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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 9 marzo 2021

TESTO AGGIORNATO AL 19 APRILE 2021

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 marzo 2021.

  Amitrano, Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Carfagna, Casa, Castelli, Chiazzese, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Comaroli, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gava, Gebhard, Gelmini, Germanà, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lacarra, Liuni, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Pallini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Salafia, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Amitrano, Ascani, Bergamini, Boschi, Brescia, Brunetta, Campana, Carfagna, Casa, Castelli, Chiazzese, Cirielli, Coin, Colletti, Colucci, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fassino, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Formentini, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Germanà, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Iovino, Lacarra, Liuni, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Nesci, Occhiuto, Orlando, Paita, Palazzotto, Pallini, Parolo, Perantoni, Rampelli, Ribolla, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Salafia, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 marzo 2021 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CENNI e INCERTI: «Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura» (2930);
   FRANCESCO SILVESTRI ed altri: «Disposizioni in materia di conferimento di poteri speciali alla città di Roma, capitale della Repubblica» (2931);
   ALESSANDRO PAGANO e LOLINI: «Istituzione della Giornata nazionale della vita nascente» (2932).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2884, d'iniziativa dei deputati GAGLIARDI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione del Ministero del mare e della logistica».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali)
  GAGLIARDI ed altri: «Istituzione del Ministero del mare e della logistica» (2884) Parere delle Commissioni V, VI, VIII, IX e XIII;
  CIABURRO ed altri: «Disposizioni per la promozione della dematerializzazione degli archivi comunali nei piccoli comuni» (2891) Parere delle Commissioni V, VIII, IX e XI.

   VI Commissione (Finanze)
  MARTINCIGLIO ed altri: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di deduzione e riporto delle minusvalenze» (2869) Parere delle Commissioni I e V;
   BITONCI ed altri: «Modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la prestazione di garanzia fideiussoria per l'attribuzione del numero di partita IVA a soggetti stranieri» (2878) Parere delle Commissioni I, V, X, XI e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Abolizione del numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari. Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264» (2888) Parere delle Commissioni I, II, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
  S. 1658. – Senatori VERDUCCI ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano» (approvata dal Senato) (2927) Parere delle Commissioni I e V.

   XII Commissione (Affari sociali):
  UNGARO ed altri: «Introduzione di strumenti finanziari in favore dei giovani per la promozione dell'emancipazione giovanile e dell'accesso alla formazione e all'attività lavorativa, imprenditoriale e di volontariato sociale» (2797) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI e XIV.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, in relazione alla notifica della società Zephyr German Bidco GmbH avente ad oggetto l'acquisizione dell'intero capitale sociale della società Flender GmbH (procedimento n. 286/2020).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 2, 4, 5 e 8 marzo 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, e del relativo protocollo di attuazione (COM(2021) 72 final e COM(2021) 73 final), corredata dai rispettivi allegati (COM(2021) 72 final – Annexes 1 to 2 e COM(2021) 73 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione) (COM(2021) 85 final), corredata dai relativi allegati (COM(2021) 85 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2021) 27 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2021) 42 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (COM(2021) 103 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio – A un anno dall'insorgere della pandemia di COVID-19: la risposta della politica di bilancio (COM(2021) 105 final), che è assegnata, in sede primaria, alla V Commissione (Bilancio);
   Raccomandazione della Commissione del 4.3.2021 relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (C(2021) 1372 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 8 dicembre 2020 e 26 febbraio 2021, il testo delle seguenti raccomandazioni e risoluzioni, adottate dall'Assemblea stessa nel corso della riunione della Commissione permanente, svoltasi il 4 dicembre 2020, nonché nel corso della prima parte della Sessione ordinaria, svoltasi a Strasburgo dal 25 al 28 gennaio 2021, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Raccomandazione n. 2190 – Una tutela efficace per i minori migranti non accompagnati e separati (Doc. XII-bis, n. 230) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Raccomandazione n. 2191 – Migrazione degli investimenti (Doc. XII-bis, n. 231) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Raccomandazione n. 2192 – Diritti ed obblighi delle ONG che assistono i profughi ed i migranti in Europa (Doc. XII-bis, n. 232) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2353 – Sostenere le persone affette da autismo e le loro famiglie (Doc. XII-bis, n. 233) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione n. 2354 – Una tutela efficace per i minori migranti non accompagnati e separati (Doc. XII-bis, n. 234) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2355 – Migrazione degli investimenti (Doc. XII-bis, n. 235) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2356 – Diritti ed obblighi delle ONG che assistono i profughi ed i migranti in Europa (Doc. XII-bis, n. 236) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Raccomandazione n. 2193 – L'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (Doc. XII-bis, n. 237) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Raccomandazione n. 2194 – Restrizioni alle attività delle ONG negli Stati membri del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 238) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2357 – Stato di avanzamento della procedura di monitoraggio dell'Assemblea (gennaio-dicembre 2020) (Doc. XII-bis, n. 239) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2358 – L'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (Doc. XII-bis, n. 240) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2359 – I giudici in Polonia e nella Repubblica di Moldavia devono rimanere indipendenti (Doc. XII-bis, n. 241) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2360 – Modifiche al Regolamento dell'Assemblea – seguiti alla risoluzione n. 2319 (2020) sulla procedura complementare congiunta tra Comitato dei Ministri e Assemblea parlamentare in risposta a una grave violazione degli obblighi statutari da parte di uno Stato membro (Doc. XII-bis, n. 242) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2361 – Vaccini contro il COVID-19: considerazioni etiche, giuridiche e pratiche (Doc. XII-bis, n. 243) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione n. 2362 – Restrizioni alle attività delle ONG negli Stati membri del Consiglio d'Europa (Doc. XII-bis, n. 244) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2363 – La contestazione, per fondati motivi, delle credenziali non ancora ratificate della delegazione parlamentare della Federazione russa (Doc. XII-bis, n. 245) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2364 – Profilazione etnica in Europa: una questione estremamente preoccupante – (Doc. XII-bis, n. 246) – alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 2 marzo 2021, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 4 febbraio 2021, causa C-640/19, Azienda agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e altri contro Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e Ministero delle politiche agricole e forestali. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Quote latte – Prelievi sulle eccedenze – Latte rivolto alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d'origine protetta (DOP) e sono destinati all'esportazione verso Paesi terzi – Esclusione – Articolo 32, lettera a), articolo 39, paragrafi 1 e 2, lettera a), articolo 40, paragrafo 2, e articolo 41, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Princìpi di proporzionalità e di non discriminazione – Validità (Doc. XIX, n. 116) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 3 febbraio 2021, cause riunite C-155/19 e C-156/19, Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e Consorzio Ge.Se.Av. Scarl contro De Vellis Servizi Globali Srl. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. Appalti pubblici – Procedura di affidamento degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 2, paragrafo 1, punto 4 – Amministrazione aggiudicatrice – Organismi di diritto pubblico – Nozione – Federazione sportiva nazionale – Soddisfacimento di esigenze di interesse generale – Vigilanza sulla gestione della federazione da parte di un organismo di diritto pubblico (Doc. XIX, n. 117) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 febbraio 2021, causa C-481/19, DB contro Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale. Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 14, paragrafo 3 – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) – Abuso di mercato – Sanzioni amministrative aventi carattere penale – Omessa collaborazione con le autorità competenti – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto di mantenere il silenzio e di non contribuire alla propria incolpazione (Doc. XIX, n. 118) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2021, causa C-95/19, Agenzia delle dogane contro Silcompa Spa. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Direttiva 76/308/CEE – Articoli 6 e 8, nonché articolo 12, paragrafi da 1 a 3 – Assistenza reciproca in materia di recupero di taluni crediti – Accisa esigibile in due Stati membri per le medesime operazioni – Direttiva 92/12/CE – Articoli 6 e 20 – Immissione in consumo di prodotti – Falsificazione del documento amministrativo di accompagnamento – Irregolarità o infrazione commessa nel corso della circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo del tributo – Svincolo irregolare di prodotti da un regime sospensivo – «Duplicazione della pretesa impositiva» relativa ai diritti di accisa – Controllo effettuato dai giudici dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita – Rifiuto della richiesta di assistenza presentata dalle autorità competenti di un altro Stato membro – Presupposti (Doc. XIX, n. 119) – alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alle criticità concorrenziali della disciplina nazionale dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di rinnovi automatici di concessioni per piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e delle relative discipline regionali e provinciali attuative.

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazione di nomine governative.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 marzo 2021, ha dato comunicazione della nomina dell'ingegnere Fabrizio Curcio a capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 marzo 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la comunicazione concernente la nomina del generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo a Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di quelle connesse alla rapida ed efficace attuazione della campagna vaccinale nazionale.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2066 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2021, N. 2, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER L'ANNO 2021 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2921)

A.C. 2921 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 è stato presentato al Senato per la conversione in legge e giunge in quest'Aula modificato rispetto alla composizione originaria che prevedeva 6 articoli e 17 commi, divenuti 9 articoli e 23 commi nel corso dell'esame presso il Senato;
    il decreto si articola attraverso quattro diverse aree di intervento, che vanno dalla proroga delle misure legate alla diffusione del COVID-19, conseguentemente alla proroga al 30 aprile 2021 dello stato d'emergenza, alla definizione di misure per l'attuazione del piano strategico dei vaccini, passando attraverso l'introduzione di misure concernenti le prossime scadenze elettorali, per concludere con la proroga di vigenza dei permessi di soggiorno;
    è necessario evidenziare che nel decreto sono confluiti altri due decreti; nello specifico il testo oggi in esame dispone l'abrogazione del decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e si dispone l'abrogazione del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», stabilendo al contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza;
    il contenuto del decreto-legge n. 15 è confluito nell'articolo 1 del presente provvedimento, mentre non è stato riprodotto il contenuto del decreto-legge n. 12, il quale ha esaurito i suoi effetti, in quanto si limitava a prorogare la disciplina del blocco della mobilità interregionale fino al 25 febbraio 2021;
    in merito al contenuto complessivo del provvedimento, le misure più salienti rimandano al differimento al 30 aprile 2021 del termine di applicazione delle misure restrittive enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020. È inoltre differito al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 33 del 2020;
    le varie misure proposte prevedono il divieto di spostamenti tra regioni e province autonome per il periodo dal 16 gennaio al 27 marzo del 2021. Inoltre, una norma introdotta al Senato detta limitazioni agli spostamenti verso abitazioni private nella Regione – se zona gialla – o nel Comune – se zona arancione e si prevede che per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti siano consentiti gli spostamenti verso abitazioni situate in diverso Comune, purché ad una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini;
    risultano ampliate, al momento, le possibili fattispecie di passaggio di una regione dalla classificazione come zona cosiddetta gialla ad una classificazione che comporti un grado superiore di restrizioni e si introduce, inoltre, la nuova «zona bianca», valida per le Regioni e le Province autonome nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi sia inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collochino in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
    il provvedimento prevede inoltre l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale, predisposta e gestita da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, avvalendosi prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica;
    è di tutta evidenza, innanzi tutto, il carattere eterogeneo di un decreto che dovrebbe essere caratterizzato da omogeneità nel contenuto; inoltre, ancora una volta, ci troviamo a discutere di un provvedimento che tende a restringere – reiterando nel tempo i limiti posti agli spostamenti tra regioni e comuni – i diritti costituzionalmente garantiti, in particolare quelli legati alla libertà individuale e personale di ciascuno dei cittadini italiani. Il gruppo di Fratelli d'Italia continua ad essere fermamente contrario all'idea che, attraverso lo strumento del decreto-legge, si possa ipotizzare di limitare diritti costituzionalmente garantiti;
    il decreto-legge n. 2 del 2021 di fatto proroga fino al 30 aprile di quest'anno il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei due decreti emanati nella stessa identica direzione nel corso del 2020, ossia il decreto-legge n. 19, che abbiamo fermamente contestato, e il decreto-legge n. 33, che ha parzialmente ridotto i difetti costituzionali contenuti nel medesimo decreto n. 19;
    occorre segnalare ancora una volta il fatto che la confluenza dei decreti-legge nei disegni di legge di conversione di altri decreti in corso di esame del Parlamento non solo crea confusione minando la chiarezza con cui dovrebbero essere formulate le disposizioni di legge, ma costituisce un fenomeno oggetto di costanti rilievi da parte del Comitato per la legislazione. Infatti, il Comitato, in uno degli ultimi decreti esaminati in questa Aula, il disegno di legge n. 2835 di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020 in materia di emergenza COVID-19, ha raccomandato di «evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che in particolare la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e di provocare un danno, oltre che alla comprensibilità dei testi da parte dei cittadini, anche agli equilibri istituzionali; la confluenza in unico testo di più decreti-legge contribuisce infatti all'aumento delle dimensioni dei testi all'esame del Parlamento e quindi alla loro complessità, con la conseguenza di concentrare la discussione nel primo ramo di esame; in questo modo si prefigura un monocameralismo di fatto che necessita invece di essere decisamente superato già in questa fase della vita delle istituzioni.»;
    sin dall'inizio della pandemia il gruppo di Fratelli d'Italia ha contestato il ricorso al proliferare confuso di decreti-legge da cui è scaturita una esondazione di poteri a danno dei diritti e delle libertà, prima fra tutte la libertà personale tutelata dall'articolo 13 della Costituzione;
    il protrarsi della situazione di emergenza deve essere gestita con gli strumenti ordinari e non con leggi speciali, né con editti che estromettono l'unico organo legittimato a limitare i diritti e le libertà, e cioè il Parlamento;
    purtroppo la consuetudine stessa consolidatasi in capo all'emanazione dei provvedimenti di urgenza legati al contenimento e al contrasto della diffusione da COVID-19 sta rappresentando la legittimazione di costanti rimaneggiamenti legislativi e di proposizione di correttivi legislativi, che per ragioni di opportunità politica o finanziaria non si collocano in opportuni ed adeguati interventi legislativi di natura ordinaria;
    si tratta di una prassi, reiteratamente censurata dalla Corte Costituzionale, che si colloca ulteriormente in contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;
    proprio per il suo carattere di eccezionalità, lo stato di emergenza non può diventare la regola e, proprio per questo, sia la legge che lo prevede, sia la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale hanno insistito sulla necessaria brevità degli strumenti derogatori, che possono produrre conseguenze negative creando tensioni a livello sociale ed economico;
    tuttavia, il Governo continua ad adottare misure non chiare causando incertezza e disorientamento nei cittadini e in tutti i settori economici, produttivi e commerciali;
    molti settori economici e produttivi, che hanno investito somme importanti per poter garantirsi la riapertura «in sicurezza», si trovano a non poter lavorare, a causa delle chiusure loro imposte, spesso con pochissimo anticipo; è il caso, solo per fare qualche esempio, dei servizi di ristorazione, delle attività sportive come le palestre e le piscine costrette ancora una volta alla chiusura – nonostante siano in grado di garantire il servizio in condizioni di sicurezza –, il settore dei congressi e degli eventi, gli impianti sciistici;
    in questo quadro non è definito il confine tra la necessità di emanare ulteriori disposizioni restrittive e la reale efficacia delle stesse in relazione al contenimento dei contagi, considerato il continuo aumento e il diffondersi delle diverse varianti;
    il provvedimento in esame ancora una volta legittima l'utilizzo reiterato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non soggetto neanche al controllo preventivo del Presidente della Repubblica, essendo un semplice atto normativo secondario che, in quanto tale, è sottratto al vaglio successivo del Parlamento e del Presidente della Repubblica;
    sulla base delle considerazioni esposte, appare dunque evidente, ad avviso dei firmatari del presente atto, come il provvedimento in esame si ponga in contrasto sia con la tutela delle libertà personali, sia con l'attribuzione del potere legislativo sanciti e garantiti dalla Costituzione, pertanto,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2921.
N. 1. Lollobrigida, Bellucci, Gemmato, Foti.

A.C. 2921 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2921 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17, 1.101, 1.102, 3.4, 3.5, 3.8, 3-bis.1 e 3-bis.2, e sugli articoli aggiuntivi 2-bis.01, 2-bis.02, 2-bis.03, 3.01, 3-bis.01, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05 e 5.06, inquanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2921 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 12 del 2021.
  3. Il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 15 del 2021.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
  3. Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  4. Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale, ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano le seguenti misure:
   a) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; nelle regioni individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 16-quater e 16-quinquies del decreto-legge n. 33 del 2020, l'ambito degli spostamenti di cui al primo periodo è quello comunale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);
   b) qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

  5. All'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, dopo il comma 16-quater, sono aggiunti i seguenti:
   « 16-quinquies. Le misure di cui al comma 16-quater previste per le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con livello di rischio moderato si applicano, secondo la medesima procedura ed in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, anche alle regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto.
   16-sexies. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all'interno delle quali cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e le attività sono disciplinate dai protocolli individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono essere adottate, in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.».

Articolo 2.
(Sanzioni)

  1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Articolo 3.
(Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)

  1. Al fine di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. A tali fini, la piattaforma di cui al periodo precedente tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente in forma aggregata. Nell'eventualità in cui il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, su istanza della medesima regione o provincia autonoma, la piattaforma di cui al presente comma esegue altresì, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.
  2. In coerenza con l'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono affidate al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di seguito «Commissario straordinario», il quale, in via d'urgenza, al fine di assicurare l'immediata operatività della piattaforma, in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica che siano in grado di assicurare una presenza capillare sul territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito.
  3. Nel rispetto dei princìpi stabiliti dal piano di cui al comma 1 e dal presente articolo, il Commissario straordinario si raccorda altresì con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020, nonché con l'Agenzia Italiana del farmaco e con l'Istituto superiore di sanità, i quali, fermo restando quanto previsto dal comma 7, possono accedere alle informazioni aggregate presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1.
  4. Alle regioni e alle province autonome sono affidate le diverse fasi della vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, ivi inclusa l'offerta attiva alle categorie di assistiti individuate in base ai criteri indicati dal piano strategico di cui al comma 1. Le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse sono gestite dalle regioni e dalle province autonome, che le eseguono, in qualità di titolari del trattamento, attraverso i propri sistemi informativi vaccinali. Nell'eventualità di cui al terzo periodo del comma 1, ferma restando la titolarità del trattamento in capo alla regione o alla provincia autonoma richiedente, la piattaforma nazionale di cui al comma 1, gestita dal Commissario straordinario per conto della stessa ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, assicura tutte le funzionalità necessarie all'effettuazione delle operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione, in regime di sussidiarietà. Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili alla piattaforma nazionale i dati individuali necessari alla corretta gestione delle operazioni di cui al precedente periodo, in regime di sussidiarietà.
  5. Fermo restando l'obbligo informativo posto in capo alle regioni e alle province autonome ai sensi del decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2018, istitutivo dell'Anagrafe Nazionale Vaccini, al fine di consentire il monitoraggio dell'attuazione del piano di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o, nell'eventualità di cui al terzo periodo del comma 1, attraverso la piattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2 su base individuale, in conformità al predetto decreto 17 settembre 2018, con frequenza almeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate sul sito istituzionale dello stesso Ministero. Tale trasmissione è effettuata in modalità incrementale e include anche l'informazione sull'eventuale stato di gravidanza della persona vaccinata. Le regioni e le province autonome, mediante i propri sistemi informativi o mediante la piattaforma nazionale di cui al comma 1, nei casi in cui quest'ultima operi in sussidiarietà, trasmettono altresì i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, in forma aggregata, al Ministero della salute, il quale, tramite interoperabilità, per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, rende disponibili alla piattaforma nazionale di cui al medesimo comma strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini.
  6. I dati personali trattati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 in regime di sussidiarietà, alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria anche a carattere transfrontaliero legate alla diffusione del COVID-19, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.
  7. Per consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologia, il Ministero della salute trasmette, in interoperabilità con la piattaforma di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, all'Istituto superiore di sanità i dati individuali relativi ai soggetti cui è somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell'Anagrafe Nazionale Vaccini.
  8. Per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini è autorizzata la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il medesimo anno.

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni per l'anno 2021)

  1. In considerazione del permanere dell'emergenza da COVID-19 e del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale:
   a) al comma 1 dell'articolo 31-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021» e le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021»;
   b) al comma 4-terdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 maggio 2021».

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno)

  1. All'articolo 3-bis, comma 3. del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
   b) le parole da: «alla cessazione» fino al termine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «alla medesima data».

Articolo 6.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2921 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione»;
   il comma 4 è soppresso;
   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.
  4-ter. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia»;
   al comma 5:
    la numerazione del capoverso: «16-quinques» è sostituita dalla seguente: «16-quinquies»;
    dopo il capoverso 16-sexies è aggiunto il seguente:
  «16-septies. Sono denominate:
   a) “Zona bianca”, le regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
   b) “Zona arancione”, le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno moderato, nonché le regioni, di cui al comma 16-quinquies, che, in presenza di un'analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto;
   c) “Zona rossa”, le regioni, di cui al comma 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato;
   d) “Zona gialla”, le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c)».

  All'articolo 2:
   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – (Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore) – 1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti».

  All'articolo 3:
   al comma 1, terzo periodo, le parole: «su istanza» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta»;
   al comma 3:
    al primo periodo, dopo le parole: «princìpi stabiliti dal piano» è inserita la seguente: «strategico»;
    al secondo periodo, le parole da: «informa periodicamente» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «trasmette ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
   al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «monitoraggio dell'attuazione del piano» è inserita la seguente: «strategico» e le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale»;
   al comma 7, le parole: «e farmaco-epidemiologia» sono sostituite dalle seguenti: «e farmaco-epidemiologica» e le parole da: «di cui all'ordinanza» fino a: «n. 640» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza) – 1. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito».

  All'articolo 4:
   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
   « b-bis) al comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo le parole: “dell'anno 2020” sono inserite le seguenti: “e dell'anno 2021”;
   b-ter) al comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, dopo le parole: “del 2020” sono inserite le seguenti: “e del 2021”».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

A.C. 2921 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 15 marzo.
1.100. Foti, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2, le parole «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «leggi o atti aventi forza di legge»;
   b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «I decreti» sono sostituite dalle seguenti: «I provvedimenti».
1.3. Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «ai sensi degli stessi articoli 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».
1.15. Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «solamente con legge o atto avente forza di legge».
1.16. Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-bis.1. È in ogni caso permesso lo spostamento verso una propria abitazione privata, anche se in locazione, anche per un periodo inferiore ai dodici mesi, e dopo la proclamazione dello stato di emergenza, previa dimostrazione, da parte del locatario, di abitudine di soggiorno nel luogo dove è situata l'abitazione in locazione negli anni precedenti al 2020.
1.22. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 4-ter, dopo le parole: relativi confini aggiungere le seguenti: e senza limiti di distanza per i Comuni montani.
1.21. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 4-ter, dopo le parole: relativi confini aggiungere le seguenti: ovvero 50 chilometri per i Comuni montani.
1.20. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 5, capoverso 16-sexies, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: illustrate preventivamente alle Camere, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati.
1.11. Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, alla gestione separata Inps e alle Casse di previdenza private, non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività motoria in strutture, sia pubbliche sia private, ovvero all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5-ter. L'indennità di cui al comma 5-bis è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 30 aprile 2021.
  5-quater. L'indennità di cui al comma 5-bis può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena.
  5-quinquies. L'indennità di cui al comma 5-bis è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5-bis a 5-quinquies, stimati in 80 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1.8. Bellucci, Gemmato, Delmastro Delle Vedove.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute istituisce un tavolo tecnico con un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti delle Regioni che hanno deliberato i Protocolli di Diagnosi, Trattamento e Assistenza psicologica correlata alle misure di quarantena e isolamento volontario, esperti rappresentanti delle principali associazioni scientifiche in materia di assistenza psicologica, un rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (CNOP), un rappresentante per ciascuno dei tre ordini regionali degli psicologi con maggior numero di iscritti, un rappresentante dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), con l'obiettivo di:
   a) redigere un documento che fornisca chiare ed uniformi linee guida nazionali sui Protocolli di Diagnosi, Trattamento e Assistenza Psicologica correlata al supporto psicologico per chi è costretto da misure di quarantena, isolamento volontario e limitazione degli spostamenti;
   b) stabilire le modalità di erogazione del servizio e i costi unitari e i tetti economici per bonus di spesa per l'assistenza psicologica COVID-19 correlata, anche attraverso la modalità del credito d'imposta;
   c) stabilire ulteriori modalità della compartecipazione alla spesa per prestazioni ulteriori e l'ottimizzazione del bacino d'utenza che usufruisce delle prestazioni sanitarie correlate al programma di trattamento psicologico;
   d) redigere un documento finale di previsione di risparmio di spesa sanitaria nazionale conseguente all'erogazione dei bonus per l'assistenza psicologica correlata all'emergenza COVID-19.

  5-ter. Per le finalità del servizio da erogare ai sensi del comma 5-bis, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare all'erogazione dei bonus di spesa per l'assistenza psicologica. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le misure applicative dei commi 5-bis e 5-ter, nonché le modalità di accesso al Fondo.
1.102. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Colletti, Cabras, Testamento, Giuliodori, Corda, Trano.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. A un solo genitore per ciascun figlio a carico minore di anni 18 è riconosciuto un voucher, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.
  5-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
1.9. Bellucci, Gemmato, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. In ogni caso, su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.
  5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.
1.4. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli, Albano.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado garantiscono l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.
  5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.
1.5. Bellucci, Gemmato, Bucalo, Frassinetti, Rampelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, attraverso il potenziamento delle vaccinazioni, con apposito decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede a siglare un accordo con i medici di medicina generale al fine di garantire la somministrazione a domicilio e negli studi medici dei vaccini anti-Covid, in particolare agli over 80 e ai soggetti fragili che non possono recarsi nei punti vaccinali.
  5-ter. Presso il Ministero della salute è istituito un tavolo di lavoro con le Regioni e le province autonome e le categorie economiche e produttive per definire un protocollo unico per la somministrazione dei vaccini anche nei luoghi di lavoro, nel rispetto di tutte le disposizioni sanitarie.
1.101. Lollobrigida, Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare la somministrazione dei vaccini a tutto il personale che presta attività lavorativa negli istituti del territorio a prescindere dalla natura contrattuale del rapporto di lavoro e dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro.
  5-ter. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assicura la fornitura in tempo utile alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano della quantità di dosi sufficienti e necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.
1.12. Rizzetto, Bucalo, Frassinetti, Bellucci, Gemmato, Galantino, Albano, Deidda.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare la somministrazione dei vaccini a tutto il personale che presta attività lavorativa negli istituti di formazione pubblici e privati le cui attività sono consentite in presenza in conformità all'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021.
  5-ter. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assicura la fornitura in tempo utile alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano della quantità di dosi sufficienti e necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.
1.13. Rizzetto, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, il Ministero dell'Istruzione garantisce a tutto il personale scolastico il sistema di prenotazione on line dei vaccini anche a chi è titolare di posto in una provincia differente da quella di residenza.
1.2. Bucalo, Frassinetti, Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Paxia.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, assicura entro e non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la fornitura alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle dosi vaccinali necessarie a garantire la copertura vaccinale prioritaria ai soggetti fragili, alle persone con patologie gravi e i disabili.
1.14. Rizzetto, Bellucci, Gemmato, Caiata.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In ragione di un rischio di contagio più elevato a carico degli informatori scientifici del farmaco, a causa dello svolgimento della loro attività all'interno di ospedali e ambulatori, con apposito decreto da emanarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute provvede ad inserire tale categoria nella Fase I del «Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2», in quanto rientranti nelle categorie prioritarie, poiché assimilabili al personale non sanitario operante a qualsiasi titolo nelle strutture del servizio sanitario.
1.105. Menga, Massimo Enrico Baroni, Sapia, Leda Volpi, Sarli, Testamento, Trano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire una più ampia copertura vaccinale delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio del COVID-19, sono inseriti tra le categorie da vaccinare in via prioritaria a partire dalle fasi iniziali, come indicate nel Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 del Ministero della salute, i volontari della solidarietà e dell'assistenza, i lavoratori di servizi essenziali, gli ospiti ed i lavoratori delle comunità, dei centri di accoglienza, il personale operante all'interno di Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, nonché tutto il personale amministrativo delle case circondariali.
1.106. Sodano, Massimo Enrico Baroni.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. In ragione della notevole riduzione di attività, connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i titolari di strutture turistico ricettive è sospeso, sino al 31 dicembre 2021, il pagamento del canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per gli apparecchi televisivi di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
1.1. Sodano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle zone gialle, arancioni e rosse, ed affini, comunque denominate, in ambito regionale e provinciale, è consentito l'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di distanziamento sociale e tutela igienico-sanitaria e delle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
1.23. Caretta, Ciaburro, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 6, le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
1.17. Rampelli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle zone gialla e bianca in ambito regionale è consentita, purché sia garantito il rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sanitaria, l'attività di palestre e scuole di danza destinate alla pratica sportiva dilettantistica.
1.10. Bellucci, Foti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni per l'esercizio delle attività di palestre e piscine)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su tutto il territorio nazionale, nelle regioni contrassegnate come «zone gialle», è consentita la ripresa delle attività di palestre e piscine, nel pieno rispetto delle misure previste dal «Nuovo protocollo attuativo delle Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere», approvato il 22 ottobre 2020 dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1.06. Meloni, Lollobrigida, Caiata, Bellucci, Gemmato, Bond, Prisco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in favore dei malati cronici o terminali)

  1. Per agevolare la reperibilità e l'utilizzo con finalità terapeutica della cannabis, in favore di pazienti affetti da gravi malattie genetiche, croniche, oncologiche, in fase terminale, ovvero con disabilità pari o superiore al 60 per cento, all'articolo 26 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «Salvo quanto stabilito nel comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto stabilito nei commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite le seguenti condotte alle condizioni di seguito stabilite:
   a) la coltivazione privata, per uso esclusivamente personale e terapeutico, di cinque piante di cannabis di sesso femminile, senza limitazione di caratteristiche genetiche e di contenuto di cannabinoidi, per ciascuna persona maggiore di età, fino al numero massimo di tre persone maggiorenni per domicilio; chi, per approvvigionamento personale, ricerca o uso medico, intenda coltivare un quantitativo superiore di piante presenta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo una comunicazione, non soggetta ad alcuna autorizzazione, recante l'indicazione del numero delle piante e del luogo di coltivazione; in caso di mancata o errata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250, aumentata a euro 2.500 in caso di recidiva. La coltivazione non deve avere scopo di lucro; in caso di cessione del prodotto, si applica l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
   b) la detenzione delle infiorescenze delle piante di cannabis di cui alla lettera a) raccolte ed essiccate e dei loro derivati, purché non sia svolta alcuna attività a scopo di lucro;
   c) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo all'aperto, essa deve essere svolta in luogo del quale la persona che ha la responsabilità della coltivazione privata disponga in base a un titolo giuridico valido;
   d) nel caso in cui la coltivazione abbia luogo in un ambiente chiuso, essa deve rispettare le seguenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza:
    1) presenza di prese d'aria per l'aerazione dei locali;
    2) installazione di impianti elettrici a norma di legge;

   e) il raccolto deve essere detenuto lontano dalla portata di persone minori di età».
1.01. Sodano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:
   a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, sentite le principali associazioni di categoria del settore, delle sale da spettacolo fino alle ore 21.30 nei limiti di capienza del 75 per cento;
   b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, sentite le principali associazioni di categoria, di concerti e spettacoli fino alle ore 21.30 nei limiti di capienza del 75 per cento;
   c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, sentite le principali associazioni di categoria del settore, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.
1.02. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Nuove disposizioni per l'esercizio delle attività dei servizi di ristorazione)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su tutto il territorio nazionale si applicano le seguenti disposizioni:
   a) nelle regioni contrassegnate come «zone gialle», le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, che assicurano il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 22:00;
   b) nelle regioni contrassegnate come «zone arancioni», le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie che assicurino il pieno rispetto delle misure di distanziamento e igiene, sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 18:00.

  2. Con proprio decreto da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute indica, con gli opportuni adeguamenti rispetto al livello di rischio delle singole regioni, le relative misure di carattere regolamentare e adotta le linee guida per l'esercizio in sicurezza delle attività di cui al comma 1, prevedendo le opportune misure di controllo sul rispetto delle misure di distanziamento e igiene.
1.04. Meloni, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Caiata, Trancassini, Mollicone, Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato, Foti.

ART. 2-bis.
(Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore)

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo a fondo perduto da destinare alle imprese nel settore sportivo)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, alle imprese del settore sportivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche, le società dell'impiantistica sportiva.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni professionali e gli operatori del settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto al periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 1o marzo 2021 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2021 e 500 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2-bis.01. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo a fondo perduto da destinare all'attività d'impresa culturale)

  1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, alle imprese culturali, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, del settore museale, delle mostre, delle gallerie d'arte, della danza.
  2. Con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della cultura, sentiti gli operatori del settore e le associazioni professionali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce i criteri di domanda e di accesso al contributo.
  3. L'ammontare del contributo è calcolato sui termini di perdita di fatturato rispetto il periodo intercorrente fra la dichiarazione dello stato d'emergenza e il 1o marzo 2021 e il medesimo periodo dell'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni per l'anno 2021 e 800 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2-bis.02. Mollicone, Frassinetti, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Contributo caregivers familiari)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un contributo fino a 2000 euro per il 2021. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
2-bis.03. Bellucci, Gemmato.

ART. 3.
(Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2)

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ogni sessanta con le seguenti: ogni trenta.
3.6. Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una impossibilità alla somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3.5. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Ai fini del contenimento della diffusione della pandemia da COVID-19 ed in considerazione del permanere dell'emergenza sanitaria, nonché delle esigenze logistiche legate alla somministrazione delle dosi vaccinali, è istituita una piattaforma digitale delle vaccinazioni, il cui accesso è consentito a tutti i punti vaccino, atta a monitorare l'andamento del processo di consegna e gestione dei vaccini, delle somministrazioni, degli eventi avversi e degli appuntamenti in prima e seconda inoculazione, nel pieno ed integrale rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.
  7-ter. La piattaforma digitale di cui al comma 7-bis, è resa operativa mediante interoperabilità con l'Anagrafe Nazionale Vaccini del Ministero della salute e con l'istituto Superiore di Sanità, di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 5 novembre 2018. Nell'ambito del processo di gestione di cui al precedente comma, sono identificati i pertinenti sistemi di monitoraggio delle trasmissioni e della qualità dei dati relativi al flusso delle prenotazioni giornaliere di vaccinazioni contro il COVID-19 ed i meccanismi di supporto alle diverse tipologie di utenti dell'Anagrafe stessa.
  7-quater. L'istituzione della piattaforma di cui al comma 7-bis e l'adeguamento della piattaforma di cui al comma 7-ter avvengono nell'ambito delle risorse umane, economiche e strumentali già in dotazione al Ministero della salute.
3.8. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Nelle more di una riforma organica del welfare che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e) della legge 11 marzo 1988, n. 67 devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.
3.4. Bellucci, Gemmato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Nelle more dell'avanzamento dei processi di informazione scientifica e validazione in atto presso l'Agenzia Europea per i medicinali («EMA») e l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e del perfezionamento dei necessari iter autorizzativi per l'immissione nel sistema europeo di approvvigionamento, distribuzione e somministrazione relativi ai vaccini Sinovac e Sputnik V, nell'ambito della strategia europea sui vaccini, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di creare le condizioni per procedere immediatamente all'approvvigionamento di dosi al momento dell'approvazione, avvia le opportune attività di pianificazione strategica per l'approvvigionamento di un quantitativo sufficiente ad integrare la fornitura rispetto al fabbisogno nazionale programmato.
3.7. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione della raccolta dei dati a fini epidemiologici relativi alle diagnosi cliniche di malati per le infezioni da SARS-CoV-2 e del tracciamento dei relativi isolamenti obbligatori e volontari)

  1. Al fine di potenziare la raccolta dei dati relativi al quadro epidemiologico per il tracciamento delle infezioni da SARS-CoV-2 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, da parte della classe medica preposta, sulla base delle diagnosi cliniche rilevate, le attività di tracciamento sul territorio nazionale delle diagnosi cliniche, delle sospette diagnosi, delle disposizioni d'isolamento volontario ed obbligatorio fornite ai loro pazienti. A tali fini, la piattaforma di cui al periodo precedente, dotata di sistemi informatici di anonimizzazione e di tutela della privacy, ai sensi della normativa vigente in materia di dati sanitari, prevede l'inserimento dei dati relativi in forma di dati grezzi. Nell'eventualità in cui il sistema informativo di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle raccolta dei dati clinici per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, su richiesta della medesima regione o provincia autonoma, la piattaforma di cui al presente comma esegue altresì, in sussidiarietà, le operazioni di registrazione dei casi di diagnosi o sospetta diagnosi da SARS-CoV-2, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.
  2. In coerenza con le normative vigenti, le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma di cui al comma 1 sono affidate al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, di seguito «Commissario straordinario», il quale, in via d'urgenza, al fine di assicurare l'immediata operatività della piattaforma, in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica che siano in grado di assicurare una presenza capillare sul territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito.
  3. Nel rispetto dei princìpi stabiliti al comma 1 e dal presente articolo, il Commissario straordinario si raccorda altresì con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale nonché con il Comitato Tecnico Scientifico e con l'Istituto superiore di sanità, i quali, fermo restando quanto previsto dal comma 7, possono accedere alle informazioni anonimizzate presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmette ogni sessanta giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della piattaforma informatica di cui al comma 1 e ne informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Nell'eventualità di cui al terzo periodo del comma 1, ferma restando la titolarità del trattamento in capo alla regione o alla provincia autonoma richiedente, la piattaforma nazionale di cui al comma 1, gestita dal Commissario straordinario per conto della stessa ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, assicura tutte le funzionalità necessarie all'effettuazione delle operazioni di inserimento, registrazione in conformità alla normativa sulla tutela della privacy, e trasmissione, in regime di sussidiarietà. Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili alla piattaforma nazionale i dati individuali necessari alla corretta gestione delle operazioni di cui al precedente periodo, in regime di sussidiarietà.
  5. Al fine di consentire il monitoraggio continuo del quadro epidemiologico italiano, le regioni e le province autonome, attraverso i propri sistemi informativi o, attraverso la piattaforma nazionale, trasmettono al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle diagnosi cliniche per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, con frequenza almeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate nel sito internet istituzionale dello stesso Ministero. Tale trasmissione è effettuata in modalità incrementale e include anche l'informazione sull'eventuale stato di gravidanza del paziente oltre che del quadro patologico di comorbilità. Le regioni e le province autonome, mediante i propri sistemi informativi o mediante la piattaforma nazionale di cui al comma 1, nei casi in cui quest'ultima operi in sussidiarietà, trasmettono altresì i dati relativi, in forma anonimizzata, al Ministero della salute, il quale, tramite interoperabilità, per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, rende disponibili alla piattaforma nazionale di cui al medesimo comma strumenti di monitoraggio.
  6. I dati personali trattati attraverso la piattaforma di cui al comma 1 in regime di sussidiarietà, alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria anche a carattere transfrontaliera legate alla diffusione del COVID-19, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021, devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679.
  7. Per consentire lo svolgimento di attività di politica sanitaria epidemiologica, il Ministero della salute trasmette, in interoperabilità con le piattaforme già in essere relative al Fascicolo Sanitario Elettronico, all'istituto superiore di sanità i dati individuali relativi ai soggetti con diagnosi e trattamenti per i trattamenti da SARS-CoV-2 oltre che le relative richieste di isolamento volontario e obbligatorio da parte della classe medica preposta.
  8. Per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica è autorizzata la spesa di 966.000 euro per l'anno 2021. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il medesimo anno.
3.01. Massimo Enrico Baroni, Sapia, Sarli, Leda Volpi, Colletti, Cabras, Spessotto, Corda, Trano, Paxia, Menga.

ART. 3-bis.
(Incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «con durata non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con durata non superiore alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal virus SARS-COV-2 di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.».
3-bis.1. Gemmato, Bellucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «con durata non superiore a sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «con durata non superiore a 18 mesi».
3-bis.2. Gemmato, Bellucci.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Servizio di supporto psicologico da Covid-19)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per gli anni 2021, 2022 e 2023, con dotazione di 1 milione di euro, per ciascun anno, da destinare all'attivazione di un servizio permanente di assistenza telefonica psicologica per tutti i soggetti affetti da disturbi psicologici particolari (sindrome della capanna o del prigioniero) ovvero da effetti collaterali derivanti dall'applicazione delle misure di contenimento del virus Sars-CoV-2.
  2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis.01. Sodano.

ART. 5.
(Proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno)

  Sopprimerlo.
5.2. Foti, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Fino al 30 aprile 2021 è sospeso il rilascio di nuovi permessi e titoli di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
5.3. Varchi, Maschio, Bellucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

  1. All'esito delle determinazioni assunte, con specifiche ordinanze, dal Ministro della salute, comportanti la classificazione in zone delle Regioni, sulla scorta degli indici di contagio e degli altri parametri epidemiologici rilevati dal Comitato tecnico-scientifico, nelle Regioni nelle quali, sulla base delle ordinanze del Ministro della salute, sia prevista, per ragioni di sicurezza e di contenimento della pandemia da COVID-19, l'effettuazione delle attività didattiche a distanza, i genitori degli studenti fino al compimento del quattordicesimo anno, e comunque frequentanti la scuola dell'obbligo, che svolgano un lavoro dipendente, pubblico o privato, fruiscono dei congedi parentali, retribuiti nella misura del 50 per cento della retribuzione stipendiale tabellare, per tutto il periodo in cui permangono le attività didattiche a distanza.
5.01. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Colletti, Trano, Sarli, Cabras, Spessotto, Paxia, Corda, Menga, Leda Volpi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga di termini in materia di sostegno ai lavoratori)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 24, comma 1, le parole: «dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto giornate usufruibili fino al 30 giugno 2021»;
   b) all'articolo 26:
    1) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 30 aprile 2021» e dopo le parole: «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;
    2) al comma 2, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;
    3) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021»;
    4) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Fino al 30 aprile 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2».
5.02. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

  1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto giornate usufruibili fino al 30 giugno 2021».
5.06. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 30 aprile 2021» e dopo le parole: «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;
   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»; al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021»;
   c) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Fino al 30 aprile 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5.05. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

  1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite con le seguenti: «al 31 dicembre 2021».
  2. All'articolo 19, comma 1, allegato 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il punto 22 è soppresso.
5.03. Gemmato, Bellucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga delle disposizioni in materia di COSAP e TOSAP a sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

  1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 marzo 2021» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati a 75 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5.04. Ciaburro, Caretta, Bellucci, Gemmato.