Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 24 novembre 2020

TESTO AGGIORNATO AL 1° DICEMBRE 2020

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 novembre 2020.

Ascani, Azzolina, Bartolozzi, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Bubisutti, Buffagni, Carfagna, Casa, Castelli, Castiello, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Grosso, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacometto, Giacomoni, Giorgis, Grimaldi, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marattin, Mauri, Melilli, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Novelli, Occhionero, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Pittalis, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Giovanni Russo, Salafia, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Tondo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Vinci, Viscomi, Raffaele Volpi, Zoffili, Zordan.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascani, Azzolina, Bartolozzi, Battelli, Boccia, Bonafede, Boschi, Brescia, Bubisutti, Buffagni, Carfagna, Casa, Castelli, Castiello, Cenni, Cirielli, Colletti, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, Daga, De Maria, De Micheli, Del Grosso, Del Re, Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferraresi, Gregorio Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Fusacchia, Gallinella, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacometto, Giacomoni, Giorgis, Grimaldi, Grimoldi, Gualtieri, Guerini, Invernizzi, Iorio, Iovino, L'Abbate, Liuni, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni, Marattin, Mauri, Melilli, Micillo, Molinari, Morani, Morassut, Nardi, Novelli, Occhionero, Orrico, Paita, Pallini, Parolo, Perantoni, Pittalis, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Giovanni Russo, Salafia, Scalfarotto, Schullian, Serracchiani, Carlo Sibilia, Sisto, Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, Tofalo, Tomasi, Tondo, Traversi, Versace, Vignaroli, Villarosa, Vinci, Viscomi, Raffaele Volpi, Zoffili, Zordan.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 novembre 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CUNIAL: «Abolizione degli Ordini delle professioni sanitarie e disposizioni sull'esercizio della professione di medico-chirurgo» (2794);
   CUNIAL: «Disciplina dell'obiezione di coscienza ai trattamenti sanitari di vaccinazione» (2795);
   BELLUCCI ed altri: «Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di protezione dei minori e di diritto del minore ad una famiglia, nonché deleghe al Governo in materia di condizione dei minori fuori della famiglia e di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti di appello» (2796).

  In data 23 novembre 2020 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   UNGARO ed altri: «Introduzione di strumenti finanziari in favore dei giovani per la promozione dell'emancipazione giovanile e dell'accesso alla formazione e all'attività lavorativa, imprenditoriale e di volontariato sociale» (2797);
   ENRICO BORGHI ed altri: «Disposizioni per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori delle province di Biella, Cuneo, Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 2020» (2798);
   ANGIOLA e FRATE: «Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Maria Colamonaco» (2799).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ALBERTO MANCA ed altri: «Norme sulla costituzione di pegno rotativo sui prodotti agricoli a lunga maturazione, sui prodotti vitivinicoli e sulle bevande spiritose a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta» (2225) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Scanu.

  La proposta di legge POLIDORI ed altri: «Istituzione del soccorso di libertà e altre disposizioni in favore delle donne vittime di violenza di genere» (2630) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cannizzaro.

  La proposta di legge BELLUCCI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di riconoscimento della figura professionale del fisioterapista di famiglia e di assistenza fisioterapica domiciliare» (2674) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Butti.

  La proposta di legge DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di procedure per la presentazione della domanda di protezione internazionale» (2701) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Butti.

  La proposta di legge FERRO ed altri: «Modifiche agli articoli 391-bis e 583-quater del codice penale, in materia di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti o internati in violazione dell'ordinamento penitenziario e di percosse e lesioni in danno del personale» (2735) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Butti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

  I Commissione (Affari costituzionali):
  «Modifica all'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, in materia di lavoro autonomo nelle imprese start-up (Già articolo 22 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020)» (2790-ter) Parere delle Commissioni III, V, X, XII e XIV;
  «Modifiche all'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, concernenti il gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza da COVID-19» (Già articolo 104 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-novies) Parere delle Commissioni V, XI e XII;
  «Istituzione di un tavolo per la definizione di un piano degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo universale della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025» (Già articolo 116 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-duodecies) Parere delle Commissioni III, V, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  «Modifiche al decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, in materia di estensione del regime di impignorabilità delle somme accreditate alle prefetture-uffici territoriali del Governo» (Già articolo 179 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-vicies septies) Parere delle Commissioni II e V.
   II Commissione (Giustizia):
  «Modifica all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di digitalizzazione delle procedure di pagamento delle somme dovute a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo» (Già articolo 103 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-octies) Parere delle Commissioni I e V;
  «Disposizioni in materia di convenzioni degli uffici giudiziari» (Già articolo 178 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-vicies sexies) Parere delle Commissioni I e V;
  «Disposizioni in materia di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione» (Già articolo 192 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-undetricies) Parere delle Commissioni I, V e VI.
   III Commissione (Affari esteri):
  «Modifica all'articolo 3 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di rendiconti consuntivi dei Comitati degli italiani all'estero» (Già articolo 117 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-terdecies) Parere delle Commissioni I e V.
   V Commissione (Bilancio e Tesoro):
  «Modifica all'articolo 1, comma 15, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di semplificazione del processo di attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese» (Già articolo 30 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-quater) Parere delle Commissioni I, VII, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  «Disposizioni concernenti la società Studiare Sviluppo Srl» (Già articolo 118 del disegno di legge n.  2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-quaterdecies) Parere delle Commissioni I, VI, VIII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  «Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per la razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la società SOGEI Spa» (Già articolo 170 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-vicies ter) Parere delle Commissioni I e VI;
  «Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'inclusione delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica nel censimento degli immobili pubblici» (Già articolo 175 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-vicies quater) Parere delle Commissioni I, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  «Disposizioni in materia di enti che concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche» (Già articolo 182 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-duodetricies) Parere delle Commissioni I, II, VI, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   VI Commissione (Finanze):
  «Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in tema di risoluzione di controversie internazionali in materia tributaria» (Già articolo 112 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-undecies) Parere delle Commissioni I, III, V e XIV;
  «Disposizioni in materia di impignorabilità di somme destinate al rimborso di tributi a favore di privati» (Già articolo 202 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-tricies) Parere delle Commissioni I, II e V;
  «Modifica all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'istituzione dell'incarico di vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» (Già articolo 206 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-tricies bis) Parere delle Commissioni I, V e XI.
   VII Commissione (Cultura):
  «Modifiche all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e all'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, volte alla semplificazione delle procedure in materia di edilizia scolastica» (Già articolo 88 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-quinquies) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  «Concessione di un contributo alla Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini» (Già articolo 96, comma 4, del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-septies) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   VIII Commissione (Ambiente):
  «Disposizioni per il completamento del progetto “Mantova Hub”» (Già articolo 95 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-sexies) Parere delle Commissioni I, V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  «Disposizioni concernenti la chiusura della liquidazione della società Stretto di Messina Spa» (Già articolo 129 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-quinquiesdecies) Parere delle Commissioni I, II, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);
  «Disposizioni in materia di società regionali e degli enti locali titolari di concessioni autostradali» (Già articolo 130, comma 2, del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-sexiesdecies) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  «Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, concernente la strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda» (Già articolo 131 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-septiesdecies) Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  «Introduzione dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misurazione dei volumi della risorsa idrica per unità immobiliare» (Già articolo 136, commi 2 e 3, del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-duodevicies) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  «Modifiche all'articolo 1-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in materia di campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole» (Già articolo 138, comma 2, del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-undevicies) Parere delle Commissioni I, V e VII.
   X Commissione (Attività produttive):
  «Disposizioni in materia di responsabilità per il mancato adempimento di obblighi concernenti il Registro nazionale degli aiuti di Stato» (Già articolo 111 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-decies) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XI Commissione (Lavoro):
  «Modifica all'articolo 63 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di personale a tempo determinato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia» (Già articolo 169 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-vicies bis) Parere delle Commissioni I, V, VIII e XIII;
  «Disposizioni in materia di rappresentanza sindacale nelle pubbliche amministrazioni» (Già articolo 176 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-vicies quinquies) Parere delle Commissioni I e V;
  «Modifica all'articolo 54-bis del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, in materia di campo di applicazione delle norme a tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti» (Già articolo 203 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-tricies semel) Parere delle Commissioni I, II e V.
   XII Commissione (Affari sociali):
  GRIBAUDO ed altri: «Disposizioni per l'inserimento di adulti affetti da disturbi psichici o fisici presso famiglie di volontari» (2652) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):
  «Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, volte a rinviare l'entrata in vigore di disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario» (Già articolo 151 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-vicies) Parere delle Commissioni I e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
  «Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e altre disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico» (Già articolo 156 del disegno di legge n. 2790 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 20 novembre 2020) (2790-vicies semel) Parere delle Commissioni I, V, VI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 novembre 2020, ha trasmesso una relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Doc. LVII-bis, n. 3).

  Questa relazione, in data 23 novembre 2020, è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere del 13 e del 17 novembre 2020, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 aprile 2020: LA MARCA ed altri n. 9/2463/14, concernente l'opportunità di inserire le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) nel programma straordinario di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, e il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese, di cui all'articolo 72 della legge n. 27 del 2020 e, per la parte di propria competenza, COLUCCI ed altri n. 9/2463/231, sull'opportunità di estendere l'ambito di operatività del «Fondo per la Promozione Integrata» (FPI) e PAROLO ed altri n. 9/2463/284, riguardante l'adozione di iniziative nei rapporti con la Confederazione Elvetica, affinché sia garantita la tutela della salute pubblica, in particolare dei lavoratori italiani frontalieri.
  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Comunicazione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 novembre 2020, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che i Governatori del Meccanismo europeo di stabilità (MES) approveranno modifiche agli allegati I e II del Trattato istitutivo del MES, conseguenti alla conclusione, per la Slovacchia, del periodo di correzione temporanea della chiave di contribuzione al capitale.

  Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero della giustizia.

  Il Ministero della giustizia, con lettere del 20 novembre 2020, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno PERANTONI n. 9/2463/177, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 aprile 2020, riguardante l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei programmi di intervento di riqualificazione dell'edilizia carceraria, misure finalizzate alla migliore fruizione delle strutture nonché degli spazi specificamente dedicati alle attività trattamentali, FURGIUELE ed altri n. 9/2461-AR/160, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 maggio 2020, concernente la sospensione del termine di scadenza dei titoli di credito aventi efficacia esecutiva.
  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 novembre 2020, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia dell'Unione europea per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro (COM(2020) 741 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Analisi aggiornata degli impatti sul clima del trasporto aereo connessi alle emissioni di gas diversi dal CO2 e potenziali misure politiche ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva sul sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (COM(2020) 747 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema d'allarme n. 7-10/2020 (COM(2020) 771 final), corredata dal relativo allegato (COM(2020) 771 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1970 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 2020, N. 125, RECANTE MISURE URGENTI CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID, NONCHÉ PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/739 DEL 3 GIUGNO 2020 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2779)

A.C. 2779 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, reca misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di adottare misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus adeguate e proporzionate, come si legge nelle premesse del decreto a giustificazione dell'intervento urgente e necessario;
    l'articolo 1, comma 4-octies, prevede una proroga al 31 dicembre 2020 del termine previsto per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, questione che non ha nessun nesso con l'emergenza sanitaria;
    i commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies dell'articolo 1 dispongono, poi, il differimento delle consultazioni elettorali riguardanti i comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa, nonché di quelle relative ai consigli metropolitani, ai presidenti di provincia e ai consigli provinciali, riproducendo il contenuto del decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020» e facendo salvi gli effetti;
    in sostanza il decreto-legge si presenta alla Camera come un decreto c.d. omnibus, accorpando anche il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 – facendone contestualmente salvi gli effetti – che proroga ulteriormente i termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;
    l'urgenza e l'omogeneità, intesa come intrinseca coerenza delle norme contenute dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero funzionale e finalistico, che secondo pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale è, invece, vincolo e presupposto essenziale per l'esercizio della decretazione di urgenza di cui all'articolo 77, comma 2 della Costituzione, non trovano dunque rispondenza nel decreto-legge n. 125 del 2020;
    già la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, depositata il 16 febbraio 2012, il cui orientamento è stato poi confermato dalla successiva sentenza n. 170 del 2017, ha ritenuto illegittimo il decreto-legge che nel suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità che la Corte ritiene, implicitamente, previsto dall'articolo 77 della Costituzione ed esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», laddove prescrive che tale contenuto «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;
    sul punto tale orientamento non può essere sottovalutato e neppure ignorato, considerata la forte incidenza della giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di decretazione d'urgenza, le cui sentenze hanno inciso profondamente sulla prassi costituzionale e sul concreto funzionamento dell'ordinamento, così come non può essere sottovalutato il costante orientamento della Consulta con riguardo alla materia elettorale disciplinata attraverso la decretazione d'urgenza;
    sempre per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze nn. 170/2017, 287/2016, 10/2015, 79/2011, 272/2005, 178/2004, 270/1996), la possibilità del Governo di adottare, sotto la propria responsabilità, atti aventi forza di legge è comunque da considerarsi sempre un'ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise e va sempre valutata solo in caso di straordinaria necessità ed urgenza, in quanto derogatoria rispetto all'attribuzione dell'ordinaria funzione legislativa al Parlamento, organo rappresentante della sovranità popolare, che costituisce un tratto essenziale della forma di governo disegnata dalla Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2779.
N. 1. Panizzut, Molinari, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 125/2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato presentato al Senato per la conversione in legge ed era originariamente composto da 7 articoli;
    il provvedimento contiene differenti misure, non tutte riconducibili allo stato di emergenza in corso, e, specificatamente sono trattate, tra le altre, le misure regionali che potranno essere adottate in deroga ai DPCM, norme in materia di continuità della governance degli enti pubblici di ricerca, la data di trasmissione dei dati statistici delle amministrazioni pubbliche all'ISTAT, il differimento di termini in materia di IMU, provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, differimento di termini in materia di Terzo settore, disposizioni in materia di servizi finanziari; differimento di consultazioni elettorali di enti locali, disposizioni in materia di riscossione, sospensione di adempimenti e versamenti per gli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche, sistema di allerta COVID-19, norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi, e, infine, disposizioni in materia di assemblee condominiali;
    il lungo elenco delle materie trattate dimostra come il contenuto del decreto contravviene a quanto enunciato nel titolo, secondo il quale nel testo avrebbe dovuto trovare spazio semplicemente il rinnovo dell'impianto normativo costruito a partire dall'inizio della pandemia con i provvedimenti che disciplinano tutta questa fase di emergenza e approvati attraverso i decreti-legge nn. 19, 33 e 83 del 2020;
    contravvenendo ai principi di omogeneità e urgenza richiesti dagli articoli 72 e 77 della Costituzione il decreto approda in questo ramo del Parlamento notevolmente modificato, infatti, il testo originariamente composto da 7 articoli e 12 commi è stato modificato unitamente agli allegati ed ora consta di 12 articoli e 47 commi;
    oltre a quelle già citate, approfittando della necessità di prorogare misure relative al contrasto dell'epidemia e delle sue ricadute sociali ed economiche, durante l'esame del provvedimento al Senato sono state introdotte ulteriori disposizioni non riconducibili alle finalità del decreto, come nel caso, tra gli altri, del comma 4-undecesies dell'articolo 1 in materia di sperimentazione di prodotti finanziari mediante l'utilizzo di nuove tecnologie;
    siamo al cospetto dell'ennesimo provvedimento omnibus varato in questa legislatura, attraverso il quale il Governo in maniera grave e approfittando dello stato di emergenza in corso, agisce in modo autoreferenziale, stravolgendo i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e consolidando una prassi che si colloca in netto contrasto con i principi sanciti dall'articolo 70 della Costituzione che attribuisce al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa e dell'articolo 77 che consente al Governo di emanare atti con forza di legge, solo in casi eccezionali, caratterizzati da straordinaria necessità e urgenza;
    l'articolo 77 della Costituzione implicitamente contiene il rispetto del vincolo di omogeneità, uno dei pilastri sui quali la Corte costituzionale fonda i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto dei requisiti di necessità e urgenza, espressamente previsti dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1998, di diretta attuazione dei principi costituzionali relativi alla decretazione d'urgenza;
    è opportuno evidenziare che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014, pur senza occuparsi direttamente della carenza dei presupposti di necessità e di urgenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle c.d. norme eterogenee, vale a dire prive di qualsivoglia legame con la ratio del decreto-legge originario e, quindi, con i suoi presupposti, introdotte in sede di conversione;
    sempre in merito alla eterogeneità delle norme inserite nei testi dei decreti-legge, nella sentenza n. 247 del 2019 la Corte costituzionale ha ricordato come «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Tale violazione, per queste ultime norme scaturisce dall'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge (sentenza n. 22 del 2012)»;
    l'omogeneità e la linearità del testo approdato in questa Aula sono ulteriormente compromesse dal fatto che nel provvedimento sono confluiti due decreti-legge: il decreto-legge n. 129 del 2020 in materia di riscossione e il decreto-legge n. 148 del 2020 in materia di differimento delle consultazioni elettorali per il 2020, dei quali i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispongono l'abrogazione, pur con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti;
    a tal proposito è necessario ricordare che in tal modo si contravviene a quanto più volte raccomandato nei pareri espressi dal Comitato per la legislazione, che ha raccomandato al Governo di «evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge»;
    detto principio è stato espresso dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 58 del 2018, con riferimento ad una disposizione del decreto-legge n. 92 del 2015, abrogata dal decreto-legge n. 83 del 2015 prima della scadenza per la conversione e sostituita con una disposizione di identico contenuto inserita nel medesimo decreto-legge n. 83 rilevando che si trattava di un iter che ha arrecato «pregiudizio alla chiarezza delle leggi e alla intelligibilità dell'ordinamento»;
    dunque, per quanto attiene i requisiti che dovrebbero connotare in primo luogo l'adozione e, in secondo luogo, la struttura di un decreto-legge, stabiliti, in primis, dall'articolo 77 della Carta costituzionale, e più volte definiti e ribaditi dalla Consulta, il provvedimento contiene misure estranee sia ai requisiti di necessità e urgenza, sia a quello della omogeneità del contenuto che dovrebbero entrambi connotare la decretazione d'urgenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2779.
N. 2. Bellucci, Lollobrigida, Gemmato.

A.C. 2779 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 2779 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.18, 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.5, 1-bis.7, 3.2, 3-bis.1, 3-bis.4, 6.1, e sugli articoli aggiuntivi 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.010, 1.012, 1.013, 1.014, 1-ter.01, 1-ter.02, 1-ter.04, 1-ter.05, 1-ter.06, 1-ter.07, 1-ter.08, 3-bis.03, 3-bis.04, 3-bis.05, 3-bis.06, 3-bis.07, 3-bis.08, 3-bis.09, 3-bis.010, 3-bis.011, 3-bis.0100, 4.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2779 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129.
  3. Il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148.
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
   b) al comma 2, dopo la lettera hh) è aggiunta la seguente: « hh-bis) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
    1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
    2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
    3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.».

  2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;
   b) all'articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

  3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
   b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il numero 16 è inserito il seguente: «16-bis Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
    2) il numero 18 è sostituito dal seguente: «18 Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
    3) dopo il numero 19 è inserito il seguente: «19-bis Articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
    4) dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis Articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;
    5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;
    6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:
   «30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
    7) dopo il numero 33 è inserito il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
    8) dopo il numero 34 è aggiunto il seguente: «34-bis Articolo 35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104».

  4. All'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «del comma 1, primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 6 e 7».

Articolo 2.
(Continuità operativa del sistema di allerta COVID)

  1. All'articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, è consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea.»;
   b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre 2021,».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)

  1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», sono differiti al 31 ottobre 2020.

Articolo 4.
(Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo)

  1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: « Coronaviridae – 2» è inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (0a) 3»; la nota 0a) è così formulata: «0a) In linea con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.».

Articolo 5.
(Ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020)

  1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonché le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
   a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
   b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
   c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Articolo 6.
(Copertura finanziaria)

  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto previsto dal comma 2.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal presente decreto, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 7.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2779 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 3, lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
  «1) il numero 16-ter è sostituito dal seguente:
  “16-ter Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”»;
   al comma 3, lettera b), dopo il numero 6) è inserito il seguente:
  «6-bis) al numero 32, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza”»;
   al comma 3, lettera b), numero 8), capoverso 34-bis, dopo le parole: «n. 104» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021”.
  4-ter. Al fine di garantire la qualità delle indagini effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel periodo dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7, compresi nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021. L'ISTAT provvede alla riapertura delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle diverse modalità per la fornitura dei dati statistici da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31 marzo 2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle violazioni.
  4-quater. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “al 30 aprile 2021”.
  4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021”.
  4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
  4-septies. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
  4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020”.
  4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: “31 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2021”.
  4-decies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: “entro il 31 ottobre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2021”.
  4-undecies. In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM(2020) 591 final), nonché delle proroghe di cui al comma 3, lettera b), numeri 3) e 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, le parole da: “entro” fino a “presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 gennaio 2021”;
   b) al comma 2-ter:
    1) alla lettera a), dopo le parole: “diciotto mesi” sono aggiunte le seguenti: “prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi”;
    2) alla lettera e), dopo le parole: “definizione di perimetri” sono inserite le seguenti: “e limiti”;
   c) al comma 2-quater, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   “a-bis) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione;
   a-ter) i casi in cui è ammessa la proroga”;
   d) al comma 2-quinquies, le parole: “al comma 2-ter” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2-ter e 2-quater”;
   e) al comma 2-sexies, le parole da: “ciascuna autorità” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma 2-quater, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Alle attività della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 10 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262”;
   f) al comma 2-octies, dopo le parole: “stabiliscono le attribuzioni del Comitato.” è inserito il seguente periodo: “Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio”.

  4-duodecies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla data del 17 marzo 2020 e fino al 15 dicembre 2020, non si applica l'articolo 11, comma 15, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle società in house si applicano gli articoli 2385, secondo comma, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo periodo sono fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti;
  4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e le candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  4-quaterdecies. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
  4-quinquiesdecies. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale.
  4-sexiesdecies. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.
  4-septiesdecies. Dall'attuazione dei commi da 4-terdecies a 4-sexiesdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  4-duodevicies. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse già assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei ministri.
  4-undevicies. Al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 1-bis.(Disposizioni in materia di riscossione) – 1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nei commi 1 e 2-ter, le parole: “15 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”;
   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:
   a) il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
   b) anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.

  2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “15 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre”.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 109,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e in 316 milioni di euro per l'anno 2020 e 210 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede:
   a) quanto a 275,8 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
   b) quanto a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   c) quanto a 40,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 137,2 milioni di euro per l'anno 2021, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  4. Nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1o settembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dal 1o settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procede alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti il 70 per cento dell'importo dovuto.
  5. Il beneficio previsto al comma 4 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del comma 4 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, pari a 204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Art. 1-ter.(Proroga di termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni) – 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “31 dicembre 2020”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”».

  All'articolo 2:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini del miglioramento delle azioni di prevenzione e dell'efficientamento nell'uso della piattaforma unica nazionale del sistema di allerta COVID, è consentito ai lavoratori del settore pubblico e privato l'utilizzo dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l'orario di lavoro, limitatamente alle finalità di cui al presente comma, in via temporanea anche in deroga ai regolamenti aziendali fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

  All'articolo 3:
   al comma 1, le parole: «recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 180, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”;
   b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”;
   c) all'articolo 182-ter:
    1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “natura chirografaria” sono inserite le seguenti: “anche a seguito di degradazione per incapienza”;
    2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”;
    3) al comma 5, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, e relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore”.
  1-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessa di avere applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis.(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) – 1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;
   b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
  “2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1o agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1o giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.
  3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Disposizioni in materia di poteri di istruttoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) – 1. In considerazione delle difficoltà operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i princìpi di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020, nella causa C-719/18, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi sei mesi, nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludere entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, sulla base di criteri previamente individuati, tenendo conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando, eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per inibire l'operazione o rimuoverne gli effetti.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai procedimenti già conclusi dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione del comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
  3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede agli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Disposizioni in materia di assemblee condominiali) – 1. All'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: “di tutti i condomini” sono sostituite dalle seguenti: “della maggioranza dei condomini”».

  Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «emergenza epidemiologica da COVID-19» sono inserite le seguenti: «, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale».

Proposte emendative

ART. 1.
(Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19)

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, lettera p), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Durante la sospensione dei servizi educativi, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti, secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.».
1. 9. Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, lettera gg), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, per lo svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari. All'interno dei locali deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.».
1. 10. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, lettera gg), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, per lo svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello. All'interno dei locali deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.».
1. 11. Varchi, Maschio, Bellucci, Gemmato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è abrogato.
1. 16. Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, al comma 1, primo periodo, le parole da: «con uno o più» fino alle parole: «per materia, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti».
1. 17. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 116,90 ad euro 333».
1. 22. Lazzarini, De Martini, Foscolo, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1. 15. De Martini, Boldi, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:
    01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: 13-bis. «Art. 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza».
*1. 2. Pella, Bagnasco, Novelli.

  Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:
    01) dopo il numero 13, è inserito il seguente: 13-bis. «Art. 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza».
*1. 18. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Tiramani.

  Al comma 3, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:
    01) dopo il numero 16, è aggiunto il seguente: «16.1. Articolo 83, comma 21, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge»;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
    5-bis) dopo il numero 28, è inserito il seguente: «28-bis. Articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con effetti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».
1. 3. Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

  3-ter. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
1. 20. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 86-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.
1. 14. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 16 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.
1. 21. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello.

  Al comma 4-novies, sostituire le parole: 31 marzo 2021, con le seguenti: 30 aprile 2021.
1. 8. Gemmato, Bellucci.

  Al comma 4-quinquiesdecies, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2021 con le seguenti: entro sessanta giorni dal turno di elezioni comunali del primo semestre 2021.
1. 19. Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Molteni, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 4-sexiesdecies, aggiungere i seguenti:
  4-sexiesdecies.1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.
  4-sexiesdecies.2. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.
  4-sexiesdecies.3. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.
1. 7. Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-undevicies, aggiungere il seguente:
  4-vicies. Al fine di poter individuare il più velocemente possibile un caso sospetto di COVID-19 in ambito scolastico, gli istituti scolastici adottano le opportune iniziative al fine di prevedere che la misurazione dei parametri vitali, dalla temperatura alla saturazione del sangue, venga effettuata a scuola, prevedendo tra l'altro l'obbligo di dotazione del saturimetro, della misurazione della temperatura, dell'utilizzo della visiera para-droplets, nonché della mascherina qualora il distanziamento risulti non praticabile. Previ accordi con la Società Italiana Sistema 118, gli istituti scolastici prevedono la richiesta di intervento del 118 in caso di riscontro positivo all'infezione, al fine di accompagnare in condizioni di elevato biocontenimento la persona positiva al proprio domicilio.
1. 1. (Versione corretta) Labriola, Bagnasco.

  Dopo il comma 4-undevicies, aggiungere il seguente:
  4-vicies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e Autonomie, sono adottate linee guida e un apposito protocollo COVID-19, volti a stabilire l'applicazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale dei piani terapeutico-farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente COVID-19 a domicilio.
1. 4. Novelli, Versace, Bond, Bagnasco, Mugnai, Brambilla.

  Dopo il comma 4-undevicies, aggiungere il seguente:
  4-vicies. I tamponi e i test sierologici COVID-19, possono essere effettuati presso le strutture sanitarie accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitari locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici e di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e l'eccessivo carico sulle strutture del SSN.
1. 5. Bond, Bagnasco.

  Dopo il comma 4-undevicies, aggiungere il seguente:
  4-vicies. Fino al termine dello stato di emergenza, al fine di garantire la sicurezza e la salute pubblica, nei confronti dello straniero irregolarmente presente nel territorio che viola le disposizioni normative introdotte per prevenire e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, il provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sempre eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. 100. Cirielli, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni e nelle province, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le medesime regioni e province, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente con specifico riferimento agli oneri per il personale del servizio sanitario nazionale, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza.
1. 02. Lucaselli, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Al fine di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e alleggerire il carico sulle strutture del SSN, fino al termine dello stato di emergenza i tamponi COVID-19 possono essere effettuati presso le strutture sanitarie private e accreditate al SSN, le quali trasmettono i risultati alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, anche allo scopo di aumentare la platea dei soggetti testati ai fini epidemiologici.
1. 03. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Al fine di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e alleggerire il carico sulle strutture del SSN, fino al termine dello stato di emergenza i medici di assistenza primaria e i pediatri di libera scelta eseguono i tamponi.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di coinvolgimento del personale medico di cui al comma 1 e regolamentato il relativo riconoscimento economico.
1. 04. Lucaselli, Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Nelle more di una riforma organica del welfare che garantisca una stabile ed effettiva integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sul territorio, le strutture assistenziali residenziali per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e) della legge 11 marzo 1988, n. 67 devono essere integrate con le strutture di continuità assistenziale territoriale extraospedaliera, utilizzando il personale inquadrato negli organici della sanità.
1. 05. Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza.
  2. Ai fini di cui al comma 1, è, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.
1. 06. Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Al fine di assicurare la continuità dei rapporti affettivi, sono, in ogni caso, garantiti gli incontri protetti tra minori e genitori nell'ambito delle strutture che ospitano minori fuori famiglia, assicurando e predisponendo le necessarie misure strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza e la dotazione dei presidi di protezione individuale per il personale e gli ospiti.
1. 07. Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. La situazione di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale conseguente o, comunque, legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non può costituire valido motivo per l'intervento della pubblica autorità ai sensi dell'articolo 403 del codice civile. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti dei minori, ogni Comune prevede la costituzione di un'unità di pronto intervento, composta da rappresentanti delle istituzioni scolastiche, autorità giudiziarie minorili, servizi sociali, sanitari e terzo settore, compreso un rappresentante delle associazioni familiari, per monitorare quotidianamente, segnalare e intervenire tempestivamente nelle situazioni più fragili e a rischio al fine di prendersi cura delle stesse e supportare dal punto di vista economico, sociale e psicologico il nucleo familiare.
1. 08. Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese culturali)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spettacolo:
   a) è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, delle sale da spettacolo fino alle ore 22.30;
   b) è garantito lo svolgimento all'aperto, nei limiti consentiti dalle linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, di concerti e spettacoli fino alle ore 22.30;
   c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l'attività della danza, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico.
1. 09. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Misure per la semplificazione del tracciamento)

  1. Al fine di semplificare la profilassi sanitaria, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in caso di reiterata positività riscontrata dall'autorità sanitaria, è garantita al soggetto l'uscita dal regime di isolamento se viene indicata la presenza negativa del virus in due o più test rapidi antigenici. È fatto obbligo, ai fini statistici, l'indicazione della carica virale del soggetto in tutti i documenti prodotti dall'autorità sanitaria. In caso di risultato «rilevato» nei referti medici va indicata la carica virale per valutare se la presenza del virus COVID-19 comporti positività e rischio di contagio.
1. 010. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione)

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e garantire la sostenibilità economica delle imprese della ristorazione, è garantita l'apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico, fino alle ore 22.30.
1. 011. Mollicone, Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Al fine di garantire un supporto nella gestione dello stress e prevenire disturbi psicologici ed emotivi correlati all'emergenza sanitaria da Covid-19, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è istituito un servizio di psicologia scolastica, proporzionato al numero di studenti iscritti.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
1. 012. Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che risiedono in strutture residenziali, è riconosciuto un congedo retribuito.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
1. 013. Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare, anche infermieristica, per i pazienti in isolamento, garantendo adeguato supporto sanitario.
  2. Ai fini di cui al comma 1, è prevista l'introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2.
1. 014. Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

ART. 1-bis.
(Disposizioni in materia di riscossione)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1-bis. 4. Bignami, Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4-bis con il seguente:
  4-bis. Restano validi gli effetti delle disposizioni, di cui ai commi 1 e 2-bis, dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui termini scadono il 31 dicembre 2020, nonché gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di divieto dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta in scadenza all'anno 2020.

  Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1-bis. 3. Bellucci, Gemmato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) sino al 31 luglio 2021, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza negli anni 2020 e 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.

  Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1-bis, comma 4, lettera b), valutati nel limite massimo complessivamente pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante, corrispondente riduzione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno 2021, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2021, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
1-bis. 2. Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, sostituire la lettera b) con la seguente: b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza rispettivamente nell'anno 2020 e nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
1-bis. 5. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Con riguardo alla sospensione e rateizzazione dei versamenti sospesi, all'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. All'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, alinea, le parole da: “nel mese di marzo” fino a: “di maggio 2020”, sono sostituite con le seguenti: “dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da marzo 2020 a dicembre 2020,”.
  1-bis. La sospensione dei versamenti e degli adempimenti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, opera fino al 31 dicembre 2020.
  1-ter. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come prorogati ai sensi dei commi 1 e 1-bis, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

  3-ter. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento», sono sostituite con le seguenti: «20 per cento».
1-bis. 1. Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Per il sostegno ai familiari dei 18 marittimi italiani, intercettati e fermati dalle autorità marittime libiche, a decorrere dal 1o settembre 2020 e per 24 mesi è versato un contributo a fondo perduto di 100.000 euro mensili, come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione dell'attività di pesca. L'erogazione del contributo, di cui al periodo precedente, cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche dei suddetti marittimi.
  5-ter. Per le due Motonavi da Pesca sequestrate il 1o settembre 2020, considerato il buon stato d'uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati viene erogato un contributo a fondo perduto come risarcimento del valore commerciale di 1.000.000 di euro ad imbarcazione da suddividere in 24 rate mensili a decorrere dalla data del sequestro delle stesse. L'erogazione del contributo cessa al momento del rilascio da parte delle autorità libiche delle suddette imbarcazioni.
  5-quater. Per le finalità di cui ai commi 5-bis e 5-ter il fondo di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è incrementato di 800.000 euro per l'anno 2020, di 2.400.000 euro per l'anno 2021 e di 1.600.000 per l'anno 2022.
  5-quinquies. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui ai commi 5-bis e 5-ter.
  5-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 5-bis a 5-quinquies, pari a 800.000 euro per l'anno 2020, a 2.400.000 euro per l'anno 2021 e a 1.600.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-bis. 7. Viviani, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 1-ter.
(Proroga di termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

  1. Al fine di assicurare la piena operatività del Corpo di polizia locale per fronteggiare le crescenti richieste d'interventi in tutti i contesti di propria competenza, nonché con riferimento alle complesse iniziative in atto per la gestione dell'emergenza immigrazione, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale si applica quanto previsto dagli articolo 259 e 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020.
1-ter. 01. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Potenziamento risorse umane nei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata l'assunzione straordinaria, previo accertamento dell'idoneità psico-fisica, di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento fino ad esaurimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.
1-ter. 02. Cirielli, Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.

  1. È fatto salvo dalle misure di sospensione delle procedure concorsuali per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle prove per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche di agente di polizia locale.
1-ter. 03. Molteni, Iezzi, Bordonali, Fogliani, Invernizzi, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

  1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.
  2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 settembre 2020, possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.
  3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
1-ter. 07. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

  1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.
  2. Gli inviti al contraddittorio, per un ammontare massimo di 1 milione di euro in relazione alle somme di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.
  3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  4. La definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti previsti dal presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1o maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
  6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati.
  8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  9. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
1-ter. 04. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
   a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2021;
   b) nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2021; le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2022.

  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1o agosto 2021, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2021, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità ai modelli che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il pagamento in unica soluzione o rateale, indicando in quest'ultimo caso il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 2, lettera b).
  6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 30 aprile 2021 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
   a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
   b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in corso alla data di presentazione;
   c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
   d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
   e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
   f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
   g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1o giugno 2015.

  11. Entro il 30 giugno 2021, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
   a) nella forma della domiciliazione bancaria mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
   b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
   c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione, in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
   a) alla data del 31 luglio 2021 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
   b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
   a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, per il quale l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
   b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  15. Nei casi di versamento delle rate con ritardo non superiore a cinque giorni, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, e non sono dovuti interessi.
  16. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
  17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
   a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
   b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
   c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
   d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

  18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  20. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche per via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
1-ter. 05. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Definizione agevolata per redditi d'impresa)

  1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei debiti tributari relativi a redditi d'impresa risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2018, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.
  2. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
   a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
   b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

  3. Possono usufruire della definizione agevolata per i redditi di impresa, di cui al presente articolo, mediante versamento della somma dovuta secondo le modalità indicate al comma 5, i soggetti titolari di tali redditi che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
  4. La situazione di difficoltà economica di cui al comma 3 sussiste quando l'indice di liquidità dell'impresa al 31 dicembre 2018, calcolato come risultante del rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e il passivo a breve termine, è inferiore a 0,8.
  5. Il versamento delle somme determinate ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, o in cinque rate nelle misure e nei termini seguenti:
   a) il 35 per cento entro il 30 novembre 2021;
   b) il 20 per cento entro il 31 marzo 2022;
   c) il 15 per cento entro il 30 luglio 2022;
   d) il 15 per cento entro il 31 marzo 2023;
   e) il 15 per cento entro il 30 luglio 2023.

  6. Al fine di avvalersi della definizione agevolata di cui al comma 1, il soggetto titolare di reddito d'impresa presenta una o più dichiarazioni con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 5, sono dovuti, a decorrere dal 1o gennaio 2022, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  8. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 1 possono essere estinti secondo le disposizioni del presente articolo, anche se già compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  9. L'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con il Corpo della Guardia di finanza, controlla la veridicità dei dati dichiarati in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui ai commi 3 e 4.
  10. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 6, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire dell'agevolazione, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.
  11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
1-ter. 06. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:
   a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia stessa;
   b) in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie possono essere definite con il pagamento:
    1. del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
    2. del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

  3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), per la parte di atto annullata.
  4. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
  5. Le controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia riguardante esclusivamente le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione prevista dalla presente legge.
  6. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
  7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:
   a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/ UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

  8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda nei modi previsti dal comma 10 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2021; se gli importi dovuti superano il valore di 1.000 euro, è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2021. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1o giugno 2021 fino alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  9. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento delle somme dovute per la definizione ivi prevista entro il 7 dicembre 2020.
  10. Entro il 31 maggio 2021, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
  11. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si sottraggono quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione medesima. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente presenti apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2021. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2021.
  13. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2021.
  14. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2021 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notificazione di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
  15. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2021 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente dell'organo giurisdizionale. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
  16. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri obbligati, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 10.
  17. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
  18. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2021, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
1-ter. 08. Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.
(Inammissibile)

ART. 2.
(Continuità operativa del sistema di allerta COVID)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 gennaio 2021.
2. 1. Foscolo, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 3.
(Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 2, secondo periodo e il comma 3 sono soppressi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 2. Bagnasco, Novelli, Bond, Mugnai, Versace, Brambilla.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*3. 3. Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. In considerazione degli effetti della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, gli articoli 48, comma 5, 63 e 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dalla stessa data, cessa di trovare applicazione il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*3. 1. Mugnai, Versace, Bond, Novelli, Bagnasco, Brambilla.

ART. 3-bis.
(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al comma 2, le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
*3-bis. 2. Bagnasco, Bond, Mugnai, Novelli, Versace, Brambilla.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) al comma 2, le parole: «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «centottanta giorni».
*3-bis. 5. Saltamartini, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Galli, Pettazzi, Piastra, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Sopprimere il comma 2.
**3-bis. 1. De Filippo.

  Sopprimere il comma 2.
**3-bis. 4. Mollicone, Bellucci, Gemmato.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Proroga della data di applicazione delle riduzioni alle tariffe incentivanti del decreto ministeriale 4 luglio 2019)

  1. In riferimento ai livelli tariffari dell'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante «Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019 n. 186, le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite dalle parole: «1o gennaio 2022».
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis. 010. Binelli, Guidesi, Andreuzza, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

  1. Al fine di garantire adeguate misure di sostegno didattico agli studenti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento è istituito un bonus pari a 500 euro mensili destinato alle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 30.000 euro annui per l'acquisto di servizi di Tutorship e che abbiano al loro interno almeno un figlio minore disabile.
  2. Ai fini del comma 1, si intende per «servizi di Tutorship» quei servizi volti ad agevolare le attività di studenti con difficoltà motorie, sensoriali, piuttosto che di apprendimento.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 5.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3-bis. 03. Versace, Novelli, Bagnasco, Bond, Mugnai, Brambilla.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Proroga di termini in materia di bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting)

  1. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nel periodo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2021».
  2. L'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si interpreta nel senso che il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al medesimo articolo 23, comma 8, può essere richiesto anche per il periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3-bis. 04. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Proroga di termini in materia di permessi retribuiti)

  1. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 gennaio 2021».
3-bis. 05. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri»;
   b) il comma 2-bis è abrogato.
3-bis. 013. Gemmato, Bellucci, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Proroga di termini in materia di assenza da lavoro per quarantena o sorveglianza attiva)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;
   b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;
   c) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 gennaio 2021»;
   d) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 gennaio 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*3-bis. 06. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Proroga di termini in materia di assenza da lavoro per quarantena o sorveglianza attiva)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: «o da malattie croniche o rare»;
   b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.»;
   c) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 gennaio 2021»;
   d) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 gennaio 2021, per i lavoratori fragili di cui al comma 2 per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ai sensi del medesimo comma 2.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*3-bis. 0100. Bellucci, Gemmato, Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)

  1. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo l'articolo 21-bis è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.1.

(Indennità per i lavoratori autonomi durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici)
  1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici sia privati, ovvero ancora all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. L'indennità di cui al presente articolo è pari a 300 euro nel caso di durata della quarantena inferiore a quindici giorni e di 600 euro nel caso di durata superiore e può essere riconosciuta per periodi in ogni caso compresi entro il 31 gennaio 2021.
  3. L'indennità di cui al presente articolo può essere richiesta alternativamente da uno solo dei genitori del minore di anni quattordici sottoposto alla misura della quarantena. Nel caso in cui un genitore fruisca dell'indennità di cui al presente articolo, l'altro genitore può presentare richiesta solo nel caso in cui sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici, sottoposti alla misura della quarantena ai sensi del comma 1, avuti da altri soggetti che non stiano fruendo della medesima misura.
  4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3-bis. 07. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Congedo straordinario per genitori con figli con disabilità)

  1. Fino alla data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a sessanta giorni, i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione. Il congedo di cui al presente articolo è riconosciuto a un genitore o, alternativamente, ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di sessanta giorni. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano almeno due o più figli, il congedo di cui al presente comma può essere fruito anche se uno dei genitori è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato o non lavoratore. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  2. Per i genitori lavoratori dipendenti l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.
  3. Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata in misura pari all'ottanta per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, all'ottanta per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
  4. Il congedo di cui al presente articolo è cumulabile con gli altri bonus, indennità, congedi e permessi previsti dalla normativa vigente.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020 e in 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3-bis. 08. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di concessioni ad uso geotermico)

  1. La durata delle concessioni ad uso geotermico rilasciate ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è da considerarsi al netto di eventuali interruzioni delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse o fermi dei lavori di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, nonché di eventuali fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  2. A tal fine, il periodo nominale di concessione è esteso, su richiesta del proponente, per un periodo di tempo pari alla durata complessiva delle interruzioni, fermi lavori o fermate di esercizio disposte dalle competenti autorità, di cui al presente comma, fino ad un massimo di sei mesi.
  3. Durante il suddetto periodo di tempo non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
3-bis. 09. Galli, Guidesi, Binelli, Andreuzza, Colla, Dara, Fiorini, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Boldi, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

  1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'INAIL provvede entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per il rimborso delle spese sostenute o da sostenere per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3-bis. 011. Ribolla, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 4.
(Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.

  1. Al fine di garantire supporto tecnologico e psicologico agli studenti che svolgono attività didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria, è istituito un numero verde presso il Ministero dell'istruzione.
4. 01. Toccalini, Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Maturi, Patelli, Racchella, Sasso, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

ART. 5-bis.
(Disposizioni in materia di assemblee condominiali)

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter
(Misure accessorie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020)

  1. Per quanto attiene le misure di contenimento vigenti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, sono in ogni caso consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, per le seguenti motivazioni:
   a) attività di raccolta delle olive su terreni di proprietà o di cui si ha la disponibilità giuridica, direttamente o tramite appartenenti al medesimo nucleo familiare, da intendersi come conviventi, parenti o affini entro il secondo grado;
   b) consegna del raccolto e ritiro del prodotto finito nei frantoi;
   c) attività di raccolta di funghi e tartufi;
   d) attività di caccia e pesca;
   e) accudimento e cura di animali allevati.
5-bis. 0100. Caretta, Ciaburro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter
(Misure accessorie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020)

  1. Per quanto attiene le misure di contenimento vigenti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, considerata la natura essenziale di numerose attività produttive nei piccoli Comuni ed il valore dei rapporti fiduciari instaurati con le attività commerciali ivi situate, nei Comuni con numero di abitanti pari o inferiore a 5.000 è in ogni caso consentito lo spostamento in giornata presso altri Comuni di equivalente popolazione, in deroga all'articolo 2, comma 4, lettera b), per le seguenti motivazioni:
   a) acquisti presso le attività di commercio al dettaglio;
   b) erogazione di servizi alla persona.

  2. Per quanto attiene le misure di contenimento vigenti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, considerata la natura essenziale di numerose attività produttive nei piccoli Comuni ed il valore dei rapporti fiduciari instaurati con le attività commerciali ivi situate, nei Comuni con numero di abitanti pari o inferiore a 5.000 sono previste le seguenti deroghe:
   a) è consentito l'esercizio dell'attività di pedicure e di cura estetica;
   b) sono consentite le attività di commercio al dettaglio;
   c) è consentito lo spostamento in giornata tra Comuni di popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti per usufruire dei servizi di cui alle lettere a) e b).

  3. È consentito, nello spostamento da un Comune di popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti all'altro il transito, ma non la sosta, presso Comuni di popolazione superiore.
5-bis. 0101. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter
(Misure accessorie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020)

  1. Per quanto attiene le misure di contenimento vigenti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, considerata la natura essenziale di numerose attività produttive nei piccoli Comuni ed il valore dei rapporti fiduciari instaurati con le attività commerciali ivi situate, nei Comuni con numero di abitanti pari o inferiore a 5.000 è in ogni caso consentito lo spostamento in giornata presso altri Comuni di equivalente popolazione, in deroga all'articolo 2, comma 4, lettera b), per le seguenti motivazioni:
   a) acquisti presso le attività di commercio al dettaglio;
   b) erogazione di servizi alla persona.

  2. È consentito, nello spostamento da un Comune di popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti all'altro il transito, ma non la sosta, presso Comuni di popolazione superiore.
5-bis. 0102. Ciaburro, Caretta.
(Inammissibile)

ART. 6.
(Copertura finanziaria)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 con le seguenti: euro 16.599.253 di cui euro 11.766.658.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti:, in parte, e aggiungere, in fine, le parole: e per euro 10.401.399 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 1. Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.

A.C. 2779 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del provvedimento, introdotto dal Senato, reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati intervenendo sull'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020;
    l'inserimento di tale articolo ha comportato, al comma 2 dell'articolo citato al punto precedente, l'esclusione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli atti amministrativi per i quali si prevede la proroga della validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
    la mancata proroga del DURC comporta per moltissime realtà appartenenti a diversi settori, compreso quello dello spettacolo, il mancato accesso ai contributi emergenziali stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali, a causa dell'impossibilità di presentare un DURC regolare dovuta alle chiusure e dalla connesse difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica;
    la verifica di regolarità del DURC è un'operazione propedeutica ai pagamenti erogati da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione;
    appare incoerente non prevedere la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva che risulta essere fondamentale per le imprese afferenti ai settori, incluso quello culturale, maggiormente colpiti dalla crisi e dalle ultime misure restrittive che, in ragione del gravissimo impatto causato dalla pandemia e dalle misure di contenimento della stessa, si troveranno impossibilitate ad accedere alla maggior parte delle agevolazioni e dei benefìci di matrice pubblica a causa della mancata validità dei DURC,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di prevedere misure dirette ad includere anche il documento unico di regolarità contributiva tra i certificati di cui è ammessa la proroga.
9/2779/1De Filippo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede la facoltà delle Regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 in deroga a quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare è consentito alle Regioni, sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica nel territorio, di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle disposte da i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri esclusivamente nelle more di adozione di ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con contestuale informazione nei confronti del Ministro della salute;
    il fatturato del turismo invernale è di alcuni miliardi di euro ed un terzo delle entrate si realizza nel periodo compreso tra le festività dell'Immacolata e dell'Epifania;
    l'attività sciistica produce effetti economici positivi su moltissime attività produttive: dai ristoranti, ai trasporti, agli alberghi e su tanti operatori che si occupano di forniture ed approvvigionamenti;
    le aziende funiviarie sono oltre 400 con 1.500 impianti di risalita di diversa tipologia per i quali è certamente possibile individuare procedure per garantire la sicurezza ed evitare assembramenti;
    la Conferenza delle Regioni ha individuato protocolli e linee guida che potranno rappresentare una base di discussione con il Governo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare tempestivamente un confronto con le Regioni per individuare protocolli e linee guida condivisi che consentano di garantire, d'intesa con il Ministro della salute, l'apertura degli impianti nel rispetto delle regole di sicurezza a tutela della salute.
9/2779/2Costa.


   La Camera,
   premesso che:
    lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;
    con il decreto-legge in esame vengono prorogate, dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, le misure di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché – fino al 31 dicembre 2020 — le misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, dettando ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID;
    l'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca un elenco di norme i cui termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dallo stesso decreto-legge;
    l'articolo 1, comma 3, lettera b), del provvedimento in esame novella l'allegato al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, al fine di prevedere la proroga, fino al 31 dicembre 2020, di ulteriori disposizioni non contemplate dal citato allegato;
    il punto 1 della lettera b) proroga, sostituendo il numero 16-ter, le disposizioni dei commi 6 e 7, dell'articolo 87, del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), che consentono di dispensare temporaneamente il personale delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali, nonché di collocare d'ufficio tale personale in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione della computabilità di tali giorni di assenza dal tetto massimo dei 45 giorni di licenza straordinaria, in caso di assenza per malattia o quarantena,

impegna il Governo

a dare la priorità alla licenza straordinaria come strumento di dispensa temporanea dal servizio.
9/2779/3Pretto, Ferrari, Boniardi, Gobbato, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge di cui si discute la conversione reca, tra le altre, misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2020;
    il medesimo decreto-legge, nel ridefinire i termini di efficacia di numerose previsioni normative, non menziona la disposizione di cui all'articolo 26, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
    la suddetta disposizione – modificata dall'articolo 74 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, successivamente, dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2020 – aveva previsto una forma di tutela essenziale per i lavoratori maggiormente esposti alle conseguenze derivanti dall'Infezione da COVID-19, stabilendo, in particolare, che: «Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilitò con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero»;
    come ben si vede, l'efficacia della norma sopra citata, che ha consentito ai lavoratori fragili di astenersi dall'attività lavorativa, minimizzando le occasioni di contagio e tutelando il loro stato di salute, è venuta a cessare definitivamente in data 15 ottobre 2020;
    a decorrere dal 16 ottobre in avanti, l'unica tutela riconosciuta ai lavori fragili concerne la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile «attraverso radiazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto» (cfr. l'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, inserito dall'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge n. 104 del 2020);
    le norme sopra citate lasciano completamente privi di tutele i moltissimi lavoratori fragili per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere l'attività lavorativa in modalità agile;
    a decorrere dal 16 ottobre, infatti, i lavoratori in questione si trovano costretti a prendere una decisione difficilissima: rimanere a casa, mettendo a rischio il proprio posto di lavoro, ovvero riprendere servizio, mettendo in questo caso a repentaglio la propria salute;
    il Governo non perde occasione per ribadire la gravità della situazione epidemiologica, quando si tratta di disporre chiusure e prorogare lo stato di eccezione, ma poi se ne dimentica clamorosamente quando si tratta, invece, di tutelare i diritti dei più fragili che, in virtù della loro condizione, avrebbero dovuto essere salvaguardati con la massima priorità e urgenza;
    sulla medesima questione i firmatari del presente atto hanno presentato numerosi emendamenti e ordine del giorno, l'ultimo dei quali (ordine del giorno n. 9/02617-A/002) è stato accolto nella seduta del 3 settembre 2020,

impegna il Governo:

   a tutelare adeguatamente i diritti dei lavoratori fragili, inclusi i malati cronici maggiormente esposti alle complicanze derivanti dall'infezione da COVID-19, riconoscendo loro la possibilità di accedere alle tutele previste dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, anche per il periodo successivo al 15 ottobre 2020 e, comunque, fino al completo superamento del pericolo epidemiologico;
   ad adottare misure volte a tutelare, in ogni caso, la posizione dei lavoratori fragili per i quali non sia possibile ovvero non sia consentito svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 18 del 2020;
   a chiarire espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, inclusi i malati cronici maggiormente esposti alle complicanze derivanti dall'infezione da COVID-19, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporto.
9/2779/4Locatelli, Durigon, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge di cui si discute la conversione reca misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2020;
    i commi 4-novies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge, introdotti nel corso dell'esame del provvedimento in Senato, prevedono misure in materia di terzo settore, prorogando il termine a disposizione degli enti per l'adeguamento, con modalità semplificate, dei rispettivi statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore;
    gli enti del mondo no profit – che il decreto-legge in esame ha preso in considerazione solamente sotto questo profilo – sono, invero, tra i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia sotto il profilo economico che organizzativo;
    molti di questi enti, che spesso svolgono ruoli essenziali per la collettività, ancor più essenziali nell'attuale contesto sociosanitario, si trovano in situazione di grave difficoltà e rischiano di chiudere definitivamente (ovvero di non ripartire) in assenza di un sostegno concreto;
    peraltro, l'articolo 108 del disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame delle Commissioni della Camera, contiene una misura che penalizzerebbe ulteriormente le organizzazioni in questione, già duramente provate dalla crisi economica scaturita dall'emergenza sanitaria;
    il citato articolo 108, ove effettivamente approvato, obbligherebbe gli enti in questione, anche quelli più piccoli, con bilanci da poche migliaia di euro, ad aprire una partita Iva, con tutto ciò che ne consegue in termini di relativi adempimenti fiscali e contabili;
    come hanno evidenziato le associazioni rappresentative del comparto, l'applicazione di tale misura, nell'attuale situazione di crisi, potrebbe dare il «colpo di grazia» agli enti di cui si discute, in particolare quelli più piccoli e meno strutturati, con gravi ricadute sul piano sociale,

impegna il Governo

a potenziare gli strumenti e i fondi previsti a sostegno degli enti del Terzo settore, tenuto conto delle gravi ripercussioni che gli stessi hanno subito e continuano tuttora a subire in conseguenza della pandemia da COVID-19 e dell'applicazione delle relative misure di contenimento.
9/2779/5Ziello, Locatelli, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Panizzut, Paolin, Sutto, Tiramani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, riconosce la sussistenza di condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 e, pertanto, proroga fino al 31 gennaio 2021 le disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenerne la diffusione;
    c’è una parte di cittadini che stanno vivendo una doppia emergenza, essendo sottoposti all'emergenza pandemica da COVID-19, sovrapposta all'emergenza già in essere a causa dei ritardi verificatisi per la ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016-2017;
    in tale particolare situazione sopraggiunge una delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ARERA) in cui viene specificato che non sarà prorogato oltre la scadenza del 31 dicembre 2020 il pagamento delle utenze per le abitazioni danneggiate dalle scosse del 2016 e 2017, ancora in gran parte inagibili, e che, quindi, dal 31 marzo 2021 sarà avviata l'emissione delle relative fatture di conguaglio di quanto dovuto;
    è lampante che l'importo di tutte le utenze sospese sarà troppo alto da pagare per le famiglie, imprese e professionisti, ancora in crisi da un'economia tormentata dalla ricostruzione che ancora stenta a partire, e che gli importi della rateizzazione di 36 mesi, si dimostrerebbero insostenibili per il proprio reddito;
    il 24 luglio 2020, in risposta all'interrogazione 4-04942, il Ministro, alla luce della situazione emergenziale da COVID-19, ha manifestato la propria intenzione «di rendere meno difficoltosa la corresponsione delle fatture sospese in parola, al fine di garantire una piena e rapida ripresa della situazione economica delle famiglie e imprese colpite dal sisma del 2016»;
    con l'articolo 57, comma 18, decreto-legge di agosto, n. 104/2020 (legge 126-2020), in modifica al DL 189/2016, è stata prevista la proroga dell'agevolazione al 31 dicembre 2020 per tutte le utenze e non solo per quelle relative a fabbricati inagibili, prevedendo anche la possibilità di proroga oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, l'inagibilità del fabbricato o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
    tale norma, che mette in discussione il diritto della proroga dell'agevolazione anche per le utenze già dichiarate inagibili, prevedeva un termine estremamente ravvicinato, di soli 18 giorni dalla data della conversione in legge del decreto, anche tenendo conto delle condizioni in cui vivono i cittadini interessati e la grave pandemia sanitaria ancora in atto;
    risulta all'interrogazione che alla scadenza del termine del 31 ottobre non si riscontrano adesioni da parte dei cittadini, probabilmente, anche per la mancata pubblicizzazione della possibilità di opzione o per il mancato avviso da parte dei gestori dei servizi,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti di propria competenza affinché sia riconosciuta la doppia emergenza in cui vivono i cittadini delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ossia dall'emergenza pandemica da COVID-19 e dalle lentezze verificatisi nella ricostruzione, prevedendo una data maggiormente congrua per la dichiarazione dello stato di permanenza dell'inagibilità dei fabbricati, relativamente alle utenze dei servizi energia elettrica, acqua e gas, i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni, allo scopo che ARERA possa disciplinare con propri provvedimenti l'ulteriore proroga dell'agevolazione, oltre il 31 dicembre 2020, anche prevedendo la possibilità di una rateizzazione più lunga, per un minimo di 120 mensilità.
9/2779/6Patassini, D'Eramo, Bellachioma, Basini, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Marchetti, Paolini, Saltamartini, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;
    con il decreto-legge in esame vengono prorogate, dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, le misure di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché – fino al 31 dicembre 2020 – le misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, dettando ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID;
    l'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca un elenco di norme i cui termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dallo stesso decreto-legge;
    l'articolo 1, comma 3, lettera b), del provvedimento in esame novella l'allegato al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, al fine di prevedere la proroga, fino al 31 dicembre 2020, di ulteriori disposizioni non contemplate dal citato allegato;
    il punto 8 della lettera b) inserisce, nell'allegato, al numero 34-bis, le disposizioni contenute all'articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto «Agosto»), garantendo fino al 31 dicembre 2020 l'incremento delle 753 unità di personale, aggiuntive alle 7.050 unità del contingente ordinario impiegato nel dispositivo di ordine pubblico «Strade Sicure» e permettendo la corresponsione, anche a tale personale, delle 40 ore di straordinario mensile a pagamento;
    come emerso dagli esili delle numerose audizioni svolte dalla Commissione Difesa della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contingente militare di «Strade sicure», il monte ore di straordinari pagati al personale che ne fa parte, dovrebbe convergere fino ad arrivare ad un massimo di 70 ore mensili con valori e livelli paritetici a quelli delle altre Forze di Polizia;
    la Commissione Difesa ha espresso in sede consultiva un parere con la seguente osservazione: «valuti il Governo l'opportunità di elevare, auspicabilmente fino a 70 ore, il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze Armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico “Strade sicure”»,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti, anche a carattere normativo, per elevare fino a 70 ore mensili pagate, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il monte ore di straordinario a disposizione del personale delle Forze Armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico «Strade sicure».
9/2779/7Boniardi, Ferrari, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    lo stato di emergenza nazionale conseguente al protrarsi dell'epidemia da SARS-CoV-2 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;
    con il decreto-legge in esame vengono prorogate, dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, le misure di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché – fino al 31 dicembre 2020 – le misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, dettando ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID;
    all'articolo 1, comma 1, lettera b) il decreto-legge oggetto del procedimento di conversione in atto prevede l'irrigidimento delle misure precauzionali che le persone residenti nel territorio dello Stato sono tenute a rispettare per frenare la diffusione dei contagi, introducendo tra l'altro l'obbligo di portare con sé un dispositivo individuale di protezione e quello di indossarlo ovunque, al chiuso ed all'aperto, ove non sia possibile assicurare la condizione di isolamento;
    la finalità del provvedimento oggetto del procedimento di conversione in corso è l'adeguamento di alcune norme che regolano la vita sociale, economica ed amministrativa al protrarsi dell'emergenza epidemiologica, con la finalità di proteggere la salute della collettività;
    l'esigenza di tutelare la salute esiste anche negli istituti di formazione delle Forze Armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare, nei quali l'attività didattica sta andando avanti in presenza anche quando sono riscontrati contagi tra allievi e cadetti;
    sarebbe opportuna la definizione di una soglia in termini di quantità di contagi, raggiunta la quale disporre automaticamente la transizione alla didattica on line anche negli istituti di formazione delle Forze Armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare,

impegna il Governo

ad introdurre quanto prima negli istituti di formazione delle Forze Armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare l'obbligo di adottare la didattica a distanza ogni qual volta sia raggiunto un numero di casi attivo pari ad almeno un decimo dei frequentatori.
9/2779/8Gobbato, Ferrari, Boniardi, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
    la situazione epidemiologica è in continua evoluzione e lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021; ne conviene, al fine di garantire anche misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza economica, sono stati previsti contributi a fondo perduto a beneficio di imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità;
    l'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha riconosciuto contributi a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro;
    nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 giugno 2020 è stata altresì definita la compatibilità tra i contributi a fondo perduto e la normativa europea sugli aiuti di Stato esplicitando le restrizioni dei requisiti soggettivi per poter usufruire del suddetto contributo;
    nello specifico, in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, alle imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019 non possono essere concessi i contributi previsti poiché rientranti nella definizione di «impresa in difficoltà», quindi non compatibili con il mercato interno;
    il presupposto negatorio sarebbe l'interpretazione di cui alla lettera a) del punto 18, ovvero «nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto»;
    è verosimile, visto anche il perdurare della situazione emergenziale, che molte attività rimarranno a lungo in difficoltà di liquidità: la maggior parte delle imprese, poi, soprattutto quelle medio-piccole, con i minimi guadagni di questi mesi o i piccoli accantonamenti fatti, li hanno perlopiù investiti nelle misure di contenimento al contagio di COVID-19 così come prescritto delle disposizioni governative; è pertanto giustificato e comprensibile che molte perdite registrate nel 2019 non sono state compensate nel corso del 2020, anno in cui si è lavorato poco e con incassi minimi,

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi decreti emergenziali specifiche deroghe sui requisiti derivanti dalla legislazione europea in materia di aiuti di Stato, sì da concedere anche alle microimprese e piccole imprese i benefici di aiuti al finanziamento, anche quando è stata persa più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate nell'anno precedente.
9/2779/9Furgiuele.


   La Camera,
    in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, premesso che:
    l'articolo 5-bis, modificando l'articolo 66, sesto comma delle disposizioni attuative del codice civile, interviene sul quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza;
    in particolare, la norma, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, dispone, previo consenso della maggioranza dei condomini, la possibilità di partecipare all'assemblea condominiale in modalità di videoconferenza, in tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione;
    si tratta di una disposizione importantissima specialmente nell'attuale periodo di emergenza, ove le limitazioni imposte per evitare gli assembramenti impediscono la convocazione delle assemblee, e ciò rischia di bloccare gli investimenti e vanificare la possibilità di adesione dei condomini agli importanti incentivi del superbonus 110 per cento per l'efficientamento energetico degli edifici, che rappresenta uno degli incentivi più importanti al sistema economico in crisi del nostro Paese;
    si ritiene pertanto opportuno chiarire le modalità con le quali deve essere acquisito il preventivo consenso dei condomini per la l'assemblea in videoconferenza sia per permettere l'attuazione della norma sia per evitare l'emergere di contenziosi, prevedendo, in particolare, che tale consenso deve essere espresso in forma scritta,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di interpretazione della norma prevista dall'articolo 5-bis del presente decreto, allo scopo di specificare che il consenso preventivo della maggioranza dei condomini per la partecipazione all'assemblea condominiale in modalità di videoconferenza, deve essere espresso in forma scritta.
9/2779/10Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in conversione reca ulteriori misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in considerazione della situazione emergenziale che è in continua evoluzione, con l'articolo 1 del provvedimento in esame, si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021;
    nei mesi scorsi, nell'ambito del mondo del lavoro si è posta la problematica della tutela dei lavoratori cosiddetti «fragili», ovvero dipendenti, pubblici e privati, appartenenti a due distinte grandi categorie: da una parte coloro i quali sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'altra tutti i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della medesima legge n. 104 del 1992;
    questi lavoratori, a causa della condizione fisica di fragilità derivante da disabilità o da immunodepressione, a cui si aggiunge spesso anche l'età, sono da considerarsi maggiormente esposti al rischio di contagio sul posto di lavoro, nonché in caso dello stesso, a un esito grave e potenzialmente infausto del decorso della malattia SARS-COV-2 e quindi meritevoli di apposita disciplina normativa volta a riconoscere una tutela specifica in relazione alla pandemia in atto;
    le misure finora adottate dal Governo a tutela dei lavoratori fragili e a maggior rischio di contagio, sono state quelle dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo, prorogato al 31 luglio con il decreto-legge n. 34; l'articolo 74 del 19 maggio 2020; infine la conversione del decreto-legge agosto nella legge n. 126 del 13 ottobre 2020, che ha prorogato il predetto beneficio fino al 15 ottobre 2020 prevedendo altresì per i lavoratori fragili anche lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile;
   considerato che:
    l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito una specifica tutela per i lavoratori in premessa, prevedendo che ai lavoratori con certificazione di handicap o con patologie che comportano immunodepressione, i medici di assistenza primaria che hanno in carico il paziente possono riconoscere un adeguato periodo di astensione dal lavoro che viene equiparato a ricovero ospedaliero, pertanto molti dei lavoratori interessati, spesso impegnati in attività essenziali, avevano la possibilità di essere esentati dal lavoro in caso di rischio, senza poter intaccare i giorni di malattia «ordinaria»;
   rilevato che:
    nonostante la proroga al 31 dicembre 2020, disposta con il comma 3, lettera a), dell'articolo 1, del provvedimento in esame, sul diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, prioritariamente in favore di soggetti rientranti in condizioni di disabilità o rischio per la salute, ad oggi questi lavoratori fragili, si vedono spesso rifiutare la possibilità di lavoro agile sia nel settore privato che in quello pubblico, molte aziende ed Enti, infatti, pur potendo attuare lo smart-working, non hanno concesso questa modalità e tali lavoratori, si sono ritrovati nella condizione di dover ricorrere alle ferie, al recupero ore o alla malattia ordinaria che va ad inficiare nel computo della retribuzione, con gravi conseguenze anche sulla stessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, anche mediante apposito stanziamento nella prossima legge di bilancio, la misura di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di tutelare i lavoratori in condizione di fragilità e/o immunodepressione fino al termine del perdurare dello stato di emergenza da Sars-Cov-2.
9/2779/11Amitrano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 prevede misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19;
    l'articolo 3 reca disposizione per la proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi;
   considerato che:
    l'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha previsto che, fino al 15 ottobre 2020, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione che attesti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i disabili gravi. Tale periodo, inoltre, non è computato ai fini del periodo comporto;
    la medesima norma ha disposto che dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 i suddetti lavoratori «svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto»;
    si tratta dei cosiddetti lavoratori «fragili» che presentano una particolare condizione di vulnerabilità fisica che li espone a rischi molto alti in caso di contagio da COVID-19;
    tuttavia accade che molti lavoratori appartenenti a tale categoria si trovano nella situazione di non poter svolgere la loro prestazione lavorativa nemmeno in modalità agile e dunque devono far ricorso alle ferie e ai permessi, alle assenze per malattia, oppure, addirittura, a rientrare al lavoro mettendo a rischio la propria salute;
    lo stato di emergenza epidemiologica è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 ed attualmente l'indice di trasmissione del contagio rimane ancora molto elevato sull'intero territorio dello Stato;
    in tale situazione appare opportuno valutare l'adozione di più efficaci tutele a favore di tali lavoratori,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prorogare il regime giuridico di equiparazione dell'assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in condizioni di fragilità di cui in premessa;
   ad adottare ogni altra misura idonea a proteggere e tutelare i lavoratori fragili fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica.
9/2779/12Martinciglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca, tra le altre, misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
    il decreto in esame si è reso necessario in quanto la fase emergenziale della risposta alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 che stiamo vivendo, diversamente da quanto si poteva pensare questa estate, è ben lontana dall'essere terminata, e, anzi, sta avendo una grave recrudescenza nelle ultime settimane;
    va dato atto a questo governo di aver agito correttamente e tempestivamente nel corso dell'inverno e della primavera di quest'anno, salvando decine di migliaia di vittime, mettendo la salute della popolazione come principale priorità dell'azione di governo, e, contestualmente, mettendo in campo adeguati mezzi finanziari per far fronte alla crisi economica che è scaturita;
    secondo uno studio di Nature del giugno 2020, senza l'applicazione del cosiddetto lockdown a livello nazionale da parte del governo italiano, dall'inizio dell'anno fino al 4 maggio si sarebbero contate ulteriori 600 mila vittime;
    questa cosiddetta seconda ondata che stiamo vivendo sembra avere una connotazione per certi versi peggiore rispetto alla prima, anche se le istituzioni sono oggi più preparate, dotate di una migliore conoscenza di questo fenomeno epidemiologico, dotate di personale, strutture e mezzi più adeguati, nonostante i ritardi e le lacune di alcune regioni nell'implementazione delle dovute politiche di prevenzione e contrasto;
    le gravissime ricadute economiche di questa crisi sono state faticosamente arginate nel corso della primavera ed estate scorse solo grazie all'enorme sforzo politico ed economico del Governo;
    un ulteriore lockdown totale durante questa seconda ondata potrebbe rischiare di essere un punto di non ritorno per il nostro Paese;
    similmente, la chiusura parziale o totale di intere attività produttive rischia di mettere a dura prova interi segmenti economici del Paese;
    per questo, come tra l'altro suggerito da numerosi ricercatori, si potrebbero esplorare altre strade alternative ad un lockdown totale ovvero a misure eccessivamente restrittive di chiusura totale a parziale di intere attività economica, che potrebbero dare risultati similari in termini di contenimento della diffusione del virus ma, contestualmente, un minor costo economico e sociale;
    in particolare, si potrebbe valutare la possibilità di permettere di mantenere aperte determinate attività commerciali, ove è consentito, con un ragionevole grado di sicurezza, evitare assembramenti e code all'interno e all'esterno delle suddette attività o comunque evitare situazioni che possano facilitare la diffusione del virus;
    contestualmente, al fine di contenere rischi per la sicurezza pubblica, si potrebbero intensificare i controlli, da parte dei soggetti preposti, verso i gestori di esercizi commerciali, imponendo chiusure temporanee, anche fino al termine dello stato di emergenza, degli esercizi che siano inottemperanti alle prescrizioni di sicurezza;
    in un contesto epidemiologico non ulteriormente aggravato, adottando questi accorgimenti, si chiuderebbero esclusivamente gli esercizi pubblici che non abbiano ottemperato alle prescrizioni sanitarie, salvaguardando le imprese responsabili che hanno ottemperato alle linee guida del comitato tecnico-scientifico, contenendo così gli effetti della diffusione del virus,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'apertura di altre attività commerciali in zona rossa e arancione; a valutare l'opportunità di intensificare una campagna comunicativa della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della salute attraverso le reti RAI Radiotelevisione Italiana affinché sia costantemente aggiornata sui dati della diffusione del virus e le misure corrette per contenere la sua diffusione.
9/2779/13Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    per il perdurare dello stato di emergenza derivante dall'andamento dell'epidemia da COVID-19 il provvedimento all'esame dell'Aula dispone la conversione dei decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, ed estende fino ai 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia nell'ambito dello stato di emergenza, anch'esso prorogato al 31 gennaio 2021, estendendo quindi l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreto-legge, n. 19/2020 e decreto-legge n. 33/2020;
    il termine di fine gennaio 2021 sta creando grandi speranze e aspettative per l'inizio delle campagne di vaccinazione anti-Covid in tutto il mondo, dove si contano fino ad oggi 45 sperimentazione sull'uomo, 3 dei quali in fase conclusiva di studio (Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca);
    in Italia, nei primi mesi del 2021 le vaccinazioni saranno dedicate alle categorie più esposte come i professionisti sanitari, i soggetti fragili e gli anziani. L'AIFA preannuncia dieci milioni di dosi entro marzo/aprile del 2021 e una campagna di massa che partirà durante l'estate;
    secondo gli ultimi dati diffusi dalla Johns Hopkins University, i casi di Covid a livello globale hanno superato i 58 milioni mentre i decessi confermati sono 1.380.636 dall'inizio della pandemia;
    la diffusione del virus sta avendo un impatto drammatico in alcune aree del mondo, soprattutto dove la popolazione è più povera. Qui i nuovi farmaci biologici, compresi gli anticorpi monoclonali e gli antivirali attualmente riproposti in studi clinici sul COVID-19, sono protetti da brevetto e quindi inaccessibili, con effetti devastanti non solo sanitari ma anche di natura economico-sociale;
    per questo motivo il 2 ottobre 2020 i governi di India e Sudafrica hanno inviato all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) una proposta congiunta con la quale chiedono una deroga ai brevetti e agli altri diritti di proprietà intellettuale in relazione a farmaci, vaccini, diagnostici, dispositivi di protezione personale, e le altre tecnologie medicali per tutta la durata della pandemia. I due Stati hanno avanzato una richiesta di sospensione temporanea di tutti gli obblighi contenuti nella Sezione I, Parte II dell'Accordo Trips – quella concernente copyrights, disegni industriali, brevetti, protezione di informazione non condivisa; deroga prevista in base dell'articolo IX comma 3 e 4 dell'Accordo di Marrakech che ha costituito l'Organizzazione mondiale del commercio;
    il Ministro della salute, al termine del suo intervento alla 73esima Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del 18 maggio 2020, ha espresso la posizione del Governo italiano riguardo all'importanza che il vaccino per il COVID-19 sia considerato «un bene pubblico e globale, un diritto di tutti e non un privilegio per pochi»,

impegna il Governo:

   a sostenere in sede europea e in ogni contesto internazionale la proposta di India e Sudafrica che rappresenta una fondamentale soluzione per aiutare ogni Nazione a superare l'emergenza da COVID-19 e le conseguenze sociali ed economiche ad essa collegate;
   a valutare l'opportunità di promuovere in ambito europeo, con gli altri Paesi membri, modalità e criteri di intervento, per una sospensione temporanea degli obblighi contenuti nella Sezione I, Parte II dell'Accordo Trips, più efficaci ed efficienti per rendere i vaccini un bene pubblico e globale nei casi in cui, in futuro, si dovessero verificare altre emergenze sanitarie globali e fosse necessario intervenire tempestivamente.
9/2779/14Ianaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto oggetto di conversione, modifica l'allegato al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, prevedendo la proroga di ulteriori disposizioni fino al 31 dicembre 2020;
    in particolare, il punto 8, della lettera b) inserisce, nell'allegato citato, al numero 34-bis, la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 35, del decreto-legge n. 104 del 2020, garantendo fino al 31 dicembre 2020 l'incremento delle 753 unità di personale aggiuntive rispetto al contingente ordinario impiegato nel dispositivo «Strade Sicure» e per le quali sono previste anche le 40 ore di straordinario a pagamento;
   considerato che:
    nella situazione emergenziale in atto, i militari del dispositivo di ordine pubblico «Strade sicure», come rimodulato al fine di essere ancora più efficace nell'azione di contenimento e diffusione del virus SARS-CoV-2, svolgono un ruolo di supporto fondamentale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a elevare, auspicabilmente fino a 70 ore, il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze Armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico «Strade sicure», al fine di garantire una equità di trattamento con le Forze di polizia impegnate nelle medesime attività.
9/2779/15Aresta, Corda, Giovanni Russo, Dori, Misiti, Rizzo, Roberto Rossini, Iovino, Del Monaco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 125 del 2020, si iscrive in una sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata l'epidemia da Covid-19. Questa successione normativa, nella quale è scandita la risposta dell'ordinamento giuridico innanzi ad un evento dirompente quale l'epidemia, è scandita secondo «fasi» diverse. In un primo momento, l'epidemia è stata affrontata quale emergenza di protezione civile, secondo la strumentazione giuridica offerta dal Codice di protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018). Il decreto – legge in esame reca la tipizzazione e la previsione di una estensione temporale dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di una direzione restrittiva (o ampliativa ma solo a determinate condizioni, indicate con decreto del Ministero della salute) delle misure derogatorie che le Regioni possono introdurre onde garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali;
   considerato che:
    l'emergenza COVID-19 che il Paese sta affrontando, attualmente nella fase di seconda ondata del contagio, ha messo in evidenza l'importanza di un solido Sistema Sanitario nazionale, diffuso territorialmente, qualitativamente e quantitativamente omogeneo, il contagio ha colpito duramente tutti i territori del Paese, ed oltre ad evidenziare una generale e strutturale inadeguatezza nell'attuale ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, ha acuito il divario tra le Regioni, in termini di dotazione di personale ed infrastrutture sanitarie. La protezione dalle epidemie, come il diritto alla salute, va garantita a tutti i cittadini, secondo i principi ex articolo 32 della Costituzione, e, in particolare, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale ex articolo 2 e del principio di uguaglianza sostanziale ex articolo 3. Tale emergenza, in particolare, ha fatto emergere la necessità di intervenire in maniera più incisiva anche sulle scelte operate da Regioni ed aziende sanitarie locali per quanto riguarda le assunzioni di personale medico e para-medico nelle strutture sanitarie,

impegna il Governo:

   a disporre provvedimenti al fine di implementare e velocizzare le procedure per l'assunzione di ulteriore personale medico e para-medico, nonché di assicurarne un'equa e proporzionata ripartizione in tutte le Regioni, anche in diretto coordinamento con le aziende sanitarie locali;
   ad agire, di conseguenza, in forza degli articoli 117 e 120 della Costituzione, per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in stretto collegamento con le stesse Regioni ed aziende sanitarie locali.
9/2779/16Maraia.


   La Camera,
   premesso che:
    le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori;
    il Ministero della salute, su iniziativa del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, nell'ambito dell'emergenza determinata dalla diffusione dei COVID-19, il 27 marzo, aveva emanato una circolare contenente raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi;
    l'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, al comma 2 prevedeva che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo della succitata legge, ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato;
    tale disposizione è stata prorogata dal 30 aprile al 31 luglio 2020 dall'articolo 74 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
    la legge 13 ottobre 2020 n. 126, modificando l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha protratto la suddetta disposizione al 15 ottobre 2020, ovvero fino al termine della proroga dello stato di emergenza che era stata adottata con delibera del Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 luglio. Lo stesso provvedimento, prevede che a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
    il Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare adeguatamente i lavoratori fragili (con disabilità, immunodepressi, con patologie gravi), durante il periodo di assenza dal lavoro per motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dipendenti dall'oggettiva e comprovata impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o con specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, estendendo al 31 gennaio 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
9/2779/17D'Arrando.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame estende fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito dello stato di emergenza anch'esso prorogato al 31 gennaio;
    la pandemia ha portato ad una grave interruzione dei servizi ospedalieri di routine, come le visite specialistiche ambulatoriali e anche gli interventi chirurgici non indifferibili;
    tale riduzione sta avendo e proseguirà ad avere un impatto sostanziale e cumulativo sui pazienti, portando ad un inevitabile deterioramento della salute e un peggioramento della qualità di vita, soprattutto tra i malati cronici;
    indubbiamente la presente pandemia ha causato una serie di alterazioni nel comportamento corretto nella cura delle patologie croniche, come la fibromialgia, con inevitabili ricadute sullo stato di salute fisico e psichico dei soggetti affetti da questa malattia;
   considerato che:
    la fibromialgia è una malattia reumatica complessa cronica altamente invalidante, provocata da un'alterazione dei neurotrasmettitori a livello del sistema nervoso centrale, caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso e astenia;
    in base alle più recenti stime le persone affette da questa patologia in Italia sarebbero quasi quattro milioni;
    i sintomi principali della sindrome fibromialgica, quali dolore costante diffuso nel corpo e astenia cronica, compromettono seriamente la vita lavorativa e sociale delle persone che ne vengono colpite, le quali lamentano di frequente ulteriori disturbi associati alla malattia, altrettanto lesivi, quali rigidità muscolare, formicolii e diminuzione della sensibilità, disturbi del sonno, cefalea, alterazioni dell'equilibrio, acufeni, tachicardia, disturbi cognitivi, allergie, disturbi d'ansia e depressione;
    nel corso degli anni è stata esclusa l'origine psicosomatica della patologia grazie a numerosi studi che hanno dimostrato come attraverso un approccio multidisciplinare caratterizzato da terapie farmacologiche e trattamenti meno convenzionali, sia possibile curare la malattia con effetti soddisfacenti;
    tuttavia, nonostante che la fibromialgia sia stata riconosciuta come patologia nel 1992 dall'organizzazione Mondiale della Sanità, prevedendone l'inserimento nel Manuale di classificazione internazionale delle malattie e sebbene altre organizzazioni mediche di carattere internazionale l'abbiano anch'esse considerata una malattia cronica, solo parte dei Paesi europei ha condiviso tali posizioni e tra questi non rientra l'Italia, dove non è stata ancora riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale, con la conseguenza che le spese sanitarie restano a carico dei malati;
   rilevato ancora che:
    seppur in ambito nazionale siano state avanzate alcune iniziative legislative tese a riconoscere la fibromialgia come malattia invalidante e la stessa proponente il presente atto abbia presentato a prima firma un'apposita proposta di legge per chiederne il riconoscimento; sebbene anche a livello regionale siano state avanzate numerose proposte tese all'inclusione di tale patologia nell'elenco delle patologie croniche e dunque nei Lea (livelli essenziali di assistenza); in particolare, si segnala l'approvazione di una mozione presso il Consiglio Regionale della Lombardia avente ad oggetto la richiesta di inserimento delle prestazioni mediche relative alla diagnosi e alla cura della fibromialgia all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA); sebbene anche il Consiglio superiore della sanità ha recentemente espresso un parere favorevole quanto all'inserimento della fibromialgia nell'elenco delle malattie croniche invalidanti meritevoli di esenzione dai ticket;
    nonostante ciò, ad oggi la fibromialgia risulta ancora assente dal nomenclatore del Ministero della Salute e non è prevista alcuna forma di esenzione alla partecipazione di spesa, pertanto,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di porre in essere azioni volte all'inserimento delle prestazioni mediche relative alla diagnosi e alla cura della fibromialgia all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
   a garantire il pieno riconoscimento della fibromialgia tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione del ticket sanitario.
9/2779/18Mammì.


   La Camera,
   premesso che:
    stante il perdurare dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, il provvedimento all'esame dell'Aula dispone la conversione del decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, ed estende fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia nell'ambito dello stato di emergenza, anch'esso prorogato al 31 gennaio 2021, estendendo quindi l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreto-legge n. 19 del 2020 e decreto-legge n. 33 del 2020;
    la pandemia ha messo in luce le gravi carenze nell'ambito dell'assistenza sanitaria territoriale con conseguenze devastanti sul piano dell'azione, dell'impiego e della disponibilità dei servizi;
    si sono verificati enormi disagi sul piano della prevenzione, dell'erogazione dei servizi di screening, disservizi che a macchia d'olio hanno stravolto un sistema sanitario territoriale già gravemente colpito dai numerosi tagli alla spesa che si sono susseguiti negli anni;
    questa pandemia ha messo in luce il grave problema della carenza di medici, di personale specializzato, sottolineando altresì la mancanza di un fiducioso dialogo tra il Ministero della salute ed i servizi sanitari all'interno dei distretti territoriali andando a creare spesso confusione nella programmazione, nelle direttive, nell'unidirezionalità dell'azione medica;
   considerato che:
    le disfunzioni della medicina territoriale sono dovute principalmente al:
    blocco dei turn over;
    mancanza di assunzioni;
    impiego sott'orario dei medici di continuità assistenziale, di guardia medica, personale integrato del 118;
    mancanza di dialogo con le istituzioni;
   rilevato ancora che:
    allo stato è fondamentale ai fini del riequilibrio dei servizi territoriali, aumentare il monte ore e riportarlo a tempo pieno (38 ore settimanali) per tutti i medici di continuità assistenziale, i medici della guardia medica ed il personale integrativo del 118 garantendo così la possibilità di impiegare tali unità, che già si trovano contrattualizzate all'interno del SSN o in altri enti ad esso collegati, ai fini dell'esecuzione di tutta una serie di servizi che ad oggi più pagano lo scotto di questa pandemia quali: servizi vaccinali, effettuazione di tamponi, consulti telefonici, implementazione delle USCA, tracciamento dei contatti con COVID positivi;
    con l'ausilio di queste unità operative così dimensionate sarà altresì possibile migliorare i servizi di telemedicina, garantendo ai pazienti la possibilità di essere accuratamente seguiti in caso di isolamento presso il proprio domicilio;
    è necessario stanziare adeguate risorse per portare avanti con forza campagne di prevenzione nell'ambito delle strutture scolastiche, affinché i nostri ragazzi abbiano gli strumenti per agire consapevolmente e vivere questa nuova quotidianità in maniera serena ma consapevole,

impegna il Governo

a valutare concretamente la possibilità di usufruire delle unità operative già disponibili ed integrate all'interno del servizio sanitario nazionale, aumentando il monte ore sottodimensionati e favorendo un corretto impiego di queste importanti risorse all'interno di servizi territoriali che ormai sono al collasso.
9/2779/19Nappi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in conversione n. 125 del 7 ottobre 2020, estende Fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di adottare misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19 nell'ambito dello stato di emergenza anch'esso prorogato al 31 gennaio (come da Delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020);
    è stata disposta la proroga di numerose misure di carattere sanitario tra cui l'obbligatorietà dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie – quali la mascherina facciale – con possibilità di prevederne l'utilizzo nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi, o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
    la ripresa dell'emergenza sanitaria sta di nuovo mettendo a dura prova la tenuta psicologica delle persone più fragili angustiate da una situazione drammatica sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista sociale;
    secondo alcuni studi l'effetto collaterale, di frequente connesso al lockdown, anche tra coloro i quali non hanno mai sofferto di disturbi psicologici particolari, è la cosiddetta sindrome da capanna o del prigioniero, che si manifesta con la paura di abbandonare le mura domestiche e di riapprocciare gradualmente alla quotidianità;
    ansia, paura e senso di frustrazione prendono il sopravvento nello stato d'animo delle persone colpite che, oltre tutto, manifestano, contestualmente, anche disturbi del sonno, depressione e tendenza alla irascibilità;
    non è da sottovalutarsi la gravità di questa sindrome che più tende a cronicizzarsi più rischia di lasciare segni permanenti nei soggetti più colpiti quali: persone con minor capacità di adattamento ai cambiamenti, soggetti inclini all'ansia e all'ipocondria (con eccessiva apprensione verso il proprio stato di salute) o coloro i quali, già in precedenza, manifestavano fobie ed altri disturbi psichiatrici;
    gli effetti del coronavirus sull'economia e le incertezze professionali derivatene hanno ulteriormente intaccato le sicurezze di moltissime persone che, pur di non far ritorno alla normalità, preferiscono propendere per una permanenza sicura tra le mura domestiche;
    ad aggravare ulteriormente la situazione si aggiungono il disagio, l'inadeguatezza, e lo stato di affanno vissuto dalle strutture e dalle professionalità del Servizio Sanitario Nazionale che non sempre riescono a garantire una tempestiva assistenza ed un adeguato supporto psicologico, anche meramente telefonico;
    tanto premesso, avendo altresì constatato che il servizio di supporto psicologico del Ministero della Salute (numero verde nazionale 800.833.833) non è più attivo per «cessata attività»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare il servizio di supporto psicologico nazionale e di incrementare, anche a livello locale, un servizio di assistenza psicologica gratuita per tutti i cittadini affetti da disturbi psicologici connessi all'emergenza pandemica.
9/2779/20Sodano, Corneli.


   La Camera,
   premesso che:
    in particolare, l'articolo 1-ter proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di alcune assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in specifici anni;
    in data 8 novembre 2019, con decreto del Ministero dell'Interno, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, di 200 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;
    con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, per far fronte all'emergenza da COVID-19, sono state adottate una serie di misure tra cui la sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego in una prima fase e, successivamente, la semplificazione delle procedure attraverso l'uso della tecnologia digitale e il decentramento delle sedi;
    difatti, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia, in un primo momento con il decreto-legge 17 marzo del 2020 n. 18 (cosiddetto Cura Italia) all'articolo 87, comma 5 è stata stabilita la sospensione per sessanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego; dalla sospensione restavano escluse però le procedure nelle quali la valutazione dei candidati poteva avvenire su base curriculare o in modalità telematica;
    successivamente, sulla materia è intervenuto anche il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto «Rilancio») attraverso l'introduzione di altre semplificazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali;
    in particolare, l'articolo 247 del decreto «Rilancio» ha stabilito che le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale possono essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale;
    in seguito, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto decreto «Agosto»), ha reso definitive le nuove modalità di selezione, indicate nell'articolo 247 del decreto «Rilancio», sia per i concorsi pubblici in atto che per i nuovi concorsi che saranno banditi nel 2021;
    con riferimento al concorso per titoli ed esami, di 200 posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 3 del 12 gennaio 2021 saranno rese note tutte le comunicazioni inerenti alla pubblicazione dei quesiti oggetto della prova preselettiva ed alle modalità di svolgimento della prova;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, all'articolo 1, lettera z), stabilisce la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, escludendo però i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
    tenuto conto che su tutto il territorio nazionale si registra una carenza di personale all'interno delle Prefetture e che tale situazione potrebbe compromettere la regolarità e la tempestività delle attività ministeriali;
    inoltre, considerato l'importante ruolo svolto dalle Prefetture anche nella gestione dell'emergenza epidemiologica in corso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa finalizzata a attivare l'iter necessario a consentire quanto prima lo svolgimento delle prove preselettive del concorso a duecento posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia indetto con Bando dell'8 novembre 2019 in modalità decentrata e telematica.
9/2779/21Alaimo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
    il provvedimento in esame detta alcune disposizioni in materia di giustizia, con particolare riferimento al processo telematico, e alla partecipazione da remoto alle udienze civili;
    in questo momento di emergenza si riscontrano delle gravi criticità, specie di organizzazione, all'interno degli uffici giudiziari del territorio nazionale. Tra l'altro, nel mese di novembre in particolare, si stanno verificando numerosi disservizi consistenti in rallentamenti e interruzioni nella lavorazione dei depositi telematici nel processo civile (es. duplicazioni di depositi e rallentamenti nella ricezione della PEC), causando ritardi e disagi a tutti gli operatori della Giustizia nella gestione quotidiana degli adempimenti. I servizi funzionano a singhiozzo e per diversi giorni l'accesso alle cancellerie telematiche è stato praticamente precluso;
    gli avvocati sono in evidente affanno a causa della difficoltà di rispettare i termini di scadenza per il deposito degli atti difensivi, tanto che molti richiedono che si disponga ex lege addirittura una rimessione in termini generalizzata;
    a tutto ciò si aggiunga che il personale dipendente in presenza nelle cancellerie risulta ridotto anche a causa delle assenze legate al Covid o perché in smart working, ed è comprensibilmente sotto pressione non solo per la mole di arretrato accumulatosi in questo periodo emergenziale, ma anche per i predetti malfunzionamenti del sistema PCT verificatisi negli ultimi giorni. In molte cancellerie il personale è costretto a limitare, se non ad escludere, il ricevimento telefonico per dedicarsi esclusivamente alla ricezione dei depositi telematici e concentrarsi nelle verifiche e negli adempimenti conseguenti. D'altra parte, però, l'accesso fisico agli uffici è nei fatti quasi precluso ad avvocati, consulenti e cittadini a causa delle misure organizzative volte al contenimento del contagio da COVID-19; impedire agli stessi anche il ricevimento telefonico appare francamente oltremodo pregiudizievole al corretto e sereno esercizio del mandato professionale;
    è evidente che in un momento di grave emergenza come quello che stiamo vivendo, oltre ad implementare il servizio di digitalizzazione del mondo della giustizia, affinché funzioni in maniera corretta ed efficiente per permettere agli avvocati e al personale delle cancellerie di effettuare gli adempimenti tramite la modalità telematica, occorre anche provvedere ad una riorganizzazione degli stessi uffici giudiziari, in modo da continuare a garantire, per quanto possibile, un servizio completo al cittadino e agli operatori della giustizia. In merito a quest'ultimo aspetto, sarebbe opportuno provvedere ad una redistribuzione dei carichi di lavoro attraverso una rimodulazione dell'orario di lavoro, introducendo, previa concertazione con le rappresentanze sindacali del personale dipendente, una turnazione tra la mattina e il pomeriggio, sia con riguardo al personale che con riguardo alla tipologia dell'attività da svolgere. Potrebbe, ad esempio, prevedersi che le ore antimeridiane siano dedicate al ricevimento fisico, quando ancora consentito e solo per appuntamento, al ricevimento, telefonico e alle attività di supporto e ausilio dei magistrati in udienza, mentre nelle ore pomeridiane sarebbe opportuno concentrate le attività più propriamente interne di accettazione dei depositi telematici, trasmissioni di notifiche e comunicazioni e tutti gli adempimenti di cancelleria;
    peraltro, un'articolazione in due fasce orarie distinte sarebbe più rispondente alle esigenze di distanziamento all'interno delle cancellerie che non di rado si trovano in stanze piccole e poco arieggiate, specie nei mesi invernali, consentendo al contempo di aumentare il personale in presenza,

impegna il Governo

a valutare, attraverso gli uffici tecnici del competente Ministero della Giustizia, previa concertazione con le rappresentanze sindacali del personale dipendente del settore, l'opportunità di provvedere, con idonee iniziative di propria competenza (contestualmente alla implementazione dei servizi telematici) alla riorganizzazione degli uffici giudiziari, attraverso una rimodulazione dell'orario di lavoro per contemperare le esigenze di distanziamento sociale e sicurezza, garantendo l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché una riduzione della pressione sul personale dipendente ed il sereno svolgimento del mandato difensivo da parte degli avvocati.
9/2779/22D'Orso.


   La Camera,
   premesso che:
    la pandemia da virus COVID-19 ha causato un'emergenza internazionale non solo sanitaria, ma che investe anche tutti i settori del sistema economico;
    la diffusione dell'epidemia da coronavirus ha innescato in Italia una crisi senza precedenti, che sta esponendo il nostro Paese ad una prova durissima e ha reso necessaria l'adozione di provvedimenti economici che prevedono imponenti misure economiche di sostegno;
    al cessare dell'epidemia, le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale non verranno meno a breve termine, ma verosimilmente si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio;
    il comma 1-bis dell'articolo 3 del provvedimento all'esame dell'Assemblea interviene sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con l'obiettivo di agevolare le imprese nel corso delle procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti;
    tale modifica si configura come una risposta alla crisi economica e sociale scatenata dall'emergenza sanitaria in corso e dovrebbe consentire a molte imprese in difficoltà di evitare il fallimento, percorrendo a determinate condizioni soluzioni alternative;
    l'articolo 3 comma 1-bis consente, infatti, ai tribunali di omologare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche se la mancata adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali o assistenziali determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime. In tal caso è sufficiente che dalla relazione del professionista designato dal debitore risulti che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti previdenziali o assistenziali sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
    il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 – recante «Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» – ha modificato l'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, stabilendo al comma 5 del predetto articolo 48 che: «Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.»;
    l'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 9 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al comma 2 ultimo periodo, in materia di transazione e accordi su crediti contributivi, stabilisce che: «Ai fini dell'articolo 48 comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione»;
    la disciplina di cui agli articoli 48 e 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificata dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 entrerà in vigore con decorrenza dal 1 settembre 2021;
    l'articolo 3 comma 1-bis del provvedimento in esame contiene una previsione dello stesso tenore di quella prevista dall'articolo 48 comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147;
    a differenza da quanto previsto in materia di transazione e accordi su crediti contributivi dall'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 3, comma 1-bis, del provvedimento all'esame dell'Assemblea non prevede un termine entro il quale l'amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali o assistenziali possano esprimere l'assenso o il diniego rispetto alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;
    l'assenza di un limite temporale all'espressione dell'assenso o del diniego da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o assistenziali rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti proposti potrebbe rendere difficoltosa l'applicazione della previsione contenuta nel citato articolo 3 comma 1-bis,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un limite temporale all'espressione dell'assenso o del diniego da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o assistenziali rispetto alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, analogamente a quanto previsto in materia di transazione e accordi su crediti contributivi dall'articolo 63, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, così come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, stabilendo un limite temporale superato il quale il silenzio dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali o assistenziali venga considerato quale mancata adesione all'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto.
9/2779/23Giuliano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca, tra le altre, misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
    a causa dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 in Italia sono state attuate misure restrittive della libertà di movimento, differenziate su base territoriale a seconda della gravità dell'emergenza riscontrata, che, seppur ampiamente giustificate, determinano effetti collaterali sulla sicurezza delle vittime di abusi all'interno delle mura domestiche;
    già nel corso della c.d. prima ondata, nel corso della primavera scorsa, stando ai dati forniti da Telefono Rosa, il numero delle richieste di aiuto telefonico rispetto allo stesso periodo del 2019, sono drasticamente diminuite, mostrando come l'isolamento può amplificare esponenzialmente il rischio a cui le donne più fragili sono esposte, trovandosi a dover condividere per tutto il giorno gli spazi familiari con il proprio aggressore;
    come dichiarato dallo stesso procuratore aggiunto di Milano, Maria Letizia Mannella, nel corso della primavera scorsa, «C’è stato un calo nelle denunce per maltrattamenti. È ancora presto per avere dei dati certi, ma possiamo dire che le convivenze forzate con i compagni, mariti e con i figli, in questo periodo, scoraggiano le donne dal telefonare o recarsi personalmente dalle forze dell'ordine»;
    l'attuale situazione emergenziale in cui si trovano centinaia di vittime sta facendo affiorare anche alcuni problemi di tipo tecnico-burocratico, che si aggiungono alla già complessa situazione che devono affrontare;
    in particolare, vi sarebbe la possibilità di fare richiesta motivata di accesso ai documenti e alle informazioni contenute nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, pagando una modica cifra, anche da parte degli autori di vittime di vigilanza di genere in relazione alle informazione delle vittime stesse;
    si tratterebbe di un vulnus burocratico incomprensibile che, soprattutto in un periodo di restrizioni ai movimenti, potrebbe aumentare colpevolmente il rischio di ulteriori violenze sulle vittime, esponendo ai possibili aggressori dati sensibili come l'indirizzo di residenza delle vittime, magari cambiato proprio per sfuggire alle violenze stesse;
    inoltre, renderebbe del tutto vani gli sforzi compiuti dalle autorità pubbliche e dalle associazioni per tutelare queste persone e persino le scelte individuali delle stesse vittime di cambiare casa, anche in altri comuni, province o regioni, per ricominciare una nuova vita, lontano dai propri aguzzini;
    dunque, per ovviare almeno in parte a questo problema, si potrebbe imporre un divieto specifico all'accesso alle informazioni da parte degli autori o presunti tali di violenza in relazione alle vittime medesime, sin dal momento in cui viene esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o archiviazione dell'azione penale, modificando il «Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente», approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative, anche di tipo normativo, regolamentare o puramente organizzativo, volte a garantire che sia precluso l'accesso da parte di terzi alle informazioni relative alla residenza delle vittime di reati, o presunti tali, di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in particolar modo da parte degli autori, presunti tali, dei reati medesimi, sin dal momento in cui viene esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o archiviazione dell'azione penale, eventualmente anche tramite la modifica del «Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente», approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
9/2779/24Ascari.


   La Camera,
   premesso che:
    già il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, che reca misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19, aveva attribuito alle Regioni il compito di monitoraggio quotidiano dell'andamento della situazione epidemiologica sui territori, con la condivisione dei dati acquisiti insieme al Ministero della Salute, con l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato Tecnico Scientifico, con cadenza giornaliera;
    il medesimo decreto aveva previsto, inoltre, all'articolo 2, comma 11, che nei casi in cui fosse emerso un aggravamento del rischio sanitario, il presidente della Regione avrebbe potuto proporre tempestivamente al Ministro della salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento e ciò sulla base dei principi per il monitoraggio del rischio sanitario stabiliti nell'allegato 10, nonché secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute con decreto del 30 aprile 2020;
    negli stessi termini, poi anche il cosiddetto decreto Riaperture (n. 33 del 2020), all'articolo 1, comma 16, ha contemplato espressamente il potere delle singole Regioni di introdurre misure più restrittive di quelle imposte a livello centrale, laddove vi fosse l'esigenza in tal senso in base ai risultati del monitoraggio, seppur informando contestualmente il Ministro della salute; tale disposizione è stata peraltro successivamente prorogata dal primo cosiddetto «decreto proroghe» (decreto-legge n. 83 del 2020), emanato proprio in ragione dell'aggravato quadro epidemiologico nazionale;
    il compito di monitoraggio territoriale dei dati epidemiologici attribuito alle Regioni è stato recepito altresì dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (cosiddetto decreto Ristori bis), che hanno stabilito che l'inclusione delle Regioni nelle diverse «zone» attraverso ordinanza del ministero della salute, sentite le Regioni, sia basata sui dati elaborati dalla cabina di regia (di cui fanno parte anche le Regioni) in coerenza col documento dell'Istituto superiore di sanità, che a sua volta richiama il decreto del ministro della Salute del 30 aprile. Da ciò emerge, pertanto, che le Regioni siano tenute a applicare i criteri e metodi di valutazione stabiliti con tale ultimo decreto per quel che riguarda i propri dati epidemiologici, alla stregua di quanto avviene a livello centrale;
    nonostante l'utilizzo degli stessi dati e stessa metodologia, i presidenti di regione hanno ritenuto di adottare soluzioni più stringenti di quelle stabilite a livello centrale, pure concordate e coordinate con il Governo. Ne sono un esempio, infatti, le ordinanze del Presidente della regione Puglia e della Regione Campania, che hanno deciso per la chiusura indiscriminata delle scuole primarie e secondarie, in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre scorso che, invece, ha limitato la chiusura delle scuole con ricorso a didattica a distanza solo per le scuole superiori secondarie per le zone gialle ed arancioni, ed anche per la seconda e terza media nelle zone considerate rosse;
    ne consegue che, da una parte, è condiviso lo strumento di valutazione basato sui noti 21 indicatori e la assegnazione di una regione ad una zona rossa, arancione o gialla (con tutte le limitazioni che ne conseguono) è il frutto della valutazione e dei dati forniti dalle stesse regioni cui segue la classificazione e la determinazione del grado di rischio quasi in maniera automatica; dall'altra, è consentito alle regioni determinarsi diversamente ed assumere determinazioni più restrittive basandosi sugli stessi dati (sintetizzati nei 21 indicatori). Tale possibilità lasciata nelle pieghe della normativa vigente rischia di vanificare tutto il sistema di classificazione basato sui 21 indicatori, generando talvolta incomprensibili disparità di trattamento sul territorio nazionale a parità di condizioni, oltre a situazioni di confusione sulle norme vigenti e su ciò che è consentito e non consentito in regioni di pari classificazione di rischio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire specifici strumenti per garantire l'effettiva proporzionalità e adeguatezza delle misure restrittive messe in atto da ciascuna Regione, prevedendo precipui oneri a carico delle Regioni che ritengano di adottare misure più restrittive rispetto a quelle stabilite e concordate a livello centrale sulla base di dati comunicati dalle stesse regioni al Governo, prevedendo un obbligo di aggiornamento dei dati preventivo rispetto alla assunzione di una determinazione più restrittiva e una specifica motivazione di tali decisioni attraverso determinati indicatori oggettivi, così da assicurare la coerenza rispetto ai principi informatori dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.
9/2779/25Macina.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 reca, tra le altre, misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
    si è rilevato in questi mesi un grosso problema di rischio di diffusione del COVID-19 in tutto il mondo all'interno degli allevamenti animali: in Europa, ad esempio, sono stati rilevati focolai umani di nuovo Coronavirus in più di 250 allevamenti;
    nelle scorse settimana è iniziato l'abbattimento di milioni di visoni in Danimarca in quanto trovati positivi per una variante mutata del nuovo Coronavirus (SARS-COV-2) già trasmessa a centinaia di persone e che potrebbe determinare l'inefficacia dei vaccini umani contro il SARS-COV-2 in corso di sperimentazione;
    anche nel nostro paese, in cui vi sono complessivamente 8 allevamenti di visoni (3 in Lombardia, 2 in Veneto, 2 in Emilia-Romagna, 1 in Abruzzo), sarebbero state riscontrate positività al SARS-COV-2 di visoni in un allevamento lombardo e sono state riscontrate situazioni con misure igieniche non adeguate in altri allevamenti dello stesso tipo che potrebbero portare a contagi fra specie;
    la popolazione dei visoni ammonta a oltre 60 mila animali che, ogni anno, vengono fatti nascere tra aprile e maggio per poi essere uccisi, col gas, tra dicembre e gennaio per ricavarne la pelliccia;
    non è ancora nota la catena di trasmissione originaria del SARS-COV-2 fino all'essere umano, tuttavia non si esclude la possibilità che sia partito dai pipistrelli e la presenza di un ospite intermedio nel verosimile spill over alla nostra specie;
    Sergio Abrignani, immunologo, ordinario di Patologia generale all'Università Statale di Milano fa notare: «Il coronavirus ha questo “brutto vizio” di fare il salto di specie e non lo fa solo in una direzione: pensare che l'uomo fosse l'ospite finale è sbagliato. Nel caso degli allevamenti, in questo caso di visoni, il virus ha trovato una situazione estremamente “fertile” perché il virus ha bisogno di avere tantissimi ospiti tutti vicini, dove il distanziamento non c’è. Gli animali sono migliaia in una gabbia, sono accatastati e questi virus replicano continuamente. Tanto più replicano, tanto più possono generarsi mutazioni che possono diventare “vincenti” per il virus stesso e sfavorevoli per noi»;
    la presenza di animali ammassati, come nel caso di allevamenti intensivi da carne o da pelliccia, può favorire le mutazioni del SARS-COV-2 e di altri virus, a differenza degli umani in lock down gli animali continuano a vivere uno vicino all'altro negli allevamenti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative volte a stimolare specifici accertamenti sugli allevamenti nazionali da pelliccia e non;
   a valutare l'opportunità di adottare tutte quelle iniziative volte a perseguire la chiusura degli allevamenti di animali da pelliccia in Italia;
   a valutare l'opportunità di fornire dati aggiornati in merito alla catena di trasmissione originaria del nuovo Coronavirus, nonché fornire eventuali informazioni in merito al passaggio del SARS-COV-2 da animali a uomo anche in Italia e se si tratti di versione mutata;
   a valutare l'opportunità di fornire dati in merito agli accertamenti veterinari eseguiti nel nostro Paese in merito alla presenza di SARS-COV-2.
9/2779/26Di Lauro.


   La Camera,
   premesso che:
    come annunciato dal commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Domenico Arcuri, le prime dosi di vaccino dovrebbero essere disponibili in Italia a metà gennaio 2021;
    la campagna vaccinale, che riguarderà l'intera popolazione italiana, imporrà uno sforzo organizzativo e operativo mai verificatosi in tempi recenti in ambito sanitario;
    le caratteristiche del vaccino, che dovrà essere conservato ad una temperatura estremamente bassa, pari a circa – 70 gradi centigradi, rende impossibile lo stoccaggio, imponendo una catena di distribuzione estremamente celere ed efficiente in grado di garantire in un arco di quattro o cinque giorni il passaggio dal produttore al soggetto che procederà all'inoculazione;
    si rende dunque necessario l'approntamento in tempi celeri di un articolato piano di distribuzione che individui le strutture sanitarie deputate all'effettuazione dei vaccini, il contingente di personale sanitario necessario e gli operatori del settore della logistica cui affidare il trasporto delle dosi sul territorio nazionale;
    alcuni paesi europei, tra i quali la Germania hanno già provveduto a predisporre in maniera dettagliata il piano operativo di distribuzione,

impegna il Governo

ad informare il Parlamento sul cronoprogramma per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini.
9/2779/27Baldelli, Mandelli, Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 104 del 2020, cosiddetto decreto agosto, al comma 1-bis dell'articolo 63, ha consentito anche ove non previsto dal regolamento condominiale la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza;
    la necessità prevista dal decreto «agosto», del consenso di tutti quanti i condomini per autorizzare l'assemblea in videoconferenza, rischiava di rendere assai difficile la sua applicabilità;
    il provvedimento in esame, all'articolo 5-bis, intervenendo sulla norma vigente, abbassa il quorum necessario per consentire la partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza. Ora con la modifica apportata dal disegno di legge in esame, si può ricorrere alla modalità videoconferenza, previo consenso della maggioranza dei condomini, e quindi non più della totalità dei medesimi;
    peraltro la possibilità che per ricorrere alla modalità videoconferenza, sia sufficiente la maggioranza dei condomini se certamente elimina positivamente la previsione dell'unanimità, dall'altra può obiettivamente penalizzare quei condomini che sono nell'impossibilità o difficoltà di utilizzare mezzi telematici, e di partecipare a distanza alle riunioni di condominio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a regolamentare in maniera chiara le assemblee condominiali di cui in premessa al fine di consentire il loro svolgimento e la loro validità anche in forma mista, in modo da consentire la partecipazione in videoconferenza secondo il quorum di cui all'articolo 5-bis citato in premessa, autorizzando altresì la partecipazione in presenza per quei condòmini che sono nell'impossibilità o nella difficoltà di utilizzare gli strumenti telematici.
9/2779/28Rosso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 1, commi da 4-terdecies a 4-septiesdecies, reca disposizioni attinenti le consultazioni elettorali per l'anno 2020. È evidenza comune che, a causa della pandemia in corso, lo svolgimento delle consultazioni elettorali necessita di uno sforzo che deve necessariamente riguardare anche la semplificazione di alcune procedure elettorali, che risultano avere regole di carattere tecnico e operativo non di sempre agevole fruizione;
    sarebbe opportuno porre fine ad una rilevante questione pratica che si è venuta a creare nel corso delle recenti consultazioni elettorali: come noto, in base a quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 3/2019, in occasione di competizioni elettorali di qualunque genere («escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti»), i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, oltre al curriculum vitae dei propri candidati, anche il relativo certificato penale rilasciato a ciascun candidato dal casellario giudiziale territorialmente competente;
    la norma è condivisibile nelle finalità, ma le difficoltà di adempimento pratico circa la produzione del certificato penale sono state numerose, aggravate dalla condizione di emergenza sanitaria che ha comportato, molto spesso, la chiusura degli uffici giudiziari, senza possibilità di ottenere il rilascio del documento per via telematica. Tuttavia, allo stato dell'arte, basterebbe che il Governo operasse una modifica della disposizione dirigenziale contenuta nel Decreto 25 gennaio 2007, ex articolo 26, che disciplina la modalità per la richiesta del certificato del casellario giudiziale e che attualmente ne prevede il rilascio solo al diretto interessato;
    tale modifica della disposizione dirigenziale porrebbe fine peraltro alla palese distonia che si viene a creare tra la responsabilità di chi è tenuto ad adempiere al dettato della norma – ossia il singolo candidato – e chi se ne assume la responsabilità amministrativa, oltre che pecuniaria, nel caso di inadempimento, ossia il partito di appartenenza;
    bisognerebbe altresì tener conto delle difficoltà in cui spesso il candidato incorre in quanto il termine ultimo per ottemperare alla pubblicazione sul sito internet nazionale del partito o del movimento di appartenenza ricorra nella giornata di domenica, e ci si trovi a dover affrontare un imprevisto con gli uffici giudiziari già chiusi dal venerdì,

impegna il Governo:

   a porre in essere, già a partire dalle prossime competizioni elettorali, tutte le opportune iniziative volte a prevedere, in occasione della produzione dei certificati richiesti al Casellario Giudiziale per la presentazione delle liste elettorali, che gli stessi siano resi disponibili in formato elettronico e rilasciati, in alternativa, al diretto interessato oppure ai delegati rappresentanti dei partiti provinciali, regionali o nazionali che ne facciano richiesta, entro i termini di legge, per le finalità relative all'adempimento delle norme sulla legge per la trasparenza, di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 9 gennaio 2019;
   esclusivamente al fine di poter adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, a prevedere l'apertura di almeno un ufficio del casellario giudiziale per regione nei giorni prefestivi e festivi prospicienti al termine ultimo di scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature, secondo quanto previsto dal primo periodo del comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 9 gennaio 2019.
9/2779/29Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge n. 162 del 2019, introduce disposizioni inerenti la disciplina del rapporto concessorio in capo alla Società Autostrada Tirrenica relativo all'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia;
    la realizzazione di questo asse viario va considerata assolutamente nodale per lo sviluppo economico e la crescita del territorio interessato che, da decenni, attende questa opera che, tra l'altro, è stata inclusa nell'intesa generale quadro tra Governo e Regione Lazio del 20 marzo 2002 ed in quella tra Governo e Regione Toscana del 18 aprile 2003;
    a seguito del perfezionamento delle procedure di valutazione ambientale, l'opera è stata inclusa negli allegati alla delibera CIPE N.10/2009 per un importo di 3.787,8 milioni;
    il primo periodo del comma in esame, richiamato sopra, prevede l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 531 del 1982 che ha autorizzato la SAT Spa a realizzare l'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia;
    il secondo periodo prevede che, in conseguenza di tale abrogazione la SAT Spa, in forza della Convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, fino al 31 ottobre 2028 provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A 12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    il terzo periodo prevede invece che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT Spa procedono alla revisione della convenzione unica succitata, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo periodo, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti;
    quanto previsto da questo comma tiene conto anche della sentenza del 18 settembre 2019, nella quale la Corte di Giustizia Europea ha statuito che «la Repubblica Italiana, avendo prorogato dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18»;
    nel cosiddetto decreto «Piano Italia Veloce», svanita la possibilità di realizzare un'autostrada e ridimensionato il progetto su una superstrada a quattro corsie, si cita comunque come prioritaria l'opera di cui sopra che ora ha pure cambiato nome: si chiama Tarquinia-San Pietro in Palazzi, visto che i tratti a nord di San Pietro e a sud di Tarquinia sono già stati realizzati (in forma autostradale);
    nel cosiddetto decreto «Piano Italia Veloce» (luglio 2020) viene indicata la necessità di portare avanti l'opera attraverso la nomina urgente di un commissario straordinario per sbloccare l'impasse, più che decennale,

impegna il Governo:

   ad accelerare le procedure per la realizzazione, in questo tratto Livorno-Civitavecchia, delle opere strutturali suindicate, che possono rappresentare un volano importante per la crescita economica dell'intera area interessata e costituirebbero un indubbio e riconosciuto miglioramento della viabilità in questo nevralgico quadrante;
   a monitorare attentamente la situazione, attraverso il Ministero dei Trasporti, per garantire anche una manutenzione ordinaria soddisfacente in attesa della realizzazione complessiva dell'intervento.
9/2779/30Battilocchio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del provvedimento in esame, reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. Si prevede altresì l'esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    si ricorda che la legge 296 del 2006, ha disposto che i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    si segnala che il comune di Messina ha deliberato una misura a sostegno delle imprese i cui codici ATECO sono indicati nel decreto-legge n. 149 del 2020 denominato «ristori bis»;
    l'impresa beneficiaria, all'atto della domanda di partecipazione all'avviso per l'ottenimento del contributo, può autocertificare di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali; la possibilità di autocertificare tale situazione era consentita anche in passato ed è stata ribadita dall'articolo 264 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha anche inasprito le sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere;
    in relazione ai successivi controlli che l'Amministrazione dovrà eseguire sulla regolarità del DURC dei beneficiari, il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ha previsto all'articolo 11 una temporanea esenzione dal versamento dei contributi previdenziali per alcune le imprese, aventi codice ATECO indicato nella norma e sede in zona rossa o arancione, per il periodo di novembre 2020;
    sarà dunque l'amministrazione comunale a dover verificare il DURC del beneficiario nella fase di istruttoria dell'Avviso;
    qualora l'impresa «legittimamente» non abbia effettuato i versamenti all'INPS – in quanto esonerata dalla legge e rientrante in tutti i parametri – la stessa potrà considerarsi in regola;
    l'Amministrazione, in altri termini, dovrà valutare la posizione dell'impresa caso per caso, a seconda del codice ATECO, della sede, nonché alla luce di eventuali nuovi provvedimenti che potrebbero essere presi in sede di conversione del decreto-legge;
    la circolare INPS del 13 novembre 2020, n. 129 chiarisce la portata della norma, in relazione alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto Ristori) e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (decreto Ristori-bis);
    a seguito delle disposizioni normative sopracitate non è chiaro quale sia allo stato il termine di validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche alla luce delle ultime istruzioni operative pubblicate da Inail alla data del 3 agosto che specificano che i DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 è prorogata alla data del 29 ottobre 2020,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere che la validità del Durc venga prorogata fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato a seguito della pandemia da COVID-19.
9/2779/31Siracusano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 9, lettera s) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 dispone che, nell'ambito delle misure di contenimento, sono «consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; ed inoltre si prevede che «in presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove»;
    in data 5 novembre 2020, nonostante la chiarezza della norma, il Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Reggio Calabria ha disposto la sospensione degli esami di guida e di teoria;
    in data 11 novembre il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, on. Paola De Micheli, ha emanato il decreto n. 507, reso nolo solo il giorno successivo, con cui ha sospeso, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e fino al 21 novembre gli esami di guida in Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle D'Aosta, regioni che a quella data si trovavano in «zona rossa»; tale sospensione è stata poi prorogata fino al 3 dicembre 2020 con il decreto ministeriale n. 522 del 23 novembre;
    con il decreto ministeriale n. 514 del 17 novembre 2020 la sospensione degli esami di guida è stata altresì disposta anche per le Regioni Campania, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano, nel frattempo entrate in «zona rossa», fino al 29 novembre 2020;
    migliaia di persone attendono da mesi di poter sostenere l'esame per conseguire la patente, spesso necessaria per l'attività lavorativa, con inevitabili conseguenze di ordine economico;
    la disposta sospensione degli esami aggrava ulteriormente i cronici ritardi di molti uffici della Motorizzazione Civile e penalizza fortemente il settore delle autoscuole, che – dopo mesi di difficoltà per le misure di contenimento adottate nel marzo 2020 – oggi si trovano con l'attività ridotta del 50 per cento senza neanche la possibilità di accedere ad alcun contributo perché mantenute in attività dal citato DPCM e quindi escluse da qualunque misura di ristoro,

impegna il Governo:

   a) a prevedere, nel decreto del Presidente del Consiglio di prossima emanazione, che non siano oggetto di sospensione almeno gli esami pratici per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, C, D ed E, lo svolgimento dei quali può aver luogo senza specifici problemi di distanziamento fra candidati ed esaminatori;
   b) a ridurre da 4 a 2 metri quadri la misura di distanziamento per lo svolgimento delle prove teoriche all'interno degli uffici delle Motorizzazioni civili prescritta dal decreto ministeriale n. 178 del 20 maggio 2020;
   c) a disporre la proroga della possibilità, di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di utilizzare le graduatorie di concorsi pubblici già espletati per le necessarie assunzioni presso gli uffici delle Motorizzazioni civili;
   d) a valutare la necessità di una riforma organica delle disposizioni di cui alla legge 1o dicembre 1986, n. 870, ed in particolare delle norme sul ruolo e funzioni degli esaminatori di cui all'articolo 19 della predetta legge;
   e) ad adottare i provvedimenti necessari a dare attuazione agli articoli 75, comma 5, e 78, comma 1, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per come modificati dall'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
9/2779/32Maccanti, Donina, Rixi, Capitanio, Furgiuele, Giacometti, Morelli, Tombolato, Zanella, Zordan.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi da 4 a 6 dell'articolo 1-bis prevedono la sospensione di adempimenti e versamenti nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche il 1o settembre 2020;
    in particolare, si sospende, dal 1o settembre al 31 dicembre 2020, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dovuti dagli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1o settembre 2020;
    i versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procede alla restituzione delle somme eventualmente versate eccedenti il 70 per cento;
    questa disposizione, non aiuta affatto le famiglie che si trovano in questo momento senza reddito e mezzi di sostentamento per far fronte alle necessità quotidiane perché anche le imbarcazioni sono state sequestrate;
    sarebbe stato opportuno garantire in favore dei familiari dei 18 marittimi italiani, intercettati e fermati dalle autorità marittime libiche, un adeguato supporto economico per tutta la durata del sequestro come risarcimento per il mancato reddito derivante dalla coercitiva sospensione dell'attività di pesca, nonché un risarcimento per le 2 imbarcazioni che ad oggi sono ancora in mani libiche che, da stime effettuate, considerato il buon stato d'uso e di manutenzione, degli accessori, dotazioni e pertinenze, nonché della licenza di pesca ad essi associati, hanno un valore commerciale di 1 milione di euro cadauna;
    il fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, di cui all'articolo 5 comma 1-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, è destinato alla corresponsione di contributi agli eredi dei marittimi deceduti in mare, ma potrebbe essere esteso anche ai casi di pescatori che vengono sequestrati da autorità;
    sappiamo che in quelle acque esiste la cosiddetta «Guerra del pesce» nel Mediterraneo che andrebbe avanti da decenni senza una definitiva soluzione, e l'episodio non sarebbe che l'ultimo di una serie di sequestri o tentativi di sequestro di pescherecci mazzaresi sorpresi a pescare all'interno della cosiddetta «Zona economica esclusiva», istituita unilateralmente dal Governo di Tripoli nel 2005 e nella quale la pesca sarebbe interdetta,

impegna il Governo:

   a prevedere misure economiche più efficaci per assistere i familiari dei marittimi italiani sequestrati in Libia nonché per le società armatrici coinvolte;
   ad intraprendere azioni volte a risolvere rapidamente questa situazione angosciante per i pescatori coinvolti, le loro famiglie e per i tanti pescatori che si trovano ad operare in queste zone del Mediterraneo, dove azioni piratesche a scopo ricattatorio, inaccettabili e da condannare, continuano ad avvenire in palese violazione del diritto internazionale.
9/2779/33Viviani, Manzato, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame di conversione del decreto-legge n. 125 del 2020, è parte integrante di un complesso e articolato numero di provvedimenti normativi dettati dall'urgenza della situazione pandemica, che hanno portato il Governo ad assumere iniziative e ad adottare provvedimenti rispetto alla vicenda COVID-19;
    con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, si prevedono restrizioni differenziate da regione a regione in base alla fascia di rischio di contagio da Coronavirus, fra gialle, arancioni e rosse. Suddetti provvedimenti, ad eccezione delle zone gialle, vietano gli spostamenti fra comuni, se non per specifiche esigenze e con autocertificazione;
    quando si vuole adottare un cane, gatto, o altro animale normalmente ci si affida a un'associazione di volontariato che si occupa di trovare ricovero sicuro a «chi cerca famiglia», solitamente si fa il cosiddetto controllo «pre» e «post affido», per verificare l'idoneità dell'adottante e, una volta in casa, lo stato di benessere dell'animale;
    è possibile che l'associazione faccia compilare un modulo, mediante il quale l'adottante si impegna ad aggiornare i volontari sullo stato del cane/gatto (o degli altri animali) e di provvedere a tutte le cure necessarie; prassi, quest'ultima, molto corretta al fine di garantire all'animale affidato una vita sicura e non lasciarlo in mani sbagliate;
    il controllo «pre-affido» è una sana pratica messa in atto da volontari e operatori di canile per valutare le famiglie che dovranno accogliere l'animale in adozione che dovranno poi instaurare con l'animale un rapporto;
    il controllo si effettua sia nei canili che andando a trovare la famiglia per valutare contesto e persone coinvolte. Chiaramente il controllo pre-affido deve avvenire prima di affidare l'animale; è importante capire se la famiglia si rende conto di cosa significhi accogliere un cane in casa, perché gli animali da affezione non sono un oggetto ma esseri senzienti e che diventeranno parte integrante del nucleo familiare;
    a causa delle limitazioni decretate con il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le procedure di adozione risultano essere più complesse e rallentate, soprattutto nella fase fondamentale del pre affido, quella più delicata e importante per l'animale, proprio per l'impossibilità dei volontari, iscritti o meno alle associazioni, di muoversi tra comuni;
    per far sì, soprattutto nella fase più delicata del pre affido, che i volontari possano verificare l'idoneità e la bontà dell'adottante, è necessario permettere ad essi di potersi muovere sull'intero territorio nazionale, in deroga alle disposizioni previste dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovviamente accompagnati da idonea documentazione che attesti le motivazioni del loro spostamento quali, ad esempio, la richiesta di adozione redatta dall'adottante e relativa copia del documento di identità nonché autocertificazione attestante tale operazione;
    altra fase importante nelle adozioni è il controllo post-affido. Si tratta anche di andare a trovare la famiglia a sorpresa per valutare realmente la vita del cane e le sue condizioni;
    il compito dei volontari non è semplice e soprattutto è di grande responsabilità. Se la valutazione della persona è sbagliata, magari perché non si sono potuti effettuare tutti i controlli necessari a causa delle limitazioni negli spostamenti da parte dei volontari, non solo il cane passerà un periodo in una casa in cui non è amato, ma dovrà subire anche un rientro in canile,

impegna il Governo

a consentire lo spostamento su tutto il territorio nazionale, in deroga alle disposizioni previste per le zone rosse e gialle, dei volontari, iscritti o meno alle associazioni animaliste, nel rispetto delle procedure di sicurezza, per far sì che possano effettuare i dovuti controlli pre e post affido al fine di garantire all'animale dato in adozione un luogo ottimale.
9/2779/34Maturi.


   La Camera,
   considerato che:
    evidenziato che lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;
    preso atto che, con il decreto-legge in esame, vengono prorogate, dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, le misure di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché – fino al 31 dicembre 2020 – le misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, dettando ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID;
    ricordato che il provvedimento in esame è antecedente all'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre scorsa, in virtù del quale sono state adottate ulteriori misure restrittive che hanno comportato, a seguito delle ordinanze del Ministero della salute, la classificazione di talune regioni in «zone rosse» e la conseguente sospensione dalla sera alla mattina dopo di talune attività;
    tra questi maggiormente penalizzati risulta essere il comparto del commercio ambulante, per il quale ad oggi non risulta sia stato previsto alcuna forma di risarcimento,

impegna il Governo

a prevedere tempestivamente, nei successivi provvedimenti correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, adeguate misure di sostegno e indennizzo per il comparto del commercio ambulante.
9/2779/35Legnaioli, Ziello, Cecchetti.


   La Camera,
   premesso che:
    lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato, da ultimo, prorogato, fino al 31 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;
    con il decreto-legge in esame vengono prorogate, dal 15 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, le misure di contenimento dell'epidemia previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché – fino al 31 dicembre 2020 – le misure previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020, dettando ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza e garantire la continuità operativa del sistema di allerta COVID;
    l'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, reca un elenco di norme i cui termini sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dallo stesso decreto-legge;
    l'articolo 1, comma 3, lettera b), del provvedimento in esame novella l'allegato al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, al fine di prevedere la proroga, fino al 31 dicembre 2020, di ulteriori disposizioni non contemplate dal citato allegato;
    il punto 8 della lettera b) inserisce, nell'allegato, al numero 34-bis, le disposizioni contenute all'articolo 35 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto «Agosto»), garantendo fino al 31 dicembre 2020 l'incremento delle 753 unità di personale, aggiuntive alle 7.050 unità del contingente ordinario impiegato nel dispositivo di ordine pubblico «Strade Sicure» e permettendo la corresponsione, anche a tale personale, delle 40 ore di straordinario mensile a pagamento; come emerso dagli esiti delle numerose audizioni svolte dalla Commissione Difesa della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul contingente militare di «Strade sicure», il monte ore di straordinari pagati al personale che ne fa parte, dovrebbe convergere fino ad arrivare ad un massimo di 70 ore mensili con valori e livelli paritetici a quelli delle altre Forze di Polizia;
    la Commissione Difesa ha espresso in sede consultiva un parere con la seguente osservazione: «valuti il Governo l'opportunità di elevare, auspicabilmente fino a 70 ore, il numero di ore di straordinario a favore del personale delle Forze Armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico “Strade sicure”»,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti, anche a carattere normativo, per elevare fino a 70 ore mensili pagate, il monte ore di straordinario a disposizione del personale delle Forze Armate impiegato nell'ambito del dispositivo di ordine pubblico «Strade sicure», al fine di parificare il trattamento dei militari impiegati nel contingente con i valori e livelli del personale ivi impiegato appartenente alle Forze di Polizia.
9/2779/36Ferrari, Boniardi, Gobbato, Pretto, Fantuz, Piccolo, Lorenzo Fontana, Castiello, Zicchieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il Codice ATECO 96.09.04 identifica i Servizi di cura degli animali da compagnia, esclusi i servizi veterinari, quali la presa in pensione, la tolettatura, l'addestramento, la custodia, l'attività dei canili, l'attività dei dog-sitter e i servizi degli accalappiacani;
    circa seimila soggetti in tutta Italia lavorano con partita IVA nel campo della tolettatura per cani, e quelli ubicati nelle zone rosse sono attualmente costretti alla chiusura in base alle più recenti normative in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, infatti, nel definire «ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto», prevede la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, seppure con alcune eccezioni,
    tra i servizi alla persona, identificati mediante il numero 96 iniziale del Codice ATECO, rientra incredibilmente anche l'attività di toelettatura degli animali, nonostante gli operatori non abbiano contatti con la persona – se non brevissimi al momento della consegna e del ritiro dell'animale, sono insuscettibili di dar luogo ad assembramenti perché lavorano esclusivamente su appuntamento e spesso da soli, e rispettano tutti gli standard di igiene e sicurezza richiesti dalle vigenti normative,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza volte a permettere l'esercizio delle attività di toelettatura a distanza nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità.
9/2779/37Donzelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3-bis del presente provvedimento, introdotto dal Senato, reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. Si prevede l'esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva;
    in caso di mancata proroga, tante imprese – anche dello spettacolo, dello sport e del terzo settore – rischiano una grave crisi, come denunciato anche dall'Unione Teatri di Roma;
    la mancata proroga degli effetti del DURC comporta per moltissime realtà appartenenti a diversi settori compreso quello dello spettacolo il mancato accesso ai contributi emergenziali stanziati dal MIBACT e altri ministeri a causa appunto della mancata possibilità di presentazione del DURC regolare. Tale impossibilità deriva infatti dalla imposta chiusura e relativa difficoltà che si è perpetuata da marzo ad oggi causa covid;
    si ricorda infatti che la verifica di regolarità del DURC è operazione propedeutica ai fini di accettazione di ogni tipo di pagamento erogato da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione;
    inoltre, in considerazione della sospensione dei versamenti contributivi per i settori maggiormente colpiti dalla crisi, risulta incoerente fissare la corretta presentazione del DURC alla fine di ottobre 2020;
    si consideri in tal senso come anche le realtà che a gennaio 2020 mostravano difficoltà nella regolarizzazione del DURC si trovino nella impossibilità, seppur volendo, di poter saldare le proprie posizioni con l'Agenzia delle entrate a causa della sospensione dell'invio delle cartelle;
    con questa previsione, quindi, si impedirebbe alle strutture di sanare le precedenti posizioni pendenti e allo stesso tempo si priverebbero dei contributi ad esse destinabili. Praticamente, tutti quei soggetti in regola per poter ricevere un sostegno vitale, se non l'unico in questo periodo, ne sarebbero di fatto impossibilitati a causa della presentazione di DURC irregolare in ragione della crisi. Tutto ciò, a strutture chiuse, incassi zero e tutt'oggi inattive in ragione della mancata riapertura dovuta sia alla limitata fiducia degli spettatori nel ripopolare le sale di pubblico spettacolo, alla impossibile programmazione delle attività, che alle ingenti spese di sanificazioni e sicurezza per l'adeguamento delle strutture e quindi all'impossibilità di un reale rientro dei costi;
    la necessità della riforma dell'istituto del DURC è stata indicata anche dal presidente dell'INPS Pasquale Tridico nel corso di un'audizione in commissione Cultura presso la Camera dei deputati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni delineate in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a garantire la conservazione della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, con sede operativa nel territorio dello Stato, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza come rideterminata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.
9/2779/38Mollicone, Rampelli, Bellucci, Rizzetto, Caiata.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, in ragione della proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 proroga fino alla medesima data alcune misure, anche sanitarie, di contrasto dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreto-legge n. 19/2020 e decreto-legge n. 33/2020;
    come noto, l'attività didattica è ripresa in tutte le regioni, prevedendo, però, l'adozione di forme flessibili di organizzazione e l'incremento del ricorso alla didattica a distanza laddove la recrudescenza dei contagi necessitino di misure di più restrittive;
    da ultimo, l'ordinanza 82 del 20 ottobre 2020 del governatore della Campania, invece di attivare la didattica a domicilio attraverso figure preposte o, in carico attraverso gli educatori degli alunni disabili, ha previsto la didattica in presenza solo per gli alunni con disabilità;
    in tempi di pandemia, abbiamo visto adottare scelte «estreme», ma nel caso di specie, quella che può sembrare solo una singolare ordinanza, rischia di aprire la strada alle classi differenziale e a quel principio che da 40 anni in Italia si è cercato di combattere: la scuola speciale dei disabili;
    se ogni ordine delle cose è stato sovvertito in questo periodo eccezionale di emergenza pandemica, la scuola come luogo di integrazione e riduzione delle distanze non può essere messa in discussione;
    l'alunno con disabilità deve potersi confrontare ed interagire con i compagni di classe ma anche con tutti i suoi insegnanti, superando anche quella forma mentis che vede l'alunno con disabilità solo come alunno dell'insegnante di sostegno;
    ogni diversa soluzione negherebbe all'alunno il processo di inclusione e integrazione a cui ha diritto,

impegna il Governo

a garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza, vietando l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.
9/2779/39Bellucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 ha disposto un quadro differenziato di contenimento nazionale basato su distinti scenari di rischio, colloquialmente noti come «zona gialla», «zona arancione» e «zona rossa»;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, nel suo articolato, ha fermato varie attività, tra cui quelle impiantistiche di sci, le quali, data la loro vocazione turistica stagionale, fanno del periodo compreso tra novembre e febbraio la loro principale fonte di guadagno e sostentamento;
    la Confederazione elvetica ha disposto numerosi protocolli di sicurezza per scongiurare la chiusura degli impianti sciistici svizzeri, che non saranno chiusi dal Governo di Berna, mentre la Repubblica francese ha reso noto che la decisione in merito all'apertura o chiusura degli impianti verrà presa entro i primi giorni di dicembre;
    il blocco degli impianti sciistici, al netto del contesto così delineato, non può che determinare la crisi di tutte le attività economiche operanti in tale settore;
    un'apertura degli impianti sciistici nei Paesi confinanti l'Italia costituisce un ancor maggiore pregiudizio economico alle attività italiane, le quali si troverebbero private di importanti quote di mercato,

impegna il Governo

   valutare l'opportunità di:
    a) predisporre un tavolo di lavoro con le Regioni in merito alla riapertura degli impianti sciistici, tenendo in considerazione il contesto di cui in premessa, anche mediante riaperture contingentate, in ogni caso nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie;
    b) disporre apposite misure indennitarie per il comparto sciistico, anche in considerazione del mancato guadagno derivante dalla chiusura degli impianti sciistici.
9/2779/40Ciaburro, Caretta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 ha disposto un quadro differenziato di contenimento nazionale basato su distinti scenari di rischio, colloquialmente noti come «zona gialla», «zona arancione» e «zona rossa»;
    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, nel suo articolato, non ha in alcun modo vietato l'attività venatoria, ed anzi, l'articolo 2, comma 4, lettera b), fa salvi gli spostamenti tra Comuni nelle zone arancioni per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel Comune di residenza, consentendo in tal senso un'interpretazione positiva e permissiva delle disposizioni di cui al predetto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tale da legittimare lo spostamento tra Comuni in zona arancione per lo svolgimento di attività venatoria;
    le regioni Emilia-Romagna e Marche – entrambe zone arancioni – sentite le prefetture di competenza, hanno autorizzato lo spostamento tra comuni per la caccia al cinghiale, anche dato il rilievo di sicurezza che questo tipo di attività ricopre nei confronti delle comunità e dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire uniformemente in tutta Italia gli spostamenti tra comuni anche in zona arancione per lo svolgimento dell'attività venatoria atta a contenere la fauna selvatica invasiva quali cinghiali e ungulati come in premessa.
9/2779/41Caretta, Ciaburro.


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 2020, N. 150, RECANTE MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA E PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (A.C. 2772)

Questioni pregiudiziali – A.C. 2772

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge contiene disposizioni, con vigenza limitata nel tempo, riguardanti il servizio sanitario della regione Calabria, nonché ulteriori disposizioni in materia di rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario;
    il disegno di legge di conversione in commento sostanzialmente non fa altro che imporre il proseguimento senza soluzione di continuità, per ulteriori due anni, degli effetti dell'intervenuto commissariamento ad acta della sanità calabrese da parte del Governo, che si protrae da undici anni;
    da circa undici anni, infatti, lo Stato si è appropriato dell'intera competenza in materia di tutela della salute, quasi a renderla esclusiva, espropriando completamente la Regione Calabria di ogni funzione e potere, finanche normativo, in evidente forzatura e contrasto con il dettato della Carta costituzionale;
    l'articolo 117 della Costituzione attribuisce, invero, alla legislazione concorrente (competenze condivise dove entrambi i soggetti «concorrono», ciascuno nell'ambito della propria potestas, individuata nel comma terzo) la materia sanitaria;
    di contro, con le disposizioni in esame, si assiste allo Stato che sottrae, appropriandosene, i poteri costituzionalmente attribuiti alle Regioni attraverso un ricorso massiccio al potere surrogatorio, per di più reiterato negli anni, con la conseguenza di rimediare attraverso la sostituzione del commissario ad acta ai guasti erogativi generati dai propri rappresentanti nell'arco di durata dell'intervento sostitutivo;
    in perfetta continuità con il precedente decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge n. 60 del 2019, l'adozione del decreto-legge n. 150 del 2020 concretizza un contrasto evidente con i principi cristallizzati nella Carta, violando l'autonomia legislativa della Regione ad intervenire nel dettaglio e, con questo, definire la propria ottimale organizzazione erogativa;
    la consapevolezza da parte del Governo di travalicare, oltre ogni limite accettabile, la Costituzione era già emersa in vigenza del precedente decreto-legge n. 35 del 2019, laddove nella relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge di conversione, si «confessava» una sorta di «sospensione» del dettato costituzionale, giustificato dall'allora limite temporale di diciotto mesi di validità del commissariamento: «L'individuazione di un termine ragionevolmente breve costituisce un punto qualificante del presente decreto, essendo chiara la consapevolezza che l'introduzione di misure effettivamente “speciali” imponga, nel quadro del nostro ordinamento costituzionale, una durata delimitata nel tempo»;
    un intento, quest'ultimo, palesemente valicato, sotto regole costituzionali, dalle «misure speciali» che, inaspettatamente e inopinatamente, ripropongono un prolungamento dell'originario termine di diciotto mesi di ulteriori ventiquattro mesi;
    le modalità con le quali viene disposto questo ennesimo commissariamento della Regione, sono inoltre gravemente lesive del principio costituzionale di «leale collaborazione», in base al quale i diversi livelli di governo devono cooperare fra loro anche sul piano legislativo;
    l'articolo 120 della Costituzione prevede, infatti, che il Governo possa, in alcuni specifici casi di inadempimento, sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, attribuendo però ad una legge ordinaria la definizione delle «procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione». Siffatte procedure sono state individuate dalla legge attuativa 5 giugno 2003, n. 131 (la c.d. legge La Loggia), ma di quanto dalla medesima sancito e dei criteri di cautela fissati in materia di autonomia delle Regioni nella giurisprudenza costituzionale non vi è alcuna traccia né tampoco un riferimento specifico nel disegno di legge di conversione in esame;
    ancora una volta, come da troppi anni, il Governo centrale sceglie di reiterare la nomina di un Commissario ad acta per governare l'intero sistema sanitario regionale, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA) alla popolazione, non erogati nell'intero arco di esercizio del potere sostitutivo dal medesimo auto-attribuitosi, nonché di rimediare ai disavanzi annui nei confronti dei quali i numerosi commissari ad acta non hanno prodotto alcunché di positivo, contribuendo a generare un sensibile incremento del deficit patrimoniale, peraltro allo stato dagli stessi non determinato;
    la fotografia attuale, infatti, mostra una Regione indebitata, priva delle strutture necessarie per garantire i LEA, impropriamente amministrata da un ennesimo Commissario ad acta imposto dai vari Governi senza alcun minimo coinvolgimento della Regione, in violazione del citato principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione e degli articoli 32 e 117, comma secondo, della stessa che vorrebbero garantita ai cittadini la tutela della loro salute attraverso la indiscussa esigibilità, per l'appunto, dei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2772.
N. 1. Occhiuto, Cannizzaro, Torromino, Maria Tripodi, Bagnasco, Sisto, Bond, Brambilla, Mugnai, Novelli, Versace, Calabria, D'Ettore, Milanato, Sarro, Tartaglione.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge di cui si discute la conversione consta di dieci articoli, suddivisi in due Capi, che riguardano, rispettivamente, il servizio sanitario della regione Calabria (Capo I, articoli da 1 a 8) e il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario (Capo II, articoli 8 e 9);
    l'esame del decreto-legge e, in particolare, delle misure contemplate dal Capo I, non può prescindere da un rapido excursus in merito alle vicende che, in questi anni, hanno riguardato il servizio sanitario della regione Calabria, certificando il totale fallimento della gestione commissariale;
    va rammentato, innanzitutto, che nella regione Calabria il commissariamento del servizio sanitario perdura ininterrottamente da undici anni, con risultati disastrosi che hanno portato i livelli essenziali di assistenza a rimanere costantemente al di sotto della soglia di sufficienza, rendendo una chimera la tutela del diritto alla salute dei cittadini;
    come si è avuto modo di constatare, la situazione è peggiorata notevolmente con l'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e con l'avvento della pandemia da coronavirus nel nostro Paese, con la quale i nodi della gestione commissariale sono inevitabilmente venuti al pettine;
    in data 6 novembre 2020, appena dopo la classificazione in zona rossa della regione Calabria, gli assistiti della Regione hanno scoperto (in diretta televisiva) di trovarsi nelle mani di un Commissario ad acta, Saverio Cotticelli, che non sapeva neppure di essere tenuto alla predisposizione del piano di potenziamento delle strutture sanitarie previsto dal decreto-legge rilancio, indispensabile per fronteggiare l'emergenza coronavirus;
    successivamente, e sempre in diretta televisiva, sono andate in scena le surreali giustificazioni del Commissario stesso, il quale, nel corso della trasmissione «Non è l'arena», ha riferito di aver predisposto il piano in questione (il piano che non sapeva di dover predisporre) e di aver preso contatti con un medico per capire se, durante la precedente intervista, avesse avuto «un malore» o «qualche altra cosa», non escludendo di essere stato drogato;
    mentre Cotticelli rassegnava dimissioni e improbabili giustificazioni, il Governo è comunque riuscito a fare di peggio, perché si è limitato a scaricare ogni responsabilità sul commissario dimissionario, dimenticandosi di averlo riconfermato solamente pochi giorni prima della scioccante intervista;
    per quanto riguarda, poi, il piano Covid si rammenta che, a norma del decreto-legge cd. Rilancio, i soggetti responsabili della sua approvazione e attuazione, garantendo tempestività e omogeneità sul territorio, sono il Ministro della salute e il Commissario straordinario Arcuri (articolo 2, commi 8 e 11, decreto-legge citato) e che, dunque, è ad essi che è imputabile in primis il mancato potenziamento delle strutture ospedaliere calabresi;
    ancor più assurda è, poi, la vicenda relativa alla sostituzione del Commissario dimissionario, con il Consiglio dei ministri che ha deliberato, in un primo momento, la nomina a Commissario ad acta di Giuseppe Zuccatelli (ennesima nomina politica: nel 2018 Zuccatelli si candidò con Leu) e, poi, il giorno successivo l'ha immediatamente congelata, quando si è scoperto delle dichiarazioni scioccanti rese da quest'ultimo sulle modalità di trasmissione del virus («15 minuti con la lingua in bocca» per prendere il virus) e sull'utilità delle mascherine («le mascherine non servono a un c****»);
    dichiarazioni smentite e poi incredibilmente riconfermate, solo pochi giorni fa, dal diretto interessato tramite messaggio alla trasmissione «Titolo V» (pare in effetti che Zuccatelli abbia inviato alla trasmissione un link di un articolo dal titolo: «Studio USA: Come trasformare gli asintomatici in malati ? Con le mascherine»);
    a fronte di tali grotteschi accadimenti, ai quali deve aggiungersi anche la parentesi Gino Strada, prima aperta e ora – si auspica definitivamente – richiusa, era di tutta evidenza la necessità di revisionare profondamente l'attuale sistema di gestione della sanità calabrese, inaugurando una nuova stagione all'insegna del rispetto delle competenze costituzionali e del principio di leale collaborazione con la regione;
    il decreto-legge n. 150 del 2020, invece, va inspiegabilmente nella direzione opposta e contro ogni principio logico, prima ancora che tecnico o giuridico, prolunga, per ulteriori due anni, un regime che non ha sortito alcuno degli effetti sperati e che, anzi, nei mesi in cui è stato applicato, ha inferto il colpo di grazia alla sanità calabrese, come certifica l'escalation di eventi assurdi andati in scena negli ultimi giorni, in una fase peraltro molto delicata della pandemia da coronavirus;
    in parte qua, il decreto-legge n. 150 del 2020 si pone quindi in violazione del principio costituzionale di ragionevolezza, perché pretende di risolvere i danni causati dal decreto-legge n. 35 del 2019 con una sostanziale proroga delle misure ivi contenute;
    del pari evidente è la violazione dei criteri di riparto delle competenze tra Stato e regione e del principio di leale collaborazione, giacché la regione viene nuovamente esautorata dalle proprie competenze in materia di sanità, in maniera ancor più rigida rispetto al passato, e ciò sebbene non sia essa la responsabile dell'attuale situazione di disastro organizzativo, bensì il Governo, considerati gli undici anni fallimentari di gestione commissariale;
    inaccettabile da un punto di vista costituzionale è anche il fatto che il decreto-legge n. 150 del 2020 renda perpetuo e strutturale (fino a complessivi tre anni e mezzo tra primo e secondo decreto-legge) un regime eccezionale che, invece, avrebbe dovuto avere una vigenza limitata nel tempo;
    il precedente decreto-legge n. 35 del 2019, infatti, era stato approvato e convertito in legge sul presupposto che il regime da esso instaurato avesse una durata « ragionevolmente breve», essendo chiara la consapevolezza « che l'introduzione di misure effettivamente speciali imponga, nel nostro ordinamento costituzionale, una durata limitata nel tempo» (in questi termini la relazione illustrativa al decreto-legge n. 35 del 2019); senonché, anche questo presupposto, è stato completamente disatteso e violato dal decreto-legge n. 150 del 2020;
    come se non bastasse, il decreto non rispetta il criterio dell'urgenza, dal momento che la situazione di dissesto economico-finanziario del sistema sanitario è perfettamente nota al Governo – perdura da oltre dieci anni – il quale ha avuto tutto il tempo per intervenire con un apposito disegno di legge di riforma organica della sanità calabrese volto a consentire alla Regione di attuare il piano di rientro;
    in aggiunta, le disposizioni contenute nel decreto esaminato non rispettano il criterio di omogeneità, atteso che la generalità degli articoli riguarda la situazione del sistema sanitario in Calabria, mentre l'articolo 8 proroga i termini entro i quali hanno luogo le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, a motivo della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale;
    l'urgenza e l'omogeneità, intesa come intrinseca coerenza delle norme contenute dal punto di vista oggettivo e materiale ovvero funzionale e finalistico, che secondo pacifica giurisprudenza della Corte Costituzionale è, invece, vincolo e presupposto essenziale per l'esercizio della decretazione di urgenza di cui all'articolo 77, comma 2 della Costituzione, non trovano dunque rispondenza nel decreto-legge 150 del 2020;
    già la sentenza n. 22 del 2012 della Corte Costituzionale, depositata il 16 febbraio 2012, il cui orientamento è stato poi confermato dalla successiva la sentenza n. 170 del 2017, ha ritenuto illegittimo il decreto-legge che nel suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità che la Corte ritiene, implicitamente, previsto dall'articolo 77 della Costituzione ed esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», laddove prescrive che tale contenuto «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;
    sempre per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze nn. 170/2017, 287/2016, 10/2015, 79/2011, 272/2005, 178/2004, 270/1996), la possibilità del Governo di adottare, sotto la propria responsabilità, atti aventi forza di legge è comunque da considerarsi sempre un'ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise e va sempre valutata solo in caso di straordinaria necessità ed urgenza, in quanto derogatoria rispetto all'attribuzione dell'ordinaria funzione legislativa al Parlamento, organo rappresentante della sovranità popolare, che costituisce un tratto essenziale della forma di Governo disegnata dalla Costituzione;
    peraltro, il Governo ha già varato un apposito decreto-legge, attualmente in fase di conversione in legge, recante «disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020» e sarebbe stata quella la sede più opportuna, secondo i criteri di necessità e urgenza dettati dalla Costituzione per consentire interventi legislativi dell'esecutivo, per prevedere una proroga dei termini entro i quali mandare a rinnovo gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario in scadenza, prorogando anche conseguentemente i poteri dei Consigli e delle Giunte regionali in carica, compreso il Consiglio e la Giunta regionale calabrese,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2772.
N. 2. Panizzut, Molinari, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani, Furgiuele, Invernizzi, Ravetto.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario è composto da due Capi, il primo dei quali interviene a sostegno della gestione del sistema sanitario della Regione Calabria, allo scadere della efficacia delle disposizioni del decreto-legge n. 35/2019 (convertito dalla legge n. 60/2019), considerata la perdurante criticità di tale sistema determinata dal mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario;
    il provvedimento, dunque, dispone in merito ai compiti e alle funzioni del nuovo Commissario ad acta alla scadenza della nomina del precedente, per l'attuazione del piano di rientro della Regione;
    nello specifico sono definite le modalità per la nomina dei Commissari straordinari per gli enti del servizio sanitario della Regione Calabria da parte del Commissario ad acta, e sancite le disposizioni transitorie in materia di: appalti, di servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario regionale calabrese, di programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e di edilizia sanitaria;
    siamo alla presenza di un testo che proroga ancora una volta il commissariamento della sanità regionale che già dura da un decennio, e che avrebbe dovuto essere risolto, da ultimo, con il decreto-legge n. 35 varato nell'aprile del 2019, le cui misure avrebbero dovuto fare uscire la Regione dall'emergenza e sanarne il bilancio sanitario;
    il Commissario, così come disposto dal presente decreto del quale si chiede la conversione in legge, dovrà curare l'attuazione del piano di riorganizzazione previsto per rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario in ambito ospedaliero, anche al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da Covid-19 in corso, e garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure;
    anche questo decreto, così come il precedente, nelle intenzioni punta a ripristinare i livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e a rimediare ai disavanzi accumulati con una serie di interventi volti a rafforzare i controlli sui direttori generali, introducendo verifiche straordinarie sulla loro attività;
    non si può prescindere dal fatto che si stanno prorogando disposizioni con le quali il Governo nel maggio del 2019, pur avendo avocato a sé le scelte in campo di sanità Calabrese, non ha garantito servizi più efficienti ai calabresi;
    i continui slittamenti dei termini per la realizzazione degli obiettivi sanciti con decreti d'urgenza, non trovano più giustificazione, oltre a rappresentare un evidente pregiudizio nella trattazione delle misure che si trascinano da anni e dimostrano la insussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per il provvedimento;
    si evidenziano, dunque, forti perplessità in merito ai presupposti di necessità di cui agli articoli 72 e 77 della Costituzione trattandosi di una struttura commissariale che è attiva da anni senza aver risolto alcuna delle criticità del sistema sanitario calabrese;
    la gestione commissariale avrebbe dovuto rappresentare uno strumento emergenziale tale da consentire di migliorare il sistema sanitario calabrese; lo ha reso, invece, come dimostrato dagli indicatori sanitari, più impreparato e vulnerabile;
    occorre intervenire a sostegno della situazione sanitaria calabrese con provvedimenti ordinari e non replicando una gestione commissariale che ha trasformato l'urgenza straordinaria in ordinaria staticità e inefficienza;
    nella sentenza n. 233 del 2019 la Corte costituzionale ha giudicato costituzionale il decreto-legge n. 35 del 2019 solo per il suo carattere di «temporaneità», rilevando che «Le concorrenti competenze regionali (anche in materia di tutela della salute e governo del territorio), con le quali l'impugnata normativa statale interferisce, non risultano violate ma solo temporaneamente ed eccezionalmente “contratte”, in ragione della pregressa inerzia regionale o, comunque, del non adeguato esercizio delle competenze stesse»;
    l'ennesima proroga delle disposizioni di gestione commissariale dimostra, tuttavia, che la temporanea contrazione delle competenze regionali sta diventando sempre meno temporanea e, di conseguenza, sempre più critica sotto il profilo del rispetto delle norme costituzionali;
    oggi la Regione Calabria si trova del tutto impreparata sul piano strutturale, strumentale e della dotazione di personale, ad affrontare gli effetti di un aumento dei contagi seppure ampiamente previsto nei mesi scorsi, e la gestione commissariale di cui si chiede la proroga non ha né ripianato il debito sanitario, né ripristinato i livelli essenziali di assistenza;
    l'articolo 120 della Costituzione prevede che il Governo possa sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, tra gli altri, «quando lo richiedono (...) la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», e nel rinviare a una legge ordinaria le procedure di garanzia per l'esercizio di tale potere, fissa il «rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione»;
    con il provvedimento in esame siamo, dunque, al cospetto di norme palesemente incostituzionali, non solo perché sottraggono alla autonomia della Regione ogni competenza, ma soprattutto perché non sono in alcun modo rispettose dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione;
    come emerge in modo chiaro anche dall'articolo 120 della Costituzione, lo Stato deve garantire ai suoi cittadini il livello essenziale di prestazioni sanitarie così come evocato dall'articolo 117 della Costituzione, se necessario esercitando i poteri sostitutivi previsti dalla Costituzione ma senza esautorare l'autonomia delle regioni stesse;
    siamo in presenza, in sintesi, della violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e organi regionali e della violazione della prerogativa statale di garantire a ciascuno i «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» su tutto il territorio nazionale (articolo 117 della Costituzione), obiettivo che può essere perseguito anche senza comprimere l'autonomia regionale;
    sotto altro profilo il decreto dispone il rinvio delle elezioni regionali della Calabria precisando che il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria;
    in tal senso la Corte Costituzionale, con sentenza n. 243/2016, ha precisato che «Il silenzio dello statuto regionale è, peraltro, irrilevante, in ragione del principio generale che consente la titolarità, in questa fase, in capo ai consigli regionali, di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza (sentenza n. 468 del 1991), limitati al solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili [...] (sentenza n. 68 del 2010)»;
    è stato ritenuto, in particolare, che nel periodo di prorogatio la disposizione statutaria che non preveda specifiche limitazione ai poteri del Consiglio regionale «non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali», dovendo ritenersi «immanente all'istituto» della prorogatio l'esistenza di tali limiti (sentenza n. 68 del 2010);
    tale circostanza fa sì che la Calabria si trovi con una Giunta regionale con soli poteri di ordinaria amministrazione e il Consiglio regionale che ha facoltà di assumere solo atti indifferibili ed urgenti;
    inoltre, la possibilità prevista dall'articolo 8 del provvedimento in esame, laddove dà facoltà a Consiglio e Giunta di adottare «ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria», è vanificata dalla previsione del successivo articolo 9 che stabilisce che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2772.
N. 3. Ferro, Lollobrigida, Bellucci, Gemmato.