiasi attività che possa determinare o anche solo incentivare assembramenti come accadrebbe nel caso di campagne elettorali ed espletamento di ogni operazione di voto;
    ciò nonostante, appare necessario evitare la paralisi delle attività delle istituzioni universitarie e delle AFAM che l'avvicendamento degli organi di vertice il cui mandato è scaduto o in scadenza nel corso del 2021 ineludibilmente comporterebbe e, nel contempo, assicurare continuità di gestione alle stesse in un momento così delicato per il Paese;
    l'articolo 7 del decreto-legge 22/2020 ha già disciplinato il rinvio delle procedure elettorali negli Atenei e nel comparto AFAM auspicando il contenimento della pandemia in tempi limitati non immaginando che ci sarebbe stata una seconda ondata di contagi nel corso del 2020;
    la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» all'articolo 2, comma 1 lettera d), stabilisce che gli statuti degli atenei debbano prevedere la durata in carica del rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile; parimenti il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», all'articolo 4, comma 2, prevede che il presidente delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, debbano durare in carica tre anni e possano essere confermati consecutivamente una sola volta;
    nelle Università e negli Istituti AFAM la repentina sospensione delle attività didattiche, soprattutto in presenza, ormai un anno orsono, cui ha fatto seguito, nell'anno accademico tuttora in corso, una ripresa molto lenta e frammentaria delle attività con un massivo ricorso a quelle a distanza e, in misura ancor più limitata, di quelle in presenza, non ha permesso agli organi collegiali e monocratici di portare termine le attività previste nei documenti relativi alle politiche di Ateneo e alla programmazione dell'Offerta Formativa, in coerenza con le previsioni dei Piani Strategici di Ateneo adottati da ciascuna istituzione. Pertanto il rinnovo di tali organi, in questo momento, risulterebbe oltremodo disfunzionale rispetto all'organizzazione didattica e di ricerca che queste istituzioni formative stanno faticosamente continuando a portare comunque avanti, oltre che complesso, rischioso e non efficace sul piano meramente organizzativo legato alle operazioni di voto in sé,

impegna il Governo:

   a prevedere, nel primo provvedimento legislativo utile:
    la sospensione negli Atenei e negli Enti AFAM, delle procedure elettorali degli organi monocratici e collegiali;
    la proroga di un anno delle scadenze dei mandati di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, affinché le Università e le Istituzioni AFAM, considerato lo stato di emergenza in cui versa tuttora il Paese e la necessità di poter concludere, senza ulteriori adempimenti, l'attuale anno accademico e avviare con regolarità il prossimo, possano provvedere al rinvio degli atti relativi alle procedure elettorali per gli organi in scadenza nell'anno 2021, e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dai loro statuti e regolamenti interni;
    nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici di cui al punto precedente, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, che subentri nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.
9/2921/74Aprea, Saccani Jotti, D'Ettore, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame prevede proroghe dei termini per lo svolgimento delle elezioni suppletive di Camera e Senato nonché il termine per la dichiarazione della vacanza del seggio e posticipa il termine per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dei Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa; inoltre, estende al 2021 l'applicazione della previsione di una riduzione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature nelle elezioni di regioni a statuto ordinario;
    è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'8 marzo 2021 e presentato al Senato, il decreto-legge n. 25 del 2021 recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per il 2021;
    il protrarsi dell'emergenza pandemica in atto e il vertiginoso incremento dell'indice dei contagi suggerisce l'adozione di misure volte a limitare il più possibile qualsiasi attività che possa determinare o anche solo incentivare assembramenti come accadrebbe nel caso di campagne elettorali ed espletamento di ogni operazione di voto;
    ciò nonostante, appare necessario evitare la paralisi delle attività delle istituzioni universitarie e delle AFAM che l'avvicendamento degli organi di vertice il cui mandato è scaduto o in scadenza nel corso del 2021 ineludibilmente comporterebbe e, nel contempo, assicurare continuità di gestione alle stesse in un momento così delicato per il Paese;
    l'articolo 7 del decreto-legge 22/2020 ha già disciplinato il rinvio delle procedure elettorali negli Atenei e nel comparto AFAM auspicando il contenimento della pandemia in tempi limitati non immaginando che ci sarebbe stata una seconda ondata di contagi nel corso del 2020;
    la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» all'articolo 2, comma 1 lettera d), stabilisce che gli statuti degli atenei debbano prevedere la durata in carica del rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile; parimenti il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», all'articolo 4, comma 2, prevede che il presidente delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, debbano durare in carica tre anni e possano essere confermati consecutivamente una sola volta;
    nelle Università e negli Istituti AFAM la repentina sospensione delle attività didattiche, soprattutto in presenza, ormai un anno orsono, cui ha fatto seguito, nell'anno accademico tuttora in corso, una ripresa molto lenta e frammentaria delle attività con un massivo ricorso a quelle a distanza e, in misura ancor più limitata, di quelle in presenza, non ha permesso agli organi collegiali e monocratici di portare termine le attività previste nei documenti relativi alle politiche di Ateneo e alla programmazione dell'Offerta Formativa, in coerenza con le previsioni dei Piani Strategici di Ateneo adottati da ciascuna istituzione. Pertanto il rinnovo di tali organi, in questo momento, risulterebbe oltremodo disfunzionale rispetto all'organizzazione didattica e di ricerca che queste istituzioni formative stanno faticosamente continuando a portare comunque avanti, oltre che complesso, rischioso e non efficace sul piano meramente organizzativo legato alle operazioni di voto in sé,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento legislativo utile:
    la sospensione negli Atenei e negli Enti AFAM, delle procedure elettorali degli organi monocratici e collegiali;
    la proroga di un anno delle scadenze dei mandati di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, affinché le Università e le Istituzioni AFAM, considerato lo stato di emergenza in cui versa tuttora il Paese e la necessità di poter concludere, senza ulteriori adempimenti, l'attuale anno accademico e avviare con regolarità il prossimo, possano provvedere al rinvio degli atti relativi alle procedure elettorali per gli organi in scadenza nell'anno 2021, e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dai loro statuti e regolamenti interni;
    nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici di cui al punto precedente, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, che subentri nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.
9/2921/74. (Testo modificato nel corso della seduta) Aprea, Saccani Jotti, D'Ettore, Casciello, Marin, Palmieri, Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame segue a una lunga e a volte complessa serie di provvedimenti adottati per contrastare l'epidemia da Covid-19, nelle sue varie fasi di recrudescenza;
    il decreto-legge, oltre a differire dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 il termine per l'applicabilità delle misure restrittive in vigore, reca altresì norme per agevolare le attività di distribuzione delle dosi vaccinali e il relativo tracciamento;
    il 2 dicembre 2020 è stato presentato il Piano strategico per la vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 e l'8 febbraio 2021 è stato pubblicato il documento di aggiornamento delle categorie e l'ordine di priorità per la seconda fase della campagna vaccinale in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni sui vaccini disponibili;
    con l'arrivo del vaccino AstraZeneca, lo stesso Piano vaccinale è stato modificato con la previsione di due percorsi paralleli: da una parte, si prosegue la prima fase con la vaccinazione degli operatori sanitari, ospiti delle Rsa ed over 80, con i vaccini di Pfizer e Moderna e, dall'altra, si inizia la somministrazione del vaccino AstraZeneca a partire dal personale scolastico e universitario docente e non docente, le forze armate e di polizia, i setting a rischio quali penitenziari e luoghi di comunità e il personale di altri servizi essenziali;
    i sindaci, che peraltro hanno già pagato un prezzo altissimo sul fronte dell'emergenza Covid, per il tipo di attività e funzione sono sicuramente da considerare tra le categorie maggiormente esposte al rischio di contrarre il Covid,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire i sindaci, in qualità di autorità sanitarie locali, tra le categorie ammesse prioritariamente alla vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 dal nuovo Piano vaccinale.
9/2921/75Miceli, Rossi, Critelli, Fragomeli, De Menech, Cimino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
    l'Istituto nazionale ricerche turistiche, in collaborazione con Unioncamere, ha recentemente prodotto uno studio che conferma il turismo quale «comparto più colpito dalla crisi pandemica». I dati sono particolarmente allarmanti: si registra, infatti, un calo di fatturato di 53 miliardi di euro nel 2020 e un nuovo anno che comincia con una perdita stimata di ulteriori 8 miliardi di euro;
    è emerso anche l'allarme circa le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata: come dimostrano i dati di questi ultimi mesi sui cambi di proprietà di alberghi e di altri esercizi con acquisti avvenuti a prezzi fuori dal mercato troppo vantaggiosi;
    l'economia italiana deve tanto al turismo, il settore ha un peso specifico del 13 per cento sul Pil nazionale e la questione non può essere liquidata con qualche misura di ristoro sporadica e insufficiente;
    è necessario gestire più organicamente il crollo del settore, dichiarando uno «stato di crisi» che miri ad assicurare realmente a migliaia di aziende e operatori gli aiuti economici di cui hanno bisogno,

impegna il Governo

a dichiarare urgentemente lo «stato di crisi» del settore turistico, al fine di consentire la predisposizione di misure più organiche, strutturali ed efficaci volte ad assicurare la sopravvivenza delle aziende e degli operatori.
9/2921/76Butti, Zucconi, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
    l'Istituto nazionale ricerche turistiche, in collaborazione con Unioncamere, ha recentemente prodotto uno studio che conferma il turismo quale «comparto più colpito dalla crisi pandemica». I dati sono particolarmente allarmanti: si registra, infatti, un calo di fatturato di 53 miliardi di euro nel 2020 e un nuovo anno che comincia con una perdita stimata di ulteriori 8 miliardi di euro;
    è emerso anche l'allarme circa le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata: come dimostrano i dati di questi ultimi mesi sui cambi di proprietà di alberghi e di altri esercizi con acquisti avvenuti a prezzi fuori dal mercato troppo vantaggiosi;
    l'economia italiana deve tanto al turismo, il settore ha un peso specifico del 13 per cento sul Pil nazionale e la questione non può essere liquidata con qualche misura di ristoro sporadica e insufficiente;
    è necessario gestire più organicamente il crollo del settore, dichiarando uno «stato di crisi» che miri ad assicurare realmente a migliaia di aziende e operatori gli aiuti economici di cui hanno bisogno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di predisporre misure volte ad assicurare la sopravvivenza delle aziende e degli operatori del settore turistico.
9/2921/76. (Testo modificato nel corso della seduta) Butti, Zucconi, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti per disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il provvedimento disciplina nello specifico l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2 al fine di tutelare la popolazione agevolando la ripresa di tutte le attività produttive;
    il mondo dello sport rischia il collasso a seguito dell'emergenza e si tratta di un settore di fondamentale importanza in termini di salute per tutti coloro che lo praticano anche a livello amatoriale e caratterizzato da un grande indotto fatto di operatori, associazioni, società sportive dilettantistiche ed Enti di promozione;
    dopo mesi di chiusura molti gestori non riescono più a sostenere i costi delle strutture, e di questo passo tanti saranno costretti a chiudere;
    gli investimenti fatti sullo sport sono destinati ad avere riscontri nel medio lungo termine, anche considerata la moltitudine di persone che d'abitudine frequenta centri sportivi, piscine e pratica sport amatoriali;
    occorrono misure per sostenere la programmazione della riapertura delle attività sportive con particolare attenzione alle associazioni dilettantistiche gravemente penalizzate e questo è possibile solo attraverso investimenti programmati, per garantire la sopravvivenza dello sport di base, con grave danno sociale per giovani e famiglie,

impegna il Governo

a prevedere, nei provvedimenti di prossima emanazione, un contributo a fondo perduto in favore delle imprese nel settore sportivo, da ripartire in base alla perdita di fatturato subito dall'impresa.
9/2921/77Bignami, Mollicone, Caiata.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti per disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il provvedimento disciplina nello specifico l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2 al fine di tutelare la popolazione agevolando la ripresa di tutte le attività produttive;
    il mondo dello sport rischia il collasso a seguito dell'emergenza e si tratta di un settore di fondamentale importanza in termini di salute per tutti coloro che lo praticano anche a livello amatoriale e caratterizzato da un grande indotto fatto di operatori, associazioni, società sportive dilettantistiche ed Enti di promozione;
    dopo mesi di chiusura molti gestori non riescono più a sostenere i costi delle strutture, e di questo passo tanti saranno costretti a chiudere;
    gli investimenti fatti sullo sport sono destinati ad avere riscontri nel medio lungo termine, anche considerata la moltitudine di persone che d'abitudine frequenta centri sportivi, piscine e pratica sport amatoriali;
    occorrono misure per sostenere la programmazione della riapertura delle attività sportive con particolare attenzione alle associazioni dilettantistiche gravemente penalizzate e questo è possibile solo attraverso investimenti programmati, per garantire la sopravvivenza dello sport di base, con grave danno sociale per giovani e famiglie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere, nei provvedimenti di prossima emanazione, un contributo a fondo perduto in favore delle imprese nel settore sportivo.
9/2921/77. (Testo modificato nel corso della seduta) Bignami, Mollicone, Caiata.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti per disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il provvedimento disciplina nello specifico l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2 anche al fine di garantire la ripresa in sicurezza di tutti i settori produttivi;
    il Covid colpisce anche i pastori e lo ha fatto duramente considerato che gli allevatori contagiati dal virus o impossibilitati dalle misure di restrizione dovute alla quarantena a seguire i propri animali;
    l'articolo 148 del Regolamento UE n. 1308/2013, disciplinante le «Relazioni contrattuali nel settore e atte e dei prodotti lattiero-caseari» prevede, tra le altre cose, che gli Stati Membri possano imporre, per la cessione del latte crudo da parte di un allevatore in favore di un trasformatore, la sottoscrizione di apposito contratto, recante, espressamente, tra le altre cose, l'indicazione del prezzo; il volume di latte oggetto di scambio, unitamente al calendario di consegna; la durata del contratto; le modalità di raccolta e/o consegna del latte, nonché di pagamento;
    l'articolo 3, decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge n. 44 del 2019 – recependo le disposizioni di cui all'articolo 151 del citato Regolamento – al fine di monitorare la produzione del latte vaccino, ovino e caprino e l'acquisto dello stesso dagli operatori aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea e/o in Paesi terzi, al comma 1, ha previsto che i primi acquirenti di latte crudo... siano tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)... i quantitativi di latte ovino e caprino nonché d tenore di materia grassa, sia provenienti dai singoli produttori razionati che importati da altri Paesi;
    con particolare riferimento alla tracciabilità dei prodotti, il comma 3 del citato articolo 3 come convertito nella legge n. 44 del 2019, prevede che le modalità di applicazione debbano essere stabilite con decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    nel preambolo del citato decreto-legge n. 27 del 2019, il Governo ha richiamato espressamente la necessità di prevedete un accurato controllo dei quantitativi di commercio del latte ovino e caprino al fine di monitorare, in particolare, le produzioni lattiere-casearie realizzate sul territorio nazionale, in rapporto a quelle provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea o, ancora, da Paesi terzi;
    la tracciabilità del latte ovino e caprino, da attuare anche mediante la previsione dell'obbligatorietà del contratto scritto tra i produttori del latte e i trasformatori e il conseguente caricamento dei relativi dati sul portale SIAN, rappresenta una misura fondamentale per impedire una futura, quanto probabile, ulteriore crisi del sistema agro-pastorale sardo, evitando una nuova contrazione del prezzo del latte, in danno dei singoli allevatori;
    recentemente, la Giunta regionale sarda, in virtù del ritardo maturato nell'applicazione della citata legge n. 44 del 2019, ha deliberato la presentazione di un disegno di legge al Consiglio regionale, recante l'istituzione di un sistema di monitoraggio della produzione del latte vaccino, ovino e caprino, nonché dell'acquisto di latte e prodotti lattiera-caseari da altri paesi, prevedendo a carico dei primi acquirenti del latte crudo, l'obbligo di registrare mensilmente, in apposita banca dati, i relativi quantitativi acquistati, la provenienza e la destinazione dei medesimi;
    il ritardo accumulato nell'attuazione della citata legge e, conseguentemente, nell'approvazione del relativo decreto ministeriale, pure ripetutamente sollecitato da diverse regioni e, in particolare, dal competente Assessorato della regione sarda, risulta assolutamente ingiustificato, tenuto conto del fatto che appare necessario prevenire, con ogni possibile misura, un'ulteriore crisi del prezzo del latte, la quale, peraltro, aggraverebbe la già difficile condizione economica del settore, gravemente compromesso dal presente periodo emergenziale;
    il prezzo del latte non è stato definito a inizio stagione ed è tuttora regolato dal solito sistema che prevede un acconto ed un eventuale ma indeterminato saldo finale. Continua ad essere pagato ad un prezzo inferiore al suo costo di produzione e ad essere vincolato al prezzo di vendita dei formaggi;
    con risoluzione unitaria la Commissione agricoltura ha impegnato il Governo, tra le altre cose: 1) ad adottare iniziative per favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, promuovendo appositi accordi di filiera; 2) a sensibilizzare gli operatori del mercato affinché la stipula dei contratti di conferimento del latte per l'annata successiva avvenga entro la metà del mese di aprile di ogni anno, così agevolando i pastori nella gestione del gregge; 3) a valutare le iniziative istituzionali necessarie a riattivare presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un tavolo tecnico fra pastori, organizzazioni di categoria, cooperative di produttori e industriati per affrontare l'emergenza sarda, 4) a favorire accordi per l'adozione di disciplinari che prevedano sanzioni efficaci per il caso di mancato rispetto dei quantitativi di produzione del pecorino romano e di qualunque altro formaggio,

impegna il Governo

a porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere, senza ulteriore ritardo, l'adeguamento del sistema Sian alla ricezione di tali comunicazioni, prevedendo, conseguentemente, semplificate procedure di dichiarazione dei quantitativi e delle destinazioni del latte crudo trattato, sia proveniente dai singoli produttori nazionali; sia importato da altri Paesi e ad ogni opportuna iniziativa al fine di dare definitivo avvio alla riforma della filiera, secondo gli indirizzi già approvati dalla Commissione agricoltura della Camera, anche con la convocazione immediata del tavolo istituzionale sul latte ovino.
9/2921/78Deidda, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
    l'emergenza epidemiologica ha colpito gravemente il settore delle imprese culturali e dello spettacolo che, dopo un anno di sospensione delle attività, non riesce più a sorreggersi economicamente;
    la disposizione contenuta nell'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri prevede che, a partire dal 27 marzo 2021, nelle zone gialle i cinema e i teatri possano riaprire. Necessario un aggiornamento dei protocolli di sicurezza: bisognerà, infatti, predisporre biglietti nominali, ingressi contingentati, mascherine Ffp2 sia per il pubblico sia per i lavoratori, e una sanificazione degli ambienti nell'intervallo. Necessario, inoltre, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
    il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri spiega inoltre che la capienza non potrà superare il 25 per cento di quella massima (fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala); tale nuova disposizione non incoraggia il settore perché, ad esempio, aprire un teatro al 25 per cento della sua capienza significa condannare l'organizzatore dello spettacolo a una perdita sicura: i costi dell'allestimento dello spettacolo sarebbero certamente più alti del guadagno garantito e i ristori che il Governo promette non coprirebbero il resto della cifra spesa;
    così non si aiutano le imprese culturali, ma le si sfavorisce ulteriormente; la cultura è un bene da cui non possiamo prescindere e lo stato deve garantirla,

impegna il Governo

ad aumentare, nel prossimo provvedimento utile, i limiti di capienza nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, dal 25 per cento almeno al 65 per cento, nel rispetto di tutti gli altri protocolli di sicurezza riportati in premessa.
9/2921/79Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
    l'emergenza epidemiologica ha colpito gravemente il settore delle imprese culturali e dello spettacolo che, dopo un anno di sospensione delle attività, non riesce più a sorreggersi economicamente;
    la disposizione contenuta nell'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri prevede che, a partire dal 27 marzo 2021, nelle zone gialle i cinema e i teatri possano riaprire. Necessario un aggiornamento dei protocolli di sicurezza: bisognerà, infatti, predisporre biglietti nominali, ingressi contingentati, mascherine Ffp2 sia per il pubblico sia per i lavoratori, e una sanificazione degli ambienti nell'intervallo. Necessario, inoltre, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
    il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri spiega inoltre che la capienza non potrà superare il 25 per cento di quella massima (fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala); tale nuova disposizione non incoraggia il settore perché, ad esempio, aprire un teatro al 25 per cento della sua capienza significa condannare l'organizzatore dello spettacolo a una perdita sicura: i costi dell'allestimento dello spettacolo sarebbero certamente più alti del guadagno garantito e i ristori che il Governo promette non coprirebbero il resto della cifra spesa;
    così non si aiutano le imprese culturali, ma le si sfavorisce ulteriormente; la cultura è un bene da cui non possiamo prescindere e lo stato deve garantirla,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con l'andamento della curva epidemiologica, di aumentare, nel prossimo provvedimento utile, i limiti di capienza nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, dal 25 per cento almeno al 65 per cento, nel rispetto di tutti gli altri protocolli di sicurezza riportati in premessa.
9/2921/79. (Testo modificato nel corso della seduta) Vinci, Mollicone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del convertendo decreto-legge dispone la proroga al 30 aprile 2021 del termine dello stato di emergenza (di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19), rispetto al termine del 31 gennaio 2021;
    ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, a prescindere dalla zona in cui ci si trova, «restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti»;
    la citata misura di «salvaguardia» di aperture è tuttavia limitata alle reti autostradali ed ai soli itinerari europei E55, non anche alle strade di categorie inferiori funzionali al collegamento delle predette reti ai centri urbani, come ad esempio le tangenziali e le cosiddette superstrade, con conseguente disagio per gli autisti del settore dell'autotrasporto merci in conto terzi,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza con riguardo a quanto esposto in premessa, al fine di consentire apertura dei punti di ristoro sulle principali vie di collegamento tra le autostrade ed i centri urbani e, soprattutto, in prossimità di grandi centri industriali.
9/2921/80Cavandoli, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del convertendo decreto-legge dispone la proroga al 30 aprile 2021 del termine dello stato di emergenza (di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19), rispetto al termine del 31 gennaio 2021;
    ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, a prescindere dalla zona in cui ci si trova, «restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti»;
    la citata misura di «salvaguardia» di aperture è tuttavia limitata alle reti autostradali ed ai soli itinerari europei E55, non anche alle strade di categorie inferiori funzionali al collegamento delle predette reti ai centri urbani, come ad esempio le tangenziali e le cosiddette superstrade, con conseguente disagio per gli autisti del settore dell'autotrasporto merci in conto terzi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza con riguardo a quanto esposto in premessa, al fine di consentire apertura dei punti di ristoro sulle principali vie di collegamento tra le autostrade ed i centri urbani e, soprattutto, in prossimità di grandi centri industriali.
9/2921/80. (Testo modificato nel corso della seduta) Cavandoli, Maccanti, Capitanio, Donina, Furgiuele, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti per disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il provvedimento disciplina nello specifico l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2 e misure a favore del personale sanitario;
    uno dei principali obiettivi del nuovo Governo è il completamento della campagna vaccinale in tempi rapidi e dando priorità alle categorie più a rischio;
    nello specifico, l'accelerazione nella campagna di vaccinazione, nel contesto di una fase due delineata dal piano aggiornato a margine della Conferenza Stato regioni, punta da una parte l'immunizzazione degli over 80 e delle persone più fragili, ricorrendo ai vaccini Pfizer e Moderna, dall'altra quella della fascia della popolazione under 55, cominciando da e personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti;
    le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie gravemente colpiti dalla pandemia stanno tentando una difficile ripresa in sicurezza con continui rischi di ulteriori limitazioni oltre a quelle già sancite dalla suddivisione in «Zone» e dovute al rischio contagio tra clienti e indotto impiegato nella ristorazione;
    per considerare solo un esempio, il contagio di uno solo dei camerieri causerebbe la chiusura attraverso la messa in quarantena dell'intera struttura, senza considerare la gravità del rischio contagio tra i clienti,

impegna il Governo

a prevedere una maggior tutela, e brevità nei tempi di somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2 al personale impiegato nella ristorazione, nello specifico agli albergatori e ai camerieri che a contatto con clienti e ospiti delle strutture, una volta contagiati, causerebbero la chiusura forzata dell'intera struttura, con enorme danno per un settore già duramente colpito.
9/2921/81Montaruli, Lollobrigida, Zucconi, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti per disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il provvedimento disciplina nello specifico l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2 e misure a favore del personale sanitario;
    uno dei principali obiettivi del nuovo Governo è il completamento della campagna vaccinale in tempi rapidi e dando priorità alle categorie più a rischio;
    nello specifico, l'accelerazione nella campagna di vaccinazione, nel contesto di una fase due delineata dal piano aggiornato a margine della Conferenza Stato regioni, punta da una parte l'immunizzazione degli over 80 e delle persone più fragili, ricorrendo ai vaccini Pfizer e Moderna, dall'altra quella della fascia della popolazione under 55, cominciando da e personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti;
    le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie gravemente colpiti dalla pandemia stanno tentando una difficile ripresa in sicurezza con continui rischi di ulteriori limitazioni oltre a quelle già sancite dalla suddivisione in «Zone» e dovute al rischio contagio tra clienti e indotto impiegato nella ristorazione;
    per considerare solo un esempio, il contagio di uno solo dei camerieri causerebbe la chiusura attraverso la messa in quarantena dell'intera struttura, senza considerare la gravità del rischio contagio tra i clienti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una maggior tutela, e brevità nei tempi di somministrazione dei vaccini anti-SARS-CoV-2 al personale impiegato nella ristorazione, nello specifico agli albergatori e ai camerieri che a contatto con clienti e ospiti delle strutture, una volta contagiati, causerebbero la chiusura forzata dell'intera struttura, con enorme danno per un settore già duramente colpito.
9/2921/81. (Testo modificato nel corso della seduta) Montaruli, Lollobrigida, Zucconi, Trancassini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
    Confesercenti in una recente nota ha stimato i numeri relative alle difficoltà vissute nell'ultimo anno dalle micro, piccole e medie imprese e dall'impresa diffusa; il mondo del lavoro autonomo ha subito gravemente, infatti, la crisi economica innescata dalla pandemia: anche considerando i ristori, negli ultimi 12 mesi i lavoratori indipendenti – imprenditori e collaboratori, ma anche professionisti e partite Iva – hanno subito un calo di fatturato complessivo di 45 miliardi di euro;

    tale diminuzione è dovuta anche al fatto che spesso i lavoratori autonomi (iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, alla gestione separata Inps e alle Casse di previdenza private, non titolari di pensione) si ritrovano a dover far fronte anche agli oneri familiari: ad esempio, alla quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (Asl) a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività motoria in strutture, sia pubbliche sia private ovvero all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche; questo non fa altro che aggravare la situazione in cui si trovano;
    cercare di alleviare la situazione di questi lavoratori è dovere di uno stato che ha a cuore i problemi di tutte le categorie sociali; sarebbe necessario prevedere, nei casi suddetti, un'indennità che ripaghi i lavoratori autonomi della perdita di giorni lavorativi avvenuta a causa della quarantena dei figli,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di un meccanismo di indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, alla gestione separata Inps e a e Casse di previdenza private, non titolari di pensione, al fine di ristorarli del mancato introito lavorativo dovuto alla quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto in scuole, attività sportive e corsi di formazione musicali e linguistici.
9/2921/82Galantino, Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
    Confesercenti in una recente nota ha stimato i numeri relative alle difficoltà vissute nell'ultimo anno dalle micro, piccole e medie imprese e dall'impresa diffusa; il mondo del lavoro autonomo ha subito gravemente, infatti, la crisi economica innescata dalla pandemia: anche considerando i ristori, negli ultimi 12 mesi i lavoratori indipendenti – imprenditori e collaboratori, ma anche professionisti e partite Iva – hanno subito un calo di fatturato complessivo di 45 miliardi di euro;
    tale diminuzione è dovuta anche al fatto che spesso i lavoratori autonomi (iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, alla gestione separata Inps e alle Casse di previdenza private, non titolari di pensione) si ritrovano a dover far fronte anche agli oneri familiari: ad esempio, alla quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (Asl) a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività motoria in strutture, sia pubbliche sia private ovvero all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche; questo non fa altro che aggravare la situazione in cui si trovano;
    cercare di alleviare la situazione di questi lavoratori è dovere di uno stato che ha a cuore i problemi di tutte le categorie sociali; sarebbe necessario prevedere, nei casi suddetti, un'indennità che ripaghi i lavoratori autonomi della perdita di giorni lavorativi avvenuta a causa della quarantena dei figli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere nel prossimo provvedimento utile, la possibilità di un meccanismo di indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, alla gestione separata Inps e a Casse di previdenza private, non titolari di pensione, al fine di ristorarli del mancato introito lavorativo dovuto alla quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto in scuole, attività sportive e corsi di formazione musicali e linguistici.
9/2921/82. (Testo modificato nel corso della seduta) Galantino, Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il rapporto dell'Osservatorio Spettacolo SIAE sul 2020, diffuso lo scorso 18 febbraio, ha fotografato in maniera netta e impietosa la crisi del mondo dello spettacolo causata dal coronavirus;
    il rapporto ha sostanzialmente confermato «le tendenze emerse dalle cifre relative al periodo da gennaio a giugno dell'anno scorso, che erano state pubblicate nel mese di novembre: complessivamente gli eventi sono diminuiti del 69,29 per cento, gli ingressi hanno segnato un calo del 72,90 per cento, la spesa al botteghino è scesa del 77,58 per cento mentre la spesa del pubblico ha avuto una riduzione dell'82,24 per cento»;
    nei primi due mesi del 2020, quando ancora non era scattata l'emergenza sanitaria, non solo gli eventi erano in crescita del 3,38 per cento rispetto all'anno precedente, ma si era registrato un aumento degli ingressi del 15,49 per cento grazie ad una grande partecipazione del pubblico, con una spesa superiore a quella dello stesso periodo dell'anno precedente (+17,23 per cento). Nel periodo che va dal 1 gennaio al 22 febbraio 2020 «hanno riportato il più alto incremento in termini di eventi le mostre (+9,51 per cento) e il cinema (+6,75 per cento), mentre i concerti hanno registrato una timida crescita in termini di offerta (+1,21 per cento) ma un forte incremento della spesa al botteghino (+26,54 per cento)»;
    il rapporto SIAE non manca di ricordare come da marzo 2020 «sono stati chiusi al pubblico tutti i luoghi della cultura e sono stati annullati gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici. Solo a partire dal mese di maggio sono stati riaperti, a determinate condizioni, i musei e gli altri luoghi della cultura e da giugno 2020 è stato possibile lo svolgimento di spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, cinema e in altri spazi, sebbene con una diminuzione della capienza massima. Tuttavia a ottobre 2020, in considerazione dell'andamento dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state nuovamente introdotte, progressivamente, le stesse limitazioni disposte nei primi mesi dell'anno. Tutto ciò ha determinato gravi perdite per il settore dello spettacolo con pesanti ricadute anche sui livelli occupazionali»;
    l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, ha previsto per il mondo dello spettacolo, dopo un confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza, la possibilità di riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo nelle regioni in zona gialla e nel pieno rispetto di stringenti misure igienico sanitarie;
    l'aumentare dei contagi e la curva epidemiologica che non accenna ad abbassarsi, potrebbero spingere il governo a dover rivedere le misure;
    un nuovo stop fino a data da destinarsi degli eventi culturali aperti al pubblico rappresenterebbe un nuovo duro colpo per gli oltre 300 mila tra artisti, musicisti, attori, cantanti, ballerini e maestranze che risultano ormai impossibilitati a svolgere la loro professione da oltre un anno;
    il 9 marzo, dopo che nei consueti controlli anti-Covid svolti in teatro, 45 artisti e lavoratori sono risultati debolmente positivi, salvo poi risultare negativi al successivo tampone di controllo, il Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano Dominique Meyer ha lanciato un appello al governo, chiedendo che «tutti gli artisti che non possono portare la mascherina, come cantanti, coristi, attori di prosa, fiati, ballerini, siano vaccinati»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di pianificare una campagna di vaccinazione espressamente rivolta ai lavoratori dello spettacolo, in subordine alle categorie già individuate in ordine di priorità secondo il Piano strategico dell'Italia per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, per consentire di operare in massima sicurezza all'interno dei luoghi dello spettacolo.
9/2921/83Nitti.


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro servizio sanitario nazionale sconta purtroppo anni di tagli di risorse finanziarie, con conseguenze negative dal punto di vista della quantità e della qualità dei servizi sanitari pubblici offerti ai cittadini;
    uno degli ambiti che sconta la riduzione di risorse è certamente il servizio di soccorso extraospedaliero in emergenza/urgenza;
    in ambito europeo ed extra europeo è stata istituita la figura professionale di «autista-soccorritore», mentre nel nostro Paese, seppure è stato più volte intrapreso un percorso a tale proposito, ancora oggi il riconoscimento di questa figura professionale non si è mai concretizzato;
    l'attività del sistema 118 andrebbe implementata, prevedendo, a bordo dei mezzi di soccorso, personale «sanitario» qualificato costituito da medici e da infermieri e da personale autista-soccorritore adeguatamente e periodicamente formato, addestrato e certificato;
    la tematica concernente il riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore è da tempo all'attenzione dei governi nazionali e delle regioni e da tempo si cerca un accordo per l'istituzione del relativo profilo professionale. Peraltro il profilo professionale è già operante in alcune Regioni, in virtù di specifiche leggi regionali;
    il suddetto personale è stato già vaccinato contro il COVID-19 in quanto riconosciuto nel novero delle categorie di operatori sanitari a maggio rischio di contagio,

impegna il Governo

ad avviare le opportune iniziative legislative al fine di procedere al riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore, anche prevedendo specifici percorsi formativi.
9/2921/84Bond, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro servizio sanitario nazionale sconta purtroppo anni di tagli di risorse finanziarie, con conseguenze negative dal punto di vista della quantità e della qualità dei servizi sanitari pubblici offerti ai cittadini;
    uno degli ambiti che sconta la riduzione di risorse è certamente il servizio di soccorso extraospedaliero in emergenza/urgenza;
    in ambito europeo ed extra europeo è stata istituita la figura professionale di «autista-soccorritore», mentre nel nostro Paese, seppure è stato più volte intrapreso un percorso a tale proposito, ancora oggi il riconoscimento di questa figura professionale non si è mai concretizzato;
    l'attività del sistema 118 andrebbe implementata, prevedendo, a bordo dei mezzi di soccorso, personale «sanitario» qualificato costituito da medici e da infermieri e da personale autista-soccorritore adeguatamente e periodicamente formato, addestrato e certificato;
    la tematica concernente il riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore è da tempo all'attenzione dei governi nazionali e delle regioni e da tempo si cerca un accordo per l'istituzione del relativo profilo professionale. Peraltro il profilo professionale è già operante in alcune Regioni, in virtù di specifiche leggi regionali;
    il suddetto personale è stato già vaccinato contro il COVID-19 in quanto riconosciuto nel novero delle categorie di operatori sanitari a maggio rischio di contagio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare, previo confronto con le regioni, le opportune iniziative legislative al fine di procedere al riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore, anche prevedendo specifici percorsi formativi.
9/2921/84. (Testo modificato nel corso della seduta) Bond, Delmastro Delle Vedove.


   La Camera,
   premesso che
    il decreto-legge in esame interviene su una pluralità di ambiti per disporre misure in grado di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19;
    il provvedimento disciplina nello specifico l'ulteriore differimento del termine entro cui dovranno svolgersi le consultazioni elettorali riguardanti i comuni i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa;
    il rinvio riguarda esclusivamente lo svolgimento delle elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa o similare, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, che, come detto, si dovranno tenere entro il prossimo 20 maggio;
    l'emergenza COVID ha interessato tutto il mondo tuttavia, nelle altre nazioni non si è verificato la sospensione del regolare svolgimento dei processi democratici;
    il rinvio delle elezioni programmate, non ha altra conseguenza che bloccare la democrazia così come costituzionalmente garantita, in un momento in cui il perdurare dell'emergenza da covid-19 rende necessario adottare misure in sicurezza che garantiscano il loro regolare svolgimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di non adottare ulteriori provvedimenti per il rinvio delle elezioni oltre i termini in cui sono ordinariamente previste.
9/2921/85Prisco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame si pone in rapporto di successione c consequenzialità rispetto al quadro normativo costituito dai numerosi decreti-legge con i quali è stata affrontata l'epidemia da Covid-19, imponendo misure restrittive ai fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19, in relazione alla sua recrudescenza emersa nell'autunno del 2020: dalla proroga delle misure per la gestione dell'emergenza sanitaria alla definizione di misure per l'attuazione del piano strategico dei vaccini; da misure concernenti le prossime scadenze elettorali alla proroga della vigenza dei permessi di soggiorno;
    la situazione di emergenza sanitaria che si protrae ormai da un anno ha avuto ricadute pesanti, tra le altre, sulla funzionalità degli uffici degli enti comunali che, nonostante il rinvio della validità di molti documenti, ha dovuto conciliare le pur numerose richieste dei cittadini con modalità di accesso contingentate;
    il 30 aprile 2021 dovranno essere rinnovati molti documenti scaduti, quali ad esempio la carta di identità, la cui validità era stata, appunto, prorogata, che si andranno ad aggiungere a quelli in scadenza, con il rischio di un collasso degli Uffici Anagrafe di molti comuni, gravati, come sappiamo, da una cronica carenza di organico;
    il protrarsi dell'emergenza sanitaria rende necessaria un'ulteriore proroga,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare la validità dei documenti di identità scaduti o in scadenza al 30 settembre 2021.
9/2921/86Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede misure diversificate che riguardano soprattutto la salute delle persone, nonché disposizioni relative al contrasto della pandemia Covid-19. È necessario pertanto che il Governo affronti con adeguate norme anche le gravi problematiche relative alle persone più fragili con un sistema di assistenza psicologica soprattutto per chi è in quarantena ed in isolamento volontario;
    perciò è necessario adottare un provvedimento normativo che istituisca un tavolo tecnico da parte del Ministro della salute di cui devono fare parte un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché rappresentanti delle Regioni che hanno deliberato i protocolli di Diagnosi, Trattamento ed assistenza psicologica correlata alle misure di quarantena e di isolamento volontario. Al suddetto Tavolo dovranno partecipare anche esperti rappresentanti delle principali associazioni scientifiche in materia di assistenza psicologica, un rappresentante CNOP, un rappresentante per ciascuno degli ordini regionali degli psicologi con maggior numero di iscritti. Il Tavolo tecnico di cui ai periodi precedenti deve redigere un documento che fornisca chiare ed uniformi linee guida nazionali sui Protocolli di Diagnosi trattamento ed assistenza psicologica correlata al supporto psicologico per le persone sottoposte a misure di quarantena, isolamento volontario e limitazione degli spostamenti. Il Tavolo tecnico dovrà stabilire inoltre le modalità di erogazione del servizio di assistenza psicologica, la predisposizione di aiuti economici (ad esempio bonus) correlati al programma di trattamento psicologico in relazione al diffondersi della pandemia Covid-19,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico come detto in premessa che abbia l'obiettivo di redigere un documento con chiare ed uniformi linee guida e con aiuti economici per consentire alle persone più fragili in stato di isolamento volontario in quarantena, nonché a coloro che sono limitati negli spostamenti, di usufruire di un supporto psicologico continuo per permettere loro di superare le problematiche afferenti la loro salute derivanti dal diffondersi del Covid-19.
9/2921/87Testamento, Massimo Enrico Baroni, Sarli, Vallascas, Trano, Sapia, Menga.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede misure diversificate che riguardano soprattutto la salute delle persone, nonché disposizioni relative al contrasto della pandemia Covid-19. È necessario pertanto che il Governo affronti con adeguate norme anche le gravi problematiche relative alle persone più fragili con un sistema di assistenza psicologica soprattutto per chi è in quarantena ed in isolamento volontario;
    perciò è necessario adottare un provvedimento normativo che istituisca un tavolo tecnico da parte del Ministro della salute di cui devono fare parte un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché rappresentanti delle Regioni che hanno deliberato i protocolli di Diagnosi, Trattamento ed assistenza psicologica correlata alle misure di quarantena e di isolamento volontario. Al suddetto Tavolo dovranno partecipare anche esperti rappresentanti delle principali associazioni scientifiche in materia di assistenza psicologica, un rappresentante CNOP, un rappresentante per ciascuno degli ordini regionali degli psicologi con maggior numero di iscritti. Il Tavolo tecnico di cui ai periodi precedenti deve redigere un documento che fornisca chiare ed uniformi linee guida nazionali sui Protocolli di Diagnosi trattamento ed assistenza psicologica correlata al supporto psicologico per le persone sottoposte a misure di quarantena, isolamento volontario e limitazione degli spostamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di istruire un tavolo tecnico per la redazione di linee guida sui Protocolli di diagnosi, trattamento ed assistenza psicologica correlata al supporto psicologico per le persone sottoposte a misure di quarantena, isolamento volontario e limitazione degli spostamenti.
9/2921/87. (Testo modificato nel corso della seduta) Testamento, Massimo Enrico Baroni, Sarli, Vallascas, Trano, Sapia, Menga.


   La Camera,
   premesso che
    il decreto in esame reca disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, prevedendo anche misura di proroga di termini di disposizioni normative collegate al perdurare dello stato di emergenza;
    la legge 178/2020, all'articolo 1, comma 734, ha istituito un apposito fondo di 5 milioni di euro volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall'epidemia di Covid-19;
    il perdurare dell'emergenza da Covid-19 e le conseguenti limitazioni agli spostamenti adottate per contenere la diffusione dei contagi rendono necessario un ulteriore intervento a sostegno delle città che vedono nel turismo crocieristico un'importante voce di entrata,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un ulteriore rifinanziamento del fondo di cui in premessa tra le misure che saranno adottate con il prossimo decreto sostegni.
9/2921/88Siracusano, Spena.


   La Camera,
   premesso che
    il decreto in esame reca disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, prevedendo anche misura di proroga di termini di disposizioni normative collegate al perdurare dello stato di emergenza;
    la legge 178/2020, all'articolo 1, comma 734, ha istituito un apposito fondo di 5 milioni di euro volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall'epidemia di Covid-19;
    il perdurare dell'emergenza da Covid-19 e le conseguenti limitazioni agli spostamenti adottate per contenere la diffusione dei contagi rendono necessario un ulteriore intervento a sostegno delle città che vedono nel turismo crocieristico un'importante voce di entrata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere un ulteriore rifinanziamento del fondo di cui in premessa in un prossimo provvedimento.
9/2921/88. (Testo modificato nel corso della seduta) Siracusano, Spena.


   La Camera,
   premesso che:
    con decreto ministeriale 2 gennaio 2021 è stato adottato il Piano strategico per la somministrazione dei vaccini anti-SARS-Cov-2;
    il 24 febbraio 2021 il Ministro della salute ha svolto in Parlamento le comunicazioni sulla situazione epidemiologica e sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19 in Italia;
    nella medesima data del 24 febbraio 2021 è stata votata la risoluzione sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica che, tra gli altri, prevede l'impegno volto «ad assicurare l'accesso prioritario alla vaccinazione delle categorie fragili e dei loro familiari conviventi nonché dei caregivers, tenuto conto del rischio clinico e dei fattori ambientali e relazionali cui sono esposti questi ultimi, quali l'impossibilità di mantenere il distanziamento fisico nel caso delle persone con disabilità non autosufficienti e non collaboranti»;
    in data 8 febbraio, sono state adottate le Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-Sars-Cov2/Covid-19, elaborate dal Ministero della salute, in collaborazione con il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid, Aifa, ISS e Agenas;
    in tali Raccomandazioni si prevede che, dopo il completamento della vaccinazione delle persone over 80, sarà data precedenza «alle persone vulnerabili»;
    tra queste rientrano anche i soggetti con «condizioni neurologiche e disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica), e tali condizioni sono specificamente definite nella Tabella 2 del documento come “Sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, paralisi cerebrali infantili, pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive e conviventi, miastenia gravis, patologie neurologiche disimmuni”»;
    allo stato non risultano contemplate altre disabilità altrettanto gravi;
    peraltro, la scelta di adottare, ai fini delle priorità vaccinali, esclusivamente criteri medico-nosografici e di non considerare invece anche fattori ambientali e relazionali, potrebbe tradursi nell'esclusione di molte persone non autosufficienti o non collaboranti, sebbene riconosciute disabili con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
    inoltre, la Tabella 2 delle Raccomandazioni prevede, solo con riferimento ad alcune specifiche patologie, la priorità vaccinale dei conviventi della persona malata, mentre in tutti gli altri casi questa raccomandazione non è presente,

impegna il Governo

ad aggiornare in tempi molto rapidi le Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, elaborate dal Ministero della salute, in collaborazione con il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID, AIFA, ISS e AGENAS, e pubblicate l'8 febbraio 2021, prevedendo che nella categoria dei soggetti «estremamente vulnerabili», oltre ai soggetti già indicati, siano incluse anche tutte le persone titolari di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, tutte le persone con patologie rare e croniche esenti indicate dagli allegati 7 e 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, purché valutate come particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associato al COVID-19, per danno di organo preesistente e compromesso sistema immunitario, nonché i caregiver delle sopra citate categorie, quantomeno ove risultino conviventi con il soggetto fragile.
9/2921/89Noja, Carnevali, Sportiello, Bagnasco, Stumpo, Panizzut, Lapia.


   La Camera,
   premesso che:
    i volontari degli enti di terzo settore impegnati a contatto diretto con persone adulte in difficoltà e/o senza dimora evidenziano il quotidiano rischio a cui vanno incontro, specie nelle mense per i poveri, nei dormitori e nei centri di distribuzione di viveri, farmaci e vestiario,

impegna il Governo

a inserire nelle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti Sars-Covid-19 anche tale specifica tipologia a rischio di volontari.
9/2921/90Lepri, Carnevali, Pini, Siani, Rizzo Nervo.


   La Camera,
   premesso che:
    i volontari degli enti di terzo settore impegnati a contatto diretto con persone adulte in difficoltà e/o senza dimora evidenziano il quotidiano rischio a cui vanno incontro, specie nelle mense per i poveri, nei dormitori e nei centri di distribuzione di viveri, farmaci e vestiario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nelle raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti Sars-Covid-19 anche tale specifica tipologia a rischio di volontari.
9/2921/90. (Testo modificato nel corso della seduta) Lepri, Carnevali, Pini, Siani, Rizzo Nervo.


   La camera,
   premesso che:
    vi è una quantità di cittadini italiani iscritti all'AIRE, residenti in stati esteri che sono oggi in Italia, bloccati per le restrizioni Covid;
    tali cittadini italiani, non essendo residenti, non possono prenotarsi per la vaccinazione;
    tali cittadini sono cittadini italiani e sono a rischio contagio,

impegna il Governo

a garantire anche a tali cittadini la possibilità di prenotarsi e vaccinarsi in Italia.
9/2921/91Ungaro, Di Giorgi, Fitzgerald Nissoli, Schirò, Siragusa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca ulteriori misure urgenti per il contrasto alla pandemia e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2;
    ai fini del contenimento del virus è indispensabile mettere a regime al più presto la campagna di vaccinazioni, che ancora stenta ad essere pienamente attuata sia per problemi di approvvigionamento delle dosi di vaccino, sia per i ritardi nella programmazione e nella logistica causati dal precedente Governo;
    il Piano per la vaccinazione anti SARS-CoV-2, previsto dal decreto ministeriale del 2 gennaio 2021 attualmente in corso di aggiornamento, ha indicato le categorie da vaccinare in via prioritaria. Tra queste sono compresi quei soggetti che presentano patologie che li rendono maggiormente a rischio;
    nella Circolare del Ministero della salute dell'8 marzo 2021, sull'uso del vaccino AstraZeneca anche per i soggetti che hanno superato i 65 anni di età, sono però stati esclusi i soggetti identificati come estremamente vulnerabili in ragione di condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, per ipertensione cronica, diabete, e altro o per patologia concomitante che aumenti considerevolmente il rischio di sviluppare forme fatali di Covid-19, come da patologie indicate nell'allegato 3 alla circolare del 9 febbraio 2021;
    detta circostanza, data dalla limitata disponibilità di vaccini mRNA, e dalle limitazioni all'utilizzo di AstraZeneca per i suddetti soggetti vulnerabili, sta comportando inevitabilmente uno slittamento temporale della vaccinazione di detti soggetti nonostante abbiano una priorità nella somministrazione,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le iniziative al fine di superare le criticità esposte in premessa e procedere a vaccinare quanto prima, senza distinzioni e ulteriori ritardi, tutti i citati soggetti prioritari identificati come estremamente vulnerabili, e che ancora, per i motivi suesposti, non riescono a ricevere il vaccino.
9/2921/92Spena, Siracusano, Marrocco, Baldini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame reca ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; in tale cornice si inseriscono tutte le disposizioni dell'articolo 3 riguardanti l'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Covid-19;
    nell'ambito di tale piano strategico è importante che vengano realmente rispettate delle priorità; ed è priorità vaccinare nel più breve tempo possibile le persone «estremamente vulnerabili», anche indipendentemente dall'età, sulla base di fragilità, patologie gravi e disabilità;
    in particolare, in riferimento alle persone con patologie gravi e disabilità, non si ritiene ragionevole categorizzarle in base ad un numero estremamente limitato di codici di patologie e di esenzioni che non rappresentano la gran parte della platea della disabilità grave e delle patologie soggette comunque a situazione di rilevante vulnerabilità. Il Piano include ad esempio, la sclerosi multipla e la sindrome di Down ma esclude dalla previsione di vaccinazione prioritaria forme gravissime di malattie neuromuscolari come ad esempio la distrofia muscolare o l'atrofia muscolare spinale (SMA) che spesso provocano problemi respiratori gravi e la necessità di una ventilazione meccanica invasiva e/o non invasiva per il conseguente deficit dei muscoli respiratori, che rende questi soggetti a rilevante rischio anche per una comune affezione delle vie respiratorie;
    una soluzione equa potrebbe essere di garantire la priorità vaccinale oltre che alle categorie già previste di pazienti estremamente vulnerabili individuati dal piano vaccini del Ministero della salute, (elenco patologie – Allegato 3 della Circolare del Ministero delia Salute del 9 febbraio 2021), anche alle seguenti 3 tipologie in ordine di priorità:
     1) i «disabili gravissimi» ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016);
     2) gli ulteriori titolari del punto 1 di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
     3) le persone affette da patologie rare e croniche indicate negli Allegati 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 se non comprese nei due punti precedenti ma che comportano comunque «estrema vulnerabilità» al Covid-19, secondo la segnalazione da parte dei Centri di riferimento che hanno in carico il paziente, o di uno specialista di una struttura pubblica o del medico di medicina generale;
     4) la priorità per le citate categorie deve comprendere comunque i caregivers familiari anche dei minori non vaccinabili;
    ci sembra giusto, quindi, che il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, si faccia carico di queste problematiche e garantisca alle Regione e alle Province autonome la fornitura di dosi per la copertura vaccinale prioritaria a tutti i soggetti fragili succitati,

impegna il Governo

a garantire la copertura vaccinale prioritaria per tutti i soggetti fragili indicati nei punti 1), 2), 3) e 4) in premessa.
9/2921/93Meloni, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lollobrigida, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi.


PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: RIZZETTO ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI (DOC. XXII, N. 37-A)

Doc. XXII, n. 37-A - Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

Doc. XXII, n. 37-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

Doc. XXII, n. 37-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)

  1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013 a Siena, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
   a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;
   b) esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;
   c) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano cagionato o cagionino ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David Rossi.

Doc. XXII, n. 37-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.

Doc. XXII, n. 37-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.
  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. La Commissione può procedere altresì a rogatorie internazionali ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo Il del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
3.1. Trano.

Doc. XXII, n. 37-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

Doc. XXII, n. 37-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Organizzazione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ELLENICA SULLA DELIMITAZIONE DELLE RISPETTIVE ZONE MARITTIME, FATTO AD ATENE IL 9 GIUGNO 2020 (A.C. 2786)

A.C. 2786 - Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.

A.C. 2786 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

A.C. 2786 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 2786 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO STATUTO DELL’EAST MEDITERRANEAN GAS FORUM (EMGF), FATTO AL CAIRO IL 22 SETTEMBRE 2020 (A.C. 2842-A)

A.C. 2842-A - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2842-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Statuto dell’East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020.

A.C. 2842-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dello Statuto stesso.

A.C. 2842-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'esecuzione dello Statuto di cui all'articolo 1, valutati in euro 138.800 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2842-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.