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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 10 dicembre 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 dicembre 2020.

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Massimo Enrico Baroni, Bergamini, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimaldi, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Maniero, Marattin, Mauri, Melilli, Micillo, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Novelli, Orrico, Paita, Palazzotto, Pallini, Parolo, Perantoni, Pittalis, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vietina, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Amitrano, Ascani, Azzolina, Massimo Enrico Baroni, Bergamini, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Buffagni, Carfagna, Casa, Castelli, Cirielli, Colletti, Comaroli, Corda, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Micheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgis, Grimaldi, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Magi, Maniero, Marattin, Mauri, Melilli, Micillo, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Novelli, Orrico, Paita, Palazzotto, Pallini, Parolo, Perantoni, Pittalis, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Scalfarotto, Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Traversi, Vietina, Vignaroli, Villarosa, Raffaele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 dicembre 2020 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   BELOTTI: «Disposizioni per il finanziamento delle prestazioni rese dalle residenze sanitarie assistenziali per anziani nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (2820).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MASCHIO ed altri: «Disciplina del volo da diporto o sportivo» (2804) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Albano.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  CIABURRO: «Modifiche all'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di permessi spettanti ai componenti degli organi esecutivi e ai presidenti dei consigli degli enti locali» (2773) Parere delle Commissioni V, VIII e XI.

   VI Commissione (Finanze):
  CANCELLERI e MARTINCIGLIO: «Delega al Governo per la revisione della disciplina del catasto dei fabbricati» (2765) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  SANI: «Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello» (2724) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Festival dei due mondi, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 355).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF), per l'esercizio 2018, cui sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 356).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 357).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 358).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa, per l'esercizio 2019, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 359).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 dicembre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate, riferita all'anno 2019 (Doc. XXXVI, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 dicembre 2020, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 3 dicembre 2020, sul disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (atto Camera n. 2790).

  Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 dicembre 2020, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 3 dicembre 2020, sul disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» (atto Camera n. 2727).

  Questo parere è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 dicembre 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
  Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (COM(2020) 709 final e COM(2020) 783 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2020) 709 final – Annex e COM(2020) 783 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN) (COM(2020) 772 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
  Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un nuovo accordo di pesca tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia (COM(2020) 787 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 787 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 24 novembre 2020, a pagina 7, prima colonna, ventottesima riga, le parole: «e V» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «, V e X».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 2020, N. 150, RECANTE MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA E PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (A.C. 2772-A)

A.C. 2772-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2772-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento in oggetto;

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma V-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole da:
il Ministro della salute fino a: piano assunzione straordinario con le seguenti: il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, sentito il Commissario ad acta, autorizza il medesimo Commissario ad attuare un piano straordinario;
   sostituire le parole da: nel limite fino a: presente decreto con le seguenti: nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 4-ter;

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4-quater. Per effetto di quanto previsto dal comma 4-ter, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato e incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinarsi alla regione Calabria.
   all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e della collaborazione dell'Agenzia delle entrate;
    dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.;
   al comma 2, dopo le parole: Corpo della Guardia di finanza aggiungere le seguenti: e dell'Agenzia delle entrate;
   e con la seguente osservazione:
    si valuti l'opportunità di sostituire, all'articolo 1, comma 1, il richiamo al comma 569 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, con quello al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.15, 1.100, 3.5, 3.10, 3.101, 3.110, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 7.100 e sugli articoli aggiuntivi 2.02, 6.012, 6.016 e 6.0100 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2772-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA

Articolo 1.
(Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale)

  1. Il Commissario ad acta nominato dal Governo attua gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e assicura l'attuazione delle misure di cui al presente capo.
  2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo a disposizione dalla regione Calabria è costituito da 25 unità di personale dotato di adeguata esperienza professionale, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpello, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale. In caso di inadempienza da parte della regione nel fornire il necessario supporto, il Commissario ad acta ne dà comunicazione al Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante inadempienza il Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando il Commissario ad acta ad assumere gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari.
  3. Il Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è affiancato da uno o più sub commissari in possesso di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa.
  4. Il Commissario ad acta si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

Articolo 2.
(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

  1. Il Commissario ad acta, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni.
  2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.
  3. L'ente del Servizio sanitario della Regione corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario anche cumulativamente nei casi di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Entro 60 giorni dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Nel medesimo termine approvano, altresì, i bilanci aziendali.
  5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte dei Commissari straordinari nel termine previsto dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte del Commissario ad acta nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni.
  6. Il Commissario ad acta verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. I Commissari straordinari decadono automaticamente dall'incarico in caso di mancata adozione degli atti aziendali di cui al comma 4 nei termini ivi previsti.
  7. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.
  8. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni sei mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che può formulare al riguardo proposte non vincolanti.

Articolo 3.
(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria)

  1. Il Commissario ad acta di cui all'articolo 1, provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure di approvvigionamento avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria. Nell'espletamento di tale funzione il Commissario ad acta può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Agli affidamenti di appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che il commissario ad acta può esercitare in relazione al singolo affidamento.
  2. Il Commissario ad acta adotta, nel termine di trenta giorni, il programma operativo COVID previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020 e definisce altresì, nel medesimo termine, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
  3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo di INVITALIA S.p.A. Il Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse.

Articolo 4.
(Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. Nel caso in cui siano adottati i provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente di cui all'articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, fermi restando i compiti e le prerogative ad essa assegnati dalla legislazione vigente, opera, per la garanzia dei LEA, in coordinamento con il Commissario di cui all'articolo 1 ed in conformità agli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario, nonché con quelli dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari.
  2. La Commissione straordinaria per la gestione dell'ente di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si avvale, per le questioni tecnico-sanitarie, di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, nominato dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della salute, il cui compenso è determinato in misura pari a quello previsto per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie ed è a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2000, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di cui all'articolo 145, comma 1, del medesimo decreto legislativo, può avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto competente per territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.
  4. La Commissione straordinaria adotta l'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 4, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data del suo insediamento. La Commissione straordinaria adotta i provvedimenti previsti sentito il Commissario ad acta.

Articolo 5.
(Supporto e collaborazione al Commissario ad acta)

  1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta può avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento di attività dirette al contrasto delle violazioni in danno degli interessi economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione e del programma operativo COVID previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
  2. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di finanza avviene senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.
(Contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione Calabria)

  1. Al fine di supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale stante la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione Calabria, è accantonata a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di 60 milioni di euro in favore della regione stessa.
  2. L'erogazione della somma di cui al comma 1, è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
  3. La verifica di quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 2 è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
  4. Per la realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di rientro, ai sensi dell'articolo 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per la certificazione annuale dei bilanci delle aziende e del bilancio sanitario consolidato regionale e in aderenza a quanto disciplinato dal comma 1, dell'articolo 19, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzata per la regione Calabria la spesa di 15 milioni di euro per la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato, ai sensi dell'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, a valere sulla quota di riserva per interventi urgenti della delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019.

Articolo 7.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Il Commissario ad acta invia al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo, anche con riferimento all'attività svolta dai Commissari straordinari di cui all'articolo 2.
  3. In relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta dal presente capo il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, può aggiornare il mandato commissariale assegnato con delibera del 19 luglio 2019 anche con riferimento al Commissario ad acta.
  4. I direttori generali degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, nonché ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende o enti del servizio sanitario regionale, eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla nomina dei commissari straordinari ai sensi dell'articolo 2, sono esercitati i poteri dei commissari straordinari, già nominati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dei direttori generali confermati dal Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, in carica alla data del 3 novembre 2020.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Articolo 8.
(Rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario)

  1. Limitatamente all'anno 2020, considerato il quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica e al carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo, hanno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo.
  2. Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.

Articolo 9.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 8 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2772-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 1, dopo le parole: «nominato dal Governo» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2014, n. 190,»;
   al comma 3, le parole: «è affiancato da uno o più sub commissari» sono sostituite dalle seguenti: «è coadiuvato da uno o più sub-commissari, in numero comunque non superiore a tre,»;
   al comma 4:
    al secondo periodo, la parola: «anche» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente» e la parola: «individuati» è sostituita dalle seguenti: «stipulati con soggetti individuati»;
    al terzo periodo, le parole: «di AGENAS» sono sostituite dalle seguenti: «dell'AGENAS»;
    al quinto periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministero della salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza il Commissario ad acta ad un piano assunzionale straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto».

  All'articolo 2:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Commissario ad acta» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1»;
   al comma 3:
    al primo periodo, le parole: «della Regione» sono sostituite dalla seguente: «regionale» e le parole: «anche cumulativamente nei casi di cui al comma 1» sono soppresse;
    dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva della verifica di cui al comma 6»;
   al comma 4:
    al primo periodo, le parole: «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «bilanci aziendali» sono aggiunte le seguenti: «relativi agli esercizi già conclusi»;
   al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «degli atti aziendali» sono inserite le seguenti: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi»;
   al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «atti aziendali di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi»;
   al comma 8, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre» e le parole: «che può» sono sostituite dalle seguenti: «e le organizzazioni sindacali, che possono»;
   dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
   «8-bis. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con il Commissario ad acta e con i sub-commissari, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19».

  All'articolo 3:
   al comma 1, primo periodo, le parole: «da CONSIP S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società CONSIP S.p.A.» e la parola: «superiori» è sostituita dalle seguenti: «di importo superiore»;
   al comma 2, le parole: «il programma operativo Covid previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,», le parole: «nel medesimo termine» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine massimo di sessanta giorni» e dopo le parole: «dall'articolo 6, comma 3,» è inserita la seguente: «del»;
   al comma 3, primo periodo, le parole: «di INVITALIA S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società INVITALIA S.p.A.».

  All'articolo 4:
   al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;
   al comma 4:
    al primo periodo, le parole: «l'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 4, entro il termine di 60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «l'atto aziendale di cui all'articolo 2, comma 4, e approva i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi entro il termine di novanta giorni»;
    al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 1»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione dell'atto aziendale o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte della Commissione straordinaria nei tempi stabiliti, vi provvede il Commissario ad acta».

  All'articolo 5:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « del Corpo della Guardia di finanza» sono inserite le seguenti: « e della collaborazione dell'Agenzia delle entrate» e le parole: «programma operativo Covid» sono sostituite dalle seguenti: «programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19»;
   al comma 2, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «sono prestati» e le parole: «nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «nuovi o maggiori oneri».

  All'articolo 6:
   al comma 2, dopo le parole: «alla sottoscrizione» sono inserite le seguenti: «, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;
   al comma 4, le parole: «a valere sulla quota di riserva per interventi urgenti della delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «mediante utilizzo della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 51 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020».

  All'articolo 7:
   al comma 1, le parole: «per un periodo di 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi»;
   al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «nonché al Presidente della regione»;
   al comma 3, le parole: «sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Presidente della regione».

  All'articolo 8:
   al comma 1, le parole: «e al carattere» sono sostituite dalle seguenti: «e del carattere» e le parole: «hanno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «hanno luogo non prima del novantesimo e non oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori».

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

  Sopprimerlo.
Dis.1.1. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 7.
*1.1. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 7.
*1.8. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 7.
*1.12. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1;
   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1;
   all'articolo 4:
    comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1 del presente decreto;
    comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1;
   all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque
1.13. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere il comma 1.
1.14. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, dopo la parola: attua aggiungere le seguenti: d'intesa con la regione Calabria.
*1.2. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, dopo la parola: attua aggiungere le seguenti: d'intesa con la regione Calabria.
*1.9. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Commissario ad acta compete altresì la predisposizione di una Relazione dell'attività commissariale, da presentare a inizio attività e dopo dodici mesi dalla sua nomina, e contenente tra l'altro la puntuale ricognizione del deficit patrimoniale del servizio sanitario regionale.
1.10. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In considerazione dei ritardi accumulati nel corso delle precedenti gestioni commissariali, in deroga alle norme e alle procedure vigenti per la predisposizione e per l'approvazione dei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e di conseguimento di un'adeguata copertura dei bisogni sanitari, entro quindici giorni dalla data di nomina del Commissario ad acta, il Ministro della salute convoca una conferenza straordinaria per l'affiancamento della regione Calabria, alla quale partecipano i componenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA, il Commissario ad acta, il Direttore del Dipartimento tutela della salute della regione Calabria e il Direttore generale dell'AGENAS. La conferenza provvede a predisporre e ad approvare un documento integrato di indirizzo programmatico nel quale sono definiti parametri, criteri e linee guida per la redazione di un documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata riguardante, in maniera congiunta:
   a) il programma operativo per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario per gli anni 2020-2022;
   b) il programma operativo Covid previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, comprensivo dei piani e programmi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   c) il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

  1-ter. Il Ministero della salute trasmette il documento integrato di indirizzo di cui al comma 1-bis al Commissario ad acta il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, provvede a redigere e ad adottare il documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata di cui al medesimo comma 1-bis.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2:
    comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Entro novanta giorni dalla nomina ai sensi del comma 1 con le seguenti: Entro quarantacinque giorni dalla ricezione del documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter;
    comma 6, primo periodo, sostituire le parole: programma operativo 2019-2021 con le seguenti: documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter;
   all'articolo 3, sopprimere il comma 2;
   all'articolo 6:
    comma 2, sostituire le parole da: programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 fino alla fine del comma, con le seguenti: documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter;
    sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'erogazione della prima quota annuale di 60 milioni di euro si provvede a seguito dell'approvazione del documento unico straordinario di programmazione sanitaria regionale integrata di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, da parte della seduta congiunta del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e del Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. All'erogazione della seconda e della terza quota annuale di 60 milioni di euro, si provvede a seguito di valutazione favorevole espressa dai medesimi Comitato e Tavolo in seduta congiunta, da esprimersi in coerenza con la più complessiva valutazione concernente l'assegnazione delle quote di maggior finanziamento accantonate per la regione Calabria.
1.3. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Ministero della salute mette a disposizione del Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico. Il contingente minimo di personale messo a disposizione è costituito da 100 unità di personale dotato di adeguata esperienza professionale e proveniente dai ruoli del medesimo Ministero, che sostiene i costi diretti e indiretti derivanti dall'impiego del personale presso la struttura del Commissario.
1.15. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al secondo periodo, sopprimere le parole da: appartenente ai ruoli regionali fino alla fine del periodo;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, agli oneri derivanti dal presente comma, necessari per la messa a disposizione del Commissario ad acta di personale, uffici e mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, si provvede, nel limite di 150 mila euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti, relativi al Ministero della salute.
1.4. Sutto, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Tiramani.

  Sopprimere il comma 3.
1.16. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4.1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto della unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrate e di spesa, il Commissario ad acta è tenuto a redigere, entro centoventi giorni dalla nomina, una relazione di inizio attività finalizzata a verificare lo stato di esigibilità dei LEA, la rendicontazione finanziaria e patrimoniale, nonché ad accertare la misura dell'indebitamento ereditato. Tale relazione deve essere confrontata annualmente con i risultati ottenuti dalla attività commissariale, allo scopo di valutare la congruità e la correttezza della esecuzione degli adempimenti programmati.

  4.2. A seguito della elezione del nuovo presidente della regione, il Commissario ad acta propone, d'intesa con il medesimo, una eventuale revisione o attualizzazione dell'allora vigente Accordo Stato/Regioni, funzionale ad ottimizzare il Piano di rientro della regione Calabria rispetto a quello firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il presidente pro tempore della Regione in data 17 dicembre 2009, recepito con Delibera della giunta regionale n. 97 del 12 febbraio 2010.
1.11. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 4-bis, sostituire le parole da: il Ministro della salute fino a: piano assunzionale straordinario con le seguenti: il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, sentito il Commissario ad acta, autorizza il medesimo Commissario ad attuare un piano straordinario.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, sostituire le parole da: nel limite fino a: presente decreto con le seguenti: nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 4-ter;
   dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  4-quater. Per effetto di quanto previsto dal comma 4-ter, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinarsi alla regione Calabria.
1.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 4-bis, sostituire le parole: in vigore con le seguenti: nazionali in vigore al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine è, altresì, autorizzato il ricorso a procedure concorsuali semplificate, per titoli e colloquio. I contratti eventualmente in essere sono prorogati fino all'espletamento delle anzidette procedure.
1.102. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Baldini.

ART. 2.
(Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
   all'articolo 4, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 4 con le seguenti: di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992;
   all'articolo 7:
    comma 2, sopprimere le parole:, anche con riferimento all'attività svolta dai Commissari straordinari di cui all'articolo 2;
    comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
2.28. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel rispetto dei criteri di nomina dei Commissari straordinari di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, viene nominato un Commissario straordinario per ogni ente sanitario che ha avuto una valutazione negativa conseguente al non raggiungimento degli obiettivi.
2.26. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale con le seguenti: del servizio sanitario regionale ovvero per più enti del servizio sanitario regionale di cui sia prevista la fusione.
2.1. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che abbiano avuto una valutazione negativa conseguente al non raggiungimento degli obiettivi.
2.17. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2.29. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: perentorio di dieci giorni, aggiungere le seguenti:, previa comunicazione delle motivazioni che non hanno consentito di recepire le osservazioni della regione relativamente alla nomina,
2.16. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, Bagnasco, D'Ettore.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: la nomina è effettuata fino alla fine del comma, con le seguenti: alla scelta dei Commissari straordinari si provvede, su proposta congiunta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni. La delibera è assunta dando conto delle motivazioni che eventualmente non consentano di recepire le osservazioni che la regione ha opposto nel denegare l'intesa. In conformità alla delibera assunta dal Consiglio dei ministri, il Commissario ad acta provvede alla nomina del commissario straordinario.
2.2. Tiramani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Commissario ad acta, entro trenta giorni dall'insediamento, provvede, unitamente ai compiti già assegnati ai sensi della disciplina vigente, alla redazione di un Piano di riordino della rete territoriale e della rete ospedaliera, previa intesa con la regione Calabria e, per quanto di competenza, con il rettore in relazione alle aziende ospedaliere universitarie. Il Piano di riordino di cui al periodo precedente è sottoposto alla approvazione del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il commissario provvede, inoltre, a redigere un piano della riorganizzazione delle amministrazioni delle strutture sanitarie.
2.37. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: nell'ambito.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: anche in quiescenza con le seguenti: salvo elenchi già definiti dalla regione nel rispetto delle leggi vigenti.
2.3. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: nell'ambito.
*2.19. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche nell'ambito con le seguenti: nell'ambito.
*2.30. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in quiescenza.
**2.4. Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in quiescenza.
**2.31. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, che non abbiano ricoperto incarichi politici o non abbiano già avuto responsabilità gestionali nel sistema sanitario calabrese.
2.27. Ferro, Bellucci, Gemmato, Furgiuele.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fino alla fine del comma.
2.33. Ferro, Bellucci, Gemmato, Furgiuele.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: è definito aggiungere le seguenti:, al raggiungimento degli obiettivi.
2.22. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al presente articolo, è erogata al Commissario straordinario solo a condizione che all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria si siano ottenuti la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la riduzione della migrazione sanitaria passiva e l'aumento del numero delle prestazioni sanitarie nella regione.
2.23. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è erogato al Commissario straordinario a condizione che, all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria, si sia ottenuta la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici.
2.5. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il compenso aggiuntivo di cui al precedente periodo si intende unico e complessivo per la durata dell'incarico.
2.20. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: degli atti aziendali aggiungere le seguenti: o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi.
2.200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancata adozione degli atti aziendali costituisce danno erariale.
2.34. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ne informa le competenti Commissioni parlamentari.
2.35. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e a loro non viene riconosciuto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.
2.25. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: Nei casi di revoca o di decadenza di cui al presente comma ai commissari straordinari non è riconosciuto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.
2.25.(Testo modificato nel corso della seduta) Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.
(Approvato)

  Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
2.36. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 8-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 3, comma 2.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
2.50. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Accertamento della situazione finanziaria degli enti del Servizio sanitario regionale)

  1. Ai fini della ricognizione e dell'accertamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2020 dagli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, il Comandante regionale della Calabria del Corpo della Guardia di finanza è nominato Commissario straordinario.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario definisce, d'intesa con il Ministero dell'economica e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il set informativo da acquisire per la ricognizione dei debiti degli enti di cui al comma 1. Il Commissario straordinario predispone, nello stesso termine ed anche avvalendosi di SOGEI S.p.A., una piattaforma digitale dedicata all'acquisizione dei dati da parte dei creditori.
  3. I titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili relativi a prestazioni rese, a qualunque titolo, nei confronti degli enti del Servizio sanitario regionale calabrese e maturati alla data del 31 dicembre 2020 trasmettono, entro il termine di centoventi giorni dall'insediamento del Commissario di cui al precedente comma, il proprio titolo ai fini della ricognizione della massa debitoria degli enti di cui al comma 1.
  4. Il Commissario straordinario verifica, avvalendosi del Corpo della Guardia di finanza e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la validità dei titoli trasmessi. Entro il 31 dicembre 2021, il Commissario straordinario redige lo stato passivo dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale.
  5. Lo stato passivo dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale è trasmesso dal Commissario straordinario, nel termine di sessanta giorni dall'adozione, alle Camere e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, unitamente ad una proposta di ristrutturazione dei debiti, la quale è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
  6. Il decreto di approvazione è trasmesso al tribunale di Catanzaro il quale pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, con liberazione di essi dai debiti residui nei confronti dei creditori ed è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni degli Enti del servizio sanitario della regione Calabria e della Regione Calabria medesima. Contro tale provvedimento può essere proposto ricorso alla Corte di Cassazione per motivi di legittimità.
  7. All'attuazione del piano di ristrutturazione il Commissario straordinario procede, ove occorra, tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità. Il Commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 6.
2.02. Ferro, Bellucci, Gemmato.

ART. 3.
(Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: società CONSIP S.p.A. fino a: limitrofe con le seguenti: centrale di committenza della regione Calabria ovvero, in caso di impossibilità di quest'ultima, dalla società CONSIP S.p.A. nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.
3.100. Furgiuele, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , previa convenzione.
3.8. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o di centrali di committenza delle regioni limitrofe.
3.7. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o di centrali di committenza delle regioni limitrofe con le seguenti: o, in caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, dandone adeguata motivazione, da centrali di committenza di altre regioni.
3.1. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di importo aggiungere le seguenti: pari o.
3.150. Siani.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: trenta giorni, aggiungere le seguenti: sentita la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 8,.
3.4. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Commissario straordinario fino alla fine del comma con le seguenti: Presidente della regione il quale si avvale di un Comitato operativo costituito dal Prefetto di Catanzaro, dal Comandante Esercito Militare Calabria e dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Sicilia e Calabria, o loro delegati, con compiti gestionali, amministrativi ed esecutivi. Il Commissario straordinario propone ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti e anche la riqualificazione delle opere oggetto degli Accordi di programma, al fine di adeguare gli investimenti alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica, integrazione o riqualificazione delle opere, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse. Il Commissario si avvale dei poteri, delle prerogative e delle procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
3.10. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A.
3.9. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della regione Calabria e garantire il diritto esigibile dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per la sensibile riduzione della mobilità sanitaria passiva e delle liste d'attesa, e per un piano per la stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, anche in deroga alla normativa vigente.

  3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3.5. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole:, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria.
3.200. La Commissione.
(Approvato)

ART. 4.
(Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  Al comma 2, dopo le parole: d'intesa con il Ministro della salute, aggiungere le seguenti: su proposta del Commissario ad acta perfezionata, ove possibile, d'intesa con la regione,.
4.3. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, sentito il Ministero dell'interno.
4.200. La Commissione.
(Approvato)

ART. 5.
(Supporto e collaborazione al Commissario ad acta)

  Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: e della collaborazione dell'Agenzia delle entrate.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta può avvalersi altresì della collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le competenze della medesima Agenzia.
   al comma 2, dopo le parole: Corpo della Guardia di finanza aggiungere le seguenti: e dell'Agenzia delle entrate.
5.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: Guardia di finanza aggiungere le seguenti: e dell'Agenzia delle entrate.
5.100. Misiti, Nesci.

ART. 6.
(Contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione Calabria)

  Al comma 4, sostituire le parole da: Per la realizzazione fino a: decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con le seguenti: Per la definizione e messa in opera di una infrastruttura che consenta un monitoraggio qualitativo e quantitativo dei parametri economico finanziari e delle attività assistenziali e che permetta alla regione e alle aziende sanitarie di provvedere in proprio all'analisi dei dati e alla evidenziazione precoce di eventuali necessità di intervento e correzione di disfunzioni e anomalie, nonché per la certificazione annuale dei bilanci delle aziende e del bilancio sanitario consolidato regionale.
6.1. Lazzarini, De Martini, Boldi, Foscolo, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 4, dopo le parole: la spesa di 15 milioni di euro aggiungere le seguenti: per consentire la necessaria ricognizione del fabbisogno epidemiologico, aggravato anche a seguito dell'emergenza Covid, nonché.
6.3. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore, Bagnasco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra le finalità dell'Accordo di programma di cui al periodo precedente, è prevista la creazione di una infrastruttura che consenta un monitoraggio qualitativo e quantitativo dei parametri economico finanziari e delle attività assistenziali.
6.5. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra le finalità dell'Accordo di programma di cui al periodo precedente, è inclusa quella di mettere la regione e le aziende sanitarie in condizione di provvedere in proprio all'analisi dei dati e alla evidenziazione precoce di eventuali necessità di intervento e correzione di disfunzioni e anomalie.
6.6. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di individuare le competenze necessarie, il Commissario ad acta individua le professionalità specifiche all'interno dell'organico regionale ovvero fra gli esercenti le libere professioni, attraverso apposite procedure selettive, al fine di consentire la maggiore partecipazione.
6.7. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sono autorizzate, per il tramite del farmacista, ad effettuare test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue mediante l'utilizzo di dispositivi per il prelievo ematico capillare a scopo diagnostico.
   Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente disposizione».
6.012. Gemmato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, è realizzato un centro Covid nel presidio ospedaliero «Villa Bianca» dell'Azienda ospedaliero universitaria Mater Domini di Catanzaro.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6.016. Ferro, Bellucci, Gemmato, Furgiuele.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Obblighi di notifica)

  1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, è autorizzato a modificare il decreto ministeriale del 15 dicembre 1990 sul Sistema informativo delle malattie infettive diffusive, provvedendo a inserire tra le malattie di cui alla classe terza dell'allegato, la polmonite a genesi infettiva.
6.0100. Zolezzi.
(Inammissibile)

ART. 7.
(Disposizioni transitorie e finali)

  Sopprimere il comma 1.
7.7. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 6 mesi.
7.11. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 12 mesi.
*7.1. Paolin, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, sostituire le parole: 24 mesi con le seguenti: 12 mesi.
*7.10. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 2, dopo le parole: al Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e alle competenti Commissioni parlamentari.
7.8. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimere il comma 4.
7.9. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Il Commissario ad acta della Regione Calabria, di concerto con la regione, procede alla ricognizione dell'indebitamento formatosi nel servizio sanitario calabrese, a tutto il 31 dicembre 2019, da perfezionare entro novanta giorni dalla sua nomina.

  4-ter. Entro 15 giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 4-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa Depositi e Prestiti SpA un'apposita convenzione, al cui perfezionamento con la Regione Calabria è subordinata la concessione in suo favore di una anticipazione di liquidità, pari al deficit patrimoniale accertato ai soli fini del ripiano dei debiti degli enti del SSR. La suddetta somma, da considerarsi vincolata e, dunque, esclusivamente destinata ai predetti pagamenti, è restituita dalla Regione Calabria con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di capitale e interessi, di durata massima pari a trenta anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione.
  4-quater. La Cassa Depositi e Prestiti SpA provvede al trasferimento della relativa disponibilità in favore della regione, su un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, sul quale la medesima CDDPP SpA è autorizzata ad effettuare operazioni di versamento e prelevamento per le finalità, rispettivamente, di accredito delle somme da destinare e restitutorie delle medesime somme.
7.100. Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Torromino, Maria Tripodi, Versace.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al primo rinnovo degli organi elettivi di cui all'articolo 8, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e lo stesso presidente della regione Calabria, aggiorna, attualizzandone il contenuto e gli obiettivi anche riferiti alla durata, il mandato commissariale.
7.6. Occhiuto, Versace, Cannizzaro, Maria Tripodi, Torromino, D'Ettore.

ART. 8.
(Rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.
*8.2. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.
*8.100. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 1, sostituire le parole da: non prima del novantesimo fino alla fine del comma con le seguenti: il 14 febbraio 2021.
8.1. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, sostituire le parole da: novantesimo fino a: centocinquantesimo con le seguenti: sessantesimo giorno e non oltre il novantesimo.
8.3. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nel caso in cui sia possibile l'adozione di misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni elettorali.
8.4. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nel caso in cui il quadro epidemiologico subisca evoluzioni tali da consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni elettorali.
8.5. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle regioni il cui andamento del rischio epidemiologico sia critico.
8.6. Ferro, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente alle regioni in cui il quadro epidemiologico non consenta lo svolgimento in sicurezza delle operazioni elettorali.
8.7. Ferro, Bellucci, Gemmato.

A.C. 2772-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, stante il perdurare della grave situazione di crisi gestionale e finanziaria in cui versa il sistema sanitario della regione Calabria, aggravatasi a seguito della diffusione dell'epidemia da COVID-19, interviene con una serie di misure di carattere organizzativo e finanziario al fine di dare continuità all'opera di risanamento e, soprattutto, per assicurare il diritto ad una assistenza sanitaria efficiente anche per le popolazioni di tale regione;
    in particolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene autorizzato l'accantonamento, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, della somma di 60 milioni di euro in favore della regione Calabria, al fine di supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale, considerata la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria regionale;
    tra le tante situazioni di criticità registrate nella sanità calabrese che richiedono un intervento straordinario e con una corrispondente dotazione finanziaria, si segnala quella relativa al rispetto degli standard quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera per le strutture ubicate in zone disagiate di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015, a tal fine ovviando anche alla cronica carenza delle necessarie figure professionali;
    gli attuali livelli dell'assistenza territoriale, della prevenzione e della medicina di base, il perdurante mancato rispetto dei requisiti organizzativi e tecnologici previsti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, la carenza cronica di medici, infermieri e Oss e la sostanziale sospensione del turnover del personale sanitario, conseguenti ai vincoli assunzionali e di spesa del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, determinano in una condizione di rischio, di insufficiente tutela del diritto alla salute e di conseguenti danni economici per le aree interessate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni ulteriore iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata ad assicurare il rispetto degli standard quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera per le strutture ubicate in zone disagiate di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015, a tal fine ovviando anche alla cronica carenza delle necessarie figure professionali.
9/2772-A/1Viscomi, Bruno Bossio, Ferro, Cannizzaro, Nesci, Grippa.


   La Camera,
   premesso che:
    la pandemia in atto ha reso ancora più marcate le disuguaglianze fra le varie zone del nostro Paese in particolare tra le regioni del sud e quelle del nord Italia;
    a fronte di tale realtà, risulta ancora più necessario, anche ai fini di garantire su tutto il territorio nazionale l'erogazione dei livelli essenziali d'assistenza, assicurare maggiori risorse e un maggior aiuto da parte dello Stato a quei territori che per varie ragioni risultino più deboli o con minori possibilità;
    le disuguaglianze di salute che ancora permangono tra Nord e Sud, tra centro e periferia, tra Asl e Asl, ledono il diritto alla salute garantito dalla nostra Costituzione andando contro i principi fondamentali di universalità, uguaglianza ed equità del nostro Servizio Sanitario Nazionale;
    una delle possibilità per ottenere un maggiore riequilibrio tra i vari territori è sicuramente quello di introdurre tra i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale anche l'indice di deprivazione quale strumento per il riequilibrio territoriale e per colmare le disuguaglianze di salute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di raggiungere un riequilibrio territoriale e colmare le disuguaglianze in ambito sanitario, a partire dal 2021 di consentire l'accesso delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale a cui concorre lo Stato anche in base a criteri che contemplino un indice di deprivazione definito di comune accordo all'interno della conferenza Stato Regioni.
9/2772-A/2Bruno Bossio, Viscomi, Ferro, Cannizzaro, Nesci, Grippa.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca, tra le altre, misure al sostegno della gestione del sistema sanitario della Regione Calabria, in considerazione della perdurante criticità determinata dal mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario;
    a novembre ha, infatti, cessato di avere efficacia il decreto «Calabria» decreto-legge n. 35 del 2019, nato per realizzare un regime straordinario di gestione commissariale della sanità regionale, ma rivelatosi un cappio il collo per un sistema sanitario già fragile, con la conseguenza inevitabile di una drastica riduzione dei livelli di assistenza e un aggravamento della voragine del debito sanitario;
    uno strumento emergenziale che avrebbe dovuto consentire di migliorare il sistema sanitario calabrese lo ha reso, invece, più impreparato e vulnerabile agli effetti della grave emergenza che stanno affrontando, come gli indicatori sanitari dimostrano;
    in tale contesto, anche al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19, nonché in un'ottica di miglioramento del servizio territoriale e, al contempo, di riqualificazione di un piccolo ospedale che ha un ruolo rilevante nella rete assistenziale regionale, è oggi, più che mai, fondamentale realizzare un Centro COVID nel Presidio ospedaliero Villa Bianca dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini di Catanzaro;
    la preoccupante saturazione dei reparti di malattie infettive dimostra, purtroppo, come tale proposta sia ormai improcrastinabile, anche per la tenuta del sistema sanitario regionale, particolarmente stressato dall'emergenza sanitaria in corso e dalla mancata attuazione di un piano anti-Covid regionale;
    un'aggressiva ripresa della diffusione dell'epidemia in autunno era ampiamente prevista, motivo per cui già nella prima fase era emersa la necessità di realizzare in ogni regione delle strutture dedicate all'assistenza dei pazienti Covid, anche per alleviare il rischio della diffusione del contagio negli ospedali e garantire la normale prosecuzione delle attività per le altre patologie, garantendo la sicurezza di pazienti e operatori;
    la riattivazione dell'ospedale fiera di Milano e del Covid hospital delle Marche dimostrano la validità di questi progetti e di una strada che anche la Calabria, avrebbe potuto intraprendere in largo anticipo, per non ritrovarsi oggi con i reparti pieni, le ambulanze in coda fuori dagli ospedali e la necessità di dover limitare le attività di diagnosi e cura per le altre patologie che mettono a rischio la salute dei cittadini non meno del Covid;
    nel panorama sanitario, gli ospedali vengono considerati «Opere Strategiche», ossia opere essenziali per la gestione delle emergenze conseguenti a calamità naturali o prodotte dall'uomo, rivestono particolare importanza e pertanto occorre prevedere e migliorare le prestazioni anche a seguito di eventi biologici, affinché possano esprimere le proprie potenzialità nel territorio di riferimento,

impegna il Governo

a realizzare un centro Covid nel Presidio Ospedaliero Villa Bianca dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini di Catanzaro, procedendo alla messa in sicurezza, all'adeguamento normativo ed alla ridistribuzione funzionale del Presidio Ospedaliero.
9/2772-A/3Trancassini, Ferro, Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca, tra le altre, misure al sostegno della gestione del sistema sanitario della Regione Calabria, in considerazione della perdurante criticità determinata dal mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario;
    a novembre ha, infatti, cessato di avere efficacia il decreto «Calabria» decreto-legge n. 35 del 2019, nato per realizzare un regime straordinario di gestione commissariale della sanità regionale, ma rivelatosi un cappio il collo per un sistema sanitario già fragile, con la conseguenza inevitabile di una drastica riduzione dei livelli di assistenza e un aggravamento della voragine del debito sanitario;
    uno strumento emergenziale che avrebbe dovuto consentire di migliorare il sistema sanitario calabrese lo ha reso, invece, più impreparato e vulnerabile agli effetti della grave emergenza che stanno affrontando, come gli indicatori sanitari dimostrano;
    in tale contesto, anche al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19, nonché in un'ottica di miglioramento del servizio territoriale e, al contempo, di riqualificazione di un piccolo ospedale che ha un ruolo rilevante nella rete assistenziale regionale, è oggi, più che mai, fondamentale realizzare un Centro COVID nel Presidio ospedaliero Villa Bianca dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini di Catanzaro;
    la preoccupante saturazione dei reparti di malattie infettive dimostra, purtroppo, come tale proposta sia ormai improcrastinabile, anche per la tenuta del sistema sanitario regionale, particolarmente stressato dall'emergenza sanitaria in corso e dalla mancata attuazione di un piano anti-Covid regionale;
    un'aggressiva ripresa della diffusione dell'epidemia in autunno era ampiamente prevista, motivo per cui già nella prima fase era emersa la necessità di realizzare in ogni regione delle strutture dedicate all'assistenza dei pazienti Covid, anche per alleviare il rischio della diffusione del contagio negli ospedali e garantire la normale prosecuzione delle attività per le altre patologie, garantendo la sicurezza di pazienti e operatori;
    la riattivazione dell'ospedale fiera di Milano e del Covid hospital delle Marche dimostrano la validità di questi progetti e di una strada che anche la Calabria, avrebbe potuto intraprendere in largo anticipo, per non ritrovarsi oggi con i reparti pieni, le ambulanze in coda fuori dagli ospedali e la necessità di dover limitare le attività di diagnosi e cura per le altre patologie che mettono a rischio la salute dei cittadini non meno del Covid;
    nel panorama sanitario, gli ospedali vengono considerati «Opere Strategiche», ossia opere essenziali per la gestione delle emergenze conseguenti a calamità naturali o prodotte dall'uomo, rivestono particolare importanza e pertanto occorre prevedere e migliorare le prestazioni anche a seguito di eventi biologici, affinché possano esprimere le proprie potenzialità nel territorio di riferimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di realizzare un centro Covid nel Presidio Ospedaliero Villa Bianca dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini di Catanzaro, procedendo alla messa in sicurezza, all'adeguamento normativo ed alla ridistribuzione funzionale del Presidio Ospedaliero.
9/2772-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Trancassini, Ferro, Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del presente provvedimento reca, al comma 1, con riferimento alla Regione Calabria, disposizioni transitorie in materia di appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale;
    ogni giorno vengono distribuiti in Italia più di 130 milioni di mascherine negli enti della pubblica amministrazione;
    le mascherine sono composte da polipropilene, polimeri plastici che se non correttamente smaltiti possono aumentare il quantitativo di rifiuti plastici in grado di raggiungere i nostri mari;
    la salute di tutti dipende soprattutto dalla salubrità dell'ambiente in cui viviamo e un'eccessiva produzione di rifiuti ha conseguenze disastrose sull'ambiente e sul benessere di tutti, come denunciato spesso dall'associazione ambientalista FareVerde;
    già la Relazione sull'emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti, approvata nella seduta dell'8 luglio 2020 dalla Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, segnalava la necessità di adottare mascherine riutilizzabili, così da garantire la sostenibilità sia sanitaria che ambientale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di garantire un approvvigionamento da parte della pubblica amministrazione e degli enti del Servizio sanitario nazionale di dispositivi di protezione individuali e forniture a basso impatto ambientale, privilegiando prodotti italiani di qualità, per premiare tutte quelle imprese che hanno investito per convertire le loro linee produttive;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di promuovere nuovi sistemi di smaltimento dei rifiuti sanitari.
9/2772-A/4Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca, tra le altre, misure a sostegno della gestione del sistema sanitario della Regione Calabria, in considerazione della perdurante criticità determinata dal mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario;
    a novembre ha, infatti, cessato di avere efficacia il decreto «Calabria» (decreto-legge n. 35 del 2019), nato per realizzare un regime straordinario di gestione commissariale della sanità regionale, ma rivelatosi un cappio al collo per un sistema sanitario già fragile, con la conseguenza inevitabile di una drastica riduzione dei livelli di assistenza e un aggravamento della voragine del debito sanitario;
    le aziende sanitarie fanno fatica ad intraprendere l'auspicato cammino del buon funzionamento, determinando gravi difficoltà all'utenza, oramai straziata da una sanità inesistente, e non solo, perché a circa un anno dal citato decreto del 2019, il sistema delle aziende sanitarie calabresi ha registrato un disavanzo di esercizio di 200 milioni di euro, al netto delle coperture ordinarie regionali, che dovranno essere ripianati con risorse aggiuntive;
    in particolare, la fantasiosa applicazione del dissesto alle aziende della salute, che, è il caso di ricordare, godono di autonomia imprenditoriale, è da ritenersi non solo inadeguato ma illegittimo sotto il profilo dei principi fissati dalla Costituzione in relazione all'autonomia riconosciuta agli enti territoriali che impone all'ente Regione il ripiano delle perdite di esercizio e la copertura del netto patrimoniale negativo prodotto dal suo Sistema sanitario;
    il «dissesto», o, meglio, le conseguenze ricadenti ai sensi dell'articolo 248 del Tuel sugli enti creditori che rischiano di non vedere mai soddisfatte le proprie pretese, ha prodotto una situazione di disagio soprattutto nell'erogazione delle prestazioni essenziali;
    è necessario mettere un punto fermo sulla situazione debitoria della sanità calabrese, procedendo ad una ricognizione puntuale e definitiva dei crediti certi, liquidi ed esigibili relativi a prestazioni rese, a qualunque titolo, nei confronti degli enti del Servizio sanitario regionale calabrese e la predisposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti medesimi,

impegna il Governo

a nominare il Comandante regionale della Calabria del Corpo della Guardia di Finanza Commissario straordinario per la ricognizione e accertamento della situazione finanziaria degli enti del Servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2020, con il compito di redigere lo stato passivo dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale e una proposta di ristrutturazione dei debiti, da trasmettere al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per la relativa approvazione.
9/2772-A/5Galantino, Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca, tra le altre, misure a sostegno della gestione del sistema sanitario della Regione Calabria, in considerazione della perdurante criticità determinata dal mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario;
    a novembre ha, infatti, cessato di avere efficacia il decreto «Calabria» (decreto-legge n. 35 del 2019), nato per realizzare un regime straordinario di gestione commissariale della sanità regionale, ma rivelatosi un cappio al collo per un sistema sanitario già fragile, con la conseguenza inevitabile di una drastica riduzione dei livelli di assistenza e un aggravamento della voragine del debito sanitario;
    il prolungato commissariamento, considerato incostituzionale alla luce dei princìpi espressi dalla Corte costituzionale, ha affrontato solo superficialmente le criticità della sanità calabrese e molti documenti programmatici elaborati dai Commissari ad acta che si sono succeduti negli anni sono rimasti quasi tutti inattuati, con le conseguenti ricadute negative sul territorio dalla mancata riorganizzazione della rete ospedaliera, sia quella generale sia quella delle strutture eroganti prestazioni specialistiche, che ha favorito una drammatica mobilità passiva; alla mancata attivazione del livellamento delle prestazioni tra Aziende Sanitarie Provinciali ed Aziende Ospedaliere; dalla mancata realizzazione della Casa della Salute che, di fatto, sarebbero dovute essere delle strutture complementari ed equivalenti ai Centri di Assistenza Primari Territoriali e che avrebbero dovuto fornire assistenza ai territori periferici ed evitare l'intasamento dei Pronto Soccorso; allo scarso utilizzo dei fondi destinati al settore dell'edilizia sanitaria;
    uno strumento emergenziale che avrebbe dovuto consentire di migliorare il sistema calabrese lo ha reso, invece, più impreparato e vulnerabile agli effetti della grave emergenza che stiamo affrontando, come gli indicatori sanitari dimostrano;
    in particolare, è necessario accelerare i tempi di edilizia sanitaria, in un percorso unitario di ammodernamento del patrimonio della sanità regionale, delle attività ospedaliere e dei servizi territoriali fortemente penalizzati in questo anno, al fine, non più rinviabile, da garantire la necessaria qualità delle prestazioni del servizio sanitario regionale e, pertanto, il diritto alla salute costituzionalmente garantito;
    i progetti di edilizia sanitaria da finanziare o finanziati, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, devono essere immediatamente attuati,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni misura utile ad accelerare e sostenere la realizzazione dei progetti in materia di edilizia sanitaria della regione Calabria;
   a garantire che i progetti di edilizia sanitaria siano attuati dal Presidente della Regione, il quale si avvale di un Comitato operativo costituito dal Prefetto di Catanzaro, dal Comandante dell'Esercito Militare Calabria e dal Provveditore alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, o loro delegati, con compiti gestionali, amministrativi ed esecutivi.
9/2772-A/6Ferro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, dispone – tra le altre – misure speciali in materia di sanità;
    come riportato a mezzo stampa, già nella seconda metà di novembre, in Europa vari Paesi si sarebbero già organizzati in materia di ordinativi di siringhe per l'iniezione del vaccino contro il COVID-19, in particolare la Repubblica francese avrebbe opzionato più di 30 milioni di siringhe;
    la scelta effettuata più recentemente da parte italiana, nella figura del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, è di richiedere siringhe cd. « luer lock», scelta contraria a quanto fatto da Francia e Germania, e relativa a prodotti non reperibili sul mercato italiano e con tempi di produzione più lunghi, al punto da comportare una stima di disponibilità delle siringhe nel solo mese di febbraio 2021 a fronte di una disponibilità delle prime dosi vaccinali nel mese di gennaio 2021, con il rischio di importazione in Italia di prodotti cinesi di bassa qualità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:
   a) ordinare e commissionare la produzione di siringhe regolari sulla base di quanto già fatto dalle controparti tedesche e francesi;
   b) utilizzare, se del caso, i poteri straordinari disponibili per garantire l'approvvigionamento necessario per garantire la somministrazione delle dosi vaccinali disponibili in Italia al primo momento utile;
   c) disporre misure di controllo nei confronti di possibili speculazioni in materia di siringhe anche mediante la messa in vendita ed utilizzo di prodotti di bassa qualità provenienti dalla Repubblica popolare cinese.
9/2772-A/7Caretta, Ciaburro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, dispone – tra le altre – misure speciali in materia di sanità;
    a causa della crisi da COVID-19, numerose residenze sanitarie assistenziali (RSA), prevalentemente riconducibili a fondazioni ed enti privati, si sono trovate private delle risorse – a causa dell'incapacità di molte famiglie di pagare le rette – per poter proseguire le proprie attività, pagare le spese di personale e proseguire le proprie attività in condizioni ottimali nei confronti dei propri residenti;
    le RSA offrono un servizio di pubblica utilità, in particolar modo nei piccoli comuni ed in tutte quelle aree maggiormente lontane dai grandi centri urbani,

impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità di:
   a) disporre misure di sostegno economico a tutela delle RSA, tali da compensare l'assenza di liquidità dovuta al mancato o tardivo versamento delle rette in occasione della crisi da COVID-19;
   b) avviare con effetto immediato programmi di studio per assicurare la eventuale sussistenza di una immunità a seguito di contagio da COVID-19, e della durata di questa.
9/2772-A/8Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza sanitaria in atto ha comportato un ripensamento dell'offerta ospedaliera e sanitaria, in conseguenza della pandemia da Sars-Cov-2;
    le amministrazioni regionali si stanno trovando a dover ridisegnare l'offerta sanitaria in funzione anti-Covid e nello stesso tempo a dover rispettare i parametri imposti dal decreto ministeriale 70 del 2015;
    ricordiamo che il suddetto decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015 n. 70 reca la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, a cui le Regioni e le strutture sanitarie dovevano adeguarsi entro il 2016;
    le prescrizioni del decreto ministeriale 70 del 2015, ha comportato per molti territori uno sforzo enorme per cercare di salvare ospedali, e in particolare quelli più difficilmente raggiungibili perché collocati in aree montane o a causa dei collegamenti stradali e delle infrastrutture;
    troppo spesso sono state sottovalutate le specificità dei bisogni legati alle varie aree geografiche. Il decreto ministeriale 70 del 2015 ha infatti comportato troppo spesso un pesante ridimensionamento dei servizi sanitari offerti nei territori del nostro Paese, e la chiusura di molti presidi sanitari; va detto che l'applicazione del decreto ministeriale 70 del 2015 sta da tempo portando fortunatamente a qualche ripensamento. Lo conferma, tra l'altro, lo stesso Patto per la salute per gli anni 2019-2021 che prevede la sua revisione laddove si afferma che del decreto ministeriale n. 70 «vanno aggiornati i contenuti sulla base delle evidenze e delle criticità di implementazione individuate dalle diverse Regioni, integrandoli con indirizzi specifici per alcune tipologie di ambiti assistenziali e prevedendo specifiche deroghe per le regioni più piccole (...)»,

impegna il Governo

ad avviare, di concerto con le regioni, una sensibile revisione di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 che ha finito per penalizzare eccessivamente l'offerta ospedaliera e sanitaria in molte aree del nostro Paese, al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute costituzionalmente garantito.
9/2772-A/9D'Ettore, Occhiuto, Bagnasco, Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza sanitaria in atto ha comportato un ripensamento dell'offerta ospedaliera e sanitaria, in conseguenza della pandemia da Sars-Cov-2;
    le amministrazioni regionali si stanno trovando a dover ridisegnare l'offerta sanitaria in funzione anti-Covid e nello stesso tempo a dover rispettare i parametri imposti dal decreto ministeriale 70 del 2015;
    ricordiamo che il suddetto decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015 n. 70 reca la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, a cui le Regioni e le strutture sanitarie dovevano adeguarsi entro il 2016;
    le prescrizioni del decreto ministeriale 70 del 2015, ha comportato per molti territori uno sforzo enorme per cercare di salvare ospedali, e in particolare quelli più difficilmente raggiungibili perché collocati in aree montane o a causa dei collegamenti stradali e delle infrastrutture;
    troppo spesso sono state sottovalutate le specificità dei bisogni legati alle varie aree geografiche. Il decreto ministeriale 70 del 2015 ha infatti comportato troppo spesso un pesante ridimensionamento dei servizi sanitari offerti nei territori del nostro Paese, e la chiusura di molti presidi sanitari; va detto che l'applicazione del decreto ministeriale 70 del 2015 sta da tempo portando fortunatamente a qualche ripensamento. Lo conferma, tra l'altro, lo stesso Patto per la salute per gli anni 2019-2021 che prevede la sua revisione laddove si afferma che del decreto ministeriale n. 70 «vanno aggiornati i contenuti sulla base delle evidenze e delle criticità di implementazione individuate dalle diverse Regioni, integrandoli con indirizzi specifici per alcune tipologie di ambiti assistenziali e prevedendo specifiche deroghe per le regioni più piccole (...)»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare, di concerto con le regioni, una sensibile revisione di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 che ha finito per penalizzare eccessivamente l'offerta ospedaliera e sanitaria in molte aree del nostro Paese, al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute costituzionalmente garantito.
9/2772-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Ettore, Occhiuto, Bagnasco, Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede che il Commissario ad acta, oltre ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento all'esame e degli obiettivi previsti nel piano di rientro regionale, deve, ove delegato, dare attuazione al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per il potenziamento delle terapie intensive previsto dal cosiddetto «decreto rilancio»:
    il Commissario ad acta dovrà attuare gli obiettivi per il rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale, adottare specifici piani di riorganizzazione per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, e definire il Piano di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico;
    l'articolo 3 del provvedimento all'esame prevede che il Commissario ad acta, provveda, in via esclusiva, (eventualmente delegando anche i Commissari degli enti del Ssr), all'espletamento delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, sopra soglia comunitaria avvalendosi di CONSIP S.p.A. ovvero, previa convenzione, della centrale di committenza della regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria, e fa salva, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria;
    i commissari straordinari degli enti del SSR provvedono invece agli appalti sotto soglia, fatto salvo in ogni caso il potere di avocazione e di sostituzione del Commissario ad acta;
    il Commissario ad acta adotterà, nel termine di sessanta giorni, il programma operativo COVID previsto dall'articolo 18 del cosiddetto «decreto Cura Italia» e definirà entro gli stessi termini il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dal precedente Decreto Calabria;
    il Commissario straordinario per l'emergenza Covid (nominato ai sensi dell'articolo 122 del Cura Italia) dovrà invece provvedere all'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico, già previsto dal precedente decreto Calabria, e gli interventi inseriti negli accordi di programma pregressi e già sottoscritti, eventualmente modificabili e integrabili dal medesimo Commissario per l'emergenza Covid in relazione a mutate circostanze di fatto e di diritto; dette modifiche o integrazioni, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse;
    dopo undici anni di commissariamento, l'offerta sanitaria regionale non è in condizione di garantire ai cittadini calabresi almeno l'erogazione dei LEA;
    in Calabria c’è bisogno di rafforzare le strutture e i presìdi sanitari, così come il personale sanitario, da anni la mobilità sanitaria passiva è elevatissima;
    numerosi ospedali della regione risultano chiusi o fortemente ridimensionati, a causa dei passati tagli operati dalla cosiddetta spending review, ma in parte dotati di requisiti strutturali in grado di supportare le emergenze sanitarie dei singoli territori, sono presìdi ospedalieri dismessi che potrebbero invece, qualora riaperti anche in parte, diventare nuovi centri Covid, per il ricovero di pazienti in via di guarigione;
    la chiusura di molti ospedali della regione, compresi quelli di montagna, anche in conseguenza dell'osservanza del decreto ministeriale n. 70 del 2015 sulla razionalizzazione della rete ospedaliera, creando conseguente concentrazione di prestazioni negli ospedali di maggiori dimensioni, ciò pone gli stessi ospedali in seria difficoltà in seguito all'elevata diffusione del coronavirus,

impegna il Governo

nell'ambito dell'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale di cui all'articolo 3 del provvedimento all'esame, a riattivare i presìdi sanitari e ospedalieri, anche delle zone di montagna, della regione Calabria che siano stati dismessi totalmente o che siano parzialmente utilizzati, anche al fine di rendere disponibili i presidi sanitari necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19 e la disponibilità di posti letto per le terapie intensive e sub-intensive.
9/2772-A/10Occhiuto, Nesci, Ferro, Stumpo, Bruno Bossio, Furgiuele, Viscomi, Grippa, Cannizzaro, Misiti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede la messa a disposizione del Commissario ad acta, da parte della regione Calabria, di una struttura commissariale, specificando che il contingente minimo di personale debba essere costituito da 25 unità in distacco obbligatorio o in comando; detto articolo disciplina altresì il supporto tecnico e operativo al Commissario da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), specificando che detta Agenzia possa avvalersi fino ad un massimo di 12 unità di personale in comando e fino ad un massimo di 25 unità di personale con contratto flessibile;
    l'articolo 2, in analogia a quando già previsto nel precedente decreto Calabria, prevede che il Commissario, nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale; a riguardo però non si dispone in merito ad una eventuale struttura tecnica e operativa di supporto ai Commissari straordinari cui la disposizione all'esame demanda il delicato compito di adottare gli atti aziendali, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro, unitamente ai bilanci aziendali, relativi agli esercizi già conclusi;
    l'articolo 3 del provvedimento all'esame reca disposizioni sugli appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, prevedendo che i Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale provvedano agli appalti sotto soglia comunitaria, fatto salvo in ogni caso il potere di avocazione e di sostituzione del Commissario ad acta;
    l'articolo 213, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e net settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice sugli appalti;
    l'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
    l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte correttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
    detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 2017;
    l'articolo 4 del citato Regolamento prevede che anche al di fuori delle ipotesi elencate dal medesimo articolo, l'Autorità può disporre l'accoglimento di istanze di vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali;
   considerato che:
    sussistono, nel caso di specie, le condizioni per auspicare o prefigurare, in via eccezionale, la vigilanza collaborativa sopra descritta;
    sarebbe auspicabile altresì contemplare, nell'ambito di detta vigilanza collaborativa, che le singole aziende sanitarie o ospedaliere possano chiedere che le gare per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di propria competenza siano curate da appositi uffici, istituiti o da istituire presso il Commissario ad acta e che, decorso un tempo apprezzabile dalla richiesta da parte dell'azienda, la gestione delle relative procedure di gara debba essere assunta in via esclusiva da detti uffici,

impegna il Governo

ad individuare le più opportune misure, anche normative, per sollecitare la vigilanza collaborativa ovvero la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Commissario ad acta con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria a cui dovranno adeguarsi gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria, contemplando altresì che detti enti possano chiedere che le gare per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di propria competenza siano curate da appositi uffici, istituiti o da istituire, presso il Commissario ad acta.
9/2772-A/11Nesci, Dieni, Grippa, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede che il Commissario ad acta, oltre ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento all'esame e degli obiettivi previsti nel piano di rientro regionale, deve, ove delegato, dare attuazione al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per il potenziamento delle terapie intensive previsto dal cosiddetta «decreto rilancio» (articolo 2, comma 11, decreto-legge n. 34 del 2020);
    il suddetto articolo 1 citato, al comma 4-bis, aggiunto in sede referente, prevede che, al fine di garantire l'esigibilità dei LEA nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai vincoli vigenti, il Ministro della salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, autorizza il Commissario ad acta ad un piano assunzionale straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore. Le risorse per detto piano straordinario sono poste nel limite del 20 per cento delle risorse del cosiddetto contributo di solidarietà previsto, nel provvedimento all'esame all'articolo 6;
    è auspicabile che, in sede applicativa, nell'ambito del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, in base al quale il Commissario ad acta ad è autorizzato all'adozione di un piano assunzionale straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, sia incluso anche il personale tecnico che, parimenti, contribuisce a garantire l'esigibilità dei LEA nella regione Calabria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevenire, ovvero risolvere, ogni conflitto interpretativo, riguardo reclusione del personale tecnico nel piano assunzionale straordinario previsto all'articolo 1, comma 4-bis, del provvedimento all'esame, al fine di assicurare che, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, sia assunto anche il necessario personale tecnico.
9/2772-A/12Parentela, Nesci, Dieni, Grippa, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    la Calabria presenta una rete ospedaliera che non è distribuita in maniera omogenea sul territorio talché molteplici porzioni di territorio risultano scoperte da questa tipologia di assistenza medica penalizzando un numero elevato di cittadini che sono costretti, in caso di necessità di ricorrere alle cure ospedaliere, a spostarsi dal proprio paese e percorrere anche molti chilometri per giungere al primo presidio disponibile e più vicino alla propria residenza;
    tale disomogenea distribuzione che può, pertanto, rivelarsi fatale non solo per i residenti, ma anche per tutti coloro che vi si trovano a risiedere, anche occasionalmente, per i più svariati motivi e, quindi, per motivi di lavoro ma anche per motivi di vacanza e/o turismo, risulta effettuata senza tenere conto, in concreto della situazione infrastrutturale calabrese;
    l'atavica situazione di isolamento, infatti, che alcune zone della nostra regione scontano, rischia così di pregiudicare fortemente il diritto alla salute dei residenti e, comunque, di tutta la popolazione di quei territori soprattutto allorché alcune strutture, originariamente ospedali molto efficienti, destinate a divenire case della salute stanno subendo un progressivo depotenziamento sia in termini di personale che in termini di strumentazione e rischiano di non poter svolgere neanche i servizi essenziali loro demandati come nel caso di Praia a Mare e di Cariati nel cosentino, di Mesoraca nel crotonese e di Siderno nel reggino;
    in particolare raggiungere gli ospedali più vicino a queste località in caso di emergenze risulta particolarmente complicato e difficile, se non fatale, a causa dei collegamenti delle pessime condizioni in cui versano le strade provinciali e statali e, fra queste ultime la S.S. 18 Tirrenica inferiore e la S.S. 106 Jonica;
    in particolare quest'ultima si conferma, secondo l'ultimo rapporto ACI, una strada altamente pericolosa, ad una sola carreggiata e una sola corsia per senso di marcia che attraversando, peraltro, tutti i paesi del litorale calabro jonico, rallenta notevolmente il traffico soprattutto nei periodi estivi allorché la densità della popolazione aumenta notevolmente così come, d'altronde, la S.S. 18 tirrenica;
    continuare ad ignorare la necessità di realizzare strade sicure, secondo gli standard europei, significa continuare ad ignorare che la pericolosità delle stesse costituisce un rischio che potrebbe incidere, come in effetti incide, in maniera rilevante sul diritto alla salute di ciascuno sotto il duplice profilo tanto dell'elevato numero di sinistri registrati annualmente quanto sui tempi delle emergenze in cui ogni minuto perso si può rivelare determinante per salvare la vita delle persone;
    è evidente che in Calabria il diritto alla salute ed il diritto alla mobilità sono strettamente interconnessi poiché solo strade di categoria B, quindi a doppia carreggiata e doppia corsia per senso di marcia, possono dare quelle garanzie di sicurezza che afferiscono a tutti gli utenti della strada, prevenendo e abbattendo l'indice di sinistrosità, ma anche consentendo dei percorsi sicuri per il trasporto immediato di tutti coloro che hanno estrema urgenza di ricorrere alle cure presso un nosocomio,

impegna il Governo:

   a ripensare la rete ospedaliera calabrese razionalizzando la dislocazione dei nosocomi secondo criteri di maggiore fruibilità per la popolazione, anche considerati concretamente i tempi di percorrenza per raggiungere gli stessi, servendosi di infrastrutture insicure e percorribili con estrema difficoltà;
   a dare attuazione concreta dei princìpi del diritto alla salute e del diritto alla mobilità ripensando e, quindi, realizzando un sistema viario calabrese sicuro ed efficiente che consenta gli spostamenti dei cittadini e della popolazione tutta in totale sicurezza e rapidità anche tra le varie strutture ospedaliere esistenti.
9/2772-A/13Barbuto, Nesci, Sapia, Dieni, Grippa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 10 novembre 2020 n. 150 è finalizzato ad implementare, attraverso misure di varia tipologia, la capacità del sistema sanitario della regione Calabria nel contrasto alle conseguenze derivanti dal contagio da COVID-19. In particolare, con lo scopo di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA), in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, il Ministro della Salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, può autorizzare il Commissario ad acta ad adottare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma I, del decreto in questione;
   considerato che:
    il Commissario ad acta nominato dal Governo sarà chiamato ad attuare gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria;
    allo stato attuale, tuttavia, permangono gravi criticità, sul piano dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ed ospedaliere, all'interno delle Regioni reduci dal commissariamento. A dimostrazione di ciò, in Regione Campania l'attuazione del Piano Triennale 2019-2021 di Sviluppo e Riqualificazione del Servizio Sanitario ex articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non sta garantendo il miglioramento dei servizi sanitari per i cittadini, e l'emergenza epidemiologica in corso ha accentuato inefficienze e carenze;
    i Piani di rientro richiederebbero una complessiva rimodulazione delle condizioni organizzative, dotazioni tecnologiche e logistiche, azioni di monitoraggio e valutazione coerenti ed efficaci, con al centro i bisogni dei paziente. Ad oggi, finalità e metodi esposti non collimano con scelte, determinazioni ed atti che alcune Regioni hanno assunto fino ad ora,

impegna il Governo

ad estendere le misure adottate per la Calabria attraverso il decreto-legge 10 novembre 2020 n. 150 alle Regioni reduci dal commissariamento e vincolate a programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione e di potenziamento del Servizio sanitario regionale ex lege 30 dicembre 2004 n. 311 a seguito di accordi stipulati dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze con le singole Regioni, nel caso di verificate inadempienze, inefficienze od anche di effettive esigenze da parte delle stesse.
9/2772-A/14Maraia, Dieni, Villani, Nappi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che le funzioni dei Commissario ad acta nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è chiamato ad attuare, in primo luogo, gli obiettivi dei programmi operativi per il rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria;
    la Regione Calabria è stata sottoposta a Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria approvato con DGR n. 845 del 16 dicembre 2009 e sulla base dell'Accordo per il triennio 2010-2012 siglato in data 17 dicembre 2009 (poi recepito con Deliberazione della Giunta Regionale – DGR 908/2009) con la previsione di interventi volti a ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della Regione.
    tenuto conto che:
    tale Piano si inserisce all'interno di un disegno più complessivo che ha riguardato la politica economica italiana ed europea degli ultimi 30 unni: la distruzione del welfare tramite tagli alla sanità, all'istruzione e ai sussidi sociali. Le conseguenze sociali delle politiche di tagli applicate dai governi regionali e nazionali sono state disastrose. A causa dell'assenza di posti letto (2,98 per mille abitanti a fronte di una media nazionale del 4,3) e della carenza di servizi di analisi e assistenza territoriale, molti pazienti sono costretti a rivolgersi alle cliniche private.
    l'ultimo rapporto Gimbe sulla mobilità sanitaria interregionale calcolava il debito contratto dalla regione Calabria a causa dell'emigrazione sanitaria in 287 milioni di euro nel solo 2018, nello stesso anno la Regione Lombardia ha accumulato un attivo di quasi 750 milioni. Dal 2010 al 2017 nelle strutture sanitarie calabresi sono stati investiti circa 15,9 euro pro capite, mentre, nello stesso periodo, la media nazionale è stata del 44,4, o addirittura nella ricca Bolzano la cifra raggiunge i 183,8 euro,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di riorganizzare un piano sanitario per sostenere il pieno rispetto del diritto universale alla tutela della salute in tutto il territorio nazionale, restituendo forza al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) logorato da tagli e ritardi, con una speciale attenzione all'urgenza di recuperare il drammatico deficit nell'offerta di prestazioni e servizi nella sanità e nell'ambito socio-sanitario che caratterizza alcune regioni, soprattutto del sud Italia;
   a valutare concretamente, di fronte alle trasformazioni demografiche, epidemiologiche e sociali, la possibilità di procedere alla riconversione appropriata della spesa verso l'effettiva domanda di salute e di cure;
   a restituire il diritto alle persone di ricevere le cure sanitarie nel territorio in cui vivono, riordinando il sistema della mobilità sanitaria.
9/2772-A/15Grippa, Barbuto.


   la Camera,
   premesso che:
    la regione Calabria è commissariata dall'anno 2010 per l'attuazione del piano di rientro dal proprio disavanzo sanitario, cui a fronte di un significativo aumento dal 2014 ancora non corrisponde la garanzia dei livelli essenziali di assistenza in maniera uniforme sul territorio regionale, sia per quanto concerne i servizi ospedalieri che riguardo all'assistenza territoriale e alla prevenzione;
    la pandemia da nuovo coronavirus ha mostrato la necessità di riqualificare gli ospedali non-hub per meglio organizzare la rete dell'assistenza ospedaliera, come più volte anche ribadito dai titolari politici del Ministero della salute;
    a seguito del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, con il Dpgr-Ca n. 18 del 2010 furono dismessi molti ospedali del territorio della regione Calabria e altri vennero sottodimensionati;
    nel decreto legislativo n. 150 del 2020, in via di conversione, il governo ha stanziato 180 milioni per sostenere gli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale della Calabria, stante la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente nella medesima, stabilendo di accantonare a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di 60 milioni di euro in favore della regione stessa;
    il territorio della regione Calabria è caratterizzato da un interno montuoso e da notevoli difficoltà di collegamento stradale ai 4 ospedali hub presenti;
    diversi ospedali chiusi, ospedali attivi di area montana e/o disagiata e ospedali spoke, come ad esempio quelli, tra i tanti, di Praia a Mare, Trebisacce, Lungro, Cariati, Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno, Soveria Mannelli, Corigliano-Rossano, Castrovillari, Paola-Cetraro e Crotone, potrebbero essere riqualificati con adeguato potenziamento del personale sanitario a tempo indeterminato al fine di consentire una maggiore tutela della salute,

impegna il Governo:

   a valutare iniziative per la modifica degli standard ospedalieri stabilita nel decreto ministeriale n. 70 del 2015, in modo che per la riqualificazione dei presidi ospedalieri sia contemplata, nelle regioni in cui i Lea non siano uniformemente garantiti, la possibilità di aumentare la qualità e complessità dei servizi in rapporto alle specificità territoriali piuttosto che, come è ad oggi, ai bacini di popolazione;
   ad assumere iniziative concrete per la riattivazione, con le risorse disponibili, all'interno delle suddette tipologie di ospedali, delle unità operative essenziali alla tutela della salute, in base ai dati epidemiologici delle diverse aree della Calabria;
   a vincolare alla riqualificazione della sanità ospedaliera e territoriale della Calabria, anche al fine di favorire la riduzione, in ambito sanitario, della mobilità passiva, quota adeguata delle risorse europee che, conseguenti alla pandemia da nuovo coronavirus, a decorrere dall'anno 2021 si renderanno disponibili per gli investimenti sanitari.
9/2772-A/16Sapia, Dieni, Grippa, Barbuto, Nesci, Stumpo, Forciniti.


   La Camera,
   premesso che:
    come è noto, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, meglio conosciuto come decreto Calabria 2, prevede l'allargamento, nei programmi gestionali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Calabria, delle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alte soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Detta previsione legislativa, in una Regione come la Calabria, assoggettata al Piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali e caratterizzata, per effetto delle consequenziali norme restrittive in materia di personale e di blocco del turnover, associata ad una cronica sofferenza in termini di disponibilità di dotazioni organiche, atte a garantire ottimali prestazioni in ambito organizzativo, logistico e gestionale, si rivela oltremodo penalizzante, soprattutto nei confronti del personale con rapporto di lavoro precario, in attesa delle procedure di stabilizzazione. Rientra, pertanto, in una oggettiva e conferente logica di tutela occupazionale la necessità di privilegiare, in via prioritaria, il processo di internalizzazione dei servizi all'interno delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, con il ricorso al personale interno alle stesse Aziende, secondo i piani triennali di fabbisogno,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure legislative atte a favorire i processi di internalizzazione dei servizi all'interno delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Calabria, mediante l'utilizzo dei corrispondenti profili professionali, secondo i piani triennali di fabbisogno.
9/2772-A/17Forciniti, Dieni, Grippa, Barbuto, Stumpo, Bruno Bossio, Viscomi, Sapia.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto 17 dicembre 2010, n. 38 sono state determinate le tariffe per le prestazioni di ambulanza ed il soccorso, nonché la rimodulazione dei flussi informativi dell'emergenza-urgenza ai fini del recupero della mobilità, l'implementazione flusso dell'emergenza-urgenza, il monitoraggio del Sistema ivi compreso il livello di conoscenza dei Sistema Sanitario;
    con il contratto per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario della Regione Calabria è stata impegnata, sul capitolo n. 421103, contraddistinto dal codice gestionale SIOPE 1367 del Bilancio Regionale del 2014, la somma di euro 13.035,822,22 di cui euro 11.873.822,22 corrispondenti all'importo annuo per il periodo contrattuale durata di sei anni ed euro 562.000,00 per il pagamento di eventuali ore di volo eccedenti le mille ore complessive annue di volo per missioni di servizio come previsto dal «Capitolato d'oneri» al contratto per l'affidamento per il servizio di soccorso sanitario con elicotteri per la Regione Calabria ed euro 600.000,00 per eventuali altri costi;
    nel 2016 interi dipartimenti regionali, il Ministero dell'economia, l'Enac e la Procura della Repubblica di Catanzaro hanno avviato un'indagine relativamente al contratto «per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario elicotteri della Regione Calabria». Nella fattispecie non risulterebbe dallo stesso contratto, depositato nel dipartimento Tutela della Salute, nella segreteria di giunta, nell'avvocatura e in quello custodita dalla Agenzia delle Entrate, la pagina 3 dove dovrebbe essere contenuta la dichiarazione dell'offerta economica, clausole e modalità di pagamento con la Elitaliana, società vincitrice dell'appalto, che si è aggiudicata una gara da poco meno di 60 milioni di euro;
    a causa di questa strana assenza c emerso che in Regione nessuno è certo di quali norme regolassero i rapporti contrattuali, in particolare la disciplina per i pagamenti degli interessi dovuti in caso di ritardo da parte dell'ente. Gli stessi dirigenti del dipartimento Salute nelle comunicazioni interne ammettono di «non conoscere quale fosse la disciplina dei pagamenti». Una anomalia sottolineata anche nella relazione del Ministero dell'economia effettuata sulla base di una ispezione dell'aprile;
    i funzionari del Ministero dell'economia e finanze, hanno rilevato la presenza di 25 giudizi intrapresi dalla società contro la Regione. Tutti, o quasi, per interessi moratori che, almeno in un caso, sono arrivati a sfiorare i 170 mila euro. Cifre considerevoli pagate dalla Regione Calabria;
    l'amministrazione, si legge nella relazione del Ministero dell'economia e finanze, avrebbe inoltre omesso di difendersi nella consapevolezza di non avere certezza delle regole del contratto. Per gli ispettori sarebbe evidente il danno erariale;
    non risulterebbe presente inoltre, dal contratto depositato, la «Busta C – allegato I», il plico con dentro l'offerta economica presentata dalla società poi risultata vincitrice. Non risulterebbe infine alcuna traccia della autorizzazione sanitaria all'esercizio per le prestazioni di trasporto in eliambulanza che, in base a una legge regionale del 2008, dovrebbe essere rilasciata dal direttore generale del dipartimento Salute;
    il tutto ha portato ad una serie di arresti nel 2018 per danno erariale e truffa ai danni dello stato di funzionari della Regione Calabria;
    ad oggi manca la rete dell'emergenza urgenza e non ci sono controlli di alcun genere sui costi della Rete di Elisoccorso, assegnata in appalto privato e non sarebbe garantito il servizio di elisoccorso negli orari notturni,

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a definire i centri di emergenza urgenza con elenco di competenze, entità e gravità della patologia, collegati con rete regionale e non loculistica, attraverso l'utilizzo di vettori di unità militari presenti nella Regione, previa specifiche intese con lo Stato Maggiore della Difesa, determinando le linee generali, i criteri e le modalità di partecipazione ai ristori del nuovo servizio di Elisoccorso regionale, abilitato anche al volo notturno. Ferme restando le prioritarie esigenze operative e addestrative delle Forze armate.
9/2772-A/18Misiti, Grippa, Barbuto, Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    la regione Calabria è commissariata dall'anno 2010 per l'attuazione del piano di rientro dal proprio disavanzo sanitario e, malgrado lo stesso risulti incrementato rispetto al 2014, ancora non sono uniformemente garantiti i Livelli essenziali di assistenza sul territorio regionale, con riferimento tanto ai servizi ospedalieri quanto all'assistenza territoriale e alla prevenzione;
    la pandemia da nuovo Coronavirus ha mostrato la necessità di riqualificare gli ospedali non-hub per meglio organizzare la rete dell'assistenza ospedaliera, come anche, a più riprese, ribadito dai responsabili politici del Ministero della salute;
    a seguito del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, con il Dpgr-Ca n. 18 del 2010 furono dismessi molti ospedali del territorio della regione Calabria ed altri sottodimensionati, stante la necessità di ridurre il debito e il disavanzo nel settore sanitario per tutelare l'unità economica e al fine di assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico;
    nel decreto-legge n. 150 del 2020, in fase di conversione, il Governo ha stanziato 180 milioni per sostenere gli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale della Calabria, stante la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente medesima, stabilendo di accantonare a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di 60 milioni di euro in favore della regione stessa;
    il territorio della regione Calabria è caratterizzato da un interno montuoso e da notevoli difficoltà di collegamento ai 4 ospedali hub presenti, cui si sta cercando di porre rimedio con il potenziamento e la manutenzione di varie infrastrutture stradali, il che richiede, comunque, tempi di realizzazione non brevi;
    diversi ospedali chiusi, ospedali attivi di area montana e/o disagiata e centri ospedalieri periferici (spoke) in posizione strategica, come ad esempio quelli Lamezia Terme, Crotone, Vibo Valentia, Corigliano-Rossano, Castrovillari, Paola-Cetraro e Polistena, potrebbero essere riqualificati con adeguato potenziamento del personale sanitario a tempo indeterminato e così consentire una maggiore tutela della salute nell'intero territorio calabrese con costi economici e sociali minori,

impegna il Governo:

   a valutare iniziative per la modifica degli standard ospedalieri stabiliti nel decreto ministeriale n. 70 del 2015, in modo che per la riqualificazione dei presidi ospedalieri sia contemplata, nelle regioni in cui i Lea non siano uniformemente garantiti, la possibilità di aumentare la qualità e complessità dei servizi in rapporto alle specificità e difficoltà territoriali piuttosto che ai bacini di popolazione;
   ad assumere iniziative concrete per, con le risorse disponibili, la riattivazione nei centri ospedalieri periferici (spoke) in posizione strategica, negli ospedali dismessi e/o in quelli di zona montana e/o disagiata, delle unità operative essenziali alla tutela della salute in rapporto ai dati epidemiologici delle corrispondenti aree della Calabria;
   a vincolare alla riqualificazione della sanità ospedaliera e territoriale della Calabria, anche al fine di favorire la riduzione, in ambito sanitario, della mobilità passiva, una quota adeguata delle risorse europee che, per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021 si renderanno disponibili per gli investimenti sanitari.
9/2772-A/19D'Ippolito, Grippa, Barbuto, Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    con decreto del Commissario regionale ad acta della Calabria del 4 giugno 2019 viene istituito il Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.) di III Livello dell'Azienda Ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro – Accreditamento definitivo ma risultano persistere criticità legate anche alla normativa nazionale in particolare per quanto concerne la procreazione eterologa;
    il nostro Paese vede una progressiva denatalità tanto che nel 2019 risultano 435 mila nascite, con un saldo negativo di 212 mila rispetto all'anno 2010 dove si sono registrate 562 mila nascite;
    nel 2014 12.658 nascite sono derivate da tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) e a livello europeo, il fenomeno della «migrazione riproduttiva» interessa tra le 25 mila e le 30 mila coppie all'anno. L'Italia è il Paese europeo dove il fenomeno della migrazione per problemi riproduttivi è di gran lunga più frequente e secondo un'indagine condotta dall'Osservatorio sul turismo procreativo nel 2011, almeno 4.000 coppie si sono recate all'estero e 11 mila sono le coppie che si rivolgono a centri nazionali fuori regione di residenza;
    durante il XXXII Convegno di medicina della riproduzione, tenutosi ad Abano Terme (Padova), dal 23 al 25 febbraio 2017, sono stati portati dati quali-quantitativi importanti relativamente agli esiti dei cicli di procreazione medicalmente assistita. In particolare, aggiornando i dati del report 2016 sull'attività nazionale di procreazione medicalmente assistita del 2005-2014 è emerso un progressivo incremento dell'offerta delle varie prestazioni correlate alla procreazione medicalmente assistita a livello nazionale, in particolare aumento dai 63.585 cicli del 2005 (tutte le tecniche di I, II e III livello senza donazione di gameti) ai 90.711 cicli del 2014 agli oltre 110.000 cicli del 2015; un aumento da 37.293 (2005) a 66.845 cicli (2014) di II e III livello;
    si è assistito, apparentemente, a una riduzione degli esiti favorevoli delle procedure, scendendo da 10.732 parti/90.711 cicli (11,8 per cento) del 2014.
    Il tema dell'infertilità è ingravescente in Italia e in tutto il mondo occidentale e si stima che nel 2030 saliranno all'80 per cento le procreazioni medicalmente assistite per cui è importante normare il prima possibile tutto il settore a partire dallo studio e dalla diagnostica delle cause di infertilità ma in corso di emergenza pandemica, con la difficoltà di recarsi all'estero per i cicli di PMA eterologa, risulta utile favorire nel nostro Paese la pratica dell'ovolodonazione per evitare un impatto demografico peggiore probabilmente di quello della stessa epidemia;
    in regione Calabria risulta un importante ritardo nella regolamentazione e nel supporto alla PMA pur essendo entrata nei LEA dal 27 novembre 2017. Nell'aprile 2019 l'allora presidente della Regione, Mario Oliverio, inviò una nota urgente al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro ed al Commissario dell'Asp di Crotone per sollecitare la definizione, in tempi rapidi, della procedura riguardante l'accreditamento delle attività inerenti la procreazione medicalmente assistita (PMA) attivata all'interno dell'ospedale Pugliese-Ciaccio, le cui procedure sono in capo all'Asp di Crotone;
    con decreto del Commissario regionale ad acta del 4 giugno 2019 viene istituito il Servizio di Procreazione Medicalmente Assistita (P.M.A.) di III lavello dell'Azienda Ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro – Accreditamento definitivo ma risultano persistere criticità legate anche alla normativa nazionale in particolare per quanto concerne la procreazione eterologa. Secondo la relazione del Ministro della salute al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 40 del 2004 nel 2017 la Calabria è stata la penultima regione d'Italia per numero di cicli iniziali per milione di donne in età feconda (2.030), il record è della Valle D'Aosta con 21.183 cicli.
    Manca in Italia la concessione di una indennità per le donatrici e la stragrande maggioranza dei cicli di PMA eterologa avviene grazie a ovuli o embrioni provenienti dall'estero con ovvio aumento del rischio di abusi e sono altresì carenti linee guida omogenee in merito alla diagnosi dell'infertilità maschile e femminile,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare idonei strumenti normativi volti al riconoscimento di indennità finanziaria per le donatrici di gameti, apportando le opportune modificazioni all'articolo 12 comma 6 della legge 40/2004;
   a verificare l'esistenza e il rispetto di linee guida omogenee in merito alla diagnostica e al trattamento dell'infertilità in regione Calabria e nel resto del territorio nazionale.
9/2772-A/20Zolezzi, Barbuto.


   La Camera,
   premesso che:
    in base all'articolo 2 comma 4 del decreto-legge in discussione, entro 60 giorni dalla nomina ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno;
    in relazione alla contingente carenza di risorse professionali mediche nel servizio sanitario calabrese, in particolare, delle figure specialistiche dei Medici dell'emergenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, si evidenzia il bisogno di agire con interventi mirati a garantire in tutta la Regione Calabria i Livelli essenziali di assistenza (LEA) tramite l'adozione di un piano di assunzioni straordinario da parte del Commissario ad acta, rivolto al personale medico, sanitario e socio-sanitario, compreso il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso, in via prioritaria, agli idonei delle graduatorie in vigore, entro determinati limiti di spesa rispetto alla somma stanziata all'articolo 6 del decreto-legge in esame per il finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario regionale, ovvero 60 milioni all'anno per il triennio 2021, 2022, 2023,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, per garantire la continuità nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza nella Regione Calabria, consentendo alle Aziende del SSN di indire, entro un termine prestabilito, apposite procedure concorsuali per la medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, a fronte di un piano di assunzioni straordinario, in deroga ai vincoli di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, di cui all'articolo 1, commi 174, 176, 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9/2772-A/21Mammì, Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, stabilisce misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario;
    il Capo I (articoli 1-7), interviene a sostegno della gestione del sistema sanitario della regione Calabria, allo scadere dell'efficacia delle disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2019 (convertito dalla legge n. 60 del 2019) e al perdurare delle criticità, determinato oltre che dal mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario, anche dall'ulteriore appesantimento della tenuta del sistema sanitario provocato dall'emergenza da COVID-19;
    in particolare, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che il Commissario ad acta adotti, nel termine di trenta giorni, il programma operativo per la gestione dell'emergenza sanitaria e definisca, nel termine massimo di sessanta giorni, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della regione Calabria;
    a questo proposito, si ricorda che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tra le altre misure, ha implementato sul territorio le azioni assistenziali domiciliari, aumentando la funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), istituite con il decreto-legge n. 14 del 9 marzo 2020, deputate proprio al supporto dei servizi di assistenza domiciliare, anche reclutando al loro interno medici specialisti ambulatoriali convenzionati e stanziando risorse per personale e servizi pari a 61.000.000 euro;
    per quanto riguarda l'attivazione delle USCA da parte delle Regioni, la Corte dei conti, nella memoria depositata nel corso dell'audizione presso le Commissioni Camera e Senato riunite, in occasione dell'esame della legge di bilancio 2021, ha rilevato che, a fine ottobre, l'attivazione delle Unità speciali di continuità assistenziale, che ben avrebbero potuto rappresentare uno strumento di assistenza sul territorio anche in grado di alleviare la pressione sugli ospedali, ha avuto un andamento inferiore alle attese e con forti differenze territoriali, con una media a livello nazionale inferiore al 50 per cento;
    dai dati forniti lo scorso 27 novembre dal sindacato medici italiani (Smi), risulta che in Calabria sia attiva una Usca ogni 100 mila, anziché 50 mila come previsto dal decreto-legge n. 14 del 9 marzo 2020. Come in altre regioni dove si registrano ritardi, il problema sarebbe che spesso le Unità speciali vengono usate per compiti diversi dall'assistenza domiciliare ai pazienti Covid;
    il rischio è che tali ritardi comportino in Calabria, come nelle altre regioni dove il servizio pubblico e gratuito delle USCA non è completo, il ricorso ai servizi sanitari privati, come già denunciato dagli organi di stampa nel caso della Lombardia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, per la Calabria e per le altre regioni in ritardo, ogni altra possibile soluzione per intensificare le misure a carattere straordinario per il reclutamento del personale sanitario e l'attivazione dei servizi, necessarie per far fronte alla completa istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale, indispensabili per far fronte al perdurare dell'emergenza da COVID-19.
9/2772-A/22Ianaro, Nesci, Villani, Nappi.


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 2020, N. 158, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I RISCHI SANITARI CONNESSI ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 (A.C. 2812)

A.C. 2812 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge di cui si discute la conversione apporta modifiche alla cornice normativa che disciplina l'emanazione delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, la cui adozione viene motivata in considerazione dell'approssimarsi delle festività natalizie;
    le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame sono volte a: (i) estendere, da trenta a cinquanta giorni, il termine massimo di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; (ii) limitare, nel periodo intercorrente tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di regioni o province autonome diverse, a prescindere dal relativo livello di rischio epidemiologico; (iii) limitare, nelle giornate del 25-26 dicembre 2020 e del 1o gennaio 2021, anche gli spostamenti tra comuni, sempre a prescindere dal relativo livello di rischio epidemiologico;
    le misure in questione si ritengono irragionevoli, sproporzionate e costituzionalmente illegittime sotto numerosi profili, sia di carattere proprio che derivato;
    quanto ai vizi di incostituzionalità derivata, si rammenta come la cornice normativa nell'ambito della quale si inserisce il decreto-legge all'esame dell'Assemblea sia stata oggetto di dure critiche, non soltanto da parte delle forze politiche di opposizione, ma anche di autorevoli giuristi e costituzionalisti, in quanto attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di comprimere l'esercizio dei diritti e delle libertà inviolabili mediante uno strumento di fonte secondaria, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), non soggetto ad alcuna forma di controllo da parte del Parlamento e del Presidente della Repubblica e tantomeno all'eventuale sindacato di legittimità da parte della Corte costituzionale;
    la nostra Costituzione non autorizza assolutamente una tale possibilità, né tantomeno contempla clausole di sospensione dei diritti fondamentali, della gerarchia delle fonti del diritto e/o dell'assetto dei poteri da attivarsi nei tempi eccezionali, del tipo di quelle delineate, creativamente, dal citato decreto-legge n. 19 del 2020;
    il decreto-legge di cui si discute la conversione è quindi affetto da chiari vizi di incostituzionalità derivata in quanto assume a presupposto della sua esistenza una disciplina normativa, quella dettata dal citato decreto-legge n. 19 del 2020, che è palesemente incostituzionale, sotto tutti i profili sopra evidenziati; una disciplina che – si ripete – autorizza la limitazione dei diritti e delle libertà inviolabili non già per legge o atto avente forza di legge, come prevede la nostra Carta costituzionale, bensì per volontà del Presidente del Consiglio dei ministri e delle sue task force, estrinsecata tramite Dpcm;
    numerosi sono anche i vizi di incostituzionalità propria del decreto-legge all'esame dell'Assemblea, a cominciare da quelli che interessano il primo comma dell'articolo 1, con il quale si prolunga il termine massimo di efficacia dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da trenta a cinquanta giorni;
    prolungando il termine in questione, infatti, si prolunga automaticamente il periodo entro il quale è consentito al Presidente del Consiglio dei ministri di limitare, condizionare, comprimere e financo impedire, a colpi di decreto, l'esercizio dei ridetti diritti inviolabili;
    peraltro, il termine massimo di validità dei Dpcm è stato prolungato in un momento in cui la curva dei contagi da COVID-19 attraversa una fase di obiettivo rallentamento, certificato dai bollettini diramati quotidianamente dalla Protezione civile;
    la modifica qui contestata, che prolunga la durata massima potenziale dei Dpcm, non trova quindi alcuna giustificazione nell'attuale andamento dell'epidemia da COVID-19. Al contrario, è una modifica totalmente sganciata dai dati epidemici che il Governo ha adottato all'evidente scopo di scavalcare l'Epifania con un unico Dpcm, quello del 3 dicembre 2020, e di trascorrere in questo modo più serenamente – esso sì – le festività natalizie che vengono negate a milioni di italiani;
    ancor più gravi sono i vizi di legittimità costituzionale che si possono apprezzare con riferimento al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge in esame;
    anche qui, si impongono nuovi limiti agli spostamenti, più stringenti e oppressivi dei precedenti, che non sono in alcun modo collegati ai dati epidemici e che, anzi, prescindono dichiaratamente da essi, attribuendosi al Presidente del Consiglio di ministri il potere di adottare misure di contenimento «anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario» del territorio nazionale, regionale o comunale;
    siamo quindi al cospetto di un decreto ancor più incostituzionale dei precedenti poiché pretende di sospendere per sedici giorni (dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021) l'applicazione del principio stesso di ragionevolezza legittimando l'adozione di misure arbitrarie, «indipendentemente» dal fine perseguito: si autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri ad adottare misure di contenimento dell'epidemia indipendentemente dall'andamento dell'epidemia stessa, il che costituisce un evidente controsenso, un ossimoro logico e giuridico e, comunque, una delega in bianco, illimitata, incondizionata e, come tale, manifestamente incostituzionale;
    peraltro, nell'imporre i divieti in contestazione, il decreto-legge ha dettato una disciplina normativa identica per situazioni sostanziali oggettivamente differenti, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza anche sotto questo ulteriore profilo;
    nelle giornate del 25-26 dicembre 2020 e del 1o gennaio 2021, infatti, gli spostamenti tra comuni sono stati limitati a prescindere dall'estensione territoriale e dalla composizione morfologica dei comuni stessi;
    i piccoli comuni (che è bene ricordarlo, sono più di cinquemila) sono stati trattati alla stessa stregua delle grandi aree metropolitane, sulla base di un criterio che si ritiene palesemente illogico e discriminatorio, perché determina l'isolamento degli italiani che risiedono nei piccoli centri – inclusi al momento gli anziani e i soggetti in condizione di fragilità – ai quali non sarà consentito raggiungere o ricevere familiari e affetti stretti, anche se distanti pochi chilometri (ma residenti in un comune differente);
    secondo fonti stampa, lo stesso Comitato tecnico scientifico avrebbe richiesto al Governo di prevedere apposite deroghe per i piccoli comuni, ritenendo evidentemente eccessiva l'applicazione delle menzionate limitazioni agli spostamenti per i cittadini che vi risiedono; senonché anche questa richiesta – ad ogni evidenza logica e di buon senso – è stata inspiegabilmente rigettata;
    il carattere irragionevole, contraddittorio e, perciò, incostituzionale delle misure adottate appare evidente anche sotto un ulteriore profilo, nella misura in cui il Governo ha ritenuto, da un lato, di comprimere i diritti inviolabili dei cittadini italiani e, dall'altro lato, di rimanere totalmente inerte dinanzi agli sbarchi di clandestini sulle nostre coste, i quali, di fatto, continuano liberamente a raggiungere il nostro Paese, a fuggire dai centri di accoglienza e a girare tranquillamente per il territorio;
    a ciò si aggiunga la violazione del principio di leale collaborazione, comprovata dalle dichiarazioni di diversi Presidenti di regione che hanno lamentato, anche in questa occasione, l'assoluta mancanza di concertazione nelle decisioni prese dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
    all'incostituzionalità del decreto-legge in esame non può certamente porsi rimedio attraverso le Faq (Frequently answered questions), giacché le stesse non costituiscono una fonte del diritto e, conseguentemente, non possono modificare i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 e tantomeno del decreto-legge all'esame dell'Assemblea,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2812.
N. 1. Panizzut, Molinari, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, reca disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, e, come si legge nella relazione illustrativa, è stato adottato «a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa all'emergenza sanitaria che è conseguita alla diffusione pandemica del COVID-19 (...) in prossimità delle festività natalizie si rende necessario apportare alcune modifiche alla disciplina delle misure volte a contenere e a contrastare i rischi sanitari nell'ambito del territorio nazionale»;
    il decreto-legge in esame è l'ennesimo che affronta l'emergenza derivante dalla pandemia, e funge da «cornice» rispetto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre che reca severissime restrizioni alla libertà di circolazione delle persone;
    in particolare, il provvedimento, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 vieta ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1o gennaio 2021 anche ogni spostamento tra comuni, nonché gli spostamenti verso le seconde case, ovunque ubicate;
    inoltre, il decreto-legge dà facoltà a successivi Dpcm di prevedere ulteriori misure «anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario»;
    l'articolo 16 della Costituzione sancisce la libertà di circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio nazionale, salve le limitazioni di legge, ma, di fatto, la disposizione in esame dà facoltà di disporre ulteriori limitazioni a un provvedimento di rango inferiore, quale quello del Dpcm;
    attraverso il decreto-legge in esame si autorizza, quindi, la compressione di diritti fondamentali a mezzo di provvedimenti che non rivestono forza di legge, emanati dall'organo esecutivo senza alcun coinvolgimento del Parlamento;
    tali restrizioni, inoltre, prescindono completamente dalle classificazioni in aree di rischio sin qui sostenute dal Governo, come anche dagli effettivi dati sull'andamento epidemiologico, con ciò contravvenendo al principio di ragionevolezza;
    il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, aumenta la durata dell'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da trenta a cinquanta giorni, potenziando ancora, di fatto, l'azione degli stessi;
    rispetto alle disposizioni adottate numerosi Presidenti di regione e di enti locali hanno espresso la propria perplessità e lamentato il fatto di non essere stati consultati in merito alle decisioni da prendere, rispetto alle peculiarità dei singoli territori,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2812.
N. 2 (versione corretta). Bellucci, Lollobrigida, Gemmato.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, ha introdotto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    sia nel sopracitato decreto-legge (articolo 1, comma 2) che nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 (articolo 1, comma 4), è previsto che «dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1o gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1o gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti»;
    appare estremamente complesso, data la moltitudine di differenze territoriali e specificità proprie di una società avanzata come quella italiana, individuare principi che riescano a sintetizzare tutte le esigenze dei nostri concittadini;
    la libertà è uno dei princìpi su cui si fonda ogni democrazia dell'occidente;
    il Parlamento, considerato l'abuso del ricorso ai Dpcm e nonostante gli appelli giunti dalle massime Autorità dello Stato per un suo maggiore coinvolgimento, non ha potuto svolgere le prerogative proprie previste dalla nostra Costituzione;
    tra l'altro, nonostante gli appelli delle forze politiche di opposizione, che hanno chiesto che il decreto-legge in oggetto fosse esaminato prima delle festività natalizie, proprio per evitare di applicare disposizioni non valutate né votate dal Parlamento, non è stata data alcuna garanzia in relazione ai tempi d'esame, né parrebbe essere contemplato un esame prima delle festività natalizie;
    diversi Presidenti di regione lamentano, anche in questa occasione, l'assoluta mancanza di concertazione nelle scelte adoperate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
    molti cittadini segnalano estrema preoccupazione circa l'impossibilità di raggiungere i propri cari per le festività natalizie specie se anziani, disabili o genitori separati;
    in Italia vi sono poco meno di 8.000 Comuni e molti di essi hanno dimensioni minori di un quartiere di una grande città come Roma, Milano o Napoli e distano molti chilometri l'uno dall'altro specie se ubicati in aree montuose;
    gli spostamenti per le giornate del 25 e 26 dicembre e del 1o gennaio sono stati limitati ai soli comuni di residenza o domicilio a prescindere dalla vastità territoriale o composizione morfologica degli stessi e non considerando che sul territorio nazionale ve ne sono migliaia privi di qualsiasi attività commerciale;
    vi è una grave compressione dei diritti costituzionali garantiti ai cittadini, in primis del diritto alla libertà di circolazione tutelato dall'articolo 16 della Costituzione; la limitazione della libertà negli spostamenti tra l'altro viene imposta ai cittadini prima dello scadere naturale dell'efficacia del decreto-legge così come prescritto dalla nostra Carta costituzionale, senza sapere se lo stesso è supportato dalla maggioranza parlamentare,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2812.
N. 3. Bagnasco, Gelmini, Mulè, Sisto, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.